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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2025 del 17-05-2025

... senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1). In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 promossa da: ### nato a ### (###, il ###, residente in ### 738, ### (###; ### nato a #### il ###, residente in ### 57, ### 24, ### (### in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori ### nato a ### (### il ### e ### nato a ### (### 14/12/2010, unitamente a #### nata a ### (### il ###,residente in ### 1470, ### 92, ### (###; ### nato a ### da ### (### il ###, residente in ###, 266, ### (###, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### (####) unitamente all'### (C.F. ###) avvocato ### presso il foro di ### (####), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in ### alla ### n. 21 B, giusta procura alle liti in calce al presente atto; -ricorrenti contro ###'INTERNO (C.F. ###) in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il ### e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadino italiano ### nato a ### comune in provincia di ####, il ### da ### e ### (cfr. doc. in atti n. 1) la quale era emigrato in ### dove si era unito in matrimonio con ### in data ###, a ### (### (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale erano nate in ### i figli ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 2), ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 7) e la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti 10). ### italiano era poi deceduto in ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 1) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 10) e successivamente in data ### divorziavano. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ###, ### (cfr. doc. in atti n. 11) poi deceduto in data ###; - in data ###, ### contraeva matrimonio con ### e dalla loro unione nasceva, in data ###, ### (cfr. doc. in atti n.12), odierno ricorrente; - in data ###, ### si univa in matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### in data ### ( doc. in atti n.14), odierni ricorrenti; Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti lamentano di essere “impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis” a causa della condizione di stallo in cui verserebbe il ### d'### a ### (### in quanto, la piattaforma “Prenotami” adibita alle registrazione e alle prenotazioni, risulta essere bloccata non consentendo, pertanto, l'inoltro delle richieste da parte degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, la difesa ha precisato che, sulla base delle comunicazioni pubblicate sul sito del consolato, risultano essere in via di presentazione le richieste di prenotazione riferibili all'anno 2011 aggiungendo che, dalle liste pubblicate sul sito del ### riguardanti gli anni 2018, 2019, 2020 fino ad ottobre 2021 le prenotazioni risultano essere in numero superiore alle novantamila rendendo, per questo motivo, i tempi di attesa per la sola presentazione dei documenti superiore ai 15 anni. 
La difesa ha altresì evidenziato che, nel caso de quo, si è verificato un passaggio generazionale per linea materna antecedente all'entrata in vigore della ### che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di domanda amministrativa. Invero, ha affermato che gli odierni ricorrenti discendano dalla cittadina italiana ### nata a ### (### il ###, figlia di ### e ### figlia dell'avo italiano ### sottolineando che, in seguito alla evoluzione giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.  ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza del 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. *** 
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.  n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa altresì che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. 
Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della ### riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza ( Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. 
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della ### costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la ### ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. 
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la ### ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la ### costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. 
Gli interventi della ### appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. 
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  ### di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). 
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune ### semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). 
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009). 
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'### che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il ###, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione. 
Nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai tre rami di discendenza dell'avo ### tenuto conto della discendenza in linea paterna per quanto riguarda i nipoti e bisnipoti di ### e ### ed infine, della discendenza per linea materna con passaggio generazionale per i discendenti di ### Con riguardo ad ### e a ### e alla loro discendenza: Per i discendenti #### e ### il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### Orbene, occorre specificare che, la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso l'### se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. 
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. 
Si osserva, in merito, che i ricorrenti, diretti discendenti dell'antenato italiano, deducono che la piattaforma di riferimento “###mi” del ### di ### risulta bloccata, impedendo l'inoltro delle richieste da parte degli stessi richiedenti, lamentando altresì, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare che comporterebbe una grave lesione del loro diritto soggettivo. 
E' vero che, gli odierni richiedenti, hanno provato di aver effettuato tale richiesta di prenotazione, depositando la schermata personale di riferimento del sito @### recante l'avviso: “### lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (### doc. in atti n. 15) ma da tali screenshot prodotti, non è evincibile in alcun modo, la data del tentativo di prenotazione effettuato, pertanto, non può darsi una collocazione temporale precisa all'evento che potrebbe anche essere risalente nel tempo. Di conseguenza, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede ###è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti in quanto, sulla base della documentazione prodotta, questi ultimi non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @### del consolato generale d'### a ### del ### Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent.  n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, ### n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 4984 del 04/04/2001). 
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto. 
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti discendenti di ### e di ### non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate. 
Infine, è opportuno focalizzare l'attenzione sull'ulteriore circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato competente sarebbero molto lunghi; si osserva, da un lato, che la circostanza in questione è stata allegata in modo generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa delle istanze in generale e poi, nello specifico, di quelle presentate nel 2024, ossia nell'anno di presentazione del ricorso, dopo avere, a loro dire, tentato la via amministrativa dando dimostrazione della circostanza per cui essi siano superiori ai 730 giorni di legge. 
Con riguardo alla discendenza di ### Diversamente, per i discendenti #### e ### in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinchè possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario. 
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), L.  n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. 
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: ### Brscia, sent. 10.11.2018; ### Roma, ord. 18/04/2018; ### Roma, ord. 19/02/2018; ### Roma, sent. 18/09/2017; ### Roma, sent. 6/04/2017; ### Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente. 
Dunque, questo ### alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della ### di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio o alla figlia di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. 
Pertanto, essendo intervenuto nel caso de quo, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che ### figlia del dante causa ### (nata a #### il ###, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dalla certificazione rilasciata dal ### di ### del ### di Giustizia, in data ###, secondo la quale il cittadino italiano non risulta presente nel registro di naturalizzazione brasiliano; cfr. doc. n.1), nonostante sia nata in epoca pre-costituzionale (segnatamente, in ### il ###) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana al figlio ### nato in data ###, e ai suoi discendenti. 
Pertanto, con riguardo ai discendenti di quest'ultimo - ### e i figli di quest'ultimo ### e ### deve essere accolta la domanda dichiarando tali ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ### nata il ###, in #### e ### nato il ### in #### e ### nato il ###, in #### , il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa; ordina, conseguentemente, al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti #### e ### - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. ### resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.. 
Così deciso in ### 17.05.2025 ### unico Dott.

causa n. 2/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio

M
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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1728/2025 del 14-11-2025

... ### non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). In data ###, a tal proposito, il ### per la ### degli ### - ### e ### degli ### ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati - segnatamente il ### (### e/o ### (### - non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto ### anche conosciuta come alias #### nata il ### in ### (cfr. doc. in atti n. 7). 8.3 - Inoltre, in data ###, l'### e ### (### ha attestato che “i documenti di naturalizzazione relativi a ### (anche nota come ### non esistono” (cfr. doc. in atti n. 8) e, in data ###, il Palazzo di Giustizia della ### di ### ha certificato che, a seguito di una ricerca tra i documenti di naturalizzazione nella ### di #### non è stato individuato “alcun documento a nome di ###### o ### Non vi è alcun documento corrispondente a quei cognomi” (cfr. doc. in atti n. 9). 9. - Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana ### che ha così trasmesso (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 665/2024 R.G.A.C. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, #### UE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.  nella causa iscritta al n. R.G. 665/2024 promossa da: ### C.F. ###, nata in ##### il 15 aprile 1968, residente al 466 ###, ### MI 48009-1656, e ### coniugata ### C.F. ###, nata in ##### il 3 aprile 1962, residente al 575 ###, ### MI 48009-1604, rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### del ### di ### con studio in ### alla ### n. 11, ed ivi elettivamente domiciliate, giusta procura alle liti depositata sul canale telematico in data ### in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato; -Ricorrenti ###'INTERNO, C.F. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - ### - Resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: Ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana ### (alias ### o ###, nata a ### comune in provincia di ####, in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in matrimonio in ### a ####, con ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente, era emigrata col marito in ### ove era nata la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6). ### italiana, una volta emigrata in ### non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti 10) e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ### la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11); - quest'ultima, in data ###, contraeva matrimonio con ### (cfr. doc.  in atti n. 12) e da questa unione nascevano le odierne ricorrenti: ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in ##### il ### (cfr. doc. in atti n. 14). 
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. ### dell'### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo le ricorrenti dedotto di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa “anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” specificando che “fino alla consumazione di detto termine l'### ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”. Sull'infondatezza della domanda, deduceva che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non poteva vantare alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e che, comunque, nel caso di specie, la decisione sulla domanda attorea dipendeva “dalla possibilità di far retroagire a data anteriore all'entrata in vigore della ### gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non poteva essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### anche se i rapporti e le situazioni controverse non erano esauriti.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data ###, parte ricorrente, rilevando la tardiva costituzione del Ministero resistente, chiedeva un termine per esaminare e controdedurre all'avversa comparsa di costituzione e risposta. Per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Questa Giudice, dato atto della tardiva costituzione del Ministero e della richiesta della parte, rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2025 concedendo termine per brevi note da depositare entro venti giorni prima dell'udienza. 
In data ### veniva depositata memoria di costituzione di nuovi difensori nell'interesse della parte ricorrente.
All'udienza del 16 aprile 2025, compariva la sola parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note autorizzate, chiedendo la decisione della causa o la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. questa Giudice, rilevato che nessuno era presente per il Ministero dell'### già costituito, fissava l'udienza del 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.. 
All'udienza del 18 giugno 2025, parte ricorrente precisava le conclusion,i riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle autorizzate del 24 marzo 2025, e discuteva la causa sostanzialmente ricimando le proprie difese. Questa Giudice, sentite le conclusioni della parte e rilevato che non era presente il Ministero convenuto già costituito, assegnava la causa a sentenza riservando la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.  2. - Tanto posto, preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1, co. 36 e co. 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».  2.1 - Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a ### e, pertanto, in comune ricadente nel territorio di ### 3. - In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Corte Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).  3.1 - Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.  3.2 - Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.  3.3 - È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.  3.4 - Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.  3.4.1- Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.  3.5 - Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  3.6 - La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art.  10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti ( 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).  3.7 - Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).  3.8 - Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. S.U. n. 4466/2009).  3.9 - Con questa sentenza, quindi, la ### di Cassazione si è espressa a favore della trasmissione dello status di cittadino italiano ai figli delle donne italiane nati prima del 1948. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.  4. - Ciò acclarato, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, in quanto la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana è frutto di una interpretazione giurisprudenziale, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la ### non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della ### Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al ### o all'ufficio di ###, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “### del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).  4.1 - Più nello specifico, il Ministero degli ### con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il ###; sicchè, secondo l'amministrazione centrale, possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e, quindi, la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale assunto si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.  5. - In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### ne consegue che il ricorso alla via amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, dacchè l'unica via percorribile per vedere riconosciuto il diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.  5.1 - Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede ###questo senso, si veda la giurisprudenza di merito: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; #### ord. 18/04/2018; #### ord.  19/02/2018; #### sent. 18/09/2017; #### sent. 6/04/2017; #### sent. 22/03/2017, che conferma che, per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente).  6. - Alla luce delle superiori osservazioni ed aderendo agli orientamenti della ### di Cassazione, ad avviso di questa Giudice, nella fattispecie, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948, ed affermata la trasmissione di siffatto diritto ai figli iure sanguinis.  6.1 - Pertanto, la cittadina italiana ### non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina americana, ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia ### nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale (segnatamente il ###).  7.- Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle ### della ### di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre, chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).  “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).  8. - A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se le ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.  8.1 - Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana ### nata a #### il ### (cfr. doc. in atti n. 4) da ### e ### ha contratto matrimonio in ### in data ### con il concittadino ### (cfr. doc. in atti n. 5), successivamente trasferendosi, con il marito, in ### Dall'anzidetta unione è nata in data ### - in epoca pre-costituzionale - la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 6), la quale si è unita in matrimonio con tale ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 10); falla loro unione è nata in data 20.12.1934, ancora in epoca pre-costituzionale, la figlia ### (cfr. doc. in atti n. 11). Quest'ultima, in data ###, ha contratto matrimonio con tale ### (cfr. doc. in atti n. 12) e da questa unione sono nate le odierne ricorrenti: ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### nata in data ### (cfr. doc. in atti n. 14).  8.2 - Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in ### non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti nn. 7, 8 e 9). In data ###, a tal proposito, il ### per la ### degli ### - ### e ### degli ### ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati - segnatamente il ### (### e/o ### (### - non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto ### anche conosciuta come alias #### nata il ### in ### (cfr. doc. in atti n. 7).  8.3 - Inoltre, in data ###, l'### e ### (### ha attestato che “i documenti di naturalizzazione relativi a ### (anche nota come ### non esistono” (cfr. doc. in atti n. 8) e, in data ###, il Palazzo di Giustizia della ### di ### ha certificato che, a seguito di una ricerca tra i documenti di naturalizzazione nella ### di #### non è stato individuato “alcun documento a nome di ###### o ### Non vi è alcun documento corrispondente a quei cognomi” (cfr. doc. in atti n. 9).  9. - Ne deriva che le ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana ### che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza, per il tramite della figlia ### e così è stato di madre in figlie, senza interruzioni, fino alle odierne ricorrenti.  10. - Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti, cittadine italiane iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti.  11. - Per quanto concerne le spese di giudizio, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, dirimenti per la vicenda trattata, sussistono le ragioni della totale compensazione tra le parti ex art. 92 c. 2 c.p.c. (invero, l'accoglimento della domanda è totalmente legato all'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità, recte quello che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della ### alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale).  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al 665/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezion, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti ### nata in ##### il 15 aprile 1968, e ### coniugata ### nata in ##### il 3 aprile 1962, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per quanto esposto in parte motiva; - ordina al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso in ### 14 novembre 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 665/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Leonello Rosaria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10455/2024 del 04-12-2024

... cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione ….” Come da albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. Ciò posto il ricorrente suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti ### di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI 13 ###, ##### Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. 
Dott.ssa ### sciogliendo la riserva assunta in data 11 novembre 2024 ha emesso ###.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito ### iscritto al n.15498/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana TRA ### nato a ### do #### il ###, residente in ### n°123, assistiti dall'Avv. ### giusta procura allegata al fascicolo telematico RICORRENTE MINISTERO dell'### in persona del ### in carica dom. ex lege presso l'### dello Stato Resistente contumace ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ex lege ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 14 luglio 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'### per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.   In particolare riferisce che: 1. “…### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ### (Doc. 02), figlio di ### e ### non si è MAI ### e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione ….” Come da albero genealogico allegato e facente parte del ricorso. 
Ciò posto il ricorrente suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti ### di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). 
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. ### ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle ### istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. ###. 19 bis D.Lgs. 150/2011 - norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.  ### è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Ministero dell'### in persona del ### in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il ### del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di ### di ### competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Ministero dell'### degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la ### assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 ### n. 91/94. 
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del ### del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.  555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art.  7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il ### di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. ###. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. ### la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. 
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###. ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti ### diplomatico consolari italiane e apostillati. 
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. 
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 ### n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». 
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. 
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. 
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'### parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro dalla legge. 
Il ricorrente , ha tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il ### d'### di ### ufficio territorialmente competente in base al luogo di residenza. 
Ha provato ad ottenere un appuntamento attraverso la piattaforma ###mi, il nuovo portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, tuttavia, il servizio di ricezione risulta essere sospeso.  ### numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma ###mi - inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa o, come meglio vedremo innanzi, tentando di prenotare un appuntamento/accesso presso la competente autorità diplomatica per il riconoscimento. ### la nuova modalità stabilita dallo stesso ### hanno inviato al ### di ### in ### i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del ### ha notificato al ### generale d'### a ### il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, , ad oggi il ### di ### ha invitato coloro che sono inseriti nella lista di attesa facente riferimento alle richieste pervenute nell'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa ### e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa ### in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus ### Roma ordinanza del 23 aprile 2020).  ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. 
Ritiene pertanto questo giudicante che il ricorrente del presente giudizio, è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita. 
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.   Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del ###.Q.M.  ### di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: dichiara il ricorrente come sopra generalizzato è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana; - per l'effetto ordina all'### di ### competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - dichiara che lo stesso è altresì cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di ### o ### o ### o ### o ### o ### cittadino italiano, nato a ### Comune in ### di #### il ###, come comprovato dall'### per ### dai Registro degli atti di ### rilasciato dal Comune di #### che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana; - ordina, per l'effetto, il Ministero dell'### e l'### di ### competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei ### dello ###.  - Spese compensate. 
Così deciso in Napoli in data 2 dicembre 2024 ###.ssa ### 

causa n. 15498/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonietta De Simon

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 988/2024 del 22-10-2024

... depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. ### unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ### figlia di ### nata in ### cittadina italo-brasiliana, ha contratto matrimonio con il cittadino brasiliano ### nel 1923, e dunque prima dell'entrata in vigore della ### perdendo automaticamente ed involontariamente la cittadinanza italiana d'origine); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della ### “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO ### in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 392/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da: ### nata a ### - ### il ### (C.F. 943.014.509-63) in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale insieme a ### sui minori #### nato a ### - ### il ### (C.F. 074.832.519-05) e ### nata a ### - ### il ### (C.F.  089.333.069-86), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ###, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in ### in via ### n. 6; Ricorrenti contro ###'### e con l'intervento del ### presso il Tribunale Interventore ex lege ### domanda di cittadinanza ### le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da ### nato a ####, il ###, successivamente emigrato in ### ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.  ### convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituito. 
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 15 ottobre 2024, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni. 
La domanda è fondata e va accolta. 
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. ### unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. 
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: ### figlia di ### nata in ### cittadina italo-brasiliana, ha contratto matrimonio con il cittadino brasiliano ### nel 1923, e dunque prima dell'entrata in vigore della ### perdendo automaticamente ed involontariamente la cittadinanza italiana d'origine); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. 
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della ### “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.  ### un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della ### con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a ### ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. ### sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] ### correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. 
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova ### la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché la madre aveva contratto matrimonio con cittadino non italiano prima dell'entrata in vigore della ### (e, per l'effetto, secondo la normativa illo tempore in vigore, aveva perso la cittadinanza italiana). 
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, - dichiara la contumacia del Ministero dell'### - dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'### e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### 21 ottobre 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carissimi Claudia

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 139/2025 del 24-02-2025

... mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti). La linea di discendenza, in particolare, passa: - ### al di lui figlio, ### nato il ###; - ### al di lui figlio ### nato il ###; - ### ai di lui figli: • ### nato il ### (odierno ricorrente); • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### alla di lui figlia: • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### al di lei figlio: • ### nato il ###, (odierno ricorrente); 1. Sulla posizione di #### e ### Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. La l. n. 555/1912 prevedeva, infatti, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza per via paterna, e tale disciplina non è mutata con l'entrata in vigore della successiva l. n. 91/92 che all'art. 1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis. In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è (leggi tutto)...

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R.G. 1125-24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E. 
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente: ### causa civile di primo grado, iscritta al n. 1125 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: 1. ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, residente ###- ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### identificata con documento n. 25982287 rilasciato l'08.03.2022; 2. ### minore, nato a ### - ### il ###, C.F. 554.560.278-01, identificato con documento n. 57.029.455-1 rilasciato l'11.11.2022, rappresentato dalla madre ### nata a ### do ### - ### il ###, C.F. 257.858.918-67, entrambi residenti in ### de ### n. 10 - ### - ### - SP - CAP ###-010 - ### 3. ### nato a ### - ### il ###, C.F.  255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ###; 4. ### minore, nata a ### - ### il ###, C.F.  563.783.098-33, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### rappresentato dal padre #### nato a ### - ### il ###, C.F. 255.869.198-85, residente ### - ### - ### 14 - ### - ### do ### - SP - CAP ###-110 - ### identificato con documento n. 25982288 rilasciato il ### e dalla madre ### nata a ### - ### il ###, C.F. 121.913.698-04, residente ###0, apto 187, #### - SP - CAP ###-001 - ### identificata con documento 24557953 rilasciato il ###; tutti elettivamente domiciliat ###,6 presso lo studio dell'Avv.  ### (PEC ###) che li rappresenta e difende nel presente giudizio ###; ### contro: ###'INTERNO, in persona del ministro pro tempore; (parte ricorrente non costituitasi) E con l'intervento del ### in sede; (interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis. 
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. 
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 23 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al ### in sede.  *** 
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.  *** 
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. 
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a ### unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022). 
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la loro linea di discendenza dall'avo, ### nato in ### a #### il ###, successivamente emigrato in ### senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti). 
La linea di discendenza, in particolare, passa: - ### al di lui figlio, ### nato il ###; - ### al di lui figlio ### nato il ###; - ### ai di lui figli: • ### nato il ### (odierno ricorrente); • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### alla di lui figlia: • ### nata il ### (odierna ricorrente); - ### al di lei figlio: • ### nato il ###, (odierno ricorrente); 1. Sulla posizione di #### e ### Ebbene, com'è evidente, in tale linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. 
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. 
La l. n. 555/1912 prevedeva, infatti, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza per via paterna, e tale disciplina non è mutata con l'entrata in vigore della successiva l. n. 91/92 che all'art. 1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis. 
In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912, che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10), nonchè e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.  2. Sulla posizione di ### In tale linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna. 
Anche in tale caso, tuttavia, nessun ostacolo normativo può opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui il ricorrente è venuto al mondo, considerato che lo stesso è nato nell'anno 2012 e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 91/92 che, come detto, all'art.1 ha disposto l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis. 
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire. 
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. 
A tal proposito occorre considerare che le ### statali (tra le quali rientra senz'altro anche il ### generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. 
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente ### dal quale si evince l'esaurimento dei posti disponibili per il relativo procedimento. 
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta tempistica di convocazione, di possibilità di presentazione della domanda e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente, la quale ha, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale. 
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. 
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Ministero dell'### e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. 
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Ministero dell'### riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale ordinario di ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1125/2024 così provvede: • Dichiara la contumacia del Ministero dell'### • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; • Ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio. 
Così deciso in ### 22.02.2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1125/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lubrano Silvia

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