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N. ### N. ###. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - ###, in persona del dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. #### dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente TRA ### S.R.L. (c.f. e p.IVA ###; con sede ###via ### n. 26), in persona del legale rappresentante, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.to ### D'### del ### di ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione, ### E ### S.R.L. (c.f. e p.IVA ###; con sede ###viale ### n. 209), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 13, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, E ### S.P.A. (c.f. ###; con sede ###piazza ### n. 156), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###viale di ### n. 15, presso lo studio dell'avv.to ### e dell'avv.to ### che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, E ### S.R.L. unipersonale (c.f. e p.IVA ###; con sede ###via ### n. 80), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 10 A n. 2, presso lo studio dell'avv.to ### rappresentata e difesa dallo stesso e dall'avv.to ### del ### di ### il primo in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e il secondo in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, ###.G.A. ### S.R.L. (p. Iva ###; con sede ###viale ### n. 2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 21, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta, ### OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.; in via subordinata risarcimento danni. CONCLUSIONI: per l'attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to D'### richiama le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione …”; per la convenuta ### S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta …”; per la convenuta ### S.p.a. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### insiste, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate nella memoria depositata in data ###, nel merito precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta …”; per la convenuta ### S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, come precisate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”; per la convenuta S.G.A. S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### conclude come da conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, come confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”. ### atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute ### S.r.l. (prima cedente), ### S.p.a. (banca mutuante), ### S.r.l. unipersonale (cessionaria e successiva cedente) e S.G.A. ### S.r.l. (seconda cessionaria), l'attrice ### S.r.l. allegava che era creditrice della ### S.r.l. (attualmente denominata ### S.r.l. e già Xilo 1960 S.r.l.) della complessiva somma di € 900.000,00, per il cui riconoscimento e recupero aveva incardinato apposito giudizio davanti al Tribunale di ### (n. 62058/2020 R.G., X sezione civile); che il predetto credito originava da un contratto preliminare di compravendita, con sottoscrizioni autenticate dal notaio ### di ### (### n. 45689; Racc. n. 5574) del 27/11/2012, registrato presso l'### delle ### di ### 5 il ### al n. 22.319 e trascritto presso la ### dei ### di ### 1 il ### (R.G. 124.615; R.P. 90.440) nonché da un collegato contratto preliminare di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto il ### e registrato il ###, al n. 22.140, ed era costituito dai versamenti eseguiti tra il 2012 e il 2013 in favore della ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) in esecuzione dei menzionati contratti preliminari; che il predetto contratto preliminare di compravendita aveva ad oggetto un locale ad uso negozio, sito a ### in via ### n. 34/A, posto al piano seminterrato, della superficie di 1.467 metri quadri, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; che in data ###, con atto di compravendita a rogito notaio ### di ### (### 83.866; Racc. 35.942), trascritto presso la ### dei ### il ### (R.G. 78.002; R.P. 52.050) la ### S.r.l. aveva venduto alla ### S.r.l. unipersonale il predetto locale ad uso negozio; che, ai fini della proposta revocatoria, andavano rilevati sia i rapporti parentali fra i soci della venditrice e il socio unico e legale rappresentante dell'acquirente, come meglio indicato in citazione, sia le anomalie nella vendita, atteso che con la vendita del 28/6/2017 l'acquirente, entrata in pari data nel pieno possesso dell'immobile, si era obbligata a pagare, in favore della venditrice, la complessiva somma di € 2.000.000,00, di cui € 70.000,00 a mezzo di assegno bancario e senza riserva del buon fine e con rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale a garanzia del buon esito, benché l'immobile compravenduto fosse ancora gravato da tre formalità pregiudizievoli, rappresentate da un'ipoteca volontaria di £ 3.400.000.000, a garanzia di pregresso mutuo contratto dalla venditrice; da un pignoramento immobiliare ancora pendente e non dichiarato estinto dal Giudice dell'### dalla trascrizione del sopra menzionato contratto preliminare di compravendita del 27/11/2012, peraltro con scadenza successivamente prorogata, formalità ben note alla parte acquirente, in tal senso resa edotta dal notaio dei conseguenti rischi; che inoltre il prezzo di compravendita era chiaramente inferiore ai valori medi del mercato immobiliare che, secondo la ### del ### dell'### delle ### per la zona di riferimento, nel primo semestre del 2017, oscillava tra un minimo di € 3.133.200,00 e un massimo di € 4.028.400,00, a fronte del prezzo convenuto di 2 milioni di euro; che sempre in data ###, con successivo atto di mutuo fondiario, a rogito del medesimo notaio ### di ### (### 83.867; Racc. 35.943), l'acquirente ### S.r.l. unipersonale aveva contratto con la ### S.p.a. un mutuo di € 1.600.000,00 della durata di 15 anni, finalizzato al pagamento di una parte del prezzo della predetta compravendita; che in data ###, a garanzia del finanziamento, sull'immobile compravenduto era stata iscritta ipoteca volontaria del valore di € 3.200.000,00 in favore di ### S.p.a., presso la ### dei ### (RG n. 78.005; RP n. 14.453); che la particolarità della costituzione di tale garanzia era data non solo dalle circostanze emergenti dall'atto di compravendita, ma anche dal fatto che nell'atto di vendita si dava atto che lo svincolo delle somme concesse a mutuo sarebbe intervenuto solo dopo il consolidamento dell'ipoteca e dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; che peraltro ciò non era avvenuto, atteso che la formalità pregiudizievole, rappresentata dal pignoramento immobiliare, era stata cancellata molto tempo dopo l'effettiva erogazione delle somme, e precisamente solo in data ###, con annotazione distinta con il 7388; che in data ###, a meno di un anno dall'acquisto, l'acquirente ### S.r.l. unipersonale aveva alienato il magazzino di via ### alla S.G.A. ### S.r.l. al prezzo complessivo di € 2.950.000,00, superiore di € 950.000,00 rispetto a quello a cui la venditrice lo aveva acquistato dieci mesi prima, ma ugualmente inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento; che, come emergeva dall'atto di compravendita, già in data ### la società venditrice aveva comunicato alla conduttrice dell'immobile ### S.r.l., ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, l'intenzione di vendere l'immobile; che la conduttrice aveva risposto negativamente; che la vendita era avvenuta in data ### a rogito notaio ### di ### (### n. 6196; Racc. n. 3745), registrato l'11/5/2018 e trascritto in ### l'11/5/2018 (R.G. 53.915; R.P. 38.168); che ai fini della proposta domanda revocatoria assumevano rilievo le seguenti circostanze: prezzo di compravendita superiore di 1/3 rispetto a quello asseritamente pagato dalla società venditrice solo dieci mesi prima; prezzo di compravendita inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento, pubblicati dall'### delle ### estrema rapidità della rivendita, atteso che l'affare era già stato perfezionato a dicembre 2017, attesa la comunicazione del 3/1/2018 rivolta al conduttore per l'esercizio del diritto di prelazione; persistenza di una formalità pregiudizievole, ossia un precedente pignoramento immobiliare, rispetto alla quale nessuna ostensione documentale era avvenuta o era stata riportata nell'atto di acquisto, essendosi l'acquirente semplicemente accontentata della mera dichiarazione e garanzia della parte venditrice dell'imminente cancellazione della formalità; la completa assenza nell'atto di compravendita di ogni riferimento alla vicenda della trascrizione del preliminare del 2012, peraltro caratterizzata dall'annotazione di proroga della scadenza, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole non per l'effetto prenotativo conseguente alla trascrizione, ormai scaduto, ma per l'astratto pericolo di un'azione giudiziale del promittente acquirente, soprattutto in mancanza di una formale annotazione di risoluzione; la persistenza della precedente ipoteca iscritta in occasione della compravendita del 2017 e, soprattutto, l'accollo del mutuo precedentemente contratto dalla venditrice, definito liberatorio per l'accollato, ma senza alcuna garanzia di detto effetto liberatorio, attesa l'assenza di una manifestazione di consenso da parte della banca accollataria; che il doppio trasferimento immobiliare avvenuto nel 2017 e nel 2018 nonché l'iscrizione ipotecaria avvenuta contestualmente alla prima compravendita ledevano gli interessi di essa attrice, che aveva interesse alla dichiarazione, ex art. 2901 c.c., dell'inefficacia nei propri confronti degli atti di compravendita e dell'iscrizione ipotecaria, ricorrendone i presupposti di legge, al fine di preservare pro futuro le proprie ragioni creditorie nei confronti della debitrice ### S.r.l. (attualmente appunto ### S.r.l. e già Xilo 1960 S.r.l.); che in subordine, nel caso di accertata assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto nei confronti della terza acquirente S.G.A. ### S.r.l., aveva comunque interesse ad agire in via risarcitoria nei confronti della ### S.r.l. unipersonale, attesa la partecipazione fraudolenta di quest'ultima alla manovra dismissiva del patrimonio immobiliare da parte della debitrice ### S.r.l.. Tanto premesso, svolte ulteriori deduzioni in diritto, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria con riferimento: all'atto di compravendita in data 28 giugno 2017, formalizzato innanzi al #### n. 83.866 e Racc. 35.942, trascritto presso l'### delle #### di ### Territorio, ### di ### di ### 1, il 4 luglio 2017, col n. 78.002 di Reg. Gen. e il n. 52.050 di Reg. Part., sottoscritto tra la ### S.r.l. e la ### S.R.L. unipersonale, avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; all'atto di compravendita in data 4 maggio 2018, a rogito notar ### di #### n. 6196, Racc. 3745, trascritto presso l'### delle #### di #### di ### di Roma1, l'11 maggio 2018, al n. 53.915 di Reg.
Gen. e n. 38.168 di Reg. Part., sottoscritto tra la ### S.R.L. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l., avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; all'ipoteca volontaria costituita in data 28 giugno 2017, a garanzia di mutuo fondiario formalizzato innanzi al ### di #### n. 83.867 e Racc. n. 35.943, tra la ### S.R.L. unipersonale e la banca ### S.p.a., iscritta presso l'### delle #### di #### di ### di Roma1, il 4 luglio 2017, distinta col n. 78.005 di Reg. Gen. e il n. 14.453 di Reg. Part., avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3. 2) per l'effetto, dichiarare ex art. 2901 cod. civ., la revoca e comunque l'inefficacia dei predetti vincoli negoziali di alienazione e di costituzione della garanzia reale, aventi tutti ad oggetto il sopra descritto bene immobile, nei confronti de ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di revocatoria nei confronti della S.G.A. ### S.r.l., previo accertamento dell'illecito consumato dalla ### S.r.l. unipersonale, così come individuato nella precedente narrativa, pronunciare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti di quest'ultima società, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, il cui accertamento concreto sul quantum verrà azionato in via separata; 4) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ### dei ### con esenzione da qualsivoglia responsabilità; 5) condannare, in via solidale, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 28/7/2021 era disposto il differimento di udienza dal 25/10/2021, indicata in citazione, al 2/11/2021.
Si costituiva in giudizio la convenuta ### S.r.l. (attualmente in liquidazione: cfr. doc. 39 di parte attrice) che, sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva e contestata comunque la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertato il radicale difetto di legittimazione, dichiarare l'inammissibilità dell'azione revocatoria promossa; b) nel merito, accertata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., rigettare la domanda spiegata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto; c) condannare ### S.r.l. all'integrale rifusione delle spese di lite”. Al riguardo la convenuta, richiamato il contratto preliminare di compravendita del 27/11/2022 del locale commerciale di via ### con la ### S.r.l. e richiamato altresì l'avvenuto recesso dal contratto in data ### con ritenzione della caparra per inadempimento della promissaria acquirente ### S.r.l., allegava che, sebbene il rapporto contrattuale fosse intercorso con la predetta ### S.r.l., il versamento di € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria era stato effettuato dall'odierna attrice ### S.r.l., senza che fosse sorto alcun rapporto contrattuale diretto fra essa convenuta (all'epoca ### S.r.l.) e l'odierna attrice, in assenza di alcuna pattuizione o di cessione del contratto o ancora di formale e opponibile electio amici; che pertanto l'attrice difettava di legittimazione attiva; che, stante il fallimento dell'operazione di compravendita avviata nel 2012 con la ### S.r.l., decorso inutilmente non solo il termine finale previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, ma anche il termine di tre anni dalla trascrizione dello stesso nei ### essa convenuta si era trovata nell'impossibilità di onorare il pagamento del mutuo ipotecario concesso per l'acquisto del locale commerciale di via ### n. 34/A, che invero era stato sottoposto a pignoramento da parte di ### S.p.a. (RGE 2008/2016 davanti al Tribunale di ###; che, avendo ancora l'intenzione di vendere l'immobile, anche al fine di risanare l'esposizione debitoria nei confronti di ### S.p.a., aveva proposto alla ### S.r.l., società che si occupava sin dal 1991 della compravendita e della locazione di immobili ad uso commerciale, di acquistare il locale di via ### dando regolarmente atto delle formalità gravanti sull'immobile, costituite da un'ipoteca iscritta per ### 3.400.000.000 in data ### al n. 5480, a garanzia di un mutuo di ### 1.700.000.000 concesso alla ### di ### e figli, nonché dal pignoramento immobiliare trascritto in data ### al n. 97397, a favore di ### S.p.a.; che non vi era traccia della trascrizione del contratto preliminare che pure era stato regolarmente trascritto, in ragione del fatto che era abbondantemente scaduto il termine triennale previsto ex lege ai sensi dell'art. 2645 bis comma 3, c.c.; che, grazie alla vendita dell'immobile alla ### S.r.l., essa convenuta aveva ricavato un vantaggio considerevole in termini economici, avendo da un lato azzerato la propria esposizione debitoria nei confronti di ### S.p.a. e, dall'altro, scongiurato la vendita all'incanto del bene che avrebbe determinato un forte deprezzamento dell'immobile; che non si comprendeva quale fosse il pregiudizio lamentato dall'attrice, posto che, in assenza dell'atto di compravendita impugnato, l'immobile sarebbe stato comunque espropriato e l'attrice avrebbe comunque perso la garanzia del preteso credito, anche in considerazione del fatto che non sussisteva alcuna trascrizione opponibile alla procedura esecutiva; che, oltre appunto alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, non sussistevano i presupposti per la revocatoria.
Si costituiva in giudizio la convenuta ### S.p.a. che, sollevata eccezione di improcedibilità e avanzata richiesta di sospensione del processo, contestava comunque nel merito la domanda attrice e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “… si chiede che l'###mo Tribunale adito ### dichiarare improcedibili le domande attrici; in ogni caso, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello - richiamato in citazioneattualmente pendente dinanzi all'###mo Tribunale adito ed avente RG. 62058/2020; nel merito, dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate, in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari. …”. Al riguardo la convenuta ### S.p.a. allegava che l'azione revocatoria ordinaria “a cascata” promossa ex art. 2901 c.c. nei confronti di essa convenuta, che aveva concesso il mutuo, garantito ipotecariamente, in favore del soggetto il cui atto di acquisto, concluso col debitore, formava oggetto di domanda di revocatoria, presupponeva la prova della mala fede del terzo, ossia di essa banca mutuante, intesa come piena e concreta conoscenza da parte sua della revocabilità del primo atto, di cui il proprio dante causa (nel caso di specie, appunto, la ### S.r.l.) si era avvantaggiato; che l'attrice non aveva neppure tentato di allegare né, tantomeno, di provare la mala fede di essa convenuta.
Si costituiva in giudizio anche la convenuta ### S.r.l. unipersonale che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta (‘### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, rilevare il radicale difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla soc. ### a r.l.; b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; c) condannare la soc. ### a r.l. al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; d) condannare l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite'), come precisate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, rilevare il radicale difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla soc. ### a r.l.; b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; c) condannare la soc. ### a r.l. al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; d) condannare l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite; e) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla S.G.A. S.r.l. in quanto infondata è la domanda principale spiegata che ne costituirebbe necessario presupposto”. Al riguardo la convenuta, richiamate le vicende contrattuali fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l. a margine del contratto preliminare del 27/11/2012 e il recesso operato dalla ### S.r.l. (promittente venditrice), allegava che a distanza di cinque anni dalla stipula del preliminare, senza che fosse intervenuta alcuna richiesta, domanda o contestazione successiva alla dichiarazione unilaterale di recesso, la ### S.r.l. aveva venduto ad essa convenuta il medesimo immobile, nelle more assoggettato a procedura esecutiva dalla ### S.p.a.; che tale circostanza, ben nota all'attrice, era indicativa della radicale carenza di interesse ad agire della stessa, atteso che l'immobile, all'esito della procedura esecutiva, sarebbe stato comunque alienato e quindi sarebbe fuoriuscito dall'asse patrimoniale della pretesa debitrice; che invece proprio l'atto di compravendita impugnato aveva consentito il raggiungimento di un accordo transattivo con la ### S.p.a., in virtù del quale il debito complessivo era stato stralciato, consentendo a ### S.r.l. di incassare un prezzo maggiore di quello che avrebbe ricavato dalla vendita all'incanto, al netto del pagamento integrale del creditore e delle spese di procedura; che pertanto non sussisteva il c.d. eventus damni, come pure non sussisteva il requisito soggettivo, atteso che essa convenuta e, per essa, il proprio legale rappresentante non avrebbe comunque potuto essere a conoscenza di una pretesa creditoria mai avanzata neppure nei confronti del presunto debitore e neppure risultante dai registri immobiliari.
Si costituiva in giudizio pure la convenuta S.G.A. ### S.r.l. che, sollevate eccezioni preliminari e contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attrice per carenza di legittimazione attiva e titolarità del presunto credito in capo alla attrice; 2. Sempre in via preliminare, in ogni caso, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello recante n. R.G. 62058/2020, richiamato in atto di citazione, e pendente avanti a codesto Tribunale, 10^ ###. Perinelli; 3. Nel merito, in ogni caso, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, generica e pretestuosa, e comunque non provata per tutti i motivi indicati in narrativa. 4.
Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c.; 5. In subordine ed in via riconvenzionale trasversale, per mero scrupolo difensivo, nella denegata, e davvero non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, si chiede che il Tribunale adito ### condannare la società ### S.r.l., unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore della S.G.A. ### S.r.l. delle somme dalla S.G.A. ### S.r.l. versate per l'acquisto dell'immobile e di cui all'### n. 6196 Racc. n. 3745, e pari ad ### 2.950.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 4.05.2018 al saldo. Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dalla S.G.A. ### S.r.l. 6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Al riguardo la convenuta, richiamate le vicende del rapporto contrattuale fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l. per come riferite dalle altre parti, essendo del tutto estranea al rapporto stesso, e richiamata l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per come sollevata dalle altre parti, allegava che in ogni caso la domanda revocatoria azionata era infondata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento a fronte dell'assoluta buona fede di essa convenuta, subacquirente dell'immobile in questione, del tutto estranea sia alle vicende che avevano interessato la ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) e la ### S.r.l. sia a quelle relative alla stipula dell'atto di compravendita del 2017 tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., dante causa di essa convenuta; che non sussistevano né sussistono né era sussistiti rapporti tra essa convenuta e le altre società citate in giudizio; che l'atto di compravendita del 2018 tra la ### S.r.l. ed essa convenuta era privo di qualsivoglia vizio che poteva inficiarne la validità, stante la terzietà di essa subacquirente, la regolarità dell'attività svolta, la propria palese buona fede, la congruità del prezzo di acquisto del bene e la regolarità dell'accollo del mutuo; che inoltre essa convenuta non poteva conoscere in alcun modo l'esistenza delle asserite ragioni di credito in favore della ### S.r.l. e/o a favore di qualsiasi altra società; che il proprio acquisto era avvenuto a distanza di oltre cinque anni dalla stipula e dalla trascrizione (nel 2012) dei preliminari richiamati dall'attrice e dalla proroga del termine per rogitare nonché dalla perdita di efficacia di tali trascrizioni; che del resto neanche i notai roganti -il notaio ### nell'atto del 2018 e prima ancora il notaio ### nel rogito del 2017 e nella ### in attiavevano fatto riferimento alle trascrizioni del 2012 né avrebbero dovuto o potuto farvi riferimento, stante l'intervenuta inefficacia ex lege delle predette trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 bis, comma 3, c.c.; che non andava neanche dimenticato che l'attrice, asserita creditrice di un'ingente somma di denaro, era rimasta inerte, così come la ### S.r.l., per oltre otto anni dalla stipula dei contratti preliminari; che non sussistevano i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda revocatoria; che in subordine sussistevano i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale incrociata nei confronti della propria dante causa.
All'udienza del 2/11/2021, comparsi i procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 28/3/2022; era inoltre disposto che tutte le questioni preliminari erano da rimettere al merito.
Con decreto 17/2/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni, che la predetta udienza del 28/3/2022 si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni prima per deposito di note scritte.
All'udienza del 28/3/2022, svolta con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, si dava atto che nelle note le parti avevano insistito nelle rispettive istanze e che la causa era matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria; era disposto rinvio all'udienza del 9/1/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9/1/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe ed erano assegnati i richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### di improcedibilità è infondata, in quanto si verte in materia revocatoria -l'azione revocatoria ha pacificamente natura personale-, a nulla rilevando che l'oggetto della domanda siano atti dispositivi di bene immobile. 2. La domanda attrice è infondata e va rigettata. 3. Richiamato quanto esposto e alla luce della documentazione allegata, è qui sufficiente rilevare che l'attrice ha instato per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dei due atti di compravendita perfezionati nel 2017 fra la ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) e la ### S.r.l. unipersonale e nel 2018 fra la medesima ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l. nonché dell'ipoteca contestuale alla prima compravendita, rilasciata a garanzia del mutuo concesso alla ### S.r.l. unipersonale da ### S.p.a.. 4. Per necessaria organicità espositiva, appare opportuno un breve inquadramento dogmatico per poi procedere all'esame della domanda revocatoria, proposta in via principale: salvo diversa esigenza, si farà sempre riferimento alla ### S.r.l., dando per presupposto che l'atto di compravendita del 2017 così come il preteso credito dell'attrice riguardano la ### S.r.l., poi appunto denominata ### S.r.l. e medio tempore ### 1960 S.r.l.. 5. Orbene, in base all'art. 2901 c.c., è previsto, per quanto di interesse, che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione” (comma 1) e che “### dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” (comma 4). 6. In rito si osserva che il contraddittorio è integro, in quanto, con riferimento alla prima vendita, oltre alla venditrice e pretesa debitrice ### S.r.l. è stata citata in giudizio anche l'acquirente ### S.r.l. unipersonale e, con riferimento alla seconda vendita, oltre alla venditrice ### S.r.l. unipersonale è stata citata in giudizio la S.G.A. ### S.r.l., subacquirente; analogamente è stata citata in giudizio, oltre appunto alla mutuataria ### S.r.l. unipersonale, anche la banca mutuante ### S.p.a., a favore della quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo fondiario erogato. 7. Al riguardo è pacifico che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore ### e il terzo ###, in quanto -come discorso di carattere generalel'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato (art. 2902, comma 1, c.c.), l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, c.c.) e inoltre, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito dell'evizione della cosa), comporta nei confronti del debitore l'accertamento del credito del soggetto agente e dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla revocatoria ordinaria (cfr. Cass. 8952/2000). 8. Prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti del debitore, autore dell'atto di disposizione patrimoniale. 8.1 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011), propende per una nozione molto ampia di ‘diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/2003; Cass. 11471/2003; 9349/2002; Cass. 7484/2001): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; 5359/2009; Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecitocon il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. 20002/2008). 8.2 Addirittura, come detto, neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione, né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 17257/2013; Cass. 2673/2016; 3369/2019; Cass. 4212/2020). 8.3 In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi -da un latoanche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore e -dall'altrole ragioni creditorie prescindono dall'esistenza o meno di titolo esecutivo con riferimento alla data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale in contestazione. 9. Nel caso di specie, dato atto di quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è sufficiente rilevare che l'attrice ha fornito adeguata prova di ragioni di credito vantate nei confronti della ### S.r.l.. 10. Si prende atto che in citazione l'attrice aveva richiamato il pendente giudizio n. 62058/2020 r.g, poi definito nel corso del giudizio con sentenza n. 16839/2023 ( doc. 37 di parte attrice), e pertanto non meramente pretestuose appaiono le ragioni creditorie prospettate dall'attrice. 10.1 Si prende altresì atto che dalla ### S.r.l. è stato preannunciato appello avverso la predetta sentenza, asseritamente errata nella parte relativa alla condanna restitutoria, ma -allo statonon è immeritevole di positiva considerazione la deduzione attorea sull'esistenza di ragioni di credito nei confronti della medesima ### S.r.l.. 11. Va conseguentemente rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del presente processo, in attesa del passaggio in giudicato della statuizione sul preteso credito dell'attrice. 12. Accertata la legittimazione dell'attrice, si osserva che entrambi gli atti di disposizione patrimoniale sono atti a titolo oneroso sia formalmente sia sostanzialmente e non è necessario soffermarsi oltre sul punto. 13. In tale contesto, con riferimento alla prima vendita del 2017, è poi necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo, se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso -si inizia dal debitoreè necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è invece necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis). 13.1 E' intuitivo che nel caso di contratto di cui sia parte una società di capitali l'elemento soggettivo deve essere esaminato con riguardo al suo legale rappresentante (cfr. art. 1391 c.c.). 13.2 Dunque, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010; Cass. 5072/2009), nel caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia la consapevolezza della lesione (la già ricordata scientia fraudis), nell'ipotesi appunto di atto dispositivo successivo al sorgere del credito. 13.3 ### della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006). 14. Nel caso di specie, tenuto conto del momento in cui è sorta la ragione di credito, si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, e 2, prima parte, c.c.; quindi -come dettoè sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore …” e inoltre che “… il terzo fosse consapevole del pregiudizio …”. 15. Per quanto riguarda il profilo soggettivo della c.d. scientia fraudis in capo al terzo cessionario, si deve verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr. 7452/2000; Cass. 1068/2007; Cass. 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il cessionario fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole dell'idoneità dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. 16825/2013) e cioè se fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso la cessione, il cedente veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. citata Cass. 3676/2011). 15.1 Non è invece necessario fornire la prova né della conoscenza specifica da parte del terzo del credito, a tutela del quale si agisce in revocatoria (cfr. 10623/2010), né della collusione fra debitore e terzo (cfr. Cass. 1068/2007) né della conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore ovvero dell'intenzione fraudolenta del debitore stesso (cfr. Cass. 11518/1995; 13343/2015). 15.2 ### della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe - come dettosul creditore agente. 15.3 Pertanto, anche ricorrendo a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, p.es. da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso ovvero da rapporti sociali (qualità di socio o di amministratore, ecc.), che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali o societarie dell'una da parte dell'altra parte, ovvero, a livello oggettivo, p.es. dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere. 15.4 Si tratta quindi di verificare, caso per caso, se possano ritenersi sussistenti in concreto questi ordinari elementi fattuali, da cui trarre presunzioni sufficienti a valorizzare la posizione del terzo acquirente e a far presumere, complessivamente intesi, la ricorrenza della scientia fraudis in capo al terzo. 16. Con specifico riferimento all'ipotesi della successiva vendita, richiamata la disposizione di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., si osserva che pacificamente l'atto di disposizione patrimoniale del 2018 (cfr. doc. 26 di parte attrice: nota dell'11/5/2018) è di sicuro stato trascritto prima di qualsiasi ### trascrizione dell'atto di citazione che qui ci occupa, atteso che l'atto di citazione è del 2021: non risulta in atti la data della trascrizione dell'atto di citazione, che comunque non potrebbe essere anteriore al 2021. 17. Va poi ricordato che nel caso di vendite successive è necessario allegare e provare, da parte del creditore, anche ricorrendo a presunzioni, che per le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto non sussisteva il ragionevole affidamento incolpevole del subacquirente e che pertanto lo stesso fosse consapevole o potesse ragionevolmente essere consapevole della revocabilità del primo o comunque del precedente atto di vendita: anche in questo caso possono assumere rilievo i rapporti familiari o parentali fra le parti, l'abnormità dell'atto di acquisto; la vicinanza temporale fra l'acquisto e la successiva rivendita, ecc., atti a provare, anche in via di presunzione, la consapevolezza, in capo al subacquirente, della revocabilità dell'atto di acquisto in favore del proprio dante causa. 17.1 Dunque il subacquirente non subisce gli effetti della revocatoria dell'atto a monte, se abbia acquistato a titolo oneroso e se fosse in buona fede al momento dell'atto, ossia ignorasse in buona fede la revocabilità dell'atto anteriore (cfr. 1941/1993: “Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoriaessere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub - acquirente”). 18. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura oggettiva, è la verifica dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale; al riguardo si rammenta che per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato. 18.1 In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultimeda rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 26310/2021). 18.2 Al riguardo va poi ricordato, come discorso di carattere generale, che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di danno, attesa la meno agevole aggredibilità del denaro stesso (cfr. 7262/2000; Cass. 1896/2012). 18.3 In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale ( Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015). 18.4 In ordine al dato temporale da prendere in considerazione, ai fini della valutazione di detto elemento oggettivo, va altresì ribadito che la sussistenza del pregiudizio deve essere considerata con riferimento al momento storico del compimento dell'atto dispositivo in contestazione, risultando irrilevanti eventuali successive e autonome vicende patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 23743/2011; Cass. 3538/2019). 19. Chiusa questa parentesi e tornando al caso che qui ci occupa, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che, infondata la domanda revocatoria nei confronti dell'atto del 2018, l'attrice non ha interesse all'accertamento della revocatoria della prima vendita del 2017 e dell'atto di costituzione della garanzia ipotecaria. 20. Con riferimento all'atto del 2018, atto di disposizione patrimoniale sicuramente a titolo oneroso e altrettanto sicuramente trascritto prima della ### trascrizione della domanda revocatoria, non risulta infatti la mala fede del terzo subacquirente S.G.A. ### S.r.l., rectius del proprio legale rappresentante, non emergendo in alcun modo detta condizione psicologica, in difetto di conferente prova anche presuntiva da parte dell'attrice. 20.1 Dunque l'attrice non ha interesse all'accertamento della revocabilità del primo atto di vendita del 2017, in quanto non è comunque accoglibile la domanda con riferimento all'atto a valle del 2018. 21. Con riferimento al profilo della prova della malafede del subacquirente vanno applicate le regole ordinarie in tema di revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe su chi agisce, che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione (art. 2697 c.c.), l'onere di fornire la prova della suddetta mala fede, che si individua appunto nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra l'originario venditore/debitore e il proprio dante causa era revocabile; quindi la buona fede si presume, salva la prova contraria che deve essere fornita da parte di chi agisce in revocatoria, 22. Al riguardo valgono le seguenti regole. 22.1 Poiché presupposto dell'azione verso il subacquirente è l'inefficacia del primo atto che è all'origine della catena dei trasferimenti, questa inefficacia deve essere accertata, eventualmente anche in via incidentale; l'atto di acquisto del subacquirente deve essere a titolo oneroso, in quanto alcuna tutela viene assicurata nel caso di successiva vendita a titolo gratuito; l'inefficacia dell'acquisto da parte del subacquirente non dipende dalla propria autonoma revocabilità, ma dipende, alla luce dell'art. 2901, comma 4. c.c. dalla soggettiva situazione di mala fede del subacquirente con riferimento all'atto di acquisto del proprio dante causa; le condizioni di revocabilità previste dall'art. 2901, comma 1, c.c. rilevano in relazione al primo atto dispositivo compiuto dal debitore, mentre per i successivi atti della catena delle vendite va applicata la disciplina di cui al più volte citato art. 2901, comma 4, c.c.. 22.2 Per quanto riguarda in particolare la mala fede richiesta dalla legge, è stato precisato che mentre la scientia fraudis in capo al terzo consiste nella conoscenza o nella ragionevole conoscibilità che il debitore aveva contratto in presenza delle circostanze previste dall'art. 2901, comma, 1 c.c., nel caso di vendita successiva la mala fede del subacquirente deve essere intesa quale consapevolezza o ragionevole conoscibilità dei vizi di revocabilità dell'atto originario. 23. Nel caso di specie, come peraltro eccepito dalla stessa S.G.A. ### S.r.l., non risulta in alcun modo provato, in base a conferente allegazione e anche ricorrendo a presunzioni purché gravi, precise e concordanti, che la subacquirente fosse in mala fede al momento dell'acquisto e che pertanto fosse consapevole o quanto meno fosse ragionevolmente nella condizione di apprezzare positivamente la sussistenza dei presupposti legittimanti la revocabilità dell'atto di vendita del 2017 in favore della propria dante causa. 24. Sicuramente -come dettosi è al di fuori dell'eccezione costituita dagli effetti della trascrizione della domanda revocatoria, in quanto il contratto del 2018 è stato trascritto in data ### (cfr. doc. 26 di parte attrice: nota di trascrizione), mentre l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. è sicuramente successivo (2021) e conseguentemente anche la trascrizione, quand'anche eseguita, sarebbe successiva alla trascrizione del predetto contratto. 24.1 Il principio sulla rilevanza in ogni caso della trascrizione della domanda di revocazione (citato art. 2901, comma 4, c.c.) trova conferma in tema di trascrizione delle domande e, per quanto di interesse, nella disciplina di cui all'art. 2652 n. 5 c.c., ove infatti è previsto che “… la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. 25. Nell'atto di citazione si è fatto riferimento a pretesi elementi fattuali, che peraltro né autonomamente né valutati complessivamente consentono in alcun modo di apprezzare la mala fede della subacquirente nei termini precedentemente indicati. 26. In particolare in citazione è dato leggere che “… sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca anche in relazione alla seconda compravendita formalizzata nel maggio del 2018, giacché la S.G.A. ### S.r.l., al momento del trasferimento, era in mala fede, potendo perfettamente figurarsi l'astratta revocabilità del primo trasferimento, avvenuta solo 10 mesi prima …” (cfr. citazione a pag. 19); che “… sono già stat### mess### in rilievo le anomale circostanze emergenti e perfettamente conoscibili dalla S.G.A. ### S.r.l., ossia: un prezzo di acquisto superiore di ben 1/3 (€ 950.000,00) rispetto a quello asseritamente pagato dalla società venditrice solo 10 mesi prima; un prezzo di compravendita comunque inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento, pubblicati dall'### delle ### (cfr. doc. 28); la perfetta conoscibilità del rapporto di parentela esistente tra gli amministratori e soci delle due società che avevano compravenduto l'immobile nel 2017; i predetti elementi, letti insieme e, vieppiù, unitamente alla circostanza dell'immediatezza della vendita rispetto all'acquisto, erano perfettamente idonei a disvelare come la compravendita del 2017, fosse meramente fittizia e finalizzata a creare una barriera aggiuntiva rispetto a future aggressioni dei creditori; più ancora, la pendenza di una formalità pregiudizievole, quale quella di un precedente pignoramento immobiliare, rispetto al quale nessuna ostensione documentale veniva riferita nell'atto di compravendita, accontentandosi l'acquirente, incredibilmente, della mera dichiarazione della parte venditrice dell'imminente cancellazione della formalità (cfr. doc. 21, art. 4); la completa assenza nell'atto di ogni riferimento alla vicenda della trascrizione del preliminare del 2012, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole e perfettamente conoscibile attraverso la consultazione dei registri immobiliari, peraltro caratterizzata dall'annotazione di proroga della scadenza per la stipula (cfr. doc.ti 21 e 19); l'accollo del mutuo precedentemente contratto dalla venditrice, che le parti definivano come liberatorio, ma in assenza di qualsivoglia garanzia che ciò potesse realmente avvenire, attesa l'assenza di una manifestazione di consenso da parte della ### accollataria ( doc. 21, art. 6, let. b) …” e che “… ###evidenza, si tratta di elementi che depongono nel senso che la S.G.A. ### terza acquirente, fosse pienamente edotta del rischio di assoggettamento a revoca dell'atto di compravendita immediatamente precedente, concluso il 28 giugno 2017 …” (cfr. citazione a pagg. 21-22). 27. Premesso che nel contratto di compravendita del 2018 all'art. 4 vi era il riferimento all'acquisto del bene dalla ### S.r.l. del 28/6/2017 da parte della venditrice ### S.r.l. unipersonale, ma senza indicazione del prezzo di acquisto, che pertanto non risulta essere stato conosciuto dalla subacquirente, non assumono rilievo le deduzioni di parte attrice né in ordine all'accollo di mutuo e alla pretesa natura liberatoria dello stesso né in ordine alla mancata prova documentale della cancellazione del pignoramento, in quanto la mala fede va vista -come dettoin relazione alla revocabilità dell'originario atto di vendita fra il venditore/debitore e il primo acquirente, dante causa del subacquirente. 28. Si tratta di elementi fattuali che, in ipotesi, potrebbero in astratto riguardare la sicurezza del contratto del 2018, ma non riguardano in alcun modo la consapevolezza della revocabilità del contratto a monte del 2017. 29. Ad ogni buon conto, a confutazione delle deduzioni attoree, la convenuta ### S.r.l. ha prodotto, come proprio doc. 3, la comunicazione di ### S.p.a. del 3/5/2018 sulle condizioni dell'accollo liberatorio, mentre come proprio doc. 2 ha prodotto l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo del 2/8/2017 del GE dott. ### (rge 2008/2016) e ‘storico' del fascicolo con ultima indicazione, per quanto di interesse, di ‘2/8/2017 - ### trascrizione di pignoramento'. 30. Non rileva, in senso contrario, la deduzione dell'attrice sul fatto che la cancellazione della trascrizione del pignoramento sarebbe formalmente avvenuta solo in data ### con relativa annotazione con il n. 7388 appunto del 30/5/2018 (cfr. doc. 19 di parte attrice). 31. Sul punto in ogni caso assume rilievo, quanto alla deduzione dell'attrice sull'incidenza di detta trascrizione sulla libera circolazione degli immobili ( memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), il fatto che il pignoramento era stato eseguito e la relativa procedura esecutiva era stata attuata da ### S.p.a.; che risulta l'accordo transattivo con la banca pignorante per l'estinzione sia della procedura esecutiva sia di una serie di giudizi a latere e che il mutuo era proprio destinato ad estinguere quella posizione debitoria; quindi è intuitivo che la convenuta ### S.p.a. non avesse da temere alcunché dalla mera formale permanenza della trascrizione del pignoramento. 31.1 Lo stesso discorso vale per la predetta subacquirente S.G.A. ### S.r.l., atteso, a latere del fatto che anche nel primo atto di vendita del 28/6/2027 si era dato atto della rinuncia del creditore procedente al pignoramento (cfr. doc. 15 di parte attrice: art. 4), anche nel secondo atto di vendita del 2018, quello di cui è parte la subacquirente, si dava ulteriormente atto della dichiarazione di avvenuta estinzione del predetto procedimento esecutivo (cfr. doc. 21 di parte attrice: art. 4). 32. Di per sé, visto che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, non rileva che il legale rappresentante e socio della venditrice ### S.r.l. (### fosse imparentato con gli originari soci della ### S.n.c., poi ### S.r.l., poi ### 1960 S.r.l., poi ### S.r.l.. 33. In citazione, a pagg. 3 e 4, è dato leggere che “… a) la venditrice ### S.r.l. era ab origine una società in nome collettivo denominata ### S.r.l., la cui compagine sociale era costituita, tra l'altro: - dai soci e fratelli ### nato a ### 12 giugno 1937, e ### nato a ### il 22 ottobre 1934, entrambi amministratori e legali rappresentanti della società; - dai figli del #### ossia #### e ### (cfr. doc.ti 14 e 16). b) Il 23 aprile 1998, ### usciva dalla società alienando le proprie quote al fratello ### e ai tre nipoti, che sono rimasti soci e, contestualmente, la società mutava la ragione sociale da ### S.n.c. a ### S.n.c. di ### & ### (cfr. doc. 16). c) Attualmente, la ### S.n.c., oltre ad essersi trasformata in società a responsabilità limitata, ad aver cambiato due volte denominazione sociale, ha altresì cambiato amministratore, nominando un legale rappresentante di 80 anni (cfr. doc. 14, pagg. 4 e 5, e doc. 27). d) Vieppiù, sino al dicembre 2020, aveva quali soci i ###ri ### usufruttuario di una parte delle quote, nonché ### e ### titolari del diritto di nuda proprietà su una parte delle quote e del diritto di piena proprietà delle restanti quote (cfr. doc. 14, pagg. 4 e 5) ma, questi ultimi, il 14 dicembre 2020, hanno ceduto l'intero pacchetto di partecipazione al nuovo amministratore (cfr. doc. 27, pagg. 4 e 10). e) #### S.R.L., dal suo canto, ha come unico socio e ### il #### figlio del #### a propria volta, nipote del #### e cugino dei ridetti #### e ### (cfr. doc. 17). f) ###. ### ha ricevuto in donazione dal padre ### in data 28 dicembre 2016, il diritto di proprietà delle quote della ### S.R.L., restandone unico socio nonché ### e legale rappresentante (cfr. doc. 18, pag. 6) …”. 34. Poiché -come dettola mala fede del subacquirente deve riguardare la consapevolezza della revocabilità del primo atto del 2017, non emerge, in difetto di conferente allegazione, che il legale rappresentante della S.G.A. ### S.r.l. potesse avere contezza, desumendola dal fatto che il legale rappresentante della venditrice ### S.r.l. unipersonale avesse lo stesso cognome risultante dalla denominazione sociale della di essa dante causa ### S.r.l., di ipotetiche conoscenze dello stesso in ordine alla situazione debitoria della ### S.r.l. nei confronti appunto dell'odierna attrice. 34.1 Del resto la convenuta S.G.A. ### S.r.l., ricordata la comune attività di compravendita immobiliare di essa convenuta e della ### S.r.l. unipersonale, ha evidenziato, a fronte della dall'attrice contestata carenza di opportuni accertamenti sui rapporti di parentela fra i soci e/o gli amministratori della propria dante causa e della prima venditrice (### S.r.l.), che “… nella prassi commerciale è la solidità economica della propria contraente ad assumere rilievo, che nel caso de quo è rappresentata da una società immobiliare, la ### S.r.L., operativa dal lontano 1991, come provato dallo stessa visura depositata da controparte (### 18 di parte attrice) e dai dati di bilancio (### n. 7 fascicolo di ### …” ( comparsa conclusionale della convenuta S.G.A. ### S.r.l.): si tratta di deduzioni condivisibili. 34.2 Sul punto, negli scritti difensivi della convenuta ### S.r.l. unipersonale si è fatto riferimento ad un rapporto parentale di quarto grado fra i soci delle due società, di per sé irrilevante a suffragare le deduzioni attoree su una pretesa frequentazione personale e imprenditoriale (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: “… Non vi è alcun elemento che possa far ritenere provata la c.d. partecipatio fraudis presupposto necessario per ottenere la revoca di un atto a titolo oneroso, perché fondata nella prospettazione dell'attrice esclusivamente sul vincolo di parentela (di quarto grado) dei soci delle due società che hanno concluso la compravendita. Tale circostanza, come dedotto, appare tuttavia irrilevante in quanto non idonea a far presumere una stretta frequentazione, che al contrario sussisterebbe ad esempio in caso di coabitazione dei soggetti coinvolti. Né può dirsi che la frequentazione sia di tipo commerciale, posto che le due realtà ben distinte tra loro non hanno mai avuto rapporti inerenti all'attività rispettivamente svolta, al di là dell'atto impugnato …”). 34.3 Non ignora di certo il Giudice -come infatti già evidenziato con adeguato richiamo giurisprudenzialela giurisprudenza che valorizza anche il rapporto di coniugio, di parentela e di convivenza, ma va ribadito che è necessaria una pluralità di elementi fattuali, da cui presumere l'esistenza di una comunanza di interessi personali e imprenditoriali, mancanti nel caso di specie, attesa altresì l'assenza di elementi oggettivi che consentano di valutare profili di abnormità del primo contratto di vendita, di gravità tale da costituire campanelli di allarme per un diligente e attento subacquirente. 35. Assume inoltre rilievo -si richiama il principio dell'acquisizione delle prove, a prescindere da chi le abbia materialmente prodotte in giudizio (cfr. Cass. 15162/2008; Cass. 21909/2013; Cass. 500/2017)- anche il contenuto della relazione notarile del 12/5/2017 a firma del notaio ### (cfr. doc. 14 della convenuta ### S.r.l.) in ordine alla mancanza, fra le formalità pregiudizievoli, della trascrizione dell'originario contratto preliminare del 2012 fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., così che in qualche modo la subacquirente S.G.A. ### S.r.l. potesse anche solo in ipotesi valutare l'esistenza di pretese ragioni creditorie del promissario acquirente, altrettanto in ipotesi lese dal primo atto di compravendita del 2017 fra la medesima ### S.r.l. e la propria dante causa ### S.r.l. unipersonale. 35.1 A maggior ragione questo discorso vale con riferimento all'odierna attrice, che non risulta neanche formalmente parte di quel contratto preliminare, nulla invero risultando da trascrizioni, così da poterne ipotizzare la conoscenza o anche solo la conoscibilità da parte della subacquirente S.G.A. ### S.r.l.. 36. E' ben vero -come dedotto dall'attriceche dal prospetto delle formalità al 9/10/2020, prodotto dalla stessa come proprio doc. 19, al punto 6 risulta la trascrizione del 18/12/2012 del contratto preliminare con annotazione n. 8939 del 14/8/2013 di ‘proroga del termine', ma non va dimenticato, ai fini dell'opponibilità degli atti (art. 2644 c.c.), che in base all'art. 2645 bis, comma 3, c.c. gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti, se non vengono posti in essere gli atti ivi previsti nei termini altrettanto ivi previsti. 36.1 Del resto non va dimenticato che neanche nel contratto di vendita del 2018, a rogito notaio ### (cfr. art. 4 del contratto 4/5/2018), si era fatto riferimento ad una qualche trascrizione pregiudizievole riconducibile al predetto contratto preliminare del 2012 ovvero ad una qualche pretesa creditoria della ### S.r.l. o meno che mai dell'odierna attrice. 37. Dunque la S.G.A. ### S.r.l. nulla poteva anche solo immaginare in ordine ad una possibile controversia fra la ### S.r.l. (promittente venditrice) e la ### S.r.l. (promissaria acquirente) a margine del contratto preliminare del 2012 e meno che mai fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., anche a voler ammettere un'informale electio amici (cfr. doc. 37 di parte attrice: sentenza 16839/2023 di questo Tribunale), così che si possa anche solo ipotizzare la mala fede della subacquirente S.G.A. ### S.r.l. in relazione al primo contratto di compravendita del 2017. 38. Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice, dopo aver evidenziato che la S.G.A. ### S.r.l. aveva acquistato nel 2018 l'immobile ad un prezzo superiore di € 950.000,00 rispetto al prezzo pagato dalla propria dante causa ### S.r.l. unipersonale solo dieci mesi prima, ha dedotto che “… Se così è, come assolutamente è, la lievitazione del prezzo nella misura di 1/3 a soli pochi mesi di distanza non poteva che far prospettare alla subacquirente i rischi della revocabilità, per i suoi caratteri intrinsecamente anomali, della precedente alienazione …”. 39. Peraltro, ricordato che la malafede del subacquirente consiste nella consapevolezza della revocabilità dell'atto di acquisto del proprio dante causa (art. 2901, comma 4, c.c.), la sola differenza di prezzo non consente di ritenere, in difetto di ulteriori elementi invero non emersi, che la subacquirente fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso la prima cessione del 2017, la cedente ### S.r.l., con cui non risulta che la subacquirente avesse rapporti, veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante all'odierna attrice, che -come dettonon era neanche l'originaria parte del contratto preliminare del 2012. 40. In conclusione, anche a voler per mera ipotesi ritenere che il primo atto di vendita del 2017 fosse revocabile, manca del tutto la prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'acquisto del 2018 da parte della subacquirente, da accertare in base alla disciplina di cui all'art. 2901, comma 4, c.c.. 41. Stante l'emersa inesistenza del bene materiale oggetto della lite, invero efficacemente uscito dalla sfera patrimoniale del primo acquirente, l'attrice non ha interesse a far accertare e dichiarare la revocabilità del primo atto di vendita, in quanto - come dettonon può comunque ottenere, così da trarne vantaggio ai fini della ricostruzione della garanzia patrimoniale della propria pretesa debitrice (art. 2902 c.c.), l'accertamento dell'inefficacia del secondo atto dispositivo, che infatti non è a titolo gratuito e -come già dettonon è stato posto in essere in mala fede dalla subacquirente. 42. In tale contesto fattuale assume anche rilievo il fatto che la seconda vendita del 2018 è stata intermediata dalla C.G.R. ### S.r.l., con sede ###viale ### n. 2, con il pagamento di una provvigionale di € 89.000,00, di cui € 65.195,00 versati dalla parte venditrice ed € 33.150 versati dalla parte acquirente (cfr. art. 6 lettera C del contratto di vendita del 4/5/2018 fra la ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l.), circostanza difficilmente giustificabile, se la subacquirente fosse stata effettivamente in mala fede. 43. Pertanto, non essendo pregiudicato l'acquisto operato nel 2018 dalla subacquirente S.G.A. ### S.r.l., con riferimento alla domanda svolta in via principale l'attrice non ha interesse all'accertamento dell'inefficacia del primo atto del 2017. 44. Alla luce delle risultanze di causa è conseguentemente assorbita ogni questione anche sulla domanda revocatoria dell'ipoteca iscritta in favore della convenuta ### S.p.a., atteso che il bene immobile è comunque definitivamente uscito dalla sfera patrimoniale della pretesa debitrice ### S.r.l., e pertanto risulta assorbita anche la questione in ordine all'oggetto della revocatoria ossia appunto l'ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo (secondo la domanda attrice) ovvero il contratto di mutuo stesso (secondo l'eccezione della banca convenuta). 44.1 Ad ogni buon conto le superiori osservazioni sulla necessità della mala fede del terzo ex art. 2901, comma 4, c.c. valgono anche per la convenuta ### S.p.a., rispetto alla quale difetta in ogni caso qualsiasi elemento che consenta di ritenere che la banca avesse o potere ragionevolmente avere consapevolezza della revocabilità del contratto di vendita del 2017. 44.2 Risulta assorbita anche ogni questione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. 45. Al rigetto della domanda revocatoria in relazione ai richiamati atti consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione ex art. 2668, comma 2, c.c.. 45.1 Nel caso di specie l'attrice non ha fornito la prova della trascrizione dell'atto di citazione né risulta prodotta la relativa nota di trascrizione per la relativa esatta individuazione. 45.2 Peraltro si deve ritenere che l'atto di citazione sia stato trascritto, in quanto nella comparsa conclusionale della S.G.A. ### S.r.l. è dato leggere che “… l'art. 2901, 4°co., c.c. non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, domanda che nel caso de quo è successiva alla trascrizione degli atti di compravendita del 2017 e del 2018 (cfr ### di trascrizione in ### 25 e 26 dell'atto di citazione avverso) che parte attrice vorrebbe oggi revocare …”; quindi sembra che l'atto di citazione sia stato effettivamente trascritto. 45.3 Va pertanto ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, contenente domanda ex art. 2901 c.c., con esonero da ogni responsabilità per il competente ### dei ### 46. Passando all'esame della domanda subordinata, va ricordato che l'attrice ha proposto domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della prima acquirente ### S.r.l. unipersonale (cfr. conclusioni di parte attrice, riportate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “… 3) in via subordinata, … previo accertamento dell'illecito consumato dalla ### S.r.l. unipersonale, così come individuato nella precedente narrativa, pronunciare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti di quest'ultima società, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, il cui accertamento concreto sul quantum verrà azionato in via separata …”). 47. Dunque l'attrice ha prospettato, con riferimento al contratto di vendita del 2017, che la terza acquirente ### S.r.l. unipersonale in collusione con la debitrice (### S.r.l.) aveva reso impossibile il ripristino della garanzia patrimoniale, rivendendo nel 2018 il medesimo bene a terzo di buona fede (S.G.A. ### S.r.l.). 47.1 In citazione l'attrice ha dedotto, pagg. 22 e ss, che “… In via subordinata, …, l'attrice ha altresì interesse a promuovere un'azione di risarcimento danni contro la ### S.r.l., attesa la partecipazione fraudolenta di quest'ultima alla manovra dismissiva del patrimonio immobiliare da parte della ### S.r.l. …” e, richiamata giurisprudenza di legittimità e le deduzioni in punto di consilium fraudis e partecipatio fraudis del debitore alienante e del terzo acquirente nel 2017, che sussistevano i presupposti per la condanna generica della convenuta ### S.r.l. unipersonale al risarcimento dei danni patrimoniali, “… atteso che: il terzo acquirente ### si è a propria volta spogliato del bene immobile acquistato, a soli 10 mesi di distanza dal suo acquisto ma con accordo traslativo già raggiunto nel dicembre 2017; l'immobile sarebbe l'unico a poter consentire alla creditrice di far valere con agevolezza le ragioni creditorie …”. 47.2 Da parte sua la convenuta ### S.r.l. unipersonale, ribadita la propria buona fede e la mancata conoscenza dell'originario contratto preliminare del 2012, ha eccepito che l'attrice non avesse fornito la prova del danno patrimoniale sofferto, stante la mancata definitività dell'accertamento in seno al procedimento n. RG 62058/2020, e ha in ogni caso negato l'esistenza del preteso danno patrimoniale, in quanto, qualora non vi fosse stata l'operazione nel 2017, il bene, già staggito da ### S.p.a., sarebbe stato posto in vendita all'asta e venduto a prezzo inferiore rispetto a quello spuntato nella vendita del 28/6/2017. 48. Preliminarmente si osserva che, alla luce della domanda svolta dall'attrice, espressamente fondata sulla prospettata responsabilità aquiliana del primo acquirente ### S.r.l. unipersonale, non può darsi ingresso, in difetto di conferente domanda, alla soluzione astrattamente prospettabile in base alla citata Cass. 1941/1993, che prevede il riconoscimento del diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione, in misura pari al credito vantato, del corrispettivo che quest'ultimo ha ricevuto dal subacquirente (cfr. citata Cass. 1941/1993 in motivazione: “… ### se da un lato "buona fede" e "onerosità" assicurano, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., il terzo subacquirente sulla efficacia del suo acquisto, …, d'altro lato non può essere pregiudicato il diritto del creditore verso il primo acquirente … alla restituzione del corrispettivo che questi abbia ricevuto dal subacquirente, altrimenti verrebbe definitivamente a perdersi la garanzia patrimoniale …”). 49. ### ha invero proposto, in via subordinata, domanda generica di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e al riguardo va ricordato che “ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza” (cfr. 8729/2023). 50. Si rammenta, come discorso di carattere generale, che la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue). 50.1 I ricordati elementi dell'illecito aquiliano (la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale) devono coesistere e la mancanza anche di uno solo determina il rigetto della domanda (cfr. Cass. 2422/2014). 51. Orbene in relazione alla domanda ex art. 2043 c.c. proposta dall'attrice in via subordinata è stato affermato in giurisprudenza che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” ( Cass. 4721/2019; Cass. 251/1996). 51.1 E' dunque possibile affermare che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore ex art. 2043 c.c. -la responsabilità del terzo non deriva da un rapporto obbligatorio, per cui l'illecito ha natura extracontrattualeil fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore o per averne determinato una diminuzione di valore o per averne provocato il perimetro o per aver costituito una qualsiasi situazione giuridica che determini la riduzione o la perdita della garanzia patrimoniale del credito. 51.1.1 Per l'affermazione della responsabilità risarcitoria del primo acquirente è pertanto necessario: a) che l'originario atto di disposizione patrimoniale, in base ad accertamento anche incidentale e quindi anche a prescindere dal previo esperimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. 251/1996), abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente; b) che, successivamente alla stipulazione di detto originario atto di acquisto, il terzo abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria; c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ovvero da una autonoma posizione di illiceità; d) che sussista l'eventus damni, esistente nel caso in cui l'inefficacia dell'originario atto di disposizione non sia opponibile ai subacquirenti. 52. Tanto premesso e tornando al caso di specie, osserva il Giudice che, a tacer d'altro, non ricorrono i requisiti di cui ai punti b) e c), atteso che la ### S.r.l. unipersonale ha posto in essere un'ordinaria operazione commerciale di compravendita, coerente con il proprio oggetto sociale e la propria attività imprenditoriale, senza che la propria condotta fosse caratterizzata da connivenza con l'originaria venditrice ovvero da una propria autonoma condotta illecita, in considerazione del fatto che -come dettola convenuta ### S.r.l. non risulta che avesse consapevolezza dell'esistenza dell'originario rapporto contrattuale del 2012 fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., in cui si era ricollegata la prestazione patrimoniale dell'odierna attrice; va infatti ribadito che dalla relazione notarile del notaio ### del 2017, prodotta dalla stessa convenuta ### S.r.l. unipersonale, non vi era alcun riferimento al predetto contratto preliminare né, a maggior ragione, all'intervento finanziario dell'odierna attrice nel pagamento di somme di denaro. 53. Analogamente nulla era stato evidenziato neanche dalla ### S.p.a. al momento dell'erogazione del mutuo e dell'iscrizione dell'ipoteca ( doc. 10 della convenuta ### S.r.l. unipersonale: contratto di mutuo ipotecario delo 28/6/2017). 54. Oltre a quanto detto sull'art. 2645 bis c.c. in ordine alla cessazione degli effetti della trascrizione, da considerare come mai sorti, osserva il Giudice, a proposito delle deduzioni dell'attrice sul rischio, comunque, di un'azione del promissario acquirente e sull'asserita irrilevanza delle questioni in tema di effetto prenotativo, che nel caso di specie si deve verificare se il legale rappresentante della convenuta ### S.r.l. unipersonale fosse o meno a conoscenza ovvero fosse o meno ragionevolmente in grado di essere a conoscenza del contratto preliminare del 2012 e della giuridica ‘presenza' dell'odierna attrice quale pretesa creditrice della propria dante causa ### S.r.l.. 55. ### non ha fornito alcuna prova diretta o anche solo presuntiva che consenta di dare una risposta positiva a detta domanda. 56. A proposito di una sorta di pretesa connivenza fra la ### S.r.l. ### e la ### S.r.l. ###, rectius fra i rispettivi amministratori, nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha dedotto, oltre alla ‘stretta parentela' e ‘frequentazione commerciale' e al fatto che nel preliminare di compravendita del 23/5/2027 non era stato convenuto il pagamento di alcuna caparra/acconto prezzo, con espressa previsione del pagamento del prezzo al momento del preliminare, che “… ### senza alcuna convenzione scritta, l'importante somma di € 350.000,00 veniva versata dalla ### alla ### in data 22 giugno 2017, a mezzo di due bonifici (cfr. doc. 19, art. 5, fascicolo ###. Tanto, inspiegabilmente, prima della stipula del definitivo e, quindi, prima di acquisire certezza sull'acquisto del bene e, vieppiù, prima di entrarne in possesso …” (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). 57. Peraltro, oltre al ricordato mancato autonomo rilievo sulla pretesa ‘stretta parentela', poi neanche così stretta -si tratta di cugini, figli di due fratelli, e quindi di parenti di quarto grado-, e oltre alla mancata prova di una pretesa, ma non meglio precisata, ‘frequentazione commerciale' fra società e/o soci (cfr., ad ogni buon conto, doc. 2 della convenuta ### S.r.l. unipersonale: cessione di quote della ### S.n.c. del 1998), osserva il Giudice, come allegato dalle stesse convenute ### S.r.l. e ### S.r.l. unipersonale, che detto pagamento anticipato di sei giorni si giustificava nell'ottica dell'intera operazione transattiva, che vedeva il coinvolgimento della creditrice pignorante ### S.p.a. (rectius, della mandataria do### S.p.a.), la quale invero in data ### risulta aver depositato rinuncia all'esecuzione (cfr. doc. 7 della convenuta ### S.r.l.) e in data ### risulta aver dato atto del versamento di € 350.000,00 in adempimento degli accordi raggiunti (cfr. doc. 8 della convenuta ### S.r.l.). 58. Dunque non emerge nulla di anomalo nella condotta di ### S.r.l. unipersonale ai danni dell'odierna attrice, asseritamente “… spiegabile unicamente con l'allegata consuetudine di rapporti familiari e commerciali …” (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), inserendosi piuttosto detto adempimento preventivo nell'ambito della ricordata operazione transattiva con ### S.p.a., che aveva portato anche alla definizione della procedura esecutiva e di una serie di giudizi pendenti fra le parti. 59. Analogamente la successiva rivendita a S.G.A ### S.r.l. si ricollega, trovandone piena giustificazione, all'attività imprenditoriale di ### S.r.l. unipersonale, il cui oggetto sociale prevede appunto “affitto di beni immobili; costruzione e compravendita di beni immobili in genere (esclusa l'intermediazione immobiliare)” (cfr. visura CCIAA in atti). 60. Del resto, come anche emerge dall'esame della richiamata sentenza 16839/2023 emessa a definizione del giudizio r.g. n. 62958/2020 a margine della condotta inadempiente della promissaria acquirente ### S.r.l. e del legittimo esercizio del recesso da parte della ### S.r.l., non va dimenticato, oltre a tutto quanto detto a proposito della mancata indicazione del contratto preliminare nella relazione notarile e della caducazione in ogni caso degli effetti della trascrizione del contratto preliminare, che la promittente venditrice ### S.r.l. in data ### aveva esercitato il recesso, con dichiarazione di ritenzione della caparra, (cfr. doc. 37 di parte attrice), e che non risulta che, fino all'introduzione di quel giudizio r.g. n. 62958/2020, la ### S.r.l. ovvero la stessa ### S.r.l. avesse avanzato alcuna richiesta giudiziale o stragiudiziale, che, in ipotesi conosciuta o conoscibile da parte del legale rappresentante della convenuta ### S.r.l. unipersonale, possa ora far propendere per una condotta elusiva da parte della stessa convenuta, finalizzata, in via autonoma o in collusione con la dante causa ### S.r.l., a danneggiare l'odierna attrice con l'acquisto e poi la successiva rivendita del bene alla S.G.A. ### S.r.l.. 61. In tale contesto fattuale assume rilievo, anche con riferimento alla presente domanda risarcitoria, la ricordata circostanza che la seconda vendita del 2018 è stata intermediata dalla C.G.R. ### S.r.l., con il pagamento di una provvigionale di € 89.000,00, di cui € 65.195,00 versati dalla parte venditrice ed € 33.150,00 versati dalla parte acquirente (cfr. art. 6 lettera C del contratto di vendita del 4/5/2018 fra la ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l.), circostanza difficilmente giustificabile se la venditrice ### S.r.l. unipersonale avesse inteso recare pregiudizio alle ragioni dell'odierna attrice con una condotta distrattiva del bene precedentemente acquistato. 62. ### ha eccepito la mancanza di data certa, fra l'altro, anche del conferimento del mandato del 5/12/2017 dalla ### S.r.l. unipersonale alla citata C.G.R. ### S.r.l. (cfr. doc. 12 della convenuta ### S.r.l.) e della comunicata manifestazione di interesse all'acquisto del 17/1/2018 ( doc. 13 della convenuta ### S.r.l.), ma il riferimento alla predetta società intermediaria e alla provvigione pagata, contenuto nel contratto di vendita a rogito del notaio ### fuga ogni dubbio al riguardo. 63. La stessa procedura connessa alla denuntiatio in favore della conduttrice del locale, ### S.r.l. a socio unico, nonché il fatto che “… La parte venditrice consegna alla parte acquirente la somma di ### 57.000 … rappresentata dall'assegno bancario non trasferibile n.8320826402 - 05 tratto in data odierna su ### S.p.A., filiale di Cassino corrispondente al deposito cauzionale a suo tempo ricevuto da "### S.r.l." con unico socio. …” (art. 7 del contratto di vendita del 4/5/2018) dimostrano che la seconda vendita in favore della S.G.A. ### S.r.l. è stata posta in essere dalla ### S.r.l. unipersonale nel rispetto delle procedure di legge, a conforto di quanto detto sulla presenza di un'ordinaria operazione commerciale, coerente con l'oggetto sociale della venditrice stessa. 63.1 Del resto non va dimenticato che la denuntiatio alla conduttrice è stata effettuata in data ### (cfr. doc. 18 della convenuta ### S.r.l. unipersonale) al momento in cui il bene immobile era stato posto in vendita, successivamente al conferimento dell'incarico all'agenzia di mediazione (cfr. doc. 12 della medesima convenuta) e prima della ricezione della manifestazione di interesse all'acquisto del 17/1/2018 (cfr. doc. 13 della medesima convenuta). 64. Dunque si ha conferma che la condotta della convenuta ### S.r.l. unipersonale in occasione della vendita dell'immobile nel 2018 alla S.G.A. ### S.r.l. non presenta, sia che la si voglia considerare autonomamente sia che la si voglia considerare in concorso con la ### S.r.l., alcun elemento che possa far ipotizzare una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.. 65. Tali essendo la risultanze di causa, anche detta domanda subordinata va rigettata. 66. Alla luce delle superiori conclusioni risulta assorbita ogni questione sulla domanda riconvenzionale trasversale, spiegata dalla convenuta S.G.A. ### S.r.l. nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale. 67. Vanno rigettate le domanda risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte dalle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l. nei confronti dell'attrice, stante la mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; 27383/2005; Cass. 18169/2004). 68. Per quanto riguarda il regime delle spese, valgono le seguenti osservazioni. 68.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice. 68.2 La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 147/2022, ai valori al minimo con riferimento alle quattro fasi dello scaglione ‘260.001-520.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (cfr. Cass. 5402/2004; 10089/2014; Cass. 3697/2020: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori delle parti vittoriose. 68.3 A fronte della piena vittoria nel merito da parte delle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l., il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido; contra, peraltro, Cass. 20838/2016). P.Q.M. definitivamente pronunciando: • rigetta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice ### S.r.l. nei confronti delle convenute ### S.r.l., ### S.p.a., ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l.; • ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, contenente domanda ex art. 2901 c.c., con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il competente ### dei ### • rigetta la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale; • dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale trasversale, spiegata dalla convenuta S.G.A. ### S.r.l. nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale; • rigetta le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c., proposte dalle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l. nei confronti dell'attrice; • condanna l'attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a ### il ### il Giudice
dott. ###
causa n. 39842/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scerrato Francesco Remo