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Tribunale di Catania, Sentenza n. 21/2026 del 02-01-2026

... Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE N. R.G. 2912/2024 Il Tribunale, nella persona del ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2912/2024 R.G. promossa da: ### titolare della ditta individuale ### P. IVA ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###), ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### - ### - ### in #### n. 17.   ###. Coop. Agricola a r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### (C.F.  ###), presso il cui studio sito in ####, ### n. 53, è elettivamente domiciliata.  ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.09.2025 che qui si intende richiamato. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio in appello avverso la sentenza n. 3034/2022 emessa dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., deducendo di aver già impugnato detto provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di ### la quale con la sentenza n. 264/2024 aveva così statuito: “- dichiara l'incompetenza funzionale della Corte, indi assegnando a parte appellante termine di mesi due (dalla comunicazione della presente sentenza) per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di ### nella specie competente per territorio e per grado, - riserva al giudice la cui competenza funzionale è stata dichiarata ogni statuizione sulle spese di giudizio.” Di talché con il suddetto atto di citazione formulava le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda proposta ### preliminarmente disporre la sospensione della clausola di provvisoria esecutività della sentenza N. 3034/2022, nel procedimento rubricato al NRG 391/2022, resa inter partes dal Giudice di ### di ### in persona del Giudice Avv. ### depositata in data ### e pubblicata in pari data, notificata via ### direttamente alla parte, in data ###, i cui giusti motivi di urgenza sono rappresentati dal fatto che, a seguito della notifica dell'atto di precetto, controparte ha già incardinato la procedura esecutiva mobiliare, rubricata al N.R.G.E. 23/2024 del Tribunale di ### assegnata al Giudice dell'###.ssa ### il quale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 29/03/2024. NEL ### riformare la sentenza di primo grado N. 3034/2022, emessa dal Giudice di pace di ### nel procedimento recante NRG 391/2022 e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare ogni domanda formulata dalla società ### agricola ### nei confronti della ditta individuale ### di ### revocando e/o annullando l'accoglimento della citazione in opposizione al D.I. N. 1371/2021, emesso dal Giudice di ### di ### nei confronti della ditta individuale ### di ### e, conseguenzialmente, accogliere il presente appello con condanna della società ### agricola ### in persona del suo legale rappresentante, con sede ####### S.P. 74, partita IVA ###, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 1.413,78, oltre interessi moratori dal maturare del diritto sino al soddisfo, nonché alla condanna, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutte le causali di cui al presente atto, nonché delle spese, competenze, onorari, ### contributo unificato e spese di registrazione della sentenza, e altre occorrende, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”.  #### Agricola a r.l. si costituiva chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e in particolare: “In via preliminare ed in rito, ➢ ### l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### per insussistenza sia del fumus che del periculum in mora all'uopo richiesti, condannando l'appellante alla sanzione pecuniaria di legge di cui all'art. 283, co. II, c.p.c.; ➢ ###, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello interposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza n. 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### atteso che, per i motivi sopra esposti, l'impugnazione da quest'ultima proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, risultando anzi manifestamente infondata, provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite; Nel merito, in via principale e con Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge, ➢ ### per intero le domande, le difese e le conclusioni tutte, ivi inclusa la sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., rassegnate dalla #### Agricola a r.l. nell'atto di citazione in opposizione a ### notificato a mezzo p.e.c. in data ###, altresì consegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/10/2022 innanzi al Giudice di prime cure, e qui espressamente reiterate, riportate e fedelmente trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.; e per l'effetto, ➢ ### in toto, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Dott.ssa ### avverso la Sentenza 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) del Giudice di ### di ### e, pertanto, confermare integralmente ###ultima poiché in tutto conforme al diritto; ➢ CONDANNARE, ex art. 96, co. III, c.p.c., la Dott.ssa ### al pagamento di una somma equitativamente determinata d'ufficio, per avere quest'ultima abusato del diritto d'impugnazione e per le plurime violazioni delle norme processuali che governano il giudizio d'appello; ➢ Con vittoria di spese, anche generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, e compensi di giudizio, gravati da IVA e ### anche relativi al procedimento rubricato al n. 1/2023 R.G.A.C. della Corte d'Appello di ### (atteso il disposto della Sentenza 264/2024, con la quale il Giudice a quo ha rimesso al Tribunale di provvedere sulle spese anche di quel giudizio), da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;”, chiedendo, altresì, in via istruttoria l'espunzione dei documenti prodotti dall'appellante. 
Rigettata l'istanza avanzata dalla ### volta a ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, si fissava l'udienza per la decisione. 
Nondimeno, attesa la necessità ai fini del decidere di acquisire il fascicolo di primo grado portante il n. R.G. 391/2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente. 
Infine, il giudizio andava a sentenza all'udienza del 29.09.2025, allorquando le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale.  *************** 
Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. 
Or, la vicenda in esame trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1371/2021 emesso dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 2545/2021 R.G. con cui è stato ingiunto all'odierna appellata di pagare alla ### la somma di € 1.413,78 oltre interessi dalla scadenza sino al soddisfo e spese di procedura, in virtù di un credito nascente da una fornitura di carburante e dalla fattura che ne scaturiva (v. all. 13 fasc. opponente - fattura n. 145 del 21.06.2019). 
Il decreto è stato, quindi, opposto dalla #### Agricola a r.l. e il relativo giudizio, che ha visto la ### contumace, si è concluso con la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### in data ### (v. all. 3 fasc. appellante). 
Detta sentenza, oggetto del presente gravame, ha quindi accolto l'opposizione spiegata e revocato il citato decreto ingiuntivo, affermando che “### ha, infatti, fornito prova documentale … dell'avvenuto pagamento mentre la ditta opposta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elemento alcuno da cui poter far desumere che tale pagamento possa essere imputato ad altro credito vantato dalla medesima opposta.”. 
Per completezza si osserva come il giudizio di appello avverso il dictum qui impugnato sia stato introitato dapprima innanzi alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale (v. all. 21. Fasc. appellante), e di poi riassunto in questa sede. 
Ebbene, all'uopo giova premettere che la contumacia della ### in primo grado non è certamente di per sé d'ostacolo alla possibilità di appellare la sentenza in esame. 
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.  “Né la mancata partecipazione al giudizio di primo grado determina in sé (e tantomeno suggerisce) alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. sez. un. n. 585 del 2014). Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati (Cass. n. 301 del 2012; cfr., altresì, Cass. n. 14020 del 2007). (Cfr. Cass. 4461/2019). 
Nondimeno, come anche affermato nella citata pronuncia, nel giudizio in appello la parte rimasta contumace in primo grado soggiace alle preclusioni e alle decadenze nelle more maturate, non potendo esserle riconosciute facoltà e/o diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo giudizio, e la stessa deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova (### Cass. n. 4461/2019). 
Difatti, i poteri riconosciuti in tale sede alle parti sono circoscritti nel ristretto ambito di cui all'art. 345 c.p.c., il quale testualmente prevede: “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.” Pertanto, stante il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., terzo comma, di introdurre non solo nuove domande e/o eccezioni ma anche nuovi documenti, quanto prodotto dall'appellante in sede di gravame è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo è tenuto a sottostare alle preclusioni probatorie già verificatesi. 
Né l'interpretazione testuale della formulazione dell'art. 345 c.p.c., come modificato dal d.l.  83 del 2012, convertito con l. n. 134/2012, può essere superata dalla considerazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di nuove prove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale.  “Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. Sicché, la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese” (### Cass. n. 26522/2017). 
Conseguentemente, nel caso in specie, si deve ritenere inammissibile la produzione dei documenti offerti in questa fase dall'appellante, rimasta per sua scelta contumace in primo grado. 
A corollario, quindi, ne discende che i motivi di gravame proposti dalla ### sono rimasti sforniti di riscontro probatorio, essendo stata la sentenza in esame sostanzialmente impugnata in quanto la ### per provare il pagamento della fattura n. 145/2019, di euro 1.413,78, si sarebbe servita del titolo già utilizzato per pagare la fattura n. 112/2019, di euro 1.484,74, non essendo, si ripete, utilizzabile per provare tale allegazione la produzione versata in atti.   Per le superiori ragioni, l'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### 3034/2022 (R.G.A.C. n. 391/2022) deve essere rigettato, confermandosi il provvedimento qui impugnato. 
Le reciproche domande di condanna per lite temeraria devono essere, infine, rigettate, in quanto non si ravvisano nelle rispettive posizioni e allegazioni la colpa grave o il dolo idonei a fondare tale pronuncia di condanna. 
Le spese del presente grado di giudizio, nonché del giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### n. 1/2023 R.G.A.C., atteso il disposto della sentenza n. 264/2024, vengono poste in virtù del principio della soccombenza a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo. 
Inoltre, alla luce dell'integrale rigetto dell'appello proposto si deve, altresì, condannare l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115/2002.  P.Q.M.   Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza e eccezione, così provvede: - Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3034/2022 pronunciata dal Giudice di ### di ### nel procedimento n. 391/2022 R.G., confermando il provvedimento impugnato.  - Rigetta le reciproche domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulate dalle parti.  - Condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del giudizio liquidate in euro 1.923,00 per il giudizio reso innanzi alla Corte d'Appello di ### e in euro 1.701,00 per il presente grado di appello, oltre alle spese generali, a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi antistatario delle stesse. Atteso, poi, l'integrale rigetto dell'appello proposto, condanna l'opponente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso in ### il 13 novembre 2025.   ### di sezione dott. #### 15 D.M. 44/2011 ###À Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c., e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c, il sottoscritto Avv. ### del foro di ### (c.f. ### - nato a ### il ###), con studio professionale in ####, alla via ### n. 53, nell'interesse e quale difensore di sé medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 c.p.c., attesta che la su estesa copia informatica della Sentenza n. 21/2026 (R.G.A.C. n. 2912/2024) del Tribunale di ####, pubblicata il ###, è conforme al suo originale informatico contenuto nel fascicolo telematico rubricato al n. 2912/2024 R.G.A.C. del Tribunale di ### dal quale è stata estratta.  ### Avvocato, altresì, dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ### è la sola copia esecutiva che intende azionare.  ### 27/01/2026 Avv. ### (f.to digitalmente)

causa n. 2912/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mariano Sciacca

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 18/2026 del 06-01-2026

... amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita. Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”. La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2776/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2025 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.   ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliat ###di ### presso il difensore ATTORE contro ### (###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del foro di ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliata in ### al V.le A. Vespucci n. 2 presso lo studio del difensore (fax 085.4219961; pec: ### ) ###: accertamento revoca testamento e qualità di erede dell'attore ### come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.1 c.p.c.depositate da ambo le parti il 10 ottobre 2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data #### conveniva in giudizio ### affinché volesse il Tribunale : “- accertare e dichiarare, nel merito e in via principale, l'intervenuta revoca tacita del testamento olografo del 15/10/1982 pubblicato il ### presso lo ### del Dott. ### registrato in ### il ###, ### n. 44.240. 
Raccolta n.20.667 in cui la de cuius dichiarava “di lasciare tutti i miei beni mobili et immobili di mia proprietà e in mio possesso all'apertura della successione“ alla parte convenuta perché in tal senso ha disposto e voluto la de cuius con testamento olografo posteriore del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510 riguardo ai seguenti beni “appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco a piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09;” e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. ”; - per l'effetto dichiarare l'inefficacia della titolarità in capo alla convenuta “dei seguenti diritti immobiliari sui beni siti in ### al ### ri.133 e precisamente: * diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di ire (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, arca comune e aventi causa ### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa.26, p.lla 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro 497,09) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41” in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del Dott. ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, 1'attore erede testamentario dei beni, così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra (p.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq. 21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 2ó, p.lla 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41, in virtù di successivo testamento olografo del 15/05/2022 aperto presso lo ### del ### in ### in data ### e registrato a ### il ###, n. 3400 Serie, ### n. 40514, Raccolta n. 17510; - per l'effetto dichiarare la titolarità della nuda proprietà dei beni in favore dell'attore e l'usufrutto in favore di ### dei seguenti immobili così identificati nel ### Comune di ### (###) ###, ### 26, ### 360, ### 6, ### corrispondenti al catasto terreni Comune di ### (###) #### 26 ### 360, alla ### 133, ### T- 1, int. 2 con annesso ripostiglio e garage #### 497,09 Zona censuaria 2, ### A/3a), ### 2, ### 5,5 vani; locale garage al piano terra tp.T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.  21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, #### T, Zc.2, categ. C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41; - ordinare la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### unitamente alla cancellazione delle formalità incompatibili, in particolare 1'accettazione de11'eredità della convenuta di cui alla nota di trascrizione n. 9290.1/2023, ### di ### in atti dal 18/08/2023 sugli immobili seguenti: diritto di piena proprietà su appartamento al piano rialzato, lato nord est del fabbricato, con accesso dalla porta a sinistra per chi proviene al piano salendo dalle scale, composto di tre (3) vani, cucina ed accessori, oltre ad un vano ad uso fondaco al piano scantinato a confine: l'appartamento con vano scala, aventi causa proprietà ### e distacchi su corte comune a due lati, salvo altri e, il fondaco, con corridoio comune, area comune e aventi causa #### censito nel catasto ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 6, #### T-1, Zc.2, categ.A/3, classe 2, vani 5,5. superficie catastale totale mq.105, escluse aree scoperte mq.103, rendita catastale di euro497,09;” (doc. 2) e del “locale garage al piano terra (p. T), della superficie di circa metri quadrati ventuno (mq.21) censito nel ### del Comune di ### al foglio di mappa 26, p.11a 360, sub 3, ### Gug1ie1mo #### T. Ze.2, categ.C/6, classe 3, mq.21, rendita catastale di euro 69,41. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge.” - ### svolgeva detta domanda sulle seguenti premesse in fatto. 
La sig.ra ####, deceduta il ### in ### presso la sua abitazione, in data ### aveva redatto un testamento olografo in favore della sorella ### nominandola erede universale. Il ### compilava un secondo testamento olografo in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###.” ### convenuta sig.ra ### a seguito del decesso della sorella ### ha provveduto alla pubblicazione del primo testamento che, pertanto, veniva pubblicato il ### c/o lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### Rep. n. 44.240, Racc. n. 20.667. 
In data ### l'attore provvedeva a far pubblicare il secondo testamento del 15/05/2022 presso lo studio ### del Dott. ### in ### e registrato il ### n. 3400 Serie, ### n. 40514, Racc. n. 17510. 
La convenuta provvedeva ad effettuare la dichiarazione di successione a suo favore. 
Il ### l'attore diffidava la convenuta ad effettuare dichiarazione di successione modificativa adducendo di essere anche lui erede e in data ### veniva fatta dall'attore istanza di mediazione c/o la ### di ### di ### il cui relativo incontro tra le parti del 12/03/2024 ha avuto esito negativo.   Nelle premesse di diritto, a sostegno delle proprie richieste, l'attore, richiamando l'art. 682 del c.c. e volendo vedere nel secondo testamento una volontà post mortem della de cuius diversa rispetto a quella del primo testamento in conseguenza di una diversa situazione contingente della stessa testatrice, interpreta il testamento olografo del 15/05/2022 attribuendo alla de cuius la volontà di lasciare a lui la “nuda” proprietà dei beni immobili indicati nel suddetto testamento e alle sue sorelle, ### e ### l'usufrutto. 
Nel costituirsi, la convenuta rilevava quanto segue.   ### aveva due sorelle ###: la sig.ra ### (attuale convenuta) e la sig.ra ### che sono sempre state presenti nella vita di ### fino all'ultimo dei suoi giorni prendendosi amorevolmente cura della stessa specie negli ultimi mesi di vita. 
Le due sorelle ### e ### entrambi nubili e senza figli, nel corso della vita hanno sempre vissuto una a fianco all'altra ed insieme sostenendosi, collaborando e assistendosi reciprocamente, moralmente e materialmente. Il ### la de cuius ### aveva redatto testamento olografo con il quale disponeva che: “nelle piene facoltà mentali desidero quanto segue: ### tutti i miei beni mobili et immobili in mio possesso e o in di mia proprietà al momento dell'apertura della successione ..., cioè quanto mi appartiene; alla sorella ### unica mia erede universale; con grande affetto”. 
La sig.ra ### affetta da tumore al pancreas, e di cui era a conoscenza, è deceduta solo dopo tre mesi e mezzo dal ricovero ospedaliero diagnostico presso l'ospedale Civile di ### avvenuto dal 23/04/2022 al 13/05/2022. Il ### la stessa de cuius scriveva un secondo testamento in cui disponeva che “al suo decesso e a quello della sorella ### nata a ### li 26/12/1933 ed ### nata a ### li 3/12/1936; l'appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott.  ### nato a ### li 13/10/1963. Residente a ### (### di ### Via degli ulivi n. 1 codice fiscale ###. ...” La parte attrice, dott. ### è un lontano parente in linea collaterale della sig.ra ### che prima del ricovero all'ospedale civile di ### del 23/04/2022 non frequentava la sig.ra ### e le sue sorelle se non in sporadiche occasioni formali: il matrimonio del dott. ### i funerali del padre e della madre del dott. ### dei parenti ### e ### Solo nel corso del ricovero presso l'ospedale di ### dal 23/04/2022 al 13/05/2022 la de cuius per un parere professionale si è messa in contatto con il dott. ### Dopo le dimissioni del 13/05/2022 dall'ospedale di ### della de cuius, il dott. ### e la di lui coniuge nell'arco di tre mesi e mezzo solo saltuariamente si sono recati presso la de cuius per brevi/frettolose visite quando ormai la stessa si era aggravata e si trovava nella fase terminale della malattia.   Il dott. ### durante le visite alla sig.ra ### non avrebbe stretto rapporti affettivi con le due sorelle ### ed ### restando loro distaccato ed emotivamente non coinvolto tanto da interrompere con il decesso della sig.ra ### le visite e il rapporto con le sorelle.  ### era all'oscuro del secondo testamento olografo rilasciato al Dott. ### dalla sorella ### sapendo solamente che quest'ultima aveva espresso il desiderio che le sorelle lasciassero al loro decesso l'immobile de quo al ###
In data ###, a mezzo ### a/r la sig.ra ### veniva invitata e intimata da parte attrice a presentare dichiarazione di successione modificativa dichiarando che il sig.  ### era un ulteriore erede tenuto conto del testamento olografo datato il ###. 
Vista l'inottemperanza della sig.ra ### all'intimazione di cui sopra, il ### a mezzo ### A/r la stessa sig.ra ### riceveva dal sig. ### domanda di avvio di procedura di mediazione obbligatoria c/o la ### di ### di ### nella quale, dopo aver dichiarato genericamente di aver ricevuto un lascito avente ad oggetto un immobile sito in ### al ### G. ### 133, interno 2, con garage e ripostiglio, dalla sig.ra ### in virtù di testamento olografo a sua firma e datato 15/05/2022...” chiedeva “alla sig.ra ### dichiarazione di successione modificativa, essendo il medesimo ulteriore erede, per effetto traslativo della proprietà in virtù di testamento olografo e conseguente intestazione del bene immobile.”. 
La convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, sviluppando le seguenti eccezioni ed argomentazioni. 
Nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa-erronea indicazione dell'udienza di comparizione nell'atto di citazione e/o per inosservanza dei termini a comparire ex art. 163 - bis c.p.c. In via pregiudiziale si eccepiva infatti che nell'atto di citazione la data dell'udienza di comparizione manca in quanto la data ivi indicata (16/01/2023) è anteriore a quella di notifica della stessa citazione (18/09/2024) generando nella convenuta una incertezza e perplessità sulla citazione. Peraltro, non può neppure ipotizzarsi un errore dattilografico intuendo in luogo del “16/01/2023” la data del “16/01/2025” in quanto se così fosse non sarebbero rispettati i termini liberi di cui all'art. 163 bis c.p.c tra la notifica e l'udienza di comparizione indicata necessariamente dall'attore nell'atto di citazione. 
Sempre in via pregiudiziale si rilevava che la procedura di mediazione non può considerarsi validamente svolta per l'assoluta genericità/incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza di questa con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio (in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs. 28/2010).
Nell'atto di citazione l'attore evince dal secondo testamento del 15/05/2022 “...la volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario...” e, dopo aver chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'attore erede testamentario in forza del suddetto testamento dei beni ivi menzionati, chiede che venga dichiarata la titolarità della “nuda” proprietà a suo favore e l'usufrutto in favore della sola convenuta ### anziché l'usufrutto congiuntivo a favore delle due sorelle ### e ### come invece nelle premesse di diritto dell'atto di citazione. 
Tanto rilevato, quindi, si eccepiva, nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato dall'attore, il difetto di contraddittorio perché la decisione chiesta dall'attore produrrebbe effetti anche nei confronti della sig.ra ### l'altra sorella della de cuius. 
Tanto rilevato ed eccepito, si rilevava conseguentemente che l'esperimento del procedimento di mediazione conclusosi il ### con Verbale di mancato accordo è irregolare anche in quanto avvenuto senza la convocazione della sig.ra ### con la domanda di mediazione e pertanto in assenza della stessa. Si eccepiva, quindi, sempre nell'ipotesi in cui fosse “vero” quanto interpretato e palesato solo in atto di citazione dall'attore, l'irregolarità e non correttezza dello svolgimento della mediazione obbligatoria perché lesiva del principio del contradittorio con conseguente improcedibilità ex lege della domanda attorea e, dunque, del presente giudizio ### dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum a norma dell'art. 164 c.p.c Eccezione di difetto del contraddittorio Ed ancora, il valore della causa non è ricompreso nello scaglione dichiarato dall'attore per violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 13 D.P.R. n. 115/2002 e degli artt.10 e 15 c.p.c. In calce all'atto di citazione si legge che: “... il presente procedimento è di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato pari ad € 1.214,00 ...”, senza giustificazione e/o indicare il criterio utilizzato e, inoltre, non in simmetria al valore indicato dall'attore nella domanda di mediazione: “Medio, ossia fino ad € 250.000.” Nel merito.
Nel merito, in via preliminare e assorbente si eccepiva la nullita' della disposizione del testamento del 15/05/2022 della de cuius ### ex art. 692, c. 5, c.c. Nel secondo testamento del 15/05/2022 si legge che: “la sottoscritta ### ..., con il presente testamento olografo dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; l'appartamento... con annesso ripostiglio e garage vada a mio nipote Dott. ###..”. Con detta disposizione testamentaria la de cuius dispone chiaramente e inequivocabilmente di stessi beni (senza alcuna restrizione e/o gravame nel godimento e nell'esercizio del potere di disposizione nei confronti dell'erede nominato con il primo testamento) secondo un ordine successivo di chiamata, in forza del quale i plurimi chiamati succedano l'uno all'altro. La testatrice ha lasciato dopo la sua morte propri beni alla prima erede ### fino alla sua morte e, successivamente al venir meno dell'erede ### agli altri chiamati per ordine successivo: “dispone che, al suo decesso e a quello della sorella ### ... ed ### ..; ... vada a mio nipote Dott. ### ....”. Nella seconda disposizione testamentaria della de cuius non è ravvisabile la volontà di attribuire separatamente, direttamente e simultaneamente distinti diritti, in quanto la testatrice ha disposto chiaramente che propri beni solo dopo la sua morte, quella di ### e quella di ### vadano al dott. ### Dal combinato disposto del primo e del secondo testamento l'unica chiamata che succede direttamente alla de cuius ### è la sorella ### consistendo la seconda disposizione testamentaria in una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692, ult. c., c.c. In subordine, qualora non si ravvisasse nella dichiarazione della ###ra ### un ordine di chiamata va da sé che l'espressione usata va riferita ad un desiderio morale a che le due sorelle, al loro decesso, lascino l'appartamento con annesso ripostiglio e garage al dott. ### In subordine si eccepiva l'illegittimità e/o invalidità dell'atto di citazione nella parte in cui la disposizione testamentaria olografa del 15/05/2022 viene interpretata come dispositiva anche della titolarità del garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3. Con il secondo testamento la de cuius dispone dell'... appartamento sito in ### G. ### 133 Int. 2 con annesso ripostiglio e garage ...”. In primis si evidenzia che il garage individuato al foglio 26 del CF del Comune di ### particella 360 sub. 3 non è una pertinenza dell'appartamento individuato al sub. 6 della stessa particella tanto che anche gli intestatari non coincidono essendo il primo di proprietà della ###ra ### e della ###ra ### in quote uguali mentre il secondo solo della ###ra ### Sul punto, infatti, si evidenzia che dal 30/09/1992 la de cuius ### e la sorella ### erano titolari di un mezzo (1/2) ciascuna del diritto di “piena” proprietà del garage (ex p.lla 306 sub. 3 già p.lla 419 sub. 3 sempre del c.f. foglio 26) unitamente ad altro appartamento della stessa palazzina (di cui erano già titolari di 1/2 ciascuna in forza di atto di donazione-compravendita a rogito del ### del 16/02/1981, rep. n. 6.945/2.060 e trascritto a ### il ### ai nn.1390/1235) della quota di 1/2 del diritto di usufrutto che era in capo al loro padre ### La sig.ra ### non era titolare (e/o contitolare) di altri garage nella palazzina e l'appartamento int.2 ha come annesso solo un ripostiglio. 
Ed ancora, si rilevava l'erronea applicazione nell'atto di citazione dell'art. 682 c.c.. Invero la supposta intervenuta “revoca” tacita del primo testamento a favore della convenuta disposta con il secondo testamento nel quale è chiamato anche l'attore riguardo ai beni indicati in quest'ultimo, non trova fondamento, in quanto con il secondo testamento del 15/05/2022 la de cuius non dispone e non vuole revocare e/o annullare, seppur limitatamente ai beni di cui trattasi, il testamento precedente, né si può dedurre tale volontà della de cuius. Le disposizioni del testamento del 15/10/1982 sono infatti conciliabili con quelle del 15/05/2022, in quanto con quest'ultima dichiarazione la de cuius ha disposto di medesimi beni secondo un ordine successivo di chiamata ben definito senza revocare, anzi confermando, il primo testamento olografo del 15/10/198. 
Queste, pertanto, le conclusioni rassegnate dalla parte convenuta: accertare, per quanto in premessa esposto e indicato nel punto A), la nullità dell'atto di citazione notificato in data ### alla convenuta ### per assoluta incertezza - erronea indicazione dell'udienza di comparizione (16/01/2023) ex art. 164, 1° comma, c.p.c. e l'inosservanza del termine libero minimo a comparire previsto dall'art. 163-bis c.p.c.; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità ex art.5, 1 c., d.lgs. 28/2010 della domanda giudiziale attorea e, conseguentemente, del presente giudizio per la genericità e incertezza della domanda di mediazione e la non coincidenza con la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio in violazione del combinato disposto degli artt. 4, 2 c., e 5, 1 c., d.lgs.  28/2010 per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto B; -- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte attrice e, conseguentemente, del presente giudizio per difetto del contraddittorio sin dalla domanda di mediazione obbligatoria, per quanto indicato nei punti B. e D. del presente atto essendo stata estromesso già dal procedimento di mediazione, la sig.ra ### nata a ### il ### e residente in ### a ### A. Vespucci n. 61 c.f.: ###, che è una delle due sorelle della testatrice deceduta ### con conseguente lesione del diritto di difesa anche dell'attuale convenuta; -- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4, c.p.c. siccome incerto e indeterminato con riguardo al petitum per tutto quanto eccepito e dedotto nella presente comparsa al punto C; ### -- rigettare, adversis reiectis, le domande formulate dall'odierno attore perché assolutamente inamissibili/illegittime/infondate in fatto e in diritto per quanto dedotto ed eccepito in atto; in particolare in via preliminare ed assorbente: -- accertare e dichiarare, per quanto eccepito e dedotto al punto F. della presente comparsa, che il testamento olografo del 15/05/2022 della de cuisu ### -rogato per la pubblicazione dal ### dott. ### in #### il ### Rep.n.40514/17510 e registrato presso l'### il ### n. 3400 serie M- contiene sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692, ultimo comma, c.c. ovvero una disposizione morale con conseguente, rispettivamente, nullità o inefficacia della disposizione testamentaria stessa, confermando quindi che erede universale della testatrice ### è la sig.ra ### -- in subordine, sempre e comunque, accertare e dichiarare per quanto espresso in premessa ed in particolare al punto G. che la disposizione testamentaria del 15/05/2022 non ha riguardato diritti relativi al garage censito al ### del Comune di ### al foglio 26 particella 360 sub 3, e, per l'effetto, l'illegittimità e/o l'invalidità delle domande giudiziali di parte attrice ogni qual volta chiede a ###le Tribunale adito di decidere sulla titolarità del garage e/o sulla piena proprietà del garage. 
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande in estremo subordine si chiedeva che l'On.le Tribunale voglia nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande, quindi, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interpretazione data dall'attore all'ultima disposizione della de cuius quale “... volontà della de cuius di lasciare alle sorelle l'usufrutto dei beni immobili in esso richiamati e l'attore nudo proprietario ...” e quindi riconoscimento del diritto di usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco a favore delle due sorelle superstiti (da una parte) e il diritto di “nuda” proprietà a favore di ### (dall'altra parte) --accertare e dichiarare la revoca parziale tacita del primo testamento olografo del 15/10/1982 della de cuius ### limitatamente alle disposizioni incompatibili del successivo testamento del 15/05/2022 in ordine soli ai beni immobili ivi indicati appartamento e annessi, escluso il garage distinto al c.f. al fog. 26 part.360 sub. 3 in quanto non pertinenza dell'appartamento e no di proprietà esclusiva della de cuius. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. 
La causa, ritenuta di natura documentale, con ordinanza dell'11/4/2025 era rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 10/12/25, con concessione dei termini come disciplinati dall'art 189 cpc. 
In sede di decisione va preliminarmente richiamato il principio cd della ragione più liquida, da applicare al caso di specie per le ragioni che più avanti verranno esposte. 
Si rammenta che detto principio consente al ### di decidere la causa sulla base d'una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre. 
Il principio in questione è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su una questione d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Un'attività del genere è orientata costituzionalmente, nel senso, cioè, che s'ispira al principio dell'economia processuale. In questa direzione, infatti, la compressione della durata del giudizio, consentirebbe un risparmio dell'attività istruttoria. Il principio della ragione più liquida assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avrebbe fondamento costituzionale negli artt. 111, comma 2, 24, ### Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “… il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 ###, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020). 
Passando al caso di specie, la questione di carattere assorbente risulta l'accoglimento dei rilievi di nullità delle disposizioni testamentarie di cui al secondo testamento lasciato dalla de cuius. 
Attingendo dunque al principio della ragione più liquida è consentito al ### affrontare quest'ultima questione, di immediata soluzione, che pur essendo successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, risulta in grado di definire il giudizio. 
Va premesso e rammentato che il testamento, in qualunque delle forme con cui venga redatto, rappresenta un atto unilaterale, esclusiva espressione della volontà del testatore. 
Inoltre è un atto revocabile, in quanto in qualsiasi momento è dato al testatore di decidere di revocare le proprie volontà, mentre non è possibile rinunciare alla facoltà di revoca. 
Tuttavia, al di là del caso della revoca esplicita ovvero espressamente manifestata in occasione di un testamento redatto in tempo successivo rispetto al precedente, sussiste anche l'ipotesi del sopravvenienza di disposizioni incompatibili con le precedenti ( revoca tacita ). 
Con riferimento a questa fattispecie, la giurisprudenza ha enunciato il principio per il quale il primo testamento non si intende revocato per intero ma solo in relazione alle disposizioni incompatibili. 
Nel caso di specie, occorre rilevare anzitutto che non si apprezza la dedotta incompatibilità intenzionale tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022, invocata dall'attore per sostenere la revoca tacita ex art. 682 c.c., delle prime, che non trova invece riscontro nel tenore letterale degli atti in esame. Infatti, dal testo della seconda disposizione testamentaria non emerge la volontà del testatore di revocare il precedente testamento. Il testamento del 1982 contiene chiaramente l'istituzione di un erede universale, mentre la disposizione del 2022 prevede semplicemente un ordine di successivo di chiamata.  ### “incompatibilità intenzionale” tra le disposizioni testamentarie del 1982 e quelle del 2022 non trova riscontro neppure in elementi estrinseci al testamento, non idoneamente dedottie tanto meno provatida parte attrice. 
Si consideri che nel testamento la ### si limita a richiamare il fatto di aver ricevuto affettuosa assistenza professionale nel periodo della malattia dal ### ed anche dalla moglie di questi. 
Neppure sono state dedotte circostanze di particolare rilievo, tale in particolare non risultando l'aver l'attore nel 2021, somministrato la III dose del vaccino anti covid (doc. 9) alla sig.ra ### recandosi presso la sua abitazione in ### In ogni caso risulta inequivoco che con l'ultimo testamento la ### si limiti ad indicare alcuni beni che dovranno andare all'attuale attore dopo la morte propria e delle proprie sorelle. 
Nessun riferimento implicito o esplicito che faccia pensare ad una revoca del precedente negozio testamentario, ma neppure elementi chiari od impliciti della volontà di concedere i beni in nuda proprietà al ### con riserva di usufrutto in favore delle ### Ciò che all'evidenza viene espressa è la volontà di una sostituzione fidecommissaria, vietata. 
Si rammenta che la sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore. ### è vietato, con la sola eccezione di cui all'art 692 cc con il rispetto dei seguenti limiti: - il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito; - l'istituito deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto; - i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell'istituito. Tale assistenza deve essere successiva all'apertura della successione ed essere continuativa. 
Dunque, essendo evidente che le ultime disposizioni testamentarie della ### non revocano le prime e che esse sono volte a prevedere una sostituzione fidecommissoria vietata -in quanto non sussistono i requisiti di cui sopranon resta che rigettare la domanda, ritenendosi fondati i profili di nullità sollevati dalla parte convenuta, senza necessità di esaminare gli altri profili oggetto di contestazione. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ll Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### rigetta la stessa per le ragioni di cui in parte motiva e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 6.023,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.  spese generali.  ### 2 gennaio 2026 Il Giudice dott.

causa n. 2776/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

M

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato. 6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea. 7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4086/2025 del 07-11-2025

... l'inventario dei beni della defunta ### entro tre mesi dalla sua morte, così da considerarsi eredi puri e semplici. Quanto al profilo sub 1), va rilevato che è onere del creditore che agisce in giudizio provare, ai fini della non opponibilità, l'omessa iscrizione nel registro delle successioni della rinuncia all'eredità (cfr. Cass. n. 3346/2014; Cass. n. 2820/2005). Ne discende che non avendo parte attrice offerto tale prova le rinunce in discussione le sono opponibili. Quanto al profilo sub 2), è pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità di ### hanno rinunciato all'eredità, sicché, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, non v'era la necessità da parte di questi di indicare le persone degli altri eredi verso i quali integrare il contraddittorio. Quanto al profilo sub 3), la dedotta inefficacia della rinuncia per non avere i chiamati eseguito nei termini l'inventario dei beni del de cuius, con la conseguenza che gli stessi vanno considerati eredi puri e semplici, non è supportata dalla prova, oltre che dall'allegazione, che tali chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, come richiesto dall'art. 485 Dunque, ferma l'efficacia e l'opponibilità delle (leggi tutto)...

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- ### E ### - 1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ### assumendo ### QUARTA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### di ####, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente #### nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2887/2022 R.G. vertente tra: ### (Avv. ### - ATTORE - E #### anno 1982 e ### anno 1981 (Avv.  ### - CONVENUTI - NONCHE' ### anno 1987 (Avv. ### - CONVENUTO - E ### - ### - NONCHE' ### anno 1984 (Avv. ###, #### anno 1982 e ### anno 1981 (AVV. #### - CONVENUTI - di essere creditrice della deceduta ### proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed, in subordine, azione di simulazione assoluta avverso atti di compravendita (analiticamente descritti in citazione) con i quali la ### aveva alienato vari immobili al nipote ### (anno 1987) - figlio di suo figlio ### -, convenendo in giudizio, oltre che l'acquirente ### (anno 1987), anche i germani dell'alienante ### ancora in vita ### e ### nonché i chiamati all'eredità dell'altro fratello defunto della #### e precisamente #### (anno 1981) e ### (anno 1982). 
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto delle domande attoree e documentando comunque di avere rinunciato puramente e semplicemente, unitamente ai figli ### (anno 1987) e ### (anno 1984), all'eredità di ### Si costituivano anche #### (anno 1981) e ### (anno 1982) chiedendo il rigetto delle domande attoree e negando anche loro la qualità di eredi della defunta della ### per aver rinunciato, puramente e semplicemente, all'eredità della stessa, unitamente al proprio congiunto ### figlio della ### successivamente deceduto. 
Risulta dagli atti che anche il contumace ### unitamente alle figlie ### (anno 1973), ### e ### ha rinunciato, puramente e semplicemente, all'eredità della #### (anno 1987), quale acquirente negli atti di vendita contestati, costituendosi ha chiestO il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. 
Con decreto del 20/06/2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso del convenuto ### che successivamente veniva tempestivamente riassunto. 
Il giudizio veniva riassunto con atto notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius ### In seguito alla riassunzione si costituivano ### (anno 1984), figlia del convenuto defunto ### che dichiarava e documentava di avere rinunciato dell'eredità del proprio padre, nonché ### (anno 1982) e ### (anno 1981) nipoti ex fratre di ### che dichiaravano e documentavano di avere rinunciato all'eredità. 
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del 30.5.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. In sede di precisazione delle conclusioni la difesa attorea ha chiesto per la prima volta di: “accertare e dichiarare inefficaci le rinunzie all'eredità di ### nei confronti dell'attrice ### accertare e dichiarare inefficaci le rinunzie all'eredità di ### ritenendo che le stesse siano state compiute con frode e comunque in danno della creditrice ### Floreana”. 
Tali domande sono tardive e, quindi, inammissibili poiché proposte per la prima volta nella predetta sede. 
Tuttavia, le questioni sottese a tale domanda rilevano ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio. 
E' pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità della debitrice alienante ### hanno rinunciato all'eredità (tanto che la difesa attorea ha chiesto la nomina del ### dell'eredità giacente di ### con le note di trattazione scritta del 4.12.2023). 
La difesa attorea sostiene che: 1) gli atti di rinuncia all'eredità della defunta ### non sono opponibili all'attrice, in quanto non è stato provato che detti atti siano stati pubblicati nel registro delle successioni del ### di ### 2) i convenuti non hanno indicato quali sarebbero gli ulteriori eredi di ### nei confronti dei quali integrare il contraddittorio; 3) i chiamati rinuncianti all'eredità non hanno provato di aver eseguito l'inventario dei beni della defunta ### entro tre mesi dalla sua morte, così da considerarsi eredi puri e semplici. 
Quanto al profilo sub 1), va rilevato che è onere del creditore che agisce in giudizio provare, ai fini della non opponibilità, l'omessa iscrizione nel registro delle successioni della rinuncia all'eredità (cfr. Cass. n. 3346/2014; Cass. n. 2820/2005). Ne discende che non avendo parte attrice offerto tale prova le rinunce in discussione le sono opponibili. 
Quanto al profilo sub 2), è pacifico in atti che tutti i chiamati all'eredità di ### hanno rinunciato all'eredità, sicché, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, non v'era la necessità da parte di questi di indicare le persone degli altri eredi verso i quali integrare il contraddittorio. 
Quanto al profilo sub 3), la dedotta inefficacia della rinuncia per non avere i chiamati eseguito nei termini l'inventario dei beni del de cuius, con la conseguenza che gli stessi vanno considerati eredi puri e semplici, non è supportata dalla prova, oltre che dall'allegazione, che tali chiamati fossero nel possesso dei beni ereditari, come richiesto dall'art. 485 Dunque, ferma l'efficacia e l'opponibilità delle rinunce all'eredità di ### in atti, si osserva che nel giudizio di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., sono litisconsorti necessari del creditore procedente sia il debitore alienante che il terzo acquirente, sicché è necessario, nel caso di morte di costoro, che siano convenuti in giudizio i loro eredi ( Cass. n. 6598/2023; Cass. n. 8952/2000), con la conseguenza che qualora questi ultimi abbiano rinunciato all'eredità, come nel caso di specie, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del ### dell'eredità giacente da nominare appositamente con procedimento autonomo ex art.  528 c.c. a cura di parte attrice. 
La necessità di integrare il contraddittorio verso il ### dell'eredità giacente si pone anche in relazione all'azione subordinata di simulazione assoluta, poiché se tale domanda fosse accolta si accerterebbe che gli immobili oggetto delle vendite per cui è causa non sarebbero mai usciti dal patrimonio della debitrice, con la conseguenza che il ### che ha legittimazione attiva e passiva per le cause ereditarie (Cass. n. 39/2015), deve essere messo nelle condizioni di partecipare al giudizio che accerta la sussistenza o meno di beni nell'asse ereditario. 
Infine, è infondata (oltre che inammissibile per quanto esposto in precedenza) la domanda di inefficacia delle rinunzie all'eredità di ### per essere state compiute con frode e comunque in danno della creditrice ### In realtà, i chiamati alla predetta eredità si sono limitati ad esercitare il diritto di non accettare un'eredità nella quale sono presenti, come si evince dagli atti, ingenti debiti senza che tali rinunce possano nuocere all'accertamento dell'inefficacia relativa e della simulazione delle vendite per cui è causa. 
In conclusione, va disposta l'integrazione del contraddittorio verso il ### dell'eredità giacente di ### P. Q. M.  ### di ####, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede: 1) dichiara inammissibili e comunque infondate le domande di inefficacia e di inopponibilità delle rinunzie all'eredità di ### 2) dispone la rimessione della causa sul ruolo e la sua prosecuzione, come da sparata ordinanza; 3) spese di lite al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.   IL GIUDICE dott.

causa n. 2887/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Palma Michele

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