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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine. 2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art. 1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 861/2025 del 13-11-2025

... ritenersi ragionevolmente provato che le reiterate molestie, offese e minacce, anche di morte, nonché gli appostamenti davanti all'ingresso della loro abitazione, lancio di oggetti e danneggiamento di beni di loro proprietà provenienti dal ### siano state tali da rendere, sia per la vittima più diretta delle persecuzioni del ### (### sia, comprensibilmente, per i familiari di quest'ultimo (la moglie ### e la giovane figlia ###, insostenibili i rapporti di vicinato, così cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia, il fondato timore per la propria incolumità e inducendoli a modificare le proprie abitudini di vita. Pertanto, relativamente al danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto e descritte ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (cfr. Sentenza n. 146/21 del 17/07/2021 - doc. 1 citazione), dovendosi procedere ad una stima dei danni in via equitativa, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle condotte, nonché del tempo in cui si sono protratte, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore degli attori ### e ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 ### (quali persone offese in via (leggi tutto)...

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R.G. 340/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO -SEZ. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 340/2022 promosso da: ### (C.F. ###); ### (C.F.  ###); ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), tutti rapp.ti e difesi, dall'avv. ##### (C.F. ###), rapp.to e difeso dall'Avv. #### parti hanno concluso come da verbale del 05.03.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.  ### atto di citazione ritualmente notificato ###### e ### hanno convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al risarcimento del danno asseritamente subìto a causa ed in conseguenza dei reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p., perpetrati in loro danno dal convenuto; condotte per le quali il ### sarebbe stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R.  20/3578 - R.G. GIP 21/305, originato da plurime querele sporte da ### e ### in data ###, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021, concluso in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del ### in anni due e mesi quattro di reclusione. 
Registrato il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00
A sostegno della domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto, in sintesi: ### di aver subito, per effetto delle condotte delittuose perpetrate dal ### gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, sia con riferimento alla vittima più diretta delle persecuzioni del ### ovvero il vicino di casa ### sia con riferimento ai familiari di quest'ultimo, ovvero la moglie ### e la giovane figlia #### che, in aggiunta, l'attore ### avrebbe altresì diritto al ristoro del danno derivante dalla privazione della propria autovettura ### targata ### in uso al fratello ### andata completamente distrutta in un incendio appiccato volontariamente dall'odierno convenuto. 
Sulla scorta di tali allegazioni, hanno chiesto condannarsi il convenuto, ai sensi degli artt. artt. 2043, 2059 c.c. e art. 185 c.p. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 106.910,00 in favore di ### € 50.000,00 in favore di ### 30.000,00 in favore di ### ed € 10.000,00 in favore di ### ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese. 
Con comparsa depositata in data ###, si è costituito in giudizio ### nel merito deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, sostenendo l'inidoneità della sentenza di patteggiamento a provare il danno reclamato dagli attori, stante la sua inefficacia in sede civile o amministrativa; ha in ogni caso sostenuto l'assenza di prova dei danni richiesti in via risarcitoria, anche in ragione della non veridicità delle circostanze fattuali poste a sostegno della domanda. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata in fatto ed in diritto; il tutto con vittoria di spese di lite. 
Con comparsa depositata in data ###, si è costituito quale nuovo difensore degli attori l'Avv.  ### riportandosi all'atto introduttivo ed alle precedenti difese. 
Nel corso del ### sono state depositate memorie, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Nel prosieguo del giudizio, constata la mancata conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Gli attori hanno documentato che il ### è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, per i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p.; procedimento originato da plurime querele sporte da ### e ### in data ###, 13/10/2020, 19/11/2020 e 24/03/2021. 
Il processo de quo, nel quale gli odierni attori #### e ### si sono costituiti parti civili, è stato definito in sede di udienza preliminare con il patteggiamento della pena, determinata a carico del ### in anni due e mesi quattro di reclusione (cfr. doc. 1 attori, sentenza Tribunale di Grosseto n. 146/21 del 17/07/2021; doc. 2, avviso di fissazione dell'udienza preliminare; doc. 3 atti di costituzione di parte civile #### e ###. 
Occorre dunque osservare che gli esiti del procedimento penale, sfociato nella sentenza sopra citata, sono liberamente valutabili in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile, 03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068). 
Peraltro, trattandosi di Sentenza di patteggiamento, va richiamata la condivisibile opinione giurisprudenziale secondo cui quest'ultima, differenziandosi dalla Sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova, dovendosi piuttosto ritenere che, per il giudice civile, la sentenza resa ex art.  444 c.p.p. non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170). 
Tale orientamento fa leva sul combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. sostenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sebbene non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo; ne consegue che le risultanze del processo penale non sono vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (cfr. Corte Cass. Sez. II, sent.  6 dicembre 2011 n. 26250; Cass. Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Cass. Sentenza n. 3626 del 24/02/2004; Cass. Sentenza n. 6863 del 06/05/2003) dovendosi considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Peraltro, nell'ambito di tale orientamento, è stato anche sostenuto che il giudice di merito non possa disattendere la sentenza di patteggiamento, se non motivando tale decisione (cfr., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 26263 del 06/12/2011; Cass. Sentenza n. 23906 del 19/11/2007). 
Ciò posto, venendo al caso di specie, va rilevato che la predetta Sentenza n. 146/21 del 17/07/2021 del Tribunale di Grosseto, sebbene resa all'esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore, è stata emessa previa constatazione che non vi erano elementi su cui fondare una ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ( doc. 1 attori). 
Le medesime condotte sono state valorizzate dall'### giudiziaria anche ai fini dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del ### dal GIP del Tribunale di Grosseto con ordinanza del 05/02/2021 (cfr. doc. 4 attori). 
Inoltre, dall'esame delle difese di parte convenuta, deve rilevarsi che il ### non ha specificamente contestato le condotte delittuose per le quali è stato imputato dinnanzi al Tribunale di Grosseto nel procedimento penale R.G.N.R. 20/3578 - R.G. GIP 21/305, certamente integranti i reati di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) e 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.; artt. 81 e 385 c.p. 
Il convenuto si è, invero, limitato a contestare, in punto di fatto, che non vi sarebbe prova che l'incendio (per il quale gli veniva contestato il reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p.) sia stato causato proprio da ### rilevando che “dalla registrazione della telecamere che ### aveva installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno convenuto, non è possibile individuare come il ### la persona che nel buio si aggira nei pressi dell'autovettura” ( comparsa di costituzione, pag. 7-8). 
In punto di diritto, il convenuto ha poi contestato l'efficacia probatoria della predetta Sentenza con riferimento ai danni conseguenti ai reati allo stesso ascritti, sostenendo l'assenza di prova di una serie di circostanze di fatto poste a fondamento dell'azione risarcitoria, in particolare in relazione ### alle spese che il ### ha affermato di aver sostenuto dal dicembre 2020 per la locazione di un appartamento, sostenendo che tale scelta sarebbe stata motivata non tanto dal timore della presenza del ### quanto piuttosto dalla volontà di avvicinarsi al figlio ed alla sua famiglia, atteso che il contratto di locazione risulterebbe intestato agli anziani genitori di ### trasferitisi a #### al timore e allo stato d'ansia che il ### avrebbe ingenerato, sia nella moglie del ### sia nella figlia ### sul rilievo secondo cui quest'ultima avrebbe promosso diverse azioni giudiziarie, nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via ### n. 12, contro il novantenne padre dello stesso ### usufruttuario di un magazzino sito sotto l'abitazione nonché nei confronti del fratello di ### Tali contestazioni, a ben vedere, non possono ritenersi idonee a dimostrare l'assenza di penale responsabilità del ### in relazione al reato di cui agli artt. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori), avendo il convenuto concentrato le proprie difese unicamente sull'asserita assenza di ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 prova delle “conseguenze” dannose di tale illecita condotta, e non sul fatto storico in sé, per come descritto nel relativo capo di imputazione (cfr. doc. 1 attori). 
Deve dunque ritenersi che, in relazione alla suddetta fattispecie incriminatrice, vi sia una solida prova nel presente giudizio civile della responsabilità penale del convenuto. 
Quanto al reato di cui all'art. 424 comma 2 c.p. (danneggiamento seguito da incendio), la contestazione secondo cui non vi sarebbe prova che l'incendio sia stato causato proprio da ### appare fondata unicamente sul rilievo, alquanto generico, secondo cui “dalla registrazione della telecamere che ### aveva installato nella sua proprietà, ma diretta verso quella dell'odierno convenuto, non è possibile individuare come il ### la persona che nel buio si aggira nei pressi dell'autovettura” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7-8). 
Invero, la prova dei fatti di reato trova conferma nella mole di documenti agli atti del procedimento penale e prodotti nel presente giudizio (cfr. doc. 5, doc. 5 bis e doc. 5 ter fascicolo del PM proc. 
R.G.N.R. 2020/3578), che il ### non ha, a ben vedere, mai disconosciuto né specificamente contestato nella presente sede. 
Inoltre, sebbene la Sentenza di patteggiamento non determini l'inversione dell'onere della prova, essa rappresenta comunque un fatto storico che, valutato unitamente all'assenza di specifica contestazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda, nonché alla luce della documentazione versata in atti (cfr. doc. 4 attori - Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 5/2/20), specie per quanto attiene agli atti di indagine ed alle prove raccolte nel processo penale (cfr. docc. 5-5 bis e 5-ter attori - Fascicolo del PM proc. R.G.N.R. 2020/3578), costituisce un solido indizio, ad autonoma rilevanza, connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170), per ritenere in questa sede ampiamente raggiunta la prova anche di tale condotta delittuosa. 
Alla luce di tutto quanto esposto, sussiste certamente, in questa sede, prova delle condotte delittuose tenute dal convenuto ai danni degli attori, riconducibili alle fattispecie incriminatrici per le quali il ### è stato imputato dinnanzi al Tribunale di ### nel procedimento penale R.G.N.R.  20/3578 - R.G. GIP 21/305. 
Posta dunque la sussistenza dell'an debeatur, la domanda va indagata in relazione al quantum del risarcimento dovuto agli attori per effetto delle illecite condotte tenute dal convenuto. 
Deve in questa sede ritenersi che le condotte delittuose in questione, poiché connotate da indubbia gravità, abbiano certamente cagionato un danno agli attori, nella loro qualità di persone offese. 
Circa l'entità di tale danno, nella sua componente non patrimoniale, deve rilevarsi l'oggettiva impossibilità di una sua stima secondo parametri tabellari uniformi, sicché la relativa liquidazione non ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 può che essere operata in via equitativa, essendo stata risolta l'individuazione del fatto causativo del danno ###, e permanendo unicamente difficoltà della prova del “quantum” superabile mediante l'equità, che ha appunto la funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell' “iter” della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. sentenza n. 20889 del 17.10.2016). 
Va sul punto richiamata la giurisprudenza dominante in merito alla risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti da reato, specie in relazione alla necessaria sussistenza dei caratteri della serietà della lesione e gravità dell'offesa (cfr. sulla concretezza e gravità della lesione: Cassazione civile, sez. III, sentenza 04/06/2009 n° 12885), la cui prova grava sull'attore mediante ogni più opportuna richiesta di prova (cfr. Cass. Sez. U. 11/11/2008, n. 26972) attesa la necessità che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi (cfr. Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236). 
Va poi richiamata la condivisibile giurisprudenza formatasi in tema di ricorso alla prova presuntiva in relazione ai danni non patrimoniali conseguenti da reato, possibile in assenza di ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ed alla categoria del fatto notorio (cfr. anche Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020), specie ai fini della prova della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuto a trovare il danneggiato in seguito alla lesione conseguente al reato (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 25164 del 2020; Cassazione, Ordinanza del 28 luglio 2022, n. 23586). 
Devono dunque essere valutate le allegazioni degli attori circa le conseguenze dannose subite per effetto della condotta del ### unitamente a quanto emerge dai documenti in atti circa l'antigiuridicità della medesima condotta e la sua oggettiva carica offensiva. 
Sul punto, deve ritenersi ragionevolmente provato che le reiterate molestie, offese e minacce, anche di morte, nonché gli appostamenti davanti all'ingresso della loro abitazione, lancio di oggetti e danneggiamento di beni di loro proprietà provenienti dal ### siano state tali da rendere, sia per la vittima più diretta delle persecuzioni del ### (### sia, comprensibilmente, per i familiari di quest'ultimo (la moglie ### e la giovane figlia ###, insostenibili i rapporti di vicinato, così cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia, il fondato timore per la propria incolumità e inducendoli a modificare le proprie abitudini di vita. 
Pertanto, relativamente al danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere dal convenuto e descritte ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (cfr. Sentenza n. 146/21 del 17/07/2021 - doc. 1 citazione), dovendosi procedere ad una stima dei danni in via equitativa, tenuto conto dell'oggettiva gravità delle condotte, nonché del tempo in cui si sono protratte, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore degli attori ### e ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 ### (quali persone offese in via diretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già liquidata all'attualità, di ### 8.000,00 ciascuno. 
Quanto all'attrice ### deve ritenersi che anche in capo ad essa si siano prodotte, per effetto delle condotte del ### conseguenze dannose, sebbene in via riflessa, atteso che i destinatari delle condotte sussumibili nel reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. sono state perpetrate, pacificamente, ai danni dei coniugi ### e ### quali vittime dirette. 
Sul punto, si osserva che è del tutto ragionevole ritenere che anche in capo alla figlia ### convivente con i genitori all'epoca dei fatti, si siano prodotte ripercussioni negative sulla vita sociale e di relazione, alla luce della gravità delle condotte perpetrate, indirettamente anche ai suoi danni, dal ### A nulla rileva, peraltro, la circostanza che ### nocenti abbia instaurato diverse azioni giudiziarie, nella sua veste formale di proprietaria del fondo sito in via ### n. 12, contro il novantenne padre dello stesso ### nonché contro il fratello del ### Ed infatti, a prescindere dalle vicende sottese a tali iniziative, non può certo ritenersi che le stesse siano, di per sé, indicative dell'assenza di ripercussioni negative delle condotte delittuose per cui è causa in capo alla predetta attrice, posto che l'aver inteso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, peraltro nei confronti di soggetti diversi dal ### (sebbene con lui imparentati) è circostanza del tutto neutra rispetto alla domanda risarcitoria proposta in questa sede ###assenza di dato oggettivi che consentano una liquidazione del danno secondo parametri tabellari uniformi e dovendosi, anche in questo caso, procedere ad una stima dei danni in via equitativa, si considera congrua la liquidazione di tale componente di danno in favore di ### (quale persona offesa in via indiretta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.) nella somma, già liquidata all'attualità, di ### 4.000,00. 
Ciò posto in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale, circa i danni patrimoniali richiesti in via risarcitoria si osserva quanto segue.  #### ha agito per il ristoro del danno derivante dalla privazione della propria autovettura ### targata ### in uso al fratello ### andata completamente distrutta nell'incendio appiccato dall'odierno convenuto. 
Posta l'indubbia sussistenza dell'an del risarcimento, anche qui la stima del danno non può che essere stabilita in via equitativa, alla luce del valore di mercato di vetture similari, della data di immatricolazione e del chilometraggio, come da documentazione prodotta dagli attori (cfr. docc. 10 attori). Da tanto deriva che, per tale componente di danno, va riconosciuta la somma di ### 2.500,00 onnicomprensivi già liquidati all'attualità, da ritenersi congrua alla luce della tipologia di veicolo ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00 incidentato, della sua data di immatricolazione e del suo stato di vetustà, per come risultante dall'istruttoria. 
A tale soma vanno aggiunte le spese sostenute e documentate per il recupero del veicolo incendiato, pari ad ### 97,60 (cfr. doc. 11 attori), oltre al rimborso dell'onorario, pari a € 1.268,80, corrisposto all'#### per la redazione di una perizia sul materiale fotografico, necessaria per la determinazione della natura dell'incendio (doc. 12 e doc. 13 citazione). 
Non vi è invece prova in atti che l'incendio abbia provocato altresì la distruzione di materiali e oggetti custoditi all'interno dell'autovettura (“misuratore laser ### frullino ### macchina fotografica ### giubbotto ### nuovo pz 2; attrezzature varie”), mentre può ritenersi provato, in via presuntiva, che ### abbia subito, altresì, un danno morale, concretizzatosi nel patema d'animo sofferto in conseguenza di un evento non comune e sicuramente traumatico - peraltro derivante da vicende alle quali era del tutto estraneo - e nel disagio relativo al dover affrontare una spesa non prevista ed onerosa quale l'acquisto di una nuova autovettura, oltre alle difficoltà connesse alla privazione dell'auto medesima. 
Dovendosi necessariamente procedere ad una stima equitativa del danno morale, cui si aggiungono i danni patrimoniali subiti da ### (come sopra indicati), si considera congrua la liquidazione del danno complessivamente sofferto da ### nella somma, già liquidata all'attualità, di ### 4.500,00 onnicomprensivi. 
Quanto ai danni patrimoniali asseritamente subiti dagli attori #### e ### si osserva quanto segue. 
Innanzitutto, deve rilevarsi l'assenza di prova che, prima di dare alle fiamme la ### di proprietà del fratello #### abbia ripetutamente danneggiato altre autovetture in uso ad ### e cioè una BMW ### targata ### anch'essa di proprietà di ### ed una ### tg. ### di proprietà del padre ### per un importo rispettivamente di circa euro 680,00 per la BMW e 850,00 euro per la Kia (cfr. doc. 9 citazione), anch'essi richiesti in via risarcitoria. 
In ogni caso, tale segmento di domanda risulta proposta dall'attore ### quale custode delle autovetture di proprietà dei familiari, quindi non dai reali proprietari; deve conseguentemente rilevarsi il suo difetto di legittimazione attiva in relazione a tali danni, posto che gli stessi, anche laddove realmente attribuibili a condotte delittuose del ### dovevano essere richiesti dai proprietari e non dal soggetto che aveva i beni in custodia. 
Ne deriva che tale componente di danno patrimoniale non può essere riconosciuta.  ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00
Quanto al danno patrimoniale conseguente al trasferimento della famiglia ### preso altra abitazione, asseritamente motivata dalla necessità di sfuggire alle persecuzioni del ### si osserva quanto segue. 
Invero, sebbene sia ragionevole ritenere provata l'insorgenza di un fondato timore, in capo alla famiglia ### che il convenuto potesse mettere in atto le minacce perpetrate, tanto da costringere il ### ad allontanare sé stesso e la sua famiglia dalla casa familiare, trasferendola in un altro appartamento, va osservato che, come pacifico, il contratto di locazione in questione (relativo all'appartamento sito in #### n. ### - cfr. doc. 6) attori), è stato stipulato dai proprietari con i genitori di ### ovvero ### e ### Per quanto emerso in questa sede, furono quindi ### e ### a sostenere i relativi costi, sia per il canone di locazione (a far data dall'1.12.2020), sia in relazione alle spese per le utenze e la manutenzione (cfr. doc. 7) Spese manutenzione caldaia ### 7/D; doc. 8) Utenze acqua, luce e gas con indicazione costi fissi, tutte intestate a ###; né vi è infatti prova in atti, da fornirsi necessariamente in via documentale, che i relativi esborsi siano stati sostenuti, in luogo dei formali conduttori, dall'attore ### Ne deriva che, per tutto quanto esposto, tali somme non possono essere riconosciute in questa sede, spettando unicamente ai formali conduttori, non costituiti nel presente giudizio, chiederne il rimborso, in assenza di prova che i relativi costi siano stati sostenuti da uno degli attori. 
Conclusivamente, da tutto quanto esposto, deriva che andranno riconosciute agli attori le seguenti somme, già liquidate all'attualità, da porsi a carico del convento ###### 8.000,00 onnicomprensivi; ##### 8.000,00 onnicomprensivi; ##### 4.000,00 onnicomprensivi; ##### 4.500,00 onnicomprensivi. 
Nessun altro danno è ravvisabile nel caso di specie, in assenza di specifica prova circa la sua sussistenza. Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita. 
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, dato atto che solo gli attori ### e ### risultano, allo stato, ammessi al beneficio del ### a ### dello Stato (e non anche ### e ###, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della terza fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, calcolando ai valori minimi la fase istruttoria, in quanto consistita unicamente nel deposito di memorie, disponendo che i relativi importi siano versati, in ragione della metà, in favore dell'### e per la restante metà in favore del procuratore costituito degli attori.  P.Q.M.  ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00
Il Tribunale di ### definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna ### a corrispondere in favore degli attori le seguenti somme: ##### 8.000,00 onnicomprensivi; ##### 8.000,00 onnicomprensivi; ##### 4.000,00 onnicomprensivi; ##### 4.500,00 onnicomprensivi; 2) condanna ### a corrispondere in favore degli attori le spese del presente giudizio, che liquida, per le spese, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, nella somma di ### 4.237,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. se dovute, come per legge, disponendo che i relativi importi siano versati in ragione della metà in favore dell'### e per la restante metà in favore del procuratore degli attori. 
Così deciso in ### il ###. 
Si comunichi.   Il Giudice Dott. ### il: 14/11/2025 n.2711/2025 importo 750,00

causa n. 340/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Amedeo

M

Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 916/2025 del 23-10-2025

... intrusioni del suocero; - che, inoltre, a causa delle molestie subite, l'attrice, a cui era stata riscontrata “una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva”, aveva intrapreso un percorso psicologico con somministrazione di farmaci ansiolitici, facendosi accompagnare durante le sedute anche dalla figlia minore ### che, del pari, aveva iniziato a manifestare i primi segni di disagio a fronte delle violente condotte del convenuto; - che, per le stesse ragioni, all'interno del nucleo familiare degli odierni attori vi erano continue discussioni, oltre a un costante senso di timore per la propria incolumità, motivo per cui, pur essendosi temporaneamente trasferita presso altro domicilio, l'attrice aveva manifestato più volte la volontà di separarsi dal marito, pur di porre fine ai comportamenti persecutori posti in essere dal di lui padre; - che dai dissidi familiari sono derivati, altresì, danni di natura patrimoniale in quanto, oltre alle spese connesse alla terapia di sostegno psicologico, gli odierni attori avevano dovuto provvedere alla riparazione dei danni cagionati ai beni di loro proprietà, quali il ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo (leggi tutto)...

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R.G. n. 1812/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da: • ### (C.F.: ###), nata a ### il ### e ivi residente ###; • ### (C.F.: ###), nato a ### il ### e residente ###; entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.  ### (parte attrice) contro ### (C.F.: ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, elettivamente domiciliat ### -70, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende nel presente giudizio; (parte convenuta) Oggetto: responsabilità extracontrattuale; Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025. 
Registrato il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e #### hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ### chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi subiti a causa dei reati di danneggiamento nonché di atti persecutori commessi dall'uomo in loro danno (fatti di reato accertati in sede ###efficacia di giudicato) e, nello specifico, a causa dei reiterati episodi di danneggiamento e di stalking dallo stesso posti in essere nei loro confronti. 
Gli attori, in particolare, hanno dedotto: - che, tra il 2016 e il 2018, ### padre di ### aveva assunto un comportamento persecutorio nei confronti dello stesso figlio e di sua moglie, ### i quali, oltre a subire danneggiamenti a beni di loro proprietà e aggressioni verbali accompagnate da minacce di morte, talvolta venivano pedinati e spiati nella propria quotidianità, finendo per stravolgere le proprie abitudini di vita nel tentativo di non incontrarlo; - che tali condotte, verificatesi prevalentemente nei pressi delle abitazioni delle parti, in un primo momento avevano portato la ### all'epoca in stato di gravidanza, a chiudersi in casa (con le finestre serrate e l'allarme inserito), costringendola, poi, a trasferirsi temporaneamente presso altro domicilio per scongiurare le improvvise intrusioni del suocero; - che, inoltre, a causa delle molestie subite, l'attrice, a cui era stata riscontrata “una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva”, aveva intrapreso un percorso psicologico con somministrazione di farmaci ansiolitici, facendosi accompagnare durante le sedute anche dalla figlia minore ### che, del pari, aveva iniziato a manifestare i primi segni di disagio a fronte delle violente condotte del convenuto; - che, per le stesse ragioni, all'interno del nucleo familiare degli odierni attori vi erano continue discussioni, oltre a un costante senso di timore per la propria incolumità, motivo per cui, pur essendosi temporaneamente trasferita presso altro domicilio, l'attrice aveva manifestato più volte la volontà di separarsi dal marito, pur di porre fine ai comportamenti persecutori posti in essere dal di lui padre; - che dai dissidi familiari sono derivati, altresì, danni di natura patrimoniale in quanto, oltre alle spese connesse alla terapia di sostegno psicologico, gli odierni attori avevano dovuto provvedere alla riparazione dei danni cagionati ai beni di loro proprietà, quali il ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 lampeggiante del cancello dell'abitazione, il videocitofono, parte della recinzione e, da ultimo, le tabelle di segnalazione della videosorveglianza; - che la condotta del convenuto era stata oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 316/2017 R.G. P.M. e definitosi, in primo grado, con la sentenza di condanna del 09/01/2020, confermata integralmente dalla Corte d'Appello di ### con sentenza del 12/11/2020 divenuta irrevocabile dal 29/12/2020, con le quali, veniva riconosciuto, in favore degli odierni attori (vittime dei comportamenti oggetto di accertamento in sede penale e ivi costituitisi parti civili), il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile. 
Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, in favore di ciascuno, della somma pari ad € 30.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cd. da reato, nonché della somma complessivamente pari € 2.677,94, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 
Si è costituito, nel presente giudizio, ### contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. 
Il convenuto, in particolare, ha eccepito, preliminarmente, l'irregolarità della fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c., della prima udienza, in data antecedente (di un giorno) a quella indicata dall'attore nell'atto di citazione nonché l'improcedibilità della domanda, stante la mancata proposizione del tentativo di negoziazione assistita, obbligatorio per le domande risarcitorie fino ad € 50.000,00; quanto al merito della stessa, il convenuto ha eccepito la mancata prova circa l'effettiva sussistenza delle lesioni patite e del nesso causale tra le medesime e il comportamento ascritto al convenuto, ritenendo, in ogni caso, non compiutamente dimostrata, oltre che sproporzionata, l'entità dei danni morali lamentati in correlazione alle somme richieste a titolo risarcitorio. 
Inoltre, nel contestare la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, e precisando di aver già corrisposto, ad ognuno, € 1.500,00 a titolo di provvisionale, il convenuto ha, altresì, eccepito l'infondatezza della domanda, sulla scorta di quanto accertato dal Tribunale di ### nel diverso procedimento penale n. 2867/2019 R.G. P.M., nel corso del quale, con sentenza del 23/11/2021, divenuta irrevocabile il ###, il G.U.P ha disposto l'assoluzione piena dello stesso ### dalle ulteriori accuse di atti persecutori e lesioni sempre in danno degli odierni attori. 
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o di improponibilità della domanda e, in via principale, l'integrale rigetto della stessa nel merito; solo in via subordinata, il convenuto ha, altresì, richiesto di determinarsi il quantum dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto della provvisionale già corrisposta all'esito del giudizio penale.  ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e disposto, in quella sede, il differimento della prima udienza alla prima udienza utile successiva a quella indicata nell'atto di citazione, esperita la procedura di negoziazione assistita in corso di causa, la stessa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte attrice e quattro testi di parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.  *** 
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum. 
Gli odierni attori hanno agito per chiedere la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti a causa delle condotte persecutorie poste in essere, nei loro confronti, dall'uomo tra gli anni 2016 e 2018, condotte già giudicate, in sede ###sentenza irrevocabile di condanna, in quanto configuranti i reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p. 
È opportuno premettere - in via generale - che, ai sensi dell'art. 185 c.p., il risarcimento del danno da reato presuppone l'accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto, di per sé, non sovrapponibile a quello di condanna, essendo ben possibile che, in sede penale, sia accertata la commissione di un fatto astrattamente costituente reato senza, tuttavia, darsi luogo, in concreto, ad una pronuncia di condanna. 
È, del pari, opportuno premettere - sempre in via generale - che oggetto di accertamento in questa sede non è certo la commissione, da parte dell'odierno convenuto, del reato di cui all'art. 612-bis c.p.  nei confronti degli odierni attori (commissione da ritenersi, peraltro, pacifica, in quanto già oggetto di accertamento, in sede ###giudicato), bensì il diverso profilo attinente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che, come noto, sono: la condotta; l'elemento psicologico; il danno ingiusto (inteso sia come “danno-evento”, sia come “danno-conseguenza”); il nesso causale. 
Ebbene, circa i rapporti tra accertamento del giudice penale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e accertamento del giudice civile ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata da un reato, si osserva: - da un lato, che il giudice civile, investito dalla domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla cd. rinnovazione della fase istruttoria, onere non imposto nemmeno in virtù di obblighi di fonte sovranazionale, essendo il giudizio risarcitorio civile governato, in tema di accertamento del nesso causale, com'è noto, dalla regola probatoria (più attenuata rispetto a quella che presiede l'accertamento ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 di responsabilità in sede penale) del “più probabile che non” e della cd. “probabilità prevalente” (arg. ex Cass. civ. n. ###/2023); - dall'altro lato, che la condanna generica al risarcimento del danno, emessa (come nel caso di specie) dal giudice penale, già contiene, implicitamente, l'accertamento in ordine alla positiva sussistenza: o del fatto di reato nella sua materialità e nella sua soggettività e, quindi, l'accertamento in ordine ai primi due elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta e l'elemento psicologico del dolo o della colpa; o del danno ingiusto, inteso come “danno evento”; o del nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, inteso come “dannoevento”; o “ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (cfr., in tal senso: Cass. civ.  8477/2020). 
Rispetto a tale ultimo aspetto occorre, tuttavia, precisare che, quando la fattispecie delittuosa configura un'ipotesi di cd. reato di danno, il danno-conseguenza - inteso come conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) che si ripercuotono sulla vittima e sul suo patrimonio, derivanti dalla lesione del bene giuridico causata dalla condotta del reo - può andare esente da accertamento ad hoc da parte del giudice civile chiamato a pronunciarsi su una richiesta risarcitoria. 
Al riguardo, infatti, si osserva che, come sostenuto in via generale, e recentemente ribadito dai giudici di legittimità, “il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di «reato di danno», in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” (cfr., sul punto: Cass. civ. n. 9082/2025, che richiama il principio già sancito dalle ### con sentenza n. 4549/2010 secondo cui “nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria, l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede ###con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso”). 
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi incontestato - alla luce della documentazione versata in atti e dell'accertamento cui si è pervenuti in sede penale - che l'odierno convenuto, durante il periodo che va dal 2016 al 2018, abbia posto in essere reiterate condotte di danneggiamento nonché persecutorie e violente in danno degli odierni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 attori, i quali, in conseguenza di ciò, hanno dovuto, temporaneamente, trasferire il proprio domicilio presso altra abitazione, lontana da quella dell'uomo. 
In sede penale, infatti, si è pervenuti all'accertamento - con forza di giudicato - di una sistematica attività persecutoria posta in essere da parte dell'uomo e a danno degli odierni attori, caratterizzata da insulti, minacce e pedinamenti, apparentemente senza specifici motivi, e connotata dalla particolare aggressività del convenuto e dal compimento di atti di danneggiamento dei beni di loro proprietà, il tutto spesso alla presenza della figlia degli attori (all'epoca) minore di età. 
Devono, quindi, ritenersi provati - in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana consistenti nella condotta, nell'elemento psicologico, nel “danno-evento” e nel nesso di causalità tra condotta e “danno-evento”. 
Circa, poi, il “danno-conseguenza” dagli stessi subito, si osserva quanto segue. 
Deve, in primo luogo, ritenersi sussistente, nell'an, nei confronti di entrambi gli odierni attori, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in termini di danno morale, la cui esistenza, del resto, risulta già accertata in sede ###termini di coincidenza con il “danno-evento”, essendo quest'ultimo consistito - come si legge nel capo di imputazione - nel “perdurante stato di ansia e di paura” e nel “fondato timore per la propria incolumità” ingenerato nelle vittime dal comportamento dell'imputato, ossia, in definitiva, nel tipico patema d'animo in cui si traduce il danno cd. morale. 
In via generale si osserva, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza, il reato di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare un turbamento psichico transitorio e soggettivo, da provarsi, anche presuntivamente, tenuto conto della violenza psichica subita dalla persona offesa, in quanto tale risarcibile quale danno non patrimoniale da sofferenza morale (così, nella giurisprudenza di merito v., ex multis: ### Roma del 21/11/2013). 
Per quanto riguarda, invece, la misura del danno conseguenza, sub specie di danno morale, subito da ciascun attore, si osserva quanto segue.  ### espletata in corso di causa ha consentito di accertare come il comportamento persecutorio posto in essere dal convenuto abbia avuto gravi ripercussioni, soprattutto, sulla persona dell'odierna attrice, ### la quale - all'epoca dei fatti in stato di gravidanza - ha vissuto in un perdurante stato di ansia e agitazione, con il costante timore di trovarsi sola in casa e di non potersi difendere da eventuali intrusioni aggressive del suocero. 
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, infatti, è emerso che la ### in quel periodo, era spesso in stato di evidente agitazione a causa dei continui pedinamenti del convenuto in suo danno, tanto che la donna aveva paura a restare da sola, usciva sempre accompagnata, era solita chiamare telefonicamente i propri familiari in cerca di compagnia (cfr., in particolare, le dichiarazioni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 rese dal teste ### escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato, al riguardo: “in alcune circostanze ero a telefono con mia sorella che mi riferiva di avere paura per essere inseguita dal suocero. Me lo raccontava durante le telefonate. In un'occasione ### è venuta a casa mia insieme a ### Erano entrambe in forte agitazione e riferirono che il suocero le stava inseguendo con la macchina. […] tuttora da sola ha paura ad uscire in giardino”) e aveva, altresì, cambiato abitazione per evitare di incontrare il suocero (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste, ### la quale ha dichiarato che l'attrice “si è trasferita a ### con i figli dove risiede in via ### ed ha aperto una B&B per avere compagnia”). 
Tali dichiarazioni trovano conforto in quanto dichiarato dal teste ### la quale, escussa alla stessa udienza del 06/11/2024, ha riferito che la donna era “terrorizzata” dal suocero. 
Ma è, soprattutto, alla luce della relazione psicologica sulla persona dell'attrice redatta dalla dott.ssa ### - sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - che si comprende a pieno il turbamento emotivo al quale è stata sottoposta la stessa, in un periodo, peraltro, particolarmente delicato nella vita di una donna e, di per sé, foriero di ansie e preoccupazioni, quale quello della gestazione. 
Nella relazione si legge infatti: - che la donna “si era rivolta ad una specialista per un aiuto ed un supporto psicologico, presentando la stessa una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva, inerente alle gravi vicende familiari, in particolare riguardanti condotte intimidatorie e stalkerizzanti del suocero, come è emerso dai numerosi racconti, dalle narrative durante le sedute, dalle denunce ed esposti presentati presso le autorità competenti”; - che “il lavoro effettuato e l'acquisizione di strategie di fronteggiamento dello stress, cagionato dai numerosi episodi accaduti e dalla paura o meglio dal terrore che questi le hanno procurato, sono serviti ad attenuare le conseguenze a livello psicofisico che un tale distress produce nel tempo”, - che, “in particolare durante la gravidanza, nonostante le condotte di cui sopra siano continuate, seppure in forma diversa o meno violenta, il lavoro di supporto psicologico è servito a mettere in atto skills di sopravvivenza in relazione non solo alla messa in atto di comportamenti tutelanti ma, soprattutto, ai meccanismi mentali di rimuginamento, pensieri fobici ed ossessivi e paure dettati dall'incontrollabilità delle condotte del suocero e dalla loro imprevedibilità, che facevano sentire la donna vulnerabile ed esposta continuamente ad un ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 pericolo di cui non conosceva né i tempi né la direzione” (cfr. il doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). 
Ebbene, quanto emerso con riguardo alla condizione emotiva particolarmente compromessa della DE ### non può ritenersi smentito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, i quali si sono limitati a riferire, da un lato, di non aver mai assistito ad episodi violenti o minacciosi posti in essere dal convenuto nei confronti degli odierni attori e, dall'altro lato, che, per quanto a loro conoscenza, vi fossero buoni rapporti familiari, il che, tuttavia, non vale ad escludere né, ovviamente, la sussistenza dei reati accertati in sede ###sentenza passata in giudicato, né la circostanza per cui, a causa di tali fatti di reati, gli odierni attori e, in particolare, l'odierna attrice, abbiano patito una sofferenza soggettiva risarcibile quale danno morale, a prescindere dal fatto che tale sofferenza si sia estrinsecata all'esterno, rimanendo, quindi, del tutto neutre dichiarazioni quali quella del teste ### anch'ella figlia del convenuto, escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato che, nel periodo oggetto di causa, “la signora ### faceva una vita normale, d'estate veniva da me a ### conduceva una vita normale ed usciva liberamente da casa e nel giardino […] con me non ha mai avuto crisi di pianto”. 
La particolare pregnanza della sofferenza soggettiva subita dall'attrice (in un momento, peraltro, della propria vita di particolare vulnerabilità), laddove invece alcuna particolare indicazione utile ai fini dell'individualizzazione del danno emerge con riferimento al danno subito da #### giustifica, in sede di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale occorso agli odierni attori, una diversa liquidazione, che - in assenza di indici normativi o tabellari specifici - appare congruo quantificare in complessivi: - € 10.000,00 in favore di ### - € 5.000,00 in favore di ### assumendo come parametro ritenuto equo nel caso di specie (tenuto conto del fatto che il bene giuridico tutelato del reato di cui all'art. 612-bis c.p. è il diritto all'autodeterminazione della persona offesa) la voce di danno all'autodeterminazione di media entità prevista dalle tabelle di ### del 2021, assumendo valori prossimi ai valori minimi ivi previsti, con riferimento a #### e valori di poco superiori ai valori massimi ivi previsti, con riferimento a #### con rivalutazione di tali somme all'attualità. 
Devono poi essere liquidati, in favore degli odierni attori, i danni patrimoniali dagli stessi subiti per il reato di cui agli artt. 81-635 c.p. oltre che per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., quantificati nell'importo risultante dalla documentazione in atti e pari: - ad € 726,00, quanto alle spese mediche sostenute dagli attori per la psicoterapia di DE #### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 - ad € 1.897,94, quanto alle spese tecniche e di assistenza sostenute dagli attori per la riparazione dei danni materiali causati dal convenuto. 
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna di #### al pagamento, in favore di ### e di #### a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da reato, dagli stessi subito, delle seguenti somme, da rivalutarsi all'attualità: - € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p. 
Alle somme così liquidate deve, poi, essere detratto quanto già corrisposto dall'odierno convenuto in favore degli attori in termini di provvisionale. 
Deve, invece, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. 
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022). 
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data del fatto (11/05/2018), sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma al momento dell'evento secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (così: Cass. civ., unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024). 
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.  P.Q.M.  ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità di ### nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ### e ### in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p.  da lui commessi nei loro confronti e, per l'effetto, condanna ### al pagamento delle seguenti somme: o € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dei reati; o € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dei reati; o € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati; oltre rivalutazione di tali somme dal momento del fatto all'attualità e interessi compensativi, da calcolarsi secondo quanto esplicitato in parte motiva e oltre, altresì, agli interessi legali, detratto quando già da percepito dagli odierni attori a titolo di provvisionale; • ### a rifondere, in favore di #### e ### in solido tra loro, le spese di lite dagli stessi sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge; • Rigetta ogni altra domanda. 
Così deciso in ### 23 ottobre 2025. 
Il giudice dott.ssa ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00

causa n. 1812/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Casillo

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1389/2023 del 28-11-2023

... dal viale carrabile; a tal fine, per far cessare le molestie e gli abusi, ed anche allo scopo di evitare la nascita di un contenzioso giudiziario, nonché per mantenere buoni rapporti di vicinato, ### con raccomandata dell'01.03.2010, invitava e diffidava i proprietari del viale carrabile e del cortile, ### e ### “ad utilizzare lo slargo finale del viale in modo tale da consentire anche al signor ### ed ai suoi familiari di poter comodamente parcheggiare i propri autoveicoli” In risposta alla suddetta raccomandata, ### e ### con raccomandata dell'08.03.2010 a mezzo del proprio procuratore, escludevano categoricamente qualsiasi diritto di sosta dell'esponente sul detto cortile, diffidandolo “dall'avanzare ulteriori, illegittime pretese”; a seguito di tale riscontro, l'attore aveva l'interesse e la necessità di far acclarare definitivamente i propri diritti reali sui fondi serventi. Pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale di ### sez. dist. di ### di accertare e dichiarare il diritto di accesso e di sosta anche con più autoveicoli nell'area cortilizia, in subordine di dichiarare l'usucapione, di interrompere le molestie in danno di ### con vittoria di spese e competenze di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Salerno 2^ ###.G. 354/2022 La Corte d'Appello di Salerno, 2^ ###, composta nelle persone dei seguenti ### 1. Dott.ssa ### - Presidente; 2. Dott.ssa ### - ###    3. Dott. ### - ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 354/2022 del ### degli ###, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, TRA ### e ### quali eredi del de cuius ### rappresentate e difese dall'avv. ### ed elettivamente domiciliate in ####, alla ###.R. Florio nr. 85/C, presso studio difensore, - appellanti - CONTRO ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ####, alla P.zza ### nr. 10, presso studio difensore, - appellati - E ### (15.05.1953).  - altra parte appellata contumace - *********  pag. 2/9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno - Servitù di parcheggio ### le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.   ### atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data ### ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data ###, ### e ### proponevano gravame avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1. Rigetta la domanda come proposta da #### e ### quali eredi di ### nei confronti di ### e ### e dichiara accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio rivendicata dagli attori. 2. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei convenuti ### e ### delle spese di lite che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 2.738,00 per ciascuno di essi per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e ### ed al rimborso delle spese di CTU liquidate come da separato decreto”. 
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data ###, ### (12.01.1928) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, sez. dist. di #### (11.01.1975) e ### esponendo di essere, in virtù di donazione per ### del 03.04.1970, registrato a ### il ### al n. 1348 e trascritto a ### il ### al n. 10229/8876, titolare di diritto reale “di accesso per il viale carrabile ed il cortile successivo” e, quindi, a piedi e con mezzi per accedere alla sua proprietà sita in ### alla ### n. 5, ricevuta con il suddetto atto pubblico (p. lla n. 284 del foglio 3 e terreno p.lla n. 1043). Precisava che il viale carrabile ed il successivo cortile su cui l'attore esercitava il diritto di accesso per raggiungere i propri immobili, con il medesimo atto pubblico del 03.04.1970, erano stati rispettivamente donati a ### (21.06.1937) - per quanto concerne il viale carrabile - ed a ### (16.10.1939) - per quanto concerne la zona di cortile individuati dalle particelle 875, 279, 283 e 1039 del foglio n. 3.  pag. 3/9 Riferiva che in data #### decedeva, lasciando quali suoi unici eredi ### (11.01.1975) e ### e in data ### decedeva anche ### celibe e senza figli, lasciando quali suoi unici eredi testamentari i predetti ### e ### per testamento pubblicato con atto per ### del 26.11.2009. ### evidenziava, nell'atto introduttivo di primo grado, che il diritto di accesso ai propri immobili comprendeva anche il diritto di parcheggio nella zona terminale del viale in prossimità dei propri immobili e che lui, unitamente ai propri familiari, fin dalla data dell'atto pubblico costitutivo del diritto reale (1970) ed alla data della citazione (2010) aveva pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e senza contestazioni esercitato il suddetto diritto di accesso ai propri immobili, lasciando in sosta gli autoveicoli nella parte finale del viale carrabile, dove esisteva uno slargo sufficiente alla sosta degli autoveicoli ed utilizzato a tal fine. Inoltre, in considerazione del consolidato utilizzo, il detto slargo era stato in parte ampliato anche a spese e sulla proprietà del medesimo ### Tuttavia, asseriva che, poco prima della notifica della citazione, ### volutamente aveva parcheggiato la propria autovettura in modo da non consentire a ### ed ai suoi familiari di sostare o di uscire con i propri autoveicoli già in sosta dal viale carrabile; a tal fine, per far cessare le molestie e gli abusi, ed anche allo scopo di evitare la nascita di un contenzioso giudiziario, nonché per mantenere buoni rapporti di vicinato, ### con raccomandata dell'01.03.2010, invitava e diffidava i proprietari del viale carrabile e del cortile, ### e ### “ad utilizzare lo slargo finale del viale in modo tale da consentire anche al signor ### ed ai suoi familiari di poter comodamente parcheggiare i propri autoveicoli” In risposta alla suddetta raccomandata, ### e ### con raccomandata dell'08.03.2010 a mezzo del proprio procuratore, escludevano categoricamente qualsiasi diritto di sosta dell'esponente sul detto cortile, diffidandolo “dall'avanzare ulteriori, illegittime pretese”; a seguito di tale riscontro, l'attore aveva l'interesse e la necessità di far acclarare definitivamente i propri diritti reali sui fondi serventi. Pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale di ### sez. dist. di ### di accertare e dichiarare il diritto di accesso e di sosta anche con più autoveicoli nell'area cortilizia, in subordine di dichiarare l'usucapione, di interrompere le molestie in danno di ### con vittoria di spese e competenze di giudizio.  pag. 4/9 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituivano in giudizio separatamente ### e ### quali eredi di ### e di ### e contestavano le richieste e le domande dell'attore, spiegando altresì ognuno domanda riconvenzionale, tesa a far dichiarare la rimozione dei veicoli dell'attore lasciati innanzi alle porte di accesso dei suoi immobili con l'ordine all'attore stesso di astenersi in futuro da tale antigiuridica condotta. 
Concessi in termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di C.T.U. tecnica, nel corso della quale il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di ### All'udienza del 16.12.2014, la causa venne dichiarata interrotta per il decesso dell'attore ### Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato nella cancelleria del Tribunale di ### in data ###, ### riassumeva il giudizio interrotto e con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data ### si costituivano in giudizio #### e ### (15.05.1953), quali eredi del padre ### subentrando nell'identica posizione di quest'ultimo e facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, domande e richieste avanzate in giudizio dal comune dante causa. Disposti diversi rinvii, la causa era rinviata all'udienza del 13.01.2021 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e decisione, al cui esito era rimessa in decisione senza termini. 
Con sentenza n. 3043/2021, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, il Tribunale di ### rigettava la domanda attorea dichiarando accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.738,00 per ogni parte convenuta e al rimborso delle spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti ### e ### quali eredi del de cuius ### censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) ### in procedendo. Violazione o falsa applicazione dell'art. 281 sexies cpc - ### immediato deposito della sentenza all'esito dell'udienza di discussione; 2) ### in procedendo - ### falsa applicazione di legge ed in particolare dell'art. 195 c.p.c.; 3) ### in judicando - ### omessa o incompleta valutazione delle prove acquisite agli atti del processo - ### dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc. - Motivazione omessa o carente; 4) ### in iudicando. ### omessa o incompleta valutazione delle prove pag. 5/9 acquisite agli atti del processo - ### dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc. - Motivazione omessa o carente. ### dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 1027 c.c.”. 
Chiedevano, pertanto, all'###ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di “1) dichiarare la nullità della sentenza appellata per la violazione dell'art. 281 sexies cpc; 2) riformare la sentenza n. 3043/2021 depositata e resa pubblica in data ###, emessa all'esito del procedimento n. 10000177/2010 di RG del Tribunale di ### mai notificata, in relazione a ciascuno dei motivi di appello ed in particolare in riforma della predetta sentenza nelle parti impugnate: A) accertare e dichiarare che parte appellante, in virtù dei titoli pubblici di cui in narrativa, è titolare, in favore degli immobili ricevuti dal de cuius ### con l'atto pubblico del 3.4.1970 e precisamente il fabbricato individuato dalla particella 284 e dal terreno individuato dalle particelle n. 1043, 286, 878 tutte del foglio 3 ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti - area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivo al cancello di ingresso - individuati dalle particelle 875, 279, 283, 1039, 2014 e 2016 del foglio 3 del diritto reale di accesso e di parcheggio; B) in via subordinata, accertare e dichiarare che parte attrice è titolare del diritto reale di parcheggio, acquisito per usucapione già da ### nell'area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivi al cancello di ingresso identificata dalle particelle n. 283, 2014, 1039 e 2016 del foglio 3) ed a favore degli immobili ricevuti da ### con l'atto pubblico del 3.4.70 e precisamente p.lle 284 ### e 1043, 286, 878 ### tutte del foglio 3; C) condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro a non impedire e a non molestare o frapporre ostacoli in genere all'esercizio dei detti diritti reali tutti spettanti alla parte attrice; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e disponendo, altresì, la restituzione delle somme dovute a competenze legali, a spese e competenze di CTU eventualmente pagate in esecuzione della sentenza appellata nel corso del giudizio di appello”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si costituivano in giudizio ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### quali parti appellate, che chiedevano nel merito di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con rivalsa di spese ed onorario. 
Sebbene ritualmente citato in giudizio e nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l'ulteriore parte appellata ### (15.05.1953), per cui ne va dichiarata la contumacia.  pag. 6/9 Fissata la prima udienza per il ###, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare e depositate le note di trattazione scritta, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni, fatta salva la verifica nel merito sulle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, all'udienza del 09.02.2023 e poi all'08.06.2023; disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'ulteriore parte appellata ### (15.05.1953), regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.  ###, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In relazione al primo motivo di appello inerente la violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies cpc per essere stata la causa assegnata a sentenza senza termini, all'udienza già fissata per la discussione orale, previo deposito di note e memorie difensive in vista della decisione, invece di procedere all'immediato deposito della decisione assunta, va osservato che all'udienza del 22/01/2020 è stato concesso termine alle parti per il deposito di note conclusionali, fissando l'udienza ex art. 281 sexies cpc per il ###, poi rinviata sino all'ultima udienza del 13/01/2021. In tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza senza termini. Tale operato del giudice può intendersi come revoca implicita della fissata discussione orale, e non determina la nullità nella misura in cui le parti hanno depositato note conclusive cui si sono richiamate nelle note di trattazione, non venendo in evidenza altri argomenti difensivi preclusi alle parti da tale scelta organizzativa. Peraltro, nel caso di specie la eventuale nullità della decisione non determina la rimessione della causa al primo giudice, dovendosi comunque procedere all'accertamento di merito. Il secondo motivo di appello è relativo alla nullità della ctu espletata in primo grado e posta alla base della decisione, sul presupposto del mancato preventivo invio ai difensori e parti della bozza della ctu, al fine di consentire le repliche critiche alla stessa. Nel caso di specie le parti sono state rimesse in termini per formulare le osservazioni, anche se il ctu è rimasto fermo sulle conclusioni della consulenza elaborata. Invero, non è affetta da nullità ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non si sia tradotta in un nocumento del diritto di difesa la consulenza tecnica d'ufficio , pag. 7/9 qualora il consulente pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relaziono### a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, prima del deposito. ( Cass. civ. 5/10/2021 n. 26992) Nel caso di specie, le parti sono state messe in condizione di depositare le proprie osservazioni, per cui nessun danno al diritto di difesa viene in rilievo, e la nullità della consulenza non sussiste. Il terzo motivo di appello critica l'omessa e errata interpretazione del titolo costitutivo della pretesa servitù di parcheggio a carico del cortile per cui è causa. Il titolo costitutivo di detta servitù di parcheggio sarebbe, a dire degli appellanti, desumibile dall'atto per ### del 3/04/1970 ove all'art. 7 è previsto che per il viale carrabile ed il cortile successivo hanno diritto di accesso i donatari ##### allo scopo di consentire il libero passaggio ai mezzi di transito si stabilisce che il cortile dovrà restare libero per una larghezza eguale a quella del cancello nel lato ovest. Da detta previsione si fa discendere la convinzione che la restante parte del cortile possa essere oggetto di parcheggio, non ostativo del passaggio, in mancanza di una disposizione a contenuto negativo sul punto. Tuttavia, l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù carrabile e di passaggio non consente di affermare la costituzione della servitù di parcheggio. Invero nel caso di specie, la circostanza che il cortile fosse il punto ultimo di approdo delle vetture può giustificare la sosta temporanea per consentire il carico e lo scarico, non ostacolando comunque il passaggio altrui, ma non certo la costituzione negoziale della servitù di parcheggio. Dunque sul punto la sentenza non merita censura alcuna. In diritto di parcheggiare un'autovettura in un dato posto -auto è definibile come “servitù” se la situazione concreta sia configurabile come utilità oggettiva (per l'edificio al cui servizio è destinato il posto-auto) e non come utilità personale del soggetto che ha interesse a parcheggiare. ( Cass. civ. n. 7561/2019) ### con la sentenza n. 25195/2021 la Cassazione ha incluso la servitù di parcheggio tra le servitù irregolari, suscettibili di costituzione in via obbligatoria, senza contenuto di realità, e per accordo intercorso tra le parti. Tutti questi aspetti sono da escludersi nel caso di specie, dove non viene in evidenza un accordo costitutivo della servitù di parcheggio, ne l'utilità del parcheggio a favore del fondo dominante, e non anche delle persone che del parcheggio beneficiano. Tanto non è emerso dall'istruttoria espletata o dalla chiara ed inequivoca volontà negoziale delle parti. La circostanza che un'area del cortile debba essere costantemente libera attiene allo spazio necessario per le manovre, e non determina l'assoggettamento della pag. 8/9 restante parte alla servitù di parcheggio. Infine, quanto all'usucapione del diritto al parcheggio esso è astrattamente configurabile come riconosciuto dalla sentenza n. 7561/2019 della Corte di Cassazione qualora ricorra l'ipotesi del decorso del termine ventennale, con la stabilità e continuità del parcheggio in una specifica area senza contestazioni di sorta, eventualmente in caso di condominio, con una delibera di assegnazione iniziale, accompagnato dall'acquisto della proprietà sull'area qualora l'area sia recintata e resa con opera visibili non accessibile a terzi. Tuttavia, nel caso in esame non viene in evidenza, dall'escussione dei testi, il decorso del termine ventennale, e la continuità e stabilità del parcheggio in un'area specifica, senza opposizione altrui. I testi escussi ### e ### in sostanza non forniscono elementi utili per ritenere dimostrato il parcheggio continuo ed ininterrotto per venti anni da parte di ### essi parlano di visite presso l'abitazione, e indicano il tempo in via incerta in circa venti o trent'anni, come incertezza vige sulla mancanza di contestazioni e sul pacifico possesso. ### tali circostanze di fatto e temporali sono smentite dai testi #### e ### che riferiscono il parcheggio alle sole auto dei convenuti. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### quali eredi del de cuius ### nei confronti di ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### nonché nei confronti di ### (15.05.1953), avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di ### depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'appellato ### (15.05.1953); 2. Rigetta l'appello; 3. Condanna parti appellanti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellata costituita, con attribuzione al difensore antistatario.  pag. 9/9 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di ### 2^ ###.  ### lì 8/11/2023 ### relatore/estensore ###.ssa ###ssa ### 

causa n. 354/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carleo Giulia, Niccoli Maria Assunta

M

Tribunale di Teramo, Sentenza n. 199/2025 del 19-02-2025

... i convenuti a non più porre in essere turbative o molestie estrinsecantisi nel transito, pedonale o con mezzi meccanici, direttamente o indirettamente, sul ripetuto fondo di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo - ### civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### d'### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra ### c.f. ###, e ### C.F., ###, quest'ultima quale erede di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f. ###) con studio in ### alla via ### D'### 20 ed ivi elettivamente domiciliati; -Attori - e ### (C.F.###), nato a #### in data ###, residente ###; la Sig.ra ####(nata a ### il ###), residente ###; la Sig.ra ######, nata in ### il giorno 17 novembre 1945, residente ###, già costituita in proprio; tutti quali eredi del convenuto #### C.F. ###, nato in #### il giorno 2 luglio 1945 e deceduto in ### il ###, tutti elettivamente domiciliati in 65013 #### al ### n.86, presso e nello studio dell'Avv.  #### del ### di ### -convenuti e ### nato a #### il ### (codice ####), residente ###### n. 237; #### nata a #### il ### (codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Barbato n.3; ### nato a #### il ### (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a #### il ### Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 (codice fiscale ###) residente ###### n.59; ### nata a ### il giorno 8.5.1965 (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a ### il ### codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Turati n.5; DI ### nata a ### il ### (codice fiscale: ###), residente in #### alla ###. Turati n.5, tutti elettivamente domiciliati in #### al C.so ### I n. 103 presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc.  ###) del ### di ### -Terzi chiamati CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiedono che l'adito Tribunale di ### voglia accogliere la domanda siccome formulata e condannare, in solido, i convenuti a non più porre in essere turbative o molestie estrinsecantisi nel transito, pedonale o con mezzi meccanici, direttamente o indirettamente, sul ripetuto fondo di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###), tratto evidenziato dalla esistente strada meglio e specificato in atti e documenti e, conseguentemente, si opus sit, ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del ### da ogni responsabilità. 
Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 c) ordinare agli attori: 1)la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dei convenuti ed all'esercizio del loro diritto di transito a piedi e con ogni mezzo, estrinsecantesi nel godimento della servitù di passaggio esistente sul frustolo di terra di proprietà degli attori, nonché 2)il ripristino della situazione antecedente l'illecito, mediante l'asporto di ogni ostacolo e opera atti ad impedire/ostacolare l'accesso sul medesimo terreno; d) Condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni per il determinato parziale godimento del fondo (fg.110 part.96-97), in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere da essi attori, nella somma prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  e) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice, accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del ###ri ### e ### S.R. ### (part.96-97 Fg.110 Catasto terreni di ### e a carico del fondo di proprietà degli attori (part.62 fg.110 catasto terreni di ###, oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico individuato sul fondo Fg.110 part.95 NCT del comune di ### in C.da ###) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc l'esercizio della stessa a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata nel catasto terreni di ### - TE - al fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, ponendo ogni onere e spesa, ivi inclusa l'indennità, se dovuta, a carico dei terzi chiamati in causa.  f)In ogni caso condannare gli attori alla demolizione e all'asporto dei materiali generanti molestia e turbativa all'esercizio del passaggio, al fine di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo di proprietà dei convenuti.  g) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni onere, spesa e pagamento e, per l'effetto, condannare questi ultimi ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuto in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti ed al risarcimento del danno, quest'ultimo nella somma già prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella diversa ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  h)In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per i terzi chiamati: Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 “A) in via pregiudiziale, emettere sentenza di rito con la quale sia dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli attori, con condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite; B) ### in via principale: 1) rigettare la domanda degli attori siccome inammissibile e destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite; 2) accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti, per costituzione per destinazione del padre di famiglia ovvero per maturata usucapione acquisitiva, della servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno di proprietà degli attori, riportato nel N.C.T. del comune di ### al ### 110 part.62, meglio specificato in atti e documenti e, specificamente, nella consulenza tecnica versata in atti, con vittoria di spese e competenze del giudizio; 3) in adesione alle richieste dei convenuti, i terzi chiamati in causa nulla obiettano affinché l'On. le Giudice voglia ordinare agli attori di cessare ogni turbativa al pacifico esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con ogni mezzo, sulla strada esistente sul fondo degli attori nonché di ripristinare lo status quo ante mediante la rimozione di ogni ostacolo e opera atti ad impedire e/o ostacolare l'esercizio del diritto di passaggio; 4) i terzi chiamati in causa nulla obiettano in ordine alla richiesta dei convenuti di condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni subiti per il parziale godimento del fondo in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere dagli attori; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice volte ad accertare l'insussistenza del diritto di passaggio, i terzi chiamati in causa, nulla obiettano riguardo alla richiesta dei convenuti di accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110 part. 96-97) e a carico del fondo di proprietà degli attori (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110, part.62), oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico, individuato in N.C.T. del comune di ### sul fondo Fg.110 part.95) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante di proprietà dei convenuti, stabilendo, ex art.1051, 2° comma cc. l'esercizio della servitù a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata in N.C.T. comune di ### al Fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, escludendo tuttavia il riconoscimento di indennità a favore degli attori proprietari del fondo servente; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, si insiste affinché sia rigettata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta formulata dai convenuti di dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni oncre, spesa e pagamento , per l'effetto, si chiede di rigettare la ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuti in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti, infine, si chiede che sia rigettata la richiesta formulata dai convenuti di condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, quantificata in curo 15.000,00 o nella misura diversa ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa; 7) condannare, in ogni caso, gli attori c/o i convenuti alla rifusione in favore dei terzi chiamati in causa delle spese di lite e del compenso del presente giudizio”. 
OGGETTO: diritti reali ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno chiamato in giudizio ### e ### ivi deducendo di essere proprietari di un fondo rustico con fabbricato rurale, sito in ### di ### alla c.da ###, acquistato nel 2013, e chiedendo di accertare l'assenza di diritti reali di godimento (quali servitù prediali di passaggio) gravanti sul proprio fondo ed a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei convenuti. 
Nello specifico gli stessi hanno rappresentato come i coniugi ### avessero adottato condotte consistenti nell'arbitrario transito pedonale e con mezzi meccanici sul fondo di proprietà degli attori, pur in assenza di qualsivoglia titolo volto ad attribuire loro il diritto di goderne ad uso transito e chiedendo la cessazione delle turbative e delle molestie recate. 
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda principale per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. 
In secondo luogo, hanno esercitato domanda riconvenzionale volta ad accertare l‘acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio (anche con mezzi meccanici) sul fondo di proprietà di parte attrice, e, in subordine, chiedendo di pronunciare sentenza costitutiva volta a riconoscere il diritto reale di godimento, ex art. 1061 c.c., a fronte della natura interclusa del fondo di proprietà dei convenuti, il quale non avrebbe altro agevole accesso alla via pubblica. 
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto: a) che gli stessi acquistavano il fondo di loro proprietà in data ### da ######## e ### b) che, nell'atto di compravendita, i venditori cedevano il fondo con ivi incluse le servitù, attive e passive, ed in particolare quelle di accesso con ogni mezzo agricolo; c) che, infatti, da tempo immemorabile per accedere al fondo dei convenuti viene esercitata una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, con ogni mezzo, su una strada collocata sul terreno di proprietà di ### e ### tracciato che costeggia prima l'area di ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 pertinenza degli attori e, successivamente, anche il fondo di ### (a sua volta ceduto alla stessa dai ### precedenti titolari del fondo di parte convenuta); d) che, in ogni caso, la strada sarebbe stata realizzata in origine dal comune proprietario dei fondi al fine di consentire l'accesso ai terreni attualmente di proprietà ### - ### e che, pertanto, sarebbe possibile configurare una servitù nata per destinazione del padre di famiglia; e) che nel lontano 1977 i danti causa dei convenuti avevano instaurato un'azione avverso i ### poiché questi ultimi inibivano il libero esercizio del diritto di servitù tramite atti di molestia, controversia che veniva transatta, dando luogo all'estinzione del giudizio per inattività delle parti (con cessazione, da parte degli odierni attori, delle condotte di turbativa). 
Hanno pertanto chiesto l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, per usucapione, ovvero, ancora, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale e di accoglimento della negatoria servitutis esercitata in via principale, dare luogo alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) ex art. 1051 Hanno, ancora, dedotto che i ### avrebbero adottato una condotta lesiva del libero godimento del proprio diritto, frapponendo ostacoli al transito (quali cavi metallici ed aste in legno contenenti chiodi sporgenti volti ad inibire il passaggio) ed hanno, pertanto, chiesto di far cessare le condotte di turbativa e condannare gli attori a risarcire il danno derivante dai reiterati atti di molestia, da quantificarsi in euro 15.000,00. 
Questi ultimi, inoltre, hanno articolato domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, con contestuale chiamata in causa dei terzi venditori dell'immobile di loro proprietà, chiedendo di essere manlevati da qualsivoglia onere su di essi gravante; il titolo della garanzia impropria risiederebbe nel contratto di compravendita tra essi intercorso, nel quale i venditori espressamente specificavano di aver ceduto - oltre alla proprietà del fondo - i diritti reali di godimento annessi. 
Alla prima udienza veniva autorizzata la chiamata dei terzi e contestualmente, rilevata la natura del giudizio, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione, il Giudice onerava le parti all'instaurazione del procedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. 
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati (### + altri) i quali hanno fatto proprie le deduzioni dei convenuti, recepite ad adiuvandum, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed allegando, a tal fine, perizia stragiudiziale attestante la presenza dei segni evidenti dell'esercizio della servitù apparente, oltre alla natura del tutto interclusa del terreno degli odierni convenuti.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
In ordine, invece, ai rapporti intercorsi tra essi terzi chiamati ed i #### hanno dedotto l'inoperatività della dedotta garanzia impropria (stante l'impossibilità di estendere analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 1480, 1484 e 1485 c.c.) alla fattispecie concreta, dal momento che non si è concretamente al cospetto di un'evizione, anche parziale, esercitata dagli attori, ed hanno, peraltro, sostenuto che non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per appurare qualsiasi titolo di responsabilità contrattuale (di matrice risarcitoria) a fronte dell'assoluta buona fede con cui i danti causa avevano ceduto una posizione giuridica fattivamente ritenuta esistente in quanto costantemente dagli stessi esercitata da tempo immemore. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.  stante la natura del tutto infondata della domanda articolata. 
In sede di prima udienza, volta alle verifiche preliminari ed alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che i ### non avrebbero esperito il tentativo di mediazione obbligatorio pur a fronte dell'ordine giudiziale, condizione, invece, soddisfatta dagli odierni convenuti ma solo relativamente al petitum della riconvenzionale. 
In data ### si è costituita spontaneamente l'erede di ### ex art.  302 c.p.c. ed a fronte del decesso di detto convenuto, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni proposte in sede di comparsa di costituzione. 
Il procedimento è stato poi interrotto con ordinanza del 10.6.2022 a seguito del decesso dell'attore ### Il giudizio è stato poi riassunto dai convenuti nei confronti degli eredi di quest'ultimo. 
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno ### in data ###, è stata istruita documentalmente e con l'esperimento dell'interrogatorio formale e delle prove per testimoni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  * 
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea articolata in via principale. 
Come noto da tempo il Giudice di legittimità ha affermato il principio per cui non sussiste l'obbligo di svolgere il procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale.   Più in particolare, le ### della Corte di Cassazione hanno affermato che, qualora il procedimento di mediazione sia stato svolto sulla domanda principale, non abbia senso (e anzi la cosa costituirebbe un inutile aggravio del processo) lo svolgimento del procedimento di mediazione su una ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 domanda riconvenzionale, collegata allo stesso titolo giuridico per cui si controverte con la domanda principale. 
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'invito giudiziale all'instaurazione della procedura di mediazione, articolata nei confronti delle parti in causa, i convenuti hanno attivato il procedimento, il quale ha avuto esito negativo, i cui effetti sono da “estendersi”, in termini di avvenuto adempimento della condizione di procedibilità, al petitum della domanda principale, del resto strettamente pregiudiziale, nei suoi fondamenti costitutivi, all'oggetto della azione articolata in via riconvenzionale (in quanto se, da una parte, la domanda attorea può essere qualificata come una negatoria servitutis, volta ad accertare l'assenza del diritto di servitù, quella riconvenzionale pertiene proprio alla sussistenza di tale diritto, acquisito, a dire dei convenuti, per usucapione). 
Ne deriva, quindi, che l'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dei #### si estende inevitabilmente all'insieme delle fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, determinando, quindi, il corretto adempimento della condizione di procedibilità. 
Nel merito la controversia può essere definita sulla scorta del criterio della ragione più liquida. 
Per ragione più liquida si intende il c.d. criterio che permette al giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, nel senso che la contrazione dei tempi processuali cui l'utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all'effetto spiegato dall'accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l'esame degli altri. 
Ebbene, in conformità a tale criterio decisiorio la domanda principale deve essere rigettata con contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) sul fondo servente di proprietà degli odierni attori. 
Le domande, infatti, devono essere esaminate congiuntamente, dal momento che, per la loro stretta interconnessione, l'accoglimento dell'una determina il rigetto dell'altra. 
Ebbene, dall'istruttoria svolta, in sede orale e documentale, è emerso come gli odierni convenuti (ed i precedenti proprietari del fondo dominante prima di loro) abbiano esercitato in maniera fattiva ed indisturbata il possesso della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei ### Occorre premettere che la servitù di passaggio rientra fra le c.d. servitù discontinue ed il suo acquisto per usucapione presuppone, per l'intera durata del ventennio, un duplice requisito: a) l'utilizzo del fondo servente con passaggi che, sia pure discontinui, si manifestino “con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 perseguita” (c.d. utilitas, su cui v. Cass. 30 luglio 2002, n. 11285 e Cass. 12 febbraio 1994, n. 1428); b) l'esistenza di segni visibili che “mostrino di essere stati concretati al preciso fine di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante”, vale a dire diano prova di “un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (v. 
Cass. 6 novembre 2012, n. 19091; Cass. 31 maggio 2010, n. 13238; Cass. 3 aprile 2003, n. 5146). 
Nello specifico, l'acquisto per usucapione della servitù apparente presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per il relativo riconoscimento non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo - sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso - avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione; inoltre, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto (cfr. Cass. Civ. n. 18859/2013). 
Peraltro gli elementi costitutivi dell'usucapione, valevoli anche in tema di servitù, sono: - la continuità temporale (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità); - il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); - la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto). 
Ebbene, nel caso di specie, emergono una serie di elementi idonei ad indicare la presenza di un indisturbato godimento del fondo (corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio) per un lasso di tempo ben superiore al ventennio. 
In primo luogo, tale situazione è emersa sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. 
In questo senso assumono rilievo le dichiarazioni di ### il quale ha specificato: “(…) vedevo chi era lì a lavorare, ci passavo con la mietitrebbia, era usuale passare da quel terreno, vedevo esercitare il passaggio liberamente, c'era una strada lì e tutt'ora c'è. Ci sono sempre passato, è una strada in cui si passa non è una strada asfaltata però è di passaggio. Non c'è altro modo di passare da quella strada”, ed ancora “è dagli anni 50 che quella strada viene utilizzata e fin da piccoli ci passavamo, per quel che ne so io non ci sono altri modi di accedere ai fondi che stanziano a fianco alla strada in questione, sul cap. 7, effettivamente i ### avevano lasciato il tratto di strada libero, prima c'era un pescheto, successivamente è stato tolto e sono stati messi i filari, circa 7-8 anni fa hanno cambiato la coltura presente, ma anche prima di questo cambiamento di coltura il ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 passaggio era libero”, nonché quelle del teste ### che ha specificato: “l'unica strada per andare sul terreno dei convenuti è quella, non c'è altro modo di acceder al fondo e lo hanno sempre esercitato, sia con mezzi agricoli che a piedi, anche io stesso ci sono sempre passato” (verbale di udienza del 21.2.2024). 
Assume, ancora, precipuo rilievo la dichiarazione del proprietario dell'immobile su cui persiste, a dire dei convenuti, il diritto di servitù funzionale all'accesso al fondo di loro titolarità, ### D'### (prima di proprietà ### il quale ha precisato: “il terreno indicato in blu, venduto dai ### ai ### lo lavorava mio padre, all'incirca dal 1995 al 2002/2003, e lui passava dalla strada comunale sul tracciato in rosso con il trattore per arrivare al terreno dei ### e non c'è mai stata nessuna discussione per quanto ne so io e per quanto mi ha detto mio padre”, ed ancora ### ha dichiarato: “Li ho visti passare quando c'ero io , ma non sempre , da almeno trenta /quaranta anni , andavano a lavorare i terreni, posso dire che sono al corrente di ciò perché sono nato nella casa che si vede nella foto n. 14 da cui sono andato via quando mi sono sposato a ventisette anni , e tornavo lì successivamente perché andavo a coltivare i miei terreni” (verbale di udienza dell'8.10.2024).  ###à delle dichiarazioni in esame, oltretutto, è avallata da tutta una serie di elementi prodotti in via documentale che fungono da riscontri meritevoli di vaglio. 
Da una parte, infatti, il contenzioso instaurato nel 1977 dagli ascendenti dei terzi chiamati (danti causa dei convenuti) volti ad ottenere la cessazione delle turbative del possesso del diritto di servitù da parte dei ### pur essendo un elemento “neutro” dal punto di vista della presenza o meno delle condotte lesive del godimento, funge da indizio circa l'esercizio, giù al tempo, delle facoltà connesse al diritto di passaggio meccanico e non.  ### canto, tale circostanza non è neanche realmente contestata dagli attori (assumendo rilievo quanto disposto dal principio di cui all'art. 115 c.p.c.), dal momento che gli stessi hanno altresì confermato la presenza del transito esercitato, in maniera altresì continuativa, dagli odierni proprietari del fondo di parte convenuta, nulla deducendo, in ordine all'assenza di un esercizio del godimento tra il 1977 e la data di proposizione della domanda giudiziale, limitandosi ad affermare che i precedenti proprietari del fondo dominante (terzi chiamati nel presente giudizio) avessero lasciato il proprio terreno in stato di abbandono senza esercitare alcun diritto di servitù. 
Circostanza, altresì, idonea a fungere da supporto alle considerazioni svolte risiede nella specifica indicazione - nell'atto pubblico di acquisto del fondo dominante - della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, oggetto, evidentemente, anch'essa di trasferimento a titolo derivativo, stante l'ambulatorietà del diritto di servitù.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
È chiaro, come più volte sottolineato da parte attrice, che questo non possa fungere da titolo costitutivo del diritto reale di godimento (irrilevante nella misura in cui, in questa sede, i convenuti hanno agito in riconvenzionale proprio per ottenere la pronuncia per l'acquisto mediante usucapione) ma è, quantomeno, ulteriore indice del consapevole protratto possesso (da parte dei danti causa prima e dei convenuti poi) della servitù di passaggio, al punto da ritenere cristallizzato il proprio diritto facendolo oggetto di specifica menzione nell'atto traslativo del terreno e del fondo. 
La natura visibile dell'esercizio discontinuo del possesso sul tratto oggetto di contenzioso, poi, è resa abbastanza evidente dalle immagini versate in atti, da cui è dato riscontrare (come confermato dai testi escussi) la presenza di un tracciato stradale visibile (pur non asfaltato) conformato al percorso seguito, soprattutto con mezzi meccanici, che rende visibile la sussistenza di opere sul manto stradale, idonee a fungere da segni tangibili dell'onere imposto sul fondo servente, tale dato morfologico contribuisce a rendere manifesta la natura non precaria ma stabile del passaggio. 
Dalle foto prodotte, infatti, è possibile scorgere una strada in terra battuta che costeggia la proprietà dei ### e che giunge, passando da un altro fondo, di proprietà ex ### presso l'area dominante. 
Tale tracciato è caratterizzato dalla visibile conformazione protesa a servire al passaggio veicolare, stante l'assenza di vegetazione (è dato scorgere la presenza di erba alta e stoppe da una parte e di un vero e proprio vigneto nelle parti laterali della strada che si interrompono in corrispondenza della strada di passaggio). 
Anche su questo punto, peraltro, le contestazioni degli attori sono parse particolarmente generiche, dal momento che questi ultimi si sono limitati a dedurre la costante aratura del frustolo da parte degli stessi a fronte della inservibilità del tratto di strada determinato dal continuo passaggio dei convenuti. 
Non sfugge a questo Tribunale come, secondo il predominante orientamento della Corte di ### per configurare la presenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.  ### canto si ritiene che tutti gli elementi, nel loro complessivo operare (a partire dalle dichiarazioni testimoniali per passare ai dati documentalmente acquisiti) conducano a vagliare l'esistenza un esercizio indisturbato del diritto di passaggio certamente da più di venti anni. 
In questo senso, quindi, appaiono poco conferenti le dichiarazioni dei due testimoni di parte attrice, i quali avevano prestato attività di ### a favore degli attori, e ciò in quanto le loro dichiarazioni ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 sono parse generiche e, comunque, non idonee ad esautorare l'impianto probatorio, dal momento che si sono limitati ad evidenziare di non aver visto passare nessuno nei periodi in cui hanno lavorato per gli attori, circostanza, questa, per la sua natura circostanziata e poco specifica, inidonea a confutare quanto sopra delineato. 
Parte convenuta ha, altresì, esercitato domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative nel godimento del proprio diritto (dal momento che parte attrice avrebbe inserito tutta una serie di ostacoli idonei ad impedire il libero passaggio), allegando documentazione fotografica raffigurante i cavi metallici idonei a turbare il transito. Parte attrice, d'altro canto, nulla ha obiettato in ordine a detta circostanza; la domanda può essere accolta stante l'intervenuto accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, dovendo i ### consentire, per l'effetto, il libero passaggio con mezzi meccanici e non del tratto di strada oggetto di giudizio. 
Le altre domande restano, pertanto, assorbite. 
La domanda risarcitoria, invece, deve essere rigettata, non avendo parte convenuta in alcun modo allegato e provato i presupposti dell'illecito aquiliano, soprattutto nel quantum (se non in maniera del tutto generica). 
La domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal terzo convenuto deve essere rigettata, stante l'assenza dei presupporti della responsabilità aggravata (in primis la colpa grave o la malafede nell'agire in giudizio). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate come in dispositivo (prendendo in considerazione i parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda).  Per Questi Motivi Il Tribunale di ### sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa ### d'### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattendendo ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - rigetta la domanda attorea; - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara che i convenuti sono divenuti titolari, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e con ogni genere di veicoli a favore del tratto di terreno di proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###) ed a favore del fondo dominante (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###); ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 - ordina a parte attrice la cessazione degli atti di turbativa del pacifico godimento dell'esercizio del diritto di transito a piedi e con ogni mezzo sul tratto di strada indicato e su cui insiste il diritto di servitù di passaggio; - manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione e annotazione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati, da quantificare, per ciascuna parte, in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, in relazione alla posizione dei convenuti, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### 18.2.2025 Il giudice Dott.ssa ### d'### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00

causa n. 3771/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela D'Adamo

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