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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11381/2025 del 04-12-2025

... economicamente indipendente. 4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. ### re./est. 
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16969 del ### degli ### dell'anno 2022, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### RICORRENTEresistente in riconvenzionale E ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  ### RESISTENTE - ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il sig. ### - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ### in ### d'### il ###, dal quale sono nate le figlie ### (il ###) e ### (il ###) - adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore di entrambe le figlie e l'accertamento dell'autosufficienza economica della moglie. 
In particolare, il ### esponeva che, con decreto n. 3289/2019, il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale con la quale i coniugi avevano pattuito quanto segue: “1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente; 2. La casa coniugale, in ### d'### alla ### 18/A, resta interamente assegnata alla signora ### unitamente ai mobili, arredi e suppellettili. Tutti i costi per le forniture idriche ed elettriche, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani graveranno esclusivamente della medesima. 3. La figlia minore, ### resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad avere residenza privilegiata presso la madre; il padre sarà libero di vederla quando lo vorrà, dando, comunque, congruo preavviso alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.  4. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero e cura di ogni genere, ecc.) saranno prese da entrambi i genitori. 5. ### corrisponderà alla moglie, non godendo la stessa di redditi propri, per il suo mantenimento e quello delle figlie, entro il giorno uno di ogni mese, a partire dal 1°febbraio 2009, presso il domicilio della medesima, un assegno mensile di € 1.100,00 (mille euro/00), in danaro contante o anche con assegno bancario da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ### 6. 
Ciascun coniuge potrà liberamente fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno, con obbligo di comunicare ogni mutamento all'altro coniuge con lettera raccomandata. 7. I coniugi, inoltre, esprimono, sin d'ora, reciproco consenso all'eventuale rilascio di passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. 8. Le spese e competenze del giudizio restano integralmente compensate tra le parti. questo punto l'assegno di mantenimento viene così ripartito: € 400,00 (quattrocento/00) per la moglie, € 700,00 (settecento/00) per le figlie, mentre le spese straordinarie tutte (ludiche, scolastiche, mediche) verranno ripartite tra i coniugi nella misura del cinquanta per cento (50%), al di là delle visite libere, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00; due fine settimana alterni al mese; il giorno di ### o il Lunedì in ### durante il periodo natalizio una settimana ad anni alterni; durante il periodo estivo giorni quindici consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio.” Ciò posto, con riferimento alla propria condizione economica, il ricorrente dichiarava di essere alle dipendenze, con mansioni di amministratore, della società ### srl. 
Con riguardo alla condizione economica della ### evidenziava l'autosufficienza di quest'ultima che lavorerebbe come governante presso varie abitazioni, seppur a nero. 
Infine, deduceva la raggiunta indipendenza economica di entrambe le figlie: ### (di anni 29) lavorerebbe nel settore della ristorazione in qualità di cameriera, ed ### (di anni 34) lavorerebbe presso un'azienda di Napoli come collaboratrice amministrativa.  ### evidenziava, infine, di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale nasceva il figlio ### in data ###. 
Dunque, concludeva chiedendo: a.- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; (…) c.- accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della ###ra ### dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, revocando il disposto mantenimento di € 400,00, atteso che la stessa gode dell'assegnazione della casa familiare; d.- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non sussistono le condizioni ed i presupposti per la concessione alla ### dell'assegno divorzile; e.- revocare il mantenimento per le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti ### e ### fissato in sede di separazione consensuale dei coniugi in euro 350,00 per ciascuna (700€ totali) in quanto entrambe le figlie, ripetesi, sono maggiorenni e sono divenute ormai autosufficienti. 
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la resistente che, non opponendosi alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le domande accessorie proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di essere disoccupata e di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa remunerata, se non per un breve periodo - compreso tra gli anni 1997 e 2000 in cui fu titolare della ### di ### e C ###; ciò per decisione comune. 
Dichiarava, altresì, di essere proprietaria di un unico immobile, adibito a casa familiare e residenza della stessa nonché figlie della coppia. Contestava, poi, la dedotta indipendenza economica della figlia ### lavorando quest'ultima solo saltuariamente. 
Pertanto, parte resistente concludeva chiedendo: “1. dare atto che la signora ### non si oppone alla richiesta di cessa-zione degli effetti civili del matrimonio ;2. disporre che il signor ### versi in favore della signora ### anche in via provvisoria ed urgente, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### maggio-renne ma non economicamente indipendente.  4. Condannare il signor ### al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.  5. In caso di determinazione di assegno di divorzio in favore della signora ### e\o contributo in favore della figlia ### a norma dell'art. 156, comma 6, c.c. e dell'art. 8, comma 3, ### n. 898/1970 e succ. mod. ordinare nei confronti del datore di lavoro del signor ### la corresponsione diretta dell'assegno di man-tenimento e\o divorzio ovvero disporre il sequestro di beni dello stesso, anche in via cumulativa. 
All'udienza presidenziale del 10.11.2022, parte ricorrente dichiarava: “mi riporto al ricorso. ### moglie svolge lavori di pulizia domestica. Lavoro tutt'ora presso la stessa azienda presso cui lavoravo all'epoca della separazione. I redditi sono diminuiti perché il fatturato dell'azienda presso cui sono impiegato è diminuito. Non sono inquadrato come dipendente, ma con co.co.co. non sto versando alcun mantenimento dal 2020 con il consenso sia di mia moglie che di mia figlia minore per le mie difficoltà economiche. 
La figlia più grande vive a Napoli col compagno, titolare di azienda che produce ghiaccio e mia figlia lavora con lui. La più piccola vive con la madre e lavora stagionalmente in un bar sulla spiaggia dei ### d'### non so se è inquadrata; la stessa mi ha riferito che è inquadrata ma non so quanto percepisca”. 
Parte resistente dichiarava: “svolgo lavori saltuari di pulizia e di collaboratrice domestica, ma riesco a guadagnare circa 200/300 euro al mese e questo solo nel periodo estivo. ### figlia maggiore vive a Napoli col compagno titolare di azienda e con quest'ultimo gestisce un B&B nel centro storico di Napoli. Adesso è economicamente autosufficiente. La figlia minore ha avuto un solo attacco epilettico, ma è sottoposta a controlli clinici semestrali e comunque è in cura farmacologica. La ragazza è barman alla spiaggia dei ### per 4 mesi all'anno. Complessivamente guadagna circa 4.000,00 euro annui. È il secondo anno che lavora. ### scorso non ha percepito indennità di disoccupazione a causa del periodo insufficiente. Vive ancora con me, non essendo autosufficiente, mio marito non versa alcunchè da quasi tre anni per presunte difficoltà”. 
Con ordinanza del 14.11.2022, il ### sciogliendo la riserva assunta, così provvedeva in via provvisoria: “1) preso atto della pacifica sopraggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne della coppia ### e di quella, solo parziale, della figlia maggiorenne ### lavoratrice stagionale, revoca l'assegno di mantenimento di € 350,00 mensili concordato in sede di separazione consensuale in favore della prima e riduce quello fissato in favore della figlia ### ad € 250,00 mensili, tenuto conto anche della sopravvenuta nascita del minore ### da altra relazione, rimettendo al giudice istruttore ogni decisione riguardo alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente in relazione alla controversa autosufficienza economica della medesima” e rimetteva le parti dinanzi al GI. 
La suddetta ordinanza veniva reclamata; reclamo parzialmente accolto dalla Corte d'Appello di Napoli che revocava il contributo posto a carico del ### per il mantenimento della figlia ### e confermava nel resto il provvedimento reclamato. 
Con sentenza n. 5520/2023, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ed ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dalla resistente. 
Esaurita la fase istruttoria procedendo al deferito interrogatorio formale delle parti, il GI riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge. 
Ciò posto, con riferimento alle domande accessorie, deve evidenziarsi che l'esame si appunta sulla domanda - proposta da parte ricorrente - volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e sulla domanda riconvenzionale volta a chiedere ed ottenere l'assegno divorzile, avendo, da un lato, parte ricorrente formulato l'ulteriore domanda accessoria di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ### solo con le memorie di cui all'art. 183 comma 6 e, dunque, tardivamente trattandosi di domanda nuova, e, dall'altro, avendo parte resistente rinunciato all'ulteriore domanda accessoria volta ad ottenere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ### divenuta maggiorenne ed autosufficiente (cfr. note sostitutive di udienza del 15.11.2023). 
Sul contributo al mantenimento di ### la resistente ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del ### Nulla, pertanto, va statuito sul punto. 
Assegno divorzile. 
Quanto all'assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in suo favore ed a carico del ### di un assegno divorzile non inferiore ad € 400,00; ciò assumendo, da un lato, di non avere mai prestato attività lavorativa in costanza di matrimonio a fronte di una decisione presa di comune accordo con il coniuge e, dall'altro, non avere mezzi idonei a garantire a sè stessa il necessario sostentamento. 
In particolare, con riferimento alla propria condizione economica, la ### deduceva di essere disoccupata e di svolgere, solo saltuariamente e solo nel periodo estivo, l'attività di cameriera presso alcune case. 
Più precisamente, asseriva di ricambiare gli aiuti economici e\o liberalità d'uso da parte di amici e parenti che si trovano in villeggiatura sull'isola nei mesi di luglio ed agosto, con servizi di pulizia o di cucina, senza che vi sia alcun carattere di continuità, subordinazione o autonomia tali da rendere autosufficiente ed economicamente autonoma la stessa, a fronte di un valore che si aggira intorno ai 400,00\600, 00 euro complessivi e non mensili. 
Con riguardo, invece, alla condizione economico - lavorativa del ### la ### assumeva che questi, lavorando presso la società ### service srl, ha guadagni mensili fissi.  ### al contrario, con riferimento alla propria condizione economica, riferiva di aver subito un'inflessione negativa; ciò a causa del calo del fatturato della società ### srl; evidenziava, altresì, di pagare un canone di locazione di € 500,00 mensili e di doversi occupare del figlio minore ### nato da una nuova relazione. 
Con riguardo alla condizione economica della ### il ### asseriva che la stessa, svolgendo - a nero - l'attività di governante/cameriera presso diverse case, nonché come “cuoca a domicilio”, organizzando anche il catering per eventi più importanti, aveva guadagni tali da consentirle di provvedere a sé stessa in via autonoma. 
Dunque, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale. 
È evidente che, nel caso di specie, è contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile. 
Dunque, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura; criteri a mente dei quali deve esaminarsi l'esito dell'istruttoria espletata nel corso del suddetto giudizio. 
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L.  74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. 
In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. 
Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle ### n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. 
Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. 
All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). 
Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. 
In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali ( n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). 
Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economicopatrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693).  ### la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare.  ### dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. 
È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle ### la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. 
Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). 
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle ### come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. 
Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). 
Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986). 
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. 
Ebbene, con riferimento alla condizione patrimoniale - reddituale del ### questi riveste la qualifica di amministratore della società ### s.r.l., con guadagni variabili (cfr. modello 730 del 2017 con reddito annuo di €16.089,00; modello 730 del 2018 con reddito annuale pari ad €16.743,00; modello 730 del 2019 e del 2020 con redditi annuali di €15.784 e modello 730 del 2021 con redditi annuali di €6.608,00).
Occorre, all'uopo, evidenziare altresì quanto dichiarato dal ### “ancora per poco ricoprirò la carica di amministratore della ### srl perché, essendomi lasciato con la ### stiamo iniziando le pratiche per la liquidazione della società. ### ha il 65% delle quote, e la mia carica di amministratore mi consente di percepire solo in base ed in proporzione a quanto fattura la società Io ho un contrato ### e più o menodalle mie dichiarazioni dei redditi - arrivo a circa 6-7 mila euro all'anno”. 
Con riferimento, invece, alla condizione patrimoniale - reddituale della ### occorre evidenziare che la stessa non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio; circostanza, questa, pacifica perché dedotta e mai contestata. 
Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale della ### questa, sulla quale incombe l'onere probatorio in quanto richiedente l'assegno divorzile, nulla allegava. 
Si limitava, infatti, a dedurre nei propri scritti difensivi ed a dichiarare innanzi al ### di svolgere - solo saltuariamente - l'attività di domestica presso case di suoi amici e di percepire così introiti compresi tra i 400,00 ed i 600,00 euro annuali. 
Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi ### - ### ha avuto durata trentennale, nel corso dei quali la moglie non ha mai lavorato; circostanza questa che - come detto - deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata dal ### Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della ### la condizione economica nella quale versa e la gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio - sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale - trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare. 
Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso - ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. 
Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. 
Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ### ed a carico del ### l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale - reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
Ebbene, all'uopo, come anticipato, non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della ### e, dunque, sulla base del quale verificare la sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. 
Invero, non allegava alcuna - necessaria ed indefettibile - documentazione fiscale dalla quale poter desumere l'assenza di qualsivoglia fonte di reddito, sostituendo a quest'ultima, da un lato la certificazione ai fini ### e, dall'altro, un'autocertificazione che, in quanto atti unilaterali, sono privi di qualsivoglia efficacia probatoria. 
Sul punto, peraltro, se da un lato, non rilevano le dichiarazioni rese dal ### in sede di interrogatorio formale, non avendo lo stesso assolto all'esito confessorio cui è destinato, dall'altro, deve riconoscersi rilevanza - ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - al mancato interrogatorio formale - ancorchè deferito - della ### Difatti, i capi sui quali era deferito, avevano efficacia probatoria dirimente circa la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile; tuttavia, la ### non presenziava all'udienza fissata per l'espletamento. 
Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della ### nel mondo del lavoro né è stato provato che la ### ha infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni della ### si evince che questa presta attività lavorativa saltuariamente; attività verosimilmente redditizia ma rispetto alla quale non è stato fornito - dalla richiedente a ciò tenuta - al Collegio alcun elemento per verificarne il quantum - né in positivo né in negativo. 
Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della ### di un assegno divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo. 
In ordine alle spese di lite, le stesse possono trovare integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della non opposizione al divorzio ed alla parziale rinuncia alle domande formulate in riconvenzionale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### - compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 31 ottobre 2025 ### estensore Dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### ordinario in tirocinio dott.ssa ###

causa n. 16969/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Immacolata

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27344/2025 del 13-10-2025

... di atto classificato, che, nel caso d i specie, è mancato, tan to nel giudizio di primo grado, aven do il Tribunale ritenuto a ssolto l'onere probatorio da parte dell '### con la produzione della relazione prefettizia, quanto in sede di reclamo, essendosi la Corte limitata a rilevare un difet to di istrutt oria che ben avrebbe potuto essere sanato con un ordine istruttorio di esibizione. 2. Il controrico rrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività (stante la notifica dello stesso avvenuta il ###), deducendo che il decreto impugnato dal Ministero e dalla ### n. cronologico n. 2304/2024, è stato pronunciato, dalla Corte di Appello di Napoli, il ###, depositato e reso pubblico in data ### e notificato al Ministero ricorrente, da parte del sig. ### le D'### e della sig.ra ### ai fini della decor renza de l termine bre ve ad impugnare, l'11 e il ### (oltre che della stessa ### della Corte di Appello di Napoli che non si era limitata alla mera comunicazione, bensì alla notificazione del decreto stesso). In tema di impugnazioni, vige il principio dell'unitarietà, nel senso che, nel processo con pluralità di parti la notifica della sentenza e/o del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24255/2024 R.G. proposto da: ###'INTERNO, ###, elettivamente domiciliati in ### 1 2, presso l'### (ADS###) che li rappresenta e difende, -ricorrente contro CALI' F ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (####) unitamente all'avvocato #### (###), -controricorrente avverso DECRETO di CORTE D'### n. 2304/2024 depositato il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal ### FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Napoli, con decreto n. cronol. 230 4/2024 pubblicato l'11/6/2024, per quan to in questa sede interessa, ha 2 di 12 accolto il reclamo di ### avverso la sentenza n. 279 d el Tribunale di ### pubblicata il ###, rigettando nei confronti di questi, già assessore all'urbanistica e all'innovazione tecnologica del Comune di ### di ### la dom anda di dichiarazione di incandid abilità alle elezioni per la ### dei deputati, p er il ### della Repubblica, per il ### europeo, nonché per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale d el predetto comune de l 28/2/2022 ai sensi dell'art. 143 D. L.gs. n. 267/2000 avan zata dal Ministero dell'### In particolare , la Corte territoriale ha rit enuto che il generale disordine dell'apparato amministrativo comunale, nonché la scarsa attenzione verso il controllo e la repre ssione d ell'abusivismo edilizio, pur costituendo certamente valide e sufficienti ragioni per disporre lo scioglimento de l consig lio comunale, non potevano essere addebitati all'esclusiva responsabilità dell'assessore all'urbanistica, così che egli, in tal modo, avesse potuto «da solo» agevolare l'infiltrazione d ella criminalità nell'organo consiliare, occorrendo la prova che il ### avesse «tenuto comportamenti concreti, univoci e rilevanti sintomatici di collegamenti diretti con la criminalità o di forme di condizionamento della volontà dell'organo consiliare che abbiano potuto compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica». 
La Corte territoriale ha osservato come, nella relazione prefettizia, si contestasse, in realtà, al ### una circostanza più specifica, ossia l'aver avuto rapporti personali con ### imprenditore edile vicino ad un'organizzazione criminale stabiese. Tuttavia, pur essendo certa la conoscenza tra il ### ed il ### agli atti del processo non erano presenti le intercettazioni telefoniche tra i due, motivo per il quale non poteva essere eseguita alcuna valutazione in ordine alla rilevanza ed al contenuto delle stesse ai fini d ella 3 di 12 dichiarazione di incandidabili tà. Neppure vi era alcuna prova concreta dell'asserit a vicinanza del ### con organizzazioni criminali, non essendo stati depositati documenti che dimostrassero la presenza a suo carico di precedenti penali, di misure cautelari o procedimenti penali in corso, né di qualsivoglia altra prova ch e indichi l'esistenza di rapporti con soggetti legati a clan camorristici. 
In dife tto quindi di sufficienti eleme nti per dichiarare l'incandidabilità del ### il suo reclamo doveva essere accolto. 
Avverso la suddetta pronunci a, «non notificat a dall'odierno intimato», il Ministero dell'### propone ricorso per cassazione, notificato il ###, affidato a due motivi, nei confronti di ### (che resiste con controricorso). 
Il controricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### istero ricorrente lamenta: a) con il p rimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.143 d.lgs. 267/2001, comma 11, in punto di ritenuta irrilevanza degli addebiti mossi a carico dell'am ministratore ### del ### ne di ### di ### b) con il secondo m otivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dal rapporto di vic inanza del ### con l'imprenditore edile, vi cino ad un'organizzazione criminale stabiese, ### Precisa il Ministero che, secondo il Tribunale, il malfunzionamento della macchina am ministrativa comunale nel setto re dell'abusivismo edilizio era indice di un'inconsis tente attività di controllo e repressione in un territorio problematico per un contesto di criminalità diffusa che si traduceva in una cattiva gestione della cosa p ubblica per colpevole condotta o missiva della quale l'assessore all'urbanistica rispo nde, ai sensi dell'art. 109 ###, avendo un generale potere di controllo e sanzione dell'operato dei dirigenti ed il dovere d i intervenire a fronte di gravi e reiterate responsabilità in capo a questi ultimi. 4 di 12 Ora, si assume in ricorso, la valutazione della Corte d'appello, in punto di assenza di un nesso di causalità diretto tra la condotta contestata all'amministrator e ### e lo scioglimento del consiglio, merita censura, in quanto la responsabilità degli amministratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive (fattispecie corrispondente a quella di specie), ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o, comunque , ne siano state una concausa, a prescindere dalle rilevanze probatorie proprie di un eventuale processo penale. 
Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto non sufficientemente provata la circostanza più specifica, contestata al ### dal giudice di prime cure, ovve ro il rapporto di vici nanza con G ennaro ### imprenditore edile vicino ad un'organizzazione criminale stabiese, sul presu pposto dell'assenza delle intercettazioni te lefoniche intercorse tra i due agli atti del processo. 
Tuttavia, la conoscenza tra il ### e il ### ne risulta cert a, incontestabile, riconosciuta dallo st esso ### e - tra l'altro - documentata dalle intercettazioni telefoni che acquisite agli att i dell'operazione ### delle qual i la relazione della ### d'accesso (nel capitolo 3 “### amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018”, al paragrafo 2 « ### e ### pagg.33-34) riporta uno stralcio. In particolare, sono state evidenzia te le risultanze emesse da una conversazione intercettata in data ### , ove «il ### si mostrava in confidenza con il ### e l o informava de ll'esito del consiglio comunale nel quale era stata presentata la giunta di cui egli faceva parte come assessore all'urbanistica e degli argomenti discussi». 
Il testo delle intercettazioni indubbiamente non era presente agli atti del procedim ento di incandid abilità, in quanto trattasi di documentazione coperta da classifica di segretezza ai sensi dell'art.  42 della L . 124/2007, la cui acquisiz ione è subordinata ad un 5 di 12 ordine di esibizion e da parte dell'organo giudicante (comma 8), indispensabile in ragione dell'evidenziata natura di atto classificato, che, nel caso d i specie, è mancato, tan to nel giudizio di primo grado, aven do il Tribunale ritenuto a ssolto l'onere probatorio da parte dell '### con la produzione della relazione prefettizia, quanto in sede di reclamo, essendosi la Corte limitata a rilevare un difet to di istrutt oria che ben avrebbe potuto essere sanato con un ordine istruttorio di esibizione.  2. Il controrico rrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività (stante la notifica dello stesso avvenuta il ###), deducendo che il decreto impugnato dal Ministero e dalla ### n. cronologico n. 2304/2024, è stato pronunciato, dalla Corte di Appello di Napoli, il ###, depositato e reso pubblico in data ### e notificato al Ministero ricorrente, da parte del sig. ### le D'### e della sig.ra ### ai fini della decor renza de l termine bre ve ad impugnare, l'11 e il ### (oltre che della stessa ### della Corte di Appello di Napoli che non si era limitata alla mera comunicazione, bensì alla notificazione del decreto stesso). 
In tema di impugnazioni, vige il principio dell'unitarietà, nel senso che, nel processo con pluralità di parti la notifica della sentenza e/o del provvedimento di merito eseguita ad istanza di una sola delle parti, segna l'inizio della decor renza del termine bre ve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. La circostanza che l'odierno intimato resistente non abbia provveduto alla notific a del decreto non comporta, invero, l'esclusi one del giudicato, in quanto i ricorrenti sono stati destinatari della notifica del decreto, sebbene da altre parti del processo, e per essi i termini per l'impugnazione ex art 325 II comma cpc (che sono perentori) sono d ecorsi dal momento in cui il relativo procedimento di notificazione si è perfezionato. 6 di 12 ### tero ricorrente, nell'intestaz ione del ricorso, premette, in effetti, che il decreto impugnato «non è stato notificato dall'odierno intimato». 
Lo stesso ricorrente non ha replicato con memoria alla eccezione del ### 3. ### del controricorrente è infondata. 
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero d i litisconsorzio processuale (cd.  litisconsorzio «unitario o quasi necessario»), è applicabile la regola, propria delle cau se inscindibili, de ll'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da un a delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte d estinataria della notif icazione (in forza del principio detto dell 'effetto bilaterale della notificazione della sentenza, secondo il quale l'impugnazione proposta co ntro un a parte fa de correr e il termine per proporla anche contro il notificante, perché questi non può non conoscere la sentenza che fa notificare e, quindi, è in grado di impugnarla immediatamente), l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decaden za dall'imp ugnazione per scadenza del t ermine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass. 14722 del 2018; conf. Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 986 del 2016; Cass. n. 19869 del 2011). 
La rego la trova però applicazione soltanto nelle ipo tesi di cause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. 
Il second o comma dellart.326 c.p .c. stabilisce che «nel caso previsto nell'articolo 332 - notificazione dell'impugnazione relativa a cau se scindibil i -, l'i mpugnazione proposta contro una parte fa 7 di 12 decorrere nei confronti dello stesso soccom bente il termine per proporla contro le altre parti». 
Tale comma è stato interpretato (Cass. n. 8832/2007) nel senso che « la notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna nei confronti della stessa l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti», precisandosi che dalla stessa non si ricava, invece, «che la notificazione fatta ad una sola delle parti vale come notificazione anche in confront o alle altre parti, perché ciascuna di q uesta ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è il fattore che può far scattare il termine breve dell'impugnazione». In questo tipo di controversie, quindi, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione deve essere interpretata nel senso che la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti di questa e della sola parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorre nza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro il notificante o le altre parti del giudizio. 
Pertanto, (Cass. n. 8832 de l 2007; Cass . n. 1927 4 del 2022) il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza e seguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) deve interpretarsi «nel senso ch e detto m omento rileva per la decor renza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione». Quindi il litisconsorte «che non abbia ricevuto la notifica non vede decorrere il termine 8 di 12 breve» e, per il principio di bilateralità, det to termine breve non può decorrere neppure nei confronti del notificante.  ###.326, con il d.lgs. n. 149/2022, è stato modificato, con effetto a d ecorrere dal 28/2/2023 e per le impu gnazioni proposte successivamente a tale data, e reci ta: «I t ermini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il rel ativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'ar ticolo 395 e negl i articoli 3 97 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. (171) ((173 )). Nel caso previsto ne ll'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti». 
Si è opportunamente precisato, al primo comma, che i termini per le impugnazioni decorrono dalla notificazione della sentenza sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedi mento si perfez iona per il destinatario. Il secondo comma non è stato variato. 
Orbene, va ribadito, il principio, secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la rego la dell'unitarietà de l termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sent enza eseguita a istanza di una sola delle parti comporta, nei confronti della stessa e della parte destin ataria della notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre), trova applicazione soltanto nelle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche 9 di 12 quando si tratti di cause sci ndibili o, comunque , tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato d ispo sto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio. 
In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è un ico, ma decorre dalla data d elle singole not ificazioni della sente nza a ciascuno dei titolari d ei diversi rappor ti definiti con la medesima decisione, mentre per le altre part i si applica il termine di c ui all'art. 327 c.p. c. (Cass. 2557/20 10; Cass. 1825/2007 ; 238/2008). 
Nella specie, si verte in fattispecie di cau se scindibil i (Cass. 394/2020). 
Invero, nel giudizio di incandidabilità ex art.143 d.lgs. 267/2000, vengono in rilievo le posizioni personali dei singoli «amministratori responsabili delle condotte che h anno dato causa allo scioglimento», tanto che «ai fini delle dichi arazioni di d'incandidabilità il ### dell'interno invia senz a ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territ orio, che valuta la sussistenza d egli eleme nti di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa» (D.L gs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11) ed è possibile che il ricorso venga proposto solo nei confronti di alcuni amministratori, malgrado la proposta d'incand idabilità si riferisse anche ad altri (Cass. n. 16562/2020). 
Nel caso di specie, la trattazione in un unico processo delle diverse cause non ha dato luogo neppure ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità delle cause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale. In particolare, il litisconsorzio p rocessuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente, siano trattate unitariamente e risultino legate da un presupposto o questione comune, sicché la decisione di una controver sia si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto 10 di 12 logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alte rnativa delle questioni sollevate (Cass. n. 4722 del 2 018; Cass. S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999). 
Ne discend e che, pur avendo il Ministero, come e ccepito e documentato dal controricorrente (con pro duzione della relata di notifica ex art.3 bis l.53 /1994 dell'avv.to ### i, procuratore d el litisconsorte D'###, ricevuto la n otifica dell'ordinanza 2304/2024 dell'11/6/2024 in data ###, ad opera del D'### il presente ricorso per cassazione, notificato nei riguardi di altro litisconsorte, il ### è tempestivo. 
Esso è stato notificato dal Ministero (destinatario della notifica del provvedimento impugnato ad opera dell'altro amministratore D'### in cause scindibili) nel no vembre 2 024 e, nel rapporto processuale che qui interessa (###, operava il termine lungo ex art.327 c.p.c., non risultando che il ### abbia notificato la sentenza impugnata e, dunque, non essendo applicabile il termine breve di impugnazione (vedasi Cass. 16562/2020, in cui è spiegato che ciò «E' una conseguenza del fatto che la notifica della sentenza ad istan za degli altri resisten ti non può far decor rere il termi ne breve anche a favor e del F., il qu ale non ha provvedu to a notificarla, trattandosi di cause s cindibili, con conseguente inapplicabilità dell'art. 331 c.p.c.»).  4. Tanto premesso, la prima censura è inammissibile in quanto si lamenta che il giudice di merito non abbia valutato che dagli atti processuali emergesse come il ### assessore all'urbanistica, non avesse posto in essere alcuna azione volta a assicurare il recupero del principio di legalità e buon andamento dell'amministrazione, a fronte di un diffu so quadro d i illegalit à nel settore dei lavori e servizi pubblici ma non si indicano quali sareb bero stat i i comportamenti omissivi e da qua li risultanze istruttorie g li stessi emergerebbero. 11 di 12 5. Anche la seconda doglianza, che denuncia vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal rapporto di vicinanza del ### con l'imprenditore edile, vicino ad un'organizzazione criminale stabiese, ### è inammissibile. 
Nella specie, la Corte ha considerato il dato fattuale presente nella relazione prefettizia (di cui in ricorso si riporta uno stralcio di una conversazione intercettata tra il ### e il ###, vale a dire il rapporto di conoscenza tra il ### e il ### escludendo tuttavia che emergesse ro dagli atti processuali prove «dell'asserita vicinanza del ### con organizzazioni criminali». 
Non sono specificate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe condotto ad una decisione diversa. 
Quanto al difetto dell'ordine di esibizione istruttoria, i ricorrenti non dimostrano di avere richiesto al giud ice del merito l'acqu isizione delle intercettazion i coperte da segretezza, possibile solo se i documenti fossero stati ritenuti strettamente necessari e conferenti per la decisione del caso concreto.  6.Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, trattandosi di ricorso prop osto da un'### statale.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del pr esente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per compensi e € 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art.1 3, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della non ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento 12 di 12 da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a qu ello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 
Così deciso, a ### nella camera di consi glio dell'11 settembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Iofrida Giulia

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 839/2025 del 06-05-2025

... disciplina del ### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 - poi trasfusa nel nuovo ### dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 - in ordine all'efficacia e opponibilità della cessione, salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della medesima (cd. meccanismo del silenzio assenso), trattandosi di una disciplina limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non anche ai “contratti per la fornitura di energia”, per i quali trova ancora applicazione la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, anche richiamata nel contratto di cessione del credito versato in atti (cfr., ### sez. III, 28.05.2020, n. 1566). Ed invero, il titolo III e in particolare l'art. 206 del D.lgs. n. 163/06, nel disciplinare i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” - che includono tra gli altri quelli dell'elettricità e del gas (art. 3 comma 5) - richiama soltanto alcune disposizioni della parte II del titolo I, e tra queste è escluso l'art. 117. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5085 /2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 10 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  promossa da ### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, opponente contro ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti; In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data ###, il Comune di ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1230/23 R.G. del 23.11.2023, con il quale il ### di Messina gli ha ingiunto il pagamento, in favore di ### S.p.a., nella qualità di cessionaria del credito, della somma di € 51.615,65, oltre interessi e spese della fase monitoria, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici ed il risarcimento dei danni dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs.  231/2002, in forza di tre fatture (n. ###; ###; ###) emesse dalla cedente ### s.r.l., a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, e realizzazione di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c. e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la cedente, ### s.r.l. Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito ed alla notifica della stessa e contestato il quantum richiesto, nonchè chiesto l'accertamento della violazione delle previsioni contrattuali da parte di ### s.r.l.  ### S.p.a., costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. 
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa di ### s.r.l. per ragioni di economia processuale, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..  ### proposta dal Comune di ### è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att.  c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art.  111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un. 8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214). 
Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). 
Nel caso di specie, era quindi onere della società opposta, ricorrente in via monitoria e attore in senso sostanziale, provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo del Comune opponente di pagare quanto giudizialmente richiesto.
Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di ### S.p.a., della quale deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire per inefficacia della cessione in oggetto. 
Come è noto, la disciplina concernente la cessione dei crediti vantati nei confronti della ### ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti tra privati di cui agli artt. 1260 c.c. e ss., essendo il trasferimento del credito e l'opponibilità della cessione subordinati al rispetto di particolari formalità ( ex multis, Cass. Civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571). 
Un primo elemento caratterizzante è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione, atteso che mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La ratio di tale normativa è stata individuata nella necessità di evitare che la pubblica amministrazione sia costretta a compiere indagini sulla effettività del negozio di cessione ed è dunque posta a tutela della amministrazione stessa, quale debitore ceduto con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme previste non incide sulla validità del negozio di cessione, che appunto interviene tra cedente e cessionario ed al quale il debitore ceduto resta estraneo, mentre determina l'inefficacia del medesimo negozio nei confronti dell'amministrazione. 
Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto. Diversamente da quanto previsto nel codice civile, infatti, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è necessaria la notifica della cessione a quest'ultima a norma del citato art. 69 e dell'art. 117 D.Lgs. 163/2006, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, nonché, in ipotesi di rapporti di durata, la preventiva adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 70 del predetto R.D. n. 2440/1923, attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, della ### 20 marzo 1865, n. 2248 (### sul contenzioso amministrativo). 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “il legislatore nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (Cass. Civ., 11.01.2006, n. 268;
Civ., sez. I, 01.02.2007, n 2209; Cass. Civ., sez. III, 27.08.2014, n. 18339; Cass. Civ., sez. I, 21.12.2018, n. ###; Cass. Civ., sez. VI, 15.09.2021, 24758; conf. Corte d'appello ### sez. II, 27.02.2023, n. 229; ### sez. XVII, 28.01.2021, n. 1566; ### sez. II, 06.04.2021, n. 617; ### sez. II, 02.11.2022, n. 3857). 
Ne consegue che il divieto di cui al citato art. 9, richiamato dall'art. 70 del R.D., resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (cfr. ### S. ### 12.10.2017, n. 3001; ### 11.01.2023, n. 66). 
Il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia, quindi, ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora in corso all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa di inefficacia della cessione (cfr. Corte d'### 18.03.2022, n. 1098). 
Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna ad essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., Cass. Civ., 27.08.2014, n. 18339; v. anche ### 06.09.2017, n. 16631). 
Tale disciplina deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di crediti vantate nei confronti di un Comune, atteso che la ### ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso (Cass. Civ., sez. III, 28.01.2002, n. 981: “ed ancora è bene ricordare che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato, oggetto di esame, è riferibile alla p.a. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un Comune (cfr. Cass. 11 dicembre 1996 n. 11041”; conf.  Civ., sez. I, 21.12.2018, n. ###; Cass. Civ., 24.09.2007, n. 19571; Civ., 08.05.2008, n. 11475; v. nella giurisprudenza di merito, ### 12.09.2022 n. 1999; ### sez. II, 20.01.2023, 115; ### sez. X, 22.08.2022, n.12566; ### sez. II, 27.12.2022, n.2384; ### 14.02.2021, n. 366: “per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 c.c., è derogato dall'art. 9 della ### 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata”). 
La predetta disciplina è, pertanto, applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo - essendo applicabile a tutte le articolazioni della p.a., ivi compresi gli enti locali - sia sotto il profilo oggettivo - fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di gestione e somministrazione di energia elettrica in ordine al quale non vi é prova che sia intervenuta l'estinzione anteriormente alla cessione dei crediti. 
Dal contratto di gestione e fornitura del 29.10.2020 versato in atti (art. 3 - doc.  05 al fascicolo dell'opposta), è, invero, previsto, che “la presente concessione avrà durata di anni 17 ###, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio” (30.11.2020), sicchè, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che il contratto di somministrazione fosse ancora in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione in oggetto. 
Avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, non trova, invece, applicazione la disciplina del ### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 - poi trasfusa nel nuovo ### dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 - in ordine all'efficacia e opponibilità della cessione, salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della medesima (cd.  meccanismo del silenzio assenso), trattandosi di una disciplina limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non anche ai “contratti per la fornitura di energia”, per i quali trova ancora applicazione la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, anche richiamata nel contratto di cessione del credito versato in atti (cfr., ### sez. III, 28.05.2020, n. 1566). Ed invero, il titolo III e in particolare l'art. 206 del D.lgs. n. 163/06, nel disciplinare i “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali” - che includono tra gli altri quelli dell'elettricità e del gas (art. 3 comma 5) - richiama soltanto alcune disposizioni della parte II del titolo I, e tra queste è escluso l'art. 117. 
Ebbene, è pacifico che la fornitura di energia elettrica effettuata dalla cedente ### rientri tra i contratti dei cd. “settori speciali”, con la conseguenza logico giuridica che da tale inquadramento deve derivare l'inapplicabilità dell'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti nascenti da quel rapporto, atteso il richiamo tassativo delle norme del codice applicabili ai contratti dei settori speciali, tra le quali non figura tale disposizione, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici rientranti nei “settori ordinari” (### di Milano, sez. VI, 11.04.2022, n. 3105). 
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che risulta prodotto in giudizio il contratto del 29.10.2020 per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, sottoscritto dalla pubblica amministrazione e posto a base della pretesa creditoria (doc. 17 al fascicolo dell'opposta), le fatture emesse dalla cedente (doc. 04) che, come è noto, in caso di contestazione, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., sez. II, 04.01.2022, n.127; Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299), l'atto di cessione del credito (doc. 17 bis) in ### n. 10735 rep., n. 9411 racc., del 27 marzo 2023, nonché la notifica del medesimo al Comune opponente in data 23 maggio 2023 (già doc. 17 bis).  ### non ha, tuttavia, versato in atti la preventiva accettazione della cessione da parte dell'organo all'uopo legittimato della pubblica amministrazione debitrice, così non integrando il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D.  2440/1923 e dell'art. 9, all. E, della ### n. 2248/1865. 
Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dalla società opposta, secondo la quale la cessione del credito sarebbe stata accettata dall'Ente per l'esistenza del mandato di pagamento n. 58 del 19.01.2023 (v. pag. 3 della comparsa di costituzione), non integrando i pagamenti eseguiti dal Comune di ### idonea prova dell'avvenuta accettazione implicita della cessione dei crediti, trattandosi di un'attività materiale autorizzata dal reparto tecnico che non risulta sorretta da una previa determinazione dell'organo legittimato a rappresentare l'ente comunale e ad assumere valide obbligazioni per conto di quest'ultimo (cfr., ### sez. I, 05.01.2023, n. 19). Né sul punto ### ha prodotto ulteriore documentazione a dimostrazione dell'effettiva adesione dell'opponente alla cessione de qua. 
Sotto tale profilo, va, peraltro, rilevato che il mandato di pagamento in questione del 19.01.2023 è riferibile ad altre fatture precedenti, non oggetto del presente procedimento di opposizione, bensì di altra cessione antecedente, effettuata tra le stesse parti in data 23 dicembre 2022, con atto in ### n. 67190 rep., n. ### racc. (all. 02 alla comparsa di costituzione). 
Da ciò consegue l'inefficacia della cessione in favore di ### S.p.a. nei confronti dell'amministrazione comunale, in quanto non accettata da quest'ultima. 
Né l'accettazione espressa prevista dalla normativa citata può essere surrogata e sostituita dalla notifica della cessione al Comune che produce effetti ai soli fini dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 Attenendo la verifica della regolarità e legittimità della cessione ai presupposti relativi alla titolarità dei credito ed alla prova dello stesso che grava su parte opposta, attrice in senso sostanziale, la relativa questione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497). 
Per quanto esposto, assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, deve quindi essere accolta l'opposizione proposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. 
Tale pronuncia riveste carattere assorbente sulle questioni di merito sollevate dalle parti. 
Le spese di giudizio, liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ### S.p.a. in favore del Comune opponente.  P.Q.M.  ### di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 5085/2023 R.G. così provvede: 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 1230/23, emesso dal ### di Messina in data ###; 2. condanna ### S.p.a. al pagamento, in favore del Comune di ### in persona del sindaco pro tempore, delle spese di giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  3. Si comunichi. 
Così deciso in ### il 5 giugno 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 5085/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Presti Emanuela

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Tribunale di Savona, Sentenza n. 15/2025 del 10-01-2025

... stipularsi entro quindici mesi dalla data di inizio dei lavori e, comunque, entro e non oltre la data del 30.9.2021; in data ###, il promittente venditore ### era deceduto a causa di un incidente avvenuto proprio nel cantiere dell'immobile e a causa dell'occorso il fabbricato non era poi stato terminato; per ottenere la restituzione dell'importo versato, aveva contattato la coniuge (### ed il figlio (### del promittente venditore, quali potenziali eredi dello stesso, senza esito, ed aveva, quindi radicato nei loro confronti procedimento civile davanti al Tribunale di ### detti convenuti in quel giudizio avevano dichiarato di avere rinunciato all'eredità di ### al punto che era stata poi aperta procedura di eredità giacente dello stesso con nomina di un ### nella persona della dr.ssa ### era emersa poi la presenza di altro erede legittimo, la minore, ### nipote del de cuius (figlia di ### e di ###, nel cui interesse i genitori avevano chiesto l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità; in quel giudizio la domanda da lui proposta (non avendo ancora, in allora, alcun erede accettato l'eredità di ### era stata respinta per carenza di legittimazione passiva dei convenuti; successivamente, con (leggi tutto)...

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### n.° / 2025 Cron. ______ R.G. n. 1672.2024 TRIBUNALE DI SAVONA VERBALE DI UDIENZA nella causa civile promossa da ### difeso dall'avv. ### RICORRENTE= contro ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### difesi dall'avv. ### e #### ******** 
All'udienza del 10.1.2025 sono comparsi l'avv. ### per avv. ### e l'avv.  ### che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni; i legali indicano che non saranno presente alla lettura della sentenza per motivi professionali. 
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.15 da lettura della sentenza IL GIUDICE Dr. ### Registrato il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1672.2024 R.C. CIV. decisa all'udienza del 10.1.2025 ex artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto tra ### residente in ### difeso dall'avv. ### RICORRENTE= contro ### residente ###### nella loro qualità di genitori della minore ### difesi dagli avv. ### e #### *****  rilevato in fatto: con ricorso sommario ex art. 281 decies C.P.C, datato 26.7.2024, ### conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 ### indicando quanto segue; con contratto preliminare datato 30.1.2020, ### gli aveva promesso la vendita dell'immobile sito in #### n. 11, al prezzo di € 189.000,00=, di cui € 40.000,00= erano stati da lui corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno del 3.2.2020; l'immobile promesso era in fase di costruzione ed il rogito avrebbe dovuto stipularsi entro quindici mesi dalla data di inizio dei lavori e, comunque, entro e non oltre la data del 30.9.2021; in data ###, il promittente venditore ### era deceduto a causa di un incidente avvenuto proprio nel cantiere dell'immobile e a causa dell'occorso il fabbricato non era poi stato terminato; per ottenere la restituzione dell'importo versato, aveva contattato la coniuge (### ed il figlio (### del promittente venditore, quali potenziali eredi dello stesso, senza esito, ed aveva, quindi radicato nei loro confronti procedimento civile davanti al Tribunale di ### detti convenuti in quel giudizio avevano dichiarato di avere rinunciato all'eredità di ### al punto che era stata poi aperta procedura di eredità giacente dello stesso con nomina di un ### nella persona della dr.ssa ### era emersa poi la presenza di altro erede legittimo, la minore, ### nipote del de cuius (figlia di ### e di ###, nel cui interesse i genitori avevano chiesto l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità; in quel giudizio la domanda da lui proposta (non avendo ancora, in allora, alcun erede accettato l'eredità di ### era stata respinta per carenza di legittimazione passiva dei convenuti; successivamente, con atto datato 7.12.2022, davanti il #### e ### in qualità di genitori della erede minore ### avevano accettato nell'interesse della stessa, con beneficio d'inventario, l'eredità di ### il preliminare di compravendita intervenuto ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 in data ### era nullo per violazione dell'art. 2 del D.L.vo n. 122.2005 per non avergli il promittente venditore, nonché costruttore, rilasciato e consegnato fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che aveva riscosso e che doveva ancora riscuotere prima del trasferimento della proprietà, nonchè per violazione dell'art. 6 del medesimo D.L.vo per carenza dei requisiti di forma e di contenuto e per mancanza degli allegati previsti dal ### aveva, pertanto, diritto alla restituzione della somma versata in acconto; in subordine poiché aveva versato a titolo di caparra confirmatoria l'importo di € 40.000,00=, in forza dell'art. 1385 C.C, in presenza di inadempimento del venditore, aveva diritto a recedere dal contratto e ad ottenere la restituzione di un importo pari al doppio di quello versato; in via di ulteriore subordine, il contratto si era risolto per impossibilità sopravvenuta del venditore ed aveva, quindi, comunque diritto ex art. 1463 C.C. alla restituzione dell'importo già versato; sussisteva la legittimazione passiva della minore ### quale erede legittima di ### avendo i genitori della stessa provveduto ad accettare l'eredità del de cuius nel suo interesse con beneficio d'inventario; concludeva, pertanto, chiedendo, dichiararsi la nullità, ex artt. 1418 e 1325 C.C. ed artt. 2 e 6 del D.L.vo n. 122.2005, del contratto preliminare di compravendita stipulato in data ### con il de cuius ### con condanna di ### e ### in qualità di genitori della erede minore ### alla restituzione della somma di € 40.000,00=, ovvero accertarsi il suo diritto, ex art. 1385 C.C, a recedere dal contratto preliminare di compravendita e condannarsi la minore ### a corrispondergli l'importo di € 80.000,00=, pari al doppio della caparra confirmatoria versata, ovvero a restituirgli l'importo di € 40.000,00= a causa della intervenuta risoluzione del ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 contratto per impossibilità sopravvenuta; si costituivano in giudizio ### e ### nella loro qualità di genitori della minore ### che contestavano le avversarie argomentazioni; sostenevano, in via preliminare, l'inapplicabilità al caso concreto del rito sommario; nel merito indicavano non essere pertinente la normativa prevista dal D.L.vo n. 122.2005, poiché detto decreto, aveva effetto con riguardo a “situazioni di crisi” del costruttore, mentre nell'ipotesi esaminata il costruttore-venditore era deceduto tragicamente nel corso della costruzione dell'immobile; rilevavano non sussistere alcun inadempimento del venditore-costruttore, non essendo ancora emerso quali fossero le cause del crollo che avevano provocato l'interruzione del cantiere e risultando, comunque, applicabile la disciplina prevista per la scriminante del caso fortuito; aggiungevano che l'assegno circolare prodotto dal ### riportava la causale “rogito” e non era, pertanto, ricollegabile al contratto preliminare; concludevano, quindi, per la reiezione di ogni domanda contro di loro proposta; disposto senza esito rinvio per verificare eventuale ipotesi transattiva, il ### ritenuta la causa documentale e non necessitante di attività istruttoria, all'udienza del 6.12.2024 rinviava per la discussione orale; all'udienza del 10.1.2025 i legali procedevano alla discussione ed il ### decideva la vertenza ex art. 281 terdecies e sexies C.P.C, dando immediata lettura della motivazione; ********  rilevato in diritto: preliminarmente la causa risulta di mero diritto e ben può essere decisa a seguito di adozione del cosiddetto rito sommario; nel merito risulta per tabulas e non è contestato che: ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 in data ###, sia intervenuto contratto preliminare di compravendita tra ### (promittente venditore) e ### (promittente acquirente) avente ad oggetto l'immobile (in costruzione) sito in #### n. 11, al prezzo di € 189.000,00=; ### abbia corrisposto a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare del 3.2.2020 l'importo di € 40.000,00= (ciò indipendentemente dalla causale accompagnatoria dell'assegno); in data ###, allorquando ancora non era decorso il termine concordato dalle parti per la stipula del definitivo, il promittente venditore ### sia deceduto a causa di un incidente avvenuto proprio nel cantiere di costruzione dell'immobile; i lavori non siano proseguiti e il fabbricato non sia poi stato terminato; gli eredi legittimi diretti di ### e, segnatamente, la moglie ### ed il figlio ### abbiano rinunciato all'eredità del de cuius e sia stata aperta davanti al Tribunale di ### procedura di eredità giacente dell'eredità di ### lo stesso ### e la moglie ### abbiano poi richiesto nell'interesse della figlia minore ### nipote del de cuius, l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità ed effettivamente, con atto datato 7.12.2022, davanti il ### abbiano accettato con beneficio d'inventario nell'interesse della figlia minore l'eredità di ### (con conseguente estinzione del procedimento di eredità giacente); ciò premesso, ### ha agito in giudizio nei confronti di ### e ### quali genitori della minore ### erede di ### per ottenere la restituzione della somma di € 40.000,00= versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione al preliminare di compravendita immobiliare del 30.1.2020 relativo ad un ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 immobile in corso di costruzione e mai ultimato e per il quale non era poi stato stipulato il contratto definitivo ed ha sostenuto sia la nullità del contratto per il mancato rispetto della disciplina di cui al D.L.vo 122.2005, sia l'intervenuta risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore o comunque per impossibilità sopravvenuta; il ricorso è fondato e deve essere accolto; in primo luogo va osservato che il D.Lvo n. 122.2005, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (normativa certamente operante anche nel caso di contratti preliminari), ha previsto agli artt. 2 e 3 una peculiare forma di tutela dell'acquirente consistente nell'obbligo posto a carico del costruttore, previsto a pena di nullità del contratto, di consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme o, comunque, dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, al fine di garantire la restituzione dell'importo versato nel caso cui il costruttore incorra in una situazione di crisi: indipendentemente dal fatto che nel caso esaminato non si sia verificata una situazione di crisi del costruttore e che la mancata conclusione del contratto definitivo sia stata causata dal sopravvenuto decesso dello stesso che ha impedito la conclusione dell'opera, è evidente che la violazione dell'obbligo di consegna in allora (il fatto non è contestato) della garanzia fideiussione da parte del costruttore all'acquirente nei limiti dell'importo ricevuto a titolo di caparra, rappresentava situazione tale da incidere sulla validità del rapporto negoziale così da consentire al ### anche ora, di fare fondatamente valere la nullità del contratto ab origine e, quindi, di richiedere la restituzione del prezzo versato; inoltre lo stesso D.L.vo n. 122.2005 all'art. 6 impone, sempre a pena di declaratoria di invalidità del contratto, il rispetto di una serie di requisiti ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 di forma e di contenuto inesistenti nel caso concreto; in ogni caso, comunque, ad abundantiam, la conclusione della compravendita non si è poi perfezionata a causa del decesso del costruttore e tale situazione ha determinato la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, così da comportare, ugualmente, l'insorgenza del diritto del ricorrente alla restituzione della prestazione eseguita (non è invece fondata la richiesta del ### di restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata non essendo configurabile alcun colpevole inadempimento a carico del venditore); per le ragioni esposte sussiste il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 40.000,00=, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora (racc. avv. ### del 18.10.2021; doc. n. 4 di fascicolo di parte ricorrente) e tale diritto va esercitato nei confronti dell'erede di ### e, quindi, nei confronti di ### e dei genitori della stessa che, nell'interesse della minore, hanno accettato l'eredità di ### con beneficio di inventario: detta accettazione ha, tuttavia, quale effetto primario la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede che beneficia, pertanto, della limitazione della propria responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che i creditori del de cuius, e, quindi, anche ### potranno aggredire solo il patrimonio ereditario e non quello personale dell'erede (sempre che siano state rispettate le condizioni di legge previste per evitare la confusione tra i due patrimoni, circostanza, peraltro, non oggetto di accertamento nel presente giudizio); le spese di lite, seguono la soccombenza, vanno poste a carico di ### e ### in qualità di genitori della erede minore ### (sempre nei limiti del patrimonio facente parte dell'asse ereditario) e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M.  ### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 n. 147.2012, cause di valore da € 26.200,00= a € 52.000,00=, valore medio per la fase di studio e di introduzione del giudizio e minimo per la fase di decisione, trattandosi di causa decisa a seguito di discussione orale (non è stata posta in essere attività istruttoria); sentenza esecutiva ex lege.  P.Q.M.  ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo ### la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato in data ### tra ### e, per l'effetto, #### e ### quali genitori della minore ### erede di ### con beneficio di inventario, alla restituzione della somma di € 40.000,00= oltre interessi legali decorrenti dal 18.10.2021 fino al saldo effettivo, il tutto nei limiti dell'attivo dell'asse ereditario di ### pervenuto all'erede minore ##### e ### quali genitori della minore ### erede di ### con beneficio di inventario, al pagamento a favore di ### delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 786,00= per esborsi e € 4.358,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A; il tutto nei limiti dell'attivo dell'asse ereditario di ### pervenuto all'erede minore ### Sentenza esecutiva. 
Così deciso in ### il #### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00 IL GIUDICE Dott. #### il: 17/03/2025 n.649/2025 importo 200,00

causa n. 1672/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Acquarone Luigi

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Tribunale di Trapani, Sentenza n. 693/2025 del 23-10-2025

... strutturali necessarie, dalla inesatta esecuzione dei lavori nonché dal mancato rispetto delle regole tecniche, della disciplina di legge e delle regole dell'arte, come specificato nella relazione di C.T.U. espletata nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Trapani ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. portante R.G. 1475/2021 del proprio C.T.P.; che la convenuta ### s.a.s. sia obbligata al risarcimento dei danni arrecati agli attori, da liquidare in misura pari ai costi dei lavori necessari ad eliminare i difetti esistenti, a realizzare le opere strutturali mancanti, alla sistemazione delle opere eseguite in maniera irregolare, a condurre l'immobile alle condizioni igienico sanitarie urbanistiche di corretto godimento abitativo nonché a dare corretta esecuzione agli obblighi secondo il progetto costruttivo esistente ed in conformità alle previsioni legislative e, comunque, ai costi per rimediare ai difetti ed eliminare le cause accertati e stimati mediante la detta C.T.U.; quantificare il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma di euro 65.494,97 oltre ### come stimati dal C.T.U. e, comunque, in misura pari ai costi per eseguire gli interventi necessari ad eliminare i (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di #### 127 TER CPC Il Giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del giorno 30/09/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute da entrambe le parti note d'udienza ritualmente depositate. 
Null'altro consta in esito ad aggiornamento del fascicolo telematico p.q.m.  Dopo la lettura delle note d'udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito resa, e pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico.  ### N. R.G. 239/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE ORDINARIA CIVILE In composizione monocratica nella persona del ### dott.ssa ### all'esito dell'udienza del giorno 30/09/2025, tenutasi ex artt. 128 e 281 sexies cpc con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 239/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### nella ###. Narici n. 45, presso lo studio dei difensori BUTTICÉ ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### nella via V. Narici n. 45, presso lo studio dei difensori ### CONTRO ### S.A.S. (P. IVA ###7), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio di quest'ultimo difensore ### S.p.A. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in ####, ### 8, presso lo studio del difensore #### parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 09 settembre 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### hanno convenuto in giudizio ### s.a.s. e HDI ### s.p.a. per ivi sentire ritenere e dichiarare che la prima società convenuta quale impresa costruttrice-venditrice si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita del 16.05.2018 in forza del quale ha venduto agli attori il fabbricato di civile abitazione sito in ### del ### nella contrada ### s.n. (in catasto al foglio 39, p.lla 941, p.T-1, cat. A/3, classe 6, vani 8,5) inserito nel complesso residenziale “### degli Allori”; che l'immobile venduto agli attori è affetto da gravi e rilevanti difetti causati dalla mancata realizzazione di opere strutturali necessarie, dalla inesatta esecuzione dei lavori nonché dal mancato rispetto delle regole tecniche, della disciplina di legge e delle regole dell'arte, come specificato nella relazione di C.T.U. espletata nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Trapani ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. portante R.G. 1475/2021 del proprio C.T.P.; che la convenuta ### s.a.s. sia obbligata al risarcimento dei danni arrecati agli attori, da liquidare in misura pari ai costi dei lavori necessari ad eliminare i difetti esistenti, a realizzare le opere strutturali mancanti, alla sistemazione delle opere eseguite in maniera irregolare, a condurre l'immobile alle condizioni igienico sanitarie urbanistiche di corretto godimento abitativo nonché a dare corretta esecuzione agli obblighi secondo il progetto costruttivo esistente ed in conformità alle previsioni legislative e, comunque, ai costi per rimediare ai difetti ed eliminare le cause accertati e stimati mediante la detta C.T.U.; quantificare il risarcimento dei danni subiti dagli attori nella somma di euro 65.494,97 oltre ### come stimati dal C.T.U. e, comunque, in misura pari ai costi per eseguire gli interventi necessari ad eliminare i difetti esistenti, le loro cause e, particolarmente, per eseguire “intervento per il rispetto energetico dell'edificio, intervento su pavimentazione esterna, intervento sugli scarichi, intervento di rifacimento pareti interne” oltre i “lavori in più necessari per la tipologia di intervento di ristrutturazione e riparazione”; ritenere e dichiarare che le obbligazioni contrattuali che la ### s.a.s. non ha adempiuto sono garantite dalla polizza assicurativa n°1126401764 della compagnia ### S.p.a., stipulata in data ### ed espressamente richiamata e allegata all'atto pubblico di compravendita del 16.5.2018; ritenere e dichiarare, pertanto, che l'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla ### s.a.s. comporta che la convenuta ### S.p.a. è obbligata a corrispondere indennizzo in favore degli attori in misura pari all'ammontare dei danni, stimati dal C.T.U. in euro 65.494,97 oltre ### condannare, quindi, i convenuti ### s.a.s. e ### s.p.a. a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento/indennizzo, la somma di euro 65.494,97 oltre IVA ovvero altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali; ritenere e dichiarare, inoltre, che l'impresa costruttrice-venditrice ### s.a.s. è obbligata e, quindi, condannarla a risarcire i danni arrecati agli arredi ed ai beni mobili degli attori nonché a risarcire il danno agli stessi provocato per l'impedimento al corretto e pieno godimento abitativo dell'unità immobiliare venduta e ciò dalla data del trasferimento fino alla data in cui saranno corrisposte le somme necessarie all'esecuzione dei lavori per l'eliminare e rimediare ai difetti; liquidare detto danno secondo le risultanze istruttorie ovvero nella misura ritenuta di giustizia e, per quanto riguarda il danno da impedimento al pieno godimento abitativo dell'immobile, in misura pari alla differenza tra il valore locativo che l'immobile avrebbe avuto se fosse stato correttamente costruito ed il minor valore dello stesso a causa dei difetti esistenti, danno stimato dal CTU nella somma di euro 227,50 per mese, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e compensi del giudizio. 
Costituitasi, ### S.p.A ha contestato le domande di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto stante l'insussistenza di alcun obbligo di garanzia; ha chiesto di accertare l'estraneità dei danni rispetto al rischio assicurato e rigettare la domanda spiegata dagli attori; in subordine, di ritenere prescritto il diritto degli attori nei confronti dell'assicurato o in ogni caso determinare il quantum debeatur tenendo conto del concorso di colpa dei danneggiati e della franchigia fissa prevista dalla polizza; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. 
Costituitasi, ### s.a.s. ha contestato le richieste degli attori ed ha chiesto respingersi le domande tutte dagli stessi proposte nei propri confronti perché inammissibili, improcedibili e/o carenti nei presupposti e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e/o prescritte o per avvenuta decadenza dalla proposizione della relativa azione; con vittoria di spese e compensi di lite. 
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, cpc, ha precisato la domanda formulata contro ### s.p.a., era intesa non solo volta a far valere la garanzia assunta da ### ma anche quale azione diretta a far valere l'obbligo di indennizzo previsto in polizza ed assunto in forza della disposizione legislativa a tutela dell'acquirente di immobile. 
In contestazione alle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle convenute gli attori hanno affermato che quella formulata dalla ### è infondata stante che la responsabilità evocata è disciplinata anche dagli artt. 1669 e 1667 c.c. mentre le eccezioni formulate dalla ### s.a.s. sono infondate e anche tardive e, quindi, inammissibili. 
Concessi, appunto, i chiesti termini ex art 183, comma 6 cpc, il processo è stato istruito con prove documentali, susseguitisi diversi G.I. e pervenuto il fascicolo, da ultimo, a questo decidente, all'udienza del 03/12/2024 è stata formulata una proposta ex art. 185 bis cpc e disposta l'acquisizione tramite ### del fascicolo portante R.G. 1475/2021, dell'### svoltosi avanti questo Tribunale, con la CTU redatta dall'ing. ### La proposta conciliativa è stata accettata da parte attrice ma non accettata dalla convenuta società di assicurazione mentre sulla detta proposta l'altra società convenuta non ha preso alcuna posizione; preso atto delle posizioni delle parti sulla proposta conciliativa, sono state fatte nuovamente precisare le conclusioni avanti questo giudice, come sopra riportato, l'udienza di discussione si è svolta a trattazione scritta e i procuratori hanno discusso la causa nelle rispettive note conclusive depositate e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in tempi diversi da entrambe le parti convenute. 
A mente dell'art 1669 c.c. “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. 
Sul tema della decadenza gli ### hanno affermato che “in tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. civ. Sentenza n. 1909 del 27/01/2025). 
Osserva il Tribunale che nel caso di specie, quindi, risulta determinante verificare il temine a quo ossia la data da cui fare partire il conteggio per la verifica della decadenza e della prescrizione. 
È documentalmente provato che il contratto di acquisto dell'immobile è stato stipulato in data 16 maggio 2018 (cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione) ed in detto contratto si legge che il “### 2”, di cui fa parte l'immobile oggetto di casa, è stato ultimato (cfr. contratto di compravendita pag. 2); pertanto, alla detta data, di stipula del contratto di compravendita dell'immobile, l'opera oggetto di causa deve ritenersi compiuta. 
Né diversa data di compimento dell'opera risulta riportata dai convenuti, pertanto, è dal sopra indicato giorno che vanno computati i dieci anni indicati dall'art. 1669 c.c. al fine di verificare l'eventuale esistenza di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, risultando, pertanto, gli attori nei termini per esperire la presente azione. 
Gli attori, poi, hanno riferito che “nel tempo, però, dopo vari e gravi disagi correlati all'emersione di muffe all'interno dell'immobile e a fronte del ripetersi di tali eventi, gli odierni attori hanno conferito incarico all'### di accertare la presenza di vizi, le cause e le condizioni strutturali dell'immobile e la rispondenza agli obblighi contrattualmente assunti” ( atto di citazione pag. 2). 
Invero, gli attori non riferiscono la data della scoperta dei vizi indicati nell'atto di citazione, come sopra riportato, ma nella relazione del CTP allegata all'atto di citazione si legge che il loro consulente di parte ha ricevuto l'incarico in data 11 dicembre 2020 e, seppur la relazione di parte non porta una data di fine rapporto e/o di consegna dell'elaborato agli attori, dalla lettura della stessa è possibile ricavare che in data 20 dicembre 2020 il CTP ha effettuato il sopralluogo nell'immobile e dagli allegati si evince che in data 03 febbraio 2021 venivano effettuate indagini sulle strutture, poi relazionate in data 22 febbraio 2021, e l'attestato di prestazione energetica è stato elaborato il 13 marzo 2021 (cfr. doc.02 allegato all'atto di citazione). 
La denuncia dei vizi, come accertati dal CTP degli attori, risulta redatta in data ### dai procuratori degli attori, e anche da questi ultimi sottoscritta, e inviata a mezzo pec ad entrambi i convenuti in data ###. 
Vista la complessità e l'importanza dei vizi scoperti risulta chiaro che per comprendere la gravità e le origini e correttamente operarne la denuncia gli attori hanno dovuto rivolgersi ad un tecnico competente che, a sua volta, ha dovuto fare accertamenti ed avvalersi di ausiliari, al fine di redigere una compiuta relazione che si ritiene possa essere stata consegnata agli attori alla data coincidente con quella portata dall'ultimo documento allegato alla stessa e, pertanto, il ###. 
Comunque, anche a voler considerare la data del conferimento dell'incarico al CTP (11/12/2020) risulta che la denuncia dei vizi è stata tempestivamente effettuata (21/04/2021) entro il termine di un anno dalla scoperta degli stessi e, pertanto, il termine di decadenza di un anno dalla scoperta previsto dall'art. 1669 c.c. non risulta superato. 
Passando alla verifica del decorso dell'ulteriore termine di prescrizione, deve tenersi conto che la prima fase del presente giudizio si è svolta avanti questo Tribunale con il deposito del ricorso che ha incoato il procedimento di ### portante R.G. 1475/2021 notificato alla società assicuratrice in data ###. 
Sul punto la Suprema Corte nell'Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23, ha affermato che “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato”. 
Pertanto, nel caso di specie la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza dell'ATP effettuata il ### ha interrotto la prescrizione di un anno che decorreva dalla data della denuncia dei vizi effettuata il ###. 
Infine, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta notificato dagli attori ad entrambi i convenuti a mezzo pec del 01/02/2022, conseguentemente la prescrizione ex art. 1669 non risulta maturata e le relative eccezioni sollevate, sia, tempestivamente, da ### spa sia, tardivamente, da ### s.a.s., costituitosi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., nella formulazione allora in vigore, con le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., non possono essere accolte. 
Passando ad esaminare la questione nel merito, osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione del contratto, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione sia alla parte inadempiuta dell'obbligazione rispetto a questa nel suo complesso, sia alla sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, ed il giudizio sulla importanza dell'inadempimento deve fondarsi su di un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro della esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, consistente nell'interesse concreto della controparte alla esatta e tempestiva prestazione. 
Inoltre, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. Civ. 18947/2017). 
Nel caso di specie, si osserva che risulta provato e non contestato l'acquisto ed il possesso dell'immobile oggetto di causa dalla data del contratto di compravendita. 
Al fine di verificare l'effettiva esistenza delle difformità e dei vizi lamentati dalla parte attrice e l'esistenza di eventuali danni in capo alla stessa, come detto, è stato espletato ante causam il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in cui è stato nominato CTU che ha risposto esaustivamente al quesito posto, ossia “verificare l'esistenza dei danni lamentati dalla ricorrente, la provenienza e la causa di essi, verificando se siano difetti di costruzione, ovvero normali effetti dell'ordinario scorrere del tempo, nonché se fossero già visibili all'epoca della stipula dell'atto di compravendita in questione (…) diretto alla ricostruzione in materia dei danni patiti”, quindi, il relativo fascicolo, con la relazione ed i successivi chiarimenti resi a seguito di osservazioni delle parti, è stato acquisito agli atti del presente fascicolo, secondo le regole del ####, ing. ### dopo avere effettuato un sopralluogo ed i relativi accertamenti, ha accertato e descritto nella relazione datata 03/12/2021, le condizioni dell'immobile oggetto del contratto di compravendita e ha evidenziato che “l'immobile allo stato attuale è rispondente a quanto progettato e a quanto previsto nel contratto di compravendita, a parte alcune differenze nelle rifiniture, probabilmente dovute a scelte e/o modifiche successive apportate dalla ditta proprietaria. (…) è munito di S.C.A. certificazione di agibilità comprendente tutte autorizzazioni, dichiarazioni e atti necessari all'agibilità formale del fabbricato e quindi conforme alle previsioni urbanistiche del comune di ### del ### l'edificio è stato realizzato all'interno di un piano di lottizzazione convenzionato in Z.T.O. C.3.3 approvato con ### del ### n° 115 del 26/09/2011.” (cfr. CTU pag. 9). 
Mentre in relazione alla presenza di muffa, riscontrata dal CTU in alcuni punti, il tecnico ha precisato che “La presenza di ammaloramento lungo la parte inferiore delle pareti è dovuta ad umidità di risalita (…) La presenza di umidità, come detto, è dovuta ad una impermeabilizzazione inadeguata; nel nostro caso è evidente che si verificano infiltrazioni lungo la zoccolatura presente sulle pareti esterne che in diversi punti appare staccata dalla pavimentazione, inoltre le verande esterne presentano in diversi punti sconnessioni nelle fughe di giunzione tra i mattoni (…) ### non presenta isolamento termico nell'involucro esterno del tipo isolamento termico a cappotto, più comunemente definito “cappotto”, con il quale si intende un sistema costruttivo composto da una serie di elementi posati secondo specifiche procedure, finalizzato all'isolamento termico degli involucri edilizi, in particolare per le pareti verticali” (cfr. CTU pag. 10) e, ancora, precisa che “non esiste il cosiddetto “cappotto termico” e l'uso di blocchi di laterizio tipo “poroton” per la realizzazione della tompagnatura esterna non è eseguita secondo le regole dell'arte, in quanto non si sono eliminati la creazione di ponti termici che si creano nei cosiddetti nodi costruttivi, che sono generalmente elementi di discontinuità nei materiali e di forma che causano un'anomalia termica denominata "ponte termico". (…) Si evidenzia la necessità che gli elementi in c.a. devono essere protetti da elementi di laterizio, cosa che non è presente nell'edificio in questione” (### CTU pag. 12). 
In merito all'indicazione della classe energetica dell'immobile oggetto di causa il ### esaminando la documentazione prodotta, afferma che “In entrambi gli APE la classe energetica individuata è inferiore alla classe “B”, che indica, appunto, un edificio di qualità media con un coefficiente correttivo dell'indice ### pari a 1” (### CTU pag. 15) e in relazione alle caratteristiche con le quali è stato realizzato l'immobile il Consulente di ### rispondendo alle osservazioni ricevute dalle parti, nella relazione datata 23/12/2021 afferma che “La classe energetica che ne scaturisce è la “D”” e ne redige il relativo Attestato di ### (cfr. CTU pag. 7-12). 
A seguito di ulteriori esami il CTU precisa che “###analisi delle pareti di tompagnatura perimetrali si evidenziano fenomeni riconducibili a risalita secondaria non capillare. Infatti tutto il massetto pavimentato e la veranda che circonda l'edificio presenta segni di distacco nel giunto zoccolatura verticale a parete e pavimento orizzontale causa evidente di infiltrazione di acqua a cui si somma la mancanza di impermeabilizzazione nella suddetta pavimentazione esterna, tutto ciò provoca una infiltrazione di acqua con conseguente risalita secondaria di tipo non capillare sulle murature perimetrali (…) dalla visione delle pareti laterali del massetto esterno, si evidenzia la mancanza di qualsivoglia tipo di armatura. Le lesioni sono evidenti lungo la pavimentazione, con la creazione di dislivelli anche di qualche mm” (### CTU pagg 16 e 17). 
Infine, in relazione allo smaltimento delle acque reflue dell'immobile il CTU ha accertato che “non essendo presente la fognatura pubblica, in progetto era stato previsto l'installazione di un sistema di smaltimento composto da condotta che convogliano le acque reflue dai servizi igienici e dalla cucina ad una fossa imhoff per la chiarificazione dei reflui e successiva dispersione nel terreno attraverso un pozzo assorbente. ### la visita di sopralluogo non è stato possibile individuare il completo sistema sopra descritto, non avendo potuto trovare il pozzo assorbente nel terreno di proprietà della parte ricorrente. Inoltre, il pozzetto a cui convogliano le tubazioni provenienti dal bagno posto al piano terra si trova ad una quota molto superficiale, cosa che non permette una pendenza corretta per lo smaltimento in tempi giusti delle acque reflue con possibile ristagno della stessa” (cfr. CTU pag. 18). 
In merito, quindi, ai lamentati vizi di parte attrice il CTU ha affermato che “###analisi dell'edificio oggetto di accertamento si sono potuti evidenziare difetti di esecuzione e di progettazione limitatamente alla parte relativa a impermeabilizzazioni, isolamenti e realizzazione di massetti (…) Si può affermare che tali vizi e difetti di realizzazione sono presenti perché si sono realizzati senza seguire le regole dell'arte o senza il rispetto di norme di buona costruzione. (…) I difetti che si sono riscontrati e che sono stati elencati in precedenza possono essere ricondotti a difetti di realizzazione, a loro volta accentuati dal passare del tempo” (cfr. CTU pag. 18). 
Il tecnico ha escluso che la mancata realizzazione di alcuni elementi necessari nella costruzione dell'immobile da cui sono derivati gli ammaloramenti riscontrati e descritti fosse riscontrabile al momento dell'acquisto dell'immobile se non attraverso l'esecuzione di saggi e con la presenza di un esperto. 
In conformità al quesito postogli il ### poi, ha proceduto alla quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei danni ed elencando i lavori da eseguire per la loro eliminazione e la eliminazione delle cause dei detti danni determinando la complessiva somma di € 65.494,97. 
Non vi sono motivi per i quali il Decidente debba discostarsi delle suesposte conclusioni del ### che si condividono, considerato che il metodo logico della consulenza appare immune da vizi sul piano logico-giuridico e che non è affetto da errori materiali, che gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi ed avendo il CTU esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti.  ###istruttoria espletata, dunque, risulta soddisfatto l'onere della prova posto in capo alla parte attrice di dimostrare la sussistenza degli specifici vizi dell'immobile venduto da cui consegue l'obbligo del risarcimento. 
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni e tenuto conto del prezzo pagato dalla parte attrice per l'acquisto dell'immobile e dell'importo quantificato dal CTU per eliminare i danni effettivamente provati non può che ritenersi che la relativa domanda di parte attrice debba essere accolta e parte venditrice debba risarcire i danni subiti dagli attori acquirenti. 
Mentre non possono essere accolte le ulteriori altre domande di parte attrice che non sono state in alcun modo provate né avrebbero potuto esserlo anche con l'escussione del teste indicato poiché gli articolati che lo stesso avrebbe dovuto essere chiamato a confermare consistono in espressioni di giudizio e valutazioni non ammissibili e non contengono circostanze rilevanti per la decisione. 
Da quanto sopra ragionato, ne consegue che la parte convenuta ### s.a.s. deve pagare agli attori la somma di € 65.494,97, in solido, con ### spa ma con le specificazioni ed i limiti infra precisati. 
Passando, infine, ad analizzare le ulteriori domande della convenuta ### spa e tenuto conto della precisazione delle domande effettuata dagli attori nella propria memoria ex art. 183, comma 6 cpc, osserva il Tribunale che la polizza n. 1126401764 del 16/04/2018 ossia il contratto di assicurazione originariamente stipulato dalla società ### S.a.s. “per conto di chi spetta”, secondo il principio statuito dall'art. 1891 c.c., può essere azionato solo dall'assicurato e quindi, è stato correttamente azionato dagli attori (cfr. doc. nn. 2 e 3 allegati alla comparsa di risposta della compagnia di assicurazione convenuta). 
Pur considerato l'ambito dei danni indennizzabili previsto in polizza e limitato alla sola ### A, partita ### - ### che comprende, per ammissione di parte convenuta i danni causati all'immobile da rovina totale o parziale e/o da gravi difetti costruttivi, in sostanza gravi danni che interessano le parti dell'immobile destinate a lunga durata. 
Infatti, a pag. 11 delle ### della polizza, all'art. 1. Oggetto dell'### al punto 1.1 - Garanzia struttura dell'immobile, si legge “### delle ### consiste: relativamente alla #### -### nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale; - gravi difetti costruttivi purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del ###, da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata” (### doc. n. 3 alla comparsa di risposta di ### spa). 
Per quanto sopra, deve ritenersi che i danni accertati dal ### come sopra analiticamente riportati, e come visibili dalle fotografie prodotte dagli attori e dalle fotografie allegate alla CTU ( doc. nn. 4,7,8 e 9 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, cpc, secondo termine, di parte attrice) rientrano nella ipotesi coperta dalla polizza in esame, dacché, nello stabilire l'ammontare dell'indennizzo deve tenersi conto soltanto della franchigia del 10% stabilita in polizza, con il minimo fissato in € 10.000,00, che dovrà decurtarsi dall'ammontare dei danni e, quindi, considerarsi rimanente a carico dell'assicurato e, quindi, in capo soltanto all'altra convenuta. 
Da quanto sopra ragionato, ne consegue che la parte convenuta ### spa deve pagare agli attori, in solido con l'altra società convenuta ### sas, la minore somma di € 55.494,97 (65.494,97-10.000,00) rimanendo la restante parte esclusivamente in capo alla società ### s.a.s. 
Tenuto conto del valore della causa, dell'esito della stessa, delle difese spiegate, dell'attività espletata e del comportamento processuale delle parti, anche nel procedimento di ### svoltosi avanti questo Tribunale e portante R.G. 1475/2021, le spese di lite vanno poste, in solido, in capo ai convenuti e liquidate applicando i medi di tariffa per la fase di ### liquidati in € 3.827,00, e per la fase di merito ed i minimi solo per la fase decisionale, resa in forma semplificata, liquidati in € 11.977,00, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 coordinato con il D.M. 147/2022. 
Per le stesse ragioni le spese della ### svoltasi nel procedimento di ### vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti convenute, in solido, nella misura del 50% ciascuna.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita: - condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di euro 55.494,97; - condanna ### s.a.s al pagamento in favore delli attori della ulteriore somma di euro 10.000,00; - condanna entrambi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida nella complessiva somma di € 15.804,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese per gli esborsi; - pome le spese della CTU dell'ATP a carico di entrambe le parti convenute, in solido, nella misura del 50% ciascuna. 
Così deciso in ### con sentenza emessa a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c. e pubblicata tramite deposito telematico il giorno 23 ottobre 2025.

causa n. 239/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Orlando

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