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Giudice di Pace di Genova, Sentenza n. 2045/2025 del 15-10-2025

... saldo. La terza chiamata ### è tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato dalle condanne emesse nei confronti di quest'ultimo, sia in sorte capitale ed accessori, sia in punto spese. Le spese di ### per il caso esse siano state anticipate dall'attore, vanno definitivamente poste a carico del convenuto e del terzo chiamato in via solidale, fatto salvo l'obbligo di manleva del secondo nei confronti del primo. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, ed i compensi professionali si liquidano, sia nell'ambito del contraddittorio tra l'attore ed il convenuto, sia tra quest'ultimo e la terza chiamata, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. P.Q.M Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede: a)- Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del convenuto ### in ragione della quota di 2/3, e dell'attore ### in ragione della residua quota di 1/3. b)- Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da ### nei limiti precisati in motivazione, condanna il convenuto ### al pagamento in favore dell'attore ### per i titoli di cui in premessa, della somma di ### 6566,66, oltre accessori (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 6691 / 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Genova Sezione 03 Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6691 / 2019 ### contenzioso dell'anno 2019 TRA ### (CF ###) - Avv. ### contro ### (CF ###) - Avv. ### MARESCA - Avv. ### - Avv. ### - Avv.  #### Le parti costituite precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi
Ragioni di ### e di ### della Decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proprietario armatore dell'imbarcazione a vela da diporto denominata ### V, conveniva in giudizio #### dell'imbarcazione denominata Out of the ### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 10.760, al netto dell'### a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria imbarcazione a seguito di un sinistro verificatosi in data ### intorno alle 12:30 durante “###” organizzata dallo ###. 
Il convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria assicuratrice ### . 
Nel merito, contestava in fatto ed in diritto la domanda ex adverso proposta, affermando che l'integrale responsabilità del sinistro andava ascritta alla parte attrice, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda. 
Nessuno si costituiva per la terza chiamata in garanzia, che veniva dichiarata contumace. 
La causa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti e con licenziamento di ### prima di essere trattenuta in decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art 127-ter cpc. 
I fatti di causa possono essere così riassunti. 
In data ### si svolgeva davanti a ### una regata organizzata dallo ###. 
A tale regata partecipavano, fra gli altri, l'attore ### proprietario della barca a vela ### V, e il convenuto #### della barca a vela Out of the blue.  ### la regata, nell'approssimarsi di un incrocio di rotte, le due barche a vela entravano in collisione, urtando le due fiancate di destra. 
La dinamica del sinistro ricostruita dal CTU dott. ing. ### sulla base delle testimonianze e della documentazione in atti, si può schematizzare in questi punti: -Le condizioni meteo permettevano una buona visibilità in orario diurno, le imbarcazioni erano in vista l'una dell'altra e non avevano alcun impedimento alla navigazione.  -Le due imbarcazioni procedevano, con velocità simile di circa 6,5 nodi, nella stessa direzione con rotte convergenti; ed è proprio l'incrocio di rotte che ha portato alla collisione, secondo le testimonianze -### le testimonianze entrambi gli equipaggi erano in vista dell'altra imbarcazione e consapevoli della situazione dell'incrocio delle rotte. 
In particolare il teste ### riferisce che la situazione di incrocio durava da circa 3-4 minuti, e che la Out of the ### manovrava (“iniziava la poggiata”) per dare acqua alla ### V, quando le imbarcazioni si trovavano a circa 6 lunghezze di distanza (70 m). Con la poggiata la rotta della Out of the blue svolta verso destra.  -Successivamente anche la ### V poggiava (svoltando verso sinistra).  -In questo modo le due imbarcazioni si sono trovate con una traiettoria che le portava in rotta di collisione frontale.  -Quindi la Out of the blue orzava (svoltando in allontanamento) per evitare un urto frontale.  -Avveniva comunque una collisione sulle fiancate delle due imbarcazioni. Più precisamente, la ### V veniva colpita nel fianco di destra verso il centro barca, mentre la Out of the blue veniva colpita nel fianco destro verso poppa. 
La dinamica dell'incidente deve essere valutata secondo le regole internazionali ### del 1972 su cui si basa il regolamento di regata. 
In tale contesto le regole del ### che qui rilevano: -Regola 12 - ### a vela - a) ### due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, cosi' da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente: i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra (…).
Nel caso di specie Out of the blue doveva lasciare libera la rotta a ### V.  - Regola 17 - ### della nave che non deve manovrare - a) i) ### una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocità. ii) quest'ultima nave può tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformità con le presenti regole (...) Nel caso di specie, la ### V avrebbe dovuto mantenere la rotta. 
Tuttavia, come ricostruito dal ### è verosimile che la ### V non abbia percepito la manovra dell'altra barca o l'abbia ritenuta insufficiente per evitare la collisione, decidendo di manovrare sulla scorta della regola 17 ii). 
Posto che il CTU valuta adeguate le condizioni di navigazione, per quanto riguarda la velocità stimata di 6.5 nodi, le buone condizioni di visibilità, il meteo e la mancanza di altri ostacoli nelle vicinanze, è importante a questo punto stabilire se i comportamenti delle due imbarcazioni sono stati o meno rispettosi della normativa di riferimento. 
Per quanto riguarda la ### V, il ### osserva che dagli elementi in atti risulta che la manovra di poggiata eseguita dalla ### V non sia stata condotta con ampio margine di tempo e non sia stata tale da permettere di passare a distanza di sicurezza (come invece previsto dalla regola 8 - ### per evitare l'abbordaggio - al punto a) ### manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita con decisione ed ampio margine di tempo (...).Punto d) La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza (...)). 
Per quanto riguarda la Out of the blue, il ### ritiene che la manovra eseguita dalla barca a circa 70 metri di distanza dalla ### V e a circa 14 secondi dalla collisione è stata tardiva e/o eseguita senza la dovuta decisione (come invece previsto dalla regola 8a), tale da non risultare evidente a ### V (come invece previsto dalla regola 8b, secondo cui ### variazione di rotta o di velocità o di entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di rotta o di velocità o di entrambe dev'essere evitata), o non sufficiente a passare a distanza di sicurezza (come previsto dalla regola 8d) ed ha creato una nuova situazione di vicinanza (come indicato dalla regola 8c secondo cui Se lo specchio d'acqua e' sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola può essere la manovra più efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purché sia fatta in tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con altre navi). 
Tornando al comportamento tenuto dalla imbarcazione di parte attrice, il CTU specifica che l'errore della ### V non riguarda tanto la manovra in sé quanto il ritardo con la quale è stata eseguita. Ritiene altresì che la ### V “non possa invocare la mancanza di tempo per manovrare” in quanto “è emerso dagli atti e dalle testimonianze che la situazione di incrocio di rotte perdurasse da alcuni minuti e che il pericolo di collisione fosse evidente ad entrambi gli equipaggi”.  ### V doveva sincerarsi che l'altra imbarcazione manovrasse in modo adeguato (regola 17b) e manovrare nel modo più opportuno per evitare la collisione come descritto dalla regola 8 che impone di eseguire manovre con ampio margine di tempo. ### emerge che questo non sia stato fatto dalla ### V (### 17 - ### della nave che non deve manovrare - b) ### per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocità si viene a trovare a distanza cosi' ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo più opportuno per evitare l'abbordaggio stesso). 
Per quanto riguarda le violazioni commesse dalla Out of the blue, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che la barca non sarebbe comunque riuscita a passare agevolmente di poppa alla ### V, anche se quest'ultima avesse proseguito la sua rotta senza poggiare. Infatti, “il fatto che JV sia riuscita a passare sottovento a ### nonostante quest'ultima stesse poggiando, suggerisce che JV fosse in ritardo rispetto a ### e che pertanto quest'ultima non sarebbe passata agevolmente di poppa alla prima”. 
La situazione di pericolo di collisione esisteva a prescindere ed era obbligo di Out of the blue di manovrare in modo tale da rendere evidente a ### V che la propria manovra avrebbe estinto tale pericolo. 
Concludendo, oltre a quanto sopra esposto, per determinare il grado di responsabilità in capo alle due imbarcazioni, è importante soffermarsi su quanto espresso alle pagg. 28 e 29 della ### Dalla dinamica del sinistro emerge che la situazione di pericolo (eccessiva vicinanza) è stata creata dal mancato rispetto da parte di Out of the blue delle regole di navigazione sopra esposte e probabilmente la manovra da essa eseguita non è stata sufficientemente ampia e tempestiva da risultare evidente alla ### V e/o a passare a distanza di sicurezza. 
Tuttavia, “a sua volta la ### V, “anziché virare portandosi sulle stesse mura di Out of the blue” (quindi allontanandosi da Out of the blue), “ha poggiato (in direzione di Out of the blue)”, avvicinandosi e quindi “riducendo il tempo residuo alla collisione”.  #### V, nonostante non avesse l'obbligo di lasciare libera la rotta, avrebbe dovuto, in forza della situazione di pericolo creata da Out of the blue e delle regole 2, 8a) e 17b) manovrare per tempo, senza creare una nuova situazione di vicinanza”, come invece ha fatto. 
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene equo ascrivere i 2/3 della responsabilità nella causazione del sinistro alla Out of the blue, in quanto il suo comportamento ha causato la situazione di pericolo.   La rimanente quota di 1/3 della responsabilità rimane in capo alla ### V, in quanto la sua risposta alla situazione di pericolo non è stata adeguata. 
Per quanto riguarda la valutazione dei danni, la perizia ### rileva che l'urto ha interessato l'opera morta (la parte dello scafo che si trova al di sopra della linea di galleggiamento, cioè la parte emersa della barca che non è a contatto con l'acqua quando la barca galleggia) della fiancata destra per circa 2-3 metri a centro barca, e il distacco della base di un candeliere (montante metallico verticale che fa parte della ringhiera di sicurezza presente sul ponte che impedisce ai membri dell'equipaggio e ai passeggeri di cadere in mare). Il contatto non ha interessato elementi strutturali della barca e non ha richiesto delle riparazioni immediate. 
I costi per le riparazioni sono sia diretti che indiretti. 
Per i costi diretti, necessari per la riparazione (come il ripristino della base candeliere, la carteggiatura, il fondo e la verniciatura), sono stimati dal CTU in €.  8700,00, mentre quelli indiretti, ma ugualmente necessari e causalmente riconducibili al sinistro (come l'alaggio, cioè il sollevamento dell'imbarcazione dall'acqua e il trasferimento a terra per eseguire i lavori, il varo, il ponteggio, la copertura e la sosta in cantiere), sono stimati dal CTU in €.1150,00. 
Rapportato l'importo complessivo di ### 9850,00 al grado di responsabilità ascritto alla parte convenuta, va riconosciuto definitivamente all'attore, a titolo di risarcimento del danno per i fatti di causa, l'importo di ### 6566,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo. 
La terza chiamata ### è tenuta a garantire e manlevare il proprio assicurato dalle condanne emesse nei confronti di quest'ultimo, sia in sorte capitale ed accessori, sia in punto spese. 
Le spese di ### per il caso esse siano state anticipate dall'attore, vanno definitivamente poste a carico del convenuto e del terzo chiamato in via solidale, fatto salvo l'obbligo di manleva del secondo nei confronti del primo. 
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, ed i compensi professionali si liquidano, sia nell'ambito del contraddittorio tra l'attore ed il convenuto, sia tra quest'ultimo e la terza chiamata, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.  P.Q.M Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così provvede: a)- Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del convenuto ### in ragione della quota di 2/3, e dell'attore ### in ragione della residua quota di 1/3.  b)- Per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta da ### nei limiti precisati in motivazione, condanna il convenuto ### al pagamento in favore dell'attore ### per i titoli di cui in premessa, della somma di ### 6566,66, oltre accessori come da motivazione.  c)- Condanna il convenuto ### a rifondere all'attore ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi ### 2327,00, di cui ### 2090,00 per compensi professionali ed ### 237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, ### CPA e quant'altro dovuto per legge.  d)- Condanna la terza chiamata ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il convenuto ### dalle condanne emesse sub b) e sub c) emesse nei confronti di quest'ultimo in favore dell'attore.  d)- Condanna la terza chiamata ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al convenuto ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi ### 2090,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, ### CPA e quant'altro dovuto per legge.  e)- Pone le spese di ### per il caso in cui le stesse siano state anticipate dall'attore, definitivamente a carico del convenuto ### e della terza chiamata ### tra loro in solido, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di manleva della terza chiamata in favore del convenuto. 
Cosi deciso in ### lì 15-10-2025 Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ###


causa n. 6691/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Tanas

M
2

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 995/2025 del 05-09-2025

... A. ### e tenuto anche conto delle dichiarazioni di manleva della anzidetta dott. ### alla società ### dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e/o comunque tenere indenne la società ### s.a.s. da ogni pretesa dell'avv. ### A. ### nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti di ### s.p.a., ferme anche qui le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### A. ### ritenuta comunque l'obbligazione della stessa ### s.p.a. in forza della polizza n. ### di manlevare e tenere indenne la società RNC dall'osservanza della lite e da ogni domanda e pretesa fatta valere dall'avv. ### A. ### a norma di legge e di contratto, dichiarare la stessa tenuta a manlevare detta società da ogni domanda e pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### A. ### con ogni consequenziale pronuncia condannatoria; - accertata l'obbligazione dell'avv. ### A. ### di pagare a RNC l'importo in linea capitale di € 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte a favore del medesimo avv. ### A. ### rappresentate nel prodotto pro-forma, condannare lo stesso al pagamento alla società RNC della predetta somma, con rivalutazione ed (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta ###. ##### ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 992/2024 R.G. promossa da R.N.C. ### & C. S.A.S. (COD. FISC.  ###) - elettivamente domiciliat ######. BOSCO 31/9 - 16121 GENOVA ### - rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellante nei confronti di ### (### FISC. ###), nato in #### il ###, elettivamente domiciliat ###### 7/D - 16123 ####, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ### appellato/appellante incidentale ### (### FISC. ###), nata in ### LODIGIANO ### il ###, elettivamente domiciliat ###### 1/8 - 16121 ####, rappresentata e difesa dall'Avv.  #### appellata ### S.P.A. (COD. FISC. ###) - elettivamente domiciliat ###P.### 2 - 16123 ### - rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### appellata/appellante incidentale ### Per l'appellante R.N.C. ### & C. S.A.S.: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto dalla società ### di ### & C. s.a.s., e rigettati gli appelli incidentali dell'avv. ### A. ### e di ### s.p.a. in quanto tardivi e/o inammissibili e/o comunque infondati e/o non provati con ogni inerente conseguenza, annullare e/o riformare nelle parti oggetto dell'impugnazione principale la sentenza del Tribunale di ### pubblicata il ###, n. 2532, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto esposto negli atti della società ### di ### & C. s.a.s., accogliere le conclusioni tutte già dalla stessa formulate in primo grado e perciò, previa verificazione della scrittura doc. 1 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc.  6 in causa R.G. n. 5753/2021) e della relativa sottoscrizione, nonché delle scritture doc.  31-32-33-34-89 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc. 35-36-37-38-93 in causa R.G.  n. 5753/2021) e delle relative sottoscrizioni, nonché previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott. ### e di ### s.p.a come da espressa dichiarazione fatta in tal senso nella comparsa di risposta di RNC in causa R.G.  4456/2020 davanti al Tribunale di ### ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c.: - in principalità assolvere la società ### s.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta, in quanto inammissibile e/o infondata e/o comunque non provata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti dell'avv. ### A. ### accertare e dichiarare che la società ### ritenuta l'assenza di ogni profilo di colpa e responsabilità in capo ad essa per quanto oggetto di causa, nulla deve allo stesso avv. ### A. ### né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, né per qualsivoglia altro titolo; - nei confronti della dott. ### ferme le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### ritenuta comunque la responsabilità della stessa dott. ### in ordine ai fatti e ai danni lamentati dall'avv. ### A.  ### e tenuto anche conto delle dichiarazioni di manleva della anzidetta dott.  ### alla società ### dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e/o comunque tenere indenne la società ### s.a.s. da ogni pretesa dell'avv. ### A.  ### nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti di ### s.p.a., ferme anche qui le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### A. ### ritenuta comunque l'obbligazione della stessa ### s.p.a. in forza della polizza n. ### di manlevare e tenere indenne la società RNC dall'osservanza della lite e da ogni domanda e pretesa fatta valere dall'avv. ### A. ### a norma di legge e di contratto, dichiarare la stessa tenuta a manlevare detta società da ogni domanda e pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### A. ### con ogni consequenziale pronuncia condannatoria; - accertata l'obbligazione dell'avv. ### A. ### di pagare a RNC l'importo in linea capitale di € 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte a favore del medesimo avv. ### A. ### rappresentate nel prodotto pro-forma, condannare lo stesso al pagamento alla società RNC della predetta somma, con rivalutazione ed interessi come di legge; - vinti compensi e spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte. 
Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato. Previo in via istruttoria, riformate e/o revocate e/o modificate sul punto le ordinanze del Tribunale di ### 3/8/2022 e 13/2/2024 nonché l'ordinanza 13/2/2024 che fissava udienza per la precisazione delle conclusioni senza dar corso ad attività istruttorie, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da RNC in primo grado nelle memorie ex art. 183, n. 2 e n. 3 c.p.c. nelle due cause riunite e nelle successive note di udienza in date 12/10/2021, 9/2/2022, 30/9/2022, 25/9/2023, 10-11/10/2023, 4/12/2023 e 12/2/2024 e allo stato non accolte, da intendersi come qui ancora specificamente richiamate e ritrascritte, e in specie: ammissione di CTU tecnico - grafica ai fini della verificazione delle scritture e delle firme disconosciute; ammissione, pur senza inversione d'onere probatorio, della prova per interrogatorio formale dell'avv. ### e della dott. ### e della prova testimoniale sui capitoli dedotti da ### come ritrascritti nelle note di udienza del 10/10/2023 in primo grado, pag. 7-10, con i testi indicati; ammissione di CTU al fine di accertare la congruità degli importi di cui al pro-forma doc. 30 di parte ### Rigettate le istanze istruttorie avversariamente riproposte nel presente grado perché inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni già illustrate nelle pregresse difese, con l'ammissione in subordine, per la denegata ipotesi che le prove ex adverso fossero ammesse, della controprova, con i testi già indicati”. 
Per l'appellato ### ““### a codesta ###ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta, preliminarmente; ### accertare, per quanto dedotto nel paragrafo ### della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025, la mancata impugnazione da parte di RNC di un capo della sentenza e per tanto dichiarare sul punto la definitività della stessa e la conseguente reiezione del gravame proposto da ### in via principale; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo I) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo A) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo II) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo B) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo ### dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo C) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo IV) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo D) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo V) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo E) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo VI) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo F) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### dichiarare inammissibile l'appello incidentale formulato da ### S.P.A. a pag. 26 e ss. della “### di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale” datata 29/01/2025, per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado; e, conseguentemente: ### confermare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021; in via di appello incidentale ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nel paragrafo H) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente condannare ### & C. S.A.S. al pagamento delle spese di giudizio (quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014) e di C.T.U. riferibili ai giudizi di primo grado; in via di appello incidentale condizionato: ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nei paragrafi L) e/o M) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente: ### accertare e dichiarare la commissione e/o il concorso nella commissione da parte della ### & C. S.A.S. di atti e/o fatti dolosi o colposi che hanno cagionato all'Avv. ### A. ### un danno ingiusto, per le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed al paragrafo L) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e la conseguente responsabilità della ### & C. S.A.S. ex art. 2043 cod. civ. per il risarcimento del danno sofferto dall'Avv. ### A. ### a causa di tali atti e/o fatti e, per l'effetto condannare #### & C. S.A.S. al pagamento a favore dell'Avv. ### A. ### dell'importo di € 500.588,00 (cinquecentomilacinquecentottantotto/00) o di quella diversa somma di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ### accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o la mancata prova della sussistenza del credito azionato in primo grado in via riconvenzionale da RNC ### & C. S.A.S. per i motivi esposti nella “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 ed in particolare nel paragrafo M) con ogni conseguente statuizione; Con vittoria di spese e compensi professionali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per quanto riguarda questo grado di giudizio. 
In via istruttoria: si insta per l'ammissione dei mezzi dedotti tanto nella “### ex art. 183, comma 6, 2, c.p.c.” datata 9/06/2021 quanto nella “### ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” datata 29/06/2021, depositate nel corso del giudizio di primo grado, come di seguito integralmente ritrascritte [si rinvia alle pagg. 5 e ss. delle note di p.c.]”. 
Per l'appellata ### “### questa ###ma Corte di Appello di ### contraris reiectis assumere le seguenti conclusioni: - in via principale respingere per i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, tutte le domande formulate da ### & ###.A.S.  nell'“### di citazione in appello” del 29 ottobre 2024 e, in particolare quelle formulate nel settimo motivo di ricorso nei confronti della Dott.ssa ### poiché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, sia nell'an che nel quantum con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata; - in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado, tanto nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.2. c.p.c.” del 10 gennaio 2022, quanto quelli dedotti nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.3. c.p.c.” del 31 gennaio 2022. Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi di giudizio.” Per l'appellata ### S.P.A.: “### l'###ma Corte di ###ìta, ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; in riforma della Sentenza n. 2532/2024, resa inter partes dal Tribunale di ### non notificata, ### applicazione, nei confronti dell'Avv. ### A. ### e/o della Dr.ssa ### dell'art. 1227 c.c. ed in accoglimento del gravame principale proposto da ### di ### & C. S.a.s.  #### di ### & C. S.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta dall'Avv. ### A. ### e, per l'effetto ### la domanda di garanzia e manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A.. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.  ### l'onere risarcitorio in capo a ### di ### & C. 
S.a.s. entro i limiti del giusto e del provato, tenuto conto dei soli importi versati dall'Avv.  ### A. ### a titolo di interessi, così come accertati dal ###. ### Rigettare l'ottavo motivo di gravame proposto da ### di ### & C. S.a.s. in merito all'operatività della copertura assicurativa, in quanto infondato in fatto e in diritto; Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### l'onere di manleva a carico di ### S.p.A., per la sola quota di responsabilità ascrivibile alla ### di ### & C. S.a.s., e, in ogni caso, entro i limiti del massimale contemplato in polizza per “### e ritardi” di euro 250.000, nonché con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%. 
Compensate le spese.  #### in ogni caso, la domanda di manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A. per i motivi svolti in ordine alle garanzie prestate con il contratto assicurativo stipulato inter partes. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.  ### sentenza definitiva n. 2532/2024 del 02/10/2024, il Tribunale di ### in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da ### nei confronti di R.N.C. ### & C. S.A.S., al fine di sentir accertare la violazione degli obblighi assunti da R.N.C. nell'esercizio degli adempimenti contabili e fiscali connessi all'attività professionale forense di ### Quest'ultimo, in particolare, contestava a R.N.C. di aver predisposto e depositato a sua insaputa dichiarazioni fiscali contenenti dati non conformi al vero, pur sapendo o potendo sapere che l'erroneità di tali dati traeva origine dalla condotta distrattiva tenuta da ### incaricata dallo stesso ### a: redigere la c.d. prima nota, trasmettere a R.C.N. la documentazione fiscale e contabile, versare la provvista nonché procedere al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali. ### quindi, domandava la condanna di R.C.N. al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in euro 598.929,00 a titolo contrattuale e in euro 500.588,00 a titolo extracontrattuale. Si costituiva R.N.C. che contestava in fatto e in diritto la domanda attrice. Quindi, la stessa R.N.C. instaurava un separato giudizio nei confronti di #### S.P.A. e ### chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligazioni risarcitoria a proprio carico e, comunque, la condanna di ### e ### a manlevarla e tenerla indenne dalle pretese di ### nei cui riguardi formulava altresì domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di euro 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte e rimaste insolute. 
Il Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti, così decideva: « - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a pagare a ### l'importo di euro 598.929,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo; - condanna ### spa a tenere indenne e manlevare ### di ### & C. s.a.s. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 178.588,46; - condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. l'importo di euro 6.423,30 oltre accessori di legge, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo; - rigetta le domande svolte ### di ### & C. s.a.s. nei confronti di ### - pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in ragione del 50% ciascuno a carico di ### e di ### di ### & C. s.a.s.; - compensa le spese di lite tra ### da un lato, e ### di ### & C. s.a.s. e ### spa, dall'altro; - compensa le spese di lite tra RNC ### di ### & C. s.a.s. e ### spa; - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a rifondere le spese di lite in favore di ### spese che - in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della concreta rilevanza della questione nell'economia del giudizio - si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge». 
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte R.N.C.  ### & C. S.A.S., con atto notificato in data ###. Contestualmente, l'appellante chiedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c.. 
Con comparsa si costituiva ### il quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione, nonché formulava appello incidentale, sia condizionato che non. Si costituivano altresì ### che chiedeva il rigetto dell'appello principale, e ### S.P.A., che chiedeva di assolvere R.N.C. da ogni domanda proposta da ### e, in via di appello incidentale, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da R.N.C.. ### inoltre, instava per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. 
Con ordinanza in data ### la Corte, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rimettendo la causa al ### istruttore che - ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. e lette le conclusioni trascritte in epigrafe - rinviava all'udienza collegiale di discussione del 9/07/2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza collegiale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'### È ##### I ##### È ### E ### RIGETTATO; ### L'##### 1) ### - ### principale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione tesa a sentir riconoscere il difetto di ius postulandi in capo ai difensori di ### in quanto «la procura allegata quale prod. A alla comparsa di costituzione 27/9/2021 dell'avv. ### non solo non contiene nessun riferimento a uno specifico giudizio (tale non essendo il generico richiamo a non meglio precisato “presente procedimento”), ma reca, addirittura, la data del “12 Maggio 2020”, di gran lunga antecedente alla citazione di RNC (notificata oltre un anno dopo, solo a giugno 2021), trattandosi, in effetti, di quella stessa identica procura che era stata a suo tempo rilasciata dal medesimo avv. ### in calce all'atto di citazione introduttivo del diverso giudizio R.G. n. 4456/2020 davanti al Tribunale di ### e che, evidentemente, era (e non poteva che essere) riferita a tale giudizio, non già alla successiva causa R.G.  5753/2021 (oltretutto all'epoca - 12 maggio 2020 -neppure prefigurabile)» (pag. 12 dell'atto d'appello). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza del Tribunale laddove quest'ultimo ha affermato che «la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.» (pagg. 15-16 della sentenza appellata). 
A confutazione di quanto affermato dal Giudice di primo grado, R.N.C. deduce che: 1) «il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e ciò anche quando si tratti della riunione di cause identiche (cfr., per tutti, Cass. 10/7/2014, 15860; Id., 15/1/2015, n. 567; Id. 13/7/2018, n. 18649; Id. 16/9/2022, n. 27295)»; 2) la questione sollevata non è “irrilevante”, giacché, «pur se nella causa riunita la domanda di RNC nei confronti dell'avv. ### è esattamente speculare a quella proposta dallo stesso avv. ### nei suoi confronti nella causa R.G. n. 4456/2020 precedentemente instaurata, l'avv. ### nella causa poi riunita R.G. n. 5756/2021, ha a sua volta formulato domande, eccezioni, difese ed istanze, delle quali peraltro, proprio in ragione del difetto di procura e di ius postulandi in quel giudizio, come subito eccepito da ### non si può e non si deve tenere nessun conto, tamquam non essent, ad ogni fine ed effetto»; 3) il mancato disconoscimento della dichiarazione di manleva «comporta in ogni caso, inevitabilmente, il tacito riconoscimento della scrittura e della firma ai sensi dell'art. 215 c.p.c.», in quanto le due cause riunite mantengono la loro autonomia (così, pagg. 13-14 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «- la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità1 della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); - la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.; - il menzionato disconoscimento tende a impedire l'utilizzo ai fini della decisione del documento in questione, con il quale RNC vuole dimostrare il mancato verificarsi di alcun proprio inadempimento, ascrivendo ogni possibile difetto della prestazione alla condotta di controparte; - per poter utilizzare il documento in questione, RNC ha dunque tempestivamente svolto (in entrambi i procedimenti poi riuniti) istanza di verificazione; - va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione2 è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### II) Come si vede, il motivo in esame è sostanzialmente privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, da un lato, viene spiegato che l'irrilevanza della questione non dipende solo dalla riunione delle due cause, ma dal «fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5753/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.)»; dall'altro, viene spiegato che il documento, cui fa riferimento l'appellante, e in relazione al quale potrebbe rilevare la non validità della procura, sotto il profilo della non tempestività del disconoscimento, in primo luogo è stato tempestivamente disconosciuto dal ### nel procedimento n. 4456/20, in secondo luogo è irrilevante ai fini della decisione, non contenendo dichiarazioni dalle quali possa inferirsi alcuna responsabilità del ### o dei suoi collaboratori per gli inadempimenti ascritti a ### come meglio si vedrà in sede di esame del secondo motivo. 
III) Il motivo è palesemente infondato al limite dell'inammissibilità, anche in considerazione della Giurisprudenza secondo la quale: “### la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01) 2) ### - ### principale lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione della dichiarazione di manleva firmata da ### in data ### e da quest'ultimo disconosciuta solo nel primo giudizio instaurato davanti al Tribunale di ### (r.g. n. 4456/2020). In tale dichiarazione ### affermava: «### della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006, manlevo la Vs. azienda da ogni responsabilità e Vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti e fornitori anno 2007» (doc. 1 - RNC). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha stabilito che: «va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pagg. 16-17 della sentenza impugnata).  ### principale sostiene che tale dichiarazione non sia irrilevante ai fini della decisione perché: i) dimostra la piena consapevolezza di ### circa la incompleta, erronea e intempestiva consegna della documentazione contabile e fiscale a R.C.N.; ii) contiene una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità, che può essere estesa anche agli anni successivi al 2006, «non essendo cambiato in nulla il comportamento dell'avv. ### e dei suoi delegati, neppure per gli anni seguenti, come documentato agli atti, specificamente dedotto a prova pur senza inversione del relativo onere (capitoli 4-5-6-7-8-9) e confermato anche all'esito della CTU (dove si dà atto, a pag. 14, di come “il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo”)». 
Stante ciò, R.N.C. conclude che: 1) «Se la società RNC non veniva posta in grado di espletare adeguatamente l'incarico, neppure può essere ritenuta responsabile di un non corretto adempimento nell'elaborazione dei dati contabili e delle dichiarazioni fiscali, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né ai fini di un'ipotetica responsabilità extracontrattuale, tanto meno a fronte di una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità»; 2) «se RNC ha elaborato in tal modo le dichiarazioni, l'ha fatto perché non riceveva dall'avv. ### e dai suoi delegati un flusso documentale completo, regolare e tempestivo, viceversa necessario per l'adeguato svolgimento dell'incarico, sicché tutte le inerenti conseguenze, nessuna esclusa, non possono che ricadere sullo stesso avv. ### il quale, oltretutto, ne era appunto ben consapevole ed aveva perciò esplicitamente manlevato RNC da ogni responsabilità» (pagg. 16-17 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Nella nota 2 di pag. 16 della sentenza impugnata, il documento in questione viene descritto come segue: «Prodotto da RNC quale doc. 1 nel giudizio n.4456/20r.g. e come doc.6 nel giudizio n.5756/21r.g., è una missiva intestata ### datata 29.4.2008, indirizzata a ### reca come oggetto “elenco clienti e fornitori anno relativi agli anni 2006/2007 e dichiarazione unico 2007 redditi 2006”, con il seguente testo “consapevole della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006 manlevo la vs. azienda da ogni responsabilità e vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti fornitori anno 2007. Distinti saluti” e firma attribuita al ### II) È del tutto evidente dall'esame di tali dichiarazioni che le stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non contengono alcun esonero di RNC dagli specifici profili di responsabilità attribuiti a RNC («l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale»). 
III) Anche tale motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, proprio in quanto la responsabilità attribuita a RNC non è in alcun modo ricollegata a problematiche connesse alle questioni cui viene fatto riferimento nel documento in questione, ma esclusivamente all'inserimento nelle dichiarazioni dei pagamenti indicati come effettuati, che in realtà non erano avvenuti, come sarà meglio precisato in sede di esame del quinto motivo.  3) ### - ### principale censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale - nell'individuare l'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C. e, quindi, nel definire la portata della responsabilità di quest'ultima - ha ritenuto che il mandato rilasciato da ### fosse ampio in quanto i compiti affidati non si riducevano «a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo» (pag. 18 della sentenza impugnata). 
R.N.C. denuncia l'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni a cui è pervenuto la ### da cui emergerebbe con chiarezza che R.N.C.  non è uno studio professionale abilitato al visto di conformità ma una società di servizi per l'elaborazione dei dati contabili, fiscali e del lavoro. Il Tribunale, in particolare, avrebbe trascurato che: a) secondo il CTU «RNC è una società di elaborazione dati e non un professionista. Ciò è facilmente verificabile dalla lettura della visura camerale (datata 08/05/2020) estrapolata dalla ### di ### ove si evince chiaramente la ragione sociale “RNC elaborazione dati di ### & C. s.a.s.”. I professionisti, infatti, tranne nell'ipotesi di ### tra ### (la cui disciplina è successiva rispetto agli anni oggetto di causa in quanto introdotta con ### 12 novembre 2011, n. 183.) non hanno obblighi di iscrizione alla ### In aggiunta, anche il codice attività desunto dalle ### 63.11.1 - elaborazione dati; diverge da quello dei dottori commercialisti 69.20.1 ### - servizi forniti da commercialisti, rimarcando ulteriormente la differenza dagli esercenti arti e professioni» (pag. 116 della relazione peritale); b) il richiamo alle dichiarazioni fiscali 2006 contenuto nella manleva rilasciata in data ### (prod. 1 - RNC) non è sufficiente a far ritenere che ### avesse ampliato l'incarico conferito a ### c) il riferimento a “tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi” contenuto nella lettera relativa al passaggio di consegne dell'attività da RNC alla società BPR (doc. 94 - RNC) è alle attività correlate all'elaborazione dei dati; d) l'elenco delle prestazioni di cui al pro-forma rilasciato da RNC (doc. 30 - RNC) consente di affermare che l'attività di quest'ultima «era per l'appunto limitata all'elaborazione dei dati contabili, delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga dei dipendenti» (pag. 19 dell'atto d'appello). 
Ciò detto, l'appellante conclude la censura precisando che: i) «le dichiarazioni fiscali ben possono essere predisposte ed inviate dall'intermediario sulla base dell'elaborazione dei dati forniti dal cliente, senza che ciò comporti nessun incarico “professionale”, tanto meno “ampio”»; ii) « In ogni caso, sarebbe stato se mai onere (non assolto) dell'attore avv.  ### individuare un ipotetico “terzo soggetto” che, secondo la ### prospettazione del giudice di primo grado, avrebbe predisposto le dichiarazioni, rivolgendosi eventualmente ad esso e facendone valere le responsabilità, anziché rivolgersi alla società di elaborazione dati viceversa inopinatamente convenuta in giudizio» (così, pag.  19 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata, a proposito della missiva prodotta da RNC quale doc. 1 nel giudizio n. 4456/20r.g. e come doc. 6 nel giudizio n. 5756/21r.g., che «il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pag. 17) in quanto «### … dal testo la sussistenza di un accordo per una non limitata “tenuta delle scritture contabili” del ### e per la realizzazione delle dichiarazioni fiscali» (pag. 17 nota 3). Nel documento riportato sopra è chiaramente contenuto il riferimento alla «tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni». 
II) A pag. 18 della sentenza si legge: «risulta adeguatamente provata l'ampiezza dell'incarico professionale conferito a RNC (che certo non può ridursi a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo)». Nella nota 5 di pag. 18 si legge: «Si pensi non solo a quanto risulta anche dal (più volte menzionato) documento n.1 prodotto da ### ma anche al documento relativo al passaggio di consegne dal precedente consulente a RNC (richiamato dal ctu a pag.21 dell'elaborato peritale) dove si indica l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”». 
III) Il tenore della documentazione citata nella sentenza impugnata è inequivocabile, anche con riferimento al contenuto del documento relativo al passaggio di consegne, laddove viene menzionata l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”. 
IV) In particolare, nella relazione di CTU a pag. 21 si legge: «### tra gli atti in causa non sia stato rinvenuto un contratto vero e proprio sottoscritto tra le parti, ma un semplice documento firmato per ricevuta dall'Avv.to ### con il passaggio di consegne dal precedente consulente alla società convenuta, è innegabile come il reiterato rapporto tra la società convenuta e l'Avv.to ### (durato dal 2006 al 2009) facciano propendere per un'implicita attribuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e predisposizione adempimenti fiscali, venendosi, di conseguenza, a generare un'obbligazione da parte della società convenuta nei confronti dell'Avv.to ### Obbligazione consistente non solo nella elaborazione delle buste paga, ma anche - come si legge nella missiva di passaggio di consegne - “nell'elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi correlati”. Pur in assenza di un contratto scritto, o di altro documento dimostrante il conferimento dell'incarico (ad esempio mail; fax; ecc...), la reiterata tenuta della contabilità ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali, sono sicuramente sinonimo dell'assunzione di un'obbligazione da parte di R.N.C. nei confronti dell'Avv.to ### V) Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente recepito le risultanze degli accertamenti svolti dal ### dai quali emerge, sulla scorta della documentazione esaminata dal CTU medesimo, lo svolgimento di un incarico ben più ampio di quello che sostiene la società appellante: un incarico avente a oggetto la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, il che implica necessariamente che detto incarico fosse stato conferito, sia pure non in forma scritta. 
VI) Con riguardo alle ulteriori questioni sollevate dalla società appellante, anche a questo riguardo il CTU si è espresso: «### R.N.C. di una società di elaborazione dati - e non di uno studio professionale associato, soggetto alla disciplina deontologica propria dell'Ordine di appartenenza - benché composta da professionisti, forti dubbi sorgono se alla stessa possano applicarsi le norme codicistiche e deontologiche in materia di opera intellettuale (che rimane tipica ed esclusiva della sfera professionale dei professionisti iscritti ai relativi ###, con conseguente disapplicazione dell'articolo 1176, comma 2, del ### - relativo alla diligenza da adottare nell'espletamento di un'attività professionale; facendo, invece, propendere per l'applicazione del 1° comma, dell'articolo 1176 del ###, laddove prevede che “nell'espletamento delle sue obbligazioni il debitore deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia”, per tale intendendosi la diligenza media, intesa come impegno adeguato di energie e di mezzi per il soddisfacimento dell'interesse del creditore, che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza» (pagg. 21 -22). A prescindere dalle valutazioni strettamente giuridiche espresse dal ### ad avviso della Corte, la circostanza che R.N.C. fosse e sia una società di elaborazione dati e non uno studio professionale associato non esclude affatto che la stessa fosse tenuta a svolgere con la necessaria diligenza le obbligazioni connesse all'incarico ricevuto ed espletato. 
VII) Si ricorda al riguardo che “Le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'### dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la ### di ### di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8683, Rv. 653299 - 01) VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  4) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che anche le prestazioni attinenti alle dichiarazioni previdenziali di ### (e gli adempimenti nei confronti della ### fossero da ricomprendere nell'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C..  ### sostiene che tale assunto sia rimasto privo di prova, «risultando per contro documentate numerose richieste di RNC di trasmissione, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, e nei soli limiti di quanto all'uopo necessario, dei dati relativi a dichiarazioni e versamenti previdenziali, di cui, all'evidenza, si occupava direttamente l'avv. ### (o chi per esso), mentre la società RNC non disponeva affatto di questi dati, visto che se così non fosse non avrebbe avuto motivo di farne richiesta all'avv.  ### (cfr., ex plurimis, i doc. 10-11-13- 18-59 di RNC in primo grado)» (pag. 21 dell'atto d'appello). Ciò troverebbe conferma anche nella relazione del CTU secondo cui «dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### (pag. 21 della ###. 
Ne deriva, ad avviso dell'appellante, la necessità di riformare la sentenza impugnata laddove RNC è stata condannata a pagare le sanzioni e gli interessi riferiti alla ### LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella CTU a pag. 21: «Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati reddituali/volume d'affari alla ### vi sono due modalità alternative di gestione dell'adempimento: a) il cliente non conferisce incarico al professionista: in questo caso è il cliente che provvede spontaneamente all'inoltro del modello alla ### Il professionista si limita a fornirgli i dati necessari, ossia reddito derivante dall'attività professionale e volume d'affari ### b) il cliente conferisce incarico al professionista: in questo caso il cliente fornisce al professionista le password per accedere alla propria area riservata della ### affinché sia quest'ultimo ad effettuarne la comunicazione. Premesso che non vi è una prassi consolidata sull'espletamento di tale obbligo, venendo lo stesso soddisfatto a discrezione del professionista, il quale potrà scegliere se farsi rilasciare o meno le password di accesso, dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### facendo presumere che il compito di RNC fosse limitato al semplice inoltro all'Avv.to ### dei dati utili». A pag. 23: «In ogni caso, lo scrivente CTU ritiene che, nella fattispecie che ci interessa, il soddisfacimento dell'interesse del cliente si sarebbe ottenuto attraverso: - una corretta ed ordinata tenuta della contabilità; - una corretta elaborazione delle dichiarazioni fiscali/previdenziali». 
II) Quindi nella CTU non viene affatto affermata l'inesistenza di un incarico relativo all'elaborazione delle dichiarazioni previdenziali. Il passaggio della CTU sul quale insiste la società appellante riguarda soltanto le modalità di presentazione delle dichiarazioni previdenziali, che comunque venivano predisposte dal ### III) Del resto, la fonte della responsabilità di RNC al riguardo viene correttamente indicata nella sentenza a pag. 18: «parimenti, risulta documentata l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali predisposte da ### della effettuazione dei dovuti pagamenti». 
Quindi anche nelle dichiarazioni previdenziali, anch'esse predisposte da ### venivano indicati pagamenti non effettuati. Tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all'indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni previdenziali come effettuati, quando in realtà i relativi importi non erano stati versati, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale, che si limitata a negare di avere ricevuto il relativo incarico. 
IV) Il motivo è pertanto infondato.  5) ### - ### principale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato la responsabilità contrattuale di R.N.C. e, quindi, per aver condannato quest'ultima a risarcire il danno subito da ### quantificandolo in euro 598.929,00 euro. 
R.N.C., innanzitutto, ribadisce che: 1) ### ha conferito un incarico di elaborazione dati, «che la società era tenuta a svolgere con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176, comma 1, cod. civ., e non invece con la maggior diligenza richiesta dal comma 2 nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (estranea all'attività sociale)» (pag. 22 dell'atto d'appello); 2) ### non ha demandato alla società la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni previdenziali; 3) ### e la sua delegata ### hanno fornito alla società le informazioni richieste in modo incompleto e intempestivo, impedendole di svolgere adeguatamente l'incarico. 
R.N.C., quindi, sostiene che il Tribunale abbia mal interpretato la CTU (in particolare, pag.  39 della relazione), deducendo che «l'inserimento nelle dichiarazioni fiscali, nella casella corrispondente ai versamenti, delle somme a debito, anziché di quelle che risultavano versate sulla scorta della (dichiaratamente incompleta) documentazione fornita dall'avv.  ### e dai suoi delegati a ### non costituisce affatto inadempimento degli obblighi di RNC nell'espletamento dell'incarico, e neppure un'irregolarità, tant'è vero che non ha dato luogo a sanzioni di sorta, neppure formali, avendo il ### sanzionato l'avv.  ### non già perché le dichiarazioni fiscali non fossero corrette, ma esclusivamente per il mancato versamento degli importi di anno in anno dallo stesso dovuti, in base ai #### via via diligentemente predisposti e trasmessi da RNC al ### perché provvedesse al pagamento, ma dallo stesso non pagati» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello). 
Stante ciò, ad avviso di R.N.C., nel caso di specie manca il nesso causale tra la pretesa inadempienza e il danno lamentato, poiché «è di palmare evidenza che gli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione applicati dal fisco per le omissioni e i ritardi di versamento non conseguono affatto, tanto meno immediatamente né direttamente, a pretese inadempienze o irregolarità nelle modalità di compilazione in dichiarazione della casella dei versamenti effettuati, ma conseguono, invece, proprio e solo, ai mancati versamenti» (pag. 26 dell'atto d'appello).  ### si duole inoltre della contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da una parte, ha affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili «non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### e, dall'altra, ha ritenuto che «una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###», con la conseguenza che la condotta di R.N.C. ha «cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione» (pag. 20 della sentenza appellata). 
A sostegno della censura, R.N.C. rappresenta che: i) la causa immediata e diretta delle sanzioni, interessi ed oneri di riscossione richiesti per le omissioni di versamento va ravvisata nel mancato pagamento degli importi dovuti o comunque nell'appropriazione, da parte di ### delle somme versate da ### sul conto corrente cointestato con quest'ultima; ii) «l'avv. ### ben avrebbe potuto, e dovuto, rendersi conto, dall'esame del suo proprio conto, prima ancora che delle dichiarazioni fiscali, che non vi risultavano affatto versamenti tramite ####, ben riconoscibili da chiunque, e tanto più da un esperto professionista quale l'avv. ### iii) «se poi davvero la dott. ### fosse riuscita ad ingannare l'avv. ### con il quale era in stretti rapporti, a maggior ragione avrebbe potuto trarre in inganno, ed ha ingannato, anche la società ### facendo credere che i pagamenti erano stati effettuati (se del caso anche curando in autonomia il ravvedimento), pur senza consegnare la relativa documentazione, e facendo credere, in ogni caso, che la situazione dei versamenti era sotto il pieno controllo dell'avv. ### il quale, del resto, non aveva mai dato a RNC nessun incarico generale di provvedere per suo conto ai pagamenti, ma, per l'appunto, di regola li gestiva direttamente o delegandoli ad altri soggetti» (pag. 29 dell'atto d'appello).  ###, quindi, conclude la doglianza sostenendo che la condotta tenuta da ### ha interrotto il nesso causale tra la contestata responsabilità di R.N.C. e i danni lamentati da ### il quale, ben difficilmente, poteva essere all'oscuro del comportamento di ### giacché egli: a) «era cointestatario del conto corrente all'uopo dedicato, sul quale, all'evidenza, non risultava traccia di versamenti al ### (pur chiaramente riconoscibili dalla relativa causale)»; b) «era stato fatto destinatario, presso la sua residenza, di atti e comunicazioni, da parte del ### che certamente valevano a renderlo direttamente edotto delle omissioni di versamento» (doc. 35 - ###; c) era consapevole che nel bilancio 2009 erano stato indicati «nello ### - Passività - mastro 48.55, “Debiti tributari” per € 1.100.980,25, di cui € 835.065,85 per ### (doc. 12 - ### (pag. 31 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 18 - 21): «- ai fini della decisione, dunque, occorre valutare se costituisse specifica obbligazione di RNC quella del controllo della effettività dei pagamenti da parte del ### eventualmente con l'attivazione di richieste documentali al ### stesso o a terzi soggetti; in definitiva, occorre valutare, se RNC ha predisposto dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate, avendo gli elementi e i dati per realizzarne di diverse e idonee, e soprattutto se l'eventuale errore al riguardo ha cagionato il danno per cui il ### agisce; - al riguardo lo scrivente ritiene che determinanti elementi di valutazione si debbano ricavare dalla ctu (a firma del dott. comm.  ### in atti, ove si legge che ▪ non esistono linee guida o best practice circa i documenti e le informazioni che il cliente deve fornire al soggetto al quale ha affidato la tenuta della propria contabilità (ctu pag.11); ▪ gli elementi documentali in atti consentono di affermare che il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo (ctu pag.14); ▪ risulta tuttavia una irregolare compilazione delle dichiarazioni fiscali, con l'indicazione di importi in realtà mai versati o versati in misura inferiore (ctu pag.23 e ss.), oltre alla irregolare tenuta della contabilità ordinaria (ctu pag.34 e ss.); ▪ i sopra descritti inadempimenti non hanno cagionato “alcun pregiudizio, in termini sanzionatori, all'Avv.to ### dal momento che le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag.39); ▪ con specifico riferimento alla questione della indicazione di versamenti in realtà non effettuati (nel “confronto” condotto sul punto con i ctp) il ctu ha tuttavia evidenziato che “se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati” (ctu pag.122, aggiungendo a pag.123 che “non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati”; grassetto dello scrivente); conclude il ctu affermando che “tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo” (ctu pag.125, sottolineatura dello scrivente); - dunque, il ctu evidenzia che, se pure l'irregolare tenuta delle scritture contabili non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###; - ciò posto, ritiene lo scrivente che ai fini della decisione risulta superfluo stabilire se - tra le obbligazioni del “buon contabile”, e dunque tra quelle che facevano capo a RNC - oltre a quella di verificare la sussistenza di documentazione da cui inferire l'effettuazione dei pagamenti da parte del ### (e di omettere alcuna indicazione in sede ###caso di mancata consegna di documentazione di tal specie), ricorresse anche quella di verificare la correttezza delle eventuali affermazioni di pagamento provenienti dal soggetto “amministrato” (nel caso in esame, in tutta evidenza, in concreto eventualmente provenienti dalla d.ssa ###; ciò in quanto anche il solo inadempimento alla “prima” obbligazione sopra indicata ha cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione; - ebbene, come sopra detto e come risultante diffusamente dalla ctu in atti, RNC pur in conclamata assenza di documentazione idonea a sostegno, ha predisposto (in modo evidentemente non corretto) le dichiarazioni fiscali e previdenziali del ### e si deve affermare che detto errore - non scusabile per quanto diffusamente indicato, sotto il profilo tecnico, dal ctu - ha effettivamente cagionato (con una sorta di meccanismo di ripercussione “a catena” nel quale ciascun errore riverberava in successivi ulteriori errori, e non consentiva al ### la possibilità di rendersi conto della situazione) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (e di richiesta di interessi da ritardato, omesso o inadeguato pagamento) da parte dei pubblici uffici; provvedimenti che individuano il fondamento e l'ammontare della pretesa risarcitoria del ###». 
II) Il motivo si riduce alla reiterazione di osservazioni del ### di RNC ### & C. s.a.s., alle quali il CTU ha replicato a pagg. 122 - 125. della relazione: «d.1) Risposte inerenti alla modalità di compilazione dei ### dichiarativi. - Nella bozza di ### lo scrivente ha ampiamente argomentato le irregolarità nella compilazione dei dichiarativi, con indicazione di versamenti in realtà mai effettuati o effettuati in misura inferiore. Ciò premesso, sul punto lo scrivente non condivide quanto asserito dalla ### “[…] la modalità di compilazione dei righi dedicati ai versamenti effettuati non è casuale o semplicemente errata, né tantomeno volta a nascondere all'avvocato ### il suo reale debito nei confronti dell'erario (come infondatamente sostiene parte attrice), ma è stata scelta tenuto conto delle informazioni disponibili […]. 
Come emerso dagli atti in causa, l'avv. ### non forniva (o, comunque, non forniva tempestivamente) le quietanze dei mod. ### pagati […]”. Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati. Ciò è addirittura rimarcato dalla stessa CTP laddove scrive: “[…] nel caso dell'avv. ### mancando la certezza in merito ai versamenti effettuati e/o ravveduti (come dimostrato dal mod. ### del 31.10.2006, capitava che l'avv. ### ravvedesse il dovuto, in tutto o in parte, il giorno stesso della scadenza dell'invio della dichiarazione) era prassi indicare gli importi periodici dovuti nel rigo dei versamenti effettuati”. Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati. … La modalità operativa più corretta da seguire sarebbe stata quella di indicare i versamenti effettivamente eseguiti dall'Avv.to ### aumentandone il saldo da dichiarazione, ed eventualmente fargli ravvedere quello. Non indicare versamenti in realtà mai eseguiti, operando su di essi il ravvedimento operoso. Tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
III) Appare pertanto evidente che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della ### laddove viene posto in evidenza che: a) « “le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag. 39)»; b) «Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati»; c) «Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati»; d) «### condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
IV) Appare del tutto evidente che, non essendo stati effettuati i pagamenti, e non disponendo della relativa documentazione, RNC non avrebbe dovuto indicarli come effettuati. E' stata proprio tale condotta a impedire al ### di rendersi conto della mancata effettuazione dei pagamenti medesimi; di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento di RNC (indicazione delle dichiarazioni di pagamenti non effettuati) e il danno subito da ### in conseguenza della mancata effettuazione dei pagamenti. 
V) La condotta attribuita alla ### non interrompe il nesso causale, anzi è evidente che il danno di cui RNC è chiamata a rispondere costituisce conseguenza della condotta attribuita alla società appellante. 
VI) Detta società, in assenza di documentazione dei pagamenti, non avrebbe dovuto indicarli come effettuati, del tutto indipendentemente dall'operato della ### VII) Nel caso specifico il fatto attribuito alla ### (mancati pagamenti) non costituisce causa esclusiva del danno come vorrebbe l'appellante, idonea a interrompere il nesso causale (v. Cass. Sez. 3, 03/04/2024, n. 8778, Rv. 670700 - 02): proprio perché l'inadempimento di RNC ha impedito al ### di avvedersi dei mancati pagamenti, il che avrebbe evitato il danno (sanzioni, interessi ecc.). 
VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  6) ### - ### si duole delle modalità utilizzate dal Tribunale per determinare il quantum risarcitorio spettante a ### quale conseguenza della responsabilità contrattuale di R.N.C.. La società, in particolare, contesta al Giudice di prime cure di aver liquidato il danno soltanto sulla base del prospetto elaborato dal CTP di ### (dott. ###, senza tenere conto della restante documentazione versata in atti né degli esiti della CTU (cfr. pag. 21 della sentenza appellata). 
R.N.C., quindi, svolge una serie di censure che saranno successivamente riportate ed esaminate singolarmente LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 21): «- merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa; - ### dunque, va condannata al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 598.929,00 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo» II) ### sostiene che le voci riferite alla ### per “sanzioni cartella” (€ 65.887,03) e “interessi cartella” (€ 34.050,19) vanno espunte dal calcolo dei danni, in quanto l'incarico conferito a RNC non comprendeva le dichiarazioni previdenziali né alcun adempimento inerente alla ### Rileva la Corte che tale questione è già stata affrontata nell'ambito del motivo di appello relativo all'asserito mancato conferimento di un incarico per dichiarazioni previdenziali. In ogni caso, nella relazione della Dott. ### sono riportati i seguenti importi riferiti alla ### Detti importi, recepiti nella sentenza impugnata (laddove a pag. 21 il Tribunale ha ritenuto: «merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa», quindi con espresso richiamo a quanto esposto in detta relazione, ivi compresi gli importi riferiti alla ### non sono oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante che non contesta la correttezza della relativa quantificazione, ma solo l'an debeatur. 
III) ### sostiene che i calcoli effettuati dal CTP di ### non trovano conferma nella relazione di CTU né nella relazione di chiarimenti successivamente depositata. Sul punto, rileva la Corte che a pag. 40 della relazione della CT di parte di ### viene indicato quanto segue chiarendo che¨«### stati pagati (o in corso di pagamento) oltre al debito, come dichiarato ma non versato, per € 1.413.583, anche le maggiorazioni per sanzioni ed interessi sugli importi dovuti per un totale onnicomprensivo di oneri di riscossione di € 598.929.». La censura dell'appellante è del tutto generica, fermo restando che alle pagg. 39 e s. della relazione di CTU sono ricostruiti gli importi dovuti per interessi, sanzioni e spese di riscossione. Si vedano in particolare le tabelle riepilogative di pagg. 98 e ss., dalle quali emerge la debenza di importi per interessi, sanzioni e spese di riscossione che ammontano a euro 553.000 circa (per i tributi), cui si deve aggiungere l'importo di € 100.000 circa riferito alla ### come riportato al punto che precede. Quindi dalla CTU emerge la debenza di importi addirittura superiori a quelli richiesti. 
IV) ### sostiene: i) il CTU ha rilevato che agli atti non risulta prova dell'avvenuto pagamento in concreto da parte di ### di tutte le somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, accertando soltanto l'effettivo versamento delle seguenti somme: - € 149.879,24 d'imposta; € 43.561,36 di sanzioni; - € 21.964,11, di interessi; - € 3.712,36 di sanzioni/interessi riferiti all'avviso/comunicazione per l'anno 2007; ii) ### avrebbe dovuto provare di avere effettivamente subito la lamentata perdita patrimoniale per l'ammontare di tutti gli interessi, sanzioni ed oneri; iii) «così non è stato, né può supplirsi alla mancanza di prova mediante l'acquisizione aliunde di documenti non tempestivamente prodotti, né sulla base di una relazione di parte contestata e smentita all'esito dalle operazioni peritali» (pag. 33 dell'atto d'appello); iv) il danno lamentato, pertanto, non risulta provato se non per il minore importo di € 43.561,36 per sanzioni ed € 21.964,11 per interessi, e così complessivamente per € 65.525,47; v) ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare la conoscenza da parte di ### della situazioni dei propri versamenti «quanto meno a far data dalla notifica il ### della cartella relativa all'anno 2004, o al più tardi dagli avvisi bonari pervenutigli a marzo e agosto 2010, a seguito dei quali lo stesso avv.  ### avrebbe potuto definire la sua posizione debitoria con l'applicazione di sanzioni nella sola misura del 10% dell'imposta non versata» (pag. 34 dell'atto d'appello) - La Corte osserva al riguardo che la questione sollevata dall'appellante è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, il quale consiste nell'esposizione debitoria del ### nei confronti dell'### a titolo di sanzioni, interessi e spese di riscossione, e della ### cagionata dalle condotte ascritte a ### 7) ### - ### impugna il rigetto della domanda di manleva di R.N.C. nei confronti di ### R.N.C. deduce che ### è il soggetto sul quale prioritariamente grava la responsabilità dell'esposizione debitoria, come dichiarato dallo stesso ### e documentato agli atti. A quest'ultimo riguardo, viene rappresentato che ### «con le tre dichiarazioni di manleva prodotte in primo grado (doc. 26-27-28, corrispondenti ai doc. 31-32-33 nella causa riunita) ha espressamente riconosciuto, direttamente nei confronti di ### di non avere ad essa tempestivamente consegnato la documentazione per l'elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, così mettendola in condizione di non poter eseguire in modo corretto e preciso gli adempimenti inerenti al suo incarico, e si è perciò expressis verbis assunta l'obbligo di manlevarla da ogni responsabilità comunque inerente alla non corretta esecuzione del servizio di elaborazione dei dati contabili e delle relative dichiarazioni fiscali, per gli anni 2006, 2007 e 2008, assumendosene ogni responsabilità. Non c'è dubbio, allora, che contrariamente a quanto mal giudicato dal Tribunale, le condotte della dott. ### che hanno addirittura avuto rilievo penale, ben lungi dall'essere irrilevanti, valgono certamente ad obbligarla a manlevare e/o tenere indenne RNC - per la denegata ipotesi che potesse ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali e perciò tenuta a risarcire i danni - per tutto quanto la società fosse costretta a pagare all'avv. ### (pag. 35 dell'atto d'appello).  ###, infine, sostiene che l'erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso accoglimento della domanda di manleva si riflette anche sulle statuizioni in punto spese, erroneamente poste a carico di R.N.C. mentre «mentre avrebbero dovuto far carico alla dott. ### in quanto soccombente, e che, in subordine, avrebbero dovuto quanto meno essere compensate, tenuto anche conto delle statuizioni rese in ordine all'insussistenza di responsabilità extracontrattuale di RNC nonché dell'esplicito riconoscimento, nella sentenza, della condotta infedele, “conclamata, della Brunetti” e delle “distrazioni ### operate da ### in riferimento alla provvista che il ### aveva predisposto per il pagamento dei propri debiti erariali e previdenziali”» (pag. 36 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «quanto ad ### la natura stessa delle condotte (ascritte a RNC e ampiamente esposte in precedenza) che determinano l'obbligo risarcitorio da inadempimento contrattuale evidenzia l'irrilevanza di qualsiasi condotta attiva od omissiva, ovvero da ritardata o inesistente comunicazione di documenti, eventualmente operata dalla ### con conseguente necessario rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della predetta da ### che solo a se stessa deve ascrivere il proprio inadempimento» (pag. 23) II) Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, RNC formulava la seguente richiesta: «In via preliminare, ritenuto quanto sopra esposto (in specie al punto V, sub 11), circa la diretta partecipazione della dott. ### ai fatti dall'attore posti a base della domanda da lui proposta nei confronti di parte convenuta e circa la dichiarazione di manleva da ogni responsabilità dalla stessa resa nei confronti di ### che giustificano ex art. 106 c.p.c., sotto i due profili dalla stessa norma previsti, la sua chiamata in causa, a seguito dell'espressa dichiarazione che in tal senso ne viene qui fatta dalla parte convenuta a sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c. si insiste perché venga autorizzata detta chiamata in causa, con ogni consequenzialità, come di rito». 
III) La decisione del Tribunale appare corretta, alla luce della Giurisprudenza secondo la quale “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità” ( Sez. 2, 07/11/2023, n. ###, Rv. 669230 - 01). 
IV) Nel caso specifico, RNC è chiamata a rispondere esclusivamente del proprio inadempimento, consistente nell'aver dato atto nelle dichiarazioni di pagamenti in realtà non avvenuti, impedendo al ### di avvedersene e cagionando pertanto al medesimo i danni di cui si è detto nell'ambito dei precedenti motivi. In altre parole, RNC ha indicato la ### quale unica responsabile dei danni, come si evince da pagg. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta di RNC in primo grado: «… risulta ex actis che la dott. ### era stata espressamente delegata dall'avv. ### ad occuparsi delle relazioni con ### anche in ragione dei particolari rapporti di fiducia esistenti tra i due, non a caso addirittura cointestatari di c/c aperti presso ### Nella sentenza penale 23/11/2011, n. 4372, si dà atto che la stessa dott. ### pur confermando che <<il ### controllava, sia i conti, sia il suo operato>>, era <<riuscita a prospettargli una situazione in termini di regolarità, tra l'altro giocando sul fatto che la posta sul recapito di ### la riceveva sempre lei, direttamente o tramite un collaboratore>>. ### inequivocabilmente da ciò la diretta partecipazione della dott. ### non solo alla formazione delle risultanze contabili fornite e ricevute da ### ma anche della conoscenza da parte dell'avv. ### della reale (o, quanto meno, dell'apparente) conoscenza dei conti da parte dello stesso avv. ### e della sua piena fiduciaria, nonché delle relative conseguenze sul piano fiscale e previdenziale. Onde l'evidente sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa della stessa dott. ### ex art. 106 c.p.c. per essere chiamata a rispondere, anche sul piano civilistico, delle conseguenze del proprio operato quale fonte causativa di ogni ipotetico danno lamentato dal ricorrente e per manlevare in ogni caso RNC da ogni pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### nella causa in oggetto». 
V) Al contrario, il danno di cui RNC è qui chiamata a rispondere dipende esclusivamente dal proprio negligente operato, nei termini che si sono descritti, e con le conseguenze che ne sono derivate. Del tutto indipendentemente dall'operato della ### - se RNC non avesse dato atto di pagamenti non effettuati, il che non poteva fare in assenza della relativa documentazione - il ### avrebbe potuto rendersi conto dei mancati pagamenti e il danno ascritto a RNC (sanzioni, interessi ecc.) non si sarebbe prodotto. 
VI) Il motivo è pertanto infondato.  8) ### - ### principale censura la sentenza impugnata per aver limitato l'accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di #### S.P.A. al solo importo di euro 178.588,46, a titolo di interessi e aggio, al netto delle sanzioni e dello scoperto pari al 10% del sinistro. 
Ad avviso di R.N.C., ha mal interpretato le condizioni generali del contratto di assicurazione, atteso che «la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni è espressamente prevista dalle condizioni generali di assicurazione, alla ### (“oggetto e limiti dell'assicurazione”), dove testualmente si prevede, all'art. 2, lett. b), che “per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l'### non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa” e ancora si specifica che “la garanzia è prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce ###, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massima comunque di ### 750,000,00”». La società sottolinea che tale clausola non risulta incisa dalle esclusioni previste dal successivo art. 5 della polizza, «risultando infatti specificamente assicurata, dall'art. 2, lett. b), la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivanti per l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico del solo cliente, come appunto nel caso». 
R.N.C., quindi, conclude sostenendo che «### s.p.a. è pertanto obbligata a tenere indenne la società assicurata RNC da tutto quanto la stessa in ogni pur denegata ipotesi fosse tenuta a pagare all'avv. ### non soltanto per interessi e aggio, ma anche per sanzioni, rientrando gli importi (pur erroneamente) liquidati a favore di quest'ultimo nelle previsioni di polizza e nei limiti del massimale, per ogni sinistro e per ciascun anno 2006, 2007, 2008 e 2009». Ad avviso dell'appellante, inoltre, ### dovrà tenere indenne RNC anche per gli interessi sul capitale, ricadendo anch'essi nella copertura assicurativa. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 24 e s.): «- per contro, l'art.5 delle menzionate condizioni generali di contratto prevede che “sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative”; …. - ciò premesso, va ricordato che RNC viene condannata nella presente sede a corrispondere al ### l'importo capitale di euro 598.929,00, determinato dallo scrivente in adesione alla prospettazione offerta da parte attrice con la propria relazione tecnica di parte (doc.B prodotto con l'atto di citazione); dallo schema illustrativo dei criteri di determinazione del predetto importo (pag.40 del documento in questione) è agevole ricavare che alla determinazione dell'importo in questione si giunge sommando importi corrisposti a titolo di sanzioni (euro 48.504,10 + euro 351.994,06) - non oggetto di copertura assicurativa in virtù della menzionata clausola di esclusione - e importi a titolo di interessi (euro 25.859,48 + euro 104.465,18) e di aggio (euro 68.106,96), che invece devono ritenersi rientrare nella copertura assicurativa; - in forza di quanto precede, l'importo complessivo della perdita “coperta” dal contratto di assicurazione è pari a (euro 25.859,48 + 104.465,18 + 68.106,96 =) euro 198.431,62;» II) Si riproduce il testo dell'art. 2 del contratto di assicurazione ### Si riproduce il testo dell'art. 5 del contratto di assicurazione IV) ### pertanto, evidente che le sanzioni amministrative rientrano nella copertura assicurativa. Le sanzioni amministrative sono escluse «salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. a)», il che significa che rientrano nella copertura qualora costituiscano, come nel presente caso, «perdite patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi nello svolgimento di attività assicurate». 
V) Il motivo è pertanto fondato e deve essere accolta la domanda di manleva anche per le perdite cagionate a titolo di sanzioni amministrative. 
VI) Come evidenziato nella sentenza impugnata: «… la copertura assicurativa in esame prevede il massimale di euro 500.000,00, che rappresenta dunque il limite della possibile pretesa dell'assicurato nei confronti di ### spa; dovendosi inoltre considerare lo scoperto di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto, pari al 10% del valore del sinistro». Pertanto, la manleva deve essere contenuta entro i limiti di € 450.000,00, 9) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, «condanna l'avv. ### a pagare detta somma “oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo”, senza tener conto che gli interessi, a norma degli art.  1219 e 1224 cod. civ., sono dovuti dal giorno della messa in mora e perciò, nel caso, dalla richiesta fatta per iscritto con lettera raccomandata AR datata 6/2/2012 e ricevuta dall'avv.  ### presso il suo studio il ### e presso la sua residenza in data ### (v.  il doc. 30 di RNC in primo grado), anziché dalla domanda giudiziale, formulata anni dopo nella comparsa di risposta del 29/9/2020» (pag. 39 della sentenza appellata). 
LA CORTE OSSERVA. 
Il motivo è fondato e deve essere accolto, con il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla messa in mora.  10) ### - ### principale lamenta la carenza di istruttoria nel giudizio di primo grado, essendosi il Tribunale limitato all'espletamento della CTU e ai successivi chiarimenti. R.N.C., quindi, rinnova tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, insistendo in particolare perché sia disposta CTU tecnico-grafica ai fini della verificazione della firma di ### sulla dichiarazione in data ### e perché sia ammessa prova per interrogatorio formale di ### e di ### nonché prova per testi su tutti i capitoli dedotti nelle note scritte del 10/10/2023. 
LA CORTE OSSERVA. 
Non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della mera riproposizione di questioni già esaminate nell'ambito dei precedenti motivi.  ### 1) ### - ### denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite attesa la reciproca soccombenza delle parti.  ### incidentale sostiene che «la parte effettivamente soccombente (…) pare essere proprio e soltanto RNC che, pur vedendo accolta la sua (…) domanda riconvenzionale del valore di € 6.423,30, si è vista condannare a versare all'Avv.  ### un risarcimento di oltre € 600.000,00 ovvero 100 volte tanto» (pag. 60 della comparsa di risposta).  ### a sostegno della propria tesi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali, ponendo l'attenzione sul comportamento processuale tenuto da R.N.C., che avrebbe rifiutato svariate proposte transattive e avrebbe «costretto l'Avv. ### a difendersi in un secondo giudizio [quello avente RG 5573/2021, cfr. punti da 54) a 59) della parte in fatto] cui l'appellante principale ha dovuto dare impulso per essere incorsa nelle già ricordate decadenze -in tema di chiamata del terzo - nel giudizio avente RG 4456/2020» (pagg. 60-61 della comparsa di risposta).  ### 1) ### “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE NON HA RITENUTO SUSSISTENTE LA RESPONSABILITÀ ### RNC. ###'ART. 2043 COD. CIV.” ### incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di R.N.C. 
Ad avviso dell'appellante incidentale, la mancata informazione da parte di R.N.C. circa il fatto che le somme richieste per il pagamento dei tributi non venivano destinate, in tutto o in parte, a tale finalità, avrebbe avuto un rilievo determinante nella causazione dei danni derivanti dalle condotte distrattive tenute da ### giacché sarebbe stato proprio il comportamento di RNC a non aver permesso a ### «una corretta e puntuale vigilanza sui propri collaboratori, diventando un anello sine qua non della catena causale che ha portato all'illegittimo depauperamento del proprio patrimonio». 
A sostegno della propria tesi, ### aggiunge che: 1) R.N.C. «attestava persino il regolare ed integrale pagamento dei tributi e dei contributi, in tal modo impedendogli (come accertato dal Giudice penale; cfr. prodd. 49 e 50 di primo grado) di intervenire tempestivamente per porre rimedio a questo evento ed evitare o, comunque, significativamente ridurre detta perdita»; 2) «nell'agosto del 2010, il Dott. ### di RNC (circostanza mai negata negli atti dell'odierna appellante principale), evidentemente edotto della assoluta gravità della posizione del Cliente, Avv.  ### si recava, all'insaputa di quest'ultimo, presso l'### delle ### sede di ### nel disperato (e vano) tentativo di “salvare il salvabile” omettendo, tuttavia, qualsivoglia informativa al riguardo all'Avv. ### che apprendeva della circostanza solo a seguito dell'intervento del nuovo commercialista, Dott.ssa ### (pag. 65 della comparsa di risposta).  2) ### - “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE HA RITENUTO DI ACCOGLIERE LA DOMANDA RICONVENZIONALE ### RNC”.  ### incidentale si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto a R.N.C. il diritto al pagamento della somma di euro 6.423,30 a titolo di compensi per prestazioni professionali rimasti insoluti.  ### sostiene che il mancato pagamento di tale somma non è stato provato da R.N.C., la quale comunque avrebbe perso il diritto al compenso a seguito dell'inadempimento contrattuale accertato dalla stessa sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, l'appellante incidentale richiama alcune sentenze della Corte di ### secondo cui la violazione dell'obbligo di diligenza professionale comporta la perdita del diritto al compenso (vd. Cass., Sez. II, 23/04/2002, n. 5928 e 05/07/2012, n. 11304). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata da R.N.C. secondo cui l'appello incidentale (condizionato e non) di ### è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissato nell'atto di citazione, cioè il ###. 
In particolare, R.N.C. sostiene che ai fini del calcolo del termine per il deposito dell'appello incidentale non rileva la circostanza che la data d'udienza indicato nell'atto d'appello sia stata differita d'ufficio al primo giorno utile nel quale la ### teneva udienza (cioè il ###): «### incidentale proposto dall'avv. ### con la memoria di costituzione del 6/2/2025, depositata in pari data, è pertanto irrimediabilmente tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello per il giorno 24/2/2025, che andava a scadere appunto 20 giorni prima, e cioè il ###» (pag. 23 delle note conclusionali). 
II) Si ricorda che: “In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello” (Cass. Sez. 3, 23/05/2025, n. 13838, Rv. 674593 - 01). 
III) Nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con comparsa di costituzione depositata il ###, laddove nell'atto di citazione, quale data dell'udienza di prima comparizione, era indicato il ###, differita al 26/2/2025 ex art. 168bis comma 4 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale è inammissibile.  ### S.P.A.  1) ### - ### assicurativa impugna la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperto dalla polizza l'importo dovuto da R.N.C. a favore di ### a titolo di interessi e di aggio.  ### deduce che: i) la polizza copre esclusivamente sinistri verificatosi in occasione delle attività di “### dati” ed “### dati sulla base di dati ed indicazioni forniti dai clienti” (art. 1 delle condizioni generali del contratto); ii) ogni doglianza riferita ad attività estranee a quelle indicate non può reputarsi passibile di manleva; iii) il contratto di assicurazione esclude dalla polizza le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dall'omesso o intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte (art. 5); iv) per le omissioni e i ritardi il massimale assicurato si riduce a 250.000,00 euro (come si ricaverebbe dall'art. 2 della contratto); v) «se, effettivamente, l'Avv. ### ha conferito ad RNC un “ampio mandato”, e questa lo ha accettato, va da sé che si esula dalla limitata casistica di attività di acquisizione ed elaborazione dati, oggetto della copertura assicurativa prestata da ### S.p.A.. 
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda di garanzia e manleva avanzata da ### (pag. 29 della comparsa di risposta); vi) «orbene, la sentenza, anche in punto operatività della garanzia assicurativa, per la parte che attiene alla condanna afferente la manleva in ordine agli interessi e all'aggio, andrà riformata, risultando questi ultimi maturati su poste di danno relative ad attività mai poste in essere da ### quali la posizione previdenziale (### forense) dell'Avv. ### e che comunque esulano dalla ricordata tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali fatti oggetto di garanzia» (pag. 30 della comparsa di risposta).  ### eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ### «per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado» (vd. pag. 77 delle note conclusionali di ###. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 24) : «- la domanda svolta da RNC risulta fondata sul contratto assicurativo da quest'ultima stipulato con ### spa con la polizza n.###, denominata “###contab. + Commercialista”; - il contratto in esame prevede che ### tenga indenne l'assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di acquisizione dati ed elaborazione dati”; - la condotta fonte della responsabilità accertata in questa sede ###tutta evidenza, nelle previsioni di copertura assicurativa (né allegazione di senso contrario risulta sviluppata da ### spa)» II) ### alla tardività della questione, eccepita dalla difesa di ### si ricorda che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. ( Sez. 3, 03/07/2014, n. 15228, Rv. 631709 - 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 Rv. 654453 - 01) III) Si riproduce l'art. 1 del contratto di assicurazione. 
IV) E' chiaro, che se la copertura assicurativa riguarda i danni conseguenti a «fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di … acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti …», in tale nozione necessariamente rientra anche l'acquisizione e la verifica dei dati relativi ai pagamenti da inserire nella dichiarazione: appunto il dato, la cui mancata verifica ha comportato l'insorgere di responsabilità a carico di ### V) Il motivo è pertanto infondato.  ###, ###, L'##### I ####'###, L'##### L'### Per quanto attiene al rapporto processuale tra ### e ### ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado. 
Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale RNC le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00 Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### l'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 TRIBUNALE Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00 CORTE D'### Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00 P. Q. M.  La Corte di ### diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ### 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica.  3) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da R.N.C. #### & C. S.A.S., in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica, condanna ### a tenere indenne e manlevare RNC ### & C. S.A.S. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 450.000,00.  4) condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. gli interessi sull'importo di euro 6.423,30, oltre accessori di legge, dalla messa in mora al soddisfo.  5) Rigetta nel resto l'appello principale.  6) Conferma nel resto la sentenza impugnata.  7) Compensa integralmente le spese del presente grado tra RNC e ### 8) Condanna la parte appellante principale RNC a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata ### 9) Condanna la parte appellata ### a rifondere, in favore della parte appellante principale ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.  10) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'appello incidentale proposto da ### e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da #### 09/07/2025.  ### estensore Dott. ### 

causa n. 992/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Galizia Lucrezia, Baudinelli Riccardo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20144/2023 del 13-07-2023

... in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di manleva del la dott. ing. ### 3. Co n ordinanz a del 05/11/2012, il Tribunale di ### condannava le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ### della somma richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite. 4. Con atto di appello ex art. 702 quater c.p.c., l'### proponeva gravame, chiedendo l a totale riforma dell'ordinanza impugnata. Si costituiva in giudizio la ### 3 di 9 mentre la dott. ### R enato ### boni e la ### uzioni rimanevano contumaci. 5. Co n sentenz a n. 1303/2018, la ### di App ello di ### accoglieva parzialmente l'appell o, nel punto della contestazione dell'addebito, in capo all'appellante, delle spese giudiziali portate dai titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo n. 4789/10 e il lodo arbitrale del 16.11.2010), perché dovute dalla sola ### riducendo il capo di condanna di ### - quale obbligata in solido - alla sola sorte capitale, rideterminata in euro 508.678,84. 6. Av verso tale decisione l'### S.r.l. i n liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 7. C ### e nessuna delle altr e parti, r itualmente intimate, hanno svolto difese in questa sede. RAGIONI (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24606/2018 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### 47, presso lo studio dell'avvocato #### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura speciale in atti -ricorrente contro ###### ING. #### -intimati 2 di 9 avverso la SENTENZA della ### 1303/2018 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal #### 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### l'impresa dott. ing. ### e AMD costruzioni ### per sentire accertare e dichiarare le società convenute - ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 del codice degli appalti pubblici e 93 del relativo regolamento di attuazione - responsabili in solido con la ### in liquidazione per le obbligazioni dalla ste ssa assunte nei confronti della ### e per l'effetto sentirle condannarle, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 546.938,25, come accertata dal decreto ingiuntivo n. 4879/2010 del Tribunale di ### e dal lodo arbitrale in data ### o la diversa somma superiore o inferiore che sarebbe risultata dagli atti e documenti di causa.  2. Si costi tuiva in giudizio la sola impres a ### cadio, contestando la domanda attorea e chiedendo, in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di manleva del la dott. ing. ### 3. Co n ordinanz a del 05/11/2012, il Tribunale di ### condannava le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ### della somma richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.  4. Con atto di appello ex art. 702 quater c.p.c., l'### proponeva gravame, chiedendo l a totale riforma dell'ordinanza impugnata. Si costituiva in giudizio la ### 3 di 9 mentre la dott. ### R enato ### boni e la ### uzioni rimanevano contumaci.  5. Co n sentenz a n. 1303/2018, la ### di App ello di ### accoglieva parzialmente l'appell o, nel punto della contestazione dell'addebito, in capo all'appellante, delle spese giudiziali portate dai titoli esecutivi (il decreto ingiuntivo n. 4789/10 e il lodo arbitrale del 16.11.2010), perché dovute dalla sola ### riducendo il capo di condanna di ### - quale obbligata in solido - alla sola sorte capitale, rideterminata in euro 508.678,84.  6. Av verso tale decisione l'### S.r.l. i n liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.  7. C ### e nessuna delle altr e parti, r itualmente intimate, hanno svolto difese in questa sede.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  112 e 116 cpc, il difetto e/o l'insufficienza di motivazione per aver omesso la ### di appe llo di considerare il suo difetto di legittimazione passiva e/o comunque l'insussiste nza di qualsiasi obbligo di pagamento per debiti mat urati successivamente al 6 novembre 2008 o in subordine al 22 settembre 2009, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la ### opposto alla ### dei giudicati formatisi in processi dei quali la stessa non era stata parte. 
Sostiene la ricorrente di essere uscita dalla compagine societaria e dall a #### a m ezzo scrittura privat a del 6 ottobre 2008, registrata il 6 novembre 2008, con formalizzazione avvenuta con atto pubblico il 22 settembre 2009, e che l'intera gestione è stata 4 di 9 assunta dalla soc. ### che si è gravata degli oneri legati alla commessa. 
L'### non può dunque essere chiamata a rispondere del pagamento di titoli esecutivi formatisi successivamente al suo recesso dalla società consortile, posto che la ### non ha agito in virtù del rapporto contrattuale sottostante ma in ragione di due accert amenti giudiziali ai quali l'### non ha partecipato e che non possono esserle opposti.  2.- Con il secondo motivo la ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. n. 109/1994, dell'art 37 d. lgs.  163/2006, d egli artt. 2615 e segue nti c.c., dell'ar t 2472 c.c., i n ragione dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento di ### per debiti assunti in proprio dalla ### Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe confuso l'associazione temporanea di imprese con l a società c onsortile, pretendendo di applicare ad una i principi regolatori dell'altra. Mentre la prima non è un soggetto distinto dalle società che ne fanno parte, la società consortile è invece soggetto autonomo rispetto ai suoi soci. 
Come riconosc iuto anche da precedenti della giurispr udenza di legittimità, la causa consortile non può c omport are uno stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo societar io prescelto, vanificando - per quel che in particolare in questa sede interessa - la reg ola secondo la quale nel le società di capitali unicamente la società risp onde c on il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.  3.- Per ragioni d i connessione, i due mo tivi poss ono essere trattati congiuntamente e sono infondati.  4.- Occorre premettere, come si ricava dalla lettura della sentenza, che il contratto stipulato tra la ### e la ### aveva ad oggetto lavori di realizzazione dell'edificio della procura 5 di 9 (“### giudiziaria di Latina”) di cui al contratto di appalto tra il Ministero delle ### e dei ### e la ### composta da ### Ing. #### AMD ### Dopo l'aggiudicaz ione, le impre se riunite in ATI costituivano tra loro una società cons ortile (### scarl) per l'esecuzione unitaria dei lavori.  ### quanto precisato dalla ### del merito, il contratto tra ### e ### è stato stipulato in data ###, in epoca successiva quindi al d. lgs. n. 163/2006, che all'art. 37 ha riprodotto l'art. 13 secondo comma della legge 109/1994. ###. 37, comma quinto, del citato d. lgs. n. 163/2006 prevede che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della s tazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
Sulla scort a di questi rilievi, la ### di strettuale ha ritenuto responsabili in solido tra loro, in aggiunta alla ### nei confronti di ### anche le tre società che erano socie della SDF ### 5.- ### prop rio nel precedent e ricordato dalla ricorrente (Cass. n. 7473/2017), ha statuito che in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capit ali (nella specie, s.r.l.), “la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da render lo non p iù riconoscibi le ris petto al corrispondente modello legale; tra i princip i inderogab ili ri entra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il 6 di 9 suo patrimonio - fatta eccezione del caso disciplinato dall'art. 2497, comma 1, c.c. - con conseg uente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità limitata dell'art. 2615, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio. 
Ha aggiunto però la decisione che “### disposizione, tuttavia, non cos tituisce espressione di una regola gene rale, poiché la normativa speciale in tem a di appalti pubblici (artt. 21, ultim o comma, della l. n. 584 del 1977, e 23, comma 7, del d.lgs. n. 406 del 1991), ha pr evisto la res pons abilità illimitata e solidale d ei consorziati per le obbligazioni a ssunte verso i terzi dal la società consortile nei confronti dell'ente appaltante, e, quindi, con l'art. 13, comma 2, della l. n. 10 9 de l 1994, anche nei confronti d i subappaltanti e fornitori”.  ### distrettuale ha dunque correttamente precisato che, nel caso di specie, oltre a ### sono responsabili in solido tra loro, nei confront i di ### anche le socie tà socie della società consortile, in forza della previsione dell'art. 37 d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei cont ratti pubblici), ap plicabile nella specie ratione temporis, c he riproduc e l'art. 13 comma secondo della l egge 109/1994. Il comma quinto del menzionato art. 37 ribadisce infatti che l'offerta dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confront i della stazione appaltante, nonché nei confronti d el subappaltatore e dei fornitori.  6.- Nessun pregio rivestono le deduzioni svolte in ricorso da ### in punto di difetto di legittimazione passiva, data la circostanza che la ricorrente, con atto formalizzato a mezzo notaio in data ###, ha perfezionato il recesso dalla qualità di socio della società consortile ### e che i titoli esecutivi azionati da ### si erano formati dopo tale data. 7 di 9 Il giudice a q uo ha infatti appurato che il credi to vantato è relativo ad opere e fornitur e anter iori al rec esso formalizzato di ### dalla società consortile. 
Si leg ge nella parte esposi tiva del rico rso attinente allo svolgimento del giudizio di primo grado che il Tribunale rilevava che il recesso “… di cui al la scritt ura privata del 06/10 /2008 non è opponibile alla creditrice e che comunque il credito è sorto prima della sottoscrizione della richiamata scrittura privata, riferendosi in massima parte a SAL emessi prima del 06/10/2008 e a materiale lapideo fornito il ### ma a seguito di elenco della SDF del 27/08/2008”.  ### valutazione di merito non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente.  7.- La circostanza vale anche a disattendere la tesi di ### che ### abbia invocato nei confronti della stessa i titoli esecutivi, e non già le fatture poste a fondamento del rapporto sottostante (fatture che - come detto - non risultano contestate), e che i due accertamenti giudiziali nei quali i titoli si sono formati non le sarebb ero opponibili, posto che la s tessa non ha ad essi partecipato. 
Si legge in sentenza (a pag. 5) che l'impresa ### si è costituita tardivamente in giudizio il ###, “eccependo solo il difetto di legittimazione passiva per i pagamenti maturati dopo il ### o in subordine dopo il ###, perché non era più socia della ### nonché una diversa interpretazione della normativa in tema di responsabilità dei soci della consortile”; argomentazioni che la ### di appello non ha ritenuto tali da scalfire il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado. 
Costituisce jus receptum che qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, 8 di 9 il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, ond e dare mod o alla ### di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: n. 2038/2019). 
Niente di tutto ciò si rinviene nei motivi di ricorso.  8.- In conclusione, il ricorso va disatteso. Non vi è ragione di decidere sulle spese, dato che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.  9.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della rico rrente, dell'ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  la ### rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe r il versament o, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il giorno 5 aprile 2023. 9 di 9 ###  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Poletti Dianora

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17553/2025 del 15-12-2025

... sull'aggravamento del danno. Passando ad esaminare la domanda di manleva proposta dal ### nei confronti dell'### pur a voler ritenere che la rottura del bocchettone sia avvenuta durante la vigenza del contratto assicurativo, appare tuttavia dirimente la considerazione che le infiltrazioni denunciate dall'attore, come si evince dalla relazione redatta dal tecnico incaricato dallo stesso ### risultano riconducibili, oltre che alla rottura del bocchettone, anche ad altre cause e che le stesse hanno iniziato a manifestarsi nel 2018, quindi anteriormente alla data di decorrenza della copertura assicurativa, indicata nella data del 7 febbraio 2019, con la conseguenza che rimane preclusa, essendo, peraltro, ormai modificato lo stato dei luoghi, la possibilità di accertare se l'entità del danno causalmente riconducibile alla rottura del bocchettone sia superiore a quello già indennizzato a tale titolo dall'assicurazione chiamata in causa. Ne consegue che la domanda di manleva proposta dal ### convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione, siccome infondata, deve essere rigettata. Rimane assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 60244/2021 promossa da: ### (###), elettivamente domiciliato in ### CLEMENTI 51 ### ROMA, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. ### (###) in virtù di procura in atti; ATTORE contro ### N. 54, ROMA (###), elettivamente domiciliato in ### 82 ROMA, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; CONVENUTO nonché ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###### ROMA presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; #### parti hanno concluso come da note in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il ### di via ### n. 54, in Roma, in persona dell'amministratore p.t., esponendo che da oltre tre anni l'appartamento di cui era proprietario, sito all'interno 7, scala A del fabbricato condominiale, era coinvolto da continue infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante posto a copertura dello stabile, con conseguente proliferazione di muffe; che, in particolare, le infiltrazioni si erano manifestate copiose in concomitanza con fenomeni piovosi ed in corrispondenza di una delle camera da letto, della cucina, di due bagni, di gran parte dell'intero corridoio, nonché dei balconi riferiti ai suddetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti e delle pareti, oltre che dei mobili ivi contenuti; che tali infiltrazioni erano causate da una insufficiente impermeabilizzazione del manto di copertura del terrazzo in questione; che, allo stato attuale, nonostante la necessità di procedere al rifacimento del terrazzo condominiale fosse stata riconosciuta nella riunione condominiale del 15 giugno 2018, non era stato posto in essere alcun intervento per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni e per ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dell'appartamento dell'attore, con conseguente peggioramento dello stato di degrado, atteso il considerevole lasso di tempo intercorso, e con significativa compromissione della salubrità dell'ambiente in considerazione della presenza costante di umidità nei locali dell'abitazione unita al gocciolio di acqua in concomitanza con le precipitazioni atmosferiche, oltre che con pregiudizio dell'integrità psicofisica di chi vi dimorava, anche in ragione del distacco di intonaco e vernice dai soffitti; che i lavori di rifacimento del terrazzo erano iniziati soltanto a fine luglio 2020, rimanendo totalmente ignorate le richieste di intervento presso l'immobile dell'esponente; che, tuttavia, i lavori di rifacimento del terrazzo venivano inaspettatamente interrotti, in quanto, per come appreso dall'esponente, non sarebbero stati corrisposti da parte dell'amministratore alla ditta incaricata gli importi previsti nel contratto; che per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di esso esponente era stata preventivata la spesa di €. 9.778,12, salva la verifica di maggiori danni in conseguenza del protrarsi delle infiltrazioni. 
Concludeva, pertanto, chiedendo che il ### convenuto venisse dichiarato responsabile per i danni denunciati e, per l'effetto, che lo stesso venisse condannato al pagamento in favore di esso esponente della somma di €. 9.778,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.  ### di via ### n. 54, costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., contestava la fondatezza della domanda avversaria, deducendo che in occasione dell'assemblea condominiale dell'8 aprile 2019 si indicava in €. 600,00 l'importo da corrispondere all'impresa per i lavori di ripristino all'interno dell'appartamento dell'attore ed in data 23 maggio 2019 la ditta incaricata si recava, al fine di eseguire gli indicati lavori, presso l'immobile dell'attore che, dichiarando la propria indisponibilità al riguardo, ne rifiutava l'effettuazione; che, comunque, con le assemblee del 17 giugno 2019 e del 25 giugno 2019 veniva approvato il preventivo per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di terrazzi e dei torrini ed a fine 2019 veniva individuata come causa delle infiltrazioni la rottura del bocchettone di un discendete posto sul terrazzo condominiale in corrispondenza dell'appartamento dell'attore, che veniva prontamente sostituito, con definitiva cessazione delle infiltrazioni; che nel mese di giugno 2020, conclusisi i lavori di rifacimento del terrazzo, veniva effettuato un ennesimo accesso presso l'appartamento dell'attore per effettuare i lavori di ripristino, rifiutati dall'attore che chiedeva il risarcimento economico dei danni lamentati; che, comunque, il ### esponente, per il risarcimento degli indicati danni, aveva attivato la polizza assicurativa del fabbricato, riservandosi di valutare gli eventuali danni non coperti dall'importo liquidato dall'assicurazione. 
Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione del fabbricato ### s.p.a., venisse rigettata la domanda dell'attore, nonché chiedendo, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale della domanda attorea, che la terza chiamata in causa venisse dichiarata tenuta a manlevare ed a tenere indenne il ### da quanto dovesse essere condannato a pagare in favore dell'attore in dipendenza delle domande di cui al presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.  ### s.p.a., costituitasi ritualmente in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., eccepiva l'insussistenza della garanzia assicurativa, considerato che l'evento dannoso denunciato si era verificato in un periodo anteriore al mese di settembre 2018, mentre la polizza assicurativa stipulata con il ### convenuto decorreva dal giorno 7 febbraio 2019, quando l'evento in contestazione si era già verificato; in ogni caso deduceva il ritardo nella denuncia del sinistro e contestava la fondatezza della domanda attorea, concludendo per il rigetto della domanda avanzata dal ### con vittoria delle spese di lite.  ### la fase di trattazione veniva emessa, su istanza della parte attrice l'ordinanza qualificata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. con la quale veniva ordinato il pagamento da parte del ### della somma non contestata di €. 5.222,00; si procedeva poi all'espletamento della prova testimoniale, in esito alla quale la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusive, successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 21 luglio 2025, al fine di acquisire chiarimenti dalle parti. e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 2 settembre 2025. 
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati. 
Occorre preliminarmente rilevare che non risulta in contestazione il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda proposta dall'attore, ovvero l'avvenuta verificazione all'interno dell'appartamento di sua proprietà di persistenti infiltrazioni causalmente riconducibili a beni di natura condominiale, così come non risulta in contestazione la responsabilità del ### convenuto in ordine alla verificazione dell'evento dannoso, la quale deve essere affermata, ai sensi dell'art. 2051 in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, che comporta la configurazione in capo allo stesso dell'obbligo di adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini. 
Si tratta, quindi, di valutare la fondatezza della domanda in merito all'entità del risarcimento richiesto. 
Sul punto, in esito all'espletamento dell'istruttoria è rimasto provato che l'importo di €. 5.222,00 indicato come necessario per il ripristino dello stato dei luoghi è stato determinato dal tecnico incaricato dal ### di verificare i danni prodotti all'interno dell'appartamento dell'attore a causa del fenomeno infiltrativo denunciato, il quale, in occasione dell'acceso effettuato presso l'appartamento dell'attore in data 2 dicembre 2020, ha constatato che le infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale avevano interessato una delle camere da letto, la cucina, i due bagni, gran parte dell'intero corridoio, nonché i balconi in corrispondenza dei predetti locali, determinando il grave deterioramento dei soffitti in cartongesso e delle pareti oltre che dei mobili ivi contenuti, quantificando l'entità del danno nell'importo sopra indicato (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da ###. 
Orbene, occorre rilevare che il ### nell'assemblea del 7 giugno 2021 non ha formulato alcuna contestazione circa l'esito della relazione redatta dal tecnico dallo stesso incaricato né circa la quantificazione del danno ivi contenuta, come chiaramente si evince dal verbale di assemblea versato in atti, da cui risulta contestato soltanto l'obbligo di debenza della predetta somma da parte del ### indicando come obbligata al risarcimento la compagnia di assicurazione. 
Quindi, considerato che il ### ha omesso di contestare in modo specifico tale indicazione anche in questa sede, tenuto conto che, come precisato dalla Suprema Corte, negare il fatto tout court ovvero contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla non contestazione (cfr. Cass. 15 aprile 2009 n. 8933), l'entità del danno subito dall'attore in conseguenza delle infiltrazioni denunciate può ritenersi provato in riferimento all'importo indicato di €. 5.222,00. 
Diversamente deve ritenersi rispetto all'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento, non avendo l'attore offerto in merito alcuna prova idonea, tale non potendo considerarsi né la fattura né il preventivo versati in atti, considerato che in riferimento alla fattura manca la prova dell'effettiva esecuzione dei lavori ivi indicati e dell'effettivo pagamento degli stessi, e quanto al preventivo, difetta anche la prova della effettiva riconducibilità di tutti i lavori indicati all'evento dannoso denunciato. 
Quindi, in esito a quanto emerso dallo svolgimento dell'istruttoria, in parziale accoglimento della domanda, il ### deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 5.222,00, cui vanno aggiunti, trattandosi di debito di valore, rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021, data di ricezione della diffida allegata in atti, sino all'effettivo pagamento. 
Né, del resto, può essere attribuita rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dal ### circa il fatto che l'attore non si è reso disponibile a consentire il ripristino dello stato dei luoghi offerto dal ### tenuto conto che spetta al danneggiato la scelta di ricevere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente e che, comunque, è del tutto indimostrato che la mancata disponibilità dell'attore a consentire il ripristino dello stato dei luoghi abbia determinato un aggravamento del danno, posto che il ### come dallo stesso dedotto, ha offerto una prima volta il ripristino anteriormente alla conclusione dei lavori di rifacimento del lastrico solare e, dunque, verosimilmente, con una modalità temporale inidonea a risolvere il problema lamentato, mentre una seconda volta l'intervento di ripristino è stato proposto dopo la conclusione dei lavori, e, quindi, la mancata accettazione da parte dell'attore, una volta cessate le infiltrazioni, non poteva logicamente avere alcuna incidenza causale sull'aggravamento del danno. 
Passando ad esaminare la domanda di manleva proposta dal ### nei confronti dell'### pur a voler ritenere che la rottura del bocchettone sia avvenuta durante la vigenza del contratto assicurativo, appare tuttavia dirimente la considerazione che le infiltrazioni denunciate dall'attore, come si evince dalla relazione redatta dal tecnico incaricato dallo stesso ### risultano riconducibili, oltre che alla rottura del bocchettone, anche ad altre cause e che le stesse hanno iniziato a manifestarsi nel 2018, quindi anteriormente alla data di decorrenza della copertura assicurativa, indicata nella data del 7 febbraio 2019, con la conseguenza che rimane preclusa, essendo, peraltro, ormai modificato lo stato dei luoghi, la possibilità di accertare se l'entità del danno causalmente riconducibile alla rottura del bocchettone sia superiore a quello già indennizzato a tale titolo dall'assicurazione chiamata in causa. 
Ne consegue che la domanda di manleva proposta dal ### convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione, siccome infondata, deve essere rigettata. 
Rimane assorbita ogni altra questione. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attorea sul quantum non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, operando solo sulla determinazione delle spese stesse.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda proposta da ### dichiara il ### di via ### n. 56, in persona dell'amministratore p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione, e, per l'effetto, condanna il predetto ### al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 5.222,00, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dal 27 maggio 2021 sino all'effettivo pagamento; 2) rigetta la domanda proposta dal ### convenuto nei confronti della ### s.p.a.; 3) condanna il ### convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore ### che liquida in €. 340,00 per spese vive ed in €. 3.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; 4) condanna il ### convenuto, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in €. 2.800,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge. 
Così deciso in ### il 15 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 60244/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Tricoli Maria Letizia

M
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Tribunale di Padova, Sentenza n. 673/2025 del 29-04-2025

... del creditore. 5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022). 6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice. ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA ### Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 5178/2022 promossa da: ### per il tramite della mandataria speciale #### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) difesa dagli avv.ti ### ZANOTTO e #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), difese dall'avv. #### (C.F. ###) difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv. #### (C.F. ###), difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv.  ### Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 #### via pregiudiziale ### conto della recente pronuncia della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29269, si rinuncia alla domanda nei confronti della liquidazione ### in liquidazione per improcedibilità, con riserva di presentare domanda d'insinuazione al passivo. 
Nel merito 1. Accertato che il ### è creditrice nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### attualmente in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condannarli in via solidale fra loro al pagamento a favore del #### e per essa ### dell'indicato importo, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo. 
Previo ogni accertamento necessario dichiarare inefficaci ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep.  ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. 
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. 
Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla ### dei ### di ### di copia fronte e retro degli assegni bancari negoziati da ### n. ###-05 di € 68.000,00 e n. ###-07 di € 213.500,00, presumibilmente del maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito; b) alla ### dei ### di ### ed alla ### dell'estratto di conto corrente intestato a questa nel quale sono stati addebitati gli assegni di cui sopra, dal maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito, al deposito in #### per accertare il valore dell'immobile, così da quantificare il danno subito dall'attrice in conseguenza dell'ipoteca iscritta a favore della ### dei ### di ### Per tutte le vendite si chiede che il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 c) ad #### e ### degli estratti conto nei quali sono stati accreditati gli assegni di cui sopra, il bonifico 2 luglio 2020 (vendita ### ed i pagamenti di ### con riserva di specificarne i dati appena possibile, dal momento delle relative operazioni a quello del deposito in ### d) alla ### il duplicato degli avvisi di ricevimento n. ###9 - n. ###3 - n. ###4 - n. ###6, relativi alle raccomandate 19 gennaio 2022, inviate ai debitori, il quali negano di averle ricevute; e) disporre l'interrogatorio dei convenuti ### anche quale legale rappresentante della ##### sul seguente capitolo di prova: f) vero che ha ricevuto la lettera ### datata 19 gennaio 2022, che si esibisce (doc.8). 
In merito alla istanza istruttorie avversarie ci si oppone per le ragioni esposte nella terza memoria ex art.  183 cpc datata 19.6.23. 
Con vittoria di spese e competenze di causa.  #### E ### 1. Nel merito, rigettare la domanda di condanna dei sig.ri #### e ### al pagamento della somma di ### 227.425,91 in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte; 2. Nel merito, accertata la presenza di interessi e spese addebitate con cadenza trimestrale e quindi la presenza di anatocismo bancario, così come analiticamente indicato nella allegata perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti con esonero da ogni responsabilità a carico dello stesso; 7. Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali, oneri e accessori di legge.  ### Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge: 1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili, e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come formulate da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., nei confronti della signora ### con atto di citazione notificato in data 11- 8-2022; ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2. respingere la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con riferimento alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione, in quanto danno meramente eventuale ed estraneo all'oggetto del giudizio; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, accertare il diritto della signora ### nei confronti dei signori #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### 4. respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione, per le ragioni sopra indicate. 
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A. ed IVA come per legge.  ### Nel merito: rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile poiché priva dei requisiti normativi previsti nonché infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto. 
Nel merito in via subordinata: accertato che il ### non aveva alcuna conoscenza dello stato di insolvenza di ### e ### e ### e non aveva alcuna consapevolezza che ### e ### e ### potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, rigettare la domanda formulata da parte attrice di inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 
Nel merito in via ulteriormente subordinata: ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Sempre in via subordinata: rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
In via istruttoria: l'esponente patrocinio rinnova la richiesta di assunzione delle prove testimoniali quali formulate in atti. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%).  ### 1. Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.; 2. Rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., per quanto attiene alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il prezzo di 60.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 29 corrispondeva al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; 2) Vero che il prezzo di 40.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 31/B, corrisponde al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; Si indica quale testimone l'architetto ### tecnico che ha redatto la perizia di stima degli immobili allegata al contratto di compravendita, sui capitoli di prova n. 1 e 2).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### per il tramite della mandataria speciale ### (di seguito per brevità ###, premesso di essere creditrice di ### ora in liquidazione, della somma di € 231.039,74, quale saldo del conto corrente n. 541 dell'allora ### Coop., a cui è subentrata, per effetto di fusione, a far data dall'1.1.2017, di essere garantita per tale esposizione dalla fideiussione sottoscritta da ### legale rappresentante e socia unica della #### e ### di essere stata pregiudicata da tre compravendite effettuate dai fideiussori rispettivamente il ### a ### il ### a ### e il ### a ### con le quali i fideiussori si sono spogliati di tutti i loro beni immobili, ha convenuto in giudizio la debitrice principale e i fideiussori nonché i terzi acquirenti sopra citati, chiedendo 1) la condanna di debitrice e fideiussori in solido al pagamento di € 231.039,74 oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo, nonché 2) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei tre atti di compravendita; 3) in via subordinata, in ipotesi di impossibilità di accoglimento della revocatoria per intervenuto trasferimento a terzi o distruzione dei beni, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura non inferiore al valore dei beni.  1.1 Si sono tempestivamente costituiti ### in liquidazione e i tre fideiussori, #### e ### eccependo 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'infondatezza della domanda di condanna, per indeterminatezza del credito lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, con un ricalcolo del dovuto pari alla minor somma di € 138.732,02; 3) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione (di cui è stata anche disconosciuta la sottoscrizione salvo poi non insistere in detto disconoscimento all'udienza del 30.3.2023); 4) l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la concessione, senza autorizzazione, di ulteriori finanziamenti al debitore principale; 5) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla revocatoria, visti i precedenti rilievi sul credito e comunque 6) l'infondatezza della domanda, per difetto del danno e dell'elemento soggettivo, sia in capo ai debitori, sia in capo ai terzi.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 1.2 Si è costituita ### opponendosi alla revocatoria, invocando il difetto di prova del pregiudizio, considerato che la vendita è avvenuta a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo; contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la condanna dei venditori a essere tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese legali.  1.3 Si è costituita ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.4 Si è costituito ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato e sulla base di un preliminare del 2017, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.5 In prima memoria parte attrice, a fronte del rilievo della convenuta ### di aver gravato i beni acquistati di ipoteca volontaria, ha chiesto la condanna al pagamento della parte di credito che non troverà soddisfazione nella vendita.  1.6 La causa, disposto un rinvio per l'esperimento della mediazione e assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata interrotta una prima volta il ### per la liquidazione giudiziale di ### e successivamente il ### per quella di ### nelle more è stata istruita con ctu contabile e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate. 
Si rileva che il difensore di ### ha rinunciato al mandato senza essere sostituito da nuovo difensore.  2. Le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Preliminarmente si rileva che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, per cui nei confronti di detto convenuto il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese, visto che la procedura non si è costituita e il credito di cui è stato richiesto il pagamento nel presente giudizio è, come si vedrà oltre, fondato ed è stato altresì ammesso al passivo della procedura nella misura che era stata qui originariamente richiesta (doc. 23 att.).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2.2 Quanto alla domanda revocatoria proposta nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, la stessa è stata espressamente rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni. 
La rinuncia in questione non può tuttavia considerarsi valida, in difetto di mandato speciale ad hoc: come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le ultime ord. 13636 del 2024), infatti, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem “può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. 
Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”. 
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione, in quanto l'improcedibilità deriva da circostanza sopravvenuta, mentre la domanda revocatoria, come si esaminerà oltre, era fondata.  2.3 Venendo alle domande di condanna dei fideiussori e alle revocatorie delle compravendite ### e ### va in primo luogo accolta la domanda di condanna dei fideiussori. 
Preliminarmente appare priva di fondamento l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe solo allegato l'esistenza del contratto di fideiussione, di cui pertanto difetterebbe la prova.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 ### ha, infatti, prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il ### da #### e ### (doc. 6), nonchè le conferme del 20.3.2017, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22). 
Il titolo della pretesa è quindi in atti. 
Peraltro, la difesa dei fideiussori è anche contraddittoria, laddove quello stesso documento che non sarebbe stato prodotto viene poco dopo disconosciuto (il doc. 6) quanto alle sottoscrizioni (così alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione), disconoscimento poi espressamente revocato all'udienza del 30.3.2023. 
Quanto alla validità della fideiussione, si deve premettere che i fideiussori ### e ### appaiono essere consumatori, non risultando né soci né titolari di cariche nella ### al contrario di ### amministratrice e socia unica della ### Ciò precisato, l'eccezione di nullità parziale delle clausole perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 è infondata. 
I convenuti si sono limitati a produrre il provvedimento della ### d'### del 2.5.2005 e a evidenziare l'identità delle clausole 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta con le clausole 2, 6 e 8 dello schema ### Trattasi però di deduzione insufficiente, nulla avendo gli attori dedotto circa “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della ### d'### evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. 1851 del 2025). 
In ogni caso, va rilevato come l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non sussista. 
La raccomandata del 19.1.2022 (doc. 8 att.), con cui la banca, visto l'irregolare andamento del rapporto, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e dai conti anticipi appoggiati con invito al pagamento del saldo di € 215.937,46, è stata inviata alla debitrice principale e anche ai fideiussori (doc.  23), le cui tre copie sono state tutte ricevute da #### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Trattandosi di fideiussione a semplice richiesta scritta (così all'art. 7), è sufficiente, ai fini dell'art. 1957 c.c., un mero atto stragiudiziale (così Cass. 22346 del 2017 e la recente ord. 660 del 2025). 
La clausola contrattuale di deroga all'onere formale di attivazione giudiziale da parte del creditore garantito non risulta neppure abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame. 
Infondata anche l'eccezione di intervenuta liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. è infatti onere del garante che invoca la propria liberazione dimostrare che il creditore garantito abbia fatto credito al debitore principale pur conoscendo l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali: al contrario, la questione è stata dedotta in causa solo genericamente fino agli scritti conclusivi e soprattutto senza un adeguato supporto probatorio. 
Ancora, considerato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così Cass. 16882 del 2024 e Cass. n. 20713 del 2023), nel caso in esame ### era amministratrice della società e tutti e tre i garanti hanno comunque sottoscritto conferme della fideiussione in data ###, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22), nelle quali gli stessi “dichiarano di ben conoscere la situazione patrimoniale e gestionale del garantito…anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.”. 
Gli odierni convenuti sono pertanto tenuti al pagamento del debito garantito.  2.4 Venendo al quantum, la scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, del consulente dott. ### non contestate dai ctp e fatte proprie anche da parte attrice nelle conclusioni, dove appunto la domanda è stata limitata al minor importo riconteggiato dal ctu. 
Va, infatti, ritenuta illegittima la liquidazione trimestrale delle competenze a debito e credito successiva all'1.1.2014, atteso che l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dalla l. n. 147/2013, che a far data dall'1.1.2014 ha stabilito l'illegittimità della partica anatocistica. 
Si veda al riguardo Cass. sent. 21344 del 2024 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 da parte del ### della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. 
Le doglianze sull'usurarietà dei tassi, invece, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando i fideiussori i criteri in base ai quali sarebbero arrivati a tale conclusione (nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525 del 2024) Sulla base degli estratti conto e dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze dall'apertura del rapporto (25.9.2014) al passaggio a sofferenza (15.2.2022) il ctu dott. ### nella relazione depositata il ###, ha riliquidato il saldo del conto corrente n. 541 acceso in data ### presso l'allora ### Coop. (doc. 1) con il metodo analitico applicando la rettifica degli addebiti per gli interessi passivi relativi al conto corrente e ricalcolando gli interessi passivi ai tassi medi trimestralmente applicati dalla banca, in regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati dall'apertura del rapporto sino al 31.12.2016 e in regime di capitalizzazione annuale per gli interessi maturati dall'1.1.2017 al 15.2.2022, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 15.2.2022 in € 227.425,91 a debito del correntista (il saldo originario, prima del trasferimento a sofferenza, era di € 231.039,74 a debito del correntista). 
I fideiussori #### e ### vanno pertanto condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore di ### dell'importo di € 227.425,91 oltre interessi moratori dal 16.2.2022 al saldo.  3. Sono altresì da accogliere le domande di revocatorie delle compravendite del 22.6.2020 a ### (doc. 10) e del 24.7.2020 a ### (doc.12). 
I requisiti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la scientia fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.  3.1. Quanto all'esistenza del credito, ci si richiama a quanto sopra accertato circa il credito vantato dalla banca per lo scoperto del conto corrente.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 3.2 Sussistono altresì gli atti di disposizione, costituiti dalle compravendite immobiliari sopra citate. 
Trattasi di atti a titolo oneroso e successivi all'insorgenza del credito, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (23.9.2016). 
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011) “### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.  3.3 Sussiste altresì il pregiudizio delle ragioni creditorie. 
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019). 
La circostanza invocata da tutti i convenuti circa la corrispondenza delle vendite ai valori di mercato è del tutto irrilevante. 
La congruità del prezzo non esclude il pregiudizio: una somma di denaro si presta -come sottolineato da un orientamento giurisprudenziale consolidatoa essere occultata molto più agevolmente rispetto a un bene immobile e a sfuggire così alla azione esecutiva dei creditori (Cass. 1896 del 2012).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Si aggiunga che nel caso in esame i beni ceduti costituivano gli unici beni immobili dei garanti e non risulta che i proventi delle vendite siano tuttora a disposizione della banca. 
Non risultano altri beni utilmente aggredibili, né i convenuti hanno dato prova della loro invocata solidità e solvibilità. 
Con gli atti di trasferimento impugnati è quindi venuta meno ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. 
Né l'atto può ritenersi esente da revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. 
Costituisce principio consolidato quello per cui, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria a condizione, però, che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (Cass. ord. ### del 2023). 
Detto altrimenti, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552 del 2023). 
Nel caso in esame il debito di ### era di soli € 38.500,00, per cui la destinazione al pagamento di debiti precedenti è stata parziale, visto il corrispettivo complessivo di € 320.000,00; quanto invece alla destinazione del restante prezzo al pagamento dell'ipoteca di ### in realtà risulta che il pagamento sia stato eseguito in precedenza dai venditori con altre loro risorse personali (così espressamente a pagina 7 della seconda memoria 183, VI comma, c.p.c.).  3.4 Da ultimo, sussiste altresì l'elemento soggettivo. 
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. fra le ultime Cass. ord. 28423 del 2021), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 10623 del 2010).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
La qualifica di amministratrice e socia unica di ### gli espressi riconoscimenti contenuti nelle conferme delle fideiussioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della ### nonché il legame parentale, essendo fratelli ### e ### e figli entrambi di ### e la vicinanza temporale degli atti impugnati (22.6, 10.7 e 24.7.2020) fanno ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del pregiudizio che i fideiussori stavano arrecando con detti atti alle ragioni della banca. 
Anche i terzi ne erano a conoscenza.  ### risulta essere convivente di ### (doc. 17. 
La difesa della convenuta ### secondo cui la sua presenza nello stato di famiglia di ### al 6 settembre 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che “aveva collocato la propria residenza presso l'immobile di proprietà del vicino di casa solo per alcuni mesi al fine di ricevere le raccomandate” appare del tutto implausibile e comunque sfornita di prova. 
Peraltro, detta tesi non è stata in alcun modo sostenuta o confortata dal convenuto ### il quale, invece, a fronte della produzione del certificato anagrafico nulla ha replicato. 
Il preliminare invocato da ### per giustificare la compravendita è privo di data certa e non è quindi opponibile alla banca, al pari delle quietanze dei pagamenti mensili di € 500,00 che sarebbero stati corrisposti per il pagamento del prezzo. 
Quanto a ### la consapevolezza del pregiudizio ai creditori si ricava dalla destinazione di parte del prezzo al pagamento di creditore, ### che aveva iscritto ipoteca giudiziale giusta decreto ingiuntivo del 26.5.2020 (unico assegno circolare di € 38.500,00) e dal pagamento del restante prezzo con assegni bancari: la destinazione di parte del prezzo a creditore che aveva da poco iscritto (appena 5 giorni prima) ipoteca giudiziale sui beni della garante non poteva non rendere consapevole ### di una situazione patrimoniale quantomeno difficile della venditrice (tanto più considerata l'entità non elevata dalla somma del decreto ingiuntivo). 
Quanto a ### ai soli fini della valutazione della fondatezza della domanda per giustificare la compensazione delle spese, basti osservare che legale rappresentante della società e socio unico era ### Le revocatorie sono quindi fondate.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti dei convenuti ### e ### non può essere accolta, visto che i beni non risultano essere stati alienati o deteriorati dopo gli atti dispositivi revocati. 
Né può disporsi la condanna di ### al pagamento della parte di credito che non otterrà soddisfazione in sede ###ragione dell'ipoteca volontaria costituita sugli immobili all'atto dell'acquisto. 
Premesso che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. ord. 4721 del 2019), nel caso di specie l'iscrizione di ipoteca volontaria è stata contestuale all'atto dispositivo e non vi sono elementi per ritenerla elusiva, non risultando né dedotta, né tantomeno provata una compartecipazione dell'acquirente, che risulta essere soggetto terzo, a una frode in danno del creditore.  5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022).  6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti difensivi conclusivi. 
Lo scaglione è individuato in base al valore del credito a tutela del quale è promossa l'azione, ex art. 5 DM. 55/2014. 
Le spese di ctu, considerato che la rideterminazione si è resa necessaria in ragione dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara estinto il procedimento nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - accertato il credito di ### nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condanna in via solidale fra loro #### e ### al pagamento a favore del ### e per essa ### di € 227.425,91, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo; - dichiara inefficaci nei confronti di ### ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; - accerta il diritto di ### nei confronti di #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condanna gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### Compensa le spese di lite tra parte attrice e ### in liquidazione giudiziale nonché ### in liquidazione giudiziale; #### e ### in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.482,77 per spese, € 26.290,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.  #### e ### in solido a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. 
Pone le spese di ctu così come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice.  ### 29 aprile 2025 La Giudice dott.ssa ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00

causa n. 5178/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Zambotto

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