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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte al n. 403 del ### del Tribunale di Terni dell'anno 2022, al n.416 dell'anno 2023 e al n. 563 dell'anno 2024, vertenti TRA ### E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione - attrice E ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta ### contratto di somministrazione e transazione ### delle parti: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)A)Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### E ### S.R.L., (di seguito per brevità indicata anche come ### tecnologie srl) conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 114.523,25, oltre accessori e spese.
Il giudizio veniva rubricato al N.RG 403/2022.
A fondamento della opposizione eccepiva: la incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; la discordanza tra i consumi rilevati e quelli conteggiati; l'inadempimento contrattuale della opposta fonte di un danno meritevole di tutela risarcitoria che veniva azionato in via riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando in fatto: che il contenzioso trae origine da 3 contratti di fornitura di energia sottoscritti in data 3- 5.08.2021 dalla ### e ### S.r.l. con la Soc. ### S.p.a.; che la opposta provvedeva regolarmente alla fornitura agli indirizzi richiesti nella provincia di ### che con i predetti contratti di fornitura le parti sottoscrivevano contemporaneamente molteplici allegati corrispondenti ai punti di prelievo da alimentare; che i POD oggetto dei contratti erano 143; che in costanza del rapporto contrattuale, invero, solo 108 POD sono stati volturati poiché i restanti 35 hanno incontrato le lungaggini derivanti dalle pregresse morosità comprovata dalla documentazione prodotta; che la opponente sin dal primo mese di fornitura ha omesso i pagamenti ed ha accumulato una morosità pari € 57.701,94; che nonostante i solleciti di pagamento la morosità non è stata sanata; che l'opponente si rendeva morosa anche nel pagamento delle fatture relative ai mesi successivi; che al mese di gennaio 2022, la società ### e ### era morosa per un importo complessivo di € 114.523,25 e inutili erano le richieste di pagamento alla stessa inoltrate.
In diritto assumeva che tutte le eccezioni sollevate dalla opponente sono infondate atteso che: il Tribunale di Terni è competente ai sensi dell'art. 1182, comma 3 cc; parte opponente ha confermato i consumi indicati nelle fatture contestate e le contestazioni alle fatture esposte nella opposizione non tengono conto della normativa di settore; non sussiste l'inadempimento della opponente, né il danno lamentato.
Con ordinanza del 17.3.2023, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 cpc.
Con istanza depositata il ### parte opponente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione, contestata dalla opposta.
Alla udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la causa veniva rinviata su accordo delle parti per valutare una soluzione conciliativa.
Con successiva ordinanza il giudice istruttore, ritenuto di dover decidere unitamente al merito l'eccezione di transazione sollevata dalla opponente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ammetteva le prove richieste.
Con istanza del 3.4.2024 la opponente presentava richiesta di sospensione del processo ex art. 295 cpc e, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza riservata l'istanza veniva disattesa.
Nelle more della celebrazione della prima udienza calendarizzata per l'escussione dei testimoni ammessi, la opponente presentava istanza di riunione ex art. 274 cpc del presente procedimento ad altri due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi del medesimo Tribunale.
Con ordinanza riservata la Presidente di ### dott.ssa ### ritenuta la connessione soggettiva e oggettiva tra la causa iscritta al ###. 403/2022 e quelle recanti RG n. 416/2023 e RG n. 563/2024, non essendo di ostacolo alla riunione la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse, disponeva che i procedimenti fossero chiamati tutti alla medesima udienza dinanzi al Giudice istruttore.
Alla udienza fissata in prosieguo, il giudice tentava la conciliazione, che non aveva buon esito.
B)Con atto di citazione ritualmente notificato la ### E ### S.R.L. conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 170.917,69 oltre interessi e spese della procedura.
Al procedimento veniva assegnato il numero di ruolo RG. N. 416/2023.
La opponente affidava le sue difese a contestazioni analoghe e quelle introdotte nel precedente giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la società opposta insistendo per il rigetto della opposizione sulla base di difese analoghe a quelle proposte nel giudizio di più antica iscrizione.
Il giudice assegnatario disponeva la rimessione del fascicolo alla Presidente di ### per la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc.
Con provvedimento del 3.6.2024 la Presidente di ### disponeva che la causa fosse assegnata alla scrivente giudice, ravvisando la connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quello rubricato al ###. 403/2022, di più antica iscrizione.
Con ordinanza riservata, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc, accolta invece l'istanza ex art. 648 cpc, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 cpc.
Con successiva ordinanza della Presidente di ### già richiamata, il fascicolo era rimesso unitamente agli altri dinanzi alla scrivente giudice per provvedere sulla riunione.
Alla udienza fissata per esame e ammissione dei mezzi di prova, veniva tentata la conciliazione, che non aveva buon esito.
C)Con atto di citazione introdotto con le forme del cd rito ### la ### E ### S.R.L. conveniva in giudizio la ### invocando l'efficacia e la validità della transazione con cui le parti hanno definito con transazione stragiudiziale la lite oggetto dei procedimenti rubricati al ###. 413/2022 e N. 416/2023, rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “1) ### e dichiarare che l'atto di transazione stipulato e sottoscritto dalle parti in data ### ed al quale le stesse hanno dato esecuzione, a composizione del giudizio radicato innanzi al Tribunale di Terni n. 403/22 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/22 del 11.01.2022 della complessiva somma di € 114.523,25 nonché a composizione del giudizio, sempre radicato innanzi al Tribunale di Terni, n. 416/2023 RG avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1045/22 del e### 2020 Serial#: 37c1f223e630d355 3 23.12.2022 della complessiva somma di € 170.917,69, è esistente, valido ed efficace tra le parti; 2) ### e dichiarata l'esistenza, la validità e l'efficacia tra le parti dell'atto di transazione, revocare i decreti ingiuntivi n. 19/22 e 1045/22 muniti di provvisoria esecutorietà, in conseguenza, ritenere e dichiarare che le somme corrisposte da ### e ### srl a ### in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 24.09.2024 vengono trattenute da ### sine titulo, e, per l'effetto, condannare ### alla restituzione in favore di ### e ### srl della somma di € 93.078,30, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dì del pagamento sino al soddisfo; 3) ### infine, parte convenuta, quale parte soccombente, al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Il procedimento veniva rubricato al n. 516/2024 del ### degli ### contenziosi civili.
A fondamento della domanda parte attrice assumeva che era intervenuta tra le parti una transazione per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Terni, che la transazione, valida ed efficace, è stata eseguita con la conseguenza che i decreti ingiuntivi vanno revocati.
Si costituiva in giudizio la società convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: • accertare e dichiarare l'intervenuto annullamento dell'accordo transattivo in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1456 c.c. e 2-4-5 dell'accordo transattivo e dell'applicazione della regola generale integrativa del contratto di cui al combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c.; • In subordine: • accertare e dichiarare il dolo avversario nella gestione dell'iter transattivo ex art. 1439 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la transazione; • In ulteriore subordine: • accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione della transazione ex artt. 2 della stessa per inadempimento avversario e decorrenza del termine ex art. 1976 c.c.; In ogni caso: • rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali espresse in narrativa; • condannare ### e ### srl, al pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
A fondamento delle proprie difese, dopo aver ripercorso l'iter dei giudizi che aveva preceduto la stipula della transazione, deduceva: che le parti avevano stipulato una transazione con riferimento ai giudizi pendenti; che la transazione non era stata onorata; che la transazione era risolta di diritto per inadempimento; che, in virtù dell'art. 1456 cc, la transazione è risolta di diritto e la domanda avversaria è inammissibile, non essendo possibile alcun pronunciamento del giudice al riguardo; che in ogni caso l'accordo transattivo è annullabile per dolo della ### tecnologie srl; che, in ulteriore subordine, è stato violato il termine essenziale ai sensi dell'art. 1476 cc; che la transazione non ha carattere novativo, con la conseguenza che è possibile la risoluzione ex art. 1476 cc.
Il precedente giudice assegnatario rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per valutare la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc. agli altri fascicoli. ### di ### con il provvedimento già richiamato, assegnava il fascicolo alla scrivente giudice.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, veniva fissata la nuova prima udienza nella stessa giornata fissata per il prosieguo dei due giudizi sopra detti.
Alla suddetta udienza venivano svolti gli incombenti previsti dal rito, prima che venisse dichiarata la riunione dei giudizi.
D)Con ordinanza i procedimenti rubricati al N.RG. 416/2023 e N.RG. 563/2024 venivano riuniti al fascicolo rubricato al N. RG 403/2022, in assenza di motivi ostativi correlati alla diversità delle fasi processuali, essendo prevalenti ragioni di economia processuale e di connessione oggettiva e soggettiva che rendevano opportuno il simultaneus processus e non costituendo motivo ostativo la sottoposizione del giudizio di più recente iscrizione alle norme processuali introdotte dalla cd. ### atteso che tutti i giudizi riuniti sono sottoposti al rito ordinario di cognizione, in tutti sono stati concessi i termini per consentire alle parti di formulare le deduzioni assertive e istruttorie previste dal rito applicabile ratione temporis e le garanzie difensive sono state ugualmente assicurate attraverso la prosecuzione dei giudizi riuniti nelle forme del rito ordinario di cognizione disciplinato dalle norme anteriori alla novella citata.
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano nelle forme della trattazione scritta, all'esito delle quali la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc. per lo scambio degli scritti conclusionali.
III)In ordine logico deve essere esaminata per prima la causa iscritta la N. RG 416/2023, avente ad oggetto la transazione, in quanto la valutazione sulla sua validità ed efficacia assume rilievo negli altri due giudizi, a prescindere dalla qualificazione della stessa come novativa o semplice.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.” (Cass. Ordinanza n. 29717 del 11/11/2025).
E' pacifico e provato documentalmente che in data ### le parti abbiano stipulato un accordo transattivo che poneva fine al contenzioso insorto tra le stesse in ordine al pagamento della fornitura di energia elettrica, oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo 403/2022 e n. 416/2023 (all. 1 alla citazione nel giudizio ###. 563/2024).
Nell'atto di transazione le parti davano atto che, a fronte della complessiva posizione debitoria della ### tecnologie srl nei confronti della ### spa portata nei decreti ingiuntivi opposti, la creditrice accettava a saldo e stralcio l'importo di euro 207.185,00, che doveva essere versato in due rate: la prima di euro 100.000,00 al momento della stipula della transazione e la seconda di euro 107.185,00 entro trenta giorni dalla stipula.
E' pacifico e provato documentalmente che la prima rata di euro 100.000,00 sia stata versata con due bonifici bancari emessi il ### con data valuta 6.3.2023 e che la successiva rata sia stata pagata in data ### (all. 9 alla citazione).
Con pec datata 28.2.2023 il legale della ### spa, nell'inviare la copia della transazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, chiedeva “l'invio della contabile attestante l'avvenuto pagamento della prima rata che, come da accordi intercorsi ed ampiamente puntualizzati, deve avvenire tassativamente entro oggi 28 febbraio 2023.” (all.5 alla comparsa).
A tale missiva seguiva una pec in data ### con cui il difensore lamentava che non era pervenuta la distinta di bonifico attestante il pagamento della prima rata entro il termine pattuito del 28 febbraio 2023 e con cui dichiarava che “non essendo stato ancora adempiuto quanto riportato nell'accordo transattivo, in data odierna ho depositato le note in replica autorizzate dal Tribunale di Terni nel procedimento RG 403/2022.
Resto ancora in attesa dell'invio della distinta di bonifico.” (all. 6 alla comparsa).
Con pec del 10.3.2023 il difensore della ### spa contestava la tardività dei bonifici pervenuti, in quanto disposti solo in data 2 marzo e dunque in violazione del termine previsto dalla transazione che correlava il pagamento della prima rata alla stipula, avvenuta in data 28 febbraio 2023.
Nella suddetta missiva il difensore affermava che i suddetti termini di pagamento erano essenziali in ragione della riduzione della pretesa creditoria accordata con la transazione, essenzialità ribadita nella p.e.c. del 23 febbraio 2023, ove si indicava che “Il mancato puntuale rispetto delle scadenze costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente accordo e tutte le somme eventualmente versate verranno trattenute quale acconto sulla maggior somma dovuta”.
Il difensore richiamando l'art. 5 della transazione, comunicava la risoluzione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con conseguente prosecuzione dei giudizi pendenti e dichiarava di trattenere le somme versate quale acconto sul maggior credito.
Parte attrice invoca la validità della transazione intercorsa e la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e la restituzione delle somme pagate alla ### spa eccedenti gli importi indicati nella transazione (circostanza pacifica).
Le domande della attrice sono tutte fondate, non potendosi condividere la lettura della transazione che ne ha dato la convenuta ### spa.
Quest'ultima in primis eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta ad accertare la validità ed efficacia della transazione in quanto ritiene che la transazione si sia risolta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione stessa, invocando a tal fine le clausole sub nn. 2,4,5 della transazione.
La domanda attorea è sicuramente ammissibile, in quanto trattasi di una azione di accertamento della validità della transazione. ### la prospettazione della convenuta le suddette clausole contrattuali, lette unitamente alla pec del 23.2.2023 inoltrata dal proprio difensore che qualificava essenziali i termini di pagamento, integrano una clausola risolutiva espressa di cui la parte non inadempiente si è avvalsa, con conseguente risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
Il Tribunale non condivide la lettura del contratto offerta da parte convenuta, in primo luogo perchè la transazione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, né essa è desumibile dalla intimazione del difensore, che non può di per sé integrare il contenuto del contratto, ne offrirne una interpretazione autentica, peraltro fermamente contestata in questa sede.
La transazione, infatti, prevede il pagamento di una somma a saldo e stralcio del credito azionato in via monitoria, in due rate, la prima al momento della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro i successivi 30 giorni. ###. 5 del contratto stabilisce che "il mancato pagamento nei termini ut supra stabiliti determinerà, ipso iure, la decadenza dal beneficio del termine con facoltà di ### ad agire per il recupero forzoso del proprio credito residuo".
Tale locuzione, nel suo significato letterale, che costituisce il primo canone ermeneutico di un contratto, sta ad indicare che, ove il debitore non avesse onorato le suddette scadenze, il creditore poteva pretendere l'intero credito residuo, tale dovendosi intendere ovviamente quello portato nella transazione in relazione alla rata non pagata e non certo il credito sottostante portato nei decreti ingiuntivi in quanto concordemente ridotto in sede transattiva.
Il creditore, nel caso concreto, posto il ritardo, incontestato, nel pagamento della prima rata, avvenuto due giorni dopo la sottoscrizione della transazione, poteva, in forza dell'art. 5 del contratto, pretendere immediatamente il pagamento dell'intera somma indicata nella transazione stessa, ma non invocare la risoluzione, a cui non aveva diritto.
Peraltro se fosse vera la tesi della convenuta secondo cui la transazione è risolta ipso iure con la dichiarazione del difensore di volersi avvalere della asserita clausola risolutiva, appare del tutto distonico con detta volontà l'accettazione del pagamento sia della prima che della seconda rata, quest'ultimo avvenuto secondo le scadenze concordate.
Il Tribunale ritiene che non vi sia nella transazione una clausola risolutiva espressa di cui la parte poteva avvalersi a fronte del breve ritardo nel pagamento della prima rata.
La difesa della convenuta è incentrata sulla valorizzazione della essenzialità dei termini di pagamento delle rate previste nella transazione, che il Tribunale non ravvisa avuto riguardo al tenore complessivo delle clausole contrattuali, le quali prevalgono, ovviamente, sulla lettura delle stesse che ne dava il difensore con le missive richiamate.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “###à del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.” (Cass. n. ###/2019 e precedenti conformi).
Il Tribunale ritiene che i termini di pagamento previsti nel contratto non erano essenziali, ma, in ogni caso, occorre valorizzare la circostanza che è stato accettato dal creditore l'adempimento tardivo della prima rata, nonché quello, tempestivo, della seconda rata, condotta che, complessivamente valutata, induce ad escludere la natura essenziale del termine ed a ritenere che il breve ritardo nel pagamento della prima rata non precludesse la soddisfazione dell'interesse del creditore.
Ad abundantiam si osserva che, anche a voler ritenere che i termini di pagamento previsti nella transazione fossero essenziali, la violazione di appena due giorni del primo termine di pagamento non appare rilevante nel complessivo equilibrio dei rapporti contrattuali tra le parti, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non vi sono spazi per accedere al rimedio risolutorio invocato dalla convenuta.
Nel caso di specie, manca la prova della perdita dell'interesse all'adempimento a seguito della violazione, davvero minima, del termine previsto, prova non desumibile dalle dichiarazioni rese in favore della società dal legale rappresentante in sede di interpello, valorizzate, invece, dalla ### spa nei propri scritti conclusionali.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che nel tratteggiare la differenza tra causa risolutiva espressa e termine essenziale esprime principi utili a dirimere la controversia di cui è causa laddove afferma che “Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto. (Cass. Sentenza n. ### del 21/11/2023).
Nel caso di specie non risulta dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di adempimento oltre la data considerata (Così Cassazione civile sez. II, 16/03/2018, n.6547 e precedenti conformi), tanto che nella clausola di cui all'art. 5 hanno previsto una decadenza dal beneficio del termine, chiaro segno che il pagamento tardivo (peraltro di appena due giorni), non implicava la perdita di alcuna effettiva utilità per il creditore, elemento che esclude di per sé l'azionabilità del rimedio risolutorio invocato con la pec più volte richiamata ( 6547/2018 in motivazione e precedenti ivi richiamati).
Deve essere disattesa la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'annullamento della transazione per dolo ex art. 1339 cc, in quanto questo rimedio è azionabile nel caso di condotte integranti artifici e raggiri idonei a viziare la volontà dell'altro contraente, mentre nel caso concreto la condotta censurata attiene unicamente alla fase esecutiva della transazione ed il ritardo di appena due giorni nell'adempimento della obbligazione di pagamento della prima rata dell'accordo transattivo non appare indice di dolo contrattuale rilevante ai fini dell'annullamento del contratto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono la transazione è valida ed efficace ed è stata onorata dalla attrice che ha versato tutta la somma in essa prevista a saldo e stralcio del maggior credito della ### spa azionato nei decreti ingiuntivi opposti.
In ragione della efficacia della transazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai giudizi RG 403/2002 e RG 416/2023.
Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui nella transazione non novativa, quale è quella oggetto di causa, “il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.”(Cass. 2025 cit).
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è risolto e non ha perduto efficacia e dunque permane la sua capacità modificativa del rapporto originario, con la conseguenza che il credito della ### spa verso la ### tecnologie srl è quello indicato nella transazione e non quello portato nei decreti ingiuntivi originari dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di causa.
Considerato che l'obbligazione di pagamento indicata nella transazione è stata integralmente onorata dalla ### srl sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione (Cass. n. 26118/2021).
Il Tribunale, nel caso di specie, intende dare continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il disaccordo di una parte in ordine alla rilevanza giuridica della transazione non preclude al giudice la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando il fatto sopravvenuto sia pacifico in tutte le sue componenti ed è tale sia che risulti acquisito agli atti sia che risulti concordemente ammesso dalle parti (Cass. n. 4017/1994, n. 4079/1984).
Nel caso di specie l'intervenuta transazione è un fatto pacifico, mentre la sua validità ed efficacia è stata acclarata nel giudizio connesso e riunito a quelli di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce della validità della transazione, quindi, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a cui segue la revoca dei decreti ingiuntivi opposti ai quali la ### spa ha rinunciato nella transazione stessa.
Considerato che, in forza della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti e del precetto intimato dalla ### spa, la ### tecnologie srl ha versato a quest'ultima somme ulteriori rispetto agli importi indicati nella transazione (circostanza non contestata), la ### spa deve restituire alla ### tecnologie srl le somme eccedenti gli importi indicati nella transazione a saldo e stralcio del credito portato nei decreti ingiuntivi opposti, in ragione della efficacia modificativa-estintiva della transazione, dichiarata valida ed efficace in questa sede ###più dovute tutte le somme portate dei decreti ingiuntivi opposti e revocati con la presente sentenza ed eccendenti gli importi indicati nella transazione.
Tali valutazioni trovano conforto nell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 645 del 08/01/2024).
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è venuto meno, come accertato nella presente sentenza, pertanto non può rivivere il credito cristallizzato nei decreti ingiuntivi opposti, elemento che rende non più dovuti i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla declaratoria di provvisoria esecutorietà: sussiste quindi il diritto della attrice alla restituzione della somma di € 93.078,30 pagata alla ### spa in corso di causa, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.
IV)Con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione.
Le spese di lite del procedimento rubricato al ###. 563/2024, invece, seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla non elevata complessità della controversia e della istruttoria, elementi che, complessivamente considerati, consentono di liquidare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento. P.Q.M. Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 403/2022 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 2)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 416/2023 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 3)In accoglimento della domanda della ### E ### S.R.L. nel giudizio rubricato al ###. 563/2024 dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata dalle parti in data ### e, per l'effetto, condanna la ### alla restituzione in favore della ### E ### S.R.L. delle somma di euro € 93.078,30 per le causali di cui in narrativa. 4)Condanna la ### alla rifusione in favore della ### E ### S.R.L delle spese processuali relative al giudizio rubricato al ###. 563/2024, che liquida in € 7.200,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Terni, 26/1/2026 Il giudice
(dott.ssa ###
causa n. 403/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dorita Fratini, Tiziana Sperti