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Tribunale di Crotone, Sentenza n. 559/2023 del 14-06-2023

... relativa al sito aziendale redatta dal Dr. ### e dal Dr. Marotta in data ### ( cfr. all. fascicolo ricorrente); di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la correlazione tra il mesotelioma pleurico, l'attività professionale svolta dal de cuius ed il suo decesso; che l'### aveva ingiustamente respinto la domanda amministrativa presentata in data ###( cfr. all. 9 fascicolo ricorrente e all. deposito del 12.07.2022). Tanto premesso, così concludeva “Che il Giudice del ### designato ### fissare l'udienza di discussione della causa, e previa nomina di c.t.u. medico legale sulla base degli atti, ### accogliere, contrariis reiectis, le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare il nesso causale tra la patologia neoplastica contratta dal #### O ### e l' attività lavorativa dallo stesso svolta cui è conseguito il decesso; 2. per l' effetto condannare la resistente ### all' erogazione della rendita in favore alla superstite.Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Instaurato il contraddittorio, l'### preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per assenza di denuncia di malattia professionale; nel merito, contestava la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c. la seguente ### nella causa iscritta al n. 984/2022 RG promossa da: -### in qualità di erede del sig. ### O #### rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. #### Ricorrente C O N T R O -INAIL , in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. ### Resistente FATTO E ### In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. 
Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere coniuge superstite del defunto sig. ### O ### deceduto in ### il ### a causa di “mesotelioma pleurico; insufficienza respiratoria ; arresto cardiocircolatorio; tromboembolia polmonare” ( cfr. all. 7 certificato necroscopico); che il de cuius per il periodo dal 6.7.1972 al 30.12.1995 aveva prestato, continuativamente, la propria attività lavorativa, con la qualifica di operatore d'impianto, alle dipendenze della ### e ### S.p.A. nelle sue varie trasformazioni societarie, sempre presso lo stabilimento di ### (cfr. all. 1 libretto di lavoro); che il sig. ### nello svolgimento della propria attività lavorativa, in qualità di addetto alla manutenzione dell'impianto di elettrolisi era stato esposto a sostanze altamente nocive quali zinco, acido solforico, piombo, cadmio ed in particolare amianto, come altresì testimoniato dalla CTU ambientale relativa al sito aziendale redatta dal Dr. ### e dal Dr. Marotta in data ### ( cfr. all. fascicolo ricorrente); di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la correlazione tra il mesotelioma pleurico, l'attività professionale svolta dal de cuius ed il suo decesso; che l'### aveva ingiustamente respinto la domanda amministrativa presentata in data ###( cfr. all. 9 fascicolo ricorrente e all. deposito del 12.07.2022). 
Tanto premesso, così concludeva “Che il Giudice del ### designato ### fissare l'udienza di discussione della causa, e previa nomina di c.t.u. medico legale sulla base degli atti, ### accogliere, contrariis reiectis, le seguenti conclusioni: 1. accertare e dichiarare il nesso causale tra la patologia neoplastica contratta dal #### O ### e l' attività lavorativa dallo stesso svolta cui è conseguito il decesso; 2.  per l' effetto condannare la resistente ### all' erogazione della rendita in favore alla superstite.Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” Instaurato il contraddittorio, l'### preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per assenza di denuncia di malattia professionale; nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. 
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è così decisa.  * * * 
La presente controversia ha ad oggetto la verifica circa la sussistenza del diritto della ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite del defunto ### O ### di ottenere la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65. 
La norma stabilisce: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza”. 
Condizione perché determinate categorie di superstiti (tra cui il coniuge del soggetto deceduto) maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro. 
Si precisa che il diritto sorge autonomamente ed "ope legis" in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.10533/96). 
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che il de cuius, mentre era in vita, non beneficiasse di alcuna rendita ### Trattasi allora di accertare, da un lato, se il “mesotelioma pleurico” contratto dal sig. ### O ### G. fosse correlabile all'attività lavorativa da questi svolta; in secondo luogo, in caso di risposta affermativa, occorre altresì chiedersi se il decesso del de cuius sia stato causalmente o concausalmente ricollegabile alla malattia professionale contratta. 
Orbene, l'istruttoria testimoniale assunta ha confermato che il sig. ### O ### per più di 20 anni e per almeno otto ore giornaliere, nella sua qualità di strappatore addetto al reparto di elettrolisi, fosse stato continuativamente esposto, senza adeguati dispositivi di protezione individuale e in un ambiente privo di impianti di ricircolo dell'aria, a sostanze altamente nocive, quali l'acido solforico, lo zinco, il piombo ed il cadmio( cfr. deposizioni testimoniali del sig. ### e del sig. ### assunte all'udienza del 14.02.2023).  ### ambientale depositata in atti, a firma dei dottori ### e ### ( cfr. all. 3 fascicolo ricorrente), redatta nell'anno 2006, prova documentalmente che il sito aziendale della ### in cui il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa per più di vent'anni, fosse caratterizzato da una massiccia presenza di fibre di amianto, in particolare all'interno delle tubazioni ad alta pressione e temperatura sotto forma di trecce, guarnizioni e cartone, peraltro soggetto a rapida dispersione sia per la friabilità del materiale stesso sia per l'erosione dovuta alla presenza di agenti chimici ( specie nel reparto di elettrolisi a causa della presenza di acido solforico); inoltre, nella stessa CTU ambientale si legge che il tecnico manutentore addetto al reparto di elettrolisi, qual era il sig. ### era certamente soggetto ad una esposizione ad amianto superiore al tasso soglia previsto per legge ( cfr. pag. 48 CTU all. 3 fascicolo ricorrente). 
Quindi, disposta consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza della malattia professionale nonché del nesso eziologico tra questa ed il decesso del sig. ### O ### il ### previa accurata ricostruzione dell'ambiente lavorativo e delle mansioni occupate dal de cuius, rispondeva positivamente al quesito osservando che “…### ciò premesso e senza necessità di ulteriori approfondimenti, appare innegabile che la descritta attività del sig. ### lo abbia esposto a sicura inalazione di fibre di amianto, ed anche per un tempo abbastanza prolungato. Ove si consideri che: - lo ### (### - ### internazionale per la ricerca sul cancro) ed innumerevoli evidenze scientifiche hanno dimostrato che il 90% dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto, con relazione causale tra mesotelioma ed esposizione professionale; - che da vari studi specifici è emerso che nelle coorti di lavoratori esposti ad amianto, casi di mesotelioma si sono verificati anche a seguito di esposizioni modeste o modestissime per intensità e/o per durata (a differenza della asbestosi, che è invece strettamente correlata all'entità della esposizione, ossia alla dose cumulativa di fibre inalate); - che quando esistono riferimenti sicuri ad una pregressa significativa esposizione all'amianto, la probabilità che sussista un nesso causale amianto-tumore viene considerata prossima alla certezza; - che per tali motivazioni il mesotelioma pleurico è incluso nel ### 6 della ### I (ad elevata probabilità di origine professionale) dell'elenco delle malattie professionali (per i lavoratori esposti in maniera continuativa ad asbesto e altri minerali contenenti fibre di asbesto, vi è quindi la presunzione legale d'origine); si può concludere che, nel caso in esame, essendo stata ampiamente provata la correlazione tra esposizione alle polveri di amianto e l'insorgenza della patologia pleurica, non possono essere ammessi dubbi in merito al rapporto di causalità diretta tra attività lavorativa e decesso del sig. #### scorta di quanto sopra, si può così concludere: il sig. ### O ### è deceduto il ### per un “mesotelioma pleurico”; la sua attività lavorativa è stata espletata per oltre 20 anni in un microclima ambientale saturo di sostanze altamente nocive, ed in particolare di fibre d'amianto, cui è riconosciuto un sicuro ruolo cancerogeno; con criteri di elevatissima probabilità, se non addirittura di certezza, si può ritenere che il decesso sia causalmente ricollegabile all'attività lavorativa svolta dal de cuius. ” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il ###, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta). 
Orbene, le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio risultano sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise. 
In virtù delle considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta, con condanna dell'### a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65 nella misura di legge. 
Le spese processuali vanno poste a carico dell'### secondo la regola della soccombenza, con distrazione. 
Le spese CTU, liquidate con separato decreto, vanno altresì poste a carico dell'### P.Q.M.   definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide: - accerta e dichiara che il sig ### O ### era affetto da malattia professionale che ne ha determinato il decesso e, conseguentemente, che l'odierna ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/65; per l'effetto condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle suddette prestazioni, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo; - condanna altresì l'### al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico dell'#### lì 14/06/2023 #### n. 984/2022

causa n. 984/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vilei Alessia

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1709/2024 del 08-10-2024

... RG. n. 3489/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 3489 R.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso lo studio della quale è elettivamente domiciliat ####### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ######: come da atti e note di trattazione scritta. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 651/2014 del 09.05.2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di ### è stato ingiunto al ### Ing. ### il pagamento in favore del ### della somma di € 5.764,94 a titolo di saldo degli oneri condominiali pro quota ad esso spettanti in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del ### di cui alle delibere assembleari del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12, 06.05.13, oltre interessi e spese del monitorio. In particolare, il ### ha pro (leggi tutto)...

testo integrale

RG. n. 3489/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 3489 R.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso lo studio della quale è elettivamente domiciliat ####### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ######: come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 651/2014 del 09.05.2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di ### è stato ingiunto al ### Ing.  ### il pagamento in favore del ### della somma di € 5.764,94 a titolo di saldo degli oneri condominiali pro quota ad esso spettanti in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del ### di cui alle delibere assembleari del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12, 06.05.13, oltre interessi e spese del monitorio. 
In particolare, il ### ha prodotto a fondamento della domanda monitoria: copia delle delibere assembleari richiamate nel monitorio con relativa ripartizione tra condomini in base alle quote millesimali approvate dalla assemblea. 
Avverso tale decreto l'#### ha proposto formale opposizione eccependo, in sintesi: la debenza nei confronti del ### di una minor somma rispetto a quella azionata in via monitoria contestando l'importo come preteso, sollevando questioni circa la contabilizzazione preventiva e consuntiva all'esito dello svolgimento dei lavori in appalto, lamentando l'errata ripartizione di detti oneri per quota millesimale, ha eccepito il parziale pagamento; ha inoltre dedotto di aver maturato nei confronti del ### un controcredito a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte nell'ambito dei medesimi lavori, quantificato nell'importo di € 12.366,81 giusta parcella allegata. 
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.  per l'importo di € 12.366,81 o dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l'importo di € 6.601,87 (pari alla differenza tra la somma indicata in parcella e quella ingiunta) e, nel merito, previo accertamento della somma effettivamente dovuta per i lavori di ristrutturazione di cui trattasi e della somma spettantegli per le prestazioni svolte in favore del ### la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, la compensazione giudiziale delle reciproche ragioni di credito fino a concorrenza dei relativi importi e la condanna del ### al pagamento in proprio favore dell'eventuale credito residuo, altresì con la condanna del ### ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite. ### opposto, costituendosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito la nullità per genericità dell'atto di citazione e si è opposto alla sospensione della provvisoria esecutività del d.i.  opposto e all'emissione delle ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. per insussistenza dei presupposti; nel merito, ha eccepito l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, e chiesto, pertanto, il rigetto delle stesse con conseguente conferma del d.i. opposto e, altresì, a sua volta la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese e le competenze di lite, con attribuzione. 
Alla prima udienza del 20.10.2014, l'opponente ha, altresì, eccepito la nullità del mandato apposto a margine della comparsa di costituzione dell'opposto (depositata in data ###) per essere stato rilasciato dal #### in data ###, il quale, nel precedente mese di giugno 2014, si era dimesso dalla carica di amministratore del ### non aveva revocato le dimissioni e aveva accettato un nuovo incarico dall'### ha, inoltre, prodotto l'originale della dichiarazione proveniente dal competente ordine professionale contenente parere di congruità della propria parcella per il minor importo di € 10.761,78. 
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 10.11.2014 il G.I. originariamente assegnatario del fascicolo ha sospeso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto. 
All'udienza del 24.02.2015 sono stati assegnati i termini ex art. 183 c.6 c.p.c.  e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da entrambe le parti. 
Escussi alcuni testimoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2018, il G.I. succedutosi nell'assegnazione del fascicolo ha ritenuto la causa di natura documentale e superflua l'assunzione delle ulteriori testimonianze precedentemente ammesse e, pertanto, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. 
In prosieguo, la causa è stata trattenuta per la prima volta in decisione da altro G.I. succedutosi e poi da ### rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. volta a verificare se i compensi professionali richiesti dall'#### fossero dovuti sulla base della documentazione in atti e la relativa conformità alle tariffe vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico (v.  ordinanza del 08.07.2021). 
Espletata la c.t.u. tecnica, la causa è stata, infine, trattata dalla Scrivente - subentrata nell'assegnazione del fascicolo a far data dal marzo 2022 - all'udienza del 04.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ed introitata in decisione in pari data con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *****  ### è parzialmente fondata nei limiti che si diranno. 
Preliminarmente va rigettata la doglianza sollevata da ultimo dall'opponente (cfr. comparsa conclusionale depositata in data ###) e reiterata in fase decisionale anche dinanzi a questo Giudice circa l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, risultando in atti soltanto quello svoltosi per iniziativa dell'opponente e a dire dello stesso, riguardante la sola domanda riconvenzionale. 
Tale doglianza avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima udienza od entro la prima difesa utile ed è dunque inammissibile. 
Va, altresì, rigettata la doglianza relativa alla nullità della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del ### Detta procura è valida dovendo ritenersi che l'amministratore dimissionario l'abbia conferita in regime di cd. prorogatio imperii e non risultando in atti che lo stesso fosse stato sostituito al momento della costituzione in giudizio del ### o fosse stata formalmente espressa dai condomini la contrarietà a detta proroga di poteri (cfr. Cass. 1445/1993, n. 1405/2007 e 18660/2012). 
In ogni caso, si fa presente che, nel corso del giudizio, il ### si è costituito con un nuovo difensore, munito di valida procura a firma dell'amministratore p.t. di nomina giudiziaria autorizzato a costituirsi dal Giudice tutelare con l'Avv. ### nella presente causa, la cui procura è da ritenersi certamente valida in quanto sottoscritta dal l. r. p. t. del ### di nomina giudiziaria, generalizzato in premessa, la cui firma risulta autenticata dal difensore. Tardive, oltre che del tutto irrilevanti, sono le ulteriori deduzioni ed allegazioni documentali di cui alle note non autorizzate depositate in data ### dall'#### successivamente alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, con riferimento all'incarico difensivo conferito dall'amministratore giudiziario all'Avv.  ### dunque inammissibili e non vagliabili dal Tribunale. 
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposto circa la nullità per genericità dell'atto di citazione in opposizione. 
Invero con riferimento al petitum l'opponente ha indicato con chiarezza, tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda tutela. Inoltre, l'atto di citazione consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate. Ciò emerge anche dalla circostanza per cui parte opposta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze. 
Ciò posto, venendo al merito della controversia si osserva quanto segue. 
La pretesa monitoria è stata oggetto di contestazioni da parte dell'opponente soltanto con riguardo al quantum debeatur.  ###, in primo luogo, ha contestato la correttezza delle ripartizioni pro quota millesimale poste alla base della avversa richiesta di pagamento, in particolare per presunti errori sia nella contabilizzazione preventiva e finale del costo dei lavori sia nella quantificazione dei propri millesimi di comproprietà posti alla base del calcolo. 
Ebbene, in proposito, si osserva che l'amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condòmino moroso, anche se il mancato pagamento delle rate di spesa condominiale inerisce soltanto al rendiconto preventivo, purché questo, unitamente al riparto, sia stato ritualmente approvato dall'assemblea del condominio e che una siffatta azione potrebbe essere pregiudicata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. soltanto dalla sopravvenuta caducazione per qualsiasi ragione delle delibere di approvazione di detto rendiconto preventivo e relativo riparto di spesa (ad esempio, per sostituzione in rettifica a seguito di consuntivo oppure per annullamento in seguito ad impugnazione). 
In tal senso cfr. Cass. 26629/2009; Cass. 19938/2012; Cass. 23447/2012 e Cass.7741/2017. 
Nel caso di specie, i rendiconti preventivi del costo dei lavori e i conseguenti riparti di spesa pro quota millesimale sulla base dei quali il ### ex art.  63 disp. att. c.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sono stati regolarmente approvati con le delibere assembleari del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12, 06.05.13. Dette delibere non risultano essere state mai annullate, né sostituite per qualsiasi ragione. 
In particolare, le delibere del 08.05.12, 14.06.12, 26.07.12, 26.10.12 risultano addirittura mai impugnate. 
La delibera del 06.05.13, benché impugnata, non risulta che sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, né che sia stata poi annullata all'esito del giudizio - sul quale le parti nulla hanno dedotto - talché la stessa, al pari delle altre delibere, deve ritenersi pienamente utilizzabile a fini decisori in questa sede ###ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato” (in tal senso Cass. 7741/2017; v. anche Cass. S.U. 4421/2007 e Cass. 9839/2021). 
Ne consegue, che detta prima contestazione, nonché le correlate richieste di ordine di esibizione e c.t.u., sono del tutto inammissibili oltre che irrilevanti. 
Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza dell'opponente circa l'erroneità del calcolo del proprio credito residuo, essendo rimasta incontestata dall'opposto la circostanza per cui, a fronte di parziali pagamenti, l'#### residui debitore nei confronti del ### del minor importo di € 3.775,20 (sugli effetti della non contestazione cfr. Cass. 5356/2009 e 27596/2008). 
Talché, per i titoli azionati in via monitoria, l'#### deve ritenersi ancora debitore nei confronti del ### della complessiva somma di € 3.775,20. 
Ciò detto, venendo, invece, all'esame delle domande riconvenzionali avanzate dall'#### si osserva quanto segue.  ###. ### ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento del proprio compenso professionale a fronte dello svolgimento - nell'ambito dell'incarico di D.L. e responsabile della sicurezza dei lavori straordinari di cui è causa, conferitogli dal ### con delibere del 15.05.2010, 16.07.2010 e 03.08.2010 - delle seguenti attività (cfr. parcella): a) in relazione ai lavori di realizzazione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare, le attività di “rilievo dell'esistente, progetto architettonico, progetto strutturale ed indagine di mercato per l'individuazione di imprese specializzate”; b) in relazione ai lavori di risanamento strutturale di pilastri al piano garage, le attività di “progetto, architettonico e progetto strutturale”. 
Ciò detto, quanto alla pretesa di pagamento relativa alle attività sub a), in primo luogo, risulta incontestata l'esistenza del titolo, non avendo il ### contestato l'intervenuto conferimento dell'incarico all'#### ma soltanto la sua effettiva esecuzione da parte del professionista, per essersi egli dimesso prima dello svolgimento di qualsiasi attività in favore del ### Né può ritenersi, come da ultimo sostenuto dall'opposto, che detto titolo sia venuto meno per effetto della sopravvenuta pronuncia di annullamento per vizi formali delle delibere assembleari del 15.05.2010, 16.07.2010 e 03.08.2010, proprio nelle parti di esse riguardanti la decisione di conferimento dell'incarico all'#### (sentenza n.2137/2015 del Tribunale di ### resa in data ### nell'ambito del procedimento n.r.g. 4467/2010). 
Invero, tale sentenza deve ritenersi inutiliter data in quanto alla data della sua pronuncia le delibere impugnate erano già state private dei loro effetti per essere state sostituite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2377 c.8 e 1444 (disciplina dettata in materia societaria ma pacificamente applicabile anche in materia condominiale) da una successiva delibera di ratifica del relativo contenuto (trattasi della delibera datata 15.04.2011). 
La giurisprudenza ha chiarito che il citato art. 2377 c.8 c.c. ricollega alla sostituzione della delibera impugnata un effetto di “sanatoria ex tunc” (cd.  innovazione sanante), idoneo a far salve le statuizioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza della deliberazione sostituita (in tal senso Cass. 22762/2012). 
La delibera di ratifica del 15.04.2011, pertanto, tiene pienamente luogo di quelle originariamente invocate dall'#### a fondamento della sua pretesa e, risultando la stessa regolarmente approvata e mai invalidata o a sua volta sostituita, deve ritenersi ancora valida ed efficace e pertanto valorizzabile ai fini del decidere. 
Ciò detto, è emerso dall'istruttoria che il professionista prima delle sue dimissioni, intervenute in data ### per insanabili contrasti con l'amministratore pro tempore, abbia effettivamente svolto le attività dedotte sub a). Invero durante la riunione assembleare del 16/07/2010 l'#### presentava all'assemblea “la realizzazione dei lavori ed il relativo computo metrico” e l'assemblea “all'unanimità” approvava il computo metrico “presentato dall'### Corbo”. Tale ultima delibera, secondo le condivisibili valutazioni del c.t.u.  (pag. 36 dell'elaborato peritale), “consente di trarre che il professionista ha redatto e sottoposto all'attenzione dei condomini un progetto almeno di massima, corredato di preventivo dei lavori da eseguire, e che il tutto è stato approvato dall'assemblea. Infatti, per poter effettuare un computo metrico estimativo - che è un elaborato tecnico redatto dal progettista al fine di stimare il costo di realizzazione di un'opera, e che contiene tutte le lavorazioni di cui la stessa si compone, con le corrispondenti quantità e i rispettivi costi - è necessario aver predisposto il relativo progetto. Pertanto, la presentazione all'assemblea condominiale del computo metrico estimativo (in verbale “computo metrico”) implica la redazione del progetto, così come l'approvazione da parte dell'assemblea del computo contiene l'implicita approvazione del progetto da cui esso scaturisce.” Inoltre, alla riunione seguente del 03/08/2010, l'#### presentava alla assemblea i preventivi di due ditte specializzate in carpenteria metallica, e l'assemblea, in quella stessa sede, optava per quello offerto dalla società ### S.r.l. conferendo mandato all'amministratore p.t. di procedere alla stipula del contratto d'appalto previo “benestare del ### dei Lavori”. 
Inoltre, in data ### il ### e la società ### S.r.l. stipulavano contratto d'appalto per la fornitura in opera di carpenteria metallica zincata a caldo per la copertura, da ancorare ai sottostanti elementi strutturali in c.c.a., completa di pannelli isolanti sandwich in lamiera grecata, opere di lattoneria, pannelli grigliati per recinzione e sfiati per colonne fecali. 
Tale contratto, in premessa, riportava la presa di “visione e conoscenza del progetto preliminare redatto dall'#### Corbo”. 
In corso di causa è stato poi escusso il #### il quale, in qualità di titolare della impresa ### s.r.l., ha confermato non soltanto la circostanza che il ### aveva affidato l'esecuzione del progetto preliminare dei lavori di cui al contratto di appalto predetto all'#### ma anche la circostanza che nella materiale redazione del detto contratto con la ### il ### si era avvalso anche della consulenza tecnica dell'#### quale designato per la elaborazione del progetto preliminare, precisando, altresì, di aver personalmente ricevuto dall'#### il progetto preliminare delle opere (benché non anche quello esecutivo). 
Ciò detto, quanto poi all'entità e alle tempistiche di svolgimento di tali prestazioni, all'esito della c.t.u. espletata in corso di giudizio, è stato accertato dal c.t.u., in base alla documentazione prodotta in atti, che le prestazioni rese dal professionista in relazione alla realizzazione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare in dettaglio hanno compreso: “A. operazioni in sito di rilievo di massima del lastrico solare con successiva restituzione in forma grafica, condensate nell'elaborazione della pianta del lastrico solare (“### N° 05 ###”); B. redazione del progetto architettonico di massima della copertura comprendente la relazione tecnica descrittiva dell'intervento da attuare corredata di documentazione fotografica (“### N° 03 ###” e “### N° 04 DOC. FOTOGRAFICA”), gli elaborati grafici (“7.3 ###” e “7.4 ###”) e il computo metrico estimativo (“### N° 8 ###”) da cui risulta che il costo complessivo presunto dell'intervento è pari a € 168˙315,29; C. redazione del progetto strutturale di massima della copertura comprendente la relazione di calcolo (“### N° 06 ###”) e gli elaborati grafici (“7.1 ###”, “7.2 ###”, “7.5 ###”, “7.6 ###”, “7.7 ###”, “###9”); D. indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa esecutrice della copertura in carpenteria metallica, concretizzata nella presentazione all'assemblea condominiale di n.2 preventivi di società specializzate.” e che “### attività professionale è stata svolta, a committenza privata, nell'intervallo di tempo certamente intercorrente tra maggio 2010 (delibera assembleare di incarico) e aprile 2011 ###”. 
Il c.t.u. ha poi proceduto alla formulazione delle specifiche competenze spettanti al professionista per lo svolgimento di dette attività quantificandole nel modo che segue: “A. Rilievo di massima del lastrico solare ### a vacazione (### D.M. n.417 del 03-09-1997) Superficie rilevata: mq. 1400 Vacazioni (n.1/50 mq. o frazione): 28 Professionista incaricato € 56,81/vacazione ### a vacazione € 1˙590,68 B. Progetto architettonico della copertura del lastrico solare.  ### a percentuale (### D.M. 29-06-1981) Importo complessivo lavori (come da computo metrico estimativo): € 168˙315,29 Importo lavori architettonici (come da computo metrico estimativo): € 79˙141,09 Classe e categoria di appartenenza dell'opera (art.14): I/c (edifici di abitazione civile) Percentuale di tariffa sull'importo delle opere come da ### A: I/c per interpolazione lineare K=10.9684% Prestazioni parziali e relative aliquote come da ### B: a. Progetto di massima 0.10 d. Preventivo particolareggiato 0.10 = 0.20 ### a percentuale € 79˙141,09 x 10.9684/100 x 0.20 = € 1˙736,10 Compensi accessori e conglobati per spese e vacazioni (art.13) In base alla delibera di Consiglio dell'Ordine del 12-12-1995 45.20% del compenso a percentuale € 784,72 C. Progetto strutturale della copertura del lastrico solare ### a percentuale (### D.M. 29-06-1981) Importo complessivo lavori (come da computo metrico estimativo): € 168˙315,29 Importo lavori strutturali (come da computo metrico estimativo): € 89˙174,20 Classe e categoria di appartenenza dell'opera (art.14): I/g (strutture in zona sismica) Percentuale di tariffa sull'importo delle opere come da ### A: I/g per interpolazione lineare K=10.5514% Prestazioni parziali e relative aliquote come da ### B: a. Progetto di massima 0.08 d. Preventivo particolareggiato 0.08 = 0.16 ### a percentuale € 89˙174,20 x 10.5514/100 x 0.16 = € 1˙505,46 Compensi accessori e conglobati per spese e vacazioni (art.13) In base alla delibera di Consiglio dell'Ordine del 12-12-1995 44.91% del compenso a percentuale € 676,10 D. Indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa esecutrice della copertura in carpenteria metallica ### a vacazione (### D.M. n.417 del 03-09-1997) Acquisizione preventivo della ditta ### con sede in ###. ###: trasferta presso sede azienda (ore 2), illustrazione opere a farsi (ore 1), sopralluogo lastrico solare (ore 2) - totale ore 5 Acquisizione preventivo della ditta ### con sede in ### I.  ### risultata affidataria: trasferta presso sede azienda (ore 3), illustrazione opere a farsi (ore 1), sopralluogo lastrico solare (ore 2), ulteriore accesso per verifica misurazioni (ore 1) - totale ore 7 ore: 5 + 7 = 12 Professionista incaricato € 56,81/vacazione 12 x 56,81 = € 681,72. (…) In definitiva, il C.T.U. valuta che i compensi relativi all'attività professionale oggetto di domanda riconvenzionale ammontano a € 5˙513,96 per onorari, € 1˙460,82 per compensi conglobati per spese e vacazioni (art.13) corrispondenti a complessivi € 6˙974,78 (oltre contributo di cassa previdenziale e ###. All'importo su determinato bisogna aggiungere la somma di € 214,00 per diritti di revisione, già versata dall'ing. M. ### all'Ordine degli ### della ### di Avellino”. 
La c.t.u. è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ed in particolare mentre il ### non ha sollevato osservazioni alla bozza peritale, parte opponente ha contestato l'analisi del perito d'ufficio nella misura in cui lo stesso non ha considerato le ulteriori attività. 
In particolare, con riferimento alle attività di indagine di mercato il c.t.u. con ragionamento del tutto corretto ha rilevato: “nella valutazione, effettuata in ragione del tempo impiegato, dell'attività svolta dal professionista in relazione all'indagine di mercato per l'individuazione dell'impresa a cui affidare l'esecuzione della copertura in carpenteria metallica del lastrico solare dello stabile condominiale, conclusasi con la presentazione all'assemblea condominiale di n.2 preventivi - non emergendo dalla documentazione agli atti alcun elemento comprovante la natura e consistenza delle attività effettivamente eseguite (e, conseguentemente, l'impegno temporale concretamente richiesto), rilevando nella specifica corredata di parere di congruità dell'ordine professionale (con ogni probabilità, compilata in base alle dichiarazioni rese dal professionista, stante la citata carenza) l'esecuzione di “trasferta presso sede azienda, illustrazione opere a farsi, sopralluogo lastrico solare” per l'impresa non aggiudicataria e “trasferta presso azienda, illustrazione opere a farsi, sopralluogo lastrico solare, ulteriore accesso per verifica misurazioni” per l'impresa con cui è poi stato stipulato contratto d'appalto - sono stati considerati i tempi ritenuti mediamente necessari per l'esecuzione delle attività indicate nella specifica, stanti l'ubicazione delle sedi delle imprese e le caratteristiche delle opere da appaltare. Parte opponente/attrice in riconvenzionale contesta tale valutazione, obiettando che i preventivi presentati all'assemblea condominiale provengono da “aziende altamente specializzate nel settore metalmeccanico (carpenteria metallica), in ambito di edilizia civile”, la cui individuazione ha richiesto “una severa selezione”, e che è stato necessario fornire all'impresa aggiudicataria “numerose informazioni di natura tecnica, ulteriori accessi al lastrico solare…, sopralluoghi…”. In realtà, nel verbale assembleare del 16-07- 2010 con cui il professionista ha di fatto ricevuto l'incarico (in allegato n.5), si riscontra che “l'ing. ### si incaricherà di presentare i preventivi di due ditte specializzate in carpenteria metallica che lui stesso ha già contattato”, pertanto si deve ritenere che lo stesso avesse già in precedenza preso contatti con le n.2 imprese che hanno presentato le offerte e, dunque, non è stata necessaria alcuna selezione successivamente al conferimento dell'incarico, ma esclusivamente, come indicato nella specifica agli atti (in allegato n.5), l'illustrazione delle opere da realizzare, il sopralluogo del lastrico solare e l'ulteriore accesso per la verifica delle misurazioni da parte dell'aggiudicataria (il tutto limitato a una fase preliminare della progettazione). Per l'esecuzione di tali attività, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dall'opponente, dalla quale si ribadisce che non emergono elementi a sostegno di natura e consistenza delle stesse, si ritengono congrui i tempi (e, di conseguenza, gli importi) determinati nella relazione preliminare trasmessa alle parti. Inoltre, l'alta specializzazione delle imprese coinvolte, citata dall'opponente nelle proprie note, non potrebbe che contribuire a ridurre le tempistiche stimate, in considerazione della competenza e dell'esperienza nel campo specifico delle stesse.” Con riferimento invece all'attività tecnica asseritamente espletata per i pilastri del garage (sub b), rispetto alla quale il ### ha fermamente negato di aver conferito incarico, il c.t.u. ha osservato che: “per quel che riguarda l'intervento di “riparazione locale a pilastri del piano interrato”, sulla scorta della documentazione agli atti di causa, si rileva che in data ### il Comune di ### ha emesso nei confronti del ### un provvedimento di diffida per la messa in sicurezza ai fini dell'eliminazione di ogni potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, e che in data ### l'amministratore p.t. ### ha inviato ai proprietari dei locali-box diffida a consentire l'accesso al fine di esaminare le condizioni dei pilastri, mentre non si riscontra alcun documento di conferimento di incarico da parte dell'amministratore p.t., né dell'assemblea dei condomini. Sebbene si possa ritenere verosimile, oltre che ragionevole, che trattandosi adempimenti a carattere di urgenza, avendo il condominio già un rapporto professionale in essere con un tecnico, l'amministratore p.t., nell'ambito dei propri poteri, abbia conferito incarico all'#### senza passaggio in assemblea, agli atti non si rinviene traccia di tale circostanza, e l'unico riferimento rilevabile nel fascicolo dell'opponente è la dichiarazione di esecuzione di un sopralluogo al piano interrato dell'edificio in data ### (cfr. frontespizio dell'elaborato “### N° 01 INCARICO” relativo a “progettazione copertura in carpenteria metallica e risanamento strutturale pilastri piano garage”), oltre alla documentazione che il professionista ha inteso produrre a sostegno dello svolgimento della prestazione professionale, consistente in: 1. “ALL. N° 10 ###” relativa a “lavori di consolidamento dei pilastri piano interrato” priva di data e provvista di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio; 2. “ALL. N° 11 ###” contenente un “esempio” di rinforzo di pilastro di sezione cm. 30x30 con “camicia esterna in HPFRC” (calcestruzzo fibrorinforzato ad elevata prestazione) provvisto di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio; 3. “ALL. N° 12 ###” contenente computo metrico estimativo ad oggetto “### piano interrato” datato 07-07-2014 e provvisto di firma e timbro professionale dell'### M. ### apposti solo sul frontespizio, da cui risulta che il presunto costo complessivo dell'intervento è pari a € 80˙609,33.” (…) “ - in relazione all'intervento di “riparazione locale a pilastri del piano interrato”, si deve rilevare che, nonostante nella relazione (“### N° 10 ###”) il professionista dichiari di aver effettuato sopralluogo con lo “scopo di verificare lo stato attuale dei pilastri e ricercare gli interventi maggiormente adeguati al risanamento strutturale dei medesimi” e descriva l'intervento di riparazione che prevede di eseguire, non si rinviene agli atti alcun elaborato grafico (quale, ad esempio, una pianta) che, oltre a rappresentare il piano interrato suddiviso in box e la disposizione dei pilastri, individui gli elementi strutturali ammalorati da sottoporre all'intervento. Si nota ancora che l'elaborato “### N°11 ###”, mancando di ogni concreto riferimento ai pilastri oggetto di intervento (quali posizione nell'organismo strutturale, analisi dei carichi, calcolo delle sollecitazioni agenti, ecc.), rappresenta più un esempio didattico di rinforzo con calcestruzzo fibrorinforzato di un elemento strutturale soggetto a pressoflessione avente sezione di cm. 30x30, piuttosto che l'effettiva verifica strutturale di pilastri del fabbricato condominiale. Infine, si deve osservare che, dall'esame delle voci del computo metrico estimativo “### N° 12 ###”, si deduce che l'intervento di riparazione locale previsto interessa n.25 pilastri aventi sezione di cm. 40x70 e altezza di ml. 3.50 mentre la relazione di calcolo si riferisce a un elemento strutturale con sezione 30x30 che, a parere del C.T.U., è improbabile che possa rappresentare uno dei pilastri al livello più basso di un fabbricato con “9 impalcati”, in quanto tale sezione difficilmente risulterebbe idonea a sopportare i carichi ivi agenti. Pertanto, non si può ritenere che la documentazione prodotta sia idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della relativa prestazione.” (…) “In base alle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi (assenza di un documento di conferimento di incarico, analisi della documentazione prodotta a sostegno dello svolgimento della prestazione), il C.T.U. ritiene di non riconoscere alcun compenso in relazione all'intervento di riparazione locale ai pilastri del piano interrato”. 
A confutazione delle osservazioni di parte opponente si richiamano le seguenti valutazioni in replica espresse dal c.t.u.: “sebbene parte opponente/attrice in riconvenzionale nelle proprie note obietti che tale attività sia stata “regolarmente espletata dal tecnico, che, ha effettuato i relativi sopralluoghi nella quasi totalità dei box garage, a cui gli hanno consentito l'accesso gli stessi proprietari”, dalla documentazione in atti non si riscontrano evidenze che supportino quanto sostenuto. Non si rileva, infatti, alcun verbale relativo ai sopralluoghi che il professionista avrebbe eseguito. Tantomeno, tra la documentazione che la parte ha prodotto a sostegno dello svolgimento della prestazione professionale, è stato possibile rinvenire documentazione fotografica, né una pianta del piano interrato che rappresentasse la suddivisione in box-garage, la disposizione dei pilastri e le loro dimensioni, e che individuasse gli elementi strutturali su cui intervenire (fornite, invece, in relazione alla copertura del lastrico solare). Non rilevando, quindi, testimonianze circa l'esecuzione di misurazioni e la loro successiva restituzione in forma grafica, non si ritiene possibile riconoscere la prestazione professionale di rilievo del piano interrato. Si devono, inoltre, ribadire le considerazioni già espresse in merito agli elaborati “### N°11 ###” e “### N° 12 ###”, pertanto si riafferma che, contenendo il primo soltanto un esempio di dimensionamento di incamiciatura con calcestruzzo fibrorinforzato relativo a un elemento strutturale soggetto a pressoflessione con sezione di cm. 30x30 (che difficilmente può rappresentare un pilastro posto al livello più basso di un edificio con 9 impalcati), mentre nel secondo risultano contabilizzati interventi su n.25 pilastri con sezione di cm.40x70, non si può ritenere che la documentazione in atti dimostri lo svolgimento della prestazione relativa ai pilastri del piano interrato. In aggiunta, non è stato possibile rinvenire un documento attestante il conferimento dell'incarico da parte dell'assemblea condominiale o dell'amministratore p.t. 
In definitiva, con riferimento all'attività riguardante il piano garage, si conferma quanto determinato nella relazione preliminare trasmessa alle parti e già esposto in precedenza.” Inoltre, nel corso dell'istruttoria, ha trovato riscontro la prospettazione offerta dalla parte opposta, secondo cui l'attività sub b) sarebbe stata commissionata da parte del ### ad altro professionista, l'### Tucci, e dal medesimo conseguentemente eseguita. 
Invero, in primo luogo, l'### Tucci, escusso in sede testimoniale e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha confermato di aver eseguito nell'estate del 2012 alcuni lavori di messa in sicurezza su mandato del ### precisando che gli stessi avessero riguardato la protezione dei passaggi pedonali lungo il fabbricato con una impalcatura e tavolati, nonché il ripristino di un pilastro nel piano garage e che tali lavori si erano resi necessari a seguito di diffida comunale del 17.01.11. 
Egli, inoltre, ha confermato di aver redatto personalmente il progetto per il ripristino del pilastro box. 
Nondimeno, nel verbale della riunione assembleare del 14.06.2012, chiamata per l'approvazione del quadro economico dei lavori di ristrutturazione del ### tra le altre cose si legge la richiesta di un condomino alla verifica di un “pilastro già riparato dall'### Tucci”. 
Lo stesso c.t.u. ha poi evidenziato che “per converso, dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che in data ### l'amministratore p.t. F. Ragno ha depositato presso il Comune di ### una comunicazione di inizio lavori per manutenzione straordinaria (di cui si rinviene solo la prima facciata). Dalla dichiarazione di fine lavori e certificazione di conformità depositata il ### (di cui è stata prodotta solo la prima facciata), risulta quale progettista l'#### Agli atti è, inoltre, presente una relazione tecnica datata 12-05-2011, redatta dall'### M. ### per conto del ### relativa a “interventi di manutenzione straordinaria urgenti” da eseguire in relazione alla diffida del Comune di ### del 17-01-2011, tra i quali è compreso un intervento di “ripristino di copriferro e cerchiatura” di un pilastro al piano garage.” Ne consegue che per le attività sub b) non può essere riconosciuta la spettanza di alcun compenso in favore dell'#### In definitiva devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento all'#### del compenso delle prestazioni professionali svolte dal medesimo in favore del ### come accertate in corso di causa mediante c.t.u. 
Rispetto a tali attività, condividendosi le valutazioni espresse dal c.t.u., deve ritenersi congruo liquidare al professionista il compenso di € 7.188,78 (€ 6.974,78 + € 214 per diritti di revisione) oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Pertanto, in definitiva, il d.i. opposto deve essere revocato. 
Per i titoli azionati in via monitoria, al ### spetta il diritto al pagamento da parte dell'#### dell'importo di € 3.775,20. 
Spetta all'#### il diritto al pagamento da parte del ### delle proprie spettanze professionali nei limiti dell'importo di € 7.188,78 oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti. 
Sussistendone i presupposti, su espressa domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, deve essere dichiarata la compensazione giudiziale dei reciproci crediti accertati in capo alle parti in corso di giudizio, fino a concorrenza dell'importo di € 3.775,20.  ### deve essere condannato al pagamento in favore dell'#### dell'importo di € 3.413,58 (€ 7.188,78 - € 3.775,20), oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti. 
Le spese processuali, comprese quelle di c.t.u. (liquidate in corso di giudizio con separato decreto), devono essere compensate per intero ai sensi dell'art.  92 c.p.c. in ragione della soccombenza reciproca.  ### della lite non consente di rinvenire i presupposti alcuna condanna ex art. 96 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3489/2014 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2014 emesso dal Tribunale di ### in data ###, DICHIARA la compensazione giudiziale dei crediti reciproci delle parti, come accertati in corso di causa, fino a concorrenza dell'importo di € 3.775,20 e CONDANNA il ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 3.413,58, oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti per le causali di cui in parte motiva; 2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di c.t.u. già liquidate con separato decreto in corso di giudizio. 
Così deciso in data 8 ottobre 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 3489/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Marotta Alessia

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 349/2024 del 16-02-2024

... RG. n. 2093/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto “giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c.” vertente TRA ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi ### - ### COOP. (oggi ### S.P.A.), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in Napoli alla ### n. 282 ###: come da atti e note di trattazione scritta. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a pignoramento del 04.02.2019, ### s.r.l. ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa da ### s.p.a. (successivamente incorporata da ### s.p.a.) in suo danno, quale terza datrice di ipoteca della società ### s.r.l. a garanzia del debito di € 6.180.889,71 derivante da un finanziamento di € 11.500.000,00 (leggi tutto)...

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RG. n. 2093/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2093 R.G. dell'anno 2019 avente ad oggetto “giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c.” vertente TRA ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi ### - ### COOP. (oggi ### S.P.A.), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in Napoli alla ### n. 282 ###: come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a pignoramento del 04.02.2019, ### s.r.l. ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa da ### s.p.a. (successivamente incorporata da ### s.p.a.) in suo danno, quale terza datrice di ipoteca della società ### s.r.l. a garanzia del debito di € 6.180.889,71 derivante da un finanziamento di € 11.500.000,00 concesso, ai sensi degli art. 38 e ss. TUB, dalla banca procedente in favore della società ### s.r.l. per l'acquisto dei crediti vantati dalle banche nei confronti del fallimento “#### s.p.a.” e “###” nell'ambito di un'opera di ristrutturazione del gruppo “### s.p.a. - ###”, giusta contratto del 16.02.2004 e successivi accordi emendativi del 19.06.2006, 26.01.2009 e 10.03.2010. 
Nella spiegata opposizione all'esecuzione, l'opponente ha eccepito l'invalidità del titolo esecutivo per: 1. difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito da esso risultante, in base alla tesi per cui il contratto azionato non costituirebbe un contratto di mutuo fondiario ma un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria non comprovante, a fronte di un importo astrattamente messo a disposizione, la somma effettivamente utilizzata dal cliente che è necessario parametro per la determinazione del credito restitutorio ( 18182/2004); 2. nullità totale e/o parziale del contratto azionato per: a) superamento del limite di finanziabilità; b) usurarietà originaria; c) indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, in particolare, con riferimento alla disciplina della commissione detta “di successo” ed alla errata indicazione dell'### d) illegittima applicazione di interessi anatocistici. 
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la sospensione della procedura esecutiva, nonché nel merito la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità con condanna ex art. 96 c.p.c. del creditore procedente e la refusione delle spese di lite con distrazione. 
Con ordinanza del 06.03.2019 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata da ### s.r.l. ed assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito; avverso tale ordinanza quest'ultima ha proposto reclamo, anch'esso rigettato. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### s.r.l. ha introdotto il presente giudizio di merito insistendo nelle proprie doglianze e conclusioni.  ### nel costituirsi in questo giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari. 
La causa, istruita con la sola acquisizione documentale, è stata trattata, infine, dalla Scrivente, subentrata alla trattazione solo a far data dal 25 marzo 2022, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2023, trattenuta in pari data in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  ***** 
Preliminarmente, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'azione, si evidenzia che le doglianze oggetto di esame costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestandosi l'esistenza di un valido titolo esecutivo e, dunque, il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata. 
Per tale ragione, non osta all'esame nel merito dell'opposizione la circostanza per cui sia intervenuta nel corso di causa la estinzione della procedura esecutiva per integrale aggiudicazione dei beni pignorati, elemento che avrebbe avuto rilevanza per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. 23084/2005). 
Venendo dunque alla disamina della presente impugnativa, questo Tribunale osserva come le censure sollevate dall'opponente non siano meritevoli di accoglimento, per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, destituite di fondamento appaiono le doglianze afferenti alla natura del contratto di finanziamento, ritenuto dall'opponente una apertura di credito con garanzia ipotecaria e non anche un mutuo fondiario, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale. 
Invero, anzitutto si rileva che nell'atto vi è fatto espresso richiamo alla disciplina della concessione del credito fondiario di cui agli artt. 38 e s.s. TUB e che lo stesso (così come gli accordi emendativi che lo hanno succeduto) è stato perfezionato nella forma specificamente richiesta dalla legge ai fini della validità dei negozi stipulati in detta materia ovvero l'atto pubblico notarile. 
Di poi è circostanza documentale che la somma finanziata risulta integralmente erogata (cfr. estratti conto ed accordi emendativi). 
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che non costituisce condizione essenziale ai fini della qualificazione di un credito come credito fondiario la circostanza che lo stesso sia caratterizzato dall'esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, purché esso sia assistito da garanzia ipotecaria, come è accaduto nella specie. 
In tal senso cfr. Cass. 24038/2014 in cui, sulla base di tali principi, è stata confermata la natura fondiaria di un credito bancario relativo ad un finanziamento concesso ad un fallito anche per la ristrutturazione di un debito residuo e con iscrizione ipotecaria non di primo grado. 
Quanto poi alla ritenuta violazione dell'art. 38 TUB per superamento del limite di finanziabilità, si osserva come la Suprema Corte abbia risolto il contrasto interpretativo affermando che, anche ove sussistente l'ipotesi di superamento, la conseguenza non sarebbe la nullità del titolo. 
In tal senso v. Cass. S.U. ###/2022 secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'### di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”. 
Ulteriore profilo di censura contestato dall'opponente riguarda l'eccepita usurarietà degli interessi e commissioni. 
Al riguardo si osserva, in punto di ripartizione degli oneri probatori, che secondo pacifica giurisprudenza, il correntista che intenda contestare l'usurarietà degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuto ad indicare la clausola negoziale relativa alla misura degli interessi e dimostrare quelli applicati in concreto (cd. 
TEG), desumibili da documentazione contabile, nonché la misura del T.E.G.M.  nel periodo considerato pertinente al rapporto (cfr. Cass. Sez. U. n. 19597 del 18/09/2020). 
Precisamente, la parte che deduca la violazione del divieto di usura ha l'onere di indicare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, come previsto dai ### e dalle rilevazioni della ### d'### pertanto, la contestazione non può essere generica o fondata su metodologie inesatte ed in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica d'ufficio che risulterebbe del tutto esplorativa. 
Nel caso di specie, in senso dirimente, si rileva che l'opponente ha eccepito l'intervenuto superamento del tasso soglia sul presupposto di una metodologia di calcolo non corretta né coerente con le ### della ### d'### né tantomeno conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità. 
Invero anzitutto vi ha incluso la “commissione di successo” che invece non può essere presa in considerazione per il calcolo del TEG in quanto costo eventuale e non connesso all'erogazione del finanziamento, essendone stato previsto l'addebito soltanto “in caso di incasso di crediti nei confronti della P.A.” (cfr. art. XVIII 18.1 sub ii del contratto di mutuo). 
Vi ha inoltre incluso altra commissione cd. “di sottoscrizione” pari all'1% dell'importo finanziato corrisposta all'atto di erogazione del finanziamento ( art. XVIII 18.1 sub i), senza tuttavia esplicitare i criteri contabili utilizzati per ricondurla a valori omogenei rispetto alle altre componenti di calcolo contenute nella formula TEG adottata. 
Come anche chiarito dalle ### 16303/2018 va ribadito il principio di simmetria o omogeneità in materia di accertamento dell'usura, imponendosi un rapporto di proporzionalità tra gli elementi di costo presi in considerazione nella determinazione del ### e quelli da conteggiare ai fini della ricostruzione del TEG in concreto applicato. Ed ancora va osservato che deve ritenersi, in linea con la giurisprudenza prevalente, che “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle ### della ### d'### quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da ### d'### rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato. Il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica … sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI. n. 20464/2020, Cass. Civ., sent.  5160/2018). 
Per tali ragioni non appare condivisibile la metodologia di calcolo proposta dal perito di parte attrice in quanto fondata su criteri inesatti e comunque non conformi ai più recenti dettami della giurisprudenza di legittimità, motivo per cui l'eventuale espletamento della CTU contabile, in verità neanche richiesta dall'opponente, sarebbe risultata al riguardo del tutto esplorativa, dunque inammissibile. 
Ugualmente è a dirsi per la censura riguardante la illegittima capitalizzazione di interessi, risultando la stessa generica né supportata da specifica analisi contabile (non contenendo la perizia di parte dell'opponente alcun rilievo sulla prospettata violazione del divieto di anatocismo). 
Infine, si evidenzia che l'oggetto della impugnativa afferisce all'accertamento del diritto del creditore di procedere in execuivis in base all'importo intimato nel precetto a titolo di “residuo capitale finanziato” del mutuo oltre interessi e spese del procedimento, sicché del tutto inammissibili risultano le censure in merito alla eccepita nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza della commissione di “successo”, non essendone stato intimato il pagamento in questa sede. Per completezza espositiva si osserva inoltre che, sebbene l'attore non abbia espressamente riproposto nel presente giudizio di merito l'eccezione, sollevata nel ricorso in opposizione all'esecuzione, con riferimento alla asserita difformità dell'### se ne evidenzia comunque l'infondatezza, posto che l'errata indicazione dell'### non incide sulla validità del contratto di mutuo in quanto deve escludersi ratione temporis l'applicabilità dell'art. 125 bis TUB, introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, entrato in vigore in data ### (mentre il mutuo in esame è stato stipulato in data ###) ed in ogni caso perché il contratto di mutuo fondiario oggetto di causa esula dalla disciplina del credito al consumo, trattandosi di finanziamento per un importo superiore ad euro 75.000,00 e garantito da ipoteca (v. art. 122, comma 1, lettere a) ed f)); parimenti è da escludere l'applicazione, a tale fattispecie, dell'art. 117 co.  4, atteso che l'ISC è un indicatore sintetico di costo che non può essere fatto rientrare nell'ambito dei 'tassi', 'prezzi' o 'condizioni' menzionati da tale norma. 
Per tutte queste ragioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. 
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. vigente, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi processuali espletate - seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2093/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c.; 2. CONDANNA l'opponente ### S.R.L. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ### S.P.A.  in € 34.404,00 per compensi professionali, tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti. 
Così deciso in data 16 febbraio 2024 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 2093/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Daniela, Marotta Alessia

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1067/2024 del 29-05-2024

... Ruolo generale n. 515/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, in composizione ### nelle persone dei ###: 1) dott. ### - Presidente 2) dott.ssa ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice relatore 4) dott. ### - ### 5) dott. ### - ### all'udienza del 28 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/24 ### e vertente TRA ### giusta procura generale del 05/11/2017 sottoscritta da ### e ### innanzi al ### E. Ceresa entrambe quali eredi di ### elettivamente domiciliato in #### alla ### 52, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta delega in atti RICORRENTE E #### e #### quali eredi di ### rapp.ti e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio elett.te domiciliano in #### alla ###. ### snc, giusta mandato in atti ### CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ex art. 47 legge 203/82 e art. 11 d. lgs. 150/2011 il ricorrente, quale procuratore generale di ### e ### entrambe eredi di ### proprietario delle particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565 in catasto al foglio 2 del (leggi tutto)...

testo integrale

Ruolo generale n. 515/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### Il Tribunale di Avellino, in composizione ### nelle persone dei ###: 1) dott. ### - Presidente 2) dott.ssa ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice relatore 4) dott. ### - ### 5) dott. ### - ### all'udienza del 28 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/24 ### e vertente TRA ### giusta procura generale del 05/11/2017 sottoscritta da ### e ### innanzi al ### E. Ceresa entrambe quali eredi di ### elettivamente domiciliato in #### alla ### 52, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta delega in atti RICORRENTE E #### e #### quali eredi di ### rapp.ti e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio elett.te domiciliano in #### alla ###.  ### snc, giusta mandato in atti ### CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ex art. 47 legge 203/82 e art. 11 d. lgs. 150/2011 il ricorrente, quale procuratore generale di ### e ### entrambe eredi di ### proprietario delle particelle 66, 224, 605, 416, 417, 418, 513, 233, 565 in catasto al foglio 2 del Comune di ### della ### ha lamentato l'occupazione illegittima dal 10/10/2022 da parte di #### e ### dalla data del decesso di ### marito di ### e padre di ### e ### per essere gli stessi terreni coltivati senza alcun versamento di somma mensile a titolo di indennità di occupazione, chiedendone il rilascio e la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo. 
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando l'avversa pretesa e chiedendo il rigetto della domanda. 
Ritenuta inammissibile, per quanto di interesse ai fini decisori, la prova orale articolata da parte resistente e la CTU richiesta dal ricorrente in ricorso per la quantificazione delle indennità per la occupazione illegittima, la causa è stata istruita dalla ### con la sola acquisizione documentale e decisa all'esito dell'udienza con sentenza con contestuale motivazione.  ****** 
In limine litis, vanno dichiarate ammissibili e procedibili le domande dell'istante, in quanto regolarmente precedute dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l.  203/82, come da verbale negativo in atti in cui viene dato atto della rituale convocazione dei resistenti ed in cui vi è coincidenza oggettiva e soggettiva rispetto alle parti e alle questioni prospettate in via giudiziale. 
Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso essendo sufficientemente determinati gli elementi di fatto e di diritto, nonché il petitum e la causa petendi, come desumibile dalle articolate difese dei resistenti. 
Il ricorrente ha inteso evocare in giudizio genericamente gli “eredi” di ### lamentando l'occupazione sine titulo da parte degli stessi dei fondi di proprietà delle eredi di ### e chiedendo il rilascio immediato dei terreni con condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo per l'importo di euro 1.000,00 annuali o nella somma maggiore o minore che ad istruttoria espletata risulterà dovuta dal 10/10/2022 all'attualità. 
Tuttavia, due degli eredi di ### (### e ### costituitisi in giudizio hanno contestato di detenere il fondo, originariamente coltivato giusta contratto di fitto agrario dal de cuius, chiedendo pertanto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva. 
Diversamente la sig.ra ### ha eccepito di aver diritto al legittimo subentro nel contratto di fitto agrario stipulato tra ### e ### nel 2016 e di avere i requisiti di legge consistenti nel possesso della qualifica di imprenditore agricolo a far data dal 2011, con regolare tenuta di fascicolo aziendale. 
Come più volte affermato dalla Cassazione, in tema di contratti agrari, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49, comma 1, si configura la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il de cuius soltanto nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge. 
Pertanto, è onere di chi intenda subentrare nel rapporto non soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario e fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale" (ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1), coltivatore diretto (o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2), ma anche dimostrare di avere esercitato, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius (tra le tante, cfr. Cass. 18/04/2016, n. 7630; 31/01/2013, n. 2254; Cass. 13/06/2006, n. 13645; Cass. 29/11/2005, n. 26045). 
Non è pertanto bastevole che l'erede dimostri di coltivare, in qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, dei fondi ma è tenuto a dimostrare di aver realmente esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, attività agricola sugli stessi terreni coltivati e condotti in fitto dal de cuius (cfr.  2254/2013; conf. Cass. ###/2022). 
Al riguardo si osserva che l'unico capitolo di prova testimoniale formulato al riguardo dalla parte resistente (cap. n. 1 in calce alla comparsa di costituzione) è del tutto generico, dunque, inidoneo a dimostrare che l'erede abbia esercitato e continuato ad esercitare, al momento della apertura della successione, una qualche attività agricola sui fondi oggetto del contendere, non avendo fornito alcuna descrizione delle attività materiali concretamente compiute sui fondi, delle coltivazioni, delle opere eseguite con specifico riferimento alle annate agrarie, rimanendo pertanto - l'assunto - sfornito della benché minima specifica allegazione, prima ancora che di prova. 
Quanto invece alla posizione degli altri resistenti, convenuti quali eredi del ### parte ricorrente non ha fornito alcuna specifica indicazione né chiesto di provare che gli stessi fossero effettivamente occupanti e/o detentori dei fondi dal 2022, pur essendo a tanto onerato. 
Consegue pertanto l'accoglimento della domanda di rilascio dei fondi nei confronti di ### per non aver specificatamente allegato, prima ancora che provato, di aver maturato, seppure in astratto, il diritto al subentro nel rapporto di fittanza agraria asseritamente imputabile al de cuius (###. 
Va invece rigettata la domanda di rilascio nei confronti degli altri eredi in quanto non è stata fornita né specifica allegazione né prova della loro occupazione sine titulo dei fondi di cui si controverte. 
Escluso il subentro di ### ex art. 49, ult. comma, L. 203/82, le domande proposte in via riconvenzionale a titolo di pagamento per le migliorie e la gestione dei fondi, in quanto aventi come presupposto la sussistenza tra le parti di una valida prosecuzione del rapporto di fittanza agraria, devono essere rigettate, oltre che per mancanza di specifica allegazione e prova. 
Parimenti va rigettata per mancanza di specifica allegazione la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ricorrente, stante la natura del tutto esplorativa della richiesta consulenza tecnica d'ufficio formulata del tutto genericamente nel ricorso introduttivo e volta alla quantificazione delle indennità dovute per l'occupazione sine titulo. Stante la soccombenza reciproca e comunque la non facile perimetrazione dei rapporti intercorsi tra le parti, le spese di lite vanno compensate per intero.  P.Q.M.  ### decidendo sul ricorso depositato da ### quale procuratore generale di ### e ### assorbita e/o disattesa ogni altra eccezione così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna ### all'immediato rilascio dei fondi descritti in ricorso in quanto occupante sine titulo; 2) rigetta la domanda di risarcimento danni; 3) rigetta la domanda riconvenzionale; 4) compensa le spese di lite per intero tra le parti. 
Così deciso in data 28 maggio 2024 

IL GIUDICE
ESTENSORE Dott.ssa ### Dott. ###


causa n. 515/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marotta Alessia, Pellecchia Sossio, Barbieri Angela

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1945/2023 del 19-12-2023

... ### n. 3044/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3044 R.G. dell'anno 2015 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### S.A.S. di ### & C., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ###, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliat ###### - ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ######: come da atti e note di trattazione scritta. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### s.a.s. di ### & C. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 360/2015 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.476,94, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di EFA - ### s.r.l., qualificatasi creditrice per effetto della cessione in suo favore del ramo di azienda dedicato all'attività di formazione di ### s. (leggi tutto)...

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### n. 3044/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO ### in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3044 R.G. dell'anno 2015 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” vertente TRA ### S.A.S. di ### & C., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ###, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliat ###### - ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ######: come da atti e note di trattazione scritta.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### s.a.s. di ### & C. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 360/2015 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 12.476,94, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di EFA - ### s.r.l., qualificatasi creditrice per effetto della cessione in suo favore del ramo di azienda dedicato all'attività di formazione di ### s.r.l., a titolo di corrispettivo per la fornitura, ad opera della società cedente e su commissione della società ingiunta, di “n.723 moduli per esame ### e n.95 skill cards”, giusta atto notarile di cessione del 26.05.2014 e fattura 237 del 19.12.2014. 
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito, in sintesi, la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente e la mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito, nonché, in ogni caso, l'intervenuto pagamento di quanto dovuto. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite. 
Si è costituita in giudizio la società opposta chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c. con vittoria di spese e competenze di lite. Autorizzata dal precedente Giudice Istruttore la provvisoria esecutività dell'opposto d. i. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed assunzione dell'interrogatorio formale deferito dall'opponente al l. r. p. t. della società opposta; la Scrivente, subentrata solo da ultimo alla trattazione a far data dal 12 aprile 2022, ha introitato la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2023.  ***  ### è fondata e deve essere accolta. 
Dirimente ai fini decisori appare l'esatta perimetrazione del thema decidendum ed in particolare del petitum azionato in via monitoria dalla EFA ### S.r.l. avente ad oggetto l'adempimento del contratto di fornitura di servizi stipulato tra In.fo.com e ### S.r.l. consistente in “n.723 moduli per esame ### e n.95 skill cards”, asseritamente eseguito da parte di ### S.r.l. in favore di terzi su commissione di In.fo.Com. 
La società ricorrente in via monitoria ha premesso in fatto di essere divenuta titolare del credito azionato per effetto della cessione del ramo di azienda dedicato all'attività di formazione di ### s.r.l., parte originaria del predetto rapporto contrattuale con ###com., invocando il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dalla cedente, quantificandole in fattura nell'importo di € 12.476,94. 
Parte opponente, pur non contestando l'esistenza a monte del rapporto commerciale intercorso con ### s.r.l., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente, ha contestato l'entità delle prestazioni e del prezzo pretesi da controparte in quanto difformi rispetto a quelli originariamente pattuiti, lamentando altresì la mancanza di prova della esecuzione delle prestazioni nel complesso fatturate. 
Ha infine eccepito, in ogni caso, l'intervenuto pagamento di quanto dovuto. Ciò posto, si osserva che, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, era onere del convenuto opposto fornire la prova non solo della intervenuta conclusione di un contratto avente ad oggetto le forniture e le prestazioni asseritamente rese, ma anche del relativo corrispettivo pattuito e di cui è stato chiesto il pagamento con il procedimento monitorio intrapreso. 
Più in particolare, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'attore che agisce per il pagamento del corrispettivo non può limitarsi a provare la sussistenza di un accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento di una qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ma deve allegare e provare esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato (ex multis Cass.16 novembre 2000, n. 14685: “… infatti, sull'attore, ex art. 2697 pr. co. CPC, l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fatta valere in giudizio, giacché alla ricorrenza di essi sono condizionate l'efficacia e la sussistenza stessa del diritto azionato, onde onere siffatto, qualora in tema di contratti a prestazioni corrispettive la controversia investa anche la genesi del rapporto in ragione delle difese svolte al riguardo dal convenuto, di necessità si estende dalla semplice sussistenza del titolo a tutti indistintamente gli elementi costitutivi della fattispecie, la dimostrazione dei quali rappresenta, ad un tempo, nel superamento dell'eccezione, la prova del fondamento della domanda e la condizione per il suo accoglimento; per il che non è sufficiente all'attore allegare e provare la sussistenza d'un accordo di natura contrattuale e l'avvenuto suo adempimento d'una qualsivoglia prestazione effettuata in esecuzione di quell'accordo, ma gli è necessario allegare e provare altresì esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato, al pari di tutti gli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass.16.7.99 n. 7553, 29.5.98 n. 5306, 20.6.96 n. 5694, 7.3.94 n. 2204, 13.5.93 n. 5458, 18.12.92 13445).”. 
Ebbene, nel caso di specie, tale onere di allegazione e prova non è stato assolto dalla società opposta in quanto la stessa non ha allegato, né provato in via documentale o richiesto di provare tramite prova orale, l'esatta perimetrazione degli accordi originariamente intercorsi tra In.fo.Com ed ### posti a fondamento della pretesa, sia con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni commissionate (tipologia, quantitativo, tempo dell'adempimento), sia con riferimento al prezzo pattuito per ciascuna di esse, essendosi invece limitata sin dal ricorso introduttivo ad offrire una ricostruzione dei fatti del tutto fumosa e lacunosa. La mancanza di un contratto scritto, la carente allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto (prima ancora che di prova), non si ritiene superabile neanche mediante il ricorso ad indici presuntivi, atteso che gli elementi offerti dall'opposta risultano nel complesso privi del carattere della gravità, precisione e concordanza, dunque inidonei a raggiungere la prova, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza, dell'esatto contenuto dell'accordo negoziale intervenuto tra le originarie parti contraenti. 
Precisamente, appaiono del tutto insufficienti a dimostrare l'esatta perimetrazione del rapporto negoziale tra In.co.com. e ### le missive stragiudiziali in atti ed in particolare: le missive trasmesse da alcuni beneficiari delle prestazioni ad ### S.r.l., in riscontro alle diffide di pagamento, fanno riferimento a rapporti intercorsi esclusivamente tra gli stessi beneficiari ed In.fo.com., risultando dunque irrilevanti le asserzioni ivi contenute ai fini della prova dello specifico oggetto dell'accordo commerciale intercorso tra le due società; la missiva trasmessa da In.fo.com. ad ### in data 13 novembre 2014 contesta gli importi pretesi in quanto derivanti “dall'applicazione di prezzi diversi e superiori a quelli concordati … ed è pure comprensivo delle spese di spedizione delle diffide di pagamento malamente inviate ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione”; la missiva trasmessa da In.fo.com. ad ### in data 26 gennaio 2015 nega invece la legittimazione ad agire di ### quale pretesa cessionaria del ramo d'azienda, con richiesta di “storno/annullamento” della fattura emessa. 
Non appaiono neanche dirimenti le scansioni delle mail depositate dall'opposta, recanti soltanto disparate richieste di prenotazione da parte di In.fo.com., inidonee a dimostrare l'esatto contenuto delle prestazioni commissionate in riferimento alle quali vi è richiesta di pagamento e a provare quale fosse il prezzo pattuito per ogni singola prestazione tra le due società. Né potrebbe sostenersi, infine, che le lettere di messa in mora provenienti da EFA e la fattura azionata costituiscano documenti idonei a colmare detta carenza, trattandosi di dichiarazioni di provenienza unilaterale del creditore che, in quanto contestate, sono inidonee a monte a costituire ex se prova del fatto costitutivo del credito vantato, sia con riferimento all'an, sia con riferimento al quantum. 
Non si ritiene dunque bastevole ai fini dell'accoglimento della domanda di esatto adempimento la dimostrazione dell'esistenza di un qualche accordo commerciale, né tantomeno della esecuzione di una qualche prestazione, essendo tenuto l'attore a provare esattamente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto prestato, al pari di tutti gli altri elementi costitutivi del contratto (cfr. Cass. Civ.  14685 del 2000 sopra cit.). 
In assenza di ulteriori circostanze da valutare, si ritiene in conclusione che il credito oggetto di ingiunzione di pagamento sia rimasto sfornito di prova. In ragione di ciò si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio processuale più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. 9 gennaio 2019, n. 3636) della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. 
Ogni altra domanda ed eccezione resta assorbita. 
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte opposta secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e delle fasi processuali, oltre che dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore dell'opponente che non ha partecipato alla fase decisionale né depositato comparse conclusionali e memorie di replica. 
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve escludersi che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. 
La condanna per lite temeraria può essere pronunciata ogni volta che “oggettivamente” risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. 7901/2018). Nella specie, non si rinvengono gli elementi per la qualificazione dell'azione come iniziativa giudiziaria abusiva o arbitraria.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3044/2015 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede: 1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ### il decreto ingiuntivo opposto n.360/2015 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 2. CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidato nell'importo di € 3.300 per compensi professionali, oltre esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge. 
Così deciso in data 19 dicembre 2023 

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 3044/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Fanciullo Daniela, Marotta Alessia

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