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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2631/2024 del 14-06-2024

... poi, sia la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis dei convenuti ### - ### sia la reconventio reconventionis della ### essendo stato il contratto preliminare del 2008 superato dall'accordo conciliativo del 2012, con il quale ### e ### riconoscevano l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul loro fondo in favore di quello della ### ( tracciato nella planimetria allegato 6 C.T.U.). 2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello ### deducendo a sostegno un unico articolato motivo. ### di appello veniva notificato in data ### sia all'appellata ### convenuta per il giorno 24.01.2020 dinanzi a ### all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, avv. ### che agli appellati ### e ### convenuti per il giorno 24.01.2020 dinanzi a ### all'indirizzo (leggi tutto)...

Corte d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr.ssa ### - ### - dr.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4629/2019 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data ###, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente TRA ### nato a #### il ###, C.F.  ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### C.F. ###, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, depositata in data ###, nella qualità di erede di ### C.F. ###, nato a #### l'11.08.1929 ed ivi deceduto Corte d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 2 - in data ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### C.F. ###, che lo rappresentava e difendeva, giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato all'atto di appello ex artt. 83, 3°co., c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001; APPELLANTE E ### nata a ### di #### il ###, C.F.  ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### unitamente all'Avv. ### del ### di ### C.F. ###, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello; APPELLATA NONCHE' ### nato a ### di #### l'11.03.1953, C.F.  ###, e ### nata a ### di #### il ###, C.F. ###; ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza n. 1960/2019, pubblicata il ###, a definizione della causa R.G.  n. 4107/2014, notificata in data ###, il Tribunale di ### provvedendo sulle domande proposte da ### le accoglieva parzialmente, condannando ### all'arretramento del manufatto edificato sulla sua proprietà - p.lla 340 e 168 del foglio 3 Catasto Terreni Comune di ### - identificato come ### 4 nella consulenza tecnica d'ufficio (come individuato, Corte d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 3 - altresì, nel rilievo grafico allegato n. 6 alla suddetta consulenza) alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà di ### - p.lle 338 e 2388, foglio 3, Catasto Terreni Comune di ### condannava altresì ### e ### ad arretrare alla distanza di metri 5 dal confine con la suddetta proprietà di ### il manufatto edificato nella loro proprietà - in Catasto Terreni Comune di ### al foglio 3, p.lla 462, ed indicato dal C.T.U. come ### 5 (come individuato, altresì, nel rilievo grafico allegato n. 6 alla predetta consulenza); rigettava la domanda attorea di risarcimento del danno. Accoglieva, inoltre, la domanda riconvenzionale di ### condannando ### ad arretrare, alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà di ### in ### al foglio 3, p.lla 168 e 340, il manufatto edificato nella sua proprietà, in ### al foglio 3, p.lle 338 e 2388, ed indicato dal C.T.U. come manufatto ### 2 (come individuato, altresì, nel rilievo grafico allegato n. 6 alla suddetta consulenza); accoglieva la domanda riconvenzionale di ### e ### condannando ### ad arretrare, alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà di questi ultimi, in ### al foglio 3 p.lla 462, il manufatto edificato nella sua proprietà, in ### al foglio 3 p.lla 2388, indicato dal C.T.U. come ### 3 (come individuato, altresì, nel rilievo grafico allegato n. 6 alla predetta consulenza). Rigettava la domanda riconvenzionale di ### e quella di ### e ### di risarcimento del danno; accertava e dichiarava che il confine tra la proprietà di ### in ### terreni Comune di ### al foglio 3, p.lla 338 e 2388, e quella di ### in ### terreni Comune di ### al foglio 3, p.lla 168 e p.lla 340, era quello indicato con la linea rossa nella planimetria allegato 6 alla relazione di consulenza tecnica e che il muretto di confine tra le suddette proprietà era edificato all'interno della proprietà ### e, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda riconvenzionale di ### condannava ### a rimuovere dal predetto muro nella parte in cui sconfina all'interno della proprietà ### come individuata dal C.T.U. (cfr. foto n. 39 e 40 e grafico allegato 6 alla C.T.U.), la copertina in cotto e a sostituirla con un piovente con la pendenza verso il fondo di sua proprietà, nonché a manutenere lo steccato in bambù agganciato alla recinzione metallica in testa al muretto di divisione, posizionandolo a ridosso di quest'ultima. Rigettava la seconda domanda riconvenzionale spiegata da ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 4 - ### e ### nonché la reconventio reconventionis spiegata in connessione a quest'ultima da ### compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U, rimaste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno, disponendo la trasmissione della sentenza e degli atti introduttivi e conclusivi della lite alla ### della Repubblica per le determinazioni di sua competenza sulla sussistenza di condotte penalmente rilevanti in ordine agli interventi edilizi realizzati dalle parti. 
Segnatamente, ### premettendo di essere proprietaria della consistenza immobiliare sita nel Comune di ### alla Via S. ### n. 27, identificata nel ### di detto Comune al foglio 3, p.lle 338 e 2388 (ex 166), in virtù di atto di compravendita per ### del 27.07.2006, regolarmente trascritto, aveva convenuto in giudizio ###### e ### deducendo che la sua proprietà, con riferimento alla p.lla 2388, confinava con quella dei coniugi ### e ### avente anche essa accesso dalla ### n. 27 ed identificata nel ### al foglio 3, p.lla 462; che nella suddetta proprietà confinante era stata iniziata, nel mese di agosto 2007, e terminata, nel mese di aprile 2008, una costruzione, in violazione delle norme regolamentari e civilistiche sulle distanze dai confini; che le particelle 2388 e 338 confinavano ad est con il fondo di proprietà di ### in ### al foglio 3, p.lla 168 (ex 165) e con quello in comproprietà tra ### e ### ed ### in ### al foglio 3, p.lla 340; che, all'interno di tale fondo confinante esisteva un fabbricato, la cui costruzione era iniziata nel mese di agosto 2005 e terminata nel mese di agosto 2007, in violazione delle norme regolamentari e civilistiche sulle distanze dai confini; che nella fattispecie doveva applicarsi il ### adottato con deliberazione podestarile n. 325 del 07.11.1936 che all'art. 75 prescriveva che ciascun edificio deve distare da tutte le linee di confine del lotto non meno di 4 metri, norma poi ripresa dal P.U.C. adottato dal Comune di ### con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.05.2011, che prevedeva una distanza minima dal confine di metri 5 per costruzioni ricadenti in area destinata ad insediamenti produttivi artigianali, edilizia pubblica, attrezzature pubbliche; che i fabbricati dei convenuti violavano anche la normativa statale sulle distanze tra i fabbricati ex D.M. 1444/1968.  ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 5 - Parte attrice aveva chiesto l'accertamento e la declaratoria della violazione, da parte dei convenuti, della normativa sulle distanze di cui agli artt. 872 e 873 c.c. rispetto ai confini, così come integrata dagli strumenti urbanistici locali, nonché della normativa ex D.M. del 02.04.1968 n. 1444, con riferimento alla distanza dei corpi di fabbrica realizzati dai convenuti nei propri fondi rispetto alla sua proprietà, con condanna alla demolizione delle costruzioni illegittime ovvero all'arretramento delle stesse, nei limiti della distanza legale, ed al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.  ### premettendo di essere proprietario di un fondo sito in ### alla Via S. ### riportato in ### al foglio 3, p.lla 168, confinante ad ovest con il fondo di proprietà di ### in ### al foglio 3, p.lla 2388, ove erano ubicati un fabbricato residenziale ed un casotto, aveva dedotto che il confine tra le proprietà era rappresentato da un muretto basso con coprimuro in cotto e sovrastante rete metallica rivestita da uno steccato in canne di bambù; che il coprimuro e lo steccato invadevano illegittimamente la sua proprietà; che il fabbricato esistente nella sua proprietà era stato edificato in epoca anteriore a quelli edificati sulla proprietà ### che in base agli strumenti locali applicabili non era prescritta alcuna distanza dai confini per le nuove costruzioni; che dovevano applicarsi la disciplina codicistica ed il principio della prevenzione. 
Aveva, dunque, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ### ad arretrare i propri fabbricati ad una distanza legale da quelli edificati sulla sua proprietà ex artt. 873 c.c. e 9 D.M. n. 1444/1968, con condanna al risarcimento del danno, nonché l'accertamento di invasione della sua proprietà da parte del coprimuro in cotto e dello steccato di bambù ubicati sul muro di confine e di illegittima servitù di stillicidio creata ai danni del suo fondo, con conseguente condanna ex art. 949 alla cessazione, ovvero all'eliminazione dello sconfinamento e dello stillicidio mediante inclinazione della pendenza del coprimuro verso la proprietà ### oltre la condanna al risarcimento del danno.  ### e ### avevano dedotto che la normativa sulle distanze dal confine invocata da parte attrice non era applicabile alla fattispecie in quanto gli edifici erano stati edificati in zona “I- verde attrezzato, tempo libero e ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 6 - sport” del P.G.R. destinata a “verde attrezzato, tempo libero e sport attrezzature di interesse comune”; che, quindi, doveva trovare applicazione la disciplina codicistica ex art. 873 c.c.; che l'attrice aveva realizzato sulla p.lla 2388, a distanza di circa 0.5 metri dal muretto di confine tra i due fondi, un manufatto adibito a cucina che si fronteggiava parzialmente con quello di loro proprietà, edificato a distanza di circa 1 metro dal confine; che gli immobili di entrambe le parti non rispettavano le distanze prescritte dall'art. 873 c.c., con conseguente inapplicabilità del principio della prevenzione; che le pareti dei suddetti immobili non erano finestrate, con conseguente inapplicabilità della disciplina ex D.M. n. 1444/1968. 
In via subordinata e riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accoglimento della prospettazione difensiva attorea, avevano chiesto la condanna di ### all'arretramento del suo manufatto adibito a cucina e realizzato a ridosso del confine comune, ad una distanza pari alla metà di quella prescritta dalla legge, con condanna al risarcimento del danno. 
Avevano, altresì, dedotto che il fondo attoreo era intercluso e per raggiungerlo occorreva attraversare prima le p.lle 2364 e 2363 di proprietà dei ###ri ### e ### e, poi, la p.lla 462 di loro proprietà; che fino all'anno 2012 la ### aveva esercitato la servitù di passaggio pedonale attraverso i predetti fondi su un viale che insisteva in un primo tratto sul lato est delle p.lle 2364 e 2363 e per un secondo tratto sulla p.lla 462 e che nel sottosuolo di tale viale vantava per entrambi i tratti una servitù di acquedotto e di scarico di acque chiare e nere; che, in data ###, con accordo sottoscritto anche con i confinanti ### la servitù di passaggio pedonale era stata spostata dal viale posto sul lato est della proprietà ### a quello posto sul lato ovest ed i ### avevano consentito che nel tratto di loro proprietà la servitù divenisse carrabile e avevano concesso nel sottosuolo del nuovo viale una servitù di acquedotto e di scarico; mentre nessuna regolamentazione era intervenuta tra le parti sulla diversa ubicazione e qualità della servitù in relazione alla p.lla 462 di loro proprietà; che, pur avendo tacitamente consentito che la ### attraversasse anche il loro fondo sul lato ovest, non avevano mai inteso concederle una servitù di passaggio carrabile su tale nuovo viale, né una servitù di acquedotto e di scarico. 
Avevano, dunque, chiesto, in via riconvenzionale, la declaratoria di inesistenza del diritto della ### ad aprire e a tenere un varco prospettante sul fondo di loro ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 7 - proprietà di ampiezza superiore a quella necessaria per il passaggio pedonale nonché di posare nel sottosuolo del viale posto ad ovest della p.lla 462 tubazioni di qualunque tipo di carico e scarico di acque e del diritto di installare su tale viale contatori per le utenze di acqua ed elettricità, con la conseguente condanna dell'attrice alla riduzione del predetto varco ad un'ampiezza non superiore a m. 1,20 ed alla rimozione delle tubazioni nel sottosuolo del viale di loro proprietà e dei contatori di acqua ed elettricità, oltre al risarcimento dei danni. 
Le convenute ### ed ### avevano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. 
All'udienza dell'11.02.2015, parte attrice spiegava reconventio reconventionis, avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio carrabile nonché di acquedotto ed elettrodotto in suo favore e a carico del fondo di proprietà ### - ### ex art. 2932 c.c. in adempimento del contratto preliminare di costituzione di servitù, sottoscritto dalle parti il ###, chiedendo l'accertamento degli esatti confini con la proprietà di ### e l'accessione invertita in suo favore in ipotesi di accertato sconfinamento. 
Con sentenza n. 375/2016, la causa veniva definita nei confronti delle convenute ### e ### di cui veniva dichiarato il difetto di titolarità passiva, per non essere comproprietarie dell'appezzamento di terreno sito in ### ed identificato in catasto al foglio 3, p.lla 340, attribuito in via esclusiva a ### in epoca antecedente non solo all'introduzione del giudizio, ma anche all'illegittima edificazione contestata in citazione. 
Veniva espletata C.T.U. per chiarire, alla luce dei titoli in atti e dello stato dei luoghi, se vi fosse stata o meno da parte dei convenuti o dell'attrice l'edificazione di immobili a distanza illegale. 
Il Tribunale dichiarava, preliminarmente, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione della lite, della documentazione depositata tardivamente dalla ### per provare il difetto di legittimazione attiva dell'attore in riconvenzionale ### Nel merito, rilevato che dalla documentazione in atti risultava che il convenuto ### aveva costruito per primo l'### 4 sul suo fondo (p.lla 166 e 340), seguito dall'attrice ### che aveva eretto tre manufatti - ### 1, ### 2 ed ### 3 - nella sua proprietà e che l'ultima ad edificare sul proprio lotto di terreno (p.lla 462) era la convenuta ### il Giudice di prime cure, ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 8 - ritenuta l'inapplicabilità del principio della prevenzione, dato che la disciplina applicabile al momento della edificazione contemplava una determinata distanza dai confini (cfr. art. 21 delle NTA del PRG del 1997) e, considerato che la normativa sopravvenuta, pure contemplante una determinata distanza dai confini, era più favorevole alle parti (cfr. all'art. 20 norme di attuazione PGR del 2011), reputava applicabile quest'ultima. 
Rilevava al riguardo il primo Giudice che, come indicato anche dal C.T.U., i manufatti indicati nella relazione tecnica come ### numero 2, 3, 4 e 5 violavano le disposizioni sulle distanze dai confini, atteso che le norme di attuazione del P.U.C.  all'art. 20 - capitolo 5 paragrafo b - per i nuovi interventi prescrivevano una distanza dai confini di metri 5, ossia più favorevole di quella pari a 4,7 volte l'altezza dei fabbricati prevista dal precedente ### ed una distanza dai fronti di metri 10. 
A nulla rilevava, inoltre, ad avviso del Tribunale, la circostanza che gli immobili oggetto di lite erano ad uso residenziale e pertanto non rispettosi del vincolo di destinazione della relativa zona, come alla stessa impresso dal ### in quanto tale profilo, di certo rilevante da un punto di vista amministrativo, non rendeva di per sé la situazione equiparabile a quella della edificazione in zona ove vige un vincolo di inedificabilità assoluto, essendo comunque prevista e disciplinata un'attività edificatoria. 
Del resto, anche a ritenere che la zona in questione, in relazione alla tipologia di manufatti realizzata dalle parti, andasse equiparata a quelle ove vige divieto assoluto di nuove costruzioni, la soluzione non sarebbe stata quella dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 873 c.c., ma, come chiarito dalla ### con la pronuncia n. 1616/2018, quella di ritenere applicabile il medesimo regime di inedificabilità previsto dallo strumento, con conseguente ordine di integrale eliminazione della nuova costruzione in quanto “i divieti assoluti di edificazione posti da una normativa urbanistica cogente riferita anche implicitamente alla nozione di distanza per le costruzioni costituiscono disposizioni integrative dell'art. 873 c.c., con conseguente invocabilità dell'art. 872 c.c., comma II, della riduzione in pristino, per relationem alle distanze di facto preesistenti tra edifici eventualmente anche non eccessivamente prossimi, le quali ovviamente potranno consistere in una distanza in senso stretto ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 9 - edilizio, mentre si tradurranno in un divieto assoluto di edificazione, qualora invece non esistesse alcun preesistente volume” (cfr Cass. 23 gennaio 2018 n. 1616). 
Pertanto, condannava ### all'arretramento del manufatto edificato sulla sua proprietà (p.lle 168 e 340), identificato come ### 4 nella C.T.U., alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà attorea, di cui alle p.lle 338 e 2388; condannava ### e ### ad arretrare alla distanza di metri 5 dal confine con la suddetta proprietà attorea il manufatto edificato nella loro proprietà (p. 462), indicato dal C.T.U. come ### 5; condannava l'attrice ad arretrare alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà di ### (p.lle 168- 340) il manufatto edificato nella sua proprietà (p. 2388), indicato dal C.T.U. come ### 2; condannava l'attrice ad arretrare alla distanza di metri 5 dal confine con la proprietà ### - ### (p. 462) il manufatto edificato nella sua proprietà, indicato dal C.T.U. come ### 3. 
Il Tribunale disattendeva inoltre le domande di risarcimento del danno, essendo tutti gli immobili edificati dalle parti privi di legittimazione urbanistica. 
Rigettava, poi, sia la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis dei convenuti ### - ### sia la reconventio reconventionis della ### essendo stato il contratto preliminare del 2008 superato dall'accordo conciliativo del 2012, con il quale ### e ### riconoscevano l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul loro fondo in favore di quello della ### ( tracciato nella planimetria allegato 6 C.T.U.).  2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello ### deducendo a sostegno un unico articolato motivo.  ### di appello veniva notificato in data ### sia all'appellata ### convenuta per il giorno 24.01.2020 dinanzi a ### all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, avv. ### che agli appellati ### e ### convenuti per il giorno 24.01.2020 dinanzi a ### all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore, avv. ### Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il ###.  3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### che resisteva al gravame, concludendo per il rigetto dell'appello, per la sua inammissibilità ed infondatezza, nonché per la conferma della ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 10 - sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, con distrazione.  4. ### rilevato che, con memoria di replica depositata il ###, la difesa dell'appellante dichiarava l'intervenuto decesso del suo assistito, in data ###, producendo certificato di morte di ### ed instando per la declaratoria di interruzione del giudizio per la morte della parte costituita ex art. 300 c.p.c., dichiarava interrotto il giudizio, con provvedimento comunicato alle parti in data ###. 
In data ### il giudizio veniva riassunto dall'appellata ### che depositava il ricorso per la riassunzione del processo interrotto, chiedendo l'assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto agli eredi dell'appellante e agli appellati contumaci per sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti. 
All'esito della rituale notificazione del ricorso in riassunzione, collettivamente e impersonalmente, agli eredi di ### in data ### si costituiva in giudizio ### nella qualità di erede del defunto ### depositando comparsa di costituzione e deducendo la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire di ### 5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data ### agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta, come peraltro documentato dalla parte appellata, il ###.  6. Deve inoltre essere disattesa l'eccezione, formulata nel corso del presente grado dalla parte appellante, in ordine al sopravvenuto difetto di legittimazione attiva di ### In particolare ### nel costituirsi in giudizio quale erede dell'originario appellante, ha depositato due estratti pubblicati nell'### del Comune di ### del 07.06.2023, dai quali, testualmente, risulta: “- in data ### è stato disposto con provvedimento dirigenziale n. 221 del 07/06/2023 l'Accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 comma. 3 del D.P.R. 380/2001, nei confronti delle ###re ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 11 - ### e ### relativamente alle opere abusive eseguite presso la proprietà sita in ### alla Via S. ### 27, ricadenti in ### al ### 3, p.lla 338.; - in data ### è stata emessa ### alla demolizione ed al ripristino dei luoghi n. 220 del 07/06/2023 ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 380/2001, nei confronti dei ###ri ### e #### per le opere abusive eseguite presso la proprietà sita in ### alla Via S. ### 27, ricadenti in ### al ### 3, p.lla 2388.” Ha dedotto che, relativamente alla p.lla 2388, essendo decorso il termine di 90 giorni senza la demolizione del manufatto abusivo, doveva ritenersi consequenziale il provvedimento di acquisizione dello stesso al patrimonio comunale, con la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ### per la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio. 
Orbene, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti da ### in allegato alla comparsa depositata in data 8 novembre 2023, le cui risultanze sono state sopra menzionate in termini testuali, pur essendo in corso il relativo procedimento sanzionatorio, non risulta allo stato adottato il conclusivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in danno della ### con particolare riferimento alla p.lla 2388, anch'essa confinante con la proprietà dell'appellante oggetto di condanna al ripristino, risulta allo stato emessa esclusivamente ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. 
Pertanto, a fronte della netta contestazione formulata al riguardo dalla difesa della ### - che, anche con riferimento alla p.lla 338, ha dedotto che l'accertamento dell'inottemperanza è costituito non dal mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, ma dal formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, poi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzatenon potrà ritenersi venuta meno la titolarità attiva, ed il correlato interesse ad agire, in capo alla parte appellata.  7. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabili le norme regolamentari integrative alla disciplina codicistica sulle distanze dai confini, piuttosto che il regime sancito dall'art 873 c.c., integrato dall'art. 9, co. 1, del D.M. n. 1444/1968, ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 12 - trattandosi di edifici muniti di pareti finestrate, ritenendo erroneamente inapplicabile il criterio della prevenzione, previsto dalla disciplina codicistica, per il carattere assoluto dell'obbligo di rispettare la distanza dal confine, previsto dallo strumento urbanistico. 
Ha contestato l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della norma integrativa dell'art. 20 delle norme di attuazione del PUC del 2011, deducendo che l'art. 20 mira a conformare in una determinata zona di ### la realizzazione dei nuovi interventi, stabilendo che possono essere realizzate solo opere che abbiano una definita tipologia. 
Ha dedotto che tutti i manufatti in lite costituiscono, in realtà, opere di tipologia non consentita dall'art. 20; che il Tribunale avrebbe errato nel non procedere alla qualificazione delle costruzioni, essendo la stessa rilevante per verificare l'applicabilità del principio della distanza minima dal confine. 
Ha protestato che la norma invocata per l'area ove sono ubicati i manufatti - art. 20 NTA del P.U.C. del 2011 - non prevede, tra i nuovi interventi da realizzarsi, la tipologia di costruzioni in esame, ma eventuali nuovi interventi destinati ad attrezzature pubbliche, non stabilendo parametri per la realizzazione di edilizia residenziale privata che, in quell'area, non è consentita. 
Ha, poi, dedotto che, secondo la giurisprudenza di legittimità - e difformemente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, sia pure in via di ipotesi subordinata alle costruzioni realizzate nelle aree ad assoluta inedificabilità, va applicata la disciplina dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, dovendo tale ipotesi essere equiparata al caso in cui il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, con conseguente inserzione automatica, nello strumento urbanistico, della disciplina dettata dal detto art.9. 
Ha protestato, quindi, che non va applicato il primo comma, lett. 1) dell'art. 9, ma il generale regolamento previsto dalla disciplina dettata da tale norma che, al di fuori delle zone A), al n. 2) prevede che per i nuovi edifici ricadenti in altre zone è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; per l'effetto, andrebbe applicato alla fattispecie in esame il criterio della prevenzione, disponendosi l'allontanamento nel limite di metri 10 delle costruzioni a distanza irregolare dal preveniente #### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 13 - In particolare, il fatto che l'impugnante sia preveniente rispetto alla ### emergerebbe dall'elaborato peritale, avendo il C.T.U. dichiarato: “da quanto si evince dalla documentazione versata in atti è il convenuto ### a costruire per primo l'### 4 sul suo fondo (p.lla 166 e 340), seguito dalla ###ra ### che erige tre manufatti, ### 1, ### 2 ed ### 3 nella sua proprietà”.  8. ### è evidentemente infondata, e merita pertanto di essere rigettata, apparendo le conclusioni raggiunte dal primo Giudice, con la statuizione oggetto di censura, pienamente condivisibili e ampiamente conformi alla giurisprudenza di legittimità espressasi di recente in argomento. 
Il motivo di gravame, infatti, pone la questione se un fabbricato destinato a civile abitazione abusivamente realizzato in una zona omogenea nella quale non possono essere legittimamente realizzati manufatti a fini abitativi, sia soggetto, come ritenuto dal Tribunale, in base alla disposizione di cui all'art. 20 N.T.A., alla disciplina delle distanze delle costruzioni dai confini prevista per le edificazioni realizzabili, sia pur con diversa destinazione, per la zona omogenea in questione, dovendo la disciplina delle distanze delle costruzioni dai confini ritenersi legata alla zona in cui insiste la costruzione e non alla destinazione della medesima; o se, al contrario, debba parificarsi tale situazione ad un'ipotesi di assoluta inedificabilità, riconducibile ad un difetto di previsione regolamentare, con conseguente applicabilità della disciplina dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, evenienza, quest'ultima, più favorevole all'impugnante, in quanto preveniente, per la correlata applicabilità del principio di prevenzione. 
In tema di distanze legali, infatti, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio stabilisca, come nel caso in esame, anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del medesimo strumento urbanistico non consenta espressamente di costruire in aderenza o in appoggio. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 25191 del 17/09/2021; Cass. 2, ordinanza n. 11664 del 14/05/2018). 
Nel caso di specie, come accertato dal nominato c.t.u., ing. ### D'### dalla ### 11 del PRG (“### omogenee - ### comunale”) si evince che gli ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 14 - immobili individuati in mappa al foglio 3, particelle 168, 340, 166 (ora 2388), 338, 462 rientravano, all'epoca dell'edificazione, nella zona “I - ### attrezzato, tempo libero e sport, attrezzature di interesse comune”; i medesimi immobili, individuati in mappa al foglio 3, p.lle 168, 340, 462, 338, 2388, secondo la più recente disciplina regolamentare, pacificamente più favorevole: • secondo la #### (cfr. allegato n° 8) del PUC “### d'uso del suolo”, ricadono nella zona “E-4 - ### agricolo ambientali” e la normativa di riferimento è riportata all'art. 12 delle relative norme di attuazione; • secondo la TAV ### (cfr. allegato n° 8) del PUC “### d'uso del suolo” risultano individuati tra le “### a parco, per il gioco e lo sport” e la normativa di riferimento è riportata all'art. 20 delle relative norme di attuazione.  ### quanto precisato dall'ausiliario, “premesso che nessun altro tipo di destinazione d'uso sarebbe consentito se non quello di interesse pubblico, se si volessero considerare gli immobili per cui è causa sottoposti alla vigente normativa, gli ### 2,3,4,5, nulla rilevando la prevenzione in quanto ugualmente obbligati al rispetto della distanza sia il preveniente sia il prevenuto, violerebbero le disposizioni in tema di distanze dai confini atteso che le norme di attuazione del PUC all'art. 20 - capitolo 5 paragrafo b) - per i nuovi interventi prescrivono una distanza dai confini di 5 m e una distanza dai fronti pari a 10 m.” In tali termini individuata la questione dirimente, ritiene il Collegio che la disciplina delle distanze delle costruzioni dai confini applicabile ai fabbricati situati in una determinata zona omogenea vada individuata nella disciplina dettata dagli strumenti urbanistici per i fabbricati insistenti in tale zona, a prescindere dalla destinazione di tali fabbricati e dalla eventuale difformità della stessa rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona. 
Vale al riguardo richiamare il principio, di recente espresso dalla ### ( Cass. sez. 2, sentenza n. 9264 del 22/03/2022), secondo cui in tema di distanze delle costruzioni, la disciplina del distacco di costruzioni dal confine va individuata in quella regolamentare locale per la zona omogenea in cui sorge la costruzione, senza che rilevi né la destinazione della costruzione stessa, né la sua eventuale difformità rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona. 
La tesi propugnata dalla parte impugnante, infatti, contrasta con l'insegnamento della ### di legittimità secondo cui «ciascun proprietario di un suolo edificatorio nel ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 15 - momento in cui realizza su di esso una costruzione trova i propri diritti ed i propri doveri conformati nelle normativa applicabile alla zona in cui si sviluppa la propria attività costruttiva».( così Cass.17339/03) La disciplina delle distanze di un fabbricato dal confine è dunque legata alla zona dove il fabbricato insiste, non alla destinazione del medesimo. ### difformità della destinazione del fabbricato rispetto alle destinazioni consentite dallo strumento urbanistico nella zona in cui il fabbricato medesimo insiste non incide, quindi, sulla disciplina delle distanze dai confini, giacché, come ha chiarito la ### costituzionale nella sentenza n. 120 del 1996 (paragrafo 4), «la rilevanza giuridica della licenza e della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privati; gli effetti delle violazioni edilizie si muovono su due piani distinti di rapporti giuridici: uno, pubblicistico, tra costruttore ed organi pubblici preposti alla vigilanza del territorio ed alla repressione degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso costruttore o proprietario dell'opera ed i titolari di diritti soggettivi che possono rimanere lesi dall'attività edificatoria del primo».   Sulla scorta di tali argomentazioni, non può che ritenersi che il Giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione della disciplina di settore, reputando applicabile la distanza regolamentare di cinque metri dal confine, prevista dalla norma urbanistica di settore per le costruzioni assentite nella zona di riferimento e, per l'effetto, a fronte della previsione di un obbligatorio distacco dell'edificato dal confine, escluso l'applicabilità del principio di prevenzione. 
Con il che, risultando confermata la principale ratio decidendi posta alla base della sentenza gravata, restano assorbite, in quanto irrilevanti, tutte le altre censure svolte nell'atto di gravame, tese a contrastare - alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “le costruzioni realizzate nelle aree ad assoluta inedificabilità devono essere accomunate alle zone ove il regolamento edilizio risulta privo di disposizioni in merito alle regole sulle distanze tra fabbricati” (cfr., tra le altre, Cass. 5934/2018) con conseguente applicabilità della norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, emanato in esecuzione della norma sussidiaria di cui alla L. 17 aprile 1942, n. 1150, art. 41-quinquies (introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17) che fissa in dieci metri l'obbligo minimo di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti...") (Cass. n. 15458 del 2016, in motiv., Cass. n. 26123 del 2015) - le argomentazioni spese dal primo Giudice, evidentemente in via subordinata ed ad abundantiam, nel ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 16 - richiamare, con riferimento alle aree di inedificabilità assoluta, la più rigorosa pronuncia della ### n.1616/2018.  9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario.  10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.  P.Q.M.  ### d'appello di Napoli, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di ### n.1960/2019, così provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata; 2) ### nella qualità di erede di ### alla refusione delle spese relative al presente grado di giudizio in favore di ### che liquida nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione all'avv.  ### dichiaratosi anticipatario; 3 ) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 ### estensore Il Presidente Dott.ssa ###ssa ### d'Appello di Napoli### R.G. n° 4629/2019 - sentenza - 17 - 

causa n. 4629/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Papa Rosaria, Martorana Paola

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1182/2024 del 18-03-2024

... civico 51 di via ### in ### e di: b) negatoria servitutis ex art. 949 c.c. tesa a dichiarare l'inesistenza, su detta area pertinenziale, di qualsivoglia diritto dominicale e/o servitù passiva in capo ai convenuti ### e ###, senza fornire una specifica motivazione di rigetto ed omettendo del tutto l'esame della negatoria servitutis, assumendo, più specificamente, che “la sentenza ha posto in essere una erronea, omissiva nonché contraddittoria interpretazione dell'attività istruttoria sia delle prove costituite (cfr. documenti) sia di quelle costituende (prove testimoniali)” (cfr. pagg. 15-25 dell'appello); 2) avrebbe accolto la riconvenzionale ### di rivendica spiegata dai convenuti ### riconoscendoli esclusivi proprietari dell'area esterna in contestazione, senza valutare l'eccepita (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa ### d'### - Presidente dott. ### - ### dr.ssa ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4254 R.G.A.C. per l'anno 2016, riservata in decisione all'udienza del 26.10.2023 (svolta secondo le modalità previste dall'art.127 ter cpc), vertente TRA ### (###), ### (###) e ### (###), quest'ultima quale erede testamentaria del defunto marito ### tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in #### is. 3, sono elettivamente domiciliati; #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti ### ed ### presso il cui studio in ### via ### n. 5, sono elettivamente domiciliati; ### appello contro la sentenza del Tribunale di ### n. 407/2016, pubblicata in data ###.  CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte. 
IN FATTO E ### Con atto di citazione notificato in data ###, i coniugi (in regime di comunione legale dei beni) ### e ### premesso di aver acquistato da ### con atto per notar ### del 27.9.1991, un locale terraneo sito in ### alla via ### n. 51, in comune e pro indiviso con i coniugi ### e ### della cui quota di comproprietà (pari al 50%) si erano successivamente resi cessionari con verbale di conciliazione giudiziale del 13.1.1998 (trascritto in data ###), divenendo così pieni proprietari dell'anzidetto locale, con annesso ripostiglio laterale ed area scoperta, lamentavano che ### e ### nell'ambito del giudizio possessorio dagli stessi intentato contro gli eredi di ### conduttore del locale terraneo sito in ### alla via ### n. 51, in virtù di contratto di locazione del 13.1.1998, si fossero impropriamente dichiarati proprietari dell'area scoperta antistante il terraneo nonché titolari di generiche servitù. Per tale ragione, li evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di ### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare la natura giuridica di pertinenza dell'area esterna annessa al terraneo sito in ### alla ### 51 di proprietà degli attori, meglio descritta nella planimetria allegata; 2) all'esito dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area pertinenziale di qualsivoglia diritto dominicale in capo ai signori ### e ### così come alcuna servitù passiva a favore del cespite di cui alla ### n. 53 di proprietà dei convenuti; 3) condannare i convenuti al ristoro delle spese di causa”. 
Radicata la lite, con comparsa depositata in data ###, si costituivano in giudizio i convenuti ### e ### contestando fermamente che l'area antistante il locale terraneo con accesso dal civico n. 51 fosse stata destinata dall'originario proprietario del terraneo, ### al servizio esclusivo dello stesso e che ne costituisse, quindi, pertinenza. 
Escludevano, pertanto, che il trasferimento dell'area in parola si fosse accompagnato sic et simpliciter all'alienazione del ### “locale terraneo con laterale ripostiglio” effettuata con atto per notar ### del 27.9.1991, in assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo ed anzi in presenza di elementi intrinseci ed estrinseci all'atto significativi dell'intenzione del venditore ### di non includere nella vendita l'area scoperta antistante il locale con accesso dal civico n. 51, che pertanto, unitamente alla restante area antistante il fabbricato, usucapita da ### per effetto del possesso ultraventennale esercitato, era caduta in successione legittima dei suoi figli e da questi poi trasferita, con atto per notar ### del 2.7.1999, ai convenuti ### e ### Tanto premesso, spiegavano domande riconvenzionali, chiedendo accogliersi le seguenti gradate conclusioni: “1) rigettare siccome infondate le domande spiegate in via principale da parte dei sig.ri ### e ### così come pedissequamente riportate nella parte espositiva che precede; 2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### sono proprietari esclusivi dell'area rivendicata dagli attori ### e ### e conseguentemente accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area di qualsivoglia diritto dominicale in capo attori ### e ### 3) per effetto dell'accoglimento della conclusione sub 2) che precede, e sempre in via riconvenzionale, condannare i sig.ri attori ### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar e a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione; 4) sempre in via riconvenzionale, subordinatamente però al mancato accoglimento della conclusione sub 2) che precede e salvo gravame, accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### sono comproprietari in una ai sig.ri ### e ### dell'area rivendicata dagli attori; 5) per effetto dell'accoglimento della conclusione sub 4) che precede, e sempre in via riconvenzionale, condannare i sig.ri attori ### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar, a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione, a rimuovere i tavolini e le sedie che occupano l'intera superficie della stessa ed ordinare agli stessi di astenersi da qualsiasi attività che ne pregiudichi la pari facoltà di godimento e fruizione da parte dei sig.ri ### e ### 6) in via estremamente gradata, subordinatamente però al mancato accoglimento della conclusione sub 4) che precede e salvo gravame, accertarsi e dichiararsi la sussistenza a carico dell'area in questione di diritti di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto, di acquedotto, di scarico e di parcheggio a favore dell'unità immobiliare corrispondente al civico n. 53 di proprietà dei sig.ri ### e ### 7) sempre in via riconvenzionale ed in ogni caso, condannarsi i sig.ri ### e ### a rimuovere dal muro condominiale o ad orientare diversamente la videocamera, posta al di sopra l'edicola votiva; 8) in ogni caso, condannarsi i sig.ri ### e ### alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati che se ne dichiarano antistatari”. 
A seguito delle riconvenzionali proposte dai convenuti, gli attori, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, cpc, depositata in data ###, precisavano la propria posizione processuale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare la natura giuridica di pertinenza dell'area esterna annessa al terraneo sito in ### alla ### 51 di proprietà degli attori, meglio descritta nella tavola n. 2 colorata in blu nella allegata perizia per geom. Miccio…; 2) all'esito dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area pertinenziale (…) di qualsivoglia diritto dominicale in capo ai signori ### e ### così come alcuna servitù passiva a favore del cespite di cui alla ### n. 53 di proprietà dei convenuti; 3) rigettare le avverse richieste in via riconvenzionale in quanto improcedibili ed infondate in fato e in diritto; 4) in via subordinata ed incidentale, laddove si stabilisca la proprietà esclusiva dei sig.ri ### e ### sull'area coincidente (cfr. tavola n. 3 colorata in verde nella allegata perizia per ### Miccio - all. 10) si accerti e dichiari la servitù a favore del locale terraneo sito al civico n. 51 all'apposizione di tavolini e sedie funzionali e pertinenziali all'attività commerciale esercitata nel civico n. 51: detta servitù risulta essere acquistata ai sensi dell'art. 1159 c.c. in quanto, in buona fede ed in forza dell'atto di acquisto del 1991 (trascritto il ### - all. 2-3) gli odierni attori l'hanno esercitata pacificamente ed ininterrottamente; 5) in via subordinata ed incidentale, laddove si stabilisca la comproprietà tra gli attori e i convenuti sull'area coincidente (cfr. tavola n. 3 colorata in verde nella allegata perizia per ### Miccio - all. 10) si accerti e dichiari la servitù a favore del locale terraneo sito al civico n. 51 all'apposizione di tavolini e sedie funzionali e pertinenziali all'attività commerciale esercitata nel civico n. 51: detta servitù risulta essere acquistata ai sensi dell'art. 1159 c.c. in quanto, in buona fede ed in forza dell'atto di acquisto del 1991 (trascritto il ### - all. 2-3) gli odierni attori l'hanno esercitata pacificamente ed ininterrottamente; 6) in via subordinata ed incidentale, laddove si riconosca la reviviscenza della servitù di cui all'atto del 1962 sull'area coincidente (cfr. tavola n. 3 colorata in verde nella allegata perizia per ###/ Miccio - all. 10) essa venga dichiarata anche a favore del cespite con accesso dal civico n. 51; 7) condannare i soggetti convenuti al ristoro delle spese di causa”. 
Deceduto nelle more l'originario attore ### con conseguente rituale riassunzione del giudizio nei confronti del suoi eredi, ### (già costituita in proprio) nonché ### e ### (figli del defunto), che si costituivano riportandosi alle domande formulate dal proprio dante causa, esaurita l'attività istruttoria (con la resa degli interpelli ammessi e l'escussione di numerosi testi addotti dalle parti), la lite veniva definita con sentenza n. 407/2016, pubblicata in data ###, con cui il Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, così statuiva: “1) rigetta la domanda proposta da #### e ### 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, dichiara che ### e ### sono proprietari esclusivi dell'area rivendicata dagli attori #### e ### meglio descritta in citazione, e, conseguentemente, dichiara, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area di qualsivoglia diritto dominicale in capo ### attori #### e ### 3) condanna #### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar e a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione; 4) condanna #### e ### alla refusione in favore di ### e ### delle spese processuali, che liquida € 4.835,00 per compensi, oltre accessori previdenziali e tributari, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratisi antistatari”.  ### tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data ###, proponevano appello ### nonché ### e ### lamentando, con quattro motivi di gravame: 1) l'erroneo rigetto delle domande attoree, contestando specificamente violazione dell'art. 115 c.p.c.: erronea, omessa e parziale interpretazione dei mezzi di prova. Vizio di motivazione: erronea, contraddittoria ed illogica; 2) l'erroneo accoglimento della riconvenzionale principale, per omesso giudicato in merito alla eccepita inammissibilità ed improcedibilità delle domande riconvenzionali; violazione dell'art. 115 c.p.c.: erronea, omessa e parziale interpretazione dei mezzi di prova. Vizio di motivazione: erronea, contraddittoria ed illogica; 3) l'erroneo accoglimento della domanda di condanna degli attori alla rimozione della conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa - omessa e insufficiente motivazione; mancanza di prova; 4) l'erronea regolamentazione delle spese di causa. 
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di voler così provvedere: “1. accogliere la domanda di accertamento della natura pertinenziale dell'area esterna al civico n. 51 di ### in ### così come descritta nella perizia di parte allegata in atti (doc. 10 - parte attorea di primo grado). Accogliere la domanda formulata ex art. 949 c.c. dell'azione negatoria di accertamento di qualsivoglia diritto dominicale e/o servitù passiva sull'area esterna al civico n. 51 descritta nella planimetria in atti (doc. 10 - parte attorea di primo grado) in capo ai convenuti ### e ### 2. 
Accertare e dichiarare che i signori ### e ### non sono titolari di alcun diritto dominicale e/o servitù attiva sull'area esterna di cui al civico n. 51 di ### in ### 3. Accertato che non è stato provato in primo grado che i signori ### e ### abbiano installato la conduttura elettrica né che la stessa fornisca energia elettrica per l'accensione della insegna del locale sito al civico 51 di ### in ### riformare la sentenza di primo grado, anche in via autonoma, in cui ha condannato i signori #### e ### (in proprio e quale aventi causa di ### alla rimozione della conduttura elettrica; 4. 
Riformulare il regime delle spese legali del processo di primo grado statuendo la compensazione delle spese e/o riducendone, pro quota, l'addebito a favore dei signori #### e ### 5. Condannare i sig.ri ### e ### alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio”. 
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati ### e ### eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc e per violazione dell'art. 342 cpc, insistendo, nel merito, per il rigetto dell'appello, riproponendo, in via estremamente gradata, le riconvenzionali rimaste assorbite in prime cure. 
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, rigettare l'appello spiegato dai sig.ri #### e ### siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado; 2) in via subordinata, con riferimento alla deprecata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello e riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### sono comproprietari in una ai sig.ri #### e ### dell'area rivendicata in esclusiva da questi ultimi; per l'effetto, condannare i sig.ri #### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar e a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione, a rimuovere i tavolini e le sedie che occupano l'intera superficie della stessa ed ordinare agli stessi di astenersi da qualsiasi attività che ne pregiudichi la pari facoltà di godimento e fruizione da parte dei sig.ri ### e ### 3) in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi la sussistenza a carico dell'area in questione di diritti di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto, di acquedotto, di scarico e di parcheggio a favore dell'unità immobiliare corrispondente al civico n. 53 di proprietà dei sig.ri ### e ### 4) in ogni caso condannarsi i sig.ri #### e ### alla refusione delle spese del doppio grado, con attribuzione agli scriventi difensori siccome antistatari”. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure e costituitasi nelle more, con comparsa del 9.1.2019, ### che si riportava alle conclusioni dell'appellante coniuge ### (deceduto il ###), del quale dichiarava di essere erede universale, giusta allegato verbale di pubblicazione di testamento olografo per notar ### del 24.7.2017, la causa, riservata una prima volta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per la ritenuta necessità di disporre CTU descrittiva dello stato dei luoghi e dell'area esterna in contestazione, con l'indicazione del tracciato della conduttura elettrica di cui al capo 3 del dispositivo della sentenza gravata. 
Acquisito l'elaborato peritale (depositato il ###) a firma del nominato ### ing. ### il giudizio, pervenuto all'attenzione del consigliere relatore dr.ssa ### in data ### (per surroga dell'originario consigliere relatore, dr.ssa ###, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 26.10.2023, veniva riservato in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.  ***** 
I. Si premette che, trovandosi il giudizio in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.  348 bis cpc. 
Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. 
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, gli artt.  342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 201, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 201, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. ###). 
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che, come verificatosi nella specie, il giudice del gravame sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. 
II. Con i primi due motivi di censura, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, gli appellanti lamentano che il tribunale: 1) avrebbe disatteso le domande attoree (di: a) accertamento del vincolo pertinenziale dell'area esterna antistante il locale terraneo di loro esclusiva proprietà con accesso dal civico 51 di via ### in ### e di: b) negatoria servitutis ex art. 949 c.c. tesa a dichiarare l'inesistenza, su detta area pertinenziale, di qualsivoglia diritto dominicale e/o servitù passiva in capo ai convenuti ### e ###, senza fornire una specifica motivazione di rigetto ed omettendo del tutto l'esame della negatoria servitutis, assumendo, più specificamente, che “la sentenza ha posto in essere una erronea, omissiva nonché contraddittoria interpretazione dell'attività istruttoria sia delle prove costituite (cfr. documenti) sia di quelle costituende (prove testimoniali)” (cfr. pagg. 15-25 dell'appello); 2) avrebbe accolto la riconvenzionale ### di rivendica spiegata dai convenuti ### riconoscendoli esclusivi proprietari dell'area esterna in contestazione, senza valutare l'eccepita inammissibilità ed improcedibilità di tutte le riconvenzionali spiegate, anche per omessa specifica indicazione dell'area costituente oggetto dei pretesi diritti fatti gradatamente valere dai convenuti, che, in definitiva, a dire degli appellanti, avrebbero formulato domande generiche e contraddittorie, in ogni caso infondate per carenza di prova di valido titolo, atteso che i titoli ablativi posti come riferimento di provenienza non esplicitano la titolarità di qualsivoglia diritto e/o servitù sull'area per cui è causa (cfr. pagg. 26-30 dell'appello). 
§. ### subito la corte che tale ultima censura è fondata nei limiti e per le ragioni che ci si accinge a precisare. 
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così argomentava il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della riconvenzionale principale di rivendica proposta dai convenuti: <<4. …occorre osservare che è risultato, in quanto non contestato ed, in ogni caso, documentalmente provato dalla parte convenuta, che, con atto per ### dell'1.11.1962, ### ha acquistato da ### il diritto di fare e mantenere al di sopra di un'area di 112 mq, contraddistinta catastalmente con la p.lla 334/b, un fabbricato su due livelli, attualmente consistente di due distinte unità immobiliari, abitativa e commerciale, rispettivamente con accesso dai civici nn. 51 e 53 di via ### in ### nonché che, nel tipo di frazionamento allegato all'atto, la p.lla 334/b risultava avere un'estensione inferiore a 112 mq per effetto di un mero errore materiale, che veniva rettificato con successivo atto per ### del 25.7.1964, con il quale ### ha acquistato, altresì, la proprietà di una grotta, nonché il diritto di fare e mantenere una costruzione contigua alla precedente al di sopra di un'area di 16,75 mq, contraddistinta catastalmente con la p.lla 399. Dalle medesime risultanze è emerso, inoltre, che, nel citato atto di compravendita del 1962, veniva precostituita a favore dell'erigendo fabbricato servitù di passaggio pedonale e carraio, di elettrodotto ed acquedotto a favore dell'erigendo fabbricato ed a carico dell'antistante area scoperta per una superficie di mq 35 ca. (cfr. atto per ### dell'1.11.1962 e del 25.7.1964 nella produzione di parte convenuta). 
Dalla istruttoria orale svolta, è, poi, risultato che ### successivamente alla data dell'acquisto per ### dell'1.11.1962 sino alla sua morte, avvenuta in data ###, i figli e gli eredi del predetto, successivamente alla sua morte, nonché gli odierni istanti, in conseguenza all'acquisto delle quote facenti capo agli altri eredi di ### con atto per ### del 2.7.1999, hanno esercitato sull'area scoperta antistante il fabbricato contraddistinto dai civici n. 51 e 53 un possesso continuato, pacifico ed ininterrotto corrispondente al diritto di proprietà. 
Difatti, i testi escussi d'##### e ### della cui attendibilità non vi è alcun motivo per dubitare, hanno riferito che, quanto meno sin dal 1970, l'area in questione veniva utilizzata da ### per il lavaggio degli autobus nell'ambito dell'attività di gestore di parcheggio che lo stesso svolgeva nell'attuale piazzale ### stante la presenza di una fontanina, poi abolita, nell'area in parola; che la stessa veniva utilizzata da ### altresì, per il parcheggio delle autovetture di sua proprietà, di proprietà dei suoi familiari e delle persone che frequentavano la sua abitazione sita in ### alla via ### 53; che, infine, la moglie di #### utilizzava l'area in oggetto per preparare le conserve dei pomodori, collocandovi un tavolo ed una caldaia (cfr. verbale del 23.10.2013 e del 15.5.2014). I medesimi testi escussi hanno riferito, inoltre, che l'area in questione, quanto meno fino al 1999, allorquando la stessa è stata delimitata con delle fioriere, veniva utilizzata da ### e dai suoi familiari per il parcheggio delle proprie autovetture, nonché che, nello spazio in questione, vi è un'edicola votiva manutenuta e curata, prima, da ### e ### e, successivamente, da ### e dai suoi familiari (cfr. verbale del 23.10.2013 e del 15.5.2014). 
Da quanto innanzi, oltre a doversi affermare che ### ha acquistato per usucapione la proprietà dell'area in questione per possesso pacifico, continuato ed ininterrotto per oltre venti anni (ossia quanto meno dal 1970 sino al 1997), deve, altresì, dichiararsi che non sussiste alcun vincolo pertinenziale tra l'immobile sito in ### alla via ### 53, attualmente di proprietà degli istanti, e l'area antistante per cui è causa, atteso che dalle predette risultanze processuali non è risultato che ### originario possessore e proprietario di entrambi i beni, abbia destinato l'area in parola in modo durevole al servizio del citato immobile posto al civico 53. Ed invero, non va sottaciuto che i testi introdotti da parte attrice, ### e ### hanno riferito che l'area in oggetto sarebbe stata utilizzata da ### conduttore dell'immobile sito in ### alla via ### 51, per allocarvi delle autovetture che aveva in riparazione con riferimento alla sua attività di carrozziere ( verbale del 3.4.2013). Epperò, tali dichiarazioni, oltre ad essere in contrasto con le altre risultanze testimoniali su evidenziate, appaiono contraddette anche dalla documentazione prodotta dalle parti. In particolare, il teste ### fratello di ### da ritenersi particolarmente attendibile sul punto avendo riferito di aver svolto attività di carrozziere unitamente al fratello nel locale terraneo sito in ### alla via ### 51 dagli anni 70 sino all'89/90, ha dichiarato che “###à veniva svolta solo all'interno del locale terraneo e non veniva utilizzata l'area antistante. 
Quest'ultima veniva utilizzata dal padrone. Questi non ci consentiva di mettere niente. Si chiamava ### Ricordo che a volte utilizzava l'area in questione per fare le conserve di pomodori. Inoltre vi parcheggiava i pullman” (cfr. verbale del 15.5.2015). 
Va poi sottolineato che, dalla lettura del contratto di compravendita per ### de ### del 27.9.1991, si evince che ### ha alienato in favore dei coniugi ### e ### e ### e ### la proprietà del locale terraneo sito in ### alla via ### 51, con laterale ripostiglio, senza fare alcun riferimento all'area antistante, il che dimostra l'assenza di pertinenzialità tra l'area in questione e l'immobile citato. 
Accertato sulla scorta di quanto innanzi che ### ha usucapito l'area per cui causa senza apporre alcun vincolo pertinenziale tra la stessa e l'immobile sito in ### alla via ### 51, deve, pertanto, ritenersi che lo stesso non abbia alienato l'area in questione unitamente all'immobile predetto con il contratto per ### de ### del 27.9.1991. 
Ne consegue che a nulla rileva quanto stabilito nell'atto di conciliazione del 13.1.1998 tra i coniugi ### e ### ed i coniugi ### e ### con riferimento all'area antistante l'immobile sito in ### alla via ### 51, non essendo gli stessi proprietari della detta area. 
Viceversa, deve affermarsi che, avendo i convenuti acquistato le quote dell'eredità di ### con atto per ### del 2.7.1999, il bene in parola, usucapito da ### sia divenuto, in conseguenza di tale acquisto, di proprietà esclusiva dei convenuti ( doc. 4 nella produzione di parte convenuta).  5. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, deve dichiararsi che ### e ### sono proprietari esclusivi dell'area rivendicata dagli attori #### e ### meglio descritta in citazione, e, conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area di qualsivoglia diritto dominicale in capo agli attori #### e ### 6. Stante quanto precede, #### e ### vanno condannati a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar e a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione>>. 
§. Come emerge dalla su ritrascritta motivazione, il tribunale, sulla scorta dell'espletata istruttoria orale e documentale, ha ritenuto che il comune dante causa delle parti, ### avesse acquistato a titolo originario, per intervenuta usucapione, la proprietà dell'area in questione per possesso pacifico, continuato ed ininterrotto per oltre venti anni (ossia quanto meno dal 1970 sino al 1997). 
Ebbene, giova premettere che l'intervenuto acquisto per usucapione dell'area di cui si discute, inizialmente riconosciuto (sia pur implicitamente) anche dagli attori/odierni appellanti (che, difatti, con l'originario atto di citazione, assumendo la natura di pertinenza, ex artt. 817 e 818 c.c., dell'area esterna antistante il locale terraneo di loro proprietà, con accesso dal civico 51, agivano sul presupposto che il dante causa ### all'epoca della compravendita per notar ### del 27.9.1991, fosse già pieno ed esclusivo proprietario sia del locale venduto, sia dello spazio esterno antistante), veniva poi dagli stessi specificamente contrastato (cfr., in particolare, pagg. 3-4 della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 cpc, depositata in data ###), anche con produzione documentale (cfr. allegati sub 16, 17 e 18), a seguito delle riconvenzionali spiegate dai convenuti, che, difatti, a loro volta, con la memoria depositata in data ###, nel secondo termine di cui all'art. 183, co. VI, cpc, così replicavano alle obiezioni attoree: “… viene innanzitutto in rilievo la pregiudiziale eccezione di inammissibilità e di improcedibilità di tutte le domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale, le quali presupporrebbero la proposizione in via preliminare di una domanda di accertamento avente ad oggetto l'acquisto a titolo originario (per usucapione) da parte di ### dell'area contesa e il successivo trasferimento ai suoi eredi. Basti per il momento replicare che si tratta di un accertamento di carattere meramente incidentale. Peraltro ad avere a presupposto l'acquisto per usucapione dell'area contesa da parte di ### è la stessa domanda principale proposta dagli attori, i quali perciò del tutto contraddittoriamente, e a scapito della loro stessa azione, contestano l'esercizio di un possesso uti dominus sull'area contesa da parte di ### i cui eredi, tra cui la convenuta ### essendo succeduti in un universum ius, hanno acquistato la proprietà dei suoi beni indipendentemente dalla stessa conoscenza della consistenza del relictum” (pagg. 1-2). 
Tanto premesso, risultando la pronuncia del primo giudice specificamente censurata ### nella parte in cui ha accolto la riconvenzionale principale di rivendica spiegata dai convenuti - a dire degli appellanti erroneamente riconosciuti proprietari esclusivi dell'area esterna in discorso, in assenza di prova di un valido titolo d'acquisto (non risultando al fine decisivo l'atto di compravendita per notar ### del 2.7.1999) -, osserva la corte come la risoluzione della questione presupponga un più approfondito esame dei titoli di provenienza. 
Ebbene, ### con atto per notar ### dell'1.11.1962 (allegato in atti), acquistava dal sig. ### pieno ed esclusivo proprietario del fondo sito in ### alla via ### (riportato nel catasto terreni del comune di ### in partita 405, al foglio 3, p.lle n. 135, 142 e 333), il diritto di proprietà superficiaria ex art. 952 c.c., e precisamente il diritto di fare, mantenere e fare proprie, divenendone esclusivo proprietario, sulla zona di terreno di forma irregolare di circa mq. 112, contraddistinta catastalmente con la p.lla 334/b, come definita e delimitata nel rogito (esattamente identificata con l'atto di rettifica per notar ### del 25.7.1964, in atti), una costruzione costituita da un pianterreno e da un primo piano, con la previsione che: “A vantaggio delle erigenda costruzione del ### che andrà ad insistere sulla zona di terreno come sopra descritta ed a carico dell'altra zona di esso stesso ### in prosieguo sul lato di nord-est, di circa metri quadrati trentacinque, al confine con la proprietà comunale (###, viene precostituita servitù di passaggio pedonale e carraio nonché di elettrodotto e di acquedotto” (art. 3), precisandosi che: “Il costituito ### dovrà provvedere, a sua completa spesa e cura, allo sterro del terreno per l'esecuzione della progettata costruzione, ed a quant'altro fosse necessario per utilizzare, allo scopo suddetto, la cennata servitù di passaggio. […]” (art. 5), e che: “A vantaggio della erigenda costruzione del ### ed a carico dello spiazzo antistante sul lato di nord-est, di già gravato dal diritto di passaggio come sopra, viene precostituita servitù di affaccio pure con sporti” (art. 7). 
Con lo stesso rogito dell'1.11.1962, si stabiliva, altresì, che: “L'### garantisce la certa, piena ed esclusiva proprietà della zona di terreno oggetto del presente atto, garantendo, del pari, che sulla stessa non grava alcun peso, onere o ipoteca” (art. 8) e che: “### è immesso sin da oggi nel possesso della zona innanzi individuata ed agli scopi innanzi detti” (art. 9). 
Peraltro, come pure rilevato dal tribunale nella pronuncia gravata, nei successivi, rispettivi titoli di provenienza delle parti in causa, non vi è alcuna specifica menzione dell'area esterna antistante la costruzione (poi effettivamente realizzata da ###, dovendosi al riguardo precisare che: 1) con il rogito per notar ### del 27.9.1991, ### alienava, in comune e pro indiviso, ai coniugi in regime di comunione legale dei beni sig.ri ### e ### nonché ai coniugi in comunione legale dei beni ### e ### (attori/odierni appellanti), il locale terraneo con laterale ripostiglio ad uso esercizio commerciale della superficie di mq. 112 cui si accede dalla via ### n. 51, con la sola previsione che: “La compravendita avviene nello stato di fatto in cui l'immobile si trova a nulla valendo eventuali inesattezze di misurazioni e/o errori catastali; con ogni più ampia garanzia di diritto, con ogni accessorio, accessione, pertinenza, diritto, ragione ed azioni” (art. 2); 2) con il rogito per notar ### del 2.7.1999, gli eredi di ### ivi indicati come parte venditrice, alienavano ai coniugi in regime di comunione legale dei beni ### e ### (convenuti/odierni appellati), la quota di comproprietà superficiaria pari ai 5/6 dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato in ### con accesso dalla via ### 53, meglio descritta nel rogito, prevedendo all'art. 2 (“Precisazioni - Provenienza”) che: “La vendita comprende tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni all'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di questo atto costituisce porzione; il tutto con riferimento ai seguenti titoli:… ”, al fine facendosi espresso riferimento, per quel che qui interessa, al su richiamato atto di compravendita per notar ### dell'1.11.1962, del quale atto, si legge testualmente, si richiama quanto disposto negli artt. 3) e 7), relativamente alle servitù di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto ed acquedotto, nonché di veduta, tutte costituite a vantaggio del … (non leggibile) realizzare, ed a carico di altro fondo della parte alienante, ed alla successione legittima del suddetto ### apertasi a favore dei figli (tutti costituti nell'atto di compravendita), precisandosi che nell'asse relitto del suddetto de cuius era compresa la proprietà superficiaria dell'unità immobiliare in argomento. 
Ora, i richiamati titoli di provenienza inducono legittimamente a ritenere che ### avesse iniziato a possedere l'area esterna (della superficie di circa mq. 35) antistante l'erigenda costruzione proprio in virtù ed in conformità del diritto di servitù costituito, su detta area (di proprietà di ###, con il richiamato rogito per notar ### dell'1.11.1962. 
Né, peraltro, dalle risultanze in atti emerge il contrario, nulla riferendo i testi escussi sul contenuto e sulle modalità di esercizio del possesso dell'area nel periodo immediatamente successivo al rogito del 1962, risalendo i ricordi di tutti i testimoni ad un diverso arco temporale (dal 1970 in poi), nel corso del quale, in ogni caso, non può automaticamente escludersi che il più ampio utilizzo dell'area in contestazione da parte del ### fosse consentito e, comunque, avvenisse con la tolleranza dell'### (rimasto peraltro estraneo al presente giudizio), vieppiù in considerazione dell'ampiezza del diritto di servitù da questi costituito a carico dello spiazzo di sua proprietà. 
Restando, dunque, indimostrato l'assunto dei convenuti/odierni appellati, a dire dei quali il ### avrebbe sempre esercitato su quest'area scoperta un possesso non corrispondente all'esercizio dei diritti di servitù di cui all'atto del 1962, in quanto estrinsecantesi ab origine in attività ulteriori corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ( pag. 3 della comparsa di costituzione in prime cure), osserva la corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non può ritenersi seriamente raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'area in contestazione in capo a ### non essendo stato comprovato un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario dell'anzidetta area. 
Prova nella specie necessaria, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.  1164 c.c., a tenore del quale: “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”. 
§. Escluso, dunque, l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area scoperta in capo a ### dovrà innanzitutto confermarsi, sia pur con l'indicata parziale diversa motivazione, il rigetto delle domande avanzate dagli attori/odierni appellanti per carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva, richiedendo l'actio negatoria esperita la prova della proprietà dell'area in discorso in forza di un valido titolo di acquisto (ex multis, Cass. n. 1409/2007), nella specie inesistente, non rilevando al fine sia il rogito per notar ### del 27.9.1991 - non potendo il ### traferire un diritto di cui, per quanto si è detto, non era titolare (nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet), né dunque destinare a pertinenza lo spiazzo di proprietà altrui -, sia, conseguentemente, il verbale di conciliazione giudiziale del 13.1.1998 (con cui gli attori acquistavano l'altra metà del terraneo di via ### con accesso dal civico 51). 
Andrà poi rigettata, in parziale riforma della sentenza gravata, la riconvenzionale principale spiegata in prime cure dai convenuti/odierni appellati (“2) accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### sono proprietari esclusivi dell'area rivendicata dagli attori ### e ### e conseguentemente accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza su detta area di qualsivoglia diritto dominicale in capo attori ### e ### 3) per effetto dell'accoglimento della conclusione sub 2) che precede, e sempre in via riconvenzionale, condannare i sig.ri attori ### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar e a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione”), non avendo i coniugi ### che ne avevano l'onere, dimostrato di essere proprietari dell'area in discorso, non rilevando al fine - nell'assenza di prova del dedotto acquisto a titolo originario della proprietà dell'area in capo al dante causa ### - il summenzionato atto di compravendita per notar ### del 2.7.1999, vieppiù che in esso, come già si è detto, si fa espresso riferimento alle servitù costituite nell'originario titolo di provenienza dell'1.11.1962 (con il richiamo agli artt. 3 e 7). 
§. Per le stesse ragioni, andrà disattesa l'ulteriore riconvenzionale subordinata spiegata in prime cure dai convenuti ### (“4) sempre in via riconvenzionale, subordinatamente però al mancato accoglimento della conclusione sub 2) che precede e salvo gravame, accertare e dichiarare che i sig.ri ### e ### sono comproprietari in una ai sig.ri ### e ### dell'area rivendicata dagli attori; 5) per effetto dell'accoglimento della conclusione sub 4) che precede, e sempre in via riconvenzionale, condannare i sig.ri attori ### e ### a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar, a rilasciare libera da persone e cose l'area in contestazione, a rimuovere i tavolini e le sedie che occupano l'intera superficie della stessa ed ordinare agli stessi di astenersi da qualsiasi attività che ne pregiudichi la pari facoltà di godimento e fruizione da parte dei sig.ri ### e ###, rimasta assorbita dall'accoglimento della riconvenzionale principale ed espressamente riproposta in sede di gravame (cfr. pagg.  17-18 della comparsa di costituzione). 
§. Va, invece, accolta, nei limiti che ci si accinge a precisare, l'ultima riconvenzionale subordinata spiegata dai coniugi ### anch'essa rimasta assorbita in prime cure dall'accoglimento della riconvenzionale principale ed espressamente riproposta in sede ###cui si chiede, in via di ulteriore subordine, di accertarsi e dichiararsi la sussistenza a carico dell'area in questione di diritti di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto, di acquedotto, di scarico e di parcheggio a favore dell'unità immobiliare corrispondente al civico n. 53 di proprietà dei sig.ri ### e ### Come già si è detto, nel rogito per notar ### dell'1.11.1962 si legge che: “A vantaggio delle erigenda costruzione del ### che andrà ad insistere sulla zona di terreno come sopra descritta ed a carico dell'altra zona di esso stesso ### in prosieguo sul lato di nord-est, di circa metri quadrati trentacinque, al confine con la proprietà comunale (### viene precostituita servitù di passaggio pedonale e carraio nonché di elettrodotto e di acquedotto” (art. 3). 
Escluso, dunque, ogni riferimento ai diritti di scarico e di parcheggio, va dichiarata, alla luce del su richiamato titolo di provenienza (e di quelli successivi rispettivamente prodotti dalle parti in causa che ad esso fanno riferimento), la sussistenza delle servitù di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto ed acquedotto a carico dell'intera area antistante scoperta ed a favore dell'intero fabbricato poi effettivamente realizzato da ### comune dante causa delle parti, dunque anche a favore dell'unità immobiliare corrispondente al civico n. 53 di proprietà dei sig.ri ### e ### Il che, peraltro, vieppiù si giustifica in considerazione della descrizione dei luoghi effettuata dal ### ing. ### che evidenziava, in particolare, come tutta l'area scoperta costituisse, non già una pertinenza di tipo “accessorio”, ma una pertinenza “funzionale” e necessaria ad entrambi gli immobili (quello di proprietà della ### appellante e quello di proprietà della ### appellata). La spiegazione è semplicissima: senza quest'area non sarebbe fisicamente possibile accedere dal parcheggio pubblico né all'uno, né all'altro. Stando a ciò che è stato possibile vedere sui luoghi, sia l'uno che l'altro immobile sono attualmente sprovvisti di altre possibili vie di accesso da suoli pubblici (cfr. pagg. 14-20 dell'elaborato). 
III. Il rigetto della riconvenzionale principale di rivendica della proprietà esclusiva e di quella subordinata di rivendica della comproprietà dell'area esterna in contestazione, proposte dai convenuti/odierni appellati, comporta l'assorbimento del terzo motivo di gravame, inerente la contestata condanna degli attori/odierni appellanti alla rimozione della conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa al bar, avendo essa per presupposto l'accoglimento delle anzidette riconvenzionali. 
IV. Dovendo peraltro procedersi - a seguito della riforma della pronuncia gravata - ad una nuova regolamentazione delle spese, resta assorbito anche il quarto ed ultimo motivo di gravame, con cui si lamenta che il giudice di prime cure, nel regolare gli oneri di lite, ponendoli integralmente a carico degli attori, non avrebbe tenuto conto del rigetto della domanda sulla videocamera, proposta dai convenuti (cfr. punti sub 7, 8 e 9 della sentenza, in parte qua non impugnata); rigetto che, al contrario, avrebbe dovuto essere considerato per modular diversamente la condanna alle spese, statuendosene la compensazione e/o riducendo la portata a carico degli appellanti. 
V. Quanto alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, con la precisazione che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 2021/n. 13356). 
Ebbene, nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato dalla reciproca soccombenza delle parti, le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate. 
Le spese di ### già liquidate con decreto della Corte del 23- 24.3.2023, funzionali alla descrizione dello stato dei luoghi nell'interesse di entrambe le parti costituite, vanno definitivamente poste a carico delle stesse, nella misura di ½ ciascuna.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con citazione notificata in data ###, da #### e ### nei confronti di ### e ### contro la sentenza del Tribunale di ### n. 407/2016, pubblicata in data ###, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: i accoglie l'appello limitatamente al secondo motivo di doglianza e, per l'effetto, in riforma dei capi sub 2 e 3 del dispositivo della pronuncia gravata, rigetta la riconvenzionale principale di rivendica proposta da ### e ### e la conseguente richiesta di condanna degli attori/odierni appellanti a rimuovere la conduttura elettrica al servizio dell'insegna luminosa del bar; i in accoglimento, per quanto di ragione, della riconvenzionale subordinata spiegata dagli appellati, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile, di elettrodotto e di acquedotto, a carico dell'area scoperta per cui è causa, come indicata nell'atto per notar ### dell'1.11.1962, ed a favore dell'unità immobiliare con accesso dal civico n. 53 di proprietà di ### e ### i dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; i pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di ½ ciascuna, gli esborsi di ### come liquidati con decreto del 23- 24.3.2023. 
Napoli, 1.3.2024 L'### dr.ssa ### dr.ssa ### d'### 

causa n. 4254/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Meterangelis Ada, D'Amore Assunta

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Tribunale di Lodi, Sentenza n. 311/2024 del 29-03-2024

... da qualificarsi alla stregua di actio negatoria servitutis, imprescrittibile ed a cui consegue, ipso iure, una volta accertata la violazione , il diritto a chiedere la restitutio in integrum mediante demolizione ( Cass.867 del 26.1.2000 , Cass. N.213 del 2006 e numerose altre successive) Venendo al caso di specie si osserva che la prova principe del giudizio è costituita dalla CTU che in quanto rispettosa del contraddittorio ed ampiamente e coerentemente motivata , anche quanto alle osservazioni di parte, può essere recepita nelle conclusioni. Precisa in primo luogo il consulente che l'art. 16 del PdR del ### vigente disciplina i limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini e stabilisce che la distanza minima assoluta tra le pareti (anche quando una sola parete sia (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI Il Giudice unico in persona della dott.ssa ###udienza del 29.3.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Dandone lettura ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I ### iscritta al n. 2922/2022 .  avente per oggetto: distanze legali promossa da: ( CF Con l'avv.### contro (CF ) (CF (C.F. ) Con l'avv #### Per parte attrice in via principale e nel merito: ### accertare e dichiarare la violazione delle distanza di 10 metri rispetto alla parete finestrata dell'abitazione dell'attrice con riguardo ai manufatti insistenti sull'area cortilizia di proprietà dei convenuti come descritti in narrazione; ### condannare i convenuti, a provvedere a proprie spese, alla ######## demolizione delle porzioni dei manufatti ubicati sull'area di proprietà degli stessi convenuti, in modo che venga garantita una distanza di 10 metri tra i medesimi manufatti e la parete finestrata dell'abitazione dell'attrice; ### condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione della distanza di 10 metri, quantificati nella somma di ### 27.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; in subordine: - accertare e dichiarare la violazione delle distanza di 10 metri rispetto alla parete finestrata dell'abitazione dell'attrice con riguardo ai manufatti insistenti sull'area cortilizia di proprietà dei convenuti come descritti in narrazione, previa disapplicazione dell'art. 14.4. delle norme tecniche di attuazione del ### delle ### del PGT di ### per parte convenuta: Piaccia all'###mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: - ### la legittimità della presenza delle due strutture realizzate nel cortile del sig. e consorte; - ### e dichiarare l'illegittimità delle pretese attoree sia in merito alla richiesta di arretramento delle strutture dei sigg. sia in merito al risarcimento del danno; - ### e dichiarare l'illegittimità e la temerarietà delle richieste di risarcimento del danno avanzate da parte attrice, anche in violazione dell'art. 96 c.p.c.  e, per l'effetto - ### parte attrice al risarcimento del danno in favore di parti convenute da liquidarsi in via equitativa, anche ex art. 96 c.p.c.; - Con vittoria di spese di causa, diritti e onorari da rifondersi a favore di entrambi gli odierni convenuti, oltre accessori di legge e C.N.P.A MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 15.11.2022 la signora ha convenuto i propri vicini sig e deducendo di essere comproprietaria dell'immobile sito in Comune di ### individuato al foglio 3 map. 77 acquistato nel 2005 con atto a rogito ### di edificazione antecedente al 1967, e che confina con l'area ### cortilizia di proprietà dei ###ri e (catastalmente identificata ai mapp. 99 e 465 del foglio 3).   Ha allegato che su quest'ultima area i convenuti realizzavano circa 9 anni or sono un manufatto in legno, caratterizzato da un basamento in cemento e un tetto ondulato distante 7,5 metri dalla parete finestrata della propria abitazione (la distanza è pari a 6 metri dal confine di proprietà, mentre l'abitazione della ###ra dal medesimo confine è pari a 1,5 metri). Nel mese di settembre del 2021, i medesimi convenuti avviano i lavori per la realizzazione di una tettoia/porticato sull'area adiacente il predetto manufatto di legno ,stabilmente infisso al suolo, e di dimensioni rilevanti: anche quest'ultimo manufatto fronteggia la parete finestrata dell'abitazione dell'attrice ed è ubicato a distanze inferiore a 10 metri rispetto a quest'ultima. 
Tutti gli immobili ricadono all'interno del ### consolidato di antica formazione, disciplinato dall'art. 40 delle norme tecniche di attuazione (di seguito “NTA”) del ### delle ### del PGT comunale e secondo l'attrice violano le disposizioni sulla distanza minima previste all'art 9 DM 1444/68 e 16 e 40 delle NTA . Di qui la richiesta stragiudiziale di arretramento inviata ai convenuti ed in difetto di riscontro l'odierno giudizio. 
Si sono costituiti i convenuti con comparsa ritualmente depositata , nel merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie. 
In particolare hanno allegato che nel proprio cortile sono collocate, nella parte sud: 1. una piccola struttura in legno comunemente chiamata “casetta per gli attrezzi”, di mq 3,87 (###87), delle seguenti dimensioni: larghezza 215 cm; lunghezza 180 cm, altezza 219 cm oltre a 9 cm di basamento in legno (che dimostra come non sia minimamente ancorata al suolo) e con sporto di gronda laterale di 35 cm e frontale (dalla parte opposta rispetto la parete finestrata della vicina proprietà) di 50cm. Detto manufatto dista 550 cm dal confine e 700 cm dalla parete finestrata della abitazione di parte istante nel suo punto più vicino. La stessa insiste su piccole verghe di legno a ### loro volta semplicemente appoggiate su un lastricato in cemento, senza alcunché che possa ancorarla al suddetto selciato. 
Una struttura più grande, a differenza della precedente, consta di una tettoia a struttura ### (senza pareti) ed ha un'altezza di 200 cm nel suo punto più alto e più lontano dal confine e di 180 cm nel punto più vicino, uno sporto di gronda di 102 cm e dista oltre 10 m. dalla parete finestrata dell'immobile di controparte, nel suo punto più vicino e un ingombro di cm 260 x cm 340 dotata di certificazione che ne attesta la conformità ### quanto al primo manufatto che lo stesso, in quanto non ancorato al suolo, rientrava nell'edilizia libera e comunque la relativa superficie non risultava computabile ai fini delle distanze. 
Quanto al secondo manufatto, trattandosi di struttura aperta , ai sensi della specifica normativa , risultava anche questa irrilevante ai fini del computo delle distanze . 
Hanno pertanto chiesto il rigetto delle domande avversarie. 
Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore, all'esito dell'espletata ### ammetteva le prove orali chieste dalle parti in ordine all'ipotizzata usucapione. Quindi, sentiti alcuni testi, all'udienza del 16.7.2018 venivano rassegnate le conclusioni come in epigrafe e la causa era assunta in decisione.  ---000--- Circa i principi in ordine alle nozioni di distanze minime tra costruzioni, sopraelevazioni e muri di confine ed alle relative ricadute sotto il profilo legale si osserva che: 1)va richiamata l'opinione dominante secondo cui ove gli strumenti urbanistici locali prevedano distanze maggiori rispetto a quelle codicisticamente previste, i primi debbono ritenersi prevalenti e cogenti rispetto alle seconde in quanto integrativi delle stesse e come tali legittimanti un ordine di riduzione in pristino ( per tutte Cass.27.5.2003 n.8420, Cass.7275 del 29.3.2006); 2) infine alla violazione di distanze consegue l'azione ex art. 873 c.c. da qualificarsi alla stregua di actio negatoria servitutis, imprescrittibile ed a cui consegue, ipso iure, una volta accertata la violazione , il diritto a chiedere la restitutio in integrum mediante demolizione ( Cass.867 del 26.1.2000 , Cass. N.213 del 2006 e numerose altre successive) Venendo al caso di specie si osserva che la prova principe del giudizio è costituita dalla CTU che in quanto rispettosa del contraddittorio ed ampiamente e coerentemente motivata , anche quanto alle osservazioni di parte, può essere recepita nelle conclusioni. 
Precisa in primo luogo il consulente che l'art. 16 del PdR del ### vigente disciplina i limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini e stabilisce che la distanza minima assoluta tra le pareti (anche quando una sola parete sia finestrata) dev'essere di m. 10,00. 
Osserva poi quanto alla “casetta per gli attrezzi” realizzata in legno che le dimensioni esterne rilevate sono: m. 2,13xm.1,80, per una superficie lorda di mq 3,83; l'altezza, misurata esternamente all'estradosso, è variabile: al colmo è di m. 2,25 mentre ai lati è di m. 1,86; la struttura portante è realizzata in legno, così come il pavimento, i tamponamenti perimetrali sono realizzati con assito grezzo, verniciato all'esterno, e la copertura è realizzata a doppia falda con soprastante lastre in fibro-cemento naturale.  “In fase di sopralluogo si è potuto constatare che il prefabbricato risulta appoggiato al sottostante sottofondo in calcestruzzo mediante dei quadrotti in legno posati in senso ortogonale rispetto alla porta d'ingresso..”. 
Il consulente ha poi rilevato congiuntamente ai CTP la distanza dal prefabbricato in questione dalla parete finestrata dell'immobile di parte attrice secondo tre misurazioni: m.7,35 - m. 7,45 - m. 7,55. A fronte di tali elementi ha infine richiamato il comma 4 art. 14 delle ### del ### delle ### integranti al ### di ### del ### (###, che recita testualmente, ai fini della determinazione delle superfici coperte “… ### esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde con aggetto non superiore a m. 2,00; le pensiline di ingresso, per le parti non eccedenti i 6 mq di superficie; le piscine e le vasche all'aperto; i piani caricatori nelle zone produttive. ### escluse dal computo della superficie coperta anche le casette per ricovero attrezzi e gazebi che non superino i 9 mq di Sc…”. 
In base a tali criteri la superficie è risultata inferiore a m.9 Quanto al secondo manufatto oggetto d'indagine, richiamato - oltre all'art 16 sulle distanze - l'art. 14 comma 21 delle ### del ### delle ### “ Distanza tra gli edifici espressa in metri lineari ### tra le pareti degli edifici prospicienti, misurata al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi e comunque di tutte le superfici coperte ### come sopra definite nel punto in cui essa e è minima..” il CTU ha accertato che la tettoia risulta “di circa mq 15,00 realizzata con struttura in legno e copertura in lastre di fibro-cemento ecologico. La struttura stessa è composta da n. 6 pilastri, gettati in altrettanti piccoli plinti di fondazione, da travi portanti, da travetti e da orditura di sostegno alla copertura. Per tale opera la parte convenuta, mediante il proprio tecnico, ha depositato telematicamente una ### di ### ..alternativa al ### di ### protocollata in data ### al n. 4338….circa la distanza dalla tettoia in questione alla parete finestrata dell'immobile di parte attrice.. si è constatato che il pilastro di sostegno della tettoia dista m. 10,05; mentre l'estremità della gronda dista m. 9,05. …” Venendo dunque alla valutazione dei risultati peritali può convenirsi con il CTU circa l'irrilevanza del primo manufatto ai fini della valutazione di distanze in quanto non stabilmente infisso al terreno. Il richiamo di parte attrice al nuovo art 6 TU Edilizia potrebbe rilevare oggi infatti quanto al necessario rilascio di autorizzazioni per costruzioni non rientranti nell'edilizia libera, viceversa nella specie avendosi riguardo a manufatto installato nella vigenza della vecchia normativa. 
Tuttavia quanto alle distanze si applica, come già correttamente precisato, la normativa urbanistica locale e segnatamente il comma 4 art. 14 delle ### del ### delle ### integranti al ### di ### del ### (###, che esclude dal computo della superficie coperta, anche ai fini del calcolo per le distanze, anche le casette per ricovero attrezzi e gazebi. 
Ciò del resto è stato confermato con nota scritta 12/11/2021 dal ### il quale ribadisce sostanzialmente quanto disposto dal comma 4 art. 14 del PdR, precisando: “ la Sc (### coperta) della casetta (degli attrezzi) deve essere calcolata come proiezione a terra della copertura (comprese le gronde) e non deve superare i 9 mq. ### (per i tetti a falde inclinate) deve essere calcolata all'interno della casetta come altezza media e non deve superare i m. 2,20. Se tale casetta rientra nelle misure previste dalle ### del ### sono da considerarsi rientranti nell'edilizia libera e non soggette ai parametri urbanistici delle distanze dai confini”. 
Sul punto la domanda è pertanto infondata. 
Venendo al secondo manufatto, e come ricordato dal CTU ,l'art. 14 comma 21 delle ### del ### delle ### laddove riporta la frase “ al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi e comunque di tutte le superfici coperte” va letta congiuntamente con la definizione di ### coperta ### così disciplinata dal comma 4 art. 14 delle ### del ### delle ### integranti al ### di ### del ### (###, che recita testualmente “ superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutte le parti degli edifici (principali ed accessorie) edificate fuori terra, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo qualora risultino chiusi totalmente (4 lati). ### esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde con aggetto non superiore a m. 2,00; Omissis….” Poichè la gronda della tettoia misura esattamente m. 1,00, misura nettamente inferiore ai suddetti m. 2,00 la stessa deve scomputarsi dal calcolo della distanza rispetto alla parete attorea , che risulta pertanto superiore a m.10 A ciò si aggiunga sempre in relazione alla lettura del comma 21 dell'art. 14 che si definisce gronda quella parte della copertura sporgente rispetto all'allineamento del proprio elemento di appoggio (muro portante o pilastri e travi) non riconducibile ad un corpo aggettante chiuso, dovendo dunque rilevarsi la distanza tra le pareti prospicienti, cioè tra la parete finestrata della parte attrice e l'allineamento dei pilastri di appoggio della tettoia (che sostituiscono la parete) di parte convenuta; tale misurazione, come già detto è risultata maggiore di m. 10,00, precisamente m. 10,05. 
Anche in relazione al secondo manufatto la domanda va pertanto rigettata come per conseguenza quella relativa al risarcimento del danno.  ### infine, per la regola della soccombenza, va poi condannata alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano, per quattro fasi e su parametri minimi avuto riguardo al valore indeterminabile in E.2540,00 per compensi, oltre accessori per legge, ma anche al pagamento integrale delle spese di CTU ( avendovi dato causa) PQM il Giudice, definitivamente pronunciando, -rigetta integralmente la domanda giudiziale -condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti come liquidate in E.2540,00 per compensi, oltre accessori per legge, ed altresì al pagamento integrale delle spese di CTU come liquidate da separato decreto ### deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
Dr. ###


causa n. 2922/2022 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Varese, Sentenza n. 231/2022 del 17-02-2022

... legittimità ha affermato che la actio negatoria servitutis ha come essenziale presupposto la sussistenza in concreto di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (per tutte Cass. civ. n. ###/2018) e che l'interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio attuale e concreto della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita (per tutte Cass. civ. n. 649/2000). Nel presente giudizio non è emerso che la parte attrice abbia nel passato affermato di vantare diritti sul fondo della convenuta o che abbia esercitato turbative o molestie sul detto fondo, né che, sulla base delle conclusioni svolte, abbia richiesto nel (leggi tutto)...

 TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE ### VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3541/2019 tra ATTORE e CONVENUTA
Oggi 17.2.2022 ad ore 14.30 innanzi al dott. ### sono comparsi: Per 'avv. ### oggi sostituito dall'avv. ### 'a vv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nelle rispettive note conclusive depositata l'8.2.2022 ed il ### che richiamano per quanto attiene alle argomentazioni di fatto e di diritto. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 14.55 si ritira in camera di consiglio. 
Alle 16.55 ore il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.  dandone lettura. 
Verbale chiuso alle ore 17.00.   Il Giudice dott. #### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE ### Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di ### dott. ### ha pronunciato ex art.  281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3541/2019 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### contro C. F. ), con il patrocinio dell'avv. ###osto ### del ### di #### All'udienza del 17.2.2022 le parti precisavano come da verbale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio chiedendo che venisse condannata alla rimozione o all'arretramento a) di una recinzione cieca posta a confine tra la sua proprietà e quella della convenuta, b) di un capanno in legno edificato e di nuova costruzione a forma rettangolare, collocate al confine, nonché c) alla rimozione di una telecamera in grado di inquadrare la villa ed il giardino dell'attore; il tutto oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni da terminarsi in corso di causo o in via equitativa. 
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù, ovvero di qualsiasi diritto, peso o pretesa gravante sul fondo della convenuta a favore di quello dell'attore. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il Giudice ammetteva una CTU per accertare quale fosse lo stato dei luoghi per cui era causa e se i manufatti di cui l'attrice chiedeva la rimozione fossero collocati alle distanze previste dalla legge; nelle more si costituiva un nuovo difensore per la parte convenuta. 
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice rigettava le prove orali dedotte dalle parti e fissava ex art. 281sexies cpc la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.2.2022, nella quale tratteneva la causa in decisione.  - ° - ° - Per la risoluzione della presente controversia era necessario determinare quali fossero le caratteristiche ####### tecniche dei manufatti edificati dalla convenuta in rapporto alla normativa vigente, al fine di valutare l'accoglimento delle domande svolte dalla parte attrice. 
Trattandosi di una problematica tecnica, il Tribunale ha ritenuto opportuno ammettere una consulenza tecnica d'ufficio e, letto l'elaborato peritale, reputa di condividere e trarre elementi per la formazione del proprio convincimento dalle conclusioni esposte dal CTU nominato, il quale nella elaborazione della sua perizia ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale, avvalendosi della sua pluriennale esperienza professionale. (per tutte, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863). 
Il consulente, anzitutto, identificava catastalmente le due proprietà ed, esaminando la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle stesse, accertava l'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per il posizionamento di una casetta in legno da adibire a ricovero attrezzi e di una per la realizzazione di una recinzione cieca dell'altezza di 2,90 metri. 
Accertava, poi, quale fosse lo stato dei luoghi oggetto di causa, evidenziando che 1) le due proprietà risultavano divise da un muro di recinzione in calcestruzzo e che, parallelamente al detto muro, era stata collocata la recinzione oggetto di causa, di altezza variabile lungo tutta la sua estensione, ma inferiore ai 2,90 m previsti nell'autorizzazione amministrativa.  2) nella proprietà della convenuta era presente un accessorio pertinenziale destinato a ricovero attrezzi, realizzato con copertura a due falde, pareti e basamento in legno, ubicato a distanza di metri 3,57 dal muro di recinzione preesistente verso la proprietà attorea 3) non riscontrava nella proprietà della convenuta la presenza di altri manufatti In merito al quesito relativo alle distanze legali, il consulente, alla luce del combinato disposto dell'art.  873 (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”) e 878 (“Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.”) c.c., determinava che non poteva configurarsi una violazione delle distanze legali e che il capanno in legno fosse stato realizzato secondo le prescrizioni previste nell'autorizzazione amministrativa ### in definitiva, accertava che la recinzione era stata legittimamente edificata e collocata, che il capanno in legno era conforme alla autorizzazione amministrativa e collocato ad una corretta distanza ex lege dal confine della proprietà attorea e che non esisteva nella proprietà della convenuta la costruzione di forma rettangolare con copertura in lamiera. 
Alla luce degli accertamenti fattuali operati, quindi, le domande di demolizione o arretramento dei manufatti edificati sulla proprietà della convenuta risultano del tutto infondate e dovranno essere rigettate. 
Quanto alla domanda di rimozione della telecamera, deve essere rilevato che la convenuta non ha provato che sussista la violazione della ### 675/1996 e del provvedimento del ### della ### in materia di videosorveglianza, emanato l'8.4.2010. 
La detta parte, infatti, si è limitata a produrre in giudizio fotografie attestanti l'esistenza della detta apparecchiatura (doc. 6 attrice) e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc si è offerta di provare solo la detta circostanza, ma non ha provato ex art. 2697 c.c., né si è offerta di provare, che effettivamente la sua collocazione violasse il suo diritto alla riservatezza; d'altra parte, poi, la convenuta con la sua produzione documentale (cfr doc. 15 convenuta) ha provato la circostanza contraria e cioè che la telecamera installata si limitava a riprendere la sua proprietà ed una parte limitata della strada comunale, ma non la proprietà dell'attrice. Va, poi, opportunamente, rilevato che tutte le argomentazioni dell'attrice in ordine alla violazione del diritto di veduta e di panorama e sulla natura di atto emulativo della realizzazione della recinzione risultano del tutto prive di fondamento giuridico e di riscontro probatorio, oltre a non avere alcuna connessione con le domande svolte dalla detta parte. 
Quanto all'esistenza di una servitù altius non tollendi contenuta nell'atto di compravendita ed eccepita dalla parte attrice per motivare l'illegittimità dei manufatti installati dalla convenuta, si osserva che la stessa ha per oggetto solo la costruzione di fabbricati superiori di due piani fuori terra col massimo di 6 metri di altezza alla gronda e non riguarda, quindi, i manufatti oggetto di causa che non raggiungono le dette dimensioni. 
Da quanto precede appare evidente che tutte le domande attoree dovranno essere rigettate. 
Da ultimo, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta ex art. 949 cc. 
Tale norma prevede che il proprietario di un fondo può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio e che, se sussistono anche turbative o molestie, può chiedere che se ne ordini la cessazione. 
La legge ha, quindi, condizionato il relativo esercizio del diritto all'esistenza di un pericolo di un possibile pregiudizio per il titolare, pericolo non teorico, ma concreto, sostenuto da motivi che, secondo l'apprezzamento di un uomo medio, giustificano l'interesse attuale ad agire.  ### può essere proposta contro chiunque affermi di avere diritti sulla cosa ed ha come scopo quello di far dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati e, di conseguenza, la libertà della cosa dai diritti stessi. Se, poi, chi afferma l'esistenza dei diritti accompagna l'affermazione con turbative o molestie, l'azione ha l'ulteriore scopo di farle cessare. 
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la actio negatoria servitutis ha come essenziale presupposto la sussistenza in concreto di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (per tutte Cass. civ. n. ###/2018) e che l'interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell'esercizio attuale e concreto della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita (per tutte Cass. civ. n. 649/2000). 
Nel presente giudizio non è emerso che la parte attrice abbia nel passato affermato di vantare diritti sul fondo della convenuta o che abbia esercitato turbative o molestie sul detto fondo, né che, sulla base delle conclusioni svolte, abbia richiesto nel presente giudizio l'accertamento di detti diritti, al di là della accennata l'esistenza di una servitù di veduta e di panorama, né le domande di demolizione e/o di arretramento svolte in giudizio possono essere configurate come turbative o molestie del suoi diritto di proprietà. 
Da ciò discende che non sussistono i presupposti previsti dalla detta norma per promuovere l'azione negatoria prevista e, pertanto, la relativa domanda svolta dalla convenuta dovrà essere rigettata. 
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della ### dovrà essere valutato l'esito del presente giudizio che ha visto il rigetto delle domande svolte da entrambe le parti. 
Considerando come parte soccombente prevalente la parte attrice, la stessa dovrà essere condannata al pagamento dei 3/4 (tre quarti) delle dette spese, come liquidate in dispositivo sulla base DM 55/2014, considerando lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media, ridotte del 50% in considerazione della quantità e della qualità dell'attività professionale svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: ### Le domande svolte dalla parte attrice e la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e, per l'effetto, ### La parte attrice a rifondere alla convenuta i 3/4 (tre quarti) delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.950,00, oltre accessori di legge. 
Pone definitivamente a carico dell'attrice i 3/4 (tre quarti) delle spese della ### nella misura liquidata in corso di causa. 
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.  ### 17.2.2022 

Il Giudice
dott. ### Iacopini


causa n. 3541/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Fabio Iacopini

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Tribunale di Fermo, Sentenza n. 253/2022 del 22-04-2022

... ad agire in negatoria ### 14 servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese” (cfr. Cass. II, 5569/2010). In punto di diritto si osserva che “in tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2028/2014 promossa da: (C.F. ), (C.F.  ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliati in ### VIA G. DONIZETTI, 18 presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione; ATTORI
CONTRO (C.F. ) - quale erede di con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in #### 1, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in prosecuzione; CONVENUTO-Attore in prosecuzione #### Per parte attrice: “Voglia l'adìto Tribunale, contraris reiectis : 1) condannare la convenuta a demolire a sua cura e spese il manufatto stabile in legno e stabilmente infisso al suolo costruito su area della stessa entro i 300 ml dalla linea di battigia per la sola violazione delle distanze dal confine, così come previste dal regolamento edilizio comunale di ### e dalla L. Urbanistica, ai sensi degli artt . 869, 872 e 873 c.c.. ########### 2 2) Dichiararsi l'esclusiva proprietà in capo agli istanti dei muri maestri e in particolare del muro maestro lato nord dell'edificio degli istanti. 
Conseguentemente dichiararsi ex art. 949 c.c. l 'inesistenza del diritto di disposizione e di utilizzazione di detto muro e del diritto di servitù di appoggiare a esso capanne di legno o altro materiale e oggetti vari, nonché del diritto di installarvi prese o cavi elettrici, e ordinarsi e condannarsi, in conseguenza, la a tenere capanne e oggetti vari a distanza dal predetto muro lato nord, ed a rimuovere da esso prese e cavi elettrici; vietarsi comunque ogni molestia nel possesso e\o nella proprietà e nella piena disponibilità esclusiva del muro predetto e degli altri muri maestri in danno degli istanti; dichiararsi che la sentenza, sul punto, è titolo esecutivo da far valere per ogni successivo caso di molestia e/o di spoglio, nel godimento del predetto muro o di altre parti dell'edificio degli istanti. Respingersi, in ogni caso, tutte le altre pretese della convenuta come da sua perizia del 20.02.2014; 3) Dichiararsi, in rivendica, che l'aria di sedime a ridosso del predetto muro lato nord, al piano terra, per la profondità di 10 cm circa è di esclusiva proprietà degli istanti, e condannarsi per l'effetto la convenuta al rilascio nella piena e libera disponibilità degli istanti della predetta area e consentire agli instanti, in forza della transazione del 12.04.2012, di realizzare, in sostituzione dell'attuale recinzione in parte qua, la recinzione in rete metallica in corrispondenza di detto confine.  4) Dichiararsi ex art. 949 c.c. l 'inesistenza del diritto di mantenere la conduttura fognaria sul cortile di proprietà di e sull'area di proprietà e , pe r l 'effetto, condannarsi la convenuta a smantellare completamente e a chiudere tale tracciato fognario a sua cura e spese; qualora la convenuta intenda ricostruire la fossa settica esistente sulla sua proprietà, ordinarsi e condannarsi la stessa a ricostruirla su area di sua proprietà a distanza di almeno due metri dal confine con la proprietà .  5) Condannarsi la convenuta a estirpare a sua cura e spese ex art . 892, 894 e 2933 c.c. le folte siepi da lei fatte piantare a ridosso delle reti metalliche di confine con divieto espresso di ripiantarle a distanza inferiore a mezzo metro dal confine.  6) Ponga a carico degli instanti le somme quantificate dal CTU per i lavori di rifinitura della superficie delle solette del ballatoio della scala esterna della 7) ### integralmente tutte le domande attoree e rigettarsi per palese infondatezza e/o inammissibilità tutte le pretese e difese, eccezioni e richieste di controparte, nonché tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, ivi compresa la domanda riconvenzionale implicita di rivendica o comunque di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla dell'area antistante l'edificio degli ### 3 attori sita lungo e all'interno della rete metallica di recinzione e di delimitazione delle due proprietà per la profondità di oltre mezzo metro da tale rete metallica; 7bis) Dichiararsi, con effetto di giudicato, ex artt. 34 c.p.c. e 948 c.c., che la rete metallica rappresenta, sin dalla ultimazione dei due edifici nel 1970, la delimitazione dei confini tra le due proprietà e che, comunque, gli attori e i loro danti causa hanno sempre posseduto da oltre 40 anni e goduto ininterrottamente uti dominus tutta l'area antistante al loro edificio sita all'interno della rete metallica, acquisendone la proprietà per usucapione.  8) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con ulteriore condanna della convenuta al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa anche di ufficio per responsabilità aggravata ai sensi dell 'art. 96, 1° comma c.p.c., avendo controparte resistito e, soprattutto, agito in giudizio in via riconvenzionale malgrado la palese infondatezza delle sue pretese fondate su palesi travisamenti di fatto e falsità di presupposti.  9) Dichiararsi inammissibili tutte le eventuali domande riconvenzionali nuove, non formulate in comparsa di risposta, proposte addirittura, dopo la prima udienza del 04.12.2014”. 
Per parte convenuta: “Piaccia all'###mo Giudice adito, contrariis rejectis: - in via principale: nel merito, rigettare, alla luce della CTU esperita e degli elementi di prova emersi in corso di causa, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che i lavori sono stati svolti in spregio alla normativa sismica di cui al D.P.R. 380/2001 e D.M. 14.01.2008, come da risultanze della C.T.U., previa, si opus, remissione della causa in istruttoria al fine di conferire incarico al C.T.U. di effettuare una verifica complessiva (valutazione di sicurezza) sull'intero aggregato edilizio e di quantificare il danno, condannare gli attori al risarcimento del danno subito dal convenuto quantificato in € 240.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; - ancora in via riconvenzionale: accertata l'illegittimità dell'occupazione della corte del convenuto da parte degli attori (dall'aprile 2012 all'aprile 2014 lato nord e fino a luglio 2014 lato est), per l'effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione ex art. 843 o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno o nella somma che verrà ritenuta più benevisa; - condannare altresì, sempre in via riconvenzionale, gli attori alla rimozione dell'impianto idrico (doccia, rete di adduzione di acqua con punto di erogazione e sifone di scarico) installato a ridosso del confine con la corte in viol azione delle distanze legali; Con vittoria di spese e competenze di lite e con spese di CTU a carico degli attori. 
In via subordinata istruttoria: Si insiste affinché il Giudice voglia integrare la CTU conferendo incarico al Consulente nominato di effettuare i calcoli strutturali sull'intero aggregato edilizio al fine di verificare l'interferenza di un fabbricato sull'altro in caso di sisma, con simulazione dell'oscillazione di entrambi gli edifici, e di verificare le azioni di messa in sicurezza che dovranno essere realizzate, con quantificazione dei danni causati al convenuto ### Si insiste affinché il Giudice voglia integrare la CTU esperita anche nella parte in cui risulta omesso sia l'accertamento dei confini ad Est (che non sono stati calcolati nonostante il CTU abbia apposto i relativi picchetti come da materiale fotografico agli atti della ### tra le particelle 216 (proprietà e 436 e 439 (proprietà sia il relativo computo dell'area a scapito del .  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato , e convenivano in giudizio chiedendo l'accoglimento delle richiamate conclusioni come successivamente modificate. 
Si costituiva in giudizio r assegnando le suestese conclusioni. 
Instaurato il contraddittorio, costituitosi in prosecuzione , quale erede della convenuta originaria, assunte le prove orali ammesse ed espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue: 1. gli attori, insieme a erano tutti proprietari pro quota di un edificio sito in ### via della ### 86 (già via della ###, composto da un piano terra, un primo piano e un secondo piano in corso di costruzione; ### 5 2. il piano terra era di proprietà pro indiviso di e nella misura di ¼, e della cugina nella misura di 2/4, con corte di proprietà esclusiva annessa, confinante con la restante proprietà e con quella di 3. con atto notarile del 27.12.2001, all'epoca proprietaria dell'intero edificio e delle aree annesse, vendeva ai fratelli il piano terra dell'edificio ad uso abitazione con la corte esclusiva; 4. l'edificio in questione era stato costruito, negli anni ### su area costiera entro i 300 ml dalla linea di battigia, in epoca precedente all'entrata in vigore della l. n. 431/1985 che avrebbe previsto il vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree costiere; 5. alla stessa distanza dalla linea di battigia, qualche anno prima, era stato costruito anche l'immobile attualmente di proprietà di il quale, per dichiarazione di ( figlio di risultava essere stato costruito successivamente a quello dei dal qual e ri sultava dist accato ed i ndipendente, ancorchè costruito in parziale aderenza, sul lato nord del muro maestro. Anche il tetto dell'edificio degli attori risultava in aderenza all'immobile della Il muro maestro lato nord dell'edificio delle parti attrici, nella parte non interessata dalla costruzione in aderenza era lungo circa 6 ml, fino al confine rappresentato dal muro maestro dell'edificio di proprietà pos to t rasversalmente rispetto al muro dei 6. era titolare del diritto di usufrutto sull'edificio e sulle aree annesse e il figlio era titolare della nuda proprietà. In seguito al decesso del figlio, la convenuta risultava piena proprietaria dell'immobile; 7. a partire dalla data di acquisto (15.11.2000 e 30.03.2001) i avevano realizzato opere di manutenzione sull'immobile e modifiche sulle aree circostanti, tra cui la costruzione di un manufatto in legno stabile e infisso al suolo entro i 300 metri dalla linea di battigia e, comunque, a distanza inferiore prevista dal regolamento comunale di ### a ml 5 dal confine con l'area con la corte di proprietà esclusiva 8. il muro maestro lato nord dell'edificio degli attori era di loro esclusiva proprietà ma, nonostante ciò, la controparte aveva utilizzato il muro in questione come se fosse in comproprietà, appoggiando una capanna in legno e oggetti vari; ### 6 9. nessun danno era stato arrecato all'immobile di proprietà della convenuta in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli attori sull'edificio in proprietà, sia con riferimento alle doglianze relative alla modifica della rigidezza globale dell'edificio, sia con riferimento al danneggiamento del mattonato in cotto a ridosso del muro lato nord; 10. nessuna servitù reciproca era esistente ed erano sempre state presenti due distinte fosse settiche; 11. doveva essere svolta domanda petitoria avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva dei muri maestri dell'edificio e delle aree annesse nonché domanda di accertamento dell'inesistenza di alcuna servitù, ivi compresa quella relativa all'allaccio della fogna dell'immobile della convenuta a quella degli attori; 12. i confini tra le due proprietà erano stati determinati dalla transazione del 12.04.2002 che li individuava, con riguardo alla particella n. 198 e alla particella n. 256, in base alla planimetria catastale dell'epoca; per questo motivo, dove essere accertata in capo agli attori la proprietà dell'area di 10 cm su cui insisteva il muro maestro della controparte, al fine di consentire l'apposizione delle recinzioni come da atto di transazione; 13. parimenti, dovevano essere rimosse le siepi apposte in violazione della disciplina sulle distanze.   Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: i gli immobili contigui, di proprietà delle parti, ancorché pervenuti agli odierni proprietari in forza di successivi atti dispositivi, erano porzioni di un'unica struttura costruita tra il 1967 e il 1970 dalla famiglia e l'edificio, strutturalmente unico, era stato successivamente diviso tra le figlie e danti causa degli odierni proprietari; i l'unitarietà della struttura si coglieva dall'unicità dell'intelaiatura, del corpo di fabbrica, del progetto della costruzione e dalla comunanza delle travi orizzontali che poggiavano su comuni pilastri portanti, tanto che taluni vani di proprietà della si incuneavano nella proprietà dei i nel gennaio 2011, a fronte di infiltrazioni che avevano interessato alcuni vani dell'immobile della e del e il marito, intraprendevano lavori di ristrutturazione del tetto, montando un'impalcatura sulla corte senza che venisse risolto il fenomeno infiltrativo e, anzi, arrecando ulteriori disagi per l'insistenza dei ponteggi, e ### 7 danni dovuti al rifacimento dell'intonachino e della pitturazione del locale al piano terra e al piano mansarda; i nel corso dello stesso anno i int raprendevano la vori di rist rutturazione dell'immobile di loro proprietà commissionando all'### una relazione sullo stato dell'edificio che metteva in evidenza la necessità di interventi di consolidamento urgenti; i veniva, così, sottoscritto, nel novembre dell'anno 2011, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza. I lavori venivano più volte sospesi ed erano ancora in corso al momento della costituzione in giudizio della convenuta la quale continuava a subire l'imposizione dell'impalcatura insistente sul lato nord della sua corte, per l'installazione della quale la aveva acconsentito allo spostamento di un proprio manufatto in legno, prima, appoggiato al muro lato nord, ottenendo la rassicurazione che il ponteggio sarebbe stato smontato entro il mese di settembre del 2012. Lo spostamento del manufatto in legno aveva reso necessario il distacco del cavo di alimentazione della luce interna della casetta, pertanto, il detto cavo fuoriusciva dal pavimento della corte e non dal muro; solo a seguito dell'avanzamento del muro, il cavo veniva inglobato nel muro all'insaputa della i l'insistenza dell'impalcatura e del cantiere nella corte della avevano impedito alla stessa di locare parte dell'immobile sito al piano terra, come dimostrato dalla risoluzione del contratto stipulato con il dott. ; i l'impalcatura veniva rimossa solo nel mese di aprile del 2014 e solo nel mese di giugno del 2013 la convenuta veniva a sapere che i lavori svolti dalla controparte riguardavano anche il taglio di strutture comuni nonché elementi strutturali. Ne conseguiva che, dinanzi alla mancata ostensione della documentazione idonea a valutare la presenza di un rischio per la stabilità dell'intero immobile, la convenuta temeva per la tenuta dell'edificio in virtù dell'unicità strutturale dello stesso e alla luce della modifica del comportamento sismico dell'immobile; i nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, gli attori avanzavano il muro lato nord con conseguente invasione per più di 10 cm di profondità della corte rovinando il disegno del mattonato che la ricopriva; i ancora, venivano realizzati degli interventi sul tetto che impedivano l'apertura di una delle finestre della proprietà e, per risolvere la problematica, i asportavano parte dei coppi della copertura, così, compromettendo la capacità di scolo nella ### 8 grondaia per effetto della mutata inclinazione: la veduta dalla finestra rimaneva in ogni caso preclusa e veniva alterata la struttura nel complesso; i veniva altresì rovinata la soletta del ballatoio delle scale esterne della la quale rifiutava l'intervento di ripristino della stessa, preferendo sottoporre l'area a stima per valutare il pregiudizio arrecato; i l'immobile, conservando le caratteristiche strutturali di reciproca interdipendenza era connotato da una comunione di impianti, di condotte per acque reflue e di fossa settica, reciproche servitù, luci, vedute, siepi e piantumazioni non conformi alle distanze legali; i fino al 2012, gli scarichi della proprietà relativi alla parte est del loro immobile si allacciavano, mediante conduttura fognante, alla fossa settica sita nella corte della proprietà nel corso di successivi lavori gli attori, per il tramite di e la concordavano di realizzare una nuova fossa settica sul terreno dei primi e, contestualmente, una conduttura che consentisse l'allaccio ad essa degli scarichi della i quanto al muro, lo stesso era in comproprietà ex art. 880 c.c. e, a ridosso dello stesso, la p osizionava, prima dell'acquisto da parte dei un piccolo manufatto in legno rimovibile; i le controparti non avevano fornito adeguata prova a sostegno delle domande in rivendica le quali, pertanto, dovevano essere rigettate. 
Ciò premesso occorre osservare quanto segue. 
La molteplicità delle domande svolte dalle parti impone, ai fini di una trattazione organica, di analizzare le stesse partendo dall'ordine in cui sono state proposte dagli attori in via principale e, successivamente, dalla parte convenuta, in via riconvenzionale, seguendo, il più possibile la numerazione delle stesse adoperata in sede di precisazione delle conclusioni. 
Preliminarmente, ancora, occorre porre l'accento sulle questioni non oggetto di contestazione, prima su tutte quella relativa alla posizione di comproprietari degli attori di una porzione dell'immobile per cui è causa e di proprietario della restante parte di fabbricato da parte del convenuto, quale conseguenza del decesso della convenuta originaria, nonché della corte esterna, in particolare dell'area adiacente il muro lato nord, ad angolo tra le porzioni di fabbricato di proprietà delle parti del giudizio. Del tutto irrilevante è allora la ricognizione dei ### 9 titoli dominicali in forza dei quali ciascuna delle parti deve considerarsi proprietaria e, dunque, legittimata all'azione. 
Al fine di fare chiarezza in ordine alle domande svolte dalle parti, sugli aspetti prettamente tecnici, è stata disposta C.T.U., rivelatasi - nei termini di cui si dirà - chiara ed esaustiva. Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il ### ritiene di farli propri.  1. Domande svolte dalla parte attrice - ### del manufatto stabile in legno costruito entro i 300 ml dalla linea di battigia. 
Con la domanda in oggetto, le parti attrici, sin dall'atto di citazione, hanno lamentato che, sin dalla presa di possesso degli immobili per cui è causa (cfr. atti pubblici del 15.11.2000 e 30.03.2001 in atti), i hanno realizzato opere di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio. Tra queste, gli attori si sono doluti, in particolare, della costruzione di un manufatto di legno stabile, infisso al suolo in via non provvisoria, entro i 300 ml dalla linea di battigia e, dunque, in violazione della L. 431/1985, nonché a distanza inferiore, prevista dal regolamento comunale di ### (5 ml dal confine). 
La c.t.u. ha chiarito che tutto l'aggregato edilizio di cui è causa “si trova entro i 300 ml dalla linea di battigia e nello specifico l'edificio di proprietà dista 65,00 ml mentre quello di proprietà di sta 7 0,50 m l dal la s uddetta l inea di batti gia r ilevata i n s ede di ope razioni pe ritali. ( Appendice n. 2)”. 
Quanto alle costruzioni in legno (individuate dalla convenuta come “casette” portaattrezzi), l'ausiliario del giudice ha dato atto della presenza, nella parte pavimentata della corte di proprietà , di un primo manufatto che “si trova entro i 300 ml dalla linea di battigia e nello specifico il lato più lontano dal mare è stato misurato ad una distanza pari a 83,00 ml dalla battigia”, nonché di un secondo manufatto, nella corte di pertinenza di proprietà esclusiva , “nella parte est a confine con la rete metallica che divide le proprietà l ungo il lato est”. “Anche questo manufatto rientra entro il 300 ml dalla battigia e nello specifico dista 57,00 ml da essa ed è in legno”. 
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. ### 10 Occorre precisare che la domanda in questione è stata specificamente articolata nel senso di ordinare la demolizione del manufatto (senza tra l'altro indicare a quale delle due costruzioni in legno si faccia riferimento), per “la sola violazione delle distanze dal confine, così come previste dal regolamento edilizio comunale di ### e dalla L. Urbanistica, ai sensi degli artt . 869, 872 e 873 c.c.”. 
Ebbene, la domanda è infondata in quanto, in linea generale, la tutela della rimessione in pristino è azionabile solamente per le norme in materia di distanze tra costruzioni, mentre non rilevano altri profili di illegittimità secondo il diritto amministrativo, quali ad esempio l'abusività della costruzione, l'insediamento in zona non consentita ecc.. 
Sul punto, è stato affermato che: “la natura abusiva della costruzione […] rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del 2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonchè quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella ### conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli ### estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss. (Cass. SU n. 5143 del 1998)” (### Cass., Sez. II, 04/02/2021, n. 2637). 
Ancora, “va aggiunto che, a differenza dei vincoli imposti con singoli provvedimenti discrezionali dalla pubblica amministrazione a tutela delle bellezze naturali ai sensi della L. n. 1497 del 1939 (alla cui osservanza non possono configurarsi posizioni soggettive azionabili davanti al giudice ordinario), i vincoli imposti dai regolamenti edilizi comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela (dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato dalla imposizione del vincolo. Esso proprietario può, pertanto, “se danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino”, convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il risarcimento e, se trattisi d'inosservanza di norma sulle distanze tra costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche per il ripristino (### 2, Sentenza n. 3704 del 05/11/1975)” (### Cass., Sez. II, 06/04/2018, n. 8532:). 
Nel caso di specie, gli attori non hanno chiarito in che termini, eventualmente, la violazione del vincolo di inedificabilità abbia inciso, danneggiandola, sul godimento della loro proprietà, in considerazione del valore dell'intera proprietà attrice, del contesto edilizio urbano, né è stato chiarito in che termini sia diminuito il dato estetico.  2. Accertamento della proprietà esclusiva degli attori sui muri maestri. 
Gli attori, con l'atto introduttivo, hanno chiesto una pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva di tutti i muri maestri dell'edificio di loro proprietà. 
La domanda in questione, peraltro, deve essere presa in considerazione limitatamente all'accertamento della proprietà del muro maestro lato nord, difettando per il resto di specificità quanto all'identificazione degli altri muri. 
Solo con riferimento al muro collocato verso nord, nella parte libera dell'edificio contiguo in aderenza all'edificio di proprietà della parte convenuta, gli attori hanno lamentato un utilizzo illegittimo da parte dei del muro in quest ione e hanno, pertanto, chiesto l'accertamento dell'inesistenza di servitù di appoggio di oggetti, di prese e cavi elettrici, chiedendo altresì di negare il diritto della convenuta di utilizzare la porzione di costruzione in questione. 
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.   La c.t.u. in atti ha accertato che il muro in questione delimita (e, dunque, la divide dalla proprietà la corte di proprietà . Lo stesso è stato ispessito di almeno 12 cm al fine di pareggiare la parete muraria in corrispondenza dell'imbotto realizzato a rafforzamento dei pilastri. Peraltro, la maggiorazione dello spessore del muro, riscontrabile dalla diminuzione della geometria della pavimentazione della corte di proprietà convenuta ha comportato un avanzamento dello stesso nella proprietà . 
Tanto premesso, è noto il principio secondo cui “###. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. Tale presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è ### 12 vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.” (Corte appello ### sez. III, 05/12/2019, n. 2538; Cassazione civile sez. II 03 gennaio 2014 n. 50). 
Sempre a livello interpretativo, è stato costantemente affermato che la presunzione di comunione del muro divisorio si applica esclusivamente al muro che divida entità prediali omogenee (cortile da cortile, orto da orto), e non è quindi operante quando trattasi di entità prediali diverse, come nel caso di muro che divida un edificio da un cortile ovvero un cortile da un fondo agricolo (Cass. 14609/2007; Cass. 2102/2000; Cass. 6539/1985; Cass. 5511/1984). 
Si coglie agevolmente, pertanto, la mancata operatività, nel caso di specie, della presunzione di cui all'art. 880 c.c.. 
Ancora, non coglie nel segno il rilievo relativo alla direzione del piovente posto in cima al muro in questione ai sensi dell'art. 881 c.c. vigendo anche con riferimento alla presunzione di esclusività di cui al disposto citato il principio della omogeneità delle entità prediali (cfr. Cass. 5258/2006). 
Tanto detto, allora, deve riconoscersi la proprietà esclusiva in capo agli attori del muro lato nord ricadente nella corte esclusiva della parte convenuta, non avendo il dimostrato di essersi avvalso della disciplina relativa alla comunione forzosa del muro ex artt.  874 e ss. e non avendo agito in via riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà del muro in questione per accessione, mancando una domanda in tal senso. 
In ogni caso, prendendo le mosse dalla relazione tecnica in atti, deve escludersi che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, escludendo conseguentemente l'acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c..  ### conformazione del muro, come detto, è il risultato dell'ispessimento di almeno 12 cm del precedente muro costituente la facciata sul lato nord della proprietà degli attori, al fine di pareggiare la parete muraria. Pertanto, solo parzialmente - e non per l'intero - l'opera muraria in questione ricade nella corte ### -### Accertata la proprietà esclusiva del muro lato nord in capo agli attori, devono essere accolte le consequenziali domande volte alla negatoria servitutis con riferimento all'appoggio della casetta in legno collocata -secondo quanto accertato dalla C.T.U. - a pochi centimetri di ### 13 distanza dal muro e, dunque, in violazione delle distanze legali tra edifici previste dalla disciplina codicistica nonché alla rimozione del cavo elettrico fuoriuscente dal muro. 
Non è irrilevante, dare atto in questa sede che il C.T.U. ha appurato che “i due edifici furono costruiti in tempi lievemente differenti tra gli anni 1967/1970 come un unico aggregato edilizio di diversa proprietà, con strutture portanti autonome ma contigue”, ha escluso una condivisione degli impianti elettrico ed idraulico che ad oggi risultano separati per ciascuna proprietà, così come le corti di ciascuna abitazione con facciate esterne presumibilmente ristrutturate e tinteggiate dalle singole proprietà, essendo le stesse diversamente rifinite. In questi termini, allora, non può che disattendersi l'eccezione del convenuto basata sull'argomento dell'esistenza di una serie di servitù reciproche. 
Ancora, accertata la proprietà esclusiva degli attori sul muro, con riferimento alla domanda riguardante la rimozione del cavo elettrico, l'ausiliario del giudice, a seguito di sondaggio demolitivo, ha accertato che, in corrispondenza del muro lato nord che delimita la corte di proprietà , “corre in verticale il cavo elettrico che dal terreno della corte di proprietà sale nell'ispessimento del muro di proprietà (c he […] è stato ispessito a seguito delle opere di ristrutturazione e risanamento dei pilastri iniziate nel 2012) ed entra nel manufatto in legno che insiste nella corte di proprietà . 
Tanto detto, del tutto irrilevante è la circostanza relativa al pregresso posizionamento del cavo elettrico il quale, accertata la proprietà esclusiva del muro in capo agli attori, deve essere rimosso. 
Parimenti, deve ordinarsi l'arretramento del manufatto in legno dal muro di confine secondo le distanze tra edifici previste dalla normativa codicistica. 
Sul punto, infatti, deve negarsi qualsivoglia servitù con riguardo sia all'appoggio del manufatto ligneo sia del passaggio di cavi elettrici.  ### negatoria, infatti, è un'azione di accertamento negativo concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. ### in esame è esercitabile dal proprietario quando la turbativa si sostanzia in una pretesa di diritto sulla cosa, non essendo sufficiente una molestia o turbamento del possesso o del godimento del bene, in quanto “l'interesse ad agire in negatoria ### 14 servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese” (cfr. Cass. II, 5569/2010). 
In punto di diritto si osserva che “in tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10149 del 26/05/2004; ### 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014; ### 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017). 
Nella specie, l'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio su di lui gravante, relativo alla proprietà del muro. 
Occorre, quindi, esaminare l'esistenza di un titolo costitutivo del controverso diritto di servitù. 
In punto di diritto si osserva che lo schema legale delineato dall'art. 1027 c.c. in materia di servitù prediale implica l'imposizione, sul fondo servente, di un peso per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, individuando quale elemento essenziale la relazione (rapporto di servizio) tra i fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente. 
La giurisprudenza costante, ai sensi del principio di autonomia contrattuale dell'art. 1322 c.c., riconosce, tuttavia, ai privati la possibilità di sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio di una persona specifica, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3091 del 11/02/2014). In tal modo è possibile, anziché prevedere un peso su di un fondo ### per l'utilità di un altro fondo ### in una relazione di asservimento del primo al secondo, che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, la pattuizione di un semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza alcuna funzione di utilità fondiaria (cfr. Cass. 29/8/1991 n. 9232; Cass. 29/8/1998 n. 8611; Cass. 27/10/2006 n. 23145). 
La Suprema Corte ha significativamente affermato che “in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo ### per l'utilità di un altro ###, in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2651 del 04/02/2010); e ancora, di recente, è stato precisato che “le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante” (cfr. Cass. civ. sez. II, 26/02/2019, n.5603). 
Ne consegue che, ai fini della concreta distinzione tra servitù prediali e servitù meramente personali (c.d. servitù irregolari), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, occorre procedere ad una duplice valutazione, l'una di carattere oggettivo, l'altra di carattere soggettivo. Il criterio oggettivo permette di stabilire se il vantaggio ed il peso sono riconducibili ai fondi come entità autonome rispetto ai loro proprietari, risultando decisivi la destinazione del fondo dominante, il vincolo di strumentalità del fondo servente e lo stato dei luoghi; il criterio soggettivo, invece, si fonda sull'interpretazione della volontà delle parti ed è diretto a determinare se il vantaggio è il risultato di una prestazione o si traduce nel peso imposto ad un fondo. 
In atti manca qualsivoglia addentellato probatorio idoneo a dimostrare la presenza di un contratto costituente le servitù in questione. 
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non possono ritenersi integrati gli estremi della costituzione di servitù per contratto ex art. 1058 Difettano, altresì, i presupposti per l'affermazione di servitù diversamente acquistate (per usucapione o per destinazione del padre di famiglia) mancando e il requisito dell'apparenza della servitù che “si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (### specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù)” (cfr. Sez. 2 - Sentenza n. 25355 del 25/10/2017). 
In particolare, con riferimento al manufatto in legno e al cavo elettrico non è contestato che lo stesso sia stato collocato in loco successivamente alla divisione dell'immobile e dunque, non era preesistente nei termini di cui al disposto di cui all'art.1062 c.c.. 
Negata l'esistenza della servitù di passaggio del cavo elettrico nonché di appoggio del manufatto in legno, deve da ultimo sottolinearsi come anche detta ultima costruzione, seppure in astratto non inamovibile, deve essere collocata nel rispetto delle distanze legali tra edifici. 
Sul punto, risulta fondamentale delineare compiutamente il concetto di “costruzione” ai fini del rispetto delle distanze legali, sia quelle contemplate dal codice civile, sia quelle eventualmente integrative previste nei regolamenti locali. 
La giurisprudenza ha definito che deve ritenersi tale qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, per cui gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, costituiscono con l'immobile una costruzione unitaria, sicché le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella più prossima alla proprietà antagonista (cfr. Cass. II, 21173/2019). Non può revocarsi in dubbio che il manufatto di legno posto in adiacenza al muro lato nord, alla distanza di pochi centimetri, partecipi dei caratteri della stabilità e della solidità, tali da rendere necessario il rispetto delle distanze legali tra edifici ex art. 873 e c.c.. 
Quanto alle altre domande con cui gli attori hanno chiesto di vietarsi ogni molestia e turbativa nel possesso devono essere rigettate non potendo, l'### giudiziaria, pronunciarsi genericamente e astrattamente rispetto a condotte meramente potenziali e non in atto.  3. Rivendica dell'area di sedime a ridosso del muro lato nord. 
Con la domanda in questione, articolata sub 3) nelle conclusioni come precisate all'udienza del 16.12.2021, gli attori hanno inteso rivendicare la proprietà dell'area posta al piano terra che, per la profondità di 10 cm circa, è situata a ridosso del muro lato nord nonché, con conseguente rilascio dell'area in questione da parte della convenuta in favore degli attori al fine dell'apposizione, in forza della transazione del 12.04.2012, di una nuova recinzione in rete metallica in corrispondenza del detto confine. 
A sostegno della domanda de qua gli attori hanno dedotto che il già citato muro maestro lato nord al primo piano sporge di circa 10 cm rispetto al piano terra a differenza dei 20 cm di sporto precedente. La differenza in questione sarebbe causa della richiesta del di livellare il muro al piano terra in seguito all'imbotto dello stesso da parte dei proprietari. 
La domanda è infondata. 
La stessa infatti è articolata in termini del tutto generici, innanzitutto, con riferimento all'area che effettivamente dovrebbe intendersi oggetto di rivendica. 
La parte attrice, invero, ha individuato solo la profondità della striscia di sedime in questione, senza nulla chiarire circa l'estensione o la lunghezza. 
Ancora, dalla formulazione della domanda, non riesce a cogliersi l'effettivo interesse vantato dagli attori relativamente al riconoscimento della proprietà su una porzione sulla quale è stato eretto un muro accertato come di proprietà esclusiva dei ### tuttavia, non può non sottolinearsi come la domanda in esame sia rimasta sfornita anche sul piano probatorio. 
Ritiene questo Giudice che l'azione qui intentata debba essere qualificata quale azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., avendo parte attrice chiesto di accertarsi la proprietà in capo alla stessa del bene ed avendo dedotto, nello stesso atto di citazione, che parte convenuta era tenuta al suo rilascio (sulla distinzione tra azione di rivendica e di mero accertamento cfr. Cass., sent.  del 14.4.2005, n. 7777, nonché Cass., sent. del 10.12.2004, n. 23086). 
Ciò premesso, occorre segnalare il rigore della giurisprudenza, granitica sul punto, circa la prova della proprietà: “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un ### 18 acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass., sent. del 5.11.2010, n. 22598); né tale onere probatorio è attenuato di regola in caso di domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto, a meno che “…l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale gli era stato trasmesso dal precedente titolare” (Cass., sent. del 30.3.2006, n. 7529; nello stesso senso Cass., sent. del 22.9.2010, n. 20037). 
Nel caso che ci occupa, parte convenuta contesta la proprietà del bene oggetto di causa in capo agli odierni attori, facendo valere gli atti di compravendita e le dimensioni della corte esterna ivi previste, nonché la verificazione dell'effetto opposto a quello lamentato dagli attori nel senso di doversi considerare accertata, con l'ispessimento del muro in questione, l'occupazione di una porzione della corte di proprietà esclusiva . 
Si è già dato conto di come anche il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto l'avanzamento del muro a discapito della corte di proprietà convenuta e, a fronte di ciò, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio come sopra esposto. 
Conseguentemente poco intellegibile è la domanda volta a “consentire agli istanti, in forza della transazione del 12.04.2012, di realizzare, in sostituzione dell'attuale recinzione in parte qua, la recinzione metallica in corrispondenza di detto confine”. 
In primo luogo, deve stigmatizzarsi la genericità con riferimento alla precisa individuazione della collocazione delle reti in questione nonché dell'area (e, dunque, dell'estensione da sottoporsi a riconfinamento e recinzione). In secondo luogo, proprio il tenore letterale della transazione e la mancata esplicita indicazione della discrasia tra l'attuale stato di fatto e quanto stabilito dall'accordo tra le parti depongono a favore del rigetto della domanda in questione. 
La transazione citata ha coinvolto il proprietario e l'usufruttuaria del bene oggi di proprietà del e la quale riconosceva ed accettava “che i confini di proprietà reciproca tra la particella n° 198 di proprietà e la particella n° 256 di proprietà f oglio 88, sono quelli che risultano nella ### catastale e non quelli che risultano sul posto… La dichiara ### 19 quindi di essere pronta e disponibile a che i ###ri r ealizzino le necessarie recinzioni in corrispondenza dei confini catastali, con rinunce ad ogni rivendicazione, rimossa ogni eccezione”(cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice). 
Da quanto su riportato si può intendere come nessun obbligo sia sorto in capo ai ri spetto al la cui a ttività di riconfi namento, s emmai, facev a fron te il riconoscimento di un mero pati in capo all'attrice la quale avrebbe dovuto consentire l'apposizione della rete secondo quanto previsto dalle mappe catastali. 
Inoltre non è stato specificamente contestato che la recinzione sul lato est sia stata addirittura arretrata nella proprietà , come dedotto dalla parte convenuta e nell'ambito della perizia di parte a firma del geom. (cfr. all. 8 fascicolo parte attrice) e accertato dalla C.T.U.. 
In questi termini, pertanto, ribadita la mancata dimostrazione che l'assetto attuale sia difforme da quello stabilito dalle parti nella transazione e, in mancanza di un'azione di accertamento dei confini, la domanda deve essere rigettata.  4. Altre domande concernenti i confini. 
Per esigenze di organicità della trattazione, è opportuno, a questo punto, affrontare le ulteriori questioni concernenti i confini e poste a fondamento delle domande svolte dalle parti attrici sub nn. 5 e 7 bis delle conclusioni.  ### specie, è stata, in primo luogo domandata la condanna della parte convenuta ad estirpare, ex art . 892, 894 e 2933 c.c., le folte siepi fatte piantare a ridosso delle reti metalliche di confine con divieto espresso di ripiantarle a distanza inferiore a mezzo metro dal confine.  ### del giudice ha accertato che, “attualmente il confine est tra le due proprietà risulta essere identificato da una rete metallica sorretta da paletti metallici infissi nel terreno: a ridosso di tale rete, nella corte di proprietà insiste una siepe di pitosforo folta e rigogliosa come si evidenzia dalle sottostanti fotografie scattate durante le diverse operazioni peritali”; ancorché i abbia no curato la propria corte, la recinzione in metallo non riesce a contenere la siepe che invade la proprietà di parte attrice. 
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere rigettata in quanto generica non avendo chiarito in che misura deve intendersi violata la disciplina civilistica in materia di distanze legali, neppure a mezzo di una perizia di parte. Ogni incarico eventualmente conferito ### 20 sul punto ad un ausiliario del giudice, in difetto di specificazioni sulla natura delle distanze, deve ritenersi ultroneo ed esplorativo. 
Ancora deve essere rigettata la domanda svolta sub n. 7 bis dalla parte attrice mirata ad ottenere una sentenza dichiarativa volta all'accertamento che “la rete metallica rappresenta, sin dalla ultimazione dei due edifici nel 1970, la delimitazione dei confini tra le due proprietà e che, comunque, gli attori e i loro danti causa hanno sempre posseduto da oltre 40 anni e goduto ininterrottamente uti dominus tutta l'area antistante al loro edificio sita all'interno della rete metallica, acquisendone la proprietà per usucapione”. Deve ribadirsi che l'attore non ha dimostrato il concreto interesse rispetto ad una pronuncia di tal fatta. 
Sul punto neppure è stata espressamente svolta domanda di accertamento di confini. Del resto, è noto come l'azione di cui all'art. 950 c.c., presuppone l'incertezza del confine tra due fondi. In quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue, e dunque il confine. Nessuna indicazione relativa all'incertezza dei confini è stata introdotta dalle parti. 
Neppure è stata svolta domanda di apposizione di termini la quale ha l'unico scopo di ripristinare i termini mancanti o divenuti irriconoscibili ripartendo equamente la spesa tra i proprietari finitimi. 
Infine, non può mancarsi di sottolineare che la parte convenuta non ha proposto le domande in questione e, in questi termini, viene meno anche la possibilità di consentire la qualificazione della domanda sub 7 bis quale argomento volto a paralizzare l'altrui pretesa.  5. Negatoria servitutis relativa al passaggio della conduttura fognaria sul cortile di proprietà dei e sull'area di proprietà ### ad esaminare la domanda svolta dagli attori in ordine all'actio negatoria servitutis rispetto all'allaccio alle tubature come realizzato dalla parte convenuta, deve premettersi che l'accertamento peritale ha consentito di appurare che nella proprietà , “esistono due pozzetti di ispezione ed a fianco ad essi una fossa imhoff che è stata richiusa con materiali di risulta e scollegata dal sistema di smaltimento acque nere pre-esistente nella quale confluivano sia quelle della proprietà che quelle di (sia acque nere sia acque bianche di raccolta acque piovane). 
Quando nel 2012 cominciarono i lavori di ristrutturazione presso la proprietà si realizzò un nuovo sistema di smaltimento delle acque nere, grigie e bianche, realizzando un pozzetto di raccolta in ### 21 corrispondenza dell'angolo est nella corte di proprietà in aderenza al porticato dello stesso. Inoltre sono stati realizzati altri due pozzetti in corrispondenza del lato sud del fabbricato e tutte le acque raccolte vengono convogliate in un'unica fossa ### che si trova nella corte di proprietà l ato sud, più lontano dal fabbricato verso mare: ad esso confluiscono le acque reflue sia provenienti dal fabbricato ch e da quello .  ### del giudice ha seguitato nell'affermare che “la proprietà potrebbe distaccarsi dagli scarichi della proprietà r ealizzando u n n uovo pe rcorso m unito d ei n ecessari pozzetti di raccolta-ispezione, al fine di far confluire tutte le acque reflue in una nuova fossa imhoff a dispersione. 
Di sicuro il percorso del sistema di smaltimento fognario, è ragionevole che costeggi il fabbricato per andare a essere raccolto in una fossa [da] realizzare più lontano possibile dall'edificio stesso”. 
Da quanto sopra acclarato, nonché dall'istruttoria orale svolta, devesi osservare che non è stata fornita la prova dell'accordo tra le odierne parti del giudizio con riguardo alla chiusura della fossa settica e al nuovo “tracciato” del sistema fognario caratterizzato dal convogliamento delle acque reflue provenienti dalla proprietà del nell'unica fossa imhoff ubicata nella corte di proprietà lato sud. Al riguardo il teste di parte convenuta operaio che aveva eseguito i lavori sull'immobile per cui è causa, su incarico di , si è limitato a dichiarare di aver dedotto l'esistenza del suddetto accordo relativo all'allaccio in quanto “presente al momento in cui la ditta incaricata dai (impresa di fece l'allaccio della fogna del a quella dei (cfr. verbale udienza del 11.11.2020). 
Tanto premesso, l'allaccio per cui è causa è stato realizzato senza l'esistenza di un titolo: in questi termini non è provato né l'accordo finalizzato alla realizzazione di una servitù irregolare, né alcuna servitù di tubazione o simili è stata costituita tra le parti né, tanto meno, è stata provata l'esistenza della medesima in epoca precedente (per vero la stessa prospettazione delle parti e l'accertamento del C.T.U. depongono per l'esistenza, al più, di una situazione di fatto opposta a quella attuale in forza della quale le acque nere della proprietà confluivano nella fossa imhoff collocata nella proprietà , successivamente, chiusa con materiali di risulta e scollegata dal sistema di smaltimento delle acque). 
La servitù, in assenza di un contratto, neppure può ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia difettando il requisito dell'apparenza necessario ai sensi dell'art. 1062 c.c, ### 22 essendo la condotta fognaria, ovviamente, interrata. Ne consegue che, difettando opere visibili stabilmente destinate all'esercizio della servitù, la stessa non può considerarsi apparente e non può essere costituita ai sensi dell'art. 1062 All'accoglimento della domanda attorea relativa all'actio negatoria servitutis consegue l'ordine di smantellare l'allaccio degli scarichi di acque reflue provenienti dalla proprietà e convogliate nella fossa imhoff insistente sulla proprietà degli attori. 
Nessuna pronuncia, invece, può essere emessa relativamente alle modalità di costruzione della fossa settica da parte della parte convenuta la quale ovviamente dovrà provvedere nel rispetto dei termini di legge.  6. Domande riconvenzionali svolte dalla parte convenuta - ### al risarcimento del danno derivante dai lavori di messa in sicurezza della porzione dell'immobile di proprietà La parte convenuta ha dedotto che, a partire dal 2012, gli attori hanno effettuato lavori di ristrutturazione sostanziatisi nel consolidamento dei pilastri portanti dell'immobile di proprietà.  ### le prospettazioni del , le opere in questione avrebbero compromesso la rigidezza globale dell'intero edificio strutturalmente unico, in mancanza della necessaria autorizzazione della e in difformità alla normativa di cui al DM 14.01.2008. 
A fondamento della domanda di risarcimento del danno la parte istante ha, quindi, posto, quale presupposto, l'unità strutturale dell'edificio tale che qualsiasi intervento sulle sole strutture portanti della porzione di immobile di proprietà degli attori, necessariamente avrebbe riverberato i propri effetti sulla stabilità dell'intero edificio, comportando il declassamento dell'immobile con lesione del diritto di proprietà e gravissimo pregiudizio patrimoniale. 
La domanda svolta dalla convenuta, pertanto, è stata tutta fondata sul presupposto dell'unicità strutturale dell'immobile e sulla necessità di consolidare contestualmente gli edifici di proprietà delle odierne parti del giudizio, nonché sulla violazione della normativa antisismica. 
La domanda, come formulata, deve essere rigettata essendone stato smentito il suddetto presupposto. 
La C.T.U. espletata nel presente giudizio ha consentito di ritenere accertato che “i due edifici furono costruiti in tempi lievemente differenti tra gli anni 1967/1970 come un unico aggregato edilizio di ### 23 diversa proprietà, con strutture portanti autonome ma contigue”. In particolare, “prima è stato costruito l'edificio attualmente di proprietà con una sua struttura in c.a. e successivamente è stato costruito l'edificio co n una s truttura au tonoma e no n co llegata a q uella d ell'edificio adi acente, m a in aderenza alla stessa, tant'è che a seguito delle operazioni demolitive eseguite sia in corrispondenza del pilastro n.5 che del n.9, si evincevano travi a sbalzo in aderenza alle travi e ai pilastri del fabbricato adiacente, sottolineando che non è stato riscontrato adeguato giunto tecnico tra i due fabbricati”.  ### del giudice ha seguitato affermando che, nella specie, trattandosi di “costruzioni contigue, onde evitare fenomeni di martellamento, la distanza tra le costruzioni stesse/giunto di dilatazione, dovrebbe essere pari a circa 8/10 cm. 
Alla luce di questa sostanziale mancanza tra i due corpi, è evidente l'influenza che l'uno ha sull'altro in caso di oscillazione e la presenza di una certa contiguità tra i due fabbricati, che ne implica una caratterizzazione di “aggregato edilizio”, tale per cui nel caso in cui si effettui un intervento di miglioramento sismico nell'uno, deve essere verificato preventivamente (con un'analisi adeguata) anche la risposta sismica dell'altro”. 
All'esito delle pratiche edilizie e urbanistiche depositate presso le p.a. competenti - in ordine alle quali si rimanda all'elaborato peritale - il C.T.U. ha potuto concludere che le opere di modellazione eseguite, tuttavia, hanno riguardato esclusivamente la struttura di proprietà ### dalle prospettazioni del C.T.U. è agevole evincere come è stata negata l'unicità strutturale tra gli edifici tanto che l'ausiliario ha potuto affermare che “l'intervento così come depositato con l'ultima pratica del 2017 ed effettivamente realizzato, comporta una modifica di rigidezza di quella parte di aggregato interessata dalle opere che in sostanza introduce una variazione della risposta alle azioni sismiche del corpo ristrutturato facente parte dell'aggregato, a differenza dell'altro fabbricato di proprietà ch e invece è rimasto con le sue caratteristiche strutturali originali. 
Quest'ultimo risulta essere comunque influenzato dall'altro per la mancanza del giunto tecnico necessario a garantire la totale indipendenza delle due strutture in caso di oscillazione. Si ribadisce (come sopra già detto) che in assenza di adeguati calcoli sull'intero aggregato non è possibile determinare a priori l'eventuale miglioramento o peggioramento delle condizioni di sicurezza della porzione fabbricato su cui non sono state realizzate le opere (proprietà ”. ### 24 Da quanto detto deve desumersi innanzitutto l'assenza originaria del giunto tecnico e, dunque, il mantenimento di una certa interdipendenza tra gli edifici ancorché il fabbricato di proprietà della parte convenuta abbia mantenuto le caratteristiche strutturali originarie. 
Il C.T.U. ha affermato, ancora, che “come indicato nell'ultima pratica depositata al Genio Civile di ### in data ### assunta al ### n.448774, indicata come ### alla pratica n.1601 del 2012, i puntelli/pilastri in metallo riscontarti in corrispondenza degli angoli est e nord della porzione in aderenza ai due fabbricati (pilastro n.5 e n.9) hanno una funzione strutturale e risultano efficienti all'interno del calcolo eseguito, pertanto la loro rimozione, sicuramente modificherebbe il comportamento strutturale dell'edificio di proprietà . 
In questi termini, l'ausiliario del giudice, ha evidenziato la necessità di “una verifica ante e post operam delle condizioni dell'aggregato edilizio in toto, in modo da dimostrare l'incremento del rapporto tra la capacità e la domanda di spostamento globale delle strutture in caso di sisma” senza la quale “non è possibile determinare a priori l'eventuale miglioramento o peggioramento delle condizioni di sicurezza del fabbricato su cui sono state realizzate le opere”. “### che l'edificio ristrutturato di proprietà ha sul fabbricato di proprietà che invero è rimasto con le sue caratteristiche strutturali di rigidezza e comportamentali originali, non necessariamente produce un danno all'immobile su cui non si è intervenuto. Occorre simulare l'oscillazione di entrambi gli edifici in caso di sisma e l'interferenza dell'uno sull'altro tramite un calcolo strutturale dell'intero aggregato”. 
Tanto premesso, allora, la domanda svolta dalla parte convenuta deve essere rigettata per difetto di allegazione relativa a qualsivoglia elemento idoneo a provare il precedente comportamento strutturale dell'aggregato da rapportare alla dedotta attuale rigidità strutturale del fabbricato del , nonché al dedotto declassamento fatto apoditticamente discendere dalle opere di consolidamento effettuate dagli attori e dall'intervento sui pilastri e sui plinti (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo parte convenuta) che, da quanto riferito dal C.T.U., potrebbero avere al più un'incidenza sull'intero aggregato solo in virtù del tipo di giunto tecnico preesistente e non interessato dalle opere di ristrutturazione.  ### il C.T.U., pur avendo rilevato il non corretto perfezionamento dell'iter burocratico alla base degli interventi edilizi, non ha negato che le opere in questione siano state eseguite a regola d'arte, in questo modo, escludendo abusi edilizi e difformità dagli originari progetti (in ogni caso sanati dalla ### n.1601 del 14.06.2012, assunta al ### n. 22448, ### 25 depositata al Genio Civile di ### in data ### e assunta al ###448774: OPERE DI ### o vizi dei lavori di ristrutturazione di per sé idonei ad arrecare un deficit di stabilità dell'immobile di proprietà della parte convenuta. 
Da ultimo deve rilevarsi come anche la quantificazione del danno asseritamente patito per il declassamento è stata articolata senza che sia stata fornito alcun parametro sulla base del quale valutare la perdita di valore dell'immobile.  7. Accertamento dell'occupazione abusiva della corte di proprietà della parte convenuta e risarcimento del danno.  e, per essa, quale successore a titolo universale, , si è doluta dell'illegittima occupazione della corte di proprietà esclusiva da parte degli attori i quali, approfittando della tolleranza dimostrata dalla convenuta originaria rispetto al posizionamento di un'impalcatura, manteneva il detto ponteggio oltre il termine concordato fissato al dicembre 2012. ### in questione, infatti, secondo le deduzioni della convenuta nella comparsa di costituzione e risposta veniva rimossa solo nel mese di aprile 2014, dopo reiterate sollecitazioni, comportando la perdita dell'affare relativo alla locazione di parte dell'immobile sito al piano terra nonché della medesima corte. ### specie, pertanto, era conseguito un pregiudizio commisurabile alla perdita dei canoni di locazione con riguardo ad un contratto già stipulato con il quale, tuttavia, decideva di chiedere la risoluzione del detto contratto (condizionato alla rimozione del ponteggio) proprio a causa dell'insistenza dell'impalcatura che rendeva l'immobile da condurre in locazione incompatibile con le proprie esigenze familiari.  ### espletata ha consentito di accertare che, in data 1 giugno 2013, , quale conduttore, e quale locatrice, stipulavano un contratto di locazione di immobile ad uso turistico che, espressamente, all'art. 5 prevedeva la possibilità per il conduttore di verificare la persistenza dell'impalcatura nella corte posteriore dell'immobile, valutando che le condizioni dell'immobile fossero adeguate ad ospitare un minore di anni sei. La locatrice, dal canto suo, garantiva che il ponteggio sarebbe stato smantellato prima dell'inizio del periodo di validità del contratto (stabilito dal 1 luglio al 15 settembre). ###. 4 individuava il canone di locazione in euro 7.000,00 complessivi (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta). ### 26 È presente in atti, inoltre, una formale “disdetta” del contratto di locazione in questione del 30 giugno 2013 con la quale il conduttore dichiarava di non avere intenzione di “dare corso al contratto” proprio alla luce della inidoneità dell'appartamento ad ospitare un bambino ancora piccolo a causa della presenza dell'impalcatura “la cui rimozione …era stata garantita” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta).  , escusso all'udienza del 21.01.2021, confermava le circostanze dedotte dalla parte convenuta (cfr. testimonianza a verbale d'udienza del 21.01.2021: “è vero. All'epoca, nel 2013, avevo stipulato con la sig.ra un contratto di locazione relativo all'immobile sito in Via della #### Avevo preso questa decisione in quanto ideale per mio figlio - che all'epoca aveva sei anni - che soffriva di patologie respiratorie. Al momento della stipula del contratto, la sig.ra mi aveva assicurato che l'impalcatura sarebbe stata rimossa, tuttavia, quando mi recai presso l'immobile, insieme alla mia compagna, per ivi stabilirmi, riscontrai che l'impalcatura, molto alta, era ancora montata e che nel cortile esterno si trovavano materiali edili, chiodi arrugginiti, dei fascioni di legno con dei chiodi piantati e pietrume. Ebbi paura che mio figlio, ancora piccolo, si potesse fare male e decisi di recedere dal contratto”; A.D.R. “il contratto avrebbe dovuto avere durata di circa tre mesi da luglio 2013 a metà settembre 2013””). 
Tanto affermato, a questo punto deve valutarsi l'effettiva conoscenza e conoscibilità da parte della convenuta della circostanza del prolungarsi dei lavori e, dunque, dell'eventuale manifestazione dell'assenso circa la persistenza dell'impalcatura nella corte di proprietà oltre il termine previsto. 
La parte convenuta non ha dimostrato l'effettiva ricorrenza di un accordo tra le parti in ordine ai tempi di permanenza dell'impalcatura nella corte, lato est, di proprietà della la quale si è doluta di un ingiustificato rallentamento dei lavori che, tuttavia, non ha trovato riscontro neppure nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti. ### del giudice, infatti, ha appurato che “dalla data di deposito della ### in data ###, si prevedono per norma di ### 3 anni dall'inizio lavori per concludere le opere previste nella pratica amministrativa (dalla data del deposito della ### la ### prevede che il tecnico comunichi al Comune la data dell'inizio lavori entro 1 anno dal deposito della ### amministrativa, mentre nel caso in cui non sia stato comunicato l'inizio lavori, la data del deposito della pratica diviene la data di inizio lavori stesso, ai sensi dell'art.23 quater del DPR 380/2001). 
I lavori sono stati svolti entro i tempi concessi per Legge”. ### 27 In questi termini, allora, mancando il profilo dell'illegittimità ed abusività dell'occupazione deve essere, in primo luogo, rigettata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo; in secondo luogo, non può essere posto a carico degli attori alcun risarcimento del pregiudizio conseguente alla perdita del corrispettivo del contratto di locazione, stipulato nonostante il mancato decorso del termine di legge previsto per il completamento dei lavori. Le stesse missive di sollecito prodotte in atti dalla parte convenuta sono tutte successive alla stessa disdetta del contratto di locazione da parte del terzo conduttore.  8. ### delle parti attrici alla rimozione dell'impianto idrico (doccia, rete di adduzione di acqua con punto di erogazione e sifone di scarico) installato a ridosso del confine con la corte , in violazione delle distanze legali e domanda attorea sub 6). 
La domanda in questione deve essere rigettata al pari di quanto statuito per la domanda di parte attrice di cui al precedente sub 5 in quanto generica non avendo chiarito in che misura deve intendersi violata la disciplina civilistica in materia di distanze legali, neppure a mezzo di una perizia di parte. Anche in questo caso ogni incarico eventualmente conferito sul punto ad un ausiliario del giudice, in difetto di specificazioni sulla natura delle distanze, deve ritenersi ultroneo ed esplorativo. 
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda svolta da parte attrice sub 6. Da un lato, la stessa non è stata qualificata dalla parte istante quale azione di accertamento negativo con riferimento alla responsabilità per i danni arrecati alla superficie delle solette del ballatoio della scala esterna di proprietà . Su altro versante, la parte convenuta non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale sul punto finalizzata alla richiesta del risarcimento del danno. 
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite. 
Sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di ### liquidate con separato provvedimento.  P.Q.M. ### 28 Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.  2028/2014 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede: - in parziale accoglimento della domanda attorea sub 2, accerta e dichiara la proprietà esclusiva in capo agli attori del muro maestro lato nord dell'edificio sito in ### via della ### n.86 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta all'arretramento dal muro, in base alle distanze di legge previste, del manufatto in legno insistente nella corte di proprietà della parte convenuta nonchè alla rimozione del cavo elettrico fuoriuscente dal muro maestro lato nord; - in accoglimento della domanda sub 4 svolta dalla parte attrice, accerta l'inesistenza della servitù relativa al passaggio delle tubature fognarie sulla proprietà attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla rimozione dell'allaccio della condotta fognaria alla fossa imhoff insistente sulla proprietà - rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti attrici; - rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta; - pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento; - compensa tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### il ###.   

IL GIUDICE
(Dr.ssa ####


causa n. 2028/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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