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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2933/2022 promossa da: ### L'#### (I.N.A.I.L.) (C.F. ###), in persona del ### pro tempore della ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in via ### 11, Livorno ###; ATTORE ### s.p.a. (P.I. ###), con sede ###, in persona del procuratore ad negotia Dr. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio sito in ####, ### n. 9 è elettivamente domiciliata CONVENUTO e ### (C.F. ###), residente ###2, Vecchiano #### spa (già ### spa) (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###/c ### Oggetto: art. 142 D. Lgs. 209/2005 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta, del 3 luglio 2025 Per parte attrice I.N.A.I.L.: “Piaccia all'###mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell'I-
NAIL, accertare l'integrale responsabilità del conducente del veicolo #### TG #### nella determinazione dell'incidente di cui è causa e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'I.N.A.I.L., per i titoli e le causali di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è causa, quantificato al 14.5.2025 in €. 433.394,54=, in linea capitale, nei limiti del danno civilistico reale risarcibile, salve le ulteriori somme dovute all'### ex art. 116 D.P.R. n.1224/1965, con gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione. Con rigetto delle domande e delle eccezioni proposte ex adverso. Quanto ad ### in denegata ipotesi di ammissibilità della eccezione di massimale dalla stessa tardivamente proposta con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc n.1, si chiede che la stessa sia condannata all'integrale pagamento anche ultramassimale per mala gestio.
In sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta.” Per parte convenuta, ### S.p.A.: “Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, In via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024.
Nel merito: In tesi: anche in accoglimento dell'eccezione formulata, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
In ipotesi: limitare il rimborso richiesto dall'attore nei limiti del concorso di colpa accertato e comunque del giusto e provato, detratto l'importo già corrisposto dalla ### alla sig.ra ### Compensare le spese di lite ove risulti sproporzione tra petitum e decisum.” ### atto di citazione, regolarmente notificato, I.N.A.I.L. conveniva in giudizio ### la ### spa (già ### spa) e la ### S.p.A., in persona del loro rappresentante pro tempore, davanti al Tribunale di Livorno al fine di veder accertata la responsabilità di ### in quanto conducente del veicolo #### TGF ### nella determinazione dell'incidente del 4 settembre 2017 e, di conseguenza, veder condannati i convenuti in solido tra loro a rimborsare I.N.A.I.L. per il costo dell'infortunio seguito all'incidente e quantificato, al 18.5.2022, in € 363.939,56= in linea capitale nei limiti del danno civilistico risarcibile salvo ulteriori somme dovute ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 1224/1965, con interessi legali e rivalutazione delle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione.
A fondamento della domanda asseriva in fatto e diritto quanto segue: 1) in data ### alle ore 14.40 circa, ### recandosi a lavoro alla guida della proprio moto YAMAHA ### TG ### restava vittima di un incidente stradale mortale in corrispondenza dell'intersezione a forma di T lungo la via Val di ### - strada urbana SP 68, da lui percorsa - e la via dei ### del ### (zona industriale di ### in ### a causa della collisione con il veicolo #### TGF ### condotto da ### e di proprietà della ### (oggi ### spa), assicurato con ### poiché nello svoltare a sinistra verso la via dei ### del ### quest'ultimo invadeva la corsia di pertinenza del motociclista, che veniva sbalzato dal mezzo e, a causa delle gravissime lesioni riportate, decedeva in ospedale alle 23.50 del medesimo giorno; 2) accertata la dinamica da parte dei ### e trasmessi gli atti alla ### il procedimento penale aper to per omicidio colposo ex art. 589 c.p. in ragione della violazione delle norme del CdS - in particolare, art. 145 commi 1 e 2 inerenti gli obblighi del conducente di approssimarsi a un intersezione stradale con la massima prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra in presenza di intersezione stradale o di traiettorie intersecantesi - si concludeva con sentenza di condanna n. 238/2018 alla pena patteggiata ex art 444 c.p.p.; 3) l'I.N.A.I.L., riconosciuto nel caso di specie l'infortunio sul lavoro (rectius infortunio in itinere), trasmetteva al coniuge superstite la somma di € 363.939,56= e, rivelatesi inutili le diffide e l'invito alla negoziazione assistita, agiva in surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e dell'art. 142 CdS nei confronti del conducente del veicolo, del proprietario e della di lui ### per recuperare il costo delle prestazioni corrisposte e da corrispondere, vantando I.N.A.I.L. un credito corrispondente alle erogazioni di legge e avente come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento dovuto dai responsabili civili al lavoratore infortunato o ai superstiti come previsto dalle norme generali sui danni da fatto illecito, ovvero il danno civilistico patrimoniale dovuto alla perdita economica subita dalla vedova del ### in conseguenza del prematuro decesso dell'assicurato (il quale aveva contribuito al mantenimento della famiglia) per cui il danno sarebbe stato da quantificare secondo i criteri utilizzati in materia di danno tanatologico patrimoniale e cioè in considerazione di una quota complessiva del 50% della retribuzione percepita prima dell'infortunio, così come riportato dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi dell'infortunato, incrementata con gli aumenti futuri in proporzione di quanto avvenuto negli anni precedenti, moltiplicata per il coefficiente di sopravvivenza indicato, nelle tabelle allegate ai ### di Giurisprudenza 1981, per l'età del ### oltre al rimborso dell'assegno funerario corrisposto alla vedova.
La causa, originariamente assegnata al Dott. ### per intercorsa variazione tabellare del 6.12.2022 perveniva alla Dott.ssa ### la quale delegava la celebrazione delle udienze alla Dott.ssa ### Quest'ultima fissava udienza all'8 marzo 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### s.p.a. contestava in fatto e diritto quanto addotto da controparte chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in ipotesi, la limitazione del rimborso richiesto a seguito dell'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, adducendo che: - in merito alla dinamica del sinistro, sottolineava che il ### avesse iniziato a effettuare regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in via ### sul ### presso l'intersezione a raso a forma di T, dopo essersi accertato che dall'opposto senso di marcia non provenisse alcun veicolo così da svolgere la manovra in sicurezza, come confermato dalla ricostruzione del perito Dott. ### del ### sulla posizione dei veicoli, per cui l'urto sarebbe avvenuto quando la manovra di svolta a sinistra era quasi terminata ed a una velocità di circa 75 km/h per il motociclo e 12 km/h per l'autoveicolo, in considerazione del fatto che il motociclista, al momento dell'avvistamento del veicolo ### si trovasse a una distanza di 59 metri a una velocità di 105 km/h - laddove era presente un limite di velocità di 50 km/h - così da dover concludere, come confermato anche dalla teste oculare sig.ra ### che la moto fosse sopraggiunta all'improvviso ad altissima velocità; - dovendo quindi prevalentemente ascriversi la genesi del sinistro al ### conducente del motoveicolo, vista l'elevata velocità nonché tenuto conto delle dichiarazioni del perito del P.M. Ing. Dott. ### (se “il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Km/h, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo …prima di urtare la vettura”), la ### in fase stragiudiziale e transattiva aveva corrisposto in data ### la somma di € 187.250,00 a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro alla sig.ra ### coniuge superstite del ### la quale aveva rilasciato quietanza liberatoria con atto del 16.4.2018 assieme alla dichiarazione “di non avere diritto a prestazione da parte di ### che gestiscono assicurazioni obbligatorie”; - la ### aveva ricevuto solo in data ### raccomandata da parte dell'I.N.A.I.L. con cui le era stata comunicata la volontà di esercizio dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del D. Lgs. 209/2005 dal momento che in favore della sig.ra ### erano state corrisposte prestazioni previdenziali (erogate o da erogare), quantificate con successiva missiva del 23.12.2019 in € 324.539,80; tuttavia la domanda dell'I.N.A.I.L. non poteva essere rivolta alla compagnia assicurativa in ragione della ratio e degli obblighi sanciti dalla normativa richiamata da controparte, la quale doveva essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. fosse liberato dalla proprie obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale nel caso in cui avesse risarcito il danneggiato con la consapevolezza - nel caso di specie derivante dalla dichiarazione rilasciata ex art. 142 Cod. ass. - che lo stesso non avesse diritto a prestazioni da parte di enti previdenziali e che quindi fosse titolare dell'intero credito risarcitorio, dovendo altrimenti il danneggiato essere ritenuto responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (così art. 142, 3° comma D. Lgs 209/2005 e art. 1916, 3° comma, c.c.); - infine, veniva contestata l'esistenza stessa - oltre al quantum, che in ogni caso avrebbe dovuto esser calcolato sulla base dei criteri civilistici, nei limiti della responsabilità a carico dell'assicurato accertata ed entro il massimale di polizza - di un danno da lucro cessante patito dalla sig.ra ### la quale aveva ricevuto dall'I.N.A.I.L. la liquidazione della somma allo scopo di veder indennizzato quel pregiudizio patrimoniale, da intendersi in particolare come danno riflesso da lucro cessante, subito per la perdita del contributo del lavoratore e che tuttavia non si era di fatto verificato, essendo i redditi della ### (pari a € 74.852,80 per l'anno 2017) superiori rispetto a quelli del ### (€ 46.698,00 per l'anno 2017).
Alla prima udienza, concessi su richiesta delle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., veniva disposto rinvio per la valutazione delle richieste istruttorie al 6 dicembre 2023, con differimento al 29 febbraio 2024 disposto dallo scrivente ### cui era giunta medio tempore la causa.
Venivano quindi ammessi interrogatorio formale del convenuto contumace, #### che non si presentava all'udienza all'uopo fissata del 3 luglio 2024.
All'udienza del 3 luglio 2024, in accoglimento di apposita istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. formulata in tale sede dal legale della convenuta ### S.p.A., lo scrivente ### disponeva la revoca dell'ordinanza ammissiva del 29 febbraio 2024 nella parte in cui era stato ammesso l'interpello del convenuto contumace ### (in quanto le sue eventuali dichiarazioni confermative del capitolo articolato dall'attrice non sarebbero risultate allo stesso sfavorevoli) e procedeva all'escussione del teste ### legale del sig. ### nel procedimento penale instauratosi a carco di quest'ultimo in relazione al sinistro stradale letale occorso al sig. ### il 4 settembre 2017.
Il legale della ### prima della deposizione del teste de quo, chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva della relativa prova dichiarativa adducendo la genericità dell'unico capitolo ammesso e la natura documentale dello stesso. ###.I. rigettava l'istanza in esame confermando in parte qua l'ordinanza istruttoria ammissiva precedentemente emessa.
All'esito dell'escussione del teste ### il legale della ### in via preliminare eccepiva, in via preliminare, la nullità della prova orale espletata e, in subordine, chiedeva escutersi in controprova la dott.ssa ### (liquidatrice ###. Il legale della attrice si opponeva eccependo la tardività della richiesta istruttoria e comunque l'incapacità a testimoniare della dichiarante ex adverso indicata perché portatrice di interesse specifico. ###.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, ritenuto superfluo ogni altro accertamento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
E invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di I.N.A.I.L. ha così concluso: “in sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta”. La difesa di #### S.p.a. ha così concluso: “### il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, in via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024”. Le formule utilizzate sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore dell'attrice e della convenuta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, si conferma a livello istruttorio l'ordinanza emessa all'udienza del 3 luglio 2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta. 2. Entrando nel merito della questione, la domanda di parte attrice merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione.
In via preventiva, non sembra superfluo rammentare la disciplina che concerne i rapporti intercorrenti tra l'assicurazione sociale - in questo caso I.N.A.I.L. - e l'assicurazione civile del danneggiante in materia di azione surrogatoria esercitata dalla prima nei confronti della seconda. Infatti, quando a seguito del verificarsi di un incidente stradale una persona subisce delle lesioni, che si tratti o meno di postumi di invalidità permanente, tali da derivarne un'assenza dal posto di lavoro e subire un danno di tipo patrimoniale dovuto alla perdita di retribuzione, sono tenuti a intervenire quegli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, come ###.N.A.I.L., al quale spetta intervenire in caso di infortuni in itinere, ovvero verificatisi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
La conseguenza è che l'ente sociale subisce una perdita economica rappresentata dalle somme versate al lavoratore o al datore di lavoro così da far sorgere a suo favore il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro stradale. Il legislatore ha pertanto previsto la possibilità, in questi casi, del diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per cui “### che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. […] ### è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.” In altri termini, la possibilità di surroga trasferisce all'ente che gestisce le assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L., INPS) i diritti al risarcimento che spettano all'assicurato/danneggiato nei confronti del soggetto responsabile civilmente, tuttavia nel rispetto della procedura prevista dalla legge la quale mira a tutelare il rapporto e gli interessi dei soggetti coinvolti: l'assicurato, l'assicuratore, il responsabile del danno, per i quali è necessario tenere distinti tre ordini di relazioni giuridiche: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a.
Di questi rapporti, l'ultimo è da intendersi alternativo rispetto al primo dal momento che con l'emissione dell'indennizzo a favore della vittima (o altro avente diritto) l'assicuratore sociale subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.); mentre è necessario sottolineare che il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato e produce effetti anche nei confronti dell'assicuratore sociale, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è ammessa la duplicazione del risarcimento del medesimo danno (ex multis, Cass. Civ. ord. n 3429/2025), ed essendo il meccanismo pensato ad assicurare alla vittima una maggior tutela (così anche Cass. Civ. sent. n. 14362/2019: “nel caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima" (in tale nozione potendosi includere il soggetto infortunato ma anche, nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) "può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall'### e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità", ricorrendo, così, un "duplice rapporto bilaterale" che "è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile”).
Tanto premesso, al disposto codicistico è necessario affiancare l'art. 142 D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni private (disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente nell'art. 28 della ### 24 dicembre 1969 n. 9901), rubricato “### di surroga dell'assicuratore sociale”, che sancisce: “### il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
Specifica poi, al secondo comma, la sussistenza dell'obbligo in capo all'assicurazione civile, prima di provvedere alla liquidazione del danno, “a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie” perché altrimenti, laddove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, “l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”; d'altra parte, l'assicurazione sociale, avrà l'onere di comunicare (rectius, “dichiarare”), entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al sopra richiamato comma secondo, l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato.
Trascorsi 45 giorni senza che l'### sociale abbia dichiarato l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà procedere alla liquidazione definitiva in favore del danneggiato.
Al comma 3 della disposizione in esame viene, infine, garantita all'assicuratore sociale una speciale tutela: “l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le 1 Il meccanismo delineato dall'art. 28 della ### 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art. 142 cod. ass. costituisce una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c. poiché la disposizione delinea un'azione di surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali (così Tribunale di Napoli, ### 8 Civile, Sentenza n. 6762/2025 pubblicata il 4 luglio 2025, R.G. 18290/2021 alla stregua del quale “La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile”). somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione”.
La sequenza temporale degli adempimenti definita dai commi 2-3 della disposizione in esame per permettere all'Ente previdenziale di esercitare il proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell'impresa assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, è chiarissima: (1) la compagnia, prima di procedere al pagamento, deve interpellare il danneggiato chiedendogli una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di ### che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; (2) solo nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente Ente e può procedere alla liquidazione solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'Ente per le prestazioni erogate o da erogare; (3) una volta data la comunicazione all'Ente di previdenza (che è, si badi, condizionata alla previa dichiarazione positiva del danneggiato di beneficiare di indennizzi a carico delle assicurazioni sociali obbligatorie), l'Ente previdenziale deve dichiarare, entro quarantacinque giorni, di volersi surrogare nei diritti del danneggiato; (4) solo dopo decorsi i quarantacinque giorni e in assenza di dichiarazioni dell'Ente, la compagnia può procedere al pagamento definitivo.
Dal testo di legge si ricava, in maniera altrettanto chiara, che solo in presenza di una dichiarazione positiva da parte del danneggiato sul fatto di poter beneficiare di prestazioni a carico di Enti di assicurazione sociale obbligatoria, l'impresa assicuratrice è tenuta a dare la comunicazione all'Ente, sollecitandolo all'esercizio della surroga nei tempi di cui al comma 3; a fronte, invece, di una dichiarazione negativa del danneggiato, la compagnia assicuratrice può immediatamente procedere alla liquidazione senza dover interpellare previamente l'Ente di previdenza (cfr., in tal senso, Tribunale di Alessandria, ### 1, sentenza 447/2019, pubblicata 3 giugno 2019, R.G. 5486/2014).
Il rispetto del procedimento delineato dalla fattispecie in esame è essenziale al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Sul punto, a titolo esemplificativo, la Cass. Civ. del 13 Marzo 2024, n. 6716 ha così statuito: “in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, afferma che “il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'### non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.”; o ancora sentenza n. 20176 del 25/09/2014 per cui “ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”, in linea con quanto stabilito al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 142 del cod. ass. per cui nel caso di mendacio da parte del danneggiato, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.).
Il fatto quindi che I.N.A.I.L., indennizzando la vittima, diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa, sempre e comunque, che l'assicuratore del responsabile (nel caso di specie la convenuta ###, il quale abbia già indennizzato la vittima, abbia pagato male con la conseguenza di essere obbligato a sostenere un secondo pagamento nei confronti dell'assicuratore sociale.
Infatti, il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio è ben distinto dal problema inerente all'efficacia solutoria nei confronti del creditore effettivo in caso di pagamento effettuato a chi non sia creditore. E infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.). È in quest'ottica che va a inserirsi l'art. 142 cod. ass., da intendersi come un'applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., da interpretarsi nel senso in cui l'assicuratore della r.c.a. non sia liberato dalle obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale laddove provveda a risarcire il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Il meccanismo assicurato dall'art. 142 D. Lgs.209/2005 - con ripartizione a carico di ciascuno dei soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a. ed assicuratore sociale) di rispettivi diritti ed oneri - secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: 1) salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; 2) salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; 3) evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l. 345-ter, nella ### della ### dei R.G.N. 14714/20 ### di consiglio del 24 febbraio 2022 Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).
Tra gli scopi della disposizione normativa in esame vi è presente, dunque, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore civile con la conseguenza che, laddove venga meno la ratio di tutela sottesa alla norma, cadrà anche l'applicabilità della stessa; ed è indubbio che l'affidamento non possa essere riconosciuto nel caso in cui avvenga il pagamento alla vittima da parte dell'assicuratore della r.c.a. il quale, tuttavia, era a conoscenza dell'intenzione di surrogarsi da parte dell'assicuratore sociale: in tale ipotesi, infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione.
Infatti, in linea generale e in ragione del principio dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione.
È quanto recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia del 21 ottobre 2022, Cass. Civ. Sez. ### sent. n. ###, ha ribadito che in materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile ci vile, a meno che egli non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è doveroso precisare quanto segue.
La circostanza per cui I.N.A.I.L. avesse, in principio, manifestato la volontà di surrogarsi al solo conducente del veicolo, ### (peraltro danneggiante e neanche responsabile civile), è giuridicamente irrilevante non essendo di per sé idonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. (e non ad altri soggetti quali il danneggiato o il danneggiante), né dà prova della mala fede dell'assicuratore civile per i fini di cui all'art. 1189 c.c..
Non è poi possibile riconoscere in capo a ### alcun comportamento in mala fede né rispetto al compimento degli oneri cui era tenuta per legge né per quanto riguarda il pagamento effettuato.
Ed invero, nel pieno rispetto del disposto di cui al 2° comma art. 142 D. Lgs 209/2005 - come risultante in atti (cfr. allegato di parte convenuta doc.to n. 3) - nell'atto di transazione e quietanza stipulato, in data ###, tra la compagnia assicuratrice e la signora ### (vedova del defunto ### per l'accettazione della somma “a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatori in data ### a #### su polizza N° 2586/230/118614945 intestata a ### S.P.A.” - atto quest'ultimo sottoscritto dalla moglie del sig. ### vittima delle incidente - vi è la dichiarazione della sig.ra ### di “non avere diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”. ### non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'### circa la volontà di volersi surrogare nei diritti del danneggiato ed avendo ricevuto la dichiarazione dell'erede del danneggiato (la vedova ### circa l'assenza del proprio diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, da un lato, non era tenuta a comunicare all'### alcunché (del resto, l'obbligo di dare comunicazione al competente assicuratore sociale e l'obbligo di relativo accontamento di somma idonea a coprire il credito sorgono esclusivamente per il caso, insussistente nella specie, in cui il danneggiato dichiari di aver diritto a prestazioni da assicuratori sociali obbligatorie) e, dall'altro ha effettuato un pagamento (pienamente liberatorio ed opponibile all'### nei confronti del creditore apparente senza che si possa alla odierna compagnia assicuratrice convenuta imputare alcuna imprudenza e/o mala fede nella gestione della fattispecie che oggi ci occupa (cfr., a contrario, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 2023, N.R.G. 364/2022, ud. 14/11/2023, dep. 30/12/2023, , ove, per contro, stante il pagamento da parte di ### dell'indennità al lavoratore nonostante la mancanza della di lui attestazione circa la fruizione o meno delle prestazioni assicurative dell'### la Suprema Corte ha ritenuto inopponibile il predetto pagamento per comportamento imprudente della compagnia assicurativa: “nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile (### nella qualità di impresa indicata dal ### non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell'### la circostanza che abbia provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell'### per il proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità all'### dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato”).
Per contro, è stata la dichiarazione del danneggiato (nel caso di specie della vedova del sig. ### a pregiudicare in maniera irreversibile l'azione di surrogazione proposta dall'### in questa sede con, al più, il diritto dell'Ente di assicurazione sociale a ripetere dalla dichiarante le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (ossia le prestazioni erogate agli eredi del defunto ###.
Ed invero, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 3, ### n. 20176 del 25/09/2014, Rv. 632830 - 01).
Tanto premesso, determinante nel caso di specie (al fine di accogliere la domanda di surroga formulata dall'### sarebbe stata la dimostrazione che l'assicurazione civile fosse a conoscenza, al momento del pagamento corrisposto in data ### a favore di ### del fatto che I.N.A.I.L. avesse già esercitato il proprio diritto surrogatorio e, per l'effetto, già liquidato l'indennizzo/risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima. ### orale effettuata non ha, tuttavia, fatto piena luce sulla questione.
Ed invero, il testimone Avv. ### chiamato a rispondere alla seguente domanda “DCV che, in qualità di legale del #### avete trasmesso ad ### la diffida inviata da ### a ### datata 11 ottobre 2017 e che Vi si mostra (doc. n.11 fascicolo ### e/o che avete comunque portato a conoscenza dell'### il contenuto della diffida medesima e che ciò avete fatto in data precedente il 3 gennaio 2018”, dopo aver con enfasi sottolineato che all'epoca (si sta parlando dei primi mesi del 2018) il suo interesse principale era voler tutelare la posizione del proprio assistito ### per i fatti in ordine ai quali lo stesso era stato chiamato a rispondere in sede penale (“a quel tempo la mia attenzione era focalizzata prevalentemente se non esclusivamente sulla vicenda penalistica che aveva coinvolto il mio assistito ### William”), si è limitato ad affermazioni e ricostruzioni vaghe e generiche sulle proprie interlocuzioni con ### in relazione ai predetti fatti: “Non ricordo in che termini ne abbiamo discusso con la ### ma sicuramente ne abbiamo parlato telefonicamente”; “rammento che nel febbraio 2018 ho avuto numerosi colloqui telefonici con la liquidatrice della ### (dott.ssa #### del ### di ### e, in tali comunicazioni abbiamo senz'altro analizzato tutta la complessa situazione assicurativa” o ancora “confermo che nei contatti intercorsi con la liquidatrice della ### sicuramente abbiamo trattato la questione della ricezione da parte del ### della diffida dell'### dell'11 ottobre 2007 che mi viene rammostrata”.
Orbene, a prescindere dal contenuto generico delle affermazioni rese dal dichiarante (non è emerso, a mero titolo esemplificativo, il contenuto dei “numerosi” colloqui telefonici con la liquidatrice della ### aventi ad oggetto parimenti vago quale “la complessa situazione assicurativa”), il fatto che l'### avesse, prima dell'intervenuta transazione intercorsa in data 16 aprile 2018 tra ### e gli eredi del defunto ### e della corresponsione, in particolare, alla sig.ra ### della “quota sibi” di € 187.250,00 a titolo di “risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data ### a Cecina”, manifestato la volontà di surrogarsi al solo ### è giuridicamente irrilevante in quanto inidoneo a provare la mala fede dell'### della r.c.a. ### per i fini di cui all'art. 1189 c.c. e comunque inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 D. Lgs. 209/2005 la quale va rivolta all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiante.
Ciò premesso, l'unica circostanza che emerge con solare evidenza dalla deposizione dell'avv. ### nel caso di specie è la seguente: l'assenza di comunicazioni (peraltro facilmente documentabili ove esistenti) da parte di ### volte a palesare ad ### la volontà di surrogarsi. Il legale del ### escusso quale testimone nel presente processo, ha, infatti, avuto modo di affermare a chiare lettere quanto segue: “non mi risulta di aver mai formalizzato per iscritto alcuna comunicazione alla ### avente ad oggetto la diffida pervenuta da ### e diretta al TRIMBOLI”.
Alla luce anche dell'espletata istruttoria orale, i) non potendo ritenersi raggiunta la dimostrazione da parte dell'attrice di un'effettiva conoscenza della ### (al momento del pagamento, effettuato in data 18 aprile 2018, dell'indennizzo/risarcimento alla vedova superstite del lavoratore ### dell'intenzione in ipotesi già palesata da I.N.A.I.L. di esercitare i diritti di cui alla surrogazione ex artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. convenuto, ii) considerato, altresì, che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in favore degli aventi diritto è stato effettuato nel rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass. con conseguente efficacia liberatoria nei confronti dell'### si impone il rigetto della domanda di parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni altra questione e domanda o superfluo accertamento richiesto dalle parti (quale quello sulla dinamica del sinistro e sulle quote di responsabilità da attribuire a ciascun soggetto coinvolto nello stesso).
Del resto, con il pagamento legittimo effettuato dall'assicuratore della r.c.a. si è prodotto l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.
Come noto, nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, inter alia , le ### della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da ### U, ### 10311 del 05/05/2006); pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no.
In conclusione, non potendo (per le ragioni esposte in motivazione) l'### pretendere dall'assicuratore della r.c.a. ### il pagamento di quanto corrisposto dall'### sociale alla vedova ### parte attrice non potrà avvalersi nei confronti dei convenuti contumaci dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.. Ed invero, il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, ### n. 14981 del 11/05/2022, Rv. 664824 - 01). 3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi2 previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento € 260.000,00-520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte opponente, del valore, natura e della esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Non si dispone il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in ragione dell'esiguo numero e delle non elevate dimensioni dei documenti prodotti dalla convenuta; del resto, tale aumento, stando al condivisibile orientamento della ### ma Corte, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti, come nel caso di spescie, di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023, Rv. 668570 - 02). 2 Non sembra superfluo rammentare che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Si rammenti che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
Quanto al rapporto processuale intercorso tra ### ed i convenuti contumaci nulla si può disporre sul punto atteso che, come noto, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 - 01). P.Q.M. Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: 1) Rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata per le ragioni indicate in motivazione; 2) ### L'#### (I.N.A.I.L.) alla rifusione delle spese di lite in favore di #### S.p.a. che si liquidano in € 11.229,00 per compensi (di cui € 1.772,00 per la fase studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in data 18 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno IL GIUDICE dott.
causa n. 2933/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi