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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 725/2025 del 19-05-2025

... in primo grado). La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ Sezione civile ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri ###. Gianmichele Marcelli Giudice Dott. #### Est ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2023 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in #### della ### n. 73; #### s.r.l. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in #### n. 30
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 852/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il ### in materia di appalto privato.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 - La vicenda ed il giudizio di I grado ### spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 concesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ### per € 32.010,00 oltre interessi e spese del procedimento. 
Il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso sulla scorta della dichiarazione resa dal ### in data ### ai sensi dell'art. 547 cpc quale terzo debitore della società ### per l'importo complessivo di € 29.100,00, debito derivante dal contratto di appalto concluso con quest'ultima in data ### e poi risoltosi consensualmente nel giugno 2018. 
La predetta dichiarazione si inseriva nel contesto del pignoramento presso terzi ottenuto dalla ### verso la ### e notificato al ### il giorno 16.05.2018. 
In data ### - ancora pendente la procedura esecutiva - il terzo pignorato trasmetteva ulteriore comunicazione pec con cui rettifica la precedente manifestando che l'ammontare del debito originariamente dichiarato (pari ad € 29.100,00) doveva intendersi ridotto nella misura di € 12.000,00 quale importo asseritamente dovuto a titolo di penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto; residuava pertanto un debito complessivo di € 17.100,00. 
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta ### contestando integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui: - rigettava la domanda attorea confermando il d.i. opposto; - condannava ### al pagamento delle spese di lite, che quantificava in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. 
§ 2 - ### Il sig. ### impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata ### contestando il gravame e chiedendone il rigetto.  2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il ### di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.100,00 corrisposto dal debitore ingiunto tramite assegno bancario trasmesso unitamente alla racc. a/r del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
Su tale scorta, rilevava l'appellante che il ### avrebbe dovuto avvedersi di siffatto accadimento e dunque revocare il provvedimento monitorio opposto. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Deve anzitutto premettersi che l'odierno attore provvedeva ad effettuare il pagamento in discorso dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta precisamente il ### (cfr. doc. 3 all.  comparsa in primo grado); pagamento che in ogni caso era solo parziale, atteso che il provvedimento monitorio veniva emesso per € 32.010,00 oltre oneri come liquidati nella stessa sede (a fronte dei ridetti € 17.100,00 spontaneamente versati dal ###. 
Non appare coerente o plausibile sostenere che il decreto ingiuntivo, per ciò solo, recava un debito totalmente inesistente, cioè per il solo fatto di avere il debitore parzialmente adempiuto a quanto intimatogli. 
In virtù di tale rilievo fattuale non si verificava infatti alcuna - almeno completaestinzione dell'obbligazione creditoria, poiché oltre alla restante sorte capitale di cui alla differenza tra quanto intimato e quanto corrisposto, residuavano comunque le spese e le competenze parimenti dovute. 
Di conseguenza, quanto invocato da parte attrice non può ritenersi idoneo ad incidere sulla validità del titolo esecutivo nella sua interezza, ma semmai giustifica unicamente una pronuncia di revoca del provvedimento che terrà conto della parte del debito già soddisfatta dall'odierno appellante con l'assegno del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado) e da imputarsi pacificamente alla somma di cui al richiamato decreto ingiuntivo. 
Del resto l'odierna convenuta ha dichiarato (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in appello) che in data ### provvedeva a notificare al ### un atto di pignoramento presso terzi per € 17.133,52 ottenuta sottraendo quanto precettato (€ 34.233,52) e quanto invece già versato con l'assegno bancario del 16.05.2022 indicato in premessa (€ 17.100,00); tale iniziativa si rendeva necessaria in quanto il sig.  ### ometteva di corrispondere il residuo dovuto al netto dell'importo già percepito dalla ### 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che il decreto ingiuntivo opposto si appalesava illegittimo e da ciò suscettibile di revoca per non avere il debitore opponente mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 164 ter disp. att. cpc in ordine all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva originariamente incardinata dalla ### contro la ### e confluita nel pignoramento presso terzi del 16.05.2018 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). 
Argomentava in tal senso l'appellante che dopo aver ricevuto la notifica del predetto provvedimento egli non aveva avuto più notizie del prosieguo del contenzioso in corso; solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il ### poteva apprendere che il processo esecutivo in premessa era stato dapprima sospeso e poi estinto in seguito a dei raggiunti accordi tra la debitrice esecutata (la società ### ed i creditori della stessa. 
Su tale scorta, riteneva che il mancato ricevimento della comunicazione di chiusura della procedura esecutiva ex art. 164 disp. att. cpc comportasse che il ricorso monitorio non poteva essere richiesto né tanto meno concesso addirittura con un provvedimento di immediata esecutorietà. 
Il motivo è infondato. 
Basterà osservare come l'art. 164 disp. att. cpc pone l'onere di provvedere all'avviso ivi indicato in capo al creditore procedente; pertanto, siffatto incombente doveva essere espletato eventualmente dalla ### che aveva all'epoca richiesto il pignoramento e non dalla ### quale semplice soggetto escusso. 
In ogni caso, come condivisibilmente statuito dal primo ### la richiamata normativa non si attaglia al caso in trattazione per il semplice fatto che essa fa riferimento alla dichiarazione da rendersi a cura del creditore “### il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito”.
La circostanza contemplata dalla predetta disposizione nulla ha a che vedere con quanto accaduto nell'odierno contenzioso, dato che il pignoramento presso terzi del 16.05.2018 veniva tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Macerata con il numero di r.g. 702/2018.  ### che si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta.  2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). 
Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. 
Il motivo è infondato. 
Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. 
Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all.  citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. 
Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati dall'appellante con la presenta censura, in quanto la raccomandata in esame contiene solo un generico elenco di taluni lavori che la società appaltatrice avrebbe dovuto ancora ultimare; affermazione questa del tutto irrilevante ai fini decisionali, in quanto lo scrivente si è limitato ad ascrivere un inadempimento in capo all'appaltatrice senza però fornire concreti elementi a supporto di quanto esternato.  ### mancato completamento delle richiamate opere è rimasto dunque sfornito di effettiva dimostrazione. 
Si deve poi sottolineare che, a prescindere da eventuali ritardi nella consegna dell'opera, la penale inserita nel contratto non poteva comunque trovare applicazione stante i sopravvenuti mutamenti delle condizioni in essere al momento della stipula dell'appalto. 
La Corte si riferisce in particolare alle varianti intervenute rispetto all'originario assetto dei lavori come concordati nel computo metrico del 07.07.2015 per un valore complessivo di € 668.599,79 (cfr. doc. 6 all. comparsa di risposta in primo grado). 
Nel mese di febbraio 2018 le parti tutte sottoscrivevano un nuovo computo metrico (cfr. doc. 7 all.  comparsa di risposta in primo grado) contemplante notevoli varianti al progetto iniziale ed opere aggiuntive, come desumibile ### dal diverso e più corposo importo ivi recato (€ 912.054,80). 
Il suddetto documento si considera regolarmente accettato dagli odierni litiganti in forza della sottoscrizione apposta in calce da ciascuno di essi (il committente ### l'impresa appaltatrice ### ed il ### dei lavori), oltre che pienamente operativo nei loro rapporti in quanto gli stessi non hanno mai sollevato contestazione alcuna in ordine al contenuto dello stesso. 
Se ne ricava dunque che le parti abbiano inteso concordare espressamente ogni variante portata dal secondo computo metrico; il tutto senza che il committente abbia mai invocato l'applicazione della penale contrattuale, neanche nel documento del 07.03.2018 contenente il riepilogo della contabilità degli interventi svolti (ritualmente ratificato anche dal ### - cfr. doc. 9 all. comparsa di risposta in primo grado).  ### appellante faceva riferimento per la prima volta alla clausola in oggetto solo nella pec del 20.07.2018 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) con cui modificava la precedente dichiarazione del 07.06.2018 resa ex art. 574 per € 29.100,00 (cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado) opponendo un asserito controcredito da penale per € 12.000,00 come da previsione contenuta nel contratto di appalto (€ 300,00 per ciascun giorno di ritardo). 
Tale controcredito da penale non è stato affatto provato.
A completamento del discorso sin qui intrapreso, il Collegio ritiene opportuno e pertinente citare il contributo reso sulla tematica in oggetto dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza 21515 del 20.08.2019. 
Si legge invero nella pronuncia in commento che “È ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242)”. 
Nel caso di specie non dato rinvenire alcuna nuova e successiva pattuizione con cui le parti abbiano inteso accordarsi per fissare un nuovo termine di conclusione dei lavori, circostanza che preclude di fatto l'operatività della penale ex art. 10 del contratto di appalto la cui previsione deve intendersi pienamente superata.  2.4 Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione riconvenzionale introdotta in primo grado con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con l'importo di € 13.243,80. 
Riferiva in proposito l'appellante che l'anzidetta somma originava in suo favore dalla scrittura privata datata 01.02.2018, con cui avrebbe ricevuto la cessione di taluni crediti asseritamente vantati dallo stesso nei confronti della società ### fino a concorrenza dell'importo eccepito in compensazione (cfr. doc. 1 all. I memoria art. 183 c.6 cpc di parte attrice opponente in primo grado); su tale scorta pertanto ogni pretesa potenzialmente azionabile dalla controparte doveva ritenersi estinta ed inesigibile. 
Il motivo è infondato. 
Ad avviso della Corte al documento in oggetto - rubricato “### di credito commerciale” - non può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa dell'eccezione prospettata dall'odierno attore. 
Il tutto poggia sul primario e dirimente rilievo per cui l'atto in disamina per conto della ### risulta sottoscritto dal sig. ### quale delegato di quest'ultima; non è dato tuttavia rinvenire in forza di quale legittimazione tale soggetto abbia speso il nome della società, atteso che l'eventuale collegamento tra la persona fisica firmataria e la compagine societaria è rimasto sfornito di prova, non potendosi evincere da nessun atto di causa. Circostanza questa che non consente di ricondurre la firma apposta dal ### all'effettiva volontà della convenuta ed esclude quindi nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. 
In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. 
Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). 
Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. 
Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) vanterebbe nei confronti della ### § 3 - La parziale fondatezza del gravame ## disparte la questione concernente l'estrema lacunosità e mancanza di specificazione caratterizzante i proposti motivi di gravame, nell'atto di appello risulta comunque articolata la richiesta di decurtare dal complessivo importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. 
Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. 
Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. 
Ad avviso del presente Collegio la domanda in parola non appare meritevole di accoglimento in quanto non appaiono integrati quei profili di mala fede processuale che l'odierna convenuta pone a capo dell'appellante. 
Inoltre, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità processuale aggravata postula l'indefettibile requisito della totale soccombenza. 
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione - II sezione civile dapprima con l'ordinanza n. 4212 del 09.02.2022, in cui si legge sul punto che “come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id. 24158/2017)”. Il riportato orientamento ha trovato piena conferma nella recentissima ordinanza n. 15232 del 30.05.2024 in cui la Suprema Corte (sez. I civile) ha in termini non dissimili precisato che “Per vero, dal testuale disposto dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si apprende che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede ###è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, … . 
Ora, l'art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta”. 
Le circostanze fattuali ricorrenti nel caso di specie impongono il rigetto della proposta domanda di condanna, atteso che comunque la pretesa attorea si appalesa meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui dovrà pronunciarsi la riduzione dell'importo ingiunto per le ragioni espresse nella soprastante narrativa; rilievo questo che giustifica, sotto altro profilo, la compensazione delle spese processuali per il grado d'appello .  PQM La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 825/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del Tribunale di Macerata e ne riduce l'importo alla minor somma di € 16.501,00, con conseguente condanna di ### al pagamento dell'importo di € 16.501,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello di effettivo saldo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado. 
Ancona, c.c. 5.5.2025 Il cons est. Dr. C. ### il Presidente dr. G.

causa n. 873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Cesare Marziali

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 26/2026 del 19-01-2026

... appellante. Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 47/2021, vertente TRA ### C.F.: ###, nato a #### in data ###, nella qualità di legale rappresentante dell'omonima autocarrozzeria, con sede ####### nella via ### n. 7, elettivamente domiciliato in ####, nella via ### n. 88 presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Attore-#### C.F.: ###, nato a ####, in data ###, residente in #### nella via G. Puccini n. 13, elettivamente domiciliato in ### di #### nella ### n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. ### che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti; Convenuto-###: appello avverso sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017 notificata in data ###.  ###: all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello del 18.1.2021, ritualmente notificato alla controparte, il sig. ### impugnava la sentenza emessa dal Giudice di ### di ### n. 51/2020 del 24.12.2020, nel corso del procedimento n. RG.  164/2017, notificata in data ###, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.  ### nella qualità di proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### conveniva in giudizio l'odierno appellante, ### innanzi al Giudice di ### di ### al fine di vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta autovettura: deduceva, infatti, di aver consegnato al convenuto (di professione carrozziere) l'autovettura affinchè la riparasse, ma che non solo gli veniva riconsegnata con notevole ritardo, ma che le opere commissionate non venivano eseguite dall'### a perfetta regola d'arte, non essendo stata conservata la storicità del veicolo. 
Con la pronuncia impugnata, il sig. ### veniva condannato a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni la somma di euro 4.572,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di esecuzione dell'opera fino alla soddisfazione del credito su tale somma già rivalutata e devalutata alla stregua degli indici annuali ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data della decisione fino alla data dell'esecuzione dell'opera e rivalutata di anno in anno in base agli stessi indici fino alla data della decisione. 
Il Giudice di ### condannava, altresì, il sig. ### a rifondere all'attore le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge oltre ad euro 152,33 per esborsi, ponendo a suo carico anche le spese di consulenza tecnica.  ### attore appellante ha impugnato la predetta sentenza, chiedendo che l'intestato Tribunale di Sciacca volesse: - “Annullare la sentenza n° 51/2020 resa e pubblicata in data ###, notificata il ### dal Giudice di ### di ### nella causa recante il n. 164/2017 RG condannando parte appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione ex art.93 c.p.c. in ragione della quale il sottoscritto avvocato dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso alcuno.  - Condannare l'appellato ### al pagamento della residua somma di €.1.200,00 portata nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 (all. alla cit.)” A fondamento delle proprie domande, l'odierno attore deduceva: - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2226 c.c. e dell'art.  1667 c.c., con illegittima inversione dell'onere della prova; - la violazione del presupposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. relativo all'onere della prova, mai fornita, circa l'asserito sofferto danno e la riparazione non a regola d'arte; - il mancato esame e la mancata valutazione delle prove documentali offerte dalle parti; - la mancata prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. 
Con comparsa del 20.4.2021, si costituiva nel presente procedimento ### che concludeva instando affinchè il Tribunale di Sciacca volesse: “rigettare le domande avanzate dall'appellante, confermando la sentenza 51/20 resa e pubblicata in data ###, emessa dal Giudice di ### di ###” A fondamento delle proprie domande, il convenuto deduceva: - l'infondatezza e pretestuosità della censura relativa all'asserita violazione degli artt. 2226 e 1667 c.c.; - la mancata riparazione a perfetta regola d'arte del veicolo, in disparte il riconoscimento della sua storicità; - l'irrilevanza delle osservazioni con riferimento al mancato accertamento dello status quo ante del mezzo; - la congruità della valutazione dei danni espressi dal ctu, per l'importo di euro 4.572,00.  ###, dunque, contestava la domanda formulata da controparte volta ad ottenere il pagamento della residua somma di euro 1.200,00 portato nella ricevuta di pagamento del 12/08/2016 sui compensi per le attività svolte, perché inammissibile e improcedibile ed, in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta. 
All'udienza del 22.4.2021, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
All'udienza del 27.1.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito di diversi rinvii, determinati dall'intervenuto il trasferimento del Giudice titolare della causa, all'udienza del 24.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 25.10.2024, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. 
Nel merito. 
La domanda proposta dall'attore-appellante è volta ad ottenere l'annullamento e la riforma della sentenza n. 51/20 del Giudice di ### di ### emessa in data ### RG 164/2017 nonché la condanna dell'appellato al pagamento a favore dell'appellante della somma residua di euro 1.200,00 sul corrispettivo originariamente pattuito per le opere da poste in essere sul veicolo dell'odierno appellato. 
Nello specifico, la doglianza sollevata dalla parte appellante riguarda l'intervenuta decadenza del committente appellato dall'eccezione di cui all'art.  2226 c.c., impugnando le parti della sentenza di primo grado in cui erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la doglianza formulata. 
La censura è fondata. 
La fattispecie in esame va collocata nell'ambito della disciplina del contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., mediante il quale una parte si obbliga nei confronti di un'altra, all'esecuzione di un'opera o di un servizio con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. 
Più nello specifico, l'articolo 2226 c.c prevede che all'atto della consegna dell'opera compiuta, affinchè il prestatore d'opera sia liberato da responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, è necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del committente.  ### dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina è l'evidenza o riconoscibilità del vizio: nel caso di vizi noti o facilmente riconoscibili da parte del committente, l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera; al contrario, nel caso di vizi occulti, la disposizione prevede un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta degli stessi, entro cui il committente ha l'onere di denunciarne l'esistenza al prestatore d'opera.  “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 15503 del 13 giugno 2018). 
A seconda che i vizi lamentati siano o meno occulti varia, quindi, il regime di liberazione da responsabilità del prestatore d'opera, essendo questi liberato da responsabilità per effetto della mera accettazione dell'opera da parte del committente soltanto in presenza di vizi noti o facilmente riconoscibili, mentre quando i vizi sono occulti il prestatore non può più essere chiamato a risponderne solo ove gli stessi, indipendentemente dall'accettazione dell'opera, non siano stati tempestivamente denunciati dal committente al prestatore d'opera nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio.  ### senza riserva dell'opera da parte del committente produce dunque l'effetto giuridico della liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera stessa, sempre che le difformità ed i vizi fossero riconoscibili e purché non fossero stati dolosamente occultati (Cass. n. 4384/1974). 
Nel caso in cui i vizi siano occulti è onere del prestatore d'opera eccepire la decadenza, mentre è onere del committente provare la tempestività della denuncia: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Sez. II, sentenza n. 4908 del 11/03/2015). 
Nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza che la consegna dell'auto sia avvenuta nel corso dell'Agosto 2016 (data non meglio specificata) mentre la diffida con la quale il committente ha denunciato l'esistenza dei vizi riporta data 5 settembre, inviata in data 7 settembre 2016. 
Alla luce di questo, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto tempestiva la denuncia della scoperta dei vizi e delle difformità che l'opera consegnata presentava. 
Tuttavia, in considerazione dell'istruzione probatoria svolta e della ctu acquisita, emerge che parte dei vizi denunciati dall'appellante fossero riconoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, già al momento della consegna. 
Invero, gli elementi che emergono dall'esame della ctu riguardano la verniciatura, che si ritiene essere stata eseguita in maniera grossolana (“gran parte della carrozzeria risulta con delle bolle”), i paraurti che non sono stati sostituiti, gli interni dell'auto che non sono stati restaurati, il cofano anteriore e lo sportello di sinistra lato guidatore che non risultano perfettamente chiudibili, motivo per il quale il ctu ha ritenuto che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 
Nondimeno, anche nella lettera di denuncia dei vizi inviata per conto del sig.  ### il lavoro svolto viene descritto come “visibilmente non a regola d'arte” e ancora continua sostenendo che “prescindendo dalla perizia già effettuata dall'esperto, quanto sopra (riparazione difettosa e numerose omissioni) può agevolmente evincersi anche da parte di un non esperto”. 
Pertanto, la riconoscibilità già al momento della consegna emerge non solo dalla natura dei vizi ma anche dal comportamento postumo del committente, che lo dichiara in un momento successivo.  ### della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del committente in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice e immediata percezione.  ### diligenza che è richiesta dall'art. 2226 co. 1 c.c., infatti, va intesa come la diligenza del bonus pater familias, ovvero l'uomo medio, ragionevole e prudente che adopera un normale livello di cura e attenzione nell'adempimento di un'obbligazione, ai sensi dell'art. 1176 Dal momento che il committente ha accettato la consegna dell'auto, non avanzando alcuna contestazione sui vizi - poi successivamente individuati ed elencati dal ctu - che apparivano già riconoscibili ed evidenti, si ritiene che il prestatore d'opera vada esonerato dalla responsabilità per tali vizi riconoscibili, non denunciati al momento della consegna della vettura, decadendo così ### dalla possibilità di dolersene in un momento successivo. 
Devono considerarsi ora i vizi c.d. occulti, non visibili ad un primo controllo da parte del committente e che richiedevano un'attenzione maggiore, in quanto situati in parti più interne dell'autovettura: “parte interna del cofano anteriore in corrispondenza del gancio utilizzato per mantenere aperto lo stesso; parte interna del cofano posteriore ove ubicato il motore; prese d'aria del cofano posteriore e alloggio luce targa; parte interna della chiusura dello sportello destro”. 
Con riguardo a tali vizi, deve ricordarsi, come sopra riportato che ai sensi dell'articolo 2226 co. 1 c.c., al fine di far valere la responsabilità del prestatore d'opera, è necessario che la denuncia dell'esistenza del vizio venga fatta entro otto giorni dalla scoperta dello stesso con contestuale prova della tempestiva scoperta: “### l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. Civ. n. 10579/2012). 
Sebbene risulti agli atti incontestata la circostanza secondo cui la consegna del bene sia avvenuta nel corso della fine del mese di Agosto 2016, alcuna prova viene fornita dal committente in merito al momento della scoperta del vizio occulto, men che meno del fatto che la denuncia inviata in data 7 settembre 2016 sia stata effettuata tempestivamente e dunque entro il termine di decadenza di otto giorni imposto dall'art. 2226 c.c., il quale esplicitamente richiama la disciplina della garanzia in materia di appalto (art. 1667 c.c.), non potendosi far ricadere tale onere della prova sull'odierno appellante. 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott.ssa Lauricella, RG n. 164/2017, con rigetto della domanda formulata da ### di risarcimento dei danni. 
In considerazione di ciò, giova evidenziare ulteriormente che, come da accordo economico firmato prodotto in atti, il sig. ### aveva corrisposto ad ### la somma di euro 500,00 in data ### a titolo di secondo acconto per la riparazione e la somma di euro 300,00 in data ### a titolo di terzo acconto, specificando poi che l'acconto totale era pari ad euro 1.800,00 con una rimanenza di euro 1.200,00 ancora dovuti. 
Il ctu ha quantificato il lavoro svolto dal prestatore d'opera in euro 1.500,00, somma ritenuta congrua da questo Giudice, ritenendo dunque opportuno obbligare ### alla restituzione nei confronti di ### della differenza, pari ad euro 300,00, i quali in seguito a devalutazione e rivalutazione ammontano ad euro 331,72. 
Sul punto la doglianza volta ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui non ha condannato ### a corrispondere ad ### la somma residua pattuita come compenso per le opere svolte sul veicolo, pari ad € 1.200,00, non può trovare accoglimento.  ###, nominato nel procedimento di primo grado, con percorso logico condivisibile, ha quantificato i lavori eseguiti in € 1.500,00, con il sorgere dell'obbligo in capo ad ### di restituire l'eccedenza già ricevuta a titolo di acconto di € 331,72, (pari ad € 300,00 oltre devalutazione e rivalutazione monetaria.) Quantificato dal CTU in tali termini il compenso spettante per le opere poste in essere, la domanda spiegata dall'appellante sul punto non può trovare accoglimento. 
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: - accoglie parzialmente l'appello come in parte motiva; - in riforma della sentenza n. 51/2020 del 24.12.2020 emessa dal Giudice di ### di ### RG n. 164/2017, rigetta la domanda di risarcimento danno formulata da ### nei confronti di ### - condanna ### a rifondere in favore di ### la somma di euro 312,72 a titolo di restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo; - condanna ### a rifondere in favore di ### le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge e a rifondere le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 700,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA dovute come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; - pone a carico di ### le spese della consulenza tecnica, come liquidate nel giudizio di primo grado. 
Così deciso, in ### 15/1/2026.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 47/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Messana Veronica

M
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Tribunale di Paola, Sentenza n. 78/2026 del 27-01-2026

... 1925/2015). Nel merito, l'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di ricorso proposto dall'appellante attesa l'improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta in primo grado ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo esecutivo. Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. In questo senso si è espressa Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1108/2023 vertente TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.   APPELLANTE e ### (c.f.: (###), elettivamente domiciliato in ####, via G. da #### 1 n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto introduttivo del giudizio primo grado.   ###: appello avverso sentenza n. 533/2023 del Giudice di pace di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello. 
Il ricorso è fondato e va accolto.  1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e va pertanto accolta. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 533/2023 n. R.G.  314/2023 emessa dal Giudice di ### di ### depositata in segreteria il ### e notificata il 7 settembre 2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, dell'importo di € 44,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, l'### ha dedotto la mancata costituzione in primo grado dell'odierna appellante e pertanto la tardività/inammissibilità dell'eccezione afferente all'inoppugnabilità del sollecito di pagamento con conseguente violazione dell'articolo 345 c.p.c., chiedendo per il resto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela. 
Occorre preliminarmente rilevare l'ammissibilità dell'azione dell'appellante, contumace nel giudizio di primo grado. 
Sul punto, il contumace in primo grado non può sollevare eccezioni non rilevabili dal giudice né può richiedere prove nuove che non siano state richieste in primo grado (Cass., civ. n. 1720/2001).
Più nello specifico, avendo il giudizio de quo ad oggetto l'esistenza del titolo posto alla base del processo esecutivo, quest'ultima rientra a pieno nelle eccezioni sollevabili d'ufficio. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione; entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. civ. n. 1925/2015). 
Nel merito, l'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di ricorso proposto dall'appellante attesa l'improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta in primo grado ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo esecutivo. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. 
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici richiesti dall'### dell'### e ### nell'interesse del Comune di ### ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014 da parte di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti dell'opposto, nell'interesse dell'ente creditore, un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 44,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
La domanda è dunque fondata e merita l'accoglimento. 
In riferimento, invece, alle ulteriori doglianze prospettate dall'appellante, è sufficiente rilevare che, accertata la mancanza di un valido titolo esecutivo, gli altri motivi di gravame devono ritenersi assorbiti, mancando il presupposto necessario fondante l'azione esecutiva ex art. 615 c.p.c. 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 533/2023 emessa in data ### dal Giudice di ### di ### nell'ambito del procedimento n. R.G. 314/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ######, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, altresì, la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dell'appellante, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato di parte appellante che ne he fatto richiesta all'interno dell'atto di citazione in appello, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, ridotti alla metà e con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado, tenuto conto, in applicazione dell'art. 4 del citato decreto, dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Giova, infatti, ricordare che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 del 21205, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione ex art.  615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###### emesso dall'#### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,50 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 IL GIUDICE dr.

causa n. 1108/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 58/2026 del 27-01-2026

... l'inadempimento contrattuale della opposta fonte di un danno meritevole di tutela risarcitoria che veniva azionato in via riconvenzionale. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando in fatto: che il contenzioso trae origine da 3 contratti di fornitura di energia sottoscritti in data 3- 5.08.2021 dalla ### e ### S.r.l. con la Soc. ### S.p.a.; che la opposta provvedeva regolarmente alla fornitura agli indirizzi richiesti nella provincia di ### che con i predetti contratti di fornitura le parti sottoscrivevano contemporaneamente molteplici allegati corrispondenti ai punti di prelievo da alimentare; che i POD oggetto dei contratti erano 143; che in costanza del rapporto contrattuale, invero, solo 108 POD sono stati volturati poiché i restanti 35 hanno incontrato le lungaggini derivanti dalle pregresse morosità comprovata dalla documentazione prodotta; che la opponente sin dal primo mese di fornitura ha omesso i pagamenti ed ha accumulato una morosità pari € 57.701,94; che nonostante i solleciti di pagamento la morosità non è stata sanata; che l'opponente si rendeva morosa anche nel pagamento delle fatture relative ai mesi successivi; che al mese (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte al n. 403 del ### del Tribunale di Terni dell'anno 2022, al n.416 dell'anno 2023 e al n. 563 dell'anno 2024, vertenti TRA ### E ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione - attrice E ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - convenuta ### contratto di somministrazione e transazione ### delle parti: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art.  127 ter cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)A)Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### E ### S.R.L., (di seguito per brevità indicata anche come ### tecnologie srl) conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 114.523,25, oltre accessori e spese. 
Il giudizio veniva rubricato al N.RG 403/2022. 
A fondamento della opposizione eccepiva: la incompetenza per territorio del Tribunale di Terni, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; la discordanza tra i consumi rilevati e quelli conteggiati; l'inadempimento contrattuale della opposta fonte di un danno meritevole di tutela risarcitoria che veniva azionato in via riconvenzionale. 
Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando in fatto: che il contenzioso trae origine da 3 contratti di fornitura di energia sottoscritti in data 3- 5.08.2021 dalla ### e ### S.r.l. con la Soc. ### S.p.a.; che la opposta provvedeva regolarmente alla fornitura agli indirizzi richiesti nella provincia di ### che con i predetti contratti di fornitura le parti sottoscrivevano contemporaneamente molteplici allegati corrispondenti ai punti di prelievo da alimentare; che i POD oggetto dei contratti erano 143; che in costanza del rapporto contrattuale, invero, solo 108 POD sono stati volturati poiché i restanti 35 hanno incontrato le lungaggini derivanti dalle pregresse morosità comprovata dalla documentazione prodotta; che la opponente sin dal primo mese di fornitura ha omesso i pagamenti ed ha accumulato una morosità pari € 57.701,94; che nonostante i solleciti di pagamento la morosità non è stata sanata; che l'opponente si rendeva morosa anche nel pagamento delle fatture relative ai mesi successivi; che al mese di gennaio 2022, la società ### e ### era morosa per un importo complessivo di € 114.523,25 e inutili erano le richieste di pagamento alla stessa inoltrate. 
In diritto assumeva che tutte le eccezioni sollevate dalla opponente sono infondate atteso che: il Tribunale di Terni è competente ai sensi dell'art. 1182, comma 3 cc; parte opponente ha confermato i consumi indicati nelle fatture contestate e le contestazioni alle fatture esposte nella opposizione non tengono conto della normativa di settore; non sussiste l'inadempimento della opponente, né il danno lamentato. 
Con ordinanza del 17.3.2023, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 cpc. 
Con istanza depositata il ### parte opponente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione, contestata dalla opposta. 
Alla udienza fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la causa veniva rinviata su accordo delle parti per valutare una soluzione conciliativa. 
Con successiva ordinanza il giudice istruttore, ritenuto di dover decidere unitamente al merito l'eccezione di transazione sollevata dalla opponente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ammetteva le prove richieste. 
Con istanza del 3.4.2024 la opponente presentava richiesta di sospensione del processo ex art.  295 cpc e, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza riservata l'istanza veniva disattesa. 
Nelle more della celebrazione della prima udienza calendarizzata per l'escussione dei testimoni ammessi, la opponente presentava istanza di riunione ex art. 274 cpc del presente procedimento ad altri due giudizi pendenti dinanzi a giudici diversi del medesimo Tribunale. 
Con ordinanza riservata la Presidente di ### dott.ssa ### ritenuta la connessione soggettiva e oggettiva tra la causa iscritta al ###. 403/2022 e quelle recanti RG n. 416/2023 e RG n. 563/2024, non essendo di ostacolo alla riunione la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse, disponeva che i procedimenti fossero chiamati tutti alla medesima udienza dinanzi al Giudice istruttore. 
Alla udienza fissata in prosieguo, il giudice tentava la conciliazione, che non aveva buon esito. 
B)Con atto di citazione ritualmente notificato la ### E ### S.R.L.  conveniva in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni su istanza della opposta, che le intimava il pagamento della somma di euro 170.917,69 oltre interessi e spese della procedura. 
Al procedimento veniva assegnato il numero di ruolo RG. N. 416/2023. 
La opponente affidava le sue difese a contestazioni analoghe e quelle introdotte nel precedente giudizio di opposizione. 
Si costituiva in giudizio la società opposta insistendo per il rigetto della opposizione sulla base di difese analoghe a quelle proposte nel giudizio di più antica iscrizione. 
Il giudice assegnatario disponeva la rimessione del fascicolo alla Presidente di ### per la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc. 
Con provvedimento del 3.6.2024 la Presidente di ### disponeva che la causa fosse assegnata alla scrivente giudice, ravvisando la connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento e quello rubricato al ###. 403/2022, di più antica iscrizione. 
Con ordinanza riservata, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito e l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc, accolta invece l'istanza ex art. 648 cpc, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 cpc. 
Con successiva ordinanza della Presidente di ### già richiamata, il fascicolo era rimesso unitamente agli altri dinanzi alla scrivente giudice per provvedere sulla riunione. 
Alla udienza fissata per esame e ammissione dei mezzi di prova, veniva tentata la conciliazione, che non aveva buon esito. 
C)Con atto di citazione introdotto con le forme del cd rito ### la ### E ### S.R.L. conveniva in giudizio la ### invocando l'efficacia e la validità della transazione con cui le parti hanno definito con transazione stragiudiziale la lite oggetto dei procedimenti rubricati al ###. 413/2022 e N. 416/2023, rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “1) ### e dichiarare che l'atto di transazione stipulato e sottoscritto dalle parti in data ### ed al quale le stesse hanno dato esecuzione, a composizione del giudizio radicato innanzi al Tribunale di Terni n. 403/22 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/22 del 11.01.2022 della complessiva somma di € 114.523,25 nonché a composizione del giudizio, sempre radicato innanzi al Tribunale di Terni, n. 416/2023 RG avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1045/22 del e### 2020 Serial#: 37c1f223e630d355 3 23.12.2022 della complessiva somma di € 170.917,69, è esistente, valido ed efficace tra le parti; 2) ### e dichiarata l'esistenza, la validità e l'efficacia tra le parti dell'atto di transazione, revocare i decreti ingiuntivi n. 19/22 e 1045/22 muniti di provvisoria esecutorietà, in conseguenza, ritenere e dichiarare che le somme corrisposte da ### e ### srl a ### in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 24.09.2024 vengono trattenute da ### sine titulo, e, per l'effetto, condannare ### alla restituzione in favore di ### e ### srl della somma di € 93.078,30, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dì del pagamento sino al soddisfo; 3) ### infine, parte convenuta, quale parte soccombente, al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. 
Il procedimento veniva rubricato al n. 516/2024 del ### degli ### contenziosi civili. 
A fondamento della domanda parte attrice assumeva che era intervenuta tra le parti una transazione per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Terni, che la transazione, valida ed efficace, è stata eseguita con la conseguenza che i decreti ingiuntivi vanno revocati. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: • accertare e dichiarare l'intervenuto annullamento dell'accordo transattivo in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1456 c.c. e 2-4-5 dell'accordo transattivo e dell'applicazione della regola generale integrativa del contratto di cui al combinato disposto degli artt. 1374 e 1375 c.c.; • In subordine: • accertare e dichiarare il dolo avversario nella gestione dell'iter transattivo ex art. 1439 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la transazione; • In ulteriore subordine: • accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione della transazione ex artt. 2 della stessa per inadempimento avversario e decorrenza del termine ex art. 1976 c.c.; In ogni caso: • rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali espresse in narrativa; • condannare ### e ### srl, al pagamento delle spese di lite. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. 
A fondamento delle proprie difese, dopo aver ripercorso l'iter dei giudizi che aveva preceduto la stipula della transazione, deduceva: che le parti avevano stipulato una transazione con riferimento ai giudizi pendenti; che la transazione non era stata onorata; che la transazione era risolta di diritto per inadempimento; che, in virtù dell'art. 1456 cc, la transazione è risolta di diritto e la domanda avversaria è inammissibile, non essendo possibile alcun pronunciamento del giudice al riguardo; che in ogni caso l'accordo transattivo è annullabile per dolo della ### tecnologie srl; che, in ulteriore subordine, è stato violato il termine essenziale ai sensi dell'art. 1476 cc; che la transazione non ha carattere novativo, con la conseguenza che è possibile la risoluzione ex art. 1476 cc. 
Il precedente giudice assegnatario rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per valutare la riunione ai sensi dell'art. 274 cpc. agli altri fascicoli.  ### di ### con il provvedimento già richiamato, assegnava il fascicolo alla scrivente giudice. 
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, veniva fissata la nuova prima udienza nella stessa giornata fissata per il prosieguo dei due giudizi sopra detti. 
Alla suddetta udienza venivano svolti gli incombenti previsti dal rito, prima che venisse dichiarata la riunione dei giudizi. 
D)Con ordinanza i procedimenti rubricati al N.RG. 416/2023 e N.RG. 563/2024 venivano riuniti al fascicolo rubricato al N. RG 403/2022, in assenza di motivi ostativi correlati alla diversità delle fasi processuali, essendo prevalenti ragioni di economia processuale e di connessione oggettiva e soggettiva che rendevano opportuno il simultaneus processus e non costituendo motivo ostativo la sottoposizione del giudizio di più recente iscrizione alle norme processuali introdotte dalla cd. ### atteso che tutti i giudizi riuniti sono sottoposti al rito ordinario di cognizione, in tutti sono stati concessi i termini per consentire alle parti di formulare le deduzioni assertive e istruttorie previste dal rito applicabile ratione temporis e le garanzie difensive sono state ugualmente assicurate attraverso la prosecuzione dei giudizi riuniti nelle forme del rito ordinario di cognizione disciplinato dalle norme anteriori alla novella citata. 
Espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, che le parti rassegnavano nelle forme della trattazione scritta, all'esito delle quali la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc. per lo scambio degli scritti conclusionali. 
III)In ordine logico deve essere esaminata per prima la causa iscritta la N. RG 416/2023, avente ad oggetto la transazione, in quanto la valutazione sulla sua validità ed efficacia assume rilievo negli altri due giudizi, a prescindere dalla qualificazione della stessa come novativa o semplice. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “La transazione novativa si distingue da quella semplice in quanto, nella prima, si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sua sostituzione con altro, diverso per contenuto e fonte costitutiva, mentre, nella seconda, il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.” (Cass. Ordinanza n. 29717 del 11/11/2025). 
E' pacifico e provato documentalmente che in data ### le parti abbiano stipulato un accordo transattivo che poneva fine al contenzioso insorto tra le stesse in ordine al pagamento della fornitura di energia elettrica, oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo 403/2022 e n. 416/2023 (all. 1 alla citazione nel giudizio ###. 563/2024). 
Nell'atto di transazione le parti davano atto che, a fronte della complessiva posizione debitoria della ### tecnologie srl nei confronti della ### spa portata nei decreti ingiuntivi opposti, la creditrice accettava a saldo e stralcio l'importo di euro 207.185,00, che doveva essere versato in due rate: la prima di euro 100.000,00 al momento della stipula della transazione e la seconda di euro 107.185,00 entro trenta giorni dalla stipula. 
E' pacifico e provato documentalmente che la prima rata di euro 100.000,00 sia stata versata con due bonifici bancari emessi il ### con data valuta 6.3.2023 e che la successiva rata sia stata pagata in data ### (all. 9 alla citazione). 
Con pec datata 28.2.2023 il legale della ### spa, nell'inviare la copia della transazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, chiedeva “l'invio della contabile attestante l'avvenuto pagamento della prima rata che, come da accordi intercorsi ed ampiamente puntualizzati, deve avvenire tassativamente entro oggi 28 febbraio 2023.” (all.5 alla comparsa). 
A tale missiva seguiva una pec in data ### con cui il difensore lamentava che non era pervenuta la distinta di bonifico attestante il pagamento della prima rata entro il termine pattuito del 28 febbraio 2023 e con cui dichiarava che “non essendo stato ancora adempiuto quanto riportato nell'accordo transattivo, in data odierna ho depositato le note in replica autorizzate dal Tribunale di Terni nel procedimento RG 403/2022. 
Resto ancora in attesa dell'invio della distinta di bonifico.” (all. 6 alla comparsa). 
Con pec del 10.3.2023 il difensore della ### spa contestava la tardività dei bonifici pervenuti, in quanto disposti solo in data 2 marzo e dunque in violazione del termine previsto dalla transazione che correlava il pagamento della prima rata alla stipula, avvenuta in data 28 febbraio 2023. 
Nella suddetta missiva il difensore affermava che i suddetti termini di pagamento erano essenziali in ragione della riduzione della pretesa creditoria accordata con la transazione, essenzialità ribadita nella p.e.c. del 23 febbraio 2023, ove si indicava che “Il mancato puntuale rispetto delle scadenze costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente accordo e tutte le somme eventualmente versate verranno trattenute quale acconto sulla maggior somma dovuta”. 
Il difensore richiamando l'art. 5 della transazione, comunicava la risoluzione dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con conseguente prosecuzione dei giudizi pendenti e dichiarava di trattenere le somme versate quale acconto sul maggior credito. 
Parte attrice invoca la validità della transazione intercorsa e la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e la restituzione delle somme pagate alla ### spa eccedenti gli importi indicati nella transazione (circostanza pacifica). 
Le domande della attrice sono tutte fondate, non potendosi condividere la lettura della transazione che ne ha dato la convenuta ### spa. 
Quest'ultima in primis eccepisce l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta ad accertare la validità ed efficacia della transazione in quanto ritiene che la transazione si sia risolta in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione stessa, invocando a tal fine le clausole sub nn. 2,4,5 della transazione. 
La domanda attorea è sicuramente ammissibile, in quanto trattasi di una azione di accertamento della validità della transazione.  ### la prospettazione della convenuta le suddette clausole contrattuali, lette unitamente alla pec del 23.2.2023 inoltrata dal proprio difensore che qualificava essenziali i termini di pagamento, integrano una clausola risolutiva espressa di cui la parte non inadempiente si è avvalsa, con conseguente risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. 
Il Tribunale non condivide la lettura del contratto offerta da parte convenuta, in primo luogo perchè la transazione non contiene alcuna clausola risolutiva espressa, né essa è desumibile dalla intimazione del difensore, che non può di per sé integrare il contenuto del contratto, ne offrirne una interpretazione autentica, peraltro fermamente contestata in questa sede. 
La transazione, infatti, prevede il pagamento di una somma a saldo e stralcio del credito azionato in via monitoria, in due rate, la prima al momento della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro i successivi 30 giorni.  ###. 5 del contratto stabilisce che "il mancato pagamento nei termini ut supra stabiliti determinerà, ipso iure, la decadenza dal beneficio del termine con facoltà di ### ad agire per il recupero forzoso del proprio credito residuo". 
Tale locuzione, nel suo significato letterale, che costituisce il primo canone ermeneutico di un contratto, sta ad indicare che, ove il debitore non avesse onorato le suddette scadenze, il creditore poteva pretendere l'intero credito residuo, tale dovendosi intendere ovviamente quello portato nella transazione in relazione alla rata non pagata e non certo il credito sottostante portato nei decreti ingiuntivi in quanto concordemente ridotto in sede transattiva. 
Il creditore, nel caso concreto, posto il ritardo, incontestato, nel pagamento della prima rata, avvenuto due giorni dopo la sottoscrizione della transazione, poteva, in forza dell'art. 5 del contratto, pretendere immediatamente il pagamento dell'intera somma indicata nella transazione stessa, ma non invocare la risoluzione, a cui non aveva diritto. 
Peraltro se fosse vera la tesi della convenuta secondo cui la transazione è risolta ipso iure con la dichiarazione del difensore di volersi avvalere della asserita clausola risolutiva, appare del tutto distonico con detta volontà l'accettazione del pagamento sia della prima che della seconda rata, quest'ultimo avvenuto secondo le scadenze concordate. 
Il Tribunale ritiene che non vi sia nella transazione una clausola risolutiva espressa di cui la parte poteva avvalersi a fronte del breve ritardo nel pagamento della prima rata. 
La difesa della convenuta è incentrata sulla valorizzazione della essenzialità dei termini di pagamento delle rate previste nella transazione, che il Tribunale non ravvisa avuto riguardo al tenore complessivo delle clausole contrattuali, le quali prevalgono, ovviamente, sulla lettura delle stesse che ne dava il difensore con le missive richiamate. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “###à del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.” (Cass. n. ###/2019 e precedenti conformi). 
Il Tribunale ritiene che i termini di pagamento previsti nel contratto non erano essenziali, ma, in ogni caso, occorre valorizzare la circostanza che è stato accettato dal creditore l'adempimento tardivo della prima rata, nonché quello, tempestivo, della seconda rata, condotta che, complessivamente valutata, induce ad escludere la natura essenziale del termine ed a ritenere che il breve ritardo nel pagamento della prima rata non precludesse la soddisfazione dell'interesse del creditore. 
Ad abundantiam si osserva che, anche a voler ritenere che i termini di pagamento previsti nella transazione fossero essenziali, la violazione di appena due giorni del primo termine di pagamento non appare rilevante nel complessivo equilibrio dei rapporti contrattuali tra le parti, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, non vi sono spazi per accedere al rimedio risolutorio invocato dalla convenuta. 
Nel caso di specie, manca la prova della perdita dell'interesse all'adempimento a seguito della violazione, davvero minima, del termine previsto, prova non desumibile dalle dichiarazioni rese in favore della società dal legale rappresentante in sede di interpello, valorizzate, invece, dalla ### spa nei propri scritti conclusionali. 
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che nel tratteggiare la differenza tra causa risolutiva espressa e termine essenziale esprime principi utili a dirimere la controversia di cui è causa laddove afferma che “Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto.  (Cass. Sentenza n. ### del 21/11/2023). 
Nel caso di specie non risulta dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di adempimento oltre la data considerata (Così Cassazione civile sez. II, 16/03/2018, n.6547 e precedenti conformi), tanto che nella clausola di cui all'art. 5 hanno previsto una decadenza dal beneficio del termine, chiaro segno che il pagamento tardivo (peraltro di appena due giorni), non implicava la perdita di alcuna effettiva utilità per il creditore, elemento che esclude di per sé l'azionabilità del rimedio risolutorio invocato con la pec più volte richiamata ( 6547/2018 in motivazione e precedenti ivi richiamati). 
Deve essere disattesa la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere l'annullamento della transazione per dolo ex art. 1339 cc, in quanto questo rimedio è azionabile nel caso di condotte integranti artifici e raggiri idonei a viziare la volontà dell'altro contraente, mentre nel caso concreto la condotta censurata attiene unicamente alla fase esecutiva della transazione ed il ritardo di appena due giorni nell'adempimento della obbligazione di pagamento della prima rata dell'accordo transattivo non appare indice di dolo contrattuale rilevante ai fini dell'annullamento del contratto. 
Alla luce delle argomentazioni che precedono la transazione è valida ed efficace ed è stata onorata dalla attrice che ha versato tutta la somma in essa prevista a saldo e stralcio del maggior credito della ### spa azionato nei decreti ingiuntivi opposti. 
In ragione della efficacia della transazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento ai giudizi RG 403/2002 e RG 416/2023. 
Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui nella transazione non novativa, quale è quella oggetto di causa, “il rapporto originario permane, pur se subisce modificazioni nell'assetto sostanziale di diritti e obblighi; quale che sia la sua natura, la transazione integra un fatto modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato, idoneo a escludere l'interesse delle parti a una pronuncia sulla domanda come originariamente configurata, salvo che il giudice accerti che l'accordo, per il suo contenuto, abbia perduto, dopo la sua stipulazione, con efficacia retroattiva, la capacità estintiva o modificativa del rapporto sostanziale intercorrente tra le parti.”(Cass. 2025 cit). 
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è risolto e non ha perduto efficacia e dunque permane la sua capacità modificativa del rapporto originario, con la conseguenza che il credito della ### spa verso la ### tecnologie srl è quello indicato nella transazione e non quello portato nei decreti ingiuntivi originari dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di causa. 
Considerato che l'obbligazione di pagamento indicata nella transazione è stata integralmente onorata dalla ### srl sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione (Cass. n. 26118/2021). 
Il Tribunale, nel caso di specie, intende dare continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il disaccordo di una parte in ordine alla rilevanza giuridica della transazione non preclude al giudice la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando il fatto sopravvenuto sia pacifico in tutte le sue componenti ed è tale sia che risulti acquisito agli atti sia che risulti concordemente ammesso dalle parti (Cass. n. 4017/1994, n. 4079/1984). 
Nel caso di specie l'intervenuta transazione è un fatto pacifico, mentre la sua validità ed efficacia è stata acclarata nel giudizio connesso e riunito a quelli di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alla luce della validità della transazione, quindi, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a cui segue la revoca dei decreti ingiuntivi opposti ai quali la ### spa ha rinunciato nella transazione stessa. 
Considerato che, in forza della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti e del precetto intimato dalla ### spa, la ### tecnologie srl ha versato a quest'ultima somme ulteriori rispetto agli importi indicati nella transazione (circostanza non contestata), la ### spa deve restituire alla ### tecnologie srl le somme eccedenti gli importi indicati nella transazione a saldo e stralcio del credito portato nei decreti ingiuntivi opposti, in ragione della efficacia modificativa-estintiva della transazione, dichiarata valida ed efficace in questa sede ###più dovute tutte le somme portate dei decreti ingiuntivi opposti e revocati con la presente sentenza ed eccendenti gli importi indicati nella transazione. 
Tali valutazioni trovano conforto nell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.” (Cass. Ordinanza n. 645 del 08/01/2024). 
Nel caso di specie l'accordo transattivo non è venuto meno, come accertato nella presente sentenza, pertanto non può rivivere il credito cristallizzato nei decreti ingiuntivi opposti, elemento che rende non più dovuti i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla declaratoria di provvisoria esecutorietà: sussiste quindi il diritto della attrice alla restituzione della somma di € 93.078,30 pagata alla ### spa in corso di causa, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo. 
IV)Con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione. 
Le spese di lite del procedimento rubricato al ###. 563/2024, invece, seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla non elevata complessità della controversia e della istruttoria, elementi che, complessivamente considerati, consentono di liquidare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 403/2022 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 2)Dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al ###. 416/2023 per sopravvenuta transazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di lite di tale giudizio; 3)In accoglimento della domanda della ### E ### S.R.L. nel giudizio rubricato al ###. 563/2024 dichiara la validità e l'efficacia della transazione stipulata dalle parti in data ### e, per l'effetto, condanna la ### alla restituzione in favore della ### E ### S.R.L. delle somma di euro € 93.078,30 per le causali di cui in narrativa.  4)Condanna la ### alla rifusione in favore della ### E ### S.R.L delle spese processuali relative al giudizio rubricato al ###. 563/2024, che liquida in € 7.200,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Terni, 26/1/2026 

Il giudice
(dott.ssa ###


causa n. 403/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dorita Fratini, Tiziana Sperti

M
1

Tribunale di Paola, Sentenza n. 71/2026 del 27-01-2026

... promuovere un'azione di tutela. ### è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante. Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 921/2023 vertente TRA ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresentata e difende in virtù della procura stesa in calce all'atto di citazione in appello.  #### CF. ###, elettivamente domiciliat #######, via ### n. 47, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù della procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.  ###: appello avverso sentenza del Giudice di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello.  ### è fondato e va accolto.  a) Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e merita pertanto accoglimento. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 506/2023 (n. R.G.  298/2023) emessa dal Giudice di ### di ### depositata e notificata in cancelleria l'31.7.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 382,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, ### ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.  ### è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. 
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2014, richiesti dall'### dell'### - ### al contribuente nell'interesse del Comune di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti di ### nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Comune di ### un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 875,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L.  160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 506/2023 depositata in data ###, pronunciata dal giudice di pace di ### nell'ambito del procedimento 298/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. 
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, sia con riferimento al primo grado di giudizio che con riferimento al presente giudizio di gravame, secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). 
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento ###AQ### emesso dall'### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,00 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 65,40 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 

IL GIUDICE
(dr. ###


causa n. 921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

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