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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6443/2025 del 11-03-2025

... soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la (leggi tutto)...

testo integrale

 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, 4 essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999.  ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale pronuncia riguardava, infatti, la responsabilit à degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità 5 ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 
Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico 6 e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house p roviding, per cui, anch e alla stregua di qu esta conferente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione sulla base de lle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative, tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era 7 esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 8 Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020). 9 ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici de lla predetta responsabilit à»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento. 10 4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi pro pri dell'attività di riscossione demandatagli dal consorz io), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risarcit oria da resp onsabilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di ver ifica contab ile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'### 11 ###.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria d i diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero del credito, e la responsab ilità, fatta valere nel contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario. 12 6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i sogge tti del rapporto esattoriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di 13 pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questio ne: la natu ra pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell'art. 26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla 14 Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 
Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della 15 giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione d elle cartelle d i pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione 16 contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 17 Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società in house, subis ce il controllo an alogo d el Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere 18 quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di cont rollo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una 19 valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2009, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrog ate), conferente l'incarico al la riscossione, cosicché correttamente il Tribunale di ### aveva affermato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M . non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale 20 una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istituita dal Comune di ### e da quest'u ltimo interamente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibi lità de lle azioni a soggetti terzi, an che privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infatti assogge ttata u nicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sul la medesima gestio ne e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale 21 facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attuazione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giud izio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 22 Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti prop osta la d omanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisi ti per far ritene re che, all'epoca della condotta ascritta agli odierni i ntimati, i danni al patrimonio della società partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### del la Corte dei Co nti», dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un 23 pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In appli cazione della giuri sprudenza richiamata nel precedent e paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2009) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2012, pron unciandosi sull'opposizione all'esecuzione 24 promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M. spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 
La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, 26 giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del 27 regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si la mentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura 28 contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: 29 - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### sube ntrata a ### che svolge va p er suo conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilità amministrativa , il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della ### giuri sdizionale regionale per la ### , che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari 30 profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speci ficate dalla legge », tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile è, quindi, di una categoria resid uale ma aperta, nella qua le sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di 31 declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 
La conclusione va ribadita, anzitutto, sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giudice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della 32 Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità.  PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6441/2025 del 11-03-2025

... soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di cont o tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la (leggi tutto)...

testo integrale

 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999. 4 ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale p ronuncia riguardava, infatti, la responsabilità degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 5 Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello 6 Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell' in house p roviding, per cui, anche alla stregua d i questa confe rente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione su lla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative , tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato 7 d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisi oni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 
Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione 8 pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020).  ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici della predetta responsabil ità»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento.  4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha 10 affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi propri dell'attivit à di riscossione demandatagli dal consor zio), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risar citoria da responsab ilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di verifica contabile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'####.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto 11 i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria di diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero d el credit o, e la responsabilità, fatta valere n el contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario.  6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione 12 volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'arrt.103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggett i del rappo rto esat toriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### 13 giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questione: la natura pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell' art.26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 14 Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pub blico dell'e nte per il quale t ale soggetto 15 agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione delle carte lle di pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di 16 illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di cont o tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 
Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità 17 istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società i n h ouse, subisce il controllo an alogo del Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statut o assogge tta a forme di controllo analoghe a qu ello 18 esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codi ce civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Cass. 19 Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2006, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrogate negli an ni dal 1999 al 2003) , conferente l'incarico alla riscossione, cosicché cor rettamente il T ribunale di ### aveva aff ermato che , «nel periodo che i nteressa la p resente controversia», la A.N.M. non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile 20 avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istitui ta dal Comune di ### e da quest'ul timo inte ramente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibilità delle azion i a soggetti terzi, anche privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infa tti assoggettata unicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sulla medesima gest ione e sulla contabi lità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attu azione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore 21 del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giudizio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 
Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, n. 22 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al mom ento in cui risulti proposta l a domanda d i responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisiti per far ri tenere che, all'epoca della condotta ascritta agli o dierni intimat i, i danni al patrimonio della societ à partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### d ella Corte dei ### dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che 23 non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In applicazione della giurisprudenza richiamata nel precedente paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2006) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2014, pronunciandosi sull'opposizione all'esecuzione promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata 24 riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M.spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### Ricorre quindi anche la qualità di agente contabile di ### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 25 La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in 26 house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con 27 terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si lamentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta 28 pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla 29 pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### suben trata a ### che svolgeva pe r su o conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilit à amministrativa, il cu i avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della Sez ione giurisdizionale reg ionale per la ### che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### 30 prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre sp ecificate dalla legge», tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile, è, quindi, una categoria residuale ma aperta, nella quale sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapp orti di dare/av ere tra ente im positore e concessionario d ella riscossione, purché no n venis sero in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 31 La conclusione va ribadita, anzitutto ,sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giud ice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità. 32 PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

M
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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 783/2025 del 27-11-2025

... maturate e non pagate (€ 4.054,00), l'indennità di maneggio denaro per incassi effettuati per conto della ditta a mezzo di assegni dei clienti della stessa (€ 1.300,00), l'indennità di preavviso (€ 6.800,00), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (€ 960,00), per la somma complessiva di € 13.114,00; che il rapporto di lavoro era provato dal biglietto da visita, dall'assegnazione di tablet aziendali e pc, dagli innumerevoli assegni dei clienti della ### s.r.l. incassati dal ricorrente, nonché dalla corrispondenza mail per la fissazione delle riunioni aziendali. Si costituiva in giudizio ### S.R.L. formulando le seguenti conclusioni: “respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto; ### altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”. La società resistente deduceva che il ### titolare della omonima ditta individuale, gestiva nel periodo in questione un'attività di grossista nel viterbese, analoga a quella della ditta convenuta; che il ricorrente era entrato in contatto con la società ### al fine di creare una sinergia fra le aziende, (leggi tutto)...

testo integrale

ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 42/2022 L.P. 
Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv.  ### per la parte ricorrente e dell'Avv. #### per parte resistente; ************  visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. 
Viterbo lì 26/11/2025 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO ### di Giudice del ### persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 42 del R.G. ### e ### per l'anno 2022 #### (C.F. = ###), elettivamente domiciliato in ### via ### 2, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta delega depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico; RICORRENTE E ### (P. IVA = ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ####, via della ### 4, elettivamente domiciliata in ####, vicolo della ### 1/B, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica; RESISTENTE OGGETTO: rapporto di agenzia.  CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### adiva questo Tribunale in funzione di Giudice del ### formulando le seguenti conclusioni: “### e dichiarata la sussistenza di un rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 c.c., condannare la ### s.r.l. al pagamento della somma pari ad € per i seguenti titoli: -provvigioni maturate e rimborso spese mesi febbraio, marzo, aprile 2018 euro 4.054,00 - indennità cessazione rapporto (indennità clientela) € 960,00 - indennità sostitutiva del preavviso euro 6.800,00 - indennità di incasso € 1300,00 - con riserva azione risarcimento danni mancati versamenti ### e quindi la complessiva somma di euro 13.114,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta provata o di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, iva e ca come per legge da distrarsi”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
Il ricorrente esponeva di essere agente di commercio con matricola 5755940 della ### di aver svolto l'attività di agente per la ditta ### s.r.l.  dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che di fatto aveva l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente e verso retribuzione, la conclusione di contratti nella zona di #### nord e fuori ### che era stato concordato un rimborso mensile di € 500,00 da integrare con le provvigioni maturate per i clienti acquisiti; che nel 2017 la ditta convenuta gli aveva sempre corrisposto mensilmente il rimborso spese di € 500,00 e le provvigioni; che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 promuoveva ulteriori affari, ma la casa mandante non gli forniva i tabulati né gli pagava le provvigioni e il rimborso spese di € 500,00; che la ditta convenuta, nonostante le sue richieste, non gli aveva mai consegnato il contratto di lavoro; che era stato incaricato dalla ### s.r.l. di ricevere gli incassi dei clienti, responsabilità che, ai sensi dell'art. 5 AEC settore ### doveva essere adeguatamente indennizzata; che il rapporto di lavoro durava fino al 30.4.2018, data in cui riceveva il recesso orale dal contratto di agenzia senza alcun preavviso; che presentava ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di ### sezione ### per la consegna del contratto sottoscritto tra le parti e dei tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018, al fine di riscuotere le provvigioni e per poter richiedere l'indennità di cessazione rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso; che il ### il Tribunale di ### emetteva il decreto ingiuntivo n. 357/2019, notificato ritualmente alla controparte in data ###, con il quale ingiungeva alla ### s.r.l. la consegna del contratto sottoscritto tra le parti e i tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che la ditta resistente, in data ###, presentava ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/2019, eccependo la mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e l'inammissibilità della domanda, negando qualsivoglia rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e l'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti del ### che tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 184/2020, pubblicata in data ###, con la quale veniva dichiara improponibile l'opposizione proposta da ### S.r.l.  avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2019 emesso in data ### e per l'effetto veniva dichiarato il decreto definitivamente esecutivo; che, ciò nonostante, la società resistente non ottemperava alla consegna del contratto di lavoro sottoscritto tre le parti e dei tabulati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che, a causa dell'inadempimento del disposto della sentenza sopra menzionata, in data ###, presentava denuncia alla ### di ### che, a seguito della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo di consegna, confermato con la sentenza n. 184/2020 del Tribunale di ### chiedeva un accertamento ispettivo alla ### per verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di agenzia intercorso con la ### S.r.l. e per prendere visione dei tabulati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; che dall'accertamento svolto presso l'azienda resistente da ### risultava che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso la ### S.r.l. dall'1.1.2017 al 30.4.2018; che dalla documentazione allegata al predetto verbale ispettivo ### si evinceva che il ricorrente aveva percepito regolare rimborso per tutte le mensilità dell'anno 2017, mentre per il 2018 aveva percepito solo il rimborso relativo alla mensilità di gennaio; che sulla base dei conteggi forniti dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 ### in ordine al fatturato maturato dalla ### S.r.l., al ricorrente dovevano essere corrisposte tutte le provvigioni e le indennità non versate e previste dalla normativa e, segnatamente, le provvigioni maturate e non pagate (€ 4.054,00), l'indennità di maneggio denaro per incassi effettuati per conto della ditta a mezzo di assegni dei clienti della stessa (€ 1.300,00), l'indennità di preavviso (€ 6.800,00), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (€ 960,00), per la somma complessiva di € 13.114,00; che il rapporto di lavoro era provato dal biglietto da visita, dall'assegnazione di tablet aziendali e pc, dagli innumerevoli assegni dei clienti della ### s.r.l. incassati dal ricorrente, nonché dalla corrispondenza mail per la fissazione delle riunioni aziendali. 
Si costituiva in giudizio ### S.R.L. formulando le seguenti conclusioni: “respingere la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto; ### altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”. 
La società resistente deduceva che il ### titolare della omonima ditta individuale, gestiva nel periodo in questione un'attività di grossista nel viterbese, analoga a quella della ditta convenuta; che il ricorrente era entrato in contatto con la società ### al fine di creare una sinergia fra le aziende, acquistando merce dalla convenuta; che l'intenzione del ### era quella di implementare, per il tramite dell'esperienza maturata sul campo dalla ### in settant'anni di attività, la propria attività di grossista che svolgeva e svolge tuttora nel viterbese; che il ricorrente, nel periodo compreso fra settembre 2017 e aprile 2018, era stato cliente della società convenuta, avendo effettuato acquisti presso la sede ###avendo il ### provveduto al pagamento della merce acquistata, la ### aveva promosso un procedimento monitorio conclusosi con il pignoramento delle somme dovute comprensive di interessi, esborsi e spese legali, custodite presso un istituto di credito e presso le ### che nel periodo in cui la ### individuale ### aveva iniziato ad acquistare merce dalla ### il medesimo titolare aveva richiesto l'esclusiva alla distribuzione e vendita nel ### dei prodotti commercializzati dalla seconda, asserendo che, grazie alla propria pluriennale esperienza, avrebbe consentito l'ottenimento di un considerevole aumento di fatturato nella zona in questione, zona in cui la ### operava e opera tuttora in via autonoma; che, a seguito di tale richiesta, la ### aveva dato una disponibilità di massima, istruendo il ### sulla propria attività (da qui gli inviti alle riunioni presso la sede), consegnandogli il proprio materiale informativo e un PC con il gestionale per eventuali ordini che il ricorrente avrebbe dovuto “copiare” e utilizzare nella propria attività, essendone sfornito; che tale rapporto non si era mai concretizzato in quanto, da un lato, la ### aveva continuato a operare in via autonoma nella zona in esame e, dall'altro, il ### oltre ad omettere il pagamento della merce consegnatagli, aveva posto in essere atteggiamenti denigratori, aggressivi e irrispettosi nei confronti dei responsabili della ### che a partire dai mesi di gennaio/febbraio 2018 il ### aveva interrotto ogni tipo di rapporto con la ### omettendo il pagamento della merce acquistata e la restituzione del tablet e del materiale che gli era stato consegnato. Contestato l'an della pretesa, ha altresì contestato il quantum eccependo l'inesistenza del credito vantato dal ricorrente e la prescrizione ex art. 1751 c.c. dell'importo di € 960,00 richiesto a titolo di indennità clientela. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
La causa, istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. 
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 
Il ricorrente - agente di commercio iscritto alla ### - ha dedotto di aver svolto attività di agente per la società resistente dall'1.1.2017 al 30.4.2018 con l'incarico di promuovere stabilmente, per conto della preponente, la conclusione di contratti nella zona di #### e c.d. ###, oltre all'incarico di riscuotere gli incassi dai clienti e ciò a fronte della corresponsione in suo favore di un rimborso mensile di € 500,00 e di provvigioni (di cui non viene precisata la percentuale) sui clienti acquisiti. Ha inoltre dedotto di non aver mai ricevuto la consegna del contratto di agenzia, nonostante le plurime richieste e una ingiunzione di consegna emessa dal Tribunale di ### nei confronti della società con decreto ingiuntivo n. 357/2019, divenuto irrevocabile per effetto della declaratoria di improponibilità della relativa opposizione in quanto tardiva. 
La società resistente, dal proprio canto, ha negato l'esistenza di un contratto di agenzia con il ricorrente, riconducendo i rapporti con il ### nell'ambito di un rapporto commerciale in forza del quale il ricorrente, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si sarebbe impegnato ad acquistare merce dalla ### S.r.l. al fine di commercializzarla nel ### Ciò posto, in diritto giova premettere che per giurisprudenza consolidata i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Tali caratteristiche lo distinguono da altre figure affini, in particolare dal procacciamento di affari, che consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr., da ultimo, Cass. n. 1263/2025; conforme, ex plurimis, a Cass. n. 12197/2020 e Cass. n. 2828/2016). 
La Corte di Cassazione ha altresì precisato quanto segue: “La distinzione tra le varie fattispecie, richiedendo la verifica in concreto del grado di stabilità dell'incarico, e quindi del diverso modo di atteggiarsi dei fatti costitutivi del rapporto (Cass. 28 agosto 2013, n. 19828), non può essere considerata attinente esclusivamente alla fase esecutiva del contratto, presupponendo invece la ricostruzione della comune intenzione delle parti. 
A tal fine, al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'art. 2725 c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'art. 2724 c.c., n. 3 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e dell'art. 2729 c.c., art. 2 secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale. 
Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti ( 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838). 
In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.” (così Cass. n. 29422/2023). 
Ai sensi degli artt. 1742, comma 2, c.c., 2725, comma 1, c.c. e 2729, comma 2, c.c., così come interpretati dalla pacifica giurisprudenza richiamata, il contratto di agenzia non può essere provato per mezzo di testimoni o presunzioni (tranne nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento), essendo ammissibili la confessione e il giuramento. Quanto ai documenti, la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, purché esse palesino direttamente l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, non essendo sufficienti scritture che documentino semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione delle norme richiamate. 
Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto scritture aventi ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto. Egli non ha nemmeno prodotto documenti dai quali possa desumersi in modo certo ed univoco l'esistenza di un contratto di agenzia. Non vi sono infatti in atti: a) estratti conto provvigionali provenienti dalla società e intestati al ### pur avendo il ricorrente dedotto la mancata consegna dei soli tabulati provvigionali relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2018; b) fatture emesse dal ricorrente nei confronti della società; c) documenti comprovanti pagamenti della società in favore del ### pur avendo quest'ultimo dedotto la regolare percezione fino a dicembre 2017 delle provvigioni e del “rimborso mensile di euro 500,00”; d) riconoscimenti provvigionali in favore del ricorrente; e) ordini di clienti trasmessi dal ricorrente alla società. 
Quanto ai documenti depositati, essi comprovano l'esistenza tra le parti di un rapporto di tipo commerciale/professionale, ma non consentono di verificare il contenuto dell'accordo e, pertanto, di valutare la sussistenza o meno dei tratti tipici del contratto di agenzia, così come descritti in premessa, che differenziano detta fattispecie da altre figure affini (in primo luogo il procacciamento d'affari) e da contratti commerciali, anche atipici, come il contratto di distribuzione. 
In particolare: 1) sul biglietto da visita con intestazione della società, accanto al nominativo del ricorrente, non è specificato il ruolo o la mansione del medesimo; 2) l'attribuzione del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
PC portatile con firma “per ricevuta del rappresentante” e le convocazioni per riunioni commerciali rivolte “ai ###ri Rappresentanti” non sono indici univoci e certi di un rapporto di agenzia, ma testimoniano, al più, l'esistenza di una relazione commerciale/professionale tra le parti, suscettibile di plurime qualificazioni; 3) la corrispondenza tra la società ed il ricorrente attiene esclusivamente all'attività di riscossione di assegni o denaro di clienti della prima ad opera del secondo nel ### ma nulla testimonia in merito al fatto che detti clienti siano stati procacciati dal ### e tanto meno che siano stati eventualmente procacciati in adempimento di un obbligo contrattuale di promozione in via continuativa della conclusione di contratti; in merito la stessa legale rappresentante, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “### fase transitoria di conoscenza, siccome ### fa il nostro stesso lavoro, gli avevamo chiesto di poteva ritirare degli assegni perché noi non avevamo più gli agenti in zona”; 4) il documento denominato “### 2017/2018” non proviene dalla società; 5) sull'elenco di clienti asseritamente procurati dal ricorrente non compare mai il nome del ### come agente, ma solo “### 6”, “### 02”; al contrario il nome del ### compare tra i clienti della resistente, circostanza confermata dalle fatture emesse dalla società nei confronti del ricorrente, sulla base delle quali è stata emessa ingiunzione di pagamento, non opposta. 
Alla luce di quanto esposto, non può dirsi raggiunta la soglia probatoria utile e necessaria a far ritenere la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti. 
Quanto poi all'accertamento ispettivo condotto dalla ### sulla base del quale è stato emesso dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 5522/2022 nei confronti della società per il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per la posizione relativa al ### giova sottolineare che il Tribunale di ### in funzione di GL, muovendo da considerazioni analoghe a quelle sin qui svolte, ancorché relative alla diversa questione degli obblighi contributivi verso la ### sia giunto ad annullare l'ingiunzione di pagamento opposta. 
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.  P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di Giudice del ### definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - respinge il ricorso proposto da ### nei confronti di #### - condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### lì, 26 novembre 2025 #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025

causa n. 42/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Michela Mignucci

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24210/2025 del 29-08-2025

... (di cui euro 3.665,66 a titolo di ind ennità p er maneggio denaro) per dif ferenze retributive maturate dal 9.3.1994 al 14.7.2000, previo accertamento di un trasferimento di azienda tra la ### ed il ### nonché solo que st'ultimo al pagamento della somma di euro 96.337,70 a titolo di differenze retributive (comprensive di indennità per maneggio denaro e indennità di mancato preavviso) maturate dal 15.7.2000 al 30.4.2012, nonché ha dichiarato la inefficacia del licenzia mento intimato al lavoratore il ###, con riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, decurtato l'aliunde perceptum. 2. La originaria pretesa era fondata sulle seguenti circostanze: a) il ### aveva lavorato, dal 9.3.1994, quale pompista addetto alla erogazione del carburante presso la stazione di servizio di ### alle dipendenze di ### b) il rapporto era poi proseguito alle stesse condizioni anche quando il ### la gestione della stazione di servizio, per effetto di un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., era pervenuta al figlio della titolare, ### il quale gli aveva com unicato la continuità del rapporto, senza soluzione e con la medesim a anz ianità; c) dall'1.1.2008 erano state espletate (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 4209-2022 proposto da: #### rappresentati e difesi dagli avvocati #### - ricorrente - contro ### rappresentato e d ifeso dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2021 della CORTE ### di BARI, depositata il ### R.G.N. 5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal ###. ### Fatti di causa 1. ### ale di ### in parziale accoglim ento delle domande proposte da ### ha condannato, in ### individuale - Trasferimento azienda R.G.N. 4209/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/06/2025 CC solido tra loro, ### e ### al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 56.297,25 (di cui euro 3.665,66 a titolo di ind ennità p er maneggio denaro) per dif ferenze retributive maturate dal 9.3.1994 al 14.7.2000, previo accertamento di un trasferimento di azienda tra la ### ed il ### nonché solo que st'ultimo al pagamento della somma di euro 96.337,70 a titolo di differenze retributive (comprensive di indennità per maneggio denaro e indennità di mancato preavviso) maturate dal 15.7.2000 al 30.4.2012, nonché ha dichiarato la inefficacia del licenzia mento intimato al lavoratore il ###, con riammissione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, decurtato l'aliunde perceptum.  2. La originaria pretesa era fondata sulle seguenti circostanze: a) il ### aveva lavorato, dal 9.3.1994, quale pompista addetto alla erogazione del carburante presso la stazione di servizio di ### alle dipendenze di ### b) il rapporto era poi proseguito alle stesse condizioni anche quando il ### la gestione della stazione di servizio, per effetto di un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., era pervenuta al figlio della titolare, ### il quale gli aveva com unicato la continuità del rapporto, senza soluzione e con la medesim a anz ianità; c) dall'1.1.2008 erano state espletate anche le mansioni di addetto contabile; d) il lavoratore aveva ricevuto, quale retribuzione, importi di gran lunga inferiori a quelli dovuti e, sebbene il ### fosse stata comunicata la risol uzione del rapporto con la riassunzione in data ###, la sua attività non si era mai di fatto interrotta; e) il licenziamento intimatogli con lettera del 31.3.2012 era illegittimo per mancata specificazione dei 3 motivi di recesso datoriale, forniti solo dopo la scadenza dei termini.  3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1233/2021, condividendo il ragionamento del ### ale in m erito alla esistenza di un trasferimento di azienda, intervenuto tra la ditta ### e quella del ### a ttraverso l'### quale terzo inter mediario e in parziale riform a della pronuncia di primo grado relativamente alle rivendicazioni economiche, ha condannato Ro cchina Maz zei e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma di euro 52.631,59 oltre accessori, a titolo di differe nze ret ributive maturate dal 9.3.1994 al 14.7.2000, mentre il solo ### al pagamento, per lo st esso titolo, di euro 86.644,56, oltre accessori; ha confermato le statuizioni sulla inefficacia del licenziamento, rimodulando gli importi mensili da decurtare nonch é le ulteriori somme percepite a titolo di retribuzione negli anni successivi e con riferimento ai rapporti di lavoro risultanti dall'estratto conto previdenziale.  4. Avverso la sentenza di secondo g rado ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi (così numerate, in modo conseguente, le singole censure) cui ha resistito con controricorso ### 5. I ricorrenti hanno depositato memoria.  6. ### si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. 
Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 4 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.  360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 2112 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 11 delle preleggi.  3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 228 cpc e 2112 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché dell'art. 13 2 cpc, per motivazione apparente, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc.  4. Con il terz o motiv o i ricorrenti denun ciano la violazione dell'art. 2112 co. 3, 1 cpv cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc. 
Con le sudde tte doglianze essi, in sintesi, censu rano le statuizioni della Corte territo riale la quale , con una motivazione viziata nel processo logico applicativo dell'art.  2112 cod. civ., av eva riten uto che si fosse verific ato, nel passaggio dell'impresa de qua, un trasferimento di azienda, senza però avere considerato che vi era stata una cessazione dell'originaria attività produttiva, in capo a ### con la retrocessione del compendio aziendale alla ### che poi lo aveva riassegnato al ### con una palese diversità degli elementi dei due complessi produttivi.  5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2948 n. 4 e n. 5 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riferimento al licenziamento del 15.7.2000, pe r non avere la Co rte territoriale ritenuto che, in v irtù del suddetto recesso, le pretese retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con la ### erano prescritte in quant o richieste con il ricorso introduttivo notificato solo l'1.2.2013.  6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 115 co.  1 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc e art. 132 co. 2 5 n. 4 cpc, in relaz ione all'art. 360 co. 1 n. 4 cp c, con riferimento sempre alla vicenda del licenziamento del 30.6.2005 e alla vis attribuita alla testimonianza del teste ### 7. Con il sesto motivo si lamenta, sempre con riferimento al licenziamento del 30.6.2005, la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, 118 disp. att. cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 5 cpc. 
Si obietta la Corte di appello, con una motivazione connotata da un contrasto irriducibil e tra affermazioni in conciliabili, aveva ritenuto non provata l'intimazione di un licenziamento al ### nonostante l'irrogazione del recesso fosse un dato incontestato tra le parti.  8. Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 2 legge n. 604/1966, in combinato disposto con l'art.  1362 cod. civ. e, in dife tto, con l'art. 13 67 cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente considerato il concetto di genericità dei motivi di licenziamento e che, in ogni caso, avrebbe dovuto “conservare effetti” alla intimazione d el recesso prima di giungere alla declaratoria di inefficacia.  9. Con l'ottavo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 2 n. 3 della legge n. 604/1966, in combinato disposto con l'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc.  10. Con il nono motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 2 n. 3 della legge n. 604/1966, in relazione all'art.  360 co. 1 n. 3 cpc e dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc. 
Essi deducono, con le suindicate censure, che erroneamente la Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sulla relativa domanda, non aveva limitato il risarcimento del danno da 6 licenziamento alla data del 21.11.2016, nonostante vi fosse agli atti la prova della cessazione dell'attività da parte del ### alla predetta data, e che non aveva considerato che il ### nel chiedere l'esternalizzazione dei motivi con la missiva del maggi o 2012, ponendo le sue e nergie a disposizioni del ### comunque aveva cercato e trovato altre soluzioni lavorative.  11. Il ricorso non è fondato.  12. Preliminarmente, vanno respinte tutte le censure con le quali i ricorrenti denunciano un difetto di motivazione della gravata pronuncia.  13. In tem a di contenuto della s entenza, infatti, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condot to il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio , né al cuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).  14. Nella fattisp ecie, invece, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consenton o di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito, ha m otivato sui singoli punti oggetto delle doglianze, come di seguito sarà precisato, di talché le asserite violazioni di legge non sono sussistenti.  15. Venendo, quindi, nello specifico allo scrutinio dei motivi, i primi tre non sono meritevoli di accoglimento.  16. La Corte territoriale ha tenuto ben presente le vicende riguardanti la titolarit à della S tazione di ### di cui è processo (precedente gestione della ### restituzione alla 7 ### e nuovo rapp orto di comod ato con ###, correttamente ritenendo che, nella fattispecie, vi fosse stato, anche in tale ipotesi, un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod.  17. Infatti, si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di u na vicenda g iuridica riconducib ile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbi a un passaggio de i beni di no n trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. 
Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo t itolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente (Cass. n. 26215/2006).  18. Il trasferiment o d'azienda è, pertanto, configurabile sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, ma tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa e - come affermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C- 172/94 - realizzabile anche in due fasi per effetto de lla intermediazione di un terzo.  19. Con un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e svolto a seguito della istrut toria espletata, e pertanto insindacabile in questa sede, entrambi i giudici del merito hanno poi rilevato che il complesso aziendale, poi utilizzato 8 dal ### era lo stesso di quello gestito dalla ### (stessi macchinari, locali e dipendenti ) con il medesim o marchio “AGIP”: e tale dato istruttorio non era stato mai contestato, in primo grado, dagli odierni ricorrenti che solo nel presente giudizio hanno, del resto, in modo inammissibi le, dedotto nuove circostanze (ragioni di salute e di età della ### che avrebbero determinato la interessata a risolvere per mutuo consenso il primo contratto di comodato.  20. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, presentano anche essi profili di inammissibilità e di infondatezza.  21. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fond amento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei p oteri officiosi ricono sciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività va lutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. parimenti infondato (per tutte Cass. Sez. Un. n. 20867/2020).  22. Anche in relazione alla censura relativa alla deposizione del teste ### deve sottolinearsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove 9 che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).  23. Con riferiment o, poi, alla questione dell'asserito licenziamento del 30.6.2000 la Corte territoriale, con un accertamento di merito svolto con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha rilevato che nessuna prova era stata forn ita circa l'e sistenza di un recesso del lavoratore e che, da tutti i dati istruttori raccolti, era emersa, invece, la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del ### senza soluzione di continuità: ciò era desumibile non solo dagli elementi logistici in relazione ai quali veniva eseguita la prestazione lavorativa, ma anche dal fatto che vi fu un espresso ricon osciment o, da p arte del ### relativamente alla posizione lavorativa del ### del medesi mo inquadramento, della stessa qualifica, degli scatti di anzianit à e dell e stesse mansioni in precedenz a attribuite allorquando la gestione era della ### 24. A ciò va aggiunto che non risulta che il ### non abbia contestato la esistenza del licenziamento del 30.6.2000: egli ha fatto solo riferimento ad una comunicazione di risoluzione del rapporto, inviata agli uffici competenti, con una nota di prosecuzione del rapporto d el 15.7.2 000 che i g iudici di seconde cure hanno accertato essere priva di sottoscrizione, da parte del ### e prontamente disconosciuta in corso di giudizio.  25. Tali riscontri, unitamente ad altri (valutazioni opinate non significative dei documenti rappresentati dalle buste paga e dalla corresponsio ne del ### sono stati concordemente ritenuti, sia in primo grado che in grado di appe llo, 10 insufficienti a dimostrare un avvenuto li cenziamento che palesemente è stato ritenuto fittizio.  26. Conseguentemente è stata, quindi, ritenuta, in un contesto di continuità d el rapporto la vorativo, in modo corretto, assorbita la doglianz a relativa alla eccepita prescrizione dei crediti vantati con riferimento al periodo di lavoro alle dipendenze della ### 27. Il settimo motivo non è meritevole di accoglimento perché con esso si censura l'interpretazione del contenuto di un atto di autonomia privata (genericità dei motivi del licenziamento) il cui esame spetta al giudice di merito con un accertamento di fatto che, in quan to adeg uatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità ( per tut te, Cass. 11254/2018); nel caso in esame, invero, non viene in rilievo la viola zione dei criteri di ermene utica contrattuale ma si contrappone unicamente u na diversa esegesi rispetto a quella fornita dai giudici di merito che hanno ritenuto che la espressione “situazione economica passiva” fosse assolutamente inidonea ad indicare le ragioni e conomiche della crisi economica e cioè la decisione del datore di lavoro di riorganizzare la produzione e, di conseguenza, di disporre la soppressi one del posto di lavoro del ### e l a impossibilità di riutilizzare il lavoratore licenziato ricollocandolo altrove, oltre a non e ssere state precisat i i criteri di scelta nei suoi confronti.  28. In modo esatto, poi, ritenuta la inefficacia del recesso, è stata dalla Corte territoriale applicata la sanzione di legge prevista per tale vizio; analogamente va rilevata la assoluta genericità delle doglianze dei ricorrenti in ordine alla rilevata violazione d ell'obbligo di repêchage, fondate su una 11 inammissibile contestazione di accertamenti d i merito espletati dalla Corte territoriale.  29. Infine, anche l'ottavo ed il nono motivo sono infondati.  30. La Corte territoriale, nel prendere atto che un secondo licenziamento era stato disposto dal ### con mis siva spedita al lavoratore il ###.2 019 e senza incorrere in alcuna omessa pronu ncia, ha implicitamen te respinto l'assunto che l'attività lavorativa del ### fosse cessata il ###, cioè circa tra anni prima: circostanze tra loro assolutamente incompatibili.  31. Conseguentemente, infine, la condanna al risarcimento dei danni, in relazione al licenziamento intimato ante legge n. 92/2012, è stato limitato alle retribuzioni maturate sino al 24.12.2019 disponendo, contestualmente , la detrazione dell'aliunde perceptum costituito dalle somme corrisposte al ### a fronte dell'attività lavorativa prestata in forza di nove contratti part-time con altri datori di lavoro.  32. Alla stregu a di quanto esposto, il ricorso de ve essere rigettato.  33. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.  34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 2 4.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM La Corte rigett a il ricorso. Condann a i ricorren ti al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli 12 esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 25 giugno 2025  

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Cinque Guglielmo

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12236/2025 del 08-05-2025

... servizi pubblici anche acquisendo ampie possibilità di maneggio di denaro destinato alle casse del Comune. Osservava che, malgrado l'### fosse stato assolto dalle accuse di concorso e sterno in associ azione e voto di scambio politico - mafioso, il fatto (accertato in sede penale) che il medesimo fosse, 3 di 5 all'inizio degli anni 2000, «soggetto che manteneva rapporti di familiarità con appartenenti di spicco di una consorteria mafiosa, gradito quale sindaco al capo di essa ed a altri affiliati, destinatario di aspettative di comportamento che non ledessero gli interessi del clan, e disponibile ad agevolare, entro i lim iti della propria discrezionalità politica, talune delle persone ad esso vicine» rientrava nel paradigma della situazione in presenza della quale l'art. 143 d. lgs. 267/2000 i mponeva la declarato ria di in candidabilità dell'amministratore. Sottolineava, in fine, che i fatti esami nati nel process o penale si saldavano con le vicende più recenti e valevano a dare loro una plausibile spiegazione, dimostrando come l'### collocandosi nell'ambito di una linea di continuità pluriennale di rapporti, avesse inteso agevolare soggetti affiliati o vicini a un clan mafioso. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13284/2024 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'#### so (###) giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO dell'### rappresentato e difeso ope legis dall'### dello Stato (ADS###) - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Catania n. 926/2024 depositato il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/2/2025 dal #### 1. Il Tribunale di Catania, con decreto in data 31 maggio 2023, dichiarava l'insussistenza dei presupposti di incandidabilità previsti dall'art. 143 d. lgs. 267/2000 nei confronti di ### ex sindaco del Comune di ### 2. La Corte d'appell o di ### a seguito del reclamo presentato dal Ministero del l'### ravvisava, invece, tali 2 di 5 presupposti e dichiarava ### incandidabile ai sensi dell'art. 143, comma 11, d. lgs. 267/2000. 
La Corte distrettuale, in particolare, rilevava che l'### non si era limitato a favorire il mantenimento di rapporti di lavoro tra la società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di ### ed alcuni soggetti pregiudicati, ma, proprio in ragione dei rapporti personali intrattenu ti con tali so ggetti, riconosciuti come appartenenti a una consorteria mafiosa della zona, aveva favorito il mantenimento dell'affidamento del s ervizio in proroga alla società per cui gli stessi lavoravano in cambio del loro appoggio elettorale, contribuendo in questo modo a determinare una chiara alterazione della formazione della volontà dell'amministrazione comunale e, nel contempo, a realizzare un'infiltrazione del clan nel settore in questione. 
Constatava, inoltre, che l'### aveva affidato la gestione di un parcheggio comunale ad associazioni locali di volontariato i cui membri, almeno in part e, risultavano coll egati con la locale criminalità organizzata, per essere stati arrestati per reati di mafia oppure per esse re stretti congiunti di affiliati, e che avevano commesso numerose irregolarità, perseguendo un proprio scopo di lucro ed anche retribuendo i cc.dd. “volontari”. 
Riteneva che in questo modo il sindaco avesse tenuto una condotta «inefficiente, disattenta ed opaca», idonea a riflettersi «sulla cattiva gestione della cosa pubblica», dato che il sistema prescelto non solo era stato caratterizzato da un'estrema inefficienza, ma aveva pure costituito il mezzo attraverso il quale appar tenenti all a locale criminalità organizzata si erano ingeriti nell'espletamento di servizi pubblici anche acquisendo ampie possibilità di maneggio di denaro destinato alle casse del Comune. 
Osservava che, malgrado l'### fosse stato assolto dalle accuse di concorso e sterno in associ azione e voto di scambio politico - mafioso, il fatto (accertato in sede penale) che il medesimo fosse, 3 di 5 all'inizio degli anni 2000, «soggetto che manteneva rapporti di familiarità con appartenenti di spicco di una consorteria mafiosa, gradito quale sindaco al capo di essa ed a altri affiliati, destinatario di aspettative di comportamento che non ledessero gli interessi del clan, e disponibile ad agevolare, entro i lim iti della propria discrezionalità politica, talune delle persone ad esso vicine» rientrava nel paradigma della situazione in presenza della quale l'art. 143 d.  lgs. 267/2000 i mponeva la declarato ria di in candidabilità dell'amministratore. 
Sottolineava, in fine, che i fatti esami nati nel process o penale si saldavano con le vicende più recenti e valevano a dare loro una plausibile spiegazione, dimostrando come l'### collocandosi nell'ambito di una linea di continuità pluriennale di rapporti, avesse inteso agevolare soggetti affiliati o vicini a un clan mafioso.  3. ### ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 6 marzo 2024, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell'### Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..   RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d. lgs. 267/2000, sostiene, quanto ai rapporti intrattenuti dall'### con i tre dipendenti della società incaricata della racco lta dei rifiuti solidi urbani, che il reclamato, allegando alla memoria di replica l'intera comparsa di costituzione in primo grado, aveva ripreso gli argomenti svolti avanti al tribunale, così come aveva contestato la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia. 
Il motivo assume, quanto alla gestione del parcheggio comunale, che la proposta di affidare la gestione del parcheggio alle associazioni 4 di 5 non era stata formulata dall'### ma dalla segretaria comunale dell'epoca. 
La censura aggiunge infine, quanto alla valorizzazione della sentenza di assoluzione dall'accusa di concorso este rno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso, che la dichiarazione di incandidabilità dell'amministratore no n poteva conseguire in via automatica dallo scioglimento del consiglio comunale, ma doveva trovare fondamento nell'accertamento di concreti, univoci e rilevanti elementi di collegament o, diretto o ind iretto, con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi ad opera della medesima criminalità. 
Non poteva concorrere a dimostrare questi elementi la sentenza di assoluzione resa in sede penale per vicende risalenti alla fine degli anni ### che non potevano essere messe, in alcun modo, in relazione con le si ndacature del l'### risalenti a l 2012 e al 2017.  5. Il motivo è inammissibile. 
Esso, infatti, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decision e impugnata, deducendo un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e ponendo un problema interpretativo della stessa, ma esprime un mero dissenso rispetto all'apprezzamento di fatto comp iuto dalla Corte di merito all'esito dell'esame de lla congerie istruttoria, apprezzamento che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 
In questo modo la censura in esame deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti ope rata dalla Corte distrettuale, così da rea lizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (cfr. Cass. 5987/2021, Cass., 5 di 5 Sez. U., ###/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, 16056/2016).  6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art.  91 cod. proc. civ. e sos tiene che, una volta accolto il ricors o, la decisione impugnata deve essere di conseguenza riformata anche in punto di spese di lite.  7. Il motivo è inammissibile. 
Esso, infatti, non muove alcuna critica alla statuizione impugnata, come il ricorso per cass azione deve necessariamente fare, ma si limita ad auspicare che dall'accoglimento del ricorso conseguano gli effetti di cui all'art. 336 cod. proc. civ..  8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dichi ara in ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimbors o delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 di cembre 2012, n. 228, si dà atto del la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 11 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Pazzi Alberto

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