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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10364/2025 del 11-11-2025

... occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 10/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 27341 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza mediante deposito al pct. 
Rg. 27341/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### bianco, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del ### - ### 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del ### - ### 8 aprile 2020, n. 23, la seguente ### causa civile iscritta al numero 27341/2022 del
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, aventi ad oggetto “resposanbiltià professionale e da prodotto difettoso” DA ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, ivi residente alla ### n° 37, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 7, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. ### lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti conferita.  #### “A.CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via ### n. 9 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 39, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusto mandato in atti.  #### residente ###, Cod. 
Fisc. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'avv. ### ( soci professionisti della società “### società tra avvocati per azioni”, C.F. ### e P.I. ###, con sede ###Napoli alla ### di ### n. 276), mandato in atti; ###' ### S.p.A. -, ###, (C.F./P.IVA ###) con sede ####### alla ### snc, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ##### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla ### n.89, giusto mandato in atti; ###'s ### S.A. domiciliat ###### al ### n. 86, rapp.ta e difesa da gli avv. ti #### e ### tutti del ### di Napoli giusto mandato in atti; Terza chiamata in causa (da ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la C.I.D. S.p.A. - ### e ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) ### i fatti così come descritti in narrativa; 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dell'A.O.R.N. ### in persona l.r.p.t. e della C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Dott. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; 3) ### e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. ### come asseverate nella perizia di parte, e l'evento dannoso del 16.10.2020; 4) ### e dichiarare l'entità e la natura delle lesioni/menomazioni personali subite dal sig. ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 16.10.2020, come esattamente descritte nella perizia di parte redatta dal ### Dott. ### 5) Per l'effetto, condannare in solido tra loro e/o in via alternativa e/o in via concorrente: 1) l'A.O.R.N. ### in persona del l.r.p.t.; 2) e la C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché 3) il Dott.  ### ovvero chi dovesse risultare tenuto, all'esito del giudizio, al pagamento, in favore del #### della somma di € 631.475,00, ovvero di quella diversa, minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del giudizio, anche a mezzo di C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo causati all'attore dall'evento dannoso del 16.10.2020 dedotto in narrativa, e dalle conseguenti lesioni riportate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino allo effettivo soddisfo; 6) ### in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e ###” Nello specifico, l'attore ha dedotto che in data ### veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia ### dell'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria con impianto di stent medicato del tipo ### 2.5 x 23 mm a 12 atm, previa dilatazione con pallone; in data ### veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di ### (###, eseguito dal dott. ### per una stenosi subocclusiva della coronaria di destra, con ingresso dalla arteria radiale sinistra; tuttavia, una volta condotta in sede di ostruzione la sonda fornita all'estremità di un palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm, l'operatore non riusciva a sgonfiare il palloncino, che rimaneva incastrato nel vaso coronarico, occludendolo e, nonostante, i tentativi manuali di rottura l'operatore riusciva solo a procurare la rottura dello shaft del catetere; si rendeva necessaria l'intubazione del paziente cui seguiva una cardioversione elettrica per una fibrillazione atriale, con trasferimento del paziente presso l'### “### II” di Napoli, dove il ### veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in circolazione extracorporea e, mediante apertura dello sterno, veniva rimosso il palloncino che occludeva la coronaria, la quale veniva rivascolarizzata mediante by pass aorto coronarico.  ### la prospettazione attorea, le sue condizioni rimanevano critiche con necessità di cure e terapie mirate; peraltro la prolungata occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. 
Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. 
Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per insufficienza mitralica ed aortica funzionale di grado severo, tanto da necessitare in data ### di sostituzione delle valvole mitrale ed aortica. 
Si è costituita l'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la quale ha eccepito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei suoi sanitari ed i danni lamentati da parte attrice, avendo, l'equipe medica, agito con estrema diligenza e professionalità. ### la prospettazione della convenuta struttura ospedaliera, gli attuali esiti e postumi derivati al ### sono stati causati dal malfunzionamento del dispositivo medico utilizzato in quanto non conforme in termini di qualità e sicurezza; esso, nello specifico, si presentava in forma sigillata e sterile oltre che di ridotte dimensioni (diametro una volta gonfiato che va e dai 2 ai 3-4 mm) ed ogni valutazione di controllo e verifica era di esclusiva competenza della ### produttrice; per tali motivi, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente alla società C.I.D. 
S.p.A.; con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la ### S.p.A. che ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha escluso ogni ed eventuale difetto del device, attribuendo l'evento avverso a fattori causali terzi e comunque estranei alla sua produzione. 
Si è costituito ### che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###s ### S.A. ha eccepito l'infondatezza domanda attorea; nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla A.O.R.N. A. ### ovvero, in via gradata, dalla ###s ### S.A in virtù di contratto di assicurazione per la responsabilità professionale ((polizzen. ###-LB - ###-LB). 
Si costituita la terza chiamata ###s ### S.A. la quale ha eccepito il difetto di legittimazione dell'assicurato ### e l'inoperatività contrattuale della polizza. In ogni caso ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. 
Ammessa ed espletata la C.T.U. medico legale a firma dei dottori ### e ### la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.  ***** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.  ### ha esercitato un'azione giudiziale risarcitoria contro l'A.O.R.N. ### la C.I.D. S.p.A. e ### ai fini della declaratoria della relativa responsabilità solidale e/o alternativa per l'evento chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 e le conseguenze dannose che sono scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm. 
Sussiste, pertanto, piena legittimazione ad agire dell'attore nei confronti dell' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli , sia nei confronti della C.I.D. S.p.A. - ### (e ciò indipendentemente dall'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'attore e quest'ultima), essendo incontestato che il ### abbia usufruito del “palloncino per l'impianto di stent” per cui è causa a seguito di intervento chirurgico risalente al mese di ottobre 2020 presso l'UTC dell'### i cui sanitari provvidero ad impiantare il dispositivo medico prodotto dalla società convenuta ### spa. 
Ciò premessi, in punto di responsabilità per prodotti difettosi, le norme di cui agli artt. 114, 116 e 121 del d. lgs. 206/2005, individuano sia in capo al produttore (C.I.D. S.p.A), sia in capo al soggetto fornitore (### di rilievo nazionale A. ### di Napoli) i soggetti astrattamente responsabili. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 206/2005, l'onere di provare sia la pericolosità del prodotto sia il nesso causale fra la pericolosità del prodotto ed il danno incombe in capo al consumatore, tra cui certamente rientra l'odierno attore, atteso che possono invocare la responsabilità da prodotto difettoso “tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all''utilizzatore' in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (cfr civ., sent. n. 13458 del 29.05.2013). 
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.  codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art.  118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (cfr ###. 3, Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022)
Sul punto deve rilevarsi che il ### ha efficacemente dimostrato con la documentazione medica allegata all'atto introduttivo (### clinica 2020028783 concernente il ricovero presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dal 14 al 16/10/20 - angioplastica coronarica del 16.10.20 - ### clinica 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20), che il danno a lui derivato è direttamente collegato al difetto del dispositivo medico (palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico) e non invece da cause esterne indipendenti (quali la malpractice dei sanitari del ###. In particolare, nella cartella clinica del ### è riportato quanto segue: “16/10/20 - ### di stenosi subocclusiva di coronaria destra medio prossimale via radiale sx. Si predilata la lesione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e si procede ad impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ma con impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent stesso che permane gonfio anche dopo tentativi di sgonfiaggio manuale con evidenza di pallone permanentemente gonfio e rottura shaft. Si tenta rottura del pallone con diversi devices con accesso anche femorale dx 8 F. Tentativo di recupero con onesnare con rimozione di guida ed ipotubo ma con pallone permanenentemente gonfio. 
Per presenza di FA si pratica CVE dopo intubazione orotracheale del paziente da parte del rianimatore con ripristino di ritmo sinusale. Attivata immediatamente richiesta di trasferimento in sala di ### Si organizza il trasferimento con ambulanza rianimativa sedato ed intubato con introduttore arterioso ### a.f. dx e venoso ###. Compenso emodinamico stabile con P.A. 185/70 mm### 115 bpm ### 100% in ventilazione.”( cfr. produzione attorea - cartella paziente integrato pag. 14); inoltre dalla ### di procedura angioplastica si evince quanto segue : “Si effettua ### di stenosi critica prossimale e medio prossimale di coronaria destra previa predilatazione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e successivo impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ed impossibilità allo sgonfiaggio del pallone”; infine dalla ### clinica n. 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20 si legge quanto segue “Proveniente dall'### dove durante seduta interventistica di angioplastica, subisce occlusione coronaria dx per mancato sgonfiaggio del palloncino… viene condotto direttamente in sala operatoria”. 
Deve precisarsi infatti che la cartella clinica costituisce documentazione ufficiale certificata dove sono riportati in modo dettagliato gli eventi clinici a far data dall'utilizzo del dispositivo medico difettoso ed integra un elemento probatorio ai sensi dell'art. 120 del codice del ### che consente di accertare la stretta correlazione temporale e funzionale tra l'utilizzo del dispositivo e l'insorgenza delle lesioni personali a carico del ### Sempre ai fini di individuare il perimetro decisorio, in fatto e in diritto, va rammentato che si sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. 
Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 Sulla scorta di tale premessa è ragionevole affermare che la prova del nesso causale fra la somministrazione di un prodotto che si assume difettoso ed il danno conseguente possa essere desunta anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, i quali lo facciano ritenere sussistente, anche nel caso in cui una prova certa di tale nesso causale non sia stata acquisita, in quanto la ricerca scientifica né ne escluda, né ne ammetta l'esistenza. 
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che l' ### di rilievo nazionale A. ### ha adeguatamente conservato il prodotto (palloncino gonfiabile per l'impianto di stent coronarico) conformemente ai requisiti di sicurezza previsti, escludendo eventuali irregolarità della sua condotta; in particolare, con ### del 20/10/2020 inviato al Ministero della salute, l' ### denunciava i fatti accaduti durante l'intervento del 16.10.2020 cui era stato sottoposto il ### in particolare dal detto rapporto si legge che: “### procedura di angioplastica coronarica dopo aver adeguatamente preparato la stenosi mediante predilatazione veniva posizionato lo stent in questione. Dopo gonfiaggio a pressione nominale ed idonea espansione si verificava impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent che rimaneva in sede gonfio determinando occlusione della coronaria in questione nonostante tutti i tentativi di sgonfiaggio. 
Il paziente veniva rapidamente trasferito presso la ### dell'### dove veniva sottoposto a ### aorto coronarico urgente” ( cfr. segnalazione al Ministero della salute relativa al dispositivo medico - allegata alla comparsa di costituzione). 
Né nel caso corso dell'istruttoria è emerso un qualche elemento che possa configurare una qualche forma di responsabilità in capo alla struttura sanitaria che si è limitata ad impiantare il dispositivo medico, senza poter svolgere alcuna attività di controllo preventivo, posto che (e la circostanza è incontestata) il dispositivo de quo è stato consegnato dalla casa produttrice in forma sigillata e sterile, laddove un'apertura ed gonfiaggio preventivo del palloncino avrebbe determinato l'inutilizzabilità dello stesso. 
Da ciò ne discende che non emergono elementi tali da far ritenere sussistente una responsabilità dell'### né del medico convenuto che ha effettuato l'intervento. Ne discende che la domanda attorea proposta contro il dott.  ### e il ### va rigettata. 
Invece, alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla società convenuta, C.I.D. 
S.p.A. sulla quale grava il relativo onere ai sensi dell'art. 120, II comma, d. lgs.  206/2005. 
Sull'argomento, è stato ormai affermato il principio secondo cui lo standard di cosiddetta certezza probabilistica, operante in materia civile, non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. n. 18584 del 30.06.2021).
Tanto premesso in termini generali, con l'istruttoria espletata è stato dimostrato che in data ### l'attore fu sottoposto presso l'### di ### ad chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 dal quale sono derivate conseguenze dannose scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm - (mancato sgonfiaggio del pallone).  ### della pericolosità del prodotto de quo e la verifica della sussistenza di un nesso causale fra lo stesso ed il danno causato ad ### è stata confermata dai ###. ### e Dott. ### che hanno con chiarezza precisato quanto segue: “in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. 
Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. 
A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza dell'evento avverso.
In effetti, ricorrevano alcuni dei generici fattori di rischio per la ritenzione del pallone (sesso maschile, ipertensione arteriosa, recente angioplastica coronarica), ma riteniamo che questi non fossero sufficienti a giustificare il suo verificarsi. Ciò è avvalorato dalla rarità dell'evento nella popolazione generale.  ###, qualora le predette caratteristiche individuali possedessero un'efficienza causale sufficiente, necessariamente ci si dovrebbe aspettare un assai più elevato tasso di ricorrenza della complicanza. 
Analoghe considerazioni possono essere mosse in merito alle caratteristiche della lesione ateromasica e del vaso trattato. 
In terzo luogo, in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà rinviarsi l'evento avverso a difetti del device, con responsabilità della sua ### produttrice. 
In conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). 
Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.  ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni.
I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. 
E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
Le condizioni cardiologiche appaiono suscettibili di miglioramento nel caso di un futuro trattamento della patologia valvolare mitralica, con possibile stabilizzazione del quadro clinico sul 42-45% (quarantadue-quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.” (cfr. CTU pag 26-29) Ciò posto, pienamente condivisibile - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentato - risulta quanto riferito dai ### Inoltre, in risposta alle osservazioni dei ### della ### s.p.a, dott. ### e dott. ### i ### hanno motivatamente ribadito che le conseguenze negative occorse all'attore non sono state causate da errori procedurali nel posizionamento del palloncino, laddove peraltro, la lesione ateromasica trattata non presentava aspetti di particolare rischio (tortuosità significative o calcificazioni marcate, ecc…) (cfr. CTU pag.30 -32) Le risultanze degli accertamenti peritali possono essere poste a fondamento della presente decisione. 
Accertata per le ragioni espresse la responsabilità della ditta produttrice (come confermato dalle efficaci valutazioni dei ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. 
Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità % con riferimento agli esiti della originaria ferita fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. Ed è proprio ciò che è stato fatto dai ### Sull'argomento è poi intervenuta la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di #### (G. M. 
Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nelle cosiddette macropermanenti, che comportano postumi permanenti complessivamente superiori al 9%, occorre fare riferimento alle normative vigenti con l'applicazione della ### 2024. In tale contesto, il danno non patrimoniale, deve essere valutato in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell' intervento chirurgico (57 anni), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 187.106,00 (arrotondato all'unità), somma pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € € 266.465,00 relativo all'invalidità permanente pari al 50% e quello di € 79.359,00 relativo all'invalidità permanente pari al 25% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, oltre una invalidità temporanea parziale di 30 giorni di ### 30 gironi di
ITP al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% quantificata in € 7.762,50 Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il danno complessivamente patito dall'attore può essere liquidato nell'importo complessivo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo. 
Non possono riconoscersi gli interessi da ritardo, non avendo l'attore dimostrato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. (cfr. da ultimo sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 secondo cui “###obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. 
Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. 
S.p.A. 
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale.  ### è indimostrato. 
Sul punto la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “### di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004) Nel caso di specie, dalla documentazione depositata ed in particolare dall'estratto conto previdenziale ### (cfr. all.15 II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c) non si evincono rilevanti variazioni del reddito, né risulta l'attività imprenditoriale ma solo quella di soggetto dipendente. 
Invero, contrariamente agli assunti attorei, deve osservarsi che il permanere invariato, per più anni, del montante contributivo induce a ritenere che anche il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) sia rimasto sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento, non essendovi stato un incremento tale da determinare una maggiore contribuzione. 
La domanda quindi deve essere rigettata. 
Rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto ### nei confronti di ###s ### S.A. 
Le spese seguono la soccombenza della C.I.D. S.p.A. - ### che quindi deve rifonderle all'attore per come liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022; Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di C.I.D. S.p.A.  - ### le spese di consulenza come liquidate in corso di causa. 
Mentre sussistono gravi motivi, da individuarsi nella complessità degli accertamenti peritali che si sono resi necessari, per compensare tra tutte le altre parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • in accoglimento della domanda giudiziale, condanna C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo; • condanna, altresì, C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge • ### in via definitiva a carico di C.I.D. S.p.A. - ### il compenso dei consulenti come liquidato in corso di causa • ### la domanda svolta nei confronti dell'### di rilievo nazionale A. ### di ### • ### la domanda svolta nei confronti di ### • dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da ### nei confronti ###s ### S.A.  • Compensa le spese di lite tra le altre parti. 
Così deciso in ### all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.11.2025.   

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.


causa n. 27341/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10942/2025 del 25-11-2025

... ed esame istologico, da cui risultava una diffusa necrosi ischemica del sinistro. A seguito dei controlli clinici e di un percorso terapeutico parte attrice sosteneva che dalla diagnosi ricevuta gli veniva confermata la “conseguita sterilità totale, con un testicolo residuo affetto da varicocele, che come è noto è causa di infertilità…”. ### l'attore lo stato di sterilità è “… conseguenza del fatto che per l'ablazione del testicolo sinistro l'azione vicariante nella spermatogenesi offerta dal testicolo destro sia stata inibita per varicocele da cui è affetto…” . Da ciò è derivata la richiesta dell' importo risarcitorio formalizzata con il presente giudizio di € 378.557.00 con aumento personalizzato massimo, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, pari al 25% di € 473.196,00 oltre spese mediche di € 2.324,30 nonché di quelle per i successivi esami e controlli da sostenere , oltre danno morale ecc.. Iscritta la causa a ruolo la sig.ra ### ritualmente citata non si costituiva mentre la compagnia ### si costituiva tardivamente in data ###, depositando comparsa di costituzione e di risposta con la quale contestava integralmente la domanda attorea (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 6 ###.G. 2598/2019 in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato nella causa civile di I grado la presente SENTENZA ### (C.F.: ###) elettivamente domiciliato in Napoli alla ### de ### presso lo studio dell'Avv.  ### (C.F.: ###) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione attore e ### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante p.t elettivamente domiciliato in Napoli alla ###3 presso lo studio dell' Avv. ### (C.F.: ###) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta convenuta nonché ### (C.F.: ###) residente in Napoli alla ### 7 convenuta contumace ### risarcimento danni per lesioni personali a seguito di sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza di trattazione scritta del 18.07.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18.06.2009. 
Con atto di citazione notificato in data ###,dal sig. ### conveniva in giudizio la sig.ra ### quale proprietaria esclusiva della autovettura ### tg. ### e la ### che la garantiva p per R.C.A. al fine di sentire condannare quest' ultima, ovvero in solido con la prima, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, per l' incidente dallo stesso patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il ###, alle ore 13.30 circa, in Napoli alla via E. Gianturco. 
Sosteneva pertanto l'attore l' esclusiva responsabilità dell' incidente al conducente dell'autovettura ### tg. ### che aveva posto in essere senza nessuna preventiva segnalazione una manovra improvvisa con la quale effettuava inversione del proprio senso di macia tagliando la strada ed impattando con la moto ### 650 tg. ### condotta dall' istante che sopraggiungeva da tergo, trascinandola e sbalzandola al suolo in uno al suo conducente, che subiva lesioni personali per le quali era necessario il ricorrere al P.S. dell' ospedale ### di Napoli presso il quale gli veniva diagnosticato “trauma cranico e addominale e trauma testicolo sx” e sempre in data ###, essendosi poi rivolto alla struttura ospedaliera del ### di Napoli, veniva disposto il suo ricovero come da referto per “trauma lacero contusivo dell' emiscroto sinistro con assenza di lesione del didimo sinistro. Trauma contusivo dell' epididimo omolaterale”, con conseguente intervento chirurgico di orchiectomia sinistra ed esame istologico, da cui risultava una diffusa necrosi ischemica del sinistro. A seguito dei controlli clinici e di un percorso terapeutico parte attrice sosteneva che dalla diagnosi ricevuta gli veniva confermata la “conseguita sterilità totale, con un testicolo residuo affetto da varicocele, che come è noto è causa di infertilità…”. ### l'attore lo stato di sterilità è “… conseguenza del fatto che per l'ablazione del testicolo sinistro l'azione vicariante nella spermatogenesi offerta dal testicolo destro sia stata inibita per varicocele da cui è affetto…” . 
Da ciò è derivata la richiesta dell' importo risarcitorio formalizzata con il presente giudizio di € 378.557.00 con aumento personalizzato massimo, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, pari al 25% di € 473.196,00 oltre spese mediche di € 2.324,30 nonché di quelle per i successivi esami e controlli da sostenere , oltre danno morale ecc.. 
Iscritta la causa a ruolo la sig.ra ### ritualmente citata non si costituiva mentre la compagnia ### si costituiva tardivamente in data ###, depositando comparsa di costituzione e di risposta con la quale contestava integralmente la domanda attorea chiedendone il rigetto o, in via gradata, declaratoria di responsabilità concorsuale con compensazione delle spese. 
Ammessa la prova orale diretta e contraria articolata dalle parti , venivano in data ### escussi i testi indicati dall'attore ### e ### mentre in data ###.veniva escusso il teste di parte convenuta ### e nominato CTU il prof dott. ### specialista in medicina legale e delle ### del ### di Napoli che in data ### accettava l' incarico ed al quale in data ### veniva conferito l'incarico con la formulazione dei quesiti.  ### inviata la bozza della relazione ai ctp di parte, seguivano le repliche con controdeduzioni del dott. ### consulente dell'attore che contestava le risultanze a cui era pervenuto e che a sua volta riscontrava motivando le sue determinazioni per poi provvedere al deposito della relazione definitiva nei termini prefissati. 
Alle udienze successive anche il difensore di parte attrice muoveva contestazioni alla CTU espletata, formulando istanza di rinnovazione della consulenza di ufficio ma all' udienza di trattazione scritta disposta per il ### in cui le parti facevano pervenire le rispettive note, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. 
A questo punto è d'uopo esaminare la proponibilità e la procedibilità della domanda che allo stato degli atti risulta assolta come si rileva dalle richieste di risarcimento danni effettuate a mezzo pec con relative ricevute di accettazione e deposito prodotte da parte attrice. 
La legittimazione attiva del sig. ### risulta confermata e provata per tabulas dal R.I.S. N. 121178 redatto dagli ### di ### successivamente intervenuti sul luogo del sinistro e altresì confermata dai testi escussi e dalla documentazione in atti. 
Anche la legittimazione passiva della sig.ra ### proprietaria esclusiva della #### è confermata dal R.I.S. sopramenzionato che asseverava anche la legittimazione passiva della convenuta assicurazione, che in ogni caso costituendosi non ha sollevato sul punto nessuna contestazione oltre che dal certificato Pra depositato da parte attrice. 
Nel merito, va evidenziato che il verificarsi dell' incidente è stato confermato dal rapporto della polizia municipale intervenuta successivamente al verificarsi dello scontro tra il motociclo e l'autovettura e pertanto si ritiene che la ricostruzione operata sulle modalità del sinistro non possa avere consistenza probatoria, considerato anche che i verbali di infrazione stradale elevati a carico della parte attrice e del proprietario del veicolo da lui condotto venivano successivamente annullati da due sentenze del giudice di ### di Napoli passate in giudicato (n. 4185/2016 e 20307/3027) statuendo l' insussistenza di prove sufficienti circa la responsabilità del sig. ### nella causazione del sinistro. 
Prescindendo da valutazioni sulle persone che hanno reso testimonianza a favore dell'attore (un amico ed il cugino) ma valutando sic et simpliciter le dichiarazioni rese queste appaino poco attendibili non risultando dalle stesse che il sinistro sia stato causato esclusivamente dalla manovra di inversione posta in essere dal conducente della ### Il primo teste escusso il sig. ### cugino dell'attore ha dichiarato che si trovava alla guida del suo scooter e che “ fra me e ### vi erano altri veicoli, tipo tre o quattro”. Esaminando la deposizione del cugino del sig. ### non si comprende come il summenzionato, abbia potuto constare effettivamente la dinamica del sinistro, allorquando davanti a lui vi erano altri veicoli che gli coprivano certamente la visuale. 
Inoltre ha dichiarato “non ricordo la linea tratteggiata ma ricordo che nel punto dove la ### ha fatto inversione la striscia era continua”. Peraltro tale circostanza è smentita dal verbale di polizia ### che indicava sul punto in cui avveniva l' inversione della ### di fronte al civico 104 il tratteggio della linea non era continuo, anche se, come evidenziato, gli agenti intervenivano successivamente e, non è dato sapere, se gli autoveicoli dopo sinistro, venivano spostati. 
Stessa cosa per la testimonianza resa dal secondo teste escusso di parte attrice, il sig. ### che dichiarava di lavorare presso la stessa ditta dove lavorava l'attore e che quel giorno, si trovava per delle consegne ad essere sul luogo del sinistro, che lascia spazio a non pochi dubbi sulla sua attendibilità il quale in maniera generica conferma di aver assistito ai sinistro e di aver visto la ### che effettuava una inversione ad U, descrivendo in maniera scarna l' incidente riferiva “ho visto che sulla moto che era andata a finire sotto la macchina ed era stata trascinata a vari metri c'era ### Non ho visto la velocità dei mezzi , ma ho visto che a terra c'era la linea continua”. 
Inoltre fotogrammi prodotti dall'attore ed effettuati nell' immediatezza del sinistro sebbene ritraggano i mezzi coinvolti nel sinistro nulla aggiungono a sostegno della dinamica del sinistro e non evidenziano l'esistenza e/o la non esistenza della linea continua. 
Pertanto la dinamica del sinistro sostenuta da parte attrice non risulta essere sufficientemente avvalorata dalle deposizioni rese dai due testi escussi. 
Si aggiunga altresì che in merito al teste escusso, sig. ### , indicato dalla compagnia convenuta, si ritiene la sua incapacità a testimoniare , per essere il conducente della ### al momento del sinistro nonché marito della convenuta rimasta contumace, e pertanto, valutata la sua testimonianza in considerazione di un suo “interesse” per aver promosso per lo stesso sinistro anche egli azione di risarcimento danni. 
Quindi, la dinamica del sinistro non risulta essere confortata in modo inequivocabili dalle deposizioni rese dai due testi escussi indicati dall' attore. 
Le prove testimoniali non hanno di fatto fornito la dimostrazione che l' attore abbia tenuto una condotta di guida corretta rispettando le regole della prudenza nella circolazione stradale osservando anche una velocità consona e non hanno dato prova che l' impatto tra i veicoli era da ricondurre esclusivamente alla condotta di guida del conducente della ### Non è pertanto da escludere, che anche il comportamento dell' attore abbia contribuito a costituire una causa concorrente alla produzione del sinistro ed il risarcimento dovuto deve essere diminuito in dipendenza del comportamento, non prudente da lui posto in essere. 
Verificata l' impossibilità di ricostruire la reale ed effettiva dinamica del sinistro, si deve ricorrere, per il sinistro oggetto di causa, all'applicazione del principio residuale della pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054 c.c., secondo comma. 
In base a quanto previsto dall' art. 2054 c.c. nel caso di scontro tra veicoli “si presume sino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. 
Questo criterio residuale si applica, ogni volta in cui non è possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti abbiano contribuito a provocare l'incidente. 
Come chiarito dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 7479/2020) “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilito dall' art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dell' evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità del sinistro”. 
Nel caso di specie, il concorso tra i conducenti dei due veicoli deve intendersi paritario in quanto l'analisi delle prove testimoniali non hanno consentito di identificare sia il responsabile esclusivo e/o una maggiore o minore responsabilità in capo a uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro. 
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto deve riconoscersi per tutti i motivi evidenziati la responsabilità dell'accadimento nella misura del 50% riconducibile ai due conducenti. 
Conseguenza di ciò e che anche per la quantificazione del danno da riconoscere alla parte attrice dovrà tener conto della responsabilità attribuita alle parti coinvolte del sinistro nella misura del 50%. 
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum debeatur ci viene in sostegno la relazione del ### prof. ### a cui la scrivente aderisce avendo trovato la suddetta precisa ed obiettiva e che ci conferma anche la compatibilità del danno fisico subito del sig. ### con il sinistro oggetto di causa. 
In merito alle lesioni accertate dalla documentazione medica prodotta dall' attore, il CTU ha determinato che esse hanno comportato al sig. ### un danno biologico nella misura del 6% con un periodo di invalidità temporanea assoluta al 100% della durata di giorni 10 ed un periodo di 20 giorni al 50 %. 
Le conclusioni a cui giunge l' ausiliario sono suffragate dagli esami diagnostici e motivate logicamente e pertanto sono condivise dalla scrivente nella statuizione in ordine alla liquidazione del danno biologico da intendersi quale menomazione della complessiva integrità psico - fisica della persona in sé considerata. Inoltre, il perito ha esaurientemente risposto alle osservazioni formulategli dal ctp di parte attrice, negando una correlazione tra le lesioni riportate a seguito del sinistro oggetto di causa e la presunta sterilità totale del sig. ### Ritornando quindi alla quantificazione operata del danno biologico dal CTU alla quale la scrivente aderisce, si ritiene che essendo nell' ambito delle microlesioni ovvero del danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente), si applicano i parametri di cui all' art. 139 del Codice delle ### i cui importi sono stati aggiornati dal D.M. 18.07.2025 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 176 del 31.07.2025. 
Considerato che il danno di invalidità permanente è stato determinato nella misura del 6%, che la sig. ### al momento del sinistro aveva 26 anni, che in riferimento all' età il punto base danno permanente risulta determinata in € 963,40 e che l' indennità giornaliera ammonta ad € 56,18 abbiamo la seguente quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale: Danno biologico permanente € 9.040,55 Invalidità temporanea totale € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 ### € 10.164,15 Il suddetto importo di € 10.164,15 come sopra determinato deve ritenersi già personalizzato, in ossequio all' insegnamento della Corte di Cassazione che con la pronuncia a ###26972 del 2008, ha inteso superando la nozione del danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico fisica del soggetto vittima di un illecito. 
Si evidenzia altresì che anche sullo stato d' ansia che il sig. ### assumeva causato dal sinistro oggetto di causa, risulta dalla perizia d' ufficio non provato e non eziologicamente connesso all' incidente oggetto di causa del 2016 ben potendo essere riconducibile ad altro incidente di cui il sig. ### era stato vittima nel 2009 , come aveva dichiarato lo stesso attore, durante l'anamnesi a cui veniva sottoposto dall' ausiliario. 
Inoltre anche la prova resa dai testi di parte attrice non hanno fornito nessuno supporto in merito. 
All' importo di € 10.164,15 vanno aggiunte le spese mediche pari ad € 2.812,80 come documentate dai documenti fiscali prodotti. 
I summenzionati importi devono essere decurtati nella misura del 50% considerata la responsabilità del sinistro attribuita anche al sig. ### (nella misura del 50% ). 
Pertanto l' importo riconosciuto all' attore è per il danno biologico di € 5.082,075 e per le spese mediche di € 1406,40. 
Sulle summenzionata somma di € 5.082,075 dovrà effettuarsi il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria così come statuito nella sentenza n. 1712 della Corte di Cassazione a ### del 17.02.1995. 
La somma liquidata per il danno non patrimoniale ( che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni) va rivalutata alla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della effettiva liquidazione (c.d. taxatio). 
La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalla pubblicazioni ufficiali dell' ### Tali indici sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall' ### per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati. 
Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) vanno poi applicati gli interessi legali dal giorno in cui si è verificato l' evento ( che nel caso in specie corrisponde alla data del 18.04.2016) fino all' effettivo pagamento del debito per compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato. 
Tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno ( e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all' intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. 
Relativamente alle spese mediche pari ad € 1.406,40, vanno applicati gli interessi legali dalla sentenza all' effettivo soddisfo. 
Alla luce di quanto esposto, le spese di lite e gli onorari seguono la soccombenza in applicazione della corresponsabilità dei conducenti alla produzione del sinistro determinati in base al decisum e sono liquidati come da dispositivo, in riferimento ai parametri disciplinati dal D.M.  55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, sugli importi dello scaglione dei valori medi da attribuire ai difensore dell'attrice anticipatario decurtati nella misura del 50% Le spese di ### in considerazione dell' esito del giudizio, si attribuiscono a carico della parte attrice nella misura del 50% e solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita nel giudizio tra il sig. ### contro ### in persona del legale rappresentante p.t. nonché la sig.ra ### così provvede: 1) dichiara la contumacia della sig. ### 2) dichiara la corresponsabilità dell'attore nel sinistro oggetto di causa nella misura del 50%; 3) condanna solidalmente le parti convenute a favore dell' attore al pagamento a titolo di risarcimento dell'ammontare complessivo di € 6.489,15 distinto in € 5.082,075 per il danno non patrimoniale ed € 1.406,40, che dovranno essere rispettivamente maggiorate della rivalutazione e degli interessi come riportato nella parte motiva; 4) condanna le convenute solidalmente al pagamento delle spese vive di giudizio di € 300,00 (comprensivo del contributo unificato e dei diritti nella misura del 50% del loro ammontare, così come spese per notifiche ecc.) e degli onorari di causa che liquida in € 2.538,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore di parte attrice anticipataria; 5) attribuisce le spese di CTU liquidate con decreto in data ### solidalmente a carico delle parti convenute nella misura del 50%, ed a carico della parte attrice nella misura del 50%. 
Così deciso, in Napoli il ####.ssa ### 

causa n. 2598/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Annunziata Pesce

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2091/2025 del 01-11-2025

... amputazione transmetatarsale del piede destro, per necrosi umida, con successiva revisione e prossimalizzazione del moncone di amputazione, in soggetto di anni 74, affetto da artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale, diverticolosi del colon, ipertensione arteriosa allo stato non in trattamento farmacologico e sindrome del tunnel carpale a sinistra'' (sul punto cfr. pgg. 11 e 12 della ###. Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo al ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano patito un apprezzabile aggravamento solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, anche in ragione degli interventi di amputazione transmetatarsale del piede destro nonché di quella del terzo dito della mano sinistra subiti dal ricorrente posteriormente e, nello specifico, nel settembre 2024. Proprio sulla scorta delle procedure chirurgiche a cui è stato sottoposto l'istante, il CTU ha ritenuto le stesse suscettibili di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma ed altresì sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, l'opponente soggetto non autosufficiente e (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZ. #### Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa ### ha pronunziato all'udienza del 15.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente ### causa iscritta al N. 2884/2024 R.G. 
TRA ### rappresentato e difeso dall'avv.to #### in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. #### E ### Con ricorso depositato in data ###, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del ### nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, nonché della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L.  104/92, ha proposto il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ### e affermando la sussistenza del requisito sanitario esclusivamente con riferimento all'indennità di accompagnamento, stante il positivo accertamento della prestazione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92 avvenuto all'esito del giudizio di ### Si costituiva l'### convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.   In data ### veniva depositata la consulenza medico-legale del ### Dott. ### e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.   Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 22.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano. 
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di cui si darà conto. 
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ‘'Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). 
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. 
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. 
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ### ritenendole contraddittorie. 
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il ### Dott. ### Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio, è addivenuto alla seguente diagnosi: ‘'Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico sostitutivo trisettimanale, diabete mellito tipo II con gravi complicanze micro e macroangiopatiche ed esiti (febbr. 2025) di amputazione del III dito della mano sinistra, ed arteriopatia obliterante cronica agli arti inferiori già trattata (2024) mediante PTCA e stenting delle arterie iliaca comune ed esterna di destra e con esiti (sett. 2024) di amputazione transmetatarsale del piede destro, per necrosi umida, con successiva revisione e prossimalizzazione del moncone di amputazione, in soggetto di anni 74, affetto da artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale, diverticolosi del colon, ipertensione arteriosa allo stato non in trattamento farmacologico e sindrome del tunnel carpale a sinistra'' (sul punto cfr. pgg.  11 e 12 della ###. 
Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo al ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano patito un apprezzabile aggravamento solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, anche in ragione degli interventi di amputazione transmetatarsale del piede destro nonché di quella del terzo dito della mano sinistra subiti dal ricorrente posteriormente e, nello specifico, nel settembre 2024. Proprio sulla scorta delle procedure chirurgiche a cui è stato sottoposto l'istante, il CTU ha ritenuto le stesse suscettibili di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma ed altresì sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, l'opponente soggetto non autosufficiente e pertanto bisognevole di assistenza continua (cfr. pg. 16 della ###. 
Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile all'01.09.2024, epoca dell'amputazione transmetatarsale del piede destro con successiva revisione della visita medico-legale, in vista della presumibile protesizzazione del piede destro (cfr. pgg. 18 e 19 della ###. 
Diversamente, con riferimento al beneficio di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 il CTU della precedente fase di ### Dott. ### ha riconosciuto l'istante, attesa l'entità delle minorazioni di cui è affetto, nonché sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3, c. 3, L. 104/92, quale persona nei confronti della quale si rende necessario ‘'un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa (cfr. pg. 10 della ###. 
Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal #### va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a partire dall'01.09.2024, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal 18.02.2021, data della domanda amministrativa. 
Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. 
Le spese di CTU sono poste a carico dell'### stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.  att. c.p.c. in atti.  P.Q.M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dall'01.09.2024 e per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal giorno 18.02.2021; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite; - spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'### Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###.ssa


causa n. 2884/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Recano Lorenza

M

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1939/2024 del 30-07-2024

... successivamente, nell ' anno 2003, da una sospetta necrosi femorale sinistra al punto di rendere necessarie, nell ' anno 2004, sedute di magnetoterapia e radiografia al bacino, con diagnosi di coxalgia a sinistra; - che, negli anni dal 2005-2006, facevano seguito numerosi accertamenti per ipertrofia arteriosa e connessi problemi ortopedici; - che, in data ###, veniva soccorso per “ sincope improvvisa notturna con melena ” ; - che nel periodo dal 28.11.2007 al 04.12.2007, veniva ricoverato presso la casa di cura ### con diagnosi di “ ernie iatali e doppia ulcera duodenale ” ; - che le condotte suddette palesavano non solo il demansionamento ma erano anche evidentemente mobbizzanti. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del suo diritto all ' inquadramento nel ### “ Regioni ed autonomie locali ” del 2002/2005, livello ### o, in subordine, ###, con decorrenza dal gennaio 2004, la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6° ex ### “ Regioni ed ### ” del 1995, in cui era stato erroneamente inquadrato, ed il livello ### o, in subordine, ###. Chiedeva, altresì, di condannare parte convenuta al pagamento delle (leggi tutto)...

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#### Il Giudice Unico del ### di ### in funzione di giudice del lavoro dott.ssa ### all ' esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell ' art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11175/2014 vertente TRA ### rappresentato e difeso dall ' avv. ### come in atti - ricorrente - E ### “ ### ” , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall ' avv. ### come in atti - resistente - ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### presso il ### di ### sezione lavoro, parte ricorrente esponeva: - di essere stato assunto presso la fondazione “
Villaggio dei ### ” nel 1962, con l ' incarico di istitutore e con orario di lavoro full time, dopo aver svolto un mese di tirocinio, affiancando il responsabile dell '
Ufficio “
Disciplina ” ; - di aver lavorato dalle ore 6:30 alle ore 22:00, compresi i giorni festivi e con turni anche notturni, al fine di svolgere le diverse camerate a lui affidate; - che nel 1972 riceveva ufficialmente l ' incarico di istitutore distaccato presso l ' ### in qualità di segretario e di vicedirettore f.f., occupandosi precisamente di controllare tutto il personale maschile e femminile, di preparare i registri a fine giornata e di sottoporli al presidente per la firma, di relazionare sulla situazione educativa dei ragazzi e di essere il referente nel caso in cui il personale notturno avesse avuto delle emergenze; - che, in data ###, veniva promosso dirigente e gli venivano affidati nuovi incarichi e nuove responsabilità e, in ragione di tale promozione, osservava poi il seguente orario di lavoro: dalle ore 7:00 alle ore 14:30 o dalle ore 14:30 alle 22:00, con riposo settimanale e presenza in servizio durante le giornate di domenica e nelle festività; - di aver, in particolare, curato l ' organizzazione dell ' intero anno scolastico, sostituendo il Presidente in caso di assenza, vigilando sul regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, guardaroba e controllando l ' osservanza da parte di tutto il personale del ### delle norme relative allo svolgimento dei loro compiti, compresi quelli degli istitutori, Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 predisponendo i piani delle attivit0 ricreative e redigendo un breve rapporto giornaliero sulle attivit0 del ### - che nell ' anno 1986, a causa dell ' assenza del direttore per un periodo particolarmente lungo, si occupava dell ' intera gestione e pianificazione di tutto il plesso del ### e del relativo personale; - che in data ### moriva improvvisamente il direttore, il quale aveva redatto una sorta di testamento in cui esprimeva la volontà di donare tutto in favore dell ' ordine e, successivamente, si insediava un nuovo governo comportante una riforma totale del precedente assetto organizzativo, con abolizione dell ' ufficio di vicedirezione e, conseguentemente, della figura del vicedirettore; - che, con missiva del 27.11.2000, gli veniva affidato il ruolo di assistente del direttore del “ ### dei ragazzi ” ; - che, con comunicazione del 04.05.2001, veniva temporaneamente trasferito e chiamato a ricoprire la funzione di “ capo dell ' ufficio Benessere ” ; - che, successivamente, in data ###, riceveva una nuova comunicazione avente ad oggetto “ riposizionamento dell ' incarico speciale ” con cui veniva conferito l ' incarico di responsabile dell ' ufficio storico industriale del villaggio ###, alle dirette dipendenze dell ' amministratore; - che, di fatto, si ritrovava a dover svolgere le sue mansioni nell ' ex guardaroba ed a trasportare la documentazione raccolta nell ' archivio del villaggio con l ' aiuto di alcuni volenterosi alunni; - che, in data ###, riceveva una nuova comunicazione con cui veniva incaricato di gestire l ' approvvigionamento degli abiti e la relativa distribuzione; - che, a seguito di personale richiesta, in data ###, riceveva dall ' amministratore la missiva avente ad oggetto “ conferma incarico speciale ” ; - che non vedeva riconoscersi gli scatti professionali così come per gli altri dipendenti; - che, successivamente, in data ###, essendo vicino all ' età pensionistica, con missiva diretta al presidente della fondazione, all ' amministratore ed al direttore chiedeva di permanere in servizio per altri due anni, ricorrendone tutti i presupposti di legge; - che, in data ###, l ' amministratore comunicava l ' impossibilità di aderire alla sua richiesta, non ricorrendone i presupposti e, in data ###, gli veniva comunicato a mezzo raccomandata a mano, il licenziamento individuale per raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia; -che, in data ###, giungeva a scadenza il contratto di lavoro aziendale e la ### nonostante i ripetuti solleciti, provvedeva al rinnovo dello stesso soltanto in data ###, ossia dopo l ' intervenuta cessazione del rapporto di lavoro; - che, in considerazione di tale rinnovo, richiedeva alla ### resistente, in data ###, gli arretrati, comprensivi di interessi legali e la rivalutazione della pensione, ma tale richiesta rimaneva inevasa; - che in data ###, riproponeva la medesima richiesta al fine anche di interrompere l ' eventuale prescrizione; Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 - che, la particolare situazione lavorativa, creatasi a partire dal maggio 2000 ha notevolmente influito sulle sue condizioni psicofisiche, soffrendo di forti stati di ansia, insonnia, nervosismo che influenzavano sia le relazioni con i colleghi che la sua sfera privata; - che nel 2001 le sue condizioni di salute degeneravano poiché ad essere compromessa non era soltanto la sfera emotiva, subendo anche una compromissione dell ' apparato gastrointestinale; - che il livello patologico veniva ulteriormente aggravato dall ' ipertensione arteriosa e successivamente, nell ' anno 2003, da una sospetta necrosi femorale sinistra al punto di rendere necessarie, nell ' anno 2004, sedute di magnetoterapia e radiografia al bacino, con diagnosi di coxalgia a sinistra; - che, negli anni dal 2005-2006, facevano seguito numerosi accertamenti per ipertrofia arteriosa e connessi problemi ortopedici; - che, in data ###, veniva soccorso per “ sincope improvvisa notturna con melena ” ; - che nel periodo dal 28.11.2007 al 04.12.2007, veniva ricoverato presso la casa di cura ### con diagnosi di “ ernie iatali e doppia ulcera duodenale ” ; - che le condotte suddette palesavano non solo il demansionamento ma erano anche evidentemente mobbizzanti. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo, previo accertamento del suo diritto all ' inquadramento nel ### “
Regioni ed autonomie locali ” del 2002/2005, livello ### o, in subordine, ###, con decorrenza dal gennaio 2004, la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive tra il livello 6° ex ### “
Regioni ed ### ” del 1995, in cui era stato erroneamente inquadrato, ed il livello ### o, in subordine, ###. 
Chiedeva, altresì, di condannare parte convenuta al pagamento delle differenze spettanti in virtù del ricalcolo del TFR per effetto dell ' inclusione nella base imponibile degli anni dal 2004 al 2009 della retribuzione effettivamente spettante sulla base del corretto inquadramento nei livelli ### o, in subordine, ###. Più precisamente, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento del complessivo importo di € 46.072,94 a titolo di differenze retributive tabellari, € 9.057,31 a titolo di TFR , per un totale pari ad € 55.130,25 secondo categoria ### oppure € 43.018,77 a titolo di differenze retributive tabellari, € 8.834,5 3 a titolo di ### per un totale pari ad € 51.853,30 se condo categoria ###, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. 
In via gradata, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento di differenze retributive ed arretrati pensionistici comprensivi di interessi legali e rivalutazione della pensione, rideterminati secondo il ### “ ### - AGIDAE ” . 
In aggiunta, chiedeva di accertare e dichiarare l ' inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali e di tutela dell ' integrità psico-fisica ex art. 2087 c.c. ed in subordine, ex art. 2043 c.c. Per l ' effetto chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell ' inadempimento agli obblighi contrattuali, ovvero per l ' azione illecita commessa a suo danno che gli ha procurato un danno biologico ed esistenziale nella misura del 51%, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 200.000,0 0 di cui € 100.00,00 per danno biologico , € 50.000,00 p er danno esistenziale ed € 50.000,00 per danno morale, con vittoria di spese. 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024
Si costituiva in giudizio la ### “### dei Ragazzi” ### D'### chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, irricevibile e comunque nullo in quanto carente dei requisiti di diritto sostanziale e processuale prescritti dalla legge. Chiedeva, altresì, di dichiarare prescritto il diritto azionato dal ricorrente e, nel merito, di rigettare la domanda introduttiva in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e diritto, nonché indeterminata nel quantum, né allo stato determinabile, con vittoria di spese ed attribuzione diretta al procuratore anticipatario.
La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del ### di ### in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 15.04.2019 e, sentiti e testi ed espletata ctu medico-legale, è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. 
Inquadramento contrattuale ### posto, e partendo dall ' esame della domanda volta all ' accertamento del diritto al corretto inquadramento, nel ### ed autonomie locali del 2002/2005 livello ### o, in subordine, ### con decorrenza gennaio 2004 va rilevato quanto segue. 
Preliminarmente va rilevato che, come documentato da parte ricorrente, e non contestato da controparte nel proprio atto introduttivo, il datore di lavoro ### dei ### ha adottato, fino al 2002, il contratto aziendale sottoscritto, da ultimo, il 13 settembre 1999, con validità per il triennio luglio 1999- giugno 2002 (cfr. contratto in atti). Tale contratto prevedeva 5 livelli di inquadramento, dal 1° al 3° ter, ed il ricorrente era inquadrato nel livello 30ter con la qualifica di impiegato-dirigente (cfr. copia delle buste paga fino al novembre 2002). 
Successivamente, alla scadenza del contratto aziendale, la resistente procedeva a cambiare il ### di riferimento dei dipendenti, ed in applicazione di un diverso ### ovverossia “### e ### Locali”, provvedeva ad inqua drare il ricorrente nella 6° qualifica professionale (cfr. buste paga dal dicembre 2003 al gennaio 2009). 
Va tuttavia evidenziato che il ### “### ed ###
Locali”, in vigore dal 31 marzo del 1999, aveva già operato una riclassificazione del personale in categorie (A, B, C, D) e delle relative posizioni economiche nominate 1, 2, 3, e 4, sicchè il sesto livello non risultava ormai più esistente. 
Successivamente, l'art. 35 del ### 2002/2005 aumentava il numero delle posizioni economiche nell'ambito delle diverse categorie prevedendo delle sub categorie che si aggiungevano a quelle previste dal ### del 1999. 
Ora, stante le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, nonché quanto risultante dalle buste paga rilasciategli dal giugno 1999 al novembre 2002, questi ricopriva la qualifica di dirigente, che, Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 nella vigenza del nuovo ccnl applicato dalla parte datoriale (circostanza non smentita nella memoria di costituzione) corrispondeva alla categoria ###. 
Del resto, alcuna comunicazione di mutamento delle mansioni ad una categoria inferiore è mai stata inviata dal datore di lavoro, ad eccezione di quelle che attribuivano allo stesso l 'incarico di ### dell'### io Benessere (dal 6 maggio 2001), poi di ### dell '### io Storico e ### del ### (dal luglio 2001), poi affiancato a quello di responsabile dell 'approvvigionamento degli abiti ed alla relativa distribuzione e Controller sul rispetto delle norme di comportamento (dal settembre 2002). 
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (conforme lav. n. 4766 del 06/03/2006). 
Pertanto, alla stregua delle anzidette emergenze e tenuto conto dei principi di diritto vigenti ratione temporis in materia, appare evidente il demansionamento professionale in danno dell'attore, ancorché per effetto dell'intervenuta riorganizzazione: non è stata invero fornita alcuna prova liberatoria, cui la convenuta parte datoriale era tenuta, non essendo stato dimostrata da quest'ultima, in particolare, l'inesistenza del demansionamento o, nell'ambito del proprio compendio aziendale, di altro posto disponibile equiparabile al grado di professionalità precedentemente raggiunto dal lavoratore interessato. 
In sostanza,il comportamento datoriale rileva sotto un duplice profilo di illegittimità: in primo luogo ha operato di fatto un mutamento delle mansioni del lavoratore in violazione dell 'art. 2103 c.c., attribuendo incarichi di varia natura (di cui l 'ultimo a settembre 2002), di cui si dirà meglio oltre; in secondo luogo, a seguito del mutamento di ### applicato in azienda ha attribuito al ricorrente una categoria errata, non corrispondente al livello di inquadramento attribuito con il contratto aziendale e mai modificato con un provvedimento comunicato all ' istante (dirigente di livello 3°ter sino al novembre 2002). 
Pertanto, accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel ### ed autonomie locali del 2002/2005 livello ### con decorrenza dal gennaio 2004 e sino alla data del pensionamento, parte resistente va condannata al pagamento delle differenze stipendiali tra il livello 6° ex ### ed ### del 1995, erroneamente attribuito al ricorrente, e il livello ###, così come correttamente quantificate nei conteggi di parte ricorrente in € 43.018,77 a titolo di differenze retributive tabellari, €. 8.834,53 a titolo di t.f.r. per un totale pari ad € 51.853,30 , oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. 
Dequalificazione professionale Va quindi esaminata la richiesta di risarcimento del danno, dovendosi intendere l'istanza come volta a ricomprendere anche il ristoro per il pregiudizio subìto a causa della Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 dequalificazione professionale - pur facendo il ricorso prevalentemente riferimento al solo mobbing - per il noto principio che “il più comprende il meno”.
È evidente, infatti, che il contesto generale del ricorso fa emergere che il ricorrente lamenti in suo danno comportamenti datoriali che hanno l'adibizione a mansioni differenti ed avvertite come deprofessionalizzanti; laddove sia ritenuta sussistente una dequalificazione del lavorat ore, quest'ultima potrebbe costituire una delle modalità di condotta attraverso cui il datore avrebbe posto in essere atti persecutori ai danni del lavoratore. 
Né siffatta attività di riqualificazione è preclusa al Giudice. 
Infatti, “ quando il Giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, si ha vizio di ultra-petizione e si ha violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., perché si indica una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata; viceversa, l'individuazione del "nomen iuris" delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione, spetta pacificamente al Giudice come suo potere-dovere in base al principio "iura novit curia", con la conseguenza che il Giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione” (Cass., Sez. Lav., sent. 11.01.2011, n. 455) ### è lecito, se non addirittura doveroso, quando l'organo giudicante non vincolato alla ricostruzione in diritto proposta dalle parti e senza alcuna nuova qualificazione giuridica operata dalle stesse, autonomamente ritiene necessario ricondurre il caso concreto ad altra e non invocata fattispecie legale di riferimento.  “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il Giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto” (Cass., Sez. Un., sent. 21.02.2000, n. 27). 
Sul punto il ricorrente lamentava che, dal momento della morte del fondatore del ### dei ### , don ### D'### , avrebbe subito un demansionamento, a sua volta integrante una condotta persecutoria. 
Invero, il sig. ### dipendente della ### dei ### dal 1962, inizialmente con incarico di ### nel corso degli anni veniva però investito di nuove mansioni e di responsabil ità e, nel 1972, riceveva ufficialmente l'incarico di istitutore distaccato presso l'### in qualità di segretario e di vice direttore f.f..; precisamente, il signor ### si occupava di controllare tutto il personale maschile e femminile, di preparare i registri a fine giornata e di sottoporli al presidente per la firma, di relazionare ### D'### sulla situazione educativa dei ragazzi; in quanto ricopriva un incarico di elevata responsabilità, era il referente nel caso in cui il personale notturno avesse avuto delle emergenze. Successivamente veniva promosso dirigente con l'affidamento di nuovi incarichi di elevata responsabilità. 
Tanto emerge anche dall'istruttoria . 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024
Il teste, ### escusso all'udienza del 13.11.2017, riferiva: “Ho conosciuto il ricorrente essendo egli il vicedirettore della fondazione. Io, dalla data in cui ho rivestito la carica di responsabile della società ### di ### e precisamente nell'anno 1980/1981, mi sono sempre interfacciato, solo ed esclusivamente, con il ricorrente. Ricordo che fu proprio il fondatore, nonché ### D'### che mi disse che mi dovevo rivolgere, per ogni questione, al ricorrente. Le volte in cui dovevamo rimanere in ufficio oltre l'orario consueto, chiedevamo il permesso a ricorrente, così pure nel caso di lavori di manutenzione che dovevamo fare eseguire presso i locali erano occupati ( … ) ”.
Il teste ### all'udienza del 4.04.2018, dichiarava “… Conosco il ricorrente essendo stato io il presidente della fondazione resistente dal 12.06.2000, dopo la morte del suo fondatore ### D'### Il ricorrente era il mio vice e in mia assenza si occupava di tutto e sempre molto esperto, avendo già svolto detta funzione con il precedente presidente nonché fondatore della fondazione. 
Io ero all'epoca molto occupato essendo impegnato in qualità di vicario generale della diocesi di Caserta… Ragion per cui deleghiamo sempre il ricorrente che mi sostituita integralmente. Egli si interessava principalmente del personale della fondazione ovvero, delle sostituzioni, negli orari di lavoro, delle ferie… ### si occupava anche di verificare la presenza di convittori e degli alunni, servizio mensa, guardaroba. Il ricorrente si occupava anche delle attività ludiche che si svolgevano nella fondazione, sebbene queste venivano organizzate da altri impiegati della fondazione, che si occupavano di detto settore…” . 
È dunque evidente che il sig. ### oltre ad essere inquadrato contrattualmente al livello 3ter ### ha rivestito, all 'interno della ### la posizione di vicedirettore fino all'ann o 2000, ovvero fino alla morte del fondatore don ### D'###
Successivamente, nel periodo dal giugno 2000, fino ad aprile 2001, veniva nominato ### della ### don ### mentre già nel mese di dicembre del 2000 fu incaricato ### della fondazione un ### di ### Da questo momento in poi il ricorrente è stato progressivamente svuotato di tutte le mansioni disimpegnate fino a quel momento, anche con l 'at tribuzione di diversi e nuovi incarichi che si rilevarono inconsistenti: l'incarico di ### dell'### (dal 6 maggio 2001), poi di ### dell'### e ### del ### aggio (dal luglio 2001), poi affiancato a quello di responsabile dell'approvvigionamento degli abiti ed alla relativa distribuzione e
Controller sul rispetto delle norme di comportamento (dal settembre 2002). 
Il teste ### (ud. del 13.11.2017) sulla nuova posizione del ricorrente, riferiva: “
Dopo le cose cambiarono, sulla busta paga fu tolta la qualifica di dirigente e non ricordo male fu sost ituita da quella di “addetto al museo” . Io nella elaborazione delle buste paga mi interfacciato con il ragionier ### dipendente della fondazione, sostituito poi da ragionier ### che fu assunto dei ### di ### che erano subentrati a ### D'### a seguito del suo decesso. Preciso che la modifica della qualifiche busta paga del ricorrente avvenne quando c'era il suddetto ragionier ### ( … ) Con il cambio di gestione, il ricorrente stato assegnato alla costituzione del museo di memoria del fondatore ### D'### Posso comunque affermare che il nuovo ufficio assegnato il ricorrente era un locale ove figuravano varie cose depositate, c'era una scrivania il computer gli fu dato Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 a titolo di cortesia dalla società ### per consentirgli di lavorare e così è rimasto fino a quando è andato in pensione. La realizzazione del museo, fino a quando il ricorrente è stato in servizio, non si è mai concretizzato .”
Concordemente, il teste sig. ### (ud. 4.04.2018) “
Dopo la morte del fondatore ### D'### è subentrato ### in qualità di presidente e direttore che è rimasto per circa un anno dopo di che sono subentrati i ### di ### Il ricorrente durante la presidenza di don ### faceva sempre il vicedirettore. Dopo l'arrivo dei legionari di ### fu incaricato come vicedirettore il signor ### e il ricorrente fu tolto dalla stanza che occupava e posizionato in una sala adibita a sala udienze, relegandolo a ruoli marginali . ”
Quanto appena evidenziato descrive un chiaro caso di demansionamento. 
Nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato demansionato, o di essere rimasto inoperoso per non essergli stata assegnata alcuna mansione, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell 'obbligo, derivante dall'art. 2 103 c.c., vigente ratione temporis, di adibirlo “ alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte ”.
Si tratta di una norma posta a tutela di una pluralità d'interessi del lavoratore, alcuni di natura patrimoniale, altri di natura personale. Tra questi ultimi assume precipuo rilievo l'interesse alla professionalità intesa come proiezione della personalità del lavoratore, considerato che il lavoro costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai sensi degli artt. 2, 1° co., 4, co. I, 35, co. I, Cost.. 
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 6-3- 2006, n. 4766) afferma che “ allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art. 1218 c.c., comunque da una impossibilit0 della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”; fermo restando che il lavoratore ha l'onere di allegare puntualmente l'inesattezza dell'inadempimento indicando concretamente le nuove mansioni di assegnazione.
In base a tale prospettiva il lavoratore, denunciata la modificatio in peius , deve solo allegare e non provare quali siano le nuove mansioni cui è stato adibito: ne consegue ancora che se il datore di lavoro non fornisce la prova che ha assegnato al dipendente mansioni di contenuto professionale riconducibile a quelle dell'inquadramento risulterà inevitabilmente soccombente, a prescindere da qualsiasi prova offerta dal lavoratore. 
Trasferendo questi principi al caso concreto, deve ritenersi provata l'avvenuta dequalificazione del ricorrente. 
Il ricorrente è stato adibito al ruolo di “ responsabile dell 'ufficio storico industriale del #### ”, incarico di fa tto privo di contenuto, anche stando alle prove raccolte Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 in merito ai luoghi di svolgimento di questo incarico (una sorta di stanza deposito), e successivamente affiancato al ruolo di “controller” con compito di approvvigionamento e distribuzione delle divise scolastiche. 
Si tratta di compiti che in alcun modo hanno afferenza con le mansioni svolte in precedenza, richiedendo competenze completamente diverse da quelle maturate dal sig. ### durante la sua esperienza lavorativa presso il ### come risultante dai diversi documenti depositati in atti; né il datore ha fornito prova del contrario. 
Infatti, si tratta di attività completamente difformi da quelle di vicedirettore, mansioni dirigenziali corrispondenti alla qualifica riconosciuta di Dirigente livello 3 ter (ex contratto aziendale). 
Si tratta di mansioni dequalificanti, che esulano dal bagaglio di conoscenze acquisite, che rappresentano una indiscutibile frattura con il passato professionale del ricorrente, privandolo d'un canto della possibilità di affinare le competenze nel settore in cui aveva operato per lungo tempo e ponendolo, d'altro canto, in una situazione di azzeramento del know how posseduto, con inevitabili riflessi sulle prospettive di accrescimento del personale patrimonio professionale.
La resistente va quindi condannata al risarcimento dei danni da dequalificazione, ma prima di procedere alla quantificazione di tale voce, occorre verificare la fondatezza della domanda di mobbing avanzata dal ricorrente.  ### tal proposito, in ordine alla prova dell' an del pregiudizio lamentato, si evidenzia che mancano allo stato elementi utili a sostenere l'accertamento del giudice e a consentire la formulazione di un convincimento in merito, attesa la genericità delle prospettazioni del ricorrente, non corroborate da validi riscontri istruttori - i testi non hanno posto in luce comportamenti persecutori da parte del datore - e pertanto confinate allo stato di mere allegazioni dichiarative di parte.
Si impone al riguardo un breve excursus sulla natura del mobbing come delineatosi in giurisprudenza. 
Il mobbing trova la sua fonte regolatrice nella giurisprudenza che, nel corso degli ultimi anni, ha individuato i tratti caratterizzanti di un fenomeno socio culturale di dimensioni internazionali riscontrato tra l'altro, anche in alcuni ambienti di lavoro.
Si è giunti pertanto a definire il mobbing - termine derivante dalla lingua inglese e dal verbo “ to mob ” (attaccare, aggredire) - sul luogo di lavoro come la reiterazione di soprusi da parte dei superiori o dei colleghi di lavoro in danno del dipendente attraverso pratiche dirette ad isolarlo nell'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; prati che il cui effetto è di intaccare gravemente l'equilibrio psichico del prestatore menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando una catastrofe emotiva, depressione e talvolta anche il suicidio. 
Gli elementi caratterizzanti la fattispecie sono: Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 1) i comportamenti aziendali o in particolare di capi (cd. “bossing”), di colleghi o di collaboratori devono essere molteplici, non essendo sufficiente l'unicità della condotta mobbizzante; 2) i comportamenti non devono essere casuali od occasionali, ma seguire una precisa strategia tendente ad estromettere il lavoratore dall'ufficio o settore in cui opera o addirittura dall'azienda, per motivi non sempre chiari o chiaramente identificabili ma comunque non dichiarabili e mai dichiarati; la strategia prevede, dunque, una serie di azioni che hanno lo scopo di isolare l'individuo, far nascere sensi di colpa o di inutilità, ansia e timore di sbagliare e frustrazione. Tali azioni possono essere messe in atto da capi e colleghi per motivi di ordine del tutto personale come l'invidia, la gelosia o la competizione e in tal caso tendono a mettere in condizione il mobbizzato di non nuocere ai mobbers , alla loro carriera, al raggiungimento dei loro obiettivi; in altri casi è proprio l'azienda a mobbizz are il proprio dipendente con lo scopo di isolarlo o farlo dimettere perché ritenuto non più utile.  3) In ogni caso deve essersi prodotto un danno ossia deve verificarsi che il mobbizzato perde la stima di sé, va in depressione, somatizza in vario modo il malessere psicologico fino ad ammalarsi, fino alla decisione estrema in alcuni casi di interrompere il rapporto per uscire da una situazione ormai irreversibile. 
Con riferimento alla controversia in esame il ricorrente ha individuato nella convenuta il mobber e nella dequalificazione il comportamento mobbizzante nonché nel danno biologico ed esistenziale gli effetti lesivi della condotta mobbizzante posta in essere dalla resistente. 
Purtuttavia, è incorso in un evidente difetto di allegazione delle circostanze di fatto laddove ha individuato la sussistenza di un caso di mobbing ai suoi danni ma ha omesso la prospettazione di elementi atti a provare gli elementi costitutivi degli stessi, che sono i medesimi di quelli richiesti per configurare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 Sarebbe stato invece un preciso onere del ricorrente in qualità di danneggiato allegare, oltre alle condotte persecutorie (invero sono descritti nel ricorso plurimi episodi, ma nemmeno tutti opportunamente circostanziati), anche il danno evento e il danno conseguenza, il nesso eziologico e l'elemento psicologico dell' animus nocendi.
Invero, quanto ai pregiudizi patiti, se è vero che i comportamenti del datore di lavoro così - come descritti dal ricorrente - possono presentare carattere di vessatorietà, perché paiono evidenziare un atteggiamento “abusivo” volto ad approfittare della posizione di subordinazione e di debolezza contrattuale del lavoratore, non vi è alcuna prova specifica della sussistenza del l'elemento doloso della con dotta addebitata alla convenuta: non emerge alcuna evidenza, cioè, che il reale intento della datrice di lavoro, fosse quello di “ostracizzare” il ricorrente. 
Del resto, non può ritener si implicito l'elemento intenzionale nella commissione di una condotta illecita perché eventualmente dequalificante. 
Difatti la ricorrenza della fattispecie del mobbing e degli elementi costitutivi della stessa, proprio nell'ottica dell'individuazione di p arametri certi di verifica, deve prescindere dalle specifiche tipologie di accadimento e non cedere al tentativo di ritenere che per alcune ipotesi, quali quelle in cui la condotta mobbizzante sia stata posta in essere attraverso comportamenti illeciti, possa ritenersi in re ipsa l'elemento psicologico della fattispecie.
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
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In entrambi i casi, sia di condotte lecite che di condotte illecite, ad avviso del ### deve essere allegato e poi provato l 'animus nocendi , attraverso l'indicazione dei soggetti auto ri della condotta e le finalità conosciute o conoscibili della condotta ovvero l'enunciazione della rappresentazione mentale dell'obiettivo pregiudizievole nei confronti del dipendente.
La prova dell 'animus nocendi, ad avviso del giudi cante, nel caso di specie è carente. 
Il risarcimento dei danni ### dunque, ad esaminare la determinazione del danno, il CTU ha indicato nella misura del 7% l'entità dei postumi a carattere permanente residuati dalle lesioni conseguenti alle vessazioni subite, qualificate dal consulente in termini di " disturbo dell'adattamento cronico caratterizzati da: disturbi psichici". Si aggiunge nella relazione peritale che tale patologia trova la sua concausa di efficienza lesiva nelle vicende lavorative che hanno visto il ricorrente protagonista, in quanto cronologicamente, qualitativamente, quantitativamente e moralmente idonee a produrre il disagio psicopatologico in questione. 
Tale consulenza tecnica, confermata dalla documentazione sanitaria in atti, anche di fonte pubblica, risulta svolta sulla base di metodiche di accertamento medico legali complete e corrette, utilizzando argomentazioni logiche, esaurienti e persuasive ed in conformit0 ai quesiti formulati all'atto del conferimento dell'incarico e va pertanto interamente condivisa. 
Non sono state dedotte dalla parte resistente carenze o deficienze diagnostiche nelle quali sarebbe incorsa la ctu, né sono state svolte critiche specifiche e/o che possono essere condivise dal giudice in quanto le conclusioni cui è giunto il consulente, attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza, sono corrette e da condividere integralmente (vd. anche risposta alle osservazioni di parte ricorrente). 
Le argomentazioni medico legali del consulente, valutate unitamente alle risultanze processuali, consentono quindi di ritenere provata l'esistenza di un nesso causale tra la patologia psichica che ha colpito il ### e l'inadempimento datoriale che lo ha esposto ad una situazione di dequalificazione, nonché la presenza e l'entità di un danno biologico risarcibile. 
Venendo alla determinazione del quantum debeatur , in presenza di un danno alla persona, va ritenuta la risarcibilità esclusivamente di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 
Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (mi. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). 
In particolare il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicit0, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006). 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
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Con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, prima di procedere alla sua liquidazione, questo giudicante ritiene brevemente di richiamare la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c., completata alla luce della nota decisione delle ### n. 26972/2008. 
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'alt. 2043 c.c..  ###. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno - conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost.  372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). ### della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle nonne che prevedono siffatta tutela ( in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie ) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art.  2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). 
Aifini della risarcibilità del danno non patrimoniale, sono, dunque, necessarie, ad avviso delle ### le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante. 
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le ### hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 coc. civ.. 
Venendo alla liquidazione va ricordato che nell'ambito della categoria generale ed unitaria "danno non patrimoniale", non esistono distinte sottocategorie, ma il riferimento a vari tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, da vita di relazione ecc.) viene effettuato solo a fini descrittivi senza implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno autonomamente e cumulativamente risarcibile (cfr. Cass. n. 26972/2008). 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
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Al riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che "il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme " medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dellostesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione " (così Cass., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Ed ancora: " il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale ( cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico - relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimonio/e che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di ###, delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle " (in tal senso Cass., 24 settembre 2014, n. 20111). 
Premesso che il danno non patrimoniale deve essere integralmente risarcito, un sistema in cui si evitino le duplicazioni impone di ritenere assorbiti nel danno biologico cd. dinamico e nel danno morale tutti i pregiudizi derivanti dall'illecito, sia contrattuale che extra contrattuale. 
Il primo tipo di pregiudizio ricorre “ ove il turbamento dell'animo, il dolore intimo ” sofferti siano accompagnati da degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. 
Il secondo si definisce invece come “ la sofferenza soggettiva in sé considerata ” , non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale. 
Ne deriva che la sofferenza non accompagnata da degenerazioni patologiche costituisce danno morale, mentre, ove dette degenerazioni siano riscontrabili, si ricadrà nell'ampia categoria del danno biologico, considerato nel suo aspetto "dinamico". 
In presenza di degenerazioni patologiche il risarcimento si esaurisce nel danno biologico, la cui misura, qualora ci si avvalga delle tabelle, deve essere modulata in modo da tenere conto delle sofferenze patite dal soggetto leso, non liquidando una posta di danno aggiuntiva ma come fattore di "personalizzazione" del danno. 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
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In ordine poi ai criteri per una liquidazione di tale danno è inevitabile il ricorso al combinato disposto degli art. 2056 e 1226 c.c., che non esclude tuttavia l'utilizzo di parametri ragionevoli ed uniformi per la generalità delle persone fisiche da adattarsi al caso concreto, con aumenti e diminuzioni, grazie ad una personalizzazione quantitativa e qualitativa. 
Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare dunque corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente, e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarit0 del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal ### di ### (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass. n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma tuttavia propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale", sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; b) del danno non patrimoni conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. 
Richiamate le valutazioni tecniche utilizzate per addivenire alla determinazione del nuovo valore del punto, e ritenuto che l 'utilizzo dei criteri suindicati consenta in astratto di adattare la liquidazione equitativa del risarcimento alla specifica entità del danno, nel caso concreto si ritiene di quantificare il risarcimento per il danno non patrimoniale subito dal ### nella complessiva somma di euro 17.115,80, valutata all'attualità e calcolata utilizzando il suddetto criterio della liquidazione a punto, prendendo a base del calcolo la misura dell'alterazione psicofisica indicata dal consulente (pari al 7%), fissando il valore del punto danno non patrimoniale 2024, con riferimento all'attualità, in euro 2.612,40 e moltiplicando il danno espresso per il coefficiente demoltiplicatore (0,720), relativo all'età anagrafica della vittima (anni 57 al momento delle condatte illecite).  ### del danno non patrimoniale, in tal modo calcolato, è stato aumentato, in adesione a quanto stimato dal CTU e nei limiti di quanto previsto dalle tabelle del ### di ### del 2024, nella percentuale del 30%, sulla base di un equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, considerate la gravità e la reiterazione delle vessazioni subite. 
Dal momento che nella valutazione del danno biologico dinamico è stata già adeguatamente considerata anche la degenerazione patologica di natura psicologica prodotta dalla malattia, ritiene il giudicante che tale risarcimento sia adeguato ed integrale perché comprensivo anche della sofferenza fisica e psicologica subita e che il riconoscimento di una ulteriore somma descrivibile come danno morale sarebbe una impraticabile duplicazione (vedi sempre in n. 26972/08). 
Peraltro, nell'ottica dell'integrale liquidazione del danno non patrimoniale, deve escludersi nella fattispecie la autonoma risarcibilità di una voce di danno definito "esistenziale", inteso quale pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) ricadente sulle abitudini e sugli assetti relazionali propri del danneggiato, Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
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Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 dovendosi ritenere tale pregiudizio ricompreso nella c.d. liquidazione congiunta di cui ai criteri approvati dall'osservatorio sulla giustizia civile del ### di ### Di esso si è pertanto già tenuto conto nella liquidazione effettuata che ha preso in considerazione tali aspetti al fine di consentire un'adeguata personalizzazione del danno accertato. 
Trattandosi di un danno di origine professionale l'indennizzo deve essere liquidato in forma cd. differenziale previa decurtazione dell'indennizzo erogato dall'### Difatti, quest'ultimo , in quanto caratterizzato da una diversità strutturale e funzionale rispetto al risarcimento del danno liquidato secondo i criteri civilistici, non è integralmente satisfattivo del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato. Pertanto, il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere al confronto di tale danno con l'indennizzo erogato dall'### - secondo il criterio delle poste omogenee, - tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Quindi è necessario distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota ### rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato. Successivamente - con riferimento al danno non patrimoniale - dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico, devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita ### destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2021, n. 17967). 
Il danno cd. differenziale, deve essere determinato anche nel caso in cui non vi sia stata una effettiva liquidazione dello stesso da parte dell'### in quanto l'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", considerando, quindi, la liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale, pertanto, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita ### anche nel caso in cui l'istituto assicuratore non abbia provveduto effettivamente all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda. Diversamente, il lavoratore percepirebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, in quanto, in caso di eventuale responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'### che può agire in regresso solo per le somme versate (Cass. 27/08/2021, n. 23529). 
Nel caso di specie in quanto il danno biologico è stato accertato in misura del 7 % l'indennizzo in conto capitale liquidabile a carico dell2### ai sensi dell2art.  13, comma 2, lett. a), sulla base dei valori fissati con ### del Ministero del ### deve essere quantificato in complessivi 6.661,50 , tenuto conto che l'importo per ciascun punto danno biologico è pari a 1.699,36 e della riduzione prevista per la fascia di età 56-60. 
Il danno differenziale deve, pertanto, essere risarcito nella misura di euro 10.454,30 (17.115,80 - 6.661,50). 
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo. 
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 ### l'accertata dequalificazione professionale del ricorrente comporta l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione non transeunte della professionalità del lavoratore. 
Il danno professionale può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante). 
Anche rispetto a tale singola voce di danno come di ogni altra grava sul lavoratore l'onere di precisa allegazione, tramite l'indicazione di circostanze specifiche. Nella prova del danno è comunque utilizzabile la prova per presunzioni, valorizzandosi, per tale via, il dato dell'entità del demansionamento, della sua durata, dell'anzianità del lavoratore, elementi questi altresì utilizzabili nella successiva fase della liquidazione. 
Nella fattispecie, come si è detto, lo ius variandi esercitato nei confronti del ricorrente ha comportato una drastica riduzione ed un impoverimento delle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che l'istante aveva precedentemente maturato. 
Deve essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno alla professionalità, derivante dall'illegittimo esercizio dello " ius variandi ", danno che si liquida equitativamente, ex artt.  1226 c.c., utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione ordinaria lorda risultante dalla ultima busta paga, nella misura del 10%, per il periodo di dequalificazione accertato, e, quindi, in euro 14.768,40 somma già calcolata all'attualità. 
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo (criteri di calcolo: si assume come parametro di riferimento la retribuzione mensile lorda di euro 1.588,00 quale risultante dall'ultima busta paga del mese di dicembre 2008 (cfr. doc. in atti parte attrice), ridotta nella misura del 10%, per un risarcimento pari ad euro 158,80 per ciascuna mensilità, che va moltiplicato per il numero delle mensilità maturate a partire dal mese di maggio 2001 sino alla data del pensionamento (gennaio 2009), per un totale di 93 mensilit0). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel ### ed autonomie locali del 2002/2005 livello ### con decorrenza dal gennaio 2004 e sino alla data del pensionamento, condannata la ### dei ### al pagamento delle differenze stipendiali tra il livello 6° ex ### ed ### del 1995, erroneamente attribuito al ricorrente, e il livello ###, quantificate in € 43.018,77 a titolo di differenze retributive tabellari,
Sentenza n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024 €. 8.834,53 a titolo di t.f.r. per un totale pari ad € 51.853,30, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.  b) dichiara la responsabilità della ### dei ### in ordine al demansionamento subito dal ricorrente e per l'effetto la condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 10.454,30 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo; c) dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal maggio 2021 al gennaio 2009 e per l'effetto condanna la ### convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 14.768,40 a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo; d) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.699,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; e) pone a carico della parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. 
Così deciso in ### C. V., data di deposito Il Giudice del ### dott.ssa ### n. 1939/2024 pubbl. il ###
RG n. 11175/2014 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/07/2024

causa n. 11175/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Capasso Rosa

M

Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1874/2025 del 29-09-2025

... carcinoma invasivo, tipo ‘###, con ampie aree di necrosi di grado III secondo ### et al. Score 9 (3, 3, 3). Parenchima ghiandolare nei prelievi ‘random' sede di mastopatia fibrocistica. Cute e capezzolo, esenti da neoplasia. Isolati ed esaminati 12 linfonodi dal materiale di svuotamento ascellare, esenti da neoplasia. 2) Linfonodi in numero di 2, esenti da neoplasia. p### p#### …”] e le ulteriori indagini immunoistochimiche ne definivano le caratteristiche bio-prognostiche ed ormonali. Pertanto, la periziata era indirizzata a trattamento chemioterapico secondo lo schema ### che si protraeva fino ad agosto 2006; - l'omessa diagnosi ha determinato, per il notevole aumento della massa neoplastica (4 cm al febbraio 2006 vs 1,3 cm nell'ottobre 2005), la necessità di un trattamento chirurgico radicale ### a fronte di quello che invece poteva essere praticato in modo più conservativo ###. Pertanto, allo stato, a carico della sig.ra ### sussistono gli esiti di mastectomia radicale sinistra. Tali esiti, secondo il criterio del “più probabile che non”, sono riconducibili alla condotta censurabile del dott. ### Tuttavia, ciò che rimane a nostro parere risarcibile, è un danno (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI POTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente FRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata; - ATTORE - ### - ### di ### in persona del ### pro tempore e ### della ex A.S.L. 1 di Venosa in persona del ### entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliati presso la sede dell'### NONCHE'
Dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. #### di ### in persona del legale rappresentante; - CONVENUTI - E ### s.p.a. (già ### s.p.a.) in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di mandato in calce alla copia notificata per la chiamata in causa del terzo; - ### - Conclusioni: come in atti. 
FATTO E DIRITTO Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione notificato in data ### e in data #### agiva in giudizio nei confronti del dott. ### dell'ASP - ### di ### dell'### n.1 di Venosa e dell'### di ### al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del sanitario, che si erano verificate all'esito dell'omessa tempestiva diagnosi e del conseguente omesso approfondimento diagnostico della patologia tumorale presso l'### di ### In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che: - nel mese di Luglio del 2005, mentre si trovava in vacanza in ### si era manifestata una tumefazione violacea alla mammella sinistra accompagnata da febbre alta che l'aveva indotta a recarsi presso il ### ospedaliero di ### dove le era stata diagnosticata una “mastite” con prescrizione di un'apposita terapia che aveva consentito la risoluzione della patologia; - in data ### si era sottoposta presso l'### di ### ad esame ecografico, che aveva evidenziato esiti di mastite; - in data ### si era sottoposta a mammografia bilaterale presso il ### di ### dell'### di Dio di ### (appartenente all'ASP n.1 di Venosa), dove il dott. ### pur avendo riscontrato la presenza di una ghiandola di 13 mm, aveva ritenuto che “non sussisteva nessuna grave patologia in atto” ed aveva proposto di ripetere il “controllo ecografico a distanza di sei mesi”; - in data ###, avendo constatato la presenza di un nodulo percepibile al tatto e si era sottoposta a nuovo esame ecografico presso l'### della ### di ### all'esito del quale le era stata diagnosticata la presenza di una ghiandola tumorale nella stessa area che pochi mesi prima il dott. ### aveva ritenuto sana; - l'esame citologico effettuato sul campione prelevato mediante ago aspirato aveva confermato la presenza di un carcinoma; - le dimensioni della ghiandola erano aumentate da 1,3 cm a 3,5 cm e in data 1-3- 2006 era stata sottoposta presso l'### della ### di ### a intervento di mastectomia radicale (l'unico possibile in considerazione della situazione); - dopo l'intervento erano stati eseguiti cicli di chemioterapia con effetti debilitanti sia sul piano fisico che morale, con conseguenze importanti sulla qualità della vita, compromessa non soltanto dal deficit motorio al braccio sinistro dovuto al linfedema dell'arto superiore, ma anche dal subentrare di una sindrome depressiva; - in data ### l'ASP n.1 di Venosa, a seguito della lettera di messa in mora, aveva richiesto l'attivazione della copertura assicurativa alla ### - in data ### aveva proposto querela presso la ### della Repubblica di ### e si era costituita parte civile nel procedimento penale instaurato a carico del Dirigente medico dott. ### il quale in data ### era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 590 c.p.; - in data ### la ### medica per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili le aveva riconosciuto una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%; - in data ### il Giudice del lavoro presso il Tribunale di ### accogliendo il ricorso da lei presentato contro l'### che aveva ritenuto sussistere una percentuale invalidante del 70%, aveva pronunciato la sentenza n.701/14, con la quale aveva confermato la valutazione del C.T.U. secondo cui le patologie da cui era affetta l'attrice determinavano un grado di invalidità del 78%; - in data ###, a definizione del procedimento penale iscritto al n. 307/2010 R.G. a carico di ### il Tribunale di ### aveva pronunciato la sentenza n. 992/2015, con la quale aveva dichiarato “non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione del reato; - in data ### si era sottoposta a perizia medico-legale presso lo studio del #### specialista in ### e delle ### il quale aveva evidenziato “un grave ritardo nella corretta diagnosi della malattia, con notevole aumento di dimensione della lesione, che dai 13 mm dell'ottobre 2005 è passata agli oltre 35 mm del febbraio 2006” e che “tale ritardo diagnostico era in nesso di causalità materiale con l'indicazione data dal dott.  ### il quale aveva identificato una compatibilità con la lesione ed il pregresso quadro di mastite e proposto controllo ecografico a sei mesi”.  concludendo che “il dott. ### era incorso in colpa medica, in quanto, con grave imprudenza, negligenza ed imperizia diagnostica, aveva fortemente dilazionato i tempi per l'asportazione del cancro alla mammella, con conseguente notevole aumento della massa comportante un approccio chirurgico maggiormente aggressivo, specie riguardo ai linfonodi con la sequela attuale del linfedema all'arto ed il maggior rischio per la prognosi quoad vitam della paziente”; - alle stesse conclusioni era pervenuto il consulente tecnico, dott. ### nominato nell'ambito del procedimento penale a carico del dott.  ### - del danno subito erano responsabili solidalmente il sanitario dott. ### che l'aveva sottoposta agli esami radiodiagnostici, e la struttura ospedaliera di ### presso la quale aveva effettuato gli esami, essendosi instaurata con entrambi una relazione di natura contrattuale; - in particolare, il dott. ### aveva eseguito la prestazione con disattenzione ed avventatezza, incorrendo in colpa grave, dal momento che, nonostante tutti gli elementi a sua disposizione (età della paziente, caratteristiche dubbie degli esami, margini sfumati della lesione), non aveva predisposto un esame ecografico più vicino nel tempo e non aveva richiesto un consulto senologico immediato ed un consulto diagnostico con un chirurgo ed un oncologo; - dalla condotta negligente ed imprudente del sanitario era derivato un danno di natura patrimoniale consistito nei giorni di degenza ospedaliera e nelle ulteriori spese per i medicinali, la riabilitazione e le visite specialistiche per un importo complessivo di euro 30.000,00; - inoltre, l'attrice aveva subito un danno di natura non patrimoniale: infatti, aveva riportato una lesione alla salute consistente in esiti di invalidità permanente nella misura del 26%, in una invalidità temporanea assoluta pari a 10 giorni e in una invalidità temporanea parziale pari a 150 giorni, quantificabili in un importo complessivo di euro 112.604,00; - a tanto si aggiungeva il danno morale, dovuto al turbamento e alla sofferenza subiti per le lesioni fisiche riportate: la vicenda l'aveva scossa in maniera significativa, tanto che il pensiero dominante dell'errore diagnostico subito le aveva causato uno stato depressivo che le impediva di svolgere serenamente la propria vita sia in casa che fuori, con ripercussioni sulla vita familiare e di relazione; - tale voce di danno era quantificabile nell'importo di euro 56.302,00, equivalente al 50% del danno biologico riportato. 
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità solidale del medico dott. ### dell'### civile di ### di ### dell'ASP di ### e dell'ASP n.1 di Venosa, i convenuti venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nell'importo complessivo di euro 198.906,00 (di cui euro 112.604,00 per danno biologico, euro 56.302,00 per danno morale ed euro 30.000,00 per danno patrimoniale) ovvero in quello minore o maggiore ritenuto di giustizia. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituivano in giudizio l'ASP - ### di ### e la ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa, le quali in via pregiudiziale eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda in relazione ai danni richiesti e ai parametri di determinazione degli stessi; sempre in via preliminare chiedevano, previo differimento dell'udienza di comparizione, di essere autorizzate alla chiamata in causa di ### s.p.a. al fine di essere tenute indenni da eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio ed eccepivano la carenza di legittimazione passiva dell'ASP - ### di ### sul presupposto che con la legge regionale della ### n. 12 del 2008 era stata disposta la soppressione dell'### n.1 di Venosa, a cui era succeduta dal 1° gennaio 2009 l'### di ### con la previsione di un subentro della ### per il tramite dei ### nei rapporti di debito e credito sorti nel corso della gestione delle ### sanitarie locali disciolte. Nel merito in via principale chiedevano il rigetto della domanda, deducendo, sotto il profilo dell'an debeatur, che l'attrice si era sottoposta al controllo mammografico con circa venti anni di ritardo rispetto alle ### guida sui controlli mammografici preventivi e senza rendere nota alcuna situazione di urgenza e che, comunque, alcuna incidenza causale rispetto ai danni lamentati poteva essere riconosciuta alla condotta tenuta dal dott. ### che aveva eseguito gli esami, mammografico ed ectomografico, con diligenza e prudenza, ritenendo correttamente che l'esame mammografico non avesse evidenziato il nodulo, che risultava mascherato dal quadro infiammatorio derivante dalla mastite, e programmando un successivo controllo a sei mesi; sotto il profilo del quantum debeatur, deducevano che la quantificazione dei danni richiesti appariva del tutto incongrua e sproporzionata; in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ### s.p.a., con la quale la ### dell'ex ### n.1 di Venosa era garantita all'epoca dei fatti in forza della polizza n. 0183.###.39, al fine di essere manlevate da quanto fossero state eventualmente condannate a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio il dott. ### il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato, previo differimento dell'udienza di comparizione, alla chiamata in causa della ### s.p.a., dell'ASP### di ### e della ### liquidatoria della ex ### n. 1 di Venosa; nel merito in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto prescritta o infondata sul piano dell'an debeatur, negando la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e la condotta da lui tenuta: in particolare, a sostegno delle proprie difese deduceva che nessun profilo di colpa poteva essere rivenuto nell'approccio diagnostico e terapeutico, che era stato da lui adeguato alla condizione fisica riscontrata nella paziente, che presentava una formazione nodulare ed un processo infiammatorio, a fronte del quale egli aveva scelto correttamente di evitare qualsiasi pratica invasiva ed aveva prescritto un nuovo controllo a breve; sottolineava, inoltre, che la scelta di fissare il controllo a sei mesi era funzionale a consentire il riassorbimento del processo infiammatorio e a facilitare l'ulteriore diagnosi senologica e tale breve lasso di tempo risultava, in base alla prassi medica internazionale, del tutto ininfluente dal punto di vista oncologico; evidenziava, poi, che la mastectomia totale, qualificata come evento lesivo dall'attrice, avrebbe comunque rappresentato la cura medica più idonea anche se eseguita anticipatamente nel mese di Ottobre del 2005, dal momento che la scelta terapeutica avrebbe dovuto fondarsi non solo sul parametro dimensionale, ma anche sulla posizione del nodulo, che nel caso di specie avrebbe comunque escluso l'approccio più conservativo; precisava, inoltre, che la crescita dimensionale del nodulo non aveva avuto carattere infiltrativo, ma era da ricollegare alla componente liquida di natura infiammatoria e non di natura tumorale, con la conseguenza che il rinvio del controllo a sei mesi non poteva considerarsi determinante nella progressione della neoplasia. Il medico convenuto contestava, inoltre, la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur in ragione dell'eccessività delle richieste risarcitorie, non giustificate sulla base di esatti parametri. In via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda trasversale nei confronti della ### della ex USL n.1 di Venosa e della ASP di ### ex articolo 6 della legge regionale della ### n. 12 del 2008 al fine di essere manlevato da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare in forza del rapporto di dipendenza dalla struttura sanitaria e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di ### s.p.a., presso la quale era assicurato con polizza n. ###30, al fine di essere garantito da eventuali esiti pregiudizievoli del giudizio. 
Alla prima udienza di comparizione del 29-4-2016, verificata la regolarità della chiamata in causa formulata dai convenuti, il Giudice autorizzava la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, disponendo il differimento dell'udienza. 
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata di terzo sia da parte dell'ASP - ### di ### e della ### sia da parte del dott. ### con comparsa di costituzione depositata in data ### si costituiva in giudizio ### s.p.a., in qualità di terza chiamata in causa dall'#### di ### e dalla ### della ex USL n.1 di Venosa, e chiedeva in via principale nel merito il rigetto della domanda della propria chiamante sul presupposto della infondatezza della domanda risarcitoria proposta da ### rispetto alla quale si associava alle difese formulate dal dott. ### e dall'### evidenziando l'assenza di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta del sanitario e contestando le singole voci di danno allegate; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare la condanna a manlevare la struttura sanitaria entro i limiti e i massimali di polizza. 
Con comparsa di costituzione depositata in data #### s.p.a. si costituiva in giudizio in qualità di terza chiamata in garanzia del dott. ### e chiedeva il rigetto della domanda da quest'ultimo formulata nei suoi confronti, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza n. ###30 sottoscritta dal dott. ### e chiedendo, pertanto, la propria estromissione dal giudizio sul presupposto che nella polizza in questione era stata inserita una clausola a primo rischio, con contemporanea copertura del medesimo rischio nella polizza stipulata dall'ASP - ### di ### in particolare, evidenziava che la polizza era stata stipulata dal ### prevedendo che l'adesione dei medici avvenisse mediante sottoscrizione dell'apposito certificato e, in forza dell'articolo 2 delle condizioni particolari di polizza, la garanzia era stata prestata a secondo rischio, operando soltanto in eccedenza rispetto ai massimali portati dalla polizza a primo rischio o in caso di inoperatività della stessa, con la conseguenza che nel caso di specie, essendo pienamente efficace la copertura a primo rischio, sarebbe stata inoperante la polizza sottoscritta dal dott. ### la quale rientrava nella categoria delle assicurazioni sussidiarie; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum, aderendo alle tesi difensive del convenuto chiamante. 
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c., nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. in data ### l'### di ### e la ### della ex USL n.1 di Venosa, ribadita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ASP di ### chiedevano in via principale il rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale (da qualificarsi più correttamente come domanda trasversale) proposta nei loro confronti dal dott.  ### in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande, chiedevano che il risarcimento fosse equamente determinato e che la compagnia assicuratrice terza chiamata fosse condannata a manlevarle dagli effetti pregiudizievoli del giudizio; in via ulteriormente subordinata, chiedevano che venisse accertata l'esclusiva responsabilità per colpa grave del dott. ### e che quest'ultimo venisse condannato in via di regresso a rifondere quanto fossero tenute a pagare in adempimento dell'intera obbligazione risarcitoria in favore dell'attrice. 
Con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n.1) c.p.c. il dott. ### oltre a ribadire le difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta e a reiterare la domanda trasversale formulata nei confronti della struttura sanitaria e la domanda di garanzia formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, chiedeva che fosse dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di regresso formulata dall'ASP e dalla ### nei suoi confronti soltanto nella prima memoria istruttoria per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. 
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale del dott. ### e veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio -, in seguito al deposito dei fascicoli di parte, che erano stati ritirati dai componenti del Collegio al momento del conferimento dell'incarico e non erano stati restituiti al momento del deposito della relazione peritale, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 
Nella comparsa conclusionale depositata in data ### il dott. ### oltre a richiamare le precedenti difese, ribadiva l'eccezione di prescrizione, limitandosi ad evidenziare che la pretesa risarcitoria attorea doveva essere considerata prescritta sia nel caso in cui l'azione esperita fosse qualificata come azione extracontrattuale sia qualora la stessa fosse qualificata di natura contrattuale. 
Preliminarmente occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di avere esperito inutilmente rima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del ### legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 13-11-2015 prodotto al n. 16 nel fascicolo di parte attrice). 
Sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda deve escludersi che la pronuncia all'esito del processo penale instaurato a carico del dott. ### di una sentenza di non doversi procedere (si veda la sentenza n. 992/2015 emessa dal Tribunale di ### in data ### prodotta al n. 13 nel fascicolo di parte dell'attrice) sia di ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria da parte della danneggiata, attuale attrice, che in quel processo si era costituita parte civile, posto che si tratta di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 
Infatti, a fronte della pronuncia di una sentenza penale definitiva di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli per essere il reato estinto per prescrizione, non può trovare applicazione la norma dettata dall'articolo 652 c.p.p. (efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo), che stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 secondo comma c.p.p., posto che le ### della Corte di cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, hanno statuito che in tema di giudicato la disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p., come quelle dettate dagli articoli 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civili e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il Giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente (Corte di cassazione ### n. 1768 del 2011). 
Ne consegue che - in attuazione dei principi di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali - la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa all'esito del dibattimento nel quale il danneggiato si è costituito parte civile, sebbene passata in giudicato, non impedisce a quest'ultimo di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno: in tal caso il Giudice civile deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione del fatto illecito ascritto al convenuto, utilizzando eventualmente a tal fine anche gli elementi di prova acquisiti nel processo penale (si veda a tale ultimo proposito ex plurimis Corte di cassazione n. 12973 del 2020). 
Prima di procedere all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta da ### poi, ### deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa per vizio della edictio actions per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n. 12567 del 2009): nel caso di specie, avuto riguardo non soltanto alle conclusioni, ma anche alla parte espositiva dell'atto introduttivo, appare corretto affermare che l'attrice abbia individuato con sufficiente determinatezza l'oggetto della domanda, non solo chiedendo il risarcimento dei danni qualificandone la natura patrimoniale e non patrimoniale, in termini di danno biologico e morale, ma anche procedendo alla loro quantificazione e, comunque, fornendo elementi precisi per la quantificazione degli stessi. 
Del pari in via preliminare occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione che nella comparsa conclusionale il convenuto dott. ### ha ribadito di aver già precedentemente formulato non è stata validamente proposta.  ### di prescrizione, avente ad oggetto un fatto estintivo del diritto, è ascrivibile alla categoria delle eccezioni in senso stretto e, pertanto, non rilevabili d'ufficio, che il convenuto può proporre ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 166 c.p.c.; inoltre, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il presupposto della prescrizione estintiva costituito dall'inerzia del titolare del diritto soggettivo, ha specificato le modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione, chiarendo che essa può considerarsi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (in tal senso ex plurimis si vedano Corte di cassazione n. 15790 del 2016 e Corte di cassazione ordinanza n. 6760 del 2020). 
Tanto premesso, il dott. ### pur essendosi costituito nel presente giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta in data 7-4- 2016, oltre venti giorni prima della data di udienza individuata con decreto di differimento ex articolo 168 bis quinto comma c.p.c. dal Giudice istruttore, ha formulato l'eccezione di prescrizione limitandosi a richiedere nelle proprie conclusioni il rigetto della avversa domanda “per essere prescritta e/o comunque infondata” senza, tuttavia, allegare il fatto costitutivo dell'inerzia dell'attrice che non avrebbe esercitato nei termini il proprio diritto al risarcimento, con la conseguenza che, non potendosi considerare validamente proposta, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere disattesa. 
Sempre prima di valutare la fondatezza nel merito della domanda principale proposta da ### dal momento che la danneggiata ha fatto valere la pretesa risarcitoria sia nei confronti del medico dipendente della struttura sanitaria sia nei confronti dell'### di ### occorre evidenziare che tanto in relazione ai rapporti della paziente col primo quanto al rapporto con il secondo non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge ###, né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge ### per le seguenti ragioni.  ### presso l'### di ### dell'### di ### nel corso del quale ### è stata sottoposta ad ecografia mammaria bilaterale e a mammografia bilaterale, all'esito delle quali il dott. ### avrebbe, secondo la prospettazione attorea, tenuto le condotte omissive in fase diagnostica da cui sarebbe derivata la necessità di intervenire con una mastectomia radicale del seno sinistro, si è verificato in data ### e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1° gennaio 2013) e prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).  ### il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019).  ###à, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura ospedaliera implica l'inquadramento sia della responsabilità del sanitario che quella della struttura sanitaria nei confronti della paziente, invocate a fondamento della domanda risarcitoria dalla stessa proposta, nell'ambito della responsabilità contrattuale. 
In particolare, per quanto attiene al medico dipendente, individuato quale autore della condotta omissiva produttiva del danno subito dal paziente, lo stesso, sebbene non abbia concluso con quest'ultimo alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, risponde a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e Corte di Cassazione a ### unite n. 577 del 2008). 
Anche la responsabilità della struttura sanitaria soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012). 
Dalla qualificazione della responsabilità dei sanitari e dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova. 
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9085 del 2006). 
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del 1990, Corte di cassazione ### n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010). 
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. 
Tanto chiarito sulla natura dell'obbligazione risarcitoria oggetto della domanda che ci occupa, dal momento che l'attrice ha promosso l'azione risarcitoria sia nei confronti dell'### di ### che nei confronti dell'### di ### e dell'### n.1 di Venosa, al fine di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (da qualificare più correttamente come difetto di di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) sollevata dall'### occorre in via prioritaria soffermarsi sui soggetti del rapporto obbligatorio al fine di verificare la titolarità passiva dello stesso in capo alle strutture sanitarie convenute. 
Posto che nell'obbligazione contrattuale nascente dal contratto stipulato con la struttura sanitaria, il creditore della pretesa risarcitoria è il paziente che ha subito il danno, mentre il debitore è la struttura ospedaliera che non ha adempiuto o ha adempiuto in modo erroneo la prestazione, è necessario richiamare la normativa regionale che disciplina le vicende relative all'organizzazione delle strutture sanitarie della ### al fine di chiarire se la convenuta ### di ### sia identificabile con il titolare dell'obbligo risarcitorio nei confronti della paziente danneggiata. 
Nell'assetto del sistema sanitario regionale esistente al momento dell'accesso della paziente in data ### presso il ### di ### quest'ultimo rientrava nell'### n. 1 di Venosa, istituita con la legge regionale della ### n. 50 del 1994. 
Con la legge regionale della ### n. 12 del 2008 (### organizzativo e territoriale del ### - pubblicata sul ### regionale n 28 del 2-7-2008 e in vigore dal 1° gennaio 2009 - è stato stabilito il riassetto organizzativo e territoriale del ### con la soppressione delle ### e l'istituzione delle ### di ### e ### che ad esse sono succedute (articolo 2 quarto comma). Pertanto, l'### di ### già incluso tra le articolazioni dell'USL n. 1 di Venosa in forza della legge regionale n. 50 del 1994, dal 1° gennaio 2009 è rientrato nella titolarità dell'ASP - ### di ### costituendo, dunque, una articolazione della più ampia struttura normativamente prevista. 
La legge regionale richiamata, però, all'articolo 6 secondo comma ha disposto che i crediti e i debiti delle ### preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove ### restano in capo alla ### attraverso la ### liquidatoria. 
In applicazione di tale previsione può affermarsi che dall'inadempimento da parte del medico dipendente dell'### di ### discenda la titolarità dell'obbligo di risarcire il danno in capo alla ### liquidatoria, con la conseguente esclusione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'### di ### costituitasi ex novo e non subentrata nei debiti sorti precedentemente alla data del 1° gennaio 2009. 
Tale conclusione trova conforto anche nella linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, che nella pronuncia n. 11723 del 2021, ripercorrendo la successione delle leggi che hanno regolato la materia e richiamando i conformi precedenti giurisprudenziali, ha negato l'ipotesi di successione delle Asl in universum ius alle preesistenti unità sanitarie ed ha individuato nella ### il soggetto giuridico obbligato ad assumere debiti pregressi delle vecchie ### così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle ### sanitarie da remore, intralci, pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta ex novo dai nuovi soggetti. In particolare, ha chiarito che la L.R. ### n. 12 del 2008, art. 6, che costituisce in materia una sorta di spartiacque, ha previsto che il subentro dei nuovi soggetti ai precedenti non riguarda i crediti e i debiti preesistenti, che restano in capo alla ### attraverso la ### liquidatoria, che cura l'estinzione dei crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili alla data dell'entrata in funzione delle nuove aziende ed anche quelli pregressi limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo e che la concorrenza delle ### e delle ### liquidatorie nella gestione dei pregressi debiti delle soppresse Usl è imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale che esclude la sola attribuzione esclusiva della legittimazione alle ### liquidatorie, le quali devono solo assicurare, dal punto di vista amministrativo-contabile, una gestione separata dei pregressi debiti (Cass., S.U. n. 10135 del 2012; Cass., 3, n. 15487 dell'8/7/2014), con la conseguenza che si esclude la legittimazione passiva delle neo-costituite Asl per affermare la legittimazione concorrente delle ### con le ### liquidatorie, ipotizzando solo che si possa eliminare la pur auspicata legittimazione concorrente della ### in favore della legittimazione della ### liquidatoria, ma mai potendosi far gravare sul patrimonio delle nuove Asl il debito delle precedenti. 
Dal suddetto quadro normativo, come ricostruito ed interpretato, discende che la domanda proposta da ### nei confronti dell'ASP - ### di ### deve essere rigettata, dovendosi riconoscere la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio esclusivamente in capo alla ### della ex USL n. 1 di Venosa. 
Tanto premesso in ordine ai soggetti del rapporto obbligatorio, quanto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da ### a fondamento della domanda risarcitoria e non contestata né dal radiologo, il quale non soltanto si è difeso deducendo di aver sottoposto ad esami radiodiagnostici la paziente unicamente nel giorno 25-10-2005 e di averla correttamente rinviata ad un controllo a distanza di sei mesi, ma ha anche confermato tale circostanza in sede di interrogatorio formale (si vedano le dichiarazioni rese dal dott. ### riportate nel verbale di udienza del 16-1-2019), né dalla ### che, contestando il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal sanitario che ha eseguito l'esame ecografico e mammografico presso l'### di ### e le conseguenze lesive lamentate dall'attrice, si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta dalla danneggiata (si veda la copia del referto dell'ecografia e della mammografia bilaterale prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte dell'attrice) che ### ha avuto accesso al ### di ### dell'### di ### in data ### e che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è stata sottoposta dal dott. ### agli esami radiologici all'esito dei quali è stata rinviata ad un controllo a sei mesi in assenza di diagnosi di patologie di natura oncologica. 
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dell'accesso della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con il medico dipendente della stessa struttura sanitaria che ha eseguito sia l'ecografia che la mammografia nel corso delle quali si sarebbero verificate le omissioni di natura diagnostica dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno (peggioramento della patologia oncologica non diagnosticata dal dott. ### e conseguente necessità di un intervento più invasivo di mastectomia totale) all'errore diagnostico del sanitario. 
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. ### del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato del sanitario che ha eseguito gli esami radiodiagnostici.  ### nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: - “al momento dell'ingresso presso il ### di ### dell'### “### di Dio di Melfi” e, in particolare, al momento della ### effettuata dal dott. ### in data ###, la sig.ra ### di anni 52 all'epoca dei fatti, presentava un quadro clinico caratterizzato da esiti di un pregresso processo flogistico a carico della mammella sinistra ###; - il giorno 25.10.2005, presso il ### di ### del P.O. di ### n. 1 - Venosa - ### la sig.ra ### era sottoposta dal dott. ### a ### integrata da successiva ### Gli esami strumentali, praticati in sequenza, mostravano: “… ### mammografica evidenzia una ghiandola ad aspetto ipodiafano parvinodulare, più evidente a sinistra lungo il quadrante esterno e prolungamento ascellare. Proprio a sinistra si osserva in sede retro-areolare profonda un'area di densità superiore nel cui contesto si osserva una formazione nodulare omogenea. Non si evidenziano bilateralmente microcalcificazioni patologiche. ### quadro di involuzione fibro-adiposo. Regolare il profilo cutaneo. Presenza di piccole adenopatie fibrotiche lungo gli spazi laminari dei prolungamenti ascellari. ### approfondimento con metodica ecografica, evidenzia nella sede dell'addensamento retro-areolare sinistro, un'area ipoecogena di 13 mm, a margini modicamente sfumati, struttura finemente granulare; intorno si osserva un aspetto edematoso. Tale area sembra compatibile con esiti del pregresso quadro flogistico. Regolare la fascia pettorale profonda. Si osservano alcune adenopatie ascellari di scarso significato patologico. …”; - nel febbraio 2006, la sig.ra ### era sottoposta, presso l'U.O. di Diagnostica per ### dell'I.R.C.C.S. “### della Sofferenza” di #### ad esame citologico su agoaspirato dell'area nodulare alla mammella sinistra e, successivamente, a nuova mammografia bilaterale. Gli esiti di tali esami definivano la presenza di un carcinoma mammario [cfr. Referto n. 670468 di ### del 18.02.2006: “… ### in esame: ### cistico mammella sin. … Descrizione e/o diagnosi: 1) ### amorfo con cellule schiumose. … Strisci ematici con materiale amorfo ed infiammatorio in cui si repertano diversi aggregati di elementi epiteliali atipici che depongono per carcinoma. (Data di refertazione 21/02/2006) …”; ### di ### - ### - ETG della #### - ### effettuate presso l'U.O. di Diagnostica per ### dell'I.R.C.C.S. “### della Sofferenza” di ### del 24.02.2006: “… Nel quadrante infero esterno del seno sn, la tumefazione palpabile delle dimensioni di circa 3,5 cm è riferibile a formazione di tipo cistico con vegetazione aggettante nel lume. È stato eseguito agoaspirato per la sua tipizzazione citologica, come da referto istologico allegato. Non altri reperti significativi bilateralmente. Si consiglia ricovero in ambiente chirurgico per la terapia del caso. …”]; - il giorno 01.03.2006, la sig.ra ### era sottoposta, presso l'U.O. di ### dell'### “### della Sofferenza” di ####, ad intervento di mastectomia radicale sec. Madden (“### cutanea a losanga obliqua circoscrivente la mammella sinistra. 
Previa preparazione di lembi cutanei, si esegue mastectomia radicale con preservazione del muscolo piccolo pettorale e linfoadenectomia dei tre livelli ascellari. Controllo emostasi. Redon. Intradermica alla cute.”, cfr. descrizione intervento presente in C.C. n. 234704). ### istologico eseguito sul campione operatorio confermava la diagnosi di carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra (p### p####) [cfr. ### (n. 116910.6) di ### del 11.06.2006: “… ### sede a carico del parenchima ghiandolare, di nodulo centralmente cavitato (diametro cm 4) di carcinoma invasivo, tipo ‘###, con ampie aree di necrosi di grado III secondo ### et al. 
Score 9 (3, 3, 3). Parenchima ghiandolare nei prelievi ‘random' sede di mastopatia fibrocistica. Cute e capezzolo, esenti da neoplasia. Isolati ed esaminati 12 linfonodi dal materiale di svuotamento ascellare, esenti da neoplasia. 2) Linfonodi in numero di 2, esenti da neoplasia. p### p#### …”] e le ulteriori indagini immunoistochimiche ne definivano le caratteristiche bio-prognostiche ed ormonali. Pertanto, la periziata era indirizzata a trattamento chemioterapico secondo lo schema ### che si protraeva fino ad agosto 2006; - l'omessa diagnosi ha determinato, per il notevole aumento della massa neoplastica (4 cm al febbraio 2006 vs 1,3 cm nell'ottobre 2005), la necessità di un trattamento chirurgico radicale ### a fronte di quello che invece poteva essere praticato in modo più conservativo ###. Pertanto, allo stato, a carico della sig.ra ### sussistono gli esiti di mastectomia radicale sinistra. Tali esiti, secondo il criterio del “più probabile che non”, sono riconducibili alla condotta censurabile del dott. ### Tuttavia, ciò che rimane a nostro parere risarcibile, è un danno biologico differenziale ed una lesione al diritto di autodeterminarsi; - a carico dei ### che, all'epoca della vicenda per cui è consulenza, ebbero in cura la signora ### con particolare riferimento alla condotta del dott.  ### si ravvedono profili di responsabilità professionale ascrivibili ad imperizia e negligenza in quanto, sia la non completa esecuzione delle dovute indagini complementari (come il ricorso a prelievo citologico eco-guidato della lesione nodulare evidenziata), che il non consigliare questi stessi approfondimenti diagnostici presso altre sedi specializzate nella diagnostica oncologica, risultano compatibili con una condotta inadempiente agli obblighi di cura, diagnosi e assistenza e agli altri obblighi di protezione propri di una prestazione medica. 
Nello specifico, elementi di censura emergono nella omessa diagnosi da parte dei primi ### che, nel corso della vicenda, hanno sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali la signora ### in quanto gli stessi non formularono una corretta diagnosi né, pur in presenza di elementi meritevoli di approfondimenti strumentali, consigliarono ulteriori indagini diagnostiche da effettuarsi una volta superata la fase acuta. Imperizia e negligenza si evidenziano, poi, nella condotta del dott. ### sia per la mancata individuazione della problematica neoplastica e, quindi, per l'omessa diagnosi, sia per il mancato approfondimento diagnostico, raccomandato dalla più accreditata ### e dalle ### dell'epoca, con esame bioptico nel caso di riscontro all'imaging strumentale, o anche al solo esame clinico, di una nodulazione mammaria non chiaramente definita; - un corretto approccio diagnostico, in base alla più accreditata ### di merito ed alle ### dell'epoca, avrebbe previsto, a fronte del riscontro strumentale (ecografico e mammografico) di una lesione nodulare mammaria, l'esecuzione, in tempi brevi, di ulteriori indagini mirate, in particolare di un esame bioptico della lesione (agobiopsia o agoaspirato). Nel caso in esame, infatti, un corretto inquadramento diagnostico della lesione mammaria avrebbe portato ad una precoce identificazione della patologia neoplastica con conseguente possibilità di un diverso approccio terapeutico. Nello specifico, alla luce del referto istologico (p### p####), l'omessa diagnosi ha determinato per il notevole aumento della massa neoplastica (4 cm al febbraio 2006 vs 1,3 cm nell'ottobre 2005), la necessità di un trattamento chirurgico radicale ### a fronte di quello che invece poteva essere praticato in modo più conservativo ###; - in conseguenza della censurabile condotta dei ### che hanno avito in cura la sig.ra ### vi è stato un periodo di malattia costituito dall'intervallo intercorso tra l'omessa diagnosi della patologia neoplastica e li successivo corretto inquadramento clinico con conseguente idoneo trattamento (dal 25.10.2005 al 24.02.2006). Pertanto, il periodo di ### complessivamente riferibile alla censurabile condotta dei ### che ebbero in cura la sig.ra ### è pari a 120 ### giorni che, andranno complessivamente valutati ad un tasso medio del 50%; - per quanto riguarda il danno biologico permanente da noi riscontrato al momento della visita, allo stato sussistono gli esiti di mastectomia radicale sinistra. In particolare, si ritiene che la signora ### a causa della mastectomia a sinistra, abbia subito un danno biologico permanente valutabile, facendo riferimento ai barèmes di usuale consultazione, nella misura del 20%, se invece fosse stata sottoposta al ben più conservativo iter terapeutico indicato in caso di diagnosi precoce la sua invalidità permanente sarebbe stata pari, al peggio, al 5%; pertanto, il danno differenziale risarcibile è da ritenersi del 15% (quindici per cento); - la menomazione estetica in esito alla mastectomia radicale sinistra presentata, allo stato, dalla sig.ra ### potrebbe essere, con mirati interventi di chirurgia estetica (intervento di ricostruzione con protesi mammaria), parzialmente emendabile. Non è possibile, tuttavia, quantificare in quale percentuale ciò possa avvenire, stante l'estrema variabilità dei risultati attesi in questo peculiare campo chirurgico; - per quanto riguarda le spese sostenute riteniamo che, per quanto congrue e necessarie all'iter diagnostico e terapeutico effettuato dalla periziata, queste non possano essere attribuite al ritardo diagnostico determinato dal censurabile comportamento del dott. ### e, dunque, non risarcibili. Tali spese mediche e di cura, infatti, in considerazione della patologia sofferta dalla sig.ra ### sarebbero state ad ogni modo necessarie” (si vedano le conclusioni riportate nelle pagine da 60 a 67 della relazione peritale depositata in data 20-9- 2023 dal Collegio composto dalla dott.ssa ### specialista in ### legale, e dal dott. ### specialista in ####. 
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che la creditrice/paziente, sulla quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra l'evento di danno e la condotta tenuta dal medico, che, presso l' di ### dell'### di ### ha effettuato l'esame ecografico e l'esame mammografico bilaterale, omettendo la corretta diagnosi. 
In particolare, appare opportuno evidenziare che la censurabilità della condotta tenuta dal radiologo attiene specificamente alla fase diagnostica nel corso della quale, nonostante la presenza di una ghiandola di 13 mm, ha omesso di rilevare la presenza di una neoplasia al seno sinistro, di eseguire personalmente ulteriori esami sulla paziente e di indirizzarla presso centri specialistici per eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici, limitandosi, invece, a rinviarla ad un controllo a sei mesi. Tale conclusione non è stata smentita neppure a fronte delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte del sanitario e della struttura sanitaria, i quali hanno evidenziato che anche qualora la presenza della lesione tumorale fosse stata rilevata cinque mesi prima, la posizione retroareolare della stessa comunque non avrebbe consentito di optare per un approccio chirurgico conservativo, rendendosi necessaria in ogni caso una mastectomia radicale: in proposito, i componenti del Collegio, con argomentazioni ampiamenti condivisibili, hanno chiarito che, invece, la diagnosi precoce della neoplasia, ove fosse avvenuta nel mese di Ottobre del 2005, quando le dimensioni del nodulo si attestavano sui 13 mm circa, avrebbe reso possibile effettuare un intervento di quadrantectomia in luogo di una chirurgia più invasiva e radicale, qualunque fosse stata la posizione del tumore della mammella (si vedano le pagine da 49 a 59 della relazione peritale depositata dal Collegio in data ###). 
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio nell'approccio diagnostico dal dott. ### deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dall'attrice sono eziologicamente riconducibili all'omessa tempestiva diagnosi della lesione tumorale da cui era affetta la paziente, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase diagnostica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita del medico e il danno riportato dalla paziente, la domanda risarcitoria deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an e, riconosciuta l'unicità del fatto dannoso, stante l'operatività della norma dettata dall'art. 2055 c.c., deve essere affermato il vincolo di solidarietà passiva fra il medico e la struttura sanitaria presso la quale lo stesso ha eseguito l'esame diagnostico e che è chiamata a rispondere dell'operato del proprio dipendente ai sensi dell'articolo 1228 c.p.c. 
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio ### ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e da invalidità permanente e del danno morale, oltre che del danno patrimoniale per i giorni trascorsi in ospedale e per gli esborsi sostenuti per la riabilitazione e le visite specialistiche successive. 
Quanto al danno patrimoniale, l'attrice ha chiesto il risarcimento sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute per un importo complessivo di euro 30.000,00, producendo le fatture relative alle visite e ai trattamenti fisiokinesiterapici e gli scontrini relativi all'acquisto dei farmaci (si vedano i documenti prodotti al n. 19 nel fascicolo di parte attrice): nessuna di tali spese può essere risarcita a titolo di danno patrimoniale, in quanto, dovendo essere circoscritto il ristoro del danno alle sole spese sostenute come diretta conseguenza dell'aggravamento della lesione determinata dalla condotta colposa del sanitario, con esclusione, pertanto, di quegli esborsi che la paziente avrebbe ugualmente sostenuto nel normale decorso post-operatorio, nel caso di specie ### avrebbe comunque dovuto affrontare gli esborsi allegati quale conseguenza inevitabile della patologia tumorale da cui era affetta, a prescindere dalla natura conservativa o demolitiva dell'intervento subito. Tale conclusione è stata confermata anche dal Collegio medico, che ha ritenuto che “per quanto riguarda le spese sostenute, per quanto congrue e necessarie all'iter diagnostico e terapeutico effettuato dalla periziata, queste non possano essere attribuite al ritardo diagnostico determinato dal censurabile comportamento del dott.  ### tali spese mediche e di cura, infatti, in considerazione della patologia sofferta dalla sig.ra ### sarebbero state ad ogni modo necessarie” (si veda pag. 66 della relazione peritale depositata dal Collegio in data ###). 
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, può riconoscersi all'attrice il risarcimento del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, e l'incremento per sofferenza soggettiva. 
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a ### da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020). 
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che “stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020). 
La giurisprudenza di legittimità più recente, poi, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha ritenuto, con riferimento al danno morale, che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.  10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024). 
Tanto premesso, nel caso che ci occupa ritiene questo Giudice che in sede di liquidazione del danno non patrimoniale possa essere riconosciuto all'attrice l'incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva: l'allegazione del forte stato di turbamento vissuto dalla danneggiata a causa del pensiero dominante dell'errore diagnostico subito può ritenersi provata per presunzioni anche in considerazione della gravità della lesione riportata, consistita nella asportazione radicale del seno sinistro, che, non solo ha determinato una compromissione fisica percentualmente consistente, ma, coinvolgendo in modo significativo l'aspetto esteriore femminile, inevitabilmente si è tradotto in una condizione di sofferenza interiore. 
Deve essere risarcito, altresì, il danno alla salute sotto il profilo del danno iatrogeno riportato da ### in seguito alla condotta negligente tenuta dal sanitario in fase diagnostica.   Il danno lamentato è qualificabile come danno iatrogeno differenziale, in quanto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice si sono concretizzate in un aggravamento dei postumi permanenti che la vittima, anche se in minor misura, avrebbe comunque riportato, anche in assenza del comportamento negligente ed imperito del sanitario: infatti, l'attrice avrebbe, comunque, riportato postumi permanenti fisiologicamente conseguenti alla patologia tumorale da cui era affetta e all'intervento chirurgico, anche qualora si fosse optato per un approccio chirurgico di natura conservativa in luogo della mastectomia radicale; tale preesistenza è stata aggravata dall'omessa tempestiva diagnosi della massa tumorale che ha determinato l'aumento delle dimensioni della lesione, rendendo necessaria l'asportazione radicale della mammella in luogo dell'intervento conservativo di quadrantectomia. 
Il nominato Collegio ha accertato che i postumi permanenti della lesione subita da ### complessivamente riscontrati incidono sull'integrità psico-fisica della paziente nella misura del 20% e che, invece, dall'intervento di natura conservativa tempestivamente eseguito sarebbero residuati postumi nella misura del 5%, a cui si è aggiunto, quindi, un aggravamento degli stessi nella misura del 15%, imputabile alla condotta omissiva colposa del sanitario. Pertanto, la negligenza del radiologo che ha omesso di diagnosticare precocemente la massa tumorale e che, conseguentemente, ha omesso di prescrivere gli approfondimenti diagnostici, rendendo necessario, cinque mesi più tardi, l'approccio chirurgico demolitivo, ha cagionato alla paziente un danno iatrogeno differenziale pari al 15%, il quale ha impedito all'attrice di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 120 giorni, determinando una inabilità temporanea parziale al 50%. 
Quanto ai parametri per la liquidazione del danno differenziale, la giurisprudenza di legittimità, a fronte delle incertezze emerse nella prassi sui criteri di calcolo da applicare in concreto, ha chiarito, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) deve essere liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore, monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico e detraendo il secondo importo dal primo (Corte di cassazione n. 26117 del 2021). 
Sempre con riferimento ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico fisica subito dalla paziente, occorre rilevare, poi, che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle ### elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (### delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 28990 del 2019) e deve ritenersi che - escluso, a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%), il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del ### legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della ### per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del ### legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore - occorre dare attuazione al condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia para-normativa alle ### per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011). 
Facendo applicazione dei suddetti parametri, liquidato il danno all'integrità psicofisica complessivamente riportato da ### e accertato dal Collegio medico - utilizzando le ### elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (nonostante uno dei parametri di liquidazione del danno differenziale rientri nelle lesioni di lieve entità, posto che occorre assicurare uniformità nei criteri di liquidazione) e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto dannoso (52 anni), della durata dell'inabilità e della natura e dell'entità delle lesioni (20%) - nella somma complessiva di euro 77.201,00 (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito), con l'incremento per la sofferenza soggettiva; da tale importo, poi, deve essere detratta la somma complessiva di euro 8.109,00, corrispondente alla liquidazione del danno alla salute per i postumi permanenti che la paziente avrebbe comunque riportato in assenza dell'erroneo trattamento chirurgico quale conseguenza delle lesioni subite in seguito all'iter chirurgico conservativo (5%), sempre con l'incremento per la sofferenza soggettiva. 
All'esito di tale operazione matematica, il danno iatrogeno differenziale e il danno morale subito da ### a causa del comportamento imperito e negligente del radiologo che la sottopose agli esami radiografici presso l'### di ### dell'### di ### e che devono esserle riconosciuti in questa sede, devono essere liquidati nella somma complessiva di euro 69.092,00. 
Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 6.900,00, per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 57,50 x 120 giorni). 
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ### il dott. ### e la ### dell'ex USL n.1 di Venosa devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 75.992,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. 
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data del fatto dannoso (25- 10-2005) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.  ### della domanda principale rende necessario esaminare gradualmente le domande proposte in via subordinata dal medico e dalla struttura sanitaria. In particolare, al fine di esaminare la domanda trasversalmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### e nei confronti della ### liquidatoria, in forza del rapporto di dipendenza sussistente con l'### di ### presso il quale operava alla data dell'evento dannoso, occorre, da un lato, evidenziare in via pregiudiziale che anche in tal caso per le ragioni già evidenziate l'### di ### deve essere considerata priva della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, sicchè la domanda trasversale proposta nei suoi confronti dal dott. ### deve essere rigettata e, dall'altro, occorre preliminarmente qualificare l'azione esercitata dal convenuto nei confronti della ### liquidatoria in termini di regresso ai sensi dell'articolo 2055 Il secondo comma dell'articolo 2055 c.c., nel regolare i rapporti interni fra debitori solidali, stabilisce che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate e il terzo comma della stessa norma specifica che nel dubbio le colpe si presumono uguali. 
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad una ipotesi di responsabilità solidale che coinvolgeva più soggetti chiamati a rispondere del fatto altrui in forza di previsioni speciali di legge, si è pronunciata sui presupposti per l'operatività del regresso nei confronti dei condebitori solidali, chiarendo che proprio dal tenore letterale dell'art. 2055 2° comma c.c. si desume agevolmente che il regresso tra responsabili in solido è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno, e contro ciascuno degli altri, “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa"; presuppone, in altri termini, che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, escludendo implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno. E' questa un'applicazione del principio, dettato in genere per le obbligazioni solidali, per cui, quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori, sarà posto a carico del debitore con interesse esclusivo l'intero peso del debito (art. 1298 1° comma C.c.): venendo meno la stessa eventualità del regresso, se a pagare sia stato il debitore con interesse esclusivo, e dandosi invece il regresso per l'intero solo al debitore privo d'interesse (cfr., per es., gli artt. 1944 1° comma, 1950 e 1951 c.c.) (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17763 del 2005 e Corte di cassazione n. ### del 2022). 
Inoltre, a completamento dei presupposti di operatività del regresso ai sensi dell'articolo 2055 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (Corte di cassazione n. ### del 2024). 
Facendo applicazione del dettato normativo e delle suddette coordinate ermeneutiche, quindi, occorre concludere che l'azione di regresso esercitata trasversalmente dal dott. ### nei confronti della liquidatoria ex USL n. 1 di Venosa è infondata, dal momento che all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio è emersa una responsabilità esclusiva del dott. ### nella causazione dell'evento dannoso lamentato dalla paziente, essendo derivato l'evento di danno da una omissione diagnostica colposa del medico, rispetto alla quale la struttura sanitaria non ha fornito alcun contributo causale e della quale la stessa struttura è chiamata a rispondere soltanto nella sua qualità di datore di lavoro del medico in attuazione della norma dettata dall'articolo 1228 Per quanto riguarda, invece, la domanda di regresso formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data ### dall'ASP e dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa nei confronti del dott. ### per l'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, la stessa non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta: la suddetta domanda, infatti, formulata trasversalmente nei confronti di un altro convenuto, avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto dei termini dell'articolo 166 c.p.c. (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 9441 del 2022 secondo la quale la domanda trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, come la domanda riconvenzionale in senso stretto, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine stabilito dall'articolo 166 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta con la memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c., che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte"), sicché, la domanda di regresso formulata dall'ASP e dalla ### liquidatoria nei confronti del medico, in quanto domanda nuova non tempestivamente formulata, deve essere dichiarata inammissibile.
Infine, in seguito alla condanna in solido del dott. ### e della ### liquidatoria, devono essere esaminate le domande di manleva rispettivamente formulate dai convenuti nei confronti della ### s.p.a. 
Quanto alla domanda formulata dal dott. ### la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza n. ###30 sottoscritta dal medico sul presupposto che nella stessa fosse stata inserita una clausola a primo rischio, con contemporanea copertura del medesimo rischio nella polizza stipulata dall'#### di ### in particolare, ### s.p.a. ha evidenziato che la polizza era stata stipulata dal ### prevedendo che l'adesione dei medici avvenisse mediante sottoscrizione dell'apposito certificato e, in forza dell'articolo 2 delle condizioni particolari di polizza, la garanzia era stata prestata a secondo rischio, operando soltanto in eccedenza rispetto ai massimali portati dalla polizza a primo rischio o in caso di inoperatività della stessa, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo pienamente efficace la copertura a primo rischio, sarebbe stata inoperante la polizza sottoscritta dal dott. ### la quale rientrava nella categoria delle assicurazioni sussidiarie. La valutazione della fondatezza di tale eccezione rende necessario preliminarmente verificare l'operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria, la cui sussistenza non è stata contestata dalla ### s.p.a., la quale si è limitata a chiedere che la domanda di manleva fosse accolta nei limiti del massimale. 
Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale la ### liquidatoria ha chiesto di essere manlevata dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli del giudizio sia documentalmente (si veda contratto di assicurazione stipulato con l'### U.S.L. n. 1 di Venosa prodotto nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice) sia alla luce della condotta processuale assunta da ### s.p.a., che non ne ha contestato l'esistenza, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento, il rispetto del massimale, la copertura assicurativa nei confronti della ### liquidatoria risulta ampiamente operante nel caso di specie non solo in ragione della capienza del massimale (euro 5.000.000,00), ma anche in virtù dell'articolo 2 lett. C) (Norme che regolano l'assicurazione ###, che estende espressamente la copertura assicurativa alla responsabilità civile professionale di tutti i dipendenti, medici compresi, sicché deve essere accolta la domanda di manleva formulata dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa nei confronti della ### s.p.a., la quale deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato da ogni pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta gravemente colposa dei suoi dipendenti, comprese le spese del giudizio e le spese di C.T.U. 
Alla luce dell'operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e in forza della clausola contenuta nell'articolo 2 della polizza stipulata dal ### dei ### alla quale ha aderito anche il dott. ### (si veda il modulo di adesione prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte del convenuto), in forza del quale qualora l'attività del medico radiologo risultasse garantita da altro contratto stipulato dal medico medesimo o da altro Ente nel suo interesse, la presente assicurazione viene prestata in eccedenza ai massimali previsti nell'altro o negli altri contratti, deve essere, invece, rigettata la domanda di manleva formulata dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a. 
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, nei rapporti fra l'attrice, da un lato, e il dott. ### e la ### liquidatoria della ex USL 1 di Venosa, dall'altro, devono essere poste a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa in solido fra loro, non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle ### della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.  (Corte di cassazione ### n. ### del 2022). 
Nei rapporti tra l'attrice e l'ASP - ### di ### invece, ritiene questo Giudice che - in considerazione della complessità del quadro normativo - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del giudizio. 
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra il dott. ### e ### s.p.a., le spese processuali devono essere poste a carico del primo. 
Infine, nei rapporti fra il dott. ### da un lato, e l'ASP e la ### liquidatoria, dall'altro, ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. 
Quanto ai criteri per la liquidazione delle spese, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con ### ministeriale n. 147 del 2022 (### recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla ### ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dai difensori non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto ### la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso ### stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del ### ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione ### nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del ### ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del ### ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente. 
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa in solido fra loro.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del giudice monocratico dott.ssa ### pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data ### e in data ###, da ### nei confronti del dott. ### dell'ASP - ### di ### dell'### n.1 di Venosa e dell'### di ### sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa, sulla domanda trasversale proposta, nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data ###, dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa nei confronti del dott. ### nonché sulla domanda di garanzia proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato a mezzo del servizio postale in data ###, dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa nei confronti di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e sulla domanda di garanzia proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data ###, dal dott. ### nei confronti di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda principale proposta da ### nei confronti dell'ASP - ### di ### - accoglie la domanda principale proposta da ### nei confronti del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 75.992,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 25-10-2005 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo; - rigetta la domanda di regresso proposta dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### - rigetta la domanda di regresso proposta dal dott. ### nei confronti della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa; - dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria ex USL n. 1 di Venosa nei confronti del dott. ### - rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. ### nei confronti di ### s.p.a.; - accoglie la domanda di manleva proposta dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. a tenere indenne la stessa dal pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di ### comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.; - compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra ### e l'ASP - ### di ### - condanna il dott. ### e la ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa in solido fra loro al pagamento in favore di ### delle spese processuali, che liquida nell'importo complessivo di euro 14.889,00, di cui euro per esborsi 786,00 ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge; - compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra l'ASP - ### di ### e la ### liquidatoria della ex U.S.L. n. 1 di Venosa, da un lato, e il dott. ### dall'altro; - condanna il dott. ### al pagamento in favore di ### s.p.a. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge; - pone definitivamente a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa il pagamento in solido fra loro delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto. ### 29-9-2025.   Il Giudice Dott.ssa

causa n. 213/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Magarelli Rossella

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