blog dirittopratico

3.672.843
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9486/2025 del 22-12-2025

... dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con lettera del 17/02/2023, hanno così concluso : “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del ### Integrativo del ### del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2022 e, per l'effetto 2. condannare l'### 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 2.169,52; ### € 2.520,67; o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.” Si è costituita in giudizio la ### 1 Centro eccependo l'infondatezza della domanda rilevando altresì il mancato rispetto del termine dei trenta giorni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### 2 ### Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa ### all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 7766 / 2024. R.G. , promossa da: ### C.F. ### e ### C.F.### rapp.to/a e difeso/a dall' avv. ### ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente Contro ASL NAPOLI 1 CENTRO rapp.to/a e difeso/a dall'avv.### (#### (###) ### 13/A 80145 NAPOLI; ) ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente Oggetto :retribuzione ### :in atti ### di fatto e di dritto della decisione Con ricorso depositato il ###, i signori ### e ### premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della ### 1 CENTRO, presso ### del ### come addetti all'UOC “ ### /### con inquadramento attuale Ctg ### giusta previsione del ### corrispondente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario rientrante tra il personale turnista hanno esposto, nel rispetto dell'orario di lavoro fissato dal contratto collettivo in 36 ore : di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall'### orario che viene distribuito nella settimana nel rispetto del monte ore e improntato a criteri di flessibilità e programmazione; di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali, secondo l'articolazione dei turni lavorativi, risultanti dalla ### dei ### e menzionati in ricorso; di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del ### 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025 giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con lettera del 17/02/2023, hanno così concluso : “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del ### Integrativo del ### del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2022 e, per l'effetto 2. condannare l'### 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 2.169,52; ### € 2.520,67; o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.” Si è costituita in giudizio la ### 1 Centro eccependo l'infondatezza della domanda rilevando altresì il mancato rispetto del termine dei trenta giorni contemplato dalla normativa contrattuale, il godimento del riposo compensativo come risultante dalla documentazione, gli errati conteggi. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.   Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 22.12.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo. 
La domanda è fondata e deve essere accolta.   I ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art 9 del ### del 20.9.2001 come modificato dall'art. 29 comma 6 e 31 commi 7-8- del C.C.N.L. 2016-2018. 
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal ### 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal ### 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. ### del 2021). 
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025 argomentativa , la sentenza n. 4085 del 2022 , G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.  ### di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. 
Intervenuta anche la contrattazione collettiva ed in particolare il ### 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo ### (### del rapporto)che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di ### 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di ### 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a ### 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". ### 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025 festivo". In ultimo con il ### 20 settembre 2001, integrativo del ### 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal ### 1 settembre 1995, art. 20, e dal ### 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". 
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. 
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di ### 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a ### 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). 
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal ### 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.   Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle ASL secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal ### 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. 
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del ### 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. 
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal ### 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.   ### qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. 
Invero a parere di chi scrive tale impostazione non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari ed anche Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025 maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio. 
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del ### 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “###à prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data ### (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). 
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle ### dei ### in atti non costituente oggetto di specifica contestazione. Inoltre, mancando una specifica contestazione da parte del resistente, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa specifica e dettagliata contestazione - relativamente alle modalità di calcolo - dei medesimi da parte della difesa dell'azienda sanitaria convenuta.  ### 1 Centro va pertanto condannata al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti somme per ### €.2169,52 e ### €. 2520,67, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione al saldo. 
Le spese del giudizio, determinate in base all'attività svolta e allo scaglione tariffario applicabile e all'aumento del 30% per pluralità di parti, possono essere compensate nelle misura della metà in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della ASL resistente nella misura di cui in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di giudice del ### nella persona del GOP dr.ssa ### definitivamente pronunciando così provvede: 1)in accoglimento del ricorso proposto dai signori ### e ### dichiara il diritto degli stessi a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale; Sentenza n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025 2)per l'effetto condanna la ### 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui alla parte motiva al pagamento in favore di ### della somma di €.2169,52 ed in favore di ### della somma di €. 2520,67 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.  3)compensa, come illustrato in parte motiva, le spese del giudizio e condanna la resistente ### 1 Centro in persona del legale rappresentante pro - tempore al pagamento della restante parte che liquida di € 1200,00 oltre CU €.49,00, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario. 
Napoli, 22.12.2025 

Il Giudice
Dr.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 22/12/2025


causa n. 7766/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Adele Di Lorenzo

M
8

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 202/2025 del 13-05-2025

... prescindere dall'avvenuto completamento o meno del monte ore settimanale contrattuale del singolo dipendente. Risulta pertanto non determinante il debito orario, quale condizione necessaria - secondo la prospettazione datoriale - per il pagamento del compenso de quo, in quanto l'assenza del debito orario o la presenza del surplus orario è un requisito collegato al pagamento dello straordinario in senso stretto (cioè al lavoro prestato oltre il monte ore settimanale, che non viene in considerazione nel caso che qui ci occupa, e non è in effetti neppure contemplato dal ### ai fini delle somme oggetto di lite). Parimenti non decisivo è il mancato esercizio entro 30 giorni, ad opera del lavoratore, della opzione -prevista dagli artt. 9 e 29 già citatifra il riposo compensativo e il pagamento dei giorni festivi infrasettimanali lavorati. Spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### La Corte di Appello di Salerno - ### - nelle persone dei ### Dr. #### relatore Dr. ### ha pronunziato all'udienza del 05/05/2025, celebrata in presenza, la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 541/2023 del ruolo generale appelli lavoro TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec; #### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore; APPELLATO-###: spettanze retributive - pagamento giornate festive infrasettimanali. 
Appello avverso la sentenza n. 550/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di ### Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui all'appello, vinte le spese.  ### ricorso depositato in data #### premesso che era dipendente della ### come “infermiere professionale”; che rendeva la prestazione lavorativa secondo turni, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi; che nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020 aveva lavorato nei giorni festivi infrasettimanali di cui all'allegato prospetto; che non aveva fruito del riposo compensativo, né della maggiorazione di cui all'art. 9 del ###à del 07/04/1999, prevista anche dall'art. 29, co. 6, ###à del 21/05/2018; che la maggiorazione era pari al 30% per lo straordinario festivo e al 50% per lo straordinario festivo e notturno (art. 34, co. 8, del CCNL); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di ### chiedendo di condannare la ASL convenuta al pagamento di quanto dovuto (€ 2.727,74 lordi come da conteggio), oltre accessori e spese di lite. 
Nel costituirsi in giudizio l'### confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso. 
Con sentenza depositata in data ### il Giudice di primo grado rigettava il ricorso. 
Avverso tale pronunzia la ### proponeva appello con ricorso depositato in data ###.  ### ribadiva la fondatezza della pretesa azionata, richiamando le disposizioni di legge e di contratto in materia e gli orientamenti giurisprudenziali. 
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con rivalsa di spese. 
Malgrado la notifica, la ASL non si costituiva.
La causa veniva decisa all'udienza, celebrata in presenza, come da dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ### che non si è costituita malgrado la notifica dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza. 
Detta notifica è stata eseguita in data ###, in vista della prima udienza del 17/02/2025, alla pec di entrambi gli avvocati che patrocinavano l'### in prime cure (avv. ### e avv.  ### e includeva anche l'avviso circa la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. 
Non essendosi costituita la ### il rinvio di ufficio dal 17/02/2025 al 05/05/2025 non andava comunicato, essendo onere della parte appellata costituirsi in vista della prima udienza del 17/02/2024 di cui aveva avuto regolare conoscenza, ed essendosi dunque già verificata la contumacia a quella data. 
Per quanto riguarda l'udienza del 05/05/2025, la parte appellante ha fatto pervenire le note di trattazione scritta in data ###, dichiarando la espressa volontà di aderire alla trattazione cd cartolare e concludendo per l'accoglimento del gravame. 
Ciò posto, l'appello è fondato. 
La lavoratrice ha dedotto di avere espletato l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e di avere diritto al relativo compenso, da calcolare con la maggiorazione indicata dal ### di comparto per lo straordinario. 
In particolare, l'art. 9, comma 1, del ### del 07/04/1999 stabilisce che: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ### 1 settembre 1995 e 34 del ### 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. 
Tale disposizione è stata confermata dal successivo ### del 21/05/2018, il cui art. 29, comma 6, stabilisce: “###à prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. ###. 34, comma 8, della contrattazione collettiva prevede la maggiorazione del 30% della paga oraria per lo straordinario festivo e la maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno.  ### la ### detto compenso non sarebbe dovuto nel caso di specie, non avendo il dipendente formulato la richiesta (di riposo compensativo, o in alternativa di pagamento dello straordinario) entro il termine di cui ai citati artt. 9 e 29, e non essendo sussistenti altri presupposti (presenza di surplus orario, sì da configurare un effettivo straordinario).  ### ha altresì eccepito in prime cure la non cumulabilità di detto emolumento con la diversa indennità prevista per i lavoratori cd turnisti dall'art. 44, co. 12, del ### di comparto 01/09/1995, poi rideterminata dall'art. 25, co. 2, ### del 19/04/2004 (“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”).
Giova rammentare che la ASL nel primo grado non ha convincentemente confutato l'espletamento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali oggetto di lite. 
Dal prospetto allegato al ricorso introduttivo si evince, inoltre, che la ### non ha chiesto il compenso in blocco e in modo indiscriminato per tutti i giorni festivi dell'anno, ma ha invece rivendicato la maggiorazione solo per gli specifici giorni festivi realmente lavorati e per un numero specifico di ore lavorate di ciascuno di tali giorni festivi: Anno 2017 -lunedì in albis n. 8 ore -25 aprile n. 6 ore -1 maggio n. 4 ore -2 giugno n. 6 ore -1 novembre n. 4 ore -25 dicembre n. 6 ore -26 dicembre n. 6 ore Anno 2018 -1 gennaio n. 4 ore -lunedì in albis n. 6 ore -25 aprile n. 6 ore -1 maggio n. 4 ore -15 agosto n. 8 ore -1 novembre n. 6 ore -8 dicembre n. 8 ore -25 dicembre n. 6 ore -26 dicembre n. 6 ore Anno 2019 -lunedì in albis n. 8 ore -25 aprile n. 6 ore -1 maggio n. 4 ore -15 agosto n. 8 ore -25 dicembre n. 6 ore -26 dicembre n. 6 ore Anno 2020 -15 agosto n. 4 ore -26 dicembre n. 4 ore Nel conteggio di parte di primo grado risultano altresì distinte in modo analitico le ore diurne e notturne lavorate, e la somma dovuta è stata calcolata tenendo conto della diversa maggiorazione applicata alla paga oraria (30% per le ore diurne, 50% per le ore notturne). 
I parametri di riferimento del conteggio di parte, dunque, appaiono corretti. 
Non assumono rilievo decisivo la assenza della espressa opzione del lavoratore (fra compenso straordinario e riposo compensativo) e la mancanza del debito orario. 
Il compenso previsto per la prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali ha carattere indennitario, essendo volto a remunerare la maggiore gravosità del lavoro svolto nel giorno festivo che cade durante la settimana e non coincide con la domenica. 
Pur essendo il quantum parametrato all'importo previsto per lo straordinario con la relativa maggiorazione, dunque, l'emolumento oggetto di lite non costituisce “lavoro straordinario” in senso proprio, ma va invece a compensare il disagio aggiuntivo subito dai lavoratori, a prescindere dall'avvenuto completamento o meno del monte ore settimanale contrattuale del singolo dipendente. 
Risulta pertanto non determinante il debito orario, quale condizione necessaria - secondo la prospettazione datoriale - per il pagamento del compenso de quo, in quanto l'assenza del debito orario o la presenza del surplus orario è un requisito collegato al pagamento dello straordinario in senso stretto (cioè al lavoro prestato oltre il monte ore settimanale, che non viene in considerazione nel caso che qui ci occupa, e non è in effetti neppure contemplato dal ### ai fini delle somme oggetto di lite). 
Parimenti non decisivo è il mancato esercizio entro 30 giorni, ad opera del lavoratore, della opzione -prevista dagli artt. 9 e 29 già citatifra il riposo compensativo e il pagamento dei giorni festivi infrasettimanali lavorati. 
Spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione). 
Si aggiunge che nel caso di specie la prestazione oggetto di lite è stata resa dall'appellante a partire dall'anno 2017 in poi, e non risulta che all'epoca il datore di lavoro avesse contestato alcunchè circa i cennati presupposti, di cui solo nel presente contenzioso la ASL ha eccepito in primo grado la insussistenza (surplus orario, opzione del lavoratore).
Ne consegue che, una volta appurata la mancata fruizione di fatto del riposo compensativo, la maggiore onerosità della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali non può che essere remunerata mediante l'altra modalità rimasta, cioè il ristoro economico. 
La clausola contrattuale, così come formulata, lascia invero libero il lavoratore di scegliere il riposo compensativo oppure il pagamento del lavoro festivo infrasettimanale. 
La monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo. 
Trattasi di un'obbligazione alternativa con facoltà di scelta dal lato del creditore, per la quale il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del ### più volte citati, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione in tal senso ad opera della contrattazione collettiva.  ###. 1285 cod civ dispone che “Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra”. 
Ai sensi dell'art. 1286 cod civ, “La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. 
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo”.  ### la S.C., “l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 cod.  civ., e segg., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.  ### cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonchè, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale” (Cass. 16 agosto 2000, n. 10853; Cass. 23 agosto 2011, n. 17512). 
Nel caso che ci occupa è pacifico che la ASL non abbia eseguito nessuna delle due prestazioni alternative indicate dal ### (riposo compensativo, pagamento), e dunque non può ritenersi liberata dall'obbligazione. 
Né la ASL ha interpellato il dipendente, chiedendogli di formulare la scelta. 
Poiché il creditore/lavoratore non ha manifestato la propria volontà e non ha chiesto il riposo compensativo, resta a questo punto solo l'obbligazione inerente il compenso economico, che costituisce l'obbligo principale posto a carico del datore. 
Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del ### e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta all'appellante il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali.
Non può infine ritenersi che l'indennità di turno ex art. 44, prospettata dalla ASL in prime cure quale strumento interamente satisfattivo della prestazione resa dai cd turnisti, possa realmente compensare il disagio aggiuntivo dovuto all'esecuzione delle mansioni nei giorni festivi infrasettimanali. 
La mera circostanza che tale prestazione sia espletata dai lavoratori cd turnisti, i quali di regola operano secondo turni (che già coprono normalmente giorni feriali e giorni festivi) non vale in sé a rendere meno onerosa tale attività, né vale ad escludere l'obbligo di compensare in modo adeguato la prestazione mediante apposita maggiorazione. 
Come affermato di recente dalla S.C., “anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »)….. Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal ### 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto di una maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista… la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo….. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo….. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “###à prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ### 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ### 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.(Cass. n. 20743/2023; n. 6716/2021). 
La differenza tra l'indennità ex art. 44 (specificamente prevista per i turnisti) ed il regime del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale (valevole per tutti i lavoratori, anche non turnisti), induce a ritenere - contrariamente a quanto sostenuto dalla ASL - che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 44 non possa ritenersi esaustiva o omnicomprensiva rispetto alla prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali dalla lavoratrice qui appellante, stante la differente ratio che sorregge i due emolumenti e la loro diversa natura.  “Non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel caso di specie da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta; l'art. 9 cit.  prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi diversamente da quanto sostenuto dalla ASL e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cass. n. 23880/2022). 
Il maggior sacrificio correlato all'espletamento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale, in definitiva, va compensato con l'emolumento previsto dai citati artt. 9 e 29 della contrattazione collettiva, a prescindere dall'eventuale debito orario (che riguarda una diversa problematica, e che spetta alla ASL recuperare nei modi contrattualmente previsti) e in assenza di opzione circa il riposo compensativo (in quanto, non avendo il lavoratore scelto il riposo compensativo, residua solo il ristoro economico). 
La sentenza di primo grado va quindi riformata, e la ASL va condannata al pagamento di € 2.727,74 lordi. 
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati senza cumulare interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di datore di lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994. 
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza. 
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di #### nella causa n. 541/2023 R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 550/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di ### ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la ### al pagamento, in favore della appellante, di € 2.727,74 oltre accessori da calcolare ex art. 16, co. 6, legge n. 412/1991; 2)condanna la ### alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.314,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge.  ### 05/05/2025.   ### estensore Dr. ####

causa n. 541/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Benedetto Lia, Stassano Maura

M
3

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2342/2025 del 19-12-2025

... della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. 2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1195/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ############## rappresentati e difesi dagli avv. ti ### e ### giusta mandato in atti Ricorrente E ####'### contumace ### in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti dell'### di Dio e ### d'### e di prestare servizio, quali collaboratori professionali sanitari. Rilevavano che, nell'espletamento della propria attività, erano stati assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, come evincibile dai cedolini presenza e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, avevano sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995 sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 pari a € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato; che avevano altresì sempre percepito la “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” disciplinata dall'art. 44, comma 6, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018 e in seguito dall'art.106, comma 2, ### 2019 - 2021 pari a € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. 
Evidenziava che, dal gennaio 2023, con il nuovo ### del 22 novembre 2022, entrambe le indennità erano state rideterminate nei loro importi, con la previsione dell'indennità giornaliera pari ad euro 2,07 e della indennità per l'operatività in particolari ### di euro 5,00. Eccepivano la nullità delle norme contrattuali del ### che escludevano dette indennità - correlate allo status personale e professionale del lavoratore e volte a compensare uno specifico disagio - dalla retribuzione delle giornate di ferie perché in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### e volte a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Pertanto, tenuto conto del numero delle ferie godute nel periodo indicato in ricorso e dell'importo giornaliero delle richiamate indennità, adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2.  condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 754,00; ### € 921,00; ### € 1.206,00; ### € 1.059,00; ### € 614,00; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 ### € 813,00; ### € 852,00; ### € 1.093,00; ### € 895,00; ### € 895,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### “### S. ### di Dio e ### d'Aragona”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
L'### non si costituiva in giudizio. Pertanto, occorre dichiararne la contumacia. 
Il Giudice, acquisita documentazione, sulle conclusioni dei procuratori di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.12.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. 
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.  1.### Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti chiedono di accertare il diritto all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di giornaliera e dell'indennità per l'operatività in particolari ### Occorre preliminarmente delineare il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la fattispecie in esame. 
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che in quello dell' ### Quanto al diritto interno, l'articolo 36, comma 3, della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».  ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.  2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». 
Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10). 
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «### e campo di applicazione», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.  2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali […] 5 Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, si intende per «orario di lavoro» «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».  ### 2, punto 2, di detta direttiva definisce il «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro».  ### 7 della direttiva 2003/88, intitolato «### annuali», stabilisce quanto segue: «1. ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.  2.Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».  ### 15 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli ### membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori». 
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, ### e ### C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, ### C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ### C-12/17, punto 25).  ###. 31 della ### intitolato «### di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». 
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'### (sentenza del 20 luglio 2016, ### C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). 
La Corte di Giustizia ha più volte precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché ### e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze ### e a., punto 58, nonché ### e a., punto 60).  ### della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. ###, par. 44). 
Nella sentenza ### (sez. I- 15.09.2011, n. 155) la Corte di Giustizia ha affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”, precisando che un'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza ### e altri cit., 8 PROC. nr. 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza ### e altri cit., punto 25). 
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit.,punto 28). 
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'### la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti ### in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla ### (sentenza ### e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza ### C-385/17). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Occorre a tal punto richiamare i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte che ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili (cfr ex plurimis Cass. 13425/2019, 22401/2020, 20216/2022; nn. ###, ###, ###, ###, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; nn. 19991, 15604, 13932, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. 17495/2025). 
A ben vedere, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a ### 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ### - ### nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. ### 15.9.2011, C - 155/10, #### 13.12.2018, C - 385/17, ###. 
E' stato dunque ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021). 
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 
Rileva a tal punto evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte regolatrice, le sentenze della Corte di ### hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'### europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 13425/2019, 22577/2012); In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. 
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. ###/2021).  2.#### - ##### E ### - ###### E ### E ### (ora “indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”) Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti. 
Va, in primo luogo, rilevato che l'indennità giornaliera al pari di quella per lavoro svolto nei servizi di terapia intensiva risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. 
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. 
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art.  86 rubricato “### per particolari condizioni di lavoro” co. 3, ### 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 rubricato “rubricato “### di turno, di servizio notturno e festivo” del ### 2019 - 2021, che prevede: “###à di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro (comma 1). 
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (comma 2)”.  ###à di terapia intensiva al pari dell'indennità per il lavoro reso nei servizi di malattie infettive è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6 del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. 
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. 
Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2021, che all'art. 107, rubricato “### per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. 
Ebbene, dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. 
Le voci di cui si controverte (indennità di turno; indennità di assegnazione alle terapie intensive e alle sale operatorie; indennità di assegnazione ai servizi di malattie infettive) ad avviso del giudicante rispondono tutte ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati. 
Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale infermieristico ospedaliero (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro. 
Trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o di malattie infettive); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi” (cfr Cass. 17495/2025; 21859/2025 proprio con riferimento alla richiamata “indennità giornaliera” hanno evidenziando come tale indennità, in quanto voce diretta a compensare -specifici disagi legati alle mansioni svolte - si legge nella sentenza di appello: "l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza"- , vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale). 
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025
La mancata erogazione delle dette indennità nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile per come chiaramente evincibile dalla disamina delle buste paga in atti. 
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale; tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 
Come detto, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. ### cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. ### cit. , par.  23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. ### cit. , par. 41). 
Con riferimento dunque al c.d. effetto dissuasivo ciò che rileva non è l'effettiva rinuncia del dipendente al godimento delle ferie (verifica ex post), ma la potenzialità dissuasiva (verifica ex ante) da accertare non sulla base del raffronto con la retribuzione annua ma con la specifica retribuzione del periodo di ferie. Nel caso in esame, l'eliminazione delle dette indennità base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell'erogazione di siffatte voci nel corso dell'anno e della loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. Ed invero, dalla mera disamina Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 delle buste paga emerge come gli importi corrisposti mensilmente a titolo di retribuzione variabile non siano certamente trascurabili arrivando a raggiungere la somma di € 170,00 mensili che rapportati ad uno stipendio base di circa €2.000,00 netti appare significativa nonché idonea ad incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie. 
Occorre ribadire altresì che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, “la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr in tal senso Cass. 13932/2024; Cass. 19991/2024; 9749/2025; Cassazione civile sez. lav., n.13045/2025). 
Va invero osservato che, nella citata sentenza Z.J.R.Lock, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Ed invero, ad esempio, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17443/2025 i giudici di merito avevano accertato un'incidenza delle voci non erogate durante il periodo feriale tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile di circa il 10% della retribuzione. Di recente, in una causa contro l'### la Suprema Corte ha affermato che l'incidenza dell'effetto dissuasivo può essere apprezzata anche con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita; cfr Cass. 21589/2025). 
Sempre di recente, nel ribadire che la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese; b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore; c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 retribuzione mensile (e non annuale), la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, n.13044) ha confermato la sentenza dei giudici d'appello che, sia pure implicitamente, univocamente avevano compiuto la valutazione del potenziale effetto dissuasivo in termini di conseguenza diretta dell'accertamento dei primi due elementi fattuali. 
Ciò è conforme all'interpretazione adottata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dalla Corte di Giustizia, secondo cui siffatta disposizione individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). 
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. 
Occorre infine escludere che, per effetto dell'interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell'onnicomprensività dal momento che non tutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate intrinsecamente all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato, ossia quelle correlate al suo status. 
Né, infine, lo sforamento dei limiti della spesa pubblica può avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, al singolo dipendente, non potendo invero accreditarsi la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica (cfr., per l'affermazione del principio sia pure in tema di ### sui compensi professionali dell'avvocatura interna ### la recente Cass. n. 14404 del 21/4/2025).  3. ### stregua delle suesposte considerazioni, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'### europea e di legittimità delle norme collettive che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto. 
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. 
Deve essere, dunque, dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva: della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, ### 2016 2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex art. 106, comma 2, ### 2019-2021 , dell' “indennità di terapia intensiva” per l'importo di euro 4,13 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 6, ### 2016-2018, e di euro 2,07 dal 1 gennaio 2023. 
Ne consegue, tenuto conto del numero di giorni di ferie godute dai ricorrenti (per come risultanti dal cartellino delle presenze ed indicati in ricorso) nel periodo da febbraio 2021 a dicembre 2024 per ### (pari a n. 110), novembre 2020-dicembre 2024 per ### (pari a n. 117) , maggio 2019-dicembre 2024 per ### (pari a n. 150), aprile 2020- dicembre 2024 per ### (n. 133), febbraio 2020- dicembre 2024 per ### (n. 137), febbraio 2020- dicembre 2024 per ### (n. 137), febbraio 2020- dicembre 2024 per ### (n. 137), febbraio 2020- dicembre 2024 per ### (n. 137), dicembre 2020- dicembre 2024 per ### (n. 114), dicembre 2020 - dicembre 2024 ### (n. 114)- così come modificati per il succedersi della contrattazione collettiva - il diritto di #### a ricevere l'importo di euro 754,00 , di ### di euro 921,00, di ### all'importo di euro 1.206,00, di ### di euro 1.059,00, ### di euro 614,00, ### di euro 813,00, ### di euro 852,00, ### di euro 1.093,00, ### di euro 895,00, ### di euro 895,00. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025 a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara: il diritto di ############ , ### all'inserimento delle voci “indennità di turno giornaliera” e “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo indicato per la parte motiva; b) Per l'effetto condanna l'### DIO e ### D'### in persona del ### pro tempore, a corrispondere gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie della “indennità di turno giornaliera” e “indennità per l'operatività in particolari ### - pari rispettivamente ad euro 754,00 per ### euro 921,00 per #### euro 1.206,00 per ### euro 1.059,00 per ### euro 614,00 per ### euro 813,00 per ### euro 852,00 per ### euro 1.093,00 per ### euro 895,00 per ### , euro 895,00 per ### oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo; c) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida euro 1.886,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari ### 19.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/12/2025

causa n. 1191/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Petrosino Caterina, Crudele Lidia

M
4

Corte di Cassazione, Sentenza n. 12127/2023 del 08-05-2023

... volante, non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre p ertanto assicurar e che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi. (17) Il present e reg olamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo p er giornata, per settima na e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario. (...) (22) Per incentiva re il progr esso sociale ed accrescere la sicurezza (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9517-2021 proposto da: #### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv amente domiciliata in ### VIA ### 22, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### R.G.N. 9517/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 06/04/2023 PU ##### elettivamente domiciliati in #### 22, presso lo studio dell'avvocato ### tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE ### di LECCE, depositata il ### R.G. 412/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal ### e Dott. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### udito l'#### 1. Con sentenz a n. 55 4 pubblicata il 13.10. 2020, la Corte d'appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda proposta dai lavoratori, autisti del servizio di linea addetti ### a percorsi superiori a 50 km, proposta nei confronti della società ### del ### e ### s.r.l. per la condanna al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata fruizione (per gli anni 200 6-2012) dei riposi giornalieri e 3 settimanali così come disciplinati dai ### 3280 del 1985 e CE 561 del 2006.  2. La Corte territoriale, all'esito dell'approfondita disamina dei ### 3820/ 1985 e 561/2006, ha ritenuto l'applicabilità della normativa comun itaria all'impr esa di trasporto, nonostante svolgesse attività in regime di monopolio, in quanto l'obiettivo di tale disciplina è la conformazione delle condizioni di lavoro ad un m odello standard a livello sovranazionale, che assicuri l'osservanza d i mini me norme di sicurezza e di pr otezione d ei conducenti, con particolare riferimento al rispetto di riposo ed intervalli lavorativi, dovendosi intendere, il riferimento - nei ### enti - al regime di “concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre” q uale sottolineatura della “forza” assegnata dal ### al rispetto della normativa comunitaria; rilevato che risultava “incontestato che i lavoratori erano stati addetti in via esclusiva alla conduzione di veicoli effettuando in un turno anche corse ciascuna superiore a 50 km”, ha escluso la pertinenza degli argomenti dedotti, dalla società, dagli ### elaborati dal Ministero del ### (nn. 24 del 2008 e 27 del 2009, che prevedono il criterio della prevalenza in caso di turni “misti”), avendo, i suddetti ### esaminato fattispecie diverse (in specie, il cumulo di tratte tutte inferiori a 50 km e l'adibizione a mansioni sia amministrative sia di guida), ed ha sottolineato che l'applicazione della normativa comunitaria discendeva esclusivamente dal requ isito, accertato in corso di causa, della guida di tratte eccedenti i 50 km durante ciascun turno (indipendentem ente dalla percorrenza complessiva giornaliera e dal calcolo del numero complessivo delle corse garantite dall'azienda); ha, peraltro, rilevato che, in assenza di appello incidentale dei lavoratori, doveva ritenersi intangibile il criterio (stabilito dal giudice e) utilizzato per il calcolo effettuato, in p rimo grado, da l c.t.u., che - ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria - aveva considerato (sulla base di documentazione tempestivamente prodotta dalla società, ossia 4 Stamponi e tabulati) esclusivamente le settimane in cui vi era la prevalenza di turni ove vi fosse almeno una percorrenza superiore ai 50 km (dovendosi, invece, ritenere inammissibile la produzione effettuata in appello, docc. C, D, E, dalla società per contestare gli esiti della c.t.u. in quanto tardiva e comunque non attinente al motivo di appello svolto); infine, data la maggiore penosità del lavoro dovuta alla lunga durata della violazione datoriale (in ordine ai r iposi giornalieri e settimanali), la Corte ha ritenuto provato, per presunzione, il dann o alla salute (cagionato dal maggior dispendio di energie necessarie per sostenere i rit mi lavorativi, circostanza non inficiata da prova contraria fornita dalla società), danno che ha quantificat o sulla base della disciplina contrattuale prevista per il lavoro straordinario.  3. La cassazione della sentenza è domandata dalla società sulla base di quatt ro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione del ### 3820/1985 (artt. 4 e 8), del ### 561/2006 (artt. 3, 4 e 8), della legge n. 138 del 1958 (artt. 7 e 8), del d.lgs. n. 66 del 2003 (art. 17, comma 6), del c.c. n.l. Autoferrotranvieri 27/11/2000 (art. 6), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto applicabile la disciplina comunitaria in luogo della disciplina nazionale di cui alla legge del 1958 in materia di riposi giornalieri e settimanali dei lavorator i mobili add etti al trasporto di linea extra urbano; invero, secondo le previsioni del d.lgs. n. 66, la disciplina dei riposi applicabile al personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie è quella prevista dalla legge del 1958; i ### comunitari dettano una disciplina per il p ersonale che effettua trasporti strad ali il cui percorso supera i 50 k m; la fattispecie de qua si caratterizza per l'effettuazione di trasporti di tipo “misto” (ossia l'autista può essere adibito a corse inferiori oppure superiori a i 50 km 5 nell'ambito anche di uno stesso turno, ma le tratte inferiori sono di gran lunga prevalenti); l'### n. 27 del 2009 del Ministero del ### ha dettato, a i fini della scelta della disciplina da applicare, il criterio della prevalenza dell'attività svolta, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la presenza anche di una sola tratta supe riore ai 50 km nel turno d i servizio per l'applicazione della normativa comunitar ia (arrivando ad applicare, di fatto, detta normativa anche a percorsi inferiori ai 50 km, in violazione espressa della prev isione contenuta nei ### che esclude dette tratte dal campo di applicazione), con ciò violand o altresì il c.c.n.l. che prevede di misura re la durata settimanale dell'orario di lavoro nell'arco temporale di 17 settimane.  2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art.  132 cod.proc.civ ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato i conteggi allegati al ricorso in appello (docc. C, D, E) che dimostravano l'erroneità del conteggio elaborato in primo grado dal c.t.u. in punto di applicazione del criterio della prevalenza.  3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 41 6,437 e 195 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso le critiche, svolte in appello, alla relazione del c.t.u. recepita nella pronunzia di primo grado.  4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 20 59, 20 87, 1223, 2 727, 2729, 2697 cod.civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, fatto err onea applicazione dei principi in materia di danno e di onere probatorio a fronte del ricorso introdu ttivo del giudizio privo di specifiche a llegazioni idonee concreta mente ad individuare il pregiudiz io di cui i lavoratori chiedevano il risarcimento; inoltre, la Corte territoriale non ha m inimamente indicato le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base del metodo di accertamento analitico 6 induttivo adottato, a vendo considerato un unico, insufficiente, fatto indiziario ossia la lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale.  5. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  5.1. Il ricorso della società, in relazione al periodo di causa (2006 - 2012), investe questa Corte della interpretaz ione del regolamento CE n. 561/20 06 del p arlamento ### e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (### n. 3821/85 e ### n. 2135/98 e abroga il regolamento (### n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), nel prosieguo indicato come "regolamento". In relazione al periodo di causa (2006-2012) non trovano applicazione le m odifiche introdotte dal regolamento ### n. 2020/1054.  5.2. La società sostiene che il regime di monopolio in base al quale operava la esentava dall'applicaz ione del regola mento; ulteriore motivo di ese nzione dall'app licazione della normativa comunitaria consisterebbe nella adibizione degli autisti a trasporti di tipo “mis to” (ossia a corse inferiori e superiori ai 50 km nell'ambito anche di uno stesso turno, ma con netta prevalenza delle tratte inferiori).  6. Ai sensi dei considerando 4, 16, 17, 22 e 23 del regolamento n. 561/2006: «(4) Per conseguir e gli obiettiv i prefissi ed evitare che [le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada] vengano disattese è auspicabile che le suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente e un iformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di regole più s emplici e chia re, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare. 7 (16) Il fatto che le disposizioni del regolamento (### n. 3820/85 abbiano permesso di programmare l'attività di guida giornaliera in m odo da effett uare lunghissimi period i al volante, non intercalati dalle opportune pause di riposo, ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e ha peggiorato le condizioni di lavoro dei conducenti. Occorre p ertanto assicurar e che le interruzioni frazionate siano organizzate in modo da evitare gli abusi.  (17) Il present e reg olamento mira a migliorare le condizioni sociali dei lavoratori dipendenti cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo p er giornata, per settima na e per periodo di due settimane consecutive, nonché una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di 9 ore. Dato che tali disposizioni garantiscono un riposo adeguato, e tenuto conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornalieri ridotti non è più necessario.  (...) (22) Per incentiva re il progr esso sociale ed accrescere la sicurezza stradale, ogni Stato membro dovrebbe poter continuare ad adottare determinate misure che ritiene opportune.  (23) Le deroghe nazionali dovrebbero riflettere l'evoluzione nel settore del trasporto su strada e limitarsi a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali».  6.1. ### 1, di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare 8 le cond izioni di lavoro e la sicurezza str adale. Il pres ente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli ### membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».  6.2. ### 2 precisa , per quel che int eressa, che il regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine (oltre che al trasporto di merci) e (pr escindere dal paese in cui il veicolo è imm atricolato) all'interno della ### europea (nonché nella ### e nello ### economico europeo). ###. 3, lett.a), inoltre, delimita il campo di applicazione della disciplina e, in particolare, esclude i trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli adibiti al trasporto di passe ggeri in serviz io regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”.  7. Come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia UE, la portata del regolamento deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento stesso (cfr. in tal senso sentenza ### 7.7.2 022, C-13/21 e ivi numerosi rinvii, punto 31). I n particolare, la Corte di giustizia non ha trascurato di ricordare che, conformemente al suo considerando 17 e al suo articolo 1, il regolamento ha come obiettivi l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza relative al settore stradale e il miglioramento delle condizioni di lavoro nonché della sicurezz a stradale (sent enza 21.11.2019, C-203/18 e C-374/18; sentenza 7.2.20 19, C- 231/18).  7.1. ### sistematica del regolamento e, in specie, dei passaggi innanzi riportati (ove, da una parte, si indicano le finalità della disciplina e, dall'altra, si individua precisamente il campo d i applicazio ne), dimostra con e strema chiarezza ed evidenza che il regolamento si applica inequivocabilmente a tutte le im prese del settore “trasporti su s trada” che operano all'interno della ### eur opea (e, q uindi, del territorio 9 nazionale) in modo da raggiungere il fine specifico di imporre delle condizioni minime di svolgimento dell'attività che tutelino sia gli operatori di esercizio di dette imprese sia i terzi impegnati nella circolazione stradale. Il ca mpo di applicazione del regolamento (artt. 2 e 3) è dettato in maniera a nalitica e specifica, mentre i singoli considerando e le finalità esplicitate dal legislatore comunitario nell'art. 1 non contengono enunciati di carattere normativo e svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo, consistenti, nell'intento di armonizzare, ossia uniformare, le prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, proprio al fine di evitare abusi e distorsioni d i merca to (che portino a favorire, nell'aggiudicazioni degli appalti, imprese che ottengano minori costi di produzione grazie al mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza nell'am bito della cir colazione stradale): quindi, a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui si trova ad operare l'i mpresa (concorrenza perfetta, concorr enza monopolistica, oligopolio e monopolio), il legislatore europeo ha inteso imporre delle condizioni comuni di esercizio del trasporto su strada non solo al fine di evitare abusi ma anche per rendere sicura la circolazione stradale, regole direttamente applicabili in ogni Stato m embro (consid erata la natura dell'atto nor mativo comunitario) sin dal 2006 e la cui violazione fonda la domanda risarcitoria dei lavoratori.  7.2. La conferma dell'applicazione del regolamento alle imprese di trasporto che prevedono turni “misti” (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km) per i dipendenti si ricava, altresì, dalla sentenza della Corte di G iustizia del 9.9.20 21 (in causa C- 906/19), resa sulla domanda pregiudiz iale di interp retazione dell'art. 3, lett. a) d el regolamento (proposta dalla Corte di Cassazione della ###, sentenza la quale ha precisato (punto 32) che l'espressione "veicoli adibiti" per il trasporto di passeggeri in "servizio regolare" il cui percorso non supera i 50 chilometri, riguarda unicamente i veicoli adibiti a tale trasporto in via 10 esclusiva (a meno che il veicolo sia utilizzato a tale scopo solo occasionalmente); la sentenza aggiunge che il regolamento, nella misura in cui introduce un'eccezione all'ambito di applicazione (trasporti inferiori a 50 km), deve essere interpretato in modo restrittivo (punto 33), posto che “adottare un'interpretazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 secondo cui l'esclusione dall'ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione non è limitata all'uso esclusivo del veicolo in questione ai fini del particolare trasporto su strada di cui a tale disposizio ne sarebbe in contr asto con l'obiettivo perseguito da tale regolamento di mig liorare le condizioni di lavoro e la sicurezz a str adale, r endendo inapplicabile il regolamento n. 561/2006 a taluni usi di tale veicolo che possono incidere sulla guida ed escludendo la presa in considerazione di tali usi nella verifica della conformità all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento n. 3821/85” (punto 38).  7.3. In sintesi, il regolamento va applicato ai veicoli adibiti in via promiscua a tratte sia inferiori che superiori a i 50 chilometri, come ricorre nel caso di specie; l'applicazione del regolamento a questi casi è g ià sta ta chia ramente affe rmata dalla Corte di giustizia europea (cfr. sentenza 9.9.2021 citata) e non è, dunque, necessario un nuovo rinvio all'organo giudiziario comunitario, nemmeno per il profilo inerente al regime di monopolio in base al quale operava la ricorrente e che secondo il suo assunto la esentava dall'applicazione del regolamento (cfr. in questo senso, sull'art. 267 TFUE e sulla portata dell'obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa a ll'interpretazione del d iritto dell'### Corte di giustizia europea 6.10.2021, C-561/19); ciò per la chiarezza e l'evidenza - non solo per il giudice italiano, ma per tutti i giudici dell'### - dell'interpretazione del regolamento nel senso della sua inequiv ocabile a pplicabilità a tutte le imprese del settore “trasporti su strada” che operano all'interno d ella ### eur opea, oggi ### europea ; il principio è stato, altr esì, r ichiamato da questa Corte nella 11 sentenza n. 15230 del 2022 (punto 5 di pag. 7), che, peraltro, ha sottoposto alla Corte di giustizia europea due q uestioni pregiudiziali concernenti il regolamento attinenti a profili diversi da quello in esame nella presente fattispecie, ossia relativi alla possibilità di cumulo di itinerari tutti inferiori a 50 km svolti da un autista nell'ambito di uno stesso turno di lavoro.  8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.  8.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata ha fornito ben tre ratio decidendi della mancata ammissione dei documenti (C, D, E) prodotti in grado di appello, rilevando che: si trattava di nuovi conteggi che seppur valutavano dati preesistenti dovevano essere prodotti, per il pr ofilo d i novità, contestualmente a lla memoria di costituzione di primo grado; tale documentazione non atteneva alle arg omentazioni svolte con i motivi di appello (che si concentravano sui profili di applicabilità del regolamento e sulle modalità di computo di tratte “miste”); si trattava, comunque, di produzione irrilevante, in quanto era pacifico che ogni guidatore aveva svolto, nel suo turno, almeno una tratta superiore a 50 km e ciò era sufficiente per applicare la normativa comunitaria. Tale ampia motivazione non risult a censurata nella pluralità d elle decisioni esposte, con conseguente carenza d i decisività della lamentata violazione della disciplina dett ata in materia di consulenza tecnica d'ufficio.  9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché tende a rivalutare elementi di fatto (concernen ti la frequente od occasionale reiterazione di turni di lavoro che includevano tratte superiori a 50 km) a fronte del rispetto, da parte della Corte territoriale, del criterio consolidato della necessità della prova, da parte dell'interessato, del danno subito, prova che può essere fornita anche per presunzioni. 12 9.1. Questa Corte ha affermato che il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento c ontr attua le e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relati va specifica d eduzione della prova eventualmente anche attraverso pr esunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del d anno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata).  9.2. La Corte di appello si è conformata alla giurisprudenza di legittimità elaborata d a questa Corte e - facendo corretta applicazione del principio di diritto sec ondo il quale grava sul datore di lavoro dimostrare la fruizione dei riposi compensativi, quali fatti impeditivi (in tal senso Cass. n. 14710 del 2015) - ha ritenuto di desumere dalla specifica allegazione della “lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale” l'anormale gra vosità del lavoro e, dunque, il da nno da usu ra psico-fisica “cagiona to dal maggiore dispend io di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia “(cfr. nello stesso senso, con riguardo a imprese di trasporto, Cass. n. 25135 del 2019, Cass. nn. 25260, 25259, 25069, 25068, 25067, 18776 del 2015). La Corte territoriale non ha, dunque, ritenuto il danno in re ipsa bensì, ricorrendo al mezzo di prova presuntivo, ha ritenuto provata l'esistenza di un danno da usura psico-fisica sulla base della maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo ricavata dalla valutazione della cadenza delle 13 tratte e d ei turni, pr ova che ha ritenut o non vinta da prova contraria fornita dal da tore di lavoro. Pertant o, la censura in esame è inammissibile in quanto non individua un errore di diritto ma, piuttosto, involge apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza del danno nella fattispecie concreta, valutazioni in quanto tali sottratti al sindacato di questa Corte.  10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc. P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la società ricorrent e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato dichia ratosi antistatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par te della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.   

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

M
3

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2209/2025 del 03-12-2025

... della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. 2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3022/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA #### rappresentati e difesi dall'avv.  to ### giusta mandato in atti Ricorrente E ####'ARAGONA in persona del legale rapp. te pt rap..to e difeso dall'avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti dell'### di Dio e ### d'### e di prestare servizio presso il reparto di #### con ala qualifica di O.S.S. ed ### con quella di infermiere professionale. Rilevavano che, nell'espletamento della propria attività, erano stati assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, come evincibile dai cedolini presenza e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, avevano sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995 sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 ed indicata in busta paga con il codice 291 C e la descrizione: "### GIORNAL. ART.44 C.3" pari a € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato; che, avendo prestato servizio presso il reparto di ### avevano sempre percepito, inoltre, la “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” disciplinata dall'art. 44, comma 6, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018 e in seguito dall'art.106, comma 2, ### 2019 - 2021 ed indicata in busta paga con il codice 160 C e la descrizione: “### ART.44 C.6 LETT. 
A/B” pari a € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. Evidenziavano che, dal gennaio 2023, con il nuovo ### del 22 novembre 2022, entrambe le indennità erano state rideterminate nei loro importi, con la previsione dell'indennità giornaliera pari ad euro 2,07 e della indennità per l'operatività in particolari ### di euro 5,00. Eccepivano la nullità delle norme contrattuali del ### che escludevano dette indennità - correlate allo status personale e professionale del lavoratore e volte a compensare uno specifico disagio - dalla retribuzione delle giornate di ferie perché in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### e volte a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Pertanto, tenuto conto del numero delle ferie godute nel periodo indicato in ricorso e dell'importo giornaliero delle richiamate indennità, adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuto per ciascun giorno di ferie, per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2024, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 44, commi 3 e 4 ### 1.9.1995, sostituito dall'art. 86, commi 3 e 6, ### 2016-2018 e poi dall'art. 106 c. 2, ### 2019-2022 e della “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia subintensiva e dei servizi di nefrologia e dialisi” di cui all'art. 44, comma 6 ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 1.9.1995 e poi art. 86, comma 6, ### 2016-2018 e poi dall'art. 107, c.2, ### 2019-2022, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione" e, più precisamente, dell'art.  33, comma 1, poi sostituito dall'art. 49, c.1, del ### del 22 novembre 2022, e dell'art. 44, commi 4 e 6, ### 1.9.1995 e dell'art. 86, commi 4 e 6 del ### del 21 maggio 2018 e dell'art. 106 c. 2 del ### 2 novembre 2022, dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004, dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001 e poi sostituito dall'art. 94 del ### del 22 novembre 2022, dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995, ed infine dell'art. 49 del ### del 22 novembre 2022; - e per l'effetto, condannare la ### di Dio e ### d'### p.i. n. ###, in persona del legale rapp.te p.t., con sede al ### di ### - 84131 Salerno, a corrispondere, per le motivazioni suesposte, l'importo lordo complessivo di € 2.586,05, di cui:- € 1.012,59 in favore del sig. ### - € 1.573,46 in favore del sig. ### oltre interessi legali; con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi allo scrivente avvocato dichiaratosi antistatario”. 
L'### si costituiva in giudizio tardivamente chiedendo di dichiarare infondato il ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento, prevedere il contenimento delle spese legali. 
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.12.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. 
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.  1.### Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti chiedono di accertare il diritto all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di giornaliera, e inoltre, per ### dell'indennità per lavoro svolto nei servizi di malattie infettive, mentre, per ### e ### dell'indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapia sub-intensiva e servizi di nefrologia e dialisi. 
Occorre preliminarmente delineare il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la fattispecie in esame. 
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che in quello dell' ### Quanto al diritto interno, l'articolo 36, comma 3, della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.  2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». 
Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10). 
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «### e campo di applicazione», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.  2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali […] 5 Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, si intende per «orario di lavoro» «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».  ### 2, punto 2, di detta direttiva definisce il «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro».  ### 7 della direttiva 2003/88, intitolato «### annuali», stabilisce quanto segue: «1. ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 2.Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».  ### 15 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli ### membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori». 
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, ### e ### C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, ### C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ### C-12/17, punto 25).  ###. 31 della ### intitolato «### di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». 
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'### (sentenza del 20 luglio 2016, ### C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). 
La Corte di Giustizia ha più volte precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché ### e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze ### e a., punto 58, nonché ### e a., punto 60). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. ###, par. 44). 
Nella sentenza ### (sez. I- 15.09.2011, n. 155) la Corte di Giustizia ha affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”, precisando che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza ### e altri cit., 8 PROC. nr. 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza ### e altri cit., punto 25). 
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit.,punto 28). 
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'### la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti ### in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla ### (sentenza ### e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza ### C-385/17). 
Occorre a tal punto richiamare i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte che ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili (cfr ex plurimis Cass. 13425/2019, 22401/2020, 20216/2022; nn. ###, ###, ###, ###, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; nn. 19991, 15604, 13932, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. 17495/2025). 
A ben vedere, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a ### 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ### - ### nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. ### 15.9.2011, C - 155/10, #### 13.12.2018, C - 385/17, ###. 
E' stato dunque ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021). 
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 
Rileva a tal punto evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte regolatrice, le sentenze della Corte di ### hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'### europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 13425/2019, 22577/2012); In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. 
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. ###/2021).  2.#### - ##### E ### - ###### E ### E ### (ora “indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”) Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti. 
Va, in primo luogo, rilevato che l'indennità giornaliera al pari di quella per lavoro svolto nei servizi di terapia intensiva risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. 
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art.  86 rubricato “### per particolari condizioni di lavoro” co. 3, ### 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. 
Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 rubricato “rubricato “### di turno, di servizio notturno e festivo” del ### 2019 - 2021, che prevede: “###à di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro (comma 1). 
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (comma 2)”.  ###à di terapia intensiva al pari dell'indennità per il lavoro reso nei servizi di malattie infettive è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6 del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. 
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. 
Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2021, che all'art. 107, rubricato “### per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. 
Ebbene, dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. 
Le voci di cui si controverte (indennità di turno; indennità di assegnazione alle terapie intensive e alle sale operatorie; indennità di assegnazione ai servizi di malattie infettive) ad avviso del giudicante rispondono tutte ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati. 
Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale infermieristico ospedaliero (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro. 
Trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o di malattie infettive); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi” (cfr Cass. 17495/2025; 21859/2025 proprio con riferimento alla richiamata “indennità giornaliera” hanno evidenziando come tale indennità, in quanto voce diretta a compensare -specifici disagi legati alle mansioni svolte - si legge nella sentenza di appello: "l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza"- , vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale). 
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria. 
La mancata erogazione delle dette indennità nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile per come chiaramente evincibile dalla disamina delle buste paga in atti. 
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale; tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 
Come detto, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. ### cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. ### cit. , par.  23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. ### cit. , par. 41). 
Con riferimento dunque al c.d. effetto dissuasivo ciò che rileva non è l'effettiva rinuncia del dipendente al godimento delle ferie (verifica ex post), ma la potenzialità dissuasiva (verifica ex ante) da accertare non sulla base del raffronto con la retribuzione annua ma con la specifica retribuzione del periodo di ferie. Nel caso in esame, l'eliminazione delle dette indennità base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell'erogazione di siffatte voci nel corso dell'anno e della loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. Ed invero, dalla mera disamina delle buste paga emerge come gli importi corrisposti mensilmente a titolo di retribuzione variabile non siano certamente trascurabili arrivando a raggiungere la somma di €150,00 mensili che rapportati ad uno stipendio base di circa € 1.900,00 per ### e 1.600,00 per ### appare significativa nonché idonea ad incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie. 
Occorre ribadire altresì che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, “la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr in tal senso Cass. 13932/2024; Cass. 19991/2024; 9749/2025; Cassazione civile sez. lav., n.13045/2025). 
Va invero osservato che, nella citata sentenza Z.J.R.Lock, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Ed invero, ad esempio, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17443/2025 i giudici di merito avevano accertato un'incidenza delle voci non erogate durante il periodo feriale tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile di circa il 10% della retribuzione. Di recente, in una causa contro l'### la Suprema Corte ha affermato che l'incidenza dell'effetto dissuasivo può essere apprezzata anche con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita; cfr Cass. 21589/2025). 
Sempre di recente, nel ribadire che la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese; b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore; c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale), la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, n.13044) ha confermato la sentenza dei giudici d'appello che, sia pure implicitamente, univocamente avevano compiuto la valutazione del potenziale effetto dissuasivo in termini di conseguenza diretta dell'accertamento dei primi due elementi fattuali. 
Ciò è conforme all'interpretazione adottata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dalla Corte di Giustizia, secondo cui siffatta disposizione individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). 
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. 
Occorre infine escludere che, per effetto dell'interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell'onnicomprensività dal momento che non tutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 intrinsecamente all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato, ossia quelle correlate al suo status. 
Né, infine, lo sforamento dei limiti della spesa pubblica può avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, al singolo dipendente, non potendo invero accreditarsi la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica (cfr., per l'affermazione del principio sia pure in tema di ### sui compensi professionali dell'avvocatura interna ### la recente Cass. n. 14404 del 21/4/2025).  3. ### stregua delle suesposte considerazioni, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'### europea e di legittimità delle norme collettive che regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto. 
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. 
Deve essere, dunque, dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire (in relazione al periodo novembre 2019- dicembre 2024 per ### dicembre 2020- dicembre 2024 per ### ed agosto 2019-dicembre 2024 per ###, per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva: della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, ### 2016 2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex art. 106, comma 2, ### 2019-2021 , dell' “indennità di terapia intensiva” per l'importo di euro 4,13 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 6, ### 2016-2018, e di euro 2,07 dal 1 gennaio 2023 (per ###, e dell'indennità nei servizi di malattia infettiva ed equipollenti per l'importo di euro 5,16 sino al 31.12.2022 e per l'importo di euro 5,00 dal 01.01.2023 ex art. 107, comma 2, ### 2019-2021 (per ### e ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Ne consegue, tenuto conto del numero di giorni di ferie godute dai ricorrenti (per come risultanti dal cartellino delle presenze ed indicati in ricorso: 127 per ### e 151 per ### nel periodo indicato in ricorso (aprile 2020 - dicembre 2024 per il primo e gennaio 2020 - dicembre 2024 per il secondocosì come modificati per il succedersi della contrattazione collettiva - il diritto di ### a ricevere l'importo di euro 1.012,59 e di ### a ricevere la somma di euro 1.573,46. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  PQM a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara: il diritto di #### all'inserimento delle voci “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2024; il diritto di ### all'inserimento delle voci “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2024; b) Per l'effetto condanna l'### DIO e ### D'### in persona del ### pro tempore, a corrispondere: a ### gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva” - pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 da settembre 2020 sino a 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 al 31.12.2024 - per un totale di euro 1.012,59, oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo; ad ### gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva” - pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 da settembre 2020 sino a 31 dicembre 2022 e ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 al 31.12.2024 - per un totale di euro 1.573,46 , oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo; c) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 941,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario ### 03.12.2025 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025

causa n. 3022/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Petrosino Caterina, Crudele Lidia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22684 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.131 secondi in data 26 dicembre 2025 (IUG:BO-92BF57) - 968 utenti online