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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2945/2025 del 23-07-2025

... relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge. - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. *** 1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. (leggi tutto)...

testo integrale

###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.  58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. 
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie. 
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”. 
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. 
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge.  - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. 
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria.  ***  1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). 
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss.  della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).  3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi. 
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045). 
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. 
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959). 
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta. 
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.  3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. 
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. 
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. 
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. 
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. 
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. 
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. 
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19. 
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art.  68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L.  41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). 
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019. 
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. 
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale. 
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili. 
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi.  3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826).  ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). 
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato. 
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.  4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep.  e fogn.”. 
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75. 
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto.  5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea

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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 405/2025 del 07-10-2025

... presuntivamente non goduti, a contestare altresì il presunto malfunzionamento del contatore e la presunta errata indicazione in fattura del numero di matricola del contatore precedente e di quello successivamente installato nonché, infine, l'inefficacia della fattura commerciale quale titolo idoneo o meno ad ottenere un provvedimento monitorio eR a fornire adeguata prova circa la titolarità del credito; limitandosi, altresì, a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati e senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi e non fornendo, altresì, documentazione probatoria alcuna idonea a comprovare gli eventuali eccepiti malfunzionamenti del contatore. Peraltro, in merito, la società opposta ha ritualmente dimostrato in giudizio con la documentazione prodotta e non contestata dall'opponente (V. doc. n.ri 9 e 10 fascicolo di parte) di aver regolarmente comunicato all'opponente in data ### (a seguito di apposita richiesta di quest'ultimo del 13.06.19) di aver provveduto a chiarire che il numero del vecchio contatore (###) ero quello riportato dalla fattura 1937231763 e dal contratto di somministrazione del 20.12.12 e che, in sostituzione, era stato installato altro (leggi tutto)...

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N.RG 1320 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile
R.G. n. 1320 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -ATTRICEcontro ### S.P.A. SOCIETA' ### (CF ###) rappresentata e difesa dall'Avv. A. Arìa -CONVENUTAha pronunciato
SENTENZA -Le parti, all'udienza dell'11.09.25, rassegnavano le conclusioni come in atti che qui devono intendersi integralmente ripetute e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 52 comma 5 della L. 69 con motivazione consistente “……nella succinta esposizione dei fatti rilevantidella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi…..”.  -Esaminati gli scritti difensivi delle parti regolarmente costituite in giudizio, la documentazione dalle stesse prodotta e le predette spiegate conclusioni, acquisito il fascicolo del monitorio (D.I. n. 251 R.G. n. 476 espletata l'attività istruttoria a mezzo l'esame della predetta documentazione e la prova orale con il teste ### (udienza del 03.07.25), rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.09.25 e trattenuta in decisione alla medesima udienza, ritiene l'odierno Decidente la domanda infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento. - Preliminarmente va precisato che, con l'opposizione a D.I., il procedimento si trasforma in un vero e proprio giudizio di cognizione ordinario volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato con il ricorso monitorio con la sola differenza che le parti si presentano processualmente invertite soprattutto riguardo al principio dell'onere della prova; ne deriva che spetta al convenuto in opposizione (cioè l'opposto), attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato in sede monitoria mentre spetta all'opponente (convenuto sostanziale) allegare e dimostrare tutti i fatti modificativi eR estintivi del credito; i noltre, sempre preliminarmente, relativamente alla validità ed efficacia giuridica della fattura commerciale quale documento idoneo a fornire la prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini della concessione del D.I. è da precisare che deve attribuirsi a tale documento efficacia di mero indizio che necessita, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione ad ingiunzione, di essere integrato da ulteriori elementi probatori con onere relativo incombente sul creditore. -Nel merito, con riferimento alla documentazione posta a fondamento del D.I. opposto (n. 2 fatture commerciali n.ri 1913810221 del 22.03.19 e n. 1937231763 del 12.11.19 per il complessivo importo di € 2933,32 emesse per la fornitura di gas - periodo 2014 2019 con scadenza 03.12.19 e 10.03.2020 - presso l'immobile dell'opponente sito in ### nella ### n. 12, fatture regolarmente annotate nell'estratto autentico notarile del libro giornale ed nell'estratto conto), ritiene l'odierno
Decidente raggiunta, nel corso del presente giudizio, in favore dell'opposta, la prova dell'esistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti dell'opponente potendosi così attribuire alla predetta documentazione valenza di vera e propria prova raggiunta in ordine alle pretese e richieste di pagamento ivi indicate. -Preliminarmente, visionata la documentazione prodotta dalle parti, va disattesa l'eccezione di prescrizione biennale del diritto dell'opposta a richiedere il pagamento delle somme dovute così come avanzata dall'opponente in atto di citazione stante che non solo quest'ultima nulla tempestivamente deduce in atto di citazione bensì esclusivamente nel corso del giudizio ed all'interno di una non meglio precisata e non autorizzata memoria difensiva depositata all'udienza del 10.01.23, ma, indipendentemente da tale circostanza, vista la data di scadenza del pagamento di cui alle predette fatture, il termine prescrizionale è da ritenersi comunque interrotto dalla lettera di costituzione in mora (V. doc. n. 7 fascicolo dell'opposta) inviata da quest'ultima in data ### (e non contestata dall'opponente) con la quale si chiedeva il pagamento della somma portata dal D.I. oggi opposto, missiva a cui seguiva, in data ###, tempestiva notifica all'opponente del ricorso per D.I. oggi opposto; la società opposta, pertanto, ha ritualmente dimostrato in giudizio la avvenuta rituale interruzione del termine prescrizionale di legge e, pertanto, di avere regolare diritto a pretendere le somme portate dalle predette fatture. -Nel merito, sono da condividere le deduzioni giuridiche suggerite dalla società opposta a sostegno della propria pretesa creditoria.
Visionato, infatti, il motivo di opposizione (che sembrerebbe essere quello di contestare l'ammontare delle somme richieste perché non corrispondenti all'effettivo presunto minor consumo di gas da parte dell'opponente), partendo, dal presupposto che, in tema di contratti di somministrazione, la comunicazione dei consumi deveessere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente (il quale può far valereelementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore adesempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con lapotenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità deidati di misura registrati dal distributore), ne consegue che, in assenza di adeguatoriscontro probatorio, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare lacorrispondenza al dato reale dei consumi esposti così come indicati in fattura. 
La società opposta, infatti, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha regolarmente prodotto in giudizio, oltre al contratto di somministrazione, anche le fatture commerciali (regolarmente annotate nei registri contabili) dalle quali emergono con chiarezza sia gli effettivi consumi di gas sia i rispettivi periodi di riferimento e scadenze, dimostrando così in giudizio il titolo e la scadenza delle obbligazioni non adempiute ed allegando, altresì, il fatto di inadempimento.
Incombendo, pertanto, sul debitore opponente allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, va evidenziato come, nel caso di specie, quest'ultimo si è esclusivamente limitato in atti a labialmente contestare la presunta eccessività sproporzione del conteggio sulla scorta di consumi presuntivamente non goduti, a contestare altresì il presunto malfunzionamento del contatore e la presunta errata indicazione in fattura del numero di matricola del contatore precedente e di quello successivamente installato nonché, infine, l'inefficacia della fattura commerciale quale titolo idoneo o meno ad ottenere un provvedimento monitorio eR a fornire adeguata prova circa la titolarità del credito; limitandosi, altresì, a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati e senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi e non fornendo, altresì, documentazione probatoria alcuna idonea a comprovare gli eventuali eccepiti malfunzionamenti del contatore.
Peraltro, in merito, la società opposta ha ritualmente dimostrato in giudizio con la documentazione prodotta e non contestata dall'opponente (V. doc. n.ri 9 e 10 fascicolo di parte) di aver regolarmente comunicato all'opponente in data ### (a seguito di apposita richiesta di quest'ultimo del 13.06.19) di aver provveduto a chiarire che il numero del vecchio contatore (###) ero quello riportato dalla fattura 1937231763 e dal contratto di somministrazione del 20.12.12 e che, in sostituzione, era stato installato altro contatore (MIT###99) il cui numero corrisponde a quello riportato dalla fattura n. 1913810221; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, che le fatture emesse con i rispettivi consumi fanno riferimento a misuratoriF regolarmente installati presso l'abitazione dell'opponente. -Considerato, pertanto, che risulta debitamente provato in giudizio, in favore dell'opposta, il diritto ad ottenere la somma come portata dal D.I. opposto, ne consegue il rigetto della presente opposizione e la conferma dell'emesso D.I. - Vista la soccombenza, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e compensi del giudizio, liquidati come in ### sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018; quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, deve considerarsi che trattasi di un giudizio di cognizione ordinario, scaglione fino a € 5200,00; quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. n. 55/2014 - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità - si ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori medi ed i valori minimi per tutte le fasi effettivamente svolte. - Tutto ciò premesso P.Q.M. Il Giudice, Dott. ### definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza e proponibilità della domanda, acquisito il fascicolo del monitorio, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa: - Rigetta la domanda così come proposta dall'opponente. -Conferma il D.I. opposto. -Dichiara il D.I. esecutivo -Condanna l'opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva misura di € 800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge. -
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1320/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alberico Pellecchia

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 226/2025 del 04-02-2025

... rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore. Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. ### n. 638/2020; Tribunale di ### n. 1066 del 19.4.2018; Tribunale di ### n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate. La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2190/2018 All'udienza del 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa ### svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; - ### l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; - ### S.p.a., l'avv. ### ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data ###; Il Giudice Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 19, giusta procura in atti; OPPONENTE ### S.P.A. (P.IVA ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.  ### sito in #### n. 13, giusta procura in atti; ###: Opposizione a decreto ingiuntivo.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 428/2018 del Tribunale di ### con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.982,98 oltre gli interessi e spese liquidate, in favore di ### S.p.a., in quanto creditrice per la fornitura idrica (giuste fatture indicate con emissione dall'anno 2008 all'anno 2016, di diverso importo e per diversi corrispondenti periodi). 
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione del credito vantato da ### S.p.A. per carenza di atti interruttivi validi. Sosteneva, in particolare, l'intervenuta prescrizione per le fattura che ### aveva emesso nel 2007 e dal 2008 al 2013, in assenza di atti interruttivi utili ad interrompere la stessa. 
Pertanto, contestava, impugnava e disconosceva le fatture e la diffida inoltrati da parte opposta (allegati nel fascicolo monitorio della stessa - doc. sub. 6 e sub. 6 bis), in quanto mere fotocopie e, per tale motivo, inidonee ad interrompere il decorso del quinquennio. 
Contestava, altresì, la quantificazione della somma, e deduceva che un elevato consumo in una sola bolletta, e per un solo periodo, poteva essere tale se non per una confessata anomalia del sistema di lettura. Infine, contestava l'effettiva certezza dell'avvenuto pagamento per mancata indicazione della causale nel fatturato del giorno 18.01.2008, di cui ne invocava l'opposizione, sia per la prescrizione che per il pagamento iniziale. 
Contestava, altresì, tutte le copie di messa in mora e ne disconosceva qualsiasi conformità. 
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “### l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione dei crediti reclamati ed ingiunti. In via subordinata e riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte dichiarare la prescrizione intervenuta per i crediti oggetto del decreto ingiuntivo essendo decorsi cinque anni senza atto interruttivo alcuno accertando, in subordine la non corrispondenza dell'importo reclamato nella fattura 18.1.2008, se non risultasse prescritto il relativo credito, da effettivi consumi di acqua. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.” Si costituiva in giudizio ### S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'atto di opposizione per mancanza di specificità della contestazione. In particolare, deduceva che l'opponente: non dimostrava le ragioni della dedotta infondatezza della pretesa creditoria di ### non metteva in discussione la fornitura del servizio idrico; si limitava a lamentare una presunta impossibilità di addebitare in un'unica “bolletta” consumi elevati. Evidenziava, difatti, che la fattura non era oggetto di specifica contestazione nel corso del rapporto contrattuale e costituiva, pertanto, ex art. 2710 c.c., valido elemento di prova quanto al rapporto intercorso tra le parti per cui è causa nonché alle prestazioni eseguite. In merito all'eccepita prescrizione del credito, affermava che ai sensi dell'art. 36 del ### fatturava trimestralmente all'utente - opponente il corrispettivo del servizio reso e, successivamente, spediva le relative fatture contenenti l'annotazione di quelle impagate di cui ne aveva, più volte, sollecitato il pagamento; evidenziava altresì che l'opponente nell'aprile del 2011 aveva inviato ad ### S.p.a. una richiesta di rateizzo (documento protocollato da ### S.p.A. con prot. ### - 14846 del 22/4/11) e, pertanto, riconosceva il proprio debito ed interrompeva qualsivoglia prescrizione del diritto di credito. 
Riteneva sussistenti, dunque, tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 428/2018 emesso nei confronti dell'opponente, che richiedeva. 
Pertanto, ### S.p.A. così concludeva: “### l'###mo Tribunale adito così provvedere: 1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 428/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; 2) rigettare l'avversa opposizione, per le esposte argomentazioni e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 428/2018, reso dal Tribunale di ### ed, in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la signora ### è tenuta al pagamento di € 5.982,98 oltre interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo indicato, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo; 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.” Con ordinanza del 04.06.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopodiché, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4.2.2025. 
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (###, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584). 
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, 19896). 
Nel caso di specie, dunque, ### S.p.a. ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria, producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile, le fatture emesse a carico dell'opponente (nonché la diffida), come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio).  ### ha, inoltre, allegato in questa sede la documentazione attestante i consumi idrici di ### (allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n. 2) ed i verbali di intervento per la riduzione del flusso idrico e per la chiusura del servizio per morosità (allegati al fascicolo dell'opposta). 
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura idrica in favore dell'opponente. 
In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736). 
Nel caso di specie, l'opponente nessuna contestazione ha svolto in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti, il quale, peraltro, appare comprovato anche dai verbali di intervento tecnico del 21.01.2009, aprile 2011, 07.05.2012, 05.11.2014 prodotti nel fascicolo dell'opposta, oltre che dalla richiesta di rateizzazione inoltrata dall'opponente nell'anno 2011.
Una volta dimostrata da ### l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe stato onere dell'utente dimostrare le ragioni della infondatezza della pretesa del somministrante. 
Tuttavia, nell'atto di opposizione, in ordine alle tariffe applicate da ### S.p.a., l'opponente si è limitata a dedurre la presenza di un errore nella quantificazione delle bollette, genericamente alludendo al fatto che non fosse possibile un consumo così elevato in una sola bolletta e per un solo periodo di tempo, senza allegare, né dimostrare, di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o di aver denunciato malfunzionamenti del contatore. 
Dunque, “in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'attore, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento della relativa rilevazione da parte di misuratore funzionante allo scopo” (cfr. Cass. civ. ### n. 638/2020; Tribunale di ### n. 1066 del 19.4.2018; Tribunale di ### n. 1206 del 4.5.2015), le eccezioni sollevate in proposito dall'opponente devono essere rigettate. 
La Suprema Corte ha chiarito, invero, che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 836). 
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni relative alla misurazione dei consumi nel corso del rapporto o denunciato malfunzionamenti del contatore, non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate da ### con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione ridotto delle somme che risultano prescritte. 
Parimenti, risulta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in merito all'intervenuta prescrizione del credito. 
Sul punto, va ricordato che il prezzo della somministrazione di acqua, che venga pagato a scadenze annuali o inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art.  2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/12/1985, n. 6458), almeno con riguardo alle fatture con scadenza precedente al 1° gennaio 2020, avendo il ### esteso l'ambito di applicazione del termine di prescrizione biennale, introdotto dalla L.  205/2017, ai contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico. Ciò posto, va osservato che nel caso di specie le fatture azionate sono riconducibili ad un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2016 (in particolare v. fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. ### emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C del 11.01.2013; fattura n. ###/2013 emessa in data ###; fattura n. 1/2013/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2014/###/0/C emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. ###/2014 emessa in data ###; fattura n. 1/2015/###/0/C emessa in data ###; fattura ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. ###/2015 emessa in data ###; fattura n. 12.01.2016; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###; fattura n. ###/2016 emessa in data ###). 
La società opposta ha documentato e, dunque, provato, di aver inoltrato alla controparte, a mezzo raccomandata A.R., un atto di diffida, datato 24.11.2016. ricevuto in data ###, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per le fatture emesse prima del 1.12.2011. 
Altresì, atto interruttivo del decorso della prescrizione risulta essere la richiesta di rateizzazione che l'opponente inoltrava all'opposta nell'aprile del 2011, rispetto, tra l'altro, alla fattura 774086/2007; pertanto, tale richiesta vale come riconoscimento del credito e come atto di interruzione del decorso della prescrizione (v. sul punto la Cassazione civile , sez. I , 08/04/2024, n. 9242: “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l' articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”). 
In aggiunta, ### S.p.A., con la seconda memoria di replica, ha documentato e, pertanto, provato, ulteriori diffide, solleciti di pagamento e preavvisi di riduzione/sospensione del servizio idrico, relative agli anni 2013 e 2016, evidenziando l'impossibilità di completare la lista delle fatture non adempiute per insufficienza dello spazio nel documento (v. diffida del 30.5.2013 relativa alle fatture nn. ###/2013 - ###/2013 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2007 - ###/2008; diffida del 05.09.2013 relativa alle fatture nn. ###/2007 - ###/2008 - ###/2008 - ###/2011 - ###/2011 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2012 - ###/2013; diffida del 28.07.2016 relativa alle fatture nn. 291915 - 284071 - 546355 - 284687 - 549080 - 815667 - 22295 - 293088 - 832988; diffida del 28.03.2019 relativa alle fatture nn. 659886/2017 - 963239/2017 - 48104/2018 - ###/2018 - 660034/2018 - 965015/2018). 
Dunque, ### S.p.A. ha dato prova della sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione. 
A fronte di ciò, il disconoscimento di parte opponente delle fatture, delle diffide e delle ricevute è generico e inammissibile. Sul punto, va precisato che la ### si è limitata a disconoscere genericamente la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia dalla controparte (così, in atto di citazione: “i documenti 6 e 6 bis versati ex adverso sono mere fotocopie” .. “si contestano le copie versate, si impugnano e si disconoscono” .. “si contestano tutte le copie di messa in mora e si disconosce qualsiasi conformità delle dette”). Anche nei successivi scritti difensivi, la ### non ha mai disconosciuto la sottoscrizione delle ricevute di ritorno delle avverse diffide (prodotte da ### con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.), limitandosi a svolgere laconiche contestazioni sulla conformità degli atti prodotti in copia. Giova quindi rammentare che il disconoscimento di conformità con l'originale della copia fotografica non autenticata (previsto dall'art. 2719 c.c.) va rigorosamente distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o del contenuto del documento (previsto dall'art. 214 c.p.c.), afferendo a piani nettamente diversi. In particolare, disconoscendo la conformità della copia all'originale si contesta una falsità afferente la copia del documento; per contro, disconoscendo la sottoscrizione o il contenuto di un documento si contesta la falsità dello stesso originale. Dunque, mentre in caso di disconoscimento dell'autenticità del documento, la mancata richiesta di verificazione preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; in particolare, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Civ., Sez. V, 18.1.2022, n. 1324). Inoltre, l'art. 2719 c.c. dispone che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Letteralmente, pertanto, l'onere che grava sulla parte è quello di un disconoscimento “espresso”, perciò non implicito né equivoco. In tal senso, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta ed originale, in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione specifica, che evidenzi in maniera univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale. Ed infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non soltanto il semplice disconoscimento della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Civ., sez. II, 16/10/2020, n. 22577), ma, soprattutto, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Civ., sez. II, 07/02/2020, 2908). 
Nella fattispecie oggetto di causa, invece, il disconoscimento effettuato dall'opponente si appalesa del tutto generico e, pertanto, privo di efficacia. 
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del credito di € 5.982,98 oltre gli interessi e alle spese liquidate. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri minimi alla luce della scarsa complessità giuridica delle questioni affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l'opposizione proposta da ### e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 428/18, R.G.N. 2190/2018, emesso dal Tribunale Civile di ### il ###, che dichiara definitivamente esecutivo - ### al pagamento, in favore di ### S.p.a., delle spese di lite che liquida per l'intero in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.  ### 4 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2190/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Vendemiale Giuseppina

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Tribunale di Gela, Sentenza n. 610/2025 del 04-12-2025

... rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita; tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà ### Appare pertanto corretto, sotto il profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito. Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva. Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA - ###- ### dott. ### , ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 981/2021 #### (C.F. ###), nato a #### il ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ###### C.F.:###, rappresentato e difeso dall'Avv.  #### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 157/2021 del 13/05/2021, ### esposizione del fatto e dei motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato ### proponeva opposizione avverso il d.i. n. 157/2021 (R.G. n. 567/2021) emesso il ###, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.249,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura del servizio idrico, per via di due fatture insolute: la 1056/### di € 4.943,00 e 1430/### di € 306,00 per i periodi giugno - settembre 2019 e settembre - dicembre 2019. ### eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di ### S.r.l.s.; il difetto di legittimazione passiva in capo a sé medesimo, in quanto il contratto risultava intestato alla società TES - ### S.r.l.; nel merito, rilevava l'insussistenza del debito e la nullità del contratto; rilevava in particolare che la somma richiesta sarebbe stata causata da una "perdita occulta" e chiedeva l'applicazione della delibera Ato ### del 26/06/2019, con la conseguente limitazione dell'importo dovuto a € 86,00. Rilevava ancora l'improcedibilità della procedura per mancato espletamento della procedura negoziale e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte di ### Si costituiva l'opposta ### S.r.l.s., eccependo e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del D.I. 
Nel corso del giudizio alla prima udienza non veniva concessa l'esecuzione provvisoria e rigettate le richieste istruttorie la causa veniva spedita per le conclusioni. Queste venivano precisate dalle parti e assegnati i termini 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta per la decisione ed entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va brevemente rilevato, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). ### del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.). 
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. 
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse. 
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova. 
Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria. 
In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dall'opponente va rilevato che questa, dall'analisi degli atti versati, risulta inconsistente. Sebbene il contratto ### sia stato siglato in favore di T.E.S. s.r.l. dall'amministratore ### è emerso come la fornitura di acqua sia stata effettuata presso l'immobile di via della ### cd. Manfria, risultato essere di proprietà dell'opponente, come si evince dalla visura catastale prodotta dall'opposta; peraltro anche i pagamenti pregressi sono stati effettuati dal conto corrente bancario di ### come si evince dalle distinte dei bonifici periodici; le fatture sono state emesse in favore di ### e non si evince, dagli atti, una richiesta di modifica dell'intestazione rivolta alla opposta, ad esempio per finalità fiscali, segno comunque dell'estraneità, giuridica, della società al rapporto di fornitura. A sostegno va pure rilevato che il contratto in essere tra le parti, all'art. 4 prevede che questa sia effettuata in favore del proprietario dell'immobile. Ne deriva che l'effettivo beneficiario della somministrazione idrica è ### il quale rappresenta l'unico soggetto titolare del diritto di godimento del servizio idrico a titolo personale. ### va pertanto disattesa. 
Del pari anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva rimane infondata essendo risultato, per tabulas, che ### S.r.l.s. è subentrata nei rapporti in essere della ### S.r.l. a far data dal 20 giugno 2018, operando quale gestore del servizio idrico privato come stabilito dalla ### per la costruzione e gestione della rete di distribuzione di acqua potabile stipulata con il ### in forza della quale ### S.r.l.s. si è obbligata, nella qualità di gestore della rete di distribuzione in luogo del ### alla riscossione della tariffa dagli utenti e al versamento del canone di concessione a ### Valgano i medesimi rilievi di cui sopra: la regolare erogazione del servizio idrico svolta da ### la regolare fatturazione e gli incontestati rilevamenti dei consumi svolti dalla opposta, in forza di pattuizione contrattuale, prima e dopo il periodo in esame; l'eccezione si presenta anch'essa destituita di fondamento. 
Nel merito della pretesa azionata con il ricorso monitorio, dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale effettuata dalla creditrice sin dalle fasi del monitorio, si evince che la prestazione contrattuale sottostante agli importi fatturati è stata regolarmente eseguita. ### infatti non nega l'avvenuta erogazione del servizio o una sua irregolarità ma adduce una circostanza specifica ovvero che il quantitativo eccessivo di acqua fatturato sia stato determinato da una perdita occulta dell'impianto di distribuzione. Tale circostanza però è rimasta priva di riscontro nel giudizio posto che l'articolato di prova per testi elaborato dall'opponente risultava inammissibile avendo ad oggetto circostanze negative. Dalla missiva del 17.9.2019 depositata dal medesimo opponente si evince che lo stesso ha chiesto una verifica alla società erogatrice e che questa è stata effettuata, rinvenendo nelle radici di un albero la causa del malfunzionamento del galleggiante. Appare plausibile che tale fosse la causa dal fatto che la successiva fattura dimostra un consumo rientrato nella norma, segno che il proprietario ha rimosso la causa della perdita; tale perdita, in forza delle emergenze probatorie acquisite, rimane nella sfera di competenza del proprietario e non è imputabile alla ditta erogatrice, essendosi verificata a valle del contatore ed all'interno della proprietà ### Appare pertanto corretto, sotto il profilo della buona fede contrattuale pure ritenuta violata da parte opponente, che la società erogatrice non abbia messo in atto l'ipotesi di perdita occulta, con conseguente sgravio dell'importo fatturato, poiché essendo stata individuata la causa della perdita, nella presenza delle radici dell'albero sul galleggiante, avrebbe costituito un atto illecito. 
Ne deriva che l'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata. Va invece confermato il d.i. n. 157\21 del 13.5.2021 a cui va conferito efficacia esecutiva. 
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 5249,00) ai minimi, non essendo emerse questioni di particolare complessità.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 157\2021 del 13.5.2021 proposta da ### nei confronti di ### s.r.l. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo. 
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta. 
Gela, 04/12/2025 ###.

causa n. 981/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Legami

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 528/2025 del 08-09-2025

... consumi stimati e non effettivi. Infine eccepiva un malfunzionamento del contatore. Chiedeva, in rito, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ### per ottenerne la condanna al rimborso delle somme che sarebbero risultate dovute dalla data di riconsegna del locale in data ###. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate all'udienza all'uopo fissata: "Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattendendo in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa revocare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto accertato che il credito azionato con la procedura monitoria ### S.p.A. è inesistente nei confronti del #### In via di merito in grado subordine voglia il Tribunale adito, nelle ipotesi di condanna del #### al pagamento delle somme in favore della ### S.p.A., limitare il credito da quest'ultima vantato fino alla data del 3-8- 2012 e per l'effetto condannare il terzo chiamato ### a rimborsare all'odierno opponente le somme che da questi saranno dovute alla ### S.p.A. per la fornitura successiva alla data di riconsegna degli immobili a favore dello stesso ### e cioè a decorrere dal 3-8-2012. nella (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di L'### UDIENZA 08/05/2025 ### art. 127 cpc N. R.G.2505/2019 Il giudice ### lette le note in sostituzione di udienza redatte e depositate dall'opponente ### ALESII lette le note in sostituzione di udienza redatte e depositate dall'opposta #### S.P.A.  lette le “note in sostituzione di udienza redatte e depositate dal terzo chiamato ### lette le note di discussione depositate dalle parti; Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio. 
All'esito della camera di consiglio, alle ore 21:50 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato. 
L'### lì 08/09/2025 Il giudice ### ' A Q U I L A Il Tribunale di L'### in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in I grado, iscritta al n. 2505/2019 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08/09/2025 vertente #### elettivamente domiciliat ###L'### presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso opponente E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ### 35 L'### presso e nello studio dell' avv.  ### dal quale è rappresentata e difesa ### elettivamente domiciliat ###L' ### presso e nello studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso ### chiamato in causa ### contratto somministrazione servizio idrico #### come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della ### 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132). 
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.  e i verbali di causa. 
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere. 
Con atto di citazione di data 23/09/2019 ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 392/2019 di data 10/07/2019 emesso dal Tribunale di L'### nel giudizio n. 1886/2019 R.G. su conforme richiesta della società ### s.p.a., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 16.496,14 per sorte capitale, oltre ad interessi maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture, nonché le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo della somministrazione di acqua.   A sostegno dell'opposizione ### titolare dell'omonima ditta individuale, eccepiva che l'utenza d' acqua sottesa all'ingiunzione era relativa ad un immobile, da lui condotto in locazione, che aveva riconsegnato al proprietario in data ### a seguito di un'ordinanza di sfratto del 03/07/2012 emessa dal Tribunale di L' ### per cui i consumi di acqua, successivi alla detta data di riconsegna dei locali, dovevano essere richiesti al proprietario ### al quale era ritornata la disponibilità fattuale e giuridica dei locali; che la pretesa creditoria era comunque infondata nel quantum sul rilievo che le fatture, non costituenti prova del contratto e della prestazione, erano state emesse sulla base di consumi stimati e non effettivi. Infine eccepiva un malfunzionamento del contatore. Chiedeva, in rito, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo ### per ottenerne la condanna al rimborso delle somme che sarebbero risultate dovute dalla data di riconsegna del locale in data ###. 
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate all'udienza all'uopo fissata: "Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattendendo in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa revocare con qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo opposto accertato che il credito azionato con la procedura monitoria ### S.p.A. è inesistente nei confronti del #### In via di merito in grado subordine voglia il Tribunale adito, nelle ipotesi di condanna del #### al pagamento delle somme in favore della ### S.p.A., limitare il credito da quest'ultima vantato fino alla data del 3-8- 2012 e per l'effetto condannare il terzo chiamato ### a rimborsare all'odierno opponente le somme che da questi saranno dovute alla ### S.p.A. per la fornitura successiva alla data di riconsegna degli immobili a favore dello stesso ### e cioè a decorrere dal 3-8-2012.  nella denegata ipotesi in cui l'odierno opponente venisse condannato al pagamento in favore della ### spa, lo stesso possa ottenere la condanna del terzo al rimborso delle somme che risulteranno di giustizia dovute a decorrere dalla data di riconsegna dei locali al proprietario in data ### a titolo residuale di ingiusitificato arricchimento. 
Con vittoria delle spese di lite. Salvezze illimitate.".
Si costituiva in giudizio la ### s.p.a. deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda ex adverso formulata. 
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate all'udienza all'uopo fissata: “Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare con ogni e qualsiasi statuizione tutte le eccezioni e domande proposte dalle parti avverse, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa ed alla luce di tutta l'attività istruttoria svolta e delle risultanze della ### tecnica d'### chiede la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale dell'### n.392/2019 del 10.7.2019 RG 1886/2019. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento da parte del Giudice di un diverso importo del credito vantato dalla ### voglia lo stesso ### condannare ### in proprio ed eventualmente in solido con il terzo chiamato in causa ### al pagamento di quanto dovuto. 
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Autorizzata la chiamata in causa del terzo ### ritualmente richiesta dall'opponente ### ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il medesimo si costituiva nel corso del giudizio per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti deducendo, in particolare, che l'immobile locato era stato riconsegnato libero da persone e cose soltanto in data ###. 
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate all'udienza all'uopo fissata: “Piaccia all'On. Tribunale civile di L'### rigettare la richiesta di manleva e/o condanna formulata dal sig. ### a carico del concludente ### perchè palesemente infondata in fatto e in diritto e per le motivazioni esplicate in narrativa e condannare l'opponentechiamante al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre un equo indennizzo per lite temeraria”.
Assegnato alle parti il triplice termine di cui all'art. 183, 6° comma, cpc, istruita la causa con le produzioni documentali, con la prova orale (interrogatorio formale del terzo chiamato in causa e prova testimoniale) e ### sulle conclusioni precisate dalle parti e sulle note difensive conclusionali in atti la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza odierna. 
Nel merito, occorre puntualizzare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione piena, sull'intera situazione giuridica controversa; esso tende a verificare, al momento della decisione e non solo della domanda, la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. 
Al riguardo si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione ( art. 645 c.p.c) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare ### esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi, ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, ### n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. ### I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. ### sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294; Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2004, 9685). 
In tale giudizio, poi, è il ricorrenteopposto ad assumere la veste sostanziale di attore, e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza) ed allegare l' inadempimento (o l' inesatto adempimento) del debitore , sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). 
Inoltre, va osservato, in punto di diritto, che il contratto di fornitura d' acqua è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio in via continuativa, per cui ogni disagio o disservizio della fornitura integra, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante. 
Inquadrandosi il contratto di fornitura di acqua nello schema del contratto di somministrazione ad efficacia obbligatoria, a prestazioni corrispettive, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di accertamento dell'inadempimento è previsto in via generale dagli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in accertamento allegare e provare la fonte, legale o convenzionale, dell'obbligazione che si allega, totalmente o parzialmente, inadempiuta e, ciò fatto, incombe al contraente inadempiente allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile. 
Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 13533; Cass. Civ del 18/02/2020 n. 3996 ).
Il suddetto principio deve essere coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato negli artt. 167 e 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). 
In particolare, con riferimento al contratto di somministrazione di servizio idrico, quale è quello che interessa il caso concreto in esame, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, il fruitore , a fondamento della detta contestazione, deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. In particolare deve: a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento; b) dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi della fornitura; c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo della fornitura da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 03/10/2019) 09/01/2020, n. 297). 
Nel caso in esame, l'opposta ### s.p.a. ha dato prova documentale della pretesa creditoria azionata allegando in atti il contratto di fornitura idrica di data 19/09/2008 sottoscritto da ### per uso “### Ristoranti” e datato 19.09.2008 in forza del quale veniva somministrata l'utenza idrica nel locale dal medesimo condotto in locazione, nonché le fatture emesse sulla base delle letture di consumi stimati e rilevati nel periodo intercorrente dal 25/09/2008 al 14/02/2017, data di chiusura del rapporto contrattuale. 
Ebbene, il suddetto contratto di fornitura n.2131 del 19.9.2008 “Norme del servizio idrico integrato”, accettato da ### che ne aveva ricevuto una copia, con l'art. 4 specificava che ove l'utente “cessi semplicemente di utilizzare direttamente i locali dove sono installati gli impianti di fornitura, ha l'obbligo di darne formale ed immediata comunicazione all'### mediante raccomandata A.R. ovvero presso gli sportelli dell'### che darà riscontro con ricevuta. Analogamente, in caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, l'Utente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dell'utente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiari - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, consenso espresso dell'utente precedente, ecc.). In caso contrario, l'utente rimarrà esclusivo responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei canoni e tasse relative, nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori e comunque a quanto installato e di proprietà dell'azienda. In nessun caso la disdetta e la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute dell'azienda”… omissis… “###, sulla base del tipo di contratto stipulato, deve pagare i relativi corrispettivi fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio e solleva l'azienda da ogni responsabilità riguardante la cessazione da lui richiesta.  ### che non osserva quanto sopra determinato, resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio idrico integrato effettuato da eventuali subentranti che non abbiano regolato il loro rapporto con l'azienda, oltre ad ogni altra spesa e/o danni connessi e conseguenti all'uso degli impianti.”. 
Dall'altro canto le contestazioni di parte opponente sono state caratterizzate da una certa genericità, in quanto, pur confermando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non ha dato prova, come da onere su di esso incombente, del pagamento delle fatture a lui intestate, né di aver dato comunicazione alla ### s.p.a. della modifica dell'utenza fruitrice dell'erogazione del servizio idrico come espressamente richiesto dalle norme contrattuali, né di aver segnalato un malfunzionamento del contatore o di aver inoltrato una richiesta di verifica dello stesso, né ha dimostrato l'entità abnorme dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente ai consumi ordinari).   Anche la eccepita unilaterale rilevazioni di consumi comporta una confutazione generica della violazione delle norme in tema di prova presuntiva, il che esclude la possibilità di non attribuire alla fattura alcun valore in merito alla rispondenza della prestazione a quella pattuita e agli altri elementi costitutivi del contratto. Sul punto è intervenuta anche la CTU priva di vizi logici e giuridici e al cui accertamento si rimanda, che ha consentito di determinare le somme dovute dall'attore. ### incaricato ha accertato che nel periodo indicato dal 25/09/2010 al 14/02/2017 data di chiusura del rapporto, risultavano essere state emesse bollette per un totale di € 17.641,74 in base sia a letture rilevate quanto ai consumi stimati e che risultava un solo pagamento di € 1.172,60 inerente la bolletta n. ### del 31/12/2010, con un credito residuo vantato dalla società attrice € 16.649,14 (di cui € 3.892,11 a titolo di mora per ritardato pagamento ed € 971,00 , al lordo dell'Iva 10%, riferite al conguaglio 2012 di cui alla delibera ###; che dalle fatture risultava che gli importi inseriti come consumi stimati erano stati poi riaccreditati stornandoli dalle fatture emesse in base alle letture rilevate; che non erano stati riscontrati errori e/o omissioni nei calcoli e nella fatturazione. 
La società opposta, dunque, con la produzione delle fatture ha dato prova della attendibilità dei consumi e quindi del quantum della controprestazione economica dovuta dall'utente dal 25/09/2008, data di inizio del rapporto contrattuale al 14/02/2017, data di chiusura del rapporto, per complessivi € 16.649,14. Ha, pertanto, dimostrato le ragioni che giustificano l'esattezza dell' importo richiesto, avendo assolto all'onere probatorio su di essa gravante. 
Alla luce di tali risultanze l'opposizione non è risultata fondata e per l'effetto va confermato in decreto ingiuntivo. 
In relazione alla domanda di condanna proposta da ### nei confronti di ### si osserva quanto segue. 
Il materiale probatorio acquisito nel corso del processo (atto di precetto per rilascio immobile di data 05/12/2017, verbale dell'udienza del 15/07/2019 giudizio 109/2018 R.E.M. Tribunale di L' ### documentazione fotografica, prova testimoniale) ha dimostrato che il bene locato, nella sua interezza libero da cose (n. 4 motori e di altrettante quattro piste per il bowling 2 schermi per la visualizzazione dei punteggi) è stato rilasciato soltanto in data 24 ottobre 2020 sebbene in data ### siano state riconsegnate le chiavi; che a far data dal gennaio 2017 una parte dell'immobile, ad esclusione della porzione occupata dal bowling per circa 250 mq, era stata condotta in locazione dalla sig.ra ### che dalla data del riconsegna delle chiavi sino alla data del 14/02/2017 non sono risultati consumi reali. 
In particolare la suddetta teste sig.ra ### nella sua deposizione ha dichiarato: “A far data dal gennaio 2017 ho condotto in locazione l'immobile sito in ### località ### già strada uno snc oggi via ### catastalmente individuato al ### al fg 71 mappale 48 sub 2 di proprietà del sig.  ### Damiano”. …“E' vera la circostanza: a decorrere da tale anno ho utilizzato l'immobile suddetto oggetto della locazione per l'esercizio della mia attività di bar - ristorazione” “Ho condotto in locazione l'immobile sino al mese di novembre 2021”… “A far data dal gennaio 2017 ho intestato a mio nome tutte le utenze, compresa quella dell'utenza acqua che ho regolarmente pagato”. “Ho condotto in locazione l'immobile di cui sopra in virtù di un contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato”. “E vero che nella mattinata del giorno 24 ottobre 2020, il sig. ### ha liberato il locale di proprietà di ### sito in ####,
Fraz. #### già ### 1 snc, e da me condotto in locazione da i 4 motori e n. 4 schermi-monitor sospesi. Le piste da bowling erano stati già rimossi nell'estate 2020 da ### Paolo”…. “ Quando ho preso in locazione l'immobile nel gennaio 2017 oltre all'attività di bar e ristorazione era mia intenzione svolgere anche l'attività di bowling e quindi volevo utilizzare tutto l'immobile anche quello destinato all'impianto di bowling , ma nel corso dei mesi successivi mi sono accorta che non potevo utilizzare l'impianto di bowling perché è nata la controversia tra ### e ### sulla proprietà delle piste e motori da bowling. ### complessivo da bowling occupava circa 250 mq dell' immobile che non ho utilizzato su circa 600 mq complessivi dell'immobile locato”.   Va evidenziato che il CTU ha accertato che il contatore (risultante rimosso in data ###con il sigillo della ### S.p.a. N. ###)oggetto di causa era presumibilmente posto in un pozzetto di cls prefabbricato sito sotto il livello strada e fuori dal cancello carrabile di ingresso all'area di pertinenza del bowling, a circa 30 cm dalla linea di asfalto della strada denominata ### e che a seguito di una verifica visiva non era emersa, nelle vicinanze del contatore, presenza di diramazioni verso la proprietà di ### Inoltre dalle rilevazioni delle letture riportate nelle bollette, risultava che sino al 2012 le fatture erano state emesse indicando letture rilevate e che non risultavano consumi reali dopo la data di rilascio dell'immobile alla proprietà (da intendersi come data di restituzione delle chiavi in data ###) se non quelli stimati e poi restituiti con bolletta n. 53462 del 31/07/2013 di importo pari a € 1.172,60 a credito. 
Per le ragioni suesposte la domanda di condanna al pagamento dei consumi successivi al 03/08/2012 avanzata da ### nei confronti di ### nella asserita qualità di effettivo fruitore della fornitura idrica, non è risultata fondata e va rigettata. 
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal terzo chiamato in causa nei confronti di ### si ritiene che nella fattispecie il comportamento dell'opponente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta. 
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, ridotti del 30% stante la non complessità della fattispecie tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.  PQM Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: -rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 392/2019 di data 10/07/2019 emesso dal Tribunale di L'### nel giudizio n. 1886/2019 R.G.; - rigetta la domanda di condanna proposta da ### nei confronti di ### - condanna ### al pagamento in favore della ### s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.553,90 oltre accessori di legge; -condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.100,00 oltre accessori di legge. 
Così deciso in L' ### il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2505/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Mancini

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