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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3022/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA #### rappresentati e difesi dall'avv. to ### giusta mandato in atti Ricorrente E ####'ARAGONA in persona del legale rapp. te pt rap..to e difeso dall'avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti dell'### di Dio e ### d'### e di prestare servizio presso il reparto di #### con ala qualifica di O.S.S. ed ### con quella di infermiere professionale. Rilevavano che, nell'espletamento della propria attività, erano stati assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, come evincibile dai cedolini presenza e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, avevano sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995 sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 ed indicata in busta paga con il codice 291 C e la descrizione: "### GIORNAL. ART.44 C.3" pari a € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato; che, avendo prestato servizio presso il reparto di ### avevano sempre percepito, inoltre, la “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” disciplinata dall'art. 44, comma 6, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018 e in seguito dall'art.106, comma 2, ### 2019 - 2021 ed indicata in busta paga con il codice 160 C e la descrizione: “### ART.44 C.6 LETT.
A/B” pari a € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. Evidenziavano che, dal gennaio 2023, con il nuovo ### del 22 novembre 2022, entrambe le indennità erano state rideterminate nei loro importi, con la previsione dell'indennità giornaliera pari ad euro 2,07 e della indennità per l'operatività in particolari ### di euro 5,00. Eccepivano la nullità delle norme contrattuali del ### che escludevano dette indennità - correlate allo status personale e professionale del lavoratore e volte a compensare uno specifico disagio - dalla retribuzione delle giornate di ferie perché in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### e volte a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Pertanto, tenuto conto del numero delle ferie godute nel periodo indicato in ricorso e dell'importo giornaliero delle richiamate indennità, adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuto per ciascun giorno di ferie, per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2024, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 44, commi 3 e 4 ### 1.9.1995, sostituito dall'art. 86, commi 3 e 6, ### 2016-2018 e poi dall'art. 106 c. 2, ### 2019-2022 e della “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia subintensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 44, comma 6 ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 1.9.1995 e poi art. 86, comma 6, ### 2016-2018 e poi dall'art. 107, c.2, ### 2019-2022, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione" e, più precisamente, dell'art. 33, comma 1, poi sostituito dall'art. 49, c.1, del ### del 22 novembre 2022, e dell'art. 44, commi 4 e 6, ### 1.9.1995 e dell'art. 86, commi 4 e 6 del ### del 21 maggio 2018 e dell'art. 106 c. 2 del ### 2 novembre 2022, dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004, dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001 e poi sostituito dall'art. 94 del ### del 22 novembre 2022, dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995, ed infine dell'art. 49 del ### del 22 novembre 2022; - e per l'effetto, condannare la ### di Dio e ### d'### p.i. n. ###, in persona del legale rapp.te p.t., con sede al ### di ### - 84131 Salerno, a corrispondere, per le motivazioni suesposte, l'importo lordo complessivo di € 2.586,05, di cui:- € 1.012,59 in favore del sig. ### - € 1.573,46 in favore del sig. ### oltre interessi legali; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi allo scrivente avvocato dichiaratosi antistatario”.
L'### si costituiva in giudizio tardivamente chiedendo di dichiarare infondato il ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento, prevedere il contenimento delle spese legali.
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate. 1.### Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti chiedono di accertare il diritto all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di giornaliera, e inoltre, per ### dell'indennità per lavoro svolto nei servizi di malattie infettive, mentre, per ### e ### dell'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e servizi di nefrologia e dialisi.
Occorre preliminarmente delineare il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la fattispecie in esame.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che in quello dell' ### Quanto al diritto interno, l'articolo 36, comma 3, della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. 2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità».
Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «### e campo di applicazione», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. 2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali […] 5 Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, si intende per «orario di lavoro» «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». ### 2, punto 2, di detta direttiva definisce il «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro». ### 7 della direttiva 2003/88, intitolato «### annuali», stabilisce quanto segue: «1. ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 2.Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». ### 15 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli ### membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, ### e ### C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, ### C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ### C-12/17, punto 25). ###. 31 della ### intitolato «### di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'### (sentenza del 20 luglio 2016, ### C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte di Giustizia ha più volte precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché ### e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze ### e a., punto 58, nonché ### e a., punto 60).
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. ###, par. 44).
Nella sentenza ### (sez. I- 15.09.2011, n. 155) la Corte di Giustizia ha affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”, precisando che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza ### e altri cit., 8 PROC. nr. 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza ### e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit.,punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'### la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti ### in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla ### (sentenza ### e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza ### C-385/17).
Occorre a tal punto richiamare i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte che ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili (cfr ex plurimis Cass. 13425/2019, 22401/2020, 20216/2022; nn. ###, ###, ###, ###, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; nn. 19991, 15604, 13932, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. 17495/2025).
A ben vedere, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a ### 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ### - ### nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. ### 15.9.2011, C - 155/10, #### 13.12.2018, C - 385/17, ###.
E' stato dunque ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Rileva a tal punto evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte regolatrice, le sentenze della Corte di ### hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'### europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 13425/2019, 22577/2012); In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. ###/2021). 2.#### - ##### E ### - ###### E ### E ### (ora “indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”) Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti.
Va, in primo luogo, rilevato che l'indennità giornaliera al pari di quella per lavoro svolto nei servizi di terapia intensiva risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86 rubricato “### per particolari condizioni di lavoro” co. 3, ### 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 rubricato “rubricato “### di turno, di servizio notturno e festivo” del ### 2019 - 2021, che prevede: “###à di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro (comma 1).
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (comma 2)”. ###à di terapia intensiva al pari dell'indennità per il lavoro reso nei servizi di malattie infettive è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6 del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”.
Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2021, che all'art. 107, rubricato “### per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”.
Ebbene, dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Le voci di cui si controverte (indennità di turno; indennità di assegnazione alle terapie intensive e alle sale operatorie; indennità di assegnazione ai servizi di malattie infettive) ad avviso del giudicante rispondono tutte ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati.
Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale infermieristico ospedaliero (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro.
Trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o di malattie infettive); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi” (cfr Cass. 17495/2025; 21859/2025 proprio con riferimento alla richiamata “indennità giornaliera” hanno evidenziando come tale indennità, in quanto voce diretta a compensare -specifici disagi legati alle mansioni svolte - si legge nella sentenza di appello: "l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza"- , vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale).
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
La mancata erogazione delle dette indennità nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile per come chiaramente evincibile dalla disamina delle buste paga in atti.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale; tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
Come detto, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. ### cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. ### cit. , par. 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. ### cit. , par. 41).
Con riferimento dunque al c.d. effetto dissuasivo ciò che rileva non è l'effettiva rinuncia del dipendente al godimento delle ferie (verifica ex post), ma la potenzialità dissuasiva (verifica ex ante) da accertare non sulla base del raffronto con la retribuzione annua ma con la specifica retribuzione del periodo di ferie. Nel caso in esame, l'eliminazione delle dette indennità base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell'erogazione di siffatte voci nel corso dell'anno e della loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. Ed invero, dalla mera disamina delle buste paga emerge come gli importi corrisposti mensilmente a titolo di retribuzione variabile non siano certamente trascurabili arrivando a raggiungere la somma di €150,00 mensili che rapportati ad uno stipendio base di circa € 1.900,00 per ### e 1.600,00 per ### appare significativa nonché idonea ad incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie.
Occorre ribadire altresì che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, “la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr in tal senso Cass. 13932/2024; Cass. 19991/2024; 9749/2025; Cassazione civile sez. lav., n.13045/2025).
Va invero osservato che, nella citata sentenza Z.J.R.Lock, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Ed invero, ad esempio, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17443/2025 i giudici di merito avevano accertato un'incidenza delle voci non erogate durante il periodo feriale tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile di circa il 10% della retribuzione. Di recente, in una causa contro l'### la Suprema Corte ha affermato che l'incidenza dell'effetto dissuasivo può essere apprezzata anche con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita; cfr Cass. 21589/2025).
Sempre di recente, nel ribadire che la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese; b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore; c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale), la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, n.13044) ha confermato la sentenza dei giudici d'appello che, sia pure implicitamente, univocamente avevano compiuto la valutazione del potenziale effetto dissuasivo in termini di conseguenza diretta dell'accertamento dei primi due elementi fattuali.
Ciò è conforme all'interpretazione adottata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dalla Corte di Giustizia, secondo cui siffatta disposizione individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Occorre infine escludere che, per effetto dell'interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell'onnicomprensività dal momento che non tutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intrinsecamente all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato, ossia quelle correlate al suo status.
Né, infine, lo sforamento dei limiti della spesa pubblica può avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, al singolo dipendente, non potendo invero accreditarsi la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica (cfr., per l'affermazione del principio sia pure in tema di ### sui compensi professionali dell'avvocatura interna ### la recente Cass. n. 14404 del 21/4/2025). 3. ### stregua delle suesposte considerazioni, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'### europea e di legittimità delle norme collettive che regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Deve essere, dunque, dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire (in relazione al periodo novembre 2019- dicembre 2024 per ### dicembre 2020- dicembre 2024 per ### ed agosto 2019-dicembre 2024 per ###, per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva: della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, ### 2016 2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex art. 106, comma 2, ### 2019-2021 , dell' “indennità di terapia intensiva” per l'importo di euro 4,13 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 6, ### 2016-2018, e di euro 2,07 dal 1 gennaio 2023 (per ###, e dell'indennità nei servizi di malattia infettiva ed equipollenti per l'importo di euro 5,16 sino al 31.12.2022 e per l'importo di euro 5,00 dal 01.01.2023 ex art. 107, comma 2, ### 2019-2021 (per ### e ###.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Ne consegue, tenuto conto del numero di giorni di ferie godute dai ricorrenti (per come risultanti dal cartellino delle presenze ed indicati in ricorso: 127 per ### e 151 per ### nel periodo indicato in ricorso (aprile 2020 - dicembre 2024 per il primo e gennaio 2020 - dicembre 2024 per il secondocosì come modificati per il succedersi della contrattazione collettiva - il diritto di ### a ricevere l'importo di euro 1.012,59 e di ### a ricevere la somma di euro 1.573,46.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara: il diritto di #### all'inserimento delle voci “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2024; il diritto di ### all'inserimento delle voci “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2024; b) Per l'effetto condanna l'### DIO e ### D'### in persona del ### pro tempore, a corrispondere: a ### gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva” - pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 da settembre 2020 sino a 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 al 31.12.2024 - per un totale di euro 1.012,59, oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo; ad ### gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva” - pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 da settembre 2020 sino a 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 al 31.12.2024 - per un totale di euro 1.573,46 , oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo; c) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 941,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario ### 03.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
causa n. 3022/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Petrosino Caterina, Crudele Lidia