testo integrale
Tribunale Ordinario di ### R.G. n°20448 /2019 ###'### del 04/10/2022 nella causa promossa da #### All'udienza del 04/10/2022, tenuta secondo modalità cartolare prevista dalla normativa vigente, il Giudice viste le note di trattazione scritta depositate da tutti i procuratori delle parti si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 ###### di ### in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 4.10.2022 ha pronunciato SENTENZA (ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20448 del ### degli ### dell'anno 2019 pendente tra ### nato a ### il ### (c.f.. ###), elettivamente domiciliat ###via G. Bonanno n. 61, presso lo studio dall'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente e ### nata a ### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - resistente e ### nato a ### il ### (c.f.###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1.9.2020; - resistente ### della decisione Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ### conveniva in giudizio il figlio ### e la nuora ### esponendo che: - con scrittura privata registrata il ###, aveva concesso in comodato al figlio, fino al giorno 31.12.2015, un immobile di sua proprietà sito in ### in via ### d'oro n. 19/b soprastante un appartamento da lui stesso abitato insieme alla moglie #### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 - nonostante il decorso del termine previsto nel contratto di comodato, l'immobile non gli era stato ancora restituito; - in ogni caso, erano sopravvenute circostanze di carattere personale che l'avevano indotto a recedere dal rapporto di comodato, ex art. 1809 ultimo comma c.c., atteso che l'immobile era stato concesso in uso al figlio al solo scopo di assicurare ai genitori la vicina presenza di familiari che potessero assisterli per fronteggiare le difficoltà connesse all'avanzare dei loro anni; - di contro, l'immobile era attualmente detenuto dalla nuora ### la quale, in sede di separazione dal marito comodatario, aveva ottenuto l'assegnazione della casa coniugale e, nonostante le gravi condizioni di salute della sig.ra ### affetta da cardiopatia, teneva atteggiamenti aggressivi ai suoi danni; - in ogni caso, il contratto doveva pure ritenersi risolto in ragione del grave inadempimento contrattuale della resistente, la quale aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 Sulla scorta di tali premesse, ### chiedeva di: 1- dichiarare la risoluzione del rapporto di comodato, stante il decorso del termine fissato nella scrittura privata registrata del 26.3.2012; 2- in subordine, dichiarare il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 1809, ultimo comma, c.c., con conseguente venire meno del rapporto di comodato; 3- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento contrattuale della resistente ### 4- ordinare, in ogni caso, ai resistenti il rilascio dell'immobile in suo favore; 5- condannare la resistente ### al pagamento di un'indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile, quantificata in euro 1.400,00 mensili.
Si costituiva in giudizio ### confermando la tesi di parte ricorrente in ordine al termine di durata, fino al 31.12.2015, previsto nel contratto di comodato da lui concluso con il padre il ### e precisando di avere già rilasciato l'immobile di via ### d'Oro oggetto del giudizio e di abitare presso altro immobile, giusta contratto di locazione stipulato il ###.
Si costituiva, infine, ### chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e deducendo al riguardo che: - l'immobile oggetto del giudizio era stato realizzato dal ricorrente ### mediante sopraelevazione dell'immobile di sua proprietà, ove abitava con la moglie ### proprio in vista delle nozze del figlio ### e che, ultimata la costruzione nel 2002, i due sposi erano subito andati ad abitare l'appartamento, fissandovi la loro residenza; - dunque, l'immobile era stato concesso in comodato d'uso dal ricorrente alla famiglia del figlio (che vi abitava ininterrottamente) per esigenze abitative dell'intero nucleo familiare sin dal 2002 e non invece dalla data indicata nel contratto registrato concluso con il figlio il ###; ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 - il contratto di comodato a termine posto dal ricorrente a fondamento delle sue richieste, stipulato nel corso di una prima crisi coniugale tra i due resistenti, era simulato ed era stato fittiziamente concluso dai contraenti al solo scopo di precostituire un titolo per allontanarla da casa e per aggirare il provvedimento di assegnazione della casa familiare reso in sede di separazione su istanza di entrambi i coniugi; - in ogni caso, il contratto di comodato azionato dal ricorrente era nullo perché privo di oggetto e/o di causa ed essendo, invece, vigente tra le parti un comodato per il soddisfacimento delle esigenze abitative familiari fin dal 2002, esso era ancora efficace tra le parti, indipendentemente dalla crisi coniugale e il ricorrente non poteva chiedere la restituzione dell'immobile; - neppure sussistevano i presupposti per invocare il recesso dal comodato per urgenti e imprevisti bisogni previsto dall'ultimo comma dell'art. 1809 c.c. e per l'accoglimento delle ulteriori domande del ricorrente.
Tali, in sintesi, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante assunzione di prova orale e perveniva, infine, per la decisione all'odierna udienza, tenuta secondo la modalità cartolare prevista dalla normativa vigente. *****
In via preliminare, va subito chiarito che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente fin dalla prima udienza, le difese della resistente ### dirette a contrastare la validità e l'efficacia del contratto datato 26.3.2012 sottoscritto da ### e ### stante la sua natura simulata non si atteggiano a “domanda riconvenzionale” ma a “eccezione riconvenzionale” e la parte non era, dunque, tenuta, a pena di inammissibilità, a chiedere ex art. 418 c.p.c. il differimento dell'udienza di discussione.
È noto infatti, in punto di diritto, che “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (v. Cass. n. 21472/2016).
Nel caso di specie, la resistente ### senza chiedere l'accoglimento di altre e differenti domande, si è limitata a insistere per il rigetto delle domande di parte ricorrente basando la propria difesa sulla natura simulata del contratto di comodato posto a fondamento del giudizio, sicché non sussiste alcun ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 dubbio in ordine al carattere di “eccezione riconvenzionale” (e non invece di domanda riconvenzionale) delle difese da lei svolte.
Ma, ad ogni modo, anche laddove fosse stata proposta una domanda riconvenzionale non seguita da una richiesta di spostamento dell'udienza (ipotesi che comunque non ricorre nel caso di specie), i medesimi fatti dedotti dalla resistente avrebbero dovuto, comunque, essere presi in considerazione come eccezioni, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda attorea ( anche Cass. n. 21472/2016; v. altresì Cass. n. 11679/2014: “Nel rito locatizio, la domanda riconvenzionale formulata con la memoria ex art. 416 cod. proc. civ. senza richiesta, ex art. 418 cod. proc. civ., di spostamento dell'udienza è inammissibile, ma non preclude la valutazione, da parte del giudice, del fatto integratore della stessa che assuma valore di eccezione, quale fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo della pretesa dell'attore, ai fini della decisione sulla domanda principale, risultando rispettata la relativa preclusione fissata dall'art. 416 cod. proc. civ.”).
Risulta, poi, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui la simulazione può essere fatta valere in giudizio soltanto in via di azione e non anche in via di eccezione. Una conclusione simile, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, si scontra peraltro con la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa parte (il riferimento è a Cass. n. 11232/1997, che conferma, inequivocabilmente, la possibilità di proporre un'eccezione di simulazione, leggendosi infatti “La questione della simulazione del titolo posto a fondamento della domanda attrice, che risulti sollevata, per la prima volta, in grado di appello, deve qualificarsi in termini di eccezione riconvenzionale (come tale, ammissibile in detto grado di giudizio) se diretta a perseguire non altro fine che quello di provocare il mero rigetto della domanda avversaria, integrando, al contrario, gli estremi di una vera e propria domanda riconvenzionale (preclusa, in quanto tale, in sede di gravame) qualora, come effetto della pronuncia dell'assunta simulazione, venga, nel contempo, richiesta, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, la ulteriore declaratoria di tutte conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente”). *****
Venendo al merito, il ricorrente ### ha chiesto, in primo luogo, l'accertamento dell'intervenuto decorso del termine di efficacia, previsto per il ###, del contratto di comodato registrato il ### da lui stipulato (in qualità di comodante) con il figlio ####, nonché la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile che ne costituisce oggetto, sito in ### in via ### d'oro n. 19/b (v. contratto comodato allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Il resistente ### aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, non si è opposto alle richieste restitutorie svolte dal padre, precisando però di abitare ormai da tempo presso altro immobile. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
È, infatti, pacifico tra le parti, nonché provato in via documentale (v. doc. 10 del fascicolo della resistente ###, che, attualmente, l'immobile di cui si tratta è detenuto da ### la quale, con provvedimento del 15.11.2019 reso dal ### di ### in sede di separazione tra i coniugi ### e ### in ragione del prevalente collocamento presso di sé della figlia minore ### è stata indicata quale assegnataria della “casa familiare” di via #### 19/b di proprietà di ### Dunque, soltanto la resistente ### ha un concreto interesse al rigetto delle richieste di parte ricorrente.
Come anticipato, al fine di paralizzare la domanda di restituzione dell'immobile avanzata in via principale dal ricorrente, la ### ha eccepito la natura “assolutamente” simulata del contratto di comodato a termine (fino al 31.12.2015) registrato nel 2012, rilevando al riguardo che, in realtà, la finalità unica del negozio concluso tra il padre ### e il figlio ### pochi giorni prima del deposito del ricorso per separazione consensuale dei due coniugi (oggi resistenti) era quella di frodare le sue ragioni e di precostituire un titolo che potesse “cacciarla via” dalla casa familiare, nonostante avesse diritto ad abitarvi in forza del provvedimento di assegnazione emesso in suo favore dal #### la prospettazione della stessa parte, il contratto del 2012 sarebbe, quindi, privo di effetti e il suo perdurante godimento dell'immobile, in qualità di assegnataria di prole minorenne, deriverebbe dal precedente contratto di comodato con destinazione dell'immobile per il soddisfacimento delle esigenze familiari concluso con il ricorrente nel 2002.
Ebbene, lo scrutinio dell'eccezione di simulazione così proposta richiede, inevitabilmente, la ricostruzione del contesto storico in cui la vicenda si inscrive.
Va fin da subito chiarito che, seppure nel contratto registrato a marzo 2012 venga menzionata la “accettazione” da parte di ### dell'unità immobiliare sita in ### in via #### n. 19/b che in quella sede ###comodato dal padre ### (v. contratto di comodato allegato al ricorso), l'immobile era già in godimento al figlio, che ivi abitava unitamente alla moglie e ai figli, da circa un decennio.
Ed infatti: - ### e ### risultano residenti in via ### d'Oro n. 19/b fin dal 20.4.2002 (v. doc 2 e doc. 3 del fascicolo della resistente ### e, allo stesso modo, i figli della coppia ### e ### risultano residenti nello stesso luogo fin dalla loro nascita, avvenuta, rispettivamente, il ### e il ### (v. doc. 4 e doc. 5 del fascicolo della resistente ###; - con dichiarazione sottoscritta il 17 gennaio 2005, registrata in pari data dal “### Tributari” del Comune di #### comunicava la concessione in uso gratuito dell'immobile di cui si tratta al figlio ### (v. doc. 7 del fascicolo della resistente ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 ###; - lo stesso ricorrente ### sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del 5.10.2020 (seppure precisando il carattere “temporaneo” della sistemazione da lui assicurata al figlio ### nell'immobile di sua proprietà di via ### d'### ha confermato che il figlio e la nuora avevano abitato l'appartamento di cui si tratta fin dalla sua costruzione, avvenuta nell'anno 2002.
Quanto finora detto in ordine alla pacifica concessione del godimento dell'immobile oggetto dell'odierno giudizio, a titolo gratuito, dal padre ### al figlio ### fin dal 2002 prova l'esistenza, fin da quella data, di un contratto di comodato tra le parti.
Con riferimento, poi, alla natura di un simile comodato, tanto la documentazione prodotta (e in particolare le certificazioni anagrafiche di tutti i membri del nucleo familiare ####, quanto le testimonianze rese in giudizio da ### e ### rispettivamente sorella e padre della resistente ### confermano che l'immobile in questione era stato concesso in godimento dal padre ### al figlio ### a tempo indeterminato e per soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia.
Così, il teste ### all'udienza del 14.12.2020, ha dichiarato “### costruzione è stata decisa in funzione del loro matrimonio dalle due famiglie; lo so perché ero presente quando hanno deciso e posso pure dire che alcuni acquisti per la casa sono stati fatti a spese di mia sorella e dei miei genitori, che hanno contribuito ad esempio a mettere il parquet. La sopraelevazione è stata iniziata qualche anno primo del loro matrimonio ed è stata decisa in funzione del matrimonio. (…) È stato il sig. ### a dire anche in mia presenza che il primo piano nasceva per la loro unione”.
In senso conforme, ### all'udienza del 22.2.2021 ha pure dichiarato “ io mi ricordo che sia il sig. ### che suo figlio, che veniva sempre a casa mia, dicevano che l'immobile era stato costruito solo per loro; quando mia figlia è andata ad abitare in quella casa, non c'era pavimento, non c'erano porte, lei viveva in cucina e ogni fine settimana raggiungeva il marito a ### dove lui viveva per lavoro; ricordo che un giorno la suocera doveva regalare delle perle a mia figlia come da tradizione ma siccome non c'era ancora il marmo nella scala per salire al primo piano, la suocera le ha chiesto se preferiva le perle o la scala e mia figlia ha scelto la scala”.
Le dichiarazioni rese dai testi sotto il vincolo del giuramento provano, dunque, che ### aveva sopraelevato la costruzione di via ### d'Oro di sua proprietà proprio al fine di destinare l'immobile realizzato al primo piano alle esigenze abitative del figlio ### e della moglie, in occasione del loro matrimonio.
Né tantomeno il vincolo di stretta parentela che avvince i testi alla resistente vale a minare l'attendibilità delle dichiarazioni così rese, atteso che le stesse - tra loro assolutamente coerenti, particolarmente minuziose e mai contraddittorie - attengono a fatti di vita privata che, secondo quel che normalmente accade, possono essere conosciuti da membri di famiglia e non invece da soggetti estranei. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Dunque, il contratto di comodato, con destinazione dell'immobile ad abitazione familiare, concluso tra il padre ### e il figlio ### nell'anno 2002 (contratto che, com'è noto, non necessita di forma scritta anche se di durata ultranovennale; sul tema, v. tra le tante anche Cass. 8548/2008; Cass. n. 11620/1990; Cass. n. 1083/1981) e registrato dal comodante nel 2004, era perfettamente valido ed efficace allorquando, in data ###, senza alcuna menzione al rapporto già in corso da circa un decennio, gli stessi contraenti hanno stipulato (stavolta in forma scritta) e registrato il contratto posto dal ricorrente a fondamento delle proprie domande.
Tale secondo contratto ha un contenuto modificativo del rapporto all'epoca in corso tra le parti: a partire da quel momento, l'immobile non sarebbe stato più concesso in comodato alla famiglia di ### per la soddisfazione delle sue esigenze abitative (destinazione questa che, nonostante il precedente uso decennale del bene, non è stata menzionata nel contratto redatto, per la prima volta, in forma scritta) ma al solo figlio e non più per un tempo indeterminato, connesso alle necessità della sua famiglia, ma fino al 31.12.2015 Ebbene, l'esame delle circostanze di fatto verificatesi dopo la conclusione (in data ###) del secondo contratto di comodato porta a ritenere che in realtà, come eccepito dalla resistente ### in quella sede, entrambi i contraenti, lungi dal voler effettivamente modificare il rapporto di comodato all'epoca tra loro vigente, hanno inteso unicamente creare una situazione di apparenza negoziale che, all'occorrenza, potesse essere opponibile a terzi (e in particolare alla nuora/coniuge).
Si consideri, innanzitutto, che pochi giorni dopo la stipula di tale secondo comodato, ossia il ###, i due coniugi ### e ### hanno depositato in ### congiuntamente, un ricorso per separazione consensuale nell'ambito del quale hanno espressamente (e concordemente) previsto che i due figli della coppia, ### e ### avrebbero convissuto stabilmente con la madre presso il domicilio coniugale, in ### via ### d'Oro n. 19/b (v. doc. 8 del fascicolo della resistente ###.
È, poi, pacifico tra le parti, poiché non contestato, che l'immobile di cui si tratta, come da accordi assunti in sede di separazione, è stato abitato soltanto dalla resistente e dai figli minori fino all'estate 2013, quando ### è tornato a vivere nella casa di via ### d'Oro n. 19/b, ove i due coniugi, riconciliatisi, hanno continuato ad abitare insieme fino a giugno 2018, allorquando il marito è nuovamente andato via da casa; nel mese di maggio 2019, ### (che, pacificamente, ha sempre, ininterrottamente, mantenuto la disponibilità dell'immobile unitamente alla prole minore) ha depositato un ricorso per la separazione giudiziale dal marito e nel mese di giugno 2019 il ricorrente ha inviato la prima raccomandata diretta alla restituzione dell'immobile oggetto di comodato per decorso del termine contrattualmente previsto. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Al riguardo, deve, invero, precisarsi che l'assunto di parte ricorrente secondo cui già in epoca antecedente vi fossero state richieste verbali di rilascio dell'immobile è rimasta sfornita di prova, essendo, infatti, inammissibile, poiché generico e privo di riferimenti spazio-temporali, il capitolo di prova per testi articolato in ricorso al fine di provare la “reiterata” richiesta di rilascio dell'immobile avanzata dal ricorrente ai due coniugi “a seguito del peggiorare delle condizioni di salute della sig.ra ### nel 2017”. E, ad ogni modo, anche l'ipotetica conferma di un capitolo di prova simile sarebbe ininfluente ai fini decisori perché manterrebbe, comunque, ferma l'acquiescenza prestata dal comodante all'immissione della coniuge e della prole del comodatario nel godimento dell'immobile e alla destinazione del bene oggetto di comodato per le esigenze della famiglia del figlio ben oltre il termine contrattualmente previsto.
Dalle circostanze di fatto così sopra esposte, si ricava allora che: - il figlio ### sebbene, in forza del comodato registrato il ###, avesse diritto al godimento diretto dell'immobile (non destinato alle esigenze abitative della sua famiglia, mai menzionate nel secondo contratto), immediatamente dopo la sua stipula, in sede di ricorso per separazione consensuale dei coniugi (depositato il ###), si accordava con la moglie affinché fosse quest'ultima ad abitarvi insieme alla prole minore, mantenendo dunque quella destinazione dell'immobile a casa familiare che derivava già dal primo contratto di comodato in vigore fin dall'anno 2002; - dopo la riconciliazione con la moglie, nell'estate 2013, ### tornava a vivere, fino al mese di giugno 2018, insieme al resto della famiglia, nella casa di via ### d'### ossia nel luogo che, dalla sua costruzione risalente all'anno 2002, era sempre stata la casa loro familiare; - dal proprio canto, il comodante ### il quale abitava al piano terra del medesimo edificio, conosceva, di certo, l'utilizzo dell'immobile da parte della nuora e dei nipoti minorenni anche dopo la stipula del secondo contratto di comodato che attribuiva, invece, al solo figlio ### il godimento dell'immobile; - allo stesso modo, il comodante non poteva non sapere che il figlio ### nell'estate 2013, era tornato a vivere unitamente al resto della sua famiglia e non poteva non avere conoscenza della permanenza dell'intera famiglia del figlio nell'immobile di sua proprietà ben oltre il termine di scadenza contrattualmente previsto; - il padre comodante, pur essendo ben consapevole della violazione da parte del figlio del regolamento contrattuale sottoscritto (che non prevedeva la concessione in godimento dell'immobile alla moglie e ai figli del comodatario per la soddisfazione delle esigenze abitative del nucleo familiare e che imponeva la restituzione del bene il ###), per quel che consta, si attivava, per la prima volta, per ottenere la restituzione dell'immobile soltanto nel mese di giugno 2019 (v. raccomandata allegata al ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 fascicolo di parte ricorrente), dopo la seconda crisi coniugale e dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale.
Dunque, le condotte rispettivamente tenute dal padre e dal figlio già immediatamente dopo la stipula del secondo comodato - ossia perdurante utilizzo del bene per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario e assenza di iniziative assunte dal comodante al fine di contrastare il protratto utilizzo dell'immobile in violazione dei patti contrattuali fino a quando, due anni e mezzo dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto, è intervenuta una nuova crisi coniugale - portano a ritenere che in realtà i due contraenti, senza voler attribuire efficacia all'assetto di interessi ivi concordato e senza voler modificare il regolamento contrattuale preesistente (ossia la destinazione dell'immobile di via ### d'Oro alle esigenze abitative della famiglia di ###, mediante la stipula di un nuovo comodato “a termine” intendevano unicamente creare una situazione di apparenza negoziale.
Del resto, il peculiare momento storico durante il quale è stato sottoscritto tra il padre e il figlio il contratto di comodato del 26.3.2012 (ossia, nel corso della prima crisi coniugale del figlio comodatario e alla vigilia della separazione personale) e la previsione in quella sede ###termine finale (31.12.2015) per la concessione in godimento al figlio di un immobile che era stato costruito proprio in occasione del suo matrimonio e che, in realtà, lui e la sua famiglia avevano già in uso, con destinazione ad abitazione familiare, da un decennio palesano con estrema chiarezza il motivo, comune a entrambi i contraenti, che aveva all'epoca sorretto la stipula del contratto: eludere l'applicazione della normativa in tema di assegnazione della casa familiare in caso di separazione e escludere dal godimento della casa la moglie (e i figli minori), precostituendosi un atto scritto per poterli allontanare da casa, a prescindere da ciò che avrebbe deciso il ### adito per la separazione.
Tutti questi elementi consentono di ritenere provata, in via presuntiva, la natura simulata del contratto di comodato sottoscritto tra il padre e il figlio a marzo 2012.
Da quanto finora detto discende, altresì, che a produrre efficacia tra le parti è, unicamente, il contratto di comodato finalizzato all'uso dell'immobile di via ### d'Oro 19/b per le esigenze della famiglia di ### stipulato, in forma orale, nel 2002 e registrato nel 2004.
Trova, dunque, applicazione l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione” (così, Cass. Sez. Un, n. 13603/2004; v. anche Cass. Sez. Un. n. 20448/2014: “Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile”).
Dunque, nella fattispecie in esame, ### affidataria di prole minorenne e assegnataria della casa familiare di via ### d'### può opporre il relativo provvedimento giudiziale pronunciato da questo ### il ### al ricorrente, il quale, a sua volta, può ottenere la restituzione dell'immobile soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1809, comma 2, c.c., alla cui stregua il comodante può esigere la restituzione immediata dell'immobile soltanto ove sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno.
Sull'interpretazione di una simile clausola è intervenuta la Suprema Corte a ### chiarendo che “Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (Cass. Sez. Un. n. 20448/2014).
Nel caso di specie, il ricorrente, chiedendo in subordine il riconoscimento del suo diritto alla restituzione dell'immobile ex art. 1809 ultimo comma c.c., ha dedotto di avere la necessità di riottenere la riottenere la disponibilità del bene oggetto di comodato al fine di avere vicino a sé e alla moglie ### familiari che possano dare loro aiuto per far fronte all'avanzare dei loro anni e alle loro precarie condizioni di salute, precisando al riguardo che in data ### la sig.ra ### affetta da cardiopatia, aveva avuto un malore che aveva pure richiesto l'intervento di un'ambulanza e che la nuora, ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75 la quale da tempo mantiene un comportamento particolarmente aggressivo e irrispettoso nei confronti dei due anziani coniugi, si era di ciò assolutamente disinteressata.
Ebbene, ritiene il giudicante che l'esigenza così rappresentata non integri i presupposti per l'applicazione dell'invocata norma.
Allorquando, nel 2002, l'immobile di via ### d'Oro n. 19/b è stato concesso in comodato d'uso a ### per soddisfare le esigenze abitative della sua famiglia, l'avanzare degli anni e il correlato aggravamento delle condizioni di salute del comodante e della moglie ### non costituivano, infatti, un evento imprevedibile.
A ciò si aggiunga, poi, che parte ricorrente non ha allegato o provato alcunché in ordine alle proprie possibilità economiche e alla disponibilità o indisponibilità di ulteriori alloggi che assicurerebbero a lui e alla moglie il conseguimento del medesimo risultato (ossia avere vicino a sé taluno che possa prendersi cura delle loro persone) e che, di contro, la resistente ### ha argomentato e documentato in merito alla disponibilità da parte del ricorrente di sistemazioni ulteriori idonee allo scopo da lui perseguito.
E allora, nel bilanciamento tra le istanze genericamente rappresentate dal ricorrente e l'interesse a preservare l'habitat familiare della prole minorenne dei due resistenti (ossia di ### la quale risulta abbia sempre vissuto in quella abitazione), è il primo dei valori in gioco a dover, necessariamente, soccombere.
Non merita accoglimento neppure la richiesta formulata in ulteriore subordine dal ricorrente, tesa a ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale della resistente, la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, adotterebbe un contegno contrario ai doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 Al riguardo, deve invero rammentarsi che, stante la natura gratuita del contratto di comodato, non può essere proposta nei confronti del comodatario azione di risoluzione per inadempimento (v. anche Cass. n. 6203/2014: “In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario”).
Respinte le domande così formulate, non avendo il ricorrente diritto alla restituzione dell'immobile da lui concesso in comodato, per esigenze abitative familiari, al figlio, neppure merita accoglimento la richiesta risarcitoria svolta nei confronti della resistente, basata sulla indebita occupazione dell'immobile di sua proprietà. ***** ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
Venendo adesso alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la posizione del resistente ### il quale non si è opposto all'accoglimento delle domande svolte dal padre (poiché sostanzialmente indirizzate a ###, risulta opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nei rapporti tra il ricorrente e la resistente ### è invece il primo ad essere risultato soccombente, sicché le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014, vanno poste a suo carico (scaglione di valore fino ad euro 52.000,00: parametri medi per tutte le fasi). P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta le domande di parte ricorrente; - compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e ### - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ### liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in ### il ###. ### il: 05/05/2023 n.7235/2023 importo 208,75
causa n. 20448/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Giulia, Ingrassia Silvia