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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34478/2024 del 26-12-2024

... provvigione ancor prima che il ### gli revocasse il mandato a vendere. Riesaminate quindi le prove t estimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di m ediazione atipica, o unilateral e, e ch e in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla prov vigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal ### della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 - 8.6.2006) e la compravendita concl usa dal B elluzz o con la ### s.c. il 18.5. 2007. La sentenza impu gnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il ### non aveva avuto alcun contatto diretto con la ### s.c. avendola solo sentita nom inare come pot enziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con ### e ### il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il ### oni non av eva segnalat o al ### come potenziale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6632/2021 R.G. proposto da: ### elettiv amente domiciliato in ###, ### 29, presso lo studio de ll'avvocato ### (###), che lo rap presenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato ### (###) per procura in calce al ricorso, -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 14, presso lo studio dell'avvocat o ### DIDDI (###), che lo rappr esenta e dif ende unitamente e disg iuntamente all'avvocato ### (###) per procura i n calce al controricorso, 2 di 15 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di VENEZIA n.1953/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2024 dal #### part ire dal 2004 ### m ediatore professio nista, assisteva ### essandro, all'epoca Presidente del la ### nella realizzazione di un' operazione specula tiva immobiliare, consistente nell'acquisizione a scopo di rivendita di un terreno edificabile con sovrastanti edifici da demolire, sito in ####, via ### di proprietà di ### Il ### il ### rilasciava al ### un incarico di vendita in esclusiv a ed a tempo indeterm inato del suddett o terreno, con potenzialità edificatoria di 23.000 mc, con promessa al mediatore atipico di un compenso pari all'eccedenza del prezzo di vendita che sarebbe stato realizzat o rispetto al prezzo minimo, fissato in €1.550.000,00, e l'8.2.2006 ### aveva rilasciato al ### procura irrevocabile a vendere il complesso immobiliare.  ### aveva quindi impostato un'operazione immobiliare, che prevedeva un prezzo di € 10 0 al mc, e quindi di complessivi €2.200.000,00 per la vendita del compendio, e l'aveva illustrata nel suo ufficio a ### e ### Il ### il ### aveva consegnato al ### le tavole del progetto di sviluppo dell'ar ea, facendosi rilasciare ricevuta sul documento, e su suo incarico il ### le aveva poi consegnate al ### che a sua volta aveva firmato per ricevuta sul medesimo documento. 3 di 15 Successivamente dette tavole del progetto erano state consegnate dal ### a a tal ### rto , legale r appresentante della ### s.c., poi rivelatasi interessata all'acquisto. 
Con raccoman data dell'8.5.2006 il Bell uzzo aveva revocato l'incarico al ### ed il ### si era intestato i terreni del compendio, che aveva già acquistato su prelimi nare dal ### facendosi rilasciare procura irrevocabile a vendere. 
Il 18. 5.2007 il ### aveva quindi venduto il compendio immobiliare in questione alla ### s.c., con atto del notaio ### al prezzo di € 2.200.000,00.  ### avuta notizia di tale vendita, aveva quindi richiesto al ### il pagamento della provvigio ne prevista dall'incarico, ammontante ad €650.000,00, par i alla d ifferenza tra il prezzo pattuito della compravendita del compendio (€ 2.200.000,00) ed il prezzo minimo a suo t empo stabilito nell'incar ico dal ### (€1.550.000,00), ma senza esito, ed il ### aveva avuto conferma dalla ### s.c. che l' affare le era stato segnalato dal ### Il 17. 10.2008 il ### aveva quindi ch iesto, ed in seguito ottenuto, dal Tribunale di Vero na, ma senz a rivalutazione monetaria ed interessi, l'emi ssione del decreto ingiuntivo 4492/2008 del 21/22.10.2008 i mmediatamente esecutivo per €650.000,00, a titolo di provvigione p er med iazione atipica, a carico del ### Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione il ### zzo, che ne chiedeva la revoca, in quanto il mandato di vendita al ### era stato da lui revocato molto tempo prima della vendita de l compendio immobiliar e alla ### va ### s.c., società pe raltro del tutto sconosciuta al ### e sosteneva l'assenza di nesso causale tra l'attività d'intermediazione svolta dal ### e la vendita da lui conclusa il ###, ad un prezzo totalmente div erso da quello dell'incarico e nepp ure 4 di 15 pagatogli dalla ### soro s.c., ment re il ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Sospesa con ordinan za del 17. 4.2009 l'immediata esecutiv ità del decreto ingiuntivo op posto ed espletati gli interrogatori formali delle parti e la pr ova testimoniale, il Tribunale di Verona, con l a sentenza n. 2279 del 5/14.8.2 015, accoglieva par zialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il ### al pagamento in favore del ### della provvigione di € 66. 000,00 oltre interessi legali dalla noti fica del decreto ingiuntivo al saldo, parametrata al 3% previs to dagli usi per la mancata prova del pagamento dell'intero prezzo di € 2.200.000,00, nonché al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio di opposizione. 
Contro tale sentenza proponeva appello principale il ### che chiedeva la condanna del ### al pagamento della provvigione richiesta in fase monitoria, secondo la previsione di incarico, nella misura di € 650. 000,00, e propo neva appello incidentale il ### che chiedeva l'accertamen to che al G uarinoni non competeva alcuna provvigion e in forza dell' incarico conferitogli il ### poi revocato, e la cond anna del medesi mo alla restituzione della somma di € 102.897 ,71 a lui versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.  ### e d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1953/2 020 del 30.6/28.7.2020, rigettava l'appello principale, accogl ieva l'appello incidentale, ed in riforma della sentenza di primo grado, accertava che nulla doveva il ### o al ### in forza della scritt ura privata di incarico di mediazione atipica del 23.1.2006, condannava il ### oni alla restituzione al ### zo della so mma di €102.897,71 oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza. 5 di 15 In part icolare la Corte d'Appello rile vava che il Tribunale ave va erroneamente valutato l'attendibilità d elle prove testimonial i (deposizioni #### e ###, ritenendo che il ### avesse forni to le informazioni essenziali sulle cond izioni della vendita del compendio im mobiliare a Me rlin ### e ### che avrebbero a loro v olta agito per conto della ### s.c., che aveva poi proceduto all'acqui sto del compendio immobiliare, facendo quindi sorgere il suo diritto alla provvigione ancor prima che il ### gli revocasse il mandato a vendere. 
Riesaminate quindi le prove t estimoniali, il giudice di secondo grado, confermato che la fattispecie in esame era di m ediazione atipica, o unilateral e, e ch e in base all'art. 1755 cod. civ. per la maturazione del diritto alla prov vigione non bastava che l'affare fosse stato concluso, occorrendo anche che tale conclusione fosse avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore secondo la teoria della causalità adeguata, negava che fosse stata fornita prova dal ### della sussistenza di tale nesso causale fra l'attività svolta nel periodo di vigenza del mandato a vendere (23.1.2006 - 8.6.2006) e la compravendita concl usa dal B elluzz o con la ### s.c. il 18.5. 2007. La sentenza impu gnata evidenziava in particolare, in punto di fatto, che il ### non aveva avuto alcun contatto diretto con la ### s.c.  avendola solo sentita nom inare come pot enziale interessata, ancorché non certa, all'acquisto del compendio, nell'incontro avuto presso il suo studio con ### e ### il quale aveva manifestato interesse all'acquisto solo per sé e per le sue 15 società; che il ### oni non av eva segnalat o al ### come potenziale interessata all'acquisto l a ### s.c., né ### che pe raltro non aveva agi to in nom e e per conto della ### rativa ### s.c., come desumibile dalle deposizioni ### e ### che il teste ### che aveva detto 6 di 15 che il Gu erra gli a vrebbe promesso una p ercentuale se l' affare fosse andato in porto, era ri sultato in attendibile per l'evid ente interesse nell'operazione; che gli intermediari ### e ### ai quali il ### ni aveva fo rnito informazioni sulla vendi ta, non avevano quindi ricevuto incarichi di sorta dalla ### s.c.; che il G uerra era stato present ato a ### rto, presidente del Consiglio di ### nistrazione de lla ### s.c., da ### iuseppe, ma non aveva con ferito alcun mandato al ### che gli a veva fatto conoscere il Be lluzzo, venendo a conoscenza del ### ino ni solo dopo che costui aveva lamentato di non avere ricevuto la provvigione asseritamente a lui spettante; che non aveva trovato conferma la tesi di un incontro fra il ### il ### ed il ### relativo alla compravendita del compendi o immobiliare; che la compraven dita era stata poi conclusa a distanza di circa un anno dalla revoca dell'incarico che il ### aveva conferito al ### dopo una trattativa, rimasta senza esito, condotta dal ### zo personalmente con un altro soggetto (testimonianza Gi rardello) ed a condizioni diverse, oltre che con un soggetto diverso dai destinatari delle informazi oni fornite dal ### Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso a questa ### affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso ### Nell'imminenza dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo di ricorso i l ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1754 co d. civ. (che stabilisc e che il mediatore é colui che mette in rel azione due o più parti per la 7 di 15 conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipen denza, o di rappresentanza) e nel contempo dell'art. 1755 cod. civ. (secondo il quale il mediatore ha dir itto alla provvigione da ciascuna delle part i se l'affare é concluso per effetto del suo intervento). 
Si duole il ricorrente che la ### d'Appello, negando l'esistenza del nesso causale tra l'attività da lui svolta e la conclusione dell'affare tra il ### e la ### s.c. e conseguentemente il diritto del ### alla provvigione, abbia violato l'art. 1754 cod.  civ. sui requisiti dell'attività di messa in relazione dei contraenti, e nel contempo abbia violato l'art. 1755 co d. civ., che st abilisce il diritto del mediatore alla provvigione quando l'affare é concluso per effetto del suo intervento. 
Dopo avere estrap olato solo alcune considerazioni che la ### d'Appello ha posto a base del suo con vincim ento (mancata informazione del ### da parte del ### su ll'esistenza di un interesse all'acquisto della ### s.c., passaggio di informazioni da parte del ### sol o ad alcu ni intermediari, conclusione dell'affare a distanza di tempo a condizioni diverse da quelle previste nell 'incarico a vendere revocato), i l ricorrente sottolinea che il ### non poteva essere considerato contraente inconsapevole in quanto aveva confer ito l'incar ico di vendita al ### richiama il precedente d ella ### citato anche dall'impugnata sentenza (Cass. 16.1.2018 n. 869), secondo il quale la dip endenza del buon esito dell'affare dall'attività dell'intermediario non richiedeva che tale intervento vi fosse stato in tutte le fasi della trattati va, essendo sufficient e che pur nell'ambito di un'articolazione compl essa della trattativa, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti terzi, avesse costituito l'antecedente indispensabile, richiama l'arresto di questa ### che non considera di per sé decisivo l'intervallo temporale tra l'intervento del mediatore e la conclusion e dell'affare per negare 8 di 15 l'esistenza del nesso causale (Cass. 21.11.2000 n. 15014), l'arresto che ha riconosciuto il diritto del mediatore che abbia avvicinato i contraenti alla provvigione an che nel caso d i interventi di submediatori (Cass. 3.9.1991 n. 9350), e l'arresto che ha stabilito che non rileva, ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, il fatto che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il mediatore abbia messo in relazione i contraenti con un' attivit à causalmente rilevante ai fini della conclusione dell'affare (Cass. 18.9.2008 n.23842). 
Il rich iamo alla simultanea violaz ione degli ar ticoli 1754 e 1755 cod. civ. vale a superare la riferibilità dell'art. 1754 cod. civ. alla sola mediaz ione diretta, caratterizzata dall'imp arzialità del mediatore e dall'assenza di obbligazioni del medesimo nei confronti delle parti intermediate prima della conclusione dell'affare, e non alla mediazione atipica, o unilaterale, che si ha quando, come nel caso di specie, l'incarico di svolgere attività d'intermediazione sia conferito con apposito patto dal cliente, con determinazione di reciproci obblighi tra le parti già prima della conclusione dell'affare, e con individuaz ione dell'evento determinante la maturazione d el diritto alla provvigione dell'inte rmediario, eventualmente anche diverso dalla conclusione dell'affare cu i si riferisce per la mediazione l'art. 1755 cod. civ., ed il motivo punt a alla verifica della corretta app licazione del principio della causalità adeguata, ritenuta praticabile in sede di legittimità dalla giurispruden za più recente di questa ### e (Cass. 5.12 .2024 n. ###; 19.3.2024 n. 7394; Cass. 9.1.2024 n. 785; Cass. 2.2.2023 n.3165).  ### tale principio il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relaz ione le p arti intervenendo nelle varie fasi dell e trattative, così da realizzare l'ant ecedente indispe nsabile per 9 di 15 pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, sen za di essa, secondo i l principio d ella causalit à adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipend ente da qu ell'originario intervento , per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma del l'affare, inteso come qualsiasi operazion e di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le part i, la condizione perché sorga il diritt o alla provvigione è , dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, vi deve essere continuità nell'operazione e la conclusione dell'affare dev'essere collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti ( 5.12.2024 n. ###; Cass. n. 7626 /2023; Cass. n. 3165/2023; Cass. n. 27185/2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 22426/2020). 
La noz ione di “causalità adeguata” è stat a sviluppata in ambito penale per mitigare la rigorosa imputazione dell'evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause, e nell'ambito del diritto alla provvigione dell'intermediario assolve alla medesima funzione, quella di evitare che la causalità efficiente dell'intervento dell'intermediario di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ., si riduca alla causalità condizionalistica, si appiattisca cioè sulla definizione della figura del mediatore di cui all'art. 1754 cod. civ .. In altri termini, la nozione di causalità adeguata serve a rendere elastico il termine “effetto” di cui all'art. 1755, comma 1 cod. civ. ed a fare intendere quel termine nel senso della necessaria v alutazione anche dell'adeguatezza (vedi Cass. 2.2.2023 n. 3165). 10 di 15 La rico struzione di “effetto adeguato” o di “eff icienza causal e adeguata” dell'intervento dell'intermediario rispetto alla conclusione dell'affare si muove elasticamente all'int erno di un campo delimitato, ai due capi opposti, da du e elem enti rigidi, di ordin e negativo: ### di per sè, la semplice messa in relazione delle parti ad ope ra del primo med iatore non è sufficiente ad integ rare l'efficienza causale adeguata ex art. 1755, comma 1 cod. civ.; ### di per sè, il semplice intervento di un secondo intermediario non è sufficiente a privare ex post l'opera del primo intermediario della sua qualità di adeguatezza ex art. 1755, comma 1 cod.  Nel caso di sp ecie, l'im pugnata sent enza ha anzitutto neg ato il diritto del ### all a provvigion e pattuita nell'incarico di mediazione atipica conferitogli d al ### il 23.1 .2006, e revocatogli l'8.5.2006, (pari all a differenza tra il prezzo minimo fissato di € 1.550.000,00 e quello ottenuto nella compravendita del compendio immobiliare), in quanto dall'istruttoria svolta é emerso che mai il ### aveva me sso in contatto il ### con la futura acquirente Coo perativa ### s.c., né gliela a veva presentata come soggetto potenzialmente interessato all'acquisto, né aveva p resentato al Be lluzzo gli intermediari ### in Bor is e ### ai quali aveva consegnato le tavole del progetto di svilup po dell'area, facendosi rilasciar e ricevuta, ed ha altresì accertato che nessuno dei suddetti i ntermediari aveva agit o per conto della ### s.c., per cui già sotto questo profilo poteva essere correttamente escluso il nesso causale fra l'attività posta in essere dal mediatore atipico e la conclusione dell'affare. 
La sentenza della ### d'Appello ha poi valorizzato, sempre ai fini della negazione del diritto del ### alla provvigione, ulteriori elementi, rappresentati dal lungo tempo intercorso fra la revoca dell'incarico (8.5.2006) e la conclusi one del contratto di compravendita del compendio immobili are tra il Bel luzzo e la ### s.c. (18.5.2007), dal fatto che in tale intervallo 11 di 15 temporale il ### aveva condotto personalmente la trattativa con un al tro poten ziale acquirente non andata a buon fine (testimonianza ###, e dalle condizioni diverse della suddetta compravendita rispetto a quelle previst e nell'incarico del 23.1.2006, pur senza esplicitare sotto quale profilo vi sarebbe stata diversità (forse nel prezzo pattuito in € 2.200.000,00 a fronte di un prezzo minimo di € 1.550.000,00 fissato nell'incarico, largamente inferiore). 
Il giu dice di secondo grado ha quindi com piuto un'approfo ndita, corretta ed esauriente v alutazione delle risultanze probatorie, complessivamente emerse dall'istruttoria, per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'attività d'intermediazione posta in essere d al mediatore at ipico ### noni e la conclusione della compravendita del compendio tra il Bel luzzo e la Co operativa ### s.c.. 
Tale valutazio ne non é certo intaccata dai richi ami del ricorr ente alle sentenze di questa ### che h anno affe rmato non essere indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione la partecipazione dell'intermediario a tutte le fasi della trattativa, potendo bastare anche l'avere messo in contatto per primo le parti che hanno poi concluso con l' intervento an che di terzi, o di submediatori, il contratto, dato che qui il ### non ha messo in contatt o il ### con la Coo perativa T esoro s.c. e che gli intermediari contattati dal ### non operavano per conto della ### s.c.. Neppure risulta rilevante il richiamo di parte ricorrente a quelle sentenze di questa ### che hanno stabilito che la conclusione dell'affare dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore atipico e l'intervallo temporale intercorso tra l'attività svolta dall'interme diario e la conclusi one dell'affare non sono decisivi al fine di stabilire se competa, o meno il diritto alla provvigione, posto che, come si é visto, la ### d'Appello nella formazione del suo convincimento, non ha conside rato solo 12 di 15 l'elemento temporale, ed é pervenuta alla decisione del diniego del diritto alla provvigione sulla base di una lettura convergente in tal senso di una pluralità di altri elementi probatori. 
E' poi e vidente che q uesta ### giudice di legitti mità, non può procedere ad una rivalutazi one de l materiale probatorio, che si traduca in una rico struzione in fatto d ifforme da quella motivatamente e plausibilmente operata dalla ### d'Appello, allo scopo di attri buire un maggiore peso a risultanze istrutto rie che potrebbero risultare favorevoli al r iconoscimento del diritto d el mediatore atipico alla provvigione, competendo al giudice di merito l'individuazione delle prove alle quali attribuire maggior peso ai fini della decisione.  2) Col secondo motivo il ricorr ente lamenta, in relazi one all'art .  360 comma pri mo n. 5) c.p. c., la motivazione asse nte e/o apparente e contraddittoria, l'ome sso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e dell'art. 132 comma 2° n. 4) Cost. (rectius c.p.c.). 
Si duole il ricorrente che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto degli ele menti considerati nel suo percorso argomentativo, soprattutto nell'esprimere il gi udizio di diversità tra l'affare concluso e l'incarico di mediazione atipica conferito al ### e che in par ticolare av rebbe omesso di considerare che G uerrini ### legale rappresentante della acquirente ### s.c., aveva avu to notizia de ll'affare dal ### ni tramite ### che gli aveva consegnato nel febbraio 2006 le tavole di progetto relative all'operazi one immobiliare ricevute da ### al quale erano state consegnate dallo stesso ### Tale circostanza era stata allegata già al punto 10 della comparsa di risposta del ### del 27.3.2009 del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e d era stata contrastata dal ### nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 28.7.2009 in cui aveva negato di avere conosciuto il ### presidente della ### 13 di 15 ### tramite il ### o tramite il ### e nella comparsa conclusionale del 30.3.2015, in cu i aveva negat o che il ### avesse svolt o qualsivoglia attività in relazione alla conclusione dell'operazione avente ad oggetto la lottizzazion e di ### tra il ### e la ### s.c.. 
La suddetta circostanza, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi decisiva, in quanto smen tiva l'affe rmazione, contenuta nel la sentenza impugnata, secondo la quale la compravendita era stata conclusa con soggett o diverso dai destinatari delle inform azioni fornite dal ### Premesso che dopo la r iforma del l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più consentita la f ormulaz ione di censur e di insufficiente, o contraddittoria motivazion e (ved i Cass. sez. un.  10.7.2015 n. 14477), va detto che per quanto già riportato nella descrizione del fatto (pagine 3 e 4 di questa se ntenza) e nell'esaminare il primo motivo di ricorso (pagine 8 e 9 di questa sentenza), l'impugnata sentenza non é certo affetta da un vizio di motivazione ancora sindacabile in sede di legittimità. 
Le sezioni unite di questa Co rte hanno, infatti, chiarito, ch e a seguito della rifo rmulazione dell' art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'ar t. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto d all'art. 111, sesto comma, ###, individuab ile nelle ipotesi -che si conver tono i n violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivaz ione quale requi sito essenziale del provvedim ento giurisdiz ionale”, d i “motivazione apparente”, d i “manifesta ed irriducibile contradditt orietà” e di “motivazione perplessa od incomprensib ile”, m entre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazion e può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di 14 di 15 discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversi a (Cass. ord. n. 7090 del 3.3 .2022; Cass. ord.  n.22598 del 25.9.2018; Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Sez. un. 22.9.2014 n.19881). 
Quanto alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., ritiene la ### che la circostanza di fatto dedotta sia stata in realtà già considerata dalla ### d'Appello, anche se non nel senso auspicato dal ricorrente. 
Alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza, infatti, é testualmente riportato: “### meglio esami nate le prove testim oniali che, secondo il primo Giudice, avre bbero dimostrato che il ### fornì tutte le in formazioni sulle con dizioni d i vendita del terreno suddetto al ### consegnand ogli anc he una tavola progettuale che il ### a sua volta consegnò al ### e che questi consegnò al ### rappresentante legale della ### (v. pag.  3 sente nza). Ora, anche ammesso che l' informazione fornita dal ### al ### fosse passata da quest'ultimo alla ### attraverso l'intermediazione di tanti altri soggetti, manca la prova, essenziale per il sorgere del diritto alla provvigione, che il ### avesse riferito al B elluzzo dell'in teresse all'acquisto da parte della ### . ### Senza tale ultimo passaggio, n on può dirsi provato il presupposto per compensar e l'attivi tà mediatoria con una parte consistente del prezzo, € 650.000,00”. Nel prosieguo della motivazion e, inoltre, la ### d'Appello, dopo av ere partitamente ed in dettaglio esaminato le testimonianze acquisite per valutarne l'attendibilità, o inatte ndibilità, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ribadito l'insussistenza del diritto alla provv igione del ### in quanto lo stesso non aveva messo in contat to il Bel luzzo con la ### s.c., né personalmente, né tramite propri submandatari , né avev a conosciuto tale cooperativa prima di avanzare le sue rivendicazioni provvigionali, né aveva indicato la stessa, o ### al 15 di 15 ### come soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, per cui mancava il requisito pri mo richies to, secondo la teoria della causalità adeguata sopra richiamata, per riconoscere al mediatore atipico il diritto al compenso, in assenza del quale la circostanza in questa sede invocata sotto il profilo dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. difetta anche di decisività. 
In base al principio della soccombenza il ### va condannato al pagam ento delle spese processuali del giudizio di legit timità liquidate in dispositivo a favore del controricorrente. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione, respinge il ricorso di ### e lo condanna al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizi o di legittimità, liquidate i n € 200 ,00 per spese ed €11.000,00 per compensi, oltre ### CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per impo rre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2751/2025 del 12-12-2025

... per consentire all'assemblea di ### di ratificare il mandato attraverso una nuova delibera condominiale. Con delibera 18 febbraio 2025 l'assemblea esprimeva voto contrario alla ratifica. Per tale ragione all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni l'avv. ### non compariva per il condominio e non precisava le conclusioni per il medesimo. A causa dell'annullamento della delibera condominiale di conferimento dell'incarico, che ha effetti ex tunc, e alla luce della mancata ratifica del mandato, sussiste il difetto di rappresentanza del condominio attore per nullità della procura a suo tempo conferita, che non è stata regolarizzata. Il difetto di legittimazione processuale determina la nullità degli atti di giudizio e travolge le domande proposte dal ### (Cassazione, sentenza 10 luglio - 3 ottobre 2013, n. 22642), che vanno dichiarate inammissibili e non vengono esaminate nel merito. Ciò non pregiudica l'esame delle domande che sono state svolte dai singoli condomini, che hanno conferito all'avv. ### apposito mandato, la cui validità non è in contestazione, del tutto sganciato da quello conferito dal condominio. Nel momento in cui ci si riferisce, nell'esame del merito delle (leggi tutto)...

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R.G. N. 2620/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2620/2023 promossa da: ### 32-### 22 ###, ####### MASSA, ### con il patrocinio dell'AVV. ### ATTORI contro ### con il patrocinio dell'AVV. ### P&### & ### con il patrocinio dell'AVV. ##### con il patrocinio dell'AVV. #### SANSÒ, con il patrocinio dell'AVV. ### CONVENUTI e SOCIETÀ ###, con il patrocinio dell'AVV.  ###### parti hanno concluso come da verbale d'udienza. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ### di ### 32-### 22, ####### ed ### convenivano in giudizio ### P&M ### & #### e ing. ### e domandavano: in via principale e nel merito, di accertare la responsabilità dei convenuti per i vizi, difetti e manchevolezze degli impianti oggetto di causa, ai sensi degli artt. 1665 e 1669 cod. civ.; sempre in via principale, di condannare ### P&M ### & #### e ### in solido, alternativamente o come meglio riconosciuto, a risarcire, a titolo sia di responsabilità contrattuale ex art. 1665 cod. civ., sia di responsabilità per fatto illecito ex art. 1669 cod. civ., l'intero danno dagli stessi subiti e subendi per l'eliminazione dei vizi oggetto di causa, pari ad € 68.000,00 ovvero all'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, se dovuta, dalla data del dovuto al saldo; sempre in via principale, di accertare e dichiarare che gli impianti di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria installati nel ### producevano un consumo energetico superiore a quello prospettatogli da ### determinandone le cause e le, eventuali, modalità di eliminazione dei relativi difetti e, di conseguenza, condannare ### a risarcire ai condòmini attori l'importo di € 50.000,00 per ogni appartamento di loro proprietà, ovvero l'importo ritenuto di giustizia per la diminuzione del valore degli immobili in relazione alla classe energetica, oltre interessi dal dovuto al saldo; ancora in via principale e nel merito, di condannare ### P&M ### & #### in solido, alternativamente o come meglio ritenuto, a pagare al ### di ### civ. 32-### civ. 22 in Genova, in persona della amministrazione, l'importo di € 14.093,42, ovvero quello minore o maggiore che emergerà in corso di causa, a titolo di rimborso degli onorari professionali e degli esborsi per l'espletamento, avanti il Tribunale di Genova, del procedimento per ATP iscritto al r.g. n. 3255/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese. 
A sostegno delle proprie domande gli attori affermavano: che ### aveva costruito il complesso immobiliare dotato di appartamenti, boxes, posti auto e moto, cantine e aree comuni, situato in ### presso ### civ. 32-### civ. 22, denominato “### Rosa”, iniziando le vendite dei singoli immobili nell'anno 2014; che ### era proprietaria dell'appartamento int. 1, di un box auto al piano terra n. 30/B/9 e di cinque cantine al primo piano sottostrada nn. 32, lettere I-L-M-N-O, per averli acquistati da ### in data ###, con atto a rogito del ### di ### rep. 130707 per il prezzo di € 1.900.000,00 oltre IVA (doc.1); che ### era proprietaria dell'appartamento int. 2 ed un box auto al primo piano sottostrada n. 16, per averli acquistati dal #### in data ###, con atto a rogito del ### di ### rep. 133717, per il prezzo di € 700.000,00 (doc. 2); che ### era proprietaria dell'appartamento int. 3, di un box auto al piano terra n. 6, di un posto moto coperto al piano terra, distinto con la lettera G e di una cantina al piano terra distinta con la lettera G, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### di ### rep. ### per il prezzo di € 940.000,00 oltre IVA (doc. 3); che ### e ### erano proprietari dell'appartamento int. 6, del box al piano terra n. 30/B/4, della cantina al piano terra n. 32, lettera H, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### D'### di ### rep. 24398 per il prezzo di € 1.125.000,00 oltre IVA (doc. 4); che ### era proprietario dell'appartamento int. 7, del box al primo piano sottostrada n. 20, della cantina al primo piano sottostrada n. 32, lettera C, per averli acquistati da ### in data ### con atto a rogito del ### di ### rep. 62787 per il prezzo di € 820.000,00 oltre IVA (doc. 5); che tutti avevano deciso di acquistare gli immobili anche in ragione del fatto che il costruttore, sul sito internet www.lepietrerosa.it, prospettava oneri condominiali per il riscaldamento, l'acqua calda ed il raffrescamento vicine allo zero; che nel 2021 ### e ### si rivolgevano all'amministratore del ### per lamentare che nel loro appartamento, identificato dall'interno 8, nei mesi estivi il raffrescamento era inidoneo e si manifestavano fenomeni di rugiada sui pavimenti; che, per comprendere le ragioni per le quali l'impianto ### di raffrescamento e riscaldamento non funzionava correttamente, il ### aveva affidato l'incarico peritale all'ing. ### il quale con relazione tecnica del 28/2/2022 relazionava di avere constatato l'esistenza di vizi occulti all'impianto di climatizzazione (doc. 8, pagg. 3-4), alla centrale termica (doc. 8, pag. 4), all'impianto di acqua calda sanitaria (doc. 8. pag. 5-6), al contabilizzatore del calore (doc. 8, pag. 6); al contabilizzatore del calore per la climatizzazione (doc. 8, pagg. 6-8), al contabilizzatore del calore dell'acqua calda sanitaria (doc. 8, pag. 8) e al quadro di comando e controllo (doc. 8, pag. 9), tutti imputabili al costruttore e non a “difettose manutenzioni degli impianti”; che l'ing. ### quantificava in € 68.000,00, oltre oneri di legge, i costi per l'eliminazione dei vizi rilevati (doc. 8, allegato computo metrico); che il ### a partire da luglio 2021, chiedeva agli odierni convenuti sia i progetti degli impianti, sia i certificati e verbali di collaudo senza ottenere risposte esaustive (docc. 9-12); che il ###, dopo la consegna della relazione dell'ing. ### gli attori indirizzavano una comunicazione via PEC a ### denunciando i vizi scoperti e chiedendo, contestualmente, la loro eliminazione, senza ottenere esito positivo (doc. 13); che, per la necessità di formare prova giudiziale sull'esistenza dei vizi denunciati e per avere certezza del soggetto responsabile, il ### essi proponevano, avanti il Tribunale di ### ricorso per ### iscritto al r.g. n. 3255/2022 (docc. 14 e 15); che con provvedimento del 12/7/2022 il Tribunale adito respingeva le eccezioni di inammissibilità dell'ATP sollevate dalla resistente e dai terzi chiamati e affidava l'espletamento dell'incarico peritale all'ing.  ### sottoponendogli il seguente quesito: “… ### gli atti ed i documenti di causa, ispezionato l'immobile, eseguito ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno, descriva il CTU gli impianti tecnologici per cui è causa, ed in particolare dica: a. se sussistano i vizi descritti nella relazione dell'ing. ### allegata al ricorso; b. se sussista effettivamente il fenomeno di formazione di condensa descritto nel paragrafo 7 del ricorso; c. quali siano le cause di detto fenomeno nonché dei vizi di cui sub 1, evidenziando tutti gli aspetti utili per riferire tali cause all'operato di ### spa, di ### srl, di P&M srl ovvero di terzi; d. quali interventi debbano essere eseguiti per l'eliminazione dei vizi e degli inconvenienti denunciati, indicandone il costo ...” (doc. 20); che il CTU rilevava che il fenomeno di formazione di condensa nell'appartamento int. 8 non poteva essere riscontrato; che il CTU non aveva approfondito lo specifico quesito atto a verificare l'esistenza delle cause dei vizi occulti attinenti ai fenomeni di condensa, poiché era stato “tratto in inganno dalla dichiarazione del condomino dell'int. 8, Sig. ### che è comproprietario dell'appartamento con la moglie, ###ra ### di ### della società omonima convenuta” (pag. 41 atto di citazione); che i vizi e le carenze progettuali incidevano, anche, sul valore economico degli immobili acquistati dagli attori, i quali ritenevano che il consumo energetico per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sarebbe stato vicino allo zero - come affermato dal costruttore/venditore - per, poi, scoprire, solamente con il deposito della ### che i costi affrontati negli ultimi anni erano dovuti a difetti progettuali ed esecutivi che comportavano consumi elettrici non preventivati (docc. 22-25); che il valore degli immobili di ###### e ### doveva essere ridotto di € 50.000,00 per ogni appartamento e che avevano diritto al rimborso di tale cifra da parte di ### che ### in veste costruttore/venditore, P&M ### & ### in veste di progettista degli impianti oggetto di causa, ### quale realizzatore di alcuni degli stessi impianti e l'ing. ### come direttore dei lavori, erano da ritenersi solidalmente responsabili per i gravi difetti di costruzione denunciati sia ai sensi dell'art. 1665 sia dell'art. 1669 cod. civ., poiché a vario titolo avevano concorso nella causazione dei vizi conseguenti all'imperfetta esecuzione delle opere, i quali avevano comportato alterazioni e pregiudizi al normale godimento degli immobili; che i costi determinati dall'ing. ### per eliminare i vizi ammontavano ad € 24.600,00 oltre oneri, ma che tale importo, come esplicitato dal perito di parte ing. ### non appariva congruo, dato che per ottenere il funzionamento a regola d'arte degli impianti era necessario quantificare il costo in € 68.000,00 oltre oneri; che i convenuti dovevano essere condannati al pagamento degli importi spesi per la proposizione del procedimento per ATP nei termini di cui a pagg. 43 e 44 dell'atto di citazione. 
Si costituiva in giudizio ### la quale concludeva per l'improcedibilità dell'azione proposta dal ### per la mancanza della necessaria delibera ### e/o della eventuale successiva ratifica, l'inammissibilità delle domande ex adverso formulate in quanto sia il diritto del ### che quello dei ### erano prescritti e i medesimi dovevano considerarsi decaduti dalle sottese azioni di garanzia per i presunti vizi, per l'autorizzazione alla chiamata in causa di ### S.p.A. al fine di essere tenuta indenne secondo le eventuali responsabilità accertate anche in punto spese legali. Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità della ### S.p.A. per i vizi lamentati e per l'effetto il rigetto di tutte le domande proposte dal ### e dai ### in via subordinata, nell'ipotesi in cui fossero state ravvisate responsabilità integrali e/o parziali in capo alla ### S.p.A., di limitare l'eventuale condanna della ### S.p.A. alla sola percentuale di danno a lei direttamente ascrivibile, come quantificata dal ### con espressa manleva da parte della compagnia ### S.p.A. Con vittoria delle spese del presente giudizio e del giudizio di ### comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte dell'#### A sostegno delle proprie difese la convenuta assumeva: che il mandato posto alla base della domanda spiegata dal ### era potenzialmente inefficace perché la delibera ### del 7/2/2023, attributiva del mandato al difensore degli attori, era sub judice perché “alcuni ### ne hanno chiesto l'annullabilità, in quanto la convocazione dell'assemblea ### non era stata notificata a tutti gli aventi diritto”; che il diritto azionato dagli attori risultava prescritto e/o decaduto, perché la prima denuncia dei vizi dell'impianto di raffrescamento era stata rivolta al ### e non al ### che, viste le risultanze della ### la domanda del ### doveva essere ricondotta alla garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. e non alla garanzia decennale postuma ex art 1669 c.c.; che le contestazioni sollevate dal ### erano infondate, lacunose e non corrispondenti alla realtà dei fatti; che, all'esito della realizzazione dell'opera e della consegna della certificazione, il D.L. ing. ### procedeva, per conto della committente, al collaudo dell'impianto, approvandone specificatamente la corrispondenza agli standard qualitativi richiesti, nonché al rispetto delle regole dell'arte (all.10); che tutti i ### avevano regolarmente usufruito degli impianti condominiali per circa sette anni senza nulla lamentare; che i malfunzionamenti e i vizi lamentati dal ### dovevano essere ricondotti alla mancanza di manutenzione ordinaria dell'impianto, o a scelte tecniche di progettazione che non potevano essere imputate a ### S.p.A.; che il CTU in sede di ATP aveva “solamente appurato una corresponsabilità al 50% della convenuta con la P&M s.r.l. unicamente in merito alla carenza documentale ma non certo a quella funzionale”; che la richiesta di riduzione del prezzo avanzata dai ### era infondata e improcedibile per intervenuta prescrizione del diritto e, comunque, per l'intervenuta decadenza dall'azione; che il “grave difetto”, lamentato dai ### relativo al presunto malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria era stato smentito dalla relazione di ### la quale aveva affermato che l'impianto funzionava correttamente e che nessuna condensa si era formata negli appartamenti durante la prova effettuata nel mese di luglio; che la quantificazione della riduzione di valore per € 50.000,00 per appartamento appariva incongrua rispetto alla ripartizione delle spese condominiali, che veniva effettuata non per “teste” ma per millesimi; che, nell'ipotesi in cui i vizi fossero stati ricondotti all'art. 1669 c.c., doveva essere manlevata da ### in forza della polizza n° 2013/06/2035645. 
Si costituivano in giudizio P&M ### & ### e ### SANSÒ, in proprio e in qualità di legale rappresentante della P&M ### & ### i quali domandavano di rigettare integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. 
A sostegno delle proprie difese i convenuti assumevano: che l'azione era stata esperita tardivamente, perché il verbale di collaudo di ### era del 2014 ed era trascorso ogni termine decadenziale sia ex art. 1495 cod. civ. sia ex art. 1669 cod. civ.; che gli impianti al momento del collaudo erano funzionanti; che i vizi denunciati erano conseguenza di operazioni manutentive poco accurate e che, pertanto, non potevano essere loro imputate; che i vizi che la CTU redatta in sede di ATP aveva loro imputato erano giuridicamente e tecnicamente inesistenti; che avevano rispettato la normativa in vigore; che non erano tenuti a compiere alcun atto ispettivo dopo la conclusione del collaudo; che l'impianto di cui si denunciavano i vizi era stato oggetto di innumerevoli interventi nel corso di otto anni, che avevano modificato la struttura dell'impianto stesso; che nessuno degli elementi posti dal CTU in sede di ATP a fondamento della loro responsabilità era sussistente, nè tecnicamente, nè giuridicamente. 
Si costituiva in giudizio ### la quale domandava di respingere ogni domanda formulata dagli attori nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando la prescrizione e la decadenza dei diritti fatti valere dagli attori ex artt. 1667 e 1669 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del procedimento. 
A sostegno delle proprie difese la convenuta assumeva: che il diritto esercitato dagli attori si era prescritto e che, comunque, gli attori erano decaduti dall'esercizio dell'azione promossa perché “i lavori realizzati dalla ### sono terminati nel 2013 e la prima denuncia dei vizi risale al marzo 2022”; che, così come accertato dal ### in sede ###lato i vizi lamentati non erano esistenti (sistema di controllo della pompa ### e dall'altro non era possibile “affermare la responsabilità della ### (sistema di contabilizzazione Acs e impianto aereaulico) alla luce della alternanza di manutentori che, dopo la consegna delle opere da parte della ### esponente, erano intervenuti sull'impianto lavorando sullo stesso ed apportando rilevanti modifiche”; che le opere realizzate non avevano presentato alcuna criticità e che le problematiche riscontrate dagli attori erano conseguenti ad interventi successivamente eseguiti da altre imprese. 
Si costituiva in giudizio SOCIETÀ ### la quale domandava: in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento delle eccezioni proposte da ### s.p.a., di accertare e dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande attoree anche in quanto prescritte e/o per intervenuta decadenza; in via principale, di respingere le domande proposte dal ### e dai ### nei confronti di ### S.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza dalle stesse e/o, comunque, infondate ed indimostrate e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da ### s.p.a. nei confronti di ### di ### in ogni caso, previo accertamento dell'inoperatività della ### prestata con la ### n. 2013/06/2035645 stipulata da ### S.p.a. con ### di ### di rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta da ### S.p.a. nei confronti di ### di ### in quanto infondata; in via subordinata, nel caso di accertamento di una responsabilità, anche solo parziale o pro quota di ### S.p.a. e di ritenuta operatività anche solo parziale della garanzia “### Postuma” prestata con la polizza n. 2013/06/2035645, di limitare la condanna di ### di ### in ragione delle condizioni, dei limiti, scoperti e franchigie tutti previsti nel contratto, sia in generale che per specifiche garanzie. Con vittoria di compensi e spese di lite anche del procedimento ex art. 696 c.p.c. 
A sostegno delle proprie difese la terza chiamata affermava: che i vizi lamentati dagli attori non potevano ritenersi gravi vizi costruttivi, né vizi riconducibili alla previsione dell'art. 1669 cod. civ., ma bensì limitate carenze documentali prive di rilevanza pratica, problematiche connesse alla contabilizzazione dei consumi e/o a carenze manutentive; che nessun condomino aveva mai lamentato alcun malfunzionamento dei predetti impianti; che le problematiche evidenziate dovevano riferirsi non alla costruzione degli impianti, bensì esclusivamente ad un'errata manutenzione/taratura del sistema, nonché a precise scelte progettuali e/o di installazione; che la polizza n. 2013/06/2035645 stipulata da ### appositamente per la costruzione del complesso di ### copriva i danni diretti all'immobile (### A) relativamente alla struttura dell'immobile (partita 1), alle impermeabilizzazioni della copertura (partita 2) e alle spese di demolizione e sgombero (partita 3), ma non anche agli impianti; che, pertanto, la polizza non poteva ritenersi operativa, con conseguente infondatezza della domanda di chiamata di terzo. 
Tutto ciò premesso, ### In via preliminare: sull'inammissibilità della domanda proposta dal condominio ### di ### con assemblea del 7 febbraio 2023 ha deliberato di conferire incarico all'Avv. ### di promuovere il presente giudizio all'esito del procedimento di ###.G.  3255/2022.  ###. ### introduceva il presente giudizio di merito nei confronti della ### s.p.a., della P&M ### & ### s.r.l., della ### impianti s.r.l. e dell'Ing. ### per accertare i presunti vizi degli impianti realizzati nel ### attoreo e quindi ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. 
Contestualmente all'introduzione del predetto giudizio alcuni condomini impugnavano davanti all'intestato Tribunale (v. procedimento R.G. n. 7438/2023 Dott.ssa Bellingeri), l'assemblea condominiale del 7 febbraio 2023 in quanto affetta da vizi di convocazione e deliberazione. 
I predetti giudizi proseguivano parallelamente sino all'emissione della sentenza n. 140/2025 del 17 gennaio 2025, con cui il Tribunale di ### annullava la delibera adottata dal condominio in data 7 febbraio 2023. 
A seguito dell'annullamento della delibera l'Avv. ### richiedeva quindi al Giudice un termine per consentire all'assemblea di ### di ratificare il mandato attraverso una nuova delibera condominiale. Con delibera 18 febbraio 2025 l'assemblea esprimeva voto contrario alla ratifica. 
Per tale ragione all'ultima udienza di precisazione delle conclusioni l'avv. ### non compariva per il condominio e non precisava le conclusioni per il medesimo. 
A causa dell'annullamento della delibera condominiale di conferimento dell'incarico, che ha effetti ex tunc, e alla luce della mancata ratifica del mandato, sussiste il difetto di rappresentanza del condominio attore per nullità della procura a suo tempo conferita, che non è stata regolarizzata. 
Il difetto di legittimazione processuale determina la nullità degli atti di giudizio e travolge le domande proposte dal ### (Cassazione, sentenza 10 luglio - 3 ottobre 2013, n. 22642), che vanno dichiarate inammissibili e non vengono esaminate nel merito. 
Ciò non pregiudica l'esame delle domande che sono state svolte dai singoli condomini, che hanno conferito all'avv. ### apposito mandato, la cui validità non è in contestazione, del tutto sganciato da quello conferito dal condominio. 
Nel momento in cui ci si riferisce, nell'esame del merito delle domande, a parte attrice, il riferimento va inteso ai soli condomini, e non anche al condominio.  1. Sulla domanda ex art. 1669 Preliminarmente occorre valutare la natura dei vizi posti da parte attrice a fondamento delle proprie domande, al fine di stabilire se tali vizi siano idonei a costituire fonte di responsabilità per “gravi difetti” dell'immobile ai sensi degli artt. 1669 Al fine di valutare la consistenza e la gravità dei vizi lamentati da parte attrice occorre far riferimento alle risultanze della C.T.U. svolta in sede di ### il cui fascicolo processuale è stato acquisito al presente procedimento. 
Giova ribadire che non si è ritenuto necessario disporre integrazioni a detta relazione peritale, in quanto essa è risultata completa ed esaustiva sia per quanto riguarda l'estensione dell'indagine condotta dal C.T.U., sia per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le risposte fornite ai quesiti, le quali si appalesano del tutto coerenti con quanto emerso durante l'indagine. 
Il consulente, all'esito degli accertamenti svolti, ha in effetti riscontrato nell'impianto per cui è causa la presenza di alcuni vizi riconducibili a carenze documentali e/o ad errori progettuali e/o di installazione; tuttavia, è emerso che tali vizi, per natura e consistenza, non hanno inciso sull'intrinseca funzionalità dell'impianto -determinandone un totale non funzionamento o un funzionamento gravemente deficitarioma soltanto sulla capacità dello stesso di rispettare le performance attese in termini di consumi energetici e di portata d'aria.  ###.T.U. ha infatti riscontrato: - in primo luogo, una serie di carenze nella documentazione che i vari soggetti che hanno partecipato alla progettazione/installazione degli impianti avrebbero dovuto fornire ( Relazione ing. ### pg. 28); - in secondo luogo, alcune carenze tecniche relative: alla “mancata contabilizzazione del servizio di ventilazione”, la quale è stata “causata da una scelta del ### non conforme alla regola d'arte, rappresentata all'epoca dalla norma UNI 10200” (### ing.  ### pg. 29); al non funzionamento della “contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria” (### ing. ### pg. 29) la cui responsabilità è risultata di dubbia imputabilità (### ing. ### tabella pg. 31, punto j: “75 % ancora da accertare tra operato di ### per non corretta installazione dei contabilizzatori oppure ditta ### per non corretta impostazione del sistema di regolazione centrale 25% operato di P&M che nel 2014 ha riscontrato anomalie ma non ha disposto accertamenti”); al numero di ricambi d'aria garantiti dall'impianto, che è risultato inferiore rispetto a quanto pubblicizzato dal costruttore dell'immobile (### ing. ### pg. 21); - infine, una discrepanza tra l'efficienza energetica rappresentata dal costruttore al momento della vendita delle unità immobiliari rispetto a quella che l'impianto nel suo complesso è tecnicamente in grado di garantire (### ing. ### pg. 20). 
Al fine di comprendere se detti vizi possano rientrare nella nozione di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. occorre fare una premessa. 
Com'è noto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano, in materia di appalto, i principi generali in tema di inadempimento e di responsabilità dell'appaltatore. In particolare, l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono sugli elementi strutturali essenziali dell'immobile, quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1667 c.c., il quale si riferisce a costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto o che sono state realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica (in tal senso Cass. sent. n. 9333/2004).  ### applicativo dell'art. 1669 c.c. attiene testualmente alla “rovina”, “pericolo di rovina” o “gravi difetti” dell'opera concernente edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. 
Per quanto il concetto di “gravi difetti” sia stato nel corso del tempo notevolmente ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, fino a ricomprendere anche quelli relativi ad “elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.)” - quali le infiltrazioni di acqua, causate da carenze nella impermeabilizzazione, i difetti costruttivi dei lastrici solari e delle coperture a tetto e l'umidità dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica - è pur sempre necessario, data la ratio e la lettera della norma, che si tratti di difetti tali “da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la sua destinazione” (in tal senso, ### sent.  n. 7756/2017 e Cass. sent. n. 10048/2018). La ratio cui è ispirata la norma, infatti, travalica la tutela degli interessi delle parti stipulanti, in quanto, “nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone” (Cass. SS.UU. 2284/2014). 
Diversamente opinando, peraltro, si rischierebbe di esautorare del tutto l'ambito applicativo dell'art.  1667 Applicando le individuate coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente che le carenze riscontrate dal C.T.U. in sede ###sono risultate tali da compromettere la funzionalità o ad incidere sulla normale utilizzazione e godimento degli immobili. 
Si consideri infatti che, sempre per quanto emerge dalla relazione del tecnico di ufficio: - la mancanza della documentazione progettuale, che secondo il C.T.U. avrebbe dovuto indicare i parametri per una corretta regolazione dell'impianto, ha quale unica conseguenza di aver “contribuito a rendere problematica la futura gestione dell'impianto (…)” (### ing.  ### pg. 28); - la “mancata contabilizzazione del servizio di ventilazione” comporta esclusivamente che “stante l'attuale configurazione un utente che decidesse, agendo sul proprio termostato, di non usufruire della climatizzazione estiva con pavimento radiante, usufruirebbe comunque dell'aria fresca proveniente dall'impianto di ventilazione senza partecipare alle relative spese” (### ing. ### tabella pg. 23, punto i); - la “contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria non funzionante” ha quale conseguenza la “mancata corrispondenza tra le letture dei singoli contatori ed il dato rilevato dal quadro di regolazione centrale termica” (### ing. ### tabella pg. 23, punto j). 
Risulta evidente, pertanto, che le problematiche generate dai vizi riscontrati dal C.T.U. impediscono di gestire e sfruttare l'impianto in maniera ottimale, ma non comportano “gravi” limitazioni al godimento e all'utilizzazione dell'immobile nel senso sopra specificato. 
Quanto poi ai lamentati fenomeni di condensa -i quali, secondo la tesi di parte attrice, sarebbero da attribuirsi all'insufficiente capacità di deumidificazione dell'impianto di ventilazionei medesimi non sono stati in alcun modo riscontrati dal C.T.U., il quale ha constatato che, pur testando l'impianto “con le condizioni di esercizio dettate dal ### (…) non si è avuto notizia di fenomeni di formazione di condensa durante il periodo di funzionamento estivo appena concluso, caratterizzato da temperature particolarmente elevate” (### ing. ### pg. 21). 
Anche il minore ricambio d'aria garantito dall'impianto installato ed il maggiore consumo energetico rispetto a quello descritto dal costruttore non possono in alcun modo costituire “gravi difetti” rilevanti ai fini della possibilità di invocare la garanzia ex art. 1669 c.c.: essi, a ben vedere, non sono suscettibili nemmeno di essere qualificati come “difetti” in senso tecnico, in quanto si risolvono piuttosto in caratteristiche che l'impianto installato presenta, differenti rispetto a quelle pubblicizzate dal costruttore. Tali differenti caratteristiche, pur potendo astrattamente dare luogo ad altre forme di responsabilità del costruttore/venditore, non consentono di invocare la garanzia di cui all'art. 1669 c.c., dal momento che non determinano alcuna compromissione “grave” dell'utilizzabilità dell'immobile. 
A proposito dell'impianto di trattamento aria, il C.T.U. ha rilevato che “l'impianto descritto sommariamente nella pagina web citata è semplicemente un altro tipo di impianto aeraulico rispetto a quello realizzato” (### ing. ### pg. 21), la cui minore portata d'aria rispetto a quella descritta dal costruttore non è dovuta ad un difetto costruttivo o ad un malfunzionamento, bensì al diverso scopo per cui l'impianto è stato costruito; sul punto infatti il C.T.U. ha affermato che: “Nel sito web si fa riferimento ad un ricambio d'aria di 5 volumi/ora che si potrebbe avere solo in caso di impianto a tutt'aria (poco consueto per abitazioni) e non in caso di impianto misto aria - acqua come nel caso in esame, dove l'impianto di ventilazione è finalizzato solo a deumidificare l'aria durante la stagione estiva e fornire un ricambio d'aria ma non a climatizzare il locale” (### ing.  ### pg. 21). 
Parimenti, il consumo energetico dell'impianto, superiore rispetto a quello indicato dal costruttore, non può nemmeno astrattamente incidere sulla materiale utilizzabilità dell'immobile, limitando la possibilità dei proprietari di abitarvi, in quanto esso si traduce unicamente in un maggior costo di gestione dell'immobile. 
Per tutte le concorrenti ragioni sopra esposte, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento formulata dagli attori ai sensi dell'art. 1669 2. Sulla domanda ex art. 1667 Giova premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mentre l'azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (in tal senso, da ultimo, Cass. sent.  19121/2025) e può essere esperita non solo dal committente nei confronti dell'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del costruttore/venditore, così come nei confronti di tutti i soggetti (quali il progettista ed il direttore dei lavori) che, a vario titolo, hanno contribuito a cagionare i vizi ed i danni denunciati (in tal senso ex multis Cass. sent. n. 9620/2023), l'azione di cui all'art. 1667 c.c. ha natura contrattuale ed è funzionale all'esatto adempimento delle obbligazioni connesse al contratto di appalto. 
Detta considerazione comporta che legittimato a proporre la domanda ex art. 1667 c.c. sia esclusivamente il soggetto che riveste la qualità di “committente” e che la domanda possa essere rivolta esclusivamente al soggetto che ha assunto il ruolo di “appaltatore” sulla base del contratto stipulato. 
Pertanto, come anche rilevato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 26574/2017) “La circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. ### non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente.”. 
Nel caso che ci occupa i proprietari delle singole unità immobiliari -lo stesso vale, per inciso, per il ### non rivestono la qualità di committenti: essi hanno agito in giudizio pretendendo di azionare, ai sensi dell'art. 1667 c.c., una garanzia che afferisce ad un contratto d'appalto che mai hanno stipulato con i convenuti. 
Nessun contratto di appalto è mai stato stipulato dagli attori con il costruttore/venditore degli appartamenti ### S.p.a.; allo stesso modo, ed a maggior ragione, nessun contratto d'appalto è mai intercorso tra gli attori e le imprese che si sono occupate della progettazione e realizzazione dell'impianto di climatizzazione, alle quali invece le opere sono state appaltate da ### S.p.a. 
Sulla scorta di tali considerazioni le domande proposte dagli attori nei confronti di tutti i convenuti non possono che essere rigettate in quanto infondate: gli attori, infatti, formulando le domande risarcitorie ex art. 1667 c.c. nei confronti di soggetti con i quali non hanno stipulato alcun contratto di appalto, hanno agito in giudizio affermandosi titolari di un diritto di credito e/o di garanzia in realtà inesistente. 
I motivi che hanno condotto al rigetto delle domande proposte presentano carattere assorbente rispetto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalle parti convenute e dalla terza chiamata, sulle quali pertanto non vi è necessità di pronunciarsi. 
Allo stesso modo, l'integrale rigetto delle domande di parte attrice esclude la necessità di esaminare la domanda di manleva formulata dalla convenuta ### S.p.a. nei confronti di ### 3. Sulla domanda di risarcimento del danno da deprezzamento del valore degli immobili. 
Non vi sono elementi per inquadrare detta domanda all'interno del quadro normativo relativo alla responsabilità del venditore, come chiede invece parte attrice nelle memorie conclusive. 
Nessun elemento in tal senso è mai stato allegato dagli attori, i quali fin dall'inizio del giudizio hanno fatto esclusivo riferimento alla responsabilità dell'appaltatore e agli elementi sulla quale la medesima si fonda, ciò che non consente nemmeno la riqualificazione della domanda, la quale va inquadrata, come le restanti, all'interno dell'invocata responsabilità dell'appaltatore. Anche tale domanda, dunque, come quella di garanzia per vizi e difetti, va respinta.  4. Sulle spese di lite Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di merito, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza degli attori (comprendendovi anche il condominio, anch'egli soccombente in relazione alla rilevata inammissibilità dell'azione proposta) nei confronti di tutti i convenuti. 
Parte attrice deve rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata. Si legga sul punto quanto statuito dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso nell'ordinanza n. 6144/2024, nella quale si legge: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”. 
Nel caso di specie la chiamata di ### effettuata da ### non risulta palesemente infondata, né arbitraria, come si evince dalle difese di ### la terza chiamata, infatti, nei confronti della propria assicurata si è limitata ad evidenziare i limiti della polizza, senza tuttavia contestarne la stipula e la validità. 
Sempre in relazione al criterio della soccombenza, gli attori, in solido tra loro, devono rifondere anche le spese sostenute da ### per il proprio consulente di parte nominato nella fase di ### che la medesima ha debitamente documentato e che non appaiono manifestamente eccessive (v. fattura ### doc. n. 11, che indica un importo di euro 1.923,84, assai inferiore al compenso liquidato in favore del ### che ne costituisce adeguato parametro). Si legga in punto imputabilità e regolamentazione di dette spese quanto statuito da Cass., ordinanza n. 26729/2024: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. 
Nei confronti degli altri convenuti e della terza chiamata non si provvede liquidare le spese sostenute per i rispettivi consulenti di parte, dal momento che non hanno affermato di averle sostenute, né hanno prodotto documentazione sul punto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa: ### inammissibile la domanda proposta da ### 32-### 22 in ### RESPINGE tutte le domande formulate da ######## CONDANNA tutti gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna di esse in euro 3.827,00 per compensi professionali relativi alla fase di ### in euro 14.103,00 per compensi professionali relativi alla presente fase di giudizio. Il tutto oltre IVA e CPA se dovute per legge e al 15% spese forfetarie. 
CONDANNA tutti gli attori, in solido tra loro, a rifondere a ### le spese sostenute per il consulente tecnico di parte della fase di ATP per euro 1.923,84.  ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### redatta dal MOT dott. ###


causa n. 2620/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Chiara, Dal Pozzo Federica

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5177/2020 del 13-07-2020

... al ### 71, presso lo studio dell'avv. ### come da mandato in atti #### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva ###), rappr. e dif. dall' avv. ### con lui elettivamente domiciliat ###, come da mandato in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### quale titolare della ditta individuale ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6130/2016, emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.069.16 e notificato in data ### , su ricorso della ### s.r.l. per la somma di euro 6028,19 in linea capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edile, come da fattura allegata al ricorso monitorio. Contestava l'opponente ogni debenza delle somme, negando il valore probatorio della documentazione prodotta dalla ### s.r.l. e negando l'esistenza di ogni rapporto obbligatorio tra esso opponente e l'opposta. Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi che l'opponente nulla deve a controparte. Si costituiva la ### s.r.l., resistendo in fatto e diritto all'opposizione proposta, di cui chiedeva il rigetto. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 13 LUGLIO 2020 ###.G. ###. ### DEL### 2016 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/20. 
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., e telematicamente depositata.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia all'esito dell'udienza del 13 luglio 2020, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/20. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. ### del ### dell'anno 2016 e vertente TRA ### (c.f. ###), titolare della ditta individuale ### elett.te dom.to in Napoli al ### 71, presso lo studio dell'avv.  ### come da mandato in atti #### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva ###), rappr. e dif. dall' avv. ### con lui elettivamente domiciliat ###, come da mandato in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### quale titolare della ditta individuale ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6130/2016, emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.069.16 e notificato in data ### , su ricorso della ### s.r.l. per la somma di euro 6028,19 in linea capitale, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale edile, come da fattura allegata al ricorso monitorio. Contestava l'opponente ogni debenza delle somme, negando il valore probatorio della documentazione prodotta dalla ### s.r.l. e negando l'esistenza di ogni rapporto obbligatorio tra esso opponente e l'opposta. Concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e accertarsi che l'opponente nulla deve a controparte. 
Si costituiva la ### s.r.l., resistendo in fatto e diritto all'opposizione proposta, di cui chiedeva il rigetto. 
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 co 6 c.p.c veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione delle lite. Successivamente veniva ammessa prova testimoniale ( cfr. ordinanza fuori udienza emessa dal Got in data ###). La causa veniva, quindi, sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo Giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, all'udienza del 9.09.2019. 
Esaurita l'istruttoria ammessa, la causa veniva decisa all'odierna udienza di discussione con la presente sentenza, emessa secondo il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c.  ### è infondata e deve essere rigettata. 
Le contestazioni avanzate dall'opponente mirano a negare la stessa esistenza di ogni rapporto obbligatorio dalle parti, sostenendo, in sostanza, ### di non aver ordinato la merce di cui alle fatture allegate e di non avere alcun rapporto con la ### s.r.l. 
Evidenzia, a tale riguardo, il ### che non costituisce prova del credito, oltre che la produzione della fattura accompagnatoria del 21.03.2014 ( intestata alla ditta individuale ###, neanche la produzione da parte del creditore ingiungente dell'assegno bancario n. ###-11 ( in atti) dell'importo di euro 5.800,00 ( protestato perché denunciato smarrito) da ### emesso in data ###, atteso che detto assegno non sarebbe mai stato consegnato alla società opponente, ma a tale ### per il pagamento di lavori eseguiti presso il proprio negozio ( cfr verbali di causa del libero interrogatorio del sig. ###. Appare sostenere, a tale riguardo, l'opponente, senza negare l'emissione dell'assegno, che lo stesso sarebbe stato appunto emesso in bianco, nella sola parte relativa al beneficiario . 
Osserva, allora, il Giudice come non risulti sufficiente, al fine di corroborare gli assunti dell'opponente, la produzione della denuncia di smarrimento del suddetto titolo da parte del sig. ### ricevuta dai ### di ### a ### il 30 maggio 2014 ( cfr. fasc. parte opponente), in cui lo stesso ### riferiva che detto assegno gli era stato rilasciato in bianco dalla ditta individuale di ### proprio nella parte riguardante il beneficiario. 
Ed, invero, deve evidenziarsi che l'assegno prodotto dalla società opposta reca chiaramente il nome del beneficiario, ossia proprio la ### s.r.l.: a fronte dell'indicazione, incorporata nel titolo, del prenditore ( quale beneficiario) dell'assegno, sarebbe spettato all'emittente, sig. ### comprovare non solo che l'assegno sia pervenuto alla ### abusivamente, ma, prima ancora, lo stesso abusivo riempimento del titolo, tramite necessaria proposizione della querela di falso. 
Ed, infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento. 
Nella specie, quindi, l'opponente, al fine di negare ogni efficacia probatoria all'assegno di cui trattasi, avrebbe dovuto provarne la falsità dedotta, proponendo apposita querela. 
Tanto, però, non è stato fatto. 
Non contestato nelle forme di rito il rapporto cartolare, l'assegno non perde quindi l'efficacia probatoria di promessa pagamento di cui all'art. 1988 c.c., in riferimento alla quale, in assenza di querela, non può ritenersi venuta meno la certezza in ordine al destinatario del titolo. 
Ciò posto, deve ricordarsi che la promessa di pagamento consente di dispensare il creditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume, salva la facoltà per il debitore di dimostrare che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o è venuto meno ( cfr. ex multis Cass. 75 80/1994). 
Tale ultima prova non si rinviene in atti.  ### delle deposizioni testimoniali ( cfr. verbali di causa), invero, corrobora invece le tesi dell'opposta: quanto riferito dai testi lascia, infatti, emergere come la merce, di cui alla allegata fattura, fu ordinata dal figlio dell'opponente, sig. ### presso il negozio della ### e che questi chiese di “intestare” alla ditta del padre detta fattura, così di fatto acquistando la merce per conto della impresa paterna ( verbali delle deposizioni testimoniali in atti). 
Alla luce delle osservazioni che precedono, e in assenza di ogni diversa eccezione in ordine all'inadempimento della consegna delle merci e alla estinzione del credito, l'opposizione proposta da ### deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, non ancora esecutivo, dichiarato tale. 
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm n. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e all'effettiva attività processuale espletata. 
Rilevato che la vicenda, per cui è causa, lascia emergere fatti di possibile rilievo penale, perseguibili d'ufficio, dispone trasmettersi alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Napoli copia degli atti del presente procedimento, come indicato in separato atto.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il ### 6130/2016 2) condanna ### al pagamento, in favore della ### s.r.l , delle spese di lite che liquida in € 3800,00, oltre Iva e Cpa di legge e rimb. spese forf.  (nella misura del 15% del compenso), da distrarsi in favore dell'avvocato ### per dichiarato anticipo, ex art 93 c.p.c.; Napoli, 13.07.2020 

Il Giudice
( dott. ssa ###


causa n. 37496/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Vollero Flora

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1160/2025 del 28-12-2025

... cod. fisc. ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia; attrice in riassunzione E “### S.P.A.”, con sede ###### al viale A. Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio ### da ### con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 - racc. ###, dall'avv. ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ### alla via G. da Ravenna, n. 1; convenuta in riassunzione ###: ###. 392 ###. C.P.C. - RESPONSABILITA' ### E #### per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) - “in conformità al dettato dell'ordinanza n. 23683/2023 della Suprema Corte di Cassazione … riformare la sentenza 1792/2017 del Tribunale Civile di ### e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha subito prelievi fraudolenti per € 5.725,06 e che questi dipendono dalla negligenza della convenuta e, per l'effetto, condannare ### … al risarcimento dei danni patiti (leggi tutto)...

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 CORTE ### DI SALERNO II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Salerno, riunita in ### di Consiglio nelle persone dei ### Magistrati: 1. dott. ### 2. dott.ssa ### 3. dott. ### rel./est.  ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 1031/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili TRA ### nata a ### il 13 maggio 1971 ed ivi residente ###, cod. fisc. ###, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia; attrice in riassunzione E “### S.P.A.”, con sede ###### al viale A. 
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio ### da ### con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 - racc. ###, dall'avv. ### presso lo studio del quale elettivamente domicilia in ### alla via G. da Ravenna, n. 1; convenuta in riassunzione ###: ###. 392 ###. C.P.C. - RESPONSABILITA' ### E #### per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) - “in conformità al dettato dell'ordinanza n. 23683/2023 della Suprema Corte di Cassazione … riformare la sentenza 1792/2017 del Tribunale Civile di ### e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha subito prelievi fraudolenti per € 5.725,06 e che questi dipendono dalla negligenza della convenuta e, per l'effetto, condannare ### … al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, pari alla suindicata somma; il tutto oltre rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata dal dì del fatto (4.12.2008, data del primo prelievo fraudolento) all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate degli accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità ed il presente giudizio di rinvio ed espressa richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”; per la convenuta in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) - “### l'###ma Corte d'Appello di ### rigettare l'appello proposto da ### e per l'effetto confermare la sentenza n. 1792/2017 resa dal Tribunale di ### = ### l'###ma Corte d'Appello di ### qualora ritenga che il correntista, pur senza fornire alcuna prova del ‘fatto truffaldino', al fine di domandare il risarcimento del danno, può anche solo limitarsi a dichiarare come non proprie talune operazioni di prelievo, spettando alla banca l'onere di provare di aver adottato soluzioni idonee a prevenire l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento (benché anche solo affermato dal correntista), in ogni caso, rigettare la domanda attorea, ricorrendo nella fattispecie in esame una colpa grave del correntista, per aver comunicato alla banca solo dopo un tempo oltremodo lungo l'uso non autorizzato degli strumenti di pagamento. = Con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre spese generali, IVA e ### di tutti i gradi di giudizio e del presente grado”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1792/2017, il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della “### del ### s.p.a.” con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2020, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla ### per sentir condannare la “### del ### s.p.a.” al pagamento della somma di euro 5.725,06 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata adozione, da parte dell'istituto di credito, di misure idonee ad evitare che ignoti prelevassero in maniera fraudolenta tale importo dal conto corrente 5939/6501, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal verificarsi dell'illecito al soddisfo; 2) condannava la ### alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza n. 893/2020, questa Corte rigettava l'appello proposto dalla ### condannandola alla refusione delle spese processuali. 
Con ordinanza n. 23683/2024, la Corte di ### 1) rigettava il primo motivo di ricorso, con il quale la ### eccepiva l'incostituzionalità degli artt. 62-72 decreto legge n. 69/2013 per contrasto con l'art. 106, comma 2, ### e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata a norma dell'art. 158 c.p.c., giacché resa da un collegio di cui era componente, come relatore ed estensore, un giudice onorario; 2) accoglieva i motivi di ricorso dal secondo all'ottavo, con i quali la ### aveva rispettivamente lamentato: - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dapprima, affermato che un fatto, quale il possesso delle carte di debito e credito clonate, era pacifico, non ammettendo la prova articolata sul punto, e, di seguito, rigettato la domanda sul presupposto che lo stesso fatto non era stato dimostrato; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello, dapprima, omesso di provvedere sulle istanze istruttorie reiterate in sede di gravame e, di seguito, rigettato la domanda per carenza di prova; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 163 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto contestato dalla “### del ### s.p.a.” il possesso, da parte dell'attrice, degli strumenti elettronici di pagamento quando si trovava all'estero nel corso del periodo natalizio; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello introdotto un'apodittica differenziazione tra l'uso fraudolento e la clonazione delle carte di debito e di credito appartenenti all'attrice; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte d'Appello impropriamente inferito dalla circostanza che alcuni prelievi erano avvenuti in ### prima del viaggio all'estero dell'attrice che gli stessi sarebbero stati compiuti dai suoi familiari in possesso del codice pin; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda di risarcimento dei numerosi prelievi non autorizzati dalla carta di debito (anche da quella rilasciata dall'istituto bancario successivamente al blocco della prima) e da quella di credito sul presupposto che alcuni di essi erano stati effettuati mentre l'attrice era in ### senza considerare che anch'essi erano illeciti e che la circostanza che altre operazioni fraudolente erano state eseguite mentre costei era all'estero era stata rimarcata solo per corroborarne l'abusività; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ., per avere la Corte d'Appello illegittimamente invertito l'onere della prova, gravando l'attrice della dimostrazione dell'avvenuta clonazione delle carte di debito e di credito e della non riconducibilità alla stessa delle operazioni contestate; 3) dichiarava assorbiti il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, con il quali la ### aveva rispettivamente denunciato: - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di due fatti decisivi al fine di dimostrare l'inadeguatezza dei sistemi informatici della “### del ### s.p.a.” e la sua negligenza, vale a dire l'esecuzione di prelievi non autorizzati dalla nuova carta di debito rilasciata dall'istituto di credito a seguito del blocco della prima e l'avvenuto risarcimento di ulteriori ventitré operazioni illecite poste in essere dopo la sentenza di primo grado; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60 direttiva n. 2007/64/CE, 113 c.p.c. e 1 preleggi al codice civile, per avere la Corte d'Appello rilevato che l'attrice aveva invocato l'applicabilità della normativa europea sugli strumenti elettronici di pagamento soltanto in sede di gravame, senza considerare il principio iura novit cura; - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 60 direttiva 2007/64/CE, in relazione all'art. 288 T.F.U.E., per avere la Corte d'Appello ritenuto inapplicabile la normativa europea, giacché recepita dallo Stato italiano soltanto con il d.lgs. n. 11/2010 e, dunque, in epoca successiva ai fatti in contestazione, avvenuti tra i mesi di dicembre 2008 e settembre 2009; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2 ottobre 2024, la ### introduceva il giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del decisum della Corte di ### la condanna della “### del ### s.p.a.” al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 5.725,06, pari all'entità dei prelievi fraudolenti eseguiti dal suo conto corrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal verificarsi dell'illecito al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dell'intero giudizio.  ### in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 dicembre 2024, la “### del ### s.p.a.” contestava la fondatezza della domanda spiegata dalla ### per non avere l'attrice dimostrato il compimento delle operazioni fraudolente sui propri strumenti di pagamento elettronico e, in ogni caso, per essere incorsa in colpa grave nel comunicare con notevole ritardo alla convenuta gli asseriti prelievi illeciti.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte. 
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 3 luglio 2025 e comunicata il 10 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469). 
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, 17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448). 
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato. 
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652). 
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343). 
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372 c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di ### in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411). 
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990, n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751). 
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 23683/2023, la Corte di ### nell'accogliere ricorso spiegato dalla ### in relazione ai suddetti motivi, osservava, da un lato, che “la motivazione adottata dalla corte distrettuale per respingere, sui corrispondenti punti, l'impugnazione dell'odierna ricorrente si rivela affatto apodittica e, come tale, assolutamente non in linea con il ‘minimo costituzionale' …”, giacché la Corte d'Appello, “dopo aver affermato che la circostanza del possesso delle carte da parte della ### non poteva considerarsi provata …, né pacifica …, ha basato, poi, la propria decisione su una affermazione (‘poiché dal timbro apposto al suo passaporto emergeva la data di ingresso nel ### straniero (### dal 30/12/2006, non può che desumersi che i prelievi furono in massima parte eseguiti in un momento anteriore alla partenza per l'estero della ### con elevato grado di probabilità da familiari a conoscenza del pin') del tutto apodittica: in altri termini, non è assolutamente spiegato perché dal fatto che le operazioni di prelievo sarebbero avvenute mentre la ricorrente era in ### doveva ricavarsi che le stesse erano da attribuirsi a suoi familiari, peraltro anche a conoscenza del pin”, e che “l'assunto della corte territoriale secondo cui non era stata fornita, dalla ### la dimostrazione di avere mantenuto sempre il possesso delle carte stride con la mancata ammissione della prova testimoniale sulla relativa circostanza come articolata dall'attrice fin dal primo grado …” e, dall'altro, che “nemmeno sono stati osservati … i principi dettati da questa Corte in tema di onere della prova in controversie come quella odierna”, evidenziando, al riguardo, che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi”, ha natura contrattuale, e quindi, “va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”, con la conseguenza che, “mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. 
Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”. 
Pertanto, questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, sulla base del dictum della ### se la domanda proposta dalla ### risulti fondata alla luce dei principi del riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito cui sia imputata la mancata predisposizione di misure idonee a precludere l'illecita utilizzazione, da parte di terzi, degli strumenti elettronici di pagamento. 
Ciò posto, la domanda risarcitoria spiegata dalla ### nei confronti della “### del ### s.p.a.” è fondata e va accolta. 
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, 13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872). 
Tale principio generale trova una sua specifica applicazione in tema di utilizzazione di strumenti elettronici di pagamento, nel senso che l'istituto bancario nei cui confronti il cliente abbia proposto una domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di prelievi illecitamente eseguiti da terzi deve dimostrare, al fine di escludere la propria responsabilità contrattuale, di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni. 
Ed infatti, la possibilità della sottrazione al correntista dei codici dei propri strumenti elettronici di pagamento mediante tecniche fraudolente o, comunque, del loro illecito impiego da parte di terzi rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso la predisposizione di cautele che consentano di verificare, prima di eseguire l'operazione, se la stessa sia effettivamente attribuibile al cliente, la cui colpa grave soltanto elide la responsabilità dell'istituto di credito (cfr. ex ceteris, Cass. 5 luglio 2019, n. 18045 Cass. ord. 26 novembre 2020, n. 26916; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3780). 
Nella fattispecie de qua agitur, mentre la ### ha dimostrato la fonte negoziale del diritto azionato in giudizio mediante la produzione della carta di debito “topcash” n. 18456715, della carta di credito “topcard” n. ###96948 e degli estratti del correlato conto corrente n. 5939/6501, riproducenti i prelievi contestati, oltre che la propria diligenza, consistita nell'essersi attivata, tra il 26 e il 27 gennaio 2009, non appena avvedutasi delle prime operazioni sospette, compiute tra il 4 dicembre 2008 e il 5 gennaio 2009, per ottenere dall'istituto bancario il rilascio di un codice di blocco del bancomat e per sporgere denuncia-querela presso il ### di ### “### di Roma”, nella quale dichiarava di averne sempre mantenuto il possesso, senza mai cederlo a terzi, nell'avere presentato, in data 24 maggio 2009, sempre presso tale ### di ### una nuova denuncia-querela, dopo aver rilevato l'effettuazione, il 13 e il 19 maggio 2009, di altri due riscossioni non autorizzate mediante il nuovo bancomat, emesso in suo favore con il n. 18955093 a seguito del blocco del precedente, e nell'avere segnalato all'intermediario, con missiva del 26 ottobre 2009, le ulteriori sottrazioni di somme di denaro subite fino al 13 settembre 2009 mediante l'illecita utilizzazione, da parte di ignoti, anche della carta di credito, deducendone l'inadempimento in rapporto al principio sancito dall'art. 1176, comma 2, cod. civ., la “### del ### s.p.a.”, sebbene ne fosse onerata ai sensi degli 2697, comma 2, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha in alcun comprovato, quale fatto impeditivo dell'avversa pretesa creditoria, il regolare assolvimento delle proprie obbligazioni e, segnatamente, di aver apprestato tutti i controlli e le soluzioni tecniche diretti a prevenire l'utilizzazione fraudolenta degli strumenti elettronici di pagamento della cliente e ad accertare che le singole movimentazioni contestate fossero effettivamente riconducibili alla sua volontà, né, tanto meno, la colpa grave in cui costei sarebbe incorsa nella loro conservazione e gestione o nel comunicare con eccessivo ritardo le riscontrate anomalie. 
In particolare, la “### del ### s.p.a.” non ha dimostrato di aver allestito, a tutela della cliente, un servizio di “sms alert” collegato alla sua utenza telefonica e, quindi, di averle inoltrato, in relazione ai prelievi avvenuti mediante le carte di debito e di credito di cui trattasi e, soprattutto, a quelli denunciati come illeciti, specifiche richieste finalizzate ad ottenere la conferma del proposito di eseguire la singola operazione che stava per essere compiuta o, comunque, similari o alternativi meccanismi di protezione degli strumenti elettronici di pagamento da indebite manipolazioni esterne, né, comunque, ha depositato in giudizio documentazione attestante la conformità del proprio circuito telematico alla normativa tecnica di settore applicabile ratione temporis e la conseguente idoneità dei propri sistemi di sicurezza. 
Parimenti, la “### del ### s.p.a.” non ha in alcun modo comprovato che la ### omise di segnalarle, con la dovuta tempestività, il compimento delle operazioni illecite e, quindi, l'uso non autorizzato delle proprie carte di debito e di credito, avendolo comunicato solo dopo un lungo lasso temporale dalla loro esecuzione. 
Di contro, come innanzi evidenziato, la ### chiedeva alla “### del ### s.p.a.” il rilascio di un codice di blocco della carta bancomat n. 18456715 il 26 gennaio 2009, vale a dire a distanza di un mese e ventidue giorni dal primo prelievo indebito (risalente al 4 dicembre 2008) e di ventuno giorni dall'ultimo (verificatosi il 5 gennaio 2009), dei quali aveva appreso l'esistenza soltanto in data 25 gennaio 2009 mediante l'esame dell'estratto del proprio conto corrente al 31 dicembre 2008, sicché si adoperava per segnalare ed impedire l'esecuzione di altre operazioni fraudolente in un margine temporale senz'altro ragionevole, non potendo esigersi dall'utente di strumenti elettronici di pagamento, che ha il diritto di confidare nella piena funzionalità dei sistemi di sicurezza di cui dispone ogni istituto di credito, l'onere di effettuare la quotidiana e sistematica verifica delle regolarità delle proprie transazioni. 
Inoltre, la ### dopo aver accertato, sulla base degli estratti conto dei mesi di settembre ed ottobre 2009, di aver subito ulteriori prelievi fraudolenti anche mediante la carta di credito n. ###96948, con missiva del 26 ottobre 2009, comunicava celermente l'accaduto alla “### del ### s.p.a.” - ### chiedendo la restituzione delle somme sottrattele, con la conseguenza che non le è ascrivibile alcuna condotta colposa che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., possa recidere il nesso di causalità tra l'inadempimento in cui è incorso l'istituto di credito nel garantire la protezione degli strumenti elettronici di pagamento dell'utente da indebite ingerenze di terzi e i danni per i quali è stata proposta la domanda risarcitoria. 
In definitiva, la ### ha dimostrato il fatto costitutivo dell'azionata pretesa risarcitoria e la derivazione eziologica dei pregiudizi patiti dall'inadempimento dell'istituto di credito, prospettandolo come mancata adozione di efficienti sistemi di controllo e sicurezza tali da precludere le molteplici operazioni depauperative illecitamente compiute da ignoti mediante le sue carte di pagamento telematico, mentre la “### del ### s.p.a.” non ha comprovato l'assolvimento della predetta obbligazione, né l'imputabilità alla cliente di un comportamento negligente che ne possa aver escluso la responsabilità nella causazione dei danni controversi. 
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla ### con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2010, la “### del ### s.p.a.” deve essere condannata, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'utente a causa dell'inadempimento delle proprie obbligazioni, al pagamento della somma di euro 5.726,06 (di cui euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 18 il 4 dicembre 2008, euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 33 il 5 dicembre 2008, euro 500,00 per i due prelievi di euro 250,00 ciascuno eseguiti mediante bancomat presso l'### 18 il 15 dicembre 2008, euro 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 33 il 16 dicembre 2008, euro 250,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 4 il 23 dicembre 2018, 500,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat presso l'### 18 il 30 dicembre 2008, euro 599,46 per il pagamento eseguito tramite POS il 30 dicembre 2008, euro 210,00 per il prelievo eseguito mediante bancomat il 2 gennaio 2009 ed euro 100,00 per i due prelievi di euro 50,00 ciascuno eseguiti mediante bancomat il 5 gennaio 2009, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 15 novembre 2008, euro 200,00, oltre commissioni di euro 8,00, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'ATM “### Withdrawal” il 20 novembre 2008, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 14 gennaio 2009, euro 250,00, oltre commissioni di euro 7,50, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 14 gennaio 2009, euro 200,00, oltre commissioni di euro 8,00, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 18 gennaio 2009, euro 120,00, oltre commissioni di euro 4,80, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'ATM di via ### il 14 marzo 2009, euro 90,00, oltre commissioni di euro 3,60, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 18 marzo 2009, euro 210,00, oltre commissioni di euro 6,30, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 9 maggio 2009, euro 50,00, oltre commissioni di euro 2,58, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 17 maggio 2009; euro 50,00, oltre commissioni di euro 2,58, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso il ### di ### il 18 maggio 2009, euro 120,00 per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 10 settembre 2009, euro 60,00, oltre commissioni di euro 7,30, per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 12 settembre 2009 ed euro 50,00 per il prelievo eseguito mediante carta di credito presso l'### di ### il 13 settembre 2009), oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi sull'importo di ciascuna operazione illecita dalla data della sua esecuzione a quella della pubblicazione della presente sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7948; 19 gennaio 2022, n. 1627; Cass. ord. 6 settembre 2022, n. 26202), momento dal quale decorreranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. fino all'effettivo soddisfo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 novembre 1996, n. 9648; Cass. 11 marzo 2004, n. 4983; cfr. Cass. 14 aprile 2011, n. 8507). 
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, 19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. ###).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sulla “### del ### s.p.a.” e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità dei danni risarcibili, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla ### per il primo grado, in euro 4.401,00, di cui euro 201,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), per il secondo grado, in euro 3.982,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 2.970,00 per compenso, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 670,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 3.082,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. ### quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2010, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la “### del ### s.p.a.” al pagamento, in favore di ### della somma di euro 5.726,06, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi sull'importo di ciascun prelievo illecito dalla data della sua esecuzione alla pubblicazione della presente sentenza, momento dal quale decorreranno, sul montante così determinato, gli ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. fino all'effettivo soddisfo; 2. condanna la “### del ### s.p.a.” alla refusione, in favore dell'avv.  ### quale procuratore distrattario di ### ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 4.401,00, di cui euro 201,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale), per il secondo grado, in euro 3.982,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.600,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.600,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 2.970,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 670,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 3.082,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 17 dicembre 2025.   ### estensore ### dott. ### dott.

causa n. 1031/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Brancaccio, Vito Colucci

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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 133/2025 del 10-03-2025

... ### (C.F ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce-allegato al presente atto, dall'Avv. ### -ricorrente - ### di ### del ### , in persona del ### pro-tempore, domiciliato per la carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 7.03.2025 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da ### e per gli effetti ### verbale n. ###/24/V/0 del 27.9.2024 Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a €.200.00 oltre iva e cpa, e spese generali MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### -Pag. II - Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, (leggi tutto)...

testo integrale

-### I - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Il Giudice di ### di ### nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n° 1620/2024 R.G., promossa con ricorso depositato il ### nella ### di questo ### del Giudice di ### DA ### (C.F ###) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce-allegato al presente atto, dall'Avv. ### -ricorrente - ### di ### del ### , in persona del ### pro-tempore, domiciliato per la carica presso la ### codice fiscale: ### - resistente contumace CONCLUSIONI all'udienza del 7.03.2025 il procuratore di parte ricorrente discute la causa concludendo come in atti, quindi il giudice dà lettura di quanto segue ### definitivamente pronunciando; visti gli artt. 6 e 7 d.lgs. 01.09.2011, n. 150 accoglie Il ricorso presentato da ### e per gli effetti ### verbale n. ###/24/V/0 del 27.9.2024 Condanna il Comune di ### del ### a rifondere al ricorrente le spese di lite pari a €.200.00 oltre iva e cpa, e spese generali MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### -Pag. II - Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, co. 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo . Parte ricorrente, dopo aver riconosciuto la accertata violazione dell'art. 142 comma 9 del CDS poiché superava di 36 e 48 Kh/h il limite massimo di velocità imposto dall'Ente proprietario della strada.  accertato nel Comune di ### del ### in località SS 187 Km 34+800, adduceva quale motivo di ricorso la mancanza di omologazione dell'apparecchiatura. 
Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso, occorre in via preliminare esaminare la questione , del tutto assorbente e per la ragione più liquida non si esamineranno le altre, dell'assenza di omologazione dell'apparecchio autovelox usato dall'### resistente e prendere atto e fare applicazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione sul punto. 
Difatti, ritiene il Giudice di doversi conformare ai principi da ultimo espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione 10505/2024, pubblicata in data -Pag. III - 18.04.2024. Nella predetta pronuncia, difatti, la Suprema Corte ha chiarito che “### che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del … non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed 5 omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole -Pag. IV - (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. 
Operata tale ricostruzione sistematica, la Suprema Corte ha quindi precisato che: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.  (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Ol -Pag. V - tretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”. 
Nello specifico, e con riferimento all'orientamento contrario seguito, la Corte ha precisato che “naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”. Si è quindi giunti a chiarire la distinta natura dei due procedimenti indicati, evidenziando che: “### stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo -Pag. VI - dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. 
Inoltre, di recente la Suprema Corte si è pronunciata nuovamente sulla questione indicata, e con ordinanza 26/7/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile, ha confermato che: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs.  285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r.  495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi. 
Ne consegue che gli apparecchi di rilevamento della velocità devono essere non solo approvati dal Ministero delle ### ma anche omologati dopo le opportune procedure tecniche. Si tratta di due distinte procedure: l'approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo di autovelox secondo gli standard di legge previsti; l'omologazione serve ad accertare che tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Orbene, a questo punto occorre rilevare che se la norma di legge in materia di violazione del limite di velocità (che prescrive l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento) non ha trovato una norma d'esecuzione (peraltro sott' ordinata), con la conseguenza che nessuno degli apparecchi è omologato, ciò non può ricadere ovviamente sul cittadino, il quale non può subire una contestazione di infrazione se non v'è debita prova che l'abbia commessa. -Pag. VII - Nel caso di specie è pacifico che l'autovelox sia stato solo approvato ma non omologato, così come espressamente richiesto dalla legge, circostanza che porta a ritenere illegittimi i verbali oggi opposti ed, applicando le coordinate ermeneutiche di cui sopra al caso di specie, mancando la prova dell'omologazione dello strumento di rilevamento e quindi la certezza della violazione del limite di velocità, è pertanto evidente che il verbale di contestazione va annullato. 
Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. e si liquidano con applicazione dei valori minimi previsti dalle ### dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita, attesa la controvertibilità della questione e l'impatto innovativo assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultimo menzionata. Sono quindi pari a complessivi €. 200.00 di cui €.43.00 per esborsi oltre iva , cpa e spese generali “### come in epigrafe. 
Così deciso in ### 7.03.2025 ### (Dott. ###

causa n. 1620/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

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