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R.G. n. 1812/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da: • ### (C.F.: ###), nata a ### il ### e ivi residente ###; • ### (C.F.: ###), nato a ### il ### e residente ###; entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### (parte attrice) contro ### (C.F.: ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, elettivamente domiciliat ### -70, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende nel presente giudizio; (parte convenuta) Oggetto: responsabilità extracontrattuale; Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025.
Registrato il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e #### hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ### chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi subiti a causa dei reati di danneggiamento nonché di atti persecutori commessi dall'uomo in loro danno (fatti di reato accertati in sede ###efficacia di giudicato) e, nello specifico, a causa dei reiterati episodi di danneggiamento e di stalking dallo stesso posti in essere nei loro confronti.
Gli attori, in particolare, hanno dedotto: - che, tra il 2016 e il 2018, ### padre di ### aveva assunto un comportamento persecutorio nei confronti dello stesso figlio e di sua moglie, ### i quali, oltre a subire danneggiamenti a beni di loro proprietà e aggressioni verbali accompagnate da minacce di morte, talvolta venivano pedinati e spiati nella propria quotidianità, finendo per stravolgere le proprie abitudini di vita nel tentativo di non incontrarlo; - che tali condotte, verificatesi prevalentemente nei pressi delle abitazioni delle parti, in un primo momento avevano portato la ### all'epoca in stato di gravidanza, a chiudersi in casa (con le finestre serrate e l'allarme inserito), costringendola, poi, a trasferirsi temporaneamente presso altro domicilio per scongiurare le improvvise intrusioni del suocero; - che, inoltre, a causa delle molestie subite, l'attrice, a cui era stata riscontrata “una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva”, aveva intrapreso un percorso psicologico con somministrazione di farmaci ansiolitici, facendosi accompagnare durante le sedute anche dalla figlia minore ### che, del pari, aveva iniziato a manifestare i primi segni di disagio a fronte delle violente condotte del convenuto; - che, per le stesse ragioni, all'interno del nucleo familiare degli odierni attori vi erano continue discussioni, oltre a un costante senso di timore per la propria incolumità, motivo per cui, pur essendosi temporaneamente trasferita presso altro domicilio, l'attrice aveva manifestato più volte la volontà di separarsi dal marito, pur di porre fine ai comportamenti persecutori posti in essere dal di lui padre; - che dai dissidi familiari sono derivati, altresì, danni di natura patrimoniale in quanto, oltre alle spese connesse alla terapia di sostegno psicologico, gli odierni attori avevano dovuto provvedere alla riparazione dei danni cagionati ai beni di loro proprietà, quali il ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 lampeggiante del cancello dell'abitazione, il videocitofono, parte della recinzione e, da ultimo, le tabelle di segnalazione della videosorveglianza; - che la condotta del convenuto era stata oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 316/2017 R.G. P.M. e definitosi, in primo grado, con la sentenza di condanna del 09/01/2020, confermata integralmente dalla Corte d'Appello di ### con sentenza del 12/11/2020 divenuta irrevocabile dal 29/12/2020, con le quali, veniva riconosciuto, in favore degli odierni attori (vittime dei comportamenti oggetto di accertamento in sede penale e ivi costituitisi parti civili), il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile.
Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, in favore di ciascuno, della somma pari ad € 30.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cd. da reato, nonché della somma complessivamente pari € 2.677,94, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Si è costituito, nel presente giudizio, ### contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Il convenuto, in particolare, ha eccepito, preliminarmente, l'irregolarità della fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c., della prima udienza, in data antecedente (di un giorno) a quella indicata dall'attore nell'atto di citazione nonché l'improcedibilità della domanda, stante la mancata proposizione del tentativo di negoziazione assistita, obbligatorio per le domande risarcitorie fino ad € 50.000,00; quanto al merito della stessa, il convenuto ha eccepito la mancata prova circa l'effettiva sussistenza delle lesioni patite e del nesso causale tra le medesime e il comportamento ascritto al convenuto, ritenendo, in ogni caso, non compiutamente dimostrata, oltre che sproporzionata, l'entità dei danni morali lamentati in correlazione alle somme richieste a titolo risarcitorio.
Inoltre, nel contestare la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, e precisando di aver già corrisposto, ad ognuno, € 1.500,00 a titolo di provvisionale, il convenuto ha, altresì, eccepito l'infondatezza della domanda, sulla scorta di quanto accertato dal Tribunale di ### nel diverso procedimento penale n. 2867/2019 R.G. P.M., nel corso del quale, con sentenza del 23/11/2021, divenuta irrevocabile il ###, il G.U.P ha disposto l'assoluzione piena dello stesso ### dalle ulteriori accuse di atti persecutori e lesioni sempre in danno degli odierni attori.
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o di improponibilità della domanda e, in via principale, l'integrale rigetto della stessa nel merito; solo in via subordinata, il convenuto ha, altresì, richiesto di determinarsi il quantum dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto della provvisionale già corrisposta all'esito del giudizio penale. ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e disposto, in quella sede, il differimento della prima udienza alla prima udienza utile successiva a quella indicata nell'atto di citazione, esperita la procedura di negoziazione assistita in corso di causa, la stessa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte attrice e quattro testi di parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. ***
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum.
Gli odierni attori hanno agito per chiedere la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti a causa delle condotte persecutorie poste in essere, nei loro confronti, dall'uomo tra gli anni 2016 e 2018, condotte già giudicate, in sede ###sentenza irrevocabile di condanna, in quanto configuranti i reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p.
È opportuno premettere - in via generale - che, ai sensi dell'art. 185 c.p., il risarcimento del danno da reato presuppone l'accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto, di per sé, non sovrapponibile a quello di condanna, essendo ben possibile che, in sede penale, sia accertata la commissione di un fatto astrattamente costituente reato senza, tuttavia, darsi luogo, in concreto, ad una pronuncia di condanna.
È, del pari, opportuno premettere - sempre in via generale - che oggetto di accertamento in questa sede non è certo la commissione, da parte dell'odierno convenuto, del reato di cui all'art. 612-bis c.p. nei confronti degli odierni attori (commissione da ritenersi, peraltro, pacifica, in quanto già oggetto di accertamento, in sede ###giudicato), bensì il diverso profilo attinente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che, come noto, sono: la condotta; l'elemento psicologico; il danno ingiusto (inteso sia come “danno-evento”, sia come “danno-conseguenza”); il nesso causale.
Ebbene, circa i rapporti tra accertamento del giudice penale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e accertamento del giudice civile ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata da un reato, si osserva: - da un lato, che il giudice civile, investito dalla domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla cd. rinnovazione della fase istruttoria, onere non imposto nemmeno in virtù di obblighi di fonte sovranazionale, essendo il giudizio risarcitorio civile governato, in tema di accertamento del nesso causale, com'è noto, dalla regola probatoria (più attenuata rispetto a quella che presiede l'accertamento ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 di responsabilità in sede penale) del “più probabile che non” e della cd. “probabilità prevalente” (arg. ex Cass. civ. n. ###/2023); - dall'altro lato, che la condanna generica al risarcimento del danno, emessa (come nel caso di specie) dal giudice penale, già contiene, implicitamente, l'accertamento in ordine alla positiva sussistenza: o del fatto di reato nella sua materialità e nella sua soggettività e, quindi, l'accertamento in ordine ai primi due elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta e l'elemento psicologico del dolo o della colpa; o del danno ingiusto, inteso come “danno evento”; o del nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, inteso come “dannoevento”; o “ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (cfr., in tal senso: Cass. civ. 8477/2020).
Rispetto a tale ultimo aspetto occorre, tuttavia, precisare che, quando la fattispecie delittuosa configura un'ipotesi di cd. reato di danno, il danno-conseguenza - inteso come conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) che si ripercuotono sulla vittima e sul suo patrimonio, derivanti dalla lesione del bene giuridico causata dalla condotta del reo - può andare esente da accertamento ad hoc da parte del giudice civile chiamato a pronunciarsi su una richiesta risarcitoria.
Al riguardo, infatti, si osserva che, come sostenuto in via generale, e recentemente ribadito dai giudici di legittimità, “il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di «reato di danno», in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” (cfr., sul punto: Cass. civ. n. 9082/2025, che richiama il principio già sancito dalle ### con sentenza n. 4549/2010 secondo cui “nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria, l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede ###con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso”).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi incontestato - alla luce della documentazione versata in atti e dell'accertamento cui si è pervenuti in sede penale - che l'odierno convenuto, durante il periodo che va dal 2016 al 2018, abbia posto in essere reiterate condotte di danneggiamento nonché persecutorie e violente in danno degli odierni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 attori, i quali, in conseguenza di ciò, hanno dovuto, temporaneamente, trasferire il proprio domicilio presso altra abitazione, lontana da quella dell'uomo.
In sede penale, infatti, si è pervenuti all'accertamento - con forza di giudicato - di una sistematica attività persecutoria posta in essere da parte dell'uomo e a danno degli odierni attori, caratterizzata da insulti, minacce e pedinamenti, apparentemente senza specifici motivi, e connotata dalla particolare aggressività del convenuto e dal compimento di atti di danneggiamento dei beni di loro proprietà, il tutto spesso alla presenza della figlia degli attori (all'epoca) minore di età.
Devono, quindi, ritenersi provati - in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana consistenti nella condotta, nell'elemento psicologico, nel “danno-evento” e nel nesso di causalità tra condotta e “danno-evento”.
Circa, poi, il “danno-conseguenza” dagli stessi subito, si osserva quanto segue.
Deve, in primo luogo, ritenersi sussistente, nell'an, nei confronti di entrambi gli odierni attori, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in termini di danno morale, la cui esistenza, del resto, risulta già accertata in sede ###termini di coincidenza con il “danno-evento”, essendo quest'ultimo consistito - come si legge nel capo di imputazione - nel “perdurante stato di ansia e di paura” e nel “fondato timore per la propria incolumità” ingenerato nelle vittime dal comportamento dell'imputato, ossia, in definitiva, nel tipico patema d'animo in cui si traduce il danno cd. morale.
In via generale si osserva, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza, il reato di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare un turbamento psichico transitorio e soggettivo, da provarsi, anche presuntivamente, tenuto conto della violenza psichica subita dalla persona offesa, in quanto tale risarcibile quale danno non patrimoniale da sofferenza morale (così, nella giurisprudenza di merito v., ex multis: ### Roma del 21/11/2013).
Per quanto riguarda, invece, la misura del danno conseguenza, sub specie di danno morale, subito da ciascun attore, si osserva quanto segue. ### espletata in corso di causa ha consentito di accertare come il comportamento persecutorio posto in essere dal convenuto abbia avuto gravi ripercussioni, soprattutto, sulla persona dell'odierna attrice, ### la quale - all'epoca dei fatti in stato di gravidanza - ha vissuto in un perdurante stato di ansia e agitazione, con il costante timore di trovarsi sola in casa e di non potersi difendere da eventuali intrusioni aggressive del suocero.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, infatti, è emerso che la ### in quel periodo, era spesso in stato di evidente agitazione a causa dei continui pedinamenti del convenuto in suo danno, tanto che la donna aveva paura a restare da sola, usciva sempre accompagnata, era solita chiamare telefonicamente i propri familiari in cerca di compagnia (cfr., in particolare, le dichiarazioni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 rese dal teste ### escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato, al riguardo: “in alcune circostanze ero a telefono con mia sorella che mi riferiva di avere paura per essere inseguita dal suocero. Me lo raccontava durante le telefonate. In un'occasione ### è venuta a casa mia insieme a ### Erano entrambe in forte agitazione e riferirono che il suocero le stava inseguendo con la macchina. […] tuttora da sola ha paura ad uscire in giardino”) e aveva, altresì, cambiato abitazione per evitare di incontrare il suocero (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste, ### la quale ha dichiarato che l'attrice “si è trasferita a ### con i figli dove risiede in via ### ed ha aperto una B&B per avere compagnia”).
Tali dichiarazioni trovano conforto in quanto dichiarato dal teste ### la quale, escussa alla stessa udienza del 06/11/2024, ha riferito che la donna era “terrorizzata” dal suocero.
Ma è, soprattutto, alla luce della relazione psicologica sulla persona dell'attrice redatta dalla dott.ssa ### - sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - che si comprende a pieno il turbamento emotivo al quale è stata sottoposta la stessa, in un periodo, peraltro, particolarmente delicato nella vita di una donna e, di per sé, foriero di ansie e preoccupazioni, quale quello della gestazione.
Nella relazione si legge infatti: - che la donna “si era rivolta ad una specialista per un aiuto ed un supporto psicologico, presentando la stessa una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva, inerente alle gravi vicende familiari, in particolare riguardanti condotte intimidatorie e stalkerizzanti del suocero, come è emerso dai numerosi racconti, dalle narrative durante le sedute, dalle denunce ed esposti presentati presso le autorità competenti”; - che “il lavoro effettuato e l'acquisizione di strategie di fronteggiamento dello stress, cagionato dai numerosi episodi accaduti e dalla paura o meglio dal terrore che questi le hanno procurato, sono serviti ad attenuare le conseguenze a livello psicofisico che un tale distress produce nel tempo”, - che, “in particolare durante la gravidanza, nonostante le condotte di cui sopra siano continuate, seppure in forma diversa o meno violenta, il lavoro di supporto psicologico è servito a mettere in atto skills di sopravvivenza in relazione non solo alla messa in atto di comportamenti tutelanti ma, soprattutto, ai meccanismi mentali di rimuginamento, pensieri fobici ed ossessivi e paure dettati dall'incontrollabilità delle condotte del suocero e dalla loro imprevedibilità, che facevano sentire la donna vulnerabile ed esposta continuamente ad un ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 pericolo di cui non conosceva né i tempi né la direzione” (cfr. il doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, quanto emerso con riguardo alla condizione emotiva particolarmente compromessa della DE ### non può ritenersi smentito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, i quali si sono limitati a riferire, da un lato, di non aver mai assistito ad episodi violenti o minacciosi posti in essere dal convenuto nei confronti degli odierni attori e, dall'altro lato, che, per quanto a loro conoscenza, vi fossero buoni rapporti familiari, il che, tuttavia, non vale ad escludere né, ovviamente, la sussistenza dei reati accertati in sede ###sentenza passata in giudicato, né la circostanza per cui, a causa di tali fatti di reati, gli odierni attori e, in particolare, l'odierna attrice, abbiano patito una sofferenza soggettiva risarcibile quale danno morale, a prescindere dal fatto che tale sofferenza si sia estrinsecata all'esterno, rimanendo, quindi, del tutto neutre dichiarazioni quali quella del teste ### anch'ella figlia del convenuto, escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato che, nel periodo oggetto di causa, “la signora ### faceva una vita normale, d'estate veniva da me a ### conduceva una vita normale ed usciva liberamente da casa e nel giardino […] con me non ha mai avuto crisi di pianto”.
La particolare pregnanza della sofferenza soggettiva subita dall'attrice (in un momento, peraltro, della propria vita di particolare vulnerabilità), laddove invece alcuna particolare indicazione utile ai fini dell'individualizzazione del danno emerge con riferimento al danno subito da #### giustifica, in sede di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale occorso agli odierni attori, una diversa liquidazione, che - in assenza di indici normativi o tabellari specifici - appare congruo quantificare in complessivi: - € 10.000,00 in favore di ### - € 5.000,00 in favore di ### assumendo come parametro ritenuto equo nel caso di specie (tenuto conto del fatto che il bene giuridico tutelato del reato di cui all'art. 612-bis c.p. è il diritto all'autodeterminazione della persona offesa) la voce di danno all'autodeterminazione di media entità prevista dalle tabelle di ### del 2021, assumendo valori prossimi ai valori minimi ivi previsti, con riferimento a #### e valori di poco superiori ai valori massimi ivi previsti, con riferimento a #### con rivalutazione di tali somme all'attualità.
Devono poi essere liquidati, in favore degli odierni attori, i danni patrimoniali dagli stessi subiti per il reato di cui agli artt. 81-635 c.p. oltre che per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., quantificati nell'importo risultante dalla documentazione in atti e pari: - ad € 726,00, quanto alle spese mediche sostenute dagli attori per la psicoterapia di DE #### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 - ad € 1.897,94, quanto alle spese tecniche e di assistenza sostenute dagli attori per la riparazione dei danni materiali causati dal convenuto.
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna di #### al pagamento, in favore di ### e di #### a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da reato, dagli stessi subito, delle seguenti somme, da rivalutarsi all'attualità: - € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p.
Alle somme così liquidate deve, poi, essere detratto quanto già corrisposto dall'odierno convenuto in favore degli attori in termini di provvisionale.
Deve, invece, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data del fatto (11/05/2018), sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma al momento dell'evento secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (così: Cass. civ., unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024).
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi. P.Q.M. ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità di ### nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ### e ### in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p. da lui commessi nei loro confronti e, per l'effetto, condanna ### al pagamento delle seguenti somme: o € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dei reati; o € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dei reati; o € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati; oltre rivalutazione di tali somme dal momento del fatto all'attualità e interessi compensativi, da calcolarsi secondo quanto esplicitato in parte motiva e oltre, altresì, agli interessi legali, detratto quando già da percepito dagli odierni attori a titolo di provvisionale; • ### a rifondere, in favore di #### e ### in solido tra loro, le spese di lite dagli stessi sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge; • Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in ### 23 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
causa n. 1812/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Casillo