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Tribunale di Locri, Sentenza n. 10/2026 del 09-01-2026

... linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km. ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1466/2019 R.G. 
TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### letti gli atti della causa iscritta al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; parte attrice e E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti; parte convenuta #### CONCLUSIONI: come da note in atti; ### Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ####, in contrada ### snc, identificato al catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 22, part. 428; che, “alcuni anni or sono”, la società ### S.p.A. aveva realizzato sul detto terreno una linea elettrica, “collocando abusivamente 1 traliccio in acciaio e alcuni cavi”, imponendo al fondo di sua proprietà “un peso di natura reale a servizio esclusivo di terzi estranei”; che, a seguito di questa installazione, il suolo - avente destinazione turistico-residenziale e non agricola - aveva perso il proprio valore; che la convenuta deve ritenersi responsabile dei danni derivanti “dall'esercizio arbitrario di attività materiale consistita nella installazione sulla proprietà dell'attore della linea elettrica senza l'esistenza di alcun consenso da parte del proprietario né di alcuna regolare costituzione di servitù con il predetto, né tantomeno di alcun indennizzo in merito”; che tale ingiusto danno doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurando il comportamento della convenuta un illecito a carattere permanente; che, inoltre, all'attore spettava anche l'indennità di servitù sia per l'indebita compressione del suo diritto di proprietà, sia per la considerevole diminuzione di valore del fondo. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'On. Tribunale adito, "contrariis reiectis" 1. Dichiarare, in via principale, l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dall'### s.p.a. sul terreno di proprietà dell'attore, ordinando la regolare costituzione di servitù; 2. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato nonché al pagamento della relativa indennità, che allo stato si quantificano in euro 25.000,00 ovvero nella maggior o minor somma determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società e-### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito la domanda proposta ex adverso: in particolare, precisava che la linea elettrica denominata “###” era stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”, sostenendo che l'impianto non fosse abusivo, essendo stato oggetto di un procedimento amministrativo volto alla sanatoria di vari elettrodotti, avviato ai sensi della L.R. n. 17/2000; negava, inoltre, che la linea arrecasse danni alla proprietà dell'attore, atteso che la medesima “distribuendo energia elettrica al comprensorio, svolge una funzione essenziale alla vivibilità del contesto territoriale”; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto o, in subordine, che detta servitù venisse giudizialmente costituita. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, rigettare la domanda attorea atteso che le installazioni e gli impianti oggetto della domanda attorea sono assolutamente legittimi in virtù del provvedimento amministrativo di sanatoria in narrativa meglio descritto (### n. 17/2000, art. 25). In subordine, accertare e dichiarare che e-distribuzione S.p.A., ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù degli impianti avanti indicati. 1. In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale appena formulata, ancora con domanda riconvenzionale, si chiede che ###mo Giudice adito voglia costituire in favore della società convenuta servitù coattiva di elettrodotto; 2. Condannare l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di spese competenze e onorari del giudizio in favore della società”. 
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data ###; con ordinanza del 23.02.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - venivano richiesti dei chiarimenti al c.t.u.; da ultimo, preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti dal Giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
RITENUTO IN DIRITTO Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda che ci occupa, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione delle pretese azionate in giudizio dalle parti. 
Le domande proposte dal ### devono essere interpretate come volte ad ottenere, per il passato, la condanna di controparte al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per effetto dell'installazione abusiva sul proprio terreno del traliccio e dei cavi aerei da parte della società convenuta, condotta integrante gli estremi di un illecito permanente in quanto posta in essere senza il previo consenso del proprietario del terreno; per il futuro, la regolare costituzione della servitù di elettrodotto, con condanna della controparte al pagamento della relativa indennità. 
La società convenuta, invece, ha eccepito la non abusività della collocazione del traliccio e dei cavi aerei, stante l'avvenuta sanatoria dell'opera elettrica per effetto dell'autorizzazione del 27.04.2006, emanata ai sensi dell'art. 25 L.R. 17/2000 (cfr. documentazione allegata alla comparsa); in via riconvenzionale, ha chiesto innanzitutto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto ovvero, in subordine, la costituzione per sentenza della servitù. 
Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo le vicende inerenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto. 
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 1056 c.c. prevede che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. 
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).  ###. 119 del citato R.D. stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”. 
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione ed è finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica: si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo. 
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle ### servitù coattive ex art. 1032 c.c.: "### della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa". Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante” (cfr.  civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione). 
Il citato art. 1032, co. 1, c.c. prevede che “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”. 
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che, in data ###, era stata pubblicata sul ### della ### l'“autorizzazione in sanatoria per n. 98 opere elettriche localizzate nel territorio della ### - ex art. 25 ### 17/2000”, rilasciata dalla ### di ### con cui l'allora ### era stata autorizzata “in via definitiva al completamento dei procedimenti di cui all'elenco allegato, per l'applicazione immediata del titolo VII della ### n. 17 del 24 novembre 2000 e delle disposizioni impartite in materia con D.P.R. dell'8 giugno 2001, integrato e modificato dal D.Lgs.  27 dicembre 2002 n. 302”, autorizzazione accordata, ai sensi dell'art. 2, con carattere di pubblica utilità e fatti salvi i diritti dei terzi. 
Ed infatti, l'art. 25 L.R. 17/2000, ratione temporis applicabile, disciplina### l'autorizzazione in sanatoria che i proprietari degli impianti elettrici già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge potevano richiedere al competente ufficio della provincia interessata, con le modalità e la procedura indicate dalla norma. 
Nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (in atti), tra i ### interessati dalle linee elettriche autorizzate in sanatoria, viene menzionato anche il Comune di ### con specifico riferimento per quanto qui di interesse al foglio di mappa n. 22, ove ricade il terreno oggetto di causa. 
Pertanto, deve ritenersi che l'allora ### s.p.a. (oggi e-### s.p.a.) avesse ottenuto l'autorizzazione definitiva al completamento dei procedimenti concernenti le linee elettriche menzionate nell'allegato elenco, al fine di dare immediata applicazione alle norme della L.R. 17/2000 in tema di indennità di asservimento (titolo ###, il tutto con carattere di pubblica utilità. 
Tuttavia, dall'autorizzazione al completamento dell'opera elettrica non discende automaticamente la costituzione della servitù, bensì unicamente il diritto alla costituzione del vincolo, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità, in difetto di un provvedimento di asservimento, non può determinare alcun affievolimento del diritto di proprietà del privato (in termini analoghi Tribunale Latina, n. 2616/2023). 
Infatti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 119 R.D. 1775/1933 e 1032 c.c., la servitù prevista dalla legge (come nel caso che ci occupa), in mancanza di contratto, è costituita con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione: “È opinione unanime in giurisprudenza che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù”). 
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta alcun atto dell'autorità amministrativa quale, in via esemplificativa, un decreto di asservimento definitivo coattivo, oppure un'espropriazione con riconoscimento di un'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, né tantomeno risulta dedotta la sottoscrizione di un contratto tra le parti o l'intervento di una pronuncia giudiziale. 
A ciò aggiungasi che “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, n. 26965/2013; Cass. civ., Sez. 1, n. 701/2023). 
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto possa essere acquistata anche per usucapione (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 2, 29617/2022, in motivazione). 
Pertanto, ragioni di priorità logica impongono di vagliare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta, atteso che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe l'infondatezza della domanda attorea. 
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, “sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito” (Cass. civ., sez. 3, n. 4295/2008). 
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. R.D. n. 1775/1933 non costituiscono disciplina esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 5606/1996; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'### n. 956/2025).
Del resto, questo Giudice concorda con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 10929/2023). 
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non può essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate. 
In punto di diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 8662/2010, in motivazione; ### 2, 18392/2006), oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù uti dominus (cfr. Corte d'### n. 956/2025). 
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione della servitù debba essere fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi. 
Peraltro, nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Orbene, a parere di chi scrive la società convenuta non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. 
Anzitutto, va rilevato che la società e-### s.p.a. ha allegato che la linea elettrica oggetto di causa, denominata “###”, sarebbe stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”: pertanto, sul presupposto dell'avvenuta installazione degli impianti risalente ad oltre trent'anni addietro, da valutare unitamente alle caratteristiche degli stessi - che implicano l'esistenza di opere visibili e, quindi, di una servitù apparente -, nonché alla circostanza che l'impianto fosse stato utilizzato dall'### “costantemente, continuamente, pubblicamente e pacificamente” così consentendo “di assicurare la fornitura di diverse utenze”, ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto. 
Tuttavia, esaminando il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che non sia stata offerta idonea dimostrazione né, da un lato, del fatto che il traliccio in acciaio ed i cavi aerei erano stati apposti almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il ### né, dall'altro lato, del conseguente esercizio del possesso ventennale della servitù di elettrodotto. 
Invero, le fotografie versate in atti dalla società convenuta in allegato alla c.t.p. del 16.12.2019, ritraenti lo stato dei luoghi, non recano data certa, sicché non è dato desumere quando le stesse siano state scattate, rivelandosi pertanto del tutto ininfluenti ai fini della prova dell'apposizione del traliccio nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale; inoltre, nella c.t.p. si legge che “dal sopralluogo tecnico eseguito in data ### risulta che l'immobile citato in atti è interessato dall'attraversamento di una linea elettrica di media tensione, ultraventennale, denominata “###”, più precisamente dal primo tratto di detta linea, che collega la CP (cabina primaria) “Bovalino” con la CS (cabina secondaria) denominata “### Smistamento”, entrambe in esercizio già in data anteriore al 1986”. 
Il solo elaborato del c.t.p. non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di e-### s.p.a.: com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Occorre pertanto procedere alla disamina delle deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 13.05.2022 sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art.  183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1) Vero che la linea elettrica di media tensione denominata “###” che interessa il terreno sito in ####, in ### al ### 22, ### 428, di proprietà dell'attore è stata installata da più di venti anni?; 2) ### che detta linea collega la ### primaria denominata “Bovalino” con la ### secondaria denominata “### Smistamento”?; 3) ### che dalla installazione ad oggi la linea è sempre stata utilizzata dall'### per la distribuzione dell'energia elettrica nel comprensorio circostante e che sulla stessa ### ha eseguito diversi interventi di manutenzione?”). 
Il teste ### dipendente ### ha riferito: “### in precedenza ero operaio, fino a sei sette anni fa, ora sono impiegato in amministrazione nella parte tecnica. Più volte sono intervenuto sulla linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km. 
ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### alla cabina ### per poi proseguire, in linea di massima tra due cabine c'è una distanza di 3 chilometri non so dire di preciso. ADR: non conosco ### di recente abbiamo fatto un sopralluogo su una particella precisa, sul documento era riportato il numero di particella, ma non lo ricordo. Dal sopralluogo è risultato che la linea passava anche da questa particella. ADR: La linea ### è la linea principale; quando sono stato assunto nel 2008, la linea era già presente. Sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986, non so se i tralicci sono stati messi prima o dopo. ADR: è una linea attiva, a tralicci. ADR: le due cabine di cui ho detto collegano la linea ###” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2022). 
Orbene, a parere di chi scrive, le propalazioni dei due testimoni non sono sufficienti a ritenere adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione: ed infatti, sebbene il teste ### abbia dichiarato che “le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente” ed il teste ### che “sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986”, tuttavia i due testimoni hanno riferito di essere stati assunti dall'### rispettivamente nel 2004 e nel 2008 e, quindi, il loro narrato si riferisce a circostanze apprese aliunde e non oggetto di una diretta percezione. 
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali in ordine alla data della messa in servizio delle cabine sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere: invero, anche a voler ipotizzare che le due cabine, primaria e secondaria, siano state effettivamente apposte nel 1986, non è stata articolata alcuna prova da parte di e-### in ordine alla data di apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei sul terreno oggetto di causa. Al contrario, il teste ### ha dichiarato di non sapere se i tralicci fossero stati messi prima o dopo l'apposizione delle cabine, il che lascia quantomeno dubitare della necessaria contestualità tra il momento di apposizione delle cabine e quello di apposizione dei tralicci. 
Né alcuna indicazione utile in ordine alla data di apposizione del traliccio e dei cavi aerei sul fondo del ### può desumersi dall'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla ### di ### in data ###: ed invero, sebbene da detta autorizzazione risulti che le relative istanze presentate da ### s.p.a. avessero ad oggetto 98 opere elettriche “già costituite alla data di entrata in vigore della ### della ### n. 17 del 24 novembre 2000”, ciò consente soltanto di arguire che le opere elettriche fossero già esistenti alla suddetta data, ma non anche di desumere in maniera univoca quando il traliccio ed i cavi aerei siano stati apposti sulla particella oggetto di causa; del pari, il riferimento al Comune di ### foglio di mappa n. 22, tra i ### interessati dalle opere elettriche autorizzate in sanatoria, non consente univocamente di desumere se, alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000, il traliccio ed i relativi cavi fossero già stati di fatto installati sul terreno di proprietà dell'attore.
Ne discende che l'odierna convenuta non ha assolto all'onere del quale era gravata, ossia di dimostrare che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno oggetto di causa da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale. 
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la società e-### abbia omesso di provare un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ossia l'apparenza della servitù (ex art. 1061 c.c.), con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo di proprietà dell'attore, corrispondendo il traliccio in acciaio unitamente ai cavi aerei - segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio - al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio (in termini similari cfr. Corte d'### 956/2025). 
Pertanto, non essendo stato provato che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno del ### da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale né, quindi, che la società convenuta abbia posseduto la servitù di elettrodotto sul detto terreno per il periodo previsto dalla legge, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e-### s.p.a. 
Invece, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a., di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, e l'analoga domanda formulata in via principale da ### meritano accoglimento, in ragione di quanto infra spiegato.  ### il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa” (Cass. civ., Sez. 2, n. 4839/2021). 
Nel caso di specie è pacifico che non sia mai intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, sebbene in data ### fosse stata emanata dalla ### di l'autorizzazione in sanatoria delle opere elettriche indicate nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (cfr. documentazione in atti). 
Sussiste, dunque, la prescritta autorizzazione all'esercizio definitivo in sanatoria, emessa dalla competente autorità, sicché risultano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto per sentenza, formulata da entrambe le parti. 
Ciò posto, mette conto procedere alla disamina delle restanti domande proposte dall'attore, ossia quella volta, da un lato, ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite da e-### s.p.a. (già ### s.p.a.) sul terreno di proprietà dell'attore, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti “per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato” e, dall'altro, ad ottenere il pagamento dell'indennità di asservimento. 
Va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, 26965/2013). 
Nella presente fattispecie, come già argomentato, malgrado l'avvenuta autorizzazione in sanatoria al completamento delle opere elettriche indicate nell'elenco prodotto da e-### s.p.a., emessa in data ###, è pacifico che non sia intervenuto, nei termini di legge, alcun decreto di asservimento in via amministrativa: pertanto, sino alla costituzione della servitù per il tramite della presente sentenza, l'occupazione della porzione di terreno di proprietà del ### mediante l'apposizione da parte dell'### del traliccio e dei cavi aerei insistenti sul suo fondo deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, astrattamente idoneo a legittimare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore.
Orbene, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ### ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del complessivo ammontare di € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento. 
Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento. 
Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza). 
Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo. 
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'allegazione attorea si rivela del tutto generica, non avendo il ### puntualmente allegato, né tantomeno provato, l'esatto momento in cui l'### avrebbe apposto sul terreno di sua proprietà il traliccio in acciaio ed i cavi aerei, così di fatto omettendo di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Ed invero, la compromissione del diritto di proprietà dell'odierno attore non può che trovare origine nel momento dell'apposizione sul suo fondo del traliccio e dei cavi aerei; tuttavia, nella specie si rinviene un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, in ordine all'esatta individuazione del suddetto dato temporale. 
Del resto, la mancata dimostrazione dell'esatto momento in cui il traliccio è stato apposto sul terreno del ### ha indotto questo Giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta: allo stesso modo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'abusiva occupazione della porzione del terreno per mezzo dell'apposizione traliccio in acciaio, l'assoluta incertezza in ordine al dies a quo dell'apposizione del suddetto traliccio non può che riverberarsi in danno dell'odierno attore, gravato dell'onere di allegare puntualmente, nonché di provare, il momento in cui il traliccio era stato effettivamente apposto sul suo terreno, con ciò comportando la compromissione del suo diritto di proprietà, oggetto della pretesa risarcitoria. 
Merita osservarsi che alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal compendio probatorio in atti atteso che, ut supra argomentato in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, di alcuna utilità pratica si rivelano le propalazioni dei testimoni escussi, a nulla rilevando la data in cui sono state realizzate le due cabine, “Bovalino” e “### Smistamento”, indicata dai testimoni nell'anno 1986. Ed infatti, anche a voler effettivamente ritenere che le due cabine siano state realizzate nell'anno 1986, ciò non consente in alcun modo di arguire l'epoca di apposizione del traliccio sul fondo del ### Pertanto, considerato che entrambe le parti, con riferimento alle rispettive domande (riconvenzionale di usucapione per quanto riguarda e-### s.p.a.; di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di una porzione del proprio terreno per quel che concerne ###, erano gravate dall'onere di dimostrare il momento di apposizione del traliccio da parte dell'### e che tale prova non è stata in alcun modo offerta in giudizio, non può che addivenirsi in parte qua al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ### Ed invero, l'omessa allegazione e prova da parte dell'attore del momento di apposizione del traliccio sul proprio fondo impedisce di valutare da quando il medesimo abbia iniziato a patire il pregiudizio al suo diritto di proprietà. Pertanto, anche a voler tacere in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore con riguardo ai danni derivati all'immobile de quo prima che il medesimo ne divenisse proprietario (e, quindi, prima del 18.05.2017, data di stipula dell'atto pubblico di donazione in notar ### notaio in ### rep. 6037 - racc. 3680, in atti), comunque deve concludersi nel senso che il ### non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della sua domanda di risarcimento del danno. 
Per quanto invece concerne la domanda volta alla liquidazione dell'indennità di asservimento formulata dall'odierno attore, conseguente alla costituzione ### della servitù di elettrodotto per sentenza, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, nel corso del giudizio il ### ha modificato l'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: invero, dopo aver quantificato la somma richiesta a titolo risarcitorio ed indennitario nell'unitario ammontare di € 25.000,00, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. ha chiesto “di procedere a costituire regolare servitù di elettrodotto con conseguente indennizzo pari ad € 236.342,00”, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. allegata a tale memoria. 
Tuttavia, la modifica della domanda deve ritenersi inammissibile, essendo stata effettuata dopo il maturare del termine fissato dalla legge per le preclusioni assertive e, quindi, tardivamente. 
Tanto premesso, in punto di diritto va rammentato che, quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1032 c.c. e l'art. 44 D.P.R. 327/2001 riconoscono il diritto ad un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce l'imposizione della servitù: si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di indennizzare il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, ed è commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) ed alla perdita di valore del fondo (cfr. in termini analoghi ### n. 1074/2025). 
Per la quantificazione dell'indennità di asservimento possono essere poste alla base della presente decisione le conclusioni cui da ultimo è pervenuto il c.t.u., ing. ### (depositate in data ###), in quanto congruamente motivate anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni delle parti nonché ai chiarimenti richiesti da questo Giudice. 
Ed infatti, va evidenziato che nella bozza di c.t.u. trasmessa alle parti, l'ausiliario - dopo aver descritto i luoghi come di seguito: “Il fondo ha destinazione ### di ### 02 ,{### visura storica (dal 01/01/1960 al 05/12/2022)}, ubicato in ### di ### 22 particella 428 ha destinazione ### come da ### di ### richiesto al Comune di ### il ###, ricevuto via PEC il ### ed allegato, (che cita testualmente , “per la particella in oggetto, ricadente nella #### di espansione a carattere stagionale “T” relativamente alla quale ,in atto, sono decadute tutte le previsioni del PRG ai sensi dell'art.65 LR 19/2002 e smi, è da considerarsi zona agricola”. La particella 428 del foglio di mappa 22 del Comune di #### avente estensione di 15.760 m2 (metri quadrati), uliveto di classe 02, (### storica aggiornata al 05/12/2022, allegata), è attraversata per 75,43 metri dalla linea dell'elettrodotto in modo non marginale ma semicentrale e diagonale rispetto la forma rettangolare del lotto suddividendola in circa (6000 mq) della superficie a monte, e circa (9.760 mq) a valle. Esiste un solo traliccio infisso nella particella 428, (indicato con ### nelle immagini allegate), con basamento di 2,30 m x 2,45 m ottenendo un ingombro, (superficie occupata dal basamento), pari a 5,63 mq, misure effettuate durante il sopralluogo vedasi verbale allegato), attraversante il lotto di proprietà ### oltre al passaggio dei tre cavi per una lunghezza pari a 75,43 metri” (cfr. pag. 6-7 della c.t.u. depositata il ###) - ha calcolato l'indennità di asservimento utilizzando come parametro di riferimento il valore di mercato del terreno, coltivato ad uliveto, stimato in € 2,50/mq.  ###, con l'ausilio del proprio c.t.p., ha contestato la bozza di c.t.u. esclusivamente con riguardo al valore di mercato del terreno calcolato dall'ausiliario, evidenziando che quest'ultimo non avesse indicato i criteri sottesi alla determinazione del suddetto valore, chiedendo quindi al c.t.u. di provvedere ad una rideterminazione del valore dell'immobile mediante un procedimento di stima che tenesse conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo, richiamando sul punto la propria c.t.p. versata in atti, che tra l'altro differenziava il terreno in due zone, una turistica e l'altra agricola, nonché allegando che “nell'anno 2012, per un'occupazione fatta sullo stesso terreno da parte della ### una terna arbitrale di tecnici ha attribuito al terreno in questione una valore unitario medio pari a E/mq 38,00”; alcuna contestazione, invece, veniva mossa dalle parti al criterio di calcolo adoperato dall'ausiliario. 
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia correttamente risposto alle osservazioni di parte attrice, evidenziando che “il terreno non ha destinazione turistica, ma destinazione agricola, così come indicato nel ### di ### del 18/10/2022 chiesto dal sottoscritto ed allegato alla CTU” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ed infatti, agli atti di causa risultano due distinti certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di ### uno in data ### all'odierno attore e l'altro in data ### al c.t.u., ove viene attestato che la particella oggetto di causa “ricadente nella zona turisticoalberghiera di espansione a carattere stagionale “T” del P.R.G. relativamente alla quale, in atto, sono decadute tutte le previsioni del p.r.g., ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., è da considerarsi zona agricola” (cfr. documentazione in atti). 
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertato che il terreno oggetto di causa ricada in una zona agricola, con ciò dovendosi definitivamente superare ogni obiezione formulata sul punto dall'odierno attore.
Del pari, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni attoree in ordine al documento relativo alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012, evidenziando che “per quanto riguarda il file “stima terna” si tratta di un terreno in zona ### (### a destinazione residenziale), del comune di ### quindi non agricolo e nulla c'entra con il nostro caso” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ebbene, sul punto merita osservarsi che detto documento, prodotto dal ### soltanto nel corso delle operazioni peritali - circostanza, sulla quale, tuttavia, alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dal difensore di parte convenuta (sul tema cfr. Cass. civ., sez. 1, ###/2023) -, ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di asservimento per l'imposizione sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio di una servitù coattiva di metanodotto. 
Per quanto di interesse in questa sede, la terna arbitrale nominata per operare siffatta stima ha utilizzato come parametro di riferimento il valore di un terreno oggetto di una compravendita del 5.11.2008, ubicato nel diverso Comune di ### e rientrante in zona ### dello strumento urbanistico, alienato per l'importo di € 38.000,00, giungendo quindi a definire per il terreno oggetto di causa un valore unitario di mercato pari ad € 38,00/mq (cfr. relazione tecnica del 17.07.2012, in atti). 
Ebbene, a parere della scrivente, il valore determinato nel 2012 dalla terna arbitrale non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale. 
Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti.
Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario ha così argomentato: “### stato sul posto alla data del sopralluogo ed avendone visionato le condizioni dell'uliveto, fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante, età, che possono influire sulla valutazione, si è redatta la stima per confronto con altri terreni con medesima coltura aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche analoghe, quanto più prossime al bene oggetto di stima. Si è acquisito dall'### dei ### la valorizzazione ### del Comune di ### che appare congrua con l'indagine effettuata” (cfr. risposta ai chiarimenti, depositata telematicamente in data ###). 
Il c.t.u. ha quindi rideterminato il valore di mercato del terreno oggetto di causa in € 3,875/mq argomentando come segue: “### un valore da 1 (valore minimo) a 3 (### massimo) otteniamo: a) ### (### discreta mediocre) discreta 2; b) ### (pianeggiante acclive mediocre) acclive 2; c) ### (### insufficiente sufficiente) buono 3; d) ### (###) buona 3; e) ### delle piante (### ordinaria ### ordinaria 2; f) ### (### maturità prossima all'impianto prossima all'estirpazione) piena maturità 3”, rilevando che “Si ottiene un punteggio pari a 15 corrispondente a 3,875 €/mq” aggiungendo in nota che “### 18 il punteggio max corrispondente a 4,5€/mq e 6 quello minimo corrispondente a 2,0 €/mq , per interpolazione lineare si ottiene 3,875€/mq”. Pertanto, ha concluso il proprio elaborato come di seguito riportato: “### indennità: ### 3,875 €/mq; ### occupata dal ### 2,30 m x 2,45 m = 5,63 mq; ### della striscia sotto i fili 75,43 m x 20 m = 1.508,60 mq (1/4 = 377,15 mq); ### 61.070,00€, ### 54.657,65€; ### del ### in percentuale: 10,5%. #### 21,82€; ¼ della larghezza sotto i fili 1.461,46€; ### di ### del ### 6.412,35€ (### per ### complementare); ### di Elettrodotto 7.895,63€” ( risposta ai chiarimenti, cit.). 
A pag. 4 dell'elaborato integrativo ha precisato che la stima per valore complementare è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato del terreno senza l'elettrodotto e di quello con l'elettrodotto, chiarendo che il valore di mercato è stato ottenuto mediante indagine effettuata per comparazione su beni omogenei di analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche limitrofi e/o in prossimità rispetto a quello in esame. Inoltre, ha puntualizzato che “il deprezzamento tiene effettivamente conto del fatto che la particella è divisa in 2 parti dalla linea di cui circa 6000 mq a monte e 9760 a valle con un rapporto fra i due pari a circa il 60%, quindi di fatto il lotto viene attraversato nel suo interno, non marginalmente. Inoltre la linea dell'elettrodotto è posta in modo diagonale rispetto la sagoma rettangolare del lotto peggiorandone così l'appetibilità / valore / "importo di cui un potenziale acquirente sarebbe disposto a sborsare per l'acquisto". Molto inferiore sarebbe stato l'indennizzo se la medesima fosse stata attraversata marginalmente ossia su un suo lato e/o porzione di lato” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti depositati il ###). 
A parere di chi scrive, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle ulteriori osservazioni presentate da parte attrice, cui per brevità si rinvia (all. 18, depositato dal c.t.u. in data ###). 
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sinteticocomparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili” (Cass. civ., Sez. 1, n. 18577/2020). 
Ebbene, l'ausiliario ha fornito dei parametri oggettivi cui ha ancorato la propria valutazione in merito alle caratteristiche del terreno oggetto di causa, adoperando come riferimento la valorizzazione agricola del Comune di ### redatta dall'### dei ### nell'anno 2022 (all. 20, depositato dal c.t.u. in data ###). 
I valori espressi dall'O.V.A. (### dei ### - stimati, tra l'altro, “sulla base di dati di mercato noti o di immediata rilevabilità, con riferimento a risultanze di atti pubblici di compravendita, di decreti di esproprio, di offerte di vendita (avuto riguardo all'ordinario abbattimento che può realizzarsi in fase di conclusione dell'accordo)” (cfr. all. 20, cit.) - distinti per zona regionale e tipologia di coltura ed opportunamente modulati dall'ausiliario mediante il riferimento alle caratteristiche tecniche ed estrinseche del terreno oggetto di causa, sono da ritenersi ampiamente attendibili e condivisi stante la validità dell'### che li produce (in termini analoghi cfr. ### n. 807/2024). Infatti, per ciascuna tipologia di terreno, tenendo conto del contesto locale di riferimento e della tipologia di coltura, l'### elabora dei “valori agricoli minimi e massimi ordinari”, non potendo tuttavia escludere l'esistenza di “fondi singolari” il cui valore può discostarsi da quelli rilevati (cfr. all. 20, cit.), in ragione delle peculiarità del singolo terreno. 
Ebbene, esaminando i valori espressi dall'O.V.A. con riferimento al Comune di ### si evince che, per i terreni coltivati ad uliveto, la forbice di valore varia da un minimo di € 20.000,00/ha ad un massimo di € 45.000,00/ha (ossia da € 2,00/mq ad € 4,50/mq).  ###, adoperando questo parametro di riferimento e considerando la situazione di fatto esistente alla data del sopralluogo presso il terreno oggetto di causa, ha esaminato le specifiche caratteristiche del fondo, sub specie di fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante ed età, addivenendo ad una stima del valore del terreno, pari ad € 3,875/mq, che appare del tutto congrua con i valori O.V.A. 
Del resto, nel formulare le proprie osservazioni alla stima da ultimo operata dall'ausiliario, l'attore non ha mai dedotto, né tantomeno provato, che il suo terreno coltivato ad uliveto possedesse delle caratteristiche tali da legittimare un discostamento rispetto al valore massimo contemplato dall'### limitandosi a contestazioni generiche sulla stima effettuata dal c.t.u., cui quest'ultimo ha puntualmente risposto (cfr. risposta alle osservazioni, depositata dal c.t.u. in data ###). Inoltre, con riguardo alle contestazioni attoree afferenti all'asserita destinazione turistico-alberghiera del terreno, nonché alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012 sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio, deve in questa sede richiamarsi quanto supra ampiamente argomentato. 
Pertanto, alla stregua dei chiarimenti offerti dal c.t.u., l'indennità di asservimento deve essere quantificata in € 7.895,63 ed il relativo pagamento in favore dell'odierno attore va posto in capo ad e-### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. 
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da e- ### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e dell'analoga domanda formulata in via principale da ### previo pagamento da parte di e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, deve essere dichiarata costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria in capo all'odierno attore (in senso analogo cfr. ### n. 1074/2025). 
Sulla somma determinata a titolo di indennità di asservimento non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, venendo in considerazione un debito di valuta e non essendo stata provata, né tantomeno allegata, la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello presunto costituito dagli interessi legali (Cass. civ., Sez. 1 n. 21640/2005). 
Della presente sentenza va ordinata la trascrizione al ### dei ### di #### complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta in via principale da e-### s.p.a.; - rigetta la domanda risarcitoria formulata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e l'analoga domanda formulata in via principale da ### e per l'effetto, previo pagamento da porre in capo alla società e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part.  428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024; - ordina al ### dei ### di ### la trascrizione della presente sentenza.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data ###, tramite l'applicativo ### del magistrato 

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 1466/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Olga Quartuccio

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 48/2026 del 23-01-2026

... ###ra ### di mantenere i locali in buono stato di manutenzione ordinaria e di consentire al #### l'accesso per verifiche e interventi di manutenzione straordinaria, previo preavviso di almeno 48 ore, salvo urgenza; • non è cedibile, né trasmissibile a terzi, né può essere concesso in locazione o comodato. ### da parte del #####. ### continuerà a occupare, come già avviene da diversi mesi, la zona taverna adibita a living/zona giorno e la mansarda adibita a zona notte, con pieno godimento delle relative pertinenze. Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare la privacy e la tranquillità dell'altro, evitando interferenze negli spazi rispettivamente assegnati. ### Utenze domestiche: ### le utenze intestate al #### (energia elettrica, ### fornitura idrica, legna da ardere per riscaldamento) resteranno a suo carico e saranno da lui pagate direttamente ai fornitori entro le rispettive scadenze. Tassa sui rifiuti (###: ### resterà intestata al #### unico proprietario dell'immobile, e sarà da lui corrisposta. Tuttavia, considerata l'occupazione di fatto di porzioni distinte dell'immobile, le parti concordano che: qualora l'ente impositore impone la separazione delle posizioni (leggi tutto)...

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##### in persona dei magistrati dott. ### D'### rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### nel procedimento r.g.n. 3017/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente: SENTENZA letto il ricorso depositato in data ### da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in #### in data ### dal quale sono nati i figli ### (l'11.12.1985), ### (il ###) e ### (il ###); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione; rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: ### Assegnazione temporanea alla ###ra ##### in via esclusivamente pattizia e senza alcun riconoscimento di diritti reali in capo alla ###ra ### acconsente a concedere a quest'ultima un diritto personale di godimento a titolo gratuito limitato al solo piano rialzato dell'immobile sito in ####, ### n. 52, nonché all'utilizzo di una stanza situata al piano garage, da utilizzarsi esclusivamente per utilizzo quale deposito, e alle aree esterne antistanti l'abitazione. 
Tale diritto personale di godimento: • avrà durata fino a quando la ###ra ### non acquisisca una diversa sistemazione abitativa; • si estinguerà automaticamente in caso di convivenza more uxorio della ###ra ### con terzi o di suo nuovo matrimonio; • comporta l'obbligo per la ###ra ### di mantenere i locali in buono stato di manutenzione ordinaria e di consentire al #### l'accesso per verifiche e interventi di manutenzione straordinaria, previo preavviso di almeno 48 ore, salvo urgenza; • non è cedibile, né trasmissibile a terzi, né può essere concesso in locazione o comodato.  ### da parte del #####. ### continuerà a occupare, come già avviene da diversi mesi, la zona taverna adibita a living/zona giorno e la mansarda adibita a zona notte, con pieno godimento delle relative pertinenze. Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare la privacy e la tranquillità dell'altro, evitando interferenze negli spazi rispettivamente assegnati.  ### Utenze domestiche: ### le utenze intestate al #### (energia elettrica, ### fornitura idrica, legna da ardere per riscaldamento) resteranno a suo carico e saranno da lui pagate direttamente ai fornitori entro le rispettive scadenze. 
Tassa sui rifiuti (###: ### resterà intestata al #### unico proprietario dell'immobile, e sarà da lui corrisposta. Tuttavia, considerata l'occupazione di fatto di porzioni distinte dell'immobile, le parti concordano che: qualora l'ente impositore impone la separazione delle posizioni ### in relazione alle diverse unità abitative di fatto, ciascuna parte provvederà al pagamento della ### relativa alla porzione di immobile da essa occupata; in caso contrario, il #### continuerà a corrispondere l'intero importo ### Manutenzioni: Le spese di manutenzione ordinaria dei locali rispettivamente occupati saranno a carico di ciascun coniuge per la parte di propria competenza. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, ivi comprese quelle relative a interventi strutturali, impianti comuni e copertura, resteranno integralmente a carico del #### in qualità di proprietario.  ### Le parti regolamentano l'uso condiviso della lavatrice secondo le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, venerdì utilizzo riservato alla ###ra ### martedì, giovedì e sabato utilizzo riservato al #### prima e terza domenica utilizzo per la ### seconda e quarta domenica al #### Ciascuna parte si impegna a rispettare i turni concordati e a mantenere in efficienza l'elettrodomestico. Le eventuali spese di riparazione saranno sostenute in parti uguali fino a quando i coniugi utilizzeranno la stessa lavatrice. La sig.ra ### effettuerà acquisto di proprio elettrodomestico, appena avuta la disponibilità di danaro, derivante dalla divisione al 50% delle somme che la coppia deteneva su conti correnti contestati, lasciando il pieno utilizzo e disponibilità dell'attuale lavatrice al sig.  ###### targata ### di proprietà esclusiva del #### potrà essere utilizzata temporaneamente anche dalla ###ra ### secondo le seguenti modalità: − Durata: Il diritto di utilizzo da parte della ###ra ### cesserà improrogabilmente il 30 giugno 2026, data entro la quale ella dovrà provvedere all'acquisto di una propria autovettura.  − Modalità di utilizzo: ###ra ### dovrà comunicare al #### con almeno 48 ore di anticipo, la propria intenzione di utilizzare il veicolo, al fine di consentire una reciproca organizzazione. In caso di necessità urgenti, il preavviso potrà essere ridotto.  − Spese e responsabilità: #### il bollo e le spese di manutenzione ordinaria rimangono a carico del #### le spese di carburante relative all'utilizzo da parte della ###ra ### sono a carico di quest'ultima; ciascuna parte è responsabile per i danni eventualmente cagionati al veicolo durante il proprio utilizzo; eventuali sanzioni amministrative per violazioni del ### della ### saranno a carico di chi ha effettivamente commesso l'infrazione.  #### Le parti concordano di procedere alla vendita dei seguenti beni facenti parte della comunione legale: n. 1 trattore marca #### targato ### anno 1998; n. 1 aratro marca ### tipo voltarecchio matricola V.80 ###.3 P.S.S.; n. 1 botte espurgo: tipo a traino con pompa meccanica, botte da ql. 10 in acciaio zincato, - matricola incompleta si leggono solo le ultime tre cifre 449 - priva di targa e libretto. 
Modalità di vendita: La vendita sarà curata dal #### e dalla ### che si impegnano a: ricercare acquirenti sul mercato al miglior prezzo possibile; informare previamente l'altro/a di ogni proposta di acquisto ricevuta; perfezionare la vendita solo previo accordo di entrambi sul prezzo; ripartire il ricavato netto (al netto di eventuali spese di intermediazione) in parti uguali tra i coniugi. Fino alla vendita del trattore, aratro e botte, per evitare il deperimento per inutilizzo, si consente l'uso solo per la pulizia del terreno di pertinenza dell'immobile essendo il mezzo privo di assicurazione. 
Termine: La vendita dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 30 giugno 2026. 
Qualora entro tale termine non si sia perfezionata la vendita, le parti si incontreranno per decidere se: prorogare il termine di ulteriori sei mesi; affidare la vendita a terzo intermediario; procedere alla divisione in natura dei beni mediante attribuzione al #### con corresponsione alla ###ra ### del controvalore di mercato determinato da perito nominato di comune accordo.  #### Il camper ### 2300 ### con cellula abitativa - ### P 740 GLC targato ### anno 2018, resterà nella piena titolarità ed esclusivo godimento del #### Le parti, sulla base di una stima di mercato concordemente effettuata, attribuiscono al già menzionato veicolo il valore commerciale di € 40.000,00 (quarantamila/00). 
A titolo di liquidazione della quota di comunione spettante alla ###ra ### (pari al 50% del valore stimato), il #### si impegna a corrisponderle l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) mediante bonifico bancario, da effettuarsi: in un'unica soluzione entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente che la ###ra ### comunicherà al #### entro 10 giorni dal deposito del presente atto.  ### DISPONIBILITÀ ### Conti correnti e libretti postali cointestati: Le parti concordano di ripartire in parti uguali (50% ciascuno) le somme giacenti alla data di deposito del presente ricorso su: conto corrente postale n. ###### cointestato, con saldo alla data del 12/12/2025 pari a € 6.658,33; libretto postale smart n. n. 64254294 cointestato, con saldo al 05/12/2025 pari a € 1.545,90. 
Modalità di ripartizione: La ripartizione avverrà mediante bonifico bancario dall'uno all'altro coniuge per la quota spettante ovvero prelievo contestuale delle rispettive quote e consegna materiale delle somme. La regolazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso. 
Chiusura dei rapporti cointestati: Successivamente alla ripartizione, i predetti rapporti cointestati saranno chiusi ed estinti: il conto corrente postale sarà chiuso entro 45 giorni dal deposito del ricorso; il libretto postale sarà chiuso contestualmente alla ripartizione delle somme. Ciascuna parte provvederà autonomamente all'apertura di propri rapporti bancari/postali personali.  ### (### Le parti concordano di procedere alla immediata riscossione di n. 8 ### cointestati di valore complessivo 11 milioni delle vecchie lire, per la somma presunta alla riscossione di euro 49.729,79 circa. 
Modalità di riscossione: La riscossione dei BFP avverrà entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, presso l'ufficio postale competente, con la presenza di entrambe le parti o dei loro delegati muniti di idonea procura.  ### Il ricavato della riscossione, al netto di eventuali ritenute fiscali, sarà ripartito in parti uguali (50% ciascuno) mediante accredito diretto sulle nuove coordinate bancarie/postali personali di ciascun coniuge ovvero bonifico dalla parte che materialmente riscuote all'altra, da effettuarsi entro 5 giorni dalla riscossione.  ### considerazione: della disparità reddituale esistente tra i coniugi; della circostanza che la ###ra ### ha svolto attività lavorativa solo saltuariamente negli anni 1987-1990; dell'età della ###ra ### (nata nel 1965) e delle difficoltà oggettive di reinserimento nel mondo del lavoro; della durata del matrimonio (oltre 40 anni) e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza; il #### si impegna a corrispondere alla ###ra ### un assegno mensile di mantenimento di € 600,00 (seicento/00).### decorre dalla data di deposito del presente ricorso in #### sarà corrisposto mensilmente, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la ###ra ### comunicherà al #### entro 10 giorni dal deposito del presente atto. ### sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, in base all'indice ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (###. La rivalutazione sarà applicata d'ufficio, senza necessità di richiesta. 
Cessazione dell'obbligo: ### di corrispondere l'assegno cesserà automaticamente in caso di: nuovo matrimonio della ###ra ### convivenza more uxorio della ###ra ### protratta e stabile, con altra persona; sopravvenuta autonomia economica della ###ra ### valutata in base a redditi derivanti da lavoro subordinato, autonomo o pensione, di importo superiore a € 1.200,00 netti mensili per almeno dodici mesi consecutivi; morte di una delle parti.  #### Definizione dei rapporti patrimoniali: Le parti dichiarano di aver regolato, con le pattuizioni contenute nel presente accordo, tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, fatta eccezione per: i beni e i rapporti oggetto di comunione legale non espressamente menzionati nel presente atto, la cui divisione sarà effettuata in sede di eventuale futuro divorzio ovvero in separata sede ###ripartizione secondo le quote di legge (50% ciascuno); gli eventuali crediti e debiti nei confronti di terzi, che ciascuna parte si impegna a gestire autonomamente per la propria quota di competenza. Rinuncia reciproca: Le parti, in riferimento ai rapporti patrimoniali oggetto del presente accordo, dichiarano espressamente di: rinunciare a ogni ulteriore pretesa o rivendicazione, attuale o futura, nei confronti dell'altra parte; considerare definita ogni reciproca obbligazione derivante dalla convivenza matrimoniale e dalla comunione legale, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto. 
Resta inteso che ciascuna parte conserva i propri diritti: sui beni personali ex art. 179 c.c.; sugli eventuali beni acquistati dopo la data di cessazione della convivenza; in ordine alla quota di ### spettante in sede di eventuale divorzio, secondo la disciplina di cui all'art. 12-bis L. 898/1970. 
Dichiarazione di assenza di ulteriori assegni: Le parti dichiarano che, oltre all'assegno di mantenimento sopra indicato in favore della ###ra ### non è dovuto alcun altro assegno, contributo o indennità di qualsiasi natura tra i coniugi.  rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi ### nato l'1.01.1958 in ####, e #### nata il ### in ####; 2) ordina all'### dello ### del Comune di #### di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1984); 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente ### di ### ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione; 4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso a S. ### C.V. nella camera di consiglio del 16.01.2026 ### est.  dott. ### D'### n. 3017/2025

causa n. 3017/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Birnardo Anna, Giovanni D'Onofrio

M

Tribunale di Torino, Sentenza n. 4800/2021 del 02-11-2021

... alla luce della loro effettuazione in modalità non ordinaria con avvio lavori senza progetto e senza permesso. Si ritiene, invero, che l'aver iniziato i lavori senza progetto e senza permesso costituisca grave inadempimento del professionista. ###. ### era stato nominato dalla ### e avrebbe, infatti, dovuto effettuare per loro conto la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere previo deposito della ### e dei rilievi necessari. ### omesso tali attività prima dell'inizio dei lavori integra un grave inadempimento che paralizza la pretesa economia avanzata dal professionista, pretesa in ogni caso non sostenuta dalla prova dell'esecuzione delle prestazioni atteso che, come evidenziato dal ### gli elaborati progettuali a corredo del ### di ### quali lo schema planimetrico del cantiere, il cronoprogramma, il computo metrico oneri sicurezza e il ### di manutenzione non sono stati prodotti. Ne consegue che la domanda proposta in via riconvenzionale dall'#### deve essere rigettata. 8.Devono, invece, essere accolte le domande di manleva proposte da C.&P. e dal geom. ### nei confronti dei terzi chiamati ##### e #### ha, infatti, accertato la loro esclusiva responsabilità con riguardo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 650/2019 promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat #### contro C.&P. S.R.L.S. (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dell'avv. ### elettivamente domiciliati in #### 46 ### e contro ### S.p.A. (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura generale alle liti conferitagli in data 27 aprile 2017 per atto del notaio Dott. #### 81957, Racc. #### e contro ###'S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###, in persona del procuratore speciale ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Andreotti, ### per l'### degli ### dei ###s, domiciliat ####### 86 (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (C.F. ###), che li rappresenta ed assiste### e contro #### I, ### E #### di precisazione delle conclusioni in data ### CONCLUSIONI ### e ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe le declaratorie del caso, così giudicare: In via principale, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, dichiarare risolto il contratto medesimo e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad € 85.512,49 oltre IVA oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per danni patrimoniali, nonché nella somma di euro 2.537,60 a titolo di refusione delle spese sostenute per le consulenze dei ### incaricati ### Bettera ed ### Bulgarelli, e ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale fra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 138.050,09 oltre IVA ove dovuta; In via principale nel merito: accertato il grave inadempimento dell'#### nella ritardata presentazione delle pratiche edilizie, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni provocati al #### che si quantificano nella somma pari ad euro 47.543,71 oltre interessi al tasso legale, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa. 
Sempre in via principale, nel merito: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare le domande riconvenzionali svolta in comparsa di costituzione e risposta nei confronti degli attori sia da C.&P. s.r.l.s. sia dall'#### perché infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata, nel merito: accertato, per le ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento dei convenuti nella realizzazione delle opere di ristrutturazione oggetto del contratto di appalto per cui è causa, ridurre proporzionalmente il prezzo concordato fra le parti e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale fra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto risulterà di giustizia e, al contempo, condannare i convenuti al risarcimento dei danni provocati a parte attrice che si quantificano nella somma pari ad euro 50.000,00 e/o nella misura che la S.V. riterrà di giustizia per i danni non patrimoniali patiti dalla convenuta anche provvedendo in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. 
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale dei convenuti #### legale rappresentante della società C.&P. S.r.l.s., (..) e dell'Ing. ### (..) sulle circostanze di seguito indicate ai nn.rr. da 1 a 11, da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che”, nonché prova per testi in persona dei sigg.ri: #### (..) Sig. ### (..); Ing. ### (..) sui seguenti capitoli di prova da nn.rr. 12 a 19, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “### che”: 1) al fine di procedere ad intervento di ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà, sito in #### n. 48, i sigg.ri ### e ### in data ### sottoscrivevano, in persona del #### il preventivo trasmesso dalla C&P che si rammostra al teste e prodotto come doc. 4; 2) il predetto preventivo, tra le varie opere, prevedeva, previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### la ridistribuzione degli spazi interni operata mediante demolizione e rifacimento delle pareti divisorie; installazione di un nuovo impianto 3 elettrico ed idraulico; posa di una nuova pavimentazione in piastrelle e parquet ligneo, previa formazione di adeguato massetto di sostegno; 3) le parti pattuivano per le opere il pagamento di un prezzo di euro 109.223,11 oltre ### 4) gli attori provvedevano al pagamento del 30% della somma indicata nel preventivo (i.e. euro 32.766,93 oltre ###, di cui: euro 5.000,00 oltre IVA in data ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 10.3.2018 ed euro 27.766,93 ad inizio lavori in data ###, come da docc. 5 e 6 che si rammostrano; 5) con comunicazione e-mail dell'11.4.2018 il #### fissava un appuntamento in cantiere, occasione nella quale presentava agli attori l'#### il quale avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d. CILA), come da doc. 8 che si rammostra; 6) i sigg.ri ### e ### oltre ai pagamenti indicati al precedente capitolo sub. 4), provvedevano al pagamento degli importi richiesti dal #### e quindi per complessivi euro 119.731,80 oltre ### come da documenti da n. 9 a n. 17 che si rammostrano, di cui: - fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA per “Realizzazione di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; 4 - fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA per “### materiale per impianto radiante a pavimento. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA per “### (opere straordinarie). Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA per “#### e posa davanzali. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48”; - fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino”; - fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione”; 7) In data ### il direttore tecnico ### Martin veniva sollevato 5 dall'incarico da parte del ##### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8) a seguito dell'allontanamento dell'### Martin, veniva incaricato della presentazione del ### (### per l'### l'#### 9) l'Ing. ### provvedeva ad eseguire rilievo definitivo di opere già realizzate, in forza del quale avrebbe potuto presentare la ### mediante mude, in data ###; 10) il ### veniva trasmesso dal'#### in data ###, con dichiarazione rilasciata al Comune di ### da parte del predetto ### di avvenuto inizio dei lavori in data ###; 11) nel mese di ottobre 2018 il #### consegnava agli attori i locali, pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate.  12) a cavallo dei mesi di novembre e dicembre 2018 i sigg.ri ### e ### commissionavano alla ### in persona dell'#### l'analisi dell'intero impianto elettrico dell'appartamento di loro proprietà; 13) l'Ing. ### riscontrava, a seguito di sopralluogo effettuato in data ###: i) l'assenza di alcun dispositivo magnetotermico a protezione della linea di alimentazione del quadro generale dell'unità immobiliare e quindi l'assenza di protezione dalle sovracorrenti; ii) la realizzazione del quadro generale con l'utilizzo di componenti usate e le protezioni magnetotermiche sottodimensionate rispetto alle esigenze di assorbimento dei dispositivi installati; iii) la contemporanea presenza nelle cassette di derivazione sia di 6 cavi di potenza che di cavi di segnale; iv) mancato rispetto dei requisiti minimi di potenza dell'impianto; 14) l'Ing. ### concludeva la propria relazione tecnica sull'impianto elettrico dell'immobile di C.so ### n. 48, datata 3.12.2018 e prodotta sub doc. 29, nel senso che lo stesso non garantisce i necessari requisiti di sicurezza e funzionalità, a causa del mancato rispetto di diverse prescrizioni delle norme CEI 64-8 e CEI 0-21, e quindi non possa essere considerato realizzato a regola dell'arte, tale per cui necessita di interventi correttivi; 15) i sigg.ri ### e ### incaricavano l'#### per la predisposizione e presentazione della ### in sanatoria per le opere precedentemente realizzate dalla ditta convenuta; 16) i sigg.ri ### e ### incaricavano la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. di eseguire lavori di parziale ripristino degli impianti elettrico e termico dell'unità immobiliare al fine di potervi ivi abitare; 17) la ditta A.SI.A. ### di ### F. & C. si occupava, in particolare, di eseguire lo sfiato dell'impianto termico interrato a pavimento e della verifica ed inversione dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 collegamenti tra i termostati ed i comandi di zona nonché tra le unità esterne e gli split interni; 18) nel mese di novembre 2018 gli attori sigg.ri ### e ### commissionavano all'#### di ### la verifica e la redazione di una perizia tecnica relativamente ai vizi di esecuzione riscontrati nelle note opere di ristrutturazione eseguite dalla C&P; 7 19) l'#### accertava all'esito della propria relazione la sussistenza di gravi vizi di esecuzione delle opere e degli impianti nell'appartamento dei sigg. ### e ### con un costo stimato per ripristino a regola d'arte e per l'occupazione temporanea di altro alloggio per il tempo necessario alla durata dei lavori di € 85.512,49 oltre ### Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi sopra indicati sui formulandi capitoli di prova avversari che dovessero eventualmente essere ammessi, nonché sui capitoli formulati nel termine di cui all'art. 183, c. VI, n. 3, c.p.c. 
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.  ###.&P. S.R.L.S.: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − In via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere alla C.&P.s.r.l.s. la somma di € 55.573,089 a titolo di saldo del compenso delle opere di ristrutturazione eseguite, in conformità al computo metrico allegato. 
Sulle domande attrici ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 - In via principale, previa dichiarazione che la ditta appaltatrice C.&P.s.r.l.s. ha adempiuto al contratto di appalto di opera sottoscritto con gli attori, eseguendo sia le opere pattuite in preventivo sia tutte quelle extra contratto richieste in corso d'opera dai committenti, rigettare le domanda attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni in punto di fatto e in diritto dedotte in atti; - In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, ridurre, nella misura che verrà accertata e o ritenuta congrua in corso di causa, il prezzo dovuto alla C.&P.s.r.l.s. senza alcun risarcimento del danno o nella misura che verrà determinata, con eventuale compensazione con le somme che verranno riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale; - In ogni caso di condanna accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili a risarcire alla C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere agli attori in restituzione, riduzione e/o risarcimento danni; - In ogni caso di condanna della C.&P.s.r.l.s., accertare e dichiarare tenuta la ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti).  - In caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici e di condanna della C.&P. s.r.l.s., accertare e dichiarare la ### di #### e ### S.p.A., in forza della polizza n. 6125717, tenuta a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti).  - Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  - Per il geom. ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; Sulle domande attrici: − In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti.  − Condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  − Per l'ing. ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: − “In via preliminare, letta la CTU depositata in atti, si richiamano integralmente le osservazioni alla stessa dedotte dai CT delle parti convenute, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Si richiamano integralmente anche le successive osservazioni dedotte dal CT di parte ing. ###, predisposte e ricevute da questo difensore successivamente al deposito in cancelleria della ### qui allegate.  − -in via istruttoria si richiamano le richieste di prova per interpello e testi come dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa costitutiva e nei successivi atti di citazione dei terzi chiamati; − In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli attori, convenuti in riconvenzionale, sono tenuti a corrispondere all'ing. ### la somma di € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 39.776,88 a titolo di pagamento del compenso dovuto per le attività svolte come da progetto di parcella allegato; Sulle domande attrici − -In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; − In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili al risarcimento dei danni che verranno riconosciuti; in ogni caso accertare e dichiarare tenuta i ###s in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente per la carica a ### 86, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantire e manlevare il predetto assicurato da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e o risarcimenti) inflitte.  − condannare gli odierni attori #### e ### alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed ### come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria.  ### s.p.a.: “Voglia l'On.le Tribunale di #### rejectis, Nel merito: per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti della C. & P. S.R.L.S., respingere in quanto infondata ogni domanda dalla predetta svolta nei confronti della società conchiudente, con vittoria delle spese del giudizio”.  ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###: “Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito: respingere la domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione le eccezioni del ### e di questa difesa; in subordine: ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., applicare la franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori determinarne percentualmente l'esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente indicati in narrativa, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'### Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.### e ### (nel prosieguo anche “Committenti”) hanno introdotto il presente giudizio - per sentir pronunciare, in via principale, la risoluzione del contratto di appalto 9.3.2018 avente ad oggetto l'intervento di ristrutturazione nell'immobile sito in corso ### 48, per inadempimento dell'appaltatrice C.&P. s.r.l.s. (nel prosieguo “C&P” o “Appaltatrice”); - per sentir condannare la ### il suo legale rappresentante e ### dei ### geom. ### e l'ing. ### responsabile della sicurezza del cantiere e ### dei ### alla corresponsione della somma di € 85.512,49 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, costituito dai costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino conseguenti ai vizi delle opere, nonché di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniali.  - per sentir condannare l'ing. ### a corrispondere la somma di € 47.543,71, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla ritardata presentazione delle pratiche edilizie.  - per sentir pronunciare, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 50.000,00. 
A sostegno delle domande hanno allegato: − che, in data ###, gli attori, in persona del #### sottoscrivevano il preventivo trasmesso dalla C.&P., avente ad oggetto la ristrutturazione ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 dell'alloggio sito in ### corso ### 48 posto al sesto piano per il corrispettivo di € 109.223,11 oltre IVA e previo approntamento del cantiere e presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti ### per il tramite di propri professionisti all'uopo individuati; − che i lavori di ristrutturazione iniziavano in data ###; − che l'ing. ### avrebbe dovuto predisporre e depositare sin da subito presso il Comune la ### di ### (c.d.  ###, mentre nel corso dell'appalto i ### venivano a conoscenza che la pratica era stata depositata solo nei primi giorni del mese di settembre 2018, data in cui molte delle opere erano addirittura già state ultimate e pagate, con conseguente pregiudizio per il sig. ### che si trovava nella condizione di non poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione; − che essi ### a seguito della richiesta dell'### corrispondevano euro 119.731,80 oltre ### − che i lavori, con evidente ritardo ed in assenza di regolarità formale, proseguivano sino al successivo mese di ottobre 2018 quando gli attori, non potendo rimandare oltre il trasloco presso la nuova abitazione, chiedevano al geom. ### di vedersi consegnare i locali pur in assenza di ultimazione delle opere commissionate; − che, preso possesso dell'appartamento, si avvedevano che molte delle opere commissionate risultavano gravemente compromesse ed irrimediabilmente viziate e procedevano, pertanto, a inviare comunicazione a mezzo pec del 12.11.2018, tramite i propri legali, con la denuncia dei vizi e successiva denuncia 28.11.2018; − che C.&P. rispondeva contestando il ritardo e la sussistenza dei vizi e richiedendo il pagamento di € 30.000,00 oltre IVA a saldo di quanto preventivato e il pagamento del prezzo di tutti i lavori extra contrattuali, mai richiesti da essi esponenti. 
In diritto, gli attori hanno sostenuto che ricorrevano i presupposti dell'art. 1668 c.c. per pronunciare la risoluzione del contratto, atteso che le difformità o i vizi dell'opera erano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione. In subordine, hanno chiesto che il prezzo fosse proporzionalmente ridotto in considerazione dei vizi riscontrati.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
In relazione ai professionisti, #### e #### hanno sostenuto che gli stessi, quali ### dei ### dovessero rispondere in via solidale all'### per i danni arrecati. Hanno, infine, aggiunto che '#### avendo lo stesso ricevuto incarico nel mese di aprile 2018, si era reso altresì responsabile del grave pregiudizio procurato al #### con riferimento alle detrazioni ### non godute a causa del ritardato inoltro della ### C.&P. s.r.l.s. si è costituita in giudizio e ha allegato: − di essersi avvalsa di collaboratori e artigiani indipendenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto; − di aver nominato, quale direttore dei lavori nel proprio esclusivo interesse, ### non avendone i committenti nominato alcuno per avere seguito personalmente ogni aspetto delle singole opere realizzate; − di essere estranea rispetto alle pratiche amministrative e ai progetti, trattandosi di rapporti intercorsi tra i ### e i ### − di aver eseguito opere extra contratto quali il riscaldamento a pavimento, il taglio del muro sito nella parte sinistra dell'ingresso, il ribassamento in cartongesso dei corridoi e degli stanzini; la realizzazione di n. 8 scrigni, l'applicazione, anche nel locale cucina, del parquet a spina di pesce, la tamponatura del mobile di cucina con cartongesso da adattare alle superfici/cornici del predetto mobile e le prese di corrente, aumentate di circa 60/70 unità rispetto a quelle inizialmente pattuite. 
L'### ha, quindi, contestato che potesse operare la garanzia per i vizi non occulti dell'appalto avendo i committenti accettato le opere, mentre per quelli occulti ha dichiarato di non volersi sottrarre alla garanzia, sempre che risultasse provata una sua responsabilità. Ha contestato i presunti ritardi nell'esecuzione delle opere e con riguardo ai danni e ha chiesto che, ove fossero stati riconosciuti, fossero individuati i soggetti responsabili nelle persone degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### Ha, inoltre, invocato l'operatività della polizza sottoscritta con ### s.p.a.. Ha contestato, altresì. l'allegazione dei ### relativa all'asserito integrale pagamento del corrispettivo dell'appalto sostenendo che dalle somme corrisposte dovessero essere decurtati gli importi anticipati da essa ### per l'acquisto dei ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 materiali e dovessero essere aggiunti i corrispettivi per le opere extracontrattuali per un ammontare complessivo ancora dovuto di € 55.573,08. 
Ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto delle domande proposte dai ### - in subordine, la riduzione del prezzo dovuto senza riconoscere alcun risarcimento o con compensazione del dovuto con quanto richiesto in via riconvenzionale; - in via riconvenzionale, la condanna dei ### al pagamento di € 55.573,08; - in caso di condanna, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati - ##### e ### con condanna degli stessi a risarcire C.&P.s.r.l.s. per le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere ai ### in restituzione, riduzione e o risarcimento danni; - in ogni caso di condanna di C.&P.s.r.l.s., che ### S.p.A. fosse dichiarata tenuta e condannata, in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare C&P da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute.  ###. ### ha contestato di essere responsabile per i vizi delle opere, non avendo rivestito il ruolo di direttore dei lavori, né essendosi occupato o avendo avuto responsabilità in merito all'esecuzione degli impianti e di opere edili o di posa in opera di materiali. In ordine alla presentazione delle pratiche C.I.L.A. e M.U.D.E. ha sostenuto che la tempistica non poteva avere alcun effetto sulla possibilità di accedere all'istituto della detrazione fiscale una volta che le pratiche fossero (come lo erano in effetti state) accettate regolarmente. In ogni caso, ha sostenuto che non vi era stato alcun provvedimento di diniego alla detrazione fiscale e che, dunque, non sussisteva il danno. Da ultimo, ha evidenziato che l'esito negativo della pratica di detrazione fiscale avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente ai ### non essendo mai stata posta come fatto/elemento giuridico di rilevanza contrattuale e non essendovi mai stato un incarico specifico.  ###. ### ha concluso chiedendo: - in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte da ### e ### nei suoi confronti; - in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 contestati ritenuti causa di inadempimento e che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni riconosciuti; - in ogni caso, che I ###s, fossero dichiarati tenuti e condannati, in forza della polizza RC professionale ### n. ###, a garantirlo e manlevarlo da eventuali condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo inflitte.  - In via riconvenzionale, che ### e ### fossero condannati al pagamento in suo favore della somma di € 39.776,88 a titolo di compenso per le attività svolte. 
Il geom. ### ha precisato di aver assunto il ruolo di direttore dei lavori solo ed esclusivamente nell'interesse dell'### al mero di fine di costituire un responsabile nella conduzione del cantiere per mere finalità amministrative e ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti per non aver avuto alcun rapporto professionale con i #### ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, l'accertamento della responsabilità in capo agli effettivi esecutori dei lavori contestati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni. 
Con decreto 12.4.2019 è stata autorizzata la chiamata in causa di: - ### titolare della ditta individuale ### - ### titolare della ditta individuale ### - ### - ### - ### S.p.A.; - ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ###.  ##### e ### nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione della chiamata del terzo, non si sono costituiti in giudizio e deve dichiararsene la contumacia.  ###S, chiamati in causa dall'ing. ### si sono costituiti precisando i limiti e le condizioni di operatività della garanzia assicurativa invocata e aderendo, nel merito, alle difese svolte dal proprio chiamante. 
Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea accogliendo, per quanto di ragione, le eccezioni dell'#### e di essa ### e, in subordine, ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 nell'ipotesi di eventuale accertamento della responsabilità dell'### anche parziale, e ferma restando la prevalente e concorrente responsabilità delle altre parti coinvolte nei lavori riguardanti il manufatto di cui è causa, ivi compresi gli attori ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ., l'applicazione della franchigia contrattuale pari ad ### 1.000,00, rispetto al danno accertando, determinando le singole quote di responsabilità tra le parti in causa e nell'ipotesi di condanna degli assicuratori, la determinazione della percentualmente di esposizione in conformità dell'art. 1910 Cod. Civ.. Il tutto nei limiti del massimale di copertura e nei termini contrattualmente, con rigetto delle spese richieste a titolo di manleva dall'#### S.p.A. ha aderito e fatto proprie le difese nel merito svolte da C.&P. In ordine alla garanzia, ne ha sostenuto la non operatività in relazione ai danni lamentati dagli attori, riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C. & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto, trattandosi di polizza per Responsabilità Civile delle ### che non copre i danni: ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### e ad opere e cose sulle quali si eseguono i lavori. In ogni caso, nella denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata, ha addotto che avrebbero dovuto trovare applicazione gli scoperti, le franchigie ed i limiti di risarcimento richiamati dall'art. 23 delle ### di ### Ha concluso chiedendo, in via principale il rigetto delle domande svolte nei confronti della C.&P. S.R.L.S. e, in subordine, per l'ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda proposta nei confronti di C.&P. S.R.L.S., il rigetto della domanda di garanzia. 
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ### e #### hanno sostenuto l'infondatezza delle domande proposte in via riconvenzionale da C&P e dall'ing. ### In ordine alla domanda proposta dall'### hanno dedotto la genericità della pretesa e hanno allegato che tutte le opere extra concordate e/o approvate tra le parti erano state saldate e che parimenti pagato era stato il prezzo per le forniture, esposte nella contabilità di C.& P. 
In ordine alla pretesa avanzata dall'ing. ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista cui conseguiva che nulla era allo stesso dovuto da essi ### Disposta la CTU e rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa è stata assunta a decisione all'udienza del 29.6.2021, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. ### e ### hanno proposto, in via principale, azione di risoluzione del contratto di appalto intercorso con C.&P. s.r.l. avente ad oggetto le opre di ristrutturazione dell'immobile sito al sesto piano di c.so ### 48 e, in subordine, hanno proposto domanda di riduzione del prezzo. 
La domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c. può essere accolta solo laddove l'opera sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria perché affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera stessa, tali da impedire che essa fornisca la sua normale utilità. Al contrario, se i vizi e le difformità sono facilmente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 1668 c.c., ossia l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. 
Occorre, dunque, in primo luogo esaminare se i vizi di cui si dolgono i ### sussistano e, in caso affermativo, verificarne tipologia, rilevanza e incidenza sulla idoneità dell'immobile a fornire la sua normale utilità. 
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU diretta ad accertare la sussistenza dei vizi di cui si dolgono ### e #### ha accertato l'esistenza dei seguenti vizi: 1. Irregolarità nelle pareti interne che risultano ondulate e non eseguite a regola d'arte, esecuzione degli angoli dei tramezzi non ortogonale, presenza di ondulature negli spigoli, mancanza di tinteggiatura in una parte del salone; 2. Esecuzione non a regola d'arte del parquet con diffuse crepe e fessurazioni e presenza di un sottofondo non complanare, con conseguente eccessiva levigatura delle tavole per mimetizzare i disallineamenti di spessore generati dal sottofondo; 3. Vizi alla posa della zoccolatura che presenta distacchi e difetti di corretta messa in opera; 4. Installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla; 5. Vizi di rifinitura nella posa delle piastrelle e nel piano pavimentato irregolare; 6. Trattamenti dei parapetti dei balconi con rialzo ringhiera e tinteggiature mal eseguite; 7. Impianto elettrico da completare e privo di certificazione da parte dell'installatore; ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 8. Impianto termoidraulico a pavimento non certificato e privo di alcuni coperchi delle scatole dei collettori e con alcuni cronotermostati che necessitano di essere nuovamente testati e cablati. 
I vizi sopra evidenziati non sono tali da rendere l'immobile ristrutturato inadatto alla sua destinazione abitativa, ma rendono necessaria l'esecuzione di importanti interventi per la loro eliminazione. 
Quale prima conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto potendo, al contrario, essere accolta la domanda di riduzione del prezzo nella misura corrispondente ai costi necessari per la eliminazione dei vizi. 
Tali costi sono stati quantificati dal CTU in complessivi 69.410,00 di cui € 25.092,60 relativi alla opere di posa del parquet, € 2.206,00 della posa della piastrelle, € 1.948,59 per completare e rimediare i vizi dell'impianto termoidraulico, € 5957,20 per completare e rimediare i vizi dell'impianto elettrico, € 29.315,17 per eliminare i vizi alle pareti e ai soffitti, alla zoccolatura, ai parapetti e alle ringhiere ed, infine, alle opere per l'installazione dei telai e degli scrigni delle porte scorrevoli; € 1.464,32 per la posa delle porte, attività, questa non eseguita da C&P o da suoi artigiani ed € 3.425,76 quali costi per il professionista incaricato della ### dei ### Ne discende che la somma che deve essere riconosciuta a titolo di riduzione del prezzo ammonta a € 67.945,68, non potendo imputarsi a C&P l'importo di € 1.464,32 corrispondente all'eliminazione del vizio dei lavori di installazione eseguiti da soggetto incaricato dalla ### C.&P. ha contestato la CTU con riguardo: 1. all'esecuzione delle rasature a gesso e tinteggiatura pareti e soffitti. 
C&P sostiene di aver eseguito intonaci su muri di nuova formazione e su muri esistenti. Evidenzia che i difetti lamentati ed accertati dal C.T.U. riguardano per la maggior parte gli intonaci eseguiti sui muri esistenti afflitti da difetti della muratura non sempre completamente eliminabili con il solo intonaco. Osserva, pertanto, che tenendo conto che la stragrande maggioranza degli intonaci è stata eseguita sui muri esistenti l'importo riconosciuto dal CTU per eliminare i vizi debba essere ridotto al 50%.  ### ha risposto a tale osservazione rilevando che nel contrattonon viene fatto un distinguo tra la lavorazione effettuata su nuove murature o su murature preesistenti e che l'appartamento al termine della ristrutturazione avrebbe dovuto essere consegnato senza ondulature.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### del CTU appare condivisibile. Nel contratto non si distingue tra murature nuove e murature preesistenti. Inoltre, nella voce “tinteggiatura” è prevista espressamente la preparazione di tutti i fondi mediante stuccatura e cartavetratura. 
Ne consegue che la complanarità doveva essere garantita sia sulle pareti di nuova costruzione, sia sui muri preesistenti. 
Ciò posto l'osservazione alla CTU di parte C&P non può essere accolta.  2. all'installazione dei contro telai e degli scrigni delle porte scorrevoli non in bolla. 
C.&P. evidenzia che aveva assunto l'obbligo della sola posa in opera dei controtelai e che, trattandosi di opera non di finitura a vista ma propedeutica alla successiva posa dei serramenti, consentiva ampia tolleranza di lavorazione. Ritiene, pertanto, che l'addebito debba essere interamente mosso al serramentista incaricato dai #### ha replicato che parte della responsabilità è ascrivibile a C&P per aver mal eseguito l'attività nella fase di preparazione e ha, pertanto, riconosciuto un concorso di responsabilità del serramentista quantificato in € 1.464,32 che appare condivisibile, risultando la restante parte di responsabilità ascrivibile alla ### I ### a loro volta, hanno contestato la CTU con riguardo ai seguenti punti: 1. mancato riconoscimento di un danno permanente al parquet con sua svalutazione del 30%, nella misura di € 9.214,05. ### ha ritenuto che il deprezzamento risulti già considerato con la sostituzione del 25% del parquet posato e maggiormente compromesso. Tale soluzione appare condivisibile e congrua, con conseguente rigetto della richiesta di ulteriore riduzione del valore del manufatto posato.  2. mancato inserimento tra le voci di costo dell'esborso sostenuto dagli attori per invertire i cavi erroneamente posati, ripristinare il liquido refrigerante fuoriuscito e certificare l'impianto medesimo: - fattura ### 10/f del 28.2.2020 1.830,00 euro, fattura ### 81/f del 12.10.2020 500,00 euro. 
Sul punto, tenuto conto dell'accertamento del mancato completamento dell'impianto, l'esborso di € 1830,00 - di cui vi è prova essere stato sostenuto per l'impianto termico (doc. 33 di parte attrice) - deve essere riconosciuto in favore degli attori. 
Alla luce delle considerazioni svolte, a titolo di riduzione del prezzo deve essere quantificato l'importo di € 69.775,68, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021, data di deposito della ### al saldo.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Nulla, invece, deve essere riconosciuto a titolo di occupazione di suolo pubblico atteso che il contratto 9.3.2018 prevede espressamente che tali costi siano a carico della parte committente.  3.La responsabilità per i vizi delle opere nei rapporti tra i ### e l'### C.&P. ricade interamente in capo a quest'ultima e non, invece, sugli artigiani ###### e ### che hanno rispettivamente eseguito l'impianto termoidraulico, l'impianto elettrico, la posa del parquet e la posa della pavimentazione e delle piastrelle. I ### infatti, hanno commissionato l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli impianti con il contratto di appalto 9.3.2018 (doc. 4 di parte attrice) unicamente a C.&P. che risponde, pertanto, nei loro confronti anche dell'operato degli artigiani a cui l'### ha subappaltato le opere. 
Si ritiene, ulteriormente, che C.&P. s.r.l.s. non possa essere qualificato come nudus minister. Come sostenuto dalla Suprema Corte, “###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. (Cass. civ. °23594/2017). 
Nel caso di specie, la qualità di geometra in capo al legale rappresentante di C.&P. - ### - e l'assenza di allegazione in ordine al fatto che l'### avrebbe manifestato uno specifico dissenso in ordine alle modalità esecutive richieste dai ### in relazione alle opere che sono risultate eseguite non a regola d'arte escludono che la ### abbia rivestito la qualifica di nudus minister.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 4.I ### hanno chiesto che di tale somma rispondano in via solidale il geom.  ### e l'ing. ### Si ritiene, invero che la responsabilità ricada, solidalmente, su ### Nel contratto di appalto 9.3.2018, sottoscritto da ### quale legale rappresentante di C&P è espressamente previsto che: “### comunicazioni di cantiere dovranno avvenire unicamente attraverso il geom. ### e l'### Marin e non direttamente con gli operai”. ### dunque, ha assunto sottoscrivendo il contratto la qualità di direttore ### unitamente all'architetto ### qualità che peraltro non ha contestato di avere svolto. Ne discende che in questa sua qualità professionale risponde, in solido con la ### dei gravi difetti riscontrati nella realizzazione delle opere di ristrutturazione. 
Non pare, invece, accoglibile la domanda di responsabilità solidale per vizi dell'opera in capo all'ing. ### il professionista, infatti, ha assunto la qualifica di ### per la ### del cantiere e non, invece, di ### dei ### con la conseguenza che esso non può essere chiamato a rispondere dei vizi derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere.  5.Devono, ulteriormente, essere rigettate le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente conseguenti alla ritardata presentazione della ### In ordine al primo profilo, parte attrice non ha allegato e circostanziato in modo specifico quali sarebbero stati i danni non patrimoniali subiti e, pertanto, non può procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa. 
Sul punto si osserva che l'art. 1226 c.c. (rubricato "### equitativa del danno") stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". 
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte in relazione all'art. 1226 c.c.: “E' opinione costante e risalente della giurisprudenza e della dottrina che questa previsione abbia natura "sussidiaria" e "non sostitutiva". La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione, in via equitativa, della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa)… E' dunque evidente che in tanto è consentito al giudice il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto sia stata previamente dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio. 
E' l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c”. (cfr. Cass.26051/2020). 
Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato un danno certamente esistente in relazione al quale possa affermarsi l'impossibilità di stimarne l'ammontare, ma si sono limitati genericamente a richiedere il risarcimento per i danni non patrimoniali. 
La domanda deve conseguentemente essere respinta. 
Con riguardo, invece, ai danni da mancata possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali assorbente risulta il rilievo che siamo dinanzi ad un danno non attuale e meramente eventuale che non può pertanto essere riconosciuto.  6.In via riconvenzionale C&P ha chiesto la condanna dei ### a corrispondere la somma di € 55.573,08 a titolo di saldo del corrispettivo delle opere contrattuali e di pagamento di quelle extracontrattuali. 
Nel corso del giudizio è stato chiesto al CTU di accertare se le opere indicate da C&P ai punti 20 e 29 della comparsa di costituzione costituiscano lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel preventivo 9.3.2018 e, in caso affermativo, di indicare se le stesse risultino eseguite e di quantificarne il valore secondo il prezziario della regione ### vigente all'epoca dell'esecuzione delle opere.  ### ha accertato che il valore delle opere contrattualizzate ed eseguite ammonta a € 110.172,59. Ha poi indicato in € 6.223,46 il valore delle opere ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto eseguite da C&P. 
C.&P. ha contestato le risultanze della CTU sostenendo che il consulente tecnico, non essendo stato presente al momento dell'esecuzione dei lavori, può rispondere solo parzialmente, potendo visionare solo i lavori eseguiti ancora presenti sul posto, ma non quelli non più presenti o che sono stati occultati all'interno di pavimentazioni e/o di murature. ###.T.U. ha risposto alla suddetta osservazione rilevando che pur non potendosi accertare e quantificare le lavorazioni, si era in presenza ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 prevalentemente di “attività propedeutiche alle fasi di lavorazione contrattualizzate”. 
Ha aggiunto che in sede di operazioni peritali venivano affrontate le analisi su ogni singola lavorazione e che si giungeva a definire nuovi conteggi economici i cui valori unitari venivano assunti in base al ### Dinanzi ai chiarimenti del ### era onere di C.&P. indicare per ogni lavorazione che riteneva non essere compresa nel contratto e non conteggiata dal CTU quale opere extra contrattuale, indicarla specificamente e precisare quali importi non erano stati calcolati e quantificati dal ### Tale specifica allegazione non è stata effettuata. 
Ne consegue che non vi sono elementi per discostarsi dall'analitico conteggio operato dal CTU sulla base della verifica delle singole lavorazioni riscontrate nell'immobile. 
Alla luce delle considerazioni svolte, il compenso complessivo per le opere eseguite da C&P ammonta a € 116.396,04 oltre IVA di legge e così per € 128.035,64. 
Dalla produzione documentale dei ### si evince che gli stessi hanno pagato le seguenti fatture: a. fattura n. 11/18 del 10.3.2018 di euro 5.000,00 oltre IVA al 22% e così per € 6.100,00 per “### pratiche per ristrutturazione alloggio in ### e precisamente in ### 48” (cfr. doc. 5); b. fattura n. 14/18 del 9.4.2018 di euro 27.766,93 oltre IVA al 10% e così per € 30.543,63 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (cfr. doc. 6); c. fattura n. 17/18 del 5.5.2018 di euro 1.200,00 oltre IVA al 10% e così per € 1.320,00 per “### di progetto e disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 9); d. fattura n. 18/18 del 19.5.2018 di euro 12.000,00 oltre IVA al 10% e così per € 13.200,00 per “### Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 10); e. fattura n. 19/18 del 26.5.2018 di euro 7.058,17 oltre IVA al 10% 7.763,99 per “### materiale per impianto radiante a pavimento. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 11); ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 f. fattura n. 20/18 del 28.5.2018 di euro 10.616,62 oltre IVA al 10% e così per € 11.678,28 per “### (opere straordinarie). 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 12); g. fattura n. 21/18 del 14.6.2018 di euro 10.937,70 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per 12.031,47 per “### posa impianto radiante. Posa in opera di nuovi controtelai. Ristrutturazione appartamento in C.so ### h. fattura n. 23/18 del 9.7.2018 di euro 13.758,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 15.133,80 per “#### e posa davanzali. 
Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 14); i. fattura n. 26/18 del 30.7.2018 di euro 6.750,00 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 7.425,00 per “### impianto radiante a pavimento in ### e precisamente in ### 48” (doc. 15); j. fattura n. 27/18 del 27.8.2018 di euro 22.456,18 oltre IVA oltre IVA al 10% e così per € 24.701,80 per “### preventivo contratto del 09/03/2018 n C&P 04. Ristrutturazione appartamento in C.so ### 48 10129 Torino” (doc. 16); k. fattura n. 30/18 del 10.10.2018 di euro 2.188,20 oltre IVA oltre IVA al 22% e così per € 2.669,60 per “### numero 06 cronotermostati a #### numero 12 faretto incasso gesso t165. ### 12 lampadine LED ####. ### staffa per televisione” (doc. 17). 
Avendo parte attrice provato di avere corrisposto la somma di € 132.567,57 che è maggiore di quanto dovuto all'### a titolo di opere contrattuali ed extra contrattuali come quantificate dal ### ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta da C.&P. deve essere rigettata.  7.###. ### ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di pagamento del proprio compenso quantificato in € 39.776,88. 
I ### hanno eccepito l'inadempimento del professionista ed hanno, in ogni caso, contestato la quantificazione del compenso.  ### ha così quantificato il compenso richiesto: 1. per attività di ### e rilievo € 2.415,00 oltre IVA e #### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 2. per il piano di sicurezza e coordinamento esecutivo € 4.116,54 oltre IVA e CPA 3. per l'attività di ### dei lavori: € 1.437,50 4. oltre ad € 45,00 a titolo di anticipazioni per il ### Si ritiene, in primo luogo, che come evidenziato dalla CTU i ### pagando la fattura 11 del 10.3.2018 avente ad oggetto ### e ### hanno già corrisposto all'### il compenso per le attività della ### di cui al punto 1, attività per le quali, perlatro, non vi è prova che il professionista fosse stato direttamente incaricato dai ### Con riguardo alle prestazioni di cui ai punti 2 e 3, il CTU ha proposto una riduzione del 20% alla luce della loro effettuazione in modalità non ordinaria con avvio lavori senza progetto e senza permesso. 
Si ritiene, invero, che l'aver iniziato i lavori senza progetto e senza permesso costituisca grave inadempimento del professionista.  ###. ### era stato nominato dalla ### e avrebbe, infatti, dovuto effettuare per loro conto la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere previo deposito della ### e dei rilievi necessari.  ### omesso tali attività prima dell'inizio dei lavori integra un grave inadempimento che paralizza la pretesa economia avanzata dal professionista, pretesa in ogni caso non sostenuta dalla prova dell'esecuzione delle prestazioni atteso che, come evidenziato dal ### gli elaborati progettuali a corredo del ### di ### quali lo schema planimetrico del cantiere, il cronoprogramma, il computo metrico oneri sicurezza e il ### di manutenzione non sono stati prodotti. 
Ne consegue che la domanda proposta in via riconvenzionale dall'#### deve essere rigettata.  8.Devono, invece, essere accolte le domande di manleva proposte da C.&P. e dal geom. ### nei confronti dei terzi chiamati ##### e #### ha, infatti, accertato la loro esclusiva responsabilità con riguardo alle opere dagli stessi eseguite. 
Ne consegue che ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 3.778,59 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo, ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo e ### deve essere condannato a manlevare C&P e ### di quanto costoro corrisponderanno ai ### sino alla concorrenza di € 2.206,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo.  9.Deve, invece, essere rigettata la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S.  nei confronti di ### s.p.a. 
Assorbente risulta il rilievo che la polizza, regolata dalle ### di ### riportate nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 2 di ####, risulta prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'### relativamente all'esercizio delle attività indicate al n. 1 fra quelle descritte nel #### - Ed. 03/2014 (cfr. doc. 1, ###, ovvero precisamente: “### e riparazione di edifici anche occupati con operazioni di intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabilizzazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizione di strutture portanti”.  ###, pertanto, tiene indenne l'### solo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. 
All'art. 16 è poi precisato che “La garanzia di R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni: d) ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall'### ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori” (cfr. doc. 2 ### pagina 12) Ne consegue che detta garanzia, seppure estesa al fatto posto in essere dai subappaltatori, non possa operare in relazione a nessuno dei danni lamentati dagli attori, trattandosi di danni riconducibili all'errata esecuzione, da parte dell'assicurata C.  & P. S.R.L.S., delle opere oggetto del contratto di appalto.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75
Ciò posto la domanda di manleva proposta da C.&P. S.R.L.S. nei confronti di ### s.p.a. deve essere rigettata.  9.Il rigetto della domanda proposta dai ### nei confronti dell'ing. ### assorbe la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di ####S che assicurano il rischio di cui al certificato ###.  10.Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. quanto ai seguenti rapporti: 1. C&P s.r.l.s. e ### devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute da ### e ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione e così per € 13.430,00.  2. ##### e ### in solido tra loro, devono essere condannati a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e di ### le spese del presente giudizio. Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, secondo il valore medio di liquidazione, scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 quanto ad ### e ### e così per € 4.835,00 e tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 con riguardo a ### e ### e così per € 2.430,00.  3. C.&P. s.r.l.s. deve essere condannata a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate secondo il D.M.  55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 valori medi di liquidazione con riguardo alle fasi introduttiva e di studio, con riduzione del 20% quanto alla fase istruttoria e del 50% quanto alla fase decisionale alla luce dell'attività svolta e così per € 10.325,00; 4. ### e ### tenuto conto del rigetto della domanda nei confronti dell'ing. ### la cui chiamata in causa della ### deve essere ricondotta causalmente agli attori, devono essere condannati a rifondere le spese di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### liquidate secondo il D.M. 55/14, compensi civili, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 260.000,00 nella misura richiesta alla luce della nota spesa prodotta pari a € 11.361,80 che appare congrua; 11.Le spese relative al rapporto processuale tra ### e #### da un lato e ### dall'altro devono, invece, essere interamente compensate alla luce della reciproca soccombenza. 
Le spese della ### nei rapporti interni tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico delle seguenti parti: - nella misura del 30% a carico di C.&P. s.r.l.s., - nella misura del 30% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### - nella misura del 25% a carico di ### - nella misura del 5% a carico di ### C.&P. s.r.l.s. e ### devono essere, infine, condannati a rifondere ai signori ### e ### le spese dei rispettivi CTP ammontanti a € 2.537,60.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: 1. RIDUCE di € 69.775,68 il corrispettivo del contratto di appalto 9.3.2018 intercorso tra #### e C.&P. s.r.l.s. e, per l'effetto, 2. ###.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### e ### di € 69.775,68, oltre agli interessi legali nella misura dell'art. 1284 quarto comma dal 19.3.2021 al saldo; 3. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno, in forza della presente sentenza, in favore di ### e ### sino alla concorrenza di € 3.778,59, oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo 4. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 5.957,20 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 5. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza sino alla concorrenza di € 25.092,60 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021 al saldo; 6. ### a manlevare C.&P. s.r.l.s. e ### di quanto costoro corrisponderanno in favore di ### e ### in forza della presente sentenza, sino alla concorrenza di € 2.206,00 oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.3.2021; 7. RIGETTA le ulteriori domande proposte da tutte le parti nel presente giudizio; 8. ### C.&P. s.r.l.s. e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di ### e ### le spese di lite liquidate in € 13.430,00 a titolo di compensi, € 545,00 a titolo di esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge oltre a € 2.537,60 a titolo di spese di ### 9. ##### e ### in solido tra loro, a rifondere in favore di C.&P. s.r.l.s. e ### le spese del presente giudizio nella misura di complessivi € 4.835,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, precisando che ### e ### sono obbligati in solido limitatamente a € 2.340,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 10. ### C.&P. s.r.l.s. a rifondere in favore di #### s.p.a. le spese del presente giudizio liquidate in € 10.325,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; 11. ### e ### a rifondere in favore di ###S che assicurano il rischio di cui al certificato n. ### le spese del presente giudizio liquidate in € 11.361,80 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.  ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75 12. DISPONE l'integrale compensazione delle spese del giudizio quanto al rapporto tra ### e ### da un lato e ### dall'altro.  13. PONE definitivamente le spese di ### nei rapporti interni tra le parti, a carico di: - C.&P. s.r.l.s. nella misura del 30% - ### nella misura del 30% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 5% - ### nella misura del 25% - ### nella misura del 5% ### 30 ottobre 2021 Il Giudice Dr.ssa ### il: 15/01/2024 n.643/2024 importo 2206,75

causa n. 650/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rossi Simonetta Rosalia

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 718/2025 del 11-06-2025

... previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore (leggi tutto)...

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V.G. N. 730/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO ### Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente ### nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data ###, da: ### (C.F. ###), nato a ### d'#### il ###, con il proc. dom. avv. ### del ### di ### giusta procura in atti, e ### (C.F. ###), nata a ### (### il ###, con il proc. dom. avv. #### del ### di ### giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ### OGGETTO: Separazione personale dei coniugi MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta. 
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data ### a #### in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie ### ( a ### il ###) e ### (n. a ### il ###), oggi ancora minorenni. 
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il ### e il ###). 
Tanto premesso, visto il parere favorevole del ###, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.  ### della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori. 
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. 
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della ### 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del ### delegato affinché questi - trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.  898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia. 
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.  p.q.m.  il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del ###: - omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi #### e ### alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di seguito: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.  2) La casa coniugale sita in ####, ### n. ###, di prorietà esclusiva del sig. ### rimarrà assegnata al proprietario che ne avrà la piena disponibilità.  3) Le figlie minori ### e ### vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre per come meglio identificata nel prosieguo, e facoltà del padre di vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche e sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola; - due giorni infrasettimanali, preferibilmente il mercoledì e il giovedì sino al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola, nella settimana con weekend di spettanza materna; - due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì sino al giovedì mattina quando accompagnerà le figlie a scuola, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna; - le parti hanno deciso di avvalersi del servizio pre scuola presso gli istituti scolastici frequentati dalle figlie; - durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno; - durante le vacanze natalizie, una settimana con ciascun genitore, in via alternata di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; - durante le vacanze pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando annualmente i giorni di ### e ### Quanto sopra salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche considerati gli impegni lavorativi dei genitori e le esigenze delle figlie. Resta inteso tra i coniugi che, in caso di mancanza di disponibilità dell'uno o dell'altro per soli motivi di salute e di lavoro nei tempi sopra indicati, l'altro genitore verrà preferito a qualsiasi terzo per la custodia e la cura delle bambine.  4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente, mentre quelle di maggior importanza e relative all' istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno decise di comune accordo; 5) Il sig. ### corrisponderà alla sig.ra ### a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile pro capite di €. 500,00, e così per complessivi €. 1.000,00, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ### 6) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per le figlie, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie che si rendessero necessarie saranno divise nella misura dell'80% in capo al sig. ### e del 20% in capo alla sig.ra ### e ciò solo per un anno da intendersi dalla data di firma del presente ricorso. 
Successivamente, le predette spese saranno suddivise nella misura del 60% in capo al sig. ### e del 40% alla sig.ra ### Tutte secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.  7) ### unico verrà percepito interamente dalla signora ### 8) I coniugi hanno concordemente individuato nuovo appartamento sito in ####, ### n. 3, parzialmente arredato e che verrà acquistato a spese del sig. ### e ove la moglie si trasferirà non appena esso diverrà disponibile. Il signor ### al momento dell'acquisto, concederà espresso diritto di abitazione a beneficio della sig.ra ### affinché ella lo abiti con la prole ex art. 1022 c.c.. Il diritto di abitazione scadrà, per termine espresso indicato nell'atto costitutivo del citato diritto reale di godimento, nell'anno 2045 nel mese corrispondente a quello in cui è avvenuto il rogito. La signora ### sino al rilascio dell'immobile, si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile.  9) Poiché detto appartamento sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese di marzo 2025, i coniugi permarranno entrambi presso l'attuale casa coniugale, sino al trasferimento della sig.ra ### 10) Il signor ### a fronte del trasferimento della signora ### fornirà ad arredamento della nuova abitazione lavatrice e frigorifero nuovi e si farà carico del trasloco della cameretta delle bambine che verrà in essa trasferita. La signora potrà portare con sé la televisione in taverna.  11) Benche' i coniugi assumeranno residenze separate solo a partire dal trasferimento della sig.ra ### nella nuova abitazione, ciascuno potrà iniziare ad applicare i tempi di frequentazione dei fine settimana a partire dalla firma del presente ricorso.  12) Fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti (fermo restando che le minori ### e ### manterranno la residenza presso l'abitazione materna), si precisa che le figlie minori varieranno la propria residenza presso la nuova abitazione materna entro il ###.  13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a qualsiasi richiesta di contributo al proprio sostentamento.  14) Le parti si danno mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per loro e per le figlie minori.  15) I signori ### si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale sicché tra le stesse non residua alcuna ulteriore pendenza.  16) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti”: - provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del ### delegato per l'ulteriore corso del giudizio; - riserva la decisione sulle spese al definitivo. 
Manda alla ### per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ####, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.1, ###, S. A). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15/05/2025.   ### estensore ### n. 730/2025

causa n. 730/2025 R.G. - Giudice/firmatari: De Santis Roberta, Veronica Marrapodi

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 60/2026 del 14-01-2026

... agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto (leggi tutto)...

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R.G.N. 4765/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765/2021 del R.G.A.C.C, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 27.6.2025, TRA ### “### ROAD”, C.F.: ###, con sede #######, località ### n.1, in persona del leg. rapp. p.t., ### C.F.: ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n.2, giusta procura in atti; E ### C.F.: ###, nata a Napoli il ### ed #### C.F.: ###, nato a ### il ###, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, ### C.F.: ###, nata a ### il ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ####, alla via D. Chiesa n.2, giusta procura in atti; Oggetto: appello - risarcimento danni. 
Svolgimento del primo e secondo grado del giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ed ### nella qualità di genitori della minore, ### come innanzi identificata, adivano, davanti al Giudice di ### di #### la ### “on the Road”, in persona del legale rappresentate p.t., per sentirla dichiarare responsabile dei danni subiti dalla minore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nell'incidente occorso in data ### presso la predetta struttura. 
In dettaglio, parte attrice deduceva che: - in data ###, alle ore 16:00 circa, in occasione di una festa privata presso il ristorante agriturismo denominato “On the Road” di ### in ####, nel mentre la propria figlia, minore, era intenta a giocare sulle attrezzature del parco giochi e sotto la diretta vigilanza del personale addetto all'animazione, cadeva al suolo e batteva il mento sul selciato; - il fatto si verificava in quanto le attrezzature del parco giochi di appartenenza del suddetto agriturismo erano tenute in uno stato obsoleto e di cattiva manutenzione; - a seguito dell'evento, la minore riportava lesioni personali refertate presso il ### dell'### di ### ove i sanitari le diagnosticavano una ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera con 4 punti di sutura. 
Pertanto, gli attori chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'### the ### di ### per le causali di cui alla narrativa che precede, responsabile dei danni subiti dalla minore ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043; b) per l'effetto l'### the ### di ### a risarcire tutti i danni subiti dalla minore ### nella misura di € 6.640,99 per le lesioni tutte subite oltre le spese legali, o nella diversa misura che il Giudice di pace riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva in giudizio, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta avvenuto in data ###, la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto dedotto dagli attori e, precisamente: - eccepiva l'incompetenza per valore del giudice di pace adito, atteso che nell'atto introduttivo veniva richiesto il risarcimento dei danni quantificati in euro € 6.640,99, dunque, in una somma maggiore al valore di competenza del giudice di pace adito; - l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; - nel merito, la genericità della domanda, per come prospettata, e l'infondatezza dei fatti rappresentati. 
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento della consulenza medico legale. 
All'esito della decisione, il GDP adito, nel respingere tanto l'eccezione di incompetenza per valore che quella di improcedibilità della domanda, emetteva la sentenza n. 99/2021 depositata il ###, con la quale così statuiva: “- dichiara la responsabilità dell'### - Conseguentemente lo ### in persona del lrpt, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma che di € 4.504,75, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2% annuo dal fatto al deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo; - lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore degli attori dichiaratosi anticipatario, quantificate in complessivi € 1.950,00, di cui € 600,00 per spese sostenute, oltre il 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza parte convenuta ha proposto l'odierno appello, con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 99/2021 emessa dal G.d.P. di #### data la erroneità ed illogicità della stessa e precisamente: - in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per valore a decidere del Giudice di pace di #### e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Benevento; - in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio, di negoziazione assistita; - in via ancor preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per aver omesso, l'attrice, di riportare gli avvisi e le decadenze di cui agli artt. 38 sull'incompetenza per materia, per valore e per territorio e 167 c.p.c., e genericità della domanda per non avere compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; con adozione degli opportuni provvedimenti; - nel merito, rigettare le domande tutte formulate dai ###ri ### ed ### in quanto infondate in fatto ed in diritto; - condannare, in ogni caso, parte attrice, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed oneri come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. 
In particolare, l'istante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9, 10 e 320 c.p.c., per incompetenza del giudice di pace adito; la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l.  132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, per non essere stato rilevato il mancato espletamento della negoziazione assistita; la violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 112 c.p.c. per genericità della domanda; in ogni caso, la infondatezza della domanda e l'erronea valutazione delle prove. 
Si sono costituiti gli appellati, con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, per contrastare il proposto gravame e chiedere l'accoglimento delle seguenti richieste: “- l'inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi, violazione dell'art. 342 c,p.c.; - l'infondatezza dell'appello per i dedotti motivi; - condannarsi esso appellante al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, e cpa come per legge”. 
Sicché, instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 15.2.2022, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. 
Assegnato il fascicolo alla scrivente il ###, in data ### veniva celebrata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del 18/9/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In via preliminare, deve essere vagliata l'eccepita incompetenza per valore del giudice adito nel primo grado di giudizio. 
Come è noto, la competenza del giudice di pace è disciplinata all'art. 7 del codice di rito che, sotto la vigenza della disposizione illo tempore applicabile, prevede, per le cause relative a beni mobili, una competenza limitata al valore di euro 5.000,00, quando dalla legge non sia attribuita alla competenza di altro giudice. 
Per giunta, ai sensi di quanto dispone l'art. 10 del codice di rito, il valore della causa è liberamente stabilito dall'attore allorché individua l'oggetto e il quantum della domanda, ed è lo stesso attore, quindi, a poter anche limitare il valore della domanda, chiedendo al giudice, attraverso la clausola di contenimento, che non si oltrepassi il limite della competenza del giudice adito, come innanzi precisata. 
Invero, con un orientamento ampiamente consolidato, la giurisprudenza della Cassazione chiarisce che l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare l'importo accertabile dalla sentenza (cfr. Cass. S.U. 26/11/2021, n. ###; Cass. n. 18065/2022). 
Pertanto, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata, che deriva dall'operatività della clausola di contenimento, va intesa come una forma di emendatio libelli, che, come tale, non muta gli elementi costitutivi della domanda e si limita ad una diversa quantificazione del danno. 
E' nota, infatti, la distinzione tra emendatio e mutatio libelli, laddove la prima consiste in una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione; la seconda, consiste, invece, nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure, si incida sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo al fine di renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. 
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, davanti al Giudice di pace la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa di cui all'art. 320 c.p.c., che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (cfr. Cass., n. 23774/2025). 
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame del verbale di prima comparizione delle parti dell'11.01.2018 (fascicolo 369/c/2018), emerge che, all'esito, il GDP rinviava ad un'ulteriore udienza per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione dell'incompetenza per valore; alla successiva udienza del 29/03/2019, parte attrice, avvalendosi della clausola di contenimento, riduceva espressamente il quantum della domanda risarcitoria ad euro 5.000,00 e, conseguentemente, l'impugnata sentenza condannava la convenuta struttura al risarcimento dei danni liquidati in complessivi euro 4.504,75, oltre interessi dal fatto e fino al soddisfo, così rispettando il vincolo della domanda e non incorrendo, peraltro, in vizi di ultrapetizione. 
Ragion per cui si ritiene che, correttamente, la sentenza di primo grado abbia ritenuto superata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla difesa dell'odierna appellante, per effetto della clausola di contenimento quantitativo della domanda, di cui parte attrice si è avvalsa prima della maturazione delle preclusioni processuali. 
Il motivo di appello, quindi, va rigettato. 
Va ulteriormente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita.  ### ha infatti impugnato la sentenza nella parte in cui stabilisce che “non sussiste improcedibilità della domanda, non essendo prevista dalla normativa vigente (per le ipotesi di risarcimento danni è prevista, di contro, la negoziazione assistita)”, sul presupposto di aver sollevato l'ulteriore eccezione del mancato esperimento del tentativo conciliativo obbligatorio relativo alla negoziazione assistita. 
Risulta che, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado ( pag. 5 e 9), parte attrice eccepiva l'omesso espletamento della mediazione, eccezione poi ribadita alle udienze dell'11/1/2018 e del 29/3/2019. 
Tale eccezione, come già chiarito dal giudice di prime cure, merita di essere rigettata, in quanto la controversia in esame non rientra nelle materie per le quali la normativa vigente stabilisce l'obbligo della mediazione ai fini di procedibilità della domanda. 
In effetti, la materia in esame rientra tra le materie per le quali il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, recante “### urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, stabilisce l'obbligo della negoziazione assistita per proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 euro. 
Cionondimeno, l'improcedibilità per omesso espletamento della negoziazione assistita deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, nel caso di specie, tale circostanza non appare trovare riscontro dall'esame degli atti di causa e dei verbali di udienza. 
In mancanza del rispetto del termine di cui innanzi, l'eccezione di improcedibilità appare quindi infondata. 
Deve a questo punto esaminarsi il gravame nel merito. 
Con il proposto appello, la ditta “On the Road” ha impugnato la sentenza che l'ha condannata al risarcimento dei danni subiti dalla minore a seguito della caduta avvenuta presso l'area giochi esterna, deducendo, in particolare, la genericità dei fatti dedotti da parte attrice in primo grado e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del ### Orbene, l'appello non è fondato e deve essere respinto. 
Anzitutto, quanto alla dedotta genericità della domanda di risarcimento, la stessa non è meritevole di pregio. 
Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., debba essere valutata non in astratto, ma caso per caso, tenendo in considerazione che la ratio ispiratrice della norma, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). 
Pertanto, nell'indagare se l'atto di citazione sia o meno generico, deve necessariamente guardarsi all'intero contenuto dell'atto introduttivo e al comportamento della parte convenuta, dovendosi accertare se quest'ultima sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. n. 11751/2013). 
Nella fattispecie, si osserva che l'eccepita nullità della domanda non trova riscontro negli atti di causa, considerato che parte attorea ha sufficientemente contestualizzato i fatti denunciati sotto il profilo spazio-temporale e che, dall'esame della comparsa di costituzione della convenuta, risulta che quest' ultima ha regolarmente esercitato il diritto di difesa, contestando quanto denunciato dai genitori della minore e proponendo, in parte, una differente ricostruzione delle circostanze di fatto. 
In tal modo, l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha raggiunto lo scopo e la dedotta nullità non sussiste. 
Ciò chiarito, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui statuisce che la dinamica dell'evento dannoso, come esposta in citazione, ha trovato sostanziale riscontro nell'istruttoria. 
Per l'esattezza, secondo l'appellante, la dinamica dei fatti emersa dalla escussione dei testi risulterebbe diversa da quella raccontata in atti, non emergendo la circostanza che "...la bambina cadeva dal tronco dell'area giochi, che aveva la maniglia per la presa da un solo lato...", come invece statuito in sentenza. 
Al riguardo, si rileva che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, la responsabilità per i danni arrecati alla minore nell'episodio occorso il ###, vada certamente ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all' art. 2051 c.c. che individua una forma di responsabilità extra-contrattuale oggettiva che attenua l'onere probatorio per il danneggiato a fronte di una presunzione di responsabilità del custode della res dalla quale il fatto illecito scaturisce.  ### il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere, gravante sul custode, in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa, di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; 23.1.1985, n. 288). 
Infatti, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode, essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. , ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito ( Cass. n. 2332/2018). 
Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (sent.  20943/2022), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. 
Quanto all'individuazione del custode poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì in base alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità giuridica e di fatto sulla cosa. 
Pertanto, si definisce custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res, con il connesso potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007; S.U. n. 3853/1975). 
Nel caso di specie, l'appellante può ritenersi certamente “custode” ai sensi e agli effetti dell'art.  2051 c.c.: infatti, dall'istruttoria svolta e dalla stessa tesi difensiva dell'appellante, è emerso che nello spazio esterno dell'### vi fosse la presenza di un'area ludica allestita con delle giostre appartenenti alla struttura, che, quindi, deve ritenersi tenuta al controllo e al compimento dell'attività di manutenzione necessarie al fine di evitare infortuni ai terzi avventori. 
Al contrario, parte appellante, né ha dato prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di una circostanza imprevedibile idonea ad interrompere il nesso di causalità tra le giostre e l'evento denunciato, né ha dimostrato che le giostre fossero effettivamente interdette all'uso dei clienti ed in buono stato manutentivo. 
Pertanto, quanto alla ricostruzione dei fatti, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato le deposizioni testimoniali. 
La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. 
Nel quadro del principio di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). 
Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015). 
Anzitutto, i testi di parte attrice hanno fornito una versione chiara, coerente e concordante circa la dinamica dell'incidente, attestando entrambi che, al momento del sinistro, la minore stava utilizzando le giostre e che le stesse non si presentavano sicure stante l'assenza di una maniglia nella giostrina su cui giocava la minore (cfr. dichiarazione del teste ### e la presenza di pietrisco sul suolo sottostante (cfr. dichiarazione del teste ### e ###. 
Tali dichiarazioni risultano attendibili, coerenti e logicamente motivate, né emergono elementi idonei a inficiarne la credibilità anche se rese da persone legate da rapporti parentali le quali assistevano direttamente al fatto, ivi trovandosi per partecipare ai festeggiamenti della prima comunione della minore (cfr. sul punto l'orientamento pacifico della Suprema Corte per cui “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”, Cass. Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) Diversamente, le deposizioni rese dai testimoni indicati dalla parte convenuta in primo grado e oggi appellante non risultano idonee a smentire efficacemente la suddetta ricostruzione: deve considerarsi che questi testi non hanno assistito personalmente all'evento perché non si trovavano nell'area esterna alla struttura e, quindi, nulla hanno saputo riferire circa le modalità con cui si verificava il sinistro, ma hanno entrambi confermato la presenza in sala di una bambina che piangeva perché si era fatta male e che presentava sul volto delle macchie di sangue. 
Nel dettaglio, il teste ### riferiva che, recatosi presso altra sala rispetto a quella dove stava pranzando, notava una bambina in braccio ai suoi genitori che piangeva (“A questo punto mi sono avvicinato per chieder ai predetti genitori cosa fosse successo e gli stessi rispondevano che la loro figlia era caduta e si era fatta male”). 
Anche il teste ### riferiva di aver visto una bambina in presenza dei propri genitori “che piangeva ed aveva una escoriazione con una lieve macchia di sangue”. 
Quanto poi riferito dai summenzionati testi, circa il fatto che ai clienti dell'### era inibito l'accesso alle giostre (### in particolare, riferiva che non era presente alcun tronco di legno o ferro all'interno del parco giochi e che c'era un castello con una rete), va evidenziato che ciò non trova alcun riscontro probatorio in atti. 
Invero, l'intera difesa dell'appellante si è limitata ad affermazioni generiche sulla inaccessibilità delle giostre ai terzi e sulla loro regolarità manutentiva, senza offrire concreti riscontri documentali, né elementi specifici idonei ad escludere il nesso causale tra l'utilizzo della giostra e l'evento dannoso. 
Parimenti ininfluente è la deduzione relativa alla responsabilità dei genitori della minore. 
Non è emerso alcun comportamento negligente degli stessi idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
La vigilanza genitoriale, infatti, non esclude né attenua automaticamente la responsabilità del custode di strutture ludiche destinate all'uso dei minori, gravando sul gestore un obbligo particolarmente rigoroso di manutenzione e sicurezza. 
Sulla gravità dell'incidente e sulle reali ferite riportate dalla minore si ritiene di non poter prendere in considerazione le valutazioni dei testimoni dell'appellante, i quali, essenzialmente, riferiscono di mere escoriazioni sul volto della bambina: sul punto, infatti, determinante quanto riportato nel verbale di ### della struttura ospedaliera, presso la quale la minore veniva visitata, in cui è dato leggere testualmente che “la paziente presenta ampia FLC con perdita di sostanza della regione mentoniera. Si procede a sutura con 4 punti cute previa completa toilette locale e recentazione dei margini con buon risultato estetico”. 
Ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente accertato la responsabilità della struttura appellante e il conseguente obbligo risarcitorio, avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie e corretta applicazione delle norme di diritto. 
Da ultimo, la censura in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla minore è inammissibile poiché, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio dispositivo, parte appellante si è limitata a dolersi di una quantificazione “eccessiva” del danno, senza indicare alcun errore tabellare o matematico in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, né proporre una liquidazione alternativa. 
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. 
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del disputatum (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00), della natura delle questioni trattate, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022, al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta, oltre l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art.  4, comma 2 D.M. 55/14).  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, ###, in persona del G.U. dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### quale legale rapp.te p.t.  dell'### “On the road”, contro ### e ### quali genitori di ### ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna parte appellante a rifondere in favore degli appellati le spese di lite liquidate in complessivi € 2.211,30, oltre accessori come legge, se dovuti, con distrazione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario. 
Manda alla ### per gli adempimenti di rito. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 4765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Protano Valeria

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