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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 33/2022 del 07-01-2022

... consegue incondizionatamente dalla prova dell'avvenuta voltura catastale, dovendo emergere, per contro, dal complessivo contegno tenuto dal chiamato, che la stessa si sia tradotta in una effettiva volontà manifestata da quest'ultimo per fatti concludenti di accettazione dell'eredità. Invero, come è stato anche di recente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3838/2017 r.g.a.c. e rimessa in decisione all'udienza del 01.06.2021, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tra ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte attrice e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti; Parte convenuta e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###### n. 37, presso lo studio dell'avv.to ### dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti; Parte convenuta ### azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.06.2021. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato rispettivamente in data ### e 17.05.2017, ### conveniva in giudizio ### e ### chiedendo di “revocare e dichiarare inefficace nei confronti del signor ### ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., la compravendita per atto ai rogiti del dott. ### notaio in ### del 5 giugno 2014, rep. n. 65852/racc. n. 20488, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili in Comune di ### via ### n. 32 (già 24) e precisamente: a. abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala “F”, distinta con il numero interno 8 ###, composta da quattro vani e mezzo catastali, confinante con vano scale e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub. 176, cat. A/2 di classe 4, vani 4,5 - r.c. Euro 499,67; b. locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala “G”, distinto con il numero due, della superficie complessiva di tre metri quadrati, confinante con terrapieno e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.295, cat. C/2 di classe 7, mq.3 - r.c. Euro 6,66; c. posto auto al piano terra, distinto con il numero 28 ###, confinante con detta via, proprietà ### e distacchi su proprietà condominiali, salvo se altri o variati. Detta unità immobiliare è censita in N.C.E.U. del detto Comune al foglio 67, p.lla 1400, sub.87, cat. C/6 di classe 1, mq. 15 - r.c. Euro 27,89”, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Esponeva l'attore, a fondamento della propria domanda: di essere titolare dell'agenzia ### di ### s.p.a. e di avere intrattenuto in tale qualità rapporti con la B&P s.r.l., di cui era stato amministratore unico il ### che quest'ultimo si era appropriato di premi versati dagli assicurati a B&P s.r.l. e spettanti al ### per l'importo complessivo di € 179.362,14, appropriazione a seguito della quale il ### stesso, onde evitare azioni risarcitorie di B&P s.r.l., si era offerto di risarcire il danno arrecato al ### in parte attraverso il trasferimento della propria quota di partecipazione nella B&P s.r.l. e per altra parte mediante pagamenti rateali sino alla concorrenza dell'importo suindicato; che a fronte degli accordi raggiunti e successivamente modificati su richiesta dello stesso ### quest'ultimo era rimasto tuttavia inadempiente all'obbligo assunto di pagare al ### le somme dovute, avendo interrotto ogni versamento in data ### a fronte dell'importo ancora dovuto di € 59.550,00, somma per la quale il ### aveva pure rilasciato all'attore un assegno privo di luogo e data di emissione, in garanzia; che già in data ###, con atto a rogito del notaio ### il convenuto aveva, peraltro, trasferito alla propria convivente, ### la piena proprietà degli immobili siti in #### n. 32 (già n. 24), ove tuttavia era rimasto residente con il proprio nucleo familiare, ed in particolare l'abitazione posta al terzo e quarto piano del predetto indirizzo, scala “F”, distinta con il numero int. 8, ed annessi locale cantina e posto auto; che, successivamente, inoltre, con atto del 10.02.2016 a rogito del notaio ### sempre il ### aveva donato alla madre ulteriori beni acquistati ### dal medesimo per successione mortis causa dal proprio padre, rendendosi così del tutto impossidente; che la compravendita del giugno 2014 doveva considerarsi revocabile, ex art. 2901 c.c., dal momento che era stata posta in essere dopo l'insorgenza del credito, nella consapevolezza da parte del ### e della ### del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### rendendone infruttuosa ogni futura possibile iniziativa esecutiva; che, quanto poi alla consapevolezza della ### la stessa era dimostrata dalla convivenza in essere con il ### con il quale la predetta aveva anche avuto una figlia, nel gennaio 2011, oltre al fatto che la ### pur non formalmente residente con il ### sino al luglio 2014, tuttavia era risultata residente nell'immobile ove aveva abitato ed abitava ancora la madre del #### con ciò dimostrandosi che i convenuti avevano in realtà convissuto, sin da prima del luglio 2014, nell'appartamento oggetto dell'atto impugnato; che, quindi, il trasferimento non aveva avuto alcuna ragione obiettiva, venendo compiuto, invece, dal ### poco dopo che erano stati scoperti gli atti distrattivi da lui posti in essere; che anche il corrispettivo della compravendita era elemento da considerarsi significativo, essendo esso inferiore al valore reale dei beni, risultati capienti per una iscrizione ipotecaria di ben € 350.000,00 da parte dell'istituto erogante il finanziamento per l'acquisto da parte della ### tutto ciò denotando una vera e propria cooperazione prestata dalla ### al ### per sottrarsi alle obbligazioni assunte verso il ### che ne era infine derivato anche un danno a quest'ultimo considerata l'iscrizione ipotecaria operata sul bene per un importo maggiore di quello della garanzia già accordata ad altro istituto creditizio per un precedente mutuo concesso in relazione agli stessi immobili, danno per il quale esso attore riservava, dunque, ogni azione nei confronti della ### in altre sedi. 
Si costituivano in giudizio sia il ### sia la ### con distinte comparse di risposta.  ### deduceva, in particolare: i) l'inesistenza di un credito in capo al ### per avere già integralmente versato il dovuto ed essendo anzi creditore del ### “salvo in ogni caso l'accertamento in ordine alla liceità o meno delle relative pretese creditorie da accertarsi nelle opportuni sedi”; ii) l'esistenza di altri giudizi, l'uno relativo al decreto ingiuntivo ottenuto dal ### per il pagamento dell'asserito credito verso il ### decreto poi opposto da quest'ultimo con procedimento avente n. 7469/2017 r.g. innanzi a questo Tribunale, l'altro promosso sempre dal ### innanzi a questo stesso ufficio per la revocatoria anche dell'atto di donazione del 2016 concluso dal ### con la propria madre; iii) l'insussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, e ciò sul rilievo che “non solo non esiste alcun credito che potesse essere pregiudicato, ma in ogni caso ammessa e non concessa la fondatezza di quanto dedotto da parte attrice, l'immobile venduto dal #### nel giugno 2014, veniva alienato al prezzo di mercato di € 180.000,00, dovendosi pertanto escludere qualsivoglia pregiudizio per il ### in quanto atto inidoneo a ledere la garanzia patrimoniale del convenuto”, oltre al fatto, comunque, che esso convenuto, alla data dell'atto, “risultava proprietario di altro bene immobile completamente libero da vincoli, pesi ed ipoteche e di valore superiore al presunto credito rivendicato dal Pietrosanti”, laddove l'immobile compravenduto con l'atto impugnato era già gravato da una garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00, di poco inferiore al valore di mercato del bene di € 180.000,00, sicché nessun pregiudizio in concreto poteva ravvisarsi per l'attore, che non avrebbe potuto comunque soddisfarsi sul bene in considerazione del privilegio accordato ad altra creditrice, assistita da ipoteca; iv) l'insussistenza, per conseguenza, anche del requisito soggettivo della scientia fraudis, dal momento la “consapevolezza del pregiudizio” da parte del debitore presuppone l'esistenza del credito e del pregiudizio medesimo, entrambi insussistenti nel presente caso. 
Su tale scorta, concludeva quindi il ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita oggetto di causa, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. 
Quanto invece alla ### la stessa chiedeva, oltre al rigetto della domanda attorea e alla conseguente declaratoria di “validità” e piena efficacia del contratto di compravendita, anche la pronuncia, in via riconvenzionale, di un ordine di immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore presso la ### dei ### di ### in uno alla condanna del ### al risarcimento dei danni derivati da tale trascrizione, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto oltre al rimborso delle spese processuali, da distrarsi. 
Deduceva la ### a) l'insussistenza del requisito oggettivo ex art. 2901 c.c., da apprezzare alla data del compimento dell'atto di compravendita, con il quale era stata alienata la proprietà dell'immobile al prezzo di mercato, immobile che era, inoltre, comunque già gravato da garanzia ipotecaria per un mutuo di € 150.000,00 e che neppure costituiva il solo cespite del ### avendo egli un altro bene su cui l'attore poteva invece liberamente soddisfare le sue ragioni; b) la mancanza anche del presupposto soggettivo ex art. 2901 c.c., dal momento che poiché il ### era proprietario di altri beni, essa convenuta non poteva conoscerne un asserito stato di insolvenza, così come la stessa era ignara di eventuali e presunte situazioni debitorie del ### con il quale non conviveva all'epoca dell'atto (data in cui risiedeva, invece, insieme alla figlia, in ### via di ### n. 48), mentre “nel 2014, e solo a seguito dell'acquisto dell'immobile da parte della ###ra ### i convenuti iniziavano una convivenza a seguito della quale, ben due anni dopo, in data 21 giugno 2016 contraevano matrimonio”; c) il suo diritto ad ottenere, quindi, il ristoro dei danni, “patrimoniali e non”, patiti per effetto della trascrizione della domanda attorea, in considerazione della sua infondatezza e tenuto conto che essa convenuta aveva da tempo posto in vendita l'immobile ricevendo, nelle more del giudizio, proposta di acquisto accettata e per la quale prudenzialmente non aveva proceduto all'incasso di assegno ricevuto “a titolo di cauzione”. 
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, nonché a mezzo delle prove testimoniali richieste dalle parti. 
Quindi, a seguito di rimessione in decisione del fascicolo in data ### da parte del G.O.T., in sostituzione del precedente G.U., la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio da parte del Giudice onorario, pervenendo innanzi a questo Giudice, quale nuovo assegnatario del ruolo del precedente G.U. titolare (per effetto del provvedimento presidenziale di assegnazione di tale ruolo con effetti dal 24.11.2020). All'udienza conseguentemente fissata, innanzi alla scrivente, del 01.06.2021 le parti venivano, dunque, invitate alla precisazione delle rispettive conclusioni, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. 
Medio tempore, già innanzi al precedente G.U., in allegato alla comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###, veniva prodotta la sentenza resa da questo Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in premessa, rg.  7469/2017, sentenza di cui il ### ha lamentato successivamente l'illegittima produzione, in quanto tardiva, rappresentando, comunque, e documentando il mancato passaggio in giudicato della stessa, in virtù di appello da lui proposto. 
Così sintetizzato lo svolgimento del giudizio e delineato l'oggetto del contendere, si osserva che la domanda attorea risulta fondata e come tale va pertanto accolta, in virtù dei seguenti rilievi. 
Invero, in via preliminare ed in rito, giova evidenziare come risulti anzitutto priva di rilevanza la circostanza che sia intervenuta sentenza di primo grado nel giudizio avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dal ### nei confronti del ### pretesa a tutela della quale il primo ha agito anche con la presente iniziativa giudiziaria, ex art. 2901 c.c., avverso l'atto di compravendita concluso dal secondo in data ### con ### Ed infatti, a prescindere dal profilo dell'ammissibilità o meno della produzione effettuata dal ### di tale sentenza soltanto in occasione della comparsa conclusiva depositata innanzi al precedente G.U. (e ciò sul rilievo che detto atto sarebbe stato la prima occasione utile successiva al formarsi di tale documento, che in quanto sopravvenuto non sarebbe stato, dunque, producibile anteriormente da parte del convenuto, secondo quanto da lui prospettato), risulta assorbente rilevare come sia sostanzialmente incontestato tra le parti (e comunque dimostrato: cfr. al riguardo doc. prodotto in replica da parte dell'attore) che detta sentenza sia stata impugnata dal ### non essendo dunque ancora passata in giudicato. 
Ebbene, pur a fronte di una simile sopravvenuta pronuncia, non ancora inoppugnabile, deve certamente escludersi (così come già avvenuto, implicitamente, in corso di causa, rispetto alla circostanza della contemporanea pendenza del giudizio rg. n. 7469/2017, di cui tale pronuncia ha costituito l'epilogo) che ciò possa condizionare il corso (così come l'esito, come pure si dirà) del presente procedimento. 
Come è stato più volte evidenziato, infatti, da parte della giurisprudenza di legittimità, il rimedio di cui all'art. 2901 c.c., accordato al “creditore” onde ottenere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi di beni posti in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni, costituisce un'azione utilmente esperibile non soltanto da parte di colui che risulti titolare di un credito già definitivamente accertato nell'an e nel quantum (o la cui esistenza risulti, comunque, incontestata tra le parti), ma anche da soggetti che vantino un credito di natura meramente eventuale (arg. art. 2901 co. 1 c.c., che in tal senso richiama anche i crediti condizionali) o contestato dalla controparte ed oggetto di diverso giudizio pendente (c.d. crediti litigiosi o sub iudice). 
In particolare, è stato ribadito, anche di recente, che “la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (cfr. Cass. civ. n. 12047/2021; si v. inoltre, tra le molte, Cass. civ.  18321/2015, che ha evidenziato, appunto, come anche “il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni”, richiamando a tal riguardo anche ulteriori, molteplici, pronunce pregresse, tra cui si v. Cass. civ. S.U. n. 9440/2014). 
La soluzione indicata, oltre a trovare conforto nello stesso dettato legislativo (cfr. ancora art. 2901 co. 1 c.c.), rinviene, del resto, la sua ratio nella natura e funzione dell'azione di cui si discute, la quale, come noto, non persegue scopi restitutori, bensì è intesa soltanto a garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, costitutivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., mediante la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, nei confronti del solo creditore attore in revocatoria (e dunque ferma restando la validità dell'atto stesso e la generale efficacia del trasferimento del bene con esso realizzato da parte del debitore nei confronti di qualunque altro soggetto). Nè la pronuncia emessa in accoglimento di domanda revocatoria costituisce, da sé sola, un titolo sufficiente a consentire l'esecuzione forzata sul bene da parte del creditore vittorio nei confronti del terzo acquirente, sicché, come pure è stato evidenziato, ove il credito sia stato contestato, comunque “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr.  civ. n. 9855/2014). 
In piena coerenza con tali principi, la giurisprudenza di legittimità si è, pertanto, pronunciata anche in ordine all'evenienza dell'esperimento dell'azione revocatoria a tutela di un credito che non solo sia ancora oggetto di un giudizio pendente ma che sia stato anche accertato come insussistente da una sentenza ancora oggetto di impugnazione, evidenziando a tal riguardo come una tale pronuncia non possa considerarsi ostativa all'ordinario svolgimento del giudizio avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c. Alla stregua dell'ampia nozione di credito prevista da tale disposizione e valorizzata, come detto, dalla costante giurisprudenza di legittimità, il carattere ancora “incerto” ed “eventuale” del diritto fatto valere dal creditore attore in revocatoria non preclude, infatti, al medesimo di esperire utilmente l'azione in parola e di conseguirne l'accoglimento in presenza di tutti gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., mentre il fatto che in altra sede risulti ancora controverso il credito da lui vantato potrà rilevare, semmai, soltanto nel senso di precludergli di portare ad esecuzione la sentenza di accoglimento così ottenuta se e fino a quando il suo credito non sia stato definitivamente accertato (cfr. Cass. civ.  22921/2016; nel medesimo senso, si v. inoltre già Cass. civ. n. 18321/2015). 
Considerato quanto precede, appare dunque evidente come non si ponga, anzitutto, alcuna questione di rito, afferente la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero ex art. 337 c.p.c., a fronte di una sentenza già pronunciata in primo grado ed ancora soggetta ad impugnazione) per l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità con il procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento del credito a tutela del quale è stato domandato anche il presente rimedio ex art. 2901 Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, infatti, l'accertamento del credito operato dal relativo giudicante in tale procedimento non costituisce un antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia da rendere sulla domanda revocatoria, così come è da escludere che possa darsi un conflitto tra giudicati tra un'eventuale sentenza che nell'ambito del primo procedimento (quello sull'accertamento del credito) concluda, definitivamente, nel senso dell'insussistenza di un diritto di credito in capo al soggetto che se ne sia affermato titolare e la pronuncia, invece, ottenuta da quest'ultimo di accoglimento della sua domanda ex art. 2901 c.c. ###, svolto soltanto incidenter tantum, dal giudice della revocatoria circa l'esistenza di un “credito” in capo all'istante è esclusivamente finalizzato, difatti, come già osservato, a pervenire alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle sue ### ragioni creditorie nei confronti della controparte, mentre nell'ipotesi in cui sopravvenga una sentenza definitiva contraria all'esistenza del credito la sola conseguenza potrà essere soltanto l'assenza di una concreta utilità della sentenza ottenuta medio tempore ex art. 2901 c.c. (cfr. già Cass. civ. S.U.  9440/2004, nonché, più di recente, Cass. civ. n. 18321/2015, la quale ha evidenziato, in particolare, come non sussistano neppure i presupposti per disporre una sospensione ex art. 337 co. 2 c.p.c. del procedimento avente ad oggetto la revocatoria, una volta che nel giudizio avente ad oggetto il credito sia intervenuta sentenza di primo grado di rigetto della pretesa creditoria, e ciò perché, “quanto … al diverso istituto della sospensione ### di cui all'art. 337 cod. proc. civ., … è assorbente la considerazione che anche la sospensione facoltativa è possibile solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità (nella specie, per quanto evidenziato … insussistente) tra il giudizio definito con sentenza non passata in giudicato e quello in cui si invochi l'autorità di detta sentenza …”). 
Ciò chiarito in rito, deve inoltre aggiungersi sotto diverso ma concorrente profilo, che la suddetta sentenza neppure potrebbe rilevare (come invece vorrebbero i convenuti) al fine di dimostrare l'infondatezza nel merito della domanda proposta dal ### e ciò in quanto il primo presupposto per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., costituito dall'esistenza del credito asseritamente pregiudicato dall'atto, deve essere interpretato, come detto, in senso lato, quale “ragione di credito”, da intendersi anche come credito di natura eventuale, in veste, in particolare, di credito “litigioso” (cfr. ancora art. 2901 cit., e Cass. civ. S.U. n. 9440/2004, che ha rimarcato, del resto, come la circostanza dell'esistenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria, oggetto di contestazione tra le parti, lungi dal porre in dubbio la bontà dell'iniziativa del creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., rileva semmai nel senso di dimostrarne il primo dei presupposti per il relativo esercizio). 
Né appare dubitabile, nella fattispecie, che il ### abbia offerto sufficiente riscontro della propria ragione di credito, producendo, a tal riguardo, le scritture ### sottoscritte dal ### con le quali quest'ultimo si è reiteratamente riconosciuto debitore nei suoi confronti per un importo originariamente pari a € 179.362,14, credito che ha tratto origine da pregresse appropriazioni operate dal convenuto su somme riscosse presso gli assicurati a titolo di premi assicurativi e che il medesimo avrebbe dovuto riversare al ### (cfr. doc. 2, concernente missiva redatta dal ### e diretta al nuovo amministratore della B&P s.r.l. con cui il primo dava atto delle sue omesse rimesse per l'importo suindicato e dell'impegno assunto con il ### di provvedere al pagamento in suo favore del dovuto, a fronte della disponibilità manifestata da quest'ultimo di “soprassedere” ad azioni nei suoi confronti e verso la B&P s.r.l. per le mancate rimesse dei premi assicurativi; doc. 3, recante proposta del 13.12.2013 del ### al ### di restituzione del dovuto mediante pagamenti rateizzati, oltre che con il trasferimento di quote societarie, proposta cui ha fatto seguito l'accordo sottoscritto da entrambe le parti del 31.01.2014, sub doc. 4. Si vedano, inoltre, anche doc. 5 e 6 fasc. attoreo, dai quali risulta la richiesta di “riformulazione del debito” del 21.10.2015 diretta dal ### al ### per ulteriori dilazioni nel pagamento ancora dovuto di € 75.000,00 e successiva accettazione del ### nonché doc. 7, relativo all'assegno indicato dall'attore in sede introduttiva, per l'importo ancora dovutogli di € 59.550,00, rilasciatogli in assenza di luogo e data di emissione). 
Al cospetto di tali risultanze documentali, il ### si è limitato, per contro, a dedurre, del tutto genericamente, di non essere in realtà tenuto a versare alcunché al ### sostenendo al riguardo di avere integralmente pagato quanto dovuto e di essere, invece, lui creditore dell'attore ovvero di “riservarsi”, alternativamente, in altra sede di far accertare la “liceità” delle citate scritture (senza, peraltro, addurre alcunché di specifico in questa sede avverso le stesse, il cui contenuto, al pari della provenienza dal ### non è stata oggetto di alcuna contestazione nel corso del giudizio). 
Ebbene, prescindendo da tale ultima generica allegazione, ed avendo riguardo al pagamento che (sembra intendersi) sarebbe avvenuto da parte del ### di tutto quanto dovuto al ### si osserva come nessun riscontro sia stato offerto al riguardo da parte del convenuto, che pure a ciò era onerato (e ciò al fine di dimostrare, in buona sostanza, che la pretesa creditoria dell'attore fosse da intendersi come assolutamente pretestuosa e dunque del tutto inverosimile anche ai fini dell'art. 2901 c.c.). 
Parimenti nessun elemento è stato specificamente allegato - tantomeno provato - da parte del ### in questa sede ###suo eventuale controcredito maturato nei confronti del ### I soli elementi introdotti dal ### in relazione alla pretesa creditoria del ### concernono, del resto, taluni bilanci societari della B&P s.r.l. e l'atto di opposizione da lui proposto avverso il d.i. ottenuto dal ### ed oggetto del succitato procedimento 7469/2017 r.g., in uno alla comparsa di costituzione depositata da una terza chiamata in causa in quella sede, documenti che tuttavia nulla provano, in quanto tali, ai presenti fini. 
Ed infatti, quanto ai bilanci societari, è evidente come la mancata indicazione in bilancio di un credito ancora eventuale in capo alla B&P s.r.l. verso il ### correlato alla mera eventualità futura che il ### potesse rivalersi nei confronti della società per il mancato versamento di premi a lui spettanti, con conseguente possibile insorgenza di una pretesa risarcitoria della B&P s.r.l. verso il ### quale ex amministratore, per essersi appropriato di quelle somme ed avere originato una possibile responsabilità della società verso il ### non vale a confutare le risultanze delle suindicate scritture sottoscritte dal ### nel quale il medesimo si è reiteratamente riconosciuto debitore dell'odierno attore per la restituzione dei predetti importi (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc. attoreo). Tali evidenze documentali, inoltre, rendono del tutto inconferente anche l'assunto sostenuto dall'odierno convenuto di non avere preso parte all'assemblea dei soci B&P s.r.l. del 18.02.2014, nella quale, per quanto rileva ai presenti fini, la nuova amministratrice della società dava atto di aver ricevuto una missiva del ### con cui quest'ultimo si riconosceva responsabile per le suddette mancate rimesse monetarie e di essersi impegnato con il ### alla relativa restituzione (cfr. doc. 18 fasc. attore; una missiva del tenore di quello indicato in tale verbale coincide, del resto, con la produzione sub doc. 2 cit. in allegato all'atto di citazione). Da tanto consegue, inoltre, l'irrilevanza ai presenti fini della disamina dell'eccezione di nullità sollevata da parte attrice avverso le prove testimoniali assunte in corso di causa su richiesta del ### intese a dimostrarne la mancata partecipazione a tale assemblea del 18.02.2014, partecipazione peraltro confermata dai testi richiesti dallo stesso convenuto ed escussi all'udienza del 7.06.2018 (cfr. verbale udienza in atti, dichiarazioni testi ### e ###. 
Per quanto concerne, poi, le copie dell'atto introduttivo del giudizio n. 7469/2017 r.g. e la comparsa depositata dalla terza chiamata in quel procedimento, è assorbente rilevare come si tratti di atti difensivi di parte predisposti dallo stesso ### e da altro soggetto convenuto in quel giudizio, quest'ultimo evidentemente interessato anch'esso al relativo esito, considerata la domanda di manleva che risulta essere stata proposta nei suoi confronti da parte del ### (cfr. atto di opposizione, fasc. ###, il che conduce a far escludere, ragionevolmente, di potersi utilizzare tali atti alla stregua di scritti “dimostrativi” dell'inesistenza di un credito del ### o di un asserito controcredito maturato nei confronti del predetto dall'odierno convenuto. 
Infine, con riferimento alla sentenza prodotta in atti dal ### può osservarsi, anche qui in via assorbente (anche rispetto alle eccezioni di inammissibilità della relativa produzione e di inutilizzabilità dell'atto, sollevate da parte attrice e da intendersi reiterate tal quali anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo da parte del G.O.T., stante il tenore della comparsa conclusionale depositata dal ### in data ###), come la stessa non abbia escluso l'esistenza di un credito del ### - secondo quanto pretenderebbe il convenuto - avendo, piuttosto, ritenuto di dover operare la compensazione di tale credito con il preteso controcredito vantato dal ### Peraltro, da tale statuizione (come detto oggetto di impugnazione) non possono farsi discendere le conclusioni che i convenuti vorrebbero ritrarne ai fini del presente giudizio, nel senso di un'infondatezza della domanda revocatoria azionata da parte del ### non valendo le stesse a superare, in ragione di quanto sopra già evidenziato, gli elementi dimostrativi offerti dall'attore in questa sede circa l'esistenza della propria ragione creditoria, la cui elisione con il controcredito opposto in compensazione da parte del ### risulta ancora del tutto incerta per l'impugnazione proposta da parte del ### avverso la predetta sentenza. 
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, deve quindi senz'altro riconoscersi l'esistenza in capo all'attore, anzitutto, di una ragione di credito idonea a fondarne la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 Tale ragione creditoria risulta, inoltre, di formazione temporalmente anteriore rispetto alla data del contratto di compravendita oggetto di causa (5.06.2014), secondo quanto si evince dalle date riportate in calce alle succitate scritture in cui il ### si è riconosciuto, reiteratamente, debitore del ### (cfr. ancora doc. 2, 3, 4, 5, 6, relative a missive datate anche dicembre 2013, in relazione a fatti di indebita appropriazione di somme oltretutto di data pacificamente anteriore). 
Né la circostanza che il credito in parola sia ancora sub iudice può rilevare sul piano dell'accertamento della sua anteriorità rispetto all'atto impugnato, per la quale è sufficiente, come noto, che la posizione debitoria in capo al convenuto sia sorta in data antecedente al compimento del negozio dispositivo, indipendentemente dal fatto che il debito risulti anche certo (o già sia stato accertato) a tale data e determinato nel suo ammontare ovvero che sia scaduto ed esigibile al momento della stipulazione dell'atto stesso (cfr. Cass. civ.  19207/2018; Cass. civ. n. 11121/2020). 
La conclusione della compravendita in data successiva all'insorgenza del credito conduce, dunque, ad avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2901 c.c. in tema di presupposti oggettivo e soggettivo per la revocabilità dell'atto dispositivo, nella parte in cui la stessa prevede, in particolare, che l'eventus damni sia accompagnato dalla sola consapevolezza da parte del debitore del carattere lesivo dell'atto posto in essere per le ragioni dei creditori, consapevolezza di cui deve essere altresì partecipe anche il terzo acquirente ove si tratti, come nella specie, di atto compiuto a titolo oneroso, mentre non è necessario che vi sia stata anche una dolosa preordinazione dell'atto da parte dell'obbligato e del terzo in danno del creditore. 
Ciò posto, giova quindi rammentare, in punto di diritto, come il requisito oggettivo dell'eventus damni sia integrato non soltanto nel caso in cui il negozio dispositivo abbia totalmente compromesso la consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che si sia prodotta una variazione quantitativa od anche solo qualitativa del patrimonio, cui sia correlata una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento del credito (cfr.  civ. n. 19207/2018, in fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante anche l'offerta avanzata dal debitore di provvedere a pagamenti rateali in favore del creditore). Come è stato evidenziato, quindi, anche di recente, “il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere anche solo la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore ### con beni distraibili ### o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori” ( di recente, tra le altre, Cass. civ. n. 7423/2021, la quale ha pure evidenziato che se l'eventus damni va accertato al momento del compimento dell'atto, per contro non rileva che l'immobile oggetto dell'atto dispositivo revocando sia stato acquisito dal debitore successivamente al sorgere del credito per il quale si agisce in revocatoria; si v. ancora, sempre di recente, Cass. civ. n. 18193/2021). 
Quel che rileva, inoltre, ai fini dell'art. 2901 c.c., è che l'atto dispositivo abbia inciso sulla garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, per avere reso quantomeno più incerta la futura esazione del suo credito. Invero, l'art. 2901 c.c., laddove richiede il “pregiudizio” delle ragioni creditorie, deve essere inteso, in coerenza con la ratio dell'istituto, anche soltanto nei termini di un interesse del creditore a mantenere uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva, sicché per l'esistenza dell'eventus damni non occorre che sia ravvisabile un vero e proprio danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile ed eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (peraltro diversa, in quanto tale, dallo stato di insolvenza dello stesso; cfr. nella giurisprudenza di legittimità, già Cass. civ. n. 5105/2006). 
Così, con specifico riferimento all'alienazione di un bene gravato da garanzie ipotecarie in favore di terzi, si è evidenziato come vada valutato, in relazione al singolo caso, se vi fosse sul bene una possibilità di soddisfazione del creditore chirografario (quello che ha poi agito in revocatoria) alla luce della garanzia reale comunque già prevista sul bene in favore di altro creditore. Tuttavia, detto accertamento, da effettuare caso per caso, deve consistere non già in uno giudizio ridotto al solo momento del compimento dell'atto, bensì in una valutazione anche prognostica e proiettata verso il futuro, ben potendo accadere che sia comunque ravvisabile un eventus damni anche a fronte un'ipoteca sul bene alienato di entità tale da assorbirne interamente il valore, ove per esempio possa comunque prospettarsi, in tal caso, che nel futuro la stessa avrebbe potuto ridursi o venire meno, non impedendo quindi il soddisfacimento delle ragioni del creditore chirografario sul bene ipotecato ( Cass. civ. n. 11121/2020). 
Per converso, a fronte di un atto che importi una modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio dell'obbligato e comprometta potenzialmente, sia pure in concreto, le possibilità di soddisfazione del creditore, grava sul debitore, interessato ad opporsi alla revocabilità dell'atto, l'onere di provare l'idoneità del suo patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (cfr. ancora, tra le altre, Cass. civ. n. 19207/2018 cit., nonché Cass. civ. n. 19541/2019 e già Cass. civ. n. 1902/2015, e da ultimo Cass. civ.  18193/2021). 
Per quanto riguarda, invece, il requisito soggettivo rilevante nel presente caso (c.d. scientia damni), lo stesso è ravvisabile, come noto, nella semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso del pregiudizio che l'atto impugnato è destinato ad arrecare alle ragioni creditorie (non già, invece, di uno stato di insolvenza, come detto comunque diverso dall'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c.: da ultimo, Cass. civ.  7423/2021). Tale stato soggettivo può essere provato anche a mezzo di presunzioni (in considerazione della sua natura), in tal senso essendo assimilabile alla “previsione del danno” anche un'agevole conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo. 
Ed invero, “La prova sulla scientia damni ... riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva a effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti ...”, con l'ulteriore precisazione che “se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte; vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17058 del 11/07/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019). 
Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum dare la prova contraria ed idonea a vincerle ...” (cfr. di recente, Cass. civ. n. 4175/2020, che in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato quali indici presuntivi, per esempio, gli stretti legami parentali od affettivi tra le parti, così come anche il contesto nel quale l'atto si sia inserito e l'esistenza o meno di un'apprezzabile e concreta finalità rinvenibile alla base del suo compimento). 
Non è necessaria, per contro, da parte del debitore e soprattutto da parte del terzo, anche la consapevolezza (o lo specifico e precipuo intento) di arrecare pregiudizio a un determinato e specifico creditore (cfr. già Cass. civ. n. 7262/2000; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 20813/2004, e di recente, anche Cass. civ. n. 9192/2021, Cass. civ. n. 7423/2021). 
Può ulteriormente aggiungersi, infine, come in caso di vendita dell'unico bene immobile da parte del debitore la giurisprudenza abbia anche rimarcato la possibilità di considerare “in re ipsa” la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio (cfr. per tutte già n. 7507/2007). 
Ciò detto e tornando, quindi, alla fattispecie che occupa, deve osservarsi come risulti anzitutto sufficientemente dimostrato, nel presente caso, il requisito oggettivo dell'eventus damni prodotto dal contratto di compravendita concluso tra il ### e la ### in data ### (per il quale si v. in particolare doc. 9 fasc. attoreo). 
Non può infatti non rilevarsi come detto negozio abbia, anzitutto, sostituito a beni immobili, agevolmente aggredibili da parte del creditore, somme di denaro, di per sé meno idonee ad offrire una garanzia patrimoniale alle ragioni dello stesso, in quanto più facilmente occultabili e comunque disperdibili da parte dell'obbligato. 
La circostanza, poi, che detti beni siano stati alienati ad un prezzo non effettivamente parametrato ai valori di mercato (non venendo dunque gli immobili neppure realmente “sostituiti” sotto un profilo quantitativo da somme di denaro di “eguale valore”), è sufficientemente dimostrata, a parere del decidente, nella fattispecie, dalle plurime circostanze ritraibili dagli atti, dai quali emerge, in primo luogo, come su tali beni fosse stata già iscritta un'ipoteca per valori di molto superiori al prezzo praticato in sede di compravendita (€ 300.000,00, poi ascesi ad € 350.000,00 in favore del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### a fronte del ben più esiguo corrispettivo indicato nell'atto di compravendita di € 180.000,00, in parte peraltro “già ricevuti” prima della vendita, ancora doc. 9, nonché doc. 16 fasc. attoreo). 
Invero, se certamente deve convenirsi sul fatto che l'entità del credito iscritto non corrisponda, in genere, all'ammontare effettivo del credito garantito (venendo l'ipoteca, di norma, iscritta per somme volutamente maggiori, rispetto a quelle che, nella specie, potrebbero complessivamente prospettarsi a carico della ### per la restituzione all'istituto finanziatore del capitale erogatole e dei relativi interessi e spese), tuttavia, ciò non toglie, così come è stato evidenziato da parte attrice, che un consistente valore dell'iscrizione ipotecaria concordata tra istituto mutuante e debitore valga, comunque, a denotare un apprezzabile valore del bene sul quale la garanzia è iscritta, diversamente risultando sostanzialmente inutile (ove il bene non fosse tendenzialmente capiente) una pretesa del primo ad avere concessa soltanto tale garanzia per somme da esso comunque stimate come necessarie a tutelarlo per il rientro del finanziamento erogato e venendo, piuttosto, richieste dallo stesso garanzie ulteriori, quali fideiussioni od ulteriori ipoteche su altri beni del mutuatario o di terzi. 
Dall'ulteriore documentazione in atti emerge, poi, come la stessa ### abbia stimato, invero, il valore del bene in misura superiore, avendo essa posto in vendita l'appartamento (secondo quanto da essa allegato), a meno di tre anni dal suo acquisto, per un prezzo ben superiore a quello di cui alla compravendita da essa stipulata con il ### (e cioè per € 250.000,00 circa, cfr. doc. 2, 3 fasc. convenuta). 
Se ne trae pertanto che l'atto di alienazione degli immobili, comunque lesivo delle ragioni del ### per la modificazione qualitativa del patrimonio del ### abbia plausibilmente determinato anche una variazione quantitativa del medesimo, in danno di parte attrice. 
Né risulta conferente, nella specie, quanto dedotto dai convenuti in ordine all'esistenza sull'immobile compravenduto di una pregressa garanzia ipotecaria comunque già iscritta in favore di un precedente istituto mutuante, la quale dunque, secondo la prospettazione del ### e della ### dovrebbe comunque far escludere l'esistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attore, che non avrebbe potuto soddisfarsi in ogni caso sul bene per la garanzia iscritta sullo stesso da parte di creditore ipotecario. Emerge, infatti, dagli atti che l'importo del credito residuo dell'istituto bancario assistito da ipoteca fosse, in realtà, a quella data, pari a € 125.146,34, importo inferiore a quello, invece, acquisito da parte del nuovo istituto erogante il finanziamento alla ### per la stipula dell'atto di compravendita con il ### e come tale senz'altro ricompreso nel valore degli immobili alienati ed idoneo a consentire un soddisfacimento almeno parziale sugli stessi anche del credito dell'odierno attore (di € 59.550,00; cfr. doc. 5 fasc. ### e doc. 9, 16 fasc. attoreo). 
Non può dunque sostenersi, in virtù di tanto, che la garanzia patrimoniale costituita dagli immobili oggetto dell'atto impugnato non avrebbe, potenzialmente, consentito anche al ### di soddisfarsi sugli stessi, in assenza della loro alienazione, al netto delle somme ancora da corrispondere all'originaria banca mutuante. 
Per quanto concerne, infine, l'asserita esistenza di “altri beni” ricompresi nel patrimonio del ### alla data della compravendita, ed individuati poi nel concreto dai convenuti nel solo diritto di comproprietà sull'immobile sito in ### pervenuto al ### per successione ab intestato dal proprio genitore, deve osservarsi come non sia stata, in realtà, offerta sufficiente dimostrazione di un acquisto dello stesso già avvenuto in capo al convenuto alla data della compravendita per cui si discute. 
Ed infatti, il ### ha sostenuto, al riguardo, che detto bene sarebbe sempre stato “nella sua disponibilità” sin dalla morte del padre (risalente al 2006), “godendone egli liberamente”, ma tale circostanza non è stata in alcun modo riscontrata da parte del medesimo, risultando, per contro, dagli atti soltanto che alla data della donazione la madre degli #### si trovasse già nella disponibilità del bene, poi alienato ad essa in piena proprietà con detto atto donativo (cfr. doc. 8 fasc. attoreo). 
Quanto, poi, alla denuncia di successione, è noto che la stessa non implica accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, trattandosi di atto di natura meramente fiscale, che come tale non comporta dunque una ### manifestazione di volontà del chiamato di far propria l'eredità devolutagli. Per quanto concerne, invece, la denuncia di variazione catastale, se è vero che la stessa può integrare tacita accettazione dell'eredità, tuttavia, ciò non consegue incondizionatamente dalla prova dell'avvenuta voltura catastale, dovendo emergere, per contro, dal complessivo contegno tenuto dal chiamato, che la stessa si sia tradotta in una effettiva volontà manifestata da quest'ultimo per fatti concludenti di accettazione dell'eredità. Invero, come è stato anche di recente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. 
Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; 10796/2009)”. Peraltro, “Cass. n. ### del 2018 ... chiarisce che la voltura catastale non integra incondizionatamente "gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo". In questo senso essa si coordina piuttosto con il principio, già affermato da questa Corte, che l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017)” (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass. civ. n. 11478/2021). 
Orbene, con riferimento al presente caso, nessun riscontro idoneo è stato offerto da parte del ### (tantomeno dalla ### circa l'avvenuta presentazione da parte sua della richiesta di voltura catastale, risultando dagli atti soltanto che la medesima sia avvenuta a seguito della denuncia di successione, ma non che detta voltura sia avvenuta per richiesta dell'odierno convenuto (cfr. doc. 2, 3 fasc. ###. 
Pertanto, quantomeno in difetto di idonei elementi dimostrativi offerti al riguardo dalla parte onerata, non può non attribuirsi rilevanza, di contro, al chiaro tenore dell'atto di donazione del 10.02.2016, nel quale emerge, per converso, come proprio detto atto (non dunque contegni tenuti in precedenza dal ### sia stato indicato quale comportamento implicante tacita accettazione dell'eredità da parte del predetto, per avere egli disposto con l'atto donativo della quota del 50% della proprietà dell'immobile in favore della madre, prevedendosi, quindi, per conseguenza, che a tale accettazione tacita dovesse darsi anche adeguata pubblicità nei registri immobiliari, onde garantire la continuità delle trascrizioni (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo, recante la donazione della quota in comproprietà dell'immobile di ### del 10.02.2016, ove si legge: “art. 9 - (Trascrizione di accettazione tacita di eredità). 9.1. Il signor ### avendo compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità relitta del signor ### e risultando lo stesso da atto pubblico, dà incarico al ### rogante di eseguire la trascrizione dell'accettazione di eredità ...”). 
Tenuto conto di quanto precede e considerato, in particolare, che a fronte di tale ultimo elemento documentale, nessuna idonea e specifica prova è stata invece offerta da parte del ### onde far accertare una pregressa e già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, va escluso di potersi ritenere dimostrato che alla data di conclusione della compravendita con la ### il predetto già disponesse di altro bene (rectius, del 50% della proprietà dell'immobile sito in ### e già appartenuto al padre), comunque idoneo a far escludere che la compravendita medesima potesse comportare un pregiudizio della sua garanzia patrimoniale ex art. 2901 Considerato, poi, che ciò che rileva, ai fini della azione revocatoria, è la situazione patrimoniale del debitore esistente al momento del compimento dell'atto, risulta inconferente che una volta trascritta l'accettazione dell'eredità a seguito della donazione del 2016, la stessa abbia esplicato effetto retroattivo fin dalla data di apertura della successione (e ciò in virtù della mera fictio iuris prevista dall'art. 459 c.c.), dal momento che, contrariamente a quanto vorrebbero i convenuti, ciò non implica, evidentemente, che alla data del compimento dell'atto di compravendita (5.06.2014) il ### avesse già nel suo patrimonio anche la quota in comproprietà dell'immobile situato a ### e già appartenuto al proprio genitore. 
Sotto diverso profilo, deve altresì evidenziarsi che, anche ove fosse stata dimostrata una già avvenuta accettazione tacita dell'eredità paterna, comunque la comproprietà del predetto immobile non sarebbe valsa a far escludere l'integrazione del presupposto dell'eventus damni prospettato da parte attrice. 
Vale al riguardo osservare, infatti, che nessuna idonea dimostrazione è stata offerta da parte del convenuto circa la consistenza di detto ulteriore bene, idoneo a far escludere il predetto pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e ciò, nonostante l'onere della prova gravi in proposito, come già rammentato, sullo stesso debitore convenuto in revocatoria, il quale intenda opporre all'eventus damni evidenziato dall'atto impugnato l'esistenza e consistenza di un residuo patrimonio comunque idoneo a garantire le ragioni dei suoi creditori. Per contro, anche in tal caso, emergono dagli atti elementi indicativi di una insufficienza di detto ulteriore cespite a far escludere tale pregiudizio, dal momento che lo stesso consisteva, come detto, in una quota di comproprietà di un immobile, quota di cui, sia pure ai fini fiscali, risulta essere stato, inoltre, dichiarato dai contraenti un valore del tutto esiguo (per soli € 26.000,00) in sede di donazione del 10.02.2016 (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo). 
In difetto di alcun elemento di prova idoneo, che sarebbe stato onere del convenuto offrire in atti (non potendo, come noto, neppure supplire alle carenze probatorie delle parti l'espletamento di una C.T.U., nella specie peraltro non sollecitata bensì contrastata da parte degli stessi convenuti), deve quindi escludersi che il predetto ulteriore cespite (poi alienato, anch'esso, dal ### con il citato atto donativo alla madre) fosse, da sé, sufficiente a garantire contro un pregiudizio delle ragioni creditorie del ### Per quanto riguarda il requisito soggettivo della scientia damni, deve osservarsi, poi, quanto segue. 
Con riferimento al ### non sembra revocabile in dubbio la consapevolezza da parte del medesimo del pregiudizio potenzialmente derivante dall'atto per le ragioni dell'attore, stante oltretutto l'assenza di altri effettivi cespiti idonei a garantirne il credito (come detto rimasti indimostrati). 
Né può trascurarsi, in proposito, la prossimità temporale dell'atto di compravendita rispetto alla comunicazione con la quale il convenuto risulta essersi specificamente impegnato verso il ### a rimborsare le somme apprese (cfr. ancora doc. 2 ss. fasc.  attoreo), elemento anch'esso sintomatico della piena consapevolezza dell'obbligato di potere con la compravendita compromettere il credito da poco riconosciuto e regolamentato con i citati atti in favore dell'odierno attore. 
Quanto precede vale poi senz'altro a far superare quanto dedotto dal ### in questa sede ###avere avuto, a suo dire, alcuna consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del ### in virtù della (sua convinzione della) inesistenza di un credito del medesimo; tale assunto si scontra, infatti, chiaramente con il tenore delle citate missive nelle quali il ### si è reiteratamente riconosciuto debitore del ### impegnandosi ad onorare gli impegni assunti in favore di quest'ultimo e richiedendogli anche proroghe o modifiche per provvedere in tal senso. 
Per quanto concerne, infine, la consapevolezza del terzo acquirente (la ###, si evidenzia che, in esito all'istruttoria assunta, deve considerarsi complessivamente accertato che anche la stessa fosse ben al corrente del pregiudizio derivante dall'atto alle ragioni dei creditori del ### ed in particolare per quelle del ### Ed infatti, anzitutto è stato dimostrato (ed è persino incontestato da parte dei convenuti) che la ### prestasse anch'essa attività lavorativa nella B&###.r.l., occupandosi, proprio nel periodo tra il 2009 e il 2013, della gestione dei rapporti con la #### relativamente alle pratiche per le polizze r.c.a. (si v. in questo senso le dichiarazioni rese dai testi ### e ### verbale udienza 7.06.2018, e teste ### verbale udienza 16.11.2018). Né sono emersi specifici motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, risultate, invece, coerenti tra loro, complessivamente non compiacenti e rese anche da soggetti di cui non risultano legami o interessi di mero fatto nel presente contenzioso. La circostanza che la ### fosse, essa stessa, coinvolta nell'attività svolta dalla B&###.r.l. (società che è risultata inoltre di modeste dimensioni, dal punto di vista del numero dei dipendenti, secondo quanto è dato evincere dalla visura camerale in atti, cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e dei rapporti da quest'ultima intrattenuti per la gestione polizze con la ####, conduce a far ritenere assai verosimile persino che la convenuta fosse al corrente proprio delle problematiche insorte tra il ### e il ### e del credito riconosciuto dal primo in favore del secondo in conseguenza di esse. 
Sempre dall'istruttoria assunta è risultato, altresì, confermato il durevole e consolidato vincolo affettivo esistente tra la ### ed il ### sin da prima dell'atto di compravendita del 5.06.2014, avendo essi non solo già avuto una figlia nel gennaio 2011 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) ma essendo anche legati da molti anni da un rapporto di natura affettiva, tanto da avere la ### stabilito la propria residenza, insieme alla figlia, nello stesso immobile abitato dalla madre del ### prima dell'atto di compravendita dell'appartamento di via ### n. 48 a ### (la circostanza, oltre che risultante dal doc. 11 fasc. attoreo, è stata confermata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste citata dalla stessa convenuta, ### in verbale udienza 16.11.2018, la quale, ricordando che la ### avesse proprio abitato nel predetto immobile, ha peraltro significativamente ricordato anche che “c'era la suocera” a vivere con lei, elemento anche quest'ultimo, che certamente concorre, anziché smentire, la circostanza dello stretto legame instauratosi, da tempo, tra gli odierni convenuti). 
Anche ove volesse ammettersi, invero, che per un periodo la ### ed il ### non abbiano coabitato, per essere stato, invece, il secondo sempre residente ###(cfr. doc. 10 fasc. attoreo, e ciò pur essendo state le parti già legate in precedenza da una relazione sentimentale, tanto da avere una figlia, nata dalla loro unione nel 2011) e pure prospettandosi, altresì, che il ### abbia avuto in un periodo prossimo alla compravendita (in tesi, “fino ai primi mesi dell'anno 2014”: cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ### una relazione “affettiva” con altra donna (relazione non meglio specificata, peraltro, né dal convenuto, né dai testi citati dal medesimo: cfr. verbale udienza 16.11.2018, dichiarazioni ### e ###, ciò non toglie, comunque, a ben vedere, che le parti fossero pur sempre rimaste legate tra loro da intensi vincoli lato sensu familiari, vincoli che si sono del resto evoluti, di lì a poco, nell'unione matrimoniale contratta dai medesimi (cfr. certificato matrimonio del 19.06.2016, sub doc. 12 fasc. attoreo). 
Ebbene, tali vincoli affettivi, per come concretamente delineati dagli elementi acquisiti ( ancora, in particolare, dichiarazioni testi ###### cit.), in uno all'incontestato impiego lavorativo della ### presso lo stesso ufficio della B&###.r.l., di cui il ### era amministratore e con il quale dunque la prima collaborava, anche rispetto ai rapporti con l'### del ### costituiscono, a parere del decidente, elementi senz'altro indicativi di una consapevolezza in capo alla convenuta del carattere pregiudizievole per le ragioni creditorie attoree della compravendita da lei stipulata con il ### A ciò si aggiunga, inoltre, che come anche evidenziato da parte attrice, la compravendita del 5.06.2014, in un contesto quale quello sopra indicato, di intenso legame affettivo tra le parti (e pur in assenza, in tesi, di una vera e propria relazione sentimentale, interrottasi tra i due convenuti soltanto in un intervallo di tempo prossimo alla vendita), si presenti, nello scopo concreto ad essa sotteso, quantomeno poco chiara, una volta accertato che in quell'appartamento il ### abbia comunque continuato ad abitare, fissando poi nello stesso la residenza della famiglia costituita con la ### e la figlia nata dalla loro unione (cfr. doc. 10, 14 fasc. attoreo). Invero, a fronte di simili elementi, fortemente sintomatici se non di una preordinazione dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del ### almeno di una consapevolezza comune alle parti di tale pregiudizio, sarebbe stato onere dei convenuti offrire specifiche circostanze in contrario, idonee a far superare quanto presumibile in virtù degli stessi, non risultando sufficiente, al riguardo, la sola allegazione di avere avuto il ### altra relazione “affettiva” nei “primi mesi del 2014” o di non essere la ### a conoscenza di uno “stato di insolvenza” del predetto. 
Conclusivamente, avuto riguardo ai rilievi che precedono, deve accogliersi la domanda proposta dal ### per la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del contratto di compravendita del 5.06.2014 concluso tra il ### e la ### risultando integrati, nella fattispecie, tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocabilità dell'atto. 
Considerata la fondatezza della domanda proposta dall'attore, devono, invece, respingersi, per difetto dei relativi presupposti, le domande proposte da parte della ### in via riconvenzionale per il risarcimento del danno patito in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale, così come quella da essa avanzata sulla scorta dell'art. 96 c.p.c. 
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del ### e della ### in solido tra loro (ricorrendone un comune interesse, cfr. art.  97 c.p.c.), al rimborso di tali spese in favore del ### spese che devono liquidarsi avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita (compreso nello scaglione tra 52.000,01 e € 260.000,00) e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., pervenendosi così all'importo complessivo di € 13.430,00 a titolo di compensi. Non si giustificano, invece, ulteriori importi pretesi da parte attrice nella nota spese depositata, tenuto conto della somma già riconosciuta nell'ambito del predetto scaglione e considerato il concreto valore della causa (per un residuo credito vantato di € 59.550,00; cfr. art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014), oltre all'impossibilità di ravvisare, nella specie, i presupposti per un incremento ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per la difesa nei confronti di più convenuti, avuto riguardo all'attività difensiva sostanzialmente unitaria resasi necessaria nei confronti degli stessi, litisconsorti necessari, a fronte dell'unica pretesa vantata nei loro riguardi da parte attrice per la declaratoria di inefficacia dell'atto da essi concluso. 
Alla somma dovuta a titolo di compensi si aggiungono, invece, l'importo di € 1.024,03 per esborsi come richiesto nella citata nota spese dell'attore, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3838/2017 r.g.a.c. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: ### inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di ### il contratto di compravendita concluso tra ### e ### in data ###, a rogito del notaio ### rep. n. 65852, racc. n. 20488, avente ad oggetto gli immobili siti a #### n. 32 (già n. 24), costituiti da abitazione posta ai piani terzo e quarto della scala F, identificata con l'interno n. 8 e distinta in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 176, da locale cantina posto al piano primo seminterrato della scala G, identificato con il n. 2 e distinto in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 67, part. 1400, sub 295, nonché da posto auto posto al piano terra, identificato con il n. 28 e riportato catastalmente al foglio 67, part. 1400, sub 87 del medesimo Comune; I ### e ### in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 13.430,00 per compensi ed € 1.024,03 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
dott.ssa ###


causa n. 3838/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nardi Federica

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6784/2020 del 16-10-2020

... curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17288 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: ### di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pendente ###.D.C. S.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### n. 51, giusta autorizzazione del g.d., dr. ### del 22.5.2014, per mandato a margine dell'atto di citazione; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliat ###, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; ###' ### (C.F. ###), nato a #### l'11.1.1974; CONVENUTO - ### in decisione all'udienza del 6.2.2020, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il fallimento della ### S.r.l., esercente l'attività di produzione e commercio di olii e vini, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore formale, sig. ### nonché nei confronti dei sigg. ### e ### che, da elementi emersi durante accertamenti di polizia tributaria, risulterebbero amministratori di fatto della società, dichiarata fallita con sentenza del 2011, e come tali, erano stati individuati nel processo verbale di constatazione espressamente quali soggetti autori delle violazioni contestate. Tali elementi probatori sarebbero desumibili dalle intercettazioni telefoniche da cui si evincerebbero ripetuti rapporti con clienti e fornitori, curati direttamente dai germani ### che si occupavano altresì della gestione del personale dipendente, al quale gli stessi impartivano direttive lavorative e gestionali, nonchè dei pagamenti degli ordinativi effettuati e delle merci acquistate; inoltre, le vendite con soggetti esteri venivano gestite da ### ed erano finalizzate ad esportare nei paesi comunitari prodotti alcoolici in contrabbando ed, ancora, i germani ### in particolare ### supervisionavano la gestione amministrativo-contabile e la tenuta dei registri obbligatori ai fini delle accise. Inoltre, il ruolo gestorio sarebbe confermato dal fatto che ### aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società, a causa della pressante situazione debitoria, e continuare l'attività con una società di nuova costituzione, la ### amministrata dalla moglie ed esercente la medesima attività, con gli stessi clienti e negli stessi locali, senza aver alcun titolo giustificativo e ponendo in essere con la fallita una cessione di azienda, come ritenuto la ### di ### e non già una cessione di singoli beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni aziendali a prezzo vile, mai versato o di cui non era mai stata fornita la prova del pagamento; - l'omessa tenuta di documenti e scritture contabili obbligatorie; - la mancata consegna al curatore delle scritture contabili obbligatorie. Quanto al contrabbando di alcoolici attuato sfruttando il differente importo delle accise e dell'IVA nei diversi paesi comunitari, la curatela ha dedotto che gli amministratori hanno conseguito cospicui profitti personali riversando sulla società esclusivamente i costi per l'acquisto delle merci, nonché l'ingente debito tributario derivante dagli accertamenti fiscali delle imposte evase; in estrema sintesi, attraverso il sistema di contrabbando di alcolici posto in essere dagli amministratori (soprattutto quelli di fatto) i costi di acquisto della merce e di funzionamento dell'azienda sono stati posti a carico della società, mentre gli utili della commercializzazione degli alcolici, gonfiati dall'evasione delle imposte e delle accise, sono stati distratti dal patrimonio sociale, mediante la loro materiale appropriazione da parte degli amministratori. In ordine alla perdita del capitale sociale, la curatela ha dedotto che, in seguito delle indagini compiute dagli organi inquirenti (culminati nel verbale di accertamento predisposto dalla ### di ### in data 6 novembre 2012) era emerso che la società aveva reso dichiarazioni fiscali infedeli con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, in cui aveva omesso l'indicazione di utili che avrebbero determinato il pagamento di rilevanti importi a titolo di tributi che, se correttamente contabilizzati, avrebbero eroso il capitale sociale; attesa l'assenza delle scritture contabili, non era possibile individuare l'esatto momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, che sicuramente, però, poteva farsi risalire all'esercizio 2007, in cui il capitale sociale ammontava ad € 10.000 ed il patrimonio netto ad euro 94.655,00: considerando le tasse evase per lo stesso anno che, stando a quanto accertato dall'### delle ### ammontavano ad euro 255.270,00 (oltre sanzioni) che, dunque, avrebbero comportato una maggiore debitoria a carico della società per detto importo, si determinava una conseguente perdita di esercizio per il rilevante importo di euro 220.413,00 (utile di esercizio esposto euro 34.857,00 meno euro 255.270,00 per le imposte non versate). Malgrado la situazione, la società aveva continuato ad operare, ponendo in essere una serie di nuove operazioni documentate dal risultato degli esercizi successivi, dal verbale di contestazione della ### di ### e dalle parziali scritture contabili a disposizione della curatela, condotta che ha determinato l'accumulo di ulteriori passività derivanti sia dalla gestione ordinaria dell'impresa, sia, soprattutto, dalla debitoria tributaria documentata dal verbale di accertamento. In ordine al contestato omesso pagamento delle imposte, parte attrice ha dedotto che esso concreta violazione dei doveri di legge e comporta un danno per la società, in quanto gli amministratori non avevano coperto con gli importi destinati al pagamento delle imposte altri debiti, ma se ne erano appropriati per fini esclusivamente personali. Ancora, ha dedotto che, dall'esame degli estratti conto, si evincevano indebiti prelievi da parte dell'amministratore, sig. ### per i quali egli non aveva mai fornito alcuna giustificazione, per complessivi € 713.688, con conseguente responsabilità in solido con gli amministratori di fatto, per aver omesso qualsiasi controllo teso ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, la curatela ha contestato l'omessa consegna delle scritture contabili, reperite solo parzialmente dalla GdF che ha accertato, per il 2008, 2009 e 2010, la mancata istituzione, tra l'altro, del libro giornale 2010, del libro degli inventari e dei beni ammortizzabili; inoltre, il sistema illecito di commercializzazione ideato portava a ritenere non attendibili anche le scritture rinvenute. In ordine alla quantificazione del danno, la curatela l'ha commisurato all'importo delle sanzioni ed interessi sul debito tributario, nonostante l'agenzia non si fosse ancora insinuata al passivo, oltre l'importo delle distrazioni e per gli ulteriori addebiti, attesa la parzialità ed inattendibilità della documentazione contabile, ha invocato il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo o quello della differenza tra i netti patrimoniali, chiedendo la condanna al risarcimento danni pari a complessivi € 9.047.887,04 ovvero € 5.532.553,56 pari al deficit fallimentare ovvero € 5.338.736,16 pari al differenziale tra i netti patrimoniali. 
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia; successivamente, però, si costituivano i fratelli ### depositando comparsa di costituzione avente anche il contenuto della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.  non negando innanzitutto di aver eseguito alcune della attività descritte dalla curatela ma contestando che fossero espressione di un potere gestorio, in quanto invece rientravano nelle mansioni loro affidate dall'amministratore con regolare contratto di lavoro, mai negato dalla curatela ed, anzi, accertato dal tribunale all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'insinuazione del credito per ### che aveva effetto preclusivo nell'ambito del fallimento di ogni questione sull'esistenza del credito e l'efficacia del titolo da cui derivava, ossia il rapporto di lavoro quali impiegati, dunque neppure con funzioni dirigenziali; hanno contestato le intercettazioni che, del resto, riguardavano solo ### negando la volontà di sciogliere la ### del resto mai posta in liquidazione, nonché la creazione ad hoc della ###, che esisteva già dal 2006. Hanno, poi, negato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nonché perché prive di riscontri documentali e non oggetto di verifica in sede dibattimentale ed hanno contestato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, liberamente valutabili dal giudice; hanno, dunque, negato la loro legittimazione passiva e riferito che, per quanto a loro conoscenza, la continuazione dell'attività da parte della ### era avvenuta per effetto di una cessione dalla società fallita o, come riferito dall'amministratrice della prima, per effetto della cessazione della stessa e che, comunque, era onere del curatore pretendere il pagamento del prezzo di cessione. Quanto all'illecita commercializzazione di alcolici, oggetto anche di procedimento penale, hanno dedotto, in particolare, quanto a ### che, occupandosi dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, era chiaro che fosse stato, suo malgrado, coinvolto dalle indagini, anche se si era limitato ad eseguire le disposizioni dell'amministratore; hanno, poi, negato la prova dell'esistenza del danno ed, in particolare, degli ingenti guadagni dell'attività illecita e della distrazione in favore dei loro patrimoni personali Nel corso del giudizio, disposta ed espletata ### il fallimento ha, poi, ridotto la domanda, all'esito di indagini patrimoniali sui convenuti, ad euro 936.087,27.  2. ### è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
La curatela attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore di diritto, nonché dei sigg. ### contestando loro di aver ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della società, in particolare per aver utilizzato la stessa nell'ambito di un complesso sistema di commercializzazione di alcolici in contrabbando, da loro ideato, in violazione delle normative comunitarie in materia di IVA ed accise, come dimostrerebbe il diretto coinvolgimento nei rapporti con clienti e fornitori, nella gestione del personale, nell'effettuazione dei pagamenti e degli ordinativi, nella tenuta delle scritture contabili, rinvenute nell'ambito di operazioni di perquisizioni effettuate nei loro confronti in un locale nella disponibilità di ### Ebbene, è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/03/2016, n. 4045; Trib. Napoli, sez. ### 18/01/2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2017, n. 21567). 
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente con riferimento alla figura di ### Invero, dalle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria e trascritte nel processo verbale di constatazione della ### di ### di Napoli del 6.11.2012 ( all. 4 fascicolo parte attrice), si evince che ### era inserito pienamente nella gestione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative; il contenuto delle intercettazioni richiamate nel PVC (cfr. pp. 56 e 101) è indicativo della gestione da parte sua, in prima persona, del commercio illegale di alcolici, come si evince chiaramente dalla circostanza che egli trattava direttamente con gli altri soggetti coinvolti, avendo un ruolo primario nella ideazione e strutturazione della commercializzazione illecita dei prodotti alcolici, indirizzando dunque le scelte operative della società nella vendita verso paesi europei, come l'### o la ### A conferma di tale assunto, dalle intercettazioni risulta, altresì, che la stessa continuazione dell'attività d'impresa era rimessa alla valutazione di ### che dunque chiaramente era il soggetto che determinava le sorti dell'impresa sociale, indirizzandone la gestione in maniera chiaramente non episodica, ma sistematica, fino ad assumere la decisione di cessare l'attività. Infatti, risulta che è stato proprio lui a decidere di dismettere l'attività della VDC e continuare con una nuova società che aveva come amministratore la moglie e, prima di lei, lo stesso ### ossia la GRA che, poi, ha mutato denominazione in ###. 
Ebbene dal PVC si evince che all'inizio dell'esercizio 2010 sono state emesse più fatture di vendita di impianti e macchinari dalla società fallita in favore di tale società; in quell'anno la società acquirente era amministrata da ### (cfr. visura in atti), che ha assunto tale carica dal 4.10.2006, ossia dalla costituzione, fino al 3.12.2010, quando gli è succeduto ### e, successivamente, dal 25.1.2011 la moglie, ### Tale società sarebbe stata non operativa fino al 2011; dalle visure camerali delle due società risulta, poi, che l'unità locale della società fallita adibita a stabilimento, sita nel comune di #### alla via ### delle ### è cessata con causale “### Azienda”, ed è il medesimo indirizzo ove poi la ### ha continuato la medesima attività, con gli stessi clienti e fornitori, richiedendo la voltura in suo favore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima intestata alla madre dei sigg. de ### Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi porta chiaramente a ritenere che ### era pienamente inserito nella gestione della società poi fallita, dirigendone l'attività di commercio di alcolici, anche in maniera illecita, curando direttamente i rapporti con i clienti e gli altri soggetti coinvolti e determinando le stesse sorti dell'impresa sociale fino alla decisione di cessarne di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società direttamente riferibile allo stesso, che inizialmente ne era anche amministratore. 
Quanto alla valutazione dei vari elementi di prova, va innanzitutto respinta la contestazione dei convenuti di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. 
Invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento civile, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12/02/2013, n. 3271); peraltro, non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 2/2/2016, n. 1948). 
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica contestazione i convenuti hanno mosso avverso il provvedimento che ha disposto le intercettazioni, né hanno dedotto e provato elementi utili a scalfirne il contenuto. 
Del pari non pertinenti sono le contestazioni mosse dai convenuti al processo verbale di constatazione sulla scorta di pretese violazioni della normativa tributaria (ad es.  in materia di termini di decadenza dell'accertamento), che possono esclusivamente dar luogo all'impugnazione dinanzi al giudice tributario, che del resto, nella specie, non pare essere stata proposta, per cui non possono in alcun modo incidere sul valore probatorio che assumono in questa sede ###condivisibile è, altresì, la difesa del sig. ### circa la compatibilità delle attività contestate dalla curatela con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita, accertato anche dagli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo del credito per ### che dunque non potrebbero portare a configurare alcun ruolo gestorio. 
Ebbene, premesso che è ormai pacifica la possibilità di coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore di società, che va confermata vieppiù nell'ipotesi in cui tale ruolo sia ricoperto solo in via di fatto, va considerato che dal contratto di lavoro di ### dallo stesso prodotto in atti, si ricava che egli era stato assunto come operaio e non già come impiegato, come invece da lui sostenuto, per cui nelle relative mansioni chiaramente non possono farsi rientrare i rapporti con clienti e fornitori, né tanto meno il ruolo di indirizzo dell'attività d'impresa di commercializzazione dei prodotti alcolici ed organizzazione, anche illecita, della stessa. Del resto, anche la qualifica di impiegato eventualmente ricoperta non avrebbe potuto giustificare i compiti direttivi di fatto espletati dal convenuto, che dunque non possono ritenersi in alcun modo rientrare nel rapporto di lavoro subordinato.   In conclusione, dunque, deve ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto ricoperto da ### soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività sociali, anche illecite, dettandone le direttive ed indirizzandone le scelte operative, fino alla decisione di cessare di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società, dallo stesso direttamente e formalmente amministrata.   3. La medesima conclusione non può trarsi, invece, quanto alla posizione del fratello ### La curatela ha dedotto a riguardo che quest'ultimo si sarebbe occupato della gestione del personale, impartendo allo stesso direttive sul lavoro da svolgere, nonché della tenuta della contabilità, affidata al personale amministrativo sotto sua diretta supervisione, tanto che le scritture contabili sarebbero state rinvenute presso un locale deposito allo stesso riferibile.   Ebbene, mentre manca qualsiasi prova del primo assunto, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili non è un elemento che da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto.   Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società.   La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata.   4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).   Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.   La prima contestazione riguarda l'illecita attività di commercializzazione di prodotti alcolici, in violazione della normativa tributaria comunitaria, che ha dato luogo all'emissione da parte dell'### delle ### di quattro avvisi di accertamento per imposte evase, con relative sanzioni ed interessi, relativi agli esercizi dal 2007 al 2009.   Ebbene, alla luce degli elementi su esposti deve dirsi accertata la responsabilità di ### quale amministratore di fatto della società fallita, atteso che dalle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria è emerso il ruolo direttivo da lui ricoperto nell'organizzazione dell'attività di commercializzazione con l'estero di prodotti alcolici, in violazione delle disposizioni tributarie che regolano la circolazione tra i vari paesi dell'### Di tale violazione, dunque, lo stesso deve rispondere unitamente all'amministratore di diritto sig. ### il quale ha consentito al ### di ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale e di porre in essere tali comportamenti illeciti, senza nulla fare per impedire il compimento degli stessi, a tutela degli interessi della società e dei creditori sociali, in violazione dunque degli obblighi sullo stesso gravanti per legge.   Il danno va quantificato nell'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati a carico della società, quantificati nella CTU in atti - del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici - in € 3.071.131.   A nulla vale la contestazione dell'assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'### delle ### in quanto se ciò esclude il danno per i creditori sociali, che non devono concorrere con la stessa nel soddisfacimento delle rispettive ragioni, non vale ad eludere il danno che il comportamento illecito accertato determina al patrimonio sociale, gravato del maggior debito tributario per interessi e sanzioni, di cui la società è comunque tenuta a rispondere in virtù degli avvisi di accertamenti notificatigli in caso ritorni in bonis. 
E' noto, infatti, che la curatela che promuove azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.Fall. cumula sia l'azione spettante alla società che quella dei creditori sociali, per cui può far valere sia il danno arrecato dai comportamenti illeciti dell'organo gestorio al patrimonio sociale, che il danno arrecato alla massa dei creditori, come del resto espressamente indicato da parte attrice nel caso di specie. 
Infondata è l'eccezione dei convenuti di nullità della CTU in quanto avrebbe esaminato documentazione non prodotta ritualmente in giudizio, perché risulta, invece, che la curatela ha prodotto regolarmente i bilanci sociali (derivando le discordanze rilevate da una mero mutamento della denominazione sociale della società fallita) e gli avvisi di accertamento, concretanti i documenti fondamentali sui quali si sono fondate le indagini del consulente d'ufficio.   4. Conseguentemente risulta provata anche la responsabilità per l'ulteriore contestazione riguardante la continuazione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4 c.c., per riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale; invero, come correttamente ricostruito dal ### opportunamente rettificando i dati dei bilanci approvati dalla società con l'inserimento del maggior debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento, risulta che il capitale sociale era completamente eroso fin dall'esercizio 2007, in quanto il maggior debito d'imposta di € 255.270,00 aveva eroso completamente il capitale sociale di € 10.000, determinando un patrimonio netto negativo di € 195.472,00.   Ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ma solo ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali in caso di violazione di tale obbligo. 
Nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale è provata dalle domande di insinuazione al passivo depositate in atti, dalle quali si rileva, in particolare, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). 
Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. 
Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi provate col deposito delle domande di ammissione al passivo effettuato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c..   Comunque, l'esatta quantificazione del danno derivante da tale ulteriore violazione degli obblighi di legge appare superflua, attesa la riduzione della domanda da parte della curatela, la quale nel corso del giudizio ha limitato la richiesta di condanna ad € 936.087,27, danni già ampiamente integrati dalle violazioni tributarie di cui sopra, che - lo si ribadisce - hanno arrecato pregiudizio al patrimonio sociale per sanzioni ed interessi pari a complessivi € 3.071.131.  5. Evidente è, altresì, la violazione da parte dell'amministratore di diritto, col concorso dell'amministratore di fatto, degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per effetto dei prelievi non giustificati effettuati sui c/c della società. 
La curatela ha contestato ed ha provato, con la produzione degli estratti dei c/c ( all. 13, 14, 15 e 16), prelievi in contanti per importi cospicui, pari a complessivi € 713.688, effettuati dal 19.7.2007 al 9.2.2011, di cui non si rinviene in contabilità, anche considerata la parziarietà della stessa, alcuna giustificazione causale e rispetto ai quali il convenuto, rimasto contumace, non ha dato alcun ausilio. 
Ne deriva la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi di corretta gestione a presidio dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori, condotta di cui deve rispondere solidalmente anche l'amministratore di fatto, il quale ben avrebbe dovuto evitare gli indebiti prelievi, atteso che l'essersi ingerito nella gestione dell'impresa comporta l'applicazione anche a suo carico delle norme che regolano gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di società di capitali. 
Anche in tal caso, attesa la limitazione della domanda di condanna, nessuna quantificazione del danno conseguente si impone. 
Restano assorbite, dunque, le ulteriori contestazioni mosse dalla curatela.   Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dell'amministratore di diritto, ### e dell'amministratore di fatto, ### con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni come quantificati dalla curatela, in esito alla rimodulazione della domanda in € 936.087,27.  6. La regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ### segue la soccombenza, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le stesse nei confronti del convenuto ### costituitosi unitamente al fratello soccombente e, comunque, considerando il coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita accertata dagli organi di polizia tributaria. 
Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio, con decreto del g.d.  del tribunale di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/02, il pagamento va eseguito in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 132 T.U. cit.. 
I compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento della decisione. 
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, come ridotto da parte attrice, dell'attività difensiva espletata, possono essere liquidati compensi complessivi pari ad € 25.000,00.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda nei confronti di ### e ### e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014

causa n. 17288/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Grimaldi Ilaria, Raffone Dario

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Giudice di Pace di Latina, Sentenza n. 215/2024 del 24-12-2024

... sono stati chiamati in causa terzi responsabili di mancata voltura del rapporto di utenza. In mancanza di specifiche contestazioni ed eccezioni in rapporto alle fatture allegate dalla ### e dirette al sig. ### deve ritenersi adempiuto l' onere della prova a carico della società erogatrice del credito pecuniario assodato ( Cass. Ord. 17569/2019). Ne deriva il rigetto dell'opposizione in quanto non fondata in fatto e diritto e non provata e la conferma dell'ingiunzione per essere stato provato il rapporto ed il corrispettivo dovuto dal titolare dell'utenza. Le spese sono parzialmente compensate, considerata la mancata risultanza-che pure ha indotto l'opposizionedelle fatture contabilizzate a carico dell' utente ma non risultanti nelle scritture contabili allegate al ricorso. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da ### nei confronti di ### s.p.a., così provvede: 1) Rigetta l'opposizione, in quanto non fondata in fatto e diritto e non sufficientemente provata, e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2123/2018 del Giudice di ### di ### 2) Compensa parzialmente le spese di giudizio, (leggi tutto)...

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N.RG 5522 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al R.G.N.5522 dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 29/03/2024 e vertente #### (CF ###) - Avv. ### - Avv.  ### -###- contro ### S.P.A. rappresentata e difesa dall' Avv. ### -###- Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, il #### come rappresentato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2123/18 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, notificato il giorno 8/05/19, con il quale era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.352,18, oltre interessi legali, a decorrere dalla domanda nonché le spese e competenze della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione, l'### chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'ingiunzione per la tardività della notifica ed il difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio, in quanto le fatture, come richieste, non erano comprese nelle scritture contabili allegate al ricorso monitorio ai sensi dell' art. 634 c.p.c. All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per bonario componimento , con assegnazione di termine per iniziare la procedura di negoziazione assistita, a seguito della emergenza sanitaria da ###19 e dopo il deposito di memorie di trattazione scritta, era rinnovata la richiesta di deposito di negoziazione assistita e rinviata ex art. 320, 4° c.p.c. Nel corso del giudizio erano ammesse le prove orali, la causa veniva assegnata ad altro Giudice ed era assunta la testimonianza indicata da ### Il giudizio veniva rinviato per bonario componimento e subiva un rinvio per inattività delle parti. Tuttavia non si perfezionava l' accordo tra le parti e la causa era riassegnata alla scrivente, che, all'udienza cartolare del 29/03/2024, la assumeva in decisione, previa assegnazione alle parti di termine per note illustrative.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### non è fondata e non deve essere accolta, non essendo specificamente contestato il rapporto di somministrazione del servizio idrico e le fatture allegate in atti dalla parte opposta. In relazione all'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, è pacifico, per giurisprudenza concorde, che, nonostante la notifica tardiva del decreto, la questione alla base dell'ingiunzione debba essere esaminata nel merito. Occorre pure rilevare come risulti ormai pacifico che l'opposizione introduce un vero e proprio procedimento di cognizione, ragione per cui risultano superati i presupposti per l' emissione del decreto ingiuntivo e rileva piuttosto la sostanziale fondatezza o meno della domanda giudiziale, alla base dell' ingiunzione. E' doveroso considerare che, nel procedimento in esame, la parte opposta ha il ruolo sostanziale di attrice e su di essa incombe l' onere della prova ex art. 2697,1° E' bene avere presente il principio, in punto di diritto, per cui il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, e che invece sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, salvo, ovviamente, il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass. SS.UU.  13533 del 30/10/2001). Nella fattispecie concreta, la questione riguarda l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, per cui era onere dell'attrice indicare la fonte, nella specie negoziale, dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, spettando alla parte debitrice l'onere di dimostrare di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta, ovvero indicare altre cause estintive dell'obbligazione. Nella fattispecie concreta, si rileva che ### s.p.a agiva ed agisce in regime di monopolio per essere l' unico gestore degli impianti di distribuzione dell' acqua, pertanto il rapporto con l' utente corrisponde ad una situazione di fatto, regolata dalla legge. Considerata la situazione di monopolio nella somministrazione del servizio idrico, si osserva pure che il rapporto di somministrazione non è stato dall' utente specificamente contestato. Esso risulta provato e confermato dal teste ascoltato nel corso del giudizio redattore del verbale d'intervento, allegato dalla ### opposta. Soprattutto non risulta opponibile ad ### alcuna contestazione effettuata dall'utente anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo e nemmeno dalla parte opponente sono stati chiamati in causa terzi responsabili di mancata voltura del rapporto di utenza. In mancanza di specifiche contestazioni ed eccezioni in rapporto alle fatture allegate dalla ### e dirette al sig. ### deve ritenersi adempiuto l' onere della prova a carico della società erogatrice del credito pecuniario assodato ( Cass. Ord. 17569/2019). Ne deriva il rigetto dell'opposizione in quanto non fondata in fatto e diritto e non provata e la conferma dell'ingiunzione per essere stato provato il rapporto ed il corrispettivo dovuto dal titolare dell'utenza. Le spese sono parzialmente compensate, considerata la mancata risultanza-che pure ha indotto l'opposizionedelle fatture contabilizzate a carico dell' utente ma non risultanti nelle scritture contabili allegate al ricorso.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da ### nei confronti di ### s.p.a., così provvede: 1) Rigetta l'opposizione, in quanto non fondata in fatto e diritto e non sufficientemente provata, e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2123/2018 del Giudice di ### di ### 2) Compensa parzialmente le spese di giudizio, che liquida in favore della società opposta in €.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.  20/12/2024 Il Giudice di ###

causa n. 5522/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Luce Stefania Stasi

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 475/2025 del 01-04-2025

... ### e la ricorrente domandava di tener conto della mancata comparizione ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a fronte della regolarità e tempestività della notifica. Con riservata ordinanza del 6-9 dicembre 2024, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 13 marzo 2025, poi differita al 1° aprile 2025. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata. ### da parte di ### emerge, invero, da plurimi elementi. Dagli atti di causa risulta che gli immobili siti in ### identificati al foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5 e al foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16, appartengono a ### (v. doc. 4), il quale tuttavia è deceduto senza lasciare testamento in data 29 dicembre 2012 (v. doc. 6); chiamati ex lege all'eredità di ### erano la moglie ### e i figli ### e ### (v. doc. 7). ### è deceduta il 30 marzo 2020, senza lasciare testamento e senza aver previamente accettato l'eredità del marito (v. doc. 11). Pertanto, ai chiamati ex lege all'eredità di ### vale a dire ai figli ### e ### è stato altresì trasmesso il diritto di accettare l'eredità del padre ai sensi dell'art. (leggi tutto)...

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N. 3006 /2024 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione Prima Civile VERBALE DI CAUSA Nel procedimento promosso da ### S.R.L. (c.f./p.i. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###) nata a ### (### il ###; resistente ### 1° aprile 2025 alle ore 12.44 innanzi al Giudice, dott.ssa ### sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. ### per la parte resistente, nessuno è presente.  ###. ### precisa le conclusioni riportandosi alla memoria ex art. 281-duodecies, comma quarto, c.p.c., e discute la causa riportandosi agli atti. 
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la sentenza di seguito riportata, dandone lettura alle parti. 
Il Giudice Dott.ssa ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione Prima Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 85/2024 r.g. promossa da: ### S.R.L. (c.f./p.i. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###) nata a ### (### il ###; resistente #### istituti relativi alle successioni ### per ### S.R.L: “Nel merito: - accertare e dichiarare che, a seguito e per effetto di intervenuta decadenza ex art. 481 c.c. e/o prescrizione ex art. 480 c.c. del diritto di ### (C.F. ###), nato a ### (### il ###, di accettare l'eredità dei genitori ### (C.F. ###), nato a ### (### il ### e deceduto il ###, e ### (C.F.  ###), nata a ### (### il ### e deceduta il ###, la quota in ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 capo alla sorella ### (C.F. ###), nata a ### (### il ###, si è accresciuta ex art. 522 c.c.; - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per ogni altra ritenuta sussistente, che ### è unica erede di ### e di ### per effetto di accettazione ex art. 485 c.c. e/o ex art. 476 c.c.; - conseguentemente, dichiarare che ### ha acquistato mortis causa la proprietà superficiaria, per l'intero, degli immobili ereditari (appartamento e box) facenti parte del ### sito in ####, ### n. 42, identificati al N.C.E.U. dello stesso Comune come segue: ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - ordinare al ### dei ### di trascrivere, ex art. 2648 c.c., l'emananda sentenza, emettendo ogni più opportuno provvedimento al fine indicato. 
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 20 maggio 2024, ### s.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Bergamo, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per ogni altra ritenuta sussistente, che ### (C.F. ###), nata a ### (### il ###, è erede di ### (C.F.  ###), nato a ### (### il ### e deceduto il ###, e di ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e deceduta il ###, per effetto di accettazione pura e semplice ex art. 485 c.c.; - conseguentemente, dichiarare che ### ha acquistato mortis causa la proprietà superficiaria, per l'intero, degli immobili ereditari (appartamento e box) facenti parte del ### sito in ####, ### n. 42, identificati al N.C.E.U. dello stesso Comune come segue: ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - ordinare al ### dei ### di trascrivere, ex art. 2648 c.c. l'emananda sentenza, emettendo ogni più opportuno provvedimento al fine indicato. 
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”.  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
A fondamento del ricorso, ### s.r.l. esponeva: - che, in data 21 settembre 2006, ### s.p.a. concedeva a ### la somma di euro 125.000,00 a titolo di mutuo fondiario; - che il predetto mutuo fondiario era assistito da ipoteca volontaria sugli immobili in proprietà superficiaria al mutuatario siti in ### così identificati: - foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; - foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - che ### decedeva in ### il 29 dicembre 2012, senza testamento; - che, al momento del decesso di ### chiamati all'eredità ex lege erano la moglie ### e i figli ### e ### - che, successivamente, in data 30 marzo 2020, decedeva anche ### senza lasciare testamento e senza aver previamente accettato l'eredità del marito ### - che chiamati all'eredità di ### erano i figli ### e ### ai quali veniva trasmesso ai sensi dell'art. 479 c.c. anche il diritto di accettare l'eredità devoluta a ### a seguito della morte di ### - che ### rimaneva nel possesso degli immobili caduti in successione anche dopo la morte della madre, diversamente da ### resosi irreperibile dal 5 settembre 2017; - che, su istanza di ### s.r.l., il Presidente ###provvedimento del 24 marzo 2022, fissava ex art. 481 c.c. il termine del 30 ottobre 2022 entro il quale ### avrebbe dovuto dichiarare di accettare o rinunciare all'eredità di ### e ### - che il termine del 30 ottobre 2012 spirava senza che ### avesse fatto pervenire la dichiarazione di accettazione, decadendo pertanto dal diritto di accettare; - che, a seguito di plurime cessioni, il credito di ### s.p.a. nei confronti di ### veniva ceduto a ### s.r.l.; - che pertanto era interesse di ### s.r.l. dare corso all'azione esecutiva sugli immobili appartenenti a ### - che, a seguito della morte di ### e di #### benché formalmente cancellata dal 5 ottobre 2017 dall'anagrafe della popolazione residente in ### rimaneva nel possesso dei beni ereditari, continuando ad occupare, insieme ai due figli minori, le unità immobiliare sopra indicate, appartenenti al padre ### - che il possesso degli immobili indicati da parte di ### veniva certificato dal Comune di ### con dichiarazioni rese all'### del ### “### 42”, dott.ssa ### in data 30 luglio 2012 e 12 luglio 2023; ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 - che il possesso risultava altresì comprovato: - dagli avvisi di convocazione e dalle ricevute dei verbali di assemblea del ### “### 42” consegnati a ### e dalla medesima sottoscritti per ricevuta; - dalla delega conferita il 27 aprile 2022 all'assistente sociale di ### - dall'invito alla mediazione spedito presso l'indirizzo di ### n. 42 e regolarmente ritirato da ### il 14 luglio 2023; - dal nominativo di ### riportato sul citofono e sulla cassetta dello stabile sito in #### n. 42, oltre che sul contatore dell'energia elettrica a servizio degli immobili occupati dalla medesima; - dal sollecito di pagamento delle spese condominiali relative alle gestione 2022-2023 spedito il 2 febbraio 2023 dall'amministratore di condominio presso l'indirizzo di ### n. 42 e ritirato da ### il 27 marzo 2023; - che era pertanto dimostrato che ### era rimasta nel possesso degli immobili caduti in successione anche dopo la morte della madre, deceduta il 30 marzo 2020, e che la resistente non risultava aver provveduto all'inventario nei termini di legge ai sensi dell'art. 485 c.c.; - che, di conseguenza, ### avrebbe dovuto considerarsi erede pura e semplice del padre ### e della madre ### ai sensi dell'art. 485 c.c.; - che, quanto a ### atteso che il termine del 30 ottobre 2022, assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c. dal Presidente ###provvedimento del 24 marzo 2022, era spirato senza che il medesimo avesse fatto pervenire la dichiarazione di accettazione, doveva ritenersi che ### fosse decaduto dal diritto di accettare; - che, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'operatività dell'istituto della rappresentazione, la decadenza di ### comportava, ai sensi dell'art. 522 c.c., l'accrescimento della quota di ### - che, di conseguenza, l'eredità di ### deceduto il 29 dicembre 2012, doveva intendersi devoluta in parti uguali alla figlia ### e alla moglie ### e l'eredità di quest'ultima, deceduta il 30 marzo 2020, acquisita per intero dalla figlia ### - che, pertanto, con l'accettazione pura e semplice dell'eredità dei genitori defunti e l'accrescimento della quota a seguito della decadenza di ### dal diritto di accettare l'eredità dei genitori ai sensi dell'art. 481 c.c., ### acquisiva la proprietà superficiaria, per l'intero, dei beni immobili caduti in successione siti in ### All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente ### e, su istanza della ricorrente, assegnava il termine di cui all'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29 ottobre 2024, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. 
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2024, onerando la ricorrente della notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c.  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
All'udienza del 4 dicembre 2024, nessuno compariva per ### e la ricorrente domandava di tener conto della mancata comparizione ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a fronte della regolarità e tempestività della notifica. Con riservata ordinanza del 6-9 dicembre 2024, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 13 marzo 2025, poi differita al 1° aprile 2025. 
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata.  ### da parte di ### emerge, invero, da plurimi elementi. 
Dagli atti di causa risulta che gli immobili siti in ### identificati al foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5 e al foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16, appartengono a ### (v. doc. 4), il quale tuttavia è deceduto senza lasciare testamento in data 29 dicembre 2012 (v. doc. 6); chiamati ex lege all'eredità di ### erano la moglie ### e i figli ### e ### (v. doc. 7).  ### è deceduta il 30 marzo 2020, senza lasciare testamento e senza aver previamente accettato l'eredità del marito (v. doc. 11). Pertanto, ai chiamati ex lege all'eredità di ### vale a dire ai figli ### e ### è stato altresì trasmesso il diritto di accettare l'eredità del padre ai sensi dell'art. 479 Orbene, dagli atti di causa risulta poi che l'eredità di ### non è stata oggetto di accettazione espressa da parte di nessuno dei chiamati ex lege (v. doc.12). 
Quanto alla posizione di ### si osserva come lo stesso, dal 5 settembre 2017, risulti cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in ### (v. doc. 9) e che lo stesso, essendo inutilmente decorso il termine assegnato dal Presidente del Tribunale di ### su istanza della ricorrente ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (v. doc. 10), debba ritenersi decaduto dal diritto di accettazione dell'eredità di ### e di ### con la conseguenza che l'eredità di ### e ### deve intendersi interamente devoluta a ### Quanto alla posizione di ### dagli atti di causa risulta che la stessa è rimasta nel possesso dei beni ereditari. 
Invero, in data 30 luglio 2021, la competente ### comunicava a ### (### del condominio “### n. 42”) che “a seguito di n. 2 ### sopralluoghi svolti da personale dell'### di ### in data 23 e 28 luglio c.a., è emerso quanto segue: effettuato accesso alle abitazioni di cui al terzo piano della scala A, di proprietà degli eredi di ### (…) nessun occupante era presente oltre i componenti dei rispettivi nuclei famigliari” (v. doc. 21) e, in data 12 luglio 2023, il Comune di ### comunicava allo ### s.n.c. che “la ###ra ### e i suoi famigliari, codice fiscale ###, risultano cancellati ai fini anagrafici a far data dal 5.10.2017 come da certificazione depositata agli atti di questo Ente (…)”, precisando tuttavia di essere “a conoscenza che la famiglia della ###ra ### occupi l'abitazione del ### 42, attualmente non risulta come da comunicazione verbale della stessa sig.ra il possesso del titolo di occupazione dell'alloggio” (v. doc 22).  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
Risulta poi che ### abbia sottoscritto la ricevuta dell'avviso di convocazione per le assemblee condominiali ordinarie del 5.09.2019, 27.07.2020, 30.06.2021, 21.06.2022, 11.07.2023, 30.07.2024 (v. doc.  23 e 34). A tal riguardo, si osserva che, dal verbale dell'assemblea condominiale ordinaria del 30 luglio 2024, emerge che è stato espressamente richiesto ai condomini della scala A, tra cui, per l'appunto, ### di “non utilizzare i bidoni dei rifiuti se non si contribuisce al trasporto all'esterno ed alla successiva pulizia. 
Chi vuole utilizzarli deve concordare i turni con gli altri” (v. doc. 35) e che il nome di ### è testualmente indicato tra i condomini nel ### consuntivo ordinario 1.06.2022-31.05.2023 (v. doc. 36). 
A ciò si aggiunga che in data 27 aprile 2022, l'assistente sociale, dott.ssa ### comunicava allo ### s.n.c. “con il consenso della sig.ra ### condomina del ### “VIA ### n. 42” sito in ### 42, ### sono a chiedere la possibilità di un aggiornamento in merito alla posizione debitoria della signora rispetto al pagamento delle spese condominiali” (v. doc. 24) e che, in data 11 settembre 2023, ### sottoscriveva, all'indirizzo di ### n. 42, avviso di ricevimento della “### ex art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni” della ricorrente (v. doc. 25). 
È poi significativo osservare che, il 2 febbraio 2023, l'### del condominio “### n.42” comunicava a ### che non risultava ancora effettuato il “pagamento delle spese condominiali per ### 2022/2023 e ### per il rifacimento delle tubazioni per il riscaldamento” e che la stessa sottoscriveva la relativa ricevuta di consegna (v. doc. 28). 
Oltre alle produzioni documentali sopra indicate, ai fini della prova del possesso dei beni ereditari da parte di ### assume rilevanza anche la circostanza che la stessa non si sia presentata senza giustificato motivo (invero, la stessa ha sottoscritto personalmente la cartolina di ricevimento della notifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova ex art. 292 c.p.c.) per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 4 dicembre 2024, potendosi pertanto ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. 
Alla luce dei rilievi indicati, deve ritenersi dimostrato che ### sia rimasta nel possesso dei beni ereditari, tenuto conto che “l'erede va considerato nel possesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi, tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (v. Corte appello ### sez. II, 08/02/2022, n. 253). Dagli atti di causa, risulta altresì che la resistente, pur rimanendo nel possesso dei beni ereditari, non ha effettuato l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi erede puro e semplice a norma dell'art. 485, comma secondo, c.c., e ciò anche in considerazione del fatto che “in materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. 
Nel caso di specie, la ### corte ha ritenuto che vi fosse stata accettazione tacita, in quanto il chiamato ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 non solo aveva richiesto la esecuzione della voltura catastale di taluni immobili caduti in successione, adempimento che costituiva già di per sé un comportamento idoneo e sufficiente ai fini dell'accettazione, a differenza della sola denunzia di successione, che costituisce mero adempimento fiscale; ma aveva anche posseduto e abitato l'immobile ove dimorava anche sua madre e da questa lasciato aveva provveduto ad assolvere gli oneri condominiali a esso afferenti” (v. Cassazione civile sez. VI - 22/01/2020, n. 1438). 
Deve quindi essere dichiarata l'accettazione dell'eredità di ### e di ### da parte di ### ai sensi dell'art. 485 La resistente, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, istruzione/trattazione e decisionale, con applicazione della riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede: 1) accerta e dichiara l'accettazione ex art. 485 c.c. dell'eredità di ### (nato il ### in ### e deceduto il ### a ### e di ### (nata il ### in ### e deceduta il ### in ### da parte di ### 2) dichiara che l'accettazione dell'eredità di cui al punto 1. è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c.; 3) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.600,00, per compenso ed euro 518 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta. 
Così deciso in ### 1° aprile 2025. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00

causa n. 3006/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stancampiano Liboria Maria

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Tribunale di Monza, Sentenza n. 1576/2025 del 25-08-2025

... ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius” (cfr. Cass. 15888/2014). Ora, nel caso di specie la denuncia di successione non costituisce, di per sé, atto idoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede; ciò in quanto, la denuncia di successione costituisce, come visto, un adempimento meramente fiscale. Al contrario, l'intervenuta volturazione dei beni appartenenti alla defunta ### in favore dei figli costituisce un elemento dal quale ben può essere desunta la prova dell'accettazione tacita dell'eredità della madre premorta, da parte di ### e ### (cfr. 11478/2021). Ciò in quanto, soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. 7075/1999; 5226/2002; 10796/2009). Consegue da quanto sopra la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità di ### da parte dei chiamati ### e ### desunta dal comportamento complessivo di tali chiamati che, oltre alla denuncia di successione, hanno anche proceduto ad effettuare la voltura catastale. (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### tribunale di ### in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra 2### S.R.L. (C.F. e P.IVA ###9), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la #### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e ### (###) e #### (###) convenuti/contumaci ### della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11/03/2025 la società 2### S.r.l., come sopra rappresenta, difesa e domiciliat ###giudizio ### e ### in qualità di eredi della sig.ra ### e chiedeva fosse accertata la qualità di eredi di quest'ultima e conseguentemente il loro acquisto della proprietà dei beni immobili, meglio identificati in atti, siti in #### n. 9. 
Esponeva la ricorrente di avere intrapreso una procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 237/2024) nei confronti di ### e ### che nelle more della procedura esecutiva emergeva l'insussistenza di prova della continuità delle trascrizioni con riguardo alla sig.ra ### che trattasi di mera irregolarità che non osta alla libera circolazione del bene, atteso che “### risulta residente ###(doc. 7) e quindi nel possesso e nella disponibilità del bene pignorato”, mentre ### aveva compiuto una serie di atti che presuppongono l'accettazione dell'eredità; che, in particolare, aveva chiesto e ottenuto la voltura catastale dei beni immobili intestati alla defunta madre. 
I convenuti non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo avvenuta a mezzo ### in data ### nelle forme dell'art. 138 c.p.c. nei confronti di ### nonché a mezzo pec in data ### nei confronti di ### ne va ribadita la declaratoria di contumacia. 
La causa - non bisognevole d'istruttoria - è pervenuta all'udienza del 17/07/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione.  *** 
Nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede di un soggetto esecutato, si ritiene che il creditore procedente o intervenuto nell'ambito della procedura esecutiva abbia legittimazione ad agire, in quanto il giudizio è funzionalmente finalizzato al buon esito dell'esecuzione forzata, così come succede per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. 6833/2015; 11638/2014) La ricorrente, infatti, agisce nel presente giudizio sul presupposto di essere creditore di ### e ### convenuti nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 237/2024.
Quanto alla legittimazione passiva e alla qualità di eredi dei convenuti, ### e ### questa risulta sufficientemente dimostrata dal certificato storico di famiglia allegato dalla ricorrente sub doc. 5. 
A tale proposito, va rammentato che secondo la Suprema Corte è onere del chiamato all'eredità contestare, costituendosi in giudizio, la sua qualità di erede, allegando di non averla accettata. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr.  17445/2019; Cass. 7517/2011; Cass. 18534/2007: “in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c. c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario. 
Quando però detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede”) Ciò posto, è agevole osservare che i convenuti (disertando la lite) non hanno ### offerto prova alcuna della mancata accettazione dell'eredità o dell'insussistenza della qualità di erede. 
Al contrario, costoro hanno accettato la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ma sono rimasti contumaci e, conseguentemente, non hanno dimostrato l'insussistenza della qualità di eredi, comportamento questo che può essere valutato, unitamente agli altri elementi probatori, a conferma della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla parte ricorrente. 
Ciò detto, nell'evidente mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, la ricorrente chiede che si accerti che ### e hanno accettato tacitamente ab intestato la proprietà degli immobili siti in #### n. 9, in atti meglio specificati. 
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. 
La ricorrente afferma che i convenuti avrebbero tenuto condotte univocamente integranti, ex art. 476 c.c., accettazione tacita dell'eredità come delineata dalla disposizione codicistica poc'anzi menzionata: possesso dei beni ereditari, voltura catastale dell'immobile, denuncia di successione. 
Dal contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, in seguito al decesso, in data ###, di ### il passaggio di proprietà dei beni ai figli ### e ### (come da denuncia di successione n. 234130 vol. 88888, registrata il ###) e trova conferma anche nelle visure catastali (docc. 11,12 e 16) l'ispezione ipotecaria e la certificazione notarile (docc. 14,15) in cui gli immobili risultano intestati ai due fratelli per la quota di 1/2 ciascuno. 
La ricorrente ha inoltre prodotto il provvedimento del 27/11/2024 del citato procedimento esecutivo (doc. 6), nel quale il giudice dell'esecuzione invitava l'odierno ricorrente alla regolarizzazione della continuità delle trascrizioni (arg.  ex Cass. 11638/2014). 
La ricorrente ha, altresì, dedotto che ### e ### hanno accettato con beneficio di inventario l'eredità del sig.  ### per la quota di 2/3, ma che, in mancanza di inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c., devono ritenersi eredi pure e semplici del padre e marito ### *** 
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede; e tra tali atti vanno annoverati la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Trattasi, infatti, di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservati, dalla cui esplicazione legittimamente può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità (cfr. Cass. 10655/2022; Cass. 1438/2020; 19833/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 10796/2009).  ### “l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n.12753/1999). 
Ancora, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte la voltura catastale, a differenza di atti aventi rilievo meramente fiscale, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità, la quale - pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius” (cfr. Cass. 15888/2014). 
Ora, nel caso di specie la denuncia di successione non costituisce, di per sé, atto idoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede; ciò in quanto, la denuncia di successione costituisce, come visto, un adempimento meramente fiscale. 
Al contrario, l'intervenuta volturazione dei beni appartenenti alla defunta ### in favore dei figli costituisce un elemento dal quale ben può essere desunta la prova dell'accettazione tacita dell'eredità della madre premorta, da parte di ### e ### (cfr.  11478/2021). Ciò in quanto, soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. 7075/1999; 5226/2002; 10796/2009). 
Consegue da quanto sopra la configurabilità, nella specie, di una accettazione tacita dell'eredità di ### da parte dei chiamati ### e ### desunta dal comportamento complessivo di tali chiamati che, oltre alla denuncia di successione, hanno anche proceduto ad effettuare la voltura catastale. 
A tanto aggiungasi che il chiamata all'eredità, ### risulta essere nel possesso del bene ereditario sito in ### via ### n. 9, così integrando la fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c., secondo cui il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione. 
Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 comma 2 c.c.).  ### la giurisprudenza della Suprema Corte, l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario entro il termine di tre mesi condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine predetto, essere considerato erede puro e semplice (Cass. 11018/2008; Cass. 4845/2003). 
Nella prospettiva della norma richiamata, il possesso non è considerato quale indice della volontà del chiamato di accettare l'eredità, ma nella sua dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari (cfr.  6167/2019; Cass. 7076/1995) e si identifica infatti in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi (Cass. 11018/2008). 
Nel caso in esame, dal certificato di residenza depositato in atti emerge che il debitore esecutato, dopo il decesso della madre, aveva la residenza in detto immobile e, di fatto, vi abitava. 
Da ciò discende l'applicazione dell'art.485 c.c. Il possesso dei beni ereditari di cui alla relativa previsione non deve, infatti, necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi.  *** 
Alla luce di quanto sopra il Tribunale accoglie il ricorso. 
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi. 
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 07/02/2006, n.2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. 22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. 22/05/2007, n.11877, confermato anche dalla successiva pronuncia 7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA - per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” - la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e dichiara che ### e ### in qualità di eredi della sig.ra ### in tale accertata veste hanno acquistato iure hereditatis la proprietà del bene immobile sito in ####, via ### n. 9, identificato al ### al ### 36 - Particella 32 - subalterno 709 - categoria A/7 - ### 3,5 - ### T - rendita euro 325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in ####, via ### n. 9, identificato al ### al ### 36 - ### 32 - subalterno 710 - categoria A/7 - ### 3,5 - ### T - rendita euro 325,37, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché i beni immobili siti in ####, via ### n. 9, identificati al ### al ### 36 - particella 32 - subalterni 708, 707, 706, 705, 704, ### T, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in ####, via ### n. 9, identificato al ### al ### 36 - ### 110 - subalterno 3 - categoria C/6 - ### T - mq 12 - rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà, nonché il bene immobile sito in ###, via ### n. 9, identificato al ### al ### 36 - ### 110 - subalterno 4 - categoria C/6 - ### T - mq 12rendita catastale 37,18, per la quota di ½ ciascuno di piena proprietà; - il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648, co 3, c.c. presso ### delle ### - ### del territorio, ### di #### di ### di ### 2; - condanna i convenuti, ### e ### a rifondere a 2### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria la ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , le spese di lite, che si liquidano in €545,00 per esborsi e in €2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA (se dovuta) e CPA come per legge.  ### 25/08/2025

causa n. 1752/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Ciccone

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