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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa ### d'### - Presidente dott. ### - ### dr.ssa ### - ### rel. ha pronunciato la seguente ### nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2674 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 2.10.2025, vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ####, via ### n. 32, è elettivamente domiciliato; Appellante principale #### (C.F.: ###), rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ####, piazza ### 15, è elettivamente domiciliata; #### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del ### del Consiglio di amministrazione, ### rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, corso ### n. 387, è elettivamente domiciliato; Appellato/appellante incidentale E ### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. ###, rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, via ### n. 16, è elettivamente domiciliato; ### appello contro la sentenza del tribunale di ### n. 1014/2020, pubblicata in data ###. CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte. #### i Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data ###, ### evocava in giudizio, innanzi al tribunale di #### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) in via principale per tutti i motivi di cui in narrativa accertare: a) che il viale utilizzato dal signor ### ricade nelle particelle n. 975 e 1004 del NCT del Comune di ### e non nella particella n. 976 di proprietà invece della ### srl; b) che le particelle n. 975 e 1004 sono di proprietà piena ed esclusiva dell'attrice; II) e, per l'effetto, condannare il signor ### alla restituzione senza oneri e pesi reali delle frazioni di particelle n. 975 e n. 1004 attualmente utilizzate senza titolo giuridico da controparte come viale di accesso al suo terreno; ### il tutto con condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite, onorari e diritti di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della pretesa, l'attrice assumeva: 1) di essere proprietaria, in virtù di atto di compravendita per notar ### del 14.10.1991 (Rep. n. 95568/Racc. n. 14137) dei seguenti appezzamenti: a) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella n. 95, della superficie catastale di are 18 e centiare 54, confinante con la zona di terreno di seguito indicata, con via ### con beni appartenenti a ### e con via ### b) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella n. 375, della superficie catastale di are 11 e centiare 38, confinante con la precedente zona di terreno, con via ### con beni appartenenti a ### e con via ### c) zona di terreno identificata al NCT del Comune di ### al foglio 3 particella 740 (già 110/B), della superficie di are 3 e centiare 50, annessa ai predetti appezzamenti di terreno giusta provvedimento del ### di ### del 26.2.1986, registrato in ### di ### il ### al n. 628; 2) che il ### nel predisporre il piano particellare di esproprio per conto della ### S.r.l. ed in esecuzione del decreto del ### di Napoli n. 41553 del 25.5.1990 per la costruzione della linea ### aveva individuato i terreni delle parti in causa da occupare, suddividendo la particella n. 95 in due particelle, e precisamente la n. 976, di 120 mq, da espropriare, e la n. 975, da lasciare integralmente in capo all'attrice, e, allo stesso modo, la particella n. 740 nelle particelle n. 1005, di 15 mq, da espropriare, e 1004 da lasciare in proprietà attorea; 3) che con atto di cessione volontaria per notar ### (### n. ###/Racc. n. 40198) del 13.7.2004, aveva trasferito alla ### S.r.l. il diritto di proprietà, garantendone la libertà da pesi reali e vincoli, compreso eventuali diritti di servitù di passaggio, su “metri quadrati 120 rappresentati dal mappale 976 (parte di particella ex 95) del foglio tre di are 1.20, confinante con le particelle 975, 1005 e con strada comunale riportato nel N.C.T. del Comune di ### con il foglio tre particella n. 976 Ha 00.01.20 agrumeto classe 1 e …metri quadrati quindici rappresentati dal mappale 1005 (ex 740) del foglio n. 3 di are 0.15 confinante con suoli individuati catastalmente con le particelle n. 976 e con strada comunale riportato al N.C.T. di ### con il foglio n. 3 particella n. 1005 agrumeto classe 1…entrambe le particelle di cui sopra (1005 e 976) derivano secondo le risultanze del tipo di frazionamento numero 2515/2001 approvate dall'U.T.E. di Napoli l'undici giugno 2001”; 4) che ### proprietario dei fondi identificati al foglio 3 del NCT di ### con le particelle nn. 110, 266 e 260, rinominati dal ### con il nuovo piano particellare, rispettivamente nelle particelle nn. 977, 987 e 986, aveva trasferito, con atto di cessione volontaria del 23.2.2005, alla ### S.r.l., il diritto di proprietà su alcune frazioni dei suoi fondi e, in seguito, aveva realizzato sul terreno residuato alla ### (precisamente sulle particelle nn. 975 e 1004), senza titolo o autorizzazioni e contro ogni volontà dell'istante, un passaggio pedonale e veicolare per accedere da ### al suo fondo, identificato al N.C.T. di ### con particella n. 977; passaggio inesistente prima dell'esproprio del 2004, consistente in un viale di 182 mq, che costeggiava ad ovest il cavalcaferrovia costruito dal ### 5) che al fine di ristabilire i corretti limiti di proprietà, previa comunicazione del 15.6.2007 all'UTC del Comune di ### aveva apposto pali in legno e rete metallica per delimitare la sua proprietà (particelle nn. 975 e 1004) dai terreni del ### siti nella particella adiacente n. 977; 6) che il ### non potendo più sfruttare il predetto viale per accedere da ### al suo fondo e sostenendo che la stradina ricadesse nella particella n. 976 ### su cui il ### aveva concesso il diritto di passaggio, aveva proposto, in data ###, innanzi al Tribunale di ### ricorso ex artt. 703 cpc e 1168 c.c., conclusosi con ordinanza del 6.12.2007 di reintegra nel possesso di detto passaggio; 7) che, con racc. A/R del 3.1.2008, essa istante aveva rivendicato la proprietà del viale e contestato al ### l'uso illegittimo del passaggio pedonale e veicolare interrompendo ogni decorso utile per l'usucapione.
Radicata la lite, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### chiedendo, preliminarmente, di autorizzare la chiamata in causa del ### per accertarne presunte responsabilità con riferimento agli atti di esproprio e all'autorizzazione al transito sul lotto di terreno reclamato dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti.
Nel merito, insisteva per il rigetto della pretesa attorea, infondata in fatto e in diritto, e per l'accertamento in via preliminare della carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo la stessa proprietaria del terreno rivendicato. Spiegava altresì, in riconvenzionale, domanda volta ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del viale in questione, e comunque l'esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con autoveicoli sull'anzidetta striscia di terreno, deducendo, a fondamento della pretesa, di aver posseduto il terreno oggetto della controversia per più di venti anni, in maniera continua ed ininterrotta, con animus possidendi, e di aver raggiunto una sorta di transazione con la ### avendo ricevuto dalla stessa una sorta di donazione, con cui era stato autorizzato a transitare attraverso l'appezzamento di terreno oggetto della possessoria e del presente giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare la proprietà del viale attualmente posseduto dal convenuto e dichiararne in caso di controversia in ogni caso l'acquisto per intervenuto usucapione ex art. 1158 c.c. e/o 1159 c.c. dichiarando quindi che il ### ha posseduto in modo continuo ed interrotto il predetto bene per più di venti anni e/o in via subordinata dichiarare l'usucapione decennale in quanto ne ricorrono i presupposti. Si chiede poi di essere autorizzati a trascrivere la relativa domanda presso il competente conservatore dei registri immobiliari. In via gradata si chiede di accertare ed individuare esattamente la particella di cui al viale di accesso e verificare inoltre le particelle espropriate dalla circumvesuviana all'attore e al convenuto”. Vinte le spese.
Autorizzata (con ordinanza del 15.10.2009) la chiamata in causa del ### quest'ultimo non si costituiva, rimanendo contumace. ### l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, la resa dell'interrogatorio formale deferito a ### e l'espletamento di CTU tecnica, che accertava che il viale ricadeva nel suo tratto iniziale nelle particelle rivendicate dall'attrice), disattese ### le richieste di prova orale formulate dalle parti, la causa, riservata una prima volta in decisione all'udienza del 13.9.2017, veniva rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 3.1.2018, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della ### srl quale soggetto titolare delle particelle espropriate, e per chiedere chiarimenti al ctu in considerazione del fatto che da un riesame dei grafici elaborati la particella 976 (espropriata dalla ### srl), così rinominata a seguito della espropriazione della ### si trova completamente sovrapposta e coincidente con la sede stradale di via ### nonché della circostanza che nell'atto di cessione volontaria si prevede un “diritto di accesso e transito” sulla fascia di terreno adibita a stradina “posta lungo il confine tra via ### ed il tracciato stradale” al fine di verificare se l'accesso possa essere eventualmente traslato”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 9.5.2018, l'### S.r.l., subentrato a ### S.r.l. in virtù di atto di fusione per incorporazione, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che i lavori per la realizzazione dell'opera ferroviaria fossero stati eseguiti dal ### concessionario, concludendo per l'estromissione dal giudizio, nonché per il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto.
Ottenuti anche i chiarimenti tecnici richiesti, la lite veniva definita con sentenza n. 1014/2020, pubblicata in data ###, con cui il tribunale di ### disattesa ogni altra domanda, così statuiva: “1) Accerta che le particelle n. 975 e 1004 sono di proprietà piena ed [e]sclusiva della sig.ra ### 2) ### per l'effetto, il convenuto alla restituzione di dette particelle meglio identificate in catasto urbano del comune di ### n. 975 e 1004; 3) ### il convenuto al pagamento, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, della somma di euro 250,00 per spese, euro 2000,00 per competenze oltre i.v.a., cp.a. e rimborso spese generali L.P al 15%, oltre spese di c.t.u.; 4) Compensa le spese di giudizio tra i chiamati in causa”.
In particolare, il primo giudice, previa qualificazione dell'azione attorea come rei vindicatio, che “a norma dell'art. 948 c.c.… è diretta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri”, osservava che l'attrice non ha assolto in pieno alla c.d. probatio diabolica, ma che, ciononostante, la domanda andava accolta, dovendo ritenersi nella specie attenuato l'onere probatorio, in considerazione della “mancanza di prova della usucapione da parte del convenuto sia pure eccepita”, vieppiù che il CTU aveva chiarito che “le particelle oggetto di causa sono di proprietà attrice”.
Di poi, il tribunale riteneva non precisate, né adeguatamente motivate le altre richieste di cui all'atto introduttivo, e non provata la domanda di risarcimento danni proposta in riconvenzionale da ### i Il giudizio di secondo grado ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data ###, proponeva appello ### lamentando: 1) la violazione dell'art. 102 cpc, per non aver il tribunale disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprio coniuge, ### con cui era coniugato in regime di comunione dei beni; 2) il mancato assolvimento dell'onere della probatio diabolica a carico dell'attrice, che avrebbe dovuto indurre il tribunale a rigettare la domanda di rivendica, non potendo la CTU sopperire alle denunciate carenze probatorie; 3) l'omesso esame della domanda subordinata formulata dal ### in caso di accoglimento della domanda principale di rivendica, di accertamento dell'esistenza in suo favore del diritto di servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, sui beni in contesa; 4) l'omesso esame della domanda di risarcimento danni per inadempimento precontrattuale, avanzata in riconvenzionale nei confronti del ### per aver, nelle fasi di espropriazione, indotto in errore l'appellante che, in buona fede, effettuava una cessione volontaria del fondo, all'uopo rinunziando ad ogni opposizione all'espropriazione ed alla stima, senza tuttavia ricevere indennità di sorta.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita di voler così provvedere: “previa rinnovazione ed ammissione delle prove richieste, riformare, secondo i proposti motivi di impugnazione, la sentenza 1014/2020, pubblicata il ###, resa dal Tribunale di ### in C.M. ###.ssa ### nel giudizio iscritto all'RG 1587/2009 tra #### ed ### con ogni conseguenza ed effetto. ### di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio l'### S.r.l. che, nel precisare di essere soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto al ### concludeva per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, al contempo proponendo appello incidentale con cui chiedeva di essere estromesso dalla lite e “nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte condannare esclusivamente il ### ovvero dichiarare il ### a manlevare e tenere indenne la comparente ### di tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere in virtù della sentenza”.
Con comparsa dell'11.12.2020, si costituiva anche l'appellata ### e, previa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del ### non correttamente evocato in giudizio, concludeva per l'integrale rigetto dell'appello principale, inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 cpc e comunque infondato, con conferma della pronuncia del primo giudice e “5) in caso di diverso orientamento, nell'ipotesi di riforma totale o parziale della gravata sentenza, anche alla luce dell'espletamento di una nuova ed eventuale istruttoria sui mezzi di prova già articolati in primo grado, come già chiesto e dedotto nel giudizio di primo grado, fin dall'atto introduttivo, accertare, comunque, in via principale, il diritto di proprietà esclusivo della signora ### sulle porzioni di fondo oggi utilizzate, sine titulo, dall'appellante come viale di accesso al proprio appezzamento di terreno e ricadenti, come emerso per tabulas ed anche all'esito delle operazioni di CTU nel corso del giudizio di primo grado, sulle particelle nn. 975 e 1004 (e non come vorrebbe far credere parte avversa sulle particelle n. 976 e 987 di proprietà della ### srl, incorporante la ### srl) e, per l'effetto, condannare il signor ### alla restituzione delle predette parti di fondo occupate e detenute, ancora oggi, senza alcun titolo; 6) rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale di usucapione di un diritto di servitù di passaggio sui fondi in proprietà della signora ### identificati al NCT del Comune di ### alle particelle nn. 975 e 1004, così come formulata dall'appellante, in quanto inammissibile e, comunque, del tutto destituita di fondamento giuridico e non provata”. Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ### quest'ultimo si costituiva in giudizio con comparsa del 28.6.2021, contestando, nel merito, l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 2.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc, per il deposito degli scritti difensivi. ******** i In rito ### che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, invocata dall'appellata ### si osserva, in rito, che l'impugnazione principale, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
E ciò in conformità all'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., Sez. Unite, n. 27199/2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, n. ###/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. i Nel merito ### chiarito, l'appello principale è parzialmente fondato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale non avrebbe integrato il contraddittorio nei confronti di ### con cui era coniugato in regime di comunione legale dei beni, richiamando, a fondamento della propria doglianza, la pronuncia n. 9660/2009 delle ### della Suprema Corte, che avevano chiarito che “in materia di comunione legale di beni tra coniugi, essi sono comproprietari dei beni facenti parte della comunione sicché nelle cause in cui si chiede al Giudice una pronuncia destinata ad incidere sul diritto di proprietà il coniuge è sempre litisconsorte necessario”.
Deduce che “da tale regola il Giudice non può discostarsi […] neppure nelle azioni “recuperatorie” in quanto la decisione di tale tipo di azioni ha effetti erga omnes: qualsiasi si voglia ritenere il titolo di proprietà del sig. ### (originario o derivativo) è indubbio che il relativo diritto reale è entrato a far parte della esistente comunione con conseguente diritto del coniuge di poter partecipare e difendersi nel giudizio ove detto diritto è stato posto in discussione”, con l'ulteriore precisazione che “A tanto non può, poi, obiettarsi che l'accoglimento della domanda di revindica dimostrerebbe l'insussistenza di ogni diritto in testa al sig. ### e, indirettamente, l'insussistenza di ogni diritto in testa al coniuge in comunione dei beni e pretermesso: l' art. 102 cpc è norma di ordine pubblico processuale la cui violazione è sanzionata dalla nullità del relativo atto”.
Insiste, pertanto, perché sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell'appellante previa rimessione, ex art. 354 cpc, della causa al primo giudice.
La censura è infondata.
Non coglie nel segno, infatti, il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia delle ### n. 9660 del 23.4.2009, che, nel decidere il diverso caso dell'azione revocatoria fallimentare relativamente ad immobile acquistato dall'altro coniuge in regime di comunione legale, dopo aver precisato che “il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta (cfr. per tutte: Cass. n. 1940 del 2004)”, ed evidenziato che “### il sistema della comunione legale ammette […] una potenziale non coincidenza di piani tra la posizione di destinatario degli effetti giuridici acquisitivi o dispositivi e la qualità di parte del fenomeno negoziale, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stata concluso da uno solo dei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio, devesi valutare se la decisione richiesta dal terzo incida direttamente sull'atto oppure sul rapporto”, affermava il seguente principio di diritto: “### uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione, che incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto”.
Orbene, nella specie, la ### ha proposto un'azione di rivendica di alcune particelle di terreno a suo dire occupate illegittimamente dal ### sicché costui è l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio, per essere il soggetto che di fatto possiede il bene rivendicato e che è, quindi, in grado di restituirlo (Cass. n. 9851/1997), dipendendo il trasferimento automatico del bene alla comunione ex art. 177, lett. a), c.c., proprio dal prodursi e dal permanere in suo favore dell'acquisto del diritto, avendo la Suprema Corte peraltro chiarito, sul punto, che: “Con riguardo a giudizio di rivendicazione di immobile, nel quale il convenuto in regime di comunione legale con il coniuge, deduca la proprietà del bene in forza di contratto di acquisto da lui solo stipulato, ovvero in forza di usucapione per possesso da lui solo esercitato, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di detto coniuge, considerato che l'eventuale inclusione del bene medesimo nella comunione, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., integra effetto "ope legis" di quell'acquisto o di quell'usucapione se ed in quanto perfezionatisi”, e dunque: “Nel giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effetti dell'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro” (Cass. n. 14522/2012).
§. Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta essenzialmente l'erroneo accoglimento della domanda di rivendica, per carenza della c.d. probatio diabolica.
In particolare, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale avrebbe omesso di considerare “che l'azione possessoria inde proposta dal #### era coperta dal “giudicato cautelare” (non essendo stata reclamata l'Ordinanza di reintegra da parte dello “spoliator” né da parte di altri ### legittimati); che il giudizio possessorio era stato introdotto, all'epoca, non nei confronti dell'attrice in revindica bensì nei confronti del di Lei figlio; che la ### con la propria domanda non aveva affatto avanzato una domanda ad oggetto il “merito possessorio” bensì una distinta ed autonoma domanda di revindica”.
Assume, in proposito, che: “l'accertamento compiuto nel giudizio di spoglio - e che aveva ad oggetto proprio i beni per i quali l'azione recuperatoria era stata proposta - non poteva essere ritenuto ininfluente e ciò con ogni conseguenza ed effetto in ordine alla richiesta di revindica da scrutinare; ne consegue, pertanto, che l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore, non poteva ritenersi - così come affermato dal Tribunale - attenuato (…) in considerazione del fatto che l'Ordinanza di reintegra - come detto coperta da giudicato cautelare - è proprio sulla scorta dell'usucapione maturata dal #### che trovava la sua scaturigine”, affermando, infine, che: “Non essendo, allora, stata raggiunta la prova da parte della ### in ordine alla Sua esclusiva appartenenza dei beni in contesa, la domanda doveva essere rigettata a tali fini non potendo sopperire la disposta CTU che, come è noto, mezzo di prova non è”.
La censura va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Deve innanzitutto evidenziarsi che, con riferimento alla prima parte della doglianza, relativa alla sussistenza del giudicato cautelare, il giudice di prime cure rilevava che: <<La giurisprudenza ha sancito il principio per cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venire assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare, in via definitiva, i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti.
Da ciò deriva che la parte vincitrice nel giudizio possessorio non potrà, durante la pendenza del giudizio petitorio, invocare i provvedimenti a sé favorevoli, assunti dal giudicante nel procedimento possessorio. Così neppure si potrà far riferimento alle argomentazioni o circostanze desunte in quella sede, per la diversità di presupposti che regolano le due azioni (possessoria e petitoria), avendo la prima il fine della tutela di una situazione o potere di fatto e la seconda l'accertamento di un diritto.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che: “le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio” (C. Cass civ. n. 14689/01; in senso conforme C. civ. n. 7747/99; C. Cass civ. n. 360/95 - C. Cass civ. n. 13450/16)>>.
Motivazione che in parte qua va sicuramente confermata, avendo il tribunale correttamente ritenuto che, in considerazione della diversità di presupposti delle due azioni, “nella specie, il convenuto nel procedimento petitorio, vittorioso nel procedimento possessorio, non potrà tuttavia invocare le prove assunte in tale sede ###linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori” (Cass. n. 21233/2009; nello stesso senso, Cass. 10925/2024).
Va altresì osservato che il precedente giudizio possessorio è stato promosso dal ### convenuto in rivendica/odierno appellante, nei confronti di ### (figlio di ###, per ottenere la reintegra nel possesso “della particella 976 e la rimozione della recinzione e del lucchetto arbitrariamente apposti”, e l'ordinanza che lo ha definito si è limitata ad accogliere la domanda possessoria, senza minimamente pronunciarsi sulla proprietà della particella, il cui accertamento, in quella sede, è apparso ### irrilevante al tribunale, che sul punto ha affermato: <<### premettere che nessun rilievo assume in tale sede la questione concernente la proprietà, in capo a ### piuttosto che al ### della particella su cui è stata apposta la rete metallica. Non rileva, cioè, se la rete metallica sia stata apposta all'interno della particella n. 977 (di proprietà del ### o se invece sia stata apposta a confine tra la particella n. 977 e la particella 976 (di proprietà del ###. Né assume rilevanza, in tale sede, se il ricorrente abbia o meno il diritto di esercitare la servitù di passaggio per il cui possesso agisce in tutela. In tema di reintegra del possesso, infatti, il giudice deve accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile, e, dall'altro, l'esistenza di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio. Non merita accoglimento, quindi, la richiesta avanzata, in via subordinata, da parte del resistente di chiamare in causa il ### e ###>. ### nella specie, non solo mancava l'identità soggettiva, non essendo stati evocati in giudizio il ### e ### ma neanche risultava coincidente l'oggetto della domanda possessoria e di quella petitoria, inerenti a diverse particelle catastali: nello specifico, la prima fa riferimento alla particella “ex 95 oggi 976 di mq 120, espropriata ad ### ed altri”, su cui il ### assumeva di vantare un diritto di passaggio concessogli dal ### (cfr. ordinanza conclusiva del giudizio possessorio), mentre la seconda è diretta ad accertare che il viale illegittimamente occupato dal ### non ricade “nella particella n. 976 di proprietà … della ### srl”, ma “nelle particelle n. 975 e 1004 del NCT del Comune di Pompei”, delle quali l'attrice ha chiesto accertarsi la proprietà esclusiva in suo favore. ### quanto precede, è invece fondato il profilo di censura con cui si lamenta che la ### non avrebbe assolto all'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica.
Giova al riguardo premettere che la Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare il proprio consolidato orientamento in subiecta materia, ha recentemente affermato: “è noto che sull'attore in rivendica incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo, risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione. In caso di allegazione di titolo derivativo, il giudice di merito è tenuto quindi innanzitutto a verificare se vi è prova dell'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa (e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova dev'essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio). Una volta verificato questo, occorre esaminare i titoli a monte fino a risalire ad un titolo originario. ### probatorio a carico del rivendicante dev'essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite dell'esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. ord. 12.12.2024 n. ###; ord. 19.1.2022 n.1569). Questa Corte (Cass. ord. 10.1.2023 n. 394; Cass. 19.10.2021 n.28865) ha anche precisato che, "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore"” (cfr., in motivazione, Cass. n. 14540/2025; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 14734/2018, che afferma: “Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore”).
Orbene, osserva la corte che, nella specie, il ### nell'opporre di aver “posseduto il terreno oggetto della controversia per più di venti anni”, in maniera continua e con animus possidendi, ha altresì specificamente contestato l'appartenenza del bene in capo alla rivendicante, preliminarmente eccependo, infatti, la “carenza di legittimazione attiva essendo l'attore non proprietario del predetto terreno” (cfr. comparsa di costituzione di I grado), sicché il tribunale, nel rilevare che l'attrice non ha assolto in pieno alla c.d. probatio diabolica, nondimeno ritenendo attenuato il rigoroso onere probatorio gravante sulla ### “per la mancanza di prova della usucapione da parte del convenuto sia pure eccepita”, non ha fatto buon governo dei su richiamati principi vigenti in materia.
Escluso, dunque, che l'onere probatorio potesse ritenersi nella specie mitigato, si osserva che l'attrice non ha fornito prova della proprietà delle aree rivendicate con il rigore della c.d. probatio diabolica, che comporta, come visto, l'onere, a carico del rivendicante, di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non potendo sopperire a tal fine la sequenza di acquisti a titolo derivativo dei terreni de quibus a partire dall'atto di compravendita del 14.10.1991 per notar ### (### 95568/Racc. n. 14137), che, oltre a non risalire ad un periodo di tempo atto all'usucapione (il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2009), non appare sufficiente a provare, di per sé, l'avvenuto acquisto del possesso da parte del venditore e la successiva immissione in possesso dell'acquirente (cfr. Cass. n. 2334/1995, Cass. n. 25643/2014 e Cass. n. 21940/2018).
Né appaiono decisive le prove testimoniali articolate in prime cure dall'attrice/odierna appellata ### riproposte, ove necessario e al fine di valutare la fondatezza della domanda di rivendica, in sede di gravame (cfr. pagg. 30-32 della relativa comparsa di costituzione), da ritenersi inammissibili perché oltremodo generiche e prive di specifici riferimenti temporali, e ciò anche a voler trascurare la circostanza che la richiesta dell'anzidetta prova testimoniale non veniva riproposta dall'attrice in prime cure (neanche implicitamente e/o genericamente) all'udienza di precisazione delle conclusioni, sì da doversene presumere l'avvenuta rinuncia con conseguente improponibilità in appello (cfr. Cass. n. 12791/2025, Cass. 7193/2022, Cass. n. ###/2021, Cass. n. 5741/2019 e Cass. 19352/2017).
Le suindicate considerazioni, peraltro, appaiono vieppiù pertinenti ove si consideri che è ormai coperta da giudicato l'affermazione secondo cui “l'azione proposta da parte attrice è una rei vindicatio”, sicché, in ragione del suo carattere reale, l'attrice, agendo contro il ### per conseguire nuovamente il possesso del fondo, non poteva esimersi dall'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà rivendicata, costituendo l'accertamento della titolarità del diritto lo specifico oggetto dell'azione di rivendicazione proposta.
Sulla scorta di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione va accolto nel senso precisato, con conseguente rigetto, in riforma della sentenza gravata, dell'originaria domanda di rivendica e di conseguente rilascio dei terreni per cui è causa (p.lle n. 975 e n. 1004) proposta da ### nei confronti di ### §. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo di doglianza, con cui l'appellante si duole dell'omesso esame della domanda subordinata di accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, sui beni in contesa, proposta dall'originario convenuto in caso di accoglimento della domanda principale (cfr. pagg. 1 e 3 dell'atto di gravame), sicché ogni indagine sul punto risulta superflua.
§. Con il quarto ed ultimo motivo di censura, si lamenta, infine, il mancato esame della domanda risarcitoria per inadempimento precontrattuale, avanzata nei confronti del ### asseritamente responsabile per aver - nel corso della procedura espropriativa - indotto in errore l'appellante, che, in buona fede, procedeva alla cessione volontaria di porzioni di terreno di sua proprietà, rinunciando ad ogni opposizione all'espropriazione ed alla stima, senza tuttavia ricevere indennità di sorta.
Sul punto, l'appellante assume che “il domandato risarcimento poteva, e doveva, essere riconosciuto ed accordato ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in quanto il pregiudizio economico subito, nel caso di specie, è certo nella sua esistenza (effettuazione dell'esproprio e conseguente cessione volontaria del bene) e per lo stesso vi era l'impossibilità, ovvero l'oggettiva difficoltà, di poter provare l'esatto ammontare del danno (od indennità, che dir si voglia)”.
La censura è infondata.
Ad integrazione della ### motivazione resa dal primo giudice (“La domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto non provata”), si osserva, infatti, che l'appellante non ha dedotto specifiche illegittimità delle fasi espropriative, né allegato alcuno specifico inadempimento del ### né tantomeno fornito prova dei danni in concreto patiti e/o della perdita di valore venale del terreno residuo, risultando all'evidenza inammissibile, perché oltremodo generica, la prova testimoniale articolata in prime cure, già ### disattesa dal tribunale, riproposta a pag. 5 dell'atto di gravame (sui seguenti capi: “1) ### è che un delegato del ### tale avv. ### rappresentava al ### e al fratello che loro avevano sempre e in ogni caso un diritto di passaggio sul suolo residuato dopo la cessione delle quote e quindi potevano sempre transitare dalla strada privata; 2)### è che solo sulle rassicurazioni del ### il ### non faceva nessuna opposizione anzi cedeva con atto di cessione i beni oggetto della espropriazione; 3)### è che il ### ha subito da tali avvenimenti un grave danno sia relativo all'eventuale perdita di valore commerciale del bene e sia relativamente al patema d'animo patito per le cause ancora in corso”).
Conclusione che vieppiù si impone ove si consideri, da un lato, che non risulta che il #### abbia mai ritualmente impugnato l'atto di cessione volontaria del 23.2.2005, e dall'altro che all'art. 7 dello stesso atto veniva stabilito che: “La parte cedente rende quietanza a saldo del corrispettivo come innanzi pattuito e riscosso riconoscendo che l'indennità è stata determinata correttamente ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della legge 22.10.1971 n. 865, ed è comprensiva di indennità di espropriazione, indennità di occupazione nonché della maggiorazione concessa dalle vigenti leggi, anche a titolo di risarcimento transattivamente determinato di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti derivabili dalla realizzazione dell'opera e da qualsiasi altro motivo ad essa connesso, nonché del ristoro di tutti i danni diretti ed indiretti, per degrado riduzioni e limitazioni a qualsiasi titolo derivanti alla residua proprietà, e messa in esercizio dell'opera ferroviaria, e da qualsiasi altro motivo ad esse connesso. [..] Essa parte cedente dichiara pertanto di essere ampiamente soddisfatta e di non aver altro a pretendere dalla ### srl e per essa dal ### né ragioni o titoli di sorta in dipendenza delle procedure di occupazione e di espropriazione di cui in premessa relativamente ai beni oggetto di cessione con il presente atto e, quindi, dichiara di rinunciare a qualsiasi opposizione e/o azioni giudiziarie che abbiano attinenza con la procedura medesima”.
Restano, pertanto, superate tutte le obiezioni genericamente formulate sul punto dall'appellante, con conseguente conferma del disposto rigetto della domanda risarcitoria.
§. In definitiva, per le considerazioni innanzi espresse, l'appello principale va accolto nei limiti su indicati, mentre quello incidentale proposto dall'### S.r.l., condizionato all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante principale ### resta assorbito. i ### da regolare il profilo delle spese, al fine precisandosi che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata; l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, nei rapporti tra l'appellante ### e l'appellata ### tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca (art. 92 cpc), e considerata, altresì, la peculiarità della vicenda, anche per l'intervenuta procedura espropriativa incidente sull'originario stato dei luoghi, nonché l'ondivaga e non lineare posizione difensiva assunta dal convenuto in prime cure/odierno appellante, che assumeva di aver usucapito la proprietà della striscia di terreno in contestazione, di poi chiedendo, altresì, in via subordinata, che venisse comunque accertata l'esistenza della servitù di passaggio, a piedi e con autoveicoli, sui beni in contesa, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Le spese della CTU espletata in prime cure, funzionale all'interesse di entrambe le su indicate parti, vanno definitivamente poste a carico delle stesse, in ragione del 50% ciascuna.
Nei diversi rapporti tra l'appellante ### e gli appellati ### (rimasto contumace in primo grado) ed ### S.r.l., risultando confermato l'impianto motivazionale della sentenza gravata, ferma la compensazione delle spese disposta dal primo giudice (non oggetto di specifica impugnazione), le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore ### dell'affare, della questione trattata e dell'attività difensiva concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il ### in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. P. Q. M. La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2674 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di ### n. 1014/2020, pubblicata in data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: i accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigetta la domanda di rivendica e conseguente rilascio delle particelle n. 975 e n. 1004 del NCT del Comune di ### proposta da ### nei confronti di ### i dichiara assorbito l'appello incidentale proposto dall'### S.r.l.; i dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ### e l'appellata ### i pone definitivamente le spese della CTU espletata in prime cure a carico di ### e ### in ragione del 50% ciascuno; i condanna l'appellante ### al pagamento delle spese del grado, che si liquidano: 1) in favore del ### in persona dell'amministratore pro tempore, in complessivi € 2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; 2) in favore dell'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 382,50 per esborsi ed € 2.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli, in data ### L'### dr.ssa ### dr.ssa ### d'###
causa n. 2674/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Meterangelis, D' Amore Assunta