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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 911/2025 del 03-12-2025

... a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M.) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della ### elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. 1842/2022). Del resto, l'esclusione tra i destinatari della ### dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Tribunale Ordinario di Marsala, in funzione di Giudice del ### e in persona del ### al termine dell'udienza del 03/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. #### nell'interesse di ### ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2510/2025 R.G., promossa DA ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del legale rappresentante pro tempore, ###, CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato; ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 2023/2024, 2024/2025, conseguentemente condannarsi il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso per un importo pari ad euro 1500,00 così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; ### le spese, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.  2. ### dell'### e del merito e le articolazioni territoriali, benché regolarmente evocati, non si sono costituiti.  3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.  4. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.  5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 - nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'### allegato alla ### 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C-315/17, punto 39). 
La Corte di Giustizia dell'### ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, ####/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 48). 
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso). Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'### ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…)
La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).   Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M.) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della ### elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. 
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent.  1842/2022). 
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della ### dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art.  28 del C.C.N.L. del ### del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. 
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. 
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'### escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).  7. Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 8. 
Tale diritto spetta per gli anni scolastici indicati in ricorso. 
Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 30.06 negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.  8. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta ### dal valore nominale di € 1.500,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.  9. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.  10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.  P.Q.M. il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L.  107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; b) per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente #### detta ### dall'importo nominale complessivo di euro di € 1.500,00, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; c) condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. #### Così deciso in ### il ##### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 2510/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2770/2025 del 04-12-2025

... ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stata sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Lamentava la violazione degli artt. 63 e 64 del ### e degli artt. 3, 35 e 97 della ### Richiamava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e la sentenza del 20 giugno 2019 della CGUE, emessa nella causa C-72/18 a sostegno della propria posizione. Chiedeva, pertanto, che, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del ### del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e che, conseguentemente, il Ministero dell'### e del ### venisse condannato al pagamento della somma di € 1.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA ### Il Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente ### controversia iscritta al n. R.G. 649/2023 TRA ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in atti RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del legale rappresentante pro tempore ###: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso, depositato in data 6 febbraio 2023, ### esponeva di aver assunto l'incarico di docente “Tecnologia” per l'anno scolastico 2022/2023 presso l'### “### delle Colonne” di ### con contratto a tempo determinato dall'8 settembre 2022 al 30 giugno 2023 per 22 ore settimanali e di avere in precedenza prestato servizio in favore dell'### scolastica convenuta negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 senza, tuttavia, poter beneficiare della c.d. ### del Docente, introdotta dalla ### 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. 
Rappresentava che, in data 15 dicembre 2022, aveva trasmesso diffida al Ministero resistente al fine di ottenere il riconoscimento del contributo economico, ex art. 1, c 121, L. 107/2015, c.d. “###” per ciascun anno scolastico svolto, senza esito. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
Rilevava che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 aveva istituito la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di importo pari a € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. 
Osservava che il ### del Presidente ###### del 23 settembre 2015, come successivamente ribadito anche dal ### del 28 novembre 2016, aveva disposto che i destinatari della carta docente sono “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Rappresentava di non avere usufruito della c.d. “### del docente” a differenza del personale a tempo indeterminato ed eccepiva che tale esclusione era priva di qualsiasi giustificazione dal momento che ella ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stata sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. 
Lamentava la violazione degli artt. 63 e 64 del ### e degli artt. 3, 35 e 97 della ### Richiamava la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e la sentenza del 20 giugno 2019 della CGUE, emessa nella causa C-72/18 a sostegno della propria posizione. 
Chiedeva, pertanto, che, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del ### del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M.  del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e che, conseguentemente, il Ministero dell'### e del ### venisse condannato al pagamento della somma di € 1.500,00, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.  2.- ### del 3 dicembre 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp.  att. c.p.c. l'orientamento di questo Tribunale (v. sent. n. 2532/2025).  3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia Ministero dell'### e del ### non costituito in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 4.- Va, poi, rilevato che all'udienza del 9 luglio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha affermato che “che per mero errore nelle conclusioni non è stato indicato l'a.s. 2020/2021 cui invece si è fatto riferimento nel corpo del ricorso”.  5.- Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”.  ###.P.C.M. del 28 novembre 2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23 settembre 2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art.  3, per quanto di interesse, che “### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.  ###. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari. 
Invero, già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo 2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.  ### di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”. Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ### il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la ### del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
La Corte di Giustizia dell'### con ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C- 450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo. 
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto.  “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della carta del docente per la prestazione lavorativa svolta, quale docente precario, con contratto di supplenza negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
Al riguardo, è documentato che il ricorrente ha stipulato nell'anno scolastico 2022/2023 un contratto a tempo determinato, svolgendo attività di docenza fino al termine delle attività didattiche, in via continuativa. 
Deve, dunque, affermarsi che il ricorrente abbia svolto, sebbene con contratto a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria nell'anno scolastico 2022/2023. 
Egli ha, dunque, diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per l'anno scolastico 2022/2023. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 6.- Nell'anno scolastico 2020/2021 il ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato dal 3 novembre 2020 al 9 giugno 2021, per n. 13 ore di servizio settimanali per un posto normale e per l'insegnamento di matematica classe di concorso (###), presso l'### “###Trimarchi” di ### di ### Nell'anno scolastico 2021/2022 il ricorrente ha lavorato con plurimi contratti a tempo determinato così articolati:; dal 23 ottobre 2021 al 22 dicembre 2021, per n. 6 ore di servizio settimanali per un posto normale e per l'insegnamento di matematica classe di concorso (###) su cattedra interno, presso l'### I.I.S. “### Guttuso” di ### con contratto dal 3 novembre 2021 al 30 dicembre 2021, per n. 12 ore di servizio settimanali per un posto normale e per l'insegnamento di matematica classe di concorso (###) su cattedra spezzone orario presso l'### “Merendino” di ### D'### con contratto dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, per n. 12 ore di servizio settimanali per un posto normale e per l'insegnamento di matematica classe di concorso (###) su cattedra spezzone orario presso l'### “Merendino” di ### D'### con contratto dall'1 aprile 2022 al 10 giugno 2022, per n. 12 ore di servizio settimanali per un posto normale e per l'insegnamento di matematica classe di concorso (###) su cattedra spezzone orario presso l'### “Merendino” di ### D'### e, pertanto, secondo i suindicati principi, è escluso che negli anni scolastici indicati abbia diritto alla carta docente. 
Si ricorda che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025
A seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Con riguardo alle tipologie di supplenze cui il beneficio può essere riconosciuto, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico; invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 D.P.C.M. 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale. La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità. 
Per contro, altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che, qualora le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione dello stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine delle attività didattiche o sino al termine delle lezioni o comunque per un periodo pari a 180 giorni, equiparate ad anno scolastico dall'art. 11 comma 14 d.lgs.  124/1999, sussisteva una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione della didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento del beneficio preteso. In tali pronunce veniva valorizzato quanto si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. Pertanto, nel momento in cui si presenta nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua sussiste una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame. Conclude, quindi, la pronuncia citata con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. 
In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la ### con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. 
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).  ### arriva, pertanto, ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. 
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che il ricorrente ha avuto incarichi di insegnamento per periodi consistenti, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in precedenza indicati. 
Si ritiene, pertanto, che abbia contribuito alla didattica annua negli istituti dove ha prestato servizio, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della ### docenti. 
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto del ricorrente a fruire della ### docenti occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto gli interessati possono unicamente pretendere il rilascio della ### docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della ### docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. 
La Suprema Corte nella pronuncia citata rileva che soltanto per i docenti che siano fuoriusciti dal sistema scolastico, ossia coloro che non risultano più iscritti nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze o siano cessati dal servizio di ruolo, sia possibile invocare il risarcimento del danno.  7.- ### de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, dovendosi ritenere, in assenza di prova contraria, che il ricorrente sia attualmente insegnante interno al sistema delle docenze scolastiche. 
Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla data del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025 diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.  8.- Il ricorso va, dunque, accolto e il Ministero dell'### e del ### va condannato a costituire in favore di ### la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma spettante per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.  9.- I contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di due terzi delle spese di lite e la restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori minimi previsto, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata.  P.Q.M.  Definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara il diritto di ### a beneficiare della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a costituire detta ### in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo; b) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo delle spese giudiziali, che liquida in 437,66 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota. 
Messina, 4 dicembre 2025 Il Giudice del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/12/2025

causa n. 649/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Bonanzinga

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8791/2025 del 27-11-2025

... domicilio in ###. ###/E, ###; RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori ### come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora ###) del ### esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla ### e nominato “### di ### dell'###”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del ### di ### che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello ### (ex liv.VSuper), come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore ###, o in subordine ###, del ### di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva. Ritualmente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13939/2024 R.G. promossa da: #### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### 3, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ### S.P.A., con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###. ###/E, ###; RESISTENTE OGGETTO: mansioni superiori ### come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe, dipendente della società convenuta dall'1-1-2014, da ultimo inquadrato nel 3° livello (ora ###) del ### esponeva che, con disposizione di servizio del 13-12-2019, era stato assegnato alla ### e nominato “### di ### dell'###”; che, in conseguenza dell'incarico aveva assunto la responsabilità delle tre quadre di intervento ed aveva svolto i compiti di cui all'art. 6 del ### di ### che, a decorrere dalla predetta data, aveva pertanto, svolto compiti ascrivibili al superiore inquadramento del livello ### (ex liv.VSuper), come previsto dall'organigramma e dal regolamento aziendale. 
Tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2103 cc all'inquadramento nel livello superiore ###, o in subordine ###, del ### di categoria, dal mese di dicembre 2019, con condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche, anche ex art. 2041 c.c., nella misura di € 23.744,22, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione contributiva.   Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che preliminarmente eccepiva l' inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle società a partecipazione pubblica soggette alla disciplina di cui al d.lgs n.165 del 2001; nel merito, con varie argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della domanda.  ***** 
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione che concerne l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2103 c.c.. 
Sul punto giova il consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale il rapporto di lavoro che si instaura tra una società per azioni partecipata da un ente locale e il proprio personale ha natura privatistica, con la conseguenza che ad esso trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private; l'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. ex multis, Cass. n.25590 del 01/09/2023; Cass. n. 17631 del 20/06/2023). 
Nel merito, la domanda risulta fondata. 
Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto all' inquadramento nel superiore livello ### del ### del settore metalmeccanico industria. 
In punto di diritto giova premettere che l'art. 2103 cod. civ., per quel che qui ne occupa, è stata modificata dall'art. 3 del d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, soltanto con riferimento al lasso di tempo necessario per consolidare in capo al lavoratore il diritto alla promozione automatica fissato, fino al giugno 2015, in tre mesi e successivamente in sei, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. 
Ove, poi, un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica, superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento ( Cass. n. 12092 del 01/07/2004; Cass. n. 10905 del 24/05/2005). 
In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis n.8025/2003; Cass. n.20523/2005). 
Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. 
E' noto, poi, che, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. ex multis n. 20272/2010; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. ### del 22/11/2019). 
Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. 
E' pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass.n. 5203 del 21/4/2000). 
Al fine, poi, dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., è necessario che il lavoratore specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile, non potendo limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (ex multis Cass. n. 14088 del 13/11/2001; Cass. n. 7524 del 27/03/2009). 
Acclarato che l'atto introduttivo assolve ai predetti oneri, deve, quindi, evidenziarsi, per la esatta delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia organizzativa ed esecutiva del ricorrente, essendo l'attività svolta dal ricorrente di mero supporto al personale gerarchicamente sovraordinato e rientrante nelle normali attività di controllo e manutenzione degli istituti scolastici; dall'altro nella mancanza di particolare competenza tecnica non accompagnata da percorsi di formazione professionale. 
E' dato pacifico in causa, invece, che l'istante svolga fin dalla data indicata in ricorso (dicembre 2019) le medesime mansioni corrispondenti alla specifica figura professionale di “### di ### Scolastica”, come da disposizione di servizio del 13-12-2019 di conferimento del relativo incarico. 
Tanto evidenziato, si rende necessario a questo punto riportare testualmente le declaratorie contrattuali alla luce delle quali, da un lato, va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo e, dall'altro, vanno quindi valutate le risultanze dell'istruttoria orale espletata. 
Appartengono al livello ###, nel quale il ricorrente è inquadrato “I lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera. 
Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Appartengono invece al livello ### rivendicato i “lavoratori che nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati svolgono attività di elevato livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di esperienza e formazione. Guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori. 
Propongono e realizzano, nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente nella lingua straniera in uso. Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative. Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo sviluppo dei collaboratori. ### o sistemi di miglioramento aziendale”. 
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria del livello ### è l'ampia autonomia operativa con responsabilità di risultati con impiego di specifica competenza e perizia. 
In ordine all'ampiezza dell'autonomia richiesta, è appena il caso di evidenziare che nel raffronto tra l' ”ampia autonomia” del tecnico di livello ### e la "limitata autonomia " per il tecnico di livello ###, il tratto distintivo va colto nell'apporto individuale che, pur nel rispetto delle procedure e dei livelli di responsabilità, consente di apportare modifiche e varianti in quanto derivante dalle "competenze" e conoscenze specialistiche possedute o acquisite. 
In questi termini la decisionalità operativa presuppone -e non ne è esclusaprocedure anche standardizzate da applicare in relazione alla diversa tipologia di interventi e alle diverse variabili del caso. 
Meramente operativa è, invece, l'autonomia propria del livello ###ì delimitato il campo d'indagine, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato il buon diritto azionato in giudizio. 
E' infatti proprio dalla disposizione organizzativa del 13-12-2019 che discende il riconoscimento del livello rivendicato. 
Nell'atto aziendale si conferisce espressamente al ricorrente l'incarico di “### di ### afferente l'### Centro” e, precisandosi che tale incarico afferisce al contratto di servizio “### della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della ### di Napoli”, si elencano le attività, in conformità al ### di ### di supporto tecnico al ### di ### geom. ### assegnate: “### la redazione dei ### di ### di ### (### degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione della manutenzione periodica/programmata di opere edili ed impianti degli edifici scolastici di competenza; ### la gestione degli interventi manutentivi a richiesta/guasto degli edifici scolastici di competenza; ### gli interventi programmati tesi al miglioramento della funzionalità e del comfort ambientale; ### l'esecuzione degli interventi manutentivi urgenti ; ### la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
Non pare dubbio che, quanto all'aspetto dello svolgimento dell'attività “nell'ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione”, avuto riguardo all'attività di manutenzione e guardiania scolastica, suddivisa in quattro aree geografiche (v. organigramma aziendale) la commessa della ### metropolitana relativa alla manutenzione scolastica “rappresenta uno dei servizi trainanti dell'attività aziendale essendo la commessa più redditizia tra quelle affidate alla società convenuta” (circostanza non contestata).   La figura professionale del “### di Zona” risulta, poi, espressamente indicata nell'organigramma aziendale con inquadramento nel livello ### corrispondente, secondo il nuovo sistema di classificazione contrattuale, al livello ###. 
Nello stesso senso si esprime il regolamento aziendale ai sensi del quale “### al parametro ### del ### industria le posizioni ed i ruoli ricoperti da addetti tecnici ed amministrativi che, nell'ambito di importanti funzioni /settori aziendali, con ampia autonomia operativa e responsabilità dei risultati conseguiti, svolgono attività di elevato livello tecnicoamministrativo”, elencando tra le figure professionali i “tecnici di ### Scolastica”. 
Rientrano, invece, nel superiore livello ### (ex VI livello) i “### d'### Scolastica”, caratterizzati da funzioni direttive, ovvero la posizione cui il ricorrente è stato, per espressa disposizione aziendale, sottoposto per l'attività di supporto. 
Non è, pertanto, idonea ad inficiare il segno delle conclusioni cui si intende giungere la contestazione per la quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni di mero supporto al ### di ### al quale, non a caso, anche nell'organigramma aziendale, è riconosciuto il superiore inquadramento nell'ex VI livello. 
Neppure giova sostenere che il ricorrente si fosse limitato a inserire, tramite un semplice programma gestionale (###, i dati relativi a ferie, assenze e malattie del personale assegnato, perché si tratta, come precisato nella disposizione di servizio del 13-12-2019, di compiti solo accessori e ulteriori, di gestione e coordinamento del personale, rispetto a quelli dianzi indicati maggiormente qualificanti l'incarico attribuito. 
Parimenti poco rilevante l'obiezione circa l'attività di compilazione dei PDM (piano di manutenzione ordinaria), afferenti alla manutenzione di elementi basilari, in quanto meramente riepilogativa, ma sicuramente rilevante sotto il profilo della responsabilità dei risultati, della più articolata e complessa attività di programmazione e gestione della manutenzione che il ricorrente doveva assicurare. 
Ciò posto si rammenta che la Suprema Corte, già con la sentenza n. 11461 del 1997, aveva affermato che: "In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale (come nel caso di specie il regolamento e l'organigramma aziendale), la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o muove" (v., conformi, n. 1093 del 24/01/2003; Cass. n. 27430 del 13/12/2005; Cass. n. 3216 del 18/02/2016). 
Pertanto, alla stregua del raffronto tra la disposizione di servizio con la specifica classificazione aziendale dei profili professionali, deve inferirsi, in base alla stessa valutazione operata in sede aziendale l'ascrivibilità della figura professionale di ### di ### al livello ###. 
Ne consegue che l'inquadramento attribuito dalla società risulta inadeguato alle mansioni svolte, che sono invece correttamente sussumibili nel livello ### del ### applicato, i cui dati connotativi sicuramente si rinvengono nelle modalità attuative dei compiti assegnati al ricorrente come indicati nella disposizione del dicembre 2019. 
Il diritto al superiore inquadramento va quindi riconosciuto, ai sensi dell'art. 2103 cc -nella formulazione successiva alla riforma introdotta dal d.lgs 81/ 2015 in vigore dal 15.6.2015 - a decorrere dal mese di marzo 2020, come previsto dal ### di categoria. 
Ne consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento a decorrere dal13-12-2019, da quantificarsi, così come richiesto negli allegati conteggi non oggetto di specifica contestazione, nella misura di € 23774,22, oltre accessori ex art. 429 cpc. 
Le spese seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.  P.Q.M.  Il giudice, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: a) dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello ### del ### industria con decorrenza dal 13 marzo 2020, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti dal 13-12-2019, nella misura di € 23.774,22, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; c) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Così deciso in data ### .  

il Giudice
Dott. ### n. 13939/2024


causa n. 13939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna

M
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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 424/2025 del 16-06-2025

... all'assegnazione di turni di reperibilità fino a due o tre volte superiori a quelli contrattualmente previsti; all'omessa formazione e informazione sui rischi. Le richiamate risultanze relative all'esame dei testi addotti da parte ricorrente non trovano smentita nell'esame dei testi addotti da parte resistente. Si osservi che il teste ### non ha saputo riferire nello specifico sul lavoro svolto dall'attore. Invero, il teste ha dichiarato di aver lavorato nel distretto ### fino al 2004 e di essere giunto nel ### solo successivamente, affermando che “E' possibile che abbia anche incontrato il ricorrente ma non lo posso affermare con certezza”. Anche il teste ### ha precisato di essere stato il responsabile dell'attore a ### per soli 2 anni: “### stato responsabile della ### di ### dal 2002 al luglio 2007, il ricorrente ha lavorato con me fino a quando è andato in pensione nel 2004”. Il teste ### ha anche dichiarato che: “Dal 1985 al 1987 sono stato a ### e ho visto che non c'erano squadre cd. aggiunte”, ovvero le squadre adibite alle gravose lavorazioni di cui hanno parlato i testi addotti da parte ricorrente. Il teste ha aggiunto: “anche negli anni successivi ho svolto mansioni nel (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al ### di ### per l'anno 2022 al n.247 e ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16.4.2025, vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### e con essi domiciliat ####### n.2, in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro E-### S.p.A. (già ### S.p.A.) - Società con unico socio (### S.p.A.), in persona della procuratrice Avv. ### in virtù dei poteri conferiti con procura per ### di ### del 12.12.2017, Rep. 55629, Racc. n.27976, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### con domicilio eletto nello studio dell'Avv. ### in #### n.58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente ### del giudizio: risarcimento danni da malattia professionale.   Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.  ### ricorso depositato il ###, ### ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di ### la E-### S.p.A. (già ### S.p.A.), deducendo di essere stato dipendente dell'azienda convenuta dal 1.6.1967 al 31.5.2004, con mansioni di addetto alla costruzione e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione, e di aver contratto patologie di origine professionale al sistema osteoarticolare e neurotendineo, segnatamente alla colonna vertebrale, agli arti e all'apparato uditivo. Ciò in quanto aveva operato su cantieri disagiati, quale operaio specializzato di rete impiegato per connettere alla rete elettrica le aree metropolitane, i piccoli centri urbani e le comunità montane. Tali gravose attività, protrattesi senza l'uso di dispositivi di protezione individuali, avevano provocato le patologie di cui sopra, oltre a diversi infortuni sul lavoro. Nonostante le numerose segnalazioni, l'azienda era rimasta inerte, con conseguente violazione delle basilari norme di prevenzione e sicurezza della salute dei lavoratori. Al termine del rapporto di lavoro (maggio 2004), aveva presentato tre domande di malattia professionale all'I.N.A.I.L., cui erano conseguiti giudizi nei quali era stata accertata una percentuale di invalidità del 14% e gli era stato liquidato un indennizzo una tantum di €.7.961,06. Tuttavia, aveva diritto ad un risarcimento integrale del danno, da quantificarsi con le tabelle della responsabilità civile, detratto quanto corrisposto dall'I.N.A.I.L..   Su queste premesse, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento del danno subito, pari ad €.34.369,00 (€.46.266,00 con personalizzazione), a titolo di danno biologico, oltre al danno alla salute (cd. da cenestesi lavorativa) e al danno biologico complementare (comprensivo delle lesioni non indennizzate dall'I.N.A.I.L.) dalla data della messa in mora (17.1.2009) sino al soddisfo.   Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità delle domande perché precluse dalle precedenti rinunce del lavoratore. Infatti, in data ### il ricorrente aveva sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo ed aveva percepito la somma di €.72.000,00 con espressa rinuncia alla rivendicazione di qualsiasi diritto relativo al rapporto di servizio, ivi compreso il risarcimento del danno biologico e/o professionale e/o morale (cfr. punto 3).   La convenuta ha anche eccepito la prescrizione estintiva, in quanto il ricorso era stato notificato in data ###, a distanza di 18 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data ###), con conseguente decorso del termine di prescrizione decennale, che non poteva ritenersi interrotto dalla lettera del 17.1.2009, in quanto si trattava di una generica impugnativa della dichiarazione di rinuncia, non recante alcuna specifica costituzione in mora o espressa intimazione di pagamento di somme ai fini risarcitori ex artt.2043 e 1219 c.c. Vi era poi stata una ulteriore lettera interruttiva datata 14.12.2018, recapitata sempre oltre il termine decennale dalla cessazione del rapporto di lavoro.   La convenuta ha poi eccepito l'inopponibilità ad ### delle risultanze peritali nei giudizi intentati avverso l'I.N.A.I.L. in cui ### non era stata parte. In ogni caso, in relazione alle predette risultanze, andava osservato che la domanda di malattia professionale era stata presentata dall'attore soltanto in data ### (5 anni dopo la cessazione del rapporto), e che nessuna patologia era stata accertata durante i 37 anni di lavoro. Gli infortuni richiamati riguardano poi episodi estranei alle sofferenze del rachide lamentate in ricorso. Non era poi condivisibile la stima del 14% di inabilità stabilita dalla Corte d'Appello di ### all'esito dei giudizi promossi dall'attore contro l'I.N.A.I.L., probabilmente dovuta ad una ricostruzione inveritiera delle condizioni di lavoro, determinatasi in assenza di contraddittorio con ### La convenuta ha poi evidenziato l'insussistenza di una responsabilità di ### in base a criteri civilistici (danno differenziale), ai sensi dell'art.10 D.P.R. n.1124/65, trovando la responsabilità per danno differenziale un inderogabile presupposto nella ricorrenza di una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, ancorché non accertato in sede penale. Sul punto la Corte Costituzionale, con sentenza n.74/1981, ha precisato che la responsabilità del datore sussiste qualora venga ad integrare un'ipotesi di reato colposo, lesivo dell'incolumità del lavoratore, con conseguente venir meno dell'esonero da responsabilità civile, laddove, in difetto di condanna in sede penale ovvero di esclusione da parte del giudice di merito dell'esistenza di un fatto reato, il datore va esente dalla predetta responsabilità.   La convenuta ha poi rilevato la carenza di allegazione e prova sulle mansioni e sull'asserito inadempimento di ### dovendosi escludere qualsivoglia ipotesi di responsabilità oggettiva del datore.   La resistente ha anche evidenziato la inammissibilità della prova testimoniale, emergendo per tabulas che le mansioni cui era adibito il ### erano diverse da quelle indicate nel ricorso, non avendo l'attore mai fatto parte di "### ed essendo prevalentemente adibito ad attività operative previste dalla sua declaratoria professionale.   La convenuta ha poi sottolineato l'infondatezza delle doglianze attoree circa la responsabilità ex art.2087 c.c. per danno differenziale, che non era imputabile al datore di lavoro, in quanto dalla normativa in materia di valutazione dei rischi non scaturivano affatto obblighi di sorveglianza sanitaria periodica per le specifiche mansioni. Dunque non c'era stata alcuna violazione di tutele nominate e, peraltro, neanche c'era stata allegazione in ordine alle misure che il datore avrebbe dovuto approntare per evitare rischi intrinseci alla tipologia di lavorazioni.   In relazione alle presunte omissioni datoriali, quanto asserito dal ricorrente non rispondeva al vero, anche perché la vigilanza periodica era stata introdotta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, come anche l'obbligo della tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.   Il lavoratore non aveva comunque mai denunciato la gravosità delle mansioni in punto di sicurezza, né aveva prodotto certificazioni mediche attestanti l'esistenza di patologie. In generale, non era mai pervenuta ad ### alcuna denuncia o formale contestazione da parte delle ### circa le condizioni o i carichi lavorativi degli operai delle squadre, in quanto ### aveva organizzato le attività in maniera da attenuare al massimo gli sforzi fisici e le attività faticose prolungate. Inoltre, da quanto risultava dal DVR del 1996, non poteva affatto sostenersi che fosse stata omessa la valutazione dei rischi per patologie da ###posture incongrue/vibrazioni, restando invece estranee le patologie osteoarticolari ricomprese nelle tabelle I.N.A.I.L. solo nel 2008.   Con riferimento, infine, al contenzioso seriale nei confronti di ### a partire dal 2007 i lavoratori interessati alle medesime domande del ricorrente si erano costituiti in associazione allo scopo di richiedere l'indennizzo prima all'I.N.A.I.L. e poi ad ### anche a distanza di molti anni, a riprova che le patologie lamentate erano strettamente collegate all'età e non già all'attività lavorativa.   Non sussisteva poi il nesso di consequenzialità fra patologia e condizioni lavorative, trattandosi di malattia ad eziologia multifattoriale insorta a distanza di moltissimi anni dalla fine delle lavorazioni ritenute gravose, con conseguente esclusione di un ruolo causale diretto e sufficiente delle situazioni lavorative nel determinismo della patologia artrosica.   Sul danno biologico, la convenuta ha dedotto che lo stesso era incluso nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'### ex D.P.R. n.1124/65 e dunque ne era stata già operata una quantificazione con liquidazione dalla data della domanda amministrativa. La convenuta ha poi contestato la personalizzazione del danno biologico operata in ricorso e, sul danno da cenestesi lavorativa, che non andava confuso con la perdita di chances, ha eccepito il difetto di prova. Sul danno biologico complementare, la convenuta ha sostenuto che la relativa domanda era inammissibile, in quanto era stata attivata fruttuosamente l'assicurazione ### In ogni caso era arbitraria la quantificazione del 40%.   Su queste premesse, la convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare le domande attoree improponibili ed inammissibili perché precluse dalle rinunzie da lui espresse con dichiarazione del 27.11.2003, non suscettibile di successiva impugnativa per intervenuta decadenza e perchè concernente diritti disponibili, come tali liberamente rinunciabili. Nel merito, la convenuta ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto inammissibili nelle prospettazioni e, comunque, infondate in fatto e in diritto, nonché prescritte.   Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la produzione dei documenti, l'escussione dei testimoni ammessi e l'espletamento di una C.T.U. medico legale, è stata infine discussa e decisa all'udienza del 16.4.2025, con il dispositivo riportato in calce, di cui si è data pubblica lettura.   MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per i motivi appresso indicati.   Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità delle domande attoree per intervenuta rinuncia e transazione, risultando in atti che il documento sottoscritto tra le parti in data ### - nel quale il ricorrente rinunciava alla rivendicazione di qualsiasi diritto relativo al rapporto di servizio, ivi compreso il risarcimento del danno biologico e/o professionale e/o morale (cfr. punto 3) - intervenne quando l'attore neanche aveva consapevolezza del diritto risarcitorio maturato in suo favore a seguito della responsabilità datoriale per le patologie sofferte. 
Circostanza che si ricava dal fatto che soltanto il ### l'attore depositò i primi certificati medici di malattia professionale (cfr. docc. nn.21, 22 e 23 ###. Quindi, la conoscenza da parte del ricorrente della malattia e della sua origine professionale è maturata in epoca successiva alla sottoscrizione del richiamato documento. Ne consegue che, pur trattandosi di diritti all'epoca esistenti, essi erano ancora ignoti al titolare e quindi non potevano essere consapevolmente oggetto di disposizione.   Venendo al merito della causa, osserva il ### che è emerso dal giudizio che effettivamente l'attore ebbe a contrarre le malattie professionali della “lombalgia cronica da protrusioni discali multiple” e della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, nel corso del rapporto di lavoro con la convenuta, e che da tali malattie gli sono derivati danni morali e danni alla sua integrità psico-fisica che vanno addebitati alla responsabilità del datore di lavoro.   A queste conclusioni si può arrivare esaminando le circostanze di fatto che emergono da quanto riferito dai testi escussi, che hanno evidenziato che nell'intero periodo di lavoro il ricorrente ha subito una ciclica esposizione a molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione.   In particolare, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - che hanno tutti lavorato a stretto contatto con il ricorrente e gli hanno visto svolgere le attività indicate in ricorso - emerge la gravosità delle lavorazioni svolte dal ricorrente, che eseguiva direttamente i lavori anche nel limitato periodo in cui è stato capo nucleo.   Nello specifico, il teste ### che ha lavorato con il ricorrente, anche negli stessi cantieri, fino al suo pensionamento, ha dichiarato che: “### nella stessa squadra e facevamo buche, anche su rocce, mettevano pali, e questo quotidianamente … Ci occupavano anche del posizionamento di contatori … Le ditte esterne sono arrivate solo in un secondo momento, ma si sono però occupate solo di lavori su linee più grandi … I lavori che comportavano la messa in opera di 4 o 5 pali li facevamo invece noi operai ### … ### attività io le ho svolte fino a 4 o 5 anni fa … Su queste linee facevamo tutti i lavori, dagli scavi alla messa in opera dei pali, all'armamento dei pali stessi.” Il teste ha confermato che i lavori di scavo per la sola posa dei conduttori vennero sì appaltati a ditte esterne da un certo momento in poi, ma gli operai ### hanno continuato ad effettuare gli scavi per i pali: “### fatto anche gli scavi con gli escavatori, ma soltanto fino a quando abbiamo avuto gli escavatori, non so dire fino a quando, poi se ne sono occupate le ditte esterne. Sto parlando degli scavi per la messa a terra di cavi. ### invece continuato a fare le buche per i pali per le linee di 4 o 5 pali che abbiamo continuato a fare noi operai ### Per fare le buche su terra usavano la mototrivella che tenevamo in 4 perché serviva molto forza. Per fare buche su terreni più duri usavamo martelli pneumatici… ### tutti i giorni facevamo le linee di 4 - 5 pali e usavamo i mezzi di cui ho parlato. Ho usato le mototrivelle fino a quando sono state usate in azienda, non ricordo fino a che anno le abbiamo usate, penso fino a 15 anni fa, ma non lo ricordo con precisione. Facevamo anche attività di manutenzione, con la messa in opera dei giunti sotterranei. La buca per mettere i giunti veniva fatta con l'escavatore e poi - nell'ultima parte - a mano per non rovinare i cavi. Per riparare i cavi emettere i giunti occorreva un lavoro di un'ora, un'ora e mezzo, anche due. Con i cavi di mezza tensione ci poteva volere anche mezza giornata. Si doveva lavorare stando piegati sulle ginocchia o con le ginocchia a terra.” Il teste ### ha anche precisato che in caso di pioggia gli interventi che richiedevano il ripristino di energia venivano comunque eseguiti, nonostante il maltempo: “Se era urgente un intervento lo effettuavamo anche con il maltempo, mettendo un telo di copertura”.   Il teste ha inoltre chiarito che quando i contratti con le ditte esterne scadevano si trovavano a svolgere anche i lavori di taglio alberi con motoseghe: “Nel pronto intervento dovevamo fare anche lavori di taglio di alberi con la motosega. I lavori di taglio di alberi in prevenzione venivano fatti da ditte esterne, ma quando i contratti con queste ditte scadevano potevano esserci periodi in cui lo facevano anche noi operai ###” Il teste ### ha poi chiarito che: “i trasformatori venivano portati con la gru e posati davanti alla cabine e da qui sistemati da noi spingendoli all'interno delle cabine, molti avevano le ruote di metallo. 
Nelle cabine portavamo anche i sezionatori del peso di circa 1 quintale, che venivano spostati a mano da un paio di persone e che sistemavamo con un paranchino … I lavori in altezza sui pali li facevano salendo coi ramponi e poi posizionavamo la mensola stando con l'addome all'altezza della cima del palo e tirando su la mensola con le braccia. Il lavoro si faceva anche stando posizionati lungo in posizione quasi orizzontale”.   Il teste ### ha poi riferito anche sui turni reperibilità: “### reperibilità per una volta al mese, ma spesso si faceva due volte al mese, per sostituire colleghi assenti. Io sono arrivato a fare anche 5 settimane di reperibilità consecutive. I riposi compensativi li facevamo, ma in casi di emergenza saltavano” La gravosità del lavoro svolto dall'attore è confermato anche dal teste ### che ha così dichiarato: “### anni ‘70, '80 e '90, avvicinandosi verso il 2000, l'attività è sempre stata molto pesante … ### l'attività sui pali è stata sempre svolta da noi”. Conformemente il teste ### ha dichiarato: “La squadra aggiunte ogni giorno movimentava pali di castagno che pesavano da 1 quintale a 2 quintali, che andavano portate a spalla dai dipendenti compreso il ricorrente per essere posizionati.” Dall'esame delle complessive risultanze istruttorie fornite dai testi addotti da parte ricorrente - la cui particolare attendibilità è da riconnettere alla circostanza che hanno tutti lavorato a stretto contatto con il ricorrente - emerge quindi l'adibizione dell'elettricista del nucleo di distribuzione, quale era l'attore, alle diverse attività manuali descritte, eseguite esclusivamente all'aperto su cantieri temporanei e mobili, generalmente distanti dai centri urbani e spesso in luoghi inaccessibili ai mezzi meccanici, questi ultimi peraltro non sempre disponibili.   Dalla prova è emerso che tutte le attività della filiera hanno comportato l'abituale esposizione del ricorrente ad un concorso di diversi rischi specifici tra loro concatenati, esplicatisi con vibrazioni, posture incongrue e microtraumi ripetuti.   La gravosità del lavoro era poi accentuata da motivi prettamente organizzativi, da correlarsi all'omesso avvicendamento del personale operativo; all'inadeguatezza o assenza dei mezzi speciali (anche il teste di parte convenuta ### ha confermato che i cestelli elevatori sono stati consegnati solo dal 2000); all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali; all'assegnazione di turni di reperibilità fino a due o tre volte superiori a quelli contrattualmente previsti; all'omessa formazione e informazione sui rischi.   Le richiamate risultanze relative all'esame dei testi addotti da parte ricorrente non trovano smentita nell'esame dei testi addotti da parte resistente.   Si osservi che il teste ### non ha saputo riferire nello specifico sul lavoro svolto dall'attore. Invero, il teste ha dichiarato di aver lavorato nel distretto ### fino al 2004 e di essere giunto nel ### solo successivamente, affermando che “E' possibile che abbia anche incontrato il ricorrente ma non lo posso affermare con certezza”.   Anche il teste ### ha precisato di essere stato il responsabile dell'attore a ### per soli 2 anni: “### stato responsabile della ### di ### dal 2002 al luglio 2007, il ricorrente ha lavorato con me fino a quando è andato in pensione nel 2004”.   Il teste ### ha anche dichiarato che: “Dal 1985 al 1987 sono stato a ### e ho visto che non c'erano squadre cd. aggiunte”, ovvero le squadre adibite alle gravose lavorazioni di cui hanno parlato i testi addotti da parte ricorrente. Il teste ha aggiunto: “anche negli anni successivi ho svolto mansioni nel ### che mi consentivano di verificare e oggi di dire che anche dopo non ci sono state squadre aggiunte”.   La circostanza è però smentita dal curriculum aziendale rilasciato all'attore dalla stessa ### (doc. n.1 ###, nel quale si richiamano appunto le squadre distaccate, come quella di ### attive certamente fino a tutto il 2002.   Il teste ### ha anche dichiarato che gli elettricisti provetti del nucleo di distribuzione, quale era l'attore, svolgevano quale attività corrente, quella del “montaggio di contatori”, usando “la normale cassettina con gli attrezzi”. Ciò in quanto “almeno il 95% dei lavori più pesanti” era affidato a ditte esterne … le attività di manutenzione più leggere venivano fatte dagli operai ### le più pesanti da imprese esterne.” In ordine a queste dichiarazioni, deve però osservarsi che l'attore operava quale “### provetto (e poi esperto) del nucleo di distribuzione”, attività distinta da quella dell'operaio addetto esclusivamente all'utenza, identificato come “letturista” o “monoperatore”, che operava da solo, in assenza di lavori pesanti.   Il teste ### ha poi fatto riferimento ai lavori sugli elettrodotti ad alta tensione e media tensione superiori a 3 km, che a partire dalla fine degli anni ottanta sono stati effettivamente appaltati a ditte esterne, ma dalla prova è emerso che, invece, i lavori di costruzione degli elettrodotti a media e bassa tensione fino a 3 km, sono rimasti per tutto il periodo di lavoro del ### a carico esclusivo degli elettricisti del nucleo di distribuzione (provetti ed esperti). Tali lavori erano ugualmente pesanti (come si ricava anche dalla schede metodo e dalle schede tecniche acquisite in atti, nonché dal tipo di macchinari usati e dell'ambiente e clima in cui si svolgevano). Rispetto questi elettrodotti gli elettricisti del nucleo di distribuzione dovevano curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.   La circostanza che, poi, con l'introduzione dei nuovi contatori elettronici gli operai ### siano stati impegnati nell'attività di sostituzione dei contatori non esclude poi che gli stessi abbiano continuato a svolgere anche i ben più pesanti lavori di costruzione e manutenzione di elettrodotti, ossia sulle reti di distribuzione. Così ha riferito il teste ### “Ci siamo occupati anche della sostituzione dei contatori quando si è passati dal contatore analogico a quello elettronico.” ### canto, lo stesso teste ### ha riferito che i mezzi necessari per eseguire i lavori in altezza (ovvero i cestelli elevatori), che costituiva parte rilevante del lavoro gravoso, siano stati forniti soltanto a partire dal 2000, ossia poco prima del pensionamento dell'attore.   Dalla prova, in definitiva, è emerso è emerso che la prevalenza delle lavorazioni erano manuali (per via dell'inaccessibilità della maggior parte dei cantieri) e che anche quando potevano essere meccanizzate, gli operai erano in ogni caso esposti a molteplici rischi, ivi incluso quelli degli stessi mezzi meccanici, in quanto fonti di evidenti rischi di vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero o al sistema mano-braccia.   ### ha anche evidenziato che la convenuta omise l'adeguamento dei mezzi speciali al numero effettivo di operai (squadre lavoro) ed alle reali condizioni morfologiche dei cantieri e non valutò i rischi specifici connessi ai lavori in altezza, alle vibrazioni al sistema mano-braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture incongrue e coatte ed al microclima sfavorevole. La convenuta omise poi la sorveglianza sanitaria periodica annuale, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56 per le vibrazioni e gli scuotimenti e dal D.Lgs 626/94 per la movimentazione manuale dei carichi. E fu anche omessa la formazione/informazione dei lavoratori, obbligatoria a decorrere dal D.P.R. 303/56.   E' risultata così provata in giudizio l'esposizione a rischio ambientale negata dalla convenuta.   ### C.T.U. medico-legale ha poi confermato la natura professionale di alcune delle patologie di cui soffre l'attore, da correlare all'esposizione continuativa ai rischi di cui si è dato conto, patologie che comportano a carico del ### un danno biologico in misura del 7%.   ###.T.U., in particolare, ha evidenziato che il ricorrente, è affetto dallo stato patologico dedotto in ricorso, che attualmente consiste in: ### cervicalgia cronica da protrusioni discali da ### a ### e cervico-artrosi con associata sofferenza neurogena cronica nel territorio ###-### sinistro e ###-###-### destro EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### segni EMG (03/2015) di sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra ad attuale lieve impegno funzionale; ### ipoacusia neurosensoriale bilaterale; ### ernia ombelicale.   Il perito, esaminata la storia occupazionale del ricorrente - desunta dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalla lettura delle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio - ha evidenziato che il ricorrente, che è in pensione dal maggio 2004, specie nella prima parte della propria esperienza professionale presso la convenuta, ha svolto attività comportanti la movimentazione manuale di carichi pesanti e ha operato, seppure in modo non continuo, con e in prossimità di attrezzature di lavoro con emissione di rumore a livelli otolesivi (cfr. esame audiometrico del 1989 ove si fa riferimento all'impiego di “strumenti con aria compressa e motori a scoppio”).   Peraltro, il perito, quanto alle patologie di cui ai punti ###, ### e ### in precedenza indicati - patologie del rachide cervicale e dell'arto superiore destro, oltre che l'ernia ombelicale - ha evidenziato che non vi sono allo stato in letteratura elementi a sostegno dell'ipotesi che le stesse possano essere state sostenute, sul piano eziologico, dai fattori di rischio professionale cui è stato esposto il ricorrente (ovvero la movimentazione manuale dei carichi e il rumore).   In effetti, per quanto attiene alla patologia disco-artrosica del rachide cervicale, il perito ha osservato che essa, segnalata per la prima volta dal ricorrente alla metà degli anni '90 e documentata dal 1995 con esami di diagnostica strumentalenon può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui lo stesso è stato esposto perché i dati statistico epidemiologici disponibili non mostrano, nei soggetti addetti ad analoghe mansioni, una significativa maggiore incidenza della patologia denunciata. In effetti, non sono presenti nella letteratura scientifica dati epidemiologici conclusivi che associno l'esposizione ad attività di movimentazione manuale dei carichi con le patologie osteoartrosiche e discali della colonna cervicale.   Riguardo la patologia che interessa l'arto superiore, il C.T.U. ha evidenziato che anche essa, emersa soltanto nel 2015 (oltre 10 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa) da esame elettromiografico e mai rilevata sul piano clinico-specialistico, non può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui lo stesso è stato esposto in quanto i dati statistico epidemiologici disponibili non mostrano, nei soggetti addetti ad analoghe mansioni, una significativa maggiore incidenza della patologia denunciata. In effetti, non sono presenti nella letteratura scientifica dati epidemiologici conclusivi che associno l'esposizione ad attività di movimentazione manuale dei carichi con le patologie dei nervi periferici da compressione canalicolare dell'arto superiore.   Infine, riguardo la patologia che interessa la parete addominale, il perito ha evidenziato che neanche essa, emersa soltanto nel 2010 (oltre 5 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa) dalla certificazione medico-legale del Dott. ### del 20.5.2010, può essere ricondotta, stante la letteratura scientifica disponibile, alle noxae occupazionali cui è stato esposto il ricorrente, essendo viceversa pacifico che essa deriva piuttosto da meiopragia d'organo ovvero dalla lassità della parete addominale che di per se sola è in grado di spiegare l'erniazione del viscere.   ###.T.U ha sottolineato, al riguardo, che, sulla base dei dati di letteratura, condizioni necessarie per la fuoriuscita di un'ernia acquisita sono la predisposizione anatomica della parete addominale e l'incremento della pressione addominale. Ciascuno dei due elementi citati non rappresenta invece, singolarmente considerato, ragione sufficiente per lo sviluppo della patologia. Il secondo fattore concausale dell'ernia inguinale ovvero l'incremento della pressione addominale, può essere a sua volta legato a svariate situazioni, molte delle quali direttamente dipendenti dal soggetto (come, ad esempio, le forze generate da situazioni fisiologiche come la defecazione o la tosse, la scarsa forma fisica, l'abitudine al fumo di tabacco), altre da situazioni ambientali e/ lavorative, come ad esempio la movimentazione manuale dei gravi. Quali siano i fattori prevalenti nella causazione dell'incremento della pressione endoaddominale, e dunque, nella erniazione del viscere (se prevalgano cioè i fattori costituzionali e/o fisiologici o quelli legati alla movimentazione manuale dei gravi) non è completamente noto. ### la letteratura scientifica, in molte attività lavorative l'incremento della pressione addominale legata allo sforzo raramente supera le forze generate dalle normali funzioni fisiologiche.   Quanto alle altre due patologie riscontrate a carico del ricorrente - la patologia muscoloscheletrica del rachide lombo-sacrale e la patologia uditiva - il perito ha inquadrato le affezioni in oggetto con riguardo alle conoscenze scientifiche relative alla loro possibile eziologia professionale.   Con particolare riguardo alla patologia che interessa il rachide lombo-sacrale, il C.T.U. ha evidenziato che gli agenti eziologici dell'infermità non sono completamente noti, poiché la medesima viene considerata patologia cronico-degenerativa che interessa tutti gli elementi dell'unità discovertebrale, e per questo è riconducibile all'invecchiamento delle strutture articolari dell'unità medesima (ivi comprese le superficie articolari e il disco intervertebrale). Il disco intervertebrale è una struttura interposta tra le vertebre, costituito da tessuto cartilagineo, sprovvisto di vasi sanguigni, indispensabile a garantire l'articolazione dell'unità disco-vertebrale. Proprio perché privo di vasi sanguigni, esso viene nutrito mediante un meccanismo di diffusione, direttamente influenzato dalla pressione che grava sul disco. Se la pressione applicata sul disco è superiore ad un livello di “pressione critica”, si verifica la spremitura dello stesso con fuoriuscita di liquidi (e la conseguente espulsione di cataboliti, ovvero di sostanze di rifiuto). Quando, viceversa, la pressione applicata sul disco è inferiore al suddetto limite, si ha un richiamo dei liquidi all'interno del disco (in questo modo il disco assorbe sostanze in nutrienti dai tessuti viciniori). È proprio il continuo alternarsi di queste fasi (che sono caratterizzate da iper-pressione e ipo-pressione sul disco) che consente la periodica espulsione di cataboliti e l'assorbimento delle sostanze nutritive, e, dunque, una corretta nutrizione del disco. La permanenza per periodi prolungati, alcune ore, in posizioni che comportano una pressione discale costantemente al di sopra o al di sotto del valore "critico" citato, comporta l'arresto dei meccanismi di ricambio (oppure una inadeguatezza degli stessi meccanismi), con conseguente malnutrizione e precoce invecchiamento del disco stesso. In tali situazioni il disco può dunque andare incontro a rotture (ed erniazioni) con maggiore frequenza e più precocemente. La “discopatia” è la patologia degenerativa causata da usura ed invecchiamento del disco (il disco diventa meno resistente perché con minor contenuto d'acqua e minore elasticità). Ad essa può seguire, a causa della rottura della capsula esterna del disco, l'erniazione del disco stesso (ernia del disco). Tale degenerazione, che procede fisiologicamente con l'età e in funzione delle caratteristiche individuali del soggetto, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, è favorita da tutte quelle noxae che incidono negativamente sulla nutrizione del disco intervertebrale e che possono alterare le forze di carico che gravano sulla colonna medesima. Trattasi dunque di infermità a genesi plurifattoriale, di diffuso riscontro nella popolazione generale e molto spesso priva di specifici connotati eziopatogenetici. Sul piano epidemiologico è noto che le sindromi artrosiche sono in ### le affezioni più diffuse e si osservano in tutte le collettività lavorative (dell'industria, dell'agricoltura e del terziario).   Per le esposte considerazioni, il perito ha evidenziato che il riconoscimento del nesso causale con l'attività svolta di tali infermità può essere considerata credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare, l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata ed intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extraprofessionali e/o individuali; il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione; infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.   Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che i requisiti suddetti sono soddisfatti in quanto: 1) le caratteristiche del rischio professionale (movimentazione manuale di gravi di peso ingente che si svolgeva su terreni accidentati e impervi), la durata dell'esposizione lavorativa (oltre 30 anni), e l'intensità della esposizione al rischio (attività svolta con continuità nel corso della giornata lavorativa) possono essere considerati sufficienti alla causazione delle infermità; 2) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico presenta caratteristiche specifiche rispetto alla normalità della popolazione, sia per intensità (protrusioni discali multiple che coinvolgono porzione significativa del rachide lombo-sacrale), sia per precocità (i sintomi d'esordio dell'infermità descritta sono riferiti già alla fine degli anni '60 con intensificazione negli anni ‘80 in un soggetto, all'epoca, poco più che trentenne), sia per localizzazione del fenomeno morboso. Nel caso di specie, la patologia degenerativa del rachide ha interessato, all'esordio, l'ultima parte del rachide lombare e la cerniera lombo-sacrale, e cioè il tratto della colonna maggiormente esposto al rischio perché sollecitato dalla attività di movimentazione manuale. Essa, in epoca successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, è andata incontro a ulteriore progressione anatomo-radiologica e funzionale in parte attribuibile alla fisiologica senescenza delle strutture osteo-articolari; 3) in relazione all'infermità in esame sono disponibili dati statistico epidemiologici conclusivi che dimostrano una particolare frequenza della stessa nei soggetti addetti ad analoghe mansioni che comportano il ricorso alla forza manuale anche attraverso l'utilizzo di strumenti vibranti. Infatti, indagini epidemiologiche hanno fornito una sufficiente evidenza epidemiologica per la presenza della relazione causale tra attività lavorative “gravose”, comportanti movimentazione manuale di gravi, e patologia degenerativa dei dischi intervertebrali della colonna lombare e sacrale.   Il perito ha anche osservato che, nel caso del ricorrente, la patologia osservata in sede di operazioni di consulenza non aveva all'epoca del pensionamento le attuali caratteristiche d'impegno anatomoradiologico e clinico-funzionale. In effetti, dall'esame radiografico della colonna cervicale e lombare eseguito circa 5 anni dopo il pensionamento ovvero l'11.09.2009 si evince un quadro consistente in “segni di spondilosi margino-somatica diffusa a tutto il rachide” e “modesta riduzione in ampiezza dello spazio intersomatico L-5-### nel suo versante posteriore”, mentre la disamina delle certificazioni disponibili mostra un soggetto già da anni sintomatico con documentati ricorrenti episodi di lombosciatalgia (e con la necessità di un ricovero ospedaliero nel 1999). Dalla documentazione in atti si evince altresì una marcata evoluzione del quadro anatomo-radiologico in epoca prossima al 2015, progressione che ad avviso del C.T.U. non può essere attribuita, se non in misura marginale, all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Per quanto esposto il perito ha ritenuto che lo stato patologico descritto può essere posto, seppure parzialmente, in correlazione causale con le vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Dalla predetta patologia sono residuati postumi menomativi di carattere permanente consistenti in: “sindrome algodisfunzionale del rachide lombo-sacrale di grado moderato consistente in lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024”. È evidente - ha osservato il perito - la sussistenza di esiti di carattere permanente con incidenza sulla preesistente integrità psicofisica del ricorrente, non solo in riferimento agli aspetti statico-funzionali della lesione, ma anche sulla base dei riflessi dinamico-relazionali che essi determinano rispetto alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui il soggetto esplica se stesso nella propria vita di tutti i giorni (comuni attività “esistenziali”). E, in concreto, la menomazione descritta, incidendo negativamente sulla funzionalità della colonna lombosacrale, agisce sulla tolleranza allo sforzo e sulla resistenza nel corso di attività manuali complesse, durature e impegnative e nel corso di attività che richiedano continui piegamenti della cerniera dorsolombare, il mantenimento continuo della posizione ortostatica o seduta, la corsa e la deambulazione su scale e terreni scoscesi, e, infine, la pratica di molte attività sportive (ancora in parte ammesse, ma con non trascurabili limitazioni).   Per la valutazione del danno biologico, il C.T.U. ha fatto riferimento alla tabella delle menomazioni I.N.A.I.L. sul danno biologico di cui al ### 12/07/2000 e alla tabella allegata all'ultima edizione delle ### della ### di ### e delle ### (2016), le quali, nelle loro proposte valutative per le menomazioni del rachide lombosacrale presentano orientamenti piuttosto omogenei. E dunque, sulla base dei suddetti riferimenti tabellari, tenuto conto del fatto che l'ingravescenza anatomo-radiologica e funzionale della menomazione de quo osservata in epoca successiva al pensionamento non può essere attribuita, se non in misura marginale, alle vicende lavorative per cui è causa, la menomazione dell'apparato muscolo-scheletrico in esame, riconducibile alla sopra indicata eziologia lavorativa, comporta la presenza di esiti permanenti che il perito ha valutato nella misura del 6% con riferimento al danno biologico, con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Venendo all'infermità della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, il perito ha osservato che è evidente che l'utilizzo, per lungo tempo, di strumenti e attrezzature di lavoro particolarmente rumorosi abbia determinato l'insorgenza della decritta infermità, la quale, in ragione delle sue caratteristiche e natura così come deducibili dal tracciato audiometrico del 1989, nel caso di specie conserva tutti i requisiti dell'ipoacusia da rumore. Essa è infatti di tipo neurosensoriale, è bilaterale e sufficientemente simmetrica e interessa prevalentemente le alte frequenze del campo tonale.   Anche in questo caso il perito ha evidenziato che la patologia osservata in sede ###aveva le attuali caratteristiche morfologiche, d'impegno audiologico e clinico-funzionale. In effetti, dall'esame audiometrico eseguito circa 15 anni prima del pensionamento ovvero nel 1989 si evince un quadro assai verosimilmente riconducibile in modo esclusivo a trauma acustico cronico (la curva assume la classica forma a cucchiaio) consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “iniziale” con ### interessamento bilaterale della sola frequenza di 4 kHz con minus pari a 60dB a destra e 55dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata nelle tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L. citate, è valutabile nella misura dello 0.6%, arrotondato 1%, mentre dall'esame audiometrico eseguito circa 10 anni dopo il pensionamento. ovvero nel 2014 (quando il ricorrente aveva 65 anni), si evince quadro assai verosimilmente in parte riconducibile a trauma acustico cronico (la curva perde la classica forma a cucchiaio è in discesa sulle alte frequenze del campo tonale) consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “avanzata” con ### interessamento delle frequenze di 2kHz con minus pari a 35dB a destra e 35dB a sinistra e 4 kHz con minus pari a 75dB a destra e 70dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata nelle tabelle tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L. è valutabile nella misura del 2,96%, arrotondato, 3%) e, infine, dall'esame audiometrico eseguito circa 20 anni dopo il pensionamento ovvero nel 2024 (quando il ricorrente aveva 75 anni) si evince quadro assai verosimilmente in piccola parte riconducibile a trauma acustico cronico (la curva perde la classica forma a cucchiaio è in discesa sulle alte frequenze del campo tonale), ma più propriamente riconducibile a marcata componente presbiacusica associata alla vasculopatia e alla neuropatia periferica indotta dall'ipertensione arteriosa e dal diabete mellito, consistente in una ipoacusia neurosensoriale bilaterale “avanzata” con interessamento delle frequenze di 1kHz con minus pari a 45dB bilateralmente, di 2kHz con minus pari a 70dB a destra e 75dB a sinistra, di 3kHz con minus pari a 85dB a destra e 80dB a sinistra, e, infine, di 4 kHz con minus pari a 95dB a destra e 100dB a sinistra, il cui danno biologico, utilizzando la formula di ### indicata tabelle S.I.M.L.A. e I.N.A.I.L., è valutabile nella misura del 2,96%, arrotondato, 3%).   E dunque, tenuto conto del fatto che l'ingravescenza audiologica e funzionale della menomazione de quo osservata in epoca successiva al pensionamento non può essere attribuita alle vicende lavorative per cui è causa, la menomazione dell'apparato uditivo in esame (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), riconducibile alla sopra indicata eziologia lavorativa presso la convenuta, comporta la presenza di esiti permanenti che sono stati valutati dal C.T.U. nella misura pari al 1,5%-2% (un punto e mezzo - due punti percentuali) con riferimento al danno biologico, con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Il danno biologico attribuibile complessivamente alle infermità della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e della “sindrome algo-disfunzionale del rachide lombosacrale di grado moderato consistente in lombalgia cronica”, sulla base dei criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti, è stato valutato dal CTU nella misura complessiva del 7% (sette per cento), con decorrenza dalla data del pensionamento (2004).   Si osservi che il ### della parte convenuta ha concordato sulle conclusioni peritali, sia in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, della sindrome del tunnel carpale destra e dell'ernia ombelicale, sia in merito alla riconducibilità a cause lavorative e alla valutazione medico-legale del danno biologico conseguente del 7% delle patologia del rachide lombare e di quella dell'apparato uditivo.   ### della parte ricorrente ha invece contestato le conclusioni raggiunte dal perito in merito alla esclusione della riconducibilità a cause lavorative della patologia del rachide cervicale, osservando che la patologia del rachide cervicale era stata già riconosciuta come malattia professionale dalla Corte d'Appello di ### che in letteratura esistono studi che ne sostengono l'eziologia professionale, che la patologia in questione sarebbe riconducibile a causa professionali per via dalle posture mantenute dal ### con il capo in iperestensione, per via anche dell'uso del caschetto che riduce il campo visivo in verticale, e che a tale menomazione può essere attribuito un coefficiente di danno biologico del 12%. ###.T.P. ha poi osservato che la patologia del rachide lombare “già di per sé aggravata dalla presenza di una radicolopatia degli arti inferiori” sarebbe “tale da meritare una valutazione in termini di danno biologico nella misura non inferiore al 14%” e che la patologia uditiva in diagnosi sarebbe “valutabile nella misura non inferiore all'otto per cento”. ###.T.P. ha anche asserito che anche la “sindrome del tunnel carpale bilaterale” sarebbe riconducibile a eziologia lavorativa per via dell'esposizione del ricorrente a vibrazioni e che il danno biologico complessivo dovrebbe essere valutato nella misura del 27%. Ha osservato in ultimo il C.TP. che il C.T.U. ha valutato il caso “in ambito prettamente assicurativo ### e non nell'ambito specifico che ci occupa” e che “le patologie osteoarticolari-degenerative debbono essere valutate non fino all'epoca di cessazione del rapporto di lavorativo, bensì successivamente per il carattere ingravescente delle stesse, ferma restando la sussistenza dei nocivi fattori lavorativi derivanti anche dalle ‘mancanze datoriali' di cui sopra”.   Orbene, sul primo punto oggetto d'osservazione critica il perito ha convincentemente dedotto che non v'è evidenza alcuna che le patologie artrosico-degenerative del rachide cervicale possano essere sostenute dal sovraccarico biomeccanico mentre v'è qualche evidenza per il rischio posturale, il quale, per via delle caratteristiche delle attività svolte dal ricorrente, non può però essere sostenuto nel caso de quo, non essendo stato il ricorrente impiegato in posture quali quelle assunte da un restauratore, né da un pittore edile, né da un intonacatore. Il perito ha anche osservato che la tabella delle malattie professionali non include, tra le patologie oggetto di tutela, quelle de rachide cervicale, né esse sono contenute nelle liste nel D.M. n.141 del 15 novembre 2023.   Sul secondo punto oggetto di osservazione critica da parte del C.T.P., il C.T.U. ha ribadito che l'epoca remota della cessazione dell'attività lavorativa e le molteplici concause sopravvenute (età, sovrappeso - obesità, fattori costituzionali e sovraccarico biomeccanico extra-lavorativo) assorbono del tutto, sul piano quali-quantitativo, l'eziologia dell'ingravescenza sia della patologia uditiva sia di quella del rachide lombare, cui può essere attribuita una valutazione complessiva, in termini di danno biologico, non superiore al 7%.   Circa la sindrome del tunnel carpale destra (destra e non “bilaterale”, come sostenuto dal C.T.P.), il C.T.U. ha evidenziato mancano del tutto, nel caso de quo, i fattori di rischio professionali, considerato che essa è comparsa soltanto nel 2015, oltre 10 anni dopo la cessazione dell'attività lavorativa).   In definitiva, il perito ha concluso nel senso che il ricorrente è affetto dallo stato patologico dedotto in ricorso, che attualmente consiste in: ### cervicalgia cronica da protrusioni discali da ### a ### e cervico-artrosi con associata sofferenza neurogena cronica nel territorio ###-### sinistro e ###-###-### destro EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### lombalgia cronica da protrusioni discali multiple da ### a ###, con segni EMG di sofferenza cronica da ###-###-### bilaterale EMG accertata il 03/2015 e il 03/2024; ### segni EMG (03/2015) di sindrome del tunnel carpale di grado moderato a destra ad attuale lieve impegno funzionale; ### ipoacusia neurosensoriale bilaterale; ### ernia ombelicale.   Le infermità di cui ai punti ###, ### e ### non sono eziologicamente riconducibili alle vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta. Le infermità di cui ai punti ### e ### - “lombalgia cronica da protrusioni discali multiple” e “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” - sono, seppure parzialmente, in correlazione causale con le vicende lavorative occorse al ricorrente alle dipendenze della società convenuta.   Esse comportano la presenza di esiti permanenti che possono essere valutati nella misura del 7% con riferimento al danno biologico, con decorrenza dall'epoca del pensionamento. Del ricorrente.   Orbene, ritiene il ### che non si possa che giungere ad una conclusione di responsabilità del datore di lavoro nella insorgenza delle richiamate due patologie.   In particolare, pare evidente che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare precauzioni idonee ad evitare che i dipendenti fossero esposti senza alcuna protezione ai molteplici fattori morbigeni susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa propedeutica e conseguenziale alla elettrificazione.   Tale obbligo, essenzialmente, può ricollegarsi all'art.2087 c.c., che in generale impone all'imprenditore di adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro.   In conseguenza della mancata adozione di queste regole di sicurezza, desumibili dalla disposizione generale in precedenza richiamata, va allora affermata la responsabilità - per colpa generica - del datore di lavoro in ordine all'insorgenza a carico dell'attore delle accertate patologie.   Per completezza va osservato che la responsabilità civile del datore di lavoro avrebbe potuto essere esclusa solo in caso di dolo del lavoratore o nel caso del cd. rischio elettivo - generato da un comportamento del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed esorbitante dai limiti di essa - ma situazioni di tal genere non sono affatto emerse dall'istruttoria.   Neanche é stata provata una qualche colpa del lavoratore dovuta ad imprudenza, imperizia, negligenza, atteso che nessun elemento è emerso in giudizio che faccia ritenere che l'attore possa aver anche soltanto concausato l'insorgenza delle riscontrate malattie.   In ogni caso, come osservato chiaramente dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass. n.4980/2023), anche l'accertamento di un'eventuale condotta del lavoratore connotata da imprudenza o disattenzione non rileva quando il datore di lavoro abbia omesso di approntare i mezzi di protezione necessari per garantire l'incolumità del lavoratore o abbia omesso di vigilare sull'utilizzo da parte del lavoratore dei mezzi di protezione per lui predisposti.   In tali ipotesi, infatti, la condotta dell'imprenditore si pone quale antecedente causale di per sé sufficiente ad assorbire l'eventuale colpa del danneggiato, con esclusione quindi dell'applicabilità dell'art.1227, 1° comma, c.c. che disciplina la rripartizione dellaresponsabilità nel caso di concorso del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso.   In definitiva, l'entità delle conseguenze risarcitorie - nelle ipotesi viste, che ben si attagliano al caso di specie - grava totalmente sul datore di lavoro.   La conclusione alla quale si è giunti - della sussistenza, cioè, di una responsabilità del datore di lavoro in ordine alla determinazione della malattia professionale - va vista anche nel quadro dei contrapposti oneri probatori gravanti sulle parti nel caso di malattia o infortunio sul lavoro.   Incombe infatti al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che i danni subiti dal dipendente non siano ricollegabili alla inosservanza di tali obblighi.   Nella specie, il convenuto non ha assolto ai suoi oneri probatori, anzi è emersa la mancanza di quelle misure precauzionali che avrebbero impedito l'insorgenza della emersa tecnopatia.   Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile del datore di lavoro, osserva il ### che è necessario svolgere una serie di considerazioni, tenuto conto che trova applicazione la normativa prevista dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, che ha esteso la copertura assicurativa in caso di infortuni o malattie professionali anche al risarcimento del danno biologico, con conseguente esenzione da responsabilità civile del datore di lavoro ex art.10 D.P.R. n. 1124/1965.   In effetti, dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n.38/2000 la copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L.  comprende anche l'indennizzo del danno biologico superiore al 6%.   Da un punto di vista temporale il problema si pone esclusivamente, come già sottolineato, per gli eventi cui si applica il nuovo sistema assicurativo e dunque, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.38/2000, come modificato dall'art.1 D.Lgs. 19 aprile 2001, n.202, per i soli danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.   Nella specie la normativa in questione risulta applicabile, essendo state le malattie professionali denunciate in epoca successiva al 15.7.2000.   Orbene, ai sensi dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate".   Si osservi che nel presente giudizio non assumono rilievo le modifiche del richiamato art.10 del D.P.R. n.1124 del 1965, introdotte dall'art.1, comma 1126, della L. n.145 del 2018, giacché la Corte di Cassazione ha chiarito che esse non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge (cfr. Cass. n.8580/2019).   Tanto chiarito, va osservato che l'esonero da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro dall'art.10, comma 7°, D.P.R. n.1124/65, nella versione applicabile ratione temporis, fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall'I.N.A.I.L. opera ex lege e non può essere condizionato ad una scelta discrezionale del lavoratore.   Si tratta dunque di stabilire se il lavoratore, vittima di un infortunio su lavoro o di una malattia professionale, abbia ancora diritto di chiedere al datore di lavoro - civilmente e penalmente responsabile del fatto - il risarcimento del danno biologico ulteriore (o differenziale) rispetto a quello indennizzato dall'I.N.A.I.L. a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.38/2000.   Ritiene il ### che la complessa e discussa questione richieda alcune premesse si carattere storico e sistematico.   ### l'originario impianto del D.P.R. n.1124/65 la costituzione della rendita I.N.A.I.L.  presupponeva una menomazione comportante una riduzione della “attitudine al lavoro”.   Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, “agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro”.   Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coincideva sostanzialmente con la “capacità lavorativa generica”.   La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1997 n.350, ha confermato tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente.   ###.N.A.I.L. risarciva quindi un danno di natura patrimoniale.   ### I.N.A.I.L. prescindeva - e tuttora prescinde - dall'accertamento di una reale perdita di guadagno dovuta all'impossibilità di svolgere attività lavorative specifiche, tant'è che si fa luogo a risarcimento anche laddove il lavoratore, a seguito del danno, continui a svolgere le stesse identiche mansioni, senza alcuna riduzione retributiva.   Non occorreva - e tuttora non occorre - l'esistenza di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria (cfr., Cass. n.1640 del 16.2.2000; conf. Cass. n.16097/2002).   Al momento della emanazione del T.U. n.1124/1965 vi era una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall'I.N.A.I.L. ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici.   All'epoca, infatti, e fino a quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n.184/1986, ha definitivamente introdotto la nozione di “danno biologico”, il danno risarcibile a seguito della lesione del “bene salute” era essenzialmente patrimoniale (nelle due componenti del “danno emergente” e del “lucro cessante”) e spesso anche in campo civile si faceva riferimento al concetto di perdita della capacità lavorativa generica in luogo del danno emergente e del lucro cessante.   In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art.10 del D.P.R. n.1124 /1965.   Il lavoratore veniva indennizzato dall'I.N.A.I.L. indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.   Nel caso in cui il danno avesse superato l'indennizzo corrisposto dall'I.N.A.I.L. il lavoratore era comunque legittimato a chiedere il danno differenziale, ma soltanto ove la condotta del datore di lavoro fosse stata penalmente rilevante, ovvero in presenza di una colpa del datore di lavoro, non puramente generica.   Ovviamente anche il danno differenziale non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.   Tale sistema garantiva al lavoratore che avesse subito un infortunio sul lavoro un risarcimento sostanzialmente non inferiore a quello a lui spettante ove l'infortunio non fosse avvenuto in occasione di lavoro ed anzi, nei casi in l'indennizzo dell'I.N.A.I.L. risultava più alto del risarcimento dovuto in virtù degli ordinari principi civilistici, il lavoratore godeva di una maggior tutela, maggior tutela peraltro giustificata dalla particolare protezione, costituzionalmente garantita, ai diritti dei lavoratori (desumibile dagli artt. 1, 4, 35 Cost.).   Gli equilibri di tale sistema sono stati posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico.   Tale figura di danno nasce in campo prettamente civilistico quale danno relativo alla lesione del bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale.   In tal modo il risarcimento del danno civile da lesione non viene più a coincidere con l'indennizzo previdenziale, che risulta nettamente inferiore al danno risarcibile secondo criteri civilistici.   Il sistema normativo sin qui descritto viene quindi profondamente modificato o meglio stravolto da una serie di pronunce della Corte Costituzionale.   Le prime sentenze della Corte incidono sulla necessità dell'accertamento preliminare e pregiudiziale della responsabilità penale del datore di lavoro al fine della successiva azione volta al risarcimento del danno differenziale.   All'esito di tre significative pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.22/1967; n.102/1981; n.118/1986) l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che chieda il risarcimento del danno differenziale (così come nei confronti dell'I.N.A.I.L. che agisca in regresso) è oggi svincolato dagli esiti del procedimento penale, salvo che la parte offesa o l'### non abbiano scelto di partecipare al processo penale.   Con tre sentenze intervenute nell'arco dello stesso anno (n.87/1991, n.356/1991 e n.485/1991) la Corte Costituzionale interviene poi sui limiti relativi all'entità del risarcimento che l'infortunato può chiedere al datore di lavoro con l'azione.   Con la sentenza n.87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, 3 e 74 del D.P.R. n.1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura I.N.A.I.L..   Con la seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n.356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.38 Cost., l'art.1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.   La Corte afferma in particolare che "le indennità previste dal D.P.R. n. 1124/65 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita".   Infine, con la sentenza 27 dicembre 1991 n.485, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art.11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico.   In precedenza, infatti, la giurisprudenza, per verificare la sussistenza del "danno differenziale" (ai sensi dell'art.10 del D.P.R. del 1965) procedeva ad una mera operazione di sottrazione di grandezze tra loro solo aritmeticamente omogenee e cioè sottraeva il valore capitale della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. all'assicurato dall'importo complessivo del risarcimento, includendo in quest'ultimo anche voci di danno (come il danno biologico ed il danno morale) escluse dalla copertura assicurativa.   Per effetto di questo meccanismo di calcolo, quando l'ammontare delle prestazioni globalmente erogate dall'I.N.A.I.L. era - come spesso avveniva - superiore alla somma complessivamente liquidabile al lavoratore a titolo di risarcimento del danno alla persona secondo le ordinarie regole civilistiche, nulla risultava dovuto per risarcimento del danno alla salute in sé considerato.   A seguito di queste pronunce la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 diviene realmente residuale.   Il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno biologico subito dal lavoratore anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'esonero (per il danno eccedente le prestazioni I.N.A.I.L.).   Anche in assenza di illecito penale (ad integrare gli estremi del quale è comunque sufficiente, secondo la costante giurisprudenza, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza che su di lui incombe ex art. 2087 c.c., essendo indiscussa la indiretta rilevanza penale, sotto il profilo della colpa, di tale norma fondamentale) il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno alla salute patito dal dipendente (sempre che ovviamente ricorrano i consueti presupposti di imputazione della responsabilità civile, cioè un comportamento colposo dell'imprenditore o di un qualsiasi suo dipendente).   Del pari - e sempre limitatamente al danno biologico - la pretesa risarcitoria del lavoratore non risulta in alcun modo limitata dal sistema del "calcolo differenziale" di cui all'art.10, comma 6° e 7°, D.P.R. n. 1124/65.   In tal modo la regola - già residuale - dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali risulta ulteriormente ristretta.   ### della sussistenza di un reato rileva quindi ai soli fini del risarcimento del danno non patrimoniale e morale.   Nel quadro normativo derivante dai ripetuti interventi della Corte la tutela apprestata dall'assicurazione sociale si riferisce unicamente alla perdita della c.d. capacità lavorativa generica, con esclusione delle altre voci di danno, al cui risarcimento è tenuto il datore di lavoro.   Interviene a questo punto l'art.13 D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.38, che estende la copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L. non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.   ### la nuova disciplina: - le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; - il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'I.N.A.I.L.; - le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione; - le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte iuris et de iure.   Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.   ###.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione; il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale; il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale; i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.   ### una tesi minoritaria la nuova estensione della garanzia assicurativa dell'I.N.A.I.L.  introdotta dal D. Lgs. n. 38/2000 escluderebbe la possibilità di configurare un danno biologico "differenziale" suscettibile di risarcimento da parte del datore di lavoro (Tribunale di Torino, ### 16 giugno 2003 n. 3393; Tribunale di Vicenza, ### 3 giugno 2004 n. 82).   Tale tesi comporta una inammissibile interpretazione abrogatrice dell'art.10, comma 6°, D.P.R.  1124/65 che prevede espressamente - sia come una formulazione letterale che risente dei quattro decenni ormai trascorsi - la configurabilità e la risarcibilità (a determinate condizioni) di un danno differenziale nell'ipotesi in cui le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. non coprano l'intero danno risarcibile.   In realtà il danno differenziale può essere inteso in due accezioni.   In senso qualitativo costituiscono danno differenziale le tipologie di danno non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali ad esempio il danno biologico da invalidità temporanea, il danno morale, i vari tipi di danno esistenziale ecc...   Con riferimento a tali tipi di danni non si dubita che perduri la responsabilità del datore di lavoro per i danni non coperti dall'assicurazione I.N.A.I.L..   Prima dell'entrata in vigore dell'art.13 D.Lgs. n.38/2000 era indirizzo giurisprudenziale pacifico quello per cui "in caso di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, a norma dell'art.10 D.P.R. n.1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale, riguarda la sfera dell'ambito della copertura assicurativa, cioè il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e invece - in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale n.356 e 485 del 1991 e con il conseguente nuovo orientamento della giurisprudenza ordinaria sui limiti della surroga dell'assicuratore - non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art.2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro"(Cass., 16 giugno 2001, n.8182 ex plurimis; conf. Cass. n.10834/2010).   Il danno differenziale può essere inteso anche in senso quantitativo, correlato essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalla tabelle I.N.A.I.L.  del 2000 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate, in via equitativa, dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile (per esempio le c.d. tabelle del Tribunale di Milano utilizzate anche da questo Tribunale).   Ritiene il ### che, come del resto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo stato prevalenti, l'indennizzo del danno biologico, introdotto dalla nuova normativa, non precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo).   Diversi sono gli argomenti che militano a favore di questa soluzione.   In primo luogo, deve rilevarsi che il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n.38 è stato emanato in attuazione dell'art.55 lett. a) legge 17 maggio 1999, n.144, che ha delegato il ### ad emanare, entro nove mesi dalla data della sua entrata un vigore, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia I.N.A.I.L., con previsione in particolare “…nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito di un sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi”.   ### che precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale inteso anche in questa seconda accezione (ovvero in senso quantitativo) comporterebbe dunque un evidente eccesso di delega, posto che la legge delega non prevede alcuna riforma o alcun coinvolgimento dell'ordinario sistema risarcitorio civilistico, ma soltanto l'estensione dell'ambito dell'assicurazione I.N.A.I.L. al danno biologico, con l'introduzione di un idoneo indennizzo (e non risarcimento).   Vi è poi un elemento testuale dato dal fatto che l'art.13 che qualifica l'emolumento a carico I.N.A.I.L. come "indennizzo".   Dal punto di vista della teoria generale del diritto, il termine indennizzo indica un concetto del tutto distinto da quello del risarcimento, posto che il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.   Inoltre, il risarcimento presuppone necessariamente la sussistenza di un illecito (contrattuale od extracontrattuale), mentre le prestazioni assicurative erogate dall'I.N.A.I.L. sono indipendenti dall'esistenza di un illecito civile e sono garantite a prescindere dalla colpa dell'autore della condotta dannosa (e quindi anche in presenza del caso fortuito) e a prescindere anche dall'esistenza di un responsabile diverso dal danneggiato (essendo riconosciute anche in ipotesi di danno verificatosi per esclusiva colpa del danneggiato).   Dunque l'indennizzo I.N.A.I.L. si distingue dal risarcimento anche per l'assenza del presupposto della colpa, condizione invece necessaria per la risarcibilità del danno biologico civile.   ### obbligatoria I.N.A.I.L. prevede cioè la corresponsione di un minimum sociale garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile colpa di terzi: il rischio dell'infortunio dovuto a caso fortuito o a colpa dello stesso lavoratore si sposta così sulla collettività.   Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall'I.N.A.I.L.) nessuno dubita della possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, certamente quantificato secondo gli usuali criteri civilistici.   Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità ed invece la risarcibilità soltanto parziale (ovvero nei limiti dell'indennizzo I.N.A.I.L.) per i danni alla salute di maggior incidenza.   Più in generale, ove si ritenesse che la disciplina legislativa del 2000 abbia inteso vincolare il Giudice ad un “tetto massimo” di valutazione del danno biologico patito dal lavoratore, al lavoratore danneggiato verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore rispetto al danneggiato non lavoratore (al quale tale limitazione non sarebbe applicabile): il che appare non soltanto illogico - e quindi incostituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza - ma anche contrario a quel favor lavoratoris che deve permeare tutta la disciplina giuslavoristica in ossequio al dettato degli artt.1 e 35 della nostra ### Si deve infatti ritenere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.87 del 1991, "il rischio delle menomazioni dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba di per se stesso godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare".   Dunque, se differenziazioni di tutela possono farsi in relazione al fatto che la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata a causa o in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, tali differenziazioni possono essere soltanto in melius.   Deve pertanto concludersi che, come sostenuto in dottrina, l'I.N.A.I.L. non indennizza integralmente il danno biologico. Per la parte non indennizzata, può ritenersi che non vi sia prestazione previdenziale: "se non si fa luogo a prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero".   Il lavoratore è allora legittimato a richiedere quanto non indennizzato dall'I.N.A.I.L. direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile.   La ritenuta differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l'indennizzo I.N.A.I.L. (anche se relativo al medesimo danno) comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell'una e dell'altra categoria: sicché non vi è ragione per cui il Giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l'erogazione di prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L..   Si aggiunga che, anche dal punto di vista testuale, l'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 introduce una definizione di danno biologico: “in via sperimentale”; “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento”; “ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su lavoro”.   Ciò significa che tale definizione non può essere estesa ad altri campi del diritto e in particolare a quello civile, per il quale si resta in attesa di una definizione di carattere generale che fissi i criteri per la determinazione del risarcimento.   Si aggiunga che, a distanza di un anno, il legislatore ha introdotto, con l'art.5 della legge n.57/2001, una ulteriore - e diversa - disciplina settoriale del danno biologico, destinata questa volta a valere nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale e della connessa assicurazione obbligatoria.   Un danno biologico pari all'8% patito da un soggetto di anni 50 viene indennizzato dall'I.N.A.I.L.  con un importo capitale di £ 10.920.000, pari a €.5.693,71.   Lo stesso danno sarebbe stato risarcito in base alle tabelle della L. n.57/2001 in €.8.742,59, oltre all'inabilità temporanea.   Dunque, un lavoratore vittima incolpevole di un incidente stradale “in itinere” dovrebbe accontentarsi del risarcimento previsto dal D. Lgs. n. 38/00, non potendo ottenere l'integrale indennizzo del proprio danno alla salute nei confronti dell'assicurazione del responsabile.   Ove poi non si tratti né di infortunio sul lavoro, né di sinistro automobilistico, per il medesimo danno verrebbe riconosciuto un risarcimento più elevato in base all'applicazione delle tabelle medicolegali e risarcitorie in uso al Tribunale.   In realtà, l'art.5, 4° comma, L. n.57/2001, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, al di là della quantificazione standard - uguale per tutti - del danno biologico, prevede espressamente la possibilità di ottenere giudizialmente un “risarcimento ulteriore” sotto il profilo della personalizzazione e individualizzazione del danno.   La mancata previsione di tale possibilità nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 trova giustificazione e razionale inquadramento sistematico nella perdurante possibilità di richiedere direttamente al datore di lavoro, responsabile civilmente, il risarcimento del danno differenziale.   Deve dunque concludersi che il lavoratore è tuttora legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro civilmente responsabile il risarcimento del danno non indennizzato dall'I.N.A.I.L. (ovvero del c.d. danno differenziale).   In caso di mancata denuncia all'I.N.A.I.L. o in caso di mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell'I.N.A.I.L., si pone il problema se il datore di lavoro continui a rispondere integralmente del danno biologico ai sensi dell'art.2087 c.c. anche per malattie professionali manifestatesi dopo il 25 luglio 2000.   Il disposto dell'art.10, comma 7°, D.P.R. n. 1124/65, ai cui sensi "quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate", sembra imporre una risposta negativa a tale quesito.   ### da responsabilità riconosciuto comunque al datore di lavoro fino all'ammontare del danno indennizzato (o indennizzabile) dall'I.N.A.I.L. opera ex lege e non può essere condizionato da una scelta discrezionale del lavoratore (l'esonero non può, ad esempio, venir meno a seguito dell'inerzia del lavoratore che abbia lasciato decorrere il termine prescrizionale per richiedere le prestazioni I.N.A.I.L.).   In altre parole il lavoratore non può legittimamente disporre, annullandolo, del diritto del datore di lavoro al parziale esonero della responsabilità civile ex art. 10 D.P.R. n. 1125/65.   La norma di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" devo essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass., 25 maggio 2004, n. 10035).   A fronte di tale esonero, si deve dunque comunque detrarre dal risarcimento biologico quanto il lavoratore abbia ottenuto dall'I.N.A.I.L. ovvero avrebbe potuto ottenere usando l'ordinaria diligenza (quantum che corrisponde all'esonero cui il datore di lavoro ha diritto).   Nella specie, si dovrà quindi tenere conto di quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000 per le malattie professionali per cui è causa, indennizzo pari alla misura di €.8.967,44. Si osservi, al riguardo, che la quota di danno biologico erogata dall'I.N.A.I.L. è stata pari a €.7.561,08 (cfr. prospetto di liquidazione I.N.A.I.L.: doc. n.72 ###, alla data del 22.11.2017. Orbene, ai fini dell'individuazione del danno differenziale è necessario riportare gli importi da sommare ### ad una medesima data (in modo da rendere omogenei i valori da sommare). Pertanto è necessario rivalutare gli importi erogati all'attore dall'I.N.A.I.L. alla data di emissione della ### di ### di riferimento, vale a dire alla data del 04.06.2024. Quindi, procedendo alla rivalutazione di €.7.561,08 dalla data di erogazione del 22.11.2017 alla data della tabella attuariale 04.06.2024 si ottiene la su indicata cifra di €.8.967,44- Orbene, in conseguenza delle svolte considerazioni, accertata la responsabilità di E- ### S.p.A. in ordine all'insorgenza a carico dell'attore ### delle malattie professionali della lombalgia cronica da protrusioni discali multiple e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, dalle quali è derivato al ricorrente un danno biologico in misura del 7%, la resistente va condannata a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale subito, detratto l'indennizzo posto a carico dell'I.N.A.I.L., nei termini sopra specificati.   Osserva il ### che si è fatto riferimento genericamente ad un danno non patrimoniale, alla luce del mutamento di indirizzo della Corte di legittimità.   La Cassazione ha stabilito che la nuova lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., che svincola il danno morale dalla ricorrenza di un reato (vedi Corte Cost. n.233/2003) consente oggi una tutela risarcitoria della persona ricondotta ad un sistema bipolare (e non più tripolare) costituito dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale; quest'ultimo a sua volta ricomprende in sé sia il danno biologico in senso stretto (compromissione del bene salute sotto il profilo statico, prima ricondotto nell'art. 2043 c.c.), sia il danno morale soggettivo (il pretium doloris), sia il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (generalmente definito danno esistenziale).   La Corte ha affermato in particolare che il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (in senso stretto), del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti; nel vigente assetto dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la ### che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato del fatto illecito ex art.  185 c.p.; unica possibile forma di liquidazione del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma comprensiva di un pregiudizio non economico (vedi Cass. 2004, n.10157; note “sentenze gemelle” 2003, n.8827; 2003, n.8828).   In altri termini, oggi, anche il danno biologico rientra nell'alveo del danno non patrimoniale, accanto al danno morale, esistenziale, professionale che non sono però voci autonome di danno come più avanti meglio si dirà.   ###. 2059 c.c. è diventato il perno del sistema del risarcimento del danno alla persona (salva la separata risarcibilità del danno patrimoniale) ed è divenuta ampia la nozione di danno non patrimoniale nel quale rientrano in definitiva tutti i danni che possano essere qualificati come l'ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica e tali valori devono aver nel nostro ordinamento un rilievo ed una tutela di portata costituzionale.   Tale tipo di danno va inteso, quindi, quale danno conseguenza, allegato in giudizio dall'istante e liquidato equitativamente sulla base delle risultanze istruttorie e della comune esperienza.   Logico corollario di tale nuova impostazione è addirittura la possibilità di procedere ad una compensazione monetaria cumulativa, nel senso che possono essere inclusi nel medesimo importo il danno biologico in senso stretto (lesione in sé considerata sotto il profilo statico), il danno morale soggettivo ed il ristoro degli ulteriori pregiudizi diversi dalla mera sofferenza psichica.   Le sezioni unite 2008, n.26972, nel risolvere il contrasto in punto di esistenza del danno esistenziale (risolto negativamente nel senso dell'inesistenza del danno esistenziale inteso quale autonoma categoria di danno), e nell'approfondire la nozione di danno non patrimoniale, hanno sostanzialmente confermato il contenuto delle sentenze gemelle del 2003, nn.8827 e 8828 completandole e chiarendole nei termini che seguono.   In particolare, la Corte ha esposto che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge; tali casi si dividono in due grandi categorie: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla ### La decisione, esaminando il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.   Non è conforme, dunque, al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.   Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.   Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..   Da ciò le ### hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd.  “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione (specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità) di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.   La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.   Con riferimento alla responsabilità contrattuale, le ### hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla ###.   Per quanto attiene, invece, alla liquidazione del danno ed alle modalità di tale liquidazione, le ### hanno precisato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi non corretta la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Resta per il giudice solo la possibilità di adeguare il complessivo risarcimento alle peculiarità del caso esaminato.   Infine, per quanto attiene la prova del danno, le ###, premessa la necessità di adeguata allegazione e prova del danno in linea generale, hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.   Certamente, infatti, il pregiudizio attiene ad un bene immateriale e si verte nell'ambito della prova di stati soggettivi rispetto ai quali la prova diretta e difficile; pur tuttavia per l'operatività della presunzione e, quindi, per poter risalire al fatto ignoto ### attraverso l'esame dei fatti noti, è sempre necessario che tali ultimi fatti vengano allegati in relazione alla fattispecie concreta e non facendo richiamo a circostanze e formule del tutto astratte e, quindi, di stile.   Orbene, volendo applicare i suesposti principi al caso di specie, va osservato, quanto alla lesione alla salute medicalmente accertata (danno biologico), che il ricorrente ha specificamente dedotto di aver subito un danno differenziale quantitativo, ovvero ha sostenuto che la lesione fisica appurata dal C.T.U., se fosse stata valutata secondo le tabelle giurisprudenziali, avrebbe portato ad una percentuale superiore rispetto quella della tutela I.N.A.I.L., ovvero all'applicazione di un coefficiente di quantificazione superiore e che solo questo maggiore ristoro si palesa equo, secondo le circostanze concrete, a riparare le patologie mediche considerate. Parte ricorrente ha poi invocato il risarcimento del danno differenziale qualitativo, ovvero del danno biologico temporaneo, del danno morale e del danno esistenziale, oggi da considerarsi quali mere componenti del danno non patrimoniale in senso ampio, e non dunque figure autonome di danno, alla luce dei richiamati principi esposti dalle sezioni unite della Cass. 2008, n.26972.   Orbene, a titolo di complessivo danno non patrimoniale subito dal ricorrente, ritiene il ### che si possa liquidare, la complessiva somma di €.18.178,00, tenuto conto della percentuale di danno biologico subito dal ricorrente, accertata in corso di causa (7%) e dell'età di quest'ultimo (59 anni alla data della messa in mora del 17.1.2009: cfr. doc. 73 ###, nonché delle tabelle del Tribunale di ### predisposte appunto in materia di danno non patrimoniale, che - sulla base dei richiamati parametri - fissano la misura di €10.387,00, con aumento personalizzato massimo del 50%, salvo casi eccezionali.   Ritiene il ### che nel caso di specie ricorra una situazione che consente di individuare una percentuale di personalizzazione tale da giungere all'importo di €.18.178,00, sopra indicato, tenuto conto di quanto evidenziato dall'espletata C.T.U e del patema vissuto dall'attore per tutti gli anni di servizio prestato nell'assenza di misure atte a prevenire o ridurre i rischi lavorativi..   Dalle somme sopra indicate, andrà poi detratto l'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L., nella misura sopra indicata..   La convenuta E-### S.p.A. va quindi condannata a risarcire a ### il danno non patrimoniale da questi subito, quantificato in €.18.178,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, dal quale va detratto quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000, in misura di €.8.967,44. Vanno invece rigettate le pretese attoree di riconoscimento di “interessi compensativi” sulle somme determinate come sopra, considerato che il risarcimento accordato è già stato calcolato “all'attualità”.   In definitiva, per il complesso delle considerazioni che precedono, la causa va decisa nei termini precisati in dispositivo.   Il mancato accoglimento, per l'intero, delle domande attoree impone la compensazione tra le parti, nei limiti di 1/3, delle spese di lite, mentre la residua parte va posta a carico di parte convenuta, stante la sua prevalente soccombenza, con liquidazione operata tenendo conto delle previsioni di cui al D.M.  55/2014, come aggiornato dal DM n.147/2022, mediante versamento all'erario.   Definitivamente a carico della convenuta rimangono anche le spese del C.T.U., liquidate come da dispositivo P.Q.M.   definitivamente pronunciando, così provvede: a) accerta e dichiara la responsabilità di E-### S.p.A. in ordine all'insorgenza a carico dell'attore ### delle malattie professionali della lombalgia cronica da protrusioni discali multiple e della ipoacusia neurosensoriale bilaterale, dalle quali è derivato al ricorrente un danno biologico in misura del 7%; b) per l'effetto, condanna la E-### S.p.A. a risarcire a ### il danno non patrimoniale da questi subito, quantificato in €.18.178,00, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della presente sentenza al saldo, dal quale va detratto quanto liquidato dall'I.N.A.I.L. al ricorrente a titolo di indennizzo ex art.13 D.Lgs. 38/2000, in misura di €.8.967,44; c) rigetta le altre domande attoree; d) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite, ponendo a carico di parte convenuta la residua parte, che liquida in favore dell'attore in €.3.609,96 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari; e) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del C.T.U. Dott. ### liquidate in complessivi €.700,00, oltre I.V.A. e C.P.; f) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.   ### 16.4.2025 

Il Giudice
del #### n. 247/2022


causa n. 247/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Lisi

M

Tribunale di Paola, Sentenza n. 855/2025 del 28-10-2025

... per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”. All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio (leggi tutto)...

testo integrale

##### di #### in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 /2020 R.G. 
TRA ### CF ###, nella sua qualità di marito della deceduta sig.ra #### CF ###, nella sua qualità di figlio della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di figlia della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di madre della predetta deceduta; #### CF ###, nella sua qualità di fratello della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; ### CF ###, nella sua qualità di sorella della predetta deceduta; elettivamente domiciliati in ### via ### 43 , presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta in calce al ricorso ### E ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### NONCHE' ### S.R.L. (C.F./P.I.V.A.: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### giusta procura in calce alla memoria costitutiva ### NONCHE' ### S.P.A. (partita IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### in #### alla ### 16 ### in atti.  #### Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto in data ### e ritualmente notificato alle convenute, i sig.ri ### (C.F. ###), nella sua qualità di marito della deceduta #### (C.F. ###), nella sua qualità di figlio della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di figlia della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di madre della predetta; ### (C.F. ###), nella sua qualità di fratello della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###), nella sua qualità di sorella della predetta; ### (C.F.  ###) nella sua qualità di sorella della predetta, tutti rappresentati e difesi dell'avv.  ### convenendo in giudizio lo ### di ### A.S.P. di ### in persona del legale rappresentante p.t., e la Casa di riabilitazione ### in persona del legale rappresentante p.t., deducevano che: in seguito al decesso della sig.ra ### gli odierni istanti hanno preventivamente adito il ### di ### mediante procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 761/2016 r.g.; il giudizio, caratterizzato da ritardi dovuti all'omesso deposito della relazione da parte del primo ### si concludeva soltanto dopo la sostituzione del dott. ### con il dott. ### medico legale, che in data ### depositava telematicamente la relazione definitiva; dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di ### si può affermare che la storia clinica della paziente si suddivide in tre momenti fondamentali: il primo, riguardante il ricovero presso l'### di ### (###, il secondo, riguardante il ricovero presso l'### di ### il terzo, relativo al ricovero presso la struttura convenzionata di riabilitazione della ### di ### con riguardo al primo ricovero, si evidenzia che, a causa dell'infortunio domestico occorso in #### alla sig.ra ### giorno 12/07/2015, la stessa era trasportata d'urgenza con il servizio di autoambulanza del 118 presso l'### di ### al fine di effettuare rx; all'esito dell'accertamento strumentale la paziente era dimessa e trasferita presso il reparto di ortopedia dell'### di ### con diagnosi di frattura basicervicale femore destro; per la particolarità del trauma subito, era programmato intervento chirurgico di riduzione della frattura mediante sintesi con chiodo endomidollare ### 3; l'intervento (inizialmente fissato per il giorno 15 luglio) era eseguito il successivo 17/07/2015; nella fase post operatoria, sin dal risveglio, la paziente manifestò da subito segni di stanchezza e stordimento; in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai familiari, da parte del personale sanitario fu sempre risposto che tali sintomi erano del tutto normali in quanto associabili alla fase post operatoria; dopo l'intervento, le condizioni di salute della sig.ra ### subivano un progressivo peggioramento per poi precipitare giorno 20 luglio, allorquando, alle ore 10,45 circa, mentre era in compagnia della figlia ### smetteva improvvisamente di parlare e la mandibola assumeva una posizione innaturale; nonostante quella sintomatologia così evidente e ricollegabile, verosimilmente, secondo le linee guida, ad una ischemia in atto, da parte dei sanitari nulla fu fatto per prevenire l'aggravamento delle condizioni di salute della paziente; alle ore 12.15 circa, dopo altre due ore, giungeva in ospedale il marito della sig.ra ### sig. ### il quale notava che la moglie non stava affatto bene, non riusciva a masticare e le cadeva il cibo dalla bocca; il predetto allarmava gli infermieri, ma questi, ancora una volta, lo tranquillizzavano; alle ore 13.20 (dopo altre tre ore dalla manifestazione ischemica delle ore 10:45 circa), le condizioni di salute della sig.ra ### precipitavano improvvisamente; le persone che erano presenti riferivano che sembrava fosse in coma; veniva finalmente disposto un controllo mediante Tac all'encefalo; alle ore 15:00, dopo altre 5 ore, giungeva il referto della Tac che confermava l'ischemia celebrale con deviazione della rima buccale con ipostenia brachiale sinistra; la sig.ra ### restava ricoverata nel reparto di ### senza alcuna cura sino alle ore 17.25, allorquando, per come si legge in cartella, veniva finalmente attuato il trasferimento presso il reparto di ### dell'ospedale di ### alle ore 18:15, da ### la paziente giungeva in ### a ### a mezzo autoambulanza del 118; soffermandoci sul ricovero della sig.ra ### presso lo ### di ### da esso si ricava il nesso di causalità materiale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla sig.ra ### nonché la causalità giuridica tra il danno e la sua risarcibilità; con riferimento al ritardo diagnostico e all'omesso trasferimento della paziente entro la tempistica prevista dalle linee guida, si eccepisce la responsabilità professionale dello ### di ### nel caso de quo, ciò che emerge è una sostanziale discrepanza fra i tempi raccomandati dalle linee guida (4-5 ore) ed i tempi realmente constatati nella vicenda clinica della signora ### (oltre le 9 ore); si apprezza il notevole ritardo che si è consumato nell'approntare una corretta diagnosi, sino a ridurre considerevolmente le possibilità terapeutiche praticabili nella fattispecie, nonostante la stessa sig.ra ### si trovasse già in ospedale; l'enorme ritardo ha condotto la signora ### verso una severa forma di ischemia, descritta, al momento dell'accettazione nel reparto di ### del PO di Cs del 20/7/2015, in: “vasta lesione ischemica cortico sottocortico insulo temporo frontale destra” paresi centrale del ### nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra”, nonché, al momento delle dimissioni del 25/07/2015, in: “emiplegia facio-brachio-crurale sinistra”; oltre a tali dati anamnestici, a comprovare ulteriormente la responsabilità dei sanitari dello ### di ### contribuisce la circostanza che, al momento dell'accettazione della paziente presso l'### di ### proprio a causa dell'inutile decorso del tempo, fosse oramai pregiudicata la possibilità di intervenire con trattamento trombolitico; nessuna condotta omissiva può essere imputata ai sanitari della divisione di ### di fatto esclusa dal ### l'ischemia (per gravità) iniziò a manifestarsi non alle ore 13:20, come riportato nella cartella dell'### di ### bensì molto tempo prima, ad esempio alle ore 10:45 come dichiarato dagli istanti e come riportato nella cartella clinica dell'### di ### ciò che emerge dalla disamina della cartella clinica dello ### di ### è, senza dubbio, la totale assenza di “annotazioni”; in nessuna parte del documento, infatti, si fa accenno alla somministrazione di terapie salva vita né, tantomeno, ad attività sanitarie dirette al monitoraggio della paziente nel periodo post operatorio, dal 17/7/2015, data dell'intervento chirurgico; le uniche annotazioni si rinvengono il giorno 20/7/2015, quando alle ore 13:20 l'ischemia si aggrava e le condizioni di salute della paziente precipitano irrimediabilmente; con riguardo al terzo ricovero, giorno 25 luglio, la paziente veniva dimessa da ### e trasferita, a spese e cure dei familiari, presso la ### che accettava il ricovero della paziente ritenendo la propria organizzazione sanitaria adeguata allo scopo; durante la degenza erano somministrati soltanto dei farmaci mentre nessun'altra terapia era praticata alla paziente; stando al racconto dei familiari, vi era come l'impressione che la struttura si trovasse in quel momento carente di personale adeguato; la de cuius sudava tanto e mangiava pochissimo, aveva bruciore e tanto fastidio al punto da piangere ogni volta che urinava; questa difficoltà ad urinare è durata diversi giorni; nonostante la loro richiesta, nessun neurologo venne a visitare la sig.ra ### anzi, era impedito ai parenti di portare un medico esterno alla struttura specialista in neurologia; la giustificazione di chi lavorava all'interno della clinica, infermieri e medici, era che la paziente era pigra e non aveva voglia di collaborare; la sig.ra ### in tutti quei giorni era sempre in dormiveglia; la sig.ra ### riferiva sempre forti stati di ansia sia prima che durante il sonno, ma nessuno psicologo era venuto a visitarla; dopo tante notti insonni, giorni di inappetenza e sofferenze sempre più crescenti, la mattina del 19 agosto la sorella ### andava in clinica verso le ore 10,00 e le riferivano che la sig.ra ### dopo aver fatto colazione aveva avuto diversi episodi di vomito (in cartella vengono riportati soltanto due episodi, quello delle 9.00 e quello delle 13.00, e con la dicitura “vomito alimentare”); intorno le ore 15,30 arrivarono in clinica ### (la figlia) e ### (la madre); i presenti riferivano che la sig.ra ### era irrequieta, sudava in continuazione e presentava segni di tremore accompagnati da dolori all'addome; alle ore 16,20 circa, la sig.ra ### sentitasi male, veniva trasferita d'urgenza nuovamente al pronto soccorso dell'ospedale di ### dove non le prestarono alcuna cura adeguata; soltanto alle ore 20.10, dopo molte ore dall'ischemia, da ### la paziente viene trasferita d'urgenza presso l'### di ### da parte dell'### andrà risarcito, iure hereditatis, il danno non patrimoniale causato alla ### dall'ischemia che, secondo le tabelle di invalidità permanente, si attesta in una percentuale dal 71 all'80%; da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente. 
Gli attori, pertanto, domandavano accertarsi e dichiararsi “la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per il quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli, nonché iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”; per l'effetto, condannarsi le convenute, sia con riguardo al danno iure hereditatis che al danno iure proprio, al risarcimento del danno secondo le tabelle del ### di Milano, edizione 2018, ovvero, ### di ### edizione 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 20/07/2015, con condanna al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese già sostenute, incluso quelle dei procedimenti di ATP e di mediazione. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi per come richiesto la chiamata del terzo ### s.p.a., in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 bis co 5 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del suddetto terzo; nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e, come tale non meritevole di accoglimento, con vittoria di spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, ed in relazione alla richiesta di chiamata in causa del terzo, per il caso di accoglimento della domanda spiegata nei confronti della resistente ### s.r.l., dichiararsi e ritenersi la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare, a tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e/o, comunque, ordinarsi e condannarsi la compagnia ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla resistente ### s.r.l.  ogni e qualsiasi somma che quest'ultima fosse tenuta a pagare alla parte attrice anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
Stante la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 06/05/2020, assegnando al terzo un termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo che parte resistente notificasse il ricorso, in uno al decreto, alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del terzo chiamato. 
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla ### s.p.a., in p.l.r.p.t., in data ###, come da ricevute pec allegate, la ### s.r.l., nel riportare pedissequamente il ricorso introduttivo del giudizio, il decreto di fissazione udienza, la propria memoria costitutiva e il decreto con il quale, autorizzata la chiamata in causa, si fissava la nuova udienza del 6.5.2020, conveniva in giudizio la predetta terza chiamata compagnia assicurativa rassegnando le medesime conclusioni di cui in memoria. 
Con comparsa di risposta ex art. 702-bis c.p.c., depositata in data ###, si costituiva in giudizio la resistente ### di ### in persona del legale rappresentante protempore, la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti con tutte le conseguenze di legge; accertarsi la carenza di legittimazione passiva dell'### di ### e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; rigettarsi il ricorso nei confronti dell'### di ### poiché infondato in fatto ed in diritto; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del medesimo ricorso, accertarsi la responsabilità della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti; in via ulteriormente gradata, accertarsi il concorso della condotta dei sanitari della clinica di riabilitazione neuromotoria “Santachiara” s.r.l. nella produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto l'### di ### sia condannata a pagare in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese di lite. 
Con memoria di costituzione, tempestivamente depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ###ni s.p.a., in p.l.r.p.t., la quale chiedeva statuirsi e dichiararsi che la compagnia assicurativa andava estromessa dal giudizio sommario attivato come prosecuzione del giudizio di ATP già svolto; statuirsi e dichiararsi che il presente giudizio sommario è comunque improcedibile poiché attivato oltre il termine perentorio dei 90 giorni dal deposito della ### statuirsi e dichiararsi che il procedimento è improcedibile e nullo nei confronti di ### s.p.a. che non è stata parte nel procedimento di ### statuirsi e dichiararsi che il diritto di cui al contratto di polizza della S.r.l. ### con ### è ampiamente estinto per intervenuta prescrizione; statuirsi e dichiararsi che nessun rimborso sarà dovuto da ### in favore della ### S.r.l. per le spese legali; statuirsi e dichiararsi che ### s.r.l. va condannata a pagare a ### s.p.a. le spese di lite. 
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.06.2020, a seguito di richiesta delle parti, il precedente Giudice sul ruolo concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. 
I ricorrenti, con le note conclusionali depositate il ###, nel precisare le proprie conclusioni, chiedevano condannare le convenute al risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, per come dettagliatamente calcolato nelle note, con il favore delle spese di lite da liquidarsi con distrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### e, in particolare, chiedevano, in via principale, che il danno da perdita parentale venisse liquidato per intero, secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti, iure proprio in favore dei prossimi congiunti, parti ricorrenti, e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima; in via del tutto subordinata, nel caso il giudice avesse voluto identificare il danno non già con la perdita di un risultato, ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore, chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. Ad ogni modo, qualora ritenuto necessario, precisavano di non opporsi alla nomina di un consulente d'ufficio al fine di confermare quella quantificazione già fornita in termini percentuali dal CTP degli attori. 
Con ordinanza del 25.5.2022, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che, in materie richiedenti conoscenze tecnico-specialistiche è possibile disporre una ctu non solo deducente, ma anche percipiente e che si può sempre disporre, ove lo si ritenga opportuno, una nuova ctu; ritenuto, dunque, opportuno disporre ctu medico-legale, previa formulazione dei quesiti, provvedeva alla nomina di un consulente d'ufficio. 
Le parti, dopo aver depositato note conclusionali, autonome e distinte dalle note in sostituzione di udienza, precisavano le conclusioni e la causa, in data ###, veniva assunta in decisione. 
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ASP di ### in quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (### Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. ###).
Parimenti dicasi con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla medesima parte resistente. Si rileva, innanzitutto, come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dall'ASP di ### debba essere riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di legittimazione attiva sussiste, infatti, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione. Circostanza che non ricorre nel caso di specie. La titolarità attiva, invece, attiene al merito della causa e, quindi, alla fondatezza della domanda. La stessa rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e consiste nella prova dell'effettiva titolarità attiva in capo all'attore del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cassazione - ###, sentenza del 16.02.2016, n. 2951). 
Nel caso di specie, parte ricorrente, stante le deduzioni ed eccezioni dei resistenti, in allegato alla memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2, produce dai nn. 3 a 12, facendo seguito alla richiesta di ### compagnia assicurativa della AO di ### (cfr. all. 3 memoria 183, VI comma c.p.c. n. 2 di parte ricorrente), certificato di morte della sig.ra ### del 25.08.2015, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del ### di ### dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'08.09.2015, con autenticazione di sottoscrizione, sottoscritto da ### nella quale la medesima dichiara che a seguito di decesso della madre, gli eredi legittimi erano ### marito, ### e ### figli; certificato di famiglia storico del 14.09.2020, rilasciato dal Comune di ### da cui risultano, oltre alla de cuius, anche i predetti soggetti. I ricorrenti allegano anche il certificato di stato di famiglia storico, del 7.09.2020, rilasciato dall'anagrafe del Comune di ### da cui risultano i seguenti soggetti: ### deceduto, #### deceduta, ##### e #### anagrafe del predetto Comune, in data ### rilascia a richiesta anche certificato di residenza da cui risulta che la sig.ra ### nata a ### era ivi residente ### Sono, altresì, allegati i certificati di residenza di ### nata a ### ed ivi residente in Via dei ### 8, int. 5, datato 7.9.2020; ### nata a ### ed ivi residente in via ### 2 Trav. 11, datato 7.9.2020; ### nato a ### ed ivi residente in Via dei ### 19, int. 2, datato 2.9.2020 e ### nata a ### ed ivi residente ###via preliminare, si ritiene priva di pregio, indi meritevole di rigetto l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla terza chiamata ### s.p.a., la quale lamenta il non aver partecipato al giudizio di ### “La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam non può utilmente disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio)”. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008). 
Peraltro, trattandosi di fatti avvenuti nel 2015, rispetto al caso di specie, non trova applicazione la cosiddetta legge ### sicché i ricorrenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., “iscritto all'NRG 761/2016”, non avevano l'obbligo di convenire in giudizio anche la predetta compagnia assicuratrice. 
Non applicandosi la cosiddetta legge ### va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa “per non essere stato introdotto il giudizio di merito nel termine di giorni 90 dal deposito della perizia”. 
Il principio è stato graniticamente affermato dalla Suprema Corte: “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (cfr. Cass. civ., sent.  n. 28994/2019). 
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rileva che il consulente d'ufficio, dott. ### incaricato nel procedimento di ATP promosso dai ricorrenti in conseguenza del decesso della sig.ra ### avvenuto in data ### presso l'U.O. di Rianimazione dell'### di ### nel sintetizzare, in base alla documentazione in atti, la storia clinica della sig.ra ### relaziona che al primo accesso, alle ore 11.57 del 12.07.2015 presso il ### dell'### di ### per sospetta frattura del femore destro, aveva poi fatto seguito successivo trasferimento all'### di ### per il ricovero presso l'U.O. di ### In data ###, richiesti esame Rx del torace, consulenza cardiologica e diabetologica, quest'ultima evidenziava uno scompenso glicometabolico con disidratazione ipertonica per cui veniva prescritta reidratazione e ripristino dell'equilibrio idrosalino, passaggio a terapia insulinica a 4 somministrazioni, mentre quella cardiologica non evidenziava patologie di pertinenza cardiaca in atto. ### prosegue evidenziando che “In data ### la ### viene sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro. Null'altro viene segnalato in cartella clinica sino alle ore 13.20 del 20.07.2015 quando la paziente presenta deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Viene pertanto richiesto, ed eseguito, esame TC urgente dell'encefalo che evidenzia un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore. Alle ore 15.00 del 20.07.2015 la ### viene sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale viene proposto immediato trasferimento presso reparto di ### o neurologia. Dopo ripetuti tentativi telefonici per reperire istituto ospedaliero atto al proposto ricovero ed individuata nell'U.O. di ### dell'### di ### struttura atta ad accogliere la paziente, alle ore 17.25 del 20.07.2015 la stessa lascia l'### di ### per il trasferimento in ambulanza al nosocomio cosentino. Alle ore 18.15 del 20.07.2015 la ### giunge nel reparto di ### dell'### di #### obiettivo all'ingresso segnala una paresi centrale del VII nervo cranico ed uno stato di plegia dell'emisoma di sinistra. Stabilizzate le condizioni cliniche della paziente seppur in assenza di miglioramenti dell'obiettività neurologica, eseguito in data ### esame TC di controllo dell'encefalo che evidenzia vasta lesione ischemica cortico - sottocorticale insulo - temporo - frontale destra, la ### viene dimessa il ###, per essere inviata in riabilitazione estensiva extraospedaliera, con diagnosi di ischemia cerebrale insulo temporo parietale di destra, ipertensione arteriosa, diabete mellito. In pari data la ### viene ricoverata presso la ### di ### struttura per la riabilitazione neuromotoria in Paola”. Esaminata anche la cartella clinica di detta struttura riabilitativa, il CTU ripercorre il quadro clinico della paziente, sino al 19.08.2015, allorquando, verificatisi episodi di vomito alimentare, crisi tonico clonica con perdita di coscienza, alle ore 20.10 del 19.08.2015, la ### veniva ricoverata presso l'U.O. di Anestesia e ### dell'### di ### all'esito del quale decede. 
Esaminata, dunque, tutta la documentazione, il CTU nominato, al fine di rispondere ai quesiti postigli dal Giudice in sede di ATP volti a individuare profili di responsabilità professionale, nelle proprie considerazioni medico legali afferma: “Non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015. In caso contrario la mancata somministrazione della terapia eparinica costituirebbe sicuramente un elemento di responsabilità professionale in quanto sarebbe concausa determinante nel verificarsi dell'episodio ischemico verificatosi in data ###”.  ### prosegue affermando che “relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neuorologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente. 
Va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015. Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.  ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio. Se fosse poi accertata e dimostrata documentalmente la mancata somministrazione dell'eparina nel post operatorio non v'è dubbio alcuno che costituirebbe un elemento di responsabilità professionale che sicuramente andrebbe a modificare le valutazioni medico legali espresse…” il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio … Relativamente alla gestione della paziente durante il periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### si ribadisce l'insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. Afferma il dott. ### che un episodio di ematuria in terza giornata in paziente cateterizzata è cosa frequente e non richiede alcun approfondimento clinico potendo essere risolta con la semplice somministrazione di terapia antibiotica ad ampio spettro. ### corrisponde alla presenza di sangue nelle urine ed è la manifestazione clinica di un'emorragia avvenuta potenzialmente in ogni punto dell'apparato urinario: rene, pelvi renale, uretere, vescica, prostata, uretra. È sempre necessario eseguire appropriati esami per accertarne la causa. … Nel caso della signora ### è pur vero che alcuni esami non potevano essere eseguiti in quanto cateterizzata ma è altrettanto vero che non fu eseguito nessuno di essi”. Relativamente, poi, all'episodio di agitazione notturna verificatosi presso il ### il ### e ripetutosi il ###, rispetto al quale il dott. ### muove note critiche ritenendoli episodi tali da non destare particolare preoccupazione, il dott. ### afferma: “si rammenta al dott. ### che non si trattò di una notte insonne ma di una vera e propria agitazione notturna e si rammenta allo stesso dott. ### che l'assistenza di un paziente colpito da ictus dopo la stabilizzazione della condizione clinica ad opera dell'unità operativa d'emergenza ha lo scopo e soprattutto la responsabilità di prendere in carico il paziente avendo cura in particolar modo di valutare lo stato di salute dello stesso, valutare attentamente eventuali comorbilità, accertare sotto il profilo diagnostico eventuali potenziali complicanze che si possono e/o si stanno verificando al fine di predisporre i necessari interventi atti a riportare le condizioni cliniche dell'assistito alla stabilità clinica. Per tale motivo lo stato di agitazione (non singolo episodio) era meritevole di una maggiore attenzione clinica, sicuramente meritevole di una valutazione specialistica neurologica e non meritevole della semplice somministrazione di terapia ansiolitica. 
Così come per le stesse motivazioni era bisognevole di adeguati accertamenti, ai fini di una diagnosi differenziale per l'esclusione di eventuali comorbilità, gli episodi di vomito alimentare. Nessun approfondimento clinico e diagnostico fu posto in essere per le su citate manifestazioni cliniche….  non v'è alcun dubbio che la gestione clinica della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 è sicuramente inadeguata ed insufficiente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Inadeguata ed insufficiente gestione che ha sicuramente influito negativamente sulle già precarie condizioni di salute della stessa determinando una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente. Tale inadeguata gestione non è da escludere che, seppur in assenza comunque di dati certi, abbia avuto un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ###”. In risposta, dunque, alle osservazioni mosse dal CTP della casa di cura ### il CTU ha concluso affermando: “alla luce di dette considerazioni si ribadiscono le valutazioni espresse ammettendo sotto il profilo medico legale che le criticità gestionali riscontrate, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire seppur in termini di concausalità nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. all. 4 - CTU risposte critiche a CTP - fascicolo parte resistente ###. 
Tra la documentazione allegata dai ricorrenti si rinviene la cartella clinica n. 2652, anno 2015, rilasciata dallo ### “### di Paola” - ### di ### e ### relativa al ricovero della sig.ra ### avvenuto in data ###, ore 15.43, con diagnosi clinica di entrata “### femore dx”, e sue dimissioni il ###, ore 17.25. 
Nella sezione relativa a “diagnosi accertata” è riportato “### basicervicale femore dx, lesione ischemica cerebrale”. In cartella viene riportata la data e la natura dell'intervento, ossia “17.7.2015 Riduzione e sintesi con chiodo EM gamma 3”. Nel diario clinico di detta cartella si rinvengono le consulenze, diabetologica e cardiologica espletate, per come riportate dal CTU dott. ### nominato in sede ###data ###, alle ore 13.30 si registra “deviazione rima buccale con ipotonia arti superiore sinistra. TC encefalo urgenti”; alle ore 14.40 “visionato referto TAC encefalo eseguito in urgenza. Si richiede consulenza internistica urgente; alle ore 15 si ritiene necessario il trasferimento in reparto di ### ore 15.30 si registra “si effettuano ripetuti tentativi telefonici per organizzare trasferimento c/o reparto di ### ore 16.30, come da accordi telefonici con il dott. ### si organizza il trasferimento c/o il reparto di ### di Cosenza…ipostenia avambraccio e mano sinistra, deviazione emirima buccale, eloquio conservato, respirazione autonoma” (cfr. pagg. 7-8 cartella clinica all. 2 ricorso introduttivo). Nella richiesta di trasferimento, datata 20/07/2015 16:45, trasmessa a mezzo fax alle ore 15 e 19, nella sezione diagnosi è riportato “ictus ischemico in paziente operata per frattura di femore”, servizio richiesto “trasferimento U.O.  neurologia Cosenza”, “urgente”. Nella successiva “richiesta trasferimento secondario pazienti”, datato 20.07.2025, ore 17.15, nella parte relativa al trattamento è registrato “inchiodamento endomidollare per f. femore; clexane 4000 …”. Nella scheda di dimissioni (cfr. pag. 28 cartella clinica all. 2 ricorso), si registra la data del 20.7.2015, ore 17:25. 
È allegata la cartella clinica dell'U.O. Complessa di ### dello ### ospedaliero dell'### di ### n. 15062, anno 2015 da cui risulta il ricovero in data ###, ore 18.15, con dimissioni il ###, ore 12.30. La diagnosi di entrata ivi riportata è “ictus”, mentre quella di uscita “ischemia cerebrale …”. Nella sezione della cartella “eventi che hanno portato al ricovero attuale si registra “### alle ore 10.40 è comparsa emiparesi sin. La paziente è stata sottoposta a TC cranio e quindi trasferita presso la nostra U.O.” Nella cartella infermieristica, alla voce “diagnosi di ingresso” si rileva “ischemia cerebrale”, “diagnosi di dimissione ischemia cerebrale insulo temporo - paretale destra, ipertensione arteriosa - diabete mellito”. 
Si rinviene in atti cartella medica n. 2573 del 25.7.2015, rilasciata dalla clinica “### - riabilitazione neuromotoria”. Il ricovero, avvenuto il ###, con la diagnosi di accettazione “ischemia cerebrale insulotemporoparietale ds frattura femore ds tratt. chirurg.”, mentre la data di dimissione è il ### con la seguente diagnosi “La pz viene trasferita tramite 118 c/o ### soccorso ### di ### per crisi …” (cfr. pag. 2 cartella S. ### all. 4 al ricorso). 
È allegata la cartella clinica n. 16574, anno 2025 rilasciata dalla U.O. complessa di anestesia e rianimazione (terapia intensiva), dello stabilimento ospedaliero dell'### di ### La diagnosi di ricovero, avvenuto il ###, ore 20:10, provenienza P.S. di ### è la seguente “stato soporoso in pregresso ictus”, “diagnosi all'ingresso insufficienza cardiorespiratoria e neurologica in paziente con pregressa ischemia cerebrale”, data delle dimissioni 21/08/2015, ora 06:50. Diagnosi di uscita episodi tachicardia ventricolare, con evoluzione in FV…”, esito “exitus”. Nella sezione “anamnesi patologica prossima e motivo del ricovero: 19.08.2015. La pz giunge in P.S. proveniente dal P.O. di ### accompagnata dai sanitari del 118 per stato soporoso in pz con riferita crisi convulsiva (crisi riferita dal medico di guardia della clinica riabilitativa ### in cui la pz era degente). Al nostro arrivo pz soporosa, pupille isocoriche, isocicliche, con RFM presente allo stimolo doloroso, movimenti finalistici arti sup. dx. Grave insufficienza respiratoria con valore di ### 79%. 
Si procede a ioT, si accompagna in sala TC per TC encefalo di controllo e dopo l'esame diagnostico si trasferisce nella nostra UOC per le cure del caso”. 
È allegato verbale di mediazione, relativo all'istanza presentata il ###, con esito negativo, stante l'assenza dell'A.O. di ### e di #### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziavano che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
È allegato atto di variazione generica n. polizza 1/52534/65/747259312/1, stipulata dalla ### s.r.l. con la ### ove la data dell'effetto di variazione è il ###, la data di scadenza della polizza 31.12.2015, con frazionamento premio annuale, con tacito rinnovo, con scadenza prima rata 31.12.2015, premio annuo in euro 4.400,00. Si specifica in detto estratto che al contratto era stato assegnato il nuovo numero di polizza 747259312 che sostituiva il precedente numero ###32. Nella parte relativa alla descrizione del rischio, la compagnia assicurativa attesta che “### è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'### nella sua qualità di Esercente in centri di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo (###”, “garanzie prestate ### di garanzia - responsabilità civile verso terzo (R.C.T.). Si specifica che l'assicurazione valeva fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese di: “per ogni sinistro 1.000.000,00, con il limite di 1.000,000,00 per ogni persona; per danneggiamento a cose e animali euro 1.000.000,00”; ### verso i ### (R.C.O.), per ogni sinistro euro 1.000.000,00, per ogni dipendente con limite di euro 1.000.000,00”. 
All'art. 11 delle condizione speciali di assicurazione, datate 30.12.2010, rubricato “### di cura private - ricoveri - La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'### iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la ### rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali convenuti in polizza ed ogni sinistro è da considerare unico a tutti gli effetti anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'### o fra loro”.
All'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - oggetto dell'assicurazione - si statuisce che “la ### si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che l'assicurato stesso, nella sua qualità dichiarata in polizza, è tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per fatto di persona dalle quali o con le quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e ad animali. ### vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere”. Seguono: atto di variazione rate future, n. polizza 1/52534/65/747259312/3, recante effetto variazione 15.11.2016, scadenza 31/12/2016, frazionamento annuale, premio annuo euro 4.000,00; atto di quietanza dell'11.01.2019, relativo al pagamento del premio annuale di polizza; atto di regolazione premio del 30.5.2018, sottoscritto il ###, di euro 3.599,18; atto di regolazione premio dell'11.04.2019, per il periodo 31.12.2017 al 31.12.2018, di euro 3.599,18; schema informazioni riservate all'agenzia recanti i medesimi dati generali già indicati e con indicazione effetto quietanza del 31.12.2019 e scadenza polizza al 31.12.2020; atto di quietanza datato 3.1.2020; atto di regolazione premio del 6.4.2016, per il periodo 31.12.2014 al 31.12.2015, di euro 3.599,18.  ###. ### in data 30 gennaio 2020, inoltrava mail alla ### avente ad oggetto “### s.r.l. c. eredi ### - sinistro n. 1- 8101- 2019- ### del 21/08/2015” con la quale trasmetteva in allegato la documentazione relativa al sinistro indicato in oggetto. Evidenziava che, con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, gli eredi della signora ### deceduta il 21 agosto 2015, chiedevano il risarcimento dei danni ritenendo la ### s.r.l. responsabile insieme all'ASP di ### della morte della loro congiunta. Rappresentava che la ### s.r.l., con propria comunicazione del 16 giugno 2016 aveva già avvertito la compagnia del ricorso che all'epoca avevano presentato gli stessi eredi per accertamento tecnico preventivo, evidenziando che la procedura si era conclusa con una CTU con la quale veniva ravvisata una minima responsabilità della struttura. A detta mail l'avvocato della ### allegava l'accertamento tecnico preventivo, le memorie costitutive della ### la CTU del dottor ### espletata in sede di ### il ricorso notificato il 28 gennaio 2020, il decreto di fissazione udienza dell'11.3.2020 e la comunicazione all'### documenti che risultano tutti allegati in calce alla mail e così denominati. In riscontro a detta mail la compagnia assicurativa confermava la ricezione e chiedeva prendersi nota di aver già provveduto a inoltrare il tutto all'ufficio sinistri competente. 
Nominato un collegio peritale nel presente giudizio di merito, i ### hanno depositato la relazione definitiva in data ###. 
Nell'elaborato peritale, i consulenti, ripercorsa la storia clinica della sig.ra ### a partire dall'intervento al femore sino al decesso, in anamnesi affetta da diabete da 20 anni, ipertensione arteriosa, allergia ai farmaci antidolorifici, esaminata la documentazione medica in atti, evidenziano che, ricoverata presso l'ortopedia dell'### di ### era “posta in terapia con ### 4000 U.I.  fl s.c. / die + soluzione fisiologica 5000 + antra, tachipirina al bisogno. Il ### venivano richiesti: Rx torace, consulenza cardiologica e diabetologia. La consulenza diabetologia eseguita subito, evidenziava uno scompenso glico-metabolico con disidratazione, per cui veniva prescritta reidratazione e passaggio a terapia insulinica per quattro somministrazioni die. Il ### era richiesta consulenza anestesiologica per intervento. Una consulenza cardiologica non evidenziava patologie in atto, in particolare l'esame EGG non registrava fibrillazioni atrio-ventricolari. Il 17/7 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore dx. Il ###, alle ore 13:30, comparve la deviazione della rima buccale e ipostenia emisoma sn. Era eseguita una TAC encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica (scarsa differenziazione cortico-sottocorticale con verosimile appiattimento dei solchi locoregionali). Non segnalata la presenza di versamento emorragico. - si richiedeva controllo TAC a distanza di 24 h. Alle ore 15:00 del 20.7.2015 effettuava consulenza internistica che proponeva il trasferimento immediato presso reparto di ### o Neurologia”. … trasferita alle ore 17.25 presso il reparto di ### dell'### di ### dove giungeva alle ore 18.15 del 20.7.2015. ### obiettivo, all'ingresso, segnalava una emiplegia sn. “Esame neurologico: nervi cranici VII paralisi a sin di tipo centrale - arti superiori - forza - sinistro - plegia - inferiori - forza - destro - impotenza funzionale da frattura - sinistro - grave paresi … sensibilità: ipoestesia emisoma sin … 21.07.2015 “paziente vigile, collaborante, emiplegia sinistra”. Era richiesto ecodoppler vasi epiaortici che evidenziava “ispessimento medio-intimale a carico della biforcazione con regolare regime di flusso. Arterie vertebrali pervie con regolare regime di flusso”. Il ### effettuava controllo TAC dell'encefalo che rilevava una vasta lesione ischemica corticosottocorticale insulo temporo frontale dx per cui, essendo stabilizzate le condizioni cliniche con emiplegia sn, dopo tre giorni era dimessa, il ###, per essere trasferita in terapia estensiva, presso la ### di ### di ### con la diagnosi di: “### sn da ictus ischemico, ipertensione arteriosa, diabete mellito. Al ricovero i sanitari della casa di ### rilevavano clinicamente uno stato di normalità”. ### passano, poi, all'esame della cartella clinica redatta durante il ricovero della ### presso la ### di ### di ### rilevando come dalla stessa emerge: “il 27/7/ 2015 comparsa di ematuria per cui viene instaurata terapia antibiotica con ### 500. Il 29/ 7/2015 rimuove il catetere vescicale; Il 19/8 viene segnalata uno stato di ansia generalizzato, soprattutto notturna. Ore 9.00 vomito alimentare. 
Ore 13.00 nuovo episodio di vomito. Esame obiettivo neurologico invariato. Alle 16.45 presenta episodio convulsivante con crisi tonico-clonica e perdita di conoscenza. Si somministra valium i.m. e si trasferisce la paziente tramite 118. Alla 20.10 del 19/8 la sig.ra ### viene trasferita presso l'U.O. di anestesia e rianimazione del nosocomio di ### All'ingresso del reparto appare soporosa con pupille isocoriche, isocicliche, RFM presenta allo stimolo doloroso grave insufficienza respiratoria con valori di Sp02 79%. Si procede a intubazione. Reparto di anestesia ### in reparto con ### ventilata con ossigeno-terapia, sedata. Dopo una serie di manovre rianimatorie, alle 6.50 del 28/8/15 si constata l'exitus”. 
Dopo tale excursus, i consulenti hanno disquisito sull'importanza della terapia eparinica, affermando che “la trombosi venosa profonda e le conseguenze cardiopolmonari che ne conseguono, rappresentano una complicanza severa e spesso fatale e, per questo motivo si impone la necessità di una profilassi anti-trombo-embolica nel trattamento dei pazienti sottoposti a terapie conservative o chirurgiche, ortopediche o traumatologiche. ### della terapia di profilassi con eparina, necessaria per la riduzione del rischio trombo embolico legato a fattori di rischio individuali, in questo caso, non è chiara per la mancanza di una scheda infermieristica, dove viene segnalata la somministrazione giornaliera dell'eparina, anche se è stata riportata come terapia praticata, al momento del trasferimento presso l'### di ### “### 4000 U.###” nella scheda stilata dai sanitari di Paola”. 
Anche il collegio peritale nominato nel giudizio di merito, come il dott. ### CTU in sede di ### rileva una carenza documentale nella cartella clinica dell'ospedale di ### e, dunque, la difficoltà di accertare i tempi di somministrazione dell'eparina. 
Tuttavia, i consulenti affermano: “comunque, l'eventuale omessa impostazione corretta della terapia antitrombotica, mediante eparina frazionata sottocutanea, non si ritiene possa essere la causa diretta dell'evento trombotico, bensì dello scompenso metabolico, ipertensione arteriosa e stress operatorio.  ### previene essenzialmente la trombosi venosa profonda e, quindi, l'embolia polmonare. 
Ancora la profilassi con eparina è necessaria per la prevenzione dell'ictus cerebrale embolico dovuto a fibrillazione atriale. Dalla documentazione cardiologica agli atti non vi è evidenza di fibrillazione atriale”. 
Nella propria discussione e considerazioni medico - legali, i consulenti, pur rilevando che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, ciononostante ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. 
Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto ritenevano non emergere “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. 
Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15” e fino all'effettuazione delle “necessarie indagini la paziente non sarebbe rientrata nella finestra temporale necessaria. Pertanto, l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Al contrario, i consulenti hanno ravvisato delle carenze nell'operato della struttura S. ### sostenendo che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. 
Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### ci permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. 
La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
Hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. Non avendo elementi per conoscere le probabili patologie a corredo del quadro sintomatologico delle sopravvenute comorbilità, insorte durante la degenza fino all'exitus, perché non diagnosticate, non è possibile a questo collegio poter fornire una quantificazione alla perdita di chances di sopravvivenza”. 
Il collegio peritale, poi, alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice e di parte convenuta ### risponde che “pur in presenza di una deplorevole condotta della gestione della cartella clinica, riguardante la parte infermieristica delle trascrizioni farmacologiche, tralasciando anche l'importanza della eparina a basso peso molecolare nel determinismo dell'ictus, non si può dimostrare che non siano stati somministrati farmaci antiaggreganti dal momento che in cartella essi sono annotati all'ingresso e sul foglio di trasferimento come terapia in corso. Gli accertamenti sieroematici, cardiologici e radiografici risultano eseguiti, come pure gli accertamenti TC che hanno permesso di diagnosticare l'ictus e predisporre, nei tempi che ha richiesto la mancanza di posti e disponibilità di altre strutture specialistiche, di trasferire la paziente (come annotato in cartella clinica già alle 15.30, trovando accessibilità alle 16:30 presso l'### di ###. 
In merito alla gestione della paziente da parte della ### di ### il collegio non identifica nessuna causalità diretta tra morte della paziente e il ruolo della struttura sanitaria, bensì riscontra la sussistenza di evidenti profili di responsabilità in termini di negligenza e imperizia per carente e inadeguato apporto medico-specialistico di tipo diagnostico di fronte al molteplice corredo sintomatologico comparso alla paziente durante la degenza. Si conferma pertanto, sulla base alla preponderanza dell'evidenza, che tale condotta abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle condizioni di salute determinando una perdita di chances”. In ordine poi alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”.  ### peritale, convocato a chiarimenti, resi per iscritto, ritenendo sostanzialmente di aver già risposto a quanto richiesto dalle parti in sede di formulazione delle osservazioni, con riguardo ai chiarimenti chiesti dall'avv. ### in ordine all'esistenza o meno di un piano terapeutico e alla modalità di somministrazione di terapie cardiologiche e diabetologiche durante il ricovero della de cuius, il Collegio ha ribadito che “in cartella è ben documentato che in data ###, per scompenso glico-metabolico e disidratazione, era stata prescritta terapia insulinica ed eseguiti i controlli clinici specialistici, sierologici, radiologici e cardiologici, previsti dai protocolli, in preparazione all'intervento principale, consistito nella riduzione chirurgica della frattura basi cervicale del femore dx con sintesi di chiodo endomidollare gamma 3. Successivamente la paziente ha continuato ad assumere gli stessi ipoglicemizzanti per via orale sia al ricovero a ### e sia alla casa di cura S. ### Per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”. Ribadiva nuovamente che, anche nel caso di deplorevole assenza in cartella del diario infermieristico, si riteneva più possibile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano. ### peritale proseguiva affermando che “in merito al “colpevole” ritardo di trasferimento della paziente per trattamento, dalla cartella clinica si apprende che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra. Era pertanto richiesto, e subito eseguito, un esame TC urgente dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica con prescrizione di esame TC di controllo a distanza di 24 ore”. 
I ### nel ripercorrere ancora una volta la vicenda clinica a partire dal manifestarsi del primo sintomo ischemico, affermano che: “dalla stessa cartella si evince che alle ore 15.00, dello stesso giorno, la ### veniva sottoposta a consulenza internistica all'esito della quale era predisposto immediato trasferimento presso reparto di ### È trascritto in cartella che, da quel momento, siano stati effettuati dagli stessi sanitari ripetuti tentativi telefonici per reperire un istituto ospedaliero adatto più vicino (riportato in cartella) per affrontare la patologia in atto e soltanto alle 16:30 perveniva la disponibilità al ricovero presso l'U.O. di ### dell'AZ. ### di ### Struttura con U.O. Neurologica idonea ad affrontare quella patologia cerebrale. Alle ore 17.25 partiva dall'### di ### per il trasferimento in ambulanza 118 al nosocomio cosentino e alle ore 18.15 del 20.07.2015 la paziente giungeva nel reparto di ### dell'### di ### … Si conferma pertanto che, sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico”. 
Con riguardo poi alle contestazioni mosse dal ### dott. ### per la ### s.r.l., il Collegio replica che “tali affermazioni non trovano alcun reale riscontro nella succinta cartella clinica n. 2573 del 25/7/2015 dove, a fronte di 25 giorni di ricovero, sono rilevati e riportati nel diario clinico i parametri per soli 10 giorni in 3 pagine (pressione arteriosa frequenza cardiaca e glicemia e somministrazione di farmaci). Non vi è traccia di programmi riabilitativi e di protocolli con report di esercizi e schemi terapeutici rieducativi con valutazioni quotidiane che la paziente avrebbe eseguito quotidianamente. Né di visite specialistiche e di accertamenti strumentali”. Ancora una volta, i consulenti rilevano profili di criticità nella gestione della paziente, evidenziando: “la struttura sanitaria, che non è un ambulatorio di fisiokinesiterapia, come affermato in udienza, bensì un ### con ricovero di pazienti fragili che, oltre a valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa, dovrebbe disporre per ogni degente, seppur indirettamente, nel corso del ricovero, anche la possibilità di poter diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso una rete di consulenze specialistiche e accertamenti strumentali per la individuazione per eseguire diagnosi di patologie che si potrebbero appalesare durante la degenza. Tutto ciò al fine di predisporre i più adeguati trattamenti terapeutici o trasferirla ed evitare o ridurre le complicanze, le sofferenze e gli inevitabili peggioramenti dello stato di salute già invalidato dalla patologia neurologica. Dal diario clinico, emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7/2015 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” empiricamente con farmaci sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. 
Il ### compare, infine, una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### dove giungeva affetta da grave insufficienza cardio-respiratoria. ### dopo soli 2 giorni dal ricovero giunge all'exitus per arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare e dissociazione elettromeccanica in assenza di una diagnosi eziologica certa. Sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene, più probabile che non, che la mancanza di un corretto approccio e approfondimento clinico e diagnostico-terapeutico, durante la degenza della ### sulla base del corredo sintomatologico evidenziato, possa aver pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato sul piano diagnostico e successivamente terapeutico e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Con riguardo alla quantificazione della perdita di chances, in risposta a quanto già osservato da parte attrice, i consulenti affermano che “nel determinare eventuale possibilità di conseguimento di risultato favorevole, in assenza di elementi diagnostici certi, assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, si ribadisce e si conferma il parere valutativo in termini percentuali che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale al di sotto del 50%”. 
Nella terza risposta ai chiarimenti il Collegio ribadisce già quanto affermato in ordine alle tempistiche. 
Va evidenziato che la fattispecie in esame è stata oggetto di due ### che hanno entrambe escluso la responsabilità della convenuta A.S.P. di ### e riconosciuto un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l.
La domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”, va rigettata.  ### nominato in sede di ATP ha evidenziato che “non si ravvisano elementi di responsabilità professionale nella fase clinica inerente alla gestione della paziente sin dall'ingresso al ### dell'### di ### avvenuto il ### sino al successivo trasferimento all'### di ### ed il ricovero presso l'U.O. di ### per il trattamento chirurgico della frattura del collo femore dx avvenuto il ###. Adeguata ed appropriata la terapia farmacologica instaurata prima dell'intervento chirurgico mentre non v'è traccia alcuna della terapia prescritta ed eventualmente somministrata alla ### dopo l'intervento chirurgico del 17.07.2015. Dato indiretto si desume dalla scheda relativa alla richiesta di trasferimento presso l'### di ### del 20.07.2015 dove nelle cure cui la paziente è stata sottoposta risulta oltre all'intervento di osteosintesi, la somministrazione di terapia con ### 4000 1 fl. s.c. / die. 
Non vi sono elementi certi per affermare se la somministrazione della terapia con ### faccia riferimento al solo periodo preoperatorio e/o anche al periodo post operatorio. Costituendo la somministrazione della terapia eparinica capo saldo della terapia post operatoria è ragionevole credere che i riferimenti anamnestici contenuti nella scheda di trasferimento presso l'### di ### siano riferiti alla somministrazione dell'eparina nel periodo antecedente e successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi del 17.07.2015… relativamente al trattamento dell'ictus non si ravvisano profili di responsabilità professionale relativamente al tempo intercorso dall'insorgenza del quadro neurologico segnalato in cartella alle ore 13,20 del 20.07.2015 ed il trasferimento presso l'### di ### avvenuto alle ore 16.45 della stessa data. Il trattamento trombolitico, infatti, non poteva essere attuato all'interno dell'### di ### e può essere somministrato con buoni risultati entro una finestra temporale lunga sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018. Esente da censure l'operato dei sanitari nel corso del periodo relativo al ricovero presso l'U.O. di ### dell'### di ### dove le strategie diagnostiche e terapeutiche risultano essere in linea con una corretta gestione del paziente… Non si ravvisano profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dell'U.O. di ### dell'### di ### nel corso del ricovero dal 19.08.2015 al 21.08.2015”.   ###, dott. ### nominato in sede di ### nel rispondere alle osservazioni critiche, formulate dal CTP della resistente ### dott. ### il quale affermava che la tempistica di trasferimento della ### dall'### di ### all'### di ### appariva eccessiva, quantificando tale lasso di tempo in otto ore e trenta minuti, evidenzia che “i dati documentali consentono di affermare che alle ore 13.20 del 20.07.2015 la paziente presentava deviazione della rima buccale con ipostenia dell'arto superiore di sinistra con esecuzione di urgente esame TC dell'encefalo che evidenziava un quadro suggestivo di precoce lesione ischemica, con effettuazione di una consulenza internistica eseguita alle ore 15.00 ed il trasferimento in ambulanza alle ore 17.25 del 20.07.2015. La tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”. ###, in sede di ### osservava che “relativamente al mancato trattamento farmacologico con terapia antiaggregante (acido acetilsalicilico) presso l'ospedale di ### si specifica che la ### non era candidata alla somministrazione di acido acetilsalicilico in quanto in trattamento con #### seppur esistano delle evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione della stessa eparina. Nella cartella clinica dell'### di ### in effetti non risulta allegata la scheda terapeutica e per tale motivo documentalmente non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio. Nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” … il CTU “non è in possesso di alcun elemento documentale certo per poter asserire che non fosse somministrata la terapia eparinica nel post operatorio”. 
Anche la CTU espletata nel presente giudizio ha accertato che “l'operato dei sanitari dell'### ospedaliera di ### appare corretto, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico”. 
Sebbene “l'operato dei sanitari di Paola” sia “carente per la non chiara compilazione della cartella clinica”, i nominati ### ritengono fosse “ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio. Di fronte all'irrisolvibile dubbio su una regolare somministrazione dell'eparina, pur se nel foglio di trasferimento della paziente era indicata come in atto la terapia anticoagulante, è più probabile che non che le predisponenti condizioni di salute della attrice abbiano comportato un valido elemento causale dell'ictus cerebrale, in un nosocomio sprovvisto di ### e ### interventistica”. In ragione di tanto non ravvisano “profili di responsabilità professionale medica da parte dei sanitari dello stabilimento ospedaliero ### di ### (###. Per quanto riguarda la possibilità di un intervento di disostruzione con fibrinolisi, non era praticabile poiché la paziente era giunta al nosocomio di ### alle ore 18.15”. 
Dunque, entrambe le CTU espletate escludono responsabilità della convenuta A.S.P. di ### Nonostante le evidenziate criticità documentali riferibili alla cartella clinica dell'### di ### sulla somministrazione dell'eparina, il CTU dott. ### evidenzia che “nella scheda di trasferimento presso l'### di ### è però riportata la somministrazione dell'eparina che deve intendersi fino a prova contraria sia nel preoperatorio che nel post operatorio” e che “non v'è certezza della mancata somministrazione del ### nel periodo post operatorio”. 
Anche il Collegio peritale nominato nel presente giudizio ha rilevato, nei chiarimenti resi, che “per quanto riguarda la terapia eparinica si ribadisce che è documentato in cartella la somministrazione al primo accesso e trascritta poi sul foglio di trasferimento presso l'Az. ### di ### come terapia in atto”, ritenendo più probabile che non che il farmaco antitrombotico fosse stato regolarmente somministrato durante la degenza nel nosocomio paolano, dopo aver esposto, nella ### che “l'operato dei sanitari di ### è carente per la non chiara compilazione della cartella clinica che, comunque, è ininfluente per quanto concerne l'avvenuto evento ictale che può essere correlato alle precarie condizioni di salute della ### (diabete, ipertensione arteriosa) e stress operatorio”.  ### espletate e le riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio appaiono condivisibili, anche con riguardo agli ulteriori profili inerenti all'A.S.P. di ### incluso il rilevo dei ### secondo cui, “sulla base della documentazione agli atti, non viene identificato nella vicenda alcun colposo ritardo dei sanitari dell'### di ### nella gestione del caso clinico” e quello del CTU dott. ### secondo cui “la tempistica di trasferimento documentalmente accertata è quindi di quattro ore e non di otto ore e trenta minuti per come affermato dal dott. ### E la tempistica di trasferimento rientra in quella per poter candidare il paziente all'esecuzione della trombolisi. Trombolisi che è da escludere poter essere eseguita presso l'ospedale di ### dovendosi effettuare in centri esperti. Trombolisi che è consigliabile eseguire entro tre ore dalla sintomatologia e/o dall'accertamento del verificarsi dell'insulto ischemico ma che in virtù dei recenti risultati dell'### può essere estesa sino a sei ore (anche sino a 9 ore per come emerso al ### dell'### del 2018)”.  ### espletate, che si ritiene di condividere, pervengono alle medesime conclusioni non solo in ordine all'esclusione della responsabilità della convenuta A.S.P. di ### ma anche con riguardo al riconoscimento di un mero danno da perdita di chance imputabile alla convenuta ### s.r.l. 
Come evidenziato dal CTU dott. ### “va attentamente esaminata la gestione della paziente da parte della struttura sanitaria che ebbe in affido la paziente per la riabilitazione neuromotoria, la casa di ### S. ### di ### Una scrupolosa disamina del diario clinico relativo al periodo di degenza della ### nella ### di ### S. ### di ### consente di apprezzare una insufficiente gestione della paziente sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico, sia sotto il profilo terapeutico. … Dal diario clinico della ### di ### S. ### di ### è possibile evidenziare le seguente criticità gestionali della ### 1) ### di dati relativi alle cure riabilitative prestate alla ### 2) In terza giornata di ricovero (27/07/2015) comparsa di ematuria con giustificata prescrizione empirica di terapia antibiotica (### 500 cp 1 cp x 2/die) ma senza contestualmente predisporre alcun accertamento strumentale al fine di individuare e/o escludere le possibili cause dell'ematuria (in primis neoplasie renali e/ovescicali); 3) ### agitazione notturna il ### con prescrizione di terapia ansiolitica ma anche in questo caso senza alcun approfondimento clinico specifico; 4) In data ### prescrizione di empirica terapia antibiotica specifica per infezioni delle vie urinarie ma anche in questo caso in assenza di alcun accertamento strumentale per lo studio delle vie urinarie (in primis esame ecografico di reni e vescica); 5) In data ### segnalato nuovo episodio di agitazione notturna ed episodio di vomito alimentare ma anche in questo caso i sanitari della ### di ### decidono di non intervenire nell'accertamento delle possibili cause dei sintomi; 6) ### di vomito alimentare che si riverifica alle ore 13.00 dello stesso giorno ma che ci si ostina solamente ad osservare dal punto di vista clinico senza preoccuparsi di trattare terapeuticamente il sintomo con somministrazione di antiemetico e/o antispastico, predisporre una consulenza chirurgica atta a svelare patologie di specifica pertinenza (ad es. colica biliare?); 7) ### tonico clonica con perdita di conoscenza verificatasi alle ore 16.45 del 19.08.2015 con successivo trasferimento all'### di ### senza comunque nel frattempo procedere ad alcun accertamento strumentale (###. Non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”.
Parimenti, dalla CTU espletata nel presente giudizio emerge che “si evince chiaramente dalla cartella clinica relativa ai 25 giorni di ricovero della paziente ### sintetizzati in sole 2 pagine di diario clinico, il manchevole, inadeguato e generico trattamento a cui fu sottoposta la paziente: assenza di visite fisiatriche-neurologiche all'ingresso e piani terapeutici riabilitativi, omissione di accertamenti strumentali (### siero ematici e colturali - ecografie - RM - TC - ### specialistiche urologiche - ###. Pertanto, per quanto concerne la gestione della paziente ### il periodo intercorrente dal 25/7 al 19/8/2015, presso la ### di cura S. ### di ### permette di individuare diverse criticità e omissioni nella gestione della paziente sotto il profilo clinico, diagnostico e terapeutico. La struttura sanitaria doveva possedere le competenze e il dovere innanzitutto di valutare e riabilitare il paziente colpito da ictus, dopo l'avvenuta stabilizzazione neurologica, offrendo piani di cura riabilitativa e disponendo per l'ammalato, nel corso del ricovero, tutte quelle tecnologie e capacità per diagnosticare e valutare eventuali rilevanti eventi inattesi attraverso accertamenti clinici e strumentali. … Dal diario clinico emergono una serie di eventi patologici: ematuria, agitazione notturna, episodi di vomito che dal 27/7 al 19/8/2015, che sono segnalati in cartella e “trattati” con sintomatici e antibiotici, in assenza di qualsiasi approfondimento specialistico clinico e strumentale. Il ### compare una crisi tonico-clonica con perdita di conoscenza e successivo trasferimento presso la rianimazione dell'### di ### e quindi l'exitus avvenuto 2 giorni dopo il ricovero”. 
I ### hanno, dunque, concluso affermando che “sulla base delle suddette considerazioni, in merito alle inadempienze della struttura sanitaria ### e dalla preponderanza delle evidenze emerse, si ritiene più probabile che non che la mancanza di un corretto iter diagnostico e terapeutico, durante la degenza della ### abbia pregiudicato la sussistenza di validi elementi causali di conseguire un utile risultato e abbia comportato un progressivo ulteriore scadimento delle sue condizioni di salute determinando una perdita di chances: “una possibilità perduta per un risultato migliore”. 
Le conclusioni delle CTU espletate sono ulteriormente rafforzate dalle sopra riportate controdeduzioni dei consulenti d'ufficio. 
Va precisato che “l'incertezza del risultato è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (cioè la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante… Sul medesimo piano d'indagine, che si estende dal nesso al danno, ove quest'ultimo venisse morfologicamente identificato, in una dimensione di insuperabile incertezza, con una possibilità perduta, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente (come scelta, hic et nunc, di politica del diritto, condivisa, peraltro, anche dalla giurisprudenza di altri ### di ### e di ### law) di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. all or nothing, senza per questo essere destinata ad incidere sui criteri di causalità, né ad integrarne il necessario livello probatorio.” (Cass. civ. n. 28993/19).  “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta)” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025). 
La domanda di perdita della chance “può ritenersi implicita in una certa richiesta dell'attore, nel senso che costui non deve esplicitamente utilizzare il termine chance …, essendo sufficiente che tale riferimento alla chance sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla interpretazione di quest'ultima” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024).  “Nell'indagine diretta all'individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (ex multis, Cass. Sez. 3, ### n. 8107 del 06/04/2006). 
Nell'atto introduttivo del procedimento in epigrafe i ricorrenti chiedono l'accertamento, “iure proprio, in favore della totalità degli istanti, del danno da perdita parentale causato dalla convenuta ### Chiara”, dopo aver dedotto che “da parte della ### andrà risarcito, iure proprio, il danno da perdita parentale per aver questa, con la propria condotta negligente, causato la morte della paziente”, in quanto “tali comportamenti hanno aggravato le condizioni di salute della paziente, che, in presenza di condotte perite, accorte e tempestive sarebbero state evitate ovvero, a tutto voler concedere, avrebbero avuto conseguenze meno gravi”. 
Non appare dubitabile che i ricorrenti, in seguito ad una CTU che, nel procedimento di A.T.P., aveva espressamente riconosciuto, a carico della ### di ### S. ### di ### una “riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015” (cfr. pag. 14 del ricorso), non abbiano inteso riferirsi alla chance, su cui parametrare il chiesto risarcimento del danno da perdita parentale iure proprio. 
In ogni caso, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, gli attori hanno espressamente precisato la domanda anche con riguardo al danno parentale, “in subordine, di perdita di chance”, esponendo che “in subordine, nella denegata ipotesi si voglia inquadrare la condotta della convenute come causa di un evento di danno incerto, la questione dovrà essere trattata nell'ambito della perdita di chance”. 
Anche qualora la si consideri non una mera precisazione della domanda, ma una sua modificazione, essa è ammissibile, attesa la formulazione della domanda in via subordinata, nella memoria ex art.  183 VI comma n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, sulla base di fatti costitutivi già dedotti nell'atto introduttivo.  “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 28/11/2019; ### U, ### n. 12310 del 15/06/2015). 
Infine, nelle note conclusionali depositate il ###, gli attori ribadiscono che “in via del tutto subordinata”, chiedono “il risarcimento del danno da perdita di chance”, deducendo che “in tale ipotesi, il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50% (###” e che “il danno secondo le ### di ### tempo per tempo vigenti dovrà essere liquidato iure proprio in favore dei prossimi congiunti e per un quantum proporzionato al rapporto parentale che legava il superstite alla vittima”. 
La giurisprudenza di merito ha ormai consolidato il riconoscimento del danno da perdita di chance di un più lungo rapporto parentale con il congiunto, da richiedere iure proprio, affermandone la risarcibilità ogniqualvolta vi sia prova che, in assenza dell'errore medico, il rapporto familiare avrebbe potuto prolungarsi. 
In particolare, la lesione del diritto del congiunto di godere di un tempo di vita più lungo con il proprio familiare può essere liquidata applicando il criterio del danno parentale tabellare, ridotto in proporzione alla chance effettivamente compromessa. 
In tal senso si è pronunciato il ### di Prato, con sentenza n. 64/2025, che ha distinto nettamente il danno iure hereditatis da perdita di chance del paziente rispetto a quello iure proprio subito dai familiari. Quest'ultimo è stato liquidato con un abbattimento proporzionale (40%) sul danno parentale standard, proprio in relazione alla chance riconosciuta di sopravvivenza più lunga. 
Analogo criterio è stato adottato dal ### di Bari, con sentenza n. 1636/2025, che ha liquidato il danno iure proprio ai figli della paziente deceduta, rapportandolo alla probabilità - accertata dal CTU - di sopravvivenza residua e quindi di prosecuzione del rapporto genitoriale. 
Posto che il danno da perdita del rapporto parentale può essere liquidato in via equitativa facendo ricorso alle apposite tabelle del ### di ### e che, nel caso di specie, si tratta di un mero danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, in considerazione della incertezza sulla effettiva sopravvivenza della deceduta, detto danno sofferto dagli attori va riconosciuto nella sola percentuale corrispondente all'entità della chance perduta, quindi riducendo alla medesima gli importi calcolati applicando le predette ### del ### di ### (cfr. ### di Avellino, ordinanza del 20-03-2025). 
La perdita di chance è risarcibile anche se inferiore al 50%. 
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 3, ### n. 7195 del 2014), “pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile. Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto "giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente, o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su”. 
Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dagli attori nelle note conclusionali depositate il ###, secondo cui nel caso di risarcimento del danno da perdita di chance “il pregiudizio sarà risarcibile equitativamente prendendo a base i valori” ivi “riportati ed emergenti dall'applicazione delle ### di ### con una diminuzione del 50%”, i ### nel presente giudizio hanno affermato che “in assenza di elementi diagnostici certi, in assenza di accertamenti autoptici e in presenza di rilevanti preesistenze, il parere che può essere ragionevolmente espresso da questo collegio peritale colloca al di sotto del 50% la quantificazione della perdita di chances”. 
Va rimarcato che nella CTU espletata nel procedimento di A.T.P. si accerta che “non v'è alcun dubbio che inadeguata appare la gestione della ### nel periodo intercorrente dal 25.07.2015 al 19.08.2015 sia sotto il profilo clinico, sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico. Il mantenimento di tale atteggiamento di fatto ha comportato un progressivo ulteriore scadimento delle precarie condizioni di salute della stessa, una modificazione peggiorativa di un labile compenso dello stato di salute della paziente, non potendosi escludere in assoluto, in assenza comunque di dati certi, un ruolo causale e/o concausale nel verificarsi del precipitare improvviso delle condizioni di salute della ### È ragionevole ammettere sotto il profilo medico legale che le suddette criticità, configuranti sicuramente profili di responsabilità professionale, hanno potuto influire nel determinismo dell'evento clinico verificatosi alle ore 16.45 e comunque il progressivo decadimento delle condizioni generali della stessa paziente ha determinato una non quantificabile riduzione delle chance di sopravvivenza alla patologia che ha determinato l'exitus del 21.08.2015”. 
In ordine alla richiesta di percentualizzazione della perdita di chances, i ### nel presente giudizio hanno invece quantificato la perdita di chance collocandola “al di sotto del 50%” Sulla scorta dell'intero compendio probatorio in atti e delle CTU espletate, considerando anche l'età della vittima al momento del decesso (60 anni) e le già “precarie condizioni di salute” della paziente, “in presenza di rilevanti preesistenze”, si ritiene di quantificare la perdita di chance nella misura del 40%. 
Applicando le tabelle attualmente vigenti elaborate dal ### di ### per il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale, si ottengono i seguenti importi: 1) con riguardo al coniuge ### di anni 59 all'epoca del decesso della moglie, deceduta a 60 anni, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, giusto certificato allegato di residenza della famiglia abitante in ### in via ### 1 e considerato che la deduzione compiuta dagli attori a pag. 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., contenente l'esplicito riferimento alla convivenza con la vittima del marito ### e dei figli ### e ### non è stata contestata dalle controparti nella prima difesa successiva, si ottiene l'importo di € 308.969,00; 2) con riguardo al figlio ### di anni 26 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 332.435,00; 3) con riguardo alla figlia ### di anni 34 all'epoca del decesso della madre, tenendo conto della convivenza con la vittima e della presenza nel nucleo familiare primario di altri due familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 324.613,00; 4) con riguardo alla madre ### di anni 82 all'epoca del decesso della figlia, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 160.351,00; 5) con riguardo al fratello ### di anni 53 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo al medesimo, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre al predetto e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 6) con riguardo alla sorella ### di anni 56 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 7) con riguardo alla sorella ### di anni 54 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 66.222,00; 8) con riguardo alla sorella ### di anni 46 all'epoca del decesso della sorella, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare primario relativo alla medesima, in relazione alla deceduta, di altri quattro familiari, oltre alla predetta e alla deceduta, si ottiene l'importo di € 69.618,00. 
Alla luce delle esposte considerazioni, va liquidato in favore degli attori il risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance nella misura del 40% delle somme sopra calcolate, con conseguente importo di: 1) € 123.587,60 in favore di ### 2) € 132.974,00 in favore di ### 3) € 129.845,20 in favore di ### 4) € 64.140,40 in favore di ### 5) € 26.488,80 in favore di ### 6) € 26.488,80 in favore di ### 7) € 26.488,80 in favore di ### 8) € 27.847,20 in favore di ### Sui predetti importi, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi dalla data dell'evento dannoso (21.08.2015) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale, calcolati sulle somme che, previa devalutazione sino al momento dell'evento (21.08.2015), devono essere poi via via rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo gli interessi al tasso legale devono essere computati sulle somme già attualizzate in sentenza (quindi sui predetti importi). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto i predetti importi risultano già attualizzati.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
In base agli atti di causa, la domanda di garanzia è meritevole di accoglimento e va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata nella memoria di costituzione depositata il ###.   “La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo” (Cass. civ. n. 10598/2001).  “Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto” (Cass. civ. n. 50/2004).  “In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato” (Cass. civ.  17834/2007). “Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario” (Cass. civ. n. 6296/2013).  “In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso” (Cass. civ. n. 18317/2015).  “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art.  2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo” (Cass. civ.  11581/2020). 
Peraltro, la ### s.r.l. - realizzazione e gestione strutture sanitarie, con missiva datata 15.6.2016, indirizzata alla compagnia assicurativa ### s.p.a., ricevuta il ###, come da timbro apposto, avente ad oggetto “accertamento tecnico preventivo richiesto dai sig.ri ########## Luca”, comunicava alla predetta compagnia che i signori citati avevano manifestato la volontà di agire nei confronti della ### s.r.l. al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni patiti in occasione del ricovero presso la struttura sanitaria della loro congiunta signora ### deceduta il ###. Evidenziava che, avendo la struttura sottoscritto polizza assicurativa con la compagnia, polizza avente numero 747259312, si procedeva alla comunicazione nei termini di legge rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
Dunque, qualora si ritenga che la citata missiva, ricevuta il ###, contenga la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria dei danneggiati, esplicitando la volontà dei medesimi di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, essa ha prodotto l'effetto sospensivo della prescrizione. 
In caso contrario, deve rilevarsi che la prescrizione non è nemmeno iniziata a decorrere, non risultando un'esplicita richiesta risarcitoria formulata dai danneggiati prima dell'introduzione del presente giudizio di merito, non decorrendo il termine di prescrizione anzidetto dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. n. 11581/2020; Cassazione civile ### II sentenza n. 2971 del 31 gennaio 2019, secondo cui “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”). 
Dalla mera lettura del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., depositato il ### nel proc. n. 761/2016 R.G., in cui la relazione tecnica risulta depositata soltanto il ###, non emerge, comunque, che nello stesso gli attori abbiano formulato esplicite, concrete e dirette richieste risarcitorie nei riguardi della ### s.r.l., con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso, avanzate soltanto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il ###. 
Si rammenta, altresì, che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024). 
Sulla scorta di tutto quanto rilevato ed argomentato, si rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”. 
In accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, si condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori degli importi sopra calcolati, oltre agli interessi da calcolare con le modalità sopra indicate. 
In accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, si dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., che all'epoca del fatto copriva i rischi, tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, si condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori. 
La soccombenza parziale di parte attrice e le oggettive particolarità e complessità della fattispecie e delle relative questioni giuridiche (Cass., ordinanza n. 4360/2019) inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nonché rispetto al procedimento di mediazione. 
Le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., atteso l'esito delle stesse, vanno poste per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  P.Q.M.  ### di #### in persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 36 /2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea, contenuta nelle conclusioni di cui al ricorso, diretta ad “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Asp di ### relativamente all'ischemia causata alla sig.ra ### da parte dei sanitari dello stabilimento ### di ### per la quale agiscono iure hereditatis il marito e i figli”; 2) in accoglimento della domanda attorea formulata in subordine, condanna la convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita di chance, al pagamento in favore degli attori dei seguenti importi: -€ 123.587,60 in favore di ### -€ 132.974,00 in favore di ### -€ 129.845,20 in favore di ### -€ 64.140,40 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 26.488,80 in favore di ### -€ 27.847,20 in favore di ### il tutto oltre agli interessi da calcolare con le modalità indicate in parte motiva; 3) in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta ### s.r.l. nei confronti della terza chiamata, dichiara la ### s.p.a., in p.l.r.p.t., tenuta a manlevare e tenere indenne da ogni pretesa risarcitoria la ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la compagnia ### s.p.a., in p.l.r.p.t., a rifondere alla convenuta ### s.r.l. ogni somma che quest'ultima sia tenuta a pagare agli attori in base alla presente sentenza, anche con riferimento alle spese di lite e accessori; 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche con riguardo al procedimento 761/2016 R.G. di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nonché rispetto al procedimento di mediazione; 5) pone le spese delle CTU espletate, indi sia di quella nel presente giudizio che di quella svolta nel procedimento n. 761/2016 R.G., per ½ a carico degli attori, in solido tra loro, e per ½ a carico della convenuta ### s.r.l., in p.l.r.p.t.  ### lì 28.10.25 Il Giudice dott.

causa n. 36/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Maurizio

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