blog dirittopratico

3.688.678
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1770/2025 del 24-01-2025

... vendita” implicita quando, in caso di 15 di 17 mancato pagamento d elle royalties da parte d el licenziat ario, il contratto di licenza preveda che il fornitore non possa più vendere la merce all'importatore o quest'ultimo non possa più acquistarla. 8.4. Per tale indagine soccorre il documento ######/2016 che fornisce linee orientative p iù sintetiche correlate al nuovo codice dog anale, senza discostarsi da quelle ge nerali del precedente ###800/2002 (Cass. n. 22761 del 2019), e rimanda al ### n. 25.1 del 2011 del ### tecnico sul valore in dogana dell'OMD (### che mette a disposizione una lista (non-esaustiva) di fattori che possono essere presi in considerazione nel det erminare se il pagamento di un qualsivoglia importo per royalties o per diritti di licenza costituisca o meno la condizione di vendita delle merci importate: - riferimento del contratto di vendita o dei d ocumenti cor relati ai diritti di licenza; - riferimento nell'accordo di licenza alla vendita di merci; - previsione della risoluzione del contratto di vendita quale conseguenza di un inadem pimento del contratto d i licenza o del mancato pagamento dei diritti di licenza; - inserimento nell'accordo di licenza di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2024 R.G. proposto da: ### E ### domiciliata in ###, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro D.B. ### S.P.A., ### S.P.A., elettivamente domiciliati in ### 10, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###); -controricorrenti avverso la SENTENZA di CORTE DI G IUSTIZIA TRIB UTARIA II ### n. 810/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal ### 2 di 17 Sentito il ###, in persona del ### che ha concluso per il ri getto del ricorso. 
Uditi l'avv. de llo ### ra ### per la ricorrente e l'avv.  ### per le controricorrenti.  ### 1. ### lin spa e la D.B. ### spa (quale suo rappresentante indiretto) hanno impugnato separatamente avvisi di accertamento e conseguenti atti sanziona tori relat ivi alla rideterminazione di diritti doganali e di ### per la mancata inclusione dei diritti di licenza ne l valore dell e importazioni di occhiali o parti di occhiali effettuate nel 2018.  2. ### (### di ### con sentenze n. 371 e 37 2/2021, h a accolto parzialmen te i rico rsi, confermando la ripresa concernente l'inclusione delle royalties; ha invece accolto i ricorsi per ciò che concerne l'IVA all'importazione già corrisposta attraverso il meccanismo del reverse charge.  3. ### ia delle dogane ha appellat o le sentenze, richiedendo la riforma delle ste sse nella p arte in cui avevano accolto il rilievo relat ivo all'IVA mentre le società, a loro volta, hanno proposto ap pelli incidentali avverso la parte relativa all'inclusione delle royalties.  4. Con la sentenza in epigrafe n. 810/2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (### del ### riuniti i gravami, ha rigettato l'appello erariale.  5. ### ha osserva to in limin e che la causa av eva il medesimo oggetto del contenz ioso per l'anno 2016 definito dal la CTR del Ve neto con senten za n. 451/2021 a favore de i contribuenti. Ha aggiunto, comunqu e, che, in aderenza alla giurisprudenza comunitaria ed alla conforme e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertato assolvimento mediante 3 di 17 inversione contabile dell'IVA intracomunitaria elide la prete sa impositiva corrispondente.  6. ### ha accolto, invece, gli appelli incidentali delle società pronunciando l'illegittimità degli avvisi di accertamento che hanno rettificato il valore delle merci importate, includendo la daziabilità delle royalties.  7. ### ha rilevato che gli att i impug nati riguardavano importazioni relative a dodici contratti di licenza ma di questi ne era stato esaminato soltanto uno, quello relativo ai p rodotti a marchio ### spa; pertanto, con r iguardo agli altri l icenzianti (### G ####; ####; S waroski ########, l'atto era viziato da assoluta carenza di motivazione con consegu ente illegittimità dell e riprese relative alle operazioni riguardanti le suddette licenze.  8. Con riferimento al contratto stipulato con la ### spa, poi, la Corte h a ritenut o che n on sussistessero le condizioni previste dalla norma comunitaria e dalla giurisprudenza, sia unionale che di legittimità, per la daziabilità de lle royalties. Second o la Corte le clausole evidenziate dall'### non dimostravano il controllo del licenziante sul produttore, in termini di potere di diritto o di fatto di costrizione o di orientamento.  9. Avverso questa sentenza l'### delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.  10. Hanno resistito con controricorso la ### spa e la D.B.  ### spa che depositano memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso che, secondo i rico rrenti, sarebbe contrario ai principi di sinteticità e chiarezza imposti dagli artt. 121 4 di 17 e 366 c.p.c., «posto che il ricorso di controparte si presenta confuso, disordinato e di difficile comprensione».  1.1. Come noto, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformi tà ai principi di chiare zza e si nteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profi li di fat to e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondame nto delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicen da giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e no n risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 3 60 c.p.c.; tut tavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declarato ria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti d i causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza g ravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.  366 c.p.c. (Cass. n. ### del 20 21). In q uesto caso, peraltro, nonostante i frequenti refusi e una certa farragino sità dell'esposizione, condizionata anche dalla complessità della normativa e dalla pluralità dei rapporti in esame, il ricorso consente di compren dere lo svolgimento della vi cenda processuale e di individuare con chiarezza le censure mosse cont ro la sentenza impugnata.  2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d. lgs. 546 /1992, do vendo ritene rsi apparente la motivazione della sentenza d'appello che aveva fatto rinvio ad altra sentenza d'appello (sentenza 451/2021 della CTR del ### che era stata cassata con ordinanza n. 22531/2023 depositata in data ### della Corte di Cassazione. 5 di 17 2.1. Il motivo è inammissibile. Come si desume dalla superiore espositiva la CGT ha citato il precedente favorevole ai contribuenti ma ha anche reso una propria motivazione sul gravame, cosicché la parte censurata rappresenta mero obiter dictum e come tale non impugnabile per cassazione; infatti, secondo consolidato principio espresso da questa Corte, «In sede d i legit timità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolt e avverso argomentazioni contenute nella motivazio ne della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di e ffetti giuri dici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (tra le molte, n. 22380 del 2014).  3. Il secondo motivo si compone di due distinte censure.  3.1. Con la prima, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., rubricata «IVA sulle ro yalties, assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge: ### di diritto (): violazione della sesta ### comunitaria n. 77/388, modificata dalla direttiva 2006/18, e dell'art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 e art 2697 del codice civile», si lamenta la mancata prova da parte della ### dell'assolvimento della maggiore IVA all'importaz ione mediante autofatturazione. ### la ricorrente, le autofatture presentate dalla ### non provavano che fosse inclusa in esse anche quell'IVA all'importazione relativ a alle dichiarazioni doganali contestate con gli atti impugnati, in quanto - come ammesso dalla stessa controparte - l'IVA versata con le autofatture comprendeva tutti i prodotti venduti dalla controparte (riferiti a diversi marchi), inclusi gli acquisti da fornitori italiani e da fornitori stabiliti in altri paesi europei.  3.2. Con la seconda censura, in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 4 e 132 c.p.c., sotto la rubrica «IVA all'importazione calcolata sul maggior dazio» si deduce la nullità della sentenza impugnata, la cui mot ivazione sarebbe al di sotto de l minimo costituzionale, 6 di 17 laddove la pronuncia si era limitata a riferirsi genericamente ad una prova assolta dall a documentazione in atti in ordine al l'IVA all'importazione mediante autofatturazione.  3.3. Il motivo è inammissibile, quanto alla prima censura, ed infondato quanto alla seconda.  3.3.1. La censura di violazione d i legge è inammissi bile in quanto tende in realtà a rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dalla CGT la quale ha ritenuto, con apprezzamento in fatto incensurabile n el giudizio di legittimità, che «Nel presente caso la ### con la documentazione depositata in atti, ha dato prova di aver assolto l'IVA attraverso il meccanismo del “reverse charge”». Come noto, in linea generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che , sotto l'apparen te deduzione del vizio di violazione o falsa applic azione di leg ge, di man canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto d ecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. ### del 2019).  3.3.2. Quanto al vizio assolut o di motivazione, no n essendo più ammissib ili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luo go a nullità della sentenza - di “mancanza della motiv azione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente ", di "manifesta ed irriducibile contraddittorie tà" e di "motivazione perplessa od inco mprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.  8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimam ente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 7 di 17 Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivaz ione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta d a "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il comp ito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di m otivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfond ita disamin a logica e giuridi ca in modo da rendere im possibile ogni controllo sull'esatte zza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso, la motivazione, pur nella sua estre ma sintetici tà, esplicita le ragioni della decisione, fondata sulla raggiunta prova dell'assolvimento dell'### 4. Con il terzo motiv o, si d educe, in relazione all'art. 360 comma 1 n . 3 c.p .c., «Violazione degli artt 3 co 1 L 2 41/90 impropriamente applicato e 16 dlgs 472/ 97, 11 c0 5 bis dlgs 374/90» ###, censurandosi la sentenza impugnata che ha annullato per difetto di motivazione gli avvisi doganali e gli atti di irrogazione delle sanzioni, con riguardo alle operazioni con licenzianti diversi dalla ### spa, perché mancanti di esplicazioni in ordine alle clausole contratt uali che giust ificavano l'addizione delle royalties al valore di transazione. ### la ricorren te, invece, non sussisteva alcun vizio motivazionale perché la causale delle riprese fiscali era stata indicata ed erano stati allegati tutti i relativi contratti di licenza.  4.1. Il motivo è ammissibile perché riporta elementi sufficienti ad ind ividuare il contenuto della doglianz a e a cons entire la 8 di 17 decisione senza dover scrutinare gli att i di causa ris pettando il principio di autosufficienza (Cass. n. 158 del 2016), che non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. sez. un.  n. 8950 del 2022); la doglianza è altresì fondata.  4.2. Invero, la motivazione degli atti tributari esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa - soltanto l'indicazione d i fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giud izio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effe ttivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pret esa impositiv a, mentre non è necessa ria la formulazione dell e argoment azioni giuridiche a sostegno dell'atto , n é la valutazione critica degli elementi acquisiti, re stando la relativa problematica influen te nel giudizio d'impugnazione al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impo sitiva (Cass. n. 1470 0 del 2001; Cass. n. 23615 del 2011; Cass. n. 28061 del 2017, in motivazione; Cass. n. 5645 del 2020; Cass. n. 6063 del 2020 in motivazione).  4.3. Né serve osservare che la r ipresa dei diritti di licenza richiede l'esame « di tutti gli elementi legati alla vendi ta e all'importazione delle merci, inclusi gli obb lighi contrattuali e giuridici delle parti nonché altre informazioni pertinenti» (### 28 aprile 2016, ### 808781, in www.ec.europa.eu) ovvero che si deve tener conto di tutt i gli elementi rilevanti, compresi i rapporti giuridici e di fatto tra i soggetti coinvolti, come emergenti dagli accordi di licenza (v., per esempio, Corte di Giustizia, 9 luglio 2020, C-76/19, in www.curia.eu), con un'indagine “necessariamente casistica”, la quale non può prescindere da un attento esame dei contratti di licenza. (ex pluribus, Cass., n. 8473 del 2018; Cass., 14547 del 2018; Cass., n. 12147 del 2019; Cass., n. 14994 del 2019; Cass., nn. ###, ###, ###, ### del 2019; Cass., n. 9 di 17 10687 del 2020; Cass., nn. 3593, 3594 e 3595 del 2020). Bisogna tener ben distint o, infatti, il pro filo della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validità, da quello della prova della pretesa tributaria, disci plinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 15595 del 2020; Cass. n. 8399 del 2013). Come sopra osserv ato, la motivazione serve a delim itare l'amb ito delle ragioni e dei fatt i su cui si fonda la pret esa ed entro il qual e si svolgerà, nel giudiz io di impugnazione , l'accertamento dei fatti stessi e la loro idoneità a fondare la pretesa. Pertanto, nella fase contenziosa e nel contraddittorio tra le parti trova spazio l'indagine sul conte nuto degli accordi contrattuali, a base della pretesa impositiva, finalizzata a verificare se sussi stano elementi che possano far emergere un legame tra licenziante e fornitore estero, idoneo a qualificare il pag amento dei diritti di licenza come condizione di vendita delle merci fornite dal produttore.  4.4. Del resto, non er ano precluse in appello le deduzioni dell'### che, vittoriosa in primo grado sulla questione relativa alla royalties, solo in sede di g ravame aveva specificat o, sulla scorta dei cont ratti già al legati agli atti impugnati o ai ### gli elementi dai quali d esumere la rico rrenza dei presuppost i per l'inclusione dei diritti di licenza n el valore d aziario, in risposta all'appello delle contribuenti. Infatti, nel processo tributario il divieto di ultr apetiz ione e quello di proporre in appello nuo ve eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive (Cass. n. 2413 del 2021) e non limita la possibilit à dell'Am ministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a cont estare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso te cnico (Cass . n . 14486 del 2013); d'altro 10 di 17 canto, non costituis cono novità le difese dell'### finanziaria che rientrano nei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa oggetto di ricorsoi (Cass. n. 26214 del 2024).  5. Con il quarto motivo si dedu ce, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione art 70 e 71 c cdu,127 e 136 reg 2447.15 e del ### 80 0/2002», per non e ssersi ritenuti sussistenti i presupposti per l'aggiu nta delle royalties dovute al licenziante al valore delle merci importate; secondo la ricorrente ricorrono, sulla scorta dell'esame dei contratti di licenza prodotti, i criteri di cui al commento ### 800 de l 2002 e successive modifiche e integrazioni che consentono di individuare un potere di “controllo” del licenzia nte anche sui prod uttori: il diritto di approvare la scelta del fornitore; il diritto di approvazione scritta di tu tte le idee , creazioni e modelli trid imensio nali che devono essere usati su o in connessione con gli articoli concessi in licenza; il dirit to di richiedere modifiche d i qualsiv oglia articolo licenziato, materiale promozionale o articolo di imballaggio precedentemente approvato dal licenziante; il diritto di ispezionare gli stabilimenti utilizzati dal licenziatario, dai suoi subappaltatori e fornitori collegati alla prod uzione, allo sto ccaggio o alla distribuzione dei prodotti e di e saminare i prod otti in fase di lavorazione; il potere di decidere a chi il produttore può vendere le merci o imporre delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il diritto di esaminare e di fare copie o estratti di libri contabili e registri di licenzianti e produttori.  6. Con il quinto mo tivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «Violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 70-71 Reg. UE n. 952/2013 (### doganale ###, art. 136 del Reg. Esec. (Reg. CE n. 2015/2447)», perché la CGT ha ritenuto l'insussistenza del “controllo” e delle condizioni legittimanti la imponibilità delle royalties riferite al contratto di licenza con la 11 di 17 ### spa; la ricorrente evidenzia che secondo l'art. 136, par. 4, lett. c) del Regolam ento di e secuzione del ### ai fini della imponibilità delle royalties, è sufficiente che sussista l'impossibilità di vendere /acquistare le merci senza il pagamento dei diritti di licenza; in questo caso, e ra attribuito alla licenziante il diritto di risolvere il contratto di licenza nel caso in cui «la licenziataria non adempia al pagamento delle royalties e/o minimo garantito entro 15 giorno dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere della licenziante …», con conseguente divieto di produrre, importare e commercializzare la merce ogget to di li cenza ed, in gene rale, di usare il marchio ### inoltre, nelle clausole del contratto ### si riscontrano vari in dicatori, ulteriori espressioni di un penetrant e potere di controllo della li cenziante e che giustificano l'inclusione delle royalties nel valore in dogana.  7. Il quarto motivo è ammissibile - perché, anche in questo caso, la farragino sità dell 'esposizione, denunziata dalle controricorrenti, non impedisce la piena compre nsione della doglianza - e può essere esaminato unitamente al quinto motivo; entrambi sono fondati.  8. Premesso ch e si applicano, ratione temporis, il nuovo ### doganale unionale (CDU - ### n. 952/2013/UE) e il corrispo ndente ### di esecuzione (### ento 2015/2447/UE), l'art. 70 del CDU pone, al primo paragrafo, la regola generale second o cui il valore in dogana è quello di transazione, ossia «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci», mentre il comma successivo dispone che qu esto «è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato d al compratore nei confron ti del vendit ore, o dal compratore a una terza parte, a bene ficio de l ve nditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagam enti che sono stati o devono esser e effettuati, come condizione della vendit a de lle merci importate».  ###. 129, par. 1, del Reg. es. precisa che il prezzo «comprende la 12 di 17 totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone: a) il venditore; b) un terzo a beneficio del venditore; c) un terzo collegato al venditore; d) un terzo quando il pagamento a quest'ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore» e che «i pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta».  8.1. Il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore d i transazione «c) i cor rispetti vi e i diritti di licenza relativi alle merci da val utare, che il compratore, direttamen te o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misu ra in cu i detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel p rezzo effettivam ente pagato o da pagare». ###. 136, par. 4, del Reg. es. aggiunge che «I cor rispettivi e i diritti di licenza son o considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci no n possono e ssere vendute all 'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante».  8.2. Nell'ipotesi p revista dall'art. 136, par. 4, lett a), cit., il venditore deve essere “legato” al licenziante: l'art. 127 dello stesso ### di esecuzione prevede, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, che «due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle ..condizioni» ivi elencate, tra le quali quella secondo cui «l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra» (par. 1 lett. e) e aggiun ge che «si ritie ne che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di i mporre orientamenti alla seconda» (par. 3). Si è osservato che una siffatta locuzione di “controllo” è più generica ed 13 di 17 ampia di quella precedente, sotto il vigore del ### (### n. 2913/92 (### e del ### (### n. 2454/93 (###, e non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato (Cass. n. 10685 del 2020). Ciò significa che anche il ###800/2002 può mantenere il suo valore o rientativo anche sot to la vigenza del CDU (Cass. 22761 del 2019), laddove indica gli elementi utili per determinare la presenz a di un controllo, trai qua li i seguenti: - il lice nziante sceglie il p rodutto re e lo impone all'acquirente; - il lice nziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto at tiene ai centri di p roduzione e/o ai metodi di produzione) ; - il lice nziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le me rci o impone dell e re strizioni per qu anto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. - il licenzia nte sceglie/limita i fornito ri dei materiali/componenti; - il licenzia nte limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio ### che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il prod uttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti ( privi di licenza) in assenza de l consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concez ione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.  8.3. Però, nello “scenario a tre parti”, in cui il licenziante è un soggetto diverso dal vendito re, la nuova dis ciplina consente di 14 di 17 includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenzian te, ch e non è più indispensabile come previsto invece dagli artt. 157 e 160 DAC sotto la vigenza del CDC («### l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento»). In particolare, con riguardo alla terza ipotesi di cui all'art. 136, par. 4 , lett. c) del ### ento di esecu zione, la previsione in essa contenuta fa riferiment o non soltanto al venditore ma anche all'acquirente, stabilendo che i diritti di licenza costituiscono condizioni della vendita quando le merci non possono essere vendute all'acq uirente o da quest o acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante.  ######/2 016 «il criterio ap plicabile è capi re se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendi ta d elle m erci importate è subordinat o al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi». Per stabilire se il valore in dogana debba o meno essere integrato dalle royalties deve verificarsi se il venditore può vender e o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza ma la sussiste nza di t ale condizion e non deve necessariamente essere esplicita, pote ndo al contrario risultare anche in modo implicito. Ciò significa che la mancata specificazione, nell'accordo di licenza, in merito alla circostanza di subordinare la vendita delle merci importat e al pagame nto di un corrispettivo o di un diritto di licenza, non esclude di per sé che tali corrispettivi debbano integrare il valore in dogana. Ricorre, pertanto, “condizione di vendita” implicita quando, in caso di 15 di 17 mancato pagamento d elle royalties da parte d el licenziat ario, il contratto di licenza preveda che il fornitore non possa più vendere la merce all'importatore o quest'ultimo non possa più acquistarla.  8.4. Per tale indagine soccorre il documento ######/2016 che fornisce linee orientative p iù sintetiche correlate al nuovo codice dog anale, senza discostarsi da quelle ge nerali del precedente ###800/2002 (Cass. n. 22761 del 2019), e rimanda al ### n. 25.1 del 2011 del ### tecnico sul valore in dogana dell'OMD (### che mette a disposizione una lista (non-esaustiva) di fattori che possono essere presi in considerazione nel det erminare se il pagamento di un qualsivoglia importo per royalties o per diritti di licenza costituisca o meno la condizione di vendita delle merci importate: - riferimento del contratto di vendita o dei d ocumenti cor relati ai diritti di licenza; - riferimento nell'accordo di licenza alla vendita di merci; - previsione della risoluzione del contratto di vendita quale conseguenza di un inadem pimento del contratto d i licenza o del mancato pagamento dei diritti di licenza; - inserimento nell'accordo di licenza di una clau sola che inibis ca al produttore di vende re i beni che incorpo rano la prop rietà intellettuale del licenziante n el caso di mancato pagamento dei relativi corrispettivi; - inserimento nell'accordo di licenza di clausole che consentano al licenziante di gestire la produzione e la vendita.  8.5. Ciò posto, la ricorrente ha evidenziato, con riferimento a specifiche clausole dei singoli cont ratti, elementi indic ativi di un potere di controllo del licenziante - rilevante anche sotto la vigenza del ### in particolare al fine di individuare la condizione d i cui all'art. 136, par. 4, lett. a) (v. par. 8.2.) - seguendo la consolidata impostazione di questa Corte ela borata sotto il vigore del CDC secondo cui «deve tenersi conto , oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla sudd etta merce e dovuti quale 16 di 17 condizione per la vendita di q uest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo p resupposto, indipendente mente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segment i del processo pro duttiv o, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario» (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. ### del 2019).  8.6. Con riguardo all'unico contratto esaminato, quello relativo ai prod otti a marchio ### la sentenza im pug nata ha escluso l'imponibilità delle relative royalties svalutando il rilievo delle clausole contrattuali evidenziate dall'### osservando che quelle che prevedono l'approvazione dei campioni di preproduzione e la conformità dei prodotti licenziati rappresentano un mero “controllo sulla qualità” d ei prodotti, non de finibile come un po tere di costrizione o di controllo vincolante per la struttura produttiva o i modelli organizzativi del p roduttore, men tre la clausola risolutiva del contratto di licenza «si risolve in una norma le clausola commerciale che, in assenza del pagamento, prevede la risoluzione del rapporto sulla fattispecie di ogni generale contratto fra società fornitrice ed acquirente, secondo la normativa civilistica». Peraltro, da u n lato, è mancata una analisi comp lessiva e u nitaria del contratto (v. par. 4.3) che, come evidenziato dalla ricorrente, rivela clausole che prevedono l'intervento della licenziant e, anche attraverso la sua preventiva approvazione scritta, sulle diverse fasi del ciclo produttivo, prima della produzione, durante la produzione e prima della vendita; dall'altro, con riguardo alla clausola risolutiva relativa al contratto tra licenziante e licenziatario in caso di mancato pagamento delle royalties, specificamente considerata dal ### tario 25.1 tra i fattori da prende re in esame, è mancata ogni consideraz ione «in punto di possibilità o me no di prosecuzione del rapporto tra loro e di perdurante o m eno possibilità per la licenziataria di seguitare ad utilizzare il marchio 17 di 17 e/o disporre delle merci su cui esso e stato , o avrebbe dovuto essere, apposto» (Cass. n. 24436 del 2023); tale clausola, infatti, implicando l'impossibilità di vende re/acquistare le merci senza il pagamento dei diritti di licenza pu ò rilevare in re lazione alla condizione di cui all'art. 136, par. 4, lett. c) del Reg. es.  9. Conclusi vamente, accolti il terzo, quarto e quinto motivo, rigettati il primo e il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.  p.q.m.  accoglie il terzo, quarto e quint o motivo, rigettati gli a ltri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco ndo grado della ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.  ### 25 settembre 2024 ### estensore ###  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9322/2024 del 08-04-2024

... dovuto a titolo di risarcimento danni connesso al mancato utilizzo dei capitali. 3. - ### impugnava la sentenza, deducendo che fosse errata la qua lificazione della scrittura privata dedo tta in giudizio come riconoscimento di debito piuttosto ch e come contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 4. - ### d'appello di Catania con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello del ### dichiarando inammissibile il motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente chiedeva la riqualificazione 3 di 6 del negoz io giuridico in termini di esp romissione, perché contrastante con la difesa spiegata in primo g rado nella quale si qualificava la richiesta di pagament o alla b ase del decreto ingiuntivo come atto unilaterale d i rico noscimento del deb ito conseguente a un contratto di transazione. ### d'appello, nel dichiarare inammissibile la nu ova qualificazione del contratto, precisava che il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonom a fonte dell'obbligazione ma soltanto un effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sen si dell'art. 1988 un'astrazione meramen te processuale, comportante l'inversione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18371/2020 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### dell a CORTE di ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### P #### domiciliat ####### presso la ### d ella ### E di ### rappresentato e difeso dagli av vocati ### (###), ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA della #### di CATANIA 241/2020 depositata il ###.  2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal #### 1.- ### proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di ### so ### sociale di pubblica assistenza a r.l. sulla base di una scrittura privata da lui sott oscritta in data 28.7.2 009, in cui riconosceva di essere debitore nei confronti di diversi soggetti tra i quali la ### per importi determinati. 
Nell'opposizione il ### riconosceva di aver sottoscrit to la predetta scrittura privata ed affer mava di averlo fatto per riconoscere un debito della ### s.r.l., della quale era socio. 
Chiedeva che si dichiarasse la nullità per mancanza di causa della scrittura, l'annullamento per violenza, la rescissione per lesion e della predetta scrittura privata. In comparsa conclusionale il ### deduceva che la scrittu ra privata ded otta in giudizio non era un riconoscimento di debito ma piuttosto un negozio giuridico riconducibile alla espromissione, disciplinata dall'art. 1272 2. - Il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, limitandosi ad affermare che la scrittura privata fosse fonte di prova della ricezione delle somme di denaro ingiunte ed anche d ella causale essendosi l'opponente impegnato a restituire ai vari sogget ti quant o ricevuto in prestito e quanto dovuto a titolo di risarcimento danni connesso al mancato utilizzo dei capitali.  3. - ### impugnava la sentenza, deducendo che fosse errata la qua lificazione della scrittura privata dedo tta in giudizio come riconoscimento di debito piuttosto ch e come contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 4. - ### d'appello di Catania con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello del ### dichiarando inammissibile il motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente chiedeva la riqualificazione 3 di 6 del negoz io giuridico in termini di esp romissione, perché contrastante con la difesa spiegata in primo g rado nella quale si qualificava la richiesta di pagament o alla b ase del decreto ingiuntivo come atto unilaterale d i rico noscimento del deb ito conseguente a un contratto di transazione. ### d'appello, nel dichiarare inammissibile la nu ova qualificazione del contratto, precisava che il riconoscimento di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonom a fonte dell'obbligazione ma soltanto un effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sen si dell'art. 1988 un'astrazione meramen te processuale, comportante l'inversione dell'onere della prova. 
Ciò prem esso, osservava che il negozio del 28 luglio 2009 conteneva anche l'indicazione della causa dell'obbligazione assunta dal ### il quale dichiarava di impegnarsi a titolo personale come socio d i ### yle s.r.l. a re stituire le somme avute in prest ito, somme che la corte ipotizzava fossero state utilizzate sia dal ### personalmente che dallo stesso per ripianare debiti della ### s.r.l. 
Riteneva quindi accertato che diversi soggetti avesser o prestato denaro ad ### il quale lo aveva utilizzato per necessità proprie e verosimilm ente p er necessità della società ### di cui era socio, e che, in conseguenza di ciò, il ### si era riconosciuto debitore ed obbligato personalmente alla restituzione del denaro ricevuto.  5. - ### propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustr ato da memo ria, nei confronti di ### erativa sociale di pubblica assistenza a r .l. per la cassazione della sent enza numero 24 1 del 2020 deposi tata il 29 gennaio 2020 dalla ### d'appello di Catania. Resist e la ### con controricorso. 4 di 6 6. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservat o il deposito de lla ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ric orso il ### lo denuncia la fa lsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., p er aver la ### d'appello di Catania erroneamente dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova rispetto alle difese svolte in primo grado, la qualificazione giuridica della scrittura privata dedott a in giudizio soltanto in appello in termini di contratto di espromissione, nonostante questa diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa peten di posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio. 
Con il secondo motivo il Pup illo denuncia la falsa appli cazione dell'art. 1988 c.c. e la consegue nte violazione de ll'art. 1272 nonché la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la ### d'appello di Catania erroneamente qualificato la scrittura privata del 28 luglio 2009 in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentement e applica to alla fattispecie dedotta in giudizio la tipica p resunzione iu ris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale scaturente dall'art. 1988 c.c., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell'art. 1272 In relaz ione all'art. 2697 c.c. sostiene po i che il giud ice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerat a secondo le regole di scomposiz ione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. 
La prima doglianza è fondata. Come già affermato nella ordinanza n. 3226 del 2024 di que sta ### eme ssa su analogo ricorso proposto dal ### contro altra sentenza di appello favorevole ad un altro dei soggetti indicati nella scrittura privata 28.7.2009, per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda 5 di 6 nuova, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione g iuridica d el contratto o ggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesi mi fatti ( così, ex multis, Cass. 02/03/20 23, 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto, ha errato la ### d'appello nel ritenere inam missibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, dacché «tardivamente prospet tata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l'atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»; invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto del l'onere della prova circa l'adempimento), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmeno di emendatio, tampoco di mutatio libelli; è noto, infatti, che la sussunzione giuridica de l negozio è attività tipicamente devo luta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lat o delle att ività assertive dell e parti, non può soffrire il t ermine p reclusivo invece considerato nella sentenza gravata. 
Accolto in parte qua il ricorso, l'esame della secon da doglianza rimane assorbito, in quanto afferente il merito. Va disposta quindi la cassazione della sentenza i mpugnata, con rinvio alla Co rte d'appello di Catania, in d iversa com posizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla ### d'appello di Catania, in diversa 6 di 6 composizione, cui demanda d i provve dere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rubino Lina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33479/2024 del 19-12-2024

... chiese di accertare il diritto di essa conduttrice al pagamento di un canone ridotto, da determinarsi previa CTU e la condanna del locatore alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione della canna fumaria. ### nel costituirsi in giudizio, resistette alle domande e propose domanda riconvenzionale, nei confronti della società attrice, per sentir accertare l'inadempimento contrattuale della c onduttrice agli obblighi assunti con il 3 contratto di locazione, tra cui l'avvenuta sublocazione alla società ### e per sentir pronunciar e la risoluzione del contratto per inadempimento dell a stessa conduttrice; invocò, a sostegno della domanda riconvenzionale, l'art. 7 del contratto con il quale la parte conduttrice aveva dichiarato di aver esaminato i locali e di averli trovati idonei all'uso assumendosi l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. Il Tribunale adito rigettò sia la domanda principale sia quella subordinata della conduttr ice che la ricon venzionale del locatore, ri tenendo che l'autorizzazione all'installaz ione delle canne fumarie fosse subordinata all'approvazione, da parte del condominio, e che in ogni caso l'onere di ottenere (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2350/2022 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elett ivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### 14, pec: -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'av vocato #### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in #### 271, pec: --controricorrente nonchè contro ### -intimata avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 7398/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2024 dalla ### Rilevato che: La società ### del ### s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di #### allegando: di aver preso in locazione un immobile ad uso commerciale, di proprietà del convenuto, sito in ### in via ### destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione, birreria, rosticceria, pizzeria fast food , co me ben noto al proprietario che aveva autorizzato l'installazione di canne fumarie; di a ver ottenuto autorizzazione verbal e, dall'amministratore del condominio, per l'installazione delle canne fumarie; di aver provveduto alla loro installazione ma di aver appreso, dopo pochi giorni, che le canne fumarie erano state danneggiate da ignoti; che il Comune di ### ne aveva ingiunto la rimozione per mancanza del preventivo permesso della ### per i beni architettonici; che, installata una canna fumaria a carboni attivi, non aveva potuto utilizzare il forno a legna e per di più era venuta a conoscenza del fatto che, pur essendo indicato in contratto l'immobile nella sua interezza, con un piano terra di mq 62 ed un piano interrato di mq 119, il solo il piano terra aveva la classificazione per l'esercizio dell'attività commerciale mentre il piano interrato ne era privo. 
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiese che il contratto di locazione fosse dichiarato risolto per fatto e colpa del locatore e c he il medesimo foss e condannato al risarcimento del dan no per l'imp orto di € 215.339,00 e alla restituzione dei canoni pagati in eccedenza dal mese di ago sto 2011; in subordine chiese di accertare il diritto di essa conduttrice al pagamento di un canone ridotto, da determinarsi previa CTU e la condanna del locatore alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione della canna fumaria.  ### nel costituirsi in giudizio, resistette alle domande e propose domanda riconvenzionale, nei confronti della società attrice, per sentir accertare l'inadempimento contrattuale della c onduttrice agli obblighi assunti con il 3 contratto di locazione, tra cui l'avvenuta sublocazione alla società ### e per sentir pronunciar e la risoluzione del contratto per inadempimento dell a stessa conduttrice; invocò, a sostegno della domanda riconvenzionale, l'art. 7 del contratto con il quale la parte conduttrice aveva dichiarato di aver esaminato i locali e di averli trovati idonei all'uso assumendosi l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. 
Il Tribunale adito rigettò sia la domanda principale sia quella subordinata della conduttr ice che la ricon venzionale del locatore, ri tenendo che l'autorizzazione all'installaz ione delle canne fumarie fosse subordinata all'approvazione, da parte del condominio, e che in ogni caso l'onere di ottenere le autorizzazioni fosse a carico della società conduttrice, non avendo il locatore assunto alcuna obbligazione in tal senso. 
La conduttrice propose appello lamentando che il Tribunale avesse omesso di rilevare che il locatore non aveva alcun potere dispositivo sulle parti comuni, interne al fabbrica to, tanto da non poter autor izzare alcu na install azione, subordinata all'approvazione del condominio e che, in ogni caso, il locatore non aveva collaborato con il conduttore; con il secondo motivo di appello lamentò un vizio motivazional e per a ver ritenuto la desti nazione d'uso del solo locale commerciale di mq 62 e non anche del locale interrato anch'esso destinato ad attività commerciale.  ### nel costitui rsi in giu dizio, propose appello incidentale lamentando che il diniego del condominio fosse causato dagli inadempimenti della conduttrice, sia con riferimento alla regolarità amministrativa della canna fumaria sia all'immissione di fumi ed odori. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza n. 7398 del 9/11/2021, ha rigettato l'appello principale e dichiarato improcedibile l'incidentale, ritenendo che il conduttore a veva dichiarato di aver esami nato i locali oggetto della locazione e di averli trovati idonei all'uso per il quale era stipulato il contratto e che gli stessi locali erano destinati ad un intervento radicale di ristrutturazione per poter essere adi biti al loro uso commerciale , con cura ed onere del conduttore di eseguire tutte le opere necessarie, di installare le canne fumarie a 4 condizione dell'approvazione del condominio e di ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni e licenze amministrative; con assunzione pertanto, da parte della conduttrice, del rischio economico leg ato all'eventuale impossibilità d i utilizzazione dell'immobile per la mancata acquisizione dei titoli amministrativi. 
La corte territoriale ha alt resì ribadito che la locatric e non aveva assunt o contrattualmente alcuno specifico obbligo in ordine al rilascio dei titoli amministrativi, che la mancanza di detti titoli non era dipesa da caratteristiche proprie del l'immobile e che la con duttrice er a comunque rimasta nella disponibilità del medesimo fino alla scadenza del contratto; conclusivamente ha escluso la sussistenza dei presupp osti per la risolu zione del contratto di cui all'art. 1578 c.c. non essendovi stata alcuna assunzione di specifica obbligazione da parte del locatore in ordine all'acquisizione dei permessi necessari. 
Avverso la sentenza la società ### del ### s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### con controricorso.  il ### ha formulato una proposta di definizione anticipata del ricorso nel senso qui di seguito riportato: “il primo moti vo è inammissi bile: lungi dal far emergere un a erronea qualificazione giuridica della fattispecie, in relazione al disposto dell'evocato art.  1578 c.c., impinge esclusivamente nella ricognizione della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, comma primo, nu m. 5, cod. proc. civ.; il secondo motivo è inammissibile per analoghe considerazioni: la violazione del principio di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, è dedotta sulla base di una ricognizione fattuale che non trova alcun riscontro in sentenza ed è peraltro prospettata con riferimento a fatti o documenti dei quali, in massima parte, si offre una indicazione inos servante degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 2 c.p.c.; il terzo motivo è inammissibile sotto vari prof ili: anzitu tto per la palese inosserva nza dell'onere di specifica indicazione dei documenti sui cui esso si fonda (visura catastale allegata al contratto di locazione; concessione in sanatoria rilasciata in data ###; 5 comunicazione dell'Asl dell'11/8/2011); in sec ondo luogo per la mancata illustrazione della decisività dei fatti in tesi documen tati da dette fonti, illustrazione tanto più necess aria a fronte delle co nsiderazioni, svolte in sentenza, circa le diverse convergenti ragioni, non imputabili ad inadempimento del locatore, che hanno determinato l'inutilizzabilità dell'immobile per gli scopi perseguiti dalla conduttrice”.   La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.  ###. G. ha formulato concl usioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria. 
Considerato che: la parte controricorrente ha eccepito il difetto di interesse al ricorso in quanto la ### ha comunque esercitato il diritto di recesso dal contratto per giusta causa ed ha riconsegnato l'immobile al locatore, così da non essere più titolare di alcun interesse al ricorso.  ### è privo di fondamento, atteso che il rilascio dell'immobile non fa venire affatto meno l' interesse alla decisione sull'esistenza della causa di risoluzione del contratto oggetto dell'azione esercitata dalla ricorrente. 
In secondo luogo, la parte controricorrente ha prodotto una sentenza del Tribunale di ### sopravv enuta al ricorso , che avrebbe dichiar ato risolto il contatto per inadempime nto della ricorrente, ma non ha documentato se è passata in cosa giudicata. In ogni caso, il deposito è tardivo ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. nuovo testo, giacché non avvenuto quindici giorni prima dell'adunanza. 
Con il primo motivo di ricorso - deducente violazione e falsa applicazione dell'art. 1578 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - si lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, rig uardo al locale semin terrato, era stata solt anto presentata istanza di co ndono, sicché il bene non aveva le caratteristiche proprie per 6 ottenere il cambio di destinazione d'uso. Da ciò si desume che il mancato rilascio delle autorizzazioni sarebbe dipeso da un vizio intrinseco dell'immobile taciuto dal locatore, con la conseguente violazione, da parte della corte del merito, dell'art. 1578 c.c. per no n aver co nsiderato che la mancanza dei titoli amministrativi, necessari allo svolgiment o dell'attività imprenditoriale, er a riconducibile a fatto e colpa del locatore. 
Il motivo è inammissibile perché prospetta la denunciata violazione e falsa applicazione della norma solo all'esito di una sollecitazione a rivalutare circostanze fattuali, riguardo alle quali nemmeno rispetta l'art. 366 n. 6 c.p.c.  quanto all'onere di indicazione specifica degli atti su cui si fonda. 
Il motivo, sotto il primo aspetto, non osserva le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C.  di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass, 3, n. 20870 del 26/7/2024, Cass., 6-3, n. 16038 del 26/6/2013). 
Con il secondo motivo - deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1374, 1375 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.  - si lamenta che la corte territoriale non ha considerato che l'aver concesso l'autorizzazione, da parte del locator e, all'installazione della canna fumaria comportava necessariamente il potere dispositivo sulla cosa atteso che, diversamente, sarebbe stata tamquam non esset, e so prattutto avrebbe consentito al conduttore di esercitare i diritti e le azioni spettanti al proprietario ai sensi dell'art. 1102 c.c. Nel sostenere la necessità dell'autorizzazione da parte del condominio la corte avrebbe disatteso i poteri del proprietario. Inoltre, non 7 avrebbe considerato la violazione, da parte del medesimo propriet ario, dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. 
Il motivo è inammissibile perché, come condivisibilmente ritenuto dalla proposta, la viola zione del principio di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, è dedotta sulla base di una ricognizione fattuale che non trova alcun riscontro in sentenza. 
Per mera complete zza si aggiunge, invece , che la valutazione del ### delegato sul secondo motivo non appare condivisibile quanto alla seconda ragione di inammissibilità, quella prospettata per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto il requisito di autosufficienza risulta soddisfatto dal ricorso. 
Trattandosi di un rilievo meramente aggiuntivo esso non è tale da incidere sulla sostanziale adesione del Collegio alla proposta di inammissibili tà del secondo motivo. 
Con il terzo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che la corte del merito ha fondato la propria decisione sulla visura catastale allegata al contratto di locazione (ove l'immobile è contraddistinto come ###) assumendo che da tale documento sarebbe derivata la consapevolezza della conduttrice dell'inidoneità dei locali all'uso convenuto, con la conseguenza dell'assunzione dei relativi rischi, senza considerare, invece, che proprio l'indicazione catastale non corrispondente alla realtà - essendo ### la sola porzione del piano terra e non anche quella interrata - aveva indotto la conduttrice a stipulare il contratto. 
Come con divisibilmente ritenuto dalla proposta, il terzo mo tivo è inammissibile sotto vari profili: anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti sui cui esso si fo nda (visura catastale allegata al cont ratto di locazione; concessione in sanatoria rilasciata in data ###; comunicazione dell'Asl dell'11/8/2011); in secondo luogo per la mancata illustrazione della decisività dei fatti in tesi documentati da dette fonti, illustrazione tanto più necess aria a fronte delle co nsiderazioni, svolte in sentenza, circa le diverse convergenti ragioni, non imputabili ad inadempimento del locatore, che hanno determinato l'inutilizzabilità dell'immobile per gli scopi perseguiti dalla conduttrice. 8 ### egio ritiene anche, nel confermare la proposta del consiglier e delegato dichiarando l'inammissibilità del ricorso, di dissentire dalla tesi del P.G., che - ignorando e disinteressandosi dei profili di inammissibilità delle censure prospettati nella proposta - ha sostenuto che il ricorso sarebbe da accogliere per non avere la corte territoriale <<per nulla affrontato il tema della categoria catastale del seminterrato con riferimento al profilo dell'inadempimento di parte locatrice, peraltro non dimostrando neanche di aver avuto esatta percezione del reale andamento dei fatti riguardo all'obliterata cennata domanda di condono>. 
La tesi non solo non chiarisce come e perché e che cosa giustificherebbe lo scrutinio proposto, ma, inoltre, indulge in un'affermazione circa la non esatta percezione dei fatti, che è confesso ria del carattere del tutto inidoneo della censura a valere quale mezzo di impugnazione secondo quanto correttamente indicato dalla proposta di definizione del relatore. 
Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, anche ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° comma c.p.c., liquidate come in dispositivo. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.  P.Q.M.  La Corte dichiara il ricorso inammissibile.  ### la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.500 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%, e in € 2.000 ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c.; la condanna altresì al versamento di € 1000 alla ### per le ammende. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 9 Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Moscarini Anna

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13000/2023 del 12-05-2023

... ingiuntivo n.332/2018 con cui l'### era stata condannata al pagamento nella misura intera dei corrispettivi previsti dall'### per la medicina generale in relazione alle voci “### di rischio”, “### di reperibilità” e “### di particolare rilevanza”, con riferimento al periodo dal 2013 al 2017. 2. La Corte territoriale ha ritenuto non spettante l'indennità di rischio, la cui corresponsione era stata sospesa d alla ### nale con delibera n.592/2008, ed ha ritenuto affetta da nullità la clausola dell'### che l'indenn ità aveva riconosciuto, perché in cont rasto con le previsioni dell'### il quale, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l'intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell'attuazione dell'art.8, lettere b), c) ed e), riguardanti compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all'indennità di rischio. 3. Ha aggiunto che l'art.14 dell'A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizio ne di “pa rametri di valutazione di particolari e specifich e condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività (leggi tutto)...

testo integrale

1.La Corte d'### llo di L'### la, adita dall'### di ### L'### e nel contraddittorio con ### medico convenzionato di continuità assistenziale, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di L'### che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.332/2018 con cui l'### era stata condannata al pagamento nella misura intera dei corrispettivi previsti dall'### per la medicina generale in relazione alle voci “### di rischio”, “### di reperibilità” e “### di particolare rilevanza”, con riferimento al periodo dal 2013 al 2017.  2. La Corte territoriale ha ritenuto non spettante l'indennità di rischio, la cui corresponsione era stata sospesa d alla ### nale con delibera n.592/2008, ed ha ritenuto affetta da nullità la clausola dell'### che l'indenn ità aveva riconosciuto, perché in cont rasto con le previsioni dell'### il quale, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l'intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell'attuazione dell'art.8, lettere b), c) ed e), riguardanti compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all'indennità di rischio.  3. Ha aggiunto che l'art.14 dell'A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizio ne di “pa rametri di valutazione di particolari e specifich e condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzionale”, ma su questa previsione non poteva essere fondata l'asserita legittimità dell'### in quanto il compenso aggiunt ivo di € 4,00 per ora era stato previsto esclusivamente in relazione alla tipologia dell'incarico e riconosciuto in modo 3 automatico ed indifferenziato a tutti i m edici impegnati nella continuità assistenziale la cui attività, quan to alla gravosità e ai rischi derivanti dall'esecuzione di prestazioni in orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi, presenta caratteristiche comuni a tutto il territorio italian o, delle qu ali l a contrattazione nazionale ha evidentemente tenuto c onto ai fini della determinazione del compenso onnicomprensivo.  4. La Corte d'### ha ritenuto, invece, fondata la domanda del medico convenzionato con rigu ardo agli ulteri ori compensi, il cui importo era st ato unilateralmente ridotto dall'amministrazione ed ha rilevato, in sintesi, che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, pur legittime, non autorizzavano la modifica unilaterale degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva, tanto pi che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo corrispettivo, mentre era rimasta immutata, qu anto ad impegno qualitat ivo e quantitativo, la prestazione richiesta al medico convenzionato.  5. Ha precisato che la ### G.R. n.592 del 2008, nel fissare alle ASL i tetti di spesa, aveva dettato le linee guida alle quali le aziende avrebbero dovuto attenersi, specificando che la riduzione doveva essere attu ata attraverso la riapertura dei tavoli di concertazione, in attuazione di un principio generale quale è quello della vincolatività dei contratti collettivi.  6. Anche il decreto del ### ad acta n.27 del 2011 aveva escluso che le ASL potessero unilateralmente modificare i contenuti normativi ed economici degli ### tanto più che occorreva evitare che si producessero disparità di trattamento in ambito regionale per le medesime prestazioni ed indennità.  7. Avverso la suddetta sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  8. L'### di ### L'### oltre a resistere con controricorso all'impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a sette censure, alle quali ### ha replicato con controricorso.   9. L'### di ### L'### ha depositato memoria. 
DIRITTO 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, l. n.412/1991 come modificato dall'art.52, comma 27, della l. n. 289/2002, nonché degli artt. 40 e 45 del d. lgs. n.165/2001, dell'art.8 del d. lgs. 502/1992 e dell'art.48 della l. n.833/1978.   La ricorre nte sostiene, in sintesi, che la nullità dell'accord o regionale è predicabile solo a fronte di un irriducib ile contrasto con le previsioni dell a contrattazione nazionale, contrasto non ravvisabile nella fattispecie in quanto, pur nel rispetto del principio della t endenziale u niformità del trat tamento economico e norm ativo de l personale parasubordinato, è stat a consentita la previsione di compensi ulteriori in considerazione delle peculiarità proprie del servizio del singolo ambito regionale.  2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'ACN di ### del 2005 e addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente valorizzato la previsione di onnicomprensività dell'importo orario contenuta nell'art.72, perché con la stessa le parti collettive avevano solo inteso superare la quadripartizione contenuta nel precedente accordo del 2000, non già escludere la possibilità di ulteriori compensi, anche se non legati a prestazioni aggiuntive o al raggiungimento di obiettivi determinati. 
Richiama giurisprudenza di merito per sostenere che l'indennità di rischio istituita dall'art.13 dell'A.I.R. valorizza le difficoltà e i disagi nell'espletamento dell'incarico nell'ambito del territorio abruzzese e, pertanto, la sua previsione è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall'art.14 dell'A.C. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 13 dell'AIR, nonché degli artt. 1344 cod. civ., 115 e 416 cod.  proc. civ. e sostiene che l'accordo regionale è frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni d i rischio e di disa gio, su tutte le sedi di continuità assistenziale operanti nel territo rio regionale, valutazione confermata dall e 5 risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale con la legge n.14/2018.  4. La ricorre nte inci dentale antepone alla formula zione delle censure la ricostruzione del quadro normativo e, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art. 6 dell'intesa ### del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, legge n. 296 del 2006, art.1, comma 796, dell'art. 12 delle ### sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 cod.  4.1. Sostiene, in sint esi, che le delib ere del D.G. dell'ASL e quelle del ### ad acta hanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica, che hanno imposto alle ### di perseguire l'obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell'eq uilibrio e conomico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.  4.2. Deduce che la ### in quanto soggetta al ### di ### non poteva erogare servizi sanitari ulteriori rispetto a quelli previsti nei L.E.A., secondo i principi e nun ciati dalla Corte Costituzionale nella decisione 117/2018, e rileva che nella fattispecie di causa erano in questione incentivi facoltativi e volontari, che esulavano dai L.E.A. e che, come tali, non potevano essere erogati nella loro interezza.  5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, sotto altro profilo e sempre ai sensi dell'art . 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell'art.  6 dell'intesa ### del 23 marzo 2005, della l. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), dell'art.  12 disposizioni sulla legge in generale.   5.1. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell'A.I.R. dai contenuti della ### di ### n. 592 del 2008 e della successiva ### Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento 6 alla sola riapertura dei tavoli di concertazione - nella specie avvenuta - e non anche alla modif ica dell'A.I.R .; la deli bera ### poi , faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle ASL e, dunque, anche di quelli adottati con la ### n. 563 del 2009 (poi modificata, in recepimento della ### del ### ad acta n. 24 del 2012, con la ### n. 150 del 2013).  5.2. Rileva la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal commissario ad acta e della ### e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sa rebbe stato necessario il consenso dei sindacati.  6. La medesima rubrica è anteposta al terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale l'### torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta u nilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali.  7. Con il quarto motivo, formulato sempre i sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc.  civ., la ricorrente inciden tale addebita alla sentenza impug nata la violazion e dell'art. 1326 cod. civ. e deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei liv elli essenziali di ass istenza (###, sicch é il medico convenzionato avrebbe potut o decidere di non accet tare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate.  7.1. Il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti.   8. La quinta critica dell'impugnazione incidentale, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'accodo collett ivo nazionale 23 marzo 2005 pe r la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della l. n. 421 del 1992, art.1 e del d.lgs. n. 502 del 1992, art.8 come modificato dall'art. 54 del d.lgs. n. 517 del 1993, nonché dell'art. 5 dell'### 8.1. L'### contesta la qualificazione dei compensi previsti dall'### e rileva che le voci reclamate si sostanziano in un incentivo economico, privo di 7 diretta corrispettività, riconosciuto per prestazioni non obbligatorie che il medico convenzionato avrebbe anche potut o non rendere una volta ch e l'### aveva reso nota la riduzione dell'ammontare del compenso.  9. Con il sesto motivo è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  civ., la viola zione e falsa applicazione de gli artt. 40 e 40 bis del d.lgs.  165/2001 perché la Corte d'### avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in p articolare con l'### sottoscritto il 6 marzo 2007 dalla ### con il ### 10. La settima censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art.  360, comma 1, cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, perché non potevano essere disapplicat i gli atti amm inistrativi con i quali la ### intervenendo sulla base d i quanto disposto dalla ### con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa.  10.1. La rico rrente richiama giurisprudenz a di que sta Corte (Cass. 2244/2015) per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto non costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio bensì rappresenti un mero antecedente logico, sì da integrare un pregiudiziale in senso tecnico.   11. Entrambi i ricorsi, seppure ammissibili, sono infondati.   12. Quanto al ricorso principale basterà richiamare, ex art. 118 disp. att. cod.  proc. civ., la m otivazione della sent enza n. 6511/2023 la quale, ha fatto applicazione del principio di d iritto espresso da Cass. n. 29137/202 2 in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa: « in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziend ale, sicché la contrattazi one 8 collettiva decentrata non pu ò validamente disp orre in senso contrastant e rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all'art . 13 dell'### p er la ### del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell'### 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incent ivanti, specific he condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale».   13. ### intende dare continuità all'orientamento già espresso, perché il ricorso non p rospettano argomenti che possano indurre a rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è pervenu ta sulla base di un percorso motivazionale qui pienamente condiviso.  14. In particolare il ricorrente pri ncipale, nell'insistere sulla generalizzat a condizione di pericolosità di tutte le sedi di continuità assistenziale del territorio abruzzese, oltre a sollecitare inammissibilmente un giudizio di merito diverso da quello espresso dalla Corte territoriale, non coglie pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale, correttamente, si evidenzia che al livello regionale è stato consentito dall'art. 14 dell'A.C.N. la definizione di «parametri di valut azione di particolari e specifich e condizioni di disagio e d ifficoltà d i espletamento dell'attività convenzional e», definizione che difetta nella fattispecie con la conseguenza che, in sua assenza, l'indennità si risolve in una non consentita maggiorazione del compenso orario. 
La contrattazione nazionale è chiara nel richiedere la specificazione di particolari condizioni di disagio e difficoltà nell'espletamento della prestazione ed è anche evidente che detta specifica indicazione è fun zionale alla verifica della compatibilità della maggiorazione con il principio dell'uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati sancito dall'art. 48 della legge n. 833/1978, sicché la sua mancanza determina la nullità della clausola, la cui validità non può essere predicata sollecit ando accertamenti di fatto sulle caratteristiche delle singole sedi, una volta ch e queste n on sono state in dicate e valorizzate dall'accordo regionale. 9 15. Parimenti infondato è il ricorso incidentale perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principi di diritto enunciati da Cass. 11566/2021, Cass. n. 19327/2021, Cass. n. 22440/2021, Cass. n. 27782/2021 e altre pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. n. ###, 28526, 27661 del 2022), che hanno respinto analoghi ricorsi proposti dalle ### della ### avverso le pronunce della Corte d'### di L'### con le quali, sulla base delle medesime argomentazioni espresse nella pronuncia qui impugnata, era stata ritenuta illegittima la riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione, nazion ale e integrativa regionale, seppure finalizzata al rispetto dei tetti di spesa imposti dal ### di rientro.  16. Con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp.  att. cod. proc. civ., si è affermato che: a) il rapporto convenzionale con il ### dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali; b) la disciplina dettata dall'art. 48 della legge n. 833/1978 e dall'art. 8 del d.lgs.  n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) le rich iamat e esigenze, sopravvenute alla valu tazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione; d) l'atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i prin cipi propri che regola no l'esercizio dell'autonomia privata.  17. All'enunciazione dei suindicati principi di diritto questa Corte è pervenuta sviluppando argomentazioni che comportano il rigetto di tutti i motivi di ricorso qui propost i dalla ASL ricorrente pe rché, quanto alla prevalenza degli atti discrezionali finalizzati ad assicurare l'attuazione del ### di rientro, sulla quale 10 si incentrano le prime tre censure , si è osservato che l'obbligo imposto alle ### dalle leggi n. 311/2004, n. 296/2006 e n. 191/2009 di modificare gli atti in precedenza adottati è stato significativamente riferito a quelli normativi ed amministrativi inerenti la programmazione sanitaria, fra i quali non posso no essere ricompresi gli accordi stipulati all'esito delle procedure di contrattazione regionale.  18. E' stato precisato al riguardo che sia la legge n. 311/2004 che la legge n.191/2009 contengono significative dispo sizioni dalle quali si evince che il legislatore non ha inteso sminu ire il ruolo assegnato alla contrat tazione collettiva, nazionale e decentrata, anche nel contesto particolare delle ### interessate dalla situazione di disavanzo, perché l'art. 1 della legge n. 311/2004, al comma 178, ha ribadito il principio secondo cui il rapporto fra il ### nazionale ed i medici di medicina generale «è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiorment e rappresentative in campo nazional e» e la legge n. 191/2 009, all'art. 2, commi 71 e 72, pur imponendo adempimenti finalizzati alla riduzione della spesa complessiva del personale, anche a convenzione, ha rich iamato significativamente la contrattazione ed ha stabilito che l'obiettivo del contenimento della spesa deve essere perseguit o, non attraverso l'intervento unilaterale su l trattamento retributivo, bensì per mezzo del «ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa».  19. Sono stati poi ribaditi i principi affermati da questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato, estensibili anche al rapporto convenzionale in ragione di un sistema delle fonti modellato su quello previsto dal d.lgs. n. 165/2001 ( Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016), secondo cui in siffatti rapporti occorre che sia assicurata la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo, perché è la cont rattazione che garantisce nell'impiego pubblico contrattualizzato la parità di trattamento e nel rapporto convenzionale l'uniformità sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978. 11 20. Le considerazioni svolte sul punto comportano, quindi, il rigetto anche del quarto motivo di ricorso perché, una volta esclusa la possib ilità per la contrattazione individuale di modificare l'assetto stabilito dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata, secondo le rispettive sfere di competenza, non può che essere privo di rilievo il comportamento tenuto di fatto dalle parti del singolo rapporto, alle qual i non è consent ito neg oziare il contenuto delle rispettive obbligazioni.  21. Per ragioni non dissimili si deve ritenere infondata anche la quinta censura, giacché il carattere volontario della prestazione e la possibilità di non rendere la stessa, non possono certo essere invocati a giustificazione dell'inadempimento dell'### né escludono il diri tto a ricevere il corrispettivo stabilito dalla contrattazione regionale per i servizi resi nel rispe tto delle condizion i contrattualmente previste.  22. Il p otere unilaterale di riduzione dei compensi non può essere fondato sull'art. 40 del d.lg s. n. 165/ 2001, al quale rinvia l'art. 52 della legge 289/2002 e del quale è denunciata la violazione nel sesto motivo, perché in tutte le ver sioni succedutesi nel t empo è rimasto immutato il comma 4 della disposizione in parola secondo cui «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».  23. Quanto, poi, alla contrattazione integrativa il legislatore ne ha previsto la doverosa “disapplicazione” nelle sole ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, espressamente affermata in relazione ai contratti ch e, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale o comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun a amministrazione (art. 40, comma 3, della versione originaria; art. 40, comma 3 quinquies del testo modificato dal d.lgs.  n. 150/2009). La nullità prevista dall'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende inefficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione. 12 23.1. Il potere unilaterale di intervento sulle materie riservate alla contrattazione integrativa è stato eccezionalmente attribuito al datore di lavoro pubblico dal d.lgs. n. 150/2009, ma solo alle condizioni previste dai commi 3 bis e 3 ter del modificato art. 40, ossia in via provvisoria e alla scadenza del termine fissato per la sessione ne goziale in sede decentrata, dopo che le parti, in caso di mancato accordo, abbia no riassunto «le rispettive p rerogative e libertà di iniziativa e decisione».  23.2. Detto potere un ilaterale, lo si ripete eccezionale, è stato pensato dal legislatore, a partire dal d.lgs. n. 150/2009, al dichiarato fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa, ma è stato disciplinato in termini che non smentiscono il ruolo centrale attribui to alla contrattazione né consentono d i ricondurre il potere stesso all'esercizio di potestà autoritativa.  23.3. E' poi assorbent e rispetto ad ogni altra considerazione il rilievo che l'intervento unilaterale resta circoscrit to all'ambito della contrattazione di competenza, sicché lo stesso non può certo essere invocato per incidere su istituti contratt uali la cui disciplina sia riservata ad un altro livel lo di contrattazione.  24. Infine, quanto all'asserita violazione della legge n. 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5, nei precedenti citati si è affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che l'atto con il quale la ASL ha unilateralmente ridotto il compenso non è espressione di un potere di supremazia e partecipa della medesima natura privatistica del rapporto che si instaura con il professionista convenzionato.  24.1. Il rapporto di parasubordinazione con i medici di medicina generale e con i p ediatri di libera scelta non è assimilabil e a qu ello che si instaura con le strutture accreditate, oggetto di disposizioni specifiche, dettate dagli articoli da 8 quater a 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 che, come sottolineato dall'### del Consiglio di ### (sentenza n. 3 del 2012), delineano un modello bifasico nel quale la d eterminazione dell e tariffe ha matrice aut oritativa e vincolante.  24.2. Al contrario nel rapporto convenzionale con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale l'ente agisce su un piano di parità sicché l'atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle 13 previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto o parzialmente, l'obbligazione posta a suo carico.  24.3. ### canto la Corte territoriale correttamente ha evidenziato che nella fattispecie non è stata posta in discussione la legi ttimità d ella delibera 592/2008 e del decreto del commissario n. 27/2011, nella parte concernente la fissazione dei tet ti di spesa, pe rché oggetto di contestazione sono solo le modalità con le quali la ASL ha ritenuto di potere perseguire l'obiettivo fissato da que i provvedimenti e, quindi, gli atti unilaterali dei quali è conte stata la legittimità non rientrano fra quelli contemplati dagli artt. 4 e 5 dell'allegato E della legge n. 2248/1865 perché non sono espressione di potestà autoritativa.  25. In via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della soccombenza reciproca.   26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P. R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 43 15/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del cont ributo unificato , se dovuto, dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale.  P.Q.M.  La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versam ento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2023.   ###. ### 14  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Buconi Maria Lavinia

M
9

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 144/2026 del 02-01-2026

... iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta). 2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg. ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p. di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato. 3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello. 5. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dal l'### ed elettivamente domicil iata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 15.   - ricorrente - contro ### in persona d el ### pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvo cato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### Via del ### di ### n. 21.   - controricorrente - nonché contro ### - ### in persona del Presidente pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'### ed elettiva mente d omiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 39.   - controricorrente - ####-
IVA-IRAP 1993/2010 2 di 8 ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, rappresentata e difesa dall' Avvoc atura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### esi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato.   - resistente - e ### - intimata - Avverso la sentenza della ### REG. del LAZIO 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal ### dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### emetteva, in riferimento agli anni di impo sta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra ### gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, ###, 444973 e 542760. Successivamente, l'### iscriveva a ruolo le so mme dedotte e, in data ###, notificava alla contribuente la c artella di pag amento ###274655000, per la complessiva somm a di € 3.800,38. 
L'### delle ### - ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta).  2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg.  ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p.  di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato.  3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.  4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello.  5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado.  6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta intimata. 
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2, comma 2, c.p.c. e dell' art. 48 disp. att. c.p.c.», la 4 di 8 contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione delle vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie co ntemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.  1.2. Con il secondo moti vo di ricorso, co sì rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l'effettiva notifica dell'atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l' omesso esam e di un fatto decisivo per il giudizi o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l'intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.  1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in re lazione al mancato esame delle specifich e contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. ###291177000», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impug nata, la C.t.r. ha escluso dall'esame del giudizio la cartella di pag amento n. ###291177000, a causa dell'errata indicazione del solo numero identificativo.  1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di p agamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto deci sivo per il giud izio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato 5 di 8 l'intervenuta prescrizione di alcune delle cart elle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.  2. Preli minarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### in controricorso; essa è fondata. 
Risulta dagli atti che ### non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica delle cartelle esattoriali sono di com petenza dell'### del le ### Conseguentemente il ricorso va dichiarato inamm issibile nei confronti di ### 3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato. 
Anzitutto, rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia co nforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di p rimo grado di rige tto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. pro c. civ. Tale nu ova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l'atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 
Inoltre, co stituisce principio giurisprudenziale pacifico qu ello secondo cui, nel l'ipotesi di “d oppia conforme”, il ricorrent e in cassazione, per evitar e l'in ammissibilità del motivo di cui all'art.  360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le 6 di 8 ragioni di fatto poste a base, rispetti vamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell' appello, dimostrand o che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).  3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce - né prova - che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi del la sentenza im pugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.  3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazi one delle norme in tema di notifica del le car telle di pagamento. 
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossi one delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di un a raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concer nenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubb licistica svolta dal l'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).  4. Il secondo motivo è infondato.  4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato.  ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.  6. Il quarto motivo è fondato e va accolto. 
Sebbene invocato la censura di cui all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all'omesso esame dell'eccezione relativa alla prescrizione delle cartelle n. ### 467827456 000, notificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, noti ficata i n data 12/07/2005 e n. #### 000, n otificata in data ###, n onché alla questione del decorso dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento n. #### 000; n. 0 97 2009 ### 000. 
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod.  civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell'articolo unico della legge n. 201/2006. 
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni. 8 di 8 Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l'eccezione di prescrizione del la contribuent e fosse relativa anche a tali crediti.  5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 23 settembre 2025. 
La Presidente Andreina Giudicepietro 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, De Rosa Maria Luisa

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22959 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.117 secondi in data 13 gennaio 2026 (IUG:8W-31C724) - 980 utenti online