testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo. Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato.
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art. 555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”.
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###.
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”.
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione. 2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021).
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata.
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile.
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso. ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”. ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”.
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo.
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012).
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento. 3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori.
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento.
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio.
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione.
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014).
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori.
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità.
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00.
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”.
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”. ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima.
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda. 4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo.
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato. 5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%. - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Si comunichi.
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa
causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria