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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5166/2025 del 27-02-2025

... cod. proc. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 cod. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Preliminarmente la Corte osserva che in atti del ricorrente è presente l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 26 n° 6 della legge fall imentare: donde l' infondatezza in fatt o dell'eccezione sollevata dalla resistente, illustrata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale, peraltro, viene citata giurisprudenza non in termini, in quanto vertente in tema di mancanza di procura e non di autorizzazione a stare in giudizio. 5.- Col primo motivo A.R.C.A. jonica lamenta la “nullità della decisione per omessa pronuncia su alcune domande - violazione dell'art. 112 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 4 di 7 La Corte d'appel lo av rebbe respinto le somme richieste per l'illegittima protrazione delle sospensi oni a causa della mancanza della diffida prevista dall'art. 24 del d.m. n° 145/2000, ma senza distinguere tra le varie riserve. In re altà le riserve n° 9 per euro 174.712,00 (“ maggiori oneri straordinari di guardiania in seguito ad occupazione abusiva degli appartamenti già ultimati”) e n° 11 per euro (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7844 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ### costruttori s.r.l. in liquidazione (C.F. e P. IVA ###), in persona dello ### - ### zione tra dottori commercial isti, ra ppresentata e difesa dall'avv.  ### (C.F. ###l###) del ### di ### e dal prof. Avv. ### (C.F. ZCCMSM ###) per procura speciale congiunta al ricorso, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### viale di ### 29, che dichiarano sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi ### e massimozaccheo @ ordineavvocatirom a.org e a mezzo fax al ### e al n. ###. 
Ricorrente contro A.R.C.A. jonica (### per la ### e l'###, P. Iva ###, subentrata ex lege allo I.A.C.P - ### per le ### i - di ### (### 22/14), con sede ###persona dell'### 2 di 7 co, Avv. ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 70 presso lo stud io dell'Avv. ### C.F. ###, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, resa in virtù di decreto dell'### n. 27 del 12.5.2020; l' Avv. ### abilitata presso le ### ture Superiori, dichiara di ricevere le comunicazioni di rito a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ### e a mezzo fax n. 080.524320. 
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n° 387 depositata il 16 luglio 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere #### 1.- #### costruttori s.r.l. conveniva davanti al tribunale di ### il co mmittente I.A.C. P. di ### (poi divenuto A.R.C.A. jonica) e ne chiedeva la condanna al pagamento di venticinque riserve per complessivi euro 3.053.471,25. 
Nella contestazione del convenuto, il primo giudice - sulla scorta della c.t.u. - accoglieva parzialmente la domanda e condannava il committente a pagare all'impresa euro 1.15 0.000,00 (corrispondente alla somma quantificata dalle parti in un accordo bonario ex art. 31-bis della legge n° 109/1994, concluso prima del giudizio, ma rimasto privo di effetti perché condizionato all'erogazione dei fondi, mai arrivati, da parte della ###. 
La Corte d'appello, adita dal soccombente, riformava totalmente la prima decisione.  2.- Per quanto ancora interessa, osservava il secondo giudice che il tribunale aveva totalmente ignorato che l'art. 24 del d.m. n° 145/2000, applicabile ratione temporis , co nsentiva all'appaltatore di iscrivere riserva per l'ingiustificata protrazione della sospensione 3 di 7 dei lavori legittimamente ordinata solo dopo aver inviato alla stazione appaltante una diffida, che nella fattispecie era del tutto assente. 
La norma era stata violata sia dal c.t.u. che dal tribunale, in quanto il primo aveva liquidato in favore dell'impresa euro 1.182.354,00, mentre il secondo aveva recepito in sentenza tale conclusione, oltretutto rid ucendo ulteriormente l'importo ad euro 1.150.000,00, pari a quanto concordato tra le parti col precedente accordo bonario rimasto ineseguito.  3.- Ricorre per cassazione A.R.C.A. jonica, affidand o l'impugnazione a tre motivi.  ### costruzioni, che preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione processuale della ### a causa della mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato al fallimento e nel merito conclude per l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua reiezione. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### le ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art.  380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Preliminarmente la Corte osserva che in atti del ricorrente è presente l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 26 n° 6 della legge fall imentare: donde l' infondatezza in fatt o dell'eccezione sollevata dalla resistente, illustrata nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale, peraltro, viene citata giurisprudenza non in termini, in quanto vertente in tema di mancanza di procura e non di autorizzazione a stare in giudizio.  5.- Col primo motivo A.R.C.A. jonica lamenta la “nullità della decisione per omessa pronuncia su alcune domande - violazione dell'art. 112 c.p.c. - art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”. 4 di 7 La Corte d'appel lo av rebbe respinto le somme richieste per l'illegittima protrazione delle sospensi oni a causa della mancanza della diffida prevista dall'art. 24 del d.m. n° 145/2000, ma senza distinguere tra le varie riserve. 
In re altà le riserve n° 9 per euro 174.712,00 (“ maggiori oneri straordinari di guardiania in seguito ad occupazione abusiva degli appartamenti già ultimati”) e n° 11 per euro 71.815,00 (“maggiori costi sostenu ti in seguito ad occupazione”) er ano indipende nti dall'illegittimo prolungamento delle sospensioni e, ciononostante, la Corte non le aveva esaminate. 
Col secondo motivo - intitolato “omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ovvero delle riserve diverse da quelle inerenti la sospensione dei lavori (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)” - la ricorrente deduce, subordinatamente al rigetto del primo mezzo, che vi sarebbe un fatto storico decisivo che venne discusso tra le parti, ossia l'iscrizione delle riserve n° 9 e n° 11 in nessun modo riconducibili alla sospensione dei lavori.  6.- I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili e comunque infondati. 
È, infatti, noto che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis: Cass., VI-T, 13 dicembre 2019, n° ###). 
Ora, la questione dell'indipendenza delle riserve n° 9 ed 11 dalla sospensione dei lavori non risulta trattata nella sentenza impugnata 5 di 7 ed era pertanto onere della ricorrente indicare in quali atti processuali essa fosse stata posta. 
Prima ancora, tenuto conto dell'unico passaggio motivazionale della decisione di prim o grado, riportato a pagina 3 del ricor so, non sembra nemmeno che tale questione sia stata affrontata e decisa dal primo giudice. 
Ond'è ch e, a fronte dell' appello della committente, l'appaltatore avrebbe dovuto proporre un app ello in cidentale condizionato, facendo presente che le questioni poste dalle riserve n° 9 ed 11 erano comunque indipendenti dalle altre, connesse - in tesi della ricorrente - alla sospensione dei lavori. 
Le carenze sopra indicate rendono, dunque, i motivi inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, sia per intervenuto giudicato ### in punto di dipendenza di tutte le riserve dalla illegittima protrazione dei lavori. 
I mezzi , peraltro, sarebbero anche in fondati , perché in realtà - benché la sentenza di secondo grado non menzioni partitamente le singole riserve - è evidente che il giudice si sia pronunciato su tutte quelle formulate dall'impresa, comprese dunque quelle sub n° 9 e n° 11, come si desume dai passaggi a pagina 4 della sentenza (prima e quartultima riga) nei quali la Corte si riferisce genericamente ed in modo onnicomprensivo alle “numerose riserve” e alle “riserve dell'impresa”. 
Quanto, poi, alla doglianza formulata col secondo motivo, anche qui è noto che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n° 5 cod.  proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 6 di 7 Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel dictum impugnato e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (per tutte: Cass., sez. L, 15 maggio 2019, n° 13023).  7.- Col terzo mezzo, formulato in via di ulteriore subordine ed intitolato “violazione e falsa applicazione dell 'art. 24 del d.m. n° 145/2000”, la ricorrente deduce che le riserve predette erano totalmente indipendenti dalla protrazione delle sospensioni dei lavori, poiché “altro sono un indennizzo o un compenso che si fondino sulla sospensione dei lavori disposta dal D.L., altro sono invece corrispettivi per maggiori costi derivanti da un'occupazione abusiva da parte di soggetti terzi di alcuni manufatti abitativi costruiti in esecuzione dell'appalto”: donde l'erronea applicazione dell'art. 24 anche a queste due riserve.  8.- Anche questo mezzo è inammissibile e comunque infondato. 
Come già detto, la questione della indipendenza delle riserve n° 9 e n° 11 dalla sospensione dei lavori non risulta dalla sentenza e la ricorrente avrebbe dovuto indicare il tempo ed il luogo di trattazione di essa nel corso del giudizio di merito. 
La mancanza di tale adempimento rende il mezzo, ancora una volta, inammissibile. 
Vale, inoltre, anche per questo motivo quanto già detto sopra in ordine al giudicato implicito sulla dipendenza di tutte le riserve dalle sospensioni ordinate dalla stazione appaltante. 
In ogni modo, premesso che è la stessa c.t.u. (nel breve passo riportato a pagina 7 del ricorso) a chiarire che i “maggiori oneri di guardiania” ed i “maggiori costi” ass eritamente sopportati dall'impresa sarebbero deri vati dalla “occupazione abusiva” degl i immobili successiva alla loro costruzione, la ricorrente non chiarisce nemmeno in che modo possa conciliarsi la tesi della indipendenza 7 di 7 delle due riserve dalla protrazione delle sospensioni: tesi che, peraltro, appare anche smentita dalle allegazioni difensive della controricorrente (pagina 16 e 23, nelle quali si trascrive il verbale 7 aprile 2006), la quale fa osse rvare che fu proprio l'occupazione abusiva degli alloggi a determinare la necessità di sospendere i lavori.  9.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado, per la cui liquidazione - fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 246 mila) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Va, in oltre, dato atto della sussist enza dei presupposti di cui all'articolo 13, co mma 1 -quater, del decre to del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.  p.q.m.  la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 7.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della re pubbli ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 13 febbraio 2025, nella camera di con 

Giudice/firmatari: Marulli Marco, Varotti Luciano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28870/2024 del 08-11-2024

... cod. proc. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto . Part e ricorrente censur a l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'impugnazione sul presupposto che ai sensi dell'art. 3 di 6 327, co. 2, cod. proc. civ. al contumace in primo grado non si applica la preclusione connessa al termine semestrale della pubblicazione della sentenza, in quanto gli è consentito proporre im pugnazione anche oltre l a sua scadenza, decorrendo il term ine per l'impugnazione dal momen to in cui viene a conoscenza del procedimento (conoscenza ricondotta al 13/02/2020, data in cui veniva ricevuta la raccomandata contenente l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. e l'atto di precetto, spedita dal legale del ### all'indirizzo estero dell'appellante ove il ### ha la residenza). Nella specie, si evidenzia che il legale di ### ha redatto una relata di notifica in proprio - espressamente vietata dalla legge 53/1994 per gli atti dir etti all'ester o - utilizzato una ricevuta di raccomandat a internazionale, compilando una (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24957/2022 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avv. ### o ### domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -controricorrente nonché contro ### -intimato per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia 1569/2022, depositata il 7 luglio 2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2024 dal ### 2 di 6 ### 1. - Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ### adiva il Tribunale di Verona affinché, previa fissazione del termine ex art. 1817 cod. civ., condannasse ### e ### a restituirgli l'importo di euro 43.500,00, oltre interessi, mutuato, in più dazioni, tra il dicembre 2006 e il febbraio 2007. 
Si costituiva il convenuto ### mentre ### veniva dichiarato contumace. 
La causa era istruita mediante esperimento dell'interrogatorio formale ed escussione di due testimoni. 
Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda de l ricorrente, condannando i resi stenti a corrispondergli la somm a di euro 43.500,00, oltre interessi, nel termine di due mesi decorrenti dalla pronuncia.  2. - Avverso l'ordinanza ha interposto appello #### si è costituito e ha resistito al gravame. 
Non si è costituito ### La Corte d'appello di Venezia ha rigettato l' impugn azione, condannando l'appellante alla rifusione delle spese processuali.  3. - ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.  ### si è costituito con controricorso.  ### non ha svolto attività difensiva. 
Il rico rso è stato avviato al la trat tazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto . Part e ricorrente censur a l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'impugnazione sul presupposto che ai sensi dell'art. 3 di 6 327, co. 2, cod. proc. civ. al contumace in primo grado non si applica la preclusione connessa al termine semestrale della pubblicazione della sentenza, in quanto gli è consentito proporre im pugnazione anche oltre l a sua scadenza, decorrendo il term ine per l'impugnazione dal momen to in cui viene a conoscenza del procedimento (conoscenza ricondotta al 13/02/2020, data in cui veniva ricevuta la raccomandata contenente l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. e l'atto di precetto, spedita dal legale del ### all'indirizzo estero dell'appellante ove il ### ha la residenza). Nella specie, si evidenzia che il legale di ### ha redatto una relata di notifica in proprio - espressamente vietata dalla legge 53/1994 per gli atti dir etti all'ester o - utilizzato una ricevuta di raccomandat a internazionale, compilando una cartolina rossa in ternazionale con una busta normale, scrivendo a mano la dicitura “notificazione atti giudiziari ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 - Autorizzazione del ### di ### n. 1214 del 19.02.2013 e 4651 del ### firma del notificante”. Sul punto, parte ricorrente deduce che la not ificazione eseguita da un soggetto diverso dall'ufficiale giudiziario ed estraneo a questa funzione, poiché non facoltizzato a inviare/notificare un atto giudiziale all'estero, è inesistente e non semplicemente nulla. Peraltro, si deduce che se si riteneva perfezionata la notifica del 13/02/2020, non si comprende per quale ragione in data #### richiedeva la notifica dell'ordinanza 70 2 ter cod. proc. civ . all'### di ### da effettuarsi per via consolare in ### e che avvenne giusta “relazione di notifica trasmessa dal ### d'### all'### di ### con attestazion e dell'avvenuta consegna al destinatario il ###”. ### ha notificato l'atto di citazione in appello entro i sei mesi da quando ha avuto aliunde conoscenza - non a mezzo di notifica richiesta dalla legge - dell'intervenuto provvedimento 702 ter cod. proc. civ. avvenuto il ### e antecedentemente di 35 gi orni alla rituale notifica 4 di 6 all'estero: il provvedimento de l ### e di ### non sarebbe dunque coperto dal giudicato. 
Con il se condo moti vo si deduce altresì l' erroneità della motivazione in merit o al mancato rispetto deg li adempimenti richiesti per il trasferimento della residenza all'estero e indicati dalla Corte d'appello di Venezia nella necessità della prova con doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e quella al Comune ove si intende fissare la nuova residenza ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede. La legge 470/1988 e il DPR 323/89 indicano che l'iscrizione all'### degli italiani residenti all'estero (### avviene a seguito di p resen tazione di un'apposita dichiar azione consegnata dall'### cio consolare competente pe r territorio, comprovante la residenza nella ci rcoscrizione consolare e la contestuale comunicazione all'### rafe comunale che si lascia. Il principio di tutela dei terzi in buona fede in caso di spostamento della residenza era stato regolarme nte onorat o e denunciato nei modi prescritti dalla legge e quind i opponibile ex art. 44 cod.  Valutando il certificato di residenza allegato alla com parsa di costituzione e risposta nel procedimento d'appello, si r icava che ### è iscri tto dal 7/03/2013 nell o stato est ero ### - ### ndencia Comune di iscrizione in ### (A nagrafe ### - sezione ### Si deduce, altresì, la nullità della notifica di un atto consegnato nelle mani di un f amiliare - nel caso di sp ecie la ma dre, come risultante dalla ricevuta postale - che ha la propria residenza in luogo diverso da quello del destinatario e non è convivente con il secondo, per cui la notifica non potrebbe essere sanata neanche se l'effettivo destinatario venisse a conoscenza dell'atto in modo diverso ( 7267/2020). Da ciò emergerebbe la nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 702-bis cod. proc. civ ., radi cato da ### avanti il ### di ### 5 di 6 1.1. - I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. 
Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acqui sito la prova della n on colpevolezza della decadenza (Cass., Sez. VI-3, 24 novembre 2021, n. ###). Per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 cod. proc. civ., il contumace deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo d ella mancata conoscenza del processo a causa di det ta n ullità, senza che ri levi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (Cass., III, 15 gennaio 2020, n. 532). 
Le dogli anze, invero, non colgono la ratio autonoma e determinante all'interno della motivazion e della Corte d'appello, concernente la conoscenza di fatto della decisione s favorevole, a prescindere dalle questioni riguardanti la validità della notifica del ricorso introduttivo, dell'ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. e della legittimità del cambio di residenza. La Corte d'appello, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che l'appellante abbia ricevuto la raccoman data contenente l'ordinanza del ### in data 13 febbraio 2020 presso l'indirizzo in ### dove aveva la sua residenza. Nessu n disconoscimento d ella firma sulla cartolina di ricevimento risulta essere stato effettuato, per cui può ritenersi certo che vi sia stata la con oscenza di fat to dell'impu gnazion e, a prescindere dalla questione relativa alla validità delle notifiche del ricorso introduttivo e della decisione di prime cure. La stessa Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la revocazione ai sensi dell'art.  395 n. 4 cod. proc. civ ., evi denziando come nella pronuncia q ui impugnata si sia inteso far decorrere il termine per l'appello, nei confronti del contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ ., dall a conoscenza di fatto del procediment o, a 6 di 6 prescindere dalla validità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Alla luce di q uanto dedo tto, del tutto irrilevante risulta, per tanto, la que stione del rispetto degli adempimenti richiesti per il trasferimento della residenza all'estero.  2. - Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza de i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 8.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam ento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Grasso Gianluca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34406/2024 del 24-12-2024

... ragioni esposte dal patrono erariale nella prop ria memoria illustrativa , ove mira a distinguere la violazione di legge, come inqu adramento della fattispecie astratta, rispetto al vizio di motivazione che attiene alla sussunzione del fatto concreto nello schema archetipico. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di contro llo, sott o il pro filo della correttezza giuridica e della coerenz a logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o al l'altro de i mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10712/2016 R.G. proposto da: ### E, ex lege domiciliata in ### PORTOGHESI 12, presso l'###, (ADS###) che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliata in ### S. SPIRITO 42, presso lo studio G ### , rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO 10632/2015 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal #### 2 di 7 All'esito di una verifica fi scale condotta dal ### di ### di ### sugli anni di imposta 2007 e 2008 nei confronti della società ### stic srl, veniva n otificato atto impositivo con ripresa a tass azione a fini #### ed IVA per il 2008. Nello specifico, l'### finanziaria disconosceva dei costi portati in ded uzione, ritenendoli frutto d i operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode “a carosello”. Rimasta senza esito la procedura di accertament o con adesione, la società contribuente esperiva ricorso al giu dice di prossimità, ove in contraddittorio con l'### venivano abband onate le riprese a tassazione a fini ### ed ### residuando solo la pretesa relativa all'### La sentenza di primo grado e ra favorevole alla parte contribuente, sull'argomento della b uona fede ed estraneità alla frode carosello, come dedotto anche dalla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, con cui il legale rappresentate della società contrib uente vedeva definita la propria posizione in sede penale. 
Sull'appello dell'### il collegio del gravame confermava la sentenza di primo grado, ritenendola scevra da vizi e di condivisibile motivazione. Donde spicca ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica la parte contribue nte con tempestivo controricorso. In prossi mità dell'adunanza, il patrono erariale ha altresì depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.  ### formulati due motivi di ricorso.  1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazi one falsa applicazione dell'articolo 269 7 del codice civile. Nello specifico la parte pub blica critica la sentenza in scrutin io laddove richiede all'### di fornire la prova della consape vole partecipazione dell'acquirente alla frode. In altri termini, una volta 3 di 7 che l'### abbia dimostrato l'assenza di requisiti imprenditoriali in capo al cedente, spetta al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA fornire la prova contraria che l'apparente cedente o prestatore non è un mero soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione è stata realmente conclusa con esso senza che possa valere a tal fine la mera regolarità della documentazione contabile. 
Il motivo è fondato nei termini che seguono.  1.1. La sentenza in scrutinio professa adesione alla sentenza di primo grado, senz a riportarne i passi sign ificativi che ritiene d i condividere, donde non si comprende per quali ragioni, nel concreto, non debba ritenersi formata la prova presuntiva richiesta in capo all'### finanziaria, attrice in senso sostanziale. Né per quali ragioni de bba ritenersi -implicitamentesuperata la presunzione di soggetto interposto in capo a chi non ha le qualità imprenditoriali necessarie per svolgere l'attività che dichiara di aver svolto in fattura. Tali qualità (recte, l'assenza di tali qualità) erano o dovevano essere conosciute dalla parte privata qui controricorrente, applicando l'ordinaria diligenza rich iesta in ragione dello specifico settore merceologico-imprenditoriale. Donde deve ritenersi assolto l'onere di prova ### a carico dell'### ed inverte l'onere probatorio la sentenza in scrutinio, integrando il lamentato vizio di violazione di legge. 
Ed infatti, in consonanza con gli arresti eurounitari (cfr. e pluribus ### C-285/2011 del 6 dicembre 2012), questa Suprema Corte di legittimità -con o rientamento consolidato da cui non si vede qui ragione per discostarsiha affermato che in tema di ### il diritto del contribuente alla relativa det razione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'### europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) - e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l'### 4 di 7 finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fattu razione ad operazioni ogget tivament e o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamen to del dirit to a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), d etto onere può esaurirsi, at tesa l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di d otazione perso nale, mentre in quelle più com plesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapev olezza di essi da parte del contribuente (cfr. Cass. V, n. 24426/2013), affinando l'orientamento con il principio per cui in tema di ### in virtù degli artt. 19 del d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della ### 17 maggio 1977, 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella d ella mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, n e avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della speci fica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commercial i, ment re non occorre anch e il conseguimento di un effettivo vantaggio (così Cass. V, 13803/2014; altresì n. 17818/2016; n. 9851/2018). 5 di 7 Vanno apprezzate, in questo senso, le ragioni esposte dal patrono erariale nella prop ria memoria illustrativa , ove mira a distinguere la violazione di legge, come inqu adramento della fattispecie astratta, rispetto al vizio di motivazione che attiene alla sussunzione del fatto concreto nello schema archetipico. 
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di contro llo, sott o il pro filo della correttezza giuridica e della coerenz a logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o al l'altro de i mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). 
Il primo motivo è quindi fondato e merita accoglimento.  2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile pe r violazione dell'articolo 65 4 del codice di procedura penale. Ne lla sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia fatto leva sull'assoluzione in sede penal e del leg ale rappresent ante della società contribuen te in violazione dell'autonomia pro batoria e di valutazione che separa i due plessi giurisdizionali. 
Il motivo non attinge ad una vera e propria ratio decidendi della sentenza in scrutinio, ma si tratta di uno degli aspetti che andranno integralmente valutati dal collegio di merito nel giudizio di rinvio. 6 di 7 In limine, va rilevato non potersi applicare al caso in esame, definito con sentenza del G.U.P. , la novella legislativa che vuo le importate nel giudizio tributario -anche di legittimità- le pronunce favorevoli del giudice penale all'esito del dibattimento con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale: perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. Ed infatti, l'art.  21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce e fficacia di giudicat o nel processo tributario al la sentenza penale diba ttimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superven iens, anche ai casi in cui de tta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di det to articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato n on l'ha commesso (cfr. Cass. T., 23570/2024, ma vedasi anche Cass. T., n. 9900/2024). 
Nel caso in esame, come g ià dett o, il collegio d'appello ha dedotto argomenti dalla sentenza di assoluzione predibattimentale, ponendoli in bilanciamento con il compendio probatorio generale.  3. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, mentre resta assorbito il secondo, donde la s entenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi sopra richiamati.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso nei termin i di cui in motivazion e.  ### la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la ### - ### staccata di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 7 di 7 Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Di Marzio Paolo, Fracanzani Marcello Maria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 18917/2024 del 10-07-2024

... camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. All'esito della camera di consiglio del 3-7-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, intitolato “nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) in relazione alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione art. 2709 c.c. Violazione del principio dell'ultra petitum”, il ricorrente sostiene che l'appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado per l'inesistenza o carenza di prova di accordo novativo; quindi sostiene che la Corte d'appello si sia pronunciata su una domanda non ricompresa in quelle avanzate, alterandone gli elementi che la caratterizzavano e mutandone le ragioni giuridiche alla base. 1.1.Il motivo così come proposto è in primo luogo inammissibile, perché le ragioni sono svolte al fine di sostenere che l'appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l'esistenza di accordo novativo; quindi, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello pronunciato nel merito di un appello inammissibile in quanto non volto a (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### composta da: ### rel. est.  ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27664/2019 R.G. proposto da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### elettivamente domiciliato in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### n.18, ricorrente contro ###I. S.R.L., p.i. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliata in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### n.22 controricorrente avverso la sentenza n. 339/2019 della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di ### depositata il ###, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-7- 2024 dal consigliere ### 1.Con sentenza n. 2045/2015 depositata il ### il Tribunale di ### ha dichiarato l'inadempimento della venditrice ###I. s.r.l. in OGGETTO: vendita di cosa mobile R.G. 27664/2019 C.C. 3-7-2024 relazione alla vendita di autocarro usato e l'ha condannata al pagamento di ### 6.240,00 a titolo di risarcimento del danno a favore dell'acquirente ### con interessi e spese di lite.  ###I. s.r.l. ha proposto appello, che la Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di ### ha accolto, rigettando la domanda di ### e condannandolo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 
La sentenza ha dichiarato che l'appello era fondato, in quanto il giudice di primo grado aveva basato la sua decisione sull'erronea sussistenza di un accordo novativo dell'originario contratto di compravendita. Considerato che ###I. s.r.l. aveva concluso in data 8- 5-2010 con ### contratto di compravendita di autocarro ### usato immatricolato nel 1988 per il prezzo di ### 18.000,00 oltre iva e che nel contratto l'acquirente aveva espressamente dichiarato “di sapere che il mezzo ha bisogno di alcuni interventi causati dall'usura”, la sentenza ha escluso che le dichiarazioni dei testimoni e del legale rappresentante della società venditrice nell'interrogatorio formale dimostrassero accordo novativo dell'originario contratto; ha dichiarato che era evidente la consapevolezza del compratore di avere acquistato un autocarro vetusto e che necessitava di riparazioni di non poco conto, dato determinante nella fissazione del prezzo; ha aggiunto che tale circostanza comportava l'infondatezza della domanda subordinata di garanzia per i vizi del bene e di accertamento della mala fede del venditore, non riproposte a mezzo di appello incidentale, pur non potendosi ritenere le pretese creditorie prescritte.  2.Avverso la sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.  ###I. s.r.l. ha resistito con controricorso. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
All'esito della camera di consiglio del 3-7-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, intitolato “nullità della sentenza (ex art.  360, comma 1, n. 4 c.p.c.) in relazione alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione art. 2709 c.c. Violazione del principio dell'ultra petitum”, il ricorrente sostiene che l'appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado per l'inesistenza o carenza di prova di accordo novativo; quindi sostiene che la Corte d'appello si sia pronunciata su una domanda non ricompresa in quelle avanzate, alterandone gli elementi che la caratterizzavano e mutandone le ragioni giuridiche alla base.  1.1.Il motivo così come proposto è in primo luogo inammissibile, perché le ragioni sono svolte al fine di sostenere che l'appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l'esistenza di accordo novativo; quindi, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello pronunciato nel merito di un appello inammissibile in quanto non volto a censurare la pronuncia sull'esistenza dell'accordo novativo; non avrebbe potuto prospettare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che ricorre allorché il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti (Cass. Sez. 2 21-3-2019 n. 8048 Rv. 653291-01). Inoltre, non sono in alcun modo pertinenti i richiami all'art. 99 cod. proc. civ. e all'art. 2709 cod. civ. contenuti solo nell'intitolazione del motivo e non oggetto di alcuna esposizione nel corpo del motivo, per cui il riferimento risulta incomprensibile. 
Del resto, si esclude che l'esatta riqualificazione del motivo come volto a dedurre la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. possa essere favorevole al ricorrente, perché dallo stesso contenuto dell'atto di appello, riportato nel corso del motivo, risulta che l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l'esistenza di accordo novativo, per cui non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 cod. proc.  2.Il secondo motivo è rubricato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, 5 c.p.c.). Mancata valutazione di una prova documentale e di un fatto assolutamente rilevante ai fini della decisione” e con esso il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non abbia voluto misurare il comportamento della parte venditrice in riferimento all'intero assetto probatorio, rimettendosi unicamente alle prove offerte dall'appellante, senza compiere una indagine organica dell'istruttoria; dichiara che sia stato trascurato l'elemento essenziale e fondamentale della controversia, e cioè che la parte venditrice aveva sempre ammesso che l'autocarro presentava vizi rilevanti. Di seguito il ricorrente aggiunge che la motivazione, laddove ha rigettato la domanda perché al momento della compravendita il compratore era a conoscenza dei vizi, era illogica, in quanto non era stato provato che il compratore sapesse dei vizi, perché se così fosse stato non avrebbe sborsato l'elevata somma di ### 18.000,00; aggiunge che la sentenza non ha considerato la lettera del venditore del 4-6-2010, dalla quale risultava che il mezzo doveva subire solo la sostituzione dei pneumatici e di alcuni ricambi di ordinaria usura, e non ha considerato che il mezzo aveva ricevuto il collaudo il ###.  2.1.In primo luogo, il motivo è evidentemente inammissibile nella parte in cui si lamenta della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto è pacifico che spetti al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U 11-6-1998 n. 5802 Rv.  516348-01, per tutte). 
Inoltre, l'art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede vizio relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366 co.1 n. 6 e 369 co.2 n.4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01, Cass. Sez. 2 29-10-2018 27415 Rv. 651028-01). 
Dei tre fatti che è possibile enucleare dal corpo del motivo, nessuno ha le caratteristiche necessarie al fine dell'accoglimento del motivo stesso. In ordine all'ammissione dei vizi da parte del venditore, non si tratta di fatto decisivo, perché l'ammissione dei vizi in quanto tale non comprendeva anche l'assunzione dell'obbligo di ripararli integralmente a proprie spese, che la sentenza impugnata ha escluso sulla base della ricostruzione delle risultanze istruttorie che rimane estranea al sindacato di legittimità. In ordine alla lettera del 4-6-2010 e all'avvenuto collaudo, il ricorso non rispetta i requisiti imposti dall'art.  366 cod. proc. civ., in quanto non specifica in quali atti e in quali termini fossero stati dedotti quei fatti, che comunque erano elementi istruttori relativi alle condizioni del mezzo compravenduto e non fatti in sé decisivi. 
Si deve anche escludere che la sentenza sia affetta da illogicità tale da determinarne nullità, in quanto si deve applicare il principio secondo il quale il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01) e la motivazione risulta pienamente logica; ciò perché ha tratto la consapevolezza dell'acquirente di avere acquistato un veicolo vetusto non solo dalle previsioni del contratto, nel quale si dava atto che il mezzo aveva bisogno di interventi causati dall'usura, ma anche dalle dichiarazioni del teste ### il quale aveva dichiarato che il prezzo era di ### 18.000,00 oltre iva perché vi erano lavori da fare sul mezzo.  3.Il terzo motivo è rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1. N. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 1362, 1366, 1367, 1371, 1490 cod. civ.” e con esso il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia escluso la garanzia per i vizi per il fatto che il compratore ne era a conoscenza, in quanto i vizi erano occulti ed erano stati scoperti dopo la consegna; aggiunge ancora che i vizi erano stati riconosciuti dal venditore e richiama i principi secondo i quali il riconoscimento dei vizi e l'assunzione dell'obbligo di ripararli comporta il sorgere di una nuova obbligazione di fare.  3.1.Il motivo è inammissibile in ordine all'esistenza di vizi occulti, perché la sentenza non esamina tale questione e il ricorrente non deduce in quali atti e in quali termini l'avesse posta. ### è acquisito il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l'esattezza dell'affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 18- 10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01). 
Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto le deduzioni svolte nel corpo del motivo non solo sono avulse dall'intitolazione, ma si concretano in una serie di argomenti nei quali risulta impossibile individuare violazione o falsa applicazione di specifiche disposizioni.  4.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 200,00 per esborsi ed ### 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il #### 

causa n. 27664/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Rinaldi Chiara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19820/2024 del 18-07-2024

... bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorre nte de nuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ.” per avere la Corte d'appello erroneamente applicato il principio di cui all'art. 1362 cod. civ. (in claris non fit intepretatio) nella esegesi del contratto di finanziamento, escludendo l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno ricorrente, volti a dimostrare che ### aveva chiesto al beneficiario di consegnare i documenti al tutor; ii) con il secon do motivo di ric orso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 183 comma 7 e 188 cod. proc. nonché violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa e insuffici ente m otivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudiz io, dovuta alla mancata assunzione 4 di 12 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### e dei testi Pin tus e Tilocca”; ii i) con il terzo mot ivo di ricorso, la “violazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14241/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) per procura sp eciale a margine del ricorso -ricorrente contro INVITALIA - ### L'##### D'### S. P.A., e lettivamente domiciliata in ###', 10, presso lo studio dell'avvocato ### ( ###) che la rappresenta e difend e unit amente all'avvocato ### GIAMPAOLO (###) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE ### di ROMA 5680/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal #### 1. In data 22 dice mbre 1999, ### sottoscriv eva con l'allora ### s.p.a. un contratto di finanziamento ex art. 9 septies della L. n. 609/96 (cosiddetto “prestito d'onore”). Con nota del 9 ottobre 2002 n. 69438, ### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., comun icava all'### di av er avviato il procedimento di decadenza per mancata ottemperanza all'obbligo di present azione della documentazion e richiesta per legge e con successiva nota del 24 febbraio 2004 n. 9353 comunicava l'avvenuta revoca del contributo. Con nota del 28 gennaio 2009, ### intimava il pagamento del residuo debito.  2. ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., con ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2012, notificata il 15 febbraio 2012, chie deva all'### il pagament o della somma complessiva di euro 21.30 1,86, di cui eu ro 15.398,46 per totale erogato in conto capitale a fondo pe rduto, ed e uro 5.903,4 per interessi maturati sul to tale erogato a fondo perduto, relativi al finanziamento agevolato erogatogli.  3. Con sentenza n. 3080/2016 del 16 febbraio 2016, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso dell'### avve rso la suddet ta ingiunzione.  4. Con sentenza n. 5680/2020 del 17 novembre 2020, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto dall'### avverso la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito riteneva pacifico e documentalmente provato che l'### non aveva inviato nei termini la docume ntazione alla ### e riteneva che l'asserita consegna al tu tore SCI s.a .s. non potesse comunque 3 di 12 valere a rendere te mpe stivo l'inoltro, sull'infondato presupposto che la ### s.a.s. fosse la longa manus di ### ed avesse l'obbligo del successivo inoltro a ### La Corte di merito rilevava che, in appli cazione degli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento, ### aveva il diritt o di revocare le agevolazioni concesse in una serie di ipote si, tra cui que lla, di rilievo nel caso in esame, in cui il beneficiario non avesse fornito nei termini st abiliti la docum entazione attestante l'avven uto pagamento dei beni finanziati.  5. Avverso questa sentenza, ### ha p roposto ricorso per cassazione, affid ato ad und ici motivi e resistito con controricorso da ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p. a. (di seguito per brevità ###.  6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorre nte de nuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ.” per avere la Corte d'appello erroneamente applicato il principio di cui all'art. 1362 cod. civ. (in claris non fit intepretatio) nella esegesi del contratto di finanziamento, escludendo l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno ricorrente, volti a dimostrare che ### aveva chiesto al beneficiario di consegnare i documenti al tutor; ii) con il secon do motivo di ric orso, la “violazione dell'art.  360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla violazione dell'art.  2697 cod. civ., degli artt. 115, 183 comma 7 e 188 cod. proc.  nonché violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa e insuffici ente m otivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudiz io, dovuta alla mancata assunzione 4 di 12 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### e dei testi Pin tus e Tilocca”; ii i) con il terzo mot ivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine alla violazi one dell'art. 132, n. 4 cod. p roc. civ. per vizio di motivazione apparente”, per avere il Tribunale motivato il rigetto delle prove richieste, sostenendo che fossero volte a dimostrare una convinzione personale di ### no n considerando che quest'ultimo intendeva, invece, dim ostrare, come ampiamente dedotto, il suo esatto adempimen to; iv) con il quarto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazi one dei canoni di ermeneutica contratt uale secondo buona fede ex art. 13 66 cod. ci v.”, deducend o che la Corte di merito, ove avesse amm esso i mezzi di prova richiesti, avrebbe potuto accertare che l'atto di revoca aveva vio lato il prin cipio di affidamento; v) con il quinto motivo di ricorso , la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art.  1189 cod. civ. e del principio della rappresentanza apparente di cui all'art. 1387 cod. civ.”, per non avere la Corte d'appello valutato che il tutor aveva agito come rappresentante apparente di ### e che pe rtanto l'odier no ricorrente aveva correttamente adempiuto la propria obbligazione contrattuale con la consegna al tutor della docume ntazione richiesta; vi) con il sesto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  per violazi one del principio della irretroatt ività fissato dal l'art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile in relazione all'applicazione del D.M.  28 maggio 2001, n. 295 e del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185”, per avere la Corte territo riale errone amente ritenuto che il contrat to prevedesse la revoca immediat a del fi nanziamento, in cas o di mancata consegna dei documenti, anche in forza di quanto previsto dal d. lg s. n. 185/ 2000, applicabil e retroattivam ente, senza, invece, dare rilevan za a quanto previsto dal D.M. 8 no vem bre 1996, n. 591, e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 5 di 12 9 del citato D.M. , trattandosi di pr evisioni che, ad avviso d el ricorrente, confermano l'interpretazione cont rattuale da egli prospettata; vii) con il settimo motivo di ricorso, la “violazione art.  360, n. 3 Cpc per violazione dell'art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241, dell'art. 1455 c.c. nell'interpretazione della revoca di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento 22.12.1999 ### e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 136 3, 1370 e 1372 del codice civile ###”; in particolare il ricorrente deduce che era errata l'in terpretazione della Corte di appello circa gli effetti dell'erronea qualificazione della natura d ella clausola risolutiva espressa di cui all'ar t. 12 del contratto d i finanziamento, che, invece, secondo l'interpretazione del ricorrente, impediva la revoca automatica e rendeva necessaria un a procedura di accertamento della responsabili tà; il ricorrente lamenta, altresì, la mancata considerazione dei canoni di bu ona fede, ragionev olezza e importanza dell''inadempimento; viii) con l'ottavo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere la Corte d'appello ritenuto, in contrasto con le risultanze sostanziali (motivazione dell'ingiunzione) e processuali (produzione in atti delle sp edizioni e omessa contestazio ne della società convenu ta), irrilevante la corretta qualifi cazione della clausola, in base all'erroneo presupposto che non vi sarebbe traccia in atti dell' invio della documentazione avvenuto il 9 marzo 2004; ix) con il nono motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1 L. n. 241/90 ed art. 5 Trattato sull'### (principio di proporzionalità) - ### art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall'art.  132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.”; ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, circa il lasso di tempo trascorso tra la concessione de l finanziamen to e la successiva 6 di 12 revoca, fosse difforme dal vero e che la revoca fosse coerente con il prin cipio di proporzionalità, in quanto ### che espletava funzioni e prerogative pubbl icistiche, era comunque tenuta a procedere a un rigoroso controll o dell'utiliz zo delle agevolazioni anche sotto il profilo degli adempimenti contrattuali; rimarca che non vi era stat o un u tilizzo dis torto del finanziam ento, come risultava dalla motivazione della sentenza impugnata, e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui era sempre necessaria un'attenta, congrua e motivata valuta zione di proporz ionalità d el rapporto tra inademp imento e conse guenze della risoluzione; x) con il decimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1, comma 136 L. n. 311/2004 e dell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1 990, n.. 241; p er violazione dell 'art. 2964 codice civil e; per violazione del l'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 (principio dell'affidamento) e dell'art. 1375 c.c.” , per non avere la Corte d'appello considerato che, essendo trascorsi più di tre anni tra una fase del procedimento e la successiva, si era ingenerato un affidamento del ricorrente sulla cer tezza dei r apporti giuridici, mentre l'azione di recupero della somma erogata, conseguente alla revoca del finanziamento, era stata tardiva e ### non aveva, come invece avrebbe dovuto, compiutamente giustificato il lungo lasso di t empo t rascorso tra l'inadempiment o addebitato al ricorrente, comunque emendato, la revoca; xi) con l'undicesimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 3 del d. lgs. 12.2.1993 n. 39 - ### art. 360, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente e violazione de ll'art. 112 c.p.c.”; il ricorrente, nel riproporre l'eccezione di nulli tà dell'ingiunzione per carenza d i valida sottoscrizione, deduce che la ### in qu anto ente di diritto privato a p artecipazione pubblica, non era auto rizzat a all'apposizione della firma meccanografica; ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che ### talia fosse 7 di 12 autorizzata, in virtù del decreto del MEF 4/2/2008, alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, poiché tale richiamo è inconferente, atteso che la firma m eccanogr afica non è un predicato necessario della riscossione m ediante ruolo, ma una facoltà de lla P.A. e la motivazione della sentenza impugnata era illegittima per violazione dell'art.3 d.lgs.n.39/1993.  2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione , sono fondati n ei limiti che si vanno ad illustrare. 
Le censure ‒ sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 cod.  civ., 2697 cod. civ., 183 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. e della motivazione apparente, espunto il riferimento, inammissibile, alla motivazione insufficiente (Cass. S.U. 8053/2014) ‒ colgono nel segno. 
In via d i principio, va anzit utto osservato che, ben ché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qu alora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenz a d'emergenze semant iche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la ratio decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, o ve fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale d ello strumento negoziale (Cass. 3 0686/2019). Inoltre, il divieto di provare per mezzo di testimo ni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, non comprende l'accertamento di circost anze chiarificatrici del contenuto negoziale in quanto suscettibile di diverse interpre tazioni (Cass. 933/1976). Più di 8 di 12 recente si è ribadito che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. , non rientrano quelle pattuizioni il cu i contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibi le quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad ogget to elementi d i mera integraz ione e chiarificazione del contenuto della volont à negoziale (Cass. 1742/2022). 
Inoltre, il provvediment o reso sul le richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art . 360, comma 1, n. 4, cod. proc.  allorquando il giudice di merito rilevi precl usioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tem a contro verso ed al compe ndio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rile vanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è in ammis sibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. ###/2023). Infine, ricorre il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più 9 di 12 varie, ipotetiche, congetture (Cass. 6758/2022; Cass. 13977/2019; Cass. S.U. 22232/2016). 
Nella specie, la Corte d'appello ‒ ai f ini del riscontro della tempestività della trasmissione alla finanziatrice ### (ora ### della documentazione attestante l'avvenuto e corretto utilizzo delle risorse assegnate, la cui ritardata consegna aveva comportato la revoca del fi nanziame nto erogato all'### ‒ ha rilevato che quest'u ltimo aveva a ffermato, anche in appello, di «avere assolto i suoi obblighi consegnando a man o la documentazione a una persona preposta dalla stessa ### a riceverla , ovvero al proprio tutor dr. ### poiché ‒ in sede d i esecuzione de l contratto di finanziam ento del 2 2 dicembre 1999 ‒ «spettava a costui ricevere la documentazione e poi curarne la spedizione a ### La sentenza ha altresì dato atto che l'### aveva articola to interrog atorio formale e prova per testi, indicando a testi lo stesso ### ed altro dipendente della società di tutoraggio ### per dimostrar e che l'istante era «contrattualmente obbligat o a presentare la documentazione al proprio tutor», essendo il mede simo preposto alla società fin anziatrice, e quindi obbligato a trasmetterla a quest'ultima. La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva rilevato, invece, che l'invio diretto da parte d ell'### della documentazione a ### non era avvenut o nel termine contrattuale di 90 giorni e che, quindi, la consegna avvenuta alla SCI era del tutto priva di rilievo. 
E t uttavia, in maniera incomprensibile e priva di colleg amento logico con la premessa, la Corte ha ritenuto che il motivo di appello formulato dall'### per contestare tale assunto del Tribunale, fosse «infondato perché aggredisce un passaggio motivazionale che ha un contenuto div erso da quello che l'appellant e ha voluto contestare», laddove l'appellante voleva proprio contestare di non 10 di 12 essere tenuto ‒ come aveva affermato il primo giudice ‒ a spedire direttamente la documentazione alla ### Per quan to riguarda, poi, l'interpretaz ione del contratto e la conseguente valutazione di rilevanza delle prove articolate, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l'art. 5, ultimo cpv. del contratto «pone in capo al beneficiario l'obblig o di in vio della documentazione» (p. 16), e che in b ase all'art. 12, in cas o di ritardata consegna de lla document azione in quest ione, ### aveva il diritto di revocare il finanziamento, sicché, secondo la Corte di merito, il contratto non conteneva previsione alcuna che consentisse al beneficiario di operare la consegna «in modo diverso dall'invio diretto alla concedente». 
Per tali ragioni, senza neppure analizzare il contenuto delle prove articolate, la Corte d'appe llo ‒ solo implicitamen te ritenendole irrilevanti ‒ ha rigettato il motivo di appello. 
Orbene, la sentenza va ravvisata carente sul piano motivazionale ed erronea sul piano giuridico. La clausola 5 del contratto, che ‒ a detta della Corte di m erito ‒ conterreb be l'obblig o di in viare direttamente alla finanziaria la document azione in questione, si limita a stabilire che il «beneficiario si obbliga a presentare…» detta documentazione, e l'art. 12 si limita a prevedere il diritto del la ### di revocare il finanzia mento, ove «il ben eficiario non fornisca nei termin i stabiliti la d ocumentazione che attest a l'avvenuto pagamento dei beni finanziati», come deduce il ricorrente con sufficiente speci fici tà, rimarcando che nessuna previsione contrattuale prevedeva che l'A rgiolas fosse tenuto a consegnare, o a «spedire» come si legge nella sentenza impugnata, la docu mentazione a ### poiché il contrat to faceva riferimento ad espressioni «aperte» e «no n univoche», come «presentare» e «fornire», senza ne ppure l'in dicazione del destinatario di tale consegna. Per le ragioni suesposte, il giudice di merito era tenuto a delibare compiutamente il contenuto de l 11 di 12 contratto, in ordine alla sua chiare zza o equivocit à nel senso invocato dal ricorrente, scrutinando complessivamente le clausole anche alla luce de lle finalità perseguit e dalle parti, e di conseguenza a delibare la rilevanza dell'interrogatorio formale e della prova test imoniale, i cui capito li sono stati riprodotti nel secondo motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza ( 6440/2007; Cass. 17915/2010; Cass. 13677 /2012) . Ebbene, i capitoli di prova erano d iretti a d imostrare: che, in fase d i esecuzione del rapporto ‒ e secondo le istruzioni impartite dal tutor ‒ l'### doveva obbligatoriam ente consegnare la documentazione a quest'ultimo che l'avre bbe cont rofirmata e spedita all'ente ero gatore; che «era vietata la p ossibilità di spedizione degli stessi da p arte del beneficiario direttamente all'ente erogatore»; che la consegna al ### avvenne nei termini contrattuali; altre circostanze rilevanti per la controversia. 
La Corte di merito non ha ammesso le prove senza una specifica motivazione sulla loro irrilevanza, negando all'istante il diritto alla prova (art. 24 Cost. e 2697 cod. civ.). Nello specifico, difetta una valutazione della rilevanz a delle prove in rapporto al tema controverso ed al compe ndio delle al tre prove richieste o già acquisite, nonché ricorre vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, in base all'orientamento di questa Corte suesposto.  3. ### dei primi tre motivi comporta l'assorbimento di tutti gli altri.  4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei limiti precisati; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti, dichiarati assorbiti gli altri, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, a cui è demandata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 12 di 12 La Corte acc oglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei sensi di c ui in m otivazione; dichiara ass orbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'app ello di ### in diversa composizione, a cui 

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Parise Clotilde

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