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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21888/2024 del 02-08-2024

... contestata l'entità del patrimonio della comunione ereditaria; ha applicato il criterio del decisum, ha indicato più ragioni per l'aumento dei valori medi, ha riconosciuto l'aumento ex art. 4 co. 2 d.m. cit. poiché gli interventi avevano ampliato il thema decidendum; inoltre, ha rigettato un'eccezione ex art. 1460 c.c. per difetto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti, tenuto conto del risultato utile dell'attività professionale, e ha rigettato un'eccezione di compensazione con la pretesa risarcitoria per i danni, poiché il controcredito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ha dichiarato assorbita la censura circa l'attribuzione dei compensi a ciascuno dei due difensori per il fatto che l'art. 8 co. 1 d.m. cit. non era stato applicato; ha liquidato quindi il compenso in € 238.346,90 (dopo aver dedotto gli acconti di € 42.853 circa) oltre interessi legali dall'ordinanza al saldo e ha rigettato la domanda di interessi moratori. Contro tale provvedimento, ricorre in cassazione il cliente con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono gli avvocati con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi (illustrati da memoria), (leggi tutto)...

testo integrale

ordinanza sul ricorso n. 15210/2022 proposto da ### difeso dall'avvocato ### -ricorrente e controricorrente all'incidentale contro ### e ### difesi dall'avvocato ### ziani; -controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3839/2021 depositata il ###. 
Ascoltata la relazione del ### Fatti di causa Nel 2021 gli avvocati ### e ### adirono la Corte di appello di Roma per ottenere la liquidazione, nei confronti della cliente ### e poi dell'erede di lei, ### dei compensi per l'attività professionale svolta in primo grado e in appello (fino alla revoca del mandato) in un giudizio di divisione di un complesso immobiliare. 
Il valore indicato era pari a € 20.334.372,00 circa ### e € 441.575,00 ###.  2 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### La Corte di appello (p. 6-11), respinte le eccezioni pregiudiziali di rito, ha accertato che gli avvocati avevano dimostrato l'attività svolta, e, in applicazione del d.m. 55/2014, ha determinato il valore ex art. 5 co. 1 e 2 d.m.  cit. sulla base della quota assegnata a parte convenuta (€ 4.957.558,00 circa), poiché non era stata contestata l'entità del patrimonio della comunione ereditaria; ha applicato il criterio del decisum, ha indicato più ragioni per l'aumento dei valori medi, ha riconosciuto l'aumento ex art. 4 co. 2 d.m.  cit. poiché gli interventi avevano ampliato il thema decidendum; inoltre, ha rigettato un'eccezione ex art. 1460 c.c. per difetto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti, tenuto conto del risultato utile dell'attività professionale, e ha rigettato un'eccezione di compensazione con la pretesa risarcitoria per i danni, poiché il controcredito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ha dichiarato assorbita la censura circa l'attribuzione dei compensi a ciascuno dei due difensori per il fatto che l'art. 8 co.  1 d.m. cit. non era stato applicato; ha liquidato quindi il compenso in € 238.346,90 (dopo aver dedotto gli acconti di € 42.853 circa) oltre interessi legali dall'ordinanza al saldo e ha rigettato la domanda di interessi moratori. 
Contro tale provvedimento, ricorre in cassazione il cliente con cinque motivi, illustrati da memoria. 
Resistono gli avvocati con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi (illustrati da memoria), cui replica la parte ricorrente con controricorso. 
Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo del ricorso principale (p. 16) il cliente denuncia che la Corte di appello ha rigettato la propria eccezione d'inadempimento. 
Si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultrapetizione, in relazione all'art. 1460 c.c. Si fa valere che gli avvocati non hanno eccepito l'inadempimento del cliente ma hanno agito semplicemente per la determinazione del loro compenso; quindi, la Corte di appello ha motivato il rigetto 3 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### della eccezione ex art. 1460 c.c. (sulla base del difetto di proporzionalità tra gli inadempimenti) sulla base di un'eccezione mai sollevata dagli avvocati. 
Il secondo motivo (p. 18) denuncia il rigetto dell'eccezione d'inadempimento. Si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost. per il carattere meramente apparente della motivazione e violazione dell'art. 1460 c.c. anche in coordinazione con gli artt. 1175 e 1375 (principio di buona fede e riconoscimento dell'exceptio doli generalis). Si fa valere che l'eccezione d'inadempimento è sostanziata con l'allegazione della negligenza nell'avere omesso l'appello incidentale sull'accoglimento della domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dagli intervenuti ### accoglimento che perciò non è stato sottoposto a riesame in appello pur dopo che la Corte di appello ha affermato incidentalmente che il rimborso non sarebbr dovuto; con la conseguenza che il cliente ha pagato € 505.163 non dovuti, a titolo del 50% della somma da rimborsare. 
Il terzo motivo (p. 24) denuncia il rigetto dell'eccezione di compensazione. Si fa valere che, se il controcredito non è di facile e pronta liquidazione, il giudice può disporre la compensazione per la parte riconosciuta esistente. Si deduce violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 cost. per il carattere apparente della motivazione e violazione dell'art. 1243 Il quarto motivo (p. 25) denuncia che la Corte di appello, pur affermando il valore della domanda è pari a € 4.957.558 circa ha applicato i parametri per le cause di valore tra € 8.000.000 ed € 16.000.000. Si effettua un ricalcolo (p. 28), si censura l'omessa applicazione della riduzione dell'art. 4 co. 4 d.m. d.m. 55/2014 (quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto) nell'applicare l'aumento del precedente secondo comma, Si deduce violazione dell'art. 4 co. 4 cit., omessa pronuncia sull'eccezione di riduzione ivi prevista e illogicità della motivazione. 4 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### Il quinto motivo (p. 29) denuncia ex artt. 91-92, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 cost. la pronuncia sulle spese processuali secondo soccombenza, mentre si sarebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, tenuto conto della riduzione notevole in appello del compenso richiesto nel ricorso introduttivo (€ 697.816 circa).  2. - Con il primo motivo del ricorso incidentale gli avvocati censurano che il compenso sia stato determinato con riferimento ad uno scaglione inferiore a quello corretto in forza della considerazione che la controversia non riguardasse la massa da dividere, mentre al contrario essa investe anche la divisibilità. Si deduce violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 5 co. 1 d.m. 55/2014, 2233 co. 1 e 2 c.c., in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. 
Il secondo motivo denuncia che gli interessi siano stati qualificati come legali, mentre sono moratori, con decorrenza dalla pronuncia anziché dalla domanda. Si deduce violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., anche in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.  3. - I primi tre motivi del ricorso principale sono da esaminare contestualmente per connessione. 
Essi sono infondati. 
Innanzitutto, non sussistono i profili lamentati di apparenza della motivazione (su cui Cass. SU 2767/2023, p. 10), come si constata nel prosieguo. 
Quanto al primo motivo, l'art. 112 c.p.c. è invocato in modo inappropriato con riferimento ad un'ultrapetizione allegata per una pronuncia su un'eccezione d'inadempimento (dell'obbligo del cliente del pagamento dei compensi) che in realtà non è tale. ### di tale inadempimento è in re ipsa, cioè nella formulazione della domanda relativa al pagamento dei compensi (ove mai il pagamento non fosse mai stato richiesto in via stragiudiziale, ciò potrebbe rilevare in tema di liquidazione di spese di lite; né rileva la riduzione in appello del compenso richiesto). 5 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### Quanto al secondo motivo, la pronuncia sull'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un giudizio di comparazione tra le condotte delle parti diretto ad accertare la responsabilità prevalente nell'alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 1904/2015); se motivato in modo effettivo, risoluto e coerente il giudizio non è sindacabile in sede di legittimità (cfr.  13840/2010). Così è nel caso attuale, ove la Corte di appello ha considerato il risultato utile dell'attività professionale, mentre l'inadempimento degli avvocati è ancora incerto e sottoposto ad un separato giudizio risarcitorio. 
La constatazione svolta nella proposizione finale del precedente capoverso fonda anche il rigetto del terzo motivo, trattandosi di un'eccezione relativa a controcredito risarcitorio privo dei requisiti per essere opposto in compensazione. 
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'e- satta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). 
I primi tre motivi del ricorso principale sono pertanto rigettati.  4. - A questo punto, per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso incidentale, che nel suo primo motivo relativo alla individuazione del valore della lite, è fondato alla luce dell'art. 5 d.m. 55/2014 perché emerge dagli atti che nel giudizio di divisione si è contestata la divisibilità della massa (emerge da più riscontri, che controversa è anche la «comoda divisibilità del complesso immobiliare ### v. anche controricorso pag. 6 che riporta la domanda degli avvocati). 
Il primo motivo del ricorso incidentale è dunque accolto. 6 di 6 - 15210/2022 - 2 - 6/6/2024 (23) - ### 5. - ### di tale motivo determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale (che denunzia violazione di legge sulla qualificazione e decorrenza degli interessi), nonché del quarto e del quinto motivo del ricorso principale.  6. - In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, sono rigettati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, è cassata l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Caponi Remo

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 107/2025 del 16-02-2025

... posizione di estraneità dell'interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale. Nel caso di specie, però tale rinuncia oltre ad essere tardiva, è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione e, di conseguenza gli eredi ### e ### sono da ritenersi legittimati passivi nel presente giudizio. Nel merito si precisa che in tema di infiltrazioni provenienti dall'appartamento superiore, quando sia provata dall'attore, nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, la compatibilità dei danni stessi con le suddette infiltrazioni, nonché la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile di proprietà del convenuto, il quale non abbia dimostrato il caso fortuito, ossia l'evento assolutamente imprevedibile con la diligenza dovuta, va senz'altro riconosciuto il danno da cosa in custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 E' ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 1187/2019 del ### degli ### civili contenziosi promossa da ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) ### (c.f. ###) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### , come da procura in atti.  attori, contro ### C.F.: #### C.F.: ### entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### come da procura in atti.  convenuti, ################## Convenuti contumaci.  avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilita ### non ricomprese nelle altre mat. 
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di ###.G. e premettendo che il loro appartamento sito in ### P.G., ### 39, facente parte del
Condominio “### Domus”, il 16 luglio 2015 aveva subito dei danni provocati da infiltrazioni provenienti dall'appartamento del piano superiore, appartenente ai convenuti, chiedeva l'accoglimento delle superiori domande: ### e dichiarare che i danni subiti dall'immobile delle attrici, sito in ### P.G., ### 39, ### sono stati provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento soprastante di proprietà dei ###ri ################# e ### e, di conseguenza, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 5.770,00 (oltre iva su € 3.020,00), a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 
Si costituivano in giudizio i ###ri ### e ### i quali chiedevano l'estromissione dalla causa stante la rinuncia al diritto di proprietà dell'immobile sito in ### di ### censito al ### 18, particella 763, sub 10. 
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.  ******* 
La domanda attrice è fondata e merita di essere accolta Preliminarmente si rigetta la domanda di estromissione dal giudizio dei convenuti costituiti, ### e ### La rinuncia tardiva, cioè effettuata dopo la decadenza del termine di dieci anni, non è, da considerarsi completamente inutile: la Corte di Cassazione (Cass.Civ. Sez. V, n. 8053 del 29 marzo 2017) ha infatti riconosciuto ad essa una propria “giustificazione causale” nell'nteresse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede”.  ### di rinuncia tardiva all'eredità, pertanto, seppur privo di effetti, permette di rendere manifesta ed indubbia la posizione di estraneità dell'interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale. 
Nel caso di specie, però tale rinuncia oltre ad essere tardiva, è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione e, di conseguenza gli eredi ### e ### sono da ritenersi legittimati passivi nel presente giudizio. 
Nel merito si precisa che in tema di infiltrazioni provenienti dall'appartamento superiore, quando sia provata dall'attore, nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, la compatibilità dei danni stessi con le suddette infiltrazioni, nonché la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile di proprietà del convenuto, il quale non abbia dimostrato il caso fortuito, ossia l'evento assolutamente imprevedibile con la diligenza dovuta, va senz'altro riconosciuto il danno da cosa in custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
E' ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito o con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., Sez. III 29 luglio 2016, n. 15761). 
Nel caso di specie, l'evento, così come è stato denunciato nell'atto introduttivo del presente giudizio, è stato provato con la testimonianza dei testi #### e ### tutti vicini di casa, che hanno visto personalmente l'acqua provenire dall'appartamento posto al piano superiore rispetto a quello delle attrici e, entrando dentro il loro immobile, hanno visto i danni provocati da queste copiose infiltrazioni. 
Tali testimonianze appaiono attendibili e veritiere anche perché non contraddittorie tra loro. 
Di conseguenza è stata provata la situazione di pericolo ed il nesso causale tra la predetta situazione e i danni patiti. 
Infatti, sotto il profilo della causazione del danno da parte della cosa in custodia, la Suprema Corte si rifà ad una elaborazione delle ### che richiamano l'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile. 
Queste conclusioni vanno applicate alla fattispecie del danno cagionato dalle cose in custodia, di cui il custode è responsabile a prescindere dalle sue caratteristiche di pericolosità, con una gamma indefinita di situazioni a partire dai casi in cui la cosa è inerte e l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento. 
In questo complessivo contesto la giurisprudenza pone a carico del danneggiato la sola prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, incombe poi al custode provare l'inesistenza del nesso causale, oppure che il nesso causale non era prevedibile, né evitabile. 
Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere o limitare la responsabilità del custode. (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2017 n. 25837). 
Per la Suprema Corte, il “caso fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, è quel “fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato, purchè abbia efficacia determinante dell'evento dannoso. 
Il nesso causale deve essere identificato sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, distinguendo, però, se tra la cosa ed il danno interferisca la condotta umana del danneggiato. 
Nel caso di responsabilità per cose in custodia il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza, può, nei casi più gravi, divenire concorso nel fatto colposa (ex art. 1127 c.c.), o, addirittura, escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno e, con esso la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.. Se il pericolo è prevedibile, la situazione è superabile con l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato ed in questo caso l'imprudenza dello stesso è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. Civ. 6 maggio 2015 n. 9009, Cass. Civ. 7 maggio 2007, n. 10300) La mancata adozione di idonee cautele comporta la limitazione del risarcimento e corrisponde al dovere di solidarietà sociale che impone al soggetto di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse situazioni che affronta. 
Alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa l'eventuale caso fortuito o la colpa delle danneggiate nella causazione del danno, ciò pertanto, si riconosce la responsabilità dei convenuti, proprietari dell'immobile posto al piano di sopra, dei danni da infiltrazioni subiti dalle attrici. 
Anche l'entità del danno lamentato è stata provata da parte attrice. 
Gli stessi testi sopra citati, entrati nell'immediatezza del fatto, hanno descritto i danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni e i costi per le riparazioni sono stati confermati dai tecnici ed artigiani cui si sono rivolte le attrici. 
Si sottolinea, inoltre, che, secondo il principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto, come nel caso di specie, ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria ciò comporta un'acquiescenza.   Alla luce di quanto sopra, provato sia l'an che il quantum del danno lamentato, si condannano i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dalle attrici, quantificato in ### 5.770,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento indicato in citazione. 
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dei convenuti costituiti in giudizio, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della non complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1187/2019 R.G.A.C., così provvede: Dichiara la contumacia dei convenuti ############### e ### In accoglimento della domanda delle attrici, #### e ### condanna i ###ri ################# e ### in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.770,00, a titolo di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati. 
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.  ### i convenuti costituiti, ### e ### alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.302,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e ### da distrarsi in favore dell'Avv. ### procuratore anticipatario. 
Così deciso in ### di ### lì 15 febbraio 2025.  

IL GIUDICE
(Dott. ### .


causa n. 1187/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rita Cuzzola

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 15702/2025 del 12-06-2025

... sorella ### domandando lo scioglimento della comunione ereditaria del padre ### in data ###, e della madre ### in copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 2 di 5 data 7.11.2014. Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l'intero, l'immobile sito in #### n. 29, che il padre aveva personalmente riscattato dalla ### nel 1968. A seguito del decesso di ### la moglie ### era divenuta titolare della quota di 1/3 e i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile. ### tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia ### la casa di abitazione; al figlio ### altro immobile in ### in catasto al F. 14 mapp. 404 (### n. 44), oltre all'area edificabile in località ### infine al figlio ### il terreno in località ### Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice ### aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia ### l'unico cespite caduto in successione (l'immobile sito in ### corso ### n. 29, per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli. Chiesero, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### composta dagli ###mi Sig.ri Magistrati: #### 22/05/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2023 R.G. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende.   -RICORRENTE contro ### elettivamente domiciliato in ### GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE ### di CAGLIARI 146/2023, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal #### 1. ### e ### convennero in giudizio davanti al Tribunale di Oristano la sorella ### domandando lo scioglimento della comunione ereditaria del padre ### in data ###, e della madre ### in copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 2 di 5 data 7.11.2014. Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l'intero, l'immobile sito in #### n. 29, che il padre aveva personalmente riscattato dalla ### nel 1968. A seguito del decesso di ### la moglie ### era divenuta titolare della quota di 1/3 e i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile. ### tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia ### la casa di abitazione; al figlio ### altro immobile in ### in catasto al F. 14 mapp. 404 (### n. 44), oltre all'area edificabile in località ### infine al figlio ### il terreno in località ### Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice ### aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia ### l'unico cespite caduto in successione (l'immobile sito in ### corso ### n. 29, per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli. Chiesero, quindi, che venisse aperta la successione di ### e di ### venisse dichiarata la nullità o l'annullamento delle disposizioni testamentarie della ### per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, fosse accertato che l'unico cespite ereditario era costituto dalla casa in #### n. 29, disponendo la riduzione della disposizione testamentaria, nella misura di legge, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili. 
In contraddittorio con ### dopo aver istruito la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 464/20 il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, dichiarò la parziale nullità del testamento olografo di ### morta a ### il 7 novembre 2014, rigettò le domande di riduzione, ritenendo assorbita la domanda subordinata di divisione; dichiarò lo scioglimento della comunione copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 3 di 5 ereditaria sul bene unico relitto da ### morto a ### il 14 aprile 1985, con la successione per legge dei figli #### e ### nelle rispettive quote. 
La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, in accoglimento della domanda di divisione dell'asse materno proposta da ### e che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita, suddividendo tra i tre eredi le somme che la Corte distrettuale ha ordinato a ### e ### di conferire alla massa a titolo di collazione in virtù delle donazioni indirette ricevute dalla de cuius. 
Per la cassazione della sentenza ### e ### hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso #### delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ravvisandone la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Su istanza di ### che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto evidenziato che a pag. 2 del ricorso è preannunciata la proposizione di tre autonome censure, ma che l'impugnazione illustra ed argomenta, da pag. 15 e ss., solo la prima di esse, non potendo ritenersi ritualmente proposte anche le altre, mancanti dell'esposizione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.  2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione art.  111, comma sesto, ### e 737 c.c., sostenendo che la condotta di ### consistente nel non aver proposto opposizione al decreto pretorile che aveva riconosciuto al figlio ### l'usucapione del terreno edificabile, non poteva integrare una donazione indiretta poiché la de cuius non poteva vantare alcun diritto sul bene, intestato ad un terzo (###, per cui il controvale dell'immobile non poteva essere oggetto di collazione.  copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 4 di 5 Il motivo è palesemente infondato. 
Come riconoscono gli stessi ricorrenti, l'esistenza di una donazione indiretta dell'immobile da parte della ### in favore del figlio era stata esplicitamente dichiarata dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 15 e 18), affermando che la volontà della ### di non opporsi alla pretesa usucapione aveva costituito un atto di liberalità, non eliso dall'intervenuto acquisto del bene a titolo originario da parte del ### (cfr. anche sentenza di appello pag. 8) in adesione alle deduzioni di ### che aveva chiesto di disporre la divisione, tenendo conto anche di tali donazioni indirette ricevute dai fratelli. 
Proprio in considerazione di tali donazioni il giudice di primo grado aveva escluso che le disposizioni testamentarie di ### fossero lesive dei diritti del legittimario, affermando che questi aveva ricevuto a titolo di liberalità beni di valore superiore alla quota indisponibile. 
Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale ### la sentenza, relativamente alla specifica questione di merito concernente l'esistenza della liberalità indiretta su cui il tribunale aveva pronunciato e che era risultata decisiva per escludere la lesione di legittima e per respingere la domanda di riduzione rispetto alla quale era risultato soccombente. 
In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di ### con rigetto dell'unico motivo di ricorso formulato da ### Poiché l'impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis, cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96, c.p.c., con conseguente condanna del solo ricorrente ### al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### 5 di 5 € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; s.u. 27947/2023). 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte di ### rigetta il ricorso di ### condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché il solo ### al pagamento di € 2500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore importo di € 2000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di ### del giorno 22.5.2025.  #### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. #### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del suesteso titolo esecutivo unito in unico documento per complessive 5 ### pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 23570/2023 R.G. Corte di ### di ### dal quale è stato estratto. ### 31 ottobre 2025
Avv. ### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### Talu

causa n. 23570/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Di Virgilio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5330/2025 del 30-10-2025

... parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza). Ebbene, ### avendo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di ### nato in ### il ### e deceduto in ### in data 28. ###; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, ### determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti; IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art. 723 c.c., il rendiconto ed a corrispondere i frutti percepiti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione; V) porre a carico della massa le spese del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario; VI) ordinare al ### dei ### competente di trascrivere la emittenda sentenza.”. ### (rispettivamente madre dell'esecutato ### e moglie di ###, premesso di essere maggiore quotista del compendio indiviso, si (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2153 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F.  ###); ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### (C.F. ###); ###.G.M. ### Appellata contumace ###
Appellato contumace #### endoesecutiva. 
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data ### e dalla difesa di parte appellata in data ###.  ###. Giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, ### - in qualità di creditore intervenuto nella procedura immobiliare n. 188/03 promossa da C.G.M. ### - conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, ######## e C.G.M. ### In particolare, deduceva che: - con atto per notar ### del 30.10.1983, i coniugi ### e ### acquistavano in comune e pro indiviso, in ragione di un mezzo ciascuno, la piena proprietà di un terreno edificatorio di are 21.80, sito in ### località ### riportato in catasto terreni al foglio 4, particella 1003; - con atto del 17.02.1984 essi coniugi vendevano a ### e ### parte del suddetto terreno, ovvero una superficie di are 10 e centiare 90; - i coniugi ### nel mese di marzo del 1985, costruivano un fabbricato per civile abitazione sul fondo residuale di are 10.90; - in data ### decedeva ### con ultimo domicilio nel detto fabbricato in ### alla via E. ### n. 230, lasciando a sè superstite la coniuge ### ed i figli ###### e ### - al momento della delazione, erano tutti conviventi nella residenza del de cuius e vi continuarono ad abitare successivamente, per molti anni ancora, o fino a quando alcuni di essi emigrarono in paesi confinanti; - i chiamati, nel possesso dei beni ereditari, nei tre mesi dall'apertura della successione, non fecero l'inventario dei beni nè, alla scadenza di detto termine, fecero, nel termine di 40 giorni, la dichiarazione di accettazione beneficiata o di rinuncia; - con atto di pignoramento immobiliare notificato il ### (trascritto presso la ### dei ### di Napoli il 5 dicembre successivo al n. 50436/###), la C.G.M. ### S.r.L., creditrice di ### della somma di euro 29.462,51, sottoponeva ad esecuzione forzata i diritti immobiliari che esso debitore vantava sul fondo descritto nonché su tutto ciò sullo stesso insistente; - l'esponente - creditore di ### della somma di euro 8.242,09, in virtù della sentenza n. 2228/07 del Tribunale di Nola e dell'atto di precetto del 19.06.2009, in data ###, ai sensi dell'art. 551 c.p.c., spiegava intervento nella predetta procedura immobiliare recante n.r.g.e. 188/03; - nelle more il G.E., con ordinanza dell'11.03.2014, rilevato che per il bene pignorato mancava la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di ### nonché la nota di trascrizione del pignoramento, assegnava al creditore procedente un termine di 120 giorni per l'integrazione della documentazione; - l'esponente, in attuazione di detta ordinanza, con ricorso ex art. 702 bis c.p c. del 27.06.2014, nella qualità di creditore intervenuto, conveniva in giudizio ####### e ### affinchè venissero dichiarati, ex art. 485 c.c., eredi puri e semplici di ### - il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava tutti i resistenti eredi del defunto ### e tale ordinanza, in data ###, veniva regolarmente trascritta presso l'### del ### di Napoli 2 ai nn.  15865/12392; - riattivata la procedura esecutiva n. 188/03, avviata dalla C.G.M. ### su impulso dell'esponente, il G.E. disponeva procedersi, a cura della parte diligente, a giudizio di divisione dell'intera massa anche con riguardo alla sua entità e sospendeva il procedimento espropriativo immobiliare (come da riportata ordinanza). 
Ebbene, ### avendo interesse all'instaurazione del giudizio di divisione del bene indiviso de quo, così concludeva: “I) dichiarare aperta la successione di ### nato in ### il ### e deceduto in ### in data 28. ###; II) ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del predetto defunto marito e genitore, ### determinare le quote spettanti ai singoli condividenti in ragione dei rispettivi diritti; IV) condannare i coeredi che hanno goduto in via esclusiva del compendio ereditario a fornire, ex art.  723 c.c., il rendiconto ed a corrispondere i frutti percepiti agli eredi a decorrere dalla data di apertura della successione; V) porre a carico della massa le spese del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario; VI) ordinare al ### dei ### competente di trascrivere la emittenda sentenza.”.  ### (rispettivamente madre dell'esecutato ### e moglie di ###, premesso di essere maggiore quotista del compendio indiviso, si costituiva in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinchè venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale; 2) sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli; 3) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”.  ##### e ### reiterando quanto già esposto dalla convenuta ### si costituivano in giudizio, così concludendo: “1) disporre integrazione di perizia affinché venga aggiornato il valore del compendio indiviso e formato un comodo progetto divisionale; 2) ritenuto il compendio comodamente divisibile, sciogliere la comunione assegnando ai singoli condividenti i lotti di valore più prossimo a quello delle rispettive quote, con i relativi conguagli; 3) nella denegata ipotesi in cui - contrariamente a quanto relazionato dal CTU - il compendio immobiliare staggito pro quota non sia ritenuto dal G.I.  comodamente divisibile, salvo gravame, assegnare congiuntamente alle comparenti la quota del comproprietario debitore ex art. 720 c.p.c. con addebito dell'eccedenza, 4) porre spese a carico della massa, ovvero della parte che ne avrà dato corso.”. 
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1603, pubblicata il ###, così provvedeva: “1. Liquida le spese di lite in favore di ### in € 10.539,13 (di cui euro 8.704,80 per compenso ed euro 1.834,33 per spese processuali) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. 2. ### a rifondere a ### le spese di lite come sopra liquidate, in solido con ###### nei limiti della quota di 2\30 e per ### nei limiti della sua quota di 20/30; 3. Nulla per le spese di lite verso il creditore procedente ### s.r.l. in persona del L.r.p.t.. 4. 
Pone le spese di C.T.U. - così come liquidate con decreto di liquidazione del 4.11.2020 in euro 1.700,00 oltre iva e ca come per legge - definitivamente a carico del comproprietario ### per l'intero importo, nonché in solido e nei limiti della quota di 2\30 a carico altresì dei comproprietari ###### e per ### nei limiti della sua quota di 20/30; 5. ### di conseguenza ### nonché in solido e nei limiti della quota di 2\30 i comproprietari ###### e per ### nei limiti della sua quota di 20/30 a rifondere a ### le spese di C.T.U. come sopra liquidate, a condizione del pagamento del detto importo in favore del nominato C.T.U. arch. ### 6. Dispone ritrasmettersi il fascicolo esecutivo alla ### con l'allegazione altresì di copia della presente sentenza.”. 
In motivazione, il Tribunale affermava che: -in via preliminare, giovava osservare quanto disposto con ordinanza del 23.9.2020, ovvero lo scioglimento della comunione tra i condividenti ####### e ### nell'ambito del giudizio endoesecutivo; -il reale punto della questione, in merito al quale necessitava pronunciarsi, interessava la distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione. Per cui, richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte in materia, riteneva il primo giudice che l'attore ### aveva diritto al rimborso di tutte le spese da esso sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva; che al detto rimborso doveva essere condannato ### -debitore(in quanto l'esecuzione era stata promossa nei suoi soli confronti) in solido con i comproprietari ###### questi ultimi nei limiti della loro quota di 2\30, e per ### nei limiti della sua quota di 20/30 poiché nei loro confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo essi dato causa alla divisione, dovendo escludersi che il singolo condividende possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà; -considerata la mancata costituzione della C.G.M. ### nulla andava deciso al riguardo; -nei rapporti tra i comproprietari riprendeva in vigore il principio del comune interesse alla divisione, ragion per cui le spese gravavano a carico della massa. 
B. Giudizio d'appello ###### e ### hanno proposto appello. 
Con un primo motivo di gravame, le appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia applicato erroneamente l'art. 91 c.p.c., avendo equiparato la loro posizione, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di ### quanto alla refusione delle spese di lite in favore del creditore. Ragion per cui, atteso quanto disposto nei giudizi di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., il Tribunale avrebbe illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato. 
Con un secondo motivo di gravame, le appellanti asseriscono che il giudice di prime cure abbia liquidato - in modo errato - le spese di lite, avendo parametrato i relativi compensi professionali al valore dell'intero compendio immobiliare, piuttosto che a quello della singola quota spettante al debitore esecutato. Ragion per cui, secondo le odierne appellanti, il Tribunale non avendo correttamente individuato lo scaglione di valore del giudizio ex art. 601 c.p.c., necessiterebbe nell'odierno giudizio intervenire con un'adeguata riduzione delle somme liquidate. 
Ciò dedotto, così concludono: “1) in accoglimento del presente gravame, dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 601 e 91 c.p.c. la compensazione integrale tra le appellanti, nella loro qualità di comproprietarie non debitrici, e l'Avv. ### creditore istante nel giudizio a quo, odierno appellato, quanto alle spese di lite afferenti il giudizio endoesecutivo #### 17/2018; 2) in via meramente gradata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di cui al capo che precede, riformare adeguatamente la liquidazione degli importi spettanti all'Avv. ### a titolo di compensi professionali per l'opera prestata nel giudizio #### 17/2018, secondo i minimi ovvero i medi tabellari previsti per lo scaglione di rifermineto compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto altresì conto delle attività effettivamente poste in essere e con esclusione di tutte le voci relative alle fasi di trattazione/istruttorio e conclusionale; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello, oltre ### CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.  ### si costituisce in giudizio. 
In particolare, deduce che: -in merito al suindicato primo motivo di gravame, si rappresenta, in via preliminare, la propria assoluta carenza d'interesse riguardo alla solidarietà della pronuncia di condanna alle spese processuali resa in prime cure, attesa l'espressa rinuncia da parte del proprio procuratore costituito a qualsivoglia azione esecutiva nei confronti delle appellanti; l'inammissibilità del gravame, dato che la condanna in solido alle spese processuali è stata provocata dalle stesse appellanti; l'infondatezza di quanto lamentato, considerato il corretto operato del giudice di prime cure; -in ordine al prefato secondo motivo di appello, osserva parte appellata che il giudice di prime cure, nella liquidazione delle spese processuali, abbia tenuto conto proprio del valore della quota espropriata. 
Ebbene, così conclude: “I) rigettare l'appello principale proposto dalle sigg.re ### e ### perché assolutamente inammissibile ed infondato; II) condannare le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre 15% spese generali, I.v.a. e C.p.a., distraendole in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. 
Non si sono costituiti in giudizio C.G.M. #### sebbene ritualmente citati, di cui occorre dichiarare la contumacia. 
Con ordinanza del 6.10.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 24.6.2025. 
Con decreto presidenziale del 28.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 24.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ.. 
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. 
C. Esame dei motivi di appello 1. Appello principale Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. 
Fondato, invero, ad avviso del Collegio appare il motivo di appello relativo alla erronea applicazione da parte del ### dell'art. 91 c.p.c., avendo il primo giudice equiparato la posizione delle odierne appellanti, ovvero di comproprietarie non debitrici, a quella del debitore esecutato, ovvero di ### quanto alla refusione delle spese di lite in favore del creditore ### (odierno appellato costituito), avendo nel giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., illogicamente condannato alle spese pro quota le comproprietarie non debitrici in via solidale al debitore esecutato, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze. 
Ritiene il Collegio che nel giudizio di divisione endoesecutiva - che lungi dall'essere un autonomo procedimento, è una mera articolazione della procedura esecutivale spese sostenute dal creditore/attore devono essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato che ha causato la divisione (cd.  soccombenza esecutiva), e non ripartite pro quota tra i condividenti come avviene nella divisione ordinaria, perché il comproprietario non debitore non ha alcun interesse alla divisione. 
Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art.  2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).  ### consolidato orientamento della Suprema Corte, “### divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/01/2023, n.2787).  ### del motivo di appello sul punto comporta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato ####### a rifondere a ### le spese di lite - da intendersi comprensive di quelle di ctu interpretandosi il motivo di appello proposto comprensivo anche di questecome liquidate in sentenza, in solido con il debitore esecutato ### nei limiti della quota di 2\30 e per ### nei limiti della sua quota di 20/30, dovendo invece le predette spese per come liquidate in sentenza in favore del creditore procedente essere poste esclusivamente a carico del debitore esecutato, compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra ####### e ### e ### con riforma della sentenza impugnata sul punto. 
B. Le spese processuali ### alle spese di lite di primo grado, la regolamentazione delle stesse è data dall'accoglimento del motivo di appello sul punto come sopra esplicitata. 
Passando alla regolamentazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, la Corte osserva che le stesse vanno poste a carico di ### in favore di ####### e ### e ### in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., ed in base all'esito complessivo della lite, non disponendosi la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio in quanto gli appellanti nel motivo di appello proposto hanno chiesto la compensazione delle spese di lite per il primo grado mentre per il secondo grado di giudizio hanno chiesto la condanna alle spese di lite in loro favore. 
In particolare, i compensi professionali spettanti a tali parti vittoriose vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva d complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,01 ad €.26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione; cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).  PQM La Corte d'Appello di Napoli, ###, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da ####### e ### nei confronti di ### C.G.M. ##### avverso la sentenza del ### di Nola, n. 1603, pubblicata il ###, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede: 1) dichiara la contumacia di C.G.M. ### e di #### 2) in accoglimento del motivo di appello ed in riforma della sentenza gravata, va condannato ### al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ivi comprese quelle di ctu come liquidate in favore del creditore procedente ### compensandosi integralmente le spese di lite di primo grado tra ###### e ### e #### 3) dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore di ###### e ### delle spese del secondo grado liquidate complessivamente per tale parte in euro 2.674,00 (di cui euro 174,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge; 4) dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore di ### delle spese del secondo grado liquidate complessivamente in euro 2.500,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Napoli, 23.10.2025 ### relatore ### dott.ssa ### dr.

causa n. 2153/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Francesca Sicilia

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1893/2025 del 02-12-2025

... “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa ### viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 852/2024 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente TRA ### (c.f. ###), nato #### il ### ed ivi residente ###e ### (c.f. ###), nata in #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti ### E ### (c.f. ###), nata a ####, il ### ed ivi residente ###; ### (c.f. ###), nato a ####, il ###, ivi residente ###; ### (c.f.  ###), nato a ####, il ###, residente in ####, alla via A. ###, n. 20/1, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura in atti, #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo in data ###, ### e ### convenivano in giudizio la sig.ra ### quale erede universale di ### nonché ### e ### Gli attori premettevano: di essere eredi legittimi, unitamente ai germani ### e ### del de cuius ### deceduto in data23/02/2019; che al decesso del de cuius ### sopravviveva la seconda moglie, ### deceduta successivamente in data ###; che veniva presentata denuncia di successione in data ###; che in data ### veniva presentato per la pubblicazione, con atto per ### rep. 44224, racc. n. 15210, il testamento olografo, presuntivamente redatto in data ### dal de cuius ### con il quale veniva legato alla moglie ### l'immobile riportato nel ### del comune di ### al foglio 21, particella 736 sub. 4; che ### con testamento pubblico, aveva istituito quale sua erede universale ### che sulla base della perizia svolta dalla grafologa dott.ssa ### il testamento risultava apocrifo e, presumibilmente, il testamento sarebbe stato redatto dal germano ### nei cui confronti veniva presentata denuncia querela per il reato di cui all'art. 491 c.p.; che della perizia a firma dell'ing. ### emergeva che il legato alla ### avesse determinato una lesione della legittima dei singoli eredi e in particolare degli attori; che il tentativo di conciliazione preventivamente esperito, si concludeva con un verbale negativo.  Per questi motivi chiedevano: “in via principale accertare l'apocrifia dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e dunque dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti delle parti, con cancellazione della trascrizione e riviviscenza della denuncia di successione presentata e trascritta in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e il rispristino della situazione originaria al momento dell'apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege dei beni indicati in testamento e riviviscenza dell'atto successorio presentato e trascritto in data ### trascrizione n. 2468/20 voltura n. 2173.1/2020, con la quota ideale in essa contenuta; in via ancora più gradata dichiarare la nullità dell'atto testamentario olografo per ### rep. n. 44224 racc. n. 15210 e disporre la riduzione delle disposizioni in esso contenuto con delazione delle somme a favore dei legittimari lesi, nei limiti della quota identificata in premessa o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituivano #### e ### i quali contestavano l'avverso dedotto, ritenuto pretestuoso ed infondato. 
I convenuti deducevano: che i germani ### sono eredi legittimi del de cuius, ### venuto a mancare in data ###, al quale sopravviveva la sua seconda moglie, ### successivamente deceduta il 28 aprile del 2022; che dopo la morte del de cuius, ### si preoccupava, anticipandone le spese, di presentare regolare denuncia di successione in data ###, con la conseguente individuazione dei beni relitti dal compianto genitore; che dopo un paio di anni, lo stesso ### rinveniva tra le carte del padre un testamento olografo redatto dal de cuius in data ###, sicché, in data ###, lo presentava al ### per la sua pubblicazione; che la perizia calligrafica della dott.ssa ### posta a base della domanda non può ritenersi valido strumento per dimostrare l'apocrifia del testamento oggetto di controversia; che la proposta domanda sulla lesione della legittima andava ritenuta certamente inammissibile e/o nulla, in quanto formulata in via assolutamente generica e dubitativa e senza considerare i pesi ereditari e che la stima operata dal tecnico avverso era inficiata da una patente ipervalutazione dei cespiti relitti e di quello oggetto di legato testamentario, oltre a contenere un evidente errore di misura; che il legittimario non ha alcun bisogno di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni ai sensi dell'art.  555 c.c., qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota di riserva quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum; che, in ogni caso, in via assolutamente gradata, ### nella contestata evenienza della asserita lesione di legittima, chiede la definitiva assegnazione del bene, dichiarandosi disponibile a versare in denaro agli attori la quota necessaria a reintegrare la loro quota di riserva, a mente dell'art. 560 coma 2 Per questi motivi concludevano: “A) rigettare ogni domanda attorea, in quanto nulla e/o inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa; B) condannare, comunque, gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre accessori, con attribuzione, e al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., in favore dei comparenti, da liquidarsi in misura equitativa”. 
Decorsi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il giudice nominava CTU la dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da ### al testamento olografo del 12.11.1983 e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore, la quale depositava l'elaborato peritale definitivo in data ###. 
La scrivente nominava CTU l'ing. ### conferendo il seguente incarico “dica se vi sia stata lesione della quota di legittima spettante a ### e ### determinando la porzione disponibile e le quote riservate con riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto (con determinazione, pertanto, del valore avuto al momento dell'apertura della successione); determini, quindi, le quote necessarie spettanti ai coeredi, e dica se il testamento in atti abbia esorbitato la quota disponibile. Individui, quindi, la quota riconosciuta agli attori e dica chiaramente se la stessa sia inferiore a quanto spettante come legittimari”. 
Depositato l'elaborato peritale, la scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, differiva l'udienza al 28/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Alla prefata udienza la causa veniva trattenuta in decisione.  2. - Sull'apocrifia dell'atto di testamento olografo - La domanda di nullità del testamento olografo è infondata, e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso, sotto il profilo procedurale, che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della prova grava sulla parte stessa (cfr. ###.UU. n. 12307/2015, non essendo sufficiente il mero disconoscimento dell'atto (cfr. Cass. n. ###/2021). 
La domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per mancanza di autografia rappresenta un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura; ne discende che la parte che l'ha proposta è tenuta a dimostrarla, secondo i principi generali previsti in materia di azione di accertamento negativo (cfr. Corte appello ### sez. II, 06/01/2025, n.18) Nella fattispecie in esame, la domanda formulata in via principale dagli attori, finalizzata alla nullità del testamento olografo, va qualificata come domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e di conseguenza correttamente incardinata. 
Ai sensi dell'art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. 
Ciò posto, l'istruttoria è fondata sull'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ### che ha esaminato la seguente scheda testamentaria:
Alle risultanze di tale elaborato, questo giudicante fa riferimento, tenuto conto delle specifiche competenze tecniche richieste ai fini dell'accertamento della validità del testamento e, rispetto alle quali, ritenendo che le stesse siano tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina del testamento olografo in contestazione, e siano state condotte con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile. 
Esse possono essere quindi condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere nel presente procedimento, perché complete, precise, persuasive nonostante le argomentazioni e osservazioni contrarie di parte attrice. 
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonché ### 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).  ### del giudice così conclude: “##### SUL #### 12.11.83 (REP. 44.224 RACC. 15.210), #### (###, #### E ######## SIMBOLI #### (cfr. ctu pp. 53-63).” Difatti, le conclusioni del CTU sono fondate su congrue ed esaurienti motivazioni e su argomentazioni di carattere tecnico e scientifico, cui si è fatto ampiamente richiamo, risultando, per contro, le osservazioni della parte attrice, peraltro esaminate e oggetto di ulteriori precisazioni dalla parte del medesimo ### Le osservazioni di parte attrice sono inidonee ad inficiare la validità della relazione peritale, non avendo svolto argomentazioni che possano fornire elementi tecnici tali da far modificare l'interpretazione del caso.  ### premesse dell'elaborato è stato riportato che “### data figurante sul testamento lo stesso avrebbe avuto cinquantaquattro anni. In sede di apertura operazioni peritali parte attrice ha comunicato che ### scriveva con la mano destra, era in possesso di terza elementare, ha lavorato come muratore e contadino e che alla data figurante sul testamento godeva di buona salute”.  ### all'esito delle osservazioni di parte attrice afferma: “### luce di quanto nuovamente rappresentato si ribadisce, in definitiva, che i simboli grafici Xa con elevata probabilità che rasenta quasi la certezza sono stati vergati da ### mentre i restanti segni grafici Xb con elevata probabilità ai limiti della certezza non sono riferibili al de cuius.”. 
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali, le disposizioni di volontà, il luogo, la data e la firma, quali requisiti essenziali ai fini della validità del testamento olografo, vergati a penna, sono tutti riconducibili alla mano del de cuius ### A nulla rileva, ai fini della validità del testamento olografo, che la postilla redatta a matita, ritenuta dal CTU non riferibile al de cuius, atteso che tutti gli elementi essenziali risultano interamente vergati di mano del testatore e non è emerso che durante la confezione del testamento il de cuius abbia subito illecite ingerenze altrui che abbiano potuto incidere sulla sua volontà non formatasi, in tutto o in parte, in modo libero e spontaneo. 
Sul punto la Suprema Corte statuisce che “il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 620 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore” (cfr. Cass. n. 1239/2012). 
Pertanto, trattandosi di una postilla redatta a matita e collocata dopo la scrittura vergata a penna riconducibile alla mano del de cuius, questa non inficia la validità del predetto testamento.  3. - Sull'accertamento della lesione della legittima - Accertata la validità del testamento olografo del de cuius ### va esaminata la fondatezza della domanda di riduzione avanzata dagli attori. 
Anche tale domanda, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. 
Occorre, in primo luogo, prendere le mosse dalle risultanze emergenti dalla CTU espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo, nel rispetto del contraddittorio. 
Sul punto ci si riporta agli orientamenti della Suprema Corte richiamati in motivazione. 
Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. 
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (cfr. Cass. n. 12919/2012; Cass. n. 27352/2014). 
Va rilevato che ai fini dell'individuazione del cd. attivo netto, dal relictum vanno sottratti gli importi documentati, per complessivi € 3.175,00, sostenuti dal convenuto ### per le spese per le onoranze funebri e oneri relativi agli adempimenti successori. 
In merito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Cass. 1994/2016, n. 28/2002, Cass. n. 3489 del 4.8.1977), le spese per le onoranze funebri al de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. 
All'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, del sopralluogo, dell'individuazione di tutti i beni da dividere e, del valore degli stessi (relictum + donatum) considerata l'assenza dei debiti del de cuius ### e le spese sostenute dal convenuto ### secondo quanto stimato in via definitiva dal ### sulla base dei criteri condivisibili, e all'esito delle modifiche, apportate alla bozza1 inviate alle parti, risulta che: - il valore del “relictum” è pari ad € 48.617,00, così calcolato: #### F. 21, p.lla 736, sub 4 (quota ½) 42.000 €; ###. 21, p.lla 71, sub 1 (quota 5/48) 1.302 €; ###. 21, p.lla 58, sub 13 (quota 5/48) 1.198 €; ###. 21, p.lla 32, sub 3 (quota 5/48) 937 €; ### F. 21, p.lla 67, sub 3 (quota 1/12) 750 €; ### agricolo F. 21, p.lla 420 (quota 1/9) 889 €; ### agricolo F. 22, p.lla 369 (quota 5/48) 208 €; ### agricolo F. 20, ###n € 9.577,12 la quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, che spettava a ciascun figlio, in bozza € 9.180,25 nonché in € 600,00, il valore unitario attribuito all'immobile ubicato alla frazione ### di ### per un valore commerciale pari ad € 84.000,00, in bozza € 500,00 per un valore commerciale pari ad € 70.000,00) accogliendo, quindi, le osservazioni di entrambe le parti in causa, pur non incidendo sulle conclusioni rassegnate nella bozza e confermate in sede di deposito dell'elaborato peritale definitivo. p.lla 304 (quota 2/3) 1.333 €; - spese anticipate da ### sono pari ad € 3.175,00, così calcolate: - fattura n. 40 del 12/06/2019 di € 1.500,00 emessa dalla società “### s.a.s.” di ### & C, avente ad oggetto “servizio di trasporto funebre per il defunto ### Alfonso” con dichiarazione del titolare di aver ricevuto il pagamento in contanti dal sig. ### - fattura n. 130/2023 del 13/02/2023 di € 400,00 emessa dal ### avente ad oggetto “### di successione in morte di ### Alfonso” intestata al sig. ### - fattura n. 03/2020 del 10/02/2020 di € 1.275,00 emessa dal geom. ### D'### avente ad oggetto “ricerca rogito e richiesta copia presso ### presentazione di volture catastali per rettifica intestazione, trasmissione di successione telematica” intestata al sig. ### - il valore del “donatum” è pari ad € 35.000,00, così calcolato: “I beni donati in vita dal defunto sono costituiti dalla struttura in cemento armato di un fabbricato che a quell'epoca era in corso di costruzione (quota 1/3) su di un lotto di terreno dell'estensione di circa 1.400 mq, ubicato alla via ### n. 25 di ### censito in ### al F. 21, p.lla 78, successivamente completato dai donatari”… per un valore “che si approssima in cifra tonda ad € 105.000,00. 
Considerato che il sig. ### era titolare di una quota pari ad 1/3 del totale …”. 
Dunque, sulla base delle risultanze peritali il CTU ha accertato che: “Il valore dei beni del de cuius, sig. ### ammonta: “RELICTUM” + “DONATUM” = € (48.617,00 + 35.000,00) = € 83.617,00. massa ereditaria = € (83.617 - 3.175) = € 80.442,00 La quota di disponibile è pari a ¼ di 80.442,00 = € 20.110,50 ### sig.ra ### coniuge del sig. ### spettava una quota di eredità pari ad ¼ dell'intero, quindi una somma di € 20.110,50. A ciascun figlio spettava una quota di eredità pari ad 1/8 dell'intero, quindi una somma di € 10.055,25. Sottraendo alla massa ereditaria il valore attribuito all'abitazione che il sig. ### ha lasciato alla propria coniuge con il testamento, si ottiene un valore ridotto della stessa pari ad € (80.442 - 35.000) = € 45.442,00, che divisa per i quattro figli restituisce un importo di € 11.360,50 per ciascuno di essi. In definitiva la quota di legittima spettante a ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del fabbricato posto su due livelli, ubicato alla via ### oggi via ### del Comune di ####, censito in ### al foglio di mappa 21, particella n. 736, sub 4, cat. ###, classe 2, consistenza 6,5 vani, rendita 224,92 €; quota di possesso del defunto ½. Dunque anche incrementando il valore del bene alla frazione ### le conclusioni a cui si è giunti nella bozza non cambiano”.  ### ha accertato altresì, che il testamento in atti non ha esorbitato la quota disponibile neppure alla luce della rivalutazione a seguito delle osservazioni di parte attrice, e che, anche nell'ipotesi che non si tenga conto delle spese sostenute da ### dopo la morte del proprio genitore, il valore della quota spettante a ciascun figlio ha un valore superiore a quello della legittima. 
In definitiva, la quota di legittima spettante agli attori ### e ### è coperta dal valore della massa ereditaria privata del bene di cui al testamento olografo impugnato, e che, pertanto, non v'è stata alcuna lesione della legittima agli stessi spettante, con conseguente rigetto della domanda.  4. - Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. - Va respinta a domanda di risarcimento del danno formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  in quanto non sono ravvisabili comportamenti di parte opponente, assunti in mala fede o colpa grave per aver agito o resistito in giudizio. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso di ricondurre la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. ad una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell'art. 2043 c.c., ponendosi la norma dell'art. 96 (quantomeno nei commi 1 e 2) in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla responsabilità civile, vantando natura risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato da c.d. “illecito processuale” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 5097/2020; Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 12029/2017). Pertanto, ricade sulla parte che richieda la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il medesimo onere probatorio richiesto per il risarcimento del danno extracontrattuale, con riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito, al nesso di causalità, all'ingiustizia del danno ed all'elemento soggettivo. 
Non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di legge, atteso che la condanna per responsabilità aggravata postula, come è noto, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, nel caso di specie non è avvenuto né è stato provato.  5. - Sulle spese - Le spese di lite, così come le spese delle consulenze tecniche, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, del valore della domanda, del III scaglione di riferimento, dell'istruttoria espletata e della decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - rigetta le domande giudiziali; - condanna gli attori ### e ### in via solidale, a pagare in favore dei convenuti #### e ### le spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, e cpa come per legge nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.  - pone definitivamente a carico degli attori ### e ### in eguale quota e in solido tra loro, le spese relative ad entrambi i ###, già liquidate da questo tribunale con separati decreti; - ordina al ### dei ### competente, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale, eventualmente presentata dagli attori, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. 
Si comunichi. 
Avellino, 2/12/2025 Il giudice Dott.ssa

causa n. 852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iandiorio Maria

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