blog dirittopratico

3.634.961
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 337/2023 del 13-02-2023

... è mai presentato innanzi al ### senza motivazione alcuna (se sol si consideri che ### per quanto consta dagli atti di causa, non ha in alcun modo riscontrato gli inviti formalmente inoltratigli dal fratello per addivenire al rogito notarile) o, a tutto voler concedere, avanzando la - ingiustificata e infondata - pretesa di annullare il contratto del 22.04.2013: pretesa, questa, che egli tuttavia per quanto consta non ha mai formalizzato, se non dopo essere stato qui evocato in giudizio dal fratello. Non ha dunque ragion d'essere la pretesa di ### che, invocando l'art. 1256 c.c., chiede di porre tout court nel nulla gli effetti discesi dal contratto del 22.04.2013. ###. 1256 c.c. è in effetti chiaro nel conferire il diritto di sottrarsi agli effetti del contratto al solo contraente che risenta, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA ### Il Tribunale di Vicenza, ### in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. ### dr.ssa ### rel.  dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7186/2017 promosso da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### e dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 2 CONVENUTO con la chiamata in giudizio di #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### conveniva in giudizio il fratello ### Il giudizio così promosso, oggi in scrutinio, veniva iscritto in data ### al n. R.G.  7186/2047.   1.1. Veniva dedotto in atto di citazione: - che in data ### era deceduto ### - che erede legittimi del de cuius erano la moglie ### ed i figli ### e ### - che il compendio relitto dal de cuius comprendeva la piena proprietà quanto alla quota indivisa di 1/2 di beni immobili siti in ### ed ivi catastalmente censiti (in esito a frazionamento avvenuto nel corso del 2015) al ### 7 del ### con i mappali n.ro n.ro 303 sub. 7 (locale commerciale); n.ro 303 sub. 8, 9 e 10 (locale deposito e abitazione); n.ro 303 sub. 13 e 6 (abitazione con annesso garage); n.ro 303 sub. 11 e 12 (corte e scala comuni); - che i predetti immobili, in forza dell'apertura della successione di ### erano di proprietà di ### (quanto alla quota indivisa di 4/6: 1/2, già di sua proprietà, + 1/6 pervenutole per successione al marito) e di ### e ### (quanto, rispettivamente, alla quota indivisa di 1/6, ereditata dal padre); - che in data #### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto un “preliminare di compravendita”, nel quale ### si era impegnata a donare ai figli la predetta quota di 4/6 di piena proprietà degli immobili di ### e, da par sua, ### si era impegnato a vendere al fratello ### la propria quota di 3/6 di piena proprietà degli immobili medesimi: quota derivante dalla sommatoria della quota di 1/6 di cui egli era divenuto proprietario iure hereditatis e della quota di 2/6 donata dalla madre (doc. 5 attore); - che per la vendita della quota di 3/6 da parte di ### a ### le parti avevano pattuito il prezzo di € 250.000,00, da corrispondere come segue: € 10.000,00 alla firma del contratto; € 40.000,00 a titolo di acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di ulteriore acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di saldo entro il ### (doc. 5 attore); - che ### aveva proceduto al pagamento degli importi di € 10.000,00, di € 40.000,00 e di € 100.000,00; - che con raccomandata del 09.02.2016 ### aveva invano invitato il fratello ### a presentarsi davanti al ### “per la stipula dei previsti atti notarili (donazione e compravendita) e il pagamento del saldo finale” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio al doc. 9 attore); - che l'attore aveva dunque provveduto a fissare un nuovo incontro, invitando il fratello odierno convenuto a presentarsi innanzi al ### in data ### (doc. 10 attore); - che ### non si presentava innanzi al ### “senza addurre giustificazione alcuna” (atto di citazione, pag. 3); - che “tale essendo lo stato di fatto” e “atteso il comportamento concludente del figlio Raffaello”, in data ###, per atto a rogito del ### in #### aveva alienato la quota indivisa di 4/6 di cui era come detto proprietaria quanto agli immobili di ### a ### e ### figli di ### il quale aveva da par sua donato ai figli medesimi la quota di 1/6 di cui era proprietario quanto ai beni (doc. 11 attore); - che in data ### l'attore, per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto al convenuto ### di addivenire al “perfezionamento della vendita della propria quota” o “alla immediata restituzione degli importi ricevuti, oltre al raddoppio della caparra per l'ingiustificato inadempimento”, senza ricevere tuttavia alcun riscontro (atto di citazione, pag. 4, con rinvio al doc. 12 attore).   1.2. Tanto premesso, l'attore invocava l'art. 2932 c.c. e chiedeva l'esecuzione in forma specifica “dell'obbligo di concludere il contratto di Compravendita” che a suo dire il fratello ### “s'era obbligato” a concludere, avente ad oggetto “la quota di sua proprietà (1/6) dei beni di cui si tratta”, al contempo chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00 (pari alla differenza tra il prezzo già versato in acconto ed il valore della quota di 1/6 del compendio immobiliare1, oggetto dell'invocata sentenza ex art. 2932 c.c.); al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa; alla rifusione degli esborsi sostenuti per “l'eventuale registrazione della scrittura privata 22.04.2013 (…) resasi necessaria per l'utilizzo in sede giudiziale” - chiedendo infine in via gradata la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 150.000,00, oltre interessi calcolati dalla data del suo versamento.   2. ### si costituiva in giudizio, confermando quanto dedotto in atto di citazione in ordine alla sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 ed al suo contenuto, al contempo non contestando di aver percepito dal fratello ### l'importo di € 150.000,00.  1 Valore quantificato in € 83.333,33: importo ottenuto dividendo per tre l'importo di € 250.000,00, pari come detto al prezzo pattuito nel 2013 per il trasferimento della quota di 3/6. La differenza tra € 150.000,00 (prezzo versato in acconto) ed € 83.333,33 è pari all'importo di € 66.666,00 indicato in atto di citazione.   2.1. In comparsa di costituzione veniva tuttavia dedotto: - che ### e ### nel corso della loro vita, avevano “continuamente nutrito espresse e ripetute preferenze per il figlio primogenito Giorgio”, il quale aveva beneficiato “dei comportamenti preferenziali” dei genitori (comparsa, pag. 2); - che, deceduto ### la moglie ### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto l'accordo menzionato in atto di citazione, volto sostanzialmente allo scioglimento della comunione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, tra di loro esistente sugli immobili di ### - che “la stipula dell'atto” che avrebbe dovuto dar seguito all'accordo predetto non era tuttavia “mai avvenuta perché nel frattempo il convenuto ### Raffaello” aveva scoperto che il fratello ### “aveva beneficiato negli anni di cospicue donazioni di denaro” (comparsa, pag. 3); - che il convenuto aveva infatti scoperto che i genitori “avevano nel tempo accumulato ingenti somme di denaro che quando era ancora in vita il padre, e precisamente nel 2008, erano state donate tutte al fratello Giorgio”, per un importo “non inferiore ad € 1.200.000,00” (comparsa, pag. 3); - che, in particolare (comparsa, pagg. 4, 5, 6 e 7), il convenuto: aveva “scoperto in tempi recenti (successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare)” che “tra il 2004 e il 2008” i genitori “disponevano di notevoli risparmi ed investimenti presso le #### di ### del ### e ### Intesa”; che “questi soldi, prima della morte del de cuius”, erano stati “prelevati e donati evidentemente a Giorgio”, com'era dimostrato dal fatto che ### non disponeva “di contanti”; che i predetti risparmi ammontavano alla data del 01.08.2007 ad € 1.232.000,00, com'era dimostrato dal fatto che in quella data risultavano essere stati accreditati “interessi su alcun BTP relativi a due cedole rispettivamente pari ad € 225.000,00 e ad € 1.007.000,00” sul conto corrente che il de cuius e la moglie intrattenevano presso ### (doc. 6b convenuto); che risultava essere stato nella titolarità del de cuius e della moglie un conto corrente presso ### di ### del ### il cui saldo creditore, alla data del 30.09.2008, ammontava ad “€ 1.227,294,44” (docc. 5 e 5a convenuto); che “successivamente il conto ### divenne Friuladria”; che ### nel corso del 2017 aveva chiesto informazioni a ### su una serie di “prelievi a contanti relativo al ### Giorgio” (doc. 8 convenuto); che il conto corrente presso ### di ### era stato chiuso nel 2010 ma “prima il ### la somma di € 255.000,00 è stata bonificata tramite giro conto al conto deposito n. ###”; - che “tale ingente patrimonio mobiliare” si era “volatilizzato poco prima della morte del de cuius” ed era stato “evidentemente donato al figlio ### con esclusione del fratello Raffaello”, sì da fargli credere che il compendio relitto dal de cuius comprendesse soltanto beni immobili, in coerenza con un atteggiamento sempre serbato dai genitori, che sin dal 1980 avevano “esercitato forti pressioni sul figlio minore ### affinché lo stesso se ne andasse ad abitare per conto proprio così da non consentirgli di scoprire l'esistenza del cospicuo patrimonio mobiliare”; - che, “ad ulteriore riprova” di quanto dedotto, erano state rinvenute talune ricevute di acquisto di obbligazioni sottoscritte dall'attore presso ### il che dimostrava che egli “disponeva della delega sui conti intestati ai genitori con ampia facoltà di gestione” (doc. 9); - che, sempre a dimostrazione di quanto dedotto, erano state rilevate “ripetute liquidazioni parziali di investimenti in titoli e altrettanti prelievi ripetuti di denaro, con liquidazione contestuale a fronte di investimenti programmati asseritamente in contanti, evidentemente consegnati a ### perché i due genitori” non disponevano di alcuna somma in contanti e, d'altro canto, “i soldi sono tutti spariti dai conti”.   2.2. Sulla scorta dei rilievi predetti, il convenuto deduceva che “la donazione complessiva mobiliare effettuata dal padre a favore del figlio maggiore Giorgio” si era “realizzata in più riprese prima della morte del de cuius (per evidenti ragioni di modalità bancarie)” e che “tali donazioni complessive” erano state tuttavia il “frutto di un'unica originaria volontà e decisione concordata dei due genitori e del figlio maggiore” (comparsa, pag. 7).   Aggiungeva il convenuto che la sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 era avvenuta sulla scorta della convinzione, poi rivelatasi errata, che il patrimonio relitto dal ### comprendesse soltanto i beni immobili di ### e che, in ogni caso, l'esecuzione del contratto era ormai divenuta impossibile, in ragione del fatto che ### aveva alienato ai nipoti la quota degli immobili di ### che essa avrebbe dovuto donare al figlio ### 2.3. Ciò detto, ### chiedeva a questo Tribunale di accertare “che il de cuius (…) unitamente alla madre” aveva donato “al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare” e che “tale donazione” aveva leso “la quota di legittima” a lui spettante, al contempo chiedendo la riduzione “della/e donazioni fino alla reintegra” della sua quota ereditaria; la condanna dell'attore “alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza”; la stima “dei beni caduti in successione”, la ricostruzione dell'asse ereditario paterno e lo scioglimento della comunione ereditaria: il tutto previa declaratoria di annullamento, per errore essenziale o per dolo, del contratto preliminare del 22.04.2013 o, in via gradata, previa sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta.   3. Il convenuto chiedeva altresì la chiamata in causa della madre ### che, evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 12.06.2018.   3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.04.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.   3.2. Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 01.06.2021.   #### insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1) ### il Tribunale disporre la separazione dei giudizi sulle rispettive domande delle parti non essendovi tra le stesse connessione per l'oggetto o per il titolo, né dipendendo le stesse dalla soluzione di identiche questioni, ed essendo istruite e mature per la decisione le domande di parte attrice per cui l'unione delle cause ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. In via principale:2) pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo dell'inadempimento di ### e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la quota di proprietà di 1/6, appartenente al convenuto, sugli immobili di cui alla scrittura privata del 22.04.2013, oggi accatastati come segue: ### residenziale censito al ### del Comune di ### foglio 7, part. 303-sub.13 (Abitaz. civ.) con annesso garage part. 303-sub.6; Immobili censiti al ### di ### foglio 7, part. 303-sub.7 (Locale commerciale), -sub.8 (Locale deposito), -sub.9 (###.); -sub.10 (###. ), unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze e parti comuni, tra cui al Fg.7° part. 303 sub 11 e 12. 3) Determinarsi proporzionalmente il prezzo della quota dei beni da trasferirsi in ragione della riduzione dell'oggetto della vendita rispetto al prezzo originariamente pattuito con la scrittura 22.04.2013 (trattandosi del trasferimento della sola quota di 1/6 dei beni suddetti -anziché dei 3/6- per tutte le ragioni esposte in causa e con atto introduttivo) . Per l'effetto condannarsi il convenuto ### alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza: somma che sin d'ora si indica in € 66.666,00= (sessantaseimilaseicentosessantasei/00) oltre interessi a far data dalle scadenze in cui detta somma in eccedenza venne corrisposta (31.12.2014). 4) Condannarsi il sig. ### al pagamento del 50% delle somme e degli oneri in genere sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa, nonché dei lavori resisi necessari a tal fine, quantificati in € 2.451,35 (equivalente al 50%). 5) Condannarsi ancora il convenuto al pagamento dei costi per l'eventuale ### della scrittura privata 22.04.2013 (V.doc.3) conseguente all'utilizzo in sede giudiziale dovuto al suo inadempimento.6) In via del tutto subordinata - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sovra formulate - condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di € 150.000,00= versatagli dall'attore, oltre interessi e rivalutazione dalle date dei singoli versamenti come precisate in narrativa . Confermandosi anche in tal caso la domanda sub 4. 7) spese e competenze di lite rifuse. ###: ### le istanze istruttorie del convenuto: In particolare i capitoli di prova testimoniale di cui alla ### n.2 di parte convenuta essendo : -i capp. da 1 a 4 : ### e generici , sostanzialmente a prova negativa (2-3-4) e da provarsi solo documentalmente (4) - i capp. da 5 a 10 : si tratta di circostanze da provarsi documentalmente. - Il cap. 11 -circostanza disconosciutanon può esser oggetto di prova per testimoni !! - I capp. da 12 a 14 riguardano fatti da provarsi solo documentalmente. - La richiesta di CTU è generica e inammissibile in ordine alla prova di “donazioni”.- Le produzioni (relative a ##### del ###... ) relative a ### e ### , si riferiscono a documentazione cui la controparte può avere autonomamente accesso”.   Il convenuto ### insisteva per l'accoglimento delle domande che qui si ritrascrivono: “1) In via principale: rigettarsi le domande attoree perché infondate e improponibili, disponendo l'annullamento del contratto del 22.4.13 per errore essenziale o per dolo a mente degli artt.1429 e 1439 c.c. o, in subordine, dichiarandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta a mente dell'art.1256 c.c.; 2) In via riconvenzionale: accertarsi che il de cuius ha donato, unitamente alla madre ### al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare e che tale donazione la leso la quota di legittima spettante al convenuto ### disporsi a mente dell'art. 555 c.c. la riduzione della/e donazioni fino alla reintegra della quota ereditaria spettante al convenuto, condannando l'attore alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza; provvedersi alla stima dei beni caduti in successione, sia mobili che immobili (donatum e relictum), previo accertamento del patrimonio mobiliare, e previa collazione, ricostruirsi l'intero asse ereditario; disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando al convenuto la quota spettante per legge previa redazione di un progetto divisionale e con attribuzione al convenuto dei beni, sia mobili che immobili. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC depositata in data ### e non ammesse e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie”.   La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * *  4. Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.   5. Si impone, logicamente, il vaglio delle domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto.   5.1. ### in effetti, evocato in giudizio dal fratello odierno attore, che verso di lui ha proposto domande aventi titolo nel contratto del 22.04.2013, ha innanzitutto chiesto a questo Tribunale di annullare tale contratto, lamentando di averlo sottoscritto per errore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., o in ragione del dolo perpetrato ai suoi danni dal fratello e della madre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 ### (o il dolo) posti a fondamento della domanda avrebbero riguardo al fatto che ### avrebbe sottoscritto il contratto non sapendo (o venendo tenuto all'oscuro del fatto) che il padre ### in vita, aveva beneficiato il fratello ### con ingentissime donazioni di denaro, atte di per sé a depauperare il patrimonio che egli, morendo, ha poi effettivamente relitto: patrimonio che, lungi dal comprendere i soli beni immobili oggetto del contratto che ci occupa, in mancanza delle predette donazioni avrebbe invero potuto comprendere anche denaro e valori mobiliari di ragguardevole valore.   Da qui la prima domanda svolta dal convenuto, che ha chiesto come detto l'annullamento del contratto, asserendo che se avesse saputo dell'esistenza delle predette donazioni mai avrebbe sottoscritto il contratto qui fatto valere dell'attore, con il quale gli eredi di ### e dunque, i suoi figli ### e ### e sua moglie ### hanno sostanzialmente proceduto alla regolamentazione (tra l'altro) dell'assetto dei rispettivi diritti rinvenienti titolo dalla successione di ### Da qui, d'altro canto, le domande ulteriormente svolte dal convenuto che, come pure già ricordato, ha svolto domanda di accertamento delle donazioni con le quali il de cuius avrebbe beneficiato l'attore: e ciò al fine di esperire conseguente azione di riduzione e, quindi, di divisione del patrimonio relitto da ### previa sua “ricostituzione” mediante condanna del fratello a versare in favore della massa quanto ricevuto in vita dal padre.   5.2. ### nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 1) ha revocato in dubbio l'esistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 36 c.p.c., tra la propria domanda e quelle svolte dal convenuto in via riconvenzionale e ha poi chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la separazione “dei giudizi” aventi ad oggetto le rispettive domande delle parti.   ### non coglie nel segno.   Le domande del convenuto, come sopra passate in rassegna, sono in effetti oggettivamente connesse a quella attorea, giacché l'attore agisce nel giudizio in scrutinio facendo valere un titolo di cui il convenuto chiede l'annullamento, sulla scorta della allegazione di fatti (l'avvenuta conclusione di donazioni) che egli poi pone a fondamento delle domande di accertamento di lesione della quota di legittima, di riduzione e di divisione ereditaria.   Né può dirsi che sussistano i presupposti per addivenire ad una separazione delle rispettive azioni dell'attore e del convenuto, essendo la prima matura per la decisione al contrario della seconda: ché, secondo quanto si sta per rilevare, entrambe le azioni, che necessariamente vanno conosciute contestualmente, sono mature, allo stato degli atti, per la decisione.  *  6. Ciò detto, va rigettata la domanda del convenuto avente ad oggetto l'accertamento della donazione (o delle donazioni) che ### avrebbe concluso, in vita, in favore del figlio odierno attore ### 6.1. A dire del convenuto, ### e la moglie ### avrebbero donato al figlio ### ingenti somme di denaro.   Sempre a dire del convenuto la donazione effettuata dal de cuius si sarebbe invero compendiata in una pluralità di donazioni successive, frutto di una unitaria volontà dei genitori ### e del figlio #### e realizzate per il tramite di operazioni bancarie con le quali, a più riprese, si sarebbe proceduto a liquidazioni parziali di investimenti in titoli, seguite da prelievi in denaro: operazioni che avrebbero comportato la donazione, in favore di ### dell'intero patrimonio mobiliare dei genitori.   6.2. Ebbene, ritiene il Collegio che il convenuto non abbia assolto all'onere di allegare quale sia la donazione (o quali siano le donazioni) che dovrebbero qui essere accertate.   6.3. Si legge in effetti in comparsa di costituzione che i coniugi ### sarebbero stati titolari, in vita, di un ingente patrimonio mobiliare investito anche in titoli, del valore complessivo stimato dal convenuto in circa 1.200.000,00 euro, alla data del 01.08.2007, ed in € 1.227.294,44, alla data del 30.09.2008.   Dell'esistenza del patrimonio cui allude il convenuto ben poco è dato evincersi sulla scorta delle scarne allegazioni del convenuto medesimo che, invero, in comparsa di costituzione si è limitato a segnalare che sul conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### sarebbero stati accreditati, in data ###, interessi su investimenti mobiliari del valore complessivo pari ad 1.232.000,00 euro (doc. 6b convenuto); che in data ### l'estratto conto del conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### di ### del ### (si tratta, a quanto è dato comprendere, del medesimo conto corrente prima intrattenuto dai coniugi presso ### avrebbe segnalato un saldo pari ad € 1.227.294,44; che dal conto corrente intrattenuto presso ### di ### del ### in data ### (e dunque prima della morte del de cuius) sarebbe fuoriuscita la somma di € 255.000,00, accreditata al conto deposito n.ro ### (doc. 5b convenuto).   Nulla il convenuto ha tuttavia allegato in ordine agli investimenti evidenziati nell'estratto conto del conto corrente ### alle movimentazioni che li hanno riguardati ed alla evoluzione che essi hanno conosciuto dal 01.08.2007 (data valorizzata in comparsa di costituzione) al 15.11.2009 (data del decesso del de cuius). Il convenuto ha del resto valorizzato, come detto, una specifica risultanza dell'estratto conto del conto corrente ### di ### del ### alla data del 30.09.2008: valorizzazione, tuttavia, dalla quale nulla è dato evincersi ai fini che ci occupano, dal momento che l'importo valorizzato dal convenuto (€ 1.227.294,44), lungi dal rappresentare il saldo creditore del conto corrente alla data del 30.09.2008, indica i “numeri creditori” (così, testualmente, l'estratto conto, sub doc. 5a convenuto) del conto corrente che, come noto, costituiscono la mera elaborazione contabile dei saldi creditori via via conosciuti da un conto corrente, effettuata dalla ### per il calcolo degli interessi attivi. Il convenuto ha infine dato conto di una movimentazione che ha riguardato il conto corrente ### di ### del ### ove sarebbe stato effettuato un giro conto disposto in favore di un “conto deposito”: conto deposito in ordine al quale, tuttavia, nulla è stato dedotto dal convenuto.   All'evidenza, dunque, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere di descrivere il patrimonio mobiliare del quale il de cuius sarebbe stato titolare in vita e, offrendo di tale patrimonio una descrizione per così dire diacronica, del tutto frammentaria e generica e non sostenuta da una analisi condotta sulla scorta di oggettivi riscontri, non ha indicato quale sarebbe stata la sua consistenza nel momento in cui, in tesi, si sarebbero verificate le donazioni lamentate in comparsa di costituzione.   6.4. Il convenuto, del resto, non ha omesso la sola identificazione e quantificazione del patrimonio che, per così dire, sarebbe stato depauperato mediante le donazioni lamentate in comparsa di risposta.   Il convenuto, invero, ha omesso di indicare quando le ### donazioni sarebbero state concluse, con quali operazioni esse sarebbero state realizzate e quale sarebbe stato l'ammontare di ciascuna di esse.   Riferito che il padre sarebbe stato titolare di un patrimonio immobiliare ingente, il convenuto, senza ricostruire e indagare, come detto, l'evoluzione che tale patrimonio ha conosciuto nel corso del tempo, si è limitato a rilevare che di tale patrimonio non v'era traccia alla data della morte del de cuius: da ciò inferendo che “evidentemente” (comparsa, pag. 5) tale patrimonio era stato donato dal padre al figlio ### per il tramite di non meglio precisate operazioni bancarie di disinvestimento e conseguente prelievo di contante, effettuate “a più riprese” in attuazione di “un'unica originaria volontà e decisione” (comparsa, pag. 7) che si sarebbe compiuta “precisamente nel 2008”, quando le “ingenti somme di denaro” accumulate in vita dal de cuius sarebbero “state donate tutte al fratello Giorgio” (comparsa, pag. 4).   Posto che non rileva, qui, quel che il convenuto ritenga essere “evidente”, ciò che va piuttosto sottolineato è che sulla scorta delle allegazioni del convenuto non è possibile né identificare e quantificare il patrimonio oggetto di “aggressione”, né identificare e collocare temporalmente le operazioni bancarie genericamente lamentate dal convenuto, né quantificare l'ammontare del denaro che ne ha in tesi costituito oggetto. E va da sé che da tanto discende, a fortiori, la completa impossibilità di stabilire se, nel caso di specie, il de cuius abbia effettivamente concluso una qualsivoglia donazione in favore del figlio ### 6.5. V'è da aggiungere che il convenuto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha corroborato le proprie asserzioni con deduzioni ulteriori rispetto a quelle spese in comparsa di costituzione, qui passate in rassegna: dal che discende che egli, entro il termine di preclusione per lo svolgimento dell'attività assertiva, non ha offerto in giudizio le allegazioni che era suo onere offrire, a sostegno della domanda qui in scrutinio.   6.6. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., del resto, il convenuto ha formulato sul punto capitoli di prova inammissibili, siccome vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, di per sé irrilevanti ai fini della decisione2 o generiche ed inconferenti rispetto al thema decidendum3 e, 2 Così i capitoli n.ro 5, 6, 7 e 8, volti a provare il fatto che il de cuius e sua moglie nel corso del tempo sono stati titolari di conti correnti.  3 Così il capitolo di prova n.ro 9, riferito alla fuoriuscita dal conto corrente dei coniugi ### dell'importo di € 255.000,00 sopra menzionato: circostanza di per sé documentale ed in ordine alla quale nulla ha dedotto né offerto di provare il convenuto, che non ha offerto in giudizio alcuna indicazione in ordine al conto deposito sul quale la somma è stata accreditata; il capitolo di prova n.ro 10, riferito a pretesi accrediti di somme (non identificate) dal conto corrente dei coniugi ### ad un dossier titoli intestato all'attore: circostanza genericamente dedotta, priva del conforto di oggettivo riscontro e per altro inerente a non meglio identificati accrediti effettuati (in un momento non precisato, a partire) “dal 2004” e, dunque, in un periodo del tutto differente rispetto a quello che qui ci occupa; il capitolo di prova n.ro 12, per il tramite del quale il convenuto (che in comparsa di costituzione ha allegato come detto che il padre avrebbe donato all'attore l'importo di circa € 1.200.000,00 nel corso del 2008) ha chiesto di provare una circostanza completamente differente (e complessivamente, del tutto inidonee sia a colmare la mancata, previa identificazione delle operazioni per cui è causa, sia, a fortiori, a provare che simili operazioni, se mai compiute, hanno compendiato donazioni.   Il convenuto, al contempo, nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha avanzato un'istanza ex art. 210 c.p.c. inammissibile in quanto esplorativa, siccome avente ad oggetto da un lato l'identificazione del titolare del conto n. ### beneficiario dell'accredito del predetto importo di € 255.000,00 (identificazione non previamente verificata dal convenuto, che ha in effetti richiesto di dar altresì corso all'esibizione della intera movimentazione del conto, per il solo caso in cui esso fosse risultato intestato all'attore) e, dall'altro lato, tutta la movimentazione di un dossier titoli intestato a ### “dal 2004 in poi, nonché tutta la documentazione relativa ai conti e depositi intestati al ### ivi compresi i movimenti”: così, all'evidenza, chiedendo di dare ingresso ad un accertamento del tutto disancorato rispetto alla collocazione temporale dei fatti genericamente lamentati in comparsa di costituzione e manifestamente esplorativo, in quanto non previamente preceduto da una rigorosa indagine intorno al conto (o ai conti) e ai depositi titoli (o ai non meglio precisati investimenti) già nella titolarità del de cuius - imprescindibile al fine di identificare le operazioni sulle quali, se del caso, concentrare l'approfondimento istruttorio4.   6.7. Priva di rilevanza ai fini che ci occupano è infine l'ulteriore allegazione del convenuto, che ha inteso valorizzare il fatto che l'attore avrebbe avuto la delega per operare sui conti correnti dei genitori e che egli, avvalendosi di tale delega, avrebbe effettuato l'acquisito di obbligazioni (comparsa di costituzione, pag. 6, con rinvio al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).   La deduzione non vale a corroborare la domanda del convenuto.   Sub doc. 9, in effetti, si rinviene la documentazione afferente ad un acquisto di titoli avvenuto nel luglio del 2007. ### risulta sottoscritto da ### che ha qui disconosciuto la propria sottoscrizione,.   Il disconoscimento operato dal convenuto deve dirsi tardivo, siccome effettuato non in prima udienza, ma soltanto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. Ciò detto, l'ordine (rispetto al quale mai dedotta in giudizio), cioè a dire il fatto che il padre avrebbe donato all'attore “dal 2000 … una somma pari a lire 1.200.000,00 al figlio Giorgio” (capitolo n.ro 12).  4 La genericità delle allegazioni del convenuto trova conferma anche nel fatto che egli ha dedotto in comparsa di costituzione di aver avanzato un'istanza di esibizione di documentazione a ### Ebbene, l'istanza, prodotta dal convenuto sub doc. 8, ha ad oggetto movimentazioni in ordine alle quali il convenuto non ha offerto in giudizio alcuna spiegazione e che, per altro, con la sola esclusione di una sola movimentazione, sono state eseguite tra il 2003 ed il 2007 e, dunque, in un periodo irrilevante ai fini del decidere, facendosi questione nel caso di specie di asserite donazioni in tesi effettuate dal de cuius nel 2008.  nulla ha ulteriormente dedotto, né argomentato il convenuto) non costituisce di per sé prova del fatto che nel 2008 il de cuius abbia in tesi donato al ### somme quantificate dal convenuto nell'approssimativo importo di 1.200.000,00.   6.8. Concludendo sul punto, dunque, la domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento della donazione o delle donazioni asseritamente concluse da ### in favore di ### va rigettata.   Ne discende, de plano, il rigetto della domanda volta all'accertamento della asserita lesione della quota riservata a ### con riguardo all'eredità del padre ### giacché tale lesione, in tesi, sarebbe discesa dalla conclusione di quelle donazioni oggetto della domanda di accertamento qui rigettata.   Dal rigetto della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima discendono, ancora, il rigetto della domanda di riduzione e della domanda di condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente ricevute in donazione.  *  7. Il rigetto delle predette domande conduce altresì al rigetto della domanda svolta dal convenuto per l'annullamento del contratto del 22.04.2013 ai sensi dell'art. 1429 c.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 1439 7.1. Come già rilevato, in effetti, a dire del convenuto il contratto predetto dovrebbe essere annullato poiché ### l'avrebbe sottoscritto ignorando (per errore o in ragione dei raggiri perpetrati ai suoi danni dal fratello e dalla madre) che il padre sarebbe stato titolare in vita di un ingentissimo patrimonio mobiliare interamente donato al figlio prediletto ### e, dunque, ignorando la lesione dei diritti ereditari subita in ragione di tale donazione.   7.2. La domanda di annullamento si fonda pertanto sull'allegazione per la quale la prestazione del consenso da parte di ### sarebbe stata perturbata dalla mancata conoscenza di un fatto (la predetta donazione) che è stato qui accertato come insussistente, non avendo ### assolto all'onere di allegarlo e di provarlo in giudizio.   ### dell'insussistenza di tale fatto priva allora, e irrimediabilmente, di contenuto la domanda di annullamento e conduce pertanto al suo rigetto, con assorbimento della valutazione di ogni ulteriore suo profilo di fondatezza o infondatezza: ché, all'evidenza, ### non può pretendere di veder annullato un contratto in tesi sottoscritto versando in una condizione di non conoscenza di un fatto che egli non ha assolto all'onere di allegare e provare in giudizio e la cui sussistenza va per l'effetto esclusa.  *  8. Si tratta, ora, di prendere in esame le ulteriori domande delle parti aventi ad oggetto l'attuazione (invocata dall'attore) o la risoluzione (invocata dal convenuto) del contratto del 22.04.2013, depositato dall'attore sub doc. 5.   8.1. Ebbene, non è contestato in giudizio il fatto che in seguito alla morte di ### intervenuta in data ###, è venuta ad esistenza tra sua moglie ### ed i suoi figli ### e ### una comunione, in parte ordinaria, in parte ereditaria, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in ### in parte alla via ### ed in parte alla via ### già censito al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 1, 2, 5 e 6, ed ivi attualmente censito come segue (docc. 3 e 4 attore5): #### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; #### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   8.2. Posto che l'attore, in difetto di contestazione del convenuto, ha altresì dedotto che il predetto compendio comprende una corte ed una scala comuni, catastalmente qualificati quali beni comuni non censibili ed identificati al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 11 e 12, pacifiche devo dirsi parimenti le quote di proprietà nella rispettiva titolarità dei comproprietari: quote pari a 4/6, quanto a ### (già proprietaria dei beni quanto alla quota di 1/2 e divenuta proprietaria della quota ulteriore di 1/6 per successione al marito) e a 1/6 quanto, rispettivamente, a ### e ### (eredi legittimi del padre, quanto alla complessiva quota di 2/3 della quota di 1/2 di proprietà dallo stesso relitta).   8.3. Non è nemmeno contestato (e risulta in ogni caso per tabulas) il fatto che #### e ### in data ###6 abbiano sottoscritto il contratto qui prodotto dall'attore, come detto, sub doc. 5.   Nel contratto le parti, dato atto di essere comproprietarie del predetto compendio immobiliare e rilevato che erano “maturi i tempi per una definizione della proprietà”, hanno pattuito quanto segue: “La sig.ra ### dona la sua quota di proprietà dei sopracitati beni ai due figli ### e ### i quali accettano, a sua volta, ### cede le sue quote al 5 ### catastale dei beni immobili per cui è causa, indicata dall'attore in atto di citazione, non è stata contestata dal convenuto.  6 Il contratto non è datato. Le parti hanno tuttavia concordemente collocato la sua sottoscrizione nel giorno 22.04.2013, data di effettuazione, da parte di ### del pagamento della prima tranche di prezzo (docc. 5 e 6 attore).  fratello ### o suoi famigliari per il prezzo ogni comprensivo a corpo di € 250.000,00”.   Quanto al pagamento del prezzo, le parti hanno stabilito che “la parte acquirente” (### avrebbe versato l'importo di € 10.000,00 a titolo di caparra; l'importo di € 40.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00, a saldo, al “rogito notarile”, da decidere “in comune accordo fra le parti”.   8.4. Risulta per tabulas (e, ancora, non è stato contestato dal convenuto) il fatto che ### ha corrisposto al fratello ### la complessiva somma di € 150.000,00, con versamenti effettuati in data ###, 16.12.2013 e 07.01.2015 (docc. 6, 7 e 8 attore).   8.5. V'è prova documentale, parimenti, del fatto che in data ### e poi in data #### ha invitato il fratello ### a presentarsi innanzi al ### per formalizzare i trasferimenti immobiliari di cui all'atto del 22.04.2013, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.   In data ###, infine, per atto a rogito del ### in ### (doc. 11 attore), nell'ordine: ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   All'esito del predetto atto, dunque, i figli dell'attore, ### e ### sono divenuti proprietari, rispettivamente, della quota di 5/6 degli immobili di via ### e della quota di 5/6 degli immobili di via ### 8.6. Ebbene, si fa questione nel presente giudizio della “sorte” della rimanente quota di 1/6 dei predetti immobili, che l'attore ha chiesto di veder trasferita in proprio favore, per il tramite della pronuncia di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in ragione del fatto, invero dirimente, che ### ha già trasferito al fratello ### la proprietà della quota medesima, per il tramite del contratto del 22.04.2013.   Valga considerare, a tal riguardo, quanto segue.   8.7. Le parti hanno denominato il contratto del 22.04.2014 “preliminare di compravendita”.   Nel contratto, tuttavia, ### lungi dall'assumere l'obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, ha dichiarato di “cedere” al fratello ### “le sue quote” degli immobili di ### Alla data di conclusione del contratto, egli non era ancora proprietario della quota di 2/6 degli immobili, oggetto della donazione disposta in suo favore in contratto dalla madre: donazione che, all'evidenza, avrebbe dovuto essere formalizzata per atto pubblico, nel rispetto delle forme di legge.   Alla data di conclusione del contratto, tuttavia, ### era già proprietario, come detto, della quota indivisa di 1/6 degli immobili.   Se, dunque, ### per il tramite del contratto del 22.04.2013 non ha trasferito al fratello la quota di 2/6 degli immobili, che egli avrebbe dovuto, prima del trasferimento, ricevere in donazione dalla madre, per il tramite del medesimo contratto egli ha a tutti gli effetti trasferito al fratello la quota di 1/6 degli immobili medesimi, già di sua proprietà: e tanto si desume dal tenore letterale del contratto nel quale ### come detto, ha dichiarato di “cedere” al fratello “le sue quote” degli immobili; nel quale le parti hanno pattuito che “la vendita” veniva fatta a corpo e con “ampia garanzia di assoluta libertà e piena proprietà”; nel quale la “parte venditrice” ha dichiarato che “gli immobili” erano “già da ora liberi e completamente disponibili”; nel quale, infine, il pagamento del prezzo è stato imputato alla “parte acquirente” (###.   Il contratto, con riguardo alla quota di 1/6 che qui ci occupa, va dunque ricondotto alla figura del contratto preliminare c.d. improprio che, come noto, ha “immediata efficacia reale inter partes” e nel quale “le parti non si limitano ad assumere l'obbligazione di concludere un successivo contratto definitivo, ma dichiarano di voler immediatamente vendere ed acquistare la proprietà di un bene immobile, con la conseguenza che il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti e la riproduzione del consenso innanzi al notaio diviene necessaria soltanto al fine di dotare l'atto della forma prescritta per la trascrizione, da cui consegue l'effetto pubblicitario verso i terzi” (Tribunale Belluno, 21/12/2016).   E' dunque vero che i fratelli ### avrebbero dovuto addivenire alla stipula di un rogito notarile, non a caso previsto in contratto e sollecitato, invano, da ### Tale stipula, tuttavia, quanto al trasferimento della proprietà della quota indivisa di 1/6 per cui è causa avrebbe avuto il mero scopo di dare al contratto di trasferimento della proprietà (già perfezionato in data ###) la veste dell'atto pubblico, necessaria a fini di trascrizione 8.8. E' parimenti vero, d'altro canto, che i fratelli ### con la madre, avrebbero dovuto addivenire alla stipula della donazione innanzi ad un ### e che alla stipula di tale donazione avrebbe dovuto far seguito il trasferimento, da parte di ### in favore di ### della quota di 2/6 ricevuta in donazione dalla madre. Tanto dimostra che, in parte qua, il contratto del 22.04.2013 aveva regolamentato un trasferimento della quota di proprietà di 2/6 degli immobili, da ### a ### da attuarsi per steps successivi - il che giustifica, per altro, la pattuizione di un pagamento rateale del prezzo complessivamente pattuito.   Pacificamente, la stipula della donazione non è mai avvenuta.   Ebbene, a dire del convenuto la mancata stipula della donazione (della quota di 2/6 degli immobili, da parte di ### in favore di ### e, con essa, il fatto che ### nel 2016 abbia poi venduto ai nipoti la quota che essa avrebbe dovuto donare al figlio, dovrebbe condurre alla risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.  1256 c.c., perché “### era addivenuto alla decisione di vendere la propria quota al fratello ### solo a condizione che la madre gli donasse metà del suo patrimonio immobiliare e quindi a condizione di ricevere la somma di € 250.000,00” (comparsa, pag. 9).   La domanda non può trovare accoglimento.   8.9. La documentazione di causa mostra che la stipula della donazione da parte di ### in favore di ### non è avvenuta per fatto e colpa del medesimo ### che, pur a più riprese invitato, non si è mai presentato innanzi al ### senza motivazione alcuna (se sol si consideri che ### per quanto consta dagli atti di causa, non ha in alcun modo riscontrato gli inviti formalmente inoltratigli dal fratello per addivenire al rogito notarile) o, a tutto voler concedere, avanzando la - ingiustificata e infondata - pretesa di annullare il contratto del 22.04.2013: pretesa, questa, che egli tuttavia per quanto consta non ha mai formalizzato, se non dopo essere stato qui evocato in giudizio dal fratello.   Non ha dunque ragion d'essere la pretesa di ### che, invocando l'art. 1256 c.c., chiede di porre tout court nel nulla gli effetti discesi dal contratto del 22.04.2013.   ###. 1256 c.c. è in effetti chiaro nel conferire il diritto di sottrarsi agli effetti del contratto al solo contraente che risenta, senza sua colpa, di una impossibilità sopravvenuta.   Ebbene, una simile impossibilità sopravvenuta e “non imputabile” a ### non è qui rinvenibile: ché, come accertato, la mancata attuazione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso aveva riguardo alla donazione e al successivo trasferimento delle quote di proprietà della madre, è stata cagionata, esclusivamente, dalla condotta del ### medesimo, che tale attuazione (che richiedeva la sua collaborazione) ha volontariamente impedito.   8.10. Al contempo, non coglie nel segno il riferimento fatto dal convenuto all'istituto della “condizione”, cui egli allude laddove deduce di aver deciso di trasferire al fratello la quota di 1/6 degli immobili di ### a condizione che la madre gli donasse la quota di 2/6 degli immobili medesimi.   Nessuna condizione è stata invero formalizzata nel contratto del 22.04.2013, ove le parti non hanno affatto assoggettato a condizione (vuoi sospensiva, vuoi risolutiva) il trasferimento della proprietà della quota di 1/6 da parte di ### in favore di ### Ben diversamente, nel contratto del 22.04.2013 i fratelli ### hanno pattuito due trasferimenti che, effettivamente, sommandosi avrebbero dovuto disegnare il definitivo assetto dei loro rapporti quanto agli immobili di ### un primo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 1/6 a quell'epoca già proprietà di ### ed un secondo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 2/6 all'epoca ancora di proprietà della madre.   Il primo trasferimento si è immediatamente prodotto, come detto, per effetto del consenso manifestato dalle parti nel contratto del 22.04.2013. Il secondo trasferimento, che si sarebbe dovuto produrre all'esito della donazione conclusa da ### con la madre, non si è perfezionato per esclusiva volontà di ### E' dunque vero che il complessivo assetto disegnato dalle parti nel contratto del 22.04.2013 ha avuto solo parziale attuazione, giacché al trasferimento della quota di 1/6 non ha fatto seguito il trasferimento della quota di 2/6.   Il convenuto deve tuttavia imputare solo a se stesso tale parziale attuazione e, a tal riguardo, e proprio in ragione del fatto che il convenuto ha evocato come detto l'istituto della condizione, merita fare rinvio ai principi che si traggono dagli articoli 1358 e 1359 c.c. dettati con riguardo alla condizione, ma che possono essere valorizzati, mutatis mutandis ed in via analogica, anche con riguardo alla fattispecie in esame, in cui non di contratto condizionato si fa questione, ma di attuazione progressiva di un programma negoziale.   Ebbene, gli articoli 1358 e 1359 c.c. impongono ai contraenti, in pendenza di condizione, di comportarsi secondo buona fede per “conservare integre le ragioni dell'altra parte” e stabiliscono che la condizione si considera avverata, quando è mancata per causa imputabile al contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento.   8.11. Ritiene allora il Collegio che sulla scorta dell'art. 1256 c.c. (che codifica il presupposto della non imputabilità della impossibilità sopravvenuta) letto in uno ai principi ritraibili dagli articoli 1358 e 1359 c.c. (per i quali i contraenti, anche nell'ambito del contratto condizionato, devono agire secondo buona fede, astenendosi dal tenere condotte che siano scientemente volte ad impedire che il contratto divenga, o permanga, efficace) debba escludersi che ### abbia titolo per ottenere l'invocata, integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013, facendo leva sul fatto che il programma negoziale in esso stabilito non si sia interamente attuato, giacché tale mancata, completa attuazione è discesa, esclusivamente, dalla mancata conclusione del secondo trasferimento immobiliare - da par sua discesa, esclusivamente, dalla volontà del medesimo ### 8.12. La domanda del convenuto volta alla dichiarazione della integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta va pertanto rigettata.   Va al contempo dichiarato che la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto i trasferimenti delle quote degli immobili di ### di proprietà di ### non determina la caducazione degli effetti che il contratto ha immediatamente prodotto, sin dal momento della sua conclusione, con riguardo al trasferimento in favore di ### della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### di proprietà del fratello.   Deve, allora e in conclusione, dichiararsi che sulla scorta del contratto sottoscritto da ### e ### in data #### è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e 12.  *  9. Ciò detto, merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00.   9.1. Come già rammentato, in effetti, in seguito alla conclusione del contratto del 22.04.2013 l'attore ha corrisposto al fratello la complessiva somma di € 150.000,00, a valere quale quota del prezzo complessivamente dovuto per l'acquisto della proprietà della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### nonché per l'acquisto della proprietà della ulteriore quota indivisa di 2/6 degli immobili medesimi.   ### quanto sopra rilevato, ### ha tuttavia trasferito al fratello la proprietà della sola quota indivisa di 1/6.   Poiché le parti hanno concordato in contratto un prezzo pari ad € 250.000,00 per l'acquisto da parte di ### della proprietà della complessiva quota indivisa di 3/6 degli immobili, così pattuendo un prezzo determinato a corpo, secondo quanto dedotto dall'attore (in difetto di rilievi mossi dal convenuto) il prezzo della quota di 1/6 effettivamente acquistata dall'attore va quantificato in € 83.333,33 (€ 250.000,00 : 3).   ### ha tuttavia corrisposto al fratello la maggior somma di € 150.000,00, ### va condannato a restituire all'attore l'importo di € 66.666,00 (€ 150.000,00 - € 83.333,33) che egli, in difetto del trasferimento di quote ulteriori rispetto a quella effettivamente trasferita, non ha titolo per trattenere.   9.2. ### va dunque condannato a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,67, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio7 e sino al saldo.  *  10. ### ha infine chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi in tesi sostenuti per la non meglio precisata regolarizzazione e manutenzione degli immobili per cui è causa, nonché la sua condanna al pagamento dei costi “per l'eventuale registrazione della scrittura provata 22.04.2013”.   10.1. Le domande vanno rigettate, non essendovi chiara allegazione (né prova) in atti degli esborsi menzionati dall'attore e della loro causale.  7 ### ha invero chiesto la corresponsione di interesse calcolati a far data dal versamento dell'importo eccedente, collocata nel 31.12.2014. La domanda non può trovare accoglimento, in applicazione del principio per il quale “in tema di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., lo scioglimento del contratto comporta, in ogni caso, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che siano state già eseguite ed in relazione alle quali sorge per l'"accipiens" l'obbligo di restituzione”, con la precisazione che “se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione” (Cass. civ. n. 6911/2018): principio che si attaglia anche al caso di specie, nel quale il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 66.666,67 discende dal venir meno, di cui egli ha qui chiesto l'accertamento, della causa che ha sostenuto il versamento dell'importo.  *  11. Resta infine da rilevare che il convenuto ha altresì avanzato domanda di divisione della comunione ereditaria determinatasi tra le parti in ragione del decesso di ### nonché conseguente domanda di divisione dei beni dallo stesso relitti.   ### del giudizio impone il rigetto della domanda, non essendovi contezza in atti dell'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto agli immobili per cui è causa, relitti dal de cuius ed ancora in comproprietà tra i suoi eredi.  *  12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo al convenuto.   ### va dunque condannato a rifondere a ### le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi minimi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7186/2017, ogni differente domanda ed eccezione disattesa o assorbita, come da parte motiva: 1) rigetta tutte le domande del convenuto; 2) accerta e dichiara che ### in forza del contratto concluso con ### in data ###, è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, sub. 8, sub. 9 e sub. 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e sub. 12; 3) condanna ### a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,00, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio e sino al saldo; 4) rigetta le ulteriori domande attoree; 5) condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.  ### estensore dr.ssa ### dr. ### de ### 

causa n. 7186/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Zambelli Elisa, De Giovanni Massimiliano

M
1

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 40/2023 del 07-03-2023

... decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'### valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti ”. Nel caso di specie, a seguito della (leggi tutto)...

testo integrale

sent. n.40/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. ### 2. dr. ### 3. dr. ### rel.  ha pronunciato in grado di appello in data 30 gennaio 2023 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.112/2021 R.G. sezione lavoro, vertente ###, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e assistito dall'Avv.  #### ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della ###, siti in ### al ### n. 38; #### difeso e assistito da avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in ### alla ### n.7; ###: indebito - pensione a superstiti RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) In data ### il l.r. di INPS, a mezzo del proprio difensore, presentava appello avverso la sentenza n.70/2021 pronunciata in data ### e depositata in pari data, dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese del giudizio, del ricorso proposto da ### volto ad accertare l'illegittimità della richiesta restitutoria della pensione pubblica di reversibilità, di cui era titolare dal 2006, erogata per l'anno 2017 pari ad ### 2.078,47, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti. 
In particolare, il giudice di primo grado, respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione per la qualifica di dipendente pubblico assunta dal coniuge deceduto del cui trattamento pensionistico il ricorrente controverte la reversibilità, vertendosi invece in una controversia su un obbligo restitutorio rispetto a somme riscosse dopo il decesso, escludeva anche la ricorrenza del presupposto del limite al recupero dell'indebito per dolo dell'interessato, stabilito dall'art. 52 L.88/1982, rappresentato dall'errore del funzionario, insussistente nel caso di specie per l'automatico superamento dei limiti reddituali e, dunque, per una situazione imputabile a parte ricorrente e non già al funzionario responsabile. Nel caso di specie, l'avvenuta autonoma conoscenza da parte dell'ente previdenziale delle modifiche reddituali del superstite, raggiunta o in ragione della propria attività istituzionale o per comunicazione dell'interessato, non rientra nel campo degli errori dell'### ma soggiace al termine decadenziale stabilito dall'art. 13 comma 2 L.412/1991 (secondo il quale l'istituto provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, entro l'anno successivo alle verifiche annuali delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche), di talché il termine annuale non decorre prima della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico, e sono così ripetibili le somme erogate in eccesso rispetto al dovuto. ###à della decadenza è subordinata a un onere di comunicazione dell'interessato, salvo che l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura erogata dallo stesso istituto e che quindi detto ente già ben conosce, circostanza ricorrente nel caso di specie per essere il ricorrente titolare di pensione di vecchiaia che dal 2017 si andava ad aggiungere alla pensione di reversibilità goduta sin dal luglio 2006; in tal caso il pensionato verserebbe in una situazione di affidamento di legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto, ancor più tutelabile in presenza di controlli reddituali che l'### poteva attivare in via telematica, sicché non potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'### aveva l'onere di conoscere, anche in collegamento con i dati anagrafici di altre amministrazioni dello Stato. Diversamente dall'art. 2033 c.c., nell'ambito previdenziale trovava applicazione la regola della irripetibilità in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. In conclusione, sosteneva il giudice di primo grado, l'### era tenuto a rettificare gli importi ed a chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate entro un anno dalla conoscenza o conoscibilità della situazione reddituale riferita all'assicurato, a prescindere dalla comunicazione della propria situazione reddituale laddove a determinare l'indebito sia soltanto il cumulo di due prestazioni erogate dallo stesso ### nel caso di specie, l'indebito era stato comunicato all'### con nota dell'8/7/2019, tardiva rispetto alla scadenza del 31/12/2018 entro la quale l'ente avrebbe potuto avanzare richieste di restituzione di somme percepite nel 2017. Concludeva per l'illegittimità della richiesta restitutoria e per la condanna dell'ente alla restituzione delle trattenute effettuate fino all'esito del giudizio. 
Avverso tale sentenza proponeva appello l'### lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 13 comma 2 L.412/1991 ed in particolare, ritenuta l'irrilevanza dell'omesso inoltro all'### delle ### della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017 ovvero della omessa comunicazione della propria situazione reddituale, sarebbe stato onere di ### conoscere i redditi pensionistici a prescindere dall'errore del funzionario o dal dolo dell'interessato; poiché l'istituto provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed il termine di decadenza stabilito dall'art. 13 comma 2 è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui era stata acquisita l'informazione rilevante, occorreva far riferimento alla dichiarazione dei redditi, che nel caso di specie si intenderebbe quella presentata nell'anno 2018. Nella nota di indebito dell'8/7/2019 si riportava che il titolare aveva percepito importi di pensione a superstiti superiori a quelli spettanti, per un totale di ### 2.078,57, che l'### aveva provveduto a recuperare dalla rata di settembre 2019; una volta accertati i redditi nell'anno 2018 l'istituto poteva procedere a contestare l'indebito, e l'appellato valorizzava il dato della presentazione della dichiarazione reddituale, che stabilizza e dà certezza al dato contabile reddituale della parte appellata. ###, occorreva tenere presente i tempi che trascorrono fra la percezione di prestazioni previdenziali e la verifica contabile della soglia reddituale, mentre per la verifica annuale non vi è un termine di decadenza; se la verifica non ha termini decadenziali, il termine finale per il recupero era però fissato entro l'anno successivo alla conclusione della verifica. Richiamava quindi la sentenza della Corte Cost. n. 166/96 sulla interpretazione del termine annuale dell'art. 13 come un criterio di riferimento, e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla operatività della disposizione dell'art. 13 condizionata alla preventiva segnalazione da parte dell'interessato di dati reddituali certi, sicché il termine annuale non decorre finché il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Asseriva poi che il pensionato che richieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'istituto, dell'obbligo ex art. 13 comma 2 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata dalla preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato. Rilevava ancora che l'ente ha diritto a vedersi restituire l'indebito al lordo e non al netto, in quanto l'istituto aveva provveduto al pagamento, nella qualità di sostituto d'imposta, delle imposte per conto del ricorrente. Concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza e rigetto del ricorso introduttivo, con vittoria di spese in entrambi i gradi. 
La parte appellata si costituiva in giudizio, invocando il rigetto dell'appello, ed evidenziava che i controlli sulla situazione reddituale possono essere avviati dall'### attraverso la verifica al ### anagrafico, mentre non spettava affatto al pensionato fare la comunicazione di cumulo dei trattamenti pensionistici in godimento, stante la conoscenza dei relativi dati da parte dell'### ente erogatore di entrambi. Concludeva per il rigetto dell'appello e conferma della appellata sentenza, con vittoria di spese. 
All'esito della camera di consiglio del 30/1/2023, fissata per la discussione con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc ed art. 35 D.Lgs. 149/2022, esaminati gli atti difensivi, la Corte si riservava di decidere, emettendo all'esito sentenza come da dispositivo.  ### è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 
Preliminarmente si osserva che non è stata riproposta la questione di giurisdizione, sulla quale si conviene con quanto deliberato in primo grado; sul punto, in senso conforme, in tema di pensione di reversibilità corrisposta da un ente locale, cfr.  SS.UU. ord n. 21741 del 27/8/2019, e sulla rilevanza della natura di pubblico impiego del fatto presupposto generatore della prestazione, anteriore o meno al giugno 1998, ai fini della applicazione della disciplina del pubblico impiego privatizzato e la giurisdizione del giudice ordinario, cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 12462 dell'8/6/2011. 
Nel merito, la delineazione della disciplina dell'indebito pensionistico richiede un preliminare inquadramento normativo ed interpretativo.  ###. 52 della ### 88/1982 distingue due caratteri peculiari dei trattamenti pensionistici, apparentemente contrastanti fra di loro: la non immutabilità e la non ripetibilità; il primo deriva dalla possibilità di rettifica riconosciuta, in ogni momento, da parte degli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, riliquidazione; il secondo presuppone l'assenza di dolo da parte dell'accipiens. ### del funzionario responsabile, che abbia erogato un trattamento pensionistico non dovuto, non consente, quindi, il recupero salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Qualora però il dato rettificabile non discenda da un errore del funzionario ma dal superamento dei limiti reddituali, si apre un'altra questione, inerente alla conoscibilità o meno dei dati reddituali da parte dell'ente erogatore, discendente o da iniziative di verifica e controllo dell'ente oppure da comunicazioni dell'interessato. 
La prospettiva cambia, ed è quella, allora della ripetibilità delle somme erogate come trattamenti pensionistici indebiti per mutamento di condizioni reddituali, dovendosi comprendere se sussiste un onere di attivazione dell'ente ad eseguire l'accertamento o se sussiste un obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali da parte dell'interessato. Sul punto, l'art. 13 comma 2 della L.n.412/1991 ha introdotto una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dell'art. 52 comma 2 L.88/89, nel senso che la irripetibilità ivi prevista operi in relazione alle somme in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; prosegue la norma disponendo che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; la prospettiva si amplia in caso di irripetibilità, perché il trattamento diventa irripetibile, salvo dolo dell'interessato, a fronte di provvedimento dispositivo viziato da errore di qualsiasi natura, e non solo da errore colposo del funzionario, e cambia in caso di ripetibilità, nel senso che è ripetibile il trattamento erogato sulla base di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti (ad esempio, condizioni reddituali) che non siano già conosciuti dall'ente competente erogatore. Su quest'ultimo punto, poi, il secondo comma dell'art. 13 supera la casualità o l'altruità della fonte di conoscenza dei fatti incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche asserendo che, a tal fine, l'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In conclusione, le somme erroneamente erogate sono irripetibili non solo in assenza di dolo dell'accipiens ancorché viziate da errore di qualsiasi natura dell'ente, ma anche in caso di sopravvenuta decadenza dal potere di verifica a cura dell'### delle situazioni reddituali ancorché l'interessato abbia omesso di segnalarne la modifica o sia stato incompleto nel fornirne i dati. 
In giurisprudenza di legittimità è stato asserito che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n.412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'### di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'### rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.” (cfr. Cass., sez. 6 - L, ord. n. 15039 del 31/5/2019). Sono queste le condizioni che legittimano la richiesta di restituzione delle somme erroneamente erogate in presenza di modifica delle condizioni reddituali. 
Ma, sul punto, diventa rilevante individuare quando l'ente deve attivarsi per effettuare le verifiche, non già se debba procedervi presupponendone la astratta conoscibilità in quanto ente erogatore di più trattamenti di propria competenza. Il secondo comma dell'art. 13 L.412/91 prescrive, infatti, che “l'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”, ossia ex officio e con frequenza annuale, ma la decadenza si avvera non per omessa verifica o per anteriorità della comunicazione del pensionato rispetto alla verifica, bensì soltanto nel caso in cui l'ente non provveda, “entro l'anno successivo alla verifica, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. 
Era stata affermata dalla Suprema Corte anche la irrilevanza dell'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato che abbai domandato di accertare l'insussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1228 del 20/1/2011: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'### dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'### in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).”); ma ne sarebbe conseguito il rischio di una disparità di trattamento tra (ed anzi, un miglior trattamento in favore di) il pensionato che abbia omesso di comunicare i dati reddituali rilevanti, nei cui confronti la decadenza sarebbe maturata l'anno successivo alla verifica a compiersi su dati presuntivamente conoscibili dall'### (ossia i due trattamenti eccedenti, nel cumulo, le condizioni reddituali massime per fruire della pensione a superstiti), e colui invece che abbia tempestivamente comunicato i dati reddituali rilevanti, anche per l'anno in corso, agevolando i tempi della verifica dell'istituto venutone, in tal modo, a conoscenza (con termine certo di decadenza entro l'anno solare successivo alla variazione reddituale). Rischierebbe di essere trattato più favorevolmente l'inadempimento di obblighi comunicativi rispetto alla tempestiva comunicazione. Per tale ragione la conoscibilità dei redditi maturati prevale sulla conoscenza effettiva (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n.3802 dell'8/2/2019: “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della L. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l'### deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”). 
Tutto innanzi esposto, va osservato che a fronte dell'inadempiuto obbligo di comunicazione del mutamento delle condizioni reddituali, l'### ha correttamente attivato il proprio potere di verifica annuale; ma non può presumersi la conoscibilità dei dati reddituali prima della scadenza dell'anno solare in cui il pensionato abbia maturato tutti i redditi percepiti. Invero, soltanto alla data dell'1/1/2018 si possono ritenere conoscibili i dati reddituali dell'anno 2017, e prima del 31/12/2017 non si può escludere che l'interessato avesse potuto rinunciare ad uno dei due trattamenti causativi dello sforamento delle condizioni reddituali annuali per ### 2.078,47 (somma contestata nel provvedimento di ripetizione). E l'omessa comunicazione suggerisce la sussistenza del dolo, condizione legittimante la ripetibilità dell'indebito previdenziale, che l'istituto aveva tempo di richiedere fino al 31 dicembre dell'anno successivo (2019) alla verifica (nel 2018) del mutamento delle condizioni reddituali per l'anno 2017. 
Non ignora il collegio un diverso orientamento che ha sostenuto la tesi dell'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuata dallo stesso istituto, ritenuto tutelabile sulla base di un principio sviluppato in materia di indebito assistenziale, a cui si è ritenuto in alcune pronunce di accomunare l'indebito previdenziale, riservando, per entrambi, i tratti comuni eccentrici rispetto alla ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (Cass. Sez. Lav., sent.  n.13223/2020), “in ragione “dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”, con la disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost., un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore”, per poi evincere “che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica”. In realtà la pronuncia si muove su un piano di sostanziale equiparazione fra i due tipi di prestazione ai fini della loro irripetibilità in presenza di affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi, rafforzando il presupposto della conoscibilità sulla diligenza del soggetto erogatore della prestazione presso il quale, nello specifico, è istituito un ### dell'assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, a mente dell'art. 13 D.L.  n.78/2010. Di contro, va osservato che la normativa derogatoria dell'art. 52 L.88/82 è stata soggetta ad interpretazione autentica con art. 13 L.412/91 (ut supra illustrata e commentata) e che il ### dell'anagrafe generale istituito presso ### si riferisce specificamente alle posizioni assistenziali e loro relative prestazioni, e che la raccolta di dati in essi inseriti costituisce senz'altro l'oggetto di una istruttoria a compiersi in sede di verifica, scaturente proprio dalla omessa comunicazione di dati dell'interessato. Di recente, poi, è stato anche affermato che: “###à dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'### del ###.” ( Cass. CIv. sez. Lav., ord. n. 5984 del 23/2/2022). 
In linea con quanto innanzi esposto, si richiama l'ulteriore massima della Cassazione “in tema di indebito previdenziale, l'art. 13 comma 2 della ### n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l'### deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 3802 dell'8/2/2019): calando la massima al caso in esame, si osserva che i “redditi maturati” non posso che essere quelli prodotto fino al 31/12/2017, che l'anno civile in cui l'istituto può avere conoscibilità dei predetti redditi non può che essere quello decorrente dal primo giorno dell'anno seguente (2018) alla maturazione del reddito per l'anno civile appena concluso (2017) e che l'anno successivo a quello destinato alla verifica non può che essere il 2019. 
Pertanto, la decadenza di cui all'art. 13 comma 2 maturava allo spirare del 31/12/2019 e l'atto di recupero del 8/7/2019 è da considerarsi tempestivo. 
All'accoglimento dei motivi di appello segue la riforma della sentenza appellata con conferma del provvedimento di ripetizione di indebito originariamente impugnato con recupero della somma calcolata al lordo dei contributi previdenziali e fiscali eventualmente pagati (complessivamente euro 2.078,57). 
Si ritiene di dover compensare fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della novità e complessità della questione trattata, ma anche del limitato contrasto giurisprudenziale sul tema. 
Riguardo alle sanzioni amministrative per il contributo unificato, la sentenza della Suprema Corte n. 26907/2018 ha precisato che, esclusa l'attribuzione al giudice civile di un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilità per la relativa pretesa erariale, gli si richiede ai sensi dell'art. 13 co.1-quater dpr 116/2002 “l'attestazione di avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o come di “respingimento integrale”. Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'### valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti ”. Nel caso di specie, a seguito della presente pronuncia di rigetto dell'appello ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato pagato all'epoca della instaurazione del giudizio di secondo grado.  P.Q.M.  1) accoglie l'appello e, in riforma della appellata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo di primo grado; 2) compensa fra le parti le spese del giudizio; 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti, da parte dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2023.  ### est., dr. ### dr. ### n. 112/2021

causa n. 112/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stassano Maura, Orio Attilio Franco

M
10

Corte di Cassazione, Ordinanza del 11-10-2024

... del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è de nunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attine nte all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti da l testo dell a sentenza impugnat a, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie no n sussistente, come si evin ce dal lin eare sviluppo argomentativo della decisione, riassunto in precedenza (punto 2. dei 6 “Fatti di causa”) - si esaurisce nella «mancanza assoluta di moti vi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8172/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 82, p resso lo stu dio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende.  - Ricorrente - ### - ### E ### elettivamente domiciliata in ### 12, presso l'### d ello Stato (ADS###) che la rappresenta e difende.  - Resistente - Nonché contro ###.  - Intimato - Avverso la senten za del Tribunale di ### n. 1657/202 0, pubblicata il ###.  ### la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 26 settembre 2024. 
Rilevato che: 1. ### appellava la senten za n. 1868/2018 del Giudice di ### di ### che rigettava l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanz a-ingiunzione n. ###/17, del 05/06/2017, del ### di ### che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso dello stesso ### contro il verbal e di conte stazione ### del 05/01 /2017, elevato dalla polizia municipale del Comune di ### con riferimento alla violazione prevista dall'art. 146 comma 3 c.d.s., per avere il conducente, in d ata 10/12/2016, superato l'intersezione semaforizzata, posta in ### tra via ### e ### (direzione sud), nonostante che la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione. 
Il Giudice di ### aveva respinto l'opposizione e compensato le spese, ritenendo provata la responsabilità del conducente. 
Con il ricorso al Giudice di ### il ### aveva chiesto anche l'annullamento del verbale di contestazione ### della polizia municipale di ### per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., per avere omesso di fornire alla PA i dati del conducente al momento della commessa infrazione; 2. il Tribunale di ### nel contraddittorio della ### del capoluogo ligure e del Comune di ### respingeva - con la sentenza n. 1657/2020 - l'appello principale del ### accoglieva l'appello incidentale dell a ### sul rilievo ch e, come eccepito dall'### il ricorso al ### era st ato prop osto tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall'art. 203 c.d.s. di sessanta giorni dalla notificazione a mez zo posta del verbale di contestazione. 3 Il giu dice d'appello, inoltre, condannava lo st esso ### a rifondere alla ### e al Comune di ### le spese dei due gradi di m erito, liqu idandole, a favo re d i ciascuna parte vittoriosa, in € 671,00, oltre alle spese generali e agli accessori, per il primo grado, e in € 811,00, oltre alle spese generali e agli accessori, per il giudizio di appello; 3. ### ha proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della citata sentenza d'appello. 
Disposta dal Presidente ###data ###, la rinnovazione della notif icazione del ricorso per cassazione alla ### di ### presso l'Avvocat ura ### dello Stato, a causa della nullità della prima notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### il ricorre nte ha provveduto al relativo incombente e la ### a su a volta, ha deposi tato un “atto di costituz ione” al solo fine dell'eventuale partecipaz ione all'udienza pubblica.  ### di ### è rimasto intimato. 
Il ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che: I. preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorso (par. 6, pag.  14, rubricato “Sentenz e Giudice di ### di ### relative al Photored”) mette l'accento sul fatt o che il ### ice di ### di ### ha chiarito, in tre diverse sentenze, che il verbale elevato per il passaggio con il rosso rilevato tramite apparecchiatura ### deve essere annullato se il Comune non produce in giudizio la delibera della giunta comun ale che ha autorizz ato l'installazione dell'impianto. 
La questione - “nuova” perché non dedotta in appello - non può essere esaminata in questa sede ###è stata sussunta entro uno specifico motivo di ricorso per cassazione, ricorso che, come è 4 noto, è a critica vincolata (### 6 - 2, Ordinanz a n. 11603 del 14/05/2018; ### U., Ordinanza n. ### del 08/11/2021); 1. il primo m otivo - “### insufficiente e contradd ittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) - mancata pronuncia sul merito del ricorso” - denuncia che il Tribunale non ha esaminato gli argomenti svolti dal ricorrente a dimostrazione delle irregolarità e del malfunzionamento della postazione semaforica; 1.1. il motivo è inammissibile; a prescindere da altre concorrenti ragioni di inammissibilità della censura, a comin ciare dal difetto di specifi cità (vedi punto I e il successivo punto 2.1.), è sufficiente constatare che essa non coglie la ratio decidendi della sentenza d'appello, che, in sintesi, ha respinto il gravame in accoglim ento d ell'eccezione della PA di tardività del ricorso al ### per ino sservanza del termine di sessanta gior ni previsto dall'art. 203 c.d.s.; 2. il second o moti vo - “### insufficiente e cont raddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato)” - censura la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'opposizione del ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione del ### di ### in ac coglimento dell'”appello incidentale” del la stessa ### nonostante che quest'ultima, negli scritti difensivi e n elle conclusioni formulate dinanzi al Tribunale di ### non avesse mai proposto ### alcun “appello incidentale”; 2.1. il motivo, articolato in due censure, è in parte inammissibile e in parte infondato; 5 - dal primo punto di vista (i nammissibilità del motiv o), la premessa in fatto è che la pronuncia del Tribunale di ### è stata pubblicata il ###, sicché trova applicazione l'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., nell a formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 ago sto 2012, n. 134 , che si applica in relazione alle sentenze d'appello pubblicate dall'11/09/2012; in base alla norma novellata ed attualmente vigente, nella specie applicabile ratione temporis, non è più configurabil e il viz io di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi d i nullità della sente nza ai sensi del n. 4, del m edesimo art. 360 c.p.c. (Cass. 6/07/20 15, 13928; 16/07/2014, n . 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice dif etto di «s ufficienza» della m otivazione (Cass. 8/10/ 2014, n. 21257). E ciò in conformità del princ ipio affermato dalle ### unite di questa Corte (Cass. sez. un .  7/04/2014, n. 8053), secondo cui la rich iamata riformula zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è de nunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attine nte all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti da l testo dell a sentenza impugnat a, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie no n sussistente, come si evin ce dal lin eare sviluppo argomentativo della decisione, riassunto in precedenza (punto 2. dei 6 “Fatti di causa”) - si esaurisce nella «mancanza assoluta di moti vi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione. Le sezioni unite (nella ste ssa pronuncia ) hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come da ultimo riformulato, in troduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di u n fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituit o oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», i l cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestual e, da cui esso risulti esisten te, il «come» e il «quan do» ta le fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «de cisività», fer mo restan do che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stat o comu nque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza no n abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - dal secondo punto di vista (in fondatezza del motivo), la sentenza non è viziata da ultrapetizione: in disparte la qualificazione come “appello incidentale” che il ### unale di ### attribuisce all'eccezione, lo stesso g iudic e reputa dirimente la questione della tardività del ricorso al ### sollevata dalla parte pubblica dinanzi al ### di pace. 7 Infatti, la ### ra di ### in appello, si è limitata a riproporre l'eccezione di tardività del ricorso al prefetto, che già aveva svolto nel primo giudizio. 
Ciò si desume con chiarezza (oltre che dal te nore del quinto motivo di ricorso, infra esaminato, anche) dal contenuto delle note difensive del 21/05/2020, depositate dal ### dinanzi al ### ligure, nell e quali (pagg. 4 e 5), con rifer imento alla “contestazione di tardività dell'op posizione propo sta dinanzi al Prefetto”, l'appellant e (per quanto q ui rileva) afferma che «tale contestazione è superata dal fatto che il ### di ### […], con la sentenza appellata, si è pronunciato direttamente sul merito della questione, andando quindi oltre siffatta eccezione preliminare»; 3. il terz o motiv o - “### insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione ed errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. e violazione ed errata applicazione del d.m. nr. 5 5 del 2014 ” - censura la sent enza impugnata che, da un lato, ha condannato l'appellante a corrispondere al Comune di ### le spese dei due gradi di merito, senza considerare che quest'ultimo non si era costituito nel giudizio di primo grado di giudizio e né aveva partecipato alla prima parte del giudizio di gravam e, relativa all'istanza di sospe nsione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; dall'altro, ha liquidato alla ### di ### una somma sproporzionata rispetto all'attività difensiva da qu esta svolta dinanzi al ### d i ### risultando sufficiente rilevare che, a fronte della richiesta di € 50,00, il ### di ### ha liquidato alla ### un compenso di € 671,00. 
Il ricorrente lamenta, infine, di essere stato condannato a pagare le spese nella misura di € 2.940,00, oltre spese generali e accessori, 8 condanna, questa, manifestamente eccessiva rispetto al valore della controversia, pari a € 467,00; 3.1. il motivo, inammiss ibile nella parte attinente alla caren za dello sviluppo motivazione della decisione (vedi pun to 2.1.), per il resto è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati; per un verso, il ### unale di ### ha errato ne l liquid are le spese di primo grado a favore del Comune di ### dato che lo stesso, quale convenuto, non si era costituito nel relativo giudizio; per altro verso, non è corretta la decisione del ### che, per ciascuno dei due gradi d i merito, ha riconosciuto alla ### di ### le sp ese generali e gli accessori (IVA e ### in luog o del rimborso delle spe se prenotate a debito , essendo la st essa parte assistita dall'Avvocatura dello Stato. 
Per il re sto, la censura va disattesa: consid erato il valor e della controversia da € 1 .100,01 a € 5.2 00,00 come si evince anche da quanto dichiarato a pag. 2 del ricorso per cassazione (e per come accertato dalla stessa sentenza qui impugnata), i compensi liquidati dal giudice d'appello - € 671 (primo grado) e € 811 (secondo grado) - corrispondono ai valori minimi; 4. il quarto motivo - “### insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato)” - censura la sentenza impugnata che ha omesso di decide re sulla d omanda del ricorrente relativ a all'annullamento del verbale ### con cui la poliz ia municipale aveva contestato al proprietario del veicolo la violazione dell'art. 126 bis comma 2 c.d.s.; il motivo, articolato in due censure, è in parte inammissibile (per le ragioni indicate al punto 2.1.) e in parte infondato; 9 in particolare, con riferimento al vizio di omessa pronuncia ex art.  112 c.p.c., il Co llegio rileva che il ### di ### d i ### ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. ###/17 senza statuire alcunché con rifer imento all'impugnazione del verb ale di contestazione ###. 
Tale omissione di pronuncia non è stata devoluta al ### di ### come si evince dai motivi di appello (trascritti a pag. 4 della decisione di secondo grado), sicché s ulla ste ssa questione - ormai coperta da giud icato - il giud ice d'appello non pot eva né doveva pronunciarsi; 5. il quin to motivo - “### insufficient e e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ) - mancato esame delle dif ese del ricorrente in appe llo in ordine all'eccezione di t ardività dell'opposizione al verbale proposta dal Pre fetto” - censura la sentenza impugnata per non aver preso posizione sulle difese svolte dall'appellante circa la tempestività del ricorso al ### avverso il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale del Comune di ### 5.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; è inammissibile per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto 2.1.), quanto alla dedotta carenza di motivazione. 
Del pari, è inammissibile, per difetto di specificità (vedi punto I), quanto all'asserito omesso esame delle difese dell'appellante rispetto all'eccezione di tardività del ricorso al ### sollevate dalla PA. 
È, infi ne, infondato, quanto alla pro spettata violazione dell'art.  112 c.p.c., in ragion e del fatto che il T ribunale ha pron unciato sull'eccezione di tardività del ricorso al ### in data ###, e l'ha dich iarata fondata per superame nto del termine di sessanta 10 giorni di cui all'art. 203 c.d.s., sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, avvenuta a mezzo del servizio postale, si era perfezionata pe r il dest inatario il 04/ 02/2017, a seguito del dep osito del plico p resso l'ufficio postale, in data ###, e della contestuale “emissione” della ### 6. In conclusione, accolto il terzo motivo, nei termini e nei limiti sopra in dicati (vedi punto 3 .1.), rigetta ti il second o, il quarto e il quinto motivo, dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione al solo motivo ritenuto fondato (nei precisati termini). 
Non essendo n ecessari ulteriori accertam enti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l' esclusione della condanna del ### al pag amento delle spese del giu dizio di primo grado a favore del Comune di Ron co ### e con la sostituzione del rimborso delle spese prenot ate a debito al pagamento delle spese generali e degli accessori liquidati, per i gradi di merito, a favore della ### di ### 7. le sp ese del giudizio di cassazione del ricorrente, per la su a prevalente soccombenza, vanno dichiarate non ripetibili.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terz o motivo nei termin i e nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, il quarto e il quinto motivo, dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sent enza impugnata in relaz ione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclu de la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore d el Comune di ### e sostituisce alla condanna del ricorrent e alle spese generali e ag li accessori, a fav ore della ### d i ### la condanna della ste ssa parte, pe r ciascun grado, al 11 rimborso delle spe se prenotate a debito , ferme le alt re statuizioni sulle spese; dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione del ricorrente. 
Così deciso i n ### in data 26 settembre 2024, nella camera di 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Guida Riccardo

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13532/2025 del 20-05-2025

... svolte dall'### in relazione alla motivazione subordinata svolta dal Tribunale. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'### articolato in un unico motivo di censura, cui la parte privata ha resistito con controricorso. 3. La causa, già fissata per l'adunanza camerale del 14 novembre 2024, in relazione alla quale entrambe le parti depositavano memoria, è stata rinviata per la fissazione della udienza pubblica. ### ha depositato conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso; il controricorrente ha depositato nuova memoria. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo di censura l'### ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa app licazione dell'art.3,comma 1, lett. c ) del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 anche in (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 862-2020 proposto da: I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresent ante pro te mpore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli avvocati #### STUMPO, #### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in #### 1, presso lo st udio dell'avvo cato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 736/2019 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 110/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dalla ###. #### 3, comma 1, lett. C) d.lgs.  22/2015. 
R.G.N. 862/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 11/02/2025 PU udito il P.M. in persona del ###. ###, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### M ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### 1. La Corte d'appello di Torino confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di ### - licenziato dalla società ### srl il 21 aprile 2017, dopo essere stato in ### nell'anno 2 016- a p ercepire la indennità ### 1.1. La Corte territoriale, premesso che era pacifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla ### (stato di disoccupazione e accredito di 13 settimane di contribuzione nel quadrien nio precedente) esponeva che seco ndo la tesi dell'### non era integrato il requisito delle 30 giornate di «lavoro effettivo» negli ultimi 12 mesi, di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, d.lgs . n. 22/2 015; dett o requisito doveva interpretarsi, nell'assunto dell'### come giornate di effe ttiva presenza al lavoro ed era già stato temp erato dall'### che, ai fini della individu azione del periodo di riferimento di 12 mesi, aveva previsto la “neutralizzazione” dei periodi di assenza dal lavoro per forz a maggiore o comunque non volontari, come malattia, cassa integrazione, congedi per handicap.  1.2. Il giu dice dell'appello disatte ndeva le difese dell'### 1.3. Richiamava la giurisprudenza costit uzionale relativa alla indennità di mobilità (Corte cost. n. 423/1995) e quella della Corte di cassazione in punto di integ razione salariale per i lavoratori agricoli (Cass. n. 16235/2002 e Cass. 3 n. 13024 /2001), secondo le quali, ai fini del diritto al le prestazioni previdenziali, costituivano giornate di lavoro effettivo anche i giorni in cui, pur mancando la prestazione, sussisteva, comunque, l'obbligo d el datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, dunque, di pagare la contribuzione, come nei casi di ferie e riposo retribuito.  1.4. Riteneva che tale soluzione dov esse essere adottata anche per la ### ancorché la norma in considerazione, a differenza di a ltre (come l'art. 16 l.  223/1991 sulla indennità di mobilità), non specificasse che tra le g iornate di lavoro effettiv o erano compresi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro coperti da contribuzione; la interpretazione doveva essere adottata, infatti, sulla base della ratio della disposizione normativa, dovendosi valorizzare la correla zione tra la prestazione richiest a e l'obbligo di versare la retribuzione e quindi la contribuzione.  1.5. La dom anda doveva essere pertanto accolta, essendo pacifico che -neutralizzato il periodo di cassa integrazionenell'anno 2015, considerati i giorni di assenza per ferie, fest ività e ### era integr ato il requisito in contestazione.  1.6. Restavano assorbite le ulteriori osservazioni svolte dall'### in relazione alla motivazione subordinata svolta dal Tribunale.  2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'### articolato in un unico motivo di censura, cui la parte privata ha resistito con controricorso.  3. La causa, già fissata per l'adunanza camerale del 14 novembre 2024, in relazione alla quale entrambe le parti depositavano memoria, è stata rinviata per la fissazione della udienza pubblica. ### ha depositato conclusioni scritte , chiedendo il rigetto del ricorso; il controricorrente ha depositato nuova memoria. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo di censura l'### ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa app licazione dell'art.3,comma 1, lett. c ) del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 anche in relazione all'art . 12 disp.  prel.cod. 4.1. La que stione sottoposta a questa Corte con il ricorso è se ne l computo del periodo dell e 30 giornate di lavoro effettivo, di cui alla norma considerata, debbano essere comprese le giornat e in cui la prestazione non è sta ta effettivamente resa.  4.2. In particol are, l'### ha cont estato la decisione impugnata per avere computato come giornate di lavoro effettivo quelle retribuite nell'anno 2015 per ferie, festività e r.o.l.  4.3. L'### ha svolto, poi, una serie di censure anche in merito alla possibilità di neutralizzare i periodi durante i quali il lavor atore avre bbe usufruito del contratto di solidarietà (a zero o re) così da retrodatare il pe riodo di riferimento nell'ambito del quale individuare i trenta giorni di lavoro effettivo sul presupposto che la Corte di a ppello avrebbe ritenuto che «il requisito delle trenta giornate effettive sussisterebbe […] sia che si neutralizzi il periodo di solidarietà (a zero ore) del 2015 sia che si considerino come “effettivamente lavorate” le giornate del 2015 ret ribuite a titolo di ferie, festivit à, rol» ( v. pag . 11 del ricorso per cassazione).  5. Le censure sono infondate.  5.1. Va preli minarmente osservato che la decisione della Corte di appello poggia sull'unica ratio decidendi in base alla quale le giornate di ferie, festiv ità e rol devono 5 considerarsi di “lavoro eff ettivo” e sono dunque u tili ad integrare il requisito di legge.  5.2. Sulla base di tale premessa, deve osservarsi che l'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, ricono sce l'indennità mensile di disoccupazione, denominata «### pre stazione di ### per l'### (###», ai lavo ratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: «a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione».  5.3. ### giudizio devolve al Collegio, nuovamente, l'interpretazione del requisito dell e trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c).  5.4. La Corte, in effetti, si è g ià confront ata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto che «le trenta giornate di lavo ro effettivo, nei dod ici mesi precedenti l'in izio della disoccupazione, cui l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr.  22 del 20 15, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della ### sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito» (Cass. nr. 22922 del 2024. Conforme, Cass. nr. ### del 2024).  5.5. Il principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. ### la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettività- del rapporto stesso. 6 5.6. Per la Corte il «lavo ro effet tiv o» è, dunque, sempre comprensiv o di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che , finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore , sono equipar abili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.  5.7. Le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discost arsi, meritan o di essere ulteriormente precisate nella presente sede ###rilievo situazioni in part e diverse, poiché il lavo ratore, nel periodo di riferimento (ovvero quello dei «dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione»), ha fruito non solo di giorni di ferie ma, altresì, di “festività” e di “rol”, pause tutte che i giudici territoriali hanno considerato utili ad integrare il requisito di legge.  5.8. In coerenza con i richiamati precedenti, la raggiunta conclusione va senz'altro condivisa.  5.9. ###. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, stre tta mente naturalistico, di una attività materialmente in essere. La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel mo mento in cui è concretamente eseguita ma durante tutte le su e pause fisiologiche ed anche quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.  5.10. In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è in terruzione dell'obbligazione retributiva e di q uella contributiva.  5.11. Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, n ei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi, o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti 7 pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, no n ottemperato pe r esclusiva volontà della parte datoriale).  6. Occorre precisare che differente è, inve ce, la situazione in presenza di eventi che, per legge, determinano una cesura temporanea del rapporto di lavoro, co n sospensione delle reciproche prestazioni delle parti. Sono i casi tipici, in via esemplificativa, della maternità, infortunio e malattia ma lo sono anche quelli, per esempio, di godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere persone con handicap grave o, ancora, quelli coperti da cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore.  6.1. Si tra tta di eventi questi ch e impe discono totalmente lo svolgimento dell'attività e che -diversamente dalle ipote si prima valutate (ferie, riposi , festività, ecc.)- sospendono pure le obbligazioni principali delle parti. Casi tutti accumunati da l fatto che l'originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. ### il verificarsi di tali situazioni, dunque, il lavoro non è “effettivo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 22/2015.  6.2. E tuttavia, la sospensione del rapporto di lavoro - in luog o della sua estinz ione per impossibilità de lla prestazione lavorativa, secondo la disciplina dei rapporti di durataè l'effe tto della protezione che l'### ento riconosce, ex art. 38 Cost., ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore.  6.3. In questa prospettiva, è evidente allora che anche i periodi di “inattività” del sinallagma contrattuale per eventi tutelati dal ### n on possano ricadere in danno del lavoratore, quanto al godimento della prestazione ### e 8 sono, perciò, “neutralizzati”, nel senso che di essi non si tiene conto nel computo del periodo di riferimento di dodici mesi di cui all'art.3 in commento.  6.4. In altre parole, ove nei « dodici mesi che precedono l'inizio del p eriodo di dis occupazione» si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica del periodo di riferimento di dodici mesi, di c ui alla lettera c) dell'ar t. 3 del d.lgs.  n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale insito nel sistema e volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto ad una prestazione previdenziale in una situazione tutelata dal medesimo ordinamento assicurativo.  7. Conclusivamente, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto : «In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. ### ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e app licabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requ isito delle “trenta giornate di lav oro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuitoda ogn i giornata che dia luogo al diritto de l lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione; - ai fini del computo dei “dodici m esi che precedono l'inizio del pe riodo di diso ccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tut elate d alla legge, impeditive delle re ciproche prestazioni».  8.1. La sentenza impugnata è conforme alle indicazioni che precedono e si sottrae, dunque, ai mossi rilievi. 9 9. La novi tà di molti profili de lle que stioni trattate giustifica la compensazione delle s pese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza de i presupp osti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribut o unific ato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Marchese Gabriella

M
1

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 653/2023 del 17-08-2023

... sentenza, depositando dispositivo e motivazione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 ### *** TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 963/23, promossa con ricorso depositato il 6 maggio 2023 da ### con gli avv. I. ###, W. Miceli, F. Ganci, G. Rinaldi e N. Zampieri - ricorrente - contro Ministero dell'### e del ### con sede ###persona del ### pro tempore, con i funzionari dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: carta elettronica docente. Causa chiusa a sentenza il 17 agosto 2023. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 maggio 2023, il ricorrente in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA n. 963/2023 R.G. 
Oggi 17/08/2023, la presente causa viene trattata per iscritto. 
Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 ### *** 
TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 963/23, promossa con ricorso depositato il 6 maggio 2023 da ### con gli avv. I. ###, W. Miceli, F. 
Ganci, G. Rinaldi e N. Zampieri - ricorrente - contro Ministero dell'### e del ### con sede ###persona del ### pro tempore, con i funzionari dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: carta elettronica docente. 
Causa chiusa a sentenza il 17 agosto 2023. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 maggio 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva il MIM per l'accertamento del diritto al beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento delle somme maturate.  ### convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, anche per prescrizione. 
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. 
Le parti depositavano note difensive. 
Motivi della decisione La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti, con richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alla sentenza n. 2045/22 di questo Tribunale.  << In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art.  3 - che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023
Sulla base di tali disposizioni, il ### ha negato al docente ricorrente, in quanto titolare di contratti a termine, la carta di cui sopra.  *** 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione ‘a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.  ### il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.  ### il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. 
Canone che risulterebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A.  emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.  del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche ‘i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati'”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.  ### di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.  n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. 
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio' (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.  *** 
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. 
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. 
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ‘ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. 
Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “### del docente” alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della “### del docente” al personale precario non pare si possa neppure richiamare la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, si deve disapplicare l'art.  1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce il beneficio della “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e ### non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente>>.  *** 
Nel caso in esame, il ricorrente, nel periodo per cui chiedo la concessione del beneficio, ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, come da prospetti allegati dal ### Ciò che consente di ritenere la prestazione resa dal lavoratore sia di fatto equiparabile ai colleghi a tempo indeterminato. 
A fronte di tali allegazioni, il Ministero convenuto <<non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs. 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023
Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. 
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.  ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni o che comunque presti servizio per una porzione significativa dell'anno scolastico. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo. 
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento. 
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (Cass. n. ###/2019). 
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. 
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”>>. 
Va pertanto disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l.  n. 107/2015, che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti. 
Dall'esame dello stato matricolare, risulta che il ricorrente presta servizio alle dipendenze del ### il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 c.  2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 (a mente del quale “### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”). 
Conclusivamente - tenuto altresì conto che, a mente dell'art. 15 d.l. 69/2023 (convertito con modificazioni con l. 103/2023), “la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado … è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” - il MIM va condannato a riconoscere il beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti.  ### di prescrizione è infondata: il credito azionato, di natura non retributiva, bensì di adempimento ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023 in equivalente monetario di un obbligo di natura formativa, non rientra tra quelli ex art. 2948 n. 4 *** Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ex d.m.  55/2014 in dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a riconoscere il beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 a ### per gli aa.ss. richiesti; 3) condanna il MIM a pagare al ricorrente la somma di € 1.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e ### a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli avv. I. ###, W. Miceli, F. 
Ganci, G. Rinaldi e N. Zampieri. 
Bergamo, 17 agosto 2023 Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/08/2023

causa n. 963/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giampiero Riva, Sergio Cassia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22220 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.277 secondi in data 26 novembre 2025 (IUG:ML-3E1C90) - 2838 utenti online