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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE #### n. r.g. 3772/2021 Oggi, 21/01/2026, innanzi al Giudice, dott. ### sono comparsi: avv.to ### d'### per ### il quale si riporta alle approntate difese e chiede accogliersi la proposta domanda; avv.to ### per delega dell'avv. ### per l'impresa ### S.P.A., il quale si riporta alle approntate difese, evidenziando che, come confermato dal nominato ### non vi è prova del lamentato danno; chiede, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide - dopo essersi ritirato in camera di consiglio - la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. ##### Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 3772/2021 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni da circolazione veicolare”, pendente TRA ### rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### d'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### al C.so ### n. 58; - ATTRICE - E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del ### di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ### unitamente al quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 34, presso lo studio dell'Avv. ### - CONVENUTA - All'udienza celebrata in data ###, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi nel territorio del Comune di ### in data ###, alle ore 19:00 circa. Segnatamente, la difesa dell'attrice ha dedotto: che nell'indicato frangente temporale la sig.ra ### in compagnia del sig. ### sarebbe intenta a percorrere a piedi via dei ### con direzione via del Centenario, onde recarsi al supermercato “CRAI”, sito “all'intersezione tra via del Centenario e via dei Sepolcri”; che l'odierna istante, al fine di raggiungere il testé citato supermercato, avrebbe intrapreso, “stante la strada sgombera”, l'attraversamento della carreggiata in uno al sig. ### allorquando, “giunta quasi in prossimità del marciapiede di destinazione ove era posto il supermercato, quindi avendo percorso quasi totalmente la carreggiata interposta tra i due marciapiedi”, avrebbe scorto un'automobile di colore bianco sopraggiungere “ad elevatissima velocità da via dei Sepolcri”, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario; che l'attrice, “nell'intento ultimo e disperato di schivare” l'impatto con la predetta vettura, “lanciata a velocità spropositata”, avrebbe “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”, in tal guisa evitando “il tragico urto con l'auto, che avrebbe certamente comportato conseguenze maggiormente nefaste se non mortali”; che, tuttavia, per l'effetto del salto compiuto, la sig.ra ### sarebbe rovinata “con violenza a terra sul marciapiede”; che la vettura de qua si sarebbe allontanata “immediatamente senza rallentare né fermarsi”; che i “fortissimi e lancinanti dolori” che l'attrice avrebbe lamentato alla gamba ed al piede destro in conseguenza del testé descritto incidente ne avrebbero reso necessario il trasporto, a bordo di un'ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### i cui sanitari avrebbero diagnosticatole “la lesione/frattura dell'emipiatto tibiale esterno dx”; che, in data ###, l'odierna istante sarebbe stata sottoposta ad “intervento chirurgico di osteosintesi mediante placche e viti”; che, in data ###, il sig. ### avrebbe sporto “denuncia dell'evento presso la ### di #### nella speranza che il veicolo danneggiante venisse individuato ma, dopo diversi mesi, le competenti ### di ### non riuscivano ad identificare il mezzo”; che la sig.ra ### avrebbe provveduto a costituire in mora la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### che la testé citata impresa non avrebbe formulato alcuna offerta risarcitoria.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna istante ha sostenuto, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere ascritta esclusivamente al conducente dell'automobile, che, ad onta della presenza di pedoni e dell'approssimarsi di un incrocio viario, sarebbe stata intenta a marciare “a velocità spropositata”; dall'altro, che la vettura si sarebbe allontanata repentinamente dal luogo teatro del sinistro.
Con specifico riguardo ai pregiudizi lamentati, l'attrice, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”.
Con comparsa di risposta depositata in data ###, si è costituita in giudizio la compagnia “### Italia”, quale impresa designata ex lege alla gestione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### per la ### chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa di siffatta impresa ha in limine sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la - supposta - violazione del dettato degli artt. 145, 148, III comma, 283 e 287 del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria della sig.ra ### non sarebbe stata inoltrata anche alla ### e, comunque, non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
Quanto al merito, la convenuta compagnia ha dedotto che l'attrice non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno della propria prospettazione, evidenziando, anzi, che nel corpo del verbale redatto dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo del sinistro sarebbe stato dichiarato come motivo di attivazione “caduta in strada” e nessun riferimento sarebbe stato fatto circa un'automobile non identificata; inoltre, ha sostenuto che, se anche il sinistro si fosse effettivamente verificato, la domanda attorea non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, in quanto la mancata identificazione della vettura sarebbe da ascrivere alla condotta colposa dell'attrice, che avrebbe “effettuato una sommaria e superficiale ricostruzione dell'evento e che non ha fornito utili elementi per l'identificazione dell'investitore, quali ad esempio, il numero di targa e la sua direzione dopo l'impatto (tutte informazioni che si sarebbero potute ottenere utilizzando l'ordinaria diligenza, posto che il sinistro è avvenuto in un orario in cui non vi è traffico e in una strada non certo angusta)”, e che nemmeno si sarebbe “attivata a ricercare eventuali riprese video degli esercizi commerciali della zona”; ancora, ha affermato che la responsabilità per l'evento lesivo de quo dovrebbe comunque essere imputata - quantomeno in parte - all'attrice, giacché “l'arrivo del veicolo ha sicuramente prodotto un rumore sensibile e certamente udibile dal pedone che avrebbe dovuto porre in essere una condotta in grado di evitare l'evento lesivo”; da ultimo, ha contestato la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo.
Concessi i termini di cui al VI comma della previgente formulazione dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie; nel corpo della memoria di cui al I termine della testé citata disposizione la difesa dell'attrice, in replica all'avversa deduzione per la quale la mancata identificazione della vettura di colore bianco sarebbe dipesa dalla condotta colposa della sig.ra ### ha evidenziato che quest'ultima si sarebbe “trovata nella condizione di non poter conoscere l'identità del conducente, del proprietario né tanto meno di poter accertare la copertura assicurativa del veicolo in quanto a seguito della caduta, dolorante, rimaneva in terra con una successiva diagnosi di frattura dell'emipiatto tibiale destro che l'ha costretta ad un intervento chirurgico”.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, è stato disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito delle operazioni peritali, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha de facto sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice, oltre a non esser stata indirizzata anche alla ### S.p.A., non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
Orbene, preliminarmente evidenziato che ex actis emerge irrefutabilmente che l'odierna istante ha provveduto a costituire in mora sia la convenuta impresa assicuratrice che la ### S.p.A., non può tacersi che le richieste risarcitorie inoltrate dall'attrice - a mezzo p.e.c. a firma dell'avv. ### d'### - risultino effettivamente non pienamente conformi al paradigma normativo, non avendo l'istante nel corpo delle stesse né precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione né dichiarato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ciò posto, occorre interrogarsi - nel silenzio normativo - in ordine alle conseguenze derivanti dall'omissione nel corpo della richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicuratrice di uno o più degli elementi indicati dalle summenzionate disposizioni: in effetti, se è pacifico che il mancato invio della lettera di messa in mora comporti l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, salvo il formarsi del giudicato implicito, è controversa la sorte di tale domanda qualora la richiesta stragiudiziale sia incompleta, ossia non contenga tutti i requisiti prescritti dal legislatore.
A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede ###vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto - rispetto ad un rigido formalismo interpretativo - considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta risarcitoria, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17; analogamente, Cass. ord. 19354/16, secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”).
Interpretare diversamente la norma, infatti, significherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come - al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative - il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso esigibile (art. 1176, co. 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sicché, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, non è revocabile in dubbio che l'avanzata domanda risarcitoria sia proponibile, avendo l'odierna istante fornito all'impresa convenuta gli elementi sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148, II comma, cod. ass.: infatti, se è vero che nel corpo delle inoltrate messe in mora l'attrice non ha precisato se fosse o meno intervenuta la completa guarigione, è parimenti inconfutabile che la sig.ra ### di là dall'aver descritto compiutamente le lesioni patite, ha allegato alle inviate missive la lettera di dimissioni redatta dai sanitari dell'#### di Dio e ### d'### di ### nella quale sono indicate le lesioni patite dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa (frattura emipiatto tibiale), pienamente corrispondenti a quelle descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Con specifico riguardo, poi, all'omessa dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, par d'uopo osservare che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di liquidare il danno, tenuto conto che “se il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all'assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l'unica conseguenza di tale omissione è che quest'ultimo non potrà essere esposto all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione” (Cass. ord. 19354/16). Detto altrimenti, l'omesso inserimento nella richiesta risarcitoria della dichiarazione di cui si discorre non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
Ciò posto, può procedersi a scrutinare l'avanzata pretesa risarcitoria. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno nei confronti del ### di garanzia per le vittime della strada, essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare - ex art. 2697 c.c. - che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo; che questi sia rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (così, da ultimo, Cass. ord. n. 9873/21; Cass. n. 23710/16); che sussista un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato (Cass. n. 10762/92; Cass. n. 8086/95; Cass. n. 10484/01).
Muovendo della verificazione dell'evento dannoso, non può dubitarsi che l'odierna istante sia riuscita a dimostrare che lo stesso sia effettivamente occorso. A fondamento della conclusione cui si è pervenuti militano diversi elementi. In primo luogo, l'evento dannoso per cui è disputa è stato confermato dai testi escussi, i quali hanno ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro: segnatamente, il teste ### premesso che nel frangente temporale in cui è occorso l'incidente de quo stesse uscendo dal supermercato verso il quale stava incamminandosi l'attrice, ha confermato che la sig.ra ### “mentre attraversava la carreggiata dirigendosi verso il marciapiede ove era ubicato il supermercato, accortasi del sopraggiungere ad elevatissima velocità di un veicolo di colore bianco proveniente da Via dei ### (prosieguo di ### e ormai raggiunta dallo stesso, accelerava il passo al fine di evitare l'impatto con l'auto e rovinava malamente a terra”, precisando che non vi fosse stato alcun impatto tra l'automobile di colore bianco e l'odierna istante; inoltre, ha confermato che detto veicolo si fosse dileguato “senza rallentare né fermarsi dirigendosi in Via del Centenario”; da ultimo, ha negato che nella descritta occasione la sig.ra ### fosse intenta a fare jogging, aggiungendo di non ricordare se quest'ultima stesse attraversando la carreggiata in corrispondenza di strisce pedonali.
Di tenore sostanzialmente analogo la deposizione del teste ### il quale - preliminarmente evidenziato che al momento della verificazione dell'incidente di cui si discorre stesse procedendo a piedi in compagnia della sig.ra ### e, precisamente, alla sinistra della stessa - ha confermato la dinamica del sinistro delineata nel libello introduttivo, puntualizzando che l'automobile fosse “tipo suv” e che nell'occasione provenisse “dalla destra” dell'attrice; inoltre, ha precisato che la vettura de qua non avesse urtato l'attrice, nonché confermato che il conducente della stessa non avesse arrestato la marcia per sincerarsi delle condizioni dell'odierna istante; infine, ha dichiarato che nella zona in cui la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata “non ci fossero delle strisce pedonali”.
Non dissimili, poi, le dichiarazioni rese dal teste ### il quale, premesso di esser titolare di “un'attività vicino al luogo in cui è accaduto il sinistro, che affaccia sulla strada”, ha riferito di “aver visto che la sig.ra ### stava attraversando la strada e di aver sentito un forte rumore”, emesso dal “motore dell'auto ad alto giro”, aggiungendo che nell'occasione l'odierna istante, “avendo visto un'auto di colore bianco sopraggiungere ad alta velocità”, fosse “caduta a terra per evitarla”; da ultimo, ha dichiarato che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali.
Ulteriore elemento che depone a suffragio della tesi attorea è rappresentato dal verbale di accettazione approntato dal personale del P.S. del nosocomio “### di Dio e ### d'Aragona” di ### presso il quale la sig.ra ### era stata trasportata da un'ambulanza del 118, dal quale emerge che l'odierna istante avesse nel frangente riferito ai sanitari di essersi infortunata in conseguenza di un “incidente in strada”, nonché precisato espressamente che il trauma fosse occorsole “per evitare una autovettura”.
A sostegno della prospettazione dell'attrice possono, poi, essere addotti gli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato perito affermato che le lesioni subite dalla sig.ra ### “appaiono compatibili con un trauma diretto (caduta al suolo)”.
Alla luce degli elementi testé passati in rassegna, non può che ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato e che sia stato conseguenza dell'inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo, come fatto dalla difesa della compagnia, che dalle risultanze della scheda d'intervento redatta dai sanitari del 118 giunti sul luogo teatro del sinistro emergerebbe che le lesioni subite dall'attrice siano state conseguenza - non già di un incidente stradale, bensì - di una “caduta in strada”. A tale argomentazione risulta agevole replicare che, se è vero che nel corpo della predetta scheda è stato indicato, barrando la relativa casella, quale evento causativo delle lesioni una “caduta accidentale”, parimenti irrefutabile è che tale espressione non sia del tutto incompatibile con la peculiare dinamica del sinistro, non potendosi nel caso in esame discorrere di “investimento” (altra voce per la quale gli operatori avrebbero potuto optare tra gli eventi causativi delle lesioni), in quanto nessuna collisione è avvenuta tra l'automobile di colore bianco e la sig.ra ### la quale, proprio al fine di evitare di esser investita, ha “allungato il passo, quasi correndo/saltando sul marciapiede”; per vero, non può tacersi che la voce più appropriata tra quelle selezionabili per descrivere l'evento dannoso de quo sarebbe stata “incidente stradale”, essendosi lo stesso verificato in conseguenza dell'inosservanza di norme concernenti la circolazione stradale, ma anche l'opzione “caduta accidentale” non confligge insanabilmente con la ricostruzione offerta dai testi escussi, vieppiù considerando che l'attrice - come evidenziato dalla difesa della stessa nella memoria di cui al I termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. - “non è di nazionalità italiana e non conosce perfettamente la lingua italiana”, con la conseguenza per la quale la sig.ra ### potrebbe non esser riuscita a descrivere con sufficiente precisione o chiarezza agli operatori del 118 la dinamica dell'incidente, anche in ragione del verosimile affievolimento della lucidità della medesima provocato dal dolore che ella stava ragionevolmente provando per le lesioni subite.
Venendo al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre sostenuto che l'istante ha l'onere di dedurre - e provare - che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole; deduzione, questa, che dovrà essere “supportata da un congruo corredo allegatorio e dalla prova in ordine all'impossibilità obiettiva di giungere all'identificazione del responsabile, non dipendente, quindi, da condotta negligente dello stesso attore danneggiato” (così, ex pluribus, Cass. n. 23710/16): detto altrimenti, sul danneggiato incombe l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, ad esempio, segnalando tempestivamente la notizia dell'incidente alle autorità investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze della fattispecie (cfr. Cass. n. 8467/99; Cass. n. 10545/18, ove si è eloquentemente affermato che, “nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada”).
In ordine al grado di diligenza richiesto al danneggiato, s'impone di rilevare che ogni valutazione circa la natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante non può che essere compiuta alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1176 c.c.: tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tenga una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe assunto il bonus pater familias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa designata non sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella esigibile da qualunque altra persona nelle medesime circostanze (cfr. Cass. 274/15). Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto: resta in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondano a verità e se il predetto abbia diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto. Ne consegue che l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude di per sé stessa alla presunta vittima la risarcibilità del danno ad opera del ### di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19, lett. a), legge 990/69 (nel medesimo senso, #### 10/02/04 e 23/02/06).
Tale impostazione ermeneutica ha trovato conferma nelle più recenti pronunce della Suprema Corte, in cui si è ribadito che “l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto” (così, testualmente, Cass. n. 3019/16; analogamente, Cass. 11054/09, n. 18532/07).
In altri termini, la Corte di nomofilachia ha sostenuto che la denuncia all'autorità del sinistro con danno alla persona occasionato dalla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso, che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma mai ha enunciato il principio per il quale, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. Di talché, in ossequio all'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Suprema Corte, deve ritenersi che l'omessa denuncia all'autorità non sia di per sé stessa idonea ad escludere che l'eventus damni sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia/querela contro ignoti non è in re ipsa idonea a dar prova che l'impossibilità di identificare il mezzo pirata non debba essere ascritta alla condotta colposa dell'attore. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie concrete: apertis verbis, devono essere scrutinate dal Giudice di merito caso per caso all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze processuali, della quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è, dunque, consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 283, lett. a), D.Lgs. n. 209/05 se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, si ritiene che la mancata identificazione dell'automobile investitrice non sia imputabile all'attrice, tenuto conto: che l'automobile fosse sopraggiunta improvvisamente ed a “velocità spropositata”; che il veicolo si fosse repentinamente allontanato, come confermato dai testi escussi; che il dolore che l'attrice stava verosimilmente provando per le gravi lesioni subite ha probabilmente comportato un affievolimento della lucidità della medesima.
Ad ulteriore suffragio della conclusione cui si è testé approdati può essere addotta la circostanza per la quale il sig. ### compagno dell'odierna istante, ha presentato, in data ###, denuncia/querela contro ignoti, descrivendo nel corpo della stessa la dinamica dell'evento dannoso per cui è disputa.
Chiarito che la sig.ra ### abbia adeguatamente provato di aver profuso un sufficiente grado di diligenza per identificare la vettura coinvolta nel sinistro, s'impone di valutare se il conducente sia stato responsabile dell'incidente de quo. A tal fine, non può prescindersi dall'osservare che, in caso di investimento di un pedone, il I comma dell'art. 2054 c.c. - a tenore del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” - pone una presunzione di colpa in capo all'automobilista, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dar prova che l'incidente si è verificato a causa - non già di una semplice violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, non essendo la stessa di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (cfr. Cass. n. 24472/14; Cass. ord. n. 20137/23), bensì -di una condotta anomala del pedone.
Peraltro, la norma in esame non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia provato l'irreprensibilità della propria condotta, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità dell'agere del pedone investito, necessaria al fine di valutare la sussistenza di un eventuale contributo eziologico ascrivibile a quest'ultimo (in tal senso, Cass. ord. n. 842/20, secondo cui “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 2433/24).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione ermeneutica, la responsabilità dell'evento dannoso per cui è disputa deve essere imputata in via esclusiva al conducente della vettura non identificata, giacché non sono emersi elementi da cui poter inferire l'irreprensibilità della condotta del medesimo o, alternativamente, l'inosservanza di regole cautelari da parte del pedone.
A tale ultimo riguardo, pare opportuno evidenziare che dal raccolto compendio probatorio non è possibile evincere l'avvenuta violazione del secondo comma dell'art. 190 C.d.S. da parte dell'attrice, in quanto due dei tre testi escussi hanno riferito che in prossimità del punto ove la sig.ra ### stava attraversando la carreggiata non vi fossero strisce pedonali.
Ascritta la responsabilità del sinistro al conducente dell'automobile, occorre scrutinare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra ### quest'ultima, di là dall'aver chiesto il ristoro del danno patrimoniale, che sarebbe consistito nelle spese mediche, nonché “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie” sostenute, ha domandato il risarcimento del danno dinamico-relazionale, di quello morale e di quello biologico, che sarebbe sostanziatosi in una compromissione permanente della salute “comunque non inferiore ad 8 punti percentuali”.
Muovendo proprio dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica - come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. - “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica; il danno alla vita di relazione; il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il nominato ### l'attrice, in conseguenza dell'evento dannoso occorso in data ###, ha subito una “frattura pluriframmentata del piatto tibiale e della testa del perone” ed un trauma contusivo del ginocchio destro, da cui sono residuati esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato nell'11%, cui ha ritenuto congruo aggiungere: 15 giorni di invalidità temporanea totale; 100 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Sennonché, le conclusioni cui è approdato il nominato perito sono state oggetto di rilievi critici da parte dell'attrice: in particolare, questa ha lamentato che il ### nel quantificare gli esiti permanenti, avrebbe omesso “di valutare il danno psichiatrico”, avendo “totalmente trascurato la compromissione insorta a seguito del sinistro in parola, nonostante la documentazione agli atti attesti chiaramente il contrario”.
Le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'attrice si sono appuntate anche sulla determinazione del periodo di I.T.T. cui è pervenuto il ### segnatamente, si è affermato che siffatto periodo dovrebbe “estendersi dalla data del sinistro (14/8/2020) al 14/12/2020, in quanto certamente in tale lasso di tempo la paziente fu costretta a letto con divieto assoluto di carico e non le furono prescritti neanche bastoni canadesi per muoversi almeno all'interno della propria abitazione”.
In replica ai rilievi critici concernenti il danno di natura psichica il nominato perito ha condivisibilmente osservato che: a) “dall'ultimo accesso alla ### risalente ad ottobre 2022 non sono documentati ulteriori controlli né presso la struttura né presso specialisti di branca per cui, con siffatte premesse, non risulta soddisfatto il criterio della continuità e/o seriazione fenomenologica nonché quello di esclusione di altre cause, la cui positività è indispensabile per il riconoscimento del nesso causale”; b) nel certificato redatto dalla dott.ssa ### attestante alla data del 29.06.21 la guarigione clinica, non è fatta “menzione alcuna di disturbi psichici correlati al trauma”; c) nel corso della “visita peritale non sono emerse alterazioni della sfera psichica e/o del tono dell'umore”.
A ciò aggiungasi che nella consulenza di parte prodotta dall'attrice, a firma del dott. ### (cfr. all. n. 9 alla produzione attorea), nemmeno è stato prospettato che in conseguenza del sinistro per cui è disputa la sig.ra ### abbia subito alterazioni della sfera psichica.
Per quanto concerne, poi, i rilievi critici circa la determinazione del periodo di I.T.T., il CTU ha puntualmente replicato che lo stesso debba esser circoscritto soltanto ai giorni del ricovero ospedaliero, essendo quelli successivi (ossia quelli ricompresi tra il ### ed il ###), durante i quali era stato prescritto all'attrice un divieto di carico, stati connotati da un'invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 75%, in quanto non caratterizzati “dal massimo risentimento sintomatologico ed organo-funzionale (la periziata non è risultata degente né ha subito un trauma a seguito del quale tutto l'organismo ha risentito negativamente dell'affezione morbosa al punto di impedirle di svolgere le attività ordinarie della vita quotidiana)”.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). ### che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente - sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica - il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) - a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” -, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice <<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori - rispetto a quelle ordinariamente ricomprese - conseguenze pregiudizievoli, l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamicorelazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza ### di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di ### che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno; 3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <<la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che nessun danno dinamico-relazionale possa esser riconosciuto all'attrice, giacché l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal ### di ### - che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) - risulta idoneo a ristorare integralmente il danno, anche dinamico-relazionale, patito dalla sig.ra ### non avendo la stessa allegato (almeno sino alla maturazione del thema decidendum) circostanze da cui desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte - ultime - conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce - in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche - un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, alla sig.ra ### deve essere riconosciuto un danno morale nella misura contemplata dalle ### elaborate dal ### di ### tenuto conto dell'angoscia e del tumultuoso turbamento dalla stessa verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diverse settimane) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, poi, al lamentato danno patrimoniale, ex actis risulta che l'odierna istante ha sostenuto spese sanitarie per euro 656,36, da considerarsi, come affermato dal nominato ### conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano - come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che quelle documentate sono “congrue con le lesioni in diagnosi” - congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Venendo alle spese “per viaggi, spostamenti e varie forfettarie”, il rimborso delle stesse non può essere riconosciuto all'attrice, attesa la laconicità della prospettazione della medesima sul punto, che non consente in alcun modo di arguire se e quali spese siano state effettivamente sostenute né se le stesse debbano esser ritenute conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui si discorre, avendo l'istante omesso d'indicare le destinazioni dei viaggi che avrebbe effettuato e le ragioni per le quali gli stessi sarebbero stati affrontati.
Da ultimo, pare opportuno rilevare che l'attrice, pur avendo recisamente contestato le considerazioni del CTU circa l'incidenza delle riscontrate “menomazioni sulla capacità lavorativa specifica”, giammai ha domandato, almeno sino alla cristallizzazione delle preclusioni assertive, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. In ordine a tale pregiudizio, giova osservare che lo stesso - da non confondersi con la menomazione della capacità lavorativa generica, già ricompresa nel danno biologico (cfr. Cass. 2311/07; Cass. n. 15187/04) - è un danno futuro e permanente, destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima; esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. n. 10499/17; Cass. n. 2003/14; Cass. 25634/13). Apertis verbis, l'accertamento del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Tale pregiudizio, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum dall'attoredanneggiato (cfr. Cass. n. 26641/23; Cass. n. 19922/23; Cass. n. 15301/08). A tal riguardo, si ritiene, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, che “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo; ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. 10031/06; Cass. n. 10026/04; Cass. n. 3867/04). Detto altrimenti, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, “di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. n. 10074/10; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 15238/14; Cass. n. 11361/14; Cass. 9444/10, ove si è eloquentemente affermato che, “in tema di danno patrimoniale futuro, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica - anche in caso di postumi permanenti acclarati -, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità, è tenuto anche a verificare se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante”), tenuto conto che, ai fini della risarcibilità di siffatto danno patrimoniale, occorre “la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico” (cfr. Cass. 3290/2013).
Orbene, l'attrice mai - almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum - ha fatto cenno a contrazioni reddituali, avendo finanche omesso d'indicare quale attività lavorativa svolgesse prima del sinistro.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle ### elaborate dal ### di ### Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle - le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 -, deve riconoscersi all'attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento: a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 3.470,36) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (11 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,740) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (53 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 28.249,00; b) per il periodo di invalidità temporanea totale (### si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 115,00 per i 15 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 1.725,00; c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 86,25 (pari a ¾ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 100 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 8.625,00; d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal nominato perito, così pervenendosi alla somma di euro 3.450,00; e) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal ### così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00.
Di talché, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 43.774,00. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 43.774,00 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Di là da quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve essere riconosciuto anche quello patrimoniale, quantificato nel complessivo importo di euro 656,36. Su detto ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 656,36 devalutato - in base agli indici ### - al giorno in cui si è verificato il sinistro (14.8.20) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della convenuta. P.Q.M. ### di #### in persona del giudice unico, dott. ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ### nei confronti della convenuta; per l'effetto: a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente della vettura non identificata; b. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 43.774,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; c. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ### della somma di euro 656,36, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione; 2. Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, all'uopo liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; 3. Pone le spese dell'espletata ### come già liquidate, definitivamente a carico della convenuta.
Provvedimento depositato telematicamente in data ### Il Giudice
dott. ###
causa n. 3772/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Filippo Gianluca