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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 5/2026 del 07-01-2026

... domanda, il maggior danno (da ritardo colpevole) per mala gestio; 4.2. condanni ### ex art 96 c.p.c. per avere resistito e agito in giudizio con mala fede; 5. in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di inefficacia del contratto, si chiede la restituzione di tutti i premi pagati, ad eccezione di quelli ritenibili ex art 1892, co. 3 c.c. 6. con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfetario. Nell'interesse dell'appellata ### voglia la Corte 1) ### reiectis; In via preliminare 2) ### l'appello manifestamente infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta; 3) Con vittoria di spese e competenze. Nel merito 4) ### l'appello poiché infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, assolvendo ### S.p.A. da ogni avversa pretesa; 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata 6) ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna dell'Avv. ### al risarcimento del danno patito dalla ###ra ### dichiarare l'inefficacia e/o inoperatività del contratto di assicurazione stipulato dall'Avv. ### con ### S.p.A. in relazione ai fatti di causa, e, per l'effetto, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### di ### composta dai magistrati dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 299/2023 RG promossa da ### (###), con il patrocinio dell'avv.  ##### (###), con il patrocinio degli avv.ti #### e ##### in persona del legale rappresentante (###) con il patrocinio dell'avv. ####: responsabilità professionale. 
All'udienza del 12.12.2025 sono state precisate le seguenti ### Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte In via principale 1) previa conferma del grave inadempimento dell'Avv. ### al mandato professionale conferito dalla signora ### per aver precluso, con la condotta consistita in riassunzione non tempestiva del proc. 674/1992 r.g., la tutela giurisdizionale della situazione giuridica azionata, con derivata perdita del diritto al risarcimento del danno causato dal sinistro avvenuto in ### in data ### (di cui al punto sub.a) della citazione in 1° grado), ormai prescrittosi, stante il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione (ex art. 2945, co.3, c.c.), accertarsi e dichiararsi la sussistenza del nesso causale fra il riconosciuto inadempimento dell'Avv.  ### e il danno conseguenza patito dalla signora ### rappresentato dalla perdita dell'esito favorevole del giudizio avente RG n. 674/1992 TCNU e dall'estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante dal sinistro per maturata prescrizione; 2) per l'effetto, condannarsi l'Avv. ### a risarcire l'attrice di tutti i pregiudizi subiti e subendi a causa della condotta de qua, tenuto conto dei criteri quantificativi del danno patrimoniale e non patrimoniale non conseguito, in particolare la percentuale di danno biologico, di cui alla ###.T.U. (cfr. doc.3 allegato alla citazione in 1° grado) espletata nel suddetto proc. 674/1992 e indicati in espositiva a.4 (cfr. atto di citazione 1° grado); oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) in ogni con vittoria di spese, diritti e onorari per il doppio grado del giudizio; In via subordinata 4) in ogni caso, accertarsi e dichiararsi la reciproca soccombenza delle parti in esito al giudizio di 1° grado iscritto al n. 154/2017 ### per i motivi di cui al punto sub.II) della presente espositiva e, per l'effetto, compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite del relativo giudizio; 5) con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. 
Nell'interesse dell'appellato ### la Corte, 1. per i motivi indicati sub A e A.1, dichiari inammissibile ex artt. 112, 342, 345, 348 bis c.p.c., o altrimenti rigetti, l'appello proposto da ### avverso la sentenza 330/2023 emessa dal Tribunale di ### il ###, pubblicata in pari data, notificata il ###; in via subordinata: 2. per i motivi indicati sub B, accolga le conclusioni formulate in primo grado nel proc. 154/2017 R.g. nei confronti di ### S.p.a., qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e pertanto: in forza della copertura assicurativa richiamata sub B.1, condanni il terzo ### S.p.a. a tenere indenne l'avv. ### da ogni conseguenza pregiudizievole della sentenza ex art 1917 c.c. provvedendo al pagamento diretto di quanto fosse liquidato a favore dell'attrice nella sentenza; 2.1. la condanni altresì a tenere indenne l'assicurato dalle spese legali che fossero liquidate a favore dell'attrice quali accessori del danno; e al pagamento delle spese di lite (relative alla chiamata in garanzia)”; 3. inoltre chiede che siano accolte le conclusioni formulate all'udienza del 14.11.2017 indi riportate in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., anch'esse espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., rispetto alla costituzione in giudizio di ### S.p.a., e in specie perché l'intestata Corte: 3.1. accerti e dichiari la carenza di legittimazione di ### a eccepire l'annullamento o l'inefficacia della polizza 20.11.2003, per violazione del dovere dell'assicuratore d'identificare nel questionario, mediante apposite domande, le circostanze reputate rilevanti al fine di valutare correttamente il rischio (vd. sub 16 ss.); 3.2. altrimenti accerti e dichiari decadenza di ### dal diritto di impugnare il contratto per decorso del termine di tre mesi in art 1892 c.c., computato dalla conoscenza del sinistro (31.7.2004) descritto in atto di citazione, ex art 1892 c.c.; 3.3. altrimenti dichiari l'infondatezza della domanda di inefficacia del contratto di assicurazione, per insussistenza o irrilevanza della condotta reticente dedotta, e, per ciò, la rigetti; 4. conseguentemente: 4.1. condanni ### a corrispondere direttamente e senza vincolo solidale, all'attrice, in caso di accoglimento della domanda, il maggior danno (da ritardo colpevole) per mala gestio; 4.2.  condanni ### ex art 96 c.p.c. per avere resistito e agito in giudizio con mala fede; 5. in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di inefficacia del contratto, si chiede la restituzione di tutti i premi pagati, ad eccezione di quelli ritenibili ex art 1892, co. 3 c.c. 6. con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfetario.
Nell'interesse dell'appellata ### voglia la Corte 1) ### reiectis; In via preliminare 2) ### l'appello manifestamente infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta; 3) Con vittoria di spese e competenze. Nel merito 4) ### l'appello poiché infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, assolvendo ### S.p.A. da ogni avversa pretesa; 5) Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via subordinata 6) ### denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna dell'Avv. ### al risarcimento del danno patito dalla ###ra ### dichiarare l'inefficacia e/o inoperatività del contratto di assicurazione stipulato dall'Avv.  ### con ### S.p.A. in relazione ai fatti di causa, e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia dallo stesso eventualmente riproposta, assolvendo ### S.p.A. da ogni avversa pretesa; 7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via ulteriormente subordinata 8) ### denegata ipotesi di accoglimento sia dell'appello che della domanda di garanzia e manleva eventualmente riproposta dall'Avv. ### nei confronti di ### condannare ### S.p.A. a tenere indenne l'Avv.  ### dalle pretese avversarie alle ### previste dal contratto assicurativo e per la sola parte di risarcimento eccedente la franchigia di ### 2.500, ponendo quest'ultima a carico dell'assicurato; 9) Con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
Svolgimento del processo Con sentenza n. 330/2023, emessa in data ###, il Tribunale di ### disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata ### rigettava la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da ### nei confronti di ### - avvocato, cui si era rivolta per l'assistenza legale in una causa di risarcimento dei danni incardinata presso il Tribunale di ### - e con la chiamata in causa della compagnia di assicurazione ### regolando secondo soccombenza le spese di lite. 
In particolare, la ### allegava che: - a ministero dell'avv. ### con atto di citazione notificato il ###, aveva proposto il procedimento iscritto al n. 674/1992 RG avverso #### e ### domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in un sinistro stradale verificatosi l'1.5.1990, quando ### alla guida di un furgoncino ### di proprietà della ### ed assicurato con ### aveva tamponato l'autovettura ### sulla quale la ### viaggiava come trasportata provocandole la distorsione del rachide cervicale; - la causa, istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, interrogatorio formale del convenuto ### e, infine, mediante c.t.u. medico legale, era dichiarata interrotta con provvedimento del 16.11.2002, comunicato il ###, per l'intervenuta declaratoria nel 1992 dello stato di liquidazione coatta amministrativa della ### S.p.a.  (già ### S.p.a.); - la causa era stata, quindi, riassunta con atto del 26.7.2005 depositato il ###; - il ### il giudice aveva disposto il rinnovo della notifica nei confronti del commissario liquidatore della ### S.p.a., la quale si era costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, la violazione dei termini per la notifica dell'atto di riassunzione e l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc; - pertanto, con ordinanza del 26.3.2007, depositata in data ### il giudice aveva dichiarato l'estinzione del procedimento, posto che il ricorso in riassunzione era stato depositato solo il ###, dopo un anno dalla interruzione. 
Sulla base di tali deduzioni, la ### sosteneva che la causa era stata dichiarata estinta a causa di un comportamento omissivo dell'avv. ### senza il quale si sarebbe potuta concludere, con probabilità prossima alla certezza, con l'accoglimento della domanda risarcitoria, cagionando, invece, la perdita del diritto al risarcimento del danno da sinistro perché ormai prescritto, anche tenendo conto ex art. 2945 comma 3 c.c. dell'effetto interruttivo della notificazione dell'atto di citazione risalente al 1992.  ###.  ### si costituiva negando ogni responsabilità per avere svolto tutte le attività che gli potevano essere ragionevolmente richieste, mentre, chiamata in causa la sua compagnia di assicurazioni per essere manlevato da ogni avversa pretesa, la stessa eccepiva l'inoperatività della polizza. 
Il tribunale gravato, istruita la causa documentalmente - rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata dalla ### e premesso che “l'inadempimento allegato dall'attrice ha ad oggetto il mancato rispetto dell'art. 307, nella versione vigente all'epoca dei fatti, da parte dell'Avv.  ### perché questi, all'esito dell'interruzione del giudizio avente R.g.  672/1992, disposta dall'ordinanza del 16.11.2002, non avrebbe tempestivamente riassunto la causa” e che “l'Avv.  ### si è difeso eccependo la non imputabilità dell'inadempimento per l'intervento di fatti estranei alla propria sfera di controllo ed in particolare, per lo smarrimento del fascicolo da parte della cancelleria del Tribunale di ### e per il fatto gravemente colpevole del domiciliatario ### che asseriva d'aver depositato il ricorso in riassunzione qualche giorno dopo il ###, che, successivamente, comunicava lo smarrimento del fascicolo da parte della cancelleria del Tribunale e che, poi, non rispondeva più alle comunicazioni dell'Avv.  ### ” - minuziosamente ricostruita la vicenda processuale, riteneva “accertato l'inadempimento dell'Avv.  ### al mandato professionale per grave negligenza consistita nell'aver omesso la tempestiva riassunzione del giudizio per non aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio sostituto processuale”. 
Il giudice di primo grado escludeva, invece, - sulla base di un giudizio controfattuale avente per oggetto esclusivamente i comportamenti omissivi e commissivi tempestivamente allegati e provati, e cioè la mancata tempestiva riassunzione della causa, e non quelli ulteriori non dedotti o allegati solo nella comparsa conclusionale, come l'erronea citazione in giudizio in luogo della ### dell'### già posta in liquidazione coatta prima della notifica dell'atto di citazione - la dimostrazione “del nesso causale fra l'inadempimento dell'Avv.  ### specificamente allegato e provato e il danno conseguenza rappresentato dalla perdita dell'esito favorevole del giudizio avente R.G.  674/1992”. 
Posto che la ### costituendosi, aveva eccepito oltre la tardiva riassunzione, anche l'inesistenza della notifica nei confronti di ### la nullità dell'atto di riassunzione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 cpc, l'omessa richiesta stragiudiziale ex art. 22 legge n. 990/1969, la prescrizione del credito risarcitorio e l'inopponibilità nei suoi confronti di tutta l'attività istruttoria svolta prima della riassunzione, secondo il tribunale, data la inesistenza della originaria notifica dell'atto di citazione alla ### effettuata quando quest'ultima era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa, anche il giudizio seguente doveva considerarsi inesistente, travolgendo anche il rapporto processuale con il responsabile del danno, cioè il proprietario, litisconsorte necessario. Inoltre, sempre secondo il tribunale gravato, non risultava in atti la richiesta di risarcimento dei danni inviata all'assicurazione ex art. 22 legge n. 990/19969, e prevista a quel tempo a pena di improcedibilità, emergendo, quindi, “un ulteriore elemento di debolezza del processo originario da valutare nell'ambito di questo giudizio perché la convenuta in riassunzione aveva eccepito proprio la mancanza di tale richiesta stragiudiziale”. 
Infine, quanto al merito, pur non ritenendo prescritto il diritto nei confronti della società assicuratrice, il giudice di primo grado riteneva che “le prove orali svolte nel processo avente R.G. 674/1992 non paiono### idonee a dar prova della verificazione nell'an del sinistro occorso in data ###, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice”. Ed inoltre, anche “assumendo la tempestiva riassunzione della causa, l'istruttoria avrebbe comunque dovuto essere rinnovata nel contraddittorio con la ### S.p.a. in l.c.a.” Di conseguenza, ad avviso del giudice nuorese, “la disamina degli elementi di cui sopra, vista la gravità dei vizi processuali rilevati e la debolezza dei risultati probatori acquisiti nell'originario giudizio, conduce### a ritenere più probabile che il giudizio avente R.G. 674/1992 non sarebbe giunto, anche se vi fosse stata la tempestiva riassunzione della causa da parte dell'Avv.  ### , a riconoscere a ### il diritto al risarcimento del danno domandato”.  ### ha proposto appello, censurando la sentenza: i) nella parte in cui, pur evidenziando plurimi profili di colpa del legale, ne escludeva qualsiasi responsabilità, senza considerare che, se il processo fosse stato correttamente instaurato nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati, ### anziché ### lo stesso non si sarebbe dovuto interrompere, così come se l'avv. ### lo avesse tempestivamente riassunto, il diritto al risarcimento del danno non si sarebbe prescritto; ii) nella parte in cui escludeva la prova della fondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ### nel giudizio dichiarato estinto, tenuto conto che la dinamica del sinistro non era mai stata contestata e che l'auto su cui viaggiava la ### era stata tamponata, con conseguente presunzione di responsabilità del conducente dell'altro veicolo ed entità dei danni ricavabile dalle conclusioni cui era giunto il c.t.u.; iii) nella parte in cui le spese di soccombenza erano interamente poste a carico della ### nonostante la reciproca soccombenza con entrambe le parti.  ### si è costituito resistendo all'appello, perché infondato, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, l'appellato ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti della sua assicurazione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda principale.  ### si è costituita chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine riproponendo l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa. 
La causa, istruita documentalmente, previo deposito delle comparse conclusionali e di replica, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. 
Motivi della decisione ### considerarsi ormai passata in giudicato, in difetto di appello incidentale, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di responsabilità dell'avv.   ### derivante dall'inadempimento al mandato professionale “per grave negligenza consistita nell'aver omesso la tempestiva riassunzione del giudizio per non avere diligentemente vigilato sull'operato del proprio sostituto processuale”. 
Sulla base di quanto affermato nella sentenza, è, quindi, da ritenersi accertato che: - con l'ordinanza in data ### il processo veniva interrotto perché il giudice “aveva ritenuto che la messa in liquidazione dell'impresa assicuratrice citata in giudizio (provata mediante produzione in giudizio sin dall'udienza del 12.1.1995 del decreto di liquidazione coatta amministrativa della ### S.p.a.) costituisse una causa d'interruzione del processo”; - “l'Avv.  ### avrebbe dovuto procedere, secondo prudenza e diligenza, a provvedere al deposito del ricorso in riassunzione …nel più breve termine semestrale allora previsto, appunto, dall'art. 305 c.p.c.” e, quindi, entro il “12.6.2003 (ciò spiegherebbe anche perché l'Avv.  ### si sia attivato a maggio del 2003 per la riassunzione)”; - l'atto di riassunzione era tempestivamente “spedito al domiciliat ###data ### e .. ricevuto in data ###” ma l'avv.   ### “..a questo punto, invece di richiedere immediato riscontro del deposito del ricorso in cancellaria”, posto che “non risultano### più comunicazioni documentate in relazione alla riassunzione in esame”, veniva a conoscenza dell'esito negativo del deposito solo con il fax del suo domiciliatario dell'11.11.2003; - in buona sostanza, secondo il tribunale, “l'Avv.  ### , dopo aver tempestivamente dato le proprie istruzioni per la riassunzione della causa, non si era più curato dell'esito della riassunzione e ciò integra### un comportamento negligente da parte dell'avvocato, specie davanti a un termine perentorio come quello previsto per la riassunzione del giudizio”; - l'Avv.  ### , aveva, quindi, chiesto “al proprio sostituto di depositare un'istanza di riassunzione di cui, tuttavia, non si conosce il contenuto (perché non allegata al doc. 4) che, ipotizzando l'applicabilità del termine annuale, avrebbe ancora potuto essere tempestiva”, anche se era chiaro “dal tenore della missiva, che già in quel momento, l'Avv.  ### riteneva intempestiva la riassunzione”; - ma non vi era prova “comunque, che l'istanza citata nel doc. 4 del convenuto sia stata depositata in cancelleria dall'Avv. ### e, inoltre, non risulta che l'Avv.  ### si sia tempestivamente assicurato del deposito di tale istanza anche, eventualmente, mediante un intervento personale”, risultando, invece, “due missive dirette all'Avv. ### del 18.3.2004 e del 5.4.2004 (doc. 5 del convenuto) mediante le quali, con evidente ritardo, l'Avv.  ### chiedeva informazioni all'Avv. ### prospettando, lui stesso, l'eventualità di una denuncia del sinistro ad un'assicurazione professionale nel caso in cui si fossero effettivamente verificate delle omissioni irreparabili”. 
La responsabilità professionale dell'avv. ### nei termini sopra prospettati, è, pertanto, orami definitivamente accertata. 
Il tribunale gravato - richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la responsabilità per colpa professionale dell'avvocato “implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” - escludeva, invece, che fosse emersa la prova del nesso di causa tra il citato inadempimento, l'unico tempestivamente allegato e provato e cioè l'omessa tempestiva riassunzione, ed i danni subiti, e cioè la perdita definitiva del diritto al risarcimento dei danni derivati dal sinistro oggetto della causa estinta, in forza di un negativo giudizio controfattuale sul probabile esito dell'originario processo anche nell'ipotesi in cui l'avv. ### avesse tempestivamente riassunto la causa, dal momento che, data la gravità dei vizi processuali rilevati e tempestivamente eccepiti dalla ### in sede di riassunzione (tra cui l'inesistenza della originaria notificazione ad ### la mancanza dell'avviso ex art. 22 legge n. 990/69, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'inopponibilità alla ### di tutta l'attività istruttoria esperita) e considerata, comunque, “la debolezza dei risultati probatori acquisiti” nel giudizio, era “più probabile che non” che il giudizio n. 674/1992 “non sarebbe giunto, anche se vi fosse stata la tempestiva riassunzione della causa da parte dell'avv. ### a riconoscere a ### il diritto al risarcimento del danno domandato” (vedi sentenza gravata). 
Il giudice di primo grado evidenziava, infatti, che il giudizio controfattuale poteva essere effettuato solo in relazione all'unico inadempimento tempestivamente allegato dalla ### (“In sede di comparsa conclusionale di replica l'attrice ha, peraltro, allegato un ulteriore fatto di inadempimento e cioè che l'Avv.  ### avrebbe errato sin dall'inizio a convenire in giudizio ### S.p.a. (con atto di citazione del 26.06.1992, notificato alla ### il ###) poiché quell'impresa, mutata la ragione sociale nel novembre 1990 in ### era già stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto pubblicato sulla ### n. 160 del 09.07.1992 (V. comparsa di costituzione del ### nella causa riassunta, fascicolo dell'attrice)”, ma “l'allegazione è evidentemente tardiva perché intervenuta oltre i termini delle preclusioni assertive e non può essere utilizzata ai fini della presente decisione”). 
Tali ultime argomentazioni non solo non sono state oggetto di alcuna censura da parte dell'appellante, ma sono dalla stessa condivise, laddove si legge nell'atto di appello che è vero “che il giudizio controfattuale deve riguardare solo i comportamenti omissivi o commissivi tempestivamente allegati e provati dall'attrice, senza che sia possibile porre a carico del professionista convenuto eventuali ulteriori errori od omissioni riscontrate nell'ambito del giudizio controfattuale sul probabile esito dell'originario processo”. Pertanto, anche secondo la parte appellante il giudizio controfattuale che può essere effettuato nel presente giudizio non può che riguardare l'inadempimento consistito nell'omessa tempestiva riassunzione del giudizio. 
Al contrario, la ### pur dando atto di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, nel censurare i criteri del suo giudizio controfattuale ha fatto leva su tutte “le leggerezze del procuratore, anche sul piano processuale”, utilizzate invece dal giudice per sostenere, al contrario, che, anche se non vi fosse stato l'unica omissione lamentata dalla ### era “più probabile che non” che il giudizio n. 674/1992 “non sarebbe giunto.. a riconoscere a ### il diritto al risarcimento del danno domandato”. Invero, proprio perché fin dall'introduzione del giudizio di primo grado la notificazione al convenuto ### estinta prima dell'inizio del giudizio, era inesistente, non risultava neppure l'invio dell'avviso ex art. 22 legge n. 990/69 previsto a pena di procedibilità e tutta l'attività istruttoria, comunque di per sé inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa, doveva essere rinnovata, secondo il giudice, anche una tempestiva riassunzione del processo, avrebbe condotto ad un probabile esito negativo dello stesso, dato che l'inesistenza della notifica si riverberava sull'intero processo e su tutti gli atti compiuti, in relazione comunque ad un giudizio improcedibile, come eccepito nella sua costituzione dalla #### nel suo atto di appello, non ha specificatamente censurato le suddette argomentazioni, in punto di insussistenza di un nesso di causa tra l'unico inadempimento lamentato e l'evento dannoso, e, in concreto, ha posto a fondamento della sua domanda le ulteriori inadempienze dell'avvocato in realtà, come peraltro dalla stessa riconosciuto, non tempestivamente allegate (“### del nesso causale operata in sentenza postulava la dimostrazione certa che la causa n. 674/2012 ###, anche con l'intervento continuo e diligente del difensore, avrebbe sortito comunque l'esito totalmente negativo che in effetti ebbe: tale verifica risulta approssimativa. È bene ricordare che il contratto di prestazione d'opera è connotato da una componente fiduciaria, pertanto, l'assistito rimette al legale l'operare delle scelte che ritiene opportune per la sua tutela. Per contro, tutte le “leggerezze” del procuratore, anche sul piano processuale, nel ragionamento sviluppato dal Giudice in sentenza sono state male analizzate; viene infatti spontaneo domandarsi: quali esiti avrebbe avuto il giudizio introdotto nel 1992 se il contradditorio fosse stato validamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti effettivamente legittimati (precisamente, la ### in luogo della ###? La risposta è pacifica: non si sarebbe interrotto. Se il processo non si fosse interrotto, i termini prescrizionali del diritto al risarcimento del danno della signora ### non avrebbero ripreso a decorrere. 
In ogni caso, se l'Avv.  ### avesse riassunto tempestivamente il giudizio interrotto, anche vigilando e monitorando con maggiore diligenza l'attività processuale richiesta al domiciliatario, il diritto al risarcimento del danno della signora ### non si sarebbe prescritto. Non in ultimo, date le sopravvenute criticità processuali, costituiva onere del procuratore odierno appellato porre in essere validi atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno della parte assistita: cosa sarebbe accaduto se il difensore avesse semplicemente inviato a chi di competenza una lettera di messa in mora? Il diritto al risarcimento del danno della signora ### non si sarebbe prescritto. 
Ancora. Se non fossero emerse tutte le problematiche processuali imputabili a colpa del professionista, tutti gli esiti dell'attività istruttoria già svolta sarebbero stati pienamente utilizzabili nel giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti, laddove validamente riassunto. Un ulteriore elemento di riferita “debolezza processuale” viene dal Giudice di ### evidenziato nel difetto di prova agli atti della richiesta di risarcimento danni che l'Avv.  ### avrebbe dovuto inviare all'assicurazione e prevista a pena di improponibilità della domanda ex art. 22 dell'allora vigente l. n. 990/1969 (cfr. sentenza pag.17), pure eccepita dalla convenuta in riassunzione. Anche in questo caso, in sede di giudizio prognostico, và da sé che le conseguenze di una simile disattenzione del professionista non possano essere fatte ricadere, ancora una volta, sulla parte lesa che si affida al legale consapevole dell'alea del giudizio ma confidando nella sua serietà e competenza, sia sul piano processuale che sostanziale”: grassetto del testo dell'atto di appello).  ### non ha, invece, specificatamente censurato la ratio decisoria della sentenza e non ha adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni secondo cui, a suo avviso, l'unico inadempimento tempestivamente lamentato, e cioè l'omessa riassunzione, aveva, di per sé, causato la perdita del diritto al risarcimento del danno, posto che, in realtà, il procedimento era stato promosso con una notificazione inesistente dell'atto di citazione e senza una condizione di procedibilità, e ciò anche senza entrare nel merito della causa e della prova sull'an, ritenuta comunque “debole” dal tribunale, tenuto anche conto che tutta l'istruttoria avrebbe dovuto essere rinnovata, e della complessa questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Come correttamente evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta del ### “l'impugnazione risulta inammissibile allorché, nella critica del giudizio controfattuale svolto in sentenza al fine di stabilire se la tempestiva riassunzione della causa interrotta (proc. 674/1992 R.g. Trib. ### avrebbe consentito a ### di conseguire il risarcimento del danno, pone a carico dell'appellato condotte estranee all'oggetto della domanda formulata in primo grado, fondata esclusivamente sulla responsabilità del professionista per intempestiva riassunzione del processo 674 cit. (cfr. “avere precluso a ### con la condotta consistita in riassunzione non tempestiva del proc. 674/1992 r.g., la tutela giurisdizionale della situazione giuridica azionata”). ### in altre parole, include indebitamente, tra i fattori causali del danno, condotte diverse da quella oggetto della causa petendi dedotta nel processo n. 154/2017 R.G., in modo rilevante ex artt. 112, 345 c.p.c. ### peraltro, neppure impugna le statuizioni della sentenza che espressamente escludono dal thema decidendum la “responsabilità” dell'appellato per condotte diverse da quella tempestivamente allegata”. 
Alla luce delle suddette argomentazioni, i primi due motivi di appello, pertanto, non possono trovare accoglimento, posto che, mediante un giudizio prognostico fondato sulla regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” sull'esito che il giudizio avrebbe potuto avere se l'attività professionale omessa fosse stata invece regolarmente effettuata, il procedimento n. 674/1992 instaurato dalla ### difficilmente avrebbe potuto definirsi positivamente in ragione dei gravi vizi procedurali tempestivamente eccepiti dalla ### una volta costituita nel giudizio riassunto. 
Nel rigetto dei primi due motivi di appello rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni relative al rapporto di garanzia.  ### con il terzo motivo di appello si è doluta della condanna alle spese, sostenendo che, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca - la responsabilità dell'avv. ### era stata comunque acclarata e l'eccezione di prescrizione avanzata dall'assicurazione disattesa - il tribunale avrebbe potuto almeno compensarle, anche solo parzialmente. 
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. 
Posto che la domanda di risarcimento del danno era parzialmente accolta nella parte in cui era riconosciuto l'inadempimento dell'avv. ### tenuto anche conto delle ulteriori argomentazioni contenute in sentenza con specifico riguardo a tutti gli ulteriori errori riconducibili all'attività difensiva del legale, pur non tempestivamente dedotti, ritiene la Corte che vi siano i presupposti per una pronuncia di compensazione, quanto meno parziale, delle spese sia nei rapporti diretti con il convenuto sia in quelli con la ### di cui era inoltre rigettata l'eccezione pregiudiziale di prescrizione, nella misura di ½ ed in relazione a quanto liquidato dal giudice di primo grado. 
Per le medesime ragioni e tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, anche le spese di lite del secondo grado vanno compensate in ragione di ½ e poste a carico della ### nella restante parte, liquidata in dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e di qualsiasi attività istruttoria, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### e parziale riforma della sentenza n. 330/2023 del Tribunale di ### che conferma per il resto, compensa le spese di lite di primo grado in ragione di ½, ponendo a carico della ### il restante ½, che liquida in favore di ### nella somma di euro 3.356,00 ed in favore di ### nella somma di euro 2.630,50, oltre 15% spese generali e accessori di legge; compensa in ragione di ½ le spese di appello, ponendo a carico della ### il restante ½, che liquida nella somma di euro 2.498,00 per ciascuna parte appellata, oltre 15% spese generali e accessori di legge. 
Così deciso in ### 19/12/2025 ### est. 
Dott. ###

causa n. 299/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grixoni, Cinzia Caleffi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23674/2023 del 03-08-2023

... ### dichiarato il ###, per il compimento di atti di mala gestio consistiti nel non aver assolto, sin dal 1998, all'obbligo della regolare tenuta della contabilità e, a fronte della totale perdita del capitale sociale a causa delle perdite fatte registrare con il bilancio d i chiu sura 31/1 2/1985, per aver omesso di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti ex art 2447 cc; b) che, in assenza di contabilità, la liquidazione del danno per la prosecuzione dell'attività socia le, nonos tante il verificarsi di una cau sa di scioglim ento della società, non p oteva che avvenire ricorr endo al crit erio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. 3.2 ### ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il ### è rimasto intimato. RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo motivo il ricorre nte de nuncia violazione a falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2043 e 1218 cc, 40 e 41 cp, in relazione all'art. 360 1 comma cpc; sostiene ch e la Corte, nel condannare l'amministratore al risarciment o dei d anni pari al passivo fallimentare, si sia posta in conflitto con i principi generali di causalità materiale imputando al ### anche le perdite subite 3 di 6 dalla (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr .3819/2016 propo sto da Em ilio ### dom iciliato ex lege in ### presso la ### della Corte di Cassaz ione, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti - ricorrente - contro Fallimento della CO.PRO.GE.CO a r.l., in persona del curatore -intimato avverso la sentenza nr.1752/2014 della Corte d'Appello di Catania depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2 023 dal Con sigliere ###. ###.  ### 2 di 6 1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 17/12/2014, ha rigettato l'appello princ ipale interposto da ### avverso la senten za pronu nciata dal Tribunale di Catania, che in accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento CO.PRO.GE.CO a r.l, aveva condannato ### nella qualità di ### e del Consiglio di ### al risarcimento dei danni in favore della curatela determinati in € 58.237,96, oltre interessi legali dalla domanda.  2 I giudici catanesi, per quanto di interesse in questa sede, hanno rilevato: a) che andava affermata la responsabilità del ### il quale aveva ricoperto la carica di ### del CDA dal 24/9/1985 sino al fallimento della ### dichiarato il ###, per il compimento di atti di mala gestio consistiti nel non aver assolto, sin dal 1998, all'obbligo della regolare tenuta della contabilità e, a fronte della totale perdita del capitale sociale a causa delle perdite fatte registrare con il bilancio d i chiu sura 31/1 2/1985, per aver omesso di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti ex art 2447 cc; b) che, in assenza di contabilità, la liquidazione del danno per la prosecuzione dell'attività socia le, nonos tante il verificarsi di una cau sa di scioglim ento della società, non p oteva che avvenire ricorr endo al crit erio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.  3.2 ### ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; il ### è rimasto intimato. 
RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo motivo il ricorre nte de nuncia violazione a falsa applicazione degli artt. 2697, 2709, 2043 e 1218 cc, 40 e 41 cp, in relazione all'art. 360 1 comma cpc; sostiene ch e la Corte, nel condannare l'amministratore al risarciment o dei d anni pari al passivo fallimentare, si sia posta in conflitto con i principi generali di causalità materiale imputando al ### anche le perdite subite 3 di 6 dalla compagine sociale anteriormente alla sua nomina a ### del ### e, quindi, ascrivibili ad una diversa gestione.  1.1 Con il secondo motivo, rubricato «nullità della sentenza o del procedimento ex art 360 co.1 nr 4 cpc artt 2697, 2709,2043 e 2018 cc art 116 cpc e 4 0 e 41 cp», il ricorre nte afferma che erroneamente l'impugnata sentenza ha imputat o al ### le perdite riferibili al periodo pregresso a quello nel quale il medesimo aveva assunto la carica sociale.  2 I du e m otivi, suscettibili di esame congiunto in quanto intimamente connessi, sono fondati per quanto di ragione.  2.1 Va premesso che non è in discussione la ritenuta responsabilità del ### eu per le condotte antidoverse accertat e in sentenza (mancata tenuta della contabilità e prosecuzione dell 'attività in presenza di una causa di scioglimento); le censure del ricorrente investono esclusivamente l'esistenza del danno che sarebb e derivato al patrimonio della società, poi fallita, il nesso di causalità tra i suacc enn ati comportamenti e quel preteso d anno, di cui si contesta il criterio di liquidazione adottato.  2.2 ### ta sentenza ha in realt à liquidato il danno nella misura di € 58.237,96, importo corrispondente a quello risultante dallo stato passivo del 7/2/1994 (lire 112.764.423).  2.3 Va rilevato che la g iurisprudenza di quest a Corte ha in p iù occasione affermato che il danno non può essere commisurato alla differenza tra passivo ed attivo accertati in sede ###quanto lo sbilancio patrimoniale della società insolvente potrebbe avere cause moltep lici, no n tutte riconducibili alla condotta illegittima degli organi sociali, sia in quanto questo criterio si pone in contrast o con il principio civilisti co che impone di accertare l'esistenza del nesso di cau salità tra la condotta illegittima ed il danno, con l'ulteriore pr ecisaz ione, tuttavia, che il suaccennato 4 di 6 criterio differenziale può costituire un parametro di riferimento per la liqu idazione del danno in via equit ativa, qua lora sia stata accertata l'impossibil ità di ricostruire i dati con l'anali ticit à necessaria per individuare le conseguenze dannose riconducibili al comportamento degli organi sociali; ma, in tal caso, il giudice del merito deve indicare le ragioni che n on hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili alla condotta dei convenuti, nonché, soprattutto qualora tale condotta non sia tempo ralmente vicina all'apertura della procedura concorsuale, la plausibilità logi ca del rico rso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. nr 2538/2005, 17033/2008 e 16050/2009).  2.4 Con specifi co riferimento al la mancata tenuta de lle scritture contabili sono anche intervenute le ### di questa Corte che hanno affermato il seguente princ ipio: «###azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capita li nei confronti dell'a mministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del dan no risarcibile dev'essere operata avendo riguardo ag li specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esist enza di un rapp orto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. ### predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se ad debitabile all'amministratore convenuto, di pe r sé sola n on giustifica che il danno da risarcire va individu ato e li quidato in misura corrisponden te alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambit o fallim entare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del d anno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specif ici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a 5 di 6 detto criterio si presenti logicamente plaus ibile in rapp orto alle circostanze del caso concreto» (cfr Cass. S.U 9100/2 015, confermata da Cass. 13220/2021 e 15245/2022).  2.5 Nel caso di specie i giudici di m erito no n hanno liquidato il danno sulla scorta della differenza tra attivo e passivo fallimentare, che pur essendo un parametro astratto e presuntivo può essere, a determinate condizioni, preso in consid erazione quale crit erio equitativo di quantificazione del d anno, m a sulla base dei soli crediti ammessi al passivo, utilizzando quin di un d ato completamente inattendibile, arbitrari o ed avulso da qualsivoglia principio civilistico sul nesso di causalità tra la condotta ed evento e del quale non viene data alcuna giustificazione logica plausibile.  2.6 Né la Corte si è ade guata alle coordinate del suesposto insegnamento in materia dei liquidazione del danno con il criterio del deficit fallimentare in quanto non ha fornito alcuna ragione per la quale si è ritenuto che l'insolvenza fosse stata aggravata dalla condotta di omessa convocazione dell'assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 2447 cc se non aff ermando che la curatela non aveva potuto «fornire la prova delle nuove operazioni compiute in violazione dell'art 2449 a causa della totale carenza di documentazione contabile».  2.7 Ma la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'ammi nistratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcito ria nel cont esto di un a liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della p rova circa la l'esisten za di condotte pe r lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale (v. Cass. 198/22); sicché il criterio del deficit falli mentare rest a sì 6 di 6 applicabile, ma soltanto come crite rio equitativ o, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il dan no in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere (cfr. Cass. 15425/2022).  3 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio del la causa alla Corte di App ello di ### ia in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa Corte di A ppello di ### in diversa composizion e cui demanda anche la regolam entazione delle spe se del pre sente giudizio. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 30 maggio 2023  

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Crolla Cosmo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 88/2024 del 03-01-2024

... capo ad una seconda, costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna - in solido per concorso tra loro - degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell'azienda ( cfr. Corte di ###, 28.12.2022). ### che i beni aziendali della ### s.r.l. sono stati trasferiti, attraverso l'operazione posta in essere da ### unitamente alla figlia ### alla società ### s.r.l., di proprietà dei nipoti ### e ### che la nuova società ha continuato ad usare la stessa insegna e lo stesso nome ### che cinque dipendenti hanno continuato a lavorare per la società neocostituita pur restando formalmente alle dipendenze della ### s.r.l.; pertanto deve ritenersi che siano stati di fatto trasferiti alla società ### s.r.l. gli elementi attivi della ### s.r.l. , che è stata di conseguenza svuotata del patrimonio aziendale, mentre le posizioni debitorie sono rimaste a suo carico. Accertata incidentalmente la sussistenza dell'atto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### I ### D'### riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### di ### rel.  dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. ###/2019 R.G.   TRA ### s.r.l. (società già avente sede ###Napoli, alla via ### di ### n. 28, C.F. ### dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 29 aprile 2016) in persona del ### dott. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### . ### D'### (C.F.: ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 51 #### (CF:###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.###) con studio in Napoli alla via ### NONCHE' ### s.r.l., (C.F. ###) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra. ### e ### (C.F. ###) in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. ### (C.F. ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 1 ###: per ### s.r.l.: A)accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le violazioni degli obblighi esposti in narrativa; B)accertare e dichiarare che, a seguito delle violazioni che precedono, il ### s.r.l. ha subito i danni esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare #### e ### s.r.l., ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore del ### s.r.l. del danno da liquidarsi in euro 334.650,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, vinte le spese; per ### A) rigettare la domanda di parte attrice, vinte le spese con distrazione; B) condannare la curatela al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute dalla convenuta; per la ### s.r.l. e ### dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondato l'avverso atto di citazione, vinte le spese con distrazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2019 a ### s.r.l. e ### e in data 26 novembre 2019 a ### la ### del ### s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale deducendo: che la ### s.r.l. era stata costituita il 17 luglio 2001 ed aveva come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di bar pasticceria; che la sede ###Napoli alla ### di ### n.28 e la sede ###### n.59; che a far data dal 15 luglio 2009 e fino alla data di dichiarazione di fallimento amministratore della società era ### succeduto nella carica alla figlia ### amministratrice dal 14 marzo 2006; che ### era deceduto prima della dichiarazione di fallimento e non vi erano eredi da convenire in giudizio; che ### era responsabile, unitamente a #### s.r.l. e ### della dissipazione dell'azienda; che l'azione era promossa solo nei confronti dei condebitori solidali ex art. 2055 c.c. in assenza di eredi dell'amministratore deceduto; che dal 6 settembre 2012, poco dopo la formale scadenza della licenza di somministrazione della ### s.r.l., ### s.r.l. aveva iniziato a svolgere la stessa attività di bar pasticceria, all'interno degli stessi locali e con la stessa insegna della ### s.r.l.; che la ### s.r.l. era stata costituita il 14 marzo 2012, aveva la stessa sede legale della ### s.r.l. ed amministratrice dal 3 giugno 2014 era ### succeduta al precedente amministratore ### che soci della società la ### s.r.l., ciascuno per la quota del 50%, erano ### e ### entrambi nipoti di ### che ### figlia di ### e in precedenza amministratrice della ### s.r.l. era proprietaria dell'immobile in cui era svolta l'attività di bar pasticceria ( prima dalla ### s.r.l. e poi dalla società ### a.r.l.); che ### aveva intimato alla ### s.r.l. nel 2012 lo sfratto per morosità ed a seguito di una transazione ### aveva acquistato i beni che costituivano l'azienda della società poi fallita per un corrispettivo di euro 12.000 oltre IVA che sarebbe stato versato in parte compensandolo con l'importo di euro 8750,00 pari ai canoni asseritamente non pagati; che la transazione era inopponibile alla curatela in quanto priva di data certa; che i beni aziendali della ### s.r.l. erano stati ceduti a ### ad un prezzo non congruo e neppure versato; che ### dopo la transazione aveva locato alla società ### a r.l. l'immobile di sua proprietà ed i beni che facevano parte dell'azienda della ### s.r.l.; che ### s.r.l., dopo la formale cessazione della ### s.r.l., aveva continuato a svolgere la stessa attività della società fallita, negli stessi locali, con gli stessi beni aziendali, la stessa insegna, gli stessi dipendenti ed utilizzando lo stesso marchio ### che pertanto l'azienda della ### s.r.l. era stata di fatto ceduta alla società ### a r.l. attraverso una complessa operazione iniziata con il trasferimento, a prezzo incongruo, dei beni a ### ( figlia di ### e poi alla società ### a r.l. ( in titolarità dei nipoti di ###, senza alcun corrispettivo. 
Tanto premesso concludeva per la sussistenza di una responsabilità dei convenuti ex art. 2055 c.c. in concorso con l'amministratore deceduto per i danni cagionati alla società poi fallita, da quantificarsi nella misura di euro 334.650,00, considerato il valore della produzione della società ### a r.l. dal 2012 al 2016; in via subordinata da quantificarsi ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 della L.392/1978 quale indennità dovuta per la cessazione del rapporto di locazione ad uso commerciale, nella misura di 36 mensilità del canone pattuito nel contratto tra ### e ### s.r.l. 
Si costituiva ### che eccepiva che dal 2009, data in cui era cessata dalla carica di amministratore della fallita, non vi era stato più alcun collegamento con la ### s.r.l., nei cui confronti aveva anche dovuto intraprendere azioni giudiziarie, tra le quali lo sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà; che non vi era nessun rapporto tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l. di cui era legale rappresentante ed unico socio; che aveva acquisito, a seguito della transazione, i beni ma non l'azienda della ### s.r.l. ; che il marchio “### dal 1955” le era stato ceduto dal padre, ### nel corso di una transazione dinanzi alla direzione provinciale del lavoro; che tale marchio era stato registrato e la registrazione era stata poi rinnovata a sue spese; che non vi era nessuna continuità tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l; che la ### s.r.l., la ### 2 s.r.l. e ### s.r.l.  avevano in comune solo l'oggetto sociale, ma erano autonome tra di loro, avevano diverse compagini societarie, diversi beni strumentali, dipendenti, amministratori e sedi legali ed operative; che il marchio era di sua proprietà ed il sito web di proprietà della ### 2 s.r.l.; che a seguito della transazione con la ### s.r.l. era stato corrisposto mediante assegno l'importo di euro 5770,00 pari alla differenza tra il valore dei beni acquisiti da ### e il valore dei canoni non corrisposti dalla ### s.r.l.; che dunque con la transazione erano stati trasferiti a ### solo i beni mobili presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà, peraltro in pessime condizioni, e che il corrispettivo versato era congruo; che la transazione era opponibile al fallimento in quanto anteriore sia alla fattura emessa per la vendita dei beni mobili in data 31 luglio 2012, che all'assegno emesso in data 1° agosto 2012 ed al contratto di locazione stipulato il 2 agosto 2012 con la società ### a r.l.; che in ogni caso la transazione aveva data certa anteriore al decesso di ### avvenuto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento; che l'acquisto dei beni era stato fatto in buona fede, in quanto pur sussistendo rapporti di parentela tra la convenuta e ### vi era conflittualità fin dal 2006; che il dissesto della ### s.r.l. era precedente alla transazione, dunque la cessione dei beni non aveva causato danni; che non vi era alcuna continuità tra la ### s.r.l. e ### s.r.l. e tanto si desumeva anche dalla discrasia tra i valori della produzione della prima e della seconda; che pertanto non sussisteva la responsabilità della convenuta e che il danno era stato erroneamente calcolato dalla curatela; che il danno non poteva essere determinato con riferimento all'indennità di avviamento ex art. 34 L.392/1978 in quanto non spettante in caso di sfratto per morosità; che in ogni caso l'azione era prescritta in quanto dall'ultimo bilancio approvato il ### si evinceva lo stato di dissesto della società, pertanto il termine di prescrizione quinquennale era decorso prima della notifica dell'atto di citazione. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. 
Si costituivano ### s.r.l. e ### che in via preliminare eccepivano il difetto di contraddittorio per violazione del principio del litisconsorzio necessario, la nullità dell'atto di citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza della domanda. 
In particolare, deducevano che ### s.r.l. costituiva autonoma iniziativa imprenditoriale di ### e ### che i dipendenti della ### s.r.l. erano stati assunti solo negli anni 2014 e 2015, che non vi era stata alcuna cessione di azienda e che pertanto nessuna responsabilità poteva addebitarsi alle convenute; che, inoltre, il danno era stato quantificato erroneamente. 
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda. 
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
In primo luogo va ritenuta priva di pregio l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta dalle convenute ### s.r.l. e ### all'atto della costituzione in giudizio.  ### ha inteso agire solo nei confronti dei terzi che avrebbero concorso ex art. 2055 c.c. con l'amministratore deceduto nel compimento dell'atto di mala gestio costituito dalla dismissione dell'azienda. 
E' principio giurisprudenziale consolidato che non sussista litisconsorzio necessario nell'ipotesi di responsabilità solidale (cfr. Cassazione Civile Sez. I del 25 luglio 2008, 20476, Cassazione Civile Sez.I,1 giugno 2010 n. 13413, Cassazione Civile, ### I, 14 dicembre 2015 n.25178). 
Pertanto, nel casocome quello di specie secondo la prospettazione di parte attricein cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti in quanto la condotta di ciascuno ha concorso in modo efficiente a produrlo, l'obbligazione tra i responsabili è solidale, e l'adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. 
Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che danno luogo ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno. 
Va disattesa inoltre l'eccezione preliminare sollevata da ### e dalla società ### a r.l. di nullità dell'atto di citazione, in quanto dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente sia il petitum che la causa petendi. 
In particolare la curatela si duole della dismissione dell'azienda della società fallita attraverso una complessa operazione, costituita dall'acquisto della stessa ad un prezzo incongruo da parte di ### figlia dell'amministratore deceduto, e nella locazione della stessa alla neocostituita società ### s.r.l., in titolarità di ### e ### nipoti dell'amministratore deceduto, che avrebbe di fatto proseguito l'attività di bar pasticceria negli stessi locali, con le stesse attrezzature, la stessa insegna, lo stesso marchio e gli stessi dipendenti della ### s.r.l. 
Con tale operazione, ad avviso della curatela, l'azienda della ### s.r.l. sarebbe stata di fatto trasferita, per il tramite di ### e senza corrispettivo, ad una società neocostituita e riferibile alla famiglia dell'amministratore della ### s.r.l., con conseguente sottrazione dei beni alla società fallita ed ai creditori. 
Il petitum e la causa petendi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, sufficientemente determinati. 
Infine va ritenuta priva di pregio l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalle convenute. 
In via preliminare deve riconoscersi alla curatela la legittimazione ad agire nei confronti dei terzi responsabili dei danni cagionati al patrimonio sociale ed indirettamente alla massa dei creditori per il pregiudizio subito a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. sul punto, con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare per le azioni nei confronti dei terzi per abusiva concessione di credito bancario: Cassazione Civile, sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725; Cassazione Civile, sez. I, 30 giugno 2021, n.18610, Cassazione Civile sez. I, 18 gennaio 2023, n.1387).  ### della responsabilità dei terzi presuppone un accertamento in via incidentale della responsabilità dell'amministratore, con il quale i terzi avrebbero agito in concorso, pertanto l'azione che il curatore fallimentare può esperire è sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali. 
Nel caso di specie l'azione esperita dalla curatela fallimentare è l'azione dei creditori sociali, considerato che la società aveva un unico socio, l'amministratore deceduto cui è imputato l'atto di mala gestio costituito dalla distrazione dell'azienda ed il danno conseguente. 
Tanto premesso, quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che l'art. 2394, comma 2, prevede che l'azione dei creditori sociali può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. 
Il dies a quo dell'azione dei creditori sociali, secondo l'opinione dominante, viene individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene conoscibile dai creditori sociali, ed in mancanza di diversa prova, coincide con la data della dichiarazione di fallimento.  ### dei creditori sociali, infatti, si prescrive in 5 anni dal manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio (art. 2949 comma 2 c.c.); presupposto diverso dallo stato d'insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore; l'onere della prova di detta anteriorità spetta tuttavia a coloro che intendono avvalersi della eccepita prescrizione dell'azione e ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento, la Cassazione ha ritenuto idonei “fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata”( Cassazione Civile, ### I 8 aprile 2009 n.8516), con esclusione, ad avviso del Collegio, di casi come quello di specie ove l'unico fatto rilevante sarebbe il deposito di un unico bilancio in perdita.  ### conoscibilità della insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti può infatti scaturire da una serie di elementi che devono però essere valutati complessivamente: il mancato deposito dei bilanci, la notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori operatori qualificati (Cassazione Civile, ### I, 19 settembre 2011 n. 19051); la circostanza del deposito di un unico bilancio in perdita non è idonea ex se a far ritenere oggettivamente conoscibile l'insufficienza del patrimonio sociale, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali è la data della dichiarazione di fallimento. 
Nel caso di specie va rilevato che viene contestato alle parti convenute il concorso ex art.  2055 c.c. nella operazione di cessione di fatto dell'azienda posta in essere in data 6 settembre 2012; trattandosi di una operazione occulta, il dies a quo della prescrizione dell'azione coincide con la data in cui i creditori sociali hanno avuto conoscenza dell'evento dannoso, dunque con la data in cui è stato dichiarato il fallimento.   Il fallimento della società è stato dichiarato in data 29 aprile 2016, di conseguenza, alla data di notifica dell'atto di citazione ( 25 novembre 2019 per ### s.r.l. e ### e 26 novembre 2019 per ### cfr. atto di citazione notificato allegato all'atto introduttivo di parte attrice) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. 
Passando ad esaminare il merito della vicenda, deve ritenersi provata la circostanza della avvenuta cessione di fatto dell'azienda della ### s.r.l. in favore della società ### a r.l. 
In punto di diritto va osservato che il trasferimento d'azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa ( cfr. Cassazione Civile, ### II, 9 dicembre 2005 n. 27286, Cassazione Civile, ### I, 9 ottobre 2009 n. 21481 e di recente Corte Appello Milano, 28 dicembre 2022, n.4094). 
La giurisprudenza ha individuato una serie di circostanze sintomatiche, idonee a rivelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l'esistenza di un trasferimento di fatto dell'azienda in favore di altra società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un'utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa; sono tali, ad esempio, l'analogia o l'identità delle attività esercitate, l'identità dei soci o delle cariche, l'identità dei fornitori o dei lavoratori impiegati, la prosecuzione dell'attività nei medesimi locali ovvero il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali ( cfr. in particolare Cass. Civile sez. I , Sent. n. 21481/2009 cit). 
In punto di fatto sono circostanze incontestate tra le parti: che la ### s.r.l.  costituita il 17 luglio 2001 con oggetto sociale l'attività di bar pasticceria aveva sede ###### di ### 28 in Napoli e che l'attività era svolta in Napoli al ### n.59; che amministratore dal 15 luglio 2009 era ### anche unico socio; che precedentemente amministratrice della società era ### figlia di ### che l'attività della ### s.r.l era cessata nel mese di luglio 2012 e la ### s.r.l., costituita in data 14 marzo 2012, aveva iniziato a svolgere la stessa attività il 6 settembre 2012 negli stessi locali della ### s.r.l., in Napoli al ### n.59 utilizzando i beni mobili presenti nell'immobile ; che soci della società ### a r.l. erano, nella misura del 50% ciascuno, ### ( amministratrice a far data dal 16 giugno 2014) e ### ( amministratore dalla costituzione della società e fino al 16 giugno 2014), entrambi nipoti di ### Risulta altresì documentato ( cfr.visura camerale allegata al n.4 della produzione di parte attrice), che ### s.r.l. ha la stessa sede legale della ### s.r.l. ( in Napoli, ### di ### n.28), che l'unità in Napoli al ### 59 ancora nel mese di novembre del 2020 reca l'insegna “### Carraturo” ( cfr. all.16 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che alla data del 28 maggio 2021 sul sito ### l'unità in Napoli al ### è ancora pubblicizzata come “### Carraturo” ( cfr. all.18 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che il dipendente ### di ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. fino al 10 giugno 2013 ( dunque fino a quasi un anno dopo la cessazione dell'attività della ### s.r.l.) ed ha ottenuto decreto ingiuntivo n.29/2016 dal Tribunale di ### in data 5 gennaio 2016 per le somme dovute per retribuzioni non corrisposte e trattamento di fine rapporto, ed è stato ammesso al passivo del fallimento per gli importi liquidati nel decreto ingiuntivo ( cfr. istanza ex art. 93 l.f. al doc. 6 della produzione di parte attrice e doc.24 della memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice contenente il verbale di ammissione al passivo); che il dipendente ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. anche dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 ed è stato ammesso al passivo per l'intera somma richiesta ( cfr. istanza ex art.93 L.f. allegata al n.14 della memoria di parte attrice e verbale di ammissione allo stato passivo allegato al n.24). 
Esaminando gli estratti contributivi ### allegati alle istanze di ammissione al passivo degli altri lavoratori dipendenti risulta che ### e ### nel periodo dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 erano ancora dipendenti della ### s.r.l ( allegati n.11 e n.13 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice) e che ### era ancora alle dipendenze della ### s.r.l. al 29 dicembre 2012 ( cfr. allegato 12 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice). 
Risulta peraltro documentato che ### aveva notificato alla ### s.r.l. un atto di precetto fondato sull'ordinanza di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di ### che tra la ### s.r.l. e ### era stata stipulata una transazione con la quale i beni presenti all'interno dell'immobile di proprietà di ### erano ceduti alla stessa per la somma di euro 12.000,00 oltre ### compensata con l'importo dei canoni non versati pari ad euro 8750,00 e corrisposta nella differenza di euro 5770,00 con assegno circolare allegato alla scrittura privata( cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###; inoltre i beni acquisiti da ### erano stati concessi in locazione alla società ### s.r.l. unitamente all'immobile in ### al ### n.59, con contratto di locazione del 2 agosto 2012 ( cfr. contratto allegato alla comparsa di costituzione di ### in cui è indicato il canone di locazione in euro 4000,00 mensili di cui euro 3500,00 per la locazione dell'immobile ed euro 500,00 mensili per la locazione dei beni mobili e delle attrezzature). 
Pertanto,sebbene tra la ### s.r.l. e ### fosse stato definito un contratto formale di transazione avente ad oggetto la cessione di beni strumentali e tali beni siano stati poi formalmente locati da ### a ### s.r.l. con atto di locazione di bene immobile e beni mobili del 2 agosto 2012, deve ritenersi che si sia verificato un trasferimento occulto di azienda: indici sintomatici sono la medesima attività di impresa svolta, il trasferimento di cinque dipendenti storici ( rimasti formalmente in carico alla ### s.r.l. per alcuni mesi dopo la cessazione dell'attività) , l'acquisizione di numerosi beni strumentali, l'utilizzo della stessa insegna e dello stesso immobile, l'utilizzo, nella pubblicità, dello stesso nome ### A ciò si aggiunga che pur non sussistendo identità tra soci ed amministratori delle società i soggetti coinvolti sono tutti legati tra di loro tra rapporti di parentela: ### è la figlia di ### i soci della società ### s.r.l. sono i nipoti. 
Peraltro la costituzione della società ### a r.l. è avvenuta in data 14 marzo 2012, nella imminenza della cessazione dell'attività della ### s.r.l. ed ha la propria sede legale allo stesso indirizzo ( in ### alla ### di ### n.28). 
Inoltre la circostanza del pagamento, da parte di ### di un importo per l'acquisto di alcuni beni strumentali non consente di ritenere che sia stato versato un corrispettivo congruo per l'acquisto dell'intera azienda. 
Tanto premesso si osserva che il trasferimento di fatto d'azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l'azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l'avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo. 
Il trasferimento di fatto dell'azienda tramite lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna - in solido per concorso tra loro - degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell'azienda ( cfr. Corte di ###, 28.12.2022).  ### che i beni aziendali della ### s.r.l. sono stati trasferiti, attraverso l'operazione posta in essere da ### unitamente alla figlia ### alla società ### s.r.l., di proprietà dei nipoti ### e ### che la nuova società ha continuato ad usare la stessa insegna e lo stesso nome ### che cinque dipendenti hanno continuato a lavorare per la società neocostituita pur restando formalmente alle dipendenze della ### s.r.l.; pertanto deve ritenersi che siano stati di fatto trasferiti alla società ### s.r.l. gli elementi attivi della ### s.r.l. , che è stata di conseguenza svuotata del patrimonio aziendale, mentre le posizioni debitorie sono rimaste a suo carico. 
Accertata incidentalmente la sussistenza dell'atto di mala gestio posto in essere dall'amministratore della ### s.r.l., deve ritenersi che allo stesso abbia concorso ex art. 2055 c.c. la società ### s.r.l.. 
Va evidenziato che erroneamente la curatela attrice ha convenuto in giudizio l'amministratore p.t. della società ### a r.l., in quanto il concorso nell'atto di distrazione dell'azienda della ### s.r.l.,è riferibile all'amministratore in carica al momento in cui si è perfezionata la cessione di azienda, il 6 settembre 2012 ( dunque ### e non ###. 
Trattandosi di cause scindibili, non rileva ai fini dell'integrità del contraddittorio la mancata citazione in giudizio di ### quale autore materiale della condotta in concorso con l'amministratore della ### s.r.l.; occorre solo accertare incidentalmente la condotta e l'elemento psicologico del concorso. 
Da quanto su evidenziato ( le modalità della cessione, il trasferimento senza un reale corrispettivo di elementi attivi dalla cedente alla cessionaria e il permanere invece dell'esposizione debitoria nel patrimonio della cedente, l'utilizzo degli stessi locali, della stessa insegna e dello stesso marchio, nonché degli stessi dipendenti, la sussistenza di un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società e la evidente conoscenza dell'attività del cedente da parte dell'amministratore della concessionaria) emerge che sussiste sia l'elemento materiale della condotta di distrazione -costituito dalla sottrazione di beni della società cedenteche l'elemento psicologico della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori. 
Accertata incidentalmente la responsabilità dell'amministratore non convenuto ### in virtù del nesso organico deve ritenersi riferibile alla società ( cfr. Cassazione civile, ### I del 5 dicembre 2011 n. 25946 e Cassazione civile sez.I del 29 marzo 2012 n. 5106) sia l'uno che l'altro elemento costitutivo del trasferimento occulto di azienda. 
In ogni caso la società potrebbe essere ritenuta responsabile civile del reato di cui all'art.216 L.F., con accertamento compiuto incidenter tantum dal giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni provocati dal fatto di reato ( cfr. Cassazione civile del 16 agosto 2005, n. 16957). 
Va esclusa invece la responsabilità di ### convenuta in giudizio in proprio, che non ha avuto nessun ruolo nell'operazione di cessione dell'azienda, essendo subentrata all'amministratore ### solo in data 3 giugno 2014. 
Al trasferimento occulto dell'azienda dalla ### s.r.l. alla società ### s.r.l. ha concorso invece anche ### che ha acquisito formalmente i beni della ### s.r.l. e li ha concessi in locazione alla ### s.r.l. per un canone di euro 500,00 mensili, consentendo di fatto la prosecuzione dell'attività a discapito dei creditori della società poi fallita. 
Anche la circostanza che ### sia divenuta titolare del marchio “ ### dal 1955” in virtù di una transazione stipulata con ### nel 2006 ( cfr. verbale di conciliazione allegato alla comparsa di costituzione di ### e ne abbia consentito l'uso gratuito dapprima alla ### s.r.l. e successivamente alla società ### a r.l. depone nel senso che la stessa abbia agevolato la continuazione della stessa attività da parte di un soggetto diverso, ma comunque riferibile alla sua famiglia.  ### soggettivo del concorso nell'illecito da parte di ### è reso evidente dalle stesse complesse operazioni effettuate, dalla qualità di amministratrice della ### s.r.l. che la stessa ha rivestito fino al 15 luglio 2009, dalla concessione gratuita dell'uso del marchio alla ### s.r.l. prima ed alla società ### s.r.l. poi e dalla sussistenza del rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti. 
Va pertanto accertata la responsabilità di ### e della società ### s.r.l.  per i danni cagionati in conseguenza della distrazione dell'azienda. 
Per quanto concerne la quantificazione del danno va dato atto che il C.T.U. nominato ha riferito che l'unico criterio di stima del valore dell'azienda utilizzabile, considerate le poche informazioni ed i pochi documenti depositati, è il metodo patrimoniale e che il patrimonio netto della società poi fallita al 31 dicembre 2011 era negativo, pertanto il valore dell'azienda era da ritenersi negativo ed anche l'avviamento non poteva essere calcolato come valore positivo, considerate le perdite di esercizio risultanti dai bilanci esaminati ( cfr. elaborato peritale alle pagg.12 e 14).  ### ritiene, diversamente, che il danno cagionato dalla distrazione dell'azienda sia certamente costituito dalla perdita dell'avviamento, che ha un valore positivo, considerata la rilevanza locale dello storico nome “### Carraturo”, così che non è ipotizzabile affermare che alla società neocostituita non sia stato trasferito nessun valore. 
In assenza di documentazione e di un criterio certo di liquidazione, occorre procedere alla liquidazione equitativa del danno. 
Tra i parametri indicati dalla ### attrice il Tribunale ritiene che sia applicabile quello legislativo previsto nell'ipotesi di rilascio di immobili locati ad uso commerciale ( art. 34 L.392/1978), riconoscendo a titolo risarcitorio una somma pari a 18 mensilità del canone ( euro 1250,00 mensili) pattuito nel contratto di locazione stipulato tra la ### s.r.l. e ### ( cfr. scrittura privata e atto di intimazione di sfratto allegati alla comparsa di costituzione di ### . 
Il suddetto criterio viene utilizzato solo come parametro per la liquidazione equitativa, dunque si prescinde da ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma richiamata. 
Le parti convenute vanno pertanto condannate in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 22.500,00.  ### indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ( 6 settembre 2012) a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
In applicazione dei suddetti principi la somma dovuta da ### e ### s.r.l. in solido tra loro è pari ad euro 22.500,00 oltre rivalutazione a far data dal 6 settembre 2012 ed interessi sulle somme via via rivalutate, per l'attuale importo di euro 29.873,23 di cui euro 22.500,00 per sorta capitale, euro 4387,50 per rivalutazione monetaria ed euro 2985,73 per interessi. 
Giacché il fallimento risulta ammesso al patrocinio gratuito, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ### e ### s.r.l in solido, con pagamento da effettuarsi in favore dell'erario. 
Le spese di lite tra la curatela attrice e la convenuta ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, tenuto conto del valore della domanda, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Le spese di CTU già liquidate con decreto del 7 ottobre 2022 sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e nei rapporti interni sono poste a carico dei convenuti ### e la ### s.r.l. in solido tra loro.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in materia d'### definitivamente pronunziando nella causa tra ### s.r.l., #### e ### s.r.l., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: a) In parziale accoglimento della domanda condanna ### e ### s.r.l. in solido tra loro al pagamento in favore della ### del ### s.r.l.  della somma di €29.873,23 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi; b) rigetta la domanda nei confronti di ### c) condanna ### e ### s.r.l.in solido tra loro al pagamento direttamente a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 del d.p.r. n. 115/2002, di tutte le spese del presente giudizio prenotate a debito, nonché dei compensi da liquidarsi con separato decreto; d) condanna la curatela attrice alla refusione, in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 11.300,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario.  e) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 7.10.2022 a carico delle parti in solido e nei rapporti tra le parti a carico di ### e ### s.r.l.  in solido. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 ### rel.  ###ssa ### di ### 

causa n. 33680/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Martino Caterina, Pica Leonardo, Ultimo Antonietta

M

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1139/2025 del 19-12-2025

... risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la TUA ### spa, escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della #### srl. Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente TRA ### di via ### n. 2 in Salerno, in persona dell'### p.t., dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello; #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado; ###É Ing. ### elettivamente domiciliat ###/C, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo; APPELLATO - #### srl, in persona del legale rappresentante p.t., ing. ### elettivamente domiciliato in ####, alla via ### I ### I, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale; APPELLATO - #### spa, in persona del suo ### Dott. ### in virtù dei poteri conferitigli giusto atto del ### del 05.03.19 (rep. n. 15522, racc. n.8738), elettivamente domiciliato in ### al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ###. ### APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### in materia di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6\11\2025.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il #### di via ### n. 2 in ### (di seguito, per brevità, solo ### proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 (pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di ### così statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice; 2) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, 3) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; 4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### 5) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, le spese delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti; 6) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al #### in sede ###conseguente obbligo di rimborso; 7) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione; 8) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Avv. ### che liquida complessivamente in € 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario Avv. ### 10) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”. 
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### rappresentava che quest'ultima era proprietaria di un appartamento nel ### di ### (scala C, piano quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa ### srl, sotto la direzione dell'ing. CHIUMENTO ### che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone; che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del ### prima verbalmente e, poi, a mezzo raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni; che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di ### ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing.  ### concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. ### che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'### sede di ### ma nessuna delle parti invitate (### srl, ing. ### e ### partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione, nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità. 
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, #### srl, il direttore dei lavori, ing. ### e il #### nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. ### per veder accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi € 20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute. 
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti ### srl, ing. ### e ### alla refusione anche delle spese sostenute per il procedimento di mediazione e di ### Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la #### srl, contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la ### di ### spa, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. 
Si costituiva, altresì, l'ing. ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal ### nonché contestando an e quantum debeatur. 
Si costituiva anche il ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante, contestando in ogni caso la quantificazione dei danni. 
Da ultimo, si costituiva l'avv. ### deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di ### cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di ### - ### eccependo poi l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice (proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni. 
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della ### spa, attesa la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta ### srl, rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di ### concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr.  ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. ###, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ###. 
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la ### srl conveniva in autonomo giudizio la TUA ### spa deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro; di essere stata citata in giudizio da ### per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal ### di avere invano diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto, chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la TUA ### spa, escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della #### srl. 
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### SpA”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto ### avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento. 
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà ### era stato interessato da infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale escludeva la responsabilità di ### atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della DI ### srl nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi C e D del ### Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. ### in quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. 
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la ### srl, il ### e l'ing. ### al risarcimento dei danni cagionati all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre ### per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015.
Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla ### srl. 
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa, ritenendo non coperti dalla polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il ### per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle ### secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.”; 2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ### ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il ### non potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto; 3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo ### per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima ### Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite; 4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18 mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché ### era divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori; 5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35). 
Quindi, il ### così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del ### appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di ### - G.O.P. Dott.ssa ### del 06.04.2024, pubblicata il ### e notificata il ###; c) Per l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante ### la domanda di risarcimento danni proposta dalla ###ra ### attraverso il suo procuratore speciale, #### in quanto infondata in fatto come in diritto e per effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della ###ra ### In subordine rigettare la domanda nei confronti del ### per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle contraddittorie risultanze della varie ### svolte in corso di causa, rigettando in ogni caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza appellata, per le ragioni di cui in premessa; e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, ### ed Iva come per legge e se dovute; f) ### in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le parti”. 
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. ### proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del ### e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso). 
Quindi, l'ing. ### formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “### Incis” sospendendo la provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### resa dal Tribunale di ### anche per i motivi di cui al punto 8 della presente memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### del Tribunale di ### accogliere l'appello proposto da ### “###” di via ### n.2 di ### unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto tempestivamente dall'ing. ### con il presente atto, per i motivi contenuti nelle predette impugnazioni, e per l'effetto, ### così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^ CTU espletata dall'ing. ### in quanto in quanto palesemente errata ed in netto contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. Cifariello, con conseguente utilizzo ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate; - nel merito rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra ### nei confronti di ### per inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto; condannare parte soccombente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva, altresì, la ### srl proponendo appello incidentale avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la DI ### srl, atteso che l'accertata repentinità e violenza delle infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###; 2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo ### di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ### 3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità; 4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della ### spa, non rilevando che la polizza n. ###006, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa; 5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da ### solo la ### srl, pur a fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al ### e all'ing. ### A detta dell'appellante, inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del condominio e alla mancata adozione da parte del convenuto ### di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto. 
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex ### e che nulla deve al sig. ### nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali; 3. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto; 5. manlevare la ### s.r.l. da ogni pretesa vantata dal sig. ### nella qualità, sia a titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della ###ni S.p.A. quale impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione dei lavori al condominio ### 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado con condanna dell'appellato ### al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio; 7. ritenere non dovute le spese poste a carico della ### s.r.l. ed in favore di ### e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto corrisposto, oltre interessi legali; in subordine porre le spese di lite in favore del sig. ### in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del ### a restituire alla ### s.r.l. le quote spettanti agli altri obbligati in solido”. 
Si costituivano, con atti separati, ### nella sua qualità di procuratore speciale di ### e la ### spa, eccependo l'inammissibilità degli appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza. 
Rimaneva, di contro, contumace ### Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. ### dal ### e della ### srl (cfr. ordinanze dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025. 
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025. 
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito. 
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. 
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal ### che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012. 
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. ### deve essere motivato. 
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle ### della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021). 
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice. 
Con il primo motivo d'appello, il ### e l'ing. ### lamentavano la carenza di legittimazione attiva di ### essendo divenuta proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati. 
La censura è priva di pregio.  ### giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” ( Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024). 
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000). 
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle ### richiamata dal ### nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale”. 
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona.
In dettaglio, risultava documentato che ### era residente ###questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice); ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre; quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli, i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di ###; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar ### produzione I grado parte attrice). 
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a #### in relazione ai danni all'immobile. 
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Con il primo motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva della conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni. 
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo ### ing.  ### perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###. 
Il motivo non è fondato. 
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001). 
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già eseguita in sede di ### Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. ### all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure. 
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera. 
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà ### venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni; il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso condominiale. 
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal ### ing. ### confermando sul punto la valutazione del giudice di rime cure. 
D. Sulla responsabilità solidale del condominio e del direttore dei lavori. 
Con il secondo motivo d'appello, il ### sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto. 
Il motivo è infondato. 
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ### ai sensi dell'art. 2051 È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022). 
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025).
Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014: “nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”). 
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. il ### ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito. 
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra ### I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori). 
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra ### al ### rimasto inerte a tutte le sollecitazioni. 
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra ### anche il #### per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori. 
Invero, l'ing. ### nel fare proprio il motivo d'appello del #### esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso. 
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile. 
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013 all'inizio del 2014. 
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto, secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr.  Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024). 
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori. 
Anzi, l'ing. ### va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento. 
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al ### per i danni provocati alla sig.ra ### E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi. 
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### secondo motivo d'appello proposto da ### srl) riguardava la liquidazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno, calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede ###merita seguito.
Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019). 
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del ### il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il ### della ### anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. ### pagg. 24 - 25). 
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ### prezzario anno 2015; allegato n. 8 CTU ing. ### prezzario anno 2022). 
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. 
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile. 
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl), si censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18 mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato. 
Inoltre, con il quinto motivo il ### e l'ing. contestavano la quantificazione del danno del ### ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35). 
Le doglianze sono infondate. 
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, … ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.  civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. ### del 15/11/2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025). 
Nel caso che ci occupa, non solo ### aveva allegato il danno e offerto un principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di ###, ma anche il CTU ing. ### ne aveva dedotto la sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo. 
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. ### e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera. 
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi. 
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte, accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento. 
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata.
G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale. 
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl) atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità dell'immobile. 
Il motivo merita accoglimento. 
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022). 
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse. 
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice). 
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato, potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra ###
A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia) era priva di muffa o umidità. 
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche. 
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il ### l'ing. ### e la ### srl al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale. 
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa. 
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva del mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della TUA ### spa, sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Il motivo è fondato. 
E' pacifico che la polizza n. ###006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in ### alla via ### n. 2, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo ### dedicato all'oggetto della copertura assicurativa, che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione”.
Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”). 
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito). 
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa e imposto alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni nei confronti di ### e alla refusione delle spese in favore delle parti non soccombenti. 
I. Spese processuali. 
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio. 
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal ### e dall'ing. ### ossia di censura della sentenza gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. 
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.  92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. ### del 31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie. 
Pertanto, in relazione ai rapporti tra ### (attrice - odierna appellata), da una parte, e i convenuti soccombenti (### l'ing. ### e la ### srl), le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di ### in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo. 
Con riguardo invece alla posizione di ### in accoglimento del quinto motivo d'appello della ### srl, la quale lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da ### si ritiene che il #### l'ing. ### e la ### srl debbano essere condannati in solido al pagamento in favore di ### delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di ### poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869). 
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la ### srl e la TUA ### spa, l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite. 
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado, in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata ### spa e sono liquidate in favore dell'appellante incidentale ### srl, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del ### l'appello incidentale adesivo dell'ing. ### e l'appello incidentale della ### srl vadano in parte accolti (in ragione del quinto motivo d'appello proposto dal ### e fatto proprio dall'ing.  ### e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla #### srl) e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai seguenti capi della decisione: - capo n. 3 relativo alla condanna in solido del ### dell'ing. ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato); - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa (dovendosi accogliere la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori); - capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado (stante la parziale riforma della sentenza gravata). 
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado: - capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del #### dell'ing. ### e della ### srl in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di ### - capo n. 2 con la condanna in solido del ### dell'ing.  ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo; - capi n. 5 e 6 che pongono a carico del ### dell'ing.  ### e della ### srl le spese delle due CTU espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede ###relativo alla condanna del ### dell'ing.  ### e della ### srl alla rifusione in favore di ### delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione. 
Ogni altra questione resta assorbita.  P.Q.M. La Corte di Appello di ####, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da ####, ing. ### e DI ### srl ### nei confronti di ### quale procuratore speciale di #### e ### spa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in ### della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### - ### la domanda di ### di risarcimento limitatamente alla voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute); - ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa; 2. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 3. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 4. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellato ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 5. NULLA dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di #### rimasto contumace; 6. CONDANNA l'appellata, ### spa, a tenere indenne l'appellante, DI ### srl, da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti; 7. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 8. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge. 
Così deciso in ### lì 11 dicembre 2025 ### estensore ### - dott.ssa ### - - dott.ssa ### - Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico.

causa n. 558/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 308/2026 del 16-01-2026

... amministratore la documentazione in suo possesso, relativa alla gestione ordinaria, ai lavori straordinari di ristrutturazione eseguiti nel ### e rendiconto relativo alla situazione debitoria dei condomini; 3) dal passaggio di consegne di tale documentazione si accertava che: 1. risultava mancante la rendicontazione della gestione del fondo cassa condominiale così come deliberato nell'assemblea condominiale del 7.2.2011 per Euro 10.000,00; 2. non venivano consegnati ### 6.000,00 quale incassi relativi al riparto per la gestione “### Cavaliere”; 3. non venivano consegnati ### 4.000,00 quale incassi relativi alla gestione ristrutturazione lastrico solare; Scaturendo da ciò una paralisi della gestione, causando danni a fronte dei ritardati pagamenti ai terzi fornitori del condominio, ravvisandosi pertanto la mala gestio nell'amministrare il ### anche perché per tale comportamento pendono giudizi che ledono e aggravano la posizione dell'odierno istante; 4) che con racc.te a.r. sia del nuovo ###re p.t. Dott. ### che del sottoscritto procuratore si invitava il Dott. ### a provvedere sia alla rendicontazione della gestione fondo cassa sia alla consegna di dette somme indebitamente trattenute; 5) (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 868/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 16.1.2026 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello in revocazione iscritto al n. 868/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 528/2021 emessa dalla Corte ### di Napoli - ### - a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1445/2019, pendente TRA ### (C.F.: ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione per revocazione ex art. 395, comma 1, 4), c.p.c. 
APPELLANTE in revocazione
Condominio del “### Italia” di ### n. 69 in Casoria (C.F.: ###) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera assembleare del 05.03.21, dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### in revocazione NONCHÉ ### (C.F.: ###) residente #### in revocazione ### revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza n. 528/2021 di questa Corte. 
Conclusioni: per l'appellante in revocazione: “…voglia revocare parzialmente la sentenza 528/2021 , resa dalla ### civile della Corte di Appello di Napoli il giorno 12 febbraio 2021, e conseguentemente, accogliere la domanda di rivalsa proposta dal sig. ### in danno del sig. ### così, per effetto, acclarata la ritenzione/appropriazione da parte del sig. ### della somme da egli riscosse dai condomini per la “gestione Cavaliere” e la gestione “lavori di ristrutturazione del lastrico solare”, condannarlo a rivalere il sig.  ### per il pagamento della somma di € 10.000,00 (oltre interessi e accessori liquidati in sentenza) già oggetto della statuizione di condanna di primo grado (confermata in appello), emessa in danno dell'odierno istante ed in favore del ### nonché al pagamento in favore del sig. ### sia delle spese e compensi del presente giudizio di revocazione che di quelle afferenti al presupposto doppio grado di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore dell'Avv. ### di esse antistatario.”; per l'appellato in revocazione “…l'###ma Corte Voglia dichiarare inammissibile la domanda o comunque rigettarla nel merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata il ### il ### del “### Italia” di ### n. 69 in ### conveniva, innanzi al Tribunale di ###, ### esponendo che: “1) che il Dott. ### dom.to in alla ### 60 ### è stato amministratore del ### n. 69 ### dall'8.6.2001 fino al 19.7.2013, data in cui veniva nominato amministratore il Dott. ### 2) che dopo vari solleciti il vecchio amministratore provvedeva a consegnare al nuovo amministratore la documentazione in suo possesso, relativa alla gestione ordinaria, ai lavori straordinari di ristrutturazione eseguiti nel ### e rendiconto relativo alla situazione debitoria dei condomini; 3) dal passaggio di consegne di tale documentazione si accertava che: 1. risultava mancante la rendicontazione della gestione del fondo cassa condominiale così come deliberato nell'assemblea condominiale del 7.2.2011 per Euro 10.000,00; 2. non venivano consegnati ### 6.000,00 quale incassi relativi al riparto per la gestione “### Cavaliere”; 3. non venivano consegnati ### 4.000,00 quale incassi relativi alla gestione ristrutturazione lastrico solare; Scaturendo da ciò una paralisi della gestione, causando danni a fronte dei ritardati pagamenti ai terzi fornitori del condominio, ravvisandosi pertanto la mala gestio nell'amministrare il ### anche perché per tale comportamento pendono giudizi che ledono e aggravano la posizione dell'odierno istante; 4) che con racc.te a.r. sia del nuovo ###re p.t. Dott. ### che del sottoscritto procuratore si invitava il Dott. ### a provvedere sia alla rendicontazione della gestione fondo cassa sia alla consegna di dette somme indebitamente trattenute; 5) con racc.ta a.r. del 30.5.14 il Dott. ### dichiarava di vantare Lui un credito nei confronti del ### di ### 1.737,41 e che nelle casse condominiali non erano mai pervenute le somme richieste”. 
Tanto rappresentato, il ### attoreo insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) ### e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Dott.  ### quale ###re del ### n. 69 ### per il periodo dall'8.6.2001 al 19.7.2013 per i lamentati ammanchi di cassa e per l'effetto condannare lo stesso convenuto Dott. ### a risarcire in favore dell'istante ### il danno conseguente (diretto e indiretto) e ciò per l'importo corrispondente ad ### 20.000,00 a seguito della propria gestione ovvero a quell'altro emergente in corso di causa, con interessi legali; b) Condannare il convenuto Dott. ### a risarcire all'attore il danno conseguente (diretto e indiretto) subito, danno da determinarsi in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali; c) dichiarare tenuto il Dott. ### quale ###re p.t. del ### n. 69 alla presentazione del conto della propria amministrazione (ex art. 263 c.p.c. e seg.ti) relativamente alle causali di cui in premessa e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione delle somme riscosse e non utilizzate in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1130 c.c., nella misura di ### 20.000,00 ovvero in quella emergente in corso di giudizio, maggiorata degli interessi legali; 2) Condannare il Dott. ### nell'ipotesi di comportamenti di rilievo penale emergenti in corso di giudizio al risarcimento morale da reato, nella misura da determinarsi in via equitativa; 3) In ogni caso condannare il convenuto Dott. ### alla rifusione delle spese legali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. 
Si costituiva ### che impugnava il contenuto del libello introduttivo e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il portiere, ### il quale aveva incassato somme in quanto delegato dai condomini per la esazione e riscossione dei contributi, rassegnando le conclusioni che seguono: “- dichiarare inammissibili le domande proposte dal condominio; - dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore pro tempore del condominio attore; - nel merito, rigettare le domande in quanto infondate e sfornite di prova; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di una, o più delle domande di parte attrice, sentir condannare il sig. ### a tenere indenne il Dott.  ### per quanto sarà costretto a rimborsare ai condomini sia a titolo di sorta capitale, oltre interessi e spese del giudizio, per i contributi condominiali riscossi dal sig. ### e non versati nella cassa condominiale. 
Vinte, sempre e comunque, le spese e competenze del giudizio”. 
Chiamato in causa, non si costituiva ### Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ed escussi i testi, all'udienza del 1.06.2018, sulla precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione. 
Con sentenza n. 161 pubblicata il ### nel procedimento R.G. n. 7772/2014, il Tribunale così statuiva: “1) DICHIARA la contumacia di ### 2) ACCOGLIE parzialmente le domande attorea e, per l'effetto ### il convenuto ### al pagamento in favore ### in persona dell'amministratore p.t., della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente pronuncia; 3) ### il convenuto ### al pagamento in favore ### in persona dell'amministratore p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 284,00 per esborsi ed €. 284,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre a favore del procuratore costituito avv.to ### dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.; 4) Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace”. 
Avverso la suddetta sentenza ### interponeva appello, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… riformare l'impugnata sentenza in ragione dei motivi di gravame innanzi formulati in via gradata. 
Vinte, sempre e comunque, le spese e competenze del doppio grado del giudizio, con l'attribuzione, quale antistatario, al sottoscritto procuratore”. 
Si costituiva il ### che resisteva al gravame chiedendone il rigetto.  ### pur regolarmente citato, non si costituiva. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2020, la causa veniva risrevata in decisione.  ### Corte definiva il giudizio emettendo la sentenza n. 528 pubblicata il ###, nel processo iscritto al n. di R.G. 1445/20219, con la quale così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di ### 2) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 3) condanna ### alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del ### 69, ### in persona dell'amministratore protempore, liquidate in € 2.415,50, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge; 4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, ### di Giustizia”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il ### e notificata il ###, con citazione notificata in data ### al ### del “### Italia” di ### n. 69 in ### e con citazione notificata in data ### ad ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., ### interponeva appello in revocazione ai sensi dell'art. 3951 n. 4 c.p.c., - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, chiedendo alla adita Corte di provvedere nei seguenti termini: “- in via preliminare, ed urgente, sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione;- nel merito, revocare la sentenza in epigrafe indicata;- conseguentemente, accogliere la domanda di rivalsa proposta dal ### in danno del sig. ### e, per effetto, acclaratala ritenzione / appropriazione da parte del sig. ### della somme da egli riscosse dai condomini per la “gestione Cavaliere” e la gestione “lavori di ristrutturazione del lastrico solare”, condannarlo a rivalere il sig. ### per il pagamento della somma di € 10.000,00 (oltre interessi e accessori liquidati in sentenza)già oggetto della statuizione di condanna di primo grado (confermata in appello) emessa in danno dell'odierno istante ed in favore del ###- condannare il sig. ### al pagamento in favore del Dott.  ### delle spese e dei compensi di ogni grado e fase di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”. 
Resisteva il ### che chiedeva il rigetto del gravame. 
Non si costituiva ### benché ritualmente evocato in giudizio. 
Con provvedimento del 9.04.2021 la Corte sospendeva il termine per proporre ricorso per Cassazione. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 25.06.2021, veniva rinviata al 25.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 16.01.2026 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha rigettato l'appello, statuendo quanto segue sul punto investito dal proposto motivo di revocazione: “… Con terzo motivo di impugnazione la difesa appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva formulata dal ### nei confronti dell'### indicato come colui che aveva riscosso e trattenuto gli oneri condominiali, sulla scorta dell'assunto che, trattandosi di chiamata di soggetto corresponsabile, fosse mancata, da parte del ### l'estensione della domanda nei confronti di quest'ultimo, giacché la domanda del ### era, invece, autonoma e distinta rispetto a quella svolta dal ### e volta ad agire in regresso nei confronti del chiamato. Il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare l'### a rivalere il ### di quanto dovuto al ### La domanda autonoma proposta dal ### nei confronti dell'### che doveva, in effetti, essere esaminata, non può trovare accoglimento nel merito. ### dell'istruttoria non consente, infatti, di ritenere provato che l'### il quale era il soggetto preposto all'incasso degli oneri condominiali, non abbia consegnato le predette somme al ### Innanzitutto non si rinvengono in atti le due ricevute a firma dell'### menzionate dall'appellante col gravame, le quali non risultano neanche formalmente inserite nell'indice degli atti depositati unitamente con comparsa di costituzione né indicate tra i documenti versati con memoria ex art. 183 n. 2 cpc, che, in ogni caso, sarebbero meramente confermative di quanto non in contestazione circa la delega a incassare conferita al portiere. I testi escussi, il condomino ### e l'Avv. ### legale del ### incaricato da precedente amministratore, hanno solo confermato, l'uno, di avere nel corso degli anni sempre pagato, per prassi condominiale istituita dall'amministratore, a mani dell'### e, l'altro, di aver potuto osservare che l'### restituiva all'amministratore ### le ricevute degli oneri per i quali i condomini non avevano provveduto al pagamento. ### formale reso dall'amministratore in carica nulla apporta essendosi limitato, il ### dopo aver riferito di non essere al corrente della circostanza articolata (ovvero che l' nessun riscontro alle richieste del ### di consegna del denaro aveva fornito), a specificare che le somme non erano state incassate come riferito dal ### stesso e nelle mani del portiere, limitandosi, dunque, a riportare quanto affermato dall'originario convenuto. In assenza di qualsivoglia indizio, circa il fatto, meramente dedotto dal ### che il denaro non sia stato versato al ### poiché trattenuto dal portiere, nessun rilievo può avere la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dell'### che non ha valore confessorio ma va valutato unitamente con ogni altro elemento di prova, nella specie del tutto carente. 
Dunque, seppur con diversa motivazione, la sentenza sul punto va confermata con rigetto della domanda.  … In conclusione l'appello deve essere respinto.  …”. 
§ 4.  ### impugna la sentenza n 528/2021 emessa da questa Corte ai sensi dell'art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c., per l'errore consistente nel non essersi avveduta delle due ricevute a firma di ### menzionate dall'appellante col gravame, prodotte alle pagine 50 e 51 del “conto della gestione” depositato in data ### nel fascicolo di primo grado; deduce che nelle dette ricevute l'### ha dichiarato di aver trattenuto le relative somme adducendo illegittime causali (cfr. pag.  4 del “conto della gestione” depositato in data ### nel fascicolo di primo grado); che trattasi di errore di fatto, idoneo a determinare la revocazione in parte qua della sentenza, poiché consiste in una errata percezione del fatto processuale, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto la Corte a considerare inesistente un fatto processuale (deposito ricevute) la cui sussistenza era indiscutibile, decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa, tenuto conto che esse ricevute provano la circostanza che “il denaro non sia stato versato al ### poiché trattenuto dal portiere”; che l'errore in questione non cade su di un punto controverso sul quale la Corte si è pronunciata, avendo il gravame oggetto solo la statuizione in rito resa dal giudice di prime cure, il quale aveva già accertato i fatti di causa nel senso di ritenere “dimostrata la circostanza - dallo stesso convenuto espressamente dichiarata all'atto della costituzione - che il sig. ### abbia incassato, trattenendoli indebitamente, gli oneri versati dai condomini per la “gestione Cavaliere” (ossia, come poi specificato a verbale del 07.02.2017, la gestione per il risarcimento danni al condomino ### comprendenti le spese per il risarcimento del danno e relative spese legali) e per “### di ristrutturazione” per complessivi euro 10.000,00”; che l'errore in questione non consiste in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. 
Sulla scorta di tali considerazioni, ### chiede che la Corte adita ritenga la decisività dei documenti prodotti alle pagine 50 e 51 del “conto della gestione” depositato in data ### nel fascicolo di primo grado alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata: operando un ragionamento di tipo controfattuale, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, si ha evidenza che la decisione di cui si chiede la revocazione non resiste nel senso che la sentenza impugnata risulta, in tal modo, priva della sua base logico - giuridica. 
§ 5. 
La domanda di revocazione è fondata. 
Sussiste il denunciato errore revocatorio e sulla scorta dei documenti non esaminati dalla sentenza impugnata, la domanda di rivalsa proposta dal ### è parzialmente fondata.  ### orientamento consolidato è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto (cfr., fra le ultime, Cass. 20/03/ 2023, n. 7973; Cass. sez. un. - 05/03/2024, n. 5792 ### zione civile sez. III - 25/11/2024, n. ###). 
Il fatto supposto, nella specie inesistente, non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato, con la precisazione che il carattere controverso del fatto attiene non ai fatti da provare cui si riferisce l'articolo 2697 c.c., ma al fatto probatorio rilevante per i fini del giudizio, ove, per "fatto probatorio" s'intende non già il fatto storico che per mezzo dell'istruzione probatoria deve accertarsi, bensì l'oggetto della percezione del giudice, nella specie, il documento. 
Nella specie, come emerge dalla allegata documentazione, le “ricevute” in questione sono state prodotte in primo grado unitamente al conto gestione e non rappresentano fatto controverso, siccome non valutate né dal Tribunale di primo grado né dalla Corte di appello che ha emesso la sentenza oggetto di revocazione; insomma, la questione dell'esistenza del documento non ha costituito un punto controverso deciso dalla revocanda sentenza; sotto questo profilo è infondata la deduzione del ### secondo cui le due ricevute rappresentano un punto controverso perché impugnate in uno al conto gestione di cui erano parte integrante, posto che tale “impugnazione”, riferita peraltro complessivamente al conto gestione senza alcun specifico riferimento alle ricevute, non ha avuto alcun effetto processuale, posto, come detto, che delle stesse ricevute la Corte non si è avveduta. 
Ciò posto, le suddette “ricevute” sono poste a fondamento della domanda di rivalsa esercitata dal ### nei confronti di ### domanda proposta dall'odierno appellante sul presupposto che il predetto ### portiere del ### fosse, per prassi, sostanzialmente “delegato” alla riscossione e che nell'esercizio di tale compito non avesse consegnato al ### amministratore all'epoca dei fatti, l'importo di euro 10.000,00 riscosso dai condomini. Tale domanda non è stata accolta dal Tribunale “in quanto... l'attore danneggiato (ovvero il ### non aveva” proposto “nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna”. Come ha affermato la Corte che ha emesso la sentenza revocanda, la detta domanda doveva essere esaminata, siccome autonoma domanda di rivalsa proposta dall'odierno appellante sul presupposto che il detto importo non è stato allo stesso consegnato. A tal riguardo, va evidenziato che dalla sentenza emessa in primo grado emerge la circostanza che ### abbia incassato gli oneri versati dai condomini per la “gestione Cavaliere” e per i “lavori di ristrutturazione” per complessivi € 10.000,00. 
La circostanza, invece, che tali somme non sono state consegnate all'amministratore emerge solo in parte dalle dette “ricevute”, la cui riconducibilità ad ### non può essere posta in discussione siccome deve ritenersi autentica la firma apposta in calce alle medesime dal medesimo ### ai sensi dell'art. 215 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita, è contumace, come lo è ### Ebbene, in una ricevuta, del 1.6.2013 si legge “ Io sottoscritto ### …, alle dipendenze anche del Condominio… dichiaro di ricevere dall'### € 4.000,00 a titolo di acconto ### per vostra quietanza”; nell'altra del 30.9.2013, si legge “#### in riferimento al condominio in oggetto, trattengo € 6.000,00 in conto differenza retribuzioni mensili. 
Con riserva di ogni ulteriore azione a tutela dei miei interessi”: mentre la prima ricevuta fa riferimento a del denaro che sia stato consegnato all'### dall'### la seconda fa riferimento a somme già in possesso del portiere e da questo trattenute “in conto differenza retribuzioni mensili”. Posto che è comprovata la circostanza che l'### fosse in possesso di denaro di pertinenza del ### siccome riscuoteva oneri a carico dei condomini, la ricevuta del 30.9.2013 rappresenta prova della circostanza che il portiere non abbia versato al ### e, per quest'ultimo, all'amministratore dell'epoca, ### un importo pari a € 6.000,00 allo stesso non destinato ma trattenuto di sua iniziativa senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del medesimo ### il quale ha tanto ribadito anche in tale giudizio; né del resto è dato sapere se ### fosse creditore nei confronti del ### come dichiara nella anzidetta ricevuta. 
§ 6. 
In definitiva, in accoglimento dell'impugnazione per revocazione, va parzialmente accolto l'appello proposto dal ### avverso la sentenza n. 161/19 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di manleva, ### va condannato al pagamento, in favore di ### dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla notifica della chiamata in causa al saldo. 
In seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia, sia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione (cfr. Cass., 16/01/2019 , n. 975). 
Inoltre, la regolamentazione delle spese riguarda esclusivamente l'odierno appellante e il contumace ### investendo la revocazione esclusivamente la domanda di manleva proposta dal ### Stante l'accoglimento della domanda di revocazione, le spese processuali di entrambi i gradi, così come del presente giudizio di revocazione vanno poste a carico del soccombente ### e la quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50 % dei compensi tabellari, tenuto conto dell'entità della condanna di poco superiore al valore di base dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in revocazione proposto da ### con citazione notificata in data ### - 17.03.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) In accoglimento dell'impugnazione proposta da ### revocando parzialmente la sentenza n. 528/2021 emessa da questa Corte, accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 161/19 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, condanna ### al pagamento, in favore di ### dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla notifica della chiamata in causa al saldo; condanna ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 11,00 per esborsi, oltre ### Cpa e rimborso forfettario per spese generali del 15%, nonché del giudizio di secondo grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre ### Cpa e rimborso forfettario per spese generali del 15%, con distrazione in favore dell'avvocato ### b) condanna ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di revocazione, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, ed euro 404,26 per esborsi, oltre ### Cpa e rimborso forfettario per spese generali del 15%, con distrazione in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 868/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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