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RG. n. 3489/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 3489 R.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso lo studio della quale è elettivamente domiciliat ####### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ######: come da atti e note di trattazione scritta. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 651/2014 del 09.05.2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di ### è stato ingiunto al ### Ing. ### il pagamento in favore del ### della somma di € 5.764,94 a titolo di saldo degli oneri condominiali pro quota ad esso spettanti in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del ### di cui alle delibere assembleari del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12, 06.05.13, oltre interessi e spese del monitorio.
In particolare, il ### ha prodotto a fondamento della domanda monitoria: copia delle delibere assembleari richiamate nel monitorio con relativa ripartizione tra condomini in base alle quote millesimali approvate dalla assemblea.
Avverso tale decreto l'#### ha proposto formale opposizione eccependo, in sintesi: la debenza nei confronti del ### di una minor somma rispetto a quella azionata in via monitoria contestando l'importo come preteso, sollevando questioni circa la contabilizzazione preventiva e consuntiva all'esito dello svolgimento dei lavori in appalto, lamentando l'errata ripartizione di detti oneri per quota millesimale, ha eccepito il parziale pagamento; ha inoltre dedotto di aver maturato nei confronti del ### un controcredito a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte nell'ambito dei medesimi lavori, quantificato nell'importo di € 12.366,81 giusta parcella allegata.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 12.366,81 o dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di € 6.601,87 (pari alla differenza tra la somma indicata in parcella e quella ingiunta) e, nel merito, previo accertamento della somma effettivamente dovuta per i lavori di ristrutturazione di cui trattasi e della somma spettantegli per le prestazioni svolte in favore del ### la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la compensazione giudiziale delle reciproche ragioni di credito fino a concorrenza dei relativi importi e la condanna del ### al pagamento in proprio favore dell'eventuale credito residuo, altresì con la condanna del ### ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite. ### opposto, costituendosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito la nullità per genericità dell'atto di citazione e si è opposto alla sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e all'emissione delle ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. per insussistenza dei presupposti; nel merito, ha eccepito l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, e chiesto, pertanto, il rigetto delle stesse con conseguente conferma del d.i. opposto e, altresì, a sua volta la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite, con attribuzione.
Alla prima udienza del 20.10.2014, l'opponente ha, altresì, eccepito la nullità del mandato apposto a margine della comparsa di costituzione dell'opposto (depositata in data ###) per essere stato rilasciato dal #### in data ###, il quale, nel precedente mese di giugno 2014, si era dimesso dalla carica di amministratore del ### non aveva revocato le dimissioni e aveva accettato un nuovo incarico dall'### ha, inoltre, prodotto l'originale della dichiarazione proveniente dal competente ordine professionale contenente parere di congruità della propria parcella per il minor importo di € 10.761,78.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 10.11.2014 il G.I. originariamente assegnatario del fascicolo ha sospeso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza del 24.02.2015 sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da entrambe le parti.
Escussi alcuni testimoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2018, il G.I. succedutosi nell'assegnazione del fascicolo ha ritenuto la causa di natura documentale e superflua l'assunzione delle ulteriori testimonianze precedentemente ammesse e, pertanto, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
In prosieguo, la causa è stata trattenuta per la prima volta in decisione da altro G.I. succedutosi e poi da ### rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. volta a verificare se i compensi professionali richiesti dall'#### fossero dovuti sulla base della documentazione in atti e la relativa conformità alle tariffe vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico (v. ordinanza del 08.07.2021).
Espletata la c.t.u. tecnica, la causa è stata, infine, trattata dalla Scrivente - subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal marzo 2022 - all'udienza del 04.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. ***** ### è parzialmente fondata nei limiti che si diranno.
Preliminarmente va rigettata la doglianza sollevata da ultimo dall'opponente (cfr. comparsa conclusionale depositata in data ###) e reiterata in fase decisionale anche dinanzi a questo Giudice circa l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, risultando in atti soltanto quello svoltosi per iniziativa dell'opponente e a dire dello stesso, riguardante la sola domanda riconvenzionale.
Tale doglianza avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima udienza od entro la prima difesa utile ed è dunque inammissibile.
Va, altresì, rigettata la doglianza relativa alla nullità della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del ### Detta procura è valida dovendo ritenersi che l'amministratore dimissionario l'abbia conferita in regime di cd. prorogatio imperii e non risultando in atti che lo stesso fosse stato sostituito al momento della costituzione in giudizio del ### o fosse stata formalmente espressa dai condomini la contrarietà a detta proroga di poteri (cfr. Cass. 1445/1993, n. 1405/2007 e 18660/2012).
In ogni caso, si fa presente che, nel corso del giudizio, il ### si è costituito con un nuovo difensore, munito di valida procura a firma dell'amministratore p.t. di nomina giudiziaria autorizzato a costituirsi dal Giudice tutelare con l'Avv. ### nella presente causa, la cui procura è da ritenersi certamente valida in quanto sottoscritta dal l. r. p. t. del ### di nomina giudiziaria, generalizzato in premessa, la cui firma risulta autenticata dal difensore. Tardive, oltre che del tutto irrilevanti, sono le ulteriori deduzioni ed allegazioni documentali di cui alle note non autorizzate depositate in data ### dall'#### successivamente alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, con riferimento all'incarico difensivo conferito dall'amministratore giudiziario all'Avv. ### dunque inammissibili e non vagliabili dal Tribunale.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposto circa la nullità per genericità dell'atto di citazione in opposizione.
Invero con riferimento al petitum l'opponente ha indicato con chiarezza, tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda tutela. Inoltre, l'atto di citazione consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate. Ciò emerge anche dalla circostanza per cui parte opposta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
Ciò posto, venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
La pretesa monitoria è stata oggetto di contestazioni da parte dell'opponente soltanto con riguardo al quantum debeatur. ###, in primo luogo, ha contestato la correttezza delle ripartizioni pro quota millesimale poste alla base della avversa richiesta di pagamento, in particolare per presunti errori sia nella contabilizzazione preventiva e finale del costo dei lavori sia nella quantificazione dei propri millesimi di comproprietà posti alla base del calcolo.
Ebbene, in proposito, si osserva che l'amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condòmino moroso, anche se il mancato pagamento delle rate di spesa condominiale inerisce soltanto al rendiconto preventivo, purché questo, unitamente al riparto, sia stato ritualmente approvato dall'assemblea del condominio e che una siffatta azione potrebbe essere pregiudicata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. soltanto dalla sopravvenuta caducazione per qualsiasi ragione delle delibere di approvazione di detto rendiconto preventivo e relativo riparto di spesa (ad esempio, per sostituzione in rettifica a seguito di consuntivo oppure per annullamento in seguito ad impugnazione).
In tal senso cfr. Cass. 26629/2009; Cass. 19938/2012; Cass. 23447/2012 e Cass.7741/2017.
Nel caso di specie, i rendiconti preventivi del costo dei lavori e i conseguenti riparti di spesa pro quota millesimale sulla base dei quali il ### ex art. 63 disp. att. c.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sono stati regolarmente approvati con le delibere assembleari del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12, 06.05.13. Dette delibere non risultano essere state mai annullate, né sostituite per qualsiasi ragione.
In particolare, le delibere del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12 risultano addirittura mai impugnate.
La delibera del 06.05.13, benché impugnata, non risulta che sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, né che sia stata poi annullata all'esito del giudizio - sul quale le parti nulla hanno dedotto - talché la stessa, al pari delle altre delibere, deve ritenersi pienamente utilizzabile a fini decisori in questa sede ###ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato” (in tal senso Cass. 7741/2017; v. anche Cass. S.U. 4421/2007 e Cass. 9839/2021).
Ne consegue, che detta prima contestazione, nonché le correlate richieste di ordine di esibizione e c.t.u., sono del tutto inammissibili oltre che irrilevanti.
Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza dell'opponente circa l'erroneità del calcolo del proprio credito residuo, essendo rimasta incontestata dall'opposto la circostanza per cui, a fronte di parziali pagamenti, l'#### residui debitore nei confronti del ### del minor importo di € 3.775,20 (sugli effetti della non contestazione cfr. Cass. 5356/2009 e 27596/2008).
Talché, per i titoli azionati in via monitoria, l'#### deve ritenersi ancora debitore nei confronti del ### della complessiva somma di € 3.775,20.
Ciò detto, venendo, invece, all'esame delle domande riconvenzionali avanzate dall'#### si osserva quanto segue. ###. ### ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento del proprio compenso professionale a fronte dello svolgimento - nell'ambito dell'incarico di D.L. e responsabile della sicurezza dei lavori straordinari di cui è causa, conferitogli dal ### con delibere del 15.05.2010, 16.07.2010 e 03.08.2010 - delle seguenti attività (cfr. parcella): a) in relazione ai lavori di realizzazione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare, le attività di “rilievo dell'esistente, progetto architettonico, progetto strutturale ed indagine di mercato per l'individuazione di imprese specializzate”; b) in relazione ai lavori di risanamento strutturale di pilastri al piano garage, le attività di “progetto, architettonico e progetto strutturale”.
Ciò detto, quanto alla pretesa di pagamento relativa alle attività sub a), in primo luogo, risulta incontestata l'esistenza del titolo, non avendo il ### contestato l'intervenuto conferimento dell'incarico all'#### ma soltanto la sua effettiva esecuzione da parte del professionista, per essersi egli dimesso prima dello svolgimento di qualsiasi attività in favore del ### Né può ritenersi, come da ultimo sostenuto dall'opposto, che detto titolo sia venuto meno per effetto della sopravvenuta pronuncia di annullamento per vizi formali delle delibere assembleari del 15.05.2010, 16.07.2010 e 03.08.2010, proprio nelle parti di esse riguardanti la decisione di conferimento dell'incarico all'#### (sentenza n.2137/2015 del Tribunale di ### resa in data ### nell'ambito del procedimento n.r.g. 4467/2010).
Invero, tale sentenza deve ritenersi inutiliter data in quanto alla data della sua pronuncia le delibere impugnate erano già state private dei loro effetti per essere state sostituite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2377 c.8 e 1444 (disciplina dettata in materia societaria ma pacificamente applicabile anche in materia condominiale) da una successiva delibera di ratifica del relativo contenuto (trattasi della delibera datata 15.04.2011).
La giurisprudenza ha chiarito che il citato art. 2377 c.8 c.c. ricollega alla sostituzione della delibera impugnata un effetto di “sanatoria ex tunc” (cd. innovazione sanante), idoneo a far salve le statuizioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza della deliberazione sostituita (in tal senso Cass. 22762/2012).
La delibera di ratifica del 15.04.2011, pertanto, tiene pienamente luogo di quelle originariamente invocate dall'#### a fondamento della sua pretesa e, risultando la stessa regolarmente approvata e mai invalidata o a sua volta sostituita, deve ritenersi ancora valida ed efficace e pertanto valorizzabile ai fini del decidere.
Ciò detto, è emerso dall'istruttoria che il professionista prima delle sue dimissioni, intervenute in data ### per insanabili contrasti con l'amministratore pro tempore, abbia effettivamente svolto le attività dedotte sub a). Invero durante la riunione assembleare del 16/07/2010 l'#### presentava all'assemblea “la realizzazione dei lavori ed il relativo computo metrico” e l'assemblea “all'unanimità” approvava il computo metrico “presentato dall'### Corbo”. Tale ultima delibera, secondo le condivisibili valutazioni del c.t.u. (pag. 36 dell'elaborato peritale), “consente di trarre che il professionista ha redatto e sottoposto all'attenzione dei condomini un progetto almeno di massima, corredato di preventivo dei lavori da eseguire, e che il tutto è stato approvato dall'assemblea. Infatti, per poter effettuare un computo metrico estimativo - che è un elaborato tecnico redatto dal progettista al fine di stimare il costo di realizzazione di un'opera, e che contiene tutte le lavorazioni di cui la stessa si compone, con le corrispondenti quantità e i rispettivi costi - è necessario aver predisposto il relativo progetto. Pertanto, la presentazione all'assemblea condominiale del computo metrico estimativo (in verbale “computo metrico”) implica la redazione del progetto, così come l'approvazione da parte dell'assemblea del computo contiene l'implicita approvazione del progetto da cui esso scaturisce.” Inoltre, alla riunione seguente del 03/08/2010, l'#### presentava alla assemblea i preventivi di due ditte specializzate in carpenteria metallica, e l'assemblea, in quella stessa sede, optava per quello offerto dalla società ### S.r.l. conferendo mandato all'amministratore p.t. di procedere alla stipula del contratto d'appalto previo “benestare del ### dei Lavori”.
Inoltre, in data ### il ### e la società ### S.r.l. stipulavano contratto d'appalto per la fornitura in opera di carpenteria metallica zincata a caldo per la copertura, da ancorare ai sottostanti elementi strutturali in c.c.a., completa di pannelli isolanti sandwich in lamiera grecata, opere di lattoneria, pannelli grigliati per recinzione e sfiati per colonne fecali.
Tale contratto, in premessa, riportava la presa di “visione e conoscenza del progetto preliminare redatto dall'#### Corbo”.
In corso di causa è stato poi escusso il #### il quale, in qualità di titolare della impresa ### s.r.l., ha confermato non soltanto la circostanza che il ### aveva affidato l'esecuzione del progetto preliminare dei lavori di cui al contratto di appalto predetto all'#### ma anche la circostanza che nella materiale redazione del detto contratto con la ### il ### si era avvalso anche della consulenza tecnica dell'#### quale designato per la elaborazione del progetto preliminare, precisando, altresì, di aver personalmente ricevuto dall'#### il progetto preliminare delle opere (benché non anche quello esecutivo).
Ciò detto, quanto poi all'entità e alle tempistiche di svolgimento di tali prestazioni, all'esito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, è stato accertato dal c.t.u., in base alla documentazione prodotta in atti, che le prestazioni rese dal professionista in relazione alla realizzazione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare in dettaglio hanno compreso: “A. operazioni in sito di rilievo di massima del lastrico solare con successiva restituzione in forma grafica, condensate nell'elaborazione della pianta del lastrico solare (“### N° 05 ###”); B. redazione del progetto architettonico di massima della copertura comprendente la relazione tecnica descrittiva dell'intervento da attuare corredata di documentazione fotografica (“### N° 03 ###” e “### N° 04 DOC. FOTOGRAFICA”), gli elaborati grafici (“7.3 ###” e “7.4 ###”) e il computo metrico estimativo (“### N° 8 ###”) da cui risulta che il costo complessivo presunto dell'intervento è pari a € 168˙315,29; C. redazione del progetto strutturale di massima della copertura comprendente la relazione di calcolo (“### N° 06 ###”) e gli elaborati grafici (“7.1 ###”, “7.2 ###”, “7.5 ###”, “7.6 ###”, “7.7 ###”, “###9”); D. indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa esecutrice della copertura in carpenteria metallica, concretizzata nella presentazione all'assemblea condominiale di n.2 preventivi di società specializzate.” e che “### attività professionale è stata svolta, a committenza privata, nell'intervallo di tempo certamente intercorrente tra maggio 2010 (delibera assembleare di incarico) e aprile 2011 ###”.
Il c.t.u. ha poi proceduto alla formulazione delle specifiche competenze spettanti al professionista per lo svolgimento di dette attività quantificandole nel modo che segue: “A. Rilievo di massima del lastrico solare ### a vacazione (### D.M. n.417 del 03-09-1997) Superficie rilevata: mq. 1400 Vacazioni (n.1/50 mq. o frazione): 28 Professionista incaricato € 56,81/vacazione ### a vacazione € 1˙590,68 B. Progetto architettonico della copertura del lastrico solare. ### a percentuale (### D.M. 29-06-1981) Importo complessivo lavori (come da computo metrico estimativo): € 168˙315,29 Importo lavori architettonici (come da computo metrico estimativo): € 79˙141,09 Classe e categoria di appartenenza dell'opera (art.14): I/c (edifici di abitazione civile) Percentuale di tariffa sull'importo delle opere come da ### A: I/c per interpolazione lineare K=10.9684% Prestazioni parziali e relative aliquote come da ### B: a. Progetto di massima 0.10 d. Preventivo particolareggiato 0.10 = 0.20 ### a percentuale € 79˙141,09 x 10.9684/100 x 0.20 = € 1˙736,10 Compensi accessori e conglobati per spese e vacazioni (art.13) In base alla delibera di Consiglio dell'Ordine del 12-12-1995 45.20% del compenso a percentuale € 784,72 C. Progetto strutturale della copertura del lastrico solare ### a percentuale (### D.M. 29-06-1981) Importo complessivo lavori (come da computo metrico estimativo): € 168˙315,29 Importo lavori strutturali (come da computo metrico estimativo): € 89˙174,20 Classe e categoria di appartenenza dell'opera (art.14): I/g (strutture in zona sismica) Percentuale di tariffa sull'importo delle opere come da ### A: I/g per interpolazione lineare K=10.5514% Prestazioni parziali e relative aliquote come da ### B: a. Progetto di massima 0.08 d. Preventivo particolareggiato 0.08 = 0.16 ### a percentuale € 89˙174,20 x 10.5514/100 x 0.16 = € 1˙505,46 Compensi accessori e conglobati per spese e vacazioni (art.13) In base alla delibera di Consiglio dell'Ordine del 12-12-1995 44.91% del compenso a percentuale € 676,10 D. Indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa esecutrice della copertura in carpenteria metallica ### a vacazione (### D.M. n.417 del 03-09-1997) Acquisizione preventivo della ditta ### con sede in ###. ###: trasferta presso sede azienda (ore 2), illustrazione opere a farsi (ore 1), sopralluogo lastrico solare (ore 2) - totale ore 5 Acquisizione preventivo della ditta ### con sede in ### I. ### risultata affidataria: trasferta presso sede azienda (ore 3), illustrazione opere a farsi (ore 1), sopralluogo lastrico solare (ore 2), ulteriore accesso per verifica misurazioni (ore 1) - totale ore 7 ore: 5 + 7 = 12 Professionista incaricato € 56,81/vacazione 12 x 56,81 = € 681,72. (…) In definitiva, il C.T.U. valuta che i compensi relativi all'attività professionale oggetto di domanda riconvenzionale ammontano a € 5˙513,96 per onorari, € 1˙460,82 per compensi conglobati per spese e vacazioni (art.13) corrispondenti a complessivi € 6˙974,78 (oltre contributo di cassa previdenziale e ###. All'importo su determinato bisogna aggiungere la somma di € 214,00 per diritti di revisione, già versata dall'ing. M. ### all'Ordine degli ### della ### di Avellino”.
La c.t.u. è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ed in particolare mentre il ### non ha sollevato osservazioni alla bozza peritale, parte opponente ha contestato l'analisi del perito d'ufficio nella misura in cui lo stesso non ha considerato le ulteriori attività.
In particolare, con riferimento alle attività di indagine di mercato il c.t.u. con ragionamento del tutto corretto ha rilevato: “nella valutazione, effettuata in ragione del tempo impiegato, dell'attività svolta dal professionista in relazione all'indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa a cui affidare l'esecuzione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare dello stabile condominiale, conclusasi con la presentazione all'assemblea condominiale di n.2 preventivi - non emergendo dalla documentazione agli atti alcun elemento comprovante la natura e consistenza delle attività effettivamente eseguite (e, conseguentemente, l'impegno temporale concretamente richiesto), rilevando nella specifica corredata di parere di congruità dell'ordine professionale (con ogni probabilità, compilata in base alle dichiarazioni rese dal professionista, stante la citata carenza) l'esecuzione di “trasferta presso sede azienda, illustrazione opere a farsi, sopralluogo lastrico solare” per l'impresa non aggiudicataria e “trasferta presso azienda, illustrazione opere a farsi, sopralluogo lastrico solare, ulteriore accesso per verifica misurazioni” per l'impresa con cui è poi stato stipulato contratto d'appalto - sono stati considerati i tempi ritenuti mediamente necessari per l'esecuzione delle attività indicate nella specifica, stanti l'ubicazione delle sedi delle imprese e le caratteristiche delle opere da appaltare. Parte opponente/attrice in riconvenzionale contesta tale valutazione, obiettando che i preventivi presentati all'assemblea condominiale provengono da “aziende altamente specializzate nel settore metalmeccanico (carpenteria metallica), in ambito di edilizia civile”, la cui individuazione ha richiesto “una severa selezione”, e che è stato necessario fornire all'impresa aggiudicataria “numerose informazioni di natura tecnica, ulteriori accessi al lastrico solare…, sopralluoghi…”. In realtà, nel verbale assembleare del 16-07- 2010 con cui il professionista ha di fatto ricevuto l'incarico (in allegato n.5), si riscontra che “l'ing. ### si incaricherà di presentare i preventivi di due ditte specializzate in carpenteria metallica che lui stesso ha già contattato”, pertanto si deve ritenere che lo stesso avesse già in precedenza preso contatti con le n.2 imprese che hanno presentato le offerte e, dunque, non è stata necessaria alcuna selezione successivamente al conferimento dell'incarico, ma esclusivamente, come indicato nella specifica agli atti (in allegato n.5), l'illustrazione delle opere da realizzare, il sopralluogo del lastrico solare e l'ulteriore accesso per la verifica delle misurazioni da parte dell'aggiudicataria (il tutto limitato a una fase preliminare della progettazione). Per l'esecuzione di tali attività, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dall'opponente, dalla quale si ribadisce che non emergono elementi a sostegno di natura e consistenza delle stesse, si ritengono congrui i tempi (e, di conseguenza, gli importi) determinati nella relazione preliminare trasmessa alle parti. Inoltre, l'alta specializzazione delle imprese coinvolte, citata dall'opponente nelle proprie note, non potrebbe che contribuire a ridurre le tempistiche stimate, in considerazione della competenza e dell'esperienza nel campo specifico delle stesse.” Con riferimento invece all'attività tecnica asseritamente espletata per i pilastri del garage (sub b), rispetto alla quale il ### ha fermamente negato di aver conferito incarico, il c.t.u. ha osservato che: “per quel che riguarda l'intervento di “riparazione locale a pilastri del piano interrato”, sulla scorta della documentazione agli atti di causa, si rileva che in data ### il Comune di ### ha emesso nei confronti del ### un provvedimento di diffida per la messa in sicurezza ai fini dell'eliminazione di ogni potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, e che in data ### l'amministratore p.t. ### ha inviato ai proprietari dei locali-box diffida a consentire l'accesso al fine di esaminare le condizioni dei pilastri, mentre non si riscontra alcun documento di conferimento di incarico da parte dell'amministratore p.t., né dell'assemblea dei condomini. Sebbene si possa ritenere verosimile, oltre che ragionevole, che trattandosi adempimenti a carattere di urgenza, avendo il condominio già un rapporto professionale in essere con un tecnico, l'amministratore p.t., nell'ambito dei propri poteri, abbia conferito incarico all'#### senza passaggio in assemblea, agli atti non si rinviene traccia di tale circostanza, e l'unico riferimento rilevabile nel fascicolo dell'opponente è la dichiarazione di esecuzione di un sopralluogo al piano interrato dell'edificio in data ### (cfr. frontespizio dell'elaborato “### N° 01 INCARICO” relativo a “progettazione copertura in carpenteria metallica e risanamento strutturale pilastri piano garage”), oltre alla documentazione che il professionista ha inteso produrre a sostegno dello svolgimento della prestazione professionale, consistente in: 1. “ALL. N° 10 ###” relativa a “lavori di consolidamento dei pilastri piano interrato” priva di data e provvista di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio; 2. “ALL. N° 11 ###” contenente un “esempio” di rinforzo di pilastro di sezione cm. 30x30 con “camicia esterna in HPFRC” (calcestruzzo fibrorinforzato ad elevata prestazione) provvisto di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio; 3. “ALL. N° 12 ###” contenente computo metrico estimativo ad oggetto “### piano interrato” datato 07-07-2014 e provvisto di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio, da cui risulta che il presunto costo complessivo dell'intervento è pari a € 80˙609,33.” (…) “ - in relazione all'intervento di “riparazione locale a pilastri del piano interrato”, si deve rilevare che, nonostante nella relazione (“### N° 10 ###”) il professionista dichiari di aver effettuato sopralluogo con lo “scopo di verificare lo stato attuale dei pilastri e ricercare gli interventi maggiormente adeguati al risanamento strutturale dei medesimi” e descriva l'intervento di riparazione che prevede di eseguire, non si rinviene agli atti alcun elaborato grafico (quale, ad esempio, una pianta) che, oltre a rappresentare il piano interrato suddiviso in box e la disposizione dei pilastri, individui gli elementi strutturali ammalorati da sottoporre all'intervento. Si nota ancora che l'elaborato “### N°11 ###”, mancando di ogni concreto riferimento ai pilastri oggetto di intervento (quali posizione nell'organismo strutturale, analisi dei carichi, calcolo delle sollecitazioni agenti, ecc.), rappresenta più un esempio didattico di rinforzo con calcestruzzo fibrorinforzato di un elemento strutturale soggetto a pressoflessione avente sezione di cm. 30x30, piuttosto che l'effettiva verifica strutturale di pilastri del fabbricato condominiale. Infine, si deve osservare che, dall'esame delle voci del computo metrico estimativo “### N° 12 ###”, si deduce che l'intervento di riparazione locale previsto interessa n.25 pilastri aventi sezione di cm. 40x70 e altezza di ml. 3.50 mentre la relazione di calcolo si riferisce a un elemento strutturale con sezione 30x30 che, a parere del C.T.U., è improbabile che possa rappresentare uno dei pilastri al livello più basso di un fabbricato con “9 impalcati”, in quanto tale sezione difficilmente risulterebbe idonea a sopportare i carichi ivi agenti. Pertanto, non si può ritenere che la documentazione prodotta sia idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della relativa prestazione.” (…) “In base alle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi (assenza di un documento di conferimento di incarico, analisi della documentazione prodotta a sostegno dello svolgimento della prestazione), il C.T.U. ritiene di non riconoscere alcun compenso in relazione all'intervento di riparazione locale ai pilastri del piano interrato”.
A confutazione delle osservazioni di parte opponente si richiamano le seguenti valutazioni in replica espresse dal c.t.u.: “sebbene parte opponente/attrice in riconvenzionale nelle proprie note obietti che tale attività sia stata “regolarmente espletata dal tecnico, che, ha effettuato i relativi sopralluoghi nella quasi totalità dei box garage, a cui gli hanno consentito l'accesso gli stessi proprietari”, dalla documentazione in atti non si riscontrano evidenze che supportino quanto sostenuto. Non si rileva, infatti, alcun verbale relativo ai sopralluoghi che il professionista avrebbe eseguito. Tantomeno, tra la documentazione che la parte ha prodotto a sostegno dello svolgimento della prestazione professionale, è stato possibile rinvenire documentazione fotografica, né una pianta del piano interrato che rappresentasse la suddivisione in box-garage, la disposizione dei pilastri e le loro dimensioni, e che individuasse gli elementi strutturali su cui intervenire (fornite, invece, in relazione alla copertura del lastrico solare). Non rilevando, quindi, testimonianze circa l'esecuzione di misurazioni e la loro successiva restituzione in forma grafica, non si ritiene possibile riconoscere la prestazione professionale di rilievo del piano interrato. Si devono, inoltre, ribadire le considerazioni già espresse in merito agli elaborati “### N°11 ###” e “### N° 12 ###”, pertanto si riafferma che, contenendo il primo soltanto un esempio di dimensionamento di incamiciatura con calcestruzzo fibrorinforzato relativo a un elemento strutturale soggetto a pressoflessione con sezione di cm. 30x30 (che difficilmente può rappresentare un pilastro posto al livello più basso di un edificio con 9 impalcati), mentre nel secondo risultano contabilizzati interventi su n.25 pilastri con sezione di cm.40x70, non si può ritenere che la documentazione in atti dimostri lo svolgimento della prestazione relativa ai pilastri del piano interrato. In aggiunta, non è stato possibile rinvenire un documento attestante il conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea condominiale o dell'amministratore p.t.
In definitiva, con riferimento all'attività riguardante il piano garage, si conferma quanto determinato nella relazione preliminare trasmessa alle parti e già esposto in precedenza.” Inoltre, nel corso dell'istruttoria, ha trovato riscontro la prospettazione offerta dalla parte opposta, secondo cui l'attività sub b) sarebbe stata commissionata da parte del ### ad altro professionista, l'### Tucci, e dal medesimo conseguentemente eseguita.
Invero, in primo luogo, l'### Tucci, escusso in sede testimoniale e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha confermato di aver eseguito nell'estate del 2012 alcuni lavori di messa in sicurezza su mandato del ### precisando che gli stessi avessero riguardato la protezione dei passaggi pedonali lungo il fabbricato con una impalcatura e tavolati, nonché il ripristino di un pilastro nel piano garage e che tali lavori si erano resi necessari a seguito di diffida comunale del 17.01.11.
Egli, inoltre, ha confermato di aver redatto personalmente il progetto per il ripristino del pilastro box.
Nondimeno, nel verbale della riunione assembleare del 14.06.2012, chiamata per l'approvazione del quadro economico dei lavori di ristrutturazione del ### tra le altre cose si legge la richiesta di un condomino alla verifica di un “pilastro già riparato dall'### Tucci”.
Lo stesso c.t.u. ha poi evidenziato che “per converso, dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che in data ### l'amministratore p.t. F. Ragno ha depositato presso il Comune di ### una comunicazione di inizio lavori per manutenzione straordinaria (di cui si rinviene solo la prima facciata). Dalla dichiarazione di fine lavori e certificazione di conformità depositata il ### (di cui è stata prodotta solo la prima facciata), risulta quale progettista l'#### Agli atti è, inoltre, presente una relazione tecnica datata 12-05-2011, redatta dall'### M. ### per conto del ### relativa a “interventi di manutenzione straordinaria urgenti” da eseguire in relazione alla diffida del Comune di ### del 17-01-2011, tra i quali è compreso un intervento di “ripristino di copriferro e cerchiatura” di un pilastro al piano garage.” Ne consegue che per le attività sub b) non può essere riconosciuta la spettanza di alcun compenso in favore dell'#### In definitiva devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento all'#### del compenso delle prestazioni professionali svolte dal medesimo in favore del ### come accertate in corso di causa mediante c.t.u.
Rispetto a tali attività, condividendosi le valutazioni espresse dal c.t.u., deve ritenersi congruo liquidare al professionista il compenso di € 7.188,78 (€ 6.974,78 + € 214 per diritti di revisione) oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Pertanto, in definitiva, il d.i. opposto deve essere revocato.
Per i titoli azionati in via monitoria, al ### spetta il diritto al pagamento da parte dell'#### dell'importo di € 3.775,20.
Spetta all'#### il diritto al pagamento da parte del ### delle proprie spettanze professionali nei limiti dell'importo di € 7.188,78 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Sussistendone i presupposti, su espressa domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, deve essere dichiarata la compensazione giudiziale dei reciproci crediti accertati in capo alle parti in corso di giudizio, fino a concorrenza dell'importo di € 3.775,20. ### deve essere condannato al pagamento in favore dell'#### dell'importo di € 3.413,58 (€ 7.188,78 - € 3.775,20), oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Le spese processuali, comprese quelle di c.t.u. (liquidate in corso di giudizio con separato decreto), devono essere compensate per intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in ragione della soccombenza reciproca. ### della lite non consente di rinvenire i presupposti alcuna condanna ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3489/2014 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2014 emesso dal Tribunale di ### in data ###, DICHIARA la compensazione giudiziale dei crediti reciproci delle parti, come accertati in corso di causa, fino a concorrenza dell'importo di € 3.775,20 e CONDANNA il ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 3.413,58, oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti per le causali di cui in parte motiva; 2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto in corso di giudizio.
Così deciso in data 8 ottobre 2024 IL GIUDICE
Dott.ssa ###
causa n. 3489/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Marotta Alessia