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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1449/2021 del 20-07-2021

... questione della nullità derivata del contratto di compravendita concluso tra la ### e ### per effetto della nullità della delibera societaria, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011- cui è riunita la causa di primo grado iscritta al n. 6543 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 - vertente TRA SOCIETA' ### 2000 A R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - attrice/terza chiamata nel giudizio riunito - E ZANGHÌ ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti - convenuto nel giudizio principale e nel giudizio riunito - ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - interveniente - ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### via T. Cannizzaro n. 87, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti - attrice nel giudizio riunito - OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato in data ### la ### 2000 a r.l. conveniva in giudizio ### dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'immediato rilascio dell'appartamento sito in ### viale ### n. 4, Coop. ### 2000, pal. A, int. 36, abusivamente occupato dallo ### A sostegno della sua domanda l'attrice allegava: che l'immobile di cui sopra era stato assegnato in godimento a ### deceduto il ###, socio della #### e padre del convenuto; che il decesso di ### peraltro moroso nei confronti della ### non era stato comunicato; che l'alloggio era di proprietà esclusiva della ### e l'occupazione dello stesso era condizionata al possesso della qualità di socio in capo all'occupante; che ### non aveva la predetta qualità; che la l.  51/06 aveva abrogato gli artt. 114, 115, 117 del T.U. n. 1165/38 e l'art. 17 l. n. 179/1992, norme che prevedevano la possibilità di subentro degli eredi del socio deceduto nella procedura di assegnazione degli alloggi di ### se la morte era avvenuta dopo l'assegnazione; che nel caso di specie la stipulazione del contratto in favore del socio non era ancora avvenuta; che in ogni caso l'assegnazione era subordinata al pagamento di quanto dovuto, mentre ### risultava moroso. 
Si costituiva in giudizio ### contestando la domanda e proponendo apposita domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.. 
Il convenuto rappresentava che il ### il padre, ### aveva stipulato apposito contratto di prenotazione dell'alloggio sociale della superficie di circa mq 87,03, sito in ### piano di zona SS. ### posto nell'edificio A piano 3°/4°, contrassegnato con il n. 36, e con successivo verbale di prenotazione del 4.7.1995 era stato scelto il garage; che il padre era stato immesso nel possesso del bene il ###; che per la realizzazione degli alloggi la ### aveva acceso un mutuo fondiario presso l'### e il padre aveva effettuato i versamenti delle rate di mutuo alle scadenze previste per un importo totale di € 30.809,23; che con verbale del 19.4.1991 l'Assemblea dei soci della ### aveva deliberato la trasformazione della stessa da proprietà indivisa a proprietà divisa, conferendo mandato al Consiglio di provvedere al compimento degli atti necessari alla cessione in proprietà degli alloggi ai soci; che l'### alla ### aveva emesso in favore di ### il decreto di autorizzazione alla vendita n. 839 del 2.5.2005, rideterminando la quota di mutuo a lui spettante in € 26.798,73 oltre ad una ulteriore somma, da versarsi al momento del trasferimento; che suo padre aveva pagato € 5.939,25 mediante effetti cambiari, € 5.811,90 per l'acquisto del terreno, £ 3.000.000 per la transazione con la ### e, comunque, aveva pagato tutte le somme a lui richieste, come da documentazione depositata; che, nonostante ciò, la ### non gli aveva trasferito il bene; che la morte del padre era stata comunicata con lettera del 14.7.2008 e, contestualmente, il figlio ### aveva dichiarato di essere convivente con il padre; che la cooperativa aveva ammesso di non avere trasferito l'immobile per l'esistenza di un debito residuo. 
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati escludeva che il padre avesse maturato alcun debito nei confronti della ### riteneva che il mancato trasferimento dell'alloggio fosse imputabile a quest'ultima; evidenziava poi che l'abrogato art. 17 l. n. 179/1992 si riferiva alle proprietà indivise e nel caso di specie da contratto era previsto il subentro del figlio convivente. Rappresentava di avere manifestato la propria disponibilità al pagamento di quanto dovuto, senza ottenere il trasferimento dell'alloggio. 
In via riconvenzionale, ritenendo di avere versato una somma maggiore rispetto a quella dovuta, vista la condotta della ### chiedeva una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni e vincoli pregiudizievoli. 
Spiegava altresì intervento in giudizio ### vedova di ### svolgendo difese analoghe a quelle del figlio e chiedendo a sua volta l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. nei propri confronti oltre che nei confronti del figlio. 
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 14.5.2012 veniva assegnato termine alla parte convenuta per l'esperimento del procedimento di mediazione con riguardo alla domanda riconvenzionale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010. 
Assegnati successivamente i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 13.11.2013 veniva disposto che l'attrice specificasse la morosità del de cuius ### e con successiva ordinanza del 16.5.2014 al presente giudizio veniva riunito il giudizio n. 6543/2012. 
In tale ultimo procedimento, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ### conveniva in giudizio ### per ottenere il rilascio del medesimo alloggio e garage di cui sopra, occupati sine titulo. 
A sostegno della sua domanda allegava che con atto di assegnazione di alloggio del 6.12.2001 rep. n. 19420 aveva acquistato la proprietà dell'immobile sito in ### salita ### viale ### di mq 87,03, distinto con il n. 36, scala A al terzo e quarto piano, collegati da una scala interna, oltre al garage posto al piano terra del corpo B, di mq 20; che detti immobili erano abusivamente occupati da ### che per effetto della condotta dello ### aveva dovuto rinviare il proprio matrimonio con ### destinata a casa familiare. 
In detto procedimento si costituiva ### rappresentando i fatti sopra esposti. 
Chiedeva - e otteneva - di chiamare in causa la ### di cui affermava la responsabilità per avere assegnato l'alloggio a terzi senza avere previamente adottato alcun provvedimento di esclusione o decadenza del socio ### Contestava la domanda risarcitoria e, comunque, chiedeva di essere manlevato dalla ### per il caso di accoglimento; riproponeva infine le domande già avanzate nell'altro giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### contestando le domande dello ### Eccepiva il difetto di giurisdizione ritenendo che le controversie tra i soci assegnatari e la ### dovessero devolversi alla ### di ### Dichiarava che lo ### non aveva fornito alcuna prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 T.U, 1165/1938. 
Disposta la riunione dei due procedimenti, mutato il rito nel procedimento riunito e assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 26.6.2015 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.12.2016. 
Si susseguivano vari rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente, nonché per l'assenza del Giudice titolare e per effetto delle prime misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia da covid-19. 
All'udienza del 18.6.2020, svolta con le modalità di cui all'art. 83, c. 7, lett. h, d.l. n. 18/20 conv. in l. n. 27/20, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Ma con ordinanza del 4.11.2020 la causa veniva rimessa sul ruolo ritenendo di sottoporre alle parti ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c. - previa assegnazione di apposito termine - la questione della nullità derivata del contratto di compravendita concluso tra la ### e ### per effetto della nullità della delibera societaria, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il terzo estraneo” (C. Cass., n. 22565/2015), nonché l'ulteriore questione rilevabile d'ufficio dell'applicabilità dell'art. 29 l. n. 52/1985, nel testo riformato dal d.l. 78/2010, e di invitare la parte intervenuta a depositare la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Infine veniva accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c., ordinando alla ### e a ### la produzione in giudizio delle delibere assembleari in virtù delle quali la ### rispettivamente aveva disposto del bene oggetto di assegnazione a ### e ### ha acquisito la qualità di socia della ### 2000 a r.l.. 
La successiva udienza del 10.3.2021 veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34/20 e, sulle conclusioni precisate in dette note, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, assegnando termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Al riguardo giova richiamare il seguente principio di diritto: in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. 
Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile (C. Cass., SS.UU., 12215/2006; n. 5593/2020). 
Nel caso in esame la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. proposta dallo ### concerne l'esistenza del diritto soggettivo ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento del bene assegnato al padre. Pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. 
Orbene, in tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo (C. Cass., n. 23514/2016). 
Ed ancora: in tema di società cooperativa, il cui oggetto sociale sia la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile postula la preliminare acquisizione dello "status" di socio da parte del promittente assegnatario, consacrato nell'atto costitutivo della società, e la successiva attività attuativa, consistente nella verifica della realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, nonché nella individuazione dell'alloggio e del corrispettivo (C. Cass., n. 22565/2015). 
Nel caso in esame certamente il de cuius, ovvero ### sulla base della documentazione prodotta in giudizio, aveva la qualità di socio, era assegnatario di un alloggio appositamente individuato e aveva versato il corrispettivo richiesto. 
Invero, in data ### la ### a proprietà indivisa “### 2000” s.r.l. e ### hanno stipulato apposito contratto di prenotazione di alloggio sociale, in virtù del quale la ### si è obbligata “ad assegnargli in attuazione delle condizioni generali” […] l'alloggio ivi indicato a condizione che il socio fosse in regola con tutti i versamenti a titolo di prestito speciale e avesse i requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento. ### è stato identificato nell'alloggio della superficie di mq 87,03 circa sito nell'edificio “A”, piano 3°/4° contrassegnato con il n. 36. La quota parte del costo finale riferibile all'alloggio prenotato è stata stabilita in £ 63.000.000 mentre l'ammontare del prestito speciale è stato fissato in £ 11.600.000 di cui £ 3.600.000 già versati in contanti e la differenza mediante il rilascio di 8 effetti cambiari di £ 600.000 ciascuno. 
In data ### inoltre ### e la ### hanno stipulato ulteriore contratto di prenotazione del garage contraddistinto dal n. 18 e ubicato nella palazzina “B”. 
Sia l'alloggio sia il garage sono stati consegnati allo ### come si evince dal verbale del 20.12.1985 con le richieste della ### rivolte alla ### di consegnare le chiavi dei predetti immobili allo ### In atti vi sono ricevute di versamento delle somme richieste dalla ### sia a titolo di canone di godimento dell'alloggio sia a titolo di quota mutuo imponibile e condominio dal 1991 in poi (all. 5 e 6). 
Vi è poi il decreto dell'### e ### (all. 7, di cui non si legge la data) che richiama il D.A. n. 2310/1994 con il quale la ### è stata autorizzata a trasferire in proprietà a ### l'alloggio di cui sopra determinando in € 12.249,37 la somma da rimborsare in 46 rate semestrali di € 266,29 ciascuna, in € 26.798,73 la quota di mutuo a lui spettante, e in € 8.742,05 la somma da rimborsare alla ### per la differenza tra la rata di ammortamento per gli alloggi a proprietà indivisa e quelli a proprietà divisa. 
Tale ultima somma si sarebbe dovuta versare o in 46 rate semestrali di € 190,04 ciascuna, oppure versando il 50% (€ 4.371,03) in unica soluzione in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio. 
Vi sono altresì le copie degli effetti cambiari sopra indicati. 
Nelle condizioni generali allegate al contratto di prenotazione sono individuate le norme regolatrici del rapporto tra il socio assegnatario e la ### e al punto 6) è specificato che “gli alloggi e gli accessori facenti parte del complesso edilizio sopra descritto all'art. 3 saranno assegnati, in diritto di godimento, per tutta la durata del rapporto societario tra la cooperativa ed i singoli soci assegnatari”. 
Inoltre al punto 6.2. è stabilito che “con la sottoscrizione del contratto di prenotazione di uno degli alloggi di cui all'art. 3 il socio sottoscrive un contratto di prestito alla cooperativa per la realizzazione dell'intervento. All'esecuzione di tale prestito ed alla effettiva tenuta a disposizione del corrispondente ammontare presso le casse sociali della cooperativa sono infatti rispettivamente subordinate la prenotazione e la durata del diritto di godimento sull'alloggio. ### del prestito che ciascun socio si obbliga ad effettuare nei confronti della ### sarà determinato in via definitiva mediante il calcolo della differenza tra il costo finale di realizzazione dell'intervento e il netto ricavo dei mutui a tal fine contratti dalla cooperativa e la conseguente individuazione della quota parte di detta differenza corrispondente a ciascun alloggio prenotato […]”. 
Il paragrafo 6.10. prevede che “in caso di morte del socio prenotatario i suoi eredi, previa documentazione di tale loro qualità hanno diritto al rimborso di quanto versato a suo tempo dal loro dante causa, con la maggiorazione di cui al punto 6.3 e con le modalità ivi precisate. 
Ove tra gli eredi del socio prenotatario deceduto si trovino il coniuge non legalmente separato e/o figli minori la ### si obbliga a tenere fermi gli effetti della prenotazione in favore di tali eredi alle stesse condizioni. […]. Se tra gli eredi del socio deceduto non esistono né il coniuge né i figli che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ma uno o più figli maggiori essi possono concordemente indicare uno solo di essi, purché sia socio della ### o faccia domanda di assunzione a socio, il quale potrà subentrare in tutti i diritti ed obblighi nascenti dal contratto di prenotazione sottoscritto dal socio deceduto”. 
A questo punto occorre stabilire preliminarmente se ### abbia il diritto di subentrare al padre e di ottenere in questa sede una sentenza ex art. 2932 c.c.. ### della domanda dello ### risulta preliminare rispetto all'esame della domanda di rilascio formulata dalla ### Orbene, in data #### ha comunicato alla ### e all'### il decesso del padre ed ha chiesto di subentrargli nella qualità di socio dichiarando di avere sempre vissuto con il padre, mentre le altre eredi non avevano intenzione di avvalersi di tale possibilità e intendevano rinunziarvi in suo favore.  ### ha riservato di verificare l'ammissione a socio della ### di ### dopo il pagamento della morosità risultante a carico del padre, ha fatto presente che per effetto delle abrogazioni delle disposizioni del T.U. 1165 e della l. n. 179/1992 dopo la morte del socio l'alloggio sarebbe dovuto tornare nel possesso della ### per essere assegnato al socio già inserito in graduatoria e ha intimato a ### il rilascio dell'alloggio. 
Con successiva missiva del 16.10.2008 ### unitamente a ### e a ### hanno contestato l'esistenza del debito vantato dalla ### evidenziando l'inadempimento della ### per la mancata stipulazione dell'atto pubblico di alienazione. Hanno affermato il loro diritto a subentrare al padre ed hanno invitato la ### alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento, dichiarandosi disponibili a versare la somma di € 4.371,03 in favore della ### Pertanto in tale ultima lettera tutti gli eredi non hanno ribadito la volontà di designare uno di essi perché subentrasse al padre nella compagine sociale al fine di ottenere il trasferimento del bene alle condizioni indicate, essendosi limitati a contestare l'esistenza del debito e a richiedere la stipulazione del contratto. 
Nel caso di specie preliminare risulta l'accertamento dell'esistenza del diritto di ### di diventare socio, requisito imprescindibile per ottenere il trasferimento dell'alloggio. 
Invero, in tutti i principi di diritto sopra richiamati l'acquisizione della qualità di socio è un presupposto indefettibile.  l'art. 2534 c.c. in caso di morte del socio prevede per gli eredi il diritto alla liquidazione della quota o il rimborso delle azioni facendo salva la possibilità che l'atto costitutivo possa prevedere il subentro degli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società - e l'art.  116 del T.U. n. 1165/1938 per le ### che abbiano usufruito dei contributi pubblici (la l. 51/2006 ha abrogato solo talune delle disposizioni del predetto T.U., ovvero gli artt. 114, 115, 117) consente la successione “degli eredi al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio”. 
La circostanza che la ### fosse stata trasformata in proprietà divisa oltre a non essere stata tempestivamente contestata dall'attrice, risulta per tabulas proprio dal decreto assessoriale sopra menzionato, laddove è stato operato il calcolo della differenza del tasso di interesse per gli alloggi realizzati a proprietà divisa, che lo ### avrebbe dovuto versare, e dal contratto di compravendita stipulato tra la ### e la ### laddove si legge espressamente che “con verbale ricevuto dal ### il ### l'Assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione da ### a proprietà indivisa e inalienabile in ### a proprietà divisa ed individuale”. 
Sulla base delle disposizioni riportate e, soprattutto, di quella pattizia, è possibile affermare che ### per poter ottenere il trasferimento dell'immobile, dovesse previamente acquisire la qualità di socio. 
Non essendo egli socio della ### non può in questa sede ottenere l'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c.. 
Peraltro l'acquisizione della qualità, oltre a non essere stata oggetto di specifica domanda dello ### è comunque demandata ad un'apposita delibera assembleare, avverso la quale eventualmente lo ### può agire con i rimedi previsti dall'### È stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11311/2007 che “la società cooperativa, pur caratterizzata dallo specifico scopo mutualistico perseguito nello svolgimento dell'attività d'impresa attraverso rapporti di scambio intercorrenti con i soci, ha pur sempre una struttura a base contrattuale (art. 2518 c.c.), che vincola i soci all'osservanza dei doveri sociali e li rende titolari dei relativi diritti, ma non attribuisce di regola situazioni giuridiche soggettive a terzi estranei al sodalizio, i quali perciò non possono invocare il patto sociale per fondare su questo diritti a proprio favore. Pertanto l'aspirante socio, in quanto ancora estraneo alla società, non può vantare di regola un diritto soggettivo ad essere ammesso nella società e gli amministratori non sono obbligati ad accogliere la sua domanda (art. 2525 c.c.), quando anche egli sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo" (Cass. 1997/4259, in motivazione).  ### del superiore principio alla fattispecie in esame comporta l'inesistenza del diritto soggettivo dello ### a diventare socio della ### perché anche la disposizione pattizia sopra richiamata esprime una possibilità - il figlio maggiore d'età convivente “potrà” subentrare al padre - diversamente dalle altre categorie di successori, ovvero il coniuge non legalmente separato e i figli minori d'età, per i quali la ### si è obbligata a tenere ferme le condizioni di cui al contratto di prenotazione. 
Proprio tale considerazione impedisce al Giudice di sostituirsi alla valutazione assembleare in ordine al subentro dello ### nella posizione di socio all'interno della compagine sociale e, conseguentemente, di accogliere le ulteriori domande da egli proposte. 
Occorre ora esaminare la domanda dell'interveniente, formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c.. 
Invero, se per il figlio, come chiarito, non sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., non essendo egli socio della ### la moglie non legalmente separata risulta trovarsi in una condizione diversa, in quanto la ### era obbligata a tenere ferma l'assegnazione nei suoi confronti. 
Tuttavia, nonostante ciò, la sua domanda non può trovare accoglimento in ragione del seguente, condiviso, principio di diritto: in tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'art.2932 cod. civ. consente l'emanazione di una sentenza che abbia gli effetti del contratto non concluso soltanto "qualora sia possibile", situazione che non si verifica se, prima che la pronuncia abbia acquistato piena efficacia esecutiva, il promittente venditore perde la proprietà del bene (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di trasferimento di primo grado priva di efficacia esecutiva nonostante che, in pendenza del giudizio di secondo grado, fosse intervenuto un decreto di esproprio del bene) (C. Cass., n. 5162/2006). 
Nel caso di specie la ### non risulta più proprietaria del bene, quindi non è possibile procedere ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei suoi confronti. 
La questione sottoposta alle parti con l'ordinanza del 4.11.2020 risulta quindi superata, con conseguente assorbimento delle domande spiegate dalla #### trasferimento del bene dalla ### alla ### esclude che la ### possa agire per recuperare il detto bene, per cui la sua domanda di rilascio va rigettata. 
Va invece accolta la domanda della ### volta ad ottenere il pagamento del canone di godimento deliberato dall'assemblea nella seduta del 19.2.2010, fino al 2011, posto che il ### la ### ha trasferito la proprietà dei beni alla ### dunque non ha più alcun titolo per richiedere il detto canone. 
Sulla base del prospetto depositato dalla ### in seguito all'ordinanza del 13.11.2013, la somma dovuta dallo ### è pari a € 7.389,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.  ### va, quindi, condannato al pagamento della somma di cui sopra in favore della #### trasferimento della proprietà dei beni oggetto di causa in capo alla ### consente di qualificare la domanda di quest'ultima ai sensi dell'art. 948 c.c. (C. 
Cass., SS.UU. n. 7305/2014), considerato che essa ha agito sulla base del titolo di proprietà, non potendosi parlare nel caso di specie di domanda di restituzione (l'attrice è subentrata dopo l'esclusione dello ### dalla società e la revoca dell'assegnazione dell'alloggio). 
Ebbene, nel caso di specie la produzione documentale in atti, ovvero innanzitutto il titolo di proprietà, atto di assegnazione di alloggio da ### contratto del 6.12.2011, rep.  19420, racc. n. 9181, rogito del ### registrato a ### il ###, permette di affermare che la ### ha fornito la prova richiesta dall'art. 948 c.c.. 
Invero, l'immobile in questione è stato costruito dalla ### quindi non è pervenuto alla ### in virtù di un atto dispositivo e, dopo avere escluso lo ### e avere revocato l'assegnazione dell'alloggio, ottenuta l'autorizzazione regionale (decreto ###/2011, decreto n. 1120/56 del 26.05.2011), la ### lo ha trasferito alla #### costituendosi, ha ammesso l'occupazione del bene, né, alla luce di quanto chiarito, esso risulta provvisto di un titolo che ne legittimi l'occupazione, non essendo socio della ### Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che “fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa, proprietaria dell'edificio; venuta meno la qualità di socio, a seguito della delibera di esclusione, viene meno anche la prenotazione dell'immobile, con la conseguenza che il detentore ex socio non può più vantare alcun diritto di permanenza nell'occupazione, né con riferimento alla cooperativa, né con riguardo al successivo assegnatario dell'immobile medesimo”, C. Cass. n. 2749 del 05/02/2008). 
Pertanto l'occupazione del predetto alloggio da parte dello ### risulta senza titolo, conseguentemente, in accoglimento della domanda della #### va condannato all'immediato rilascio dell'alloggio della superficie di circa mq 87,03, sito in ### piano di zona SS. ### posto nell'edificio A piano 3°/4°, contrassegnato con il n. 36, e del garage di pertinenza, di mq 20. 
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, avanzata dalla ### Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il danno "in re ipsa" non prescinde dall'accertamento in merito all'esistenza e alla quantificazione del danno, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova -fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod pierumque acciditche "quel tipo di bene immobile" sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero (C. 
Cass., n. 13224/2016). 
La domanda in questione ha ad oggetto un danno patrimoniale. 
Ebbene, l'immobile in esame risulta essere una casa destinata alla utilizzazione personale della ### e della sua famiglia, dunque non è emerso che quest'ultima ne avrebbe ricavato un reddito; risulta inoltre che la ### è ospite presso un parente, dunque non ha condotto in locazione un'altra casa per sopperire alla carenza di quella oggetto del giudizio. 
La mancata prova di avere subito un danno patrimoniale non consente di addivenire ad una pronuncia di accoglimento. 
Né può trovare accoglimento la domanda, genericamente formulata, di risarcimento del danno per la mancata celebrazione del matrimonio della ### per il difetto del nesso di causalità tra la mancanza dell'alloggio oggetto di causa e l'omessa celebrazione del matrimonio. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, conseguentemente lo ### e la ### vanno condannati, in solido, alla rifusione in favore della ### delle spese di lite.  ### va condannato altresì al pagamento di dette spese in favore della ### Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione dello scaglione di riferimento (indeterminato valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase istruttoria, per la quale è applicato il parametro minimo, non essendo stati ammessi mezzi di prova), le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 1.780,00 per la fase istruttoria ed € 3.410,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 8.565,00 oltre alla somma di € 458,00 per ciascuno dei due giudizi riuniti a titolo di contributo unificato e bollo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5835/2011 - cui è riunito il giudizio n. r. g. 6543/2012 - vertente tra ### 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice/terza chiamata nel giudizio riunito), ####, #### e ### (attrice nel giudizio riunito), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Rigetta le domande riconvenzionali avanzate da ### e da ### 2. Rigetta la domanda di rilascio avanzata dalla ### 2000 a r.l.; 3. Accoglie la domanda di pagamento del canone di godimento formulata dalla ### 2000 a r.l., per l'effetto condanna ### al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. della somma di € 7.389,13 oltre interessi come in motivazione; 4. Accoglie la domanda di rilascio formulata da ### per l'effetto condanna ### all'immediato rilascio dell'alloggio sito in ### viale ### n. 4, Coop. ### 2000, pal. A, int. 36, della superficie di mq 87,03 circa sito nell'edificio e del garage di pertinenza; 5. Rigetta le domande risarcitorie formulate da ### 6. ### e ### in solido, al pagamento in favore della ### 2000 a r.l. delle spese di lite, che liquida in € 8.565,00 per compensi ed € 458,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 7. ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in € 8.565,00 per compensi ed € 458,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 5835/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena, Raciti Giuseppa

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1524/2022 del 16-06-2022

... l'attrice assumeva la nullità del contratto per impossibilità del suo oggetto in considerazione di una oggettiva impossibilità a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e nel rapporto con la PA per il pagamento dei canoni del parcheggio e l'esercizio legittimo dell'attività. ### determinato nel contratto (doc 1 punto 1) non era nella reale disponibilità di ### all'atto della stipula, nè successivamente; veniva rilevata anche l'illiceità della causa del contratto in quanto ### esercitava da anni l'attività senza le relative autorizzazioni. Assumeva poi l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, essendo l'attrice caduta in errore essenziale in quanto indotta alla stipula del contratto in base ad una dolosamente distorta rappresentazione della realtà, determinante (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA ### Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15312/2020 promossa da: ### ATTORE/I contro ######### CONVENUTO/I Il Giudice dott. ### premesso che all'udienza del 9/6/22 è stato pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. il dispositivo, deposita anche la motivazione della seguente SENTENZA Premesso che: i sette convenuti ######### sono stati citati in giudizio dall'attrice ### nella loro qualità di eredi di ### Parte attrice allegava che quest'ultimo stipulava con lei un contratto in data ### per l'affitto di ramo d'azienda riferito all'esercizio commerciale di proprietà della ditta individuale “GPA di ### CARMELO” in ### presso il mercato cittadino all'interno del parcheggio ### posteggio 58 (doc 1); si trattava in pratica di un furgone attrezzato per vendita alimenti. 
Parte attrice evidenziava le condizioni contrattuali di cui ai punti 1 e 3 del contratto, secondo cui l'azienda veniva ceduta dotata di autorizzazione per il commercio su area pubblica, concessione di occupazione di suolo pubblico e relativa autorizzazione comunale; di cui al punto 8, che conteneva la previsione di canone di euro 500 mensili con decorrenza 01/09/15, viste le cattive condizioni del ramo d'azienda; di cui al punto 9, secondo cui l'affittuaria avrebbe pagato le tasse per l'occupazione del suolo pubblico e dei rifiuti a partire dal 01/07/15, nonché versato deposito cauzionale di tre mensilità entro il ### (cioè euro 1.500,00). 
Come da punto 10 l'attrice versava euro 5.000,00 a titolo di deposito cauzionale (mediante assegno circolare); inoltre secondo il punto 11 l'affittuaria subentrava al concedente anche per “tutto quanto di competenza del parcheggio” con obbligo al pagamento del terzo trimestre di relative tasse per i rifiuti e le insegne. 
Registrato il: 25/07/2022 n.9814/2022 importo 400,00 ### provvedeva ad espletare le attività burocratiche, ma il comune di ### le negava l'autorizzazione al subingresso nella concessione del suolo pubblico (doc 3 e 4); in particolare (doc 3) veniva comunicato che ### non era mai entrato nella titolarità delle autorizzazioni in quanto il precedente titolare (tale ### non risultava in regola con i canoni per occupazione del suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2015; ### era stato invitato a inviare documentazione idonea a superare i motivi ostativi alla reintestazione, ma lo stesso non aveva ottemperato; di conseguenza veniva disposto allora il divieto di prosecuzione dell'attività (doc 4); l'attrice ottemperava a chiudere l'attività.  ### in data ### recapitava raccomandata contente la comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento (doc 5); a seguito di trattative ### in data ### dichiarava di rinunciare al percepimento dei canoni d'affitto scaduti fino a marzo 2016 (euro 3.500.00) facendoli decorrere dal successivo mese d'aprile 2016 (doc 6). 
Poi il #### decedeva; dai successivi controlli presso il comune l'attrice apprendeva che il ### non aveva mai regolarizzato la propria posizione. 
Nel novembre 2016 l'attrice riceveva, tramite raccomandata a nome di ### la risoluzione del contratto per suo inadempimento quale locatrice e la diffida al pagamento di euro 3.998,00 a titolo di canoni scaduti dal mese di giugno 2016 e alla riconsegna dell'azienda (doc 9).  ### contestava la diffida (doc 10) e la consegna dell'azienda (in pratica veniva riconsegnato il furgone) avveniva in data ### (doc 11). 
In diritto l'attrice assumeva la nullità del contratto per impossibilità del suo oggetto in considerazione di una oggettiva impossibilità a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e nel rapporto con la PA per il pagamento dei canoni del parcheggio e l'esercizio legittimo dell'attività.  ### determinato nel contratto (doc 1 punto 1) non era nella reale disponibilità di ### all'atto della stipula, nè successivamente; veniva rilevata anche l'illiceità della causa del contratto in quanto ### esercitava da anni l'attività senza le relative autorizzazioni. 
Assumeva poi l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, essendo l'attrice caduta in errore essenziale in quanto indotta alla stipula del contratto in base ad una dolosamente distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio ed essendo l'errore noto alla controparte. 
Assumeva infine l'inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno. 
In merito al quantum debeatur chiedeva 99.283,62 euro di cui 20.288,62 a titolo danno emergente e 78.995,00 a titolo di lucro cessante. 
Le voci di danno emergente erano le seguenti: 1) € 600,00 spese notarili e di registrazione del contratto (### 20); 2) € 300,00 compenso commercialista (### 21); 3) € 5.000,00 di deposito cauzionale all'atto della stipula (### 1 e 22); 4) € 1.500,00 di ulteriore deposito cauzionale (### 1 e 22); 5) € 3.560,73 versati il ### a favore di ### per canoni e tributi parcheggio e rifiuti (### 7); 6) € 500,00 versati a mani il ### a tiolo di canone Aprile 2016 (### 7 estratto conto nel quale è presente il prelievo della somma); 7) € 1.500,00 versati il ### a favore di ### per canoni 2016 e tributi parcheggio (### 7); 8) € 1.818,70 per pagamento il ### a titolo di costo utenze presso il parcheggio (### 7); 9) € 619,00 bonifico del 07.09.15 a tiolo di canone Settembre 2015 (### 23); 10) € 500,00 a mani il ### a tiolo di canone Maggio 2016 (### 9 sollecito avvocato locatore); 11) € 2.212,60 per assistenza legale stragiudiziale esclusa dal gratuito patrocinio (2016-2020) (### 27); 12) € 2.177,59 per morosità utenze aziendali dal maggio 2016 sino a sospensione fornitura (### 29); per un importo totale che ammonta appunto ad € 20.288,62. 
Registrato il: 25/07/2022 n.9814/2022 importo 400,00
Quale lucro cessante allegava i mancati incassi giornalieri e/o il danno subito in conseguenza della perdita dello stipendio da lavoro subordinato a causa delle dimissioni presentate in vista dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, oltre ai gravi disagi nella vita privata a titolo di danno non patrimoniale rimesso all'equità del giudice. 
A supporto della legittimazione passiva dei convenuti quali eredi produceva i doc 12 e 30. 
Formulava le seguenti conclusioni; dichiarare la nullità del contratto, oppure l'annullabilità, oppure l'inadempimento di controparte; condannarla al pagamento di euro 99.283,62 a titolo di danni patrimoniali e al pagamento del danno non patrimoniale secondo equità. 
Si costituiva soltanto uno dei sette convenuti, cioè ### il quale, oltre ad eccepire la nullità dell'espletata mediazione obbligatoria, in fatto allegava che il de cuis era gravemente ammalato ed immobilizzato; per questo motivo ospitava nel 2015 per qualche mese l'attrice nella sua abitazione per assistenza nelle faccende domestiche e lavorative. 
Quando il precedente proprietario ### gli restituiva i beni, l'attrice si offriva di prendere lei stessa in affitto l'azienda, consistente in un furgone attrezzato per somministrazione cibo e bevande, ed era stipulato il contratto tra le parti oggetto di causa. 
Veniva evidenziato che era il precedente affittuario a non aver pagato i canoni di occupazione di suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti e che la domanda dell'attrice al comune difettava con riguardo alla notifica sanitaria da inoltrare all'### necessaria per l'esercizio del commercio di prodotti afferenti il settore alimentare, che doveva essere presentata contestualmente all'istanza di subingresso dell'attrice; senza la notifica sanitaria l'attrice non avrebbe potuto ottenere il subingresso e ha comunque continuato ad esercitare l'attività commerciale (doc 7/29 bollette delle utenze); la restituzione del bene avveniva a seguito di diverse insistenze senza corrispondere i canoni dovuti. 
Pertanto, tenuto conto che l'attrice non aveva ottemperato ad effettuare le pratiche necessarie e di sua sola competenza per ottenere il subingresso e aveva trattenuto l'azienda senza corrispondere i canoni d'affitto, contestava le sue domande, in particolare quella di inadempimento; con riguardo poi alla domanda risarcitoria, sul danno emergente contestava le diverse voci per difetto di prova, difettando le produzioni documentali di data certa. 
Formulava le seguenti conclusioni: dichiarare la domanda improcedibile per nullità del procedimento mediatorio; rigettare le domande avversarie; dichiarare cessato alla prima scadenza il contratto per intervenuta disdetta; dichiarare il contratto risolto per grave inadempimento dell'attrice che non aveva corrisposto l'importo di euro 11.000,00 oltre iva per canoni d'affitto; compensare eventualmente tale somma con eventuali importi che in denegata ipotesi dovessero ritenersi dovuti all'attrice, con condanna attrice al pagamento della differenza dovuta pro quota. 
Alla prima udienza in data ### era disposto il mutamento di rito e le parti erano invitate a verificare la possibilità di un accordo transattivo. 
Alla seconda udienza in data ### il difensore dell'unica parte convenuta non contumace avv.   ### riferiva la disponibilità al pagamento di €. 11.000, se confermata da un congruo numero di eredi, e il giudice reputava congrua la suddetta somma con motivazione a cui si rinvia. 
Alla terza udienza in data ### il difensore di parte attrice avv. ### esibiva gli atti di rinuncia agli atti nei confronti di tutti e sei gli altri convenuti in quanto avevano pagato, ciascuno pro quota, l'importo rispettivamente dovuto, tenuto conto di un accordo per la somma complessiva di €.  11.000; pertanto fino a quel momento era stato corrisposto l'importo di €. 8.800 corrispondente a €.  2.200 (pari ad un quinto) corrisposti rispettivamente dalla sorella del de cuius (#### dal figlio unico di altro fratello, mentre gli altri quattro convenuti avevano pagato €.1.100 ciascuno quali figli a coppie di altri due fratelli; invece non voleva pagare la sua quota proprio ### a sua volta fratello del de cuius. 
Alla quarta udienza del 24/3/22 veniva riferito l'esito negativo delle trattative continuate tra attrice e convenuto costituito; pertanto con ordinanza riservata in data ### il giudice dichiarava ### il: 25/07/2022 n.9814/2022 importo 400,00 l'estinzione del procedimento nei confronti dei sei convenuti contumaci e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione del 9/6/22 per la lettura del dispositivo. 
Ritenuto che: con riguardo alla regolarità della procedura di mediazione, si richiama quanto già evidenziato nel verbale della prima udienza in data ### e nella motivazione dell'ordinanza in data ### con riguardo al rigetto dell'esibizione dei documenti inerenti alla suddetta procadura. 
Ciò premesso, la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto stipulato con il defunto ### deve trovare accoglimento in quanto i fatti posti a sostegno del suo inadempimento al contratto di affitto d'azienda stipulato dalle parti risultano provati dall'esame degli atti di causa; infatti il mancato conseguimento di un'abilitazione o di un'autorizzazione amministrativa giustifica il riconoscimento dell'inadempimento contrattuale del concedente in relazione agli impegni contrattualmente assuntiti (Cass. 20848/18, 13651/14); e, con riguardo al caso in esame, l'autorizzazione per il commercio su area pubblica e la concessione di occupazione di suolo pubblico devono considerarsi requisiti essenziali in quanto, in loro assenza, non era possibile esercitare legittimamente l'attività dell'azienda affittata. 
In relazione al quantum può essere riconosciuto soltanto il danno emergente provato documentalmente, corrispondente all'importo di €. 11.000, calcolato tenendo conto delle voci 1, 3, 4, 9 e 12 della lista alla pg. 13 dell'atto di citazione, comprovate documentalmente (doc. 1, 20, 22, 23 e 29) per un importo di €. 9897 arrotondato a €. 11.000 in considerazione della verosimiglianza di un costo di circa un migliaio di euro per la voce 11, tenuto conto dell'impossibilità di includere le voci 5, 7 e 8 in quanto comprovate solo dal doc. 7 di parte attrice, il quale per sua natura non ha un'autonoma portata probatoria; né risultano provati il danno da lucro cessante e il danno non patrimoniale. 
Pertanto la parte convenuta ancora in causa ### deve essere condannata al pagamento della somma di €. 2.200 quale differenza tra il suddetto importo di €. 11.000 e quanto già corrisposto dagli altri eredi di ### oltre interessi legali dalla data del 27/12/20 corrispondente alla notifica dell'atto di citazione, al saldo. 
Infine le spese seguono la soccombenza, parametrate ad una causa del valore di €. 11.000.  P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la risoluzione del contratto di affitto di ramo azienda sottoscritto in data ### dall'attrice ### e dal defunto ### per inadempimento di quest'ultimo; 2) di conseguenza accerta il credito risarcitorio dell'importo di €. 11.000 a favore dell'attrice; 3) condanna ### al pagamento dell'importo di €. 2.200 quale differenza tra il suddetto importo di €. 11.000 e quanto già corrisposto dagli altri eredi di ### oltre interessi legali dal 27/12/20 al saldo; 4) lo condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento che liquida in €. 4.835 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A.; 5) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto. 
Si comunichi.  ### 14/06/2022 Il Giudice dott. ### il: 25/07/2022 n.9814/2022 importo 400,00

causa n. 15312/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Candidi Tommasi Elisabetta, Mazzone Emilio

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 285/2024 del 28-02-2024

... 23.6.2011 n. 13887). ritenuto che la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale; visto l'art. 665 c.p.c. Convalida lo sfratto. ORDINA il rilascio dell'immobile sito in ### di #### Val di Lago 7, concesso in locazione al #### e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 31 Maggio 2023 tenuto conto della durata della morosità, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto. Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza. Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del……omissis…” Il tentativo di mediazione dava esito negativo in quanto le parti non pervenivano ad un accordo. Ciò premesso, osserva il Tribunale: a) (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 752/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. RCCS ###), con il patrocinio dell'avv. ### O ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I Avente ad oggetto: ### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 28 Febbraio 2024 nel giudizio vertente tra le parti in causa; - viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio; - esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista; - udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione: Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio; - premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto; - considerato che ### ha intimato sfratto per morosità nei confronti di ### lamentando il mancato pagamento dei canoni a decorrere dal mese di Giugno 2022 (come specificato nel verbale di udienza di comparizione) per un importo complessivo, al momento dell'intimazione, di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36, sempre al momento dell'intimazione, per oneri accessori (spese condominiali e ### in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) come da atto di intimazione; - si è costituita in giudizio ### concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, senza contestare la morosità bensì argomentando la presenza di vizi dell'immobile che sostanz ialmente determinavano l'impossibilità di utilizzare il bene per il fine prefissato.   Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 1.3.2023 il Tribunale così disponeva: “ …omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa; ritenuto in particolare che le argomentazioni addotte non appaiono esaustive a comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, atteso che l'intimata - per sua stessa ammissione - ha asserito di aver visitato l'immobile prima del suo ingresso formale (“### la ### ha visionato l'appartamento lo stesso si presentava ad un primo impatto un po' vecchio e trasandato…”) nonché si è limitata a segnalare gli eventuali danni esclusivamente attraverso laconici messaggi su “whatsapp” omettendo quindi di segnalare formalmente le eventuali carenze che presentava l'immobile e che pertanto le doglianze lamentate non appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato. 
Che, in ogni caso, costituisce insegnamento consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello in forza del quale, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art.  1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; - che, in applicazione di tale principio, a) qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass., ex multis, n. 8425/06); Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 b) Costituisce pacifico orientamento della Corte di Cassazione “...il principio...secondo cui in tema di locazione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti" (v. Cass. ordinanza n. 1317 del 2015 e tra le altre, Cass. Sent. n. 18987/2016, 10.1.2008 n. 261 e l'ordinanza 23.6.2011 n. 13887).  ritenuto che la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale; visto l'art. 665 c.p.c. 
Convalida lo sfratto. 
ORDINA il rilascio dell'immobile sito in ### di #### Val di Lago 7, concesso in locazione al #### e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 31 Maggio 2023 tenuto conto della durata della morosità, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto. 
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza. 
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del……omissis…” Il tentativo di mediazione dava esito negativo in quanto le parti non pervenivano ad un accordo. 
Ciò premesso, osserva il Tribunale: a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità; b) che le motivazioni addotte nell'Ordinanza sop ra richiamata debbono intendersi tuttora esaustive ai fini della decisione, non essendo sopravvenuto alcun elemento di novità; c) che nulla è stato dimostrato da lla resistente in ordine alle presunte infiltrazioni di acqua e comunque ai vizi riscontrati; d) che in particolare, la documentazione prodotta dalla resistente (peraltro del tutto inintelligibile), non evidenzia in maniera sufficiente le problematiche addotte; e) che comunque il conduttore, all'atto della sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver constatato che l'immobile fosse idoneo all'uso (art.8); f) che, come evidenziato nell'Ordinanza. l'intimata - per sua stessa ammissione - ha asserito di aver visitato l'immobile prima del suo ingresso formale (“### la ### ha visionato l'appartamento lo stesso si presentava ad un primo impatto un po' vecchio e trasandat o… ”), così esplicitament e riconoscendo che l'immobile appariva a b origine un po' fatiscente. 
Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine all a presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, né appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato. 
Che, in ogni caso, costituisce insegnamento consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello in forza del quale, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; - che, in applicazione di tale principio, a) qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass., ex multis, n. 8425/06); b) Costituisce pacifico orientamento della Corte di Cassazione “...il principio...secondo cui in tema di loca zione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di rid urlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del condutt ore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti" (v. Cass. ordinanza 1317 del 2015 e tra le altre, Cass. Sent. n. 18987/2016, Cass. 10.1.2008 n. 261 e l'ordinanza 23.6.2011 13887).  - che pertanto - escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'in adempimento dell'intimato nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 pronunciata la risoluzione del contratto di locazi one ad uso a bitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) per inadempimento del conduttore ### - ritenuto che, al di là dell'espressa valutazione delle parti, l'art. 5 della l. n. 392/78 stabilisce che «salvo quanto previsto d all'articolo 55, il ma ncato pagamento del canone decor si venti giorni dall a scadenz a prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile»; - che tale valutazione legislativa vale di per sé a sollevare il giudice dalla valutazione dell'effettiva gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto; - che, nella specie, non appare contestabile la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, non avendo la stessa neppure contestato il mancato pagamento dei canoni dovuti, limitando a giustificarlo in ragione dell'inadempimento corrispettivo di controparte; - che pertanto la conduttrice ### è tenuta alla refusione, in favore di ### del pagamento dei canoni a decorrere dal mese di Giugno 2022 per un importo complessivo, al momento dell'intimazione, di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36, sempre al momento dell'intimazione, per oneri accessori (spese condominiali e ### e così complessivamente euro 2663,36, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo. 
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza; P.Q.M.  disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie le domande proposte da ### con il ricorso introduttivo del presente giudizio.  - conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento; Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 - Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) per inadempimento del conduttore ### - ### al rimborso, in favore di ### delle somme dovute per i canoni scaduti a decorrere dal mese di Giugno 2022 per un importo complessivo di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36 per oneri accessori (spese condominiali e ### e così complessivamente euro 2663,36, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni sing ola scadenz a al saldo ed infine alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge.   Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica. 
Viterbo, 28 Febbraio 2024 IL GIUDICE (### Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024

causa n. 752/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scavo Francesco

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3079/2023 del 14-11-2023

... successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore” (v., in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 02/07/2010, n. 15700). Dunque parte resistente non ha documentato la (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE ### Il Tribunale di Lecce - ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 518 del 2021, all'esito dell'udienza di discussione del 14.11.2023, promossa da: - , , e , rappresentati e difesi dall'avv. ### -RICORRENTI
CONTRO - , rappresentato e difeso dall'avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: ### di sfratto per morosità (### 658 c.p.c.) - uso diverso. 
FATTO e DIRITTO Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, i sig.ri , , e , deducendo: che con “contratto di affitto locale uso autorimessa” del 16.03.2016, regolarmente registrato presso l'### delle ### avevano ceduto in locazione al ### per anni sei, l'immobile di loro proprietà sito in ### (###, alla in catasto N.C.E.U Foglio , particella categoria rendita 286,32; che l'importo mensile pattuito a titolo di canone per la menzionata locazione era stato convenuto in € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi, entro e non oltre i primi dieci giorni del mese; che ai sensi dell'art. 12 del menzionato negozio giuridico era stata prevista la ripartizione delle spese di registrazione del contratto, in misura pari al 50%, tra le parti contraenti; che il Sig. aveva omesso il pagamento del menzionato canone di locazione a far data dal mese di novembre del 2019; che sempre l'odierno convenuto aveva omesso, altresì, di versare l'importo dovuto quale quota parte di spettanza per il pagamento delle spese di registrazione del contratto per l'anno 2019, pari ad € 60,00 (euro sessanta/00); che parte debitrice era stata puntualmente costituita in mora con nota del 22.01.2020, regolarmente ricevuta in data ###, e rimasta priva di replica; che, posto il protratto inadempimento di parte convenuta sopra evidenziato, avevano avviato peculiare procedimento monitorio, esclusivamente, finalizzato al recupero dell'importo complessivo di € 2.060,00 (euro duemilasessanta/00), di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) per canoni di locazione scaduti dal novembre 2019 al febbraio 2020, ed € 60,00 (euro sessanta/00) per quota parte delle spese di registrazione del contratto; che con ### decreto ### n. 461/2020 del 14.02.2020, emesso nell'ambito del procedimento d'ingiunzione n°1228/2020 R.G., il Tribunale di ### sez. commerciale, aveva accolto la domanda monitoria; che parte convenuta, oltre a non aver versato le somme ingiunte sopra citate, aveva protratto il denunziato inadempimento rendendosi morosa, altresì, con riferimento ai canoni di locazione dovuti per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2020; di essere ulteriormente creditori, pertanto, al netto dell'importo già ingiunto, in solido, della somma complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), recato dai canoni rimasti impagati sopra menzionati; che a tale importo doveva essere aggiunto l'ulteriore, pari ad € 60,00 (euro sessanta/00), dovuta per la registrazione del contratto di locazione; di essere dunque complessivamente, creditori, in solido, della somma di € 3.060,00 (euro tremilasessanta/00); hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per morosità, con ordine di rilascio immediato dell'immobile e, in caso di opposizione, ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, oltre l'emissione di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo per l'ammontare complessivo di € 3.060,00 (euro tremilasessanta/00), per canoni di locazione scaduti, oltre quelli a scadere, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi, con condanna dell'intimato al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre ### CAP e accessori. 
In data ### si è costituito in giudizio il sig. con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dal momento che il contratto di locazione de quo, inizialmente sottoscritto fra il convenuto e gli istanti, era stato ceduto in data ### alla ### con sede in ### ed era, da quest'ultima che gli istanti, ben a conoscenza dell'intervenuta cessione, avevano poi ricevuto il pagamento del canone di locazione, fino alla revoca dell'ordine alla ### in data ###. Ha contestato, nel merito, la narrazione dei fatti di cui all'atto di citazione in quanto, il locale di che trattasi, sito in ### alla , in da ta 15.10.2019, aveva subito un incendio e da quella data era sempre rimasto nella disponibilità dei proprietari che ne avevano avuto le chiavi. Ha dunque concluso per il rigetto di tutte le richieste avanzate con l'azione di sfratto poiché il locale era già da tempo nella sola disponibilità dei proprietari, con vittoria di spese e compensi di lite. 
Con ordinanza resa il ### il Tribunale, denegata la convalida, ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta, ha disposto il mutamento del rito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., fissando per la discussione, l'udienza del 01 giugno 2021, assegnando alle parti il termine fino a venti giorni prima dell'udienza per l'integrazione degli atti introduttivi, ai sensi dell'art. 426 c.p.c. 
La causa, istruita con produzione documentale e con l'ascolto di testimoni, all'esito dell'udienza di discussione del 14.11.2023, è stata decisa con la presente sentenza. 
Preliminarmente, in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva proposta da parte convenuta va rilevato che non vi è prova in atti dell'avvenuta comunicazione dell'intervenuta cessione del contratto indirizzata da parte del conduttore al locatore. 
Difatti sulla questione interviene puntualmente l'art. 36 della ### 392/78, il quale statuisce come il conduttore possa sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, solo purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, in ogni caso, dandosene comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: ### tanto poiché il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte secondo cui: “In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina dell'art. 36 l. 27 luglio 1978 n. 392, la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore” (v., in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 02/07/2010, n. 15700). 
Dunque parte resistente non ha documentato la cessione d'azienda e pertanto non risulta fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva, non risultando sufficiente la tesi secondo cui i ricorrenti potessero considerarsi edotti della cessione del contratto in questione per il fatto che ricevessero il bonifico per la corresponsione del canone pattuito per la locazione da parte dell'"### s.r.l.s.", sempre riconducibile al locatario, e, comunque da considerarsi accettato come adempimento da parte di terzo, ex art. 1180 c.c.. 
Tanto premesso, le domande da esaminare nel merito sono quelle afferenti la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile in favore del locatore e al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti. 
La domanda è procedibile essendo stato espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione (v. verbale negativo del primo incontro informativo del 21.07.2021). 
Ebbene, la domanda di parte ricorrente è infondata e non merita accoglimento.  ### i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; n.1743.2007; Cass. n.20073.2004). 
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha evaso l'onere di prova, che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione dell'immobile per cui è causa; da tale documento si trae prova del titolo e scadenza dell'obbligazione di pagamento. Spettava quindi al resistente di eccepire e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la pretesa principale. 
Nella fattispecie in scrutinio, dunque, a fronte della dedotta morosità nel pagamento dei canoni di locazione, l'odierno resistente ha prodotto prova congrua, idonea e sufficiente a dimostrare di non aver più utilizzato il locale dalla data dell'incendio e di aver riconsegnato le chiavi ai proprietari. 
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti infatti, proveniente oltre che dalle parti dalla stessa comunicazione dell'### delle ### il contratto di locazione, per il quale è stato chiesto lo sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile, identificato col ###### risulta disdetto e risolto già a far data dal 31.10.2019. 
I testi escussi ( e hanno dichiarato di aver visto i proprietari entrare ed uscire dall'immobile dal momento dell'incendio. 
Particolarmente attendibili si palesano le dichiarazioni rese dai testi anzidetti proprio in ragione della situazione dell'immobile a seguito dell'incendio che ne impediva evidentemente l'utilizzo da parte del conduttore. 
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Peraltro, tenuto conto del fatto che il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.P.R 30 maggio 2022 n. 115. 
Tenuto conto dell'avvenuta adozione del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, applicabile anche al presente giudizio, stante il disposto dell'articolo 6 “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il relativo importo, considerati i criteri ivi indicati, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, viene fissato considerando i valori medi: - fase di studio della controversia, € 213,00; - fase introduttiva del giudizio, € 213,00; - fase istruttoria e/o di trattazione, € 426,00; - fase decisoria, € 426,00. 
Ai compensi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, IVA e ### P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: • rigetta la domanda dei ricorrenti; • condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.  ### 14 novembre 2023.   Il Giudice (Dott. #### Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. ### addetto all'### del Processo.

causa n. 518/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2489/2017 del 06-07-2017

... nel caso di specie a seguito del contratto di affitto d'azienda stipulato il 29 luglio 2010 tra ### 2 srl e (cfr. doc. 7 all. intimazione e doc. 2 all. alla comparsa) e della comunicazione ai locatori ai sensi dell'art. 36 L. 392/78 in data 22 marzo 2013, dove si fa espresso riferimento all'avvenuta cessione del contratto di locazione (cfr. doc. 6 all. intimazione). Ne deriva, il subentro del a far data dal marzo 2013 nella posizione di conduttore dell'immobile sede dell'esercizio aziendale ed il conseguente obbligo nei confronti dei locatori ed a carico del cessionario di corrispondere il canone pattuito, a fronte del quale hanno valenza ed efficacia limitata alle parti del contratto d'affitto le diverse pattuizioni non opponibili ai terzi estranei al rapporto. ### Quanto alla pretesa (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14834/2016 tra ATTORI e CONVENUTO
Oggi 6 luglio 2017 innanzi alla dott. ### sono comparsi: Per parte attrice l'avv. ### anche in sostituzione dell'avv. ### e dell'avv. ### Per l' avv. ####. ### deposita copia di verbale OCF del 5/5/2017 con esito negativo; si oppone alle richieste istruttorie di controparte e conclude riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo, come integrate con memoria integrativa.  ###. ### si riporta ai propri scritti difensivi insistendo nelle conclusioni ivi formulate. 
I difensori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura dell'eventuale dispositivo e si allontanano. 
Il Giudice, al termine della ### di Consiglio, in assenza delle parti, dà lettura della seguente sentenza contestuale ex art. 429 cpc.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### sezione CIVILE ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 429 c.p.c.  la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 14834/2016 promossa da: (C.F. ), (C.F.  ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### dell'avv. ### e dell'avv. #### elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori; ATTORI contro (C.F. ), in persona del titolare, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore; CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con atto d'intimazione e contestuale citazione per la convalida notificato il 9 settembre 2016, e intimavano sfratto per morosità a in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo che il conduttore, giusta comunicazione in data 22 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 36 L. 392/78, era subentrato nel rapporto di locazione ad (a sua volta subentrata ad e si era reso moroso nel pagamento del canone di locazione da aprile a settembre 2016, maturando un debito complessivo di € 18.525,24.  ### si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida ed allegando a tal fine il proprio difetto di legittimazione passiva. 
La richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio formulata dagli intimanti veniva accolta con l'ordinanza riservata emessa da questo g.i. in data 13 dicembre 2016, il cui contenuto motivazionale qui di seguito si trascrive: “l'impostazione difensiva dell'opponente secondo la quale graverebbe sulla cedente l'obbligo di pagamento del canone di locazione deve essere disattesa; con la cessione del contratto di locazione e la comunicazione ai locatori ai sensi dell'art. 36 L. 392/78 (cfr. doc. 6 all. atto d'intimazione) il è subentrato ad nel rapporto di locazione, acquisendo la posizione di conduttore e con essa l'obbligazione di pagamento del canone di locazione nei confronti della parte locatrice; le pattuizioni contenute nel contratto di affitto di ramo d'azienda concluso tra e il hanno efficacia limitata al rapporto tra le parti contraenti e non sono opponibili ai che legittimamente possono pretendere il pagamento del canone dal conduttore, ########### la risoluzione del rapporto di affitto tra ### 2 srl e il non è rilevante in causa in quanto non opponibile ai i quali ben possono continuare ad indirizzare le loro pretese al qual e soggetto ancora passivamente legittimato; parimenti, non trova alcun riscontro la tesi secondo cui al sarebbe subentrato un terzo soggetto nel rapporto: nella lettera del marzo 2016 si dà atto che non risulta ancora sottoscritto alcun contratto (cfr. doc. 10 all. comparsa di risposta) e gli estratti conto allegati dal convenuto nulla provano al riguardo; del resto, dalla lettera di “disdetta” prodotta in giudizio dagli intimanti emerge che è lo stesso a ri conoscere la propria qualità di conduttore ancora nel maggio 2016 (cfr. doc. A) (…)”. 
Gli attori nella memoria integrativa tempestivamente depositata ribadivano le proprie istanze, dando atto del fatto che in data 13 febbraio 2017 il aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza provvisoria di rilascio munita di formula esecutiva assieme a pedissequo atto di precetto per il rilascio ma che lo stesso non aveva ancora provveduto alla restituzione dell'immobile. 
Il convenuto dal suo canto insisteva nella prospettazione difensiva imperniata sul proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande degli attori. 
All'odierna udienza, all'esito del procedimento obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, le parte concludevano come da verbale e veniva emessa la presente sentenza contestuale, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..  *** *** ***  ### di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto va disattesa. 
Sul punto, debbono essere confermati in questa sede i passaggi motivazionali che hanno condotto questo g.i. nella fase sommaria all'accoglimento della richiesta di ordinanza provvisoria di rilascio, che non appaiono smentiti dalle ulteriori considerazioni difensive sviluppate nella memoria integrativa depositata nell'interesse del convenuto. 
Si osserva al riguardo che, nel caso di affitto o cessione di azienda che venga esercitata in immobile condotto in locazione, il trasferimento del diritto di godimento dell'immobile aziendale in capo all'affittuario costituisce un effetto naturale del trasferimento dell'azienda (successione ex lege), una volta che sia avvenuta la comunicazione a norma e per gli effetti di cui all'art. 36 L. 392/78 (cfr.  Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 20/04/2007; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8065 del 20/07/1993). 
Ciò si è pacificamente verificato nel caso di specie a seguito del contratto di affitto d'azienda stipulato il 29 luglio 2010 tra ### 2 srl e (cfr. doc. 7 all. intimazione e doc. 2 all. alla comparsa) e della comunicazione ai locatori ai sensi dell'art. 36 L. 392/78 in data 22 marzo 2013, dove si fa espresso riferimento all'avvenuta cessione del contratto di locazione (cfr. doc. 6 all. intimazione). 
Ne deriva, il subentro del a far data dal marzo 2013 nella posizione di conduttore dell'immobile sede dell'esercizio aziendale ed il conseguente obbligo nei confronti dei locatori ed a carico del cessionario di corrispondere il canone pattuito, a fronte del quale hanno valenza ed efficacia limitata alle parti del contratto d'affitto le diverse pattuizioni non opponibili ai terzi estranei al rapporto. ### Quanto alla pretesa risoluzione di diritto o consensuale del contratto di affitto d'azienda sottostante (cfr. doc. 9 all. fascicolo parte convenuta), si ribadisce che si tratta di vicenda - peraltro mai neppure comunicata ai locatori - che attiene a diverso rapporto contrattuale della quale il non può valersi per liberarsi unilateralmente degli obblighi assunti ed ancora in essere nei confronti dei locatori. 
Parimenti, non esplica alcuna rilevanza sulla persistenza del rapporto l'asserita cessazione della detenzione dell'immobile da parte del non riconducibile ad ipotesi di scioglimento del rapporto legalmente o pattiziamente determinate. 
Quanto alla tesi secondo cui al sarebbe subentrato un terzo soggetto, non vi è alcuna prova in atti né della conclusione di un contratto di cessione o di affitto d'azienda in favore di terzi soggetti - non rinvenibile negli estratti conto allegati che nulla dimostrano al riguardo ben potendo l'adempimento avvenire anche da parte di un terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c. - né di comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 36 L. 3927/78 ai locatori, rilevandosi peraltro come nella lettera del marzo 2016 si dia atto che non risulta ancora sottoscritto alcun contratto (cfr. doc. 10 all. comparsa di risposta) e come nella lettera di “disdetta” inviata dal legale del sia riconosciuta a quest'ultimo la qualità di conduttore ancora nel maggio 2016 (cfr. doc. A). 
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, le prove orali richieste dal convenuto appaiono inidonee a modificare il quadro degli elementi già acquisiti e dunque esse sono da valutarsi irrilevanti ai fini del decidere.  ### all'obbligazione di pagamento del canone di locazione è conclamato ed è grave in considerazione del numero delle mensilità non corrisposte dal conduttore. 
La domanda di risoluzione del contratto di locazione va dunque accolta così come quella, conseguente, di rilascio dell'immobile, confermandosi in questa sede quale data per l'esecuzione quella del 13 gennaio 2017, già indicata nell'ordinanza di rilascio resa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. 
Infine, pure fondata è la domanda di condanna proposta nei confronti del (non essendo stati evocati in giudizio gli altri soggetti indicati come coobbligati) al pagamento dei canoni dovuti indicati in intimazione, ammontanti alla somma di € 18.525,24, cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori canoni scaduti e a scadere fino al rilascio (cfr. Cass. sez. III, 31-05-2005, n. 11603), come richiesti dagli attori, e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede: 1) risolve per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione avente ad oggetto il fondo commerciale posto in ### identificato al ### 9, e, per l'effetto, condanna il convenuto al rilascio del predetto immobile, libero e vuoto da persone e/o cose, confermando in questa sede quale termine per l'esecuzione la data del 13 gennaio 2017, già indicata nell'ordinanza provvisoria di rilascio resa il 13 dicembre 2016; ### 2) condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € 18.525,24, indicata in intimazione, oltre ai canoni scaduti e a scadere fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile ed agli interessi di legge dalle scadenze dei singoli ratei fino al saldo; 3) condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 3.627,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP di legge.  ### 6 luglio 2017 

Il Giudice
dott. ### Paternostro


causa n. 14834/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Paternostro

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