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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 725/2025 del 19-05-2025

... importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###^ Sezione civile ### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri ###. Gianmichele Marcelli Giudice Dott. #### Est ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 644/2023 R.G. e promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in #### della ### n. 73; #### s.r.l. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in #### n. 30
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 852/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata il ### in materia di appalto privato.  CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc. 
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE § 1 - La vicenda ed il giudizio di I grado ### spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2022 concesso dal Tribunale di Macerata su istanza ed in favore della ### per € 32.010,00 oltre interessi e spese del procedimento. 
Il suddetto provvedimento monitorio veniva emesso sulla scorta della dichiarazione resa dal ### in data ### ai sensi dell'art. 547 cpc quale terzo debitore della società ### per l'importo complessivo di € 29.100,00, debito derivante dal contratto di appalto concluso con quest'ultima in data ### e poi risoltosi consensualmente nel giugno 2018. 
La predetta dichiarazione si inseriva nel contesto del pignoramento presso terzi ottenuto dalla ### verso la ### e notificato al ### il giorno 16.05.2018. 
In data ### - ancora pendente la procedura esecutiva - il terzo pignorato trasmetteva ulteriore comunicazione pec con cui rettifica la precedente manifestando che l'ammontare del debito originariamente dichiarato (pari ad € 29.100,00) doveva intendersi ridotto nella misura di € 12.000,00 quale importo asseritamente dovuto a titolo di penale di cui all'art. 8 del contratto di appalto; residuava pertanto un debito complessivo di € 17.100,00. 
Si costituiva nel giudizio così incardinato la convenuta ### contestando integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui: - rigettava la domanda attorea confermando il d.i. opposto; - condannava ### al pagamento delle spese di lite, che quantificava in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge. 
§ 2 - ### Il sig. ### impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona e prospettavano le doglianze di seguito riportate. 
Si costituiva l'appellata ### contestando il gravame e chiedendone il rigetto.  2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il ### di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 17.100,00 corrisposto dal debitore ingiunto tramite assegno bancario trasmesso unitamente alla racc. a/r del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
Su tale scorta, rilevava l'appellante che il ### avrebbe dovuto avvedersi di siffatto accadimento e dunque revocare il provvedimento monitorio opposto. 
Il motivo è parzialmente fondato. 
Deve anzitutto premettersi che l'odierno attore provvedeva ad effettuare il pagamento in discorso dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta precisamente il ### (cfr. doc. 3 all.  comparsa in primo grado); pagamento che in ogni caso era solo parziale, atteso che il provvedimento monitorio veniva emesso per € 32.010,00 oltre oneri come liquidati nella stessa sede (a fronte dei ridetti € 17.100,00 spontaneamente versati dal ###. 
Non appare coerente o plausibile sostenere che il decreto ingiuntivo, per ciò solo, recava un debito totalmente inesistente, cioè per il solo fatto di avere il debitore parzialmente adempiuto a quanto intimatogli. 
In virtù di tale rilievo fattuale non si verificava infatti alcuna - almeno completaestinzione dell'obbligazione creditoria, poiché oltre alla restante sorte capitale di cui alla differenza tra quanto intimato e quanto corrisposto, residuavano comunque le spese e le competenze parimenti dovute. 
Di conseguenza, quanto invocato da parte attrice non può ritenersi idoneo ad incidere sulla validità del titolo esecutivo nella sua interezza, ma semmai giustifica unicamente una pronuncia di revoca del provvedimento che terrà conto della parte del debito già soddisfatta dall'odierno appellante con l'assegno del 16.05.2022 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado) e da imputarsi pacificamente alla somma di cui al richiamato decreto ingiuntivo. 
Del resto l'odierna convenuta ha dichiarato (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione in appello) che in data ### provvedeva a notificare al ### un atto di pignoramento presso terzi per € 17.133,52 ottenuta sottraendo quanto precettato (€ 34.233,52) e quanto invece già versato con l'assegno bancario del 16.05.2022 indicato in premessa (€ 17.100,00); tale iniziativa si rendeva necessaria in quanto il sig.  ### ometteva di corrispondere il residuo dovuto al netto dell'importo già percepito dalla ### 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce che il decreto ingiuntivo opposto si appalesava illegittimo e da ciò suscettibile di revoca per non avere il debitore opponente mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 164 ter disp. att. cpc in ordine all'avvenuta estinzione della procedura esecutiva originariamente incardinata dalla ### contro la ### e confluita nel pignoramento presso terzi del 16.05.2018 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado). 
Argomentava in tal senso l'appellante che dopo aver ricevuto la notifica del predetto provvedimento egli non aveva avuto più notizie del prosieguo del contenzioso in corso; solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il ### poteva apprendere che il processo esecutivo in premessa era stato dapprima sospeso e poi estinto in seguito a dei raggiunti accordi tra la debitrice esecutata (la società ### ed i creditori della stessa. 
Su tale scorta, riteneva che il mancato ricevimento della comunicazione di chiusura della procedura esecutiva ex art. 164 disp. att. cpc comportasse che il ricorso monitorio non poteva essere richiesto né tanto meno concesso addirittura con un provvedimento di immediata esecutorietà. 
Il motivo è infondato. 
Basterà osservare come l'art. 164 disp. att. cpc pone l'onere di provvedere all'avviso ivi indicato in capo al creditore procedente; pertanto, siffatto incombente doveva essere espletato eventualmente dalla ### che aveva all'epoca richiesto il pignoramento e non dalla ### quale semplice soggetto escusso. 
In ogni caso, come condivisibilmente statuito dal primo ### la richiamata normativa non si attaglia al caso in trattazione per il semplice fatto che essa fa riferimento alla dichiarazione da rendersi a cura del creditore “### il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito”.
La circostanza contemplata dalla predetta disposizione nulla ha a che vedere con quanto accaduto nell'odierno contenzioso, dato che il pignoramento presso terzi del 16.05.2018 veniva tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Macerata con il numero di r.g. 702/2018.  ### che si è verificata in tale sede ###diversa da quella disciplinata dall'art. 164 ter disp. att. cpc, trattandosi dell'estinzione della procedura esecutiva per intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie a saldo delle pretese azionate dai creditori della ### di talchè alcuna comunicazione doveva essere effettuata nei confronti dell'odierno appellante, men che meno da parte della società convenuta.  2.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il credito ingiunto era comunque inesigibile a causa dei gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla ### e ad essa contestati nella racc. a/r del 14.06.2018 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). 
Afferma poi che un ulteriore profilo di addebito nei riguardi della società esecutrice doveva ravvisarsi nel ### mancato rispetto del termine di consegna dell'opera dedotta nel contratto di appalto ( doc. 4 all. citazione in primo grado) per cui doveva farsi applicazione della penale da ritardo di cui all'art. 10 del richiamato accordo. 
Il motivo è infondato. 
Va anzitutto rilevato come l'odierno appellante articola la presente doglianza in maniera estremamente sintetica, attraverso poche righe in cui si limita a riportare la propria censura senza tuttavia circostanziare puntualmente le ragioni e le evidenze concrete ad essa sottese. 
Anche a voler tralasciare questo aspetto - di per sé comunque non di scarsa importanza - in sostanziale adesione al convincimento espresso dal Tribunale, anche questa Corte ritiene che nella suddetta missiva del 14.06.2018 lo scrivente esternava unicamente la propria volontà di addivenire alla risoluzione del contratto di appalto per essersi visto notificato il già detto pignoramento presso terzi (cfr. doc. 6 all.  citazione in primo grado). In tale documento il difensore del sig. ### riferisce che il “termine di consegna dei lavori è ampiamente scaduto”, senza però compiere alcun richiamo all'operatività della penale contrattuale né tanto meno a circostanze da cui desumere il lamentato ritardo. 
Ulteriormente, nessuna menzione a quei paventati gravi inadempimenti narrati dall'appellante con la presenta censura, in quanto la raccomandata in esame contiene solo un generico elenco di taluni lavori che la società appaltatrice avrebbe dovuto ancora ultimare; affermazione questa del tutto irrilevante ai fini decisionali, in quanto lo scrivente si è limitato ad ascrivere un inadempimento in capo all'appaltatrice senza però fornire concreti elementi a supporto di quanto esternato.  ### mancato completamento delle richiamate opere è rimasto dunque sfornito di effettiva dimostrazione. 
Si deve poi sottolineare che, a prescindere da eventuali ritardi nella consegna dell'opera, la penale inserita nel contratto non poteva comunque trovare applicazione stante i sopravvenuti mutamenti delle condizioni in essere al momento della stipula dell'appalto. 
La Corte si riferisce in particolare alle varianti intervenute rispetto all'originario assetto dei lavori come concordati nel computo metrico del 07.07.2015 per un valore complessivo di € 668.599,79 (cfr. doc. 6 all. comparsa di risposta in primo grado). 
Nel mese di febbraio 2018 le parti tutte sottoscrivevano un nuovo computo metrico (cfr. doc. 7 all.  comparsa di risposta in primo grado) contemplante notevoli varianti al progetto iniziale ed opere aggiuntive, come desumibile ### dal diverso e più corposo importo ivi recato (€ 912.054,80). 
Il suddetto documento si considera regolarmente accettato dagli odierni litiganti in forza della sottoscrizione apposta in calce da ciascuno di essi (il committente ### l'impresa appaltatrice ### ed il ### dei lavori), oltre che pienamente operativo nei loro rapporti in quanto gli stessi non hanno mai sollevato contestazione alcuna in ordine al contenuto dello stesso. 
Se ne ricava dunque che le parti abbiano inteso concordare espressamente ogni variante portata dal secondo computo metrico; il tutto senza che il committente abbia mai invocato l'applicazione della penale contrattuale, neanche nel documento del 07.03.2018 contenente il riepilogo della contabilità degli interventi svolti (ritualmente ratificato anche dal ### - cfr. doc. 9 all. comparsa di risposta in primo grado).  ### appellante faceva riferimento per la prima volta alla clausola in oggetto solo nella pec del 20.07.2018 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado) con cui modificava la precedente dichiarazione del 07.06.2018 resa ex art. 574 per € 29.100,00 (cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado) opponendo un asserito controcredito da penale per € 12.000,00 come da previsione contenuta nel contratto di appalto (€ 300,00 per ciascun giorno di ritardo). 
Tale controcredito da penale non è stato affatto provato.
A completamento del discorso sin qui intrapreso, il Collegio ritiene opportuno e pertinente citare il contributo reso sulla tematica in oggetto dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con l'ordinanza 21515 del 20.08.2019. 
Si legge invero nella pronuncia in commento che “È ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. Sez. 2, 06/10/2011, n. 20484; Cass. Sez. 2, 28/05/2001, n. 7242)”. 
Nel caso di specie non dato rinvenire alcuna nuova e successiva pattuizione con cui le parti abbiano inteso accordarsi per fissare un nuovo termine di conclusione dei lavori, circostanza che preclude di fatto l'operatività della penale ex art. 10 del contratto di appalto la cui previsione deve intendersi pienamente superata.  2.4 Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ripropone l'eccezione riconvenzionale introdotta in primo grado con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed avente ad oggetto la compensazione del credito ingiunto con l'importo di € 13.243,80. 
Riferiva in proposito l'appellante che l'anzidetta somma originava in suo favore dalla scrittura privata datata 01.02.2018, con cui avrebbe ricevuto la cessione di taluni crediti asseritamente vantati dallo stesso nei confronti della società ### fino a concorrenza dell'importo eccepito in compensazione (cfr. doc. 1 all. I memoria art. 183 c.6 cpc di parte attrice opponente in primo grado); su tale scorta pertanto ogni pretesa potenzialmente azionabile dalla controparte doveva ritenersi estinta ed inesigibile. 
Il motivo è infondato. 
Ad avviso della Corte al documento in oggetto - rubricato “### di credito commerciale” - non può essere attribuita alcuna valenza dimostrativa dell'eccezione prospettata dall'odierno attore. 
Il tutto poggia sul primario e dirimente rilievo per cui l'atto in disamina per conto della ### risulta sottoscritto dal sig. ### quale delegato di quest'ultima; non è dato tuttavia rinvenire in forza di quale legittimazione tale soggetto abbia speso il nome della società, atteso che l'eventuale collegamento tra la persona fisica firmataria e la compagine societaria è rimasto sfornito di prova, non potendosi evincere da nessun atto di causa. Circostanza questa che non consente di ricondurre la firma apposta dal ### all'effettiva volontà della convenuta ed esclude quindi nei fatti l'opponibilità alla stessa dell'atto di cessione. 
In secondo luogo giova sottolineare come i restanti documenti prodotti dal ### in allegato alla suddetta prima memoria e cui questo attribuisce valore probatorio del proprio asserito credito non soccorrono in realtà in tal senso. 
Scrive l'appellante che trattasi di atti inerenti ad alcuni acquisti di materiali edili, di infissi e di ferramenta che la ### avrebbe asseritamente compiuto dall'azienda “### Srl” senza tuttavia pagarne gli importi (cfr. pag. 2 della I memoria ex art. 183 c. 6 cpc di parte attrice opponente in primo grado). 
Non emerge, tuttavia, in maniera sufficiente il contesto contrattuale che avrebbe dato origine a questo credito dell'appellante, il quale rimane, pertanto, se non del tutto ipotetico, insufficientemente dimostrato nella necessaria completezza dei suoi requisiti. 
Appare, in ogni caso, dirimente in senso negativo per le pretese veicolate dal motivo di gravame che si sta esaminando, la considerazione che la cessione di che trattasi non appare attendibile nella misura in cui trasferisce in capo a ### il credito che il ### (di cui il suddetto cessionario ricopre il ruolo di legale rapp.te) vanterebbe nei confronti della ### § 3 - La parziale fondatezza del gravame ## disparte la questione concernente l'estrema lacunosità e mancanza di specificazione caratterizzante i proposti motivi di gravame, nell'atto di appello risulta comunque articolata la richiesta di decurtare dal complessivo importo ingiunto pari ad € 33.601,00 (ottenuto dalla sommatoria tra la somma intimata e gli importi accessori ivi liquidati) quello già pagato dall'odierno attore in data ### con assegno di € 17.100,00 (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado). 
La richiesta in discorso appare meritevole di accoglimento per avere il debitore dimostrato di aver provveduto al parziale adempimento di quanto dovuto tramite la produzione del suddetto assegno. 
Alla luce delle premesse effettuate, il decreto ingiuntivo si appalesa suscettibile di revoca per la minor somma derivante dal suddetto scomputo e così determinabile: 33.601,00 - 17.100,00 = 16.501,00 quale residuo da pagare a carico del sig. ### *** #### chiede la condanna di parte appellante per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cpc, attribuendo a quest'ultima una condotta processuale fraudolenta e meritevole di essere sanzionata con la previsione anzidetta. 
Riteneva in particolare la convenuta che il sig. ### avrebbe perpetrato un vero e proprio utilizzo dilatorio dello strumento giudiziale per avere sostenuto delle tesi difensive tra di loro contraddittorie ed inconciliabili in merito alla non debenza della somma ingiunta; sottolineava altresì l'estrema temerarietà dell'eccezione di compensazione formulata dall'attore con la prima memoria ex art. 183, c. 6, cpc ed incentrata sulla cessione di credito esaminata nel paragrafo n. 4 della corrente trattazione. 
Ad avviso del presente Collegio la domanda in parola non appare meritevole di accoglimento in quanto non appaiono integrati quei profili di mala fede processuale che l'odierna convenuta pone a capo dell'appellante. 
Inoltre, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità processuale aggravata postula l'indefettibile requisito della totale soccombenza. 
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione - II sezione civile dapprima con l'ordinanza n. 4212 del 09.02.2022, in cui si legge sul punto che “come già affermato da questa Corte, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (cfr. Cass.21590/2009; id.7409/2016; id. 24158/2017)”. Il riportato orientamento ha trovato piena conferma nella recentissima ordinanza n. 15232 del 30.05.2024 in cui la Suprema Corte (sez. I civile) ha in termini non dissimili precisato che “Per vero, dal testuale disposto dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. si apprende che la condanna ivi prevista per l'abuso dello strumento processuale, oltre a postulare un accertamento da effettuarsi caso per caso della condotta illecita ascritta alla parte per le attività dispiegate nel processo, da desumersi in termini oggettivi dagli atti di questo o dalle condotte in esso tenute (Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26545), sì da consegnarsi in ogni caso ad un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede ###è, d'altro canto disgiungibile dalla condanna alle spese del processo, disponendo infatti l'incipit di essa che "in ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, … . 
Ora, l'art. 91 cod. proc. civ disciplina la materia delle spese processuali in base al principio della soccombenza, sicché il rinvio operatovi dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nel mentre rappresenta che non si può disporre la condanna per l'abuso del processo se non nel caso di condanna alle spese, implicitamente esclude che, radicandosi questa sul presupposto della soccombenza, vi si possa far luogo quando la domanda non sia stata totalmente accolta”. 
Le circostanze fattuali ricorrenti nel caso di specie impongono il rigetto della proposta domanda di condanna, atteso che comunque la pretesa attorea si appalesa meritevole di parziale accoglimento nella parte in cui dovrà pronunciarsi la riduzione dell'importo ingiunto per le ragioni espresse nella soprastante narrativa; rilievo questo che giustifica, sotto altro profilo, la compensazione delle spese processuali per il grado d'appello .  PQM La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 825/2023 del Tribunale di Macerata così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2022 del Tribunale di Macerata e ne riduce l'importo alla minor somma di € 16.501,00, con conseguente condanna di ### al pagamento dell'importo di € 16.501,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda a quello di effettivo saldo; - rigetta ogni altra domanda; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente grado. 
Ancona, c.c. 5.5.2025 Il cons est. Dr. C. ### il Presidente dr. G.

causa n. 873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Cesare Marziali

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1935/2025 del 05-12-2025

... l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito". ###, applicando tali criteri, ha individuato la soluzione più idonea nella creazione di un nuovo tracciato che, dipartendosi dalla strada provinciale, attraversa le particelle dei convenuti per raggiungere il fondo dell'attrice. In particolare, il CTU ha progettato una strada della larghezza di 3,00 metri e della lunghezza di circa 42,25 metri, che si sviluppa sulle particelle 1071 e 1068 (proprietà ### e 367 (proprietà ###, come dettagliatamente descritto e graficamente rappresentato negli elaborati peritali (in particolare, relazione definitiva e chiarimenti del 28.06.2024), che devono intendersi qui integralmente richiamati. Tale soluzione contempera l'esigenza di un accesso agevole per il fondo dominante con il minor sacrificio possibile per i fondi serventi. Le conclusioni del ### in quanto basate su un'analisi tecnica approfondita e immune da vizi logici, vengono fatte proprie dal Tribunale e poste a base della decisione. Ai sensi dell'art. 1053 c.c., è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. ### ha quantificato tale danno, distinguendo tra il valore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica e in persona del dottor ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755 /2019 R.G. 
Oggetto: ### coattiva vertente tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### per mandato in atti ATTORE e ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### per mandato in atti e ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta procura in atti; CONVENUTI ### Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.04.2025. 
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la Sig.ra ### conveniva in giudizio i ###ri ######## nonché i ###ri ### e ### per sentire accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dei convenuti ed in favore del proprio fondo in ### A fondamento della propria domanda deduceva di essere proprietaria del fondo sito in ### distinto in catasto al foglio 8, particella 366, e che tale fondo, risultando intercluso, non aveva alcun accesso alla via pubblica, con conseguente impossibilità di coltivarlo e di goderne convenientemente. Chiedeva, pertanto, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sui fondi contigui di proprietà dei convenuti, identificati con le particelle 367 (proprietà ### e 1068 (proprietà ###. 
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda, eccependo in particolare l'insussistenza dello stato di interclusione del fondo attoreo. Sostenevano, infatti, che il fondo della
Sig.ra ### godesse già di un accesso alla via pubblica (via vicinale ### attraverso un viottolo vicinale, come risulterebbe da un atto di compravendita del 1994. Deducevano, pertanto, la mendacità dell'assunto attoreo e chiedevano il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa veniva istruita mediante espletamento di ### d'### affidata al #### al fine di accertare lo stato dei luoghi, la sussistenza dell'interclusione e la soluzione più idonea per la creazione di un accesso, nel rispetto dei criteri di legge. 
All'udienza cartolare dell'11.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Il fulcro della controversia risiede nell'accertamento della condizione di interclusione del fondo di proprietà della ###ra ### distinto al foglio 8, particella 366 del catasto di ####. 1051, comma 1, c.c. riconosce al proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui e che "non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio", il diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 
Nel caso di specie, i convenuti hanno eccepito l'insussistenza di tale presupposto, asserendo l'esistenza di un accesso alla via comunale "### tramite un "viottolo vicinale". La parte attrice, di contro, ha sostenuto che tale passaggio fosse inidoneo a soddisfare le esigenze di una conveniente coltivazione del fondo.
Le risultanze della ### d'### espletata dal #### sono dirimenti per la risoluzione della questione.  ### ha, infatti, accertato che l'unico accesso esistente al fondo dell'attrice è un "mero sentiero pedonale, con tratti di larghezza inferiore ai 50 cm, del tutto inidoneo al transito di qualsiasi mezzo agricolo, anche di piccole dimensioni" (cfr. relazione definitiva). Il consulente ha concluso che il fondo "risulta di fatto intercluso ai fini di un suo conveniente uso agricolo con mezzi meccanici". 
Tale accertamento fattuale integra la fattispecie della c.d. "interclusione relativa", che la giurisprudenza di legittimità equipara, quoad effectum, a quella assoluta. È principio consolidato che l'interclusione che dà diritto alla servitù coattiva di passaggio sussiste non solo quando il fondo sia materialmente circondato da fondi altrui, ma anche quando l'accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non sia possibile ampliarlo se non con dispendio e disagio eccessivi. Difatti, "il passaggio idoneo ad escludere l'interclusione non può risolversi nella sola facoltà di accedere a piedi al fondo, ma deve presentare modalità idonee a trasportare, all'interno del fondo stesso, gli oggetti ed i beni personali del titolare del diritto di proprietà sul fondo e le cose che sono funzionali all'uso ordinario del cespite" (Cass. Civ., Sez. 2, n. 11058 del 05/04/2022). La condizione del fondo attoreo, destinato ad uso agricolo, rende evidente come un sentiero percorribile solo a piedi sia del tutto insufficiente a garantirne il "conveniente uso" richiesto dalla norma.  ### ha altresì escluso la praticabilità di un ampliamento del sentiero esistente, stimando i costi per tale operazione in una somma ingente (tra 40.000 e 60.000 euro) e rilevando la necessità di coinvolgere fondi di terzi estranei al giudizio. Tale soluzione configura, pertanto, quell'"eccessivo dispendio o disagio" che l'art. 1051 c.c. indica come presupposto per la costituzione della servitù.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente provato lo stato di interclusione relativa del fondo della ###ra ### I convenuti hanno eccepito che la domanda, essendo stata fondata sull'asserita "totale interclusione", non potrebbe essere accolta sulla base della diversa fattispecie dell'interclusione relativa, pena una inammissibile mutatio libelli.  ### è infondata. La domanda introduttiva, pur utilizzando l'espressione "non ha alcun accesso", era chiaramente finalizzata ad ottenere la "costituzione di una servitù di accesso e passaggio [...] adeguata al transito anche di mezzi meccanici". ### della pretesa ### è sempre stato l'ottenimento di un passaggio carrabile idoneo all'uso agricolo del fondo, e la causa petendi risiede nel diritto a un accesso conveniente alla via pubblica sancito dall'art. 1051 c.c. La distinzione tra interclusione assoluta (comma 1) e relativa (comma 3) attiene alla specificazione dei presupposti di fatto, ma non muta la natura del diritto azionato. Non si ravvisa, pertanto, alcuna mutazione della domanda. 
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di integrità del contraddittorio. ### per la costituzione di servitù coattiva va proposta nei confronti dei proprietari dei fondi su cui si chiede di realizzare il passaggio. Avendo il CTU escluso la praticabilità dell'ampliamento del vecchio sentiero e individuato la soluzione ottimale sui fondi degli odierni convenuti, non sussisteva alcuna necessità di evocare in giudizio altri proprietari (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 17156 del 26/06/2019). 
Ai sensi dell'art. 1051, comma 2, c.c., il passaggio deve essere stabilito "in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito". ###, applicando tali criteri, ha individuato la soluzione più idonea nella creazione di un nuovo tracciato che, dipartendosi dalla strada provinciale, attraversa le particelle dei convenuti per raggiungere il fondo dell'attrice. 
In particolare, il CTU ha progettato una strada della larghezza di 3,00 metri e della lunghezza di circa 42,25 metri, che si sviluppa sulle particelle 1071 e 1068 (proprietà ### e 367 (proprietà ###, come dettagliatamente descritto e graficamente rappresentato negli elaborati peritali (in particolare, relazione definitiva e chiarimenti del 28.06.2024), che devono intendersi qui integralmente richiamati. 
Tale soluzione contempera l'esigenza di un accesso agevole per il fondo dominante con il minor sacrificio possibile per i fondi serventi. Le conclusioni del ### in quanto basate su un'analisi tecnica approfondita e immune da vizi logici, vengono fatte proprie dal Tribunale e poste a base della decisione. 
Ai sensi dell'art. 1053 c.c., è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio. ### ha quantificato tale danno, distinguendo tra il valore dell'area da asservire e il pregiudizio ulteriore. Sulla base dei ### il valore della superficie totale da occupare (mq 127,00, di cui mq 23 sulle p.lle ### e mq 104 sulla p.lla ### è stato stimato in complessivi € 548,44. A tale importo va aggiunto il danno per la rimozione delle piante di nocciole presenti e per la demolizione e ricostruzione del capanno in lamiera insistente sulla proprietà #### ha fornito gli elementi per la stima di tali ulteriori pregiudizi. In via equitativa, tenuto conto delle stime del CTU e del pregiudizio complessivo arrecato, l'indennità totale può essere liquidata in € 1.500,00, di cui € 300,00 in favore dei convenuti ### e ### in solido tra loro, ed € 1.200,00 in favore dei convenuti ####### e ### in solido tra loro.
Il pagamento di tale indennità costituisce condizione per l'esercizio della servitù. I costi per la realizzazione materiale della strada, quantificati dal CTU in € 4.043,41, restano, come per legge, a carico della parte attrice. 
Entrambe le parti hanno formulato domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata. Tali domande devono essere respinte. La resistenza dei convenuti, sebbene risultata infondata, si basava su argomentazioni giuridiche non palesemente pretestuose, quali l'esistenza di un accesso e l'eccezione di mutatio libelli. Non si ravvisa, pertanto, la mala fede o la colpa grave richiesta dalla norma. Parimenti, non sussistono i presupposti per una condanna dell'attrice, la cui pretesa è stata, in larga parte, accolta. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura e complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. I convenuti vanno, pertanto, condannati in solido al pagamento delle spese in favore dell'attrice, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Anche le spese della ### d'### come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.  P.Q.M.  Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica ed in persona del ###. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ######## nonché i ###ri ### e ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ### in favore del fondo di proprietà di ### distinto in ### del Comune di ### al foglio 8, particella 366 (fondo dominante), e a carico dei fondi distinti al foglio 8, particella 367 (proprietà ### e foglio 8, particelle 1071 e 1068 (proprietà ###, una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, da esercitarsi secondo il tracciato, le modalità e le dimensioni (larghezza mt. 3,00) individuati nella ### d'### a firma del #### (relazione definitiva e relativi allegati), da intendersi qui integralmente richiamati; DETERMINA in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'indennità dovuta dall'attrice ai convenuti ai sensi dell'art. 1053 c.c., e per l'effetto ### al pagamento di detta somma, di cui € 300,00 (trecento/00) in favore dei ###ri ### e ### in solido tra loro, e € 1.200,00 (milleduecento/00) in favore dei ###ri ####### e ### in solido tra loro. Il pagamento dell'indennità è condizione per l'esercizio della servitù; ### i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € per esborsi ed in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; PONE le spese della ### d'### come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido; ORDINA al ### dei ### di ### di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso il ### il giudice Avv.###
Il sottoscritto Avvocato #### cod.  fiscale ###, procuratore domiciliatario di #### cod.  fiscale/partita iva ###, attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "706014s.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il Tribunale Ordinario - ### al Registro ### Civile con N.R.G.  755/2019
Contrada, lì 18-12-2025

causa n. 755/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Gianfranco Cardinale

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 65/2026 del 09-01-2026

... dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale - scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, vanno applicati i valori minimi, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario. P.Q.M. Il Tribunale di ### - sezione civile - in persona del giudice unico ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuta la minor somma di € 7.237,99 alla data del 20.9.2024, oltre interessi legali dal precetto; 2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 196,30 per spese, euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. ### Così deciso in ### il 9 gennaio 2026 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3588/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza - sezione civile - in persona del giudice unico ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3588 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. dell'8 gennaio 2026, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. 
TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### giusta procura allegata all'atto di citazione ####.M.M. S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ### procuratore di parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ### e ### hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto di € 10.390,76 notificato in data ### ad istanza di parte opposta, in forza di decreto ingiuntivo n. 706/2023 del Giudice di ### di #### ha eccepito l'erroneità dell'importo precettato relativamente al calcolo degli interessi richiesti, poiché calcolati usando il tasso d'interessi per le transazioni commerciali. 
C.M.M. S.R.L.S. si è costituita tardivamente e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.  ### è fondata. 
Il Giudice di ### di ### con decreto ingiuntivo n. 706/2023 ha ingiunto a ### e ### di pagare in favore di C.M.M. S.R.L.S. la somma di € 6.370,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 645,50, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.N.P.A. come per legge. 
Parte opposta con il precetto opposto ha intimato il pagamento della somma di € 10.390,76, così determinata: Parte opponente contesta la somma di € 3.295,00 richiesta a titolo di interessi, calcolata applicando il tasso d'interessi per le transazioni commerciali. 
Orbene nel caso in questione non è applicabile tale disciplina, trattandosi di rapporto con un consumatore, per cui sono dovuti solo gli interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso monitorio del 30.11.2023. 
Pertanto, gli interessi di mora vanno rideterminati dal 30.11.2023, applicando l'interesse legale, e precisamente: € 6.370,00 dal 30.11.2023 al 20.9.2024 € 142,23 ### degli interessi di mora ammonta, pertanto, ad € 142,23, rispetto all'importo intimato pari ad € 3.295,00 Considerato che secondo condivisa giurisprudenza di legittimità “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” ( 5515/08). 
Ne consegue, alla luce di quanto sopra osservato, che l'importo intimato va così rideterminato: euro 6.370,00 per sorte capitale; euro 142,23 per interessi fino al 20.9.2024; euro 500,00 per onorario DI; euro 75,00 per spese generali DI; euro 23,00 per cassa forense DI; euro 145,50 per spese DI; euro 200,00 per spese registrazione DI; euro 236,00 per onorario precetto; euro 35,40 per spese generali precetto; euro 10,6 per cassa forense precetto. 
Il tutto per un totale di euro 7.237,99 alla data del 20.9.2024, con conseguente parziale nullità dell'atto di precetto per l'importo eccedente. 
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale - scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, vanno applicati i valori minimi, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - sezione civile - in persona del giudice unico ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara dovuta la minor somma di € 7.237,99 alla data del 20.9.2024, oltre interessi legali dal precetto; 2) condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 196,30 per spese, euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. ### Così deciso in ### il 9 gennaio 2026

causa n. 3588/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Annachiara Di Paolo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9030/2019 del 14-10-2019

... presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate. i Sull'assegnazione della ex casa familiare. Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico. i Sulla (leggi tutto)...

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n. 24575 2015 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###. ### - Giudice.- Dott. ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24575 del ### degli ### dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### A #### NAPOLI RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in P.### 7 NAPOLI RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza del 21.5.19 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.  ### ha chiesto dichiararsi la separazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, notificato al resistente sig. ### la ricorrente sig.ra ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente; che fosse posto a carico del sig. ### un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.  ### si costituiva in giudizio chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi; il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. ### per insussistenza della violazione da parte dello stesso dei doveri coniugali; il rigetto della richiesta di pagamento a carico del sig. ### a titolo di mantenimento della sig.ra ### la riduzione dell'ammontare della somma mensile da versarsi a carico del sig.  ### a titolo di mantenimento della figlia ### tenuto conto delle condizioni del padre; nulla sia dovuto alla figlia ### in quanto economicamente autosufficiente. 
All'udienza presidenziale del 29.2.2016, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale alla moglie; poneva a carico di ### un assegno di €300,00 mensili come contributo per il mantenimento della figlia #### nominava G.I. la Dott.ssa ### Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione. 
Eccezione di decadenza della parte ricorrente per tardivo deposito della comparsa conclusionale con documentazione allegata. 
Va rilevato che in base al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/14, "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". A dar manforte all'art. 16bis vi è anche il preesiste articolo 13, co. 3, DM 44/2011 tuttora in vigore (ad eccezione del secondo periodo, quello sulle ore 14, superato dalla disposizione contraria contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 16bis, co. 7, del d.l. 179/12), per cui : 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 
Tanto premesso è indubbia la tardività del deposito della comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte ricorrente. 
Invero, nonostante la ricorrente abbia dedotto, e non provato, che sarebbe dipeso da un erroneo rifiuto della cancelleria di accettazione dell'atto, avrebbe potuto comunque nei termini provvedere a un nuovo tempestivo deposito della comparsa prima rifiutata. Infatti, la pec della cancelleria che rifiuta l'atto è datata martedì 16.07.2019 ore 8:50, laddove il termine ultimo cadeva il lunedì 22.7.2019. Nè parte ricorrente ha provveduto a proporre un'istanza di rimessione in termini. 
Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data di scadenza per il deposito delle repliche, depositando nel termine per la comparsa di replica nella sostanza una nuova comparsa conclusionale. 
Pertanto è inammissibile anche tutta la documentazione allegata alla comparsa di replica.  i Sulle istanze istruttorie di parte resistente. 
In ordine alle richieste della difesa del resistente di rimessione sul ruolo o ulteriore istruttoria sulla condizione lavorativa della figlia ### va rilevato che parte resistente non ha dimostrato trattarsi di circostanze successive allo scadere dei termini perentori ex art 183 c.p.c., essendo documentata come unica circostanza successiva il conseguimento della laurea magistrale mentre le esperienze lavorative sarebbero anteriori.  i Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito. 
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C.  09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.   Ed invero la difesa di parte resistente ha dedottoma non provatoche la convivenza dei genitori della ricorrente presso la casa coniugale avesse portato nei coniugi tensioni ed incomprensioni che sono andate progressivamente ad acuirsi, fino a minare la solidità del rapporto coniugale; tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Dal canto suo la difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale, la violazione da parte del marito del dovere della coabitazione. 
Ebbene la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'abbandono della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della resistente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. 
Infatti, premesso che il resistente non ha contestato di essersi allontanato per due volte dalla casa coniugale per poi allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, i testimoni escussi hanno confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, che non ha trovato altra giustificazione. 
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al ricorrente in ossequio all'orientamento consolidato tra i ### in ordine alla violazione del dovere coniugale di coabitazione. 
In particolare secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione ( cfr. tra le molte altre Cass. Civ. Sez. I n. 10682 dell'11.08.2000; Cass. Civ. Sez. I n. 12373 del 10.06.2005; Cass. Sez. I n. 17056 del 3.08.2007; Cass. Civ. Sez. I n. 2059 del 14.02.2012), condivisi dal Collegio,” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” Orbene, non avendo il resistente dimostrato la riferibilità alla moglie di specifiche condotte tali da giustificare la sua scelta di andare via da casa o l'esistenza di una crisi coniugale in atto in occasione dell'abbandono, deve ritenersi fondata la domanda de qua che va, pertanto, accolta. 
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a ### i Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta. 
E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. 
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato la specifica contestazione del resistente che il tenore di vita durante il matrimonio fosse possibile grazie ai suoi soli redditi, e della precedente esperienza lavorativa della ricorrente. 
Sul piano probatorio va rilevato che parte resistente ha eccepito la capacità lavorativa della ricorrente per aver lavorato in passato presso diversi istituti finanziari, e di lavorare ancora oggi, oltre alla disponibilità della casa coniugale circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente, se non deducendo, e producendo documentazione inammissibile, per le ragioni suddette, e comunque non adeguatamente probatoria della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, non specificando nemmeno le motivazione di una non provata cessazione di tale attività lavorativa. 
Inoltre la stessa ricorrente ha dedotto e provato a mezzo prova testimoniale che durante la convivenza matrimoniale erano i propri genitori a contribuire alle spese di vitto e spese per le minori, e quindi il tenore familiare non era sicuramente dovuto alle sole entrate del resistente. 
Orbene, considerate le disponibilità economiche di entrambe le parti, ed il tenore di vita coniugale, il Tribunale ritiene non provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie.  i Sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti. 
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni chiarendo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). 
Dagli atti, le deduzioni delle parti e le prove raccolte, è emerso che la figlia ### va considerata ormai economicamente autosufficiente, lavorando ormai stabilmente, mentre attualmente la figlia ### non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto pur essendosi laureata e iniziando a pubblicare articoli giornalistici e partecipare a programmi radiofonici, non vi è prova che si sia adeguatamente inserita nel mondo del lavoro. 
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. 
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate.  i Sull'assegnazione della ex casa familiare.   Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico.  i Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale della richiesta di assegno per la figlia ### seppur economicamente autosufficiente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: i Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a ### i Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### maggiorenne economicamente non autosufficiente. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; i Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate; i assegna a ### la ex casa coniugale i ### le altre domande.  i Compensa le spese processuali i ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/09/2019 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ###75/2015 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Rosaria Gatti Giudice dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24575/2015 promossa da: ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di Napoli, ### ha pronunciato il seguente ### Vista l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di correzione dell'errore materiale della sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr.  civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M.  Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee

causa n. 24575/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Imperiali Carlo, Arena Angela, Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario

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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 129/2026 del 27-01-2026

... ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che e' nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. […] 4. ### e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI ### pronunciata all'udienza del 27.1.2026 nella causa iscritta al n. 5379/2024 r.g.  tra ### , con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv.  ###'### ricorrente e ###'ISTRUZIONE, resistente contumace Le domande delle parti 1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 
Fatto e diritto 1. Parte ricorrente ha convenuto il Ministero resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del bonus docente tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con conseguente condanna del Ministero a corrispondere quanto dovuto.  2. ### convenuto è rimasto contumace.  3. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.  4. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  5. La disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, a norma del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) disciplinava i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta per l'a.s. 2015/2016, disponendo all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che e' nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. […] 4. ### e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. 
Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca disciplina le modalita' di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. Analoghe previsioni sono contenute nel ### 28 novembre 2016 per gli anni scolastici a partire dal 2016/2017, aggiungendo all'art. 3 che il beneficio è riconosciuto anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  7. Tale normativa si colloca nel più ampio quadro tracciato in materia di obblighi formativi dei docenti dall'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, il quale sancisce che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  8. Nell'ambito di tale diritto-dovere all'aggiornamento ed alla formazione permanente, contestualmente alla istituzione della carta docenti ed al relativo stanziamento di risorse sono state stanziate altresì le risorse per le attività di formazione diretta, curate direttamente dalle istituzioni scolastiche a norma dell'art.1, comma 124, della l. 107/2015, laddove dispone che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”.  9. Il rilievo dalla formazione è recepito anche dalla contrattazione collettiva. ###. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del ### del 4 agosto 1995 dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. ###.  63 del successivo C.C.N.L. del ### del 27 novembre 2007 ribadisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”. ###. 64 del C.C.N.L. del comparto scuola del 27 novembre 2007 prevede, infine, che “1. la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. … 5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. ... 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze”.  10. Il d.l. 69/2023, all'art. 15, ha esteso per l'anno 2023 il beneficio della carta ai docenti precari con incarichi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.  11. Con riferimento a tale quadro normativo, la parte ricorrente pone il tema della disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, anche in prova ed anche assunti a tempo parziale, cui è riconosciuto il diritto a beneficiare della carta docenti ai sensi della normativa richiamata, ed i docenti precari.  12. ### disparità di trattamento si pone in potenziale contrasto con i principi comunitari espressi nella clausola 4 dell'### quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa C-307/05, ### 8.9.2011, causa C- 177/10 ###; 9.7.2015, in causa ###/14, ### 20.9.2018, in causa C-466/17, ### e nazionale (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 ; Cass. 6.4.2017, n. 8945; Cass., 28.11.2019 n. ###).  13. La normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi - per categorie comparabili - in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto. Le ragioni oggettive idonee a giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (### cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###.  14. La normativa nazionale si pone inoltre in potenziale contrasto con l'art. 6 dell'accordo quadro, laddove sancisce che “2. ### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.  15. Sulla compatibilità della normativa richiamata con tali principi, e quindi sulla possibile disapplicazione della stessa con riconoscimento della carta docenti anche al personale non di ruolo, si è già espressa la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza del 18.5.2022 pronunciata nella causa C-450/21. La Corte ha provveduto a norma dell'art. 99 del proprio regolamento di procedura, ritenendo che la risposta alla questione pregiudiziale potesse nel caso di specie essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza non dando adito a nessun ragionevole dubbio. La Corte ha chiarito che la carta docenti rientra appieno nella definizione di “condizioni di impiego”, la cui uniforme applicazione a lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in condizioni comparabili è tutelata ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, dell'### quadro. Ai fini della delimitazione di tale nozione la Corte valorizza appunto il criterio dell'impiego, ossia dell'esistenza di un rapporto di lavoro sussistente tra le parti (sentenza del 20 giugno 2019, ### C 72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). E' tuttavia rimessa al giudice nazionale la valutazione se, nel singolo caso, la condizione del lavoratore a tempo determinato che invoca il beneficio sia comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, con la precisazione che la mera diversa durata del rapporto non costituisce condizione obiettiva di discriminazione.  16. A fronte delle diverse soluzioni prospettate in giurisprudenza di merito, della questione è stata investita la Corte di Cassazione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto. ### more del rinvio è stato adottato il menzionato d.l. 69/2023.  17. La Corte si è pronunciata con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Con tale pronuncia, la Corte ha innanzitutto chiarito che “la ### ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”, non ostando a tale conclusione il riferimento a software e hardware contenuto nell'art. 1 co. 121 della l. 107/2015, né il riferimento alla possibilità di utilizzare la carta per l'acquisto di servizi di connettività di cui all'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020. 
La Corte ha poi individuato la ratio della ### destinazione ai soli insegnanti di ruolo nella “scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo”. Il riferimento ad un importo da corrispondersi su base annua denota poi nella prospettiva della Corte la voluta “connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica”, confermata anche con la richiamata estensione ai supplenti annuali per l'anno 2023. Sottolinea che la finalità espressa del legislatore è sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, con finalità di miglioramento del servizio, come confermato dal riferimento ad attività coerenti con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r.  275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Conclude la Corte che “la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.”. La Corte evidenzia il carattere politico di tale scelta, ritenuta in quanto tale legittima, e non indicente sul diritto alla formazione dei docenti che non si esaurisce nella misura in esame.  18. La Corte, richiamando il principio eurounitario di non discriminazione, ha quindi ritenuto che debba essere necessariamente riconosciuto il beneficio nelle ipotesi in cui la taratura annua dello stesso - espressione della richiamata scelta di politica educativa - venga a coincidere con le condizioni fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro precario. A tal fine la Corte ha inteso escludere, come pure prospettato in giurisprudenza di merito, che possano assumersi a parametro per la comparabilità fattispecie particolari pure individuate dalla norma, quali il monte ore lavorate dai docenti di ruolo in regime di part time (anche verticale), al fine di riconoscere il beneficio ai supplenti che svolgano la propria attività per un pari numero di ore, sebbene concentrate in un periodo inferiore all'anno. Allo stesso modo la Corte ha escluso di poter dare rilevanza come parametro di comparazione alle altre situazioni del tutto peculiari in cui la carta è riconosciuta ai docenti di ruolo pur non svolgenti per l'intero anno o per frazioni di esso attività didattica (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato). Per le stesse ragioni la Corte ritiene inidoneo il riferimento a frazioni dell'anno rilevanti ai fini di altre disposizioni normative (come i 180 giorni (già) rilevanti ai fini della ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo; la retribuzione nei mesi estivi; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).  19. La Corte ha richiamato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., ancora al fine di escludere quindi che possa farsi riferimento ai fini della comparabilità a situazioni specifiche, dovendosi invece avere riguardo alla ratio generale espressa dalla normativa consistente nella valorizzazione della didattica annua, desumibile da quanto fin qui esposto, precisando che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare” (sent. 29961/2023 cit.).  20. Al fine di stabilire come debba intendersi, con riferimento al personale precario, l'annualità dell'attività didattica svolta, la Corte ha assunto a parametro l'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», “ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, come sottolinea la Corte (sent. 29961/2023 cit.). In questi casi, la Corte ritiene che il riferimento alla didattica annua sia univocamente enunciato, trattandosi di supplenze destinate a protrarsi fino alla fine dell'anno scolastico su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché sussistono le esigenze di formazione in relazione all'interesse dei discenti su tale orizzonte temporale valorizzate dal legislatore nel disciplinare l'ambito di applicazione del beneficio della carta docenti. Deve pertanto, in tali casi, rimuoversi la discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato.  21. Sul punto è di recente ulteriormente intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 3 luglio 2025, (causa C-268/24, ###, statuendo che per natura del lavoro, condizioni di lavoro e condizioni di impiego, i docenti precari titolari di incarichi di supplenza breve di cui all'art. 4, co. 3 della l. 124/99 sono comparabili, ai sensi dell'accordo quadro e della stessa giurisprudenza eurounitaria, ai docenti a tempo indeterminato. La Corte ha posto l'accento in particolare sull'identità di compiti e di doveri in capo a tali docenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato, l'identità dei doveri nei confronti degli alunni, l'identità degli obblighi formativi, squalificando il criterio della didattica annua individuato dalla Cassazione come sotteso alla ratio legis in quanto tale criterio, traducendosi in una discriminazione basata unicamente sulla durata dell'incarico, non risponderebbe ed anzi contraddirebbe gli obiettivi della ### 1999/70 e dell'### La corte ha inoltre ritenuto che, nonostante la discrezionalità degli stati nella scelta di perseguire un dato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, l'esclusione dei docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie dal beneficio della carta docenti non sarebbe una misura concreta, necessaria ed adeguata allo scopo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica annua, poiché dall'identità di funzioni svolte deriva che i docenti precari partecipano della programmazione della didattica annua, mediante la relativa attuazione, al pari dei docenti di ruolo che costituiscono. In ogni caso, la Corte ha sottolineato come tutti i docenti di ruolo beneficiano della carta docenti indipendentemente dallo svolgimento di attività connesse alla didattica annua, e ipotizzato che i docenti che svolgono supplenze brevi possano avere un'esigenza di formazione ancora maggiore. La Corte ha da ultimo escluso il rilievo del principio del pro rata temporis, non considerato dalla legislazione nazionale con riferimento ai docenti in favore dei quali la ### docenti è stata riconosciuta.  22. La Corte ha quindi concluso che la clausola 4 dell'accordo quadro deve interpretarsi nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riconosca il beneficio della carta docenti ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano docenze brevi e saltuarie, a meno che ciò non risponda a ragioni oggettiva, e non costituisce ragione oggettiva il mero fatto che tale attività non si estenda fino al termine dell'anno scolastico.  23. Né possono ostare a tale conclusione argomenti relativi all'equilibrio di bilancio, elemento recessivo rispetto alla necessaria erogazione dei diritti in condizioni di uguaglianza sostanziale in ossequio all'art. 3 Cost. (Corte Cost., sentenze n. 275/2016 e n. 62/2020) nonché rispetto al principio comunitario di non discriminazione espresso nel più volte menzionato art. 4 dell'accordo quadro (### sent. 3 luglio 2025, C-268/24, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).  24. Alla stregua della giurisprudenza ### da ultimo citata, deve riconoscersi il diritto dei docenti precari, anche non investiti di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (incarichi di cui all'art. 4. co. e co. 2 della L. n. 124/1999) a beneficiare della carta docenti, previa disapplicazione della normativa nazionale che glie lo preclude e quindi dell'art. 1, co. 121, della l.  107/2015, in quanto in contrasto col richiamato art. 4, co. 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. Il diritto spetta anche in assenza di domanda, a fronte della impossibilità di presentarla per tali categorie di docenti alla stregua della normativa vigente.  25. Quanto alle docenze brevi, i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e già menzionati al precedente punto 18 perdono di rilievo, non essendo più necessario valutare la comparabilità del rapporto di lavoro precario con quello protrattosi per l'anno intero (sia esso stabile o precario), bensì esclusivamente la comparabilità tra la funzione educativa svolta dal corpo docente di ruolo e dal corpo docente precario con riferimento alle rispettive esigenze di formazione.  26. Ebbene, ritiene questo giudicante - come del resto sottolineato anche dalla Corte di Giustizia - che tale funzione sia identica, e che al contrario l'esercizio della docenza svolto in forme saltuarie richieda un impegno formativo ancor più pregnante, a fronte della maggior complessità del compito svolto da un docente costretto ripetutamente a riprendere le fila del discorso altrui, inserendosi solo ad un certo punto del programma, auspicabilmente dando continuità alla programmazione data dal docente titolare della cattedra sotto il profilo temporale, al fine di consentire il rientro del docente assente e la ripresa delle attività didattiche col minor pregiudizio possibile per gli alunni.  27. Quanto al rilievo da riconoscere alle prospettive di seppur minima stabilità del corpo docenti cui il legislatore, anche secondo l'esegesi della Suprema Corte, ha inteso limitare il beneficio, si osserva quanto segue.  28. Tali esigenze di stabilità giustificherebbero un investimento di risorse pubbliche come quello in esame. Sebbene la Corte di Giustizia abbia escluso il rilievo dei profili budgetari, la stabilità può rilevare legittimamente come scelta di politica sociale. È vero infatti che l'istituto della carta docente è destinato non soltanto all'aggiornamento ed alla formazione specifica del docente - assicurata attraverso altri canali e demandata agli istituti scolastici - ma alla sua “formazione” intesa in senso ben più ampio di sviluppo umanistico. Ciò è reso palese dalla larghezza delle ipotesi di utilizzo della carta, ed al loro carattere del tutto svincolato dalla materia specifica di competenza del docente, dall'incarico concretamente ricoperto e da altri elementi specifici e contingenti. Se ne desume che la ratio dell'istituto è quella di assicurare al corpo docenti risorse da investire nella propria vita culturale ampiamente intesa, rimessa nella sua concreta determinazione alla libera scelta di ognuno. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di una scelta di politica educativa volta a favorire il mantenimento ed il progressivo arricchimento non tanto della specifica professionalità, quanto dello spessore culturale di una categoria di pubblici dipendenti investiti del ruolo cruciale di contribuire allo sviluppo culturale delle generazioni future. In tale prospettiva, la necessità che tale investimento confluisca su una popolazione individuata come (almeno tendenzialmente) stabilmente investita di tale funzione appare del tutto ragionevole. Ciò spiega anche la scelta legislativa di estendere il beneficio a determinate categorie di docenti che, seppur temporaneamente per varie ragioni non impegnati in attività educativa o didattica, risultino comunque stabilmente inseriti in quel corpo e quindi interessati dalla funzione educativa dalle conseguenti esigenze di formazione culturale nel senso appena esposto. Allo stesso modo, la stabilità giustifica la previsione per cui la fruizione del beneficio è concessa oltre l'orizzonte annuale di riferimento per la relativa concessione.  29. La suddetta ratio dell'istituto non conduce tuttavia necessariamente ad escludere dal beneficio i precari titolari di supplenze brevi. Il sistema delle graduatorie, infatti, costituisce di per sé un elemento da valorizzare nel senso che i docenti precari sono comunque inseriti in modo tendenzialmente stabile - seppure temporaneo - nel sistema educativo. Se la ratio dell'istituto è infatti il sostegno alla formazione culturale del corpo docenti - e non quindi strettamente il loro aggiornamento e la loro formazione continua - la stabilità non può intendersi come relativa al singolo contratto di insegnamento, bensì all'astratta possibilità del singolo docente di essere individuato come titolare di uno o più incarichi. ### temporale cui aversi riguardo non è quindi quello relativo alla durata degli incarichi svolti in un dato anno, bensì quello di validità della graduatoria in cui il docente era - in quanto titolare di incarchi, necessariamente - inserito in tale anno; orizzonte sempre ultra-annuale, che quindi con tutta evidenza soddisfa anche il criterio della stabilità individuato dal legislatore (sebbene da questi illegittimamente declinato in termini di pertinenza alla didattica annuale).  30. Va ancora sottolineata l'irrilevanza, ai fini che qui rilevano, del fatto che alcuni dei contratti stipulati dai docenti precari abbiano ad oggetto una cattedra su spezzone orario. La consistenza oraria dell'incarico non incide infatti sull'annualità dello stesso in base alla richiamata ratio normativa come evidenziata e valorizzata dalla Corte di Cassazione, ossia sull'inerenza di tale incarico alla programmazione della didattica con riferimento all'orizzonte temporale ritenuto rilevante dal complesso di disposizioni normative che disciplinano la pianificazione dell'offerta formativa. La consistenza oraria dell'incarico, infatti, non incide minimamente sulle esigenze di formazione assicurate dall'istituto della carta docenti e da cui discende quindi la spettanza del beneficio.  31. Quanto alla natura della prestazione, la Corte di legittimità nella pronuncia 29961/2023 citata riconduce la pur complessa struttura dell'operazione ad una obbligazione di pagamento sussistente in capo al Ministero nei confronti del docente, condizionata tuttavia dalla destinazione della relativa somma a specifiche tipologie di acquisto. Ne è comunque esclusa testualmente la natura retributiva, e riconosciuta l'azionabilità in relazione ad annualità pregresse, persistendo fino alla cessazione del rapporto l'interesse a fronte della “natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo ( 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)” (sent. cit.).  32. Il concetto di cessazione del rapporto va inteso alla luce della disposizione per cui la carta, una volta sorto il beneficio, può essere utilizzata nell'a.s. successivo, nonché della disposizione per cui, per l'anno 2023, essa è attribuita - con medesime modalità di fruizione eventualmente posticipata - ai docenti precari titolari di supplenze annuali. Se ne desume che il concetto di cessazione, per i docenti precari, non possa ritenersi riferito al singolo incarico di supplenza, ma debba estendersi al perdurante inserimento nel sistema scolastico, coincidente con l'inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), con la titolarità di una supplenza o con il transito in ruolo. In tal caso, chiarisce la Corte, spetta il diritto all'adempimento, mediante attribuzione della carta docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  33. Nel caso invece di fuoriuscita dal sistema scolastico per esclusione dalle graduatorie o per cessazione del rapporto, l'unico diritto azionabile è risarcitorio, in relazione ad un pregiudizio costituito da “un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro” (sent. 29961/2023 cit.), che deve essere allegato specificamente dalla parte nei suoi elementi costitutivi e deve parimenti essere provato, essendo ammessa in base ai principi generali la prova presuntiva e ritenendo la Corte possibile procedersi con valutazione equitativa del giudice di merito, nel limite del valore nominale della carta e salva allegazione e prova del maggior danno.  34. Quanto al regime di prescrizione del diritto, la Corte ha chiarito che lo stesso è quinquennale a norma dell'art. 2948, n. 4 c.c., dovendosi avere riguardo quanto alla periodicità all'istituto nella sua astrattezza e non al caso concreto, che ben potrebbe inerire ad una sola annualità soprattutto nel caso di doventi precari. Rispetto a questi ultimi, infatti, l'applicazione dell'art. 4 dell'### quadro impone di riconoscere il medesimo diritto fruito dai docenti a tempo indeterminato, sicché anche per gli stessi opera il termine quinquennale anche considerato che, altrimenti, si opererebbe una inammissibile discriminazione al contrario. Quanto al dies a quo di tale diritto, il momento in cui lo stesso può essere fatto valere, deve individuarsi, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o dal momento eventualmente successivo in cui sia accessibile la procedura telematica disposta secondo il sistema di cui al ### del 2016.  35. Il diritto al risarcimento del danno per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico si prescrive invece in dieci anni dal momento dell'attualizzarsi del danno, coincidente con la cessazione dell'incarico, salvo sia interamente maturata la prescrizione quinquennale in costanza di inserimento nel sistema scolastico.  36. Applicando ai casi di specie i principi espressi dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di ### nell'esercizio delle rispettive funzioni nomofilattiche in sede di rinvio pregiudiziale, si osserva quanto segue.  37. È stata raggiunta la prova, mediante produzione dei contratti, dello svolgimento di attività didattica in qualità di supplente in relazione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.  38. La domanda è quindi fondata.  39. Quanto agli effetti dell'accertamento del diritto, deve rilevarsi che la parte ricorrente è ad oggi stata immessa in ruolo, come da documentazione in atti, ed è quindi inserita nel sistema scolastico. 
Sussiste pertanto il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della carta docenti secondo modalità analoghe a quelle disciplinate per i dipendenti a tempo indeterminato dal d.P.C.M. 28 novembre 2016.  ### convenuta deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.  40. Le spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi in ragione del carattere seriale della causa.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5379/2024 r.g.: 41. accerta il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della ### del Docente prevista dall'art. 1, comma 121, legge 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedervi; condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1314,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre al contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Tivoli, 27.1.2026 ### n. 5379/2024

causa n. 5379/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sibilla Ottoni

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