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TRIBUNALE DI POTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 213/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente FRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata; - ATTORE - ### - ### di ### in persona del ### pro tempore e ### della ex A.S.L. 1 di Venosa in persona del ### entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e domiciliati presso la sede dell'### NONCHE'
Dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato presso lo studio dell'avv. #### di ### in persona del legale rappresentante; - CONVENUTI - E ### s.p.a. (già ### s.p.a.) in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di mandato in calce alla copia notificata per la chiamata in causa del terzo; - ### - Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data ### e in data #### agiva in giudizio nei confronti del dott. ### dell'ASP - ### di ### dell'### n.1 di Venosa e dell'### di ### al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del sanitario, che si erano verificate all'esito dell'omessa tempestiva diagnosi e del conseguente omesso approfondimento diagnostico della patologia tumorale presso l'### di ### In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che: - nel mese di Luglio del 2005, mentre si trovava in vacanza in ### si era manifestata una tumefazione violacea alla mammella sinistra accompagnata da febbre alta che l'aveva indotta a recarsi presso il ### ospedaliero di ### dove le era stata diagnosticata una “mastite” con prescrizione di un'apposita terapia che aveva consentito la risoluzione della patologia; - in data ### si era sottoposta presso l'### di ### ad esame ecografico, che aveva evidenziato esiti di mastite; - in data ### si era sottoposta a mammografia bilaterale presso il ### di ### dell'### di Dio di ### (appartenente all'ASP n.1 di Venosa), dove il dott. ### pur avendo riscontrato la presenza di una ghiandola di 13 mm, aveva ritenuto che “non sussisteva nessuna grave patologia in atto” ed aveva proposto di ripetere il “controllo ecografico a distanza di sei mesi”; - in data ###, avendo constatato la presenza di un nodulo percepibile al tatto e si era sottoposta a nuovo esame ecografico presso l'### della ### di ### all'esito del quale le era stata diagnosticata la presenza di una ghiandola tumorale nella stessa area che pochi mesi prima il dott. ### aveva ritenuto sana; - l'esame citologico effettuato sul campione prelevato mediante ago aspirato aveva confermato la presenza di un carcinoma; - le dimensioni della ghiandola erano aumentate da 1,3 cm a 3,5 cm e in data 1-3- 2006 era stata sottoposta presso l'### della ### di ### a intervento di mastectomia radicale (l'unico possibile in considerazione della situazione); - dopo l'intervento erano stati eseguiti cicli di chemioterapia con effetti debilitanti sia sul piano fisico che morale, con conseguenze importanti sulla qualità della vita, compromessa non soltanto dal deficit motorio al braccio sinistro dovuto al linfedema dell'arto superiore, ma anche dal subentrare di una sindrome depressiva; - in data ### l'ASP n.1 di Venosa, a seguito della lettera di messa in mora, aveva richiesto l'attivazione della copertura assicurativa alla ### - in data ### aveva proposto querela presso la ### della Repubblica di ### e si era costituita parte civile nel procedimento penale instaurato a carico del Dirigente medico dott. ### il quale in data ### era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 590 c.p.; - in data ### la ### medica per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili le aveva riconosciuto una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100%; - in data ### il Giudice del lavoro presso il Tribunale di ### accogliendo il ricorso da lei presentato contro l'### che aveva ritenuto sussistere una percentuale invalidante del 70%, aveva pronunciato la sentenza n.701/14, con la quale aveva confermato la valutazione del C.T.U. secondo cui le patologie da cui era affetta l'attrice determinavano un grado di invalidità del 78%; - in data ###, a definizione del procedimento penale iscritto al n. 307/2010 R.G. a carico di ### il Tribunale di ### aveva pronunciato la sentenza n. 992/2015, con la quale aveva dichiarato “non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione del reato; - in data ### si era sottoposta a perizia medico-legale presso lo studio del #### specialista in ### e delle ### il quale aveva evidenziato “un grave ritardo nella corretta diagnosi della malattia, con notevole aumento di dimensione della lesione, che dai 13 mm dell'ottobre 2005 è passata agli oltre 35 mm del febbraio 2006” e che “tale ritardo diagnostico era in nesso di causalità materiale con l'indicazione data dal dott. ### il quale aveva identificato una compatibilità con la lesione ed il pregresso quadro di mastite e proposto controllo ecografico a sei mesi”. concludendo che “il dott. ### era incorso in colpa medica, in quanto, con grave imprudenza, negligenza ed imperizia diagnostica, aveva fortemente dilazionato i tempi per l'asportazione del cancro alla mammella, con conseguente notevole aumento della massa comportante un approccio chirurgico maggiormente aggressivo, specie riguardo ai linfonodi con la sequela attuale del linfedema all'arto ed il maggior rischio per la prognosi quoad vitam della paziente”; - alle stesse conclusioni era pervenuto il consulente tecnico, dott. ### nominato nell'ambito del procedimento penale a carico del dott. ### - del danno subito erano responsabili solidalmente il sanitario dott. ### che l'aveva sottoposta agli esami radiodiagnostici, e la struttura ospedaliera di ### presso la quale aveva effettuato gli esami, essendosi instaurata con entrambi una relazione di natura contrattuale; - in particolare, il dott. ### aveva eseguito la prestazione con disattenzione ed avventatezza, incorrendo in colpa grave, dal momento che, nonostante tutti gli elementi a sua disposizione (età della paziente, caratteristiche dubbie degli esami, margini sfumati della lesione), non aveva predisposto un esame ecografico più vicino nel tempo e non aveva richiesto un consulto senologico immediato ed un consulto diagnostico con un chirurgo ed un oncologo; - dalla condotta negligente ed imprudente del sanitario era derivato un danno di natura patrimoniale consistito nei giorni di degenza ospedaliera e nelle ulteriori spese per i medicinali, la riabilitazione e le visite specialistiche per un importo complessivo di euro 30.000,00; - inoltre, l'attrice aveva subito un danno di natura non patrimoniale: infatti, aveva riportato una lesione alla salute consistente in esiti di invalidità permanente nella misura del 26%, in una invalidità temporanea assoluta pari a 10 giorni e in una invalidità temporanea parziale pari a 150 giorni, quantificabili in un importo complessivo di euro 112.604,00; - a tanto si aggiungeva il danno morale, dovuto al turbamento e alla sofferenza subiti per le lesioni fisiche riportate: la vicenda l'aveva scossa in maniera significativa, tanto che il pensiero dominante dell'errore diagnostico subito le aveva causato uno stato depressivo che le impediva di svolgere serenamente la propria vita sia in casa che fuori, con ripercussioni sulla vita familiare e di relazione; - tale voce di danno era quantificabile nell'importo di euro 56.302,00, equivalente al 50% del danno biologico riportato.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la responsabilità solidale del medico dott. ### dell'### civile di ### di ### dell'ASP di ### e dell'ASP n.1 di Venosa, i convenuti venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati nell'importo complessivo di euro 198.906,00 (di cui euro 112.604,00 per danno biologico, euro 56.302,00 per danno morale ed euro 30.000,00 per danno patrimoniale) ovvero in quello minore o maggiore ritenuto di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituivano in giudizio l'ASP - ### di ### e la ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa, le quali in via pregiudiziale eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda in relazione ai danni richiesti e ai parametri di determinazione degli stessi; sempre in via preliminare chiedevano, previo differimento dell'udienza di comparizione, di essere autorizzate alla chiamata in causa di ### s.p.a. al fine di essere tenute indenni da eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio ed eccepivano la carenza di legittimazione passiva dell'ASP - ### di ### sul presupposto che con la legge regionale della ### n. 12 del 2008 era stata disposta la soppressione dell'### n.1 di Venosa, a cui era succeduta dal 1° gennaio 2009 l'### di ### con la previsione di un subentro della ### per il tramite dei ### nei rapporti di debito e credito sorti nel corso della gestione delle ### sanitarie locali disciolte. Nel merito in via principale chiedevano il rigetto della domanda, deducendo, sotto il profilo dell'an debeatur, che l'attrice si era sottoposta al controllo mammografico con circa venti anni di ritardo rispetto alle ### guida sui controlli mammografici preventivi e senza rendere nota alcuna situazione di urgenza e che, comunque, alcuna incidenza causale rispetto ai danni lamentati poteva essere riconosciuta alla condotta tenuta dal dott. ### che aveva eseguito gli esami, mammografico ed ectomografico, con diligenza e prudenza, ritenendo correttamente che l'esame mammografico non avesse evidenziato il nodulo, che risultava mascherato dal quadro infiammatorio derivante dalla mastite, e programmando un successivo controllo a sei mesi; sotto il profilo del quantum debeatur, deducevano che la quantificazione dei danni richiesti appariva del tutto incongrua e sproporzionata; in via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ### s.p.a., con la quale la ### dell'ex ### n.1 di Venosa era garantita all'epoca dei fatti in forza della polizza n. 0183.###.39, al fine di essere manlevate da quanto fossero state eventualmente condannate a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio il dott. ### il quale in via preliminare chiedeva di essere autorizzato, previo differimento dell'udienza di comparizione, alla chiamata in causa della ### s.p.a., dell'ASP### di ### e della ### liquidatoria della ex ### n. 1 di Venosa; nel merito in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto prescritta o infondata sul piano dell'an debeatur, negando la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto in giudizio e la condotta da lui tenuta: in particolare, a sostegno delle proprie difese deduceva che nessun profilo di colpa poteva essere rivenuto nell'approccio diagnostico e terapeutico, che era stato da lui adeguato alla condizione fisica riscontrata nella paziente, che presentava una formazione nodulare ed un processo infiammatorio, a fronte del quale egli aveva scelto correttamente di evitare qualsiasi pratica invasiva ed aveva prescritto un nuovo controllo a breve; sottolineava, inoltre, che la scelta di fissare il controllo a sei mesi era funzionale a consentire il riassorbimento del processo infiammatorio e a facilitare l'ulteriore diagnosi senologica e tale breve lasso di tempo risultava, in base alla prassi medica internazionale, del tutto ininfluente dal punto di vista oncologico; evidenziava, poi, che la mastectomia totale, qualificata come evento lesivo dall'attrice, avrebbe comunque rappresentato la cura medica più idonea anche se eseguita anticipatamente nel mese di Ottobre del 2005, dal momento che la scelta terapeutica avrebbe dovuto fondarsi non solo sul parametro dimensionale, ma anche sulla posizione del nodulo, che nel caso di specie avrebbe comunque escluso l'approccio più conservativo; precisava, inoltre, che la crescita dimensionale del nodulo non aveva avuto carattere infiltrativo, ma era da ricollegare alla componente liquida di natura infiammatoria e non di natura tumorale, con la conseguenza che il rinvio del controllo a sei mesi non poteva considerarsi determinante nella progressione della neoplasia. Il medico convenuto contestava, inoltre, la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur in ragione dell'eccessività delle richieste risarcitorie, non giustificate sulla base di esatti parametri. In via gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda trasversale nei confronti della ### della ex USL n.1 di Venosa e della ASP di ### ex articolo 6 della legge regionale della ### n. 12 del 2008 al fine di essere manlevato da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare in forza del rapporto di dipendenza dalla struttura sanitaria e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di ### s.p.a., presso la quale era assicurato con polizza n. ###30, al fine di essere garantito da eventuali esiti pregiudizievoli del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 29-4-2016, verificata la regolarità della chiamata in causa formulata dai convenuti, il Giudice autorizzava la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, disponendo il differimento dell'udienza.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata di terzo sia da parte dell'ASP - ### di ### e della ### sia da parte del dott. ### con comparsa di costituzione depositata in data ### si costituiva in giudizio ### s.p.a., in qualità di terza chiamata in causa dall'#### di ### e dalla ### della ex USL n.1 di Venosa, e chiedeva in via principale nel merito il rigetto della domanda della propria chiamante sul presupposto della infondatezza della domanda risarcitoria proposta da ### rispetto alla quale si associava alle difese formulate dal dott. ### e dall'### evidenziando l'assenza di prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta del sanitario e contestando le singole voci di danno allegate; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare la condanna a manlevare la struttura sanitaria entro i limiti e i massimali di polizza.
Con comparsa di costituzione depositata in data #### s.p.a. si costituiva in giudizio in qualità di terza chiamata in garanzia del dott. ### e chiedeva il rigetto della domanda da quest'ultimo formulata nei suoi confronti, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza n. ###30 sottoscritta dal dott. ### e chiedendo, pertanto, la propria estromissione dal giudizio sul presupposto che nella polizza in questione era stata inserita una clausola a primo rischio, con contemporanea copertura del medesimo rischio nella polizza stipulata dall'ASP - ### di ### in particolare, evidenziava che la polizza era stata stipulata dal ### prevedendo che l'adesione dei medici avvenisse mediante sottoscrizione dell'apposito certificato e, in forza dell'articolo 2 delle condizioni particolari di polizza, la garanzia era stata prestata a secondo rischio, operando soltanto in eccedenza rispetto ai massimali portati dalla polizza a primo rischio o in caso di inoperatività della stessa, con la conseguenza che nel caso di specie, essendo pienamente efficace la copertura a primo rischio, sarebbe stata inoperante la polizza sottoscritta dal dott. ### la quale rientrava nella categoria delle assicurazioni sussidiarie; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum, aderendo alle tesi difensive del convenuto chiamante.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c., nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. in data ### l'### di ### e la ### della ex USL n.1 di Venosa, ribadita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ASP di ### chiedevano in via principale il rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzionale (da qualificarsi più correttamente come domanda trasversale) proposta nei loro confronti dal dott. ### in via subordinata, in caso di accoglimento delle avverse domande, chiedevano che il risarcimento fosse equamente determinato e che la compagnia assicuratrice terza chiamata fosse condannata a manlevarle dagli effetti pregiudizievoli del giudizio; in via ulteriormente subordinata, chiedevano che venisse accertata l'esclusiva responsabilità per colpa grave del dott. ### e che quest'ultimo venisse condannato in via di regresso a rifondere quanto fossero tenute a pagare in adempimento dell'intera obbligazione risarcitoria in favore dell'attrice.
Con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 comma 6 n.1) c.p.c. il dott. ### oltre a ribadire le difese formulate nella comparsa di costituzione e risposta e a reiterare la domanda trasversale formulata nei confronti della struttura sanitaria e la domanda di garanzia formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, chiedeva che fosse dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di regresso formulata dall'ASP e dalla ### nei suoi confronti soltanto nella prima memoria istruttoria per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletato l'interrogatorio formale del dott. ### e veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio -, in seguito al deposito dei fascicoli di parte, che erano stati ritirati dai componenti del Collegio al momento del conferimento dell'incarico e non erano stati restituiti al momento del deposito della relazione peritale, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 Aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata in data ### il dott. ### oltre a richiamare le precedenti difese, ribadiva l'eccezione di prescrizione, limitandosi ad evidenziare che la pretesa risarcitoria attorea doveva essere considerata prescritta sia nel caso in cui l'azione esperita fosse qualificata come azione extracontrattuale sia qualora la stessa fosse qualificata di natura contrattuale.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di avere esperito inutilmente rima della instaurazione del giudizio la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del ### legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 13-11-2015 prodotto al n. 16 nel fascicolo di parte attrice).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame nel merito della domanda deve escludersi che la pronuncia all'esito del processo penale instaurato a carico del dott. ### di una sentenza di non doversi procedere (si veda la sentenza n. 992/2015 emessa dal Tribunale di ### in data ### prodotta al n. 13 nel fascicolo di parte dell'attrice) sia di ostacolo all'esercizio dell'azione risarcitoria da parte della danneggiata, attuale attrice, che in quel processo si era costituita parte civile, posto che si tratta di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Infatti, a fronte della pronuncia di una sentenza penale definitiva di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli per essere il reato estinto per prescrizione, non può trovare applicazione la norma dettata dall'articolo 652 c.p.p. (efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo), che stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 secondo comma c.p.p., posto che le ### della Corte di cassazione, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, hanno statuito che in tema di giudicato la disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p., come quelle dettate dagli articoli 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civili e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il Giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente (Corte di cassazione ### n. 1768 del 2011).
Ne consegue che - in attuazione dei principi di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali - la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa all'esito del dibattimento nel quale il danneggiato si è costituito parte civile, sebbene passata in giudicato, non impedisce a quest'ultimo di agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno: in tal caso il Giudice civile deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione del fatto illecito ascritto al convenuto, utilizzando eventualmente a tal fine anche gli elementi di prova acquisiti nel processo penale (si veda a tale ultimo proposito ex plurimis Corte di cassazione n. 12973 del 2020).
Prima di procedere all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta da ### poi, ### deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa per vizio della edictio actions per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, posto che non è necessario ai fini della esatta individuazione del petitum che caratterizza la domanda la quantificazione monetaria della pretesa azionata in tutti i casi in cui nell'atto di citazione siano indicati i titoli da cui la stessa pretesa trae fondamento, sicché in tal modo il convenuto venga posto nelle condizioni di apprestare un'adeguata difesa (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7074 del 2005 e Corte di cassazione n. 12567 del 2009): nel caso di specie, avuto riguardo non soltanto alle conclusioni, ma anche alla parte espositiva dell'atto introduttivo, appare corretto affermare che l'attrice abbia individuato con sufficiente determinatezza l'oggetto della domanda, non solo chiedendo il risarcimento dei danni qualificandone la natura patrimoniale e non patrimoniale, in termini di danno biologico e morale, ma anche procedendo alla loro quantificazione e, comunque, fornendo elementi precisi per la quantificazione degli stessi.
Del pari in via preliminare occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione che nella comparsa conclusionale il convenuto dott. ### ha ribadito di aver già precedentemente formulato non è stata validamente proposta. ### di prescrizione, avente ad oggetto un fatto estintivo del diritto, è ascrivibile alla categoria delle eccezioni in senso stretto e, pertanto, non rilevabili d'ufficio, che il convenuto può proporre ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 166 c.p.c.; inoltre, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando il presupposto della prescrizione estintiva costituito dall'inerzia del titolare del diritto soggettivo, ha specificato le modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione, chiarendo che essa può considerarsi validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il Giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (in tal senso ex plurimis si vedano Corte di cassazione n. 15790 del 2016 e Corte di cassazione ordinanza n. 6760 del 2020).
Tanto premesso, il dott. ### pur essendosi costituito nel presente giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta in data 7-4- 2016, oltre venti giorni prima della data di udienza individuata con decreto di differimento ex articolo 168 bis quinto comma c.p.c. dal Giudice istruttore, ha formulato l'eccezione di prescrizione limitandosi a richiedere nelle proprie conclusioni il rigetto della avversa domanda “per essere prescritta e/o comunque infondata” senza, tuttavia, allegare il fatto costitutivo dell'inerzia dell'attrice che non avrebbe esercitato nei termini il proprio diritto al risarcimento, con la conseguenza che, non potendosi considerare validamente proposta, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere disattesa.
Sempre prima di valutare la fondatezza nel merito della domanda principale proposta da ### dal momento che la danneggiata ha fatto valere la pretesa risarcitoria sia nei confronti del medico dipendente della struttura sanitaria sia nei confronti dell'### di ### occorre evidenziare che tanto in relazione ai rapporti della paziente col primo quanto al rapporto con il secondo non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge ###, né quella dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge ### per le seguenti ragioni. ### presso l'### di ### dell'### di ### nel corso del quale ### è stata sottoposta ad ecografia mammaria bilaterale e a mammografia bilaterale, all'esito delle quali il dott. ### avrebbe, secondo la prospettazione attorea, tenuto le condotte omissive in fase diagnostica da cui sarebbe derivata la necessità di intervenire con una mastectomia radicale del seno sinistro, si è verificato in data ### e, quindi, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (1° gennaio 2013) e prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017). ### il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del 2019). ###à, nel caso che ci occupa, dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura ospedaliera implica l'inquadramento sia della responsabilità del sanitario che quella della struttura sanitaria nei confronti della paziente, invocate a fondamento della domanda risarcitoria dalla stessa proposta, nell'ambito della responsabilità contrattuale.
In particolare, per quanto attiene al medico dipendente, individuato quale autore della condotta omissiva produttiva del danno subito dal paziente, lo stesso, sebbene non abbia concluso con quest'ultimo alcun contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura sanitaria, risponde a titolo di responsabilità contrattuale in base alla teoria del “contatto sociale”: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, elaborato antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina di settore che ha preso esplicita posizione sul punto, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (in tal senso ex plurimis Corte di Cassazione n. 589 del 1999, Corte di Cassazione n. 9085 del 2006 e Corte di Cassazione a ### unite n. 577 del 2008).
Anche la responsabilità della struttura sanitaria soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dei sanitari e dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del 1990, Corte di cassazione ### n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate (causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario (causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito sulla natura dell'obbligazione risarcitoria oggetto della domanda che ci occupa, dal momento che l'attrice ha promosso l'azione risarcitoria sia nei confronti dell'### di ### che nei confronti dell'### di ### e dell'### n.1 di Venosa, al fine di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (da qualificare più correttamente come difetto di di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) sollevata dall'### occorre in via prioritaria soffermarsi sui soggetti del rapporto obbligatorio al fine di verificare la titolarità passiva dello stesso in capo alle strutture sanitarie convenute.
Posto che nell'obbligazione contrattuale nascente dal contratto stipulato con la struttura sanitaria, il creditore della pretesa risarcitoria è il paziente che ha subito il danno, mentre il debitore è la struttura ospedaliera che non ha adempiuto o ha adempiuto in modo erroneo la prestazione, è necessario richiamare la normativa regionale che disciplina le vicende relative all'organizzazione delle strutture sanitarie della ### al fine di chiarire se la convenuta ### di ### sia identificabile con il titolare dell'obbligo risarcitorio nei confronti della paziente danneggiata.
Nell'assetto del sistema sanitario regionale esistente al momento dell'accesso della paziente in data ### presso il ### di ### quest'ultimo rientrava nell'### n. 1 di Venosa, istituita con la legge regionale della ### n. 50 del 1994.
Con la legge regionale della ### n. 12 del 2008 (### organizzativo e territoriale del ### - pubblicata sul ### regionale n 28 del 2-7-2008 e in vigore dal 1° gennaio 2009 - è stato stabilito il riassetto organizzativo e territoriale del ### con la soppressione delle ### e l'istituzione delle ### di ### e ### che ad esse sono succedute (articolo 2 quarto comma). Pertanto, l'### di ### già incluso tra le articolazioni dell'USL n. 1 di Venosa in forza della legge regionale n. 50 del 1994, dal 1° gennaio 2009 è rientrato nella titolarità dell'ASP - ### di ### costituendo, dunque, una articolazione della più ampia struttura normativamente prevista.
La legge regionale richiamata, però, all'articolo 6 secondo comma ha disposto che i crediti e i debiti delle ### preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove ### restano in capo alla ### attraverso la ### liquidatoria.
In applicazione di tale previsione può affermarsi che dall'inadempimento da parte del medico dipendente dell'### di ### discenda la titolarità dell'obbligo di risarcire il danno in capo alla ### liquidatoria, con la conseguente esclusione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo all'### di ### costituitasi ex novo e non subentrata nei debiti sorti precedentemente alla data del 1° gennaio 2009.
Tale conclusione trova conforto anche nella linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, che nella pronuncia n. 11723 del 2021, ripercorrendo la successione delle leggi che hanno regolato la materia e richiamando i conformi precedenti giurisprudenziali, ha negato l'ipotesi di successione delle Asl in universum ius alle preesistenti unità sanitarie ed ha individuato nella ### il soggetto giuridico obbligato ad assumere debiti pregressi delle vecchie ### così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle ### sanitarie da remore, intralci, pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta ex novo dai nuovi soggetti. In particolare, ha chiarito che la L.R. ### n. 12 del 2008, art. 6, che costituisce in materia una sorta di spartiacque, ha previsto che il subentro dei nuovi soggetti ai precedenti non riguarda i crediti e i debiti preesistenti, che restano in capo alla ### attraverso la ### liquidatoria, che cura l'estinzione dei crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili alla data dell'entrata in funzione delle nuove aziende ed anche quelli pregressi limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo e che la concorrenza delle ### e delle ### liquidatorie nella gestione dei pregressi debiti delle soppresse Usl è imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale che esclude la sola attribuzione esclusiva della legittimazione alle ### liquidatorie, le quali devono solo assicurare, dal punto di vista amministrativo-contabile, una gestione separata dei pregressi debiti (Cass., S.U. n. 10135 del 2012; Cass., 3, n. 15487 dell'8/7/2014), con la conseguenza che si esclude la legittimazione passiva delle neo-costituite Asl per affermare la legittimazione concorrente delle ### con le ### liquidatorie, ipotizzando solo che si possa eliminare la pur auspicata legittimazione concorrente della ### in favore della legittimazione della ### liquidatoria, ma mai potendosi far gravare sul patrimonio delle nuove Asl il debito delle precedenti.
Dal suddetto quadro normativo, come ricostruito ed interpretato, discende che la domanda proposta da ### nei confronti dell'ASP - ### di ### deve essere rigettata, dovendosi riconoscere la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio esclusivamente in capo alla ### della ex USL n. 1 di Venosa.
Tanto premesso in ordine ai soggetti del rapporto obbligatorio, quanto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da ### a fondamento della domanda risarcitoria e non contestata né dal radiologo, il quale non soltanto si è difeso deducendo di aver sottoposto ad esami radiodiagnostici la paziente unicamente nel giorno 25-10-2005 e di averla correttamente rinviata ad un controllo a distanza di sei mesi, ma ha anche confermato tale circostanza in sede di interrogatorio formale (si vedano le dichiarazioni rese dal dott. ### riportate nel verbale di udienza del 16-1-2019), né dalla ### che, contestando il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal sanitario che ha eseguito l'esame ecografico e mammografico presso l'### di ### e le conseguenze lesive lamentate dall'attrice, si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque emerge dalla documentazione prodotta dalla danneggiata (si veda la copia del referto dell'ecografia e della mammografia bilaterale prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte dell'attrice) che ### ha avuto accesso al ### di ### dell'### di ### in data ### e che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo del giudizio è stata sottoposta dal dott. ### agli esami radiologici all'esito dei quali è stata rinviata ad un controllo a sei mesi in assenza di diagnosi di patologie di natura oncologica.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dell'accesso della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con il medico dipendente della stessa struttura sanitaria che ha eseguito sia l'ecografia che la mammografia nel corso delle quali si sarebbero verificate le omissioni di natura diagnostica dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno (peggioramento della patologia oncologica non diagnosticata dal dott. ### e conseguente necessità di un intervento più invasivo di mastectomia totale) all'errore diagnostico del sanitario.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. ### del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato del sanitario che ha eseguito gli esami radiodiagnostici. ### nominato nel corso del giudizio - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: - “al momento dell'ingresso presso il ### di ### dell'### “### di Dio di Melfi” e, in particolare, al momento della ### effettuata dal dott. ### in data ###, la sig.ra ### di anni 52 all'epoca dei fatti, presentava un quadro clinico caratterizzato da esiti di un pregresso processo flogistico a carico della mammella sinistra ###; - il giorno 25.10.2005, presso il ### di ### del P.O. di ### n. 1 - Venosa - ### la sig.ra ### era sottoposta dal dott. ### a ### integrata da successiva ### Gli esami strumentali, praticati in sequenza, mostravano: “… ### mammografica evidenzia una ghiandola ad aspetto ipodiafano parvinodulare, più evidente a sinistra lungo il quadrante esterno e prolungamento ascellare. Proprio a sinistra si osserva in sede retro-areolare profonda un'area di densità superiore nel cui contesto si osserva una formazione nodulare omogenea. Non si evidenziano bilateralmente microcalcificazioni patologiche. ### quadro di involuzione fibro-adiposo. Regolare il profilo cutaneo. Presenza di piccole adenopatie fibrotiche lungo gli spazi laminari dei prolungamenti ascellari. ### approfondimento con metodica ecografica, evidenzia nella sede dell'addensamento retro-areolare sinistro, un'area ipoecogena di 13 mm, a margini modicamente sfumati, struttura finemente granulare; intorno si osserva un aspetto edematoso. Tale area sembra compatibile con esiti del pregresso quadro flogistico. Regolare la fascia pettorale profonda. Si osservano alcune adenopatie ascellari di scarso significato patologico. …”; - nel febbraio 2006, la sig.ra ### era sottoposta, presso l'U.O. di Diagnostica per ### dell'I.R.C.C.S. “### della Sofferenza” di #### ad esame citologico su agoaspirato dell'area nodulare alla mammella sinistra e, successivamente, a nuova mammografia bilaterale. Gli esiti di tali esami definivano la presenza di un carcinoma mammario [cfr. Referto n. 670468 di ### del 18.02.2006: “… ### in esame: ### cistico mammella sin. … Descrizione e/o diagnosi: 1) ### amorfo con cellule schiumose. … Strisci ematici con materiale amorfo ed infiammatorio in cui si repertano diversi aggregati di elementi epiteliali atipici che depongono per carcinoma. (Data di refertazione 21/02/2006) …”; ### di ### - ### - ETG della #### - ### effettuate presso l'U.O. di Diagnostica per ### dell'I.R.C.C.S. “### della Sofferenza” di ### del 24.02.2006: “… Nel quadrante infero esterno del seno sn, la tumefazione palpabile delle dimensioni di circa 3,5 cm è riferibile a formazione di tipo cistico con vegetazione aggettante nel lume. È stato eseguito agoaspirato per la sua tipizzazione citologica, come da referto istologico allegato. Non altri reperti significativi bilateralmente. Si consiglia ricovero in ambiente chirurgico per la terapia del caso. …”]; - il giorno 01.03.2006, la sig.ra ### era sottoposta, presso l'U.O. di ### dell'### “### della Sofferenza” di ####, ad intervento di mastectomia radicale sec. Madden (“### cutanea a losanga obliqua circoscrivente la mammella sinistra.
Previa preparazione di lembi cutanei, si esegue mastectomia radicale con preservazione del muscolo piccolo pettorale e linfoadenectomia dei tre livelli ascellari. Controllo emostasi. Redon. Intradermica alla cute.”, cfr. descrizione intervento presente in C.C. n. 234704). ### istologico eseguito sul campione operatorio confermava la diagnosi di carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra (p### p####) [cfr. ### (n. 116910.6) di ### del 11.06.2006: “… ### sede a carico del parenchima ghiandolare, di nodulo centralmente cavitato (diametro cm 4) di carcinoma invasivo, tipo ‘###, con ampie aree di necrosi di grado III secondo ### et al.
Score 9 (3, 3, 3). Parenchima ghiandolare nei prelievi ‘random' sede di mastopatia fibrocistica. Cute e capezzolo, esenti da neoplasia. Isolati ed esaminati 12 linfonodi dal materiale di svuotamento ascellare, esenti da neoplasia. 2) Linfonodi in numero di 2, esenti da neoplasia. p### p#### …”] e le ulteriori indagini immunoistochimiche ne definivano le caratteristiche bio-prognostiche ed ormonali. Pertanto, la periziata era indirizzata a trattamento chemioterapico secondo lo schema ### che si protraeva fino ad agosto 2006; - l'omessa diagnosi ha determinato, per il notevole aumento della massa neoplastica (4 cm al febbraio 2006 vs 1,3 cm nell'ottobre 2005), la necessità di un trattamento chirurgico radicale ### a fronte di quello che invece poteva essere praticato in modo più conservativo ###. Pertanto, allo stato, a carico della sig.ra ### sussistono gli esiti di mastectomia radicale sinistra. Tali esiti, secondo il criterio del “più probabile che non”, sono riconducibili alla condotta censurabile del dott. ### Tuttavia, ciò che rimane a nostro parere risarcibile, è un danno biologico differenziale ed una lesione al diritto di autodeterminarsi; - a carico dei ### che, all'epoca della vicenda per cui è consulenza, ebbero in cura la signora ### con particolare riferimento alla condotta del dott. ### si ravvedono profili di responsabilità professionale ascrivibili ad imperizia e negligenza in quanto, sia la non completa esecuzione delle dovute indagini complementari (come il ricorso a prelievo citologico eco-guidato della lesione nodulare evidenziata), che il non consigliare questi stessi approfondimenti diagnostici presso altre sedi specializzate nella diagnostica oncologica, risultano compatibili con una condotta inadempiente agli obblighi di cura, diagnosi e assistenza e agli altri obblighi di protezione propri di una prestazione medica.
Nello specifico, elementi di censura emergono nella omessa diagnosi da parte dei primi ### che, nel corso della vicenda, hanno sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali la signora ### in quanto gli stessi non formularono una corretta diagnosi né, pur in presenza di elementi meritevoli di approfondimenti strumentali, consigliarono ulteriori indagini diagnostiche da effettuarsi una volta superata la fase acuta. Imperizia e negligenza si evidenziano, poi, nella condotta del dott. ### sia per la mancata individuazione della problematica neoplastica e, quindi, per l'omessa diagnosi, sia per il mancato approfondimento diagnostico, raccomandato dalla più accreditata ### e dalle ### dell'epoca, con esame bioptico nel caso di riscontro all'imaging strumentale, o anche al solo esame clinico, di una nodulazione mammaria non chiaramente definita; - un corretto approccio diagnostico, in base alla più accreditata ### di merito ed alle ### dell'epoca, avrebbe previsto, a fronte del riscontro strumentale (ecografico e mammografico) di una lesione nodulare mammaria, l'esecuzione, in tempi brevi, di ulteriori indagini mirate, in particolare di un esame bioptico della lesione (agobiopsia o agoaspirato). Nel caso in esame, infatti, un corretto inquadramento diagnostico della lesione mammaria avrebbe portato ad una precoce identificazione della patologia neoplastica con conseguente possibilità di un diverso approccio terapeutico. Nello specifico, alla luce del referto istologico (p### p####), l'omessa diagnosi ha determinato per il notevole aumento della massa neoplastica (4 cm al febbraio 2006 vs 1,3 cm nell'ottobre 2005), la necessità di un trattamento chirurgico radicale ### a fronte di quello che invece poteva essere praticato in modo più conservativo ###; - in conseguenza della censurabile condotta dei ### che hanno avito in cura la sig.ra ### vi è stato un periodo di malattia costituito dall'intervallo intercorso tra l'omessa diagnosi della patologia neoplastica e li successivo corretto inquadramento clinico con conseguente idoneo trattamento (dal 25.10.2005 al 24.02.2006). Pertanto, il periodo di ### complessivamente riferibile alla censurabile condotta dei ### che ebbero in cura la sig.ra ### è pari a 120 ### giorni che, andranno complessivamente valutati ad un tasso medio del 50%; - per quanto riguarda il danno biologico permanente da noi riscontrato al momento della visita, allo stato sussistono gli esiti di mastectomia radicale sinistra. In particolare, si ritiene che la signora ### a causa della mastectomia a sinistra, abbia subito un danno biologico permanente valutabile, facendo riferimento ai barèmes di usuale consultazione, nella misura del 20%, se invece fosse stata sottoposta al ben più conservativo iter terapeutico indicato in caso di diagnosi precoce la sua invalidità permanente sarebbe stata pari, al peggio, al 5%; pertanto, il danno differenziale risarcibile è da ritenersi del 15% (quindici per cento); - la menomazione estetica in esito alla mastectomia radicale sinistra presentata, allo stato, dalla sig.ra ### potrebbe essere, con mirati interventi di chirurgia estetica (intervento di ricostruzione con protesi mammaria), parzialmente emendabile. Non è possibile, tuttavia, quantificare in quale percentuale ciò possa avvenire, stante l'estrema variabilità dei risultati attesi in questo peculiare campo chirurgico; - per quanto riguarda le spese sostenute riteniamo che, per quanto congrue e necessarie all'iter diagnostico e terapeutico effettuato dalla periziata, queste non possano essere attribuite al ritardo diagnostico determinato dal censurabile comportamento del dott. ### e, dunque, non risarcibili. Tali spese mediche e di cura, infatti, in considerazione della patologia sofferta dalla sig.ra ### sarebbero state ad ogni modo necessarie” (si vedano le conclusioni riportate nelle pagine da 60 a 67 della relazione peritale depositata in data 20-9- 2023 dal Collegio composto dalla dott.ssa ### specialista in ### legale, e dal dott. ### specialista in ####.
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che la creditrice/paziente, sulla quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra l'evento di danno e la condotta tenuta dal medico, che, presso l' di ### dell'### di ### ha effettuato l'esame ecografico e l'esame mammografico bilaterale, omettendo la corretta diagnosi.
In particolare, appare opportuno evidenziare che la censurabilità della condotta tenuta dal radiologo attiene specificamente alla fase diagnostica nel corso della quale, nonostante la presenza di una ghiandola di 13 mm, ha omesso di rilevare la presenza di una neoplasia al seno sinistro, di eseguire personalmente ulteriori esami sulla paziente e di indirizzarla presso centri specialistici per eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici, limitandosi, invece, a rinviarla ad un controllo a sei mesi. Tale conclusione non è stata smentita neppure a fronte delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte del sanitario e della struttura sanitaria, i quali hanno evidenziato che anche qualora la presenza della lesione tumorale fosse stata rilevata cinque mesi prima, la posizione retroareolare della stessa comunque non avrebbe consentito di optare per un approccio chirurgico conservativo, rendendosi necessaria in ogni caso una mastectomia radicale: in proposito, i componenti del Collegio, con argomentazioni ampiamenti condivisibili, hanno chiarito che, invece, la diagnosi precoce della neoplasia, ove fosse avvenuta nel mese di Ottobre del 2005, quando le dimensioni del nodulo si attestavano sui 13 mm circa, avrebbe reso possibile effettuare un intervento di quadrantectomia in luogo di una chirurgia più invasiva e radicale, qualunque fosse stata la posizione del tumore della mammella (si vedano le pagine da 49 a 59 della relazione peritale depositata dal Collegio in data ###).
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio nell'approccio diagnostico dal dott. ### deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dall'attrice sono eziologicamente riconducibili all'omessa tempestiva diagnosi della lesione tumorale da cui era affetta la paziente, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase diagnostica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita del medico e il danno riportato dalla paziente, la domanda risarcitoria deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an e, riconosciuta l'unicità del fatto dannoso, stante l'operatività della norma dettata dall'art. 2055 c.c., deve essere affermato il vincolo di solidarietà passiva fra il medico e la struttura sanitaria presso la quale lo stesso ha eseguito l'esame diagnostico e che è chiamata a rispondere dell'operato del proprio dipendente ai sensi dell'articolo 1228 c.p.c.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio ### ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e da invalidità permanente e del danno morale, oltre che del danno patrimoniale per i giorni trascorsi in ospedale e per gli esborsi sostenuti per la riabilitazione e le visite specialistiche successive.
Quanto al danno patrimoniale, l'attrice ha chiesto il risarcimento sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute per un importo complessivo di euro 30.000,00, producendo le fatture relative alle visite e ai trattamenti fisiokinesiterapici e gli scontrini relativi all'acquisto dei farmaci (si vedano i documenti prodotti al n. 19 nel fascicolo di parte attrice): nessuna di tali spese può essere risarcita a titolo di danno patrimoniale, in quanto, dovendo essere circoscritto il ristoro del danno alle sole spese sostenute come diretta conseguenza dell'aggravamento della lesione determinata dalla condotta colposa del sanitario, con esclusione, pertanto, di quegli esborsi che la paziente avrebbe ugualmente sostenuto nel normale decorso post-operatorio, nel caso di specie ### avrebbe comunque dovuto affrontare gli esborsi allegati quale conseguenza inevitabile della patologia tumorale da cui era affetta, a prescindere dalla natura conservativa o demolitiva dell'intervento subito. Tale conclusione è stata confermata anche dal Collegio medico, che ha ritenuto che “per quanto riguarda le spese sostenute, per quanto congrue e necessarie all'iter diagnostico e terapeutico effettuato dalla periziata, queste non possano essere attribuite al ritardo diagnostico determinato dal censurabile comportamento del dott. ### tali spese mediche e di cura, infatti, in considerazione della patologia sofferta dalla sig.ra ### sarebbero state ad ogni modo necessarie” (si veda pag. 66 della relazione peritale depositata dal Collegio in data ###).
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, può riconoscersi all'attrice il risarcimento del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, e l'incremento per sofferenza soggettiva.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a ### da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che “stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
La giurisprudenza di legittimità più recente, poi, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha ritenuto, con riferimento al danno morale, che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa ritiene questo Giudice che in sede di liquidazione del danno non patrimoniale possa essere riconosciuto all'attrice l'incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva: l'allegazione del forte stato di turbamento vissuto dalla danneggiata a causa del pensiero dominante dell'errore diagnostico subito può ritenersi provata per presunzioni anche in considerazione della gravità della lesione riportata, consistita nella asportazione radicale del seno sinistro, che, non solo ha determinato una compromissione fisica percentualmente consistente, ma, coinvolgendo in modo significativo l'aspetto esteriore femminile, inevitabilmente si è tradotto in una condizione di sofferenza interiore.
Deve essere risarcito, altresì, il danno alla salute sotto il profilo del danno iatrogeno riportato da ### in seguito alla condotta negligente tenuta dal sanitario in fase diagnostica. Il danno lamentato è qualificabile come danno iatrogeno differenziale, in quanto le conseguenze dannose lamentate dall'attrice si sono concretizzate in un aggravamento dei postumi permanenti che la vittima, anche se in minor misura, avrebbe comunque riportato, anche in assenza del comportamento negligente ed imperito del sanitario: infatti, l'attrice avrebbe, comunque, riportato postumi permanenti fisiologicamente conseguenti alla patologia tumorale da cui era affetta e all'intervento chirurgico, anche qualora si fosse optato per un approccio chirurgico di natura conservativa in luogo della mastectomia radicale; tale preesistenza è stata aggravata dall'omessa tempestiva diagnosi della massa tumorale che ha determinato l'aumento delle dimensioni della lesione, rendendo necessaria l'asportazione radicale della mammella in luogo dell'intervento conservativo di quadrantectomia.
Il nominato Collegio ha accertato che i postumi permanenti della lesione subita da ### complessivamente riscontrati incidono sull'integrità psico-fisica della paziente nella misura del 20% e che, invece, dall'intervento di natura conservativa tempestivamente eseguito sarebbero residuati postumi nella misura del 5%, a cui si è aggiunto, quindi, un aggravamento degli stessi nella misura del 15%, imputabile alla condotta omissiva colposa del sanitario. Pertanto, la negligenza del radiologo che ha omesso di diagnosticare precocemente la massa tumorale e che, conseguentemente, ha omesso di prescrivere gli approfondimenti diagnostici, rendendo necessario, cinque mesi più tardi, l'approccio chirurgico demolitivo, ha cagionato alla paziente un danno iatrogeno differenziale pari al 15%, il quale ha impedito all'attrice di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 120 giorni, determinando una inabilità temporanea parziale al 50%.
Quanto ai parametri per la liquidazione del danno differenziale, la giurisprudenza di legittimità, a fronte delle incertezze emerse nella prassi sui criteri di calcolo da applicare in concreto, ha chiarito, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, che il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) deve essere liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore, monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico e detraendo il secondo importo dal primo (Corte di cassazione n. 26117 del 2021).
Sempre con riferimento ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico fisica subito dalla paziente, occorre rilevare, poi, che in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle ### elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (### delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 28990 del 2019) e deve ritenersi che - escluso, a fronte di un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle macropermanenti (postumi superiori al 9%), il ricorso agli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del ### legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore ed esclusa l'applicabilità della ### per la liquidazione del danno biologico e del danno morale causati da sinistri stradali introdotta dal d.p.r. n. 12 del 2025 in attuazione della norma dettata dall'articolo 138 del ### legislativo n. 209 del 2005, dal momento che l'articolo 5 del suddetto d.p.r. prevede che lo stesso si applica per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore - occorre dare attuazione al condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce efficacia para-normativa alle ### per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
Facendo applicazione dei suddetti parametri, liquidato il danno all'integrità psicofisica complessivamente riportato da ### e accertato dal Collegio medico - utilizzando le ### elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (nonostante uno dei parametri di liquidazione del danno differenziale rientri nelle lesioni di lieve entità, posto che occorre assicurare uniformità nei criteri di liquidazione) e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto dannoso (52 anni), della durata dell'inabilità e della natura e dell'entità delle lesioni (20%) - nella somma complessiva di euro 77.201,00 (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito), con l'incremento per la sofferenza soggettiva; da tale importo, poi, deve essere detratta la somma complessiva di euro 8.109,00, corrispondente alla liquidazione del danno alla salute per i postumi permanenti che la paziente avrebbe comunque riportato in assenza dell'erroneo trattamento chirurgico quale conseguenza delle lesioni subite in seguito all'iter chirurgico conservativo (5%), sempre con l'incremento per la sofferenza soggettiva.
All'esito di tale operazione matematica, il danno iatrogeno differenziale e il danno morale subito da ### a causa del comportamento imperito e negligente del radiologo che la sottopose agli esami radiografici presso l'### di ### dell'### di ### e che devono esserle riconosciuti in questa sede, devono essere liquidati nella somma complessiva di euro 69.092,00.
Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 6.900,00, per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 57,50 x 120 giorni).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ### il dott. ### e la ### dell'ex USL n.1 di Venosa devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 75.992,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data del fatto dannoso (25- 10-2005) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo. ### della domanda principale rende necessario esaminare gradualmente le domande proposte in via subordinata dal medico e dalla struttura sanitaria. In particolare, al fine di esaminare la domanda trasversalmente formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### e nei confronti della ### liquidatoria, in forza del rapporto di dipendenza sussistente con l'### di ### presso il quale operava alla data dell'evento dannoso, occorre, da un lato, evidenziare in via pregiudiziale che anche in tal caso per le ragioni già evidenziate l'### di ### deve essere considerata priva della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, sicchè la domanda trasversale proposta nei suoi confronti dal dott. ### deve essere rigettata e, dall'altro, occorre preliminarmente qualificare l'azione esercitata dal convenuto nei confronti della ### liquidatoria in termini di regresso ai sensi dell'articolo 2055 Il secondo comma dell'articolo 2055 c.c., nel regolare i rapporti interni fra debitori solidali, stabilisce che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate e il terzo comma della stessa norma specifica che nel dubbio le colpe si presumono uguali.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad una ipotesi di responsabilità solidale che coinvolgeva più soggetti chiamati a rispondere del fatto altrui in forza di previsioni speciali di legge, si è pronunciata sui presupposti per l'operatività del regresso nei confronti dei condebitori solidali, chiarendo che proprio dal tenore letterale dell'art. 2055 2° comma c.c. si desume agevolmente che il regresso tra responsabili in solido è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno, e contro ciascuno degli altri, “nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa"; presuppone, in altri termini, che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, escludendo implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno. E' questa un'applicazione del principio, dettato in genere per le obbligazioni solidali, per cui, quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori, sarà posto a carico del debitore con interesse esclusivo l'intero peso del debito (art. 1298 1° comma C.c.): venendo meno la stessa eventualità del regresso, se a pagare sia stato il debitore con interesse esclusivo, e dandosi invece il regresso per l'intero solo al debitore privo d'interesse (cfr., per es., gli artt. 1944 1° comma, 1950 e 1951 c.c.) (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17763 del 2005 e Corte di cassazione n. ### del 2022).
Inoltre, a completamento dei presupposti di operatività del regresso ai sensi dell'articolo 2055 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose (Corte di cassazione n. ### del 2024).
Facendo applicazione del dettato normativo e delle suddette coordinate ermeneutiche, quindi, occorre concludere che l'azione di regresso esercitata trasversalmente dal dott. ### nei confronti della liquidatoria ex USL n. 1 di Venosa è infondata, dal momento che all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio è emersa una responsabilità esclusiva del dott. ### nella causazione dell'evento dannoso lamentato dalla paziente, essendo derivato l'evento di danno da una omissione diagnostica colposa del medico, rispetto alla quale la struttura sanitaria non ha fornito alcun contributo causale e della quale la stessa struttura è chiamata a rispondere soltanto nella sua qualità di datore di lavoro del medico in attuazione della norma dettata dall'articolo 1228 Per quanto riguarda, invece, la domanda di regresso formulata in via subordinata nella prima memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data ### dall'ASP e dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa nei confronti del dott. ### per l'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, la stessa non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta: la suddetta domanda, infatti, formulata trasversalmente nei confronti di un altro convenuto, avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto dei termini dell'articolo 166 c.p.c. (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 9441 del 2022 secondo la quale la domanda trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, come la domanda riconvenzionale in senso stretto, deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine stabilito dall'articolo 166 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta con la memoria di cui all'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c., che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte"), sicché, la domanda di regresso formulata dall'ASP e dalla ### liquidatoria nei confronti del medico, in quanto domanda nuova non tempestivamente formulata, deve essere dichiarata inammissibile.
Infine, in seguito alla condanna in solido del dott. ### e della ### liquidatoria, devono essere esaminate le domande di manleva rispettivamente formulate dai convenuti nei confronti della ### s.p.a.
Quanto alla domanda formulata dal dott. ### la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza n. ###30 sottoscritta dal medico sul presupposto che nella stessa fosse stata inserita una clausola a primo rischio, con contemporanea copertura del medesimo rischio nella polizza stipulata dall'#### di ### in particolare, ### s.p.a. ha evidenziato che la polizza era stata stipulata dal ### prevedendo che l'adesione dei medici avvenisse mediante sottoscrizione dell'apposito certificato e, in forza dell'articolo 2 delle condizioni particolari di polizza, la garanzia era stata prestata a secondo rischio, operando soltanto in eccedenza rispetto ai massimali portati dalla polizza a primo rischio o in caso di inoperatività della stessa, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo pienamente efficace la copertura a primo rischio, sarebbe stata inoperante la polizza sottoscritta dal dott. ### la quale rientrava nella categoria delle assicurazioni sussidiarie. La valutazione della fondatezza di tale eccezione rende necessario preliminarmente verificare l'operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria, la cui sussistenza non è stata contestata dalla ### s.p.a., la quale si è limitata a chiedere che la domanda di manleva fosse accolta nei limiti del massimale.
Premesso che risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale la ### liquidatoria ha chiesto di essere manlevata dalle conseguenze eventualmente pregiudizievoli del giudizio sia documentalmente (si veda contratto di assicurazione stipulato con l'### U.S.L. n. 1 di Venosa prodotto nel fascicolo di parte della compagnia assicuratrice) sia alla luce della condotta processuale assunta da ### s.p.a., che non ne ha contestato l'esistenza, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento, il rispetto del massimale, la copertura assicurativa nei confronti della ### liquidatoria risulta ampiamente operante nel caso di specie non solo in ragione della capienza del massimale (euro 5.000.000,00), ma anche in virtù dell'articolo 2 lett. C) (Norme che regolano l'assicurazione ###, che estende espressamente la copertura assicurativa alla responsabilità civile professionale di tutti i dipendenti, medici compresi, sicché deve essere accolta la domanda di manleva formulata dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa nei confronti della ### s.p.a., la quale deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato da ogni pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla sua condanna al risarcimento del danno provocato dalla condotta gravemente colposa dei suoi dipendenti, comprese le spese del giudizio e le spese di C.T.U.
Alla luce dell'operatività della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e in forza della clausola contenuta nell'articolo 2 della polizza stipulata dal ### dei ### alla quale ha aderito anche il dott. ### (si veda il modulo di adesione prodotto al n. 8 nel fascicolo di parte del convenuto), in forza del quale qualora l'attività del medico radiologo risultasse garantita da altro contratto stipulato dal medico medesimo o da altro Ente nel suo interesse, la presente assicurazione viene prestata in eccedenza ai massimali previsti nell'altro o negli altri contratti, deve essere, invece, rigettata la domanda di manleva formulata dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, nei rapporti fra l'attrice, da un lato, e il dott. ### e la ### liquidatoria della ex USL 1 di Venosa, dall'altro, devono essere poste a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa in solido fra loro, non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle ### della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione ### n. ### del 2022).
Nei rapporti tra l'attrice e l'ASP - ### di ### invece, ritiene questo Giudice che - in considerazione della complessità del quadro normativo - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese del giudizio.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti tra il dott. ### e ### s.p.a., le spese processuali devono essere poste a carico del primo.
Infine, nei rapporti fra il dott. ### da un lato, e l'ASP e la ### liquidatoria, dall'altro, ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
Quanto ai criteri per la liquidazione delle spese, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con ### ministeriale n. 147 del 2022 (### recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla ### ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dai difensori non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto ### la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso ### stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del ### ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione ### nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del ### ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del ### ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa in solido fra loro. P.Q.M. Il Tribunale di ### in persona del giudice monocratico dott.ssa ### pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data ### e in data ###, da ### nei confronti del dott. ### dell'ASP - ### di ### dell'### n.1 di Venosa e dell'### di ### sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa, sulla domanda trasversale proposta, nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data ###, dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa nei confronti del dott. ### nonché sulla domanda di garanzia proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato a mezzo del servizio postale in data ###, dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa nei confronti di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e sulla domanda di garanzia proposta, con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data ###, dal dott. ### nei confronti di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda principale proposta da ### nei confronti dell'ASP - ### di ### - accoglie la domanda principale proposta da ### nei confronti del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 75.992,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 25-10-2005 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo; - rigetta la domanda di regresso proposta dal dott. ### nei confronti dell'ASP - ### di ### - rigetta la domanda di regresso proposta dal dott. ### nei confronti della ### liquidatoria della ex USL n. 1 di Venosa; - dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta dall'ASP - ### di ### e dalla ### liquidatoria ex USL n. 1 di Venosa nei confronti del dott. ### - rigetta la domanda di manleva proposta dal dott. ### nei confronti di ### s.p.a.; - accoglie la domanda di manleva proposta dalla ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa e, per l'effetto, condanna ### s.p.a. a tenere indenne la stessa dal pagamento delle somme liquidate a suo carico in favore di ### comprese le spese processuali e le spese di C.T.U.; - compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra ### e l'ASP - ### di ### - condanna il dott. ### e la ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa in solido fra loro al pagamento in favore di ### delle spese processuali, che liquida nell'importo complessivo di euro 14.889,00, di cui euro per esborsi 786,00 ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge; - compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra l'ASP - ### di ### e la ### liquidatoria della ex U.S.L. n. 1 di Venosa, da un lato, e il dott. ### dall'altro; - condanna il dott. ### al pagamento in favore di ### s.p.a. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge; - pone definitivamente a carico del dott. ### e della ### liquidatoria della ex USL n.1 di Venosa il pagamento in solido fra loro delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto. ### 29-9-2025. Il Giudice Dott.ssa
causa n. 213/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Magarelli Rossella