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### n. 3846/2018 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - ### Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, ### la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3846/2018 del ### delle ### di ### e ### vertente #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### domiciliat ###atti; Ricorrente E COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO, in persona del ### pt. (c.f. e p. iva ###); Resistente contumace ### differenze retributive - mansioni superiori ### come in atti, da intendersi qui integralmente riportate ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ha dedotto: che, già lavoratore LSU presso il comune di ### (già ###, in data ### è stato assunto dal suddetto Comune con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time, con la qualifica di ### categoria ###, attualmente profilo economico ###, del ### e autonomie locali, per complessive 20 ore settimanali; che, con delibera della giunta comunale n. 196 del 16.11.2017, l'orario di lavoro settimanale è stato incrementato ad ore trentaquattro; che, l'orario di lavoro è stato ripartito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 14.15 e il martedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30; che, in data ###, con decreto sindacale n. 32, è stato nominato “### notificatore” del comune di ### continuando ad essere inquadrato nella cat. ###; che la propria attività consiste nel notificare personalmente secondo le norme del codice di procedura civile, gli atti del comune di ### ora ### nonché gli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche quali dell'### delle #### delle ### - Riscossione, ### del lavoro e ### di provvedere alla notifica degli atti tributari, ordinanze ingiunzione, multe, cartelle di pagamento; di provvedere alle notificazioni nell'ambito del territorio comunale con assegnazione di determinate zone (in particolare, dal 2004 al 2011 ha svolto l'attività di notificazione in ##### e dal 2012 ad oggi nelle contrade di ### ed ################# del #### di); di non aver mai percepito l'indennità di rischio di euro 30,00 mensili né gli incentivi previsti per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (in particolare, l'art. 54 del ### del 14.9.2000, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori quale rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'### finanziaria); che, seppur inquadrato nella cat. A con profilo di operatore, svolge di fatto, dalla assunzione, la mansione di messo notificatore, corrispondente alla categoria superiore ### del ### regioni e autonomie locali e, pertanto, ha diritto a ottenere a titolo di differenze retributive per l'attività svolta la somma di euro 19.275,50 come da conteggi allegati, oltre le indennità accessorie di cui sopra.
Tanto premesso ha chiesto: di accertare e dichiarare che lo stesso svolge dalla data di assunzione, e comunque dal 2004, mansioni riconducibili alla categoria superiore profilo ### del ### regioni e autonomie locali; per l'effetto, di condannare il Comune di ### al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti, nella misura complessiva di € 19.275,50 in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna; di accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente, quale messo notificatore, alla corresponsione dell'indennità di rischio nonché degli incentivi previsti dal ### di settore; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente e ha dichiarato la contumacia del convento Comune (vedi provvedimenti del 13/09/2021 e del 14/09/2022).
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
In relazione alla spiegata domanda appare doverosa una premessa di carattere metodologico, che attiene alle regole di giudizio che presidiano le controversie in materia di adibizione a mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della ####. 52 del D.Lgs n.165/2001, prevede che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
La questione dello svolgimento da parte del cd. dipendente pubblico di mansioni di fatto superiori rispetto a quelle di formale inquadramento ha trovato il proprio leading case nella pronuncia delle ### della Corte di cassazione n. 25837 del 2007, le quali, esprimendo un principio interpretativo in materia, hanno affermato: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, d.lg. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lg. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.
Si tratta di un principio che - giova ribadirlo - a partire dalla pronuncia delle ### ha trovato “costante” affermazione nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato: “a seguito di S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016 n. 23161).
In sostanza, il principio costituzionale di cui all'art. 36, nel sancire il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, pone un riferimento alla “persona” del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza - anche in un'ottica di complessiva lettura del principi costituzionali ed in primo luogo di eguaglianza sostanziale - che lo stesso svolga la propria attività lavorativa nel settore privato ovvero alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La dimensione della rilevanza meramente economica dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, del resto, appare pienamente conforme ai principi ### di cui all'art. 97 ed al rilievo delle procedura concorsuali e selettive.
Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni del profilo di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali.
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta per il quale “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere apprezzata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, appunto, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da valutarsi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha predisposto la sola tutela risarcitoria del trattamento differenziale economico della qualifica superiore.
Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere: accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore; indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva; riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Ebbene, risulta documentalmente che il ricorrente è stato formalmente inquadrato nella categoria ### del ### regioni e autonomie locali del 31.03.1999, con mansioni di operatore (vedi contratto del 13.12.2002).
Ora, il ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento della categoria ###, per il periodo relativo agli anni dal 2011 al 2018, avendo in tale arco di tempo svolto le mansioni di messo notificatore.
Nel caso in esame il ricorrente ha esposto chiaramente l'inquadramento formale riconosciuto, l'inquadramento rivendicato analiticamente allegando il tipo di mansioni svolte e il relativo arco temporale; ha richiamato, altresì, le declaratorie contrattuali collettive di riferimento, consentendo, in tal modo un agevole raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento.
Inoltre, lo svolgimento delle superiori mansioni non solo è emerso nel corso dell'istruzione probatoria, ma risulta provato per tabulas a mezzo del decreto n. 32 del 01.07.2004 a firma del sindaco nonché della nota del 23.12.2008 a firma del commissario straordinario (vedi all. n. 6 e 9 di cui al fascicolo di parte ricorrente)
Circostanze che hanno trovato conferma nell'espletata istruttoria. Infatti, i testimoni ### e ### hanno confermato che il ricorrente ha svolto le funzioni di messo notificatore (vedi dichiarazioni del ### “conosco ### perché lavoriamo insieme da venti anni. Lavoriamo all'ufficio notifiche del Comune di ### da quando ci hanno messi a posto, questo succedeva subito dopo il 2002. Prima io ero all'ufficio esproprio e ### mi sembra fosse all'ufficio idrico. Da allora abbiamo sempre fatto lo stesso lavoro e lo facciamo ancora. Lavoriamo come messi comunali, carichiamo le notifiche che ci pervengono e poi andiamo a svolgere il nostro lavoro fuori, andiamo a cercare le persone e a svolgere la notifica, con le macchine del comune. ### in prevalenza è fuori, facciamo anche lavoro d'ufficio (ad esempio svolgiamo gli articoli di competenza in caso di irreperibilità, oltre a caricare gli atti), ma prevalentemente è sempre fuori. Siamo da 20 anni che lavoriamo e non percepiamo né il disagio né il rischio e tante volte le persone se la prendono con noi, poi con la macchina quando c'è il maltempo si rischia. Ho causa con il comune per la stessa vicenda, anche altri hanno fatto causa”; vedi dichiarazioni del ### “ho conosciuto ### all'ufficio notifiche, nel 2004, insieme a ### quando ha preso servizio. Non abbiamo rapporti personali, non siamo parenti, lo conoscevo solo di vista.
Io faccio il messo comunale notificatore, ma ci sono da prima, lavoro per il Comune di ### dall'83. Io nel 2004 ero messo notificatore, tra poco andrò in pensione. Dal 2004 ho fatto sempre questo lavoro. ### faceva le stesse cose di ### le stesse notifiche che facevamo noi. Il più delle volte è un lavoro che si svolge all'esterno, seguivamo l'articolo della procedura civile per quanto riguarda la notificazione. Nel 2004 la mia qualifica era ###, facevo lo stesso lavoro di ### Nel corso del tempo abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Non ho causa in corso con il Comune. all'interno dell'ufficio facevamo il lavoro di carico e scarico degli atti, tutto quello che c'era da fare. notificavamo ordinanze, gare di appalti, verbali, carte tributarie, riscossione, tutto”.”).
Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali deve ritenersi accertato il carattere prevalente dello svolgimento delle mansioni superiori rispetto alle originarie mansioni.
Al riguardo si osserva che il ### per il personale delle ### e delle autonomie locali, definisce come lavoratori appartenenti alla ### A, quelli che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; contenuto di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice; relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Si tratta di categorie in cui, in via esemplificativa, rientrano i profili di custode, bidello.
Dalla documentazione depositata e allegata al ricorso, dal confronto tra i compiti effettivamente assegnati dall'### convenuto, dalla mera comparazione dei contenuti professionali richiesti per ciascuna delle due categorie contrattuali esaminate, dalla dichiarazione dei testimoni appare evidente che le mansioni svolte dal ricorrente meglio aderiscono alla declaratoria contrattuale B, non già a quella A, riferita ad attività esecutive e manuali di tipo estremamente semplice.
Infatti, le mansioni di messo notificatore, esplicate dal ricorrente, sono corrispondenti a tali mansioni, descritte nel contratto come caratterizzate da “### organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ### con gli utenti di natura diretta”.
Nulla può essere, invece, riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità di rischio atteso che le allegazioni in ordine a una non meglio precisata esposizione a rischi per la salute e per la integrità personale sono del tutto generiche, oltre a non essere state provate.
Analogamente nulla va riconosciuto a parte ricorrete a titolo di incentivi ex art. 54 del ### atteso che nessuna allegazione e prova è stata fornita circa una eventuale concertazione ad opera del Comune e, quindi, sulla sussistenza delle condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione al fondo di cui all'art. 15 del ### Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella categoria ###, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, potendosi dare rilievo ai conteggi prodotti dal ricorrente, allegati al ricorso, che appaiono elaborati in conformità della normativa di riferimento per cui possono essere recepiti ai fini della decisione.
Di conseguenza l'ente resistente va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente degli emolumenti retributivi differenziali nella misura richiesta di euro 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo. ### solo parziale delle domande comporta la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ### il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale preteso, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, e ### parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo; 2. COMPENSA per intero le spese di lite; 3. MANDA alla ### per quanto di competenza; Castrovillari, 25.11.2025. Il GIUDICE
del ### Dott.ssa
causa n. 3846/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pacelli Maria Assunta