testo integrale
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere est. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 422 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019 tra ### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### come da mandato in atti ### e ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### contumace #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti #### s.p.a., con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti. ### A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.11.2021 ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. ### § 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto 30.12.2014, la signora ### in qualità di titolare di una tabaccheria-rivendita di prodotti di monopolio sita in ### di ### conveniva al giudizio di questo Tribunale la #### con studio commerciale in ### di ### per sentirla condannare al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento danni materiali e morali, della somma di € 237.996,15.
A sostegno della domanda deduceva di avere affidato alla convenuta ‘l'attività di consulenza fiscale e tributaria oltre alla tenuta e deposito delle scritture contabili della ditta, delegando alla professionista tutte le incombenze fiscali e civili della propria azienda'; di avere subito, in data ###, ‘in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della professionista', una verifica fiscale della ### di ### di ### estesa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 fino al 21.2.2012, svoltasi, peraltro, alla presenza della ### che in data 20 Aprile 2012 sottoscriveva il relativo processo verbale (###; che ne era seguito un procedimento penale (n. 5528/12 RGNR) conclusosi con l'assoluzione di essa esponente; che ‘al fine di attenuare i danni e di aggravare la propria posizione' si era avvalsa delle prestazioni professionali di un avvocato e di dottori commercialisti sopportando un esborso complessivo di € 24.958,97, come da fatture allegate.
Dettagliava gli addebiti, oltre all'omessa dichiarazione redditi per l'anno 2009, in numerosi errori ed omissioni (compilazione dei modelli ### con erronee compensazioni, mancata registrazione degli aggi relativi ai tabacchi, giochi prognostici e scommesse, ed altri errori formali e contabili).
Si costituiva la convenuta riconoscendo la propria responsabilità professionale ed anche la quantificazione dei danni subiti, come determinati nella consulenza redatta dal dott. #### invece, la sussistenza di qualsivoglia danno non patrimoniale.
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa delle compagnie presso le quali era assicurata per essere ‘manlevata dei danni cagionati all'attrice nell'esercizio della propria attività professionale e, per l'effetto, condannare le medesime compagnie al pagamento in favore della signora ### delle somme a quest'ultima riconosciute'.
Si costituivano tutte le società assicuratrici chiamate in causa. #### eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, trattandosi di danni relativi a fatti e circostanze già noti all'inizio del periodo di assicurazione: il contratto era stato stipulato, infatti, in data ###, cioè dopo l'accertamento della ### di ### al quale peraltro la ### aveva presenziato, come riferito dalla stessa attrice, nonché dopo la notifica di numerose cartelle esattoriali. ### poi l'efficacia della confessione dell'assicurata nei propri confronti ed in ordine al quantum rilevava la pendenza innanzi alla commissione tributaria di alcuni ricorsi proposti dall'### In ogni caso rilevava che il massimale era di € 200.000,00 e che l'eventuale indennizzo, dal quale dovevano essere escluse le imposte evase, avrebbe dovuto essere ripartito proporzionalmente al massimale di polizza con le ### Anche la ### contestava l'operatività della garanzia sotto diversi profili: in particolare, ratione temporis, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza, per errori pregressi e per dichiarazioni inesatte e reticenze, ed, infine, per sospensione dell'assicurazione a causa del mancato pagamento del premio.
Deduceva ancora la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1910 cod.civ. per la mancata comunicazione dell'esistenza di altre polizze.
Opponeva, infine, ‘l'inoperatività della garanzia riguardo l'oggetto', non esteso alle perdite non patrimoniali cagionate ai terzi, nonché il limite assoluto del massimale per sinistro e danno assicurativo di € 150.00,00, ridotto ad un terzo ‘per ogni sinistro e periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00'.
Infine pure la ### eccepiva l'inoperatività della copertura di polizza, originariamente conclusa con la ### (n. P###5), in quanto la ### già nel 2009 era a conoscenza delle omissioni in cui era incorsa e, comunque, certamente, a seguito dell'accertamento della ### di ### conclusosi con il verbale dalla stessa sottoscritto il ###.
Precisava, inoltre, che il massimale di € 516.456,90, con uno scoperto del 10%, era ridotto ad un terzo ‘per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato'.
§ 1.1 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di ### con sentenza n. 1111 del 27.3.2019, ha accolto parzialmente la domanda attorea nei confronti di ### e, per l'effetto, ha dichiarato quest'ultima tenuta al pagamento della somma di € 108.591,11, oltre accessori, in favore dell'attrice; ha accolto la domanda di manleva ed ha condannato le tre compagnie assicuratrici in solido al pagamento diretto in favore di ### della somma complessiva di € 108.591,11, detratta la franchigia del 10%, oltre accessori e alle spese di lite; ha compensato le spese nei rapporti tra ### e ### s.p.a. e tra la ### e ### s.p.a.; ha condannato ### s.p.a. al pagamento delle spese di lite, in favore della ### § 1.2 Il tribunale, a sostegno della propria decisione, ha argomentato come segue: - ha innanzitutto affermato la incontestata responsabilità professionale di ### - premessi i principi di diritto dettati dalla suprema corte a sezioni unite, sulla astratta validità (in deroga all'art. 1917 c.c.) delle clausole “claims made”, ha rigettato le eccezioni di inoperatività delle garanzie assicurative opposte da ciascuna delle società convenute; - ha, in particolare accertato la nullità dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, allegate alla polizza stipulata dalla ### con ### s.p.a., nonchè dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, allegate alla polizza stipulata con ### s.p.a.; - ha evidenziato che, pur disponendo del rimedio contrattuale dell'azione/eccezione di annullamento ex art. 1892 c.c., per il caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall'assicurata, con dolo o colpa grave, nessuna delle tre compagnie aveva inteso avvalersi della tutela alle stesse accordata dalla disciplina legale minima delle assicurazioni, con ogni conseguenza in termini di decadenza; - il primo giudice, ha inoltre rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza opposta da ### s.p.a. per violazione dell'art. 1901 c.c., in quanto l'accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo costituisce rinunzia tacita ad avvalersi del rimedio della sospensione della garanzia assicurativa; - ha infine rigettato l'eccezione sollevata da ### s.p.a. ex art. 1910 c.c., in difetto di prova della omissione dolosa da parte della ### dell'avviso di aver contratto più assicurazioni per il medesimo rischio; - ha determinato l'indennizzo in € 85.110,84, comprensivo delle spese legali sostenute da ### per difendersi in sede penale e tributaria; - ha escluso che i danni subiti dall'### fossero, in parte, alla stessa ascrivibili, in concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
§ 2 Avverso la sentenza n. 1111/2019 del tribunale di ### ha proposto appello principale ### s.p.a. ed ha chiesto che, in totale riforma del provvedimento impugnato, fosse rigettata - o in subordine ridimensionata - la domanda di manleva proposta da ### nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio ### s.p.a. ed associandosi per quanto di ragione alle censure dell'appellante principale (secondo terzo e quarto motivo), ha proposto appello incidentale ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, anche la domanda di garanzia proposta dalla ### nei suoi confronti fosse rigettata o, in subordine ridimensionata nel quantum; ha chiesto inoltre la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado.
Si è costituita in giudizio ### s.p.a. ed ha evidenziato l'errore contabile compiuto dal CTU a pagina 20 punto 3) della sua relazione scritta (laddove l'ausiliario avrebbe omesso di scorporare - dall'indennizzo - i tributi dovuti dalla ### sulla somma di € 41.533,83 di cui alla tabella 5); - ha dedotto la inidoneità dei tre avvisi di parcella prodotti dalla ### a fornire la prova dei relativi esborsi, solo asseritamente sostenuti per spese legali (nel giudizio penale e in quelli tributari); - ha ulteriormente contestato, nel quantum, la liquidazione dell'indennizzo effettuata dal tribunale senza tener conto del concorso di colpa dell'### ex art. 1227 c.c., per non aver voluto usufruire del beneficio della c.d. “rottamazione” delle cartelle ricevute; - ha proposto appello incidentale ed ha chiesto che fosse rigettata la domanda di garanzia proposta da ### nei suoi confronti, atteso che la prima richiesta risarcitoria rivolta dalla ### alla ### era stata portata a conoscenza di quest'ultima, per la prima volta, nel dicembre 2014 (con l'atto di citazione), quando il contratto assicurativo non era più efficace tra le parti (poiché la relativa polizza era stata stornata).
Si è costituita in giudizio ### ed ha chiesto il rigetto del gravame principale e di quelli incidentali.
All'udienza del 15.12.2021 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE § 3. ### principale si fonda su otto motivi.
§ 3.1 Con il primo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; avrebbe errato il tribunale a negare efficacia di “giudicato parziale esterno per acquiescenza” alla propria sentenza n. 924/2018 (emessa da altro magistrato dell'ufficio), nella parte in cui detta pronuncia aveva: - accertato la validità e l'efficacia dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza, in altro giudizio instaurato contro l'appellante, ed in forza del medesimo contratto, dalla stessa ### - negato all'assicurata il riconoscimento del diritto all'indennizzo, a fronte della richiesta risarcitoria, per responsabilità professionale, avanzata da altro cliente della ragioniera commercialista, nel periodo di carenza.
Il motivo è infondato.
Pur costituendo un precedente utile ai fini del decidere, l'orientamento assunto dal tribunale nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 924/2018, non è vincolante per la definizione del presente giudizio.
Correttamente il primo giudice ha escluso che alla compagnia assicurativa fosse opponibile il giudicato formatosi a seguito della sentenza innanzi richiamata - non impugnata - sulla validità dell'art. 7 delle C.G.A. e sul diritto alla garanzia assicurativa; ha spiegato che - attesa la diversa ed autonoma richiesta risarcitoria presupposta, proveniente da distinti clienti - la preclusione (ne bis in idem) non poteva ritenersi operante per il sol fatto che, alla base delle due decisioni, vi fosse una comunanza di questioni giuridiche da scrutinare.
§ 3.2 Con il secondo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1932 c.c. in relazione all'art. 1892 c.c.; avrebbe errato il tribunale a dichiarare la nullità dell'art. 7 C.G.A., ritenendo che la previsione di un periodo di carenza di sei mesi - durante il quale eventuali richieste risarcitorie presentate per la prima volta all'assicurata per sinistri anteriori alla stipula, sarebbero rimaste prive di copertura assicurativa - costituisse per l'assicurata una deroga in peius del disposto di cui all'art. 1892 c.c..
Il motivo è fondato.
La norma in esame (inderogabile in peius per l'assicurato, secondo l'espressa previsione dell'art. 1932 c.c.), fornisce all'assicuratore una tutela speciale (ma limitata nel tempo), per il caso in cui, al momento della stipula del contratto, l'assicurato renda dichiarazioni false o reticenti: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. ### decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”.
La ratio legis risiede nel fatto che l'assicuratore deve conoscere esattamente la situazione dell'assicurato al fine di valutare correttamente il rischio che assume con il contratto e stabilire il premio che gli deve essere corrisposto. Poiché egli, di regola, non è in grado di compiere indagini accurate sulle circostanze relative alla stipula, deve affidarsi alle dichiarazioni della controparte.
Tuttavia, l'assicuratore deve dichiarare di valersi del rimedio entro un breve termine dalla scoperta del vizio, e ciò per evitare che, conosciuto quest'ultimo, possa continuare a riscuotere i premi e addurre l'invalidità del contratto solo una volta che si verifica il sinistro (la regola dunque vale espressamente per il caso in cui nessun sinistro si sia ancora verificato).
La decisione di non esercitare tale facoltà lascia in piedi il contratto, che resta valido in tutte le sue parti, comprese le esclusioni.
Ad avviso del tribunale, l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, in esame, sebbene sia rubricato come “inizio e termine della garanzia”, opererebbe in realtà nell'area della “limitazione di responsabilità” estendendola illegittimamente, per la durata del periodo di carenza; in tale prospettiva, la clausola in esame determinerebbe un indebito arricchimento della compagnia che, per i primi sei mesi, introiterebbe i premi senza garantire alcuna controprestazione.
Il ragionamento del primo giudice non può essere condiviso: non risponde al vero che, nel periodo di carenza previsto dall'art. 7 C.G.A., difetterebbe ogni prestazione corrispettiva rispetto al pagamento dei premi; non v'è dubbio, infatti, che nei primi sei mesi del rapporto, il pagamento dei premi garantisca copertura assicurativa ai nuovi sinistri, verificatisi in epoca successiva alla stipula; per quelli pregressi, invece, il patto volto ad escludere l'indennizzo per le richieste risarcitorie pervenute all'assicurato nei primi sei mesi di vigore dell'accordo - al pari delle clausole che stabiliscono la franchigia - rientra a pieno titolo nell'area riservata all'autonomia negoziale e realizza un bilanciamento dei contrapposti interessi privati e dell'interesse pubblico posto a tutela dei terzi danneggiati.
§ 3.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1892 c.c.; il tribunale avrebbe interpretato la norma, ritenendo erroneamente che la stessa, in ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dall'assicurato al momento della stipula, consenta all'assicuratore di rifiutare l'indennizzo solo previo tempestivo esperimento di apposita domanda di annullamento del contratto di assicurazione.
Il motivo è fondato.
Per comodità di lettura si riporta di seguito il testo della norma in esame che recita: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. ### decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. ### ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”.
Il comma terzo prevede un meccanismo logico inverso rispetto a quello seguito dal tribunale.
La giurisprudenza della suprema corte sul punto è univoca e costante: “In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. (cass.civ.sez.III, ord. 21.1.2020); ed ancora: “Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre [n.d.r. anche in via di eccezione] la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti. (cass.civ.sez.III, 17.2.2014 n. 3622).
Nella specie, ### ha stipulato il contratto con ### s.p.a., in data ###, nella piena consapevolezza di aver arrecato danno alla sua cliente ### come dalla stessa commercialista appreso, in presenza, nel corso delle operazioni di verifica compiute da febbraio ad aprile 2012 dalla ### di ### presso l'azienda dell'### la circostanza ha formato anche oggetto di denuncia cautelativa di sinistro del 13.3.2012 nei confronti di ### come da documentazione in atti. ### s.p.a. è venuta a conoscenza della condotta antigiuridica tenuta dalla ### soltanto con l'atto di citazione, dunque a sinistro avvenuto, ed ha legittimamente rifiutato il pagamento dell'indennizzo ex art. 1892 comma 3 c.c..
§ 3.4 Con il quarto motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha denunciato la violazione dell'art. 1910 c.c.; il tribunale avrebbe erroneamente escluso che nel caso di specie fosse ravvisabile un inadempimento doloso dell'obbligo di avviso stabilito dalla norma.
Con il quinto, il sesto e il settimo motivo d'impugnazione, ### s.p.a. ha censurato la decisione del tribunale, con specifico riferimento al quantum debeatur.
Tutti i motivi innanzi indicati sono assorbiti dall'accoglimento del secondo e terzo motivo d'appello principale.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere emendata con il rigetto dell'azione di manleva proposta da ### nei confronti di ### s.p.a..
§ 4 ### incidentale proposto da ### s.p.a. si fonda sulle medesime ragioni espresse da ### s.p.a. nei tre motivi di appello principale accolti.
I termini del rapporto sono sovrapponibili: ### era perfettamente a conoscenza del danno provocato ad ### già prima della stipula del contratto di assicurazione, effettuata in data ###.
Per le ragioni già esposte ai paragrafi 3.2 e 3.3, ha errato dunque il tribunale a ritenere nulla la clausola di cui all'art. 16 delle C.G.A. e ad affermare la decadenza della compagnia dall'azione di annullamento.
Anche l'azione di manleva proposta nei confronti di ### s.p.a., pertanto, deve essere rigettata.
§ 5 ### incidentale proposto da ### s.p.a. si fonda su un solo motivo.
Avrebbe errato il tribunale ad interpretare l'art. ### delle condizioni generali di contratto ed ha confuso la denuncia cautelativa di sinistro, del 13.3.2012, inoltrata alla compagnia da ### con la richiesta risarcitoria, avanzata da ### mediante citazione a giudizio, nel dicembre 2014, quando la polizza non era più vigente, essendo stata stornata; ad avviso dell'appellante, il tenore letterale della clausola in esame - riconducibile alla categoria delle claims made c.d. “pure” - avrebbe dovuto indurre il tribunale a dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa, per il solo fatto che la richiesta di risarcimento avanzata da ### nei confronti di ### era pervenuta all'assicurata - con la citazione - oltre il periodo di efficacia del contratto.
Il motivo è fondato.
Con il termine “claims made” si identifica il regime assicurativo con cui ormai operano pressoché tutte le polizze di responsabilità civile professionale presenti sul mercato e che prevede che la garanzia sia operante per tutte e sole le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato, e da questi denunciate all'assicuratore, durante il periodo di vigenza della polizza.
Lo schema legale è stato più volte oggetto di attenzione da parte della suprema corte che, a sezioni unite, ne ha verificato la compatibilità con i principi dettati dall'art. 1917 c.c. (cass. civ. s.u. n. 9140/2016 e n. 22437/2018).
Allo scadere della polizza, in assenza di rinnovo o di stipula di una postuma (possibile però solo in caso di cessazione definitiva dell'attività assicurata per qualsiasi motivo), cessa ogni obbligo da parte degli assicuratori e ogni diritto dell'assicurato di presentare denuncia relativa a richieste di risarcimento ricevute dopo la scadenza anche se riferite a errori professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione.
In conseguenza a questo particolare regime, è fondamentale per l'interprete verificare se tra le condizioni generali di contratto sia stata o meno inserita una clausola denominata “deeming clause”, anch'essa derivante dal modello anglosassone.
La “deeming clause” è la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate ### in corso di vigenza della polizza stessa.
Va da se che tale copertura aggiuntiva, per poter operare, deve essere espressamente pattuita.
Nella vicenda in esame, non vi è traccia di un accordo in tal senso tra la compagnia assicurativa e l'assicurata, sicchè vale puramente e semplicemente quanto disposto dalla clausola A.3 che recita: “### vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'### nel corso del periodo di assicurazione, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
Restano pertanto escluse, le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, fermo restando quanto previsto all'art. A.2 liniti di indennizzo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza”.
Poiché è incontestato che la richiesta risarcitoria è stata avanzata da ### nei confronti di ### per la prima volta nel dicembre 2014, con l'atto di citazione e che - a quella data - il contratto con ### s.p.a. non era più in essere (cfr comparsa di costituzione della compagnia nel giudizio di primo grado e in appello e note istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2), occorre domandarsi se la denuncia cautelativa inoltrata dall'assicurata in data ### può essere equiparata, nella sostanza, alla “richiesta di risarcimento” che la clausola A.3 indica come presupposto essenziale per la indennizzabilità del sinistro.
Esaminato il contenuto della denuncia (in atti), la risposta non può essere che negativa; ed invero, ### con tale scritto ha dichiarato: “La sottoscritta ### nata a ### il ### con studio in ### di ### alla via A. Cerundolo n. 38, quale professionista iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ### dichiara di essere stata tenutaria delle scritture contabili della signora ### nata a ### di ### l'11/5/1951 CF ###, titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di tabacchino ed affini con sede in ### di ### alla via ### n. 5, e denuncia a codesta spettabile ### di aver eseguito degli errori professionali, da cui è scaturita la verifica fiscale per gli anni 2008-2009-2010-2011.
In particolare omettendo per l'anno 2009 la dichiarazione dei redditi, di aver predisposto errori nelle deleghe di pagamento delle imposte, nelle compensazioni erariali e nelle scritture contabili per gli anni sopra citati.” La denuncia non contiene alcun accenno, neppure tacito ad una richiesta risarcitoria già avanzata dalla cliente, ma si limita ad ammettere e segnalare una serie di condotte colpose tenute dall'assicurata.
Solo in data #### con lettera raccomandata A/R (in atti, cfr doc. 22 del fascicolo di parte di primo grado dell'attrice) ha contestato alla ### l'addebito di responsabilità professionale per i danni subiti a seguito di accertamento fiscale della GdF ed ha chiesto di conoscere la compagnia assicurativa che avrebbe dovuto garantire il rischio, ai fini della relativa costituzione in mora.
Vero è che, al momento della prima richiesta risarcitoria - sia che la si voglia collocare in data ###, sia che la si voglia far risalire alla data della citazione a giudizio (10.12.2014) - non vi era copertura assicurativa.
Il contratto, infatti, era stato stornato sin dal 27.4.2013 (cfr documentazione allegata alle note istruttorie di ### s.p.a. nel fascicolo di parte di primo grado).
Il sinistro, pertanto, non è indennizzabile.
Anche la domanda di manleva proposta da ### nei confronti di ### s.p.a., di conseguenza, deve essere rigettata. ***********
Da tutto quanto esposto consegue che il capo 1) della sentenza impugnata - con cui il tribunale ha dichiarato ### tenuta al pagamento in favore di ### della somma di € 108.591,11 oltre interessi legali dalla domanda al saldo - deve essere confermato ed integrato con la condanna della ### al pagamento della suddetta somma in favore dell'### Le somme corrisposte dalle compagnie assicuratrici in favore di ### - in esecuzione della sentenza di primo grado - devono essere restituite.
§ 4 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei rapporti tra ### e le compagnie assicurative; tra ### e ### resta valida la decisione del primo giudice, di cui al capo 3 della sentenza impugnata, mentre per il giudizio di appello le spese seguono la soccombenza; tra ### e le compagnie assicurative, le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza. p.q.m. La corte, accoglie l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto: - rigetta le domande di manleva proposte da ### nei confronti di ### s.p.a., ### s.p.a. e ### s.p.a.; - conferma il capo 1) della sentenza impugnata e condanna ### al pagamento in favore di ### della somma ivi indicata; - conferma il capo 3) della sentenza impugnata; - condanna ### al pagamento in favore delle appellanti delle spese processuali del doppio grado che, per ciascuna, liquida - per il giudizio di primo grado - in € 8.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio di appello - in € 1.165,50 per spese ed € 7.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; - condanna ### in solido con ### al pagamento in favore di ciascuna delle appellanti, delle spese processuali del giudizio di appello come sopra liquidate; - condanna ### alla restituzione di tutte le somme ricevute dalle compagnie assicuratrici appellanti, in esecuzione della sentenza di primo grado; ### 25 maggio 2022 ### est. ### dr.ssa ### dr. ###
causa n. 422/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Mele Riccardo, Elia Carolina Addolorata