REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2028/2014 promossa da: (C.F. ), (C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliati in ### VIA G. DONIZETTI, 18 presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione; ATTORI
CONTRO (C.F. ) - quale erede di con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in #### 1, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in prosecuzione; CONVENUTO-Attore in prosecuzione #### Per parte attrice: “Voglia l'adìto Tribunale, contraris reiectis : 1) condannare la convenuta a demolire a sua cura e spese il manufatto stabile in legno e stabilmente infisso al suolo costruito su area della stessa entro i 300 ml dalla linea di battigia per la sola violazione delle distanze dal confine, così come previste dal regolamento edilizio comunale di ### e dalla L. Urbanistica, ai sensi degli artt . 869, 872 e 873 c.c.. ########### 2 2) Dichiararsi l'esclusiva proprietà in capo agli istanti dei muri maestri e in particolare del muro maestro lato nord dell'edificio degli istanti.
Conseguentemente dichiararsi ex art. 949 c.c. l 'inesistenza del diritto di disposizione e di utilizzazione di detto muro e del diritto di servitù di appoggiare a esso capanne di legno o altro materiale e oggetti vari, nonché del diritto di installarvi prese o cavi elettrici, e ordinarsi e condannarsi, in conseguenza, la a tenere capanne e oggetti vari a distanza dal predetto muro lato nord, ed a rimuovere da esso prese e cavi elettrici; vietarsi comunque ogni molestia nel possesso e\o nella proprietà e nella piena disponibilità esclusiva del muro predetto e degli altri muri maestri in danno degli istanti; dichiararsi che la sentenza, sul punto, è titolo esecutivo da far valere per ogni successivo caso di molestia e/o di spoglio, nel godimento del predetto muro o di altre parti dell'edificio degli istanti. Respingersi, in ogni caso, tutte le altre pretese della convenuta come da sua perizia del 20.02.2014; 3) Dichiararsi, in rivendica, che l'aria di sedime a ridosso del predetto muro lato nord, al piano terra, per la profondità di 10 cm circa è di esclusiva proprietà degli istanti, e condannarsi per l'effetto la convenuta al rilascio nella piena e libera disponibilità degli istanti della predetta area e consentire agli instanti, in forza della transazione del 12.04.2012, di realizzare, in sostituzione dell'attuale recinzione in parte qua, la recinzione in rete metallica in corrispondenza di detto confine. 4) Dichiararsi ex art. 949 c.c. l 'inesistenza del diritto di mantenere la conduttura fognaria sul cortile di proprietà di e sull'area di proprietà e , pe r l 'effetto, condannarsi la convenuta a smantellare completamente e a chiudere tale tracciato fognario a sua cura e spese; qualora la convenuta intenda ricostruire la fossa settica esistente sulla sua proprietà, ordinarsi e condannarsi la stessa a ricostruirla su area di sua proprietà a distanza di almeno due metri dal confine con la proprietà . 5) Condannarsi la convenuta a estirpare a sua cura e spese ex art . 892, 894 e 2933 c.c. le folte siepi da lei fatte piantare a ridosso delle reti metalliche di confine con divieto espresso di ripiantarle a distanza inferiore a mezzo metro dal confine. 6) Ponga a carico degli instanti le somme quantificate dal CTU per i lavori di rifinitura della superficie delle solette del ballatoio della scala esterna della 7) ### integralmente tutte le domande attoree e rigettarsi per palese infondatezza e/o inammissibilità tutte le pretese e difese, eccezioni e richieste di controparte, nonché tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, ivi compresa la domanda riconvenzionale implicita di rivendica o comunque di accertamento della proprietà esclusiva in capo alla dell'area antistante l'edificio degli ### 3 attori sita lungo e all'interno della rete metallica di recinzione e di delimitazione delle due proprietà per la profondità di oltre mezzo metro da tale rete metallica; 7bis) Dichiararsi, con effetto di giudicato, ex artt. 34 c.p.c. e 948 c.c., che la rete metallica rappresenta, sin dalla ultimazione dei due edifici nel 1970, la delimitazione dei confini tra le due proprietà e che, comunque, gli attori e i loro danti causa hanno sempre posseduto da oltre 40 anni e goduto ininterrottamente uti dominus tutta l'area antistante al loro edificio sita all'interno della rete metallica, acquisendone la proprietà per usucapione. 8) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con ulteriore condanna della convenuta al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa anche di ufficio per responsabilità aggravata ai sensi dell 'art. 96, 1° comma c.p.c., avendo controparte resistito e, soprattutto, agito in giudizio in via riconvenzionale malgrado la palese infondatezza delle sue pretese fondate su palesi travisamenti di fatto e falsità di presupposti. 9) Dichiararsi inammissibili tutte le eventuali domande riconvenzionali nuove, non formulate in comparsa di risposta, proposte addirittura, dopo la prima udienza del 04.12.2014”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'###mo Giudice adito, contrariis rejectis: - in via principale: nel merito, rigettare, alla luce della CTU esperita e degli elementi di prova emersi in corso di causa, tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che i lavori sono stati svolti in spregio alla normativa sismica di cui al D.P.R. 380/2001 e D.M. 14.01.2008, come da risultanze della C.T.U., previa, si opus, remissione della causa in istruttoria al fine di conferire incarico al C.T.U. di effettuare una verifica complessiva (valutazione di sicurezza) sull'intero aggregato edilizio e di quantificare il danno, condannare gli attori al risarcimento del danno subito dal convenuto quantificato in € 240.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; - ancora in via riconvenzionale: accertata l'illegittimità dell'occupazione della corte del convenuto da parte degli attori (dall'aprile 2012 all'aprile 2014 lato nord e fino a luglio 2014 lato est), per l'effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di indennità per l'occupazione ex art. 843 o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno o nella somma che verrà ritenuta più benevisa; - condannare altresì, sempre in via riconvenzionale, gli attori alla rimozione dell'impianto idrico (doccia, rete di adduzione di acqua con punto di erogazione e sifone di scarico) installato a ridosso del confine con la corte in viol azione delle distanze legali; Con vittoria di spese e competenze di lite e con spese di CTU a carico degli attori.
In via subordinata istruttoria: Si insiste affinché il Giudice voglia integrare la CTU conferendo incarico al Consulente nominato di effettuare i calcoli strutturali sull'intero aggregato edilizio al fine di verificare l'interferenza di un fabbricato sull'altro in caso di sisma, con simulazione dell'oscillazione di entrambi gli edifici, e di verificare le azioni di messa in sicurezza che dovranno essere realizzate, con quantificazione dei danni causati al convenuto ### Si insiste affinché il Giudice voglia integrare la CTU esperita anche nella parte in cui risulta omesso sia l'accertamento dei confini ad Est (che non sono stati calcolati nonostante il CTU abbia apposto i relativi picchetti come da materiale fotografico agli atti della ### tra le particelle 216 (proprietà e 436 e 439 (proprietà sia il relativo computo dell'area a scapito del . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato , e convenivano in giudizio chiedendo l'accoglimento delle richiamate conclusioni come successivamente modificate.
Si costituiva in giudizio r assegnando le suestese conclusioni.
Instaurato il contraddittorio, costituitosi in prosecuzione , quale erede della convenuta originaria, assunte le prove orali ammesse ed espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni dinanzi la scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue: 1. gli attori, insieme a erano tutti proprietari pro quota di un edificio sito in ### via della ### 86 (già via della ###, composto da un piano terra, un primo piano e un secondo piano in corso di costruzione; ### 5 2. il piano terra era di proprietà pro indiviso di e nella misura di ¼, e della cugina nella misura di 2/4, con corte di proprietà esclusiva annessa, confinante con la restante proprietà e con quella di 3. con atto notarile del 27.12.2001, all'epoca proprietaria dell'intero edificio e delle aree annesse, vendeva ai fratelli il piano terra dell'edificio ad uso abitazione con la corte esclusiva; 4. l'edificio in questione era stato costruito, negli anni ### su area costiera entro i 300 ml dalla linea di battigia, in epoca precedente all'entrata in vigore della l. n. 431/1985 che avrebbe previsto il vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree costiere; 5. alla stessa distanza dalla linea di battigia, qualche anno prima, era stato costruito anche l'immobile attualmente di proprietà di il quale, per dichiarazione di ( figlio di risultava essere stato costruito successivamente a quello dei dal qual e ri sultava dist accato ed i ndipendente, ancorchè costruito in parziale aderenza, sul lato nord del muro maestro. Anche il tetto dell'edificio degli attori risultava in aderenza all'immobile della Il muro maestro lato nord dell'edificio delle parti attrici, nella parte non interessata dalla costruzione in aderenza era lungo circa 6 ml, fino al confine rappresentato dal muro maestro dell'edificio di proprietà pos to t rasversalmente rispetto al muro dei 6. era titolare del diritto di usufrutto sull'edificio e sulle aree annesse e il figlio era titolare della nuda proprietà. In seguito al decesso del figlio, la convenuta risultava piena proprietaria dell'immobile; 7. a partire dalla data di acquisto (15.11.2000 e 30.03.2001) i avevano realizzato opere di manutenzione sull'immobile e modifiche sulle aree circostanti, tra cui la costruzione di un manufatto in legno stabile e infisso al suolo entro i 300 metri dalla linea di battigia e, comunque, a distanza inferiore prevista dal regolamento comunale di ### a ml 5 dal confine con l'area con la corte di proprietà esclusiva 8. il muro maestro lato nord dell'edificio degli attori era di loro esclusiva proprietà ma, nonostante ciò, la controparte aveva utilizzato il muro in questione come se fosse in comproprietà, appoggiando una capanna in legno e oggetti vari; ### 6 9. nessun danno era stato arrecato all'immobile di proprietà della convenuta in conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dagli attori sull'edificio in proprietà, sia con riferimento alle doglianze relative alla modifica della rigidezza globale dell'edificio, sia con riferimento al danneggiamento del mattonato in cotto a ridosso del muro lato nord; 10. nessuna servitù reciproca era esistente ed erano sempre state presenti due distinte fosse settiche; 11. doveva essere svolta domanda petitoria avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva dei muri maestri dell'edificio e delle aree annesse nonché domanda di accertamento dell'inesistenza di alcuna servitù, ivi compresa quella relativa all'allaccio della fogna dell'immobile della convenuta a quella degli attori; 12. i confini tra le due proprietà erano stati determinati dalla transazione del 12.04.2002 che li individuava, con riguardo alla particella n. 198 e alla particella n. 256, in base alla planimetria catastale dell'epoca; per questo motivo, dove essere accertata in capo agli attori la proprietà dell'area di 10 cm su cui insisteva il muro maestro della controparte, al fine di consentire l'apposizione delle recinzioni come da atto di transazione; 13. parimenti, dovevano essere rimosse le siepi apposte in violazione della disciplina sulle distanze. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue: i gli immobili contigui, di proprietà delle parti, ancorché pervenuti agli odierni proprietari in forza di successivi atti dispositivi, erano porzioni di un'unica struttura costruita tra il 1967 e il 1970 dalla famiglia e l'edificio, strutturalmente unico, era stato successivamente diviso tra le figlie e danti causa degli odierni proprietari; i l'unitarietà della struttura si coglieva dall'unicità dell'intelaiatura, del corpo di fabbrica, del progetto della costruzione e dalla comunanza delle travi orizzontali che poggiavano su comuni pilastri portanti, tanto che taluni vani di proprietà della si incuneavano nella proprietà dei i nel gennaio 2011, a fronte di infiltrazioni che avevano interessato alcuni vani dell'immobile della e del e il marito, intraprendevano lavori di ristrutturazione del tetto, montando un'impalcatura sulla corte senza che venisse risolto il fenomeno infiltrativo e, anzi, arrecando ulteriori disagi per l'insistenza dei ponteggi, e ### 7 danni dovuti al rifacimento dell'intonachino e della pitturazione del locale al piano terra e al piano mansarda; i nel corso dello stesso anno i int raprendevano la vori di rist rutturazione dell'immobile di loro proprietà commissionando all'### una relazione sullo stato dell'edificio che metteva in evidenza la necessità di interventi di consolidamento urgenti; i veniva, così, sottoscritto, nel novembre dell'anno 2011, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza. I lavori venivano più volte sospesi ed erano ancora in corso al momento della costituzione in giudizio della convenuta la quale continuava a subire l'imposizione dell'impalcatura insistente sul lato nord della sua corte, per l'installazione della quale la aveva acconsentito allo spostamento di un proprio manufatto in legno, prima, appoggiato al muro lato nord, ottenendo la rassicurazione che il ponteggio sarebbe stato smontato entro il mese di settembre del 2012. Lo spostamento del manufatto in legno aveva reso necessario il distacco del cavo di alimentazione della luce interna della casetta, pertanto, il detto cavo fuoriusciva dal pavimento della corte e non dal muro; solo a seguito dell'avanzamento del muro, il cavo veniva inglobato nel muro all'insaputa della i l'insistenza dell'impalcatura e del cantiere nella corte della avevano impedito alla stessa di locare parte dell'immobile sito al piano terra, come dimostrato dalla risoluzione del contratto stipulato con il dott. ; i l'impalcatura veniva rimossa solo nel mese di aprile del 2014 e solo nel mese di giugno del 2013 la convenuta veniva a sapere che i lavori svolti dalla controparte riguardavano anche il taglio di strutture comuni nonché elementi strutturali. Ne conseguiva che, dinanzi alla mancata ostensione della documentazione idonea a valutare la presenza di un rischio per la stabilità dell'intero immobile, la convenuta temeva per la tenuta dell'edificio in virtù dell'unicità strutturale dello stesso e alla luce della modifica del comportamento sismico dell'immobile; i nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, gli attori avanzavano il muro lato nord con conseguente invasione per più di 10 cm di profondità della corte rovinando il disegno del mattonato che la ricopriva; i ancora, venivano realizzati degli interventi sul tetto che impedivano l'apertura di una delle finestre della proprietà e, per risolvere la problematica, i asportavano parte dei coppi della copertura, così, compromettendo la capacità di scolo nella ### 8 grondaia per effetto della mutata inclinazione: la veduta dalla finestra rimaneva in ogni caso preclusa e veniva alterata la struttura nel complesso; i veniva altresì rovinata la soletta del ballatoio delle scale esterne della la quale rifiutava l'intervento di ripristino della stessa, preferendo sottoporre l'area a stima per valutare il pregiudizio arrecato; i l'immobile, conservando le caratteristiche strutturali di reciproca interdipendenza era connotato da una comunione di impianti, di condotte per acque reflue e di fossa settica, reciproche servitù, luci, vedute, siepi e piantumazioni non conformi alle distanze legali; i fino al 2012, gli scarichi della proprietà relativi alla parte est del loro immobile si allacciavano, mediante conduttura fognante, alla fossa settica sita nella corte della proprietà nel corso di successivi lavori gli attori, per il tramite di e la concordavano di realizzare una nuova fossa settica sul terreno dei primi e, contestualmente, una conduttura che consentisse l'allaccio ad essa degli scarichi della i quanto al muro, lo stesso era in comproprietà ex art. 880 c.c. e, a ridosso dello stesso, la p osizionava, prima dell'acquisto da parte dei un piccolo manufatto in legno rimovibile; i le controparti non avevano fornito adeguata prova a sostegno delle domande in rivendica le quali, pertanto, dovevano essere rigettate.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
La molteplicità delle domande svolte dalle parti impone, ai fini di una trattazione organica, di analizzare le stesse partendo dall'ordine in cui sono state proposte dagli attori in via principale e, successivamente, dalla parte convenuta, in via riconvenzionale, seguendo, il più possibile la numerazione delle stesse adoperata in sede di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente, ancora, occorre porre l'accento sulle questioni non oggetto di contestazione, prima su tutte quella relativa alla posizione di comproprietari degli attori di una porzione dell'immobile per cui è causa e di proprietario della restante parte di fabbricato da parte del convenuto, quale conseguenza del decesso della convenuta originaria, nonché della corte esterna, in particolare dell'area adiacente il muro lato nord, ad angolo tra le porzioni di fabbricato di proprietà delle parti del giudizio. Del tutto irrilevante è allora la ricognizione dei ### 9 titoli dominicali in forza dei quali ciascuna delle parti deve considerarsi proprietaria e, dunque, legittimata all'azione.
Al fine di fare chiarezza in ordine alle domande svolte dalle parti, sugli aspetti prettamente tecnici, è stata disposta C.T.U., rivelatasi - nei termini di cui si dirà - chiara ed esaustiva. Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il ### ritiene di farli propri. 1. Domande svolte dalla parte attrice - ### del manufatto stabile in legno costruito entro i 300 ml dalla linea di battigia.
Con la domanda in oggetto, le parti attrici, sin dall'atto di citazione, hanno lamentato che, sin dalla presa di possesso degli immobili per cui è causa (cfr. atti pubblici del 15.11.2000 e 30.03.2001 in atti), i hanno realizzato opere di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio. Tra queste, gli attori si sono doluti, in particolare, della costruzione di un manufatto di legno stabile, infisso al suolo in via non provvisoria, entro i 300 ml dalla linea di battigia e, dunque, in violazione della L. 431/1985, nonché a distanza inferiore, prevista dal regolamento comunale di ### (5 ml dal confine).
La c.t.u. ha chiarito che tutto l'aggregato edilizio di cui è causa “si trova entro i 300 ml dalla linea di battigia e nello specifico l'edificio di proprietà dista 65,00 ml mentre quello di proprietà di sta 7 0,50 m l dal la s uddetta l inea di batti gia r ilevata i n s ede di ope razioni pe ritali. ( Appendice n. 2)”.
Quanto alle costruzioni in legno (individuate dalla convenuta come “casette” portaattrezzi), l'ausiliario del giudice ha dato atto della presenza, nella parte pavimentata della corte di proprietà , di un primo manufatto che “si trova entro i 300 ml dalla linea di battigia e nello specifico il lato più lontano dal mare è stato misurato ad una distanza pari a 83,00 ml dalla battigia”, nonché di un secondo manufatto, nella corte di pertinenza di proprietà esclusiva , “nella parte est a confine con la rete metallica che divide le proprietà l ungo il lato est”. “Anche questo manufatto rientra entro il 300 ml dalla battigia e nello specifico dista 57,00 ml da essa ed è in legno”.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. ### 10 Occorre precisare che la domanda in questione è stata specificamente articolata nel senso di ordinare la demolizione del manufatto (senza tra l'altro indicare a quale delle due costruzioni in legno si faccia riferimento), per “la sola violazione delle distanze dal confine, così come previste dal regolamento edilizio comunale di ### e dalla L. Urbanistica, ai sensi degli artt . 869, 872 e 873 c.c.”.
Ebbene, la domanda è infondata in quanto, in linea generale, la tutela della rimessione in pristino è azionabile solamente per le norme in materia di distanze tra costruzioni, mentre non rilevano altri profili di illegittimità secondo il diritto amministrativo, quali ad esempio l'abusività della costruzione, l'insediamento in zona non consentita ecc..
Sul punto, è stato affermato che: “la natura abusiva della costruzione […] rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del 2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonchè quelle che in tale materia sono integrative del codice civile sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella ### conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli ### estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss. (Cass. SU n. 5143 del 1998)” (### Cass., Sez. II, 04/02/2021, n. 2637).
Ancora, “va aggiunto che, a differenza dei vincoli imposti con singoli provvedimenti discrezionali dalla pubblica amministrazione a tutela delle bellezze naturali ai sensi della L. n. 1497 del 1939 (alla cui osservanza non possono configurarsi posizioni soggettive azionabili davanti al giudice ordinario), i vincoli imposti dai regolamenti edilizi comunali a tutela del paesaggio, stante la natura normativa dei regolamenti stessi ed alla duplice direzione della loro tutela (dell'interesse pubblico e di interessi privati), possono ingenerare diritti soggettivi a favore del proprietario del bene avvantaggiato dalla imposizione del vincolo. Esso proprietario può, pertanto, “se danneggiato dalla violazione del vincolo da parte del vicino”, convenire quest'ultimo davanti al giudice ordinario per il risarcimento e, se trattisi d'inosservanza di norma sulle distanze tra costruzioni (norma, come tale, integrativa del codice civile), anche per il ripristino (### 2, Sentenza n. 3704 del 05/11/1975)” (### Cass., Sez. II, 06/04/2018, n. 8532:).
Nel caso di specie, gli attori non hanno chiarito in che termini, eventualmente, la violazione del vincolo di inedificabilità abbia inciso, danneggiandola, sul godimento della loro proprietà, in considerazione del valore dell'intera proprietà attrice, del contesto edilizio urbano, né è stato chiarito in che termini sia diminuito il dato estetico. 2. Accertamento della proprietà esclusiva degli attori sui muri maestri.
Gli attori, con l'atto introduttivo, hanno chiesto una pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva di tutti i muri maestri dell'edificio di loro proprietà.
La domanda in questione, peraltro, deve essere presa in considerazione limitatamente all'accertamento della proprietà del muro maestro lato nord, difettando per il resto di specificità quanto all'identificazione degli altri muri.
Solo con riferimento al muro collocato verso nord, nella parte libera dell'edificio contiguo in aderenza all'edificio di proprietà della parte convenuta, gli attori hanno lamentato un utilizzo illegittimo da parte dei del muro in quest ione e hanno, pertanto, chiesto l'accertamento dell'inesistenza di servitù di appoggio di oggetti, di prese e cavi elettrici, chiedendo altresì di negare il diritto della convenuta di utilizzare la porzione di costruzione in questione.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. La c.t.u. in atti ha accertato che il muro in questione delimita (e, dunque, la divide dalla proprietà la corte di proprietà . Lo stesso è stato ispessito di almeno 12 cm al fine di pareggiare la parete muraria in corrispondenza dell'imbotto realizzato a rafforzamento dei pilastri. Peraltro, la maggiorazione dello spessore del muro, riscontrabile dalla diminuzione della geometria della pavimentazione della corte di proprietà convenuta ha comportato un avanzamento dello stesso nella proprietà .
Tanto premesso, è noto il principio secondo cui “###. 880 c.c. statuisce che il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Pertanto, in virtù di questa disposizione, vige una presunzione di comunione del muro di confine tra due edifici. Tale presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è ### 12 vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.” (Corte appello ### sez. III, 05/12/2019, n. 2538; Cassazione civile sez. II 03 gennaio 2014 n. 50).
Sempre a livello interpretativo, è stato costantemente affermato che la presunzione di comunione del muro divisorio si applica esclusivamente al muro che divida entità prediali omogenee (cortile da cortile, orto da orto), e non è quindi operante quando trattasi di entità prediali diverse, come nel caso di muro che divida un edificio da un cortile ovvero un cortile da un fondo agricolo (Cass. 14609/2007; Cass. 2102/2000; Cass. 6539/1985; Cass. 5511/1984).
Si coglie agevolmente, pertanto, la mancata operatività, nel caso di specie, della presunzione di cui all'art. 880 c.c..
Ancora, non coglie nel segno il rilievo relativo alla direzione del piovente posto in cima al muro in questione ai sensi dell'art. 881 c.c. vigendo anche con riferimento alla presunzione di esclusività di cui al disposto citato il principio della omogeneità delle entità prediali (cfr. Cass. 5258/2006).
Tanto detto, allora, deve riconoscersi la proprietà esclusiva in capo agli attori del muro lato nord ricadente nella corte esclusiva della parte convenuta, non avendo il dimostrato di essersi avvalso della disciplina relativa alla comunione forzosa del muro ex artt. 874 e ss. e non avendo agito in via riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto della proprietà del muro in questione per accessione, mancando una domanda in tal senso.
In ogni caso, prendendo le mosse dalla relazione tecnica in atti, deve escludersi che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, escludendo conseguentemente l'acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.. ### conformazione del muro, come detto, è il risultato dell'ispessimento di almeno 12 cm del precedente muro costituente la facciata sul lato nord della proprietà degli attori, al fine di pareggiare la parete muraria. Pertanto, solo parzialmente - e non per l'intero - l'opera muraria in questione ricade nella corte ### -### Accertata la proprietà esclusiva del muro lato nord in capo agli attori, devono essere accolte le consequenziali domande volte alla negatoria servitutis con riferimento all'appoggio della casetta in legno collocata -secondo quanto accertato dalla C.T.U. - a pochi centimetri di ### 13 distanza dal muro e, dunque, in violazione delle distanze legali tra edifici previste dalla disciplina codicistica nonché alla rimozione del cavo elettrico fuoriuscente dal muro.
Non è irrilevante, dare atto in questa sede che il C.T.U. ha appurato che “i due edifici furono costruiti in tempi lievemente differenti tra gli anni 1967/1970 come un unico aggregato edilizio di diversa proprietà, con strutture portanti autonome ma contigue”, ha escluso una condivisione degli impianti elettrico ed idraulico che ad oggi risultano separati per ciascuna proprietà, così come le corti di ciascuna abitazione con facciate esterne presumibilmente ristrutturate e tinteggiate dalle singole proprietà, essendo le stesse diversamente rifinite. In questi termini, allora, non può che disattendersi l'eccezione del convenuto basata sull'argomento dell'esistenza di una serie di servitù reciproche.
Ancora, accertata la proprietà esclusiva degli attori sul muro, con riferimento alla domanda riguardante la rimozione del cavo elettrico, l'ausiliario del giudice, a seguito di sondaggio demolitivo, ha accertato che, in corrispondenza del muro lato nord che delimita la corte di proprietà , “corre in verticale il cavo elettrico che dal terreno della corte di proprietà sale nell'ispessimento del muro di proprietà (c he […] è stato ispessito a seguito delle opere di ristrutturazione e risanamento dei pilastri iniziate nel 2012) ed entra nel manufatto in legno che insiste nella corte di proprietà .
Tanto detto, del tutto irrilevante è la circostanza relativa al pregresso posizionamento del cavo elettrico il quale, accertata la proprietà esclusiva del muro in capo agli attori, deve essere rimosso.
Parimenti, deve ordinarsi l'arretramento del manufatto in legno dal muro di confine secondo le distanze tra edifici previste dalla normativa codicistica.
Sul punto, infatti, deve negarsi qualsivoglia servitù con riguardo sia all'appoggio del manufatto ligneo sia del passaggio di cavi elettrici. ### negatoria, infatti, è un'azione di accertamento negativo concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè al fine di far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla cosa. ### in esame è esercitabile dal proprietario quando la turbativa si sostanzia in una pretesa di diritto sulla cosa, non essendo sufficiente una molestia o turbamento del possesso o del godimento del bene, in quanto “l'interesse ad agire in negatoria ### 14 servitutis sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese” (cfr. Cass. II, 5569/2010).
In punto di diritto si osserva che “in tema di "actio negatoria servitutis", poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10149 del 26/05/2004; ### 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014; ### 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017).
Nella specie, l'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio su di lui gravante, relativo alla proprietà del muro.
Occorre, quindi, esaminare l'esistenza di un titolo costitutivo del controverso diritto di servitù.
In punto di diritto si osserva che lo schema legale delineato dall'art. 1027 c.c. in materia di servitù prediale implica l'imposizione, sul fondo servente, di un peso per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, individuando quale elemento essenziale la relazione (rapporto di servizio) tra i fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.
La giurisprudenza costante, ai sensi del principio di autonomia contrattuale dell'art. 1322 c.c., riconosce, tuttavia, ai privati la possibilità di sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio di una persona specifica, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3091 del 11/02/2014). In tal modo è possibile, anziché prevedere un peso su di un fondo ### per l'utilità di un altro fondo ### in una relazione di asservimento del primo al secondo, che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, la pattuizione di un semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza alcuna funzione di utilità fondiaria (cfr. Cass. 29/8/1991 n. 9232; Cass. 29/8/1998 n. 8611; Cass. 27/10/2006 n. 23145).
La Suprema Corte ha significativamente affermato che “in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo ### per l'utilità di un altro ###, in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2651 del 04/02/2010); e ancora, di recente, è stato precisato che “le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante” (cfr. Cass. civ. sez. II, 26/02/2019, n.5603).
Ne consegue che, ai fini della concreta distinzione tra servitù prediali e servitù meramente personali (c.d. servitù irregolari), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, occorre procedere ad una duplice valutazione, l'una di carattere oggettivo, l'altra di carattere soggettivo. Il criterio oggettivo permette di stabilire se il vantaggio ed il peso sono riconducibili ai fondi come entità autonome rispetto ai loro proprietari, risultando decisivi la destinazione del fondo dominante, il vincolo di strumentalità del fondo servente e lo stato dei luoghi; il criterio soggettivo, invece, si fonda sull'interpretazione della volontà delle parti ed è diretto a determinare se il vantaggio è il risultato di una prestazione o si traduce nel peso imposto ad un fondo.
In atti manca qualsivoglia addentellato probatorio idoneo a dimostrare la presenza di un contratto costituente le servitù in questione.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non possono ritenersi integrati gli estremi della costituzione di servitù per contratto ex art. 1058 Difettano, altresì, i presupposti per l'affermazione di servitù diversamente acquistate (per usucapione o per destinazione del padre di famiglia) mancando e il requisito dell'apparenza della servitù che “si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (### specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un'apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all'esercizio dell'invocata servitù)” (cfr. Sez. 2 - Sentenza n. 25355 del 25/10/2017).
In particolare, con riferimento al manufatto in legno e al cavo elettrico non è contestato che lo stesso sia stato collocato in loco successivamente alla divisione dell'immobile e dunque, non era preesistente nei termini di cui al disposto di cui all'art.1062 c.c..
Negata l'esistenza della servitù di passaggio del cavo elettrico nonché di appoggio del manufatto in legno, deve da ultimo sottolinearsi come anche detta ultima costruzione, seppure in astratto non inamovibile, deve essere collocata nel rispetto delle distanze legali tra edifici.
Sul punto, risulta fondamentale delineare compiutamente il concetto di “costruzione” ai fini del rispetto delle distanze legali, sia quelle contemplate dal codice civile, sia quelle eventualmente integrative previste nei regolamenti locali.
La giurisprudenza ha definito che deve ritenersi tale qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, per cui gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, costituiscono con l'immobile una costruzione unitaria, sicché le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella più prossima alla proprietà antagonista (cfr. Cass. II, 21173/2019). Non può revocarsi in dubbio che il manufatto di legno posto in adiacenza al muro lato nord, alla distanza di pochi centimetri, partecipi dei caratteri della stabilità e della solidità, tali da rendere necessario il rispetto delle distanze legali tra edifici ex art. 873 e c.c..
Quanto alle altre domande con cui gli attori hanno chiesto di vietarsi ogni molestia e turbativa nel possesso devono essere rigettate non potendo, l'### giudiziaria, pronunciarsi genericamente e astrattamente rispetto a condotte meramente potenziali e non in atto. 3. Rivendica dell'area di sedime a ridosso del muro lato nord.
Con la domanda in questione, articolata sub 3) nelle conclusioni come precisate all'udienza del 16.12.2021, gli attori hanno inteso rivendicare la proprietà dell'area posta al piano terra che, per la profondità di 10 cm circa, è situata a ridosso del muro lato nord nonché, con conseguente rilascio dell'area in questione da parte della convenuta in favore degli attori al fine dell'apposizione, in forza della transazione del 12.04.2012, di una nuova recinzione in rete metallica in corrispondenza del detto confine.
A sostegno della domanda de qua gli attori hanno dedotto che il già citato muro maestro lato nord al primo piano sporge di circa 10 cm rispetto al piano terra a differenza dei 20 cm di sporto precedente. La differenza in questione sarebbe causa della richiesta del di livellare il muro al piano terra in seguito all'imbotto dello stesso da parte dei proprietari.
La domanda è infondata.
La stessa infatti è articolata in termini del tutto generici, innanzitutto, con riferimento all'area che effettivamente dovrebbe intendersi oggetto di rivendica.
La parte attrice, invero, ha individuato solo la profondità della striscia di sedime in questione, senza nulla chiarire circa l'estensione o la lunghezza.
Ancora, dalla formulazione della domanda, non riesce a cogliersi l'effettivo interesse vantato dagli attori relativamente al riconoscimento della proprietà su una porzione sulla quale è stato eretto un muro accertato come di proprietà esclusiva dei ### tuttavia, non può non sottolinearsi come la domanda in esame sia rimasta sfornita anche sul piano probatorio.
Ritiene questo Giudice che l'azione qui intentata debba essere qualificata quale azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., avendo parte attrice chiesto di accertarsi la proprietà in capo alla stessa del bene ed avendo dedotto, nello stesso atto di citazione, che parte convenuta era tenuta al suo rilascio (sulla distinzione tra azione di rivendica e di mero accertamento cfr. Cass., sent. del 14.4.2005, n. 7777, nonché Cass., sent. del 10.12.2004, n. 23086).
Ciò premesso, occorre segnalare il rigore della giurisprudenza, granitica sul punto, circa la prova della proprietà: “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un ### 18 acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (Cass., sent. del 5.11.2010, n. 22598); né tale onere probatorio è attenuato di regola in caso di domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto, a meno che “…l'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta che - attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore - l'onere probatorio del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale gli era stato trasmesso dal precedente titolare” (Cass., sent. del 30.3.2006, n. 7529; nello stesso senso Cass., sent. del 22.9.2010, n. 20037).
Nel caso che ci occupa, parte convenuta contesta la proprietà del bene oggetto di causa in capo agli odierni attori, facendo valere gli atti di compravendita e le dimensioni della corte esterna ivi previste, nonché la verificazione dell'effetto opposto a quello lamentato dagli attori nel senso di doversi considerare accertata, con l'ispessimento del muro in questione, l'occupazione di una porzione della corte di proprietà esclusiva .
Si è già dato conto di come anche il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto l'avanzamento del muro a discapito della corte di proprietà convenuta e, a fronte di ciò, gli attori non hanno assolto all'onere probatorio come sopra esposto.
Conseguentemente poco intellegibile è la domanda volta a “consentire agli istanti, in forza della transazione del 12.04.2012, di realizzare, in sostituzione dell'attuale recinzione in parte qua, la recinzione metallica in corrispondenza di detto confine”.
In primo luogo, deve stigmatizzarsi la genericità con riferimento alla precisa individuazione della collocazione delle reti in questione nonché dell'area (e, dunque, dell'estensione da sottoporsi a riconfinamento e recinzione). In secondo luogo, proprio il tenore letterale della transazione e la mancata esplicita indicazione della discrasia tra l'attuale stato di fatto e quanto stabilito dall'accordo tra le parti depongono a favore del rigetto della domanda in questione.
La transazione citata ha coinvolto il proprietario e l'usufruttuaria del bene oggi di proprietà del e la quale riconosceva ed accettava “che i confini di proprietà reciproca tra la particella n° 198 di proprietà e la particella n° 256 di proprietà f oglio 88, sono quelli che risultano nella ### catastale e non quelli che risultano sul posto… La dichiara ### 19 quindi di essere pronta e disponibile a che i ###ri r ealizzino le necessarie recinzioni in corrispondenza dei confini catastali, con rinunce ad ogni rivendicazione, rimossa ogni eccezione”(cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Da quanto su riportato si può intendere come nessun obbligo sia sorto in capo ai ri spetto al la cui a ttività di riconfi namento, s emmai, facev a fron te il riconoscimento di un mero pati in capo all'attrice la quale avrebbe dovuto consentire l'apposizione della rete secondo quanto previsto dalle mappe catastali.
Inoltre non è stato specificamente contestato che la recinzione sul lato est sia stata addirittura arretrata nella proprietà , come dedotto dalla parte convenuta e nell'ambito della perizia di parte a firma del geom. (cfr. all. 8 fascicolo parte attrice) e accertato dalla C.T.U..
In questi termini, pertanto, ribadita la mancata dimostrazione che l'assetto attuale sia difforme da quello stabilito dalle parti nella transazione e, in mancanza di un'azione di accertamento dei confini, la domanda deve essere rigettata. 4. Altre domande concernenti i confini.
Per esigenze di organicità della trattazione, è opportuno, a questo punto, affrontare le ulteriori questioni concernenti i confini e poste a fondamento delle domande svolte dalle parti attrici sub nn. 5 e 7 bis delle conclusioni. ### specie, è stata, in primo luogo domandata la condanna della parte convenuta ad estirpare, ex art . 892, 894 e 2933 c.c., le folte siepi fatte piantare a ridosso delle reti metalliche di confine con divieto espresso di ripiantarle a distanza inferiore a mezzo metro dal confine. ### del giudice ha accertato che, “attualmente il confine est tra le due proprietà risulta essere identificato da una rete metallica sorretta da paletti metallici infissi nel terreno: a ridosso di tale rete, nella corte di proprietà insiste una siepe di pitosforo folta e rigogliosa come si evidenzia dalle sottostanti fotografie scattate durante le diverse operazioni peritali”; ancorché i abbia no curato la propria corte, la recinzione in metallo non riesce a contenere la siepe che invade la proprietà di parte attrice.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice deve essere rigettata in quanto generica non avendo chiarito in che misura deve intendersi violata la disciplina civilistica in materia di distanze legali, neppure a mezzo di una perizia di parte. Ogni incarico eventualmente conferito ### 20 sul punto ad un ausiliario del giudice, in difetto di specificazioni sulla natura delle distanze, deve ritenersi ultroneo ed esplorativo.
Ancora deve essere rigettata la domanda svolta sub n. 7 bis dalla parte attrice mirata ad ottenere una sentenza dichiarativa volta all'accertamento che “la rete metallica rappresenta, sin dalla ultimazione dei due edifici nel 1970, la delimitazione dei confini tra le due proprietà e che, comunque, gli attori e i loro danti causa hanno sempre posseduto da oltre 40 anni e goduto ininterrottamente uti dominus tutta l'area antistante al loro edificio sita all'interno della rete metallica, acquisendone la proprietà per usucapione”. Deve ribadirsi che l'attore non ha dimostrato il concreto interesse rispetto ad una pronuncia di tal fatta.
Sul punto neppure è stata espressamente svolta domanda di accertamento di confini. Del resto, è noto come l'azione di cui all'art. 950 c.c., presuppone l'incertezza del confine tra due fondi. In quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue, e dunque il confine. Nessuna indicazione relativa all'incertezza dei confini è stata introdotta dalle parti.
Neppure è stata svolta domanda di apposizione di termini la quale ha l'unico scopo di ripristinare i termini mancanti o divenuti irriconoscibili ripartendo equamente la spesa tra i proprietari finitimi.
Infine, non può mancarsi di sottolineare che la parte convenuta non ha proposto le domande in questione e, in questi termini, viene meno anche la possibilità di consentire la qualificazione della domanda sub 7 bis quale argomento volto a paralizzare l'altrui pretesa. 5. Negatoria servitutis relativa al passaggio della conduttura fognaria sul cortile di proprietà dei e sull'area di proprietà ### ad esaminare la domanda svolta dagli attori in ordine all'actio negatoria servitutis rispetto all'allaccio alle tubature come realizzato dalla parte convenuta, deve premettersi che l'accertamento peritale ha consentito di appurare che nella proprietà , “esistono due pozzetti di ispezione ed a fianco ad essi una fossa imhoff che è stata richiusa con materiali di risulta e scollegata dal sistema di smaltimento acque nere pre-esistente nella quale confluivano sia quelle della proprietà che quelle di (sia acque nere sia acque bianche di raccolta acque piovane).
Quando nel 2012 cominciarono i lavori di ristrutturazione presso la proprietà si realizzò un nuovo sistema di smaltimento delle acque nere, grigie e bianche, realizzando un pozzetto di raccolta in ### 21 corrispondenza dell'angolo est nella corte di proprietà in aderenza al porticato dello stesso. Inoltre sono stati realizzati altri due pozzetti in corrispondenza del lato sud del fabbricato e tutte le acque raccolte vengono convogliate in un'unica fossa ### che si trova nella corte di proprietà l ato sud, più lontano dal fabbricato verso mare: ad esso confluiscono le acque reflue sia provenienti dal fabbricato ch e da quello . ### del giudice ha seguitato nell'affermare che “la proprietà potrebbe distaccarsi dagli scarichi della proprietà r ealizzando u n n uovo pe rcorso m unito d ei n ecessari pozzetti di raccolta-ispezione, al fine di far confluire tutte le acque reflue in una nuova fossa imhoff a dispersione.
Di sicuro il percorso del sistema di smaltimento fognario, è ragionevole che costeggi il fabbricato per andare a essere raccolto in una fossa [da] realizzare più lontano possibile dall'edificio stesso”.
Da quanto sopra acclarato, nonché dall'istruttoria orale svolta, devesi osservare che non è stata fornita la prova dell'accordo tra le odierne parti del giudizio con riguardo alla chiusura della fossa settica e al nuovo “tracciato” del sistema fognario caratterizzato dal convogliamento delle acque reflue provenienti dalla proprietà del nell'unica fossa imhoff ubicata nella corte di proprietà lato sud. Al riguardo il teste di parte convenuta operaio che aveva eseguito i lavori sull'immobile per cui è causa, su incarico di , si è limitato a dichiarare di aver dedotto l'esistenza del suddetto accordo relativo all'allaccio in quanto “presente al momento in cui la ditta incaricata dai (impresa di fece l'allaccio della fogna del a quella dei (cfr. verbale udienza del 11.11.2020).
Tanto premesso, l'allaccio per cui è causa è stato realizzato senza l'esistenza di un titolo: in questi termini non è provato né l'accordo finalizzato alla realizzazione di una servitù irregolare, né alcuna servitù di tubazione o simili è stata costituita tra le parti né, tanto meno, è stata provata l'esistenza della medesima in epoca precedente (per vero la stessa prospettazione delle parti e l'accertamento del C.T.U. depongono per l'esistenza, al più, di una situazione di fatto opposta a quella attuale in forza della quale le acque nere della proprietà confluivano nella fossa imhoff collocata nella proprietà , successivamente, chiusa con materiali di risulta e scollegata dal sistema di smaltimento delle acque).
La servitù, in assenza di un contratto, neppure può ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia difettando il requisito dell'apparenza necessario ai sensi dell'art. 1062 c.c, ### 22 essendo la condotta fognaria, ovviamente, interrata. Ne consegue che, difettando opere visibili stabilmente destinate all'esercizio della servitù, la stessa non può considerarsi apparente e non può essere costituita ai sensi dell'art. 1062 All'accoglimento della domanda attorea relativa all'actio negatoria servitutis consegue l'ordine di smantellare l'allaccio degli scarichi di acque reflue provenienti dalla proprietà e convogliate nella fossa imhoff insistente sulla proprietà degli attori.
Nessuna pronuncia, invece, può essere emessa relativamente alle modalità di costruzione della fossa settica da parte della parte convenuta la quale ovviamente dovrà provvedere nel rispetto dei termini di legge. 6. Domande riconvenzionali svolte dalla parte convenuta - ### al risarcimento del danno derivante dai lavori di messa in sicurezza della porzione dell'immobile di proprietà La parte convenuta ha dedotto che, a partire dal 2012, gli attori hanno effettuato lavori di ristrutturazione sostanziatisi nel consolidamento dei pilastri portanti dell'immobile di proprietà. ### le prospettazioni del , le opere in questione avrebbero compromesso la rigidezza globale dell'intero edificio strutturalmente unico, in mancanza della necessaria autorizzazione della e in difformità alla normativa di cui al DM 14.01.2008.
A fondamento della domanda di risarcimento del danno la parte istante ha, quindi, posto, quale presupposto, l'unità strutturale dell'edificio tale che qualsiasi intervento sulle sole strutture portanti della porzione di immobile di proprietà degli attori, necessariamente avrebbe riverberato i propri effetti sulla stabilità dell'intero edificio, comportando il declassamento dell'immobile con lesione del diritto di proprietà e gravissimo pregiudizio patrimoniale.
La domanda svolta dalla convenuta, pertanto, è stata tutta fondata sul presupposto dell'unicità strutturale dell'immobile e sulla necessità di consolidare contestualmente gli edifici di proprietà delle odierne parti del giudizio, nonché sulla violazione della normativa antisismica.
La domanda, come formulata, deve essere rigettata essendone stato smentito il suddetto presupposto.
La C.T.U. espletata nel presente giudizio ha consentito di ritenere accertato che “i due edifici furono costruiti in tempi lievemente differenti tra gli anni 1967/1970 come un unico aggregato edilizio di ### 23 diversa proprietà, con strutture portanti autonome ma contigue”. In particolare, “prima è stato costruito l'edificio attualmente di proprietà con una sua struttura in c.a. e successivamente è stato costruito l'edificio co n una s truttura au tonoma e no n co llegata a q uella d ell'edificio adi acente, m a in aderenza alla stessa, tant'è che a seguito delle operazioni demolitive eseguite sia in corrispondenza del pilastro n.5 che del n.9, si evincevano travi a sbalzo in aderenza alle travi e ai pilastri del fabbricato adiacente, sottolineando che non è stato riscontrato adeguato giunto tecnico tra i due fabbricati”. ### del giudice ha seguitato affermando che, nella specie, trattandosi di “costruzioni contigue, onde evitare fenomeni di martellamento, la distanza tra le costruzioni stesse/giunto di dilatazione, dovrebbe essere pari a circa 8/10 cm.
Alla luce di questa sostanziale mancanza tra i due corpi, è evidente l'influenza che l'uno ha sull'altro in caso di oscillazione e la presenza di una certa contiguità tra i due fabbricati, che ne implica una caratterizzazione di “aggregato edilizio”, tale per cui nel caso in cui si effettui un intervento di miglioramento sismico nell'uno, deve essere verificato preventivamente (con un'analisi adeguata) anche la risposta sismica dell'altro”.
All'esito delle pratiche edilizie e urbanistiche depositate presso le p.a. competenti - in ordine alle quali si rimanda all'elaborato peritale - il C.T.U. ha potuto concludere che le opere di modellazione eseguite, tuttavia, hanno riguardato esclusivamente la struttura di proprietà ### dalle prospettazioni del C.T.U. è agevole evincere come è stata negata l'unicità strutturale tra gli edifici tanto che l'ausiliario ha potuto affermare che “l'intervento così come depositato con l'ultima pratica del 2017 ed effettivamente realizzato, comporta una modifica di rigidezza di quella parte di aggregato interessata dalle opere che in sostanza introduce una variazione della risposta alle azioni sismiche del corpo ristrutturato facente parte dell'aggregato, a differenza dell'altro fabbricato di proprietà ch e invece è rimasto con le sue caratteristiche strutturali originali.
Quest'ultimo risulta essere comunque influenzato dall'altro per la mancanza del giunto tecnico necessario a garantire la totale indipendenza delle due strutture in caso di oscillazione. Si ribadisce (come sopra già detto) che in assenza di adeguati calcoli sull'intero aggregato non è possibile determinare a priori l'eventuale miglioramento o peggioramento delle condizioni di sicurezza della porzione fabbricato su cui non sono state realizzate le opere (proprietà ”. ### 24 Da quanto detto deve desumersi innanzitutto l'assenza originaria del giunto tecnico e, dunque, il mantenimento di una certa interdipendenza tra gli edifici ancorché il fabbricato di proprietà della parte convenuta abbia mantenuto le caratteristiche strutturali originarie.
Il C.T.U. ha affermato, ancora, che “come indicato nell'ultima pratica depositata al Genio Civile di ### in data ### assunta al ### n.448774, indicata come ### alla pratica n.1601 del 2012, i puntelli/pilastri in metallo riscontarti in corrispondenza degli angoli est e nord della porzione in aderenza ai due fabbricati (pilastro n.5 e n.9) hanno una funzione strutturale e risultano efficienti all'interno del calcolo eseguito, pertanto la loro rimozione, sicuramente modificherebbe il comportamento strutturale dell'edificio di proprietà .
In questi termini, l'ausiliario del giudice, ha evidenziato la necessità di “una verifica ante e post operam delle condizioni dell'aggregato edilizio in toto, in modo da dimostrare l'incremento del rapporto tra la capacità e la domanda di spostamento globale delle strutture in caso di sisma” senza la quale “non è possibile determinare a priori l'eventuale miglioramento o peggioramento delle condizioni di sicurezza del fabbricato su cui sono state realizzate le opere”. “### che l'edificio ristrutturato di proprietà ha sul fabbricato di proprietà che invero è rimasto con le sue caratteristiche strutturali di rigidezza e comportamentali originali, non necessariamente produce un danno all'immobile su cui non si è intervenuto. Occorre simulare l'oscillazione di entrambi gli edifici in caso di sisma e l'interferenza dell'uno sull'altro tramite un calcolo strutturale dell'intero aggregato”.
Tanto premesso, allora, la domanda svolta dalla parte convenuta deve essere rigettata per difetto di allegazione relativa a qualsivoglia elemento idoneo a provare il precedente comportamento strutturale dell'aggregato da rapportare alla dedotta attuale rigidità strutturale del fabbricato del , nonché al dedotto declassamento fatto apoditticamente discendere dalle opere di consolidamento effettuate dagli attori e dall'intervento sui pilastri e sui plinti (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo parte convenuta) che, da quanto riferito dal C.T.U., potrebbero avere al più un'incidenza sull'intero aggregato solo in virtù del tipo di giunto tecnico preesistente e non interessato dalle opere di ristrutturazione. ### il C.T.U., pur avendo rilevato il non corretto perfezionamento dell'iter burocratico alla base degli interventi edilizi, non ha negato che le opere in questione siano state eseguite a regola d'arte, in questo modo, escludendo abusi edilizi e difformità dagli originari progetti (in ogni caso sanati dalla ### n.1601 del 14.06.2012, assunta al ### n. 22448, ### 25 depositata al Genio Civile di ### in data ### e assunta al ###448774: OPERE DI ### o vizi dei lavori di ristrutturazione di per sé idonei ad arrecare un deficit di stabilità dell'immobile di proprietà della parte convenuta.
Da ultimo deve rilevarsi come anche la quantificazione del danno asseritamente patito per il declassamento è stata articolata senza che sia stata fornito alcun parametro sulla base del quale valutare la perdita di valore dell'immobile. 7. Accertamento dell'occupazione abusiva della corte di proprietà della parte convenuta e risarcimento del danno. e, per essa, quale successore a titolo universale, , si è doluta dell'illegittima occupazione della corte di proprietà esclusiva da parte degli attori i quali, approfittando della tolleranza dimostrata dalla convenuta originaria rispetto al posizionamento di un'impalcatura, manteneva il detto ponteggio oltre il termine concordato fissato al dicembre 2012. ### in questione, infatti, secondo le deduzioni della convenuta nella comparsa di costituzione e risposta veniva rimossa solo nel mese di aprile 2014, dopo reiterate sollecitazioni, comportando la perdita dell'affare relativo alla locazione di parte dell'immobile sito al piano terra nonché della medesima corte. ### specie, pertanto, era conseguito un pregiudizio commisurabile alla perdita dei canoni di locazione con riguardo ad un contratto già stipulato con il quale, tuttavia, decideva di chiedere la risoluzione del detto contratto (condizionato alla rimozione del ponteggio) proprio a causa dell'insistenza dell'impalcatura che rendeva l'immobile da condurre in locazione incompatibile con le proprie esigenze familiari. ### espletata ha consentito di accertare che, in data 1 giugno 2013, , quale conduttore, e quale locatrice, stipulavano un contratto di locazione di immobile ad uso turistico che, espressamente, all'art. 5 prevedeva la possibilità per il conduttore di verificare la persistenza dell'impalcatura nella corte posteriore dell'immobile, valutando che le condizioni dell'immobile fossero adeguate ad ospitare un minore di anni sei. La locatrice, dal canto suo, garantiva che il ponteggio sarebbe stato smantellato prima dell'inizio del periodo di validità del contratto (stabilito dal 1 luglio al 15 settembre). ###. 4 individuava il canone di locazione in euro 7.000,00 complessivi (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta). ### 26 È presente in atti, inoltre, una formale “disdetta” del contratto di locazione in questione del 30 giugno 2013 con la quale il conduttore dichiarava di non avere intenzione di “dare corso al contratto” proprio alla luce della inidoneità dell'appartamento ad ospitare un bambino ancora piccolo a causa della presenza dell'impalcatura “la cui rimozione …era stata garantita” (cfr. doc. 7 fascicolo parte convenuta). , escusso all'udienza del 21.01.2021, confermava le circostanze dedotte dalla parte convenuta (cfr. testimonianza a verbale d'udienza del 21.01.2021: “è vero. All'epoca, nel 2013, avevo stipulato con la sig.ra un contratto di locazione relativo all'immobile sito in Via della #### Avevo preso questa decisione in quanto ideale per mio figlio - che all'epoca aveva sei anni - che soffriva di patologie respiratorie. Al momento della stipula del contratto, la sig.ra mi aveva assicurato che l'impalcatura sarebbe stata rimossa, tuttavia, quando mi recai presso l'immobile, insieme alla mia compagna, per ivi stabilirmi, riscontrai che l'impalcatura, molto alta, era ancora montata e che nel cortile esterno si trovavano materiali edili, chiodi arrugginiti, dei fascioni di legno con dei chiodi piantati e pietrume. Ebbi paura che mio figlio, ancora piccolo, si potesse fare male e decisi di recedere dal contratto”; A.D.R. “il contratto avrebbe dovuto avere durata di circa tre mesi da luglio 2013 a metà settembre 2013””).
Tanto affermato, a questo punto deve valutarsi l'effettiva conoscenza e conoscibilità da parte della convenuta della circostanza del prolungarsi dei lavori e, dunque, dell'eventuale manifestazione dell'assenso circa la persistenza dell'impalcatura nella corte di proprietà oltre il termine previsto.
La parte convenuta non ha dimostrato l'effettiva ricorrenza di un accordo tra le parti in ordine ai tempi di permanenza dell'impalcatura nella corte, lato est, di proprietà della la quale si è doluta di un ingiustificato rallentamento dei lavori che, tuttavia, non ha trovato riscontro neppure nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti. ### del giudice, infatti, ha appurato che “dalla data di deposito della ### in data ###, si prevedono per norma di ### 3 anni dall'inizio lavori per concludere le opere previste nella pratica amministrativa (dalla data del deposito della ### la ### prevede che il tecnico comunichi al Comune la data dell'inizio lavori entro 1 anno dal deposito della ### amministrativa, mentre nel caso in cui non sia stato comunicato l'inizio lavori, la data del deposito della pratica diviene la data di inizio lavori stesso, ai sensi dell'art.23 quater del DPR 380/2001).
I lavori sono stati svolti entro i tempi concessi per Legge”. ### 27 In questi termini, allora, mancando il profilo dell'illegittimità ed abusività dell'occupazione deve essere, in primo luogo, rigettata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo; in secondo luogo, non può essere posto a carico degli attori alcun risarcimento del pregiudizio conseguente alla perdita del corrispettivo del contratto di locazione, stipulato nonostante il mancato decorso del termine di legge previsto per il completamento dei lavori. Le stesse missive di sollecito prodotte in atti dalla parte convenuta sono tutte successive alla stessa disdetta del contratto di locazione da parte del terzo conduttore. 8. ### delle parti attrici alla rimozione dell'impianto idrico (doccia, rete di adduzione di acqua con punto di erogazione e sifone di scarico) installato a ridosso del confine con la corte , in violazione delle distanze legali e domanda attorea sub 6).
La domanda in questione deve essere rigettata al pari di quanto statuito per la domanda di parte attrice di cui al precedente sub 5 in quanto generica non avendo chiarito in che misura deve intendersi violata la disciplina civilistica in materia di distanze legali, neppure a mezzo di una perizia di parte. Anche in questo caso ogni incarico eventualmente conferito sul punto ad un ausiliario del giudice, in difetto di specificazioni sulla natura delle distanze, deve ritenersi ultroneo ed esplorativo.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda svolta da parte attrice sub 6. Da un lato, la stessa non è stata qualificata dalla parte istante quale azione di accertamento negativo con riferimento alla responsabilità per i danni arrecati alla superficie delle solette del ballatoio della scala esterna di proprietà . Su altro versante, la parte convenuta non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale sul punto finalizzata alla richiesta del risarcimento del danno.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
Sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di ### liquidate con separato provvedimento. P.Q.M. ### 28 Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. 2028/2014 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede: - in parziale accoglimento della domanda attorea sub 2, accerta e dichiara la proprietà esclusiva in capo agli attori del muro maestro lato nord dell'edificio sito in ### via della ### n.86 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta all'arretramento dal muro, in base alle distanze di legge previste, del manufatto in legno insistente nella corte di proprietà della parte convenuta nonchè alla rimozione del cavo elettrico fuoriuscente dal muro maestro lato nord; - in accoglimento della domanda sub 4 svolta dalla parte attrice, accerta l'inesistenza della servitù relativa al passaggio delle tubature fognarie sulla proprietà attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla rimozione dell'allaccio della condotta fognaria alla fossa imhoff insistente sulla proprietà - rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti attrici; - rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta; - pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento; - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in ### il ###. IL GIUDICE
(Dr.ssa ####
causa n. 2028/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.