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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30212/2025 del 16-11-2025

... Wintersteiger c. Products #### in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del ### n. 44/2001 concernente la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del le decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contra ffazione di marchio registrato in uno Stato memb ro (### a causa dell'uso, da parte di un inserzionista (con sede in ###, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito ### di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo li vello di un alt ro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (###. In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 5 Reg.CE 44/2001: ### dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è regi strato, a titolo di luogo di concretizz azione del danno (locus damni); (i i) dinanzi ai giudici dello Stato memb ro dello stabilimento dell'inserzionista quale luogo ove è deciso l'avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus). 19 di 22 Vero che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17414/2024 R.G. proposto da: ### .P.A. SOCIETÀ ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### .R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###) , -controricorrente avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO nel proc.to 2252/2024 depositata il ###.  2 di 22 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal #### atto di citazi one del 14/2/2022, la ### spa, produttrice di tessuti stampati e titolare del marchio «### registrato nel 1971, in ### e in diversi ### per contraddistinguere tessuti, prodotti tessili e capi di a bbigliamento, co nveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di ### la ### srl, società che aveva usato, con portata locale, senza mai registrarlo, il segno «### ma che, da circa un anno, aveva iniziato a utilizzarlo, sul proprio sito web e anche attraverso nota piattaforma «e-commerce» (g estita da ###, al di fuori dei limiti del preuso, e stava co ntinua ndo a vendere con il segno «### anche a ### o, i suoi articoli, per sentire accertar e l a contraffazione del proprio marchio, ai sensi dell'art.20, lett.b) e c), c.p.i. e dell'art.9.2 Reg.UE n. 2017/2001, e di concorrenza sleale, ai sensi dell'art.2598 n. 1 c.c., poste in essere dalla convenuta. La citazione veniva notificata anche alle società ### e ### B.V. ma poi l'attrice e le suddette parti, in corso di causa, raggiungevano un accordo transattivo, rinunciando agli atti del giudizio, che veniva estinto. 
Con ordinanza del 14/6/2024, a definizione del giudizio, il Tribunale di ### in accoglimento del l'eccezione di incompetenza territoriale di ### ha ritenuto che, a ### ove la ### s.r.l. ha la propria sede ###essere l'ipotizzata condotta di messa in commercio di prodotti contraffattori nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare dei re lativi marchi, cosicché, anche in base all'art. 120 comma 6 c.p.i., la competenza territoriale a decidere la presente controversia spetta alla sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona, luogo in cui ha sede ###cui è stata avviata la co mmercial izzazione del prodotto 3 di 22 contraffatto nonché di promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è, in motivazione, rilevato che: a) quanto al foro dell'attore ai sensi del l'art. 120.2 c.p.i., invocato da ### non avendo le convenute ### sede in ### - «la fattispecie in esa me configura un'ipotesi di cumulo soggettivo di cause, avendo l'attrice convenuto in un unico giudizio più soggetti ritenuti coinvolti nella contraffazione del medesimo diritto di privativa e in condotte di concorrenza sleale» (Ordinanza impugnata, p. 3) e, in materia di cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., « il rif erimento agli artt. 18 e 19 c.p.c. va inteso in senso sele ttivo, e cioè con esclusione del richiamo ai fo ri c.d. ‘subordinati' previsti da tali norme. Non è così ammissibile realizzare il cumulo presso il giudice della residenza dell'attore (art. 18, comma 2, c.p.c.)»; b) quanto al foro del luogo in cui si è ver ificato il danno , potendo «in forza dell'art. 120, comma 6, c.p.i. e in deroga a quanto previsto dall'art.  33 c.p.c., […] il cumulo soggettivo essere attuato anche presso il forum commissi delicti», in punto di competenza territoriale per gli illeciti commessi trami te ### richi amato il precedente della Corte di Cassazione n. 5309 del 27 febbraio 2020 (nel caso “###com”), «in materia di pr oprietà ind ustriale oper a un criterio speciale, diverso da quello stabil ito dall'art. 20 c.p. c., disciplinato dall'art. 120, comma 6, c.p. i., a mente de l quale le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi», ma, proprio nelle fattispeci e di lesione della privativa attuata a mezzo di ### vi è un'e sigenza di delimitazione spaziale della condotta illeci ta, poiché «esiste il rischio — derivante, nel la specie, dalla ubiquità della re te telematica — di creare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso 4 di 22 la postulazione di una estensione incontrollata del locus commissi delicti finisce per generare, a cascata, una competenza territoriale diffusa dell e sezioni specializzate in materia di impresa e una legittimazione della pratica del c.d. forum shopp ing (con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)», il che re nde preferibile un'interpre tazione della norma speciale dell'art.120, comma 6, c.p.i., nel senso che «in ogni caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà in dustriale a mezzo di internet, quel che rileva, per il radicamen to della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è la condotta consistente nell'avvio del procedim ento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa»; c) quanto al foro della vendita/consegna, «la valorizzazione del luogo in cui si realizza la condotta lesiva dei diritti del titolare del segno distintivo rende dunque irrilevanti, ai fini della competenza, tutte quelle condotte che si pongono a valle del ‘fatto' illecito già venuto interamente ad esistenza, che seguono cioè l'i mmissione in commercio del prodotto contraffatto, costituendone - per così dire - il natur ale sviluppo», co sa che si verifica con la materiale consegna del bene presso il luogo indi cato dal l'acquirente, trattandosi di attività che si inserisce nella fase della distribuzione di un prodotto già offerto in vendita e commercializzato, quindi già presente sul mercato e quin di « quando l'i llecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ra gioni di certezza e pr evedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui ‘i fatti sono stati commessi' in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita».  ### ibunale ha aggiunto che «nel cas o di specie la co nsegna a ### dei prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito di ### s.r.l. e sulla piattaforma ### ( all. da 34 a 40 fasc. attrice) 5 di 22 sembra essere avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commercializzazione dei beni su un determinato territorio. In q uesti casi, in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un 'esigenza di consumo, la provocazione è da c onsiderarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibi li gli spostamenti dell a competenza territo riale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strument ali e maliziosi dell'attore» (Ordinanza impugnata, p. 7). 
Infine, il Tr ibunale ha conclu so che «le co nsiderazioni che precedono valg ono ovviamente anche co n riguardo alla determinazione della competenza territoriale rispetto alle domande di concorrenza sleale svolte dall'attrice». 
Avverso la suddetta pronuncia, la ### spa propone ricorso per regolamento di competenz a, notificato il 15 /7/2024, affidato a quattro motivi, nei confronti di ### srl (che resiste con memoria, depositata il ###).  ###.G. non ha depositato memoria ex art.380 ter c.p.c. (malgrado notifica avviso udienza il ###). 
La ricorren te ha depositato memoria. Anche la resistente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio rileva che nel caso in esame non può ritenersi violato l'obbligo di intervento del ### per il mancato deposito di conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., atteso che, l' osservanza di detto obbligo si realizza con la mera comunicazione degli atti all'ufficio del ###. Come già 6 di 22 chiarito da questa Corte (Cass . n. 27930/2025), è, infatti, sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di esercitare le proprie prerogative processuali, mentre l'effettivo esercizio delle stesse - attraverso la partecipazione al giudizio e la formulazione di conclusioni - è rimesso alla sua valutazione.  1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120, comma 6, c.p.i. e 20, comma 2, c.p.i., sulla rilevanza del foro della consegna, erroneamente esclusa dal ### ale, derivando la competenza del ### di ### dall'art. 120.6 c.p.i. quale luogo in cui si è verificato uno dei fatti che ### assume lesivi dei suoi diritti, vale a dire la commercializzazione con consegna a ### di prodotti che recano il marchio contraffattorio sulla confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto, comm ercializzazione avvenuta sia attraver so il sito ### di ### c on vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”); b) co n il secondo moti vo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 c.p.i. e 20 c.p.i., sulla non rileva nza degli acquisiti effettuati dall'attore, ritenuta dal ### « avvenuta in virtù di or dini non sorretti da una reale volo ntà di acquisto ma motivati, a ben ved ere, dalla sola esigenza di precostituirsi la prova della commerciali zzazione dei beni su un determinato territori», essen do invece suff iciente che venga allegata (purché non in modo evidentement e strument ale) la commercializzazione del prodotto nel territorio rientran te nella competenza del Giudice adito, a prescindere da qu alunque valutazione del fondamento di tale allegazione; c) con il terzo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell a competenza circa gli acquisti effettuati non dall'attrice o su suo incarico ma da terzi, come indicato a pag. 10 dell'atto di citazione (doc. A del “fascicoletto”), avendo l' attrice ### rilevato che «La 7 di 22 ### utique, d'altra parte, sta continua ndo a vendere c on il segno “Ratti”, anche a ### i suoi articoli: sia attraverso il suo sito ### (cfr. al doc. 34 la sciarpa offerta in vendita su questo sito e al doc. 35 la relativa fattura di acquisto), sia attraverso la piattaforma “Farfetch”, gestita dalla convenuta ### (cfr. al doc. 36 alcune pag ine estr atte dal sito ### sulla promozione della ### al doc. 37 una selezione delle fatture relative alle vendita “Farfetch” a ### prodotte da ### nel procedimento cautelare di ### (laddove il doc.to 37 si riferiva a una serie di fatture relative a vendite tramite ### di prodotti di ### a di versi clienti di ### effettuate, negli anni 2016 e 2017, pacificamente non da ### o su suo impulso, trattandosi, tra l'altro, di fatture che, come risulta dal passo citato sopra, sono state prodotte dalla stessa ### nell'ambito del procedimento cautelare per dimostrare che la stessa effettuava vendite online da prima d elle contestazioni di ### e prodotte nu ovamente nel giudizio di merito c ome doc.to 27); d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  20 c.p. c., 120 c.p.i. e 20 c .p.i. , sul foro del luogo in cui si è verificato il danno, in quanto, anche a prescindere dalla questione delle vendite effettuate a ### il ### ha errato anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nel la sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno.  1.1.Passando all'esame nel dettaglio dei motivi, con il primo motivo si ritiene che del tutto erroneamente il ### abbia escluso la rilevanza del luogo del la consegna ai fini del radicamento del la competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20.2 c.p.i., laddove nella specie la com petenza del Tr ibunale di ### derivava dal fatto che a Mi lano si er a ver ificata la com mercializzazione con 8 di 22 consegna di prodotti che re cano il marchio co ntraff attorio sul la confezione e nella documentazione commerciale inviata insieme al prodotto (cfr . atto di citazi one, p. 10, doc. A del “fascicoletto”), commercializzazione avvenuta sia attraverso il sito ### di ### con vendita della sciarpa offerta in vendita su questo sito (doc. C del “fascicoletto”), sia tramite il sito di ### (docc. E e G del “fascicoletto”). 
Si ricorda che l'art. 20.2 c.p.i. fa espresso riferimento, tra gli altri, all'uso del segno nella c orrispondenza commerciale e nella pubblicità, all'offerta in vendita dei prodotti, all a loro commercializzazione, al cui concetto si deve evid entemente ricondurre la consegna dei beni contestati. 
Invece, il ### ritenendo irrilevanti, ai fini della competenza, tutti gli atti successivi all'avvio del procedimento di immi ssione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa, ha arbitrar iamente equiparato la semplice «offerta in vendita» del prodotto sulla rete ### non acquistato poi, con quella, nettamente diversa, in cui l'offerta stessa si è concretizzata in uno specifico atto di «acquisto del bene co n consegna» in un determinato luogo, confutando una pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 1870/1991) e anche di merito e quella della Corte di ### (Corte Giust. UE, 6 febbraio 2014, in C-98/13, caso ### c. Rolex, in cui la Corte ha chiaramente affermato che pubblicità, offerta al pubblico, commercializzazione e consegna sono tutti atti autonomament e rilevanti ai fini della contraffazione e del successivo radicamento di un'azione giudiziaria). 
Così in terpretando le norme, il ### ale ha so stanzialmente ritenuto irrilevante un fatto (l a consegna del prodotto contraffattorio in ### sul piano della determi nazione della competenza territoriale. Al contrario, se determinati atti rilevano ai 9 di 22 fini di int egrare l'illecito di contraffazione, gli stessi fatti devono essere ritenuti idonei anche a fondare la competenza territoriale. 
I precedenti indicati in motivazione (Cass. 5309/2020 e 5254/2017) non sono pertinenti, avendo riguardato casi in cui vi era stata solo un'attività di pubblicità e/o di offerta in commercio in ### mentre, nel caso di specie, le condotte contestate (non si limitano ad atti di pubblicizzazione e offerta in vendita online, ma) si sono tradotte in specifici atti di vendita e consegna.  1.2. Con il sec ondo motivo, si denu ncia l'erroneità dell'ordinanza impugnata - in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 20 c.p.i. - avendo errato nel predicare l'irrilevanza della vendita con consegna a ### perché la stessa sarebbe «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da una reale volontà di acquisto». 
Ma la compe tenza deve determinarsi sulla base della prospettazione dell'attore (cfr. da ultimo Cass. 28 luglio 2023, 23099, che richiama il consolidato principio espresso, ex multis, da Cass. 25 agosto 2006, n. 18485; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass. 26 luglio 2001, n. 10266), ed essa ### nel radicare la competenza avanti alla ### del ### e di ### aveva espressa mente allegato, sin dal propri o atto di citazione, che la convenuta ### effettua vendite anche a ### Peraltro, nella specie, non si è trattato di una vendita «forzata», che si verifica quanto l'acquisto disposto dal titolare, mediante artifizi e forzature, porti il presunto contraffattore a effettuare delle vendite che non rientrano nella sua normale attività commerciale. 
Nella specie, si è trattato di effettive e concrete ven dite, no n rilevando se l'acquisto o la consegna siano avvenuti tramite un soggetto incaricato dal titolare della privativa-attore.  1.3. Il terzo mez zo denuncia omesso esa me di fatto decisivo, laddove il ### ale di ### nel ritenere che la vendita con consegna a ### fosse «avvenuta in virtù di ordini non sorretti da 10 di 22 una reale volontà di acquisto ma motivati, a ben vedere, dalla sola esigenza di precostitu irsi la prova della commercializzazione de i beni su un determinato territorio», ha omesso di considerare che l'attrice aveva contestato e provato anche vendite relative ad acquisti effettuati, tramite il sito “Farfetch”, da terzi e non già dall'attore (o su suo incarico), come risulta dal doc. 37 (doc. E del “fascicoletto”), indicato da ### a p. 10 del suo atto di citazione introduttivo del giudizio (doc. A del “fascicoletto”).  1.4. Il quarto motivo denuncia errore di diritto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c., 120 e 20 c.p.i., pure nella parte in cui il ### ha escluso la rilevanza, ai fini del radicamento della competenza ai sensi degli artt. 120.6 c.p.i. e 20 c.p.c., della sede ###provincia di ### e dunque nella sfera di competenza del ### di ### qu ale luogo in cui si è verificato il danno. 
E si citano (al fine di confutare Cass. n. 5309/2020, richiamata in motivazione nell'ordinan za impugnata) Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, che ha precisato - in un caso di risarcimento danni per lesione di un diritto della personalità a mezzo radiotelevisivo, ma che può essere richiamato anche in relazione alla lesione dei diritti di proprietà industriale - che il luogo in cui è avvenuto il fatto illecito, rilevante qu ale «luogo in cui l'obb ligazione è sorta», ai sensi del l'art. 20 c.p.c., va indi viduato nel luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire il luogo di residenza del danneggiato. 
Né si può esc ludere l'operatività del l'art.20 c.p.c., in relazione all'allegata specialità dell'art. 120.6 c .p.i. e la conseguente non applicabilità dell'art. 20 c.p.c. in materia di violazione di diritti di proprietà industriale, considerato che, come l'art. 20 c.p.i. nel fare riferimento al «luogo in cui l'obbligazione è sorta» dà rilevanza al luogo in cui il fatto illecito è avvenuto, allo stesso modo l'art. 120.6 c.p.i. dà rilevanza al luogo in cui è avvenuto l'illecito, ove rinvia alla 11 di 22 «sezione specializzata nell a cui circoscrizione i fatti sono st ati commessi».  2. La resistente ### srl ha depositato memoria difensiva ex art.47 c.p.c. il ###. 
Parte ric orrente ha eccepito, in memoria, l'in ammissibilità della suddetta memoria, in quanto depositata, a fronte della notifica del ricorso avvenuta il ###, oltre il termine dei «venti gio rni successivi» disposto dall'art. 47, comma 5, c.p.c. ratione tempore applicabile, che scadeva, tenendo cont o della sospensione feriale dei termini, il 4 settembre 2024. Ad avviso della ricorrente nessun rilievo può avere il raddoppio dei termini operato dall'art. 3.1, lett.  b), del D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. “###”), intervenuto sull'art. 47 c.p.c. portando da venti a quaranta giorni il termine per il deposito delle «scritture difensive ai sensi dell'art. 47 c.p.c.», in quanto, sebbene la disposizione transitoria di cui all'art.  7.1 del decreto correttivo preveda che le modifiche si applichino «ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023», gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del decreto correttivo - vale a dire alla data del 26 novembre 2024, essendo esso stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 - restano regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività poste in essere succe ssivamente, anche se in procedi menti già pendenti, sono regolate dalle nuove disposizioni (in questo senso, Cass., S.U., 4 giug no 2025, n. 14986, ed ivi richiami anche alla relazione illustrativa al D. lgs. 164/2024). 
Pertanto, il decreto n. 154/2924 non può sanare retroattivamente attività processuali che, prima della sua entrata in vigore, fossero già incorse in un vizio di inammissibilità per tardività. 
La ricorre nte deduce quindi che la ### a fronte della tardiva memoria di fensiva, non potrebbe neppure deposit are successiva memoria, in forza della gi urisprudenza di legittimità fo rmatasi in 12 di 22 ipotesi di controricorso tardivo ex art.370, comma 1, c.p.c. ( 23921/2020; Cass. 5798/2019).  2.1. ###, alla luce delle S.U. n. 14986 del 2025, è fondata. 
La difesa della resistente ### srl è inammissibile in quanto tardiva, essendo intervenuto il deposito della memoria difensiva ex art.47 c.p.c., oltre il termine ratione temporis operante.  3. La prima e la quarta censura sono infondate.  3.1. L' art. 120 del D.L.gs. n. 30/200 5 (c.p.i .), che disciplina la competenza giurisdizionale e terr itoriale relativa alle azioni in materia di proprietà industriale, recita: «1. Le azioni in materia di proprietà in dustriale i cui titoli sono concessi o in co rso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la re sidenze/ dell e parti.... 2. Le azioni previste al co mma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domi cilio e, se questi sono scon osciuti, del luog o in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comm a 3. 
Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni so no propos te davanti all'autorità giudiziaria del luo go in cui l'attore ha la residenza o il domi cilio. 
Qualora nè l'attore, nè il convenu to abb iano nel territorio dello Stato resid enza, domicilio o dimora è competente l'aut orità giudiziaria di ### 3. ### di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale c ome elezione di domicilio esclu sivo, ai fini d ella determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto pu ò essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi . 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribu nali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 13 di 22 giugno 2003 , n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comuni tari ai sensi dell'art. 91 Reg. ### n. 40/94 e dell'art. 80 Reg. ### n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono esser e proposte anche dinanzi all' autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti so no stati commessi. 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (comma aggiunto con il D.Lgs. n. 131 del 2010)». 
La disciplina della competenza in materia di proprietà industriale, pur recependo, nella prima parte, il prevalente criterio del foro del convenuto declinato sui principi ricavabili dagli artt. 18 e 19 c.p.c., che di sciplinano il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridi che, presenta anche proprie e significative disposizioni che interessano il presente giudizio e sono esplicitate ai commi 3, 6 e 6 bis del citato art.120 c.p.i. 
Quanto al foro del convenuto, vi son o tre fori generali, per le persone fisiche: il luogo della re sidenza o del domi cilio del convenuto e, se questi sono sconosciuti, il luogo della sua dimora. 
Per le persone giuridiche, si dovrà invece fare riferimento al foro generale co llocato presso la sede delle medesime perso ne giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c. 
In via successivamente concorrente, ove il convenuto non abbia né residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, sono previsti due ul teriori fori generali tra loro alternativi: il luogo di residenza o di domicilio dell'attore. 
In via ancora subordinata, è previsto un foro generale per il caso in cui non sia applicabile alcuno dei fori generali precedenti, presso l'autorità giudiziaria di ### Il terzo comma prevede il criterio del domicilio eletto, ai sensi del quale il domi cilio indicato nella domanda di registrazi one o di 14 di 22 brevettazione e annotato nel regi stro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni noti ficazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrati ve e pertanto, in caso di elezione, il foro del domicilio eletto sarà prevalente rispetto al foro generale indicato dal secondo comma. 
Per le sole azioni «fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore», è previsto dal sesto comma l'ulteriore forum commissi delicti. 
Infine, il comma 6-bis prevede che tutti i criteri appena visti trovino applicazione per le azioni di accertamento negativo, anche proposte in via cautelare. 
In parti colare, per quanto in questo regolamento di competenza interessa, una deroga al prin cipio del fo ro del convenuto è introdotta al comma 6, secondo il quale per le sole azioni «fondate su fatti che si assu mono lesivi del diritto dell 'attore» (i n pratica, azioni di co ntraffazione), è previsto l'ulteriore forum commissi delicti concorrente, secondo il quale tali azioni «possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giud iziaria dotata di sezio ne specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi». 
Si tratta di un foro alternativo, autonomo e concorrente, specificamente previsto per le azioni di contraffazione, che regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno e che pu ò essere app licato solo in presenza di due condizioni coesistenti, e cioè che vi si sia stato o sia prospettato un fatt o lesivo e che questo fatto si a stato l esivo di un diritto dell'attore (Cass. n. 22453/2024).  ### tale disposizione, la competenza dovrebbe spettare al giudice del luogo della commissione del fatto, ossia al giudice del luogo di commissione del fatto lesivo. 
Invece, la norma generale dell'art. 20 c.p.c. fa riferimento anche al luogo in cui l'obbligazione risarcitoria deve essere eseguita. 15 di 22 3.2. Questa Corte ha presto iniziato a prospettare un'interpretazione diretta ad attribuire maggiore e autonomo rilievo al cr iterio del forum co mmissi delicti della normativa industrialistica, qualificando il crit erio del comma 6 qu ale «disciplina speciale e autonoma rispetto a quella prevista dal codice di rito » (l 'art. 20 c.p.c.), sicché, anche nel cas o di cumulo soggettivo, occorre aver riguardo esclusivamente al locus commissi delicti, senza che l'operatività del criterio possa essere inficiata nei confronti dei litisconsorti facoltativi dal limite sancito dall'art. 33 c.p.c., che in caso di cumu lo soggettivo c onsente di dero gare al foro generale dei litisconsorti solo a patto che la controversia sia proposta innanzi al foro generale di uno di essi (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192; Cass. 1° marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776). 
Questa Corte, con ordinanza n. 5309/2020, si è poi pronunciata in un regolamento di competenza in controversia su contraffazione di un marchio attuata attraverso la promozione pubblicitaria sula rete ### Va evidenziato che, nei casi di contraffazione a mezzo internet, il mezzo digitale consente ora non solo la pubblicizzazione, ma anche proprio l'e-commerce dei prodotti contraffatti e rappresenta quindi l'ipotesi per eccellenza di «illecito diffuso», essendo di tutta evidenza che le atti vità di rete che avvengono in un contesto cibernetico sfuggono ad ogni tentati vo di localizzazione di tip o geografico, poiché l'ub iquità della rete porta un dato contenuto caricato online ad essere visibile ovunque nell'ambito del territorio nazionale, con potenziale coinvolgimento di chiunque abbia accesso alla rete, ovunque sul territorio. 
Questa Corte, nel precedente del 2020, ha affermato che: - in materia di proprietà industriale è operante un criterio speciale, diverso da quello di cui all' ar t. 20 c.p.c., in quanto l'ar t. 120, comma 6, c.p.i. prevede, infatti, che «le azioni fondate su fatti che 16 di 22 si ass umono lesivi del diritto dell'attor e posso no esser e proposte anche dinanzi all'### giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi» e tale criterio è costituito dalla condotta dell'agente, e non dal pregiudizio che ne deriva al danneggiato, rilevando, in base alla sudd etta norma, il luogo in cui sono comp iuti i fatti ge neratori del danno, e non il luogo in cui si è prodotto quest'ultimo; - con riguardo a tale criterio, locus commissi delicti, vi è l'esigenza di «delimitazione spaziale della co ndotta illecita», in parti colare nel caso di lesione della privati va attuata a m ezzo di ### «giacché anche in tale ipotesi esiste il rischio — derivante, nell a specie, dall a ubiquità della re te telematica — di cr eare una situazione di incertezza sul piano della individuazione del foro della contraffazione: rischio che, attraverso la postulazione di una estensione in controllata del locus commissi delicti, finisce per generare, a cascata, una competen za territoriale diffusa delle sezioni specializzate in ma teria di impresa e una legittim azione della pratica del c.d. forum shopp ing ( con gli inconvenienti a ciò connaturati: primo tra tutti quello di apportare un vulnus al principio di precostituzione del giudice naturale)»; - anche la Corte di Giustizia (Corte giust. UE 19 aprile 2012, C- 523/10, Wintersteiger, 34) ha dato rilievo, quale fatto generatore di un eve ntuale danno al diritto dei marchi, al compor tamento dell'inserzionista che utilizza il servizio di posi zionamento per la propria comunicazione commerciale, ritenendo che la competenza giurisdizionale, con riguardo alla detta fattispecie dell'uso di keyword eguale a un marchio nazi onale registrato, si può radicare nello Stato membro sia dello Stato membro in cui tale marchio è registrato sia del luogo di stabi limento dell'in serzionista, e il medesimo principio è stato ripreso dalle ### di quest a Corte, sec ondo cui, infatti, ove la condotta as seritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito ### il 17 di 22 locus com missi delicti, idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della comp etenza gi urisdizionale ai sensi dell'art. 5.3 reg. ### n. 44/200 1, va individuato «in quello di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale» (Cass. Sez. U. 10 settembre 2013, 20700; il prin cipio si trova ripreso in Cass. n. 5254/2017 con specifico riferimento al tema della competenza inter na e in relazione all'ipotesi di commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito web, è stato difatti affermato che la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alternativa, è competente il gi udice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito); -in conclusi one, «in ogni altro caso in cui si faccia questione di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo di internet», quel che rileva, per il radicamento della competenza ex art. 120, comma 6, c.p.i., è «la co ndotta consistente nell'avvio del procedimento di immission e, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa» e, nel caso allora in esame, doveva dunque valorizzarsi il dato della predisposizione, nel sito ### booking.com, di parole chiave che evocav ano il marchio dell'attrice e il luogo in cui ciò si verificava era quello di stabilimento, quindi della sede, dell'inserzionista.  ### tale orient amento quindi, per scongiurare gli evidenti rischi di forum shopping legati al mezzo digitale, il forum commissi delicti di un illecito contraffa ttorio attuato trami te ### va individuato nel luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno e si deve far e riferimento o al giudice del luogo di stabi liment o 18 di 22 dell'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio, o, in alt ernativa, al giudice del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Solo in tale luogo, infatti, si realizza quel collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia, che giustifica l'applicazione della competenza speciale, in virtù del criterio di «prossimità alla contro versia», con sentendo al giudice adito di ra ccogliere le prove necessarie con maggior facilità, e dell'«effettivo collega mento particolarmente stretto» co n la controversia che ne giustifica l'incar dinamen to presso un foro diverso da quello delle regole generali.  ### orte, nel 2020, ha richi amato, pur nella di versità dei contesti normativi, la Corte di Giustizia 19 aprile 2012, causa C- 523/10, Wintersteiger c. Products #### in materia di contraffazione di marchio nazionale e di applicazione del ### n. 44/2001 concernente la competen za giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione del le decisioni in materia civile e commerciale. Si trattava, in particolare, di un caso di contra ffazione di marchio registrato in uno Stato memb ro (### a causa dell'uso, da parte di un inserzionista (con sede in ###, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito ### di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo li vello di un alt ro Stato membro (dominio tedesco.de), accessibile anche nel primo Stato membro (###. In tale decisione la Corte UE ha riconosciuto la giurisdizione il relazione al luogo di verificazione dell'evento dannoso di cui all'art. 5 Reg.CE 44/2001: ### dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il marchio nazionale è regi strato, a titolo di luogo di concretizz azione del danno (locus damni); (i i) dinanzi ai giudici dello Stato memb ro dello stabilimento dell'inserzionista quale luogo ove è deciso l'avvio del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a titolo di luogo del fatto generatore del danno (locus actus). 19 di 22 Vero che la Corte di Giustizia ha successivamente elaborato in via interpretativa anche il c.d. “targeting approach” (o “criterio della focalizzazione”, GUE 5 settembre 2019, causa C-172/18, ### et al c. ###. et al), secondo il quale, in materia di contra ffazione di marchio dell'### europea, sussiste la giurisdizione del giudice dello Stato membro sul cui territorio si trovano i consumatori o i professionisti cui si rivolgono le pubblicità o le offerte in vendita realizzate per via elettronica, nonostante il fatto che il terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro. 
Ma tal e arresto concern e la ricostruzione delle regole di competenza giurisdizionale vigenti in materia di marchi dell'### europea nel particolare contesto della contraffazione a mezzo ### Nel caso qui in esame si di scute di competenza territoriale in relazione a una contraff azione di un marchio nazi onale, attuato attraverso la commercializzazione dei prodotti contraffatti sulla rete #### impugnata del ### di ### ha fatt o specifico richiamo al citato precedente di questa Corte del 2020 per declinare la competenza per territorio della ### specializzata in materia di ### del ### unale di ### in favore della corrispondente ### del ### di Ancona, ove la co nvenuta ### srl ha la sua sede ###cui è stata avviata la commercializzazione del prodotto contraffatto nonché di promozione e pubbli cizzazione di beni senza autorizzazione del titolare del relativo marchio. 
Si è poi ritenuto che in materia di proprietà intellettuale non possa trovare applicazione de plan o l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di risarcimento danni conseguenti alla lesione dei diritti della personalità, orientamento che ha attribuito rilievo al 20 di 22 domicilio del danneggiato (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21661; 22 febbraio 2010, n. 4185).  3.3. La tesi della ricorrente, nel primo motivo, assume invece che, in caso di consegna di prodotto contraffatt o, si deve ritenere competente il giudice del luogo ove la consegna è avvenuta. 
Nella specie, non si sarebbe trattato (come nel caso esaminato in Cass. 5309/2020) della sola presenza online di pubblicità e offerte in vendita in presunta contraffazione ma di acquisto e conseguente consegna, avvenuta in ### Ma, va osservato, nel contesto delle vendite online, ci ò significa riconoscere la competenza a pronunciarsi sull a contraffazione in capo a qualsiasi ### nel cui circondar io dovesse essere consegnato il prodotto acquistato in rete. Tale im postazione si ritrova anche nell'orientamento secondo il quale, in caso di vendita fisica di prodotti su tutto il territorio nazionale, la causa può essere radicata avanti ad uno qualsiasi dei ### nelle cui circoscrizioni sono venduti i prodotti. 
E si deve, invece, dare continuità all 'indirizzo interpretativ o restrittivo dell'art.120, com ma 6, quanto all'individuazione del forum comm issi delicti, al fine di assicurare un minimo di predeterminazione del giudice natu rale, in ipotes i di commercializzazione di prodotti contraffatti su siti web. 
Come già espresso in Cass. S.U. n. 20700/2013 (pur resa in tema di giurisdizione; vedas i Cass. 5254/2017 e Cass. 5309/2020), in materia di concorre nza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito "web", la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all'art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista (ove sia stato av viato il processo tecnico finalizzato alla vis ualizzazione 21 di 22 dell'annuncio) ovvero, in alternati va, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito. 
Deve quindi ritenersi che nel caso in cui l'offerta in vendita si a avvenuta sul web, ai sensi del l'art.120, com ma 6, ai fini della competenza territoriale del giudice, il luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato nel luogo di stabili mento del l'inserzionista, ove è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta. 
E, con riguardo alla doglianza di cui al quarto motivo (in punto di contestazione della ritenuta irrilevanza del foro dell'attore o della sede ove si è prodotto l'evento dannoso, ex art.20 c.p.c.) si deve confermare l'orientamento secondo il quale «In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contra ffazione di bre vetto), il cr iterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice dell a proprietà industriale), che prevede la co mpetenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati co mmessi", non è suscettibile d i deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt.  18 e 19 cod. proc. civ., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 cod. proc. civ. in tema di cumulo soggettivo».  ###.120, comma 6, c.p.i., integra quindi una norma speciale che prevale sull' art.20 c.p.c.  3.4. I motivi secondo e terzo sono di conseguenza assorbiti.  5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. 22 di 22 La statuizione sulle spese del presente regolamento di competenza va rimessa al giudice del m erito che terrà conto della di chiarata inammissibilità della scrittura difensiva di parte resistente.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Spese al merito.   Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupp osti per il versame nto, da parte della società ricorrent e, dell'ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Iofrida Giulia

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 6991/2025 del 11-05-2025

... proprietà del sito www.facebook.com e del relativo marchio era stata trasferita alla ### - di trarre profitto dalla monetizzazione della pagina ### in virtù del contratto inter partes, in proporzione al “ranking” ed alla sua incidenza sulla visibilità della pagina, considerato che il rank è soprattutto il grado di qualità di una pagina ### ed è calcolato da un sistema automatico (il c.d. algoritmo) fondato su vari parametri, tra cui le interazioni del pubblico con i singoli articoli ### e video ed al ranking è parametrato il costo della pubblicità (###, da cui il titolare della pagina trae guadagno; - che la ### per combattere la disinformazione e le notizie false, aveva affidato a cosiddetti “fact-checker indipendenti” il compito di segnalare gli articoli e gli audio/video contenenti le presunte false informazioni totali o parziali per abbattere il ranking delle relative pagine; - che in ### uno dei principali “fact-checker” di cui si avvaleva la ### era “Open”, un giornale on line fondato dal giornalista ### di proprietà della G.O.L. ### s.r.l., società editrice del quotidiano; - che un post pubblicato il ### da ### sulla propria pagina ### dal titolo «### le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Giudice, in persona del dr. ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 19963/2022 del ### degli ###, posto in deliberazione il ### e promosso da: ### S.R.L., (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal ### Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in #### n. 13, in forza di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione ### contro ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######, ### 2, ### rappresentata e difesa disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), e ### (C.F.###), elettivamente domiciliata presso lo studio legale ### sito in #### n. 1-3 ### S.R.L., già G.O.L. ### s.r.l., (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), del ### di ### nonchè dall'avv. ###, (C.F. ###), del ### di ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ####: contratto atipico - utenza facebook ### per la parte attrice: “### all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte di ### per tutte le ragioni esposte, ed in particolare per aver operato il parziale oscuramento del post del 20.10.2021 per come decritto, con conseguente e sostanziale demonetizzazione della pagina ### di ### S.r.L., in assenza di violazioni delle norme contrattuali da parte di ### S.r.L.; - per l'effetto, condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata epurazione dal post del 20.10.2021 di ### della dicitura “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” e del conseguente link ad altra finestra riportante “Parzialmente falso - ### checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”, con conseguente riattivazione del servizio di “monetizzazione” della pagina ### di ### S.r.L., nonché condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione di tutto il periodo di mancata piena visualizzazione del post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### S.r.L., danni quantificabili alla data odierna, e per tutte le ragioni esposte, in euro 30.000,00 (trentamila/00) cui doversi aggiungere tutte le somme che matureranno sino alla pronuncia della sentenza definitiva, tenendo presente che per ogni mese in cui il post è risultato, e risulterà, oscurato ### S.r.L. registra una evidente perdita di economica mensile, somme queste rappresentanti il mancato guadagno che l'attrice ha perduto in forza dell'illegittimo oscuramento del post e conseguente sostanziale azzeramento del servizio di “monetizzazione”; - accertare e dichiarare la piena responsabilità della G.O.L. ### S.r.L., quale società proprietaria ed editrice di “Open”, a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nonché di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., per avere con la propria condotta descritta in narrativa - e consistita nell'aver diffuso la comunicazione secondo cui il contenuto del post del 20.10.2021 di ### conteneva informazioni false ed inattendibili in assenza di concreti riscontri a quanto affermato - causato con dolo o con colpa grave, od anche soltanto con colpa, la concreta e sostanziale disattivazione della funzione di “monetizzazione” della pagina ### di ### - per l'effetto, condannare la G.O.L. ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2598, n. 2, c.c., per aver diffuso le notizie false e fuorvianti rispetto al post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### con conseguente danno di quest'ultima alla propria immagine, credibilità e dignità professionale, danni che si quantificano sin d'ora in euro 20.000,00 (ventimila/00), od in quella diversa misura che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia.  - rigettare la domanda riconvenzionale di G.O.L. ### S.r.L. perché infondata in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese e compensi professionali” per la convenuta ### “In via preliminare e pregiudiziale, • ### la carenza di giurisdizione dei ### rispetto alle domande avversarie proposte nei confronti di ### in favore dei ### della Repubblica di ### e, di conseguenza, rigettare interamente le domande avversarie;
In subordine, • rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per i motivi indicati in narrativa. 
Con vittoria di spese e onorari del giudizio” per la convenuta ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l “Voglia l'intestato Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: In via principale 1) dichiarare la domanda avversaria di accertamento dell'illecito concorrenziale inammissibile per i motivi esposti in narrativa nella presente memoria; 2) respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta; In via riconvenzionale 3) in considerazione di quanto esposto nella narrativa della comparsa di risposta, accertare che la condotta di ### costituisce illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 2 cod. civ e in ogni caso illecito civile generico ex art. 2043 cod. civ., e condannare per l'effetto l'attrice a risarcire alla esponente i danni derivanti dalla diffusione di affermazioni denigratorie dell'esponente, danni che si quantificano in ### 20.000 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia; In ogni caso 4) condannare l'attrice al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, incluso il rimborso delle spese generali” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società ### - ### e G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da ciascuna di loro cagionati per effetto delle rispettive condotte, previo accertamento dell'inadempimento della ### - ### delle obbligazioni derivanti dal contratto inter partes, per aver oscurato il post del 20/10/2021, apponendovi la dicitura secondo cui si sarebbe trattato di contenuti falsi, con conseguente demonetizzazione della pagina ### dell'attrice, e della responsabilità della G.O.L. ### s.r.l. per aver diffuso una comunicazione secondo cui il suddetto post contenesse informazioni falsità e inattendibili.  ###, premesso di essere un'emittente radiofonica nazionale indipendente denominata ### con testate radio, tv e web registrate al Tribunale Ordinario di #### autorizzata dalla competente autorità ministeriale italiana, particolarmente attenta ai temi dell'attualità, esponeva: - di essere titolare della pagina ### denominata “### Radio” (link: https://www.facebook.com/###, con ulteriore rapporto inerente alla cd “monetizzazione” dei contenuti pubblicati; - che, a far tempo dal 4/1/2022, la proprietà del sito www.facebook.com e del relativo marchio era stata trasferita alla ### - di trarre profitto dalla monetizzazione della pagina ### in virtù del contratto inter partes, in proporzione al “ranking” ed alla sua incidenza sulla visibilità della pagina, considerato che il rank è soprattutto il grado di qualità di una pagina ### ed è calcolato da un sistema automatico (il c.d. algoritmo) fondato su vari parametri, tra cui le interazioni del pubblico con i singoli articoli ### e video ed al ranking è parametrato il costo della pubblicità (###, da cui il titolare della pagina trae guadagno; - che la ### per combattere la disinformazione e le notizie false, aveva affidato a cosiddetti “fact-checker indipendenti” il compito di segnalare gli articoli e gli audio/video contenenti le presunte false informazioni totali o parziali per abbattere il ranking delle relative pagine; - che in ### uno dei principali “fact-checker” di cui si avvaleva la ### era “Open”, un giornale on line fondato dal giornalista ### di proprietà della G.O.L. ### s.r.l., società editrice del quotidiano; - che un post pubblicato il ### da ### sulla propria pagina ### dal titolo «### le fake sui dati covid nel ### ▷ ### “### la gente con questa cabala infernale”» era stato segnalato da ### a ### ed a seguito di tale segnalazione ### aveva immediatamente coperto il detto post con la scritta “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” (cioè, ### ed aveva inserito un link sotto la detta scritta con la dicitura “### perché” che rimanda ad una finestra in cui si reiterano le non legittime informazioni negative circa l'attendibilità del post in questione con la scritta “Parzialmente falso - ###checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”; - che in pari data ### aveva segnalato che ### aveva controllato il post in questione e che era stato aggiunto il suddetto avviso appena visto in quanto contenente false informazioni, con la conseguenza che tutti gli utenti di ### potevano vedere tali avvisi; - che ### aveva comunicato che, a causa di quanto operato da ### in merito alla pretesa falsità delle notizie divulgate con il post in questione, la pagina di ### avrebbe potuto avere una distribuzione ridotta a causa delle presunte violazioni degli ### della ### con conseguente crollo del ranking, degli introiti e delle interazioni degli utenti; - che i link d'interesse erano i seguenti: https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzziduranti/?fbclid=Iw###t###pWiLPrKesgaxhdydn###lul###vQLn9q###_b###pyl###### https://www.open.online/2021/10/25/covid-19-regno-unito-bufala-aumento-decessirevocarestrizioni/; https://www.youtube.com/watch?v=Xd###--###; - che la controparte aveva operato un'illegittima censura del suddetto post, in quanto la notizia delle asserite morti nel ### era priva di fondamento, come provato dall'attrice anche con grafici e spiegazioni reperibili ai link https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzzi-duranti/ e con il video: https://youtu.be/5r###r86w4, poiché l'aumento dei decessi nel ### era iniziato già molto tempo prima del 19.7.2021 e si era poi stabilizzato e appiattito qualche settimana dopo le “riaperture”; - che, come affermato da ### nel periodo 1 ottobre - 28 ottobre 2021 i ricavi “stimati” dell'attrice erano pari ad € 671,25, calcolati in € 1,52 per visualizzazione monetizzabile e, riguardo alle effettive visualizzazioni del video illegittimamente censurato, la cifra effettiva di ricavi per l'attore corrispondeva a 438.901 visualizzazioni (di un minuto ciascuna), per un totale di € 671,25, a fronte di € 3.280,88 per il periodo precedente; - che dei danni subiti dall'attrice era responsabile anche la G.O.L. ### s.r.l., proprietaria ed editrice di ### per aver falsamente attribuito al post del 20/10/2021 pubblicato da ### sulla propria pagina ### una “patente” di inattendibilità e falsità della notizia pur in assenza di qualsiasi ragione concretamente verificabile ed in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio. 
Ciò posto, la ### s.r.l. si doleva della condotta della ### che il ### le aveva comunicato via posta elettronica la disattivazione della funzione di monetizzazione sul presupposto che un team di esperti aveva accertato che “buona parte” del canale non era conforme alle “norme del ### partner di YouTube”, con conseguente grave danno economico e di immagine per l'attrice, evidenziando la genericità e l'inconsistenza delle accuse rivoltele dalla ### che aveva violato le “### sulla monetizzazione dei contenuti” aggiornate al 29/7/2021. 2. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio la G.O.L. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande. 
La convenuta esponeva: - di essere un'impresa sociale senza scopo di lucro fondata da ### proprietaria ed editrice del giornale online ### avente il duplice scopo di formare e valorizzare i giovani giornalisti e di coinvolgere i lettori attraverso uno strumento di facile fruizione, i cui profitti sono reinvestiti nell'attività giornalistica; - che ### operava anche quale fact-checker e, come emergeva dalla pagina disponibile al link: https://www.###online/fact-checking-metodologia/, tale attività rientrava in un progetto giornalistico indipendente, che mirava a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network; - che il monitoraggio delle notizie false avveniva secondo criteri oggettivi e predeterminati ed il contenuto era considerato "falso" in mancanza di prova a supporto dei fatti descritti; - che da aprile 2021 ### era entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### una scuola di giornalismo non-profit americana conosciuta a livello internazionale come modello per la formazione, l'innovazione e la comunicazione per tutti coloro che aspirano a coinvolgere ed informare i cittadini, leader globale nell'eccellenza del fact-checking, essendo stata all'uopo ritenuta idonea, dando atto che sulla pagina idoneahttps://www.###online/ fact-checking-metodologia/ erano esposti i criteri di scelta delle affermazioni da verificare; - che la ### si serviva di operatori esterni per i controllo delle notizie false, tra cui ### che era tenuta ad utilizzare un apposito portale reso disponibile dalla stessa ### (### al cui interno erano raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati; - che le linee guida di valutazione avevano indicato i parametri utilizzabili, quali ad esempio, "falso", "parzialmente falso", "alterato" ovvero "con contesto mancante" ed altra condizione essenziale per collaborare con ### in qualità di fact-checker era il conseguimento della qualifica di firmatario di un ### dei ### da parte di un ente indipendente qualificato; - che l'attrice, inizialmente dedita alla pubblicazione di contenuto sportivo, aveva progressivamente ampliato i propri spazi d'azione, comprendendovi l'attualità ed aveva assunto atteggiamenti critici sulle misure governative volte al contenimento della pandemia da covid-19, diffondendo notizie false; - che attraverso il rating tool sopra descritto ### aveva individuato il post pubblicato dall'attrice il ### su ### e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una breve descrizione e da un video, diffusi anche su ### e sul sito web di ### volto a smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo le riaperture del 19/7/2021, mostrando la linea piatta relativa al numero dei decessi dal 1°/9/2021 al 19/10/2021, senza, tuttavia, mostrare i dati relativi al periodo anteriore, sicché il post di ### era stato qualificato come “parzialmente falso”; - che, in particolare, il grafico relativo all'andamento dei decessi nel ### nel periodo 19 luglio 2021 - 29 ottobre 2021 non presentava una linea “piatta”, come sostenuto da ### ma in crescita, in misura più accentuata nella fase immediatamente successiva alle riaperture, così come vi era stato un significativo aumento dei contagi dopo il 19 luglio 2021; - che, in ogni caso, il post in oggetto era sempre stato visibile e condivisibile da qualsiasi utente di ### con conseguente esclusione di danni a carico della controparte; - che l'attrice non poteva dolersi del difetto di contraddittorio a monte della indicazione del post in oggetto come parzialmente falso, poiché qualsiasi valutazione effettuata da ### poteva essere contestata attraverso il reclamo all'uopo predisposto da ### descritto nella pagina "### di una correzione o contestazione di una valutazione di fact-checking su ###.  ###.O.L. ### s.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l. al risarcimento del danno da concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., evidenziando che la controparte aveva diffuso un video denigratorio in proprio danno nel corso del video, intitolato "### ▷ ###À #####", il conduttore ### attacca fermamente sia ### 3. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio anche la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei propri confronti e chiedeva, in subordine, il rigetto delle avverse domande. La suddetta convenuta esponeva: - di essere la fornitrice della piattaforma ### per gli utenti europei, accessibile tramite il sito web https://www.facebook.com e attraverso le applicazioni per dispositivi mobili, come telefoni cellulari e tablet e che, attraverso tale servizio, gli utenti potevano pubblicare e condividere i propri contenuti con la comunità di ### previa accettazione dei “### di servizio di Facebook” e degli “### della community di Facebook”; - che gli utenti che gestiscono pagine e profili e che condividono contenuti con il proprio pubblico sul ### possono utilizzare strumenti di monetizzazione per generare ricavi, come aveva fatto l'odierna attrice; - che la G.O.L. ### s.r.l., fact-checker indipendente proprietaria della testata giornalistica ### aveva analizzato il post in questione, ritenendo che contenesse informazioni parzialmente false, pertanto la ### aveva correttamente applicato un avviso relativo al contenuto, ritenuto distorsivo dei dati. 
Tanto premesso, la G.O.L. ### s.r.l. deduceva che l'attrice aveva aderito alla clausola di proroga della giurisdizione, che aveva conferito la giurisdizione esclusiva ai tribunali irlandesi in relazione a controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da ### La “Clausola di proroga della giurisdizione commerciale” di cui alla ### 5 delle ### di ### denominata “###” conteneva una clausola sulla giurisdizione che conferiva giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro ### in conformità dell'articolo 25, comma 1 del ### n. 1215/2012 (### I bis). 
Nel merito, la ### riteneva infondate le avverse pretese, deducendo che le misure richieste dall'### della ### e dalle istituzioni europee ai gestori delle piattaforme sul web per contrastare l'infodemia sulla pandemia da ###19 avevano indotto questi ultimi a prestare particolare attenzione alla segnalazione ed alla repressione delle notizie false in ordine alla pandemia da covid-19, come richiesto in particolare dalla ### europea, sicché le principali piattaforme online e le associazioni degli inserzionisti avevano adottato il "### sulla ###, con impegni vincolanti per i gestori delle piattaforme online per adottare misure idonee a contrastare la disinformazione e contribuire alla tutela dei valori dell'### raccomandando ai gestori delle piattaforme, nelle ### per ### il ### sulla ### di affidarsi il più possibile al fact-checking professionale. 
La convenuta deduceva, inoltre, di aver agito in conformità degli standard previsti in materia, evidenziando che la sezione 3.2 dei ### richiede che ogni utente accetti di non utilizzare il ### per fare o condividere qualsiasi cosa che violi “le presenti ### gli ### della community o altre condizioni e normative applicabili” o sia “contraria alla legge, fuorviante, discriminatori o fraudolente” e che, pertanto, la propria condotta era stata conforme al regolamento contrattuale inter partes, evidenziando di non aver disattivato la monetizzazione per la pagina ### della ricorrente e il post contestato non era stato oscurato, eccependo che la controparte non aveva provato il danno che le sarebbe derivato dall'avviso inserito nel post dell'attrice.  4. ###, con le note scritte di trattazione del 3/11/2022, resisteva all'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, invocando l'applicazione del ### n. 1215 del 12/12/2012, in vigore dal 2015, il cui art. 5, n. 1, dispone che i soggetti domiciliati nel territorio di uno Stato membro possono essere convenuti davanti alle ### giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme “di cui alle ### da 2 a 7 del presente Capo”; il successivo n. 2 di detto articolo dispone che nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e che gli ### membri devono notificare alla ### ai sensi dell'art. 76, n. 1, lett. a) e che non possono valere le norme contrattuali derogatorie ed unilateralmente stabilite da una delle parti in contratto. Richiamava, inoltre, l'art.  7 del citato ### in virtù del quale un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in giudizio avanti all'### giurisdizionale di un altro Stato membro allorché si verta in materia contrattuale e davanti all'### giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, evidenziando che ### era il luogo di esecuzione dell'obbligo che si chiedeva di porre a carico della controparte, in cui, inoltre, aveva la propria sede ###la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice precisava che la propria domanda risarcitoria proposta avverso la G.O.L. ### doveva qualificarsi come volta all'accertamento della responsabilità di quest'ultima a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., precisazione cui si opponeva la suddetta convenuta, ritenendola un'inammissibile emendatio libelli con riferimento all'addebito di concorrenza sleale. In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. 
Con le note scritte di trattazione del 12/5/2025 si dava atto che a maggio 2024 la G.O.L. ### s.r.l. aveva modificato la propria denominazione sociale in ### s.r.l., mentre, con la comparsa conclusionale, l'attrice, oltre a reiterare le proprie domande e deduzioni, richiamava le dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19.  ***  5. Questioni pregiudiziali.  ### di carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sollevata dalla ### è fondata.  ### 4.4 dei ### — sottoscritti dall'attrice — contiene la “### di proroga alla giurisdizione”, che devolve all'autorità giurisdizionale irlandese le controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da #### 5 delle ### di ### denominata “Controversie” contiene una clausola sulla giurisdizione che conferisce giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro #### 5.b delle ### definisce come reclami commerciali eventuali reclami, azioni legali o controversie fra ### e l'utente derivanti o relativi all'accesso o all'uso dei Prodotti di ### per scopi aziendali o commerciali tra l'utente e ### Giova premettere che, in base alla prospettazione attorea, le domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### vanno qualificate come domande volte all'accertamento della responsabilità contrattuale della suddetta convenuta ed alla condanna della stessa al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quindi rientrano nell'ambito di applicazione della “### di proroga alla giurisdizione” di cui alla ### 4.4 dei ### sia la ### 5 delle ### di ### denominata “Controversie”. 
Ciò posto, in materia di giurisdizione e, segnatamente, di proroga convenzionale della stessa vengono in rilievo fonti normative comunitarie (art. 25 del Reg. UE 1215/2012, detto ### I bis), internazionali (artt. 17 e 18 della ### di ### del 1968; ### dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, ratificata dall'### europea ed entrata in vigore l'1/10/2015) e nazionali (artt. 3 e ss. Legge 218/1995). Ebbene, come rilevato in un recente arresto dell'adito Tribunale (cfr. Trib. ### 7820/2021 del 05/05/2021), il ### I-bis (n. 1215/2012) riconosce l'autonomia delle parti nella scelta del foro competente, salva la previsione di fori esclusivi. 
In particolare, il considerando n. 19 dispone che “### salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata”.  ###. 25, in materia di accordi sulla giurisdizione, fa riferimento, inoltre, al caso in cui “le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico” e in tale caso afferma che “la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro”. ### attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”. 
Il successivo secondo comma precisa che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza. 
Analoga previsione è dettata dall'art. 17 della ### di ### del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dispone, a sua volta, che “### con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente”.
Nella specie, l'art. 5d.ii delle “### commerciali di Meta” prevede che “### commerciali fra utente e ### verranno risolti esclusivamente dinanzi ai tribunali della Repubblica d'#### accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale della Repubblica d'### per la risoluzione di tali reclami, nonché che le leggi dello Stato della Repubblica d'### regoleranno le presenti ### commerciali ed eventuali reclami, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti di legge” Le clausole di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sono conformi alle citate norme europee ed internazionali, dunque sono valide ed efficaci, essendo state pattuite con accordo stipulato in conformità degli usi nel commercio internazionale relativo alle piattaforme dei social network e con mezzi elettronici che ne consente la registrazione durevole, in particolare mediante un link tramite cui si accede alle condizioni contrattuali comprensive di tale clausola, non essendo l'attrice, costituita in forma societaria, qualificabile come consumatore. 
Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un ### estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo web indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. civ. sez. un. n. 8802 del 03/04/2025; Cass. civ. sez. un. n. 21622 del 19/09/2017). La Corte di giustizia dell'### europea, infatti, ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito ### si è in presenza di «una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto» (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14). 
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande propose dall'attrice avverso la ### Viene in rilievo nella fattispecie un contratto click-wrap, ossia concluso online, che l'utente ha accettato cliccando un pulsante per accettazione o selezionando una finestra che dice “Accetto”. 
Ed invero, ai fini della registrazione dell'account ### ciascun utente deve fornire una serie di informazioni relative alla propria persona e, per quel che qui interessa, deve dare conferma tramite apposito click di aver letto ed accettato le condizioni d'uso del “### Facebook” contenute nella suddetta dichiarazione, il cui testo può essere registrato su un supporto durevole o consultato ogni volta che l'utente lo desideri. Pertanto, la stipulazione della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in tale ### deve ritenersi validamente provata per iscritto, essendo redata con un mezzo elettronico che consente, ai sensi dell'art. 25, par. 2, del Reg. 1215/2012, una registrazione durevole dell'accordo di proroga della giurisdizione. 
Va altresì rammentato che, nel caso di contratti perfezionati a distanza in modalità telematica diversa dallo scambio di email, ai fini dell'integrazione del requisito della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, avuto riguardo all'espressione “qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici” contenuta nel par. 2 dell'art. 25, cit. deve intendersi, anche alla stregua di un'interpretazione conforme a quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 70/2003, di attuazione alla ### europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualsiasi strumento elettronico messo a disposizione del destinatario che gli consenta la memorizzazione durevole e la riproduzione del testo contrattuale e delle condizioni generali. 
La convenuta, infatti, ha prodotto copia informatica delle “### d'Uso” del servizio ### attualmente vigenti, nonché delle “### commerciali di Meta”, disponibili all'indirizzo https://www.facebook.com/legal/terms; la conformità all'originale di tali documenti non è stata specificamente contestata da parte attrice.  6. Con riferimento, invece, alla ### s.r.l., nuova denominazione sociale assunta dalla G.O.L. ### s.r.l., la ### s.r.l. prospetta la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, come precisato con la memoria ex art. 186, co. VI, n. 1 c.p.c., per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., per avere, tramite ### mistificato la notizia data con il post pubblicato dalla ### s.r.l. il ### sulla propria pagina ### qualificandolo come inattendibile e falso, sebbene, secondo la prospettazione attorea, contenesse fatti concreti e reali accaduti in ### nel periodo di settembre - ottobre 2021 in ordine ai dati relativi alla diffusione della pandemia da covid-19, con l'ausilio di grafici e documenti che, secondo la ### s.r.l., corroboravano inequivocabilmente quanto rappresentato dall'attrice. 
Giova premettere che la precisazione, da parte dell'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, 1 c.p.c., che la responsabilità della ### s.r.l. è invocata anche per condotta anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 2 c.c. non incorre nella sanzione dell'inammissibilità per divieto di mutatio libelli, trattandosi di una precisazione della domanda ammissibile ai sensi dell'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., essendo basata sugli stessi fatti dedotti in limine litis ed essendo riconducibile alla stessa vicenda sostanziale sottesa al thema decindendum delineato con l'atto di citazione. 
Nel merito, la domanda è infondata.  ### s.r.l. è un'impresa sociale senza scopo di lucro, proprietaria ed editrice del giornale online ### che opera anche opera anche quale fact-checker, attività volta a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network. ### monitora, dunque, le c.d. fake news, esaminando contributi che riguardano fatti verificabili ed individuando i contenuti sia in base alle segnalazioni dei lettori, sia tramite appositi portali disponibili online, che consentono di analizzare le tendenze e gli schemi nelle interazioni sui social network, sia monitorando gli articoli relativi ad argomenti di attualità. 
Il contenuto delle notizie analizzate è considerato falso se non vi è alcuna prova a supporto dei fatti descritti e si rilevano citazioni false, non corrispondenti a fatti realmente accaduti; alterato se le immagini, gli audio o i video sono modificati o sintetizzati in modo da essere fuorvianti rispetto ai fatti reali; parzialmente falso se il contenuto esaminato contiene inesattezze, in quanto mescola affermazioni chiave vere e false o contenuti presentati come opinioni, ma basati su informazioni di fondo false; con contesto mancante, qualora i contenuti siano potenzialmente fuorvianti in quanto estrapolati da un contesto più ampio; satira se gli articoli sono costituiti da un contenuto satirico, a scopo di critica o sensibilizzazione, che, tuttavia, un utente ragionevolmente informato e con normali mezzi non riconoscerebbe immediatamente come tale. 
A seguito della valutazione di un contenuto, ### mette a disposizione le fonti in base alle quali la valutazione stessa è stata compiuta, in piena trasparenza. 
Da aprile 2021 ### è entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### scuola di giornalismo non-profit americana, leader nell'eccellenza del fact-checking.  ### è firmataria del ### di condotta rafforzato sulla ### 2022, presentato il ### e redatto dalle principali piattaforme online, da piattaforme emergenti specializzate, da players dell'industria pubblicitaria, da fact-checker e da organizzazioni di ricerca e mira al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla ### per la lotta alle false informazioni di cui alla ### presentata a maggio 2021. 
Per l'attività di fact-checking la ### si avvale di una serie di factcheckers indipendenti, tra cui l'odierna esponente ### che è tenuta ad utilizzare un portale reso disponibile da ### (il ###, in cui sono raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati e selezionati dal fact-checker per la successiva verifica. 
Nel caso di specie, tramite il ### sopra descritto, ### ha individuato il post dell'attrice pubblicato il ### sulla pagina ### di quest'ultima e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una descrizione e da un intervento in video, diffuso anche su ### e sul sito web della ### s.r.l.. 
Il conduttore dell'emittente ### con il post in oggetto, intendeva smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo l'eliminazione, il ###, delle restrizioni applicate per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19. In particolare, era riportato e commentato un grafico estratto da ### sito in cui vengono raccolti i dati pubblici e ufficiali della situazione pandemica nei vari ### del mondo per confutare la tesi, all'epoca riportata da diverse testate giornalistiche, secondo cui, in seguito al 19/7/2021, nel ### sarebbero aumentati i contagi e i decessi da covid-19. ### il ### in particolare, i dati del grafico menzionato, che riporta l'andamento dei decessi tra il 1°/9/2021 e il ###, mostrerebbe la linea dei decessi nel ### sostanzialmente piatta, con andamento, quindi, stabile, contrariamente alla narrazione mainstream che avrebbe riportato un incremento dei decessi successivo alla attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia nel ### Ebbene, a seguito dell'analisi del post, del video correlato e dell'articolo pubblicato sul sito web di ### s.r.l., ### rilevava che, risalendo l'attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da covid-19 nel ### al 19/7/2022, l'omessa considerazione dell'andamento dei decessi da covid-19 nel periodo compreso tra il ### ed il 1°/9/2021 rendeva il grafico inidoneo a fornire informazioni complete e accurate sulle conseguenze dell'attenuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione della suddetta pandemia. 
Ciò posto, ### catalogava il post della ### s.r.l. come “parzialmente falso”, in applicazione dei criteri dettati all'uopo dalla ### Ebbene, la valutazione del post controverso come parzialmente falso è corretta e conforme ai criteri di valutazione dei contenuti informativi previsti dalla ### e dall'### poiché dai grafici estratti dal sito internet ### versati in atti dalla ### s.r.l. emerge che l'andamento dei decessi nel ### nel periodo dal 19/7/2021 al 29/10/2021, ovvero a far tempo dall'eliminazione delle restrizioni, presenta un andamento in crescita, più accentuata nella fase immediatamente successiva al 19/7/2021. Un grafico mostra, in particolare, l'andamento dei decessi a partire dal 1°/1/2021 che, dopo un repentino calo fino a giugno 2021, successivamente risulta in crescita fino al 19/10/2021. Anche il grafico relativo all'andamento dei contagi nel ### mostra una crescita nel periodo successivo al 19/7/2021. 
E', pertanto, condivisibile quanto affermato dalla ### s.r.l., secondo cui, analizzando i grafici sopra riportati, estratti dalla stessa fonte, è evidente che, ampliando il periodo di riferimento, sia fino al 19/7/2021 che fino al 1°/1/2021, l'informazione fornita dalla ### s.r.l. risulta inesatta, in quanto suggerisce erroneamente che l'eliminazione delle restrizioni volte al contrasto della diffusione della pandemia da covid-19 non avrebbero avuto alcun impatto sulla diffusione del contagio e sui decessi nel ### Deve, dunque, concludersi nel senso che la condotta della ### s.r.l., nel valutare come parzialmente falso il post pubblicato dall'attrice il ###, sia corretta e conforme a buona fede, pertanto non è prospettabile alcuna responsabilità di quest'ultima verso la ### s.r.l. per fatto illecito o per concorrenza sleale per denigrazione. 
Nessun rilievo può avere nel presente giudizio quanto riferito dall'attrice in comparsa conclusionale in merito alle dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19. 
Premesso che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016), quindi ogni nuova deduzione di fatti è preclusa, nella specie difettano la specifica allegazione e la prova che le suddette dichiarazioni abbiano avuto effetti retroattivi sul contratto di servizio per cui è causa, quindi le circostanze rappresentate dall'attrice in merito alle dichiarazioni di ### sono ininfluenti nel presente giudizio.  ### s.r.l. chiede, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l.  al risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed anche per concorrenza sleale denigratoria ex art. 2598 c.c., a causa delle affermazioni pronunciate da ### in occasione della replica all'articolo di ### nel video pubblicato il ### sul sito web dell'attrice e sulle relative pagine social, corredato dell'articolo sul sito web di ### La domanda è infondata. 
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005). 
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). 
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. 
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass. civ. n. 17144 del 22/07/2009).
Venendo al caso di specie, le pur veementi affermazioni contenute nel video in contestazione, in cui il ### critica aspramente l'attività compiuta da ### non integrano gli estremi della diffamazione e non sono idonee a ledere l'onorabilità della convenuta, né a denigrarne l'attività sotto il profilo concorrenziale, quindi la riconvenzionale proposta dalla G.O.L. ### s.r.l. deve essere respinta. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice verso la ### - ### sussistono, invece, giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese di lite nella misura della metà tra l'attrice e la ### s.r.l. ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, liquidata come in dispositivo.  P.Q.M.  visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 dalla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società ### - ### ed ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello della Repubblica d'### in ordine alle domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### - ### RIGETTA la domanda proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; ### s.r.l. al pagamento in favore della ### - ### delle spese processuali, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge; COMPENSA tra le società ### s.r.l. e ### s.r.l. le spese di lite nella misura della metà e condanna l'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, che liquida in € 118,50 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. 
Così deciso in ### li 11/5/2025.

causa n. 19963/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Martucci

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30903/2025 del 25-11-2025

... ha ceduto allo ### il ramo d'azienda costituito dal marchio registrato “### Impianti”, dalle referenze e certificazioni ### dall'avviamento e dai crediti relativi all'attività svolta dalla Pas savant, per il prez zo di € . 210.000,00, interamente pagato dall'acquirente; - il ramo d'azienda è stato acquistato “sul presupposto e sulla prospettiva, ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale”, tanto che nell'art. 1 d ell'atto di cessione è esp ressamen te previsto che “formano oggetto della presente cessione, tra l'altro, anche l'avviamento commerciale del ramo di azienda, le progettazioni delle macchine per i l trattamento dell'acqua, le progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti inerenti il ramo az iendale ceduto (cosiddetto “Lot to Unico”), come d a certificaz ioni”; - tale cessione, pertan to, costituisce un'ulteriore conferma dell'esistenza, all'epoca, della prospettiva 10 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di continuità aziendale della ### e, dunque, del carattere abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della ### proposta dal (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16121-2023 proposto da: ### , rappresentato e dife so dagli ###, ### I, ### e ### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché ### S.P.A. e ### S.R.L.; - intimati - avverso la ###. 2171/2023 della CORTE D'###, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consigl io dell'11/11/2025; Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ### 1.1. ### i ### nella qualit à di amministratore unico della ### s.p.a., con ricorso dell'1/2/2023, ha chiesto al tribunale di Milano l'apertura della liquidazione g iudiziale nei confronti della società dallo stesso rappresentata.  1.2. In data ### anche la ### s.r.l. ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di ### s.p.a..  1.3. Il tribunale di Milano, con sent enza depositata il ###, ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di ### s.p.a..  1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che la società era assoggettata alle disp osizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la stessa versava in stato di insolvenza, rilevando, tra l'altro, che l'imprenditore, nel ricorso “in proprio”, aveva dato conto di debiti pari, nel 2021, ad €. 10.022.463 a fronte di un attivo di €.  5.398.239 ed aveva segnalato “difficoltà insormontabili a continuare nella gestione tipica dell'impresa”.  1.5. ### nella qualità di socio di maggioranza della società ### con ricorso del 15/3/2023, ha prop osto reclamo avverso l'indicata sentenza, chiedendone la revoca.  1.6. ### in qual ità di amministratore unico di ### s.p.a., ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.  1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.  1.8. La corte , al riguardo, dopo aver prem esso che: - nessun rilievo può essere attribuito “alle complesse vicende che, 3 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 il 31 ago sto 2021, hanno portato alle dim issioni del socio di maggioranza ### o ### dall'incarico di amministratore di ### s.p.a. ed alla nomina, in sua vece, d i ### o ### ni ### e, successivamente, al sequestro delle azi oni di ti tolarità dello ### con la sua temporanea ( ed oramai cessata) estromissione dalla società”; - l'accertamento dello stato di insolvenza prescind e, infat ti, dalle cause che lo hanno determinato e da ogni valutazione sull'imputabilità o meno delle stesse all'imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato, innanzitutto, la que stione se la domand a di apertura della liquidazione giudiziale “in proprio” era stata legittimame nte proposta o meno.  1.9. Il re clamante, infatti, ha osserva to la corte, ha lamentato, tra l'altro, che la decisione dell'amministratore unico di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall'art.  120-bis c.c.i.i..  1.10. La corte d'appello ha respinto la censura rilevando, in sostanza, che: - l'art. 120-bis cit. è inserito nel ### del codice della crisi e dell'insolvenza che, intitolato “strumenti di regolazione della crisi”, d isciplina le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza, anche liquidatorie; - tale disposizione, però, non trova appli cazione per la liquidazione giudiziale, anche se si tratta di società, che è, invece, disciplinata dal T itolo V; - il leg islatore, infatti, ha m antenuto ferma la distinzione tra siffatte tipologie di procedure, come si ricava dalla rubrica della ### del ### (“procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazio ne giudiziale”) e dall'art. 40 cit., il qual e, al comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva, prevede, al 4 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 primo ed al secondo perio do, dis posizioni comuni al procedimento di accesso “agli strumenti di regolazione della crisi e del l'insolvenza e alla liquidazi one gi udiziale”, m a, al terzo periodo, rinvia all'art. 120 -bis cit. solo per “la dom anda di accesso a uno strume nto di regolaz ione della crisi o dell'insolvenza”, senz a più me nzionare la liq uidazione (coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò che accade con la richiesta di apertura dell a liquid azione giudiziale, la formulazione di proposte e l'assunzione di obblighi verso i creditori); - la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, cui si deve l'introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo, ogni dubbio, evidenziando ### che la nuo va ###bis prevede “disposizioni specifiche sull'accesso agli st rumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte delle società introducendo gli articoli da 120-bis a 120 -quinquies … che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione”, ### che “con l'articolo 120-bis si disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti pre visti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il re cupero dell a continui tà aziendal e, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile” e ### che “è dun que soppressa la possibi lità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento , mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, 5 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società …”.  1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione dedotta dal reclamante, e cioè la sussis tenza dello stato d'insolvenza della società.  1.12. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte d'appello, ha negato che la società versasse in stato d'insolvenza sul rilievo che: - la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da ### s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel mese di febbraio 2023 era oramai “in gran parte insussistente”; - “il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato estinto il debito dei chirografari adere nti al ### la cui rateazione era prevista entro 90 giorni”, tanto che “l'importo previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00”; - non era verosimil e l'ammontare delle perdite riferite dall'amministratore ### che non aveva mai fornito al socio documentazione contabile atta a consentire le opportune verifiche; - la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia in conside razione della possibilità di sterilizzare le perdite dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l.  23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato tale disponibilità.  1.13. La corte d'appello ha, invece, ritenuto che non si poteva nutrire alcun dubbio su llo stato d'insolvenza della ### 1.14. La corte , in particolare, dopo aver rilevato che “appaiono decisivi i docum enti depositati dal curatore e le circostanze riferite all'esito dell'accertamento del passivo, di una prima valutaz ione dell'attivo e delle verifiche svolte sulla contabilità” e che “il fascicolo della procedura fallimentare deve 6 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 considerarsi acquisito d'ufficio a quello del recl amo ed è, conseguentemente, liberamente consultabile da parte del giudice investito del ricorso”, per cui “le richieste di deposito di documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo di agevolare la consultazione di tale fascicolo”, ha, in sostanza, ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad €.  5.396.866,48, molti dei quali risalgono agli anni 2019 e 2020 e documentati da decreto ingiuntivo; - diversamente da quanto riferito dal reclamante, esistono anche debiti verso dipendenti (di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei con fronti dell'### delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per circa €. 240.000,00; - nel complesso, la verifica del pa ssivo rende evidente che il piano attestato del dicembre 2021, che dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale esecuzione e che la situazione debitoria di ### era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il cu ratore ha potuto accertare che la società era inatt iva e no n vi erano contratti in corso di esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti; - nessuna manifestazione d'interesse è pervenuta, del resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la pubblicità effettuata; - il disinteresse del mercato costituisce un chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di generare profitti e, anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i propri ricavi; - tale circostanza non è cont raddetta dalle dichiarazioni di intenti pervenute allo ### che dovrebbero dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di ripresa dell a società, trattandosi, in re altà, di “generiche 7 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 manifestazioni di interesse”, subordinate a verifiche contabili ed all'esecuzione di due diligence, senza al cuna assun zione di obblighi da parte dei loro autori; - le st esse conclusioni si impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate il ###, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto formulate in termini non imp egnativ i e sul presupposto che venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - quanto, poi , alla dichiarazione dello ### di essere disposto di mettere a disposizione della società la somma di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione sia giunta in ritardo, poiché lo stato di insolvenza dev'essere accertato con riferimento al la d ata della sentenza, e che, comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di per sé “insufficiente al pagamento integrale e nei termini concordati degli ingenti debiti accertati”; - la situazione di crisi della società è, del resto, molto risalente nel te mpo, come attestato dalla presentazione, il 22 /2/2021, in pendenza di quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda di concordato “in bianco”, dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento; - l'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, ne attestano l'irreversibilità e dimostrano “l'inadeguatezza delle risorse disp onibili per la ristrutturazione del debito ” e la prosecuzione dell'attività nonché “l'urgenza di provvedere al fine di evitare l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto”; - sotto il profilo del patrimonio, le prime indagini del curatore dimostrano l'assoluta insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, considerato che i beni mobili inventariati hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il 8 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di €. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare, nel consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo ### con una somma di denaro, con ordinanza resa il ###, ha ritenuto la congruità dell'importo di €. 120.000,00, pur a fronte di una partecipazione social e in capo al reclamante per una quota pari al 95% del capitale sociale di €. 775.000, rilevando che, sulla base dei dati di bil ancio, “le partecipazi oni sociali oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile valore essendo del tutto vaghe l e prospettive f uture di risanamento dell'impresa, legate all'apporto di invest itori che oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia riferibilità al modello prescelto , condizionan o il loro indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un cambio di governance del la società, gesti ta da un amministratore che ad oggi non ha ancora sottop osto all'approvazione dell'assemblea il progetto di bi lancio dell'esercizio chiuso al 31 di cembre 2021, risalendo al 3 1 dicembre 2020 l'ultimo bilancio approvato come risulta dalla visura camerale …”; - la sussistenza di “ingenti debiti scaduti fin dal 2019” e di u n “piano di risanament o inattuato ” esclude, infine, che la “sterilizzazione” d egli obblighi conseguen ti alla perdita del capit ale sociale previ sta dalla legislazione emergenziale del periodo ### potesse incidere sull'incapacità, strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere che la stessa avesse i re quisiti per pote rsene avvalere) di “onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali”.  1.15. La corte d'appello, quindi, dopo aver rilevato che “la sussistenza dello stato d'insolvenza smentisce di per sé che la 9 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda giudiziale po ssa integrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale”, ha rigettato il reclamo.  1.16. ### vio, quale socio d i maggioranza della ### s.p.a., con ricorso notificato in data ###, ha chiest o, per nove motivi, la cassazione della sentenza.  1.17. Ha re sistito, con controrico rso, ### nella qualità di amministratore unico della ### s.p.a ., che ha chiesto la cond anna de l ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  1.18. ### e la ### s.r.l.  sono rimasti intimati.  1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando, tra l'altro, che: - in data ###, il curatore della liquidazione giudiziale della ### vant ha ceduto allo ### il ramo d'azienda costituito dal marchio registrato “### Impianti”, dalle referenze e certificazioni ### dall'avviamento e dai crediti relativi all'attività svolta dalla Pas savant, per il prez zo di € .  210.000,00, interamente pagato dall'acquirente; - il ramo d'azienda è stato acquistato “sul presupposto e sulla prospettiva, ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale”, tanto che nell'art. 1 d ell'atto di cessione è esp ressamen te previsto che “formano oggetto della presente cessione, tra l'altro, anche l'avviamento commerciale del ramo di azienda, le progettazioni delle macchine per i l trattamento dell'acqua, le progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti inerenti il ramo az iendale ceduto (cosiddetto “Lot to Unico”), come d a certificaz ioni”; - tale cessione, pertan to, costituisce un'ulteriore conferma dell'esistenza, all'epoca, della prospettiva 10 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di continuità aziendale della ### e, dunque, del carattere abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della ### proposta dal ### RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo, il ricorren te, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120-bis del c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata n ella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace l'istanza di liquidazione giudiziale della società presentata dall'amministratore della stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che, se l'amministratore è pacificamente legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta, nondimeno, che: - l'art. 120-bis c.c.i.i., “a miglior tutela della società mandante e degli altri soggetti interessati”, subordina la proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte dell'organo gestorio al previ o rispetto di stringenti “requisiti formali”; - la decisione dell'organo gestorio, prodromica all'esercizio del potere rappresentativo, dev 'essere, infatt i, assunta con atto pubblico notarile e dev'essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda giudiziale dev'essere, inoltre, sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società; - gli amministratori, infine, devono preventivamente informare i soci dell'avvenuta decisione di proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo, in difetto di tali condizioni, non può assolu tamente ritenersi validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell'art.  182 c.p.c., poiché “tali requisiti formali condizionano la nascita e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario dell'amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad incidere significativamente non solo sulla attività di impresa, ma 11 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante”; - l'art. 120 -bis c.c.i.i. dispone, in effe tti, al comma 1, che “l'accesso a uno strume nto di regolazio ne della crisi e dell'insolvenza”, compresa la proc edura di liquidazione giudiziale, “è dec iso, in via esclusiva, dagli a mministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”, che “la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese” e che “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società …”; - l'art. 120-bis c.c.i.i., infine, al comma 3, dispone che “gli ammini stratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decision e di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”; - nel caso in esame, l'amministratore unico della società ha presentato la domanda di liquidazione giudiziale della ### violando dolosamente il diritto del socio ad essere previamente informato della sua “decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza”, ed ha, in tal modo, impedito allo stesso l'esercizio del diritto di chiederne la revoca dalla carica ricoperta a fronte della “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi” da parte dell'amministratore che non e ra “conforme alle condiz ioni di legge ” rich iamate nell'art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i..  2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto che la decisione de ll'amministratore della società di presentare la domanda di apertura della “liquidazione giudiziale” ai dann i della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l'art. 120-bis cit. prevede per la domanda di accesso agli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una 12 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci e, come tal e, iscritta nel registro delle imprese.  2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. ###. 40 c.c.i.i. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso innanzi al tribunale di Milano in data ###), al dichiarato scopo d i dettare norme comuni al “procedimento” in trodotto dalla “domanda di accesso” tanto “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (art. 37, comma 1), quanto “alla liquidazione giudiziale” (art. 37, comma 2), ha espressamente previsto che: - tale “ procedime nto … si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “la domanda del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque, anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese” per la relat iva “iscrizione”, ch e è “eseguita entro il giorno seguente”, ed è, infine, “trasmessa”, “unitamente ai documenti allegati”, “al pubblico ministero” (comma 3).  2.4. ###. 40 cit., inoltre, ha stabilito (così differenziando la disc iplina della domanda di accesso ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” risp etto a quella di accesso alla “liquidazione giudiziale”) che “la domanda” di una “società” per l'“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (e non anche, dunque, se diretta all'apertura della diversa procedura di “liquidazione giudiziale”), “è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis” (comma 2, secondo periodo).  2.5. ###. 120-bis c.c.i.i., in effetti, disciplina “l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” da 13 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 parte di una “società” (e degli imprenditori collettivi diversi dalle società: comma 6 ), prevedendo, sempre nel testo in vigore ratione temporis, che: - “l'accesso a uno strume nto di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”; - “la d ecisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese”; - “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società” (comma 1); - gli amministratori sono tenuti ad informare i soci della “avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza” nonché a “riferire periodicament e del suo andamento” (comma 3).  2.6. ### tenore letterale delle disposizioni che precedono, compresi i riferiment i, previ sti dall'art. 120 -bis, comma 1, cit., al “contenuto della proposta” ed alle “condizioni del piano” (che, “unitamente all'accesso a uno strum ent o di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, sono decisi “in via esclusiva”, “dagli amministratori”), al pari della distinzione tra il procedimento per l'apertura della liq uidazione giudiziale, prevista dagli artt. 4 1 e 49 c.c.i.i., e il procedimen to per l'apertura di “uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, prevista dagli artt. 44 ss. c.c.i.i., inducono, in effetti, a ritenere che le stesse trovino senz'altro applicazione con e sclusivo riguardo alla doman da con la quale la società debitrice richieda di accedere ad uno strumento “di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (artt. 56 ss. c.c.i.i., che compongono il titolo IV del codice della crisi, di cui fa parte anche il capo ### bis, formato dagli artt. 120-bis ss. cit.): non anche, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, alla domanda con la quale la stessa società chiede l'apertura della (d ifferente) procedura 14 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della “liquidazione giudiziale”, disc iplinata dal titolo V dello stesso codice.  2.7. Non v'è, del resto, alcuna ragione per ritenere che la domanda di apertura della liquidazione g iudiziale debba necessariamente: - rivestire la forma del “verbale redatto da notaio”, in mancanza della necessità, che invece caratterizza le domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza, tanto del riferimento al “contenuto della proposta”, quanto dell'illustrazione delle “condizioni del piano”; - essere “depositata e iscritta nel registro delle imprese” al fine della sua opponibilità ai terzi, in mancanza di effetti giuridici (che invece conseguono alla “pubblicazione” della domanda d i accesso ad uno strument o di regolazione de lla crisi e dell'insolvenza: cfr. l'art. 170 in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 ss. c.c.i.i., che fanno riferi mento al “deposito della domanda” cui è seguita l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) diret tamente collegati alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, ch e è, dunque, su fficientemente eseguita, a fini di pubblicità notizia, dal cancelliere una volta che la domanda sia stata depositata.  2.8. E n eppure risulta indispensabile, per le ragioni di seguito espresse in sede di scrutinio del secondo, terzo e quarto motivo, che la decisione degli amministratori di presentare la domanda di liquidazione giudiziale sia trasmessa ai soci né che gli stessi siano informati periodicamente dagli amministratori del suo svolgimento.  2.9. La soluzione esposta, come affe rmato dalla corte d'appello, trova conferma anche nelle modifich e apportate dall'art. 1, lett. b, del d.lgs. n. 136/2024 all'art. 2, comma 1, lett. m-bis, c.c.i.i. (applicabili, peraltro, come stabilito dall'art.  56, comma 4, con evidente significato interpretativo, anche ai 15 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “procedimenti” instaurati ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. e che, come quello in esame, erano ancora “pendenti” al momento in cui, in data ###, è entrato in vigore): lì dove, in particolare, tale norma, all'esito di tali modifiche, ha espressamente stabilito che gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” sono “le procedure” “diverse dalla liquidazione giudiziale”.  2.10. La deci sione degli amministratori di accedere al la procedura di liquidazione giudiziale, pertanto, non deve risultare da “verbale redatto d a notaio” né dev'essere (come tale ) “depositata e iscritta nel registro delle imprese”, né, infine, una volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice: essendo, evid entemente, sufficiente (ma anch e necessario) che la stessa (che è e resta di loro esclu siva competenza) sia sottoscritta (come poi confermato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 120-bis, comma 1, cit. in materia di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi e d ell'insolvenza, dalla modifica ap portata all'art. 40, comma 2, c.c.i.i. dal d.lgs. n. 136 cit.) da coloro che (come l'amministratore unico) ne abbiano la “rappresentanza”.  2.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., a nche in combinato disposto con gli artt. 48 e 483 c.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sus sistenza dello stato di insolvenza della società esclude di per sé che la proposizione della domanda di liqu idazione giudiziale da parte dell'amministratore della stessa possa integrare un'ipotesi di abuso di tale strumento processuale, omettendo, per contro, di considerare che: - il reclamante aveva espressamente dedotto che il ### aveva presentato, nell a qualita di 16 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 amministratore della ### la dom anda di liquidazione giudiziale nei confronti d ella stessa al solo scopo d i favorire l'acquisto della sua azienda della da parte di ### s.r.l.; - tale iniziativa, specie se si considera che “prima e al momento della presentazione di tale istanza (e anche successivamente) sussisteva ferma la disponibilità di alcuni investitori italiani e stranieri a ricapita liz zare e risanare la Passavant” e che, pertanto, “dovevano necessariamente essere perseguite le strade alternative alla liquidazione giudiziale”, non trovandosi la società in una situazione di insolvenza irreversibile, si configura, quindi, come un abuso del processo poiché, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., lo strumento processuale è stato utilizzato, in ragioni dei fatti denunciati nell'atto di reclamo, per fini differenti rispetto a quelli suoi propri, e cioè assicurare, mediante l'apertura della liquidazione concorsuale, la tutela dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum.  2.12. Con il terz o motiv o, il ricorrente, lam entando l'omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell'art. 360 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le condotte del ### così come denunciate dall'istante nell'atto di reclamo, che integrano l'abuso da parte dello stesso nella proposizione della domanda di liquidazione giudiziale della ### con conseguente inammissibilità della stessa, come la distrazione di ingenti fondi dalla ### per l'ingente importo complessivo di €. 860.552,19, che ha certamente inciso sullo stato d'insolvenza della ### nt, e il t entativo di distrazione dell'azienda della ### con la sua “svendita … in sede ###favore della ### s.r.l., vale a dire circostanze in fatto, decisive e concludenti, che, unitamente al 17 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 mancato coinvolgimento d ell'assemblea dei soci e all'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 120 -bis c.c.i.i., dimostrano, in modo chiaro ed univoco, l'abuso, sotto il profilo sia sostanzial e sia pro cessuale, del diritto di prop orre l'istanza di liquidazione giudiziale.  2.13. Con il quarto motivo, i l ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086, comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. b, e 7 c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la domanda di liquidazione giudiziale possa integrare un'ipotesi di abuso dello st rumento processuale e che, se su ssiste l'insolvenza, qualunqu e istanza volta all'apertura di tale procedura deve sempre ritenersi necessariamente legit tima, omettendo, tuttavia, di conside rare che: - l'istanza di liquidazione giudiziale è stata presen tata dall'amministratore unico della ### abusando di tale strumento processuale, per una finalità estranea agli interessi della ### e dei suoi creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte della “concreta possibilità di risanare la ### attraverso la sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri” ed anche con “l'intervento finanziario dello stesso socio” reclamante, il B rughera avre bbe potuto e sopratt utto dovuto astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della ### e avrebbe dovuto, invece, ricorrere, sussistendone i presupposti, ad una de lle misure d i superamento della crisi previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, ecc.; - il ### quin di, ha eserci tato, quale amministratore unico, il dirit to dell a ### di proporre 18 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda di liquidazione giudiziale, in modo abusivo, doloso e contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o rigettata; - l'amministratore della società, in effetti, ha il dover e, previ sto dall'art. 208 6, comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; - il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità azien dale, come la liquidazione giudiziale, rappre senta, al cont rario, una vera e propria extrema ratio, per cui l'amministratore di società deve sempre cercare u na soluzione stragiudiziale o giudiziale di risanamento, evitando sino all'ultimo la liquidazione giudiziale; - l'art. 7 c.c.i.i. enuncia, del resto, il principio del favor per le misure volte a salvare l 'impresa rispetto alla liquidazione giudiziale della stessa, tanto è vero che tale norma prevede che, a d eterminate condizioni, nel caso di prop osizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strume nti diversi dalla liquidazione giudiziale o dal la liquidazione controllata; - la presentazione di una domanda per l'apertura di una procedura concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre qu ando, con viola zione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del g iusto pro cesso, si utilizzan o strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti; - l'art. 4, commi 1 e 2, lett. b, c.c.i.i. prevede, in effetti, che ### “nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e credito ri devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” e che ### 19 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “il debit ore ha il dovere di … assumere tempestivamente le iniziative idonee … alla rapida defin izione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non p regiudicare i di ritti dei creditori”; - il d ebitore ha, dunque, l'obbligo di cercare soluzione alternativ e per il risanamento dell'impresa prima di ricorr ere alla liqu idazione giudiziale, che rappresenta una vera e propria ultima ratio; - tale violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in quanto, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predetto m otivo di reclamo , la corte d'appello avrebbe dovuto accoglie rlo, riformare la sentenza e rev ocare l'apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberar e l'accesso della ### alle misure di superament o della crisi d'impresa, così da poter risanare la ### e scongiurare la liquidazione giudiziale.  2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.15. Non v'è dub bio, in li nea di p rincipio, che ricorre l'abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, una parte utilizzi strumenti processuali per perseguire, in d anno de lla controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a que lle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007, in motiv.).  2.16. Si pensi, in particolare, al caso in cui la domanda di ammissione al concordato preventivo sia stata presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma con il palese scopo di differire, in pregiudizio di questi ultimi, la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass. SU n. 9935 del 2015; Cass. n. 5657 del 2017; Cass. n. 8982 del 2021; Cass. n. 20 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 13997 del 2023), ovvero, simmetricamente, a quello in cui la domanda di apertura della l iquidazione giudiziale (come già quella di fallimento) sia la conseguenza di una condotta abusiva da parte del creditore istante ai danni del debitore, come nel caso in cui lo stato d'insolvenza della società debitrice sia stato causalmente determinato da un comportamento dello stesso creditore ricorrente improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte de bitrice (cfr. Cass. n. 12 405 del 2000, in motiv., che ha cassato una sentenza di merito che, pur avendo definitivamente accertato come l'unico creditore istante aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio realizzato dalla società debitrice e il conseguimento della necessaria liquidità, aveva nondimeno confermato la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni di quest'ultima).  2.17. Resta, nondimeno , il fatto che: - la domanda di liquidazione giudiziale è volta esclusivamente all'accertamento, da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore, (di almeno uno) dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i .i., quan to del presupposto oggettivo, costituito dal suo stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i.); - il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.) impone al tribunale (come già la dichiarazione di fallimento: artt.  1 e 5 l.fall.) la pron uncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza (artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento (art. 23 ss. l.fall.), è, peraltro, volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa attiva (artt. 142 ss. e 211 ss. c.c.i.i.), e, dall'altro, alla soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220 21 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertate dagli organi della stessa (artt. 200 ss. c. c.i.i.); - la liqu idazione concorsuale, dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano (o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati satisfattivi.  2.18. I soci della società (di capitali: fatta salva la società in accom andita per azioni) assoggettata alla liquidazione giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei , sul piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella liquidazione giudiziale, per la partecipazione all'assemblea convocata dal curatore ai fini previsti dall'art. 233, comma 2, c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti che tali atti producono.  2.19. I soci di t ali società (salvo che per le pretese creditorie che gli st essi vantino verso la socie tà stessa quali residual claimants, le quali, però, presuppongono, onde venire in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e, dunque, l'esistenza effettiva, all'esito della liquidazione, di un “patrimonio netto”: art. 2350 c.c.) sono portatori, tanto prima dell'apertura della procedura (cfr. Cass. n. 6116 del 2025), quanto, e a maggior ragione, dopo l'apertura della procedura concorsuale), di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale (la cui tutela, in effetti, spetta esclusivamente alla società e, dunque, prima della procedura, agli amministratori della stessa ex art. 2380- bis c.c. e, dopo la sentenza dichiarativa, al suo curatore: artt.  31 l.fall. e 1128 c.c.i.i.) e subiscono, dunque, solo di riflesso le conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio sociale operata dagli amministratori della società (Cass. n. 22 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua stessa apertura).  2.20. La soggettività giuridica piena della societ à di capitali, quale soggetto distinto da qu ello dei singoli soci, comporta, infatti, che, in caso di assoggettamento della stessa a fallimento (o a liquidazione giudiziale), i suoi soci, subendo soltanto la perdita dell e rispett ive quote di partecipazione al capitale sociale quale mero riflesso de lla liquidazione del patrimonio sociale, non abbiano, come tali, un interesse proprio e diret to, giuridicamente rilevante, al migli or risultato liquidatorio di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 11369 del 1999, la quale, in attuazione dell'esposto principio, ha ritenuto che i soci, in quanto tali, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all'art. 100 c.p.c., idoneo a legittimarli ad esperire il reclam o a norma dell'art. 26 l.fall., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa impugnazione a “chiunque vi abbia interesse”, cont ro i provvedi men ti del giudice delegato concernenti la vendita di beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio; conf., Cass. n. 8434 del 2012, secondo la quale i soci della società fallita, a differe nza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di qualsivoglia diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 c.p.c.  bensì di un mero in teresse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale).  2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si prest a, dunque, ad essere q ualificata in termini di abuso, rispetto alla liquidazione coat tiva dei relativi beni ed ai 23 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori, che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o, quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere, inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in termini di perdita d el valore e d ella redd itività della partecipazione sociale, rest ando, dunque, legittimati, ove ne abbiano l'interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei relativi presupposti , ma n on l'abuso che, in ipotesi, la presentazione della relativa domanda abbia integrato.  2.22. La prop osizione della dom anda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell'amministratore unico della società ### in funz ione della prospettat a liquidazione concorsuale dell'azienda sociale ad una determinata società, non si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte d'appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del socio ricorrente.  2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale sussista in relazione all'altro addebito che il ricorrente ha formulato rispetto alla legitt imità dell'iniziativa assunta dall'amministratore della società, e cioè di aver presentato la domanda di liquidazione giud iziale della stessa senza aver preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della 24 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sua crisi che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in parte, del valore e della redditività della sua partecipazione.  2.24. Tale abuso è configurabile soltanto a condizione che sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal giudice di merito o (in mancanza) dall'esposizione in ricorso di circostanze (risultanti dagli atti del giudizio) a tal fine decisive, che: - sussistevano con certezza i presupposti per l'ammissione della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla l iquidazione giudiziale; - l'amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni d ella società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti p resupposti; - la partecipazione sociale del socio, a segu ito dell'ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz'altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale.  2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta specificità, la sicura emergenza dagl i atti d el giudizio dei presupposti che avrebbero senz'altro indotto il tribunale, ove la corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi diversa dalla liqu idazione giudiziale, né che l'amministratore abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né, infine, che l'ammissione della ### ad una di tali procedure (peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che ### la socie tà, come incontestatamente acc ertato dalla corte d'appello, aveva già presentato, allo scopo di “governare” la crisi, una domanda di concordato “in bianco”, che però era stata dichiarata inammissibile d al tribunale p er mancato deposito 25 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il quale, a sua volta, per l'inadeguatezza delle risorse disponibili per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell'attività, non aveva evitato l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto; ### l'amministratore della società, a fronte di tale stato d'insolvenza (sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di assumere “tempestivamente” le iniziat ive idonee alla individuazione dello “strumento di regolazione” di tale situazione più adegua to in relazione alle circostanze del caso e, ove individuato, di darvi rapida attuazione “al fine di non pregiudicare i diritti dei cred itori” ( art. 4, comma 2, lett . b, c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame), l'obbligo, penalmente sanzionato , di evitarne l'aggravamento chiedendo, tempestivam ente, “nell'interesse prioritario dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e, dunque, non di quello, chiaramente recessivo, dei soci), l'apertura della liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.).  2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo, la legittimazione del socio, ove ne abbia l'interesse attuale e diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liqu idazione giudiziale della società, deducendo, ad esempio, che la dom anda di li quidazione giudiziale sia stata proposta dall'amministratore della società debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi (art. 2, lett. a, c.c.i.i. ) e non poteva essere, dunque, assoggettata a liqu idazione giudiziale, che presuppone, al contrario, come st abilisce l'art. 121 c.c.i.i., la su a insolvenza irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.). 26 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.27. I soci, d'altro canto, una volta che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società (così come decisa, in via esclusiva, dagli amministratori della stessa) sia stata formalmente presentata, con il deposito del relativo ricorso presso la cancelleria del tribunale e la sua successiva iscrizione (a cura del cancelliere) presso il registro delle imprese, che la rende agli stessi (come a tutti i terzi) opponibile (art. 2193 c.c.), non rimangono di certo privi di tutela giuridica nei confronti di tale iniziativa ove (come ha fatto il ricorrente) se ne deduca l'illiceità in quan to espressione di una scelta gesto ria asseritamente presa dall'amministratore in violazione dei doveri giuridici inerenti alla carica, come quello di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società che amministra solo dop o aver diligenteme nte e tem pestivamente verificato, come gli impongono gli artt. 2086, comma 2°, c.c. e 4, comma 2, lett b, c.c.i.i., la sussistenza delle condizioni per l'accesso della società ad una procedura di regolazione del suo stato di crisi o di insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale e aver dato rapida definizione allo strumento di regolazione prescelto.  2.28. I soci, in effetti, nel caso in cui la decisione gestoria sia stata assunta dagli amministratori della società in mancanza dei presupposti a tal fine previsti dalla legge (a parti re dalla negligente percezione di uno stato di insolvenza in realt à inesistente nonché, e prima ancora, della negligente esclusione della sussistenza delle condizioni per accedere ad uno strumento di rego lazione dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale), possono senz'altro intraprendere le iniziative ad essi riservati dalle norme societarie a carattere generale, vale a dire (ove si tratti, come nella specie, di società per azioni): - ### proporre l'azione di risarcimento del dan no subito in conseguenza della lesione che l'iniziativa illecitamente assunta 27 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 dagli amministratori abbia (in ipotesi) direttamente arrecato ai loro diritti (art. 2395 c.c.); - ### proporre (fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che trasferisce in via esclusiva al curatore la legittimazione a proporre o proseguire tale azione: art. 25 5, lett. a, c.c.i.i. ) l'azione sociale di responsabilità (ove muniti della necessario quorum) per il danno che la deci sione ass unta abbia in ipotesi illegittimame nte arrecato al patrimonio della stessa società (art. 2393-bis c.c.) e, di riflesso, al valore e alla red ditività della par tecipazi one posseduta; - ### proporre l'impugnazione della deliberazione consiliare (ovvero dell a determinazione dell'amministratore unico) che, in violazione dello statuto o della legge, come le norme che discip linano gli interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art. 2391 c.c.) o le norme incriminatrici dei fatti distrattivi (perseguibili già dopo la domanda ai sensi degli artt. 322 ss. e 346, comma 2, c.c.i.i.), sia lesiva dei loro diritti, come qu ello alla conservazione del valore e d ella redditività del la propria partecipazione (art. 2388, comma 4°, c.c.); - ### promuovere la revoca (per giusta causa da parte dell'assemblea o per gravi irre golarità g estorie da parte del tribunale) degli ammin istratori (a norma, rispettiv amente, dell'art. 2383 e dell'art. 2409 c.c.: non trovando, come detto, applicazione l'art. 120-bis cit.), con la sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi amministratori, i quali, dal loro canto, hanno il potere di procedere, se rit engono (e ancora po ssono), alla “rinuncia” alla domanda (di apertura della liquidazione giudiziale) già proposta da quelli revocati (art. 43 c.c.i.i) e alla presentazione (nelle forme previste dall'art. 120-bis cit.) della domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla legge (artt. 44 ss. c.c.i.i. e 2086, comma 2°, c.c.). 28 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.29. Con il qui nto mo tivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in ragione dell'erronea interpretazione del motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il reclamante aveva impugnato la sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza, tuttavia, considerare che: - il reclam ante aveva, in realtà, impugnato la sentenza deducendo, fra l'altro, come motivo di reclamo, anche la circostanza che l'amministratore unico della ### aveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale della stessa ### vant senza avere previame nte informato il socio e l'assemblea; - l'art. 120-bis, comma 3, c.c.i.i., infatti, stabilisce espressamente che “gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisi one di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza …”; - l'errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un vizio in procedend o, ha cau sato un concreto pregiudizio al reclamante poiché, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predet to motivo di reclamo, la corte d'appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare l'apertura della liqu idazione giudizial e, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberare l'accesso della ### alle misure di su peramento della crisi d'impresa, scongiurandone la liquidazione giudiziale.  2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.  2.31. Con il sesto mo tivo, il ricorre nte, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., dell'art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurat o la 29 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza impugnata ne lla parte in cui la corte d'appello, sul rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito d'ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della impugnazione, e che le richieste di deposi to di document i indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare la consultaz ione di tale fascico lo da parte del g iudice della impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione in giudizio di document i, e ci oè la “copia dello s tato passivo dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del passivo, ### copia del ### dello stato passivo depositato”, la “copia del programma di liq uidazione se già redat to e, in mancanza, ### sintetica relazione sull'attivo rinvenuto, sulle iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell'attivo e sugli esiti, allo stato, di tali attività”, la “copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 130, comma 1, ### se non secretata (o non integralmente secretata) dal giudice delega to precisando, in ogni caso, se vi sia compatibili tà tra gli esit i dei primi accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera f) e le scritture contabi li reperite”, omettendo, per contro, di considerar e che: - a front e della contumacia del curatore, tale iniziativa officiosa è, in realtà, illegittima e ingiustificata; - la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente rimesso in t ermini il curatore, volont ariamente rimasto contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché riprodurre documenti, fac oltà che spetta invece soltanto alle parti ritualmente costituite; - la corte non poteva supplire, con un ordine e sibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività difensiva del curatore contumace, ritenendo decisivi e indispensabili i documenti che non potevano essere acquisiti con tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della 30 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza, anche perché l'art. 345 c.p.c., espressione di principio generale, non consente l'acquisizione di prove in appello, salvo quelle da cui la parte d imostri di essere incolpevolme nte decaduta; - la corte d'appello ha, quindi, attinto da una parte, non costituita e non dichiarata contumace, documenti ritenuti decisivi, in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione del principio d ispositivo; - il reclam o deve, infatt i, contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclu sioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli specifici motivi previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole que stioni tempestivamente de dotte dal reclamante; - la corte d'appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva del gravame, ha ritenu to che il giud ice del reclamo sarebbe libero di attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal curatore reclamato.  2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il potere officioso del giudice di ordinare alla parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e che, di conseguenza, tal e potere p uò essere senz'altro esercitato dal giudice chiamat o a pronunc iarsi sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento in ragione del carattere officioso del processo, che conserva tale natura anche in grado di appello, e consente al giudice, se lo ritenga necessario per la sua indagine, di attingere a tutte le risultanze processuali, senza disting uere tra oneri spettanti all'una o all'altra parte (Cass. n. 26264 del 2005).  2.33. Tale principio, già dettato in materia d'opposizione al fallim ento (ed al relativo giudi zio d'appello, che era 31 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 assoggettato alle norme comuni), trova a m aggior ragione applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenz a dichiarativa di fallimento (art. 18, com ma 10°, l.fall.) e di apertura della liqu idazione giudiziale (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la corte d'appello assume, anche d'ufficio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l'ordine di esibizione ad una delle p arti, pur se contumace, come il curatore dell a procedura reclamata, relat ivamente agli atti contenuti nel fascicolo della procedura.  2.34. ###. 51, comma 2, lett. c, c.c.i. i., nel t esto applicabile ratione temporis, prevede , infatt i, che il reclamo avverso la senten za che d ispone l'apertura della li quidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall'art.  18 l.fall. av verso la sentenza dich iarativa di fallim ento) “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni”, con la consegu enza che: - tale mezzo, pur non dovendo contenere l'indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all'art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non ha caratte re pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. ### del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell'indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass. n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giud ice del reclama, però, sia pur ne i limiti de lle censure 32 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sollevate dal reclamante, è nondimeno tenuto a riesaminare, anche avvalendosi d ei poteri officiosi (previst i dall'art. 18, comma 10°, l.fall. e dell'art. 51, comma 10, c.c.i.i.), tutte le questioni concernenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura, a partire dalla sussistenza dello stato d'insolvenza.  2.35. La statu izione della corte d'appello, lì dove ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione di “documenti” in possesso del curatore in quanto “decisivi” al fine d i verificare la sussistenza (che il reclamant e aveva negato) dello stato d'insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta.  2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di interesse da parte d ei terzi all'acquisto della azienda della impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro ind ice della incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle passività correnti con i propri ricavi, ome ttendo, tuttavia, di considerare che: - una manifestazione di interesse, seppure non recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), non può affatt o ritenersi totalmente inidonea a fare nascere alcun obbligo giuridico in capo al terz o, trattan dosi dell'espressione di una volontà negoziale idonea a far nascere in capo al suo autore l'obbligo giuridico di condursi secondo buona fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata rottura delle trattat ive, tant o più in un caso, come quello in esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal terzo (la ### era seguita anche la stesura di una bozza 33 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di accordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle parti; - non può, du nque, razionalmente affermarsi che le manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pu r se numerose, genuine ed evolute addirittu ra in puntuaz ioni, assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo subordini, come sempre accade, la formulazione di una proposta economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio aziendale.  2.37. Con l'ottavo motivo, il ricorr ente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 7°, ###, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sent enza imp ugnata nella parte in cu i, con motivazione insanabilmente contraddittoria, la corte d'appello, pur avendo accertato l'inesistenza dell'ingente debito nei confronti della ### s.r.l., ha, poi, dichiarato di non poter “nutrire alcun dubbio” sul fatto che la ### versasse in stato d'insolvenza.  2.38. Con il non o motiv o, il ricorrente, lam entando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 669 octies, comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il proprio convincimento circa lo stato d'insolvenza della società su valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro, considerare che l'autorità del provvedimen to cautelare non è invocabile in un diverso processo e tra diverse parti.  2.39. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.  2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano 34 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00, e, per altro verso, che, alla data della sentenza di ap ertura della liquidazione giudiziale, la socie tà era inattiva e non vi erano contratti in corso di e secuzione, ed, in forza d ei fatti così accertati, compresa la r iscontrata insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, ha correttamente ritenuto che, specie in ragione dell'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, la società non poteva disporre di proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far fronte alle passività cor renti con i propri ricavi, a nu lla, per contro, rilevando le generiche dichiarazioni d'intenti pervenute al reclam ante, in quanto, tra l'altro, smentite dal fatto che, nonostante la pubblicità effettuat a, nessun a manifestazione d'interesse era pervenuta alla curat ela per l'acquisto del complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di cui la società è titolare.  2.41. Lo stato d'insolvenza, in effetti, può risultare (oltre che dagli atti dell'istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma 2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte d'appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo.  2.42. Nel giud izio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall., dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura (con la 35 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguente irrilevanza di fatt i verificatisi solo dop o tale pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, qu indi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai qual i la sentenza è stat a pronun ciata (e, in ragione della rituale produzione de i documenti che li dimostrano) ma nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).  2.43. ### della società, int esa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n . 7087 del 2022; Cass. n. ### del 2022), non può essere, in effetti, esclusa, come invece pretende il ricorrente, dalla mera disponibilità dichiarata da soci o terzi a partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società dispon eva effettivamente, al mom ento della sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato p assivo, rimanendo, per contro, irrilevante ogni indagine sull'imputabilità delle cause del dissesto ai suoi amministratori ovvero a terzi, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, che sono oggetto di valutazione meramente 36 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 incidentale (cfr. Cass. n. 5856 del 2022; Cass. n. 22444 del 2021).  2.44. La Corte pronuncia, dunque, il seguente principio di diritto: “La deci sione degli amministratori della socie tà di accedere alla procedura di l iquidazion e giudiziale n on è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa , che è e resta di loro esclusiva competenz a, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”.  3. Il ricorso, per l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutti i suoi motivo, è rigettato.  4. Le spese de l giudizio seguo no la soccomben za e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'### che ha dichiarato di averne fatto anticipo.  5. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..  6. La Corte d à atto ch e sussisto no i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  La Corte così provvede : rigett a il ricorso; condann a il ricorrente a rimborsare alla controricorr ent e le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'### dà 37 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### l'11 novembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Dongiacomo Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14093/2025 del 27-05-2025

... giubbotto, oscurato del logo, costituiva una lesione del marchio, in particolare della sua reputazione e del suo prestigio, e integrava anche gli estremi dell'atto di concorrenza sleale per comportamento non conforma alla correttezza professionale; - ha aggiunto che il Tribunale aveva escluso l'esaurimento del marchio rilevando che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non era stato utilizzato a scopo di mero godimento o nell'ambit o della fisiologica 3 immissione nel circuito economico, e negato che l'attrice avesse posto in essere una pratica di ambush marketing; - ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che non era dedotta la violazione del diritto di utilizzo esclusivo del marchio registrato, quanto la violazione del diritto a che il giubbotto «K-### fosse riconosciuto come proveniente dall'impresa produttrice; - sotto tale profilo, ha osservato che la «smarchiatura» del giubbotto K-Way non aveva determinato né lo svilimento del marchio «K-### e del suo valore identificativo, né la diminuzione del valore economico del marchio e/o il danneggiamento di retto o indiretto del l'impresa titolare; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono con unico controricorso la ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15915/2024 R.G. proposto da K-Way s. p.a., in perso na del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### - ### de ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 422/2024, depositata l'8 maggio 2024. 
Lette le conclusioni del ###, in persona d el ### generale ### che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal ### Oggetto: marchio - smarchiatura ### - la K-### s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata l'8 maggio 2024, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le domande avanzate dalla conferitaria ### s.p. a. nei confronti della ### e della ### - ### de ### di accertamento della contraffazione del marchio «K-### o, comunque, della concorrenza sleale o dell'illecito extracontrattuale, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni ed emissione dei conseguenti provvedimenti; - nella sentenza impugnata si dà atto che a fondamento delle domande spiegate in primo grado l'attrice aveva allegato che nel periodo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, in concomitanza con il ### di ### o rganizzato dalla ### nel video ufficiale reali zzato dalla ### della canzone scelta come colonna sonora della competizione, intitolata «### (### 2018), il cantante ### protagonista del v ideo, indos sava un giubbotto dal quale risul tava essere stato prima oscurato e poi elimi nato il marchio «K-### di titolarità dell'attrice medesima; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, accertato l'intervenuto oscuramente del logo presente sul giubbotto indossato dal cantante in fase di post-produzione del video, aveva accolto le domande attoree e cond annato le convenute al pagamento della somma di euro 346.993,50, ritenendo che l'utilizzazione del giubbotto, oscurato del logo, costituiva una lesione del marchio, in particolare della sua reputazione e del suo prestigio, e integrava anche gli estremi dell'atto di concorrenza sleale per comportamento non conforma alla correttezza professionale; - ha aggiunto che il Tribunale aveva escluso l'esaurimento del marchio rilevando che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non era stato utilizzato a scopo di mero godimento o nell'ambit o della fisiologica 3 immissione nel circuito economico, e negato che l'attrice avesse posto in essere una pratica di ambush marketing; - ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che non era dedotta la violazione del diritto di utilizzo esclusivo del marchio registrato, quanto la violazione del diritto a che il giubbotto «K-### fosse riconosciuto come proveniente dall'impresa produttrice; - sotto tale profilo, ha osservato che la «smarchiatura» del giubbotto K-Way non aveva determinato né lo svilimento del marchio «K-### e del suo valore identificativo, né la diminuzione del valore economico del marchio e/o il danneggiamento di retto o indiretto del l'impresa titolare; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono con unico controricorso la ### e ### - ### de ### - con nota del 7 maggio 2025 la ricorrente deposita rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio; - con nota del successivo 8 maggio le ricorrenti depositano dichiarazione di adesione all a rinuncia e conseguente richi esta di declaratoria dell'estinzione del giudizio; ### - deve prov vedersi in conformità co n la richiesta delle parti, av uto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa adesione, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio; - ai sensi dell'art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressa dalle controricorrenti; - non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai so li casi - tipici - del rigetto dell'impugn azione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non 4 suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. ###; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M.  La Corte dichiara il giudizio estinto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 15 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Catallozzi Paolo

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2357/2016 del 23-02-2016

... colonne corrispondenti alla voce "istituzione del marchio ### dedicato a progetti dell'imprenditoria femminile", manca del tutto l'indicazione di spesa corrente prevista per il 2008 e manca qualunque indicazione di importo economico: assenza di copertura finanziaria, dunque. Per i detti motivi, mancando l'attestazione di copertura della spesa e la prova di un impegno contabile registrato in bilancio, si deve dunque affermare che, in ogni caso, l' accordo ### è nullo per mancata ottemperanza alle procedure di spesa di cui all'art.191 ### non derogabili e non altrimenti colmabili da riferimenti, di altro tipo, a mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa. 4] A questo punto, infondata la domanda di pagamento di PR nei confronti di ### di ### svolta a titolo contrattuale, occorre verificare se sia invece accoglibile la domanda che PR ha avanzato direttamente nei confronti dei terzi chiamati e chi, tra tali soggetti, risulti aver effettivamente consentito la fornitura (ex art.191 co 4: Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 20860/2010 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ###, 10 C/### 20122 MILANO; ### (###) ### 10 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in ### 10 20122 MILANOpresso il difensore avv. ### opponente contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ### 23 20121 MILANOpresso il difensore avv. ### opposto ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 14 20129 MILANOpresso il difensore avv. #### LLOY#### 1702717 (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ### 5 20122 MILANOpresso il difensore avv. ### INTERVENUTO ### con l'avv. ### -terza chiamata ### con l'avv. prof. ### e l'avv. ### terza chiamata ###S ### (polizza 1725240), con l'avv. ###S ### (polizza ###), con l'avv. ###S ### (polizza 1572473), con gli avv.ti #### e ### - altre parti ### parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  CONCLUSIONI nell'interesse di ### s.r.l. 
Piaccia a codesto ###mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: nel merito, in via principale: respingere l'opposizione proposta dal Comune di ### al decreto ingiuntivo n. 2609/2010 in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto stesso; sempre nel merito, in via subordinata: dichiarare tenuti e condannare - in via solidale o in via concorrente o alternativa fra loro, e nella eventuale diversa misura accertata a carico di ciascuno - il Comune di ### e le sigg.re #### e ### - queste ultime ai sensi dell'art. 191, 4° c. 
T.U.E.L., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. - al pagamento della somma di € 210.000,00, ovvero ogni altra eventuale somma, maggiorata degli interessi ex d.l.  213/02, dal 9 giugno 2009 (scadenza della fattura insoluta) o dalla domanda al saldo; ancora nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento in tutto o in parte delle conclusioni come sopra rassegnate, condannare il Comune di ### ai sensi dell'art. 2041 c.c. utendo iuribus delle suddette sigg.re #### e ### al pagamento in favore di ### della diversa ed eventualmente minor somma emersa in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia da codesto ###mo Giudice, per l'utilità conseguita da esso Comune per le prestazioni rese da PR ### s.r.l.   in via istruttoria: ammettersi all'occorrenza c.t.u. volta a quantificare il valore dell'utilità conseguita dal Comune di ### per le prestazioni rese da PR ### s.r.l. per la realizzazione dell'evento "### a ### tenutosi in data 16 giugno 2008. 
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali 15%. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### in persona del sindaco pro tempore, ha svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo per €210.000,00, ottenuto da ### a titolo di pagamento dei servizi resi in occasione di un “evento” svoltosi il ### presso la ### della ### in ### sotto l'ègida e con il patrocinio del ### di ### con cena di gala per 350 ospiti e premiazione di 8 imprenditrici designate dall'allora assessore #### ha eccepito: -la propria carenza di legittimazione passiva nella richiesta di pagamento; -di non aver mai patrocinato l'evento o deliberato l'approvazione dell'utilizzo del logo e del marchio del ### né approvato nelal sede istituzionale competente (### o Consiglio) l'iniziativa personale di un singolo assessore o funzionario; - l'inesistenza di un regolare procedimento amministrativo interno sfociato nella individuazione di PR e nel conferimento dell'incarico. ### ha altresì evidenziato che la PR, che aveva già collaborato con il ### di ### in altre tre precedenti occasioni, avrebbe dovuto conoscere la procedura prevista dalla legge per la scelta del contraente. Solo in via subordinata, l'opponente ha contestato il quantum della pretesa, eccessiva ed incongrua e tale da impedire una utilità ed arricchimento dell'ente e dunque un eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio (ex art.194 TUEL, norma che riserva esclusivamente all'ente tale valutazione discrezionale). 
Ciò esposto, ### ha chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività concessa al decreto e, nel merito, la revoca del decreto opposto, per carenza di legittimazione passiva o per insussistenza di valido contratto riferibile al ### Sull'istanza di sospensione è stata fissata in via anticipata una udienza ad hoc, alla quale PR si è costituita depositando memoria “da intendersi riferita alla sola fase cautelare”; all'esito dell'udienza, il giudice ha sciolto la riserva sospendendo l'esecuzione provvisoria del decreto. 
Costituitasi nel merito, PR ha confermato di aver avuto con ### una collaborazione positiva e di lunga durata ed ha precisato che tra le parti erano intercorsi tanti e tali contatti e scambi di comunicazioni ed e-mail (con l'allora ### alle ### con il Dirigente di ### dell'### dott. ### con il ### dell'### alle ### dott.ssa ### con la ### del ### in persona di ###, da non potersi revocare in dubbio che il ### abbia effettivamente assunto obbligazioni giuridiche, se non opponendo uno strumentale formalismo. ### ha poi precisato che nel ### degli ### per il triennio passato erano stati regolarmente contemplati eventi analoghi commissionati a PR (### è #### è elegante ### e ### mentre di certo l'evento per cui è causa (denominato ### non avrebbe potuto essere contemplato dal ### per il triennio 2008/2010 trattandosi di evento anteriore di sei mesi alla deliberazione del ### in questione. PR ha anche precisato che la stessa ### a fine estate, aveva avanzato richiesta di rinviare la fatturazione del compenso pattuito, in attesa del perfezionamento di asseriti accordi con la ### di ### di ### e che di certo il fallimento di tale accordo (determinato dalle dimissioni della ### dopo l'estate) non poteva ricadere sulla creditrice, che invece aveva regolarmente adempiuto alla sua prestazione. 
Ciò esposto, PR ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposi in fatto e diritto necessari per potersi affermare la presenza di una regolare obbligazione contratta dal ### ha altresì dedotto che, ove si dovesse ritenere fondata la posizione dell'opponente circa la carenza di impegno del ### per mancata rappresentatività all'esterno nei rappresentanti politici, dirigenti e dipendenti (ed in caso di mancata approvazione degli organi istituzionali competenti ### e Consiglio), allora ne dovrebbe conseguire la responsabilità solidale dell'assessore ### e della ### le quali hanno, la prima conferito l'incarico, la seconda tenuto i contatti tecnici ed autorizzato l'esecuzione materiale delle prestazioni. Ciò esposto, PR ha concluso chiedendo: l'autorizzazione a citare in giudizio ### e ### il rigetto dell'opposizione con condanna del ### o comunque la condanna del ### di ### di ### e di ### in solido tra loro al pagamento di €210.000,00 oltre interesse di mora; in via subordinata, la condanna del ### al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia, per l'utilità conseguita e ricavata dalle prestazioni rese da PR. 
La citazione dei terzi è stata autorizzata dal Giudice, con differimento della prima udienza. 
Costituitasi, l'### ha esposto: che nel ### 2007 era prevista la realizzazione di un evento a sostegno dell'imprenditoria femminile da realizzare entro il 2008; di aver avviato, nel dicembre 2007, contatti con il Dirigente di ### ed il ### nonché con il ### del ### del ### di ### dott.### di aver incaricato l'allora ### della realizzazione del progetto; di aver personalmente comunicato a PR -in data ###- che a quella data non era stato ancora formalizzato l'impegno della ### di ### circa l'iniziativa e che dunque il contratto di PR era subordinato all'impegno della ### di ### che PR aveva, per contro, ritenuto di procedere comunque all'iniziativa e ciò grazie all'ausilio ed ai comportamenti materiali dei funzionari comunali. Ciò esposto, dedotto altresì che l'### risponde nei limiti dell'ingiustificato arricchimento e dell'utilità conseguita (ex art.191 TUEL) mentre i funzionari rispondono solo per la differenza tra l'arricchimento e l'importo concordato irregolarmente (cioè senza rispettare le regole che governano gli affidamenti di incarichi); ribadito infine di non aver mai conferito direttamente e personalmente alcun incarico alla PR, ### ha concluso chiedendo: - l'autorizzazione a citare in giudizio la propria compagnia ###s nonché il ### -il rigetto delle domande contro di essa svolte; -in via subordinata, nel caso di riconoscimento di una sua responsabilità, la limitazione di questa alla parte di debito non riconoscibile dal ### oltre all'affermazione della responsabilità solidale con ### e ### e comunque con diritto di essere garantita e manlevata dall'### di quanto dovesse corrispondere in forza della sentenza.  ### che a sua volta ha chiesto di poter citare la ###s assicuratrice e ### una volta precisato di essere stata nominata ### del ### nell'### delle ### con ### affidata alla ### precisato altresì di essere rientrata a lavoro dopo una maternità e di aver appreso nel settembre 2007, dal ### il ### degli obiettivi da realizzare nel 2007/2008, ha esposto: di aver pertanto avuto contatti e rapporti con #### e il Dirigente dott.### -il quale ultimo offriva di sostenere l'iniziativa mediante fondi presenti in un”bando aperto” gestito presso la sua struttura-; che a partire dall'aprile 2008 gli incontri si facevano frequenti e l'### perfezionava personalmente gli accordi aventi ad oggetti i punti salienti di date, preventivi eccetera; di aver ricevuto incarico dalla ### di assumere ogni utile iniziativa per la realizzazione dell'evento; che tuttavia, appena appreso dal ### dell'indisponibilità di fondi, di aver comunicato tempestivamente all'### l'assenza di copertura finanziaria ed interrotto ogni attività; che, ciononostante, la ### -con missiva del 26.5.2008- dichiarava a PR di poter contare sul contributo della ### di ### e rappresentava la volontà del ### di continuare nella realizzazione della iniziativa.  ### ha dunque precisato di aver eseguito ordini sia del suo superiore gerarchico che dell'assessore, di essersi limitata a contatti di natura tecnica, non avendo mai autorizzato alcunché né avendo avuto il potere di farlo, di aver anzi sempre tenuto una condotta trasparente anche con PR, rappresentandole (fin da giugno 2008, con raccomandata a mani) l'assenza di copertura finanziaria e la impossibilità di formalizzazione del contratto. Tutto ciò esposto, ### ha concluso chiedendo: il rigetto della domanda di PR; l'accertamento di responsabilità delle sole ### e ### in via solidale o alternativa tra loro; in via subordinata ed in caso di sua condanna, di essere tenuta indenne e manlevata dall'assicuratrice ###s per quanto dovesse pagare in forza della sentenza.  ### costituendosi, ha subito rilevato: che il corrispettivo di PR era stato, dalla stessa richiesto e dall'interlocutore accordato, per un importo rientrante nel limite di spesa di specifica competenza dei ### senza dunque necessità alcuna di approvazione da parte del ### e che difatti tale approvazione non c'era stata; che l'iniziativa in questione non era contemplata nel ### 2008/2010 (approvato a dicembre 2008) né in quello precedente per l'anno 2007 né in altri strumenti di programmazione economica quali il ### di ### (###; che a giugno 2008, avendo informalmente appreso dell'iniziativa, aveva richiesto per ben due volte, a mezzo mail, notizie e chiarimenti alla ### che, in ogni caso, non aveva avuto alcun contatto diretto né con PR ma neanche con la ### La terza chiamata ha dunque eccepito l'assenza di un qualunque rapporto di garanzia propria o impropria rispetto alle chiamanti ### e ### con conseguente inammissibilità della sua chiamata in causa. Ha ribadito di non aver mai autorizzato la fornitura, che difatti aveva soglia economica tale da rientrare nelle autonome determinazioni della ### senza necessità di una sua autorizzazione. Ha contestato la fondatezza della domanda di PR, la quale era peraltro consapevole dei macroscopici vizi di mancanza di forma scritta e di totale carenza di copertura economica, come più volte rappresentatole. 
Ha infine esposto che, comunque, l'evento per cui è causa non era presente in alcun documento programmatico del ### e dunque non sarebbe stata affatto possibile una immedesimazione organica tale da consentire l'imputazione di responsabilità direttamente all' Ente territoriale. Chiesta in via preliminare l'autorizzazione a citare in giudizio l'assicuratrice ###s, la ### ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ed irrituale la sua citazione in giudizio e, nel merito, il rigetto di ogni domanda contro di essa svolta. 
Si sono infine costituite le compagnie di assicurazione, ciascuna con riferimento alla polizza assicurativa corrispondente, nei rispettivi atti contestando l'assenza di responsabilità di ciascun assicurato e comunque eccependo la inoperatività delle polizze (o perché l'evento di danno era al di fuori del periodo di copertura; o perché si tratterebbe di responsabilità contrattuale non contemplata tra i rischi assicurati poiché la polizza si estende solo alla responsabilità extracontrattuale). Svolgeva poi intervento volontario la ###s per la polizza 1702717 (### aveva citato in giudizio la ### di ###s per l'### anch'essa eccependo la inoperatività della polizza con riguardo alla responsabilità contrattuale. 
Radicatosi il contraddittorio e scambiate memorie n.1, la causa è stata istruita con interrogatori formali e prove per testi (oltre che numerosa documentazione) e poi posta in decisione, con assegnazione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche.  ******  1] Occorre subito premettere che l'effettiva esecuzione di servizi da parte di PR, volti all'organizzazione ed allo svolgimento dell'evento denominato “### Impresa” tenutosi a ### 16.6.2008, nonché l'effettivo svolgimento dell'evento e la buona riuscita di esso non sono posti in dubbio dalle parti in causa, né dal ### opponente né dagli altri soggetti che oggi resistono al pagamento in favore del creditore opposto. 
Altrettanto chiaro ed in un certo senso pacifico (perché PR stessa ciò ammette e non nega) è che tra ### e PR sia mancato un formale “contratto” scritto, ossia la redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione del l.r. della società e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente locale, il tutto previa delibera di incarico per resa di servizi o di forniture (la quale delibera, peraltro, da sola rimarrebbe irrilevante ai fini di una valida conclusione del contratto). ### stessa afferma che “… mancò la formalizzazione dell'incarico tramite delibera della ### per l'impossibilità di perfezionare l'iter procedurale” stante le ristrettezze di tempo, come accaduto anche negli altri precedenti (a pag.10 conclusionale). 
Ebbene, il contratto che stipula un ### con un proprio fornitore deve esternarsi necessariamente in forma scritta: “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la valida conclusione di un contratto d'opera professionale nel caso in cui l'intendimento del comune conferente l'incarico non era desumibile da un contratto sottoscritto dal sindaco ma da una delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell'indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista, mentre la determinazione del contenuto specifico del rapporto era rinviata ad un momento successivo alla sua avvenuta esecuzione)” (così Cass.6555/2014).  ### detto, è ammessa anche da PR l'assenza di un apposito documento unitario redatto in forma scritta, e comunque di tale contratto in forma scritta ad substantiam non vi è prova in causa, non avendo la parte opposta assolto all'onere di una tale produzione. 
Il documento n.4 prodotto, che PR denomina lettera-contratto, è in realtà la comunicazione unilaterale inviata da PR avente ad oggetto il preventivo economico ed i costi dei servizi in oggetto, siglato dall'assessore ### (iniziali apposte TM) solo "per ricevuta" come espressamente lì riportato: non è dunque un contratto ma semmai la prova scritta della consegna recapitata a mani di una proposta contrattuale. I docc.2 e 3 di PR attengono ad altri eventi e non hanno rilevanza in questo giudizio. 
Infine, si considera che l'eccezione mossa dal ### sulla carenza di forma scritta nel contratto, non riflette esigenze di strumentale formalismo (come affermato da PR) quanto una doverosa finalità di buona amministrazione, ossia da un lato tutelare al PA da pretese di terzi derivanti da prestazioni/forniture irregolarmente predisposte, dall'altro responsabilizzare gli agenti della PA in ordine alla rigorosa osservanza delle procedure contabili, preposte alla corretta gestione del denaro pubblico. 
Ciò posto, occorre trarre le necessarie ed immediate conseguenze da quanto sopra detto, ossia in primo luogo che il contratto è del tutto mancante e che un eventuale accordo -in altra forma assuntotra PR e il ### di ### (o con soggetto funzionario, autore di un accordo non trasfuso in forma scritta) è assolutamente nullo, nonché che la disciplina in altra forma ### pattuita sarebbe inapplicabile inter partes.  2] PR sostiene però che non si possa negare validità e rilevanza giuridica all'incarico effettivamente conferito dal ### di ### alla società PR e ciò considerando il susseguirsi di fatti sostanziali e rilevanti (comprovati in causa) strettamente correlati tra loro e finalizzati allo svolgimento dell'evento; considerando il concreto, inequivoco e diretto coinvolgimento dell'### e dei funzionari del settore di competenza (ossia ### alle attività produttive #### dell'### alle ### Dirigente di ### dell'###; considerando infine che nel luglio 2007 l'ente territoriale aveva programmato l'attuazione di un progetto di sostegno all'imprenditoria femminile, in collaborazione con la ### Ma tale prospettazione non può essere condivisa. Si deve, infatti, rilevare che all'assenza di un contratto stipulato dal ### in forma scritta ad substantiam non può sopperire una manifestazione di volontà implicita o anche esplicita o anche desumibile da comportamenti attuativi. Persino la presenza di una delibera in relazione al conferimento dell'incarico rimane del tutto irrilevante in mancanza del documento contrattuale scritto, essendo la prima un atto con efficacia interna dell'ente locale e che ha solo natura organizzatoria e quale unico destinatario l'organo che sarebbe legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, ma non costituente affatto proposta contrattuale verso il terzo. 
Ne consegue che la richiesta di pagamento del corrispettivo contrattuale, avanzata da PR in via principale, non può essere accolta nei confronti del ### per inesistenza del contratto.  3] Parimenti, la domanda del pagamento dovuto, avanzata da PR nei confronti del ### quale Ente comunque responsabile e beneficiario dei servizi, non può essere accolta per assenza della delibera autorizzativa e della copertura di spesa, che nel caso di specie sono comunque assenti (e dunque ne deriverebbe la nullità del contratto ove presente).  ### infatti sancito dal ### dell'ordinamento degli enti ### (d.lgs.267/2000) e poi chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di acquisizione di beni o servizi possono essere imputati all'ente locale solo in presenza congiunta di una delibera autorizzativa, della relativa copertura di spesa nonché del contratto di appalto. In assenza degli atti necessari di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico e la conseguenza responsabilità non può essere attribuita all'amministrazione. ###.191 del d.lgs.267/2000 (### prevede che l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la delibera autorizzativa nelle forme previste dalla legge, dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, in mancanza avendosi una scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, il che appunto impedisce di ricondurre l'obbligazione alla responsabilità dell'amministrazione. 
Anche sotto questo profilo, alcun dubbio vi è circa l'assenza di una regolare procedimentalizzazione per il conferimento dell'incarico, nonché di una programmazione di spesa da parte del ### Difatti: il doc.1 prodotto dalla parte ### non costituisce delibera autorizzativa dello specifico evento per cui è causa; manca una pregressa copertura finanziaria dell'evento ### come dimostrato dalle mail prodotte in giudizio, in particolare quelle provenienti sia da ### che da ### (per es.doc.2 parte ### doc.3 parte ### docc.5,6 e 7 parte ###, con le quali tutte si rappresentava e comunicava l'assenza di copertura finanziaria per potersi procedere alla formalizzazione del contratto. 
In particolare, l'art.191 co.1 (Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.) richiama appunto l'art.153 co.5 il quale prevede che "Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità", il tutto secondo il regolamento di contabilità, che disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile. Ebbene, non è stata prodotta in causa, da alcuna delle parti costituite, una "attestazione di copertura della spesa": come detto, il documento 1 prodotto da ### ed invocato anche dalla creditrice PR, consiste soltanto nella delibera di approvazione resa dalla ### del ### degli ### per l'anno 2007, cioè l'indicazione degli obiettivi di impatto, di risultato e operativi da raggiungere nell'anno 2007, ed in ogni caso non è stato prodotto il relativo ### di ### per l'esercizio 2007, ossia il piano contenente l'indicazione delle risorse assegnate e suddivise per procedure di spesa. 
Inoltre, mediante la produzione di parte ### (doc.5, costituito da tavola riassuntiva del 15.1.2008 con elencazione degli obiettivi per il biennio 2008/2009 dell'### alle ### è sì dimostrato che tra le azioni programmate per il 2008, volte a far emergere il valore delle eccellenze presenti nell'industria della moda, vi è anche quello della "istituzione del marchio ### dedicato a progetti dell'imprenditoria femminile", (cfr. doc.5 ###. Tuttavia, il ### di ### per l'esercizio 2008, prodotto in causa (doc.4 fasc.###, ed in particolare il suo allegato A, dimostrano al più che il ### era indicata quale funzionario responsabile e centro di costo per il settore "### della #### e ### e per servizi e forniture di importo inferiore a €206.000, con competenza ad adottare ogni atto della procedura. Ma ciò, tuttavia, non significa automaticamente e non prova che ci sia stata una registrazione dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione con riferimento all'evento per cui è causa. Anzi, esaminata la produzione di parte ### (doc.5), costituita da tavola riassuntiva del 15.1.2008 con elencazione degli obiettivi per il biennio 2008/2009 dell'### alle ### emerge chiaramente che nelle colonne corrispondenti alla voce "istituzione del marchio ### dedicato a progetti dell'imprenditoria femminile", manca del tutto l'indicazione di spesa corrente prevista per il 2008 e manca qualunque indicazione di importo economico: assenza di copertura finanziaria, dunque. 
Per i detti motivi, mancando l'attestazione di copertura della spesa e la prova di un impegno contabile registrato in bilancio, si deve dunque affermare che, in ogni caso, l' accordo ### è nullo per mancata ottemperanza alle procedure di spesa di cui all'art.191 ### non derogabili e non altrimenti colmabili da riferimenti, di altro tipo, a mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa.  4] A questo punto, infondata la domanda di pagamento di PR nei confronti di ### di ### svolta a titolo contrattuale, occorre verificare se sia invece accoglibile la domanda che PR ha avanzato direttamente nei confronti dei terzi chiamati e chi, tra tali soggetti, risulti aver effettivamente consentito la fornitura (ex art.191 co 4: Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura"). 
Innanzitutto, si deve rilevare che la domanda introdotta da PR, mediante chiamata in causa dei soggetti terzi ### e ### risulta ammissibile in quanto tale esigenza è sorta dalle stesse difese del #### territoriale non si è limitato a contestare di dover subire il giudizio secondo la prospettazione del rapporto offerta da PR, non si è avuta cioè una mera contestazione della legittimazione passiva; il ### ha invece affermato la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale intercorrendo questo semmai con il funzionario o dipendente che avrebbero consentito la fornitura, pertanto la contestazione riguarda la individuazione in concreto del soggetto cui imputare la responsabilità per il pagamento. 
In conseguenza dell'opposizione del ### è sorto per PR l'interesse a chiamare in causa i soggetti terzi ### e ### indicati quali effettivi responsabili e rispetto ai quali la causa si presenta comune sotto il profilo delle richieste; l'esigenza di PR di chiamare in causa assessore e dirigente è proprio consequenziale alle difese svolte dall'opponente nell'atto di opposizione e perciò la citazione dei soggetti terzi è risultata ammissibile. 
Quanto alla partecipazione al giudizio del ### chiamata in causa dall'### sull'assunto che sarebbe stata responsabile unica (o concorrente con la ### in quanto -pur consapevole della mancata formalizzazione del contrattoavrebbe comunque consentito a PR di svolgere i servizi e di organizzare l'evento, si deve osservare quanto segue. 
Il principio per cui, quando il convenuto chiami un terzo in causa indicandolo come l'unico responsabile nei confronti dello attore, il giudice può emettere direttamente nei confronti del terzo la pronunzia di condanna, non è applicabile al caso della chiamata in garanzia impropria, bensì al caso diverso in cui la chiamata del terzo avviene perchè la causa è comune sotto il profilo dell'oggetto e della causa petendi. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ha un ampliamento della materia del contendere, non soltanto in senso soggettivo, ma anche in quello oggettivo, poiché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto principale si inserisce nel giudizio in via alternativa con quella dedotta dall'attore a carico dello stesso convenuto, con la conseguenza che l'originaria domanda, anche in mancanza di una espressa istanza, si intende estesa al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo senso, si può ritenere che la domanda di PR possa estendersi direttamente nei confronti di ### (come poi difatti è stata formalmente estesa con la memoria n.1).  5] Le parti convenute in causa hanno ampiamente e rispettivamente argomentato la personale estraneità allo svolgimento dei fatti, affermando ciascuna il coinvolgimento e la responsabilità dell'altra. 
Il principio che si deve applicare è quello secondo cui "in tema di spese fuori bilancio dei ### (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art.  23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), che stabilisce 1'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale" (così Cass.21340/2014). 
La motivazione della sentenza chiarisce, a proposito dell'interpretazione dell'art.23 d.l.66/1989 oggi trasfuso nell'art.191 4° co in esame, se per configurarne l'operatività sia necessario che il funzionario assuma un ruolo attivo e decisionale nell'affidamento dell'incarico di svolgere le prestazioni professionali. La Suprema Corte afferma: "### lettura è contraria al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) e alla finalità della normativa, indiscutibilmente volta a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio a carico delle amministrazioni. ### del verbo "consentire" descrive infatti il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo legge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non presti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare; assecondare; cooperare: sono manifestazioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturire conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore". 
Non occorre dunque verificare se vi sia stata un'iniziativa determinante da parte dell'amministratore o del funzionario, essendo sufficiente, invece, che il soggetto abbia consentito la relativa prestazione.  6] Ciò posto, ritiene questo Giudice che la ricerca del soggetto alla cui sfera giuridica diretta e personale imputare gli effetti dell'attività negoziale tenuta, conduca alla individuazione del soggetto responsabile nella persona della ### Difatti, quanto all'### va condivisa la difesa svolta dalla stessa, ossia di essere responsabile solo per compiti di indirizzo politico, cioè in ordine ai compiti relativi alla realizzazione di obiettivi programmatici dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali dell'ente territoriale, mentre invece i compiti per l'attuazione delle procedure di appalto e di stipulazione dei relativi contratti spettano ai dirigenti, appunto responsabili della correttezza dell'azione amministrativa. 
Pertanto, siccome una responsabilità dell'organo politico è configurabile solo in presenza di situazioni che siano specificamente correlate alle attribuzioni proprie di tale organo e siccome qui si discute della condotta personale che ha consentito la fornitura, dunque di un'attribuzione propria dei ### non si può ravvisare responsabilità alcuna in capo all'### In ogni caso, è prodotta in atti la nota del 26.5.2008 con la quale, in epoca congruamente antecedente alla data prevista per l'evento del 16.6.2008, l'### comunicava alla PR che, a tutto il mese di maggio, non era stato ancora possibile formalizzare il contratto e che si prospettava l'esigenza di dover verificare, per il futuro, la possibilità o meno di formalizzare l'impegno con la ### di ### Tale condotta è idonea a costituire la necessaria opposizione alla fornitura, in quanto con la detta nota l'assessore rappresentava attuali motivi di impedimento all'acquisizione della prestazione, in sostanza da quel momento opponendovisi per quanto dovuto e nell'ambito delle sue attribuzioni. 
Quanto invece alla posizione di ### unici elementi documentali che attesterebbero una certa estrinsecazione di attività o di coinvolgimento del ### sarebbero riconducibili solo agli inizi dello stesso mese di realizzazione dell'evento, ossia a giugno 2008, dovendosi dunque escludere una qualche partecipazione del ### per l'epoca precedente. Tali elementi, inoltre, neanche significano una condotta volta a consentire la fornitura, nei termini di quanto previsto dall'art.194 4° co ### Difatti, ciò che può essere ricondotto alla "attività" personale di ### è solo una richiesta di chiarimenti ed informazioni, in forma scritta, rivolta alla ### richiesta che nei fatti dimostra proprio come ### sia stata sino ad allora (ossia, a ridosso dello svolgimento dell'evento) del tutto estranea al progetto. 
Inoltre, si è visto sopra, il ### di ### per l'esercizio 2008, prodotto in causa (doc.4 fasc.### unitamente all'allegato A, dimostrano che la ### era il funzionario indicato quale soggetto responsabile e centro di costo per il settore "### della #### e ###, nonché appunto per servizi e forniture di importo inferiore a €206.000, con attribuzione di competenza ad adottare ogni atto della procedura. 
Tale previsione si inserisce perfettamente nel principio per cui “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare (e a tal fine emanano un'apposita direttiva annuale), … e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (art. 4, D. Leg.vo n. 165/2001). Invece, ai dirigenti, sono stati attribuiti compiti di direzione, di gestione, di spesa, di organizzazione e di controllo, e sono riferite le responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati. Per verificare l'efficiente svolgimento delle attività e dei servizi loro affidati, inoltre, i dirigenti generali devono adottare tutte le misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative (art. 18 d.lgvo 165/2001). Inoltre, è stata resa operativa con il d.lgvo 279/1997, l'introduzione nel sistema contabile pubblico di una contabilità analitica per centri di costo delle ### In sostanza, il principio è quello di una netta separazione tra attività politica, di competenza del ministro, ed attività amministrativa, di competenza del dirigente: ai dirigenti sono stati attribuiti compiti di direzione, di gestione, di spesa, di organizzazione e di controllo, e sono riferite le responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati. Per verificare l'efficiente svolgimento delle attività e dei servizi loro affidati, "…i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative " (art. 18 D. Leg.vo n. 165/2001). 
È dunque da tale previsione che inequivocabilmente discende che la ### nella sua qualità di dirigente e centro di costo, è l'unico soggetto a cui imputare le azioni anomale ovvero le omissioni consenzienti, idonee alla contrattazione con soggetti terzi, con la conseguenza di aver solo apparentemente impegnato il ### mentre invece -violate le disposizioni in materia e verificatasi una scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e PAne consegue che l'ente locale rimane estraneo all'impegno di spesa irregolarmente assunto ed il rapporto obbligatorio intercorre unicamente tra PR ed il funzionario detto, che ha procurato la prestazione. 
Anche dallo svolgimento dei fatti, come ricostruibili dai documenti versati in causa (particolarmente, corrispondenza e mail), si apprezza non solo che ### non ha negato il suo consenso all'organizzazione dell'evento né lo ha impedito, ma quanto più ha svolto un ruolo attivo, fattivo, propositivo e propulsivo, in sostanza intessendo l'accordo con PR (il primo contatto documentale è nella lettera 22.4.2008 inviata da PR proprio a ### doc.8 parte Briggini) e portando avanti il rapporto con il fornitore sin praticamente alla data dell'evento (solo a titolo di esempio, inviando tra maggio e giugno l'elenco delle autorità cittadine e l'elenco degli invitati, o ancora sottoscrivendo tra l'11 giugno ed il 13 giugno la scaletta degli allestimenti e l'elenco aggiornato dei presenti alla serata). La comunicazione datata 15.6.2008 (doc.10 fasc.### con cui ### "precisava" alla PR che la sua ### non aveva la copertura finanziaria necessaria per formalizzare il contratto relativo all'evento del giorno dopo, di certo non consente di escludere la responsabilità della Dirigente, la quale era già da molto tempo prima a conoscenza della mancanza di copertura finanziaria, il che le avrebbe imposto di adottare un tempestivo ed espresso diniego all'evento o, comunque, di non prestare quell'attività esattamente rientrante nei suoi compiti, ossia che avrebbe avuto il dovere di compiere se il contratto fosse stato formato a norma di legge. 
Evidentemente, poi, non vi è prova alcuna, in causa, di "arbitrarie e dolose iniziative" o di "pressioni" che sarebbero state esercitate a carico di ### dall'assessore o da dirigenti apicali. 
Vale precisare che, in generale, le risultanze delle prove orali sono di scarsa o nulla utilità, non avendo i testi escussi apportato specifici elementi di convincimento ed essendo gli esiti dell'interpello inidonei a fornire la prova di fatti favorevoli all'interrogato, per i punti in cui le parti non si sono limitate a negare la verità di fatti sfavorevoli, ma affermare pro se fatti favorevoli.  7] Così individuato da questo giudice il soggetto che deve ritenersi responsabile, occorre a questo punto verificare quale sia, della controprestazione, quella "parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)" ossia quella per la quale il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura (ex art.191 co.4 ###. 
E' stata svolta in causa, difatti, una eccezione difensiva volta ad ottenere una limitazione patrimoniale per il soggetto ritenuto responsabile. 
E' dato di fatto che il ### di ### non abbia eseguito alcun riconoscimento del debito fuori bilancio (manca una delibera del consiglio comunale in tal senso) se anche nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento valutato dalla stessa PA. Ebbene, si deve allora evidenziare che :Il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, solo la prima può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194). La suddetta dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. (Cass.27406/2008). 
Analogamente, afferma Cass. 9412/2011: Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell'art. 12-bis del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam"; ne consegue che il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione " (conforme anche Cass.1510/2015). 
Dunque, ### né altri interessati (la sua assicuratrice) non possono invocare una sorta di diritto ad ottenere il riconoscimento del debito fuori bilancio (così giovandosi di limitazione di responsabilità patrimoniale), né in tale senso può procedere la valutazione di questo Giudice. 
Non è corretto affermare (ed è questa l'eccezione di ###s assicuratrice di ### che l'assicurata dovrebbe rispondere solo per quella parte di debito verso PR che ecceda l'utilità conseguita dal ### appunto perché, come visto, il ### non ha riconosciuto alcuna utilità. 
Pertanto, nella ricorrenza congiunta dei due presupposti (violazione della disciplina dell'ordinamento contabile per la procedura di acquisizione di beni e servizi all'ente locale e irriconoscibilità della fornitura quale legittimo debito fuori bilancio) si ha (oltre all'estromissione dell'### dal sinallagma contrattuale) l'instaurazione del rapporto direttamente tra persona fisica che ha ordinato la spesa ed il terzo esecutore di prestazione o servizio. 
Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l.  144 del 1989, applicabile "ratione temporis" - degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa.(Cass.18567/2015).  8] Rimane da esaminare la domanda di garanzia di ### I ###s per la polizza 1572473 (della ### eccepiscono inoperatività della polizza, perché nel denegato caso di riconoscimento di una responsabilità dell'assicurata, si tratterebbe comunque di ipotesi di responsabilità contrattuale dunque esclusa dalla copertura, riferita solo alla responsabilità civile extracontrattuale. 
Il contratto prodotto (sub doc.1 assicurazione) indica in effetti a p.2 del frontispizio il tipo di assicurazione in "### e poi definisce (oltre agli ambiti delal responsabilità amministrativa e della responsabilità contabile dell'assicurato, che qui non rileva perché si risolvono entrambe in una perdita patrimoniale dell'ente) l'ambito specifico della responsabilità civile: "la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'### nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art.2043 cc e dell'art.28 Cost….." Ritiene questo giudice che l''eccezione di ###s non sia fondata. 
Non è ravvisabile nel caso di specie una responsabilità di ### fondata su un contratto: si è visto come esso sia inesistente e comunque nullo con riguardo al ### Nei confronti della Dirigente manca un accordo -verbale o scrittoad essa riferibile e dalla stessa assunto in nome proprio, dovendosi semmai evidenziare che l'atto negoziale sarebbe stato attuato non a suo nome ma a nome dell'Ente. Non si vede dunque come affermare responsabilità contrattuale del funzionario; invece va ravvisata una responsabilità ex lege, nel senso di una scissione ex lege del rapporto di immedesimazione organica, dal che deriva la responsabilità diretta e personale del funzionario -posto in posizione di terzietà rispetto all'amministrazione, attraverso la volontà della legge di costituire un vincolo negoziale diretto tra fornitore ed amministratore. 
Si tratta cioè di una responsabilità legale. 
Chiaro è poi il carattere della intraneità della condotta del funzionario al mandato e/o al rapporto di servizio con l'### La questione della limitazione dell'obbligo indennitario rispetto alla quota di responsabilità dell'assicurata non rileva, trattandosi di unico soggetto responsabile, peraltro per importo ricompreso nel massimale (e salva la franchigia a carico dell'assicurato). 
La domanda di garanzia è dunque fondata a e va accolta, con obbligo di ###s per la polizza 1572473 di tenere indenne ### dall'esborso sostenuto in forza della presente sentenza.  9] spese di lite secondo soccombenza e liquidate tutte secondo DM 55/2014 con riguardo all'importo accertato in causa. In particolare, vanno poste a carico di PR ### le spese sostenute dal ### di ### da #### e da ### nonché quelle delle rispettive compagnie di assicurazione, per ciascuna parte liquidate in €8030,00 oltre accessori di legge e spese generali; vanno poste a carico di ### e per essa di ###s polizza 1572473, le spese di lite sostenute da ### per la sua posizione processuale, liquidate in €13430,00 oltre spese generali ed accessori di legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n.2609/2010 R ### accerta la responsabilità di ### e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di ### di €210000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna ###s ### polizza 1572473, ### per ### a tenere indenne e manlevare ### dell'esborso sostenuto in forza della presente sentenza; pone a carico di ### e per essa di ###s polizza 1572473, le spese di lite sostenute da ### per la sua posizione processuale, liquidate in €13430,00 oltre spese generali ed accessori di legge; pone a carico di ### le spese sostenute dal ### di ### da ### e da ### nonché quelle delle rispettive compagnie di assicurazione, per ciascuna parte liquidate in €8030,00 oltre accessori di legge e spese generali.  ### 9.2.2016 

Il Giudice
dott. ### n. 20860/2010


causa n. 20860/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Vasile Luisa

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