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Giudice di Pace di Barra Nella Persona Del, Sentenza n. 3847/2025 del 17-12-2025

... legittimazioni delle parti risultano provate per tabulas. Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati. Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste ### risulta provato che la responsabilità dell'incidente è da attribuirsi alla condotta del conducente del veicolo di proprietà della convenuta, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore nell'atto introduttivo, effettuava una errata manovra di svolta, mal calcolava le distanze ed urtava l'auto ### 1 dell'istante, che era fermo in sosta. Il teste ha descritto i danni subiti da detto veicolo e li ha riconosciuti nelle foto esibite. Resta così superata la presunzione di responsabilità concorrente, di cui all'art. 2054 comma II c.c. e, pertanto, il sinistro de quo deve ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo della convenuta ### per non avere osservato le più elementari norme di prudenza e per aver violato il disposto di cui agli artt. 140 e 154 C.d.S. In ordine al quantum debeatur, la somma richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo, appare eccessiva. E' il caso di ricordare che preventivi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3901 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA ### (C.F. ###) elettivamente domiciliato in Napoli, alla via F. Persico n. 27, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti #### (C.F. ###), residente in ####, alla via ### n. 253 ###' ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente con sede in ####, alla via ### n. 14 ###: risarcimento danni. 
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di #### e la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà ### 1 tg. ### assicurato per la r.c.a. con la s.p.a. ### ad opera del veicolo ### 600 tg. ### di proprietà di ### assicurato per la r.c.a. con la s.p.a. ###, a cagione del sinistro stradale avvenuto il giorno 3 luglio 2022, alle ore 18.45 circa in ### alla via ### incrocio via ### nei pressi della ###
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti ### ed s.p.a. ### non costituitesi in giudizio, benché ritualmente citate. 
Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'istante prestata osservanza al disposto di cui all'art. 145 del D. Lgs. 209/2005 (### delle ### e di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/14, con l'invio della p.e.c. e della raccomandata a.r. pervenute rispettivamente alle ### s.p.a. il 16 maggio 2024 e ad ### il 17 giugno 2024. 
Le legittimazioni delle parti risultano provate per tabulas. 
Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati. 
Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste ### risulta provato che la responsabilità dell'incidente è da attribuirsi alla condotta del conducente del veicolo di proprietà della convenuta, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore nell'atto introduttivo, effettuava una errata manovra di svolta, mal calcolava le distanze ed urtava l'auto ### 1 dell'istante, che era fermo in sosta. Il teste ha descritto i danni subiti da detto veicolo e li ha riconosciuti nelle foto esibite. 
Resta così superata la presunzione di responsabilità concorrente, di cui all'art. 2054 comma II c.c. e, pertanto, il sinistro de quo deve ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo della convenuta ### per non avere osservato le più elementari norme di prudenza e per aver violato il disposto di cui agli artt. 140 e 154 C.d.S. 
In ordine al quantum debeatur, la somma richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo, appare eccessiva. E' il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro sono atti di parte e pertanto non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. Civ., Sez.III, 19 gennaio 1995, n.591 e Cass.Civ. 245/95). Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, dei prezzi di mercato delle parti di ricambio e delle parti effettivamente da sostituire e dei costi di manodopera occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni, tenuto conto di ogni altro elemento relativo al veicolo da riparare (anno di immatricolazione e stato d'uso), il giudicante ritiene conforme a giustizia liquidare i danni subiti da parte attrice in € 1.200.  ### la s.p.a. ### va condannata al pagamento della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e della s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara ### esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa; 2) condanna la ### s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice, della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) condanna la ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 1.370 di cui € 170 per spese ed € 1.200 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2025.   ### dott.

causa n. 3901/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Crasto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29805/2025 del 12-11-2025

... allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. 9 n. ### del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, a bbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) a bbia disa tteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prud ente appr ezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024 r.g. proposto da: ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui domicilio digitale (###) ele ttivamente domicilia.  - ricorrente - contro ### S.R.L. (quale cessionaria di ### S.p.a. ), qui rappresentata da ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###1, presso lo studio dell'A vvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.  - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron. 1167/2024, della CORTE DI APPELLO D I ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025 dal ### dott. #### 1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di ### s.p.a., per la somma di € 75.093,86, in forz a delle fideiussioni specifiche dell'1 luglio e del 7 ag osto 2017, rilasciat e dall'opponente a garanzia dell'adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da ### s.r.l., che era stata dichiara ta fallita il 25 novembre 2019.  2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla ### fu respinto dall'adita Corte di appello di ### con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con ### s.p.a. e ### s.r.l., quest'ultima rappresentata da ### s.p.a. 
In estrema sintesi, quella corte ritenne che: i) l'appellante, nel censurare l'affermazione del tribunale secondo cui l'opponente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni, sicché era infondata l'eccezione di nullità estesa all'intero negozio di garanzia, non si era confrontata «con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass. SSUU n. 4 1994/2 1»; ii) « Con il sec ondo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l'eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche. ### ale di ### pur dand o atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”. Anche in questa sede non è necessar io l'ap profondimento della questione, stante l'inammissibilità rilevata del primo motivo d'appello».  3. Per la cassazione di questa sentenza ### ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, ### 3 s.r.l. (quale cessionaria di ### s.p.a.), tramite la rappresentante ### s.p.a. 
Il 21/24 febbraio 2025, il consigliere deleg ato ha deposita to una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Con istanza del 31 marzo 2025, la ### ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 199 0, nonché dell'art. 41 Cost., dell'a rt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non aver preso «in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ### II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti del procedimento intrapreso dalla ### d'### non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti. Dalla lettura integr ale dell'istruttoria, del par ere espresso dall'### e dal provvedim ento d ella ### d'### a emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano rip rodotte le clausole nulle e che q ueste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo 4 l'emanazione del provvedimento di cui si è detto. Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra ### in data ### e in data ###, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di ### è stato accer tato che alcune banche, tra le quali la “### sabbina”, la “### del Lavoro”, la “### di ### della ### di Chieti”, ed a questo punto possiamo a ggiungere anche il ### s. p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specifica contemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema -###2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l'### della ### e del ### aveva osservato: che lo schema contrattuale ###2003 non fosse coerente con la ratio delle m odifiche ap portate all a disciplina del contratto di fideiussione dalla Leg ge n. 154/1992, ispir ate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ###2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercit are la propria autonomia contra ttuale, av esse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ### 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ###2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banch e interpellate; che l'ampia d iffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo' del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra ###, dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un'intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un 5 modello di contratt o di fid eiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive».  2. Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod.  proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I f ormulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.  1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un'asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360-bis.1 cod.  proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “La natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla ### d'### di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie in definita e futura di rappo rti, tale da ad dossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; ta le giudizio sfavorevole e la conseguente inv alidità non si estendono perciò anche alle fideiu ssioni ordinarie, ogg etto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialm ente conforme , anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l'altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).  1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denu nciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l'affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso 6 in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esatt amente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrett anto dicasi quanto all'intero secondo motivo, d eve considerarsi inammissibile.  1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l'attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs.  149 del 2022 ed applicabile, giusta l'art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall'1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di app ello impugna ta rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). 
In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all'oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.  proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc . civ., per cui il rela tivo indirizzo ermen eutico è agevolmente applicabile anche in relazione a q uest'ultimo, che il p resupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “### l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo gr ado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la par te ricorrente in cassazione, per 7 evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a b ase della decisione di primo gra do e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. ###, 26934 e 5947 del 2023; n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e q ui applicabile, ratione temporis, risul tando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. ###, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. ### e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in ### solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzi onalmente rilevante, in quant o attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescin dere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, - tutte fattispecie assolutamente inconfigurab ili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e ### del 2022; n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e ### del 202 2; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. ### del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l'unica insufficienza scrittoria che può 8 condurre allo stesso esito è quella insupera bile; iii) la f atti specie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non r icomprendent e questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn.  9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempr e che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. ### del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.  115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. 9 n. ### del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, a bbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) a bbia disa tteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prud ente appr ezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016).  1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell'art. 1957 cod. civ., bensì l'estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “### di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”. Ne conse gue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.  1957 cod. civ., in r elazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l'appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferi ta ad un contratto di loca zione ad uso div erso da quello di abitazione). Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell'avvenuta sua costituzione in primo grado, 10 l'opponente formulò a nche (e in quali pr ecisi termini) una ta le puntuale eccezione».  3. ### reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in q uanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. 
Rileva, inoltre, che la parte r icorrente nemmeno ha deposita to una propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. pr oc. civ. per contesta re le argomentazioni di detta proposta.  4. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di ### deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.  4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc.  Vale r ammentare, in proposito, che, in t ema di procediment o per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comm a 3, cod. proc. civ. (pu re novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conf ormità alla proposta, conti ene una valuta zione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutaz ione del proponente, poi confermata nella decisione definitiv a, lascia p resumere una respon sabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per conferma re l'inammissibilità del ricorso) ra gioni per d iscostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. ### del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di 11 € 4.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende.  4.2. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d ovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna la medesima ricorrente al pag amento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , ad opera della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 682/2023 del 02-02-2023

... art. 423, c.p.c., pari a ### 4.152,71. Infine, in merito alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento orale di cui alle conclusioni del ricorso, richiamando quanto già sopra detto in merito alle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che nessun teste ha reso dichiarazioni da cui trarsi che il rapporto di lavoro si era concluso in data ###, data di scadenza del secondo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, per licenziamento verbale. Per completezza, si rileva che solo tardivamente nelle note di discussione e dunque inammissibilmente la difesa di parte ricorrente ha inteso proporre la questione della illegittimità dei contratti a termine per mancata sottoscrizione degli stessi e dunque della clausola appositiva del termine; da tanto consegue la impossibilità di considerare tale questione. Attesi gli esiti della lite, che ha portato al riconoscimento del diritto del ### ad ottenere alcune differenze di retribuzione, seppure in misura ridotta rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico (leggi tutto)...

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### dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 2.02.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16393/2020 #### nato il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### E ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### l'istante esponeva: - di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2016 al 30.04.2019, svolgendo mansioni di operaio edile e carpentiere, sottoposto al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; - di avere lavorato sempre in squadre composte da 3/6 persone , occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di ### , dei locali dell'### e del ### , e della ristrutturazione di abitazioni private; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 con un'ora di pausa, percependo una paga mensile di euro 800,00; che il rapporto di lavoro era cessato in data ### a seguito di licenziamento orale. 
Tanto premesso, il ricorrente lamentava di essere stato regolarmente inquadrato soltanto per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, peraltro con riconoscimento del livello I ### del ### inadeguato alle mansioni svolte, riconducibili al superiore livello II; di non aver mai ricevuto nulla a titolo di compenso per lavoro straordinario, permessi, ferie, di non avere percepito la 13 e 14 mensilità, oltre che le competenze di fine rapporto .   Dedotto di avere vanamente, con pec del 11.10.2019. tentato di ottenere in via stragiudiziale dalla convenuta il pagamento delle pretese retributive, chiedeva con le conclusioni del ricorso al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della #### srl dal 01/01/2016 al 30/04/2019, con le modalità descritte in premessa; - accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi descritti in premessa; - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del licenziamento orale, e condannare la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 81/2015, oltre al risarcimento nella misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria; - per l'effetto condannare la #### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### al ### n. 5 e sede ###Napoli alla via ### n. 349, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di ### 49.489,24 di cui ### 5.385,55 a titolo di TFR per le causali descritte nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso in quanto generico; nel merito chiedeva il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto, dato che il ### aveva lavorato alle sue dipendenze soltanto nei periodi in cui era stato regolarmente inquadrato, ossia dal 21.11.2016 al 28.02.2017, svolgendo mansioni di manovale inquadrato nella categoria I del ### di riferimento, e dal 03.04.2018 al 31.05.2018 con mansioni di carpentiere di II livello. 
All'udienza del 13.05.2021, fallito il tentativo di conciliazione il giudice ha emesso ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc, ponendo provvisoriamente a carico della convenuta il pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga egli atti, tenendo conto del fatto che la convenuta - che nel costituirsi aveva prodotto le predette buste paganon aveva in alcun modo contestato la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00.  ### ammessa ed espletata la prova per testi; all'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. 
La domanda è solo parzialmente fondata e dunque andrà accolta nella misura di cui appresso.   Giova richiamare che, a fronte del formale inquadramento del ricorrente alle e dipendenze della convenuta per due limitati e separati periodi, in particolare per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, è invero controversa tra le parti la esistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro tra le parti, che seguendo la tesi del ricorrente sarebbe cominciato già in data ### per poi svilupparsi senza soluzione di continuità sino al 31.05.2018, oltre che la qualità delle mansioni svolte dallo stesso ed il nastro orario secondo il quale si era effettivamente svolta la prestazione del ricorrente. 
La prova per testi svolta tuttavia non ha dimostrato gli assunti attorei non avendo alcuno dei testi ascoltati, neppure i due di lista di parte ricorrente, confermato quanto dedotto in ricorso circa la costituzione del rapporto di lavoro già dal 1.1.2016 e per l'effetto circa la fittizietà dei due ridotti inquadramenti, per essere invece il rapporto intercorso per l'intero periodo dal 1.1.2016 al 31/05/2018; nessuno dei testi invero ha saputo collocare la prestazione lavorativa del ### nel tempo, né quantificarne la consistenza per durata, se non vagamente. 
Certamente risulta una certa opacità delle dichiarazioni dei testi ascoltati, essendo inverosimile che in una piccola realtà produttiva qual'è stata negli anni di causa - secondo la narrazione dei testi stessi - la convenuta (cfr. dichiarazioni del teste dì ###, i testi - tutti, secondo le loro stesse dichiarazioni, a parte il teste ### colleghi di lavoro del ricorrente - non abbiano saputo render dichiarazioni sugli appena disaminati punti ( durata della prestazione del collega e collocazione nel tempo della stessa), potendosi solo ipotizzare che le dichiarazioni raccolte in istruttoria abbiano risentito della circostanza che i testi ascoltati erano, alla data della loro deposizione, dipendenti di ### Inoltre, a parte il già sopra indicato teste ### che ha dichiarato di avere cominciato a lavorare per ### nel febbraio del 2019 e di non avere sentito solo parlare dai colleghi del ### quale soggetto che aveva lavorato per ### prima di lui, tutti gli altri testi ascoltati non hanno supportato con le loro dichiarazioni la allegazione di cui al ricorso in merito all'orario di lavoro ed alle mansioni difformi da quelle di inquadramento.   Dunque parte ricorrente, eccezion fatta per quanto infra, non ha fornito in giudizio - com'era suo onere - la prova dei fatti costitutivi delle sue pretese retributive. 
Visto che nessuno dei testi ascoltati ha reso dichiarazioni utili alla tesi del ricorrente, dunque considerato che non ricorre la ipotesi in cui dalla esclusione della attendibilità delle dichiarazioni di alcuni testi può scaturire la genuinità degli altri, alcun valore probatorio può assumere, di per sé sola, in assenza di altri riscontri, la circostanza che la convenuta, seppure onerata dal giudice con ordinanza del 20.10.2022 per la produzione in giudizio, oltre che dei modelli ### , anche dei LUL aziendali per gli anni di causa all'espresso scopo di verificare la attendibilità dei testi ( come da verbale della udienza del 20.10.2022), abbia inteso produrre solo i modelli ###. 
Ciò posto dagli atti di causa emerge comunque il diritto del ### ad ottenere in via definitiva le somme di cui alla ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc già resa all'udienza del 13.05.2021, dovendo pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga agli atti. La convenuta nel costituirsi in giudizio ha infatti prodotto in giudizio le predette buste paga, senza contestare la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00; né parte convenuta ha documentato in atti di avere erogato a conclusione di ciascuno dei due rapporti di lavoro il tfr e le competenze di fine rapporto, a fronte della precisa allegazione in ricorso del mancato riconoscimento di tali voci. Vista dunque la assenza della eccezione di pagamento, ricorre il diritto del ### ad ottenere dette voci retributive. 
Con ordinanza del 09/12/2022, il Giudice adito ha invitato la difesa di parte ricorrente “a voler riformulare i conteggi indicando negli stessi esclusivamente quanto spettante al ricorrente a titolo di tfr, ratei tredicesima e ratei di quattordicesima in relazione a ciascuno dei due rapporti di lavoro a termine intercorsi formalmente con la convenuta nei periodi indicati in ricorso”; con note depositate in vista dell'udienza del 2.02.2023 la difesa di parte ricorrente ha rilevato che sulla scorta dei dati orari e retributivi indicati nei cedolini paga, le uniche differenze retributive erano costituite dalle somme di cui all'ordinanza ex art. 423, c.p.c., pari a ### 4.152,71. 
Infine, in merito alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento orale di cui alle conclusioni del ricorso, richiamando quanto già sopra detto in merito alle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che nessun teste ha reso dichiarazioni da cui trarsi che il rapporto di lavoro si era concluso in data ###, data di scadenza del secondo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, per licenziamento verbale. 
Per completezza, si rileva che solo tardivamente nelle note di discussione e dunque inammissibilmente la difesa di parte ricorrente ha inteso proporre la questione della illegittimità dei contratti a termine per mancata sottoscrizione degli stessi e dunque della clausola appositiva del termine; da tanto consegue la impossibilità di considerare tale questione. 
Attesi gli esiti della lite, che ha portato al riconoscimento del diritto del ### ad ottenere alcune differenze di retribuzione, seppure in misura ridotta rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. 
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. 
Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. 
Così deciso in Napoli, il ### 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 16393/2020


causa n. 16393/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lazzara Anna Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 628/2026 del 15-01-2026

... infondata in fatto e in diritto; 4)In ogni caso e nel merito dichiarare la domanda proposta nei confronti di ### infondata in fatto e in diritto; 5)Con vittoria di spese di lite, competenze di giudizio e accessori di legge; MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha citato in giudizio la ### per ottenere la dichiarazione dell'operatività delle polizze ### e ###-###-### stipulate, rispettivamente quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, in relazione all'istanza risarcitoria proposta nei suoi confronti da ### A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di una polizza assicurativa quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e di una seconda polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, stipulate con la ### ltd; che in data ### aveva ricevuto una richiesta di risarcimento danni da ### che il ### aveva inoltrato alla ### di Napoli la denunzia del sinistro ed aveva richiesto la copertura assicurativa in virtù della polizza contratta dall'Ente ospedaliero nell'interesse dei suoi dipendenti; che nella denuncia aveva specificato di essere beneficiario di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n.r.g. 20658/2024 avente ad oggetto: riconoscimento copertura assicurativa e vertente tra ### (C.F. ###), nato a Napoli il ### ed ivi residente al corso ### 14, rapp.to e difeso dall'avv. ### e ### s.p.a.(P.IVA ###), con sede ###, in persona del procuratore speciale ### rappresentata e difesa dall'avv. ### Per il ricorrente: 1)Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra il dott. ### e la ### con ogni conseguenza di legge; 2)Accertare e dichiarare l'operatività delle polizze.  ### e n. ###-###-###, sottoscritte dallo stesso con la ### rispettivamente quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, con ogni conseguenza di legge; 3)Accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e garantito dalla ### in caso di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal sig. ### con ogni conseguenza di legge; 4)vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore di parte ricorrente quale antistatario. 
Per la ### 1)In via pregiudiziale, dichiarare la litispendenza ex art. 39 cpc con le domande proposte dal Dott. ### nei confronti di ### nell'ambito del giudizio pendete presso la Corte d'Appello di Napoli per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto cancellare la causa dal ruolo; 2)Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda per carenza di un presupposto processuale di decidibilità; 3)Ancora in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda per tutti i motivi di cui alla narrativa e per l'effetto respingerla in quanto infondata in fatto e in diritto; 4)In ogni caso e nel merito dichiarare la domanda proposta nei confronti di ### infondata in fatto e in diritto; 5)Con vittoria di spese di lite, competenze di giudizio e accessori di legge; MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha citato in giudizio la ### per ottenere la dichiarazione dell'operatività delle polizze ### e ###-###-### stipulate, rispettivamente quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, in relazione all'istanza risarcitoria proposta nei suoi confronti da ### A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: di essere titolare di una polizza assicurativa quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e di una seconda polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per “colpa grave”, stipulate con la ### ltd; che in data ### aveva ricevuto una richiesta di risarcimento danni da ### che il ### aveva inoltrato alla ### di Napoli la denunzia del sinistro ed aveva richiesto la copertura assicurativa in virtù della polizza contratta dall'Ente ospedaliero nell'interesse dei suoi dipendenti; che nella denuncia aveva specificato di essere beneficiario di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per colpa grave con la ### ltd; che ### lo aveva convenuto in giudizio unitamente all'### di ### “### Cardarelli” di Napoli per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'intervento di asportazione di polipi al naso; che nel processo aveva chiamato in causa ed in garanzia la ### per essere manlevato e garantito in caso di accoglimento della domanda risarcitoria; che il Tribunale aveva respinta la domanda del ### che il ### aveva impugnato la sentenza; che nel costituirsi in giudizio nel procedimento di secondo grado non aveva riproposto esplicitamente la domanda di manleva nei confronti della ### per il caso dell'accoglimento del gravame; che la ### si era costituita nel giudizio di appello senza contestare l'operatività delle polizze assicurative; che la ### solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo l'espletamento della ctu medico-legale, aveva eccepito la decadenza dalla domanda di manleva dovendosi ritenere la stessa rinunciata ex art. 346 c.p.c.; che aveva interesse a vedersi garantito e manlevato dalla ### in caso di accoglimento dell'appello e di conseguente condanna al risarcimento dei danni nei confronti di #### S.p.A., legittimata a stare in giudizio in virtù della cessione con decorrenza 31.07.2020 dei rapporti attivi e passivi originariamente sorti nei confronti di ### ltd, ha eccepito la litispendenza tra la presente domanda e quella proposta nel giudizio di appello avente ad oggetto l'istanza risarcitoria di ### e l'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente. 
Quanto al rapporto assicurativo ha rilevato che il ### aveva fatto riferimento a due polizze senza specificare in base a quale delle due intendeva essere tenuto indenne e per quale diritto passivo. 
Tutto ciò premesso, va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla compagnia assicurativa. 
Nelle more del giudizio la Corte di Appello si è pronunciata sul gravame proposto da ### avverso la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte le istanze risarcitorie proposte nei confronti di ### e dell'### La Corte di Appello ha accolto l'appello del ### ha riconosciuto la responsabilità del ### e dell'### ha condannato gli appellati al risarcimento del danno. 
La Corte di Appello ha inoltre dichiarato l'inammissibilità della domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti della ### in quanto la stessa non era stata riproposta nella comparsa di costituzione dal ### ed era stata avanzata solo nelle note di trattazione scritta del 16.9.2024. 
Alla luce della sentenza della Corte di Appello, che ha dichiarato inammissibile la domanda di garanzia del ### deve ritenersi operante il principio secondo il quale “le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cessano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c.( cfr. Corte di Cassazione, ### 6 - 1, Ordinanza n. 18252 del 17/09/2015). 
Quanto all'interesse ad agire del ricorrente lo stesso sussiste tenuto conto dell'intervenuta condanna del ### in solido con l'### Quanto al merito, va affermato il diritto di ### ad essere tenuto indenne e manlevato rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da ### ed in relazione alla quale è intervenuta la sentenza n. 1878/2025 della Corte di Appello di Napoli. 
Il diritto del ### va affermato con riferimento ad entrambe le polizze indicate in ricorso. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.  147/2022, per le controversie di valore indeterminabile - complessità media - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### s.p.a., ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Accerta e dichiara la sussistenza del rapporto contrattuale tra ### e la ### nella cui posizione è subentrata la ### s.p.a.; 2)Accerta e dichiara l'operatività delle polizze. n. ### e n. ###-###-### in favore di ### con la AM ### rispettivamente, quale dipendente dell'### “Cardarelli” di Napoli e per la responsabilità civile professionale per “colpa grave”; 3)Accerta e dichiara il diritto di ### ad essere manlevato e garantito dalla ### s.p.a. in relazione all'istanza risarcitoria formulata da ### ed in relazione alla quale è intervenuta la sentenza n. 1878/2025 della Corte di Appello di Napoli; 4)### s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7202,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.  con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Napoli, 14.1.2026.  

Il Giudice
dott. ###


causa n. 20658/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Impresa Mauro

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 47/2026 del 13-01-2026

... liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema (leggi tutto)...

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R.G. ### N. 307/2024 Udienza del 13/01/2026 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 307/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###'#### (C.F.  ###), in persona del ### pro tempore e, per esso, l'### per la #### - ### di ### (C.F. ###), in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa #### dell'### - RESISTENTE - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 avente ad oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. 
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.  2. Si è costituito il Ministero dell'### e del ### che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.  3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.  4. La c.d. “### elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». 
La disposizione precisa che «### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.  5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / Ministero dell'###, ha ritenuto che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».  6. Recependo la decisione europea, la ### della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal ### del ### del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.  n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Lav., Sent. n. 29961/2023).  7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro allegati al ricorso) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare, nell'anno scolastico oggetto della domanda, della ### elettronica del docente, atteso che la predetta ha svolto attività di docenza, in sostituzione di docente assente (per 24 ore settimanali nella scuola primaria), nei seguenti periodi: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 - dal 06/10/2022 al 08/10/2022 (doc. n. 1); - dal 10/10/2022 al 12/10/2022 (doc. n. 2); - dal 20/10/2022 al 24/10/2022 (doc. n. 3); - dal 25/10/2022 al 27/10/2022 (doc. n. 4); - dal 28/10/2022 al 28/10/2022 (doc. n. 5); - dal 02/11/2022 al 04/11/2022 (doc. n. 6); - dal 09/11/2022 al 14/11/2022 (doc. n. 7); - dal 15/11/2022 al 18/11/2022 (doc. n. 8); - dal 24/11/2022 al 01/12/2022 (doc. n. 9); - dal 02/12/2022 al 22/12/2022 (doc. n. 10); - dal 09/01/2023 al 07/02/2023 (doc. n. 11); - dal 08/02/2023 al 09/03/2023 (doc. n. 12); - dal 10/03/2023 al 05/04/2023 (doc. n. 13); - dal 12/04/2023 all'11/05/2023 (doc. n. 14); - dal 12/05/2023 al 10/06/2023 (doc. n. 15); - dall'11/06/2023 al 14/06/2023 (doc. n. 16); per un periodo, quindi, ampiamente superiore a 180 giorni ovvero 6 mesi (che è il periodo minimo di durata delle supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche - ovvero fino al 30 giugno - atteso che tali supplenze possono essere conferite per posti non vacanti che si rendano disponibili, di fatto, fino al 31 dicembre).  7.1. Si deve quindi osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità. La ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art.  4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa. 
Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per gli anni scolastici in esame.  7.1.1. ###, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».  7.1.2. ### non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, diversa dalla natura breve e saltuaria delle supplenze, che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.  8. Dallo stato matricolare prodotto dal M.I.M. emerge, poi, che la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo destinataria di una supplenza, con orario settimanale completo, fino al 30/06/2026 (ovvero fino al termine delle attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 didattiche), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).  9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente la c.d. “### elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 13 gennaio 2026 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026

causa n. 307/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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