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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14241/2021 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) per procura sp eciale a margine del ricorso -ricorrente contro INVITALIA - ### L'##### D'### S. P.A., e lettivamente domiciliata in ###', 10, presso lo studio dell'avvocato ### ( ###) che la rappresenta e difend e unit amente all'avvocato ### GIAMPAOLO (###) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE ### di ROMA 5680/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal #### 1. In data 22 dice mbre 1999, ### sottoscriv eva con l'allora ### s.p.a. un contratto di finanziamento ex art. 9 septies della L. n. 609/96 (cosiddetto “prestito d'onore”). Con nota del 9 ottobre 2002 n. 69438, ### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., comun icava all'### di av er avviato il procedimento di decadenza per mancata ottemperanza all'obbligo di present azione della documentazion e richiesta per legge e con successiva nota del 24 febbraio 2004 n. 9353 comunicava l'avvenuta revoca del contributo. Con nota del 28 gennaio 2009, ### intimava il pagamento del residuo debito. 2. ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a., subentrata a ### s.p.a., con ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2012, notificata il 15 febbraio 2012, chie deva all'### il pagament o della somma complessiva di euro 21.30 1,86, di cui eu ro 15.398,46 per totale erogato in conto capitale a fondo pe rduto, ed e uro 5.903,4 per interessi maturati sul to tale erogato a fondo perduto, relativi al finanziamento agevolato erogatogli. 3. Con sentenza n. 3080/2016 del 16 febbraio 2016, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso dell'### avve rso la suddet ta ingiunzione. 4. Con sentenza n. 5680/2020 del 17 novembre 2020, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello proposto dall'### avverso la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito riteneva pacifico e documentalmente provato che l'### non aveva inviato nei termini la docume ntazione alla ### e riteneva che l'asserita consegna al tu tore SCI s.a .s. non potesse comunque 3 di 12 valere a rendere te mpe stivo l'inoltro, sull'infondato presupposto che la ### s.a.s. fosse la longa manus di ### ed avesse l'obbligo del successivo inoltro a ### La Corte di merito rilevava che, in appli cazione degli artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento, ### aveva il diritt o di revocare le agevolazioni concesse in una serie di ipote si, tra cui que lla, di rilievo nel caso in esame, in cui il beneficiario non avesse fornito nei termini st abiliti la docum entazione attestante l'avven uto pagamento dei beni finanziati. 5. Avverso questa sentenza, ### ha p roposto ricorso per cassazione, affid ato ad und ici motivi e resistito con controricorso da ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p. a. (di seguito per brevità ###. 6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorre nte de nuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ.” per avere la Corte d'appello erroneamente applicato il principio di cui all'art. 1362 cod. civ. (in claris non fit intepretatio) nella esegesi del contratto di finanziamento, escludendo l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'odierno ricorrente, volti a dimostrare che ### aveva chiesto al beneficiario di consegnare i documenti al tutor; ii) con il secon do motivo di ric orso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla violazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 183 comma 7 e 188 cod. proc. nonché violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa e insuffici ente m otivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudiz io, dovuta alla mancata assunzione 4 di 12 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### e dei testi Pin tus e Tilocca”; ii i) con il terzo mot ivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine alla violazi one dell'art. 132, n. 4 cod. p roc. civ. per vizio di motivazione apparente”, per avere il Tribunale motivato il rigetto delle prove richieste, sostenendo che fossero volte a dimostrare una convinzione personale di ### no n considerando che quest'ultimo intendeva, invece, dim ostrare, come ampiamente dedotto, il suo esatto adempimen to; iv) con il quarto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazi one dei canoni di ermeneutica contratt uale secondo buona fede ex art. 13 66 cod. ci v.”, deducend o che la Corte di merito, ove avesse amm esso i mezzi di prova richiesti, avrebbe potuto accertare che l'atto di revoca aveva vio lato il prin cipio di affidamento; v) con il quinto motivo di ricorso , la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 1189 cod. civ. e del principio della rappresentanza apparente di cui all'art. 1387 cod. civ.”, per non avere la Corte d'appello valutato che il tutor aveva agito come rappresentante apparente di ### e che pe rtanto l'odier no ricorrente aveva correttamente adempiuto la propria obbligazione contrattuale con la consegna al tutor della docume ntazione richiesta; vi) con il sesto motivo di ricorso, la “violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. per violazi one del principio della irretroatt ività fissato dal l'art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile in relazione all'applicazione del D.M. 28 maggio 2001, n. 295 e del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185”, per avere la Corte territo riale errone amente ritenuto che il contrat to prevedesse la revoca immediat a del fi nanziamento, in cas o di mancata consegna dei documenti, anche in forza di quanto previsto dal d. lg s. n. 185/ 2000, applicabil e retroattivam ente, senza, invece, dare rilevan za a quanto previsto dal D.M. 8 no vem bre 1996, n. 591, e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 5 di 12 9 del citato D.M. , trattandosi di pr evisioni che, ad avviso d el ricorrente, confermano l'interpretazione cont rattuale da egli prospettata; vii) con il settimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360, n. 3 Cpc per violazione dell'art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241, dell'art. 1455 c.c. nell'interpretazione della revoca di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento 22.12.1999 ### e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 136 3, 1370 e 1372 del codice civile ###”; in particolare il ricorrente deduce che era errata l'in terpretazione della Corte di appello circa gli effetti dell'erronea qualificazione della natura d ella clausola risolutiva espressa di cui all'ar t. 12 del contratto d i finanziamento, che, invece, secondo l'interpretazione del ricorrente, impediva la revoca automatica e rendeva necessaria un a procedura di accertamento della responsabili tà; il ricorrente lamenta, altresì, la mancata considerazione dei canoni di bu ona fede, ragionev olezza e importanza dell''inadempimento; viii) con l'ottavo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere la Corte d'appello ritenuto, in contrasto con le risultanze sostanziali (motivazione dell'ingiunzione) e processuali (produzione in atti delle sp edizioni e omessa contestazio ne della società convenu ta), irrilevante la corretta qualifi cazione della clausola, in base all'erroneo presupposto che non vi sarebbe traccia in atti dell' invio della documentazione avvenuto il 9 marzo 2004; ix) con il nono motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1 L. n. 241/90 ed art. 5 Trattato sull'### (principio di proporzionalità) - ### art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c.”; ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, circa il lasso di tempo trascorso tra la concessione de l finanziamen to e la successiva 6 di 12 revoca, fosse difforme dal vero e che la revoca fosse coerente con il prin cipio di proporzionalità, in quanto ### che espletava funzioni e prerogative pubbl icistiche, era comunque tenuta a procedere a un rigoroso controll o dell'utiliz zo delle agevolazioni anche sotto il profilo degli adempimenti contrattuali; rimarca che non vi era stat o un u tilizzo dis torto del finanziam ento, come risultava dalla motivazione della sentenza impugnata, e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui era sempre necessaria un'attenta, congrua e motivata valuta zione di proporz ionalità d el rapporto tra inademp imento e conse guenze della risoluzione; x) con il decimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1, comma 136 L. n. 311/2004 e dell'art. 21 nonies L. 7 agosto 1 990, n.. 241; p er violazione dell 'art. 2964 codice civil e; per violazione del l'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 (principio dell'affidamento) e dell'art. 1375 c.c.” , per non avere la Corte d'appello considerato che, essendo trascorsi più di tre anni tra una fase del procedimento e la successiva, si era ingenerato un affidamento del ricorrente sulla cer tezza dei r apporti giuridici, mentre l'azione di recupero della somma erogata, conseguente alla revoca del finanziamento, era stata tardiva e ### non aveva, come invece avrebbe dovuto, compiutamente giustificato il lungo lasso di t empo t rascorso tra l'inadempiment o addebitato al ricorrente, comunque emendato, la revoca; xi) con l'undicesimo motivo di ricorso, la “violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 3 del d. lgs. 12.2.1993 n. 39 - ### art. 360, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente e violazione de ll'art. 112 c.p.c.”; il ricorrente, nel riproporre l'eccezione di nulli tà dell'ingiunzione per carenza d i valida sottoscrizione, deduce che la ### in qu anto ente di diritto privato a p artecipazione pubblica, non era auto rizzat a all'apposizione della firma meccanografica; ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che ### talia fosse 7 di 12 autorizzata, in virtù del decreto del MEF 4/2/2008, alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, poiché tale richiamo è inconferente, atteso che la firma m eccanogr afica non è un predicato necessario della riscossione m ediante ruolo, ma una facoltà de lla P.A. e la motivazione della sentenza impugnata era illegittima per violazione dell'art.3 d.lgs.n.39/1993. 2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione , sono fondati n ei limiti che si vanno ad illustrare.
Le censure ‒ sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 cod. civ., 2697 cod. civ., 183 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. e della motivazione apparente, espunto il riferimento, inammissibile, alla motivazione insufficiente (Cass. S.U. 8053/2014) ‒ colgono nel segno.
In via d i principio, va anzit utto osservato che, ben ché l'interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qu alora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera del predetto giudice, peraltro in presenz a d'emergenze semant iche obiettivamente non corroboranti l'interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la ratio decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d'interpretazione secondo i canoni legali, o ve fornisca un'esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale d ello strumento negoziale (Cass. 3 0686/2019). Inoltre, il divieto di provare per mezzo di testimo ni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, non comprende l'accertamento di circost anze chiarificatrici del contenuto negoziale in quanto suscettibile di diverse interpre tazioni (Cass. 933/1976). Più di 8 di 12 recente si è ribadito che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. , non rientrano quelle pattuizioni il cu i contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibi le quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad ogget to elementi d i mera integraz ione e chiarificazione del contenuto della volont à negoziale (Cass. 1742/2022).
Inoltre, il provvediment o reso sul le richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art . 360, comma 1, n. 4, cod. proc. allorquando il giudice di merito rilevi precl usioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tem a contro verso ed al compe ndio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rile vanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è in ammis sibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. ###/2023). Infine, ricorre il vizio di motivazione apparente de lla sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragion amento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più 9 di 12 varie, ipotetiche, congetture (Cass. 6758/2022; Cass. 13977/2019; Cass. S.U. 22232/2016).
Nella specie, la Corte d'appello ‒ ai f ini del riscontro della tempestività della trasmissione alla finanziatrice ### (ora ### della documentazione attestante l'avvenuto e corretto utilizzo delle risorse assegnate, la cui ritardata consegna aveva comportato la revoca del fi nanziame nto erogato all'### ‒ ha rilevato che quest'u ltimo aveva a ffermato, anche in appello, di «avere assolto i suoi obblighi consegnando a man o la documentazione a una persona preposta dalla stessa ### a riceverla , ovvero al proprio tutor dr. ### poiché ‒ in sede d i esecuzione de l contratto di finanziam ento del 2 2 dicembre 1999 ‒ «spettava a costui ricevere la documentazione e poi curarne la spedizione a ### La sentenza ha altresì dato atto che l'### aveva articola to interrog atorio formale e prova per testi, indicando a testi lo stesso ### ed altro dipendente della società di tutoraggio ### per dimostrar e che l'istante era «contrattualmente obbligat o a presentare la documentazione al proprio tutor», essendo il mede simo preposto alla società fin anziatrice, e quindi obbligato a trasmetterla a quest'ultima. La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva rilevato, invece, che l'invio diretto da parte d ell'### della documentazione a ### non era avvenut o nel termine contrattuale di 90 giorni e che, quindi, la consegna avvenuta alla SCI era del tutto priva di rilievo.
E t uttavia, in maniera incomprensibile e priva di colleg amento logico con la premessa, la Corte ha ritenuto che il motivo di appello formulato dall'### per contestare tale assunto del Tribunale, fosse «infondato perché aggredisce un passaggio motivazionale che ha un contenuto div erso da quello che l'appellant e ha voluto contestare», laddove l'appellante voleva proprio contestare di non 10 di 12 essere tenuto ‒ come aveva affermato il primo giudice ‒ a spedire direttamente la documentazione alla ### Per quan to riguarda, poi, l'interpretaz ione del contratto e la conseguente valutazione di rilevanza delle prove articolate, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l'art. 5, ultimo cpv. del contratto «pone in capo al beneficiario l'obblig o di in vio della documentazione» (p. 16), e che in b ase all'art. 12, in cas o di ritardata consegna de lla document azione in quest ione, ### aveva il diritto di revocare il finanziamento, sicché, secondo la Corte di merito, il contratto non conteneva previsione alcuna che consentisse al beneficiario di operare la consegna «in modo diverso dall'invio diretto alla concedente».
Per tali ragioni, senza neppure analizzare il contenuto delle prove articolate, la Corte d'appe llo ‒ solo implicitamen te ritenendole irrilevanti ‒ ha rigettato il motivo di appello.
Orbene, la sentenza va ravvisata carente sul piano motivazionale ed erronea sul piano giuridico. La clausola 5 del contratto, che ‒ a detta della Corte di m erito ‒ conterreb be l'obblig o di in viare direttamente alla finanziaria la document azione in questione, si limita a stabilire che il «beneficiario si obbliga a presentare…» detta documentazione, e l'art. 12 si limita a prevedere il diritto del la ### di revocare il finanzia mento, ove «il ben eficiario non fornisca nei termin i stabiliti la d ocumentazione che attest a l'avvenuto pagamento dei beni finanziati», come deduce il ricorrente con sufficiente speci fici tà, rimarcando che nessuna previsione contrattuale prevedeva che l'A rgiolas fosse tenuto a consegnare, o a «spedire» come si legge nella sentenza impugnata, la docu mentazione a ### poiché il contrat to faceva riferimento ad espressioni «aperte» e «no n univoche», come «presentare» e «fornire», senza ne ppure l'in dicazione del destinatario di tale consegna. Per le ragioni suesposte, il giudice di merito era tenuto a delibare compiutamente il contenuto de l 11 di 12 contratto, in ordine alla sua chiare zza o equivocit à nel senso invocato dal ricorrente, scrutinando complessivamente le clausole anche alla luce de lle finalità perseguit e dalle parti, e di conseguenza a delibare la rilevanza dell'interrogatorio formale e della prova test imoniale, i cui capito li sono stati riprodotti nel secondo motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza ( 6440/2007; Cass. 17915/2010; Cass. 13677 /2012) . Ebbene, i capitoli di prova erano d iretti a d imostrare: che, in fase d i esecuzione del rapporto ‒ e secondo le istruzioni impartite dal tutor ‒ l'### doveva obbligatoriam ente consegnare la documentazione a quest'ultimo che l'avre bbe cont rofirmata e spedita all'ente ero gatore; che «era vietata la p ossibilità di spedizione degli stessi da p arte del beneficiario direttamente all'ente erogatore»; che la consegna al ### avvenne nei termini contrattuali; altre circostanze rilevanti per la controversia.
La Corte di merito non ha ammesso le prove senza una specifica motivazione sulla loro irrilevanza, negando all'istante il diritto alla prova (art. 24 Cost. e 2697 cod. civ.). Nello specifico, difetta una valutazione della rilevanz a delle prove in rapporto al tema controverso ed al compe ndio delle al tre prove richieste o già acquisite, nonché ricorre vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, in base all'orientamento di questa Corte suesposto. 3. ### dei primi tre motivi comporta l'assorbimento di tutti gli altri. 4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei limiti precisati; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti, dichiarati assorbiti gli altri, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, a cui è demandata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità. P.Q.M. 12 di 12 La Corte acc oglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei sensi di c ui in m otivazione; dichiara ass orbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'app ello di ### in diversa composizione, a cui