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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1127/2026 del 19-01-2026

... soccombente. 4. Con sentenza 20.1.2025 n. 51 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne non esservi prova: -) né della causa dell'incendio; -) né del punto esatto di innesco; -) n é del fatto che la propagazione dell'incendio fu favorita dalle condizioni di carente manutenzione della strada ###. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ### con ricorso fondato su due motivi. L'### la ### e la ### hanno resistito con controricorso. ### e l'### hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.. La ri corrente sostiene che la Corte d'appello ha violato l'art. 2 051 perché, pur avendo accertato che l'incendio si sviluppò dal “ciglio erboso” della SS-106, rigettò la domanda per mancanza di prova di una omissione colposa da parte dell'ente proprietario della strada. Così giudicando sarebbe stato violato l'art. 2051 c.c., dal momento che la responsabilità ex custodia non esige affatto la prova della colpa del custode. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. Infatti la Corte d'appello a p. (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso n. 7395/25 proposto da: -) ### s.r.l., in persona del le gale rappr esentante pro te mpore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - ricorrente - contro -) ### di ### in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore , dif eso dall'avvocato ### - controricorrente - nonché -) ### del #### di ### Oggetto: danni da incendio. 
N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di ### 20 gennaio 2025 51; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal ### relatore dott. #### 1. Nel 2008 un inc endio danneggiò un uli veto sito a ####, di proprietà della società ### s.a.s.. 
Nel 2 009 la società ### promosse un giudizio di acce rtamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause dell'incendio e l'entità del danno. 
Nel r icorso per ATP allegò che l'incendio dell'uliveto ebbe origine in un “piazzale” posto al confine tra l'uliveto e la str ada SS-106; il materi ale incandescente si propagò da lì “ai tratti incolti della banchina della S.S. 106” e poi alla fitta vegetazione cresciuta nell'alveo d'un canale denominato “### Governatore”.  2. Il ricorso per ATP fu notificato all'### quale ente proprietario della strada SS-106, ed alla ### quale ente proprietario del ### 3. Al giudizio di ATP parteciparono, quali chiamati in causa, la ### di ### il ### rzio di ### e l'### zia del ### 2. La soci età ### s.r.l., dichiaratasi cessi onaria del credito della ### s.a.s., introdusse il giudizio di merito conve nendo dinan zi al Tribunale di ### l'### la ### la ### ed il ### e chiedendone la condanna in solido al risarcimen to del danno (atto di citazione, p. 7).  3. Con sentenza 19.10.2021 n. 1537 il Tribunale di ### rigettò la domanda. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 La sentenza fu impugnata dalla soccombente.  4. Con sentenza 20.1.2025 n. 51 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. 
La Corte d'appello ritenne non esservi prova: -) né della causa dell'incendio; -) né del punto esatto di innesco; -) n é del fatto che la propagazione dell'incendio fu favorita dalle condizioni di carente manutenzione della strada ###.  5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla ### con ricorso fondato su due motivi. 
L'### la ### e la ### hanno resistito con controricorso.  ### e l'### hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso.  1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.. 
La ri corrente sostiene che la Corte d'appello ha violato l'art. 2 051 perché, pur avendo accertato che l'incendio si sviluppò dal “ciglio erboso” della SS-106, rigettò la domanda per mancanza di prova di una omissione colposa da parte dell'ente proprietario della strada. 
Così giudicando sarebbe stato violato l'art. 2051 c.c., dal momento che la responsabilità ex custodia non esige affatto la prova della colpa del custode.  1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività. 
Infatti la Corte d'appello a p. 8 della propria decisione, dop o avere dichiarato la domanda infondata per difetto di prova dell'an, agg iunse: “senza considerare che la ### s.r.l. non ha di mostrato nemmeno l'ammontare dei danni subiti, non essendo stato prodotto alcun documento fiscale o contabile, al riguardo”. N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 Questa parte della motivazione costituisce una autonoma ratio decidendi, non impugnata e di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto della domanda. 
Pertanto il motivo c oncernente l'an de beatur, qu and'anche accolto, non potrebbe condurre alla cassazione della sentenz a impugnata, perché resterebbe in vita la statuizione di difetto di prova del quantum debeatur.  1.2. Reputa il Collegio non inutile aggiungere che il motivo sarebbe stato comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. 
La Corte d'appello infatti ha rigett ato la domanda ritenen do impossibile stabilire l'origine dell'incendio (p. 8). 
Ha infatti affermato: “non è stato provato (…) che l'incendio si sia sviluppato a causa della mancata manutenzione della banchina o, comunque, di altre pertinenze stradali, né è stato possibile accertare lo s tato dei l uoghi antecedente l'occorso”.  ### te dunque ha ritenuto non esser vi pro va del nesso causale tra la strada e il danno, il che c ostituisce un accertamento sul fatto, non sindacabile in questa sede.  2. Il secondo motivo. 
Col secondo motivo è censurata la regolazione delle spese. 
La ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese nei c onfronti di tutte le parti, nono stante l' esistenza d'una obiettiva incertezza su quale fosse il soggetto proprietario del “### Governatore”, ovvero un canale le cui sponde - secondo la prospettazione attorea - per difetto di manutenzione avevano contribuito al propagarsi dell'incendio.  2.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.  2.2. In primo luogo il motivo è inammissibile perché la società ### rimasta soccombente, ovviamente non avrebbe potuto prendere la rifusione delle spese dalle altre parti: dunque, a tutto concedere, avrebbe potut o aspirare unicamente al la compensazione di esse. Ma la scelta d i non N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 compensare le s pese di lite è riservata al giudi ce di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989, e molte altre successive).  2.3. In secondo luogo l'attrice chiese la conda nna in solido di tutti i convenuti, e correttamente la Corte d'appello ha applicato la regola della soccombenza. 
Né è sostenibi le la tesi della “incertezza” su ll'individuazione dell 'ente proprietario del ### ernatore (ammesso che possa discutersene in sede di legittimità), dal momento che la proprietà demaniale poteva essere accertata prima dell'inizio del giudizio, ricorrendo agli strumenti di cui alla l.  241/90.  3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.  P.q.m.  (-) rigetta il ricorso; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore della ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di eu ro 3.200, d i cui 200 per spese vive, o ltre I .V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore dell'### di ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che si l iquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese v ive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.  10.3.2014 n. 55; (-) condanna ### s.r.l. alla rifusione in favore dell'### s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi stenza dei presupposti p rocessuali per il versame nto, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a N.R.G.: 7395/25 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così d eciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.   ### (###  

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossetti Marco

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 350/2026 del 19-01-2026

... delle prove richieste, riformare, secondo i proposti motivi di impugnazione, la sentenza 1014/2020, pubblicata il ###, resa dal Tribunale di ### in C.M. ###.ssa ### nel giudizio iscritto all'RG 1587/2009 tra #### ed ### con ogni conseguenza ed effetto. ### di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio l'### S.r.l. che, nel precisare di essere soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto al ### concludeva per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, al contempo proponendo appello incidentale con cui chiedeva di essere estromesso dalla lite e “nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte condannare esclusivamente il ### ovvero dichiarare il ### a manlevare e tenere indenne la comparente ### di tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere in virtù della sentenza”. Con comparsa dell'11.12.2020, si costituiva anche l'appellata ### e, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del ### non correttamente evocato in giudizio, concludeva per l'integrale rigetto dell'appello principale, inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 cpc e comunque (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa ### d'### - Presidente dott. ### - ### dr.ssa ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2674 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ####, via ### n. 32, è elettivamente domiciliato; Appellante principale #### (C.F.: ###), rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ####, piazza ### 15, è elettivamente domiciliata; #### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del ### del Consiglio di amministrazione, ### rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, corso ### n. 387, è elettivamente domiciliato; Appellato/appellante incidentale E ### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ing.  ###, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, via ### n. 16, è elettivamente domiciliato; ### appello contro la sentenza del tribunale di ### n. 1014/2020, pubblicata in data ###.  CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.   #### i Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data ###, ### evocava in giudizio, innanzi al tribunale di #### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) in via principale per tutti i motivi di cui in narrativa accertare: a) che il viale utilizzato dal signor ### ricade nelle particelle n. 975 e 1004 del NCT del Comune di ### e non nella particella n. 976 di proprietà invece della ### srl; b) che le particelle n. 975 e 1004 sono di proprietà piena ed esclusiva dell'attrice; II) e, per l'effetto, condannare il signor ### alla restituzione senza oneri e pesi reali delle frazioni di particelle n. 975 e n. 1004 attualmente utilizzate senza titolo giuridico da controparte come viale di accesso al suo terreno; ### il tutto con condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite, onorari e diritti di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario”. 
A sostegno della pretesa, l'attrice assumeva: 1) di essere proprietaria, in virtù di atto di compravendita per notar ### del 14.10.1991 (Rep. n. 95568/Racc. n. 14137) dei seguenti appezzamenti: a) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella n. 95, della superficie catastale di are 18 e centiare 54, confinante con la zona di terreno di seguito indicata, con via ### con beni appartenenti a ### e con via ### b) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella n. 375, della superficie catastale di are 11 e centiare 38, confinante con la precedente zona di terreno, con via ### con beni appartenenti a ### e con via ### c) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella 740 (già 110/B), della superficie di are 3 e centiare 50, annessa ai predetti appezzamenti di terreno giusta provvedimento del ### di ### del 26.2.1986, registrato in ### di ### il ### al n. 628; 2) che il ### nel predisporre il piano particellare di esproprio per conto della ### S.r.l. ed in esecuzione del decreto del ### di Napoli n. 41553 del 25.5.1990 per la costruzione della linea ### aveva individuato i terreni delle parti in causa da occupare, suddividendo la particella n. 95 in due particelle, e precisamente la n. 976, di 120 mq, da espropriare, e la n. 975, da lasciare integralmente in capo all'attrice, e, allo stesso modo, la particella n. 740 nelle particelle n. 1005, di 15 mq, da espropriare, e 1004 da lasciare in proprietà attorea; 3) che con atto di cessione volontaria per notar ### (### n. ###/Racc. n. 40198) del 13.7.2004, aveva trasferito alla ### S.r.l. il diritto di proprietà, garantendone la libertà da pesi reali e vincoli, compreso eventuali diritti di servitù di passaggio, su “metri quadrati 120 rappresentati dal mappale 976 (parte di particella ex 95) del foglio tre di are 1.20, confinante con le particelle 975, 1005 e con strada comunale riportato nel N.C.T. del Comune di ### con il foglio tre particella n. 976 Ha 00.01.20 agrumeto classe 1 e …metri quadrati quindici rappresentati dal mappale 1005 (ex 740) del foglio n. 3 di are 0.15 confinante con suoli individuati catastalmente con le particelle n. 976 e con strada comunale riportato al N.C.T. di ### con il foglio n. 3 particella n. 1005 agrumeto classe 1…entrambe le particelle di cui sopra (1005 e 976) derivano secondo le risultanze del tipo di frazionamento numero 2515/2001 approvate dall'U.T.E. di Napoli l'undici giugno 2001”; 4) che ### proprietario dei fondi identificati al foglio 3 del NCT di ### con le particelle nn. 110, 266 e 260, rinominati dal ### con il nuovo piano particellare, rispettivamente nelle particelle nn.  977, 987 e 986, aveva trasferito, con atto di cessione volontaria del 23.2.2005, alla ### S.r.l., il diritto di proprietà su alcune frazioni dei suoi fondi e, in seguito, aveva realizzato sul terreno residuato alla ### (precisamente sulle particelle nn. 975 e 1004), senza titolo o autorizzazioni e contro ogni volontà dell'istante, un passaggio pedonale e veicolare per accedere da ### al suo fondo, identificato al N.C.T. di ### con particella n. 977; passaggio inesistente prima dell'esproprio del 2004, consistente in un viale di 182 mq, che costeggiava ad ovest il cavalcaferrovia costruito dal ### 5) che al fine di ristabilire i corretti limiti di proprietà, previa comunicazione del 15.6.2007 all'UTC del Comune di ### aveva apposto pali in legno e rete metallica per delimitare la sua proprietà (particelle nn. 975 e 1004) dai terreni del ### siti nella particella adiacente n. 977; 6) che il ### non potendo più sfruttare il predetto viale per accedere da ### al suo fondo e sostenendo che la stradina ricadesse nella particella n. 976 ### su cui il ### aveva concesso il diritto di passaggio, aveva proposto, in data ###, innanzi al Tribunale di ### ricorso ex artt. 703 cpc e 1168 c.c., conclusosi con ordinanza del 6.12.2007 di reintegra nel possesso di detto passaggio; 7) che, con racc. A/R del 3.1.2008, essa istante aveva rivendicato la proprietà del viale e contestato al ### l'uso illegittimo del passaggio pedonale e veicolare interrompendo ogni decorso utile per l'usucapione. 
Radicata la lite, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### chiedendo, preliminarmente, di autorizzare la chiamata in causa del ### per accertarne presunte responsabilità con riferimento agli atti di esproprio e all'autorizzazione al transito sul lotto di terreno reclamato dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti. 
Nel merito, insisteva per il rigetto della pretesa attorea, infondata in fatto e in diritto, e per l'accertamento in via preliminare della carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo la stessa proprietaria del terreno rivendicato. Spiegava altresì, in riconvenzionale, domanda volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del viale in questione, e comunque l'esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con autoveicoli sull'anzidetta striscia di terreno, deducendo, a fondamento della pretesa, di aver posseduto il terreno oggetto della controversia per più di venti anni, in maniera continua ed ininterrotta, con animus possidendi, e di aver raggiunto una sorta di transazione con la ### avendo ricevuto dalla stessa una sorta di donazione, con cui era stato autorizzato a transitare attraverso l'appezzamento di terreno oggetto della possessoria e del presente giudizio. 
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare la proprietà del viale attualmente posseduto dal convenuto e dichiararne in caso di controversia in ogni caso l'acquisto per intervenuto usucapione ex art. 1158 c.c. e/o 1159 c.c. dichiarando quindi che il ### ha posseduto in modo continuo ed interrotto il predetto bene per più di venti anni e/o in via subordinata dichiarare l'usucapione decennale in quanto ne ricorrono i presupposti. Si chiede poi di essere autorizzati a trascrivere la relativa domanda presso il competente conservatore dei registri immobiliari. In via gradata si chiede di accertare ed individuare esattamente la particella di cui al viale di accesso e verificare inoltre le particelle espropriate dalla circumvesuviana all'attore e al convenuto”. Vinte le spese. 
Autorizzata (con ordinanza del 15.10.2009) la chiamata in causa del ### quest'ultimo non si costituiva, rimanendo contumace.  ### l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, la resa dell'interrogatorio formale deferito a ### e l'espletamento di CTU tecnica, che accertava che il viale ricadeva nel suo tratto iniziale nelle particelle rivendicate dall'attrice), disattese ### le richieste di prova orale formulate dalle parti, la causa, riservata una prima volta in decisione all'udienza del 13.9.2017, veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 3.1.2018, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della ### srl quale soggetto titolare delle particelle espropriate, e per chiedere chiarimenti al ctu in considerazione del fatto che da un riesame dei grafici elaborati la particella 976 (espropriata dalla ### srl), così rinominata a seguito della espropriazione della ### si trova completamente sovrapposta e coincidente con la sede stradale di via ### nonché della circostanza che nell'atto di cessione volontaria si prevede un “diritto di accesso e transito” sulla fascia di terreno adibita a stradina “posta lungo il confine tra via ### ed il tracciato stradale” al fine di verificare se l'accesso possa essere eventualmente traslato”. 
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 9.5.2018, l'### S.r.l., subentrato a ### S.r.l. in virtù di atto di fusione per incorporazione, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che i lavori per la realizzazione dell'opera ferroviaria fossero stati eseguiti dal ### concessionario, concludendo per l'estromissione dal giudizio, nonché per il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto. 
Ottenuti anche i chiarimenti tecnici richiesti, la lite veniva definita con sentenza n. 1014/2020, pubblicata in data ###, con cui il tribunale di ### disattesa ogni altra domanda, così statuiva: “1) Accerta che le particelle n. 975 e 1004 sono di proprietà piena ed [e]sclusiva della sig.ra ### 2) ### per l'effetto, il convenuto alla restituzione di dette particelle meglio identificate in catasto urbano del comune di ### n. 975 e 1004; 3) ### il convenuto al pagamento, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, della somma di euro 250,00 per spese, euro 2000,00 per competenze oltre i.v.a., cp.a. e rimborso spese generali L.P al 15%, oltre spese di c.t.u.; 4) Compensa le spese di giudizio tra i chiamati in causa”. 
In particolare, il primo giudice, previa qualificazione dell'azione attorea come rei vindicatio, che “a norma dell'art. 948 c.c.… è diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri”, osservava che l'attrice non ha assolto in pieno alla c.d. probatio diabolica, ma che, ciononostante, la domanda andava accolta, dovendo ritenersi nella specie attenuato l'onere probatorio, in considerazione della “mancanza di prova della usucapione da parte del convenuto sia pure eccepita”, vieppiù che il CTU aveva chiarito che “le particelle oggetto di causa sono di proprietà attrice”. 
Di poi, il tribunale riteneva non precisate, né adeguatamente motivate le altre richieste di cui all'atto introduttivo, e non provata la domanda di risarcimento danni proposta in riconvenzionale da ### i Il giudizio di secondo grado ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data ###, proponeva appello ### lamentando: 1) la violazione dell'art. 102 cpc, per non aver il tribunale disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprio coniuge, ### con cui era coniugato in regime di comunione dei beni; 2) il mancato assolvimento dell'onere della probatio diabolica a carico dell'attrice, che avrebbe dovuto indurre il tribunale a rigettare la domanda di rivendica, non potendo la CTU sopperire alle denunciate carenze probatorie; 3) l'omesso esame della domanda subordinata formulata dal ### in caso di accoglimento della domanda principale di rivendica, di accertamento dell'esistenza in suo favore del diritto di servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, sui beni in contesa; 4) l'omesso esame della domanda di risarcimento danni per inadempimento precontrattuale, avanzata in riconvenzionale nei confronti del ### per aver, nelle fasi di espropriazione, indotto in errore l'appellante che, in buona fede, effettuava una cessione volontaria del fondo, all'uopo rinunziando ad ogni opposizione all'espropriazione ed alla stima, senza tuttavia ricevere indennità di sorta. 
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “previa rinnovazione ed ammissione delle prove richieste, riformare, secondo i proposti motivi di impugnazione, la sentenza 1014/2020, pubblicata il ###, resa dal Tribunale di ### in C.M. ###.ssa ### nel giudizio iscritto all'RG 1587/2009 tra #### ed ### con ogni conseguenza ed effetto. ### di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio l'### S.r.l. che, nel precisare di essere soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto al ### concludeva per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, al contempo proponendo appello incidentale con cui chiedeva di essere estromesso dalla lite e “nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte condannare esclusivamente il ### ovvero dichiarare il ### a manlevare e tenere indenne la comparente ### di tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere in virtù della sentenza”. 
Con comparsa dell'11.12.2020, si costituiva anche l'appellata ### e, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del ### non correttamente evocato in giudizio, concludeva per l'integrale rigetto dell'appello principale, inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 cpc e comunque infondato, con conferma della pronuncia del primo giudice e “5) in caso di diverso orientamento, nell'ipotesi di riforma totale o parziale della gravata sentenza, anche alla luce dell'espletamento di una nuova ed eventuale istruttoria sui mezzi di prova già articolati in primo grado, come già chiesto e dedotto nel giudizio di primo grado, fin dall'atto introduttivo, accertare, comunque, in via principale, il diritto di proprietà esclusivo della signora ### sulle porzioni di fondo oggi utilizzate, sine titulo, dall'appellante come viale di accesso al proprio appezzamento di terreno e ricadenti, come emerso per tabulas ed anche all'esito delle operazioni di CTU nel corso del giudizio di primo grado, sulle particelle nn.  975 e 1004 (e non come vorrebbe far credere parte avversa sulle particelle n. 976 e 987 di proprietà della ### srl, incorporante la ### srl) e, per l'effetto, condannare il signor ### alla restituzione delle predette parti di fondo occupate e detenute, ancora oggi, senza alcun titolo; 6) rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale di usucapione di un diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà della signora ### identificati al NCT del Comune di ### alle particelle nn. 975 e 1004, così come formulata dall'appellante, in quanto inammissibile e, comunque, del tutto destituita di fondamento giuridico e non provata”. Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ### quest'ultimo si costituiva in giudizio con comparsa del 28.6.2021, contestando, nel merito, l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 2.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, per il deposito degli scritti difensivi.  ********  i In rito ### che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, invocata dall'appellata ### si osserva, in rito, che l'impugnazione principale, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. 
E ciò in conformità all'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, n. ###/2022). 
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.  i Nel merito ### chiarito, l'appello principale è parzialmente fondato per le considerazioni che ci si accinge a precisare. 
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale non avrebbe integrato il contraddittorio nei confronti di ### con cui era coniugato in regime di comunione legale dei beni, richiamando, a fondamento della propria doglianza, la pronuncia n. 9660/2009 delle ### della Suprema Corte, che avevano chiarito che “in materia di comunione legale di beni tra coniugi, essi sono comproprietari dei beni facenti parte della comunione sicché nelle cause in cui si chiede al Giudice una pronuncia destinata ad incidere sul diritto di proprietà il coniuge è sempre litisconsorte necessario”. 
Deduce che “da tale regola il Giudice non può discostarsi […] neppure nelle azioni “recuperatorie” in quanto la decisione di tale tipo di azioni ha effetti erga omnes: qualsiasi si voglia ritenere il titolo di proprietà del sig.  ### (originario o derivativo) è indubbio che il relativo diritto reale è entrato a far parte della esistente comunione con conseguente diritto del coniuge di poter partecipare e difendersi nel giudizio ove detto diritto è stato posto in discussione”, con l'ulteriore precisazione che “A tanto non può, poi, obiettarsi che l'accoglimento della domanda di revindica dimostrerebbe l'insussistenza di ogni diritto in testa al sig. ### e, indirettamente, l'insussistenza di ogni diritto in testa al coniuge in comunione dei beni e pretermesso: l' art. 102 cpc è norma di ordine pubblico processuale la cui violazione è sanzionata dalla nullità del relativo atto”. 
Insiste, pertanto, perché sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell'appellante previa rimessione, ex art.  354 cpc, della causa al primo giudice. 
La censura è infondata. 
Non coglie nel segno, infatti, il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia delle ### n. 9660 del 23.4.2009, che, nel decidere il diverso caso dell'azione revocatoria fallimentare relativamente ad immobile acquistato dall'altro coniuge in regime di comunione legale, dopo aver precisato che “il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta (cfr. per tutte: Cass. n. 1940 del 2004)”, ed evidenziato che “### il sistema della comunione legale ammette […] una potenziale non coincidenza di piani tra la posizione di destinatario degli effetti giuridici acquisitivi o dispositivi e la qualità di parte del fenomeno negoziale, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stata concluso da uno solo dei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio, devesi valutare se la decisione richiesta dal terzo incida direttamente sull'atto oppure sul rapporto”, affermava il seguente principio di diritto: “### uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione, che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto”. 
Orbene, nella specie, la ### ha proposto un'azione di rivendica di alcune particelle di terreno a suo dire occupate illegittimamente dal ### sicché costui è l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio, per essere il soggetto che di fatto possiede il bene rivendicato e che è, quindi, in grado di restituirlo (Cass. n. 9851/1997), dipendendo il trasferimento automatico del bene alla comunione ex art. 177, lett. a), c.c., proprio dal prodursi e dal permanere in suo favore dell'acquisto del diritto, avendo la Suprema Corte peraltro chiarito, sul punto, che: “Con riguardo a giudizio di rivendicazione di immobile, nel quale il convenuto in regime di comunione legale con il coniuge, deduca la proprietà del bene in forza di contratto di acquisto da lui solo stipulato, ovvero in forza di usucapione per possesso da lui solo esercitato, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di detto coniuge, considerato che l'eventuale inclusione del bene medesimo nella comunione, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., integra effetto "ope legis" di quell'acquisto o di quell'usucapione se ed in quanto perfezionatisi”, e dunque: “Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro” (Cass. n. 14522/2012). 
§. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta essenzialmente l'erroneo accoglimento della domanda di rivendica, per carenza della c.d. probatio diabolica. 
In particolare, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale avrebbe omesso di considerare “che l'azione possessoria inde proposta dal #### era coperta dal “giudicato cautelare” (non essendo stata reclamata l'Ordinanza di reintegra da parte dello “spoliator” né da parte di altri ### legittimati); che il giudizio possessorio era stato introdotto, all'epoca, non nei confronti dell'attrice in revindica bensì nei confronti del di Lei figlio; che la ### con la propria domanda non aveva affatto avanzato una domanda ad oggetto il “merito possessorio” bensì una distinta ed autonoma domanda di revindica”. 
Assume, in proposito, che: “l'accertamento compiuto nel giudizio di spoglio - e che aveva ad oggetto proprio i beni per i quali l'azione recuperatoria era stata proposta - non poteva essere ritenuto ininfluente e ciò con ogni conseguenza ed effetto in ordine alla richiesta di revindica da scrutinare; ne consegue, pertanto, che l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore, non poteva ritenersi - così come affermato dal Tribunale - attenuato (…) in considerazione del fatto che l'Ordinanza di reintegra - come detto coperta da giudicato cautelare - è proprio sulla scorta dell'usucapione maturata dal #### che trovava la sua scaturigine”, affermando, infine, che: “Non essendo, allora, stata raggiunta la prova da parte della ### in ordine alla Sua esclusiva appartenenza dei beni in contesa, la domanda doveva essere rigettata a tali fini non potendo sopperire la disposta CTU che, come è noto, mezzo di prova non è”. 
La censura va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. 
Deve innanzitutto evidenziarsi che, con riferimento alla prima parte della doglianza, relativa alla sussistenza del giudicato cautelare, il giudice di prime cure rilevava che: <<La giurisprudenza ha sancito il principio per cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venire assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti. 
Da ciò deriva che la parte vincitrice nel giudizio possessorio non potrà, durante la pendenza del giudizio petitorio, invocare i provvedimenti a sé favorevoli, assunti dal giudicante nel procedimento possessorio. Così neppure si potrà far riferimento alle argomentazioni o circostanze desunte in quella sede, per la diversità di presupposti che regolano le due azioni (possessoria e petitoria), avendo la prima il fine della tutela di una situazione o potere di fatto e la seconda l'accertamento di un diritto. 
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che: “le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio” (C. Cass civ. n. 14689/01; in senso conforme C.  civ. n. 7747/99; C. Cass civ. n. 360/95 - C. Cass civ. n. 13450/16)>>. 
Motivazione che in parte qua va sicuramente confermata, avendo il tribunale correttamente ritenuto che, in considerazione della diversità di presupposti delle due azioni, “nella specie, il convenuto nel procedimento petitorio, vittorioso nel procedimento possessorio, non potrà tuttavia invocare le prove assunte in tale sede ###linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori” (Cass. n. 21233/2009; nello stesso senso, Cass. 10925/2024). 
Va altresì osservato che il precedente giudizio possessorio è stato promosso dal ### convenuto in rivendica/odierno appellante, nei confronti di ### (figlio di ###, per ottenere la reintegra nel possesso “della particella 976 e la rimozione della recinzione e del lucchetto arbitrariamente apposti”, e l'ordinanza che lo ha definito si è limitata ad accogliere la domanda possessoria, senza minimamente pronunciarsi sulla proprietà della particella, il cui accertamento, in quella sede, è apparso ### irrilevante al tribunale, che sul punto ha affermato: <<### premettere che nessun rilievo assume in tale sede la questione concernente la proprietà, in capo a ### piuttosto che al ### della particella su cui è stata apposta la rete metallica. Non rileva, cioè, se la rete metallica sia stata apposta all'interno della particella n. 977 (di proprietà del ### o se invece sia stata apposta a confine tra la particella n. 977 e la particella 976 (di proprietà del ###. Né assume rilevanza, in tale sede, se il ricorrente abbia o meno il diritto di esercitare la servitù di passaggio per il cui possesso agisce in tutela. In tema di reintegra del possesso, infatti, il giudice deve accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile, e, dall'altro, l'esistenza di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio. Non merita accoglimento, quindi, la richiesta avanzata, in via subordinata, da parte del resistente di chiamare in causa il ### e ###>.  ### nella specie, non solo mancava l'identità soggettiva, non essendo stati evocati in giudizio il ### e ### ma neanche risultava coincidente l'oggetto della domanda possessoria e di quella petitoria, inerenti a diverse particelle catastali: nello specifico, la prima fa riferimento alla particella “ex 95 oggi 976 di mq 120, espropriata ad ### ed altri”, su cui il ### assumeva di vantare un diritto di passaggio concessogli dal ### (cfr. ordinanza conclusiva del giudizio possessorio), mentre la seconda è diretta ad accertare che il viale illegittimamente occupato dal ### non ricade “nella particella n. 976 di proprietà … della ### srl”, ma “nelle particelle n. 975 e 1004 del NCT del Comune di Pompei”, delle quali l'attrice ha chiesto accertarsi la proprietà esclusiva in suo favore.  ### quanto precede, è invece fondato il profilo di censura con cui si lamenta che la ### non avrebbe assolto all'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica. 
Giova al riguardo premettere che la Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare il proprio consolidato orientamento in subiecta materia, ha recentemente affermato: “è noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario. ### probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. ord. 12.12.2024 n. ###; ord. 19.1.2022 n.1569). Questa Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha anche precisato che, "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore"” (cfr., in motivazione, Cass. n. 14540/2025; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 14734/2018, che afferma: “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore”). 
Orbene, osserva la corte che, nella specie, il ### nell'opporre di aver “posseduto il terreno oggetto della controversia per più di venti anni”, in maniera continua e con animus possidendi, ha altresì specificamente contestato l'appartenenza del bene in capo alla rivendicante, preliminarmente eccependo, infatti, la “carenza di legittimazione attiva essendo l'attore non proprietario del predetto terreno” (cfr. comparsa di costituzione di I grado), sicché il tribunale, nel rilevare che l'attrice non ha assolto in pieno alla c.d. probatio diabolica, nondimeno ritenendo attenuato il rigoroso onere probatorio gravante sulla ### “per la mancanza di prova della usucapione da parte del convenuto sia pure eccepita”, non ha fatto buon governo dei su richiamati principi vigenti in materia. 
Escluso, dunque, che l'onere probatorio potesse ritenersi nella specie mitigato, si osserva che l'attrice non ha fornito prova della proprietà delle aree rivendicate con il rigore della c.d. probatio diabolica, che comporta, come visto, l'onere, a carico del rivendicante, di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non potendo sopperire a tal fine la sequenza di acquisti a titolo derivativo dei terreni de quibus a partire dall'atto di compravendita del 14.10.1991 per notar ### (### 95568/Racc. n. 14137), che, oltre a non risalire ad un periodo di tempo atto all'usucapione (il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2009), non appare sufficiente a provare, di per sé, l'avvenuto acquisto del possesso da parte del venditore e la successiva immissione in possesso dell'acquirente (cfr. Cass. n. 2334/1995, Cass. n. 25643/2014 e Cass. n. 21940/2018). 
Né appaiono decisive le prove testimoniali articolate in prime cure dall'attrice/odierna appellata ### riproposte, ove necessario e al fine di valutare la fondatezza della domanda di rivendica, in sede di gravame (cfr. pagg. 30-32 della relativa comparsa di costituzione), da ritenersi inammissibili perché oltremodo generiche e prive di specifici riferimenti temporali, e ciò anche a voler trascurare la circostanza che la richiesta dell'anzidetta prova testimoniale non veniva riproposta dall'attrice in prime cure (neanche implicitamente e/o genericamente) all'udienza di precisazione delle conclusioni, sì da doversene presumere l'avvenuta rinuncia con conseguente improponibilità in appello (cfr. Cass. n. 12791/2025, Cass. 7193/2022, Cass. n. ###/2021, Cass. n. 5741/2019 e Cass. 19352/2017). 
Le suindicate considerazioni, peraltro, appaiono vieppiù pertinenti ove si consideri che è ormai coperta da giudicato l'affermazione secondo cui “l'azione proposta da parte attrice è una rei vindicatio”, sicché, in ragione del suo carattere reale, l'attrice, agendo contro il ### per conseguire nuovamente il possesso del fondo, non poteva esimersi dall'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà rivendicata, costituendo l'accertamento della titolarità del diritto lo specifico oggetto dell'azione di rivendicazione proposta. 
Sulla scorta di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione va accolto nel senso precisato, con conseguente rigetto, in riforma della sentenza gravata, dell'originaria domanda di rivendica e di conseguente rilascio dei terreni per cui è causa (p.lle n. 975 e n. 1004) proposta da ### nei confronti di ### §. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo di doglianza, con cui l'appellante si duole dell'omesso esame della domanda subordinata di accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, sui beni in contesa, proposta dall'originario convenuto in caso di accoglimento della domanda principale (cfr. pagg. 1 e 3 dell'atto di gravame), sicché ogni indagine sul punto risulta superflua. 
§. Con il quarto ed ultimo motivo di censura, si lamenta, infine, il mancato esame della domanda risarcitoria per inadempimento precontrattuale, avanzata nei confronti del ### asseritamente responsabile per aver - nel corso della procedura espropriativa - indotto in errore l'appellante, che, in buona fede, procedeva alla cessione volontaria di porzioni di terreno di sua proprietà, rinunciando ad ogni opposizione all'espropriazione ed alla stima, senza tuttavia ricevere indennità di sorta. 
Sul punto, l'appellante assume che “il domandato risarcimento poteva, e doveva, essere riconosciuto ed accordato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in quanto il pregiudizio economico subito, nel caso di specie, è certo nella sua esistenza (effettuazione dell'esproprio e conseguente cessione volontaria del bene) e per lo stesso vi era l'impossibilità, ovvero l'oggettiva difficoltà, di poter provare l'esatto ammontare del danno (od indennità, che dir si voglia)”. 
La censura è infondata. 
Ad integrazione della ### motivazione resa dal primo giudice (“La domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto non provata”), si osserva, infatti, che l'appellante non ha dedotto specifiche illegittimità delle fasi espropriative, né allegato alcuno specifico inadempimento del ### né tantomeno fornito prova dei danni in concreto patiti e/o della perdita di valore venale del terreno residuo, risultando all'evidenza inammissibile, perché oltremodo generica, la prova testimoniale articolata in prime cure, già ### disattesa dal tribunale, riproposta a pag. 5 dell'atto di gravame (sui seguenti capi: “1) ### è che un delegato del ### tale avv. ### rappresentava al ### e al fratello che loro avevano sempre e in ogni caso un diritto di passaggio sul suolo residuato dopo la cessione delle quote e quindi potevano sempre transitare dalla strada privata; 2)### è che solo sulle rassicurazioni del ### il ### non faceva nessuna opposizione anzi cedeva con atto di cessione i beni oggetto della espropriazione; 3)### è che il ### ha subito da tali avvenimenti un grave danno sia relativo all'eventuale perdita di valore commerciale del bene e sia relativamente al patema d'animo patito per le cause ancora in corso”). 
Conclusione che vieppiù si impone ove si consideri, da un lato, che non risulta che il #### abbia mai ritualmente impugnato l'atto di cessione volontaria del 23.2.2005, e dall'altro che all'art. 7 dello stesso atto veniva stabilito che: “La parte cedente rende quietanza a saldo del corrispettivo come innanzi pattuito e riscosso riconoscendo che l'indennità è stata determinata correttamente ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della legge 22.10.1971 n. 865, ed è comprensiva di indennità di espropriazione, indennità di occupazione nonché della maggiorazione concessa dalle vigenti leggi, anche a titolo di risarcimento transattivamente determinato di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti derivabili dalla realizzazione dell'opera e da qualsiasi altro motivo ad essa connesso, nonché del ristoro di tutti i danni diretti ed indiretti, per degrado riduzioni e limitazioni a qualsiasi titolo derivanti alla residua proprietà, e messa in esercizio dell'opera ferroviaria, e da qualsiasi altro motivo ad esse connesso. [..] Essa parte cedente dichiara pertanto di essere ampiamente soddisfatta e di non aver altro a pretendere dalla ### srl e per essa dal ### né ragioni o titoli di sorta in dipendenza delle procedure di occupazione e di espropriazione di cui in premessa relativamente ai beni oggetto di cessione con il presente atto e, quindi, dichiara di rinunciare a qualsiasi opposizione e/o azioni giudiziarie che abbiano attinenza con la procedura medesima”. 
Restano, pertanto, superate tutte le obiezioni genericamente formulate sul punto dall'appellante, con conseguente conferma del disposto rigetto della domanda risarcitoria. 
§. In definitiva, per le considerazioni innanzi espresse, l'appello principale va accolto nei limiti su indicati, mentre quello incidentale proposto dall'### S.r.l., condizionato all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante principale ### resta assorbito.  i ### da regolare il profilo delle spese, al fine precisandosi che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata; l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021). 
Nella specie, nei rapporti tra l'appellante ### e l'appellata ### tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca (art. 92 cpc), e considerata, altresì, la peculiarità della vicenda, anche per l'intervenuta procedura espropriativa incidente sull'originario stato dei luoghi, nonché l'ondivaga e non lineare posizione difensiva assunta dal convenuto in prime cure/odierno appellante, che assumeva di aver usucapito la proprietà della striscia di terreno in contestazione, di poi chiedendo, altresì, in via subordinata, che venisse comunque accertata l'esistenza della servitù di passaggio, a piedi e con autoveicoli, sui beni in contesa, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio. 
Le spese della CTU espletata in prime cure, funzionale all'interesse di entrambe le su indicate parti, vanno definitivamente poste a carico delle stesse, in ragione del 50% ciascuna. 
Nei diversi rapporti tra l'appellante ### e gli appellati ### (rimasto contumace in primo grado) ed ### S.r.l., risultando confermato l'impianto motivazionale della sentenza gravata, ferma la compensazione delle spese disposta dal primo giudice (non oggetto di specifica impugnazione), le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore ### dell'affare, della questione trattata e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il ### in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  P. Q. M.  La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2674 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di ### n. 1014/2020, pubblicata in data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: i accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigetta la domanda di rivendica e conseguente rilascio delle particelle n. 975 e n. 1004 del NCT del Comune di ### proposta da ### nei confronti di ### i dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dall'### S.r.l.; i dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ### e l'appellata ### i pone definitivamente le spese della CTU espletata in prime cure a carico di ### e ### in ragione del 50% ciascuno; i condanna l'appellante ### al pagamento delle spese del grado, che si liquidano: 1) in favore del ### in persona dell'amministratore pro tempore, in complessivi € 2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 2) in favore dell'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 382,50 per esborsi ed € 2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.   Così deciso in Napoli, in data ### L'### dr.ssa ### dr.ssa ### d'### 

causa n. 2674/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Meterangelis, D' Amore Assunta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1110/2026 del 19-01-2026

... investe la sentenza impugnata là dove il giudice d'appello non ha accolto il motivo d i appello di ### ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione della sua pretesa. Unitamente a tale mezzo conviene scrutinare anche il quinto. Dunque, col quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n° 3, cod. proc. civ., la ricorrente denu ncia violazione o falsa ap plicazione degli artt. 2935 e 2948 n° 4 cod. c iv. quanto all'accoglim ento dell'eccezione di prescrizione del credito portato dalla fattura 4 settembre 2015 relativa ai consumi dal 24 gennaio 2006 al 14 marzo 2013, perché il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine di pagamento e non dal momento di erogazione del servizio. 7.- Il second o motivo è inammi ssibile nella parte in cui muove da un presupposto inesistente, ossia che il ### abbia ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione, mentre essa è stata esaminata e disattesa a pagina 8 della sentenza, paragrafo D). Per il resto i due motivi sono fondati. Infatti, la quantificaz ione dei sin goli conguagli da porre, da parte di ### a carico di ciascun ut ent e, è potu ta intervenire solo dopo la ### n° 643/2013 e dopo il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 9778 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da ### s.p.a. (C.F. e N.I . Regis tro ### C.C.l. A.A. di Nuoro ###), in persona del ### Avv. ### (C.F. ###) in qualità di Presidente e legale rappresent ante pro tempore, con sede ###(### ) ### o, ### lu n. 35, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal ### Avv. ### ano (C.F. ###), ed elettivame nte domiciliata presso lo studio del predetto difensore in (###) ### via ### n. 14; ai fini delle comunicazioni, ex art. 136 comma 1, d.lgs.  107/2010, si indica quale numero di fax: ### - p.e.c.  ###. 
Ricorrente contro ### nato a ### l'11 lugl io 19 48 (C.F. ### 4 ####) e residente ###### n. 62, ai fini del giudizio rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (### BRR ####) per procura speciale da intendersi apposta in calce al ricorso, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013, e che conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma terz o, cod. proc. civ. viene trasme sso all'ufficio giudiziario in intestazione in via tele matica, con domicilio dig itale agl i indirizzi franco.dore @ peco rdineavvocati.ss.it e b arbara.catt ###, oltre che presso lo studio degli ste ssi posto in ### in ### n. 10 ai quali chiede che vengano indirizzate le comunicazioni e le notificazioni. 
Controricorrente avverso la sentenza del ### di Sassari n° 930 depositata il 3 ottobre 2020.  lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ### generale, dottor ### che ha chiesto l'accoglimento del primo, del secondo e del quinto motivo. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal consigliere #### 1.- ### utente del servizio idrico in ### conveniva in giudizio la ### s. p.a., gestore del predetto ser vizio, chiedendo al Giudice di ### di ### di accertare ### che la “quota fissa di accesso al servizio” era dovuta nella sola misura di euro 8,37 per ogni anno; ### che nulla era dovuto a titolo di “costo servizio riparto” del corrispettivo idrico all'interno dello stabile condom iniale di via ### n° 62 ; ### la prescrizione ex art. 2948 n° 4 cod. civ. del credito portato dalla fattura n° ###50 relativa al periodo dal 24 gennaio 2006 al 04 settembre 2010; ### non dovuto il deposto cauzionale di euro 33,23; ### non dovuti i conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011.  ###, inoltre, chiedeva di applicare al gestore la sanzione di euro 50,00 per il mancat o rispe tto del termine di trenta giorni nell'evasione di un reclamo presentato. 3 2.- Il Giudice di ### nel contraddittorio con ### accoglieva tutte le domande attoree e il ### di ### su appello del gestore, con la sentenza qui gravata confermava la prima decisione, riformandola solo nel punto del deposito cauzionale, così cond annando l'attore a pagare al gestore il deposito predetto.  3.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso ### s.p.a. affidando il gravame a sei motivi illustrati da memoria. 
Resiste il ### con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la reiezione dell'impugnazione. 
Con ordinanza interlocutoria n° 1815 3 del 2 luglio 2024 la causa, originariamente fissata per l'adunanza camerale del 23 maggio 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle ### civili di questa Corte in punto di conguagli per partite pregresse. 
Dopo il deposi to della predetta sentenza delle ### la causa è stata nuovamente assegnata per la trattazione in ### ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunci a violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 142, terzo comma, e 154 del d.lgs.  152/2006, dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, tredicesimo e dicia nnovesimo comma, del d.l. 201 del 2011, dell'art. 10 d.l. n° 70/2011, dell'art. 3 d.P.C.m. 22 luglio 2012, dell'art. 1339 cod. civ., della delibera ### n° 643/2013/R/### della delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell'Ente di ambito della ### nonché del Reg olamento del servizio idrico integrato. 
La ricorre nte lamenta, in sostanza, l'err ata interpretazione delle norme che regolan o il sistema tariffario nel servizio id rico integ rato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle compe tenti autorità amministrative (### poi ### ed ### , Ente d'ambito pe r la ### era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, 4 del pieno recup ero dei costi di investimento e gestion e ottimale del servizio; le determinaz ioni t ariffarie delle ### di settore integrerebbero ex art. 1339 cod. civ. il regolamento di fornitura.  5.- Il motivo è fondato (nei sensi che seguono), tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale assunto da Cass., sez. un., 26 agosto 2025 n° 23858, in fattispecie sovrapponibile alla presente, i cui principi verranno di seguito applicati. 
La citata sentenza delle ### ha anzitutto precisato che nessun rilievo può av ere (come invece prete nde la ricorrente ) il rich iamo nel contratto di utenza alla regolamentazione pubblicistica della tariffa, poiché la legitt imità e l'efficacia dei provvedim enti am ministrativi venuti ad inserirsi nel cont ratto ai sensi del l'art. 1339 cod. civ. possono esser e sempre oggetto di accertamento incidentale nella controversia. 
Passando ad esaminare se il diritto alla percezione dei conguagli per le partite pregresse avesse u n fondamento non ne goziale, la predetta sentenza ha poi chia rito che la ### n° 643/ 2013 non può avere efficacia retroattiva, non essendo possibile estendere il principio valevole per gli at ti normativi ( non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva a condizione che esse tro vino ade guata giustificaz ione sul piano della ragionevolezza e non siano in contrasto con valori ed interessi costituzionalmente protetti) a quelli amministrativi.  ### citata non potrebbe attribuirsi efficacia retroattiva nemmeno considerandola attuativa del principio unionale del recupero dei costi dei servizi idrici, posto dall'art. 9 d ella dir. 2000/60/ CE, posto che tale ### non è di imm ediata applica-zione e ch e gli st rumenti che permettono il conseguimento del principio del recupero integrale dei costi (full cost recovery) sono rimessi alla valutazione dei singoli ### membri.  ### hanno poi osserva to che nemmen o nell'ordinamento interno vi è una traccia testual e che au torizzi un in tervento tariff ario retroattivo, tanto è vero che anche l'art. 170, terzo comma, lettera l), del 5 d.lgs. n° 152/200 6 ha dis posto che fino all'emanazione del de creto ministeriale (mai emesso, pe r ragioni che qui n on occorre esporre) previsto dall'art. 154, secondo comma, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996 (“### normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”). 
Tale metodo normalizzato, a seguito del passaggio del potere tariffario ad ### (avvenuto con l'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n° 201) venne poi - com'è noto - sostituito da un ### (### per gli anni 2 012-2013, ### n° 85/201 2/R/idr, e d al nuovo ### per g li anni 2014 -2015, ### n° 643/20 13/R/idr, seguito da altre ### per gli anni successivi. 
Dalla irretroattività degli interventi tariffari non deriva, tuttavia, secondo le ### unite, l'impossibilità assoluta di addebito dei conguagli. 
Infatti, l'art. 13, secondo comma, della legge n° 36/1994 prevedeva una tariffa idonea ad assicurare comunque la copertura de i costi di investimento e di esercizio. 
Coerentemente, anche il d.m. 1° agosto 1996 prevedeva, quali voci della tariffa, oltre alla remunerazione del cap itale investito ( fattore venuto meno a seguito del referendum abrogativo del 2011: d.P.R. n° 116/2011), i cost i operativi , quelli di ammorta-mento, il tasso di inflazione programmato e il limite di prezzo, denominato fattore “K” (art. 1 del d.m.  cit.). 
A seguito dell'abrogazione refere ndaria dell'art. 154, primo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, avente effetto dal 21 luglio 2011 (d.P.R. 18 luglio 2011 n° 116), nella parte in cui stabiliva che la tariffa idrica fosse determinata anche tenendo conto “dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, l'### di regolazione dispose la restituzione in favore degli utenti della parte di tariffa remunerativa del capi-tale investito 6 applicata nel periodo tra il 21 luglio ed il 31 dicembre 2011 ( ### n° 561/2013/R/IDR e n° 163/2014/R/### sulla base del d.m. 1° agosto 1996. 
Quindi, concludono le ### l'art. 31 della ### n° 643/2013 disciplina le modalità di recup ero dei conguagli eventualmente spettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati in base alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996 (per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle ### n° 585/2012, che ha introdot to il ### per gli anni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il ### per gli anni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre ### che non rilevano ai fini della presente lite). 
In conclusione, sempre secondo le ### l'art. 31 della ### n° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli ### d'### non erano state adottate prima del subentro di ### e della modifica del metodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulteriori rispett o a quelli che po tevano pretendersi in base al metodo tariffario vigente all'epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare. 
Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che il ### di ### ha accolto la domanda degli attori in base ad un principio non aderente al decisum di questa Corte.  ### ha infatti rigettato la pretesa creditoria di ### relativa ai conguagli sul rilievo - in sé ast rattame nte condivisibile - della irretroattività dei provvedimenti tariffari, ma senza verificare in concreto le modalità di applicazione della formula, contenuta nell'art. 1 del d.m. 1° agosto 1996. 
Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificati dall'### d'### fossero rispondent i a quanto poteva essere 7 addebitato all'utente nella vige nza del «metodo tariffario normalizzato » (rimanendo escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli « costi imprevi sti ed imprevedibili al mome nto dell'e rogazione e fatturazione»), ossia che la somma richiesta all'u tente trova sse giustificazione nei criteri tariffari previsti dal d.m. 1° agosto 1996. 
Pertanto, in continuità con l a decisione delle ### appena illustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può rich iedere, a norma d ell'art. 31 della delibera A ### I 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli ### d'A mbito o dagli altri soggetti compete nti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che po tevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 19 96 con cui è stato istituito e regolamentato il ### Il Giudice del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificati dall'Ente d'### siano rispo ndenti a quanto poteva e ssere addebitato all'utente nella vigenza del M etodo ### izzato, secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento. 
In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato.  6.- Con il secondo motivo la ricorre nte lamenta la violazione o fal sa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n° 4, cod. civ., 142, terzo comma, e 154 del d.lgs. n° 152/06, 9 della direttiva n° 2000/60/CE, 21, tredicesimo e diciannovesimo comma, del d.l. n. 201/2011, 10 del d.l. n° 70/2011, come convertito, 3 del d.P.C.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera 643/2013/R/IDR della ### della delibera n° 18 del 26 giugno 2014 dell'Ente d'ambito della ### na, nonché del ### ento del serviz io idrico integrato. 8 Il motivo investe la sentenza impugnata là dove il giudice d'appello non ha accolto il motivo d i appello di ### ritenuto assorbito, avverso la sentenza di primo grado in punto prescrizione della sua pretesa. 
Unitamente a tale mezzo conviene scrutinare anche il quinto. 
Dunque, col quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n° 3, cod. proc. civ., la ricorrente denu ncia violazione o falsa ap plicazione degli artt. 2935 e 2948 n° 4 cod. c iv. quanto all'accoglim ento dell'eccezione di prescrizione del credito portato dalla fattura 4 settembre 2015 relativa ai consumi dal 24 gennaio 2006 al 14 marzo 2013, perché il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del termine di pagamento e non dal momento di erogazione del servizio.  7.- Il second o motivo è inammi ssibile nella parte in cui muove da un presupposto inesistente, ossia che il ### abbia ritenuto assorbita l'eccezione di prescrizione, mentre essa è stata esaminata e disattesa a pagina 8 della sentenza, paragrafo D). 
Per il resto i due motivi sono fondati. 
Infatti, la quantificaz ione dei sin goli conguagli da porre, da parte di ### a carico di ciascun ut ent e, è potu ta intervenire solo dopo la ### n° 643/2013 e dopo il ### del ### straordinario per la regolazione del servizio idrico integrato della ### n° 18 del 2014. 
Correlativamente, nessun diritto a percepire la copertura di costi pregressi “e non già considerati ai fin i del calcolo di precedenti de terminazi oni tariffarie” poteva essere esercitato (ex art. 2935 cod. civ.) anteriormente alla quantificazione ed approvazione da parte dell'Ente d'ambito (art. 31, allegato A, della ### n° 643). 
Il giud ice del rinvio dovrà, dunq ue, attene rsi al seguente princi pio di diritto: “In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera ### 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti d al gestore solo a seguito dell'app rovazione e 9 quantificazione degli ### d'### o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta”.  8.- Con il terzo motivo di ricorso ### denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n° 36, del d.m. 1° agosto 1996, della ### n° 52/2001 e del provvedimento CIP n° 45/1974. 
La ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto che la quota fissa di accesso al servizio non possa superare il triplo del nolo contatore, ma che essa mu ti per singo le unità abitative a seconda dell a tipologia di utenza utilizzata.  9.- Il motivo è inammissibile, in ragione della sua novità.  ### ale ha ritenuto che la q uota fissa di accesso al servizio non potesse “superare il triplo del c.d. nolo contatore” e che, tenuto conto del consumo idrico del l'utente “sicuramente al di sotto della sogl ia di mc.  1.200 per anno”, detta quota fosse pari ad euro 8,37, “in conformità a quanto previsto dall 'art. 13 legge 5 gennaio 199 4 n. 36, dal D.M. 1° agosto 1996 discip linante il ### do ### dalla ### 52/2001 e dal ### 45/1974”. 
Ora, la ricostruzione delle disposizioni applicabili, esposta dalla ricorrente alle pagin e 35-38 del ricorso , non risulta dalla sentenza gravata e, comunque, involge accertamenti in fatto inammissibili nella presente sede ###ogn i caso, anche ove si considerasse già app artenente alla causa la ricostruzione normativa ill ustrata da ### i l mezzo rimarrebbe inammissibile per carenza di autosufficienza. 
Infatti, dalla lettura dei citati ### si evince che: ### il CIP col punto n° 6) della ### n° 45/1974 (“Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di ### Napoli, #### e Trieste”) sostituì i 10 “noli degli strume nti di misura” con “quote mensili per u tenza”, quantificate a seconda del minore o mag giore consumo; ### pe r il consumo “da 501 a 1500 mc/mese” la predetta ### fissò una quota mensile di lire 2.000; ### la ### n° 46/1974 (“Avviamento di un nuovo sistema pe r le tariffe idriche nei vari comuni d'It alia”) estese il disposto della ### n° 4 5 a tutti i ### i italiani, precisando al numero 1), lettera n), che “Per i noli degli strumenti di misura di cui al ### 14 aprile 1968, n. 1191, del CIP si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al p unto 6) d el richiamato ### 4 o ttobre 1974, 45/1974”; ### la ### n° 52 del 2001 stabilì poi che “[l]'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità d i utenza”, au torizzando il ### ad aumentare tale quota fissa “fino a concorrenza della perdita di ricavo (…) e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP 45/1974”; ### infine, l'art. 7 del d.m. 1° agosto 1996 ha previsto che “[l]a tariffa da praticare in attuazione dell'art. 13, comma 7, legge n. 36 del 1994 è articolata dall'### secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974”. 
Tanto premesso, si p uò agevolmente constatare ch e, da u n lato, la ricorrente non ha trascritto il “### di attuazione dell'articolazione tariffaria” ( ricorso pagina 37), dal quale pretend e essere disciplinato il diritto di accesso al servizio: ond'è che, per questa parte, il mezzo sarebbe comunque privo di autosufficienza.  ### lato, il resistente ha fondatamente replicato (controricorso pagina 44) che la censura di ### a - secondo la quale “anche laddove si volesse parametrare la quota fi ssa sull a base del provvedim ento CIP 04.10.1974 n. 45, punto 6, gli i mporti ivi i ndicati, essendo mensili, andrebbero moltiplicati per d odici mensilità al fine di ottenere l 'importo annualmente applicabile. La cifra o ttenut a andrebbe inoltre moltiplica ta per tre, posto che è consentito ai fini della copertura dei mancati ricavi un 11 possibile utilizzo della q uota fissa fino al triplo dell'ex-nolo contatore” (ricorso pagina 38) - è infondata, dato che l'utente nel giudizio di primo grado (e più esattamente nella pagina 3 delle conclusioni rese all'udienza 10 novembre 2017) aveva fatto osservare che all'importo di euro 8,37 si giungeva proprio mediante il calcolo indicato a pagina 44 del controricorso (“£. 450 al mese ### mesi = £. 5.400 x 3 = £. 16.200 annui. Rapportato ad euro: £. 16.200:1936,27 = € 8,37”). 
Il conteg gio predetto è riferito ad un consumo di acqua “fino a 100 mc/mese”, ma tale elemento fattuale (recepito anche dalla sentenza del ### a pagina 6, sub lettera A) no n è stato c ontestato dalla ricorrente: sicché, anche per que sto aspetto il mezz o appare privo di specificità e di autosufficienza. 
In conclusione, il motivo va dichiarato inammissibile.  10.- Con il quarto motivo di ricorso il ### denuncia violazione o falsa applicazione del ### to del serviz io idrico integrato e del ### di attuazione dell'articolazione tariffaria di cui alla delibera n° 18 del 31 marzo 2011 del ### nonché dell'art. 17 del contratto di somminist razione del 1 9 dicembre 2001 stipulato con il precedente gestore ### d i ### quanto alla mancata remunerazione del servizio di riparto.  11.- Questo mezzo è inammissibile. 
Il tribunale ha ritenuto non dovuto il corrispettivo per il servizio di riparto sulla base di una triplice ratio decidendi: da un lato ha osservato che il gestore non aveva dimostrato di averlo fornito; dall'altro, ha esaminato il contratto e ne ha tratto la conclusione che, secondo l'art. 17, il servizio di riparto fosse “ facoltativo e privo di specifico corrisp ettivo ”; in fine, ha ritenuto che la tariffa del servizio idrico dovesse remunerare anche tale servizio in ragione della sua natura “integrata”. 
Ora, il mot ivo non contesta una erronea app licazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sicché il risultato interpretativo cui è giunto il 12 giudice del merito non può qui essere rimesso in discussione; inoltre, esso richiama il “### del servizio idrico integrato” ed il “### di attuazi one dell'articolazione tariffaria” ch e non sono st ati trascritti e che, per il vero, non sono nemmeno citati nella sentenza gravata. 
In conclusione, la carenza di trascrizione e la mancata menzione del luogo processuale dove venne d ibattuta la questione degl i effetti dei due ### rendono il motivo privo di autosufficienza e, pertanto, inammissibile.  12.- Col sesto motivo di ricorso (del quint o si è già det to) il gestore denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 10 della ### dei servizi, dell'art. 28 del ### nto del servi zio idrico integ rato e dell'art. 113 cod. proc.  Contesta la decisione laddo ve ha condan nato ### al pagam ento di euro 50,00 p er il ritardo nel riscontro al reclam o inviato in data 2 3 gennaio 2017.  13.- Anche questo mezzo è inammissibile. 
Il trib unale è partito dalla premessa che l'u tente avesse inoltrato un'istanza in data 23 gen naio 20 17 con cui chiedeva ad Abb anoa di riconoscere l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati e che il gestore avesse evaso tale richiesta il 14 marzo 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10 della ### dei servizi. 
Col mot ivo in esame ### opp one un fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, ossia che l'utente non avesse affatto presentato una “richiesta di rimborso”, aggiungendo che tale mancanza non può essere sanata dalla presentazione di un reclamo volto ad eccepire la prescrizione del credito. 
È agevole notare che la scansione fattuale ritenuta dal ### differisca da quella prospettata col motivo qui scrutinato, con la conseguenza che ### avrebbe dovuto indicare in quale luogo del giudizio di merito tale questione sarebbe stata enunciata e trattata. 13 La carenza rende il motivo inammissibile.  14.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa al ### di ### in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.  p.q.m.  la Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso. Dichiara inammissibili i restanti. ### e rinvia al ### di ### in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 7 gen naio 202 6, nella camera d i consiglio della prima sezione. 
Il presidente ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Varotti Luciano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27673/2022 del 21-09-2022

... ### propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso ### D'### RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. omessa ed insuf ficiente nonché c ontraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere 3 di 8 la Corte di appello ampliato il thema decidendum all'accertamento del valore venale del fondo anzicchè limitarsi a verificare la fondatezza della richiesta di un maggior indennizzo. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 37 e 40 del DPR nr 327/2001, omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello demandato l'accertamento della destinazione giuridica del bene oggetto di espropriazione al C.T.U. il quale avrebbe fornito sul punto risposte ambigue ed insufficienti a stabilire la natura del fondo . Si lamenta poi che il giudice di merito non avrebbe preso posizione su giustificate perplessità dello (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4892/2017 R.G. proposto da: ###, elettivamente domiciliato in #### 108 ###, presso lo studio dell'avvocato #### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro D'### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -controricorrente avverso ORDINANZA di CORTE D'### n. 3301/2013 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal #### che: La Corte di appello di Napoli con ordinanza del 16.9.2016 accoglieva per quanto di ragione l'opposizione a ll'indennità di stima proposta ### D'### nei confronti del Comune di ### determinando il relativo emolumento in € 115.000,00 oltre gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio al versamento da effettuarsi presso il Ministero dell'### e ### Il primo Giudice rilevava che l'attrice si era lamentata che l'indennità di esproprio versata nella misura di € 30.960,00 non era rispondente alle qualità e caratteristiche intrinseche del fondo che incidevano sulla sua potenziale utilizzazione economica ed inoltre si era altresì lamentata del mancato computo dell'indennità aggiuntiva ad essa spettante quale coltivatrice diretta; che con ordinanza del 13.11.2015 la Corte aveva escluso il diritt o dell'attrice al pa gamento dell 'indennità aggiuntiva per mancanza di prova rimettendo con lo stesso atto la causa in istruttoria al fine di determinare a mezzo di c.t.u. il valore venale del fondo oggetto di esproprio. 
Osservava poi alla luce dell'indagine tecnica espletata dal consulente che l'indennità dovesse essere quantificata in € 115.000,00 ritenendo corretta la valutazione espressa nell'elaborato tecnico fondato su un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto oggetto di un terreno avente la medesima destinazione urbanistica. 
Avverso tale decisione il Comune di ### propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso ### D'### RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c.  omessa ed insuf ficiente nonché c ontraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere 3 di 8 la Corte di appello ampliato il thema decidendum all'accertamento del valore venale del fondo anzicchè limitarsi a verificare la fondatezza della richiesta di un maggior indennizzo. 
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 37 e 40 del DPR nr 327/2001, omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per avere la Corte di appello demandato l'accertamento della destinazione giuridica del bene oggetto di espropriazione al C.T.U. il quale avrebbe fornito sul punto risposte ambigue ed insufficienti a stabilire la natura del fondo . 
Si lamenta poi che il giudice di merito non avrebbe preso posizione su giustificate perplessità dello stesso c.t.u. sull'applicabilità ne lle valut azioni de l cespite espropriato delle norme del D.P.R 327/2001. 
Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 115 e 116 c.p.c. omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per essersi la Corte di appello in sede di d etermi nazione dell'indennità di esproprio conformata alla valutazione effettuata dal C.T.U. sul metodo sinteticocomparativo assumendo come unico riferimento l'atto di compravendita del 21.1.2005. 
Il primo motivo è inammissibile in quanto espresso con modalità confliggenti con il fondamentale canone della specificità, venendo in esso creata una commistione di doglianze ontologicamente differenti attinenti alla nullità processuale e alla conformazione della motivazione della sentenza impugnata. 
Un a mpio indirizzo dell a giurisprudenza di questa Corte , in tema di motivi promiscui, non ritiene c onsentito proporre cumulativamente due mezz i di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittim ità il compito di isolare le singo le censure (ex plurimis, ### 3, 23/6/2017 n. 15651; Sez. 6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez. 3, 29/5/2012 n. 8551; Sez. 1, 23/9/2011 n. 19443; Sez. 5, 29/2/2008 n. 4 di 8 5471). Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovra pposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, fa centi riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che queg li elementi di fatt o intende precisamente rimetter e in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richie de la prec isa identifica zione delle affe rmazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. I nfatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (### 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 - 01). 
Va inoltre osservato che la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato avrebbe dovuto essere prospettata come vizio di nullità processuale ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c. e non già nei termini dedotti lamentandosi , da un lato che la Corte sarebbe andata ultra petita e ,dall'altro avrebbe fatto proprie le risultanze peritali laddove ha nno ritenuto il suolo di natura edifica toria sebbene soggetto a vincolo. 
In ogni caso va rilevato che nella specie non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., giacché esso implica il divieto 5 di 8 di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi cor rispondenza ne lla domanda, il che avviene quando il giudi ce, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("pe titum" e "causa petendi"), attribuendo o ne gando ad alcuno dei c ontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda. 
Nella specie la ricorrente ha promosso una opposizione alla stima ritenendo che la determinazione dell'indennità di esproprio stabilita dalla ### non fosse congrua in quanto non aveva considerato le qualità intrinseche del fondo e calcolato l'indennità aggiuntiva. 
Correttamente pertanto una volta escluso la sussistenza delle condizioni che giustificavano l'indennità aggiuntiva per carenza probatoria la Corte territoriale ha disposto una c onsulenza per verificare se i motivi di doglianza po sti a base dell'opposizione fossero o meno fondati. 
Il secondo motivo è infondato. 
In proposito, questa Corte ha affe rmato che, n ell'ipotesi in cui venga propo sta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determin azione del valore venale de l bene nelle e spropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.   Come questa Corte ha affermato la determinazione dell'indennità, pertanto, deve avvenire sulla base dell'accertamento non già della contrapposiz ione di vincoli conformativi o espropriativi, ma della sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4, secondo cui "non sussistono le possibilit à lega li di edificazione quando l'area è sotto posta ad un 6 di 8 vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regol atore gene rale , il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata" (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620). 
Questa Corte ha da tempo prec isato (Cass. 2020 nr 213;3459/2017; 19128/2006; Cass. 9891/2007) che "l'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'ac quisizione dell a prerogativa di edificabilità”. 
Nel caso in esame il giudice di merito si è attenuto a tali principi rilevando , sulla base delle risultanze della c.t.u. , che il fondo della signora D'### ricadeva in “ zona omogenea D, sottozona #### nti P roduttivi” secondo le previsioni urbanistiche da l P.R.G. adottato nel 1988 e che ne l successivo ### ( adottato nell 'anno 2000) non era previst o alcun vincolo specifico per il quale le possibilità di edificazione erano “ pesantemente limitate dal fatto che si tra ttava di un suolo ric adente in un area assoggetta ad un ### d i insediamenti produttivi di esclusiva iniziativa pubblica( pag 4 dell'ordinanza impugnata) ovvero che nel “ terreno doveva escludersi l'ini ziativa edifica toria privata ( cfr pag 5 dell'ordinanza). 
La Corte di appello, contrariam ente a quanto affermato dal ric orrente, si è pronunciata in merito alla destinazione urbanistica dell'area soggetta ad esproprio riconoscendo la possibilità di edificazione trattandosi di un terreno che ricade nel P.I.P. del Comune e come tale idoneo all'installazione di stabilimenti, capannoni ed impianti per attività artigianali. 
Il terzo motivo è infondato. 7 di 8 Non può essere ravvisata la dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.. 
Occorre ricordare sul punto c he secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 115 c.p.c ., può essere dedotta come vizio di legitt imità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Analogamente, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., 4, denunciatile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può r avvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad a lcun piuttosto c he a altre, e ssendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116, che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (Sez. 3, 28/02/2017, n. 5009; Sez. 2, 14/03/2018, n. 6231). 
La Corte di appello , diversamente da quanto affermato dal Comune, ha condiviso la stima del valore venale del bene ritenendola fondata su “ un dato comparativo intrinsecamente attendibile in quanto a vente ad oggetto un terreno avente la medesima destinazione urbanistica a quello per cui è causa, prossimo all'epoca dell'esproprio, oggetto di accertamento fiscale , elementi tutti che inducono la Corte, sebbene ci si trovi al cospetto di un unico atto comparativo, a rite nere lo stesso particolarmente significativa ai fini della stima de qua”. 
Il dato di comparazione selezionato nella consulenza tecnica fra l ' immobile posto in vendita e quello oggetto di stima erano fra loro del tutto analoghi e confrontabili per caratteristiche, dimensioni, modalità di apprezzamento sul mercato e temporalmente assimilabili e quindi in corretta applicazione del criterio sintetico comparativo . 8 di 8 ### impugnata ha giustificato l'individuazione dell'immobile assunto come parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore dei fondi occupati, avendo dato atto dell'ubicazione dello stesso in una zona non molto distante da quest' ultimo e dell'identità della loro destinazione urbanistica, nonchè della similarità delle rispettive caratteristiche, che ne rendevano possibile l'utilizzazione come termine di paragone, nell'ambito della stima effettuata con metodo sintetico-comparativo. 
Il ragionamento svolto dalla Corte di merito a sostegno del valore attribuito al fondo occupato, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio non risulta affetto da lacune argomentative e ca renze logiche talmente gravi da tra dursi nel vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 
Il ricorso va rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza e si li quidano in dispositivo sec ondo i c riteri normativi vigenti.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a l pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 5000,00 oltre 200,00 per spese ed al 15% per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.  ### 20.4.2022 ### ( dott ### 

Giudice/firmatari: Campanile Pietro, Caprioli Maura

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8696/2025 del 02-04-2025

... contribuente. Viceversa la CTR della ### ha accolto l'appello dell'#### si è affidato a undici motivi di ricorso per cassazione. L'### si è costituita con controricorso. ### della riscossione è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 215 e 2 16 c.p.c., in quant o gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella non sono stati “validamente recapitati a destinazione”, la firma apposta non appartiene a ### che l'ha disconosciuta, e inoltre “nessun soggetto (messo notificatore, postino, addetto al re capito, ecc.) ha attestato 3 di 11 alcunché sull'avviso di ricevim ento stesso (peraltro prodotto i n copia fotostati ca), né vi sono altri elemen ti sull'avviso at ti a far presumere che l'atto accompag nato da ta le avviso sia effettivamente giunto a destinazione”. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15275/2021 R.G. proposto da: ### d omiciliato ex lege in #### presso la ### dell a CORTE di ###, rappresentato e difeso dall'avvo cato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'###, (ADS###) che la rappresenta e difend e -controricorrente ### -intimata 2 di 11 avverso SENTENZA di #### 694/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal ##### ha impugnato la cartella di pagamento con la quale, sulla scorta di du e avvisi di a ccertament o riguardanti la società ### s.r.l., di cui era stato amministratore fino all'1 novembre 2006, veniva reso destinatario di un a richiesta di pagamento di somme a titolo di #### nti ha contestato la validità della notifica degli avvisi, adducendo che, in ogni cas o, i medesimi e rano stati no tificati nell'anno 2015 nei confronti della ### s.r.l. e che egli, avendo cessato molto prima di esserne amministratore legale, non potesse essere chiamato a rispondere - in virtù della contestata cartella - di atti impositivi emessi nei riguardi della persona giuridica.  ### di ### ha accolto il ricorso del contribuente. 
Viceversa la CTR della ### ha accolto l'appello dell'#### si è affidato a undici motivi di ricorso per cassazione. 
L'### si è costituita con controricorso.  ### della riscossione è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 215 e 2 16 c.p.c., in quant o gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella non sono stati “validamente recapitati a destinazione”, la firma apposta non appartiene a ### che l'ha disconosciuta, e inoltre “nessun soggetto (messo notificatore, postino, addetto al re capito, ecc.) ha attestato 3 di 11 alcunché sull'avviso di ricevim ento stesso (peraltro prodotto i n copia fotostati ca), né vi sono altri elemen ti sull'avviso at ti a far presumere che l'atto accompag nato da ta le avviso sia effettivamente giunto a destinazione”. 
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 215 e 216 c.p.c., degli artt. 12 e 14 L. n. 218 del 1995, in quanto il procedimento notificatorio ha avuto luogo all'interno del territorio monegasco sicché re stava soggetto al diritto del ### di ### non alla legge italiana e - segnatamente - all'art. 1335 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa app licazione dell'art. 145 c.p. c. e dell'art. 2697 c.c., posto che ### “all'epoca della presunta notifica (2014), non era sicuramente (e pacificamente) più legale rappresentante della ### s.r.l.”. 
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R.  600 del 1973 , in quanto la notifica era indirizzata al la ### lpack s.r.l. sicché si palesava infond ato l'assu nto della CTR second o il quale trattandosi di notificare a cittadino italia no resident e all'esterno, il cui indirizzo risult ava dall'An agrafe italiani r esidenti all'estero (### “non era necessaria l'intermediazione dell'ufficiale notificatore monegasco”. 
Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 1335, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, la falsa applicazione di ”principi solidaristici cui è informato il sistema giuridico in generale e fiscale in particolare”, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c.; la violazione del prin cipio di autonoma soggettività delle persone giuridiche, in quanto gli avvisi 4 di 11 di accert amento “non sono stati n oti ficati al ### F ilanti (poi destinatario della cartella di pagame nto impugnata), b ensì al più nei confronti della ### s.r.l.”. 
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2462 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che le passivi tà fi scali della ### s.r .l. si riversassero automaticamente sulla persona fisica di ### Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, per apparenza della motivazione in punto di este nsione a ### della “responsabilità per i debiti societari”. 
Con l'ottavo motivo si censura la violazione, ex art. 36 0, n. 3, c.p.c., dell'art. 24 D.Lg s. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivi i motivi aggiunti proposti da ### in data 13 maggio 2016, ancorché i sessanta giorni previsti dal richiamato art. 24 decorressero dall'effettiva conoscenza della costituzione dell'### non dalla possibilità della loro conoscenza. 
Con il nono motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 24 D.Lgs. del 1992 “stante la necessità (costituzionalmente imposta) di applicare una proroga dei termini di impugnazione a motivo della residenza extra-UE del ricorrente”, tenuto conto che il combinato disposto degli artt. 41 e 43 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) prevede una proroga di novanta giorni “in caso di ricorre nti residen ti in territorio extra-UE”; in relazione a dette norme in materia d i processo amministrativ o la parte ricorrente insiste per la prop osizione di questione di l egittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
Con il decimo motivo si contesta, ex art. 360, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia in ordine al vizio di difetto di legittimazione passiva di 5 di 11 ### d edotto con i motivi ag giunti e la conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. 
Con l'undicesimo motivo si stigm atizza la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la motivazione resa in ordine alla determinazione dell'aggio richiesto in cartella è “meramente apparente”. 
Il primo motivo è infondato.  ###. 60, co. 4, d .P.R. n. 600 del 1973, test ualmente prevede: «### quanto previsto dai commi precedenti e d in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di l ettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'### degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civil e. In mancanza dei pre detti indirizzi, l a spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo est ero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero del codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)». 
La prima parte del quarto comma è chiara nel p recisare che la notifica al contribuente residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'### Solo in mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/ o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta. 
La modalità di notifica prevista dal quarto comma è alternativa, ed equivalente, a quella prevista, in via ordinaria, dall'art. 142 c.p.c. 6 di 11 Ciò deriva non solo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2006, ma dalla esplicita indica zione del legi slatore («in alternativa a quanto stabil ito dall'articolo 142 del codice d i procedura civile»), operata con il D.L. 25 marzo 20 10 (Cass. ### del 2023; v. anche Cass. n. 22271 del 2024). 
La norma in commento cost ituisce u na disposizione speciale rispetto all'art. 142 c.p. c. (così Cass. n. 202 56 del 2017) e ciò rileva proprio in ordine alla modali tà, sempl ificata, di esecu zione della notifica, essendo sufficiente «la spe dizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera» rilevato dal registro ### mentre nell'altro caso sarebbe stato necessario che l'atto fosse «notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al ### ero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta», sempreché non si fosse dovuto procedere secondo quanto previsto dalle ### (Cass. cit. ### del 2023).  ###, nella specie, ha accertato la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, essendo stata effettuata nei confronti di “cittadino italiano residente all'estero, il cui indirizzo è risultante dall'### residenti all'estero (###, sicché non e ra necessaria l'intermediazione dell'### notificatore monegasco”. 
Il giudice ha, infatti, soggiunto che “il plico contenente gli avvisi di ricevimento sia stato consegnato all'interessato che ha sottoscritto l'avviso di accer tamento … al l'indirizzo ‘### n. 6 ###, risultante dall'AIRE”. In tal senso, è corretto il richiamo, ad ope ra della ### alla presunzione ex art. 1335 c.c., non occorrendo, come correttamente affermato dal medesimo giudice, di una relazione di notificazione. 
Il secondo motivo è vistosamente infondato. 7 di 11 ###. 12 L. n. 218 del 1995 prevede che “Il processo civile che si svolge in ### è re golato dalla legge i talian a”. Naturalmente, la notifica di un atto int rodutti vo di un giud izio da celebrarsi sotto l'egida del dirit to italiano è re golato dal relativo ordin amento giuridico, dacché alcuna disposizione ne riconduce il procedimento notificatorio all'alveo dell'ordinamento straniero. 
Il terzo, il quarto, il quin to e il sesto motivo, si p restano a trattazione unitaria pe r intima connessione; e ssi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 
Il terzo e il quarto agitano, in effetti, questioni suscettibili, in linea di princip io, di essere adombrati al mome nto della notifica d egli avvisi di accertame nto, ma qu alora gli atti impositivi fossero riferibili alla persona fisica di ### Occorre porre in evidenza tre dati di fatto, accertati in entrambi i gradi di me rito: il primo at tiene alla sussistenza di d ebiti fi scali facenti capo alla società in quanto correlati a rapporti tributari nella titolarità della stessa; il secondo - evincibile dalla terza censura, che riproduce in parte gli avvisi di accertamento, concerne il loro esplicito riferimento alla sola società ### s.r.l. “rappresentata dal ### Mauro”, “nella qualità di rappresentante legale”; il terzo riguarda la circostanza che il ### alla data in cui ricevette la notifica degli avvisi di accertamento non rivestiva più la carica di amministratore della società; Alla stregua d ell'art. 81 c.p.c. second o cui «fuori di casi st abiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritt o altrui». Ne discend e che l a persona fisica che abb ia rivestito, ma non rivesta più - com'è pacifico nel caso che occupa - le carich e di amminis tratore e/ o legale rappresentante di una società di capitale è fisiologicamente priva - e lo era il ### al cospetto dei due avvisi di accertamento - della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società. In particolare, il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso 8 di 11 un soggetto non legittimato compete al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notifi cazione stessa (in tal senso Cass. n. 19870 del 2004; Cass. n. 29628 del 200 8). Nella sp ecie, la destinataria (e intestataria) degli avvisi era la società, essendo il ### evocato, non a titolo pe rsonal e, ma quale legale rappresentante. Ciò comporta che il ### n on essendo , al momento della notifica degli avvisi di acc ertamento, titolare dei rapporti sosta nziali fatti valere in giudizio, non avrebbe potuto sollevare alcuna questione ad essi afferente. In altri termini, in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva in capo ad esso, non avrebbe p otuto intraprendere una causa di impugnazione degli atti impositivi. 
Ora, sul pian o funziona le la cartella è ricompresa t ra gli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546/1992. La notifica della cartella, nell'economia del sistema, assolve - uno actu - alle funzioni che nella espropriazione forzata del codice di rito civile sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dall a notificazione del precetto. Chiaro su l punto l'av viso del giudice nomofilattico, secondo il quale la notificazione de lla cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte de ll'agente de lla riscossione, atteso che la cartella, a mente dell'art. 25 del d.P.R.  citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del m edesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass. n. 3021 del 2018). 
La cartell a è trasposizione contabile e sintet ica dell'iscrizion e a ruolo che riguarda il contribuente. In particolare, descrive il titolo e va redat ta sotto pena di nullit à conformement e al modello approvato con d.m. 28 giugno 1999. Contiene l'intimazion e ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta 9 di 11 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Contempla, altresì, l'indicazione del ruolo e della data in cui questo è stato reso esecutivo (art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973) nonchè il nominativo del responsabile del procedimento (art. 36, comm a 4-ter, d.l. n. 248 del 2 007, convertito, con modificazioni, in l. n. 31 del 2008) (Cass. n. 11722 del 2010). 
Ora, nel caso di specie, il ### non essendo il reale destinatario degli avvisi - quindi non essendo n é legittimato, n é tenuto ad impugnare gli atti impositivi in parola - ha corret tamente impugnato la cartella con la quale i medesimi, frattanto trasposti nel ruolo, venivan o messi in e secuzione nei suoi confron ti. Ab origine - quindi al netto dei motivi aggiunti - il ### adombrava l'omessa notifica degli atti di accertamento, ergo la mancanza di un accertamento tributario nei suoi confronti, quale persona fisica. 
Dette censure, ora confluite nel compendio censorio rappresentato dai quattro motivi ora in esame, colgono nel segno nella misura in cui tendono a rimarcare la non riferibilità al ### dei due avvisi di accertamento in contestazione e delle collegate pretese fiscali. In effetti, non può configurarsi in linea astratta u na responsabilità diretta del ### in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società St eelpack s.r.l., dovendosi escludere una responsabilità solidale dell'amministratore n ell'obbligazione tributaria di una società di capitali.  ### patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatt i l'esclusiva imputabil ità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna d eroga con rifer imento alle obbl igazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l'ipote si contenuta nell'art. 36 d. P.R. 602 del 1973 rela tivamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obb ligazione propria ex lege ha, 10 di 11 peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civil istico fo ndato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l'art. 3 6 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a car ico di t ali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989; Cass. n.10508 del ### di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell'art. 36, co. 4, d.P.R. n. 602 del 197 3, nei confron ti degli amministratori che abbiano compiut o nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liqu idazione ovvero abbiano occultat o attività sociali anch e mediante omissioni nelle scritture contabili. 
La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. Nel caso di specie, tale peculiare ipotesi di responsabilità dell'amministratore non viene neppu re dedo tta, né viene allegata la sussiste nza dei relativi elementi costitu ivi. Va, quindi, esclu sa una responsabilità diretta dell'ex ammini stratore per le obbligazioni tributarie della società. 
Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v. Cass. n. 8811 del 20 21) una re sponsabilità degli amministratori (anche di fatto) pe r i debiti fiscali de lla società, mancando una norma che i ndichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori. 
Entro questi lim iti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto vanno accolti. 
Il settimo motivo, l'ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l'undicesimo motivo sono assorbiti. 
La senten za va, pertanto, cassat a e, non o ccorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa v a decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso e l'annullamento della cartella. 11 di 11 Le spese de lle fasi di me rito vanno compensate. L'### va condannata, invece, al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie per quanto di ragione il terz o, il quarto, il quinto e il sesto m otivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso e ann ulla la cartella impugnata; compensa le spese delle fasi di merito; condann a l'### al pagamento in favore de lla ricorrente delle spese dell'odierno giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.20 0,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Caradonna Lunella, Leuzzi Salvatore

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