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###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio.
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”.
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie.
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti.
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge. - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. *** 1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102).
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss. della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005). 3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi.
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045).
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”.
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959).
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta.
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato. 3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture.
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”.
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto.
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19.
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L. 41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione).
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015.
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015.
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale.
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili.
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi. 3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826). ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate. 4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep. e fogn.”.
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75.
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto. 5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00. P.Q.M. definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.
causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea