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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1935/2025 del 05-12-2025

... l'unico accesso esistente al fondo dell'attrice è un "mero sentiero pedonale, con tratti di larghezza inferiore ai 50 cm, del tutto inidoneo al transito di qualsiasi mezzo agricolo, anche di piccole dimensioni" (cfr. relazione definitiva). Il consulente ha concluso che il fondo "risulta di fatto intercluso ai fini di un suo conveniente uso agricolo con mezzi meccanici". Tale accertamento fattuale integra la fattispecie della c.d. "interclusione relativa", che la giurisprudenza di legittimità equipara, quoad effectum, a quella assoluta. È principio consolidato che l'interclusione che dà diritto alla servitù coattiva di passaggio sussiste non solo quando il fondo sia materialmente circondato da fondi altrui, ma anche quando l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile ampliarlo se non con dispendio e disagio eccessivi. Difatti, "il passaggio idoneo ad escludere l'interclusione non può risolversi nella sola facoltà di accedere a piedi al fondo, ma deve presentare modalità idonee a trasportare, all'interno del fondo stesso, gli oggetti ed i beni personali del titolare del diritto di proprietà sul fondo e le cose che sono funzionali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona del dottor ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 /2019 R.G. 
Oggetto: ### coattiva vertente tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti ATTORE e ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### per mandato in atti e ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta procura in atti; CONVENUTI ### Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.04.2025. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Sig.ra ### conveniva in giudizio i ###ri ######## nonché i ###ri ### e ### per sentire accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dei convenuti ed in favore del proprio fondo in ### A fondamento della propria domanda deduceva di essere proprietaria del fondo sito in ### distinto in catasto al foglio 8, particella 366, e che tale fondo, risultando intercluso, non aveva alcun accesso alla via pubblica, con conseguente impossibilità di coltivarlo e di goderne convenientemente. Chiedeva, pertanto, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sui fondi contigui di proprietà dei convenuti, identificati con le particelle 367 (proprietà ### e 1068 (proprietà ###. 
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda, eccependo in particolare l'insussistenza dello stato di interclusione del fondo attoreo. Sostenevano, infatti, che il fondo della
Sig.ra ### godesse già di un accesso alla via pubblica (via vicinale ### attraverso un viottolo vicinale, come risulterebbe da un atto di compravendita del 1994. Deducevano, pertanto, la mendacità dell'assunto attoreo e chiedevano il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa veniva istruita mediante espletamento di ### d'### affidata al #### al fine di accertare lo stato dei luoghi, la sussistenza dell'interclusione e la soluzione più idonea per la creazione di un accesso, nel rispetto dei criteri di legge. 
All'udienza cartolare dell'11.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Il fulcro della controversia risiede nell'accertamento della condizione di interclusione del fondo di proprietà della ###ra ### distinto al foglio 8, particella 366 del catasto di ####. 1051, comma 1, c.c. riconosce al proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui e che "non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio", il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 
Nel caso di specie, i convenuti hanno eccepito l'insussistenza di tale presupposto, asserendo l'esistenza di un accesso alla via comunale "### tramite un "viottolo vicinale". La parte attrice, di contro, ha sostenuto che tale passaggio fosse inidoneo a soddisfare le esigenze di una conveniente coltivazione del fondo.
Le risultanze della ### d'### espletata dal #### sono dirimenti per la risoluzione della questione.  ### ha, infatti, accertato che l'unico accesso esistente al fondo dell'attrice è un "mero sentiero pedonale, con tratti di larghezza inferiore ai 50 cm, del tutto inidoneo al transito di qualsiasi mezzo agricolo, anche di piccole dimensioni" (cfr. relazione definitiva). Il consulente ha concluso che il fondo "risulta di fatto intercluso ai fini di un suo conveniente uso agricolo con mezzi meccanici". 
Tale accertamento fattuale integra la fattispecie della c.d. "interclusione relativa", che la giurisprudenza di legittimità equipara, quoad effectum, a quella assoluta. È principio consolidato che l'interclusione che dà diritto alla servitù coattiva di passaggio sussiste non solo quando il fondo sia materialmente circondato da fondi altrui, ma anche quando l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile ampliarlo se non con dispendio e disagio eccessivi. Difatti, "il passaggio idoneo ad escludere l'interclusione non può risolversi nella sola facoltà di accedere a piedi al fondo, ma deve presentare modalità idonee a trasportare, all'interno del fondo stesso, gli oggetti ed i beni personali del titolare del diritto di proprietà sul fondo e le cose che sono funzionali all'uso ordinario del cespite" (Cass. Civ., Sez. 2, n. 11058 del 05/04/2022). La condizione del fondo attoreo, destinato ad uso agricolo, rende evidente come un sentiero percorribile solo a piedi sia del tutto insufficiente a garantirne il "conveniente uso" richiesto dalla norma.  ### ha altresì escluso la praticabilità di un ampliamento del sentiero esistente, stimando i costi per tale operazione in una somma ingente (tra 40.000 e 60.000 euro) e rilevando la necessità di coinvolgere fondi di terzi estranei al giudizio. Tale soluzione configura, pertanto, quell'"eccessivo dispendio o disagio" che l'art. 1051 c.c. indica come presupposto per la costituzione della servitù.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente provato lo stato di interclusione relativa del fondo della ###ra ### I convenuti hanno eccepito che la domanda, essendo stata fondata sull'asserita "totale interclusione", non potrebbe essere accolta sulla base della diversa fattispecie dell'interclusione relativa, pena una inammissibile mutatio libelli.  ### è infondata. La domanda introduttiva, pur utilizzando l'espressione "non ha alcun accesso", era chiaramente finalizzata ad ottenere la "costituzione di una servitù di accesso e passaggio [...] adeguata al transito anche di mezzi meccanici". ### della pretesa ### è sempre stato l'ottenimento di un passaggio carrabile idoneo all'uso agricolo del fondo, e la causa petendi risiede nel diritto a un accesso conveniente alla via pubblica sancito dall'art. 1051 c.c. La distinzione tra interclusione assoluta (comma 1) e relativa (comma 3) attiene alla specificazione dei presupposti di fatto, ma non muta la natura del diritto azionato. Non si ravvisa, pertanto, alcuna mutazione della domanda. 
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di integrità del contraddittorio. ### per la costituzione di servitù coattiva va proposta nei confronti dei proprietari dei fondi su cui si chiede di realizzare il passaggio. Avendo il CTU escluso la praticabilità dell'ampliamento del vecchio sentiero e individuato la soluzione ottimale sui fondi degli odierni convenuti, non sussisteva alcuna necessità di evocare in giudizio altri proprietari (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 17156 del 26/06/2019). 
Ai sensi dell'art. 1051, comma 2, c.c., il passaggio deve essere stabilito "in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito". ###, applicando tali criteri, ha individuato la soluzione più idonea nella creazione di un nuovo tracciato che, dipartendosi dalla strada provinciale, attraversa le particelle dei convenuti per raggiungere il fondo dell'attrice. 
In particolare, il CTU ha progettato una strada della larghezza di 3,00 metri e della lunghezza di circa 42,25 metri, che si sviluppa sulle particelle 1071 e 1068 (proprietà ### e 367 (proprietà ###, come dettagliatamente descritto e graficamente rappresentato negli elaborati peritali (in particolare, relazione definitiva e chiarimenti del 28.06.2024), che devono intendersi qui integralmente richiamati. 
Tale soluzione contempera l'esigenza di un accesso agevole per il fondo dominante con il minor sacrificio possibile per i fondi serventi. Le conclusioni del ### in quanto basate su un'analisi tecnica approfondita e immune da vizi logici, vengono fatte proprie dal Tribunale e poste a base della decisione. 
Ai sensi dell'art. 1053 c.c., è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. ### ha quantificato tale danno, distinguendo tra il valore dell'area da asservire e il pregiudizio ulteriore. Sulla base dei ### il valore della superficie totale da occupare (mq 127,00, di cui mq 23 sulle p.lle ### e mq 104 sulla p.lla ### è stato stimato in complessivi € 548,44. A tale importo va aggiunto il danno per la rimozione delle piante di nocciole presenti e per la demolizione e ricostruzione del capanno in lamiera insistente sulla proprietà #### ha fornito gli elementi per la stima di tali ulteriori pregiudizi. In via equitativa, tenuto conto delle stime del CTU e del pregiudizio complessivo arrecato, l'indennità totale può essere liquidata in € 1.500,00, di cui € 300,00 in favore dei convenuti ### e ### in solido tra loro, ed € 1.200,00 in favore dei convenuti ####### e ### in solido tra loro.
Il pagamento di tale indennità costituisce condizione per l'esercizio della servitù. I costi per la realizzazione materiale della strada, quantificati dal CTU in € 4.043,41, restano, come per legge, a carico della parte attrice. 
Entrambe le parti hanno formulato domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Tali domande devono essere respinte. La resistenza dei convenuti, sebbene risultata infondata, si basava su argomentazioni giuridiche non palesemente pretestuose, quali l'esistenza di un accesso e l'eccezione di mutatio libelli. Non si ravvisa, pertanto, la mala fede o la colpa grave richiesta dalla norma. Parimenti, non sussistono i presupposti per una condanna dell'attrice, la cui pretesa è stata, in larga parte, accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. I convenuti vanno, pertanto, condannati in solido al pagamento delle spese in favore dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Anche le spese della ### d'### come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica ed in persona del ###. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ######## nonché i ###ri ### e ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ### in favore del fondo di proprietà di ### distinto in ### del Comune di ### al foglio 8, particella 366 (fondo dominante), e a carico dei fondi distinti al foglio 8, particella 367 (proprietà ### e foglio 8, particelle 1071 e 1068 (proprietà ###, una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, da esercitarsi secondo il tracciato, le modalità e le dimensioni (larghezza mt. 3,00) individuati nella ### d'### a firma del #### (relazione definitiva e relativi allegati), da intendersi qui integralmente richiamati; DETERMINA in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'indennità dovuta dall'attrice ai convenuti ai sensi dell'art. 1053 c.c., e per l'effetto ### al pagamento di detta somma, di cui € 300,00 (trecento/00) in favore dei ###ri ### e ### in solido tra loro, e € 1.200,00 (milleduecento/00) in favore dei ###ri ####### e ### in solido tra loro. Il pagamento dell'indennità è condizione per l'esercizio della servitù; ### i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi ed in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; PONE le spese della ### d'### come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido; ORDINA al ### dei ### di ### di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso il ### il giudice Avv.###
Il sottoscritto Avvocato #### cod.  fiscale ###, procuratore domiciliatario di #### cod.  fiscale/partita iva ###, attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "706014s.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il Tribunale Ordinario - ### al Registro ### Civile con N.R.G.  755/2019
Contrada, lì 18-12-2025

causa n. 755/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gianfranco Cardinale

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 221/2026 del 08-01-2026

... eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8402 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad oggetto: ### controversie di competenza della sezione specializzata dell'impresa in materia di proprietà industriale e diritto di autore, pendente #### s.r.l. (C.F. ###), con sede ###### via ### n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in #### n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso cautelare; ###.P. ### srl (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati #### e ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito in Napoli, alla via ### 107, per procura in atti;
Conclusioni: come in atti. 
Rimessa in decisione all'udienza del 21.1.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  MOTIVI della DECISIONE 1. #### s.r.l. (da ora anche solo V ###, successivamente all'ottenimento di ordinanza del 26 ottobre 2020 con la quale questo Tribunale ha inibito, in via d'urgenza, all'odierna convenuta l'uso del marchio di titolarità dell'istante e disposto il sequestro di “stopperini”, insegne, tabelloni, cartellini, volantini e di qualsiasi altro materiale, supporto o sito web recante o comunque contenente e producente il marchio in contestazione, ha istaurato la presente azione di merito per sentire accertare la condotta illecita tenuta dalla A.P. ### S.R.L. (da ora anche solo AP) e condannare la stessa al risarcimento del danno patito, pari ad € 454.000,00 a titolo di lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i., € 50.000,00 a titolo di danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p., € 100.000,00 a titolo di danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226 c.c., o ai diversi importi, risultanti all'esito del giudizio ovvero ritenuti secondo equità. A sostengo dell'azione ha fatto valere, nei confronti della convenuta, la tutale del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10, di cui è titolare, per le classi nn. 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, a seguito di domanda di rinnovo decennale n° ###6235 del 7/2/19, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”, il cui utilizzo è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscano agli standard dell'### previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, mentre, in data ###, presso il supermercato a insegna “### 365”, sito in ### 160, ### di ####, di proprietà della ### s.r.l., essa aveva constatato che numerosi prodotti, identificati come vegetariani, recavano il marchio di sua e, da controlli successivi, era risultato che il predetto marchio veniva utilizzato in tutti i supermercati della catena, apposto su un cartellino giallo attorno al prezzo di ciascun prodotto, con la dicitura “###”, senza che però ciò fosse stato autorizzato, rappresentando, dunque, una palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale di V ### Ciò era stato accertato nell'ordinanza cautelare su citata, per cui è pacifico che il marchio dell'esponente sia stato utilizzato dal 2014 al 2018 da parte di AP con le medesime modalità e finalità con le quali esso viene adoperato commercialmente da V ### cioè per contraddistinguere prodotti vegetariani/vegani e che tale illecito utilizzo era proseguito anche nel 2019; ha dedotto, inoltre, che la condotta illecita è stata posta in essere sfruttando l'immagine notoria e consolidata del marchio, creato nell'ormai lontano 1976 a opera della ### storica e più antica associazione nazionale di cultura e alimentazione vegetariana e vegana, diretta espressione di quella inglese, fondata addirittura a metà dell'800. La marchiatura tramite il logo dell'attrice essa ha affermato essere, in primo luogo, confusoria, atteso che V ### certifica i prodotti dopo averli attentamente vagliati per verificare la corrispondenza degli stessi agli standard sanciti a livello internazionale dall'EVU (### e garantire, pertanto, l'uniformità dei prodotti. Ha, poi, sostenuto la rinomanza del marchio, per cui sarebbe sufficiente una semplice somiglianza tra il marchio che gode di rinomanza e quello che lo riproduce, onde ravvisare la condotta illecita, senza che occorra nemmeno il rischio di confondibilità. Inoltre, ha sostenuto che il fatto che il proprio logo sia associato ai prodotti di AP determina una palese concorrenza sleale, per cui l'ingannevolezza dei prodotti de quibus determina un danno implicito, atteso che né gli ingredienti né il procedimento produttivo sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità. 
Si è costituita la ### S.r.l., contestando l'avversa domanda, premettendo notizie in ordine alla genesi della propria iniziativa economica contraddistinta dal marchio ### 365, composto da due elementi, il logotipo “### 365” (365 sintetizza il concetto “### con i prezzi bassi 365 giorni all'anno”) e un disco arancione o meglio una corona circolare, che lo contiene, interrotta sul lato destro, proprio dove è posizionato il numero 365. La società ha scelto di utilizzare una parte del logo descritto inserendo all'interno della stessa un sistema di pittogrammi, allo scopo di indicare i vari reparti, i settori in cui è diviso il supermercato, il posizionamento dei prodotti sugli scaffali, le caratteristiche degli stessi, ecc., comunicando insomma tutto ciò che costituisce un vantaggio per il cliente all'interno del punto vendita. Proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, si era adottata la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### italiana, per i prodotti vegetariani, con la precisazione che né la società convenuta né il brand ### 365 distribuiscono prodotti a marchio proprio e che, quindi, il marchio di parte ricorrente non è mai stato riprodotto dalla convenuta su alcuna confezione e l'uso degli stopperini (etichette alloggiate nei binari che recano i prezzi dei prodotti) è stato associato solo ai prodotti che già recavano il marchio in titolarità. Essa non ha contestato la circostanza che il supermercato a insegna “### 365” sito in ### di ### abbia utilizzato, nel periodo intercorrente tra gli anni 2014 e 2018, un marchio registrato a favore di controparte, apponendolo sugli “stopperini” relativi a diversi prodotti vegetariani, ma ha contestato il carattere illecito della condotta della odierna comparente, così come la sua contrarietà alla disciplina contenuta nel c.p.i., atteso che quest'ultima si è limitata ad apporre sugli “stopperini” un marchio di cui i prodotti erano già dotati, per cui l'eventuale condotta illecita sarebbe attribuibile esclusivamente ai fornitori dei prodotti, nel caso in cui avessero utilizzato il marchio illecitamente. Ha, poi, contestato la dedotta “rinomanza” e “capacità distintiva” che il simbolo in questione avrebbe acquisito sul mercato, sostenendo il carattere debole del marchio e, dunque, ha richiamato la giurisprudenza per cui “in tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte”, rilevando che l'utilizzo del marchio in contestazione è avvenuto circoscritto all'interno del cerchio arancione interrotto dalla dicitura “365”, modifiche, dunque, sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni. Ha, inoltre, sostenuto che molti soggetti più disparati utilizzano tale segno, rendendolo ormai molto vicino alla volgarizzazione, visto che il suo uso è diventato ormai di patrimonio comune per richiamarsi al mondo del vegetarianesimo e del veganesimo. Ha, poi, contestato che l'utilizzo del marchio sia proseguito nel 2019, producendo la fattura n.1018 del 28.9.2018 della società ### srl, la quale dimostrerebbe l'acquisto, da parte della convenuta, di nuovi “stopperini”, non recanti il segno distintivo di proprietà della V ### Ancora, ha contestato la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, in quanto essa non è una concorrente della società attrice, limitandosi a distribuire prodotti forniti da terzi e il segno oggetto di causa è stato riferito, nel periodo 2014-2018, esclusivamente su prodotti che già ne erano dotati e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della V ### atteso che dalla visura della domanda 1253212 del 10/3/2010 , i titolari del marchio risultano essere due, ossia l'### per il 50%, e V ### per il restante 50% (alla quale era stato ceduto in data ### dall'inizialmente unica titolare).   2. ### è fondata e, pertanto, merita accoglimento.   In primo luogo, infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della V ### sollevata da parte convenuta.   La società attrice ha dedotto, a riguardo, che la titolarità del marchio V-### è in capo alla stessa fin dall'inizio del 2018 integralmente, salvo per la classe 41 che è rimasta in capo all'AVI e che l'acquisto del marchio nel 2018 ha attribuito a V ### la completa titolarità dei rapporti giuridici ed economico-patrimoniali consequenziali, ivi incluse la tutela rispetto a utilizzi illeciti, e parimenti il diritto ad agire per far valere i diritti lesi, inclusi quelli risarcitori. 
Invero, dalla certificazione relativa alla domanda di registrazione del marchio del 28.4.2009 risulta che l'attrice era originariamente contitolare del marchio in contestazione al 50% unitamente all'### e risulta effettuata in data ### la cessione della quota di titolarità parziale di quest'ultima in favore dell'odierna attrice che, dunque, ne è divenuta unica titolare e conseguentemente unica legittimata ad agire alla data dell'instaurazione del giudizio ( all. 2 all'atto di citazione). 
Del resto, anche per il periodo precedente all'acquisto della titolarità esclusiva del marchio, come ritenuto anche in sede cautelare, va richiamato il principio secondo cui ai sensi dell'art. 6, co.  1, C.P.I., qualora un diritto di proprietà industriale appartenga a più comproprietari, le relative facoltà sono soggette alla disciplina generale dettata in materia di comunione. Ciascun comproprietario - in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune - è legittimato ad agire per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso espresso degli altri partecipanti; la sussistenza di tale legittimazione si fonda su una presunzione di consenso degli altri comunisti, che deve ritenersi superata laddove sia dimostrata l'esistenza del dissenso per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, co. 2, c.c. (cfr. Trib. Brescia, ### spec. ### 08/07/2022; Cass. civ., sez. III, 17/01/2020, n. 845).   Nel caso di specie, tale presunzione di sussistenza del consenso dell'altro comunista non risulta in alcun modo superata da controparte, la quale nulla ha articolato a riguardo.   3. Risulta, inoltre, la prova del comportamento illecito posto in essere dalla convenuta.   Come sostenuto dalla stessa, invero, la circostanza che il segno distintivo oggetto di giudizio sia stato utilizzato, almeno sino al 2018, dalla AP per indicare i prodotti vegetariani, non è mai stata oggetto di contestazione. 
E' incontroverso e risulta dalla documentazione di causa che V ### s.r.l. è titolare del marchio figurativo n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, e 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. 
E' incontroverso, altresì, l'uso di tale segno distintivo da parte della AP nella propria attività imprenditoriale, inserito in primo piano nel cerchio caratterizzante il proprio marchio, interrotto dalle cifre 365 (cfr. all. 3).   La convenuta, al contrario, ha contestato il carattere illecito della condotta, in particolare, la confondibilità dei segni, deducendo che proprio per dare un'indicazione chiara e mostrare un segno che non potesse essere confuso, dal 2014 al 2018, aveva adottato la lettera V, composta da due fili d'erba, simbolo di #### per contraddistinguere i prodotti vegani, e la lettera V composta da due fili d'erba, uno dei quali coronato da una foglia, che contraddistingue l'### per i prodotti vegetariani, ma tali simboli, in ogni caso, erano stati sempre inseriti all'interno del logo “### 365”, cosa che costituiva una differenza piuttosto evidente con il segno di cui è titolare l'attrice, che varrebbe ad escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità. 
A riguardo ha, altresì, sostenuto che il marchio per cui è causa è un marchio “debole” e ha contestato, dunque, il carattere distintivo, atteso che i due fili d'erba uniti alla base vanno a disegnare una lettera “V” (cosa confermata dal chiamarsi la società titolare del marchio, appunto, “V ### Italia”), che altro non è che la lettera iniziale delle parole “vegetariano” e “vegano” ed, inoltre, in ambito di prodotti vegetariani/vegani, il riferimento al mondo vegetale (erba, foglie, ecc.) è il rinvio ad una caratteristica del prodotto. 
Tale tesi non appare condivisibile. 
Come già sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza di merito con specifico riferimento al marchio che qui ci occupa, in analoghe controversie promosse da V ### “La lettera V ed il filo d'erba per sé stessi presentano solo un vago richiamo più che alla filosofia vegana e vegetariana, al mondo vegetale e naturale, quindi certo non sono simboli che presentino una significativa valenza descrittiva, né risulta in alcun modo che siano simboli di uso comune nel mondo del commercio. Invece, si deve rilevare che il marchio […] consiste in una originale rielaborazione grafica che trasfigura un ciuffo d'erba in una lettera V, e che tale nucleo essenziale è riprodotto tale e quale nel marchio della convenuta, come si può vedere dall'esame dei due segni” (cfr. Tr. 
Roma, ord. 31/5/21, all. 15).   Dunque, il marchio come complessivamente ideato, ossia come marchio figurativo, consistente in un disegno stilizzato di due fili di erba uniti alla base e diversificati sulla sommità per effetto della rappresentazione di una foglia su uno dei due fili, non appare, prima facie, descrittivo dei prodotti che contraddistingue, se non attraverso un richiamo indiretto alla figura vegetale che è rappresentata in modo da formare la lettera “V”, iniziale della parola vegetariano. 
Ebbene, va considerato che un segno avente ad oggetto la rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto (anche qualora esse coincidano con le iniziali della denominazione sociale, di fatto abbreviandola) può essere considerato un valido marchio d'impresa quando la parte grafica sia caratterizzata in modo originale. La tutela accordata a segni caratterizzati dalla rappresentazione grafica di una o più lettere dell'alfabeto rientra nell'ambito dei marchi “deboli”, con la conseguenza che l'utilizzo della medesima lettera o sequenza di lettere non può essere vietato a concorrenti ove sussistano anche lievi modifiche grafiche o aggiunte, sufficientemente rilevanti da essere percepite dai destinatari del prodotto in ragione della loro particolare qualificazione. Solo qualora sia provato che il segno sia venuto ad affermarsi nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo di una certa impresa, in virtù dell'originale elaborazione grafica, del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato, il carattere distintivo del marchio composto da lettere dell'alfabeto potrà dirsi “forte” (cfr. Tr. ### Sez. spec. ### 20/05/2021; Tr. Roma, spec. ### 14/03/2018).   Anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la validità di un marchio costituito da una lettera dell'alfabeto deve essere affermata (o negata) non in ragione dell'appartenenza delle lettere dell'alfabeto ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva di cui lo specifico segno è o no dotato una volta che − al di fuori della destinazione normale e convenzionale − sia riuscito a creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole ( Cass. civ., sez. I, 25/06/2007, n. 14684).   Ebbene, sussistono nella fattispecie in esame i presupposti atti a rendere forte il marchio in contestazione.   Invero, oltre all'originale rielaborazione grafica dei ciuffi d'erba e della foglia in modo da formare una lettera “V”, dagli atti di causa risulta che il marchio di titolarità della V ### è utilizzato in modo molto diffuso sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani da parte di case produttrici di indubbia rinomanza, come #### la pasta ### i gelati ### la maionese ### i prodotti ### la pasta ### i prodotti ### perfino le scarpe ### oltre che da catene di distribuzione del pari rinomate, come ### i prodotti ###### (cfr. all. 10). 
Deve, pertanto, concludersi che si tratta di un marchio forte, frutto di fantasia in virtù dell'originale elaborazione grafica, nonché del costante utilizzo e della perdurante presenza sul mercato per contraddistinguere prodotti vegetariani e vegani delle più rinomate imprese produttrici e distributrici. 
Ebbene, l'art. 20, co. 1, lett. b), C.P.I. presuppone “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Ciò equivale a dire che il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è dubitabile che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/03/2023, n. 6530).
Dunque, in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti non deve essere compiuto in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (cfr. Cass, civ., sez. I, 13/12/2021, ###). 
Peraltro, l'inclusione in un marchio complesso dell'unico elemento nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. Tale principio - postulando che il marchio precedentemente registrato sia dotato di una particolare forza individualizzante, tale da renderlo autonomamente riconoscibile anche se inserito in una rappresentazione più articolata - peraltro, non è riferibile alla ipotesi in cui il predetto inserimento comporti una alterazione sostanziale del suo significato, in considerazione della debole capacità distintiva, derivante dalla adozione di una parola o di una espressione avente carattere meramente descrittivo. Mentre, infatti, per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lasciano comunque sussistere la identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, costituente la idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (cfr. Cass, civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6385). 
Nel caso che ci occupa, dal raffronto tra il marchio su esaminato di titolarità dell'attrice, avente carattere forte, e il marchio utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i prodotti vegetariani sugli “stopperini” (cfr. all. 3) risulta evidente che la lettera “V” stilizzata e composta dai due fili d'erba con una foglia all'estremità superiore di uno di essi è posta al centro del marchio Sole365 e riprodotta in carattere molto grande, tale per cui senza dubbio all'occhio del consumatore crea di sicuro confondibilità, portando ad associare i prodotti cui si riferisce lo “stopperino” ai prodotti vegetariani contraddistinti dal marchio V ### Né la circostanza evidenziata dalla convenuta per cui trattasi comunque di prodotti legittimamente contraddistinti dalle relative case produttrici dal marchio in contestazione vale ad escludere l'illeceità dell'uso da parte di AP nei propri punti vendita, in quanto non autorizzato dalla V ### titolare del marchio, atteso che la convenuta non si è limitata a porre in vendita i prodotti legittimamente riportanti il marchio in contestazione ma lo ha utilizzato illegittimamente sugli “stopperini”, inglobandolo nel proprio marchio.   Infondata, inoltre, è la difesa della convenuta laddove ha dedotto che il segno distintivo di cui si discute sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, essendo utilizzato da moltissimi soggetti, proprio per indicare i prodotti vegetariani. 
Invero, l'eccezione è del tutto generica, non avendo la AP eccepito la già avvenuta volgarizzazione, sollevando una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio azionato, ma essendosi limitata a dedurre che il segno sarebbe ormai prossimo alla volgarizzazione, circostanza che - anche se provata, il che nella fattispecie in esame non è - non assume comunque alcuna valenza ai fini del rigetto dell'avversa domanda.   Deve, pertanto, concludersi nel senso della contraffazione del segno di titolarità dell'attrice da parte della convenuta per il periodo 2014-2018.   3.1. Tale condotta deve ritenersi provata anche per il 2019.   Come già ritenuto in sede cautelare, i rilievi fotografici dello scontrino emesso in data ### da un supermercato con insegna “### 365” sito in ### della convenuta accanto ad uno “stopperino” contenente il marchio azionato conferma la continuazione dell'utilizzo anche per tale annualità (cfr. all. 3) e le allegazioni di parte convenuta circa la sospensione nell'utilizzo dei c.d. stopperini contenenti il simbolo coperto da privativa dall'anno 2018 non trova alcuna conferma. 
In particolare, non porta ad opposte conclusioni la fattura n. 1018 del 28.09.2018 prodotta in giudizio dalla convenuta, in quanto essa prova solo che la AP ha ordinato nuovi “stopperini” con diversi elementi figurativi ma non anche la cessazione nell'utilizzo di quelli in contestazione, come dimostrato dai documenti prodotti da controparte da cui risulta che nel 2019 erano ancora utilizzati. 
Infondata, inoltre, è la contestazione della genuinità della foto dello scontrino, del tutto generica e in alcun modo circostanziata.  ### protratto nel 2019 è stato, inoltre, confermato dal teste di parte attrice, ### escusso all'udienza del 31.10.2023, dipendente della V ### che si era recato a Napoli in occasione della fiera “Gustus” proprio nel 2019 e, in tale occasione, aveva avuto modo, recandosi in un supermercato della catena ### 365, di scoprire l'utilizzo illecito del marchio da parte della AP. 
Deve, a questo, punto condividersi quanto già statuito dal g.i. con ordinanza del 17.4.2024 in ordine all'istanza di parte convenuta di sostituzione dell'unico teste indicato dalla stessa, atteso il decesso del medesimo. Si tratta di tal prof. ### che è stato indicato fin dalla comparsa di costituzione e risposta essere residente in Napoli, senza specificazione di altro elemento identificativo. 
Va, infatti, condiviso quanto affermato, in materia, dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 29/03/2019, n. 8929; sez. II, 05/04/1993, n. 407; Tr. ### sez. X, 24/05/2011, n.7051). 
Dunque, avendo la AP indicato un unico teste non può procedersi, alla luce dei principi su esposti, alla sostituzione del medesimo.   4. All'accertata violazione dei diritti di privativa di parte attrice deriva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa patiti. 
È noto che in tema di liquidazione del danno da contraffazione, sono da ricomprendere sia le voci di danno emergente, riferite ai costi interni, alla diminuzione del valore dei beni immateriali, al discredito commerciale e al disorientamento della clientela, al danno conseguente alla vanificazione degli investimenti pubblicitari, sia il lucro cessante come perdita di profitti. 
In tale direzione, innanzitutto, quanto al lucro cessante, parte attrice ha chiesto il corrispettivo contrattuale per la durata dell'utilizzo, deducendo e documentando che l'uso del marchio di propria titolarità avviene con un corrispettivo di importo non inferiore ad € 1.000,00 annui per ciascun punto vendita, oltre ad € 1.000,00 per ciascun prodotto (cfr. all. 10 e 12), per cui considerando i 54 punti vendita della AP (cfr. all. 8) e l'uso per non meno di 25 prodotti, circostanze del resto non contestate specificamente, anzi in parte ammesse dalla convenuta, si ricava un danno di € 79.000 annui che per il periodo 2014-2019 sommano complessivi € 474.000. 
Tale importo deve ritenersi comprensivo di qualsiasi utilizzo illecito del marchio per i singoli prodotti e nei singoli punti vendita in qualsiasi modalità, dunque non solo per gli “stopperini” ma anche per la pubblicità con volantini o sulle pagine social, non potendosi liquidare un separato danno per tali singoli utilizzi.   Pacifica è poi, ormai, la risarcibilità del danno morale anche alle persone giuridiche, qualora il fatto lesivo incida su una situazione della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona fisica, qual è il diritto all'immagine e alla reputazione. Anche in materia di violazione di diritti di proprietà intellettuale si riconosce la risarcibilità del danno morale ai sensi dell'art. 125, primo comma, c.p.i., che tra i criteri da considerare nella valutazione del risarcimento indica "elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". Si sostiene, dunque, che il danno morale, risarcibile ex art. 125, comma 1, c.p.i., per una persona giuridica che svolge attività d'impresa, si identifica con il danno alla sua reputazione commerciale, di per sé considerata, a prescindere cioè dalle eventuali conseguenze economiche che ne siano derivate (#### Sez. spec. ### 14/05/2020, n. 1094).   Nel caso di specie, va riconosciuto il danno reputazionale e all'immagine, quale danno morale, per l'appropriazione della serietà commerciale e della capacità distintiva del marchio della società attrice, che si liquida equitativamente in € 25.000,00, in proporzione al danno patrimoniale liquidato.   Sugli importi liquidati, calcolati all'attualità, vanno corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla domanda al soddisfo.   5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nella controversia civile come sopra proposta tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione respinta così provvede: 1) In accoglimento delle domande attoree, condanna A.P. ### S.r.l. al risarcimento dei danni in favore di V ### S.r.l., pari a complessivi ### 499.000,00, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 3.372,00 per spese vive ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Napoli, lì 4.9.2015 

Il giudice
rel. ### dr. ### dr.


causa n. 8402/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grimaldi Ilaria, Di Lonardo Salvatore

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9030/2019 del 14-10-2019

... n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee (leggi tutto)...

testo integrale

n. 24575 2015 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###. ### - Giudice.- Dott. ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24575 del ### degli ### dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### A #### NAPOLI RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in P.### 7 NAPOLI RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza del 21.5.19 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.  ### ha chiesto dichiararsi la separazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, notificato al resistente sig. ### la ricorrente sig.ra ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente; che fosse posto a carico del sig. ### un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.  ### si costituiva in giudizio chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi; il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. ### per insussistenza della violazione da parte dello stesso dei doveri coniugali; il rigetto della richiesta di pagamento a carico del sig. ### a titolo di mantenimento della sig.ra ### la riduzione dell'ammontare della somma mensile da versarsi a carico del sig.  ### a titolo di mantenimento della figlia ### tenuto conto delle condizioni del padre; nulla sia dovuto alla figlia ### in quanto economicamente autosufficiente. 
All'udienza presidenziale del 29.2.2016, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale alla moglie; poneva a carico di ### un assegno di €300,00 mensili come contributo per il mantenimento della figlia #### nominava G.I. la Dott.ssa ### Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione. 
Eccezione di decadenza della parte ricorrente per tardivo deposito della comparsa conclusionale con documentazione allegata. 
Va rilevato che in base al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/14, "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". A dar manforte all'art. 16bis vi è anche il preesiste articolo 13, co. 3, DM 44/2011 tuttora in vigore (ad eccezione del secondo periodo, quello sulle ore 14, superato dalla disposizione contraria contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 16bis, co. 7, del d.l. 179/12), per cui : 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 
Tanto premesso è indubbia la tardività del deposito della comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte ricorrente. 
Invero, nonostante la ricorrente abbia dedotto, e non provato, che sarebbe dipeso da un erroneo rifiuto della cancelleria di accettazione dell'atto, avrebbe potuto comunque nei termini provvedere a un nuovo tempestivo deposito della comparsa prima rifiutata. Infatti, la pec della cancelleria che rifiuta l'atto è datata martedì 16.07.2019 ore 8:50, laddove il termine ultimo cadeva il lunedì 22.7.2019. Nè parte ricorrente ha provveduto a proporre un'istanza di rimessione in termini. 
Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data di scadenza per il deposito delle repliche, depositando nel termine per la comparsa di replica nella sostanza una nuova comparsa conclusionale. 
Pertanto è inammissibile anche tutta la documentazione allegata alla comparsa di replica.  i Sulle istanze istruttorie di parte resistente. 
In ordine alle richieste della difesa del resistente di rimessione sul ruolo o ulteriore istruttoria sulla condizione lavorativa della figlia ### va rilevato che parte resistente non ha dimostrato trattarsi di circostanze successive allo scadere dei termini perentori ex art 183 c.p.c., essendo documentata come unica circostanza successiva il conseguimento della laurea magistrale mentre le esperienze lavorative sarebbero anteriori.  i Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito. 
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C.  09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.   Ed invero la difesa di parte resistente ha dedottoma non provatoche la convivenza dei genitori della ricorrente presso la casa coniugale avesse portato nei coniugi tensioni ed incomprensioni che sono andate progressivamente ad acuirsi, fino a minare la solidità del rapporto coniugale; tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Dal canto suo la difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale, la violazione da parte del marito del dovere della coabitazione. 
Ebbene la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'abbandono della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della resistente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. 
Infatti, premesso che il resistente non ha contestato di essersi allontanato per due volte dalla casa coniugale per poi allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, i testimoni escussi hanno confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, che non ha trovato altra giustificazione. 
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al ricorrente in ossequio all'orientamento consolidato tra i ### in ordine alla violazione del dovere coniugale di coabitazione. 
In particolare secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione ( cfr. tra le molte altre Cass. Civ. Sez. I n. 10682 dell'11.08.2000; Cass. Civ. Sez. I n. 12373 del 10.06.2005; Cass. Sez. I n. 17056 del 3.08.2007; Cass. Civ. Sez. I n. 2059 del 14.02.2012), condivisi dal Collegio,” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” Orbene, non avendo il resistente dimostrato la riferibilità alla moglie di specifiche condotte tali da giustificare la sua scelta di andare via da casa o l'esistenza di una crisi coniugale in atto in occasione dell'abbandono, deve ritenersi fondata la domanda de qua che va, pertanto, accolta. 
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a ### i Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta. 
E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. 
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato la specifica contestazione del resistente che il tenore di vita durante il matrimonio fosse possibile grazie ai suoi soli redditi, e della precedente esperienza lavorativa della ricorrente. 
Sul piano probatorio va rilevato che parte resistente ha eccepito la capacità lavorativa della ricorrente per aver lavorato in passato presso diversi istituti finanziari, e di lavorare ancora oggi, oltre alla disponibilità della casa coniugale circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente, se non deducendo, e producendo documentazione inammissibile, per le ragioni suddette, e comunque non adeguatamente probatoria della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, non specificando nemmeno le motivazione di una non provata cessazione di tale attività lavorativa. 
Inoltre la stessa ricorrente ha dedotto e provato a mezzo prova testimoniale che durante la convivenza matrimoniale erano i propri genitori a contribuire alle spese di vitto e spese per le minori, e quindi il tenore familiare non era sicuramente dovuto alle sole entrate del resistente. 
Orbene, considerate le disponibilità economiche di entrambe le parti, ed il tenore di vita coniugale, il Tribunale ritiene non provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie.  i Sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti. 
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni chiarendo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). 
Dagli atti, le deduzioni delle parti e le prove raccolte, è emerso che la figlia ### va considerata ormai economicamente autosufficiente, lavorando ormai stabilmente, mentre attualmente la figlia ### non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto pur essendosi laureata e iniziando a pubblicare articoli giornalistici e partecipare a programmi radiofonici, non vi è prova che si sia adeguatamente inserita nel mondo del lavoro. 
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. 
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate.  i Sull'assegnazione della ex casa familiare.   Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico.  i Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale della richiesta di assegno per la figlia ### seppur economicamente autosufficiente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: i Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a ### i Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### maggiorenne economicamente non autosufficiente. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; i Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate; i assegna a ### la ex casa coniugale i ### le altre domande.  i Compensa le spese processuali i ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/09/2019 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ###75/2015 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Rosaria Gatti Giudice dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24575/2015 promossa da: ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di Napoli, ### ha pronunciato il seguente ### Vista l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di correzione dell'errore materiale della sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr.  civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M.  Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee

causa n. 24575/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Imperiali Carlo, Arena Angela, Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario

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Giudice di Pace di Melfi, Sentenza n. 98/2025 del 19-07-2025

... la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via di mero subordine, chiedeva che fosse riconosciuto il pagamento parziale di ### 1.550,00 per i lavori effettuati nellaSentenza n. 98/2025 pubbl. il ### RG n. 1522/2021 proprietà ### e ### e che fosse riconosciuto il debito residuo nella misura di ### 450,00, con vittoria delle spese del giudizio. ###.R. ### S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, ritualmente costituita, nella propria comparsa di costituzione contestava la ricevuta di pagamento di ### 1.550,00 del 18.11.2016, prodotta dalla controparte a riprova del pagamento parziale dei lavori, rilevando come fosse prassi dell'amministratore pro tempore, con il quale il ### aveva svolto numerosi lavori nel corso degli anni, consegnare sempre la seconda ricevuta, ovvero non quella originale ma quella derivante dalla copiatura dell'originale con apposita carta copiativa, mentre nel caso di specie era stata prodotta una copia fotostatica di una presunta ricevuta. Asseriva di aver sempre chiesto l'originale della ricevuta, o quanto meno la seconda “velina”, che avrebbe dovuto essere in possesso dell'amministratore, ma invano. Eccepiva, altresì, una (leggi tutto)...

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N.RG 1522 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MELFI in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1522/2021 ###, promossa da ### (CF ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta ### attore in opposizione contro B.R. ### S.R.L. (CF ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.ta ### convenuta opposta #### a decreto ingiuntivo.  ###: come in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ### in persona del suo ### pro tempore, come in epigrafe rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso il decreto n. 89/2021, emesso il ###, con il quale il Giudice di ### di ### gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della B.R. ### S.r.l., dell'importo di ### 2.200,00, di cui ### 1.550,00, oltre ### quale corrispettivo per i lavori di riparazione per danni alle proprietàSentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021
Miscio-Valvano, ed ### 450,00, oltre ### per la realizzazione di una scossalina su un muro condominiale causa di infiltrazione di acqua nel garage di proprietà di ### A fondamento dell'opposizione eccepiva l'intervenuto pagamento parziale dell'importo richiesto, avendo il ### opponente versato la somma di ### 1.550,00. 
A riprova delle proprie asserzioni allegava all'atto introduttivo del giudizio copia della ricevuta di pagamento di ### 1.550,00 in data ###, sottoscritta da ### (doc. in atti). 
Deduceva l'opponente che i lavori, che avevano richiesto l'intervento del ### non riguardavano parti comuni del ### ma le proprietà private ### e ### e l'intervento dell'### del ### era stato effettuato a titolo di mediazione di cortesia: l'importo, infatti, veniva ritirato presso l'ufficio dell'### che si faceva firmare una ricevuta per quietanza. 
Le ricevute di pagamento, conformemente al dettato normativo, venivano rilasciate in originale al ### mentre l'### del ### deteneva la copia. 
In merito alla realizzazione della scossalina, la stessa veniva realizzata dal ### per risolvere problemi di infiltrazione in un garage di proprietà di ### causati da lavori di rifacimento della pavimentazione svolti dallo stesso in un periodo precedente. 
Poiché il lavoro effettuato non si era rivelato risolutivo, il ### in data ### notificava, a mezzo del suo procuratore legale, ricorso per ### tanto all'### del ### quanto alla BR ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
All'udienza fissata per l'### veniva depositato atto di transazione, in forza del quale la B.R. ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### si impegnava all'esecuzione dei lavori, senza null'altro a pretendere, e le parti si impegnavano ad abbandonare il giudizio e ad eseguire la convenzione, con compensazione delle spese di lite.  ### la prospettazione dei fatti dell'opponente, mentre ### rispettava l'accordo raggiunto, abbandonando il giudizio, la B.R. ### S.r.l., non solo non terminava i lavori, ma dava inizio, subito dopo la cancellazione del procedimento di ### alla procedura di recupero crediti. 
Ciò nonostante, il ### sin da subito, a far data dal 16.10.2021, tramite P.E.C. del suo difensore (doc. in atti), si rendeva disponibile ad effettuare il pagamento dei soli lavori di realizzazione della scossalina, oltre al pagamento delle spese legali per un valore commisurato al debito riconosciuto. 
Sulla base di tali presupposti di fatto, chiedeva, in principalità, la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via di mero subordine, chiedeva che fosse riconosciuto il pagamento parziale di ### 1.550,00 per i lavori effettuati nellaSentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021 proprietà ### e ### e che fosse riconosciuto il debito residuo nella misura di ### 450,00, con vittoria delle spese del giudizio.  ###.R. ### S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, ritualmente costituita, nella propria comparsa di costituzione contestava la ricevuta di pagamento di ### 1.550,00 del 18.11.2016, prodotta dalla controparte a riprova del pagamento parziale dei lavori, rilevando come fosse prassi dell'amministratore pro tempore, con il quale il ### aveva svolto numerosi lavori nel corso degli anni, consegnare sempre la seconda ricevuta, ovvero non quella originale ma quella derivante dalla copiatura dell'originale con apposita carta copiativa, mentre nel caso di specie era stata prodotta una copia fotostatica di una presunta ricevuta. 
Asseriva di aver sempre chiesto l'originale della ricevuta, o quanto meno la seconda “velina”, che avrebbe dovuto essere in possesso dell'amministratore, ma invano. 
Eccepiva, altresì, una palese incongruenza: nella ricevuta di ### 1.550,00 era riportata la data del 18.11.2016, mentre alla data del 22/11/2016 i lavori di riparazione presso le abitazioni ### e ### non erano state ancora ultimate, giusta documentazione fotografica allegata (docc. in atti). 
Rilevava, altresì, che la sottoscrizione apposta era pressoché identica alle altre apposte sulle ricevute depositate in atti. 
Sulla base di tali presupposti di fatto, chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto fosse confermato e che la domanda avversaria fosse respinta, siccome inammissibile, infondata e non provata, con vittoria delle spese del giudizio. 
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, confermato in un arresto recente, “In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto ### la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art.  2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607). 
Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del ###, la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale; ### giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021 “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ. n. 27633/2018). 
Nel caso di specie, il Giudice ritiene del tutto inefficace il disconoscimento, poiché la ### convenuta opposta non ha evidenziato differenze fra l'originale e la copia della ricevuta di pagamento prodotta dall'opponente: non sono stati rilevati segni, quali cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, che possano generare dubbi sulla conformità della seconda alla prima. 
In merito alla somiglianza della sottoscrizione della copia della ricevuta a quelle apposte su altre ricevute in atti, non è dato rinvenire alcuna anomalia, trattandosi di sottoscrizioni apposte dalla stessa persona. 
Orbene, in mancanza di valido disconoscimento della copia della ricevuta, la medesima assume piena efficacia probatoria (Cass.Civ., Sentenza n. 24634/2021). 
Pertanto, deve ritenersi che il debito dell'odierna opponente sia pari ad ### 650,00, corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di ### 2.200,00 e la somma di ### 1.550,00, già corrisposta dall'odierna opponente. 
Per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore del creditore opposto, della somma di ### 650,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. 
In punto spese Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto del ### di cui al D.M. n. 55/2014, entrato in vigore il ### e s.m. e i. 
Pertanto, si stima congruo liquidare importi corrispondenti ai valori medi previsti per le seguenti fasi: Fase di studio della controversia ### 68,00 Fase introduttiva “ 68,00 Fase decisoria “ 142,00 Non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel presente giudizio, nessun compenso viene liquidato per la corrispondente fase, in ossequio al disposto dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo periodo D.M. n. 55/2014 e s.m. 
In definitiva, deve essere liquidato a parte attrice, a titolo di spese processuali, l'importo di ### 278,00, oltre 15% rimb. forf. spese generali, Iva e ### In merito al rimborso della somma versata a titolo di contributo unificato atti giudiziari, di cui all' art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, esso grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese e non richiede alcuna espressa statuizione.   P.Q.M.Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021
Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 89/2021, emesso dal Giudice di ### di ### il ###; - dichiara tenuto e condanna il ### opponente, in persona dell'### pro tempore, al pagamento, in favore della società convenuta opposta B.R. ### S.R.L., dell'importo di ### 650,00; - dichiara tenuto e condanna il ### opponente, in persona dell'### pro tempore, al pagamento, in favore della società convenuta opposta B.R. ### S.R.L., delle spese processuali, che liquida nell'importo di ### 278,00, oltre 15% rimb. forf.  spese generali, Iva e ### Con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###ssa ###Sentenza n. 98/2025 pubbl. il ###
RG n. 1522/2021

causa n. 1522/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Incoronata Tardugno

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 205/2026 del 19-01-2026

... diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale. Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore; mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la ### può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 concedere o meno il bene della vita richiesto. Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - ### Il Giudice del lavoro del Tribunale di ###, dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente ### iscritta al n. R.G. 6953/2025 TRA ### nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv.to ### presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente E ### - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  ### elettivamente domiciliat ###atti resistente ### indebito assistenziale e pagamento ratei ### della decisione Con ricorso depositato il ### parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: - di essere stata riconosciuta con sentenza n. 2965/2021 pubblicata il ### (n. 16494/2019 R.G.) - invalida al 77% e pertanto avente diritto all'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 con decorrenza da febbraio 2019 e revisione a febbraio 2023; Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 - di aver ricevuto a seguito di invio modello ### del 18/06/2021 provvedimento ### do liquidazione dei ratei dell'assegno di invalidità civile n. ### del 23/06/2021; - di aver ricevuto nelle more comunicazione di visita di revisione per la verifica dei requisiti sanitari per il giorno 28/06/2021; - di aver ricevuto nel successivo mese di luglio 2021 il pagamento dei ratei spettanti per il periodo dal 01/02/219 e fino al 30/06/2021; - di aver ricevuto dall'### di ### comunicazione del 30/06/2021 di sospensione provvisoria della prestazione per mancata presentazione a visita medica fissata per il ###; - di aver quindi inoltrato domanda di riesame allegando documentazione medica a giustificazione dell'assenza a visita medica del 28/06/2021 e rendendosi disponibile a sottoporsi a visita di revisione, senza ricevere riscontro alcuno; - di aver ricevuto il pagamento dei soli ratei di assegno di invalidità civile relativi ai mesi di luglio ed agosto 2021; - di aver ricevuto in data ### comunicazione con cui l'### chiedeva la restituzione della somma di € 594,84 indebitamente percepite su prestazione di invalidità civile n. ###; - di essere stata sottoposta ad altra revisione il giorno 16/12/2022, e di essere all'esito stata riconosciuta invalida nella misura del 67% con decorrenza da pari data; - di aver, pertanto, iscritto nuovo giudizio ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con sentenza di accoglimento n. 1165/2025 emessa dal Tribunale Napoli Nord e pubblicata il ###; - di aver ricevuto, in esecuzione di tale ultima sentenza, il pagamento della prestazione con decorrenza - dal mese di gennaio 2023, con contestuale trattenuta per recupero debito pari ad € 594,84. 
Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della sospensione del beneficio dell'assegno e della pretesa restitutoria avanzata dall'### attesa la sussistenza dei requisiti sanitari e socio-economici previsti dalla normativa di riferimento. 
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di “1. Accertare e dichiarare non dovuta da parte ricorrente la restituzione della somma di euro 594,84, per indebiti Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 pagamenti in relazione alla prestazione assegno invalidità civile n. ###, come da nota ### del 28/08/2023, in quanto illegittima; 2. ### l'### convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente dei ratei maturati di assegno di invalidità civile ex art. 13 legge 118/71 con decorrenza dalla sospensione della prestazione del 30/06/2021, in forza sentenza n. 2965/2021 pubblicata il ###, numero R.G. 16494/2019 del Tribunale Napoli Nord; 3. ### inoltre parte convenuta alla corresponsione degli interessi legali sui ratei maturati dal diritto e fino al soddisfo”. 
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. 
L'### costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e la legittimità della sospensione della prestazione e della richiesta restitutoria, attesa l'assenza della ricorrente alla visita di revisione del 28/06/2021. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. 
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.01.2026 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza. 
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti. 
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della sospensione posta in essere dall'### della prestazione di invalidità civile n. ### per assenza a visita di revisione e il conseguente accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a tale titolo nei mesi di luglio e agosto 2021. 
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira sia ad accertare la sussistenza del diritto della ricorrente alla percezione della prestazione assistenziale, sia a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione alla prestazione ricevuta da parte dell'### nel periodo successivo alla sospensione.  ### della prova circa la sussistenza del diritto al godimento dell'assegno di invalidità civile spetta, pertanto, alla parte ricorrente. 
Analogamente, con riferimento alla connessa richiesta restitutoria, si rileva che per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Corte di Cassazione, ### n. 18046 del 2010). 
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. 
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico. 
Con riferimento a entrambi i profili in rilievo, deve rilevarsi, che l'atto amministrativo con il quale l'### provvede all'erogazione di una prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. 
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale. 
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore; mentre all'attività discrezionale corrisponde un interesse legittimo, tale per cui la ### può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 concedere o meno il bene della vita richiesto. 
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l'### svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore. 
Ed infatti, se l'I.N.P.S. fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006). 
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell'### di erogazione della pensione di invalidità non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti; con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983). 
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell'I.N.P.S. natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza ### dei presupposti di legge per il riconoscimento della Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova; conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr. Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011). 
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione emesso dall'### non è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016). 
Tanto premesso, occorre applicare i su esposti principi al caso di specie. 
Ebbene, parte ricorrente ha allegato e provato i fatti costitutivi del diritto alla percezione della prestazione assistenziale in oggetto. 
Deve infatti ritenersi provata e immutata la permanenza del requisito sanitario, riconosciuto con sentenza del Tribunale di ### n. 2965/2021, emessa il ### all'esito del giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., iscritto al 16494/2019 R.G. e passata in giudicato (cfr. sentenza e attestazione di passaggio in giudicato in atti) e successivamente confermata, a seguito di visita di revisione del Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 22.12.2022, con sentenza n. 1165/2025 emessa dal medesimo Tribunale il ### all'esito del giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., iscritto al 3476/2024 R.G. 
Del resto, dal verbale sanitario del 22.12.2022 emerge come la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario (invalidità pari al 67%) sia individuata dall'### dalla medesima data della visita, con la conseguenza che fino a tale momento il requisito stesso è rimasto invariato. 
Né può assumere rilievo, ai fini della legittimità della sospensione, l'assenza alla visita di revisione del 28/06/2021, come eccepito dall'####. 1, co. 7, D.P.R. 698/1994, infatti, disciplina expressis verbis solo ed esclusivamente il caso di richiesta di visita domiciliare da parte del soggetto convocato a visita, mentre l'art. 5, co. 1, D.M. 387/1991, rubricato “### recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile”, dispone che “1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidità civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidità civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima”. 
Ne discende che in caso di mancata presentazione alla visita da parte dell'interessato, l'I.N.P.S. deve fissare una seconda convocazione, informando tempestivamente il richiedente, e ciò anche in caso di assenza ingiustificata, in quanto in base al dato normativo summenzionato solo la mancata presentazione a due visite consecutive può essere qualificata come rinuncia alla domanda amministrativa. 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha vieppiù provato di aver inoltrato all'### istanza di riesame contenente documentazione medica idonea a giustificare l'assenza a visita. 
L'### d'altra parte, non ha eccepito né dimostrato di aver convocato la ### a una seconda visita prima di procedere alla sospensione unilaterale del beneficio, del resto disposta appena due giorni dopo la data fissata per la prima convocazione dinanzi alla commissione medica. 
Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026
Quanto al requisito economico, la ricorrente ha versato in atti documentazione attestante la mancata percezione di redditi rilevanti per tutto il periodo oggetto di causa, decorrente dal 01.09.2021 fino al 22.12.2022 (cfr. certificazione reddituale rilasciata dall'### delle ### e Cud 2022 da cui emerge la percezione di redditi esenti, allegata al ricorso): giova sul punto sottolineare come ai fini dell'individuazione dei redditi rilevanti ai fini del godimento delle prestazioni di invalidità civile occorre far riferimento, in linea generale, al reddito imponibile ai fini ### e non si possa, pertanto, tener conto di quelli esenti. 
L'### del resto, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del requisito reddituale in capo alla ricorrente, avendo espressamente eccepito di aver proceduto alla sospensione in ragione dell'assenza a visita di revisione del giugno 2021. 
Ne consegue che, attesa l'illegittimità del provvedimento di sospensione e la conseguente infondatezza della pretesa restitutoria dell'### vista la prova della sussistenza dei presupposti per il godimento della prestazione, la ricorrente ha diritto al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. 118/71, a decorrere dal 01.09.2021 e fino al 22.12.2022. 
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, in base all'art. 16, L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo. 
La domanda va, pertanto, integralmente accolta.   Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiarata l'insussistenza del diritto dell'### al recupero della somma di € 594,84 corrisposta alla ricorrente dal 01.07.2021 al 31.08.2021 a titolo di prestazione cat. INVCIV n. ###, condanna l'### al ripristino della medesima prestazione a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione e al conseguente pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, L. 118/71, maturati a decorrere dal 01.09.2021 fino al 22.12.2022, oltre interessi al saggio legale a partire dal 121° Sentenza a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 giorno successivo alla maturazione del diritto, nonché alla restituzione dei ratei di luglio e agosto 2021 ove già ripetuti; b) ### l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.700,00, oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi. 
Aversa, 16.01.2026 Il Giudice dott.ssa ### a verbale non definitiva (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 6953/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Pacelli

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