testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2024 R.G. proposto da: ### E ### domiciliata in ###, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro D.B. ### S.P.A., ### S.P.A., elettivamente domiciliati in ### 10, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###); -controricorrenti avverso la SENTENZA di CORTE DI G IUSTIZIA TRIB UTARIA II ### n. 810/2023 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal ### 2 di 17 Sentito il ###, in persona del ### che ha concluso per il ri getto del ricorso.
Uditi l'avv. de llo ### ra ### per la ricorrente e l'avv. ### per le controricorrenti. ### 1. ### lin spa e la D.B. ### spa (quale suo rappresentante indiretto) hanno impugnato separatamente avvisi di accertamento e conseguenti atti sanziona tori relat ivi alla rideterminazione di diritti doganali e di ### per la mancata inclusione dei diritti di licenza ne l valore dell e importazioni di occhiali o parti di occhiali effettuate nel 2018. 2. ### (### di ### con sentenze n. 371 e 37 2/2021, h a accolto parzialmen te i rico rsi, confermando la ripresa concernente l'inclusione delle royalties; ha invece accolto i ricorsi per ciò che concerne l'IVA all'importazione già corrisposta attraverso il meccanismo del reverse charge. 3. ### ia delle dogane ha appellat o le sentenze, richiedendo la riforma delle ste sse nella p arte in cui avevano accolto il rilievo relat ivo all'IVA mentre le società, a loro volta, hanno proposto ap pelli incidentali avverso la parte relativa all'inclusione delle royalties. 4. Con la sentenza in epigrafe n. 810/2023 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado (### del ### riuniti i gravami, ha rigettato l'appello erariale. 5. ### ha osserva to in limin e che la causa av eva il medesimo oggetto del contenz ioso per l'anno 2016 definito dal la CTR del Ve neto con senten za n. 451/2021 a favore de i contribuenti. Ha aggiunto, comunqu e, che, in aderenza alla giurisprudenza comunitaria ed alla conforme e consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'accertato assolvimento mediante 3 di 17 inversione contabile dell'IVA intracomunitaria elide la prete sa impositiva corrispondente. 6. ### ha accolto, invece, gli appelli incidentali delle società pronunciando l'illegittimità degli avvisi di accertamento che hanno rettificato il valore delle merci importate, includendo la daziabilità delle royalties. 7. ### ha rilevato che gli att i impug nati riguardavano importazioni relative a dodici contratti di licenza ma di questi ne era stato esaminato soltanto uno, quello relativo ai p rodotti a marchio ### spa; pertanto, con r iguardo agli altri l icenzianti (### G ####; ####; S waroski ########, l'atto era viziato da assoluta carenza di motivazione con consegu ente illegittimità dell e riprese relative alle operazioni riguardanti le suddette licenze. 8. Con riferimento al contratto stipulato con la ### spa, poi, la Corte h a ritenut o che n on sussistessero le condizioni previste dalla norma comunitaria e dalla giurisprudenza, sia unionale che di legittimità, per la daziabilità de lle royalties. Second o la Corte le clausole evidenziate dall'### non dimostravano il controllo del licenziante sul produttore, in termini di potere di diritto o di fatto di costrizione o di orientamento. 9. Avverso questa sentenza l'### delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 10. Hanno resistito con controricorso la ### spa e la D.B. ### spa che depositano memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso che, secondo i rico rrenti, sarebbe contrario ai principi di sinteticità e chiarezza imposti dagli artt. 121 4 di 17 e 366 c.p.c., «posto che il ricorso di controparte si presenta confuso, disordinato e di difficile comprensione». 1.1. Come noto, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformi tà ai principi di chiare zza e si nteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profi li di fat to e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondame nto delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicen da giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e no n risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 3 60 c.p.c.; tut tavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declarato ria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti d i causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza g ravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. n. ### del 20 21). In q uesto caso, peraltro, nonostante i frequenti refusi e una certa farragino sità dell'esposizione, condizionata anche dalla complessità della normativa e dalla pluralità dei rapporti in esame, il ricorso consente di compren dere lo svolgimento della vi cenda processuale e di individuare con chiarezza le censure mosse cont ro la sentenza impugnata. 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d. lgs. 546 /1992, do vendo ritene rsi apparente la motivazione della sentenza d'appello che aveva fatto rinvio ad altra sentenza d'appello (sentenza 451/2021 della CTR del ### che era stata cassata con ordinanza n. 22531/2023 depositata in data ### della Corte di Cassazione. 5 di 17 2.1. Il motivo è inammissibile. Come si desume dalla superiore espositiva la CGT ha citato il precedente favorevole ai contribuenti ma ha anche reso una propria motivazione sul gravame, cosicché la parte censurata rappresenta mero obiter dictum e come tale non impugnabile per cassazione; infatti, secondo consolidato principio espresso da questa Corte, «In sede d i legit timità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolt e avverso argomentazioni contenute nella motivazio ne della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di e ffetti giuri dici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (tra le molte, n. 22380 del 2014). 3. Il secondo motivo si compone di due distinte censure. 3.1. Con la prima, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., rubricata «IVA sulle ro yalties, assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge: ### di diritto (): violazione della sesta ### comunitaria n. 77/388, modificata dalla direttiva 2006/18, e dell'art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972 e art 2697 del codice civile», si lamenta la mancata prova da parte della ### dell'assolvimento della maggiore IVA all'importaz ione mediante autofatturazione. ### la ricorrente, le autofatture presentate dalla ### non provavano che fosse inclusa in esse anche quell'IVA all'importazione relativ a alle dichiarazioni doganali contestate con gli atti impugnati, in quanto - come ammesso dalla stessa controparte - l'IVA versata con le autofatture comprendeva tutti i prodotti venduti dalla controparte (riferiti a diversi marchi), inclusi gli acquisti da fornitori italiani e da fornitori stabiliti in altri paesi europei. 3.2. Con la seconda censura, in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 4 e 132 c.p.c., sotto la rubrica «IVA all'importazione calcolata sul maggior dazio» si deduce la nullità della sentenza impugnata, la cui mot ivazione sarebbe al di sotto de l minimo costituzionale, 6 di 17 laddove la pronuncia si era limitata a riferirsi genericamente ad una prova assolta dall a documentazione in atti in ordine al l'IVA all'importazione mediante autofatturazione. 3.3. Il motivo è inammissibile, quanto alla prima censura, ed infondato quanto alla seconda. 3.3.1. La censura di violazione d i legge è inammissi bile in quanto tende in realtà a rimettere in discussione l'accertamento in fatto svolto dalla CGT la quale ha ritenuto, con apprezzamento in fatto incensurabile n el giudizio di legittimità, che «Nel presente caso la ### con la documentazione depositata in atti, ha dato prova di aver assolto l'IVA attraverso il meccanismo del “reverse charge”». Come noto, in linea generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che , sotto l'apparen te deduzione del vizio di violazione o falsa applic azione di leg ge, di man canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto d ecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. ### del 2019). 3.3.2. Quanto al vizio assolut o di motivazione, no n essendo più ammissib ili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violaz ione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luo go a nullità della sentenza - di “mancanza della motiv azione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente ", di "manifesta ed irriducibile contraddittorie tà" e di "motivazione perplessa od inco mprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimam ente, anche Cass. n. 7090 del 2022). 7 di 17 Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivaz ione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta d a "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidone e a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il comp ito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di m otivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfond ita disamin a logica e giuridi ca in modo da rendere im possibile ogni controllo sull'esatte zza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso, la motivazione, pur nella sua estre ma sintetici tà, esplicita le ragioni della decisione, fondata sulla raggiunta prova dell'assolvimento dell'### 4. Con il terzo motiv o, si d educe, in relazione all'art. 360 comma 1 n . 3 c.p .c., «Violazione degli artt 3 co 1 L 2 41/90 impropriamente applicato e 16 dlgs 472/ 97, 11 c0 5 bis dlgs 374/90» ###, censurandosi la sentenza impugnata che ha annullato per difetto di motivazione gli avvisi doganali e gli atti di irrogazione delle sanzioni, con riguardo alle operazioni con licenzianti diversi dalla ### spa, perché mancanti di esplicazioni in ordine alle clausole contratt uali che giust ificavano l'addizione delle royalties al valore di transazione. ### la ricorren te, invece, non sussisteva alcun vizio motivazionale perché la causale delle riprese fiscali era stata indicata ed erano stati allegati tutti i relativi contratti di licenza. 4.1. Il motivo è ammissibile perché riporta elementi sufficienti ad ind ividuare il contenuto della doglianz a e a cons entire la 8 di 17 decisione senza dover scrutinare gli att i di causa ris pettando il principio di autosufficienza (Cass. n. 158 del 2016), che non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022); la doglianza è altresì fondata. 4.2. Invero, la motivazione degli atti tributari esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa - soltanto l'indicazione d i fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giud izio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effe ttivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pret esa impositiv a, mentre non è necessa ria la formulazione dell e argoment azioni giuridiche a sostegno dell'atto , n é la valutazione critica degli elementi acquisiti, re stando la relativa problematica influen te nel giudizio d'impugnazione al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impo sitiva (Cass. n. 1470 0 del 2001; Cass. n. 23615 del 2011; Cass. n. 28061 del 2017, in motivazione; Cass. n. 5645 del 2020; Cass. n. 6063 del 2020 in motivazione). 4.3. Né serve osservare che la r ipresa dei diritti di licenza richiede l'esame « di tutti gli elementi legati alla vendi ta e all'importazione delle merci, inclusi gli obb lighi contrattuali e giuridici delle parti nonché altre informazioni pertinenti» (### 28 aprile 2016, ### 808781, in www.ec.europa.eu) ovvero che si deve tener conto di tutt i gli elementi rilevanti, compresi i rapporti giuridici e di fatto tra i soggetti coinvolti, come emergenti dagli accordi di licenza (v., per esempio, Corte di Giustizia, 9 luglio 2020, C-76/19, in www.curia.eu), con un'indagine “necessariamente casistica”, la quale non può prescindere da un attento esame dei contratti di licenza. (ex pluribus, Cass., n. 8473 del 2018; Cass., 14547 del 2018; Cass., n. 12147 del 2019; Cass., n. 14994 del 2019; Cass., nn. ###, ###, ###, ### del 2019; Cass., n. 9 di 17 10687 del 2020; Cass., nn. 3593, 3594 e 3595 del 2020). Bisogna tener ben distint o, infatti, il pro filo della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validità, da quello della prova della pretesa tributaria, disci plinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio (Cass. n. 15595 del 2020; Cass. n. 8399 del 2013). Come sopra osserv ato, la motivazione serve a delim itare l'amb ito delle ragioni e dei fatt i su cui si fonda la pret esa ed entro il qual e si svolgerà, nel giudiz io di impugnazione , l'accertamento dei fatti stessi e la loro idoneità a fondare la pretesa. Pertanto, nella fase contenziosa e nel contraddittorio tra le parti trova spazio l'indagine sul conte nuto degli accordi contrattuali, a base della pretesa impositiva, finalizzata a verificare se sussi stano elementi che possano far emergere un legame tra licenziante e fornitore estero, idoneo a qualificare il pag amento dei diritti di licenza come condizione di vendita delle merci fornite dal produttore. 4.4. Del resto, non er ano precluse in appello le deduzioni dell'### che, vittoriosa in primo grado sulla questione relativa alla royalties, solo in sede di g ravame aveva specificat o, sulla scorta dei cont ratti già al legati agli atti impugnati o ai ### gli elementi dai quali d esumere la rico rrenza dei presuppost i per l'inclusione dei diritti di licenza n el valore d aziario, in risposta all'appello delle contribuenti. Infatti, nel processo tributario il divieto di ultr apetiz ione e quello di proporre in appello nuo ve eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive (Cass. n. 2413 del 2021) e non limita la possibilit à dell'Am ministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a cont estare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso te cnico (Cass . n . 14486 del 2013); d'altro 10 di 17 canto, non costituis cono novità le difese dell'### finanziaria che rientrano nei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa oggetto di ricorsoi (Cass. n. 26214 del 2024). 5. Con il quarto motivo si dedu ce, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione art 70 e 71 c cdu,127 e 136 reg 2447.15 e del ### 80 0/2002», per non e ssersi ritenuti sussistenti i presupposti per l'aggiu nta delle royalties dovute al licenziante al valore delle merci importate; secondo la ricorrente ricorrono, sulla scorta dell'esame dei contratti di licenza prodotti, i criteri di cui al commento ### 800 de l 2002 e successive modifiche e integrazioni che consentono di individuare un potere di “controllo” del licenzia nte anche sui prod uttori: il diritto di approvare la scelta del fornitore; il diritto di approvazione scritta di tu tte le idee , creazioni e modelli trid imensio nali che devono essere usati su o in connessione con gli articoli concessi in licenza; il dirit to di richiedere modifiche d i qualsiv oglia articolo licenziato, materiale promozionale o articolo di imballaggio precedentemente approvato dal licenziante; il diritto di ispezionare gli stabilimenti utilizzati dal licenziatario, dai suoi subappaltatori e fornitori collegati alla prod uzione, allo sto ccaggio o alla distribuzione dei prodotti e di e saminare i prod otti in fase di lavorazione; il potere di decidere a chi il produttore può vendere le merci o imporre delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il diritto di esaminare e di fare copie o estratti di libri contabili e registri di licenzianti e produttori. 6. Con il quinto mo tivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «Violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 70-71 Reg. UE n. 952/2013 (### doganale ###, art. 136 del Reg. Esec. (Reg. CE n. 2015/2447)», perché la CGT ha ritenuto l'insussistenza del “controllo” e delle condizioni legittimanti la imponibilità delle royalties riferite al contratto di licenza con la 11 di 17 ### spa; la ricorrente evidenzia che secondo l'art. 136, par. 4, lett. c) del Regolam ento di e secuzione del ### ai fini della imponibilità delle royalties, è sufficiente che sussista l'impossibilità di vendere /acquistare le merci senza il pagamento dei diritti di licenza; in questo caso, e ra attribuito alla licenziante il diritto di risolvere il contratto di licenza nel caso in cui «la licenziataria non adempia al pagamento delle royalties e/o minimo garantito entro 15 giorno dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere della licenziante …», con conseguente divieto di produrre, importare e commercializzare la merce ogget to di li cenza ed, in gene rale, di usare il marchio ### inoltre, nelle clausole del contratto ### si riscontrano vari in dicatori, ulteriori espressioni di un penetrant e potere di controllo della li cenziante e che giustificano l'inclusione delle royalties nel valore in dogana. 7. Il quarto motivo è ammissibile - perché, anche in questo caso, la farragino sità dell 'esposizione, denunziata dalle controricorrenti, non impedisce la piena compre nsione della doglianza - e può essere esaminato unitamente al quinto motivo; entrambi sono fondati. 8. Premesso ch e si applicano, ratione temporis, il nuovo ### doganale unionale (CDU - ### n. 952/2013/UE) e il corrispo ndente ### di esecuzione (### ento 2015/2447/UE), l'art. 70 del CDU pone, al primo paragrafo, la regola generale second o cui il valore in dogana è quello di transazione, ossia «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci», mentre il comma successivo dispone che qu esto «è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato d al compratore nei confron ti del vendit ore, o dal compratore a una terza parte, a bene ficio de l ve nditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagam enti che sono stati o devono esser e effettuati, come condizione della vendit a de lle merci importate». ###. 129, par. 1, del Reg. es. precisa che il prezzo «comprende la 12 di 17 totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone: a) il venditore; b) un terzo a beneficio del venditore; c) un terzo collegato al venditore; d) un terzo quando il pagamento a quest'ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore» e che «i pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta». 8.1. Il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore d i transazione «c) i cor rispetti vi e i diritti di licenza relativi alle merci da val utare, che il compratore, direttamen te o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misu ra in cu i detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel p rezzo effettivam ente pagato o da pagare». ###. 136, par. 4, del Reg. es. aggiunge che «I cor rispettivi e i diritti di licenza son o considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci no n possono e ssere vendute all 'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante». 8.2. Nell'ipotesi p revista dall'art. 136, par. 4, lett a), cit., il venditore deve essere “legato” al licenziante: l'art. 127 dello stesso ### di esecuzione prevede, ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci, che «due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle ..condizioni» ivi elencate, tra le quali quella secondo cui «l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra» (par. 1 lett. e) e aggiun ge che «si ritie ne che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di i mporre orientamenti alla seconda» (par. 3). Si è osservato che una siffatta locuzione di “controllo” è più generica ed 13 di 17 ampia di quella precedente, sotto il vigore del ### (### n. 2913/92 (### e del ### (### n. 2454/93 (###, e non richiede necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato (Cass. n. 10685 del 2020). Ciò significa che anche il ###800/2002 può mantenere il suo valore o rientativo anche sot to la vigenza del CDU (Cass. 22761 del 2019), laddove indica gli elementi utili per determinare la presenz a di un controllo, trai qua li i seguenti: - il lice nziante sceglie il p rodutto re e lo impone all'acquirente; - il lice nziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto at tiene ai centri di p roduzione e/o ai metodi di produzione) ; - il lice nziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le me rci o impone dell e re strizioni per qu anto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. - il licenzia nte sceglie/limita i fornito ri dei materiali/componenti; - il licenzia nte limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio ### che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il prod uttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti ( privi di licenza) in assenza de l consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concez ione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. 8.3. Però, nello “scenario a tre parti”, in cui il licenziante è un soggetto diverso dal vendito re, la nuova dis ciplina consente di 14 di 17 includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenzian te, ch e non è più indispensabile come previsto invece dagli artt. 157 e 160 DAC sotto la vigenza del CDC («### l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento»). In particolare, con riguardo alla terza ipotesi di cui all'art. 136, par. 4 , lett. c) del ### ento di esecu zione, la previsione in essa contenuta fa riferiment o non soltanto al venditore ma anche all'acquirente, stabilendo che i diritti di licenza costituiscono condizioni della vendita quando le merci non possono essere vendute all'acq uirente o da quest o acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante. ######/2 016 «il criterio ap plicabile è capi re se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendi ta d elle m erci importate è subordinat o al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi». Per stabilire se il valore in dogana debba o meno essere integrato dalle royalties deve verificarsi se il venditore può vender e o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza ma la sussiste nza di t ale condizion e non deve necessariamente essere esplicita, pote ndo al contrario risultare anche in modo implicito. Ciò significa che la mancata specificazione, nell'accordo di licenza, in merito alla circostanza di subordinare la vendita delle merci importat e al pagame nto di un corrispettivo o di un diritto di licenza, non esclude di per sé che tali corrispettivi debbano integrare il valore in dogana. Ricorre, pertanto, “condizione di vendita” implicita quando, in caso di 15 di 17 mancato pagamento d elle royalties da parte d el licenziat ario, il contratto di licenza preveda che il fornitore non possa più vendere la merce all'importatore o quest'ultimo non possa più acquistarla. 8.4. Per tale indagine soccorre il documento ######/2016 che fornisce linee orientative p iù sintetiche correlate al nuovo codice dog anale, senza discostarsi da quelle ge nerali del precedente ###800/2002 (Cass. n. 22761 del 2019), e rimanda al ### n. 25.1 del 2011 del ### tecnico sul valore in dogana dell'OMD (### che mette a disposizione una lista (non-esaustiva) di fattori che possono essere presi in considerazione nel det erminare se il pagamento di un qualsivoglia importo per royalties o per diritti di licenza costituisca o meno la condizione di vendita delle merci importate: - riferimento del contratto di vendita o dei d ocumenti cor relati ai diritti di licenza; - riferimento nell'accordo di licenza alla vendita di merci; - previsione della risoluzione del contratto di vendita quale conseguenza di un inadem pimento del contratto d i licenza o del mancato pagamento dei diritti di licenza; - inserimento nell'accordo di licenza di una clau sola che inibis ca al produttore di vende re i beni che incorpo rano la prop rietà intellettuale del licenziante n el caso di mancato pagamento dei relativi corrispettivi; - inserimento nell'accordo di licenza di clausole che consentano al licenziante di gestire la produzione e la vendita. 8.5. Ciò posto, la ricorrente ha evidenziato, con riferimento a specifiche clausole dei singoli cont ratti, elementi indic ativi di un potere di controllo del licenziante - rilevante anche sotto la vigenza del ### in particolare al fine di individuare la condizione d i cui all'art. 136, par. 4, lett. a) (v. par. 8.2.) - seguendo la consolidata impostazione di questa Corte ela borata sotto il vigore del CDC secondo cui «deve tenersi conto , oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla sudd etta merce e dovuti quale 16 di 17 condizione per la vendita di q uest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo p resupposto, indipendente mente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segment i del processo pro duttiv o, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario» (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. ### del 2019). 8.6. Con riguardo all'unico contratto esaminato, quello relativo ai prod otti a marchio ### la sentenza im pug nata ha escluso l'imponibilità delle relative royalties svalutando il rilievo delle clausole contrattuali evidenziate dall'### osservando che quelle che prevedono l'approvazione dei campioni di preproduzione e la conformità dei prodotti licenziati rappresentano un mero “controllo sulla qualità” d ei prodotti, non de finibile come un po tere di costrizione o di controllo vincolante per la struttura produttiva o i modelli organizzativi del p roduttore, men tre la clausola risolutiva del contratto di licenza «si risolve in una norma le clausola commerciale che, in assenza del pagamento, prevede la risoluzione del rapporto sulla fattispecie di ogni generale contratto fra società fornitrice ed acquirente, secondo la normativa civilistica». Peraltro, da u n lato, è mancata una analisi comp lessiva e u nitaria del contratto (v. par. 4.3) che, come evidenziato dalla ricorrente, rivela clausole che prevedono l'intervento della licenziant e, anche attraverso la sua preventiva approvazione scritta, sulle diverse fasi del ciclo produttivo, prima della produzione, durante la produzione e prima della vendita; dall'altro, con riguardo alla clausola risolutiva relativa al contratto tra licenziante e licenziatario in caso di mancato pagamento delle royalties, specificamente considerata dal ### tario 25.1 tra i fattori da prende re in esame, è mancata ogni consideraz ione «in punto di possibilità o me no di prosecuzione del rapporto tra loro e di perdurante o m eno possibilità per la licenziataria di seguitare ad utilizzare il marchio 17 di 17 e/o disporre delle merci su cui esso e stato , o avrebbe dovuto essere, apposto» (Cass. n. 24436 del 2023); tale clausola, infatti, implicando l'impossibilità di vende re/acquistare le merci senza il pagamento dei diritti di licenza pu ò rilevare in re lazione alla condizione di cui all'art. 136, par. 4, lett. c) del Reg. es. 9. Conclusi vamente, accolti il terzo, quarto e quinto motivo, rigettati il primo e il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito. p.q.m. accoglie il terzo, quarto e quint o motivo, rigettati gli a ltri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco ndo grado della ### in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. ### 25 settembre 2024 ### estensore ###