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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 310/2025 del 13-02-2025

... designati dalla compagnia e non è tenuta a rispondere di multe, ammende o spese di giustizia penale”. ### ha sottoposto alle parti la questione delle nullità di tale art. 10, siccome pattuito in violazione dell'art. 1932 c.c., dal momento che pattuito deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, Le parti hanno replicato sul punto con il deposito delle note di udienza. Ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., l'art. 1917, terzo comma, cod. civ., non può essere derogato se non in senso più favorevole per l'interessato, per cui aggiungere una limitazione alla regola normativa, secondo cui le spese di resistenza sono a carico dell'assicurazione, costituisce violazione dell'art. 1932 cod. civ., con conseguente sostituzione ex lege della norma inderogabile (cfr. anche Cass. civ. n. 21220/2022). Ad ogni modo, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo della nullità della clausola invocata dalla compagnia, andrebbe osservato che l'assicurato ha altresì provato di aver avvisato l'assicurazione, la quale tuttavia è rimasta inerte, sicché egli ha dovuto nominare un legale di fiducia, per difendersi nel procedimento iniziato a suo carico, pena la violazione del suo obbligo di (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2451/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - ### in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.22025, la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. 2451/2017 del ###, e promosso DA ### c.f. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difenda, unitamente a sé stesso, giusta procura in atti - ### - CONTRO ### S.P.A., c.f. ###, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti - ### LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE ### - ### civile - Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 Con ricorso proposto ex art. 702 bis cod. proc. civ., ### premesso di aver stipulato un contratto di assicurazione professionale, in data ###, con ### s.p.a., ha convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovutogli per le spese cd. di resistenza sostenute per difendersi nel procedimento penale, intrapreso in virtù dalla querela presentata da una sua ex cliente e conclusosi con l'archiviazione.  ### s.p.a., costituendosi, ha domandato di rigettare la domanda siccome infondata e, nell'ipotesi di accoglimento, di limitare l'indennizzo nei limiti dei massimali e della franchigia pari al 5%. 
Mutato il rito in ordinario di cognizione, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente ###/2022 del 30.11.2022.  ### l'assicurazione convenuta, l'attore non avrebbe diritto al compenso poiché la polizza stipulata per la responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 1 all. A, comprenderebbe solo i pregiudizi subiti dai clienti e, conseguentemente, le spese di resistenza sostenute per difendersi nell'ambito dei giudizi relativi ai danni patrimoniali cagionati a terzi, ma non coprirebbe le spese di resistenza del procedimento penale.  ### ritiene che la deduzione sia infondata poiché dagli atti risulta che il procedimento penale è stato intrapreso su querela di parte e, così come anche statuito dalla Corte di legittimità, coerentemente con la ratio del contratto assicurativo della responsabilità professionale, l'assicuratore - nell'ambito della assicurazione per la responsabilità professionale - è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato quando intrapreso, come nel caso in esame, a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile (cfr. Cass. civ. n. 667/2016, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società ### - ### civile - Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione). 
Infatti, l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova fondamento nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione, per cui si estende anche alle spese sostenute per resistere ad un giudizio penale iniziato a querela di parte, perché l'esito del procedimento penale, favorevole all'imputato, impedisce che l'assicurazione risponda della sua obbligazione principale, atteso che un'eventuale sentenza di condanna farebbe stato anche a favore della vittima del reato non costituitasi parte civile ex art. 651 cod. proc. pen. (Cass. civ. n. 16391/2009, nonché Cass., civ. n. 12115/2016). 
Considerato, inoltre, che l'attore è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per sei mesi con provvedimento del Consiglio distrettuale di disciplina di ### del 27.3.2015, l'assicurazione convenuta ha anche obiettato la non operatività della polizza in virtù dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui il la sospensione dall'### determina la sospensione dell'assicurazione per il medesimo periodo. 
Tale difesa non può considerarsi fondata perché la sospensione è stata adottata il ###, mentre l'oggetto del procedimento penale attiene ad una asserita attività professionale svolta in favore di ex clienti conclusasi nel settembre 2012 e la denuncia del sinistro è stata eseguita in data ###: dunque, sia il sinistro, sia la denuncia del sinistro sono intervenute nel periodo di operatività della polizza. 
Con l'ultima obiezione, la assicurazione convenuta ritiene di non essere tenuta al pagamento dell'indennizzo, siccome l'attore ha provveduto alla nomina di un proprio difensore di fiducia, in violazione dell'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione, in virtù del quale “la compagnia non è tenuta a corrispondere le spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici ### - ### civile - Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 non designati dalla compagnia e non è tenuta a rispondere di multe, ammende o spese di giustizia penale”.  ### ha sottoposto alle parti la questione delle nullità di tale art. 10, siccome pattuito in violazione dell'art. 1932 c.c., dal momento che pattuito deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, Le parti hanno replicato sul punto con il deposito delle note di udienza. 
Ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., l'art. 1917, terzo comma, cod. civ., non può essere derogato se non in senso più favorevole per l'interessato, per cui aggiungere una limitazione alla regola normativa, secondo cui le spese di resistenza sono a carico dell'assicurazione, costituisce violazione dell'art.  1932 cod. civ., con conseguente sostituzione ex lege della norma inderogabile (cfr. anche Cass. civ. n. 21220/2022). 
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo della nullità della clausola invocata dalla compagnia, andrebbe osservato che l'assicurato ha altresì provato di aver avvisato l'assicurazione, la quale tuttavia è rimasta inerte, sicché egli ha dovuto nominare un legale di fiducia, per difendersi nel procedimento iniziato a suo carico, pena la violazione del suo obbligo di salvataggio. 
Sull'quantum, infine, l'assicurazione ha eccepito la non conformità della somma richiesta rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. 
Anche tale ultima eccezione è infondata perché la somma corrisposta dall'assicurato in favore del difensore da egli nominato è stata pattuita su accordo delle parti, per cui i parametri invocati non sono applicabili. 
Del resto, è provata la corresponsione dei compensi, che sono stati versati per: € 1.000,00 per il tramite di assegno bancario n. 552421232 BPM; € 6.340,00 a saldo della fattura n. 10/15 Avv.  ### con assegno bancario 552421233 ### di ### agenzia di ### bonifico per € 1.000,00 del 10.06.2015 a tacitazione fattura 110/2015 ### bonifico del 5.08.2016 per € 1.000,00 ### ad Avv.  ### bonifico dell'1.03.2021 per € 2.000,00 ### oltre le relative dazioni in danaro contante. 
Ne deriva, quindi, l'accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, la ### - ### civile - Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5 condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.044,00 oltre Iva e ### per la fase preliminare presso il ### di ###, nonché € 10.260,00 per procedimento disciplinare presso il ### di ### di ### nei limiti del massimale previsto, con decurtazione del 5% a titolo di franchigia. 
All'accoglimento della domanda segue la condanna della convenuta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. ###/2022), al pagamento, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.  55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte ###, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).  P.Q.M.  ### di #### - ### , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad € 20.304,00, decurtata delle franchigie contrattualmente previste, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo; b) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, pari alla somma di € 150,000 a titolo di esborsi ed € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 2451/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Cice Giovanna

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2088/2024 del 07-06-2024

... Avv. ### 1 73100 #### TRIBUNALE DI LECCE RICORSO IN APPELLO avverso la sentenza n. 3750/2024 del 1.7.2024 del GdP di ### avente ad oggetto O.S.A. per violazione al C.d.S. *** *** *** Per: la sig.ra ### c.f. ###, nata a ### il ### ed ivi residente alla via ### 29, rappresentata e difesa dall'avv. ### c.f. ###, del foro di ### presso il cui studio in ### alla V.le ### n. 1 elegge domicilio, giusta procura rilasciata per il procedimento di primo grado e valida anche per le fasi successive. Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c.: ### - appellante - Contro: Comune di ####, corrente in #### alla via ### in persona del ### pro-tempore ### (C.F.: ### - P.IVA: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ### - p.e.c.: ###) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via ### nr. 45. -appellato AVVERSO la sentenza n. 3750/2024 del 1.7.2024, emessa dal Giudice di ### di ### Avv. ### , nel proc. n. 15479/23, avente ad oggetto un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al ### della ### FATTO 1. Con ricorso ex art. 204-bis C.d.S. la sig.ra ### impugnava il verbale n. ### della ### del Comune di ### (leggi tutto)...

testo integrale

Avv. ### 1 73100 #### TRIBUNALE DI LECCE RICORSO IN APPELLO avverso la sentenza n. 3750/2024 del 1.7.2024 del GdP di ### avente ad oggetto O.S.A. per violazione al C.d.S.  *** *** *** 
Per: la sig.ra ### c.f. ###, nata a ### il ### ed ivi residente alla via ### 29, rappresentata e difesa dall'avv. ### c.f.  ###, del foro di ### presso il cui studio in ### alla V.le ### n. 1 elegge domicilio, giusta procura rilasciata per il procedimento di primo grado e valida anche per le fasi successive. 
Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c.: ### - appellante - Contro: Comune di ####, corrente in #### alla via ### in persona del ### pro-tempore ### (C.F.: ### - P.IVA: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ### - p.e.c.: ###) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via ### nr. 45.  -appellato
AVVERSO la sentenza n. 3750/2024 del 1.7.2024, emessa dal Giudice di ### di ### Avv.  ### , nel proc.  n. 15479/23, avente ad oggetto un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al ### della ### FATTO 1. Con ricorso ex art. 204-bis C.d.S. la sig.ra ### impugnava il verbale n. ### della ### del Comune di ### notificatole in data ###, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. per aver circolato alla velocità di 111,6 km/h, eccedendo di 16,02 km/h il limite massimo di 90 km/h.  2. A sostegno del ricorso, la sig.ra ### deduceva: - l'irregolarità e illegittimità dell'utilizzo dell'apparecchiatura elettronica, in quanto non omologata ma solo approvata; - l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e assenza di valide ragioni giuridiche; - l'omessa contestazione immediata e la mancanza di prova della responsabilità del ricorrente; - l'illegittimità del verbale e della sua notificazione per mancata sottoscrizione.  3. Con note di trattazione scritta depositate in data ###, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, richiamando in particolare la recente ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione sulla nullità delle multe per eccesso di velocità effettuate tramite autovelox non omologati.  4. Con sentenza impugnata, il Giudice di ### di ### rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. 
Avv. ### 1 73100 #### 5. La sentenza merita di essere riformata per i seguenti motivi di ### ERRONEITÀ #### Il Giudice di ### ha erroneamente ritenuto che vi sia "sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale”. 
La suddetta parte di sentenza si intende espressamente impugnare. 
Tale assunto è in contrasto con il chiaro dettato normativo dell'art. 45 comma 6 C.d.S. e con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.  ###. 45 comma 6 C.d.S. prevede espressamente che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere “omologate”. La norma non fa alcun riferimento all'approvazione, che è procedura distinta e non equiparabile all'omologazione. 
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10505/2024 richiamata nelle note di trattazione scritta, ha chiarito che “l'approvazione non è equiparabile all'omologazione” e che “solo l'omologazione completa può assicurare la precisione dell'apparecchio e rendere legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox”. 
Al riguardo si evidenzia quanto statuito dal Tribunale di ### con ### 2088/204, che, “in conformità a quanto sancito dalla S.C., da ultimo, con ordinanza 10505/2024”, ha osservato come “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del 3 prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”. 
Il Giudice di ### ha quindi errato nel non considerare tale fondamentale distinzione, che rende illegittimo l'accertamento effettuato con un'apparecchiatura meramente approvata e non omologata (Tribunale di ### n. 2088/2024). 
Avv. ### 1 73100 #### ERRONEITA' ####À ### Il giudice di prime cure così dispone nell'impugnata sentenza: “### parte espositiva del verbale di contestazione nonché dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione comunale risulta che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione in parola è stata regolarmente autorizzata dal Ministero delle ### e dei ### sottoposta a verifica di funzionamento e di taratura ed utilizzata in un tratto stradale individuato dalla Prefettura”. 
Tale, stringata, motivazione, che si intende espressamente impugnare, non è rispettosa a ben guardare delle norme previste in tema di circolazione dei veicoli né, nondimeno, dei principi che informano l'ordinamento civilistico. 
Ciò in quanto, con il primo motivo del ricorso, l'appellante richiamava quanto contenuto nella ### del Ministero dell'### - ### - ### polizia stradale del 21 luglio 2017 (c.d. ###) che richiede verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature di rilevamento della velocità, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015. 
Motivo per cui, secondo le norme in essa contenute, “ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato. Inoltre, le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma ### 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ### o da altri organismi di ### firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento”. 
La direttiva citata impone, inoltre, che le apparecchiature siano mantenute sotto il controllo esclusivo degli organi di polizia stradale. 
Nel citato ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha dato conto della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, che ha deciso la questione relativa alla taratura degli autovelox, dei tutor e di tutti gli apparecchi di controllo elettronico della velocità, affermando che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazione delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici. Pertanto, deve essere sottoposto a controlli periodici e a taratura, onde evitare il rischio di errori che potrebbero andare a discapito degli utenti della strada. 
Orbene, nel caso di specie, le questioni testé richiamate, in ordine alle operazioni di taratura degli apparecchi elettronici utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli, costituiscono uno dei punti nevralgici del thema decidendum, a fronte del quale tuttavia, nell'appellata sentenza, non è dato riscontrare alcuna obiezione validamente sostenibile. 
Più esattamente, il giudice di prime cure tace completamente sul punto. 
E difatti è palesemente incongruente, oltre che assolutamente inconferente la disamina, cui, per gran parte del pronunciamento che qui si impugna, il primo giudice si dilunga, sulla natura della procedura Avv. ### 1 73100 #### di omologazione e su quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale: non è questo motivo di doglianza infatti. 
Nel ricorso di primo grado, al contrario, posta la assoluta necessità di verifiche periodiche per tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità in quanto solo una costante verifica della loro funzionalità può garantire l'effettività e la correttezza degli accertamenti, posto inoltre che, nel medesimo atto, si è dato conto della circostanza che detta funzionalità sarebbe stata “verificata preventivamente” senza che gli organi accertatori dimostrassero nulla in ordine alle verifiche periodiche (richieste, viceversa, inderogabilmente dalla legge), considerate le pronunce della Corte Costituzionale (ex plurimis 113/15) e quelle emesse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità richiamate nell'atto introduttivo del giudizio per cui è appello in ordine alla assoluta necessità delle verifiche periodiche e delle tarature degli apparecchi elettronici de quibus, tutto quanto premesso, il giudice di ### stabilisce sorprendentemente che “eventuali vizi relativi all'affidabilità del rilevamento ovvero a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo devono essere allegati e provati dalla parte opponente” aggiungendo inoltre che “In caso contrario le doglianze sollevate rimangono nel campo delle semplici asserzioni” Orbene, non vi è chi non veda nelle statuizioni richiamate il concepimento di un artificioso quanto singolare inversione dell'onere della prova, in virtù del quale graverebbe sul conducente, in spregio a tutte le considerazioni svolte nonché alle norme ed ai principi di diritto civile, l'onere di provare una serie di specifici obblighi - quelli collegati all'attività di taratura e verifica degli apparecchi elettronici - posti, al contrario, a carico della P.A. 
All'attore infatti è dato indicare, come accaduto nel caso di specie, i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, esponendoli in modo chiaro e articolato, senza necessità di fornire prove dettagliate o dimostrare l'inesistenza di ogni possibile causa giustificativa contraria. 
Sul punto, diverse sono le pronunce della S.C.: “In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (la S.C. ha così cassato la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato "tout court" l'illegittimità del verbale per mancata indicazione dei dati di omologazione, senza verificare se l'amministrazione avesse o meno assolto all'onere di integrare la documentazione sul punto) - Cassazione civile ### II sentenza n. 14040 del 15 giugno 2007; Tale orientamento è stato, molto recentemente, confermato dalla pronuncia di cui si propone uno stralcio saliente: “La Corte costituzionale, in effetti, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'incostituzionalità del ### n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Ne consegue che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice e' tenuto ad accertare se l'apparecchio e' stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura ( n. 533 del 2018). La sentenza impugnata, quindi, nella parte in cui ha stabilito che spetta all'opponente fornire la prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, implicitamente Avv. ### 1 73100 #### escludendo la necessità di procedere in fatto alla relativa verifica, non ha fatto buon governo del predetto principio e dev'essere, pertanto, in parte qua cassata” - Cassazione civile ### II ordinanza n. 1661 del 22 gennaio 2019. 
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE FOTOGRAFICHE Il Giudice di ### non ha adeguatamente considerato l'eccezione sollevata nelle note di trattazione scritta circa la scarsa qualità delle fotografie allegate al verbale, che non consentivano una chiara visione della targa se non tramite ingrandimenti. 
Come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata (Giudice di ### di ### sent. n. 150/2020), l'ingrandimento della targa non ###  ammesso dalla legge e la targa deve risultare chiara già dalla rilevazione fotografica. 
Il Giudice ha quindi errato nel non valutare tale aspetto, che inficia la validità dell'accertamento.  #### note di trattazione scritta si evidenziava che nell'immagine comparivano due auto in fase di sorpasso, ponendo un serio problema di identificazione del trasgressore. 
Il Giudice di ### ha completamente omesso di considerare tale aspetto, che avrebbe dovuto portare a ritenere illegittima la multa in presenza di due o più auto nello stesso fotogramma.  ###'ART. 142 COMMA 6-###.D.S. 
Il Giudice di ### ha erroneamente interpretato l'art. 142 comma 6-bis C.d.S. e il D.M. 15.08.2007 in materia di segnalazione preventiva delle postazioni di controllo. 
Non ha infatti adeguatamente valutato se nel caso di specie fossero stati rispettati i requisiti di adeguato anticipo e tempestivo avvistamento della segnalazione, limitandosi a ritenere genericamente che la postazione risultasse "installata in maniera adeguata e visibile nonché congruamente presegnalata". 
Tale valutazione superficiale, che si intende espressamente impugnare, non tiene conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 25769/2013) sulla necessità di una valutazione in concreto dell'adeguatezza della segnalazione in relazione allo stato dei luoghi.  *** *** ***  Per questi motivi, la sig.ra ### come sopra rappresentata, difesa e domiciliata ### che l'Ill.mo Tribunale di ### previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ### accogliere il presente appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare il verbale N.R.G. 65380/23 - n. ### della ### del Comune di ### per i motivi esposti in narrativa. 
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. 
Si dichiara che è dovuto un C.U. pari ad € 64,50 Avv. ### 1 73100 #### Si producono: 1) Copia della sentenza impugnata 2) ### del ricorso introduttivo 3) ### delle note di trattazione scritta 4) ### del verbale impugnato ### 10.10.2024 Avv. ##### 3 Serial#: f3a2b5

causa n. 65380/23 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Degli Atti, Cigna Mario

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 860/2023 del 02-02-2023

... MILANO; elettivamente domiciliato in ### 19 73100 LECCE presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I #### E ### S.P.A. O ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 47 20122 MILANO presso il difensore avv. ##### parte attrice: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, così giudicare: nel merito: - Emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; - Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione; - ### holiday beach s.n.c. di ### e ### in persona del l.r.p.t. ai sensi degli artt. 43 D.Lgs. 79/2011, 1218 c.c., 2054 c.c., 2050 c.c., 2043 c.c., e/o sulla base delle norme che il giudicante riterrà di applicare al caso di specie, al risarcimento e all'indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patiendo dalla sig.ra ### per le ragioni e le motivazioni di cui sopra, per un importo non superiore a € 52.000,00, ovvero alla minore somma che risulterà a seguito dell'istruttoria o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo; - In caso di condanna ex art. 2054 c.c. condanni la ### holiday (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del GOP dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 16316/2019 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 7 20122 MILANO presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### S.N.C. ### E ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 13 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in ### 19 73100 LECCE presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I #### E ### S.P.A. 
O ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 47 20122 MILANO presso il difensore avv. ##### parte attrice: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso, così giudicare: nel merito: - Emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso; - Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione; - ### holiday beach s.n.c. di ### e ### in persona del l.r.p.t. ai sensi degli artt. 43 D.Lgs. 79/2011, 1218 c.c., 2054 c.c., 2050 c.c., 2043 c.c., e/o sulla base delle norme che il giudicante riterrà di applicare al caso di specie, al risarcimento e all'indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patiendo dalla sig.ra ### per le ragioni e le motivazioni di cui sopra, per un importo non superiore a € 52.000,00, ovvero alla minore somma che risulterà a seguito dell'istruttoria o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo; - In caso di condanna ex art. 2054 c.c. condanni la ### holiday beach s.n.c. di ### e ### in persona del l.r.p.t. in solido con la compagnia assicurativa ### di #### e ### S.p.A. per brevità “### S.p.A.”, facente parte del gruppo “### S.p.A.” al risarcimento e all'indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale patito e patiendo dalla sig.ra ### per le ragioni e le motivazioni di cui sopra, per un importo non superiore a € 52.000,00, ovvero alla minore somma che risulterà a seguito dell'istruttoria o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. 
In ogni caso - Con vittoria di spese di lite. 
Per parte convenuta: piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così #### In via principale: rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto. 
In via subordinata: condannare la società “### S.p.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare, garantire e, comunque, tenere indenne la società “### s.n.c. di ### e ### Sonia” da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare nei suoi confronti dal presente giudizio, anche per quanto riguarda le spese processuali. 
In tutti i casi di cui sopra, con il favore delle spese e competenze di causa. 
Per parte terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale - respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti dell'esponente perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni articolate in atti; In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui verrà riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa, limitare l'eventuale manleva dell'esponente entro i limiti previsti dal contratto assicurativo, nonché ai sensi dell'art. 1915 c.c.. 
In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ### ha citato la società ### s.n.c. di ### e ### per sentirla condannare al pagamento della somma non superiore ad € 52.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il sinistro avvenuto l'11.8.2016 in Otranto - loc. Alìmini ### durante una escursione in mare su gommone a motore con matricola n. BAGJ-1405015 condotto da personale della convenuta. 
A sostegno ha dedotto: che nell'agosto del 2016 si trovava in vacanza con il marito presso il villaggio turistico ### di ### in provincia di ### che la mattina dell'11 agosto 2016, in spiaggia, acquistava un gita per sei persone (la ### il marito, i signori #### ed i loro due figli); che il contratto era intestato al sig. ### (cfr. doc. 1 e doc. 2 attrice); che l'escursione prevedeva il viaggio in gommone da ### a ### e ritorno, la visita guidata delle bellezze del mare antistante la costa tra ### ed ### la visita delle calette con bagni di fango e la visita del porto di ### che durante il viaggio di ritorno il conducente dell'imbarcazione, dipendente/ausiliario della ### affrontava le onde ad una velocità non adeguata, facendo compiere al gommone violenti sobbalzi che lanciavano in aria più volte l'odierna attrice, seduta a prua, facendola poi ricadere rovinosamente sull'imbarcazione; che a causa di ciò, da subito, l'attrice accusava forti dolori alla schiena, difficoltà respiratorie, formicolio alle braccia e difficoltà di movimento degli arti inferiori; di aver denunciato l'accaduto al conducente del gommone (cfr. doc. 3) e di aver reiterato la denuncia al personale presente nel villaggio; che la convenuta allertava il medico del villaggio turistico, Dott.ssa ### la quale diagnosticava alla ### una “violenta lombalgia e dolori alla spalla bilateralmente e dolori epigastrici in seguito a trauma accidentale”, prescrivendo una terapia antidolorifica e miorilassante ( doc. 4); di non essersi recata presso alcun ospedale della zona perché seguiva le indicazioni e le prescrizioni della dottoressa ### che era rimasta allettata durante tutta la terapia; che in data 14 agosto 2016 si trasferiva a ### presso l'abitazione della madre, dove proseguiva con scarso successo la terapia prescritta dalla dott.ssa ### che in data 22 agosto, non riportando alcun beneficio dalla terapia prescritta, si recava presso il ### dell'### di ### dove veniva sottoposta a visita medica e dimessa con diagnosi di “dorsolombalgia post traumatica” e prescrizione di “### fiale e ### fiale” (doc. 5); che in data 12 settembre 2016 l'attrice faceva ritorno presso la propria abitazione a ### e il giorno successivo si recava presso il ### dove veniva sottoposta a radiografia del torace e della colonna dorso lombare (doc. 6); che in data 16 settembre 2016 il CDI di ### dove si era recata per una visita ortopedica specialistica, diagnosticava alla ### la “frattura somatica amielica di D 12 (doc. 7 e 7 a). 
Costituitasi in giudizio, la ### ha contestato la domanda attorea, allegando che i fatti esposti in citazione non corrispondono alla realtà, impugnando e contestando tutta la documentazione prodotta da controparte ed in particolare le dichiarazioni testimoniali e le certificazioni mediche. 
Ha chiesto di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la ### di #### e ### S.p.a., per aver con questa stipulato la polizza di copertura della responsabilità civile 2013/155588 (doc. 1 e 2), al fine di essere manlevata dagli effetti di una eventuale condanna. 
Si è costituita in giudizio la ### di #### e ### S.p.a., allegando che la domanda formulata da parte attrice non risulta in alcun modo provata; che la ### a seguito della ricezione della richiesta di risarcimento attorea, dichiarava di non essere a conoscenza di alcun sinistro verificatosi nell'estate del 2016 (### 3); che non vi è alcuna prova circa la sussistenza di nesso causale tra l'asserito evento del 11.08.2016 e le lesioni riscontare a distanza di tempo e per le quali vengono formulate le odierne pretese risarcitorie, in quanto, a fronte dell'asserito sinistro del 11.08.2016, l'attrice: 1) non è andata nell'immediatezza dei fatti presso un ospedale; 2) ha terminato regolarmente le vacanze fino al 14.08.2016 in ### 3) si è trasferita poi a #### dove ha continuato le vacanze; 4) solo in data ###, ad oltre dieci giorni dal presunto fatto, si è fatta accompagnare presso il ### di ### 5) solo in data ###, ad oltre un mese dal presunto fatto, l'attrice ha fatto ritorno a ### e in data ### si è recata a fare una radiografia; che anche qualora i fatti risultassero essersi verificati nelle modalità indicate dall'attrice, non si ravvisano comunque i presupposti per addebitare responsabilità alla ### essendo di comune esperienza che a bordo di un gommone si possano subire dei sobbalzi causati dalle onde del mare, sobbalzi del tutto normali che non recano alcun pregiudizio ad una persona sufficientemente vigile e accorta, correttamente seduta e attenta al procedere della barca ed alle condizioni del mare; che la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea chieste dall'attrice si fondano unicamente sulla base di una perizia di parte che, in quanto tale, è inidonea ad assumere valore di prova; che le richieste a titolo di spese mediche, allo stato, si basano unicamente su semplice documentazione di parte che, come tale, è inidonea ad assumere valore di prova; che, nel caso in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della ### l'eventuale manleva dell'### dovrà essere contenuta entro i massimali, gli scoperti e le franchigie di polizza; che, nel caso in cui dovesse emergere che l'assicurato, contrariamente a quanto dichiarato nell'allegato 3, fosse stato a conoscenza della verificazione dell'evento ed abbia colposamente/dolosamente omesso di denunciare il sinistro all'esponente (nel termine di tre giorni previsto nella polizza al punto 2.7 ed anche all'art. 1913 c.c.), ne dovrà conseguire la perdita al diritto all'indennità da parte dell'assicurato (1915, I comma c.p.c.) o quanto meno la riduzione dell'indennità in relazione al pregiudizio sofferto (1915, II comma, c.p.c.); che la ### non potrà essere tenuta a pagare all'assicurato le spese legali per l'odierna costituzione in giudizio (punto 2.8 “Gestione delle vertenze” delle C.G.A.). 
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta la prova orale, espletata la CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 novembre 2022, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e in quella sede ###decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese conclusive; il relativo provvedimento risulta regolarmente comunicato alle parti il ###. 
Giova preliminarmente sottolineare come la disciplina applicabile al caso di specie debba essere rinvenuta nell'art 409 del ### della ### secondo cui il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile. 
Conduce a tale conclusione il contratto relativo all'escursione (doc. 1 e 2 fasc. attoreo) Fatta questa necessaria premessa, nella fattispecie in esame il teste ### marito dell'attrice, riferiva di aver visto l'incidente in quanto si trovava a bordo dell'imbarcazione, indicava le presenze e la posizione della moglie e confermava il fatto del sinistro per come allegato dall'attrice. Riferiva che alla partenza il mare era tranquillo; che al ritorno il mare era mosso; che anche le persone che erano con lui e la moglie avevano chiesto al conducente, prima ancora del fatto della moglie, di andare piano; che il conducente aveva invece proseguito nella sua corsa; che il sig. ### che si trovava a bordo del gommone, a seguito di un sobbalzo si era tagliato il sopracciglio sbattendo contro il braccio di alluminio porta-tendina che si trovava vicino al conducente. 
Dette circostanze risultano confermate anche da un altro testimone, la signora ### moglie del ### la quale dichiarava di aver assistito all'incidente in quanto si trovava a bordo del gommone, riferiva che durante il viaggio di ritorno il conducente del gommone affrontava le onde in velocità determinando forti sobbalzi, confermava le circostanze dedotte nel capitolo 7 della seconda memoria istruttoria attorea, precisando che: “la ### era seduta e anche tutti noi eravamo seduti perché il mare era un po' mosso. Non eravamo sdraiati”; riferiva che nell'immediatezza del fatto la ### accusava forti dolori alla schiena, difficoltà respiratoria, formicolio alle braccia e difficoltà di movimento degli arti inferiori; che l'attrice denunciava il sinistro al conducente; confermava le dichiarazioni che le venivano mostrate (doc. 3 fasc. attoreo). 
Invero sia ### che ### hanno rappresentato come, durante il viaggio di ritorno, il conducente dell'imbarcazione abbia affrontato le onde ad una velocità non adeguata, facendo compiere al gommone violenti sobbalzi “che lanciavano in aria più volte l'odierna attrice, seduta a prua, facendola poi ricadere rovinosamente sull'imbarcazione”. 
Ne deriva dunque come la ### sia effettivamente “ricaduta” per i violenti sobbalzi dovuti ad una condotta non idonea assunta dal conducente del gommone nell'affrontare le onde. 
I documenti e la prova testimoniale hanno poi dimostrato che il gommone era di proprietà della ### La teste ### riferiva che il gommone rappresentato nelle fotografie prodotte dall'attrice sub doc. 26 era quello sui cui viaggiava la ### l'11 agosto 2016. 
Il teste ### ed il legale rappresentante della ### riconoscevano la ricevuta fiscale e il gommone oggetto del sinistro nelle foto a loro mostrate. 
Orbene, da queste conformi dichiarazioni, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, risulta che l'imbarcazione era di proprietà della ### e che la ### era trasportata; quindi, era onere della convenuta dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e ciò in quanto, come detto sopra, è la presunzione di responsabilità del vettore che governa il riparto dell'onere della prova tra danneggiato e danneggiante. 
Questa prova non risulta fornita. 
Detto ciò, a parere del giudice, appare assolutamente verosimile che il danno subito dalla ### ove seduta regolarmente nella parte anteriore del gommone, possa essere dovuto solo alla condotta del guidatore. 
Il terzo trasportato, infatti, ha diritto al risarcimento dei danni subiti, dovendosi solo rilevare che l'eventuale condotta non idonea assunta a bordo del gommone dalla stessa trasportata (cfr. pag. della comparsa di costituzione della ### assicurativa: “essendo di comune esperienza che a bordo di un gommone si possano subire dei sobbalzi causati dalle onde del mare, sobbalzi del tutto normali che non recano alcun pregiudizio ad una persona sufficientemente vigile e accorta, correttamente seduta e attenta al procedere della barca ed alle condizioni del mare”), condotta che, però, nessuno - né i testimoni né la stessa ### - ha mai sostenuto nel presente giudizio, non può valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. 
Anche il rapporto causale riscontrato dal consulente tecnico di ufficio nominato tra le lesioni e le modalità dell'evento presuppone la piena compatibilità delle lesioni con la modalità dì accadimento del fatto. 
In definitiva, dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla tipologia della lesione subita si può certo affermare che l'incidente subito dalla ### è dovuto alla guida del conducente, la cui presunzione non risulta per nulla superata dalla condotta della ### successiva al sinistro - la cui anomalia risulta prospettata sia dalla convenuta che dalla compagnia già dai primi scritti difensivi - apparendo assolutamente verosimile, a parere di questo giudice, che la ### si sia dapprima affidata alle cure del medico della ### dott.ssa ### che sia rimasta a ### non essendo in condizione di affrontare il viaggio verso ### e che solo dopo quasi un mese, non migliorando, si sia sottoposta a radiografia prima e a Tac dopo qualche giorno. 
Del resto, né la dott.ssa ### nell'immediatezza del fatto, né il ### dell'### di ### a cui l'attrice si era rivolta dopo alcuni giorni, avevano ritenuto di dover sottoporre la ### a radiografia della colonna vertebrale. 
Anche l'interrogatorio formale della ### ha confermato gli assunti difensivi di parte attrice, avendo la stessa dichiarato: di non aver denunciato il sinistro alla ### perché il bagnino aveva chiamato il medico del villaggio, dottoressa ### di aver chiesto l'intervento di un'ambulanza ma che la ### non aveva ritenuto di doverla chiamare in quanto, a suo parere, si trattava di “una semplice botta”; di essere rimasta in ### sino al 14.8.2016 continuando la terapia prescritta dalla dottoressa ### e rimanendo a riposo come dalla stessa prescritto; di essere rimasta a letto durante tutto il soggiorno a ### e di aver dovuto rimandare il ritorno a casa programmato per fine agosto perché non riusciva a stare seduta. 
Dette circostanze risultano confermate dal testimone ### della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare solo perché provenienti dal marito della ### Detto ciò e passando ora alla quantificazione dei danni, quanto ai danni non patrimoniali, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni dal punto di vista medico legale vanno pienamente condivise, risulta che a seguito dell'incidente la ### ha subito lesioni di “### somatica amielica di ###”, così come venne diagnosticato dai ### che la ebbero in cura. 
Il consulente poi afferma come non sussista alcun dubbio sulla ricorrenza della suddetta lesività registrata ed annotata in stretta connessione temporale con l'evento lesivo dai ### del P.S. e come la stessa risulti pienamente compatibile con la modalità dì accadimento del fatto. 
Circa l'inabilità temporanea, sulla base di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria, con riferimento clinico e a casi consimili, il consulente ha indicato, come conseguenza delle lesioni patite, un'inabilità temporanea di tipo biologico di: 60 ### giorni in forma parziale al 75%; 30 ### giorni in forma parziale al 50%; 90 ### giorni in forma parziale al 25%. 
Quanto agli eventuali postumi di natura permanente, ha affermato che non sussistono dubbi sull'effettiva presenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica (cioè danno biologico) del soggetto; che residua, infatti, una menomazione dell'integrità psico-fisica in parametri valutativi medico-legali da indicare nella misura del 10% (dieci per cento); che le menomazioni segnalate comportano ripercussioni funzionali tali da prospettare una maggior usura lavorativa del soggetto, per attività manuali nell'esercizio di proprietaria di bar (stazione eretta prolungata, servizio al bar, preparazione di cocktail o altre bevande, ecc.). 
In proposito, si osserva che quanto riferito dal CTU in ordine all'attività lavorativa della ### non risulta né allegato, né provato dall'attrice.  ### ha accertato spese mediche direttamente sostenute dall'attrice per un importo pari a € 1.173,00 ritenute congrue e, circa la necessità di spese future, ha ritenuto che “non ve ne saranno di ulteriori, e se del caso, potranno essere sostenute dal S.S. ### CTU appare esauriente sia sotto il profilo logico che tecnico giuridico, sicché va posta a base del convincimento di questo Tribunale. 
Ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto della natura delle lesioni, dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (41 anni), e delle cosiddette “### milanesi”, relative al danno biologico, aggiornate al 2022, liquida, a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico da inabilità permanente) la somma di € 17.981,00. 
Tale somma è relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, quantificato nella misura del 10%, senza riconoscimento della personalizzazione, non avendo l'attrice allegato e provato circostanze a ciò idonee. 
Per danno non patrimoniale da inabilità temporanea, il Tribunale liquida complessivamente € 8.167,50 in moneta attuale, tenuto conto di quanto riferito dal CTU circa la durata ed il grado dell'inabilità temporanea, dell'età dell'attrice e della gravità delle lesioni patite; Devono altresì essere riconosciuti interessi, al tasso legale, sulle somme rivalutate di anno in anno, dalla data del sinistro fino al saldo, trattandosi di debito risarcitorio. 
Pertanto, il danno biologico va calcolato nell'importo complessivo di € 26.148,50, di cui € 17.981,00 per l'invalidità permanente ed € 8.167,50 per l'invalidità temporanea. 
Nessun'altra voce di danno non patrimoniale va liquidata. 
Quanto alla ulteriore liquidazione per i riflessi sotto il profilo morale ed esistenziale dell'accaduto, va difatti osservato che, nella specie, il danno morale sarebbe consistito nell'interruzione dell'attività sportiva di Fit box e nella mancata partecipazione a qualche escursione in montagna e, di certo, per una persona adulta dette limitazioni di certo non costituiscono un danno ulteriore in termini di sofferenza e turbamento, non compreso nel concetto del “danno biologico”. 
Quanto ai danni patrimoniali, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risulta la congruità delle spese per l'importo di € 1.173,00. 
Nessun'altra voce di danno patrimoniale va riconosciuta. 
La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria ### assicuratrice è infondata e va rigettata. 
A sostegno della propria domanda, parte convenuta ha, in atto di citazione, invocato la polizza 2013/155588 (doc. 1 e 2 fasc. convenuta). 
La terza chiamata ha eccepito l'inoperatività del contratto assicurativo e l'impossibilità da parte della ### di ottenere una qualche manleva da parte della ### assumendo che la convenuta non ha provato che il sinistro si sia verificato sul gommone con targa/matricola ### 1405015 e motore amovibile #### XU, assicurato con la ### di #### e ### S.p.a.; che la ### non ha neppure saputo offrire prova del fatto che il gommone fosse guidato da un soggetto abilitato alla guida al momento dell'evento per cui è causa; che la patente di guida a nome ### versata in atti, non prova che fosse proprio il ### alla guida del gommone; che non è stata offerta, quindi, la prova che il mezzo fosse condotto da un soggetto abilitato alla guida, con la conseguente inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2.5. lettera a) delle condizioni generali di polizza (all. 4); che, nel caso in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della ### l'eventuale manleva della ### dovrà essere contenuta entro i massimali, gli scoperti e le franchigie di polizza; che, nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che l'assicurato, contrariamente a quanto dichiarato stragiudizialmente (all. 3), fosse stato a conoscenza della verificazione dell'evento ed abbia colposamente/dolosamente omesso di denunciare il sinistro alla ### assicurativa (nel termine di tre giorni previsto nella polizza al punto 2.7 ed anche all'art. 1913 c.c.), ne dovrà conseguire la perdita al diritto all'indennità da parte dell'assicurato (1915, I comma c.p.c.) o quanto meno la riduzione dell'indennità in relazione al pregiudizio sofferto (1915, II comma, c.p.c.); che la ### non potrà essere tenuta a pagare all'assicurato le spese legali del presente giudizio, non avendo la convenuta rispettato la clausola di cui al punto 2.8 (“Gestione delle vertenze”) delle C.G.A. che prevede: “L'### assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'### la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'### non riconosce le spese sostenute dall'### per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.”. 
Va, anzitutto, osservato che dall'istruttoria orale svolta è emerso che il sinistro in questione non è stato denunciato dall'attrice, con la conseguenza che la convenuta non poteva essere a conoscenza della verificazione dell'evento e quindi denunciare il sinistro alla propria ### Deve essere poi rigettata, alla luce della documentazione versata in atti dall'attrice ### e delle testimonianze assunte (nel corso della prova testimoniale la teste ### ha riferito che il gommone rappresentato nelle fotografie prodotte dall'attrice sub doc. 26 era quello sui cui viaggiava la ### l'11 agosto 2016), l'eccezione svolta dall'### secondo cui non è stato provato che il sinistro si sia verificato sul gommone con targa/matricola ###1405015 e motore amovibile #### XU, assicurato con la ### Va invece accolta l'eccezione della ### secondo cui la convenuta non ha provato, né ha offerto di provare, che il gommone fosse guidato da un soggetto abilitato alla guida al momento dell'evento per cui è causa, sia perchè la patente di guida a nome ### versata in atti (come correttamente osservato dalla terza chiamata) non prova che fosse proprio il ### alla guida del gommone, sia perché lo stesso ### nel corso della prova testimoniale (cfr. udienza del 23.09.2021 Tribunale di ###, ha dichiarato di non conoscere/riconoscere la sig.ra ### (“non conosco la sig.ra ### e non posso dire se l'11.08.2016 fosse a bordo di uno dei nostri gommoni”) e che vi erano più persone preposte all'interno della società a condurre i gommoni (“mi occupavo anche della guida dei gommoni anche insieme ad altri dipendenti”). 
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2.5 lettera a) delle condizioni generali di polizza (all. 4). 
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della ### nella causazione dei danni subiti dalla sig.ra ### condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 26.148,50 (€ 17.981,00 per l'invalidità permanente ed € 8.167,50 per l'invalidità temporanea), oltre interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), a cui va aggiunta la somma di € 1.173,00 per spese mediche documentate. 
In totale per i titoli su indicati spettano all'attrice € 27.321,50. 
Rigetta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta avverso la terza chiamata. 
Pone le spese processuali di parte attrice, liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta, così come le spese di CTU medico legale, già liquidate. 
Pone le spese processuali della terza chiamata, come liquidate in dispositivo, a carico della convenuta.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della ### nella causazione dei danni subiti dalla sig.ra ### condanna la società convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro, danni che si liquidano in € 26.148,50 per danni non patrimoniali, oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712) e in € 1.173,00 per spese mediche documentate; rigetta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta avverso la terza chiamata; condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 548,87 per spese ed € 8.152,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%; condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di CTU medico legale, già liquidate; condanna la convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.  ### 2 febbraio 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 16316/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Stracuzzi Matteo, Palo Elisabetta

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 828/2022 del 15-07-2022

... CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere est. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 422 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 tra ### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### come da mandato in atti ### e ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### contumace #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti. ### A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.11.2021 ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. ### § 1 La vicenda che ha dato (leggi tutto)...

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CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 422 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 tra ### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### come da mandato in atti ### e ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### contumace #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti.  ### A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.11.2021 ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l.  n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.  ### § 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto 30.12.2014, la signora ### in qualità di titolare di una tabaccheria-rivendita di prodotti di monopolio sita in ### di ### conveniva al giudizio di questo Tribunale la #### con studio commerciale in ### di ### per sentirla condannare al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento danni materiali e morali, della somma di € 237.996,15. 
A sostegno della domanda deduceva di avere affidato alla convenuta ‘l'attività di consulenza fiscale e tributaria oltre alla tenuta e deposito delle scritture contabili della ditta, delegando alla professionista tutte le incombenze fiscali e civili della propria azienda'; di avere subito, in data ###, ‘in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della professionista', una verifica fiscale della ### di ### di ### estesa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 fino al 21.2.2012, svoltasi, peraltro, alla presenza della ### che in data 20 Aprile 2012 sottoscriveva il relativo processo verbale (###; che ne era seguito un procedimento penale (n. 5528/12 RGNR) conclusosi con l'assoluzione di essa esponente; che ‘al fine di attenuare i danni e di aggravare la propria posizione' si era avvalsa delle prestazioni professionali di un avvocato e di dottori commercialisti sopportando un esborso complessivo di € 24.958,97, come da fatture allegate. 
Dettagliava gli addebiti, oltre all'omessa dichiarazione redditi per l'anno 2009, in numerosi errori ed omissioni (compilazione dei modelli ### con erronee compensazioni, mancata registrazione degli aggi relativi ai tabacchi, giochi prognostici e scommesse, ed altri errori formali e contabili). 
Si costituiva la convenuta riconoscendo la propria responsabilità professionale ed anche la quantificazione dei danni subiti, come determinati nella consulenza redatta dal dott. #### invece, la sussistenza di qualsivoglia danno non patrimoniale. 
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle compagnie presso le quali era assicurata per essere ‘manlevata dei danni cagionati all'attrice nell'esercizio della propria attività professionale e, per l'effetto, condannare le medesime compagnie al pagamento in favore della signora ### delle somme a quest'ultima riconosciute'. 
Si costituivano tutte le società assicuratrici chiamate in causa.  #### eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, trattandosi di danni relativi a fatti e circostanze già noti all'inizio del periodo di assicurazione: il contratto era stato stipulato, infatti, in data ###, cioè dopo l'accertamento della ### di ### al quale peraltro la ### aveva presenziato, come riferito dalla stessa attrice, nonché dopo la notifica di numerose cartelle esattoriali.  ### poi l'efficacia della confessione dell'assicurata nei propri confronti ed in ordine al quantum rilevava la pendenza innanzi alla commissione tributaria di alcuni ricorsi proposti dall'### In ogni caso rilevava che il massimale era di € 200.000,00 e che l'eventuale indennizzo, dal quale dovevano essere escluse le imposte evase, avrebbe dovuto essere ripartito proporzionalmente al massimale di polizza con le ### Anche la ### contestava l'operatività della garanzia sotto diversi profili: in particolare, ratione temporis, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza, per errori pregressi e per dichiarazioni inesatte e reticenze, ed, infine, per sospensione dell'assicurazione a causa del mancato pagamento del premio. 
Deduceva ancora la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1910 cod.civ. per la mancata comunicazione dell'esistenza di altre polizze. 
Opponeva, infine, ‘l'inoperatività della garanzia riguardo l'oggetto', non esteso alle perdite non patrimoniali cagionate ai terzi, nonché il limite assoluto del massimale per sinistro e danno assicurativo di € 150.00,00, ridotto ad un terzo ‘per ogni sinistro e periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00'. 
Infine pure la ### eccepiva l'inoperatività della copertura di polizza, originariamente conclusa con la ### (n. P###5), in quanto la ### già nel 2009 era a conoscenza delle omissioni in cui era incorsa e, comunque, certamente, a seguito dell'accertamento della ### di ### conclusosi con il verbale dalla stessa sottoscritto il ###. 
Precisava, inoltre, che il massimale di € 516.456,90, con uno scoperto del 10%, era ridotto ad un terzo ‘per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato'. 
§ 1.1 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di ### con sentenza n. 1111 del 27.3.2019, ha accolto parzialmente la domanda attorea nei confronti di ### e, per l'effetto, ha dichiarato quest'ultima tenuta al pagamento della somma di € 108.591,11, oltre accessori, in favore dell'attrice; ha accolto la domanda di manleva ed ha condannato le tre compagnie assicuratrici in solido al pagamento diretto in favore di ### della somma complessiva di € 108.591,11, detratta la franchigia del 10%, oltre accessori e alle spese di lite; ha compensato le spese nei rapporti tra ### e ### s.p.a. e tra la ### e ### s.p.a.; ha condannato ### s.p.a. al pagamento delle spese di lite, in favore della ### § 1.2 Il tribunale, a sostegno della propria decisione, ha argomentato come segue: - ha innanzitutto affermato la incontestata responsabilità professionale di ### - premessi i principi di diritto dettati dalla suprema corte a sezioni unite, sulla astratta validità (in deroga all'art. 1917 c.c.) delle clausole “claims made”, ha rigettato le eccezioni di inoperatività delle garanzie assicurative opposte da ciascuna delle società convenute; - ha, in particolare accertato la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, allegate alla polizza stipulata dalla ### con ### s.p.a., nonchè dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, allegate alla polizza stipulata con ### s.p.a.; - ha evidenziato che, pur disponendo del rimedio contrattuale dell'azione/eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c., per il caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall'assicurata, con dolo o colpa grave, nessuna delle tre compagnie aveva inteso avvalersi della tutela alle stesse accordata dalla disciplina legale minima delle assicurazioni, con ogni conseguenza in termini di decadenza; - il primo giudice, ha inoltre rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza opposta da ### s.p.a. per violazione dell'art. 1901 c.c., in quanto l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo costituisce rinunzia tacita ad avvalersi del rimedio della sospensione della garanzia assicurativa; - ha infine rigettato l'eccezione sollevata da ### s.p.a. ex art.  1910 c.c., in difetto di prova della omissione dolosa da parte della ### dell'avviso di aver contratto più assicurazioni per il medesimo rischio; - ha determinato l'indennizzo in € 85.110,84, comprensivo delle spese legali sostenute da ### per difendersi in sede penale e tributaria; - ha escluso che i danni subiti dall'### fossero, in parte, alla stessa ascrivibili, in concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. 
§ 2 Avverso la sentenza n. 1111/2019 del tribunale di ### ha proposto appello principale ### s.p.a.  ed ha chiesto che, in totale riforma del provvedimento impugnato, fosse rigettata - o in subordine ridimensionata - la domanda di manleva proposta da ### nei suoi confronti. 
Si è costituita in giudizio ### s.p.a. ed associandosi per quanto di ragione alle censure dell'appellante principale (secondo terzo e quarto motivo), ha proposto appello incidentale ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, anche la domanda di garanzia proposta dalla ### nei suoi confronti fosse rigettata o, in subordine ridimensionata nel quantum; ha chiesto inoltre la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado. 
Si è costituita in giudizio ### s.p.a. ed ha evidenziato l'errore contabile compiuto dal CTU a pagina 20 punto 3) della sua relazione scritta (laddove l'ausiliario avrebbe omesso di scorporare - dall'indennizzo - i tributi dovuti dalla ### sulla somma di € 41.533,83 di cui alla tabella 5); - ha dedotto la inidoneità dei tre avvisi di parcella prodotti dalla ### a fornire la prova dei relativi esborsi, solo asseritamente sostenuti per spese legali (nel giudizio penale e in quelli tributari); - ha ulteriormente contestato, nel quantum, la liquidazione dell'indennizzo effettuata dal tribunale senza tener conto del concorso di colpa dell'### ex art. 1227 c.c., per non aver voluto usufruire del beneficio della c.d. “rottamazione” delle cartelle ricevute; - ha proposto appello incidentale ed ha chiesto che fosse rigettata la domanda di garanzia proposta da ### nei suoi confronti, atteso che la prima richiesta risarcitoria rivolta dalla ### alla ### era stata portata a conoscenza di quest'ultima, per la prima volta, nel dicembre 2014 (con l'atto di citazione), quando il contratto assicurativo non era più efficace tra le parti (poiché la relativa polizza era stata stornata). 
Si è costituita in giudizio ### ed ha chiesto il rigetto del gravame principale e di quelli incidentali. 
All'udienza del 15.12.2021 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE § 3.  ### principale si fonda su otto motivi. 
§ 3.1 Con il primo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; avrebbe errato il tribunale a negare efficacia di “giudicato parziale esterno per acquiescenza” alla propria sentenza n. 924/2018 (emessa da altro magistrato dell'ufficio), nella parte in cui detta pronuncia aveva: - accertato la validità e l'efficacia dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza, in altro giudizio instaurato contro l'appellante, ed in forza del medesimo contratto, dalla stessa ### - negato all'assicurata il riconoscimento del diritto all'indennizzo, a fronte della richiesta risarcitoria, per responsabilità professionale, avanzata da altro cliente della ragioniera commercialista, nel periodo di carenza. 
Il motivo è infondato. 
Pur costituendo un precedente utile ai fini del decidere, l'orientamento assunto dal tribunale nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 924/2018, non è vincolante per la definizione del presente giudizio. 
Correttamente il primo giudice ha escluso che alla compagnia assicurativa fosse opponibile il giudicato formatosi a seguito della sentenza innanzi richiamata - non impugnata - sulla validità dell'art. 7 delle C.G.A. e sul diritto alla garanzia assicurativa; ha spiegato che - attesa la diversa ed autonoma richiesta risarcitoria presupposta, proveniente da distinti clienti - la preclusione (ne bis in idem) non poteva ritenersi operante per il sol fatto che, alla base delle due decisioni, vi fosse una comunanza di questioni giuridiche da scrutinare. 
§ 3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1932 c.c. in relazione all'art. 1892 c.c.; avrebbe errato il tribunale a dichiarare la nullità dell'art. 7 C.G.A., ritenendo che la previsione di un periodo di carenza di sei mesi - durante il quale eventuali richieste risarcitorie presentate per la prima volta all'assicurata per sinistri anteriori alla stipula, sarebbero rimaste prive di copertura assicurativa - costituisse per l'assicurata una deroga in peius del disposto di cui all'art. 1892 c.c.. 
Il motivo è fondato. 
La norma in esame (inderogabile in peius per l'assicurato, secondo l'espressa previsione dell'art. 1932 c.c.), fornisce all'assicuratore una tutela speciale (ma limitata nel tempo), per il caso in cui, al momento della stipula del contratto, l'assicurato renda dichiarazioni false o reticenti: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  ### decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”. 
La ratio legis risiede nel fatto che l'assicuratore deve conoscere esattamente la situazione dell'assicurato al fine di valutare correttamente il rischio che assume con il contratto e stabilire il premio che gli deve essere corrisposto. Poiché egli, di regola, non è in grado di compiere indagini accurate sulle circostanze relative alla stipula, deve affidarsi alle dichiarazioni della controparte. 
Tuttavia, l'assicuratore deve dichiarare di valersi del rimedio entro un breve termine dalla scoperta del vizio, e ciò per evitare che, conosciuto quest'ultimo, possa continuare a riscuotere i premi e addurre l'invalidità del contratto solo una volta che si verifica il sinistro (la regola dunque vale espressamente per il caso in cui nessun sinistro si sia ancora verificato). 
La decisione di non esercitare tale facoltà lascia in piedi il contratto, che resta valido in tutte le sue parti, comprese le esclusioni. 
Ad avviso del tribunale, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, in esame, sebbene sia rubricato come “inizio e termine della garanzia”, opererebbe in realtà nell'area della “limitazione di responsabilità” estendendola illegittimamente, per la durata del periodo di carenza; in tale prospettiva, la clausola in esame determinerebbe un indebito arricchimento della compagnia che, per i primi sei mesi, introiterebbe i premi senza garantire alcuna controprestazione. 
Il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso: non risponde al vero che, nel periodo di carenza previsto dall'art. 7 C.G.A., difetterebbe ogni prestazione corrispettiva rispetto al pagamento dei premi; non v'è dubbio, infatti, che nei primi sei mesi del rapporto, il pagamento dei premi garantisca copertura assicurativa ai nuovi sinistri, verificatisi in epoca successiva alla stipula; per quelli pregressi, invece, il patto volto ad escludere l'indennizzo per le richieste risarcitorie pervenute all'assicurato nei primi sei mesi di vigore dell'accordo - al pari delle clausole che stabiliscono la franchigia - rientra a pieno titolo nell'area riservata all'autonomia negoziale e realizza un bilanciamento dei contrapposti interessi privati e dell'interesse pubblico posto a tutela dei terzi danneggiati. 
§ 3.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1892 c.c.; il tribunale avrebbe interpretato la norma, ritenendo erroneamente che la stessa, in ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dall'assicurato al momento della stipula, consenta all'assicuratore di rifiutare l'indennizzo solo previo tempestivo esperimento di apposita domanda di annullamento del contratto di assicurazione. 
Il motivo è fondato. 
Per comodità di lettura si riporta di seguito il testo della norma in esame che recita: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  ### decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.  ### ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”. 
Il comma terzo prevede un meccanismo logico inverso rispetto a quello seguito dal tribunale. 
La giurisprudenza della suprema corte sul punto è univoca e costante: “In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. (cass.civ.sez.III, ord. 21.1.2020); ed ancora: “Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre [n.d.r. anche in via di eccezione] la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti. (cass.civ.sez.III, 17.2.2014 n. 3622). 
Nella specie, ### ha stipulato il contratto con ### s.p.a., in data ###, nella piena consapevolezza di aver arrecato danno alla sua cliente ### come dalla stessa commercialista appreso, in presenza, nel corso delle operazioni di verifica compiute da febbraio ad aprile 2012 dalla ### di ### presso l'azienda dell'### la circostanza ha formato anche oggetto di denuncia cautelativa di sinistro del 13.3.2012 nei confronti di ### come da documentazione in atti.  ### s.p.a. è venuta a conoscenza della condotta antigiuridica tenuta dalla ### soltanto con l'atto di citazione, dunque a sinistro avvenuto, ed ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892 comma 3 c.c.. 
§ 3.4 Con il quarto motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1910 c.c.; il tribunale avrebbe erroneamente escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile un inadempimento doloso dell'obbligo di avviso stabilito dalla norma. 
Con il quinto, il sesto e il settimo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha censurato la decisione del tribunale, con specifico riferimento al quantum debeatur. 
Tutti i motivi innanzi indicati sono assorbiti dall'accoglimento del secondo e terzo motivo d'appello principale. 
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere emendata con il rigetto dell'azione di manleva proposta da ### nei confronti di ### s.p.a.. 
§ 4 ### incidentale proposto da ### s.p.a. si fonda sulle medesime ragioni espresse da ### s.p.a. nei tre motivi di appello principale accolti. 
I termini del rapporto sono sovrapponibili: ### era perfettamente a conoscenza del danno provocato ad ### già prima della stipula del contratto di assicurazione, effettuata in data ###. 
Per le ragioni già esposte ai paragrafi 3.2 e 3.3, ha errato dunque il tribunale a ritenere nulla la clausola di cui all'art. 16 delle C.G.A. e ad affermare la decadenza della compagnia dall'azione di annullamento. 
Anche l'azione di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a., pertanto, deve essere rigettata. 
§ 5 ### incidentale proposto da ### s.p.a. si fonda su un solo motivo. 
Avrebbe errato il tribunale ad interpretare l'art. ### delle condizioni generali di contratto ed ha confuso la denuncia cautelativa di sinistro, del 13.3.2012, inoltrata alla compagnia da ### con la richiesta risarcitoria, avanzata da ### mediante citazione a giudizio, nel dicembre 2014, quando la polizza non era più vigente, essendo stata stornata; ad avviso dell'appellante, il tenore letterale della clausola in esame - riconducibile alla categoria delle claims made c.d. “pure” - avrebbe dovuto indurre il tribunale a dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa, per il solo fatto che la richiesta di risarcimento avanzata da ### nei confronti di ### era pervenuta all'assicurata - con la citazione - oltre il periodo di efficacia del contratto. 
Il motivo è fondato. 
Con il termine “claims made” si identifica il regime assicurativo con cui ormai operano pressoché tutte le polizze di responsabilità civile professionale presenti sul mercato e che prevede che la garanzia sia operante per tutte e sole le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato, e da questi denunciate all'assicuratore, durante il periodo di vigenza della polizza. 
Lo schema legale è stato più volte oggetto di attenzione da parte della suprema corte che, a sezioni unite, ne ha verificato la compatibilità con i principi dettati dall'art. 1917 c.c. (cass. civ. s.u. n. 9140/2016 e n. 22437/2018). 
Allo scadere della polizza, in assenza di rinnovo o di stipula di una postuma (possibile però solo in caso di cessazione definitiva dell'attività assicurata per qualsiasi motivo), cessa ogni obbligo da parte degli assicuratori e ogni diritto dell'assicurato di presentare denuncia relativa a richieste di risarcimento ricevute dopo la scadenza anche se riferite a errori professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione. 
In conseguenza a questo particolare regime, è fondamentale per l'interprete verificare se tra le condizioni generali di contratto sia stata o meno inserita una clausola denominata “deeming clause”, anch'essa derivante dal modello anglosassone. 
La “deeming clause” è la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate ### in corso di vigenza della polizza stessa. 
Va da se che tale copertura aggiuntiva, per poter operare, deve essere espressamente pattuita. 
Nella vicenda in esame, non vi è traccia di un accordo in tal senso tra la compagnia assicurativa e l'assicurata, sicchè vale puramente e semplicemente quanto disposto dalla clausola A.3 che recita: “### vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'### nel corso del periodo di assicurazione, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. 
Restano pertanto escluse, le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, fermo restando quanto previsto all'art. A.2 liniti di indennizzo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza”. 
Poiché è incontestato che la richiesta risarcitoria è stata avanzata da ### nei confronti di ### per la prima volta nel dicembre 2014, con l'atto di citazione e che - a quella data - il contratto con ### s.p.a. non era più in essere (cfr comparsa di costituzione della compagnia nel giudizio di primo grado e in appello e note istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2), occorre domandarsi se la denuncia cautelativa inoltrata dall'assicurata in data ### può essere equiparata, nella sostanza, alla “richiesta di risarcimento” che la clausola A.3 indica come presupposto essenziale per la indennizzabilità del sinistro. 
Esaminato il contenuto della denuncia (in atti), la risposta non può essere che negativa; ed invero, ### con tale scritto ha dichiarato: “La sottoscritta ### nata a ### il ### con studio in ### di ### alla via A. Cerundolo n. 38, quale professionista iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ### dichiara di essere stata tenutaria delle scritture contabili della signora ### nata a ### di ### l'11/5/1951 CF ###, titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di tabacchino ed affini con sede in ### di ### alla via ### n. 5, e denuncia a codesta spettabile ### di aver eseguito degli errori professionali, da cui è scaturita la verifica fiscale per gli anni 2008-2009-2010-2011. 
In particolare omettendo per l'anno 2009 la dichiarazione dei redditi, di aver predisposto errori nelle deleghe di pagamento delle imposte, nelle compensazioni erariali e nelle scritture contabili per gli anni sopra citati.” La denuncia non contiene alcun accenno, neppure tacito ad una richiesta risarcitoria già avanzata dalla cliente, ma si limita ad ammettere e segnalare una serie di condotte colpose tenute dall'assicurata. 
Solo in data #### con lettera raccomandata A/R (in atti, cfr doc. 22 del fascicolo di parte di primo grado dell'attrice) ha contestato alla ### l'addebito di responsabilità professionale per i danni subiti a seguito di accertamento fiscale della GdF ed ha chiesto di conoscere la compagnia assicurativa che avrebbe dovuto garantire il rischio, ai fini della relativa costituzione in mora. 
Vero è che, al momento della prima richiesta risarcitoria - sia che la si voglia collocare in data ###, sia che la si voglia far risalire alla data della citazione a giudizio (10.12.2014) - non vi era copertura assicurativa. 
Il contratto, infatti, era stato stornato sin dal 27.4.2013 (cfr documentazione allegata alle note istruttorie di ### s.p.a. nel fascicolo di parte di primo grado). 
Il sinistro, pertanto, non è indennizzabile. 
Anche la domanda di manleva proposta da ### nei confronti di ### s.p.a., di conseguenza, deve essere rigettata.  *********** 
Da tutto quanto esposto consegue che il capo 1) della sentenza impugnata - con cui il tribunale ha dichiarato ### tenuta al pagamento in favore di ### della somma di € 108.591,11 oltre interessi legali dalla domanda al saldo - deve essere confermato ed integrato con la condanna della ### al pagamento della suddetta somma in favore dell'### Le somme corrisposte dalle compagnie assicuratrici in favore di ### - in esecuzione della sentenza di primo grado - devono essere restituite. 
§ 4 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra ### e le compagnie assicurative; tra ### e ### resta valida la decisione del primo giudice, di cui al capo 3 della sentenza impugnata, mentre per il giudizio di appello le spese seguono la soccombenza; tra ### e le compagnie assicurative, le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.  p.q.m.  La corte, accoglie l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto: - rigetta le domande di manleva proposte da ### nei confronti di ### s.p.a., ### s.p.a. e ### s.p.a.; - conferma il capo 1) della sentenza impugnata e condanna ### al pagamento in favore di ### della somma ivi indicata; - conferma il capo 3) della sentenza impugnata; - condanna ### al pagamento in favore delle appellanti delle spese processuali del doppio grado che, per ciascuna, liquida - per il giudizio di primo grado - in € 8.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio di appello - in € 1.165,50 per spese ed € 7.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; - condanna ### in solido con ### al pagamento in favore di ciascuna delle appellanti, delle spese processuali del giudizio di appello come sopra liquidate; - condanna ### alla restituzione di tutte le somme ricevute dalle compagnie assicuratrici appellanti, in esecuzione della sentenza di primo grado; ### 25 maggio 2022 ### est. ### dr.ssa ### dr. ### 

causa n. 422/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Mele Riccardo, Elia Carolina Addolorata

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