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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3199/2025 del 08-07-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5227/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Conclusioni: come da verbale del 08/07/2025 ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 aprile 2024 ### nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2405/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5227/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 
Conclusioni: come da verbale del 08/07/2025 ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 4 aprile 2024 ### nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2405/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte (cfr. ricorso). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 08/07/2025
Con la memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2025 l'### ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria). 
Richiamata la c.t.u. dott.ssa Re (sia per rispondere alle osservazioni di parte ricorrente, che per esaminare la documentazione medica sopravvenuta e prodotta nella fase di opposizione: cfr. ordinanza del 21 marzo 2025), l'opposizione merita di trovare accoglimento perché l'ausiliaria del giudice, con giudizio immune da censure, esaminata anche la nuova documentazione prodotta, ha rivisto la propria valutazione e ha riconosciuto alla minore ### il diritto ad ottenere l'indennità di frequenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. relazione integrativa depositata il 23 giugno 2025). 
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che ### ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. 
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. 
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'### P.Q.M nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ### ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa; condanna l'### al pagamento in favore dell'avv. ### nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di ### delle spese di lite di quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico dell'### le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
del ### n. cronol. ###/2025 del 08/07/2025


causa n. 5227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Montalto Fabio

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3292/2025 del 11-07-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13884/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### D'### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025. ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14090/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp ( ricorso). Con la memoria di costituzione depositata il 29 giugno 2025 l'### ha chiesto i (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13884/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### D'### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.  ### ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 30 settembre 2024 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 14090/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., riportandosi a quelle contrapposte del proprio ctp ( ricorso). 
Con la memoria di costituzione depositata il 29 giugno 2025 l'### ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria). 
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).  ### questo giudice, infatti, le conclusioni della c.t.u. (cfr. relazione) meritano di essere preferite a quelle del c.t.p. perché se la prima ha verificato - alla luce tanto della documentazione prodotta, quanto dell'esame obiettivo - la capacità del ### di deambulare (seppur a piccoli passi) ed effettuare i passaggi posturali in autonomia, il c.t.p.  si è limitato ad evidenziare l'aiuto prestato dalla moglie in tutte le incombenze quotidiane, senza evidenziare perché il ### non potrebbe (pur con le innegabili difficoltà conseguenti ad un'invalidità del 100% e ad una condizione ex art. 3, comma 1, L. 104/1992) svolgere da solo gli atti quotidiani (compresa l'assunzione dei farmaci), né perché dovrebbe essere “convinto a lavarsi e vestirsi” (cfr. relazione di c.t.p. alla luce delle patologie pacificamente diagnosticate). 
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. 
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall'### in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att.  c.p.c. Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell'### P.Q.M.  nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ### non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento né dell'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; dichiara le spese dell'### irripetibili nei confronti di parte ricorrente; pone definitivamente a carico dell'### le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.   Così deciso il ### 

Il Giudice
del ### n. 13884/2024


causa n. 13884/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Montalto Fabio

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3764/2025 del 23-09-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5976/2023 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025. ### ricorso depositato il 10 maggio 2023 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5662/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, pur avendo riscontrato la presenza di tutte le patologie indicate dal medico curante, “ha errato nell (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5976/2023 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv.  ### - parte ricorrente - e INPS (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte resistente - Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.  ### ricorso depositato il 10 maggio 2023 ### ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5662/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., il quale, pur avendo riscontrato la presenza di tutte le patologie indicate dal medico curante, “ha errato nell'applicazione delle tabelle ministeriali, ha sottovalutato l'incidenza invalidante delle patologie e non ha applicato la riduzione della capacità di lavoro specifica (…)” (cfr. ricorso).  ###, costituitosi con memoria del 23 aprile 2024, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo ( memoria). 
Disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro (cfr. ordinanza del 7 ottobre 2024), l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., se ha confermato la valutazione del primo, ha contestualmente verificato un peggioramento delle condizioni della ### la quale, infatti, presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75%) a decorrere dal mese di novembre 2023. 
In particolare, in sede di valutazione medico legale è emerso quanto segue: “###ra ### di anni 49, è affetta da artrite reumatoide a prevalente incidenza funzionale a carico delle estremità, in soggetto con artropatia polidistrettuale. La diagnosi venne posta nel 2015, pratica terapia con metotrexate e salazopirina, e nei periodi di acuzie con steroidi. Nel corso della visita consulenziale, si apprezzano polsi e caviglie edematosi, in specie a dx, con alluce valgo a dx; limitate le escursioni di polsi e caviglie. I restanti distretti esaminati presentano lieve ripercussione funzionale. La periziata pratica terapia con sulfalazina e reumaflex. In corso di valutazione eventuale trattamento con farmaco biologico, con riscontro occasionale di fibrosclerosi apicale bilaterale con test funzionale in atto nella norma. ### reumatoide in soggetto con artropatia polidistrettuale è valutabile in riferimento al codice 9303 (###) con una percentuale di invalidità pari al 65%. Inoltre, si ritiene equo valutare l'ipotiroidismo in soggetto con tiroidite di ### in terapia ormonale sostitutiva continuativa, in riferimento ai principali baremes di valutazione con una percentuale di invalidità pari al 15%. Infine, si ritiene equo riconoscere una validità funzionale alla patologia ipertensiva di cui è affetta la periziata, per cui pratica trattamento farmacologico che, in assenza di documentato interessamento degli organi bersaglio, è valutabile in riferimento al codice 6445 (### (I ###) con una percentuale di invalidità pari al 15%. In merito allo scotoma ### alla luce degli attuali accertamenti, si ritiene equo riconoscere un punteggio invalidante compreso nella fascia 0-10%. (…) In merito allo specifico quesito relativo alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità di lavoro semispecifica, si precisa che la ###ra ### è soggetto di anni 49, con grado di istruzione basale (scolarità elementare), senza alcuna qualifica tecnico-professionale e senza esperienza lavorativa precedentemente svolta in modo continuativo. Pertanto, si ritiene non utilizzabile la variazione percentuale fino a 5 punti percentuali sul punteggio tabellare, ritenendo il grado percentuale utilizzato, riferito alla capacità lavorativa generica, adeguato al caso in specie. (…) Per quanto sopra, applicando il criterio valutativo con formula a scalare, si addiviene ad una percentuale di invalidità pari al 75%, percentuale che dà diritto all'assegno mensile di assistenza. In merito alla decorrenza del beneficio, tenuto conto di quanto accertato in sede di visita consulenziale, si ritiene che tale quadro invalidante decorra da circa un anno antecedente la data della visita (novembre 2023)” (cfr. relazione depositata il 15 febbraio 2025). 
In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che ### presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023. 
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste vengono compensate per entrambi le fasi del giudizio essendo il riconoscimento successivo al deposito del ricorso di opposizione. 
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente a carico dell'### in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.  P.Q.M nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ### presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido con percentuale dell'75% a decorrere dal mese di novembre 2023; compensa le spese di lite per entrambi le fasi del giudizio; pone definitivamente a carico dell'### le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. 
Così deciso il ### Il Giudice del

causa n. 5976/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Montalto Fabio

M

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3591/2025 del 11-09-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15144/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e ###'#### (c.f. ###), in persona del ### pro-tempore; - parte resistente contumace Oggetto: rapporto di lavoro. Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025. ### ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Ministero dell'### e del ### venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); in subordine, ha chiesto che l'### venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. sostegno delle superiori domande parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli an (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15144/2024 R.G.L. vertente tra ### (c.f. ###), parte rappresentata e difesa dall'avv. ### - parte ricorrente - e ###'#### (c.f. ###), in persona del ### pro-tempore; - parte resistente contumace
Oggetto: rapporto di lavoro. 
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 settembre 2025.  ### ricorso ex art. 414 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto che il Ministero dell'### e del ### venga condannato ad assegnargli la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e quindi ad accreditargli la somma di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato prestato (nello specifico per gli a.s.  2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025); in subordine, ha chiesto che l'### venga condannata al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno. sostegno delle superiori domande parte ricorrente, premettendo di aver lavorato come supplente, ha argomentato circa il suo diritto di ricevere la cd. carta docenti come gli analoghi insegnanti a tempo indeterminato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).  ### dell'### e del ### pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, cosicché ne va dichiarata la contumacia. 
Ciò detto, la pretesa attorea merita di trovare accoglimento alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione secondo cui “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (Cass., sez. lav., sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023). 
Pertanto, il Ministero convenuto va condannato al pagamento dell'importo correttamente richiesto nell'atto introduttivo, da corrispondersi mediante l'emissione di carta docente o altro analogo bonus elettronico. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il carattere seriale della controversia.  P.Q.M.  nella contumacia del Ministero dell'### e del ### accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore di: • ### della somma di € 1.500,00 mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici, nonché al rimborso delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.049,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.049,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Così deciso l'11/09/2025 Il Giudice del

causa n. 15144/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Montalto Fabio

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3015/2025 del 07-07-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8564 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente ### della #### s.r.l. rappresentato e difeso dall'avv. ### con elezione di domicilio a ### piazza G. ### n. 11. #### e ### entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### del ### di ### con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. ### a ### via ### 55. convenuti e ### convenuto contumace ### le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fallimento della “#### s.r.l.”, società avente ad oggetto il commercio di prodotti non alimentari, tra cui articoli di abbigliamento e calzature, agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di ### amministratore unico della società dalla data di costituzione (12.09.2013), fino (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'### composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8564 dell'anno 2021 del ### degli ### civili contenziosi vertente ### della #### s.r.l. rappresentato e difeso dall'avv. ### con elezione di domicilio a ### piazza G. ### n. 11.   #### e ### entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### del ### di ### con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. ### a ### via ### 55.  convenuti e ### convenuto contumace ### le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 27.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il fallimento della “#### s.r.l.”, società avente ad oggetto il commercio di prodotti non alimentari, tra cui articoli di abbigliamento e calzature, agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di ### amministratore unico della società dalla data di costituzione (12.09.2013), fino alla data del fallimento, dichiarato con sentenza nr. 9/2017 emessa dal Tribunale di ### il ###, nonché nei confronti di ### n.q. di socio e amministratore di fatto e di ### (quale socia titolare del 50% del capitale sociale) a titolo di concorso nell'attività illecita dell'amministratore. 
Nello specifico addebita all'amministratore: a) l'accollo dell'intera esposizione debitoria della ### srl (società gestita da ### padre dell'amministratore) verso ### spa, per complessivi euro 136.048,65; b) i versamenti in favore dei singoli soci privi di causa per complessivi euro 67.400; c) l'utilizzo improprio della carta di credito aziendale per complessivi euro 17.821,66; d) il prelevamento indebito dalle casse sociali della somma di euro 7.100 e il sostenimento di spese estranee alla attività economica di quest'ultima per ulteriori euro 3.500; e) la restituzione, mediante compensazione, in favore dei soci di somme versate a titolo di finanziamento in violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 cc; f) la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. art. 2484 co. n. 4 c.c. (azzeramento del proprio capitale), già alla fine dell'esercizio 2015. 
Chiedi quindi il risarcimento del danno nella misura di euro 152.749,10, pari all'ammontare delle conseguenze patrimoniali negative delle condotte illecite sopra descritte, oltre al risarcimento del danno morale che ne sarebbe derivato in capo alla società poi fallita ed ai creditori. 
Il fallimento invoca altresì la responsabilità solidale di ### (padre dell'amministratore, ### per avere concorso, quale amministratore di fatto, a cagionare i suddetti danni ed in ogni caso per avere cooperato nell'operazione di accollo dei debiti della ### srl, di cui amministratore unico, in danno della ###. 
Addebita infine alla socia ### di avere concorso con l'amministratore nella condotta illecita di trasferimento di denaro in favore dei soci, della quale essa stessa avrebbe beneficiato per complessivi euro 14.040. 
Si è costituito ### contestando tutti gli addebiti ed evidenziando di avere assunto l'amministrazione della società soltanto formalmente su sollecitazione del padre, ### che di fatto si sarebbe sempre occupato della sua gestione. 
Il predetto convenuto ha poi disconosciuto la firma, apparentemente ad esso riconducibile, apposta, all'atto di accollo del debito della ### srl del 18.09.2014, sugli assegni tratti su ### che sarebbero stati emessi dalla ### in adempimento di tale accollo e sulla polizza vita che sarebbe stata stipulata in suo favore con fondi della società. Ha infine in ogni caso eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dal fallimento nei suoi confronti ed in via riconvenzionale ha chiesto di essere eventualmente garantito dal ### ossia dall'amministratore di fatto che ha indicato quale unico responsabile dei danni cagionati alla società. 
Si è costituita, altresì, con autonoma difesa ma con l'assistenza del medesimo difensore, ### la quale ha negato di avere posto in essere condotte lesive per la società, rispetto alla quale avrebbe soltanto assunto la qualità di socia senza tuttavia mai ricevere alcunché in cambio: ha infatti ammesso di avere effettuato alcuni finanziamenti in favore della società, ma ha negato di averne ricevuto la restituzione tanto che, in via riconvenzionale, ha chiesto la compensazione del loro importo con l'eventuale risarcimento che fosse tenuta a versare alla società. 
È invece rimasto contumace il convenuto ### Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che l'art. 146 l.f. prevede che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori le azioni di responsabilità contro gli amministratori”. E' poi pacifico che spetta al curatore l'esercizio tanto dell'azione sociale di responsabilità, quanto dell'azione dei creditori sociali (cfr. Cass.17121/10; 23452/2019). 
Nel caso di specie, viste le deduzioni di parte attrice, si devono allora ritenere proposte indistintamente e contemporaneamente entrambe le azioni, con la conseguenza che la responsabilità dei convenuti, ### e ### (amministratore di diritto e presunto amministratore di fatto) può essere accertata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo ovvero relativi all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori della società (insufficienza del patrimonio causata dall'inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio stesso). 
Va poi ricordato che, secondo i principi fissati dall'art. 2697 c.c., è onere della curatela, presunta danneggiata, dimostrare sia le condotte asseritamente illecite ascritte agli amministratori sia il danno riferibile a tali condotte, nonché il nesso di causalità tra tali condotte illecite e il danno conseguente, che a sua volta deve essere determinato nel suo ammontare e provato.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10). 
Tanto premesso, osserva innanzi tutto il Tribunale che la carica di amministratore della società è stata formalmente assunta da ### fin dalla data di costituzione della ### srl: di conseguenza, gravavano su di lui tutti i doveri e gli obblighi dell'amministratore, tra i quali quello di vigilanza sulla società, che non viene meno neppure ove venga accertato che l'amministrazione sia stata di fatto esercitata da altri soggetti.  ### giurisprudenza consolidata, infatti, l'accettazione della carica di amministratore, comporta l'assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale - il cui dovere di adempimento non può essere escluso in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Non giova pertanto al convenuto invocare la natura formale della carica o allegare di aver seguito le istruzioni impartite da terzi (nella specie dal di lui padre, ###, per andare esente dalla responsabilità per “mala gestio”. Al contrario, poiché l'amministratore di diritto deve salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'ente e destinarlo a fini sociali, qualora egli non abbia espletato l'attività di controllo e non abbia impedito la distrazione delle risorse sociali, andrà incontro a responsabilità, stante la negligente esecuzione del contratto. 
Ciò posto, va ora preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità (ex art. 146 L. Fall.) sollevata dal convenuto ### Ed invero, l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 L. 
Fall. è soggetta al termine di prescrizione quinquennale che, quanto all'azione contrattuale, decorre dalla cessazione dall'incarico degli amministratori, stante la sospensione del corso prescrizionale prevista per la durata dell'incarico ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., mentre, per l'azione aquiliana a tutela dei creditori sociali, decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. 
Ora, nel caso di specie, come detto, la carica di amministratore della società è stata ricoperta dal convenuto ### fino alla dichiarazione di fallimento (aprile 2017), momento dal quale deve, pertanto, farsi decorrere il termine di prescrizione: ne consegue che la domanda azionata dal fallimento con atto del 27.02.2021 è senz'altro tempestiva.
Alla luce delle argomentate e dettagliate considerazioni svolte all'esito dell'analisi della documentazione in atti dal ctu, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica sono condivisibili, deve poi ritenersi che la domanda risarcitoria proposta dal fallimento nei confronti di ### sia fondata. 
Ha infatti trovato conferma la principale condotta distrattiva addebitata all'amministratore e realizzata attraverso l'accollo, con scrittura privata del 18/9/2014, di un'esposizione debitoria della ### S.r.l. (società gestita dal padre ### nei confronti di ### per complessivi euro 136.048,65, senza alcuna apparente giustificazione (v. rel. ctu pag. 14). 
Va sottolineato al riguardo che la ### si era già accollata parte dei debiti della ### srl, per complessivi euro 125.000, in occasione dell'acquisto del ramo d'azienda concluso in data ### ed avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di articoli di pelletteria, accessori di abbigliamento, valigeria e calzature, sotto l'insegna “SEGUE” e di calzature, borse e accessori per l'abbigliamento, sotto l'insegna “PRIMADONNA”. ### accollo, oltre che privo di causale, nonostante sia stato effettuato nel settembre 2014, è stato poi annotato in contabilità soltanto nell'esercizio 2015, riportando in contropartita una generica voce di credito nel conto “### diversi entro 12 mesi”. 
Il predetto accollo di debiti per oltre € 130.000,00, effettuato senza alcuna plausibile giustificazione se non quella di farsi carico dei debiti della società del padre, rappresenta quindi una condotta foriera di danno, esulando, proprio per la sua assenza di qualsivoglia giustificazione, dal novero di quelle scelte imprenditoriali insindacabili perché connesse alla attività discrezionalità dell'imprenditore. 
Va però precisato che il danno conseguente a questa operazione va quantificato in € 54.419,44, somma che la società ha effettivamente sborsato per i debiti che si è accollata. 
Parimenti ingiustificate sono risultate le operazioni di anticipazione di somme in favore dei soci per complessivi euro 58.850, in quanto non precedute da una delibera di riparto di utili regolarmente approvata (v. ctu pag. 18) e l'addebito sulla carta di credito sociale di spese per euro 9.389,36 “non inerenti” all'attività sociale. 
Analogamente ingiustificati sono poi risultati i pagamenti in favore dell'amministratore per complessivi € 7.100 (di cui € 4.000 per l'anno 2014 ed € 3.100 per l'anno 2015) riportanti causale “pagamento rimborso spese forfettario”: non risulta prodotta alcuna contabilità analitica di tale voce di spesa né sussiste alcuna preventiva delibera autorizzativa, né si può ritenere che si trattasse di compensi per l'attività svolta essendo tra l'altro state corrisposte nei primi mesi dell'anno cui esse si riferiscono, quando cioè il bilancio doveva ancora essere predisposto (v.  ctu pag.23). 
Va qualificata poi come condotta distrattiva, in quanto estranea all'oggetto sociale, la stipula di una “polizza vita” intestata a ### accesa presso la ### e decorrente dal 25.12.2013 con scadenza il ###, ed il relativo versamento dei premi per le annualità 2014 e 2015 per complessivi € 3.500 a spese della società. 
Ed infatti, nonostante sia emerso che le firme apposte al relativo contratto non siano riconducibili a ### quest'ultimo, in quanto amministratore della società, avrebbe avuto l'obbligo di impedirne il pagamento, effettuato appunto con fondi sociali e quindi pregiudizievole per la società ed i suoi creditori: in conclusione, anche per questa condotta deve ritenersi comprovata la responsabilità di ### il danno cagionato è poi pari ai premi assicurativi pagati, ossia ad euro 3.500,00. 
In relazione alla restituzione dei finanziamenti effettuati dai soci, si deve poi ricordate che la sorte del rimborso dei finanziamenti erogati dai soci nelle società a responsabilità limitata è disciplinata dall'articolo 2467 del codice civile, il quale prevede che il rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora gli stessi siano "concessi in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". 
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21745/19, Cass. 24.7.2007 n. 16393), il presupposto della postergazione ex art.2467 cc è il ricorrere di “una fase in cui la società, in relazione all'attività in concreto esercitata, abbia la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci ### e non sia in grado di rimborsale", onde con l'art. 2467 c.c. “è stato introdotto, per le imprese che siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta una riqualificazione imperativa del ‘prestito' in ‘prestito postergato' (rispetto alla soddisfazione degli altri creditori)”. La presenza di un eccessivo squilibrio che giustifica la postergazione deve inoltre essere verificata sia nel momento in cui il socio ha effettuato il finanziamento sia nel momento in cui viene effettuato il rimborso. 
Il finanziamento del socio risulterà, quindi, postergato allorquando, al momento della sua concessione e al momento in cui viene effettuato il rimborso, la società si trovi in una situazione di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, ovvero qualora la situazione finanziaria evidenzi uno stato di criticità, cioè di rischio di insolvenza (situazione nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento da parte dei soci piuttosto che un finanziamento). 
La ratio della norma, infatti, è proprio quella di tutelare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e di salvaguardare la condizione di svantaggio in cui si trovano i creditori non soci. 
È, quindi, coerente che un finanziamento concesso dai soci di una società, che verta in una situazione di squilibrio, sia postergato rispetto ai crediti dei terzi, poiché, da un lato, il socio conosce la situazione patrimoniale della società, a differenza degli altri creditori sociale, e ne può trarre illecito vantaggio, dall'altro, perché il legislatore predilige i conferimenti rispetto ai finanziamenti dei soci in quanto più adeguato a preservare la stabilità economica e patrimoniale della società. 
Nel caso di specie, dalle scritture contabili in possesso della ### risultano essere stati effettuati dai soci ### e ### finanziamenti in favore della società per complessivi euro 50.050 in un momento in cui (nel corso degli anni dal 2013 al 2015) sussisteva un eccessivo squilibrio dell'indebitamento; la restituzione di queste somme è stata poi effettuata in un momento in cui la società si trovava in stato di decozione, dopo l'accollo dei debiti di ### s.r.l., ed avendo già licenziato buona parte dei dipendenti: deve quindi ritenersi che detta restituzione sia stata effettuata in violazione di quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ., violando il principio della postergazione. 
Tale condotta è risultata ancor più pregiudizievole in quanto la restituzione dei finanziamenti è stata operata mediante compensazione con altrettanti crediti della società verso soci che, quindi, non soltanto non sono stati incassati, ma sono stati altresì utilizzati per estinguere posizioni debitorie in spregio alle regole dettate dall'art. 2467 cod. civ. con pregiudizio dei creditori sociali. 
Le medesime considerazioni valgono anche per il rimborso della somma di euro 21.900 in favore di ### ad estinzione del corrispondente credito sorto in conseguenza di un finanziamento effettuato in favore della società in un momento in cui in cui è risultato, secondo il criterio di cui sopra, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento, con conseguente pregiudizio degli altri creditori. 
Infine, come risulta dalle conclusioni del consulente, al 31/12/2015 il capitale della società era stato ormai totalmente eroso e, ciò nonostante, l'amministratore è rimasto inerte senza adottare nessuno dei provvedimenti previsti dal codice: tuttavia, poiché le perdite successivamente registrate, oltre ad essere di modesta entità, non sono riconducibili ad oneri connessi all'attività gestoria, quanto piuttosto per la maggior parte (€ 10.793 su € 11.069 di perdita complessiva) a sopravvenienze passive per costi di competenza di esercizi precedenti, nessun pregiudizio apprezzabile è derivato dall'indebita prosecuzione dell'attività sociale (v. ctu pag. 30). 
In ultima analisi, il danno cagionato dal convenuto è complessivamente pari ad euro 205.208,80: la condanna va però limitata al valore della domanda così come formulata dal fallimento, ossia ad euro 152.749,10. 
Su tale somma, in quanto debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data del fallimento (5.04.2017), fino alla data della presente pronuncia, così giungendo all'importo di euro 201.841,11 (di cui euro 152.749,10 per capitale, euro 19.153,19 per interessi ed euro 29.938,82 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo. 
Non ricorrono invece i presupposti per affermare la responsabilità dei convenuti, ### e ### in quanto l'istruttoria condotta non ha dimostrato il loro coinvolgimento attivo nelle decisioni aziendali.  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: mancanza di un'efficace investitura assembleare; attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale, e autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. 
La prova della posizione di amministratore di fatto implica quindi l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. 
Nel caso di specie, con riferimento al convenuto ### l'istruttoria condotta non ha evidenziato elementi che inducano a ritenere con ragionevole certezza che questi abbia avuto un ruolo determinante nella gestione della società: non c'è contezza, infatti, di atti o di delibere sociali a sua firma, né di attività poste in nome e per conto della società. 
Non è rilevante a tal fine la circostanza che la ### si è resa cessionaria di due rami di azienda della ### (società amministrata da ###, in mancanza della prova che al subentro nei rapporti di franchising, già facenti capo a ### sia seguita anche la partecipazione alla gestione della società cessionaria. 
Né può ritenersi sufficiente la dichiarazione resa da ### al curatore in sede ###la quale questi ha genericamente dichiarato che la società sarebbe stata gestita di fatto soltanto dal padre, in mancanza della prova di specifici atti gestori riferibili a ### Neppure le somme che risultano versate nelle casse sociali della ### da ### sono univocamente idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto sociale con la società, essendo piuttosto qualificabili come “meri finanziamenti” effettuati, in virtù del rapporto parentale, in favore della società amministrata dal figlio. 
Medesime ragioni inducono a ritenere che anche il versamento effettuato da ### in favore della società sia stato un mero finanziamento in favore della società del figlio, non essendovi evidenza del coinvolgimento di questa nella gestione della società. 
Consegue che anche la restituzione di tali finanziamenti deve ritenersi frutto di un'autonoma decisione dell'amministratore, ### il quale, pertanto, è l'unico tenuto a risponderne nei confronti del fallimento, per avervi provveduto in violazione del divieto di postergazione come sopra già ampiamente evidenziato. 
In conclusione, quindi, la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal fallimento va accolta unicamente nei confronti di ### mentre va rigettata nei confronti degli altri convenuti. 
Del tutto inammissibile deve infine ritenersi la domanda di manleva proposta dal convenuto ### nei confronti del di lui padre, in mancanza della prova di un rapporto di garanzia contrattuale e/o legale tra le parti. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della ### in complessivi euro 9.545,00, di cui euro 1.545,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; la ### dovrà rifondere le spese anticipate dalla convenuta, ### che si liquidano, in ragione del valore della domanda proposta nei confronti di questa (euro 14.100), in complessivi euro 2.550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge. 
Le spese delle cc.tt.uu. (già liquidate con decreti del 12.05.2023 e del 03.07.2024) vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente. 
Infine, essendo i fatti contestati al convenuto, ### quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia di #### al pagamento, in favore della ### del fallimento della “#### srl”, della somma di euro 201.841,11, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo; rigetta tutte le altre domande.  ### al pagamento, in favore della ### del fallimento della #### srl, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 9.545,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; ### la ### del fallimento di #### srl al pagamento, in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.550,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge; Pone definitivamente a carico del convenuto soccombente, ### le spese delle cc.tt.uu. (già liquidate con decreti del 12.05.2023 e del 03.07.2024); Indica nel convenuto ### il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### in materia di ### del Tribunale, in data ###.

causa n. 8564/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Piazza Emanuela Rosaria Maria, Daniela Galazzi

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