blog dirittopratico

3.659.378
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 941/2025 del 09-12-2025

... II del 01/10 / la quale ribadisce la nullità delle multe per mancata omologazione degli apparecchi elettronici, si riporta per il resto al contenuto del ricorso e chiede che la causa venga decisa. È presente l'avv. ### per delega dell'avv. ### per il resistente il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato e si riporta al contenuto della comparsa di risposta ed insiste nelle conclusioni rassegnate. Per completezza difensiva osserva, sul punto della omologazione, che, alla luce del quadro normativo e regolamentare nonché dei più recenti principi giurisprudenziali (artt. 45 e 142 C.d.S., D.L. 121/2002, circolare ministeriale. circolare n. ### del 23 gennaio 2025, delle recenti decisioni della Corte ordinanza n. 2857 del 5 febbraio 2025 e dei ### di ### ( 277/2025) e ### (n. 1816/2025) ogni contestazione fondata sulla mancata omologazione deve ritenersi infondata, qualora il dispositivo risulti approvato, regolarmente tarato e funzionante. Il Giudice d i ### atto di quanto sopra trattiene la causa in decisione e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione di seguito riportati, pubblicati mediante deposito nel fascicolo telematico. (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4606 / 2024 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO ### VERBALE nella causa civile R.G. n.4606 / 2024 vertente tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### contro ### (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata dall'Avv. ### -RESISTENTE
Il giorno 09-12-2025, nell'ufficio suddetto, davanti alla Dott.ssa ### è presente l'avv. ### nell'interesse del ricorrente il quale deposita sentenza Cass. Civ. sez. II del 01/10 / la quale ribadisce la nullità delle multe per mancata omologazione degli apparecchi elettronici, si riporta per il resto al contenuto del ricorso e chiede che la causa venga decisa. È presente l'avv.  ### per delega dell'avv. ### per il resistente il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato e si riporta al contenuto della comparsa di risposta ed insiste nelle conclusioni rassegnate. Per completezza difensiva osserva, sul punto della omologazione, che, alla luce del quadro normativo e regolamentare nonché dei più recenti principi giurisprudenziali (artt. 45 e 142 C.d.S., D.L. 121/2002, circolare ministeriale.  circolare n. ### del 23 gennaio 2025, delle recenti decisioni della
Corte ordinanza n. 2857 del 5 febbraio 2025 e dei ### di ### ( 277/2025) e ### (n. 1816/2025) ogni contestazione fondata sulla mancata omologazione deve ritenersi infondata, qualora il dispositivo risulti approvato, regolarmente tarato e funzionante. 
Il Giudice d i ### atto di quanto sopra trattiene la causa in decisione e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione di seguito riportati, pubblicati mediante deposito nel fascicolo telematico. 
Il Giudice di ###ssa ### Il Giudice di ### di ### definitivamente decidendo, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e annulla il verbale di contestazione n. ###/2024 emesso dalla ### del Comune di ### 2) Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 143,00, di cui € 100,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge in favore dell'Avv.  ### procuratore antistatario che ha chiesto la distrazione. 
Così deciso in ### il 9 dicembre 2025 Il Giudice di ###ssa ### Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale emesso dalla ### del Comune di ### n. ###/2024, per la violazione dell'art.  142 CdS. La parte ricorrente solleva diversi motivi di opposizione, tra cui la mancanza di omologazione del dispositivo utilizzato per la rilevazione.  ### di ### si è costituito ed ha contestato i motivi di opposizione. 
Il ricorso è fondato.  ### resistente non ha provato che l'autovelox utilizzato fosse omologato.  ### la giurisprudenza della Suprema Corte : << In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.>> (Cass. n.10505/2024). Aderendo alla richiamata giurisprudenza l'opposizione deve essere accolta e il verbale annullato. Si osserva, inoltre, che la sentenza della Suprema Corte n. 2857/2025, citata dal resistente, non contraddice la precedente decisione richiamata. Infatti, il giudice di legittimità ha rigettato il motivo attinente alla non necessarietà della omologazione dello strumento affermando, in riferimento alla sentenza impugnata, “che il giudice di pace aveva accertato l'avvenuta omologazione.” Gli altri motivi restano assorbiti. La condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio segue la soccombenza, in favore del difensore della parte ricorrente che ha chiesto la distrazione.   

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 4606/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Bucaneve

M
1

Giudice di Pace di Sala Consilina, Sentenza n. 323/2025 del 09-12-2025

... debito, possono riferirsi a tributi o tasse, oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada e devono essere notificate. Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto che il verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###, posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, era stato pagato in misura ridotta nei 5 giorni dalla notifica, giusta ricevuta di versamento agli atti. Dunque non vi era alcun titolo per procedere al fermo. ### è confermato non solo documentalmente, ma anche dalla condotta della ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di ### la quale , dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha provveduto al discarico del debito (dietro disposizione del Comune di ###, a riprova della sua illegittimità. Il discarico del debito , comporta il venir meno di una delle ragioni sostanziali della lite e costituisce fatto suscettibile di privare le parti del relativo interesse a proseguire il giudizio. Preso atto di tanto deve dichiararsi l'estinzione del (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 556 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 556/25 R. 
G. e promossa da ### ( C.F./###) rappresentata e difesa dall'Avv.   ### ed elettivamente domiciliat ####### alla via Cagliari nr.1, RICORRENTE CONTRO COMUNE DI NAPOLI in persona del sindaco p. t. con sede in Napoli alla ### - ### ( P. IVA/### - C.F/###) ### S.P.A. in persona del l.r.p.t con sede in ### alla ### 7 CF.:#### S.r.l. in persona del l.r.p.t. con sede ####### dell'### n. 24, C.F./P.I. #### OGGETTO : opposizione ex art. 615 c. p. c. avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ### come in atti ### E ### Con ricorso ex art. 281 decies e 316 c.p.c. ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione udienza, ### come sopra rappresentata e difesa, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ###5 sul veicolo tg ### di sua proprietà, notificatale da ### spa il ### su ruolo del Comune di ### con la quale si chiedeva la somma di € 227,12 per il mancato pagamento del verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###.   A fondamento dell'opposizione l'istante quale principale motivo di censura deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di idoneo titolo esecutivo, atteso che in data ###, le somme di cui al nominato verbale erano state pagate in misura ridotta ( nei 5 gg dalla notifica) giusta ricevuta di versamento in atti. Chiedeva pertanto annullarsi il provvedimento opposto, con vittoria di spese. 
Non si costituivano gli ### resistenti e pertanto, all'udienza del 30.11.2025, ne veniva dichiarata la contumacia; alla stessa udienza il difensore della ricorrente dava atto che in data ###, dopo la notifica del ricorso, era intervenuto provvedimento di discarico, indi sulle conclusioni della sola parte istante, veniva trattenuta a sentenza ex art. 281 sexies co.3 c. p.c. e 321 c. p.c..   La domanda è fondata e va accolta.   Il fermo amministrativo e' un atto con cui le amministrazioni o gli enti competenti, quali ### delle ###### provvedono, tramite enti esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti 'bloccando' un bene mobile dell'obbligato. 
Tipicamente l'atto deriva dal mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (cioè sessanta giorni), ed interessa beni mobili come l'automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta 'iscrizione a ruolo' del debito, possono riferirsi a tributi o tasse, oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada e devono essere notificate. 
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto che il verbale n. ###/AP/21 del 20.01.2021 notificato il ###, posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, era stato pagato in misura ridotta nei 5 giorni dalla notifica, giusta ricevuta di versamento agli atti. Dunque non vi era alcun titolo per procedere al fermo.  ### è confermato non solo documentalmente, ma anche dalla condotta della ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di ### la quale , dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha provveduto al discarico del debito (dietro disposizione del Comune di ###, a riprova della sua illegittimità. Il discarico del debito , comporta il venir meno di una delle ragioni sostanziali della lite e costituisce fatto suscettibile di privare le parti del relativo interesse a proseguire il giudizio.   Preso atto di tanto deve dichiararsi l'estinzione del procedimento, per cessata materia del contendere. 
Consequenziale ed accessoria alla pronuncia è la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che è pacifico debbano essere poste a carico delle parti convenute, anche se in maniera virtuale.   ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### ) pur consapevole dell'inesistenza del credito ha notificato la comunicazione preventiva di fermo dando causa alla lite, producendo il provvedimento di discarico solo dopo l'instaurarsi del giudizio.   Tale sopravvenienza conferma la fondatezza delle argomentazioni attoree, con conseguente condanna delle resistenti in solido, alla rifusione delle spese di lite che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, si liquidano in dispositivo tenuto conto del ### di cui al DM 55/14, dell'attività processuale svolta e della domanda.  P.Q.M.   ###. di P. di ### definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: 1) dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere; 2) ritenuta la soccombenza virtuale, condanna ### valore srl ( società subentrata a titolo originario nella posizione di ### ) ed il Comune di ### in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali che liquida in € 43,00 per spese ed € 100,00 per onorari, oltre forfetizzazione iva e cap come per legge e con distrazione ex art.93 co. 1 cpc in favore dell'Avv. ###. dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 556/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Scaffa

M
1

Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n. 1298/2024 del 06-05-2025

... sentenza della S.C. n.23661 del 2009 ha statuito che le multe per accesso alla ZTL elevata in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla e il Comune ha l'onere di provare di aver segnalato all'utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Nel caso in esame i cartelli apposti non recano le precise indicazioni né vi è prova che il Comune abbia rispettato lo spazio minimo di avvistamento per l'ingresso nella ZTL fissato dal Cds in ottanta metri in modo da essere leggibile anche di notte mentre la Giurisprudenza di legittimità impone che i divieti di circolazione siano percepibili tenendo anche conto della velocità dei veicoli in strada. ###, infine, non ha depositato i fotogrammi delle riprese effettuate dalla telecamera al varco in modo da controllare la targa dell'auto sanzionata. E ciò perché l'Ente deve provare il fondamento della sua pretesa punitiva. ### qui spiegata va accolta e conseguentemente va annullata l'ordinanza prefettizia impugnata e con essa il verbale n. V/###Z/2021 con conseguente annullamento (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1879 / 2023
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato all'udienza del 18.12.2024 , dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa 1879/23 R.A. ### nato a Napoli il ### residente in ### rapp.to e difeso dall'avv.to ### e presso lo stesso elett.te dom.to in
Napoli via ### 45 giusta mandato a margine del ricorso; -ricorrente### di ### in persona del ### p.t.
Elett.te dom.to per la carica in ###
Prefettura di Napoli in persona legale rapp.p.t. tutti rapp. tramite il ### di ### -resistenti
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione per verbale di accertamento di violazione al C.d.S.
Con ricorso depositato in data ###, l'istante ### proponeva opposizione avverso ordinanza ### n. M-###-NAUTG ### del 20.03.2023 notificata in data ### ed emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. V/###Z 2021 notificato in data ###, della ### di ### con il quale veniva contestato ad esso ricorrente quale proprietario dell'auto tg. ### la violazione dell'art. 7/9- 14 del Codice della ### perché, alla data dell'accertamento”il conducente delveicolo indicato circolava nella zona a traffico limitato senza rispetto del divieto ditransito imposto dalla segnaletica verticale senza averne diritto. ### aveva opposto il verbale con ricorso al ### deducendo l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare segnaletica in via ### accesso ### deduceva, altresì, la mancata omologazione dell'apparecchiatura ### utilizzata nonché la omessa contestazione immediata nei confronti di esso ricorrente, la ### respingeva il ricorso ed emetteva l'ordinanza oggi impugnata per mancata motivazione Questo Giudice di ### con decreto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.10.2023, ed ordinava agli opposti di depositare in cancelleria, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata gli atti relativi all'illecito contestato ed all'intero procedimento amministrativo posto in essere.
All'udienza del 18.12.2024 questo G.d.P., ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e decideva la causa dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### va dichiarata procedibile ed ammissibile in quanto emerge documentalmente provato che l'ordinanza impugnata è stato notificato al ricorrente il giorno 28.04.2023 , mentre il deposito del ricorso è del 9.05.2023 per cui lo stesso è stato depositato nel rispetto dei termini. Come già rilevato, nel caso in esame va applicata la normativa del D. Lgs 150/11, entrata in vigore il ###, che innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/10, statuisce che l'impugnativa dell'Ordinanza e/o dei verbali deve aversi entro 30 gg. dalla notifica.
Termine, come detto, rispettato dal ricorrente.
Va precisato che il decreto legislativo n. 150/2011, innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/2010, ha sancito che le opposizioni alle ### e/o
Verbali e/o cartelle esattoriali devono essere proposte applicando il rito del lavoro; inoltre, il Ministero del ### con la circolare 2 novembre 2011, n. 28 ha fornito precisazioni riguardo al rito del lavoro contenuto nel D. Lgs. 150/2011, chiarendo che permangono le preclusioni previste nel menzionato rito dall'art. 416 c.p.c., in base al quale ”è nella memoria difensiva, la quale deve essere depositata almeno 10 giorniprima dell'udienza, che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioniprocessuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le proprie difese in fatto e in diritto,nonchè devono essere individuati i mezzi di prova e i documenti da depositare”.
Pertanto, sia il Comune che l'### accertatore dovevano costituirsi in giudizio almeno 10 gg. prima dell'udienza del 18.10.2023 e depositare tutti i documenti atti a dimostrare la regolarità dell'operato e della rilevazione dell'infrazione, essendosi costituiti il ### anche la Costituzione dell'Ente deve intendersi regolare.
Ciò posto l'opposizione così come proposta va accolta.
Va da dire che il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede ###ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. ### n. 1876 del 28 gennaio 2010 ). Ha, altresì, affermato, la Suprema
Corte che dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza che, investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, ### ritiene, per la controversia in esame, che occorra porre in risalto alcuni principi fondamentali, necessari onde il Decidente possa esercitare la propria funzione di decisione, e, le parti processuali, le rispettive funzioni di difesa. 1.
Passando all'esame del motivo di opposizione di cui all'odierno ricorso: ###-ingiunzione deve essere motivata; tale obbligo, specificamente imposto dal secondo comma dell'art. 18 della legge 689/81 ha la funzione di consentire all'interessato un'esatta comprensione della violazione addebitatagli e della sanzione applicata, così da consentirgli un'adeguata tutela in sede giurisdizionale. ###. 3, comma 1 della legge n. 341 del 1990 sul procedimento amministrativo fissa in generale quale deve essere l'ambito della motivazione, disponendo che ”lamotivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanzedell'istruttoria”; su tale aspetto la ordinanza-ingiunzione qui impugnata è assolutamente carente. ### di Napoli, richiamando acriticamente le argomentazioni dell'### accertatore, nell'ord.-ing. ha precisato che ”dallo scrittodifensivo non sono emersi elementi sufficienti a far escludere la non concretizzataviolazione accertata …e non emergono riferimenti normativi…”. Ritiene questo
Decidente che l'uso della formula menzionata, da parte della ### nel respingere il ricorso proposto, non chiarisce quali siano stati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il rigetto del ricorso, proposto con specifiche e precise motivazioni, e non integra l'obbligo di motivazione a cui è tenuta la ### Sul punto, la Corte di Cassazione, sez. 1^ civ., con la sentenza n. 391 del 15 gennaio 1999 ha statuito con argomentazioni chiare e precise alle quali questo
Decidente ritiene di aderire che “non può più essere condiviso il principio enunciato invia generale da questa Corte con riferimento ai procedimenti di opposizione asanziona amministrativa pecuniaria - secondo il quale, in tale procedimenti,estendendosi il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento,attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di dirittodell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzioneconnessi al fatto che l'autorità amministrativa ingiungente non abbia valutato lededuzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa, essendosufficiente che l'ingiunto, sulla base della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, siaposto in grado di fare valere le sue ragioni nel giudizio di opposizione -”, tale principio, continua la S.C., si pone, infatti, in conflitto con il principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Conclude, infine, la S.C. che, privando di conseguenze giuridiche la mancata motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa da parte dell'autorità cui il gravame amministrativo è rivolto, ci si pone in contrasto con la ratio dell'art. 18 della legge 689/81, la quale prevede in via generale la possibilità di far valere in via amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con una sanzione amministrativa, così come ci si pone in contrasto con gli artt. 203 e 204 Codice della ### che, prevedendo e disciplinando espressamente tale strumento amministrativo facoltativo di soluzione delle controversie in materia di irrogazione di sanzioni attinenti alla circolazione stradale, attribuisce al soggetto al quale sia stata contestata la violazione la facoltà di proporre ricorso al ### imponendo a tale organo della P.A. l'obbligo di emettere, entro un termine predeterminato, ordinanza “motivata” con la quale ingiungere al ricorrente il pagamento della sanzione che contestualmente irroga. ### deve rispondere alle singole eccezioni, fondate e non, e non può più rifarsi alla motivazione per relationem. La ratio della normativa richiamata è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, evitando - nell'interesse pubblico e dei soggetti direttamente interessati - l'instaurazione di processi di opposizione, così deflazionando l'accesso alla giurisdizione, nei limiti consentiti dalla
Costituzione, in materie che danno luogo ad un contenzioso di grande volume, ma spesso di scarsa rilevanza economica, ed è evidente che tale scopo resterebbe del tutto caducato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in sede amministrativa, sostanzialmente si esoneri - in difformità dell'esplicito dettato normativo - l'organo al quale esse sono rivolte dall'obbligo di prenderle in esame nell'emanare l'ordinanza-ingiunzione. In sostanza, è del tutto inutile far ricorso al ### per, poi, a causa di un'ordinanza priva di motivazione, essere costretti a ricorrere all'### Così si vanifica la ratio dell'art. 203
C.d.S. Quindi, per tale motivo l'### M_####/23 ### - notificata ad esso ricorrente in data ### va dichiarata nulla ed illegittima con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essa irrogata. 2. ###à della P.A. deve essere improntata al rispetto delle regole ### di buona amministrazione (intesa anche come migliore contemperamento degli interessi in contesa e minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa) ed al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e ragionevolezza. I principi menzionati valgono in modo particolare per il verbale di accertamento di infrazione al ### della ### in quanto l'opponente deve sapere quale norma gli viene contestata, in che località è stata accertata la violazione, con quali modalità, quali possono essere le conseguenze del suo comportamento;
Vae la pena aggiungere che l'art. 23 della legge 689/81 testualmente recita: 'Ilgiudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti dellaresponsabilità dell'opponente'. Pertanto alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente talché l'opposta, assumendo la veste sostanziale di attrice, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell'art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria: dalla lettura del verbale si rileva che l'infrazione contestata ex art.lo 7 comma 9-14 cds “ circolava nella zona a traffico limitato” era stata rilevata sulla base della documentazione prodotta dal sistema installato su posizione fissa denominata ### omologata dal Ministero delle ### e dei ### con decreto n.154 del 6.10.2006 ed autorizzato dal M.I.T.
La sentenza della S.C. n.23661 del 2009 ha statuito che le multe per accesso alla
ZTL elevata in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla e il Comune ha l'onere di provare di aver segnalato all'utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Nel caso in esame i cartelli apposti non recano le precise indicazioni né vi è prova che il
Comune abbia rispettato lo spazio minimo di avvistamento per l'ingresso nella ZTL fissato dal Cds in ottanta metri in modo da essere leggibile anche di notte mentre la
Giurisprudenza di legittimità impone che i divieti di circolazione siano percepibili tenendo anche conto della velocità dei veicoli in strada. ###, infine, non ha depositato i fotogrammi delle riprese effettuate dalla telecamera al varco in modo da controllare la targa dell'auto sanzionata. E ciò perché l'Ente deve provare il fondamento della sua pretesa punitiva. ### qui spiegata va accolta e conseguentemente va annullata l'ordinanza prefettizia impugnata e con essa il verbale n. V/###Z/2021 con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essi irrogata.
In forza del principio della soccombenza i resistenti vanno condannati al rimborso delle spese di lite determinate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### avv. ### definendo il presente procedimento introdotto da ### con ricorso nei confronti del ComuneCorpo di ### - di #### di Napoli ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, disattese e/o assorbita, così decide:
 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'### M-#####/23 e con essa il verbale n. ### notificato il ### , con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria menzionata irrogata e della sanzione accessoria;
 Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi € 250,00 di cui €. 43,00= per spese, oltre oneri accessori e con attribuzione all'avv.to ###
 Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1879/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Ascione

M
1

Giudice di Pace di Sassari, Sentenza n. 493/2025 del 11-11-2025

... resta l'intestatario legale del mezzo, esponendosi a multe, bollo ed inoltre dovrà dimostrare la vendita con la dichiarazione autenticata. Per evitare contestazioni è fondamentale che i contratti siano redatti con chiarezza, specificando senza ambiguità la natura dell'accorso e la volontà delle parti. Nel caso di specie, tra le parti in causa non è stato stipulato nessun contratto e/o scrittura privata. ### ha versato le predette somme al ### ed ha utilizzato il mezzo per diverso tempo, senza averne titolo, poiché non effettuava il passaggio di proprietà, quindi, il ### rimaneva ancora il legittimo proprietario del mezzo dovendosi pagare le spese di bollo; di conseguenza nel mese di dicembre 2020 il ### ancora proprietario del mezzo in questione, lo rottamava. Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte, codesto giudicante rigetta la domanda dell'attore ed assolve il ### da ogni avversa pretesa. Rigetta anche la domanda riconvenzionale proposta dal ### poiché le spese sostenute per il bollo, per la rottamazione e per il pagamento della sanzione amministrativa, sono tutte spese spettanti al proprietario del mezzo, che nel caso di specie, non essendo stato fatto il passaggio di (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###ssa ### ha pronunciato, la seguente ### causa civile iscritta al n. 133/2022 R.G.A.C. di questo ufficio e vertente TRA ### residente in ### ed ivi elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per delega.  #### residente in ### nella ### snc ed elettivamente domiciliat ###### presso lo studio dell'Avv.to ### che lo rappresenta e difende per delega.  ###: Restituzione somma.  ###' ATTORE : 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) accertare che tra il ### ed il ### è intercorso un contratto di compravendita relativamente all'autovettura ### - tg. ### per il prezzo complessivo di €. 3400,00; 3) accertare che il ### ha corrisposto il prezzo della compravendita previo rilascio di n.2 assegni, entrambi intestatati ed incassati dal ### uno dell'importo di €. 1400,00 ed il secondo dell'importo di €. 2000,00 pari al saldo del prezzo concordato; 4) accertare che ### nonostante il pagamento dell'intero prezzo della compravendita, ha provveduto, prelevando il mezzo ### - tg. ### dal piazzale della ### senza alcuna autorizzazione, ad asportare lo stesso con l'ausilio di un carro attrezzi e successivamente a rottamare lo stesso; 5) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 2043 codice civile, la responsabilità del convenuto ### e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ### nella misura di €. 3400,00 per i titoli di cui all'espositiva, ovvero la veriore accertando in corso di causa; 6) condannare altresì il ### al risarcimento del danno nella misura di €. 435,00 necessaria per la sostituzione dell'alternatore e della relativa manodopera, nonché a quello dell'importo di €. 720,00 relativo alle spese sostenute per assicurare il mezzo oggetto di compravendita; 7) condannare altresì ### al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €. 700,00 o in quella veriore accertando in corso di causa; 8) il tutto nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito; 9) in subordine nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: ogni avversa domanda ed eccezione respinta; ### che tra il ### ed il ### è intercorso un contratto di compravendita relativamente all'autovettura ### - tg. ### per il prezzo complessivo di €. 3400,00; 10) accertare che il ### ha corrisposto il prezzo della compravendita previo rilascio di n.2 assegni, entrambi intestati ed incassati dal ### uno dell'importo di €. 1400,00 ed il secondo dell'importo di €. 2000,00 pari al saldo del prezzo concordato, 11) accertare che ### nonostante il pagamento dell'intero prezzo della compravendita, ha provveduto, prelevando il mezzo ### - tg. ### dal piazzale della ### senza alcuna autorizzazione, ad asportare lo stesso con l'ausilio di un carro attrezzi e successivamente a rottamare lo stesso; 12) conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art. 2041 codice civile, la sussistenza in capo al convenuto ### un arricchimento senza giusta causa e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dal ### nella misura di €. 3400,00 per i titoli di cui all'espositiva, ovvero la veriore accertando in corso di causa; 13) condannare altresì il ### al risarcimento del danno nella misura di €. 435,00 necessaria per la sostituzione dell'alternatore e della relativa manodopera, nonché a quello dell'importo di €. 720,00 relativo alle spese sostenute per assicurare il mezzo oggetto di compravendita; 14) condannare altresì il ### al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di €.  700,00 o in quella veriore accertando in corso di causa; 15) con vittoria di spese, diritti ed onorari ###: 1) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità ex art. 2043 e 2041 del ### può essere addebitata al convenuto per tutti i motivi in espositiva e per l'effetto assolvere il convenuto da qualsiasi pretesa perché infondata in fatto e in diritto; 2) in via riconvenzionale: condannare il ### al risarcimento delle spese sostenute dal ### per il pagamento della sanzione amministrativa (€. 34,00) bollo auto (€. 227,50) e rottamazione (€. 13,50) per un totale di €. 275,00; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari ### atto di citazione depositato in cancelleria in data ### l'attore citava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in occasione dell'acquisto di un furgone usato appartenente al convenuto. 
Narra l'attore che: 1) nel settembre 2019 venia contattato da due venditori della ### in ### i quali gli rappresentarono che avevano in concessionaria la disponibilità di un furgone tipo ### ed esattamente si trattava di un ### - tg. ### alimentazione ### - immatricolato 2006/2009 e specificarono che il predetto mezzo era stato lasciato in conto vendite dal signor ### che svolge attività di NCC (noleggio con conducente) il quale aveva acquistato un mezzo nuovo e voleva vendere quello vecchio; 2) nel settembre 2019, il ### dopo avere visionato il mezzo e verificato che lo stesso aveva necessità del ripristino della batteria e sostituzione dell'alternatore con una spesa di €. 43,00 decise di acquistarlo e concordò con lo stesso ### il prezzo per complessivi €. 3400,00 che il ### corrispose e consegnò presso l'ufficio ### in ### nella ### al ### in due distinti assegni, uno di €.1400,00 e uno di €. 2000,00; il ### consegnò le chiavi del mezzo al ### qualche giorno prima della consegna del mezzo; 3) il ### il mezzo venne assicurato dal ### sostenendo la spesa di €. 720,00; 4) a gennaio 2019 il predetto mezzo presentò una problematica al motore e dopo diverse peripezie il ### ne reperì uno del costo di €. 2000,00, per il quale il ### voleva che contribuisse anche il ### nella misura del 50%, ma il ### non dette nessuna risposta in merito; 4) nel marzo 2021 il ### decide di sostituire il motore al mezzo acquistato anche senza il contributo del ### ma recatosi nell'officina della ### apprese che il furgone non si trovava più nel piazzale e che lo stesso era stato prelevato con un carro attrezzi dal ### e portato altrove; 5) nel mese di marzo 2021 dopo avere eseguito una verifica preso gli uffici competenti il ### apprese che il mezzo in questione era stato rottamato il ###. 
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione risposta il convenuto il quale contesta in toto gli assunti avversari e precisa che tra lui ed il ### non è stato stipulato nessun contratto scritto, ma vi è stato solo un accordo verbale; precisa inoltre, che il ### aveva assicurato il predetto mezzo, senza avere effettuato il passaggio di proprietà e che considerato che il mezzo era rimasto inutilizzato e inutilizzabile e parcheggiato in ### presso la concessionaria ### il ### nel dicembre 2020 procedeva alla rottamazione del mezzo in questione, precisando che il veicolo era stato lasciato alla ### in conto vendita, con consegna delle chiavi. 
La causa istruita con produzioni documentali e testimoniali, veniva tenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe all'udienza del 15.07.2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'analisi della situazione, dall'esame della documentazione (in atti) si evince che : 1) tra le parti in causa è stata ritirata e presa in carico usato in conto vendita in data ### dalla ### di ### la ### s.r.l., il furgone marca ### modello ### - tg. ### di proprietà del signor ### odierno convenuto; 2) il ### odierno attore ha versato al ### numero tre assegni, rispettivamente dell'importo di €. 1400,00 in data ###, €.2000,00 in data ### e di €. 235,00 in data ###; 3) entrambi avevano raggiunto un accordo verbale sull'acquisto del mezzo usato, secondo quanto si evince dalle diverse testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale; 4) il ### ha effettuato la denuncia di cessazione della circolazione del furgone - tg. ### in data ### in ### presso l'### avente ###. 175526l e rilasciata dal punto di servizio: ### Lasciare un veicolo in conto vendita ad una concessionaria significa che la concessionaria si impegna a venderlo per conto del proprietario, ricevendo una percentuale sul prezzo finale. ### il periodo di conto vendita, il proprietario continua a essere responsabile per il bollo auto e deve mantenere la polizza assicurativa fino alla vendita effettiva; dopo la vendita è necessario effettuare il passaggio di proprietà. Se il concessionario non trascrive il passaggio di proprietà dopo la vendita, il proprietario originale resta l'intestatario legale del mezzo, esponendosi a multe, bollo ed inoltre dovrà dimostrare la vendita con la dichiarazione autenticata. Per evitare contestazioni è fondamentale che i contratti siano redatti con chiarezza, specificando senza ambiguità la natura dell'accorso e la volontà delle parti. 
Nel caso di specie, tra le parti in causa non è stato stipulato nessun contratto e/o scrittura privata. ### ha versato le predette somme al ### ed ha utilizzato il mezzo per diverso tempo, senza averne titolo, poiché non effettuava il passaggio di proprietà, quindi, il ### rimaneva ancora il legittimo proprietario del mezzo dovendosi pagare le spese di bollo; di conseguenza nel mese di dicembre 2020 il ### ancora proprietario del mezzo in questione, lo rottamava. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte, codesto giudicante rigetta la domanda dell'attore ed assolve il ### da ogni avversa pretesa. 
Rigetta anche la domanda riconvenzionale proposta dal ### poiché le spese sostenute per il bollo, per la rottamazione e per il pagamento della sanzione amministrativa, sono tutte spese spettanti al proprietario del mezzo, che nel caso di specie, non essendo stato fatto il passaggio di proprietà del mezzo per cui è causa è il ### Le spese del presente giudizio, rilevata la particolarità della situazione esaminata, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, così decide: 1) rigetta la domanda dell'attore, assolvendo il convenuto da ogni avversa pretesa; 2) rigetta la domanda riconvenzionale, formulata dal convenuto; 3) compensa integralmente tra le parti, le spese del presente giudizio. 
La presente sentenza è munita, per legge, della clausola di provvisoria esecutività.
Così deciso in ### il #### (Dr.ssa ###)

causa n. 133/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marchesina Fenu

M

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1845/2025 del 25-11-2025

... notifica degli atti tributari, ordinanze ingiunzione, multe, cartelle di pagamento; di provvedere alle notificazioni nell'ambito del territorio comunale con assegnazione di determinate zone (in particolare, dal 2004 al 2011 ha svolto l'attività di notificazione in ##### e dal 2012 ad oggi nelle contrade di ### ed ################# del #### di); di non aver mai percepito l'indennità di rischio di euro 30,00 mensili né gli incentivi previsti per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (in particolare, l'art. 54 del ### del 14.9.2000, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori quale rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'### finanziaria); che, seppur inquadrato nella cat. A con profilo di operatore, svolge di fatto, dalla assunzione, la mansione di messo notificatore, corrispondente alla categoria superiore ### del ### regioni e autonomie locali e, pertanto, ha diritto a ottenere a titolo di differenze retributive per l'attività svolta la somma di euro 19.275,50 come da conteggi allegati, oltre le indennità accessorie di cui sopra. Tanto premesso ha chiesto: di accertare e dichiarare che lo stesso svolge dalla data di (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 3846/2018 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - ### Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, ### la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3846/2018 del ### delle ### di ### e ### vertente #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### domiciliat ###atti; Ricorrente E COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO, in persona del ### pt. (c.f. e p. iva ###); Resistente contumace ### differenze retributive - mansioni superiori ### come in atti, da intendersi qui integralmente riportate ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ha dedotto: che, già lavoratore LSU presso il comune di ### (già ###, in data ### è stato assunto dal suddetto Comune con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di tipo part-time, con la qualifica di ### categoria ###, attualmente profilo economico ###, del ### e autonomie locali, per complessive 20 ore settimanali; che, con delibera della giunta comunale n. 196 del 16.11.2017, l'orario di lavoro settimanale è stato incrementato ad ore trentaquattro; che, l'orario di lavoro è stato ripartito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 14.15 e il martedì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30; che, in data ###, con decreto sindacale n. 32, è stato nominato “### notificatore” del comune di ### continuando ad essere inquadrato nella cat. ###; che la propria attività consiste nel notificare personalmente secondo le norme del codice di procedura civile, gli atti del comune di ### ora ### nonché gli atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche quali dell'### delle #### delle ### - Riscossione, ### del lavoro e ### di provvedere alla notifica degli atti tributari, ordinanze ingiunzione, multe, cartelle di pagamento; di provvedere alle notificazioni nell'ambito del territorio comunale con assegnazione di determinate zone (in particolare, dal 2004 al 2011 ha svolto l'attività di notificazione in ##### e dal 2012 ad oggi nelle contrade di ### ed ################# del #### di); di non aver mai percepito l'indennità di rischio di euro 30,00 mensili né gli incentivi previsti per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria (in particolare, l'art. 54 del ### del 14.9.2000, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori quale rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'### finanziaria); che, seppur inquadrato nella cat. A con profilo di operatore, svolge di fatto, dalla assunzione, la mansione di messo notificatore, corrispondente alla categoria superiore ### del ### regioni e autonomie locali e, pertanto, ha diritto a ottenere a titolo di differenze retributive per l'attività svolta la somma di euro 19.275,50 come da conteggi allegati, oltre le indennità accessorie di cui sopra. 
Tanto premesso ha chiesto: di accertare e dichiarare che lo stesso svolge dalla data di assunzione, e comunque dal 2004, mansioni riconducibili alla categoria superiore profilo ### del ### regioni e autonomie locali; per l'effetto, di condannare il Comune di ### al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettanti, nella misura complessiva di € 19.275,50 in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nell'altra somma maggiore o minore che il giudice riterrà opportuna; di accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente, quale messo notificatore, alla corresponsione dell'indennità di rischio nonché degli incentivi previsti dal ### di settore; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario. 
Il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha ammesso la prova per testi articolata dal ricorrente e ha dichiarato la contumacia del convento Comune (vedi provvedimenti del 13/09/2021 e del 14/09/2022). 
La causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. 
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. 
La domanda va accolta nei limiti che seguono. 
In relazione alla spiegata domanda appare doverosa una premessa di carattere metodologico, che attiene alle regole di giudizio che presidiano le controversie in materia di adibizione a mansioni superiori nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della ####. 52 del D.Lgs n.165/2001, prevede che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. 
La questione dello svolgimento da parte del cd. dipendente pubblico di mansioni di fatto superiori rispetto a quelle di formale inquadramento ha trovato il proprio leading case nella pronuncia delle ### della Corte di cassazione n. 25837 del 2007, le quali, esprimendo un principio interpretativo in materia, hanno affermato: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, d.lg. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lg. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del d.lg. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”. 
Si tratta di un principio che - giova ribadirlo - a partire dalla pronuncia delle ### ha trovato “costante” affermazione nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha affermato: “a seguito di S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (tra le più recenti, Cass. n. 18808/2013; v. pure Cass. n. 796/2014)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016 n. 23161). 
In sostanza, il principio costituzionale di cui all'art. 36, nel sancire il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, pone un riferimento alla “persona” del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza - anche in un'ottica di complessiva lettura del principi costituzionali ed in primo luogo di eguaglianza sostanziale - che lo stesso svolga la propria attività lavorativa nel settore privato ovvero alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
La dimensione della rilevanza meramente economica dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, del resto, appare pienamente conforme ai principi ### di cui all'art. 97 ed al rilievo delle procedura concorsuali e selettive. 
Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni del profilo di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali. 
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta per il quale “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. 
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere apprezzata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, appunto, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da valutarsi sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha predisposto la sola tutela risarcitoria del trattamento differenziale economico della qualifica superiore. 
Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico. 
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere: accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore; indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva; riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. 
Ebbene, risulta documentalmente che il ricorrente è stato formalmente inquadrato nella categoria ### del ### regioni e autonomie locali del 31.03.1999, con mansioni di operatore (vedi contratto del 13.12.2002). 
Ora, il ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento della categoria ###, per il periodo relativo agli anni dal 2011 al 2018, avendo in tale arco di tempo svolto le mansioni di messo notificatore. 
Nel caso in esame il ricorrente ha esposto chiaramente l'inquadramento formale riconosciuto, l'inquadramento rivendicato analiticamente allegando il tipo di mansioni svolte e il relativo arco temporale; ha richiamato, altresì, le declaratorie contrattuali collettive di riferimento, consentendo, in tal modo un agevole raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali di riferimento. 
Inoltre, lo svolgimento delle superiori mansioni non solo è emerso nel corso dell'istruzione probatoria, ma risulta provato per tabulas a mezzo del decreto n. 32 del 01.07.2004 a firma del sindaco nonché della nota del 23.12.2008 a firma del commissario straordinario (vedi all. n. 6 e 9 di cui al fascicolo di parte ricorrente)
Circostanze che hanno trovato conferma nell'espletata istruttoria. Infatti, i testimoni ### e ### hanno confermato che il ricorrente ha svolto le funzioni di messo notificatore (vedi dichiarazioni del ### “conosco ### perché lavoriamo insieme da venti anni. Lavoriamo all'ufficio notifiche del Comune di ### da quando ci hanno messi a posto, questo succedeva subito dopo il 2002. Prima io ero all'ufficio esproprio e ### mi sembra fosse all'ufficio idrico. Da allora abbiamo sempre fatto lo stesso lavoro e lo facciamo ancora. Lavoriamo come messi comunali, carichiamo le notifiche che ci pervengono e poi andiamo a svolgere il nostro lavoro fuori, andiamo a cercare le persone e a svolgere la notifica, con le macchine del comune. ### in prevalenza è fuori, facciamo anche lavoro d'ufficio (ad esempio svolgiamo gli articoli di competenza in caso di irreperibilità, oltre a caricare gli atti), ma prevalentemente è sempre fuori. Siamo da 20 anni che lavoriamo e non percepiamo né il disagio né il rischio e tante volte le persone se la prendono con noi, poi con la macchina quando c'è il maltempo si rischia. Ho causa con il comune per la stessa vicenda, anche altri hanno fatto causa”; vedi dichiarazioni del ### “ho conosciuto ### all'ufficio notifiche, nel 2004, insieme a ### quando ha preso servizio. Non abbiamo rapporti personali, non siamo parenti, lo conoscevo solo di vista. 
Io faccio il messo comunale notificatore, ma ci sono da prima, lavoro per il Comune di ### dall'83. Io nel 2004 ero messo notificatore, tra poco andrò in pensione. Dal 2004 ho fatto sempre questo lavoro. ### faceva le stesse cose di ### le stesse notifiche che facevamo noi. Il più delle volte è un lavoro che si svolge all'esterno, seguivamo l'articolo della procedura civile per quanto riguarda la notificazione. Nel 2004 la mia qualifica era ###, facevo lo stesso lavoro di ### Nel corso del tempo abbiamo fatto sempre lo stesso lavoro. Non ho causa in corso con il Comune. all'interno dell'ufficio facevamo il lavoro di carico e scarico degli atti, tutto quello che c'era da fare. notificavamo ordinanze, gare di appalti, verbali, carte tributarie, riscossione, tutto”.”). 
Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali deve ritenersi accertato il carattere prevalente dello svolgimento delle mansioni superiori rispetto alle originarie mansioni. 
Al riguardo si osserva che il ### per il personale delle ### e delle autonomie locali, definisce come lavoratori appartenenti alla ### A, quelli che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; contenuto di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice; relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti. Si tratta di categorie in cui, in via esemplificativa, rientrano i profili di custode, bidello. 
Dalla documentazione depositata e allegata al ricorso, dal confronto tra i compiti effettivamente assegnati dall'### convenuto, dalla mera comparazione dei contenuti professionali richiesti per ciascuna delle due categorie contrattuali esaminate, dalla dichiarazione dei testimoni appare evidente che le mansioni svolte dal ricorrente meglio aderiscono alla declaratoria contrattuale B, non già a quella A, riferita ad attività esecutive e manuali di tipo estremamente semplice. 
Infatti, le mansioni di messo notificatore, esplicate dal ricorrente, sono corrispondenti a tali mansioni, descritte nel contratto come caratterizzate da “### organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. ### con gli utenti di natura diretta”. 
Nulla può essere, invece, riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità di rischio atteso che le allegazioni in ordine a una non meglio precisata esposizione a rischi per la salute e per la integrità personale sono del tutto generiche, oltre a non essere state provate. 
Analogamente nulla va riconosciuto a parte ricorrete a titolo di incentivi ex art. 54 del ### atteso che nessuna allegazione e prova è stata fornita circa una eventuale concertazione ad opera del Comune e, quindi, sulla sussistenza delle condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione al fondo di cui all'art. 15 del ### Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del trattamento retributivo differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se correttamente inquadrato nella categoria ###, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, potendosi dare rilievo ai conteggi prodotti dal ricorrente, allegati al ricorso, che appaiono elaborati in conformità della normativa di riferimento per cui possono essere recepiti ai fini della decisione. 
Di conseguenza l'ente resistente va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente degli emolumenti retributivi differenziali nella misura richiesta di euro 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.  ### solo parziale delle domande comporta la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice unico del ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ### il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al trattamento retributivo differenziale preteso, in riferimento agli anni dal 2011 al 2018, e ### parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 19.275,50 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo; 2. COMPENSA per intero le spese di lite; 3. MANDA alla ### per quanto di competenza; Castrovillari, 25.11.2025.   

Il GIUDICE
del ### Dott.ssa


causa n. 3846/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Pacelli Maria Assunta

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22491 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.053 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1238 utenti online