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n. 186/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G. promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc. n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###. ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00.
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie.
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria.
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202.
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa.
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi.
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …). ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti.
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità. ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300.
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00.
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00.
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011.
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici.
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente.
Concludeva come innanzi riportato. 3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte.
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili.
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse. 4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima. ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013). -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012.
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta. -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd.
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito.
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c..
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807).
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata.
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011).
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###).
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria. 5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott. geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti. -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso. -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282). -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio.
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse.
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada.
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada.
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare.
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina.
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione.
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia.
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …).
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto.
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili.
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro.
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica.
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti.
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa.
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###.
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede.
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa. 6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste.
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente.
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria.
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”. 7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore.
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente.
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01).
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu.
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)».
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione. 8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge. -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento. P.Q.M. il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc. 2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Così deciso in ### 27 ottobre 2025.
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.
causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre