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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11306/2025 del 02-12-2025

... di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate; durante i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade. Sul mantenimento dei minori ### alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio. In primo luogo, è da rilevare che, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei minori. ### alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale - ### - riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - Presidente est
Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10086 del ### degli ### dell'### 2022, avente per oggetto: ### giudiziale - ### effetti civili DI ### nata a Napoli il ###, codice fiscale ###, residente in Napoli, alla via ### 15, rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale ###), presso la quale elettivamente è domiciliata in Napoli, alla via ### 12, in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E ### cod. fisc. ###, ed elett.te dom.to presso il proprio difensore Avv. ### (cod. fisc. #####j), con studio in Napoli ### alla ###. Kerbaker n. 81, giusta procura in atti, in sostituzione dell'Avv. ### giusta revoca già depositata in atti, RESISTENTE il ### presso il Tribunale di ### ricorso depositato il #### adiva al Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### in Napoli in data 1 luglio 2005, con conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli in data 1 giugno 2021: “affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre signora ### obbligo della ### di sostenere le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile in affitto oltre le spese relative alle utenze; reciproche rinunzie dei coniugi al mantenimento; a titolo di mantenimento dei figli ### e ### obbligo del signor ### di versare alla signora ### entro e non oltre i primi cinque giorni del mese di riferimento, l'importo di euro 800,00 (ottocento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice ### oltre le spese straordinarie che si renderà necessario affrontare nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, a mezzo bonifico bancario alle coordinate intestate alla signora ### sul diritto di visita, il sig. ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori. In particolare, per meglio regolare le visite si prevedono i seguenti accordi a) alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate. ### i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade; i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio di documenti di identità e passaporto dei figli”. 
La sig.ra ### chiedeva, oltre alla conferma di tali condizioni, l'aggiunta delle seguenti integrazioni: 1) la signora ### entro il giorno 25 di ogni mese provvederà ad inviare a mezzo whatsapp o e-mail all'ex coniuge un rendiconto delle spese straordinarie dalla stessa sostenute; il sig. ### provvederà al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, a mezzo bonifico, entro il giorno 5 susseguente unitamente al pagamento delle somme di cui al punto 6 e nei termini e modi ivi indicati; 2) fermo quanto stabilito, per una migliore organizzazione dei tempi e delle esigenze dei minori, il sig.  ### potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore; 3) qualora per motivi di lavoro o di salute il padre non potrà tenere i figli nei giorni indicati al punto 8, i giorni persi saranno recuperati continuativamente nella settimana successiva, in aggiunta ai giorni di spettanza.”. 
Si costituiva il sig. ### che si opponeva alle integrazioni richieste dalla controparte, chiedendo in via riconvenzionale l'affido condiviso dei figli con collocazione paritaria (15 gg al mese con padre e 15gg con madre) e di conseguenza la revoca dell'assegno di mantenimento. 
All'udienza presidenziale del 29 giugno 2022 il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. il G.I. rigettava le richieste istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 30 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, ordinando alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e comunque la documentazione inerente alla percezione di prestazioni di contenuto economico, anche se esenti, per lo stesso arco temporale. 
Con le note di trattazione scritta il sig. ### evidenziava il deterioramento sempre più grave dei rapporti con la ### e le notevoli conseguenze sui figli e, rilevata l'intenzione della ### di trasferirsi a ### con il nuovo compagno e la riluttanza del figlio ### a lasciare Napoli, chiedeva: disporsi per ### la residenza stabile presso il padre; disporre un nuovo calendario di visite aggiornato alle esigenze e circostanze maturate in questi anni (precisamente: - ### potrà trascorrere con la madre un fine settimana alternato dal venerdì subito dopo la scuola fino alla domenica sera, mentre il padre potrà avere con sé la figlia ### a fine settimana alternati dal venerdì subito dopo la scuola e sino al lunedì mattina. ### tutto il tempo di permanenza con i rispettivi genitori, questi ultimi saranno tenuti a ad accompagnare i figli a scuola, ovvero presso le attività ricreative e sportive. Entrambi i genitori dovranno avere un proprio corredo di abbigliamento per i figli, affinché per gli spostamenti i ragazzi dovranno portare con sé soltanto il materiale didattico; - ### e ### saranno con il padre il giorno della ### di #### e ### e con la madre il giorno di ##### e ### ad anni alterni.  ### e ### trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni durante il mese di agosto, che sarà concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I coniugi durante il periodo estivo, si obbligano vicendevolmente a comunicare all'altro, quando hanno con sé i minori, gli eventuali spostamenti e la sistemazione alloggiativa.); revocare l'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale e disporre un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo al #### per la figlia minore ### e un assegno di mantenimento di € 250,00 in capo alla ###ra ### per il figlio minore ### stante il tipo di collocamento di entrambe i minori. ###.I rinviava all'udienza del 13.5.25 per il contraddittorio sull'istanza del ### e l'eventuale audizione del minore ### La causa era riassegnata ad altro istruttore e rinviata all'udienza del 05 giugno 2025 per la comparizione personale delle parti. 
Con istanza congiunta del 28 aprile 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo: 1) rinuncia alla comparizione personale già fissata per il 5 giugno 2025 non sussistendo i presupposti in base ai quali è stata disposta, posto che ### risiede e risiederà stabilmente con la madre; 2) il sig.  ### rinuncia alla domanda riconvenzionale; 3) le parti concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori e sul calendario di visite già vigente. 
Le parti congiuntamente chiedevano al Tribunale: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto ordinare all'### dello ### di Napoli l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla separazione limitatamente alla residenza privilegiata dei minori presso la madre, alla regolamentazione del calendario di visita dei figli ed alla disciplina delle spese straordinarie; - pronunciarsi sulla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dei figli. 
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 05 giugno 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle predette condizioni. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.  ###.M. concludeva chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti delle parti con i figli minori mediante conferma della disciplina in atto.  MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. 
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 5062/2021, passata in giudicato. 
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. 
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e e della L. 11.5.2015 n. 55 d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.  ### disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. 
Sull'affido dei figli ### nato il ### e ### nata il ### In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, ed avendo anche le parti concordato nel chiedere la conferma del regime di affido previsto in sede di separazione, di talché non si è ritenuto necessario, nell'interesse del minore ### procedere all'audizione dello stesso, va disposto l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre. 
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, ritiene il Tribunale che, come richiesto di comune accordo dalle parti, vada confermato il calendario degli incontri previsto in sede di separazione, idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana dei figli, con diritto del padre di vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, previo avviso alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e lavorativi dei genitori e, in particolare: alternativamente, una settimana dal sabato alle ore 19,00 al lunedì sera alle ore 19, una settimana dalle ore 19 del martedì alle ore 19 del giovedì, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 19,30; in entrambi i casi il padre si occuperà di accompagnare e prelevare i figli da scuola e garantirà il rispetto di eventuali impegni sportivi o ludici dei figli, accompagnandoli e andando a riprenderli; relativamente al periodo estivo il padre avrà i figli con se per 15 ### giorni continuativi ad agosto; per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi si impegnano a trovare concordemente di volta in volta, tenendo conto anche delle esigenze lavorative e di vita di entrambi i coniugi e soprattutto la volontà dei minori, l'accordo che sia più compatibile e congeniale con le esigenze primarie, l'educazione e lo sviluppo sereno ed armonico dei minori; per quanto riguarda il giorno del compleanno dei minori, i genitori si accorderanno di volta in volta per l'organizzazione delle feste di compleanno, autorizzando sin d'ora lo svolgimento di eventuali feste separate; durante i giorni del compleanno, onomastico dei genitori, o altre ricorrenze quali la ### della ### e del ### i figli staranno con il genitore cui la festività si riferisce, indipendentemente da quale sia il giorno della settimana in cui essa ricade. 
Sul mantenimento dei minori ### alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, è da rilevare che, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento dei minori.  ### alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso, nei propri atti, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche ma tale circostanza non risulta sufficientemente provata, limitandosi il resistente a produrre tre dichiarazioni dei redditi con riferimento ai periodi d'imposta 2021 (€ 16.836,00), 2022 (€ 18.263,00) e 2023 (€ 8.112,00). 
Sul valore probatorio della documentazione fiscale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, appare opportuno richiamare il principio giurisprudenziale costantemente ribadito dalla Suprema Corte, per cui "le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie" (da ultimo, Cass. 25558/2025; Cass. 15726/2019; Cass. 18196/2015; Cass. 13592/2006). 
Il Tribunale, condividendo il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che in assenza di allegazione di altra documentazione, diversa e ulteriore rispetto alle dichiarazioni fiscali, che sia idonea ad avvalorare la deduzione di parte resistente sul peggioramento della propria situazione economica, non possa essere ritenuta in alcun modo provata una variazione reddituale che consenta di ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento a favore dei figli. 
Tra l'altro, le dichiarazioni dei redditi depositate fanno riferimento ai periodi d'imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023; considerate le tempistiche processuali, ben avrebbe potuto il resistente integrare la documentazione almeno con il deposito della dichiarazione più recente, per l'anno 2024, ma a ciò il ### non ha provveduto. 
Inoltre, va rilevato che lo stesso resistente in sede di separazione consensuale ha spontaneamente accettato di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli per la somma di € 800,00, importo che quindi evidentemente era rispondente all'equilibrio delle rispettive posizioni reddituali. 
Ne deriva che l'importo indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2021 di € 16.836,00 era palesemente inattendibile rispetto al predetto obbligo di mantenimento spontaneamente assunto. 
Alla luce dell'insussistenza di adeguata prova dell'avvenuta alterazione dell'equilibrio economico esistente al momento della separazione, appare irragionevole ridurre la stessa somma che il ### spontaneamente ha concordato con la controparte ben consapevole della propria situazione economica.
È doveroso inoltre tener conto del lasso di tempo trascorso tra l'omologa della separazione e l'odierna pronuncia, considerato che all'aumentare dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007) rispetto al 2021, epoca della separazione. 
Orbene, considerando come parametri di riferimento la somma prevista in favore dei figli in sede di separazione consensuale, il tempo trascorso, la mancata allegazione di altra documentazione al di là delle citate dichiarazioni dei redditi, va confermato quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 800,00, somma che per le predette considerazioni avrebbe dovuto essere aumentata. Detta somma andrà corrisposta a ### entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ### Va, altresì, posto a carico di ### l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a ### le spese straordinarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18. 
Sulla regolamentazione delle spese processuali ### conto del parziale accordo raggiunto dalle parti in merito all'affido e alla regolamentazione del diritto di visita, della non opposizione al divorzio e della soccombenza del ### in relazione alla domanda di riduzione dell'assegno mantenimento a favore dei figli, ricorrono giusti motivi per compensare per metà le spese di giudizio tra le parti e, per l'altra metà, condannare ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, così come aggiornato con D.M. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede: • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti a Napoli il ### (atto n. 121, parte II, S. ###. Q, reg. ### anno 2005); • affida i figli ### nato il ### e ### nata il ### ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e prevede, quale regime di frequentazione del padre con i figli, quello di cui alla parte motiva; • Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a #### entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici ### con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza; • Compensa le spese di lite per la metà; pone le restanti a carico di #### che è condannato al pagamento di complessivi euro 1904,50 oltre IVA e CPA come per legge se dovuti e rimborso spese generali come per legge in favore di ### • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### di ### del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74; Così deciso in Napoli in camera di consiglio il ###.   ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### MOT in tirocinio mirato presso l'intestata sezione.

causa n. 10086/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sdino Raffaele

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 3165/2025 del 14-04-2025

... stessi una separazione di fatto; 5) Affidare i figli minori ### di 8 anni, e ### di 4 anni, in modo condiviso ad entrambi i genitori; 6) Disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre con possibilità per il padre di averli con sé a weekend alternati e durante la settimana secondo le esigenze e/o preferenze dei minori, determinando gli orari e le modalità di consegna, in considerazione delle esigenze, anche scolastiche, dei bambini; 7) Disporre secondo giustizia, tenendo conto delle esigenze e/o preferenze dei minori, i periodi e le modalità con cui i bambini trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori i periodi di ### e #### e le vacanze estive, oltre ai giorni dei loro rispettivi compleanni; 8) Assegnare alla madre la casa familiare, sita in ### alla via ### 44, dando atto che attualmente la stessa sta già vivendo lì con i bambini; 9) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile, quale contributo per il suo mantenimento, in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, parametrati al tenore di vita sempre osservato dalla famiglia durante il periodo novennale di matrimonio trascorso, con automatica (leggi tutto)...

testo integrale

N. 44915 2024 Reg. Gen.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - ### - Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### rel dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data ### e vertente TRA ### (###), nata a ### in data ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il cui studio ha eletto domicilio RICORRENTE E ### (###) , nato a NAPOLI in data ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio ha eletto domicilio RESISTENTE Con comunicazione all'### del ###, in persona del ### - ### della Repubblica presso il Tribunale di ### degli atti del procedimento in data ###
OGGETTO: separazione ### delle conclusioni parti: ricorrente: 3) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, con ogni effetto di legge, anche in ordine alla divisione di tutti gli eventuali beni in comune fra i coniugi; 4) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come già accade allo stato, sussistendo fra gli stessi una separazione di fatto; 5) Affidare i figli minori ### di 8 anni, e ### di 4 anni, in modo condiviso ad entrambi i genitori; 6) Disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre con possibilità per il padre di averli con sé a weekend alternati e durante la settimana secondo le esigenze e/o preferenze dei minori, determinando gli orari e le modalità di consegna, in considerazione delle esigenze, anche scolastiche, dei bambini; 7) Disporre secondo giustizia, tenendo conto delle esigenze e/o preferenze dei minori, i periodi e le modalità con cui i bambini trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori i periodi di ### e #### e le vacanze estive, oltre ai giorni dei loro rispettivi compleanni; 8) Assegnare alla madre la casa familiare, sita in ### alla via ### 44, dando atto che attualmente la stessa sta già vivendo lì con i bambini; 9) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile, quale contributo per il suo mantenimento, in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, parametrati al tenore di vita sempre osservato dalla famiglia durante il periodo novennale di matrimonio trascorso, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ### di variazione del costo della vita; 10) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze alimentari, sanitarie (anche in considerazione della patologia del piccolo ###, di istruzione, corsi di inglese e sportive, necessarie per il loro equilibrato sviluppo psico-fisico, in misura non inferiore ad € 2.540,00 mensili per entrambi i minori, o per l'importo di € 1.270,00 mensili per ogni figlio, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce delle effettive esigenze dei figli, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ### di variazione del costo della vita; 11) Porre a carico del marito tutte le spese straordinarie mediche, anche specialistiche, chirurgiche e/o odontoiatriche, oltre a quelle di istruzione, stages formativi, apprendimento delle lingue straniere e formazione sportiva, eventualmente con un concorso del 20% a carico della moglie; 12) Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione, e per l'effetto: A) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile divorzile in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, sussistendo i presupposti di legge, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ### di variazione del costo della vita; B) Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno per il mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze alimentari, sanitarie (anche in considerazione della patologia del piccolo ###, di istruzione, corsi di inglese e sportive, necessarie per il loro equilibrato sviluppo psico-fisico, in misura non inferiore ad € 2.540,00 mensili per entrambi i minori, o per l'importo di € 1.270,00 mensili per ogni figlio, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia alla luce delle effettive esigenze dei figli, con automatica rivalutazione annuale dell'importo determinato, sulla base degli indici ### di variazione del costo della vita; 13) Condannare il resistente ing. ### al risarcimento equitativo del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in relazione alla prospettazione al ### di una situazione economica e patrimoniale scientemente alterata e non veritiera.  14) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed ### resistente: Pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151, I comma, c.c. e il divorzio tra i coniugi ### e ### 2) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ### e ### I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli con riferimento alle questioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione.  3) Disporre il collocamento dei figli minori presso la madre.  4) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come segue: a fine settimana alternati dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 19 della domenica oltre ad un giorno infrasettimanale di norma il mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 ed un giorno infrasettimanale di norma il lunedì dalle ore 19,30 alle ore 21,30 (dopo cena); durante le vacanze estive, 2 settimane anche non consecutive in periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno; durante le vacanze natalizie, in via alternata, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dando atto che, al fine dell'inizio dell'alternanza, il primo periodo sarà di spettanza del padre nel 2025 avendo la madre trascorso con i figli il ### 2024; vacanze di ### ad anni alterni e ai fini dell'alternanza dare atto che nel 2025 le vacanze saranno di spettanza paterna; ponti accorpati al fine settimana; le frequentazioni ordinarie genitori-figli saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli fuori dalla residenza abituale. ### riprenderà al termine dei suddetti periodi e i minori trascorreranno quel fine settimana con l'altro genitore; in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori.  5) Porre a carico del #### l'obbligo di corrispondere alla ### la somma di ### 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ### e ### da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ### costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da ### del Tribunale di ### 6) Assegnare la casa coniugale sita in #### n. 44, alla ### in qualità di genitore collocatario della prole per la quale il #### continuerà a pagare il mutuo per la quota di sua proprietà di oltre 1.000 € mensile.  7) Dare atto che l'assegno unico e universale per i figli sarà di spettanza della madre.  8) Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento né di un assegno di mantenimento né di un assegno divorzile dell'uno a favore dell'altro.  9) Rigettare, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, ogni diversa domanda e/o richiesta avanzata da controparte.  10) Restituzione dei beni di proprietà del resistente e divisione dei regali di nozze.  11) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA nella misura di legge.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto Con ricorso iscritto a ruolo in data #### , premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario a ### in data ### (trascritto presso gli atti dello ### del Comune di ### - A. 2015 -N. 5 - P. II - S. A) con ### dalla cui unione sono nati ### in data ### e ### 15/7/2020, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e, decorso il termine di legge, il divorzio.  ### delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 19/12/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.  17 cpc. 
Controparte si è costituita in giudizio. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data ### il ### delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.  ### delegato, quindi, ha adottati i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti in data ### e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale. 
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 9/4/2025. 
Osservato in diritto La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. 
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. 
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti introduttivi, l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. 
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni economiche e di responsabilità genitoriale. 
Le spese sono liquidate al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi ### e #### i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ### in data ### (trascritto presso gli atti dello ### del Comune di ### - A. 2015 -
N. 5 - P. II - S. A) 2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza 3) ### al definitivo 4) ### al ### perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge ### deciso in ### nella camera di consiglio del 9/4/2025 #### Dott. ###ssa

causa n. 44915/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Laura Amato, Gennari Giuseppe

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 475/2025 del 01-04-2025

... ereditari, continuando ad occupare, insieme ai due figli minori, le unità immobiliare sopra indicate, appartenenti al padre ### - che il possesso degli immobili indicati da parte di ### veniva certificato dal Comune di ### con dichiarazioni rese all'### del ### “### 42”, dott.ssa ### in data 30 luglio 2012 e 12 luglio 2023; ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 - che il possesso risultava altresì comprovato: - dagli avvisi di convocazione e dalle ricevute dei verbali di assemblea del ### “### 42” consegnati a ### e dalla medesima sottoscritti per ricevuta; - dalla delega conferita il 27 aprile 2022 all'assistente sociale di ### - dall'invito alla mediazione spedito presso l'indirizzo di ### n. 42 e regolarmente ritirato da ### il 14 luglio 2023; - dal nominativo di ### riportato sul citofono e sulla cassetta dello stabile sito in #### n. 42, oltre che sul contatore dell'energia elettrica a servizio degli immobili occupati dalla medesima; - dal sollecito di pagamento delle spese condominiali relative alle gestione 2022-2023 spedito il 2 febbraio 2023 dall'amministratore di condominio presso l'indirizzo di ### n. 42 e ritirato da ### il 27 marzo 2023; - che era pertanto (leggi tutto)...

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N. 3006 /2024 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione Prima Civile VERBALE DI CAUSA Nel procedimento promosso da ### S.R.L. (c.f./p.i. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###) nata a ### (### il ###; resistente ### 1° aprile 2025 alle ore 12.44 innanzi al Giudice, dott.ssa ### sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. ### per la parte resistente, nessuno è presente.  ###. ### precisa le conclusioni riportandosi alla memoria ex art. 281-duodecies, comma quarto, c.p.c., e discute la causa riportandosi agli atti. 
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la sentenza di seguito riportata, dandone lettura alle parti. 
Il Giudice Dott.ssa ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Sezione Prima Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato ex art.  281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 85/2024 r.g. promossa da: ### S.R.L. (c.f./p.i. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti; ricorrente nei confronti di ### (c.f. ###) nata a ### (### il ###; resistente #### istituti relativi alle successioni ### per ### S.R.L: “Nel merito: - accertare e dichiarare che, a seguito e per effetto di intervenuta decadenza ex art. 481 c.c. e/o prescrizione ex art. 480 c.c. del diritto di ### (C.F. ###), nato a ### (### il ###, di accettare l'eredità dei genitori ### (C.F. ###), nato a ### (### il ### e deceduto il ###, e ### (C.F.  ###), nata a ### (### il ### e deceduta il ###, la quota in ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 capo alla sorella ### (C.F. ###), nata a ### (### il ###, si è accresciuta ex art. 522 c.c.; - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per ogni altra ritenuta sussistente, che ### è unica erede di ### e di ### per effetto di accettazione ex art. 485 c.c. e/o ex art. 476 c.c.; - conseguentemente, dichiarare che ### ha acquistato mortis causa la proprietà superficiaria, per l'intero, degli immobili ereditari (appartamento e box) facenti parte del ### sito in ####, ### n. 42, identificati al N.C.E.U. dello stesso Comune come segue: ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - ordinare al ### dei ### di trascrivere, ex art. 2648 c.c., l'emananda sentenza, emettendo ogni più opportuno provvedimento al fine indicato. 
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 20 maggio 2024, ### s.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Bergamo, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per ogni altra ritenuta sussistente, che ### (C.F. ###), nata a ### (### il ###, è erede di ### (C.F.  ###), nato a ### (### il ### e deceduto il ###, e di ### (C.F. ###), nata a ### (### il ### e deceduta il ###, per effetto di accettazione pura e semplice ex art. 485 c.c.; - conseguentemente, dichiarare che ### ha acquistato mortis causa la proprietà superficiaria, per l'intero, degli immobili ereditari (appartamento e box) facenti parte del ### sito in ####, ### n. 42, identificati al N.C.E.U. dello stesso Comune come segue: ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; ➢ foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - ordinare al ### dei ### di trascrivere, ex art. 2648 c.c. l'emananda sentenza, emettendo ogni più opportuno provvedimento al fine indicato. 
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”.  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
A fondamento del ricorso, ### s.r.l. esponeva: - che, in data 21 settembre 2006, ### s.p.a. concedeva a ### la somma di euro 125.000,00 a titolo di mutuo fondiario; - che il predetto mutuo fondiario era assistito da ipoteca volontaria sugli immobili in proprietà superficiaria al mutuatario siti in ### così identificati: - foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5; - foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16; - che ### decedeva in ### il 29 dicembre 2012, senza testamento; - che, al momento del decesso di ### chiamati all'eredità ex lege erano la moglie ### e i figli ### e ### - che, successivamente, in data 30 marzo 2020, decedeva anche ### senza lasciare testamento e senza aver previamente accettato l'eredità del marito ### - che chiamati all'eredità di ### erano i figli ### e ### ai quali veniva trasmesso ai sensi dell'art. 479 c.c. anche il diritto di accettare l'eredità devoluta a ### a seguito della morte di ### - che ### rimaneva nel possesso degli immobili caduti in successione anche dopo la morte della madre, diversamente da ### resosi irreperibile dal 5 settembre 2017; - che, su istanza di ### s.r.l., il Presidente ###provvedimento del 24 marzo 2022, fissava ex art. 481 c.c. il termine del 30 ottobre 2022 entro il quale ### avrebbe dovuto dichiarare di accettare o rinunciare all'eredità di ### e ### - che il termine del 30 ottobre 2012 spirava senza che ### avesse fatto pervenire la dichiarazione di accettazione, decadendo pertanto dal diritto di accettare; - che, a seguito di plurime cessioni, il credito di ### s.p.a. nei confronti di ### veniva ceduto a ### s.r.l.; - che pertanto era interesse di ### s.r.l. dare corso all'azione esecutiva sugli immobili appartenenti a ### - che, a seguito della morte di ### e di #### benché formalmente cancellata dal 5 ottobre 2017 dall'anagrafe della popolazione residente in ### rimaneva nel possesso dei beni ereditari, continuando ad occupare, insieme ai due figli minori, le unità immobiliare sopra indicate, appartenenti al padre ### - che il possesso degli immobili indicati da parte di ### veniva certificato dal Comune di ### con dichiarazioni rese all'### del ### “### 42”, dott.ssa ### in data 30 luglio 2012 e 12 luglio 2023; ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 - che il possesso risultava altresì comprovato: - dagli avvisi di convocazione e dalle ricevute dei verbali di assemblea del ### “### 42” consegnati a ### e dalla medesima sottoscritti per ricevuta; - dalla delega conferita il 27 aprile 2022 all'assistente sociale di ### - dall'invito alla mediazione spedito presso l'indirizzo di ### n. 42 e regolarmente ritirato da ### il 14 luglio 2023; - dal nominativo di ### riportato sul citofono e sulla cassetta dello stabile sito in #### n. 42, oltre che sul contatore dell'energia elettrica a servizio degli immobili occupati dalla medesima; - dal sollecito di pagamento delle spese condominiali relative alle gestione 2022-2023 spedito il 2 febbraio 2023 dall'amministratore di condominio presso l'indirizzo di ### n. 42 e ritirato da ### il 27 marzo 2023; - che era pertanto dimostrato che ### era rimasta nel possesso degli immobili caduti in successione anche dopo la morte della madre, deceduta il 30 marzo 2020, e che la resistente non risultava aver provveduto all'inventario nei termini di legge ai sensi dell'art. 485 c.c.; - che, di conseguenza, ### avrebbe dovuto considerarsi erede pura e semplice del padre ### e della madre ### ai sensi dell'art. 485 c.c.; - che, quanto a ### atteso che il termine del 30 ottobre 2022, assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c. dal Presidente ###provvedimento del 24 marzo 2022, era spirato senza che il medesimo avesse fatto pervenire la dichiarazione di accettazione, doveva ritenersi che ### fosse decaduto dal diritto di accettare; - che, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l'operatività dell'istituto della rappresentazione, la decadenza di ### comportava, ai sensi dell'art. 522 c.c., l'accrescimento della quota di ### - che, di conseguenza, l'eredità di ### deceduto il 29 dicembre 2012, doveva intendersi devoluta in parti uguali alla figlia ### e alla moglie ### e l'eredità di quest'ultima, deceduta il 30 marzo 2020, acquisita per intero dalla figlia ### - che, pertanto, con l'accettazione pura e semplice dell'eredità dei genitori defunti e l'accrescimento della quota a seguito della decadenza di ### dal diritto di accettare l'eredità dei genitori ai sensi dell'art. 481 c.c., ### acquisiva la proprietà superficiaria, per l'intero, dei beni immobili caduti in successione siti in ### All'udienza del 19 settembre 2024, il Giudice dichiarava la contumacia della resistente ### e, su istanza della ricorrente, assegnava il termine di cui all'art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 29 ottobre 2024, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. 
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della resistente e rinviava la causa all'udienza del 4 dicembre 2024, onerando la ricorrente della notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c.  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
All'udienza del 4 dicembre 2024, nessuno compariva per ### e la ricorrente domandava di tener conto della mancata comparizione ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a fronte della regolarità e tempestività della notifica. Con riservata ordinanza del 6-9 dicembre 2024, il Giudice fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 13 marzo 2025, poi differita al 1° aprile 2025. 
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata.  ### da parte di ### emerge, invero, da plurimi elementi. 
Dagli atti di causa risulta che gli immobili siti in ### identificati al foglio 6, particella 2220, sub. 22, ### n. 42, P. 3, Cat. A/3, vani 5,5 e al foglio 6, particella 2220, sub. 13, ###. ### n. 1, P. T, Cat. C/6, mq 16, appartengono a ### (v. doc. 4), il quale tuttavia è deceduto senza lasciare testamento in data 29 dicembre 2012 (v. doc. 6); chiamati ex lege all'eredità di ### erano la moglie ### e i figli ### e ### (v. doc. 7).  ### è deceduta il 30 marzo 2020, senza lasciare testamento e senza aver previamente accettato l'eredità del marito (v. doc. 11). Pertanto, ai chiamati ex lege all'eredità di ### vale a dire ai figli ### e ### è stato altresì trasmesso il diritto di accettare l'eredità del padre ai sensi dell'art. 479 Orbene, dagli atti di causa risulta poi che l'eredità di ### non è stata oggetto di accettazione espressa da parte di nessuno dei chiamati ex lege (v. doc.12). 
Quanto alla posizione di ### si osserva come lo stesso, dal 5 settembre 2017, risulti cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in ### (v. doc. 9) e che lo stesso, essendo inutilmente decorso il termine assegnato dal Presidente del Tribunale di ### su istanza della ricorrente ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. (v. doc. 10), debba ritenersi decaduto dal diritto di accettazione dell'eredità di ### e di ### con la conseguenza che l'eredità di ### e ### deve intendersi interamente devoluta a ### Quanto alla posizione di ### dagli atti di causa risulta che la stessa è rimasta nel possesso dei beni ereditari. 
Invero, in data 30 luglio 2021, la competente ### comunicava a ### (### del condominio “### n. 42”) che “a seguito di n. 2 ### sopralluoghi svolti da personale dell'### di ### in data 23 e 28 luglio c.a., è emerso quanto segue: effettuato accesso alle abitazioni di cui al terzo piano della scala A, di proprietà degli eredi di ### (…) nessun occupante era presente oltre i componenti dei rispettivi nuclei famigliari” (v. doc. 21) e, in data 12 luglio 2023, il Comune di ### comunicava allo ### s.n.c. che “la ###ra ### e i suoi famigliari, codice fiscale ###, risultano cancellati ai fini anagrafici a far data dal 5.10.2017 come da certificazione depositata agli atti di questo Ente (…)”, precisando tuttavia di essere “a conoscenza che la famiglia della ###ra ### occupi l'abitazione del ### 42, attualmente non risulta come da comunicazione verbale della stessa sig.ra il possesso del titolo di occupazione dell'alloggio” (v. doc 22).  ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00
Risulta poi che ### abbia sottoscritto la ricevuta dell'avviso di convocazione per le assemblee condominiali ordinarie del 5.09.2019, 27.07.2020, 30.06.2021, 21.06.2022, 11.07.2023, 30.07.2024 (v. doc.  23 e 34). A tal riguardo, si osserva che, dal verbale dell'assemblea condominiale ordinaria del 30 luglio 2024, emerge che è stato espressamente richiesto ai condomini della scala A, tra cui, per l'appunto, ### di “non utilizzare i bidoni dei rifiuti se non si contribuisce al trasporto all'esterno ed alla successiva pulizia. 
Chi vuole utilizzarli deve concordare i turni con gli altri” (v. doc. 35) e che il nome di ### è testualmente indicato tra i condomini nel ### consuntivo ordinario 1.06.2022-31.05.2023 (v. doc. 36). 
A ciò si aggiunga che in data 27 aprile 2022, l'assistente sociale, dott.ssa ### comunicava allo ### s.n.c. “con il consenso della sig.ra ### condomina del ### “VIA ### n. 42” sito in ### 42, ### sono a chiedere la possibilità di un aggiornamento in merito alla posizione debitoria della signora rispetto al pagamento delle spese condominiali” (v. doc. 24) e che, in data 11 settembre 2023, ### sottoscriveva, all'indirizzo di ### n. 42, avviso di ricevimento della “### ex art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni” della ricorrente (v. doc. 25). 
È poi significativo osservare che, il 2 febbraio 2023, l'### del condominio “### n.42” comunicava a ### che non risultava ancora effettuato il “pagamento delle spese condominiali per ### 2022/2023 e ### per il rifacimento delle tubazioni per il riscaldamento” e che la stessa sottoscriveva la relativa ricevuta di consegna (v. doc. 28). 
Oltre alle produzioni documentali sopra indicate, ai fini della prova del possesso dei beni ereditari da parte di ### assume rilevanza anche la circostanza che la stessa non si sia presentata senza giustificato motivo (invero, la stessa ha sottoscritto personalmente la cartolina di ricevimento della notifica dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova ex art. 292 c.p.c.) per rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 4 dicembre 2024, potendosi pertanto ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. 
Alla luce dei rilievi indicati, deve ritenersi dimostrato che ### sia rimasta nel possesso dei beni ereditari, tenuto conto che “l'erede va considerato nel possesso dei beni ereditari ogniqualvolta si trovi in una relazione anche solo di fatto con gli stessi, tale da consentirgli l'esercizio di concreti poteri connessi alla proprietà, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (v. Corte appello ### sez. II, 08/02/2022, n. 253). Dagli atti di causa, risulta altresì che la resistente, pur rimanendo nel possesso dei beni ereditari, non ha effettuato l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi erede puro e semplice a norma dell'art. 485, comma secondo, c.c., e ciò anche in considerazione del fatto che “in materia successoria, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. 
Nel caso di specie, la ### corte ha ritenuto che vi fosse stata accettazione tacita, in quanto il chiamato ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00 non solo aveva richiesto la esecuzione della voltura catastale di taluni immobili caduti in successione, adempimento che costituiva già di per sé un comportamento idoneo e sufficiente ai fini dell'accettazione, a differenza della sola denunzia di successione, che costituisce mero adempimento fiscale; ma aveva anche posseduto e abitato l'immobile ove dimorava anche sua madre e da questa lasciato aveva provveduto ad assolvere gli oneri condominiali a esso afferenti” (v. Cassazione civile sez. VI - 22/01/2020, n. 1438). 
Deve quindi essere dichiarata l'accettazione dell'eredità di ### e di ### da parte di ### ai sensi dell'art. 485 La resistente, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva, istruzione/trattazione e decisionale, con applicazione della riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.  P.Q.M.  Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede: 1) accerta e dichiara l'accettazione ex art. 485 c.c. dell'eredità di ### (nato il ### in ### e deceduto il ### a ### e di ### (nata il ### in ### e deceduta il ### in ### da parte di ### 2) dichiara che l'accettazione dell'eredità di cui al punto 1. è soggetta a trascrizione ex art. 2648 c.c.; 3) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.600,00, per compenso ed euro 518 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta. 
Così deciso in ### 1° aprile 2025. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 21/07/2025 n.4068/2025 importo 200,00

causa n. 3006/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stancampiano Liboria Maria

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 662/2025 del 19-11-2025

... per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori. 3. Le figlie minori ### e ### restano affidate ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori stesse salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie. 4. Le figlie minori ### e ### vengono collocate presso la madre con la quale avranno la residenza anche anagrafica. 5.Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio. 6. Le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati, decorrenti dalle ore 19 del venerdì fino al rientro a scuola il lunedì, oltre un giorno, dalle ore 19 al (leggi tutto)...

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V.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ### estensore Dott.ssa ###ssa ### riunito in camera di consiglio in data ###, sentita la relazione del ### estensore, ha pronunciato la seguente ### nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc.  depositato in data ### da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ####, via ### n. 28, giusta procura in atti e ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'### GIORGETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ####, piazza ### della ### n. 37, giusta procura in atti con l'intervento del ### avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1. ###, #### 1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.  2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.  3. Le figlie minori ### e ### restano affidate ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori stesse salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.  4. Le figlie minori ### e ### vengono collocate presso la madre con la quale avranno la residenza anche anagrafica.  5.Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio.  6. Le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati, decorrenti dalle ore 19 del venerdì fino al rientro a scuola il lunedì, oltre un giorno, dalle ore 19 al rientro a scuola il mattino successivo, nella settimana con fine settimana paterno, e due giorni, meglio se continuativi, dalle ore 19 e sempre con pernottamento, nella settimana con fine settimana materno. In difetto di diversi accordi fra i genitori il giorno infrasettimanale è individuato nel mercoledì e i due giorni infrasettimanali sono individuati dalle ore 19 del mercoledì al rientro a scuola il venerdì. I genitori concordano peraltro che il ricorrente collabori nella gestione delle figlie, per le attività di accompagnamento e ripresa dalle varie attività extrascolastiche nelle quali sono impegnate, anche in giornate di permanenza di ### e ### con la madre e viceversa. 
I genitori concordano altresì sin da adesso il possibile reciproco recupero di giorni di permanenza delle figlie presso il padre o la madre qualora queste abbiano dovuto rinunciare a trascorrere giorni di permanenza presso di lui o lei a causa di eventuali trasferte o impegni di lavoro cadenti in quei giorni. I giorni di recupero dovranno essere concordati in modo che non interferiscano su programmi dell'altro genitore e sulle attività delle figlie. 
In caso di impedimento di un genitore a tenere le figlie nei periodi di rispettiva spettanza per trasferte di lavoro che si protraggano per più di un giorno, quindi comprensive di un pernottamento, o motivi di salute sarà prioritariamente interpellato l'altro genitore che, se disponibile, si prenderà cura delle ragazze. Qualora il genitore interpellato non si renda disponibile sarà l'altro a doversi organizzare con le proprie risorse, innanzitutto familiari.  ### le vacanze scolastiche natalizie le figlie, ad anni alterni, staranno con un genitore dalle ore 10 alla mezzanotte del 24 dicembre e con lo stesso genitore dalle ore 10 del 26 dicembre alle ore 10 del 27 dicembre; con l'altro genitore il giorno di ### dalla mezzanotte della ### di ### alle ore 10 del giorno di ### Il restante periodo di vacanze scolastiche natalizie sarà suddiviso in due periodi che, in via alternata di anno in anno, le figlie trascorreranno con ciascun genitore: dalle ore 10 del 27 dicembre alle ore 12 del 2 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il ### e dalle ore 12 del 2 gennaio al rientro a scuola con l'altro genitore. 
Eccezionalmente, per le vacanze scolastiche natalizie 2025, non si seguirà il calendario come sopra indicato ma quello diverso di seguito indicato, solo al fine di rispettare una prenotazione della vacanza in montagna già effettuata. Pertanto, per le sole vacanze scolastiche natalizie dell'anno 2025, le figlie staranno con la madre il giorno di ### ed il giorno di ### Nel caso in cui la madre con le figlie si trovi a casa, la mattina presto del 27 dicembre il padre le prenderà con sé, compatibilmente con il tempo occorrente per raggiungere la località di montagna, per condurle a trascorrere la settimana bianca, con rientro nel pomeriggio del 3 gennaio. Nel caso in cui, invece, la madre con le figlie rientri dalle vacanze natalizie trascorse con la propria famiglia in ### la stessa le accompagnerà a ### D'### per la consegna delle ragazze al padre affinché possano proseguire verso ### Le figlie staranno con la madre dal rientro dalla vacanza al loro rientro a scuola. ### le vacanze scolastiche pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore il giorno di ### o quello di ### nel senso che le figlie staranno con un genitore dalle ore 22 del sabato alle ore 22 della domenica di ### e con l'altro dalle ore 22 della domenica di ### alle ore 22 della ### Per le vacanze scolastiche pasquali 2026 le figlie staranno con il padre per la ### e con madre per la ### e così via, alternando di anno in anno. 
Per le festività 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre ed in genere per qualsiasi altra festività religiosa o civile dell'anno, le figlie staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinaria.  ### le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane, anche continuative. Per l'individuazione dei rispettivi periodi di vacanza negli anni pari avrà la prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari avrà la prevalenza il padre. Il genitore che ha la prevalenza s'impegna a comunicare il proprio periodo di vacanza con le figlie entro il 31 maggio di ogni anno e l'altro genitore comunicherà il proprio entro il 30 giugno. I genitori dovranno evitare sovrapposizioni di date. 
I genitori festeggeranno preferibilmente insieme i giorni del compleanno delle figlie e, in caso non lo ritengano possibile, il genitore che secondo il regime ordinario di frequentazione non ha le figlie con sé quel giorno avrà comunque la possibilità di pranzare con loro mentre l'altro cenerà in loro compagnia. 
Il giorno del compleanno della mamma e la ### della ### verranno trascorsi dalle figlie con la madre; il giorno del compleanno del papà e la ### del ### verranno trascorsi dalle figlie con il padre. 
In caso di malattia delle figlie il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata. 
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alle figlie un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.  ### 7. A far data dalla mensilità di agosto 2025, a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, il sig. ### corrisponderà alla signora ### la somma mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento euro) da imputare in uguale importo a figlia (€ 1.750,00 per ciascuna). Tale somma dovrà risultare accreditata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora ########. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ### prendendo come parametro di riferimento il mese di giugno di ogni anno a decorrere da agosto 2026.  8. Sempre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. ### provvederà inoltre a versare, direttamente alle figlie, a titolo di paghetta, per ciascuna di loro, la somma mensile fino a € 150,00 secondo necessità, a copertura delle spese occorrenti per le uscite con gli amici e altre spese ludiche in generale non rientranti nelle spese straordinarie. Tale erogazione potrà avvenire anche mediante ricarica di carte di credito.  9. Il padre, sig. ### sosterrà in via esclusiva e per l'intero ammontare le spese straordinarie relative alle figlie e solo dopo tre anni dalla sottoscrizione del presente ricorso le spese straordinarie verranno distribuite automaticamente nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre a meno che, già prima di tale termine triennale, la signora ### non abbia stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel qual caso la modifica avverrà dal mese successivo alla data di stipula, o non abbia intrapreso attività autonoma, con apertura di partita ### nel qual caso la modifica decorrerà dopo un anno dall'attribuzione della partita ### Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di ### nel ### d'### 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria. 
Nel rispetto di tale ### dovranno ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: vitto, compreso la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo abbigliamento, compresi i cambi di stagione materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno) medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ricarica cellulare trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) spesa per la cura di animali domestici dei figli (salvo siano stati donati successivamente alla separazione e al divorzio) contributo alle spese abitative (canone di locazione, utenze, consumi ecc.) Dovranno ritenersi spese straordinarie: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del ### compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. 
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero; trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. 
Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, minicar, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori; spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. 
Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “### mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di ### il ###, qui riprodotto:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie; Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche; Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici; Libri di testo; Materiale di corredo scolastico di inizio anno; Gite scolastiche didattiche; Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo di trasporto del figlio; Spese per progetti curriculari scolastici; Spese per tempo prolungato o dopo scuola; Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione; Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio; Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori; Spese per regali dei compagni di scuola. 
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal ###; Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari ###; Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private; Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio; Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); Cellulare; Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore; Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private; Spese per #### (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).  10. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In via di principio il padre provvederà direttamente al pagamento delle spese straordinarie al destinatario del compenso o del prezzo o fornirà la provvista in anticipo alla data in cui deve essere provveduto al pagamento, salvo per importi inferiori ad € 50,00 ciascuno, nel qual caso provvederà la madre richiedendone il rimborso. Il rimborso, totale o pro quota che sia, è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini ### da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo fra loro. Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa. Il genitore che prenota la prestazione sanitaria per le figlie avrà cura di richiedere preventivamente l'impegnativa al medico di base al fine di consentire di procedere con la richiesta di rimborso alla società assicurativa della polizza di cui è titolare il sig. ### 11. Il signor ### manifesta espresso consenso a che la signora ### percepisca, totalmente ed in via esclusiva, l'assegno unico per le figlie, qualora spettante, liquidato dall'### e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui le figlie ne avranno diritto la signora ### s'impegna a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria per ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).  #### ALTROVE. #### 12. La casa coniugale, posta in ### (###, via ### n. 36, di esclusiva proprietà del sig.  ### resta assegnata provvisoriamente, completamente arredata, alla signora ### quale coaffidataria e collocataria delle figlie, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso per dare modo alla ricorrente di acquistare la casa di ### e di ristrutturarla. Nel corrispondente periodo di assegnazione provvisoria alla moglie il sig. ### abiterà nella casa messa a disposizione dai suoi genitori, posta in ### via ### 76 dove si è già trasferito con l'autorizzazione della moglie e dove starà anche con le figlie durante i periodi di loro permanenza presso il padre. Decorso tale periodo, vista la rinuncia fatta dalla ###ra ### alla assegnazione della casa coniugale, il #### dovrà rientrare in possesso e tornerà ad abitare nella casa di ### n. 36.  13. ### il periodo di assegnazione provvisoria della casa già coniugale alla signora ### di cui alla clausola che precede la manutenzione straordinaria della casa coniugale, ivi compresa la cura e la spesa per l'ordinata tenuta dell'ampio giardino (almeno due volte al mese nel periodo estivo), rimarrà ad esclusivo carico del sig. ### mentre la signora ### si farà carico della spesa delle utenze e della manutenzione che per legge farebbe carico al conduttore di un immobile.  14. La signora ### si renderà acquirente, con stipula del rogito fissata per il giorno 08.08.2025 presso il ### d'immobile posto in #### n. 53 angolo via ### da ristrutturare, oggetto di proposta di acquisto accettata dalla proprietaria con dichiarazione del 29.07.2025.  15. Il sig. ### contribuirà all'acquisto e ai lavori di ristrutturazione della casa che verrà acquistata dalla moglie a ### - e di cui la stessa sarà piena ed esclusiva proprietaria - fino alla concorrenza di € 130.000,00. Tale importò verrà corrisposto secondo le seguenti modalità e tempistiche: quanto all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila euro) dovrà risultare disponibile sul c/c della signora ####### entro il giorno 07.08.2025, a condizione che sia stato già prima depositato in Tribunale il presente ricorso; quanto alla residua somma di € 80.000,00 (ottantamila euro) questa verrà corrisposta sul c/c della signora ####### mediante il versamento di somme pari agli importi delle fatture relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in #### n. 53, angolo #### che via via la ###ra ### presenterà al marito una volta emesse dagli appaltatori e/o dai tecnici e ciò anche durante il periodo di assegnazione provvisoria della casa coniugale alla ricorrente. Tale somma complessiva di € 130.000,00 è stata determinata in via transattiva tra le parti quale ristoro a fronte della rinuncia effettuata dalla ###ra ### all'assegnazione della casa coniugale (fatta salva l'assegnazione provvisoria di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso per eseguire i lavori di ristrutturazione sulla nuova casa sita in ### acquistata dalla moglie). Lo sgravio fiscale per le opere di ristrutturazione rimarrà a totale ed esclusivo vantaggio della signora ### 16. Alla fine dei lavori di ristrutturazione della casa di ### la signora ### vi si trasferirà con le figlie ad abitarvi, con conseguente trasferimento anche delle rispettive residenze anagrafiche che potranno anche essere trasferite prima di tale momento laddove necessario o anche solo conveniente. Il sig. ### riprenderà così possesso della casa di ### n. 36. 
La signora ### è espressamente autorizzata a prelevare dalla casa coniugale, oltre agli effetti personali propri e delle figlie, anche i beni di sua proprietà ed in particolare i seguenti: un tavolino di antiquariato, bene di famiglia, un quadro e due piumini danesi donati dalla zia ### due poltrone imbottite rivestite di tessuto color avorio. 
A quel momento i coniugi s'impegnano anche a dividere fra loro i serviti da tavola, gli attrezzi ed apparecchiature da cucina, ed in particolare gli strumenti per pasticceria, e la biancheria di casa comprati ed anche ricevuti in regalo di nozze e ciascuno di loro terrà per sé anche quanto rimasto delle rispettive “doti” al momento del matrimonio.  ### 17. A far data dalla mensilità di agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. ### corrisponderà alla signora ### la somma mensile di € 1.000,00 (mille euro) durante il periodo di separazione e fino alla corresponsione della prima rata dell'assegno divorzile una tantum di cui alle clausole del divorzio. Tale somma dovrà risultare accreditata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora ########.  #####'### 18. Entro due mesi dall'omologa della separazione, con atto notarile attuativo degli accordi di separazione, la signora ### s'impegna a trasferire, senza pretesa di alcuna corresponsione di somme, al sig. ### che si impegna ad accettare, la quota di ½ della proprietà del terreno comune posto in ### via ### (al foglio 16 part. 1115 e 1117) quale accordo facente parte del più complesso accordo di separazione. In questo modo il sig. ### non rinuncerà al terreno da lui acquistato né alla somma di oltre € 20.000,00 indicata come investita per opere di miglioramento e addizioni sul terreno stesso. In deroga all'### quadro le spese tecniche e notarili saranno a carico di ### 19. Entro due mesi dall'omologa della separazione, con atto notarile attuativo degli accordi di separazione, il sig. ### s'impegna a trasferire, senza pretesa di alcuna corresponsione di somme, alla signora ### che s'impegna ad accettare, una porzione del resede di pertinenza della sua abitazione, sita in ### n. 36 (al foglio 16 part.329 sub 6) al fine di consentire l'ampliamento del viale di accesso all'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in ### n. 34 (al foglio 16 part. 329 sub 1 graffata alla part. 497) secondo quanto descritto al punto 3 dell'### A all'### (si veda doc.19 sottoscritto dai coniugi in ogni sua pagina). In deroga all'### quadro le spese tecniche e notarili saranno a carico di ### 20. I ricorrenti hanno convenuto sull'opportunità di dividere gli impianti delle rispettive abitazioni di proprietà site in ### n. 36 e in ### n. 34 secondo quanto convenuto nell'allegato A all'### già richiamato, sottoscritto dalle parti in ogni sua pagina anche per le modalità di attuazione e si obbligano a dare esecuzione a quanto concordato. Le opere a ciò necessarie e il relativo atto notarile per la costituzione delle eventuali servitù dovranno essere conclusi entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione e divorzio. Tutte le spese a ciò occorrenti, anche di natura tecnica, fiscale e notarile saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Qualora le parti decidano che il pozzo resti di esclusiva proprietà della signora ### questa sosterrà per intero le spese di realizzazione della struttura del vano tecnico insistente sulla sua proprietà mentre le spese della divisione e/o gli spostamenti degli impianti saranno sostenute dalle parti al 50%.  21. In caso di vendita della propria casa di ### n. 34, la signora ### concederà la prelazione al sig. ### impegnandosi a comunicargli l'offerta scritta ricevuta da terzi perché questi possa esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dai terzi con comunicazione scritta da inviarsi entro trenta giorni.  22. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, le rate a scadere del finanziamento per l'acquisto dell'auto #### Sportback 50 targata ### della signora ### fino ad estinzione del debito, dovranno essere pagate dalla stessa ricorrente, la quale, a partire da questa data, dovrà far addebitare il pagamento della rata su un suo conto corrente personale. Con consequenziale espresso esonero del sig. ### da ogni responsabilità in merito al pagamento delle rate del predetto finanziamento. Qualora la ###ra ### per qualunque motivo, non intendesse pagare una o più rate o non intendesse pagare e/o rifinanziare la maxi-rata finale prevista dal finanziamento o decidesse di vendere l'autovettura prima del completo pagamento del finanziamento, dovrà avvertire il #### con due mesi di anticipo e si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura esclusivamente al sig. ### che dal canto suo si obbliga ad intestarsela, senza pretendere alcun corrispettivo per le rate da lei pagate. Il costo del passaggio di proprietà rimarrà esclusivamente a carico del sig. ### 23. I coniugi convengono che il c/c cointestato BPM n. 549 dovrà essere chiuso entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio ed in tal senso s'impegnano a provvedere ad ogni incombente. ### saldo positivo verrà attribuito in via esclusiva al sig. ### senza che la signora ### possa rivendicare alcunché.  24. Riguardo al c/c cointestato ### n. 1768, invece, i ricorrenti si obbligano ad utilizzare le somme ivi depositate per: a) estinguere immediatamente, entro un mese dalla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio, il finanziamento n 6514958 richiesto il ### per un importo di € 30.000,00 il cui debito residuo aggiornato al 30.07.2025 è pari a circa € 8.063,32; b) pagare l'intero prezzo della tenda ad un bagno di ### per la stagione estiva 2025; c) pagare le visite mediche delle figlie, della signora ### e del sig. ### (per ### risonanza magnetica, mammografia, visita ginecologica e test, visita per nei, visita neurologica; per le figlie: visita per nei; per ### visita per nei); d) cambiare gli pneumatici della autovettura della signora ### e) provvedere alle varie necessità familiari ordinarie (alimenti, farmaci, benzina, etc..) fino alla sottoscrizione del ricorso per separazione/divorzio e al versamento del primo contributo ordinario per coniuge e per le figlie. 
All'esito di tali pagamenti il conto sarà chiuso e l'eventuale saldo positivo al momento presente spetterà al sig. ### La signora ### s'impegna ad acquisire la documentazione medica necessaria per consentire al sig. ### di ottenere eventualmente il rimborso dalla propria ### di assicurazione.  25. Il sig. ### attribuisce alla signora ### senza pretendere alcun corrispettivo, la piena ed esclusiva proprietà del quadro di ### “### di Zama” mentre il quadro del 1700 di autore sconosciuto, acquistato da ### nel 2024, resta attribuito in proprietà esclusiva al ricorrente.  26. In riferimento ai doni scambiatisi durante il rapporto matrimoniale i coniugi concordano di attuare le seguenti attribuzioni: il ### acciaio regalato da ### a ### del valore di € 19.000,00 resterà attribuito in via definitiva al sig. ### il ### regalato da ### a ### e a lei intestato, del valore di € 7.200,00, resterà attribuito in via definitiva alla signora ### 27. Il sig. ### rinuncia all'eventuale diritto di restituzione di qualsiasi somma personale investita durante gli anni di matrimonio a favore di beni personali della signora ### e comunque soggetta a possibile diritto di ripetizione, in particolare a quanto investito nell'immobile di esclusiva proprietà della ricorrente, posto in ### via ### n. 34.  28. La signora ### rinuncia all'eventuale diritto di restituzione di qualsiasi somma personale investita durante gli anni di matrimonio a favore di beni personali del sig. ### e comunque soggetta a possibile diritto di ripetizione, in particolare a quanto investito nell'immobile di esclusiva proprietà del ricorrente, posto in ### via ### n. 36.  29. Ai fini fiscali i ricorrenti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari di cui al presente accordo e al/i rogito/i notarile /i da stipularsi in esecuzione del presente accordo costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo stesso - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sono, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'### delle ### del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della ### delle ### del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della ### delle ### n.2/E del 21 febbraio 2014.  30. Le spese legali verranno integralmente compensate».  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in #### il ###, dal quale sono nate le due figlie ### (nata il ###) e ### (nata il ###), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. 
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al ### per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc.  Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. 
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod.  Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. 
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. 
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. 
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc.  - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc.  La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi ### e ### uniti in matrimonio in #### in data ###, debitamente trascritto nel Registro degli ### di ### del Comune di #### all'### 18, ### 2, ### A, dell'### 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto; b) ### degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte; c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. ### d) ### al definitivo; e) MANDA alla ### di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'### di ### del Comune di #### per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. 
Così deciso in ### il ###.  ### estensore ### dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (### della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

causa n. 3529/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Boragine Gerardo

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 584/2025 del 30-10-2025

... stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie (leggi tutto)...

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n. 186/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G.  promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig.  ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.  -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc.  n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###.  ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00. 
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto. 
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie. 
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. 
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. 
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa. 
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …).  ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti. 
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità.  ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300. 
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00. 
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00. 
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.  2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011. 
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici. 
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente. 
Concludeva come innanzi riportato.  3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. 
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.  (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili. 
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse.  4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). 
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.  ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.  480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).  -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012. 
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ.  22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). 
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.  -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. 
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. 
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. 
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807). 
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata. 
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011). 
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria.  5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.  geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti.  -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.  -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio. 
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. 
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d.  consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada. 
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada. 
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare. 
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina. 
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione. 
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia. 
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …). 
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto. 
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili. 
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. 
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. 
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. 
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. 
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. 
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. 
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa.  6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste. 
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente. 
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria. 
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”.  7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore. 
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente. 
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01). 
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu. 
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)». 
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.  8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.  -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento.  P.Q.M.  il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc.  2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti. 
Così deciso in ### 27 ottobre 2025. 
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.  lgs. n. 196 del 2003.

causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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