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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4671/2024 del 20-06-2024

... tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti. Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 15658/2022 cui sono riuniti i procedimenti nrg 15659/22 e 15661/22 TRA #### e ### difesi dall'avv. ### RICORRENTI E ### S.R.L., difesa dagli avv.ti ### e ### PASSALACQUA C.M. ### S.R.L., difesa dall'avv. #### 1 CENTRO, difesa dall'avv. ### CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data ###, e successivamente riuniti, i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società ### S.r.l., affidataria del servizio in appalto per le pulizie per la ### 1 Centro, rispettivamente dal 22/12/20 il ### e dal 16/12/20 gli altri due ricorrenti; che avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti #### e ### in data ###; per ### in data ###. Lamentano che la società aveva mutato la distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro su cinque giorni in luogo dei sei giorni lavorativi previsti dal contratto di assunzione, con una decurtazione della retribuzione ed un sensibile aggravio delle condizioni di lavoro; che la società corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti. 
Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. 
Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. 
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le convenute società ed l'### 1 Centro, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute - ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: - ### paga giornaliera € 188,00; tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; preavviso gg € 753,76; trattenuta preavviso € 351,75.  - ### paga giornaliera € 113,82; tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; preavviso gg € 719,01; trattenuta preavviso € 335,51.  - ### paga giornaliera € 154,73; tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; preavviso gg € 647,11; trattenuta preavviso € 301,98. 
Si costituiva la ### che eccepiva l'insussistenza della giusta causa di recesso, e pertanto la legittimità delle trattenute per indennità di preavviso con la conseguente infondatezza delle domande aventi ad oggetto il pagamento di tale indennità a carico della società in favore dei lavoratori. Rileva al riguardo di aver «tempestivamente provveduto alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 liquidazione delle ultime voci non appena la stessa è stata messa nelle condizioni di eseguire gli appositi calcoli. Ed infatti, non risulta imputabile alla stessa la circostanza secondo cui, nonostante i reiterati inviti e solleciti, nessuno, neppure le ###, le avessero trasmesso le precedenti buste paga dei dipendenti, la cui acquisizione risultava indispensabile per il calcolo degli elementi accessori della retribuzione». 
In ogni caso contesta che sussistesse una causa tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 A tale riguardo, ritenendo di aver trattenuto somme inferiori a quelle effettivamente dovute dai ricorrenti a titolo di indennità di mancato preavviso, eccepisce in compensazione i controcrediti per gli importi indicati in ciascuna comparsa. 
Quanto alla voce paga giornaliera sostiene che i ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto. 
I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sarebbero stati correttamente corrisposti, «essendosi maturati esclusivamente con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2021», avendo i ricorrenti iniziato a lavorare nella seconda metà del mese di dicembre 2020 «e dunque non avendo maturato, secondo le previsioni del ### di riferimento, alcun rateo supplementare in detto mese». 
Rileva poi di aver correttamente liquidato ferie e permessi non goduti. 
Quanto ai buoni pasto, dopo aver precisato le circostanze che avrebbero portato aduna ritardata liquidazione, precisa, con riferimento a #### che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 14 buoni pasto in data ### e n. 23 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento al ricorrente ### precisa che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 24 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento, infine, a #### rileva «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 18 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». 
Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi. 
Si costituiva la C.M. ### srl che contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda. 
Si costituiva la ### 1 CENTRO che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i ricorrenti stati dipendenti della ### nel merito, contestava la fondatezza del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ricorso sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. 
I ricorsi sono parzialmente fondati. 
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato dal 16/12/20 (la ### conferma tale data anche per il ricorrente ### nonostante il dato formale dell'assunzione avvenuta a distanza di qualche giorno) alla data delle dimissioni dagli stessi rassegnati alle dipendenze della ### S.r.l., quale affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale assegnato a seguito di gara di appalto indetta dall'### 1 Centro di cui era aggiudicataria la ### composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l. in qualità di mandante. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d.lgs 50/2016 sussiste, pertanto, la responsabilità in solido della ### S.R.L. per i crediti vantati da parte attrice nei confronti della ### S.r.l. 
Irrilevanti e non opponibili al ricorrente, in quanto soggetto terzo, sono le questioni insorte tra le due società nell'ambito del rapporto di mandato. 
Deve, invece, escludersi la legittimazione passiva della ### 1 ai sensi dell'art. 29 comma 2 del dlg 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 è espressamente escluso il regime di solidarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad una eventuale esposizione debitoria dell'amministrazione committente nei confronti dell'appaltatore non ricorrono i presupposti per una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cc. 
Tanto premesso, i ricorsi hanno ad oggetto crediti maturati in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro, coinvolgendo anche i coobbligati solidali, a vario titolo convenuti in giudizio. Si tratta dei seguenti emolumenti: differenze paga, differenze indennità sostitutiva ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità 2020, indennità di mancato preavviso, buoni pasto, trattenuta preavviso. 
Costituiscono circostanze pacifiche per tutti i ricorrenti - l'assunzione, a seguito della gara di appalto indetta dall'### 1 Centro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizie ed igiene ambientale alle dipendenze della ### alle dipendenze della società ### S.r.l. (società affidataria del suddetto servizio da parte della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 aggiudicataria RTI composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l., quale mandante), dal 16.12.2020 (ivi compreso ### stante la non contestazione di parte convenuta) - la causale dell'assunzione in applicazione dell'art. 4 del ### per il settore di ### di ### che prevede il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori già occupati, sul cantiere, oggetto di gara di appalto, alle medesime condizioni economico-contrattuali; la cessazione del rapporto tra il giorno 2 e il giorno 5 del mese di marzo 2021, avvenuta per tutti a seguito di dimissioni. 
Quanto alle somme pretese, in particolare per quanto concerne la voce “paga giornaliera” non è dato sapere a che titolo i ricorrenti rivendichino tale differenza. Solo nelle note autorizzate, inammissibilmente, i ricorrenti fanno riferimento a voci retributive non riscontrate nelle buste paga di dicembre 2020 e gennaio 2021 rispetto a quella di marzo. Trattasi con tutta evidenza di introduzione di ragioni nuove e non dedotte che non possono trovare ingresso nel processo, trattandosi, peraltro, di istituti contrattuali e non legali. 
In proposito, la Cassazione (### L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000) ha condivisibilmente chiarito che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c.  che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014). 
Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983). 
La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata. 
La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. 
Identiche considerazioni valgono per la quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio, ponendo l'art 21 ### una regola analoga a quella della tredicesima, per l'indennità per le ferie non godute, anche in tale caso calcolate sulla base delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2021 e non anche dicembre 2020 (art 42 del ####, nonché per i permessi non goduti, in quanto determinati senza il computo della mensilità di dicembre 2020. 
Quanto ai ticket sostitutivi della mensa, i ricorrenti hanno dedotto genericamente che il datore di lavoro «non corrispondeva il pagamento dei buoni pasto legati alla presenza, contrariamente agli accordi precedentemente assunti». 
Orbene, l'allegazione dell'asserito inadempimento contrattuale risulta del tutto generica, non essendo comprensibili le ragioni sottese al capo di domanda. Né l'oggettiva carenza assertiva e asseverativa potrebbe essere sanata o colmata con il mero rinvio al conteggio allegato, che costituisce solo un'elaborazione contabile, che tuttavia non intinge in alcuna specifica circostanza di fatto e di diritto, che consenta di verificare la correttezza tanto dell'an che del quantum debeatur della pretesa azionata. 
Per ciò solo quindi il capo di domanda deve essere rigettato. 
Quanto al preavviso, i ricorrenti hanno risolto il rapporto con dimissioni, ritenute per giusta causa, atteso il ritardo o l'omissione nei pagamenti da parte della datrice, e la variazione nelle turnazioni, inizialmente fissate in sei gorni settimanali e successivamente portate a 5. 
Quanto al primo punto, solo nelle note autorizzate i ricorrenti fanno riferimento all'art 18 ### in base al quale ove l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, al lavoratore è attirbuita facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in precedenza quanto alla natura delle fonti contrattuali e della correlativa preclusione per le parti circa la facoltà di introdurre nuovi temi di indagine nel corso del processo. 
Nella specie, la norma contrattuale sopra richiamata non risulta invocata dai ricorrenti per giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 sostitutiva del preavviso né, del resto, risultano specificamente indicate le date di pagamento delle retribuzioni, essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'esistenza del ritardo senza alcuna quantificazione dei giorni. 
Le dedotte circostanze non costituiscono giusta causa di recesso (né in base alla norma contrattuale né) in base al disposto di cui all'art 2119 cc. Quest'ultima, infatti, ricorre quando è configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e che siano tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato. Ed a tal fine non può certo concretare una giusta causa di risoluzione un inadempimento accidentale e di breve durata, quale quello descritto. 
Quanto al cambio di turnazione, a prescindere dalla contestazione espressa da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti fanno generico riferimento ad una non meglio precisata maggiore gravosità della turnazione di lavoro (che peraltro potrebbe rilevarsi persino più favorevole alle esigenze del lavoratore), oltre che ad una ingiusta decurtazione della retribuzione, quale conseguenza, si deve supporre di una riduzione dell'orario lavorativo cui non si fa neppure chiaro ed esplicito riferimento. 
Ne consegue che, nel caso di specie, la ### s.r.l. ha fatto correttamente applicazione del II comma dell'art. 2118 c.c., secondo cui «In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Conseguentemente, alla convenuta ### spettava di trattenere l'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
Non è, per contro, fondata l'eccezione di compensazione svolta al riguardo dalla ### s.r.l., sul presupposto, sostanzialmente, di aver erroneamente calcolato l'indennità di preavviso in 7 giorni a partire dal momento del recesso anziché dalla metà del mese.  ###. 57 del ### pacificamente applicabile, testualmente prevede, per il preavviso, 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, con la precisazione che i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese. 
Poiché, sostiene la società, i ricorrenti si sono dimessi il 4 e il 5 marzo e dunque tra l'inizio e il 15 di marzo, il recesso andava calcolato in 7 giorni a partire dal 15, e dunque sino al 22. 
Tale interpretazione non può essere condivisa. In ipotesi di dimissioni del lavoratore, osserva C. App. ### sent. n. 790/2024 pubbl. il ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
«laddove il ### preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall'altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti; consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima. 
In altri termini, la decorrenza dall'inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non vi è ragione di estendere tale durata all'indennità di preavviso che, a prescindere da ogni disquisizione sulla sua natura, ha pur sempre una funzione compensativa del disagio subito dalla controparte per il recesso improvviso, senza il rispetto di un lasso temporale pattiziamente considerato sufficiente a coprire quel disagio, nel caso di specie fissato in 7 giorni.  ###, questa era evidentemente stata l'interpretazione della parte datoriale, che nell'ultima busta paga, prima del sorgere del contenzioso, aveva correttamente parametrato l'indennità in discorso proprio a 7 giorni, passando invece alla diversa interpretazione solo dopo essere stata convenuta in giudizio... 
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass, Sez. lav., 5.11.2018 n. 28164), in tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. dispone che si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione dell'accordo».  ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al pagamento dei seguenti importi: - ### tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; Totale € 351,86 - ### tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Totale € 335,61 - ### tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; Totale € 302,05 Su tali importi saranno dovuti la rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, dei seguenti importi: - ### € 351,86 - ### € 335,61 - ### € 302,05, oltre rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta per il resto i ricorsi; c) compensa le spese di lite.  ### 20/06/2024 Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 15658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Sergio

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Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 121/2024 del 13-06-2024

... corretto, dovendosi calcolare per i mesi pieni di servizio l'importo di €174,50, mentre per i mesi di servizio non pieno 1/30 di !74,50 per ogni giorno effettivo di servizio, derivandone che la misura del compenso sarebbe pari ad € 669,20. §3. Alla prima udienza del 13 giugno 2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, aderendo alla quantificazione della ### professionale docenti effettuata dal ### La causa è stata discussa e viene decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni. §4. Sul tema della carta elettronica del docente il Tribunale di ### si è già pronunciato in senso favorevole ai docenti con la sentenza nella causa R.G. 438/2022 e molte altre successive. Sull'argomento si è pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA ### in persona della dott.ssa ### giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 13/06/2024, ha pronunciato mediante lettura la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 100/2024 R.G. promossa DA • ### (C.F. ###), rappresentata e difeso dall'Avv.  ### del ### di ### RICORRENTE CONTRO • MINISTERO ISTRUZIONE E ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dal funzionario dell'### dott. ### domiciliato presso l'ufficio VI via ### 35 Ferrara RESISTENTE OGGETTO: comparto scuola; retribuzione professionale docenti; carta elettronica per la formazione del docente.  *****  CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi. 
MOTIVAZIONE 1. Con ricorso depositato il ### la ### docente di ### d'ottica attualmente in servizio presso l'### superiore ### di ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e, premesso di avere stipulato nell'anno 2021/2022 e 2022/2023 contratti di lavoro a tempo determinato per supplire la carenza di personale ha chiesto che venisse accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno 2021/2022 e del del beneficio economico di € 500,00 annui nelle forme della cosiddetta carta elettronica, finalizzata alla formazione professionale, per l'anno 2022/2023. 
Ha quindi chiesto la condanna del MIM al pagamento di €692,38 a titolo di retribuzione professionale docenti e l'accredito di €500 sulla carta elettronica a titolo di bonus professionale per la formazione dell'anno 2022/2023. 
Quanto alla carta elettronica per la formazione del docente, la parte ricorrente ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'### sul ### a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Hanno ritenuto che non sussistesse alcuna ragione oggettiva che giustificasse la ### comparto scuola; retribuzione professionale docenti e carta elettronica per la formazione del docente disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Ha inoltre richiamato, a sostegno della propria pretesa, gli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'### scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio. 
Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza depositata il ###; le alte corti si erano entrambe espresse in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata. 
Ha infine richiamato numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che conformandosi alle decisone del Consiglio di Stato e all'ordinanza della ### sopra citate, hanno riconosciuto il beneficio della c.d. Carta docente anche al personale assunto a tempo determinato. 
Quanto alla retribuzione professionale docenti ha dedotto che la natura breve e saltuaria della supplenza per l'anno 2021/2022 gli aveva precluso di ottenere la c.d.  “retribuzione professionale docenti” istituita dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 (in sigla R.P.D.) e rimasta inalterata nella sua disciplina nei successivi contratti (salvo l'importo). Ha sostenuto che detto trattamento, corrisposto per 12 mensilità, viene erroneamente riconosciuto solo ai docenti di ruolo oppure a quelli che stipulano contratti di supplenza su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno (al 31 agosto) oppure di supplenza su organico di fatto sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno). Ciò sulla base di una impropria interpretazione di un richiamo che l'articolo predetto opera all'art. 25 CCNL del 31.8.1999, disciplinante il compenso individuale accessorio escludendo i docenti con supplenze brevi e saltuarie; tale richiamo infatti aveva il solo scopo di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quello di limitarne i destinatari. 
Ha dedotto il docente che tale esclusione non era peraltro sorretta da alcuna giustificazione, posto che chi svolge supplenze brevi rende in realtà una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Tale ingiustificata discriminazione integrava dunque una violazione del divieto di discriminazione sancito a livello comunitario dalla ### 4 dell'#### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE. 
Come sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'### detta clausola - ha proseguito la parte ricorrente - possiede contenuto sufficientemente preciso ed incondizionato e dunque può essere direttamente applicata nell'ordinamento nazionale mediante il meccanismo della disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno (secondo la parte anche di fonte pattizia) non conforme.  ### altresì il precedente conforme della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018 nonché la successiva Cass. 6293/2020 la parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna del MI alla corresponsione in suo favore della “retribuzione professionale docenti” ### in relazione alle supplenze dell'anno scolastico sopra indicato quantificata in ragione di €669,20oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. 
§2. Costituitosi in giudizio il Ministero ha resistito all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto. 
Quanto alla carta elettronica del docente il MIM ha evidenziato che trattasi una mera modalità di erogazione della formazione, e cioè di autoformazione che avviene mediante l'utilizzo di buoni acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati al fine di permettere al docente l'aggiornamento e la formazione professionale. 
Ha fornito una diversa interpretazione delle norme del ### sopra richiamate, sostenendo che il contratto non vincola l'amministrazione ad erogare la formazione nello stesso modo a tutto il personale scolastico, come risulta peraltro anche dagli ultimi ### della formazione, a valenza triennale, ove l'attività formativa obbligatoria è stata limitata solo al personale di ruolo.  ### il Ministero, inoltre, le opportunità di formazione del personale non rientrano nell'ambito delle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### non trattandosi né di retribuzione né di mero beneficio economico aggiuntivo, ma di “una modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata”. Sostiene poi la parte che è lo stesso legislatore comunitario a prevedere, alla successiva clausola 6 dell'### che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, limitando l'accesso alle opportunità formative solo “per quanto possibile”. Sicché, sempre a dire della parte, “l'erogazione di formazione diversificata non costituisce discriminazione sanzionabile; pertanto, non configura violazione del diritto dell'### la mancata previsione, in favore del personale a tempo determinato, della modalità di autoformazione prevista dalla “### docente”. Sulla scorta di tale rilievo il MIM ha chiesto che venga sollevata una questione interpretativa dell'art.1 comma 121 l. 107/2015 avanti alla Corte di Giustizia ossia se la stessa contrasti con l'art.6 dell'### quadro. 
Sempre secondo la parte convenuta, la ratio della diversificazione tra le due categorie di docenti risiede nel fatto che la formazione costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue, posto che “un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualitativo e quantitativo”. 
Ha infine ricordato che il principio di equiparazione deve comunque essere applicato in concreto avendo riguardo al tempo ed all'effettività del servizio prestato.   Ha quindi concluso, nel merito, per il rigetto della domanda del cc “bonus docenti”. 
Quanto alla retribuzione professionale docenti, ha evidenziato in diritto che il richiamo alla ### 4 dell'### quadro non era pertinente, in quanto la temporaneità del contratto non rappresentava la ragione in forza della quale la RPD non era stata corrisposta, posto che per gli altri anni scolastici il docente facendo supplenze su organico di fatto aveva ottenuto la retribuzione professionale docenti.  ### l'amministrazione scolastica la differenziazione risiedeva invece nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa. 
Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una “ragione oggettiva” (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della ### nella sentenza 18.10.2012 “Valenza” delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che giustificava il mancato riconoscimento della ### posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa “Motter” dalla pronuncia della ### del 20.9.2018, emessa in epoca successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione 20015 del 27.7.2018. 
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso. 
Ha comunque rilevato che la parte ricorrente non aveva richiesto l'importo corretto, dovendosi calcolare per i mesi pieni di servizio l'importo di €174,50, mentre per i mesi di servizio non pieno 1/30 di !74,50 per ogni giorno effettivo di servizio, derivandone che la misura del compenso sarebbe pari ad € 669,20. 
§3. Alla prima udienza del 13 giugno 2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, aderendo alla quantificazione della ### professionale docenti effettuata dal ### La causa è stata discussa e viene decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni. 
§4. Sul tema della carta elettronica del docente il Tribunale di ### si è già pronunciato in senso favorevole ai docenti con la sentenza nella causa R.G. 438/2022 e molte altre successive. 
Sull'argomento si è pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, (ud.  04/10/2023, dep. 27/10/2023). 
Quest'ultima pronuncia, alla quale si rimanda, riconosce il diritto dei docenti precari al beneficio della ### elettronica del docente, purché i medesimi abbiano ottenuto una supplenza annuale ai sensi dell'art.4 commi e1 e 2 della l. 124 del 1999. 
Con le parole della Corte di Cassazione, “ la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 4, comma 2)”. 
Ciò, peraltro, indipendentemente dal monte ore assegnato al docente supplente, giacché il bonus è concesso al docente di ruolo anche se è part-time (art. 2 d.P.C.M. 23 settembre 2015, le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016). 
E' stato dimostrato in giudizio mediante la produzione del contratto che la docente nell'anno scolastico 2022-2023 ha stipulato un contratto annuale dal 1/9 2022 al 31 agosto 2023 presso l'istituto tecnico ### di ### La docente ha quindi diritto al beneficio previsto dall'art. 121 comma 1 L. n. 107/2015 per detto anno scolastico. 
§4. Il diritto in parola non consiste nella corresponsione di una somma di danaro, ma nella consegna durante lo svolgimento del servizio di una carta spendibile in determinati articoli e prodotti, utili all'aggiornamento professionale. 
In particolare, l'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede: “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui.  2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché' delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7.  4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti […]”. 
Particolare rilievo assume ai fini della decisione la disposizione del successivo art. 3 che al secondo comma dispone che “### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, mentre l'art. 6 comma 6 dispone che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. 
Ciò implica che le modalità di fruizione della ### sono vincolate allo svolgimento del servizio, anche se le somme non spese possono essere cumulate con il bonus di ulteriori anni scolastici. 
Tuttavia, come ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, “nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio” giungendo ad affermare, che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. 
La parte ricorrente è oggi in servizio ed ha quindi diritto all'adempimento in forma specifica. 
§5. Per ciò che concerne la retribuzione professionale docenti deve in fatto osservarsi che nell'anno scolastico 2021/2022 ### ha insegnato presso l'### P. 
Sraffa Crema per n.21 ore settimanali in virtù di plurimi contratti di supplenza temporanea intervenuti nei seguenti periodi: 15.11.2021 - 06.12.2021; 02.03.2022 - 07.03.2022; 08.03.2022 - 12.03.2022; 13.03.2022 - 16.03.2022; 17.03.2022 - 19.03.2022; 20.03.2022 - 26.03.2022; 27.03.2022 - 13.04.2022; 20.04.2022 - 25.04.2022; 26.04.2 2022 -30.04.2022; 01.05.2022 - 01.05.2022; 02.05.2022 - 07.05.2022; 08.05.2022 - 14.05.2022; 15.05.2022 - 04.06.2022; 05.06.2022 - 08.06.2022; 09.06.2022 - 11.06.2022; 12.06.2022 - 13.06.2022 (all.2-3 allegati al ricorso). 
Il Tribunale di ### ha già espresso orientamento favorevole all'accoglimento delle domande dei docenti con plurime sentenze, tra cui si citano, ai sensi dell'art.118 disp. Att. 
C.p.c., G.R. contro MIUR , 23 giugno 2020 RG 303/2019 e G.A. contro MIM 16 dicembre 2022 ###/2022, n.607/2023 RG tra C.P. contro MIM. 
In punto di “an debeatur” ci si riporta quindi a dette pronunce che si rifanno sostanzialmente all'orientamento della Corte di Cassazione iniziato con l'ordinanza 20015/2018 e proseguito con l'ordinanza n. 6239/2020. Se ne riporta in seguito il principio di diritto.  “###. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043 - 01) Per ciò che concerne il quantum il difensore della parte ricorrente ha condiviso il conteggio del ### Ne deriva la condanna del Ministero convenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €669,20 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno 2021/2022 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
§6. Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (determinato a norma dell'art.5 del DM 55/2014 secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione dei danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” della mancanza della fase istruttoria e della ripetitività delle controversie. Viene quindi calcolato un onorario di € 1030 per compensi (€ 444 per la fase studio , €213 per la fase introduttiva ed € 373 per la fase decisionale) ed €154,50 per spese forfettarie per un totale di € 1184,50.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, a) accerta e dichiara il diritto del docente ### per l'anno scolastico 2022/2023 ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per l'importo di €500; b) condanna il Ministero dell'### e del ### a disporre in conformità al punto a) accreditando le somme di cui sopra sulla carta elettronica già in possesso o da fornire al docente c) accerta e dichiara il diritto di ### alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del ### del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratto a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'### nell'a.s. 2021/2022.  d) per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del merito a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 669,20 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.  e) Condanna il Ministero dell'### a rifondere all'avv. ### che le ha anticipate le spese di lite che liquida in complessivi €1184,50 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### il 13 giugno 2024 

IL GIUDICE
### n. 100/2024


causa n. 100/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guaraldi Benedetta, Bighetti Monica

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1729/2024 del 12-02-2024

... dalla ### a distanza di pochi mesi dalla omologa della separazione. Il Collegio pertanto doverosamente le recepisce , in una alle condizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio delle quali si prende meramente atto • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI I Sezione Civile S E N T E N Z A REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei ### DR. ### giudice estensore ### giudice riunito in ### di Consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ### /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi TRA ### nata in data ### a ### D'#### CF ### difensore avv. ### e ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### ricorrente E ### nato 22/12/1962 in a NAPOLI ### CF ### Difensore avv ### domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico ### resistente CON L'### P.M. 
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente ### chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ### e ### (22-1-2000 e 27.8.2009). 
La parte ricorrente ### ha chiesto: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna (in comparsa conclusionale si rimetteva al Tribunale per l'adozione del provvedimento meglio rispondente all'interesse di ### ; - la previsione a carico del resistente di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente per un importo superiore a quello concordato in separazione (pari a 700,00 € mensili ) oltre 80% delle spese straordinarie (richiesta successivamente quantificata nelle successive memorie e in comparsa conclusionale in € 1000,00 oltre 100% delle spese straordinarie ) ; - vittoria di spese con attribuzione. 
La parte resistente ### si costituiva chiedendo: - l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna; - la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari a 600,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie ; - vittoria di spese con attribuzione. 
I coniugi comparivano in data ### innanzi al ### del Tribunale ed in quella sede concordavano le condizioni del divorzio ovvero • l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  • La conferma degli accordi di separazione quanto all'affidamento ed ai tempi di permanenza della minore ### presso il padre; • prestavano il consenso affinché la minore seguisse un percorso psicoterapeutico presso il centro ### con il 60% delle spese a carico del ### ed il 40% a carico della ### • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Innanzi all'istruttore la ricorrente revocava il consenso in ordine alle condizioni concordate davanti al ### Si disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.22 e l'ascolto della minore per il ###. Venivano concessi i termini ex art 183 cpc e, con ordinanza che il Collegio condivide che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie di entrambe le parti.   All'udienza cartolare del 28.9.23 con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc ### concludeva come in atti in data ### .  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale di Nola (18.3.21) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 5271/20) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. 
Il Collegio ribadisce quanto già rilevato dal GI il quale così osservava Non certo si ignora che, come chiarito dalla Cassazione Civile con ordinanza 24/7/2018 n. 19540, la revoca unilaterale del consenso al divorzio congiunto non comporta l'arresto del procedimento dovendo, infatti, il Tribunale comunque accertare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di “scioglimento” del matrimonio, per poi passare, in caso di esito positivo, all'esame delle condizioni concordate in merito ai figli e ai beni, considerando la loro conformità alle norme inderogabili e all'interesse dei minori. Invero mentre la separazione consensuale, procedimento di volontaria giurisdizione, ha come presupposto sostanziale l'accordo tra i coniugi, al quale il giudice deve dare efficacia “esterna”, con un'attività di controllo che non può mai comportare un'integrazione o una sostituzione dell'accordo delle parti, nel divorzio che prende le mosse da un ricorso congiunto “l'accordo riveste una natura solo ricognitiva, per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del tribunale che, sul punto, ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale relativamente ai figli e ai rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare a meno che le condizioni concordate non siano in contrasto con l'interesse dei figli minori”; tal chè la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi divorziandi è irrilevante sotto il primo profilo , posto che il ritiro della dichiarazione “ricognitiva” non impedisce al tribunale la verifica dei presupposti necessari per la pronunzia costitutiva di divorzio ; ### la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali , configurandosi la fattispecie non già come una somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica , rinunziabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” . 
Nel caso di specie il Collegio osserva che - pur nella diversità sostanziale rispetto al procedimento di divorzio congiunto di natura camerale atteso che, avendo concordato i coniugi le condizioni davanti al ### le stesse non potevano che essere ratificate con sentenza all'esito di un giudizio contenzioso - pur se certamente deve prendersi atto della revoca del consenso da parte della ricorrente non si può ignorare che: • relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali attesa la natura contrattuale dell'accordo, anche se raggiunto in sede presidenziale, lo stesso non è certo revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale; • ha sempre valore negoziale l'accordo per quanto concerne la prole ed i rapporti economici e il Tribunale deve solo valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori e può intervenire su tali accordi pertanto solo nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, non conformi all'interesse del minore o non più aderenti alla reale situazione nel caso di circostanze rilevanti sopravvenute tra la udienza presidenziale e l'udienza davanti al GI. 
Si evidenzia pertanto che tutta l'istruttoria è stata svolta esclusivamente per accertare se le riferite criticità nella relazione tra la minore e il padre, che inducevano la ricorrente a revocare il consenso espresso, potevano e dovevano giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso concordato dalle parti in sede ###merito all'affido, in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art.337 ter ) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola , non può che osservare come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore; invero l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. 
Nel caso di specie non si ravvisano gravi responsabilità in capo al genitore non convivente che deve però rivedere le proprie modalità di approccio alla figlia e ristabilire un canale di comunicazione che è andato in corto circuito cercando di comprendere le ragioni delle resistente di ### ai suoi occhi immotivate, ingiustificate, sproporzionate rispetto alle proprie mancanze in ordine alle quali appare già avere acquisito una prima parziale consapevolezza, dovendo però certamente proseguire il suo percorso di rivisitazione critica. 
Pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, già concordato in sede presidenziale, sia conforme all'interesse della minore ### Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti ed all'accordo in sede presidenziale, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale. 
In ordine ai tempi di permanenza di ### presso il padre si osserva che sono emerse le criticità nella relazione rispetto alla quale la minore e le parti offrono diverse prospettazioni.  ### dichiarava …… ### che vivo a casa con mamma, mia sorella e un cane volpino che si chiama neve. ….### che io incontro papà in settimana, quando mi chiama ci vediamo, spesso andiamo a mangiare fuori, spesso la sera del sabato o la domenica anche a pranzo. ### che io però mi faccio riaccompagnare a casa perché non mi trovo a dormire da ### Preferisco stare a casa là ho i miei vestiti, le mie cose, se devo studiare mi trovo a studiare a casa mia perché lì ho i libri e tutto quello che mi serve. ### che anche ### non va a dormire da ### lei è grande, studia molto, è all'università. Io quando incontro papà ho un po' di disagio perché mi riempie di domande chiedendomi dove sono andata, a che ora mi sono ritirata, chi ho incontrato……, e mi sento tartassata da 1000 domande. È vero che papà mi chiede questo perché non vive con me, ma per me è pesante sostenere tutte queste domande!! ### poi io chiedo magari qualcosa a papà - quale ad esempio firmare il modulo per autorizzarmi ad uscire da sola dalla scuola o per una gita - lui inizialmente mi fa 1000 problemi, anche se poi devo dire la verità mi ha sempre firmato questi moduli, per cui non ho avuto problemi. ### che l'estate scorsa a ### dopo due giorni mi sono fatta venir a prendere da mamma in quanto non mi trovavo con papà; ad esempio io chiedevo la sera di spegnere il climatizzatore e lui lo lasciava acceso, ogni volta che parlavo con mamma mi diceva ma che fai sempre a telefono con mamma? ### se io non la chiamavo sempre. Inoltre io a ### avevo la compagnia di bambini più piccoli e non di ragazzi della mia età. 
Proprio in quanto non sono stata bene l'estate del 2021, quest'estate non sono proprio andata con ### in vacanza. 
Io vorrei che papà fosse un po' più calmo quando parla con me, alzasse meno la voce, mi riempisse meno di domande. 
Ad esempio sabato sono andata in villa a giocare a pallavolo con i miei amici per cui ho lasciato il telefono nello zainetto. ### ho smesso di giocare ho trovato 1000 telefonate di papà, quindi l'ho richiamato e lui subito mi ha chiesto con tono agitato che stai facendo ?? dove sei? perché non hai risposto? e mi ha riempito di domande. ### che io, ogni qualvolta mi chiama papà o mi scrive, rispondo sempre. Io so che lui mi vuole bene, ma non sempre riesco a relazionarmi con lui per le ragioni che ho detto. ……….Se avessi una bacchetta magica farei in modo di essere più alta perché mi piacerebbe fare l'hostess di volo ma temo che per la mia statura non potrò farlo. Inoltre se avessi una bacchetta magica e dovessi cambiare qualcosa della mia famiglia, io semplicemente eviterei ancora i litigi inutili tra i miei genitori. ### infatti che io ho accettato la separazione, ma avrei sperato in una separazione come quella degli altri! ### ancora a distanza di anni, io se non ho voglia di andare da papà mi sento dire da papà che non vado da lui per colpa di mamma; ovvero tende ad attribuire qualunque mia decisione all'influenza di mamma. ### che io non assisto a discussioni tra i miei genitori, ma solo da parte di papà a condotte polemiche rivolte a mamma; mi ha anche detto che lui vorrebbe tornare a casa , ma oramai è inutile dirmi queste cose perché tanto le cose sono andate come sono andate ! Io inoltre studio molto, fino a sera tardi e quindi talvolta mi capita di dire a papà che non posso andare da lui perché devo studiare e lui puntualmente non mi crede e pensa che io non voglia andare da lui perché mamma mi condiziona; ma non è così, mamma anzi mi sprona ad andare da papà e fu lei, due estati fa, che mi convinse ad andare a ### con papà; anche quest'estate voleva che andassi in vacanza con papà, ma è stata una mia decisione non andarci . Ad esempio talvolta io quando papà mi propone di andare a cena con lui dopo la palestra gli dico che non posso. ### che io vado a ginnastica due volte a settimana dalle 18 alle 19 e non riesco spesso a finire i compiti prima della palestra per cui dopo la ginnastica devo ricominciare a studiare. Se dico questo a papà lui si dispiace, ma non è un rifiuto da parte mia, è solo che devo studiare! ### il fine settimana lo incontro con maggiore libertà. Mi dispiace che lui non capisce che da parte mia non c'è nessun rifiuto, semplicemente faccio la vita delle ragazze della mia età, ho molti impegni di studio, la palestra, le amiche e anche con mamma ho pochissimi momenti di condivisione.  ### dal canto suo attribuisce le difficoltà relazionali con le figlie alla ostilità materna , mentre la ### le attribuisce alle condotte ossessive, alle telefonate reiterate a distanza di pochi minuti l'una dall'altra , ai continui messaggi che vedono la minore esausta per la situazione in atto (vedi note di trattazione scritta per l'ud del 5.7.22, istanza del 21.4.22, la denuncia sporta dalla ### in data ### e la messagistica prodotta, i depositi del 2.4.22) e tali circostanze trovano anche conferma nel verbale di Sit di ### prodotto dallo stesso resistente in data ###. 
Il Gi, con ordinanza che il Collegio condivide, dell'11.10.22 osservava che In odine alle determinazioni da assumere nell'interesse della minore, all'esito dell'ascolto all'odierna udienza, non sono emerse gravi criticità, ma ordinarie difficoltà legate all'età adolescenziale della minore, alla preoccupazione da parte del genitore non convivente nello sperimentare gli spazi di autonomia di ### nel quale quest'ultima fatica a ritagliare momenti di condivisione con il padre; è emersa la difficoltà del ### nel relazionarsi con ### la quale si sente oppressa dal padre ai suoi occhi troppo ansioso. Persistono anche evidenti difficoltà di comunicazione tra i coniugi divorziandi. Ciò posto nel superiore interesse della minore questo GI - per migliorare le rispettive capacità genitoriali, per ridisegnare nuovi ruoli, in considerazione delle difficoltà di dialogo registrate ritiene doveroso fin d'ora investire i ### territorialmente competenti. Solo ad abundantiam si osserva che investendo il SS non si contravviene certo ai dettami della Corte di legittimità (13042 / 13/07/2015) in quanto - lungi dall'adottare prescrizioni di percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità - si investe il ### ente titolare della protezione e tutela del minore, perché - instaurando un rapporto chiaro, basato sulla trasparenza dei rispettivi ruoli - accompagni, solo ove ne ravvisi la persistente necessità e la disponibilità delle parti - i genitori in un percorso di comprensione delle proprie difficoltà e di individuazione delle proprie risorse e li aiuti ad impegnarsi in un progetto finalizzato alla costruzione di una genitorialità realmente condivisa. 
Le parti aderivano all'invito del Tribunale ed emergeva che: ▪ il ### si rendeva disponibile, riconosceva la fatica all'inizio della separazione ad accettare la scelta maturata dalla moglie sia per il legame sentimentale che ancora la legava a quest'ultima sia per la separazione dalle proprie figlie. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva di avere delle difficoltà nella frequentazione con ### sempre impegnata nello studio, avendo peraltro la stessa dichiarato di sentirsi oppressa. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### ritiene però che ### non si senta libera di vivere il rapporto con lui in quanto identificato come un genitore apprensivo ed ansioso poiché si preoccuperebbe troppo per le uscite esterne con le amiche; (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### riconosceva le sue preoccupazioni che attribuiva alla delicata fase adolescenziale di ### ed ai pericoli esterni in cui la stessa potrebbe imbattersi ritenendo di contro la moglie molto più permissiva. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ ### si dichiarava disponibile a rispettare i tempi di ### le modalità di incontro che la stessa propone in modo da vedere la figlia nel modo più sereno possibile. (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) e, al fine di rendere più allettante la condivisione di tempi con lui da parte di ### arrivava a prendere un cane dalla stessa sempre desiderato, ma che di fatto ### ha visto ben poco in ragione dei rapporti sporadici (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### si mostrava, nel corso del colloquio con l'assistente sociale, inizialmente insofferente, contrariata, chiusa in un letterale mutismo, per poi sciogliersi lentamente in un pianto irrefrenabile e difficile da decifrare, indicativo comunque di un malessere (vedi relazione della 23 2 23 e a firma dottoressa ### ▪ ### è una ragazza taciturna, timorosa, dichiarava di aver pianto in occasione del primo incontro con l'assistente sociale in quanto confidava che, dopo l'ascolto in tribunale, non avrebbe più ricevuto “disturbo” da parte delle istituzioni; riferiva di essere intimorita dai modi del padre a suo dire poco consoni ad una ragazzina, dal tono aggressivo, talvolta autoritario; dichiarava di non volere sentirsi costretta a vederlo pur se , ove divenisse più dolce, amorevole, affettuoso lo incontrerebbe volentieri, anche se si dichiarava convinta del fatto che lo stesso non riuscirà mai a cambiare (vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 3.3. 23) ▪ ### appare lucida e matura nell'analizzare le ambiguità e l'incoerenza del padre, ed appare in grado di fronteggiare l'ambivalenza del comportamento paterno come se si fosse abituata e rassegnata ad un papà così(vedi relazione a firma della Dott.ssa piccolo del 19.9. 23) ▪ Comunque emerge in atti che la minore incontra il padre, benché con minore frequenza e manifestando di non voler restare presso la sua abitazione (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ▪ Nonostante la disponibilità del ### la consapevolezza delle eccessive ansie che opprimono ### persistono le criticità tra la minore e il padre continuando a registrare il ### un atteggiamento di chiusura di ### durante le sporadiche uscite esterne e mostrandosi la stessa poco incline al dialogo; il ### dal canto suo riferiva di essere stato presente all'esame orale di ### della licenza media e si dichiarava però sfiduciato non avendo registrato un miglioramento neanche all'esito del coinvolgimento dei servizi sociali (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 12 settembre 2023 ) ▪ La presa in carico del ### ha incontrato difficoltà legate alla lista d'attesa (vedi relazione del servizio sociale a firma della Dott.ssa R sacco del 15/2/23) ed alla assenza della figura dello psicologo presso l' ### competente per territorio tanto che allo stato non è prevedibile quando avrà inizio il percorso di potenziamento delle competenze genitoriali al quale si è dichiarato fin da subito disponibile il ### risultano invece eseguiti i nove colloqui propedeutici ad eventuali percorsi di sostegno genitoriale/psicologico per la ### nel corso dei quali è emerso uno stato di preoccupazione della ricorrente, una relazione tra le parti che risente di dinamiche relazionali conflittuali dovute ad irrisolti emotivi affettivi; si registrava altresì' la stanchezza della ### l'umore depresso e la sussistenza di problematiche che potrebbero essere meglio gestite attraverso un percorso di psicoterapia (vedi rel del 12.9.23 a firma dr.ssa ### Ciò posto, alla luce delle risultanze in atti e all'esito dell'ascolto diretto della minore, il Collegio reputa che sia meglio rispondente all'interesse della minore - più che il calendario della separazione in ordine ai tempi di permanenza presso il padre oggetto dell'accordo in sede ###disciplinare nel dettaglio il potere di visita paterno in considerazione del fatto che ### ha 14 anni e in quanto adolescente è in grado di esprimere con chiarezza le sue esigenze e le sue preferenze nel rapporto con il genitore non convivente; alla luce delle persistenti difficoltà nella relazioneverosimilmente connesse alle articolate dinamiche di vita della ragazzaappare infatti utile lasciare alla libera determinazione delle parti la calendarizzazione dei loro incontri e della loro frequentazione, che si auspica congrua e di qualità, non apparendo invece utile o in alcun modo praticabile, un calendario d'imperio che intervenga nelle dinamiche di vita della minore. 
Il Collegio non ignora che persistono le criticità nella relazione tra ### e il padre che nel corso dei colloqui con il SS ha posto in essere una rivisitazione critica delle proprie condotte, ma è evidente che l'imprevedibilità dei tempi di presa in carico del ### per lo svolgimento dei percorsi di cui all'ordinanza del 6.3.23 impone di ritenere che i tempi per l'auspicabile definitivo superamento delle criticità dell'interazione familiare non sono compatibili con quelli del giudizio e per l'effetto si rinnova l'incarico ai SS nei termini già indicati dal GI nell'ordinanza del 11.10.22 per la prosecuzione dei percorso già intrapreso per la ### e per l'attivazione del percorso per il ### ancora in lista di attesa previo rinnovato consenso delle parti. 
In ordine alle determinazioni economiche si evidenzia che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia, maggiorenne studentessa, solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre di regola fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. 
La madre, convivente con le figlie, contribuirà al loro mantenimento in forma diretta e le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente/affidatario (designato erede universale del fratello deceduto senza figli e che vanta la proprietà - piena o nuda - di vari immobili di cui alla relazione tecnica prodotta dal ### , pur se concorrono a garantire alle figlie un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (che va sempre determinato in proporzione alle sue capacità reddituali/patrimoniali e non già in misura inversamente proporzionale alle capacità dell'altro genitore) rilevando solo ai fini delle determinazioni dell'assegno spettante al coniuge divorziato , nel caso di specie non richiesto (Cass. n.18538/13 e 1207/07. 
Ciò posto considerato che: ▪ Risultano prodotti estratti conto del ### banco di napoli ### 0027/4052 risalenti nel tempo che evidenziavano elevata disponibilità economica (31.12.2008 1.824.503,00, 10.3.2013 725.736,22 € 31.3.14 946.644,79€ ▪ Le parti concordavano in separazione nel marzo 2021 il contributo nella misura di 700,00 € mensili, pari con la rivalutazione istat a 757,00 ; ▪ le condizioni venivano concordate all'indomani di gravi problemi sanitari del ### e della grave emergenza sanitaria da ### 19 con ripercussione sui suoi redditi che risultano effettivamente dalla dichiarazione del 2022 (periodo di imposta 2021)in notevole flessione rispetto a quelli di cui alla dichiarazione del 2021 (periodo di imposta 2020) finanche accresciuti rispetto a quelli del periodo di imposta 2019 di cui alla dichiarazione del 2020; ▪ risulta per tabulas che il ### ha avuto all'esito del covid grave insufficienza respiratoria e che ha sviluppato depressione reattiva di grado marcato con gravi spunti fobici/ipocondriaci , marcata astenia, abulia, apatia, insonnia centrale, chiusura relazionale, appiattimento volitivo e progettuale, senso di impotenza e frustrazione, labilità emotiva, facile irritabilità, ideazione incentrata su tematiche di rovina, morte, colpa, autosvalutazione e fobico ipocondria, con disturbi dell'attenzione e della concentrazione, con scarso orientamento temporale e spesso tale ansia si manifestava in una modo acuto tipo attacchi di panico (certificazione 24 giugno 2021 ) ▪ risulta per tabulas che la ### lamentava la dipendenza del Di finizio dal gioco in borsa (vedi rel del 18.9.23 a firma della dr.ssa ### e screenshot prodotti dal resistente allegato 8 dai quali si evince che la ### si lamentava espressamente di tale vizio e del fatto che il ### avesse vissuto sulle sue spalle ) ▪ non risulta all'attualità la persistenza dello stato depressivo diagnosticato a ridosso dei gravi problemi di salute e può ritenersi superata la emergenza sanitaria che ha certamente determinato la crisi delle partite Iva ; ▪ le esigenze delle ragazze sono certamente accresciute in ragione del tempo trascorso dalla separazione; ▪ risulta inoltre concordata in separazione la contribuzione al mantenimento nella misura di 700,00 in ragione anche degli ampi tempi di permanenza che ### avrebbe trascorso con il padre; oggi la minore incontra il padre occasionalmente senza mai pernottare da lui e la primogenita ha interrotto i rapporti con il padre; ▪ la dedotta mancata contribuzione da parte del di ### alle spese straordinarie o il ritardo nella corresponsione delle stesse non può determinare un aumento a suo carico della contribuzione ordinaria che ha una diversa ratio essendo invece possibile azionare procedure ingiuntive ad hoc per il recupero di quanto spettante a titolo di contribuzione delle spese straordinarie.  ▪ ### non sostiene spese locative vivendo in una abitazione di sua proprietà; Ciò posto non può che rivelarsi l'assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, l'irrilevanza del mero ripensamento unilaterale della ### e la corrispondenza all'interesse delle figlie delle condizioni economiche concordate dalle parti nel presente giudizio introdotto dalla ### a distanza di pochi mesi dalla omologa della separazione. 
Il Collegio pertanto doverosamente le recepisce , in una alle condizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio delle quali si prende meramente atto • il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### • Concordavano altresì la restituzione del telecomando e delle chiavi del garage di pertinenza della casa familiare di proprietà della ### ed esprimevano il consenso per il rilascio/ rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro e per le figlie. 
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per le figlie, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio ritiene che la concordata ripartizione tra i genitori nella misura del 60% a carico del ### e del 40% a carico della ### sia rispondente all'interesse delle figlie e coerente con la documentazione reddituale della ### insegnante, con la infruttuosità dei beni immobili nella disponibilità della madre e con gli impegni finanziari contratti dalla predetta e documentati in atti). 
In ragione della domiciliazione privilegiata materna della minore e della convivenza della figlia maggiorenne non economicamente indipendente con la madre le parti concordavano l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima e il Tribunale provvede in conformità. 
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ovvero all'accordo in sede presidenziale sostanzialmente recepito dal Collegio ricorrono giusti motivi per compensare le spese P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: ▪ pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e #### in NAPOLI il ### (dell'anno 1998, ### n. 98, p.II, s.A sez.C), ▪ Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ### con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione ▪ ### l'assegnazione della casa familiare di proprietà della ### a quest'ultima.  ▪ Determina il contributo al mantenimento delle figlie a carico del di ### nella misura di 800 € mensili con rivalutazione ### da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, ▪ oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere previo resoconto ed allegati riscontri di quanto dovuto a titolo di spese straordinarie già anticipate dalla ### ▪ oltre il 60% delle spese delle vacanze estive e/o studio di ### ▪ oltre il pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso dell'autovettura ### in uso a ### ▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ▪ compensa le spese.  ▪ Investe i servizi sociali territorialmente competenti (che già hanno preso in carico il nucleo) per attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse della minore ### nata 27.8.2009 come indicate in parte motiva i quali, nel caso in cui registrino situazioni pregiudizievoli per la minore ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la ### minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza. 
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data ### 

Il Giudice
estensore dr.ssa V ### il ### dr. ### n. ###/2021


causa n. 31020/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Rosetti Valeria, Sdino Raffaele

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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 632/2024 del 14-06-2024

... non corrisposte, relative ad alcuni mesi degli anni 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, oltre accessori e spese. A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la prescrizione delle somme vantate per gli anni 2014 e 2016 e, nel merito, deduceva di aver versato alla lavoratrice le somme a lei spettanti relative alla tredicesima mensilità del 2018 e del 2019 nonché alcune mensilità del 2014 e del 2019, come emergeva dai bonifici bancari prodotti in atti, e riconosceva di essere debitore solo per un credito residuo pari ad € 51.202,72. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio ### deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendone, pertanto, il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nel procedimento RG. n. 740/2023 PROMOSSO DA #### a.r.l. ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale #### CONTRO ### rappresentata e difesa dall' avvocato ### ed elettivamente domiciliat #######, ### di ### 50.  ### OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo ### E ### Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 03/2023, emesso da questo Tribunale il ###, col quale le era stato ingiunto il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 pagamento, in favore di ### della somma di € 70.477,00, a titolo di retribuzioni non corrisposte, relative ad alcuni mesi degli anni 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, oltre accessori e spese. 
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, la prescrizione delle somme vantate per gli anni 2014 e 2016 e, nel merito, deduceva di aver versato alla lavoratrice le somme a lei spettanti relative alla tredicesima mensilità del 2018 e del 2019 nonché alcune mensilità del 2014 e del 2019, come emergeva dai bonifici bancari prodotti in atti, e riconosceva di essere debitore solo per un credito residuo pari ad € 51.202,72. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio ### deducendo l'infondatezza delle deduzioni avversarie e chiedendone, pertanto, il rigetto. 
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.06.2024 per il deposito di note.  *** 
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata. 
Ed invero, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia contrattuale l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento - nella specie la corresponsione della somma ingiunta - va osservato che la società datrice ha dimostrato il pagamento della retribuzione del mese di settembre 2014 (cfr. copia bonifico del 06.09.2019), dei ratei della tredicesima mensilità degli anni 2018 e 2019 (cfr. copia bonifici del 27.12.2019 e 14.04.2020) nonché di aver versato un acconto di €183,00, relativo alla retribuzione del mese di febbraio 2019 (cfr. copia bonifico del 05.12.2020) e, dunque, la cifra complessiva di € 3.530,00.  ### non ha, invece, provato o chiesto di provare la corresponsione degli ulteriori emolumenti retributivi richiesti dalla ### nel decreto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 ingiuntivo. 
Di talchè, la somma spettante alla parte opposta a titolo di retribuzioni non corrisposte, detratto quanto versato con i bonifici sopraindicati, ammonta a complessivi € 66.947,00, (€ 70.477,00 - € 3.530,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 
Non può, infatti, trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata in atto di opposizione, atteso che, secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, venutosi a creare a seguito delle riforme in materia di licenziamenti introdotte dalla legge ### e dal ### il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorre non più in costanza di rapporto, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso (cfr. Cass. n. 26246 del 06.09.2022). 
In conclusione, quindi, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. 
L' #### a.r.l. ### deve, dunque, essere condannata al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 66.947,00, oltre l'ulteriore importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P. Q. M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: -accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 03/2023 emesso da questo Tribunale il ###; -condanna l'#### a.r.l.  ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 66.947,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024 -condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.500,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/06/2024

causa n. 740/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gagliano Chiara, Re Francesca

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 14939/2024 del 18-06-2024

... pari data 20/10/2020 , dunque oltre due mesi prima dell'introduzione della lite (confr.all. n. 2 e 3 prod. att) . Nel merito, la domanda non può ritenersi provata e va pertanto rigettata . Occorre premettere che l' istante ha documentalmente provato, mediante allegazione dei certificati rilasciati dal PRA di Napoli, la propria legittimazione attiva al giudizio e quella passiva della convenuta ### , tuttavia quest'ultima ha documentalmente provato di avere concesso in usufrutto oneroso il proprio veicolo tg. ### alla A.N.M. ### in data ### ,dunque in un periodo antecedente l'accadimento del presunto sinistro , come risulta dal contratto versato in atti e dal verbale di consegna del veicolo (all. n. 4,5 prod. ### ,con la conseguenza che va affermata la legittimazione passiva al giudizio della (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa ### D'### della 4° sezione civile, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16764 racc.2021 TRA ### C.F. ### , nato a Napoli il ###, elett.mente dom.to in Napoli, al ### n. 38, sc. B,pi.5, presso lo studio dell' avv. ### , C.F.  ###, che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce comparsa di costituzione con nuovo procuratore - attore - E A.N.M. (###) S.P.A.  in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli, alla Via G. B.### n.1 -convenuta - NONCHE' ### in persona del legale rapp.te p.t. con sede ###ed elett.mente dom.ta in Napoli, al C.so Garibaldi ,n.387, presso lo studio dell'avv ### che la rapp.ta e difende giusta procura in calce comparsa di costituzione e risposta - convenuta - E E.A.V. (### S.R.L.  in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli, al C.so Garibaldi , n.387, elett.mente dom.ta in Napoli, al C.so Garibaldi , n.387 , presso lo studio dell'avv. ### che la rapp.ta e difende giusta procura -convenuta - ### ad oggetto: risarcimento danni ### : come in atti ### per la decisione all'udienza del 21/2/24.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato alle parti convenute, a mezzo pec, in data ### , ### conveniva in giudizio, davanti al Giudice di ### di Napoli, la A.N.M. ### in persona del legale rapp.te p.t. e le ### in persona del legale rapp.te p.t. assumendo che in data ### ,alle ore 12,50 circa, il motoveicolo ### tg. ### di sua proprietà , ed assicurato per la RCA con le ###ni ### veniva urtato e danneggiato in Napoli, al ### delle ### dal veicolo pullman tg. ### di proprietà della A.N.M. ### ed assicurato ed assicurato per la RCA con la ###ni ### Assumeva l' istante che la responsabilità del suddetto sinistro era da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del n. R.G. 16764/21 conducente il veicolo della convenuta ### che , nell' intento di spostarsi dalla destra verso la sinistra, non si avvedeva del motociclo ### dell'istante che stava procedendo e lo impattava al lato destro facendolo rovinare al suolo sul lato sinistro. Vano risultava il tentativo di frenata e sterzata messo in atto dal conducente il motociclo per evitare l'impatto. A causa dell'urto il motoveicolo attoreo riportava sia danni al lato destro per l'urto diretto che al lato sinistro per la caduta al suolo e dunque per l'urto indiretto, come descritti nel preventivo allegato agli atti . 
Assumeva ancora l'istante che nessuna evasione veniva data alla richiesta di risarcimento danni ex art. 149 D. lgv. n.209/05 inviata alla convenuta ### assicurativa nonostante l'avvenuta apertura del sinistro e la perizia effettuata dal consulente fiduciario nominato dalla convenuta ### Poiché vani risultavano i tentativi di bonario componimento della vertenza, l'istante chiedeva ,previo accertamento dei fatti di causa , la condanna della convenuta ### di ### ex art. 149 D. lgv. n.209/05 , al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo,e quantificati in una somma contenuta nei limiti di ### 5.200,00 ,oltre interessi legali e svalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore anticipatario ### regolarmente il contraddittorio, la convenuta ### di ###ni, nel costituirsi , impugnava in fatto e diritto la domanda, eccepiva il disconoscimento del sinistro da parte della propria assicurata e ne chiedeva il rigetto vinte le spese e competenze di lite . La parte convenuta A.N.M. ### non si costituiva e rimaneva contumace. 
Alla prima udienza di comparizione l'istante chiedeva ed otteneva di integrare il contraddittorio nei confronti dell'E.A.V. ### in persona del legale rapp.te p.t. , quale effettiva proprietaria del veicolo pullman tg. ### come risultante dalla certificazione rilasciata dal PRA di Napoli. 
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, impugnava in fatto e diritto la domanda ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per avere concesso il veicolo tg. ### in usufrutto oneroso all'A.N.M. ### anteriormente al presunto sinistro ,come da documenti che allegava agli atti ; concludeva per l'estromissione dal giudizio ,in subordine per il rigetto della domanda vinte le spese e competenze di lite. 
Espletata attività istruttoria, escusso il teste, all'udienza del 21/2/24 la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti in atti riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### va dichiarata la contumacia della parte convenuta A.N.M. ### in persona del legale rapp.te p.t. non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata . 
Sempre in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda avendo l' istante provato documentalmente di avere assolto l'onere della preventiva e tempestiva comunicazione prevista dagli artt. 145,comma 2, e 149 D.lgs. n.209/05, mediante l'invio di lettera contenente la richiesta di risarcimento del danno,unitamente al mod. CAI , ricevuta dalla convenuta ### assicurativa, a mezzo pec, in data ###, nonché,per conoscenza, dalla ### ,quale compagnia che garantiva per la RCA il veicolo presunto danneggiante al momento del sinistro, in pari data 20/10/2020 , dunque oltre due mesi prima dell'introduzione della lite (confr.all. n. 2 e 3 prod. att) . 
Nel merito, la domanda non può ritenersi provata e va pertanto rigettata . 
Occorre premettere che l' istante ha documentalmente provato, mediante allegazione dei certificati rilasciati dal PRA di Napoli, la propria legittimazione attiva al giudizio e quella passiva della convenuta ### , tuttavia quest'ultima ha documentalmente provato di avere concesso in usufrutto oneroso il proprio veicolo tg. ### alla A.N.M. ### in data ### ,dunque in un periodo antecedente l'accadimento del presunto sinistro , come risulta dal contratto versato in atti e dal verbale di consegna del veicolo (all. n. 4,5 prod. ### ,con la conseguenza che va affermata la legittimazione passiva al giudizio della A.N.M. ### in persona del legale rapp.te p.t. , mentre va rigettata la domanda formulata nei confronti della ### perché infondata e non provata, atteso che in caso di concessione di veicolo in usufrutto, in caso di sinistro da questo provocato, litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario (Cass. n.25421/2014). La legittimazione passiva della n. R.G. 16764/21 convenuta ### risulta documentalmente provata dalle dichiarazioni ### prodotte in atti. 
Dalla espletata istruttoria non può ritenersi provato il fatto storico narrato dall'istante nell'atto introduttivo del giudizio. ### teste escusso ed indotto dall'istante sig.### , presunto testimone oculare del sinistro, ha dichiarato che nelle circostanze di tempo di luogo indicate dall'attore si trovava alla guida del proprio motoveicolo, ed era preceduto dal motociclo ### di colore grigio dell'istante con a bodo un passeggero, percorrevano il ### delle ### in Napoli sulla corsia che da ### conduce a Via Cassano, quando ad un tratto un autobus della ANM si spostava dalla destra verso sinistra per effettuare l'inversione di marcia all'altezza dello spartitraffico “ senza mettere la freccia e senza accorgersi del sopraggiungere della ### impattando lo scooter al fianco anteriore destro con il proprio fianco sinistro ..per effetto dell'impatto il motociclo ### capitolava sul fianco sinistro insieme agli occupanti che non riportavano lesioni mi fermai per soccorrere i ragazzi e sentii che il conducente dell'autobus riferiva che non si era accorto dello scooter “ . Tali dichiarazioni però risultano nettamente contrastanti con le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso teste ### (identificato mediante documento di identità la cui copia veniva versata in atti ) alle ###dallo stesso sottoscritte e prodotte dalla convenuta ### di ###ni, dove il teste dichiarava di avere visto “ ….un pullman tg. ### di linea che mentre camminava stringeva sulla sinistra un motorino ### tg.,,,di colore grigio guidato da un ragazzo che cadeva a terra e si faceva male .Il pullman non si fermò e se ne andò , mentre il ragazzo si alzò pure che si era fatto male si mise sul motorino e se ne andò.Non lo conosco ma mi chiese se avessi visto .Io gli dissi di si. Lasciai a lui i miei dati “.Prima ancora lo stesso teste aveva rilasciato dichiarazioni testimoniali, inviate alla ### assicurativa unitamente alla copia del documento di identità, in cui dichiarava invece : ”Dichiaro che il giorno 15/10/2020,alle ore 12.50 circa in Napoli, al ### delle ### viaggiavo quale trasportato del motociclo ### targato ### e procedevamo lungo la corsia di destra allorquando un autobus targato ### nello spostarsi da destra verso sinistra non si avvedeva del motociclo a bordo del quale viaggiavo impattandolo al fianco destro e facendolo catapultare in terra sul fianco sinistro. Nessuno riportava lesioni “ . . Si comprende come alla luce di siffatte dichiarazioni, tra loro nettamente contrastanti , dove il teste fornisce tre versioni diverse, la prima volta assume di essere trasportato a bordo del motociclo attoreo ,stavano percorrendo la corsia di destra… e a seguito del sinistro nessuno riportava lesioni; la seconda volta assume di non conoscere l'attore che viaggiava da solo a bordo dello scooter ,dopo l'urto con il pullman l ragazzo cadeva a terra unitamente allo scooter e riportava lesioni mentre il conducente del pullman non si fermava e si allontanava . Nella terza deposizione ,resa davanti a questo giudice , il teste cambia ancora una volta versione e dichiara di essere a bordo del proprio motociclo preceduto nel senso di marcia da un altro motociclo ### condotto dall'attore e con un trasportato a bordo , assume che a seguito dell'urto con l'autobus, il motociclo ### cadeva al suolo sul lato sinistro con i due occupanti che però non riportavano lesioni e che il conducente dell'autobus riferiva di non essersi accorto del motoveicolo , dunque il conducente si fermava. Tralasciando ogni considerazione , consegue la totale inattendibilità del teste . 
Dunque parte istante non ha fornito alcuna prova in merito alla fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, né ha contro eccepito alla eccezione di disconoscimento del sinistro sollevata dalla convenuta ### assicurativa nel proprio atto difensivo e reiterata in comparsa conclusionale .Di nessun rilievo poi è da considerarsi la foto dell'autobus prodotta in atti dall'istante , atteso che l'autobus risulta in marcia regolare sulla propria corsia e tale foto non prova l'accadimento del sinistro ad opera dell'autobus, che magari poteva trovarsi di passaggio, mentre il motociclo poteva essere caduto per motivi e cause diverse . 
La domanda risulta dunque infondata e non provata e va rigettata . 
Le spese di causa come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: n. R.G. 16764/21 1) Rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di A.N.M. ### in persona del legale rapp.te p.t.di E.A.V. ### in persona del legale rapp.te p.t. e delle ### in persona del legale rapp.te p.t. perché infondata e non provata; 2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio sussistendo motivi di opportunità ed equità; Così deciso il ### 

Il Giudice
di ### dott.ssa M. ### D'


causa n. 16764/2021 R.G. - Giudice/firmatari: D'Uva Maria Cristina

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