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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 43/2026 del 27-01-2026

... utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). - la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre ### nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata; - una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha (leggi tutto)...

testo integrale

n. 632 /2025 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 632 /2025 ###. promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ###  ### ed elettivamente domiciliat ###, PARTE RICORRENTE contro ###'#### (CF. ###), PARTE RESISTENTE contumace #### del docente. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### che: - parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto Ministero in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del Ministero dell'### alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente; - il Ministero non si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.1.2026, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia; - invitata la parte a dedurre in merito alla permanenza all'interno del sistema scolastico all'udienza del 15.1.26, lette le note di trattazione scritta, la causa è così decisa; rilevato che: - l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2026 di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.  - per quanto qui di interesse, i ### (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della ### 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1. la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016).  - la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre ### nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata; - una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp.  att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il ###, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2026 il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” - ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto durante gli anni scolastici citati in premessa, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o dell'a.s. (cfr. stato matricolare allegato al ricorso introduttivo); - in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile - ai fini dell'applicazione del beneficio in parola - a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della ### 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. ###, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”); - deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del Ministero resistente, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. contratto depositato in data ###); - nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio; - il Ministero deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma pari a complessivi euro 1000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015; - Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2026
Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: - condanna il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt.  2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.  121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 521,50, di cui € 21,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c. 
Si comunichi. 
Vicenza, 27/01/2026 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/01/2026

causa n. 632/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Neri Caterina

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Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 1053/2025 del 13-11-2025

... utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari. Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della ### e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “### elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'### scolastica di fornire a tutto il personale (leggi tutto)...

testo integrale

RG. N. 1163/2025 TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del ### nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato all'udienza del 12/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1163/2025, posta in deliberazione tra: ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e avv. ### BONGARZONE, giusta procura in atti; -ricorrente ###'#### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'### dello Stato; -resistente ### ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a usufruire della “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per un importo di euro 1.000,00. 
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precaria dipendente della convenuta e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. 
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art.  1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”). 
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (### in materia di ###, gli artt. 63 e 64 del ### del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97 Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato 1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di ### del 18.5.2022. 
Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della ### elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la ricorrente, hanno prestato servizio alle dipendenze del ### con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto). 
Si è costituito il Ministero dell'### e ha chiesto in rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025
Nel merito, il Ministero ha rilevato la legittimità dell'operato della amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne, la specialità della disciplina del settore, l'illegittima trasformazione della carta elettronica in erogazione di denaro. 
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 12/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati. 
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica. 
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio. 
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e ### 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). 
Giova ricostruire la normativa di riferimento.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (### del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
In attuazione del cit. comma 122, il D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha statuito, all'art. 2, che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Successivamente il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della ### in esame ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari. 
Sempre il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della ### e, in particolare, all'art. 2 ha stabilito che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. 
I docenti assunti a tempo determinato quindi, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “### elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. 
Si ritiene che questo diverso trattamento sia ingiusto in quanto in contrasto con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'### scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
Già il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 ha annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo, ritenendo il diverso trattamento dei docenti a assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del ### del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.  ### di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121 e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del ### di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del ### del 29.11.2007” e quindi quanto disposto da detto ### di categoria, in tema di formazione dei docenti, va letto non in chiave di “incompatibilità”, ma di “complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del 2015.  ### il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della ### dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra descritte porta a ritenere che tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti - anche quelli non di ruolo - certamente deve essere compresa la ### del docente. Del resto, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato comporta una palese violazione dell'art. 97 della ### con conseguente lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che tutto il personale docente (di ruolo e non) possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti ( Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di categoria: regole che pongono a carico della ### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa - e anzi debba - essere compresa la ### del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. 
Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025
Ancora, una diversa interpretazione si pone in contrasto anche con l'### quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo. E infatti anche la Corte di ### - ### - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha stabilito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non anche al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali. 
La ricostruzione descritta è stata di recente accolta dalla S.C. che con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1)### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2)Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3)Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio; 4)### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Alla luce delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. 
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente ha concluso con il Ministero dell'### contratti a tempo determinato per supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. 
Per quanto concerne l'anno 2023/2024 risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha ricevuto l'incarico fino al 30 Giugno 2024. Orbene, deve osservarsi che l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il diritto a percepire la carta docenti soltanto in favore di chi abbia ricevuto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 incarichi di supplenza annuale ovvero fino al 31/08/2024. Tuttavia, ritiene il ### che la norma vada disapplicata per contrasto con il diritto europeo nella parte in cui non ricomprende anche i docenti che abbiano ricevuto incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche, come chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione 29961/2023. 
Risulta inoltre dagli atti di causa che parte ricorrente è docente precaria interna al sistema scolastico, con contratto a tempo determinato presso il Ministero convenuto nell'a.s. 2024/2025. 
Parte ricorrente ha inoltre allegato di essere inserita nelle graduatorie GPS 2025. 
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero convenuto alla attivazione in suo favore della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro 1.000,00. 
In conclusione, il ricorso va dunque accolto per i motivi indicati. 
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'### e del ### e liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoca dalla giurisprudenza.  P.Q.M.  così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti del Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante p.t., in data ### nella causa iscritta al n. 1163/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: -Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali come per legge; -Condanna l'### resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 258,00, oltre ### e spese generali forfettarie, con distrazione. 
Frosinone, 13/11/2025 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025

causa n. 1163/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Giusi Pastore

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 21/2026 del 12-01-2026

... utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”. 7. ### canto, l'art. 63 C.C.N.L. ###, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”. 8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai (leggi tutto)...

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### n. 3700/2025 Ruolo Generale Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'udienza del 12 gennaio 2026, nella causa di primo grado iscritta al n. 3700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del ### in carica, C.F. ###, contumace; CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA ### E ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, la docente ### ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di ### in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Ministero dell'### e del ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “- ### il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025; - Conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione alla ricorrente della ### dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/euro) per l'anno scolastico oggetto della domanda; - In subordine, condannare il Ministero dell'### e del ### al risarcimento del danno, causato dalla mancata erogazione del beneficio ex art. 1, comma 121, L.107/2015 nell'a. s. 2024/2025, per la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), da liquidarsi anche in via equitativa, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.  2. ### convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data ### all'indirizzo "###”, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.  3. La causa è stata istruita con i documenti in atti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.  4. ### elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta ### “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero …, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124.”. 5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).  6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.  7. ### canto, l'art. 63 C.C.N.L. ###, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.  9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'### la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.”.  10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”. 11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.  12. Con riguardo all'anno scolastico dedotto in giudizio da parte ricorrente (ossia, l'a.s. 2024/2025), e per quel che rileva ai fini del decidere, è comprovato dal contratto di lavoro subordinato a termine prodotto dalla ricorrente, che la stessa in detto a.s. è stata assegnataria di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).  13. Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo determinato del Ministero convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a.s. 2025/2026, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dal 01.09.2025 e cessazione al 30.06.2026.  14. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, il ricorrente ha diritto a ottenere una ### (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per l'annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del Ministero.  P.Q.M.  il Tribunale di ### in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per l'a.s. 2024/2025, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l.  107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per l'a.s. 2024/2025, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 237,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. ### 12 gennaio 2026 Il Giudice del

causa n. 3700/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Consani Carlotta

M

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 875/2025 del 22-04-2025

... utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del Docente - il Consiglio di Stato, ### aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la (leggi tutto)...

testo integrale

#### Il Giudice del ### di ### dr.ssa ### in funzione di giudice del ### all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg .4567 /2024 TRA ### (###) rapp.ta e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente ###'#### in persona del legale rappresentante pro tempore; resistente contumace ### carta docente ### come in atti ### E ### Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, ### attualmente docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso l'### del ### (giusto contratto del 1.09.2024 allegato), ha affermato che, in quanto docente a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). 
In diritto, ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex ### 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A.  ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'### quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Ha pertanto concluso chiedendo la condanna del MI all'erogazione della carta docente per gli anni indicati in ricorso per l'importo complessivo di € 2.000,00.  ###, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. 
Il procedimento, a trattazione scritta, è stato deciso all'esito dell'udienza ex art 127 cpc e a seguito di deposito di note ad opera della sola parte ricorrente.  * * * * 
Il ricorso merita accoglimento, per le argomentazioni di seguito esposte. 
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un.  n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi. 
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per le annualità di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
La c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015. Essa consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i ### dell'### dell'### e della ### Per quanto qui di stretto interesse, i ### (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art.  1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, ### 28/11/2016); 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, ### 28/11/2016); 3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, ### 28/11/2016). 
Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del Docente - il Consiglio di Stato, ### aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento. 
Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal ### di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di ### Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. 
All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di ### e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che va riconosciuto anche alla ricorrente il beneficio della c.d. ### del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del ### di categoria l'### scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la ### del docente. 
Tanto chiarito, venendo all'esame della specifica posizione della ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, va subito chiarito che effettivamente risulta allegato e documentato che la ### per gli anni scolastici 2019/20; 2021/22; 2022/2023 e 2023/24 ha prestato servizio in qualità di docente precario della scuola primaria, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 11 (2019/2020) o di 24 ore settimanali (gli altri anni) ovvero con un impegno orario sufficiente per equipararsi ai cd. Spezzoni di orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del ### del 28.11.2016. 
Risulta inoltre provato che la ricorrente è tuttora nel sistema scolastico in quanto docente a tempo indeterminato dal 2024, ragion per cui non vi è dubbio che nel caso di specie permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/20; 2021/2022; 2022/2023 e 2023/24. Per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in favore della ricorrente la ### elettronica per le predette annualità per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Pertanto, il convenuto Ministero dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta ### della somma dovuta; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. 
Le spese del giudizio sono liquidate come da dispositivo in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto del valore e della serialità della causa.  P.Q.M.  ### così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente gli anni scolastici 2019/20; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto all'erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e ### con attribuzione. 
Così deciso in ### data del deposito Il giudice dott.ssa

causa n. 4567/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giusti Cristina

M

Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1547/2025 del 06-11-2025

... utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4586 del ### degli ### dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e ### giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti; RESISTENTE Oggetto: bonus carta docenti ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### e del ### premettendo di essere docente supplente in diversi istituti scolastici, da ultimo presso l'### scolastico ### di ### e di aver prestato attività in favore del Ministero convenuto quale docente precaria negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con supplenze di lungo periodo.
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd.  ### del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali attribuite al corpo docente (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie, partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe, svolgimento degli scrutini). 
Posta la giurisdizione dell'### nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 ###, della ### n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 ### per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli art.282 d.lgs.  297/94, art.28 CCNL 1994/97, art.63 e 64 CCNL 2006/09, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto agli emolumenti accessori richiesti, con relativa condanna dell'### Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 
La causa giungeva alla decisione all'udienza del 23.10.2025, trattata con modalità cartolari, tenuto conto delle note di trattazione delle parti.  ***  2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
Infatti, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.  3. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla ### docente. 
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. ###. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.  ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. 
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.  13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.  4. E' irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. 
Ed infatti, a fronte di una supplenza - come quella nel caso di specie - che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  ### canto, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in ### Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).  5. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che il ricorrente risulta assunta con contratto a tempo indeterminato dal 10.09.2025, sicché permane l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa. 
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.  6. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della ### docenti, occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessata può unicamente pretendere il rilascio della ### docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della ### docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. 
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del ### 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. 
Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 all'importo di ### 1.500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
In ragione di quanto specificato prima, detto importo non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.  7. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata, della sua serialità, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è comunque attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere al procuratore di parte ricorrente ### la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  P.Q.M.  ### di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente #### , con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.  121, ### 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 750,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario. 
Così deciso in ### il ###, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.

causa n. 4586/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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