blog dirittopratico

3.701.110
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4457/2025 del 18-12-2025

... attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse: a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig. ### in favore della consorte, ### e dei loro cinque figli ###### e ### b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa; c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'### del Registro di ### d) che, pertanto, il richiamato appartamento era stato devoluto ex lege per 1/3 alla comune madre e per 2/3 ai germani, in quote uguali tra loro; e) che, a seguito della dipartita della comune madre ### la proprietà dell'appartamento in parola era stata devoluta integralmente in comunione ai germani, per quote pari a 1/5 ciascuno; f) che tale appartamento era stato sì sempre abitato dalla sorella ### dapprima con il consenso dei comuni genitori e in seguito con quello dei coeredi, ma che tale (leggi tutto)...

testo integrale

RG 7473/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 7473/2018 e al n. 5897/2019, aventi ad oggetto “### istituti del diritto delle successioni” e vertenti tra ### (###), elettivamente domiciliat ###### al ### S. ### n. 12, presso lo studio degli avv.ti ### GERALDINE e ### (###), dai quali è rappresentato e difeso come da procure in atti; #### (###) e ### (###), elettivamente domiciliati in Napoli al ### via G.Porzio, ###/3, presso lo studio dell'avv.  #### dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti; ###' ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###);
RG 7473/2018 #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti; ###'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante note scritta a cui si fa espresso rinvio, hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2018 e iscritto al n. 7473/2018 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. ### conveniva in giudizio la sorella ### e il di lei figlio, ### per sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o comunque, in subordine, la natura simulatoria dell'atto per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015, racc. n. 860, trascritto in data 20 luglio 2018 ai nn. 27011 e 21443, con il quale la prima, dichiaratasi proprietaria esclusiva per usucapione dell'immobile sito in ### di Napoli alla ### n. 1 (riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16) aveva trasferito al secondo la piena proprietà di tale bene, pattuendo il prezzo di vendita di euro 30.000,00. 
In particolare, l'attore chiedeva accertarsi la propria qualità di comproprietario iure hereditatis del cespite de quo, appartenuto in vita al comune genitore ### nonché condannarsi, per l'effetto, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del mancato godimento del bene protrattosi nel tempo, quantificato in 1.200,00 euro annui (pari dunque sino al 2018, anno di instaurazione del presente giudizio,
RG 7473/2018 a complessivi euro 19.200,00) o ad altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa. 
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, quindi, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art.  183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse: a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig. ### in favore della consorte, ### e dei loro cinque figli ###### e ### b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa; c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'### del Registro di ### d) che, pertanto, il richiamato appartamento era stato devoluto ex lege per 1/3 alla comune madre e per 2/3 ai germani, in quote uguali tra loro; e) che, a seguito della dipartita della comune madre ### la proprietà dell'appartamento in parola era stata devoluta integralmente in comunione ai germani, per quote pari a 1/5 ciascuno; f) che tale appartamento era stato sì sempre abitato dalla sorella ### dapprima con il consenso dei comuni genitori e in seguito con quello dei coeredi, ma che tale circostanza, configurando una mera “detenzione”, giammai avrebbe potuto integrare, in favore dell'odierna convenuta, un atto avente “natura donativa” (in assenza peraltro della forma a tal fine prescritta dalla legge), né tantomeno avrebbe potuto consentire a quest'ultima di ritenerne usucapita la proprietà esclusiva in danno dei genitori e, successivamente, degli altri coeredi, permettendole così di alienarne autonomamente la proprietà esclusiva e per l'intero in favore del figlio
RG 7473/2018 ### atteso peraltro che, in quell'appartamento, aveva anche coabitato, sino alla sua dipartita, la madre ### g) che tale ultima alienazione, inoltre, era stata simulata all'evidente scopo di consentire al sig. ### di usufruire dei più ridotti tempi di usucapione previsti per l'ipotesi dell'acquisto a non domino; h) che, infine, la propria qualità di coerede - e quindi di comproprietario del bene conteso - doveva desumersi dall'accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, concretizzatasi nell'apprensione materiale di una parte dei beni mobili appartenuti in vita a quest'ultimi, all'esito di una divisione bonariamente intervenuta tra tutti i germani (e, segnatamente, di alcune attrezzature agricole come tubature in ferro zincato per l'irrigazione, struttura atomizzatore e motozappa, nonché di gioielli, pezzi di mobilia, coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa).  2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 ottobre 2018, si costituivano quindi i sig.ri ### e ### i quali chiedevano innanzitutto il rigetto nel merito delle pretese attoree, allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie: a) che l'immobile per cui v'è causa fu acquistato dal sig. ### al solo scopo di farne dono alla figlia ### in vista delle sue nozze e che tale intento non ebbe a realizzarsi, determinando così la permanenza del bene nel relictum ereditario, in ragione soltanto della minor età di quest'ultima all'epoca dell'acquisto; b) che, per “circa mezzo secolo”, la sig.ra ### aveva abitato e gestito l'appartamento in parola, avendone ricevuto in via esclusiva le chiavi sin dal 1969, ivi stabilendo, peraltro, anche la residenza del proprio nucleo familiare, senza che alcuno dei propri fratelli avesse mai avanzato pretese sullo stesso o ne avesse rivendicato la comproprietà; c) che, essendo la sig.ra ### la sola ad essere stata nel possesso dell'unico bene ereditario alla morte dei comuni genitori, la stessa era anche l'unica, tra i
RG 7473/2018 chiamati all'eredità, rispetto alla quale poteva dirsi concretizzata l'ipotesi di accettazione dell'eredità ope legis prevista dall'art. 485 c.c., non avendo provveduto alla redazione di alcun inventario; d) che, diversamente, l'odierno attore doveva ritenersi privo della qualità di erede, non avendo questi mai esercitato in maniera espressa o tacita il diritto di accettare la delazione ereditaria rivoltagli ed essendosi per l'effetto tale diritto estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.; e) che, invero, nessuna divisione bonaria di beni mobili ereditari era mai stata realizzata tra i germani ### non essendo residuati alla morte dei comuni genitori beni diversi e ulteriori all'appartamento rivendicato in questo giudizio; f) che, ad ogni modo, in virtù dell'animus liberandi manifestato dai genitori, la sig.  ### aveva goduto e posseduto uti dominus, in modo pacifico, manifesto e continuo, l'immobile per cui v'è causa per oltre trent'anni, sin dal novembre del 1969 e, a partire dall'apertura della successione del 1985, sulla totalità delle quote devolute ai chiamati, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria, in particolare, assumendo da sola tutte le spese di gestione e manutenzione, anche straordinaria, di detto appartamento; g) che giammai la comune madre, ### aveva abitato l'appartamento destinato alla figlia ### avendo la stessa sempre vissuto nel comune di ### dapprima con il marito ### e poi, successivamente alla dipartita di quest'ultimo, con la figlia ### spostando la propria residenza nel comune di ### del ### presso il figlio ### solo nel 2000, ove vi permaneva sino alla dipartita, avutasi nel 2002. 
In via riconvenzionale, inoltre, alla luce di quanto dedotto, parte convenuta domandava accertarsi anche l'avvenuto acquisto da parte della sig.ra ### ai sensi dell'art. 485 c.c., della qualità di unico erede dei genitori ### e ### con conseguenziale accrescimento della quota ereditaria posseduta per l'intero valore dell'immobile caduto in successione.
RG 7473/2018 In subordine e per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di una comunione ereditaria tra i germani ### sull'immobile oggetto del presente giudizio, i convenuti istavano per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte della sig.ra ### della proprietà esclusiva in danno degli altri compossessori, chiedendo altresì la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  3. Con altro e successivo atto di citazione notificato in data 9 maggio 2019 e iscritto al n. 5897/2019 del ### Gen. Aff. Con., il sig. ### conveniva nuovamente in giudizio i sig.ri ### e ### per sentir accertare, quale presupposto della declaratoria di invalidità o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, la propria qualità di erede dei sig.ri ### e ### e ottenere così, oltre al già richiesto risarcimento del danno, anche la restituzione dell'immobile conteso. 
A sostegno di tali ulteriori domande, quindi, parte attrice deduceva le medesime circostanze di fatto già allegate nel giudizio pendente con R.G. n. 7473/2018, a ciò, tuttavia, aggiungendo: a) che il diritto all'accettazione dell'eredità paterna era stato tempestivamente esercitato da tutti i chiamati all'eredità con la denuncia di successione registrata e poi trascritta presso la ### dei registri immobiliari, oltre che con l'apprensione materiale e la divisione bonaria tra i coeredi dei beni mobili appartenuti al de cuius; b) che l'eredità materna era stata dallo stesso accettata nonostante l'avvenuta istituzione da parte della defunta, con atto per notaio ### in ### re. N. 251, di un legato avente ad oggetto la cappella funeraria ubicata nel cimitero del comune di ### c) che, in ragione dell'avvenuta costituzione tra tutti i germani ### di una comunione ereditaria sull'immobile sito nel comune di ### di Napoli, aveva chiesto alla convenuta di procedere alla bonaria divisione di tale cespite ereditario,
RG 7473/2018 anche tramite la liquidazione in denaro della propria quota di spettanza, registrando sul punto, tuttavia, l'adozione da parte di quest'ultima di una condotta dilatoria.  4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 settembre 2019, si costituiva quindi, anche in tale secondo giudizio, parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto nel merito delle pretese attoree e l'accoglimento delle stesse domande riconvenzionali già formulate nel giudizio contraddistinto da RG n. 7473/2018, sulla scorta delle medesime circostanze di fatto dedotte in precedenza, ma reclamando tuttavia, questa volta in maniera inequivoca, che l'accertamento della qualità di unica erede in capo alla sig.ra ### ovvero, in subordine, l'intervenuta usucapione della proprietà esclusiva sul bene immobile conteso fossero dichiarati nei confronti di tutti i chiamati all'eredità dei genitori ### e ### Di conseguenza, rappresentava la volontà di chiamare in causa i sig.ri #### e ### chiedendo a tal uopo il differimento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione. 
In aggiunta, parte convenuta istava espressamente anche per l'accertamento nei confronti di tutte le parti della validità dell'atto di compravendita per notaio ### dell'8 luglio 2015, rep. n. 1173, trascritto il 20 luglio dello stesso anno, e con il quale la sig.ra ### aveva alienato la proprietà dell'immobile per cui v'è causa al figlio ### 5. All'udienza del 29 settembre 2019, celebrata con modalità cartolare in forza delle disposizioni emergenziali previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, questo Tribunale, in persona del giudice ### disponeva riunirsi il procedimento recante R.G. n. 5897/2019 a quello contraddistinto da R.G. n. 7473/2018, di più risalente iscrizione. 
All'udienza cartolare del 29 settembre 2020, il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “titolari dell'immobile de quo” entro la data del 31 dicembre 2020, intendendo chiaramente riferirsi ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione trascritta contro il sig. ### con riguardo
RG 7473/2018 all'immobile oggetto di causa: adempimento, cui i convenuti provvedevano nei confronti di ciascuno dei predetti soggetti, da ultimo in data 23 dicembre 2020. 
Decorsi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021, alle successive udienze del 4 gennaio 2022 (definita con ordinanza del 13 luglio 2022) e del 13 giugno 2023 (con integrazione dell'ordinanza istruttoria precedentemente emessa), le parti erano ammesse alla prova orale richiesta. 
Mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza del 4-2-2025 ed esaurita l'istruttoria all'udienza del 30 settembre 2025 con l'assunzione della prova testimoniale articolata dalle parti e dell'interrogatorio formale reso dalla convenuta ### nonché con la constatazione dell'assenza ingiustificata degli interrogandi #### e ### con ordinanza del 7 ottobre 2024, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 dicembre 2025, nelle forme della trattazione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.  6. Nelle more, con comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, si costituiva infine la sig.ra ### figlia della convenuta ### chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni da quest'ultima formulate.  7. Orbene, così riassunti le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, dichiara la contumacia dei convenuti ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) nonché l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla sig.ra ### (C.F. ###). 
In ordine a tale ultima disposizione, infatti, occorre precisare che, a mente dell'art.  105 c.p.c., è data facoltà a chiunque di intervenire in un processo pendente tra altre parti per far valere, nei confronti di tutte o di una sola di esse, un diritto relativo allo stesso oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio ovvero, ancora, anche solo per sostenere le ragioni di alcuna di esse, a condizione però che, in tale seconda ipotesi, l'intervento
RG 7473/2018 medesimo sia pur sempre finalizzato al soddisfacimento di un interesse dell'interventore: interesse, che non deve essere di mero fatto ma giuridico, nel senso che tra l'interventore adiuvante e la parte costituita adiuvata deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, in cui la posizione del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che la seconda sostiene contro il suo avversario in causa (ex multis Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25145/2014). 
Orbene, dall'esame della comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, non è dato evincere il perseguimento da parte della sig.ra ### di alcun interesse diverso da quello - di mero fatto - proteso a escludere la propria partecipazione, per conto della madre, alle trattative di divisione bonaria tra gli eredi dei beni mobili relitti dei sig.ri ### e ### nonché a dar ingresso in giudizio ad allegazioni di fatto nuove, ormai precluse alle parti costituite (quali, a esempio, quelle relative alle donazioni indirette eseguite in vita dal sig. ### in favore degli altri figli, realizzate attraverso l'acquisto e l'intestazione diretta a quest'ultimi di altri immobili). 
Nessun diritto dipendente dall'oggetto o dal titolo dedotto in giudizio né rapporto giuridico intercorrente tra ella e la madre, potenzialmente pregiudicabile dalle statuizioni richieste a questo giudice, è stato dunque allegato dalla sig.ra ### a fondamento del proprio intervento volontario, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni di cui al richiamato art. 105 c.p.c.  8. Nel merito, il Tribunale ritiene innanzitutto che le domande attoree siano infondate.  8.1. Invero, l'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio non consente di ritenere in primo luogo dimostrata l'intervenuta accettazione, da parte dell'attore, delle delazioni ereditarie relative ai patrimoni relitti dei defunti genitori ### e ### Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, un'accettazione di tali eredità non può essere desunta dalle dichiarazioni di successione rese e trascritte alla morte dei
RG 7473/2018 genitori presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 2, trattandosi di meri adempimenti fiscali prescritti dalla legge, aventi natura di atti meramente conservativi del patrimonio ereditario, in quanto tali, esercitabili anche dal chiamato all'eredità e, quindi, inidonei a dimostrare, per conforme e costante giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta acquisizione della qualità di erede in capo a colui che ne abbia curato la redazione (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1438/2020). 
Come noto, del resto, a differenza della voltura catastale (atto idoneo, per la sua duplice natura sia fiscale che civile, a deporre per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità), la dichiarazione di successione è atto esclusivamente fiscale, la cui trascrizione - peraltro operata ex officio dall'### del registro con valenza di mera pubblicità notizia - non costituisce per espressa previsione di legge (oggi, contemplata dall'art. 5 D.Lgs. n. 347/1990) “trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”. 
Né tanto meno può dirsi raggiunta agli atti la prova dell'esistenza, alla morte dei sig.ri ### e ### di quei beni mobili la cui materiale apprensione - all'esito di una divisione bonaria asseritamente intervenuta tra i germani ### con la sola esclusione della convenuta ### - è stata invocata da parte attrice a comprova dell'accettazione tacita della chiamata ereditaria allo stesso rivolta o comunque dell'intervenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 485 I beni de quibus, infatti, oltre ad essere stati nella maggior parte dei casi descritti in maniera generica e inidonea a una loro precisa individuazione (come “gioielli, alcuni pezzi di mobilia, n. 2 coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa”), non risultano innanzitutto indicati nella dichiarazione di successione presentata in occasione della morte della dipartita del sig. ### ( a conclusioni diverse, non può pervenirsi rispetto alla dichiarazione di successione presentata in occasione invece della morte della sig.ra ### avendo parte attrice omesso di depositarne in atti la copia, pur avendo dato indicazione di tale documento al n. 6 dell'elenco contenuto nella seconda memoria istruttoria).
RG 7473/2018 ### in vita di tali beni ai de cuius e la successiva apprensione di alcuni di essi da parte dell'attore, inoltre, troverebbero conferma soltanto nella deposizione testimoniale rilasciata dalla moglie di quest'ultimo, ### D'### la cui attendibilità dev'essere tuttavia esclusa: non solo e tanto per l'esistenza in sé di un rapporto di coniugio fra i predetti (la cui ricorrenza, ancorché possa ritenersi nei fatti attenuata dal regime di separazione di fatto riferita dalla testimone e tutt'altro che dimostrato, vale comunque a sottoporre il dichiarato testimoniale a un più severo scrutinio di affidabilità); quanto piuttosto per la genericità con la quale la teste ha riferito di almeno due divisioni informali dei cespiti intervenute tra i germani nel corso del tempo, senza alcuna indicazione precisa però delle circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero verificate, continuando peraltro a far riferimento ai beni assegnati al marito in maniera tutt'altro che precisa (come “attrezzature agricole”, “sedie”, “panca”, “trapunta”, “coperta di lana”, “corredi da letto”), omettendo quindi di fornire elementi utili a una loro più puntuale individuazione. 
Sul piano della coerenza intrinseca, inoltre, è opportuno rilevare come risulti francamente inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, oltre che contraddittoria, la circostanza riferita dalla teste secondo la quale l'odierna convenuta venne dai fratelli, dapprima, tenuta in disparte dagli incontri finalizzati alla divisione di beni mobili dal modestissimo valore economico (quali coperte e mobili), proprio perché ritenuta già assegnataria del godimento esclusivo di un bene di valore pari - secondo la stessa prospettazione attorea - a euro 300.000,00, per poi divenire comunque destinataria anni dopo, anche relativamente a tale bene, delle pretese divisorie dei fratelli. 
Mentre, sotto il profilo della coerenza estrinseca, basti evidenziare che il dichiarato testimoniale - nella parte in cui ha affermato lo svolgimento soltanto tre anni fa di un incontro tra tutti i fratelli per la divisione anche dell'immobile in uso all'odierna convenuta - non trova riscontro nella condotta processuale tenuta proprio da quest'ultimi: la cui contumacia depone infatti, a contrario, per un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative all'immobile oggetto di causa, che mal si concilia quindi con la volontà - affermata dalla testimone - , di ottenerne addirittura la divisione fino a pochi anni prima.
RG 7473/2018 E ciò, peraltro, non senza rilevare come, nella diversa parte in cui hanno riferito della convivenza intercorsa - dopo la morte del sig. ### - tra la suocera ### e l'odierna convenuta ### presso l'appartamento in uso a quest'ultima, le dichiarazioni rese dalla teste D'### risultano categoricamente smentite dalla più attendibile deposizione di altro testimone, ### che ha invece escluso la veridicità di tale ultima circostanza. 
Della maggior attendibilità del teste ### del resto, non è dato dubitare, non solo perché, sebbene avvinta da rapporto di coniugio con una delle parti rimaste contumaci, ella ha serenamente dichiarato di non ricordare circostanza potenzialmente favorevoli al proprio congiunto, pur avendo al contrario la possibilità di deporre in senso favorevole a quest'ultimo; ma anche e soprattutto poiché la circostanza della assenza della ### presso l'appartamento di ### da quest'ultima riferita nel corso della propria escussione, è aliunde confermata anche da altro testimone: ### dotato anch'egli di elevato grado di attendibilità, trattandosi di soggetto terzo estraneo alle vicende ereditarie dedotte in giudizio, il quale ha sin dall'infanzia frequentato l'appartamento dei convenuti, abitando nel medesimo complesso residenziale. 
Né a conclusioni difformi può pervenirsi valorizzando l'assenza ingiustificata dei terzi chiamati contumaci all'interrogatorio loro riferito dalla stessa parte attrice in quanto i capi non sono tali da rendere una confessione giudiziale rispetto ai fatti costitutivi della pretesa attore. 
Si ritiene, quindi, che, in assenza di ulteriori argomenti di prova, l'assenza dei contumaci non può essere interpretata come un sostanziale riconoscimento della veridicità delle circostanze riportate nei capi di domanda ai medesimi rivolti, quanto piuttosto - come già anticipato sopra - nel senso di un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative ai beni relitti dei sig.ri ### e ### Deve dunque conclusivamente ritenersi che l'attore non abbia mai accettato, in via formale o per atti concludenti oggetto di prova, l'eredità dei sig.ri ### e ### e non si sia mai trovato nel possesso dei relativi beni relitti, con la conseguenza
RG 7473/2018 che, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta, il diritto di accettare le delazioni ereditarie allo stesso rivolte deve ritenersi ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c.. 
A tale ultimo riguardo, la proposizione del presente giudizio - pur costituendo atto potenzialmente idoneo a manifestare la volontà di accettare la delazione ereditaria - è intervenuta ben oltre la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto da tale disposizione normativa.  8.2.Alla luce di tali considerazioni, non può che essere quindi integralmente rigettata la domanda di accertamento della qualità di erede legittimo dei sig.ri ### e ### promossa dall'attore nel giudizio riunito contraddistinto da RG n. 5897/2019 e, con essa, anche le ulteriori domande di accertamento dell'invalidità, dell'inefficacia o comunque della natura simulatoria dell'atto per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 (con il quale la convenuta ### ha trasferito - come detto - la proprietà dell'immobile in parola al figlio ### nonché di condanna dei convenuti alla restituzione del bene rivendicato e al risarcimento del danno patito, presupponendo l'accoglimento di quest'ultime l'acquisto iure hereditatis, da parte dell'attore, di un diritto alla comproprietà del bene de quo, tuttavia da escludersi per quanto sin qui argomentato.  9. Fondata nel merito, invece, è la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede del sig. ### e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis dell'esclusiva proprieta in via di accrescimento dell'immobile sito in ### alla via ### n. 1, poi trasferita al figlio ### domanda, questa, tempestivamente proposta dalla convenuta ### in entrambi i giudizi riuniti, nei confronti di tutti i germani ### 9.1. Deve innanzitutto ritenersi acquisita agli atti del giudizio l'appartenenza in origine al relictum del solo defunto ### dell'appartamento oggetto di causa. 
Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'immobile de quo fu acquistato dal predetto in data 16 ottobre 1969 (cfr. doc. 3 della produzione di parte attrice), in un periodo storico in cui il suo regime matrimoniale, in assenza di indicazioni di segno diverso
RG 7473/2018 emergenti dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di ### (cfr.doc. 13 produzione di parte attrice), doveva necessariamente ricondursi - per il regime transitorio dettato dall'art. 228 della ### 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia - a quello proprio della separazione dei beni.  ### in parola, dunque, non venne mai a transitare, neppure pro quota, nel patrimonio della sig.ra ### moglie di quest'ultimo, che non ne acquistò mai la proprietà, né iure proprio (in ragione, come detto, del regime matrimoniale esistente alla data dell'acquisto da parte del coniuge ### dell'appartamento de quo) né iure hereditatis, dal momento che nessuna prova è stata fornita in atti circa l'accettazione da parte di quest'ultima dell'eredità alla stessa devoluta ex lege dal marito. 
Tutte le testimonianze escusse e ritenute attendibili per le ragioni sopra già illustrate, del resto, hanno anche escluso che la medesima abbia mai abitato l'appartamento conteso nel presente giudizio, con la conseguenza che neppure può ritenersi inverata nei suoi confronti l'ipotesi di acquisto ope legis della qualità di erede disciplinata dall'art. 485 9.2. Risulta inoltre incontestato tra le parti che la convenuta ### ebbe a godere in via esclusiva dell'immobile in parola sin dal suo acquisto ad opera del padre, protraendone il possesso esclusivo, pacifico e continuato anche in epoca successiva alla dipartita di quest'ultimo, dapprima con il consenso dei comuni genitori, e in prosieguo con quello degli altri fratelli. 
Orbene, tali elementi cognitivi sono di per loro stessi sufficienti a far ravvisare in capo alla convenuta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice del sig. ### ai sensi del richiamato art. 485 c.c.: e ciò a prescindere dal fatto che tale disponibilità materiale abbia inverato o meno la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione della proprietà e che la stessa si sia potuta intanto protrarre grazie al consenso degli altri chiamati all'eredità. 
Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, è sufficiente, ai fini dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice, che il chiamato all'eredità si trovi nella disponibilità materiale di un bene che egli sappia appartenere al compendio ereditario, omettendo di
RG 7473/2018 redigere l'inventario o di avvalersi della facoltà di rifiutare l'eredità nei quaranta giorni successivi il suo compimento, senza che alcuna rilevanza sia quindi attribuita alla tipologia di poteri concretamente esercitati sulla cosa, all'animus del possessore o alla volontà degli altri chiamati all'eredità. 
Come noto, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio, sui beni ereditari, di facoltà corrispondenti al diritto proprietario, esaurendosi piuttosto in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità (ex multis Cass. civ., sez. II, n. 4456 del 2019). 
Inoltre, il riferimento letterale fatto da tale disposizione normativa al momento “dell'apertura della successione" finisce con il dare rilievo soltanto alla sussistenza ma non anche alla durata del possesso, sicché l'effetto acquisitivo della qualità di erede si produce anche nel caso in cui il possesso stesso si sia protratto per un solo giorno, avendone il chiamato perso immediatamente la disponibilità (ex multis Cass. civ., sentenza n. 15530/2017).  9.3. ### della unicità della qualità di erede posseduta dalla convenuta e, quindi, dell'esclusività della proprietà di conseguenza acquisita iure hereditatis sul bene immobile per cui v'è causa, poi, è resa possibile dall'assenza in atti della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità del genitore, ### da parte anche degli altri chiamati all'eredità, oltre che dell'attore per quanto già detto sopra. 
Sul punto, infatti, al fine di fugare ogni potenziale dubbio in merito, deve precisarsi che la mancata accettazione dell'eredità in argomento da parte degli altri chiamati (ossia da parte della comune madre, ### e degli altri germani ### non costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata in questa sede dalla convenuta/attrice in via riconvenzionale, alla luce dei requisiti a quest'ultima espressamente prescritti - come visto sopra - dal richiamato art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede del sig. ###
RG 7473/2018 Semmai, il corrispondente fatto positivo dell'intervenuta accettazione dell'eredità de quo costituisce elemento impeditivo di quella “esclusività” della qualità di erede del sig.  ### invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni. 
Ne consegue che l'onere di provare siffatta circostanza - così come di sopportare le conseguenze negative derivanti dall'omesso adempimento della relativa prescrizione - non può che gravare, in via principale, sui terzi chiamati rimasti contumaci, nonché, sia pure in via limitata, sull'attore, con riguardo al solo profilo dell'intervenuta accettazione dell'eredità del sig. ### da parte della coniuge, sig.ra ### nella misura in cui tale circostanza, ove risultasse dimostrata unitamente all'accettazione da parte dell'attore dell'eredità materna, consentirebbe all'istante ### di vantare diritti di proprietà sul bene oggetto del presente giudizio.  9.4. Conclusivamente, la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis da parte della convenuta dell'esclusiva proprietaria esistente sull'immobile sito in ### alla via ### n. 1, poi trasferita al sig. ### deve essere integralmente accolta, con assorbimento della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuto acquisito per usucapione della proprietà sul medesimo bene.  10. Ciò nondimeno, deve ritenersi invece inammissibile, per carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutti i germani ### della validità del contratto di compravendita per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 stipulato col figlio ### e avente a oggetto, come detto, il trasferimento della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile per cui v'è causa. 
Dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la convenuta persegua alcuna utilità concreta, ulteriore e diversa dal mero rigetto della domanda attorea di declaratoria di inefficacia del contratto per asserita violazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, tale da giustificare - e sorreggere in diritto - una pronuncia di validità ed efficacia generalizzata del contratto de quo anche nei confronti
RG 7473/2018 degli altri chiamati in causa rimasti contumaci, i quali, peraltro, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, neppure in sede ###ordine all'alienazione in oggetto.  11. Le spese seguono la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto della declaratoria di inammissibilità di una delle domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta nel giudizio riunito contraddistinto da n. 5897/2019 Reg. Gen. Aff. Con., e sono pertanto compensate nella misura di 1/5 ciascuna, attesa la scarsa rilevanza assunta dalla domanda dichiarata inammissibile rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, comunque definiti con il riconoscimento della titolarità del bene conteso in capo ai convenuti. 
In considerazione, inoltre, dell'intervenuta riunione del giudizio recante n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., sono liquidate separatamente le spese legali relative a tale procedimento, con riferimento alle fasi di studio e introduzione, non avendo le parti depositato memorie integrative in quel giudizio. 
Infine, attesa la perfetta sovrapponibilità delle difese articolate dai convenuti, non si ritengono ricorrenti le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per il riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 55/2014 e 15 c.p.c., in complessivi euro 102.258,00, corrispondenti al prodotto della moltiplicazione per valore duecento della rendita catastale dell'immobile conteso, così come attestata dal notaio rogante nell'atto di compravendita dell'8 luglio 2015 (cfr. produzione di parte convenuta). 
Nulla per le spese nei rapporto con la interveniente volontaria a fronte della dichiarazione di inammissibilità dello stesso.  P.Q.M.  Il tribunale di Napoli nord, ### definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa eccezione e pretesa, così provvede: • dichiara inammissibile l'intervento volontario esperito dalla sig.ra ### • rigetta le domande di parte attrice;
RG 7473/2018 • in accoglimento della domanda riconvenzionale principale di parte convenuta, dichiara la sig.ra ### unica erede universale del sig. ### nonché l'intervenuto acquisito iure hereditatis da parte di quest'ultima della proprietà del bene immobile sito in ### di Napoli alla ### n. 1, così come riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16 e poi alienato in favore del sig. ### • dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutte le parti in causa, della validità del contratto di compravendita per notaio ### di ### dell'8 luglio 2015 stipulato dai sig.ri ### e ### • condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al procedimento recante n. 5897/2019 di ### Gen. Aff. Con., che si liquidano - in considerazione della disposta compensazione e tenuto conto delle sole fasi di studio e introduzione - in euro=4.180,00= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=786,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; • condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.282,40= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 786,00 a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  • Nulla per le spese nei confronti della parte interventrice volontaria. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott.

causa n. 7473/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Spezzaferri Maurizio

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28767/2025 del 31-10-2025

... tardivamente; pure se la domanda era stata formulata nelle memorie ex art.183 c.p.c, essa richiedeva nuovi temi di indagine, introduceva una nuova causa petendi e un petitum pure nuovo, legati a circostanze di fatto diverse da quelle già introdotte, sia in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie, sia in relazione all'identificazione e quantificazione del danno. Ricorre per cassazione ### di ### s.p.a., affidandosi a quattro motivi. A. ### s.p.a. ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle difese svolte. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere disattesa la censura della controricorrente, di radicale inammissibilità del ricorso perché volto ad introdurre critiche al deciso d'appello rientranti in realtà, al di là della prospettazione della ricorrente, nell'ambito di operatività dell'art.360 co 1 n.5 c.p.c., critiche che sarebbero precluse dal cd meccanismo della “doppia conforme” previsto, ratione temporis, dall'art.348 ter u.c. c.p.c. essendo le pronunce di merito in primo e in secondo grado nello stesso senso: i motivi di ricorso formalizzati debbono essere esaminati in relazione ai profili di doglianza concretamente formulati e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ##### Ud.27/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 493/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### V. 
M. BATTISTINI 94/A, presso lo studio dell'avvocato ### MATTEI, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro A. ### elettivamente domiciliato in #### 120, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2514/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal ##### di ### s.p.a. aveva agito avanti al Tribunale di Lucca convenendo in giudizio A. ### s.p.a. e chiedendo l'accertamento dei vizi della macchina ribobinatrice fornitale dalla controparte e installata nell'agosto del 2004, con riduzione del prezzo e con condanna di A. ### s.p.a., oltre che alle restituzioni conseguenti, al risarcimento di tutti i danni subiti. La società convenuta si era costituita non solo contestando l'esistenza di vizi ma eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione. 
Il Tribunale di Lucca qualificato il contratto intervenuto tra le parti come compravendita, aveva accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione negando, in particolare, che vi fosse stato il riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, incidente sul termine di prescrizione; aveva inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di risarcimento del danno prospettata su base extracontrattuale. 
La Corte d'Appello di Firenze aveva respinto l'impugnazione proposta da ### di ### s.p.a. ritenendo che: -la qualificazione giuridica del contratto come compravendita era corretta e supportata sia dal testo negoziale che dagli esiti della complessiva istruttoria; in particolare, non aveva trovato riscontro la tesi secondo cui la macchina sarebbe stata realizzata specificamente per il tipo di attività dell'appellante, sulla base di precise istruzioni ed esigenze dell'acquirente, facendo anzi essa parte di una più ampia serie di prodotti progettata e realizzata da A. ### s.p.a., aventi caratteristiche di idoneità all'utilizzo nel contesto industriale di operatività anche della ### nel caso concreto l'obbligazione di dare era pertanto prevalente su quella di facere ; -non era condivisibile nemmeno la tesi secondo cui i difetti del macchinario erano tali da renderlo inidoneo all'uso e da integrare un'ipotesi di aliud pro alio, perché non era questa la situazione emersa all'esito dell'ATP (dal quale risultava che la macchina era funzionante e presentava problemi solo nel trattamento della carta in arrivo risolti, a detta della stessa interessata, con l'intervento di tecnici esterni); del resto la ### aveva agito per la riduzione del prezzo, non per la risoluzione del contratto; questa diversa impostazione del ricorrere di aliud pro alio, emersa in appello, era quindi tardiva; -quanto al preteso riconoscimento dei vizi per i plurimi interventi di riparazione disposti, si rammentava che per giurisprudenza costante, il presunto riconoscimento non costituiva atto interruttivo della prescrizione né determinava l'inapplicabilità della disciplina della prescrizione dell'azione redibitoria ma, al più, offriva una differente azione di tipo contrattuale per inadempimento all'obbligazione assunta di riparazione dei vizi, che non era stata proposta in questo giudizio; -qualificato il contratto come compravendita, escluso che ricorresse un'ipotesi di aliud pro alio e che il presunto riconoscimento dei vizi potesse costituire condotta idonea a interrompere il termine di prescrizione annuale ex art.1495 c.c., si doveva confermare l'intervenuto maturare della prescrizione dell'azione redibitoria: l'installazione della macchina era dell'agosto 2004 e il ricorso per ATP per l'accertamento dei malfunzionamenti era del giugno 2006, ben oltre l'anno; si doveva considerare che l'unico atto idoneo a interrompere la prescrizione era quello giudiziario, a nulla rilevando le raccomandate inviate stragiudizialmente; -l'azione di responsabilità extracontrattuale era stata introdotta dalla ### tardivamente; pure se la domanda era stata formulata nelle memorie ex art.183 c.p.c, essa richiedeva nuovi temi di indagine, introduceva una nuova causa petendi e un petitum pure nuovo, legati a circostanze di fatto diverse da quelle già introdotte, sia in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie, sia in relazione all'identificazione e quantificazione del danno. 
Ricorre per cassazione ### di ### s.p.a., affidandosi a quattro motivi. 
A. ### s.p.a. ha depositato controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle difese svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere disattesa la censura della controricorrente, di radicale inammissibilità del ricorso perché volto ad introdurre critiche al deciso d'appello rientranti in realtà, al di là della prospettazione della ricorrente, nell'ambito di operatività dell'art.360 co 1 n.5 c.p.c., critiche che sarebbero precluse dal cd meccanismo della “doppia conforme” previsto, ratione temporis, dall'art.348 ter u.c. c.p.c. essendo le pronunce di merito in primo e in secondo grado nello stesso senso: i motivi di ricorso formalizzati debbono essere esaminati in relazione ai profili di doglianza concretamente formulati e la loro reale riconducibilità eventuale all'ambito dell'art.360 co 1 n.5 c.p.c. sarà vagliata per ognuno, con le relative conseguenze ove risulteranno sussisterne i presupposti.  1. Con il primo motivo di doglianza articolato ### di ### s.p.a. lamenta la <<violazione e falsa applicazione degli art.1362, 1363, 1366 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli art.112 e 132 c.p.c., in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.>>. 
La doglianza in esame articola in concreto due diversi motivi di critica, chiaramente enucleabili. 
Il primo lamenta la violazione delle norme di interpretazione del contratto, che sarebbe stato qualificato di compravendita senza tenere presente, secondo la ricorrente, anche la preliminare conferma d'ordine del 11.7.2003 e le condizioni generali di essa, contenenti pattuizioni destinate a regolare i rapporti tra le parti e riferibili ad una prestazione di fare; nella conferma d'ordine si farebbe infatti riferimento alla realizzazione di una macchina in conformità alle specifiche tecniche pattuite, correlate alle specifiche caratteristiche del cartoncino che con essa sarebbe stato da lavorare; si sarebbe quindi trattato di una macchina su misura, a prescindere dal fatto che essa facesse parte del modello di macchina ribobinatrice n.851 prodotta da A. ### s.p.a. (5 esemplari esistenti, di cui solo tre per la ribobinatura di cartoncino); inoltre le parti avrebbero stabilito il collaudo della macchina, proprio dell'appalto e non della vendita, da effettuare dopo il completamento del montaggio, con previsione che la consegna della macchina avrebbe coinciso con la sottoscrizione del verbale di collaudo senza la quale la macchina non avrebbe potuto essere considerata giuridicamente accettata; anche ai fini della prescrizione i ### di merito avrebbero dovuto tenere conto del collaudo quantomeno su base pattizia, pur qualificando il rapporto negoziale come compravendita. 
Il secondo motivo di critica lamenta un'affermata assenza di pronuncia sull'eccezione, pur reiterata, volta a qualificare il contratto come contratto misto, con profili riconducibili all'appalto e quindi da disciplinare con riferimento alla normativa dettata per detta fattispecie. 
Il motivo in esame è infondato per entrambi i profili evidenziati. 
E' infondato il primo motivo di critica che non tiene conto del fatto che l'interpretazione del contratto è riservata al Giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; diversamente, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.353/2025). 
Nel caso di specie la ricorrente richiama le norme in materia di interpretazione dei contratti ma non dice in che modo esse siano state violate dal ragionamento della Corte di merito, che è logico e privo di contraddizioni e che ### di ### s.p.a. critica sostanzialmente in relazione all'effettuata valutazione dei contratti e del materiale istruttorio, che assume non condivisibile e rispetto alla quale propone inammissibilmente una propria alternativa interpretazione ritenuta preferibile e corretta. 
Il secondo motivo di critica non tiene conto che la Corte di merito -e prima il Tribunaleha ritenuto di qualificare il contratto come compravendita e non come appalto, scegliendo una qualificazione giuridica del rapporto escludente anche l'ipotesi del contratto misto: non era necessaria una specifica giustificazione sul punto, potendo questa desumersi dall'intero contesto motivazionale in concreto esplicitato in modo chiaro e logico.  2. Con il secondo motivo di ricorso la ### di ### prospetta la <<violazione e falsa applicazione degli art.1362, 1363, 1366, 1495, 2935 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c.>>. 
La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la macchina non sarebbe stata mai collaudata secondo le previsioni negoziali (con apposito verbale sottoscritto), dato che fin dal suo montaggio sarebbero emersi problemi di funzionamento; quindi, quantomeno in base alle pattuizioni negoziali intervenute, non vi sarebbe stata alcuna consegna, giuridicamente qualificabile come tale, e non si sarebbe manifestato il termine iniziale per il decorso della prescrizione, conseguentemente non maturata. La ricorrente richiama in proposito le condizioni di contratto in tema di garanzia di produzione e la clausola 5 delle condizioni generali di contratto, sottolineando come la messa in produzione non avrebbe potuto sostituire la consegna, dato che la prima sarebbe stata necessaria per la verifica di funzionamento. Il collaudo non ci sarebbe mai stato e per eliminare le problematiche della macchina, dopo tre anni dal montaggio e dopo l'#### di ### s.p.a. avrebbe dovuto rivolgersi a terzi. 
Il motivo è infondato. 
Ogni questione interpretativa in ordine ad una previsione negoziale di coincidenza della consegna del macchinario con il collaudo dello stesso -pattuito in tesi specificamente pur nell'ambito di una compravenditadopo la legittima messa a punto sulle specifiche esigenze dell'acquirente -di per sé compatibile con la compravendita di un macchinario già in produzione ma con caratteristiche e prestazioni particolari, suscettibile di essere rifinito con una ‘taratura' sulle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva dell'acquirente-, è superata dal fatto che il macchinario fornito fu effettivamente non solo messo in funzione al fine di verificarne il funzionamento secondo le esigenze dell'acquirente e per il tempo a ciò strettamente necessario ma fu effettivamente utilizzato nel tempo per la produzione da parte di ### di ### s.p.a., con un comportamento compatibile solo con una accettazione effettiva -cfr., per spunti di riflessione, N.18409/2025, pronunciata in materia di appalto e contenente ampi richiami ai precedenti di legittimità-. 
Ciò è quanto è stato in concreto accertato dalla Corte d'Appello, nell'esercizio di attività interpretativo-valutativa di sua esclusiva pertinenza, attraverso la precisazione che risultava dalla relazione di accertamento tecnico preventivo che la macchina <<appariva regolarmente funzionante se non per il fatto per il quale vi erano difficoltà nel trattamento della carta in arrivo, non potendosi neppure escludersi che, come eccepito dalla convenuta, il problema potesse derivare dal tipo di carta usato>> da ### di ### s.p.a.: l'intervento riparatorio di terzi, in tesi risolutivo, asserito dalla ricorrente -cfr. la sentenza, a pag.6, che ne rileva l'allegazione generica, senza indicazione delle modifiche che sarebbero state apportatesarebbe infatti intervenuto, sempre secondo la ricorrente, solo dopo l'accertamento tecnico preventivo, a distanza di oltre tre anni dalla messa in funzione e dopo che il ### d'### aveva appunto rilevato il regolare funzionamento della ribobinatrice nei termini appena descritti. 
Anche per la valutazione del motivo di ricorso in esame si deve escludere la riscontrabilità di violazione di legge, sia in relazione alle disposizioni di interpretazione dei contratti -si richiama l'orientamento interpretativo costante di legittimità da ultimo ribadito da Cass. n.353/2025-, sia in relazione agli art.1495 e 2935 c.c.: le doglianze della ricorrente mirano, in concreto, ad ottenere inammissibilmente una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito secondo la propria tesi difensiva.  3. La ricorrente lamenta ancora la <<violazione o falsa applicazione dellart.1495 c.c. e dell'art.2943 co 4 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c.>>. La Corte non avrebbe tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti tra la data della consegna, anche facendola coincidere con agosto 2004, e la data dell'### e poi dal deposito della relazione tecnica conclusiva di esso, 15.2.2007, seguito dalla raccomandata del 22.2.2007, alla data di introduzione del giudizio (17.2.2012), ritenendo erroneamente necessaria per interrompere la prescrizione un'iniziativa giudiziaria; inoltre quando l'esistenza ed entità dei vizi sia contestata, il termine dovrebbe comunque decorrere dall'ATP e non prima. 
Il motivo è fondato. 
La Corte di merito ritiene necessaria per l'interruzione della prescrizione annuale l'introduzione del giudizio, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale superato dalle ### di questa Corte con la sentenza n.18672/2019 che ha espresso il seguente principio di diritto: <<In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art.  2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.>>. 
Sono pertanto da considerare idonei atti interruttivi della prescrizione anche le iniziative stragiudiziali, purchè contenenti i requisiti indicati dall'art.1219 co 1 Poiché la valutazione degli elementi istruttori, anche documentali, al fine della verifica dell'esistenza o meno di idonei e tempestivi atti interruttivi è questione propria dell'attività del Giudice di merito, e poiché nel caso di specie la Corte d'Appello ha fermato la sua valutazione alla relazione di ### l'accoglimento del motivo non permette alcuna attività sostitutiva della Corte ex art.384 c.p.c. ma richiede il rinvio al Giudice di merito, che dovrà valutare la proposta eccezione di prescrizione dell'azione alla luce di tutti gli elementi di prova offerti in atti -anche richiamati dalla società resistente che ne afferma comunque l'inadeguatezza/insufficienza ai fini del superamento del maturare della prescrizione secondo una valutazione di merito che compete non al Giudice di legittimità ma alla Corte d'Appello-.  4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la <<violazione o falsa applicazione degli art.1223, 1225, 1230,1495, 2946, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 e n.4 c.p.c.>>. Erroneamente la Corte d'Appello non avrebbe attribuito rilevanza ai plurimi interventi di riparazione sulla macchina, che si affermano riconosciuti dalla controparte ex art.115 c.p.c. e che avrebbero costituito comunque oggetto della non ammessa prova per testi; vi sarebbe stato un accordo per la riparazione della macchina, incidente sul termine di prescrizione della garanzia per vizi e difetti, e non sarebbe corretta l'affermazione secondo cui la ricorrente non avrebbe comunque agito per l'inadempimento di questo diverso accordo, perché la Corte avrebbe così dimenticato la domanda risarcitoria, formulata per tutti i danni subiti in conseguenza del malfunzionamento; la domanda risarcitoria, autonoma rispetto a quella di riduzione del prezzo, avrebbe dovuto essere ritenuta provata, quanto all'assunzione dell'obbligo di riparazione, in via presuntiva e comunque sarebbero state formulate istanze istruttorie idonee che si ripropongono specificamente.  ### di questo motivo non può prescindere dalle valutazioni sottese al motivo di ricorso precedente in ordine all'intervento di idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione ed è pertanto assorbito. 
In conclusione, è fondato il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto, mentre sono respinti il primo e il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Firenze affinchè, in diversa composizione, riesamini la controversia alla luce del principio di diritto espresso dalle ### di questa Corte nella sentenza n.18672/2019. 
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il 27 maggio 2025.  ### 

causa n. 493/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Bertuzzi

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 564/2026 del 09-01-2026

... dell'adunanza camerale t utte le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., per non aver la corte d'appello rigettato la domand a di accertam ento della servitù di p assaggio pe r destinazione del padre di fami glia ex adverso proposta, poiché definitivamente non provata, stante l'inutilizzabilità delle prove del giudizio possessorio e l'inammissibilità degli ulteriori mezzi di prova, dai quali le controparti erano decadute. 2. Con il secondo motiv o i ricorr enti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 209, 268, 345 e 384, comma 2, c.p.c., per non aver la corte d'appello considerato che, allorché il giu dice dichiara chiusa l'istruttoria, invitando le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime 4 decadono dai mezzi istrutto ri non assun ti, indipendenteme nte da una espressa dichiarazione di decadenza. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. Il Tribunale di ### con ordinanza del 18.11.2002, non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle attrici (ritenendole (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 838/2023 proposto da: ### Di ena #### a, ### rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### del ### di ### e ### del ### di ### come da procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro ### e ### quest'ultima rappresentata dall'amministratore di sosteg no ### rappresentate e dife se, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### io ### come da procura su foglio allegato al controricorso; - controricorrenti - e ###. ### s.r.l., in perso na del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ### del ### d i ### e ### di passaggio per destinazione del padre di famiglia ### del ### di ### come da procura allegata al controricorso; - controricorrente - e ### I ### s.p.a.; - intimato - - avverso la sent enza n. 19980/2022 emessa dalla Corte d'app ello di ### in data ### e notificata in data ###; udita la relazione della causa svolta dal ###. #### 1. ### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### la “I ### s.p.a.” per far accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio per destin azione del padre di famiglia o, in subordine, costituirla, al fine di accedere dalla via ### al terreno di loro ### proprietà attraverso uno stradello esistente sul fondo della società convenuta. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano volontariamente la ### (poi ### S. ### s.r.l.), quale avente causa delle attrici, e ##### e ### quali aventi causa della società I ### 2. Il tribunale adìto rigettava le domande attoree, affermando, per quanto qui ancora rileva , che non vi era la certezza sullo stato d ei luoghi al momento della separazione dei due fond i (avvenuta nel 19 84), avuto particolare riguardo alla identificazione della porzione di terreno utilizzata per il passaggio, e che mancava altresì la prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.  3. Sulle impugnazioni separate (poi riunite) delle originarie attrici e della ### S. ### s.r.l., la Corte d'appello di ### accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava l'avvenuta costituzione e l'esistenza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sullo stradello.  4. Sul ricorso per cassazione proposto da ##### e ### questa Corte accoglieva il secondo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, per aver la corte territoriale posto 3 alla base del la decisi one le prove acquisite n el giudizio incidentale possessorio. Cassava, pertanto, con ordinanza del 15.4.2019, la sentenza impugnata, rinviando la causa alla corte territoriale.  5. A seguito della riassunzione della causa su iniziativa degli aventi causa dell'originaria convenuta, nonché della ### S. ### s.r.l., la corte d'appello ammetteva la prova testimoniale articolata da quest'ultima e dalle originarie attrici, escuteva i testi e, con senten za del 10.10.2 022, accoglieva il gravame, dichiarando l'avvenuta costituzione e l'esistenza di una servitù di passaggio per dest inazione del pa dre di famiglia sullo stradello de quo.  6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ##### e ### sulla base di tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la ### S. ### s.r.l., da un lato, e ### e ### dall'altro. ### I ### s.p.a. non ha svolto difese.  7. A seguito della formulazione, a cura del consigliere all'uopo delegato, di una proposta di definizione accelerata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa. 
In prossi mità dell'adunanza camerale t utte le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., per non aver la corte d'appello rigettato la domand a di accertam ento della servitù di p assaggio pe r destinazione del padre di fami glia ex adverso proposta, poiché definitivamente non provata, stante l'inutilizzabilità delle prove del giudizio possessorio e l'inammissibilità degli ulteriori mezzi di prova, dai quali le controparti erano decadute.  2. Con il secondo motiv o i ricorr enti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 209, 268, 345 e 384, comma 2, c.p.c., per non aver la corte d'appello considerato che, allorché il giu dice dichiara chiusa l'istruttoria, invitando le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime 4 decadono dai mezzi istrutto ri non assun ti, indipendenteme nte da una espressa dichiarazione di decadenza.  3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. 
Il Tribunale di ### con ordinanza del 18.11.2002, non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle attrici (ritenendole irrilevanti) e, dopo aver disposto l'espletamento di una c.t.u. e numerosi rinvii, fissava l'udienza per la preci sazione delle conclusioni, in occasione della quale sp iegava intervento la ### A.P. s.r.l. (poi ### S. ### s.r.l.), in veste di acquirente del supposto fondo dominante, la quale, unitamente alle originarie attrici, chiedeva la rimessione della causa in istruttoria al fine di vedere ammesse le prove orali articolate. 
Con separati appelli le originarie attrici e la di loro acquirente si dolevano, tra l'altro , della mancata ammi ssione delle prove orali e della omessa considerazione della documentazione prodotta. 
La Corte d'appello di ### dopo aver emesso in favore della ### S. ### s.r.l. un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., accoglieva, con sentenza del 12 .9.201 4, gli appelli, accertando la sussistenza delle servitù di passaggio sullo stradello censito al Comune di ### al foglio 163, mappale 314. 
All'esito della cassazione della detta sentenza, per aver la corte territoriale posto alla base della decisione le prove acquisite nel giudizio incidentale possessorio, e della riassunzione della causa, in sede di rinvio, su iniziativa degli aventi causa dell'originaria convenuta, nonché della ### S.  ### s.r.l., la corte d'appello ammetteva la prova testimoniale articolata da quest'ultima e dalle originarie attrici, escuteva i testi e, con sentenza del 10.10.2022, accoglieva il gravame, dichiarando l'avvenuta costituzione e l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sullo stradello de quo. 
Orbene, non è revocabile in dubbio che ### e ### da un lato, e la ### S. ### s.r.l., dall'altro, abbiano reiterato, in sede di preci sazione delle conclusioni dinan zi al tribunale ( in ossequio al 5 principio, ribadito di recente da Cass., Sez. 2, Ordinan za n. 1 2791 del 13/05/2025, secondo cui, nel caso in cui il giu dice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reite rarle al momento dell a precisazione delle conclusioni, in modo specifico) le richieste di ammissione delle prove testimoniali; che le stesse, con i rispettivi atti di appello, si siano lamentate, tra l'altro, della mancata ammissione delle prove orali (cfr. pag. 2 della sentenza qui impugnata) e che la corte d'appello non si sia pronunciata sulla detta doglianza ritenendo, erroneamente, sufficienti, al fine di decidere la controversia in senso a loro favorevole, le deposizioni rese dagli informatori nel corso del procedimento possessorio instaurato dalla società in pendenza del giudizio di secondo grado. 
Cassato la sentenz a d'appel lo per le ragioni in precedenza e sposte era inevitabile che la corte territoriale, n uovamente adita in sede ###considerazione la censura sul piano istruttorio in precedenza tempestivamente sollevata e, revocata l'ordinanza con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato le richieste probatorie, escutesse i testimoni indicati sin dall'inizio dalle originarie attrici. 
Nel giudizio di rinvio è preclusa l'acquisizione di nuove prove, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (Cass., Se z. 6 - 5, Ordinanza n. 2610 8 del 18/10/2018; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022). 
Del resto, il giudizio di rinvio è configurato dall'art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l'ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della con troversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9768 del 18/04/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27823 de l 31/10/2018). 6 Nella fattispecie in esame, peraltro, non si è in presenza di nuove prove necessarie a supportare l'accertamento di fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, ma di prove tempestivamente dedotte e non ammesse dal primo giudice in quanto ritenute irrilevanti.  ### preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio vale, infatti, solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto, enunciato nella detta sentenza, presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, mentre, allorché la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge o per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti fasi , ma anche, nei limiti in cui n on si si ano verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertare nuovi fatti, da apprezzare in concorso con quelli già acquisiti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4299 del 15/04/1995; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7379 del 30/05/2001).  ### parte, non risulta dagli atti di causa che le odierne resistenti fossero, con riferimento alle prove testimoniali, incorse in decadenza (circostanza apoditticamente prospettata dai ricorrenti, ma non suffragata da elementi oggettivi) o vi avessero rinunciato. 
E' vero, infine, che, allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza (Cass., 2, Sente nza n. 22843 del 25/10/200 6), ma è al trettanto vero che una decadenza di tal fatta è in compatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie non ammesse.  3. Con il terzo motiv o i ricorre nti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1350, 1 061 e 106 2 c.c., in ordine all'accertamento dei requisiti per la costituzione della servitù di passaggio per destinaz ione del padre di famiglia, e d ell'art. 1051 c.c., in ordine all'accertamento incidentale della presun ta interclusione del fondo di proprietà della ### S. ### s.r.l. 7 3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 
In primo luogo, presupposto per la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia è che, dal momento in cui i due fondi cessino di apparte nere allo stesso proprietario, vi siano ope re e se gni esteriori, che si concretino in opere perman enti, chiaramente e univocamente idonei ad evidenziare u na oggettiva situazione di subordinazione fra detti fondi, integrante il contenuto della servitù. La prova dell'esistenza di tale presupposto, nel caso di servitù di passaggio, è data solo da risultanze processuali che in concreto dimostrino la esistenza del requisito dell'apparenza, non essendo sufficiente l'esistenza di una strada sul preteso fondo servente. 
In partico lare, la parte che deduce di avere acquistat o la servi tù per destinazione del padre di famiglia può assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova dell'appartenenza dei due fondi, attualmente divisi, allo stesso proprietario, della unicità del possesso e della esistenza di opere visibili e permanenti dalle quali risulti che i fondi sono stati posti o lasciati nello stato dal quale discende la servitù (Cass., Sez. 2, Senten za n. 3 773 del 20/04/1996; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10425 del 30/07/2001). 
Rettamente interpretando l'art. 1062 c.c., quindi, deve ritenersi che colui il quale deduca l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia può dare la prova, con qualunque mezzo, e quindi anche con testimoni, non soltanto del fatto che i due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dalla stessa persona e dell'esistenza delle opere da cui risulti che le cose sono state poste o lasciate nello stato dal quale discende la servitù, ma altresì del diritto di proprietà in capo alla stessa persona, tutte le volte in cui si eccepisca ex adverso che il fondo che si pretende gravato dalla servitù abbia una provenienza diversa, in quanto non è appartenuto al soggetto proprietario dell'altro fondo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2 098 del 25/07/1962). 
Ne consegue che, al fine di dimostrare che i fondi (servente e dominante) per cui è causa appartenessero originariamente ad un unico proprietario (vale a dire, a ###, dovevano reputarsi senz'altro sufficienti, oltre 8 alle deposizioni rese dai testimoni (#### e ### sul punto, l'atto notarile con il quale, in data ###, ### aveva conferito alla ### s.r.l. il più ampio appezzament o identificato con il mappale 61 (id est, il fondo servente; cfr. pag. 22 del controricorso della ### S. ### s.r.l.). A conforto delle conclusioni cui è pervenuta la corte d'appello si pongono il testamento olografo per notar ### con il quale, in data ###, ### ha istituito ### e ### sue eredi (lasciando loro anche il fondo dominante) e le visure storiche dei fondi oggetto di causa. 
Inoltre, e decisivamen te, va rilevato non risultare che la origin aria convenuta, e i di lei aventi causa, avessero tempestivamente contestato il presunto difetto di originaria appartenenza dei fondi ad un unico proprietario, emergendo ex actis , semmai, che gli stessi abbiano sin dall'inizio espressamente riconosciuta la stessa (cfr. pag. 11 della memoria illustrativa della ### S. ### s.r.l.  3.2. Premesso che l'affermazione, resa dalla corte territoriale a pagina 8 della sentenza q ui impugnata, sulla inte rclusione assoluta del fondo attualmente di proprietà della ### iare S. ### ese s.r.l. rappresenta all'evidenza un obitur dictum (avendo la stessa accolto la domanda principale di accertamento de ll'avvenut a costituzione ed esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia), la valutazione delle risultanze delle prove (avuto particolare riguardo all'esistenza di opere permanenti e visibili; cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di f atto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quan to determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova. 9 Del resto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella de duzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7871 del 25/03/2025).  4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.  380-bis c.p.c., a segu ito di proposta di inammis sibilità e/o manifesta infondatezza, la Corte, avendo definito il giud izio in c onformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad un a somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di un'ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5. 000,00 a favore della ### delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. 
Sulla scorta di quan to esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorr ente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p. c. e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore d ella ### d elle ammende. 10 P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna i rico rrenti, in solido fra loro, al pagam ento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per e sborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in solido fra loro, al paga mento, in favore di ciascu na parte controricorrente, dell'ulteriore somma di euro 1.500,00; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della ### delle ammende; ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussisten za dei p resupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.  ###  

Giudice/firmatari: Grasso Giuseppe, Penta Andrea

M

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 202/2025 del 14-02-2025

... termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, abbreviati ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c. Il Tribunale, dunque, così statuiva: “P.Q.M. il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto; 2) Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'attore, sulla servitù di passaggio sulle servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi gravanti sui mappali 425 e 441 e in favore del mappale 443; 3) Dichiara inammissibili le domande attoree volte ad ottenere la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area parcheggio, e la rimozione della scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze; 4) Accerta e dichiara l'esistenza sui mappali 441 e 425 di proprietà in favore del mappale 443 di proprietà , di una servitù di parcheggio e di una servitù di ubicazione di bombolone gpl, con relative condutture che conducono all'unità immobiliare sita sul fondo (leggi tutto)...

testo integrale

RG. n. 328/2021 CA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### nelle persone dei magistrati: dott. ### Presidente dott.ssa #### dott. #### relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/2020 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il ###, promossa da: , Voghera ( PV) 16.2.34, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### in forza di procura allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliat #######, ### n. 20, oltre che, come da atto datato 5.12.22, dagli Avv,ti ### e ### del ### di ### APPELLANTE contro , ### 10.7.51, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### del ### di ### in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in #### n. 1 APPELLATO avente a oggetto: servitù nella quale le ### hanno assunto le seguenti: ####'APPELLANTE “Voglia l'###ma Corte d'Appello di ### contrariis rejectiis ### riconoscere il deposito tempestivo e valido ad ogni effetto processuale della domanda di accertamento in conformità presentata da nel 2016 e gli annessi relativi, ed il diniego di condono del 2014, documenti prodotti unitamente alla memoria 183 VI co n. 2 c.p.c., ammettendo i documenti già prodotti nel fascicolo di parte qui allegato, o concedendo un termine per eseguire un invio rettificato, e ciò esclusivamente ai fini del corretto inserimento nel fascicolo informatico di pertinenza; ##### in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al ### di ### 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura di tale area. Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . Condannare il ### al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella misura maggiore ### o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus.” ###'APPELLATO “Piaccia alla Corte Ill.ma, respingere il proposto appello confermando in toto l'appellata sentenza del Tribunale di ### n.771/20, pubblicata il ### in R.G. n.1120/19, per le motivazioni in detta esposte e/o comunque, confermando l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'esistenza a favore dei fondi di proprietà del ### delle servitù in oggetto in quanto costituite anche per atto pubblico (domanda che il Giudice di primo grado non ha esaminato in applicazione del principio della ragione più liquida) e che, per tuziorismo, l'appellato espressamente ripropone. 
Con vittoria di spese, compensi, rimb. forf. e accessori di legge del doppio grado del giudizio e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 CPC, per responsabilità aggravata, avendo proposto la presente impugnazione con colpa grave, al risarcimento danni liquidati d'ufficio (comma 1^) e comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata (comma 3^). 
Dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove. 
Salvis iuribus.” ### atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva il Tribunale di ### esponendo che egli aveva acquistato, nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 326/2009, alcuni terreni nel Comune di ### iscritti al ### 1, particelle 424, 425, 432, 441 e, dopo aver cercato infruttuosamente di ottenere bonariamente la liberazione del bene acquisito come sopra, si era risolto ad attivare la relativa azione esecutiva per rilascio. 
In particolare, veniva dedotto, occupava senza titolo parte dell'area censita ai mappali 424, 425, 432, 441, utilizzandola per il transito personale e carrabile, per l'ubicazione di un bombolone gpl e relativa conduttura al fabbricato, nonché, a mezzo di condotte interrate, per la fornitura di acqua potabile e allaccio alla fognatura pubblica, il tutto senza alcuna autorizzazione, oltre che per posteggiarvi propri veicoli con la realizzazione di una struttura coperta.  , du nque, qu ale ese cutato pe r r ilascio, p roponeva op posizione avve rso l'intrapresa procedura esecutiva chiedendone la sospensione e il Giudice accoglieva tale istanza con ordinanza del 27.02.2019, assegnando termine di 30 giorni per promuovere il giudizio di merito.  , pertanto, instaurava la fase di merito del giudizio di opposizione, al fine di sentir accertare che l'area eventualmente idonea all'esercizio del diritto di passaggio al fondo intercluso di non insisteva sui mappali di sua proprietà e per l'effetto sentir dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù gravante sui suoi fondi, di passaggio, di parcheggio, di manovra, di utilizzazione per ubicazione di bombolone gpl e relativa conduttura, il tutto con conseguente ordine al convenuto di cessazione di ogni turbativa al pacifico ed esclusivo diritto attoreo di proprietà.  ###, inoltre, a causa delle condotte poste in essere da , in violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto alla privacy, lamentava di aver subito diversi danni, suscettibili di essere risarciti. 
Si costituiva , il quale, rispetto all'azione esecutiva promossa nei suoi confronti, eccepiva un titolo opponibile, costituito dall'esistenza a favore della sua proprietà di una servitù di passaggio, di posteggio, di acquedotto, di sottoservizi e condutture varie, per atto pubblico o comunque per destinazione del padre di famiglia. 
Prospettava, infatti, detto convenuto, in origine opponente: - che, sia il parcheggio, sia la strada, sia l'installazione delle condutture e dell'impianto del bombolone a gas erano stati posizionati sul fondo di proprietà dal precedente comune proprietario dei fondi, in ### esecuzione degli obblighi assunti in sede di permesso di costruire; - che nel momento in cui aveva alienato parte dei fondi al convenuto e parte ad altro soggetto, ### aveva lasciato totalmente inalterata la situazione, evidentemente con la volontà di asservire i fondi rimasti in sua proprietà ai fondi alienati; - che, ancora, l'atto di precetto era nullo, atteso che l'esecuzione forzata non era lo strumento per contestare l'esistenza di un gravame sulla propria proprietà, per cui, viceversa, vi era l'azione tipica di negatoria servitutis. 
In via subordinata e riconvenzionale, ancora, il , laddove fossero state ritenute insussistenti le servitù già in essere, chiedeva costituirsi servitù coattiva di passaggio e altro, come indicato, essendo la sua proprietà interclusa ed essendo la posizione attuale di esercizio quella idonea ad arrecare minor danno al fondo servente. 
Conclusivamente l'allora convenuto chiedeva di accertare l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile intrapresa dalla controparte nei suoi confronti, accertarsi l'esistenza delle servitù di passaggio e di parcheggio, nonché di passaggio di condutture e allocazione del n favore del fondo di sua proprietà e conseguentemente rigettarsi la domanda avversaria. 
In via subordinata riconvenzionale, il predetto chiedeva disporsi la costituzione di servitù coattiva di passaggio, per interclusione del proprio fondo. 
Esaurita la trattazione e istruzione della controversia, mediante l'escussione di testimoni, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e in tale sede ###decisione, previa assegnazione alle ### di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, abbreviati ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c. 
Il Tribunale, dunque, così statuiva: “P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto; 2) Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda da parte dell'attore, sulla servitù di passaggio sulle servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi gravanti sui mappali 425 e 441 e in favore del mappale 443; 3) Dichiara inammissibili le domande attoree volte ad ottenere la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area parcheggio, e la rimozione della scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze; 4) Accerta e dichiara l'esistenza sui mappali 441 e 425 di proprietà in favore del mappale 443 di proprietà , di una servitù di parcheggio e di una servitù di ubicazione di bombolone gpl, con relative condutture che conducono all'unità immobiliare sita sul fondo dominante, come ad oggi esistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia; 5) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € 333,50 per esborsi, ed in € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. 
Sentenza per legge esecutiva.” Il Tribunale, in particolare, respingeva la domanda dell'attore per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, il Giudice rilevava che l'attore, nella prima memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c.: - aveva rinunciato formalmente a “contestare le servitù di passaggio sui mappali 425 e 441 e le servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi, così come rappresentate nella planimetria generale”, riconoscendone l'esistenza, sì che, per l'effetto, l'actio negatoria servitutis con riferimento a tale domanda, doveva ritenersi rinunciata; ### - aveva altresì modificato la propria domanda, chiedendo ulteriormente di accertare il diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area di parcheggio, nonché di accertare l'illegittimità dei due pilastri rivestiti in pietra e dei manufatti esterni al cancello contenenti le utenze. 
In merito a tale secondo aspetto, il Tribunale, dopo aver dato atto che l'attore aveva qualificato detta modifica come emendatio libelli, mentre il convenuto si era opposto, ravvisando in tale pretesa una mutatio libelli, aderiva a tale seconda tesi , sì da dichiarare inammissibile dette nuove pretese, formulate in violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. 
Passando alla disamina afferente alla verifica della sussistenza della servitù di parcheggio e di quella relativa al posizionamento del bombolone GPL con relativa conduttura, sui fondi di proprietà in favore del fondo di proprietà , il primo Giudice riteneva che entrambe le servitù contestate fossero sussistenti e costituite per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art.  1062 c.c.. 
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, segnatamente: ### i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, erano stati posti dal predetto, come già esposto, unico proprietario in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, sì da integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale: a conferma di ciò, il ### evidenziava come tale condizione apparisse certa attraverso la ricostruzione storica dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, i due fondi avevano cessato di appartenere allo stesso proprietario; b) tale situazione era persistita o perdurata anche oltre; c) vi era l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivocabili, la relazione di asservimento; d) l'assenza di disposizioni derogative relative alle servitù di cui sopra era stata debitamente provata. 
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale rigettava l'actio negatoria servitutis promossa dall'attore, allo stesso tempo accogliendo la domanda di parte convenuta diretta a sentir accertare l'esistenza delle servitù contestate, e dunque di parcheggio e di allocazione del bombolone del gas e relative condutture, costituite, appunto, per destinazione del padre di famiglia, sui mappali 441 e 425 in favore del mappale 443. 
Il primo Giudice, ancora, evidenziava che dal rigetto dell'azione negatoria servitutis discendeva, da un lato, l'illegittimità dell'esecuzione per rilascio di immobile, intrapresa dall'attore nei confronti del convenuto, d'altro lato, il rigetto delle ulteriori domande promosse da , volte a sentir condannare alla cessazione della turbativa della proprietà e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima. 
A tal riguardo, infatti, veniva sottolineato in sentenza che il utilizzava i fondi di proprietà attorea nel legittimo esercizio delle accertate servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, quindi in forza di valido titolo, sicché tale comportamento non integrava alcuna illegittima lesione della proprietà altrui e non provocava alcun pregiudizio suscettibile di essere risarcito. 
Il Tribunale, dunque, disponeva come sopra, facendo applicazione del principio di soccombenza quanto alle spese, che liquidava a carico dell'allora attore. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il chiedendo, in via preliminare, l'ammissione di alcuni documenti già prodotti tempestivamente in primo grado (atti e documenti rilasciati dal Comune di ###, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di parcheggio e area di manovra in favore di controparte con diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante e con condanna dell'appellato al risarcimento danni nell'importo di € 25.000,00, oltre alle spese. ### In particolare, l'appellante, dopo una lunga premessa riepilogativa della vicenda, dopo aver dato atto dello svolgimento del processo di primo grado, da pag. 23 ha inteso articolare le ragioni di doglianza, specificando di volere la “modifica” della sentenza impugnata, sub punto 5, da pag.9 a pag. 15, con riferimento al preteso diritto di parcheggio ed alla copertura ombreggiante ( ###), per poi riportare la decisione del Tribunale e, sub ###), confermare : “ La difesa del ritiene che il punto 5 della decisione vada riformato limitatamente alla sussistenza della servitù di parcheggio a favore del fondo di proprietà del ### sul proprio fondo per destinazione del buon padre di famiglia e al diritto al mantenimento della struttura ombreggiante di copertura venga accertato che non sussista” Nello specifico, pertanto, l'appellante, dopo aver argomentato sulla valenza dei documenti già prodotti e sulle prove orali non ammesse, con relative connessioni, di cui si dirà, lamentando l'incomprensibile decisione del Tribunale, a pag. 29 , ha argomentato che la sentenza di primo grado andava riformata: - perché le testimonianze assunte in giudizio erano imprecise e riferite prioritariamente alla struttura della casa e al fatto che vi fosse un'area di transito, nulla acclarando circa la sussistenza dell'area di parcheggio come individuata dal Tribunale; - perché non sussisteva, altresì, alcuna costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia a riguardo, a fronte di modifiche dello stato dei luoghi compiute dal nel periodo in cui era in corso la procedura esecutiva, vale a dire dal 2011-2012, il che escludeva anche qualsivoglia possibile usucapione della servitù di parcheggio, a fronte di un'azione esecutiva, per rilascio, del 2019, dopo aver, da subito, contestato l'utilizzo a parcheggio del suo bene da parte del convenuto, divenuto appellato; - perché la servitù di parcheggio non era giuridicamente configurabile, atteso che mancava del carattere della realità, considerato che l'utilità del parcheggio non era connessa al fondo, ma si sostanziava in una mera comodità per il proprietario, con conseguente impossibilità, altresì, di usucapione, il parcheggio medesimo non avendo rappresentato altro se non un diritto personale d'uso non trasmissibile ai successivi acquirenti; -perché l'area in contestazione era di 25 mq e non di 64mq, così da dimostrare che l'area individuata a parcheggio dalla società proprietaria unitaria dell'immobile, era un'altra rispetto a quella ritenuta dal primo ### A fronte di ciò, il richiamava , sub punto B): 1) l'onere della prova ex art.949 c.c., rispetto alla pretesa del , il quale non aveva, in tesi, assolto all'onere probatorio gravante su di lui circa l'esistenza di una servitù di parcheggio costituita per destinazione del buon padre di famiglia, evidenziando, anzi, come i documenti prodotti, anche circa la struttura ombreggiante, attestassero opere compiute dal stesso e non riconducibili alla società comune dante causa; 2) la valenza dell'art. 183 VI c. n.2, circa il documento allegato sub 3, non considerato dal Tribunale, poiché ritenuto non prodotto; 3) la valenza dell'art.116 c.p.c. circa il necessario prudente apprezzamento che compete al Giudice nel valutare l'esito delle prove orali, ponendo in risalto come la struttura ombreggiante, di cui alla lett. E sub memoria istruttoria avversaria, attestasse come non vi fossero né auto parcheggiate, né struttura ombreggiante, secondo il primo Giudice già posta da il tutto a riprova della centralità delle valutazioni del proprio tecnico ### , circa lo stato dei luoghi fino al 2011; 4) l'impossibilità giuridica, già dedotta, circa il riconoscimento di una servitù di parcheggio, ponendo in risalto, peraltro: - la diversità fra l'area destinata a parcheggiare prevista e quella indebitamente occupata; - che l'area interessata di proprietà attorea altro non avrebbe dovuto essere che un semplice allargamento della viabilità per consentire il transito a doppio senso, all'occorrenza; - che deponevano in tal senso anche i progetti ### della società ; - che le modifiche apportate dal , con interessamento abusivo anche del fondo , confermavano le buone ragioni di quest'ultimo; - che le condotte avversarie avevano determinato tensioni, anche con seguiti civili e penali, sì da avere diritto l'appellante al risarcimento del danno, significando come ogni proposta conciliativa fosse stata respinta dalla controparte.   Si costituiva nel presente gravame , il quale chiedeva che l'appello ex adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. 
In particolare, l'appellato eccepiva quanto segue. 
Sull'istanza di sospensiva si opponeva al suo accoglimento in ragione dell'insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum. 
In merito, poi, alle doglianze di cui al gravame proposto, l'appellato chiariva, innanzitutto, che il contradditorio in appello non poteva riguardare la copertura ombreggiante, dovendo essere limitato all'esistenza o meno a proprio favore di servitù di parcheggio e area di manovra sul viale di accesso alla sua abitazione. 
Come affermato in sentenza, infatti, l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver limitato la sua domanda al diritto di servitù di parcheggio e area di manovra, bombolone ### aveva introdotto una nuova domanda relativa al diritto di rimozione della struttura in ferro ombreggiante, di due pilastri e dei manufatti esterni al cancello, domande che il Tribunale aveva dichiarato inammissibili, sia per quanto riguardava la struttura ombreggiante, che per quanto riguardava i pilastri e i manufatti esterni, trattandosi di una mutatio libelli , statuizione che non era stata impugnata e sulla quale, pertanto, il deducente non accettava il contradditorio, fermo, dunque, il limite del gravame sopra descritto, afferente alla contestazione della mera servitù di parcheggio e area di manovra, riconosciuta dal primo Giudice. 
Fatta tale premessa in rito, il , circa le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, eccepiva che le dichiarazioni dei propri testi ( e ) fossero state precise e concordanti, mentre i testimoni di controparte non avevano dichiarato alcunché di significativo per la causa. 
In merito all'assenza del carattere di realità della servitù, l'appellato, richiamandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.n.7561 del 18/03/19 e Cass. n.16698 del 06/07/17), citata anche nella sentenza impugnata, osservava che, in tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non precludeva in assoluto la costituzione di servitù aventi a oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui a condizione che, in base all'esame del titolo, ovvero a una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale. 
Nel caso in esame, dunque, assumeva l'appellato, la natura inequivocabilmente stabile e definitiva del sedime dedicato a passaggio e parcheggio e l'assoluta riconoscibilità dei luoghi da parte dell'aggiudicatario al momento dell'acquisto all'asta, erano elementi pienamente probanti, come ritenuto dal Tribunale, per giungere alla declaratoria dell'esistenza di un vero e proprio diritto di servitù.  ### rilevava, ancora, l'infondatezza dell'affermazione dell'appellante secondo cui l'esistenza della servitù sarebbe esclusa dalla documentazione che quest'ultimo sosteneva di aver tempestivamente depositato in primo grado ma che, al contrario, non risultava prodotta e che, comunque, non aveva alcuna rilevanza, perché, come affermato in sentenza, nell'accertamento relativo alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia rileva non il rapporto pubblicistico tra privato e pubblica amministrazione, per la conformità edilizia e urbanistica delle opere realizzate, bensì la situazione di fatto. 
Da ultimo, l'appellato precisava come la negatoria servitutis avversaria avrebbe potuto essere respinta non soltanto per la dichiarata esistenza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia ma anche per l'esistenza, a favore del deducente, di servitù costituite per atti ##### pubblici regolarmente trascritti prima dell'acquisto dell'appellante, ciò assumendo che era documentalmente provato, infatti, che sugli immobili in oggetto gravavano vincoli reali in forza di: I) atti notarili ### concessione edilizia n.193/2001, pratica n.1/1998, prot. n.390 del 10/05/2001 del Comune di #### concessione edilizia n.54/2002, pratica n.1/###, prot.  n.174 del 24/01/2002 del Comune di ### In punto spese legali, il , che aveva visto negarsi la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. in primo grado, pur non proponendo appello incidentale al riguardo, chiedeva che in questo secondo grado di giudizio l'appellante venisse condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per responsabilità aggravata, vista la prosecuzione di un discutibile comportamento processuale, esitato in una impugnazione del tutto infondata e proposta con colpa grave. 
Definita la sospensiva con pronuncia di non luogo a provvedere per rinuncia all'istanza da parte dell'appellante, a seguito di diversi rinvii, con note di udienza datate 30.9.21, l'appellante introduceva nel giudizio tre fotografie, risalenti negli anni, assumendo di non averle potute acquisire in precedenza, svolgendo difese a riguardo, con conseguente opposizione dell'appellato. 
Nel seguito, designato un nuovo ### relatore, veniva fissata udienza per precisazione delle conclusioni, in ultimo, al 18.9.24 allorquando la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche, trattandosi di giudizio anteriore al D.L.vo 149/22.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, merita di essere definito l'effettivo ambito del gravame, in considerazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c., circa il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, in rapporto anche all'art.342 c.p.c., muovendo dall'assunto, pacifico, che il presente giudizio origina da un'esecuzione forzata di rilascio, promossa dall'attuale appellante , esecuzione opposta dal in forza di pretese servitù gravanti sul fondo di controparte, con fase cautelare conclusasi con la sospensione dell'esecuzione stessa ( confermata in sede di reclamo) ed introduzione della fase di merito a cura del stesso, il tutto in rapporto ad un unico giudizio, come chiaramente desumibile dagli artt. 185 e 186 disp. att. c.p.c.( che descrivono la natura bifasica di tale giudizio, in ogni caso unitario, con tanto di automatico passaggio degli atti e documenti dalla prima fase del giudizio incardinato alla seconda fase medesima). 
Orbene, rileva, allora, quanto segue: - con l'atto di citazione 30.3.2019, l'allora attore chiedeva : - di accertare che l'area idonea all'esercizio del diritto di passaggio a favore del fondo intercluso del , sub mapp. 443 e 433, non era individuabile nei mappali 441 o 425; - di dichiarare, dunque, l'inesistenza, su tali fondi attorei, di detta servitù, così come di quella di servitù di parcheggio ed area manovra, di utilizzazione per ubicazione del bombolone gpl, con relativa conduttura, nonché della scala ivi posta; - di ordinare la cessazione di ogni turbativa al pieno possesso dei citati propri fondi; - di condannare , ancora, il convenuto ( originario opponente), al risarcimento danni. 
Da quanto sopra, per l'effetto, discende che l'azione introdotta era stata, di fatto, un “actio negatoria servitutis”, con domande accessorie, riconoscendo, peraltro, l'interclusione dei fondi avversari di cui sopra. 
Con tempestiva comparsa di costituzione 21.6.2019, il deduceva, come da opposizione, l'insussistenza del preteso diritto al rilascio, in forza di titolo opponibile, al , chiedendo respingersi la negatoria avversaria, con accertamento dell'esistenza delle servitù contestate, salvo, in via riconvenzionale subordinata, per quanto occorrente, accertare l'interclusione dei propri mappali 443 sub 1 e 3 e annesso terreno map.423, costituendo, dunque, sui fondi avversari 425 e 441 servitù di passaggio coattivo, pedonale e carraio, oltre che di sosta, di ### passaggio e scarico delle acque di ogni specie, di condutture elettriche , telefoniche, gas e sottoservizi, come già in essere. 
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., senza, dunque, alcuna previa “ reconventio reconventionis”, il , da un lato rinunciava a contestare la servitù di passaggio, pedonale e carrabile, sui mappali 425 e 441, a favore dei fondi di controparte, così come rinunciava a contestare le servitù di conduttore interrate di acquedotto e fognatura, quali sottoservizi, secondo quanto già in essere, mentre insisteva nelle proprie domande quanto alla servitù di parcheggio e manovra ed alla collocazione del bombolone GPL con relativa conduttura, oltre che della scala ivi posta, instando, per la prima volta, anche per la rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area citata, oltre che rispetto a due pilastri rivestiti in pietra, manufatti esterni al cancello, contenenti delle utenze. 
Essendo controverso fra le ### se tali ultime richieste fossero consentite, rientrando nell'ambito del diritto di “emendatio” di cui all'art.183, c.1, c.p.c., o costituissero un'inammissibile “mutatio”, il Tribunale, come da punto 4 della sentenza, argomentava l'inammissibilità di tali domande, poiché tese, quanto alle prime, a vedersi riconosciuto un eventuale aggravamento delle modalità di esercizio delle contestate servitù di parcheggio e manovra, domanda eterogenea rispetto a quella di “negatoria servitutis”, nonché, quanto alle seconde, perché afferenti alla pretesa indebita occupazione della proprietà attorea rispetto a manufatti prima non contestati. 
Orbene, rispetto a tale decisione, nell'atto di appello che occupa, formulato con una lunga premessa in fatto e la deduzione dello svolgimento del processo, quanto ai motivi, come onere dell'appellante, manca, tuttavia, ogni doglianza specifica circa tale decisione in rito, sì che la disinvolta riproposizione di domande dichiarate inammissibili, senza alcuna contestazione di tale valutazione del primo Giudice, “ a monte” , anche in termini di violazione di legge, preclude in radice l'esame da parte della Corte, dovendosi ritenere tale statuizione del Tribunale passata in giudicato. 
Analogamente la statuizione del Tribunale, sub punto 3, che ha dato atto dell'intervenuta citata rinuncia parziale alle proprie pretese da parte del , sì da non richiedere alcun esame in merito, valutando tale scelta quale soccombenza, non è stata oggetto di contestazione alcuna, sotto entrambi i profili di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile “ ratione temporis”. 
Da ciò discende che il gravame in esame deve intendersi limitato alla sussistenza o meno della lamentata servitù di parcheggio e manovra, in modo coerente con le conclusioni rassegnate, atteso che nessuna doglianza è stata formulata, diversamente che in primo grado, rispetto alla servitù di posa del con relativa conduttura, ed alla scaletta contestata in origine, manufatti con relative questioni che devono intendersi rinunciate e, comunque, già decise con la sentenza di primo grado. 
Così definito il perimetro decisionale della Corte, rispetto alla richiesta di ### appellante di acquisizione dei documenti già asseritamente prodotti con la 2° memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., devesi osservare quanto segue: - al ### fascicolo di primo grado, risulta che il ### vennero depositate dal due memorie 183, comma 6, c.p.c., con una serie di documenti allegati, numerati e per lettere, in modo non continuativo, in particolare alle ore 17,37, la prima, ed alle ore 17,53 la seconda; - all'atto di appello sono allegati una serie di documenti, fra cui la richiesta di accertamento di conformità ed il diniego di condono, documenti che risultano “modificati” in senso telematico, in ultimo, fra le 18,40 e le 18,44 del 12.2.20, oltre ad una busta telematica, sul cui contenuto, invio e ricezione non vi è, tuttavia, alcuna certezza; - nella terza memoria ex art.183 c.p.c., 5.3.20, devesi, d'altra parte, osservare, la ### dell'odierno appellante non rilevò alcunchè circa omissioni e mancanze nel ### rispetto al precedente deposito; - neppure nelle difese successive risulta vi sia stata richiesta alcuna di essere rimessi in termini per sanare l'asserito disguido tecnico, che ancor più avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale, il che non avvenne ( così le conclusioni di allora “ ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via preliminare e pregiudiziale: sospendere ex art. 295 e ss. c.p.c. il presente giudizio ### in attesa della definizione della pratica amministrativa di annullamento della pratica edilizia n. 41/2016 reg. Perm 10.2018 Prot. 21212 #### denominato -### di conformità- pregiudiziale per la decisione del presente giudizio nel merito in via principale: dichiarare l'inesistenza sui mappali di cui al ### di ### 1 particelle 425 e 441 del diritto di servitù di parcheggio ed area di manovra con conseguente diritto alla rimozione della struttura in ferro con.telo ombreggiante a copertura di tale area, di utilizzazione per posa ed ubicazione di bombolone GPL e relativa conduttura al fabbricato ivi presente di proprietà nonché la scala in muratura ivi posta, oltre ai due pilastri rivestiti in pietra, i manufatti esterni al cancello contenenti delle utenze. 
Ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà . 
Condannare il ### l risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore nell'importo di € 25.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvis iuribus”. 
Da ciò discende, pertanto, che il disguido tecnico posto a fondamento dell'integrazione documentale invocata in appello, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non è provato, in particolare con riferimento al tempestivo corretto, valido, invio di una terza busta, oltre quelle citate, con il contenuto indicato, la condotta concludente del soggetto interessato, anteriore alla pronuncia del Tribunale, confortando tale decisione anche in ordine alla non immediatezza della reazione, insita nel disposto di cui all'art.153 c.p.c. ( vedasi, ex plurimis, Cass, sez.6-1, n. 22342, 5.8.21, secondo cui: “La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento)” Va, pertanto conclusivamente osservato: - che i documenti acquisiti al processo sono solo quelli che risultano già inseriti nel fascicolo di primo grado ( compresi quelli transitati dalla fase cautelare cartacea) e non altri, documenti da trattare, peraltro, nei limiti della loro rilevanza per la decisione; - che, parimenti, ogni questione afferente ai capitoli di prova, al di là della motivazione del primo Giudice, non può prescindere dal fatto che, in ogni caso, da un lato la conferma di documenti cartacei, come tale, non fa acquisire valenza di prova testimoniale a mere valutazioni tecniche, dall'altro quanto oggetto delle diverse pratiche amministrative doveva, comunque, essere provato con documenti, in rapporto agli artt. 2697 e segg. c.c., per quanto, nel caso, rilevante. 
La richiesta preliminare dell'appellante, dunque, non può trovare accoglimento, ogni ulteriore deduzione connessa alle scelte istruttorie del primo Giudice, come detto, ed alla decisione dello stesso, sconfinando in argomenti difensivi suggestivi, che non giustificano alcuna autorizzazione a produrre quanto richiesto, il tutto, peraltro, assorbito dall'argomento, dirimente, utilizzato dal Tribunale, circa l'autonomia del piano pubblicistico/urbanistico, da quello fra privati, che è l'unico, invece, che afferisce al presente processo, l'oggetto di causa, d'altra parte, rispetto all'attualità, essendo lo stato di fatto nel momento in cui il acquistò la proprietà. 
Occorre, ancora, affrontare il tema afferente alle deduzioni di cui alla note scritte 30.9.21, con particolare riferimento alle fotografie prodotte, che, prima ancora di essere irrilevanti, in rapporto all'effettivo oggetto del gravame ( cui è estraneo il manufatto per ombreggiatura) ed a quanto “ leggibile” dalle stesse, sono effettivamente prodotte in violazione dell'art.345 c.p.c., atteso che ### meramente asserita è la dedotta impossibilità di produzione tempestiva, la quale, viceversa, avrebbe dovuto essere segnatamente provata. La natura dei documenti, anche in termini di datazione, a fronte di un contezioso, come risulta dalle stesse difese, risalente e assai aspro, rende ancor più evidente la carenza di tale prova presupposta per la produzione in appello: ciò precede, ed assorbe, la contestazione dell'appellato anche circa l'oggetto della rappresentazione fotografica, dovendosi escludere l'utilizzabilità di detti documenti. 
Quanto sopra argomentato in rito, può, dunque, passarsi al merito della decisione del gravame, rispetto a quanto, come detto, è stato validamente devoluto a questa Corte. 
A tal riguardo appare essenziale confermare la statuizione del Tribunale circa la possibilità giuridica di una servitù di parcheggio ( che implica quella di manovra), questione sulla quale si sono recentemente pronunciate, in senso favorevole, le ### della Suprema Corte di Cassazione, segnatamente come da sentenza n.3925, 13.2.24, che ha ricompreso nell'ambito di operatività degli artt.1027 e segg. c.c. , tale “ peso”, su un fondo a favore dell'altro, in base all'esame del titolo ed ad una verifica in concreto che consenta di apprezzare, in ragione della situazione di fatto, l'attribuzione del vantaggio a favore di un fondo, per la sua migliore utilizzazione. 
Nello specifico, richiamate le citazioni di cui alla sentenza, a partire dal revirement di cui alla pronuncia Cass.n. 16698, 6.7.2017 ( circa la compatibilità ontologica fra servitù, rispetto alla struttura codicistica di tale istituto, e servitù aventi quale contenuto quella di parcheggio), merita di essere riportato, quale parametro di valutazione della fattispecie, rispetto alle doglianze di cui al gravame, quanto motivato nella citata sentenza, in particolare sub pagg.13 e 14, secondo cui, dunque: “ Tornando al tema specifico della servitù di parcheggio e riprendendo il passaggio motivazionale di Cass. sentenza 6 luglio 2017, n. 16698 cit., la tesi favorevole alla costituzione della servitù di parcheggio valorizza il concetto di tipicità strutturale, ma non contenutistico della servitù. Sulla base di tali considerazioni, dunque, l'autonomia contrattuale è libera di prevedere una utilitas - destinata a vantaggio non già di una o più persone, ma di un fondo - che si traduca nel diritto di parcheggio di autovetture secondo lo schema appunto della servitù prediale e quindi nell'osservanza di tutti i requisiti del ius in re aliena, quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (non necessità dell'altrui collaborazione, ai sensi dell'art. 1064 cod. civ.), l'inerenza al fondo servente (diritto opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù), l'inerenza al fondo dominante (l'utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione), la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà. 
Sotto quest'ultimo profilo, come già affermato da questa Corte (v. Sez. U. n. 28972 /2020 cit.), la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale; insomma, la costituzione della servitù, concretandosi in un rapporto di assoggettamento tra due fondi, importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente. Ciò posto, non vi è dubbio che lo stabilire se un contratto debba qualificarsi come contratto ad effetti reali o come contratto ad effetti obbligatori attiene all'ermeneusi negoziale, la cui soluzione compete al giudice di merito (cfr. tra le tante, ### n. 8434 del 2020 cit.). 5 Nel dirimere il contrasto di giurisprudenza, va quindi riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione”. 
In forza di tale conclusione, che, va chiarito, come evidenzia la Suprema Corte, quale presupposto del principio di diritto esposto, afferiva ad una convenzione negoziale di servitù di parcheggio, oggetto del giudizio, nulla impedisce che la servitù di parcheggio medesima, con le peculiarità di “ realità” sopra richiamate, possa essere costituita anche per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 Si tratta, d'altra parte, di un modo di acquisto a titolo originario ed “ipso iure” di una servitù, che trova il suo fondamento in uno stato di fatto determinato o lasciato dall'originario unico proprietario dei due fondi, rispetto all'asservimento di uno a favore dell'altro, in rapporto ad un determinato specifico “peso”, situazione fattuale che viene creata o mantenuta anche nel momento in cui l'unicità della proprietà cessa: in questo caso, d'altra parte, pur non essendo centrale l'elemento negoziale, rectius la volontà presunta o tacita del proprietario unitario, ma quanto, invece, si appalesa, è altrettanto vero che, a fronte, ancor più della prevista possibilità di prova con qualsiasi mezzo, certo non estranei all'interpretazione della situazione fattuale risultano anche gli elementi afferenti alla volontà dell'unico proprietario, rispetto al susseguirsi degli eventi e delle sue scelte, fra cui gli atti negoziali anche successivi. 
A tal riguardo, pertanto, va osservato, condividendo le considerazioni del Tribunale, quanto segue: - è pacifico che la fosse proprietaria sia dei fondi ceduti a che di quelli poi acquistati, in epoca successiva, in sede ###ogni caso a titolo derivativo, dal ; - dall'atto 19.8.2005 emerge che il acquistò beni costruiti dalla società venditrice, in forza di successive concessioni edilizie, il tutto come emerge sub “ provenienza” e sub dichiarazioni edilizie ed urbanistiche nel citato atto; - quanto acquistato dal era una porzione di casa, segnatamente descritta, facente parte di un edificio con altro appartamento, con annesso terreno adibito a giardino, il tutto indicato con il map. 443, sub 1, al catasto fabbricati, ed al mapp. 423 del catasto terreni, compendio confinante con l'appartamento sub 2, mappali 441, 424 e 431; - il ### la cedeva, come da rogito in atti, ### , appartamento con corte di pertinenza, composto anche da una autorimessa, due cantine e due ripostigli ed accessori, confinante con il mappale 443 sub 1, già di proprietà del , e con il mappale 442 per il resto, dando atto della presentazione di sei domande in sanatoria, rispetto alle originarie concessioni, domande tutte risalenti al 10.12.2004, il tutto nell'ambito di un accollo di mutuo e ferma la stessa provenienza degli immobili indicata nell'atto del 2005; - a seguito di decreto di trasferimento 18.6.2014 del Tribunale di ### venivano acquistate dal le particelle, in particolare, 441 e 425, quale residua proprietà della soggetta ad esecuzione forzata immobiliare, particelle rispetto alle quali, come da atto di precetto per rilascio 14.7.2018, veniva lamentato in capo per quanto qui rileva, l'uso quale posteggio; - risulta dalla planimetria agli atti e dalle fotografie prodotte da entrambe le ### processuali, che l'area, di cui si controverte in via residua, è l'accesso carrabile rientrante nel mappale 441, collocato, dopo il cancello di ingresso all'intero compendio immobiliare già di , e nello specifico nello slargo di tale percorso, a margine del map.425, prima del restringimento che conduce oltre e all'ingresso del mapp. 443, questo di proprietà esclusiva ; - le fotografie citate ed allegate agli atti attestano l'evidenza di tale strada e, in particolare, di detto slargo, uniformemente pavimentato, come ritenuto dal Tribunale, quale opera ### stabile e visibile, destinata a consentire il parcheggio, senza impedire il passaggio, il tutto confermato dalle dimensioni e dalla peculiarità del sito, che si evince dalla planimetria e dalle foto, sito strutturalmente “ complesso” sia per la viabilità, che per il parcheggio, con tanto di cordolo in cemento armato e ringhiera ( manufatto che nulla centra con quello teso all'ombreggiatura); - orbene, le prove orali, oltre, per quanto occorrente i documenti in atti, confermano “l'operazione edilizia” posta in essere da terminata, quanto alle opere, all'atto della prima vendita, al , con annessi servizi e vie di accesso e parcheggio, al di là degli apparenti “ ravvedimenti“ in sanatoria, relativi anche alla seconda vendita, il tutto secondo un assetto di fatto già stabilito dall'unico proprietario, la citata società, un assetto che afferendo, come definitivamente accertato, alle diverse servitù inizialmente oggetto di contestazione da parte dell'attuale appellante, anche rispetto alla collocazione del passaggio e condutture, oltre che servizi, impone di valorizzare ancor più le deposizioni acquisite dal Tribunale, coerenti con l' assenza di mutamento dello stato di fatto; - di particolare rilievo sono, dunque, le deposizioni : - di , abituale frequentatore della proprietà, quale cognato dell'attuale appellato, il quale ha confermato che dal 2005, il usò, fra le altre cose, rispetto alle servitù in origine contestate, anche l'area parcheggio, senza alcun mutamento, rispetto alla produzione 16, nonostante la cessione dell'altro appartamento come sopra rammentato; - di , conoscente del dai tempi dell'infanzia, il quale ha riferito di abitare in zona dal 2004, da prima dell'arrivo del medesimo, confermando di non aver visto mutamenti dal 2005, con riferimento alla foto16, specificando che, all'epoca del suo arrivo, dunque, l'anno prima: “le opere di fabbricato e sottoservizi erano in via di costruzione e di ultimazione ma non riesco ad essere più preciso”, confermando, comunque, l'assenza di mutamenti dal 2005, anche, per quanto qui riguarda, l'area adibita a parcheggi ( ricompresa nel capitolato, in particolare sub 2 e 5); - di altrettanto particolare rilievo, osserva la Corte, è anche che quanto è emerso dai testi dell'allora parte attrice, atteso che: - il teste , esperto e redattore della perizia estimativa in forza della quale ebbe ad acquistare il , dopo aver premesso di aver ricevuto una diffida da parte dello stesso ### che lo aveva chiamato a deporre per una possibile responsabilità professionale, non ha saputo, comunque, ricordare che tipo di accertamenti specifici avesse compiuto, al di là di rammentare ciò che aveva scritto in un sopralluogo ( rispetto al quale, non può tacersi, la presenza o meno di autovetture posteggiate in un'area a ciò chiaramente destinata, ben poco rileva, a maggior ragione tenuto conto del fatto che il compendio immobiliare abitativo era relativo , in sostanza, a due appartamenti e la servitù di cui si tratta ineriva ad un solo dei due fondi); - il teste , delegato alla vendita dal G.E., non ha saputo fornire alcuna informazione sul compendio oggetto di esecuzione forzata, assumendo di non ricordare, sostanzialmente, nulla; - il teste , perito di parte interessato dal , al fine di verificare i confini, si noti, ad aggiudicazione e trasferimento avvenuti, nulla ha saputo dire rispetto allo stato dei luoghi anteriore al 2015 ( “premetto che io ho preso visione dello stato dei luoghi solo nel 2015, quindi non so riferire relativamente al periodo precedente”), sì da riferire , di fatto, la ricostruzione difensiva dell'attore, origine della causa, rispetto ad, in tesi, elementi progettuali e condotte intervenute dopo 10 anni dalla vendita da parte dell'unica proprietaria “ ; - il teste , altro consulente nominato dal , “…per dare consulenza dal punto di vista tecnico, relativamente a questa causa, l'anno scorso, 2019…”, parimenti nulla ha saputo dire sullo stato dei luoghi nel 2005, così da riferire, senza saper collocare in che anno, che la società proprietaria dell'intero, in difformità dalla concessione, aveva effettivamente costruito un fabbricato bifamiliare, invece che monofamiliare, il che, a ben vedere, conforta l'asservimento della società di un fondo all'altro, rispetto alle varie servitù oggetto di causa e, per quanto rilevante, circa l'area parcheggio e manovra del fondo , primo acquirente, coerentemente, come ### dichiarato da detto teste, alla successiva vendita dell'altra porzione del fabbricato alla società ### rimanendo titolare la dei residui mappali relativi a tale operazione immobiliare, poi oggetto di esecuzione forzata.  - di nessuna rilevanza, in parte per quanto già detto, è la diversità del progetto originario, rispetto a quello che fu effettivamente realizzato e venduto rispetto ad un, si torna a dire, assetto fattuale determinato dall'unico proprietario e mantenuto all'atto della vendita che occupa, quale peso sui propri residui fondi, nello specifico sullo slargo di cui al mappale 441, a margine del 425, come descritto in atti, poi oggetto di esecuzione forzata; - di nessun rilievo concreto è , pertanto, ricostruire quanto voluto sulla “carta” , rispetto al realizzato e venduto, in fatto, a fronte, chiaramente, di crescenti difficoltà economiche che ben spiegano l'evolversi come sopra della citata “ operazione immobiliare” ed anzi confortano nel ritenere che l'originaria unica proprietaria abbia inteso creare l'asservimento in questione, a favore del fondo venduto nel 2005, per renderlo più appetibile, rispetto ad uno stato dei fondi finitimi del tutto eloquente; - quanto sopra esposto risulta, peraltro, coerente, “ ictu oculi”, anche con la frammentarietà dell'acquisto, come da D.T. 18.6.2014, al di là della metratura, una frammentarietà che avvalora le risultanze esposte, al di là della stima effettuata dall'### del Tribunale, senza tenere in debita considerazione lo stato dei luoghi, circa la pretesa assenza di pesi su quanto ceduto, nonostante la già prospettata complessità del compendio immobiliare oggetto di esproprio, a fronte delle vendite pregresse e dei titoli abilitativi. 
La realtà di tali acquisizioni, occorre porre in risalto, non è posta in discussione dal manufatto contestato tardivamente, teso a creare un ombreggiatura, poichè rispetto alla servitù di parcheggio e manovra di cui è causa la stessa era identificata in modo idoneo da quanto sopra emerso, in termini di conformazione dei luoghi e della strada, nonché sequenza delle condotte ( tanto che il Tribunale ha assunto che ogni domanda afferente a detto manufatto era una “mutatio”, tesa a far valere un aggravamento della servitù medesima). 
Parimenti del tutto irrilevante è il contenuto meramente dichiarativo del decreto di trasferimento, che così come le relazioni di parte, redatte ex post, nulla smentiscono rispetto allo stato di fatto all'atto dell'acquisto e successivamente, irrilevante essendo, altresì, ogni deduzione circa pretese più comode vie di accesso, rilevanti in termini di costituzione coattiva di servitù di passo, non più oggetto di causa. 
Da quanto sopra, rileva la Corte, discende con evidenza l'infondatezza dell'appello, che va respinto, con assorbimento delle conseguenti pretese di circa la cessazione di condotte abusive da parte del e di risarcimento danni, rispetto a condotte in realtà lecite ( così come assorbite, va detto, sono le altre ragioni fatte valere dall'appellato per contrastare le doglianze avversarie). 
La spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, sì da essere poste in capo all'appellante, in relazione al DM 55/14, con riferimento alle cause di valore fino ad € 26.000,00, con riguardo a tutte le fasi, considerata l'effettività della trattazione nelle successive udienze, spese che, pertanto, con riferimento al parametro medio, vanno liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. 
Non reputa, invece, il Collegio, come in primo grado, che ricorrano i presupposti per la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., tenuto conto che deduzioni infondate, pur reiterate, nell'ambito, va detto, di una progressiva acquiescenza in concreto, in rapporto a tutte le contestazioni originarie, non consente di ritenere sussistente un abuso del diritto di azione e difesa, ai fini della citata norma ( le controversie penali fra le ### essendo estranee al presente giudizio). 
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02, in capo a , per il pagamento del doppio contributo unificato. ### P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 771/20 emessa dal Tribunale di ### pubblicata il ###, la Corte così provvede: RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, ### integralmente la sentenza impugnata; ### E ### al pagamento delle spese processuali del grado in favore della ### appellata, spese che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed Iva come per legge; DA' ATTO, in ragione della decisione assunta, che ricorrono i presupposti , in capo all'appellante , per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.  ### lì 7.1.2025 ### Dott. ##### 

causa n. 328/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
1

Tribunale di Venezia, Sentenza n. 558/2021 del 23-03-2021

... indicati. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte avversarie per le ragioni già svolte nelle proprie memorie, chiedendo nel denegato caso di ammissione delle prove orali avversarie di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati. ### della convenuta: nel merito: - accertati tutti gli atti e fatti descritti in narrativa; - accertarsi e dichiararsi la sussistenza della servitù di passaggio come descritta in narrativa a favore e contro di mappali 81, 763 e 1131 (mt. 3 su ciascuna delle proprietà) costituitasi per contratto e/o per destinazione del padre di famiglia; - in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la avvenuta usucapione della medesima servitù per uso ultraventennale pacifico, pubblico, continuo e non interrotto; - in via ulteriormente subordinata: costituirsi ex art. 1032 c.c. la medesima servitù sopra descritta; - respingersi le domande degli attori perchè infondate in fatto e diritto; - spese rifuse; in via istruttoria: - ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli nn. 3-4-5-6-10-11-12 della seconda memoria ex art. 163 cpc1.6.2017; - disporsi integrazione della relazione tecnica depositata con la descrizione storica dello (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 13095/2016 R.G. promossa da: (c.f. ) e (c.f.  ), con gli avv.ti ### e ### attori contro (c.f. ), con l'avv. ### convenuta #### degli attori: Nel merito ### e dichiarare, in conformità a quanto rilevato dal CTU nella propria perizia, la insussistenza di un diritto di servitù di passaggio a favore dei fondi della società come individuati in premessa, a carico della fascia di terreno larga metri 3 facente parte dei mappali 1131 (già 665) e 763 (già 693 e 763) del foglio 117 (già foglio 9) del ### del Comune di ### di comproprietà dei signori e così come anche evidenziati graficamente nelle premesse dell'atto, contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori. ####### P. ### Condannare altresì la convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa a favore dei signori e ### inoltre, la convenuta medesima al rimborso in favore degli attori dei compensi e delle spese di lite, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 
In via istruttoria Si insiste, per mero scrupolo difensivo, sui mezzi di prova non ammessi e precisamente sul capitolo di prova per testi sub e) di cui alla seconda memoria autorizzata depositata in data 1° giugno 2017 (ivi, pag. 5) con i testi indicati. 
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie tutte avversarie per le ragioni già svolte nelle proprie memorie, chiedendo nel denegato caso di ammissione delle prove orali avversarie di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati.  ### della convenuta: nel merito: - accertati tutti gli atti e fatti descritti in narrativa; - accertarsi e dichiararsi la sussistenza della servitù di passaggio come descritta in narrativa a favore e contro di mappali 81, 763 e 1131 (mt. 3 su ciascuna delle proprietà) costituitasi per contratto e/o per destinazione del padre di famiglia; - in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la avvenuta usucapione della medesima servitù per uso ultraventennale pacifico, pubblico, continuo e non interrotto; - in via ulteriormente subordinata: costituirsi ex art. 1032 c.c. la medesima servitù sopra descritta; - respingersi le domande degli attori perchè infondate in fatto e diritto; - spese rifuse; in via istruttoria: - ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli nn. 3-4-5-6-10-11-12 della seconda memoria ex art. 163 cpc1.6.2017; - disporsi integrazione della relazione tecnica depositata con la descrizione storica dello stato dei luoghi anche in relazione ai rilievi aerofotogrammetrici della ### già agli atti di causa; - prova contraria con i testi già indicati in memorie ex art. 183 cpc in ipotesi di ammissione di prove orali di controparti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### Con atto di citazione notificato via pec in data ### i sigg.ri e ha nno convenuto in giudizio avanti all'intestato al fine di accertare l'insussistenza del diritto di servitù di passaggio a favore dei fondi in proprietà della convenuta ed a carico della striscia di terreno, larga mt. 3, facente parte dei mappali 1131 e 763 del foglio 117 del catasto fabbricati del Comune di ### in comproprietà degli attori, con conseguente ordine alla convenuta di cessazione di qualsivoglia turbativa nei confronti della proprietà attorea e risarcimento del danno.  ### l'assunto attoreo, in particolare: - i sigg.ri e sono comproprietari degli immobili siti in ### censiti al catasto fabbricati al fg. 117 mn. 1131 e 763, costituti da edificio abitativo ed appezzamento di terreno, in forza di atti di compravendita del 17.10.89 e 19.4.90; - i predetti immobili appartenevano, unitamente a quelli confinanti sul lato est, ai fratelli ed fino a quando, con atto del 23.9.76, gli stessi sono stati divisi in due lotti longitudinali; - all'attualità, a seguito di successivi frazionamenti, i mappali degli attori confinano ad est con il mappale 81, di proprietà di che l'ha acquistato con rogito del 27.1.97; - all'epoca della divisione risalente al 1976, i condividenti avevano stabilito che l'accesso alle rispettive proprietà avvenisse dalla via ### posta a nord, per il tramite di una stradina di 6 metri, il cui asse era posto lungo i confini delle proprietà (in allora corrispondenti ai mappali 81 e 631), che venivano, pertanto, gravate di servitù reciproca di passaggio con ogni mezzo; - i condividenti stabilivano altresì l'obbligo per i proprietari del mappale 81, sul quale insisteva una costruzione posta a confine con il mappale 631, di procedere, su richiesta dei confinanti, alla demolizione di quella parte del fabbricato necessaria a realizzare la concordata larghezza di 6 metri della stradina; demolizione o arretramento che, peraltro, non sono mai avvenuti; ### - la servitù di passaggio, come costituita nel 1976, si estende dalla via ### fino al termine dei suddetti mappali frontisti 81 e 631, non riguardando quelli più interni, all'epoca contrassegnati con i numeri 632 e 633, da una parte, e 80 e 634, dall'altra; - nei successi atti di compravendita del 9.4.79 e 17.10.89 tale servitù veniva erroneamente descritta come riguardante anche i mappali più interni e, comunque, quand'anche si volesse ritenere che con tali atti sia stata costituita una nuova servitù, la stessa, a tutto concedere, potrebbe riguardare unicamente gli attuali mappali 763 e 1131 (di proprietà attorea), non invece quelli frontisti (di proprietà della convenuta), essendo rimasti i danti causa della convenuta estranei ai predetti rogiti; - ha di recente realizzato, sui propri terreni acquistati nel 1997, alcuni posti auto a cielo aperto, a pochi metri di distanza dal confine con i mappali di proprietà attorea, nonché un complesso residenziale con accesso da ### parallela a sud di ### - numerosi autoveicoli, del complesso residenziale o dell imboccano la stradina di accesso da ### e proseguono verso l'interno al fine di posteggiare nei suddetti spazi, così invadendo la proprietà attorea, non gravata da alcuna servitù di passaggio; - diffidata a procurare la cessazione di tali molestie e turbative, ha opposto l'esistenza di una servitù di passaggio anche a carico dei mappali 763 e 1131 di proprietà attorea. 
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio concludendo per il rigetto delle avverse domande e l'accertamento, in via riconvenzionale, dell'avvenuta costituzione della servitù, denegata dagli attori, per contratto o destinazione del padre di famiglia, ovvero, in subordine, il suo acquisto per usucapione o, in ulteriore subordine, il diritto alla sua costituzione ex art. 1032 La causa, istruita mediante Ctu e l'assunzione di prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.20 sulle conclusioni ivi precisate dalle parti. 
Le domande attoree sono risultate fondate e vanno accolte. 
Risultano, invece, infondate le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta. ### Va preliminarmente osservato, quanto al riparto dell'onere probatorio nell'azione di negatoria servitutis, che, mentre all'attore compete la prova della proprietà del fondo, al convenuto, invece, spetta la prova dell'affermato diritto di servitù. 
Quanto alla proprietà del fondo, la prova, come noto, è meno stringente rispetto all'azione di rivendica, risultando sufficiente la produzione dell'atto di acquisto. 
Prova che, nel caso, è stata debitamente fornita dagli attori. 
La convenuta ha opposto l'esistenza di una servitù di passaggio sulla parte della stradina, larga 3 metri, ricadente nei mappali 763 e 1131 attorei, allegando, quale titolo di acquisto, in via gradata, il contratto, la destinazione del padre di famiglia e l'usucapione, ovvero, in via subordinata, il diritto alla sua costituzione per legge ex art. 1032 Quanto all'affermato titolo contrattuale, la convenuta assume che la costituzione dell'affermata servitù risulterebbe dall'atto di divisione del 23.9.76, con il quale i fondi ora in proprietà delle parti vennero divisi dagli eredi dell'originario unico proprietario. 
Nell'atto di divisione (doc. 6 attoreo), si osserva, veniva costituita servitù di passaggio, per ogni mezzo ed uso, della complessiva larghezza di metri 6, a cavallo del confine tra i mappali (in allora) 81 e 631 e per tutta la lunghezza del confine stesso, a favore e a carico reciproco dei fondi contestualmente divisi. 
Come confermato dal ### il quale ha analizzato le successive variazioni catastali, conseguenti ai frazionamenti, dei terreni divisi nel 1976, l'area oggetto di servitù non interessa gli attuali mappali 763 e 1131 attorei, ovvero il proseguimento verso sud della stradina che parte da ### (### Ctu, pag.  17).  ### ha precisato, altresì, che nell'atto di compravendita del 9.4.79 (doc. 3 attoreo), con il quale venivano venduti i mappali 82 (attuale 762), 664 e 693 (attuale 763), veniva costituita nuova servitù nel confine nord-ovest dei mappali 82 e 664 (entrambi, ora, di proprietà attorea) e veniva richiamata la servitù costituita nel 1976, il cui asse, peraltro, veniva erroneamente individuato nel confine a sud est dei mappali venduti (### Ctu, pag. 6). Nell'atto in data ###, con il quale gli attori acquistavano l'attuale mappale 763 (doc. 1 attoreo), venivano richiamate le servitù descritte nell'atto del 9.4.79 e nell'atto di divisione del 1976. 
Con il rogito del 19.4.90, con il quale gli attori acquistavano l'attuale mappale 1131 (doc. 2 attoreo), osserva il Ctu che la servitù costituita con la scrittura del 9.4.79 non aveva più ragione d'essere, essendo i mappali 1131 e 763 tra loro internamente comunicanti (### Ctu, pag. 9). 
Come evidenziato dal patrocinio attoreo, l'atto del 9.4.79, che, come annotato dal ### contiene erronea descrizione dell'estensione della servitù costituita nel 1976, non potrebbe, in ogni caso, interpretarsi come costituzione di nuova servitù a favore dell'attuale mappale 81, giacché all'atto non partecipò il titolare del predetto mappale. Come noto, i modi di costituzione della servitù sono solo quelli tipicamente previsti dalla legge, tra cui non rientra l'atto unilaterale di riconoscimento proveniente dal proprietario del fondo servente. 
Va escluso, dunque, in virtù di quanto esposto, che la servitù reclamata dalla convenuta sia stata costituita contrattualmente. 
Quanto alla destinazione del padre di famiglia, può osservarsi quanto segue. 
Tale modo di acquisto, come noto, si verifica allorquando l'originario unico proprietario dei fondi abbia lasciato uno stato di fatto dei luoghi dal quale risulti l'esistenza della servitù a favore di una parte ed a carico dell'altra. 
Peraltro, come precisato dall'art. 1062, 2° co., c.c., l'acquisto è escluso in presenza di una “disposizione relativa alla servitù”. 
Tale disposizione, come precisato dalla giurisprudenza, si ha non solo nell'ipotesi di atto espresso con il quale venga manifestata la volontà contraria alla costituzione della servitù, ma anche nel caso di clausola, inserita nel negozio per effetto del quale i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario, che prevede espressamente la costituzione di una servitù dello stesso tipo di quella che sarebbe sorta per destinazione ma diversa per estensione e/o modalità di esercizio e presenti, pertanto, un contenuto incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza di legge, determinerebbe il sorgere della servitù (si veda, in tal senso, Cass. n. 5312/98; Cass. n. 281/97; Cass. 3116/95). 
Nel caso, pertanto, quand'anche dimostrata l'esistenza di una situazione di fatto, al momento della divisione, idonea a rivelare un asservimento degli attuali fondi attorei in favore del fondo della convenuta ai fini del passaggio interno verso sud, la clausola espressamente pattuita con la quale, come visto, i condividenti costituivano una servitù reciproca larga 6 metri, a cavallo del confine tra i mappali (in allora) 81 e 631 e per tutta la lunghezza del confine stesso, esclude il sorgere del diritto ex art. 1062 Pare evidente, infatti, che la servitù espressamente pattuita corrisponde, per tipologia, a quella oggi reclamata e ne differisce per lunghezza: la prima si arresta all'attuale mappale 762 in corrispondenza della recinzione a confine con il mappale 763, mentre la seconda prosegue verso l'interno. 
Soggiunto che, in ogni caso, la ricostruzione svolta dal Ctu (si vedano, in particolare, le pagg. 23-24 dell'elaborato) sembra escludere che, al momento della divisione, il titolare dell'attuale mappale 81 avesse la necessità di utilizzare la stradina per cui è causa al fine di accedere ai fondi posti nella parte sud, godendo lo stesso di altro passaggio attraverso il mappale 420. Circostanza, questa, che porterebbe, comunque, ad escludere potesse esistere, all'epoca, una situazione di asservimento dei fondi attorei a quello della convenuta. 
Quanto al preteso acquisto per usucapione, valga quanto segue.  ### per usucapione della servitù apparente presuppone, come noto, l'esistenza di opere visibili e permanenti finalizzate all'esercizio della servitù ed il concreto esercizio del possesso (cioè del passaggio) per il tempo necessario ad usucapire. 
Nel caso, naturalmente, rilevano solo gli atti di esercizio compiuti dopo la divisione dei fondi, giacché, come noto, nemini res sua servit. 
La convenuta assume che la conformazione dei luoghi, quale risultante dai documenti di causa e dalla relazione del ### dimostrerebbe inoppugnabilmente che la stradina per cui è causa è sempre stata destinata, dai proprietari confinanti, alla penetrazione all'interno dei fondi a partire dalla via ### Utilizzo, quest'ultimo, che sarebbe stato continuativamente mantenuto dai precedenti titolari del fondo asserito dominante e, in seguito, dalla convenuta. 
Peraltro, si osserva, al di là della idoneità dei luoghi a rivelare l'esistenza dell'asservimento, la convenuta non ha provato in maniera convincente il concreto esercizio del passaggio, nelle modalità reclamate, per il tempo necessario ad usucapire. 
I testi , ed hanno riferito che ed i figli d ha nno sempre utilizzato la stradina per raggiungere i campi situati a sud. 
La circostanza, peraltro, non assume concreto rilievo ai fini di causa giacché , precedente titolare del mappale 81, risulta deceduto ancora nel 1981 (come si evince dal doc. 6 della convenuta). 
Quanto riferito dagli altri testi in ordine all'utilizzo dell'area retrostante il ristorante (trattoria “da ” fino al 1989/1990 e, successivamente, “”), per l'utilizzo dei giochi ivi collocati o per il parcheggio degli autoveicoli con accesso attraverso la stradina per cui è causa, non assume, parimenti, rilievo deciso, considerato che la servitù reclamata ha ad oggetto specifico l'area dei mappali attorei 763 ed 1131 che si estende per 3 metri a partire dal confine con il mappale 81 e le testimonianze assunte non consentono di ritenere raggiunta una prova precisa circa l'utilizzo costante della predetta fascia di terreno per il passaggio delle persone e/o dei mezzi. 
Va poi osservato, sotto altro profilo, che, come sembra emergere dall'espletata ### la parte sud dell'ipotetica servitù sarebbe stata interclusa in data antecedente al 1992 (### Ctu, pag. 28). 
Anche tale circostanza contraddice gli assunti della convenuta, giacché, anche ammessa la prova del possesso, dal 1976 al 1992 non sarebbe maturato il termine ventennale, mentre, per il periodo successivo, l'interclusione avrebbe impedito l'esercizio del passaggio. 
Quanto, infine, alla sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, valga quanto segue. ### Come precisato dal Ctu (### peritale, pagg. 25-269), la parte sud del fondo della convenuta non risulta interclusa, essendo presente un accesso carraio e pedonale da ### parallela a sud di ### (### Ctu, pag. 24).  ### ha, peraltro, anche osservato che, in mancanza della servitù oggi reclamata (cioè sull'area di tre metri, a partire dal confine con il mappale 81, sui frontistanti mappali 763 e 1131 attorei), l'utilizzo dei parcheggi sull'area realizzata dalla convenuta a servizio dell'edificio residenziale diventa impossibile, giacché la metà della stradina (pari a tre metri) di proprietà della convenuta non è sufficiente per la manovra di parcheggio. 
Sembra configurarsi, pertanto, non un'interclusione assoluta, ma relativa del fondo, che, ex art. 1052 c.c., può fondare il diritto al riconoscimento del passaggio coattivo laddove il giudice lo riconosca rispondente alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. 
La giurisprudenza ha di recente ampliato le necessità idonee a giustificare il passaggio coattivo a favore del fondo relativamente intercluso, precisando che le stesse possono anche attenere all'esigenza di consentire una piena accessibilità agli edifici abitativi (si veda, in tal senso, Cass. n. 10045/08; Cass. n. 14103/12). 
Esigenza, questa, che potrebbe ricorrere nel caso di specie, con riferimento all'accesso all'edificio residenziale. 
Gli attori assumono che dovrebbe escludersi il diritto reclamato laddove la necessità del passaggio sia riconducibile, come nel caso, a colpa del proprietario del fondo dominante, ovvero ad un'improvvida iniziativa edilizia di la quale ha realizzato l'area di parcheggio variando il progetto inizialmente presentato dall'originario titolare della licenza e confidando nell'esistenza della servitù oggi reclamata. 
Come evidenziato dal ### in effetti (### Ctu, pag. 29), “la C.E. n. 92/12661 riporta sul lato ### una recinzione di parte attrice a m. 3,00 dall'asse della strada ed una recinzione ad Est di parte convenuta sempre a m. 3,00 dall'asse della strada. Fosse rimasta questa la situazione dei luoghi, con i parcheggi tutti interni alla particella 81 di parte convenuta e quindi interni alla recinzione di progetto della C.E. 92/12661, è ragionevole ritenere che nessuna causa sarebbe stata iniziata. ### La causa invece verte sull'utilizzo di una servitù non esistente, utilizzo avvenuto a seguito dell'abbattimento della suddetta recinzione e della formazione dei parcheggi esterni e non più interni rispetto alla nuova recinzione della particella 81”.  ### progetto edilizio, quindi, prevedeva gli spazi di parcheggio all'interno della recinzione posta nel mappale 81. 
Le successiva variazioni ottenute dalla convenuta prevedono, invece, lo spostamento dello spazio di parcheggio verso i frontistanti mappali e, per l'effetto, la necessità di utilizzare, quale spazio di manovra, anche la fascia di tre metri ricadente nei mappali attorei.  ### relativa del fondo (con riferimento alle precisate necessità di parcheggio) non appare, dunque, connaturata alla naturale conformazione dello stesso ma risulta essere una conseguenza dell'iniziativa urbanistica della convenuta, la quale, confidando nell'utilizzo della servitù oggi reclamata, ha creato, come osservato dal Ctu (### Ctu, pag. 19), mq. 218 di parcheggi con la rispettiva area di manovra, condizione necessaria, questa, per la realizzazione dell'edificio residenziale, nell'attuale volumetria, nel rispetto degli standard previsti ex L. 122/89. 
Sul punto, come precisato da condivisibile giurisprudenza richiamata da parte attrice, l'interclusione relativa del fondo può anche dipendere dall'iniziativa edilizia del titolare del fondo preteso dominante, tuttavia, per essere meritevole di tutela ex art. 1052 c.c. (con la costituzione del passaggio coattivo), questa dev'essere richiesta al giudice prima dell'intervento edilizio “in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari” (così, testualmente, Cass. n. 944/13). 
Va accolta, pertanto, la domanda negatoria svolta dagli attori, con rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta. 
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, nulla è stato allegato e provato in ordine all'an. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/14, secondo il valore della causa indicato in citazione. 
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. p.q.m.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - accerta e dichiara l'insussistenza di alcuna servitù di passaggio a carico dei fondi attorei contrassegnati al C.F. del Comune di ### al fg. 117 mappali 763 e 1131 ed a favore del fondo della convenuta contrassegnato alla particella 81, ordinando alla convenuta la cessazione di ogni turbativa; - rigetta tutte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, aventi ad oggetto l'accertamento dell'esistenza della predetta servitù o la costituzione della stessa; - condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, € 254,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; - pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte convenuta.  ### 22/03/2021 

Il Giudice
dott. ### Filippone


causa n. 13095/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Filippone

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23131 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.149 secondi in data 20 gennaio 2026 (IUG:H7-0ECDDF) - 2273 utenti online