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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5287/2025 del 29-10-2025

... l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28 del 2010. § 8. Il motivo è infondato, in quanto la controversia in esame non aveva ad oggetto, come opinato dall'appellante, rapporti condominiali, essendosi, piuttosto, al cospetto di un giudizio inteso a far valere la responsabilità contrattuale del convenuto, quale ex amministratore, per avere lo stesso ritenuto senza titolo somme di spettanza del ### o, comunque, per avere cagionato, con la sua condotta negligente, danni al ### stesso. § 9. Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che, in ogni caso, la citazione era nulla per inosservanza dei termini a comparire. Infatti, al riguardo, deduceva che, essendosi la notifica ex art. 143 c.p.c. perfezionata solo in data ###, non era stato osservato, rispetto pag. 12/37 alla prima udienza indicata nell'atto di citazione per il ###, il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.. Quindi, non essendo tale vizio della citazione stato sanato, ne derivava la nullità della citazione, del processo e della sentenza. § 10. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Giova premettere, in fatto, che, come (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2111/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 537/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, non notificata, pendente: TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata all'atto di appello; ### in #### alla ### n. 29 (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato pag. 2/37 e difeso, come da procura allegata alla costituzione in appello, dall'avv.  ### (C.F. ###); ### Oggetto: responsabilità amministratore condominio per distrazione fondi/domanda di ripetizione e risarcimento danni. 
Conclusioni: per l'appellante: “dichiari la nullità della sentenza impugnata ..  condannarsi l'appellato al pagamento delle spese e competenze ..”; per l'appellato/appellante incidentale: “.. rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio .. In accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza impugnata, si chiede la condanna dell'appellante a pagare in favore dell'appellato la complessiva somma di € 51.965,30 (e cioè 4.068,00 + 3.537,00 + 37.975,32 + 6.384,98, somma delle voci reclamate con l'appello incidentale), con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con atto, la cui notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava il ###, il Condominio in epigrafe indicato conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, per l'udienza di comparizione del 14.3.2019, ### amministratore dal 22.4.2005 all'11.4.2014, chiedendo di dichiarare il convenuto tenuto pag. 3/37 alla restituzione, in suo favore, di euro 27.999,89 (o della minor somma ritenuta di giustizia), di dichiarare il convenuto tenuto, a titolo di responsabilità professionale, a corrispondere all'attore la somma di euro 65.938,02, di condannare il convenuto al pagamento, in suo favore, di complessivi euro 93.937,91 (somma successivamente ridotta nell'importo di euro 74.728,99) o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario. 
A fondamento della domanda, deduceva che: in una propria missiva, con la quale rispondeva alle rimostranze dei condomini che lo accusavano di una gestione scriteriata del condominio, il convenuto ammetteva di avere incassato la somma di euro 56.058,92, dai condomini, quale fondo cassa per lavori di ristrutturazione al lastrico solare eseguiti dall'impresa ### di avere versato alla ditta solo euro 18.083,60, laddove euro 5.625,00 erano state versate al direttore dei lavori, ing. ### euro 3.619,99 erano state da esso trattenute, mentre il residuo di euro 28.733,63 era stato, a suo dire, impiegato per pagare altre spese condominiali; nondimeno, tali assunti ulteriori pagamenti, oltre a non essere stati autorizzati, non risultavano nemmeno documentati; il pagamento di euro 5.625,00 al tecnico non era avvenuto, come dimostrato dal giudizio che lo stesso ingegnere ### aveva proposto, dinanzi al Giudice di ### di ### per il pagamento del proprio compenso professionale, giudizio conclusosi con la condanna del ### al pagamento, in favore del suddetto ingegnere, della somma di euro 4.300,00; l'importo di euro 3.619,99, che il convenuto aveva trattenuto per sé, non era dovuto in pag. 4/37 tale misura, in quanto la quota spettante all'amministratore per i lavori straordinari era stata pattuita nel 2% dell'importo dei lavori appaltati e, all'esito del giudizio che la ditta ### aveva proposto contro il ### per il mancato pagamento del prezzo dell'appalto, definito dalla sentenza n. 3227/2018 del Tribunale di Napoli, era stato accertato che il valore dei lavori eseguiti dall'impresa era pari ad euro 61.212,76. Di conseguenza, il compenso spettante all'amministratore ascendeva alla minore somma di euro 1.224,25, pari al 2% di euro 61.212,76, per cui il convenuto doveva restituire euro 2.392,45, pari alla differenza tra quanto riscosso, cioè euro 3.619,99, e quanto ad esso dovuto, pari ad euro 1.224,25; la somma di euro 15.000,00 per acconti e spese legali, per risarcimento danni al condomino ### era priva di giustificazione contabile, in quanto, sebbene nei bilanci erano menzionati una serie di esborsi, gli stessi non trovavano conferma in riscontri documentali; in particolare, quanto alla somma di euro 625,00, era presente solo una fattura del 10.7.2012, non quietanzata; quanto alla somma di euro 600,00, per acconto spese legali Avv.  ### , non erano presenti né fatture del citato legale, né quietanze; lo stesso in relazione all'ulteriore somma di euro 600,00 riportata in bilancio con identica causale; quanto alla somma di euro 500,00, riportata in bilancio con causale acconto spese giudizio impresa/condominio, mancava qualsivoglia giustificativo; quanto ad euro 4.068,00, per spese legali giudizio ### impugnazione delibera, per preteso acconto pagato all'avv. ### legale del ### nominato per resistere ad un giudizio di impugnativa di delibera assembleare instaurato dal condomino ### mancava la prova del pag. 5/37 pagamento al detto professionista, come dimostrato dal procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso aveva instaurato contro il ### conclusosi con sentenza di condanna del ### a pagare la somma di euro 3.776,00; era, quindi, provato che mai il convenuto aveva versato all'### euro 4.068,00, sicché tale importo andava restituito al ### ancora, nel bilancio consuntivo 2014, era riportata la somma di euro 6.400,00, quale voce di spese relativa alla sentenza n. 3743/2012 del Giudice di ### di ### che aveva accolto una domanda di risarcimento danni proposta da un condomino; in esecuzione di tale sentenza, l'### aveva versato al terzo, per conto del ### la minore somma di euro 3.700,00; quindi, del complessivo importo di euro 15.000,00, indicato nei bilanci come spese legali, il convenuto aveva provato il pagamento di soli euro 3.700,00, rimanendo debitore per i residui euro 11.300,00; inoltre, nei bilanci 2009/2014, erano indicate spese per complessivi euro 6.290,00 per lavori di manutenzione, non supportati da documenti giustificativi; quindi, avendo incassato euro 6.290,00 e non avendone giustificato la relativa spesa per le indicate causali riportate nei bilanci, il convenuto era tenuto a restituire la stessa ad esso attore; nel complesso, l'### doveva restituire euro 27.999,89; lo stesso doveva, poi, risarcire i danni conseguenti a condanne inflitte al ### in giudizi instaurati durante la sua gestione e, in specie, euro 2.###, quali spese legali dovete all'avv. ### legale dell'ing.  ### nel giudizio definito dalla sentenza n. 3176/17 del Giudice di ### di ### euro 43.129,16, oltre interessi e spese processuali, di cui era stata accertata la debenza in favore della pag. 6/37 ### dalla sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli; il ### era, poi, stato destinatario della notifica di tre ingiunzioni prefettizie, per un totale di euro 2.064,00, adottate per l'avvenuta emissione, da parte dell'### di assegni senza provvista sul conto corrente condominiale; al ### poi, era stato notificato atto di precetto per euro 6.348,98, dovuti in forza di sentenza che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta contro di esso da tale ### giudizio nel quale il ### non avvisato della notifica della citazione da parte dell'amministratore, non si era costituito; in totale, quindi, il convenuto doveva al ### a titolo restitutorio e risarcitorio, euro 93.937,91. 
Il Giudice di primo grado, con ordinanza del 6.10.2020, rilevato il buon esito della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di parte convenuta. 
Con ordinanza dell'8.12.2021, il G.I., revocando una precedente ordinanza con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, disponeva una CTU contabile, al fine di quantificare le poste creditorie richieste dall'attore. 
Depositato l'elaborato peritale, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta che ### è tenuto alla restituzione, in favore del ### di ### n. 29, ### di euro 20.728,68, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; 2) accerta che ### è tenuto, a titolo di responsabilità professionale, a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 2.347,80, pag. 7/37 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo; 3) condanna ### al pagamento, in favore del ### di via ### n. 29, ### delle seguenti somme: a) euro 20.728,68, oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo; b) euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dal 23.10.2017 al saldo; 4) rigetta ogni altra domanda attorea ..”. Con la sentenza, inoltre, il Giudice condannava il convenuto a rifondere, all'attore, le spese processuali, ponendo, a carico del primo, quelle relative alla ### § 2. 
Avverso la sentenza di primo grado, ### proponeva appello, mediante atto notificato il ###, nel rispetto del termine di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate. 
Costituendosi con comparsa depositata in data ###, tempestivamente rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 30.11.2023, l'appellato ### nel resistere all'avversa impugnazione, proponeva, a sua volta, appello incidentale, per ottenere la parziale riforma della sentenza, nella parte in cui aveva, a suo dire ingiustamente, disatteso alcuni dei capi di domanda da esso avanzati. 
Quindi, disattesa da questa Corte l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, accordati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 17.10.2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio. 
§ 3. pag. 8/37 Con il primo motivo, l'appellante censurava il vizio procedurale derivante dall'essersi l'attore costituito in primo grado in data ###, quando la notifica dell'atto di citazione non si era ancora perfezionata.  ### l'appellante, quindi, la costituzione dell'attore risultava essere stata irregolare. 
§ 4. 
Il motivo è infondato.  ### consolidata giurisprudenza di legittimità, “La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015). 
Nella specie, come emerge dall'esame della copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante nel fascicolo telematico di appello in data ### e dall'indice della produzione cartacea di primo grado del ### presente nella produzione telematica di appello di quest'ultimo, si ricava che l'attore, dopo avere consegnato l'atto per la notifica all'### in data ###, preso atto dell'esito negativo della detta notifica, per essere l'### risultato trasferito altrove dal luogo di residenza, (vale a dire, via ### 80, Napoli), risultante dei pag. 9/37 registri anagrafici, provvedeva a chiedere all'### in data ###, nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, in data ###, iscriveva a ruolo la causa. 
La circostanza che, a quella data, la notifica non si fosse ancora perfezionata, non essendo ancora decorso il termine di 20 giorni dal deposito dell'atto al Comune, previsto dall'art. 143 c.p.c., non determina alcun vizio della costituzione. 
Se, infatti, è pacifico, per consolidata giurisprudenza, che l'attore possa iscrivere la causa a ruolo depositando una mera copia (cd. velina) della citazione, restando il vizio sanato dal successivo deposito dell'originale medesimo” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015), a maggior ragione non si determina alcun vizio insanabile del procedimento se, come accaduto nella specie, al momento della costituzione dell'attore il procedimento notificatorio non si era ancora perfezionato, per non essere ancora interamente decorso il termine ex art. 143 ultimo comma c.p.c.. 
Quanto, poi, all'avvenuto deposito dell'atto di citazione notificato, salvo quanto appresso si dirà, è innegabile che tanto sia tempestivamente avvenuto, avendo il primo Giudice, con ordinanza del 6.10.2020, ritenuto perfezionata la notifica. 
§ 5. 
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che erroneamente il Giudice, all'udienza del 6.10.2020, aveva dichiarato la sua contumacia, dal momento che, nella specie, la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza che, tuttavia, dagli atti emergesse la prova pag. 10/37 delle ricerche che l'U.G. aveva effettuato al fine di individuare il luogo di nuova residenza, dimora o domicilio. 
§ 6. 
Il motivo è infondato. 
Invero, nella specie, dalla copia dell'atto di citazione depositata dall'appellante in data ###, cui occorre riferirsi non essendo la copia, allegata al fascicolo telematico dell'appellato, munita di relazione di notifica, si ricava che, come dinanzi già accennato, in data ###, l'U.G. attestava l'esito negativo della notifica tentata presso il luogo di residenza dell'### risultante dai registri anagrafici, per essersi il destinatario trasferito altrove. 
Né, invero, può contestarsi la mancanza di idonee ricerche, avendo, nella medesima relata di notifica, l'U.G. dato conto del fatto che, nonostante le informazioni richieste sul posto, non era stato possibile appurare quale fosse l'attuale effettiva residenza (cfr. relata di notifica ove si legge: “ .. non potuto notificare in quanto come da informazioni assunte in loco, anche presso il portiere dello stabile, risulta trasferito altrove”). 
Del resto, la certificazione anagrafica acquisita dal notificante e recante la data del 30.11.2018, successiva al predetto tentativo di notifica, comprova che, a tale epoca, l'### era ancora iscritto, nello schedario della popolazione residente, alla via ### 80, Napoli, sebbene, di fatto, non vi risiedesse più. 
Né, peraltro, l'appellante ha indicato, nemmeno con l'appello, ove realmente avesse trasferito la residenza o in quale altro modo, diverso ed ulteriore rispetto alle ricerche documentate dall'U.G. nella sopra pag. 11/37 riportata relazione di notifica, il ### avrebbe potuto appurare quale fosse la sua effettiva residenza, dimora o domicilio. 
Discende da quanto osservato che, del tutto legittimamente, in data ###, il ### allegando l'esito negativo della precedente notifica ed il suddetto certificato di residenza rilasciato in data ### dal Comune di Napoli, chiedeva all'### di notificare l'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
§ 7. 
Con l'ultimo motivo, da trattare con priorità rispetto al terzo, l'appellante lamentava il vizio della sentenza per non avere rilevato l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28 del 2010. 
§ 8. 
Il motivo è infondato, in quanto la controversia in esame non aveva ad oggetto, come opinato dall'appellante, rapporti condominiali, essendosi, piuttosto, al cospetto di un giudizio inteso a far valere la responsabilità contrattuale del convenuto, quale ex amministratore, per avere lo stesso ritenuto senza titolo somme di spettanza del ### o, comunque, per avere cagionato, con la sua condotta negligente, danni al ### stesso. 
§ 9. 
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che, in ogni caso, la citazione era nulla per inosservanza dei termini a comparire. Infatti, al riguardo, deduceva che, essendosi la notifica ex art. 143 c.p.c.  perfezionata solo in data ###, non era stato osservato, rispetto pag. 12/37 alla prima udienza indicata nell'atto di citazione per il ###, il termine a comparire di 90 giorni previsto dall'art. 163 bis c.p.c.. 
Quindi, non essendo tale vizio della citazione stato sanato, ne derivava la nullità della citazione, del processo e della sentenza. 
§ 10. 
Il motivo è fondato per quanto di ragione. 
Giova premettere, in fatto, che, come dinanzi evidenziato, nella specie sussista effettivamente la lamentata nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine a comparire di 90 giorni che, a norma dell'art. 163 bis c.p.c., ratione temporis vigente, doveva intercorrere tra notifica della citazione e data dell'udienza di comparizione. 
Ed invero, poiché, per quanto dinanzi osservato, la notifica dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si perfezionava solo il ###, decorsi 20 giorni dal 4.12.2018, data del deposito dell'atto da parte dell'U.G. presso la ### rispetto al giorno 14.3.2019, indicato come data della prima udienza nella copia dell'atto notificato al convenuto, non risulta rispettato il termine a comparire di 90 giorni. 
Né, in contrario, soccorre la copia della citazione allegata al fascicolo telematico dell'appellante, in cui era riportata quale data di prima udienza quella dell'11.4.2019, in quanto tale secondo atto non risulta essere nemmeno stato consegnato all'### per la notifica al destinatario ed è, quindi, privo di rilevanza probatoria. 
Nemmeno soccorre il rilievo del ### teso a valorizzare la copia della citazione, completa di relata di notifica, presente nella produzione cartacea di tale parte relativa al primo grado, in cui pag. 13/37 effettivamente risulta, quale data di primo udienza, rispetto a cui sarebbe rispettato il termine a comparire, quella dell'11.4.2019. 
Infatti, a prescindere dal rilievo per cui tale documento, sebbene presente nella produzione cartacea di parte, non veniva ritualmente depositata dal ### nel fascicolo telematico di parte dell'appello, in cui come detto risulta presente una copia della citazione priva, però, di relazione di notifica, assorbente risulta il dato per cui, nell'apparente contrasto tra la data risultante sulla copia notificata al convenuto e quella presente sull'originale prodotto dal ### prevalga la prima. 
Ed invero, secondo la Cassazione, “La validità e regolarità della citazione va verificata con riguardo alla copia consegnata al destinatario, sicché, quando in detta copia manchino gli elementi necessari per una regolare "vocatio in ius", la citazione è nulla e la parte interessata può far valere detta invalidità producendo l'atto a lei destinato, senza che occorra la proposizione della querela di falso della relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario sull'originale” ( Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 27761 del 28/10/2024). 
Da quanto premesso discende che, non essendo il vizio della vocatio in ius stato sanato dalla costituzione del convenuto, nella specie non intervenuta, o da un ordine di rinnovazione della citazione ad opera del Giudice, la nullità dell'atto travolga il procedimento e la sentenza emessa all'esito dello stesso. 
Infatti, al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione insegna che “.. la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto dichiarato contumace in primo grado, della nullità della citazione introduttiva di pag. 14/37 quel giudizio per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (e, in genere, per un vizio afferente alla vocatio in ius), ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 cod.  proc. civ., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (v. ex multis Cass. Sez. U.  19/04/2010, n. 9217; Cass. 15/01/2020, n. 544; 26/09/2018, n. 22787; 12/10/2017, n. 24017; 28/03/2017, n. 7885; 26/07/2013, n. 18168; 08/06/2012, n. 9306; 07/12/2011, n. 26361; 15/06/2009, n. 11317). Il principio muove dalla considerazione che l'art. 164 cod. proc. civ. «non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione» e che, pertanto, tale sanatoria può avvenire anche tramite la proposizione dell'atto di appello, senza peraltro che ciò escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Si è infatti osservato che la sanatoria derivante, ex art. 164, comma terzo, cod. proc. civ. dalla costituzione in appello «esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. «Il giudice d'appello deve pag. 15/37 pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. «Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. 
«Sicché il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario» (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010, cit.). 4.2. Maggiori difficoltà e incertezze ricostruttive si sono invece poste con riferimento alla questione logicamente successiva di quali siano le conseguenze della rilevazione in appello della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per vizio della vocatio in ius, sul piano in particolare dei poteri della parte i cui diritti ne siano stati lesi, e di quale in particolare sia il rilievo che, a tal fine, debba o meno assegnarsi alla previsione di cui all'art. 294 cod. proc. civ.; .. Pronunciandosi dunque su detta questione, con sentenza n. 2285 del 26/01/2022, le ### di questa Corte — dando continuità all'indirizzo inaugurato da 07/05/2013, n. 10580 e poi confermato da Cass. 26/07/2016, n. 15414, Cass. 28/03/2017, n. 7885, Cass. 15/01/2020, n. 544 — hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non pag. 16/37 essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo». La ricostruzione è stata dunque nel senso che segue. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, derivante da vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d'ufficio dal giudice né dal convenuto, che proprio in virtù di quella nullità è rimasto contumace, si propaga a tutti gli atti dipendenti ed inficia la sentenza di primo grado (art. 159 cod. proc. civ.). In applicazione dell'art. 161, comma 1, c.p.c. essa va perciò dedotta nell'atto di appello quale motivo di impugnazione. Il giudice d'appello, sul duplice presupposto che l'impugnazione non sana gli atti del processo di primo grado dipendenti da quello introduttivo e che il giudizio deve svolgersi davanti a lui (non applicandosi l'art. 354 cod. proc. civ.), deve dichiarare la nullità e disporre altresì la rinnovazione di tutti gli atti compiuti dall'attore (o su sua richiesta) in primo grado nella contumacia ### del convenuto/appellante. La rinnovazione attiene tuttavia alle sole «(…) attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai pag. 17/37 precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. (…) 6.3. Dunque, il giudice d'appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. ### principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo». Ne consegue, per le ### che quando il vizio dell'atto introduttivo dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., opera l'art. 294 c.p.c.: la rimessione in termini per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse resta cioè, «di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito». Restano salve tuttavia «le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo, comunque, non utile a consentirgli una pag. 18/37 fruttuosa costituzione» Ad imporre queste conclusioni è, secondo le S.U., «un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo». Permettere infatti al convenuto che in primo grado ha patito una nullità per vizi della vocatio in ius non impedienti la conoscenza del processo di ripetere interamente il processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse, significherebbe infatti incoraggiare, da parte sua, strategie difensive dilatorie. Egli avrebbe, infatti, ben potuto chiedere la rimessione in termini costituendosi nel giudizio di primo grado, invece di attenderne l'esito e solo poi, risultato soccombente, impugnare. Attingere ad opposte conclusioni sarebbe perciò, come rilevato anche in dottrina, un incoraggiamento alla contumacia inverando una «(…) reazione ordinamentale (…) sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore». In tal senso rimarcano ancora le ### che, potendo imputarsi «il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace … [ad] una sua strategia difensiva e non direttamente … [alla] difformità della citazione dal modello legale», «finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo» ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 19265 del 2023). 
§ 11.  ### tali premesse, deve, allora, ritenersi che, nel caso di specie, dalla rilevata inosservanza del termine a comparire discenda la nullità del procedimento, della ### espletata in corso di causa, e della sentenza. pag. 19/37 Nondimeno, non avendo, in primo grado, il ### attore chiesto di assumere mezzi istruttori, essendosi limitato ad operare produzioni documentali, né apparendo la pure disposta CTU indispensabile ai fini della decisione, non se ne rende necessaria la rinnovazione. 
Al contempo, nemmeno si giustifica una riapertura della fase di trattazione, con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., per l'articolazione di prove e la produzione di documenti, in primo luogo, perché l'appellante non ne ha fatto richiesta in alcuno dei suoi scritti. 
Invero, l'### pur lamentando la nullità della citazione e del procedimento, non ha, né con l'atto di appello, né con gli scritti successivi, chiesto di essere ammesso ad esercitare facoltà difensive che gli erano state precluse in primo grado. 
Al riguardo, poi, non può nemmeno omettersi di evidenziare come lo stesso, in data ###, quando il giudizio di primo grado era stato rinviato dal Giudice al 28.9.2021 per la precisazione delle conclusioni, aveva conferito procura al difensore per accedere al fascicolo d'ufficio telematico e svolgere eventuali attività difensive, quale, anzitutto, la costituzione in giudizio (cfr. istanza di richiesta di visibilità, depositata in data ### dall'avv. ### difensore dell'odierno appellante). 
Nondimeno, ad onta di tale accesso agli atti di causa, idonei, di per sé a dimostrare che il convenuto aveva avuto conoscenza del processo, lo stesso non si costituiva, così volontariamente decidendo di rimanere contumace. 
Tale considerazione induce, in piena adesione all'orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato e considerata la già evidenziata pag. 20/37 assenza di qualsivoglia richiesta di rimessione nei termini, per produzioni documentali o articolazione di mezzi istruttori, a ritenere pienamente giustificata una decisione della causa sulla base della documentazione agli atti, fatta, come detto, eccezione per la CTU da ritenere non utilizzabile siccome colpita dalla nullità. 
§ 12. 
Venendo al merito, la domanda originariamente proposta dal ### nei confronti dell'### di cui si impone un rinnovato esame, è fondata per quanto di ragione. 
Nell'esaminare tale domanda, tenuto conto dell'effetto devolutivo dell'appello, si esamineranno le singole poste di credito richieste dal ### alla luce di quanto deciso sul punto dal Tribunale e delle richieste di maggiori importi formulate dallo stesso ### con l'appello incidentale. 
Giova, anzitutto, rilevare che la titolarità passiva del rapporto, in capo all'originario convenuto, emerga sia dai verbali assembleari del 22.4.2005 e dell'11.4.14, con cui lo stesso veniva, rispettivamente, nominato e revocato, sia dalla stessa condotta processuale dell'### che, nell'atto di appello, non operava alcuna contestazione di merito, tesa a negare la verità delle allegazioni in fatto operate dal ### nel giudizio di primo grado. 
§ 13. 
Venendo all'esame dei singoli importi richiesti dal ### è dovuta la somma di euro 5.625,00, incassata per onorari del tecnico ### pag. 21/37 Infatti, nella propria missiva del 10.6.2014, indirizzata ai ### l'odierno appellante dichiarava che, in relazione ai lavori straordinari di rifacimento dei terrazzi condominiali, aveva incassato euro 56.058,92 e di avere versato, di tale importo, euro 5.625,00 al suddetto tecnico. 
Tale importo, tuttavia, non veniva effettivamente corrisposto al professionista, ### come risultava dal fatto che quest'ultimo instaurava un giudizio, conclusosi con esito per esso favorevole, per il riconoscimento delle proprie spettanze. 
In particolare, dalla lettura della sentenza n. 5176/17 del Giudice di ### di ### depositata in primo grado dal ### allegata alla produzione telematica di appello della medesima parte, si ricava che, in accoglimento della domanda proposta dall'ing. ### il ### era stato condannato a pagare allo stesso, a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi condominiali, euro 4.300,00, oltre accessori e spese processuali. 
Tale risultanza documentale, quindi, smentisce quanto dall'### dichiarato nella sopra richiamata comunicazione del 10.6.2014. 
Ne segue che, avendo l'### confessato, nella suddetta lettera, l'incasso della somma complessiva di euro 56.058,92, versata dai condomini per i citati lavori di manutenzione straordinaria, ed essendo mancata la prova del versamento al tecnico, ### dell'indicato importo di euro 5.625,00, la pretesa restitutoria del ### sia, sul punto, fondata. 
§ 14. pag. 22/37 Sempre nella suddetta missiva del 10.6.2014, l'### dichiarava di aver trattenuto per sé, quale compenso per i medesimi lavori di manutenzione straordinaria interessanti il lastrico solare, euro 3.616,69. 
Ciò posto, deve rilevarsi che il compenso dovuto all'amministratore, quantificato nel 2% del valore dei lavori, come da prospetto contabile di riparto delle spese predisposto dallo stesso amministratore e depositato in giudizio dal ### non ammonti alla somma di euro 3.616,69 che lo stesso dichiarava di avere riscosso. 
Infatti, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3227/2018, che accoglieva la domanda proposta dall'impresa appaltatrice di tali lavori, ### s.r.l., nei confronti del ### per il pagamento del residuo non versato del corrispettivo contrattuale, si ricava che l'ammontare delle opere realizzate dalla citata società, costituenti il valore dell'appalto su cui computare il compenso dovuto all'amministratore, era stimato dal nominato CTU in euro 61.212,76. 
Quindi, il compenso spettante all'amministratore ammontava ad euro 1.224,25, pari al 2% dell'importo quantificato dal Tribunale, con la conseguenza che, avendo l'amministratore trattenuto il maggiore importo di euro 3.616,69, l'importo di euro 2.392,45 (pari alla differenza tra l'importo trattenuto e quello effettivamente dovuto) sia da ritenersi non dovuto e, quindi, da restituire. 
§ 15.  ### aveva, altresì, chiesto la condanna dell'### al pagamento dell'importo pari ad euro 4.068,00, indicato nel bilancio del pag. 23/### come riferito a spese legali per un giudizio di impugnazione di delibera assembleare proposto dal ### Al riguardo, come dinanzi accennato nella parte espositiva del contenuto della citazione, l'attore sosteneva che la spesa relativa a siffatto importo, sebbene indicata nel bilancio come versata all'avv.  ### legale nominato nel giudizio dal ### per resistere alla domanda del ### non era stata corrisposta, come dimostrato dall'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che lo stesso avvocato ### aveva instaurato nei confronti del ### sul presupposto della mancata riscossione del compenso. 
In ordine a tale domanda, il Giudice di primo grado aveva ritenuto dovuto il minore importo di euro 1.396,23, che, dal bilancio consuntivo 2014, risultava effettivamente versato dai condomini per “spese legali ### impugnativa delibera”, mentre escludeva la debenza dell'ulteriore somma di euro 2.671,77, assumendo che “.. La parte istante, invece, non ha diritto al maggiore importo richiesto di euro 4.068,00, poiché non ha provato che i condomini abbiano versato effettivamente nelle casse del condominio l'importo di euro 2.671,77, pari alla differenza tra euro 4.068,00 e 1.396,23”. 
Tale capo di sentenza era stato oggetto del motivo di impugnazione incidentale, - che si passa, quindi, ad esaminare -, con il quale il ### aveva dedotto: “### in questo caso viene data prova incontrovertibile che l'### non ha mai versato all'Avv. ### la somma di € 4.068,00, che pertanto ha indebitamente addebitato al ### e che va pertanto restituita a quest'ultimo. pag. 24/37 In realtà il I° Giudice avrebbe dovuto coerentemente riconoscere tale importo seguendo il medesimo ragionamento fatto per il riconoscimento dell'importo indebitamente dall'appellante attribuito per l'#### Le due vicende sono analoghe e hanno avuto un identico sviluppo, per cui il non aver riconosciuto dovuta al ### anche la somma di € 4.068,00, risulta essere frutto quanto meno di una “svista”. 
Pertanto, in primo luogo, si chiede che la sentenza sia riformata con la condanna dell'appellante alla refusione della ripetuta somma di € 4.068,00”. 
§ 16. 
Sul punto la Corte ritiene che la pretesa del ### vada accolta non solo nei limiti della minore somma già ritenuta dovuta dal primo Giudice, di € 1.396,23, la cui riscossione è documentata dal riepilogo della situazione di cassa, nella colonna entrate, a pag. 21 della documentazione contabile predisposta dall'amministratore, sotto la voce “quote straordinarie per spese sentenza anno 2014”. 
Riguardo alla debenza di tale importo, invero, alcun dubbio può residuare, ove si consideri che il ### aveva depositato, in primo grado e ne riproduceva copia nel fascicolo d'ufficio telematico, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### il ### a definizione del giudizio introdotto dall'avv. ### con cui condannava l'odierno appellante incidentale a pagare al citato legale, a titolo di compenso per l'attività professionale concernente la difesa in giudizio del ### nell'ambito del procedimento di impugnazione di delibera condominiale instaurato dal condomino ### l'importo di euro 3.284,00, oltre accessori come per legge. pag. 25/37 Ciò posto, è però dovuta anche l'ulteriore somma di euro 2.671,77, pretesa dal ### dovendosi, a tal fine valorizzare, sia il dato per cui nel bilancio consuntivo del primo semestre 2014, l'amministratore riportava, tra le voci di spesa sostenute, quella di euro 4.068,00, con causale “spese legali giudizio ### impugnazione delibera”, sia la lettera a firma dell'amministratore, datata 10.6.2014, di cui già prima si è detto. Infatti, in essa l'amministratore, per giustificare la mancanza di cassa, ad onta della riscossione del complessivo importo di euro 56.058,92, versato dai condomini per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi, dichiarava di avere impiegato, in parte tali fondi, per circa 15 mila euro, per il pagamento di legali e di tecnici in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari instaurati dal condomino ### nei confronti del ### per danni subiti dagli appartamenti. 
Del resto, giova soggiungere che l'appellante principale, nell'atto di appello, nulla deduceva riguardo al merito delle pretese del ### né, come detto, formulava istanze istruttorie finalizzate a dimostrare l'effettiva esecuzione delle spese che aveva indicato nei bilanci e che erano risultate prive di giustificazione documentale. 
§ 17.  ### aveva, altresì, domandato gli ulteriori importi di euro 625,00, per spese del tecnico del giudizio ### euro 600,00 per spese legali avv. ### appartamenti al piano terra, euro 600,00 per avv. ### appartamenti al sesto piano, euro 500,00 per spese legali giudizio impresa/condominio. pag. 26/37 ### sul punto la pretesa, già accolta dal primo Giudice, risulta fondata, trattandosi di importi effettivamente indicati tra le poste passive dei bilanci 2012 e 2013, in relazione ai quali non risultano, tuttavia, i documenti giustificativi di spesa. 
Inoltre, come dinanzi già osservato, nella sua missiva del 10.6.2014, l'amministratore sosteneva di avere impiegato parte dei fondi versati dai condomini per manutenzione straordinaria dei lastrici per il pagamento, tuttavia non provato, delle spese legali e tecniche nascenti dai giudizi proposti da terzi contro il ### § 18.  ### aveva, altresì, chiesto la somma di euro 2.700,00, quale differenza tra la spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio del primo semestre 2014 quale costo sostenuto per il pagamento della sentenza n. 3743/2012, emessa dal Giudice di ### di ### e l'importo di euro 3.700,00, di cui era dimostrato, mediante le quietanze trasmesse dall'amministratore, l'effettivo pagamento.  ### sul punto la domanda è fondata, poiché, effettivamente, rispetto alla maggiore spesa di euro 6.400,00, indicata nel bilancio con la suddetta causale, è in atti pacifico, sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, che l'amministratore abbia sostenuto spese per il minore importo di euro 3.700,00, restando, quindi, debitore, a titolo restitutorio, della differenza di euro 2.700,00. 
Peraltro, nemmeno rispetto a tale voce, l'appellante operava, nell'atto di appello, specifiche deduzioni difensive o richieste di prova. 
§ 19. pag. 27/37 Ed ancora, il ### esigeva la ripetizione di complessivi euro 6.290,00, indicati nei bilanci quali spese asseritamente sostenute dal 2009 al 2014, per pretesi lavori di manutenzione di parti comuni, dei quali pure mancava la documentazione attestante l'effettiva esecuzione dei corrispondenti esborsi.  ### al riguardo, la pretesa deve accogliersi, difettando, da parte dell'originario convenuto, odierno appellante, l'allegazione prima e la prova poi dell'esecuzione dei versamenti a terzi pure esposti nei documenti contabili (cfr. analitica esposizione delle voci di spesa in questione, riportate alle pagine 7, 8 della citazione di primo grado). 
In totale, quindi, a titolo di ripetizione di somme riscosse dai fondi condominiali per le sopra riportate causali, ma, in concreto, non versate a terzi in corrispondenza alle causali rispettivamente indicate nei bilanci, il debito dell'### ammonta ad euro 23.400,45. 
§ 20. 
Parte attrice, in primo grado, aveva, inoltre, chiesto condannarsi l'### a pagare, a titolo risarcitorio, quanto il ### era stato condannato a versare a terzi in conseguenza della condotta inadempiente dell'amministratore. 
In particolare, l'istante aveva domandato euro 2.347,80, quale compenso dovuto all'avv. ### difensore dell'ing. ### nel giudizio, cui dinanzi si è fatto riferimento, dal medesimo instaurato contro il ### per il pagamento del compenso professionale. 
La domanda, già accolta nella sentenza di primo grado, è fondata, essendo documentato che la somma richiesta corrisponda alle spese pag. 28/37 legali liquidate, in favore dell'ing. ### dalla sentenza, dinanzi già richiamata, n. 3176/17, emessa dal Giudice di ### di ### E', infatti, evidente il nesso causale tra la condotta inadempiente dell'amministratore, che, pur disponendo dei fondi versati dai condomini non pagava il suddetto tecnico, che era stato direttore dei lavori nell'ambito dell'appalto per la manutenzione straordinaria dei terrazzi, ed il danno in esame, trattandosi di una spesa che il ### non avrebbe dovuto affrontare qualora l'ing. ### fosse stato pagato regolarmente dall'### Ne segue che quest'ultimo vada condannato a pagare, in favore del ### l'importo di euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. su detta somma, dal 23.10.2017, data di pubblicazione della sentenza emessa nel procedimento, innanzi al Giudice di ### di ### RG 3176/2017, al saldo. 
§ 21.  ### aveva chiesto, poi, condannarsi l'### sempre a titolo di risarcimento danni, a pagare l'importo di euro 2.064,00, oggetto di un'ordinanza ingiunzione emessa dal ### a carico del ### quale obbligato in solido con l'### in conseguenza dell'emissione, da parte dello stesso ### di assegni bancari privi di provvista. 
Tale capo di domanda era stato rigettato dal Giudice di primo grado, avendo lo stesso al riguardo ritenuto che “Le suddette sanzioni, invero, risultano irrogate ad entrambe le parti in solido tra loro e alcuna prova è stata fornita in merito all'inerzia dell'amministratore e all'effettivo pagamento delle stesse da parte del Condominio”. pag. 29/37 Nel censurare, con l'appello incidentale, tale statuizione del Tribunale, il ### aveva dedotto che, anzitutto, la somma richiesta era pari ad euro 3.537,00 e non ad euro 2.064,00, come erroneamente indicato in sentenza. Inoltre, asseriva che “il ### è divenuto obbligato solidale di una sanzione che mai avrebbe ricevuto se il proprio amministratore si fosse astenuto dal commettere l'abuso. Il fatto che il ### non abbia dimostrato di aver pagato la sanzione non esclude il diritto al risarcimento di una somma, che comunque sarà chiamato a sborsare”. 
§ 22. 
La pretesa risarcitoria e il motivo di appello incidentale sono fondati per quanto di ragione. 
In primo grado, il ### aveva prodotto copia di tre ordinanze ingiunzione che ne disponevano, in solido con l'### la condanna al pagamento di complessivi euro 2.064,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'emissione, da parte dell'odierno appellante, di assegni senza provvista (cfr. copia di tali ordinanze allegate al fascicolo telematico di appello del ###. 
Quanto precede rende, di per sé, fondata la pretesa del ### trattandosi di un'obbligazione solidale sorta a suo carico per effetto della condotta negligente dell'### che, nell'esercizio del mandato di amministratore, in violazione di comuni regole di prudenza, emetteva titoli, sul conto corrente intestato al ### omettendo di sincerarsi che vi fosse la necessaria provvista. 
In contrario non rileva che manchi in atti la prova del pagamento, da parte del ### delle somme ingiunte, trattandosi di esborsi che pag. 30/37 lo stesso sarà, comunque, tenuto a sostenere, in difetto della prova, non fornita dall'### dell'effettivo spontaneo adempimento, da parte dello stesso, della relativa obbligazione. 
Ne segue che l'### vada condannato a pagare, a titolo risarcitorio, in favore del ### il predetto importo di euro 2.064,00, corrispondente alla somma delle tre ingiunzioni in esame, oltre interessi legali al tasso dinanzi indicato dal 24.12.2018, data di notifica della citazione di primo grado, al soddisfo. 
§ 23.  ### aveva, poi, dedotto che, con la sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli emessa a definizione del giudizio promosso dalla società ### esso era stato condannato al pagamento, alla predetta ### di € 43.129,16 oltre € 2.569,67 per interessi, nonché € 1.508,37 per spese di CTU ed € 7.934,04 per spese di giudizio, il tutto per complessivi € 55.141,24, quale residuo non versato del corrispettivo del contratto di appalto di manutenzione straordinaria dei lastrici. Sosteneva che l'amministratore, pur avendo per sua ammissione incassato dai condomini la somma di € 56.058,92, aveva versato all'impresa solo la minore somma di € 18.083,60, esponendo, per l'effetto, il ### al giudizio che lo aveva visto soccombente. 
Per cui, secondo l'attore, il convenuto doveva rispondere della somma di € 37.975,32 (56.058,92 - 18.083,60). 
Il Giudice di primo grado aveva respinto tale capo di domanda, osservando che l'attore non aveva provato che tale somma era stata prelevata dall'amministratore, mentre, dalla stessa missiva allegata al pag. 31/37 n. 4 della produzione attorea, si desumeva che tali somme venivano, almeno in parte, dall'amministratore anche destinate al pagamento di altri debiti condominiali. Evidenziava, poi, che tanto emergeva anche alla luce della ### nella quale si evidenziava come l'amministratore avesse utilizzato le quote dei lavori per colmare le morosità dei condomini. 
Nel censurare tale statuizione del Giudice, il ### con ulteriore motivo di appello incidentale, sosteneva di avere dato prova, proprio attraverso il documento 4, che la somma era stata prelevata dall'amministratore. Infatti, sul punto, osservava che tale documento era appunto una lettera sottoscritta dall'### con la quale lo stesso riconosceva di aver incassato dai condomini, per i pagamenti da effettuare alla società ### la somma complessiva di € 56.058,92. Evidenziava che, dei pagamenti indicati dall'### in tale lettera come eseguiti mediante l'importo del citato fondo cassa, solo quello di € 18.083,60 versato alla società appaltatrice era documentato, laddove gli altri, invece, risultavano non eseguiti. Quindi, l'### pur in possesso della somma di € 56.058,92 incassata dai condomini, invece di versarla integralmente alla destinataria ### senza alcuna autorizzazione da parte del ### l'aveva trattenuta in massima parte versando solo € 18.083,60 ed esponendo l'ente appellato al giudizio che lo aveva visto soccombente.  ### l'appellante, la giustificazione addotta dal primo Giudice, cioè l'avere l'### destinato parte della somma per colmare le morosità dei condomini, non valeva a giustificare il rigetto della domanda, in quanto il ### mai aveva autorizzato l'amministratore a pag. 32/37 distrarre tali somme per fini diversi da quelli per cui erano state corrisposte e soprattutto perché, a causa della condotta dell'amministratore, l'### aveva fatto ricorso alle vie giudiziarie per ottenere quanto in realtà i condomini, in perfetta buona fede, avevano corrisposto all'amministratore. 
§ 24. 
Ciò premesso, osserva la Corte che, sul punto, l'appello incidentale e, con esso la pretesa risarcitoria in origine formulata dal ### non siano fondati, sebbene per una ragione diversa da quella indicata nell'impugnata sentenza. 
Invero, dalla lettura della sentenza n. 3227/18 del Tribunale di Napoli, emessa a definizione del giudizio che la società ### aveva instaurato nei confronti del ### emerge che, in effetti, la controversia verteva sul diverso valore che le parti avevano attribuito alle opere realizzate dall'impresa. In particolare, mentre l'impresa sosteneva di avere effettuato lavorazioni per euro 56.617,80, la direzione dei lavori, per conto del ### riconosceva opere eseguite per la minore somma di euro 43.939,79. 
Il giudizio si concludeva, poi, con la pronuncia della sopra indicata sentenza che, facendo proprie le risultanze della ### riteneva eseguite opere per euro 55.647,97, oltre ### Ne segue che, in ultima analisi, la soccombenza del ### nel citato giudizio non possa causalmente imputarsi alla condotta distrattiva dell'### essendosi lo stesso ### difeso sulla base di ragioni, solo in minima parte accolte dal Giudice, che tendevano pag. 33/37 a porre in evidenza la non debenza, da parte sua, delle somme pretese dall'attrice. 
§ 25.  ### aveva, infine, domandato la condanna del convenuto al pagamento, in suo favore, della somma di euro 6.384,98, quale importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale per non avere l'amministratore notiziato il ### in ordine alla pendenza, innanzi al Giudice di ### di ### del procedimento RG n. 4870/12. Tale causa, in particolare, era stata promossa da tale ### al fine di ottenere la condanna del ### di via D. ### 29, ### al risarcimento dei danni prodottesi, nel locale commerciale dallo stesso attore detenuto, in conseguenza dell'occlusione della fecale condominiale. 
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda, sostenendo che, sebbene l'amministratore fosse stato inadempiente per non avere sottoposto la questione al vaglio dell'assemblea, nondimeno difettava la prova del nesso causale, non avendo l'attore allegato né provato “il concreto pregiudizio subito in conseguenza della condotta omissiva dell'amministratore (a mero titolo di esempio, la diversa linea difensiva che il ### avrebbe adottato)”. 
Nel censurare tale capo di pronuncia, l'appellante incidentale contestava l'argomentazione impiegata nella sentenza, osservando che “.. il “pregiudizio subito” è chiaramente rinvenibile nell'emissione della sentenza che ha costretto il ### a sborsare inopinatamente la suddetta somma di € 6.384,98, gravata di spese successive .. non è plausibile assolvere la “grave omissione” perpetrata dall'amministratore pag. 34/37 solo sulla base di una mancata prova sulla difesa che il ### se edotto del giudizio (!), avrebbe intrapreso. E' evidente, che aldilà di ogni difesa, ove messo a debita conoscenza, il ### avrebbe potuto verificare la ragione e la causa di quanto ex adverso reclamato### e coinvolgendo anche il proprio Ente assicurativo, tentare una bonaria conciliazione della lite, certamente evitando l'estrema conseguenza che lo ha visto soccombente senza alcuna possibilità di difesa”. 
§ 26. 
Il motivo di gravame che precede è infondato, sebbene per una ragione diversa da quella esposta nell'impugnata sentenza. 
Assorbente risulta, invero, il rilievo per cui, come si ricava dalla lettura della sentenza emessa dal Giudice di ### di ### a definizione del giudizio iscritto al n. 4870/12 RG, instaurato da ### nei confronti del ### odierno appellante incidentale, quest'ultimo, lungi dal rimanere contumace, si costituiva nello stesso e chiamava finanche in causa la compagnia assicurativa ### al fine di essere manlevata. 
Ne segue che non sia nemmeno ravvisabile la condotta inadempiente allegata dal ### consistita, in ipotesi, nel non avere l'### notiziato l'assemblea della pendenza del giudizio, essendo, invece, provato che la soccombenza del ### in ordine alla domanda del ### dipendeva esclusivamente dall'avere il Giudice di ### ritenuto il fatto dannoso provato e causalmente imputabile all'occlusione della fecale. Quanto, poi, alla linea difensiva prospettata dalla difesa dell'appellante incidentale, che la condotta inadempiente pag. 35/37 dell'### avrebbe in ipotesi pregiudicato, la lettura della medesima sentenza prova che la chiamata in causa dell'assicurazione veniva effettuata e che, nondimeno, il Giudice rigettava la domanda di manleva per la ritenuta non operatività della garanzia assicurativa rispetto allo specifico evento di danno. 
§ 27. 
In conclusione, quindi, la pretesa risarcitoria azionata dal ### merita di essere accolta nei limiti degli importi di cui dinanzi si è detto. 
In particolare, l'### deve pagare al ### i seguenti importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art.  1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo; euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo; euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo. 
§ 28. 
Venendo a regolare le spese processuali si osserva che la caducazione della sentenza di primo grado, conseguente alla dichiarata nullità della stessa, impone di rinnovarne in toto la relativa regolazione, da operarsi in relazione all'esito complessivo della causa. 
Ciò premesso, considerata la rilevata nullità del giudizio di primo grado e della sentenza appellata, le spese di detto grado di giudizio debbono dichiararsi irripetibili da parte dell'attore, al pari di quelle relative alla ### pag. 36/37 Le spese del grado di appello, invece, seguono la soccombenza dell'### e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ### e sull'appello incidentale proposto dal ### in #### alla ### n. 29, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza appellata; b) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna ### a pagare, in favore del ### in #### alla ### n. 29, i seguenti importi: euro 23.400,45, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo; euro 2.347,80, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 23.10.2017 al soddisfo; euro 2.064,00, oltre interessi al tasso legale di cui pag. 37/37 all'art. 1284 co. 1 c.c., su detta somma, dal 24.12.2018 al soddisfo; c) dichiara irripetibili, dal ### in #### alla ### n. 29, le spese processuali del giudizio di primo grado e quelle relative alla CTU come liquidate dal Giudice di primo grado; d) condanna ### alla rifusione, in favore del ### in #### alla ### n. 29, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.  ### relatore ### dr. ### dr.

causa n. 2111/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
4

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3789/2025 del 17-06-2025

... decorrenti dalla data della notifica dell'invito alla mediazione. Inoltre, RFI e ### capitale devono essere condannate, in solido e al 50%, ai costi relativi alla demolizione\interramento del manufatto ### in qualità di appaltatore\proprietaria dell'area di terreno espropriata. Pone le spese vive documentate (mediazione, iscrizione a ruolo e costi della ### a carico delle parti convenute, al 50% e in solido, con decorrenza degli interessi legali dalla richiesta al saldo. ### ha proposto appello con un unico motivo, basato sull'errata individuazione del domicilio digitale a cui sono stati indirizzati l'atto introduttivo e la chiamata in garanzia all'origine della sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, sulla nullità della sentenza per difetto di contraddittorio. ### si è costituita instando per il rigetto del gravame. RFI, ritualmente notiziata del procedimento, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. §2. ### è infondato ### appellante, ### affida l'appello ad un unico motivo di ricorso, sostanzialmente (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA ### (c.f. ###), difesa dall'Avv. ### (c.f. ###); #### (C.F. Snimra65m60h501u), difesa dall'Avv. ##### (c.f. ###), ### appello contro la sentenza n. 13750/2024 emessa dal Tribunale di in data ###
FATTO E DIRITTO §1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di ### impugnata, di seguito richiamata nei suoi passaggi motivazionali di maggior rilievo: ### la prospettazione di parte attrice, ### era proprietaria del più ampio lotto di terreno sito in ### località ### distinto al NCT al FG. 112 p.lla 601 della sup. catastale di are 18 e ca 80, giusto ### di ### N, 31.356 - Raccolta n. 21.550 del 11.10,2011. In data ### venne stipulata una convenzione tra ### e ### s.p.a. (R.F.I.). relativa alla realizzazione di due sottopassi pedonali di cui uno sarebbe stato realizzato - previo esproprio della porzione di terreno - nella proprietà dell'odierna attrice sito al Km. 12+680 della ### (loc. ###); a tal fine si conveniva che per l'esecuzione dell'esproprio per pubblica utilità da parte della R.F.I. fosse frazionato l'intero lotto e generati nn. 3 lotti: precisamente la p.lla 601 della sup. catastale di are 16 e ca 83, la p.lla 1014 di are 00 e ca 75 - quella espropriata da RFI per conto del Comune, in cui avrebbe dovuto essere realizzato il sottopasso - ed infine la p.lla 1075 di are 01 e ca 22. 
Al centro della particella di terreno espropriata, la 1074, RFI avrebbe dovuto realizzarsi un monolite in cemento armato che poi avrebbe dovuto - a lavori ultimati - essere interrato e traslato sotto la ferrovia ### RFI si era impegnata altresì ad effettuare a regola d'arte le nuove recinzioni dei terreni per effetto dell'avvenuto frazionamento delle particelle e realizzare un cancello carraio sulla p.lla 601 ed un cancello pedonale sulla p.lla 1074. ###à di esproprio era concordata in €43.000,00 comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea degli altri 2 restanti lotti - in proprietà dell'attrice - sino al 30/08/2012. 
Tuttavia, alla data del 30/08/2012 i lavori non erano stati ultimati e pertanto, con successivo verbale di accordi, le parti convenivano di prorogare l'occupazione dei 2 lotti adiacenti - utilizzati come aree di cantiere - la p.lla 1074 sino al 30/08/2013 previo riconoscimento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione temporanea concordata in €5.000,00. 
A questa ultima ulteriore scadenza, tuttavia, a causa del blocco del cantiere conseguente il ritrovamento di reperti archeologici, veniva tra le parti rinnovata detta occupazione temporanea sino al 30/08/2014 con il riconoscimento della relativa indennità di € 5.000,00. I lavori si protraevano oltre il ### e pertanto con successivo accordo, le parti convenivano ulteriore proroga sino al 28/02/2015 con la corresponsione di una indennità pari ad €2.500,00. Seguiva a tale scadenza nuova proroga dell'occupazione temporanea degli altri 2 lotti, sino al 31/08/2016, con la corresponsione dell'indennità pari ad €7.500,00. 
A causa del prolungarsi dei lavori, le parti convenivano ultima proroga dell'occupazione temporanea dei 2 lotti adiacenti sino al 30/06/2017, con la corresponsione della relativa indennità di €4.000,00. 
Nel giugno 2017 RFI invitava l'odierna attrice a procedere alla riconsegna dei 2 lotti di terreno sino allora temporaneamente occupati dalla ditta esecutrice dei lavori, fissando all'uopo la data del 19/06/2017. Tuttavia, la
Sig.ra ### constatava che il cantiere era ancora aperto ed i lavori di sistemazione dei confini non erano stati eseguiti e, contrariamente a quanto asserito da RFI nel verbale di riconsegna, l'area non risultava libera nella piena disponibilità della proprietà. 
Si costituiva ### spa e replicava ricostruendo preliminarmente la cronologia degli avvenimenti. (…) I lavori oggetto della ### erano stati consegnati a RFI l'11 aprile 2011; contestualmente erano state avviate le attività di esproprio per la realizzazione del sottopasso nella località la ### I lavori avevano subito sin dall'inizio ritardi a seguito della campagna archeologica. A seguito della richiesta dell'allora ### 19, prot. 19613 del 21 marzo 2012, nel corso della seduta della ### del 16 luglio 2012, venne deciso di sospendere la realizzazione del sottopassaggio di ### fino al termine della realizzazione del sottopassaggio della ### in modo da riuscire a completare almeno una delle due opere, usufruendo dei finanziamenti di entrambi i lavori. (…) Nell'attesa delle decisioni di #### in linea con gli accordi stipulati con la ### aveva provveduto al pagamento in favore di quest'ultima del canone di occupazione temporanea fino al 30 giugno 2017. 
Perdurando tuttavia lo stato di stallo determinato da #### anche per non aggravare la posizione della pubblica amministrazione e in linea coi patti intervenuti con l'### contestualmente al pagamento ha riconsegnato le aree in favore della ### come da verbale sottoscritto alla presenza di testimoni in data 19 giugno 2017. (…) Il Tribunale argomentava che Le opere originariamente preventivamente non sono state realizzate per inerzia di ### la quale non forniva più indicazioni circa i lavori da eseguire a seguito del ritrovamento di reperti archeologici. La stasi che ne è derivata è stata inizialmente rimediata con il pagamento delle indennità di occupazione e successivamente con la restituzione dei terreni alla parte attrice. Tuttavia, la parte attrice si lamenta in questa sede delle condizioni di abbandono in cui si trovano i terreni oggetto di appalto in sede di restituzione dei terreni limitrofi. 
Parte attrice non formula questioni sull'opera non realizzata quanto piuttosto lo stato di abbandono dei terreni residui, inutilizzabili e inaccessibili. (…) Legittimamente parte attrice si è rifiutata di accettare la riconsegna degli stessi da parte di ### (…) Le aree di prop. della Sig. ### non sono libere, per come confermato dal CTU a seguito di sopralluogo, ma risultano ancora aree di cantiere ed incolte: l'area contraddistinta con la part.1075 è completamente interclusa dalle recinzioni delle altre aree, priva quindi accesso; il monolite che da progetto doveva essere sotterrato al di sotto della ferrovia è emergente dal piano di calpestio ed è confinante con i terreni adiacenti.  ### ha elencato le opere\lavori che sono necessarie\i per la ### riconsegna degli immobili. Per la riconsegna delle aree è necessario: creare un'apertura con cancello sull'area della part 1075 al fine di consentirne la fruibilità; rifacimento cancello area contraddistinta part.2809; rifacimento della rete a protezione delle aree part.2809 e 1075 per complessivi 10 metri lineari; demolizione del manufatto in c.a a carico del Comune di ### (proprietario dell'area di terreno espropriata), oltre la pulizia delle aree. (. . .)
Conseguentemente il CTU ha calcolato e dettagliato costi di ripristino (pulizia e costruzione cancelli) complessivamente quantificati in euro 6.754,20 e tale somma appare correttamente motivata. 
Sempre il CTU scrive: “non essendo le aree riconsegnate per non accettazione della #### visto le condizioni non idonee dei terreni, ed essendo stato interrotto l'accordo del pagamento di indennità di € 5000,00 annue si calcolava l'indennità non percepita”. 
A parere di questo giudice l'indennità, come per le annualità precedenti, deve essere commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni da mancata esecuzione delle opere di ripristino. 
Il decreto di esproprio è di ### Il costo per la occupazione dell'area, negli anni precedenti, era stato pagato sempre da ### dato questo contraddittorio rispetto alla richiesta di manleva avanzata da RFI la quale, pertanto, deve essere rigettata. Certamente quanto sopra elencato costituisce la quantificazione del danno subito dalla parte attrice. 
RFI aveva il ruolo di ### appaltante e, nel momento in cui le opere non potevano più essere eseguite, avrebbe dovuto ripristinare - con la diligenza esigibile per il soggetto incaricato della realizzazione delle opere - la normale vivibilità e fruibilità dei residui dei terreni rimasti indenni dalle opere di cantiere, attraverso i lavori individuati dal CTU come strettamente necessari.  ### appare certamente concorrente e responsabile per non aver fornito direttive circa la prosecuzione dei lavori, RFI avrebbe potuto e dovuto - al fine di evitare i maggiori costi quantificati in questa sentenza - semplicemente effettuare i normali ed esigibili lavori di ripristino dei luoghi di proprietà della parte attrice rendendoli fruibili dal soggetto espropriato (alla data del 1.7.2017) prima della formale riconsegna di luoghi nello stato accertato dal ### (…) Tale disposizione ( la ### del 7.8.2007, vigente tra le parti convenute) sembra delineare come maggiore responsabile di quanto lamentato dalla parte attrice proprio RFI (responsabile fase esecutivi e controllo) e quindi escludere il difetto di legittimazione passiva sostanzialmente avanzato dalla stessa RFI e, come detto, la propria richiesta di manleva verso #### appare corresponsabile dell'accaduto in quanto non ha indicato a RFI le modalità con le quali i lavori avrebbero dovuto essere eventualmente modificati, a seguito della scoperta dei reperti archeologici. ### non partecipava alla mediazione (la quale avrebbe evitato questo processo, con alto grado di probabilità, già in sede di mediazione) né al presente processo sostanzialmente omettendo di replicare circa la contestazione mossale in relazione alla dovuta gestione di un bene ### di sua proprietà. (…) Pertanto, sia RFI sia ### sono condannati, al 50% e in solido, a pagare alla parte attrice: 1) l'indennità di occupazione commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo e in eventuali ratei mensili per dodicesimi se minori. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni subiti; 2) le somme per ripristinare lo stato dei luoghi quantificate in euro terreni in €6.754,20;
Tutti i sopra citati importi con gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'invito alla mediazione. 
Inoltre, RFI e ### capitale devono essere condannate, in solido e al 50%, ai costi relativi alla demolizione\interramento del manufatto ### in qualità di appaltatore\proprietaria dell'area di terreno espropriata. 
Pone le spese vive documentate (mediazione, iscrizione a ruolo e costi della ### a carico delle parti convenute, al 50% e in solido, con decorrenza degli interessi legali dalla richiesta al saldo.  ### ha proposto appello con un unico motivo, basato sull'errata individuazione del domicilio digitale a cui sono stati indirizzati l'atto introduttivo e la chiamata in garanzia all'origine della sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, sulla nullità della sentenza per difetto di contraddittorio.  ### si è costituita instando per il rigetto del gravame. 
RFI, ritualmente notiziata del procedimento, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. 
§2. ### è infondato ### appellante, ### affida l'appello ad un unico motivo di ricorso, sostanzialmente consistente nella contestazione della mancata corretta notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo di primo grado da parte della ### e dell'azione di garanzia da parte di ### e conclude chiedendo l'accertamento della nullità della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.  ### appellata ( ### oppone che alla data di proposizione della domanda di primo grado (aprile 2021), non avendo ancora ### fornito ai ### previsti dalla normativa ministeriale il predetto domicilio digitale, parte attrice ha fatto riferimento all'indice ### riconosciuto dal Ministero quale alternativa alla carenza dell'indirizzo PEC nel Registro delle ### In particolare, deduce che l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012 prevede al comma 1-ter che in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 (###.AA.) la notifica alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter (###) del D.Lgs.  7/03/2005 n. 82. 
Ne deriva pertanto che l'indirizzo della P.A. destinataria della notifica pec, deve sì essere estratta dal Registro delle ### ma, in assenza ed in subordine deve ritenersi valida quella estratta dall'indice ### essendo l'ultima riforma intervenuta nelle reintroduzione - sia pure in via residuale rispetto al registro delle ### - stabile e definitiva dell'indice IPA tra i pubblici registri. 
Il thema decidenum della presente controversia si concentra, dunque, esclusivamente sulla regolarità della notifica degli atti introduttivi, eseguita ad un indirizzo PEC di ### ( ###) diverso da quello censito sul Registro delle ### ( ###), considerato corretto dall'odierna appellante ed a cui è stata eseguita la notifica della sentenza impugnata, che avrebbe reso l'odierna appellante edotta della pendenza della lite. 
Quanto al quadro normativo di riferimento (notifica dell'atto di citazione del 19.4.2021), si osserva, preliminarmente, che l'art. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 originariamente prevedeva che le pubbliche amministrazioni comunicassero al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del ### della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, entro il 30 novembre 2014, al fine della formazione dello specifico elenco -formato appunto dal Ministero della giustiziaconsultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicavano i commi 6 (notifica mediante deposito in cancelleria) e 8 (notifica degli atti civili ai sensi degli artt. 136 e 137 cpc). 
Con l'art. 28 del dl n. 76/2020 sono state introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, in particolare per ovviare ad eventuali mancate comunicazioni di indirizzo di posta elettronica certificata per l'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (### delle PA per comunicazioni e notificazioni), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
In particolare : 1) in caso di obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale, la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al ### delle PA degli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica; 2) per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, la comunicazione di ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata 3) in caso di mancata comunicazione al ### della PA del proprio indirizzo PEC da parte della pubblica amministrazione, ai fini delle notificazioni l'utilizzo anche dell'indirizzo PEC indicato nell' Indice dei domicili digitali delle ### - ####. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 come modificato con il DL semplificazioni n. 76/2020 e quindi ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva (nelle parti rilevanti): 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, (…) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del ### della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. ### formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. 13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16- ter, comma 1- ter.  ###. 16 ter (### elenchi per notificazioni e comunicazioni) Dl. 179/2012, come modificato dal DL semplificazioni n. 76/2020, prevedeva (nelle parti rilevanti): 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis (Indice nazionale domicili digitali imprese e professionisti - INIPEC), 6- quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto (### delle PA per comunicazioni e notificazioni), dall'articolo 16, comma 6 (### imprese - Registro imprese), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici ###, gestito dal Ministero della giustizia.  1- bis (….) 1-ter. ### restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle ### - ### del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle ### guida di ### nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. 
Sul piano giurisprudenziale, si richiama poi, il seguente principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui A fini processuali, del resto, deve essere utilizzato quale 'domicilio digitale' qualificato a fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo pec censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011 ### ovvero nel registro delle pp.aa.  di cui all'art. 16, comma 12, del dl. n. 179 del 2012, esclusa essendo ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo.  (v., in particolare, Cass. 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918); ne consegue, come affermato da questa Corte, che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (v. Cass. 25 maggio 2018, n. 13224) (v. Cassaz. n. 12345/2021) Da quanto sopra, è dato, quindi, inferire che al tempo della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento (19.4.2021), le notificazioni degli atti - quale quello di speciealle pubbliche amministrazioni andavano eseguite al domicilio digitale indicato dall'### medesima al Registro delle ### gestito dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 16 co. 12 del DL 179/2012 e, in difetto di tale comunicazione da parte dell'amministrazione interessata, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle ### - ### del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( v. Art. 6-ter: Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.  2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'### che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'### La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.) Ciò premesso, nel caso di specie, è dato rilevare che parte appellante, pur allegando la sussistenza, all'attualità, di un indirizzo pec di ### nel Registro delle ### amministrazioni differente da quello generale di ### a cui all'epoca furono notificati l'atto di citazione e la chiamata in garanzia della ### non offre elementi probanti del fatto che il primo fosse stato al tempo anche l'indirizzo dichiarato da ### per il registro delle PA di cui all'art. 16 del D.L. 179/2012, così non adempiendo all'onere probatorio su di essa gravante in ossequio al principio - in tema di riparto dell'onere della prova in materia di eccezioni di nullità della notifica - secondo cui, traslando il concetto al “domicilio digitale”, “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova “(v. Cassaz.  Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 09/05/2014). 
Nel caso di specie, invece, parte appellante ha prodotto solo la copia in versione pdf di una presunta schermata di pagina web apparentemente riconducibile al Registro delle PA con l'indicazione del differente indirizzo( ###) ma datata 2024 ( v. all.  15 doc. 7 parte appellante); elemento, questo, da considerarsi del tutto insufficiente, quindi, a far ritenere che all'epoca della notificazione ( 2021) ### avesse già comunicato questo indirizzo per le notifiche degli atti giudiziari; cosa che, peraltro, appare anche supportata dalla circostanza della successiva introduzione nel 2020 ( con la modifica del DL semplificazioni 76/2020), per i casi di mancata comunicazione da parte della amministrazioni al ### della sussidiaria opzione di valida notifica anche al domicilio digitale generale dell'ente indicato come “primario” di cui all'indice generale dell'###
Ed infatti, parte appellata ha allegato un documento riconducibile ad un estratto della pagina web dell'### da cui risulta che l'indirizzo primario associato a ### sin dal 2010 era quello a cui era stata effettivamente eseguita la notifica degli atti introduttivi (###). Iato temporale che consente, allo stato degli atti, anche di spiegare l'uso dei diversi indirizzi digitali per le due notifiche, dell'atto introduttivo nel 2021 e della sentenza nel 2024. 
Ne consegue che il motivo di appello, l'unico formulato da ### è infondato e non può essere accolto. 
Considerato che non sono state sollevate altre contestazioni, nè sul piano formale procedurale né sul merito delle statuizioni, la sentenza odiernamente gravata deve essere integralmente confermata. 
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante ### in favore dell'unica parte costituita ( ###, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: -Respinge l'appello; - Condanna parte appellante, ### alla rifusione in favore di parte appellata (### delle spese di lite, liquidate in € 5000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### 11.6.2025 ####

causa n. 5227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Aversano Maria, Giovanna Giani'

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27272/2025 del 13-10-2025

... necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa; 2) qualificato la domanda di rilascio dell'area occupata dagli odierni ricorrenti come di regolamento dei confini, visto il contenuto sostanziale della pretesa, n on applicando il regime della prova previ sto per la domanda di rivendicazione, e rit enendo che il limes coincidesse con quello di cui al tip o di fr azionamento del 1 3.5.19 92, predisposto dall'originario proprietario dell'int ero lotto, in assenza di pro ve di un accordo per una diversa collocazione del confine; 3) rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, in assenza di prova del danno; 4) accolto quella di arr etramento del fabbricato degli o dierni ricorrenti, avendo accertato la sua collocazione a distanza inferiore a quella legale, pari a metri 5 dal confine tra i fondi; 5) rigettato la domand a riconven zionale dell'originaria parte convenuta, in parte per impossibilità di individuarne con certezza l'oggetto, ed in parte perché comunque la distanza di 5 metri dal confine era rispettata. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 4928-2024 proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, nello stu dio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - controricorrente - nonchè contro #### e #### elettivamente domiciliat ###, nello studio del dott. ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### - controricorrenti - nonchè contro #### S ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sent enza n. 1094/ 2023, della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta in camera di consiglio dal ### udito il P.G., nella persona del dott. ### uditi gli avv.ti ### per parte ricorrente , in sostituzione dell'avv. #### per il controricorren te ### S.r.l.; ### in sostituzione dell'avv. ### per i controricorrenti #### e Ferrè ### 3 Con atto di citazione notificato il #### S.r.l. evocava in giudizio ### S.a.s. di ### & C., proprietaria di alcun i fondi confinanti con qu ello di cui la società attrice era comproprietaria innanzi il Tribunale di Verbania, chiedendo il rilascio di una porzione d i suolo occupata sine titulo e l'arret ramento del manufatto eretto in violazione delle distanze legali. 
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, corrispondente richiesta di condanna dell'attrice ad arretrare muri, terrazzame nti, terrapieni e parti del proprio edificio realizzate in violazione delle distanze, o in subordine la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una indennità ex art.  2058 Veniva autorizzata, me rcè la riconvenzionale suindicata, la chiamata in giudizio degli altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della q uale, su invit o del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D. Lgs.  n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo. 
Si costitu ivano in giudizio i terzi chiama ti, contestand o la fondatezza della domanda rico nvenzionale sp iegata anche nei loro riguardi. 
Nel corso del giudizio di prime cure veniva cancellata dal registro delle imprese la società convenuta e la causa, in terrotta, v eniva riassunta nei confronti dei soci di detta società, odierni ricorrenti, che si costituivano facendo proprie le difese svolte dalla società cancellata. 
Con sentenza n. 335/2021 il T ribunale, do po aver ricostruito il confine tra i due fondi, condan nav a gli odierni rico rrenti al rilascio dell'area da essi occupata ed all'arretramento del loro edificio sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine; rigettava invece tutte le altre domande, principali e riconvenzionale. 4 Con la sentenza impugnata, n. 1094/2023, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame interpo sto dagl i odierni ricorrenti, confermando la decisione d i prime cure. La Corte di Appello ha condiviso la ratio della pronuncia di primo grado, che aveva, nell'ordine: 1) ritenuto non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa; 2) qualificato la domanda di rilascio dell'area occupata dagli odierni ricorrenti come di regolamento dei confini, visto il contenuto sostanziale della pretesa, n on applicando il regime della prova previ sto per la domanda di rivendicazione, e rit enendo che il limes coincidesse con quello di cui al tip o di fr azionamento del 1 3.5.19 92, predisposto dall'originario proprietario dell'int ero lotto, in assenza di pro ve di un accordo per una diversa collocazione del confine; 3) rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, in assenza di prova del danno; 4) accolto quella di arr etramento del fabbricato degli o dierni ricorrenti, avendo accertato la sua collocazione a distanza inferiore a quella legale, pari a metri 5 dal confine tra i fondi; 5) rigettato la domand a riconven zionale dell'originaria parte convenuta, in parte per impossibilità di individuarne con certezza l'oggetto, ed in parte perché comunque la distanza di 5 metri dal confine era rispettata. 
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ### e P ontiroli ### già soci della disciolt a e cancellata ### S.a.s. di ### & C., affidandosi a sei motivi. 
Resistono con separati controricorsi, rispettiv amen te: ### i #### e #### S.r.l.; ### 5 ### e ### Sono invece rimasti intimati ### e ### già contumaci anche in appello. 
In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G., nella persona del ### dott. ### ha dep ositato conclusioni scritte, insis tendo per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso e nel rigetto degli altri, mentre hanno depositato memoria la parte ricorrente ed i controricorrenti ### S.r.l., da un lato, e #### e ### dall'altro lato. 
Sono comparsi in udienza pubblica il P.G., nella persona del ### dott. ### che ha insistito nelle proprie conclusioni scritte; l'avv. ### per parte ricorrente, in sostituzione dell'a vv. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. ### per il controricorrente ### S.r.l., e l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per i controricorrenti #### e ### le quali hanno entrambe concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società dante causa degli o dierni ricorrenti, doman da riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno. 
La censura è infondata. 
Va dat a continuità al prin cipio secondo cui “La med iazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l 'introduzione d ella causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenz ionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e 6 gli intere ssi delle parti ed al giud ice di esperire il ten tativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo ” ( Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006). Ne consegue la sufficienza del tentativo di mediazione obbligatorio esperito prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, non essendo previsto l'onere di ripetere l'adempimento in relazione alle domande riconvenzionali. 
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le produzioni documentali eseguite dagli odierni ricorrenti in seconda istanza, in quanto finalizzate a dimostrare la sussi stenza della loro legittimazione processuale e la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d i ### lo ha e videnziato che gli appellanti , odiern i ricorrenti, dopo essersi vista rigettare dal Tribunale, per carenza di prova, la loro eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### S.r.l., perché il suolo acquistato da quest'ultima sarebbe stato gravato da usi civici, con conseguente nullità del titolo di acquisto, avevano introdotto in secondo grado nuovi documenti, non depositati in prime cure, adducendo che la loro mancata produzione sarebbe dipesa dal fatto che l'invio telematico del loro atto difensivo era stato suddiviso in più “buste telematiche ” dalle quali i predetti docume nti erano stati esclusi per mera svista (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, al riguardo, ha ravvisato l'assenza di una causa non imputabile per il mancato depo sito tempe stivo d i detta documentazione, indicata come 15, ### e ###, essendo onere della parte verificare il contenuto delle varie “buste telematiche” depositate 7 in uno al suo scritto difensivo; evidenziando, altresì, che gli appellanti, odierni ricorrenti, non avevano dedotto, né dimostrato, che il mancato deposito era dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico (cfr. pag. 18 de lla sentenza). Con riferimento invece ad ulte riori documenti, indicati come 41, 42 e ### , la Corte di ### ha evidenziato trattarsi di atti rilasciati dal Comune di ### asseritamente dopo la sentenza del Tribunale, ma in assenza di prova di una precedente richiest a rimasta inevasa (cfr. pag . 18 della sentenza). Trattasi di statuizio ne coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, nella vigenza del testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotto dall'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012, la parte interessata deve dimostrare l'esistenza di una causa di impossibilità non imputabile, ove richieda di produrre, in second e cure, documenti non depositati nei termini scansiti dal procedimento di prime cure (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024, Rv. 671542; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023, Rv. 669299; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017, Rv. 646466; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939). Per cercare di superare tale ratio, i ricorrenti sostengono che si tratterebbe di document i ammissi bili, perché finalizzati a dimostrare la sussistenza della legittimazione processuale, ma non considerano che essi erano stati prodotti, in appello, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### S.r.l. per nullità del suo titolo di acquisto, che da loro stessi era stata sollev ata. Tratta vasi, pertanto, di docu mentazione tesa a dimostrare la fondatezza di una eccezione di nullit à di un atto di acquisto a titolo derivativo, e non a provare -come sostengono oggi i ricorrentila sussistenza della legittimazione attiva di ### S.r.l, la quale aveva adeguatamente assolto al suo onere probatorio mediante 8 la produzione del suo titolo di provenienza, essendo stata inquadrata l'azione da essa proposta sub specie di regolamento del confine. 
Peraltro, la doglianza non si confronta con l'ulteriore ratio della decisione della Corte distret tuale, la quale ha evi denziato che la sentenza del ### per gli ### del #### d'### e ### n. 1/2019 aveva accertato l'inesistenza di diritti di uso civico sui terreni oggetto di causa (cfr. pag. 18 della sentenza). 
Con il terzo motivo, viene invece contestata la violazione o falsa applicazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p .c., perché la Corte di ### avrebb e erroneamente determinato il confine tra i fondi. 
La censura è inammissibile. 
La Corte di ### condividendo la statuizione del Tribunale, ha ritenuto che, in assenza di prova certa sulla conclusione di un accordo bonario per la collocazione del confine in posizione diversa da quella indicata dal tipo d i frazionament o del 1992, a suo tempo redatto dall'originario proprietario dell'intero lotto, valessero le risultanze di quest'ultimo atto. Trattasi di apprezzamento di merito, che la parte ricorrente attinge contrappone ndovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né sussiste alcuna violazione d ell'art. 950 c.c., poiché nell'actio finium regundorum la prova del confine è ammessa con ogni mezzo, in presenza di una incertezza sulla sua collocazione, a meno che detta incertezza non sia escl usa, come nella fattispecie, dalla presenza di un tipo di frazionamento unitario, al quale ambedue le parti 9 avevano fatto riferimento mediante il richiamo ai dati catastali in esso contenuti, in considerazione anche de l fatto che t rattavasi di frazionamento successivo alla ### del Ministero delle ### 2/1988, che ha introdotto le procedure auto matizzate per gl i aggiornamenti catastali a tutt'oggi in vigore (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). Gli odierni ricorrenti affermano invece che dagli atti del giudizio di merito sarebbe emersa la dimostrazione di un accordo per un posizionamento alternativo del confine, ma non considerano che detto profilo è stato esaminato, sia dal Tribunale che dalla Corte di ### che concordemente hanno escluso il conseguime nto della prova dell'esistenza di un siffatto accordo (cfr. pagg. 22 e ss. della sentenza). Al riguardo, va evidenziato che non è possibile proporre, in sede ###apprezzamento diverso ed alternativ o delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposi zioni dei testimoni, non ché la valutazione dei documenti e delle risultanze d ella pro va testimoniale, il g iudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decision e una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limit e che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confu tare tutte le deduzi oni difensive, dovendo rit enersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicame nte incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 10 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il progetto di realizzazione dei due fabbricati ricadeva nell'ambito di un unico piano di lottizzazione, con conseguente possibilità, prevista dal richiamato art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, di derogare alle distanze legali fissate dai regolamenti locali. 
La censura è infondata. 
La Corte di ### ha rigettato il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano proposto la censura di cui alla doglianza qui in esame, osservando che essi avevano prodotto in atti del giudizio di merito soltanto una planimetria indicante l'ubicazione delle opere di urbanizzazione dell'area (doc. 11) e dalla convenzione stipulata con il Comune di ### (depositata come doc. 14 dalla difesa di ### S.r.l.) non emergeva alcuna deroga alle distanze previste dalle N.T.A.  del vigente P.R.G. (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). La censura non si confronta neppure con tale decisiva statuizione, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver offerto la prova, nel corso del giudizio di merito, sull'esistenza d i una deroga alle norme generali in tema di distanze, che la Corte distrettuale ha espressamente escluso trovarsi nella convenzione con l'ente locale depositata in atti. 
Peraltro, giova osservare che la censura è anche inconferente alla ratio della decisione , poiché la Corte distrettuale, conferman do la decisione di prime cure, ha ravvisato la violazione della distanza dal confine, e non di quella -diversatra fabbricati, alla quale si riferisce la disposizione di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. 11 Con il quin to mot ivo, la parte ricorrente lamenta ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe dovuto rilevare la nullità della citazione origin ariamente propost a da ### S.r.l. per genericità del suo contenuto e dare rilievo alle risultanze della C.T.U., dalle quali in vece si sarebbe d iscostato senza fornire adegu ata motivazione. 
La censura è inammissibile nella parte in cui contiene la deduzione di un vizio di omesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. E' del pari ina mmi ssibile per la parte in cui i ricorrenti lamentano l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte distrettuale, trattandosi di ipotesi escl usa, ormai dal 2012, dal paradigma dei vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità. 
Nel resto, la censura non considera che il vizio dedotto avrebbe dovuto essere veicolato, a norma di quanto previsto dall'art. 161 c.p.c., in un motivo di appello, che non risulta esser stato proposto. Peraltro, va anche osservato che la Corte di ### conformemente a quanto già ritenu to dal Tribunale, ha inquadrato la d omanda di rila scio proposta da ### S.r.l. nell'alv eo dell'actio finium re gundorum, interpretandola sulla base del suo contenuto sostanziale. In tal modo la Corte di ### ha confermato il giudizio di adeguata specificità dell'istanza di tutela formulata da ### S.r.l., che -del restoera circoscritta alla domanda di rilascio di un'area oggetto di sconfinamento da parte degli odierni ricorrenti e a quelle di arretramento del fabbricato eretto da questi ultimi, a distanza non regolare dal confine tra i fondi, e di risarcim ento d el danno (quest'ultima, peraltro, ri gettata già in prime cure per difetto della prova del danno). Non vi era quindi alcuna incertezza sul bene della vita del quale l'originaria parte attrice aveva 12 invocato protezione, on de l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure è stata a ragione disattesa dalla Corte territoriale. 
Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe liquidato le spese anche in favore di una parte rimasta contumace in seconde cure. 
La censura è fondata. 
La Corte di ### ha condannato gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di seconde cure anche in favore di ### e ### rimasti tuttavia contumaci in secondo grado. Ne deriva l'accoglimento della censura in esame. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effett i di quanto previsto dall'art . 384 c.p.c., con eliminazione della condanna al le spese oggetto d ella doglianza in esame. 
In conclusi one, vanno rigettati i primi cinque motivi di ricorso, mentre va accolto il sesto . La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alla censur a accolta, con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo. 
In ragione dell'accoglimen to solo parziale del ricorso, e dunque della reciproca soccombenza, è opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri.  ### la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 13 c.p.c., elimina la condanna alle spese del giudizio di appello disposta in favore dei contumaci ### e ### Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### addì 02 ottobre 2025.   ##### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

M
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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 607/2025 del 16-07-2025

... terzo, invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Fallito il tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e decisa all'udienza del 16.7.2025, a seguito del deposito di note conclusive. ***** 1. I fatti di causa. Dalla documentazione versata in atti, risulta che in data ### i sigg. ### e ### concessero in locazione commerciale all'### di cui ### era legale rappresentante, l'immobile sito in ### via ### n. 13/15/17/19, per la durata di anni sei rinnovabile di ulteriori sei anni alla scadenza, e che nel settembre 2014 subentrò nella posizione di conduttrice l'impresa individuale intestata a ### (all.ti 7 e 8 del ricorso). Emerge poi che nel mese di gennaio 2023 i locatori intimarono alla sig.ra ### titolare dell'impresa individuale ### lo sfratto per morosità denunciando l'omesso pagamento di canoni scaduti e non pagati dall'anno 2015, e che il Tribunale di ### a fronte della mancata comparizione della conduttrice, convalidò lo sfratto ex art. 663 c.p.c., ordinando il rilascio del bene e ingiungendo contestualmente alla conduttrice, ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 915/2023 promossa da: ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso; RICORRENTE - OPPONENTE contro: ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTI - ### CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 16.7.2025.  #### Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 177/23 (RG: 296/2023) emesso dal Tribunale di ### ex art. 664 c.p.c., all'esito dell'udienza di convalida di sfratto per morosità celebrata l'8.3.2023, in favore di ### e ### per la somma di € 40.471,78 dovuta a titolo di canoni di un contratto di locazione commerciale risalente al 2002 e non pagati dalla ditta individuale della sig.ra ### dal 2015 al mese di marzo 2023, oltre a quelli da scadere fino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze al saldo. 
Impugnato detto titolo giudiziale, l'### preliminarmente eccepiva sia il proprio difetto di legittimazione riguardo alla domanda ingiunzionale avente a oggetto i canoni maturati antecedentemente al 19.9.2017, momento in cui la sua ditta sarebbe subentrata nel contratto a un'associazione di cui ella figurava quale legale rappresentante, sia l'inesigibilità dei crediti maturati dal 1°.9.2021, essendo la struttura inservibile per mancanza d'acqua nei bagni; in via riconvenzionale, chiedeva poi accertarsi l'illegittimità del recesso esercitato dai locatori e, per l'effetto, condannarli a pagarle l'indennità da perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della L. 392/1978, mentre in subordine chiedeva di poter chiamare in causa l'### l'### di ### alla quale il ### aveva concesso in affitto l'azienda esercitata nell'immobile locato, affinché la stessa fosse condannata a versare direttamente ai locatori i canoni maturati dopo tale data. 
Si costituivano in giudizio i fratelli ### eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità delle avverse domande ed eccezioni, in quanto precluse dal giudicato formatosi in relazione all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata in assenza della conduttrice, e nel merito chiedevano il rigetto integrale dell'opposizione e delle istanze ivi formulate, poiché infondate in fatto e in diritto. 
All'esito dell'udienza cartolare del 28.6.2023, il ### respingeva l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art.  649 c.p.c. e quella di chiamata in causa del terzo, invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010. 
Fallito il tentativo di risoluzione stragiudiziale della lite, la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale ammessa e decisa all'udienza del 16.7.2025, a seguito del deposito di note conclusive.  *****  1. I fatti di causa. 
Dalla documentazione versata in atti, risulta che in data ### i sigg. ### e ### concessero in locazione commerciale all'### di cui ### era legale rappresentante, l'immobile sito in ### via ### n. 13/15/17/19, per la durata di anni sei rinnovabile di ulteriori sei anni alla scadenza, e che nel settembre 2014 subentrò nella posizione di conduttrice l'impresa individuale intestata a ### (all.ti 7 e 8 del ricorso). 
Emerge poi che nel mese di gennaio 2023 i locatori intimarono alla sig.ra ### titolare dell'impresa individuale ### lo sfratto per morosità denunciando l'omesso pagamento di canoni scaduti e non pagati dall'anno 2015, e che il Tribunale di ### a fronte della mancata comparizione della conduttrice, convalidò lo sfratto ex art. 663 c.p.c., ordinando il rilascio del bene e ingiungendo contestualmente alla conduttrice, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il pagamento dei canoni scaduti fino al mese di marzo 2023 ###, oltre a quelli da scadere (€ 1.453,15 al mese) sino al rilascio e agli interessi dalle singole scadenze al saldo, oltre alle spese processuali (all.ti 2-4). 
Notificato il titolo giudiziale, l'opponente ha sollevato varie eccezioni, chiedendo peraltro in via riconvenzionale la condanna avversaria al pagamento dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della L. 392/1978.  2. ###à dell'opposizione e delle domande riconvenzionali. 
Né l'opposizione né le domande riconvenzionali qui azionate dall'### sono suscettibili di accoglimento, trattandosi di pretese fondate su circostanze che la medesima avrebbe potuto e dovuto far valere nel procedimento sommario di convalida di sfratto nel quale ritenne di non costituirsi e che si concluse con l'ordinanza di convalida, l'ordine di restituzione dell'immobile locato e l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere fino al rilascio. 
In conformità all'attuale orientamento giurisprudenziale, infatti, deve ritenersi che il giudicato formatosi in relazione all'ordinanza di convalida, qualora unitamente a detta ordinanza sia stato emesso, come nel caso in esame, anche il decreto ingiuntivo per i canoni di locazione, copra, oltre che ogni questione concernente l'esistenza, la validità e la risoluzione del contratto e ogni questione relativa al possesso di fatto della cosa locata, anche i fatti impeditivi o estintivi degli obblighi contrattuali anteriori all'ordinanza di convalida, che, pertanto, si sarebbero dovuti far valere nel corso del relativo procedimento con l'opposizione alla convalida dello sfratto. 
Nel dettaglio, va anzitutto rammentato come l'ordinanza di convalida di sfratto sia un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la condanna al rilascio (cfr. ex ceteris n. 19695/2008), ovvero sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (cfr. Cass. n. 10270/1994).  ###. 658 c.p.c. pone in facoltà della parte locatrice di richiedere, oltre alla convalida dello sfratto per morosità, l'ingiunzione per il pagamento dei canoni di locazione, la quale può essere emanata unicamente a seguito della convalida dello sfratto, cioè del provvedimento - che ne forma presupposto - con cui viene definito il procedimento sommario, che sancisce sostanzialmente la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del canone. 
La previsione di cui all'art. 658 c.p.c. non è ripetuta nell'art. 665 c.p.c., e l'art. 664 c.p.c.  riserva al solo caso previsto dall'art. 658 c.p.c. l'emissione del decreto ingiuntivo, precisando inoltre al terzo comma che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto, conseguenza per l'appunto dipendente dall'intervenuta convalida. 
Assume, quindi, rilievo il rapporto e l'incidenza reciproca tra i due provvedimenti, autonomi e indipendenti, come tali autonomamente impugnabili, costituiti dall'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità e il possibile decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, e l'incidenza dell'eventuale giudicato di uno dei provvedimenti sull'altro. 
Sono numerose le pronunce secondo cui l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, tuttavia, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento, e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi ( ex plurimis Cass. n. 12994/2013). 
Ciò non accade, tuttavia, nell'ipotesi in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, nel quale caso il giudicato avrebbe coperto anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. 
È quanto affermato da recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui “l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo” (cfr. Cass. n. 17049/2017 e Cass. 8116/2020). 
Anche la giurisprudenza di merito si pone nel solco percorso dalla quella nomofilattica, facendo derivare dalla mancata costituzione dell'intimato e quindi la non contestazione delle questioni di fatto e di diritto avanzate dall'intimante nell'ambito del giudizio di convalida, l'inevitabilmente passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione, nonché al credito sino a quel momento maturato dal locatore (cfr. Trib. Roma nn. 8673/2020, 18587/2023 e 1235/2024; ### Lanciano n. 293/2022; ### Napoli 830/2022; ### Mantova n. 484/2023; Corte d'### nn. 2946/2021 e 2779/2023). 
Difatti, sia la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore, che è implicita nell'intimazione di sfratto per morosità, sia la domanda di adempimento contrattuale (art. 1453 c.c.), che è insita nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (ex art. 664 ovvero ex art. 633 c.p.c.), precludono di rimettere in discussione, in qualsiasi altro giudizio tra le medesime parti, sia la validità del titolo contrattuale dedotto a fondamento della domanda (art. 2909 c.c.), sia fatti (dedotto e deducibile) che avrebbero potuto paralizzare la richiesta di adempimento. 
Va dunque condiviso l'orientamento che tende ad attribuire l'efficacia più ampia al giudicato sulla convalida, anche argomentando a contrario dalla previsione dell'art. 669 c.p.c.: se invero il legislatore ha ritenuto di prevedere in questa norma che, ove il decreto ingiuntivo per i canoni non venga richiesto cumulativamente con la domanda di convalida di sfratto per morosità, l'accoglimento di quest'ultima lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi, può concretamente sostenersi che nell'ipotesi contraria, di richiesta congiunta delle due domande, debba operare la normale regola espressa dalla giurisprudenza con la nota formula per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con l'allargamento dei limiti oggettivi del giudicato, allargamento che non priva di utilità un'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, la quale permane laddove si impugni nei modi consentiti l'ordinanza di convalida, mentre se non ricorrono le condizioni che consentono tale impugnazione (rammentando che la ragione fondante dell'intimazione di sfratto per morosità resta solo e sempre il mancato pagamento dei canoni, cioè l'inottemperanza del conduttore alla sua obbligazione principale) è difficile immaginare che l'intimato possa spendere altrove ragioni per contestare la debenza della somma ingiunta. 
Né tale considerazione, implica lo svilimento del rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi e modificativi sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. 
Nel caso di specie, contestualmente alla convalida dello sfratto per morosità fu richiesta dal locatore ed emessa dal giudice ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio. 
Non risulta alcuna iniziativa assunta dall'odierna opponente avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, e quindi avverso i motivi posti a fondamento della riconosciuta risoluzione contrattuale per inadempimento, risultando pertanto coperti da giudicato tutti i fatti impeditivi ed estintivi eccepiti dall'odierna opponente in relazione alla dedotta infondatezza del credito, trattandosi di questioni - quali attinenti al difetto di titolarità del debito accumulato prima di settembre 2017, all'inesigibilità del credito avversario con decorrenza dal settembre 2021 per assunte criticità del fondo e al diritto del conduttore di vedersi pagare l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale (quest'ultima peraltro esclusa in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ex art. 34 della L. 392/1978) - che andavano valutati nella medesima sede: il giudizio di sfratto appunto. 
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione e le domande riconvenzionali ivi formulate vanno respinte e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato.  3. Le spese processuali. 
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, vista l'esiguità dell'attività espletata.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 177/23 (RG: 296/2023) emesso dal ### di ### in data ###; 2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente; 3) condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali (15%) come per legge.  ### 16 luglio 2025

causa n. 915/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario

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