blog dirittopratico

3.649.188
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
5

Corte di Cassazione, Ordinanza del 22-08-2024

... senza tener conto di quanto corrisposto a titolo di minimo garantito provvigionale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### con un motivo di ricorso al quale ha resistito ### con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relaz ione all'articolo 1751 c. c. e all'articolo 13 dell 'AEC commercio 2009. 2.- Il motivo di ricorso è fondato alla luce anche del recente orientamento (ordinanza n. 23547 del 02/08/2023) affermato nei confronti delle stessa preponente ### srl in relazione all'individuazione delle voci da ricomprendere ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione dal rapporto. 3.- Con detta pronuncia è stato invero chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo, vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche q uelle pe rcepite come "fisso (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso ###-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 4, presso lo st udi o dell'avvocato #### rappresent ato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., (già ### S.P.A. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappre sentata e difesa dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la senten za n. 788/2019 della CORTE ### di MILANO, depositata il ### R.G.N. 523/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal ###. ### Fatti di causa ### R.G.N. ###/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/06/2024 CC La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pavia, accogliendo sul punto l'appello propo sto da ### ha ridetermin ato l'importo capitale d ovuto a ### igi ai sensi dell'articolo 1751 c.c. in euro 2966,16; per il re sto ha confermato la sentenza imp ugnata s ia nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto intervenuto tra le parti fosse un rapporto di agenzia e non di procacciatore d'affari, sia nella parte in cui aveva quantificato l'indennità sostitutiva del preavviso a favore dell'agente nella misura di euro 12.500. 
La sentenza doveva trovare invece parziale riforma nella parte in cui aveva riconosciuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'articolo 1751 c.c. la somma di euro 6000, ciò alla luce dei precedenti resi anche in fattispecie del tutto analoghe alla presente ed in ossequio alla giurisprudenza della Corte di cassazione.  ### la Corte d'appello, infatti, per il calcolo dell'indennità ex art 1751 c.c. doveva farsi riferimento soltanto al fatturato prodotto e alle relative provvigioni maturate, senza tener conto di quanto corrisposto a titolo di minimo garantito provvigionale. 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### con un motivo di ricorso al quale ha resistito ### con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. 
Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c.  in relaz ione all'articolo 1751 c. c. e all'articolo 13 dell 'AEC commercio 2009.  2.- Il motivo di ricorso è fondato alla luce anche del recente orientamento (ordinanza n. 23547 del 02/08/2023) affermato nei confronti delle stessa preponente ### srl in relazione all'individuazione delle voci da ricomprendere ai fini del calcolo dell'indennità di cessazione dal rapporto.  3.- Con detta pronuncia è stato invero chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo, vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche q uelle pe rcepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsio ne codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito - mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.  4.- Tanto sulla scorta de i seguenti motivi ch e vengono qui richiamati anche in forza dell'art. 118 disp. att. c.p.c.  5.- Vengono in rilievo, in primo luogo, le previsioni contenute nell'art.1751 c.c.1° comma, secondo cui l'indennita' in caso di cessazione del rapporto (c.d. m eritocratica) sp etta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il prep onente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.  6.- Rilevano inoltre le prevision i contenute nel 3° com ma dell'art.1751 c.c. per il quale “: ### dell'indennita' non puo' superare u na cifra equivalente ad un'i ndennita' ann ua calcolata sulla base della media an nuale delle retribu zioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a men o di ci nque anni, sulla me dia de l periodo in questione”.  7.- Nel caso di specie, come risulta dal lo stesso motivo di ricorso, essendo pacifi co che l'indennit à in questione debb a spettare in quanto sono st ati procur ati nuovi clienti e che esistano gli altri presupp osti in relazione all'an, si disc ute soltanto del quantum, regolato dal 3° comma .  8.- Pronunciandosi più volte sul tema questa Co rte ha già osservato che la fattispecie attributiva del diritto in oggetto non è completamente tipizzata, essendo sempre soggetta ad una valutazione di equità de l giud ice tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.  9.- Con la sentenza n. 21377 del 29/08/2018, premesso che per quanto riguarda il quantum l'art. 1751, 3° comma stabilisce che l'importo d ell'indennita' n on puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calc olata su lla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione, si è in particolare precisato che la norma prevede non un criterio di calcolo (in relazione a determinate somme neppure sul pian o funzionale), m a una misura massima dell'indennità, la cui determinazione è rimessa pure essa ad un a determinazione e quitativa da parte del giudice; il quale deve esercitarla sulla base dei criteri indicati dalla legge che prevedono nel massimo una indennità annua sulla base della media annuale delle “retribuzioni riscosse”.  10.- Inoltre, con la sentenza n. 486 del 14/01/2016 è stato affermato da questa Corte che “In t ema di indennità per cessazione del rapporto di agenz ia, a seguito della sente nza della ### 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 dell a direttiva 86/6 53, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare - non secondo una valutazione comp lessiva "ex ante" dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvig ioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità.” 11.- Gli stessi p rincipi ha riaffermat o anche la più recente sentenza n. 6783/2020 la quale, nel richiamare la sentenza 16347 del 2007, ha ribadito che “in relazione ai criteri di quantificazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli ### membri concer nenti gli agenti commerciali indipendenti come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia ### 23 marzo 2006, in causa C-465/04 non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annu alità me dia di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.  12.- Ne consegue che l'art. 175 1 c.c. deve i nterpretarsi ne l senso ch e l'attribuz ione dell'indennità è condizionata n on soltanto alla permanen za, per il p reponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attiv ità di promozione degli aff ari compiuta dall'agente , ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circo stanze del cas o concreto ed in parti colare delle pro vvigioni pe rse da quest'ultimo (in senso conforme cfr. anche Cass. n. 23966 del 2008; n. 15203 del 2010; n. 15375 del 2017).  13.- Ora, in questo consolidato quadro giurisprudenziale, deve essere risolta anche la specifica questione che si dibatte nel presente giudizio ovvero se sia possibile utilizzare come base di computo del tetto massimo soltant o le provvigioni maturate oppure que lle effettivamente perce pite anche come “fisso provvigionale” (in questo caso superiore a qu anto effettivamente maturato); dovendo pertanto questo Co llegio riaffermare, in primis, che il pagamento deve risultare sempre equo e non deve superare l'importo massimo indicato nella norma; ed in secondo luogo che, dentro questi limiti, possa considerarsi ai fini del quantum in discorso anche il quantum effettivamente percepito come fisso provvigionale, secondo quello che è in concreto avvenuto nel caso di specie.  14.- In effetti la disposizione codicistica mira ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e perciò dei vantaggi che il contratto gli avrebb e procurato. Ap pare pertanto ovvio che, tanto più in caso di recesso anticipato prima dei 5 anni, possa farsi riferime nto anche a quanto effe ttivamente percepito a titolo di provvigioni minime contrattualmente stabilite. La stessa legge valorizza l'e ffettività del rappo rto sia prendendo in considerazione la media dello stesso minore periodo di tempo di lavoro concretamente svolto, sia richiedendo una valutazione ex post dell'operato dell'agente.  15.- E se il recesso ingiustificato avviene dopo un breve periodo di tempo dall'inizio del rapporto, la perdita può essere correlata a q uanto effettivamente percepito, in considerazione del maggior lavoro svolto per la penetrazione del mercato nuovo ed all'impegno profuso nella medesima direzione. In questo senso si spiega anche la previsio ne contrattuale legata all'antici po provvigionale fisso per i due anni e si giustifica la motivazione del giudice di merito che, per ricondurre ad equità la somma stabilita in conformità alla legge, ha dato rilievo alla previsione contrattuale, alla durata minima e soprattutto al fatto che la zona fosse nuova e che l'agente avesse procurato un fatturato del tutto nuovo che necessitasse di una più intensa attività di visita ai clienti ; e me rita di essere evidenzia to a qu esto proposito che tali logiche consideraz ioni non siano state assoggettate a censura di alcun tipo in questa sede.  16. Infine sotto il medesimo profilo del quantum, va considerato che l'art.1751,3 comma parla più ampiamente di retribuzioni riscosse e non solo di provvigioni. 
Ciò non a caso, ma in conformità alla direttiva europea 86/653. 
Stabilire se occorra prendere a riferimento solo le provvigioni effettivamente percepite o anche le altre “retribuzioni riscosse” nell'arco di tale periodo è una questione che appare dunque risolta dalla norma codicistica che - in conformità alla direttiva europea 86/653 (la quale distingue retribuzione e provvigioni agli artt. 6, commi 1 e 2 e 17) di cui costituisce attuazione - non fa riferimento soltanto alle provvigioni ma anche alle altre somme che la norma indica col termine retribuzioni (che può comprendere anche fissi provvigionali, compenso per patto di non concorrenza, rimb orsi spese e qualsiasi altra somm a erogata in via sinallagmatica rispetto al contratto, secondo il più concetto ampio di retribuzione accolto dalla direttiva europea cit.).  17.- Le considerazioni che precedono giustificano ampiamente la fondatezza dell'impugnazione della sentenza in oggetto, la quale deve essere cassata con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e prov vedere altre sì sulle spese del giudizio di cassazione.  18.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12.6.2024  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Riverso Roberto

M
1

Tribunale di Pesaro, Sentenza n. 400/2025 del 03-07-2025

... compravendita, ridurre il quantum della provvigione al minimo. In ordine alla responsabilità aggravata accertato il comportamento dell'agenzia ### come descritto in comparsa ed emerso in giudizio, e il conseguente stato di stress e sofferenza causato alla sig.ra ### che si è anche assentata 10 giorni dal lavoro; condannare la ### S.a.s di ### & C ex art 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata” Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, l'agenzia immobiliare ### di ### & C. (d'ora in poi ###, citava avanti l'intestato Tribunale, la ### per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 5.250,00 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta in favore delle medesima. A fondamento della propria pretesa deduceva che, in data 21 maggio 2021, a seguito dell'attività di mediazione svolta da parte attrice, la ### sottoscriveva una promessa di acquisto che veniva accettata dai promittenti venditori, signori ### e ### relativa ad un immobile sito in ### via ### n. 100. ### si sarebbe dovuto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### sezione Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2570/2022 promossa da: ### & C (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 44 61100 PESARO elegge domicilio RICORRENTE contro ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ###. ###.40 61100 PESARO elegge domicilio RESISTENTE CONCLUSIONI Parte attrice ### sas di ### & C.   “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande, eccezioni e documenti nuovi irritualmente depositati dalla controparte, accertare e dichiarare per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e a fronte dei documenti di riferimento ritualmente in atti e dell'istruttoria orale espletata in corso di giudizio, il diritto di ### S.a.s. di ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla provvigione maturata a titolo di compenso per l'attività di mediazione prestata in favore della ###ra ### in riferimento all'immobile indicato in atti e, per l'effetto, condannare la medesima ### al pagamento in favore della società attrice della somma dalla stessa maturata a titolo di provvigione per l'opera di mediazione prestata di ### 5.250,00 oltre accessori di legge, somma pari al 3% del prezzo di compravendita convenuto dalle parti, oltre IVA di legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione in misura di legge, ovvero, in estremo subordine, di quella differente somma ritenuta di giustizia, anche secondo il principio di equità. 
Respingere ogni domanda avversaria in quanto tardiva, inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto. 
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario”.
Parte convenuta sig.ra ### “### il Tribunale di Pesaro, riconosciuta la propria competenza, premesso ogni accertamento ritenuto necessario, in via principale visti gli artt. 1755, 1759, 1175, 1176, 1341 c.c. e 33, 34 cod. Cons.  accertare il comportamento della ### S.a.s di ### & C come descritto in comparsa e nei successivi atti, accertare la nullità per contrarietà al codice del consumatore, per la mancanza della doppia sottoscrizione informata e per contrarietà a norme di ordine pubblico, della clausola esimente la responsabilità eccepita da controparte; accertare che il contratto di compravendita non è stato concluso tra le parti del presente procedimento; respingere la richiesta attorea per le ragioni di cui in narrativa siccome infondata in diritto e in fatto. 
In via subordinata premessi gli accertamenti di cui sopra, accertato il comportamento delle parti come in narrativa, disapplicate le clausole nulle, accertata la mancata conclusione del contratto di compravendita, ridurre il quantum della provvigione al minimo. 
In ordine alla responsabilità aggravata accertato il comportamento dell'agenzia ### come descritto in comparsa ed emerso in giudizio, e il conseguente stato di stress e sofferenza causato alla sig.ra ### che si è anche assentata 10 giorni dal lavoro; condannare la ### S.a.s di ### & C ex art 96 c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata” Con vittoria di spese, funzioni ed onorari. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, l'agenzia immobiliare ### di ### & C. (d'ora in poi ###, citava avanti l'intestato Tribunale, la ### per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 5.250,00 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività di mediazione svolta in favore delle medesima. 
A fondamento della propria pretesa deduceva che, in data 21 maggio 2021, a seguito dell'attività di mediazione svolta da parte attrice, la ### sottoscriveva una promessa di acquisto che veniva accettata dai promittenti venditori, signori ### e ### relativa ad un immobile sito in ### via ### n. 100.  ### si sarebbe dovuto perfezionare entro la data del 31.10.2021 con corresponsione integrale del prezzo pattuito, mentre il pagamento della provvigione in favore dell'agenzia immobiliare sarebbe dovuto avvenire due giorni prima del rogito. 
Ritenendo concluso l'affare, a seguito della sottoscrizione della promessa di acquisto, la ### inoltrava richiesta di pagamento della provvigione maturata, cui veniva opposto un rifiuto da parte della ### che imputava all'agenzia immobiliare di avere sottaciuto una circostanza essenziale che, se conosciuta, non avrebbe determinato la stessa alla conclusione dell'affare. 
Nello specifico, veniva contestato all'agenzia di non avere comunicato che il pozzo di approvvigionamento dell'acqua presente in loco fosse asciutto, aggravando così irrimediabilmente una situazione già di per sé precaria dovuta al mancato allaccio alla rete idrica comunale. 
Persistendo l'inadempimento della #### attivava la convenzione di negoziazione assistita per il pagamento della provvigione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo. 
Promossa la presente causa, si costituiva la ### contestando la ricostruzione offerta dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto per violazione da parte dell'### immobiliare dei doveri di cui agli artt. 1755, 1759, 1175 e 1176 c.c., in particolare si sarebbe resa responsabile della violazione dei principi di buona fede e corretta informazione che, di fatto, avevano impedito la conclusione dell'affare. 
Chiedeva in virtù del comportamento dell'attrice la condanna della medesima ex art. 96 cpc. 
Infine, in caso di accertamento del diritto dell'attrice a percepire la provvigione di mediazione chiedeva che questa fosse ridotta secondo equità. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc e depositate le relative memorie, con ordinanza del 10.07.2023, veniva ammessa la prova per interpello richiesta da parte attrice e le prove testimoniali dirette e a prova contraria nei limiti di cui all'ordinanza medesima, come integrata con successiva ordinanza del 12.07.2023. 
All'udienza del 26.02.2025, celebrata con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, venivano precisate le conclusioni e, con successiva ordinanza del 12.03.2025, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 cpc. 
La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata. 
All'esito delle prove orali e della documentazione prodotta, risulta pacifico che l'agenzia immobiliare ### ha svolto attività di mediazione in favore della convenuta, in particolare attraverso il venditore signor ### incaricato di seguire la ### che, dopo avere visto la pubblicità relativa all'immobile per cui è causa, si era rivolta all'agenzia per richiedere informazioni. 
Così come è pacifico che la convenuta, per effetto dell'intermediazione svolta da parte attrice, ha sottoscritto in data 21 maggio 2021 una promessa di acquisto relativa all'immobile sito in #### n. 100 di proprietà dei signori ### e ###
Infine, è pacifica la circostanza che non si è addivenuti alla stipula di alcun contratto definitivo. 
In ogni caso, ritenendo comunque concluso l'affare, la ### ha avanzato richiesta di pagamento per la somma di euro 5.250,00 a titolo di provvigione ai sensi dell'art. 1755 Quest'ultima disposizione, infatti, prevede il diritto del mediatore alla provvigione, qualora venga concluso un affare per “effetto del suo intervento”. 
Parte convenuta, di contro, afferma di essersi indotta a sottoscrivere la promessa di acquisto a seguito di errate e/o omesse informazioni ricevute dall'agenzia, che avrebbe sottaciuto una caratteristica fondamentale del bene immobile. 
Contesta, infatti, che l'agenzia non abbia fatto presente alla ### la circostanza che il pozzo presente non fosse fornito di acqua per essere la vena sottostante prosciugata da tempo. 
Poiché per l'allaccio alla rete idrica del Comune aveva poi ricevuto un preventivo di euro 50.000,00 e in mancanza di un diverso accordo economico con la venditrice, aveva rinunciato all'acquisto. 
Ovviamente, qualora fosse stata subito informata circa l'assenza di acqua, sia per la mancanza di allaccio alla rete idrica del Comune che per la vena asciutta del pozzo, si sarebbe ben guardata dal sottoscrivere la promessa di acquisto. 
Ciò detto, è pacifico che la provvigione spetta all'agenzia immobiliare ove, grazie al suo intervento, si concluda l'affare. ###. 1755 c.c. prevede che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”. 
Trattasi di principio affermato e riconosciuto dalla Cassazione, per il quale il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto. 
Corollario di siffatto principio è che il diritto alla provvigione dell'agenzia immobiliare spetta anche se, dopo la conclusione del preliminare, il definitivo non venga concluso per il recesso di una parte ( n. 12527/10).
Ciò che conta è che l'affare tra le parti sia stato concluso per effetto del suo intervento e, di conseguenza, il diritto alla provvigione sorgerà solamente qualora il mediatore abbia messo in contatto tra di loro i contraenti e in virtù di ciò questi ultimi abbiano “concluso l'affare”, inteso come vincolo giuridico che impegna reciprocamente le parti. 
Non riveste tali caratteristiche un accordo di massima tra le parti, con riserva di stipulare successivamente un vero e proprio contratto.  “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza del 24.01.2024, n. 2359). 
Tanto premesso, nel caso de quo, risulta pacifico, in quanto documentalmente provato che, a seguito dell'attività posta in essere dall'agenzia immobiliare, in data ### la convenuta sottoscriveva una promessa di acquisto per l'immobile sito in #### n. 100 di proprietà dei signori ### e ### da perfezionarsi con la stipula del rogito entro il ### al prezzo di euro 175.000,00. Contestualmente, veniva sottoscritto dal promissario acquirente - odierna convenuta - un impegno provvigionale con il quale si impegnava a versare la provvigione, che non veniva specificata nel suo ammontare, entro due giorni prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Entro 15 giorni dalla firma della promessa di acquisto poi doveva essere stipulato regolare preliminare avanti al ### prescelto. 
Al di là del fatto che il documento citato sia stato qualificato come promessa di acquisto e che sia stata prevista la futura conclusione di un regolare preliminare di vendita, il contenuto della promessa di acquisto integra già di per sé un vero e proprio preliminare, contenendone tutti gli elementi fondamentali (identificazione catastale del bene, descrizione, prezzo etc.). 
Detto ciò, la convenuta ha dedotto che la mancata stipula del contratto definitivo è da imputarsi alla responsabilità del mediatore per violazione dei principi di buona fede e corretta informazione ex art.  1175 e 1176 Sotto questo punto di vista, la domanda della convenuta è fondata in quanto il comportamento della ### è stato ambiguo e non trasparente.
Nello svolgimento della sua attività, il mediatore, infatti, ha, ai sensi dell'art. 1759 comma 1 c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Il mediatore è tenuto, quindi, a comunicare alle parti tutte le circostanze conosciute o conoscibili con la diligenza da lui esigibile, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare ove tale obbligo di informazione riguarda sia i dati oggettivi dell'immobile (dimensioni, tipologia, stato di manutenzione), sia eventuali irregolarità urbanistiche o catastali o altri aspetti che possono influire sulla decisione delle parti. Pur non essendo tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, egli è tenuto a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare e ad informare le parti di ogni dettaglio inerente le caratteristiche degli immobili proposti. Tale obbligo consente di configurare una responsabilità professionale in capo al mediatore ove questi ometta importanti informazioni o dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato. 
E' indubbio che l'informazione circa la possibilità o meno di attingere acqua dal pozzo, costituisse circostanza dirimente del consenso da prestarsi per l'acquisto della casa. 
In sede di interrogatorio la convenuta ha dichiarato che: “non vi era l'allaccio alla rete idrica del Comune ma che comunque attraverso il pozzo presente avrei potuto attingere acqua” e, ancora: “Quando io avevo parlato con il signore dell'agenzia mi era stato detto infatti che c'era l'esistenza di un pozzo e che c'era la vena sotto con la presenza di acqua”. 
In merito poi al fatto che il pozzo non venisse utilizzato da tre/quattro anni: “sapevo che sempre per quello che mi ha detto il signor ### che il pozzo non era stato utilizzato da tre quattro anni prima rispetto alla data del sopralluogo. La signora che occupava l'immobile fino a tre o quattro anni prima mi era stato detto che utilizzava il pozzo per attingere acqua per l'uso quotidiano”. 
La teste ### madre della convenuta, presente ai vari sopralluoghi, ha confermato che la figlia aveva avuto rassicurazioni da parte dell'agenzia circa il fatto che il pozzo era funzionante. 
Il teste di parte convenuta, sig. ### ex collaboratore dell'attrice, che aveva seguito la convenuta nei vari sopralluoghi, ha dichiarato: “Io non ho garantito che ci fosse acqua nel pozzo né sono andato a guardare che ci fosse”. 
Ammesso e non concesso che l'attrice non abbia espressamente detto che nel pozzo vi fosse l'acqua, tale dichiarazione conferma che la ### non aveva comunicato che nel pozzo non vi fosse l'acqua. ### si appella al fatto che la convenuta in sede di interrogatorio ha affermato che era a conoscenza che in loco non vi era allaccio alla rete idrica del Comune, che il pozzo esistente in loco non veniva utilizzato da almeno tre/quattro anni e che l'immobile doveva essere ristrutturato. 
Tali circostanze, tuttavia, non escludono la responsabilità della ### Il fatto che non vi fosse l'allaccio alla rete idrica del Comune, circostanza pacificamente ammessa dalla convenuta, a maggior ragione poteva fare pensare alla ### che l'immobile in questione fosse fornito di acqua in modo alternativo, insistendo sulla proprietà un pozzo. 
Che poi il pozzo non venisse utilizzato da tre/quattro anni era solo perché da tre/quattro anni l'immobile non era abitato da nessuno e non era sinonimo del fatto che nel pozzo non vi fosse l'acqua. 
Ugualmente, che vi fosse la necessità di ristrutturare l'immobile è circostanza che non si pone in relazione con la problematica per cui è causa, riguardando i lavori parti dell'immobile che nulla avevano a che fare con l'impianto idrico. 
La circostanza dell'assenza di acqua avrebbe dovuto essere espressa in modo chiaro dall'agenzia fin dall'annuncio che pubblicizzava la vendita dell'immobile. 
Non si può dubitare del fatto che se fin dall'inizio la convenuta avesse saputo che per mettere a norma l'immobile, oltre al prezzo di acquisto di euro 175.000,00, avrebbe dovuto spendere ulteriori euro 50.000,00 circa per l'allaccio alla rete idrica del Comune, in quanto il pozzo non era utilizzabile, non avrebbe concluso l'affare. 
Da ultimo, in ordine alla domanda della convenuta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc, non si ritengono sussistenti i presupposti per una tale pronunzia. 
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, complessità media, valori medi per tutte le fasi) in euro 5.077,00 oltre accessori di legge.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 2570/2022, promossa da ### di ### & C. contro ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge la domanda attorea e condanna la ### di ### & C. al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta ### che si liquidano nella complessiva somma di euro 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Pesaro, 3 luglio 2025 Il Giudice dott.

causa n. 2570/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Di Loreto, Flavia Mazzini

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1492/2025 del 16-04-2025

... indennitario massimo previsto dall'art. 1751 c.c. e quello minimo garantito previsto dagli A.E.C. pari ad € 7.625,66 (di cui € 1.101,48 per indennità suppletiva di clientela, € 1.161,52 per ### ed € 5.362,66 per indennità meritocratica); condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n° 231 e di cui all'art. 1284 c.c. sulle indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto”; il tutto con vittoria di spese di lite. ### ha lamentato che il primo giudice aveva erroneamente valutato i fatti ed il materiale istruttorio, in sede di applicazione del principio di legge sancito dall'art. 2119 c.c.. negando la sussistenza della giusta causa di recesso del rapporto di agenzia. Ha sottolineato, a fondamento della legittimità del recesso, che la ### aveva omesso di versare i contributi relativi all'anno 2019 per complessivi € 595,98, nonché di accantonare nell'apposito fondo ### costituito presso l'### con violazione degli obblighi posti a carico della preponente dall'art. 1749 c.c.. Ha contestato il rigetto delle domande del ### volte ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai signori: 1. dr.ssa ### 2. dr.ssa ### 3. dr.ssa ### rel. 
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 20 marzo 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N. 76/2024 R.G. lavoro vertente TRA ### nato a Napoli il ### (codice fiscale: ###), residente in #### alla ###. ### n° 68, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 19, presso lo studio dell'Avv. ### (codice fiscale: #####), il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ### E ### S.R.L. (cod. fisc. ###), in persona del legale rappresentante p.t., sig. ### elettivamente domiciliata in Napoli, alla ### G. Bovio n. 22, presso lo studio degli Avv.ti ### (C.F.  ###), e ### (C.F. ###), come da mandato telematico in atti, i quali chiedono di ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti indirizzi pec: ###; pec: ###
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data ###, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 4887/2023 pubbl. il ### con la quale il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere, in relazione al contratto di agenzia a tempo indeterminato con la ### s.r.l. con decorrenza dal mese di marzo 2019, in regime di monomandato, svoltosi nell'ambito delle ######## e ### le seguenti statuizioni: “condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 330,48 per provvigioni maturate in relazione ad affari conclusi nel mese di aprile 2021 e mai corrisposte; condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 10.291,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; in via principale, condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 16.945,92 dovuta a titolo di “indennità di cessazione del rapporto” ex art. 1751 c.c.; ovvero, in subordine, di quella maggiore o minore che, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto, sarà ritenuta di giustizia, somma che dovrà essere ricompresa tra il trattamento indennitario massimo previsto dall'art. 1751 c.c. e quello minimo garantito previsto dagli A.E.C. pari ad € 7.625,66 (di cui € 1.101,48 per indennità suppletiva di clientela, € 1.161,52 per ### ed € 5.362,66 per indennità meritocratica); condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, n° 231 e di cui all'art. 1284 c.c. sulle indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto”; il tutto con vittoria di spese di lite.  ### ha lamentato che il primo giudice aveva erroneamente valutato i fatti ed il materiale istruttorio, in sede di applicazione del principio di legge sancito dall'art. 2119 c.c.. negando la sussistenza della giusta causa di recesso del rapporto di agenzia. Ha sottolineato, a fondamento della legittimità del recesso, che la ### aveva omesso di versare i contributi relativi all'anno 2019 per complessivi € 595,98, nonché di accantonare nell'apposito fondo ### costituito presso l'### con violazione degli obblighi posti a carico della preponente dall'art. 1749 c.c.. 
Ha contestato il rigetto delle domande del ### volte ad ottenere la condanna della preponente al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'”indennità meritocratica”. 
Ha osservato che dalla sussistenza della giusta causa di recesso, discende il diritto all'”indennità sostitutiva del preavviso” a norma dell'art. 11 dell'A.E.C. 16.2.2009, pari a complessivi € 10.291,00 computata avuto riguardo al periodo di preavviso cui l'agente avrebbe avuto diritto, pari a mesi 5 ed all'importo provvigionale maturato in suo favore nell'anno 2020 (anno precedente quello di risoluzione del rapporto), pari ad € 24.698,46.
Ha argomentato - con riguardo alla disciplina dettata dall'EAC e dal codice civile - sul proprio diritto ad ottenere dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica. 
Ha impugnato infine il capo di sentenza con cui il Tribunale, sul presupposto dell'assenza di giusta causa di recesso, aveva ritenuto dovuta alla ### l'indennità sostitutiva del preavviso per € 10.291,00, procedendo a compensare con detto importo quelli correttamente riconosciuti come dovuti al ### a titolo di provvigioni e di ### Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di accertare e dichiarare la sussistenza di un'ipotesi di recesso per giusta causa operato dall'agente e conseguentemente: - condannare la ### S.r.l. al pagamento della somma di € 10.291,12 a titolo di “indennità sostitutiva del preavviso”, ovvero di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia; - in via principale, condannare la società al pagamento della somma di € 16.945,92 a titolo di “indennità di cessazione del rapporto” prevista dall'art. 1751 c.c., ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali e moratori - in subordine, condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.101,48 a titolo di “indennità suppletiva di clientela” ed € 5.362,66 a titolo di “indennità meritocratica”. Vinte le spese. 
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese. 
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini; all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.  ### è infondato.  1.Il presente giudizio ha ad oggetto le pretese creditorie del ### agente di commercio monomandatario per conto e nell'interesse della ### S.r.l. dal mese di marzo 2019 al 24.5.2021, in conseguenza della risoluzione del rapporto che, secondo la tesi, sarebbe dovuto a causa imputabile al preponente. 
Il Tribunale aveva ritenuto l'inesistenza di una giusta causa di recesso dell'agente tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto esistente tra le parti, con conseguente esclusione del diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. Aveva escluso la debenza dell'indennità di risoluzione del contratto, sulla base dell'articolo 1751 c.c. che prevede l'indennità per lo scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente, ravvisando un insanabile difetto di allegazione in ordine all'incremento del numero di clienti o dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché della persistenza, a vantaggio del preponente, di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari, risultando piuttosto - dalla documentazione allegata agli atti - il riscontro di un notevole decremento del fatturato nei primi mesi dell'anno 2021, in relazione agli affari conclusi dal ricorrente. 
Con riguardo alla domanda di indennità suppletiva di clientela, formulata dal ricorrente in via subordinata - per il caso di rigetto della richiesta dell'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c. - il Tribunale aveva considerato che il recesso era stato intimato per fatto non imputabile alla preponente. Analogamente aveva motivato per l'indennità meritocratica. 
Infine, pur avendo riconosciuto la debenza dell'indennità di risoluzione del rapporto (### quantificata in € 1.161,52, secondo il conteggio formulato da parte ricorrente e non oggetto di contestazione della resistente, nonché l'importo di € 330,48 per provvigioni non pagate, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, il Giudice nulla aveva ritenuto dovuto al ricorrente, procedendo ad una compensazione impropria, quale mera operazione contabile di conguaglio tra reciproche poste creditorie afferenti allo stesso rapporto. 
La motivazione appare coerente ed adeguata alle risultanze istruttorie e resiste alle censure dell'appellante.  2.La difesa del ### ha censurato in primo luogo la motivazione della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che la sola mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale non potesse costituire una giusta causa di recesso dell'agente dal rapporto, una volta venuti meno tutti gli ulteriori fatti addebitati - nella prospettazione del ricorrente - alla preponente. 
Ha eccepito l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudicante, alla luce dell'art. 2119 c.c., relativamente alla gravità degli inadempimenti posti in essere dalla preponente e che avevano indotto l'agente a risolvere il rapporto per giusta causa. 
Considerato che non sono stati più messi in discussione gli ulteriori addebiti mossi dall'agente alla preponente (quali la modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona; la sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale contravvenendo ai patti recepiti sub art. 4.5. del contratto), resta da valutare l'inadempienza contributiva posta dal ### a fondamento della legittimità del proprio recesso. 
Sul punto va precisato che, secondo quanto dedotto anche nell'atto di gravame, la ### seppure tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto, aveva provveduto ad effettuare i versamenti previdenziali per un totale di € 3.709,81 (€ 1.500,68 versati il ### ed € 2.209,13 versati il ###: v.  estratto conto ### doc. 11 della produzione di primo grado), restando inadempiente con riguardo alla sola quota di contributi relativi all'anno 2019 per complessivi € 595,98, nonché per l'accantonamento nell'apposito fondo ### costituito presso l'### dell'indennità di risoluzione del rapporto.
In ogni caso, il suddetto comportamento (di omissione contributiva), anche valutato - come sottolineato dall'appellante - alla data delle rassegnate dimissioni, non costituisce inadempimento di gravità tale da intaccare irrimediabilmente l'elemento fiduciario sul quale il rapporto di agenzia si fonda. 
Come ben sottolineato in sentenza e non contestato in appello, il ### aveva posto a fondamento del recesso per giusta causa le circostanze, cumulativamente considerate, non solo della mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale ma anche dell'avvenuta modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona nonché della sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale: circostanze tutte riportate nella premessa della comunicazione di recesso (v. doc.7). Il Tribunale, con motivazione non attinta da censure, ha considerato legittima la condotta datoriale di modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona nonché della sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale. Di conseguenza ha correttamente concluso nel senso che la mancata regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale non costituisse, di per sè sola, una volta venuti meno tutti gli ulteriori addebiti contestati alla preponente, una giusta causa di recesso dal rapporto in termini di irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ed impossibilità di prosecuzione dello stesso. 
Del resto non consta neppure che il ricorrente abbia richiesto l'intervento dell'Ente di ### per ottenere la regolarizzazione della propria posizione, prima di rassegnare le dimissioni (costituenti l'extrema ratio). 
Ne consegue pertanto che non è dovuta all'agente l'indennità di preavviso pretesa al capo 4. dell'atto di appello, mentre correttamente è stata prevista in sentenza in favore della preponente (risultando quindi non condivisibili le argomentazioni dell'appellante svolte al capo 6.).  3. Con riguardo all'### in caso di cessazione del rapporto, giova premettere che l'art. 1751 c.c. ne ha previsto la corresponsione in favore dell'agente qualora “abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.  ###à non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia….” . 
La pretesa, reiterata in questo grado, si fonda sulla tesi dell'imputabilità della preponente del recesso - in quanto tale sorretto da giusta causa - dell'agente: una volta ritenuta l'infondatezza della prospettazione, per quanto già sopra esposto, viene meno il presupposto per l'erogazione della citata indennità ai sensi del co2 dell'art. 1751 c.c.. 
In ogni caso, anche con riguardo ai presupposti di cui al co. 1 , l'atto di appello è assertivo con riguardo al fatto che il preponente abbia continuato a ricevere sostanziali vantaggi derivati dalla conclusione di affari con i clienti appartenenti alla zona contrattualmente assegnata all'agente anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto in esame. Con riferimento invece all'aumento degli affari e/o al procacciamento di nuovi clienti, deve osservarsi che il Giudice correttamente aveva rilevato che la mera circostanza dell'incremento, nel corso degli anni, dei compensi percepiti non soddisfa il requisito richiesto dalla norma. Infatti l'aumento progressivo dei compensi è dato fisiologico in un rapporto di durata ed inoltre il valore nominale del fatturato aumenta per effetto dell'aumento dei prezzi, di modo che la mera variazione della cifra delle provvigioni non attesta uno sviluppo di clientela. 
E' stato ben evidenziato in sentenza che la norma richiede che sia aumentato il numero dei clienti ovvero che quelli esistenti abbiano aumentato il valore reale, e non solo nominale, dei loro acquisti; inoltre tali incrementi, agli effetti di causa, devono essere ascrivibili al merito dell'agente e non a fattori estranei, quali l'espansione generale del mercato ovvero un particolare sforzo promozionale effettuato dalla preponente. 
In applicazione dei suddetti principi, il Giudice ha riscontrato nella fattispecie un difetto di allegazione con riferimento alle condizioni legittimanti l'erogazione dell'indennità in esame in conseguenza dell'incremento del numero di clienti ovvero dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché dell'attuale persistenza - per il preponente - di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari suddetti. 
Insufficiente quindi l'elencazione dei “nuovi clienti” alla pagina 20-21 dell'atto di gravame, al fine di confutare la motivazione della sentenza: del resto in primo grado l'allegazione rimandava ad un elenco - accluso al ricorso - riguardante genericamente i ### senza alcuna specificazione relativa a quelli di nuova acquisizione per merito del ricorrente. 
Per le medesime ragioni fin qui esposte, resta confermato il rigetto della pretesa delle ulteriori indennità. 
Non contestata infine è la correttezza dell'utilizzo della compensazione impropria da parte del Tribunale.  ### va quindi respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (### unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 - riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti - evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti - come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. 
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).  P.Q.M.  La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari avv. ### e ### dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. 
Così deciso in Napoli, il 20 marzo 2025 ### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa

causa n. 76/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Catalano Anna Carla, Amarelli Francesca Romana

M
2

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4887/2023 del 17-07-2023

... indennitario massimo previsto dall'art. 1751 c.c. e quello minimo garantito previsto dagli A.E.C. pari ad € 7.625,66 (di cui € 1.101,48 per indennità suppletiva di clientela, € 1.161,52 per ### ed € 5.362,66 per indennità meritocratica); condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 n° 231 e di cui all'art. 1284 c.c. sulle indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto”; il tutto con vittoria di spese di lite. La società resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito del deposito di note conclusionali si osserva che: La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. Per ragioni di sistematicità espositiva appare opportuno procedere all'esame separato delle singole spettanze vantate dal ricorrente nei confronti della società resistente. 1) ### quanto riguarda le provvigioni asseritamente maturate sugli affari (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, ### e ### in funzione del giudice monocratico dr.ssa ### ha pronunciato, in data ###, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17839/2021 del R.G.A.C. Sez. ### e #### elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n° 19, presso lo studio dell'avv. ### il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E ### s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### G. Bovio n. 22, presso lo studio degli avv.ti #### e ### dai quali è rapp.to e difeso, come da mandato in atti RESISTENTE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver stipulato con la società resistente, con decorrenza dal mese di marzo 2019, un contratto di agenzia a tempo indeterminato in regime di monomandato; di aver operato, in virtù degli accordi intercorsi, nell'ambito delle ######## e ### svolgendo, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 contestualmente, l'incarico accessorio di “supervisione e reperimento” di altri agenti nell'ambito della promozione delle vendite delle linee di prodotti “WT” ed “MK”; che, sub punto 16.4. del contratto, era, altresì, prevista l'applicazione degli AEC del ### che, nel corso del rapporto in parola, gli erano stati erogati i seguenti compensi provvigionali (compensi indicati avuto riguardo all'imponibile), € 7.602,05 con decorrenza dal mese di aprile 2019 (comprensivo di rimborso spese per € 4.113,03, doc. 3), con fatturato aziendale pari ad € 8.502,00, € 24.698,46 nel 2020 (comprensivo di rimborso spese per € 3.037,88), con fatturato aziendale pari ad € 62.616,00; € 4.415,65 nei primi 3 mesi 2021 (comprensivo di rimborso spese per € 496,79) con fatturato aziendale pari ad € 8.750,00; che aveva concluso affari anche nel mese di aprile 2021 senza che gli fosse mai stato inviato l'estratto conto provvigionale né gli fosse corrisposto il pagamento delle provvigioni maturate in relazione a detti affari che, avuto riguardo alla percentuale provvigionale prevista in contratto pari al 30% del valore imponibile degli stessi (pari a complessivi € 1.101,60), ammontava a complessivi € 330,48; che aveva apportato numerosi nuovi clienti (elencati nell'allegato “nuovi clienti”) incrementando il fatturato aziendale i quali avevano, poi, continuato a concludere affari con la preponente anche dopo la cessazione del rapporto in esame; che, con comunicazione del 24.5.2021, aveva comunicato la risoluzione del rapporto di agenzia per causa imputabile ad essa ### per le condotte ivi analiticamente indicate; che, all'atto della cessazione del rapporto, nulla gli era stato corrisposto a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.,indennità di risoluzione del rapporto” (c.d. “F.I.R.R.”), “indennità suppletiva di clientela” ed indennità sostitutiva del preavviso. 
Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 330,48 per provvigioni maturate in relazione ad affari conclusi nel mese di aprile 2021 e mai corrisposte; condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 10.291,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; in via principale, condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di esso ricorrente, della somma di € 16.945,92 dovuta a titolo di “indennità di cessazione del rapporto” ex art. 1751 c.c.; ovvero, in subordine, di quella maggiore o minore che, alla luce delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto, sarà ritenuta di giustizia, somma che dovrà essere ricompresa tra il trattamento indennitario massimo previsto dall'art. 1751 c.c. e quello minimo garantito previsto dagli A.E.C. pari ad € 7.625,66 (di cui € 1.101,48 per indennità suppletiva di clientela, € 1.161,52 per ### ed € 5.362,66 per indennità meritocratica); condannare la ### S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della rivalutazione monetaria, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 n° 231 e di cui all'art. 1284 c.c. sulle indennità sostitutiva del preavviso e di fine rapporto”; il tutto con vittoria di spese di lite. 
La società resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. 
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito del deposito di note conclusionali si osserva che: La domanda è infondata e va rigettata alla stregua delle considerazioni che seguono. 
Per ragioni di sistematicità espositiva appare opportuno procedere all'esame separato delle singole spettanze vantate dal ricorrente nei confronti della società resistente.  1) ### quanto riguarda le provvigioni asseritamente maturate sugli affari procurati nel corso del mese di aprile 2021, parte ricorrente ha allegato e documentalmente provato di aver concluso affari anche nel suddetto arco temporale (fattura n. 205 emessa il ### nei confronti del cliente ### per imponibile di € 305,00, fattura n. 215 emessa il ### nei confronti del cliente ### per imponibile di € 235,00, fattura n. 212 emessa il ### nei confronti del cliente ### per imponibile di € 183,00, fattura n. 223 emessa il ### nei confronti del cliente ### per imponibile di € 180,00, fattura n. 206 emessa il ### nei confronti del cliente ### per imponibile di € 198,60; cfr. doc n. 6), senza che gli fossero corrisposte le provvigioni maturate in relazione a detti affari che, avuto riguardo alla percentuale provvigionale prevista in contratto pari al 30% del valore imponibile degli stessi (pari a complessivi € 1.101,60), ammontava a complessivi € 330,48. 
Tanto premesso, a fronte della mancata contestazione, da parte della società resistente, in merito sia all'”an” che al “quantum” del dovuto, spetta alla parte ricorrente l'importo di € 330,48, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.  2) INDENNITA' ### questione relativa alla causa di risoluzione del rapporto agenziale intercorso tra le parti appare rilevante ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. 
Va, in proposito, evidenziato che il nuovo testo dell'art. 1750 c.c.(modificato dall'art.3 del dlgs 303/91) disciplina le ipotesi di recesso dai contratti di agenzia a tempo indeterminato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Il recesso è da considerarsi quale negozio unilaterale recettizio che non richiede, per la sua efficacia, l'accettazione della controparte.  ###. 1750 prevede, appunto, l'obbligo per la parte recedente di dare preavviso alla controparte, quantificandone la misura a seconda della durata del contratto. 
I termini legali sono, comunque, derogabili in melius a favore dell'agente. 
Diversa è l'ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento, giusta il principio generale di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.: in tali casi il recesso sarebbe ben possibile senza alcun termine di preavviso e senza alcuna indennità sostitutiva, previa la sola verifica della gravità dell'inadempimento. 
In situazioni di questo genere la giurisprudenza, anche di legittimità, fa di frequente richiamo anche all'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2119 c.c., che, come è noto, disciplina l'ipotesi del recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato. ### fiduciario del rapporto accomunerebbe entrambi i tipi contrattuali. 
In effetti anche la Cassazione in situazioni di non proseguibilità della relazione contrattuale consente il recesso dell'agente ovvero la risoluzione in tronco, senza riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma solo con l'ordinario risarcimento del danno (cfr. Cass. N. 1553/1999). 
Quanto alle ipotesi d'inadempimento del preponente, tali da legittimare la risoluzione per giusta causa, rilevano, generalmente, le seguenti: il mancato pagamento delle provvigioni nei termini legali o contrattuali; la violazione dell'esclusiva, mediante introduzione nella zona di altro agente o attraverso un'organizzazione di vendita diretta; la riduzione unilaterale della percentuale provvigionale; il reiterato ingiustificato rifiuto di concludere contratti promossi dall'agente; l'abituale ed ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle commissioni accettate, in violazione dei termini di consegna; lo scadimento dei servizi offerti ai clienti; la fissazione di prezzi assolutamente fuori mercato. 
In dette evenienze non vi è necessità di preavviso, potendosi richiedere la risoluzione in tronco del rapporto per inadempimento, anche con possibile responsabilità per i danni causati. 
Molto di recente la Cassazione ha, anzi, affermato che l'agente che receda per giusta causa ha diritto lui stesso all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità suppletiva di clientela, data l'equiparabilità di tale situazione a quella di recesso del preponente. 
In definitiva, occorre sottolineare che, con riferimento al contratto di agenzia, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare i seguenti principi che il Tribunale condivide e fa propri: nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato, per analogia, il concetto di giusta causa di cui all'art.  2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato; l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.  2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile, quindi, anche al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 contratto di agenzia; ne consegue che, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l'elemento fiduciario delle parti, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr. Cass. n 28/3/2000 n. 3738; 15/11/1997 n. 11376; 30/1/1989 n. 572; da ultimo, 22246/2021); in definitiva, anche per il rapporto di agenzia la validità del recesso per giusta causa del preponente può ritenersi, quindi, sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell'agente (cfr. Cass. n. 10852.1997; Cass. n. 11376.1997; Cass. n. 7986.2000; Cass. n.. 3084.2000; Cassazione civile , sez. II, 15 aprile 2009, n. 8948; cfr. Cass. 13 dicembre 1982 6857; Cass. 20 agosto 1983 n. 5446; Cass. 10 gennaio 1984 n. 183; Cass. 4 maggio 1987 4138;Cass. 4 novembre 1987 n. 8102; Cass. 30 gennaio 1989 n. 572; Cass. 6 aprile 1990 n. 2879; Cass. 23 aprile 1991 n. 4381; Cass. 19 febbraio 1992 n. 2062; Cass. 5 novembre 1997 n. 10852; 16 marzo 2000 n. 3084). 
Si è, inoltre, rilevato che, anche rispetto al rapporto di agenzia, quella di giusta causa di recesso è una nozione piuttosto generica, che richiede di essere adeguatamente interpretata in sede ###correlazione alle situazioni specifiche, così che, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, pur specificata in sede interpretativa, il giudizio di fatto si deve colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionalizzati alla sua qualificazione in termini legali ( Cassazione civile, sez. lav., 12 dicembre 2001, n. 15661). 
Ne consegue che se, da un lato, per la valutazione della legittimità del recesso, il proponente e/o l'agente non deve fare riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente e/o preponente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice, altrettanto è vero che, ai fini dell'accertamento del diritto del preponente e/o agente recedente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, compete al preponente e/o agente, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la dimostrazione della effettiva sussistenza della giusta causa addotta a sostegno del recesso da lui intimato e, di conseguenza, del grave inadempimento dell'agente e/o preponente (in tal senso ad es. Cass. Sez. Lav. n. 10179.2004) che, se accertato, comporta l'insorgenza dell'obbligo dell'agente e/o preponente al pagamento della sopra citata indennità e, se negato, comporta, al contrario, il diritto dell'agente e/o preponente medesimo al versamento della stessa. 
Tanto premesso in termini generali, il tema devoluto alla cognizione dell'adito giudicante riguarda la legittimità o meno dell'uso del potere di recesso dal contratto di agenzia, da parte dell'agente, per asserita giusta causa e, pertanto, senza alcun preavviso e con il diritto al versamento, da parte del preponente, in suo favore, della relativa indennità sostitutiva. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto di essere addivenuto alla risoluzione del rapporto di agenzia sulla base delle seguenti circostanze di fatto: a) modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona; b) sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale contravvenendo ai patti recepiti sub art.  4.5. del contratto; c) omesso versamento nell'apposito fondo “FIRR” costituito presso l'### dell'indennità di risoluzione del rapporto contravvenendo al disposto di cui all'art. 13, punto I) dell'AEC, settore commercio del 2009; d) omesso versamento, in vigenza di rapporto, dei contributi previdenziali Per quanto riguarda il primo punto, la società resistente comunicava all'agente, con pec del 18.5.2021, le motivazioni che, a suo dire, avevano reso necessario il ricorso ad apportare parziali variazioni unilaterali del contratto: “#### in qualità ### s.r.l., con la presente Le comunico che la ### s.r.l. ha deciso di modificare la ### di competenza assegnata-le attualmente consistente in: ######## Sicilia. Pertanto dal ricevimento della presente il Suo nuovo ambito territoriale ### di competenza si intende modificato come segue: La zona sarà libera vedi ### 2 punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 “ Ciò posto, l'art. 10.1 del contratto di agenzia prescriveva, testualmente, che: “L'### riconosce alla Preponente il diritto di apportare a proprio insindacabile giudizio - variazioni alla ### mediante comunicazione scritta da inviare all'### a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata secondo i termini previsti dall'###”. 
La possibilità di poter modificare unilateralmente le condizioni contrattuali era, quindi, prevista già dal contratto sottoscritto dalle parti, che, a sua volta, rinviava alla disciplina così come prevista negli ### (A.E.C.), cioè nei “contratti collettivi” degli agenti di commercio.  ###. 3 A.E.C. del 16.02.2009, ratione temporis vigente, prescrive, al comma 10, che “qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante” specificando, altresì, al comma 6, che “le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano: (…) di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20 ### percento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione” e, al comma 11, che “l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione sarà da considerarsi come una unica variazione” (cfr. doc. n. 8). 
Dal combinato disposto delle prescrizioni di cui sopra emerge, pertanto, che il contratto di agenzia possa considerarsi risolto ad iniziativa della mandante solo laddove l'agente dimostri che la variazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 della zona abbia comportato una riduzione delle provvigioni maggiore del 20% rispetto a quanto percepito nell'anno precedente. 
In ipotesi contraria, come ovvio, nulla potrà essere riconosciuto non essendo la risoluzione ontologicamente imputabile alla mandante. 
Tanto premesso, parte ricorrente non ha, in alcun modo, verificato l'impatto della modifica della zona oggetto del presente giudizio sulle proprie provvigioni per cui la sua intera ricostruzione risulta assolutamente carente sotto il profilo sia allegatorio che probatorio. 
Ed, infatti, nulla al riguardo si rinviene nel corpo del ricorso introduttivo. 
Inoltre, ad ulteriore conferma della legittimità dell'operato della società resistente, basti evidenziare che, nel caso di specie, così come emerge dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, la variazione della zona, o meglio, la comunicazione con la quale la preponente gli comunicava l'intenzione di inserire sulla zona di vendita assegnatagli un ulteriore agente è stata determinata dalla necessità di provare a recuperare il decremento di vendita medio tempore da lui prodotto. 
E', infatti, evidente come il decremento del fatturato risultasse essere precedente alla comunicazione della preponente, indotta, di conseguenza, a dover necessariamente intervenire per effetto dell'inattività dell'agente. 
In particolare il sig. ### procacciava clienti per la ### srl per i seguenti volumi di vendita: quanto ad € 10.026,80, per il periodo agosto 2019 - dicembre 2019; quanto ad € 64.876,53, per l'anno 2020; quanto ad € 9.063,70 per il periodo da gennaio a maggio 2021. 
Trattasi di dati incontestati tra le parti.  ### incremento di fatturato prodotto nell'anno 2020 induceva la preponente a riconoscere, al sig. ### un incremento provvigionale, a titolo di “premio”, di € 300,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2020. 
Sulla base del fatturato prodotto nell'anno 2020 il premio veniva, poi, incrementato per cui venivano, a tale titolo, erogati € 500,00 mensili, quale ulteriore premio, auspicandone ancora un miglioramento. 
Successivamente si assisteva, però, ad una inversione del trend di vendite passando da una media mensile di € 5.406,37, per il 2020, ad una media mensile di € 1.812,74, per il 2021; anche il raffronto tra due mesi a campione nei due anni di competenza faceva evincere il trend negativo tant è che l'agente assicurava alla preponente un fatturato di € 15.426,02 per il mese di maggio 2020 ma di soli € 565,35 per il mese di maggio 2021. 
Dalla verifica delle fatture prodotte in atti dal ricorrente emerge, appunto, che, per il primo trimestre 2021, lo stesso fatturava provvigioni per € 2.337,68, cui aggiungere quanto richiesto in questa sede, per le provvigioni di aprile 2021, di € 330.48, per un totale nel periodo gennaio - aprile 2021, di € 2.668,16, con un importo medio mensile di € 667,04 (€ 2.668,16/4). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
A ciò si aggiunga che la preponente, per il primo trimestre 2021, erogava a titolo di anticipazione di premi, l'importo mensile di € 500,00, calcolato sulla proiezione delle vendite effettuate nell'anno 2020, che, però, non veniva mantenuto né tantomeno incrementato. 
Il parametro che la preponente ha considerato per il decremento del fatturato emerge dalle stesse fatture prodotte in atti relative all'anno 2020 e relative al fatturato provvigionale che ammontava ad € 19.681,80 (al netto del premio mensile del fatturato pari a € 300,00 mensile dal mese di luglio a dicembre 2020) corrispondente ad € 1.640,15 mensile. 
Ciò posto è evidente che il decremento del fatturato nel periodo di riferimento risultava essere superiore al 40%, ragion per cui la preponente si è trovata a dover necessariamente intervenire inserendo un altro agente onde assicurare la copertura di una vasta zona, costituita da ben 7 regioni. 
Trattasi di dati elencati in maniera analitica a dettagliata nel corpo della memoria di costituzione della società resistente in ordine ai quali il ricorrente non ha assunto alcuna specifica posizione. 
Se ne deduce, inequivocabilmente, la legittimità delle modifiche unilaterali delle zone di competenza dell'agente così come predisposte dalla preponente. 
Per quanto riguarda il profilo inerente la sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. contravvenendo ai patti recepiti sub art. 4.5. del contratto di agenzia, trattasi di una modifica unilaterale a cui la società resistente è addivenuta, del tutto legittimamente, nell'esercizio del suo potere discrezionale di organizzazione della propria attività lavorativa a seguito della scarsità del rendimento dell'operato, in tale veste, della parte ricorrente, così come inequivocabilmente attestato dalla documentazione in atti, costituita dalle fatture da lui emesse e prodotte, dalle quali emerge che gli importi liquidati per la ### e MK erano stati a febbraio 2020 € 8,40, ad aprile 2020 € 30,00, a maggio 2020 € 42,06, a giugno 2020 € 171,11, il tutto per un importo complessivo di € 251,57 ( cfr. fatture in atti).  ### parte, lo stesso art. 10.2. del contratto di agenzia prevedeva, espressamente, che “ le parti concordano che eventuali variazioni dell'incarico che non siano frutto di una scelta discrezionale della preponente, ma che siano determinate da ragioni commerciali, saranno discusse ed approvate da entrambe le parti, perciò sottratte alla disciplina prevista dagli ### e diverranno efficaci decorsi n. 60 ( sessanta) giorni dal ricevimento, da parte dell'agente, della relativa comunicazione di variazione”. 
Nel caso di specie, da quanto sovra esposto è evidente come non si sia trattato di una modifica del contenuto dell'incarico dovuto a “ ragioni commerciali”, ma, piuttosto, di una decisione cui la preponente è addivenuta per effetto dello scarso rendimento, sotto il profilo qui considerato, dell'attività dell'agente con la conseguente legittimità della stessa sia pure unilateralmente assunta. 
Ne consegue, inevitabilmente, la legittimità dell'avvenuta sottrazione dell'auto aziendale, tra l'altro disposta a seguito del sequestro della stessa per effetto del mancato pagamento del premio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 assicurativo, trattandosi di un facoltà strettamente connessa all'incarico di capo area per la ### WT e MK, così come si evince, inequivocabilmente, dal tenore letterale dell'art. 4.5. del contratto di agenzia. 
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto risultano, pertanto, fondate le sole doglianze inerenti l'omesso versamento, in vigenza di rapporto, dei contributi previdenziali dovuti nonché l'omesso versamento, nell'apposito fondo “FIRR” costituito presso l'### dell'indennità di risoluzione del rapporto, adempimenti, questi ultimi, ai quali la società resistente ha, sia pure parzialmente, provveduto solo in seguito alla cessazione del rapporto de quo effettuando i versamenti previdenziali mancanti per gli anni 2020 e 2021 per un totale di € 3.709,81 (€ 1.500,68 versati il ### ed € 2.209,13 versati il ###). 
Il tutto come da estratto conto ### (doc. 11) con la conseguenza che la ### a tutt'oggi, debba considerarsi ancora inadempiente tanto in relazione all'omesso versamento dei contributi relativi all'anno 2019, per complessivi € 595,98, come incontestato tra le parti in causa, quanto in ordine al mancato accantonamento, nell'apposito fondo ### costituito presso l'### dell'indennità di risoluzione del rapporto. 
Ciò posto, considerato, però, che parte ricorrente ha ancorato il proprio recesso per giusta causa alle circostanze, cumulativamente considerate, non solo della mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale ma, anche, dell'avvenuta modifica unilaterale e senza preavviso delle pattuizioni contrattuali riguardanti la zona nonché della sottrazione, senza preavviso, dell'incarico di capoarea per i settori W.T. e M.W. e dell'utilizzo dell'auto aziendale - tutte riportate nella parte iniziale della comunicazione di recesso, così come inoltrata, ma da ritenersi, come già innanzi evidenziato, legittimamente disposte - non può che concludersi nel senso dell'inesistenza, nella specie, di una giusta causa di recesso tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia esistente tra le parti. 
Non può, infatti, affermarsi, con la necessaria concludenza, che la sola mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale possa costituire, di per se sola, una volta venuti meno tutti gli ulteriori addebiti contestati alla preponente, una giusta causa di recesso dal rapporto de quo ### stregua di tutto quanto sovra esposto nulla va, pertanto, riconosciuto alla parte ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
INDENNITA' ###. 1751 Per l'indennità di risoluzione del contratto, valgono le seguenti considerazioni.  ### 1751 del codice civile prevede l'indennità per lo scioglimento del contratto per fatto non imputabile all'agente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
La norma e' stata modificata dalla legge 15 ottobre 1971 n. 911 che ha esteso il diritto all'indennità a ogni ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia, ma la modifica e' venuta sostanzialmente meno a seguito della legge 10 settembre 1991 n. 303 che, in attuazione dell'art.18 della direttiva comunitaria, ha escluso l'indennità nel caso di grave inadempienza da parte dell'agente o nel caso di dimissioni volontarie di quest'ultimo e, cioè, di dimissioni non dovute a età, infermità o malattia.  ###à svolge la necessaria, duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente. 
Pertanto la giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto in un primo momento che essa, a differenza dell'indennità suppletiva di clientela, abbia carattere inderogabile (Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass. 26 aprile 1991 N. 4586) e il principio e' stato accolto dalla legge 10 settembre 1991 n. 303 che, in attuazione dell'art.19 della direttiva comunitaria n.653/86, ha espressamente affermato che le disposizioni dell'art.1751 cod. civ. sono inderogabili a danno dell'agente ( cfr Cass. n. 5795 del 15/06/94). 
Giova, a questo punto, evidenziare che secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, il testo di cui all'art.1751 c.c. prevale sulla contrattazione collettiva di settore ogni qualvolta consente in astratto e in concreto un trattamento economico più favorevole all'agente che ne abbia chiesto l'applicazione; tanto è espresso nel penultimo comma dell'art. cit. per il quale "Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente". 
La norma, quindi, attribuisce piena validità sia agli ### che a quelli individuali, subordinandola alla sola condizione che tali accordi non rappresentino uno svantaggio economico per l'agente. 
La contrattazione collettiva, sostanzialmente, ha voluto assicurare un trattamento di fine rapporto "minimo" al maggior numero possibile di agenti, svincolando il diritto a tale trattamento dall'onere di provare la sussistenza delle più severe condizioni dettate dalla norma codicistica (e cioè, apporto di nuova clientela, maggior volume d'affari, concreti e persistenti vantaggi per la preponente), assicurando, così, a tutti un trattamento minimo che sarebbe stato difficile, sotto il profilo probatorio, ottenere. 
Ciò non toglie che, l'agente, ogni qual volta ritenga di poter dimostrare di avere diritto, a titolo di indennità di scioglimento del contratto, a somme maggiori rispetto a quelle riconosciute dall'A.E.C.  può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle due condizioni previste dall'art. 1751 c.c. (nel testo derivante dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 15.2.1999, n. 65, in attuazione della direttiva CE 18.12.1986 n. 653) e, conseguentemente, la condanna della preponente alla corresponsione di tali maggiori somme entro il tetto massimo di cui al 3° comma, dal cui importo -determinato secondo equità- deve detrarsi quanto già percepito in forza delle norme collettive. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Valga per tutte, Cass. 24.07.2007, n. 16347 "In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle ### europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04) sulla portata degli artt 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli ### membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'### economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore". 
Tanto detto, occorre rimarcare che l'indennità regolata dal codice civile si basa sull'incremento di clientela e sul permanere dei relativi vantaggi in favore del preponente, criterio contemperato dall'equità (art. 1751, comma 1 c.c.); l'indennità non è dovuta quando il preponente recede dal contratto per una inadempienza imputabile all'agente che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione del rapporto o quando l'agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività (art.  1751 , comma 2 c.c.). 
Questo lo stato attuale dell'arte ma, con gli A.E.C. del marzo - aprile 2002 ( riprodotti in maniera pressochè immutata in quelli del 2009), sembra, a parere di codesto giudice, che la parti collettive abbiano risolto definitivamente la questione articolando l'indennità di scioglimento del rapporto in tre parti di cui una assimilabile alla indennità originariamente dovuta per ogni caso di risoluzione, l'altra “suppletiva di clientela” ed una terza sottoposta alle condizioni di cui alla attuale formulazione dell'art. 1751 cod.  Per effetto della stipula dei nuovi ### del settore commercio (sottoscritto il ###) e del settore industria (sottoscritto il ###) essi dal 1°.4.02 hanno sostituito integralmente tutti i precedenti ### Essi contemplano (v., rispettivamente, art. 12 ed art. 10) una nuova disciplina pattizia dell'indennità di cessazione rapporto prevedendo in sostanza e salvo differenze non rilevanti ai fini del discorso che qui si conduce, accanto alle “vecchie” indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela confermate negli importi e nei presupposti, una nuova componente “meritocratica” spettante all'agente tutte le volte in cui egli “abbia apportato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” (così l'AEC industria; pressoché identica la formulazione di quello del commercio). 
Tale emolumento aggiuntivo corrisponde ad una percentuale dell'incremento delle provvigioni fatto registrare dall'agente e risultante dal confronto tra la media annuale di provvigioni maturate nell'ultimo periodo del rapporto e di quelle maturate nel primo periodo (periodi a loro volta variamente determinati nei due ###). Si prevede, infine, che tale importo aggiuntivo spetta solamente se la somma delle altre due componenti (l'indennità di risoluzione rapporto e l'indennità suppletiva di clientela) sia inferiore all'annualità di provvigioni di cui all'art. 1751 c.c. e che, comunque, l'importo complessivamente dovuto all'agente non potrà superare quel limite massimo. 
Questa, pertanto, è la struttura dell'emolumento così come disciplinato dagli accordi collettivi: all'agente spetta sempre e comunque un importo corrispondente ad una percentuale delle provvigioni maturate nell'arco di durata del rapporto (indennità di risoluzione del rapporto); se il rapporto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, a costui spetta, un ulteriore importo corrispondente ad una percentuale delle provvigioni maturate nell'arco di durata del rapporto (indennità suppletiva di clientela); se, poi, l'agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari della ditta preponente e questa consegua ancora vantaggi da tale incremento di fatturato, spetta all'agente un terzo importo corrispondente ad una percentuale della differenza tra la media annuale iniziale delle provvigioni e quella finale. 
In ogni caso, nella fattispecie di cui si discute, parte ricorrente ha richiesto, in via principale, la condanna della resistente al versamento dell'indennità di cessazione del rapporto così come prevista dall'art 1751 La ratio sottesa all'istituto in questione va ricercata da una parte nella considerazione dell'apporto patrimoniale che l'agente reca all'organizzazione produttiva dell'imprenditore durante il rapporto, dall'altra nel rilievo del danno che il professionista subisce con la fine del rapporto, danno soprattutto inerente alla perdita di provvigioni su quegli affari futuri che il preponente concluderà con i clienti da lui stesso precedentemente procurati. 
Insomma con la cessazione del rapporto di agenzia l'avviamento clientela, risultato dell'attività dell'agente, viene perso definitivamente da quest'ultimo ed acquisito dal preponente come bene economico appartenente alla sua azienda. 
Due sono i requisiti necessari per l'insorgenza, in capo all'agente, del diritto a questa indennità. 
In primis è necessario che l'agente dimostri di avere procurato nuovi clienti al preponente o provi di avere sensibilmente sviluppato gli affari coi clienti esistenti e si accerti, in ogni caso, che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
In secondo luogo il pagamento di tale indennità deve risultare equo in concreto, considerate soprattutto le provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. 
I due predetti requisiti sono coessenziali e, quindi, vanno congiuntamente provati: è questo il risultato più significativo della legge correttiva del 99. 
E' importante segnalare la difficilissima posizione processuale in cui si viene oggi a trovare l'agente, che intenda azionare l'art. 1751. Tale difficoltà, prima ancora che il profilo probatorio, investe innanzi tutto, lo stesso preliminare profilo delle allegazioni. 
Infatti, deve ritenersi onere dell'agente interessato indicare specificamente i nominativi dei singoli clienti procurati ex novo al preponente in tutto il corso del rapporto, ovvero i nominativi di quelli preesistenti e per i quali ci sia stato notevole incremento di ordinativi. E' chiarissimo, infatti, che l'agente non potrà limitarsi a ripetere tralaticiamente la formula legislativa: vanno, viceversa, dedotti fatti concreti, nomi, cifre, affari. 
In proposito è, peraltro, da ritenersi che la mera circostanza dell'incremento, nel corso degli anni, dei compensi percepiti non soddisfa in sé il requisito richiesto dalla norma. Infatti l'aumento progressivo dei compensi è dato fisiologico in un rapporto di durata; inoltre va considerato che poiché il valore nominale del fatturato aumenta per il semplice effetto dell'aumento dei prezzi la semplice variazione della cifra delle provvigioni non attesta in se uno sviluppo di clientela. 
La norma, giova ripetere, richiede, infatti, che sia aumentato il numero dei clienti ovvero che quelli esistenti abbiano aumentato il valore reale, e non solo nominale, dei loro acquisti; inoltre va dimostrato che tali incrementi sono ascrivibili a merito dell'agente e non a fattori estranei, quali l'improvvisa espansione generale del mercato ovvero un particolare sforzo promozionale effettuato dalla preponente. 
Sull'agente graverà ancora l'onere di provare la attuale persistenza a vantaggio del preponente di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari coi clienti ora menzionati.  ###, poi, dovrà fornire al giudice elementi concreti atti a dimostrare l'equità, nel proprio singolo caso, della corresponsione dell'indennità di che trattasi; ciò, in particolare, potrà e dovrà essere realizzato mediante l'analitica indicazione delle provvigioni che il medesimo agente viene a perdere con la cessazione del rapporto agenziale in riferimento sempre ai medesimi clienti di cui sopra. 
Non è da ritenersi possibile sopperire ai predetti oneri mediante C.T.U., almeno in difetto di analitiche allegazioni di fatti: la consulenza, infatti, può al più servire a quantificare in maniera precisa importi già sostanzialmente provati nell'an e nel quantum, ma mai potrà adempiere a funzioni esplorative o sostitutive degli oneri delle parti. 
Per la rilevanza degli effetti e, cioè, la decadenza dal diritto all'indennità, è opportuno ricordare che il singolo agente deve, con un qualsiasi atto scritto, comunicare al preponente la propria intenzione di far valere il proprio diritto entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Ex art. 1335 c.c. è da Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023 ritenersi che entro l'anno la dichiarazione d'intenti dell'agente debba pervenire all'indirizzo della controparte. 
Tanto premesso in termini generali, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, la domanda va rigettata, innanzitutto, per l'assorbente e preliminare considerazione che l'art. 1751, comma 2, c.c. prevede che la cd. “indennità in caso di cessazione del rapporto” non è dovuta “quando l'agente recede dal contratto a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente…”, circostanza che, nel caso di specie, come sopra evidenziato, non può considerarsi sussistente così che non possa ritenersi che il recesso, così come comunicato dall'agente, fosse sorretto da giusta causa. 
In ogni caso, alla stregua di tutto quanto sopra chiarito, il ricorrente è incorso in un insanabile difetto di allegazione in proposito non avendo provveduto né ad allegare, in modo sufficientemente specifico e circostanziato, né, tantomeno, a provare la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'erogazione dell'indennità de qua in ordine all'incremento del numero di clienti od in ordine all'incremento dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti nonché la attuale persistenza, a vantaggio del preponente, di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari coi clienti ora menzionati, non rinvenendosi nulla al riguardo nemmeno nella documentazione allegata agli atti del giudizio, dalla quale, al contrario, così come già sopra ampiamente evidenziato, si evince come si fosse assistito, nel corso dei primi mesi dell'anno 2021, ad un notevole decremento del fatturato in relazione agli affari conclusi dall'agente, per cui nulla gli spetta ex art. 1751 INDENNITA' ### Va, in via preliminare, rilevato che essendo stata, la suddetta domanda, formulata dal ricorrente solo in via subordinata al rigetto della domanda avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c. (cfr. ricorso introduttivo), essa debba essere esaminata da codesto giudice. 
Ciò posto, l'individuazione delle circostanze che hanno determinato la cessazione del rapporto di agenzia è, come già innanzi chiarito, rilevante al fini della determinazione della spettanza o meno, in favore del ricorrente, dell'indennità suppletiva di clientela. 
Trattasi di un istituto di derivazione contrattuale che ha origine e disciplina esclusivamente collettiva. 
Essa, infatti, è stata introdotta dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974 ed è stata conservata dagli accordi successivi (tra cui quello del 19 dicembre 1979) aventi tutti natura ed efficacia meramente negoziale. 
Di conseguenza l'indennità di clientela è dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", dai menzionati accordi (Cass. 11 novembre 1988 n. 6114). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Premessa l'incontestata applicabilità, al rapporto agenziale in esame, degli AEC succedutisi nel tempo, peraltro espressamente invocati dal ricorrente che ha chiesto la liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela esclusivamente disciplinata dalla contrattazione collettiva, assume un decisivo rilievo la qualificazione del recesso intervenuto tra le parti, giacché tale indennità, ai sensi dell'AEC vigente, è dovuta solo se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente o rappresentante oppure, sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante dovute a sua invalidità permanente totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia ### Nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, una volta considerato come causa risolutiva del rapporto di agenzia il recesso intimato dall'agente da ritenersi non sorretto da giusta causa, deve concludersi, intendendosi in questa sede espressamente richiamate tutte le considerazioni prima espletate in ordine all'indennità sostitutiva del preavviso, che lo stesso sia stato intimato per fatto non imputabile alla preponente, così che debba ritenersi che ricorra l'ipotesi contemplata dall'AEC di settore per l'esclusione dell'indennità suppletiva di clientela. 
Indennità “meritocratica” ### il punto ### art. 13 dell'AEC di settore “In aggiunta a quanto disposto al capo I (### di risoluzione del rapporto) ed al capo II (### suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente ### prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.  ### stregua di tutto quanto sovra esposto in merito alla non debenza, in favore del ricorrente, dell'indennità suppletiva di clientela e della mancata allegazione e prova di precise circostanze fattuali relative al fatto di aver, in tesi, procurato nuovi clienti al preponente o, piuttosto, sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti nonché l'attuale ricezione, da parte del preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, anche la suddetta domanda giudiziale va rigettata.  ### di risoluzione del rapporto ( ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Ai sensi dell'art. 13, punto I) dei citati A.E.C. “A decorrere del 1° gennaio 2002 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% (uno per cento) dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro.” ( all. II, cit.). 
Ciò posto, l'indennità di risoluzione del rapporto, cd. ### dovuta all'agente, ammonta ad € 1.161,52, dovendosi, in proposito, recepire il conteggio così come formulato dal procuratore di parte ricorrente e non oggetto di alcuna contestazione da parte della resistente. 
Tanto premesso, nulla, però, potrà essere corrisposto a tale titolo sulla scorta dell'eccezione di compensazione all'uopo sollevata dalla resistente la quale, in tale contesto, è, certamente, configurabile come compensazione atecnica, fattispecie che si realizza in caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento; in tali ipotesi la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass., n. 12724/16). 
Sulla legittimità della compensazione “impropria” tra reciproche poste creditorie sia pure afferenti allo stesso rapporto assistenziale, ma con principi certamente estensibili, per identità di ratio, alla fattispecie di cui è causa, si richiama Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2007, n. 16349 laddove si è statuito che “### un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l'### per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale”. 
In definitiva, la compensazione impropria, in quanto mera operazione contabile di conguaglio tra reciproche poste creditorie afferenti allo stesso rapporto, non è assimilabile ad un'eccezione in senso stretto, ma integra una mera difesa, rispetto alla quale non trovano applicazione le norme dettate dal codice civile in relazione all'eccezione di compensazione propria, implicante, invece, l'origine delle reciproche poste creditorie da diversi rapporti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023
Ciò posto avendo parte ricorrente quantificato l'indennità di mancato preavviso nell'importo di € 10.291,00 e rilevato che, così come sopra evidenziato, stante l'assenza della giusta causa, detta somma spetterà, per intero, alla resistente per non aver ricevuto il dovuto preavviso di 5 mesi per il rapporto di agenzia in essere, alla luce dell'eccezione di compensazione così come formulata, trattandosi di un importo da portare in detrazione dalle altre indennità eventualmente maturate dalla parte ricorrente, nulla andrà riconosciuto, in suo favore, né a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e né a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte per la mensilità di aprile 2021.  ### stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, integralmente rigettata. 
La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate inducono all'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.  PQM Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda giudiziale; compensa le spese processuali. 
Così deciso in Napoli in data ### Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/07/2023

causa n. 17839/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Dell'Erario Matilde

M

Tribunale di Roma, Sentenza n. 12619/2024 del 25-07-2024

... riferimento, nel primo semestre del 2017, oscillava tra un minimo di € 3.133.200,00 e un massimo di € 4.028.400,00, a fronte del prezzo convenuto di 2 milioni di euro; che sempre in data ###, con successivo atto di mutuo fondiario, a rogito del medesimo notaio ### di ### (### 83.867; Racc. 35.943), l'acquirente ### S.r.l. unipersonale aveva contratto con la ### S.p.a. un mutuo di € 1.600.000,00 della durata di 15 anni, finalizzato al pagamento di una parte del prezzo della predetta compravendita; che in data ###, a garanzia del finanziamento, sull'immobile compravenduto era stata iscritta ipoteca volontaria del valore di € 3.200.000,00 in favore di ### S.p.a., presso la ### dei ### (RG n. 78.005; RP n. 14.453); che la particolarità della costituzione di tale garanzia era data non solo dalle circostanze emergenti dall'atto di compravendita, ma anche dal fatto che nell'atto di vendita si dava atto che lo svincolo delle somme concesse a mutuo sarebbe intervenuto solo dopo il consolidamento dell'ipoteca e dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; che peraltro ciò non era avvenuto, atteso che la formalità pregiudizievole, rappresentata dal pignoramento immobiliare, era stata (leggi tutto)...

testo integrale

 N. ### N. ###. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - ###, in persona del dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. #### dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente TRA ### S.R.L. (c.f. e p.IVA ###; con sede ###via ### n. 26), in persona del legale rappresentante, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.to ### D'### del ### di ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione, ### E ### S.R.L. (c.f. e p.IVA ###; con sede ###viale ### n. 209), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 13, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, E ### S.P.A. (c.f. ###; con sede ###piazza ### n. 156), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###viale di ### n. 15, presso lo studio dell'avv.to ### e dell'avv.to ### che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, E ### S.R.L. unipersonale (c.f. e p.IVA ###; con sede ###via ### n. 80), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 10 A n. 2, presso lo studio dell'avv.to ### rappresentata e difesa dallo stesso e dall'avv.to ### del ### di ### il primo in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e il secondo in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta, ###.G.A. ### S.R.L. (p. Iva ###; con sede ###viale ### n. 2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 21, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta, ### OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.; in via subordinata risarcimento danni.  CONCLUSIONI: per l'attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to D'### richiama le conclusioni rassegnate in calce all'atto di citazione …”; per la convenuta ### S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta …”; per la convenuta ### S.p.a. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### insiste, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate nella memoria depositata in data ###, nel merito precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta …”; per la convenuta ### S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, come precisate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”; per la convenuta S.G.A. S.r.l. (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### conclude come da conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta, come confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”.  ### atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute ### S.r.l. (prima cedente), ### S.p.a. (banca mutuante), ### S.r.l. unipersonale (cessionaria e successiva cedente) e S.G.A. ### S.r.l. (seconda cessionaria), l'attrice ### S.r.l. allegava che era creditrice della ### S.r.l.  (attualmente denominata ### S.r.l. e già Xilo 1960 S.r.l.) della complessiva somma di € 900.000,00, per il cui riconoscimento e recupero aveva incardinato apposito giudizio davanti al Tribunale di ### (n. 62058/2020 R.G., X sezione civile); che il predetto credito originava da un contratto preliminare di compravendita, con sottoscrizioni autenticate dal notaio ### di ### (### n. 45689; Racc.  n. 5574) del 27/11/2012, registrato presso l'### delle ### di ### 5 il ### al n. 22.319 e trascritto presso la ### dei ### di ### 1 il ### (R.G. 124.615; R.P. 90.440) nonché da un collegato contratto preliminare di affitto di ramo d'azienda, sottoscritto il ### e registrato il ###, al n. 22.140, ed era costituito dai versamenti eseguiti tra il 2012 e il 2013 in favore della ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) in esecuzione dei menzionati contratti preliminari; che il predetto contratto preliminare di compravendita aveva ad oggetto un locale ad uso negozio, sito a ### in via ### n. 34/A, posto al piano seminterrato, della superficie di 1.467 metri quadri, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; che in data ###, con atto di compravendita a rogito notaio ### di ### (### 83.866; Racc. 35.942), trascritto presso la ### dei ### il ### (R.G. 78.002; R.P. 52.050) la ### S.r.l. aveva venduto alla ### S.r.l. unipersonale il predetto locale ad uso negozio; che, ai fini della proposta revocatoria, andavano rilevati sia i rapporti parentali fra i soci della venditrice e il socio unico e legale rappresentante dell'acquirente, come meglio indicato in citazione, sia le anomalie nella vendita, atteso che con la vendita del 28/6/2017 l'acquirente, entrata in pari data nel pieno possesso dell'immobile, si era obbligata a pagare, in favore della venditrice, la complessiva somma di € 2.000.000,00, di cui € 70.000,00 a mezzo di assegno bancario e senza riserva del buon fine e con rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale a garanzia del buon esito, benché l'immobile compravenduto fosse ancora gravato da tre formalità pregiudizievoli, rappresentate da un'ipoteca volontaria di £ 3.400.000.000, a garanzia di pregresso mutuo contratto dalla venditrice; da un pignoramento immobiliare ancora pendente e non dichiarato estinto dal Giudice dell'### dalla trascrizione del sopra menzionato contratto preliminare di compravendita del 27/11/2012, peraltro con scadenza successivamente prorogata, formalità ben note alla parte acquirente, in tal senso resa edotta dal notaio dei conseguenti rischi; che inoltre il prezzo di compravendita era chiaramente inferiore ai valori medi del mercato immobiliare che, secondo la ### del ### dell'### delle ### per la zona di riferimento, nel primo semestre del 2017, oscillava tra un minimo di € 3.133.200,00 e un massimo di € 4.028.400,00, a fronte del prezzo convenuto di 2 milioni di euro; che sempre in data ###, con successivo atto di mutuo fondiario, a rogito del medesimo notaio ### di ### (### 83.867; Racc.  35.943), l'acquirente ### S.r.l. unipersonale aveva contratto con la ### S.p.a. un mutuo di € 1.600.000,00 della durata di 15 anni, finalizzato al pagamento di una parte del prezzo della predetta compravendita; che in data ###, a garanzia del finanziamento, sull'immobile compravenduto era stata iscritta ipoteca volontaria del valore di € 3.200.000,00 in favore di ### S.p.a., presso la ### dei ### (RG n. 78.005; RP n. 14.453); che la particolarità della costituzione di tale garanzia era data non solo dalle circostanze emergenti dall'atto di compravendita, ma anche dal fatto che nell'atto di vendita si dava atto che lo svincolo delle somme concesse a mutuo sarebbe intervenuto solo dopo il consolidamento dell'ipoteca e dopo la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; che peraltro ciò non era avvenuto, atteso che la formalità pregiudizievole, rappresentata dal pignoramento immobiliare, era stata cancellata molto tempo dopo l'effettiva erogazione delle somme, e precisamente solo in data ###, con annotazione distinta con il 7388; che in data ###, a meno di un anno dall'acquisto, l'acquirente ### S.r.l. unipersonale aveva alienato il magazzino di via ### alla S.G.A. ### S.r.l. al prezzo complessivo di € 2.950.000,00, superiore di € 950.000,00 rispetto a quello a cui la venditrice lo aveva acquistato dieci mesi prima, ma ugualmente inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento; che, come emergeva dall'atto di compravendita, già in data ### la società venditrice aveva comunicato alla conduttrice dell'immobile ### S.r.l., ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, l'intenzione di vendere l'immobile; che la conduttrice aveva risposto negativamente; che la vendita era avvenuta in data ### a rogito notaio ### di ### (### n. 6196; Racc. n. 3745), registrato l'11/5/2018 e trascritto in ### l'11/5/2018 (R.G. 53.915; R.P. 38.168); che ai fini della proposta domanda revocatoria assumevano rilievo le seguenti circostanze: prezzo di compravendita superiore di 1/3 rispetto a quello asseritamente pagato dalla società venditrice solo dieci mesi prima; prezzo di compravendita inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento, pubblicati dall'### delle ### estrema rapidità della rivendita, atteso che l'affare era già stato perfezionato a dicembre 2017, attesa la comunicazione del 3/1/2018 rivolta al conduttore per l'esercizio del diritto di prelazione; persistenza di una formalità pregiudizievole, ossia un precedente pignoramento immobiliare, rispetto alla quale nessuna ostensione documentale era avvenuta o era stata riportata nell'atto di acquisto, essendosi l'acquirente semplicemente accontentata della mera dichiarazione e garanzia della parte venditrice dell'imminente cancellazione della formalità; la completa assenza nell'atto di compravendita di ogni riferimento alla vicenda della trascrizione del preliminare del 2012, peraltro caratterizzata dall'annotazione di proroga della scadenza, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole non per l'effetto prenotativo conseguente alla trascrizione, ormai scaduto, ma per l'astratto pericolo di un'azione giudiziale del promittente acquirente, soprattutto in mancanza di una formale annotazione di risoluzione; la persistenza della precedente ipoteca iscritta in occasione della compravendita del 2017 e, soprattutto, l'accollo del mutuo precedentemente contratto dalla venditrice, definito liberatorio per l'accollato, ma senza alcuna garanzia di detto effetto liberatorio, attesa l'assenza di una manifestazione di consenso da parte della banca accollataria; che il doppio trasferimento immobiliare avvenuto nel 2017 e nel 2018 nonché l'iscrizione ipotecaria avvenuta contestualmente alla prima compravendita ledevano gli interessi di essa attrice, che aveva interesse alla dichiarazione, ex art. 2901 c.c., dell'inefficacia nei propri confronti degli atti di compravendita e dell'iscrizione ipotecaria, ricorrendone i presupposti di legge, al fine di preservare pro futuro le proprie ragioni creditorie nei confronti della debitrice ### S.r.l. (attualmente appunto ### S.r.l. e già Xilo 1960 S.r.l.); che in subordine, nel caso di accertata assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto nei confronti della terza acquirente S.G.A. ### S.r.l., aveva comunque interesse ad agire in via risarcitoria nei confronti della ### S.r.l. unipersonale, attesa la partecipazione fraudolenta di quest'ultima alla manovra dismissiva del patrimonio immobiliare da parte della debitrice ### S.r.l.. Tanto premesso, svolte ulteriori deduzioni in diritto, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria con riferimento: all'atto di compravendita in data 28 giugno 2017, formalizzato innanzi al #### n. 83.866 e Racc.  35.942, trascritto presso l'### delle #### di ### Territorio, ### di ### di ### 1, il 4 luglio 2017, col n. 78.002 di Reg. Gen. e il n. 52.050 di Reg. Part., sottoscritto tra la ### S.r.l. e la ### S.R.L. unipersonale, avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; all'atto di compravendita in data 4 maggio 2018, a rogito notar ### di #### n. 6196, Racc.  3745, trascritto presso l'### delle #### di #### di ### di Roma1, l'11 maggio 2018, al n. 53.915 di Reg. 
Gen. e n. 38.168 di Reg. Part., sottoscritto tra la ### S.R.L. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l., avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3; all'ipoteca volontaria costituita in data 28 giugno 2017, a garanzia di mutuo fondiario formalizzato innanzi al ### di #### n. 83.867 e Racc. n. 35.943, tra la ### S.R.L. unipersonale e la banca ### S.p.a., iscritta presso l'### delle #### di #### di ### di Roma1, il 4 luglio 2017, distinta col n. 78.005 di Reg. Gen. e il n. 14.453 di Reg. Part., avente ad oggetto il locale ad uso negozio, catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ### al ### 908, particella 672, graffata con la particella 673, sub. 79, categoria C/1, classe 3. 2) per l'effetto, dichiarare ex art. 2901 cod. civ., la revoca e comunque l'inefficacia dei predetti vincoli negoziali di alienazione e di costituzione della garanzia reale, aventi tutti ad oggetto il sopra descritto bene immobile, nei confronti de ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di revocatoria nei confronti della S.G.A. ### S.r.l., previo accertamento dell'illecito consumato dalla ### S.r.l. unipersonale, così come individuato nella precedente narrativa, pronunciare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti di quest'ultima società, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, il cui accertamento concreto sul quantum verrà azionato in via separata; 4) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ### dei ### con esenzione da qualsivoglia responsabilità; 5) condannare, in via solidale, i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge”. 
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 28/7/2021 era disposto il differimento di udienza dal 25/10/2021, indicata in citazione, al 2/11/2021. 
Si costituiva in giudizio la convenuta ### S.r.l. (attualmente in liquidazione: cfr. doc. 39 di parte attrice) che, sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva e contestata comunque la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertato il radicale difetto di legittimazione, dichiarare l'inammissibilità dell'azione revocatoria promossa; b) nel merito, accertata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., rigettare la domanda spiegata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto; c) condannare ### S.r.l. all'integrale rifusione delle spese di lite”. Al riguardo la convenuta, richiamato il contratto preliminare di compravendita del 27/11/2022 del locale commerciale di via ### con la ### S.r.l. e richiamato altresì l'avvenuto recesso dal contratto in data ### con ritenzione della caparra per inadempimento della promissaria acquirente ### S.r.l., allegava che, sebbene il rapporto contrattuale fosse intercorso con la predetta ### S.r.l., il versamento di € 300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria era stato effettuato dall'odierna attrice ### S.r.l., senza che fosse sorto alcun rapporto contrattuale diretto fra essa convenuta (all'epoca ### S.r.l.) e l'odierna attrice, in assenza di alcuna pattuizione o di cessione del contratto o ancora di formale e opponibile electio amici; che pertanto l'attrice difettava di legittimazione attiva; che, stante il fallimento dell'operazione di compravendita avviata nel 2012 con la ### S.r.l., decorso inutilmente non solo il termine finale previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, ma anche il termine di tre anni dalla trascrizione dello stesso nei ### essa convenuta si era trovata nell'impossibilità di onorare il pagamento del mutuo ipotecario concesso per l'acquisto del locale commerciale di via ### n. 34/A, che invero era stato sottoposto a pignoramento da parte di ### S.p.a. (RGE 2008/2016 davanti al Tribunale di ###; che, avendo ancora l'intenzione di vendere l'immobile, anche al fine di risanare l'esposizione debitoria nei confronti di ### S.p.a., aveva proposto alla ### S.r.l., società che si occupava sin dal 1991 della compravendita e della locazione di immobili ad uso commerciale, di acquistare il locale di via ### dando regolarmente atto delle formalità gravanti sull'immobile, costituite da un'ipoteca iscritta per ### 3.400.000.000 in data ### al n. 5480, a garanzia di un mutuo di ### 1.700.000.000 concesso alla ### di ### e figli, nonché dal pignoramento immobiliare trascritto in data ### al n. 97397, a favore di ### S.p.a.; che non vi era traccia della trascrizione del contratto preliminare che pure era stato regolarmente trascritto, in ragione del fatto che era abbondantemente scaduto il termine triennale previsto ex lege ai sensi dell'art. 2645 bis comma 3, c.c.; che, grazie alla vendita dell'immobile alla ### S.r.l., essa convenuta aveva ricavato un vantaggio considerevole in termini economici, avendo da un lato azzerato la propria esposizione debitoria nei confronti di ### S.p.a. e, dall'altro, scongiurato la vendita all'incanto del bene che avrebbe determinato un forte deprezzamento dell'immobile; che non si comprendeva quale fosse il pregiudizio lamentato dall'attrice, posto che, in assenza dell'atto di compravendita impugnato, l'immobile sarebbe stato comunque espropriato e l'attrice avrebbe comunque perso la garanzia del preteso credito, anche in considerazione del fatto che non sussisteva alcuna trascrizione opponibile alla procedura esecutiva; che, oltre appunto alla carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, non sussistevano i presupposti per la revocatoria. 
Si costituiva in giudizio la convenuta ### S.p.a. che, sollevata eccezione di improcedibilità e avanzata richiesta di sospensione del processo, contestava comunque nel merito la domanda attrice e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “… si chiede che l'###mo Tribunale adito ### dichiarare improcedibili le domande attrici; in ogni caso, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello - richiamato in citazioneattualmente pendente dinanzi all'###mo Tribunale adito ed avente RG. 62058/2020; nel merito, dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate, in fatto ed in diritto; con vittoria di spese, competenze ed onorari. …”. Al riguardo la convenuta ### S.p.a. allegava che l'azione revocatoria ordinaria “a cascata” promossa ex art. 2901 c.c. nei confronti di essa convenuta, che aveva concesso il mutuo, garantito ipotecariamente, in favore del soggetto il cui atto di acquisto, concluso col debitore, formava oggetto di domanda di revocatoria, presupponeva la prova della mala fede del terzo, ossia di essa banca mutuante, intesa come piena e concreta conoscenza da parte sua della revocabilità del primo atto, di cui il proprio dante causa (nel caso di specie, appunto, la ### S.r.l.) si era avvantaggiato; che l'attrice non aveva neppure tentato di allegare né, tantomeno, di provare la mala fede di essa convenuta. 
Si costituiva in giudizio anche la convenuta ### S.r.l. unipersonale che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta (‘### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, rilevare il radicale difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla soc. ### a r.l.; b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; c) condannare la soc. ### a r.l. al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; d) condannare l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite'), come precisate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, rilevare il radicale difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla soc. ### a r.l.; b) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa; c) condannare la soc.  ### a r.l. al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.; d) condannare l'attrice all'integrale rifusione delle spese di lite; e) in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla S.G.A. S.r.l. in quanto infondata è la domanda principale spiegata che ne costituirebbe necessario presupposto”. Al riguardo la convenuta, richiamate le vicende contrattuali fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l. a margine del contratto preliminare del 27/11/2012 e il recesso operato dalla ### S.r.l. (promittente venditrice), allegava che a distanza di cinque anni dalla stipula del preliminare, senza che fosse intervenuta alcuna richiesta, domanda o contestazione successiva alla dichiarazione unilaterale di recesso, la ### S.r.l. aveva venduto ad essa convenuta il medesimo immobile, nelle more assoggettato a procedura esecutiva dalla ### S.p.a.; che tale circostanza, ben nota all'attrice, era indicativa della radicale carenza di interesse ad agire della stessa, atteso che l'immobile, all'esito della procedura esecutiva, sarebbe stato comunque alienato e quindi sarebbe fuoriuscito dall'asse patrimoniale della pretesa debitrice; che invece proprio l'atto di compravendita impugnato aveva consentito il raggiungimento di un accordo transattivo con la ### S.p.a., in virtù del quale il debito complessivo era stato stralciato, consentendo a ### S.r.l. di incassare un prezzo maggiore di quello che avrebbe ricavato dalla vendita all'incanto, al netto del pagamento integrale del creditore e delle spese di procedura; che pertanto non sussisteva il c.d. eventus damni, come pure non sussisteva il requisito soggettivo, atteso che essa convenuta e, per essa, il proprio legale rappresentante non avrebbe comunque potuto essere a conoscenza di una pretesa creditoria mai avanzata neppure nei confronti del presunto debitore e neppure risultante dai registri immobiliari. 
Si costituiva in giudizio pure la convenuta S.G.A. ### S.r.l. che, sollevate eccezioni preliminari e contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c.: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. In via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attrice per carenza di legittimazione attiva e titolarità del presunto credito in capo alla attrice; 2. Sempre in via preliminare, in ogni caso, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello recante n. R.G. 62058/2020, richiamato in atto di citazione, e pendente avanti a codesto Tribunale, 10^ ###. Perinelli; 3. Nel merito, in ogni caso, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.  2901 c.c., respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, generica e pretestuosa, e comunque non provata per tutti i motivi indicati in narrativa. 4. 
Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c.; 5. In subordine ed in via riconvenzionale trasversale, per mero scrupolo difensivo, nella denegata, e davvero non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, si chiede che il Tribunale adito ### condannare la società ### S.r.l., unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore della S.G.A. ### S.r.l. delle somme dalla S.G.A.  ### S.r.l. versate per l'acquisto dell'immobile e di cui all'### n. 6196 Racc. n. 3745, e pari ad ### 2.950.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 4.05.2018 al saldo. Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo dalla S.G.A.  ### S.r.l. 6. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Al riguardo la convenuta, richiamate le vicende del rapporto contrattuale fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l. per come riferite dalle altre parti, essendo del tutto estranea al rapporto stesso, e richiamata l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice per come sollevata dalle altre parti, allegava che in ogni caso la domanda revocatoria azionata era infondata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento a fronte dell'assoluta buona fede di essa convenuta, subacquirente dell'immobile in questione, del tutto estranea sia alle vicende che avevano interessato la ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) e la ### S.r.l. sia a quelle relative alla stipula dell'atto di compravendita del 2017 tra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., dante causa di essa convenuta; che non sussistevano né sussistono né era sussistiti rapporti tra essa convenuta e le altre società citate in giudizio; che l'atto di compravendita del 2018 tra la ### S.r.l. ed essa convenuta era privo di qualsivoglia vizio che poteva inficiarne la validità, stante la terzietà di essa subacquirente, la regolarità dell'attività svolta, la propria palese buona fede, la congruità del prezzo di acquisto del bene e la regolarità dell'accollo del mutuo; che inoltre essa convenuta non poteva conoscere in alcun modo l'esistenza delle asserite ragioni di credito in favore della ### S.r.l. e/o a favore di qualsiasi altra società; che il proprio acquisto era avvenuto a distanza di oltre cinque anni dalla stipula e dalla trascrizione (nel 2012) dei preliminari richiamati dall'attrice e dalla proroga del termine per rogitare nonché dalla perdita di efficacia di tali trascrizioni; che del resto neanche i notai roganti -il notaio ### nell'atto del 2018 e prima ancora il notaio ### nel rogito del 2017 e nella ### in attiavevano fatto riferimento alle trascrizioni del 2012 né avrebbero dovuto o potuto farvi riferimento, stante l'intervenuta inefficacia ex lege delle predette trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 bis, comma 3, c.c.; che non andava neanche dimenticato che l'attrice, asserita creditrice di un'ingente somma di denaro, era rimasta inerte, così come la ### S.r.l., per oltre otto anni dalla stipula dei contratti preliminari; che non sussistevano i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda revocatoria; che in subordine sussistevano i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale incrociata nei confronti della propria dante causa. 
All'udienza del 2/11/2021, comparsi i procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 28/3/2022; era inoltre disposto che tutte le questioni preliminari erano da rimettere al merito. 
Con decreto 17/2/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni, che la predetta udienza del 28/3/2022 si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni prima per deposito di note scritte. 
All'udienza del 28/3/2022, svolta con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, si dava atto che nelle note le parti avevano insistito nelle rispettive istanze e che la causa era matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria; era disposto rinvio all'udienza del 9/1/2024 per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 9/1/2024, presenti i procuratori delle parti, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe ed erano assegnati i richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### di improcedibilità è infondata, in quanto si verte in materia revocatoria -l'azione revocatoria ha pacificamente natura personale-, a nulla rilevando che l'oggetto della domanda siano atti dispositivi di bene immobile.  2. La domanda attrice è infondata e va rigettata.  3. Richiamato quanto esposto e alla luce della documentazione allegata, è qui sufficiente rilevare che l'attrice ha instato per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dei due atti di compravendita perfezionati nel 2017 fra la ### S.r.l. (attualmente ### S.r.l.) e la ### S.r.l. unipersonale e nel 2018 fra la medesima ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l. nonché dell'ipoteca contestuale alla prima compravendita, rilasciata a garanzia del mutuo concesso alla ### S.r.l. unipersonale da ### S.p.a..  4. Per necessaria organicità espositiva, appare opportuno un breve inquadramento dogmatico per poi procedere all'esame della domanda revocatoria, proposta in via principale: salvo diversa esigenza, si farà sempre riferimento alla ### S.r.l., dando per presupposto che l'atto di compravendita del 2017 così come il preteso credito dell'attrice riguardano la ### S.r.l., poi appunto denominata ### S.r.l. e medio tempore ### 1960 S.r.l..  5. Orbene, in base all'art. 2901 c.c., è previsto, per quanto di interesse, che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione” (comma 1) e che “### dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” (comma 4).  6. In rito si osserva che il contraddittorio è integro, in quanto, con riferimento alla prima vendita, oltre alla venditrice e pretesa debitrice ### S.r.l. è stata citata in giudizio anche l'acquirente ### S.r.l. unipersonale e, con riferimento alla seconda vendita, oltre alla venditrice ### S.r.l. unipersonale è stata citata in giudizio la S.G.A. ### S.r.l., subacquirente; analogamente è stata citata in giudizio, oltre appunto alla mutuataria ### S.r.l. unipersonale, anche la banca mutuante ### S.p.a., a favore della quale era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo fondiario erogato.  7. Al riguardo è pacifico che si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore ### e il terzo ###, in quanto -come discorso di carattere generalel'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato (art.  2902, comma 1, c.c.), l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, comma 2, c.c.) e inoltre, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito dell'evizione della cosa), comporta nei confronti del debitore l'accertamento del credito del soggetto agente e dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi alla revocatoria ordinaria (cfr. Cass. 8952/2000).  8. Prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti del debitore, autore dell'atto di disposizione patrimoniale.  8.1 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011), propende per una nozione molto ampia di ‘diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/2003; Cass. 11471/2003; 9349/2002; Cass. 7484/2001): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; 5359/2009; Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecitocon il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass. 20002/2008).  8.2 Addirittura, come detto, neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione, né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 17257/2013; Cass. 2673/2016; 3369/2019; Cass. 4212/2020).  8.3 In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi -da un latoanche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore e -dall'altrole ragioni creditorie prescindono dall'esistenza o meno di titolo esecutivo con riferimento alla data del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale in contestazione.  9. Nel caso di specie, dato atto di quanto esposto in precedenza e alla luce della documentazione allegata, è sufficiente rilevare che l'attrice ha fornito adeguata prova di ragioni di credito vantate nei confronti della ### S.r.l..  10. Si prende atto che in citazione l'attrice aveva richiamato il pendente giudizio n. 62058/2020 r.g, poi definito nel corso del giudizio con sentenza n. 16839/2023 ( doc. 37 di parte attrice), e pertanto non meramente pretestuose appaiono le ragioni creditorie prospettate dall'attrice.  10.1 Si prende altresì atto che dalla ### S.r.l. è stato preannunciato appello avverso la predetta sentenza, asseritamente errata nella parte relativa alla condanna restitutoria, ma -allo statonon è immeritevole di positiva considerazione la deduzione attorea sull'esistenza di ragioni di credito nei confronti della medesima ### S.r.l..  11. Va conseguentemente rigettata l'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del presente processo, in attesa del passaggio in giudicato della statuizione sul preteso credito dell'attrice.  12. Accertata la legittimazione dell'attrice, si osserva che entrambi gli atti di disposizione patrimoniale sono atti a titolo oneroso sia formalmente sia sostanzialmente e non è necessario soffermarsi oltre sul punto.  13. In tale contesto, con riferimento alla prima vendita del 2017, è poi necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo, se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso -si inizia dal debitoreè necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è invece necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d.  scientia fraudis).  13.1 E' intuitivo che nel caso di contratto di cui sia parte una società di capitali l'elemento soggettivo deve essere esaminato con riguardo al suo legale rappresentante (cfr. art. 1391 c.c.).  13.2 Dunque, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010; Cass. 5072/2009), nel caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (la già ricordata partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia la consapevolezza della lesione (la già ricordata scientia fraudis), nell'ipotesi appunto di atto dispositivo successivo al sorgere del credito.  13.3 ### della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).  14. Nel caso di specie, tenuto conto del momento in cui è sorta la ragione di credito, si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, e 2, prima parte, c.c.; quindi -come dettoè sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore …” e inoltre che “… il terzo fosse consapevole del pregiudizio …”.  15. Per quanto riguarda il profilo soggettivo della c.d. scientia fraudis in capo al terzo cessionario, si deve verificare, anche ricorrendo a presunzioni (cfr.  7452/2000; Cass. 1068/2007; Cass. 13404/2008; Cass. 13447/2013; Cass. 18738/2019), se il cessionario fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole dell'idoneità dell'atto dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr.  16825/2013) e cioè se fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso la cessione, il cedente veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante al creditore, così da creare pregiudizio alle ragioni di costui (cfr. citata Cass. 3676/2011).  15.1 Non è invece necessario fornire la prova né della conoscenza specifica da parte del terzo del credito, a tutela del quale si agisce in revocatoria (cfr.  10623/2010), né della collusione fra debitore e terzo (cfr. Cass. 1068/2007) né della conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore ovvero dell'intenzione fraudolenta del debitore stesso (cfr. Cass. 11518/1995; 13343/2015).  15.2 ### della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe - come dettosul creditore agente.  15.3 Pertanto, anche ricorrendo a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.), è necessario verificare la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale, desumibile, a livello soggettivo, p.es. da vincoli di coniugio o di parentela o di convivenza o di affari fra il debitore e il terzo stesso ovvero da rapporti sociali (qualità di socio o di amministratore, ecc.), che facciano presumere una comunanza di interessi e di conoscenza delle vicende personali o societarie dell'una da parte dell'altra parte, ovvero, a livello oggettivo, p.es. dalle particolari e abnormi o comunque non usuali condizioni dell'atto posto in essere.  15.4 Si tratta quindi di verificare, caso per caso, se possano ritenersi sussistenti in concreto questi ordinari elementi fattuali, da cui trarre presunzioni sufficienti a valorizzare la posizione del terzo acquirente e a far presumere, complessivamente intesi, la ricorrenza della scientia fraudis in capo al terzo.  16. Con specifico riferimento all'ipotesi della successiva vendita, richiamata la disposizione di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., si osserva che pacificamente l'atto di disposizione patrimoniale del 2018 (cfr. doc. 26 di parte attrice: nota dell'11/5/2018) è di sicuro stato trascritto prima di qualsiasi ### trascrizione dell'atto di citazione che qui ci occupa, atteso che l'atto di citazione è del 2021: non risulta in atti la data della trascrizione dell'atto di citazione, che comunque non potrebbe essere anteriore al 2021.  17. Va poi ricordato che nel caso di vendite successive è necessario allegare e provare, da parte del creditore, anche ricorrendo a presunzioni, che per le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto non sussisteva il ragionevole affidamento incolpevole del subacquirente e che pertanto lo stesso fosse consapevole o potesse ragionevolmente essere consapevole della revocabilità del primo o comunque del precedente atto di vendita: anche in questo caso possono assumere rilievo i rapporti familiari o parentali fra le parti, l'abnormità dell'atto di acquisto; la vicinanza temporale fra l'acquisto e la successiva rivendita, ecc., atti a provare, anche in via di presunzione, la consapevolezza, in capo al subacquirente, della revocabilità dell'atto di acquisto in favore del proprio dante causa.  17.1 Dunque il subacquirente non subisce gli effetti della revocatoria dell'atto a monte, se abbia acquistato a titolo oneroso e se fosse in buona fede al momento dell'atto, ossia ignorasse in buona fede la revocabilità dell'atto anteriore (cfr.  1941/1993: “Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoriaessere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub - acquirente”).  18. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura oggettiva, è la verifica dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale; al riguardo si rammenta che per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.  18.1 In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultimeda rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 26310/2021).   18.2 Al riguardo va poi ricordato, come discorso di carattere generale, che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di danno, attesa la meno agevole aggredibilità del denaro stesso (cfr.  7262/2000; Cass. 1896/2012).  18.3 In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale ( Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015).  18.4 In ordine al dato temporale da prendere in considerazione, ai fini della valutazione di detto elemento oggettivo, va altresì ribadito che la sussistenza del pregiudizio deve essere considerata con riferimento al momento storico del compimento dell'atto dispositivo in contestazione, risultando irrilevanti eventuali successive e autonome vicende patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 23743/2011; Cass. 3538/2019).  19. Chiusa questa parentesi e tornando al caso che qui ci occupa, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che, infondata la domanda revocatoria nei confronti dell'atto del 2018, l'attrice non ha interesse all'accertamento della revocatoria della prima vendita del 2017 e dell'atto di costituzione della garanzia ipotecaria.  20. Con riferimento all'atto del 2018, atto di disposizione patrimoniale sicuramente a titolo oneroso e altrettanto sicuramente trascritto prima della ### trascrizione della domanda revocatoria, non risulta infatti la mala fede del terzo subacquirente S.G.A. ### S.r.l., rectius del proprio legale rappresentante, non emergendo in alcun modo detta condizione psicologica, in difetto di conferente prova anche presuntiva da parte dell'attrice.  20.1 Dunque l'attrice non ha interesse all'accertamento della revocabilità del primo atto di vendita del 2017, in quanto non è comunque accoglibile la domanda con riferimento all'atto a valle del 2018.  21. Con riferimento al profilo della prova della malafede del subacquirente vanno applicate le regole ordinarie in tema di revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe su chi agisce, che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione (art.  2697 c.c.), l'onere di fornire la prova della suddetta mala fede, che si individua appunto nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra l'originario venditore/debitore e il proprio dante causa era revocabile; quindi la buona fede si presume, salva la prova contraria che deve essere fornita da parte di chi agisce in revocatoria, 22. Al riguardo valgono le seguenti regole.  22.1 Poiché presupposto dell'azione verso il subacquirente è l'inefficacia del primo atto che è all'origine della catena dei trasferimenti, questa inefficacia deve essere accertata, eventualmente anche in via incidentale; l'atto di acquisto del subacquirente deve essere a titolo oneroso, in quanto alcuna tutela viene assicurata nel caso di successiva vendita a titolo gratuito; l'inefficacia dell'acquisto da parte del subacquirente non dipende dalla propria autonoma revocabilità, ma dipende, alla luce dell'art. 2901, comma 4. c.c. dalla soggettiva situazione di mala fede del subacquirente con riferimento all'atto di acquisto del proprio dante causa; le condizioni di revocabilità previste dall'art. 2901, comma 1, c.c. rilevano in relazione al primo atto dispositivo compiuto dal debitore, mentre per i successivi atti della catena delle vendite va applicata la disciplina di cui al più volte citato art. 2901, comma 4, c.c..  22.2 Per quanto riguarda in particolare la mala fede richiesta dalla legge, è stato precisato che mentre la scientia fraudis in capo al terzo consiste nella conoscenza o nella ragionevole conoscibilità che il debitore aveva contratto in presenza delle circostanze previste dall'art. 2901, comma, 1 c.c., nel caso di vendita successiva la mala fede del subacquirente deve essere intesa quale consapevolezza o ragionevole conoscibilità dei vizi di revocabilità dell'atto originario.  23. Nel caso di specie, come peraltro eccepito dalla stessa S.G.A. ### S.r.l., non risulta in alcun modo provato, in base a conferente allegazione e anche ricorrendo a presunzioni purché gravi, precise e concordanti, che la subacquirente fosse in mala fede al momento dell'acquisto e che pertanto fosse consapevole o quanto meno fosse ragionevolmente nella condizione di apprezzare positivamente la sussistenza dei presupposti legittimanti la revocabilità dell'atto di vendita del 2017 in favore della propria dante causa.  24. Sicuramente -come dettosi è al di fuori dell'eccezione costituita dagli effetti della trascrizione della domanda revocatoria, in quanto il contratto del 2018 è stato trascritto in data ### (cfr. doc. 26 di parte attrice: nota di trascrizione), mentre l'atto di citazione ex art. 2901 c.c. è sicuramente successivo (2021) e conseguentemente anche la trascrizione, quand'anche eseguita, sarebbe successiva alla trascrizione del predetto contratto.  24.1 Il principio sulla rilevanza in ogni caso della trascrizione della domanda di revocazione (citato art. 2901, comma 4, c.c.) trova conferma in tema di trascrizione delle domande e, per quanto di interesse, nella disciplina di cui all'art. 2652 n. 5 c.c., ove infatti è previsto che “… la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.  25. Nell'atto di citazione si è fatto riferimento a pretesi elementi fattuali, che peraltro né autonomamente né valutati complessivamente consentono in alcun modo di apprezzare la mala fede della subacquirente nei termini precedentemente indicati.  26. In particolare in citazione è dato leggere che “… sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca anche in relazione alla seconda compravendita formalizzata nel maggio del 2018, giacché la S.G.A. ### S.r.l., al momento del trasferimento, era in mala fede, potendo perfettamente figurarsi l'astratta revocabilità del primo trasferimento, avvenuta solo 10 mesi prima …” (cfr. citazione a pag. 19); che “… sono già stat### mess### in rilievo le anomale circostanze emergenti e perfettamente conoscibili dalla S.G.A. ### S.r.l., ossia: un prezzo di acquisto superiore di ben 1/3 (€ 950.000,00) rispetto a quello asseritamente pagato dalla società venditrice solo 10 mesi prima; un prezzo di compravendita comunque inferiore ai valori medi del mercato immobiliare di riferimento, pubblicati dall'### delle ### (cfr. doc. 28); la perfetta conoscibilità del rapporto di parentela esistente tra gli amministratori e soci delle due società che avevano compravenduto l'immobile nel 2017; i predetti elementi, letti insieme e, vieppiù, unitamente alla circostanza dell'immediatezza della vendita rispetto all'acquisto, erano perfettamente idonei a disvelare come la compravendita del 2017, fosse meramente fittizia e finalizzata a creare una barriera aggiuntiva rispetto a future aggressioni dei creditori; più ancora, la pendenza di una formalità pregiudizievole, quale quella di un precedente pignoramento immobiliare, rispetto al quale nessuna ostensione documentale veniva riferita nell'atto di compravendita, accontentandosi l'acquirente, incredibilmente, della mera dichiarazione della parte venditrice dell'imminente cancellazione della formalità (cfr. doc. 21, art. 4); la completa assenza nell'atto di ogni riferimento alla vicenda della trascrizione del preliminare del 2012, pur in astratto potenzialmente pregiudizievole e perfettamente conoscibile attraverso la consultazione dei registri immobiliari, peraltro caratterizzata dall'annotazione di proroga della scadenza per la stipula (cfr. doc.ti 21 e 19); l'accollo del mutuo precedentemente contratto dalla venditrice, che le parti definivano come liberatorio, ma in assenza di qualsivoglia garanzia che ciò potesse realmente avvenire, attesa l'assenza di una manifestazione di consenso da parte della ### accollataria ( doc. 21, art. 6, let. b) …” e che “… ###evidenza, si tratta di elementi che depongono nel senso che la S.G.A. ### terza acquirente, fosse pienamente edotta del rischio di assoggettamento a revoca dell'atto di compravendita immediatamente precedente, concluso il 28 giugno 2017 …” (cfr. citazione a pagg. 21-22).  27. Premesso che nel contratto di compravendita del 2018 all'art. 4 vi era il riferimento all'acquisto del bene dalla ### S.r.l. del 28/6/2017 da parte della venditrice ### S.r.l. unipersonale, ma senza indicazione del prezzo di acquisto, che pertanto non risulta essere stato conosciuto dalla subacquirente, non assumono rilievo le deduzioni di parte attrice né in ordine all'accollo di mutuo e alla pretesa natura liberatoria dello stesso né in ordine alla mancata prova documentale della cancellazione del pignoramento, in quanto la mala fede va vista -come dettoin relazione alla revocabilità dell'originario atto di vendita fra il venditore/debitore e il primo acquirente, dante causa del subacquirente.  28. Si tratta di elementi fattuali che, in ipotesi, potrebbero in astratto riguardare la sicurezza del contratto del 2018, ma non riguardano in alcun modo la consapevolezza della revocabilità del contratto a monte del 2017.  29. Ad ogni buon conto, a confutazione delle deduzioni attoree, la convenuta ### S.r.l. ha prodotto, come proprio doc. 3, la comunicazione di ### S.p.a. del 3/5/2018 sulle condizioni dell'accollo liberatorio, mentre come proprio doc. 2 ha prodotto l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo del 2/8/2017 del GE dott. ### (rge 2008/2016) e ‘storico' del fascicolo con ultima indicazione, per quanto di interesse, di ‘2/8/2017 - ### trascrizione di pignoramento'.  30. Non rileva, in senso contrario, la deduzione dell'attrice sul fatto che la cancellazione della trascrizione del pignoramento sarebbe formalmente avvenuta solo in data ### con relativa annotazione con il n. 7388 appunto del 30/5/2018 (cfr. doc.  19 di parte attrice).  31. Sul punto in ogni caso assume rilievo, quanto alla deduzione dell'attrice sull'incidenza di detta trascrizione sulla libera circolazione degli immobili ( memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), il fatto che il pignoramento era stato eseguito e la relativa procedura esecutiva era stata attuata da ### S.p.a.; che risulta l'accordo transattivo con la banca pignorante per l'estinzione sia della procedura esecutiva sia di una serie di giudizi a latere e che il mutuo era proprio destinato ad estinguere quella posizione debitoria; quindi è intuitivo che la convenuta ### S.p.a. non avesse da temere alcunché dalla mera formale permanenza della trascrizione del pignoramento.  31.1 Lo stesso discorso vale per la predetta subacquirente S.G.A. ### S.r.l., atteso, a latere del fatto che anche nel primo atto di vendita del 28/6/2027 si era dato atto della rinuncia del creditore procedente al pignoramento (cfr. doc. 15 di parte attrice: art. 4), anche nel secondo atto di vendita del 2018, quello di cui è parte la subacquirente, si dava ulteriormente atto della dichiarazione di avvenuta estinzione del predetto procedimento esecutivo (cfr. doc. 21 di parte attrice: art. 4).  32. Di per sé, visto che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, non rileva che il legale rappresentante e socio della venditrice ### S.r.l. (### fosse imparentato con gli originari soci della ### S.n.c., poi ### S.r.l., poi ### 1960 S.r.l., poi ### S.r.l..  33. In citazione, a pagg. 3 e 4, è dato leggere che “… a) la venditrice ### S.r.l. era ab origine una società in nome collettivo denominata ### S.r.l., la cui compagine sociale era costituita, tra l'altro: - dai soci e fratelli ### nato a ### 12 giugno 1937, e ### nato a ### il 22 ottobre 1934, entrambi amministratori e legali rappresentanti della società; - dai figli del #### ossia #### e ### (cfr. doc.ti 14 e 16).  b) Il 23 aprile 1998, ### usciva dalla società alienando le proprie quote al fratello ### e ai tre nipoti, che sono rimasti soci e, contestualmente, la società mutava la ragione sociale da ### S.n.c. a ### S.n.c. di ### & ### (cfr. doc. 16). c) Attualmente, la ### S.n.c., oltre ad essersi trasformata in società a responsabilità limitata, ad aver cambiato due volte denominazione sociale, ha altresì cambiato amministratore, nominando un legale rappresentante di 80 anni (cfr. doc. 14, pagg. 4 e 5, e doc. 27). d) Vieppiù, sino al dicembre 2020, aveva quali soci i ###ri ### usufruttuario di una parte delle quote, nonché ### e ### titolari del diritto di nuda proprietà su una parte delle quote e del diritto di piena proprietà delle restanti quote (cfr. doc. 14, pagg. 4 e 5) ma, questi ultimi, il 14 dicembre 2020, hanno ceduto l'intero pacchetto di partecipazione al nuovo amministratore (cfr. doc. 27, pagg. 4 e 10). e) #### S.R.L., dal suo canto, ha come unico socio e ### il #### figlio del #### a propria volta, nipote del #### e cugino dei ridetti #### e ### (cfr. doc. 17). f) ###. ### ha ricevuto in donazione dal padre ### in data 28 dicembre 2016, il diritto di proprietà delle quote della ### S.R.L., restandone unico socio nonché ### e legale rappresentante (cfr. doc. 18, pag. 6) …”.  34. Poiché -come dettola mala fede del subacquirente deve riguardare la consapevolezza della revocabilità del primo atto del 2017, non emerge, in difetto di conferente allegazione, che il legale rappresentante della S.G.A. ### S.r.l.  potesse avere contezza, desumendola dal fatto che il legale rappresentante della venditrice ### S.r.l. unipersonale avesse lo stesso cognome risultante dalla denominazione sociale della di essa dante causa ### S.r.l., di ipotetiche conoscenze dello stesso in ordine alla situazione debitoria della ### S.r.l.  nei confronti appunto dell'odierna attrice.  34.1 Del resto la convenuta S.G.A. ### S.r.l., ricordata la comune attività di compravendita immobiliare di essa convenuta e della ### S.r.l.  unipersonale, ha evidenziato, a fronte della dall'attrice contestata carenza di opportuni accertamenti sui rapporti di parentela fra i soci e/o gli amministratori della propria dante causa e della prima venditrice (### S.r.l.), che “… nella prassi commerciale è la solidità economica della propria contraente ad assumere rilievo, che nel caso de quo è rappresentata da una società immobiliare, la ### S.r.L., operativa dal lontano 1991, come provato dallo stessa visura depositata da controparte (### 18 di parte attrice) e dai dati di bilancio (### n. 7 fascicolo di ### …” ( comparsa conclusionale della convenuta S.G.A. ### S.r.l.): si tratta di deduzioni condivisibili.  34.2 Sul punto, negli scritti difensivi della convenuta ### S.r.l.  unipersonale si è fatto riferimento ad un rapporto parentale di quarto grado fra i soci delle due società, di per sé irrilevante a suffragare le deduzioni attoree su una pretesa frequentazione personale e imprenditoriale (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: “… Non vi è alcun elemento che possa far ritenere provata la c.d. partecipatio fraudis presupposto necessario per ottenere la revoca di un atto a titolo oneroso, perché fondata nella prospettazione dell'attrice esclusivamente sul vincolo di parentela (di quarto grado) dei soci delle due società che hanno concluso la compravendita. Tale circostanza, come dedotto, appare tuttavia irrilevante in quanto non idonea a far presumere una stretta frequentazione, che al contrario sussisterebbe ad esempio in caso di coabitazione dei soggetti coinvolti. Né può dirsi che la frequentazione sia di tipo commerciale, posto che le due realtà ben distinte tra loro non hanno mai avuto rapporti inerenti all'attività rispettivamente svolta, al di là dell'atto impugnato …”).  34.3 Non ignora di certo il Giudice -come infatti già evidenziato con adeguato richiamo giurisprudenzialela giurisprudenza che valorizza anche il rapporto di coniugio, di parentela e di convivenza, ma va ribadito che è necessaria una pluralità di elementi fattuali, da cui presumere l'esistenza di una comunanza di interessi personali e imprenditoriali, mancanti nel caso di specie, attesa altresì l'assenza di elementi oggettivi che consentano di valutare profili di abnormità del primo contratto di vendita, di gravità tale da costituire campanelli di allarme per un diligente e attento subacquirente.  35. Assume inoltre rilievo -si richiama il principio dell'acquisizione delle prove, a prescindere da chi le abbia materialmente prodotte in giudizio (cfr. Cass. 15162/2008; Cass. 21909/2013; Cass. 500/2017)- anche il contenuto della relazione notarile del 12/5/2017 a firma del notaio ### (cfr. doc. 14 della convenuta ### S.r.l.) in ordine alla mancanza, fra le formalità pregiudizievoli, della trascrizione dell'originario contratto preliminare del 2012 fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., così che in qualche modo la subacquirente S.G.A. ### S.r.l. potesse anche solo in ipotesi valutare l'esistenza di pretese ragioni creditorie del promissario acquirente, altrettanto in ipotesi lese dal primo atto di compravendita del 2017 fra la medesima ### S.r.l. e la propria dante causa ### S.r.l. unipersonale.  35.1 A maggior ragione questo discorso vale con riferimento all'odierna attrice, che non risulta neanche formalmente parte di quel contratto preliminare, nulla invero risultando da trascrizioni, così da poterne ipotizzare la conoscenza o anche solo la conoscibilità da parte della subacquirente S.G.A. ### S.r.l..  36. E' ben vero -come dedotto dall'attriceche dal prospetto delle formalità al 9/10/2020, prodotto dalla stessa come proprio doc. 19, al punto 6 risulta la trascrizione del 18/12/2012 del contratto preliminare con annotazione n. 8939 del 14/8/2013 di ‘proroga del termine', ma non va dimenticato, ai fini dell'opponibilità degli atti (art.  2644 c.c.), che in base all'art. 2645 bis, comma 3, c.c. gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti, se non vengono posti in essere gli atti ivi previsti nei termini altrettanto ivi previsti.  36.1 Del resto non va dimenticato che neanche nel contratto di vendita del 2018, a rogito notaio ### (cfr. art. 4 del contratto 4/5/2018), si era fatto riferimento ad una qualche trascrizione pregiudizievole riconducibile al predetto contratto preliminare del 2012 ovvero ad una qualche pretesa creditoria della ### S.r.l. o meno che mai dell'odierna attrice.  37. Dunque la S.G.A. ### S.r.l. nulla poteva anche solo immaginare in ordine ad una possibile controversia fra la ### S.r.l. (promittente venditrice) e la ### S.r.l. (promissaria acquirente) a margine del contratto preliminare del 2012 e meno che mai fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., anche a voler ammettere un'informale electio amici (cfr. doc. 37 di parte attrice: sentenza 16839/2023 di questo Tribunale), così che si possa anche solo ipotizzare la mala fede della subacquirente S.G.A. ### S.r.l. in relazione al primo contratto di compravendita del 2017.  38. Nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice, dopo aver evidenziato che la S.G.A. ### S.r.l. aveva acquistato nel 2018 l'immobile ad un prezzo superiore di € 950.000,00 rispetto al prezzo pagato dalla propria dante causa ### S.r.l.  unipersonale solo dieci mesi prima, ha dedotto che “… Se così è, come assolutamente è, la lievitazione del prezzo nella misura di 1/3 a soli pochi mesi di distanza non poteva che far prospettare alla subacquirente i rischi della revocabilità, per i suoi caratteri intrinsecamente anomali, della precedente alienazione …”.  39. Peraltro, ricordato che la malafede del subacquirente consiste nella consapevolezza della revocabilità dell'atto di acquisto del proprio dante causa (art.  2901, comma 4, c.c.), la sola differenza di prezzo non consente di ritenere, in difetto di ulteriori elementi invero non emersi, che la subacquirente fosse o potesse ragionevolmente essere consapevole del fatto che, attraverso la prima cessione del 2017, la cedente ### S.r.l., con cui non risulta che la subacquirente avesse rapporti, veniva in concreto a diminuire la consistenza del proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante all'odierna attrice, che -come dettonon era neanche l'originaria parte del contratto preliminare del 2012.  40. In conclusione, anche a voler per mera ipotesi ritenere che il primo atto di vendita del 2017 fosse revocabile, manca del tutto la prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'acquisto del 2018 da parte della subacquirente, da accertare in base alla disciplina di cui all'art. 2901, comma 4, c.c..  41. Stante l'emersa inesistenza del bene materiale oggetto della lite, invero efficacemente uscito dalla sfera patrimoniale del primo acquirente, l'attrice non ha interesse a far accertare e dichiarare la revocabilità del primo atto di vendita, in quanto - come dettonon può comunque ottenere, così da trarne vantaggio ai fini della ricostruzione della garanzia patrimoniale della propria pretesa debitrice (art. 2902 c.c.), l'accertamento dell'inefficacia del secondo atto dispositivo, che infatti non è a titolo gratuito e -come già dettonon è stato posto in essere in mala fede dalla subacquirente.  42. In tale contesto fattuale assume anche rilievo il fatto che la seconda vendita del 2018 è stata intermediata dalla C.G.R. ### S.r.l., con sede ###viale ### n. 2, con il pagamento di una provvigionale di € 89.000,00, di cui € 65.195,00 versati dalla parte venditrice ed € 33.150 versati dalla parte acquirente (cfr. art. 6 lettera C del contratto di vendita del 4/5/2018 fra la ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l.), circostanza difficilmente giustificabile, se la subacquirente fosse stata effettivamente in mala fede.  43. Pertanto, non essendo pregiudicato l'acquisto operato nel 2018 dalla subacquirente S.G.A. ### S.r.l., con riferimento alla domanda svolta in via principale l'attrice non ha interesse all'accertamento dell'inefficacia del primo atto del 2017.  44. Alla luce delle risultanze di causa è conseguentemente assorbita ogni questione anche sulla domanda revocatoria dell'ipoteca iscritta in favore della convenuta ### S.p.a., atteso che il bene immobile è comunque definitivamente uscito dalla sfera patrimoniale della pretesa debitrice ### S.r.l., e pertanto risulta assorbita anche la questione in ordine all'oggetto della revocatoria ossia appunto l'ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo (secondo la domanda attrice) ovvero il contratto di mutuo stesso (secondo l'eccezione della banca convenuta).  44.1 Ad ogni buon conto le superiori osservazioni sulla necessità della mala fede del terzo ex art. 2901, comma 4, c.c. valgono anche per la convenuta ### S.p.a., rispetto alla quale difetta in ogni caso qualsiasi elemento che consenta di ritenere che la banca avesse o potere ragionevolmente avere consapevolezza della revocabilità del contratto di vendita del 2017.  44.2 Risulta assorbita anche ogni questione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.  45. Al rigetto della domanda revocatoria in relazione ai richiamati atti consegue l'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione ex art. 2668, comma 2, c.c..  45.1 Nel caso di specie l'attrice non ha fornito la prova della trascrizione dell'atto di citazione né risulta prodotta la relativa nota di trascrizione per la relativa esatta individuazione.  45.2 Peraltro si deve ritenere che l'atto di citazione sia stato trascritto, in quanto nella comparsa conclusionale della S.G.A. ### S.r.l. è dato leggere che “… l'art. 2901, 4°co., c.c. non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione, domanda che nel caso de quo è successiva alla trascrizione degli atti di compravendita del 2017 e del 2018 (cfr ### di trascrizione in ### 25 e 26 dell'atto di citazione avverso) che parte attrice vorrebbe oggi revocare …”; quindi sembra che l'atto di citazione sia stato effettivamente trascritto.  45.3 Va pertanto ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, contenente domanda ex art. 2901 c.c., con esonero da ogni responsabilità per il competente ### dei ### 46. Passando all'esame della domanda subordinata, va ricordato che l'attrice ha proposto domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della prima acquirente ### S.r.l. unipersonale (cfr. conclusioni di parte attrice, riportate in citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “… 3) in via subordinata, … previo accertamento dell'illecito consumato dalla ### S.r.l. unipersonale, così come individuato nella precedente narrativa, pronunciare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti di quest'ultima società, una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, il cui accertamento concreto sul quantum verrà azionato in via separata …”).  47. Dunque l'attrice ha prospettato, con riferimento al contratto di vendita del 2017, che la terza acquirente ### S.r.l. unipersonale in collusione con la debitrice (### S.r.l.) aveva reso impossibile il ripristino della garanzia patrimoniale, rivendendo nel 2018 il medesimo bene a terzo di buona fede (S.G.A. ### S.r.l.).  47.1 In citazione l'attrice ha dedotto, pagg. 22 e ss, che “… In via subordinata, …, l'attrice ha altresì interesse a promuovere un'azione di risarcimento danni contro la ### S.r.l., attesa la partecipazione fraudolenta di quest'ultima alla manovra dismissiva del patrimonio immobiliare da parte della ### S.r.l. …” e, richiamata giurisprudenza di legittimità e le deduzioni in punto di consilium fraudis e partecipatio fraudis del debitore alienante e del terzo acquirente nel 2017, che sussistevano i presupposti per la condanna generica della convenuta ### S.r.l.  unipersonale al risarcimento dei danni patrimoniali, “… atteso che: il terzo acquirente ### si è a propria volta spogliato del bene immobile acquistato, a soli 10 mesi di distanza dal suo acquisto ma con accordo traslativo già raggiunto nel dicembre 2017; l'immobile sarebbe l'unico a poter consentire alla creditrice di far valere con agevolezza le ragioni creditorie …”.  47.2 Da parte sua la convenuta ### S.r.l. unipersonale, ribadita la propria buona fede e la mancata conoscenza dell'originario contratto preliminare del 2012, ha eccepito che l'attrice non avesse fornito la prova del danno patrimoniale sofferto, stante la mancata definitività dell'accertamento in seno al procedimento n. RG 62058/2020, e ha in ogni caso negato l'esistenza del preteso danno patrimoniale, in quanto, qualora non vi fosse stata l'operazione nel 2017, il bene, già staggito da ### S.p.a., sarebbe stato posto in vendita all'asta e venduto a prezzo inferiore rispetto a quello spuntato nella vendita del 28/6/2017.  48. Preliminarmente si osserva che, alla luce della domanda svolta dall'attrice, espressamente fondata sulla prospettata responsabilità aquiliana del primo acquirente ### S.r.l. unipersonale, non può darsi ingresso, in difetto di conferente domanda, alla soluzione astrattamente prospettabile in base alla citata Cass. 1941/1993, che prevede il riconoscimento del diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione, in misura pari al credito vantato, del corrispettivo che quest'ultimo ha ricevuto dal subacquirente (cfr. citata Cass. 1941/1993 in motivazione: “… ### se da un lato "buona fede" e "onerosità" assicurano, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., il terzo subacquirente sulla efficacia del suo acquisto, …, d'altro lato non può essere pregiudicato il diritto del creditore verso il primo acquirente … alla restituzione del corrispettivo che questi abbia ricevuto dal subacquirente, altrimenti verrebbe definitivamente a perdersi la garanzia patrimoniale …”).  49. ### ha invero proposto, in via subordinata, domanda generica di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e al riguardo va ricordato che “ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza” (cfr.  8729/2023).  50. Si rammenta, come discorso di carattere generale, che la previsione generale di cui all'art. 2043 c.c. presuppone la preventiva dimostrazione, da parte del preteso danneggiato, dell'esistenza degli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile sia a livello soggettivo (dolo o colpa) sia a livello oggettivo (condotta, nesso causale fra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, causata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e danno, che ne consegue).  50.1 I ricordati elementi dell'illecito aquiliano (la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale) devono coesistere e la mancanza anche di uno solo determina il rigetto della domanda (cfr. Cass. 2422/2014).  51. Orbene in relazione alla domanda ex art. 2043 c.c. proposta dall'attrice in via subordinata è stato affermato in giurisprudenza che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” ( Cass. 4721/2019; Cass. 251/1996).  51.1 E' dunque possibile affermare che è fonte di responsabilità diretta verso il creditore ex art. 2043 c.c. -la responsabilità del terzo non deriva da un rapporto obbligatorio, per cui l'illecito ha natura extracontrattualeil fatto del terzo acquirente, che impedisca totalmente o parzialmente l'utile risultato dell'azione revocatoria, per avere egli disposto dei beni oggetto dell'atto di disposizione, assoggettabile alla dichiarazione di inefficacia, alienandoli ad altri in modi e tempi tali che essi non possano essere raggiunti (o utilmente raggiunti) dall'azione conservativa o esecutiva del creditore o per averne determinato una diminuzione di valore o per averne provocato il perimetro o per aver costituito una qualsiasi situazione giuridica che determini la riduzione o la perdita della garanzia patrimoniale del credito.  51.1.1 Per l'affermazione della responsabilità risarcitoria del primo acquirente è pertanto necessario: a) che l'originario atto di disposizione patrimoniale, in base ad accertamento anche incidentale e quindi anche a prescindere dal previo esperimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. 251/1996), abbia tutti i requisiti che lo rendano assoggettabile a un utile esercizio dell'azione revocatoria e quindi alla dichiarazione della sua inefficacia a favore del creditore e a carico del debitore e del terzo acquirente; b) che, successivamente alla stipulazione di detto originario atto di acquisto, il terzo abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale, al cui ripristino è teso l'esercizio dell'azione revocatoria; c) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ovvero da una autonoma posizione di illiceità; d) che sussista l'eventus damni, esistente nel caso in cui l'inefficacia dell'originario atto di disposizione non sia opponibile ai subacquirenti.  52. Tanto premesso e tornando al caso di specie, osserva il Giudice che, a tacer d'altro, non ricorrono i requisiti di cui ai punti b) e c), atteso che la ### S.r.l.  unipersonale ha posto in essere un'ordinaria operazione commerciale di compravendita, coerente con il proprio oggetto sociale e la propria attività imprenditoriale, senza che la propria condotta fosse caratterizzata da connivenza con l'originaria venditrice ovvero da una propria autonoma condotta illecita, in considerazione del fatto che -come dettola convenuta ### S.r.l. non risulta che avesse consapevolezza dell'esistenza dell'originario rapporto contrattuale del 2012 fra la ### S.r.l. e la ### S.r.l., in cui si era ricollegata la prestazione patrimoniale dell'odierna attrice; va infatti ribadito che dalla relazione notarile del notaio ### del 2017, prodotta dalla stessa convenuta ### S.r.l. unipersonale, non vi era alcun riferimento al predetto contratto preliminare né, a maggior ragione, all'intervento finanziario dell'odierna attrice nel pagamento di somme di denaro.  53. Analogamente nulla era stato evidenziato neanche dalla ### S.p.a. al momento dell'erogazione del mutuo e dell'iscrizione dell'ipoteca ( doc. 10 della convenuta ### S.r.l. unipersonale: contratto di mutuo ipotecario delo 28/6/2017).  54. Oltre a quanto detto sull'art. 2645 bis c.c. in ordine alla cessazione degli effetti della trascrizione, da considerare come mai sorti, osserva il Giudice, a proposito delle deduzioni dell'attrice sul rischio, comunque, di un'azione del promissario acquirente e sull'asserita irrilevanza delle questioni in tema di effetto prenotativo, che nel caso di specie si deve verificare se il legale rappresentante della convenuta ### S.r.l. unipersonale fosse o meno a conoscenza ovvero fosse o meno ragionevolmente in grado di essere a conoscenza del contratto preliminare del 2012 e della giuridica ‘presenza' dell'odierna attrice quale pretesa creditrice della propria dante causa ### S.r.l..  55. ### non ha fornito alcuna prova diretta o anche solo presuntiva che consenta di dare una risposta positiva a detta domanda.  56. A proposito di una sorta di pretesa connivenza fra la ### S.r.l.  ### e la ### S.r.l. ###, rectius fra i rispettivi amministratori, nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha dedotto, oltre alla ‘stretta parentela' e ‘frequentazione commerciale' e al fatto che nel preliminare di compravendita del 23/5/2027 non era stato convenuto il pagamento di alcuna caparra/acconto prezzo, con espressa previsione del pagamento del prezzo al momento del preliminare, che “… ### senza alcuna convenzione scritta, l'importante somma di € 350.000,00 veniva versata dalla ### alla ### in data 22 giugno 2017, a mezzo di due bonifici (cfr. doc. 19, art. 5, fascicolo ###. Tanto, inspiegabilmente, prima della stipula del definitivo e, quindi, prima di acquisire certezza sull'acquisto del bene e, vieppiù, prima di entrarne in possesso …” (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).  57. Peraltro, oltre al ricordato mancato autonomo rilievo sulla pretesa ‘stretta parentela', poi neanche così stretta -si tratta di cugini, figli di due fratelli, e quindi di parenti di quarto grado-, e oltre alla mancata prova di una pretesa, ma non meglio precisata, ‘frequentazione commerciale' fra società e/o soci (cfr., ad ogni buon conto, doc. 2 della convenuta ### S.r.l. unipersonale: cessione di quote della ### S.n.c. del 1998), osserva il Giudice, come allegato dalle stesse convenute ### S.r.l. e ### S.r.l. unipersonale, che detto pagamento anticipato di sei giorni si giustificava nell'ottica dell'intera operazione transattiva, che vedeva il coinvolgimento della creditrice pignorante ### S.p.a. (rectius, della mandataria do### S.p.a.), la quale invero in data ### risulta aver depositato rinuncia all'esecuzione (cfr. doc. 7 della convenuta ### S.r.l.) e in data ### risulta aver dato atto del versamento di € 350.000,00 in adempimento degli accordi raggiunti (cfr. doc. 8 della convenuta ### S.r.l.).  58. Dunque non emerge nulla di anomalo nella condotta di ### S.r.l.  unipersonale ai danni dell'odierna attrice, asseritamente “… spiegabile unicamente con l'allegata consuetudine di rapporti familiari e commerciali …” (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), inserendosi piuttosto detto adempimento preventivo nell'ambito della ricordata operazione transattiva con ### S.p.a., che aveva portato anche alla definizione della procedura esecutiva e di una serie di giudizi pendenti fra le parti.  59. Analogamente la successiva rivendita a S.G.A ### S.r.l. si ricollega, trovandone piena giustificazione, all'attività imprenditoriale di ### S.r.l.  unipersonale, il cui oggetto sociale prevede appunto “affitto di beni immobili; costruzione e compravendita di beni immobili in genere (esclusa l'intermediazione immobiliare)” (cfr. visura CCIAA in atti).  60. Del resto, come anche emerge dall'esame della richiamata sentenza 16839/2023 emessa a definizione del giudizio r.g. n. 62958/2020 a margine della condotta inadempiente della promissaria acquirente ### S.r.l. e del legittimo esercizio del recesso da parte della ### S.r.l., non va dimenticato, oltre a tutto quanto detto a proposito della mancata indicazione del contratto preliminare nella relazione notarile e della caducazione in ogni caso degli effetti della trascrizione del contratto preliminare, che la promittente venditrice ### S.r.l. in data ### aveva esercitato il recesso, con dichiarazione di ritenzione della caparra, (cfr. doc. 37 di parte attrice), e che non risulta che, fino all'introduzione di quel giudizio r.g. n. 62958/2020, la ### S.r.l. ovvero la stessa ### S.r.l. avesse avanzato alcuna richiesta giudiziale o stragiudiziale, che, in ipotesi conosciuta o conoscibile da parte del legale rappresentante della convenuta ### S.r.l. unipersonale, possa ora far propendere per una condotta elusiva da parte della stessa convenuta, finalizzata, in via autonoma o in collusione con la dante causa ### S.r.l., a danneggiare l'odierna attrice con l'acquisto e poi la successiva rivendita del bene alla S.G.A. ### S.r.l..  61. In tale contesto fattuale assume rilievo, anche con riferimento alla presente domanda risarcitoria, la ricordata circostanza che la seconda vendita del 2018 è stata intermediata dalla C.G.R. ### S.r.l., con il pagamento di una provvigionale di € 89.000,00, di cui € 65.195,00 versati dalla parte venditrice ed € 33.150,00 versati dalla parte acquirente (cfr. art. 6 lettera C del contratto di vendita del 4/5/2018 fra la ### S.r.l. unipersonale e la S.G.A. ### S.r.l.), circostanza difficilmente giustificabile se la venditrice ### S.r.l. unipersonale avesse inteso recare pregiudizio alle ragioni dell'odierna attrice con una condotta distrattiva del bene precedentemente acquistato.  62. ### ha eccepito la mancanza di data certa, fra l'altro, anche del conferimento del mandato del 5/12/2017 dalla ### S.r.l. unipersonale alla citata C.G.R. ### S.r.l. (cfr. doc. 12 della convenuta ### S.r.l.) e della comunicata manifestazione di interesse all'acquisto del 17/1/2018 ( doc. 13 della convenuta ### S.r.l.), ma il riferimento alla predetta società intermediaria e alla provvigione pagata, contenuto nel contratto di vendita a rogito del notaio ### fuga ogni dubbio al riguardo.  63. La stessa procedura connessa alla denuntiatio in favore della conduttrice del locale, ### S.r.l. a socio unico, nonché il fatto che “… La parte venditrice consegna alla parte acquirente la somma di ### 57.000 … rappresentata dall'assegno bancario non trasferibile n.8320826402 - 05 tratto in data odierna su ### S.p.A., filiale di Cassino corrispondente al deposito cauzionale a suo tempo ricevuto da "### S.r.l." con unico socio. …” (art. 7 del contratto di vendita del 4/5/2018) dimostrano che la seconda vendita in favore della S.G.A. ### S.r.l. è stata posta in essere dalla ### S.r.l. unipersonale nel rispetto delle procedure di legge, a conforto di quanto detto sulla presenza di un'ordinaria operazione commerciale, coerente con l'oggetto sociale della venditrice stessa.  63.1 Del resto non va dimenticato che la denuntiatio alla conduttrice è stata effettuata in data ### (cfr. doc. 18 della convenuta ### S.r.l. unipersonale) al momento in cui il bene immobile era stato posto in vendita, successivamente al conferimento dell'incarico all'agenzia di mediazione (cfr. doc. 12 della medesima convenuta) e prima della ricezione della manifestazione di interesse all'acquisto del 17/1/2018 (cfr. doc. 13 della medesima convenuta).  64. Dunque si ha conferma che la condotta della convenuta ### S.r.l.  unipersonale in occasione della vendita dell'immobile nel 2018 alla S.G.A. ### S.r.l. non presenta, sia che la si voglia considerare autonomamente sia che la si voglia considerare in concorso con la ### S.r.l., alcun elemento che possa far ipotizzare una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c..  65. Tali essendo la risultanze di causa, anche detta domanda subordinata va rigettata.  66. Alla luce delle superiori conclusioni risulta assorbita ogni questione sulla domanda riconvenzionale trasversale, spiegata dalla convenuta S.G.A. ### S.r.l. nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale.  67. Vanno rigettate le domanda risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte dalle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l. nei confronti dell'attrice, stante la mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; 27383/2005; Cass. 18169/2004).  68. Per quanto riguarda il regime delle spese, valgono le seguenti osservazioni.  68.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attrice.  68.2 La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 147/2022, ai valori al minimo con riferimento alle quattro fasi dello scaglione ‘260.001-520.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia (cfr. Cass. 5402/2004; 10089/2014; Cass. 3697/2020: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori delle parti vittoriose.  68.3 A fronte della piena vittoria nel merito da parte delle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l., il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido; contra, peraltro, Cass. 20838/2016).  P.Q.M.  definitivamente pronunciando: • rigetta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice ### S.r.l. nei confronti delle convenute ### S.r.l., ### S.p.a., ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l.; • ordina la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione, contenente domanda ex art. 2901 c.c., con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il competente ### dei ### • rigetta la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale; • dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale trasversale, spiegata dalla convenuta S.G.A. ### S.r.l. nei confronti della convenuta ### S.r.l. unipersonale; • rigetta le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c., proposte dalle convenute ### S.r.l. unipersonale e S.G.A. ### S.r.l. nei confronti dell'attrice; • condanna l'attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per ciascuna a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. 
Così deciso a ### il ### 

il Giudice
dott. ###


causa n. 39842/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scerrato Francesco Remo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22352 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.208 secondi in data 5 dicembre 2025 (IUG:5H-B76A20) - 1030 utenti online