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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4500/2025 del 14-11-2025

... equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G. promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - ricorrente ###'#### in persona del ### pro-tempore, - resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza.  2. Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 per l'effetto condannare il
Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00.  3. ### non si è costituito in giudizio.  4.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento per l'anno scolastico 2019/2020 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. 
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art.  363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. 
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). 
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.  1 e 2 l. 124/1999.  5.Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per l'a.s. 2019/2020 (cfr. contratto allegato al ricorso). Inoltre, la parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo). 
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2019/2020, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, sulla base del valore della controversia indicato nel ricorso, dedotta dal computo la fase istruttoria e nei valori minimi data la serialità della causa; il tutto ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d.  ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna l'### scolastica resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 258,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 11560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sorrentino Raffaela

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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5702/2025 del 13-11-2025

... art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra. Istruita la causa mediante (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2215/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2215 dell'anno 2023, vertente tra ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### -APPELLANTI e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 26/2023, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### nella causa recante RG n. 158/2016, notificata il ###, in materia di tutela possessoria dell'esercizio del diritto di veduta”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ### dalla difesa degli appellanti e il ### dalla difesa dell'appellata.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, ### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ### (e notificata il ###). ****  1. ### In primo grado ### con ricorso depositato il ###, premesso di essere proprietaria e di possede ###immobile sito nel Comune di ### in ### n. 248, munito di una finestra con affaccio sulla terrazza antistante l'ingresso dell'immobile di proprietà di ### e ### aveva dedotto che questi ultimi avevano posizionato, a circa 80 cm (quindi a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall'art. 907 c.c.) dalla finestra, una struttura di assi incrociati a rombi, con rampicanti. 
Ragion per cui, sostenendo che tale struttura ostacolasse il possesso, da lei esercitato, corrispondente all'esercizio della servitù di veduta (acquisita per destinazione del padre di famiglia) attraverso la finestra, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1170 c.c., che fosse ordinato ad ### e ad ### di rimuovere la predetta struttura o di arretrarla a tre metri dalla veduta, nonché di condannarli al risarcimento dei danni (da quantificarsi equitativamente) e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del suo avvocato dichiaratosi antistatario. 
Costituitisi in giudizio, ### e ### avevano eccepito, in via preliminare, la formazione di un giudicato cautelare, in virtù di una ordinanza di rigetto del 5.1.2015, resa in fase di reclamo dal Tribunale di Napoli, sulla medesima pretesa della ricorrente, contestando l'avversa pretesa ritenendo che la ricorrente non fosse titolare di alcun un diritto di servitù di veduta sul terrazzino antistante la propria abitazione, essendo l'apertura in questione funzionale al solo passaggio di aria e luce e, in ogni caso, di nessun ostacolo alla veduta frontale. 
Con ordinanza del 23.10.2015 era stato rigettato, dal Tribunale di Napoli (sezione di ###, il ricorso depositato dalla ### A seguito di reclamo proposto da quest'ultima avverso la detta ordinanza, il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 20.1.2016, aveva condannato i resistenti, in riforma del provvedimento impugnato, ad arretrare la struttura a tre metri dalla finestra della ricorrente.  ### e ### avevano così introdotto, ai sensi dell'art. art. 703, co. 4, c.p.c., il giudizio di merito (reiterando quanto già dedotto nella fase interdittale a proposito del fatto che la struttura contestata fosse mobile e, come tale, non soggetta al rispetto della disciplina sulle distanze legali delle costruzioni dalle vedute e che, comunque, fosse funzionale a tutelare la propria privacy dall'apertura in contestazione, essendo quest'ultima, peraltro, da considerarsi come una luce e non sussistendo, pertanto, alcun diritto di servitù di veduta in capo alla ricorrente). 
E, costituitasi in giudizio, ### condividendo le argomentazioni dell'ordinanza collegiale resa in fase di reclamo, aveva concluso chiedendo che i resistenti fossero condannati all'arretramento della struttura suddetta a tre metri dalla sua finestra.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e l'escussione dei testi ammessi, con la sentenza n. 26/2023 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### ha così disposto: “accoglie la domanda e, per l'effetto,: 1. ordina ad ### e ### la cessazione di ogni molestia al possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato da ### sul terrazzino di loro proprietà rimuovendo la struttura di assi incrociati a rombi con rampicanti, o arretrandola, ove possibile, a distanza di tre metri dalla finestra di quest'ultima; 2.condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano in 2.666,30 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge da attribuirsi all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.”. 
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi: a) che la domanda proposta da ### dovesse essere qualificata come una domanda di manutenzione prevista dall'art. 1170 c.c., non consistendo, il comportamento contestato, nella privazione del possesso ad immagine del diritto di servitù di veduta esercitato dalla stessa sul terrazzino di proprietà dei resistenti (non essendo stati apposti ostacoli materiali che ne impedissero la veduta), bensì nella ostacolarla con l'apposizione di una struttura che aveva reso più difficoltosa la veduta frontale sul predetto terrazzino; b) che, nel caso di specie, in base alla documentazione fotografica depositata, avente ad oggetto lo stato dei luoghi, l'apertura in questione, posta sul muro di proprietà di ### avesse i caratteri della veduta, consentendo il comodo affaccio sul terrazzino antistante la proprietà di ### ed ### non interessando, in sede possessoria, se la stessa fosse oggetto di un diritto di servitù legalmente o convenzionalmente acquisito; c) che, in base all'escussione testimoniale di ### potesse dirsi raggiunta la prova del possesso ultrannuale ad immagine del diritto di servitù di veduta da parte di ### sul terrazzo antistante la proprietà di ### ed ### emergendo dalle dichiarazioni del teste che la finestra in questione, nell'attuale configurazione, esistesse almeno dal 1976, senza una specifica contestazione, sul punto, da parte dei resistenti; d) che fosse sussistente la turbativa al possesso della predetta veduta, essendo incontestato che i resistenti avessero posizionato davanti alla finestra in questione una struttura di assi incrociati a rombi che aveva modificato la modalità di esercizio della veduta da parte di ### rendendole più difficoltoso l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### a nulla valendo che la struttura predetta avesse le ruote e che fosse facilmente amovibile, costituendo il suo attuale posizionamento, per il sol fatto di alterare la veduta dalla finestra in questione, una turbativa, essendo recessivo l'eventuale diritto alla privacy dedotto dagli attori, nel presente giudizio, rispetto all'invocata tutela possessoria da parte della ricorrente; e) che fosse altresì sussistente l'animus turbandi dei ricorrenti, essendo il loro scopo dichiarato quello di tutelare, con l'apposizione della struttura in contestazione, la propria privacy, con conseguente esclusione dell'inspicere di ### sul loro terrazzino.  ****  2. #### e ### hanno censurato la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi.  **** 
Con il primo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere ammissibile l'azione esercitata dalla ricorrente sul presupposto che i fatti dedotti non fossero coperti dal giudicato possessorio (riguardando il precedente giudizio, svoltosi tra le medesime parti e conclusosi con l'ordinanza collegiale in data ###, una causa petendi diversa da quella fatta valere nel presente giudizio, essendo la violazione della veduta stata lamentata, in quel caso, dalla ### con riferimento all'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone, anziché della predetta struttura ad assi incrociati a rombi). 
Ad avviso di ### e di ### invece, la “causa petendi” - ossia il diritto sostanziale affermato a giustificazione dell'oggetto della domandasarebbe stata la stessa in entrambi i giudizi, non rilevando quale fosse stato l'oggetto (tavolo con sedie ed ombrellone oppure struttura mobile ad assi incrociati) attraverso il quale vi sarebbe stata la lamentata violazione della servitù di veduta pretesa dalla controparte. 
E, al riguardo, hanno dedotto che il detto precedente giudizio fosse stato poi definito dal Tribunale di Napoli, sezione di ### con la sentenza n. 7028/2021, che aveva confermato l'infondatezza delle avverse pretese in relazione alla medesima tutela invocata nel giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede ###il secondo motivo ### e ### hanno sostenuto che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati all'arretramento della fioriera con rotelle apposta nel proprio terrazzino. 
In particolare, secondo gli appellanti, tale fioriera, in quanto dotata di rotelle, fosse amovibile e, pertanto, fosse inapplicabile, al caso di specie, l'art. 907 c.c. (e insussistente la turbativa del possesso lamentata dalla controparte), richiedendo tale norma, per l'appunto, ai fini della sua operatività, il carattere stabile e duraturo dell'opera e, dunque, la sua idoneità ad ostacolare stabilmente l'inspectio e la prospectio del vicino.  **** 
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale di Napoli, ### di ### avesse errato anche nel ritenere raggiunta la prova della turbativa (lamentata dalla ricorrente) con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell'animus turbandi.
In particolare hanno sostenuto che, avendo essi apposto la fioriera in questione per la tutela della loro privacy, ciò escludesse in radice la volontà di arrecare una molestia alla ricorrente. 
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, ### riformarla rigettando ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto Con condanna alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, c.p.a. e iva e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.” Iscritta la causa al n. 2215/2023 del ###, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata l'1.9.2023, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo nei seguenti termini: “…perché codesta Corte confermi la Sentenza del Tribunale di Napoli, che, in accoglimento del ricorso del 21.7.15, nel rispetto del principio di diritto enunciato dal Collegio, ha condannato i signori ### nato a Napoli il ###, c.f.  ### ed ### nata a Napoli il ###, c.f. ###, alla rimozione della predetta struttura, come è già avvenuto, che costituisce ostacolo all'esercizio della veduta, e a cessare gli atti di turbativa e molestia della ricorrente nel godimento della veduta nella fascia di tre metri dalla veduta medesima, con il favore di spese e compensi anche del secondo grado del giudizio da assegnare al sottoscritto per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 5.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Con ordinanza depositata il ### la causa è stata rinviata (dal ### nominato) all'udienza del 28.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025 (il ### sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore depositata il ###, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### e ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.  **** 
Risulta privo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo di gravame. 
Premessa l'inidoneità, già in astratto, dell'ordinanza collegiale del 5.1.2015, resa all'esito della fase interdittale di un altro giudizio (richiamata dagli appellanti), ad acquisire autorità di cosa giudicata (dato il suo carattere di provvisorietà; cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/03/2018, n. 5919), va detto che neanche la successiva sentenza n.78/2021 emessa (all'esito del giudizio di merito) dal Tribunale di Napoli, sezione di ### (anch'essa richiamata dagli appellanti), poteva acquisire efficacia di giudicato vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 2909 c.c., in ordine alla eventuale insussistenza della turbativa del possesso esercitato dalla ### ad immagine della servitù di veduta, come riscontrato dal giudice di prime cure nella sentenza n. 26/2023 impugnata in questa sede ###la sentenza n. 78/2021 (cfr. doc. n.11 del fascicolo degli appellanti), infatti, era stato escluso (in un giudizio che ha riguardato effettivamente le stesse parti della presente controversia), per ciò che rileva in questa sede ###quella sede, dalla ### - ossia l'apposizione, sul terrazzino di proprietà ### di un tavolo con sedie ed un ombrellone - potesse ostacolare il possesso dell'esercizio della veduta (esercitato dalla medesima finestra in questione), per l'insussistenza dei caratteri necessari (con riferimento, si ribadisce, al tavolo con sedie e all'ombrellone) - ai fini del rispetto della distanza di tre metri di cui all'art. 907 c.c.- di stabilità e consistenza. 
Nel caso di specie, invece, ### aveva lamentato la turbativa del detto possesso attraverso un comportamento nettamente distinto e non collegato rispetto al precedente e consistito, in particolare, nell'apposizione, da parte degli ### sul proprio terrazzino, della predetta struttura ad assi incrociati a rombi. 
Ragion per cui al giudice di prime cure non era precluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., l'accertamento della eventuale turbativa dell'esercizio della veduta in conseguenza dell'apposizione della detta struttura (cfr., Cass. civ., Sez. II, 04/07/2008, n. 18516 circa la non efficacia preclusiva - in relazione ad un successivo atto di spogliodi un precedente giudicato concernente un precedente e distinto atto lesivo del possesso; nel caso di specie si trattava del possesso corrispondete all'esercizio di una servitù di passaggio).  ###à del giudicato sostanziale opera, infatti, soltanto nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l'identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum per come questi fattori siano inquadrati nell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2020, n. 19767; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/03/2019, n. 8678; Sez. II, 31/05/2012, n. 8735).  **** 
Non è fondato neanche il secondo motivo. 
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale anche nella parte in cui ha ritenuto che la struttura di assi incrociati a rombi per cui è causa avesse costituito una turbativa del possesso della servitù di veduta in capo a ### avendole tale struttura reso più difficoltoso, per il suo posizionamento, l'affaccio frontale sul terrazzino di proprietà ### “a nulla valendo che la struttura predetta abbia le ruote e sia facilmente amovibile…”. 
Tale motivazione risulta logica e coerente posto che, come si desume chiaramente dalle fotografie versate in atti, la fioriera su rotelle, sebbene non sia infissa al suolo, tuttavia, per dimensioni, collocazione e permanenza in loco, costituisce un manufatto dotato di apprezzabile consistenza e stabilità, idoneo ad ostacolare o, comunque, a rendere più difficoltoso (come ritenuto dal primo giudice), l'esercizio della veduta da parte della ### Sul punto va, invero, detto che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'articolo 907 cod. civ., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/10/2007, n. 21501 richiamata da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/01/2019, 1418; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 09/02/1993, n. 1598).  **** 
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo di gravame. 
Ed infatti, una volta accertata la turbativa, il giudice di prime cure ha correttamente ravvisato anche l'animus turbandi in capo ai resistenti (in assenza di elementi di segno contrario), restando irrilevante il convincimento, da parte di questi ultimi, di aver agìto per esercitare il proprio diritto alla riservatezza.  ### turbandi deve presumersi, infatti, ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto; esso si risolve nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il mancato perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 25/09/2019, n. 23940; Sez. II, 14/02/2017, n. 3901; Sez. II, 07/01/2016, n. 107). 
E non è superfluo precisare che l'art. 907 c.c. ha già operato il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Corte cost., 22/10/1999, n. 394, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile nella parte in cui preclude al giudice “ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo”, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della ### cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 06/06/2024, n. 15906; Sez. II, Ord., 27/02/2019, n. 5732; Sez. II, 16/01/2013, n. 955).  **** 
Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese di lite del secondo grado. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, di ### vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,01, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, ai sensi dell'art. 5, co.6, dello stesso decreto.  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di ### di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### e da ### avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, ### distaccata di ### pubblicata il ###.  2. Dichiara tenuti e condanna ### e ### al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 11.11.2025 ### est.

causa n. 2215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 7769/2025 del 14-07-2025

... disposto di cui all'art. 27, cpc. Nel merito, avverso i verbali presupposti alla cartella di cui all'oggetto, erano stati proposti dal coobbligatoin solido, nonché compagno della ricorrente, #### due rituali ricorsi al ### di ### detti giudizi sono stati definiti con sentenze nn. 18471/17 del 5.7.2017 e ###/18 del10.10.2018, entrambe di accoglimento, che hanno integralmente annullato i relativi verbali di accertamento,sulle quali la resistente nulla osserva. Anche la mancata notifica della cartella esattoriale costituisce una contestazione del diritto a procedere adesecuzione forzata, così come ritenuto dalla conforme giurisprudenza in materia (in tal senso, v. Cass. II^,sent. n. 26173/09). ### non ha provato la regolare notifica della cartella in oggetto per cui anche per questa ragione, (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 61378 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 1^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 25.05.2025 nella causa civile R.G. n. 61378 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato S. Marchese) -RESISTENTEha pronunciato la seguente ###: opposizione ex art. 615 c.p.c avverso preavviso iscrizione ipotecaria 097 ###402000 del 16.09.2022 not il ###, limitatamente alla cartella esattoriale n. ####01,avente a base verbali di accertamento per violazione del ###
Conclusione come da ordinanza del 25.5.2025 con cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione.
Con ricorso ex 316 e art 281 undecies c.p.c. l'istante ha proposto domanda di annullamento/inefficacia delpreavviso opposto, per inesistenza dei titoli sottesi alla cartella in oggetto, essendo stati i verbali opposti edannullati con sentenze passate in giudicato, oltre a non aver ricevuto la notifica della cartella.
Si è costituita l'### contestando la domand a, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione edil proprio difetto di legittimazione passiva.
Ad istruttoria espletata, all'udienza del 25.05.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta indecisione.
Preliminarmente la giurisdizione è del giudice adito trattandosi di violazioni al ### inoltre la competenza èdel giudice adito, limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto violazioni al ### sia per valore che permateria essendo stata eccepita la inesistenza del credito. Infine la domanda è stata correttamente instauratacon ricorso ai sensi della legge ### e con l'azione della opposizione all'esecuzione e non agli attiesecutivi, in quanto contesta l'esistenza dei titoli posti alla base del preavviso opposto.
Sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, l'Agente della ### è legittimatopassivamente nel presente giudizio alla luce di quanto disposto dalle note recenti sentenze della Corte dilegittimità (### sent. n. 16412 del 25.7.2007, Cass. ord. n. 29798 del 18.11.2019, Cass. ord. n. 23627 del28.9.2018 e Cass. ###. Civ., sent. n. 5532 del 29.2.2008) e, in ogni caso, non vi sono termini e/odecadenze per promuovere la presente azione ai sensi dell'art. 615, cpc e, alla presente fattispecie, si applicail disposto di cui all'art. 27, cpc.
Nel merito, avverso i verbali presupposti alla cartella di cui all'oggetto, erano stati proposti dal coobbligatoin solido, nonché compagno della ricorrente, #### due rituali ricorsi al ### di ### detti giudizi sono stati definiti con sentenze nn. 18471/17 del 5.7.2017 e ###/18 del10.10.2018, entrambe di accoglimento, che hanno integralmente annullato i relativi verbali di accertamento,sulle quali la resistente nulla osserva.
Anche la mancata notifica della cartella esattoriale costituisce una contestazione del diritto a procedere adesecuzione forzata, così come ritenuto dalla conforme giurisprudenza in materia (in tal senso, v. Cass. II^,sent. n. 26173/09). ### non ha provato la regolare notifica della cartella in oggetto per cui anche per questa ragione, lacomunicazione preventiva notificata deve ritenersi illegittima e, pertanto, va annullata.
Va dunque dichiarata la inefficacia del preavviso opposto, limitatamente alla ### esattoriale n. ####01, di cui al ricorso.
Spese a carico della soccombente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei minimi stabiliti nelletabelle ministeriali essendo stato il giudizio definito su base documentale. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando : -accoglie la domanda e per l'effetto, -dichiara inefficace il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 097 ###40 2000 del 16.09.2022 not il16.08.2024, limitatamente alla cartella esattoriale n. ####01, ed il credito ad essa sottesoinesistente; -condanna la resistente alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.045,00 oltre ilc.u., IVA, CPA e spese generali, da distrarsi , ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 61378/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Sarro

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3967/2022 del 05-10-2022

... precedente”). ***** Venendo al merito, il ricorrente ### ha chiesto, in primo luogo, l'accertamento dell'intervenuto decorso del termine di efficacia, previsto per il ###, del contratto di comodato registrato il ### da lui stipulato (in qualità di comodante) con il figlio ####, nonché la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile che ne costituisce oggetto, sito in ### in via ### d'oro n. 19/b (v. contratto comodato allegato al fascicolo di parte ricorrente). Il resistente ### aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, non si è opposto alle richieste restitutorie svolte dal padre, precisando però di abitare ormai da tempo presso altro immobile. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 È, infatti, pacifico tra le parti, nonché provato in via documentale (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### R.G. n°20448 /2019 ###'### del 04/10/2022 nella causa promossa da #### All'udienza del 04/10/2022, tenuta secondo modalità cartolare prevista dalla normativa vigente, il Giudice viste le note di trattazione scritta depositate da tutti i procuratori delle parti si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa. 
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.  ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 ###### di ### in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 4.10.2022 ha pronunciato SENTENZA (ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20448 del ### degli ### dell'anno 2019 pendente tra ### nato a ### il ### (c.f.. ###), elettivamente domiciliat ###via G. Bonanno n. 61, presso lo studio dall'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente e ### nata a ### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - resistente e ### nato a ### il ### (c.f.###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1.9.2020; - resistente ### della decisione Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ### conveniva in giudizio il figlio ### e la nuora ### esponendo che: - con scrittura privata registrata il ###, aveva concesso in comodato al figlio, fino al giorno 31.12.2015, un immobile di sua proprietà sito in ### in via ### d'oro n. 19/b soprastante un appartamento da lui stesso abitato insieme alla moglie #### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 - nonostante il decorso del termine previsto nel contratto di comodato, l'immobile non gli era stato ancora restituito; - in ogni caso, erano sopravvenute circostanze di carattere personale che l'avevano indotto a recedere dal rapporto di comodato, ex art. 1809 ultimo comma c.c., atteso che l'immobile era stato concesso in uso al figlio al solo scopo di assicurare ai genitori la vicina presenza di familiari che potessero assisterli per fronteggiare le difficoltà connesse all'avanzare dei loro anni; - di contro, l'immobile era attualmente detenuto dalla nuora ### la quale, in sede di separazione dal marito comodatario, aveva ottenuto l'assegnazione della casa coniugale e, nonostante le gravi condizioni di salute della sig.ra ### affetta da cardiopatia, teneva atteggiamenti aggressivi ai suoi danni; - in ogni caso, il contratto doveva pure ritenersi risolto in ragione del grave inadempimento contrattuale della resistente, la quale aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art.  1375 Sulla scorta di tali premesse, ### chiedeva di: 1- dichiarare la risoluzione del rapporto di comodato, stante il decorso del termine fissato nella scrittura privata registrata del 26.3.2012; 2- in subordine, dichiarare il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 1809, ultimo comma, c.c., con conseguente venire meno del rapporto di comodato; 3- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento contrattuale della resistente ### 4- ordinare, in ogni caso, ai resistenti il rilascio dell'immobile in suo favore; 5- condannare la resistente ### al pagamento di un'indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile, quantificata in euro 1.400,00 mensili. 
Si costituiva in giudizio ### confermando la tesi di parte ricorrente in ordine al termine di durata, fino al 31.12.2015, previsto nel contratto di comodato da lui concluso con il padre il ### e precisando di avere già rilasciato l'immobile di via ### d'Oro oggetto del giudizio e di abitare presso altro immobile, giusta contratto di locazione stipulato il ###. 
Si costituiva, infine, ### chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e deducendo al riguardo che: - l'immobile oggetto del giudizio era stato realizzato dal ricorrente ### mediante sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà, ove abitava con la moglie ### proprio in vista delle nozze del figlio ### e che, ultimata la costruzione nel 2002, i due sposi erano subito andati ad abitare l'appartamento, fissandovi la loro residenza; - dunque, l'immobile era stato concesso in comodato d'uso dal ricorrente alla famiglia del figlio (che vi abitava ininterrottamente) per esigenze abitative dell'intero nucleo familiare sin dal 2002 e non invece dalla data indicata nel contratto registrato concluso con il figlio il ###; ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 - il contratto di comodato a termine posto dal ricorrente a fondamento delle sue richieste, stipulato nel corso di una prima crisi coniugale tra i due resistenti, era simulato ed era stato fittiziamente concluso dai contraenti al solo scopo di precostituire un titolo per allontanarla da casa e per aggirare il provvedimento di assegnazione della casa familiare reso in sede di separazione su istanza di entrambi i coniugi; - in ogni caso, il contratto di comodato azionato dal ricorrente era nullo perché privo di oggetto e/o di causa ed essendo, invece, vigente tra le parti un comodato per il soddisfacimento delle esigenze abitative familiari fin dal 2002, esso era ancora efficace tra le parti, indipendentemente dalla crisi coniugale e il ricorrente non poteva chiedere la restituzione dell'immobile; - neppure sussistevano i presupposti per invocare il recesso dal comodato per urgenti e imprevisti bisogni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1809 c.c. e per l'accoglimento delle ulteriori domande del ricorrente. 
Tali, in sintesi, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante assunzione di prova orale e perveniva, infine, per la decisione all'odierna udienza, tenuta secondo la modalità cartolare prevista dalla normativa vigente.  ***** 
In via preliminare, va subito chiarito che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente fin dalla prima udienza, le difese della resistente ### dirette a contrastare la validità e l'efficacia del contratto datato 26.3.2012 sottoscritto da ### e ### stante la sua natura simulata non si atteggiano a “domanda riconvenzionale” ma a “eccezione riconvenzionale” e la parte non era, dunque, tenuta, a pena di inammissibilità, a chiedere ex art. 418 c.p.c. il differimento dell'udienza di discussione. 
È noto infatti, in punto di diritto, che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (v. Cass. n. 21472/2016). 
Nel caso di specie, la resistente ### senza chiedere l'accoglimento di altre e differenti domande, si è limitata a insistere per il rigetto delle domande di parte ricorrente basando la propria difesa sulla natura simulata del contratto di comodato posto a fondamento del giudizio, sicché non sussiste alcun ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 dubbio in ordine al carattere di “eccezione riconvenzionale” (e non invece di domanda riconvenzionale) delle difese da lei svolte. 
Ma, ad ogni modo, anche laddove fosse stata proposta una domanda riconvenzionale non seguita da una richiesta di spostamento dell'udienza (ipotesi che comunque non ricorre nel caso di specie), i medesimi fatti dedotti dalla resistente avrebbero dovuto, comunque, essere presi in considerazione come eccezioni, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda attorea ( anche Cass. n. 21472/2016; v. altresì Cass. n. 11679/2014: “Nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza richiesta, ex art. 418 cod. proc. civ., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma non preclude la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell'attore, ai fini della decisione sulla domanda principale, risultando rispettata la relativa preclusione fissata dall'art. 416 cod. proc.  civ.”). 
Risulta, poi, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui la simulazione può essere fatta valere in giudizio soltanto in via di azione e non anche in via di eccezione. Una conclusione simile, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, si scontra peraltro con la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte (il riferimento è a Cass. n. 11232/1997, che conferma, inequivocabilmente, la possibilità di proporre un'eccezione di simulazione, leggendosi infatti “La questione della simulazione del titolo posto a fondamento della domanda attrice, che risulti sollevata, per la prima volta, in grado di appello, deve qualificarsi in termini di eccezione riconvenzionale (come tale, ammissibile in detto grado di giudizio) se diretta a perseguire non altro fine che quello di provocare il mero rigetto della domanda avversaria, integrando, al contrario, gli estremi di una vera e propria domanda riconvenzionale (preclusa, in quanto tale, in sede di gravame) qualora, come effetto della pronuncia dell'assunta simulazione, venga, nel contempo, richiesta, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, la ulteriore declaratoria di tutte conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente”).  ***** 
Venendo al merito, il ricorrente ### ha chiesto, in primo luogo, l'accertamento dell'intervenuto decorso del termine di efficacia, previsto per il ###, del contratto di comodato registrato il ### da lui stipulato (in qualità di comodante) con il figlio ####, nonché la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile che ne costituisce oggetto, sito in ### in via ### d'oro n. 19/b (v. contratto comodato allegato al fascicolo di parte ricorrente). 
Il resistente ### aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, non si è opposto alle richieste restitutorie svolte dal padre, precisando però di abitare ormai da tempo presso altro immobile.  ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
È, infatti, pacifico tra le parti, nonché provato in via documentale (v. doc. 10 del fascicolo della resistente ###, che, attualmente, l'immobile di cui si tratta è detenuto da ### la quale, con provvedimento del 15.11.2019 reso dal ### di ### in sede di separazione tra i coniugi ### e ### in ragione del prevalente collocamento presso di sé della figlia minore ### è stata indicata quale assegnataria della “casa familiare” di via #### 19/b di proprietà di ### Dunque, soltanto la resistente ### ha un concreto interesse al rigetto delle richieste di parte ricorrente. 
Come anticipato, al fine di paralizzare la domanda di restituzione dell'immobile avanzata in via principale dal ricorrente, la ### ha eccepito la natura “assolutamente” simulata del contratto di comodato a termine (fino al 31.12.2015) registrato nel 2012, rilevando al riguardo che, in realtà, la finalità unica del negozio concluso tra il padre ### e il figlio ### pochi giorni prima del deposito del ricorso per separazione consensuale dei due coniugi (oggi resistenti) era quella di frodare le sue ragioni e di precostituire un titolo che potesse “cacciarla via” dalla casa familiare, nonostante avesse diritto ad abitarvi in forza del provvedimento di assegnazione emesso in suo favore dal #### la prospettazione della stessa parte, il contratto del 2012 sarebbe, quindi, privo di effetti e il suo perdurante godimento dell'immobile, in qualità di assegnataria di prole minorenne, deriverebbe dal precedente contratto di comodato con destinazione dell'immobile per il soddisfacimento delle esigenze familiari concluso con il ricorrente nel 2002. 
Ebbene, lo scrutinio dell'eccezione di simulazione così proposta richiede, inevitabilmente, la ricostruzione del contesto storico in cui la vicenda si inscrive. 
Va fin da subito chiarito che, seppure nel contratto registrato a marzo 2012 venga menzionata la “accettazione” da parte di ### dell'unità immobiliare sita in ### in via #### n. 19/b che in quella sede ###comodato dal padre ### (v. contratto di comodato allegato al ricorso), l'immobile era già in godimento al figlio, che ivi abitava unitamente alla moglie e ai figli, da circa un decennio. 
Ed infatti: - ### e ### risultano residenti in via ### d'Oro n. 19/b fin dal 20.4.2002 (v. doc 2 e doc. 3 del fascicolo della resistente ### e, allo stesso modo, i figli della coppia ### e ### risultano residenti nello stesso luogo fin dalla loro nascita, avvenuta, rispettivamente, il ### e il ### (v. doc. 4 e doc. 5 del fascicolo della resistente ###; - con dichiarazione sottoscritta il 17 gennaio 2005, registrata in pari data dal “### Tributari” del Comune di #### comunicava la concessione in uso gratuito dell'immobile di cui si tratta al figlio ### (v. doc. 7 del fascicolo della resistente ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 ###; - lo stesso ricorrente ### sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.10.2020 (seppure precisando il carattere “temporaneo” della sistemazione da lui assicurata al figlio ### nell'immobile di sua proprietà di via ### d'### ha confermato che il figlio e la nuora avevano abitato l'appartamento di cui si tratta fin dalla sua costruzione, avvenuta nell'anno 2002. 
Quanto finora detto in ordine alla pacifica concessione del godimento dell'immobile oggetto dell'odierno giudizio, a titolo gratuito, dal padre ### al figlio ### fin dal 2002 prova l'esistenza, fin da quella data, di un contratto di comodato tra le parti. 
Con riferimento, poi, alla natura di un simile comodato, tanto la documentazione prodotta (e in particolare le certificazioni anagrafiche di tutti i membri del nucleo familiare ####, quanto le testimonianze rese in giudizio da ### e ### rispettivamente sorella e padre della resistente ### confermano che l'immobile in questione era stato concesso in godimento dal padre ### al figlio ### a tempo indeterminato e per soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia. 
Così, il teste ### all'udienza del 14.12.2020, ha dichiarato “### costruzione è stata decisa in funzione del loro matrimonio dalle due famiglie; lo so perché ero presente quando hanno deciso e posso pure dire che alcuni acquisti per la casa sono stati fatti a spese di mia sorella e dei miei genitori, che hanno contribuito ad esempio a mettere il parquet. La sopraelevazione è stata iniziata qualche anno primo del loro matrimonio ed è stata decisa in funzione del matrimonio. (…) È stato il sig. ### a dire anche in mia presenza che il primo piano nasceva per la loro unione”. 
In senso conforme, ### all'udienza del 22.2.2021 ha pure dichiarato “ io mi ricordo che sia il sig. ### che suo figlio, che veniva sempre a casa mia, dicevano che l'immobile era stato costruito solo per loro; quando mia figlia è andata ad abitare in quella casa, non c'era pavimento, non c'erano porte, lei viveva in cucina e ogni fine settimana raggiungeva il marito a ### dove lui viveva per lavoro; ricordo che un giorno la suocera doveva regalare delle perle a mia figlia come da tradizione ma siccome non c'era ancora il marmo nella scala per salire al primo piano, la suocera le ha chiesto se preferiva le perle o la scala e mia figlia ha scelto la scala”. 
Le dichiarazioni rese dai testi sotto il vincolo del giuramento provano, dunque, che ### aveva sopraelevato la costruzione di via ### d'Oro di sua proprietà proprio al fine di destinare l'immobile realizzato al primo piano alle esigenze abitative del figlio ### e della moglie, in occasione del loro matrimonio. 
Né tantomeno il vincolo di stretta parentela che avvince i testi alla resistente vale a minare l'attendibilità delle dichiarazioni così rese, atteso che le stesse - tra loro assolutamente coerenti, particolarmente minuziose e mai contraddittorie - attengono a fatti di vita privata che, secondo quel che normalmente accade, possono essere conosciuti da membri di famiglia e non invece da soggetti estranei.  ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Dunque, il contratto di comodato, con destinazione dell'immobile ad abitazione familiare, concluso tra il padre ### e il figlio ### nell'anno 2002 (contratto che, com'è noto, non necessita di forma scritta anche se di durata ultranovennale; sul tema, v. tra le tante anche Cass. 8548/2008; Cass. n. 11620/1990; Cass. n. 1083/1981) e registrato dal comodante nel 2004, era perfettamente valido ed efficace allorquando, in data ###, senza alcuna menzione al rapporto già in corso da circa un decennio, gli stessi contraenti hanno stipulato (stavolta in forma scritta) e registrato il contratto posto dal ricorrente a fondamento delle proprie domande. 
Tale secondo contratto ha un contenuto modificativo del rapporto all'epoca in corso tra le parti: a partire da quel momento, l'immobile non sarebbe stato più concesso in comodato alla famiglia di ### per la soddisfazione delle sue esigenze abitative (destinazione questa che, nonostante il precedente uso decennale del bene, non è stata menzionata nel contratto redatto, per la prima volta, in forma scritta) ma al solo figlio e non più per un tempo indeterminato, connesso alle necessità della sua famiglia, ma fino al 31.12.2015 Ebbene, l'esame delle circostanze di fatto verificatesi dopo la conclusione (in data ###) del secondo contratto di comodato porta a ritenere che in realtà, come eccepito dalla resistente ### in quella sede, entrambi i contraenti, lungi dal voler effettivamente modificare il rapporto di comodato all'epoca tra loro vigente, hanno inteso unicamente creare una situazione di apparenza negoziale che, all'occorrenza, potesse essere opponibile a terzi (e in particolare alla nuora/coniuge). 
Si consideri, innanzitutto, che pochi giorni dopo la stipula di tale secondo comodato, ossia il ###, i due coniugi ### e ### hanno depositato in ### congiuntamente, un ricorso per separazione consensuale nell'ambito del quale hanno espressamente (e concordemente) previsto che i due figli della coppia, ### e ### avrebbero convissuto stabilmente con la madre presso il domicilio coniugale, in ### via ### d'Oro n. 19/b (v. doc. 8 del fascicolo della resistente ###. 
È, poi, pacifico tra le parti, poiché non contestato, che l'immobile di cui si tratta, come da accordi assunti in sede di separazione, è stato abitato soltanto dalla resistente e dai figli minori fino all'estate 2013, quando ### è tornato a vivere nella casa di via ### d'Oro n. 19/b, ove i due coniugi, riconciliatisi, hanno continuato ad abitare insieme fino a giugno 2018, allorquando il marito è nuovamente andato via da casa; nel mese di maggio 2019, ### (che, pacificamente, ha sempre, ininterrottamente, mantenuto la disponibilità dell'immobile unitamente alla prole minore) ha depositato un ricorso per la separazione giudiziale dal marito e nel mese di giugno 2019 il ricorrente ha inviato la prima raccomandata diretta alla restituzione dell'immobile oggetto di comodato per decorso del termine contrattualmente previsto.  ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Al riguardo, deve, invero, precisarsi che l'assunto di parte ricorrente secondo cui già in epoca antecedente vi fossero state richieste verbali di rilascio dell'immobile è rimasta sfornita di prova, essendo, infatti, inammissibile, poiché generico e privo di riferimenti spazio-temporali, il capitolo di prova per testi articolato in ricorso al fine di provare la “reiterata” richiesta di rilascio dell'immobile avanzata dal ricorrente ai due coniugi “a seguito del peggiorare delle condizioni di salute della sig.ra ### nel 2017”. E, ad ogni modo, anche l'ipotetica conferma di un capitolo di prova simile sarebbe ininfluente ai fini decisori perché manterrebbe, comunque, ferma l'acquiescenza prestata dal comodante all'immissione della coniuge e della prole del comodatario nel godimento dell'immobile e alla destinazione del bene oggetto di comodato per le esigenze della famiglia del figlio ben oltre il termine contrattualmente previsto. 
Dalle circostanze di fatto così sopra esposte, si ricava allora che: - il figlio ### sebbene, in forza del comodato registrato il ###, avesse diritto al godimento diretto dell'immobile (non destinato alle esigenze abitative della sua famiglia, mai menzionate nel secondo contratto), immediatamente dopo la sua stipula, in sede di ricorso per separazione consensuale dei coniugi (depositato il ###), si accordava con la moglie affinché fosse quest'ultima ad abitarvi insieme alla prole minore, mantenendo dunque quella destinazione dell'immobile a casa familiare che derivava già dal primo contratto di comodato in vigore fin dall'anno 2002; - dopo la riconciliazione con la moglie, nell'estate 2013, ### tornava a vivere, fino al mese di giugno 2018, insieme al resto della famiglia, nella casa di via ### d'### ossia nel luogo che, dalla sua costruzione risalente all'anno 2002, era sempre stata la casa loro familiare; - dal proprio canto, il comodante ### il quale abitava al piano terra del medesimo edificio, conosceva, di certo, l'utilizzo dell'immobile da parte della nuora e dei nipoti minorenni anche dopo la stipula del secondo contratto di comodato che attribuiva, invece, al solo figlio ### il godimento dell'immobile; - allo stesso modo, il comodante non poteva non sapere che il figlio ### nell'estate 2013, era tornato a vivere unitamente al resto della sua famiglia e non poteva non avere conoscenza della permanenza dell'intera famiglia del figlio nell'immobile di sua proprietà ben oltre il termine di scadenza contrattualmente previsto; - il padre comodante, pur essendo ben consapevole della violazione da parte del figlio del regolamento contrattuale sottoscritto (che non prevedeva la concessione in godimento dell'immobile alla moglie e ai figli del comodatario per la soddisfazione delle esigenze abitative del nucleo familiare e che imponeva la restituzione del bene il ###), per quel che consta, si attivava, per la prima volta, per ottenere la restituzione dell'immobile soltanto nel mese di giugno 2019 (v. raccomandata allegata al ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 fascicolo di parte ricorrente), dopo la seconda crisi coniugale e dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale. 
Dunque, le condotte rispettivamente tenute dal padre e dal figlio già immediatamente dopo la stipula del secondo comodato - ossia perdurante utilizzo del bene per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario e assenza di iniziative assunte dal comodante al fine di contrastare il protratto utilizzo dell'immobile in violazione dei patti contrattuali fino a quando, due anni e mezzo dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto, è intervenuta una nuova crisi coniugale - portano a ritenere che in realtà i due contraenti, senza voler attribuire efficacia all'assetto di interessi ivi concordato e senza voler modificare il regolamento contrattuale preesistente (ossia la destinazione dell'immobile di via ### d'Oro alle esigenze abitative della famiglia di ###, mediante la stipula di un nuovo comodato “a termine” intendevano unicamente creare una situazione di apparenza negoziale. 
Del resto, il peculiare momento storico durante il quale è stato sottoscritto tra il padre e il figlio il contratto di comodato del 26.3.2012 (ossia, nel corso della prima crisi coniugale del figlio comodatario e alla vigilia della separazione personale) e la previsione in quella sede ###termine finale (31.12.2015) per la concessione in godimento al figlio di un immobile che era stato costruito proprio in occasione del suo matrimonio e che, in realtà, lui e la sua famiglia avevano già in uso, con destinazione ad abitazione familiare, da un decennio palesano con estrema chiarezza il motivo, comune a entrambi i contraenti, che aveva all'epoca sorretto la stipula del contratto: eludere l'applicazione della normativa in tema di assegnazione della casa familiare in caso di separazione e escludere dal godimento della casa la moglie (e i figli minori), precostituendosi un atto scritto per poterli allontanare da casa, a prescindere da ciò che avrebbe deciso il ### adito per la separazione. 
Tutti questi elementi consentono di ritenere provata, in via presuntiva, la natura simulata del contratto di comodato sottoscritto tra il padre e il figlio a marzo 2012. 
Da quanto finora detto discende, altresì, che a produrre efficacia tra le parti è, unicamente, il contratto di comodato finalizzato all'uso dell'immobile di via ### d'Oro 19/b per le esigenze della famiglia di ### stipulato, in forma orale, nel 2002 e registrato nel 2004. 
Trova, dunque, applicazione l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione” (così, Cass. Sez. Un, n. 13603/2004; v. anche Cass. Sez. Un. n. 20448/2014: “Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile”). 
Dunque, nella fattispecie in esame, ### affidataria di prole minorenne e assegnataria della casa familiare di via ### d'### può opporre il relativo provvedimento giudiziale pronunciato da questo ### il ### al ricorrente, il quale, a sua volta, può ottenere la restituzione dell'immobile soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1809, comma 2, c.c., alla cui stregua il comodante può esigere la restituzione immediata dell'immobile soltanto ove sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno. 
Sull'interpretazione di una simile clausola è intervenuta la Suprema Corte a ### chiarendo che “Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (Cass. Sez. Un. n. 20448/2014). 
Nel caso di specie, il ricorrente, chiedendo in subordine il riconoscimento del suo diritto alla restituzione dell'immobile ex art. 1809 ultimo comma c.c., ha dedotto di avere la necessità di riottenere la riottenere la disponibilità del bene oggetto di comodato al fine di avere vicino a sé e alla moglie ### familiari che possano dare loro aiuto per far fronte all'avanzare dei loro anni e alle loro precarie condizioni di salute, precisando al riguardo che in data ### la sig.ra ### affetta da cardiopatia, aveva avuto un malore che aveva pure richiesto l'intervento di un'ambulanza e che la nuora, ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 la quale da tempo mantiene un comportamento particolarmente aggressivo e irrispettoso nei confronti dei due anziani coniugi, si era di ciò assolutamente disinteressata. 
Ebbene, ritiene il giudicante che l'esigenza così rappresentata non integri i presupposti per l'applicazione dell'invocata norma. 
Allorquando, nel 2002, l'immobile di via ### d'Oro n. 19/b è stato concesso in comodato d'uso a ### per soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia, l'avanzare degli anni e il correlato aggravamento delle condizioni di salute del comodante e della moglie ### non costituivano, infatti, un evento imprevedibile. 
A ciò si aggiunga, poi, che parte ricorrente non ha allegato o provato alcunché in ordine alle proprie possibilità economiche e alla disponibilità o indisponibilità di ulteriori alloggi che assicurerebbero a lui e alla moglie il conseguimento del medesimo risultato (ossia avere vicino a sé taluno che possa prendersi cura delle loro persone) e che, di contro, la resistente ### ha argomentato e documentato in merito alla disponibilità da parte del ricorrente di sistemazioni ulteriori idonee allo scopo da lui perseguito. 
E allora, nel bilanciamento tra le istanze genericamente rappresentate dal ricorrente e l'interesse a preservare l'habitat familiare della prole minorenne dei due resistenti (ossia di ### la quale risulta abbia sempre vissuto in quella abitazione), è il primo dei valori in gioco a dover, necessariamente, soccombere. 
Non merita accoglimento neppure la richiesta formulata in ulteriore subordine dal ricorrente, tesa a ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale della resistente, la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, adotterebbe un contegno contrario ai doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 Al riguardo, deve invero rammentarsi che, stante la natura gratuita del contratto di comodato, non può essere proposta nei confronti del comodatario azione di risoluzione per inadempimento (v. anche Cass. n. 6203/2014: “In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario”). 
Respinte le domande così formulate, non avendo il ricorrente diritto alla restituzione dell'immobile da lui concesso in comodato, per esigenze abitative familiari, al figlio, neppure merita accoglimento la richiesta risarcitoria svolta nei confronti della resistente, basata sulla indebita occupazione dell'immobile di sua proprietà.  *****  ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Venendo adesso alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la posizione del resistente ### il quale non si è opposto all'accoglimento delle domande svolte dal padre (poiché sostanzialmente indirizzate a ###, risulta opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti. 
Nei rapporti tra il ricorrente e la resistente ### è invece il primo ad essere risultato soccombente, sicché le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m.  55/2014, vanno poste a suo carico (scaglione di valore fino ad euro 52.000,00: parametri medi per tutte le fasi).  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta le domande di parte ricorrente; - compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e ### - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ### liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge. 
Così deciso in ### il ###.   ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75

causa n. 20448/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Giulia, Ingrassia Silvia

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