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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1300/2024 del 08-11-2024

... ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima). ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3047/2012 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3047/2012 R.G., vertente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### (C.F. MRR #####) ed elettivamente domiciliat ###in virtù di procura in atti ### e ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso l'### del ### di ### in ### via degli ### n. 1, giusta procura in atti CONVENUTO ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo in #### via ### n. 1, giusta procura in atti #### (P.I. ###), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura in atti #### (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### di #### via delle ### n. 11, giusta procura in atti #### A ##### -### (PI.###,) ##### S.P.A. (già ### S.p.a), (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### piazza ### n. 12, giusta procura in atti ### PERSICO geom. ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### n. 30, giusta procura in atti #### s.p.a. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### via ### n. 11.   ### * * * 
OGGETTO: #### 2051-2043 Conclusioni: ### da rispettive note scritte.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### e ### rappresentati e difesi come in atti, convenivano il ### di ### in persona del ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto ### di ### in persona del ### pro tempore, nella sua qualità di ente proprietario e custode del ### del ### per tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### in conseguenza del sinistro del 31.01.10; b) in subordine, accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del ### di ### in persona del ### pro tempore, per tutti i danni subiti e subendi dagli stessi in conseguenza del sinistro del 31.01.10; c) conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### e, segnatamente: a) a favore del signor ### il danno patrimoniale per l'importo pari ad € 1.679,20; b) a favore della signora ### il danno patrimoniale e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale ed il danno estetico, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di € 158.067,66 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. ### inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e spese generali al 12,50% “.: Con comparsa di costituzione e risposta a data 29.11.2012, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto ### di ### concludendo come segue: “In via preliminare a) ### il presente procedimento improcedibile per i1 mancato esperimento del tentativo di conciliazione; b) ### spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare il comparente ### di ### a chiamare in causa, per essere rilevata indenne da tutte le domande proposte dagli attori, nella denegata ipotesi in cui queste trovassero accoglimento: ⁃ ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###### 45- 10128 Bologna; ⁃ la ### di ### in persona legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### 1456125 ### ⁃ il ### urbanizzazione ### con sede ###presso la sede della ### industriale pisana in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) disporre l'estromissione del ### di ### dal presente giudizio ex articolo 108 codice di procedura civile. c) in ogni caso accettare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del ### di ### Nel merito a) in via principale di merito: ⁃ respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto; ⁃ condannare parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al pagamento a favore del ### di ### di una somma da liquidarsi in via equitativa; b) in via subordinata: ### il terzo chiamato ### s.p.a. a manlevare il convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; condannare la ### di ### quale ente proprietario della strada; - condannare il ### urbanizzazione nuovo ### quale soggetto realizzatore e responsabile delle opere di urbanizzazione; Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 140/2012.   ###.I. in data ### autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal ### convenuto.   ### di ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data ###, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa , in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### di ### e disporne l'estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute; in tesi rigettare la domanda svolta nei confronti della ### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, riconoscere un concorso di colpa della conducente per i motivi esposti in narrativa e ridurre l'importo in favore degli attori nella misura che emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità del ### di ### e/o del ### di urbanizzazione nuovo ### , dichiarare gli stessi in persona del ### /legale rappresentante pro tempore, tenuti a rilevare indenne la ### di ### da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda attrice e condannarli al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere agli attori medesimi” ### s.p.a. si costituiva, a sua volta, in giudizio con comparsa depositata in data ### chiedendo, in via preliminare nel merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dalla polizza di assicurazione e rigettarsi, pertanto, la domanda di manleva proposta dal ### di ### in ipotesi subordinata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del ### di ### in favore del proprietario della strada ove si era verificato il sinistro, ovvero la ### di ### e/o del soggetto responsabile del cantiere, ### di ### nuovo ### e comunque accertarsi l'assenza di ogni responsabilità in capo al ### di ### per i fatti oggetto di vertenza.   In data ### si costituiva in giudizio il ### il quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del terzo ### capogruppo mandataria con rappresentanza dell'### e il geom.  ### al fine di essere da questi garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna; chiedeva, altresì, nel merito, in via principale respingersi tutte le domande proposte contro esso ### in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale della domanda attorea, condannarsi -nei limiti delle rispettive quote di responsabilità eventualmente accertate e determinate dal giudicela ### la ### in proprio e/o come capogruppo mandataria dell'### che aveva realizzato i lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data ###, e il geom. ### coordinatore della sicurezza nominato dal ### a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio.   ###.I. con decreto in data ### autorizzava la chiamata in causa di terzo invocata dal ### di #### s.c. a r.l., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale in rito, disporsi la chiamata in causa di ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.   ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima).  ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla produzione dei danni per cui era processo e giusta il disposto dell'art. 1227 c.c., le pretese attoree venissero proporzionalmente ridotte e diminuite in forza del riconosciuto concorso di responsabilità della ### nella causazione del sinistro. Chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi di condanna a carico di ### l'entità della condanna in manleva di essa ### assicuratrice quale richiesta dall'assicurata fosse limitata al massimale assicurato e che l'importo della franchigia in atti esposto fosse comunque posto a carico della sola ### la #### s.p.a., chiamata in causa dal geom. ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree avanzate contro il geom. ### poiché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, chiedeva dichiararsi che la fattispecie esulava, quanto ai danni corporali, dalla garanzia assicurativa prestata dalla ### con conseguente reiezione della domanda di manleva proposta dall'assicurato. Per i danni patrimoniale chiedeva dichiararsi che la garanzia era prestata con i massimali indicati in polizza.   Con ordinanza del 18.01.2016, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il G.I.  ammetteva tutte le prove orali dedotte, che venivano espletate rispettivamente alle udienze del 8.03.2016, del 8.06.2019, del 12.09.2016 e del 21.11.2016, riservando all'esito ogni decisione merito alle ulteriori istanze istruttorie.; Al termine dell'istruttoria orale, ###.I., con ordinanza del 1.12.2016, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.   Successivamente al deposito da parte dei difensori delle parti, delle rispettive comparse conclusionali, con ordinanza del data 2.08.2018, il Giudice, “ritenuta la necessità di riportare la causa sul ruolo al fine di espletare la consulenza tecnica cinematica”, nominava il C.T.U. il quale, in data ###, provvedeva al deposito della relazione definitiva.   Veniva, altresì, successivamente disposta, dal giudice, CTU medico-legale sulla persona della danneggiata.   Peraltro con decreto in data ### il giudice dichiarava l'interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della ### s.c. a r.l. quale dichiarato con sentenza del Tribunale di ### emessa in data ###.   Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, all'udienza del 4.02.2021 la Curatela del ### eccepiva l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la competenza funzionale del foro fallimentare.   Il giudice, con ordinanza del 25.10.2022 emessa a sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.12.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del #### e confermava la nomina della C.T.U. medico.   Alla successiva udienza del 7.12.2022 il nominato ausiliario accettava l'incarico e il giudice dichiarava, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei confronti della ### (quale terza chiamata dalla ###.   In data ### il CTU incaricato depositava il proprio elaborato.   Completata, quindi, l'istruttoria, il procedimento veniva aggiornato all'udienza del 21.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale questo giudice -cui il presente procedimento era stato, medio tempore, riassegnatotratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  .### attrice a fondamento delle proprie richieste, assume in fatto quanto segue: In data ###, alle ore 3.00 circa, in ### località #### stava percorrendo il viale del ### alla guida del ciclomotore “Aprilia” targato ### di proprietà del padre ### diretta da ### verso ### Sulla carreggiata, costituita da due corsie di marcia, e, precisamente, nella corsia #### si trovava ubicato un cantiere delimitato da rete metallica, il quale occupava gran parte della corsia stessa; segnatamente, i veicoli provenienti da ### erano costretti dapprima a deviare bruscamente verso destra e, successivamente, a procedere lungo lo spazio rettilineo della carreggiata destinato alla sosta delle autovetture, immediatamente adiacente alla corsia di marcia ### dopodichè, al termine della recinzione, i veicoli sarebbero dovuti “rientrare” dalla fascia destinata alla sosta verso sinistra, sulla corsia regolare di marcia #### l'assunto attoreo, la deviazione al termine del cantiere, che avrebbe dovuto obbligare il rientro dei veicoli, non sarebbe stata segnalata in conformità alla normativa vigente (doc. 1); Inoltre, parte attrice afferma che in prossimità dell'area del citato cantiere si trovavano: un lampione non funzionante (pag. 10, foto n. 6, doc. 1), con conseguente situazione di grave pericolo per la sicurezza dei veicoli; un cartello, che avrebbe dovuto segnalare la presenza di un dosso (costituito dall'attraversamento pedonale rialzato), occultato da altro cartello e, comunque, completamente ruotato rispetto al senso di marcia (doc. 1, pag. 14, foto n. 15) e, conseguentemente, non visibile; un dosso che, a prescindere dalla mancata segnalazione di cui sopra, non si sarebbe dovuto trovare sulla carreggiata ai sensi dell'art. 179, comma 5, del ### di ### del ### della ### non essendo il viale del ### una strada residenziale ed essendo lo stesso, peraltro, oggetto di transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3).   Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM omolaterale” con prognosi riservata (doc. 4), talché ne era stato disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio (docc. 4-5).   Il chirurgo maxillo facciale interpellato ebbe a constatare “(…) ampia ferita lacero contusa al volto con frattura mandibolare comminuta (…)” (doc. 5).   In pari data si era reso, altresì, indispensabile praticare la tracheotomia, cui aveva fatto seguito l'ingresso della ### nella sala operatoria per l'intervento di riduzione della frattura mandibolare (doc. 5), e solo in data ### erano stati rimossi i punti di sutura e, successivamente, anche la cannula tracheale, con conseguente dimissione della paziente in data ### (doc. 6).   In data ###, tuttavia, l'attrice era stata nuovamente ricoverata, in regime di ### per la rimozione del rigido blocco intermascellare (doc. 7).   Erano seguite numerose sedute di terapia iperbarica e di terapia chirurgica ambulatoriale per medicazioni quotidiane.   Successivamente, dal 18 al 27.10. 2010, la ### era stata nuovamente ricoverata presso la U.O. di ###-Facciale per imperfetta consolidazione dell'iniziale focolaio di frattura, con conseguente revisione chirurgica (doc. 8).   In data ###, a distanza di un anno dal sinistro, veniva riscontrata “osteomielite mandibolare su osteosintesi per frattura traumatica”, ulteriore complicanza che era risultata clinicamente risolta soltanto in data ### (doc. 9-10).   Dal 13.12.2011 al 17.12.2011 la giovane era stata nuovamente ricoverata presso l'### di ### per essere sottoposta a un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in precedenza e di nuovo innesto con osso di banca, a causa di una ulcerazione sul versante linguale in corrispondenza dell'innesto autologo (doc. 11).   Dopo vari controlli ambulatoriali (doc. 12), in data ### la ### aveva consultato il dott. ### specialista in odontostomatologia, il quale aveva prospettato un programma terapeutico di riabilitazione dell'organo masticatorio mediante l'inserimento di tre impianti osteointegrati a sostegno di una protesi fissa, da realizzarsi nell'arco temporale di un anno, indicando in € 6.800,00 la spesa da sostenere (doc. 13). Si era inoltre accertato che in futuro si sarebbe reso necessario, quantomeno, procedere a quattro rinnovi delle tre corone in zirconio, per un costo quantificabile in € 4.400,00, come da relazione peritale del dott. ### (doc. 14).   A seguito dell'incidente, inoltre, erano residuate evidenti cicatrici deturpanti-retraenti sul volto e in corrispondenza del giugulo della ### come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata alla perizia sopra citata; A ciò parte attrice aggiunge che, sempre a causa dell'infortunio, la ### che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, avrebbe sviluppato una sintomatologia psichica, inquadrata come facente parte di una sindrome distimica a carattere depressivo minore, dovuta alla consapevolezza di una modificazione di sé stessa in termini patologici e incidente sulle sue capacità di adattamento sociale.   ### risultante dalla perizia medico-legale del Dott. ### le lesioni subite dalla ### in conseguenza del sinistro avevano luogo a un primo periodo di inabilità temporanea di giorni 180, di cui 30 giorni a totale, 30 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti 90 giorni a parziale al 25%, nonché a un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 150, di cui 20 giorni a totale, 20 giorni a parziale al 75%, 50 giorni a parziale al 50% e i restanti 60 giorni a parziale al 25%; laddove al termine di tale periodo erano residuati postumi permanenti, i quali avevano inciso sull'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 23%.   I danni subiti da ### ammonterebbero, quindi, a complessivi € 158.067,66, di cui € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14).   I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte.   Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del C.d.S., artt. 30-43 e successivi del ### del C.d.S. - D.P.R. 495/92); b) violazione del ### della ### e della normativa vigente in materia, in merito sia alla presenza dell'attraversamento pedonale rialzato che alla sua mancata e/o corretta segnalazione; c) collocazione del cassonetto immediatamente dopo la deviazione della sede viaria lungo l'asse rettilineo che stava legittimamente percorrendo la ### d) mancata manutenzione della illuminazione della strada; I ### evidenziano, infine, che con missiva del 01.04.2010, avevano inoltrato, invano, richiesta di risarcimento danni al ### di ### (doc. 16), il quale si era limitato ad asserire la proprietà, in capo alla ### s.p.a. dei cassonetti presenti in loco (doc. 17): sì che essi si sono visti costretti ad agire in via giudiziale MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che l'azione introdotta dagli odierni istanti deve ritenersi procedibile a prescindere dal previo esperimento della mediazione, nella specie non vertendosi in materia di risarcimento danni da circolazione stradale bensì di risarcimento danni da cose in custodia, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (fatte salve, ovviamente, l'individuazione del soggetto cui nel caso concreto competeva la custodia della cosa e la prova dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso).   Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità di cui al succitato art. 2051 c.c., che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ###. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11152 del 2023) che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima).   Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subitopuò pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto; b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.   Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria può affermarsi, con certezza, che parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.   E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità risulta sia dalle risultanze del rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla ### di Stato di ### sia dagli accertamenti svolti dal nominato ### incaricato di redigere consulenza sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro.   In particolare, nel suddetto rapporto si legge che “(…) ### ore 03.00 circa la sig.na ### circolava sul viale del ### a bordo del suo scooter ### targato ### sulla direttrice di marcia ### - ### Giunta nei pressi del civico 349 la ### urtava violentemente contro un cassonetto della nettezza urbana posto sulla sua destra, posizionato regolarmente, insieme ad altri tre cassonetti, in uno stallo a strisce gialle. ### appena descritto, faceva sì che lo scooter si girasse su se stesso, posizionandosi in maniera semiobliqua rispetto all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso ### adagiato in posizione post urto, sul fianco sinistro. Nell'area interessata, che si presenta rettilinea e sufficiente illuminata, rilevata leggera traccia di frenata, oltre a varie macchie di sangue (…) ### precisare che il cassonetto urtato, risulta avere una introflessione nella parte laterale sinistra. (…)”.   Quanto, inoltre, alla relazione del ### dalla stessa, depositata il ### e redatta tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente procedimento, emerge chiaramente la riconducibilità dell'accaduto a quello che era lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, segnatamente, la spiccata idoneità di tale stato a cagionare l'evento di cui trattasi, sì da assurgere a causa precipua dello stesso. 
Infatti l'ausiliario rileva, in primis, come dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente non sia emerso che circa 90 metri prima del punto in cui è avvenuto l'impatto tra lo scooter ed il cassonetto :“era presente un cantiere stradale che riduceva e deviava la circolazione nella parte destra della carreggiata, sempre per la direzione tenuta dal ciclomotore”; che prima dei cassonetti vi era :“un punto luce con la plafoniera distaccata” (figura 2 della ###; che la plafoniera di cui alla figura 1 era staccata e, quindi, “La mancanza di una plafoniera determina una illuminazione non uniforme creando, per chi si muove in velocità, una situazione di chiaro-scuro sicuramente non favorevole alla chiarezza del tratto di strada che si sta percorrendo”; che: “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; che “la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che: “I cassonetti erano posti sulla direttrice che si era generata dalla deviazione di corsia dovuta alla presenza di un cantiere stradale, posto nella opposta corsia di marcia, e il cui termine era a una distanza di circa 85 metri dai ridetti cassonetti” (figura 9 della ###; che “i cassonetti debbono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi”; che erano presenti sul piano viabile dei delineatori catarifrangenti che “non furono rimossi o oscurati in ragione della presenza del cantiere. Questi delineatori, illuminati dai fari degli altri veicoli in transito, creavano un corridoio luminoso dritto chiaramente in contrasto con la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deviava verso sinistra, e quindi ingannevoli per l'utente della strada” (foto 11 e 12); che “i prismi riflettenti andavano assolutamente coperti per non trarre in errore gli utenti della strada. ### non erano presenti in uscita dal cantiere, le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi, come prevede la norma”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto”; che, in merito alla componente umana del tempo di reazione, “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.   Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi provata l'esistenza, in capo al ### di ### di un potere di vigilanza e custodia sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e che era interessato dal cantiere ivi presente.   Deve infatti notarsi, al riguardo, come, nonostante il tratto stradale in questione fosse di proprietà della ### per ciò chiamata in causa dal ### convenuto, dall'istruttoria sia emerso che con nulla osta del 1.09.2008, prot. 188055/8.2.4, #### (cfr doc. 3 della ### di ### la ### ebbe ad assentire i lavori per le percorrenze sotterranee dal 4+350 al km 7+400 oltre ad alcuni attraversamenti, incaricando quale concessionario il ### Nell'allegato disciplinare veniva, in particolare, stabilito che (art. 3) “### concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste dai regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni”, “durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del ### della ### e le altre disposizioni particolari”; laddove al successivo art. 4 si prevedeva, inoltre, che “Il concessionario terrà l'### concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita.   Con ulteriore nulla osta del 1.09.2009 prot. n. 188055/8.2.4, pratica #### (cfr doc.  4), poi, la ### di ### acconsentiva alla realizzazione delle opere di cui sopra a condizione che “la eventuale segnalazione della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Infine in data ###, non essendo ancora state completate le opere di cui sopra, veniva sottoscritto verbale di conferma della consegna provvisoria (doc. 11 del ### di ###, nel quale veniva puntualizzato che “sin dall'originario ### del 2008 la responsabilità del tratto di strada oggetto dei lavori ricadeva sul concessionario e tutte le segnalazioni della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Ora, con la sottoscrizione del suddetto verbale il ### di ### confermava la presa in consegna delle aree oggetto di lavori; in particolare, l'#### in rappresentanza del ### dichiarava :“di confermare l'accettazione, senza riserve, del sedime stradale oggetto degli interventi soprarichiamati, confermando l'esonero della ### di ### dalla sorveglianza ai fini della gestione dei lavori, del tratto di viabilità interessato dai lavori, oltre a qualsiasi responsabilità per danni a cose e o persone che potranno avvenire durante il periodo di consegna del tratto stradale interessato”.   A ciò si aggiunga come, in forza della ### precedentemente stipulata in data ### tra il ### di ### ed il ### di ### (docc. 12 e 13 ### di ###, sia stato stabilito che (artt. 6 e segg.) “l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri”.   Detta circostanza risulta ulteriormente corroborata da quanto riferito dalla teste ### dell'ufficio legale della ### s.p.a., la quale all'udienza del 8.03.2016 ha dichiarato che la ### si era occupata della sostituzione del cassonetto danneggiato “su richiesta del Comune”, a seguito del verbale della ### Dimostrate, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e la qualità di custode della cosa medesima in capo al ### convenuto (dal che discende che devono essere disattese le richieste avanzate, dal ### medesimo, nell'atto di chiamata in causa della ### di ### e del ### di ### nonché le istanze avanzate dai chiamati in causa nei confronti dei soggetti da essi a loro volta rispettivamente evocati nel presente giudizio), va osservato che quest'ultimo non ha fornito adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..   Mette conto richiamare, in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle ### con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).   La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … ### quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.   Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenza e che “### responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”.   Orbene, rapportando i principi enunciati dalla tesè richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, dalle indagini eseguite dal ### è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione presentava al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo per i conducenti e che a tale situazione, non riconducibile a fatti non preventivabili, ben avrebbe potuto ovviarsi facendo uso, da parte del ### tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dalla ### e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione dell'incidente.   Sotto tale ultimo profilo è da rilevare come le parti convenute, sin dalla costituzione in giudizio, abbiano incentrato le proprie difese sulla circostanza che la ### è stata sanzionata per violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) del ### della ### Va tuttavia evidenziato come non sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che la pur accertata presenza, nei liquidi biologici della giovane, di alcool e di tracce relative all'assunzione di sostanze stupefacenti abbia realmente inciso sulla capacità di guida della stessa e abbia quindi rivestito un'effettiva rilevanza causale ai fini della verificazione del sinistro (vedasi altresì, in proposito, quanto evidenziato, nella relazione del CTU medico dott.ssa ### in ordine al fatto che “non è semplice definire con certezza il reale livello di compromissione funzionale legato all'alcol nel caso specifico”).   Chè, al contrario, dalle risultanze della richiamata CTU del Dott. ### la condotta di guida della giovane nei frangenti in questione non appare essere stata connotata da profili di abnormità.   Nella sua relazione infatti il C.T.U., ha evidenziato, come si è visto, che “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; “che la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto” e, in merito alla componente umana del tempo di reazione, che “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.  ### la ### indossava regolarmente il casco tipo ### come rilevato nella relazione della dott.ssa ### (pag. 21).   Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### -che deve, di conseguenza, essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attricee venendo alla quantificazione dei danni lamentati dagli odierni istanti, va osservato, iniziando da quelli subiti da ### che il CTU dott.ssa ### -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profiloha riconosciuto un periodo complessivo di inabilità temporanea assoluta di almeno 75 giorni. Il decorso della frattura è stato poi complicato dal fallimento di vari interventi di stabilizzazione e di ricostruzione anche con un periodo in cui si è sviluppato un quadro di osteomielite che si è risolto nell'arco di circa quattro mesi: sì che il CTU ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale e, segnatamente, ulteriori 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Quanto al danno da invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha quantificato in una percentuale complessiva non inferiore al 21%.   Alla luce delle risultanze della relazione del CTU devono inoltre ritenersi sussistenti le condizioni giustificanti il riconoscimento del diritto della ### di ottenere la personalizzazione del punto, diritto il quale è configurabile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ricorrano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevole di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza della peculiarità” (Cass. Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084).   E, invero, è da rilevare, al riguardo, che le suindicate specifiche circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione del punto possono essere individuate nelle seguenti, emergenti appunto dall'elaborato del ### - la ### dopo l'incidente, ha smesso di andare a scuola per due anni (pag. 14) e, pur non essendo stata una sportiva, “dopo il sinistro ha smesso qualsiasi attività anche saltuaria”; - “E' stata dimessa che aveva il viso completamente fasciato; aveva la bocca chiusa con le ferule, non poteva parlare ed aveva molto dolore. Mangiava solo cibi liquidi con la cannuccia attraverso il buco lasciato dai denti”; - la ### dopo 13 anni dal sinistro, lamenta “importanti difficoltà alla masticazione dovute anche all'assenza dei denti” ed “ha difficoltà a camminare in seguito agli interventi per dolore al dito del piede destro dove è stato preso uno degli innesti ossei”, - “la lesione ha interessato il volto di una giovane donna con un prolungato periodo in cui non è stato possibile garantire una ricostruzione esteticamente e funzionalmente idonea fino all'ultimo intervento che è riuscito ad ottenere un buon risultato a distanza di circa 9 anni dal trauma” (pag.  23); - “### a seguito di ciascun intervento, per un periodo variabile, la giovane aveva la bocca immobilizzata, doveva alimentarsi con cibi liquidi attraverso una cannuccia ed aveva importanti difficoltà di linguaggio”; - “..in modo del tutto verosimile, la sig.ra ### ha riferito di essersi sottoposta per circa un anno ad un supporto psicoterapeutico fino a dopo gli interventi condotti a Firenze”; - “…l'utilizzo di osso da vari distretti corporei ha determinato delle limitazioni temporanee anche in distretti diversi da quello traumatizzato”; - “…mancano però tutti gli elementi dentari dell'arcata inferiore destra a partire dall'incisivo laterale”; - “### la lesione del nervo alveolare, anche in caso di terapia implantare, determina un'alterazione della sensibilità, oltre che del labbro inferiore e della cute del mento, anche dei denti dell'arcata inferiore con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla masticazione”.   Sempre in punto di quantificazione del danno alla salute subito dall'attrice va altresì evidenziato che sempre la dott.ssa ### ha puntualizzato, a pag. 25 della sua relazione, che va considerato che “…una idonea terapia implantologica potrebbe emendare in parte l'esito funzionale che potrebbe abbattersi di almeno 2-3 punti percentuali portando la valutazione complessiva intorno al 18-19%. In atti sono presenti due preventivi per spese di natura odontoiatrica di cui il più recente (19/11/19) per complessivi 10.200 €. ### preventivo prevede l'allestimento di 3 impianti dentari su 5 elementi persi e determinerebbe un ulteriore periodo di invalidità temporanea stimabile nella misura di 5 giorni a totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Va però considerato che il preventivo risale ad oltre 3 anni fa e che la situazione, anche in relazione all'ormai prolungato periodo di edentulia (che può favorire il riassorbimento osseo), potrebbe essersi modificata in maniera significativa. Si ritiene pertanto che una stima più realistica dei costi di una riabilitazione implantare dovrebbe passare attraverso una nuova valutazione odontoiatrica”.   Ora, essendo tale prospettazione alternativa di liquidazione del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, sofferto dalla ### quella più confacente al caso concreto, in considerazione del fatto che, trattandosi di una giovane donna, è del tutto plausibile che la stessa si sottoporrà, nel prossimo futuro, a terapia implantologica finalizzata a ottenere un miglioramento della funzionalità del suo apparato masticatorio, si ritiene di addivenire a una quantificazione definitiva del danno alla salute subito dalla giovane, quanto a quello da invalidità permanente nella percentuale del 19% e, quanto a quello da inabilità temporanea, in gg. 95 (75+5+5+5+5) di i. t. assoluta, in gg. 80 (40+ 10+10+10+10) di i.t. parziale al 75%, in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 50% e in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 25%: ciò tenendo conto del numero di interventi (4) cui l'attrice dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita, considerato che un impianto dentale correttamente manutenuto ha una durata stimabile di 10-15 anni.   Ne discende che la somma che il ### di ### deve essere condannato a corrispondere, alla ### medesima, per la causale in argomento, ottenuta utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al corrente anno 2024, è pari a € 126,438,80, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva e della personalizzazione del punto nella misura -che stimasi congruadel 20%.   Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di ### 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino al saldo effettivo e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.   A detto importo dovrà essere aggiunto quello di complessivi € 40.800,00 (cioè € 10.200,00 moltiplicati per 4, cioè per il numero di interventi di implantologia dentale cui l'attrice, come si è detto, dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita), rappresentanti l'esborso che si renderà necessario per la succitata terapia implantologica (è appena il caso di notare che, pur avendo il CTU prospettato la possibilità di un maggior costo di detti interventi, rispetto a quello risultante dai preventivi in atti, in conseguenza del possibile riassorbimento osseo causato dall'ormai prolungato periodo di edentulia, la quantificazione della somma dovuta per la causale in argomento deve essere effettuata, in difetto di preventivi aggiornati, sulla base di quelli -presumibilmente più contenuti quanto all'ammontare dell'esborso da sostenerepresi in esame dall'ausiliario).   ### sulla somma testè liquidata dovranno essere conteggiati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 (data dell'ultimo dei preventivi anzidetti) fino al saldo effettivo.   All'odierna istante è inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, indicate in dettaglio alle pagg. 25 e 26 della relazione della dott.ssa ### che le ha ritenute congrue, e ammontanti a complessivi € 2.925,67, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo.   A tali importi deve aggiungersi quello di € 1.210,00 dovuto al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore della ### prima dell'instaurazione del presente giudizio, da maggiorarsi, anche in questo caso, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo.   Per quanto invece concerne la richiesta risarcitoria avanzata da ### proprietario del ciclomotore sinistrato, deve essere allo stesso riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la somma di € 979,20, risultante dal progetto di notula del 21.03.2011 (doc. 1) dello studio tecnico ### che ha redatto la relazione tecnica di parte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, nonché dell'importo di € 700,00, corrispondente al valore -che stimasi congruodel mezzo guidato da ### andato completamente distrutto nel sinistro e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal dì dell'evento fino al saldo effettivo.   In conseguenza della condanna del ### di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori, la ### s.p.a. deve essere dichiarata tenuta, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con il ### medesimo, a tenere indenne quest'ultimo -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica dello stesso, dalle statuizioni che si vengono ad emettere.   Deve, a questo proposito, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di ###ni chiamata in manleva dal ### di ### atteso che è principio pacifico quello per il quale “### l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nella specie lesioni personali colpose, reato prescrivibile in sei anni: n.d.r.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato [art. 2947 terzo comma, prima parte, c.c.] perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione civile #### sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008).   Parimenti da disattendere è, altresì, l'eccezione della suindicata ### assicuratrice incentrata sulla mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, non avendo la ###ni s.p.a., su cui gravava il relativo onere probatorio (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 19071 del 11.7.2024), fornito adeguata dimostrazione né del fatto che la ritardata denuncia del sinistro sia imputabile a un intento fraudolento dell'assicurato o, nel caso in cui si consideri il comportamento di quest'ultimo di natura colposa, che dal comportamento dell'assicurato medesimo sia derivato, ad esso assicuratore, un effettivo pregiudizio.   Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, faranno integralmente carico al ### di ### nei rapporti tra quest'ultimo e gli attori e alla ###ni s.p.a. nei rapporti tra quest'ultima e il ### medesimo; laddove la peculiarità della vicenda esaminata e la complessità della stessa ne giustificano l'integrale compensazione nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dallo stesso chiamati in causa, dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio.   Quanto al compenso spettante al nominato ### come in atti già liquidato, lo stesso farà interamente carico, in via definitiva, al ### soccombente.   ### deve, di contro, statuirsi circa il compenso dell'altro CTU dott.ssa ### non avendo quest'ultima presentato alcuna istanza di liquidazione dello stesso.   La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede 1) dichiara il ### di ### in persona del ### pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dell'evento dannoso occorso, a ### il ###; 2) condanna, per l'effetto, lo stesso ### di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a ### a) € 126.438,80, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento; b) € 40.800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle somme che l'attrice dovrà sborsare per sottoporsi agli interventi di implantologia dentale meglio precisati in motivazione; c) € 2.925,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza del sinistro; d) € 1.210,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore dell'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio; A ### e) € 927,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso - o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, allo studio tecnico ### per la redazione della relazione tecnica di parte; f) € 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla distruzione, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, da ### 3) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 910,05 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico dello stesso ### di ### l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U. ### come in atti già liquidato; 5) dichiara la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a tenere indenne il ### di ### -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica del ### medesimo, dalle statuizioni che precedono; 6) condanna la stessa ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere al ### di ### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 7) dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio; 8) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..  ### 8.11.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 3047/2012


causa n. 3047/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Laghezza

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7769/2025 del 19-12-2025

... parziale accoglimento del medesimo, chiedeva di essere manlevata da ### In ogni caso, chiedeva la condanna dell'appellante all'onere di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. ### Con atto del 9.3.2020, si costituiva ### spa, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. All'udienza cartolare dell'8.5.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e deve essere respinto. Le censure, che possono essere unitariamente vagliate atteso che afferiscono alla valutazione delle risultanze istruttorie e della responsabilità di ### vanno disattese. Va subito dato atto della discrepanza sui dati fattuali dedotti ed allegati dall'attrice in primo grado, rispetto alla ricostruzione del fatto formulata in appello, nonchè dell'eccezione sollevata da più parti convenute a non voler accettare il contraddittorio sui fatti nuovi dedotti. Inoltre, va anche rilevato, in fatto, come la stessa appellante collochi temporalmente le foto prodotte in un periodo successivo all'incidente (dopo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: dr. ### D'### dr. ###. ### in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado d'appello iscritta al 7433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente TRA ### (C.F.###), in ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado, #### (C.F.###), in persona del suo legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### di ### che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.  ### per procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione, #### srl, (P.I.###) in persona del legale rappresentante p.  t. domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado, ### terza chiamata ### spa, nuova denominazione di ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, ### terza chiamata ### appello avverso sentenza n.19043/2019 del Tribunale di ### pubblicata il ###.  ### atto regolarmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di ### aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta in danno del Comune di ### (che aveva chiamato in causa la società manutentrice della strada che, a sua volta, aveva chiamato in manleva la propria compagnia assicuratrice) avente ad oggetto i danni subiti a causa della caduta in cui era incorsa il giorno 4.10.13 alle ore 15,05 in via F. Denza in ### all'altezza del civico 31, allorquando era inciampata in una grata di scolo sconnessa, coperta da fogliame che ne impediva la percezione del pericolo.  ### censurava la sentenza per errata ricostruzione dei fatti in contrasto con l'istruttoria svolta, la descrizione dello stato dei luoghi e la documentazione versata in atti. 
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna del comune di ### o della terza chiamata, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in €. 50.093,50, sulla base delle risultanze del C.T.U., oltre alle spese per la C.T.U., pari ad €. 610,00 (IVA inclusa) ed a quella per la C.T.P. in sede di C.T.U. pari ad €. 366,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'###ma Corte di Appello adita, nonché alle spese e compensi di lite di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Con atto del 19.2.20, si costituiva ### la quale rilevava l'infondatezza dell'appello e concludeva per il rigetto del gravame. In caso di riforma della sentenza, proponeva appello condizionato chiamando in manleva la ### con la quale aveva in essere un contratto assicurativo. 
Con comparsa del 21.2.2020 si costituiva ### la quale chiedeva il rigetto dell'appello ed in subordine, in caso anche di solo parziale accoglimento del medesimo, chiedeva di essere manlevata da ### In ogni caso, chiedeva la condanna dell'appellante all'onere di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. ### Con atto del 9.3.2020, si costituiva ### spa, la quale chiedeva il rigetto dell'appello. 
All'udienza cartolare dell'8.5.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e deve essere respinto. 
Le censure, che possono essere unitariamente vagliate atteso che afferiscono alla valutazione delle risultanze istruttorie e della responsabilità di ### vanno disattese. 
Va subito dato atto della discrepanza sui dati fattuali dedotti ed allegati dall'attrice in primo grado, rispetto alla ricostruzione del fatto formulata in appello, nonchè dell'eccezione sollevata da più parti convenute a non voler accettare il contraddittorio sui fatti nuovi dedotti. 
Inoltre, va anche rilevato, in fatto, come la stessa appellante collochi temporalmente le foto prodotte in un periodo successivo all'incidente (dopo la sua guarigione), svuotandole di ogni efficacia probante. 
Ed ancora, i testi assunti hanno dichiarato di non aver visto le modalità della caduta e nulla hanno potuto riferire in merito alle cause dell'accaduto, affermando di essere intervenuti a prestare soccorso alla ### che aveva ancora il piede/scarpa incastrato nella griglia in cui era inciampata. 
La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui sarebbe caduta inciampando nella griglia mal posta - o apertasi al suo passaggioin evidente stato di abbandono e coperta da fogliame, appare insufficiente ad ascrivere la caduta alla condizione della strada, essendo astrattamente plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto, in ragione di circostanze indipendenti ed imputabili all'andatura e alle modalità d'incedere dell'attrice. Peraltro dall'esame dello stato dei luoghi attraverso le foto allegate, si evince che la grata correva al margine del marciapiede, lasciandolo ampiamente libero; sicché se la ### avesse camminato sul marciapiede, anziché sulla grata piena di foglie, avrebbe evitato la caduta.
Inoltre, il fatto è avvenuto di giorno, in condizioni di tempo ottimali e su un tratto di strada che l'appellante ben conosceva in quanto lo percorreva regolarmente. Sul punto, si rammenta, infatti che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.  2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (Cass. 20986/23). 
Al riguardo, va richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 14228/23; Cass. 2376/2024); e ancora “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ###/21; Cass. 12663/2024), soprattutto se sussiste “l'agevole prevedibilità e percepibilità dello stato di pericolo” (Cass. 21675/23).
Nel caso in esame, anche a voler ipotizzare che i fatti si siano verificati nel modo dedotto dall'attrice, l'uso della normale diligenza -prestando attenzione alla strada e facendo attenzione a camminare sul tratto sgombero da foglieavrebbe consentito di scongiurare il sinistro. 
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risulta, quindi, in ogni caso interrotto dal comportamento incauto tenuto dall'attrice. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i minimi tariffari per il corrispondente grado di complessità delle questioni dibattute; mentre, sono compensate riguardo alla compagnia assicurativa, nei cui confronti l'appellante non ha avanzato richieste e che, all'esito del giudizio, è sostanzialmente rimasta estranea alla contesa.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### n. a conferma della stessa così provvede: - rigetta l'appello; - condanna ### al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio nei confronti di ### ed dell'avv. ### procuratrice distrattaria di ### appalti srl, liquidate in €. 3473,00, per ciascuna appellata, oltre al rimborso delle spese forfettarie, cap e iva come per legge.  -compensa le spese con ### S.p.A.. 
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa. ### 2.12.2025 ### Avv. #### D'

causa n. 7433/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Castriota Scanderbeg, Marianna D'Avino

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 961/2025 del 24-07-2025

... differimento della prima udienza, al fine di essere da questa manlevata e garantita da ogni esborso per qualsiasi titolo dovesse, nell'ipotesi più remota, disporsi a carico della . Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo, in sintesi e per quanto di interesse: ### P. ### 4 a) che anche l'altra parte ingiunta, la aveva proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, sicchè i due processi avrebbero dovuti essere riuniti; b) che la procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio risultava sottoscritta digitalmente dall'avv. c) che le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva erano infondate; d) che, nello specifico, l'incarico in parola era stato articolato in due fasi: una prima fase, sottoposta ad approvazione da parte della costit uita dal la “### ed ### dei lavori di manutenzione ### e di ristrutturazione della cappella cimiteriale”; una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai confratelli; e) che le contestazioni mosse in ordine al quantum richiesto in via monitoria erano infondate, avendo egli preventivamente sottoposto l'attività svolta ad opinamento presso il competente consiglio dell'ordine professionale. Il convenuto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2427 del Ruolo degli ### dell'anno 2017, al quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 2476 del Ruolo degli ### dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, vertente ###.F. in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###piazza ### della ### 14, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 3, giusta procura in atti; CONFRATERNITA , con sede ###, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al #### n. 16, giusta procura in atti, giusta procura in atti; Attrici-opponenti ### (c.f. - P.I.: nato a #### il ### e residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente ### P. ####P. ### 2 domiciliat ###### a ### via ### 118/A, giusta procura in atti; Convenuto-opposto ### opposizione a decreto ingiuntivo. 
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2017 con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'arch.  della somma di €.144.165,87 a titolo di mancato pagamento della parcella emessa a titolo di corrispettivo per compensi professionali non corrisposti in ordine alla redazione del progetto-programma economico finanziario “### di ristrutturazione e riassetto struttura cimiteriale denominata ### del Carmine”. 
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse: a) la nullità della procura per mancanza di certificazione di autenticità della firma apposta in calce al ricorso; b) la carenza di legittimazione del ricorrente e/o la sua carenza di titolarità del diritto, posto che l'incarico di “dare seguito a tutto quanto presente nel programma tecnico, economico, finanziario e gestionale”, era stato conferito dalla allo studio ###D'### e non alla persona fisica ### c) la carenza di legittimazione passiva della essendo questa terza rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra l'### e la nella persona di commissario episcopale dell'ente, nominato ### 3 con ### del 01.02.2014, effettiva proprietaria della struttura cimiteriale oggetto di ristrutturazione; d) che in ogni caso, essa opponente, non aveva ricevuto alcuna previa richiesta di autorizzazione da parte della in parola, non rivestendo quindi neppure il ruolo di supervisore; e) che nel merito l'importo ingiunto risultava comunque eccessivo e la parcella prodotta non correttamente opinata, in mancanza di prova in ordine ai lavori asseritamente svolti. 
Tanto dedotto, l'attrice ha concluso chiedendo: “### l'On. Tribunale di ### adito, contrariis reiectis: - accertata la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e/o la carenza di titolarità del diritto creditorio invocato, - e/o accertata la carenza di legittimazione passiva della quale soggetto illegittimamente ingiuntivo, stante la sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in ricorso, nonché della procura; - dichiarare la nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua revoca, con estromissione dal giudizio della in caso di su o prosieguo. ### altresì, condannare l'### per lite temeraria, disponendo a suo carico il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.  ### comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Chiamata del terzo in garanzia, si chiede, inoltre, solo per scrupolo di difesa, di essere autorizzati alla chiamata del terzo in garanzia, in persona del I.r., con sede ###### del ### 6 (CF con differimento della prima udienza, al fine di essere da questa manlevata e garantita da ogni esborso per qualsiasi titolo dovesse, nell'ipotesi più remota, disporsi a carico della . 
Si è costituito in giudizio l'arch. eccependo, in sintesi e per quanto di interesse: ### P. ### 4 a) che anche l'altra parte ingiunta, la aveva proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, sicchè i due processi avrebbero dovuti essere riuniti; b) che la procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio risultava sottoscritta digitalmente dall'avv.  c) che le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva erano infondate; d) che, nello specifico, l'incarico in parola era stato articolato in due fasi: una prima fase, sottoposta ad approvazione da parte della costit uita dal la “### ed ### dei lavori di manutenzione ### e di ristrutturazione della cappella cimiteriale”; una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai confratelli; e) che le contestazioni mosse in ordine al quantum richiesto in via monitoria erano infondate, avendo egli preventivamente sottoposto l'attività svolta ad opinamento presso il competente consiglio dell'ordine professionale. 
Il convenuto opposto ha così concluso: “### trattandosi di separati giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, disporre la riunione del procedimento rubricato al n. 2476/2017 RG pendente dinanzi il Tribunale di ### - Giudice: Dott. al presente fascicolo e, quindi, disporre il rinvio dell'udienza della prima udienza del presente procedimento fissata 12.12.2017 al 08.01.2018 al fine di consentire la riunione dei fascicoli; ### accertata e dichiarata che l'opposizione non è fondata su prova scritta ne è di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 383/2017 d.i. del 27.03.2017; ###: - rigettare l'opposizione così come proposta e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la (C. F. in persona del suo legale ### P. ### 5 rapp.te p.t., con sede in #### alla ### della ### n. 14 - 64100 - ####, anche in via solidale con la (C.F. in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede ###- 64100 - #### e/o in via alternativa e/o esclusiva, è debitrice dell'### ( c.f. ) n ato a T eramo ### i l 04. 06.1962 e residente ###, della somma di € 144.165,87 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 383/2017 D.I. - n. 632/2017 R.G. del 27.03.2017 e/o condannarla al pagamento della suddetta somma o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali dall'inadempimento al saldo; - rigettare le eccezioni proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto; ### con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Nel giudizio r.g. 2476/2017, la , a sua volta, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo suddetto, eccependo in sintesi e per quanto d'interesse: a) la nullità del parere di congruità prodotto in sede ###assenza di contraddittorio e comunque idoneo a fondare la pretesa solo in via sommaria, dovendo, il professionista, nel giudizio di merito, fornire prova dell'attività svolta; b) la nullità della procura ad litem apposta in calce al ricorso monitorio per assenza di autentica della firma del mandante; [...] ### P. ##### 6 c) la carenza di legittimazione attiva dell'arch. in proprio, essendo il rapporto contrattuale intercorso con lo studio professionale associato “######”.  ### ha concluso chiedendo: “### l'###mo Tribunale di ### adito in via preliminare, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della (C.F. , con sede in #### del ### n° 6, in persona dell'### pro - tempore, ### (C.F.  , r esidente in T eramo, V ia Co mi n° 6, il decr eto ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di ### in data 28/3 - 16/5/2017 per complessivi €144.165,87 (centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'### come in atti generalizzato, A) per nullità del parere di congruità emesso in data ### dall' di ### in violazione dell' art. 7 Legge 7 agosto 1990 n° 241 7 L. 24, e/o B) per nullità e/o invalidità della procura alle liti risultata carente di firma autografa del difensore per autentica della firma del cliente, e/o C) per carenza di legittimazione attiva da parte dell'### ad invocare in proprio gli importi di cui alla richiamata fase monitoria atteso che per esplicita ammissione dell'opposto sarebbe stato conferito mandato allo ### e (ciò confermato dall'intera documentazione allegata, nel procedimento monitorio); nel merito, qualora fossero superate le eccezioni preliminari sopra riportate, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare nei confronti della (C.F .  , c on s ede in T eramo, ### a del Ca rmine n° 6, in perso na dell'### pro - tempore, ### (C.F.  , r esidente in T eramo, V ia C omi n° 6, il decr eto i ngiuntivo n ° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di ### in data 28/3 - ### P. ### P. #### 16/5/2017 per complessivi € 144.165,87 (centoquarantaquattromilacentosessantacinque/87) in favore dell'### come in atti generalizzato, perché al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo la pretesa economica rinveniente, pur essa contestata, non era maturata in favore del richiedente e, pertanto, era inesigibile; -in subordine ed all'esito di attività istruttoria, ### il Tribunale di ### accertare le minori somme reputate congrue eventualmente risultanti come dovute in favore della parte opposta per le attività accertate come da questi effettivamente espletate in favore della parte opponente per le causali di cui all'impugnato decreto ingiuntivo n° 383/2017 (n° 632/2017 R.G.) emesso dal Tribunale di ### in data 28/3 - 16/5/2017 e notificato in data ###, con corretta riqualificazione anche di natura e misura degli interessi; -in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.   Disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al r.g. n. 2476/2017, la causa è stata istruita dal Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le sole produzioni documentali delle parti. 
Assegnata alla scrivente Giudice in data ### già in fase di rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa ha subito ulteriori rinvii, dapprima, per esigenze organizzative di ruolo, poi, per l'assenza della scrivente Giudice per congedo straordinario di maternità. Giunta all'udienza del 20.04.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
I. Delimitazione del thema decidendum. 
Le opponenti hanno instaurato il giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto - avente ad oggetto il pagamento della somma pretesa dall'### a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali - adducendo, oltre ad eccezioni di carattere preliminare, quali la nullità della procura e il difetto di legittimazione attiva e passiva, la non debenza, nel merito, del pagamento richiesto per mancato espletamento delle prestazioni indicate nella ### 8 parcella. Entrambe le opponenti hanno eccepito, inoltre, l'esorbitanza dell'importo richiesto dal professionista.  ###, dal canto suo, ha eccepito l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali richieste, la corretta quantificazione delle somme pretese e il mancato pagamento delle stesse da parte delle opponenti, solidalmente tenute alla prestazione corrispettiva. 
II. Le eccezioni preliminari proposte dalle opponenti.  2.1 Entrambe le opponenti hanno eccepito il difetto di procura per mancata attestazione da parte del procuratore di autenticità della firma rilasciata su documento cartaceo dall'arch.  ### è infondata.  ###. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, l'autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, 28004). 
Nel caso di specie, la firma del difensore è apposta in chiusura del ricorso per decreto ingiuntivo, cioè dell'atto al quale il mandato si riferisce. In ogni caso, nessuna delle opponenti ha proposto la querela di falso. Per tali ragioni, l'eccezione va respinta. ### 9 2.2 Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del ricorrente in via monitoria. 
Ed infatti, a nulla rileva la circostanza per cui l'incarico professionale sia stato conferito, formalmente, allo , perché, non costituendo detto studio una persona giuridica distinta dai professionisti che lo costituiscono, questi ultimi risultano pienamente legittimati ad agire in giudizio per il pagamento del compenso professionale.  2.3 Del tutto pretestuosa appare poi l'eccezione relativa alla nullità del parere di congruità per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7 l. 241/1990, trattandosi di un vizio - peraltro non sanzionato con la nullità - da far valere, semmai, dinanzi al Giudice amministrativo.  2.4. Risulta invece fondata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva della ### produzioni documentali delle parti si evince chiaramente che il rapporto contrattuale è intercorso tra il professionista e la , la quale ha conferito detto incarico in qualità di proprietari del bene oggetto dell'incarico medesimo. (cfr. all. n. 7 del fascicolo dell'opposto). Ciò è tanto vero che anche la ### successivamente stipulata con il è intercorsa solo tra quest'ultimo e la ### in quanto proprietaria. (cfr. all. 9 del fascicolo dell'opposto). 
A nulla rileva la circostanza - dedotta dal convenuto - secondo cui la avrebbe approvato il “### di ristrutturazione e riassetto ### Cimiteriale” oggetto dell'incarico, in quanto un conto è l'approvazione dei lavori “a monte”, altro conto è l'assunzione dell'obbligo di pagare il corrispettivo. 
Dunque, l'eccezione va accolta, con conseguente declaratoria del difetto di legittimazione passiva della ### 10 III. Il merito della causa.  3.1 Ai fini della valutazione della fattispecie, giova premettere che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è comunemente qualificato come contratto sinallagmatico consensuale ad effetti obbligatori e normalmente oneroso, stipulabile anche oralmente, non essendo prevista la forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem. 
In punto di riparto dell'onere della prova, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, n. 3438 e Cass. civ. Sez. VI - 2, ord. 18-06- 2018, n. 15930, nella quale si legge in motivazione: “Correttamente i giudici di appello hanno richiamato i principi affermati da questa Corte nella sentenza 9254/2006, che appunto ribadisce che l'onere di provare lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso incombe sullo stesso professionista”). 
In tema di inadempimento contrattuale, è noto che il creditore che agisca in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe - in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). 
Inoltre, nel settore specifico delle professioni intellettuali, è del pari noto che ai fini della liquidazione del compenso professionale, la parcella vidimata dall'ordine professionale non ha valenza probatoria e contiene esclusivamente un giudizio di congruità circa la tariffa applicata in relazione all'attività che si assume di avere svolto, senza alcuna indagine o accertamento sull'attività medesima, cosicché, nel caso di contestazioni, in conformità ai normali principi di oneri probatori, il professionista è tenuto a fornire la piena prova dell'effettuata prestazione. In particolare, a tale ultimo riguardo, si veda Corte appello ### 12/06/2020, n.262, che, riprendendo principi già affermati da Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, n.19800, ha condivisibilmente chiarito che "il parere di congruità emesso dall'Ordine professionale non è vincolante, essendo sufficiente una contestazione anche generica ad investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione sulle attività svolte dal professionista e sulla corretta applicazione della pertinente tariffa, atteso che la valenza probatoria della parcella è limitata alla sola sede ###ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore con i relativi oneri probatori ex art.  2697 c.c.".  3.2 Nel caso di specie, l'architetto (attore in senso sostanziale) ha prodotto la lettera di conferimento dell'incarico professionale del 18.06.2014, cioè il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa creditoria (cfr. all. n. 7). 
In ordine alla prova della materiale esecuzione della prestazione, il medesimo ha depositato copiosa documentazione dalle quale si evince, inequivocabilmente, l'espletamento dell'incarico ricevuto avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione e riassetto della struttura cimiteriale di proprietà della e segn atamente: a) la nota del 22.12.2014 con la quale l'opposto ha trasmesso alla la documentazione tecnica progettuale relativa all'incarico predetto, firmata per ricevuta dall'amministratore della ### ( cfr. all. n. 13 de lla me moria del 28.01. 2019). T ale incarico, denominato “### di ristrutturazione e riassetto ### Cimiteriale” (### 3) si articolava in n. 2 fasi: - una prima fase costituita dalla progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione della #### 12 - una seconda fase di gestione, vendita e concessione dei loculi ai ### b) la nota del 2.01.2017 nella quale lo elencava le attività svolte sino a quella data (inerenti alla prima fase della progettazione), rappresentando alla ### l'impossibilità di avviare la successiva fase di gestione in assenza delle autorizzazioni necessarie. Nella stessa nota, l'### invita quindi la ### al pagamento del compenso dovute per la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 del fascicolo dell'opposto interamente scansionato e inserito nel fascicolo telematico, da pag. 25 in poi). 
Entrambi i documenti non sono stati specificatamente contestati dalla ### nella prima difesa utile, con la conseguenza che, alla luce dell'art.  115 c.p.c., i fatti in essi dedotti - cioè, essenzialmente, l'espletamento del progetto da parte dell'opposto - debbono considerarsi pacifici e possono essere posti a base della decisione. 
Non persuade inoltre la tesi della ### secondo cui nessun compenso sarebbe dovuto all'### a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura cimiteriale, atteso che, come già detto a più riprese, l'onorario richiesto ha riguardato solo la fase della progettazione (cfr. all. n. 8 contenente la parcella e il parere di congruità).  3.3. In ordine poi al quantum debeatur, va osservato che la si è limitata a sollevare, anche in tal caso, contestazioni del tutto generiche, inidonee a superare l'efficacia probatoria della documentazione depositata dall'opposto contenente l'indicazione analitica delle somme pretese (cfr. all. n. 6, 7 e 8). 
IV. Risultanze finali e spese di lite. 
Pertanto, raggiunta la prova dell'espletamento della prestazione da parte dell'arch. deve ritenersi che quest'ultimo ha diritto al compenso per l'incarico svolto sulla base del contratto stipulato con la nella misura richiesta. ### 13 Con riguardo all'opposizione proposta dalla invece, essa va accolta, in ragione dell'accertato difetto di legittimazione passiva della stessa. 
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente alla posizione giuridica della Le spese di lite tra la “” e l'opposto, seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. 
Le spese di lite sostenute dalla v anno in vece poste a carico dell'opposto, alla luce del medesimo principio (cfr. art. 91 c.p.c.). 
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, preme rilevare come essa non sia suscettibile di accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della i n persona del legale rappresentante pro tempore; 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione della 3) rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti della suddetta parte; 4) condanna la al pagamento, in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di legge; ### 14 5) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti della che liquida in €.4.237,00, oltre oneri di legge ### 24 luglio 2025 #### 

causa n. 2427/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Codispoti

M
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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 964/2025 del 20-12-2025

... chiamata in causa dei terzi ### e ### al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande di parte attrice e, poi, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data ### acquistava dai sig. ### e ### l'autovettura marca ### tg. ### e dal certificato di proprietà, sul quale veniva trascritto l'atto di vendita, non risultavano trascritti ipoteche e/o gravami sia nel riquadro C che nel riquadro T, ove i venditori dichiaravano “di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 testo vigente”; - in data ### vendeva la stessa autovettura alla parte attrice e sul certificato di proprietà appariva per la prima volta tra i gravami il provvedimento di fermo amministrativo trascritto in data ###, quindi quando il veicolo era ancora di proprietà dei sig.ri ### e ### - il gravame era stato, quindi, taciuto da questi ultimi; - al contrario, la convenuta non commetteva alcuna violazione al momento della vendita nei confronti dell'attore, risultando il gravame dal certificato di proprietà. Per tutte queste ragioni parte venditrice (leggi tutto)...

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N. 2740/2021 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. 
TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 42, risulta elettivamente domiciliato; - ### & ### S.R.L. (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 1, risulta elettivamente domiciliata; - #### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 76, risultano elettivamente domiciliati; - ###: Vendita di cose mobili.  - 2 - Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### agiva in giudizio nei confronti della società ### & ### s.r.l., al fine di ottenere, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura, oltre che il risarcimento dei danni. 
Parte attrice esponeva in fatto che: - in data ### acquistava dalla convenuta l'autovettura ### tg. ### al prezzo di € 8.750,00, senza la consegna del certificato di proprietà, ma ricevendo rassicurazioni in merito all'inesistenza di qualunque peso sul veicolo; - nel mese di novembre 2020 provava a vendere l'autovettura al sig.  ### al prezzo di € 2.800,00, ragion per cui incaricava di occuparsi dell'affare l'agenzia ### di ### - quest'ultima accertava e comunicava all'### che dal certificato di proprietà risultava che il veicolo era gravato da un fermo amministrativo iscritto dall'### delle ### per un credito di € 6.036,52, trascritto sul certificato di proprietà in data ###, dunque prima della vendita e mai comunicato; - con pec del 18.11.2020 il sig. ### denunciava alla società ### & ### s.r.l. la scoperta dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole, intimandola alla cancellazione della stessa entro il termine di dieci giorni; - il sig. ### informato dell'esistenza della trascrizione del fermo amministrativo sull'autovettura rinunciava all'acquisto; - il ### l'### era costretto a pagare anche per l'anno 2021 la tassa di possesso. 
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “### che l'###mo Tribunale di ### - accerti e dichiari il grave inadempimento contrattuale della società ### & ### s.r.l. nei confronti del sig. ### e, a norma dell'art. 1489 c.c., risolva il contratto di compravendita 27.5.2017 dell'autovettura ### targata ### - condanni a norma dell'art. 1493 c.c. la società ### & ### a restituire all'attore il prezzo della compravendita, o la somma che riterrà di giustizia anche a titolo di risarcimento del danno; - 3 - - disponga il trasferimento al PRA della proprietà dell'autovettura ### targata ### alla società ### & ### s.r.l. addebitandole ogni costo del trasferimento di proprietà e disponendo la restituzione dell'autovettura alla società venditrice; - con vittoria delle spese e del compenso professionale”. 
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta ### & ### s.r.l. chiedendo, in primo luogo, la chiamata in causa dei terzi ### e ### al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande di parte attrice e, poi, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto. 
Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data ### acquistava dai sig. ### e ### l'autovettura marca ### tg. ### e dal certificato di proprietà, sul quale veniva trascritto l'atto di vendita, non risultavano trascritti ipoteche e/o gravami sia nel riquadro C che nel riquadro T, ove i venditori dichiaravano “di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 testo vigente”; - in data ### vendeva la stessa autovettura alla parte attrice e sul certificato di proprietà appariva per la prima volta tra i gravami il provvedimento di fermo amministrativo trascritto in data ###, quindi quando il veicolo era ancora di proprietà dei sig.ri ### e ### - il gravame era stato, quindi, taciuto da questi ultimi; - al contrario, la convenuta non commetteva alcuna violazione al momento della vendita nei confronti dell'attore, risultando il gravame dal certificato di proprietà. 
Per tutte queste ragioni parte venditrice formulava le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ### PRELIMINARE, per quanto indicato in atti, autorizzare la società ### & ### a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 C.P.C. e previo spostamento della prima udienza di comparizione, i signori ### nato a ### il ### (c.f. ###) e ### nata ### il ### (c.f. ###) entrambi residenti in ### via dei ### 35. ### accertato che alcun inadempimento è stato commesso dalla società ### & ### respingere la domanda proposta da ### in quanto infondata in fatto e in diritto, tanto nell'an che nel quantum, e comunque non provata.  - 4 - ###, nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice, dichiarare obbligati in solido i terzi chiamati ### e ### a tenere indenne la ### & ### conseguentemente condannandoli a pagare direttamente ad ### ogni somma liquidata a suo favore sia a titolo di capitale, di interessi e di spese e compensi legali. Con vittoria in ogni ipotesi delle spese e dei compensi professionali”. 
All'udienza del 05.04.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta da parte convenuta e disponeva il rinvio dell'udienza al fine di consentirne la citazione, nel rispetto dei termini minimi a comparire. 
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa ### e ### chiedendo, in primo luogo, il rigetto della domanda di manleva avanzata da parte convenuta e, in secondo luogo, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. 
I terzi chiamati in causa esponevano in fatto che: - la ### & ### s.r.l. acquistava dagli stessi l'autovettura di cui è causa in data ###; - in data ###, ma anche da molto tempo prima, la convenuta era certamente a conoscenza della trascrizione del fermo amministrativo sulla ### tg. ### dato che in quella data era annotata la trascrizione della vendita fatto nei confronti dell'attore; - solo in data ### la convenuta inviava una lettera di contestazione ai terzi chiamati, i quali, inoltre, non l'avevano mai ricevuta; - in ogni caso, la convenuta, pur conoscendo il vizio, procedeva ugualmente alla vendita, rendendosi unica responsabile di eventuali danni; - inoltre, anche parte attrice, con la minima diligenza, avrebbe potuto evitare gli asseriti danni, considerato che il fermo amministrativo risultava dal certificato i proprietà. 
Per tutti questi motivi i terzi chiamati formulavano le seguenti conclusioni: “### all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis: ### respingere la domanda di manleva proposta dalla ### & ### srl nei confronti dei sigg. ### e #### essendo la detta società decaduta dalla garanzia e, comunque essendo il diritto della stessa prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c.; ### ed ### respingere la domanda attrice perché infondata; - 5 - ### respingere la domanda di manleva della ### & ### srl proposta nei confronti degli odierni comparenti perché infondata in fatto e in diritto e non provata per i fatti tutti espressi in premessa; ###, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dal sig. ### e, conseguentemente della domanda di manleva svolta dalla ### & ### srl ridurre l'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'attore in virtù del concordo di colpa dello stesso nella causazione degli eventi per cui è causa e, comunque, nei limiti esposti in premessa. 
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”. 
All'udienza del 06.12.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. 
Alle udienze del 08.10.2024 e del 27.05.2025 veniva espletata l'istruttoria orale. 
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Sul merito delle domande attoree. 
Prima di passare all'analisi del merito delle domande di parte attrice occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 
La domanda di parte attrice rientra nell'ambito operativo dell'art. 1489 c.c., il quale stabilisce che: “se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480. Si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488”. 
La norma in questione tutela il compratore in caso di inesattezza giuridica della prestazione dovuta, a causa dell'esistenza di oneri o diritti, non apparenti e non conosciuti, limitativi del godimento. In tali casi, l'acquirente può giovarsi dei rimedi, alternativi tra loro, consistenti nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo, - 6 - oltre che nel risarcimento dei danni, secondo le regole generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 4248/2010; Tribunale Roma n. 10448/2013). 
Al fine di impedire la risoluzione del contratto il venditore è tenuto a provare la conoscenza effettiva da parte dell'acquirente della sussistenza di eventuali vincoli e difetti del bene. Altra ipotesi di esclusione della responsabilità del venditore si ha ove vengano in rilievo oneri apparenti ovvero espressamente menzionati nell'atto di trasferimento del bene (Cass. Civ. n. 22363/2017).  ### dell'onere o del diritto consiste nella sua concreta riconoscibilità, senza che siano necessarie apposite ricerche da parte del compratore (ex multis Cass. Civ.  3400/1983; Cass. Civ. n. 5223/1983). 
Inoltre, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri (ex multis Cass. Civ. n. 6033/1981; Civ. n. 1215/1985; Cass. Civ. n. 881/1987). 
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, che parte attrice, nella qualità di acquirente, e parte convenuta, nella qualità di venditrice, stipulavano, in data ###, un contratto di compravendita, avente ad oggetto l'autoveicolo ### tg. ### all. 1 all'atto di citazione). 
Parte attrice deduce che, nel mese di novembre 2020, intraprendeva delle trattative con il sig. ### al fine di vendere il suddetto veicolo ad un prezzo pari ad € 2.800,00, attraverso l'intermediazione dell'### di ### Inoltre, l'attore allega che le trattative si interruppero in quanto l'### incaricata della trascrizione al PRA della vendita, accertò e comunicò al sig. ### che dal certificato di proprietà risultava che l'autovettura fosse gravata da un fermo amministrativo iscritto in data ### dall'### delle ### per un credito di € 6.036,52. 
Queste circostanze sono state dimostrate e provate in sede di istruttoria orale, essendo state confermate dai testi ### aspirante acquirente, e ### responsabile dell'### di ### Parte attrice, dunque, asserisce di non aver avuto conoscenza dell'esistenza del fermo amministrativo, non essendole stato comunicato dalla venditrice, ### & ### s.r.l., al momento dell'acquisto del 27.05.2017. 
Pertanto, l'attore invoca la tutela di cui all'art. 1489 c.c..  - 7 - Ebbene, dall'esito dell'istruttoria orale risulta provato che, al momento della compravendita conclusa tra parte attrice e parte convenuta, non emergeva la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo gravante sul veicolo di cui è causa, di cui, dunque, non veniva reso edotto l'attore. 
Ed infatti, il teste ### il quale si era occupato di curare la trascrizione dell'atto di vendita avvenuta in data ###, all'udienza del 27.05.2025, riferiva che al momento del passaggio di proprietà era presente solo parte convenuta, in quanto la prassi voleva che l'acquirente rilasciasse una delega al venditore al fine di curare la pratica. In tale momento, dichiarava il teste, tutta la documentazione relativa al passaggio di proprietà, come carta di circolazione, tagliando adesivo con l'aggiornamento della proprietà e la ricevuta della trascrizione del ### veniva consegnata alla convenuta. 
In aggiunta, il teste specificava che nella ricevuta della trascrizione del PRA era riportato un codice e una stringa con un indirizzo web, dal quale era possibile verificare il certificato di proprietà, riportante, dunque, gli eventuali gravami. 
Pertanto, non essendo presente il sig. ### al momento della consegna di tutta la documentazione relativa al passaggio di proprietà, quest'ultima doveva essere consegnata al medesimo dalla convenuta. 
Tuttavia, tale circostanza non è emersa in sede di istruttoria. 
Parte convenuta deduce che al momento della vendita del veicolo di cui è causa nei confronti dell'attore, avvenuta in data ###, sul certificato di proprietà emergeva il gravame concernente il provvedimento di fermo amministrativo trascritto l'11.12.2014, motivo per il quale il sig. ### usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscerlo consultando i relativi registri. 
Pertanto, è proprio la parte convenuta a non affermare di aver informato l'acquirente dell'esistenza del gravame, mettendo in rilievo che quest'ultimo ben l'avrebbe potuto constatare consultando il certificato di proprietà. 
Tuttavia, come si è avuto modo di anticipare e calando le coordinate ermeneutiche sopra delineate nel caso di specie, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri. Il richiamo di tale circostanza ad opera di parte convenuta non sopperisce al difetto di prova in ordine - 8 - alla conoscenza effettiva da parte dell'attore dell'esistenza del fermo amministrativo. 
Circostanza ancora confermata dal teste #### & ### s.r.l. nella propria comparsa chiedeva la chiamata in causa dei soggetti dai quali aveva acquistato il veicolo di cui è causa, in data ###, ossia i sig.ri ### e ### deducendo che il fermo amministrativo, trascritto in data ###, sussisteva già quando i terzi chiamati erano ancora proprietari dell'autovettura e che questi ultimi avevano taciuto l'esistenza del gravame. 
Per tali ragioni, la convenuta chiede, in caso di fondatezza delle domande attoree, di essere manlevata dai terzi chiamati in causa. 
Ebbene, dalla produzione documentale di parte convenuta risulta che, senz'altro, al momento dell'acquisto del veicolo dai terzi chiamati, ed in particolare dal certificato di proprietà e dalla trascrizione dell'atto di vendita del 27.02.2017, rispettivamente, nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” non risultava l'iscrizione del fermo amministrativo, oltre che di alcun gravame, e nella sezione T risultava che “il venditore dichiara inoltre che il mezzo ceduto non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art.  86 DPR 602/73 testo vigente” (all. 2 alla comparsa di costituzione). 
Inoltre, risulta dimostrato che la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo non emergeva neanche al momento della prima vendita tra la convenuta e i terzi chiamati, secondo le dichiarazioni del teste ### Dalla produzione documentale di parte convenuta emerge, però, che la stessa veniva a conoscenza del fermo amministrativo in data ###, ossia al momento della trascrizione al PRA della vendita conclusa con l'attore. Ciò in quanto dal certificato di proprietà nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” risultava che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo in data ### per € 6.032,52 (all. 3 alla comparsa). 
Dunque, anche se la convenuta non era stata informata dai terzi chiamati in casa dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della vendita nel febbraio 2017, la medesima ne era senz'altro venuta a conoscenza al momento della seconda vendita conclusa con parte attrice, ove consultava il proprio certificato di proprietà, al fine della trascrizione del 01.06.2017.  - 9 - In ogni caso, è proprio la convenuta che non nega di essere stata conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con ### affermando in comparsa che lo stesso risultava dal certificato di proprietà ed invocando la diligenza dell'attore. 
Dunque, la domanda attorea di risoluzione del contratto deve essere senz'altro accolta. 
Quanto alla richiesta di manleva, volendo ritenere che la convenuta fosse venuta a conoscenza del gravame, non al momento della vendita conclusa con i terzi chiamati nel febbraio 2017, bensì nel giugno 2017, e che la stessa non ne avesse dato notizia ai terzi chiamati in causa, comunque alcun fondamento riveste l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. invocata da questi ultimi. 
Ed infatti, alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c., operante nel caso in esame, non trova applicazione il termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., il quale si riferisce solo alla garanzia per vizi e mancanza di qualità e non anche a quella per oneri e diritti di godimento di terzi, per il quale trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non maturato nell'ipotesi in esame. 
Gli effetti della risoluzione. 
Quanto agli effetti della risoluzione l'art. 1493 c.c. stabilisce che, da un lato, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e, dall'altro lato, il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.  ### del venditore di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo è priva di carattere risarcitorio ed a carattere meramente restitutorio e consegue al venir meno del titolo in base al quale il venditore stesso aveva conseguito tali somme. 
La giurisprudenza configura l'obbligazione di restituzione del prezzo ovvero di una parte di esso, come un debito di valuta e non di valore: sicché non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne richieda il risarcimento (Cass. Civ. n. 1325/1992; Cass. Civ. n. 12942/1992; Cass. Civ. n. 725/1995; Cass. Civ. n. 14213/1999).  - 10 - Il venditore è tenuto, tuttavia, a corrispondere gli interessi sulla somma versatagli a titolo di prezzo, a fare data dalla consegna della somma (Cass. Civ. n. 447/1991; Cass. Civ.  11511/1992). 
Sul compratore grava l'obbligo di restituire la cosa, salvo che questa sia perita in conseguenza dei vizi dai quali era affetta, tanto nel corso del giudizio di risoluzione, quanto prima del suo inizio. 
Dalla produzione documentale emerge che il prezzo versato dall'attore alla convenuta per l'acquisto dell'autoveicolo è pari ad € 8.750,00. 
Tuttavia, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cass. Civ. n. 28838/2024). 
Considerato che parte attrice acquistava il veicolo nel giugno 2017 e che lo utilizzava, traendone vantaggio, sino al novembre 2020, momento in cui scopriva l'esistenza del fermo amministrativo, è evidente che lo stesso abbia subito una fisiologica perdita di valore, ragion per cui si ritiene che il compratore abbia diritto alla restituzione della metà del corrispettivo pagato, per l'importo pari ad € 4.375,00. 
Quanto alle spese sostenute relative al pagamento della tassa di proprietà le stesse non possono essere rimborsate, non avendo parte attrice fornito documentazione idonea che ne attesti il pagamento, considerato che la ricevuta prodotta non riporta alcuna indicazione che consenta di ricondurre il pagamento al veicolo di cui è causa. 
In ogni caso, però, essendo emerse in sede di istruttoria condotte colpose sia della convenuta, la quale aveva conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con l'attore, che dei terzi chiamati, i quali non informavano la convenuta dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della prima vendita, si ritiene che quanto alla domanda di manleva la stessa deve essere accolta rispetto alla condanna alla restituzione del prezzo nella misura del 50%. 
Le spese di lite.  - 11 - Quanto alle spese di lite, bisogna differenziare il rapporto processuale intercorrente tra l'attore e la convenuta e tra quest'ultima e i terzi chiamati. 
Quanto al primo rapporto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del decisum (scaglione fino a € 5.200,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. 
Quanto al secondo rapporto, visto l'accertamento di condotte colpose in capo sia a parte convenuta sia ai terzi chiamati, si ritengono sussistenti le gravi ragioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra ### e ### & ### s.r.l. in data ###; b) Condanna la convenuta alla restituzione nei confronti dell'attore della somma pari ad € 4.375,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo; c) Ordina all'attore la restituzione del veicolo oggetto di giudizio alla convenuta con ordine al PRA competente di provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà, con spese a carico della ### & ### s.r.l.; d) Rigetta per il resto le domande attoree; e) Accoglie la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati e per l'effetto condanna questi ultimi, al pagamento, in solido, delle somme dovute dalla convenuta in base al capo b) nella misura del 50%; f) Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi e in € 264,00 per spese, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); g) Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e terzi chiamati in causa. 
Così deciso in ### il ### - 12 - 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 2740/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10751/2025 del 20-11-2025

... del notaio ### rogante l'atto del 2002 per essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda. Sulla scorta di quanto argomentato si chiedeva al Tribunale adito di: “Nel merito, all'esito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, inammissibile oltre che improcedibile così come esposta destituita del benchè minimo fondamento. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare i sigg.ri ### dom.to in Napoli alla ### n. 211; ### domiciliat ### , il ### dr. ### iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, ### e ### già con studio in #### alla ### n. 14 e chi di ragione; a tenere indenne e manlevare la sig.ra ### per quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a risarcire alla parte attrice a qualsiasi titolo in ragione del giudizio de quo, per quanto esposto ed anche per le spese di procedura e legali . Condannare , altresì, infine la parte attrice o chi e per quanto di ragione sia chiamato in causa , al pagamento delle spese e degli onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. - 7 - Instaurato il giudizio, il (leggi tutto)...

testo integrale

N. 11812/2020 R.Gen.Aff.Cont. 
Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11812/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. a decorrere dal 01/07/2025 TRA ### (cod. fisc. ###), nato a Napoli il 21 ottobre 1949, ### (cod. fisc. ###), nata ad #### il 6 giugno 1952, tra loro coniugati e residenti in ####, alla ### n. 31, ed il loro figlio ### cod. fisc. ###, nato a Napoli il 15 novembre 1973 e residente ###, rappresentati, difesi ed assistiti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato ### del foro di ### (cod. fisc. ###) e dall'avvocato ### del foro di Napoli (cod. fisc. ###); elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### sito - 2 - in ####, alla ### n. 8, in virtù di procura di procura apposta in calce al libello introduttivo - indirizzi di posta elettronica certificata: ###; ##### C.F. ### nata a #### in data 31 maggio 1970, rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###) in virtù di procura in calce in via autonoma alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta, presso lo studio della stessa in Napoli al ### n. 251 (###: ### Fax: ###); ###: Vendita di cose immobili. 
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare del 30/05/2025 #### Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il ### (appunto, l'art. 58 della legge 69/09 prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado). 
Sempre in via preliminare è stata accertata la regolarità del contraddittorio e la legittimazione sia attiva che passiva delle parti. 
A questo punto, e prima di prima di passare al merito del giudizio, è necessario fare alcuni richiami agli atti difensivi delle parti costituite. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori instaurano il giudizio de quo per vedere accertata la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1218, 1337 e 1440 del c.c. per la presunta violazione degli obblighi - 3 - di protezione e informazione perpetuata nell'alveo della fase delle trattative preordinata alla stipulazione del contratto di compravendita immobiliare del 27 ottobre 2004 avente ad oggetto l' unità immobiliare, destinata a civile abitazione, identificata al N.C.E.U. del comune di Napoli al foglio bar/13, p.lla 140, sub. 16, piano secondo. 
Nella specie, si esponeva che le parti avevano realizzato la vicenda circolatoria in esame nell'erronea convinzione delle regolarità urbanistica dell'immobile, come espressamente risultante dall'art. 8 del contratto, ai sensi del quale: “le opere relative al cespite in oggetto risultano iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967” ……… successivamente, non sono state eseguite opere abusive a quanto oggetto del presente atto”. 
Orbene, nel marzo del 2018, in occasione di una trattativa condotta per la vendita del suddetto immobile, all'esito di una relazione tecnico estimativa svolta dal geometra ### gli attori apprendevano che il subalterno 16, corrispondente all'immobile di loro proprietà, proveniva dal frazionamento dell'originario “subalterno 12” (quale originaria ed unica consistenza catastale sin dall'anno 1939) e che tale frazionamento non era mai stato autorizzato dallo ### per l'### del Comune di Napoli, essendo stato eseguito soltanto al catasto urbano. 
Successivamente, anche gli esperiti tentativi di sanatoria dell'esposta irregolarità presso il Comune di Napoli, risultavano infruttuosi; pertanto, la trattativa per la vendita dell'immobile di proprietà dei signori ### e ### veniva abbandonata definitivamente dalle parti interessate. 
Sulla scorta di quanto argomentato, si censurava la condotta della parte venditrice la quale, senza effettuare le dovute ricerche, aveva erroneamente dichiarato in contratto la regolarità urbanistica dell'immobile, ingenerando un fondato affidamento in capo agli acquirenti i quali, a causa di tale contegno antigiuridico, erano risultati contraenti di un contratto non affetto da vizi di legittimità ma economicamente svantaggioso. - 4 - Sotto il profilo della quantificazione del danno subito a causa dell'inadempimento de quo, si evidenziava che gli attori non avevano potuto conseguire l'utilità derivante dalla vendita dell'immobile ad un prezzo equo coerente con il suo valore di mercato, ad oggi stimata per un valore pari ad euro 122.100,00 (cfr. doc. 2); nonché si trovavano nell' attuale impossibilità di alienare la suddetta unità immobiliare. 
Ad ogni modo, stante le difficoltà probatoria in ordine alla precisa quantificazione del danno, si richiamava il disposto di cui all'art. 1226 che riconosce eccezionalmente al giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa. 
Si rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1337 e 1440 c.c., la responsabilità precontrattuale della convenuta signora ### 2) per l'effetto, condannare la convenuta signora ### al pagamento in favore degli attori della somma di euro 50.000,00 ovvero della diversa somma che verrà liquidata dall'adito giudicante anche all'esito di CTU o in via equitativa, a titolo di lucro cessante e di perdita di chance patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo; 3) in ogni caso, condannare la convenuta signora ### al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”. 
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepiva: in via pregiudiziale, veniva censurata l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. 
Nel merito, si contestava radicalmente l'asserita responsabilità precontrattuale della convenuta stante la conformità della condotta adottata agli standard di diligenza esigibili secondo il canone di buona fede che informa la relazione tra i paciscenti, e l'assenza di ogni coefficiente di - 5 - colpevolezza ascrivibile alla parte venditrice necessario per muovere giudizio di rimproverabilità soggettivo. 
Invero, si esponeva in fatto e in diritto che la sig.ra ### acquistava l'immobile nel 2002, con atto notarile regolarmente stipulato mediante mutuo ipotecario erogato da istituto bancario, circostanza che presuppone la verifica della regolarità documentale e che l'atto non riporta alcuna indicazione circa un pregresso frazionamento. 
Nel 2004 la convenuta vendeva agli attori il medesimo immobile nello stato di fatto e di diritto in cui lo aveva acquistato, come espressamente indicato nell'atto pubblico. 
Gli attori accettavano l'immobile "così come si trova", con richiamo a tutte le riserve e limitazioni risultanti dal titolo di provenienza. Tuttavia, nel 2018 avviavano nuove trattative di vendita e, su incarico di un proprio tecnico, rilevavano l'esistenza di un frazionamento dell'originaria consistenza catastale, risalente al 1939 e formalizzato nel 1988, dunque anteriore di molti anni tanto all'acquisto della ### quanto alla vendita agli stessi attori.  ### asseriva di non aver avuto alcuna conoscenza né possibilità di conoscere del pregresso frazionamento. Infatti, tale circostanza non risultava dal suo titolo di provenienza, né vi era elemento idoneo a far sospettare le dedotte irregolarità atteso che l'acquisto del 2002 era stato concluso mediante rogito notarile con accesso a mutuo ipotecario. 
Deduceva la convenuta che gli odierni attori - aventi causa avevano acquistato il cespite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava come espressamente indicato nell'atto di compravendita del 2004 in cui si disponeva che la vendita avveniva: • "a corpo"; • "con tutte le riserve, limitazioni e servitù risultanti dai titoli"; • con piena accettazione dell'immobile nello stato in cui si trova. 
Evidenziava, la ### che il vizio censurato ossia il preteso "frazionamento" costituiva ad oggi un intervento di manutenzione - 6 - straordinaria non comportante aumento di volume, regolarizzabile mediante ### anche se antecedente al decreto "###, per cui, l'atto di trasferimento era pienamente valido (come del resto confermato dalla circostanza che l'immobile era stato acquistato e venduto più volte senza alcuna contestazione e con concessione di mutui ipotecari da parte di differenti istituti di credito). 
Ad ogni modo, si esponeva che anche ove la domanda attorea venisse riqualificata nell'alveo della garanzia per vizi, sarebbe comunque tardiva, essendo stata proposta a distanza di molti anni dalla stipula dell'atto del 2004, ben oltre il termine di decadenza ai sensi dell'art. 1495 Alla luce delle deduzioni degli istanti, la convenuta chiedeva la chiamata in causa dei sig.ri ### e ### suoi danti causa, nonché del notaio ### rogante l'atto del 2002 per essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda. 
Sulla scorta di quanto argomentato si chiedeva al Tribunale adito di: “Nel merito, all'esito, rigettare la domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, inammissibile oltre che improcedibile così come esposta destituita del benchè minimo fondamento. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare i sigg.ri ### dom.to in Napoli alla ### n. 211; ### domiciliat ### , il ### dr. ### iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, ### e ### già con studio in #### alla ### n. 14 e chi di ragione; a tenere indenne e manlevare la sig.ra ### per quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a risarcire alla parte attrice a qualsiasi titolo in ragione del giudizio de quo, per quanto esposto ed anche per le spese di procedura e legali . Condannare , altresì, infine la parte attrice o chi e per quanto di ragione sia chiamato in causa , al pagamento delle spese e degli onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. - 7 - Instaurato il giudizio, il giudice, verificata la regolarità del contradditorio, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata da parte convenuta, stante la sussistenza di litisconsorzio meramente facoltativo, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c rinviando all'udienza del 13/12/2021. 
In prosieguo, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti a fini conciliativi; stante l'infruttuosità del tentativo, e ritenuta la necessità di acquisire necessari elementi di valutazione tecnica, veniva nominato quale consulente tecnico l'arch. ### al quale veniva conferito il seguente incarico: “a) previa verifica anche presso pubblici uffici, lo stato dei luoghi esistente all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte della sig.ra ### b) lo stato dei luoghi attualmente esistente nell'immobile acquistato dagli attori;c) se dall'anno 2002 al 2004 (epoca dell'acquisto dell'unità immobiliare da parte della sig.ra ### e dall'anno 2004 al 2018 sono stati eseguiti interventi nell'immobile oggetto di causa e se risultano ulteriori modifiche all'attualità; d) accertare se gli interventi eventualmente eseguiti sono abusivi ed in tal caso, determinare il costo per il ripristino dello stato dei luoghi”. 
Espletata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione veniva riservata a sentenza ai sensi dell'art. 190 cpc con concessione dei termini decorrenti dal 01/07/2025. 
Orbene, ricostruiti i fatti di causa e l'andamento del processo si ritiene, sulla scorta del quadro cognitorio acquisito e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che la domanda attorea sia fondata in ordine all'an della responsabilità della convenuta ma con contestuale riduzione del quantum dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1227 c.c. stante il concorso eziologico, nella causazione del pregiudizio patito dagli attori, tra la condotta inadempiente della parte venditrice della vicenda circolatoria de quo e la condotta colposa degli acquirenti. - 8 - In primo luogo, in ordine alle censurate difformità urbanistiche dell'immobile oggetto di causa, ci si riporta ampiamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, ha costituito il principale elemento di ricostruzione sia dello stato urbanistico dell'immobile sia della genesi temporale delle difformità. 
In particolare, il CTU ha accertato, mediante l'esame dei precedenti catastali, della documentazione amministrativa e dello stato dei luoghi, che l'unità immobiliare oggetto di compravendita era stata interessata da un intervento di frazionamento effettuato nel 1988 dalla precedente proprietaria - ### - sul preesistente subalterno 12, frazionamento realizzato in assenza di qualsivoglia titolo edilizio autorizzativo e, soprattutto, in violazione dell'art. 79, lett. a), della variante al ### non rispettando l'allineamento con le maglie strutturali del fabbricato. 
Il consulente ha, inoltre, rilevato ulteriori opere interne realizzate senza titolo e precisamente: le chiusure e le aperture di varchi su murature portanti, creazione e soppressione di ambienti mediante tramezzature non autorizzate, nonché la realizzazione di un bagno nella zona della terrazza. La datazione materiale di tali interventi, desunta dalla tipologia dei materiali, dall'impiantistica e dalla vetustà delle opere, è verosimilmente da ricondurre ad epoca anteriore all'acquisto degli odierni attori essendo databili ad oltre un ventennio. 
Ne consegue che l'immobile, al momento della vendita del 2004, presentava una situazione edilizia compromessa, ben diversa da quella attestata ai sensi dell'art 8 dell'atto pubblico del 2004 dal dante causa, odierna convenuta, secondo la quale: “le opere relative al cespite in oggetto risultano iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967”, precisando “che successivamente, non sono state eseguite opere abusive a quanto oggetto del presente atto”. - 9 - La dichiarazione resa dalla venditrice, secondo cui l'immobile non era stato oggetto di opere abusive dopo il 1967, non può essere considerata una mera formula di stile o una riproduzione neutra di notizie ricevute dai precedenti proprietari. La giurisprudenza riconosce che tale dichiarazione ha natura negoziale autonoma, inserendosi nella fase di formazione del consenso come garanzia sulla condizione urbanistica del bene, costituendo elemento rilevante per l'affidamento dell'acquirente. Essa assume, dunque, un preciso rilievo ai sensi degli artt. 1337 e 1440 c.c., essendo idonea a determinare nell'altra parte una rappresentazione inesatta circa la regolarità dell'immobile, a prescindere dall'eventuale buona fede soggettiva del dichiarante. 
Alla luce di ciò è configurabile la responsabilità precontrattuale della venditrice. Invero, l'obbligo di buona fede nella fase delle trattative, cristallizzato ex art. 1337 c.c. quale espressione del canone solidaristico ex art 2 Cost, è idoneo ad assurgere a fonte costituiva di specifici doveri di protezione e informazione, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, volti a preservare la sfera giuridica della controparte.   Nella fattispecie in esame, pertanto, sussisteva l'obbligo in capo alla parte venditrice di fornire informazioni complete e veritiere su elementi essenziali del bene, quali la sua conformità urbanistica, non potendo la parte limitarsi a trasmettere acriticamente dati non verificati. La dichiarazione resa in atto avrebbe dovuto poggiare su un controllo della documentazione catastale e urbanistica, eseguibile anche tramite l'acquisizione della planimetria aggiornata, che avrebbe immediatamente rivelato la difformità rispetto allo stato dei luoghi. 
La quantificazione del pregiudizio deve essere ancorata alle stime del ### che ha individuato in euro 25.000 oltre IVA il costo delle opere minime necessarie per il ripristino della legittimità formale e sostanziale dell'immobile, limitandosi ai lavori strettamente indispensabili per conformare il cespite e ripristinarne la commerciabilità giuridica. - 10 - importo costituisce il danno emergente riconducibile alla condotta della venditrice. 
Tuttavia, l'intero pregiudizio non può essere posto a carico della convenuta, in quanto risulta integrato il concorso colposo del creditore ex art.  1227, comma 1, Gli attori non hanno svolto, prima della stipula dell'atto di compravendita, quelle verifiche esigibili secondo il paradigma di diligenza imponibile nella circolazione dei beni immobili, soprattutto quando la planimetria catastale non risulta allegata al rogito e quando lo stato dei luoghi presenta chiaramente segni di interventi successivi. 
Infatti, la prassi negoziale esige che l'acquirente, prima della stipula, acquisisca una planimetria aggiornata e verifichi la corrispondenza tra rappresentazione grafica e stato dei luoghi, anche avvalendosi di un tecnico di fiducia.  ### ha evidenziato come, nel 2018, gli stessi attori abbiano presentato, in sede di ### una planimetria ulteriormente difforme dallo stato dei luoghi e dal frazionamento del 1988, circostanza che non dimostra un contributo materiale alle difformità, ma denota una generale approssimazione nella gestione tecnica dell'immobile e nella conoscenza della sua conformità. 
Tale comportamento conferma la mancata attivazione della necessaria diligenza anche in epoca precedente e rafforza la valutazione di un concorso causale nella determinazione del danno. 
Tenuto conto dell'incidenza eziologica della mancata verifica preliminare in concorso con la condotta inadempiente di parte convenuta, appare equo determinare tale concorso nella misura del 40%. 
Ne consegue, che il danno risarcibile deve essere ridotto al 60% dell'importo stimato dal ### dunque, per una somma pari a euro 15.000,00. 
Quanto alle ulteriori poste risarcitorie invocate dagli attori, quali la perdita di chance derivante dalla mancata vendita nel 2018 e il preteso - 11 - deprezzamento complessivo del bene, deve rilevarsi che esse non risultano provate nel loro preciso ammontare né appare dimostrato che la mancata conclusione della trattativa sia conseguenza esclusiva delle difformità preesistenti, emergendo dalla documentazione che la sospensione del procedimento amministrativo relativo alla ### e le difformità non imputabili alla venditrice abbiano inciso sulle determinazioni dell'acquirente del 2018. Tali poste non possono dunque essere riconosciute. 
In definitiva, la domanda attorea deve essere accolta soltanto nei limiti sopra indicati, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 15.000, a titolo di risarcimento del danno emergente. 
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, 11356). 
Quanto alle spese di lite e tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, i compensi vengono liquidati in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. 147 dotti del 40%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa ### ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: -accoglie parzialmente la domanda di parte attrice; - condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 15.000,00; - rigetta ogni altra domanda non fatta oggetto di specifica statuizione; - condanna parte convenuta, alla refusione delle spese di lite in favore degli avv.ti ### e ### che hanno dichiarato di averne fatto anticipo e che si liquidano in € 7.016,00 (da ridurre del 40%), - 12 - oltre spese vive pari ad € 550,00, contributo forfettario come per legge, iva e cpa se dovute e documentate.  - pone le spese di CTU a carico di parte attrice nella misura del 40% e l'ulteriore 60% a carico della convenuta. 
La sentenza è esecutiva come per legge. 
Così deciso in Napoli il ### Il Giudice dott.ssa ### sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. ### (addetto U.P.P.). ### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.

causa n. 11812/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Filomena Fiore

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