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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27040/2024 del 18-10-2024

... proprietaria per la quota del 50%, e che la divisione dell'immobile era stata impedita dai chiamati all'eredità di quest'ultima, deceduta il ###, ossia dal coniuge ### e dai figli #### ed ### junior ### convenne in giudizio questi ultimi onde ottenere la divisione dell'immobile e l' assegnazione della propria quota. Costituitisi in giudizio, ### eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Si lvana ### mentre i germani #### ed E ros junior ### proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere la validità della scrittu ra privata del 6/4/2002 relativa ad altro comune immobile in ### d'### Con sentenza n. 2058/2009, depositata il ###, il Tribunale, accolta definiti vamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### rigettò la domanda dell'attrice nei confronti di quest'ul timo e accolse quella riconvenzionale, dichiarand o ### obbligat a a rispettare le convenzioni stabili te nella scrittura 06/04/2002 circa la regolamentazione del godimento 3 di 30 dell'immobile in ### d'### alla via ### mentre con separata ordinanza dispose la rinnovazione della consulenza tecnica. Con sentenza n. 10637/2012, depositata il ###, il Tribunale di Napoli rigettò la (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da #### A ### e #### ra ppresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### nel cui studio i n Napoli, pi azza G. Bovio, n. 14 è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4156/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, depositata l'1/12/2020 e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 3/10/2024; Oggetto: Scioglimento comunione - Difformità edilizie lievi - ### - Rilevanza della fattibilità urbanistica.  2 di 30 lette le conclu sioni scrit te della ### genera le, in persona del sostituto procuratore generale ### iccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.  ### 1. Con atto notificato il ###, ### premesso che, co n atto del 20/06/1971, av eva acquistato, unitamente ai germani ##### e ### un fabbricato con giardino, sito in Napoli, via ### nn. 144-144a, pro indiviso e per la quota di 1/5 ciascuno, che , con successivo atto del 21/07/1978, aveva acqui stato, unitamente a Si lvana ### la quote degli altri comproprietari, divenendone ciascuna di esse proprietaria per la quota del 50%, e che la divisione dell'immobile era stata impedita dai chiamati all'eredità di quest'ultima, deceduta il ###, ossia dal coniuge ### e dai figli #### ed ### junior ### convenne in giudizio questi ultimi onde ottenere la divisione dell'immobile e l' assegnazione della propria quota. 
Costituitisi in giudizio, ### eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Si lvana ### mentre i germani #### ed E ros junior ### proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere la validità della scrittu ra privata del 6/4/2002 relativa ad altro comune immobile in ### d'### Con sentenza n. 2058/2009, depositata il ###, il Tribunale, accolta definiti vamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### rigettò la domanda dell'attrice nei confronti di quest'ul timo e accolse quella riconvenzionale, dichiarand o ### obbligat a a rispettare le convenzioni stabili te nella scrittura 06/04/2002 circa la regolamentazione del godimento 3 di 30 dell'immobile in ### d'### alla via ### mentre con separata ordinanza dispose la rinnovazione della consulenza tecnica. 
Con sentenza n. 10637/2012, depositata il ###, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda di divisione, assumendo l'indivisibilità del bene per l'accertata esistenza di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, in uno con il disallineamento catastale. 
Il giudizio di gravame, incardinato da ### con atto notificato il 28 -29/03/2013 e nella resistenza degli app ellati, che proposero appello inciden tale condizionato, insistendo per la incommerciabilità dei mini appartamenti costruiti abusivamente e nella indivisibilità della villa in quanto struttura unitaria inscindibile per legge, eccependo la novità dalla domanda di regolarizzazione e chiedendo, in subordine, l'accer tamento della sua non comoda divisibilità per l'impossibilità di forma re qu ote omogenee e per il notevole deprezzamento d el loro valore rispetto all'intero, co n conseguente vendita all'incanto in assenza di ri chieste di attribuzione, si concluse con la sentenza n. 4156/2020, pubblicata l'1/12/2020, con la quale la Corte d'Appello di Napoli rif ormò la sentenza impugnata, disponendo lo scioglimento della comunione sul fabbricato, divi dendolo sec ondo quanto previsto dal c.t.u. e assegnando a ### il 50% delle quote da quest'ultimo formate e alla parte appellata il restante 50%, dispose il sorteggio delle quote al passaggio in giudicato del la sentenza, rig ettò il gravame incidentale, ordinò la trascrizione della sentenza all'esito dell'attribuzione delle quote, compensò tra le parti la terza parte delle spese del doppio grado del giudizio e condannò gli appellati ai restanti due terzi, ponend o le spese della c.t.u . a car ico di entrambe le parti in misura uguale.  2. Avverso questa sentenza, #### e ### ella ### hanno propos to ricorso per cassazione, 4 di 30 affidandolo a undici motivi, mentre ### si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc.  civ., con riferimento agli artt. 191, 194 cod. proc. civ., 92 disp. att.  cod. proc. civ., 101, 112, 115 e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto necessaria l' acquisizione, da parte del c.t.u. in grado d'appello, della licenza edili zia n. 36/38, rilasc iata in data ### alla baronessa ### per la trasformazione delle facciate del villino, e dell'ulteriore licenza n. 150/38, rilasciata il ### alla medesima per la costruzione di un'autorimessa, ritenendole funzionali alla verifica della legittimità dell'immobile e della sua comm erciabili tà, benché vi fosse stata opposizione da parte dei ricorrenti in ragione dell'assoluto divieto di produzione di nuovi documenti e in assenza di autorizzazione dei giudici. I giudici, ad avviso dei ricorrenti, non avevano considerato che i predetti atti avrebbero potuto essere prodotti nel prim o grado del giu dizio in quanto risalenti al 1938, che la loro acquisizione da parte del c.t.u.  ledeva il contraddittorio, quand'anche non eccepita nel primo atto difensivo, e che inoltre da essi non era possibi le evincere l'avvenuto frazionamento, a quella data, della villa in quattro unità immobiliari, risultante sì dalle planimetrie catastali, ma non realizzato in via di fatt o, come evidente dalla descrizione dell'immobile riportata negli atti di trasferimento acqui siti in giudizio.  2. Con il secondo motivo, si lamenta l'omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio - costituito dal giudicato interno formatosi sulla indivisibilità dell'immobile - che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., da 5 di 30 valutarsi anche sotto l'aspetto della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 324 cod.  proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione alla censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevan o considerato che il ### ale, con l'appellata sentenza definitiva n. 10637/2012, aveva dichiarato l'impossibilità di procedere ad una assegnazione in natu ra di distinte quot e dell'immobile di cui era stata chiesta la divisione, essendo possibile, una volta sanati gli abusi, effettuare lo scioglimento del la comunione unicamente attraverso la vendita giudiziaria del bene, con divisione del ricavato tra le parti, stante la sua indivisibilità. I ricorrenti hanno, sul punto, evidenziato come ### in sede ###avesse mai fatto riferimento alle singole unità immobiliari, ma avesse descritto la villa come un'unica entità e chiesto la divisione della stessa in senso orizzontale, sicché sulla questione della indivisib ilità del bene si era ormai formato il giudicato interno, essendosi l'app ellante limitata ad eccepi re la commerciabilità della villa perché costruita prima del 1967.  3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante l'appellante avesse chiesto la divisione orizzontale dell'immobile e gli stessi app ellati, laddove fattibile, avessero suggerito la medesima forma di divisione onde non stravolger e l'originar io assetto della vil la, avevano invece disposto la di visione verticale dell'immobile, in violazione del princip io di corrisp ondenza tra chiesto e pronunciato.  4. Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod.  proc. civ., sull'erroneità manifesta delle conclusioni condivise della 6 di 30 Corte territoriale e del proprio ausiliare con riguardo alla divisione della villa in quattro mini appartamenti, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, co d. proc . ci v., per non ave re la Corte di merito tenuto conto dell'annullamento della m ancata ### per motivazione apparente, abnorme e inadeguata, oltre che incoerente sul piano del processo l ogico e fuori dai limi ti del razionale e del plausibile, e per violazione dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (che ha sostituito, mutuandone il contenuto, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, valutando la sussistenza attu ale di impedimenti alla commerciabili tà e, dunque, alla divisibilità dell'immobile in comunione tra le parti, avevano affermato che il disallineamento catastale del bene rispetto allo stato di fatto, in quanto superabile attraverso la presentazione di ### e l'attuale distribuzione degli ambienti inter ni, ancorché frut to di frazionamenti non assentiti, non inibiva la divisione, essendo stato il bene realizzato prima del 1967 ed essendo munito di due licenze edilizie. Ad avviso dei ricorrenti, non era stato però considerato che il regolamento edilizio del Comune di Napoli, risalente al 1935, non avrebbe consentito l'attuazione della progettata divisione in quattro unità abitative, che la deci sione si poneva in contrasto c on la sentenza n. 25021 del 2019 delle ### oni unite che vietava la divisione di un bene abusivo, che il ### ne di Napoli, in data ###, aveva di chiarato l'in efficacia della ### ritenuta dal c.t.u. sanante degli abusi, disponendo altresì il ripristino delle unità ricavate mediante frazionamenti non consentiti in verticale, in quanto non era stata chiesta da tutti i comproprietari e in quanto gli abusi realizzati non avrebbero potuto essere sanati alla stregua della normativa edili zio-urbanistica vigente nella zona , e che i 7 di 30 giudici, ritenendo irrilevant e detto provvediment o e l'ordine di rimessione in pristino, erano in corsi nel viz io di motivazione apparente e abnorme.  5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., con riguardo ai vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 e alla legge n. 431 del 1985, al piano territor iale paesistico di ### D.M. 14/12/1955 e artt.  27,99 e 100 del piano regolatore del ### di Napoli vigente fin dal 1935, nonché dell'ar t. 345 cod. proc. civ., per violazione sull'acquisizione della pratica di ### in sanatoria, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., e dell'art.  101 cod. proc. civ. sul contraddittorio, perché i giudici di merito, nonostante la constatazione della sussistenza di abusi edilizi e di irregolarità amministrative, avevano ritenuto il bene commerciabile in quant o passibile di agevole sanatoria attraver so l'inoltro all'### edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva, alt ernativa all'accertamento di confo rmità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che gli abusi esistenti, co nsistenti nel fra zionamento della villa, no n avrebbero consentito la sanatoria con la prati ca indicata, trattandosi tra l'altro di immobile soggetto a vincoli paesaggistici, che il deposito dell a pratica ### non avrebbe potuto essere effettuato perché in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., che le affermazioni in merito alla fattib ilità del fr azionamento e accorpamento alla stregua del piano regolatore di Napoli non rispondevano a verità, considerato tra l'altro che la realizzazione di due piccoli wc e la condivisione tra essi di metà della finestra ciascuno, nonch é la necessaria modifica dell'amp ia balconata costituente il maggior pregio della vil la, avrebbe determinato la modificazione della facciata esterna e non interessato, come detto, soltanto la ripartizione interna degli ambienti, oltre a far perdere le 8 di 30 caratteristiche storico-archiettoniche del bene per diventare edificio condominiale. Inoltre, non soltanto le osservazioni del c.t.u. erano state tempestivamente dedotte sia con la comparsa conclusionale, sia co n le memorie di re plica, sia con le note dei c.t. p., unico momento in cui era stato possibile proporre le relative contestazioni, ma la stessa ineff icacia del la Cil a, dichiarata dal ### di Napoli nel 2020 in ragione della tutela cui era soggetta la vil la perché ricadente nel peri metro del ### ritoriale ### di ### e depositata con la seconda comparsa conclusionale, non aveva impedito ai giudici di merito di emettere la sentenza impug nata, non avendo neppure considerato la pendenza di un ordine di rispristino dei luoghi. Infine, allineamento catastale e ### peraltro annullata, non avrebbero potuto essere depositati in quanto documenti nuovi.  6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, primo comma, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 2699 cod. civ., 2700 cod. civ., relativamente alla valutazione dei mezzi di prov a e all'ammissib ilità della prova orale, artt. 2724, 2725, 2722 e 2729 cod. civ., e 215 cod . proc. civ., sul riconoscimento della scrittura privata, nonché comunque omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione le parti virgola in rel azione all 'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la villa, all'atto della costruzione nel 1924-1928 fosse divisa in quattro unità immobiliari, così ponendosi in contrasto con le stess e asserzioni, cont enute in sentenza, circa la consistenza dell'immobile, come unitario, riportata nell'atto del notaio ### del 1936, co sì come negli atti del 1959 e 1971, nell'atto di constatazione del 1971 e nell'atto di donazione alle germane ### e ### del 21/7/1978, oltre a pote r essere confermato dai testimoni indicati, in sede di giuramento decisorio di 9 di 30 ### regolarmente deferito e in sede di ispezione dei luoghi ex art. 258 cod. proc. civ. chiesta in giudizio. In tal modo i giudici, avevano viol ato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto avevano tratto la prova sull'originaria consistenza della villa dalle contraddittorie affermazioni del c.t.u., il cui ragionamento era frutto di mere sup posizioni o presunzion i cont rastanti con il contenuto degli atti pubblici notarili da lui stesso richiamati e con le stesse ammissi oni di ### che, non a caso, avev a chiesto la divisione del bene. Inoltre, i gi udici avevano errato allorché avevano affer mato che le prove orali, il giuramento decisorio e l'ispezione, ritenute superflue dal ### nel 2005 per essere chiara la consisten za unitaria del bene , non erano state riproposte, essendo avvenuto esattament e il contra rio, ossia co l foglio di deduzioni e conclusioni depositato al verbale di udienza di primo grado del 20/12/2011 e con la comparsa conclusionale del 6/12/2018 in ap pello, e avevan o trascurato la scrittu ra del 12/10/1991 con c ui le sorelle ### si erano ripartite l'uso del la villa, lasciando a Si lvana il primo piano e a ### il pian o terra rialzato.  7. Col settimo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 789 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità de lla sentenza per null ità de l procedimento dovuta all'omesso deposito di un progetto divisionale e all a fissazione dell' udienza di discussione del medesimo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sul princip io di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la ### e d'Appello ritenuto di recepi re totalmente la ### nonostante le incongruenze e illegittimità riscontrate ed evidenziate, senza depositare il progetto di di visione, ritenuto attu abile, onde consentire alle parti di svolgere le loro deduzioni in base agli 10 di 30 argomenti esposti dalla stessa ### o dal ### cui sarebbero dovuti essere rimessi gli atti, senza considerare che i rico rrenti avevano aderito alla divisione in natura, sia pure subordinatamente e sia pure proponendo alla ### d'Appello l'opp ortunità di un a divisione orizzontale.  8. Con l'ottavo motivo, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118 e 1119 cod. civ. sulla delle pertinenze e delle parti comuni degli edifici, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché per omessa, apparente motivazione, manifestamente ed insanabilmente illogica circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la ### d'### lo accolto la proposta di divisione in verticale dell'immobile, elaborata dal c.t.u., attraverso la divisione dei due piani in due mini app artamenti ciascuno, con attribuzi one ad ognuna delle parti del 50% dei muri maestri, delle aree pavimentate che circondano la villa, del lastrico solare e delle parti comuni, senza considerare che le pertinenze non sono divisibili ai sensi del le citate norme in materia di condomini o e che la delimitazione dei confini delle p arti comuni , della balconata, costituente la parte di maggi or pregi o della villa, e del lastrico solare non avrebbero consentito un uso più comodo delle stesse, oltretutto senza il consenso dell'altro condividente.  9. Col nono motivo , si lam enta la violazione o falsa appli cazione dell'art. 720 cod. civ. in ordin e all'omogeneità delle quote e ai criteri di valutazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano accolto le proposte del c.t.u. che aveva previs to la divisione del la villa in quattro piccole abitazioni di 70 mq. calpestabili nemmeno di identica consistenza e la divisione delle quote esterne in due unità, sostenendo che alle mino ri dimens ioni di quell a di sinistra si 11 di 30 sarebbe potuto ovviare rimuovendo le aiuole, senza considerare che al condivi dente non può essere imposto un facere, os sia modifiche e variazioni di consistenza, che questa forma di divisione avrebbe svalutato la quota divisa rispetto all'intero, in contrasto col principio secondo cui le posizioni realizzate non devono comportare limitazioni funzionali o modifiche tali che, pur tecnicamente realizzabili, sarebbero idonee a snatu rare le originarie caratteristiche dell'immobile o ridurne nel complesso e in sensibile misura il valore. Nella specie, la divisione delle unità interne e di quelle esterne avrebbe comportato la c reazione di mini appartamenti non più signorili, la riduzione della godibilità esclusiva degli spazi esterni e la limi tazione delle caratteristiche di orientamento e prospicienza, oltre a penalizzare il piano rialzato per pan oramicità, con conseguente non omogeneità delle due quote che si sarebbe avuta con una divisione orizzontale.  10. Col decimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile in ogni stato e grado del processo, giacché, nel corso della consulenza di secondo grado, dopo il deposito della bozza, ### aveva depositato una ### in sanatoria degli abu si riscontrati in primo grado, la quale era stata annullata con provvedimento del ### di Napoli per cui pendeva giudizio amministrativo, mentre la ### pur ess endo stata portata a conosce nza di tale annullamento e dell'ordine di ripristi no, ave va ritenuto sostanzialmente la sua competenza, asserendo di non dover tener conto dell'annullament o, così sostituendosi all'autorità amministrativa e alla giurisdizione del co mpetente T.A.R. della Campania, che, peraltro, a dito dal la stessa ### successivamente al deposito delle comp arse co nclusionali onde 12 di 30 ottenere la provvisoria sospensione del provvedimento di inefficacia della ### del 2020, aveva respinto la domanda.  11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano compensato tra le parti 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio e posto i restanti due terzi a carico della parte appell ata, rend endo sul punto una moti vazione apparente, inadeguata e insanabilmente illogica. I ricorrenti hanno evidenziato, sul pu nto, che il giudizio di divisione consente l'applicazione del principio della soccombenza soltanto per la fase relativa alla decisione delle eccezioni sollevate dalle parti, ma non anche per la fase divisionale, per la quale le spese vanno poste a carico della massa, che i giudici non avevano motivato in ordine a tale aspetto, che i ricorrenti non si erano opposti alla divisione, alla quale avevano subordinatamente aderito proponendo la suddivisione orizzontale del bene, ma avevano sollevato dubbi soltanto in ordine alla sua fattibilit à urbanistica, stante lo stravolgimento dell'assetto originario della villa, il disallineamento catastale e il provv edimento di ripristino del ### di Napoli, sicché non si trattava di un a vera soccomb enza, la quale era comunque reciproca, essendo stata accolta la domanda dei ricorrenti in merito alla scrittura privata con cui le germane ### avevano disciplinato il godimento dell'immobile in ### d'### ciò che av rebbe dovuto comportare la compensazione delle stesse. 
Inoltre, la quantificazione delle spese era avvenuta in violazione del D.M. n. 55 del 2014, non essendo stato applicato lo scaglione di valore indetermina to medio, alla stregua di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.  12. 1 Il prim o e sesto motivo, da trattare co ngiuntamente in quanto riguardanti entrambi il medesimo thema de cidendum 13 di 30 afferente alla fondatezza della domanda di sciogl imento della comunione e, dunque, all'an della pretesa, ri collegata alla re ale consistenza (unitaria o frazionata) della villa fin da epoca antecedente al 1967, sono parte inammissibili e parte infondati.  12.2 La doglianza proposta col primo motivo in ordine alla illegittimità dell'operato del c.t.u., per avere egli acquisito le due licenze edilizie n. 36/38 del 16/3/1938 e n. 150/38 del 16/5/1938 che avrebbero potuto e dovuto essere prodotte tempestivamente dalla contro parte, si scontra, in particolare , col princip io secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti del le indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non app licandosi alle attività del consulente le preclu sioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli , a condizi one che non siano diretti a provare i fatti prin cipali dedotti a fondamento dell a domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a qu este ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (in tal senso Cass., Sez. 3, 7/9/2023, n. 26144; Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086; Cass., 6-3, 31/8/2022, n. 25604). 
Proprio in applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, 7/9/2023, 26144, in un caso del tu tto analogo a qu ello in esame, ha, ad esempio, confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobi le, aveva riten uto legittimam ente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti. 14 di 30 Va, peraltro, rilevato che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel gi udizio di appello, previsto dal l'art.  345, terzo comma, cod. proc. civ., che d eriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di im pugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 1, 27/6/2017 , n. 15945), con c onseguent e legittimità dell'acquisizione delle licenze edilizie da parte del c.t.u., potendo il perito atti ngere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass., Sez. 1, 7/10/2016, 20232). 
E poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici d'appello avevano chiesto al c.t.u. di accertare, per un verso, l'avvenuta demolizione delle irregolarità e degli abusi ediliz i presenti nell'immobile, come già individuati e descritti dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, di descrivere, in caso negativo, quelli ancora esistent i e la loro idoneità a precludere o meno la commerciabilità del bene, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbian o esclu so che questi avesse travalicato dal suo compito, stante l'indagine of ficiosa a lui demandata, con conseguente infondatezza della censura.  12.3 Quanto al sesto motivo, col quale viene so stanzialmente contestata la valutazione delle prove documentali e orali, operata dai giudici di merito in ordine alla reale consistenza della villa fin dall'atto di costruzione, risalente agli ann i 1924-1928, e alla riconducibilità a quel periodo del frazionamento in quattro unità immobiliari, in contrasto con la descrizione del bene contenuta negli atti dispositi vi risalenti a quel periodo, occorre osservare come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si 15 di 30 configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giud ice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente in tenda lamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erro neamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, così come la violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ. può, invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giu dice ha dichiarato espressa mente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
La doglianza, poi, circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016), che però intanto è ravvisabile, dopo 16 di 30 la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto vi sia stata la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale re quisito essenziale del provvedim ento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile co ntraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dun que di totale carenza di consider azione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concr eto, al di fuor i dell e quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto stori co", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 2 3828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), nella specie non sussistenti, avendo la ### di merito dato ampio conto dei m otivi della decisione.  12.4 Qua nto alla questione afferente all'omesso esame dei testi, occorre osservare come la ### d'### non si sia limitata a richiamare il giudizio di superfluità già espresso dai giudici di primo grado, né a dire che le relative deduzioni non er ano state più riproposte, ma ha altresì ritenuto la genericità delle stesse, senza che, sotto questo profilo, vi sia stata alcuna doglianza. 17 di 30 Da ciò discende l'inammissibilità della censura, operando il principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicament e e giuridicamente idonea a sorreggere la deci sione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per di fetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, co n la conseguenza che la sentenza im pugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).  13.1 Il quarto e il quinto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, riguardando anche ess i la contestazione sul l'accogli bilità della domanda di scioglimento della comunione in ragione della sussistenza di abusi edilizi che avevan o comportato la decl aratoria di inammissibili tà della ### in sanatoria e che si ponevano in contrasto c on le prescrizioni degli strumenti urbanistici, c he impedivano la suddivisione della villa in quattro unità abitative. 
Gli stessi, gi à resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, in contrasto col principio che vieta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viol azione o falsa appli cazione della norma, e del vizio di moti vazione, che qu egli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termin i, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), sono infondati.  13.2 Quanto alla dogl ianza afferente all'inammissibilità della produzione della documentazione relativa alla ### e all'allineamento catastale, va, innanzitutto, premesso che la 18 di 30 disciplina applicabile alla specie è quella dettata dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione successiva alla modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso re strittivo, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 sette mbre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590), e che, nella specie, la sentenza di prim o grado è stata pu bblicata il ###. 
Orbene, il di vieto di produzione di nuovi documenti in app ello, di cui al vigente art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. può essere superato so lo ove il gi udice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa no n imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluen te l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/6/2024, n. 16 289) e anche la man cata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il princip io del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dalla predetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/5/2022, n. 16235). 
Nella specie, è pa cifico che allineam ento catastale e ### siano state prodotte dall'appellante soltanto in grado d'appello all'udienza del 15/1/2020, c ome risulta dalla sentenza impugnata, ed è 19 di 30 altrettanto evidente che i predetti documenti si sono formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, come evidenziato dagli stessi giudici del grav ame, allorché hanno affermato che l'appellante aveva accolto il suggerimento del c.t.u., che av eva ritenuto “le ir regolarità residue (frazionamento e accorpamento) di nulla incidenza sull a commerciabilit à, anche perché passibi li di agevole sanatoria secondo un a delle due modalità consentite dall'attuale normativa urbanistica, di cui la prima opportunità, più rapida, consiste nell'inoltro all'ufficio edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva […], alternativa all'acce rtamento di conformi tà ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001”, accogliendo il suggerimento e depositando per l'appunto detti documenti. 
Vero è che gli stessi, ancorché depositati tardivamente, non sono stati pos ti a fondamento del la pro nuncia, che, anzi, non ha considerato ostativa al giudizio di divisibilità del bene il successivo provvedimento di annullamento della ### in sanatoria, in quanto non chiesta da tutti i comproprietari. 
Né os ta al riconoscimento del la fondatezza della domanda di scioglimento della comunione la sentenza del Consiglio di Stato ###/2022 pubblicata in data ###, pronunciatasi sulla consistenza della villa e sulla insanabi lità, mediante ### degli abusi riscontra ti in corso di causa, atteso che la decisione sulla pregiudiziale amministrativa non dà luogo ad un giudicato sulla commerciabilità del bene, non essendovi tra i due giud izi, amministrativo e ordinario, alcuna coincidenza e potendo il primo al più essere oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario. 
A differenza di quanto accade col giudicato civile, infatti, il giudice amministrativo non può spingersi fino al "merito" del rapporto tra le parti , ma deve limitars i a c onoscere dell a legittimità dell'atto impugnato, sicché, correlativamente, il giudicato amm inistrativo 20 di 30 non può che essere rapportato a ciò che il giudice ha espresso in relazione allo specifico atto oggetto d'impugnazione, e a non altro, attenendo gli ulteriori riflessi qualificati del la decisione all'attività adeguatrice dell'amministra zione, che trova nella sentenza del giudice il divieto di riprodurre l'atto annullato (vedi sul punto, Cass., Sez. 1, 14/5/1998, n. 4854 ; sulla pregiud iziale amministrativa Cass., Sez. 6-L, 23/1/2018, n. 1607; Cass., Sez. 6- 3, 3/8/2018, n. 20491).  13.3 Venend o alle ulteriori questioni, occorre ricordare come le ### di questa ### con la sentenza n. 25021 del 7/10/2019, abbiano affer mato che il gi udice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.  46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispetti vamente app licabili a second a che l'edificio sia stato costruito successivament e o anterior mente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, e che, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, viene a profilar si allorché da ess i non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione ril asciata in sanator ia, ovvero ad essi non s ia unita copia della d omanda di sanatoria co rredata dalla prova del versamento delle prim e due rate di oblazione o di chiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. 
Tale prin cipio è in linea con quanto affermato dalle med esime ### unite con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019, nella quale si è detto che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ., di cui 21 di 30 costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender si, in stretta adesione al dato normativo, un' unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esi stere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichi arazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescinder e dal profilo della conformità o della diffor mità della c ostruzione realizza ta al titolo menzionato, trattandosi di una nullit à che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia ur banisticoambientale, dettate a tutela dell'interess e genera le all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2011, n. 13969), ciò che spi ega la sua rilevabilità d'uffici o in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2009, n. 23825; Cass., Sez. 2, 07/03/2019, n. 6684). 
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazion e attestante tale regolarità è, dunque, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Un., n. 23825 del 11/11/2009), così come è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giud izio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice (Cass., Sez. U, 7/10/2019, 25021 cit.). 
Quando, du nque, sia proposta domanda di scioglim ento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non pu ò disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti 22 di 30 dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, del la legge 28 febbraio 1985 , n. 47, costit uendo la regolarit à edilizia del fabbricato co ndizione dell'azione ex art. 713 cod.civ., sotto il prof ilo della "p ossibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e di verso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Questo compor ta che soltanto con la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene viene meno l'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato (Cass., Sez. 2, 4/4/2023, n. 9255). 
Nella specie, i giudici di merito, tenendo conto dell'esame dei titoli di acquisto via via intervenuti dal 22/7/1936 al 2 1/7/1978, dell'ingiunzione di demolizione delle opere abu sive notificata all'usufruttuaria ### il ### dal settor e esecuzione demolizioni presso la ### della Repubblica di Napoli in seguito alla sentenza del ### di Napoli del 2/4/1992, dell'esecuzione delle demolizioni attestate dal decreto di ar chiviazione del 16/3/2015 e degli accertamenti compiuti in loco dal c.t.u., hanno stabilito, con accert amento in fatto insindacabile in questa sede, che le o pere che aveva no determinato l'avvi o del procedimento penale (ossia il corpo aggiunto al piano inter rato, la scala in muratura e la chiusura di due porte nel seminterrato) erano state demolite e che le difformi tà ancor a persistenti, ossia il frazionamento tra le unità al pia no rialzato e i sottostanti seminterrati e il diverso accorpamento di questi ultimi, erano state realizzate in periodo antecedente al 1967, sì da non inibire la commerciabilità del bene. 
Le considerazioni svolte dai ricorrenti invece, ancorché presentate in termini di difetto di motivazione e di falsa violazione di legge, tendono a scardin are l' accertamento di fatto compiuto, senza 23 di 30 considerare che la valutazione del le prov e racco lte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricors o per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). 
Nessuna rilevanza possono assumere al riguardo il permanere di abusi edilizi minori, atteso che la distinzione tra questi e gli abusi c.d. maggiori aveva un senso allorché l'abuso edilizio andava ad incidere sulla stessa vali dità del contratto, indipendentemente dall'indicazione in esso di un titolo urbanistico , mentre diversamente deve ritenersi all'esito dell'arresto delle ### unite di questa ### del 2019, che, come sopra detto, hanno ancorato la validità del contratto al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validi tà, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2024, n. 17148, in motivazione).  14.1 Venend o ora alle doglianze più propriamente afferenti al quomodo della divisione, occorre analizzare, per rigettarle, quelle, di carattere proc essuale, proposte c on il secondo, il terzo e il settimo motivo e riguardanti rispettivamente l'omesso esame del giudicato sulla divisibilità dell'immobile, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il mancato deposito del progetto di divisione.  14.2 Quanto alla prima questione, occorre osservare come l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, sia correlato all 'oggetto del processo e colpisca, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti 24 di 30 impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 
Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 25 di 30 In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Nella specie, i giudici di primo grado, c on la sentenza 10637/2012, impugnata davanti alla ### d'### nel sostenere che, nella specie, “lo scioglimento debba avvenire non già mediante attribuzione di un singolo bene (o parte di beni) ai condivi denti ovvero con ass egnazione del tu tto indivisibile ad un coered e richiedente, ma median te vendi ta giudiziale (stante la non divisibilità e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti)”, secondo quanto affermato in ricorso, hanno anche escluso che potesse procedersi a qualsiasi forma di divisione, stante l a presenza di abusi edilizi atti a inibirla in applicazione dell'art. 17, comma 1, legge n. 47 del 1985 (oggi ar t. 46 d.P.R. n. 380 del 2001), come espressamente riportato nella sentenza im pugnata, senza dunque far seguire a tale affermazione anche un precetto se non quello del rigetto per motivi tutt'affatto differenti. 
Peraltro, co n l'impugnazi one di detta pronuncia, l'appellante, nel chiederne la riforma, domandando l'accoglimento della domanda di scioglimento della comu nione in maniera orizzontale e/o in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, con sorteggio di quote, ha 26 di 30 riaperto l a cognizione del la questione della divisibilità del bene, impedendo con ciò il passaggio in giud icato di quell a che, oltretutto, non può che consid erarsi mera arg omentazione e no n certo decisum.  14.3 Quanto alla sec onda questione, oc corre, innanzitutto, evidenziare come l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all'esame delle sole questioni oggetto di specifici moti vi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604 ), precluda al gi udice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a pun ti che non siano compresi, neanch e implicitament e, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ra gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in ra pporto di di retta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché de tto principio non pu ò dirsi violato allorché il gi udice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.). 
Orbene, risulta da lla stessa sentenza impugnata che con l'atto d'appello ### aveva chiesto lo scioglimento della comunione sia mediante divisione orizzontale del la villa, sia in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, sicché la dedotta violazione della corrispond enza tra chiesto e pronunciato non 27 di 30 soltanto non sussiste in co ncreto, attes a l'estensione della domanda proposta dall' appellante, ma neppure in vi a astratta, essendo le modalità di attuazione del progetto divisionale in base alla stima dei beni rimesse alla valutazione del giudice di merito (in questi termini vedi Cass., Sez. 6-2, 23/5/2013, n. 12779; Cass., Sez. 2, 19/4/2013, n. 9655).  14.4 Quanto alla terza questione, si rileva come l'art. 789 primo comma cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttor e, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, sia rivolt o a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del secondo comma della stessa norm a, per il cas o di mancanza di contestazioni, sicché il giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo o abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale del la proposta divisione, può omettere gli indicati adempimenti, di cui non è richiesta una stretta osservanza, e rimettere direttamente il giudizi o alla fase decisoria (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13621; Cass., Sez. 2, 11/1/2010, n. 242; Cass., Sez. 2, 21/6/1985, n. 3728). 
Non rileva, pertanto, che i giudici abbiano, nella specie, invitato le parti a pre cisare le conclusioni, senza previament e depositare il progetto di divisione, ess endo chiaro dal comportamento processuale dalle stesse tenuto l'impossibilità di addivenire ad una definizione concordata dello sciogl imento della comun ione, senza che perciò possa di rsi violato il di ritto al contradditto rio e all a difesa, avendo le parti potuto esercitali entra mbi attravers o il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche. 28 di 30 15. ###, nono e decimo motivo, anch'essi afferenti al quomodo della divisione, stavolta affrontata da un punto di vista sostanziale, sono invece fondati. 
Si osserva, in primo luogo, che, pur essendo il gi udizio concreto sulla comoda di visibilità di un immobile rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, la divisione non deve pro durre un deprezzamento del bene, né imporr e la formazione di servitù no n eccessivamente gravose e dev e consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., 2, 21/4/1976, n. 1410). 
Difatti, il di ritto di ciascun co munista di consegui re in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod.  civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, all orché il frazionamento non richieda acco rgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pu r risultando il frazionamento materialmente possibi le sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizz abili porzioni suscettib ili di formare oggetto d i autonomo e liber o godiment o, ancor ché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto eco nomico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in pro porzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla natu rale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (C ass., Sez. 2, 15/12/2016, 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rim anga in qualche modo pregiudicato l'orig inario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzio ni 29 di 30 inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4233). 
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divi sione giu diziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tal e che la porzione da attribu irsi a ciascun condivid ente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n. 12498). 
A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in re lazione alle caratteristi che dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbani stica vigente, sia avut o riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'interve nto edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile co n la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli stori co-ambientali, e se il frazionamento possa esser e utilmente realizzato senza compromettere il valore dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in qu esti termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, non massimata). 
Tale accertamento non risulta, invece, essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata, la quale ha liquidato i rilievi sollevati dagli appellati in ordine alla sussistenza di vincoli amministrativi (come le NTA del ### di Napoli sul centro storico; i vincoli geomorfologici di cui al d.m. 18/7/1970 ai sensi della legge n. 1497 del 1939; il Pi ano ### di 30 di 30 ### ex d.m. 14/12/1995; il D.P.C.M. del 24/6/2016 sull'area di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico ###, astrattamente atti ad inibire il materiale frazionamento della villa, richiamando genericamente quanto osservato dal c.t.u. circa la non incidenza degli stessi all'attu azione della solu zione da lui prospettata, senza invec e ver ificare le disposizioni contenute in ordine all'area su lla quale ricade l'immobile divid endo, onde accertare la concreta fattib ilità giuridica della realizzazion e della divisione mediante il prospettato frazionamento dello stesso in plurime unità abitative. 
Per quanto detto, le censure sono fondate.  16. ### dicesimo motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti ottavo, nono e decimo.  12. In concl usione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo , la fondatezza d el l'ottavo, nono e decimo e l'assorbimento dell'undicesimo, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto la sentenza cassata, con rinvio alla ### d'### di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d'### o di Napoli, in diver sa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Pirari Valeria

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Tribunale di Matera, Sentenza n. 573/2025 del 20-11-2025

... «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del (leggi tutto)...

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RG n. 1190 / 2024 Tribunale Ordinario di Matera - sez. civile ### 19/11/2025 La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note scritte d'udienza: la ricorrente ha insistito perché la causa fosse decisa, con accoglimento della propria domanda; il resistente, invece, si è riportato integralmente ai propri scritti difensivi, ha reiterato le richieste istruttorie come articolate in atti, sollecitando una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'esatto ammontare del credito dell'### Il Giudice decide come da sentenza che segue. 
Il Giudice Dott.ssa ###### di ### in composizione monocratica, nella persona del ### all'esito dell'udienza di discussione del 19/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 primo periodo c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia instaurata da ### - ### (c.f.  ###), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec ###; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in ### via della ### n. 3; resistente #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ###, l'### per l'### di ### adiva il ### in intestazione per l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'alloggio di sua proprietà, sito in ### alla via ### n. 70, da parte di ### nonché per la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione, quantificata in euro 51.197,82 alla data del mese di settembre 2024, fino all'effettivo rilascio. 
All'uopo riferiva che: • con contratto del 22/06/2006, aveva assegnato a ### nato a #### il ###, l'immobile in contesa, contrassegnato con il codice identificativo n. A###, palazzina 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il 15, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e contrassegnati con il 15; • il canone di locazione era fissato in euro 353,62, con aggiornamento annuale in base all'incremento percentuale dell'indice ### per le famiglie di operai e impiegati; • all'art. 6, le parti contraenti avevano convenuto che, alla scadenza dell'ottavo anno dall'emissione del certificato di abitabilità, il contratto si sarebbe risolto di diritto, con riserva dell'### di alienare l'immobile, previo esercizio del diritto di prelazione dell'assegnatario; • decorso il periodo di locazione, con nota del 30/06/2014, il ### aveva manifestato l'intenzione di acquistare il suddetto immobile, con le relative pertinenze, previa correzione del prezzo di cessione indicato nella nota ### prot. 6707 del 16/05/2014, ritenuto erroneo; • il ###, l'### aveva riscontrato, rivendicando la correttezza dei prezzi di vendita, fornendo tutti i parametri di legge a sostegno delle proprie ragioni e precisando, altresì, che in caso di mancato acquisto, sarebbe stato invitato a stipulare un nuovo contratto di locazione con effetto retroattiva al 01/07/2014; • una pluralità di assegnatari degli alloggi, tra cui il ### aveva adito il ### di ### - RG n. 1594/2015 per l'accertamento del giusto prezzo di vendita degli immobili. All'esito del giudizio in questione, l'A.G., con sentenza del 04/07/2023, aveva accertato la correttezza della quantificazione del prezzo di vendita degli alloggi fatta dall'### • sulla scorta di tale pronuncia, l'### in data ###, aveva rinnovato al ### la proposta di vendita alle medesime condizioni, chiedendo, altresì, la corresponsione delle indennità di occupazione senza titolo dal maggio 2014 sino al mese di febbraio 2024; • il ### non aveva inteso regolarizzare la sua posizione, sicché la ricorrente si era vista costretta ad avviare il presente giudizio per ottenere il rilascio coattivo del bene e il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva. 
II. ### si costituiva in giudizio il ###, resistendo all'avversa domanda. 
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, poiché erroneamente introdotto con il rito semplificato anziché con quello locatizio; nel merito, poi, contestava la pretesa avversa, asserendo l'erroneità della determinazione del prezzo di cessione dell'immobile e, in ordine alle indennità di occupazione, eccepiva l'intervenuta prescrizione di quanto maturato antecedentemente al 23/02/2019. 
III. Con provvedimento del 13/02/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/02/2025, veniva disposto il mutamento del rito da semplificato di cognizione a rito lavoro ex art. 447bis c.p.c. e alle parti veniva assegnato termine per il deposito di memorie integrative e documenti. 
All'udienza di discussione del 19/11/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come da verbale che precede, sicché la causa veniva trattenuta per la decisione. 
IV. La domanda dell'### è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione. 
Preliminarmente, deve rilevarsi l'assoluta pretestuosità delle contestazioni sul prezzo di vendita dell'immobile per cui è causa, visto che le doglianze relative sono state già vagliate dal ### di ### nell'ambito del giudizio R.G. n. 1594/2015, avviato nei confronti dell'### anche dal ### In quel giudizio gli attori avevano sostenuto che il prezzo di vendita dovesse essere computato con la decurtazione del contributo a fondo perduto concesso dalla ### invocando il disposto dell'art. 10 della ### di ### n. 2086 dell'01/10/2001. ### aveva ritenuto la pretesa infondata. 
Sulla questione, dunque, c'è già stato un pronunciamento dell'A.G. che può ragionevolmente presumersi essere divenuto definitivo, non essendo stata dedotta una impugnazione a riguardo e visto il decorso di un termine superiore a quello contemplato dall'art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis. La decisione fa stato tra le parti e non può essere nuovamente oggetto di valutazione magistratuale a pena di violazione del divieto di bis in idem.
Ad ogni buon conto, sebbene il ### nella propria comparsa di costituzione abbia contestato i parametri utilizzati per la determinazione del prezzo, anche con riferimento alla superficie considerata ed ai metri quadrati effettivi degli alloggi, non è stata formulata alcuna domanda volta ad accertare la reale consistenza delle superfici dapprima assegnate e poi, di fatto, utilizzate; né sono stati offerti in comunicazione documenti comprovanti le lamentate discordanze. Le contestazioni appaiono, dunque, assolutamente generiche, tanto che non è stata ritenuta ammissibile la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare l'effettiva estensione della costruzione (e la rideterminazione del prezzo di vendita, del canone di locazione e dell'indennità di occupazione), perché meramente esplorativa e volta a colmare le lacune della difesa del resistente. 
Quanto al canone di locazione, si evidenzia che lo stesso era stato determinato, a suo tempo, sulla scorta della convenzione del 24 maggio 2006 rep. 129819, come risulta dall'art. 3 del contratto sottoscritto dal ### sicché la somma dovuta dallo stesso a tale titolo è certamente determinata o quantomeno determinabile con un semplice calcolo matematico, sicché una consulenza tecnica per la sua quantificazione sarebbe stata del tutto ultronea. 
Infine, in assenza di un accordo tra le parti in ordine all'acquisto dell'immobile e in mancanza di un rinnovo contrattuale alla scadenza dell'ottennio, deve ritenersi senz'altro cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### in data ###, rep. n. 24109, registrato in ### il ### n. 112, per decorso del termine di durata convenzionalmente previsto.  * 
Per quanto attiene, invece, al periodo successivo alla scadenza del contratto di locazione, 22/06/2014, è pacifico che il convenuto abbia continuato ad occupare, ed occupi tutt'ora, l'appartamento e le relative pertinenze, in mancanza di un valido ed efficace titolo negoziale e, dunque, è incontrovertibile che l'occupazione perpetrata debba essere qualificata come abusiva. 
In presenza di un'occupazione senza titolo, fermo restando che non è possibile richiedere l'ammontare dei canoni di locazione - istanza che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto - , è certamente dovuta un'indennità di occupazione senza titolo. Detta indennità deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro. In questo senso si sono espresse le ### della Cassazione: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. 
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, nonrisarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del 15/11/2022 n. ###). 
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l'### non v'è dubbio che l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte del ### determini un danno per le finanze dell'### e una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo, per l'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni, l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 della ### n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è determinato: - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978; - per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).  ### 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998. 
Il costo base di produzione deve essere altresì corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt. 16- 21 della L. 392/1978, che si basano su: - tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978); - classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978); - ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978); - livello di piano (art. 19 della L. 392/1978); - vetustà (art. 20 della L. 392/1978); - stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978). 
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.  ###. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza - deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “### FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base. 
Nel caso di specie, allora, l'indennità di occupazione richiesta dalla ricorrente è stata parametrata, come si evince dall'estratto conto depositato in atti, al canone di locazione convenzionale e, pertanto, non può che essere ritenuta congrua. 
Tuttavia, va accolta in parte l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte resistente. 
Contrariamente a quanto sostenuto dal ### - per il quale la prescrizione sarebbe stata interrotta solo con la comunicazione del 23/02/2024, deve considerarsi, quale atto interruttivo della prescrizione, in mancanza di un disconoscimento, la lettera di costituzione in mora del 24/02/2022, prot. 2022-###, con la quale è stato intimato di corrispondere i canoni locativi e/o indennità di occupazione maturati sino al dicembre 2021: è, infatti, stata prodotta agli atti dalla ### la ricevuta di ritorno della relativa raccomandata ar, che risulta essere stata accettata in data ###; ### non ha contestato che il soggetto che l'abbia ritirata e firmato per ricevuta fosse un familiare convivente, sicché deve ritenersi che la nota sia entrata nella sfera di conoscibilità dell'uomo ex art. 1335 c.c.. Pertanto, è prescritto il credito dell'### per tutto il periodo antecedente il quinquennio dalla data di ricezione della missiva di messa in mora ut supra e, quindi, per il periodo antecedente al mese di febbraio 2017. 
Ne discende che ### è tenuto al pagamento nei confronti dell'### della residua somma a titolo di indennità di occupazione senza titolo, pari al canone di locazione convenzionale come risultante dall'estratto conto in atti, dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile. 
Essendo pacifico, poi, che non ci sia un titolo legittimo di permanenza nell'immobile da parte del ### il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio del bene in favore della proprietaria, sgombero da cose e persone. 
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, senza considerare la fase istruttoria assente (valore euro 52.0001,00 - euro 260.000,00).  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: DICHIARA cessata l'efficacia giuridica del contratto di locazione stipulato da ### con l'### di ### il ### rep. 24109, registrato in ### il ### n. 112; ACCERTA e ### che ### occupa illegittimamente l'immobile di proprietà dell'### sito in ### via ### n. 70, contrassegnato con codice identificativo A###, pal. 1, piano terzo, interno 15, riportato in catasto al foglio 67 part. 3794 sub 20, unitamente al ripostiglio e al posto auto ubicati al piano seminterrato e identificati con il n. 15; per l'effetto, ### all'immediato rilascio dei suddetti beni immobili, sgomberi da cose e persone, in favore dell'### proprietaria; DICHIARA prescritto il credito della ricorrente fino al mese di gennaio 2017; ### al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione senza titolo dal mese di febbraio 2017 fino all'effettivo rilascio dell'immobile suddetto, come in motivazione, maggiorata degli interessi legali; ### il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 4.610,38 (di cui euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, euro 759,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione).  ### 20/11/2025 ###ssa

causa n. 1190/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4360/2025 del 10-12-2025

... lesiva del diritto di proprietà dell'attore o di godimento del suo immobile ovvero della cosa comune; il tutto con vittoria di spese di lite. All'esito dell'istruzione espletata mediante allegazione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, preso atto del mancato riscontro alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti di cui in epigrafe all'esito della scadenza dei termini di cui all'art 189 c.p.c. * * * * * * * * * * * * La domanda va parzialmente accolta, ma nei termini di seguito specificati. In fatto è risultata provata e non contestata dall'istruttoria, e dalla c.t.u. svolta, la legittimazione attiva e passiva in quanto : - l'attore è proprietario dell'unità abitativa sita in #### al “### Torri”, in via ### n. 138, scala B, interno n. 4, con accedente balcone di mq. 12,75 in parte incassato per mq. 9,52 e in parte sporgente per mq. 3,23 indentificato al ### del Comune di ### al foglio 7, particella 5263, subalterno 17; - a tale unità immobiliare è sottoposto, al primo piano dello stabile condominiale, l'appartamento della convenuta con corrispondente attiguo balcone e (leggi tutto)...

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n. 11361/2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11361 del ### affari contenziosi civili per l'anno 2023, avente ad oggetto “azione a tutela della proprietà”, promossa da: ### C.F. ###, nato a Napoli l'11/11/1974, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 3, Condominio “### & Cecere”; #### C.F. ###, nata a Napoli il ###, rappresentata e difesa da sé medesima in uno con l'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla ### n. 20; CONVENUTA ### Parte attrice chiedeva : -“ in via ### anche alla luce della CTU e dei chiarimenti forniti, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità della installazione della tenda solare e/o pergotenda e/o tenda di stoffa scorrevole apposta dalla sig.ra ### (1) per violazione della proprietà esclusiva del frontalino del balcone di pertinenza del sig. ### ovvero, qualora il frontalino del balcone in questione dovesse considerarsi di proprietà comune, (2)per violazione dell'art. 1102 c.c., ovvero (3) per violazione della delibera condominiale del 12 luglio 2022 (cfr. diffida inviata dall'amm.re p t alla ### in data 23 / 06 / 2023), o (4) per la limitazione del diritto di veduta in appiombo del sig.  ### e la immissione di rumori e o odori molesti dal medesimo subiti; - ### e per lo effetto, ed in virtù delle motivazioni sopra esposte, condannare la sig.ra ### al ripristino dello status quo ante, con abbattimento/demolizione/rimozione delle opere illegittimamente realizzate su parti di proprietà esclusiva del sig. ### e/o di proprietà comune, oltre all'esecuzione, a cura e spese della medesima, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da attribuirsi / distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari / antistatari, il tutto oltre rimborso ### delle ### (15 %) ex D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e D. M. Giustizia 13 agosto 2022 147, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), come per legge”. 
Parte convenuta chiedeva: “Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.  ### l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche in considerazione della condotta processuale dell'attore e segnatamente del rigetto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato in data #### premesso: di essere proprietario dell'unità abitativa sita in #### alla via ### n. 138, piano secondo, interno 4, scala B, riportata al N.C.E.U. al foglio 7, particella 5263, subalterno 17, facente parte del complesso immobiliare denominato “### Torri”; che la proprietaria del sottostante immobile ubicato al primo piano, ### aveva installato sul frontalino del sovrastante balcone sporgente di sua proprietà, in assenza di consenso degli altri condomini e di esso istante, una tenda solare/pergotenda e aveva altresì realizzato su parti condominiali una vera e propria veranda; che il primo di tali manufatti limitava il suo diritto di proprietà in termini di distanze, di veduta e di godimento dell'immobile, il secondo occupava un'area condominiale di proprietà comune, il tutto con conseguente violazione delle disposizioni deliberate dall'assembleare condominiale il ###; che le richieste di eliminazione della tenda solare/pergotenda fissata al proprio balcone e delle opere gli recavano pregiudizio, erano rimaste infruttuose.
Su tali presupposti citava ### (nata a Napoli il ###) per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dei predetti manufatti ossia della tenda solare/pergotenda ancorata al frontalino del balcone di sua esclusiva proprietà e della veranda costruita su parti comuni dell'edificio condominiale, e per l'effetto condannare la convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente eliminando le opre realizzate, con spese di lite vinte, da distrarsi ai procuratori anticipatari. 
Si costituiva la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, deducendo : che la tenda per cui è causa rispettava, per colore e materiali, le prescrizioni dettate sul punto dall'assemblea dei condomini; che tale manufatto non ledeva il diritto di proprietà dell'attore, poiché insistente su un bene comune essendo installata sul frontalino del balcone da ritenersi per la sua conformazione incassato, né impediva a questi l'esercizio del diritto di veduta in appiombo, in quanto, trattandosi di una tenda scorrevole di stoffa retraibile in un cassonetto di avvolgimento, non rientrava nel novero delle costruzioni, per cui non poteva essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone sovrastante pur essendo necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi; che parimenti andava considerata la ### (vetrata panoramica amovibile) realizzata sul balcone di sua pertinenza, la quale non occupa affatto aree condominiali; che la suddetta tenda, inoltre, non diminuiva il volume di aria e di luce di cui disponeva il condomino sovrastante, né quest'ultimo poteva pretendere di avere il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avveniva sulla terrazza sottostante, e non occupava spazio condominiale né impediva il pari uso a mente dell'art. 1102 cod. civile; che, infine, la convenuta non era stata inadempiente nei confronti del deliberato assembleare del 12 luglio 2022, atteso che l'assemblea non aveva assunto alcuna decisione in merito al punto concernente il “rimontaggio tenda condomino ### e tende da sole sulle parti comuni”, avendo rinviato ad altra deliberazione, né aveva infranto il regolamento condominiale che prevedeva “…È consentito installare ai balconi tende parasole purché le stesse siano di colore e marca stabilito dall'assemblea dei condomini; tale decisione sarà vincolante per tutti i condomini …”. 
Su tali argomentazioni la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, per non aver attuato alcuna attività lesiva del diritto di proprietà dell'attore o di godimento del suo immobile ovvero della cosa comune; il tutto con vittoria di spese di lite. 
All'esito dell'istruzione espletata mediante allegazione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, preso atto del mancato riscontro alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti di cui in epigrafe all'esito della scadenza dei termini di cui all'art 189 c.p.c. * * * * * * * * * * * * 
La domanda va parzialmente accolta, ma nei termini di seguito specificati. 
In fatto è risultata provata e non contestata dall'istruttoria, e dalla c.t.u. svolta, la legittimazione attiva e passiva in quanto : - l'attore è proprietario dell'unità abitativa sita in #### al “### Torri”, in via ### n. 138, scala B, interno n. 4, con accedente balcone di mq. 12,75 in parte incassato per mq. 9,52 e in parte sporgente per mq. 3,23 indentificato al ### del Comune di ### al foglio 7, particella 5263, subalterno 17; - a tale unità immobiliare è sottoposto, al primo piano dello stabile condominiale, l'appartamento della convenuta con corrispondente attiguo balcone e con terrazzo scoperto a livello, censito al foglio 7, particella 5263, subalterno 14; - la convenuta in riferimento al balcone accedente al predetto appartamento ubicato al secondo piano di proprietà dell'attore ha installato sul frontalino della parte sporgente del balcone, fissandola nella relativa soletta, una tenda da sole a bracci estensibili orizzontalmente, che può essere richiusa ed alloggiata all'interno dell'apposita custodia, con funzione principale di protezione dai raggi solari ed ombrare una parte del terrazzo scoperto, conforme per colore e tessuto alle tende da sole apposte dai restanti condomini; ha posizionato una vetrata panoramica (### scorrevole corrispondente al profilo della parte frontale della porzione sporgente del balcone che ci occupa che si estende tra un setto murario (non strutturale) e il muretto di confine, fino a raggiungere l'intradosso della trave superiore; ha sovrapposto ad ovest sul muretto di delimitazione un infisso in pvc esteso fino all'intradosso del solaio sovrastante; Ciò accertato questo ### - preliminarmente in applicazione del principio cd. della ragione più liquida che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, anziché su quello della coerenza sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 della ### con 1a conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole risoluzione (anche se logicamente subordinata), senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 28/ 05/2014, n. 12002; cfr. anche Cass. Civ. ###, 08/05/2014, n. 9936, nonché, di recente, Cass. Civ. ordinanza n. 363/2019) - ritiene che sia fondato il motivo di doglianza dell'attore di lesione del diritto di proprietà posta in essere dalla convenuta con l'ancoraggio della tenda solare/pergotenda sulla parte frontale del suo balcone ma non si desumono limitazioni in danno dell'unità immobiliare dell'attore in termini di distanze, veduta, aria e luce. 
Al riguardo è opportuno rilevare che i balconi “aggettanti”, sono quelli che sporgono dalla facciata dell'edificio, costituendo solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Tali manufatti non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale, sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto per il quale i balconi aggettanti di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 cod. civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. A questo principio è posta eccezione quando il rivestimento dei frontalini e quello delle solette dei balconi in un edificio svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziale della facciata, e pertanto beni ricadenti in condominio (così Cass. 21/01/2000 n. 637; v. anche Cass. 23/09/2003 14076; Cass. 30/07/2004 n. 14576; Trib. Roma, Sez. Civ. V 25/5/2021 n. 9078). 
I balconi “incassati” sono, invece, quelli che formano una rientranza nella facciata dell'edificio e solitamente sono chiusi su due o tre lati. Non sporgono rispetto ai muri perimetrali, restando incassati nel corpo dell'edificio. In altre parole, possono essere incassati ad “U” quando hanno tre lati chiusi dal muro verticale di facciata e un solo parapetto frontale, ad “L” (come per il caso di specie) oppure ad “L rovesciata” quando hanno due lati chiusi dal muro verticale di facciata e due parapetti, uno frontale e l'altro laterale. La connotazione del piano di calpestio del balcone incassato è l'identità di funzione del solaio, che come quello presente all'interno degli immobili deve sostenere i muri di tompagno tra i vari ambienti, e in questo contesto la parte frontale ###, qualora essa non s'inserisca nella facciata, formandone un tutt'uno, ma mantenga una propria autonomia strutturale, al pari della parte frontale del balcone aggettante dovrà essere considerata di proprietà esclusiva, eccezion fatta per i fregi e gli elementi decorativi in genere. 
Quest'ultima tipologia di balconi deve essere considerata alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà ### ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà ex art. 1125 cod. civile (cfr. Cass. sentenza n. 637 del 21/01/2000). 
La varietà delle tipologie costruttive sovente presenta dei balconi che per la maggior parte della loro profondità sono da ritenersi certamente incassati, ma che terminano con una parte aggettante rispetto alla facciata, come per la fattispecie che ci occupa; in tal caso, l'aspetto da tenere conto è quello della funzione; pertanto, finché la parte orizzontale non sporge dalla facciata, questa avrà funzione di solaio, per l'eccedenza essa sarà un elemento accessorio assoggettata al regime giuridico dei balconi aggettanti di proprietà esclusiva dell'immobile da cui protendono, con eccezione per i rivestimenti e per gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore che “si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (v. Cass. ult. cit.; in senso confermativo si veda Cass. 23/09/2003 n. 14076) Nel caso di specie, muovendo dalla visione delle rappresentazioni fotografiche versate in atti e dall'elaborato peritale del nominato c.t.u. arch. ### non può ritenersi che il frontalino del balcone, ove insiste la contestata tenda solare/pergotenda, assolva a funzione alcuna incidente, in senso positivo, sul decoro e/o sull'assetto architettonico dello stabile condominiale. Si può, infatti, osservare che il prospetto in considerazione ha caratteristiche estetiche prive di particolare pregio, e i relativi balconi, manchevoli di qualsiasi fregio o decorazione, in quanto si risolvono in una soletta sormontata da ringhiera, si inseriscono nella facciata in modo dozzinale senza caratterizzarne in maniera peculiare l'aspetto complessivo. Da ciò deriva che il frontalino del balcone a servizio dell'appartamento al secondo piano di proprietà dell'attore, è da considerare di appartenenza al proprietario di quella unità immobiliare. 
Alcuna allegazione o prova, per altro verso, è stata offerta della esistenza di un titolo (ad esempio regolamento contrattuale di condominio predisposto dal costruttore venditore, ed accettato da tutti gli acquirenti originari) in forza del quale le solette ed i frontalini dei balconi aggettanti possano considerarsi parti comuni dell'edificio. 
A confutazione della pretesa che il frontalino del balcone a servizio dell'appartamento al secondo piano dello stabile condominiale cui è fissata la tenda solare/pergotenda in esame sia di proprietà esclusiva dell'attore, sarebbe spettato alla convenuta allegare e dimostrare la fattispecie costitutiva del diritto di mantenere quella struttura ancorata alla proprietà altrui. 
Orbene, in assenza di titolo che disponga specificamente sulla proprietà della superficie in questione, atteso che la stessa costituisce un prolungamento dell'immobile dell'attore, sporgendo fuori dal perimetro dell'edificio, il che consente di assimilarla, per analogia, a un balcone aggettante, devono ritenersi applicabili alla stessa i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui balconi aggettanti, con la conseguenza che tale superficie deve considerarsi una porzione dell'immobile dell'attore e, quindi, oggetto del diritto di proprietà esclusiva di quest'ultimo. 
Ciò posto, la domanda, preceduta dal procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo, va qualificata ai sensi dell'art. 949 cod. civile. Ed invero, l'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e può intentarsi quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica attuata dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (cfr. Cass. Civ. n. 203/2017; Cass. Civ. n. 27564/2014; Cass. Civ. n. 16495/2005; Cass. n. 19182/2003). Dunque, l'azione negatoria può essere sperimentata sia per accertare l'inesistenza di altrui diritti sulla propria cosa, sia per ottenere la cessazione di condotte antigiuridiche del terzo con ripristino della condizione preesistente della cosa. Chi agisce in negatoria ha l'onere di provare la proprietà in base a un titolo giuridico, essendo onere del convenuto allegare e provare di avere diritti, anche di comproprietà, sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 472/2017; Cass. Civ. 21851/2014). Nel caso di specie, poichè l'attore risulta proprietario dell'appartamento ubicato al piano secondo, scala B, interno 4, dell'edificio condominiale denominato “### Torri” sito in #### alla via ### 138, acquistato con atto a rogito del notaio ### dell'1/10/2003, repertorio 52697 - raccolta 14359 (all. 1 fascicolo attoreo) ed essendo la tenda apposta sul frontalino di sua proprietà per le spiegate ragioni . l'installazione della tenda solare/pergotenda compiuta dalla convenuta deve ritenersi illegittima in quanto realizzata su proprietà attorea . 
Quanto invece alla vetrata panoramica amovibile (###, dalle descrizioni e valutazioni tecniche del c.t.u., motivate e prive di profili di manifesta illogicità, risulta che la stessa consiste in un sistema di chiusura trasparente, manualmente rimovibile e senza telaio fisso, progettato per proteggere da agenti atmosferici, rumore e freddo, migliorando isolamento termico/acustico e creando un ambiente flessibile e luminoso senza modificare prospetto o volumetria dell'edificio; è stata realizzata dalla convenuta lungo il perimetro dell'area corrispondente al sovrastante balcone e non si rilevano lesioni del diritto di proprietà dell'attore né attività contrapposte alla disciplina di cui agli art. 1117 e 1102 cod. civile. 
Pertanto, le doglianze sollevate dall'attore al riguardo devono ritenersi non meritevoli di apprezzamento e vanno rigettate. 
Quanto alla regolazione delle spese processuali, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della convenuta in ragione di 2/3 e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 142/2022, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore indeterminabile della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, da ritenersi comunque a complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva trattazione e decisionale e tenuto conto, altresì, che la proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c. non ha trovato riscontro con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari .Va dichiarato compensato il restante 1/3 in ragione del rigetto di una delle domande Le spese di CTU stante la fondatezza della domanda negatoria dell'attore, sono da porsi interamente a carico di parte convenuta.  P. Q. M.  il Tribunale di ### - ### - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa civile riportata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1. accerta l'illegittima installazione della tenda solare/pergotenda, meglio descritta in motivazione, realizzata dalla convenuta sulla parte frontale ### della porzione aggettante del balcone contiguo all'unità immobiliare di proprietà dell'attore sita in #### alla via ### n. 138 (condominio ###, scala B, piano secondo, interno 4, e per l'effetto condanna la convenuta a rimuovere la predetta tenda solare e a ripristinare lo status quo ante; 2. rigetta l'ulteriore domanda; 3. pone le spese di c.t.u. come già liquidate in euro 1321,2, oltre IVA e casse se dovute definitivamente a carico di parte convenuta; 4. condanna la convenuta al pagamento dei 2/3 delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano già in misura così ridotta in euro 363,33 per esborsi e in euro 2.539,33 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### dichiara compensato il restante 1/3 Così deciso in ### il 10 dicembre 2025 

IL Giudice
Unico dott.ssa


causa n. 11361/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna

M
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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4682/2025 del 21-11-2025

... domanda attorea di risarcimento dei danni a seguito del mancato godimento dell'immobile consegnato al Dott. ### alla stipula del contratto preliminare. Ed invero come riportato nella suddetta sentenza “…….anche nel caso in cui all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, sia convenuta dal promittente acquirente la corresponsione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento, con la conseguenza che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE All'udienza del 20.11.2025: Visto il provvedimento del 6.2.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo ### n. 14245/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note; Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 6.2.2025; Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti; ### Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ### ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente ### Nella causa civile iscritta al n. 14245/2023 R.G.A.C. vertente ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato ex art. 83 comma 3 cpc, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto; #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto: Opposizione a precetto.  p.q.m.  Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'opposizione proposta da ### avverso atto di precetto del 24.10.2023 notificato in data ###; Condanna l'opponente alla rifusione in favore di ### delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% su competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.  ### esecutiva per legge. 
Motivi della decisione La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della ### n. 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.  ### è infondata e va, pertanto, rigettata. 
Con atto di citazione, ritualmente notificato il Dott. ### proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data ### con il quale ### gli ingiungeva il pagamento di euro 12.036,64 sulla base del titolo costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di ### n. 4675 (proc RG.  877/2022 passata in giudicato per mancato appello).
Fondava l'opposizione sulla esistenza di un proprio controcredito di euro 36.100,00 derivante da taluni versamenti effettuati a mani del ### durante il periodo in cui l'opponente ebbe a possedere l'immobile di via F.sco ### in virtù del preliminare di vendita del 3.6.2010: concludeva chiedendo dichiararsi il proprio controcredito di euro 36.100,00 ovvero un diverso importo da determinarsi in corso di causa, vinte le spese del giudizio. 
Ritualmente costituito in giudizio ### negava la fondatezza delle difese spiegate dall'opponente delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte. 
La causa istruita sulla base della produzione documentale allegata in atti, all'udienza del 20.11.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione sostitutive della partecipazione all'udienza.  ### spiegata - da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., essendo contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del titolo esecutivo - è infondata. 
Rileva innanzitutto il Tribunale che il titolo esecutivo da cui trae linfa la procedura esecutiva è costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di ### n. 4675/2022, resa nel proc. n. 877/2022 R.G., che ha dichiarato legittimo il diritto di recesso esercitato da ### in relazione al contratto preliminare di vendita stipulato col Dott. ### in data ### e il conseguente diritto del sig. ### a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra e condannato il Dott. ### all'immediata consegna in favore del ### dell'immobile sito in ### via ### (censito al ### del Comune di ### foglio 500 part. 5669 sub 4 cl 4, ### A/2) e al pagamento delle spese di lite. 
Ciò detto occorre preliminarmente prendere le mosse da un principio pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza, ossia che: “E' istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva” (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 10230/2022). 
Soltanto ove il contenuto del titolo si presenti obiettivamente incerto o ambiguo, è consentita anche l'interpretazione extratestuale del provvedimento azionato sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite (cfr. Cass. 4356/2018; Cass. n. 5049/2020).
Resta invece esclusa la possibilità di integrare un provvedimento carente o dubbio facendo riferimento a regole di diritto o ad indirizzi giurisprudenziali, poichè in tal modo il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione all'esecuzione) finirebbe per sovrapporre una propria valutazione della fattispecie a quella del giudice di merito (cfr. Cass. n. 10806/2020). 
Orbene, da un attento esame della sentenza n. 4675/2022, che costituisce oggi titolo giudiziale per procedere ad esecuzione forzata, può evincersi, in estrema sintesi, che il ### n.q. di promittente venditore (attore nel giudizio RG.  877/2022 nel quale il convenuto Dott. ### veniva dichiarato contumace), domandava al Tribunale di ### di accertare la legittimità del recesso esercitato rispetto al contratto preliminare di compravendita del 3.6.2010 per grave inadempimento del convenuto ### rispetto ai termini di pagamento e - per l'effetto - il diritto dell'attore/promittente venditore ### a trattenere le somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile oltre al risarcimento del danno. 
Il giudice pertanto accoglieva le domande attoree risultando dimostrata sia la stipula del contratto preliminare che l'inadempimento della parte promittente acquirente in ordine alle modalità e ai tempi di corresponsione del prezzo.
Il giudice ha osservato che il ### ha risolto il contratto ex art.  1385 2 comma c.c., col diritto dello stesso alla ritenzione delle somme ricevute anche a titolo di caparra. 
Tali rimedi sono alternativi alla possibilità per la parte di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (art. 1385 ult. co. c.c.): dunque, o il contraente esercita il diritto di recesso e trattiene la caparra, o risolve il contratto e chiede il risarcimento del danno. 
In tale ultima ipotesi il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (ultimo comma art. 1385 c.c.). 
Nella stessa sentenza il giudice non ha accolto la domanda attorea di risarcimento dei danni a seguito del mancato godimento dell'immobile consegnato al Dott. ### alla stipula del contratto preliminare. 
Ed invero come riportato nella suddetta sentenza “…….anche nel caso in cui all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, sia convenuta dal promittente acquirente la corresponsione di una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento, con la conseguenza che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti”. 
Sempre nella richiamata sentenza il giudice rigettava la richiesta risarcitoria formulata ex art. 2043 c.c. dall'attore “in difetto di alcuna allegazione di fatti integranti il lamentato danno, nulla avendo l'attore allegato in punto di danno emergente e lucro cessante (al di fuori della semplice allegazione è un appartamento in grado di produrre frutti civili (canone di locazione)”. 
Alla luce delle coordinate fornite dalla giurisprudenza, sopra richiamate, si osserva che la prima regola a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi è interpretare la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, tenendo conto del dispositivo ma anche della motivazione. 
Ai fini dell'individuazione dell'estensione del giudicato, va ribadito che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. n. 13513/07). 
Tanto che il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono (cfr. Cass. n. 2721/07). 
Gli stessi principi valgono per il giudice di merito chiamato ad interpretare la portata del titolo esecutivo di formazione giudiziale, pur con i limiti di cui si è detto sopra quanto all'utilizzabilità di elementi extratestuali (cfr. Cass. S.U. n. 11066/12). 
Va dunque rilevato che nel caso di specie non sussiste alcun contrasto fra la motivazione e il dispositivo: il titolo esecutivo, più in generale, non risulta connotato da ambiguità o contraddittorietà laddove il giudice ha accolto la domanda volta al trattenimento della caparra rigettando la domanda risarcitoria. 
Tanto premesso il dispositivo della sentenza n. 4675/2022 resa dal Tribunale di ### va letto alla luce della motivazione che sorregge il provvedimento ed inteso in maniera inequivoca quale statuizione di condanna alla restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra.
Venendo, da ultimo, all'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, va rilevato che la stessa non può essere accolta. 
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata: pertanto l'eccezione non può essere accolta perchè i relativi crediti erano sorti in data antecedente alla formazione del titolo. 
Conclusivamente la presente opposizione a precetto va rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.  ### esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 20.11.2025

causa n. 14245/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Pizzuto

M
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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1224/2025 del 17-11-2025

... residenziale netta di 88 mq e che il CTU ha accertato che l'immobile ha superfici utili residenziali inferiori, complessivamente pari a ca. mq. 41,68 e presenta difformità urbanistiche e catastali non segnalate dal convenuto nella perizia di stima, si ritiene equo liquidare il danno subito dall'attore nell'importo richiesto di € 35.000,00, pari al 36% circa del prezzo versato, considerato che la consistenza residenziale complessiva dell'immobile è pari a circa la metà di quella indicata nella perizia. c.2 Sull'importo come sopra liquidato, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 1681/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 2/4 PESCARA, presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 139 TRENTO, presso l'avv. ####'udienza del 5.11.2025 la causa è stata incamerata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: ### ha chiesto che il Tribunale dichiari che l'immobile da lui acquistato all'asta ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, ovvero pari a 41,68 mq come da ### tecnica di ufficio e non a 88,00 mq come riportato nella perizia di stima redatta dal convenuto, geom. ### su incarico del Tribunale di Pescara. 
Accertato che tale difformità è idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, acquistato dall'attore sulla base della consistenza del cespite indicata nella perizia redatta dal convenuto, condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua. 
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.
Il convenuto, insistendo nelle richieste istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data #### ha convenuto in giudizio il geom. ### assumendo che l'immobile, sito in ### C. da ###. ### 98, ### T e piano 1° contraddistinto al N.C.E.U.  del detto Comune al foglio n. 17, part. 762, sub 8, categoria A/2, classe 3, da lui acquistato all'asta a seguito di procedura esecutiva immobiliare, ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, pertanto inferiore a quella di 88,00 mq erroneamente riportata nella perizia di stima redatta dal convenuto, su incarico del Tribunale di Pescara. 
Ritenendo tale difformità idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, ha chiesto che il Tribunale condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 37.713,68, (36.652,17, maggiorato di € 1.061,51 per interessi) ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.  2. Con comparsa depositata il ### si è costituito il geom. ### contestando la sussistenza del danno patrimoniale, invocato dall'attore. 
Evidenziava che, all'esito della gara con altri offerenti, l'attore si era aggiudicato l'immobile acquistato all'asta al prezzo di € 95.000,00 notevolmente inferiore al valore di mercato. 
Contestava la sussistenza del pregiudizio economico lamentato, evidenziando che il prezzo di aggiudicazione (€ 95.000,00), superava l'offerta minima fissata in € 66.088,84 ed il prezzo base d'asta determinato in € 88.118,45, per cui il presunto danno non poteva essere determinato sulla base del prezzo base d'asta, risultato del tutto ininfluente rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'### determinato all'esito della gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc. 
Assumeva di aver svolto in maniera corretta l'incarico peritale a lui conferito, nel quale aveva evidenziato le difformità, accertate nel corso dal sopralluogo da lui effettuato in data ###, rispetto all'ultimo progetto autorizzato, nonché tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile. 
Avendo segnalato che l'immobile era privo del certificato di agibilità, dall'esame della perizia di stima e dei relativi allegati (cfr. il doc. 2 convenuto) i partecipanti all'asta erano stati messi in condizione di conoscere l'estensione della superficie abitabile, che presentava una superficie utile di mq 36,82 e mq. 7,60 per complessivi mq. 44,42 oltre ad una superficie non residenziale al piano terra per mq. 6,49 ed al piano sottotetto per mq. 37,36 per complessivi mq. 43,85. 
Tale informazione, che l'attore assumeva di aver appreso solo dopo l'aggiudicazione dell'immobile, era indicata nella documentazione allegata alla perizia di stima dell'### (cfr. il doc. 2) e segnatamente: - nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria dell'### (cfr. il doc. 3 convenuto); - nella relazione tecnica del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). 
Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. 
Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. 
Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. 
Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte attrice). 
Contestava il calcolo, all'esito del quale l'attore aveva determinato la superficie convenzionale dell'immobile, assumendo che anche la superficie non residenziale doveva essere conteggiata ai fini del calcolo della superficie convenzionale dell'immobile, considerato che i locali sottotetto erano dotati di tutti gli impianti (idrico, elettrico, termico) e di finiture similari a quelle del piano terra.  3. Con ordinanza in data ### ritenuto necessario, prima di assumere le prove capitolate dalle parti, disporre perizia finalizzata ad accertare, alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, le caratteristiche e di conseguenza il valore dell'immobile oggetto di trasferimento, è stato nominato come CTU l'arch. ### che ha depositato la relazione in data ###.  4. Con ordinanza in data ### è stata formulata alle parti proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 30.000,00. 
La proposta è stata accettata solo dall'attore e con ordinanza in data ###, ritenute le prove orali articolate dalle parti non rilevati per la decisione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 281 quinquies cpc. 5. Va preliminarmente confermato il rigetto della prova articolata dal convenuto nella memoria istruttoria, considerata la natura documentale delle circostanze capitolate sub sub. 1 e 2. 
In relazione agli altri capitoli di prova, va evidenziato che non può essere posto a carico dell'attore l'onere di confrontare i dati riportati nella perizia di stima, pubblicata unitamente all'avviso di vendita, con la documentazione allegata alla perizia che non è soggetta a tale onere, considerata la pacifica esistenza di un affidamento che i partecipanti all'asta ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione.  *** 
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie Il perito estimatore, nominato per la stima di beni immobili, oggetto di procedura esecutiva e\o fallimentare, opera quale ausiliario del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia. 
Nessun rapporto professionale lo lega al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato, configurandosi eventualmente nei suoi confronti una responsabilità di tipo extracontrattuale, nei termini indicati dall'art. 64 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016; Cass. civ., sez. III, sent.  18313/2015; Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010). 
Considerata la natura aquiliana della responsabilità, è onere di chi si assume danneggiato dall'espletamento dell'incarico peritale, dar prova tanto della condotta dolosa o colposa imputabile al perito, quanto del danno ingiusto, ovvero della lesione arrecata ad un interesse giuridicamente rilevante c.d. “danno evento” e delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della detta lesione, c.d. “danno conseguenza”, nonché infine della causalità materiale (tra fatto e danno evento) e giudica (tra danno evento e danno conseguenza). 
La giurisprudenza di legittimità, in occasione dei plurimi arresti intervenuti in materia, ha avuto modo di chiarire che l'erronea valutazione fornita dall'esperto in sede di determinazione del valore dell'immobile da aggiudicare all'asta, può assumere la valenza di un colposo elemento perturbatore tale da alterarne in modo significativo il valore dell'immobile (cfr. Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010), considerato che la partecipazione ad un incanto non costituisce un'attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario, dando per pacifica l'esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016). 
È dunque senz'altro possibile, in termini giuridici, prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti. 
Quanto all'elemento soggettivo, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
Il perito di stima, nominato dal giudice dell'esecuzione, risponde quindi nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2024, n. 3917). 
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati b.1 Allo scopo di accertare l'effettiva consistenza dell'immobile, sito in ### acquistato dall'attore a seguito di procedura esecutiva immobiliare, sono stati formulati al CTU nominato, arch.  ### i seguenti quesiti: “1) Dica il ### letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della reale ed effettiva consistenza delle superfici residenziali dell'immobile oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti e dei costi per il recupero abitativo delle superfici non residenziali del fabbricato indipendente con giardino, sito in ####, C.da Macchiano, ###. ### 98, composto da piano terra e primo piano, identificato al catasto ### al Fg. 17, Part. 762, Sub. 8, Categoria ###.  2) Accerti il valore dell'immobile alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, proponendo alle parti, all'esito degli accertamenti svolti, una soluzione conciliativa”. 
Con relazione depositata il ### redatta all'esito dei rilievi effettuati sui luoghi di causa, in contraddittorio con i ###, il CTU ha accertato che l'immobile oggetto di controversia aveva superfici utili residenziali complessivamente pari a ca. mq. 41,68 (cfr CTU pag. 11). 
Il perito aveva inoltre constatato le seguenti difformità non segnalate nella perizia di stima redatta dal convenuto: i) assenza sui luoghi del locale ad uso lavanderia catastalmente rappresentato in corrispondenza del piano terra e conseguente annessione di fatto della relativa superficie al contiguo vano cucina; ii) assenza sui luoghi dell'accesso esterno, catastalmente rappresentato relativamente al locale pertinenziale al piano terra, in corrispondenza del quale è stata invece riscontrata una finestra; iii) differente indicazione catastale delle altezze corrispondenti all'intradosso della copertura del piano primo, con scostamenti pari a ca. cm. 6,00 in corrispondenza dell'altezza minima, nonché pari a ca. cm.  20,00 in corrispondenza dell'altezza massima; iv) realizzazione di collegamento diretto tra i locali abitativi ed il locale accessorio al piano terra a mezzo di apertura interna progettualmente non prevista.  b.2 All'esito degli accertamenti svolti, pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di numerose fotografie idonee a consentire una completa verifica dell'operato svolto dal perito, quest'ultimo ha precisato che il fabbricato sito alla ###. ### n° 98 del ### di ### non possiede i requisiti necessari e sufficienti al recupero abitativo dei vani non residenziali del piano sottotetto, richiesti dalla L.R. n° 10/2011 ed dal ### del ### di ### in quanto l'altezza media del sottotetto risulta inferiore a ml. 2,40 ed il rapporto aero-illuminante tra le superfici delle finestre e del pavimento risulta inferiore ad 1/8 in ognuno dei singoli vani considerati. 
Pertanto, a meno di sostanziali opere di adeguamento, che intervengano sui parametri tecnici considerati in base a specifica fase progettuale - non risulta attualmente possibile procedere al recupero abitativo delle superfici non residenziali al piano sottotetto” (cfr CTU pag. 52).  b.3 È quindi possibile affermare che, a causa dell'erronea rappresentazione dei fatti, riportati nella perizia di stima redatta dal convenuto, (documento visibile all'aggiudicatario, in quanto accessibile dal portale delle vendite pubbliche e sui siti internet indicati dal Tribunale di Pescara per le pubblicazioni dell'avviso di vendita), che indicava in 88,00 mq la superfici utile residenziale dell'immobile e che non faceva menzione delle difformità rilevate dal ### l'attore aveva acquistato un immobile avente consistenza residenziale complessiva pari a circa la metà di quella indicata nella perizia, nonché difformità catastali ed urbanistiche non segnalate, idonee ad incidere sul valore del bene ed in particolare sulla sua commerciabilità, gravando sul venditore l'onere di provvedere alla regolarizzazione delle difformità sopra indicate, sostenendone i relativi costi. 
Si può quindi affermare che l'attore, confidando nel corretto operato dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione, aveva acquistato un immobile che non aveva le caratteristiche indicate nella perizia redatta dal geom. ### b.4 Accertata la sussistenza dell'errore professionale contestato al convenuto, va precisato che nessun rilievo assume la circostanza che l'acquisto dell'immobile sia stato effettuato dall'attore a corpo e non a misura, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dell'ausiliario e la rilevanza delle difformità accertate. 
Considerato il carattere routinario dell'accertamento tecnico svolto dal convenuto, nell'ambito di un'attività, quale quella svolta dall'ausiliario del giudice dell'esecuzione, funzionale al superiore interesse della giustizia, tale da imporre al perito una particolare diligenza e perizia, valutata inoltre la rilevanza delle difformità accertate tra lo stato di fatto dell'immobile e le caratteristiche indicate nella perizia di stima, è possibile ricondurre la condotta professionale del convenuto al paradigma della colpa, considerato che, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 cpc non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
C. Sul quantum debeatur c.1 Considerato che l'attore ha acquistato all'asta, al prezzo di € 95.000,00 un immobile con superficie residenziale netta di 88 mq e che il CTU ha accertato che l'immobile ha superfici utili residenziali inferiori, complessivamente pari a ca. mq. 41,68 e presenta difformità urbanistiche e catastali non segnalate dal convenuto nella perizia di stima, si ritiene equo liquidare il danno subito dall'attore nell'importo richiesto di € 35.000,00, pari al 36% circa del prezzo versato, considerato che la consistenza residenziale complessiva dell'immobile è pari a circa la metà di quella indicata nella perizia.  c.2 Sull'importo come sopra liquidato, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). 
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.  1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno) concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019). 
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” al 3 settembre 2020, data di acquisto dell'immobile e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ### relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. 
Spettano inoltre agli attori gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
D. Sulla domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc d.1 La domanda di condanna del convenuto, formulata ex art. 96 cpc da parte attrice in sede di memoria di replica, va rigettata perché tardiva.  d.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). 
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983). 
Con riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che il convenuto, che non aveva aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, accettata dall'attore, era perfettamente in grado di avvedersi dell'infondatezza delle eccezioni da lui formulate, tenuto conto della professione di perito estimatore da lui svolta per conto del Tribunale. 
Il convenuto va quindi condannato a versare a parte attrice, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 3.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. 
E. Sulla regolamentazione delle spese e.1 Le spese di lite parametrate sui valori medi e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo. 
Spese da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.  e.2 Per le medesime ragioni le spese CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1681/2023
ACCERTATA la fondatezza della domanda, ### il convenuto a versare all'attore la somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi computati al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 3.9.2020 e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ### sul costo della vita, maggiorata di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. 
RIGETTA la domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice, in sede di memoria di replica.  ### il convenuto a versare all'attore, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.  ### il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%. Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari. 
PONE le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli. 
Alla cancelleria per quanto di competenza. 
Pescara, 17/11/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1681/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medica Patrizia

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