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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 832/2024 del 18-06-2024

... sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 377/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e ### S.P.A., (c.f. e n. iscrizione Registro delle ### di ####), quale società incorporante di ### di ### s.p.a, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021.  ### del 9 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. 
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per repliche. 
Conclusioni dell'appellante: “in totale riforma della stessa impugnata sentenza, sentire accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale in ordine ai contratti indicati nella narrativa del suddetto atto di citazione e per sentirsi, quindi, condannare al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura di €. 97.459,19 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi, ai tassi legali, e la rivalutazione monetaria, sempre con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti fino a quella dell'effettivo esborso, o, quantomeno alla restituzione della somma complessiva di €. 83.587,35, con gli interessi, al tasso legale, sugli importi netti di €. 19.364,40 e di €. 47.169,49, con decorrenza dal 24.2.2010 e, rispettivamente, dal 12.5.2009, sempre fino alla data dell'effettivo esborso, oltre che al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale relativi alla procedura di mediazione ed al primo e secondo grado del presente giudizio; con ogni salvezza”. 
Conclusioni dell'appellata, note in sostituzione dell'udienza del 09.04.24: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: ### - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese; #### - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata; ### - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, si chiede di respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ed anche negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e dunque: a) in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le domande, contestazioni e pretese avversarie, e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di ### S.p.A. per difetto di uno dei requisiti dell'azione; b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in narrativa. 
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”. 
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1270/2021 pubblicata in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara rigettava l'azione esercitata da ### D'### nei confronti di ### s.p.a, già ### di ### s.p.a,, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della somma di € 97.459,19, oltre interessi legali, rivalutazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa 1.2 Lamentava l'attore la violazione da parte della ### di cui era cliente da diversi anni, della normativa in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs n.58/1998 ### e della disciplina secondaria di attuazione di cui al ### n. 11522 del 01.07.98 e successive modifiche, in occasione dell'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino, avvenuto in data ### per nominali € 33.000, e di obbligazioni “Parmalat” per nominali € 35.000,00, in data ### e in data ###, non avendo la banca ottemperato all'obbligo informativo sulla stessa gravante 1.3 Nel costituirsi in giudizio la ### (quale incorporante per fusione di ### già ### dell'### e del ### s.p.a.) eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la carenza di interesse e di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito contestava la fondatezza dell'azione esercitata.  1.4 Il giudice di prima istanza, ritenuto in via preliminare che la questione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva in capo ad UBI fosse stata già decisa in corso di causa, con statuizione che assumeva, a prescindere dalla forma utilizzata, i caratteri della definitività del relativo capo, rigettava nel merito la proposta azione. Non ravvisava, infatti, in occasione degli acquisti di azioni alcuna violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dell'art. 28 del ### n. 11522/1998, che impongono agli intermediari finanziari l'obbligo di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», né la violazione dell'art. 29 regolamento ### n. 11522/1998, ai sensi del quale gli intermediari finanziari devono informare il cliente di un'operazione non adeguata, in presenza nel caso di specie di ordine impartito per iscritto e risultando sufficientemente evidenziata l'inadeguatezza dell'operazione; ciò avuto riguardo all'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, anche considerato che l'investitore aveva rifiutato di fornire le informazioni ex art 28 co. 1 lett. a Reg. ### circostanza che aveva indotto la banca convenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni desunte dalla pregressa operatività del cliente, provvisto di notevole conoscenza, esperienza ed operatività in operazione finanziarie analoghe a quelle oggetto di causa, come confermato dallo stesso ### 2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello ### D'### sulla base del seguente motivo: 2.1- “### dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c”.  ###, lamentando alla base dell'azione esercitata la violazione da parte della ### degli obblighi informativi di cui agli art. 21 TUF e artt. 28 e 29 del ### n. 11522/98, contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di censura la condotta della banca non considerando che, a fronte della contestazione del cliente che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'istituto l'onere di provare di averle fornite, prevedendo l'art. 29 del Reg.  ### distinti obblighi in capo all'intermediario. 
Si duole, in particolare, del mancato rilievo dell'omessa illustrazione al cliente, da parte dell'intermediario, delle specifiche caratteristiche dei titoli e della loro rischiosità, con indicazione del rating, e ciò anche in caso di operazione adeguata al profilo di rischio dell'investitore, in quanto gli obblighi informativi non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato, dovendo l'intermediario illustrare pregi e difetti dell'investimento astenendosi dal dar corso all'operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato. 
Inoltre secondo l'appellante, l'obbligo di informazione non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento con l'acquisto dei titoli, perdurando per tutto il rapporto di deposito e custodia e che la comunicazione del rating costituisce un'informazione indicativa del tipo di investimento.  3.Si è costituita in grado di appello ### s.p.a, quale società incorporante ### di ### s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c., in ragione della apparente ma non effettiva indicazione da parte dell'appellante dei capi della sentenza impugnata, risultando gli argomenti di contestazione individuati in modo generico, senza la specifica indicazione delle parti e dei capi della sentenza che si assumono errati. 
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame proposto probabilità di accoglimento in quanto prima facie infondato, essendosi l'appellante limitata a riproporre le medesime difese già svolte in primo grado e rigettate in toto dal giudice di prime cure.  3.1 Nel merito ha contestato quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, articolato a tal fine i seguenti motivi: a) ### motivo di appello incidentale: del difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie. 
Con questo motivo l'appellata ha censurato l'ordinanza del primo Giudice che aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da ### ritenendo erroneamente che UBI abbia incorporato per fusione ### dell'### ente in risoluzione, anziché ### s.p.a., già ### dell'### e del ### s.p.a,, quale ente ponte, e ritenendo irrilevante che al momento della cessione d'azienda intervenuta da ### dell'### e del ### s.p.a. a ### dell'### e del ### s.p.a. i rapporti tra la prima e il cliente fossero già stati definiti. 
In proposito, evidenziato che la ### d'### con provvedimento del 21.11.15 aveva disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della ### in amministrazione straordinaria (cosiddetto ente in risoluzione) a favore della ### banca dell'### e del ### con sede in ### (cosiddetto ente ponte), che in forza della cessione di azienda era succeduta alla prima nei diritti nelle attività nelle passività, considerato che la cessione aveva avuto ad oggetto solamente il complesso delle attività e passività aziendali esistenti al momento dell'avvio della procedura di risoluzione doveva ritenersi evidente, secondo l'appellante incidentale, che non potevano essere stati ivi ricompresi i rapporti che risultavano estinti anteriormente alla cessione stessa, come nel caso di specie dove il rapporto tra ### e il D'### risultava già estinto al tempo della risoluzione dell'intervenuta cessione nel 2015, avendo provveduto il cliente al trasferimento dei titoli per cui è causa ad altro istituto negli anni 2005/2006 e successivamente alla vendita degli stessi negli anni 2009/2010; con la conseguenza che il rapporto intercorso con il cliente, in quanto definito, nel 2015 non era più un elemento costituente di ### quale azienda in risoluzione e come tale non poteva essere stato oggetto di gestione all'ente ponte ### banca dell'### e del ### s.p.a.  b) “Della presunta reponsabilità contrattuale e della richiesta di risarcimento dei danni”. 
Con questo motivo ha sostenuto, sempre in via subordinata e condizionata, l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria non potendo essere imputabile alcuna responsabilità a ### per l'esito degli investimenti. 
In ogni caso, ove ravvisata una responsabilità di natura contrattuale in capo alla banca, ha invocato l'applicazione dell'art. 1225 c.c., con quantificazione del danno limitata al pregiudizio prevedibile al momento dell'esecuzione delle operazioni di acquisto delle obbligazioni ### e ### momento in cui la banca non poteva prevedere in alcun modo la successiva crisi della repubblica ### verificatasi alla fine del 2001, né il fallimento di ### non potendo nel caso di specie considerarsi l'insolvenza dell'### e il default di ### “circostanze di fatto concretamente conosciute” dalla banca nel momento in cui ha ricevuto gli ordini di acquisto delle obbligazioni dal cliente, dovendosi dare rilevanza, ai fini della diligenza con cui la banca ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, al momento dell'acquisto dei titoli e non alla luce di quanto avvenuto in seguito al default. 
Ha contestato, infine, la quantificazione del danno operata dalla controparte, pari al capitale investito senza considerazione degli importi incassati dal cliente.  c) “Della domanda di interessi e rivalutazione”. 
Ha contestato l'appellante in via incidentale la sussistenza degli estremi per la rivalutazione richiesta dalla controparte, avendo il debito del contraente natura di debito di valuta, mentre riguardo le decorrenza degli interessi ne ha eccepito la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data delle singole operazioni di investimento come sostenuto dall'appellante.  4) Motivi della decisione.  4.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (### 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.  4.2 Nel merito non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 7 giugno 1999 ### D'### ha sottoscritto con ### un contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari collegato al deposito titoli a custodia e amministrazione n. 199000, regolato sul rapporto di conto corrente 4938. All'atto della sottoscrizione del contratto quadro, al cliente è stata consegnata una copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come da dichiarazione scritta dallo stesso rilasciata. In tale occasione la ### ha richiesto al D'### le informazioni sul suo profilo di rischio, che il cliente ha dichiarato di non voler fornire. 
Risulta dal dossier titoli che, nell'ambito del suddetto rapporto, tra il 2000 e il 2006, il D'### ha posto in essere numerose operazioni di investimento in azioni ordinarie ed obbligazioni (es. 
Telecom, Uruguay 7%, ### Gialle, BPEL, ### Fiat…). 
Per quel che rileva, in particolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, ha proceduto ai seguenti acquisti: a) acquisto di obbligazioni ### 10% Eur 2004 (### DE###), impartito in data 27 ottobre 2000 per nominali euro 33.000,00 (di seguito “### Argentina”); b) acquisto di obbligazioni ### 6,8% ### 8 (####), impartito in data 19 maggio 2003 per nominali euro 35.000,00; c) acquisto di obbligazioni ### 6,8% Euro8 (codice titolo 9000354800), impartito in data 7 novembre 2003 per nominali euro 22.000,00 (di seguito congiuntamente le “### Parmalat”). 
Come si evince dal dossier titoli, il cliente ha proceduto dapprima al trasferimento presso altro intermediario delle obbligazioni ### 6,8%, in data 13 ottobre 2005, nonché delle obbligazioni ### 10%, in data 4 settembre 2006. 
In seguito, nel 2009 e nel 2010 il D'### ha proceduto alla vendita dei titoli. 
Emerge dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado : “### sub a) consiste in un titolo di debito ### emesso dallo stato sovrano ### che all'atto dell'acquisto (01/11/2000) era caratterizzato da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “BB”. Tale indice rating contraddistingue un titolo qualificabile come speculativo. Per meglio focalizzare le caratteristiche del titolo occorre precisare che dal 1977 fin quasi tutto l'anno 1999 le più importanti agenzie internazionali avevano assegnato alle obbligazioni argentine un rating pari a “BB” con una flessione nell'ottobre del 1999 in cui il rating venne declassato a “BB-“. Solo a decorrere dal marzo 2001 le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della ### da “BB a “B+”, evidenziando la crescente “vulnerabilità” dei titoli, fino a giungere poi, con ulteriori declassamenti, a categoria “D”, e cioè default”. 
Quanto agli “investimenti sub b) e c)” ha evidenziato che gli stessi “consistono in titoli di debito ### emessi dalla società ### che a cavallo dell'arco temporale compreso tra il ### e il ### (date di acquisto) erano caratterizzati da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “###“, collocandoli nella categoria dei migliori speculativi. Tale giudizio è rimasto invariato fino ad una settimana prima del default dichiarato il 24 dicembre 2003”.  4.3. La fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della ### (artt.28-29) n. 11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del ### n. 16190 del 2007, successivo alla ### attuata con D.lgs 164/2007) che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento. 
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto. 
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. ### n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento). 
Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” - Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057. 
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-. 
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore ### dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare. 
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta. 
Pur risultando agli atti, e pacifico fra le parti, l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento va osservato che tale consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. 8619/2017). 
Non risulta in atti la prova della consegna del prospetto informativo, ribadendo la banca di non avere alcun obbligo in tal senso; tuttavia, osserva la Corte, tale adempimento sebbene necessario non sarebbe idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria ( n. 9460/2020). 
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr Cass. n. 28175/2019). 
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa ### all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali. 
Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore - attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore. 
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la ### offerto puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante. 
Riguardo al rispetto del disposto di cui all'art. 29 ### (clausola di inadeguatezza) va evidenziato che agli atti risultano gli ordini di acquisto scritti di D'### con sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, senonché risultando contestata dal cliente l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione. 
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni ### sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario)” (Cass. Sent. n. 14208 del 5 maggio 2022). 
Ancora la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. ### 11522 del 1998; tuttavia a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Ord. n. 23131 del 2020). 
Al riguardo nel caso di specie , a fronte delle contestazioni dell'appellante, non solo la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, risultando anzi in contrario dall'istruttoria espletata, e in particolare dalla deposizione del teste ### promotore finanziario per la ### dal 2006 fino al 2013 e per la ### dal 1998 fino al 2006, il quale, pur premettendo di non ricordare con certezza a causa del tempo trascorso, ha riferito quanto segue: “ probabilmente, visto che le obbligazioni in questione mi venivano segnalate dalla ### come opportunità di investimento interessante, non ho approfondito le caratteristiche delle stesse con il cliente”. 
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del ### n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v.  n. 23570/20)”; aggiungendo che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare” (Cass., n. 7905/21; n. ###/21). 
Nella specie, la banca non ha dato dimostrazione di aver fornito le specifiche informazioni come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione (non sussistendo neppure nell'ordine di acquisto la dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine), non risultando dimostrato da parte dell'intermediario di aver fornito informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale. 
Il giudice di prime cure, in particolare, ha considerato erroneamente quale elemento indiziante, le scelte pregresse di investimento dell'investitore, consistite genericamente nell'acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità. “Tale comportamento, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell'investitore ad accollarsi margini di rischio e ad accettare la possibilità del mancato recupero del capitale investito; le predette circostanze sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell'investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all'investimento con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto. 
Altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall'investitore. 
La prova contraria consentita all'intermediario ai fini del giudizio controfattuale deve infatti assumere pregnante concretezza, come, a mero titolo esemplificativo, la dimostrazione che in altra successiva occasione, l'investitore, invece debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso” (Cass. 17 aprile 2020 7905).  4.4 All'inadempimento della banca, consegue, in riforma della sentenza impugnata, il diritto dell'appellante al risarcimento del danno derivato dalla forte perdita di valore dei titoli argentini, investiti dal default statale, e dei titoli ### travolti dal crac societario. 
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “### una volta che l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno. E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. ###; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354). 
La richiesta di applicazione dell'art 1225 c.c da parte dell'appellante in via incidentale risulta del tutto inconferente in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10640/16) “ai fini dell'imprevedibilità di cui all'art. 1225 cod. civ. non rileva di per sé lo stato soggettivo specifico del debitore. ###à alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod.  determina la limitazione del danno risarcibile avendo riguardo alla prevedibilità astratta, inerente a una determinata categoria di rapporti; e ciò sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, vale a dire secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. Sez. 2" n. 16763-11; ### lav. n. 17460-14). La negoziazione avventata (o comunque non ponderata) di titoli obbligazionari, per difetto di adeguata previa informazione da parte della banca, rende prevedibile il danno correlato alla susseguente perdita di valore dei titoli stessi.”, come avvenuto nel caso di specie ove si è riscontrata una violazione dell'obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario.  4.5 In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto delle risultanze della CTU che ha valutato la somma investita dalla quale occorre decurtare quanto percepito a titolo di dividendi e disinvestimento: segnatamente per obbligazioni ### € 19.364,40 ( € 36.095,77 capitale investito, - € 5.769,84 cedole riscosse, - € 10.961,53 capitale disinvestito= € 19.364,40; per obbligazioni ### € 47.169,48 ( di cui € 60.912,27 capitale investito, - € 2.079,75 cedole riscosse, € 11.663,04 capitale disinvestito = € 47.169,48). 
Su tali somme, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dei rispettivi acquisti, data di verificazione del danno, all'effettivo saldo. 
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 26202/2022) che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” Ha spiegato infatti la Cassazione, con orientamento ormai consolidato sul punto che “In tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.  civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento”.  4.6 Nei termini esposti deve accogliersi l'appello principale proposto da D'### in riforma della sentenza impugnata, con integrale rigetto dell'appello incidentale.  5. Riguardo al difetto di legittimazione passiva della ### oggetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto da ### giova premettere che dagli atti depositati e dalla normativa specifica in materia di “risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento” di cui al D.Lvo 180/2015, emerge come la ### d'### con provvedimento del 21 novembre 2015 abbia articolato “il programma di risoluzione” della ### dell'### e del ### s.p.a. in amministrazione straordinaria, ponendo in risoluzione l'istituto bancario ai sensi dell'art.2 d.lvo 180/2015, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle obbligazioni subordinate. 
Con il D.L. 22 novembre 2015 n. 183, convertito in legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 è stata costituita come ente ponte la ### dell'### e del ### s.p.a. ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 180/2015; la ### d'### con provvedimento del 22 novembre 2015 ha disposto il trasferimento in favore di quest'ultima, ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.Lvo 180/2015 che prevede la cessione all'ente ponte, di: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 
In particolare si legge nel provvedimento della ### d'### che quest'ultima “.. con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della ### dell'### e del ### - ### in amministrazione straordinaria, con sede ###risoluzione con provvedimento della ### d'### del 21 novembre 2015 - approvato dal ### dell'### e delle ### con ### del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della ### dell'### e del ### S.p.a., con sede in ### (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione ( 1 ). ### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte”.  ### dell'### e del ### s.p.a. diveniva poi ### s.p.a. e poi, per fusione, tale ente ponte veniva incorporato in ### s.p.a a sua volta incorporata per fusione in ### s.p.a. 
In merito alla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. n. ###/2023, investita della analoga vicenda della risoluzione di ### delle ### una delle banche interessata come ### dell'### e del ### s.p.a., dal provvedimento della ### d'### del 22.11.2015) chiarendo che la trasmissione dei rapporti all'Ente ponte è avvenuta “sulla base dei provvedimenti dell'### di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell'azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la ### delle ### che «…l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la ### d'### disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». ### d'### nel sancire l'avvio della risoluzione della detta ### delle ### S.p.A., ha disposto «la cessione dell'azienda da parte di ### delle ### S.p.A., in risoluzione, all'ente-ponte “### delle ### S.p.A.” ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180», ed inoltre all'art. 3 ha disposto che: «### escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall'art. 1, lettera ppp), d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione». E ancora: «### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180». “― Poiché, nell'esercizio della facoltà attribuita alla ### d'### è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l.  99/2017 per la soluzione della crisi di altre ### dove l'esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista)”. 
Il caso oggetto del presente giudizio, come quello sottoposto al vaglio della suindicata sentenza, ha ad oggetto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione di obbligazioni, e non involge questioni afferenti al sacrificio di azionisti ed obbligazionisti per cui il problema ermeneutico che si pone è, come rilevato dalla Suprema Corte citata, cosa debba intendersi per pretese risarcitorie già “in essere” al momento della cessione e quindi “l'individuazione del presupposto della preesistenza delle pretese risarcitorie rispetto al trasferimento all'Ente cessionario “. 
Sul punto la stessa sentenza della Cassazione ha superato l'interpretazione formalistica restrittiva secondo cui per passività in essere si devono intendere solo quelle per le quali sia già iniziato un procedimento giudiziario, comprendendovi anche tutte le passività potenziali in quanto derivanti da illeciti consumati prima della cessione all'ente ponte ex art 39 co. 1 lett. b Dlgs 180/15: “### pertanto a ritenere che il discrimen tra l'inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l'obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sono d'ausilio sul punto gli arresti di questa Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione dell'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017). 
Anche l'ACF, investito della questione della legittimazione passiva della banca incorporante la “nuova banca” a cui era stata trasferita l'azienda bancaria della “vecchia banca” (decisione n. 5932 del 18.10.22), ha precisato che in caso di cessione di un'azienda bancaria avvenuta nell'ambito di una procedura di risoluzione bancaria il credito risarcitorio di un cliente della banca risolta “è autonomo e indipendente da quello dell'azionista alla liquidazione del proprio investimento o obbligazionista subordinato alla restituzione del capitale investito”. Dal tenore letterale del provvedimento della ### d'### di cessione dell'azienda bancaria, “non si può dedurre la volontà di escludere dalla cessione gli eventuali debiti risarcitori nei confronti dei clienti della ### Anzi come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di questo provvedimento, si deve desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività espressamente indicate, tra le quali non figurano anche i debiti risarcitori di cui si discute” Ne consegue la legittimazione passiva della appellata ### s.p.a.  6. Le spese dei due gradi di giudizio tenuto conto della minor somma riconosciuta all'appellante vengono compensate nella misura di un quarto, e sono poste per i restanti tre quarti a carico di ### liquidate in appello secondo la liquidazione indicata in dispositivo (valore da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione della fase istruttoria non svolta.  7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### nonché sull'appello in via incidentale condizionato proposto da ### S.P.A, avverso la sentenza 1270/2021 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data ###, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da D'### ed in riforma della sentenza impugnata condanna ### s.p.a., quale società incorporante di ### di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 19.364,40 riguardo alle obbligazioni ### ed € 47.169,48 riguardo alle obbligazioni ### oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei rispettivi ordini di acquisto all'effettivo saldo; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### s.p.a; 3) dichiara per un quarto compensate le spese dei due gradi di giudizio che, liquidate per l'intero in euro 14.103,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi del primo grado, e in euro € 9.991,00 per compensi e in euro 1.165,51 per esborsi, per entrambi i gradi oltre Iva e Cap come per legge e spese generali al 15%, pone per tre quarti a carico di ### s.p.a.; 4) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU svolta in primo grado; 5) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 condanna ### s.p.a. al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 ### rel. est. ### 

causa n. 377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4925/2024 del 10-05-2024

... data ###, alle ### S.p.A. invito alla negoziazione assistita (cfr. all. n. 3 atto di citazione). Si costituiva in giudizio, in data ###, la ### S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi; ancora eccepiva l'inammissibilità della domanda per non aver parte attrice inviato, prima della citazione in giudizio, lettera di messa in mora sia all'impresa designata per la ### la ### S.p.A. che alla C.O.N.S.A.P.; nel merito, poi, rilevava l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur. In subordine l'impresa assicuratrice convenuta rilevava il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa. Tutto ciò premesso insisteva, per il rigetto della domanda, (leggi tutto)...

n. 3946/2021 r.g.a.c. 
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - IV SEZIONE CIVILE - Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta Verbale di ### del 10/05/2024 Sono presenti, per l'attore, l'avv. ### oggi sostituito per delega orale dall'avv.  ### e per la ### S.p.A., quale F.G.V.S., l'avv. ### oggi sostituito per delega orale dall'avv. ### A questo punto, il G.I. invita i difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
I difensori si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi da ultimo depositati. 
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.  ##### - QUARTA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3946 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla ### d'Oro N. 4, è elettivamente domiciliat ###atti; -ATTORE - E ### S.P.A. (P.IVA ###) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall' avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in ### in Via G. Cortese, 11, giusta procura in atti; -CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale; ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281 sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.   Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). 
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data ###, ### conveniva in giudizio la ### S.p.A., in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al fine di ottenere dalla stessa il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:00 circa, in ### alla ### angolo Via della ### /Via del ### allorquando lo stesso, nel mentre attraversava la strada, veniva investito da un veicolo che dopo l'impatto si allontanava repentinamente senza prestare alcun soccorso.  ###, a sostegno della propria domanda deduceva che in conseguenza dell'investimento aveva riportato gravi lesioni personali a seguito delle quali era stato trasportato al P.S.  dell'Ospedale “Cardarelli” di ### ove i sanitari gli diagnosticavano “frattura pluriframmentaria diafisi tibia destra” e dove veniva sottoposto a intervento chirurgico per apposizione di fissatore esterno poi rimosso in data ###. 
Successivamente veniva sottoposto ad ulteriori trattamenti fino alla guarigione da cui, tuttavia, erano residuati postumi permanenti. 
Evidenziava che le lesioni subite avevano causato allo stesso non solo un danno biologico permanente, ma anche un danno morale, estetico, alla vita di relazione nonché un danno alla capacità lavorativa generica oltre che specifica. 
Inviava, pertanto, in data ###, formale richiesta di risarcimento danni alle ### S.p.A. nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., e per conoscenza anche alla ### S.p.A., ma la stessa restava priva di riscontro (cfr. all. n. 1 atto di citazione) Parimenti, infruttuosamente, inviava, in data ###, alle ### S.p.A. invito alla negoziazione assistita (cfr. all. n. 3 atto di citazione). 
Si costituiva in giudizio, in data ###, la ### S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi; ancora eccepiva l'inammissibilità della domanda per non aver parte attrice inviato, prima della citazione in giudizio, lettera di messa in mora sia all'impresa designata per la ### la ### S.p.A. che alla C.O.N.S.A.P.; nel merito, poi, rilevava l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur. In subordine l'impresa assicuratrice convenuta rilevava il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro oggetto di causa. Tutto ciò premesso insisteva, per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite. 
Con ordinanza del 18/05/2021 il G.I., allora titolare della causa, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. 
Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato e subentrata, intanto, nelle more del giudizio la scrivente nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, la causa a seguito dell'udienza del 14/12/2023, veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa come di seguito. 
Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 D.Lgs.  209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato. 
Tanto chiarito, in via preliminare, deve essere affermata la proponibilità della domanda, avendo l'attore adempiuto alle condizioni di cui all'art. 287 del codice delle assicurazioni, mediante l'invio alla ### S.p.A., e per conoscenza alla ### di lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno ricevuta dalla compagnia convenuta più di sessanta giorni prima dell'introduzione della lite (cfr. all. n. 1 atto di citazione). 
Ancora, ai fini della procedibilità, vi è agli atti invito alla controparte alla negoziazione assistita del 19/07/2021 (cfr. all. n. 3 atto di citazione). 
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.   Ed invero, la nullità di un atto introduttivo sussiste solo ove sia assolutamente indeterminata ed incerta la pretesa della parte e cioè quando, ad una analisi complessiva dell'atto e della documentazione prodotta, non sia in alcun modo possibile individuare il petitum e la causa petendi. 
Orbene, nel caso di specie è indubbio che dalla formulazione della domanda sia possibile individuare gli elementi costitutivi posti a fondamento della richiesta risarcitoria; ciò risulta anche avvalorato dal fatto che la ### S.p.A. si sia, sin dal primo atto, difesa nel merito, formulando in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Né, tantomeno, l'atto introduttivo del presente giudizio può essere dichiarato nullo per erronea indicazione della P.IVA come sostenuto dalla compagnia assicuratrice convenuta. Ed infatti, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 co. III n. 2 può essere pronunciata solo se e quando l'omissione determini un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in un'irregolarità non invalidante l'atto giudiziale. Nel caso di specie, poi, oltre ad apparire assolutamente univoca l'individuazione del convenuto nonostante la parte abbia indicato una partita IVA non corretta in quanto utilizzata dalla compagnia assicuratrice solo fino al 31 dicembre 2019, la ### si è anche costituita in giudizio in tal modo sanando il vizio dell'atto di citazione. 
Passando, ora, al merito della domanda, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, ha l'onere sia di provare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. n. 274 del 13/01/2015; Cass. 18308 del 18/09/2015 e Cass. sent. n. 15367 del 13/07/2011). 
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta tale prova non può ritenersi raggiunta. 
In primo luogo rileva il ### che, esaminando il materiale probatorio in atti, non risulta che l'odierno istante abbia presentato denunciaquerela contro ignoti in relazione ai sinistro per cui è causa. 
Sul punto preme evidenziare che la giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le vittime della strada (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 27541 del 30.12.2016; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016). 
Se, peraltro, l'omessa denuncia circostanziata non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, tale circostanza può e deve comunque essere apprezzata dal giudice, unitamente alle altre prove acquisite, perché potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato, giacché le deposizioni di testimoni indicati, per la prima volta, solo nel processo civile, ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr. Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).  ### o non circostanziata denunzia all'### del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale - in conclusione, non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del ### di garanzia. Si tratta, infatti, in via esclusiva di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione. 
In conclusione, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere anche offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa ( Cass. civ., sent. n. 1325 del 26.01.2016). 
Ciò posto, nel caso di specie, la mancata denuncia alle competenti ### unitamente alle risultanze della prova testi espletata, inducono il ### a ritenere non fondata la domanda. 
Va, a questo punto precisato che l'attore ha inteso offrire prova della dinamica del sinistro solo attraverso le dichiarazioni di ### lo stesso, infatti, pur avendo indicato tre testi ed avendo il giudice istruttore limitato a due il numero dei testi da escutere e ha rinunciato all'esame del secondo teste (cfr. verbale udienza del 13/12/2023) Passando, ora, all'esame critico delle deposizioni dell'unico teste di parte attrice ascoltato, ### si evidenzia che la sua dichiarazione non è apparsa attendibile e quindi, come tale, non è risultata idonea, da sola, a ritenere provato il verificarsi dell'incidente nei termini descritti dall'attore nell'atto di citazione. 
In merito alla dinamica del sinistro la teste ha dichiarato, all'udienza del 1/03/2022: “ho assistito al sinistro che si è verificato il 24 dicembre del 2017 a ### in ### erano le 19,00; a.d.r.: era buio; la strada era poco illuminata; io ero con mia figlia; ero andata in tabaccheria a prendere le sigarette; e poi andammo con mia figlia al bar lì vicino nella piazzetta a prendere un caffè; quando sono uscita fuori a fumare una sigaretta ho visto un ragazzo a piedi che attraversava la strada venendo verso di me; a.d.r. riconosco nelle foto sullo stato dei luoghi prodotta dall'attore il luogo del sinistro… il ragazzo stava attraverso la strada da sinistra a destra rispetto allo stato dei luoghi raffigurato nella prima foto allegata; l'auto è fuggita; il ragazzo è stato colpito sulla coscia destra; è caduto sul posto; non ricordo il tipo di auto, se grande o piccola; era comunque scura; a.d.r.: l'auto correva; a.d.r.: c'era gente presente; ricordo che vi era la sorella presente di questo ragazzo; lo hanno soccorso e portato in ospedale con altra macchina…”. 
In primo luogo si rileva che tale testimonianza è apparsa alquanto generica laddove la teste non ha saputo indicare neanche le dimensioni dell'auto investitrice, se di cilindrata grande, media o piccola; inoltre, a differenza di quanto riportato in citazione, non ha dichiarato che l'auto pirata perdeva il controllo della guida. 
Ulteriori perplessità in ordine all'attendibilità dell'unico teste escusso emergano laddove si consideri che la stessa ha dichiarato che l'odierno attore, dopo l'incidente, veniva portato in macchina in ospedale facendo, così, presumere che il trasporto in ospedale sia avvenuto nell'immediatezza dei fatti oggetto di causa. 
Ed invero anche in citazione si legge che “ per le lesioni subite, fu necessario il trasporto al ### dell'### “Cardarelli” di ### ove i sanitari gli diagnosticavano la “### pluriframmentaria diafisi tibia destra”. Anche nella lettera di messa in mora inviata alla compagnia odierna convenuta e per conoscenza alla ### si legge “ Il minore ### quale pedone, procedeva all'attraversamento della sede stradale, allorquando veniva investito da un veicolo ### il cui conducente anziché fermarsi e prestare soccorso si allontanava repentinamente nonostante fosse richiamato a “viva voce” da alcuni presenti. A causa del predetto investimento ### riportava lesioni personali così come riscontrata al P.S.  dell'### “Cardarelli” di ### dove veniva trasportato”. 
Da quanto è dato comprendere dalla lettura di tali atti ### veniva trasportato al P.S. dell'### di ### subito dopo il sinistro oggetto di causa. 
Tale circostanza, tuttavia, non trova riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso attore laddove, invece, il verbale di pronto soccorso è datato 25/12/2017, giorno seguente al sinistro denunciato in citazione; nello stesso, inoltre, si legge che ### veniva trasportato in ospedale a mezzo autoambulanza. 
Peraltro negli scritti difensivi l'attore non ha mai riferito di essere tornato a casa dopo l'incidente e di essersi recato al P.S. solo il giorno dopo. 
Ebbene, alla luce di ciò le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa appaiono inattendibili in quanto risulta provato per tabulas, a differenza di quanto dalla stessa sostentuo, che nell'immediatezza del fatto ### non fu portato in ospedale. 
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, il dott. ### si sia espresso nel seguente modo: “Le lesioni riportate nel sinistro stradale del 24/12/2017 e successivamente documentate sono in rapporto causale con il fatto lesivo riportato in atto di citazione” in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”. Peraltro la valutazione del ctu è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua dinamica e la imputabilità del danno alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.  ### delle circostanze evidenziate, minando in radice l'attendibilità dell'unico teste escusso, pone in dubbio la circostanza stessa che vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo non identificato nella determinazione del sinistro e impone, dunque, l'integrale rigetto della domanda. 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in mancanza di nota spese, tenuto conto del valore della causa (in caso di rigetto della domanda di risarcimento danni, il valore della causa si determina sulla base dell'importo richiesto con l'atto introduttivo, cfr. Cassazione civile sez. VI, n.3574 24/02/2016 “Il valore attribuito alla pretesa risarcitoria rappresenta, in caso di rigetto della domanda, il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese di lite) nonché dell'attività effettivamente svolta, sulla base dei parametri medi disciplinati dal ### ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche, ridotti del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto o giuridiche. 
Quanto, infine, alle spese di ### stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte della dott. ### il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto nel verbale d'udienza del 1° marzo 2022 e si pone definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M.  ### di ### quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda di parte attrice; 2) condanna ### al pagamento, in favore della ### S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S, delle spese di lite che liquida in € 5.331,20 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; 3) pone le spese di C.T.U definitivamente a carico dell'attore. 
Così deciso in ### 10/05/2024.   Il Giudice dott.ssa ### presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.  

causa n. 3946/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pisciotta Biancamaria

Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 20/2023 del 11-01-2023

... per la comunicazione dell'invito per la negoziazione assistita a parte convenuta; esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita, con successiva ordinanza del 29.11.2021, viene riunito al presente il procedimento sub R.G. n. 2013/2021, introdotto sempre dall'attore nei confronti della convenuta; in tale procedimento l'attore chiede, con atto di citazione d.d. 26.5.2021, la restituzione di somme versate a mezzo bonifico in data ### (pari ad € 14.000,00) e in data ### (pari ad € 30.000,00) da parte sua, alla convenuta, per un totale complessivo pari a € 44.000,00, sostenendo, in primo luogo la sussistenza di un contratto di mutuo (“unico”, in sostanza, con quello di € 53.000,00 azionato nel presente giudizio). Anche a riguardo la convenuta si oppone alla richiesta condanna, (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4414/2020 e nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2013/2021 ivi riunita, entrambi introdotte da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. dott. ### e dall'avv. dott. ### con studio in ### , presso il quale ha eletto domicilio; ATTORE contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dott. ### con studio in ### con elezione di domicilio digitale mediante comunicazione di indirizzo PEC del difensore ######## in punto: restituzione di somme a vari titoli (procedimento di merito a seguito di disposto sequestro conservativo); trattenuta in decisione all'udienza del 20.9.2022, in ordine alle seguenti ### di parte attrice, come in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. d.d. 30.12.2021, quindi, come segue: “voglia l'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, ### via principale: 1. 
ACCERTARE e ### che la somma versata a mezzo bonifico (### “in prestito”) in data ###, nonché dal sig. alla sig.ra pari a complessivi € 53.000,00, nonché le somme versate a mezzo bonifico in data ### (pari ad € 14.000,00) e in data ### (pari ad € 30.000,00), integrano un contratto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1813 c.c. e ss e, per l'effetto, ### la signora alla restituzione immediata in favore dell'attore dell'intero importo prestato, con interessi legali e rivalutazione ### a far data dalla messa in mora; 1### IN SUBORDINE: per le ragioni di cui in narrativa, previo accertamento dell'avvenuta dazione delle somme di € 14.000,00; € 30.000,00 e € 53.000,00 da parte del sig. al la signora ### in ogni caso quest'ultima all'integrale restituzione a qualunque titolo delle predette somme in favore del sig. oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo; 1### IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere configurabile l'esistenza di un contratto di mutuo fra le odierne controparti e non si ### dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata dell'intero avanzata in via principale sub n. 1), si chiede sin d'ora che questo Giudice Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1813 e 1817 c.c., avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, fissare un breve termine e comunque un termine che tenga conto delle circostanze suindicate che sia pertanto quanto più ravvicinato possibile per l'integrale restituzione della somma capitale di € 99.000,00 (ovvero € 53.000,00; € 14.000,00; € 30.000,00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; 1### ANCORA IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che l'importo complessivamente versato dal sig. alla signora costituisse donazione, ### E DICHIARARE che, nell'anno 2012, il sig. ha versato alla signora (direttamente alla stessa e indirettamente al creditore della sig.ra sig.  ) la somma complessiva pari ad € 125.000,00, donazione di non modico valore privo del requisito di forma, e per l'effetto dichiararne la nullità e condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di almeno € 99.000,00, o in subordine dell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia; I n estremo subordine: ### e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia. 2. ### e ### che l'importo pari ad € 49.000,00 (bonifico dd. 05.01.2017 e pari ad € 25.000,00; bonifico dd. 16.03.2017 e pari ad € 8.000,00; bonifico 05.07.2017 e pari ad € 10.000,00; bonifico dd. 24.08.2017 e pari ad € 6.000,00) costituisce una donazione di non modico valore ad esecuzione ### frazionata ed è priva del requisito di forma ex art. 782 cc, e per l'effetto dichiararne la nullità e condannare la convenuta alla restituzione dell'intero importo; . IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ogni versamento quale unica donazione a sé stante, accertare e dichiarare che il bonifico dd.  05.01.2017 e pari ad € 25.000,00, il bonifico dd. 16.03.2017 e pari ad € 8.000,00; il bonifico 05.07.2017 e pari ad € 10.000,00 e il bonifico dd. 24.08.2017 e pari ad € 6.000,00 costituiscono donazioni di non modico valore prive del requisito di forma ex art. 782 cc, e per l'effetto dichiarare la nullità di ogni singola donazione e condannare la convenuta alla restituzione degli importi sopra indicati; 3.  ### e ### che le somme consegnate alla convenuta dal sig.  ( così versati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. , nonché € 24.000,00 con bonifico bancario in data ###) costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quindi accertarsi il carattere ingiustificato del pagamento compiuto dall'attore, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo pari ad € 69.000,00, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del versamento stante la malafede della sig.ra 3### SUBORDINE: ### E ### la nullità ex art. 1418 co. 1 cc, o - alternativamente - ex art. 1343 cc per causa illecita contraria a norme imperative, o - alternativamente - ex art. 1418 co. 2 cc del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna da parte dell'attore alla convenuta, avvenuta nel novembre 2019, della somma di € 45.000,00 (così versati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. ) ### nonché del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna alla sig.ra della somma pari € 24.000,00 (versato con bonifico bancario in data ###), e per l'effetto, condannare la signora alla restituzione del complessivo importo pari ad € 69.000,00 a favore del sig. oltre interessi; 3#### ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse applicabile il rimedio della nullità virtuale o strutturale, ### e ### che le somme consegnate alla convenuta dal sig.  (co sì v ersati: € 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub ; € 25.000,00 con assegno circolare sub n. , nonché € 24.000,00 con bonifico bancario in data ###) sono rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434 cc, e per l'effetto, ### i rapporti contrattuali di novembre 2019 e di gennaio 2020 per violenza ex art. 1434 cc, con condanna della signora alla restituzione del complessivo importo pari ad € 69.000,00 a favore del sig. oltre interessi, in subordine annullare i predetti contratti per dolo, con condanna della convenuta alla restituzione del summenzionato importo; in ogni caso condannare la convenuta alla restituzione a qualunque titolo della somma pari ad € 69.000,00; 3### In estremo subordine: ### e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione integrale del profitto illecito. In ogni caso: - ### la domanda formulata da parte convenuta in punto responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 e 96 co. 3 cpc, non sussistendone i presupposti, nonché ### rigettare ogni altra domanda di controparte; - Ai sensi dell'art. 89 cpc, si ordina la cancellazione delle espressioni offensive a pagg. 8 (“OMISSIS”) e 36 (“OMISSIS”), della comparsa di costituzione dd. 08 marzo 2021, con condanna della convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 89 co. 2 cpc, nella somma che il Tribunale riterrà di giustizia; - Con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto; con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad #### rimborso forfetario e accessori di legge del presente giudizio. - Con condanna altresì alla rifusione delle spese di giudizio del procedimento di sequestro e del procedimento di reclamo (in cui la signora è stata condannata all'integrale rifusione delle spese di lite).” di parte convenuta: “### contraria istanza disattesa e rigettata 1. ### in toto le domande avversarie in quanto infondate per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa. 2. Con vittoria della ###ra di spese compensi e accessori di legge dell'intera vicenda processuale tra le parti, ivi compresa la fase cautelare sia in prima istanza che in reclamo nonché la fase esecutiva del sequestro illegittimamente duplicata dall'attore, ai sensi del DM 55/2014 Min. Giustizia nel testo oggi vigente, con altresì condanna dell'attore: a) ex art. 96 comma 1 cpc al risarcimento dei danni in favore della convenuta da liquidarsi in € 17.861,90 ovvero in quella diversa somma determinata d'ufficio, nonché in ogni caso b) al pagamento in favore della convenuta di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, che si propone in € 10.000,00 e salva la diversa quantificazione del ###” ### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In fatto e cenni processuali.  1.1. Con atto di citazione d.d. 17.12.2020 l'attore espone, riassuntivamente, di aver avuto, dall'anno 2008 circa e fino al 2018, una relazione extraconiugale con , odierna convenuta; in data ### le avrebbe prestato, a titolo di mutuo (come indicato nella causale del bonifico - “IN PRESTITO”) la somma pari ad € 53.000,00, somma non restituita all'attore. 
Sarebbero stati di seguito effettuati una serie di bonifici costituenti donazione di non modico valore con difetto di forma scritta (e pertanto nulla), effettuata in modo frazionato nel corso dei primi mesi del 2017, per un totale complessivo di € 49.000,00. 
Approssimativamente, a partire dall'anno 2018, il ricorrente avrebbe manifestato alla convenuta la volontà di interrompere la relazione; da quel momento, la convenuta avrebbe cominciato a pedinare l'attore, controllarlo con ### e ad utilizzare nei confronti del sig. toni minacciosi ed aggressivi, chiedendo insistentemente ulteriori cospicue somme di denaro e minacciando di riferire a terzi dell'esistenza della relazione extraconiugale. 
Tale proposito sarebbe stato poi effettivamente eseguito dalla convenuta, quando - nel luglio del 2019 - la stessa avrebbe inviato un lunghissimo messaggio whatsapp alla moglie dell'attore, rivelandole la relazione extraconiugale.  ### le drammatiche conseguenze che questo messaggio avrebbe avuto nell'unione matrimoniale, e poste la concretezza e l'attualità delle minacce della convenuta di ulteriore diffusione di informazioni sulla relazione extraconiugale alla ### famiglia, agli amici e ai colleghi e sottoposti di lavoro, l'attore, nel novembre del 2019, sarebbe stato costretto a consegnare alla resistente n. 2 assegni circolari e n., per un importo complessivo di € 45.000,00. 
Tali versamenti non avrebbero placato la resistente, la quale avrebbe continuato a pretendere ulteriore denaro dal ricorrente. 
In data ###, quindi, lo stesso attore sarebbe stato costretto a fare un ulteriore bonifico, dell'ammontare di € 24.000,00, alla convenuta. 
Successivamente, la convenuta, a riprova della consapevolezza che le somme elargite dovessero essere restituite - avrebbe tentato di far firmare all'attore una scrittura privata di rinuncia alla restituzione del “finanziamento” di € 24.000,00, scrittura che il sig. si sarebbe rifiutato di firmare; a conferma della totale malafede della signora e della metodicità della stessa, in sede di sequestro penale dd.07.02.2020 sarebbero stati ritrovati nel domicilio della convenuta altre due scritture private di rinuncia alla restituzione di altri importi. 
Successivamente, tra fine gennaio e inizio febbraio 2020, la convenuta avrebbe intimato all'attore, con numerose telefonate, di versarle la somma di € 80.000,00 per evitare che la stessa rivelasse ai figli e ai contatti professionali dell'attore la loro relazione, con la minaccia concreta di diffondere messaggi, fotografie e video che la convenuta avrebbe collezionato nel corso degli anni. 
A questo punto l'attore, in un comprovato stato di sofferenza psicologica per le minacce e stremato dai continui ricatti, avrebbe deciso di non versare tale cifra e avrebbe denunciato l'accaduto in data ###. 
In data ###, sarebbe stata richiesta, a mezzo di raccomandata, alla ### convenuta, l'immediata restituzione della somma pari ad € 69.000,00 ###, a titolo di restituzione dei n. 2 assegni circolari n. e ; a tale missiva non sarebbe seguita alcuna risposta; in data ###, con nuova raccomandata sarebbe stata richiesta l'immediata restituzione della somma pari ad € 92.000,00 (in aggiunta alla somma già richiesta pari ad € 69.000,00); anche a tale missiva non sarebbe seguita alcuna risposta. 
Pertanto, l'ammontare delle somme percepite indebitamente dalla convenuta sarebbe pari a complessivi € 171.000,00. 
In data ###, i Carabinieri del ### di ### avrebbero effettuato un sequestro all'interno dell'appartamento della convenuta, scoprendo - tra le altre cose - una agenda contenente i numeri di telefono, i contatti e gli indirizzi di residenza delle persone vicine all'attore; tale condotta farebbe presumere, che la convenuta volesse utilizzare tali contatti al fine di raccontare a tutte le persone vicine all'attore le condotte di quest'ultimo.  ### deduce poi, tra l'altro, come ad oggi sarebbe pendente il procedimento penale nei confronti della convenuta, sub n. 513/2020 RGNR, nell'ambito del quale sarebbe stato sequestrato del denaro, il quale non sarebbe sufficiente a coprire l'ingente debito della convenuta nei confronti dell'attore. 
Il Tribunale civile di ### avrebbe accolto un ricorso per sequestro conservativo civile presentato dall'attore nel procedimento sub R.G. 727/2020 e quindi emesso un decreto di sequestro inaudita altera parte dd. 27.02.2020 che avrebbe autorizzato lo stesso a procedere, nei confronti della convenuta, al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, nonché delle ### somme o cose alla stessa dovute fino a concorrenza dell'importo di “€ 80.000,00, per capitale, interessi e spese”. 
Oltre a descrivere gli sviluppi di tale procedimento cautelare (sfociato nella concessione di un sequestro per complessivi € 90.000,00), l'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, rileva, tra l'altro, come, in data ###, il Tribunale del ### di ### in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla convenuta, avrebbe svincolata la somma di € 45.000,00 precedentemente sequestrata in sede penale, lasciando invece sotto sequestro l'ulteriore somma di € 24.000,00 (v. doc. 1 di parte attrice); espone poi l'attore, come, nel procedimento per sequestro conservativo civile, il reclamo contro l'accoglimento del sequestro per € 90.000,00 sarebbe stato rigettato, con provvedimento dd. 1.12.2020, comunicato in data ###, per cui con la presente causa si introdurrebbe il procedimento di merito. 
Parte attrice, rileva, in diritto e tra l'altro, che la presente “sede ###una richiesta di restituzione a vario titolo pari a complessivi € 171.000,00, non comprenderebbe le questioni risarcitorie che dovrebbero essere oggetto della costituzione di parte civile dell'attore nel processo penale. 
Inoltre, rileva come si dovrebbe distinguere il “mantenimento ordinario” fornito da esso attore, a favore della convenuta, nel corso della convivenza, della quale non richiede la restituzione, e le ulteriori somme oggetto invece del presente giudizio. 
In ordine alla somma versata in data ###, di € 53.000,00, precisa che sulla consegna vi sarebbe nulla quaestio; come da lui chiarito in sede di interrogatorio libero all'udienza dd. 20.8.2020, tale somma sarebbe pacificamente stata concordata tra le parti come mutuo, posto che in quel periodo la convenuta avrebbe riferito all'attore che sarebbe stata interessata all'acquisto di un immobile come investimento; la causale del bonifico “### PRESTITO” si identificherebbe con quella del contratto di mutuo, il che dimostrerebbe l'aperta volontà di qualificare tale trasferimento come un contratto di mutuo e non come un mero atto di liberalità; a quel tempo i rapporti tra le parti sarebbero stati piuttosto buoni, quindi se l'attore avesse voluto fare un regalo alla convenuta lo avrebbe semplicemente fatto, senza cercare di “cautelarsi” con una causale così specifica.  ### fa poi riferimento al primo comma dell'art 1183 c.c., rubricato “tempo dell'adempimento”, secondo il quale, “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”. 
Conformemente, il ###, l'odierno attore avrebbe provveduto a mettere in mora la convenuta, intimandole la restituzione di quanto versato; da tale data, la convenuta dovrebbe ritenersi inadempiente, per cui sarebbero dovuti gli interessi e la rivalutazione a far data dal ricevimento dell'intimazione e si dovrebbe ingiungere alla convenuta di restituire immediatamente quanto ricevuto. 
In via gradata, l'art. 1817 c.c. prevedrebbe che il termine per la restituzione possa essere fissato dal giudice, “avuto riguardo alle circostanze” del caso concreto, per cui l'attore ritiene che l'ampio lasso temporale occorso tra la stipulazione del mutuo (07.06.2012) e la richiesta di restituzione (17.02.2020), unito alla totale assenza di riscontri della debitrice alle richieste di restituzione, giustificherebbe la fissazione di un breve termine per la restituzione. 
Nella denegata ipotesi in cui la convenuta tentasse di qualificare tale versamento quale “regalo”, l'attore evidenzia che la cospicua entità dell'importo risulterebbe comunque una donazione di non modico valore, e pertanto nulla per il requisito di forma scritta prevista ex art. 782 cc. 
Né, il versamento della somma potrebbe essere avvenuto a titolo di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. 
In ordine ai bonifici a favore della convenuta effettuati nel 2017 (bonifico dd.  5.1.2017 pari ad € 25.000,00, bonifico dd. 16.3.2017 pari ad € 8.000,00, bonifico dd. 5.7.2020 pari ad € 10.000,00 e bonifico dd. 24.8.2017, pari ad € 6.000,00), l'attore sostiene che costituirebbero l'esecuzione frazionata di un'unica donazione a favore della convenuta, che verrebbe giustificata dal fatto che l'attore avrebbe dovuto prima reperire la liquidità necessaria per compiere tale donazione. 
Trattandosi di donazione di non modico valore a favore della convenuta dovrebbe essere dichiarata nulla per difetto di forma prevista ad substantiam ex art. 782 c.c., incidendo la stessa “in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (cfr. Cass., sent. n. 11394/1994); la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che le donazioni di non modico valore effettuate a mezzo bonifico bancario dovrebbero essere dichiarate nulle (cfr. Cass., sent. 18725/2017).  ### sarebbe un imprenditore, certamente benestante, ma non al punto che migliaia di euro elargiti oltre a quelli qui non in contestazione siano considerabili di “modico valore”. 
Lo stesso, infatti, pagherebbe ingenti importi a titolo di imposte e tasse in ragione della propria attività produttiva, e avrebbe ad oggi pendenti 3 contratti di mutuo ### l'attore richiede la restituzione degli importi portati da n. 2 assegni circolari n. e n. e dal bonifico dd. 20.1.2020, con riguardo ai quali sostiene la sussistenza di “reati in contratto”.  ### l'attore, da circa l'inizio del 2018 i rapporti tra le parti sarebbero andati via via deteriorandosi, con un cambio drastico nel corso del 2019 e 2020. 
La convenuta avrebbe, infatti, iniziato a minacciare e ricattare l'odierno attore, chiedendo sempre più soldi al fine di ottenere ulteriori vantaggi patrimoniali rispetto a quelli già ricevuti in passato, giovandosi la convenuta di materiale raccolto nel tempo, nello specifico di messaggi, fotografie, a movimenti e spostamenti dell'attore, che sarebbe stato pedinato. 
Al fine di “calmare” le pretese della convenuta, l'attore si sarebbe visto costretto a corrisponderle l'importo complessivo di 69.000,00 €, ovvero: - € 45.000,00 il giorno 11 novembre 2019 (a mezzo di due assegni circolari: il primo, di € 20.000,00 individuato sub n. ; i l s econdo, d i € 25.000,00 e di medesima data, identificato sub n. ); - € 24.000,00 versato in data il 20 gennaio 2020 a mezzo bonifico bancario. 
A riguardo l'attore spiega come sarebbe parte offesa nel procedimento penale RGNR 513/2020 - R.G. GIP 577/2020 (### di ### ad oggi pendente a carico della convenuta per il delitto di estorsione consumata e estorsione tentata in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 
A seguito dell'atto di denuncia-querela dell'attore, in data ###, la P.G. avrebbe effettuato un sequestro probatorio penale, sequestrando l'importo pari ad € 69.000,00 quale somma derivante da profitto del reato (e composto da € 45.000,00 portati dai summenzionati assegni circolari, nonché € 24.000,00 derivanti dal ### bonifico bancario di gennaio 2020). 
La difesa dell'indagata avrebbe dubitato della configurabilità del reato di estorsione in capo alla convenuta e - nello specifico - dell'effettiva sussistenza dello stato di costrizione psicologica in capo all'attore; per questo motivo la difesa dell'indagata avrebbe proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e il Tribunale del ### con ordinanza dd. 02.03.2020 avrebbe disposto l'annullamento del decreto di sequestro limitatamente alla somma pari ad € 45.000,00 (derivante dai due assegni circolari di novembre 2019), in quanto - a detta dell'organo giudicante, che giustamente avrebbe valorizzato i principi propri del procedimento penale che si troverebbe nella fase delle indagini - in quel periodo tra le parti ci sarebbe stato uno scambio di messaggi che si mostrerebbero incompatibili con la situazione tipica dell'estorsione. 
In realtà la condotta dell'attore sarebbe solo apparentemente incompatibile con il reato di estorsione posto in essere dalla convenuta nei suoi confronti: l'attore, difatti, sarebbe stato di fatto costretto a tenere nei confronti della convenuta un atteggiamento affettuoso e amorevole “di facciata”, proprio per il timore che un suo radicale cambio di comportamento avrebbe portato la signora a concretizzare i suoi propositi minacciosi, di comunicare a figli, dipendenti, parenti la natura del loro rapporto; infatti, in data ### la convenuta avrebbe già rivelato alla moglie dell'attore la loro relazione extraconiugale, cagionando una profonda crisi nell'unione matrimoniale dell'attore. 
Il sequestro probatorio operato dai ### avrebbe poi dimostrato l'assoluta fondatezza dei timori dell'attore, avendo la convenuta nella propria disponibilità un'ingente quantità di dati sensibili relativi a figli, colleghi, dipendenti ed amici dell'attore, il quale quindi sarebbe stato costretto a fingere un comportamento affettuoso, coartazione della libertà personale che fonderebbe non solo un illecito extracontrattuale ex art. 2043 cc, ma anche una fattispecie penale ###.  #### affettuoso e amorevole dell'attore nei confronti della convenuta sarebbe espressione della mancanza di libera autodeterminazione in capo allo stesso e le minacce estorsive poste in essere dalla convenuta sarebbero cominciate nel momento in cui l'attore le avrebbe manifestato la propria volontà di interrompere la loro relazione, mentre, proprio a causa delle minacce rivoltegli dalla convenuta, l'odierno attore si sarebbe trovato di fatto impossibilitato a interrompere la relazione, essendo al contrario costretto - al fine di non scatenare l'ira dell'indagata - a tenere un atteggiamento accondiscendente. 
Il Giudice del sequestro (sub RG 727/2020 Tribunale di ### avrebbe escluso dal novero del sequestro conservativo la somma di € 45.000,00, in ciò errando, sulla base dei predetti messaggi “d'amore”, pur essendovi molteplici evidenze dei ricatti e della pressione nei confronti dell'attore già nel novembre 2019 (l'attore fa riferimento, a riguardo, e tra l'altro, ad un messaggio dd. 26.11.2019, dal quale emergerebbe che la convenuta avrebbe pedinato l'attore e avrebbe scattato una fotografia, mandandola all'attore per fargli sapere di essere pedinato). 
In cambio del suo silenzio, la convenuta avrebbe intimato all'attore di consegnarle del denaro, attività che poi egli sarebbe stato costretto ad eseguire. 
Nonostante gli avvenuti pagamenti le condotte illecite della convenuta non sarebbero affatto cessate, anzi, avrebbe proseguito nella sua azione di minacce e pressioni; a riprova di ciò, l'attore dichiara di produrre 19 file audio contenenti le registrazioni di talune telefonate intercorse tra le parti, nonché la trascrizione ### letterale dei contenuti maggiormente significativi dei suddetti file audio 9 (cfr. doc. 9, depositato a mezzo chiavetta USB per impossibilità del deposito telematico). 
In particolare, si tratterebbe di telefonate intercorse tra il 3 gennaio e i primi giorni di febbraio 2020, durante le quali la convenuta esplicitamente minaccerebbe l'attore di rendere noto ai suoi familiari, amici e contatti professionali dell'esistenza della loro relazione, a meno che egli non le fornisca € 80.000,00, per acquistare una nuova casa. 
La convenuta farebbe poi riferimento alle diverse sedi delle imprese gestite dall'attore per indicare la volontà di rivelare dell'esistenza della loro relazione a tutti i suoi contatti professionali (fornitori, imprenditori, dipendenti…).  ### convenuta, inoltre, dimostrerebbe di aver salvato i messaggi privati scambiati con l'attore su supporti informatici, in quanto affermerebbe chiaramente che le sarebbe sufficiente “un click” per rivelare a terzi dell'esistenza della relazione (“### faccio vedere io quanto sei bugiardo, anche questa! ### basta solo un click e le cose volano, non c'è bisogno manco che mi scomodo!”). 
Inoltre, per conferire maggiore carica afflittiva alle sue minacce, la convenuta avrebbe utilizzato sovente espressioni ingiuriose (rafforzative della pressione) nei confronti dell'attore. 
In ordine al bonifico bancario dd. 20.01.2020 per € 24.000,00 l'attore espone che la circostanza per cui tale dazione di denaro sarebbe stata tutt'altro che spontanea sarebbe stata avallata anche dal giudice penale del riesame, citato ampiamente in sede di citazione.  ### fa poi accenno alla definizione, dal punto di vista civilistico, del reato di estorsione quale “reato in contratto” e al principio, enunciato dalla Corte di Cassazione, della “non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento” (cfr. Cass. SS. UU., sentenze n. 26724 e 26725 del 2007), per cui l'illiceità in merito al comportamento delle parti non potrebbe ripercuotersi sulla validità del contratto di sé considerato: tale principio, applicato ai “reati in contratto” non determinerebbe la pronuncia di nullità del rapporto contrattuale, ma imporrebbe una necessaria disamina in merito ai vizi della volontà (errore, violenza, dolo) della parte debole - e pertanto non potrebbe più parlarsi di nullità, ma di annullabilità.  ### l'orientamento della Cassazione a ### sentenza n. 26654/2008, i “reati-contratto” risulterebbero essere sempre nulli ex art. 1418 co. 1 cc, ma per quanto riguarda i “reati in contratto”, ogni comportamento integrante reato dovrebbe essere riqualificato sotto il profilo civilistico, allo scopo di verificare se l'atto di autonomia privata concluso per effetto dell'illecito penale sia o meno inficiato da una specifica patologia, quale per esempio la nullità, l'annullabilità o la rescissione, per cui sarebbe necessario valutare per ogni singolo caso in concreto se il reato in contratto sia riuscito ad inficiare l'intero rapporto contrattuale, vanificandolo completamente, oppure se abbia avuto effetto solamente sul comportamento delle parti.  ### sostiene, che, nella sostanza, sarebbe stato costretto a versare la somma complessiva di € 69.000,00 (due assegni circolari a novembre 2019, un bonifico bancario a gennaio 2020) alla convenuta, e ciò al fine di evitare un danno ingiusto (nello specifico, la divulgazione di informazioni sensibili dell'odierno attore); il pagamento di una determinata somma senza preesistenza del debito costituirebbe un indebito di natura oggettiva, ex art. 2033 cc., per cui sarebbe applicabile l'azione di ripetizione. 
A riguardo non sarebbe necessario che il soggetto sia incorso in errore nel ritenere dovuto un determinato pagamento; sarebbe pacifico che non esistesse alcun debito dell'attore nei confronti della convenuta, tanto che sarebbe vero che quel medesimo importo sarebbe qualificabile quale profitto del reato ex art. 629 c.p. 
Ciò inevitabilmente comporterebbe la restituzione della somma pari ad € 69.000,00 a favore dell'attore, unitamente ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, posta la palese malafede in capo alla convenuta. 
Tra l'altro e in via subordinata l'attore sostiene l'annullabilità per violenza morale del contratto estorsivo; conseguenza del dovuto annullamento sarebbe sempre la restituzione, da parte della convenuta, di quanto ricevuto dall'attore. 
In via ulteriormente subordinata, il contratto risulterebbe essere comunque annullabile per dolo, posto che l'odierno ricorrente sarebbe stato raggirato con la promessa che le dazioni in denaro avrebbero cessato le condotte minacciose della convenuta, e sarebbe pacifico che senza quella “garanzia” lo stesso non si sarebbe mai determinato a consegnare le somme: garanzia che, ovviamente, non sarebbe stata rispettata, dato che la convenuta avrebbe successivamente richiesto, nel febbraio del 2020, l'ulteriore importo di € 80.000,00. ### in estremo subordine, l'attore formula domanda ex art. 2041 c.c. per l'ingiustificato arricchimento della convenuta.  ### l'attore, il presente procedimento non sarebbe soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nei confronti del procedimento penale, tenuto conto che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 26863/2016, la sospensione del giudizio civile si attuerebbe quando l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, mentre negli altri casi— nel quale ricadrebbe il presente— i due procedimenti potrebbero procedere parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti.  ### formula quindi conseguenti, articolate conclusioni.  1.2. Si costituisce nel procedimento la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta d.d. 8.3.2021, con la quale si oppone all'accoglimento delle conclusioni attoree, sostenendo ed esponendo, tra l'altro, l'improcedibilità delle domande giudiziali per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché, in subordine, e nel merito, l'infondatezza delle domande attoree tutte. 
A quest'ultimo riguardo la convenuta ripercorre lo sviluppo della relazione tra le parti e, in particolare, i sacrifici da lei posti in essere per assecondare i desideri dell'attore, in attesa che questi e la moglie si separassero, come lui le avrebbe prospettato. 
Peraltro, non troppo tardi, la convenuta si sarebbe accorta che le promesse dell'attore sarebbe stata un'illusione e che l'attore, ormai sicuro del rapporto e dei sentimenti convenuta, avrebbe iniziato ad esercitare una pressione psicologica sempre più forte su di lei, manifestando sempre meno sporadicamente forti critiche nei suoi confronti ed atteggiamenti di svilimento della sua persona, meglio descritte in comparsa. 
In diverse occasioni l'attore non avrebbe mancato di alzare le mani sulla convenuta, salvo poi richiederle espressamente di perdonarlo, di non denunciarlo ed arrivando a minacciare - come ormai solito - ritorsioni qualora lei avesse deciso di tutelarsi. 
Nel corso del 2017 la convenuta avrebbe scoperto che l'attore avrebbe instaurato un'ulteriore relazione, parallela, con un'altra donna, per cui avrebbe dimostrato l'intenzione di terminare la storia, ricevendo in cambio soltanto ulteriori minacce e pretese di non andarsene; sarebbe stato l'attore che avrebbe continuato a contattare la convenuta ogni volta in cui voleva soddisfare i propri bisogni, con la scusa di darle il “regalino” o la “busta di valore”. 
La convenuta sottolinea che i pagamenti per cui sarebbe causa sarebbero iniziati proprio nel 2017, in concomitanza con la scoperta da parte della convenuta della ulteriore relazione clandestina dell'attore e con le intenzioni di lei di chiudere il rapporto. 
Più di una volta la convenuta avrebbe rifiutato i regali, anche in denaro, che l'attore le avrebbe offerta. 
In sostanza, sarebbe la convenuta che avrebbe cercato di allontanarsi dal rapporto e l'attore che non sarebbe stato d'accordo. 
All'inizio di novembre 2019 la convenuta avrebbe scoperto che l'attore a sua insaputa, si sarebbe introdotto nella propria abitazione ed avrebbe prelevato alcune cose dalla cantina, tra cui degli sci e dei documenti sui quali lei sarebbe stata solita appuntare le spese mensili (utenze di casa, vestiti etc.): contrariata, la donna avrebbe chiesto spiegazioni all'attore e si sarebbe svolto un colloquio, nel quale i due avrebbero sviscerato diversi aspetti del loro rapporto e la convenuta si sarebbe lamentata anche del fatto che in tutto il tempo che lei avrebbe dedicato all'uomo non avrebbe potuto dedicarsi al proprio progetto di vita, soprattutto sul piano professionale (avrebbe avuto intenzione di intraprendere la gestione di una struttura ricettiva, ma non avrebbe potuto dedicarsi a questo progetto perché l'attore avrebbe assorbito totalmente la sua vita) chiarendo per l'ennesima volta, di volerlo lasciare.  ### le avrebbe risposto, dicendo di volere trovare un accomodamento e risolvere questa situazione, e le avrebbe dato appuntamento per il giorno dopo presso un albergo di ### e in questo secondo incontro l'attore avrebbe richiesto alla donna di non lasciarlo e di non allontanarsi. 
La convenuta, ferma l'intenzione di interrompere la relazione e trasferirsi fuori ### trovandosi in difficoltà di fronte all'ennesima pressione subita, decise di indicare una struttura che, secondo la sua opinione, l'attore avrebbe rifiutato di acquistare, così da ritenersi libera di andare per la propria strada, per cui avrebbe, dopo appena cinque giorni, risposto di avere individuato una casa che si sarebbe trovata a pochissima distanza dall'abitazione dell'attore (la conferma che l'indicazione sarebbe stato un pretesto per svincolarsi da lui sarebbe data dal fatto che questa abitazione sarebbe stata più piccola di quella della convenuta a ### e avrebbe costato addirittura € 80.000,00 in più rispetto al valore di questa). 
Inaspettatamente, però, l'attore avrebbe risposto affermativamente, e avrebbe promesso di darle il denaro sufficiente a compiere il cambio di abitazione, salvo poi, poco dopo, senza neppure vedere la reazione della convenuta, depositare querela. 
La ricostruzione dei fatti compiuta dall'attore sarebbe frutto solo della sua fantasia. 
In particolare, il bonifico di € 53.000,00 del 7.6.2012 non sarebbe stato un prestito, il che non sarebbe mai stato concordato dalle parti, ma il versamento sarebbe stato compiuto dall'attore come atto di liberalità all'interno di una relazione consolidatasi da tempo, che non darebbe diritto ad alcuna restituzione. 
I bonifici effettuati successivamente non sarebbero affatto inquadrabili come dichiarerebbe l'attore, non potendo essere considerati come un unicum: essi non sarebbero stati eseguiti “nel corso dei primi mesi del 2017” ma da inizio gennaio a fine agosto, con tempistiche del tutto irregolari (5 gennaio, 16 marzo, 5 luglio e 24 agosto) e per importi di volta in volta diversi. 
Oltretutto, visto che l'attore assegnerebbe un grande valore alla causale del bonifico, sarebbe stato logico che le causali di tali bonifici indicassero quantomeno il numero progressivo della rata. Nulla di tutto ciò: i predetti bonifici sarebbero tutt'altro che un unico atto di liberalità, ma sarebbero indipendenti l'uno dall'altro. 
In ogni caso, anche a volerli considerare complessivamente, l'ammontare di € 49.000,00 globalmente versato costituirebbe donazione di modico valore in considerazione della capacità economica dell'attore, dotato di enorme ricchezza, data anche da una serie di attività imprenditoriali in ### e ### La convenuta descrive poi vari episodi (del 2019), dai quali si evincerebbe che l'attore non avrebbe voluto lasciare la convenuta, ma sarebbe stata la convenuta a volersi separare e ad essere stata minacciata dall'attore, ovvero, da lui “seguita”. In particolare, la convenuta sostiene che l'attore non avrebbe mai avuto timore di lei e lei non l'avrebbe mai pedinato, né mai utilizzato nei suoi confronti alcuno strumento di controllo a distanza, o toni minacciosi ed aggressivi; mai la convenuta avrebbe chiesto somme di denaro all'attore, che invero avrebbe sempre effettuato le sue donazioni di propria iniziativa; inoltre, il loro rapporto sarebbe già da lungo tempo stato noto a tutti, sia a ### che ad Ora ed anche nell'ambiente lavorativo dell'attore. 
Gli assegni consegnati dall'attore alla convenuta nel novembre 2019 sarebbero tutt'altro che stati richiesti dal quest'ultima: essi forse erano, nelle convinzioni dell'attore, un ulteriore tentativo di mantenere sotto la propria ala quella che sarebbe stata ormai la sua ex amante, ma esternamente, per come lo stesso attore le avrebbe dichiarate ed esattamente per come la convenuta le avrebbe recepite, sarebbero state ulteriori liberalità al pari di quelle già elargite in passato. 
Stessa cosa sarebbe vera in relazione al versamento effettuato in data ### dall'attore. 
La convenuta fa notare come lo stesso Tribunale di ### in sede di riesame avrebbe smentito gli assunti dell'attore. 
Anche un episodio, citato dall'attore alle pagine 4 e 5 della citazione, relativo alla presunta richiesta di € 80.000,00, sarebbe completamente falso e non sarebbe mai avvenuto; l'attore non avrebbe nemmeno descritto quale sia la condotta specifica, anzi le condotte specifiche, i fatti precisi e ben collocati nel tempo e nello spazio, in cui la convenuta avrebbe detto di volere quei soldi; sarebbe anche assolutamente illogico compiere un'estorsione chiedendo che il pagamento avvenga con bonifici e con assegni circolari, o comunque accettando tali modalità di versamento. 
Il documento citato dall'attore a pag. 4 della citazione (si tratterebbe di un atto di rinuncia dell'attore alla restituzione del denaro), sarebbe stato elaborato dallo stesso attore, allo scopo preciso di usarlo poi contro la convenuta; oltretutto quel documento sarebbe stato redatto in tedesco, lingua che la convenuta non conoscerebbe minimamente. 
La convenuta rileva poi e tra l'altro, che una agenda sequestrata presso la convenuta non dimostrerebbe nulla; non sarebbe mai stato accertato che la convenuta avrebbe tenuto una condotta penalmente rilevante e, in generale, gli accertamenti penali avrebbero validità nel processo civile solo dopo essere passati in giudicato.  ###à nel processo civile di quanto emerge nel corso delle indagini preliminari penali, senza o prima del vaglio del dibattimento, sarebbe limitata dalla giurisprudenza a relazioni/perizie/consulenze tecniche, dichiarazioni rese in sede di S.I.T., e ciò soltanto nei casi in cui il procedimento si sia concluso con un patteggiamento (ovvero negli altri casi in cui l'indagato-imputato avrebbe rinunciato al contraddittorio dibattimentale), quindi soltanto se e quando lo stesso soggetto imputato ammetterebbe la propria responsabilità, mentre la convenuta non sarebbe per nulla responsabile per le accuse avanzate dall'attore. 
Non solo: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.  costituirebbe elemento di prova per il giudice civile solo in determinate circostanze La convenuta rileva poi come in sede cautelare sarebbe stata rigettata la stragrande maggioranza della pretesa dell'attore; inoltre, quelle residue parti della sua pretesa accolte, lo sarebbero state solo grazie all'utilizzo di un concetto estremamente - ed immotivatamente - esteso del fumus boni iuris.  ### della fase cautelare avrebbe confermato, comunque, il rigetto della maggior parte delle pretese dell'attore e che non vi sarebbe stata prova del diritto di quest'ultimo neppure in relazione alla parte accolta, ma solo una flebile parvenza, per i motivi che meglio esplica in sede di comparsa. 
Parte convenuta rassegna corrispondenti conclusioni.  1.3. Svoltasi la prima udienza, con ordinanza del 22.4.2021 il Tribunale assegna all'attore un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito per la negoziazione assistita a parte convenuta; esperito senza successo il tentativo di negoziazione assistita, con successiva ordinanza del 29.11.2021, viene riunito al presente il procedimento sub R.G. n. 2013/2021, introdotto sempre dall'attore nei confronti della convenuta; in tale procedimento l'attore chiede, con atto di citazione d.d. 26.5.2021, la restituzione di somme versate a mezzo bonifico in data ### (pari ad € 14.000,00) e in data ### (pari ad € 30.000,00) da parte sua, alla convenuta, per un totale complessivo pari a € 44.000,00, sostenendo, in primo luogo la sussistenza di un contratto di mutuo (“unico”, in sostanza, con quello di € 53.000,00 azionato nel presente giudizio). 
Anche a riguardo la convenuta si oppone alla richiesta condanna, asserendo che non sarebbe intervenuto tra le parti nessun mutuo e che comunque le somme non dovrebbero essere restituite, trattandosi, nei versamenti delle predette somme, il cui ricevimento viene negato dalla convenuta, semmai, di atti di liberalità.  1.4. Sempre con l'ordinanza del 29.11.2021 vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in entrambi i procedimenti riuniti; depositate le relative memorie autorizzate e negata l'autorizzazione al deposito di un file “pdf” a mezzo di chiavetta usb, da parte dell'attore, non ritenendone sussistente i presupposti, vengono ammesse, con ordinanza d.d. 1.4.2022, parte delle istanze istruttorie orali delle parti. 
Sempre con la stessa ordinanza, su istanza della convenuta, viene ordinato alla terza ### delle ### il deposito, in giudizio, delle dichiarazioni dei redditi dell'attore per gli anni 2009, 2010 e 2011.  1.5. Depositata, da parte della terza, detta documentazione, alla successiva udienza del 20.9.2022, vengono sentiti quali testimoni , al l'esito l a ca usa viene ritenuta matura per la decisione e le parti, invitate a precisare le conclusioni, rassegnano le loro conclusioni come sopra. 
Conseguentemente la causa viene trattenuta in decisione ancora nella stessa udienza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2. In diritto.  2.1. Sulla restituzione delle somme in ordine alle quali l'attore sostiene la sussistenza di un contratto di mutuo. 
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato che, nel caso in cui sorgano contestazioni in merito alla natura di un'elargizione di denaro (se prestito o donazione), è comunque onere dell'attore provare la causale di mutuo per l'erogazione della somma della quale chiede la restituzione (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 18/01/2019, n.456), spettando, in caso di avvenuta consegna di una somma ### di denaro al altro soggetto, a chi agisce per la restituzione delle somme fornire prova di averne diritto anche e, in particolare, qualora il convenuto abbia descritto una causa idonea a giustificare il proprio diritto a non dover restituire la somma, facendo ricadere, pertanto sull'attore l'onere probatorio (cfr. da ultima Tribunale Napoli sez. II, 20/05/2022, n.5006). 
Peraltro è anche stato affermato che, per stabilire se la mera consegna di una somma di denaro costituisca l'elemento costitutivo di una donazione manuale o di un mutuo gratuito, la sussistenza dello spirito di liberalità non si può presumere dal semplice fatto che il soggetto che ha elargito la somma si trovasse in buone condizioni economiche (cfr. sentenza Tribunale Prato, 13/07/2011) e, di recente, la Corte Suprema ha avuto modo di affermare (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372), che, allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens ((### specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma). 
Ciò peraltro non toglie che, nel giudizio incardinato dal mutuante che chieda la restituzione di somme date a mutuo, questi deve provare non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della restituzione, non potendosi desumere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla semplice consegna di somme di denaro - posto che tale circostanza può trovare una causa giustificatrice in svariate ragioni - essendo invece necessario che il mutuante dimostri il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova ( Tribunale Roma Sez. spec. ### 03/06/2021, n.9670, nonché Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17050: “La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.”). 
Orbene, tenuto ben presenti tali principi giurisprudenziali, va tenuto conto, in fatto, che l'attore, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc, sostiene che si tratti, in sostanza, di un solo contratto di mutuo (per € 44.000,00 complessivi di febbraio 2012 ed € 53.000,00 di giugno 2012), sostenendo che la convenuta sarebbe stata comproprietaria, per la quota di ½, dell'immobile sito in p . ed . 4 506, i nsieme a al tro s oggetto, co mproprietario p er ½ ; avendo la convenuta avuto l'intenzione di acquistare l'altra metà del compendio immobiliare a titolo di investimento, sarebbe in tale contesto che si inserirebbero i prestiti effettuati dall'attore, richiesti espressamente dalla convenuta (cfr. contratto preliminare di vendita sub doc. 5 dell'attore). 
Altri due assegni sarebbero stati consegnati al venditore direttamente dall'attore (€ 15.000,00 in data ###, e € 11.000,00 in data ###). 
Ciò dedotto in fatto, l'attore sostiene, in diritto, che il rapporto di mutuo sarebbe unico e si estenderebbe a tutti e tre i versamenti, derivanti da uno stesso titolo; lo scopo del prestito sarebbe evidentemente da riscontrarsi all'operazione di investimento nell'acquisto dell'immobile di ### proprio tenuto conto dei condivisibili principi giurisprudenziali appena riportati, la tesi attorea dell'”unicità” del rapporto non appare supportata da sufficiente riscontro probatorio. 
Infatti, se è vero che il mancato accordo sul termine di restituzione non impedisce il perfezionamento del mutuo (cfr. art. 1817 c.c.), costituisce comunque elemento costitutivo del mutuo l'accordo sulla restituzione stessa (art. 1813 c.c.), il quale, quindi, va provato, se anche, eventualmente, via presunzioni (cfr. sentenza Corte d'Appello Genova del 23/06/2007, n. 810). 
Ora, mentre con riguardo alla somma di € 53.000,00 vi è almeno un principio di ##### prova scritta, laddove la causale del bonifico indica “in prestito” (cfr. il doc. 1 del fascicolo del procedimento di sequestro n. 727/2020, allegato all'atto di citazione), una tale prova, anche meramente indiziaria o presuntiva, in ordine agli altri bonifici, non sussiste; anche la causale del “contratto di compravendita” vale, infatti, soltanto ad indicare lo scopo al quale i soldi dovevano essere, secondo l'attore, destinati, ma non costituisce un indizio per ritenere che l'intenzione del bonificante era quella di mutuare alla convenuta i soldi oggetto di ### bonifico. 
Per il versamento di € 53.000,00, l'indicazione, nella causale, del “prestito”, non può peraltro neanche ritenersi priva di valore probatorio, come sostiene la convenuta, in quanto esclude comunque l'animus donandi in capo all'attore; non avendo parte convenuta fornito nessuna causa alternativa convincente, diversa da una donazione, per la quale potrebbe ritenere tale somma, deve quindi ritenersi sufficientemente comprovato che di mutuo si sia trattato (cfr. la già citata sentenza Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372, nella motivazione: “A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.”). 
Se però si ritiene rilevante l'indicazione nella causale del “prestito”, a contrariis, in assenza dell'indicazione, negli altri bonifici, di una causale che indichi chiaramente l'intenzione di voler effettuare un prestito, appare può logico escludersi che in tali occasioni una tale volontà ci sia stata e, comunque, non si può ritenerlo comprovato. 
Appare, infatti, del tutto verosimile che l'attore, data la relazione tra le parti, intendeva, in parte, effettuare delle donazioni, a favore della convenuta, mentre, in parte, intendeva mutuarle delle somme, come viene indicato, appunto, dalle causali, rispettivamente dall'assenza di una causale.  ### nessuno dei testi chiamati dall'attore ha potuto confermare che gli importi oggetto di esame (cfr. capitoli di prova nn. 39 e 40 di parte attrice) sarebbero stati versati alla convenuta quale prestito, su sua specifica richiesta, mentre la teste chiamata dalla convenuta, sua figlia, lo ha escluso, rispondendo così: “### dire che non erano prestiti, erano cifre che il sig. si offriva a dare, lo so perché ero presente quando le dava una busta con i soldi, anche già nel 2012, non si parlava mai di prestito all'epoca. ### dire che lui era solito a darle dei soldi e la restituzione l'ha chiesto soltanto ora, non ha mai parlato invece all'epoca di prestito.” Se anche la credibilità di quest'ultima teste deve essere valutata in modo particolarmente severo, data la stretta relazione parentale con la convenuta, a parte che la sua deposizione non appare neanche riferirsi specificamente ai bonifici bancari di cui è causa (dei quali poteva anche non essere a conoscenza), comunque l'attore non ha fornito nessun ulteriore elemento, per provare l'accordo di restituzione, per le somme diverse dai predetti € 53.000,00. ### Se poi è vero che la qualificazione giuridica dei fatti forniti (e provati) dalle parti spetta al ### (“iura novit curia”) e che la Corte Suprema già con sentenza 619/1978 ha affermato che rientra nel potere dispositivo della parte la proposizione nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinate, di due domande o tesi giuridiche tra loro incompatibili, in quanto fondate su presupposti contrastanti, l'attore non può comunque ottenere l'accoglimento di domande che hanno presupposti fattuali diversi da quelli da lui stesso esposti, ovvero incompatibili con gli stessi, che quindi non può neanche provare. 
Nel presente caso, l'attore ha assunto come fondamento delle sue richieste chiaramente la sussistenza di un contratto di mutuo, sostenendo quindi che la convenuta si sia obbligata alla restituzione delle somme destinate all'acquisto dell'immobile a Non è chi non vede che una tale allegazione risulta già, in via di fatto, logicamente incompatibile con l'asserzione di un contratto di donazione, che implica un animus donandi, negato dallo stesso attore e, quindi, neanche provato; già per tale ragione non si potrebbe pertanto accogliere una richiesta ### di restituzione di un indebito, per asserita nullità di un negozio (di donazione), per difetto di forma, a parte la questione sul “modico valore”, per la cui trattazione si rinvia a quanto esposto infra (al punto 2.2.). 
Ancora, l'insussistenza di una causa debendi, ai fini della richiesta di un indebito (art. 2033 c.c.) va sempre dedotta e, quindi, provata dall'attore (cfr. ex multis Tribunale Roma sez. XVII, 19/02/2019, n.3794), mentre nel presente caso lo stesso attore sostiene la sussistenza di una valida causa, che starebbe, appunto, in un ### contratto di mutuo, per cui l'assenza di causa che costituisce presupposto dell'azione ex art. 2033 c.c. viene smentita dalle stesse deduzioni attoree.  ### generale di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., può, infine, essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivatene da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento, oppure allorché la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato ( Cass. civ. Sez. III del 13/03/2013, n. 6295, contenente dichiarazione di improponibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.). 
Ne consegue che la richiesta di restituzione di somme asseritamente mutuate può essere accolta soltanto in ordine all'importo di € 53.000,00, oggetto di bonifico del 7.6.2012. 
Va a riguardo rilevato come, di fronte al chiaro disposto dell'art. l817 c.c. non può ritenersi applicabile, contrariamente a quanto argomentato dall'attore, il primo comma dell'art 1183 c.c.; avendo lo stesso attore esposto che si tratterebbe di mutuo senza fissazione di un termine di restituzione, mentre non ha esposto (e comprovato) che sarebbe stato concordato ad nutum (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/2001, n.13661) non può ritenersi quindi neanche efficace, quale messa in mora, la missiva inviata dall'attore in data ### (cfr. doc. 7 dell'attore, inserito nel fascicolo del procedimento di sequestro). 
Ne consegue, che non possono neanche riconoscersi degli interessi, richiesti soltanto dalla messa in mora. 
Infatti, l'attore non ha esposto che sarebbero stati concordati degli interessi corrispettivi— il che pare anche doversi escludere in base ai rapporti, ancora buoni, tra le parti, nel 2012— e comunque, non ha richiesti gli stessi interessi, mentre, non essendo il mutuo ancora scaduto, non possono ritenersi dovuti i soli interessi di mora richiesti (cfr. a contrariis: Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, n.23033). 
Va quindi fissato, come da richiesta subordinata dell'attore, un termine per la restituzione ex art. 1817 comma 1 c.c., avendosi riguardo alle circostanze del caso. 
Tenuto conto che l'attore ha richiesto la restituzione già prima dell'introduzione della presente causa e che la relazione tra le parti ormai appare irrimediabilmente compromessa, si ritiene congruo fissare un termine sino al 30.6.2023. 
Per il caso di mancato pagamento entro tale data, va disposta condanna ### alla restituzione di tale somma.  2.2. Sull'asserita donazione di non modico valore in ordine agli importi versati nel 2017 (e, per quanto occorre possa, in ordine agli importi versati nel 2012). 
Come affermato in modo condivisibile dalla giurisprudenza di merito (sentenze del Tribunale di Bologna del 12/04/2022, n. 961 e del 14/03/2022, n. 652), il carattere di 'modico valore' della donazione - in virtù del quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico 'ad substantiam' -, va valutato alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo, per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante (cfr. anche sentenza Tribunale Ascoli Piceno del 29/01/2021, n. 65, secondo la quale l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la valutazione, per cui gli elementi per accertare il valore modico della donazione, sono sia il valore del bene mobile che le capacità economiche del donante, non dovendo la donazione incidere sul suo patrimonio in modo rilevante). 
Dunque, dovrà essere valutata la reale situazione patrimoniale del donante, in tutte le sue componenti, spettando al donatario l'obbligo di provare il carattere modico della donazione, ossia che il suo valore non è stato in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, anche in relazione al rapporto esistente tra le parti. 
Nel presente caso, per quanto riguarda il 2017, si tratta di diversi versamenti, il primo dd. 05.01.2017, pari ad € 25.000,00, il secondo bonifico, dd. 16.03.2017, pari ad € 8.000,00 (quindi a distanza di più di due mesi), il terzo bonifico, dd.  4 mesi), pari ad € 10.000,00, il quarto bonifico, dd. 24.08.2017, pari ad € 6.000,00; quindi, tra i singoli versamenti sono decorsi periodi temporali di durata non trascurabile (tra un mese e mezzo e 4 mesi) per cui gli stessi non appaiono essere valutati come un'unica donazione “frazionata”, a parte che tale qualifica appare poco rilevante. 
Appare invece rilevante che dalla dichiarazione dei redditi depositata dallo stesso attore sub doc. 16 emergono redditi, per l'anno 2017, di € 619.149,00 lordi, tassati in ### (imposta: € 259.404,00), oltre a investimenti/attività all'estero (quadro RW), per i quali vengono indicati valori, che nel complesso appaiono superare i 2 milioni di euro; se anche l'attore aveva in atto, in tale periodo, dei mutui (come emerge sempre dallo stesso doc. 16), va tenuto conto che l'attore, anche negli anni precedenti aveva verosimilmente, alti introiti; così, emerge dalle dichiarazioni dei ****** redditi dell'attore depositate su ordine del giudice dalla terza ### delle ### che i redditi dichiarati dell'attore nel 2009— solo in Italia— si aggiravano attorno agli € 753.000,00, quelli del 2010 ad € 783.000,00, quelli del 2011 ad € 639.000,00; anche tenuto conto delle imposte pagate dell'attore (di ca. 40%) deve quindi ritenersi che aveva a disposizione, solo a titolo di redditi in ### (quindi a prescindere da patrimonio e risparmi, anche all'estero), in media più di € 30.000,00 netti al mese, durante più o meno tutto l'arco del periodo qui di interesse (cfr. anche il doc. 17 dell'attore, dal quale emerge un reddito complessivo lordo, riferito solo all'### di € 737.654,00). 
Il solo fatto che l'attore abbia acceso dei mutui, anche per un alto ammontare (che comunque appare essere stato in grado di restituire senza problemi, cfr. docc. 16 e 17 dell'attore), non toglie, quindi, che i singoli pagamenti di cui è causa sono comunque sensibilmente inferiori a quanto l'attore guadagnava, al “netto”- solo in Italia—in ciascun mese, per cui non potevano incidere neanche, sensibilmente, sui suoi risparmi, e, quindi, sul suo patrimonio. 
Il fatto che l'attore disponeva e dispone di un ampio patrimonio viene sufficientemente comprovato dalle dichiarazioni dei redditi da lui depositati, nonché depositati in giudizio dalla terza ### delle ### emergendo dagli stessi il possesso di partecipazioni di società con un altissimo valore dichiarato (a prescindere che le stesse somme possono anche non essere liquide), le quali, quindi, non possono che ritenersi rilevanti ai fini della valutazione del “modico valore” delle donazioni di cui è causa. 
Un tanto vale, mutatis mutandi, anche per le somme versate nel 2012—che comunque lo stesso attore sostiene siano stati dei versamenti a titolo di mutuo— in quanto, i singoli versamenti, se rapportati agli introiti e al patrimonio dell'attore, come emergente già dalle mere dichiarazioni dei redditi (cfr. doc. 17 dell'attore e i documenti depositati dalla ### delle ###, non superano il “modico valore” per il quale l'art. 783 c.c. esclude la necessità di un atto pubblico. 
A parte ciò, secondo la destinazione delle somme esposte dallo stesso attore (acquisto di un immobile), dovrebbe semmai ritenersi che si trattava di un donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 c.c., per cui anche sotto tale aspetto non può ritenersi necessario la formalità dell'atto pubblico, diverso da quello dell'acquisto dell'immobile (cfr. ex multis sentenze Tribunale Prato, 25/10/2021, n.747, Corte appello ### sez. I, 06/04/2022, n.429, Cassazione civile sez. VI, 10/05/2022, n.14740). 
Le richieste (anche subordinate) di restituzione di somme donate alla convenuta, in quanto si tratterebbe di donazioni nulle per difetto di forma, vanno quindi tutte rigettate.  2.3. Sulle dazioni di denaro effettuate nel novembre 2019 e nel gennaio 2020 a seguito delle asserite condotte minacciose della convenuta nei confronti dell'attore: Questo Giudice accede all'orientamento sulla libera utilizzabilità, nel processo civile, delle prove atipiche, anche se raccolte in un giudizio penale, come espresso recentemente dalla sentenza della Corte appello di Genova sez. II, 28/03/2022, n.331 (“Il disposto di cui all'art.116 c.p.c. sancisce il principio del libero convincimento del giudice, in uno con quello di atipicità delle prove, in termini di elementi comunque valutabili, salvo che nel caso di specifiche ipotesi di prova legale, si deve sottolineare, con riferimento a tutte le risultanze istruttorie acquisite e considerate, a prescindere dalla provenienza, oltre che al di fuori, tendenzialmente, di qualsivoglia gerarchia fra cosiddette prove precostituite e prove costituende. È consentito al giudice civile di trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini penali), ferma la necessità di autonoma valutazione degli stessi”; cfr. anche sentenza Corte appello ### I, 07/05/2021, n.541: “In tema di utilizzo nel processo di prove atipiche, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Costituiscono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. In particolare, costituiscono prove atipiche: le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari; le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale.”). 
Ciò posto, devono ritenersi ammissibili le deposizioni degli agenti che hanno svolto le indagini nel processo penale, come devono ritenersi ammissibili i documenti raccolti nell'ambito dell'indagine penale, se ed in quanto ritualmente depositati nel presente giudizio. 
Va poi rilevato, per dovere di completezza, che il presente giudizio deve ritenersi autonomo rispetto al giudizio penale e non deve quindi essere sospeso in attesa della definizione dello stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/12/2016, n.26863, secondo la quale, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.”). 
Ciò premesso e pur tenuto conto degli ulteriori elementi probatori raccolti nel presente giudizio di merito, rispetto alle fasi cautelari, non può ritenersi sufficientemente comprovato, nell'ambito del presente giudizio, che l'attore nel novembre del 2019 sarebbe stato costretto a consegnare alla resistente n. 2 assegni circolari n. e n. , per un importo complessivo pari ad € 45.000,00, come dallo stesso sostenuto. 
Infatti, se anche l'attore sostiene che, a causa delle minacce rivoltegli dalla convenuta, sarebbe stato costretto - al fine di non scatenare l'ira dell'indagata - a tenere un atteggiamento accondiscendente nei suoi confronti, il che spiegherebbe perché avrebbe scambiato con la stessa dei messaggi amorevoli nel periodo nel quale le ha consegnato tali assegni, comunque non vi appaiono essere— di fronte a tali messaggi— sufficienti elementi per ritenere che l'attore abbia agito in quanto “costretto” a ciò da concrete minacce della convenuta, non apparendo a ciò sufficiente il messaggio dd. 26.11.2019, indicato dall'attore stesso. 
Mentre, infatti, emerge dagli atti (cfr. docc. 22 e 23 del fascicolo cautelare di primo grado dell'attore), che vi siano state delle telefonate intercorse tra il 3 gennaio e i primi giorni di febbraio 2020, durante le quali la convenuta, più o meno velatamente minacciava di rendere noto ai familiari, amici e contatti professionali dell'esistenza della loro relazione, a meno che egli non le fornisca almeno € 80.000 per acquistare una nuova casa (cfr. anche l'ordinanza di riesame sub doc. 1 dell'attore), non vi sono sufficienti elementi concreti per ritenere che, prima del gennaio 2020, vi siano state minacce analoghe che potrebbero escludere la spontaneità del versamento delle somme oggetto di causa. 
Le deposizioni dei testi (carabinieri inquirenti) sentiti nell'ambito di questo giudizio riguardano, infatti, soprattutto il periodo dal gennaio 2020 in poi. 
In particolare, il teste non si ricordava di preciso se, anche prima del novembre 2019, la convenuta “aveva già iniziato a minacciare e ricattare” l'attore ### (cfr. la sua risposta al capitolo di prova 13 dell'attore), se anche, richiesto in ordine ad un contenuto di una telefonata del 16.05.2018 (cfr. capitolo ci prova 14 dell'attore), ha risposto: “### era una delle telefonate registrate sul cellulare della sig.ra La data posso confermarla solo in quanto la vedo negli atti, che mi si mostrano. Ma mi ricordo in ogni caso che anche in altri occasioni la aveva fatto presente al sig. durante telefonate/registrazioni ambientali che abbiamo fatto, che aveva tanto materiale che poteva usare nei suoi confronti. La signora parlava di “autobiografia”, diceva una cosa del genere “il nostro rapporto è ben documentato come una autobiografia”, in sintesi ha detto così.”, nonché, in ordine ad una conversazione telefonica dd. 29.01.2019 (capitolo di prova 17 dell'attore), ha risposto, in via generale: “Ci sono più file audio anche nell'intercettazioni ambientali del 28.1.2020, penso, dove la sig.ra fa riferimento ad acquisti di immobili, volendosi far finanziare dal sig. 
Ricordo che lei fa riferimento al fatto che lui le avrebbe promesso di acquistarle un residence, da gestire da lei. Poi la sig.ra ha anche fatto riferimento all'acquisto di un appartamento ad ### dove risiede lo mi ricordo lo stupore/la reazione del sig. n el s enso “ proprio v icino a ca sa m ia d evi prenderlo”. La signora aveva visto più immobili ed ad Ora ne c'era uno che le era particolarmente piaciuto. Poi in una conversazione difficile da seguire si parlava di più somme di denaro, una volta di € 50.000,00, una volta di € 80.000,00. Almeno due acquisti di immobili sono riscontrabili in atti quale oggetto di conversazione tra loro due.” Se poi il teste poteva confermare, sulla base dell'audizione delle intercettazioni ### acquisite nell'ambito delle indagini penali, in generale che “In una conversazione ricordo che il sig. lamentava il fatto che “la nostra famiglia” gli costava 1 milione di euro e non so se nella stessa conversazione o in una successiva aveva lamentato il fatto di non disporre di tutta la liquidità che aveva nel passato, per far fronte alle richieste della sig.ra La sig.ra in più occasioni, anche durante le intercettazioni ambientali lamentava il fatto che sarebbe stata sfruttata negli anni dal sig. quindi, questi denari sarebbero stati come una specie di buonuscita per gli anni che aveva trascorso con lui. A.d.r. In alcune conversazioni la sig.ra ha detto che avrebbe tanto materiale che parla da solo e accennava i nomi dei figli del sig. ai quali avrebbe inviato il materiale compromettente.  ### nostra perquisizione la finalità principale era di capire se effettivamente la sig.ra disponeva di questo materiale al quale accennava nelle conversazioni con il sig. e abbiamo scoperto che questo materiale c'era ed anche in grande quantità.”, ha comunque risposto, al capitolo n. 29, riferito sempre al colloquio del 28.01.2020, quanto segue: “è possibile che si tratti della conversazione della quale ho già parlato. ### della sig.ra era quella di vendere l'appartamento nel quale viveva, ma le servivano altri soldi, penso questi 80.000 Euro per acquistare la nuova casa, della quale si innamorata.”, nonché, al capitolo di prova 30 (“### è che, con riferimento al capitolo che precede, la signora aveva detto allo che doveva firmare una liberatoria per remissione del debito?”): “### se non sbaglio, nell'intercettazione ambientale del 28.1.2020 (è l'unica intercettazione ambientale che abbiamo fatto) la sig.ra parlava di questa carta che il sig. avrebbe dovuto firmare, a ### conferma che un domani nulla lui avrebbe potuto pretendere da lei quale restituzione. In sede di perquisizione presso l'abitazione della sig.ra abbiamo poi trovato una modulistica in lingua tedesca che corrispondeva a questa intenzione, ovvero alle carte che dichiarava di volergli far firmare; abbiamo anche preso visione di bonifici dai quali emergevano cospicue somme di denaro versate dal sig. alla sig.ra ” (cfr. poi anche la risposta dello stesso teste al capitolo di prova 36. “### è che, in data ### in occasione dell'incontro tra le parti, la signora proferiva frasi minacciose allo ### come: “Io ti colpisco alle spalle!”; “Ti colpisco alle spalle, stai tranquillo quello che tu dici lo puoi tenere pure per buono non è che…non te lo devo neanche scrivere tanto sai quanto c'è scritto, sai quanto ascoltare c'è?”: “### che mi è stato appena letto è tra le trascrizioni della intercettazione del fascicolo penale, come già detto, lei gli ha detto “sai quanto materiale c'è” ed era il materiale che poi abbiamo cercato.”). 
Se, quindi, deve ritenersi comprovato che da gennaio 2020 le “pressioni” della convenuta si trasformavano in vere e proprie minacce, che appaiono essere state idonee a costringere l'attore ad effettuare il bonifico di € 24.000,00, non altrimenti giustificabile— dinnanzi agli ormai incrinati rapporti tra le parti— un tanto non appare sufficientemente comprovato per la dazione degli assegni circolari nel mese di novembre 2019, in quanto la stessa ricadeva comunque ancora in un periodo, nel quale l'attore poteva eventualmente ritenere che il rapporto era ancora “salvabile” e riteneva quindi, per sua spontanea volontà, di donare alla convenuta ulteriori somme, come in precedenza era già avvenuto. 
A riguardo va rilevato come la Corte Suprema ha avuto più volte modo di ### affermare (cfr. da ultima Cassazione civile sez. II, 13/04/2022, n.12058) che, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio; ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. 
La richiesta attorea di restituzione di un indebito— conseguente al dovuto annullamento dell'atto di donazione manuale— può ritenersi quindi sufficientemente comprovata soltanto in ordine al pagamento di € 24.000,00, effettuato con bonifico bancario d.d. 20.1.2020 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte dell'attore nel procedimento di sequestro). 
Infatti, come affermato condivisibilmente dalla Corte Suprema (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26050, oltre che Cass. 12/09/2005, n. 27334), in caso di mancanza di una causa adquirendi, sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa, la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, lo stesso va restituito oltre agli interessi legali dal giorno del versamento (20.1.2020), sino al saldo, stante la ovvia malafede della convenuta, insita nel riconoscimento della violenza (non possono ritenersi, oltre agli interessi legali, già costituenti frutti civili ex art. 820 c.c., altri frutti civili, trattandosi di restituzione di somme di denaro, cfr. T.A.R.  ### sez. I, 02/11/2010, n.4519 e non avendo parte attrice sostenuto e provato un danno maggiore).  2.4. Ai sensi dell'art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo concesso ante causam per € 90.000,00 (inclusi interessi e spese) si converte in pignoramento una volta divenuti esecutivi i capi di condanna della presente sentenza (cfr. sentenza Cass. 6 maggio 2004, n. 8615).  2.5. Si ritiene di non dovere procedere alle cancellazioni (ex art. 89 cpc), come richieste, anche in sede di comparsa conclusionale di replica dall'attore, già in quanto il relativo provvedimento, di natura meramente ordinatoria e discrezionale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/2017, n.###, Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, n. 2194), nell'ambito del processo civile telematico appare di poca utilità pratica. 
A parte ciò va applicata la condivisibile giurisprudenza (cfr. ex multis: ordinanza Cass. n. 26318/2019), secondo la quale, "nell'esercizio del diritto di difesa, anche espressioni colorite, o commenti sul contegno processuale della controparte, sono ampiamente ammesse e scriminate per effetto delle esigenze difensive del procuratore”, per cui anche il risarcimento del danno può spettare soltanto quando le stesse "siano del tutto avulse dall'oggetto della lite”, ma non anche quando “pur non essendo strettamente necessarie rispetto ad esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia", il che è il presente caso. 
Conseguentemente anche la relativa richiesta di risarcimento dei danni non può essere accolta.  2.6. Tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi tra le parti e la loro qualità di privati, sussistono, senz'altro, i presupposti, per disporre, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle persone nominate in motivazione, a norma dell'art. 52 d.lgs.  196/2003.  3. Spese di lite. Richiesta di condanna ex art. 96 cpc. 
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite di questo giudizio di merito vanno compensate per 50% tra le parti (art. 92 c.p.c.), mentre, per il resto, le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente, in ordine alle domande attoree qui accolte (art. 91 c.p.c.). 
Per la fase cautelare, tenuto conto che sia il giudice cautelare di prime cure che il collegio di reclamo— adito dalla sola convenuta— ha accolto le domande attoree per € 90.000,00, somma rilevatasi fondata in sede di merito (tenuto conto degli interessi e delle spese) si devono addebitare alla parte convenuta, soccombente, le intere spese sostenute dalla parte attrice per la fase cautelare, in ordine al tale somma. 
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dalle rispettive tabelle (n. 2 e n. 10) del d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabili (scaglione di valore: da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., già tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, e, comunque, della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, come da motivazione, così dispone: fissa il termine ex art. 1817 c.c. per la restituzione, da parte della convenuta, all'attore, del mutuo di € 53.000,00, oggetto di causa, del 30.6.2023; condanna la convenuta, per il caso di mancata restituzione, entro tale data del 30.6.2023, al pagamento, a favore dell'attore, dell'importo di € 53.000,00, a titolo di restituzione di un mutuo; annulla la donazione relativa alla somma di denaro di € 24.000,00, effettuata da parte dell'attore, a favore della convenuta, in data ###; condanna conseguentemente la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, di € 24.000,00, a titolo di restituzione di un indebito oggettivo, oltre interessi legali, dal giorno del dovuto, sino al saldo, come da motivazione; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite dei precedenti giudizi cautelari, che si liquidano in € 7.962,00 per compensi per il procedimento di sequestro conservativo sub RG 727/2020, svoltosi dinnanzi al giudice monocratico, ed in € 7.962,00, per compensi per il giudizio di reclamo sub RG 3818/2020, svoltosi dinnanzi al Collegio, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge; condanna la convenuta a rimborsare all'attore metà (50%) delle spese di lite di questo giudizio di merito che si liquidano in complessivi (100%) € 14.103,00 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, € 786,00 per spese anticipate (iscrizione a ruolo), e successive occorrende; con compensazione della restante metà tra le parti; dispone in caso di diffusione del presente provvedimento l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e delle persone nominate in motivazione, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.  ### 10 gennaio 2023 La Giudice Birgit Fischer

causa n. 4414/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 202/2024 del 19-06-2024

... avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli. ### 2 maggio 1996 Amodei e altro c. Soc. Pastorino intermed. mobil. e altro Resp. civ. e prev. 1997, 1235 nota (###”. Orbene, questa Corte si è già pronunciata sul punto in una controversia identica a quella in oggetto e non intende discostarsi da quanto argomentato (vedi sentenza di questa Corte n. 129/20), e secondo cui “In merito alla disciplina probatoria degli interessi compensativi da risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, ritiene la Corte di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui non è necessaria una prova rigorosa del danno da ritardo potendo questo desumersi attraverso il ricorso a criteri presuntivi, valutate le circostanze obiettive e soggettive del caso …### tale orientamento prende (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### di ### composta dai magistrati dott. ### rel.  dott. ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2022 RG promossa da ### (###) e #### (###) elettivamente domiciliati in #### 134 ### presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv.  ###### contro ### in persona del legale rappresentante (###) elettivamente domiciliata in ### 10/B LECCE presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti; ### La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.3.2024 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: ### la Corte d'Appello di ### di ### respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata A) Sul mancato riconoscimento degli interessi compensativi, In riforma della sentenza impugnata, ferme restando le statuizione nel merito, per i motivi meglio esposti sub 1), si chiede che la Corte adita voglia condannare ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dell'ulteriore somma di € 55.787,77 (interessi compensativi al tasso legale) al 31.03.2022 oltre ulteriori sino al saldo, o quella veriore che la Corte riterrà di liquidare, anche attraverso il ricorso al principio equitativo, a titolo di risarcimento del danno; B) in riforma della sentenza impugnata, fermo il resto, voglia la Corte d'Appello adita condannare la ### dei ### di ### spa alle spese della causa di primo grado rivisitate secondo le tariffe professionali; D) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 
Per parte appellata: “### l'###ma Corte D' ### - ### di ### contrariis rejectis, ### a) Dichiarare la nullità della sentenza n. 499/2022, pubblicata il ###, resa dal ### di ### all'esito del giudizio NRG 2434/2021, per vizio di motivazione, risultando incompleta e non integralmente formulata alla pag. 4 3° CPV.  d) In subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione degli artt. 342 e 345 cpc.  c) In subordine, in parziale riforma della sentenza n. 499/2022, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### spa per le causali di cui in narrativa e per vizio di ultrapetitum d) In subordine, in parziale riforma della citata sentenza, dichiarare la prescrizione dell'azione nei confronti della ### spa per le causali di cui in narrativa ### IN SUBORDINE a) In subordine, respingere tutte le avverse domande formulate dagli appellanti poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.  b) In via gradata, riconoscere la esclusiva responsabilità degli appellanti nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso.  c) In via ulteriormente gradata, riconosciuta la esclusiva responsabilità degli appellanti nella determinazione dei pur denegati eventi dannosi, per aver omesso di improntare la propria condotta ai canoni della ordinaria diligenza, ciò che avrebbe permesso di evitare l'insorgenza del danno stesso, respingere integralmente le richieste risarcitorie ex adverso spiegate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 2 comma cc.  d) In dipendenza delle illustrate circostanze, condannare gli appellanti principali alla restituzione, in favore della ### - appellante incidentale, della somma di €. 190.202,63 oltre al costo di registrazione della sentenza che la ### dovesse sostenere. 
Svolgimento del processo ### e ### convenivano in giudizio la ### dei ### di ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di successore universale per incorporazione di ### S.p.A., affinché - previo accertamento della responsabilità solidale ex art.  31 3 comma del T.U.F. e/o ex art. 2049 c.c. per i fatti reato commessi dal suo promotore ### già acclarati in sede penale - fosse condannata al pagamento del danno patrimoniale subito pari a ### 250.000.000 (euro 129.114,23) nonché al ristoro dei danni morali, da liquidarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite. 
Si costituiva in giudizio la ### dei ### di ### s.p.a. contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.  ### di ### istruita la causa documentalmente, con sentenza 499/2022, emessa in data ###, affermata la legittimazione passiva di MPS e disattesa l'eccezione di prescrizione, condannava MPS “a corrispondere in favore di parte attrice la somma di €. 129.114,23, somma da rivalutarsi in conformità agli indici ### dalla dazione al saldo”, senza riconoscere gli interessi compensativi sulla somma liquidata. Regolava secondo soccombenza le spese processuali. 
In particolare, il tribunale, esposti i fatti allegati da parte attrice e ricondotta la fattispecie concreta alle regole e ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte Suprema in materia di responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario, evidenziati nel predetto ambito gli oneri probatori delle parti (1), riteneva che parte attrice avesse offerto prova dei propri assunti. 
Nello specifico il giudice di prime cure evidenziava che la prova del versamento di ### 250.000.000, parte in contanti e parte con vaglia cambiari, al ### quale promotore finanziario di ### si arguiva, oltre che dalla produzione dei vaglia cambiari, dalla produzione dei moduli di investimento indicanti l'importo investito secondo quanto dichiarato dal ### davanti al giudice penale, che, pur non costituendo tecnicamente confessione, rappresentava una forte prova indiziaria che assurgeva a piena prova dei fatti ove valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie, talché il tribunale concludeva nel senso che: “Da siffatta istruttoria emerge inequivocabilmente che fu concluso il contratto d'investimento per il tramite del ### che contestualmente è stata consegnata al promotore la somma di L.250.000.000 con le modalità descritte” Sulla scorta delle considerazioni riportate, il tribunale condannava ### S.p.a. alla restituzione a favore di ### e ### della somma di euro 129.114,23, oltre rivalutazione della stessa in applicazione degli indici ### “al consumo e ciò dal momento della dazione fino all'effettivo saldo”. 
Negava la liquidazione dei cd interessi compensativi, mediante il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se in ipotesi tempestivamente percepita e investita, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. 
Il tribunale non liquidava, inoltre, somma alcuna a titolo di danno morale, ritenendo che tale danno non fosse automaticamente discendente dall'astratta configurazione nella condotta tenuta dal ### di fattispecie penali quale la 1 Così a pag. 4 sentenza: “… l'onere probatorio per l'investitore danneggiato deve vertere sulle seguenti circostanze: a) la qualità di promotore finanziario del soggetto con il quale ha negoziato l'investimento; b) la sussistenza di un rapporto di preposizione tra il danneggiante ed il soggetto abilitato. Grava, invece, sulla sim che ha conferito l'incarico fornire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione: a) dell'estraneità dell'attività dannosa rispetto all'esercizio delle incombenze affidate al promotore; b) della consapevolezza di tale estraneità da parte dell'investitore…”.  truffa ovvero l'appropriazione indebita; infine respingeva la domanda attorea rivolta al recupero, a titolo di danno, dell'esborso sostenuto per spese legali nel processo penale a carico del ### nel quale vi era stata costituzione di parte civile, ciò sulla scorta della funzione identica dell'azione ivi svolta a quella del procedimento in corso. 
Avverso tale decisione hanno proposto appello ### e ### deducendo: ### l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale, in evidente contrasto con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, ometteva di riconoscere gli interessi compensativi non costituenti una voce separata di danno rispetto alla somma risarcitoria liquidata per fatto illecito, ma semplicemente una diversa espressione monetaria del danno medesimo, nel senso che, unitamente alla svalutazione monetaria, gli interessi compensativi erano da considerare una componente indispensabile del risarcimento stesso volta a rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato; ### l'erroneità della sentenza nella parte in cui liquidava le spese di lite al di sotto del minimo dello scaglione di valore applicabile.  ### dei ### di ### s.p.a. si è costituita eccependo in via preliminare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in ragione della incompletezza di una frase riportata a pag. 4 3°cpv e resistendo nel merito all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché infondato. La MPS ha inoltre proposto appello incidentale censurando la decisione: ### per l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale reputava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dato che non era fornita in giudizio alcuna dimostrazione dell'intercorsa fusione tra ### e ### accertata dal giudice di primo grado esclusivamente sulla base delle mere allegazioni attoree e comunque irrilevante ai fini del decidere posto che il ### aveva interrotto il rapporto agenziale con ### nel 2001 e la fusione era intervenuta nel 2010; ### per l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, posto che, anche considerata l'interruzione del relativo termine per tutta la durata del processo penale, come affermato dal giudice di prime cure, vertendosi in materia di responsabilità quinquennale, lo stesso era spirato infruttuosamente in seguito alla notifica del ricorso ex art. 702 cpc in data ###; ### per l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale riteneva dimostrati gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, in difetto di qualsiasi riscontro agli assunti posti a sostegno della pretesa ex art. 31 comma 3 d.l.vo n. 58/1998 ed in presenza di una condotta del promotore altamente anomala e tale da eludere il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario è adibito, costituendo condizione necessaria per affermare la responsabilità anche della ### La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. 
Motivi della decisione A) ###appello incidentale. 
Per ragioni di ordine logico, va preliminarmente esaminato l'appello incidentale.  - Della nullità della sentenza per difetto di motivazione. 
Innanzi tutto, è destituita di fondamento l'eccepita nullità della sentenza per difetto di motivazione, in ragione della incompletezza di una frase riportata a pag. 4 3°cpv della motivazione ed in specie, la seguente: “In adesione a tale indirizzo interpretativo la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della responsabilità della società di intermediazione mobiliare, è sufficiente che tra il fatto illecito del promotore e lo svolgimento dei compiti affidatigli dall'ente vi sia un..”.  ## disparte l'inconferenza nel caso di specie della pronuncia invocata dall'appellante incidentale (Cass. n. 16826/2022), di per sé, l'incompletezza della frase sopra riportata non comporta alcun difetto di motivazione, posto che la stessa si inserisce nell'ambito di una serie articolata di argomentazioni - fondate sul richiamo specifico ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di responsabilità solidale delle imprese di intermediazione per i danni arrecati dai loro promotori finanziari, di cui all'art. 31 comma 3 del d.l.vo n. 58/98 e all'art. 2049 c.c. - e la incompletezza esclusivamente di tale frase non inficia affatto il percorso motivazionale posto a sostegno delle conclusioni cui perveniva il giudice di primo grado, assolutamente chiaro e del resto oggetto di specifici, ed ampiamente articolati, motivi di censura da parte della stessa ### - Della eccezione di carenza di legittimazione. 
Ha lamentato ### spa l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale reputava infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, dato che non era fornita in giudizio alcuna dimostrazione dell'intercorsa fusione tra AXA SIM e ### accertata dal giudice di primo grado esclusivamente sulla base delle mere allegazioni attoree, e comunque irrilevante ai fini del decidere posto che il ### aveva interrotto il rapporto agenziale con ### nel 2001 e la fusione era intervenuta nel 2010. 
La doglianza è priva di fondamento. 
Preliminarmente, deve evidenziarsi come in realtà la ### non eccepiva affatto in primo grado il proprio difetto di legittimazione passiva contestando l'intervenuta fusione tra ### e la stessa ### appellata, come allegata dagli investitori-attori ed anzi pacificamente ammessa dalla stessa ### ma eccepiva solo l'insussistenza dei presupposti per configurare una responsabilità solidale della ### incorporante la ### ai sensi dell'art. 31 comma 3° del d.l.vo n. 58/98 (deduceva, infatti, la ### “A nulla rileva la delibera ### in forza della quale il ### risultava iscritto nell'albo dei promotori finanziari, nè rileva il suo percorso presso la ### né, tantomeno, rilevano le motivazioni, in forza delle quali ### S.p.a. (poi ### S.p.a., oggi ### si sia determinata ad intraprendere un rapporto di collaborazione col Campus”: vedi comparsa di costituzione; ovvero “### estraneità della ### ai fatti dedotti, questa difesa si è diffusamente soffermata nella comparsa di costituzione e risposta, evidenziando la temerarietà dell'iniziativa ex adverso intrapresa, nonché la negligente condotta degli attori a loro volta estranei a qualsivoglia rapporto con ### avendo gli stessi ed il sig. ### agito nell'ambito di un rapporto personale, avulso da qualsiasi contatto ed interazione con le funzioni che il ### avrebbe dovuto svolgere nella qualità di promotore finanziario di banca MPS”: note di udienza 23.11.2021). 
Del resto, ### dei ### di ### risulta essere intervenuto ed avere agito come “successore universale per incorporazione” di ### dal 2011 successivamente alla citata fusione, in tutte le innumerevoli cause pendenti davanti all'autorità giudiziaria di ### sia in primo grado sia nel giudizio di appello, relative alla nota vicenda del promotore finanziario di #### Né assume alcun rilievo il fatto che il ### aveva interrotto ogni rapporto con la ### nel 2001 mentre la fusione era stata effettuata nel 2010, posto che i fatti oggetto di causa sono collocati in un periodo anteriore a tale interruzione e cioè nel 2000, e la società incorporante aveva, quindi, acquisito ex art. 2504 bis comma 1 c.c. tutti i “i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. 
Documentalmente dimostrato che il ### all'epoca dei fatti, e sin dal 7.7.1998, era promotore finanziario di ### S.p.A. - divenuta successivamente ### S.p.A. poi incorporata dalla ### - che gli aveva conferito il mandato di agenzia codice ### (cfr doc. 14) per “la promozione ed il collocamento, presso il pubblico, di strumenti finanziari, servizi d'investimento e servizi accessori” (cfr. allegati al mandato) e che i coniugi ### avevano sottoscritto rispettivamente l'8.6.2000 ed il ### i due moduli di investimento AXA per lire 20.000,00 e lire 230.000.000 (doc. 1 e 2), è, quindi evidente la legittimazione passiva della banca appellata.  - Della prescrizione dell'azione risarcitoria. 
Relativamente alla censura afferente al rigetto dell'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno, è sufficiente evidenziare come la ### appellata in realtà non formulava alcuna eccezione in tale senso nella sua comparsa di costituzione e risposta. Pertanto, il fatto che il tribunale in sentenza abbia motivato sul punto, verosimilmente riportando una motivazione standard delle cause relative alla vicenda ### è del tutto irrilevante.  - Del merito della avversa pretesa.  ### ha censurato la sentenza nella parte in cui riteneva dimostrati gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno, in difetto di qualsiasi riscontro agli assunti posti a sostegno della pretesa ex art. 31 comma 3 d.l.vo n. 58/1998 ed in presenza di una condotta del promotore altamente anomala e tale da eludere il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario era adibito, costituendo condizione necessaria per affermare la responsabilità anche della ### La censura è infondata. 
Come sopra evidenziato è documentalmente dimostrato che il ### all'epoca dei fatti, e sin dal 7.7.1998, era promotore finanziario di ### S.p.A. - divenuta successivamente ### S.p.A. poi incorporata dalla ### - che gli aveva conferito il mandato di agenzia codice ### (cfr doc. 14) per la “la promozione ed il collocamento, presso il pubblico, di strumenti finanziari, servizi d'investimento e servizi accessori” (cfr. allegati al mandato) e che i coniugi ### avevano sottoscritto rispettivamente l'8.6.2000 ed il ### i due moduli di investimento AXA per lire 20.000,00 e lire 230.000.000 (doc. 1 e 2). La stessa ### costituendosi nel presente giudizio, allegava che “### quaestio in ordine ai moduli di investimento ### FUNDS S.A. n. 15123 e ### S.A. n. 25952, rispettivamente per £ 20.000.000 e £ 230.000.000, che i ricorrenti assumono di aver sottoscritto, in data ###, per il tramite del promotore finanziario ### S.p.a., sig.  ### al quale, tuttavia, avrebbero consegnato, per contanti, £ 20.000.000, (senza fornire la prova), e, tramite n. tre vaglia cambiari, l'importo di £ 250.000.000, intestati, peraltro, alla stessa ricorrente ### e da questa girati ed incassati dal ### presso il Credito Italiano. La circostanza appare confermata nel corso del procedimento penale ma in occasione della espletata ### (cfr. pag. 31 sent. n. 353/2015) la perdita viene quantificata in £. 230.000.000”. 
In realtà, come sostenuto in sentenza, non solo può ritenersi dimostrata la consegna della somma di lire 230.000.000, come da vaglia cambiari allegati in atti ed in forza delle stesse evidenze richiamate dalla banca nella sua costituzione, ma altresì la consegna, a mani, della ulteriore somma di lire 20.000.000 in data ###, posto che lo stesso ### aveva integralmente confermato la circostanza in sede di interrogatorio reso nel processo penale ed in particolare la sussistenza di entrambi gli investimenti in data ### e 16.10.2000 (cfr verbale di udienza del 23.2.2005 doc. 10). 
Va in merito evidenziato che pur se le dichiarazioni del ### non assumono valore tipico di confessione giudiziale - come correttamente sottolineato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata - le stesse, lette e valutate con il complesso delle altre risultanze istruttorie, consentono di ritenere provati i fatti come rappresentati dal danneggiato e - per quel che interessa - il nesso di occasionalità necessaria tra il danno patito dai coniugi ### e le incombenze affidate da ### s.p.a. al ### (2) e, quindi, la sussistenza 2 Occorre evidenziare come in materia, la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nell'affermare che la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore (cfr. di recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 857 del 17/01/2020; cfr anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. ### del 22/11/2018 : “… la previsione ( già in base all' art. 5, comma 4, L. n. 1 del 1991, successivamente confermata dall'art. 23 d.lgs. n. 415 del 1998, e quindi dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 ) della responsabilità solidale tra l'intermediario ed il promotore finanziario per i danni da questi arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze è in linea di continuità con la regola di responsabilità accolta all'art. 2049 c.c. ( v. Cass., 20/3/2006, n. 6091 ). Trattasi di una regola di responsabilità che, avuto in particolare riguardo all'intermediario, prescindendo dal criterio della colpa trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda, in ordine alla quale non è data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato ( cfr., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25374 ). Si spiega a tale stregua come ai fini della responsabilità risarcitoria in argomento sia necessaria e sufficiente la della legittimazione sostanziale del rapporto processuale. Invero una volta dimostrato da parte del danneggiato la qualità di promotore finanziario del soggetto con cui è stato negoziato l'investimento e la esistenza di un rapporto di preposizione tra lo stesso promotore e la società di intermediazione mobiliare, nel caso di specie ampiamente documentati, la SIM restava onerata di offrire la prova liberatoria, invece mancata nella fattispecie, dell'estraneità dell'attività dannosa rispetto al mandato affidato al promotore e della consapevolezza da parte del danneggiato investitore di tale estraneità. 
Sul punto occorre infatti, evidenziare come la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità solidale della società di intermediazione non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, financo illecite, essendo detta responsabilità “esclusa solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. ### del 22/11/2018; vedi anche Sez. 3 -, Ordinanza n. 857 del 17/01/20203). 
Nella fattispecie in esame, risultava provato che: - dal 7.7.1998, il ### era promotore finanziario di ### S.p.A. - divenuta successivamente ### S.p.A., poi incorporata dalla ### - che gli aveva conferito il mandato di agenzia codice ### (cfr doc. 14) per la “la promozione ed il collocamento, presso il pubblico, di strumenti finanziari, servizi d'investimento e servizi accessori” (cfr. allegati al mandato); - in tale sua veste, come promotore ### in data ### il ### faceva sottoscrivere ai signori ### un ### di investimento ### S.A n. 15123 per lire 20.000.000 e in data ### un ### di investimento ### S.A 25952 per ### 230.000.000 (doc. 1 e 2); - il ### all'udienza penale del 23.2.2005 aveva ammesso di aver ricevuto gli importi suddetti in relazione ai due investimenti di ### e ### sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria ( v. Cass., 12/3/2008, n. 6632; Cass., 20/3/1999, n. 2574 ) tra esecuzione delle incombenze e danno, tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo. 
Indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico ( v. Cass., 21/6/1999, n. 6233 ) affidato all'agente, ai fini della responsabilità in argomento dell'intermediario nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario è cioè sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393…”).  3 secondo cui “…la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore mentre la condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche”.  - all'esito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza n. 481/09 del ### di ### era stata accertata la penale responsabilità del ### per i reati di associazione a delinquere, appropriazione indebita pluriaggravata, truffa pluriaggravata e falsificazione di assegni, sebbene poi con l'ultima pronuncia della Corte d'### di ### si è accertato che i reati contestati al ### si erano prescritti. 
Alla luce di tali risultanze, non può assumere rilievo dirimente, al fine di escludere il rapporto di occasionalità necessaria sopra evidenziato, il fatto che “…i moduli sottoscritti non sono transitati da ### estranea ai fatti……….” ovvero che “..i ricorrenti, correntisti presso il ### di Napoli, non sono mai stati censiti quali clienti di AXA e della ### spa, ne, pertanto, assegnati ad alcun promotore”, posto che tali circostanze avevano costituito proprio la condotta omissiva integrante la fattispecie penale della truffa e della appropriazione indebita da parte del promotore. 
Né può ragionevolmente sostenersi che i danneggiati fossero coinvolti nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario, solo perchè avevano consegnato l'ingente somma di lire 230.000.000 mediante vaglia cambiari e, quindi, peraltro, con sistemi comunque tracciabili, in una unica soluzione disinvestendo i propri risparmi e non risultando alcuna particolare esperienza in materia di investimenti di prodotti finanziari, né allegata né provata. 
Conseguentemente, l'appello incidentale di MPS va integralmente respinto. 
B) Dell'appello principale.  - Degli interessi compensativi.  ### e ### hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ometteva di riconoscere gli interessi compensativi, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria e comunque, più recente, considerando detti interessi come voce separata di danno rispetto alla somma risarcitoria liquidata per fatto illecito, anziché un'espressione monetaria del danno medesimo nel senso che, unitamente alla svalutazione monetaria, detti interessi compensativi avrebbero dovuto essere considerati una componente indispensabile del risarcimento stesso volta a rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. 
La doglianza va accolta. 
Il tribunale non riconosceva gli interessi compensativi sulla somma liquidata, richiamando “il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo”, con la conseguenza che “tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente a considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. 1111/2020; Cass 13684/2018; Cass.3173/2016; Cass. 3355/2010 e Cass. 22347/2007)”. 
Il principio invocato nella sentenza impugnata in relazione alle ragioni su cui si fonda la possibilità di riconoscere gli interessi compensativi nei debiti di valore è costante nella giurisprudenza di legittimità e si sostanzia nel seguente assunto: “### obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (vedi per tutte Cass. n. 13684/18). 
Il tribunale, peraltro, si limitava a richiamare il citato principio di diritto, senza argomentare alcunchè sulle ragioni per cui nel caso di specie, riteneva non liquidabili gli interessi compensativi. 
Orbene, nel caso di specie, ### e ### nelle loro conclusioni di primo grado domandavano espressamente che su quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, venissero riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria “tenuto conto anche degli altri possibili investimenti che l'attore avrebbe potuto compiere: Il "quantum" risarcibile, previo accertamento in concreto, va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli.  ### 2 maggio 1996 Amodei e altro c. Soc. Pastorino intermed.  mobil. e altro Resp. civ. e prev. 1997, 1235 nota (###”. 
Orbene, questa Corte si è già pronunciata sul punto in una controversia identica a quella in oggetto e non intende discostarsi da quanto argomentato (vedi sentenza di questa Corte n. 129/20), e secondo cui “In merito alla disciplina probatoria degli interessi compensativi da risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, ritiene la Corte di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui non è necessaria una prova rigorosa del danno da ritardo potendo questo desumersi attraverso il ricorso a criteri presuntivi, valutate le circostanze obiettive e soggettive del caso …### tale orientamento prende le mosse dal principio per cui la liquidazione del danno in moneta attuale serve a ristorare solo la perdita patrimoniale ma, essendo il responsabile di un fatto illecito in mora ex re dal giorno dell'illecito (art.1219 c.c.), il creditore ha diritto di ricevere immediatamente l'importo dovutogli a titolo di risarcimento. Sicché dal ritardo nella ricezione dell'importo risarcitorio deriva in capo al danneggiato un danno ulteriore che, nella fattispecie in esame in cui era richiesto il ristoro integrale dei danni, poteva essere agevolmente presunto avuto riguardo all'entità ingente delle somme liquidate corrispondenti all'indebita appropriazione da parte del promotore e al lungo tempo trascorso dall'evento illecito alla pronuncia (quasi un ventennio), talché la sola rivalutazione monetaria dell'importo liquidato, non era né appare idonea a reintegrare pienamente i danneggiati del danno subito avuto riguardo al rapporto in percentuale - ricavabile mediante il ricorso ai notori indici sulla remuneratività del denaro ### e sul costo della vita elaborati dall'### attesa la loro provenienza da organismo pubblico e la forma di pubblicazione con i mezzi di informazione di massa (Cass. n. 7803/2016) - tra la remuneratività media del denaro nel periodo 1998-2017 (pari a 44,73%) e il tasso di svalutazione monetaria nel medesimo periodo (pari a 27,8%), il primo dato superiore al secondo (cfr. ex multis Cass Sez. 3 -, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018). Dovendo i danneggiati essere posti nella stessa condizione economica nella quale si sarebbero trovati se il pagamento fosse stato tempestivo si ritiene che, in riforma della sentenza impugnata, il danno possa essere integralmente ristorato tramite il calcolo degli interessi al tasso legale (rendimento minimo) sulla somma annualmente rivalutata dal fatto illecito (coincidente con il momento della dazione del denaro al ### alla pronuncia di condanna oggi impugnata (### U, Sentenza n. 1712 del17/02/1995)”. 
Peraltro, da ultimo la Suprema Corte ha confermato l'orientamento suddetto (vedi Cass. n. 10376/24) affermando che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.  640204-01). Affermazioni, queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. ###, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”.  (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”. 
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, ### dei ### di ### in persona del legale rappresentante, va dichiarato tenuto a corrispondere altresì a ### e ### gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata di euro 129.114,23, di anno in anno rivalutata dalla data della dazione al ### al 30.4.2022, data della sentenza di primo grado, oltre ulteriori interessi legali sull'importo così dovuto da tale ultima data al saldo effettivo.  - Delle spese di lite. 
Merita altresì accoglimento il secondo motivo di censura con cui ### e ### si sono doluti di una liquidazione delle spese, euro 4.500,00, inferiore ai minimi secondo lo scaglione di valore della causa, euro 52.000,000/euro 260.000,00, i cui parametri vanno da un minimo di euro 7.052,00 ad un massimo di euro 21.155,00, posto che (cfr Cass. 9815/23) “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. 
Pertanto, tenuto conto della natura della controversia, oggetto di numerose cause promosse avverso il medesimo promotore finanziario per gli stessi fatti, va riconosciuto in favore di ### e ### quanto meno il minimo liquidabile secondo il dm 147/22, pari ad euro 7.052,00. 
Le spese processuali del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022 (valore da 52.001-260.000, valori minimi, stante l'assenza di questioni di diritto e fattuali complesse).  PQM La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello proposto da ### e ### e parziale riforma della sentenza n. 499/2022 del ### di ### che conferma per il resto, condanna ### dei ### di ### in persona del legale rappresentante, a corrispondere a ### e ### gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata di euro 129.114,23, di anno in anno rivalutata dalla data della dazione al ### al 30.4.2022, oltre ulteriori interessi legali sull'importo così dovuto da tale ultima data al saldo effettivo, e liquida a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio la somma di euro 7.052,00. 
Rigetta l'appello incidentale.  ### l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia in relazione all'appello incidentale.  ### 13/6/2024 ### est.   Dott. ### 

causa n. 242/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caleffi Cinzia

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Giudice di Pace di Firmato Da, Sentenza n. 509/2024 del 19-06-2024

... luogo alla condanna alle spese per la negoziazione assistita poiché sono già ricomprese nell'importo sopra liquidato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dall'Avv. #### nei confronti di ### così provvede: - condanna ### a pagare, in favore dell'Avv. ### D'### la somma di € 570,00 oltre accessori di legge ed € 4.99 per esborsi, nonché interessi legali come in motivazione; - condanna la resistente a pagare in favore dell'Avv. ### D'### le competenze di giudizio che liquida in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Così deciso in ### il ### Il Giudice di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice onorario di pace di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 18.06.2024 iscritto al 5440/2023 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie . 
PROMOSSO DA D'### (cod. fisc.: ###), nata a ### il ### ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso.   RICORRENTE CONTRO ### (cod. fisc.: ###), nata a ### (###, il ### e residente ### RESISTENTE CONTUMACE ### come da verbale di udienza del 18.06.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE ###. ### D'### con ricorso ex art. 316 c.p.c. chiedeva a questo Giudice di ### di ### la condanna di ### al pagamento della somma di € 844,99, di cui € 4,99 per esborsi ed € 840,00 per competenze oltre accessori di legge, a titolo di compenso dovuto per l'attività professionale prestata in favore della stessa. 
A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che all'udienza del 20.12.2022 era stato nominata difensore d'ufficio della ###ra ### imputata nel procedimento penale n. 117/2022 R.G.N.R. e n. 153/2022 R.G. Giudice di ### di ### ed aveva assunto la difesa della stessa fino alla udienza del 28.09.2023, nella quale il Giudice di ### pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione tacita di querela. 
Instaurato il contraddittorio, la resistente restava contumace. 
Posto quanto sopra la ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione relativa al suddetto procedimento la quale comprova ampiamente la sussistenza dell'obbligazione instauratasi tra le parti. 
Dal comportamento processuale della resistente deve desumersi un ulteriore elemento di fondatezza dei fatti posti a base dell'azione giudiziale. 
La domanda è fondata e va accolta, ritenendo, equo e congruo, di dover liquidare all'Avv. ### D'### il compenso professionale in € 570,00 oltre accessori di legge, per tutta l'attività legale espletata, tenuto conto della natura, della difficoltà e complessità della pratica. 
Pertanto, ### va condannata a pagare in favore dell'Avv. ### D'### la somma di €570,00 oltre accessori di legge ed € 4,99 per esborsi, nonché interessi legali dal deposito del ricorso e fino all'effettivo soddisfo. 
Non si dà luogo alla condanna alle spese per la negoziazione assistita poiché sono già ricomprese nell'importo sopra liquidato. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dall'Avv.  #### nei confronti di ### così provvede: - condanna ### a pagare, in favore dell'Avv. ### D'### la somma di € 570,00 oltre accessori di legge ed € 4.99 per esborsi, nonché interessi legali come in motivazione; - condanna la resistente a pagare in favore dell'Avv. ### D'### le competenze di giudizio che liquida in complessivi € 278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 5440/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Della Fazia Emilia Maria

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