blog dirittopratico

3.663.563
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
8

Tribunale di Torino, Sentenza n. 5021/2025 del 19-11-2025

... ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### parte del verbale di udienza del 19.11.2025 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9049/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata dall'Avv. ### in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto ATTORE contro ####: diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale. MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha intimato a ### sfratto per finita locazione dall'immobile sito in ### via ### n. 200 concesso in locazione con contratto stipulato in data ###, registrato il ###0. Il locatore ha dedotto di voler destinare l'alloggio ad abitazione del marito, ### Il giudice, rilevato che la fattispecie appare riconducibile alla previsione dell'art. 3, L. n. 431/98 e che secondo il disposto del quarto comma del predetto articolo per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha ordinato il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Il convenuto non si è costituito in giudizio. La mediazione è stata esperita ed ha avuto esito negativo, stante la mancata comparizione (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 9049/2025 tra ### ATTORE e #### 19 novembre 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### l'avv. #### è personalmente presente la parte, non assistita da legale. 
Il Giudice dichiara la contumacia di ### e invita le parti a precisare le conclusioni. 
Il procuratore di parte attrice conclude come da intimazione di sfratto; I procuratori discutono la causa e chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento. 
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio. 
Successivamente, il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.  ### N. R.G. 9049/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### parte del verbale di udienza del 19.11.2025 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9049/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentata dall'Avv. ### in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto ATTORE contro ####: diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha intimato a ### sfratto per finita locazione dall'immobile sito in ### via ### n. 200 concesso in locazione con contratto stipulato in data ###, registrato il ###0. Il locatore ha dedotto di voler destinare l'alloggio ad abitazione del marito, ### Il giudice, rilevato che la fattispecie appare riconducibile alla previsione dell'art. 3, L. n. 431/98 e che secondo il disposto del quarto comma del predetto articolo per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha ordinato il mutamento del rito ex art.  426 c.p.c.   Il convenuto non si è costituito in giudizio.   La mediazione è stata esperita ed ha avuto esito negativo, stante la mancata comparizione dell'intimato (verbale del 3.10.2024).  *  1. Deve osservarsi, con riferimento al rito applicabile, che, pur essendo stata la presente controversia introdotta con intimazione di sfratto, con ciò contravvenendo alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, l. 431/1998 - secondo il quale per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'art. 30 l. 392/1978, che prevede che il locatore, una volta inviata la comunicazione di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, possa convenire in giudizio il conduttore osservando le norme di cui all'art. 447 bis c.p.c. - a seguito del mutamento del rito tale irregolarità deve ritenersi sanata, essendo la fase a cognizione piena che segue il mutamento del rito del tutto equiparabile al procedimento di cui all'art. 447 bis c.p.c., specie con riferimento alle garanzie difensive e al tipo di cognizione.   2. La contumacia del conduttore, non comparso neppure in mediazione, impedisce di assumere il provvedimento di cui all'art. 30 comma 4° l. 392/78 (ordinanza di rilascio) e impone di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 comma 1° l. 431/98.   3. ### la giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore” (Cass. 936/2013). Il menzionato principio è stato enunciato dalla Corte di legittimità sulla scorta della giurisprudenza antecedente, formatasi con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 29 l. 392/1978, al fine di consentire la verifica preventiva della serietà dell'intento dichiarato ed il controllo successivo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, non essendo sufficiente l'indicazione cumulativa di una pluralità di destinazioni dell'immobile, stante l'inammissibilità di un cambiamento successivo.   4. Nel caso di specie il diniego di rinnovo è stato comunicato al conduttore con raccomandata datata 14.02.2024 per la scadenza del 30.09.2024 (doc. 2); esso è motivato in quanto la locatrice intende destinare l'immobile ad abitazione del marito, ### Si tratta di una comunicazione che permette di ricondurre univocamente il diniego alla previsione di cui alla lettera a) dell'art. 3 l. 431/98 e che consente al conduttore di verificare, ex post, l'effettiva destinazione a tale uso.   La domanda dell'attrice va quindi accolta e va accertato che il contratto di locazione stipulato fra le parti il ### e registrato il ### (doc. 1), avente ad oggetto l'immobile sito in ### via ### n. 200, si è risolto alla prima scadenza del 30.09.2024. Il conduttore va pertanto condannato al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, fissando all'uopo il termine del 15.1.2026.  5. Tenuto conto che la domanda di diniego di rinnovo alla prima scadenza è stata erroneamente introdotta con il procedimento di convalida di sfratto per finita locazione; tenuto conto altresì del fatto che il convenuto non si è costituito ed anzi, comparendo all'udienza di convalida, ha dichiarato di non volersi opporre, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.  P.Q.M.   Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato fra le parti il ### e registrato il ###, avente ad oggetto l'immobile sito in ### via ### n. 200, si è risolto alla prima scadenza del 30.09.2024; e, per l'effetto, condanna ### al rilascio di tale immobile, libero da persone e cose, fissando all'uopo il termine del 15.1.2026; compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.  ### 

causa n. 9049/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciccarelli Marco

M
3

Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 653/2025 del 31-10-2025

... dott. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 3684/2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto impugnativa di delibera condominiale, riservata a sentenza il ### e promossa DA ### nato a ### il ###, C.F. ###, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 146, - RICORRENTE CONTRO Condominio “### APPIO”, con sede ###, C.F. ###, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 27, -RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente: annullare la delibera condominiale assunta in data ### per violazione del termine minimo della convocazione del sig. ### alla assemblea del 18.5.2023; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità della delibera condominiale assunta in data ### dall'assemblea del ### per i motivi esposti nel ricorso introduttivo; di conseguenza dichiarare nulla o annullare la deliberazione condominiale detta, con ogni conseguenza di legge; condannare il ### in persona dell'amministratore p.t., al (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 4 R.G. n. 3684/2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### dott. ### ha pronunziato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 3684/2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto impugnativa di delibera condominiale, riservata a sentenza il ### e promossa DA ### nato a ### il ###, C.F. ###, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n. 146, - RICORRENTE CONTRO Condominio “### APPIO”, con sede ###, C.F. ###, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 27, -RESISTENTE CONCLUSIONI Per il ricorrente: annullare la delibera condominiale assunta in data ### per violazione del termine minimo della convocazione del sig. ### alla assemblea del 18.5.2023; in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità della delibera condominiale assunta in data ### dall'assemblea del ### per i motivi esposti nel ricorso introduttivo; di conseguenza dichiarare nulla o annullare la deliberazione condominiale detta, con ogni conseguenza di legge; condannare il ### in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di giudizio e della fase di mediazione, con attribuzione e maggiorazione ex art. 4, c. 1 bis, D.M. 55/2014. 
Per il resistente: rigettare l'avversa domanda, poiché, infondata in fatto ed in diritto e non provata materialmente; accertare l'assoluta assenza di responsabilità del ### “### Appio”; confermare la validità della delibera assembleare adottata, in data
Pag. 2 a 4 R.G. n. 3684/2023 19.05.2023, dal ### “### Appio”; condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese di giudizio, diritti ed onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.  RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### impugnava la delibera condominiale del 19.05.2023, con cui erano state approvate la spesa di riparazione della tubazione fecale e la relativa ripartizione. Si costituiva in giudizio il condominio opposto, impugnando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del 22.09.2025, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza. 
Passando all'esame del primo motivo di impugnazione della delibera, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., e cioè il fatto di aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 18/19 maggio 2023 oltre il termine di cinque giorni prima, si osserva che l'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio è un atto ricettizio e deve essere ricevuto dal destinatario con il preavviso di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp. att.  cod.  Il computo di tale termine (che non è "libero") va effettuato non considerando il giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del condomino. 
Nel caso di assenza del destinatario alla consegna effettiva è equiparato il rilascio del c.d.  "avviso di giacenza" che deve essere preso in considerazione per la verifica del predetto termine di preavviso. 
Nel caso in esame risulta dall'esito della spedizione di ### in atti, che l'avviso di giacenza della raccomandata contenente la convocazione dell'assemblea è stato rilasciato il 12 maggio 2023, ovvero sei giorni prima del 18 maggio 2023, data dell'assemblea di prima convocazione. Risulta pertanto rispettato il termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp.  att. c.c. ed il primo motivo di impugnazione è infondato. 
Si richiama in proposito la giurisprudenza del Suprema Corte che con Sentenza n. 23396/2017 ha statuito che ” In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. cod. civ. è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di
Pag. 3 a 4 R.G. n. 3684/2023 rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” . 
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dei criteri regolamentari di ripartizione della spesa, in quanto, a suo avviso, l'assemblea avrebbe ripartito illegittimamente la spesa per lavori straordinari relativi alle colonne fecali del ### In particolare il ricorrente deduce che la spesa riguardava due colonne fecali, di cui una posta al servizio anche del suo immobile, mentre la seconda era posta all'interno della muratura verticale dell'immobile, senza alcun innesto; che per la prima era stato accertato dal tecnico incaricato dal ### che il danneggiamento era stato cagionato dalla braga di innesto della condomina del primo piano, ### Ne conseguiva che per la riparazione delle due colonne fecali nulla doveva: per la prima, perché la riparazione doveva avvenire a livello della braga di innesto di proprietà di una singola condomina; per la seconda perché si trattava di una fecale non posta al servizio del suo immobile. 
Tuttavia, esaminando la delibera assembleare impugnata, emerge che i lavori deliberati non riguardano due colonne fecali; infatti nel verbale assembleare si fa riferimento esclusivamente alla “verticale interessata”, richiamando la relazione della ditta ### di ### ed il preventivo per € 8.000,00 oltre IVA al 10%. 
Orbene, sia nella relazione che nel preventivo si fa riferimento ad una sola tubazione per cui i lavori della verticale interessata sono da intendersi quelli relativi alla colonna fecale dove si innesta l'immobile del ricorrente. 
Per quanto riguarda la circostanza che il danno deriverebbe dalla rottura di una braga privata, facente capo al condomino ### si rileva che nella relazione dell'ing. ### si evidenzia che “il danno riferito risulta essere: presente su due punti ben distinti ed entrambi causati da un'infiltrazione derivante dalla fessurazione di una braga, per uno, per la montante dall'altra. 
Nella relazione depositata nel procedimento per ATP viene evidenziato che, relativamente alla montante fecale n. 2, quella cioè in cui si innesta anche il bagno al servizio dell'immobile dl ricorrente, le perdite sono state riscontrate lungo la tubazione condominiale. Le perdite riscontrate sul sistema di scarico della montante fecale n. 1 sono poste una sulla braga che raccorda la tubatura di pertinenza dell'appartamento del I piano di proprietà ### e la tubatura verticale condominiale, in prossimità dell'innesto. 
Pertanto il danno alla braga riguarda una montante fecale diversa da quella per la quale è stata approvata la spesa di riparazione ed il relativo riparto con la delibera assembleare impugnata, che ha invece ad oggetto la colonna fecale in cui si innesta il bagno del ricorrente. 
Ne consegue che la spesa è stata correttamente ripartita.
Pag. 4 a 4 R.G. n. 3684/2023 ### della delibera è, pertanto, infondata e va rigettata. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P. Q. M.  il Giudice di ### di ### dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### così provvede: a) rigetta l'impugnativa della delibera adottata dall'assemblea condominiale il ###; b) condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente condominio ### in persona dell'amministratore p.t., delle spese del giudizio che liquida in € 913,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed oneri fiscali di legge, con attribuzione all'avv. ### Così deciso in ### 31 ottobre 2025 

Il Giudice
Onorario di ### dott.


causa n. 3684/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Cascone

M
3

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4360/2025 del 10-12-2025

... Ciò posto, la domanda, preceduta dal procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo, va qualificata ai sensi dell'art. 949 cod. civile. Ed invero, l'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e può intentarsi quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica attuata dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (cfr. Cass. Civ. n. 203/2017; Cass. Civ. n. 27564/2014; Cass. Civ. n. 16495/2005; Cass. n. 19182/2003). Dunque, l'azione negatoria può essere sperimentata sia per accertare l'inesistenza di altrui diritti sulla propria cosa, sia per ottenere la cessazione di (leggi tutto)...

testo integrale

n. 11361/2023 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11361 del ### affari contenziosi civili per l'anno 2023, avente ad oggetto “azione a tutela della proprietà”, promossa da: ### C.F. ###, nato a Napoli l'11/11/1974, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###), presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domicilia in #### alla via ### n. 3, Condominio “### & Cecere”; #### C.F. ###, nata a Napoli il ###, rappresentata e difesa da sé medesima in uno con l'avv. ### (C.F. ###), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla ### n. 20; CONVENUTA ### Parte attrice chiedeva : -“ in via ### anche alla luce della CTU e dei chiarimenti forniti, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità della installazione della tenda solare e/o pergotenda e/o tenda di stoffa scorrevole apposta dalla sig.ra ### (1) per violazione della proprietà esclusiva del frontalino del balcone di pertinenza del sig. ### ovvero, qualora il frontalino del balcone in questione dovesse considerarsi di proprietà comune, (2)per violazione dell'art. 1102 c.c., ovvero (3) per violazione della delibera condominiale del 12 luglio 2022 (cfr. diffida inviata dall'amm.re p t alla ### in data 23 / 06 / 2023), o (4) per la limitazione del diritto di veduta in appiombo del sig.  ### e la immissione di rumori e o odori molesti dal medesimo subiti; - ### e per lo effetto, ed in virtù delle motivazioni sopra esposte, condannare la sig.ra ### al ripristino dello status quo ante, con abbattimento/demolizione/rimozione delle opere illegittimamente realizzate su parti di proprietà esclusiva del sig. ### e/o di proprietà comune, oltre all'esecuzione, a cura e spese della medesima, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da attribuirsi / distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari / antistatari, il tutto oltre rimborso ### delle ### (15 %) ex D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 e D. M. Giustizia 13 agosto 2022 147, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), come per legge”. 
Parte convenuta chiedeva: “Rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.  ### l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche in considerazione della condotta processuale dell'attore e segnatamente del rigetto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice.” FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato in data #### premesso: di essere proprietario dell'unità abitativa sita in #### alla via ### n. 138, piano secondo, interno 4, scala B, riportata al N.C.E.U. al foglio 7, particella 5263, subalterno 17, facente parte del complesso immobiliare denominato “### Torri”; che la proprietaria del sottostante immobile ubicato al primo piano, ### aveva installato sul frontalino del sovrastante balcone sporgente di sua proprietà, in assenza di consenso degli altri condomini e di esso istante, una tenda solare/pergotenda e aveva altresì realizzato su parti condominiali una vera e propria veranda; che il primo di tali manufatti limitava il suo diritto di proprietà in termini di distanze, di veduta e di godimento dell'immobile, il secondo occupava un'area condominiale di proprietà comune, il tutto con conseguente violazione delle disposizioni deliberate dall'assembleare condominiale il ###; che le richieste di eliminazione della tenda solare/pergotenda fissata al proprio balcone e delle opere gli recavano pregiudizio, erano rimaste infruttuose.
Su tali presupposti citava ### (nata a Napoli il ###) per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dei predetti manufatti ossia della tenda solare/pergotenda ancorata al frontalino del balcone di sua esclusiva proprietà e della veranda costruita su parti comuni dell'edificio condominiale, e per l'effetto condannare la convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente eliminando le opre realizzate, con spese di lite vinte, da distrarsi ai procuratori anticipatari. 
Si costituiva la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, deducendo : che la tenda per cui è causa rispettava, per colore e materiali, le prescrizioni dettate sul punto dall'assemblea dei condomini; che tale manufatto non ledeva il diritto di proprietà dell'attore, poiché insistente su un bene comune essendo installata sul frontalino del balcone da ritenersi per la sua conformazione incassato, né impediva a questi l'esercizio del diritto di veduta in appiombo, in quanto, trattandosi di una tenda scorrevole di stoffa retraibile in un cassonetto di avvolgimento, non rientrava nel novero delle costruzioni, per cui non poteva essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone sovrastante pur essendo necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi; che parimenti andava considerata la ### (vetrata panoramica amovibile) realizzata sul balcone di sua pertinenza, la quale non occupa affatto aree condominiali; che la suddetta tenda, inoltre, non diminuiva il volume di aria e di luce di cui disponeva il condomino sovrastante, né quest'ultimo poteva pretendere di avere il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avveniva sulla terrazza sottostante, e non occupava spazio condominiale né impediva il pari uso a mente dell'art. 1102 cod. civile; che, infine, la convenuta non era stata inadempiente nei confronti del deliberato assembleare del 12 luglio 2022, atteso che l'assemblea non aveva assunto alcuna decisione in merito al punto concernente il “rimontaggio tenda condomino ### e tende da sole sulle parti comuni”, avendo rinviato ad altra deliberazione, né aveva infranto il regolamento condominiale che prevedeva “…È consentito installare ai balconi tende parasole purché le stesse siano di colore e marca stabilito dall'assemblea dei condomini; tale decisione sarà vincolante per tutti i condomini …”. 
Su tali argomentazioni la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, per non aver attuato alcuna attività lesiva del diritto di proprietà dell'attore o di godimento del suo immobile ovvero della cosa comune; il tutto con vittoria di spese di lite. 
All'esito dell'istruzione espletata mediante allegazione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, preso atto del mancato riscontro alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti di cui in epigrafe all'esito della scadenza dei termini di cui all'art 189 c.p.c. * * * * * * * * * * * * 
La domanda va parzialmente accolta, ma nei termini di seguito specificati. 
In fatto è risultata provata e non contestata dall'istruttoria, e dalla c.t.u. svolta, la legittimazione attiva e passiva in quanto : - l'attore è proprietario dell'unità abitativa sita in #### al “### Torri”, in via ### n. 138, scala B, interno n. 4, con accedente balcone di mq. 12,75 in parte incassato per mq. 9,52 e in parte sporgente per mq. 3,23 indentificato al ### del Comune di ### al foglio 7, particella 5263, subalterno 17; - a tale unità immobiliare è sottoposto, al primo piano dello stabile condominiale, l'appartamento della convenuta con corrispondente attiguo balcone e con terrazzo scoperto a livello, censito al foglio 7, particella 5263, subalterno 14; - la convenuta in riferimento al balcone accedente al predetto appartamento ubicato al secondo piano di proprietà dell'attore ha installato sul frontalino della parte sporgente del balcone, fissandola nella relativa soletta, una tenda da sole a bracci estensibili orizzontalmente, che può essere richiusa ed alloggiata all'interno dell'apposita custodia, con funzione principale di protezione dai raggi solari ed ombrare una parte del terrazzo scoperto, conforme per colore e tessuto alle tende da sole apposte dai restanti condomini; ha posizionato una vetrata panoramica (### scorrevole corrispondente al profilo della parte frontale della porzione sporgente del balcone che ci occupa che si estende tra un setto murario (non strutturale) e il muretto di confine, fino a raggiungere l'intradosso della trave superiore; ha sovrapposto ad ovest sul muretto di delimitazione un infisso in pvc esteso fino all'intradosso del solaio sovrastante; Ciò accertato questo ### - preliminarmente in applicazione del principio cd. della ragione più liquida che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, anziché su quello della coerenza sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 della ### con 1a conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole risoluzione (anche se logicamente subordinata), senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 28/ 05/2014, n. 12002; cfr. anche Cass. Civ. ###, 08/05/2014, n. 9936, nonché, di recente, Cass. Civ. ordinanza n. 363/2019) - ritiene che sia fondato il motivo di doglianza dell'attore di lesione del diritto di proprietà posta in essere dalla convenuta con l'ancoraggio della tenda solare/pergotenda sulla parte frontale del suo balcone ma non si desumono limitazioni in danno dell'unità immobiliare dell'attore in termini di distanze, veduta, aria e luce. 
Al riguardo è opportuno rilevare che i balconi “aggettanti”, sono quelli che sporgono dalla facciata dell'edificio, costituendo solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Tali manufatti non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale, sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto per il quale i balconi aggettanti di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 cod. civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. A questo principio è posta eccezione quando il rivestimento dei frontalini e quello delle solette dei balconi in un edificio svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziale della facciata, e pertanto beni ricadenti in condominio (così Cass. 21/01/2000 n. 637; v. anche Cass. 23/09/2003 14076; Cass. 30/07/2004 n. 14576; Trib. Roma, Sez. Civ. V 25/5/2021 n. 9078). 
I balconi “incassati” sono, invece, quelli che formano una rientranza nella facciata dell'edificio e solitamente sono chiusi su due o tre lati. Non sporgono rispetto ai muri perimetrali, restando incassati nel corpo dell'edificio. In altre parole, possono essere incassati ad “U” quando hanno tre lati chiusi dal muro verticale di facciata e un solo parapetto frontale, ad “L” (come per il caso di specie) oppure ad “L rovesciata” quando hanno due lati chiusi dal muro verticale di facciata e due parapetti, uno frontale e l'altro laterale. La connotazione del piano di calpestio del balcone incassato è l'identità di funzione del solaio, che come quello presente all'interno degli immobili deve sostenere i muri di tompagno tra i vari ambienti, e in questo contesto la parte frontale ###, qualora essa non s'inserisca nella facciata, formandone un tutt'uno, ma mantenga una propria autonomia strutturale, al pari della parte frontale del balcone aggettante dovrà essere considerata di proprietà esclusiva, eccezion fatta per i fregi e gli elementi decorativi in genere. 
Quest'ultima tipologia di balconi deve essere considerata alla stessa stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà ### ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e le cui spese sono sostenute da ciascuno di essi in ragione della metà ex art. 1125 cod. civile (cfr. Cass. sentenza n. 637 del 21/01/2000). 
La varietà delle tipologie costruttive sovente presenta dei balconi che per la maggior parte della loro profondità sono da ritenersi certamente incassati, ma che terminano con una parte aggettante rispetto alla facciata, come per la fattispecie che ci occupa; in tal caso, l'aspetto da tenere conto è quello della funzione; pertanto, finché la parte orizzontale non sporge dalla facciata, questa avrà funzione di solaio, per l'eccedenza essa sarà un elemento accessorio assoggettata al regime giuridico dei balconi aggettanti di proprietà esclusiva dell'immobile da cui protendono, con eccezione per i rivestimenti e per gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore che “si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (v. Cass. ult. cit.; in senso confermativo si veda Cass. 23/09/2003 n. 14076) Nel caso di specie, muovendo dalla visione delle rappresentazioni fotografiche versate in atti e dall'elaborato peritale del nominato c.t.u. arch. ### non può ritenersi che il frontalino del balcone, ove insiste la contestata tenda solare/pergotenda, assolva a funzione alcuna incidente, in senso positivo, sul decoro e/o sull'assetto architettonico dello stabile condominiale. Si può, infatti, osservare che il prospetto in considerazione ha caratteristiche estetiche prive di particolare pregio, e i relativi balconi, manchevoli di qualsiasi fregio o decorazione, in quanto si risolvono in una soletta sormontata da ringhiera, si inseriscono nella facciata in modo dozzinale senza caratterizzarne in maniera peculiare l'aspetto complessivo. Da ciò deriva che il frontalino del balcone a servizio dell'appartamento al secondo piano di proprietà dell'attore, è da considerare di appartenenza al proprietario di quella unità immobiliare. 
Alcuna allegazione o prova, per altro verso, è stata offerta della esistenza di un titolo (ad esempio regolamento contrattuale di condominio predisposto dal costruttore venditore, ed accettato da tutti gli acquirenti originari) in forza del quale le solette ed i frontalini dei balconi aggettanti possano considerarsi parti comuni dell'edificio. 
A confutazione della pretesa che il frontalino del balcone a servizio dell'appartamento al secondo piano dello stabile condominiale cui è fissata la tenda solare/pergotenda in esame sia di proprietà esclusiva dell'attore, sarebbe spettato alla convenuta allegare e dimostrare la fattispecie costitutiva del diritto di mantenere quella struttura ancorata alla proprietà altrui. 
Orbene, in assenza di titolo che disponga specificamente sulla proprietà della superficie in questione, atteso che la stessa costituisce un prolungamento dell'immobile dell'attore, sporgendo fuori dal perimetro dell'edificio, il che consente di assimilarla, per analogia, a un balcone aggettante, devono ritenersi applicabili alla stessa i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui balconi aggettanti, con la conseguenza che tale superficie deve considerarsi una porzione dell'immobile dell'attore e, quindi, oggetto del diritto di proprietà esclusiva di quest'ultimo. 
Ciò posto, la domanda, preceduta dal procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo, va qualificata ai sensi dell'art. 949 cod. civile. Ed invero, l'azione negatoria è un rimedio generale a tutela del proprietario contro terzi che asseriscono la titolarità di diritti reali limitati sulla cosa e può intentarsi quando vi è concreto pericolo di pregiudizio al suo diritto. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha chiarito che "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla res dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica attuata dal vicino, onde ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (cfr. Cass. Civ. n. 203/2017; Cass. Civ. n. 27564/2014; Cass. Civ. n. 16495/2005; Cass. n. 19182/2003). Dunque, l'azione negatoria può essere sperimentata sia per accertare l'inesistenza di altrui diritti sulla propria cosa, sia per ottenere la cessazione di condotte antigiuridiche del terzo con ripristino della condizione preesistente della cosa. Chi agisce in negatoria ha l'onere di provare la proprietà in base a un titolo giuridico, essendo onere del convenuto allegare e provare di avere diritti, anche di comproprietà, sulla cosa (cfr. Cass. Civ. n. 472/2017; Cass. Civ. 21851/2014). Nel caso di specie, poichè l'attore risulta proprietario dell'appartamento ubicato al piano secondo, scala B, interno 4, dell'edificio condominiale denominato “### Torri” sito in #### alla via ### 138, acquistato con atto a rogito del notaio ### dell'1/10/2003, repertorio 52697 - raccolta 14359 (all. 1 fascicolo attoreo) ed essendo la tenda apposta sul frontalino di sua proprietà per le spiegate ragioni . l'installazione della tenda solare/pergotenda compiuta dalla convenuta deve ritenersi illegittima in quanto realizzata su proprietà attorea . 
Quanto invece alla vetrata panoramica amovibile (###, dalle descrizioni e valutazioni tecniche del c.t.u., motivate e prive di profili di manifesta illogicità, risulta che la stessa consiste in un sistema di chiusura trasparente, manualmente rimovibile e senza telaio fisso, progettato per proteggere da agenti atmosferici, rumore e freddo, migliorando isolamento termico/acustico e creando un ambiente flessibile e luminoso senza modificare prospetto o volumetria dell'edificio; è stata realizzata dalla convenuta lungo il perimetro dell'area corrispondente al sovrastante balcone e non si rilevano lesioni del diritto di proprietà dell'attore né attività contrapposte alla disciplina di cui agli art. 1117 e 1102 cod. civile. 
Pertanto, le doglianze sollevate dall'attore al riguardo devono ritenersi non meritevoli di apprezzamento e vanno rigettate. 
Quanto alla regolazione delle spese processuali, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico della convenuta in ragione di 2/3 e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 142/2022, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore indeterminabile della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, da ritenersi comunque a complessità bassa, per le fasi di studio, introduttiva trattazione e decisionale e tenuto conto, altresì, che la proposta di conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c. non ha trovato riscontro con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari .Va dichiarato compensato il restante 1/3 in ragione del rigetto di una delle domande Le spese di CTU stante la fondatezza della domanda negatoria dell'attore, sono da porsi interamente a carico di parte convenuta.  P. Q. M.  il Tribunale di ### - ### - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa civile riportata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1. accerta l'illegittima installazione della tenda solare/pergotenda, meglio descritta in motivazione, realizzata dalla convenuta sulla parte frontale ### della porzione aggettante del balcone contiguo all'unità immobiliare di proprietà dell'attore sita in #### alla via ### n. 138 (condominio ###, scala B, piano secondo, interno 4, e per l'effetto condanna la convenuta a rimuovere la predetta tenda solare e a ripristinare lo status quo ante; 2. rigetta l'ulteriore domanda; 3. pone le spese di c.t.u. come già liquidate in euro 1321,2, oltre IVA e casse se dovute definitivamente a carico di parte convenuta; 4. condanna la convenuta al pagamento dei 2/3 delle spese processuali in favore dell'attore che si liquidano già in misura così ridotta in euro 363,33 per esborsi e in euro 2.539,33 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### dichiara compensato il restante 1/3 Così deciso in ### il 10 dicembre 2025 

IL Giudice
Unico dott.ssa


causa n. 11361/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna

M
4

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4342/2025 del 09-12-2025

... ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 5031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente #### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall' avv. ### D'### (C.F. ###), domiciliat ###atti; - OPPONENTE - E ### S.P.A. (C.F. ###), a mezzo della mandataria #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (CF. ###), domiciliat ###atti; -OPPOSTA - NONCHE' ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), domiciliat ###atti; -INTERVENUTO - OGGETTO: contratti bancari ### come da verbale di causa del 4.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto il #### ha convenuto in giudizio ### s.p.a. al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale di ### il ### e corretto con decreto del 28.2.2024, con il quale è stata condannata, in solido con ### al pagamento di € 11.250,26, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 5031/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 5031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente #### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall' avv. ### D'### (C.F. ###), domiciliat ###atti; - OPPONENTE - E ### S.P.A. (C.F. ###), a mezzo della mandataria #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (CF.  ###), domiciliat ###atti; -OPPOSTA - NONCHE' ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###), domiciliat ###atti; -INTERVENUTO - OGGETTO: contratti bancari ### come da verbale di causa del 4.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione iscritto il #### ha convenuto in giudizio ### s.p.a. al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale di ### il ### e corretto con decreto del 28.2.2024, con il quale è stata condannata, in solido con ### al pagamento di € 11.250,26, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n.1353306 stipulato da ### con ### e garantito mediante fideiussione dall'odierna opponente. Il decreto ingiuntivo, successivamente alla correzione dell'errore materiale del 28.2.2024, è stato poi notificato a ### il ###. 
Con l'odierna opposizione ### ha contestato: la carenza di legittimazione in capo alla parte opposta, per carenza di prova del contratto di cessione di crediti in suo favore; il quantum dovuto, atteso che l'allegato n.12 depositato in sede ###importo diverso rispetto a quello ingiunto; la prescrizione del credito. 
Si è costituita ### s.p.a., a mezzo della mandataria ### s.p.a., chiedendo in primo luogo la riunione con il procedimento r.g. 3258/2024, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Con provvedimento del 3.2.2025 è stata rigettata la richiesta di riunione al fascicolo r.g. 3258/2024, stante la pendenza in fasi diverse dei due giudizi. 
Con comparsa del 3.12.2025 è intervenuta in giudizio ### s.r.l. ai sensi dell'art. 111 c.p.c. affermandosi cessionaria del credito oggetto di causa. 
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 4.12.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art.  281 sexies c.p.c. con deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi. 
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo per assenza della parte opponente invitata (cfr. verbale in atti). 
Va inoltre precisato che la costituzione nel processo ad opera di ### s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dall'opposta, deve essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 111 c.p.c., secondo cui, in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22424/2009). 
Pertanto nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c., del successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020). 
Nel caso di specie, non essendo stata disposta l'estromissione dell'originaria opposta per assenza del consenso di tutte le parti costituite, il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie.  ### è fondata e può trovare accoglimento. 
Occorre premettere che “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” ( 363/2019), con la conseguenza che le ulteriori questioni preliminari, quali quelle di legittimazione pur sollevate in atti, devono ritenersi assorbite da quanto segue. 
Parte opponente ha eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, rilevando come sia il contratto di finanziamento che la fideiussione siano state stipulate il ###, e la notifica del decreto ingiuntivo sia stato il primo strumento con cui è stato chiesto il pagamento del debito, atteso che le comunicazioni di risoluzione del finanziamento, prodotte in sede monitoria e datate 17.7.2012, non recherebbero prova né della spedizione né della consegna.  ### è fondata. 
È noto che, in tema di contratti di finanziamento, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, o al più dal momento della decadenza dal beneficio del termine, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. ex multis Cass. 17798/2011). Ciò in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo (Cass. 18951/2013, Cass. 2086/2008).
Nel caso di specie il finanziamento garantito da ### prevedeva espressamente la restituzione della somma mutuata “entro mesi 60 dal 1.1.2008 mediante rate trimestrali” (cfr. art. 3 del contratto di finanziamento), sicché il termine di prescrizione decennale deve considerarsi decorrente a partire dal 1.1.2013. 
Il decorso della prescrizione però non risulta efficacemente interrotto prima del maturare del decennio. 
Non può essere in tal senso valorizzata la comunicazione diretta a ### datata 12.7.2012 con cui la mutuante ha dichiarato la risoluzione del finanziamento e intimato il pagamento del dovuto. Sul punto è stato affermato che “l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (Cass. 27412/2021). Nel caso di specie non ci sono elementi da cui desumere che la comunicazione del 12.7.2012 sia pervenuta nella sfera di conoscenza di ### atteso che non solo non vi è alcuna prova della ricezione dell'atto, ma nemmeno vi è prova del suo invio da parte della creditrice. Tale circostanza vale ad escludere che, come sostenuto da parte opposta, la comunicazione possa ritenersi conosciuta dal destinatario sulla base della presunzione della regolarità del servizio postale, poiché “la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento” (Cass. 28580/2024): mancando nel caso di specie la prova della spedizione dell'atto (oltre che della sua ricezione) deve escludersi qualsiasi presunzione di conoscenza da parte dell'odierno opponente. 
Residua, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, la notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto: essa però si è perfezionata nei confronti di ### soltanto il ###, e quindi quando il decennio, a decorrere dal 1.1.2013, era già irrimediabilmente trascorso. 
Per le ragioni sopra profuse l'opposizione deve quindi essere accolta, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni pur proposte dalle parti, e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Appare invece opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'interventore, costituitosi soltanto a ridosso dell'udienza di discussione orale.  P. Q. M.  Il Tribunale di ###, ### sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede: ­ accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca nei confronti di ### il decreto ingiuntivo n. 74435/2020, emesso dal Tribunale di ### il ### e corretto con decreto del 28.2.2024; ­ condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di ### liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. ### d'### ­ compensa le spese di lite tra ### e ### s.r.l.  ### 09/12/2025 il Giudice dott.

causa n. 5031/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Giorgio Giovanni

M
1

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio. ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22530 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.137 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1390 utenti online