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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6571/2025 del 12-03-2025

... comma 1 t er.5 d el d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Ma tale (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15330/2023 R.G. proposto da: ### dom iciliata in ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (M ###), #### (####), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA di COMM.###.REG. PERUGIA n. 59/2023 depositata il ###.  e sul ricorso iscritto al n. 15633/2023 R.G. proposto da: 2 di 35 ### elettivamente domiciliat ######, p resso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresenta e difend e unit amente agli avvocati #### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### presso l'### . (ADS###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la SENTENZA di COMM.###.REG. PERUGIA n. 50/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### che ha chiesto, nel proc.  15330/2023, l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale e, nel proc.  15633/2023, l'accoglimento del ricorso. 
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi e ##### per la società.  ### 1. Con bo llette in date 29.12.2017 e 23.1.20 18 la Piet ro ### spa importava olio extravergine d'oliva di origine tunisina, scortato da documentazione dell'### locale, che, introdotto in deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regime di traffico di perfe zionament o attivo (T.P.A.) in sospensione di dazi sulla base di autorizzazione dell'### delle ### di ### che 3 di 35 prevedeva la manipolaz ione usuale del prodotto e la sua riesportazione, a condizione che il prodotto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine.  2. In data 25.1. 2018 veniva prelevato un campione e, a seguito di controllo e analisi presso il ### d elle ### di Rom a, l'olio, clas sificato come extravergin e di oli va, risultava non conforme, in quanto dall a valutazione organolettica (c.d. panel test) il p rodotto era da ascrivere come olio d'oliva vergine, piuttosto che come extravergine. Richieste ed effettuate le controanalisi, ai sensi dell'art. 2 par. 2 R eg. CEE 2568/19 91, da parte di due laboratori accreditati dal C.O.I. (laboratorio C.R.E.A. di Pescara e laboratorio centrale del Ministero delle ### in ###, veniva confermato, sempre sulla base della valutazione organolettica, il giudizio di non conf ormità dell 'olio al dichiarato, con classificazione del prodotto come olio di oliva vergine.  3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 16984/RU del ### tore dell'### delle ### di ### ia, confermato in via defini tiva dalla determina del ### per la ### la ### e l'### con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodotto sia il conseguente l'avviso di pagamento prot. n. 11729/RU per dazi ed IVA e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni.  4. Con riguardo all'atto di class ificazione do ganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza n. 50/2023, ha respinto l'appello.  5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relative ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo che la parte 4 di 35 comunque può sempre richiedere - e comunque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d.  verbale di controversia, ai sensi art. 65 d.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertam ento con, in allegato, i completi report di analisi; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg. 
Cee 2568/ 1991, che dispone che almeno una delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, “deve essere effettuata da un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio”, perché il ### produt tore non fa parte dell'### 6. Quanto a lle contestazioni de l risultato e l'erro neità della classificazione della merce, h a respinto le critiche a p riori sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato quindi che gli elementi forniti dalla ri corrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test, che va svolto secon do la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste della P.A., considerato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte 5 di 35 procedimentalizzate, a garanzia del contraddittorio, con la partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi.  7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni.  8. ### dell'### con sentenza n. 59/2023, ha respinto sia l'app ello principale della contribuente sia quello incidentale dell'### Con riferiment o all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento dei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né dall'autorità doganale italiana, né da quella tunisina, ma dal laboratorio che av eva effettuato le anal isi nel paese d i origine mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### tunisina”, che accompagnava la merce non era stato tradotto in lingu a italiana, essendo p resente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensibile e valutabile. Inoltre, non era stato ne mmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse stato un errore, dato che le an alisi in ### erano st ate effe ttuate a distanz a di tem po dall'importazione, dopo che l'olio aveva sub ito manipolazioni autorizzate in regime di perfez ionamento attivo. La Corte h a respinto anche i successivi motivi di appe llo con cui la società contribuente aveva riproposto le censu re relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio.  9. La Corte h a respinto anche l'ap pello in cidentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel 6 di 35 caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.  10. Con ricorso n . 15330/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 59/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su tredici motivi, al quale l'### ha resistito con controricorso.  11. Con ricorso n. 15633/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 50/2023, affidandosi a sei motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15633/23 RG al procedimento n. 15330 /23 RG e dev e trattarsi, in primo luogo, l'impugnazione contro la sentenza n. 50/2023. 
RICORSO n. 15633/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### erano prive di q ualsivoglia verbalizzazione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di 7 di 35 accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.  3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassame nto de ll'olio. ### ici d'appello hanno tralasciato di considerare l'esist enza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo 1 .A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### d'appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalisi organolettiche venisse affidata allo «### membro di pro duzione dell'olio» (ne l nostro caso, la ###. Si osserva che l'### pea (in rappresentanza di tutti i suoi ### mem bri produttori di olio d'oliva) e la ### aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc.  15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché 8 di 35 analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddet ti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di o lio di oliva sott o il profil o delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i loro rappresentanti incaricano, senza alcu n ritardo, altri panel di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio».  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia d'appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza in cui viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sosten uto che le analisi organ olettiche «effettuate ai sensi di legge» dovre bbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuente nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello schem a procedurale individ uato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha pe rò considerato come facenti piena prova elementi probato ri soggetti invece a valutazione, recependoli senza un effettivo apprezzam ento critico e senza 9 di 35 prendere in considerazione gli elemen ti di segn o contrario offerti dalla società.  5.1. Per altro verso, i ### di appello, ne lla parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.  6. Con il quinto mo tivo si deduce, in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la 10 di 35 coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi. 
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità.  7. Con il sesto motivo si deduce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia d'appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la 11 di 35 conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate privatam ente dalla contribuente, della cui esisten za i Giu dici di appello danno conto, sen za p erò analizzarne le risultanze, trince randosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, p erché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.  8. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. 
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato».  8.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di 12 di 35 oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.  8.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. 
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione».  8.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successiv e mod., nonch é 13 di 35 dell'### a quest'ultimo, delinea n ormativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extr avergine, stabilendo che esso deve rispondere a d eterminati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a qu esti ultimi, a spe cifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivamente certificabili. In altre parole, affinché in ambito UE una partita di oli o d'oliva possa fregiarsi della q ualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i paramet ri fisico-chimici di cui all'All egato I , punto 1 , del ### in discorso, ma che essa supe ri anche l'analisi organolettic a di cui all'### dello stesso. ### n egativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodot to come «non conforme alla categoria dichiarata». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la no zione commerciale di olio di oliv a extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC 3/Rev. 12, emessa dal Co nsiglio ### ernazionale (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio dell'O.N.U.  nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produtto ri di olio di oliva su scala mondia le. Non è affatto casuale che proprio al fine di ren dere più efficaci e at tendibil i le valutazioni sensoriali in discorso, l'art . 2, par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferimento al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettib ile non solo nell 'ottica normativa eurounitaria, ma pri ma ancora su base convenzionale, nel contesto internaz ionale del settore oleicolo .  (Cass. n. 13081 del 2020). Pertanto, non pu ò prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva ext ravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano. 14 di 35 8.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possi bilità de lle controanalisi, prevedendosi che «le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.  9. Tanto premesso, il primo motivo pare inammissibile e comunque infondato.  9.1. ### sulla questione sollevata ha motivato osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” nell o svolgimento dell e analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle 15 di 35 analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità.  9.2. La ricorrente, argomentando la censura, osserva che in realtà aveva inteso doler si «non (soltanto ) della mancata consegna del verbale di analisi , bensì della stessa inesisten za - o, comunque , della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure pro dotto in giud izio d a controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la doglianza, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge ponendo un problema di interpretazione della domanda data dal gi udice di merito che non è sindacabile in sede ###sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. 2373 del 2008); dall'altro, pone una questione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepit a, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale.  9.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, appare infondato. Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1. dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del 16 di 35 rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.  9.4. Nel diritto in terno, l'art . 43, comma 1 t er.5 d el d.l.  83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Ma tale disposizione si applica con rifer imento alle analisi organolettich e effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dici tura "### o "italiano", o che comun que evocano un'origine ita liana …» La norma è, du nque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva orig ine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nel la preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avv enuta la trasformazione sostanziale».  9.5. Posto quanto sopra, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previsto 17 di 35 dal Reg. CE n. 2568 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna del lo stesso, fatta salv a la facoltà della p arte di richiederne copia al ### ratorio d i analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/90). In ogni caso, l'asserita invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma della cl assificazione neppure da parte di una delle due controanalisi, cosicché comunque «le caratteristiche organolettiche dell'olio non possono considerarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».  10. Il secondo motivo è inammissibile.  10.1. Ricorre una c.d . “doppia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (cfr., tra le ultime , Cass. n . 3 2019 del 2024) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); come risulta dalla motivazione della CGT sulla questione, la decisione si regge su una pluralità di argomenti che non hanno om esso l'esame della circost anza evidenziata, in riferimento alla quale si è segnalato che il rimedio era costituito dal ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego del rilascio di copia.  11. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.  11.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che quando prevede che delle due controanalisi «almeno una deve e ssere effettuata d a un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio» la normativa si riferisce agli ### membri dell'### e tal e non è, nel caso di specie , il ### 18 di 35 produttore (la ###, nei confronti della quale non può valere una normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 2020; Cass. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, an che ne lla prospettiva indicata dalla ricorrent e, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., preved e che "Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazio ne dich iarata"» (Cass. n. 1874 8 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo laboratorio non a vrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamento doganale.  11.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed è, comunque, infondato perché la norma invocata («…..di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” ### di produzione dell'olia ma richiede che sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola entrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I.  12. Il quarto motivo, il quinto e il sesto motivo possono essere trattati unitariamen te perché gravitano tutti intorno al medesim o tema, quello del ruolo del giudice rispett o alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore. Essi sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.  12.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto.  12.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato alla luce d elle eccezioni sollevate dal 19 di 35 ricorrente e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva confermato la non conformità al dichiarato. 
Correttamente ha escluso la valenza di pro va a contrario delle certificazioni relative alle analisi commissionate dalla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria, solo da laborat ori siti n egli St ati membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno, qu alora il panel di prima istanza non confermi la cate goria dich iarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  12.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarat a, atteso che «Le caratteristi che organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categ oria di olio di oliva dichiarata se il panel d i assaggiatori riconosciuto dallo ### o membro ne conferma l a classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata».  12.1.3. Il quarto motivo, poi, è inam missibile ladd ove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c. 20 di 35 perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019).  12.1.4. Il sesto motivo è inammis sibile p erché rico rre una “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022).  12.2. Il quinto motivo è pure infondato perché il ### non è tenuto ad occuparsi espressam ente e singolarmente di ogni allegazione, prospet tazione ed argomentazione delle parti, 21 di 35 risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023). 
RICORSO n. 15330/23 RG 13. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi del punto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere verificata la qual ità della merce dalla dogana italiana; era a quel momento, quindi, che andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del TULD e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l.  n. 212/2000.  14. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 TULD 6 DLGS 472.97 E 10 L 212.00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato dell e analisi effettuate pre sso il paese di esportazione: il regolamento n. 2568/91 impone allo ### membro dell'unione europea di ver ificare la qualità dell'olio i n entrata mediante un panel di assaggiatori, sicché nessun effetto dispiega la certificazione dello ### d 'origine, ma incombe sull'ope ratore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè d i un errore att ivo che nem meno usando la diligenza 22 di 35 esattissima richiesta a un soggetto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.  15. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità come eccepito invece dalla società, ed è pure fondato; il secondo resta assorbito.  15.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità». 23 di 35 15.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dall'inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificaz ione come olio ext ravergine d'o liva, che rientrava tra «le condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime del perfezionamento attivo.  15.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg.  2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust.  8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt.  302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs.  472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).  15.4. Per l'inquadrament o normativ o del tema relativo alle sanzioni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs.  n. 472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirat o ai principi sanzionato ri di mat rice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 introduce il principio di co lpevolezza, sicché 24 di 35 ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosci ente e volontaria, a titolo di d olo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibi le dub itare ragionevolmente del significat o e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art.  6, poi, p revede quale causa di non punibilit à l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa. Occorre che «l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compi uta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità ammini strativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018).  15.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata dovendo si aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. TULD. I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate ne l paese di produzione (come 25 di 35 peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva».  15.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art.  79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'e sonero dall a colpa, non li mitata alla considerazione dei fatti pre cedenti all'intro duzione della merce in ### perché ad essi sono seguite sino all'apertura del regime di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta respo nsabilità della P ietro ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiut e in ### a, la cui erroneità n on era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi.  16. Passando al ricorso incidentale, con il p rimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto i G iudici di appello non h anno 26 di 35 disposto la sospensione del p resente giu dizio in attesa della definizione con sentenza passata in g iudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della dec isione prot.  16984/RU.  17. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n . 546/199 2 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo di appello, con le qua li la contribuente si doleva d ell'illegittimità del presupposto atto di declassamento dell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge per l'analisi organolettica (c.d. panel test) e d ell'inatte ndibilità in concreto della medesima prova organolettica. Invero, laddove si dovesse ritenere infondato il primo motivo e non necessaria la sospensione del giudizio, la senten za sarebbe nulla per omessa pronuncia sulle doglianze con le quali la contribuente lamentava l'illegittim ità del presupposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione dell a procedura prevista dalla legge per lo svolgimento dell'analisi organolettica e l'inattendibilità in concreto della medesima analisi.  18. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo 27 di 35 svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.  19. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte d ella contribuente all'### delle ### e di ### di produrre il verbale d ella prova organolettica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio.  20. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, perché la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», perché sia l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) sia la T unisia a deriscono entrambe al ### e che la normativ a promanan te da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddetti ### 21. Con il sesto m otivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato 28 di 35 disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società.  22. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno aff ermato che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test.  23. Con l'ottavo motivo si d educe, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per 29 di 35 l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, an che sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. ( 24. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### di appello sostanzialmente rifi utati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi «comprensibile e valutabile», siccome re datta «in arabo e parz ial mente in francese», così violand o le norme processuali censite in rubrica e il principio secondo cui «deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta».  25. Con il de cimo motivo si ded uce, in reazione all'art. 360 comma 1 n . 5 c.p .c., omesso e same di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che gli esiti del panel test svolto dal Ministero dell'### risultano accompagnati da cer tificazioni, vidimate e timbrate dall'Au torità do ganale tunisina (“douane tunisienne”), in cui viene attestata la natura “extra vierge” dell'olio d'oliva importato da ### 26. Con l'undic esimo motiv o si deduce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - «la quale , 30 di 35 nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore» e, quindi, anche il laboratorio ufficiale del ### ro dell'### ra della ### accreditato presso il ### (di cui fa parte anche tale ###.  27. Con il do dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t.  119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio.  28. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360 comma 1 n. 4 c.p.c ,, null ità della pro nuncia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermato che l'olio acquistato da ### che al momento dell'esportazione dalla ### av rebbe potuto essere eff ettivamente extravergine (con conseguen te insussistenza di un “err ore” esimente della 31 di 35 autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### e ra autorizzata; miscelazioni che, sempre secondo il Collegio di appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campiona to ed esaminat o dall'### doganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdott e dalle parti, atteso che la stessa Amm inistrazione doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelaz ioni sono avvenute prim a de l campionamento dell'olio da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché dette miscelazioni (autorizzate fino all'aggiunta massima di un 3% di olio extravergine di origine comunitaria) potessero comportare il declassamento a “vergine” dell'intero quant itat ivo risultante dalla miscelazione.  29. Il primo e secondo motivo del ricorso incidentale risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di intere sse una volta disposta riunione tra i due giudizi.  30. I motivi dal terzo all'ottavo riproducono i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 50/2023 e, per essi, vale la medesima motivazione sopra esposta a cui si rimanda (parr. 8 - 12).  31. I motivi dal nono al tredicesimo possono essere esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili , e, p er al tro verso, infondati.  31.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede può astrattamente configurarsi, affermandosi che «In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'imp ortatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), d el ### n. 2913 del 199 2 12 9383/17 R.G. (cosiddetto ### doganale comunit ario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza 32 di 35 esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assume re rilievo scrimi nante, deve essere in o gni caso imputabile a comportamento attivo dell e autori tà doganali, non rientrandovi quello indott o da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore» (Cass. n. ### del 2019; v. anche Cass. n. 5518 del 2013 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 2013, sempre in tema di perfezionamento attivo).  31.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto 33 di 35 ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».  31.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo».  31.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto d i importazione, lamentando che la CGT avrebbe rifiutato di esaminare la conforme certificaz ione dell'### tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio.  31.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### do ganale straniera, ne hanno ritenuto l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttamente hanno osservato che non erano comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### 34 di 35 importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. 
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutt o indimost rato, non essendosi nepp ure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono anche le questioni sull a pro va ci rca le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni.  32. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 59/2023 con rinvio al giudice del merito.  p.q.m.  riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 59/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ### spa quale rico rrente principale e ricorren te incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a q uel lo 35 di 35 dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

M

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 188/2025 del 16-11-2025

... detto protocollo al mantenimento delle precedenti condizioni contrattuali che, così come concordate dalle parti in sede sindacale nel 2012 e mai derogate con un successivo accordo, prevedevano lo svolgimento di almeno 24 ore alla settimana”. Sotto altro concorrente profilo di doglianza, riferita all'assunzione “di molti altri dipendenti sia a tempo parziale (24 ore ###, sia a tempo pieno (40 h settimanali)”, rileva che tale questione “avrebbe potuto essere dimostrata nel corso del giudizio di primo grado dalla ricorrente, solamente con prova testimoniale oppure con l'esibizione in giudizio dei ### del ### da parte del datore”. Che “al contrario, il giudice ha ritenuto sufficienti le mere affermazioni di controparte formulate nella memoria difensiva, così come ha ritenuto sufficiente l'allegazione del datore dei contratti di lavoro dei sigg.ri ### e ### che, secondo la ricostruzione del giudice, comprovano il reale orario di lavoro dei dipendenti assunti successivamente alle ripetute richieste di adeguamento dell'orario di lavoro” da ella “formulate”. Soggiunge di non aver “domandato il diritto di essere assunta precedentemente ad altri colleghi. Semplicemente ha (leggi tutto)...

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###1 Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) dott. ### 2) dott. ### 3) dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 973 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello #### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### presso il cui studio in ### via ### n.221 è elettivamente domiciliata appellante #### s.r.l. in confisca definitiva rappresentata e difesa dall'Avv.to ### presso il cui studio in ### via ### n.122 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 6 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti ### E ### 1) Con sentenza n.2675/2022, emessa in data ###, il Tribunale G.L di ### rigettava il ricorso col quale ### - dipendente della ### s.r.l. dal 10.12.2012 al 3.8.2020 con contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali - aveva chiesto la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive pari ad €11.146,57 (in relazione al rivendicato diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 20 a 24 ore settimanali) o, in alternativa, ad €54.090,28 (in relazione al rivendicato diritto alla trasformazione del rapporto di
Pag.2 lavoro da tempo parziale a tempo pieno), nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in ragione delle condotte vessatorie subite in costanza di rapporto che avevano compromesso la sua integrità psicofisica. 
Quanto alla domanda di “differenze retributive” fondata sulla pretesa estensione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il primo Giudice, dopo aver evocato l'art. 5, comma 2, del D.Lg.vo n.61/2000, riteneva inesistente “il diritto vantato dalla Mangano” atteso che il “contratto di lavoro individuale della lavoratrice … non attribuiva a quest'ultima alcuna precedenza rispetto al nuovo personale eventualmente assunto”. 
Rilevava, in ogni caso, che parte resistente avesse “dimostrato che i dipendenti ### e Bonura” erano “stati assunti con contratti a tempo parziale”. 
Sul presupposto, poi, che spettasse “al lavoratore che agisce in giudizio allegare con precisione i fatti costitutivi del proprio diritto”, osservava che non erano state contestate le “puntuali considerazioni … svolte dalla resistente in merito all'omessa assunzione di altro personale a tempo pieno adibito a mansioni equivalenti rispetto a quelle” della ricorrente. 
Quanto alla pretesa riguardante il diritto di prestare servizio per 24 ore settimanali, riteneva che, anche a “prescindere da ogni considerazione circa l'opponibilità all'odierna convenuta dell'accordo sindacale del 9 agosto 2012 …. l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato” non avrebbe potuto “comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta), né il diritto al risarcimento del danno parametrato al medesimo importo (considerato che il pregiudizio economico concretamente ristorabile non coincide con il mancato guadagno: in caso contrario il lavoratore che non ha prestato alcun servizio si vedrebbe riconosciuto un vantaggio superiore a quello che avrebbe percepito lavorando, senza neppure considerare quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di lavoro supplementare/straordinario e che si andrebbe indebitamente ad aggiungere al risarcimento ambito)”. 
In relazione alla domanda “relativa al mobbing”, il Tribunale premetteva che “secondo la prospettazione attorea la condotta illecita della ### s.r.l. sarebbe consistita, da un lato, nell'impiego della lavoratrice in un numero di ore inferiore a quello imposto dall'accordo sindacale dell'agosto 2012 e nella violazione del diritto di precedenza nell'estensione del rapporto da part time a tempo pieno e, dall'altro lato, nel reiterato ricorso a contestazioni disciplinari pretestuose”.
Pag.3 Ciò posto, rilevava che “l'esame complessivo dei superiori comportamenti” non poteva “in alcun modo condurre all'accertamento di un intento persecutorio da parte della società” in quanto, da un lato, “il mancato adempimento dell'obbligazione assunta circa l'estensione del part time non” denotava “alcun intento discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice”, dall'altro, “buona parte delle contestazioni disciplinari” risultavano “basate su fatti materiali esistenti (cfr. le contestazioni disciplinari e le relative giustificazioni prodotte come allegato n. 9 del ricorso), seppur talvolta privi di rilevanza disciplinare (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione per le plurime sanzioni irrogate alla lavoratrice, compreso, da ultimo, il licenziamento per giusta causa comminato per l'abbandono definitivo del posto di lavoro)”. 
Osservava, inoltre, che la ricorrente non aveva “offerto alcuna prova circa il nesso di causalità tra la condotta datoriale (di per sé priva di carattere mobbizzante o stressogeno) e le patologie lamentate (cfr. certificati di cui all'allegato n. 9 del ricorso), rimanendo irrilevanti sia il certificato medico del 21 gennaio 2020 (comprovante tutt'al più l'alterco con il direttore del punto vendita, ma non certo una condotta datoriale unitaria e lesiva dell'integrità psico-fisica dedotta nell'atto introduttivo), sia il documento rilasciato dal ### (cfr. allegato n. 12 del ricorso), che a ben guardare nulla” attestava “circa l'eziologia delle patologie da cui” era “affetta la Mangano”. 
Sotto quest'ultimo aspetto, evidenziava “come, da un lato, lo stato d'ansia (neppure specificamente diagnosticato)” appariva “particolarmente lieve (visto il trattamento farmacologico prescritto: ### cioè un blando ansiolitico, ogni sera e ### solo al bisogno: cfr. certificato medico del 27 maggio 2020) e, dall'altro lato, le altre patologie (cioè obesità grave, noduli tiroidei, ascesso perianale con emorroidi, edemi agli arti inferiori e diabete mellito: certificato del 2 febbraio 2021) non” risultavano “univocamente riconducibili da un punto di vista eziologico allo stress da lavoro”. 
Avverso tale decisione ha interposto appello ### con ricorso depositato in cancelleria in data ###. 
Col primo motivo, concernente il diritto “ad avere esteso il numero di ore contrattuali a 24 come sancito dall'accordo sindacale”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa”.
Pag.4 Osserva che, “nonostante il disposto dell'accordo sindacale che prevedeva che tutti i lavoratori transitati alle dipendenze della ### srl, compresa la sig.ra ### dovessero avere il diritto di svolgere almeno 24 ore di lavoro settimanali, il giudice ha ritenuto non sussistente il diritto a rivendicare le relative differenze retributive da mancato innalzamento dell'orario”. 
Ritiene tale affermazione “priva di pregio in quando secondo la regola generale, il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l'orario di lavoro in quanto la stessa ha un impatto sulla retribuzione e su tutte le voci accessorie”. 
Sostiene, inoltre, che nemmeno ha fondamento “l'eccezione di controparte circa l'esistenza del protocollo d'intesa sottoscritto dal datore di lavoro ed allegato al n.3 della memoria difensiva” atteso che lo stesso prevedeva che sarebbe rimasto “inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”. 
Che, pertanto, “in base al predetto protocollo d'intesa” ella “aveva diritto anche dopo il detto protocollo al mantenimento delle precedenti condizioni contrattuali che, così come concordate dalle parti in sede sindacale nel 2012 e mai derogate con un successivo accordo, prevedevano lo svolgimento di almeno 24 ore alla settimana”. 
Sotto altro concorrente profilo di doglianza, riferita all'assunzione “di molti altri dipendenti sia a tempo parziale (24 ore ###, sia a tempo pieno (40 h settimanali)”, rileva che tale questione “avrebbe potuto essere dimostrata nel corso del giudizio di primo grado dalla ricorrente, solamente con prova testimoniale oppure con l'esibizione in giudizio dei ### del ### da parte del datore”. 
Che “al contrario, il giudice ha ritenuto sufficienti le mere affermazioni di controparte formulate nella memoria difensiva, così come ha ritenuto sufficiente l'allegazione del datore dei contratti di lavoro dei sigg.ri ### e ### che, secondo la ricostruzione del giudice, comprovano il reale orario di lavoro dei dipendenti assunti successivamente alle ripetute richieste di adeguamento dell'orario di lavoro” da ella “formulate”. 
Soggiunge di non aver “domandato il diritto di essere assunta precedentemente ad altri colleghi. Semplicemente ha osservato come, avendo diritto per contratto (rectius -accordo sindacale) a poter svolgere 24 ore settimanali, l'assunzione di altri dipendenti pur non violando nessuna precedenza in diritto, viola di fatto il diritto della ricorrente a svolgere il numero minimo di ore per cui è stata assunta palesandosi, in tal modo, anche il comportamento vessatorio del datore”. 
Col secondo motivo, lamenta che il Tribunale “non solo non ha ritenuto vessatorio l'insieme dei comportamenti posti in essere dal datore, ma nemmeno ha ritenuto sussistente il
Pag.5 nesso eziologico tra tali comportamenti ed i danni psico-fisici patiti dalla ricorrente e risultanti dalla certificazione del centro anti-mobbing”. 
Sostiene che “se il giudice avesse ammesso le chieste prove per testimoni così come l'esibizione del ### si sarebbe potuto provare il fatto che la ricorrente era l'unica tra i dipendenti transitati alla ### srl in forza del citato accordo sindacale del 2012, a non aver ottenuto l'aumento delle ore a 24. Tutti gli altri dipendenti invece hanno ricevuto l'aumento delle ore ed addirittura, il datore, ha assunto nuovi dipendenti a tempo pieno”. 
Deduce che “a tale comportamento datoriale, si sarebbero dovuti sommare tutti i procedimenti disciplinari assolutamente privi di fondamento posti in essere solamente per isolare la dipendente e farla apparire inadempiente agli occhi di un futuro, possibile, esame giudiziale dei fatti”. 
Che avendo lo stesso primo Giudice ritenuto che “…. talune sanzioni erano talvolta prive di rilevanza disciplinare”, doveva ritenersi sussistente il comportamento vessatorio; che un tanto si sarebbe potuto dimostrare ove “fosse stata ammessa la prova testimoniale articolata in ricorso, così come con lo svolgimento dell'interrogatorio formale”. 
Quanto al nesso eziologico “tra tali comportamenti datoriali e le patologie psico-fisiche insorte”, ritiene, “contrariamente a quanto sostenuto dal giudice in sentenza”, che la “certificazione medica prodotta dal centro anti-mobbing … pone con evidenza l'accento sui comportamenti del datore quale causa delle patologie della ricorrente”.   Che “sarebbe quindi stato più logico che il giudice, anziché ricercare nella perizia de qua improbabili certezze assolutistiche circa l'eziologia del danno, avesse nominato un consulente tecnico d'ufficio con competenze mediche per verificare l'assunto del centro anti-mobbing”. 
Col terzo motivo, ribadisce che “l'accordo sottoscritto in data ### tra la ### e l'Avv. ### ha piena efficacia giuridica proprio per la qualità che quest'ultimo ricopriva al momento della sottoscrizione, e cioè quella di ### pro tempore delle ### del ### Giacalone”. 
Che, pertanto, “nel momento in cui l'Avv. ### ha sottoscritto l'accordo sindacale aveva i pieni poteri per farlo e, conseguentemente, la sig.ra ### (soggetto terzo in buona fede rispetto all'accordo stesso) aveva pieno diritto a farvi affidamento e da richiederne la applicazione”. 
Precisa che in “data 09.08.2012 … il predetto amministratore ### si determinò a procedere all'affitto dei rami di azienda delle ### S.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l.”; che ella prima “di essere dipendente della ### … era stata dipendente della
Pag.6 ### s.r.l., facente parte del ### “### Battista”, gruppo che, a seguito di indagini, era stato posto in ### Giudiziaria”; che ella con “la ### s.r.l. … aveva intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”; che dopo “il licenziamento patito dalla ### s.r.l., e visto il coinvolgimento di numerosi lavoratori anche di altre società del ### si stipulò un accordo che prevedeva la riassunzione di numerose unità presso i punti vendita ### di #### e ### di ### e, pertanto, ad opera della ### s.r.l., come poi effettivamente avvenne”; che le “riassunzioni dovevano avvenire secondo determinate modalità inserite nel testo dell'accordo”; che la “stipula del contratto di lavoro del 10.12.2012 (doc. n.2) è la dimostrazione che fu data concreta applicazione all'accordo per cui è causa e il contratto veniva sottoscritto, oltre che dalla ricorrente, dall'### della ### S.r.l., Avv. ### Geraci”. 
Sostiene, pertanto, che “la ### quale soggetto avente causa (in quanto ha poi effettivamente proceduto alla assunzione dei lavoratori citati nell'accordo)” era “vincolata alla osservanza delle clausole ivi indicate”. 
Per tali ragioni spiega le seguenti domande: “condannare la società' “### S.r.l. -in confisca definitiva”, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa del ricorso di primo grado e dei successivi atti di causa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57o quella di €.54.090,28, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede la nomina di un ### d'### oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge; oppure, -condannare la società' “### S.r.l. -in confisca definitiva”, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa del ricorso di primo grado e dei successivi atti di causa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57o quella di €.54.090,28, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, per la mancata estensione di n.4 ore di lavoro alla settimana per il periodo di lavoro alle dipendenze dell'appellata e dedotto in ricorso, per la determinazione della quale si chiede la nomina di un ### d'### -determinare in via equitativa l'ammontare dei danni da usura psico-fisica causato dalla società “### S.r.l.” alla sig.ra ### stante la compromissione dell'integrità psicofisica e della vita di relazione della lavoratrice che il datore di lavoro ha realizzato nei suoi confronti a causa dei comportamenti vessatori, accertamento per il” quale “si chiede la nomina di
Pag.7 una CTU medica e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica e da mobbing”.  ### s.r.l. in confisca definitiva si è costituita in giudizio con memoria depositata il ###, resistendo al gravame. 
Alla prima udienza del 7.11.2024 parte appellante è stata onerata “di ridepositare il proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado inserendo ciascun documento in un file separato e nominato, corredando altresì il deposito di un separato file indice” (cfr. verbale in atti). 
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.  2) Il primo ed il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, devono essere disattesi. 
Per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado la ### - sul presupposto che l'accordo del 9.8.2012 avesse stabilito, ai fini della riallocazione del personale in esubero e/o licenziato, che l'orario di lavoro, in caso di sua riduzione, non sarebbe comunque mai andato al di sotto delle 24 ore settimanali - aveva lamentato che sin dalla stipula del contratto di lavoro con la ### s.r.l.  (avvenuta il ###) l'orario di lavoro era stato determinato in 20 ore settimanali. 
Per tale ragione aveva rivendicato (cfr. pag. 3 ricorso di primo grado) le “differenze retributive non corrisposte” pari alla differenza tra quelle lavorate (20 ore) e quelle (24 ore) previste dall'accordo dell'agosto del 2012. 
Segnatamente aveva sostenuto che: il “mancato regolare riconoscimento dello svolgimento di 24 ore settimanali nonché di un contratto a tempo indeterminato, ha generato numerose differenze retributive, sia quelle relative al mancato guadagno tra le 20 e le 24 ore settimanali, sia, in subordine, quelle che avrebbe maturato qualora il suo contratto avesse preveduto lo svolgimento di 40 ore settimanali. A tutt'oggi, pertanto, la sig.ra ### va creditrice nei confronti della società ### s.r.l., per i titoli sopra esposti, della complessiva somma lorda di €.11.146,57, qualora il suo contratto fosse stato adeguato a 24 ore settimanali e di €.54.090,28 qualora il suo contratto avesse previsto lo svolgimento di 40 ore settimanali, orario concesso ai nuovi assunti ma non a lei che risultava firmataria del citato accordo sindacale”.
Pag.8 Per tali ragioni aveva chiesto la condanna della “società' “### A ### in confisca con socio unico l'erario”, in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare in favore della sig.ra ### per le causali meglio dedotte in narrativa, la complessiva somma lorda di €.11.146,57 o quella di €.54.090,28, o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per la determinazione della quale si chiede sin da adesso la nomina di un ### d'### oltre rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, come per legge”. 
Orbene, a fronte di siffatta prospettazione, il Tribunale, ha evidenziato, anzitutto, che non sussistesse alcun diritto “all'estensione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno”. 
Ciò, sia in ragione del fatto che il contratto individuale di lavoro del 10 dicembre 2012 non contemplava alcun diritto di precedenza rispetto al nuovo personale eventualmente assunto, sia perché parte resistente aveva dimostrato che i dipendenti ### e ### erano stati assunti con contratti a tempo parziale. 
Il primo Giudice ha, inoltre, rilevato che parte ricorrente non aveva contestato le “puntuali considerazioni … svolte dalla resistente in merito all'omessa assunzione di altro personale a tempo pieno adibito a mansioni equivalenti rispetto a quelle” della ricorrente. 
Trattasi di percorso motivazionale che questa Corte condivide pienamente, in quanto il Tribunale ha ### tenuto conto della posizione processuale assunta dalle parti nei rispettivi atti difensivi. 
Infatti, a fronte della specifica deduzione (fatta nell'atto introduttivo del giudizio) che la parte datoriale avesse assunto a tempo pieno e indeterminato i lavoratori ### e ### la ### s.r.l. aveva replicato in memoria (e documentato mediante produzione dei relativi contratti - cfr. doc. n.6 e 7 fascicolo di parte) che i dianzi citati lavoratori erano stati, in realtà, assunti con contratti a termine ed a tempo parziale, in sostituzione di dipendenti in ferie. 
Inoltre, la precisa allegazione, contenuta nella memoria di primo grado, di aver assunto un solo dipendente (### con contratto a tempo pieno, con inquadramento nel livello II e mansioni di responsabile del punto vendita (ossia, in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle dell'odierna appellante), non è stata specificamente contestata dalla ### - per come correttamente affermato dal Tribunale in sentenza - nel corso del giudizio di prime cure.
Pag.9 In ogni caso, rileva questa Corte, dirimente di ogni altra considerazione, rispetto alle pretese differenze retributive, si disvela il fatto che il primo Giudice ha disatteso la corrispondente domanda con autonoma argomentazione (seppur riferita al preteso orario di lavoro settimanale pari a 24 ore), di per sé sufficiente a sorreggere l'impianto motivazionale, che non risulta in alcuna parte scalfita dai motivi di gravame. 
Ha affermato, infatti, il Tribunale: “A prescindere da ogni considerazione circa l'opponibilità all'odierna convenuta dell'accordo sindacale del 9 agosto 2012 (cfr. memoria di costituzione), la pretesa ora in esame non merita di essere condivisa. 
Infatti, s'è vero che con il predetto accordo sembrerebbe essere stato attribuito alla lavoratrice il diritto di lavorare per un orario settimanale non inferiore a ventiquattro ore, questo giudice ritiene che l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente né il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta), né il diritto al risarcimento del danno parametrato al medesimo importo (considerato che il pregiudizio economico concretamente ristorabile non coincide con il mancato guadagno: in caso contrario il lavoratore che non ha prestato alcun servizio si vedrebbe riconosciuto un vantaggio superiore a quello che avrebbe percepito lavorando, senza neppure considerare quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di lavoro supplementare/straordinario e che si andrebbe indebitamente ad aggiungere al risarcimento ambito). 
In altri termini, il giudicante ha rilevato che la domanda di differenze retributive (per come spiegata in ricorso) non fosse invocabile; che, al contrario, se del caso e ricorrendo i presupposti di allegazione prova, fosse percorribile quella del risarcimento del danno, ossia una domanda non contenuta in ricorso. 
Ad ogni evidenza, dunque, il gravame, sul punto, non si confronta adeguatamente con (e non censura la) motivazione della sentenza impugnata, risultando in definitiva carente delle ragioni per cui la ### non condivide le argomentazioni poste dal Giudice a base della sua pronuncia, sì da consentire a questa Corte di valutarne l'eventuale fondatezza. 
Va da sé, dunque, che non vi è spazio alcuno, in questa sede, per procedere alla disamina di una ### domanda (ossia quella risarcitoria per equivalente) mai
Pag.10 spiegata in prime cure (e formulata in aggiunta e per la prima volta, come tale in maniera inammissibile, nelle conclusioni dell'atto gravame). 
In ogni caso, si osserva non può neanche condividersi, nel merito, quanto sostenuto dall'appellante secondo cui “il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l'orario di lavoro in quanto la stessa ha un impatto sulla retribuzione e su tutte le voci accessorie” e che non avrebbe fondamento “l'eccezione di controparte circa l'esistenza del protocollo d'intesa sottoscritto dal datore di lavoro ed allegato al n.3 della memoria difensiva” in quanto lo stesso prevedeva che sarebbe rimasto “inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”. 
Nella vicenda che occupa, invero, risulta documentalmente provato - al di là di quanto concordato in via programmatica nell'accordo dell'agosto del 2012 (nel corpo del quale, per altro, le parti avevano stabilito che “la modifica sopra indicata (### anziché ### presuppone comunque il preventivo benestare della società affiliante (### S.p.a.)” - che la ### venne assunta dalla ### s.r.l. a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali, con contratto sottoscritto (senza riserve) il ### (cfr. doc. fasc. di parte). 
Essendo, dunque, questo il momento genetico del rapporto di lavoro instaurato con la ### s.r.l. (dopo il licenziamento del 9.8.2012 a causa della cessazione dell'attività della precedente parte datoriale ### s.r.l., per come dedotto in ricorso), alcuna riduzione unilaterale dell'orario lavorativo può rinvenirsi nella vicenda che occupa. 
Né argomenti favorevoli alla prospettazione di parte appellante possono trarsi dal protocollo d'intesa del 29.2.2016 (cfr. doc. fasc. di parte), atteso che tale atto, nella parte in cui ha stabilito che “rimarrà inalterato l'orario di lavoro di ciascun dipendente riferito alla data odierna”, non ha fatto altro che cristallizzare e legittimare, per tutti i dipendenti all'epoca in organico (tra cui la ###, l'orario di lavoro esistente al momento della sua stipula; orario di lavoro che, per quanto riguarda a ### era (già) stato (come detto) stabilito in 20 ore settimanali col contratto di lavoro sottoscritto il ###. 
Al contrario, si osserva, il detto protocollo d'intesa (firmato anche dalla ### quale componente RSA - cfr. doc. fasc. di parte) dimostra - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - che il rapporto di lavoro in essere dovesse ormai svolgersi, a regime, proprio secondo tale orario.
Pag.11 A quanto or ora esposto, va ulteriormente aggiunto che parte appellata (già) in primo grado aveva documentalmente provato che anche altri dipendenti (inquadrati come la ### nel 4° livello con mansioni di “cassiera”), pure rientranti nell'accordo del 9.8.2012, avevano, poi, sottoscritto (proprio il ###, come l'appellante) con la ### s.r.l. contratti di lavoro a tempo indeterminato e parttime per 20 ore settimanali (cfr. contratti ##### e ### - doc. fasc. di parte). 
Circostanza, questa, anche riscontrata dal verbale del 5.2.2018 (già prodotto in prime cure dalla società appellata e ridepositato in questa sede ###), che non fa altro che confermare, da un lato, l'insussistenza di una condotta asseritamente discriminatoria posta in essere nei ### confronti della ### dall'altro, la disponibilità della parte datoriale “compatibilmente con le esigenze aziendali” ad “incrementare temporaneamente … a 24 ore sino al 14.2.2018 l'orario di lavoro delle quattro unita ##### e ### Mangano” e di prolungarne l'efficacia “fino al 14/05/2018”. 
Che, poi, la ### fosse stata, effettivamente, destinataria dell'estensione oraria da 20 a 24 ore settimanali in taluni periodi (dal 15.8.2016 al 30.10.2016, dall'1.12.2016 all'8.1.2017, dal 18.12.2017 al 13.5.2018), è un fatto allegato e adeguatamente provato dalla ### s.r.l. (cfr. doc. 4, 5, 20, 21, 22, 23 fascicolo di parte appellata), oltre che non specificamente contestato. 
Nel quadro fin qui delineato, pertanto, tenuto ### conto delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (nella parte in cui, lo si ripete, ha affermato che “l'eventuale inadempimento del datore di lavoro obbligato non potrebbe comportare automaticamente … il diritto alle differenze retributive (testualmente richieste in ricorso), visto che il pagamento della retribuzione presuppone lo svolgimento di attività lavorativa (nella fattispecie pacificamente non svolta)”), del tutto irrilevanti devono reputarsi le richieste istruttorie reiterate in questa sede ###quanto le stesse (vertenti, in parte, su fatti apprezzabili documentalmente e, in altra parte, su circostanze non specifiche, giacchè riferite genericamente ad asserite nuove assunzioni e ad estensioni degli orari di lavoro di dipendenti non meglio individuati) non sarebbero ### idonee a mutare le sorti della decisione.
Pag.12 3) Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame riguardante il risarcimento del danno da asserite condotte vessatorie subite in costanza di rapporto. 
Come è noto, il fenomeno del mobbing è il frutto di elaborazione giurisprudenziale che, seppur con varietà di contenuti, ha ritenuto di poterlo individuare nella condotta vessatoria, reiterata e duratura, individuale o collettiva, rivolta nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente), talora corrispondente ad una precisa strategia aziendale finalizzata all'estromissione del lavoratore dall'azienda ###. 
Ciononostante, allo stato, i contributi della dottrina e della giurisprudenza non sono stati recepiti e/o non si sono tradotti in un testo normativo. 
Pertanto, è proprio su questo terreno mobile dell'elaborazione giurisprudenziale che deve muoversi l'interprete nel tentativo di individuare gli strumenti, in termini di diritto positivo, di tutela. 
Trattasi per vero di fenomeno tutt'altro che nuovo nell'esperienza giuridica italiana. 
All'uopo è sufficiente ricordare l'enorme sforzo dottrinale, prima, giurisprudenziale, poi, operato alla fine degli anni ‘80 sui c.d. diritti della personalità, che, secondo l'impostazione tradizionale dell'epoca, non trovavano tutela nel corpo del codice civile del 1942, fortemente ispirato ad una concezione individualistica e proprietaria del diritto privato. Soltanto una rilettura costituzionalmente orientata consentì, come è noto, di individuare negli artt.2043, 2059 e, addirittura, nell'art.844 c.c. gli “strumenti” di tutela dei nuovi diritti della persona in quanto tale. 
Analogamente, oggi, va concretizzandosi, in un contesto di riconosciuta esplicazione della personalità umana ### nel luogo di lavoro, la figura del mobbing quale pratica lesiva dei diritti del lavoratore. 
Ciò è tanto vero che gli istituti ritenuti idonei a garantire la tutela del lavoratore sono stati individuati (come si è detto con varietà di decisioni) proprio negli articoli 2043, 2059 e 2087 c.c.. norme che, come è noto, nell'ottica del legislatore del 1942, erano ben lontani dal tutelare danni diversi da quelli patrimoniali (l'art. 2059,
Pag.13 infatti, si riteneva fosse applicabile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e, in particolare, da fatti costituenti reato). 
Va da sé, pertanto, che non possa più discutersi sulla risarcibilità del danno, in senso lato, alla persona. 
Purtuttavia, è d'obbligo, nell'operatore del diritto, il rigore nell'applicare norme di c.d. “diritto vivente”. 
Ne sono riprova le numerose pronunce che di volta in volta hanno individuato nell'art.2087 c.c. ovvero nell'art.2043 c.c. i riferimenti normativi da cui trarre la responsabilità del datore di lavoro. 
Più in generale secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n.89/2025, n.3785/2009, Cass. n.12048/2011) “per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. 
Stabilito, dunque, che il mobbing rappresenta quella forma di “terrorismo” psicologico attuato nei confronti del lavoratore va poi precisato che esso (come autorevolmente detto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.359/2003) può configurarsi anche mediante l'adozione di atti (che presi singolarmente si presentino come) legittimi. 
Tuttavia, si osserva, la Corte delle ### lungi dal limitarsi ad affermare l'irrilevanza della legittimità dell'atto datoriale, ha ritenuto doveroso aggiungere e precisare che la condotta datoriale deve essere “caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione”. 
Per configurarsi il mobbing, pertanto, non può prescindersi dal fine, o meglio, dall'atteggiamento psicologico (animus nocendi) che sottende il compimento degli atti
Pag.14 datoriali, che devono essere finalizzati (siano essi formalmente legittimi e/o illegittimi) alla pura persecuzione del lavoratore ### “scomodo”. 
La necessita di cogliere l'elemento psicologico, si osserva, non muta anche muovendosi nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., giacchè se è vero, in questo caso, che il datore di lavoro deve provare di essere esente da colpa nell'inadempimento, è parimenti vero che il fatto illecito debba essere rigorosamente provato dall'attore. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, osservato: “in tema di mobbing e risarcimento del danno, affinché risultino violate le disposizioni ex art. 2087 c.c. è necessario l'effetto lesivo sull'equilibrio psico-fisico del dipendente, che dunque deve riuscire a dimostrare l'intento persecutorio sotteso a una serie di vessazioni, poste in essere in modo sistematico e prolungato, e la relazione causale fra la condotta e il pregiudizio alla sua integrità…” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 26.3.2010 n.7382). 
Di talchè, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, rimane fermo l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intento vessatorio. 
In ogni caso, si osserva, non basta che gli effetti ### dannosi cadano nel raggio di cognizione di chi agisce giacchè - come ha insegnato in fattispecie analoghe la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen. n. 8802 del 1996) - occorre che essi costituiscano l'elemento polarizzante della sua volontà, per modo che si potrà ritenere sussistente l'illecito solo se si accerti che l'unica ragione della condotta è consistita nel procurare un danno al lavoratore, mentre bisognerà escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. 
Una restrizione del genere, se permette per un verso di rinvenire nel mobbing un'ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell'exceptio doli generalis (Cass. n. 5273 del 2007), consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro. 
Quanto al profilo risarcitorio, posta l'astratta potenzialità lesiva della condotta mobbizzante, deve precisarsi che la produzione di un pregiudizio in capo al lavoratore che ne sia vittima è soltanto eventuale.
Pag.15 Dall'inadempimento datoriale e dalla illegittimità degli atti assunti nella gestione del rapporto di lavoro non discende automaticamente (e perciò solo) un danno in capo al lavoratore, danno che non è infatti ravvisabile in re ipsa, bensì è pur sempre un danno-conseguenza e come tale esige, a sua volta, una specifica allegazione e prova. 
Non è, in altri termini, sufficiente dedurre e dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo piuttosto sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 17 settembre 2010, n. 19785; Cass. 19 marzo 2013, n. 6797; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29047, Cass. n.13484/2018, Cass. n.7487/2020, n.###/2024). 
E se è vero che la dimostrazione del danno può essere data in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, anche per presunzioni (coerentemente risalendo, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, quale appunto l'esistenza del danno), non può trascurarsi che tanto presuppone che il danno in parola sia stato oggetto di specifica allegazione da parte del lavoratore. 
La più autorevole giurisprudenza di legittimità, infatti, si è ormai consolidata nel senso di ritenere che la prova del danno su cui si fonda la pretesa risarcitoria, deve essere fornita in concreto e deve essere particolarmente rigorosa non essendo “dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, poiché questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera soggettiva del lavoratore, alterandone gli equilibri e le abitudini di vita” (cfr. in particolare Cassazione S.U. n. 6575 del 24/03/2006 - anche Cass. n.23837/2015).  ### gli stessi giudici di legittimità “in tema di danno da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
Pag.16 all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 14.11.2016 n.23146 - anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.12.2017 n. 29047). 
Nel medesimo solco, le ### hanno affermato che “…nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio” (Cassazione Civile, sezioni unite, 17.6.2004 n.11353). 
Resta, dunque, a carico del lavoratore un preciso onere di allegazione e prova del tipo ed entità del danno e del nesso di causalità con l'eventuale inadempimento datoriale. 
In altri termini, in casi del tipo di quello che occupa, l'eventuale illegittimità della condotta posta in essere nei confronti della ### nel periodo oggetto di causa non è, di per sé, destinata ad esaurire né, tampoco, ad assorbire quella che investe il ### diverso profilo dell'esistenza (in concreto) di un danno risarcibile e la riconducibilità dello stesso (in termini di causalità efficiente) all'illecito di parte datoriale. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue. 
Per come sinteticamente (ma correttamente) osservato nella sentenza qui impugnata, la ### nel corpo del ricorso di primo grado, aveva posto a sostegno della domanda risarcitoria le seguenti circostanze: - che, nonostante l'accordo del 9.8.2012, il suo orario di lavoro, al contrario dei colleghi, non era “mai stato adeguato” a 24 ore settimanali e che, anzi, la società aveva assunto altri lavoratori full-time provvedendo “ad estendere a 40 ore settimanali tutti gli orari di lavoro degli altri lavoratori”; - che tale condotta manifestava “un atteggiamento ostruzionistico e discriminante del datore volto chiaramente alla emarginazione” della stessa;
Pag.17 - che il comportamento vessatorio del datore di lavoro si era anche manifestato con numerosissimi procedimenti disciplinari, pretestuosi e inconsistenti, iniziati il ###; - che tali contestazioni le erano state comunicate in spregio ai criteri di cui all'art.7 della legge n.300/1970 in ragione del fatto che gli addebiti “si riferivano ad episodi che venivano descritti in modo impreciso e privo di ogni specificità”; - che gran parte degli “addebiti disciplinari (sempre seguiti dalle relative giustificazioni … per iscritto o in sede di audizione sindacale)” erano stati “smentiti da una serie di dichiarazioni, scritte e orali, offerte dai clienti del punto vendita ...”; - che nonostante, negli anni, avesse “subito circa 13 contestazioni disciplinari” le era stata irrogata “esclusivamente una sanzione disciplinare con provvedimento del 21.2.2020 … consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per soli 3 giorni”; - che, infine, il ### le era stata contestata una condotta riferita ad un episodio occorso il ### che in realtà costituiva “l'ennesimo atteggiamento vessatorio subito …. e realizzato ai suoi danni dal direttore del punto vendita, sig. ### e dal preposto, sig. ### Drago”; episodio che descriveva nella sua dimensione fenomenica e che, a suo dire, ne aveva comportato il “tracollo” psicofisico. 
Orbene, per quel che riguarda il mancato adeguamento del contratto di lavoro da 20 a 24 ore di lavoro, questa Corte ritiene di dover condividere quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata (“il mancato adempimento dell'obbligazione assunta circa l'estensione del part-time non denota alcun intento discriminatorio o persecutorio nei confronti della lavoratrice”). 
A quanto affermato dal primo Giudice, deve qui solo aggiungersi come in realtà la prospettazione della ### secondo cui il suo orario di lavoro non era “mai stato adeguato” a 24 ore settimanali, risulta smentita dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalla parte datoriale (tra cui anche il verbale del 5.2.2018 - doc. n.20) che dimostrano, da un lato, la disponibilità (anche se temporanea) all'estensione dell'orario lavorativo, dall'altro, l'effettivo prolungamento (come si è già esposto al punto 2 della presente sentenza) a 24 ore settimanali, in taluni periodi. 
Atteggiamento, questo, che non appare compatibile con un intento persecutorio.
Pag.18 Che poi non vi fosse una condotta caratterizzata, nel complesso, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione nei confronti della ### risulta viepiù suffragato dal fatto che anche altre sue colleghe (con le medesime mansioni e che rientravano nel bacino dei lavoratori di cui all'accordo dell'agosto 2012), erano state assunte il ### con contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali (ossia ##### e ###. 
Talchè, risulta pure smentita la testi sostenuta dall'appellante, ossia che “la ricorrente era l'unica tra i dipendenti transitati alla ### srl in forza del citato accordo sindacale del 2012, a non aver ottenuto l'aumento delle ore a 24 …”. 
Non è dato, dunque, comprendersi sotto quale profilo questa Corte dovrebbe giungere alle conclusioni auspicate dalla ### e ritenere, dunque, dimostrato che il mancato recepimento dell'accordo del 2012 (in punto di orario di lavoro) si fondasse sulla precisa ed unica intenzione della parte datoriale di discriminare e/o vessare la #### Né a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ai procedimenti disciplinari. 
Anzitutto, va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la ### risulta essere stata destinataria, in costanza di rapporto, di almeno tre sanzioni disciplinari che, tuttavia, non risulta che siano state mai impugnate ( lettera del 15.12.2017 contenente rimprovero scritto per fatti contestati il ###; lettera del 18.2.2020 contenente la sospensione per 3 giorni senza retribuzione per fatti contestati con missive del 5-10-18 luglio e 16 settembre 2019; lettera del 3.8.2020 contenente il licenziamento disciplinare per giusta causa per fatti contestati il ### - doc. fasc. di parte appellata). 
In particolare, si rileva, i fatti di cui alla lettera del 18.2.2020, che hanno comportato la sospensione per 3 giorni (sanzione, si ribadisce, che non risulta sia stata mai impugnata), rientrano proprio tra quelli evocati col ricorso di primo grado, per come è evincibile dai documenti prodotti dalla stessa ### Residuano, pertanto, le contestazioni del 6.5.2014, del 18.2.2015, del 28.5.2015, del 10.8.2017, del 12.2.2018, del 27.2.2018 e del 7.2.2020 le quali, tuttavia, appaiono null'altro che fisiologica espressione del potere disciplinare esercitato dal datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato.
Pag.19 Deve, invero, escludersi che le contestazioni operate con tali missive siano state formulate in maniera pretestuosa o con l'intento di vessare la ### al contrario di quanto assertivamente sostenuto dall'appellante, infatti, risultano espressamente indicati e descritti i fatti addebitati e pure concessi alla lavoratrice, nel rispetto dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori, i termini per fornire le proprie giustificazioni. 
Ciò è tanto vero che la ### per come risulta dai documenti prodotti, ha puntualmente esercitato il diritto di difesa, presentando le proprie controdeduzioni che, evidentemente, sono state pure accolte non avendo, la parte datoriale, irrogato (per tali casi) alcuna sanzione disciplinare. 
Del tutto corretta, dunque, deve reputarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “buona parte delle contestazioni disciplinari risultano basate su fatti materiali esistenti … seppur talvolta privi di rilevanza disciplinare”; dovendosi chiaramente intendere quest'ultima espressione riferita al fatto che la parte datoriale ha ritenuto, all'esito dei procedimenti incoati, di non dover irrogare alcuna sanzione nei confronti della lavoratrice. 
Né, d'altro canto, l'appellante ha allegato (prima ancora che provato e chiesto di provare) che la ### s.r.l., nel periodo oggetto di causa, non avesse esercitato, con analoga modalità e frequenza, l'azione disciplinare anche nei confronti degli altri dipendenti, al fine di avvalorare la tesi che, sottese alle contestazioni, vi fosse un mero intento persecutorio dispiegato nei suoi confronti. 
Quanto, infine, all'ultimo episodio del 19.1.2020 (di cui alla lettera di contestazione del 7.2.2020), è appena il caso di osservare che l'odierna parte appellante non ha neanche chiesto di provare che i fatti si fossero svolti nei termini descritti alle pagine 7 e 8 del ricorso di primo grado. 
Nel quadro fin qui delineato, in definitiva, deve categoricamente escludersi che nella vicenda oggetto di causa sia stata fornita la prova di un intento persecutorio e, dunque, il compimento di condotte mobbizzanti imputabili alla ### s.r.l., rimanendo, così, irrilevante la disamina del motivo di gravame che si appunta sul nesso di causalità (pure escluso in prime cure) col prospettato danno alla salute psico-fisica. 
Consegue la conferma della sentenza impugnata.
Pag.20 4) Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata nei termini di cui in parte dispositiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2675/2022 emessa dal Tribunale G.L. di ### in data ###. 
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.  ### 6 febbraio 2025 il ### estensore

causa n. 973/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carmelo Ioppolo, De Maria Michele

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 2717/2025 del 14-10-2025

... lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”. Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art. 8.4 lett. c). Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre ### comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto medesimo (all. 1), e le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### di ### nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: ### 21 S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv. ### APPELLANTE contro #### S.R.L. (C.F./P.IVA ###), con il patrocinio dell'avv.  ####: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il ###; materia: appalto.  ### parte appellante: “Piaccia alla Corte d'###, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale: - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché; - accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di #### S.r.l. mediante le modalità descritte in atti e, per l'effetto; - revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché; - condannare #### S.r.l. a rimborsare a ### 21 S.r.l. le somme indebitamente percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano; in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da ### 21 S.r.l. e condannando #### S.r.l. alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso; in ogni caso: − anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di ### 21 S.r.l., accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera somma pretesa da #### S.r.l. con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il suddetto decreto ingiuntivo; in via istruttoria: - ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. 
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata: “Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. 
Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. 
Spese del grado protestate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La sentenza impugnata Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da ### 21 s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Broglio” o “la committente”) contro #### s.r.l. (d'ora in poi, per brevità, “Gimaco” o “l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da ### volte ad ottenere in via principale l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il ###, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui ### era stata condannata a pagare a ### in forza della medesima scrittura privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo ### la somma complessiva di € 362.740,07 oltre interessi e spese.  2. Il giudizio di primo grado Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata: “Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, ### 21 S.r.l., in qualità di committente, appaltava alla #### S.r.l. la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in #### n. 21 (doc. 1 citazione).  ### ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima. 
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”. 
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art. 8.4 lett. c). 
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre ### comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3). 
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “### base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”. 
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la ### 21 S.r.l. sottoscriveva con gli acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione). 
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con ### S.r.l. per il termine dei lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i ####### e ### prevedevano altresì il riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla ### dei ### (doc. 9 -si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.  ### ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la ### S.r.l., comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del ### nei confronti di #### S.r.l.. 
Contestualmente, la #### S.r.l. sospendeva i lavori, abbandonando il cantiere invitava la ### 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).  ### 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, ### chiudeva a più riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.  ### ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre ### a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre ### a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15).  ### 21 S.r.l. ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva #### s.r.l., contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le parti erano insorte, da una parte, perché ### non provvedeva sempre al puntuale pagamento del dovuto, e, dall'altra perché ### richiedeva compensi per opere aggiuntive e che l'inadempimento di ### aveva persino costretto ### a richiedere ingiunzione contro la committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a ### 21 il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00, 50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti; -che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite; - che nonostante ciò, ### procedeva diligentemente con i lavori, poiché ### 21 la pregava di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da ### 21 il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi in modo alcuno qualificare le comunicazioni di ### peraltro a fronte di lavori che procedevano regolarmente; - che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che ### 21 era certamente inadempiente quantomeno in riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestatache dalla condotta serbata da ### potesse mai derivare quel pregiudizio che ### 21 ipotizza; -infine, la condotta serbata da ### 21, direttamente o attraverso la propria ### dei ### l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che dalle pretese di ### e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva causalevizio di sorta del consenso di ### sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la volontà di ### 21, sia perché è documentato ampiamente come ### sia rimasta sempre ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata; - che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmentenon si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta. 
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e -premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di ### avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### 21 avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo 7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da ### per il pagamento degli importi inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG -ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause. 
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante ### nominando all'uopo l'ing. ### Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.” Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto: - la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal ### erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere; ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese; pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatoreha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi ### si era obbligata a rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente ### che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento; - la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo). 
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da ### ha inoltre confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ### 3. Il presente giudizio di appello ### ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. 
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza. 
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei ### (peraltro riconosciute anche dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da ### e, ancor di più, dalla conversazione tenutasi in data 23 giugno 2020 tra ### di ### e ### di ### (docc. 60 e 61 ###; b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per ### la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna; il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per ### che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di ### e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, ### avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti; c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da ### vi fossero varianti del valore della somma concordata nella scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazionepoteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il ###, come risulta dal documento contrattuale e non invece il ###, come sostenuto da ### e come emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti; quella infine di € 31.176,00 richiesta da ### per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art.  1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante; inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di ### risalenti al periodo di maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di ### nel pagamento delle fatture già emesse.
In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da ### doveva essere accolta, con conseguente accertamento della non debenza dell'importo - ormai pagato - di € 300.000 oltre ### e conseguente condanna di ### alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura annullata. 
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, ### pagò sia l'importo delle fatture emesse da ### in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - mediante compensazioni con propri contro creditil'importo della fattura relativa all'ultimo ### in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo. 
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.  * 
Si è costituita ### chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata. 
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.  4. Decisione I) Il primo motivo di appello è infondato. 
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio 2020 (doc. 15 ### per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della transazione di cui agli artt. 1965 e ss Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da ### e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data ### la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'### al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'### per presa visione in data ###; in data ### l'### ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'### i ### la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso; in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'### per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data ### nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle ### al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un ### (### che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute; al fine di consentire il completamento delle opere previste dal ### entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'### le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 ### Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ### ne consegue che si è in presenza di una transazione. 
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello. 
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio ( 6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997). 
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del 2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ###, delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61 ###, che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”. 
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more ### aveva stipulato i preliminari, ### riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto. 
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di ### per un valore di circa € 59.000, ma ### non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. 
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da ### in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni (v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di ### risposta al punto 4 del quesito) per circa 90.000 euro, che ### sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece ### riteneva invece ricompresi negli elaborati originari. 
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo ### non erano stati neppure sufficientemente circostanziati dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che ### non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit.  e relazione di ### risposta al punto 4 del quesito). 
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di ### non venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 ### e doc. 14 ###, ### sospendeva i lavori per qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ###. ### di ### e ### di ### si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ### e in quella sede ### manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 ### cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno. 
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti - compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di ### idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di ### quest'ultima, per contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice ### Altrettando lucidamente e scientemente, ### decise, nel periodo maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di ### di ### in data ###, doc. 54 ### cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 cit., appositamente registrata da ### di ### al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”). 
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di ### come minacce idonee ad integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante - trattandosi di transazionequalsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di ### tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che - come risulta dalla documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata - dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa ### mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra ### e ### sub doc. 60 cit.) con certezza infondate. 
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto. 
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa ### nelle comunicazioni versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del 2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), ### avrebbe anche potuto, previo pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ### ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole. 
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a ### dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in atti (quello del sig. ### cfr. doc. 8 ### prevedeva l'obbligo per ### di versare una somma (nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito; cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da ### e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti. 
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente ### per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che ### avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante. 
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza. 
Il primo motivo di appello va dunque respinto. 
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello. 
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ### che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da ### in forza della scrittura privata del 2.7.2020. 
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ### nel fascicolo - riunito - di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da ### per l'ultimo ### pari a 102.740,07 in linea capitale, è stata versata da ### mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione dell'importo € 5.014,08.  ### anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver versato a ### l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da #### ha però contestato le circostanze addotte da ### (v.  comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede ###opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia ### per i medesimi lavori, dovendosi pertanto ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08. 
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e ### doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre le spese del monitorio. 
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013). 
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### e notificato il ### va pertanto revocato, e ### va condannata a versare a ### la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.  5. ### definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di ### a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio. 
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di ### posto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che ### è risultata totalmente soccombente all'esito dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di ### e in rigetto delle domande di ### sono stante accertate come interamente dovute. 
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone: - revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di ### - condanna ### 21 s.r.l. a corrispondere a #### s.r.l. la somma di € 5.014,08, oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, come liquidate in decreto; - conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata; - condanna ### 21 s.r.l. a rimborsare a #### s.r.l. le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.  ###. rel. est.

causa n. 452/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giannelli Cristina, Anna Mantovani

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11751/2025 del 13-12-2025

... Tribunale di Napoli pubbl. il ###, che l'attrice chiede di modificare. Ha poi domandato la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza di comparizione delle parti dell'11/11/2025. 2. Rappresenta un fatto incontestato, oltre che documentato, la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (n. 1293/2025 r.g.) del giudizio di impugnazione della sentenza di divorzio 8629/2024, depositata dal Tribunale di Napoli l'11/10/2024, di cui in questa sede si chiede la modifica. Ebbene, la granitica giurisprudenza di legittimità sostiene che è improponibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in difetto di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la modifica (Cass. civ. n. 5861/2002, n. 16398 /2007 e n. 8389/1993), tanto da sostenere che l'acquisizione di copia conforme del provvedimento di cui si chiede la modifica munito di attestazione di definitività costituisce vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede ###74/2014 e n. 8389/1993). ### parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7503/2025 tra: ### (c.f.: ###), con l'Avv.  #### - #### (c.f.: ###), con l'Avv. ### - ###.M. presso il Tribunale di Napoli, - ### Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ###. 
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'11/11/2025 che qui si intende richiamato e trascritto.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per la modifica dell'assegno per il mantenimento del figlio minore ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., depositato il ###, ### ha domandato nei confronti di ### “1- ### dichiararsi dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della minore ### nella misura di euro 600,00 mensili in ragione del mutamento delle condizioni reddituali e della crescita della piccola ### oggi di anni 10, essendo quindi mutati i presupposti per cui il medesimo era stato concesso.  2- Confermare tutte le statuizioni rese nella allegata sentenza di divorzio relativamente al piano genitoriale concordato tra le parti che vengono novellamente riportate: “a) regime di affido condiviso della minore con la collocazione prevalente presso la madre.  b) per quanto riguarda, invece, i tempi di frequentazione la piccola ### starà con il papà il martedì e il venerdì dalle16,00 alle 21,00 e a settimane alterne dalle 20,00 del venerdì sera sino al lunedì mattina”. 
Costituitosi il ### il convenuto ha pregiudizialmente eccepito “improcedibilità della domanda per mancato certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, pendendo giudizio di appello (Corte di Appello di Napoli n. rg. 1293/2025), ancora pendente a tutt'oggi, avverso la sentenza n. 8629/2024 resa dal Tribunale di Napoli pubbl. il ###, che l'attrice chiede di modificare. Ha poi domandato la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 
La causa è stata trattenuta in decisione alla prima udienza di comparizione delle parti dell'11/11/2025.  2. Rappresenta un fatto incontestato, oltre che documentato, la pendenza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (n. 1293/2025 r.g.) del giudizio di impugnazione della sentenza di divorzio 8629/2024, depositata dal Tribunale di Napoli l'11/10/2024, di cui in questa sede si chiede la modifica. 
Ebbene, la granitica giurisprudenza di legittimità sostiene che è improponibile la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in difetto di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede la modifica (Cass. civ. n. 5861/2002, n. 16398 /2007 e n. 8389/1993), tanto da sostenere che l'acquisizione di copia conforme del provvedimento di cui si chiede la modifica munito di attestazione di definitività costituisce vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede ###74/2014 e n. 8389/1993).  ### parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione, sebbene il mezzo di impugnazione non sia stato ancora proposta ma pendano i termini per impugnare (Cass. n. 174/2020 e n. 16398/2007).  3. Il ricorso è altresì infondato nel merito. 
Si osserva che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di “giustificati motivi”, consistenti in fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova oggi il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis.29 c.p.c. 
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di revisione dei provvedimenti natura non di revisio prioris istantiae e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio significativo. 
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni. 
Ebbene, nel caso di specie, l'unica sopravvenienza di fatto allegata dall'attrice sarebbe costituita da un aumento delle esigenze di vita della figlia minore, aumento dedotto, tuttavia, in maniera del tutto generica, se non apodittica, tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza di divorzio che ha valutato l'ammontare dell'assegno di mantenimento (sebbene confermandolo nell'importo previsto nei patti di separazione, oltre rivalutazione ### è trascorso poco più di un anno. 
Analogamente, le generiche deduzioni sulle capacità economiche e sull'attività lavorativa del convenuto, la visura catastale e le risalenti dichiarazioni dei redditi depositate, non evidenziano alcuna sopravvenienza di fatto rispetto al giudizio di divorzio che abbia migliorato le condizioni patrimoniali e reddituali dell'### 4. ### del giudizio impone la condanna dell'attrice, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali - che si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con riferimento ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria - in favore del convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda.  2) condanna l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, che si liquidano in euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge Napoli, 05/12/2025 ### dott. ### dott.

causa n. 7503/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Sdino Raffaele, Marfe' Alessio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12440/2025 del 02-12-2025

... 30.10.2025) . E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche. 3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### ❖➢ in persona del Giudice, dott.sa ### all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 21783 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#####: Altre ipotesi.  ###: #### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del ### in virtù di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge 107/2015, art. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del ### del ### impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario. 
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del 15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della ### docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati. 
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per l'anno scolastico indicato in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del Ministero convenuto all'assegnazione della somma complessiva pari ad € 500,00, con vittoria di spese.   ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. 
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.  1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'### e dell'### territoriale in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si instaura esclusivamente e direttamente con il Ministero e non già con le articolazioni territoriali che gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).  2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ###. 2 del DPCM n. ### del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato. 
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “### urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile. 
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali. 
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572, l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123». 
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).  ### è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del 7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”). 
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del 9.9.2025, come introdotto in sede ###l. n. 164 del 30.10.2025) . 
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.  3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ###. 
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo ### quadro, al comma 2, prevede che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”. 
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
Gli articoli 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine. 
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo, come prevista dalla normativa applicabile al caso in esame, appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento. 
In tali termini si è espressa la Corte di ### la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).  4. Alle medesime conclusioni è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.  124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'### ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'### esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, Corte di ### 8 novembre 2011, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).  ### la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. 
Ad avviso della Corte, “### indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.  ### del giudice - secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento. 
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.” La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema - estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere “recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della ### docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.  5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica; oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.” 7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente nell'a.s. 2024/2025 ha intrattenuto un contratto per lo svolgimento di attività di docenza presso un istituto di istruzione primaria con incarico sino al termine delle attività didattiche. 
In particolare: - a.s. 2024/2025: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto comune per l'insegnamento della religione cattolica con decorrenza dal 27/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 24 ore settimanali.  8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.  9. Quanto poi al regime orario, l'incarico è stato conferito per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.  10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo ### ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.  11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, in quanto è impiegata con supplenza annuale sino al 31.8.2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.  12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €500,00 in relazione all'a.s. 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.  13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del Ministero, con liquidazione in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della non complessità delle materie trattate e della serialità del contenzioso.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione, in favore della ricorrente, del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 in relazione all'anno scolastico 2024/2025, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione; 2. condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione, in favore dell'avv.  ### procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €321,50 di cui €300,00 per compensi professionali ed €21,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
RG n. 21783/2025


causa n. 21783/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Casoli

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