testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15330/2023 R.G. proposto da: ### dom iciliata in ### PORTOGHESI 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (M ###), #### (####), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA di COMM.###.REG. PERUGIA n. 59/2023 depositata il ###. e sul ricorso iscritto al n. 15633/2023 R.G. proposto da: 2 di 35 ### elettivamente domiciliat ######, p resso lo studio dell'avvocato ### (####) che la rappresenta e difend e unit amente agli avvocati #### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### presso l'### . (ADS###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la SENTENZA di COMM.###.REG. PERUGIA n. 50/2023 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### che ha chiesto, nel proc. 15330/2023, l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale e, nel proc. 15633/2023, l'accoglimento del ricorso.
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi e ##### per la società. ### 1. Con bo llette in date 29.12.2017 e 23.1.20 18 la Piet ro ### spa importava olio extravergine d'oliva di origine tunisina, scortato da documentazione dell'### locale, che, introdotto in deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regime di traffico di perfe zionament o attivo (T.P.A.) in sospensione di dazi sulla base di autorizzazione dell'### delle ### di ### che 3 di 35 prevedeva la manipolaz ione usuale del prodotto e la sua riesportazione, a condizione che il prodotto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine. 2. In data 25.1. 2018 veniva prelevato un campione e, a seguito di controllo e analisi presso il ### d elle ### di Rom a, l'olio, clas sificato come extravergin e di oli va, risultava non conforme, in quanto dall a valutazione organolettica (c.d. panel test) il p rodotto era da ascrivere come olio d'oliva vergine, piuttosto che come extravergine. Richieste ed effettuate le controanalisi, ai sensi dell'art. 2 par. 2 R eg. CEE 2568/19 91, da parte di due laboratori accreditati dal C.O.I. (laboratorio C.R.E.A. di Pescara e laboratorio centrale del Ministero delle ### in ###, veniva confermato, sempre sulla base della valutazione organolettica, il giudizio di non conf ormità dell 'olio al dichiarato, con classificazione del prodotto come olio di oliva vergine. 3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 16984/RU del ### tore dell'### delle ### di ### ia, confermato in via defini tiva dalla determina del ### per la ### la ### e l'### con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodotto sia il conseguente l'avviso di pagamento prot. n. 11729/RU per dazi ed IVA e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni. 4. Con riguardo all'atto di class ificazione do ganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza n. 50/2023, ha respinto l'appello. 5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relative ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo che la parte 4 di 35 comunque può sempre richiedere - e comunque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d. verbale di controversia, ai sensi art. 65 d.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertam ento con, in allegato, i completi report di analisi; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg.
Cee 2568/ 1991, che dispone che almeno una delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, “deve essere effettuata da un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio”, perché il ### produt tore non fa parte dell'### 6. Quanto a lle contestazioni de l risultato e l'erro neità della classificazione della merce, h a respinto le critiche a p riori sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato quindi che gli elementi forniti dalla ri corrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test, che va svolto secon do la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste della P.A., considerato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte 5 di 35 procedimentalizzate, a garanzia del contraddittorio, con la partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi. 7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni. 8. ### dell'### con sentenza n. 59/2023, ha respinto sia l'app ello principale della contribuente sia quello incidentale dell'### Con riferiment o all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento dei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né dall'autorità doganale italiana, né da quella tunisina, ma dal laboratorio che av eva effettuato le anal isi nel paese d i origine mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### tunisina”, che accompagnava la merce non era stato tradotto in lingu a italiana, essendo p resente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensibile e valutabile. Inoltre, non era stato ne mmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse stato un errore, dato che le an alisi in ### erano st ate effe ttuate a distanz a di tem po dall'importazione, dopo che l'olio aveva sub ito manipolazioni autorizzate in regime di perfez ionamento attivo. La Corte h a respinto anche i successivi motivi di appe llo con cui la società contribuente aveva riproposto le censu re relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio. 9. La Corte h a respinto anche l'ap pello in cidentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel 6 di 35 caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva. 10. Con ricorso n . 15330/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 59/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su tredici motivi, al quale l'### ha resistito con controricorso. 11. Con ricorso n. 15633/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 50/2023, affidandosi a sei motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15633/23 RG al procedimento n. 15330 /23 RG e dev e trattarsi, in primo luogo, l'impugnazione contro la sentenza n. 50/2023.
RICORSO n. 15633/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### erano prive di q ualsivoglia verbalizzazione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di 7 di 35 accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego. 3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassame nto de ll'olio. ### ici d'appello hanno tralasciato di considerare l'esist enza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo 1 .A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### d'appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalisi organolettiche venisse affidata allo «### membro di pro duzione dell'olio» (ne l nostro caso, la ###. Si osserva che l'### pea (in rappresentanza di tutti i suoi ### mem bri produttori di olio d'oliva) e la ### aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché 8 di 35 analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddet ti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di o lio di oliva sott o il profil o delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i loro rappresentanti incaricano, senza alcu n ritardo, altri panel di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio». 5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia d'appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza in cui viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sosten uto che le analisi organ olettiche «effettuate ai sensi di legge» dovre bbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuente nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello schem a procedurale individ uato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha pe rò considerato come facenti piena prova elementi probato ri soggetti invece a valutazione, recependoli senza un effettivo apprezzam ento critico e senza 9 di 35 prendere in considerazione gli elemen ti di segn o contrario offerti dalla società. 5.1. Per altro verso, i ### di appello, ne lla parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti. 6. Con il quinto mo tivo si deduce, in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la 10 di 35 coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi.
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità. 7. Con il sesto motivo si deduce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia d'appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la 11 di 35 conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate privatam ente dalla contribuente, della cui esisten za i Giu dici di appello danno conto, sen za p erò analizzarne le risultanze, trince randosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, p erché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test. 8. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri.
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato». 8.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di 12 di 35 oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine. 8.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002.
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione». 8.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, nonché degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successiv e mod., nonch é 13 di 35 dell'### a quest'ultimo, delinea n ormativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extr avergine, stabilendo che esso deve rispondere a d eterminati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a qu esti ultimi, a spe cifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivamente certificabili. In altre parole, affinché in ambito UE una partita di oli o d'oliva possa fregiarsi della q ualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i paramet ri fisico-chimici di cui all'All egato I , punto 1 , del ### in discorso, ma che essa supe ri anche l'analisi organolettic a di cui all'### dello stesso. ### n egativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodot to come «non conforme alla categoria dichiarata». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la no zione commerciale di olio di oliv a extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC 3/Rev. 12, emessa dal Co nsiglio ### ernazionale (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produtto ri di olio di oliva su scala mondia le. Non è affatto casuale che proprio al fine di ren dere più efficaci e at tendibil i le valutazioni sensoriali in discorso, l'art . 2, par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferimento al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettib ile non solo nell 'ottica normativa eurounitaria, ma pri ma ancora su base convenzionale, nel contesto internaz ionale del settore oleicolo . (Cass. n. 13081 del 2020). Pertanto, non pu ò prescindersi, nella definizione dell'olio di oliva ext ravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano. 14 di 35 8.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possi bilità de lle controanalisi, prevedendosi che «le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate. 9. Tanto premesso, il primo motivo pare inammissibile e comunque infondato. 9.1. ### sulla questione sollevata ha motivato osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” nell o svolgimento dell e analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle 15 di 35 analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità. 9.2. La ricorrente, argomentando la censura, osserva che in realtà aveva inteso doler si «non (soltanto ) della mancata consegna del verbale di analisi , bensì della stessa inesisten za - o, comunque , della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure pro dotto in giud izio d a controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la doglianza, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge ponendo un problema di interpretazione della domanda data dal gi udice di merito che non è sindacabile in sede ###sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. 2373 del 2008); dall'altro, pone una questione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepit a, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale. 9.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, appare infondato. Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1. dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendiconto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del 16 di 35 rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90. 9.4. Nel diritto in terno, l'art . 43, comma 1 t er.5 d el d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Ma tale disposizione si applica con rifer imento alle analisi organolettich e effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dici tura "### o "italiano", o che comun que evocano un'origine ita liana …» La norma è, du nque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi dell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva orig ine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nel la preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avv enuta la trasformazione sostanziale». 9.5. Posto quanto sopra, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previsto 17 di 35 dal Reg. CE n. 2568 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna del lo stesso, fatta salv a la facoltà della p arte di richiederne copia al ### ratorio d i analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/90). In ogni caso, l'asserita invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma della cl assificazione neppure da parte di una delle due controanalisi, cosicché comunque «le caratteristiche organolettiche dell'olio non possono considerarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata». 10. Il secondo motivo è inammissibile. 10.1. Ricorre una c.d . “doppia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (cfr., tra le ultime , Cass. n . 3 2019 del 2024) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); come risulta dalla motivazione della CGT sulla questione, la decisione si regge su una pluralità di argomenti che non hanno om esso l'esame della circost anza evidenziata, in riferimento alla quale si è segnalato che il rimedio era costituito dal ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego del rilascio di copia. 11. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato. 11.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che quando prevede che delle due controanalisi «almeno una deve e ssere effettuata d a un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio» la normativa si riferisce agli ### membri dell'### e tal e non è, nel caso di specie , il ### 18 di 35 produttore (la ###, nei confronti della quale non può valere una normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 2020; Cass. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, an che ne lla prospettiva indicata dalla ricorrent e, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., preved e che "Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazio ne dich iarata"» (Cass. n. 1874 8 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo laboratorio non a vrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamento doganale. 11.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed è, comunque, infondato perché la norma invocata («…..di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” ### di produzione dell'olia ma richiede che sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola entrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I. 12. Il quarto motivo, il quinto e il sesto motivo possono essere trattati unitariamen te perché gravitano tutti intorno al medesim o tema, quello del ruolo del giudice rispett o alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore. Essi sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati. 12.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto. 12.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato alla luce d elle eccezioni sollevate dal 19 di 35 ricorrente e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva confermato la non conformità al dichiarato.
Correttamente ha escluso la valenza di pro va a contrario delle certificazioni relative alle analisi commissionate dalla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria, solo da laborat ori siti n egli St ati membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno, qu alora il panel di prima istanza non confermi la cate goria dich iarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima. 12.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarat a, atteso che «Le caratteristi che organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categ oria di olio di oliva dichiarata se il panel d i assaggiatori riconosciuto dallo ### o membro ne conferma l a classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». 12.1.3. Il quarto motivo, poi, è inam missibile ladd ove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c. 20 di 35 perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019). 12.1.4. Il sesto motivo è inammis sibile p erché rico rre una “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022). 12.2. Il quinto motivo è pure infondato perché il ### non è tenuto ad occuparsi espressam ente e singolarmente di ogni allegazione, prospet tazione ed argomentazione delle parti, 21 di 35 risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023).
RICORSO n. 15330/23 RG 13. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi del punto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere verificata la qual ità della merce dalla dogana italiana; era a quel momento, quindi, che andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del TULD e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l. n. 212/2000. 14. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 TULD 6 DLGS 472.97 E 10 L 212.00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato dell e analisi effettuate pre sso il paese di esportazione: il regolamento n. 2568/91 impone allo ### membro dell'unione europea di ver ificare la qualità dell'olio i n entrata mediante un panel di assaggiatori, sicché nessun effetto dispiega la certificazione dello ### d 'origine, ma incombe sull'ope ratore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè d i un errore att ivo che nem meno usando la diligenza 22 di 35 esattissima richiesta a un soggetto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile. 15. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità come eccepito invece dalla società, ed è pure fondato; il secondo resta assorbito. 15.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità». 23 di 35 15.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dall'inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificaz ione come olio ext ravergine d'o liva, che rientrava tra «le condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime del perfezionamento attivo. 15.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg. 2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust. 8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt. 302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs. 472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020). 15.4. Per l'inquadrament o normativ o del tema relativo alle sanzioni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. n. 472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirat o ai principi sanzionato ri di mat rice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 introduce il principio di co lpevolezza, sicché 24 di 35 ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosci ente e volontaria, a titolo di d olo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibi le dub itare ragionevolmente del significat o e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art. 6, poi, p revede quale causa di non punibilit à l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa. Occorre che «l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compi uta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità ammini strativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018). 15.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata dovendo si aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. TULD. I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate ne l paese di produzione (come 25 di 35 peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva». 15.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art. 79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'e sonero dall a colpa, non li mitata alla considerazione dei fatti pre cedenti all'intro duzione della merce in ### perché ad essi sono seguite sino all'apertura del regime di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta respo nsabilità della P ietro ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiut e in ### a, la cui erroneità n on era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi. 16. Passando al ricorso incidentale, con il p rimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto i G iudici di appello non h anno 26 di 35 disposto la sospensione del p resente giu dizio in attesa della definizione con sentenza passata in g iudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della dec isione prot. 16984/RU. 17. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n . 546/199 2 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo di appello, con le qua li la contribuente si doleva d ell'illegittimità del presupposto atto di declassamento dell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge per l'analisi organolettica (c.d. panel test) e d ell'inatte ndibilità in concreto della medesima prova organolettica. Invero, laddove si dovesse ritenere infondato il primo motivo e non necessaria la sospensione del giudizio, la senten za sarebbe nulla per omessa pronuncia sulle doglianze con le quali la contribuente lamentava l'illegittim ità del presupposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione dell a procedura prevista dalla legge per lo svolgimento dell'analisi organolettica e l'inattendibilità in concreto della medesima analisi. 18. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo 27 di 35 svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti. 19. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte d ella contribuente all'### delle ### e di ### di produrre il verbale d ella prova organolettica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio. 20. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, perché la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», perché sia l'### (in rappresentanza di tutti i suoi ### membri produttori di olio d'oliva) sia la T unisia a deriscono entrambe al ### e che la normativ a promanan te da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddetti ### 21. Con il sesto m otivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato 28 di 35 disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società. 22. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### di appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno aff ermato che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test. 23. Con l'ottavo motivo si d educe, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per 29 di 35 l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### di appello, an che sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. ( 24. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### di appello sostanzialmente rifi utati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi «comprensibile e valutabile», siccome re datta «in arabo e parz ial mente in francese», così violand o le norme processuali censite in rubrica e il principio secondo cui «deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta». 25. Con il de cimo motivo si ded uce, in reazione all'art. 360 comma 1 n . 5 c.p .c., omesso e same di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal fatto che gli esiti del panel test svolto dal Ministero dell'### risultano accompagnati da cer tificazioni, vidimate e timbrate dall'Au torità do ganale tunisina (“douane tunisienne”), in cui viene attestata la natura “extra vierge” dell'olio d'oliva importato da ### 26. Con l'undic esimo motiv o si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - «la quale , 30 di 35 nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore» e, quindi, anche il laboratorio ufficiale del ### ro dell'### ra della ### accreditato presso il ### (di cui fa parte anche tale ###. 27. Con il do dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t. 119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio. 28. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c ,, null ità della pro nuncia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermato che l'olio acquistato da ### che al momento dell'esportazione dalla ### av rebbe potuto essere eff ettivamente extravergine (con conseguen te insussistenza di un “err ore” esimente della 31 di 35 autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### e ra autorizzata; miscelazioni che, sempre secondo il Collegio di appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campiona to ed esaminat o dall'### doganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdott e dalle parti, atteso che la stessa Amm inistrazione doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelaz ioni sono avvenute prim a de l campionamento dell'olio da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché dette miscelazioni (autorizzate fino all'aggiunta massima di un 3% di olio extravergine di origine comunitaria) potessero comportare il declassamento a “vergine” dell'intero quant itat ivo risultante dalla miscelazione. 29. Il primo e secondo motivo del ricorso incidentale risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di intere sse una volta disposta riunione tra i due giudizi. 30. I motivi dal terzo all'ottavo riproducono i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 50/2023 e, per essi, vale la medesima motivazione sopra esposta a cui si rimanda (parr. 8 - 12). 31. I motivi dal nono al tredicesimo possono essere esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili , e, p er al tro verso, infondati. 31.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede può astrattamente configurarsi, affermandosi che «In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'imp ortatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), d el ### n. 2913 del 199 2 12 9383/17 R.G. (cosiddetto ### doganale comunit ario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza 32 di 35 esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assume re rilievo scrimi nante, deve essere in o gni caso imputabile a comportamento attivo dell e autori tà doganali, non rientrandovi quello indott o da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore» (Cass. n. ### del 2019; v. anche Cass. n. 5518 del 2013 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 2013, sempre in tema di perfezionamento attivo). 31.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto 33 di 35 ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». 31.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo». 31.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto d i importazione, lamentando che la CGT avrebbe rifiutato di esaminare la conforme certificaz ione dell'### tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio. 31.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### do ganale straniera, ne hanno ritenuto l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttamente hanno osservato che non erano comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### 34 di 35 importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg.
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutt o indimost rato, non essendosi nepp ure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono anche le questioni sull a pro va ci rca le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni. 32. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 59/2023 con rinvio al giudice del merito. p.q.m. riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 59/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; . Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ### spa quale rico rrente principale e ricorren te incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a q uel lo 35 di 35 dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in ### il ###.