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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###. Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu. Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

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Tribunale di L'Aquila, Sentenza n. 669/2025 del 31-10-2025

... genitoriale, unitamente al ####, nato in ### il ###, sul minore ### nato in ### il ###, ### nata in ### il ###, anche in qualità di ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00 esercente la potestà genitoriale della minore ### nata in ### il ###, ### nata in ### il ###, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente al #### da ### nato in ### il ###, sulla minore ### nata in ### il ###, tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura speciale allegata al ricorso, ### ricorrente ###'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore; ### resistente contumace ### comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al ### presso la ### della Repubblica. OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis. ### parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2580/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'### Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE ###  * * * * * * * 
Il Giudice, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 27.10.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti; deposita la seguente SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data ###, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ###, nata in ### il ###, ### JODAS, nata in ### il ###, ### nata in ### il ###, in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente al #### de ### nato in ### il ###, sui minori #### nata in ### il ### e ### nato in ### il ###, ### nata in ### il ###, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente al ####, nato in ### il ###, sul minore ### nato in ### il ###, ### nata in ### il ###, anche in qualità di ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00 esercente la potestà genitoriale della minore ### nata in ### il ###, ### nata in ### il ###, anche in qualità di esercente la potestà genitoriale, unitamente al #### da ### nato in ### il ###, sulla minore ### nata in ### il ###, tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv.  ### giusta procura speciale allegata al ricorso, ### ricorrente ###'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore; ### resistente contumace ### comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al ### presso la ### della Repubblica. 
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.  ### parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell'### al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile. 
A sostegno della domanda, parte ricorrente allega e #### la discendenza in linea retta di ### (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in ### a ####, in data ###, emigrato in ### in data non conosciuta e ### la mancata perdita di siffatto status giuridico. 
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Ministero dell'### ha ritenuto di non costituirsi, dovendosi pertanto in questa sede dichiararne la contumacia.  ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL 36/2025.  1. ###à della domanda giudiziale. 
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita. 
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle ### amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. 
In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.  ### quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita. 
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (### Roma, 19.12.2019 e 05.12.2014). 
Alla luce di quanto precede, ritiene il ### che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (cfr. documentazione allegata in atti).  2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.  ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., 25318/2022). 
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016). 
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., 25317/2022). 
I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile ratione temporis, che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in ### che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.  2.1. La prova della discendenza. 
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio. 
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.  2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis. 
Il secondo presupposto è quello ### dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.  ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00
Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero (ius soli). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 24/08/2022, n. 25317. 
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis.  3. Conclusioni. 
Sulla base di quanto sopra indicato, il ### in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello status di cittadinanza italiana. 
Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R.  396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”. 
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento.  4. Le spese del giudizio. 
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il ### di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.  ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00 P.Q.M.  ### di L'#### specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G.  2580/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede: 1) dichiara la contumacia del Ministero dell'### 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di ################ al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani; 3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; 4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'### dello stato civile competente il presente provvedimento; 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite. 
Si comunichi a cura della cancelleria. 
L'### 27.10.2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 11/11/2025 n.3546/2025 importo 200,00

causa n. 2580/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Di Rosa Jolanda

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 45/2026 del 23-01-2026

... dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. In via preliminare, deve darsi atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria ad opera della parte convenuta, rispetto alla causa odierna, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice (cfr. documentazione depositata da parte convenuta il ###). Ciò posto, il condominio convenuto ha azionato in sede ###credito da oneri condominiali ordinari, per un totale di 28.978,00 euro, derivante dai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea del 03.12.2023 e relativi agli anni 2022/2023 e 2023/2024. La parte opponente ha contestato la correttezza degli importi domandati, evidenziando che l'importo domandato dal condominio non è coerente con le risultanze dei bilanci approvati dall'assemblea, che l'importo indicato nel preventivo del 2023-2024 è errato, in quanto non coerente con il rendiconto consuntivo 2022-2023; inoltre, l'attore evidenzia che la documentazione circa i lavori straordinari 16/17 e 17/18 non è stata allegata dal condominio, sicché gli importi richiesti sarebbero oltremodo incomprensibili; infine, allega l'attore che “il ### non ha (leggi tutto)...

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R.G. n. 711/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2024 R.G., promossa da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### ATTORE contro CONDOMINIO sito in ### S.  ### N. 1 (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento di oneri condominiali. 
Conclusioni: per parte attrice, come da citazione, per parte convenuta, come da nota del 28.04.2025.  ##### sito in ### S. ### via ### n. 1 ha adito in sede monitoria questo Tribunale per ottenere nei confronti di ### l'emissione di un decreto ingiuntivo, per l'importo di 28.978,00 euro, a titolo di oneri condominiali insoluti, come da bilancio approvato con delibera del 03.12.2023. 
Il Tribunale di Grosseto con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 93/2024 del 06.03.2024 ha accolto il ricorso monitorio.  ### attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) ### la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi suesposti; 2) ### il decreto opposto per i motivi esposti anche alla luce della omessa attivazione della mediazione obbligatoria”. 
Si è costituito il condominio opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, ### la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo rigettando la domanda di sospensione della controparte; nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordinata ipotesi condannare l'opponente a corrispondere al condominio ### 1 la somma di euro 28.978,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”. 
In via preliminare, deve darsi atto dell'espletamento della mediazione obbligatoria ad opera della parte convenuta, rispetto alla causa odierna, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice (cfr. documentazione depositata da parte convenuta il ###). 
Ciò posto, il condominio convenuto ha azionato in sede ###credito da oneri condominiali ordinari, per un totale di 28.978,00 euro, derivante dai bilanci consuntivo e preventivo approvati all'assemblea del 03.12.2023 e relativi agli anni 2022/2023 e 2023/2024. 
La parte opponente ha contestato la correttezza degli importi domandati, evidenziando che l'importo domandato dal condominio non è coerente con le risultanze dei bilanci approvati dall'assemblea, che l'importo indicato nel preventivo del 2023-2024 è errato, in quanto non coerente con il rendiconto consuntivo 2022-2023; inoltre, l'attore evidenzia che la documentazione circa i lavori straordinari 16/17 e 17/18 non è stata allegata dal condominio, sicché gli importi richiesti sarebbero oltremodo incomprensibili; infine, allega l'attore che “il ### non ha mai convocato alle assemblee il condomino ### e non ha mai inviato allo stesso la documentazione contabile e le rate di pagamento” e che “La quantificazione dell'esorbitante importo, infatti, non è mai stata correttamente portata a conoscenza del condomino”. 
Così delineata la domanda attorea, la stessa va respinta in quanto infondata. 
Circa l'erroneità e incomprensibilità degli importi richiesti in sede monitoria dal condominio, va rilevato che la somma di 28.978,00 euro è del tutto coerente con le risultanze del preventivo per gli anni 2023-2024, approvato dall'assemblea condominiale in data ### (cfr. all. 3 fasc. monitorio). 
In particolare, il credito azionato si ottiene sommando, per la prima unità riferibile all'odierno attore, la somma di 26.338,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 929,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva, e, in relazione alla seconda unità immobiliare riferibile all'attore, l'importo di 1.644,00 euro, a titolo di saldo della gestione precedente e prima rata preventiva, l'importo di 67,00 euro, a titolo di seconda rata preventiva (26.338,00+929,00+1.644,00+67,00=28.978,00 euro). 
Pertanto, non sussiste l'omessa corrispondenza tra l'importo richiesto dal condominio in sede monitoria e le risultanze dei documenti contabili approvati dall'assemblea il ###. 
Del resto, deve rilevarsi che, a fronte della puntuale ricostruzione degli importi dovuti dall'attore operata dal condominio nella comparsa di costituzione e risposta, il primo non ha operato alcuna contestazione specifica con le memorie integrative, confermando così l'esattezza degli importi richiesti dal convenuto. 
Circa l'omessa produzione dei documenti inerenti ai lavori straordinari deliberati dal condominio, come correttamente evidenziato anche dal convenuto, il credito azionato non concerne le rate per i lavori straordinari, sicché il rilievo operato dall'attore è inconferente rispetto all'oggetto di questo giudizio. 
Circa i vizi della delibera posta dal condominio a fondamento dell'azione monitoria, per omessa comunicazione della convocazione all'attore, per scorrettezza degli importi contenuti nei bilanci approvati, deve rilevarsi che i vizi dedotti costituiscono vizi di annullabilità delle delibere di approvazione, risolvendosi in violazioni della legge inerente alla materia condominiale. 
Al riguardo, deve osservarsi che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”, sicché “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dall'attore attengono alla corretta convocazione dell'assemblea, integrante una mera violazione di legge, e alla corretta quantificazione e ripartizione delle spese, elementi che non integrano alcuna delle sopra richiamate ipotesi di nullità, risolvendosi ancora una volta in mere violazioni di leggi. 
Dunque, i vizi lamentati dall'attore integrano cause di annullabilità delle delibere che hanno approvato i bilanci su cui si fonda il ricorso monitorio. 
Ebbene, va osservato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. S.U. n. 9839/2021). 
Pertanto, non avendo la parte attrice richiesto l'annullamento delle delibere sopra richiamate e, anzi, essendo pacifico tra le parti che le stesse non sono state tempestivamente impugnate dall'attore, le contestazioni sopra esaminate vanno ritenute inammissibili in questo giudizio, anche se qualificabili come eccezioni in senso stretto. 
Pertanto, i vizi lamentati dall'attore non possono accogliersi nel presente giudizio. 
Vale la pena rilevare altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché, in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima il condominio alla sua riscossione (cfr. Cass. Civ. n. 17863/2020; Cass. Civ.  3847/2021; Cass. Civ. n. 3354/2016; n. 22573/2016). 
Ciò rende vieppiù infondate le contestazioni mosse dall'attore. 
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore è infondata, con conseguente rigetto della stessa e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, con riduzione del compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, desumibile dal valore del credito azionato dal condominio convenuto.  P.Q.M.  il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 711/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte dall'attore e conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 7.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti. 
Grosseto, 22.01.2026 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 711/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Medaglia

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 49/2026 del 13-01-2026

... complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”. Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio . MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D' #### riunita in camera di consiglio e così composta: 1. Dott.ssa ### 2. Dott. ### 3. Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 302/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, vertente TRA ### ( C.F..:###), rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. ### con studio in ### alla ###. ### n.6, ove elettivamente domicilia.  -#### in persona del legale rappresentante p.t.( P.IVA/c.f.: ###), rapp. e dif., congiuntamente e disgiunta-mente, dall'Avv. ### e Avv. ### pec:###, dello ### con domicilio eletto c/o lo stesso, come da mandato in calce.   -APPELLATA ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, contraiis reiectis:” 1) Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente è da attribuire esclusivamente alla omessa manutenzione da parte dell'appellata e per l'effetto condannarla, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante dei danni subiti da quantificarsi nella complessiva somma di €. 14.706,06 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa anche alla luce delle risultanze della espletata ### 2) condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”.   Per l'appellata : ### l'###ma Corte adita, previa conferma dell'impugnata sentenza, disattese e respinte le avverse, inammissibili, precluse ed infondate istanze, eccezioni e conclusioni, che tutte s'impugnano e contestano: A) In rito, e preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello in quanto tardivamente notificato in violazione dell'art.327 c.p.c.; B) Nel merito, rigettare totalmente l'appello proposto da ### siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e, comunque, non provato; C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese ed onorari del giudizio .  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha chiesto l'accertamento che la responsabilità dell'incidente occorsole fosse da attribuire esclusivamente alla convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento in sui favore della somma di € 14.706,06 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. 
A fondamento della domanda ha dedotto -che giorno 20.10.2012 si trovava presso la sala ricevimenti denominata “ Elim” della società ### s.r.l., in Cariati, per un ricevimento nuziale; -che nell'uscire dal bagno adiacente alla sala, a causa del pavimento reso viscido per la presenza di liquido a terra, non visibile per la scarsa illuminazione, scivolava e perdendo l'equilibrio inciampava in un tappeto, rovinando pericolosamente a terra; -che a causa della caduta si procurava un trauma alla spalla sinistra e veniva trasportata presso il locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticata una lussazione alla spalla; -che la responsabilità dell'accaduto per il quale ha riportato un danno biologico in misura non inferiore al 7% è da ascrivere alla società convenuta per avere omesso di manutenere, illuminare e pulire il pavimento della sala in cui è avvenuto il sinistro.  ### s.r.l. non si costituiva nella prima fase del giudizio. 
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale e CTU ed all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1001/2021 del 6.08.2021 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ponendo a carico dell'attrice le spese della ### In sintesi il giudice di primo grado, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'ambito dell'art. 2051 c.c. ha ritenuto che l'escussione testimoniale non consentisse di ritenere provato il fatto nei termini descritti dall'attrice e che la caduta più probabilmente fosse da ricondurre alla disattenzione della ### con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa.  2. Il giudizio di secondo grado Avverso la predetta sentenza ha proposto appello ### concludendo come in epigrafe. 
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'errata valutazione della domanda e della documentazione a supporto della stessa, nonché della prova testimoniale assunta. 
Sul punto ha specificato che il giudice di primo grado ha omesso di riportare che il teste ### ha confermato di aver visto la ### uscire dalla porta del bagno e scivolare sulla macchia a terra e su un tappeto.
Ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure basatosi su un'interpretazione probabilistica in ordine alla disattenzione dell'attrice, poiché il liquido era visibile sul pavimento.  ### ha dedotto che l'erroneità della sentenza appellata emerge ancora di più ove si consideri che dopo l'escussione testimoniale il giudice di prime cure ha ammesso la CTU affinché il consulente accertasse l'entità del danno, salvo poi rigettare la domanda. 
Ha quindi lamentato la violazione , da parte del giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non aver tenuto conto che la prova del fatto era stata fornita sia con i rilievi fotografici agli atti che con l'assunzione delle testimonianze. 
Si è costituita nella presente fase la ### s.r.l. eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato ai sensi dell'art. 327 c.p.c. 
Sul punto ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'appellante per eseguire la notifica telematica è inesistente ragion per cui la relata, prodotta in giudizio e su cui è stata iscritta la causa a ruolo, è chiaramente priva di ogni effetto e conseguenza giuridica non avendo mai raggiunto il suo scopo, né è stata mai ricevuta dalla ### appellata, tanto che la stessa l'appellante, resasi conto dell'inesistenza della prodotta relata di notifica, non andata chiaramente a buon fine, in data ### procedeva a rinnovare la medesima tramite ### Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'appello, poiché la sentenza di primo grado risulta priva di censure, avendo evidenziato come nel caso di specie, non sia stata provata la pericolosità e/o insidiosità intrinseca della res oggetto di custodia, per come emerso dall'espletata prova testimoniale e quindi la sentenza è stata emessa sul legittimo presupposto che non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto. 
Ha aggiunto che ,a seguito della richiesta/diffida inviatale dall'appellante in data ###, a distanza di due anni dal presunto incidente, venivano rilasciate dal personale in servizio per il banchetto matrimoniale del giorno 20.10.2012, oggetto del presente contenzioso, le dichiarazioni datate 12.05.2014, che si allegano, che contraddicono e smentiscono apertamente le circostanze poste a base della domanda risarcitoria. 
La Corte in diversa composizione non ha ammesso l'ulteriore richiesta di prova testimoniale con i testi ### e ### già formulata in primo grado e non ammessa, poiché tale richiesta non è stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni ed ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni. 
All'esito dell'udienza del 10.09.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3.Le valutazioni della Corte 3.1.Deve innanzitutto essere esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dall'appellata per inesistenza della prima notifica telematica eseguita dall'appellante. 
La Corte deve evidenziare che pur essendosi l'appellata costituita tardivamente, trattasi di eccezione comunque rilevabile d'ufficio. 
Ora emerge per tabulas che la prima notifica dell'appellante eseguita in data ### non sia andata a buon fine, avendo la stessa allegato l'avviso di mancata consegna in cui testualmente si legge Il giorno 24/02/2022 alle ore 17:07:07 (+0100) nel messaggio"notifica ai sensi della L. 53/94 ### appello" proveniente da "###"e destinato all'utente ### è stato rilevato un errore: 5.1.1 - ### S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal sistema. 
Tanto premesso in diritto giova rilevare che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3703/2025 ha chiarito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r.  600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (### e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo. 
Ora nel caso di specie è certo che al fine del perfezionarsi della notifica l'appellante non doveva procedere al rinnovo della stessa ad indirizzo pec non valido alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata, ma doveva notificare, come ha fatto, l'atto di appello con ricorso all'ufficiale giudiziario (vedi notifica ### agli atti) e doveva farlo entro un termine ragionevole. 
Si richiamano all'uopo le ### della Suprema Corte che con sentenza 14594/2016 hanno testualmente affermato che In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 
Tanto premesso e considerato che in tal caso operava il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. il termine decorso tra la data di ricezione del messaggio di rifiuto della notifica 24.02.2022 e la data di notifica dell'appello a mezzo ufficiale giudiziario, avvenuta il ###, può senz'altro considerarsi ragionevole. 
Ciò determina l'ammissibilità dell'appello e la necessità di procedere all'esame dei motivi di impugnazione.  3.2. Il primo motivo di impugnazione afferisce alla non corretta valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure che ha erroneamente ritenuto non provato il fatto per come descritto dall'attrice.   Il presente motivo di appello impone in via preliminare un chiarimento in ordine al configurarsi della responsabilità azionata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha chiaramente affermato che in tema di risarcimento del danno da cosa in custodia, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n.11122 del 28.04.2021). 
Tanto premesso l'istruttoria espletata, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, ha consentito di accertare che nel luogo per cui è causa, ovvero la sala ricevimenti “ELIM” gestita dalla società convenuta, quest'ultima ha subito una caduta a causa di liquido presente sul pavimento. 
In particolare il teste ### escusso all'udienza del 18.04.2018 ed a conoscenza dei fatti di causa, poiché si trovava al medesimo ricevimento della ### ha testualmente dichiarato : “…sono uscito fuori dal locale per fumare e mi ero accorto di un liquido a terra ma non sono in grado di dire di cosa si trattasse. Al mio rientro ho visto la sig.ra ### uscire dalla porta del bagno, scivolare sulla macchia a terra e su di un tappetto, la stessa ha perso l'equilibrio e barcollando è andata a sbattere al muro. In seguito l'abbiamo soccorsa ed è stata portata in ospedale a Cariati”. 
Ora il teste ha confermato sia la presenza di liquido sul pavimento che la caduta della ### a causa di quella macchia ; tale caduta avvenuta in data ### alle ore 19:00 risulta attestata anche nel verbale del pronto soccorso agli atti. 
Non è dato pertanto comprendere l'esclusione di responsabilità in capo alla convenuta, che non essendosi costituita nel primo grado di giudizio, non ha nemmeno articolato alcuna specifica difesa, né possono assumere rilievo le dichiarazioni depositate dall'appellata solo nella presente fase poiché tardive ed in quanto tali inammissibili, oltre a non essere state rese in giudizio nel contraddittorio delle parti. 
Accertata la sussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta dovrà procedersi alla determinazione del quantum spettante in favore dell'odierna appellante in base alle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU il quale ha dato atto nel proprio elaborato peritale che la ### nell'infortunio occorsole in data ### testualmente ha riportato le seguenti lesioni: “ ### spalla sx e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sx. In seguito a tali lesioni sono residuate e sono tuttora permanenti le seguenti menomazioni a carattere permanente: ### algo disfunzionali di lussazione e rottura completa della cuffia dei rotatori spalla sinistra. Tra questi esiti ed il trauma riportato nell'infortunio in oggetto vi è senza dubbio nesso causale diretto e materiale; la periziata al momento dell'infortunio in causa era soggetto in buone condizioni di salute; nulla fa presupporre l'esistenza dell'attuale sintomatologia in epoca antecedente al trauma in oggetto”. 
Per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'infortunio il CTU ha evidenziato come lo stesso abbia comportato un periodo di ITT per giorni 60, un periodo di ITP al 75% per giorni 20 ed un periodo di ITP al 50% per giorni 70, nonché un danno biologico permanente nella misura dell'8% e spese sanitarie sostenute per € 417,66 ritenute dal CTU pertinenti e congrue e quindi risarcibili. 
Trattasi di conclusioni che appaiono prive di vizi logici e che vengono recepite da questa Corte a fini decisori. 
Pertanto in applicazione delle tabelle di ### per le lesioni di lieve entità in favore della ### che al momento dell'infortunio aveva compiuto 53 anni , applicato il punto per il danno biologico di € 2.264,08 ed il punto base per l'invalidità temporanea totale di € 115,00 dovranno essere riconosciuti i seguenti importi: a titolo di danno biologico permanente nella misura dell'8% € 13.403,00, a titolo di ITT per giorni 60 € 6.900,00, a titolo di ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00 e a titolo di ITP al 50% per giorni 70 € 4.025,00 per un totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 12.650,00.
Considerate anche le spese mediche in favore della ### andrà riconosciuta la complessiva somma di € 26.470,66, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.  4.Le spese di lite Le spese del doppio grado, inclusa la CTU disposta nella prima fase del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 nei valori medi.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Catanzaro, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 26.470,00 oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva; 2) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta; 3) Pone definitivamente a carico di ### s.r.l. le spese della CTU per come liquidate dal giudice di primo grado; 4) condanna ### s.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 406,42 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso da remoto in data ### Il consigliere estensore il ###ssa ###ssa

causa n. 302/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferriero Silvana, Alessia Dattilo

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