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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1781/2025 del 24-01-2025

... royalties corrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi, riguardante la merce importata. Con la sentenza n. 5138/07/2017, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### rigettava l'appello proposto dall'### Proposto ricorso per cas sazione dall'### questa Cor te, con ordinanza n. ### del 20.12.2019, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata. A seguito del ricorso in riassunzione, proposto dalla ### s.r.l., la CTR della ### quale giudice di rinvio, con la sentenza 3 indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni, confermando, per il resto, la corrett a inclu sione delle royalties nel valore della merce da dichiarare in dogana. Dalla sentenza im pugnata si evince, per quello che qui ancora interessa, che: - nelle fatture allegate alle dichiarazioni presentata in dogana vi era (nella maggior parte dei casi) la chiara indicazione dei marchi apposti sui prodotti importati, per cui era evidente che la lamentata ignoranza - già di per sé irrilevante in ordine alla deben za del tributo - era certamente inescusabile per quanto riguardava l'ascrivibilità d ella (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3799/2023 R.G. proposto da ### s.r.l. , rappresentata e di fesa dagli avvoc ati #### e ### come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione in giudizio di nuovo di fensore (####; ###; ###); - ricorrente - ### delle ### e dei ### , rap presentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - e nei confronti di ### s.r.l. in liquidazione e ### s.r.l. (già ### s.p.a.) - intimati
Oggetto: Dazi - ### avverso la sentenza della ### tributaria re gionale della ### n. 2416/09/2022, depositata l'8.06.2022. 
Udita la relazi one sv olta dal consigliere ### all 'udienza pubblica del 25.09.2024; Sentito il ### stero, in persona del ### dott. ### il quale, riportandosi alle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e, in subordine, l'accoglimento del motivo di ricorso riguardante la violazione del principio di proporzionalità; Sentiti, per la ricorrente, l'avvocato ### e, per l'### delle ### e dei ### l'avvocato dello ##### di ### accoglieva il ricorso proposto dall'importatore ### s.r.l. e dagli spedizionieri doganali ### s.r.l. e ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avverso distinti avvisi di rettifica dell'accertamen to per maggiori dazi e dei correlati provvedimenti di irrogazi one della sanzione , emess i dall'### doganale di ### a seguito della revisione dell'accertamen to riguardante importazioni effettuate dal suindicato importatore, per la mancata inclusione, nel valore della merce dichiarato in dogana, del corrispettivo relativo alle royalties corrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi, riguardante la merce importata. 
Con la sentenza n. 5138/07/2017, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### rigettava l'appello proposto dall'### Proposto ricorso per cas sazione dall'### questa Cor te, con ordinanza n. ### del 20.12.2019, lo accoglieva e cassava con rinvio la sentenza impugnata. 
A seguito del ricorso in riassunzione, proposto dalla ### s.r.l., la CTR della ### quale giudice di rinvio, con la sentenza 3 indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni, confermando, per il resto, la corrett a inclu sione delle royalties nel valore della merce da dichiarare in dogana. 
Dalla sentenza im pugnata si evince, per quello che qui ancora interessa, che: - nelle fatture allegate alle dichiarazioni presentata in dogana vi era (nella maggior parte dei casi) la chiara indicazione dei marchi apposti sui prodotti importati, per cui era evidente che la lamentata ignoranza - già di per sé irrilevante in ordine alla deben za del tributo - era certamente inescusabile per quanto riguardava l'ascrivibilità d ella responsabilità sanzionatoria al rappresent ante doganale, con conseguente impossibilità per lo stesso di invocare l'esimente all'art.  10 del d.lgs. n. 472 del 1997 (la figura del c.d. autore mediato); - in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'ass enza di colpa, non essendo suff iciente uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorrendo che l'ignoranza sia incolpevole, ovvero non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza; - nella specie non ricorreva l'ipotesi di una condotta incolpevole, poiché, nella vigenza del codice doganale dell'unione del 2013, che ha esplicato in modo chiaro come le royalties debbano essere incluse nella base im ponibile dei dazi, non era ammissibile una incolpevole ignoranza basata su precedenti comportamenti di fatto non sanzionati o raffronti con interpretazioni di ### di altri ### membri posto che ai sensi dell'art. 42 del CDU ogni ### membro è lasciato libero di adottare nel co ncreto le sanzioni amministra tive opportune che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive; 4 - gli atti di irrogazione delle sanzioni risultavano invece illegittimi, poiché le sanzioni irrogate riguardavano contestazioni analoghe, inerenti operazioni del medesimo soggetto, avvenute tutte nel periodo 2013-2014, l 'ufficio doganale avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale, considerando anche le sanzioni irrogate per le importazioni relative al primo semestre dell'anno 2012; - risulta evidente, inoltre, che l'entità della sanzione era eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito accertato, con conseguente violazione del principio di proporzionalità; - la sanzione andava, quindi, rideterminata nella misura minima e più favorevole al contribuente, tale da garantire la gradazione in base al prin cipio di proporzionalità, “tenuto conto della continuità, e del maggiore diritto di confine accertato”.  ### la suddetta decisione la ### s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.  ### resisteva con controricorso, mentre le altre parti rimanevano intimate.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, d.lgs. 546 del 1992, per difetto di motivazione o motivazione apparente in ordine alla ricorrenza dei presupposti di daziabilità delle royalties, essendosi la CTR limitata ad aderire acriticamente alla tesi dell'### 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 29 e 31, reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. 143, 157, 159, 160 e 162, ### n. 2454/1993, per avere la CTR errato nell'includere 5 nel valore doganale delle merci i diritti di licenza, senza effettuare una puntuale verifica delle clausole contrattuali.  3. Con il terzo motivo, deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 - comune intenzioni delle parti - 1363 - interpretazione complessiva delle clausole - 1371 - criterio della minor gravosità - 1372 cod. civ. - per avere la CTR forn ito un'erronea in terpretazione del legame che dovrebbe collegare le posizioni dei soggetti coinvolti ed in particolare porre in relazione i vincoli imposti ai produttori non comunitari affinché si perf ezioni la vendita da qu est'ultimi alla società e, infin e, con il pagamento dei diritti di licenza.  4. Con il quarto motivo, deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p .c. per l'omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, avendo la CTR svolto una errata lettura delle prove dedotte in atti, prescindendo dal testo negoziale.  5. Con il quinto motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa app licazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR errato nel ritenere lo spedizioniere resp onsabile per le sanzioni, non applicandogli l'esimente dell'autore mediato, essendo stato indotto in errore da altri, e non considerando che spettava all'ADM provare la violazione da parte del predetto del dove re di diligenza; in via subordinata, sempre con il quinto motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto la ### pur riconoscendo la violazi one del principio di proporzionalità delle sanzioni (avendo l'### applicato sanzioni pari a circa il 100% dei maggiori diritti accertati), non ha rideterminato la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente, anche in considerazione 6 dell'elemento soggettivo del soggetto agente, e non ha applicato la continuazione.  6. Con il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo), deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR condannato la ### al pagamento delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento del ricorso in riassunzione e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che, nella specie, vanno ravvisate nella buona fede della ricorrente.  7. Preliminarmente occorre dare atto che il deposito del ricorso per cassazione risulta tempestivo.  7.1 La ricorrente ha depositato istanza del 16.02.2023, con la quale ha chi esto di essere rimessa in termini in re lazione al mancato tempestivo deposito del rico rso per cass azione, conseguente ad un asserito problema al sistema telematico della Corte di Cassazione, che avrebbe impedito il perfezionamento della procedura.  7.2 A tal fine segnala di avere notificato il ricorso per cassazione in data 5 gennaio 2023 e di averlo tempestivamente depositato, in via telematica, in data 25 gennaio 2023; dopo aver ricevuto 6 ### di accettazione e consegna (che risultano allegate al presente ricorso), comprovanti l'effettivo invio del deposito, ha ricevuto una segnalazione di “errore”, nella quale si dava atto di “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”; 7.3 Orbene, il ricorso per cassazione risulta depositato sul PCT in data ### e accertato in data ###.  7.4 Questa Corte ha più volte condivisibilmente affermato che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda ### ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ### stero dell a Giustizia” (Cass. n. 17328 del 27/06/2019; n. 11726 del 03/05/2019; 7 n. 1366 del 19/01/2018), sicchè deve riten ersi che il ricor so per cassazione sia stato tempestivamente depositato, atteso che la ricevuta di consegna risulta emessa l'ultimo giorno utile, anche se non sia stato comunicato poi l'esito positivo del controllo automatico.  7.5 La "Ricev uta di consegna", infatti, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e ril eva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tal e momento, il tu tto con effetto anti cipato e provvisorio rispetto all'ultima ### cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva, per cui la funzione della terza e della quarta ricevuta trasmesse via PEC - riguardanti, rispettivamente, l'esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dal la cancell eria dell'ufficio giudiziario - è eterogenea rispetto alla funzione delle prime due, poiché da tali controll i non dipende la perfezione dell'effetto giuridico di deposito dell'att o, ma solo il caricamento di esso nel fascicolo telematico e la sua visibilità in favore delle altre parti del processo. Ne deriva che l'eventual e esito negati vo dei successi vi controlli telematici e manuali non fa venir meno tale effetto, ma determina, al più, la necessità di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche contenenti l'atto stesso o i suoi allegati (Cass. n. 19796 del 12/07/2021).   8. Sempre in via preliminare va rilevato che con la memoria di costituzione in giudizio di nuovo difensore del 27.09.2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda nella parte riguardante i tributi, gli interessi e gli accessori, riservandosi di presentare, entro il termine previsto, l'istanza di definizione agevolata con riferimento all'atto di irrogazione delle sanzioni collegate ai tributi, ai sensi del l'art. 191, secondo periodo, della l. n. 197 del 2022, poi non prodotta in giudizio. 8 8.1 Poiché la domanda di definizione agevolata, con riferimento alle sanzioni, non è stata pi ù depositata in gi udizio, occorre proced ere all'esame dei motivi di ricorso non oggetto di rinuncia.  9. I primi quatt ro motivi di ricorso sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, avendovi la ricorrente rinunciato.  9.1 Il quinto e il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo) vanno invece esaminati.  10. Il qu into motivo è infon dato nella parte in cui censura la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che, per quanto riguarda l'asserita buona fede della contribuente, occorre rammentare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 ritiene sufficiente la coscienza e la volontà della co ndotta, senz a che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua ass enza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale dili genza ( ex mu ltis, Cass. n. 2139 de l 30/01/2020).  10.1 ### ha correttamente applicato la predetta disposizione, affermando che non era s ufficiente, al fine di esclu dere l'elemento soggettivo dell'illecito, il richiamo a “precedenti comportamenti di fatto non sanzionati o raffronti con interpretazioni di ### di altri ### membri posto che, a mente dell'art. 42 del CDU, ribadita l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della normativa doganale, ogni ### membro è lasciat o libero di adottare nel concreto le sanzioni amministrative opportune che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. 9 10.2 Il quinto motivo è infonda to anche lad dove invoca l'applicazione della continuazione, posto che, in materia di sanzioni doganali, è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 21.09.2020, n. 19633).  11. Per il resto, il motivo è fondato.  12. ###, infatti, dopo avere statuito che le sanzioni applicate erano sproporziona te rispetto all'illecito accertato e ch e si sar ebbe dovuto app licare il cumulo giuridico, non ha poi rideter minato in concreto le sanzioni irrogate.  12.1 Occorre rammentare, invero, che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di mer ito sostitutiva sia della di chiarazione resa dal contrib uente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, ove ricorro no i necessari pres upposti processuali della sua rituale investi tura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del p otere sanzionatorio esercitato dall' ente impositore, nonché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste delle parti) l' entità delle sanzi oni effettivamente dovute. Quando il giudice è investito della valutazione di un atto impositivo che non ha correttamente determinato la sanzione, non deve limitarsi a dichiarare la nu llità dell'atto medesimo, ma deve provvedere a rideterminare l'entità delle sanzioni effettivamente dovute nell'ambito delle richieste delle parti (Cass. 17/10/2008, n. 25376).  13. Il sesto motivo di ricorso (indicato nel ricorso come settimo motivo) rimane assorbito a seguito del parziale accoglimento del quinto motivo.  14. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, va accolto parzialmente il quinto motivo di ricorso, nei termini di 10 cui in moti vazione, e rigettato per il re sto; va, in oltre, dichiarato assorbito il sesto motivo (indicato nel ricorso come settimo motivo); la sentenza va cassata in relazione alla parte del motivo accolto. con rinvio alla Corte di ### a tributa ria di secondo grado della Lom bardia, in diversa composizione, per nuovo e same e per la deter minazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il parzialmente quinto motivo di ricorso , nei termini di cui in motivazione, rigettandolo per il resto e dichiarando assorbito il sesto motivo di ricorso (indicato nel ricorso come settimo motivo); cas sa la sentenza impugna ta, in relazione alla parte del motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di ### tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità. 
Così deciso in ### il 25 settembre 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Hmeljak Tania

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30212/2025 del 16-11-2025

... Wintersteiger c. Products #### in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del ### n. 44/2001 concernente la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del le decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contra ffazione di marchio registrato in uno Stato memb ro (### a causa dell'uso, da parte di un inserzionista (con sede in ###, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito ### di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo li vello di un alt ro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (###. In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 5 Reg.CE 44/2001: ### dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è regi strato, a titolo di luogo di concretizz azione del danno (locus damni); (i i) dinanzi ai giudici dello Stato memb ro dello stabilimento dell'inserzionista quale luogo ove è deciso l'avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus). 19 di 22 Vero che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17414/2024 R.G. proposto da: ### .P.A. SOCIETÀ ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### .R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###) , -controricorrente avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO nel proc.to 2252/2024 depositata il ###.  2 di 22 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal #### atto di citazi one del 14/2/2022, la ### spa, produttrice di tessuti stampati e titolare del marchio «### registrato nel 1971, in ### e in diversi ### per contraddistinguere tessuti, prodotti tessili e capi di a bbigliamento, co nveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di ### la ### srl, società che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il segno «### ma che, da circa un anno, aveva iniziato a utilizzarlo, sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma «e-commerce» (g estita da ###, al di fuori dei limiti del preuso, e stava co ntinua ndo a vendere con il segno «### anche a ### o, i suoi articoli, per sentire accertar e l a contraffazione del proprio marchio, ai sensi dell'art.20, lett.b) e c), c.p.i. e dell'art.9.2 Reg.UE n. 2017/2001, e di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 n. 1 c.c., poste in essere dalla convenuta. La citazione veniva notificata anche alle società ### e ### B.V. ma poi l'attrice e le suddette parti, in corso di causa, raggiungevano un accordo transattivo, rinunciando agli atti del giudizio, che veniva estinto. 
Con ordinanza del 14/6/2024, a definizione del giudizio, il Tribunale di ### in accoglimento del l'eccezione di incompetenza territoriale di ### ha ritenuto che, a ### ove la ### s.r.l. ha la propria sede ###essere l'ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei re lativi marchi, cosicché, anche in base all'art. 120 comma 6 c.p.i., la competenza territoriale a decidere la presente controversia spetta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede ###cui è stata avviata la co mmercial izzazione del prodotto 3 di 22 contraffatto nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è, in motivazione, rilevato che: a) quanto al foro dell'attore ai sensi del l'art. 120.2 c.p.i., invocato da ### non avendo le convenute ### sede in ### - «la fattispecie in esa me configura un'ipotesi di cumulo soggettivo di cause, avendo l'attrice convenuto in un unico giudizio più soggetti ritenuti coinvolti nella contraffazione del medesimo diritto di privativa e in condotte di concorrenza sleale» (Ordinanza impugnata, p. 3) e, in materia di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., « il rif erimento agli artt. 18 e 19 c.p.c. va inteso in senso sele ttivo, e cioè con esclusione del richiamo ai fo ri c.d. ‘subordinati' previsti da tali norme. Non è così ammissibile realizzare il cumulo presso il giudice della residenza dell'attore (art. 18, comma 2, c.p.c.)»; b) quanto al foro del luogo in cui si è ver ificato il danno , potendo «in forza dell'art. 120, comma 6, c.p.i. e in deroga a quanto previsto dall'art.  33 c.p.c., […] il cumulo soggettivo essere attuato anche presso il forum commissi delicti», in punto di competenza territoriale per gli illeciti commessi trami te ### richi amato il precedente della Corte di Cassazione n. 5309 del 27 febbraio 2020 (nel caso “###com”), «in materia di pr oprietà ind ustriale oper a un criterio speciale, diverso da quello stabil ito dall'art. 20 c.p. c., disciplinato dall'art. 120, comma 6, c.p. i., a mente de l quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi», ma, proprio nelle fattispeci e di lesione della privativa attuata a mezzo di ### vi è un'e sigenza di delimitazione spaziale della condotta illeci ta, poiché «esiste il rischio — derivante, nel la specie, dalla ubiquità della re te telematica — di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso 4 di 22 la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa dell e sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopp ing (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)», il che re nde preferibile un'interpre tazione della norma speciale dell'art.120, comma 6, c.p.i., nel senso che «in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà in dustriale a mezzo di internet, quel che rileva, per il radicamen to della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è la condotta consistente nell'avvio del procedim ento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa»; c) quanto al foro della vendita/consegna, «la valorizzazione del luogo in cui si realizza la condotta lesiva dei diritti del titolare del segno distintivo rende dunque irrilevanti, ai fini della competenza, tutte quelle condotte che si pongono a valle del ‘fatto' illecito già venuto interamente ad esistenza, che seguono cioè l'i mmissione in commercio del prodotto contraffatto, costituendone - per così dire - il natur ale sviluppo», co sa che si verifica con la materiale consegna del bene presso il luogo indi cato dal l'acquirente, trattandosi di attività che si inserisce nella fase della distribuzione di un prodotto già offerto in vendita e commercializzato, quindi già presente sul mercato e quin di « quando l'i llecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ra gioni di certezza e pr evedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui ‘i fatti sono stati commessi' in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita».  ### ibunale ha aggiunto che «nel cas o di specie la co nsegna a ### dei prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito di ### s.r.l. e sulla piattaforma ### ( all. da 34 a 40 fasc. attrice) 5 di 22 sembra essere avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territorio. In q uesti casi, in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un 'esigenza di consumo, la provocazione è da c onsiderarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibi li gli spostamenti dell a competenza territo riale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strument ali e maliziosi dell'attore» (Ordinanza impugnata, p. 7). 
Infine, il Tr ibunale ha conclu so che «le co nsiderazioni che precedono valg ono ovviamente anche co n riguardo alla determinazione della competenza territoriale rispetto alle domande di concorrenza sleale svolte dall'attrice». 
Avverso la suddetta pronuncia, la ### spa propone ricorso per regolamento di competenz a, notificato il 15 /7/2024, affidato a quattro motivi, nei confronti di ### srl (che resiste con memoria, depositata il ###).  ###.G. non ha depositato memoria ex art.380 ter c.p.c. (malgrado notifica avviso udienza il ###). 
La ricorren te ha depositato memoria. Anche la resistente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio rileva che nel caso in esame non può ritenersi violato l'obbligo di intervento del ### per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., atteso che, l' osservanza di detto obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all'ufficio del ###. Come già 6 di 22 chiarito da questa Corte (Cass . n. 27930/2025), è, infatti, sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative processuali, mentre l'effettivo esercizio delle stesse - attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione di conclusioni - è rimesso alla sua valutazione.  1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120, comma 6, c.p.i. e 20, comma 2, c.p.i., sulla rilevanza del foro della consegna, erroneamente esclusa dal ### ale, derivando la competenza del ### di ### dall'art. 120.6 c.p.i. quale luogo in cui si è verificato uno dei fatti che ### assume lesivi dei suoi diritti, vale a dire la commercializzazione con consegna a ### di prodotti che recano il marchio contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto, comm ercializzazione avvenuta sia attraver so il sito ### di ### c on vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”); b) co n il secondo moti vo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 c.p.i. e 20 c.p.i., sulla non rileva nza degli acquisiti effettuati dall'attore, ritenuta dal ### « avvenuta in virtù di or dini non sorretti da una reale volo ntà di acquisto ma motivati, a ben ved ere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commerciali zzazione dei beni su un determinato territori», essen do invece suff iciente che venga allegata (purché non in modo evidentement e strument ale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientran te nella competenza del Giudice adito, a prescindere da qu alunque valutazione del fondamento di tale allegazione; c) con il terzo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell a competenza circa gli acquisti effettuati non dall'attrice o su suo incarico ma da terzi, come indicato a pag. 10 dell'atto di citazione (doc. A del “fascicoletto”), avendo l' attrice ### rilevato che «La 7 di 22 ### utique, d'altra parte, sta continua ndo a vendere c on il segno “Ratti”, anche a ### i suoi articoli: sia attraverso il suo sito ### (cfr. al doc. 34 la sciarpa offerta in vendita su questo sito e al doc. 35 la relativa fattura di acquisto), sia attraverso la piattaforma “Farfetch”, gestita dalla convenuta ### (cfr. al doc. 36 alcune pag ine estr atte dal sito ### sulla promozione della ### al doc. 37 una selezione delle fatture relative alle vendita “Farfetch” a ### prodotte da ### nel procedimento cautelare di ### (laddove il doc.to 37 si riferiva a una serie di fatture relative a vendite tramite ### di prodotti di ### a di versi clienti di ### effettuate, negli anni 2016 e 2017, pacificamente non da ### o su suo impulso, trattandosi, tra l'altro, di fatture che, come risulta dal passo citato sopra, sono state prodotte dalla stessa ### nell'ambito del procedimento cautelare per dimostrare che la stessa effettuava vendite online da prima d elle contestazioni di ### e prodotte nu ovamente nel giudizio di merito c ome doc.to 27); d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  20 c.p. c., 120 c.p.i. e 20 c .p.i. , sul foro del luogo in cui si è verificato il danno, in quanto, anche a prescindere dalla questione delle vendite effettuate a ### il ### ha errato anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nel la sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno.  1.1.Passando all'esame nel dettaglio dei motivi, con il primo motivo si ritiene che del tutto erroneamente il ### abbia escluso la rilevanza del luogo del la consegna ai fini del radicamento del la competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20.2 c.p.i., laddove nella specie la com petenza del Tr ibunale di ### derivava dal fatto che a Mi lano si er a ver ificata la com mercializzazione con 8 di 22 consegna di prodotti che re cano il marchio co ntraff attorio sul la confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto (cfr . atto di citazi one, p. 10, doc. A del “fascicoletto”), commercializzazione avvenuta sia attraverso il sito ### di ### con vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”). 
Si ricorda che l'art. 20.2 c.p.i. fa espresso riferimento, tra gli altri, all'uso del segno nella c orrispondenza commerciale e nella pubblicità, all'offerta in vendita dei prodotti, all a loro commercializzazione, al cui concetto si deve evid entemente ricondurre la consegna dei beni contestati. 
Invece, il ### ritenendo irrilevanti, ai fini della competenza, tutti gli atti successivi all'avvio del procedimento di immi ssione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa, ha arbitrar iamente equiparato la semplice «offerta in vendita» del prodotto sulla rete ### non acquistato poi, con quella, nettamente diversa, in cui l'offerta stessa si è concretizzata in uno specifico atto di «acquisto del bene co n consegna» in un determinato luogo, confutando una pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 1870/1991) e anche di merito e quella della Corte di ### (Corte Giust. UE, 6 febbraio 2014, in C-98/13, caso ### c. Rolex, in cui la Corte ha chiaramente affermato che pubblicità, offerta al pubblico, commercializzazione e consegna sono tutti atti autonomament e rilevanti ai fini della contraffazione e del successivo radicamento di un'azione giudiziaria). 
Così in terpretando le norme, il ### ale ha so stanzialmente ritenuto irrilevante un fatto (l a consegna del prodotto contraffattorio in ### sul piano della determi nazione della competenza territoriale. Al contrario, se determinati atti rilevano ai 9 di 22 fini di int egrare l'illecito di contraffazione, gli stessi fatti devono essere ritenuti idonei anche a fondare la competenza territoriale. 
I precedenti indicati in motivazione (Cass. 5309/2020 e 5254/2017) non sono pertinenti, avendo riguardato casi in cui vi era stata solo un'attività di pubblicità e/o di offerta in commercio in ### mentre, nel caso di specie, le condotte contestate (non si limitano ad atti di pubblicizzazione e offerta in vendita online, ma) si sono tradotte in specifici atti di vendita e consegna.  1.2. Con il sec ondo motivo, si denu ncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata - in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 20 c.p.i. - avendo errato nel predicare l'irrilevanza della vendita con consegna a ### perché la stessa sarebbe «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto». 
Ma la compe tenza deve determinarsi sulla base della prospettazione dell'attore (cfr. da ultimo Cass. 28 luglio 2023, 23099, che richiama il consolidato principio espresso, ex multis, da Cass. 25 agosto 2006, n. 18485; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass. 26 luglio 2001, n. 10266), ed essa ### nel radicare la competenza avanti alla ### del ### e di ### aveva espressa mente allegato, sin dal propri o atto di citazione, che la convenuta ### effettua vendite anche a ### Peraltro, nella specie, non si è trattato di una vendita «forzata», che si verifica quanto l'acquisto disposto dal titolare, mediante artifizi e forzature, porti il presunto contraffattore a effettuare delle vendite che non rientrano nella sua normale attività commerciale. 
Nella specie, si è trattato di effettive e concrete ven dite, no n rilevando se l'acquisto o la consegna siano avvenuti tramite un soggetto incaricato dal titolare della privativa-attore.  1.3. Il terzo mez zo denuncia omesso esa me di fatto decisivo, laddove il ### ale di ### nel ritenere che la vendita con consegna a ### fosse «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da 10 di 22 una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostitu irsi la prova della commercializzazione de i beni su un determinato territorio», ha omesso di considerare che l'attrice aveva contestato e provato anche vendite relative ad acquisti effettuati, tramite il sito “Farfetch”, da terzi e non già dall'attore (o su suo incarico), come risulta dal doc. 37 (doc. E del “fascicoletto”), indicato da ### a p. 10 del suo atto di citazione introduttivo del giudizio (doc. A del “fascicoletto”).  1.4. Il quarto motivo denuncia errore di diritto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 120 e 20 c.p.i., pure nella parte in cui il ### ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nella sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno. 
E si citano (al fine di confutare Cass. n. 5309/2020, richiamata in motivazione nell'ordinan za impugnata) Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, che ha precisato - in un caso di risarcimento danni per lesione di un diritto della personalità a mezzo radiotelevisivo, ma che può essere richiamato anche in relazione alla lesione dei diritti di proprietà industriale - che il luogo in cui è avvenuto il fatto illecito, rilevante qu ale «luogo in cui l'obb ligazione è sorta», ai sensi del l'art. 20 c.p.c., va indi viduato nel luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire il luogo di residenza del danneggiato. 
Né si può esc ludere l'operatività del l'art.20 c.p.c., in relazione all'allegata specialità dell'art. 120.6 c .p.i. e la conseguente non applicabilità dell'art. 20 c.p.c. in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, considerato che, come l'art. 20 c.p.i. nel fare riferimento al «luogo in cui l'obbligazione è sorta» dà rilevanza al luogo in cui il fatto illecito è avvenuto, allo stesso modo l'art. 120.6 c.p.i. dà rilevanza al luogo in cui è avvenuto l'illecito, ove rinvia alla 11 di 22 «sezione specializzata nell a cui circoscrizione i fatti sono st ati commessi».  2. La resistente ### srl ha depositato memoria difensiva ex art.47 c.p.c. il ###. 
Parte ric orrente ha eccepito, in memoria, l'in ammissibilità della suddetta memoria, in quanto depositata, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il ###, oltre il termine dei «venti gio rni successivi» disposto dall'art. 47, comma 5, c.p.c. ratione tempore applicabile, che scadeva, tenendo cont o della sospensione feriale dei termini, il 4 settembre 2024. Ad avviso della ricorrente nessun rilievo può avere il raddoppio dei termini operato dall'art. 3.1, lett.  b), del D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. “###”), intervenuto sull'art. 47 c.p.c. portando da venti a quaranta giorni il termine per il deposito delle «scritture difensive ai sensi dell'art. 47 c.p.c.», in quanto, sebbene la disposizione transitoria di cui all'art.  7.1 del decreto correttivo preveda che le modifiche si applichino «ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023», gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo - vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 - restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere succe ssivamente, anche se in procedi menti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni (in questo senso, Cass., S.U., 4 giug no 2025, n. 14986, ed ivi richiami anche alla relazione illustrativa al D. lgs. 164/2024). 
Pertanto, il decreto n. 154/2924 non può sanare retroattivamente attività processuali che, prima della sua entrata in vigore, fossero già incorse in un vizio di inammissibilità per tardività. 
La ricorre nte deduce quindi che la ### a fronte della tardiva memoria di fensiva, non potrebbe neppure deposit are successiva memoria, in forza della gi urisprudenza di legittimità fo rmatasi in 12 di 22 ipotesi di controricorso tardivo ex art.370, comma 1, c.p.c. ( 23921/2020; Cass. 5798/2019).  2.1. ###, alla luce delle S.U. n. 14986 del 2025, è fondata. 
La difesa della resistente ### srl è inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuto il deposito della memoria difensiva ex art.47 c.p.c., oltre il termine ratione temporis operante.  3. La prima e la quarta censura sono infondate.  3.1. L' art. 120 del D.L.gs. n. 30/200 5 (c.p.i .), che disciplina la competenza giurisdizionale e terr itoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale, recita: «1. Le azioni in materia di proprietà in dustriale i cui titoli sono concessi o in co rso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la re sidenze/ dell e parti.... 2. Le azioni previste al co mma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domi cilio e, se questi sono scon osciuti, del luog o in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comm a 3. 
Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni so no propos te davanti all'autorità giudiziaria del luo go in cui l'attore ha la residenza o il domi cilio. 
Qualora nè l'attore, nè il convenu to abb iano nel territorio dello Stato resid enza, domicilio o dimora è competente l'aut orità giudiziaria di ### 3. ### di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale c ome elezione di domicilio esclu sivo, ai fini d ella determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto pu ò essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi . 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribu nali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 13 di 22 giugno 2003 , n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comuni tari ai sensi dell'art. 91 Reg. ### n. 40/94 e dell'art. 80 Reg. ### n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono esser e proposte anche dinanzi all' autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti so no stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)». 
La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo, nella prima parte, il prevalente criterio del foro del convenuto declinato sui principi ricavabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che di sciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridi che, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i. 
Quanto al foro del convenuto, vi son o tre fori generali, per le persone fisiche: il luogo della re sidenza o del domi cilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, il luogo della sua dimora. 
Per le persone giuridiche, si dovrà invece fare riferimento al foro generale co llocato presso la sede delle medesime perso ne giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c. 
In via successivamente concorrente, ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, sono previsti due ul teriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell'attore. 
In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l'autorità giudiziaria di ### Il terzo comma prevede il criterio del domicilio eletto, ai sensi del quale il domi cilio indicato nella domanda di registrazi one o di 14 di 22 brevettazione e annotato nel regi stro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni noti ficazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrati ve e pertanto, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma. 
Per le sole azioni «fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore», è previsto dal sesto comma l'ulteriore forum commissi delicti. 
Infine, il comma 6-bis prevede che tutti i criteri appena visti trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare. 
In parti colare, per quanto in questo regolamento di competenza interessa, una deroga al prin cipio del fo ro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni «fondate su fatti che si assu mono lesivi del diritto dell 'attore» (i n pratica, azioni di co ntraffazione), è previsto l'ulteriore forum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni «possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giud iziaria dotata di sezio ne specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi». 
Si tratta di un foro alternativo, autonomo e concorrente, specificamente previsto per le azioni di contraffazione, che regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno e che pu ò essere app licato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatt o lesivo e che questo fatto si a stato l esivo di un diritto dell'attore (Cass. n. 22453/2024).  ### tale disposizione, la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo della commissione del fatto, ossia al giudice del luogo di commissione del fatto lesivo. 
Invece, la norma generale dell'art. 20 c.p.c. fa riferimento anche al luogo in cui l'obbligazione risarcitoria deve essere eseguita. 15 di 22 3.2. Questa Corte ha presto iniziato a prospettare un'interpretazione diretta ad attribuire maggiore e autonomo rilievo al cr iterio del forum co mmissi delicti della normativa industrialistica, qualificando il crit erio del comma 6 qu ale «disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito » (l 'art. 20 c.p.c.), sicché, anche nel cas o di cumulo soggettivo, occorre aver riguardo esclusivamente al locus commissi delicti, senza che l'operatività del criterio possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall'art. 33 c.p.c., che in caso di cumu lo soggettivo c onsente di dero gare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta innanzi al foro generale di uno di essi (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776). 
Questa Corte, con ordinanza n. 5309/2020, si è poi pronunciata in un regolamento di competenza in controversia su contraffazione di un marchio attuata attraverso la promozione pubblicitaria sula rete ### Va evidenziato che, nei casi di contraffazione a mezzo internet, il mezzo digitale consente ora non solo la pubblicizzazione, ma anche proprio l'e-commerce dei prodotti contraffatti e rappresenta quindi l'ipotesi per eccellenza di «illecito diffuso», essendo di tutta evidenza che le atti vità di rete che avvengono in un contesto cibernetico sfuggono ad ogni tentati vo di localizzazione di tip o geografico, poiché l'ub iquità della rete porta un dato contenuto caricato online ad essere visibile ovunque nell'ambito del territorio nazionale, con potenziale coinvolgimento di chiunque abbia accesso alla rete, ovunque sul territorio. 
Questa Corte, nel precedente del 2020, ha affermato che: - in materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui all' ar t. 20 c.p.c., in quanto l'ar t. 120, comma 6, c.p.i. prevede, infatti, che «le azioni fondate su fatti che 16 di 22 si ass umono lesivi del diritto dell'attor e posso no esser e proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi» e tale criterio è costituito dalla condotta dell'agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, rilevando, in base alla sudd etta norma, il luogo in cui sono comp iuti i fatti ge neratori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest'ultimo; - con riguardo a tale criterio, locus commissi delicti, vi è l'esigenza di «delimitazione spaziale della co ndotta illecita», in parti colare nel caso di lesione della privati va attuata a m ezzo di ### «giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio — derivante, nell a specie, dall a ubiquità della re te telematica — di cr eare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso la postulazione di una estensione in controllata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competen za territoriale diffusa delle sezioni specializzate in ma teria di impresa e una legittim azione della pratica del c.d. forum shopp ing ( con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)»; - anche la Corte di Giustizia (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C- 523/10, Wintersteiger, 34) ha dato rilievo, quale fatto generatore di un eve ntuale danno al diritto dei marchi, al compor tamento dell'inserzionista che utilizza il servizio di posi zionamento per la propria comunicazione commerciale, ritenendo che la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell'uso di keyword eguale a un marchio nazi onale registrato, si può radicare nello Stato membro sia dello Stato membro in cui tale marchio è registrato sia del luogo di stabi limento dell'in serzionista, e il medesimo principio è stato ripreso dalle ### di quest a Corte, sec ondo cui, infatti, ove la condotta as seritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito ### il 17 di 22 locus com missi delicti, idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della comp etenza gi urisdizionale ai sensi dell'art. 5.3 reg. ### n. 44/200 1, va individuato «in quello di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale» (Cass. Sez. U. 10 settembre 2013, 20700; il prin cipio si trova ripreso in Cass. n. 5254/2017 con specifico riferimento al tema della competenza inter na e in relazione all'ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web, è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alternativa, è competente il gi udice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito); -in conclusi one, «in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet», quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è «la co ndotta consistente nell'avvio del procedimento di immission e, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa» e, nel caso allora in esame, doveva dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito ### booking.com, di parole chiave che evocav ano il marchio dell'attrice e il luogo in cui ciò si verificava era quello di stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista.  ### tale orient amento quindi, per scongiurare gli evidenti rischi di forum shopping legati al mezzo digitale, il forum commissi delicti di un illecito contraffa ttorio attuato trami te ### va individuato nel luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno e si deve far e riferimento o al giudice del luogo di stabi liment o 18 di 22 dell'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alt ernativa, al giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Solo in tale luogo, infatti, si realizza quel collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia, che giustifica l'applicazione della competenza speciale, in virtù del criterio di «prossimità alla contro versia», con sentendo al giudice adito di ra ccogliere le prove necessarie con maggior facilità, e dell'«effettivo collega mento particolarmente stretto» co n la controversia che ne giustifica l'incar dinamen to presso un foro diverso da quello delle regole generali.  ### orte, nel 2020, ha richi amato, pur nella di versità dei contesti normativi, la Corte di Giustizia 19 aprile 2012, causa C- 523/10, Wintersteiger c. Products #### in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del ### n. 44/2001 concernente la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del le decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contra ffazione di marchio registrato in uno Stato memb ro (### a causa dell'uso, da parte di un inserzionista (con sede in ###, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito ### di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo li vello di un alt ro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (###. In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 5 Reg.CE 44/2001: ### dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è regi strato, a titolo di luogo di concretizz azione del danno (locus damni); (i i) dinanzi ai giudici dello Stato memb ro dello stabilimento dell'inserzionista quale luogo ove è deciso l'avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus). 19 di 22 Vero che la Corte di Giustizia ha successivamente elaborato in via interpretativa anche il c.d. “targeting approach” (o “criterio della focalizzazione”, GUE 5 settembre 2019, causa C-172/18, ### et al c. ###. et al), secondo il quale, in materia di contra ffazione di marchio dell'### europea, sussiste la giurisdizione del giudice dello Stato membro sul cui territorio si trovano i consumatori o i professionisti cui si rivolgono le pubblicità o le offerte in vendita realizzate per via elettronica, nonostante il fatto che il terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro. 
Ma tal e arresto concern e la ricostruzione delle regole di competenza giurisdizionale vigenti in materia di marchi dell'### europea nel particolare contesto della contraffazione a mezzo ### Nel caso qui in esame si di scute di competenza territoriale in relazione a una contraff azione di un marchio nazi onale, attuato attraverso la commercializzazione dei prodotti contraffatti sulla rete #### impugnata del ### di ### ha fatt o specifico richiamo al citato precedente di questa Corte del 2020 per declinare la competenza per territorio della ### specializzata in materia di ### del ### unale di ### in favore della corrispondente ### del ### di Ancona, ove la co nvenuta ### srl ha la sua sede ###cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto contraffatto nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è poi ritenuto che in materia di proprietà intellettuale non possa trovare applicazione de plan o l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di risarcimento danni conseguenti alla lesione dei diritti della personalità, orientamento che ha attribuito rilievo al 20 di 22 domicilio del danneggiato (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661; 22 febbraio 2010, n. 4185).  3.3. La tesi della ricorrente, nel primo motivo, assume invece che, in caso di consegna di prodotto contraffatt o, si deve ritenere competente il giudice del luogo ove la consegna è avvenuta. 
Nella specie, non si sarebbe trattato (come nel caso esaminato in Cass. 5309/2020) della sola presenza online di pubblicità e offerte in vendita in presunta contraffazione ma di acquisto e conseguente consegna, avvenuta in ### Ma, va osservato, nel contesto delle vendite online, ci ò significa riconoscere la competenza a pronunciarsi sull a contraffazione in capo a qualsiasi ### nel cui circondar io dovesse essere consegnato il prodotto acquistato in rete. Tale im postazione si ritrova anche nell'orientamento secondo il quale, in caso di vendita fisica di prodotti su tutto il territorio nazionale, la causa può essere radicata avanti ad uno qualsiasi dei ### nelle cui circoscrizioni sono venduti i prodotti. 
E si deve, invece, dare continuità all 'indirizzo interpretativ o restrittivo dell'art.120, com ma 6, quanto all'individuazione del forum comm issi delicti, al fine di assicurare un minimo di predeterminazione del giudice natu rale, in ipotes i di commercializzazione di prodotti contraffatti su siti web. 
Come già espresso in Cass. S.U. n. 20700/2013 (pur resa in tema di giurisdizione; vedas i Cass. 5254/2017 e Cass. 5309/2020), in materia di concorre nza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito "web", la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all'art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista (ove sia stato av viato il processo tecnico finalizzato alla vis ualizzazione 21 di 22 dell'annuncio) ovvero, in alternati va, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Deve quindi ritenersi che nel caso in cui l'offerta in vendita si a avvenuta sul web, ai sensi del l'art.120, com ma 6, ai fini della competenza territoriale del giudice, il luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato nel luogo di stabili mento del l'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. 
E, con riguardo alla doglianza di cui al quarto motivo (in punto di contestazione della ritenuta irrilevanza del foro dell'attore o della sede ove si è prodotto l'evento dannoso, ex art.20 c.p.c.) si deve confermare l'orientamento secondo il quale «In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contra ffazione di bre vetto), il cr iterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice dell a proprietà industriale), che prevede la co mpetenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi", non è suscettibile d i deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt.  18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo».  ###.120, comma 6, c.p.i., integra quindi una norma speciale che prevale sull' art.20 c.p.c.  3.4. I motivi secondo e terzo sono di conseguenza assorbiti.  5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. 22 di 22 La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del m erito che terrà conto della di chiarata inammissibilità della scrittura difensiva di parte resistente.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupp osti per il versame nto, da parte della società ricorrent e, dell'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Iofrida Giulia

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12102/2025 del 21-12-2025

... gli articoli erano di qualità molto scadente, con marchi del tutto sconosciuti o appartenenti a marchi low cost. Dunque anche il corrispettivo corrisposto per tale merce va sensibilmente ridotto in via equitativa. Sull'importo da ristorare sia per la merce non consegnata che per quella consegnata in maniera difforme dalle aspettative si applicano gli interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria. La domanda attorea di restituzione dell'importo va dunque accolta parzialmente e determinata equitativamente. Le dinamiche processuali inducono alla compensazione parziale delle spese di lite, non è accoglibile la domanda di condanna da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non profilandosi il dolo e la malafede della controparte, posto che nell'atto di costituzione già si faceva riferimento ad una volontà conciliativa della convenuta. Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la risoluzione parziale del contratto di vendita per la merce non consegnata, dispone il ristoro a favore di ### in plrpt e a carico della ### di ### di una somma (leggi tutto)...

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n. 21776/2022 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 21776/2022 del ### degli ### del Tribunale di Napoli, XI sez. Civile avente ad oggetto: vendita di merce vintage TRA ### in plrpt P.IVA ### con gli avv.ti ### c.f.  ### e ### c.f. ### pec ###; ### attrice E ### di ### c.f. ### p. Iva ### con gli avv.ti ### c.f. ### e ### c.f.  ### pec ### convenuta ### come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione la ### conveniva in giudizio l'impresa individuale GI ### di ### al fine di dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta per consegna di aliud pro alio e/o di ogni altra normativa applicabile, condannare la convenuta alla restituzione del prezzo di vendita pari ad € 14.300,00 oltre la refusione delle spese di consegna della merce pari ad €1893,49, il tutto nella complessiva somma di 16.193.49 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, condannare la ### di L.G. e o il sig. ### in proprio al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice nella somma di €10mila; in via subordinata chiedeva di condannare la ### di L.G. e o il sig. ### in proprio alla restituzione della somma di € 1950,oo per la merce di kg 300 mai consegnata, oltre al risarcimento dei danni per qualsivoglia titolo e o causale nella somma di almeno €1500.00, di emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono, di condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, vinte le spese di lite con attribuzione. 
Esponeva l'attrice che la convenuta prometteva di vendere merce all'ingrosso, in particolare per la maggior parte abbigliamento vintage di famosi brand e in minima parte non griffato, ma di marca e di buona qualità, e che a seguito della consegna presso la propria sede all'interno dei pacchi inviati dalla venditrice non vi erano i promessi prodotti di brand noti, ma articoli di qualità molto scadente ed inoltre il peso della merce spedita non corrispondeva ai complessivi 2200 kg pattuiti e compravenduti, ma risultava arrivare ad appena 1900 kg. Contestava alla venditrice che i beni consegnati risultavano radicalmente diversi da quelli offerti in vendita chiedendo il rimborso dell'importo corrisposto per siffatta operazione di compravendita e le correlate spese di spedizione sostenute. 
La convenuta mostrava di voler restituire solo €1950,oo per i 300 kg di merce non compresi nella spedizione effettiva. Costituitasi chiedeva il rigetto delle domande avverse, vinte le spese. 
Veniva esperita la procedura di negoziazione assistita senza il raggiungimento di un accordo. 
Svolta l'istruttoria e non aderendo alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 cpc la causa veniva assegnata in decisione. 
Tanto premesso la Gop osserva che, in materia di responsabilità contrattuale è pacifico e notorio il quadro probatorio in ordine al quale, una volta che sia stato provato l'esistenza del contratto da parte del creditore, è il debitore, nell'ambito della ritenuta responsabilità contrattuale che deve provare, in relazione al necessario onere del presunto danneggiato di specifica allegazione del mancato esito positivo della prestazione, l'adempimento, ovvero, ove sia ciò che è contestato, l'esatto adempimento. 
Tenuto conto che kg 300 della merce non è stata mai consegnata dalla venditrice e che quella consegnata ha un suo valore di mercato ed è emerso nel contraddittorio che l'acquirente manifesta l'intento di trattenerla comunque presso di sè, considerato che nel buono di consegna non si rinviene la descrizione della merce consegnata utile a poter contrastare il video riproducente solo in parte la merce spedita dalla G.I. ### alla Bks la scrivente ritiene che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta può essere accolta solo parzialmente, posto che l'acquirente ha voluto trattenere la merce ricevuta, che peraltro assume di avere dovuto stoccare all'interno di propri locali commerciali, con aggravio di spese di affitto di un locale documentate però solo da un preventivo. 
Per l'effetto, dal prezzo di vendita va esclusa la merce non consegnata, che se rivenduta, avrebbe potuto essere foriera di guadagno per l'acquirente, da qui l'inutilizzabilità commerciale di parte dei prodotti oggetto di compravendita, il decremento dei profitti mostrato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 può comprensibilmente reputarsi derivato dalla mancata vendita della merce de qua. Al fine del ristoro da determinarsi in via equitativa occorre correlare altresì le spese corrisposte per la consegna non avvenuta. 
Peraltro è emerso che anche per il restante abbigliamento vintage consegnato, diversamente da quanto promesso, secondo cui il 75% doveva essere costituito da brand famosi e il restante 25% misto, gli articoli erano di qualità molto scadente, con marchi del tutto sconosciuti o appartenenti a marchi low cost. Dunque anche il corrispettivo corrisposto per tale merce va sensibilmente ridotto in via equitativa. 
Sull'importo da ristorare sia per la merce non consegnata che per quella consegnata in maniera difforme dalle aspettative si applicano gli interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria. 
La domanda attorea di restituzione dell'importo va dunque accolta parzialmente e determinata equitativamente. 
Le dinamiche processuali inducono alla compensazione parziale delle spese di lite, non è accoglibile la domanda di condanna da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc, non profilandosi il dolo e la malafede della controparte, posto che nell'atto di costituzione già si faceva riferimento ad una volontà conciliativa della convenuta.
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P. definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la risoluzione parziale del contratto di vendita per la merce non consegnata, dispone il ristoro a favore di ### in plrpt e a carico della ### di ### di una somma omnia comprensiva di €8.000,00 per le causali di cui in parte motiva determinata equitativamente, oltre interessi dal di del dovuto al saldo e la rivalutazione monetaria, e di €264,00 per le spese documentate di giudizio, dichiara non accoglibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, compensa per il residuo le spese di lite. 
Napoli, 20.12.2025

causa n. 21776/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Ronconi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32079/2024 del 12-12-2024

... Cod. Cons.), del nome o della ragione sociale o del marchi o e della sede le gale de l produttore o dell'importatore stabilito nel territorio UE (art. 6. par. 1 lett. b) Cod. Cons.), ovvero del ### di origine del prodotto se situato fuori dall'UE (art. 6. par. 1 lett. c) Cod. Cons.); dall'altra, questi dati sono rivolti anche a rendere esplicito il corretto utilizzo del prodotto, garantendo la specifica indicazione della presenza di materiali o sostanze ch e possono arr ecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (art. 6. par. 1 lett. d) Cod. Cons.), nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni, oltre che la destinazione d'uso, ove utili ai fini di una fruizione sicura del prodotto (art. 6. par. 1 lett. f) Cod. Cons.). La viola zione del summenzionato divieto di commercializzazione viene sanzionata ai sensi dell'art. 12 Cod. Co ns., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro “ai contravventori del divieto di cui all'art. 11”. ### generale e plurale dei sogge tti sanz ionabili, contenut a in questa disposizione, è strettamente connessa alla previsione di un obbligo informativo generale posto in capo a tutti gli operatori economici della (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 969-2020 proposto da: ### nato il 30/09/ 1965 a ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in #### n. 13; - ricorrente - ### E ### (### Fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di ### in funzione di giudice di rinvio pubblicata l'8 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024 dalla ### 2 di 29 udito il P.G., in persona del ### procuratore generale ### il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato ### per parte ricorrente.  ### ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato il 19 luglio 2012, ### impugnava, davanti al Giudice di pace di ### l'ordinanza ingiunzione n. 169/2012 emessa in data 11 giugno 2012 dalla locale ### di ##### e ### con cui gli era stato ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.746,00, oltre a diritti e spese, per un totale di euro 7.794,22. ###.C.I.A.A. aveva contestato al ricorrente, in solido con la società ### s.r.l., la violazione: a) dell'art. 6 del d.lgs. n. 206 d el 2005, « in quanto esercitava la vendita di prodotti non riproducenti in lingua italia na e in forma chiaramente visibile e leggibile le indicazioni ob blig atorie per l'informazione de l consumatore»; b) degli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 206 del 2005, «in quanto esercitava la vendita di prodotti privi delle indicazioni sulle precauzioni e avvertenze d'uso in lingua italiana indispensabili per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri»; c) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 313 de l 1991, «in quanto esercitav a la vendita di giocattoli privi delle ind icazioni sulle p recauzioni e avvertenze d'uso»; d) dell'art. 14 comma 4, del d.lgs. n. 475 del 1992, «in quanto esercitava la vendita di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE non conforme per forma e proporzioni a quanto previsto dall'### 4 del citato d.lgs.». 
Il ricorre nte, in primo grado, deduceva l'incompetenza della C.C.I.A.A. ad emettere l'ord inanza ingiun zione per connessione obiettiva con un reato e l'illegittimità della ordinanza medesima per difetto degli elementi o ggettivo e soggettiv o degli illeciti amministrativi contestatigli. 3 di 29 Nella resistenza della C.C.I.A.A. a mezzo funzionario, il Giudice di pace adito , con sentenza n. 41 de l 18 gennaio 2013, rigettava l'opposizione, dando lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale, confermando l'ordinanza ingiunzione con compensazione delle spese di lite. 
In virtù di appello in terposto da ### con il q uale chiedeva l'integrale riforma della decisione del giud ice di prime cure, il Tribunale di Pist oia, nella resistenza de lla appe llata C.C.I.A.A., con sentenza n. 74 de positata il 23 gennaio 20 14, rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifus ione delle spese in favore dell'appellata. 
Per la cas sazione della sentenza di ap pello il ### ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2014, sulla base di sei motivi. 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 72 del 2018, cassava con rinvio la sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza, incombente ne cessario, a pena di nullità delle pronunce relative alle controversie sogget te al rit o del lavoro, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. 
Con atto di citazione, notificato il 29 marzo 2018, ### riassumeva il giudizio dinanzi al ### e di ### oia, che nella resistenza della ### di commercio di ### con sentenza n. 680 d el 2019, data let tura del disp ositivo e deposito de lla decisione, rigettava l'appello e per l'effetto confermava la decisione del Giudice di prime cure. 
A sosteg no della decisione adot tata il ### rilevava che - diversamente dalla tesi dife nsiva del ### - le cond otte contestate ed oggetto delle sanzioni amministrative, consistenti nella mancanza delle prescritte avvertenze sui prodotti ovvero nella vendita di dpi c on marcature n on conformi alle previsioni normative, non avevano natu ra pregiudiziale ris petto a quelle oggetto di accertamento in sede penale, afferenti la contraffazione 4 di 29 ovvero la mancanza de lla marcatura Ce sulla merce, oppure la messa in vendita di prodotti classificati come pericolosi. 
Nel merito, dall'analisi delle condotte sanzionate veniva considerato che l'art. 11 d.lgs. 206/2005 faceva divieto di commercializzazione sul territorio di qualsiasi prodotto che non riportava in forma chiara e leggibi le le indicazioni di cu i agli artt. 6, 7 e 9; il div ieto riguardava la semplice commercializzazione, sia essa all'ingrosso o al det taglio, dal momento che la nozione d i prodotto includeva anche la merce ch e, anche se non direttame nte destinate al consumatore, sia suscettibile di essere da lui utilizzata. 
Avverso la citata sentenza del Giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione il ### affidato a sette motivi.  ### d i commercio, in dustria, artigianato e ag ricoltura di ### è rimasta intimata. 
Il ricorso è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consigli o, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. e all'esito dell'adunanza camerale fissata al 3 ottobre 2023, con ordinanza interlocutoria n. 5655 del 2024, depositata il ###, il Collegio rilevava la rilevanza no mofilatt ica delle questioni poste con i motivi terzo e quinto, per cui veniva disposta la rimessione del processo alla pubblica udienza. 
Posto nuovam ente in discussione il ricorso all'udienza pubblica dell'11 giugno 2024, il sostituto procuratore generale, dott. ### ha depositato memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. 
In prossimità della pubblica udienza ha depositato memoria ex art.  378 c.p.c. anche il ricorrente.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il prim o motiv o, in riferimento all 'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamen ta la violaz ione, la falsa applicazione 5 di 29 nonchè l'erronea interpretazione degli artt. 91 e ss., 101, 125, 416 c.p.c. 
Ad avviso di parte ricorrente, la ### di ### rcio non si è validamente costituita nel giudizio che ha portato alla sentenza qui impugnata ma, per vero, si è costituita soltanto nel giudizio già iscritto al n. 1701 /2013 R.G., avviat o d'ufficio dal ### del ### di ### a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, dep ositando telematicamente memoria difensiva e mandato.  ### d i ### altrettan to erroneamente e d in modo irrituale, a seguito di tale provvedimento, si è limitata a comparire all'udienza del 16.10. 2018 nel g iudizio n. 1048/2018 R.G.  “depositando” in udienza una copia cartacea della memoria difensiva, senza mandato ed altri documenti, che invero era stata depositata telematicamente solo nell' altro giudizio n. 1701/2013 R.G. 
La censura è inammissi bile sotto plurimi profili. Innanzitutto, i l motivo non è sufficie ntemente compren sibile, pe rché non spiega con argomentazioni in modo del tutto lineare le tappe processuali e soprattutto quando sarebbe avvenuta la costituzione della ### di commercio nel giudizio di rinvio, dal ricor rente ritenuta irregolare. 
Inoltre, entrando nel merito della questione, per quanto è possibile comprendere, si osserva che nel giudizio di rinvio rileva la stretta correlazione tra judicium rescindens e judicium rescissorium derivante dalla cassazione con rin vio, che crea una sorta di specchio del giu dizio precedente in quello sorto dalla sua cassazione sotto il profilo della identific azione dei litigatore s.  ### di questa Suprema Corte nella fattispecie di cassazione con rinv io, in effett i, non infrange il fenomeno giurisdizionale finallora in atto, b ensì, d opo averlo corretto/recupe rato appunto sotto il profi lo della legi ttimità, lo fa “rip artire”, e i soggetti che 6 di 29 scendono nuovamente sul campo del contrasto giuridico devono essere gli stessi che vi erano prima dell'intervento del giudice di legittimità. ### processuale, dunqu e, che compete a chi opera la riassunzion e è già predeterminato nel suo conte nuto in modo integrale, non essendovi alcuna facoltà di scelta in ordine ai destinatari della in ius vocatio, nel senso che non è p ossib ile espungere e “abbandonare” una o qualcuna delle parti del giudizio svoltosi dinanzi al giud ice di legittimità, in qu anto il giudizio di rinvio ne è un puro e assoluto proseguimento. 
Da t empo, chiara è la giurisprudenz a in questo senso. Tra gli arresti massimati, già Cass. 17 marzo 1971 n. 742 insegnava: “Tra ‘judicium rescindens' e ‘judic ium rescissorium' vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se no n ven gano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciat e la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. Dalla mancata riassunzione nei confro nti di qualc una delle parti non deriva l'estinzione del processo, o la necessità de lla cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità d ella integrazione del contradditt orio, da disporsi da altro giudice di rinvio”. Sulla stessa linea si è collocata Cass. 14 aprile 1980 n . 2422, p recisando che ciò avviene “in quanto la citazione in riassunzione in sede ###integra un atto di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”. 
La riassunzione dunque costituisce lo strumento dinamico volto ad integrare un effetto futuro, non appena viene espletata seppure in misura parziale: così Cass. 28 giugno 1989 n. 3154 ha dichiarato 7 di 29 che il giud izio di rinvio “deve svolgersi tra tutte le parti ne i confronti delle quali sono state pronunciat e la sentenza di annullamento e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tem a di litisconsorzio n ecessario, la tem pestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decade nza, e quindi ad impedire l'estinzione del processo prevista dal l'art. 393 c.p.c. purché la riassunzione nei confronti degli altri l itisconsorzio venga effettua ta nel termine assegnato dal giudice”. 
Questi netti arresti non sono stati rinne gati dalla giurisprude nza successiva: conformi, tra gli arresti massimati, sono Cass. 9 dicembre 1991 n. 13241 (per cui, appunto, non valendo la citazione in riassunzione quale at to d'impugnazione ben sì “come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”, deve repu tarsi che, “pur potend osi il giudizio di rinvio rite nere te mpestivamente instau rato con la citazione di una sola d i dette parti entro il termine di legge, il giudice adito, in applic azione dei principi che g overnano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l'integrazione del cont raddittorio nei confronti delle altre parti alle q uali non sia st ata effettuata la no tificazione dell'atto introduttivo”), Cass. 18 dicembre 1992 n . 13431 ( per cui, essendosi instaurato “lit isconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione”, e “dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei litisconsorti necessari ai quali non sia stato notificato l'atto di riassun zione, a norma dell'art. 1 02 c.p. c., la temp estiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenz a, e quindi ad imped ire l'estinzione del processo pre vista dall'art. 393 c.p.c. pu rché la 8 di 29 riassunzione nei confron ti degli altri lit isconsorti venga effettuat a nel termine assegnato dal giudice”), Cass. 13 luglio 1998 n. 6829 (la quale rimarca che, qualora non sia stata adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio, “l'intero pro cesso andrà ad estinguersi”), Cass. 17 dicembre 1999 n. 14244 e Cass. 28 maggio 2004 n. 10322 (che precisa ch e nel caso in cui non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto ex art.  393 c.p.c. il processo va dichiarato e stinto se è stata avanzata tempestiva eccezione - cioè prima di ogni ulteriore difesa - di parte, in difetto di tale eccezione comunque il giudizio essendosi, per così dire, disinnescato, nel senso che “va emessa una pronuncia di rito cognitiva nell'impossibilità di prosecuzione del giudizio atteso che altrimenti una decisione di merito sarebbe inutiliter data”), nonché, in epoca più recente, Cass. 19 marzo 2012 n. 4370 (“Se il giudizio, dopo la cassazione con rinv io della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verif ica l'estinzione del processo, essendo dovere de l giudice ordinare l'integ razione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 c.p .c.; soltanto ove tale ordine non sia t empestivamente eseguito potrà essere dichiarata l'estinzione del processo”), Cass. 8 settembre 2014 n. 18853 (che significativamente sottolinea l'illegittimità dell'omissione, da parte del giudice , di disporre la necessaria integ razione del contraddittorio rispetto alle parti del giudizio di legittimità, vale a dire l'inaccettabil ità di una modifica riduttiva d ella presenza d ei litigatores dopo il giudizio di cassazione, di cui il giudizio di rinvio integra una perfetta e diretta pro secuzione, e dunque un litisconsorzio necessario processuale: “il g iudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione anche di una sola di de tte parti en tro il termine di legge, no n può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, 9 di 29 non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio”) e da ultimo Cass. 17 gennaio 2020 n. 975 (che così riassume questa solida lettura interpretativa, ritornando al suo incisivo primo dictum: “In conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citaz ione in riassunzione davant i a det to giudice si con figura, infatti, come atto di impuls o p rocessuale, in forza del q uale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel pro cesso di cassazione , senza che abb ia rilievo alcuno la natura insc indibile o scindibile della ca usa, né l'ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio in sede di rinvio”).  ## “spazio di recupero” dalla individuazione errata di uno o alcuni dei litisconsor ti necessari, sia del riassumente sia del giudice di rinvio nella sua sentenza, deriva, in ultima analisi, dalla tutela della fruizione del processo, lo strumento dei diritti, che qui si riversa nella intrinseca oggettività degli effetti dell'impulso, anche parziale, alla ripresa - “riassunzione” - del giudizio di merito in seguito a una rettifica in jure del giudice supremo, così da potenzialmente pervenire a un completo esito. 
Orbene non potendo si considerare la sente nza di cassazione con rinvio, che si tratti di rinvio c.d. re stitutorio o di ri nvio c.d.  prosecutorio, "decisione definitiva", ma di prosecuzione dell'originario giudizio, non rileva la dedotta tardività della costituzione del difensore della controparte. Del resto, la memoria difensiva è stata depositata nel giudizio di rinvio dal difensore della ### di commercio il ###, dopo la regolare riassunzione 10 di 29 notificata dal ### il ### e la procura era a margine della comparsa di costituzione e risposta del primo giudizio di appello. 
Lo stesso ricorr ente nella consapevolezza della regolarità dell a costituzione della ### di commercio, nonostante la riattivazione d'ufficio del procediment o da parte del ### del ### adito, correttamente ha notificato il ricorso al difensore costituito. 
A completam ento delle argomentazioni si osserva che dagli atti processuali emerge che i giudizi de quibus, il n. 1701/2013 R.G., riattivato d'ufficio dal ### del ### e il n. 1048/2018 R.G., introdotto in riassunzione dal ### hanno formato oggetto di un provvediment o di riunione e ciò, in ultima prospettiva, ha determinato la regolarizzazione di tutte le posizioni processuali. 
Con il secondo motivo, con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., viene denunciate la violazione e la falsa applicazione nonchè l'erronea interpret azione degli art. 112 e 392 c.p.c. Ad avviso del ricorrente a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n . 72/2 018 che ave va cassato la sentenza del ### di ### n. 74/201 4, questo in persona di diverso magistrato, era chiamato, qu ale giudic e di rinvio e giudice in funzione d'appello, a decidere nuovamente il m erito della controversia. Trattandosi pertanto di giudizio di merito di rinvio a seguito della cassazione della sentenza nulla, nel cui giudizio di legittimità la stessa Corte n ecessariame nte, acc ogli endo il preliminare rilievo, aveva dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso per cassaz ione, il thema decidendum del giudizio doveva essere necessariamente esteso alla valutazione anche dei suddetti motivi rimasti assorbiti, e che costituivano specifiche censure alla decisione d'appello resa dal ### di ### con la sentenza 74/2014. Ad avviso del ricorrente il ### di ### in sede di rinvio, si sarebb e limit ato a ribadire gli stessi argomenti esposti nella sentenza an nullata, senza aggiungere alcuna altra considerazione o deduzione che potesse far pensare ad un nuovo 11 di 29 esame delle censu re, già oggetto d el giudizio di Cassazione conclusosi con una sentenza di annullamento in rito della pronuncia impugnata e rinvio al Giudice del gravame. 
La censura è priva di pregio e non può trovare ingresso. 
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (v.  già Cass. n. 11842 del 2003; Cass. n. 1737 del 2002; Cass. 6712 del 2001; Cass. n. 14892 del 2000) che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di a nnullame nto, da parte del la Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddet to "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcun a precedente pronu ncia (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sull e domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, b ensì la sua inefficacia), poich é, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va le gittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo). La mancata riassunzione del giu dizio di rinvio de termina di conseguenza, ai sensi dell 'art. 393 cod. proc. civ., l'est inzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero p rocesso, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte d al giudicato ( in quanto non impugnate), restando 12 di 29 inapplicabile al giudizio di rinvio l'art . 338 c.p.c., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. 
Restando, pertanto, definitivam ente caducata ogni pregressa pronuncia, compresa quella di primo grado, non sussiste la pretesa "reviviscenza" sostanzialmente postulata dal ricorrente quanto alle valutazioni contenute nell a sentenza annullata, giacché il giud ice del rinvio ha il compito di provvedere globalmente sul merito della vicenda proprio perché la sua sentenza non ha carattere sostitutivo di alcuna precedente pronuncia, ma definisce l'azione civile nel suo complesso (Cass. 22 maggio 2006 n.11936; Cass. 12 giugno 2019 n. 15859). 
Ne consegue che la valutazione operata dal giudice del rinvio ha riguardato tutte l e censure formulate con l'originario atto di appello, seppure con argomenti non condivisi dal ricorrente, per cui non ricorre alcuna violazione dei denunciati principi di diritto. 
Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., lamenta la violazione e la falsa applicazione e inte rpretazione degli artt. 6, 7, 11 e 12 d.lgs. n. 206/2005.  ### parte ricorrente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado - e sint etizzabile nell'affermazione, contenuta nella parte motiva della sentenz a impugnata, ”il divieto e la sanzione... si applica a tutti gli ope ratori della catena commerciale senza eccezione" - è evidente e dovrà essere riformato in appello sulla base dell a lettera dell'art. 7 Cod. Cons., disp osizione che, come noto, individua nel momento in cui i prodotti "sono posti in vendita al consum atore” quello in cui devono fig urare sulle confezioni o sulle etichette le indicazioni di cui all'art. 6 Cod. Cons. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 11 Cod. Cons., da un lato, individua il momento della consumazione della sanzione amministrativa in quello in cui i prodot ti sono posti in vendita al consumat ore, e dall'alto, che il divieto n on sia applica bile alle al tre fasi di circolazione e distribuzione del bene o del servizio. 13 di 29 Al riguardo il ricorrente richiede che, ove non si condivida siffatta interpretazione, la Corte di cassazione provveda ad adire la ### nel senso di <<… ricorre re al rinv io pregiudiziale del giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE al la Corte di ### affinché sia posto il quesito se la n ormativa nazionale prevista dagli artt. 6 - 7 - 11 - 12 d.lgs. n. 206/2005 sia conforme o men o agli artt. 34 - 35 - 36 del ### e più i n generale compatibile con il principio della libera circolazione delle merci nel territorio europeo>>. 
Con il quinto motivo - che si espone in questa sede per la evidente connessione con il terzo mezzo - ai sensi d ell'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione di legge e la errata interpretazione degli artt. 5-11 d.lgs. n. 313/1991 e dell 'art. 1, secondo comma legge n. 689/1 981. Ad avviso de l ricorrente il ### di ### sarebb e incorso n ella violazione delle richiamate disposizioni di legg e di cui agli artt. 5 e 11 d.lgs.  313/1991 per la ragione che il ### nella vicenda che lo occupa, non è qualific abile né come produttore e/o fabbricante, né come responsabile dell'immissione sul mercato italiano dei prodotti oggetto di sequestro da parte della ### soggetti nei cui confronti grava[va] l'obbligo di cui all'art. 5, comma 3, d.lqs.  313/1991 di redigere in lingua italiana il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni d'uso. ###. 11 , comm a 4, D.Lgs.  313/1991, con l'inciso “chiunque viola il disposto dell'art. 5" non si riferisce affatto a tutti i soggetti del la cat ena commerciale, ma ovviamente solo a coloro su cui grava[va] l'obbligo predisporre le istruzioni e le informazioni di sicurezza, ovvero il fabbricante ed il responsabile dell'immissione sul mercat o italiano. Sul punto il ricorrente eccepisce l'illegittimità co stituzionale dell a disciplina <<in difett o di una siffatta interpretazione, costituzion almente orientata, sorge viceversa la necessità di far rilevare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 689/1981, in quant o 14 di 29 contrastante con gli art. 3 e 117 Costituzione, in relazione all‘art. 7 Cedu, all'art. 15 del Patto lnternazionale dei ### e ### e all'art. 49 ### dei ### dell‘###>> I due motivi sono infondati. 
Come già ritenuto da questa Corte (v. Cass. n. 18171 del 2016), con o rientamento che si condivide e a cui va data continuità, un'interpretazione sistematica della normativa in materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, pur nel silenzio del ### del consumo, permette di delimitar e con precisione la portata soggettiva degli obbligh i di cui agli artt. 6 ss. del d.lgs.  206/2005, estendendola anche al distributore dettagliante. Difatti, nel complesso settore in discussione, caratterizzato dal susseguirsi di norma tive stratificate e da più re centi tentativi di omogeneizzazione, gli artt. 3 ss. del ### del consumo, come evidenziato dal successivo art. 8, sono destinati a svolgere il ruolo di fonte sussidiaria e residuale, operando nei confronti di prodotti e questioni non puntualm ente disciplina te dalle pur capillari leggi speciali, concernenti singole cat egorie merceologiche. Tale carattere residuale e sussidiario rispecchia la stessa ispiraz ione codicistica del d.lgs. 20 6/2005, le cui regole rivelano altrettanti principi generali, idonei a colmare i vuoti normativi eventualmente emersi al momento dell'applicazione della legislazione speciale. Allo stesso tempo, tuttavia, è opportuno evidenziare che la cronistoria del diritto consumeristico, sorto nel segno della frammentazione settoriale, e solo in seguito colpito da intervent i d'ispirazione unitaria, rivela il carattere non solo univoco, bensì biunivoco, dei rapporti ermeneutici intercorrenti tra la normativa generale e quella speciale, suggerendo all'interprete di cogliere i tratti di omogeneità delle leggi di settore, per po terne trar re principi utili al fine d i affrontare anche i numerosi silenzi del legislatore codicistico. A tal fine è irrinunci abile un 'analisi delle fonti europee e naziona li in materia di alimenti (da ultimo il ### n. 1169 del 2011), di prodotti 15 di 29 tessili (Reg. n. 1007 del 2011), di c alzature (Dir n. 94111/CE, recepita dal D. M. 11/04/ 1996), di cosmetici (### n. 1223 del 2009) e di giocattoli ( d.lgs. n . 313 del 1991), le quali po ssono essere suddivise in due distinti gruppi, ciascuno connotato da un diverso grado di esplicitazione. 
Il primo insieme comprende le fonti sull'etichettatura e marcatura dei prodot ti tessili, dei cosmetici e dei g iocattoli, le quali considerano esplicitam ente gli obblighi e le responsabilità del distributore (inteso come colui che, immetten do le merci sul mercato, è destinato a entrare in diretto contatto con il consumatore), esponendolo a possib ili sanzioni, oltre che all'eventuale ritiro delle merci. 
Il secondo gruppo comprende invece le ulteriori norme in tema di alimenti e di calzature le quali, pur non occupandosi specificamente del distribut ore, esplicitano la propria ratio con rif erimento all'esigenza di tutelare i consumato ri e il b uon andamento del mercato, attribuendo al l'interprete gli strumenti necessari per procedere a un'interpretaz ione costi tuzionalmente orientata e teleologica della normativ a, che tenga conto d el ruolo svolto dal dettagliante nell'ambito della filiera p roduttiva, delimitandone gli opportuni profili di responsabilità. In tal senso, si è espressa anche la Corte di Giustizia dell'### la quale, con sentenza del 23 novembre 2006, pronunciata nella causa C- 315/05, ha affermato che un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della ### 200 0/###, relativ a alle informazioni sugli alimenti, impone di riconoscere la conformità al diritto europeo di una disciplina nazionale interpretata nel senso della responsabilità del distributore per aver posto in vendita un a bevanda al coolica prodotta in altro ### membro, di volume alcolumetrico inferiore rispetto a quello riportat o in et ichetta. Pertanto, l'interpretazione della normativa sp eciale rivela, quando imp licitamente quando esplicitamente, l'esistenza di un generale principio di responsabilità 16 di 29 del distrib utore, espressione di una ratio protettiva volta a garantire la piena autodeterminazione del consumatore e la piena concorrenzialità del mercato interno. 
Un med esimo approccio ermeneutico, atte nto allo spirito della norma e al cont esto legisl ativo in cui essa è inserita, si impone anche al giudice che sia chiamato a valutare la responsabilità del distributore di prodotti non disciplinati da norme speciali, e dunque rientranti nell'ambito applicativo della disciplina generale di cui agli artt. 5 ss. del d.lgs. 206/2005. In particolare, gli artt. 11 e 12 del ### del consumo, p revedendo una sanzione amministrativa in capo a quan ti, genericamente, si dedichino al "commercio" di prodotti che non riportino, in modo visibile e leggibile, le indicazioni di cui all'art. 6, si prestano a essere interpretati sistematicamente alla luce del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 13 del medesimo ### i quali non solo rivelano la ratio protettiva della norma, ma forniscono anche indizi ermeneutici bastevoli a far ritenere che il legislatore, nell'adoperare il termine "commercio" (art. 11), abbia voluto far riferimento al rapporto intercorrente tra dettagli ante e consumatore, essendo questa la soluzione più conforme allo spirito e allo scopo della norma. La previsione di direttive speciali, rivolte al ravvicin amento delle legislazioni sulla sicurezza d ei singoli prodotti, riconosce quindi la particolare pericolosità di determinati beni come, nella specie, per i giocattoli destinati ad essere utilizzati dai bambini. Pertanto, alla luce di una maggior tutela dei soggetti particolarmente vulnerabili, la disciplina di settore prevede spesso degli oneri informativi più gravi. 
Infatti, nella specie , trattandosi di giocat oli, il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 313/1991, applicabile ratione temporis e attu ativo della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli ### membri concernenti la si curezza dei giocattoli. Anch e in q uesto caso, in modo del tutto analogo alla disciplina generale del ### 17 di 29 del Consumo, la norma prevede la punibilità di chiunque immetta in commercio dei giocattoli violando il relativo obbligo informativo e di etichettatura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 313/1991. Perciò, anche questa disposizione deve essere interpretata nel senso del riconoscimento di una responsabilità di tu tti gli operatori de lla filiera economica. ### canto, la direttiva n. 88/378/CEE era già operativa in un contesto precedent e l'introduzione del ### del ### nel 2006, in cui la normativa generale e di applicazione residuale era contenuta nella direttiva 2001/95/CE recepita con il d.lgs. n. 172/2004 e avente ad oggetto la disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti. Quest'ultima, all'art. 5 par. 2, per di più, poneva espressamente an che in capo ai “distributori”, nei limiti delle rispettive att ività, “l'onere di partecipare ai contro lli della sicurezza dei prodotti i mmessi sul m ercato, in particolare trasmettendo le informazioni concernenti i risch i dei prodotti, conservando e fornendo la documen tazione atta a rintracciare l'origine dei prodott i e collaborando alle azioni intraprese da produttori e autorità competenti per evitare tali rischi”. 
È quindi l'interpretazione sistematica di quel quadro normativo, poi confermato anche dall'impianto del ### del ### (d.lgs.  206/2005), che determina la responsabilità d i tutti gli operatori della filiera economica, anche in virtù di una definizione d i “distributore” che non include soltanto il venditore al dettaglio, ma anche “distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercia lizzazione, la cui attività non incid e sulle caratteristiche di sicurezza dei prod otti” (art. 2, lett. f), decreto legislativo n. 172/2004 di recepimento della direttiva 2001/95/CE). 
A margin e, e per quanto ancora di inte resse, trattandosi di normativa sopravvenuta non applicabile ratione temporis alla specie, ma comunque d i rilevanza n ella ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei giocattoli, si segnala la maggiore specificità del d.lgs. n. 54/2011. 18 di 29 Questa, recependo i principi summenzionati, i ndiv idua con maggiore dettaglio i sogg etti responsabili della corretta commercializzazione di tali prodot ti per garantire un'adeguata tutela dei bambini. In particolare, nell'ottica di un'elevata protezione dei soggetti p articolarmente vulnerabili cui i giocattoli sono d estinati, al ### si fa riferimento agli “obb ligh i de gli operatori economici”, già così richiamando la previsione di diverse posizioni di garanzia nella filiera economi ca di produzione e distribuzione. Ed in effetti, neg li artt. 3, 4 , 5 e 6, la disciplina procede con una specifica indicazione dei diversi attori della filiera di commercializzazione e dei rispettivi oneri che gravano, quindi, tanto sul fabbricante dei giocat toli, quanto sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e sul dist ributore. Quest'ultimo da intendersi sempre come qualsiasi “persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo” (art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 54/2001), indipendentemente dal fatto che si tratti di un commerciante al dettaglio o di un grossista che immette il giocattolo sul mercato, comunque, con la finalità che esso giunga al consumatore. 
Ne deriva che anche nel caso di specie, pur mancando l'esplicita previsione legislativa della responsab ilità del distributore, quest'ultimo debba ritenersi comunque responsabile per aver omesso le indicazioni di cui all'art. 6, l. b), c) ed e), dato che egli non svolge un ruolo meramente "passivo" nella commercializzazione de/prodotto, ma anzi opera nella fase in cui più forte è l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore, garantendo a quest'ultimo la più completa, veritiera e trasparente informazione. 
Da q uanto sopra consegue l'irrilevanza della qu estione oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### izia 19 di 29 dell'### sollevata ai sensi dell'art. 267 TFUE dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso.  ### la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 novembre 2021 ###), l'obbligo per il giudice nazionale di ulti ma istanza di rimettere la causa alla Corte di Giu stizia dell'### a, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la ###, viene meno quando non sussista la necessità, di una pronuncia p regiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico e saminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giud ici d i ultima istanza, presuppo ne che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudic e nazionale e, alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n . 8095 del 2007). Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### non costituisce un rimedio giuridico esperibile automat icamente a semplice richiest a delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la fu nzione di ver ificare la legittimit à di una legge nazionale rispetto al diritto dell'### e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di ### e rece piti dal ### sull'### ropea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte ( tra le altre , v. Cass. 6862 del 2014; Cass. n. 1360 3 del 2011). ### cant o è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito dalla Corte di cassazione a ### un ite, secondo cui la Co rte di ### nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 20 di 29 234 del ### istitutivo della ### economica europea (oogi, art. 267 TFUE), non opera come giudice del caso concreto, bensì corte interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudi ce nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. ### del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/ 14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia dell e ### ità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenz a di un "acte clair" che, in ragione dell'esist enza di precedenti pronunce della Co rte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non ob bligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, ### e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: SS.UU. n. 12067 de l '2007; Cass. n., 22103 del 2007; Cass. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 
Come si evince con il principio di diritto enunciato nella presente motivazione circa l'interpretazione degli artt. 6, 7, 11 e 12 d.lgs.  206/2005 risulta irrilevante la proposizione della questione oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di ### ai sensi dell'art. 267 TFUE, tanto alla luce della t itolarità della funzione giurisdizionale del giudice nazionale di u ltima istanza, qu anto dell'insegnamento della sentenza della Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, caso ### Ne deriva anche l'inconfere nza della richiesta di rinvio alla Corte costituzionale per desunta illegi ttimità di sif fatta normativa, la quale peraltro più volte si è pronunciata per la inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento alla disciplina consumeristica (v.  già Corte Cost. 30.6.1999 n.282). 21 di 29 Va, dunqu e, affermato il principio di diritto secondo cui “l'interpretazione sistematica del quadro normativo che ha trovato conferma anche n ell'impianto del ### del ### (d.lgs.  206/2005), determina la responsabilità di tutti gli operatori della filiera economica, anche in virtù di una definizione di “distributore” che non in clude soltanto il venditore al dettaglio, ma qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti” e questo principio di diritto fonda la pronuncia di infondatezza della censura. 
Con il quarto motivo, in riferimento all'art. 360, comma 1 3 e n. 5 c.p.c., è denunciata la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 104 - 105 e 112 d.lgs. n. 206/2005 nonché degli artt.  1176 e 2236 c.c., oltre ad omessa motivazione e/o esame su un fatto decisivo. Il ricorrente con il quarto motivo prospetta che la sentenza del Giudice d i rinvio meriti la cassazione per avere erroneamente applicato gli artt. 104 e 105 d.lgs n. 206/2005, avendo ritenuto, contrariamente al vero, l'assenza delle indicazioni prescritte dalla legge sulla merce quando invero le etichette erano ben presenti sui prodotti. 
Anche siffatto mezzo è infondato. 
Come sopra esposto, la ratio del divieto di cui all'art. 11 Cod. Cons.  risiede nell 'obiettivo di tutelare il consumatore attraverso la previsione di obblighi informat ivi posti in capo al professionista. 
Questi sono volti a colmare l'asimmetria informativa propria del contraente debole, secondo u na modalità di tute la tipica della normativa di matrice eurounitaria. Si tratta, nel dettaglio, di una norma integratrice delle fattispecie previste dagli artt. 6, 7 e 9 Cod. 
Cons., le quali individuano il contenuto minimo delle informazioni da fornire con l'etichetta o con le confezioni dei prodotti, nel momento in cui questi sono immessi sul mercato . ###. 11 prevede, infatti, un d ivieto assoluto di commercializzaz ione sul 22 di 29 territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in lingua italiana ed in forme chiaramente visibili e leggibili, le informazioni ne cessarie p er la determinazione del consumatore circa l'identità del prodotto e del suo utilizzo. Tali dati rilevanti sono individuat i in modo specifico nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6 Cod. Cons. e, una volta indicati nell'etichetta o nella confezione, sono rivolti a garan tire un elevato livello di protezione del consumatore e a favorire la sua libera autodeterminazione nella scelta del bene di consumo. 
Le informazioni da indicare in etichet ta, in effet ti, da una parte, sono funzionali alla identificazione del prodotto, come nel caso della sua denominazione (art. 6. par. 1 lett. a) Cod. Cons.), del nome o della ragione sociale o del marchi o e della sede le gale de l produttore o dell'importatore stabilito nel territorio UE (art. 6. par.  1 lett. b) Cod. Cons.), ovvero del ### di origine del prodotto se situato fuori dall'UE (art. 6. par. 1 lett. c) Cod. Cons.); dall'altra, questi dati sono rivolti anche a rendere esplicito il corretto utilizzo del prodotto, garantendo la specifica indicazione della presenza di materiali o sostanze ch e possono arr ecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente (art. 6. par. 1 lett. d) Cod. Cons.), nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni, oltre che la destinazione d'uso, ove utili ai fini di una fruizione sicura del prodotto (art. 6. par. 1 lett. f) Cod. Cons.). 
La viola zione del summenzionato divieto di commercializzazione viene sanzionata ai sensi dell'art. 12 Cod. Co ns., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro “ai contravventori del divieto di cui all'art. 11”. ### generale e plurale dei sogge tti sanz ionabili, contenut a in questa disposizione, è strettamente connessa alla previsione di un obbligo informativo generale posto in capo a tutti gli operatori economici della filiera produttiva che si occupano della commercializzazione di un bene di consumo nell'ottica di una sua effettiva immissione nel 23 di 29 mercato, in quanto, secondo l'art. 5 Cod. Cons., “Le informazioni al consumatore, da chiunque proveng ano, de vono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Quindi, per garantire u na corretta immissione del bene sul mercato, sono responsabili della corretta etichettatura del prodotto tutti gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, così da garantire un elevato livello di protezione del consumatore. 
Questa interpretazione della normativa è riconosciuta anche dalla giurisprudenza della Corte di ### dell '### che individua un ampio onere infor mativo già n ella direttiva 2000/13/### La Corte eurounitaria, con la senten za del 2 6 novembre 2006, nella causa C-315/05, ### c. ### cit. (punto 46), ha poi affermato che questa direttiva ha quale obiettivo principale quello di consentire che i responsabili del prodotto, tra i quali, oltre ai produttori e ai condizionatori, si trovano anche i venditori, siano facilmente identificabili dal consumatore finale affinché quest'ultimo possa, se del caso, comu nicare loro le sue cr itiche positive o negative relative al prodotto acquistato (v., in questo senso, anche sentenza 17 settembre 1997,C-83/96, ### punti 17 e 18). 
Viene così rico nosciuto un ampio onere informativo su tutt i gli operatori economici, a partire dal produttore per giungere sino al venditore dettagliante, i quali, per di più, devono essere facilmente individuabili dalla stessa etichettat ura, disciplina la cui finalità è quella di garantire la piena e libera au todeterminazione del consumatore, il quale deve essere posto in condizioni tali da poter operare razionalmente sul mercato, perché provvisto delle informazioni necessarie al fine di orientare consapevolmen te la propria condotta economica. Scopo della norma è dunque quello di rendere edotto il consumatore delle caratteristiche e della qualità 24 di 29 dei beni cui egli è interessato, valutando non solo l'idoneità degli stessi ai fini cui saranno dest inati, ma anche l'eventuale impatto che questi potrebbero avere sulla sua salute, soprattutto quando, come nel caso concreto, il prodotto è destinato, secondo il suo uso ordinario, ad entrare in contatto con la pelle e a permanervi a lungo, creando l'occasione di possibili reazioni allergiche. 
Che si ffatte informazioni fossero presenti nell'etichettatura sanzionata il ricorrente non ha fornito la prova, né della lor o conformità alla normativ a contestata, per cui correttamente il giudice del rinvio ha rigettato il ricorso. 
Con il sesto mo tivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., viene denunciat a la violazione di legge e la errata applicazione dell'art. 24 legge n. 689/1991, nonché degli artt. 1 - 14 d.lgs. n. 475/2012 e dell'art. 342 c.p.c. Il ricorrente sostiene che il ### nale di ### avrebbe erroneament e dichia rato l'inammissibilità del quinto motivo di app ello per caren za di specificità e genericità, ment re egli aveva contestato espressamente il fatto che i pochi articoli sequestrati (v. verbale 2008/14/Z del 3.11.2008, doc. 5 , fascicolo ### i primo grado) potessero essere inclusi nel la definizione di “disp ositivi di protezione individuale” e quindi assoggettati agli stringenti e rigorosi obblighi della normativa citata. Lamenta quindi il vizio di violazione di legge in rela zione anche all'art. 24 de lla legge n .  689/1981. 
La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. 
Il giudice di rinvio nel rigettare la deduzione del ricorrente secondo cui la m erce sarebb e rientrata nella definizione di “disposi tivi di protezione individuali”, ha escluso che si trattasse di ### aventi la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi da rischi per la salute e per la sicurezza, caratteristica esclusa già dal giudice di prime cure, non rientrando nel novero i prodotti per la sicurezza quelli per la sicurezza in acqua. Ha poi aggiunto che sul punto il 25 di 29 ricorrente nessuna puntuale critica aveva ulteriormente denunciato, per cui il motivo andava ritenuto generico. 
Né l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedend o", presup pone comunque l'ammissibilità d el motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto d ella criti ca mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntu almente i fatti processuali alla base dell 'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibi lità , nello stesso rico rso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appell o, ha l'one re di precisare, nel ricorso, le ragioni p er cu i ritiene erronea tale st atuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giud ice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evid enziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a riprodurre alcuni passi dell'atto di appello (v. Cass. 24048 del 2023). 
Infine, con il settimo mot ivo, sempre in riferimento all'art.  360, comma 1 n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell'art. 8 l.  689/1981, osservando il ricorrente che comunque è inapplicabile l'aumento della sanzione più grave in misura sino al tr iplo come previsto dall'art. 8 L. 689/1981, essendo incongruente e/o carente la mot ivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla determinazione del quantum della sanzione. 
Anche questo mot ivo non si prospetta fondato e deve, perciò, essere respinto. 
Premesso che la l. n. 689 del 1981, contiene la previsione - con la consueta clausola di "salvezza" delle diverse disposizioni normative derogatrici - della disciplina rela tiva all'ipotesi della cont estuale commissione di una pluralità di violazioni amministrative ascrivibile 26 di 29 ad un unico agent e, così occupandosi anch e della fattispecie del concorso formale di infrazioni amministrative realizzato attraverso la trasgressione - mediante una sola condotta - di plurimi precetti amministrativi (c.d. concorso eterogen eo) o della stessa disposizione sanzionatoria (c.d. concorso omogeneo), mentre la diversa fattispecie della "continuazione" non era contemplata nell'impostazione originaria della richiamata legge depenalizzatrice, avendo ricevuto solo successivamente, in modo specifico e diretto, un riconoscim ento limitato alle sole infrazioni contemplate in materia previdenz iale e assistenziale, alla stregua di un sopravvenuto intervento normativo integrativo dell'art. 8. 
E per questo che la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. 16 dicembre 2005 n. 27799; Cass. 21 maggio 2008 12974, e Cass. 6 ottobre 2008 n. 24655) ha statuito, a più riprese, che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, la l. n. 689 del 1981, art. 8, prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni , ossia nelle ipote si di più violaz ioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi n on è applicabile per an alogia la normativ a in materia di continuaz ione dettata pe r i reati dall'art. 81 c.p., sia perché la men zionata l. n. 689 del 1981, art. 8, al comm a 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette viol azioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di n on estende re detta disciplina ad altri illeciti amminist rativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere e stese alla materia degli illecit i amministrativi. 27 di 29 Solo con il nu ovo art. 8 bis, int rodotto per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferime nto all'istituto generale della "reiterazione delle violazioni", il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 d ella dis posizione - conferire un rilievo d iverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a t utti gli ill eciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in temp i ravvici nati e si prospe ttano riconducibili ad una programmazione unitaria. In sostanza, perciò, la rilevanz a dell'unicità d el "disegno trasgressivo" non è stata prevista in funzione dell'appl icazione di una sanzione unica e ridotta nella sua determinazione quanti tativa comp lessiva, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti che altrimenti conseguirebbero in virtù del riconoscimento della sussistenza della "reiterazione", disciplinata nei precedenti commi del medesimo art.  8 bis. Pertan to, nell'attuale quadro no rmativo, al di là di questo limitato (ed improprio) effetto conferito alla continuazione in relazione alla sua att itudine ad escludere le conseguenze della reiterazione, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in que stione, esclu sivamente l'ipotesi in c ui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condot te dist inte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plu rioffensiva (al di fuori ovviamente delle violazioni attinenti alla materia previdenz iale e assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. 
In def initiva, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 28 di 29 689, art. 8 bis, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art.  94, non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione (art. 81 c.p., comma 2), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato art.  8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente all'art. 81 c.p., comma 1). 
La previ sione di cui alla medesima legge 24 novemb re 1981 , 689, art. 8 bis, comma 4, relativa alle "violazioni amministrative ...  commesse in tem pi ravvicina ti e riconducibili ad una programmazione unitaria", è det tata al solo fine di esclud ere l'effetto aggravante che deriver ebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unific azione della sanzione. Alla luce di tali argomentazioni la determinazione de lla sanzione n ei limiti di cui alla previsione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, n on integra la violazione di legge lamentata, rientrando comunque nel range di legge. 
In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittim ità per non avere la ### di com mercio svol to difese in que sta sede, rimanendo intimata. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, dell a legge 24 dic embre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto per la ste ssa impugnazione integralment e rigettata, se dovuto. 29 di 29 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi d ell'art. 1 3 comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Falaschi Milena

M
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Tribunale di Parma, Sentenza n. 1227/2025 del 28-11-2025

... #### per la promozione della vendita dei prodotti con marchi di sua proprietà e/o con marchi di insegne della ### (### e contenente previsione di durata minima fino al 31.12.2020. La società agente, odierna attrice, negava l'inadempimento contrattuale addebitatole dalla mandante nei termini dettagliati nella contestazione scritta del 14.05.2019, ossia la mancata promozione di contratti di vendita all'estero nel settore alberghiero, ristorativo e catering, la violazione degli artt. 2 e 3 del contratto, dell'art. 1476 cod. civ. e degli obblighi di diligenza, perizia e competenza, e instava per il riconoscimento delle somme riportate nelle conclusioni trascritte in epigrafe, riconducibili alla ingiustificata, anticipata cessazione del rapporto il ### da parte di ### S.r.l. Quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese attoree, chiedendo in via principale l'accertamento della risoluzione del contratto di agenzia per l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista, e, in via subordinata, per grave inadempimento e responsabilità esclusiva dell'agente ### formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per la perdita del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA ### Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1028/2020 R.G.  promossa da #### in persona del Presidente ###il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ### come da mandato in atti, ### OGGETTO: “Agenzia”. 
Conclusioni per parte attrice: “1) ### in subordine e senza inversione di onere probatorio, ammissione di CTU contabile al fine di determinare le spettanze richieste dalla ### ivi comprese le differenze provvigionali relative alle fatture emesse nei confronti della clientela relative al IV trimestre 2017 che la ### non ha prodotto; 2) ### ove occorra, che il rapporto si è risolto per fatto non imputabile all'agente, condannare la ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di #### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle seguenti somme: a) € 140.442,38 per risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto a.1) o, in subordine, € 43.123,04 per indennità sostitutiva di preavviso b) € 43.123,04 per risarcimento dei danni a norma dell'art. 1751 comma IV c.c. c) € 71.062,92 per indennità ex art. 1751 c.c. sulle provvigioni percepite c.1) o, comunque, come minimo garantito, € 11.643,91 per indennità suppletiva di clientela sulle provvigioni percepite d) € 1.474,50 per ### relativo alle provvigioni percepite nel 2015 e nel 2019 e) € 18.558,80 per differenze di percentuale provvigionale e.1) € 5.945,81 per quota afferente di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto e.1.1) o, in subordine, € 1.829,48 per quota di indennità sostitutiva di preavviso e.2) € 3.774,72 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod. civ. e.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 556,76 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela e.3) € 742,35 per quota afferente di F.I.R.R. f) € 25.278,86 per ulteriori differenze di percentuale provvigionale accertate a seguito dell'esibizione dei libri contabili f.1) € 5.946,00 per quota afferente di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto in relazione alle differenze del 2018 f.1.1) o, in subordine, € 1.829,46 per quota di indennità sostitutiva di preavviso f.2) € 5.141,46 per quota afferente di indennità ex art. 1751 cod.  civ. f.2.1) o, comunque, come minimo garantito, € 758,36 per quota afferente di indennità suppletiva di clientela f.3) € 1.011,15 per quota afferente di F.I.R.R. 3) In alternativa condannare la ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di #### delle diverse e maggiori somme che risultassero dovute. 4) Oltre rivalutazione ed interessi nella misura prevista dal D.Lgs n. 231 del 09/10/2002 a decorrere dalle scadenze delle varie voci. 5) Rigettarsi le domande riconvenzionali proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte negli atti di causa. 6) Vinte spese e compensi di causa. 7) Condannarsi la ### s.r.l.  al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”. 
Conclusioni per parte convenuta: ““###mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, ### accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente ### Coop. ed in virtù di legittima applicazione, da parte della società proponente ### S.r.l., della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 16 del contratto medesimo, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio; ### accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia inter partes del 01.01.2016 per inadempimento e responsabilità esclusive dell'agente ### Coop., e, per l'effetto, respingere tutte le domande e le pretese di pagamento formulate da parte attrice, in quanto inammissibili, infondate, non provate, o come meglio; ### RICONVENZIONALE: condannare ### Coop., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni cagionati a ### S.r.l. per effetto del suo colpevole inadempimento contrattuale, di cui € 350.000,00 a titolo di lucro cessante per la perdita del cliente ### € 200.000,00 a titolo di lucro cessante per la riduzione degli acquisti da parte del cliente ####, ed € 194.547,29 a titolo di danno emergente per l'indebito pagamento delle provvigioni degli agenti ausiliari della società convenuta, e così complessivi € 744.547,29, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare come dovuta all'esito del giudizio, ovvero in subordine anche in via equitativa, oltre interessi di legge sino al pagamento effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, #### conveniva in giudizio ### S.r.l. facendo valere gli effetti del contratto concluso tra le parti in forma verbale nel 2015 e formalizzato il ###, avente ad oggetto l'incarico di agenzia rilasciato da ### S.r.l a #### per la promozione della vendita dei prodotti con marchi di sua proprietà e/o con marchi di insegne della ### (### e contenente previsione di durata minima fino al 31.12.2020. 
La società agente, odierna attrice, negava l'inadempimento contrattuale addebitatole dalla mandante nei termini dettagliati nella contestazione scritta del 14.05.2019, ossia la mancata promozione di contratti di vendita all'estero nel settore alberghiero, ristorativo e catering, la violazione degli artt. 2 e 3 del contratto, dell'art. 1476 cod. civ. e degli obblighi di diligenza, perizia e competenza, e instava per il riconoscimento delle somme riportate nelle conclusioni trascritte in epigrafe, riconducibili alla ingiustificata, anticipata cessazione del rapporto il ### da parte di ### S.r.l. 
Quest'ultima si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e le pretese attoree, chiedendo in via principale l'accertamento della risoluzione del contratto di agenzia per l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista, e, in via subordinata, per grave inadempimento e responsabilità esclusiva dell'agente ### formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti per la perdita del cliente ### avvenuta nell'aprile 2018, per drastica riduzione degli acquisti da parte di #### nel 2019 e per l'indebito pagamento di provvigioni doppie rispetto alla previsione dell'art. 12 del contratto e altri episodi di negligenza dettagliati in comparsa di risposta ai punti da c) a e). 
La causa è stata istruita con espletamento di prove orali ed esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. dei tabulati delle anagrafiche dei clienti della convenuta, delle fatture e delle relative bolle di consegna delle forniture effettuate dalla mandante, nella zona di competenza della ### è stato anche esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione delegata. 
Vi è stata da ultimo rimessione in decisione da parte di questo Giudice, nuovo assegnatario, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  ***  Appare opportuno un brevissimo cenno al contratto da cui originano le contrapposte richieste delle parti, stipulato in data ###, qualificabile come contratto di agenzia, regolato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dall'### per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione del 30.07.2014 (c.d. “AEC”). Il tipo contrattuale è peraltro incontroverso tra le parti e non ne muta la natura per il fatto che ne fosse stato in precedenza stipulato altro in forma verbale o perché l'attività di agenzia fosse svolta personalmente dal ### tramite la società cooperativa ### Con la stipulazione del contratto di agenzia - risolto anzitempo dalla mandante - ### assumeva l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti della ### S.r.l. con marchi di sua proprietà e/o con marchi di insegne della G.D.O. in tutto il territorio nazionale ed all'estero, come precisato dall'art. 4 del contratto.   Per la determinazione del compenso dell'agente, erano state previste diverse aliquote (provvigione standard del 5%; nessuna provvigione; provvigione diversa da quella standard) concordate rispettivamente in data ###, 01.10.2016, e 19.04.2017 (cfr. vari “allegato 1”). 
Nel contratto del 01.01.2016 le parti avevano stabilito che, come corrispettivo della propria attività, all'agente spettasse un compenso standard comprensivo di remunerazione per coordinamento agenti, e, per effetto delle ulteriori pattuizioni, dall'01.10.2016 al 18.04.2017, anche una “provvigione doppia accordata solo per l'avvio dell'attività commerciale dell'agente” - con riferimento ad alcuni clienti, tra i quali ### (di competenza di ### di ### S.r.l. dal 18.05.2016), Sma e ### (di competenza di ### dall'01.05.2017) - che la convenuta sostiene di aver indebitamente continuato a versare anche dopo il ### agli agenti “sostituti” dell'agente, e che quest'ultimo afferma di aver giustamente percepito nella sua qualità di “capo area” con funzioni di coordinamento. 
Infatti, ### poteva avvalersi sia dell'opera di sostituti (previa espressa autorizzazione della mandante e compensi a carico dell'agente sostituito (art. 3), sia di eventuali agenti coordinati (con approvazione discrezionale delle proposte di vendita da parte della mandante, anche implicita, e compensi a carico della stessa (art. 6, rectius 5). 
Nel caso di specie, ci sono diversi elementi da cui si evince che tra il ### di ### e gli altri agenti, da lui individuati ma incaricati direttamente dalla ### intercorreva un rapporto di coordinamento: - la mancanza di un'espressa autorizzazione alla sostituzione da parte della ### e la corresponsione dei relativi compensi agli agenti; - i contratti di agenzia tra ### e ### di ##### ove si legge che “la società ### si avvale della collaborazione della ### che, nella persona di ### opera in qualità di ### anche sui clienti gestiti dalla ### Agente” (punto D delle premesse dei contratti); - la testimonianza dell'agente ### “il ### di ### era il mio riferimento commerciale nell'ambito della mia attività di agente di commercio per la ### Srl”; “per me ### raffigurava la direzione commerciale di Morganti”; “tutto quello che abbiamo fatto con ### lo abbiamo fatto di comune accordo, il mio ruolo era quello di una prima interlocuzione col cliente, il ruolo di ### invece era quello di concludere l'accordo, ovvero durante l'incontro insieme definire i contenuti di questo accordo” (v. verbale di udienza del 09.02.2022). 
La “doppia provvigione”, quindi, è stata correttamente corrisposta anche all'agente coordinatore in base al punto 4 dell'allegato 1 del 01.10.2016, successivamente “annullato” dall'accordo del 19.04.2017, data a partire dalla quale la remunerazione per il coordinamento degli altri agenti sarebbe dovuta rientrare nel compenso standard e per alcuni dei clienti prima compresi nel punto 4 venivano pattuite differenti aliquote provvigionali (2,5 % per ### 4 % fino alla cessazione del contributo listing e poi 5% per ###. 
Del resto, come riferito dalla teste ### all'epoca impiegata presso la ### S.r.l., le provvigioni di competenza dei commerciali erano calcolate “in automatico” dal gestionale utilizzato dalla ### “in base all'abbinamento ordini clienti-commerciale abbinato al cliente” dopo l'inserimento delle percentuali di provvigione indicate da ### senz'altro sulla base degli accordi presi con gli agenti commerciali. 
Inoltre, il contratto in essere tra le parti ne stabiliva la liquidazione trimestrale, in base al fatturato del trimestre stesso, mediante l'invio del relativo estratto conto, da intendersi definitivamente approvato in assenza di contestazioni sollevate dall'agente entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio (art. 9).
Per tale ragione, l'assenza di tempestiva contestazione dal ricevimento degli estratti conto - salvo un generico, e perciò inidoneo, riferimento alla liquidazione delle provvigioni “su diversi clienti con aliquote più basse rispetto a quanto previsto nel mandato” nella pec del 09.12.2019 - la domanda di #### relativa alla differenza delle provvigioni corrisposte all'agente di ### sig. ### per € 18.558,80, deve essere respinta. 
Infatti, una volta reputato congruo dalle parti, ed anche da questo Giudice, il termine di trenta giorni pattuito per la proposizione di eccezioni relative agli estratti provvigionali, dal momento che la liquidazione delle provvigioni e l'invio dell'estratto conto avevano cadenza trimestrale, e conseguentemente ragionevole il rapporto fra periodo di tempo a disposizione per le contestazioni e periodo in cui effettuare i controlli, considerato altresì che ### aveva a disposizione gli estratti periodici con l'indicazione degli affari procurati dall'agente e la percentuale applicata (doc. 18 parte attrice), non può ritenersi che l'attore non avesse tutti gli strumenti per valutare la correttezza degli storni provvigionali, mai contestati prima della comunicazione riguardante la risoluzione contrattuale. 
Del resto, anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul tema, pur richiamando la massima citata dall'attore sulla permanenza del diritto di svolgere contestazioni da parte dell'agente anche dopo la maturazione della decadenza convenzionale (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2000, n. 14767), ha ribadito che in questo caso l'agente è onerato di indicare specificamente quali siano i singoli rapporti obbligatori da cui derivano addebiti o accrediti (Corte d'###, ### lavoro, Sent., 13/03/2020, n. 33). 
Il prospetto prodotto dalla società attrice, invece, contiene genericamente la cifra delle “provvigioni mancanti dai conteggi” distinti per anni e per trimestri, ma non consente di individuare a che operazioni si riferiscono i relativi importi. 
Tale specificazione è avvenuta solo con le note di trattazione scritta depositate il ###, oltre il termine previsto ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., evidenziando comunque che le differenze provvigionali rivendicate non riguardavano la “validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti” né “l'esistenza di altri diritti”, ma semplicemente la differenza di percentuale applicata ad operazioni già esaminate.   Invece, l'agente ha diritto alle provvigioni non pagate sugli affari conclusi nel quarto trimestre del 2019, per cui non ha ricevuto i relativi conteggi: a tal proposito non è invocabile la ### risoluzione del rapporto contrattuale del 28.11.2019 per effetto della clausola risolutiva espressa, posto che fino ad allora l'agente avrebbe comunque avuto diritto al compenso pattuito - e quindi a verificare l'ammontare delle provvigioni maturate in base alla documentazione contabile - ai sensi dell'art. 1749 c.c. e dell'art. 6 dell'### del 30.07.2014.  ###, infatti, mediante le fatture e le numerose mail intercorse tra il ### gli agenti coordinati, e i clienti, ha fornito la prova dei contratti conclusi per effetto del suo intervento che hanno avuto regolare esecuzione, fatto costitutivo del diritto alla provvigione ex 1748 c.c., per la somma corrispondente alla percentuale del quarto trimestre del 2019, di € 6.720,06, come precisato dopo l'esame della documentazione contabile oggetto dell'ordine di esibizione di cui all'ordinanza dell'08.11.2023.
Pertanto, ### S.r.l. deve essere condannata a pagare a ### a titolo di provvigioni a questa dovute ai sensi dell'art. 1748, terzo comma, cod. civ. e 6 AEC industria 2014, l'importo di € 6.720,06, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale - e collettiva - per cui non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio e per cui non può pertanto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28409).   Per l'accertamento delle altre pretese azionate dalla ### riguardanti le indennità legali e negoziali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, non si può prescindere dall'esame della questione della risoluzione contrattuale per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa invocata dalla convenuta. 
Infatti, dopo una prima contestazione di inadempimento del 14.05.2019, in data ###, la ### S.r.l. si è avvalsa dell'art. 16 del contratto dell'01.01.2016, comunicando a #### l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale di agenzia, ex art. 1456 c.c., per le condotte negligenti ed imperite tenute da ### non più ulteriormente tollerabili per la mandante, sebbene il contenuto di entrambe le comunicazioni sia stato contestato, con una diversa prospettazione dei fatti, rispettivamente con pec del 12.06.2019 e del 09.12.2019. 
Sul tema, si osserva che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”. (Cass. civ., sez. II, ord. n. 23879/2021) Questo tipo di clausola ha lo scopo di evidenziare la particolare rilevanza che una delle obbligazioni che compongono il sinallagma contrattuale riveste per uno dei contraenti, rendendo superflua ogni indagine giurisdizionale postuma sulla sua rilevanza, come sarebbe invece necessario nel contesto dell'azione per la risoluzione del contratto ex art. 1453 cod.  Risulta, pertanto, evidente che tale funzione risulti frustrata nel caso in cui ad un contratto sia apposta una clausola risolutiva espressa dal contenuto sostanzialmente indeterminato, o quantomeno generico, in quanto riferita alla violazione di una qualsiasi fra tutte le obbligazioni previste dal contratto a carico di un contraente. 
In punto di fatto, la clausola risolutiva espressa ex art. 16 del contratto dell'01.01.2016, fermo restando quanto indicato al punto 11 (decorrenza e durata), si limita a prevedere la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni scaturenti dal medesimo: “le norme che regolano il presente contratto sono interdipendenti ed inscindibili e pertanto la violazione di una sola di esse, tutte essenziali, darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa e per colpa della controparte l'accordo stesso”. 
Essa, quindi, si risolve in una mera clausola di stile, sicché non può ritenersi validamente apposta. 
Oltretutto, il richiamo alla clausola di durata minima dell'art. 11 avrebbe imposto che la risoluzione contrattuale prima del 31.12.2020 avvenisse solo in ipotesi di grave inadempimento dell'agente.  Per questi motivi, la domanda riconvenzionale avanzata in via principale dal convenuto deve essere respinta.  Escluso che la contestazione di inadempimento del 14.05.2019 possa costituire una dichiarazione di diffida ad adempiere, come erroneamente sostenuto dalla ### S.r.l.  mancandone gli elementi sostanziali (fissazione di un termine, intimazione ad adempiere, avvertimento che in caso di mancato adempimento il contratto si intenderà risolto), e rilevata l'invalidità della clausola risolutiva espressa, resta da chiarire se la condotta contestata all'agente integri un grave inadempimento, a questo imputabile, rilevante ai sensi degli artt. 1453 - 1455 c.c. e 1742 c.c. e ss.. 
Esaminando le contestazioni mosse all'agente, anche la domanda avanzata in via subordinata dal convenuto deve essere respinta. 
La promozione dei contratti di vendita nel settore alberghiero, ristorativo e catering (c.d. 
Horeca) non era stata contrattualmente prevista, e non vi è prova che sia stata oggetto di istruzioni ricevute dal preponente ex 1746 c.c., pertanto non si può parlare di inadempimento dell'agente. 
La mancata promozione dei contratti di vendita all'estero, invece, integra una violazione dell'art.  4 del regolamento contrattuale, ai sensi del quale “l'agente si impegna a promuovere sia direttamente, sia coordinando l'attività di agenti operanti nella medesima zona, la vendita delle linee di prodotti indicati in premessa, in tutto il territorio nazionale ed all'estero…”. 
A tale proposito, ### si limita ad affermare - senza provarlo - che la zona estero sia stata concordemente esclusa dalle parti “a causa, soprattutto, della scadenza breve dei prodotti che rende molto difficoltosa la commercializzazione in zone distanti dal luogo di produzione e con tempi di logistica dilatati che fanno perdere giorni di shelf life al prodotto”, a dispetto degli insegnamenti giurisprudenziali in base ai quali “in tema di contratto d'agenzia, la prova della modifica contrattuale deve essere fornita per iscritto, in conformità con l'art. 1742 cod. civ. (…) Inoltre, la prova della modifica non può essere desunta da comportamenti concludenti (“facta concludentia”) senza un'adeguata scrittura contrattuale” (Cass. civ., Sez. II, 08/07/2024, n. 18561).  ### dell'agente, comunque, non è rilevante, avuto riguardo all'interesse della controparte: lo attesta il fatto che i successivi contratti conclusi con gli agenti coordinati dal ### non prevedevano l'estero nella zona di competenza dell'attività promozionale e che dai registri contabili non emerge la conclusione di contratti con clienti diversi da quelli avente sede sul territorio italiano, nonostante ### srl si fosse avvalsa anche della collaborazione della ### inizialmente proprio per l'estero (testimonianza ### ud. 09.02.2022): solo “### AB”, con sede a ### figura nell'elenco dei clienti del 2020 ma non sono state prodotte fatture ad essa intestate. 
Pertanto, non si può affermare che la mancata promozione della vendita dei prodotti della ### srl all'estero integri un grave inadempimento di #### tale da giustificare la dichiarazione giudiziale di risoluzione contrattuale. 
Va altresì evidenziato e definitivamente chiarito che, essendo stati espletati gli interrogatori formali di entrambe le parti, quello del l.r. di ### S.r.l. è del tutto privo di valenza confessorio, quello di ### è inutilizzabile, poiché inammissibile, non essendo egli il legale rappresentante di #### e principio interpretativo acquisito quello per cui l'interprello non può essere reso a mezzo di procuratore atteso che il soggetto a cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente in base all'art. 231 cod. civ. (v. Cass. n. 19718 del 17.07.2021).   Passando ad esaminare le altre condotte contestate, si osserva che la corrispondenza tra l'agente di #### e la ### nelle persone di ### e ### evidenzia il sostanziale rispetto dell'art. 2 del contratto, tenendo costantemente informata la ### sull'attività svolta, sia pure mediante “l'invio di poche mail o telefonate” (interrogatorio formale di ### ud. 13.05.2021), anche nel 2019, dopo la mancata acquisizione ed il mancato ingresso nell'azienda da parte del ### Il comportamento della parte attrice, del resto, è in linea con l'art. 3 del contratto in esame, ai sensi del quale “l'incarico sarà svolto dall'### in piena autonomia, indipendenza e libertà essendo l'### libero di organizzare la propria attività nei modi che riterrà più opportuni” e con quanto previsto dall'art. 1 dell'art. 1 dell'AEC del 30.07.2014 l'agente o rappresentante “esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati” e “ non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività”.   Per quanto attiene ai rapporti con la clientela, dalle prove orali e dalle scritture contabili emerge chiaramente che i rapporti commerciali instaurati dal 2015 al 2019 grazie all'intervento del ### e degli agenti da questo coordinati (##### ebbero un forte impatto sulla crescita dell'azienda mandante, e la quasi totalità dei clienti rimase con la ### anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia tra le parti in causa. 
Tra le eccezioni, la perdita dei seguenti clienti è dovuta a cause non ascrivibili ad alcuna condotta imputabile all'agente: - Realco, che effettuò “scelte diverse” a partire dal 01.01.2021 (testimonianza di ### ud. 09.02.2022); - ### che iniziò a produrre in proprio un prodotto analogo a quello precedentemente acquistato da ### srl (interrogatorio formale di ### e di ### testimonianza ### impegata di ### srl sino a giugno 2021). 
Invece, la chiusura dei rapporti con ### dal 26.04.2019, scatenata dal diverbio tra ### e ### sul cambio di etichetta del prodotto a marchio ### riconducibile anche allo scarso spirito collaborativo di quest'ultimo (testimonianza di ### ud. 09.02.2022) e all'errore di stampa delle etichette da parte di ### (interrogatorio formale di ### ud. 23.03.2023), di per sé non è tale da integrare un grave inadempimento colpevole dell'agente da poter giustificare la risoluzione contrattuale. 
A tale conclusione si deve giungere considerando sia la condotta tenuta nell'occasione - ove l'agente, nell'interesse del preponente, provava “a recuperare la situazione” tramite l'agente ### - sia il rapporto pluriennale di agenzia nel suo complesso (nell'ambito del quale si inserisce la mail, colloquiale, di scuse, che non può rappresentare il riconoscimento di una giusta causa di risoluzione) e, soprattutto, il fatto che successivamente il rapporto di agenzia sia proseguito in modo ordinario, addirittura chiedendo all'agente di comunicare ai clienti le chiusure del periodo invernale, pianificate ad agosto (mail del 20.08.2019 tra ### e ###.
Inoltre, nella vicenda relativa ai ### fu lo stesso ### a recarsi direttamente presso il cliente con ### all'inizio di novembre 2019, all'insaputa del ### come riferito dal teste ### (ud. 13.05.2021). 
Gli altri comportamenti colposi contestati all'agente, tra cui la tardiva comunicazione riepilogativa dei prezzi e dei prodotti, inviata tre giorni dopo quanto concordato (18- 22.11.2019) a ### 3.0, l'invio ad ### di alcune schede tecniche dei prodotti errati, in realtà riferito solo all'imballo da 2 pezzi anziché 1 pezzo, l'utilizzo del listino prezzi errato con ### riferito al solo prezzo delle patate grigliate, non configurano, per come apprezzate dal ### un grave inadempimento della società agente, e, tra l'altro, non hanno impedito alla ### S.r.l. di acquisire la relativa clientela. 
Infatti, è noto che, per valutare la gravità dell'inadempimento nel contratto di agenzia, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per analogia anche al contratto di agenzia il disposto dell'art. 2119 c.c. in materia di lavoro subordinato e che, nell'applicazione analogica di tale norma codicistica, si è evidenziato che bisogna tenere in considerazione la diversa natura del rapporto di agenzia rispetto al rapporto di lavoro subordinato e la diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva del rapporto. 
Ciò posto, pur nella consapevolezza che “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cassazione civile sez. II, 26/06/2023, n.18140), nella fattispecie in esame, la risoluzione intimata dalla convenuta il 28.112019 non può qualificarsi come recesso per giusta causa, tenuto conto della scarsa incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio negoziale e della contenuta rilevanza del comportamento dell'agente. 
Infatti, non è stata accertato alcuna causa integrante gli estremi di un inadempimento tale da minare il vincolo fiduciario tra ### e ### e idoneo ad impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, che avrebbe consentito il recesso senza preavviso dell'impresa preponente ex art. 1751 c.c., anche volendo ritenere che, per il contratto di agenzia, sarebbe potuto essere sufficiente un fatto di minore consistenza per integrare la giusta causa. 
Ne discendono la fondatezza delle domande di indennità e risarcimento di ### nei limiti che si vanno ad esporre.   In assenza di giusta causa, le parti possono recedere dal contratto rispettando i termini di preavviso, fissati nel minimo inderogabile dalla norma codicistica (art. 1750 c.c.), che consente alle parti di pattuire un preavviso di maggior durata, salvo il disposto che il preponente non può in ogni caso osservare un termine di preavviso inferiore a quello dell'agente. 
Nel caso di specie, i contraenti avevano previsto al punto 11 del contratto un “patto di stabilità”, che limitava la facoltà di recesso della ### fino al 31.12.2020, fatta salva l'ipotesi di grave inadempimento dell'### a fronte di un investimento iniziale da parte di quest'ultimo che “dovrà sostenere le spese per la distribuzione del prodotto oltre ad apportare il suo know how per sviluppare una politica di marketing e commerciale e creare una rete vendita moderna”, in assenza di un fatturato consolidato della preponente. Tale clausola è compatibile con i contratti a tempo indeterminato a condizione che abbia una durata predeterminata e ragionevole, sia reciproca o equamente giustificata, e non impedisca il recesso per giusta causa - rispettando così il principio imperativo della parità delle parti nella materia del recesso.  ### dell'anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del mandante comporta per l'agente il diritto al risarcimento del danno, per la violazione del patto di stabilità, pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta. 
Infatti, per consolidata giurisprudenza, “le conseguenze dell'illegittima risoluzione "ante tempus", da parte del preponente, di un rapporto di agenzia a termine sono disciplinate dalla norma generale dell'art. 1223 c.c.; pertanto, il lucro cessante, costituito dall'utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno, coincide con il guadagno netto che l'agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un'attività sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto conseguire con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cassazione civile sez. lav. - 13/12/1982, n. 685). 
Va tuttavia sottolineato che, in tali casi, incombe al datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro o i proventi da quest'ultimo eventualmente ricavati dal lavoratore (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 10043 del 15 novembre 1996).  ### S.r.l. nulla abbia dedotto, per stessa ammissione di parte attrice “tenuto conto che la ### svolge attività di promozione anche per altre aziende e presso i medesimi clienti, essendo in plurimandato” (pag. 11 atto di citazione) non può essere accolta la domanda di ### per € 140.442,38, parametrata al totale delle provvigioni dell'anno 2018 certificate dalla mandante (doc. 16 bis e 17 convenuta) ma appare corretta una rideterminazione in termini ridotti, per quanto ammesso sulla continuazione del rapporto promozionale presso gli stessi clienti da parte di ### in via equitativa con riconoscimento di una perdita di guadagno stimata equitativamente in 46.000 Euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.   Il recesso ingiustificato del preponente comporta anche il diritto al percepimento dell'indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente. 
Occorre fare riferimento all'art. 1751 c.c., che disciplina l'indennità di fine rapporto, in attuazione della direttiva comunitaria (direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986) relativa al coordinamento dei diritti degli ### membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, 86/653/### artt. 17-19. 
Tale indennità è riconosciuta all'agente indipendentemente dalla circostanza che questi sia una persona fisica oppure una persona giuridica, anche operante in forma di società di capitali (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 24/09/2008) 17/03/2009, n. 6481) e ha una doppia funzione: di premio dell'agente che ha incrementato il portafoglio clienti del preponente; di tutela sociale dell'agente che perde (o comunque vede ridotti) i propri mezzi di sostentamento - attraverso un meccanismo che prevede da un lato il diritto del preponente di organizzare come meglio crede la propria rete di vendita (e, dunque, anche di risolvere il contratto di agenzia), e dall'altro il diritto dell'agente di ricevere un'indennità all'atto della cessazione del rapporto, al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 17, par. 2 della direttiva citata e dal primo comma dell'art. 1751 c.c., acquisizione di nuovi clienti ed equità. 
La prima condizione rivela il tratto meritocratico dell'indennità in esame e la funzione “di riequilibrio” delle posizioni delle parti, dal momento che può essere riconosciuta solo se il preponente trae ancora vantaggi dagli affari con i clienti acquisiti o sviluppati dall'agente. 
La seconda condizione è che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del caso, e con specifico riferimento alle “provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con i clienti”, e la quantificazione rispetti i limiti posti dal comma 3, ovverosia non superi la cifra equivalente ad un'indennità annua. 
Come chiarito dalla ### nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653, devono essere prese in considerazione le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione (Corte di ###, ### III, 23 marzo 2023, n. 574/21).  ###à di fine rapporto è regolamentata anche dagli accordi economici collettivi, applicabili al rapporto in esame, giusto il rinvio contrattuale dell'art. 3 (“il rapporto di agenzia sarà disciplinato dagli artt. 1742 e ### e segg., dalle condizioni contrattuali qui di seguito specificate, nonché, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico dalle disposizioni dell'### per la disciplina del rapporto di ### e rappresentanza commerciale 16 febbraio 2009 e sue successive modifiche e variazioni”), che possono garantire all'agente un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dalla disciplina legale, ma mai peggiorativa, per il principio della inderogabilità delle disposizioni in materia d'indennità di fine rapporto a svantaggio dell'agente (art. 1751, comma 6, c.c. e art. 19 dir. 86/653/CEE). 
La contrattazione collettiva prevede tre componenti i cui presupposti e i criteri di quantificazione sono diversificati: indennità di risoluzione del rapporto; indennità di clientela; indennità meritocratica, che spetta solo se l'importo complessivo delle altre indennità sia inferiore al limite massimo previsto dall'art. 1751 cod.  In base agli AEC del 2014, l'indennità totale spettante a ### corrisponderebbe a € 24.055,61, considerata l'ISP al'3% delle provvigioni totali per € 10.309,55 + l'IM, calcolata nella quota piena del 4% visto l'incremento costante dell'ultimo triennio, per € 13.746,06 - escludendo il ### in parte già versato da ### S.r.l. all'Enasarco e di cui si dirà oltre. 
Dopo aver effettuato la comparazione tra il trattamento di cessazione previsto dagli accordi collettivi e il trattamento ex art. 1751 c.c. al fine di garantire il migliore in concreto, si deve concludere per l'applicazione della disciplina codicistica (per cui la media annuale retributiva è pari ad € 71.062,92). 
Perciò, rilevata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (acquisizione di nuovi clienti da cui il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi), e va riconosciuta a ### l'indennità ex art. 1751, comma 1, c.c., nella somma di 25.000,00 Euro tenute in conto le peculiarità del caso suindicate e il fatto che le provvigioni del ### ricomprendevano anche la remunerazione per l'attività di coordinamento degli altri agenti. Sempre oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., trattandosi di obbligazione di fonte legale, come già detto.   ###à di cessazione del rapporto, calcolata secondo la disciplina legale o secondo gli ### non priva l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno, ex 1751, 4 comma c.c., per un fatto illecito contrattuale o extracontrattuale. 
Tale ipotesi si differenzia dal risarcimento derivante dalla pura e semplice cessazione del rapporto, che dà diritto all'indennità appena esaminata prevista dal comma 1 dell'articolo (c.d.  risarcimento da fatto lecito), e con il quale può pertanto cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto ulteriore illecito. 
Tuttavia, l'attore ha genericamente contestato il comportamento del mandante senza, tra l'altro, fornire la prova del pregiudizio subito, limitandosi a quantificare il danno nell'equivalente di un ulteriore corrispettivo di preavviso, senza specificare le conseguenze “sul piano della credibilità futura dell'agente licenziato in quel modo” o “le spese sostenute in vista delle promozione delle vendite”. Per questi motivi, e considerato comunque il ristoro del danno derivante dall'illecito contrattuale del mancato rispetto del patto di stabilità, tale ulteriore domanda non può essere accolta.   ### totale del ### per la posizione di ### nello svolgimento del rapporto di agenzia con la ### aperta con decorrenza 1.11.2015 e data di cessazione 28.11.2019, va calcolato secondo gli scaglioni di percentuale previsti dall'art.  10 degli AEC, risultando pari ad € 4.2097,07, e segnatamente: € 711,64 per l'anno 2016, considerando anche la fattura di € 5.741,30, non contabilizzata nel 2015; € 1.008,24 per l'anno 2017; € 1.443,86 per l'anno 2018; € 1.190,74 per l'anno 2019, computando anche la provvigione di € 6.720,06 maturata ma non corrisposta dell'ultimo trimestre. 
La domanda giudiziale avente ad oggetto la quota ### avanzata dall'attore, va quindi accolta per la quota riferita all'anno 2019, per 1.190,74 Euro, sulla quale corrono gli interessi legali sempre dalla domanda al saldo. 
Al pagamento delle somme riconosciute a vario titolo all'agente ####, come sopra individuate e quantificate, deve essere dichiarata tenuta e condannata ### S.r.l. 
Le ulteriori domande ed eccezioni di entrambe le parti sono respinte. 
Le spese, liquidate sul valore complessivo dell'accolto secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente, sono poste a carico della soccombente ### S.r.l., nei confronti della quale non sono ravvisabili i presupposti per una condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c., poiché indimostrato che le domande riconvenzionali siano state formulate con consapevolezza della loro infondatezza, né provata da ### l'esistenza di un danno sofferto per la condotta processuale di controparte, non assorbito dalla rifusione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., lav., 27 novembre 2007, n. 24645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27383).  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### contro ### iscritto al n. 1028/2020 R.G., ogni diversa istanza e domanda rigettata, così provvede: - rigetta le domande riconvenzionali di ### S.r.l. di accertamento della risoluzione di diritto del contratto e quella di risoluzione per grave inadempimento di #### e dichiara tenuta e condanna la società mandante, qui convenuta, al pagamento in favore di #### della somma di 6.720,06 Euro ex art. artt. 1748, comma 3, c.c. e 6 ### 2014, della somma di 46.000,00 Euro a titolo di danno per violazione della clausola di durata minima stabilita all'art. 11 del contratto di agenzia, della somma di ### 25.000,00 a titolo d'indennità per la cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. e di 1.190,74 ### a titolo d'indennità di risoluzione del rapporto (### ex art. 10 ### 2014 per l'anno 2019, oltre, per tutte le somme indicate, interessi legali ex art. 1284, primo comma, cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo; - condanna ### S.r.l. a rifondere a #### le spese processuali sostenute, liquidate in 14.103,00 ### per compenso professionale, 1.241,00 ### per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. 
Parma, 27 novembre 2025 ### - -

causa n. 1028/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Cristina

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