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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2717/2025 del 14-10-2025

... presupposti per l'annullamento per violenza. Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei ### (peraltro riconosciute anche dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da ### e, ancor di più, dalla conversazione tenutasi in data 23 giugno 2020 tra ### di ### e ### di ### (docc. 60 e 61 ###; b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per ### la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### di ### nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: ### 21 S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro #### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv.  ####: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il ###; materia: appalto.  ### parte appellante: “Piaccia alla Corte d'###, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale: - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché; - accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di #### S.r.l. mediante le modalità descritte in atti e, per l'effetto; - revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché; - condannare #### S.r.l. a rimborsare a ### 21 S.r.l. le somme indebitamente percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano; in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da ### 21 S.r.l. e condannando #### S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso; in ogni caso: − anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di ### 21 S.r.l., accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera somma pretesa da #### S.r.l. con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il suddetto decreto ingiuntivo; in via istruttoria: - ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. 
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. 
Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. 
Spese del grado protestate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La sentenza impugnata Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da ### 21 s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Broglio” o “la committente”) contro #### s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Gimaco” o “l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da ### volte ad ottenere in via principale l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il ###, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui ### era stata condannata a pagare a ### in forza della medesima scrittura privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo ### la somma complessiva di € 362.740,07 oltre interessi e spese.  2. Il giudizio di primo grado Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata: “Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, ### 21 S.r.l., in qualità di committente, appaltava alla #### S.r.l. la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in #### n. 21 (doc. 1 citazione).  ### ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima. 
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”. 
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art. 8.4 lett. c). 
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre ### comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3). 
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “### base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”. 
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la ### 21 S.r.l. sottoscriveva con gli acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione). 
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con ### S.r.l. per il termine dei lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i ####### e ### prevedevano altresì il riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla ### dei ### (doc. 9 -si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.  ### ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la ### S.r.l., comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del ### nei confronti di #### S.r.l.. 
Contestualmente, la #### S.r.l. sospendeva i lavori, abbandonando il cantiere invitava la ### 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).  ### 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, ### chiudeva a più riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.  ### ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre ### a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre ### a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15).  ### 21 S.r.l. ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva #### s.r.l., contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le parti erano insorte, da una parte, perché ### non provvedeva sempre al puntuale pagamento del dovuto, e, dall'altra perché ### richiedeva compensi per opere aggiuntive e che l'inadempimento di ### aveva persino costretto ### a richiedere ingiunzione contro la committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a ### 21 il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00, 50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti; -che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite; - che nonostante ciò, ### procedeva diligentemente con i lavori, poiché ### 21 la pregava di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da ### 21 il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi in modo alcuno qualificare le comunicazioni di ### peraltro a fronte di lavori che procedevano regolarmente; - che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che ### 21 era certamente inadempiente quantomeno in riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestatache dalla condotta serbata da ### potesse mai derivare quel pregiudizio che ### 21 ipotizza; -infine, la condotta serbata da ### 21, direttamente o attraverso la propria ### dei ### l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che dalle pretese di ### e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva causalevizio di sorta del consenso di ### sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la volontà di ### 21, sia perché è documentato ampiamente come ### sia rimasta sempre ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata; - che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmentenon si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta. 
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e -premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di ### avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### 21 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da ### per il pagamento degli importi inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG -ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause. 
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante ### nominando all'uopo l'ing. ### Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto: - la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal ### erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere; ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese; pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatoreha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi ### si era obbligata a rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente ### che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento; - la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo). 
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da ### ha inoltre confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ### 3. Il presente giudizio di appello ### ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. 
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza. 
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei ### (peraltro riconosciute anche dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da ### e, ancor di più, dalla conversazione tenutasi in data 23 giugno 2020 tra ### di ### e ### di ### (docc. 60 e 61 ###; b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per ### la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna; il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per ### che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di ### e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, ### avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti; c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da ### vi fossero varianti del valore della somma concordata nella scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazionepoteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il ###, come risulta dal documento contrattuale e non invece il ###, come sostenuto da ### e come emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti; quella infine di € 31.176,00 richiesta da ### per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art.  1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante; inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di ### risalenti al periodo di maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di ### nel pagamento delle fatture già emesse.
In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da ### doveva essere accolta, con conseguente accertamento della non debenza dell'importo - ormai pagato - di € 300.000 oltre ### e conseguente condanna di ### alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura annullata. 
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, ### pagò sia l'importo delle fatture emesse da ### in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - mediante compensazioni con propri contro creditil'importo della fattura relativa all'ultimo ### in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo. 
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.  * 
Si è costituita ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. 
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  4. Decisione I) Il primo motivo di appello è infondato. 
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio 2020 (doc. 15 ### per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della transazione di cui agli artt. 1965 e ss Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da ### e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data ### la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'### al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'### per presa visione in data ###; in data ### l'### ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'### i ### la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso; in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'### per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data ### nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle ### al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un ### (### che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute; al fine di consentire il completamento delle opere previste dal ### entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'### le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 ### Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ### ne consegue che si è in presenza di una transazione. 
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello. 
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio ( 6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997). 
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del 2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ###, delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61 ###, che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”. 
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more ### aveva stipulato i preliminari, ### riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto. 
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di ### per un valore di circa € 59.000, ma ### non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. 
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da ### in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni (v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di ### risposta al punto 4 del quesito) per circa 90.000 euro, che ### sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece ### riteneva invece ricompresi negli elaborati originari. 
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo ### non erano stati neppure sufficientemente circostanziati dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che ### non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit.  e relazione di ### risposta al punto 4 del quesito). 
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di ### non venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 ### e doc. 14 ###, ### sospendeva i lavori per qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ###. ### di ### e ### di ### si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ### e in quella sede ### manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 ### cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno. 
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti - compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di ### idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di ### quest'ultima, per contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice ### Altrettando lucidamente e scientemente, ### decise, nel periodo maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di ### di ### in data ###, doc. 54 ### cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 cit., appositamente registrata da ### di ### al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”). 
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di ### come minacce idonee ad integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante - trattandosi di transazionequalsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di ### tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che - come risulta dalla documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata - dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa ### mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra ### e ### sub doc. 60 cit.) con certezza infondate. 
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. 
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle comunicazioni versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del 2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), ### avrebbe anche potuto, previo pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ### ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole. 
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a ### dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in atti (quello del sig. ### cfr. doc. 8 ### prevedeva l'obbligo per ### di versare una somma (nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito; cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da ### e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti. 
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente ### per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che ### avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante. 
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza. 
Il primo motivo di appello va dunque respinto. 
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello. 
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ### che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da ### in forza della scrittura privata del 2.7.2020. 
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ### nel fascicolo - riunito - di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da ### per l'ultimo ### pari a 102.740,07 in linea capitale, è stata versata da ### mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione dell'importo € 5.014,08.  ### anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver versato a ### l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da #### ha però contestato le circostanze addotte da ### (v.  comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede ###opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia ### per i medesimi lavori, dovendosi pertanto ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08. 
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e ### doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre le spese del monitorio. 
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013). 
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### e notificato il ### va pertanto revocato, e ### va condannata a versare a ### la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.  5. ### definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di ### a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio. 
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di ### posto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che ### è risultata totalmente soccombente all'esito dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di ### e in rigetto delle domande di ### sono stante accertate come interamente dovute. 
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### - condanna ### 21 s.r.l. a corrispondere a #### s.r.l. la somma di € 5.014,08, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto; - conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata; - condanna ### 21 s.r.l. a rimborsare a #### s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.  ###. rel. est.

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giannelli Cristina, Anna Mantovani

M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 964/2025 del 20-06-2025

... da entrambe le parti, senza che fossero profferite minacce di alcun tipo; che il signor ### ha acconsentito recentemente di far partecipare le figlie a tutte le attività ritenute utili per la loro crescita ed ha successivamente firmato tutti i moduli necessari, una volta ottenute le spiegazioni richieste; che gli incontri protetti con le figlie, ripresi in data 24 settembre 2024, hanno ricevuto sempre relazioni positive tanto che si è concordato di svolgere gli incontri all'esterno della sede dello spazio neutro visto il forte legame osservato tra il padre e le minori, oltre che gli esiti negativi dei controlli al ### per l'assenza di uso di alcool e sostanze stupefacenti; che egli contribuisce al mantenimento delle figlie, portando loro vestiti, scarpe e pensieri ludici; che, allo stato, egli lavora alle dipendenze della società ### di ### con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00=/1.700,00, è privo di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati, ed è gravato da un canone di locazione per euro 475,00 al mese. In conclusione, il convenuto si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla moglie, chiedendo al ### di disporre l'affido condiviso, con (leggi tutto)...

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R.G. N. 1212/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO ### Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ### relatore dr.ssa ### dr.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di separazione e divorzio contenzioso, promossa ai sensi degli artt.  473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato da: ### (C.F. ###), nata a #### il ###, con l'Avv. ### giusta procura agli atti - parte ammessa al beneficio del patrocinio a ### dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### n. 484/2023; nei confronti di ### (C.F. ###), nato a ### (### il ###, con l'Avv. ### giusta procura agli atti; con l'intervento del ###. ### nonché difensore delle minori #### (nata a ### il ###) e ### (nata a ### il ###), giusta nomina del Tribunale per i ### di ### e con l'intervento della ### a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c. 
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (### matrimonio) MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### - premettendo di aver contratto matrimonio con ### in ### il ### (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, ### serie C), dalla cui unione sono nate le figlie ### (nata a ### il ###) e ### (nata a ### il ###) - si è rivolta intestato ### al fine di chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del marito (domanda rinunziata in corso di causa) e la declaratoria di scioglimento del matrimonio una volta decorso il termine di legge; la ricorrente ha poi chiesto di confermare gli incarichi già impartiti dal ### per i ### di ### ai ### sociali e al ### territorialmente competente, secondo il decreto provvisorio adottato in data ###; ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie, con attribuzione in capo alla madre del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per le minori, che avrebbero continuato a vivere con la stessa madre a ### fermo l'incarico ai ### sociali di supervisionare il nucleo; ha chiesto, quindi, di prevedere che il padre potesse continuare a incontrare le figlie in modalità protetta, o in modalità libera, secondo quanto stabilito dal ### per i ### nell'ambito del procedimento di adozione iscritto al numero di ruolo 75/2022; ha chiesto, infine, di porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese di natura straordinaria. 
Nel merito la ricorrente ha dedotto che la coppia di coniugi stabiliva la residenza familiare in ### in un appartamento condotto in locazione da ### che, dopo un primo periodo sereno, le differenze culturali facevano insorgere la conflittualità coniugale tanto che il signor ### diventava sempre più nervoso e aggressivo nei confronti della moglie pretendendo di controllarla ossessivamente e imponendo alla stessa le proprie decisioni; che con la nascita di ### la relazione tra i coniugi peggiorava, costringendo la ricorrente a trasferirsi per circa tre mesi a casa dei propri genitori, per essere supportata nelle cure della neonata; che, al rientro presso l'abitazione familiare, la situazione precipitava in quanto il signor ### diveniva sempre più controllante nei confronti della moglie, che cadeva nell'assunzione di sostanze stupefacenti; che la coppia tentava di ricomporre la famiglia progettando la nascita della secondogenita, ### ma ben presto, la ### si trasferiva definitivamente presso l'appartamento di sua proprietà in ### vicino ai propri genitori; che, dopo la nascita della bambina presso l'ospedale ### di ### ad ### veniva riscontrata la positività agli oppiacei e, così, veniva segnalato l'accaduto alla ### della ### presso il ### per i ### di ### per l'apertura di un procedimento volto a dichiarare lo stato di adottabilità della minore; che, dunque, con un primo decreto emesso in data ###, il ### per i minorenni di ### disponeva il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale, sospendendo entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale ed incaricando i ### sociali territorialmente competenti a svolgere un'approfondita indagine psicosociale, nominando ### delle minori l'avvocata ### che le prime indagini sociali e psicologiche mettevano in evidenza come ### nonostante fosse bisognosa di essere supportata nella cura della propria dipendenza da oppiacei e nell'esercizio della genitorialità, avesse una reale intenzione di intraprendere un percorso comunitario con le figlie, e che, di contro, la figura paterna appariva gli operatori meno capace di mettersi in discussione, avendo la tendenza ad assumere atteggiamenti svalutanti nei confronti della ### che, pertanto, con decreto emesso in data ###, il ### per i ### di ### disponeva l'affidamento delle minori al ### territorialmente competente affinché provvedesse al collocamento delle figlie, unitamente alla madre, in una ### mamma-bambino; che, per l'effetto, in data #### veniva collocata presso la comunità terapeutica riabilitativa ### in ### con entrambe le figlie, comunità dove la stessa ancora oggi risiede; che il percorso riabilitativo con le figlie è in costante miglioramento come si desume dalla relazione di aggiornamento dei ### sociali datata 10/09/2024, che descrive una madre attenta ai bisogni delle proprie bambine e migliorata nella gestione in autonomia delle figlie; che, a partire da giugno 2023, il padre incontrava in modalità “protetta” le figlie minori presso la comunità di ### alla presenza di un'educatrice, incontri che avevano avuto un andamento positivo fino a quando non venivano sospesi a seguito della denuncia sporta dalla odierna ricorrente nei confronti del marito, il quale, nel corso di una telefonata intercorsa in data ###, minacciava la moglie e le figlie dicendo che sono nate da un musulmano, che erano obbligate ad essere musulmane e che, quindi, il padre era disposto a perdere la sua vita portando la madre e le figlie con lui, con la minaccia di togliere le bambine alla madre per portarle in ### intimidazioni che giungevano dopo che la moglie gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi; che all'esito dell'udienza tenutasi in data ###, il ### per i minorenni aveva disposto la prosecuzione del percorso comunitario per la madre e le minori, confermando gli incarichi ai ### sociali e al ### territorialmente competente, delegando al ### di regolamentare le frequentazioni tra il padre e le figlie in modalità protetta, ragion per cui riprendevano gli incontri con cadenza mensile, in spazio protetto, alla presenza di un'educatrice. Quanto alla situazione economica, la ricorrente ha riportato di essere disoccupata e di aver interrotto l'attività lavorativa come massofisioterapista dopo la nascita della prima figlia; ha riferito di essere titolare di un immobile sito a ### e di un conto corrente cointestato con i propri genitori; ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### aggiungendo che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle minori. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e ritenendo che la controparte avesse formulato una serie di accuse false e tendenziose ai suoi danni; nel merito il convenuto ha dichiarato come la moglie fosse già in carico al ### nell'anno 2008, dunque 10 anni prima che il resistente facesse il suo regolare ingresso in ### al fine di dimostrare che la tossicodipendenza della moglie non era in alcun modo causata dai comportamenti del marito; che egli era perfettamente consapevole di aver compiuto degli errori in passato, ma non certo per i motivi illustrati dalla signora ### bensì allorquando prendeva la decisione di commettere un reato (fatti per i quali ha subito un processo penale ed ha espiato la propria pena); che, peraltro, l'attività di spaccio (senza che questa voglia essere un esimente né una giustificazione) veniva svolta dallo stesso per permettere alla propria famiglia di mantenersi e di avere un tenore di vita nella media; che, comunque, egli non ha mai minacciato la moglie di portare le proprie figlie in ### asserendo che nel periodo a cui risale quella telefonata oggetto di denuncia le parti avevano ripreso la frequentazione “come coppia” in vista della futura uscita della ricorrente dalla comunità, ma improvvisamente la ### decideva di interrompere la frequentazione con il marito e glielo comunicava telefonicamente in quella sede, dichiarando di aver cambiato idea rispetto l'educazione da impartire alle figlie, così contravvenendo agli accordi tra loro assunti sin dalla prima gravidanza per cui la prole sarebbe stata cresciuta seguendo la cultura musulmana propria del padre; che, dunque, appreso questo cambio improvviso deciso dalla sola ### per quanto attiene alla crescita e all'educazione delle figlie, il resistente veniva colto alla sprovvista e ne nasceva una discussione animata con toni di voce alti da entrambe le parti, senza che fossero profferite minacce di alcun tipo; che il signor ### ha acconsentito recentemente di far partecipare le figlie a tutte le attività ritenute utili per la loro crescita ed ha successivamente firmato tutti i moduli necessari, una volta ottenute le spiegazioni richieste; che gli incontri protetti con le figlie, ripresi in data 24 settembre 2024, hanno ricevuto sempre relazioni positive tanto che si è concordato di svolgere gli incontri all'esterno della sede dello spazio neutro visto il forte legame osservato tra il padre e le minori, oltre che gli esiti negativi dei controlli al ### per l'assenza di uso di alcool e sostanze stupefacenti; che egli contribuisce al mantenimento delle figlie, portando loro vestiti, scarpe e pensieri ludici; che, allo stato, egli lavora alle dipendenze della società ### di ### con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00=/1.700,00, è privo di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati, ed è gravato da un canone di locazione per euro 475,00 al mese. In conclusione, il convenuto si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla moglie, chiedendo al ### di disporre l'affido condiviso, con la conferma di tutti gli incarichi ai ### sociali come stabiliti dal ### minorile; nulla opponeva, invece, al collocamento prevalente delle minori presso la madre, una volta concluso il percorso comunitario, chiedendo che venissero disciplinati i periodi di permanenza delle figlie presso di sé, una volta liberalizzati gli incontri; proponeva, infine, il versamento di un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### Con comparsa depositata in data ### si è costituita in giudizio la #### nell'interesse delle minori, rappresentando che, dalle relazioni depositate dai ### depositate nell'ambito del procedimento pendente avanti al ### per i ### è emerso che il percorso comunitario di ### è proseguito positivamente, con buoni riscontri sulle sue capacità gestionali e decisionali; nel dettaglio, è stata riscontrata una importante evoluzione nell'impegno messo dalla madre nel supportare la figlia ### riuscendo a mantenere la linea educativa individuata anche in comunità; detti riconoscimenti hanno permesso a ### di “iniziare a vedersi come madre capace e attenta”; anche la vacanza comunitaria che si è svolta nel mese di luglio 2024, ha avuto esito positivo, e ### si è confermata in grado di gestire in completa autonomia la quotidianità con le figlie; quanto agli incontri padre-figlie in modalità protetta, i riportava un andamento sommariamente positivo, anche se in contesti più ampi e stimolanti il padre ha riscontrato maggiore difficoltà nella gestione delle figlie, arrivando ad attribuire le relative responsabilità alla madre, e sostenendo che la permanenza in comunità contribuisce alla loro maleducazione e al fatto che le bambine non riconoscono la sua autorità; dopo un periodo di sospensione degli incontri, nel mese di settembre 2024, gli incontri protetti sono ripresi con cadenza mensile. Alla luce dei fatti esposti, la ### delle minori, vista la pendenza dinanzi al ### per i ### di ### del procedimento n. 75/2022 ###, instaurato per la declaratoria dello stato di adottabilità delle minori, e riconosciuta la competenza funzionale del medesimo ### la ### ha chiesto a questa ### di confermare le statuizioni già adottate dal ### per i ### e che venga disposto un coordinamento tra giudici al fine di evitare sovrapposizioni decisionali e garantire una tutela unitaria e coerente delle minori, nonché di assumere i provvedimenti ritenuti più congrui ai diritti e all'interesse delle minori in punto mantenimento. Con la memoria depositata in data ###, la ### ha dato atto di una mail di aggiornamento pervenuta dall'Assistente sociale dott.ssa ### nella quale si conferma che, “dall'équipe effettuata con la ### di ### è emerso che nell'ultimo periodo si sono evidenziate importanti fragilità della sig.ra ### che ha attraversato un periodo difficile, ma trasformativo. Allo stato attuale risulta prematuro un progetto di reinserimento territoriale in quanto la ###ra ### necessita ancora di sperimentazioni fondamentali (conseguimento patente, stabilizzazione lavorativa, confronto costruttivo con la realtà) per garantire la riuscita del percorso” (cfr. doc. n. 3); quanto agli incontri padre-figlie, ne ha confermato l'andamento positivo, poiché il padre si presenta sempre puntuale, con la merenda per le figlie, gioca con le bambine e sa accogliere i loro bisogni; le fragilità che si evidenziano rispetto a tali incontri riguardano il momento del saluto, quando le bambine non vogliono vestirsi e diventano oppositive nel salutare il papà, la figlia maggiore richiede molte attenzioni e spesso fa i capricci ai quali il padre risponde in modo direttivo "non si fa sei maleducata" o ricattatorio “se fai così il papà non viene più”, aspetti sui quali occorre “lavorare”. 
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 10/06/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., dopo breve confronto, i procuratori delle parti e la ### delle minori condividevano l'opportunità di definire parzialmente il giudizio, mediante la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni oggetto di statuizione provvisoria del ### per i ### di ### nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità (proc. civ. n. 75/2022 reg.adot.), ovvero confermandosi provvisoriamente l'affidamento di entrambe le minori al ### sociale, il loro collocamento temporaneo presso la ### mammabambino di ### dove sono attualmente inserite insieme alla madre, tutti gli incarichi di monitoraggio e sostegno già attivati dal ### sociale e specialistico in favore di madre e padre, la prosecuzione degli incontri vigilati tra il padre e le minori alla presenza dell'educatore professionale, la prosecuzione del monitoraggio tossicologico presso il ### per quanto concerne il signor ### con previsione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie come da ### in uso presso questo ### fermo il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e recepite, in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., le condizioni sopra indicate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale di separazione con rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la pronunzia di divorzio e la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande accessorie, all'esito delle valutazioni del ### sociale e delle determinazioni del ### per i ### nell'ambito della procedura di cui si è detto, stante la competenza funzionale del ### minorile sulle domande inerenti alla titolarità della responsabilità genitoriale. 
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta. 
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in ### il ### (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, ### serie C), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie ### (nata a ### il ###) e ### (nata a ### il ###). 
Le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e pregiudizievole per la prole, ex art. 151 c.c., sicché sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione senza addebito, domanda rinunziata dalla parte ricorrente nella prima memoria depositata ex art. 473-bis.17 c.p.c.. 
Visto il parere favorevole del ###, il ### ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si trascrivono integralmente in dispositivo, apparendo allo stato degli atti conformi all'interesse superiore della prole. 
Il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento rende non necessario procedere all'ascolto diretto delle minori, ex art. 473.bis.4 c.p.c., in questa fase del procedimento. 
Infine, tenuto conto della situazione personale e abitativa di ciascuna parte - per come risultante dalle emergenze in atti - il ### ritiene che anche le pattuizioni di carattere economico meritino accoglimento, in quanto idonee e adeguate a garantire alle figlie minori - oggi inserite in un contesto comunitario - condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento. 
Stante la richiesta di scioglimento del matrimonio, così come previsto dall'art. 473- bis.49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché questi - trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi - provveda anche ad acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia. 
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.  p.q.m.  il ### non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del ###: A) dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio in ### il ### (iscritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto numero 570, anno 2019, ### serie C), alle condizioni che si trascrivono di seguito, fino a diversa determinazione del ### per i ### di ### competente in merito alla domanda volta a dichiarare l'eventuale stato di adottabilità delle minori: - conferma l'affidamento delle figlie minori al ### sociale territorialmente competente, affinché le mantenga collocate con la madre presso la ### terapeutica ### in ### dove attualmente madre e figlie sono inserite; - conferma la prosecuzione degli incontri “vigilati” alla presenza dell'educatore professionale, tra il padre e le figlie minori, secondo tempi e modalità che tengano conto dell'andamento degli incontri e degli esiti del monitoraggio tossicologico a cui il padre si sottopone periodicamente presso il ### territorialmente competente; - conferma l'incarico al ### territorialmente competente (### di proseguire il monitoraggio tossicologico nei confronti del signor ### al fine di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti; - conferma tutti gli incarichi di sostegno in favore di madre e padre, per il tempo ritenuto necessario a tutela delle minori; B) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 200,00 al mese per ciascuna (somma annualmente rivalutabile ex indici ###, a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo, fermo l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da ### in uso presso questo ### che si trascrive di seguito: «### che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»]; C) dà atto del diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'### D) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio; E) riserva la decisione sulle spese al definitivo. Manda alla ### per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
Manda alla ### anche per la trasmissione nella presente sentenza al ### sociale del Comune di ### e di ### al ### di ### e al ### per i ### di ### per opportuna conoscenza (c.a. ### relatore dr.ssa ### - proc. civ. n. 75/2022 reg. adot.). 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18/06/2025.   ### estensore

causa n. 1212/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Marrapodi

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 345/2025 del 28-11-2025

... giudizio”. ### deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente #### nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose; che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni; che la attrice veniva accompagnata al ### e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello; che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p. dall'art.582nc.p. perché colpendo ### al volto con pugni le cagionava lesioni personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del ### degli ### dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F. ###), nata a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata in #### n°19 presso lo ### dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende come da procura in atti.  #### residente ###int.1. 
Convenuto contumace ### E ### Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il #### al fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad € 33.529,19 in favore della sig.ra ### oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci<icati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.  ### deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente #### nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose; che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni; che la attrice veniva accompagnata al ### e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello; che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p.  dall'art.582nc.p. perché colpendo ### al volto con pugni le cagionava lesioni personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'###. ### de ### di #### il ###”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di ### condannava il ### su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava. 
La domanda della attrice è fondata. 
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838). 
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. 
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta. 
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate.
La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla ###ra ### A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. 
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita. 
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla ###ra ### le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa ### possono essere integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.  ###.ssa ### ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, ha riportato: “### di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. ### di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”.  ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea totale di 30 giorni; una ### temporanea parziale al 50% di 30 giorni; una ### permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. 
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. 
Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. 
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva. 
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle ### “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011). 
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle ### può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo. 
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale. 
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 50%. 
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto ### de ### al pagamento della somma complessiva di ### 30.533,00. 
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### della ### (### N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata. 
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'### Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il #### al pagamento della somma di ### 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; 2. Condanna il #### alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, per la somma complessiva di ### 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'### 3. Pone a carico del convenuto le spese della #### 25.11.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 1119/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tosi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9211/2025 del 08-04-2025

... a carico di un socio della R.A.C. per il reato di minacce, dalla quale era possibile trarre elementi di giudizio, in via di efficacia riflessa, in ordine al cond izionamento subito dal Car rer nel corso dell'assemblea dell'associazione. La Corte distrettuale, inoltre, ha omesso - in tesi - ogni indicazione degli elementi valutativi e probatori utilizzati per approdare a una 4 di 9 decisione in palese contrasto con le evidenze documentali prodotte dall'appellante, non ha esaminato (o ha completamente travisato) le risultanze del processo penale che si era concluso con la condanna di un socio della R.A.C. avente diritto a partecipare all'assemblea per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. perpetrato nei confronti del ### e, dopo aver rigettato immotivatamente le istanze istruttorie formulate dall'appellante per offrire la prova del clima intimidatorio esistito ai suoi danni, non ha accol to le domande nel merito ritenendole indimostrate. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - dell'art. 15, commi 3 e 6, della L. 157/92 - dell'art. 21 del regolamento attuativo della L.R. del ### 1/2007, in relazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24821/2023 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'### (###) giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro ### di ### di ### rappresentata e difesa dall'### (###) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2052/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/2/2025 dal #### 1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 323/2020, rigettava la dom anda presentata da ### quale socio dell'associazione non riconosciuta ### di ### a (di seguito, per brevità, R.A.C.) di ### perché fosse 2 di 9 accertata e dichiarata l'illegittimità dell'assemblea straordinaria dei soci del 7 giugno 2018 e delle delibere nella stessa adottate.  2. La Corte d istrettu ale di ### a seguito dell'appello proposto dal ### rilevava - fra l'altro e per quanto di interesse - che l'appellante non era riuscito a spiegare se e in quali termini il clima intimidatorio esistente in assemblea lo avesse concretamente limitato, impedendogli di far valere le proprie ragioni e quindi di poter liberamente condizionare le volontà degli altri associati in maniera tale da indurli ad assumere una posizione analoga alla propria in relazione ai temi in discussione. 
Aggiungeva che non risultava in alcun modo dimostrato l'indebito condizionamento della libera espressione del pensiero che l'attore avrebbe avuto in animo di esporre in sede assembleare, giacchè le prove orali richieste non erano ammissibili, essendo state dedotte in termini generici e valu tativi e con riguardo a circo stanze n ella sostanza irrilevanti. 
Osservava che l'appellante proponeva un errato inquadramento della fattispecie in esame, la quale, in realtà, non atteneva all'esclusione di un fondo dalla pianificazione in materia faunistico-venatoria e dalla conseguente possibilità di e sercitarvi la caccia, ma riguardava la pianificazione e la ricognizione de lle risorse ambientali e della consistenza faunistica prevista dagli artt. 10, 11, e 14 l. 157/1992. 
Riteneva che la delibera og getto di impugnaz ione fosse stata legittimamente adottata dalla R.A.C. di Comeli co, quale soggetto preposto all'ambito territoriale d i riferimento ai sensi della legg e regionale ### n. 1/2007 e degli artt. 2 e 2-bis del regolamento per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della ### di ### Sottolineava, infine, che l'attore non aveva dedotto l'esistenza di alcun pregiudizio che gli sarebbe derivato, o potuto derivare, né in via imm ediata e diretta, né in una dime nsione prosp ettica, dall'adozione della delibera di cui contestava la leg ittimità, 3 di 9 escludendo, peraltro, l'esistenza di alcun danno, in quanto non era stata prevista l'e sclusione di alcun soci o o la sua temporanea sospensione, bensì solo una riduzione del territorio e delle specie cacciabili nella riserva, limitazione che costituiva una conseguenza prevista, legale e di portata generale, incidente cioè su tutti coloro che avevano titolo per poter essere am messi alla riserva pe r esercitarvi l'attività venatoria.  3. ### ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto dell'appello, pubblicata in data 19 ottobre 2023, prospettando due motivi di doglianza , ai quali ha re sistito con controricorso la R.A.C. di ### Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ..  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 ll primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo nonchè degli elementi istruttori ex articolo 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p. c., con riferimento al clima intimid atorio dell'assemblea nei confronti del ricorrente; nullità del procedimento per violazione dei principi del giusto processo per omessa ammissione, senza motivazione, delle istanze istruttorie formulate in ordine all'esistenza del detto clima di intimidazione”, assume che la Corte territoriale abbia violato le no rme sulla valenza del g iudic ato penale nel procedimento civile di cui all'art. 654 cod. proc. civ., trascurando di esaminare la sentenza irre vocabile di condanna del Tribunale di ### resa a carico di un socio della R.A.C. per il reato di minacce, dalla quale era possibile trarre elementi di giudizio, in via di efficacia riflessa, in ordine al cond izionamento subito dal Car rer nel corso dell'assemblea dell'associazione. 
La Corte distrettuale, inoltre, ha omesso - in tesi - ogni indicazione degli elementi valutativi e probatori utilizzati per approdare a una 4 di 9 decisione in palese contrasto con le evidenze documentali prodotte dall'appellante, non ha esaminato (o ha completamente travisato) le risultanze del processo penale che si era concluso con la condanna di un socio della R.A.C. avente diritto a partecipare all'assemblea per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. perpetrato nei confronti del ### e, dopo aver rigettato immotivatamente le istanze istruttorie formulate dall'appellante per offrire la prova del clima intimidatorio esistito ai suoi danni, non ha accol to le domande nel merito ritenendole indimostrate.  4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. - dell'art. 15, commi 3 e 6, della L. 157/92 - dell'art. 21 del regolamento attuativo della L.R. del ### 1/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, 3); violazion e e omesso esame della L.R. n. 2/ 2022 i n relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa valutazione di prove di cui la parte ha esplicitamente dedotto la decisività in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”, lamenta che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia applicato in maniera non corretta le norme speciali in materia di caccia, perché la delibera assembleare, apportando un'invalida riduzione del te rreno cacciabil e, aveva alterato la pian ificazione faunistico-venatoria prevista dagli artt. 10, comma 1, e 14, comma 4, l. 157 /1992, che si realizza, con riserva di legge, una volta calcolato tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica e stabilito l'indice di densità venatoria minima, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso nella zona faunistica delle ### La Corte distrettuale, inoltre, non ha - in tesi - considerato che gli unici legittimati a chiedere una riduzione del terreno cacciabile erano, a mente dell'art. 15 l. 157/1992, solo i proprietari dei fondi che venivano sottratti alla gestione programmata della caccia, così 5 di 9 come ha trascurato di esaminare le prove e le circostanze fornite dall'appellante a dimostrazione del pregiudizio pe r lui d erivante dall'approvazione della delibera assembleare.  5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, per una pluralità di concorrenti ragioni.  5.1 La delibera impugnata dell'assemblea della R.A.C. ha avuto ad oggetto l'istituzione di un'area di divieto generale della caccia a tutte le specie, per la durata minima di cinque anni, con riduzione della superficie utile all'attività venatoria e relativo conseguente ricalcolo del numero massimo di cacciatori della riserva. 
La Corte d 'appello ha ricondotto questa delibera all'attivi tà di programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat, al fine della “ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio”, ch e l'art. 14, comma 11, l. 1 57/1992 deman da agli organismi di gestione, precisand o, in particolare, che una simile deliberazione costituisce non tanto una “impropria ed illegale riduzione del territorio cacciabile”, ma piuttosto “una sua limitazione, peraltro non defini tiva, bensì te mporalmente predetermi nata, attuata dalla ### pina di ### di Com elico ### nell'ambito proprio dei poteri normativam ente attribui tele quale ### territoriale di cac cia e a fini parimenti normativamente previsti ed affidati alla sua cura” (pag. 12 della sentenza impugnata).  5.2 La Corte di merito ha constatato (a pag. 12) che “l'attore non [aveva] dedot to l'esistenza di alcun pregiud izio che gli sarebbe derivato, o potuto derivare, né in via immediata e diretta, né in una dimensione prospettica, dall'adozio ne della delibera di cui contesta[va] la legittimità ”, e scludendo, peraltro, nel merito la sussistenza di un simile pregiudizio (“considerato che non risulta per l'effetto prevista l'esclusione di alcun socio, né la sua temporanea sospensione, bensì solo una riduzione del territorio e delle specie cacciabili nella ### che cost ituisce peraltro una conse guenza prevista, legale, e di portata generale, incidente cioè su tutti coloro 6 di 9 che hanno titolo per poter essere ammessi alla ### per esercitarvi l'attività venatoria”). 
La contestazione mossa a questo accertamento non solo è del tutto generica, in violazione dell'attuale disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. ( che impo ne l'illustrazione de l contenuto rilevante degli atti processua li su cui il motivo si fonda), perché assume che il pregiu dizio subito ( in termini di riduzione dei soci ammissibili e, nel rinnovo annuale delle iscrizioni, estromissione dei soci for anei, categoria in cui rien trerebbe il ### così come di riduzione dei capi prelevabili dai soci, in quanto rapportati per legge all'estensione del territorio cacciabile, avent e rilevanza an che economica) era stato chiaramente indicato “nel precedente grado di giudizio”, senza spiegare però come e dove ciò era avvenuto, ma intende anche contestare, in maniera inammissibile in questa sede ###accertamento di merito compiut o dalla Corte distrettuale in ordine all'inesistenza d i alcun pregiu dizio, in capo all'odierno ricorrente, conseguente all'adozione della delibera adottata. 
Rimane così acclarata in via definitiva la mancanza di allegazione e prova di un interesse concreto e attuale, in capo all'impugnante, ad eliminare un eventuale pregiudizio che la delibera avesse arrecato ai suoi diritti e ad assicurare una posizione di vantaggio effettivo derivante dalla pronunzia invocata.  5.3 A questo profilo di generale inammissibilit à del ricorso si uniscono ulteriori profili di inammissibilità che investono ciascuno dei motivi dedotti.  5.3.1 Il primo mezzo si appunt a sulle val utazioni compiute dalla Corte di m erito in ordine all'inammissibili tà e co munque all'infondatezza delle doglianze con cui il ### aveva lamentato che l'assemblea si fosse svolta in un grave clima intimidatorio nei suoi confronti e con spiacevoli comportamenti aggressivi ai suoi danni, 7 di 9 così da impedirgli di “partecipare attivamente alla discussione” e di far valere le proprie ragioni. 
La doglianza risulta inammissibile, anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché inidonea a superare l'accertamento di merito compiuto dai giudici distrettuali in ordine al fatto che al ### non era stato impedito di esprimere il proprio avviso sul tema in discussione. 
La Corte di merito, in particolare, ha constatato a questo proposito che l'associato aveva potuto esporre le proprie ragioni mediante la produzione di una nota scritta (pag. 8), osservando, inoltre, che “il preteso clima di intimidazione, per poter essere ritenuto rilevante”, avrebbe dovuto essere st ato indicato e dimostrato come la circostanza che “aveva impedito di poter esprimere efficacemente il proprio avviso sul tema in discussione...” (pag. 9), mentre le prove offerte a tal fine erano state dedotte “in termini generici e valutativi”. 
Una simile argomentazione, obbiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal collegio giudicante per la formazione del proprio convincimento, risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi (si veda, per tutte, Cass. 22720/2014), e non può tradursi in un'interpretazione essenzialmente personale dei medesimi ( 3505/1999). 
Risulta così superfluo aggiunge re che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento e sussista un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche ( 18062/2019), mentre nel caso di specie la sussist enza di un giudicato penale in ordine alla perpetrazione del delitto di minaccia in epoca imprecisata non comportava di certo che il medesimo delitto fosse stato nuovamente commesso nel corso dell'assemblea. 8 di 9 5.3.2 La Corte di merito ha punt ualment e illust rato la sequenza normativa che legittimava il contenuto della delibera assembleare, spiegando che quest'ultima non disponeva l'esclusione di un fondo dalla pianificazion e in materia faunistico-venatoria e dalla conseguente possibilità di esercitarvi la caccia, ma era stata assunta, nell'ambito della pianificazione della caccia, in applicazione dell'art.  14, comma 11, l. 157/1 992 (a mente del qua le “ ”) dal soggetto preposto all'ambito territoriale di riferimento, secondo quanto previsto dalla legge regionale ### n. 1/2007 e dal correlato regolamento per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della ### di ### in un'ottica di tutela della presenza faunistica anche a fini incrementali. 
La deli bera impugnata costituiva, pe rciò, una limitazione, non definitiva e temporalmente predeterminata, del territorio cacciabile piuttosto che un'impropria ed illegale riduzione dello stesso, come sostenuto dall'appellante att raverso un'errata interpretazione del complesso normativo di riferimento. 
A fronte di questa spiegazione, del tutto coerente con il contenuto della l. 157/1992, la censura in esame si sviluppa insistendo nel qualificare l'oggetto della de libera impugnata come riduzione definitiva piuttosto che come limitazione de l territorio d i cacci a, senza però contestare l'accertamento di fatto sul contenuto della decisione assembleare e, soprattutt o, senza preoccuparsi di criticare, in diritto, con la dovuta puntualità la riconduzione di questo oggetto al disposto dell'art. 14, comm a 11, l. 157/1992 ed alle norme, regionali e regolamentari, che allo stesso danno attuazione. 
Una simile censura non considera che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive 9 di 9 svolte nelle fasi di merito e motivatame nte dis attese dal giu dice dell'appello, operando così una mer a contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) , tralasciando di considerare le ragioni offerte d a quest'ultima e d i indicare, in maniera circostanziata e specificamente argomentata, le ragioni per cui essa è errata.  6. Per tut to quan to sopra esposto, il ricorso de ve essere dichiarato inammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte d ichiara in ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicemb re 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 11 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Pazzi Alberto

M
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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 103/2025 del 12-02-2025

... situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] ### sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! ### ti sei messa quella maglietta?”; “### hai guardato quel passante in quel modo?”; “### esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. ### minacciava perentoriamente la moglie di non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il ### e anche a loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del ### del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti (leggi tutto)...

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R.G.N. 1331 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai ### Dr. ### Dr.ssa #### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ###. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA ### (###) nata il ### a ####, con l'Avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E ### (###) nato il ### a ####, con l'Avv.  ### come da procura in atti RESISTENTE E CON L'### P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO ### CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ### chiedeva dichiararsi la separazione personale da ### con addebito nei confronti del marito, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a #### (N. 3, P. I, Anno 2015). 
A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli ### nato il ### e ### nato il ###; b) che dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal resistente; in particolare, segnalava che già nel mese di gennaio 2018, tramite “Messenger”, era stata contattata da una signora che le aveva riferito di essere stata adescata dal marito, il quale, mediante un'inserzione on line relativa alla vendita di una stufa, durante la trattativa, le aveva poi chiesto di avere un rapporto sessuale in cambio di denaro (all. 3), circostanza questa che, aveva riferito l'interlocutrice, il ### aveva poi ripetuto anche con altre donne; c) che chieste spiegazioni al marito, lo stesso aveva negato l'accaduto, in tutta risposta offendendo e minacciando la moglie la quale da quel momento, aveva perso ogni fiducia nel marito; d) che da quel momento il marito aveva continuato ad avere verso di lei comportamenti irrispettosi, non prestandole alcuna forma di assistenza verso di lei. Così, come quando, in occasione del parto era rimasta da sola in ospedale, non ricevendo alcuna visita dal marito, avendo lo stesso preferito recarsi in discoteca incontrando altre donne; d) che, inoltre, il coniuge, ossessionato dalla gelosia, aveva continuamente offeso e minacciato la stessa in ogni occasione (all. 4: registrazioni, all. 5: screenshot whattsapp), esercitando sulla stessa una forma di controllo che le impediva di svolgere, fuori da casa, anche le più semplici attività anche di semplice frequentazione con le amiche; e) che a causa di ciò aveva quindi sporto presso i ### di ### una denuncia querela in data ### (poi integrata il ###, all. 6, 7) e poi richiesto al Tribunale di Viterbo l'emissione di ordine di protezione che veniva accolto dal Tribunale che aveva, quindi, disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale. Per i medesimi fatti, aggiungeva, era stato poi instaurato procedimento penale a carico del ### (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). 
Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ###esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito. 
Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. 
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda di separazione personale dei coniugi e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere, dunque, pronunciata la separazione 1 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del rispetto; 2) assegna la casa coniugale sita in ### 11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3) dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###; il padre potrà vedere i figli sulla base di incontri che saranno organizzati dai ### sociali del Comune di ### i quali relazioneranno a questo Tribunale entro il ### in merito alle condizioni del nucleo familiare in esame; 4) ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali”.  2 Provvedimento del 05.05.2023, confermato il ### con il quale si modificavano le modalità di incontro padre/figli, sostituendo gli incontri cd “protetti” con l'assistenza educativo domiciliare così da consentire un miglioramento dei rapporti tra il ### ed i figli minori; si disponeva, poi, che i ### di ### avrebbero dovuto curare l'attivazione di percorsi di sostegno dei minori presso il ### locale, con particolare riferimento al figlio maggiore, ### veniva poi richiesta l'acquisizione di tutti i provvedimenti adottati dal PM, dal GIP e dal Tribunale penale relativamente alla posizione del ### personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti.  ### incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. 
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve pertanto riguardare le ulteriori questioni sollevate nel corso del presente giudizio. 
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il ### di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016), gravando, inoltre, sulla parte che deduce il compimento di condotte trasgressive agli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge, il relativo onere probatorio. 
Orbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di addebito appare fondata. 
Dalla documentazione depositata in atti e considerando gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, può dirsi provato quanto dedotto da parte ricorrente. 
Con riguardo agli atti istruttori di rilievo riguardanti la indicata domanda deve segnalarsi: a) l'ordine di protezione emesso (in RG n. 2172/2020) da questo Tribunale in data ### a tutela della ricorrente a causa delle gravi condotte violente e minacciose già emerse ed accertate nel corso di quel giudizio, condotte poste in essere dal ### in danno del coniuge; b) i messaggi di whatsAPP in cui il ### rivolgeva alla moglie espressioni particolarmente violente ed offensive (“tanto io prendo euro 1500 euro al mese e non ti do una lira…voi donne sempre a fa le zoccole….vedrai se ti faccio a pezzi avoi a cercare tua madre, 28.6.2020 all, 5 ricorso introduttivo); c) le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio che confermano i comportamenti offensivi e violenti posti in essere dal resistente in danno della moglie (udienza 30.3.2023 teste ### V., in quel periodo lavoravamo insieme e durante il giorno è capitato varie volte che avesse perdite di sangue dal naso. …### mi ha raccontato i dettagli della violenza….aveva un appuntamento con me in quella occasione e mi ha chiamato per avvisarmi che non poteva venire perché il marito l'aveva chiusa dentro casa” teste ### udienza 10.10.2023: “io ho assistito al parto, il ### non c'era. E' venuto solo una volta a trovare la moglie e il figlio in ospedale…mia figlia si è trasferita da me in conseguenza di questi comportamenti del marito…quando discutevano lui alzava sempre i toni e diceva queste cose (ndr frasi del seguente tenore anche alla presenza dei bambini: “sei una zoccola...anziché andare a lavoro vai a scopare in giro…tanto lo so che hai un altro...”). Io a volte intervenivo e dicevo di non dirle soprattutto in presenza dei bambini. […] le ho consigliato di venire da me perché avevo paura che la situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] ### sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! ### ti sei messa quella maglietta?”; “### hai guardato quel passante in quel modo?”; “### esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. ### minacciava perentoriamente la moglie di non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il ### e anche a loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. 
Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del ### del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). 
Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti del coniuge costituiscono comportamenti talmente esecrabili ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione, il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al ### Del pari, il compimento da parte del resistente delle illecite condotte di cui si è finora detto, poste in essere non soltanto in danno del coniuge, ma anche in presenza dei minori, costituisce circostanza, di per sé idonea a legittimare l'affidamento dei minori nella modalità esclusiva per come già stabilita all'esito dell'udienza presidenziale, confermandosi inoltre le modalità degli incontri padre/figli. 
Quanto a tali incontri, il Tribunale in data ### aveva disposto che le parti avrebbero dovuto attivare un “percorso di sostegno alla genitorialità nel più breve tempo possibile, incaricando i ### sociali di chiederne l'attivazione presso il ### territorialmente competente” e che decorsi due mesi dall'inizio di tale percorso, i ### nell'ipotesi in cui non si fossero manifestate criticità, “avrebbero provveduto a calendarizzare “incontri liberi del padre con i minori della durata di un pomeriggio fino all'ora di cena per due pomeriggi”. 
A fronte di tali determinazioni i ### nella relazione del 18.12.2024 hanno comunicato che l'indicato percorso non era stato iniziato dalle parti. 
Per tali ragioni deve essere confermato il provvedimenti emessi nel corso del processo, in data ### con il quale di stabiliva “la sostituzione degli incontri protetti con l'assistenza educativo domiciliare al fine di consentire il miglioramento dei rapporti fra il ### e i figli, demandandone l'organizzazione e calendarizzazione ai ### di Sutri” i quali, per il futuro, comunicheranno eventuali criticità direttamente al PM non disponendo più questo ufficio del relativo fascicolo. 
In merito al mantenimento dei figli, come è noto, lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità, sulla base, inoltre, dei seguenti parametri: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno 9 e 6 anni, con esigenze tipiche di quelle legate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono il resistente percepire uno reddito mensile di circa 1.400,00 euro (il ### ha rappresentato di percepire per il lavoro part-time presso una frutteria di ### la retribuzione mensile di €. 700,00. Tale circostanza risulta contraddetta dalla relazione del 18.12.2023 dei ### ai cui componenti lo stesso dichiarava di lavorare come autista per una ditta di trasporti “percependo circa 1440/1600”, oltre che dagli estratti conto depositati in data ###, da cui si evincono pagamenti mensile tra i 1.300 € ed i 1.500 euro. Inoltre le stesse comunicazioni whatsApp in precedenza riportate, nel corso delle quali il ### riferiva di uno stipendio mensile di euro 1500,00 non appaiono aderenti alle sue deduzioni su tale aspetto. La ricorrente da parte sua, che oggi lavora part-time proprio per supportare le attività dei figli, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.000, corrisponde rate mensili per le rate di un finanziamento di € 17.000,00 acceso per la famiglia ma ancora non estinto, provvede al pagamento di un ingiunzione di pagamento del Comune di ### relativa alla quota di mensa scolastica del figlio ### relativa all'anno 2020, per la quale alcun contributo v'è stato da parte del ### Parte istante ha dato conto di ulteriori ingiunzioni di pagamento per le annualità 2021 e 2022 stesso tributo, che la stessa ha riferito di non riuscire a corrispondere; c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. 
Alla luce di tali circostanze appare, quindi, legittimo confermare quanto già stabilito dal Tribunale nei provvedimenti provvisori ed urgenti, euro 500,00 al mese, (250,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Per tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti finora indicati. 
All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistete al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: valore indeterminabile complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi) P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. ### la separazione personale tra ### e #### con addebito nei confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a ### (N. 3, P. I, Anno 2015), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune; 2. Assegna la casa coniugale sita in ### n.11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3. Dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori; 4. ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali; 5. Conferma l'assistenza educativa familiare già in atto, demandandone l'organizzazione degli incontri e la calendarizzazione ai ### di ### 6. Dispone che i ### di ### comunichino eventuali criticità al PM presso questo Tribunale; 7. ### al pagamento delle spese processuali del presente in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre ### CPA e 15 Spese generali 8. Dispone la trasmissione della presente decisione ai ### di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/02/2025 ### est. 
Dr.

causa n. 1331/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Turco Eugenio Maria Camillo

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