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Tribunale di Siena, Sentenza n. 718/2025 del 09-12-2025

... per mancato avvio ed esperimento della procedura di negoziazione assistita, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del ### 12.09.2014, n. 132, l'esperimento della procedura di negoziazione assistita NON è condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”; b) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto (n. 342/2024 -R.G. 884/2024); c) Condannare parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 96, commi I, III e IV, C.p.c. d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 28/02/2025, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 4 novembre 2025, assegnando termini per il deposito di note scritte, anche ai fini della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 24/11/2025 il giudice istruttore nuovo assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione. 2. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1284/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### (C.F. ###), con elezione di domicilio in ### presso il difensore avv. ### - parte attrice opponente contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ###. ###. 1 INT.3 53042 ### presso il difensore avv. ### - parte convenuta opposta ### della Decisione e ### 1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue. 
La presente controversia prende origine dalla domanda di ### parte attrice, la quale ha introdotto il presente giudizio con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così concludendo: “In via preliminare, ci si oppone all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione risulta fondata su prova scritta; Nel merito, in via principale: Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a favore del sig. ### per le causali di cui al ricorso e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. 
Si costituiva l'opposto ### oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., così concludendo: “preliminarmente: concedere, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 648, comma I, C.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, considerato che l'opposizione, oltre che palesemente infondata, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione; nel merito: a) Rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato avvio ed esperimento della procedura di negoziazione assistita, poiché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del ### 12.09.2014, n. 132, l'esperimento della procedura di negoziazione assistita NON è condizione di procedibilità “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”; b) Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto (n. 342/2024 -R.G. 884/2024); c) Condannare parte opponente per responsabilità aggravata, ai sensi e secondo il disposto di cui all'art. 96, commi I, III e IV, C.p.c.  d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata del 28/02/2025, il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 4 novembre 2025, assegnando termini per il deposito di note scritte, anche ai fini della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. 
Con ordinanza del 24/11/2025 il giudice istruttore nuovo assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione.  2. La domanda dell'attrice opponente deve essere accolta per quanto di seguito evidenziato.  2.1. Parte opposta non ha offerto allegazioni sufficienti a comprovare la propria legittimazione rispetto alla domanda ingiuntiva proposta. 
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, a sostegno del presunto credito, il signor ### ha dichiarato di avere effettuato due bonifici bancari da un conto corrente allo stesso intestato (n. ### presso ###, “a titolo di prestito”, in favore della signora ### ex coniuge: “il primo, per l'acquisto dello studio professionale di quest'ultima (che esercita l'attività di psicologa), ed il secondo per l'acquisto di un'autovettura (il ###), intestata e ad uso esclusivo della stessa: 1) bonifico del 25.11.2024 di € 19.646,00=, causale “giroconto per stipula leasing ### Sara” (allegato n. 1); 2) bonifico del 02.05.2016 di € 5.000,00=, causale “acquisto auto”. 
Il ricorrente opposto ha aggiunto che, poiché entrambi i “prestiti” riguardavano “l'acquisto di beni personali (per quanto riguarda lo ### professionale, addirittura strumentale) della sig.ra ### pertanto, non erano per certo destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”.
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, "La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione" (Cassazione civile sez. II, 23/07/2025, (ud. 28/01/2025, dep. 23/07/2025), n.20964; Cass. n. ###/2018; n. 9541/2010). 
Nella specie, l'opposto non ha allegato alcun titolo da cui potrebbe derivare l'obbligo della vantata restituzione, né parte convenuta si è riconosciuta debitrice delle somme di cui ai bonifici oggetto di causa. Al contrario, questa ultima ha eccepito che tutti i pagamenti, in costanza di matrimonio venivano effettuati secondo le rispettive capacità professionali, senza una rigida suddivisione a seconda della tipologia di acquisto. 
Si noti che lo stesso opposto ha affermato (v. comparsa conclusionale ### a pag. 5) che “le spese per i bisogni della famiglia venivano sostenute quasi interamente del Ferretti”: il che significa che anche l'effettuazione dei bonifici per cui è causa, in assenza di prova di un diverso titolo che legittimasse il diritto alla restituzione delle somme, rientrava nella ordinaria gestione economica familiare in uso tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 2.2. La qualificazione della natura della dazione delle somme deve essere calata nella situazione specifica in cui versavano i coniugi al momento della effettuazione dei bonifici. 
Dalla documentazione versata in atti si evince che in costanza di matrimonio le parti hanno gestito promiscuamente i pagamenti relativi alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia e così anche per l'acquisto - per quanto di interesse in questa sede - della casa coniugale e della vettura ### intestata alla signora ### a- Per quanto attiene alla casa familiare, nonostante gli acquisti siano stati formalmente effettuati dai coniugi in modo separato tra le due porzioni di immobile (abitativa da un lato e adibita a studio professionale, dall'altro), da più elementi si evince che, in realtà, l'acquisto dell'intero immobile era finalizzato alla razionalizzazione della vita familiare, creando spazi idonei a tutti i membri della famiglia, ivi compresa la dott.ssa ### la quale, madre di tre figli minori in tenerissima età, aveva in tal modo la possibilità di esercitare la professione di psicologa presso la stessa casa familiare. 
Di quanto sopra si ha riprova dalla disamina del contratto preliminare, depositato in atti, dal quale si evince che l'acquisto immobiliare aveva ad oggetto tutto l'immobile, posto su due piani fuori terra e un piano interrato: sotto tale profilo appare dirimente la pattuizione, prevista del preliminare, secondo cui in caso di mancata accettazione della operazione di leasing finanziario che riguardava la parte da adibire a studio, l'intero contratto si sarebbe risolto; degno di nota appare altresì il fatto che nello stesso contratto preliminare la distinzione tra la porzione abitativa e la porzione da adibire ad ufficio viene dalle parti indicata solo nella parte relativa alla definizione del prezzo di vendita, quindi con riferimento alle modalità esecutive del pagamento del prezzo. 
Di più, dalla disamina del contratto stipulato per atto pubblico avente ad oggetto la porzione abitativa, si legge che, comprensibilmente, “Il signor ### richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente per l'acquisto della prima casa di abitazione”, mentre, altrettanto comprensibilmente, la signora ### finanziò parte dell'acquisto mediante una locazione finanziaria, potendo in tal modo effettuare le detrazioni previste dalla legge. 
In altri termini, le parti effettuarono l'acquisto dell'intero immobile unite dal comune intento descritto nel contratto preliminare, che ha poi trovato esecuzione, quanto al pagamento del prezzo, secondo le modalità ritenute fiscalmente più idonee dalle stesse parti, di comune accordo. ### parte, è noto che il preliminare, pur essendo un contratto preparatorio, viene correttamente qualificato come un contratto ad efficacia obbligatoria complessa, non essendo estraneo alle prestazioni finali ed anzi, essendo finalizzato a programmare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo. 
Fornisce ulteriore riscontro rispetto a quanto osservato, il fatto che il bonifico di euro 19.646,00 reca la seguente causale: “### a favore di ##### SARA”. Occorre sottolineare che il bonifico viene effettuato anche in favore dello stesso emittente, in quanto, come risultato in corso di causa, il conto corrente sul quale sono state accreditate le somme risultava cointestato ad entrambe le parti: ogni ulteriore giustificazione sul punto offerta dall'opposto risultando priva di rilievo, si deve prendere atto che, in mancanza di un diverso titolo, non allegato in atti, il bonifico di cui sopra risulta privo di alcun titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. b- Analoghe osservazioni devono essere fatte per il bonifico di euro 5.000,00 effettuato dall'opposto in data ### con la causale: “### a favore di ####”, dal momento che è del tutto presumibile che detta autovettura, seppure formalmente intestata alla signora ### sia stata in realtà utilizzata dalla famiglia, come si evince dal ### intestato all'opposto su detta vettura (circostanza non contestata) e da alcuni appunti tratti dall'agenda della signora ### (parimenti non contestati), dai quali si evince che il ### fece fronte, almeno in una occasione, anche alla manutenzione dell'autovettura. ### parte, appare ragionevole che la famiglia, in attesa del terzo figlio, si dotasse di un'autovettura idonea al trasporto della numerosa famiglia, in sicurezza. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 (scaglione da 5.201 a 26.000, importi medi, tenuto conto del contesto di esecuzione dei bonifici oggetto di causa), vengono poste a carico del convenuto opposto.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2024 nel procedimento avente R.G. n. 884/2024, emesso dal Tribunale di Siena in data 10 maggio 2024; 2. condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente, che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA e ### oltre euro 145,50 per contributo unificato ed ulteriori occorrende e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge. 
Siena, 9 dicembre 2025 

Il Giudice
o.p. dott.


causa n. 1284/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Feliziani Alessandro

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1986/2025 del 02-12-2025

... convenuta, per l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3, comma 1, del d.l. 132/2014 prevede che, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro deve esperire il procedimento di negoziazione assistita, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della negoziazione assistita ed escludendone le controversie relativamente alle quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione. Ebbene, nel caso di specie, la causa risulta essere soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente esperito da parte attrice, vertendo la controversia in materia locativa e, pertanto, va esclusa la necessità, ai fini della procedibilità della domanda, di esperire il procedimento di negoziazione assistita. 7. Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza della causa petendi, atteso che parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. ha precisato (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1257 del ### degli ### dell'anno 2021 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ### n. 9, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione; #### E #### (C.F. ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### alla ###. ### n. 141, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento del danno da ritardato rilascio di immobile. 
Conclusioni: come da atti e verbali di causa. 
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del 18.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ### conveniva in giudizio lo ### dei ###ri ### e ### al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 540,00 a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2019, dell'immobile sito in ####, alla via ### n.24, censito nel ### del predetto comune al foglio 33, part. 477, sub 1, nonché della somma di € 559,38 a titolo di rimborso delle spese e competenze relative al procedimento di mediazione, esperito per l'instaurazione del presente giudizio. 
Parte attrice, in particolare, deduceva di aver acquistato in data ### l'immobile sito in ### alla ### n. 24, identificato nel ### del predetto comune al foglio 33, p.lla 477, sub 1; di essere subentrata nel contratto di locazione del 08.01.2007, avente a oggetto detto immobile, intercorrente con tra il precedente proprietario e lo ### dei ###ri ### e ### che il contratto di locazione scadeva in data ###; che il canone mensili era pari a € 350,00, successivamente aumentato ad € 400,00; che, nonostante la disdetta trasmessa dal precedente proprietario e la volontà espressa da parte del conduttore di voler rilasciare l'immobile in data ###, lo stesso continuava a essere occupato; che, pertanto, essa attrice notificava intimazione di sfratto per finita locazione, iscrivendo il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Castrovillari, che con ordinanza del 20.02.2019 (R.G. n. 190/2019) convalidava lo sfratto e fissava la data del 31.03.2019 per il rilascio; che l'immobile veniva rilasciato in data ###; che, tuttavia, il convenuto non corrispondeva alcuna somma a titolo di danno per l'occupazione sine titulo intercorsa dal 08.01.2019 al 29.03.2019; che, quindi, essa attrice subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'impossibilità di disporre materialmente dell'immobile e dall'aver sostenuto le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria.  2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio lo ### di ### dei ###ri ### e ### che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del giudizio per violazione della competenza per valore e/o per rito e per omesso esperimento della negoziazione assistita e di dichiarare la nullità dell'atto di citazione; nel merito, di rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta chiedeva, altresì, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  3. ### il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita attraverso interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale. 
All'udienza del 18.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.  ***  4. In via preliminare, la presente domanda va riqualificata come azione per il risarcimento dei danni da mancata restituzione dell'immobile di cui all'art. 1591 Invero, la presente controversia deriva dal tardivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore.  5. Ciò detto deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla parte convenuta, in quanto il presente giudizio risulta essere fondato sul contratto di locazione intervenuto tra le parti in causa e, pertanto, vertendosi in materia locatizia, la conoscibilità della causa è riservata alla competenza del Tribunale. 
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che “tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs.  51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 20554/2019) e ancora: “in tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale” ( civ., sez. III, sent. n. 28041/2019). 
Del tutto irrilevante, invece, risulta che parte attrice abbia introdotto il presente giudizio con citazione e non con ricorso, tenuto conto che in tal caso la lite si intende instaurata al momento del deposito dell'atto di citazione e che, nel caso di specie, la detta “posticipazione della pendenza della lite” (non al momento della notifica dell'atto di citazione ma al momento del deposito dello stesso) non ha alcun rilievo, non essendo l'azione sottoposta a termini decadenziali e non essendo stata eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'attrice. 
Invero, diversamente, per quanto concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporre entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, la Corte di Cassazione ha statuito che “###ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis del ### erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del ### n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del Cpc” (Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 24000/2024).  6. Si rigetta, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per l'omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto l'art. 3, comma 1, del d.l.  132/2014 prevede che, “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro deve esperire il procedimento di negoziazione assistita, in tal modo delimitando il perimetro applicativo della negoziazione assistita ed escludendone le controversie relativamente alle quali l'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione. 
Ebbene, nel caso di specie, la causa risulta essere soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, ritualmente esperito da parte attrice, vertendo la controversia in materia locativa e, pertanto, va esclusa la necessità, ai fini della procedibilità della domanda, di esperire il procedimento di negoziazione assistita.  7. Si rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, per indeterminatezza della causa petendi, atteso che parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. ha precisato le domanda e tento conto che dal contesto dell'atto ci citazione si evince chiaramente la ragioni poste a fondamento della domanda, il soggetto richiedente la condanna e il destinatario della stessa.  8. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. 
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).  9. Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non è riuscita a prova la fondatezza della propria pretesa, in quanto, oltre a non produrre il contratto di locazione posto alla base della domanda, non ha assolto all'onere della prova gravante sulla stessa. 
Invero, per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 c.c. (ovvero per occupazione sine titulo, come richiesto dalla stessa parte attrice), detta domanda risulta infondata, in quanto il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene. 
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato e in ordine alla sussistenza della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta dell'occupazione abusiva. 
Invero, in atti non è presente alcun documento idoneo a corroborare la tesi attorea. 
Né i testi escussi offrono sufficienti elementi a supporto della pretese creditorie, in quanto relativamente ai capitoli 5 (“Se è vero che la signora ### aveva programmato il trasferimento immediato nella casa locata al convenuto”) e 6 (“Se è vero che per la casa oggetto di causa sono state fatte offerte di locazione per un importo di € 450,00 mensili”), articolati da parte attrice e volti a provare il predetto danno, la dichiarazione di ### risulta nulla, essendo state dette circostanze apprese dalla stessa parte attrice, de relato actoris (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 14/12/2017, n. 23361; Tribunale Arezzo, 24/10/2017, n. 1193; Cass. civ., sez. VI, 17/02/2016, n. 3137), e la dichiarazione di ### coniuge di parte attrice, risulta lacunosa e generica, non specificando, in merito al capitolo 5, in cosa fosse consistita la programmazione dell'immediato trasferimento, e in merito al 6 non indicando quali e quanti soggetti offrivano il canone di locazione di e 450,00 mensili e per quale periodo; inoltre, le dichiarazioni del detto teste sono del tutto prive di riscontri estrinseci, non avendo parte attrice né allegato, né provato alcunché circa l'immediato programmato trasferimento e circa le asserite proposte locative. 
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le ### hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… ### della ### è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le ### quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ### e quella della teoria causale, sostenuta dalla ### Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… ### precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà. …affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… ### comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. ###/2022).  10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve rilevarsi che il diritto al risarcimento del detto danno, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensivo del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma (Cass. civ., sez. III, sent.  4484/2010). 
Tale danno costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 4053/2009). 
Esso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale; che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez. III, sent.  24030/2009). 
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (### specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al ### n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023). 
Applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attrice abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistenti nella necessità di rimanere nella precedente abitazione non confortevole, poiché raggiungibile solo a piedi e poiché priva di servizi nelle immediate vicinanze della stessa (detta ultima circostanza neanche provata), consistono in meri disagi e fastidi. 
Ad ogni modo, si ritiene che in merito all'eventuale danno non patrimoniale, conseguente alle patologie del coniuge di parte attrice, la stessa non sia dotata di legittimazione attiva.  11. In merito alla domanda di parte attrice di rimborso delle spese di mediazione, si rileva che le stesse non sono dovute, atteso che il convenuto ha, come visto, legittimamente non ritenuto di corrispondere ulteriori somme rispetto ai canoni di locazione per il periodo di occupazione e che l'accettazione delle somme offerte in sede di mediazione dal convenuto avrebbe portato alla conciliazione della lite.  12. Per tutto quanto precede, le domande di parte attrice devono essere rigettate.  13. Si rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte convenuta, non ritenendone ricorrere i presupposti soggettivi.  14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: 1) rigetta le eccezioni di improcedibilità della domanda, sollevate da parte convenuta; 2) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta; 3) rigetta le domande attoree; 4) rigetta la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla convenuta; 5) condanna ### alla refusione, in favore dello ### di ### dei ###ri ### e ### in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 500,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase istruttoria ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e ### come per legge. 
Castrovillari, 02.12.2025 #### presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'### all'### per il Processo, Dr.ssa ###

causa n. 1257/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Spina Pasquale Angelo

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 865/2025 del 18-11-2025

... 363.939,56= e, rivelatesi inutili le diffide e l'invito alla negoziazione assistita, agiva in surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e dell'art. 142 CdS nei confronti del conducente del veicolo, del proprietario e della di lui ### per recuperare il costo delle prestazioni corrisposte e da corrispondere, vantando I.N.A.I.L. un credito corrispondente alle erogazioni di legge e avente come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento dovuto dai responsabili civili al lavoratore infortunato o ai superstiti come previsto dalle norme generali sui danni da fatto illecito, ovvero il danno civilistico patrimoniale dovuto alla perdita economica subita dalla vedova del ### in conseguenza del prematuro decesso dell'assicurato (il quale aveva contribuito al mantenimento della famiglia) per cui il danno sarebbe stato da quantificare secondo i criteri utilizzati in materia di danno tanatologico patrimoniale e cioè in considerazione di una quota complessiva del 50% della retribuzione percepita prima dell'infortunio, così come riportato dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi dell'infortunato, incrementata con (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2933/2022 promossa da: ### L'#### (I.N.A.I.L.) (C.F. ###), in persona del ### pro tempore della ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in via ### 11, Livorno ###; ATTORE ### s.p.a. (P.I. ###), con sede ###, in persona del procuratore ad negotia Dr. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio sito in ####, ### n. 9 è elettivamente domiciliata CONVENUTO e ### (C.F. ###), residente ###2, Vecchiano #### spa (già ### spa) (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###/c ### Oggetto: art. 142 D. Lgs. 209/2005 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza, per la quale era stata disposta la trattazione scritta, del 3 luglio 2025 Per parte attrice I.N.A.I.L.: “Piaccia all'###mo Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda dell'I-
NAIL, accertare l'integrale responsabilità del conducente del veicolo #### TG #### nella determinazione dell'incidente di cui è causa e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'I.N.A.I.L., per i titoli e le causali di cui in narrativa, il costo dell'infortunio di cui è causa, quantificato al 14.5.2025 in €. 433.394,54=, in linea capitale, nei limiti del danno civilistico reale risarcibile, salve le ulteriori somme dovute all'### ex art. 116 D.P.R.  n.1224/1965, con gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione. Con rigetto delle domande e delle eccezioni proposte ex adverso. Quanto ad ### in denegata ipotesi di ammissibilità della eccezione di massimale dalla stessa tardivamente proposta con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc n.1, si chiede che la stessa sia condannata all'integrale pagamento anche ultramassimale per mala gestio. 
In sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta.” Per parte convenuta, ### S.p.A.: “Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, In via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024.
Nel merito: In tesi: anche in accoglimento dell'eccezione formulata, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio. 
In ipotesi: limitare il rimborso richiesto dall'attore nei limiti del concorso di colpa accertato e comunque del giusto e provato, detratto l'importo già corrisposto dalla ### alla sig.ra ### Compensare le spese di lite ove risulti sproporzione tra petitum e decisum.” ### atto di citazione, regolarmente notificato, I.N.A.I.L. conveniva in giudizio ### la ### spa (già ### spa) e la ### S.p.A., in persona del loro rappresentante pro tempore, davanti al Tribunale di Livorno al fine di veder accertata la responsabilità di ### in quanto conducente del veicolo #### TGF ### nella determinazione dell'incidente del 4 settembre 2017 e, di conseguenza, veder condannati i convenuti in solido tra loro a rimborsare I.N.A.I.L.  per il costo dell'infortunio seguito all'incidente e quantificato, al 18.5.2022, in € 363.939,56= in linea capitale nei limiti del danno civilistico risarcibile salvo ulteriori somme dovute ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 1224/1965, con interessi legali e rivalutazione delle singole erogazioni al saldo e, per la rendita, dalla data della suddetta capitalizzazione. 
A fondamento della domanda asseriva in fatto e diritto quanto segue: 1) in data ### alle ore 14.40 circa, ### recandosi a lavoro alla guida della proprio moto YAMAHA ### TG ### restava vittima di un incidente stradale mortale in corrispondenza dell'intersezione a forma di T lungo la via Val di ### - strada urbana SP 68, da lui percorsa - e la via dei ### del ### (zona industriale di ### in ### a causa della collisione con il veicolo #### TGF ### condotto da ### e di proprietà della ### (oggi ### spa), assicurato con ### poiché nello svoltare a sinistra verso la via dei ### del ### quest'ultimo invadeva la corsia di pertinenza del motociclista, che veniva sbalzato dal mezzo e, a causa delle gravissime lesioni riportate, decedeva in ospedale alle 23.50 del medesimo giorno; 2) accertata la dinamica da parte dei ### e trasmessi gli atti alla ### il procedimento penale aper to per omicidio colposo ex art. 589 c.p. in ragione della violazione delle norme del CdS - in particolare, art. 145 commi 1 e 2 inerenti gli obblighi del conducente di approssimarsi a un intersezione stradale con la massima prudenza e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti da destra in presenza di intersezione stradale o di traiettorie intersecantesi - si concludeva con sentenza di condanna n. 238/2018 alla pena patteggiata ex art 444 c.p.p.; 3) l'I.N.A.I.L., riconosciuto nel caso di specie l'infortunio sul lavoro (rectius infortunio in itinere), trasmetteva al coniuge superstite la somma di € 363.939,56= e, rivelatesi inutili le diffide e l'invito alla negoziazione assistita, agiva in surrogatoria, ai sensi dell'art. 1916 c.c., degli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 e dell'art. 142 CdS nei confronti del conducente del veicolo, del proprietario e della di lui ### per recuperare il costo delle prestazioni corrisposte e da corrispondere, vantando I.N.A.I.L. un credito corrispondente alle erogazioni di legge e avente come limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento dovuto dai responsabili civili al lavoratore infortunato o ai superstiti come previsto dalle norme generali sui danni da fatto illecito, ovvero il danno civilistico patrimoniale dovuto alla perdita economica subita dalla vedova del ### in conseguenza del prematuro decesso dell'assicurato (il quale aveva contribuito al mantenimento della famiglia) per cui il danno sarebbe stato da quantificare secondo i criteri utilizzati in materia di danno tanatologico patrimoniale e cioè in considerazione di una quota complessiva del 50% della retribuzione percepita prima dell'infortunio, così come riportato dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni dei redditi dell'infortunato, incrementata con gli aumenti futuri in proporzione di quanto avvenuto negli anni precedenti, moltiplicata per il coefficiente di sopravvivenza indicato, nelle tabelle allegate ai ### di Giurisprudenza 1981, per l'età del ### oltre al rimborso dell'assegno funerario corrisposto alla vedova. 
La causa, originariamente assegnata al Dott. ### per intercorsa variazione tabellare del 6.12.2022 perveniva alla Dott.ssa ### la quale delegava la celebrazione delle udienze alla Dott.ssa ### Quest'ultima fissava udienza all'8 marzo 2023. 
Con comparsa di costituzione e risposta, ### s.p.a. contestava in fatto e diritto quanto addotto da controparte chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in ipotesi, la limitazione del rimborso richiesto a seguito dell'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, adducendo che: - in merito alla dinamica del sinistro, sottolineava che il ### avesse iniziato a effettuare regolare manovra di svolta a sinistra per immettersi in via ### sul ### presso l'intersezione a raso a forma di T, dopo essersi accertato che dall'opposto senso di marcia non provenisse alcun veicolo così da svolgere la manovra in sicurezza, come confermato dalla ricostruzione del perito Dott. ### del ### sulla posizione dei veicoli, per cui l'urto sarebbe avvenuto quando la manovra di svolta a sinistra era quasi terminata ed a una velocità di circa 75 km/h per il motociclo e 12 km/h per l'autoveicolo, in considerazione del fatto che il motociclista, al momento dell'avvistamento del veicolo ### si trovasse a una distanza di 59 metri a una velocità di 105 km/h - laddove era presente un limite di velocità di 50 km/h - così da dover concludere, come confermato anche dalla teste oculare sig.ra ### che la moto fosse sopraggiunta all'improvviso ad altissima velocità; - dovendo quindi prevalentemente ascriversi la genesi del sinistro al ### conducente del motoveicolo, vista l'elevata velocità nonché tenuto conto delle dichiarazioni del perito del P.M. Ing. Dott. ### (se “il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Km/h, sarebbe stato in grado di arrestare il proprio veicolo …prima di urtare la vettura”), la ### in fase stragiudiziale e transattiva aveva corrisposto in data ### la somma di € 187.250,00 a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro alla sig.ra ### coniuge superstite del ### la quale aveva rilasciato quietanza liberatoria con atto del 16.4.2018 assieme alla dichiarazione “di non avere diritto a prestazione da parte di ### che gestiscono assicurazioni obbligatorie”; - la ### aveva ricevuto solo in data ### raccomandata da parte dell'I.N.A.I.L.  con cui le era stata comunicata la volontà di esercizio dell'azione di surroga ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 del D. Lgs. 209/2005 dal momento che in favore della sig.ra ### erano state corrisposte prestazioni previdenziali (erogate o da erogare), quantificate con successiva missiva del 23.12.2019 in € 324.539,80; tuttavia la domanda dell'I.N.A.I.L. non poteva essere rivolta alla compagnia assicurativa in ragione della ratio e degli obblighi sanciti dalla normativa richiamata da controparte, la quale doveva essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. fosse liberato dalla proprie obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale nel caso in cui avesse risarcito il danneggiato con la consapevolezza - nel caso di specie derivante dalla dichiarazione rilasciata ex art. 142 Cod. ass. - che lo stesso non avesse diritto a prestazioni da parte di enti previdenziali e che quindi fosse titolare dell'intero credito risarcitorio, dovendo altrimenti il danneggiato essere ritenuto responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (così art. 142, 3° comma D. Lgs 209/2005 e art. 1916, 3° comma, c.c.); - infine, veniva contestata l'esistenza stessa - oltre al quantum, che in ogni caso avrebbe dovuto esser calcolato sulla base dei criteri civilistici, nei limiti della responsabilità a carico dell'assicurato accertata ed entro il massimale di polizza - di un danno da lucro cessante patito dalla sig.ra ### la quale aveva ricevuto dall'I.N.A.I.L. la liquidazione della somma allo scopo di veder indennizzato quel pregiudizio patrimoniale, da intendersi in particolare come danno riflesso da lucro cessante, subito per la perdita del contributo del lavoratore e che tuttavia non si era di fatto verificato, essendo i redditi della ### (pari a € 74.852,80 per l'anno 2017) superiori rispetto a quelli del ### (€ 46.698,00 per l'anno 2017). 
Alla prima udienza, concessi su richiesta delle parti i termini ex art 183 comma sesto c.p.c., veniva disposto rinvio per la valutazione delle richieste istruttorie al 6 dicembre 2023, con differimento al 29 febbraio 2024 disposto dallo scrivente ### cui era giunta medio tempore la causa. 
Venivano quindi ammessi interrogatorio formale del convenuto contumace, #### che non si presentava all'udienza all'uopo fissata del 3 luglio 2024. 
All'udienza del 3 luglio 2024, in accoglimento di apposita istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. formulata in tale sede dal legale della convenuta ### S.p.A., lo scrivente ### disponeva la revoca dell'ordinanza ammissiva del 29 febbraio 2024 nella parte in cui era stato ammesso l'interpello del convenuto contumace ### (in quanto le sue eventuali dichiarazioni confermative del capitolo articolato dall'attrice non sarebbero risultate allo stesso sfavorevoli) e procedeva all'escussione del teste ### legale del sig. ### nel procedimento penale instauratosi a carco di quest'ultimo in relazione al sinistro stradale letale occorso al sig. ### il 4 settembre 2017. 
Il legale della ### prima della deposizione del teste de quo, chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva della relativa prova dichiarativa adducendo la genericità dell'unico capitolo ammesso e la natura documentale dello stesso. ###.I. rigettava l'istanza in esame confermando in parte qua l'ordinanza istruttoria ammissiva precedentemente emessa. 
All'esito dell'escussione del teste ### il legale della ### in via preliminare eccepiva, in via preliminare, la nullità della prova orale espletata e, in subordine, chiedeva escutersi in controprova la dott.ssa ### (liquidatrice ###. Il legale della attrice si opponeva eccependo la tardività della richiesta istruttoria e comunque l'incapacità a testimoniare della dichiarante ex adverso indicata perché portatrice di interesse specifico.  ###.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, ritenuto superfluo ogni altro accertamento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate. 
E invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di I.N.A.I.L. ha così concluso: “in sede istruttoria si insiste, occorrendo, per l'ammissione di tutte le istanze formulate in atti e non accolte, opponendosi invece alle istanze istruttorie della controparte e, per quanto riguarda la prova per testi, reiterando in denegata ipotesi di ammissione la richiesta di controprova formulata con la terza memoria ex art. 183 V comma cpc, con gli stessi testi indicati a prova diretta”. La difesa di #### S.p.a. ha così concluso: “### il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, in via istruttoria: ammettere la prova per testi di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art.  183 c.p.c., nonché la controprova richiesta a verbale d'udienza 3/7/2024”. Le formule utilizzate sono da ritenersi eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore dell'attrice e della convenuta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Ad ogni modo, si conferma a livello istruttorio l'ordinanza emessa all'udienza del 3 luglio 2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta.  2. Entrando nel merito della questione, la domanda di parte attrice merita reiezione sulla scorta della seguente motivazione. 
In via preventiva, non sembra superfluo rammentare la disciplina che concerne i rapporti intercorrenti tra l'assicurazione sociale - in questo caso I.N.A.I.L. - e l'assicurazione civile del danneggiante in materia di azione surrogatoria esercitata dalla prima nei confronti della seconda. Infatti, quando a seguito del verificarsi di un incidente stradale una persona subisce delle lesioni, che si tratti o meno di postumi di invalidità permanente, tali da derivarne un'assenza dal posto di lavoro e subire un danno di tipo patrimoniale dovuto alla perdita di retribuzione, sono tenuti a intervenire quegli enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, come ###.N.A.I.L., al quale spetta intervenire in caso di infortuni in itinere, ovvero verificatisi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. 
La conseguenza è che l'ente sociale subisce una perdita economica rappresentata dalle somme versate al lavoratore o al datore di lavoro così da far sorgere a suo favore il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro stradale. Il legislatore ha pertanto previsto la possibilità, in questi casi, del diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. per cui “### che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. […] ### è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.” In altri termini, la possibilità di surroga trasferisce all'ente che gestisce le assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L., INPS) i diritti al risarcimento che spettano all'assicurato/danneggiato nei confronti del soggetto responsabile civilmente, tuttavia nel rispetto della procedura prevista dalla legge la quale mira a tutelare il rapporto e gli interessi dei soggetti coinvolti: l'assicurato, l'assicuratore, il responsabile del danno, per i quali è necessario tenere distinti tre ordini di relazioni giuridiche: a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro); b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a. 
Di questi rapporti, l'ultimo è da intendersi alternativo rispetto al primo dal momento che con l'emissione dell'indennizzo a favore della vittima (o altro avente diritto) l'assicuratore sociale subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.); mentre è necessario sottolineare che il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato e produce effetti anche nei confronti dell'assicuratore sociale, in ragione del fatto che nel nostro ordinamento non è ammessa la duplicazione del risarcimento del medesimo danno (ex multis, Cass. Civ. ord. n 3429/2025), ed essendo il meccanismo pensato ad assicurare alla vittima una maggior tutela (così anche Cass. Civ. sent. n. 14362/2019: “nel caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima" (in tale nozione potendosi includere il soggetto infortunato ma anche, nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) "può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall'### e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità", ricorrendo, così, un "duplice rapporto bilaterale" che "è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile”). 
Tanto premesso, al disposto codicistico è necessario affiancare l'art. 142 D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni private (disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente nell'art. 28 della ### 24 dicembre 1969 n. 9901), rubricato “### di surroga dell'assicuratore sociale”, che sancisce: “### il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”. 
Specifica poi, al secondo comma, la sussistenza dell'obbligo in capo all'assicurazione civile, prima di provvedere alla liquidazione del danno, “a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie” perché altrimenti, laddove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, “l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”; d'altra parte, l'assicurazione sociale, avrà l'onere di comunicare (rectius, “dichiarare”), entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al sopra richiamato comma secondo, l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato. 
Trascorsi 45 giorni senza che l'### sociale abbia dichiarato l'intenzione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà procedere alla liquidazione definitiva in favore del danneggiato. 
Al comma 3 della disposizione in esame viene, infine, garantita all'assicuratore sociale una speciale tutela: “l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le 1 Il meccanismo delineato dall'art. 28 della ### 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art.  142 cod. ass. costituisce una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c. poiché la disposizione delinea un'azione di surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali (così Tribunale di Napoli, ### 8 Civile, Sentenza n. 6762/2025 pubblicata il 4 luglio 2025, R.G. 18290/2021 alla stregua del quale “La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile”). somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione”. 
La sequenza temporale degli adempimenti definita dai commi 2-3 della disposizione in esame per permettere all'Ente previdenziale di esercitare il proprio diritto di surroga ex art.  1916 c.c. nei confronti dell'impresa assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, è chiarissima: (1) la compagnia, prima di procedere al pagamento, deve interpellare il danneggiato chiedendogli una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di ### che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; (2) solo nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente Ente e può procedere alla liquidazione solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'Ente per le prestazioni erogate o da erogare; (3) una volta data la comunicazione all'Ente di previdenza (che è, si badi, condizionata alla previa dichiarazione positiva del danneggiato di beneficiare di indennizzi a carico delle assicurazioni sociali obbligatorie), l'Ente previdenziale deve dichiarare, entro quarantacinque giorni, di volersi surrogare nei diritti del danneggiato; (4) solo dopo decorsi i quarantacinque giorni e in assenza di dichiarazioni dell'Ente, la compagnia può procedere al pagamento definitivo. 
Dal testo di legge si ricava, in maniera altrettanto chiara, che solo in presenza di una dichiarazione positiva da parte del danneggiato sul fatto di poter beneficiare di prestazioni a carico di Enti di assicurazione sociale obbligatoria, l'impresa assicuratrice è tenuta a dare la comunicazione all'Ente, sollecitandolo all'esercizio della surroga nei tempi di cui al comma 3; a fronte, invece, di una dichiarazione negativa del danneggiato, la compagnia assicuratrice può immediatamente procedere alla liquidazione senza dover interpellare previamente l'Ente di previdenza (cfr., in tal senso, Tribunale di Alessandria, ### 1, sentenza 447/2019, pubblicata 3 giugno 2019, R.G. 5486/2014). 
Il rispetto del procedimento delineato dalla fattispecie in esame è essenziale al fine di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. 
Sul punto, a titolo esemplificativo, la Cass. Civ. del 13 Marzo 2024, n. 6716 ha così statuito: “in tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, afferma che “il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'### non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art.  1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.”; o ancora sentenza n. 20176 del 25/09/2014 per cui “ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato”, in linea con quanto stabilito al comma terzo, secondo periodo, dell'art. 142 del cod. ass. per cui nel caso di mendacio da parte del danneggiato, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma terzo, secondo periodo, cod. ass.). 
Il fatto quindi che I.N.A.I.L., indennizzando la vittima, diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa, sempre e comunque, che l'assicuratore del responsabile (nel caso di specie la convenuta ###, il quale abbia già indennizzato la vittima, abbia pagato male con la conseguenza di essere obbligato a sostenere un secondo pagamento nei confronti dell'assicuratore sociale. 
Infatti, il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio è ben distinto dal problema inerente all'efficacia solutoria nei confronti del creditore effettivo in caso di pagamento effettuato a chi non sia creditore. E infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.). È in quest'ottica che va a inserirsi l'art. 142 cod. ass., da intendersi come un'applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., da interpretarsi nel senso in cui l'assicuratore della r.c.a. non sia liberato dalle obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale laddove provveda a risarcire il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Il meccanismo assicurato dall'art. 142 D. Lgs.209/2005 - con ripartizione a carico di ciascuno dei soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a. ed assicuratore sociale) di rispettivi diritti ed oneri - secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: 1) salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; 2) salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; 3) evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l.  345-ter, nella ### della ### dei R.G.N. 14714/20 ### di consiglio del 24 febbraio 2022 Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.). 
Tra gli scopi della disposizione normativa in esame vi è presente, dunque, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore civile con la conseguenza che, laddove venga meno la ratio di tutela sottesa alla norma, cadrà anche l'applicabilità della stessa; ed è indubbio che l'affidamento non possa essere riconosciuto nel caso in cui avvenga il pagamento alla vittima da parte dell'assicuratore della r.c.a. il quale, tuttavia, era a conoscenza dell'intenzione di surrogarsi da parte dell'assicuratore sociale: in tale ipotesi, infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione. 
Infatti, in linea generale e in ragione del principio dell'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, il debitore di una obbligazione risarcitoria, il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione. 
È quanto recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità che con la pronuncia del 21 ottobre 2022, Cass. Civ. Sez. ### sent. n. ###, ha ribadito che in materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile ci vile, a meno che egli non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è doveroso precisare quanto segue. 
La circostanza per cui I.N.A.I.L. avesse, in principio, manifestato la volontà di surrogarsi al solo conducente del veicolo, ### (peraltro danneggiante e neanche responsabile civile), è giuridicamente irrilevante non essendo di per sé idonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. (e non ad altri soggetti quali il danneggiato o il danneggiante), né dà prova della mala fede dell'assicuratore civile per i fini di cui all'art. 1189 c.c.. 
Non è poi possibile riconoscere in capo a ### alcun comportamento in mala fede né rispetto al compimento degli oneri cui era tenuta per legge né per quanto riguarda il pagamento effettuato. 
Ed invero, nel pieno rispetto del disposto di cui al 2° comma art. 142 D. Lgs 209/2005 - come risultante in atti (cfr. allegato di parte convenuta doc.to n. 3) - nell'atto di transazione e quietanza stipulato, in data ###, tra la compagnia assicuratrice e la signora ### (vedova del defunto ### per l'accettazione della somma “a titolo di risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatori in data ### a #### su polizza N° 2586/230/118614945 intestata a ### S.P.A.” - atto quest'ultimo sottoscritto dalla moglie del sig. ### vittima delle incidente - vi è la dichiarazione della sig.ra ### di “non avere diritto a prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”. ### non avendo avuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'### circa la volontà di volersi surrogare nei diritti del danneggiato ed avendo ricevuto la dichiarazione dell'erede del danneggiato (la vedova ### circa l'assenza del proprio diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, da un lato, non era tenuta a comunicare all'### alcunché (del resto, l'obbligo di dare comunicazione al competente assicuratore sociale e l'obbligo di relativo accontamento di somma idonea a coprire il credito sorgono esclusivamente per il caso, insussistente nella specie, in cui il danneggiato dichiari di aver diritto a prestazioni da assicuratori sociali obbligatorie) e, dall'altro ha effettuato un pagamento (pienamente liberatorio ed opponibile all'### nei confronti del creditore apparente senza che si possa alla odierna compagnia assicuratrice convenuta imputare alcuna imprudenza e/o mala fede nella gestione della fattispecie che oggi ci occupa (cfr., a contrario, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 2023, N.R.G.  364/2022, ud. 14/11/2023, dep. 30/12/2023, , ove, per contro, stante il pagamento da parte di ### dell'indennità al lavoratore nonostante la mancanza della di lui attestazione circa la fruizione o meno delle prestazioni assicurative dell'### la Suprema Corte ha ritenuto inopponibile il predetto pagamento per comportamento imprudente della compagnia assicurativa: “nel caso di specie, l'assicuratore del responsabile civile (### nella qualità di impresa indicata dal ### non avrebbe mai potuto corrispondere alcunché al lavoratore infortunato prima di munirsi dell'attestazione, da parte di quest'ultimo, della mancata fruizione delle prestazioni assicurative dell'### la circostanza che abbia provveduto a corrispondere l'indennità al lavoratore nonostante la mancanza di tale attestazione (mancanza asseverata dalla stessa corte territoriale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rende la compagnia assicuratrice responsabile nei confronti dell'### per il proprio imprudente comportamento, con la conseguente inopponibilità all'### dell'avvenuto pagamento dell'indennità corrisposta al lavoratore infortunato”). 
Per contro, è stata la dichiarazione del danneggiato (nel caso di specie della vedova del sig.  ### a pregiudicare in maniera irreversibile l'azione di surrogazione proposta dall'### in questa sede con, al più, il diritto dell'Ente di assicurazione sociale a ripetere dalla dichiarante le somme corrispondenti agli oneri sostenuti (ossia le prestazioni erogate agli eredi del defunto ###. 
Ed invero, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somma delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore del responsabile civile in considerazione del comportamento del danneggiato (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 3, ### n. 20176 del 25/09/2014, Rv. 632830 - 01). 
Tanto premesso, determinante nel caso di specie (al fine di accogliere la domanda di surroga formulata dall'### sarebbe stata la dimostrazione che l'assicurazione civile fosse a conoscenza, al momento del pagamento corrisposto in data ### a favore di ### del fatto che I.N.A.I.L. avesse già esercitato il proprio diritto surrogatorio e, per l'effetto, già liquidato l'indennizzo/risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima.  ### orale effettuata non ha, tuttavia, fatto piena luce sulla questione. 
Ed invero, il testimone Avv. ### chiamato a rispondere alla seguente domanda “DCV che, in qualità di legale del #### avete trasmesso ad ### la diffida inviata da ### a ### datata 11 ottobre 2017 e che Vi si mostra (doc. n.11 fascicolo ### e/o che avete comunque portato a conoscenza dell'### il contenuto della diffida medesima e che ciò avete fatto in data precedente il 3 gennaio 2018”, dopo aver con enfasi sottolineato che all'epoca (si sta parlando dei primi mesi del 2018) il suo interesse principale era voler tutelare la posizione del proprio assistito ### per i fatti in ordine ai quali lo stesso era stato chiamato a rispondere in sede penale (“a quel tempo la mia attenzione era focalizzata prevalentemente se non esclusivamente sulla vicenda penalistica che aveva coinvolto il mio assistito ### William”), si è limitato ad affermazioni e ricostruzioni vaghe e generiche sulle proprie interlocuzioni con ### in relazione ai predetti fatti: “Non ricordo in che termini ne abbiamo discusso con la ### ma sicuramente ne abbiamo parlato telefonicamente”; “rammento che nel febbraio 2018 ho avuto numerosi colloqui telefonici con la liquidatrice della ### (dott.ssa #### del ### di ### e, in tali comunicazioni abbiamo senz'altro analizzato tutta la complessa situazione assicurativa” o ancora “confermo che nei contatti intercorsi con la liquidatrice della ### sicuramente abbiamo trattato la questione della ricezione da parte del ### della diffida dell'### dell'11 ottobre 2007 che mi viene rammostrata”. 
Orbene, a prescindere dal contenuto generico delle affermazioni rese dal dichiarante (non è emerso, a mero titolo esemplificativo, il contenuto dei “numerosi” colloqui telefonici con la liquidatrice della ### aventi ad oggetto parimenti vago quale “la complessa situazione assicurativa”), il fatto che l'### avesse, prima dell'intervenuta transazione intercorsa in data 16 aprile 2018 tra ### e gli eredi del defunto ### e della corresponsione, in particolare, alla sig.ra ### della “quota sibi” di € 187.250,00 a titolo di “risarcimento/indennizzo del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data ### a Cecina”, manifestato la volontà di surrogarsi al solo ### è giuridicamente irrilevante in quanto inidoneo a provare la mala fede dell'### della r.c.a. ### per i fini di cui all'art. 1189 c.c. e comunque inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 D. Lgs. 209/2005 la quale va rivolta all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiante. 
Ciò premesso, l'unica circostanza che emerge con solare evidenza dalla deposizione dell'avv. ### nel caso di specie è la seguente: l'assenza di comunicazioni (peraltro facilmente documentabili ove esistenti) da parte di ### volte a palesare ad ### la volontà di surrogarsi. Il legale del ### escusso quale testimone nel presente processo, ha, infatti, avuto modo di affermare a chiare lettere quanto segue: “non mi risulta di aver mai formalizzato per iscritto alcuna comunicazione alla ### avente ad oggetto la diffida pervenuta da ### e diretta al TRIMBOLI”.
Alla luce anche dell'espletata istruttoria orale, i) non potendo ritenersi raggiunta la dimostrazione da parte dell'attrice di un'effettiva conoscenza della ### (al momento del pagamento, effettuato in data 18 aprile 2018, dell'indennizzo/risarcimento alla vedova superstite del lavoratore ### dell'intenzione in ipotesi già palesata da I.N.A.I.L. di esercitare i diritti di cui alla surrogazione ex artt. 1916 c.c. e 142 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. convenuto, ii) considerato, altresì, che il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in favore degli aventi diritto è stato effettuato nel rispetto delle formalità di cui all'art. 142 cod. ass.  con conseguente efficacia liberatoria nei confronti dell'### si impone il rigetto della domanda di parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni altra questione e domanda o superfluo accertamento richiesto dalle parti (quale quello sulla dinamica del sinistro e sulle quote di responsabilità da attribuire a ciascun soggetto coinvolto nello stesso). 
Del resto, con il pagamento legittimo effettuato dall'assicuratore della r.c.a. si è prodotto l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile. 
Come noto, nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, inter alia , le ### della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da ### U, ### 10311 del 05/05/2006); pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no. 
In conclusione, non potendo (per le ragioni esposte in motivazione) l'### pretendere dall'assicuratore della r.c.a. ### il pagamento di quanto corrisposto dall'### sociale alla vedova ### parte attrice non potrà avvalersi nei confronti dei convenuti contumaci dell'azione di cui all'art. 1916 c.c.. Ed invero, il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3, ### n. 14981 del 11/05/2022, Rv. 664824 - 01). 3. Le spese di lite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori minimi2 previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento € 260.000,00-520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione3 e decisionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte opponente, del valore, natura e della esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
Non si dispone il richiesto aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in ragione dell'esiguo numero e delle non elevate dimensioni dei documenti prodotti dalla convenuta; del resto, tale aumento, stando al condivisibile orientamento della ### ma Corte, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni. 
Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti, come nel caso di spescie, di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023, Rv. 668570 - 02).  2 Non sembra superfluo rammentare che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m.  55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01) 3 Si rammenti che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). 
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
Quanto al rapporto processuale intercorso tra ### ed i convenuti contumaci nulla si può disporre sul punto atteso che, come noto, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 - 01).  P.Q.M.  Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: 1) Rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata per le ragioni indicate in motivazione; 2) ### L'#### (I.N.A.I.L.) alla rifusione delle spese di lite in favore di #### S.p.a. che si liquidano in € 11.229,00 per compensi (di cui € 1.772,00 per la fase studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria ed € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario di spese generali (15%) ed accessori come per legge. 
Così deciso in data 18 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno IL GIUDICE dott.

causa n. 2933/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 752/2025 del 04-11-2025

... provvedimento del 4.6.2025, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria nel caso di specie in quanto l'art. 3 del D.L. n.132/2014, al comma 1, prevede l'obbligatorietà della negoziazione assistita nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a cinquantamila euro ma, al comma 3, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta e ammesso la prova orale richiesta da entrambe le parti. Terminata l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale preceduta dal deposito di note conclusionali. All'udienza del 4.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio. ### non è fondata per le ragioni che seguono. In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. (leggi tutto)...

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R.G. 27/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 4/11/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.35), ha pronunciato - dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27 del ### dell'anno 2025 del Tribunale di Terni, vertente TRA ### S.R.L. (codice fiscale ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 1, giusta procura in atti attore/opponente E ## S.R.L. (codice fiscale ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.  ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliat ####### n.101, giusta procura in atti convenuto/opposto ### altri contratti atipici ### le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 novembre 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### ha convenuto in giudizio la ### proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 628/2024 del 14.11.2024, notificato il ###, con cui le era stato ingiunto di pagare a favore della seconda l'importo di euro 25.124,80 oltre interessi e accessori. 
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue: - improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita; - mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato in quanto la minor somma ingiunta rispetto alla fattura è una semplice dichiarazione di parte, priva di supporto documentale, inoltre, il rapporto è stato caratterizzato da innumerevoli errori di fatturazione; - errore nell'applicazione della percentuale ai fini del calcolo della quota di canone concessorio, infatti, sebbene nell'atto di costituzione dell'ATI di tipo orizzontale le percentuali indicate sono ## S.r.l. 52%, ### S.r.l. 48%., in realtà, le parti avevano concordato una percentuale di partecipazione diversa, ossia 60% a carico di ## s.r.l. e 40% a carico di ### s.r.l., come risulta dallo scambio di corrispondenza prodotto, per cui, applicando le percentuali effettivamente pattuite tra le parti, l'opponente risulterebbe a credito di € 51.804,21, di cui se ne chiede la restituzione in via riconvenzionale; - concluso l'appalto, con provvedimento del 08/06/2023, l'### ha comunicato l'esclusione della ### s.r.l. dalla Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei distributori automatici, per “grave illecito disciplinare”, la causa di tale esclusione deve essere ricercata nella condotta inadempiente della VS, ovvero la mancata tempestività nel pagamento dei canoni concessori da parte dell'### onere che il ### attribuiva espressamente ed esclusivamente alla mandataria ## s.r.l. e non alla ### Con comparsa di risposta, depositata in data ###, la convenuta si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti di causa come svolta da controparte, chiedendo l'integrale rigetto della domanda e deducendo, nel dettaglio, i seguenti aspetti: - infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda; - le parti si sono costituite in “### di Imprese” di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l'### di ### nell'atto costitutivo stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal ### di ### in data ### si sono attribuite precise quote di partecipazione al servizio ## S.r.l. (impresa mandataria) 52% e ### S.R.L. (impresa mandante) 48%; - nell'articolo 4 dell'atto costitutivo è previsto che: “A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto della concessione, le imprese riunite saranno tenute al pagamento del canone concessorio nei confronti del Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, il pagamento del canone concessorio in favore del Committente verrà effettuato dalla ### anche per la quota della ### tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato. ### si farà carico di corrispondere alla ### la propria quota relativa al canone concessorio, in rate trimestrali anticipate da saldarsi entro e non oltre il giorno 02 del primo mese del relativo trimestre”; - la diversa percentuale di partecipazione richiesta dall'opponente, ovvero il 40%, da cui deriverebbe un credito per la “### Vending” di euro 51.804,21 per la restituzione di quanto versato in eccesso non corrisponde alla realtà, infatti, lo scambio di mail prodotto è antecedente di circa due anni rispetto alla stipula dell'atto costitutivo, inoltre, nel corso del servizio, “VS” ha sempre fatturato a “### Vending” la percentuale del 48% del canone concessorio, senza che sia mai stata sollevata alcuna eccezione in proposito; - il servizio, avente durata triennale, ha avuto inizio nel novembre 2019 e prevedeva un canone concessorio, per l'intera durata del contratto, di euro 600.000,00 oltre iva ed oneri sulla sicurezza pari ad euro 9.000,00 oltre iva, nel mese di dicembre 2019 l'### ha emesso le prime fatture, la n. 6800763 di euro 10.980,00 per gli oneri della sicurezza e la n. 6800764 di euro 20.333,34 per il canone concessorio di novembre 2019; - il pagamento del canone concessorio è stato regolare fino al mese di marzo 2020, fino a quando hanno avuto inizio le misure di contenimento dirette a fronteggiare la pandemia da ### 19, a causa delle quali l'accesso alla struttura ospedaliera è stato sostanzialmente interdetto ai visitatori con una drastica riduzione del fatturato dei distributori automatici di installati; - a fronte della perdita di fatturato, le due imprese di cui sopra, con comunicazione del 4 giugno 2020, hanno chiesto, dapprima, di essere autorizzate a sospendere il pagamento dei canoni di concessione per il periodo di durata delle misure di contenimento della pandemia e poi, a seguito del sollecito di pagamento inviato dall'### di ottenere almeno una sostanziale riduzione del canone concessorio, come da comunicazione del 27.01.2021; - l'### con deliberazione del ### n. 564 del 11.06.2021, ha concesso una riduzione del canone di concessione per un valore complessivo pari al 38,90% e conseguentemente, per il periodo aprile 2020-marzo 2021, l'importo del canone dovuto doveva ritenersi pari ad euro 122.199,96 oltre iva; per il periodo successivo, fino al mese di settembre 2021, l'importo da corrispondere, al netto della riduzione del 38,90%, sarebbe stato pari ad euro 10.865,41 mensili, oltre iva, “fatto salvo il conguaglio che sarà effettuato nel mese di ottobre 2021 per il periodo aprile 2021 e fino al termine del periodo di emergenza ###19”; ### del canone mensile, quantificato in 10.865,41 euro oltre iva, è stato poi corretto in 10.183,41 euro oltre iva, come da comunicazione dell'### in data ###; - con deliberazione del ### n. 309 del 25.03.2022, è stata accordato un'altra riduzione del canone concessorio, per il periodo aprile 2021 - dicembre 2021, per un valore complessivo pari al 61,24% dell'importo dovuto, stabilendo di conseguenza che, Per il periodo aprile 2021 - dicembre 2021, l'importo del canone di concessione da corrispondere era pari ad euro 58.140,00 oltre ### al netto della percentuale di ribasso del 61,24%; per il periodo successivo, fino a marzo 2022, l'importo mensile da corrispondere, avrebbe subito una riduzione del 61,24%, fatto salvo il conguaglio che sarebbe stato effettuato nel mese di maggio 2022; - le note di credito emesse, quindi, non erano quindi dirette ad emendare errori di fatturazione, bensì a ristabilire la percentuale prevista nell'atto costitutivo del R.T.I. (“VS”: 52%; “### Vending”: 48%) alla luce della riduzione dell'importo del canone concessorio dovuto all'### - i ritardi con i quali si è provveduto al pagamento delle fatture emesse dall'### sono stati il frutto di una scelta concordata tra le due imprese facenti parte del “R.T.I.” e, essendo l'importo di tale debito superiore ai duecento mila euro, hanno chiesto la concessione di un piano di rientro, durante la cui elaborazione è insorta la controversia relativa alla ripartizione delle quote spettanti a ciascuna di loro. 
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 6.5.2025, il Giudice, con provvedimento del 4.6.2025, rilevato che la procedura di negoziazione assistita non è obbligatoria nel caso di specie in quanto l'art. 3 del D.L. n.132/2014, al comma 1, prevede l'obbligatorietà della negoziazione assistita nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a cinquantamila euro ma, al comma 3, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta e ammesso la prova orale richiesta da entrambe le parti.
Terminata l'istruttoria, è stata fissata l'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale preceduta dal deposito di note conclusionali. 
All'udienza del 4.11.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.  ### non è fondata per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. ###, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 
Ciò posto, in considerazione del fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308). 
Stante tale assunto, dall'esame della documentazione versata in atti e all'esito della prova orale espletata sono emersi elementi sufficienti a ritenere provato il credito azionato che trova la sua fonte negoziale nella costituzione di un ### di cui facevano parte entrambe le società, per l'installazione dei distributori automatici all'interno dell'### di ### L'### di ### (### - anche nota come ### di ### (### - è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti ed alla loro esecuzione ed nata dall'esigenza di consentire la partecipazione a gare d'appalto anche a imprese (soprattutto di piccole e medie dimensioni) che, individualmente, non avrebbero i necessari requisiti tecnici e/o economici per farlo.  ### o ### dunque, non si intende un'impresa in senso tecnico-giuridico, ma l'istituto utilizzato da più operatori per incrementare i rispettivi requisiti di qualificazione al fine di poter presentare a potenziali committenti un'offerta unitaria.  ### si sviluppa storicamente in ambito di appalti pubblici, ma rappresenta un proficuo strumento anche per l'aggiudicazione di importanti contratti del settore privato. 
Gli operatori economici che si associano mettono a disposizione le rispettive risorse (attrezzature, impianti, personale specializzato, know-how, brevetti, e così via) per soddisfare i requisiti tecnici e professionali richiesti nel bando di gara del committente o ente appaltante. 
La principale caratteristica di un'### di ### è la temporaneità: la durata del contratto associativo tra le imprese è, infatti, limitata nel tempo e strettamente correlata alla partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, all'esecuzione del contratto e all'incasso del corrispettivo previsto. 
Altra caratteristica dell'ATI è il mantenimento, da parte di ciascuna impresa, della rispettiva autonomia organizzativa, gestionale e fiscale, anche in relazione agli oneri sociali.  ### si costituisce mediante un contratto, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale le imprese partecipanti ### conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo ###, attribuendole in tal modo il potere di interloquire per tutto il gruppo con la stazione appaltante o il committente. Il mandato di rappresentanza è gratuito e irrevocabile.  ### in esame è nato in ambito pubblicistico, ragion per cui la relativa disciplina era inizialmente contenuta nel ### (D.Lgs. n. 163/2006), poi sostituito dal ### dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). 
Esistono tre tipologie di ### raggruppamenti verticali in cui la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente (o esegue le prestazioni principali), mentre le mandanti realizzano lavori delle categorie scorporabili (o eseguono prestazioni secondarie); raggruppamenti orizzontali in cui le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione o eseguono medesime prestazioni ed, infine, raggruppamenti misti in cui l'esecuzione delle singole categorie di lavoro o delle singole prestazioni di servizi viene assunta da sub-ATI di tipo orizzontale. 
La struttura dell'ATI condiziona anche la responsabilità delle singole imprese partecipanti. 
In caso di ATI verticali, la responsabilità dell'intera opera nei confronti dell'appaltante ricade sulla capogruppo, mentre le imprese associate saranno responsabili per l'esecuzione delle prestazioni di loro competenza. Nel caso di ATI orizzontali, ogni impresa è solidalmente responsabile dell'esecuzione dell'intera opera nei confronti del committente o stazione appaltante. La distribuzione del lavoro tra le partecipanti all'associazione ha effetti esclusivamente inter partes, ovverosia, non rileva per i terzi (committente incluso). 
Nel caso di specie, risulta pacifico che le parti hanno costituito un R.T.I. di tipo orizzontale per la gestione del servizio di fornitura di bevande calde, fredde e snack presso l'### di ### verso il pagamento di un canone concessorio da corrispondere all'### I testi sentiti hanno confermato che, prima della stipula dell'atto costitutivo, è stato eseguito un sopralluogo congiunto per valutare la tipologia dei distributori da installare, tenuto conto delle diverse potenzialità delle zone in cui gli stessi dovevano essere posizionati. 
Inoltre, è stato accertato che, eseguito il sopralluogo, i responsabili commerciali delle società hanno iniziato le trattative per la ripartizione dei distributori da installare e delle rispettive percentuali di partecipazione al pagamento del canone concessorio. 
Orbene, la mail prodotta da parte opponente, datata 22.11.2017, in cui si parla di una ripartizione delle quote di partecipazione del 60% per “VS” e 40% per “Venturi”, deve essere collocata proprio nella fase di trattativa sopra detta. Infatti, al momento della stipula dell'atto costitutivo, in data ###, le parti hanno stabilito le rispettive quote di partecipazione per la ## S.r.l. (impresa mandataria) al 52% e per la ### S.R.L. (impresa mandante) al 48%. 
Qualora avessero voluto effettuare una diversa distribuzione avrebbero potuto farlo liberamente, tuttavia, dall'istruttoria non sono emersi elementi che consentano di avvalorare l'esistenza di una percentuale diversa di ripartizione rispetto a quella cristallizzata nell'atto costitutivo. 
Dalle deposizioni dei testi sentiti, infatti, è emerso solamente che la ripartizione delle varie postazioni in cui ognuna delle parti avrebbe installato i propri distributori automatici e le quota di partecipazione al “R.T.I.” sono state stabilite prima dell'inizio del servizio, sulla base di un giudizio prognostico riguardante le potenzialità di ciascuna delle postazioni previste. 
Tuttavia, con lo scoppio della pandemia da “### 19” e la conseguente adozione delle misure di contenimento sono crollati gli incassi. ### ha dimostrato un crollo degli incassi del distributore installato da “Venturi” all'interno della sala di attesa del ### ma anche le altre postazioni hanno avuto logicamente la stessa sorte. 
Risulta documentalmente provato che il pagamento del canone concessorio in favore dell'### è stato regolare fino al mese di marzo 2020 (data del primo lockdown) e, in questo periodo, il pagamento effettuato dalla “VS”, quale capogruppo, ha seguito le quote di partecipazione al “R.T.I.” di 52% e 48% e non, invece, 60% e 40%, come sostenuto dall'opponente. 
A seguito della pandemia, quindi, l'azienda ospedaliera ha ridotto il canone concessorio e questo ha determinato la trasmissione di note di credito a storno delle fatture già emesse.
Dall'istruttoria è emerso che, per il ### l'### aveva richiesto al “R.T.I.” l'installazione di un ulteriore distributore di bevande per gli utenti in attesa all'esterno. 
Ciascuna delle due imprese ha installato un suo distributore, tuttavia, non è stato dimostrato che, a fronte di tali nuove installazioni, le parti abbiano concordato una modifica rispetto alle quote di partecipazione al “R.T.I.” originariamente stabilite. 
Alla luce di quanto appena detto, quindi, deve ritenersi dimostrato il credito vantato dalla VS nei confronti della ### sia alla luce della ricostruzione contabile basata sulla documentazione versata in atti, sia all'esito dell'istruttoria orale che non ha consentito di dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, una diversa distribuzione delle percentuali di partecipazione all'### con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Al rigetto dell'opposizione segue, logicamente, il rigetto della riconvenzionale, formulata da parte opponente ex art. 2041 c.c., ma che deve essere correttamente inquadrata quale azione tipica di simulazione relativa volta all'accertamento del fatto che la reale percentuale di ripartizione delle quote del R.T.I. non sarebbe quella indicata nell'atto notarile, ma quella diversa del 60% e 40%. 
Come è noto, l'azione di simulazione relativa si basa sull'esistenza di una controdichiarazione, ovvero un accordo separato che prova la reale volontà delle parti di stipulare un contratto diverso da quello apparente. Per le parti, la prova è limitata principalmente alla documentazione scritta (la controdichiarazione), con l'eccezione in cui si voglia dimostrare l'illeceità del contratto dissimulato, dove sono ammessi altri mezzi come la testimonianza. I terzi, invece, godono di maggiore libertà probatoria, potendo ricorrere a qualsiasi mezzo, inclusa la prova testimoniale. 
La Cassazione ha chiarito che la controdichiarazione non è un nuovo contratto a sé stante, ma un atto di accertamento o di riconoscimento, il suo scopo è quello di far emergere la reale volontà delle parti, nascosta dietro l'apparenza del contratto simulato. 
La validità e l'efficacia probatoria della controdichiarazione, inoltre, devono essere valutate dal giudice di merito sulla base di un'analisi complessiva degli elementi disponibili, quali, ad esempio, il dato temporale, il contenuto della dichiarazione stesse oppure la presenza di ulteriori prove documentali atte a dimostrare la reale volontà delle parti (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 n. 239/ 2025). 
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo simulatorio, posto che non può ritenersi idonea quale “controdichiarazione scritta” lo scambio di mail prodotte dall'opponente. 
Infatti, se è vero che può avere valore di accordo simulatorio anche una dichiarazione antecedente alla conclusione del contratto, tuttavia, il dato temporale non può essere ignorato poiché, nel caso concreto, la distanza temporale è assolutamente significativa, ovvero, due anni prima (2017) della conclusione dell'atto costitutivo che risale al 2019. 
Inoltre, tali mail si si pongono in netto contrasto con la condotta tenuta dalle parti dopo la conclusione del contratto poiché, nei primi mesi di fornitura del servizio, il canone concessorio è stato ripartito secondo le percentuali indicate nell'atto costitutivo a dimostrazione che quella era la reale intenzione delle parti. 
Pertanto, esclusa l'esistenza di una simulazione, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente, dovendosi, altresì, evidenziare che l'istruttoria ha ulteriormente escluso che nel periodo covid le parti abbiano dato seguito ad una rinegoziazione della ripartizione delle percentuali indicate nell'atto costitutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.  55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.2001,00 e 26.000), applicando, in considerazione della natura e della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede: - rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata da ### e conferma il decreto ingiuntivo n. 628/2024; - condanna ### alla rifusione delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 4.11.2025 

Il giudice
(dott.ssa ###


causa n. 27/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Elisa Iacone

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1243/2022 del 18-10-2022

... della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita; l'inopponibilità della ### per aver acquistato i beni immobili da ### nel corso del 2008, a distanza di cinque anni dalla fine dei lavori, e la richiesta del Comune era stata formulata nel dicembre 2011 solo nei confronti di ### e dopo la comunicazione da parte di ### dei nominativi dei nuovi proprietari il Comune non aveva escusso la polizza fideiussoria; che il richiamo in blocco negli atti di acquisto delle clausole della ### confermate ex art. 1341 cc, è inefficace e invalido perché non garantisce l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa in quelle richiamate; sostenevano la responsabilità del Comune per non aver tempestivamente escusso la garanzia fideiussoria; chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da vizi degli immobili accertati tramite ### infine ### chiedeva la chiamata del suo dante causa ### Si costituiva ### ed eccepiva: l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione e mediazione obbligatoria; la mancanza di accettazione della clausola vessatoria n. 12 della ### perché nell'atto di trasferimento tra ### (dante (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 976/2017 promossa da: Comune di ### attore, con avv.ti ### e ### srl, convenuta, con avv. ### e ######## convenuti, con avv. ### e ### convenuta, con avv. ### e ### e ### convenuti, con avv. ### e ### convenuto contumace e ### terzo chiamato contumace e ### terzo chiamato contumace ₪₪₪ la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25 giugno 2022: conclusioni di parte attrice: “### le parti convenute alla corresponsione nei confronti del Comune di ### oltre gli interessi legali sino al saldo dei seguenti importi: la società ### s.r.l per l'intero importo di € 93.757,91, le altre parti convenute e terzi chiamati, nel caso in cui la suddetta somma non venga corrisposta dalla società ### s.r.l ognuno con l'importo indicato nell'atto di citazione, ad eccezione della ###ra ### per intervenuta transazione. Con vittoria di spese e diritti”.  conclusioni di parte convenuta ### srl: “### la proposizione del tentativo di mediazione da parte del Comune di ### di cui al procedimento n. 83/2022 presso l'### definito con verbale negativo del 27.04.2022, la società ### insiste nel merito rispetto a quanto dedotto, domandato (anche in via riconvenzionale), eccepito e concluso nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183 nn. 1, 2 e 3. Inoltre, la convenuta ### srl, - previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c. - precisa le conclusioni insistendo affinché codesto ###mo Tribunale voglia contrariis reiectis: - nel merito, in via principale: rigettare la domanda del Comune di ### nei confronti di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; - nel merito, in via subordinata e riconvenzionale: condannare i ###ri #### (e per effetto dell'estensione del contraddittorio operato da ### anche il #### terzo chiamato da quest'ultimo), ### (e per effetto dell'estensione del contraddittorio operato da ### anche il #### terzo chiamato da quest'ultima), ######## ed ### ciascuno per la rispettiva quota di competenza, a rilevare indenne ### da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti del Comune di ### che dovesse essere posto a carico della ### all'esito del presente giudizio; - in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale di manleva formulata contro ### dai convenuti ###ri ###### e ### (### e ### in quanto infondata in fatto e diritto; - in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale formulata contro ### dai convenuti ###ri ###### e ### (### e ### e riferita a presunti vizi della cosa compravenduta perché inammissibile, essendo i suddetti decaduti dalla garanzia ai sensi degli art. 1490 e 1495 c.c. e, comunque, infondata in fatto e in diritto; - in ogni caso, con piena vittoria di spese e competenze professionali”.  conclusioni di parte convenuta ### + altri: “in via preliminare, voglia il Giudice pronunciare l'improcedibilità del giudizio per mancato efficace esperimento del tentativo di conciliazione e/o della negoziazione assistita, con ogni conseguenza di legge. Nel merito, respingere la domanda del Comune di ### e la conseguente domanda riconvenzionale formulata da ### nei confronti dei convenuti comparenti. In ipotesi, in via riconvenzionale, condannare la ### a garantire e manlevare i ###ri #### e ### eredi di ##### e ### da quanto eventualmente, e in via denegata, questi fossero tenuti a versare al Comune di ####. ### chiede inoltre che, in denegata ipotesi di ritenuta debenza della somma richiesta dal Comune di ### venga dichiarato tenuto al pagamento - in manleva e garanzia - il #### dante causa, in virtù del contratto di vendita del 16 maggio 2008, a rogito ### In via istruttoria si chiede ammissione di prova per testi, indicati nella #### su seguente capitolo di prova: 1 - DCV che per l'elaborazione delle tabelle millesimali di cui al doc. 11 del fascicolo del Comune di ### che vi si mostra, avete potuto accedere solo ad alcune unità immobiliari e che le superfici convenzionali sono state rilevate da documenti”.  conclusioni di parte convenuta ### “in via assolutamente preliminare, dichiarare improcedibile la domanda spiegata verso la comparente per erronea e viziata introduzione della mediazione delegata (e in materia obbligatoria) ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/10 e successive modifiche, con ogni consequenziale pronunzia di diritto e ragione; sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della procura alle liti rilasciata dall'ente attoreo per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 34 bis Regolamento del Comune di ### e per l'effetto dichiarare improcedibile o rigettare la domanda spiegata pro quota verso la comparente; nel merito, accertata la mancata e/o corretta accettazione negli atti di vendita ### e ### ex art. 1341 c.c., dichiarare la nullità parziale della stessa e la inapplicabilità alla comparente dell'art. 12 Convenzione ai rogiti notar ### del 2000, con conseguente rigetto della domanda spiegata pro quota verso la comparente; sempre nel merito, gradatamente, dichiarare che la comparente nulla deve al Comune di ### per i fatti e le ragioni di cui al punto sub d) della parte narrativa della comparsa, e per l'effetto rigettare la domanda spiegata pro quota verso la comparente; ancora nel merito ed in modo ulteriormente gradato, ritenere che nella fattispecie de qua l'ente amministrativo attore si è comportato in modo difforme al generale precetto di cui all'art. 1175 c.c.; e che quindi la domanda spiegata verso la ### costituisce abuso del diritto e con conseguente inammissibilità della stessa, per le motivazioni spiegate nel punto sub e) della parte narrativa della comparsa; nel merito e in manleva nel denegato caso di ritenuta debenza della somma, anche in via parziale, richiesta dal Comune di ### condannare il sig. #### A ### IL ###, #### 19 (C.F. ###), dante causa della comparente giusta le norme di legge in materia di evizione che in virtù delle norme di cui all'atto du compravendita notar ### 8/8/12 Rep. ###, trascritto il successivo 10/8/12 al ### 9703 ### ritualmente citato in causa ex artt. 163, 163 bis e 269 cpc e dichiarato dal GI contumace in causa, affinchè il medesimo la tenga indenne da qualsiasi pronunzia sfavorevole che la stessa abbia a subire all'esito del presente procedimento, anche in punto di spese ed interessi. Con ogni consequenziale pronunzia di legge ed in ogni caso con vittoria di competenze professionali, oltre a spese generali 15%, Iva e Cap come per legge”.  conclusioni di parte convenuta ### + 1: “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o l'estinzione del giudizio per mancato efficace espletamento da parte del Comune di ### del procedimento di mediazione disposto dal Giudice; sempre in via preliminare, per le motivazioni tutte sopra esposte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei #### e ### con conseguente declaratoria di estromissione degli stessi dal presente giudizio; in subordine e nel merito, respingere le domande tutte formulate dal Comune di ### in quanto inammissibili e/o per intervenuta prescrizione e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto, rigettando altresì la conseguente domanda subordinata e riconvenzionale formulata da ### S.r.l. nei confronti dei convenuti ### e ### in ulteriore subordine, per l'ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, e per quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e quindi condannare ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o al risarcimento in favore dei #### e ### e/o comunque a manlevarli e tenerli indenni, di tutto quanto questi ultimi fossero eventualmente obbligati a versare in favore dell'attore per i titoli di cui è causa nonché per spese di lite; in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato nel febbraio 2017, il Comune di ### chiedeva condannarsi ### srl al pagamento di € 93.757,91 e in via subordinata al pagamento: ### di € 6.390,20, ### di € 6,445,71, ### di € 6.454,54, ### di € 6.511,32, ### srl di € 818,79, ### e ### di € 6.957,94, #### e ### di € 5.725,32, ### di € 5.609,25, ### di € 5.649,62, ### di € 5.573,92, ### di € 15.356,49, ### di € 10.833,98, ### e ### di € 11.430,83; allegava: di aver sottoscritto il ### con ### la convenzione per concessione del diritto di superficie su due appezzamenti in località ### per costruzioni in edilizia economica e popolare e relativi servizi; che il prezzo teneva conto del prezzo di esproprio dell'area e ### versava un acconto impegnandosi a corrispondere il conguaglio a saldo del prezzo definitivo; ### presentava polizza fideiussoria della SIC a garanzia del versamento del conguaglio e il ### pagava un primo acconto sul costo dell'area; che con raccomandata del 12.12.2011 il Comune definiva la media dei costi per l'intero comparto ### e chiedeva a ### il saldo di € 210.746,14; che ### comunicava di aver ceduto tutti i 23 alloggi e due fondi commerciali - comunicando nominativi e atti di compravendita - eccetto un alloggio che rimaneva in proprietà della stessa, oltre ai parametri da utilizzare per la ripartizione in quote del conguaglio; che il Comune inviava la richiesta di pagamento ai singoli proprietari senza esito, fatta eccezione per ### che dopo ulteriore corrispondenza, il Comune chiedeva l'escussione della polizza alla compagnia assicuratrice che però risultava cessata nel 2006; che i proprietari degli alloggi inviavano (26.07.2013) al Comune una nota con le nuove quote millesimali su cui ricalcolare le somme e il Comune richiedeva a ognuno dei proprietari l'importo ricalcolato sulla base di dette quote ma solo parte di essi provvedevano al pagamento; che in base all'art. 12 della ### “in forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione…”. 
Si costituivano ######### ed eccepivano: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita; l'inopponibilità della ### per aver acquistato i beni immobili da ### nel corso del 2008, a distanza di cinque anni dalla fine dei lavori, e la richiesta del Comune era stata formulata nel dicembre 2011 solo nei confronti di ### e dopo la comunicazione da parte di ### dei nominativi dei nuovi proprietari il Comune non aveva escusso la polizza fideiussoria; che il richiamo in blocco negli atti di acquisto delle clausole della ### confermate ex art. 1341 cc, è inefficace e invalido perché non garantisce l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa in quelle richiamate; sostenevano la responsabilità del Comune per non aver tempestivamente escusso la garanzia fideiussoria; chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni da vizi degli immobili accertati tramite ### infine ### chiedeva la chiamata del suo dante causa ### Si costituiva ### ed eccepiva: l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione e mediazione obbligatoria; la mancanza di accettazione della clausola vessatoria n. 12 della ### perché nell'atto di trasferimento tra ### (dante causa di ### e ### viene fatto riferimento alla clausola n. 16, nell'atto tra ### e ### esiste la clausola ma è omesso il riferimento all'art. 12, il Comune non ha prodotto le raccomandate con cui si doveva informare della accettazione specifica della clausola (art. 12 citato ultimo comma) e non si è completata la fattispecie a formazione progressiva costitutiva dell'obbligo; l'avvenuto pagamento da parte di ### che ha acquistato con prezzo determinato a corpo, senza alcuna menzione negli atti di acquisto di prezzo a conguaglio; la negligenza contrattuale nella gestione del rapporto tra Comune e ### per le comunicazioni non chiare inviate dal Comune agli acquirenti e per la mancata escussione o sostituzione della polizza fideiussoria; chiedeva la chiamata del dante causa di #### Si costituivano ### e ### ed eccepivano: di aver già pagato a ### il prezzo da questa dovuto al Comune per la concessione del diritto di superficie dato che nel contratto di acquisto è previsto che il prezzo è “… comprensivo dell'importo dovuto al Comune per la concessione del diritto di superficie e per la urbanizzazione dell'area …”; l'infondatezza della domanda subordinata proposta dal Comune in base all'art. 12 ### posto che la clausola non si riferisce all'obbligo di pagamento assunto da ### per il prezzo per la concessione del diritto di superficie ma agli obblighi e ai vincoli afferenti la natura economicopopolare degli alloggi; la responsabilità del Comune di ### per il mancato incasso delle somme dovute da ### dato che dopo aver ricevuto gli atti di trasferimento non ha eccepito agli acquirenti l'esistenza di un presunto diritto di credito e non ha tempestivamente escusso la polizza fideiussoria. 
Si costituiva ### srl contestando dettagliatamente quanto dedotto dalle altre parti, in particolare che gli oneri di cui oggi viene richiesto il conguaglio sono obbligazioni propter rem che, essendo la convenzione richiamata nei singoli atti di acquisto e trascritta, seguono il bene e hanno effetto nei confronti degli acquirenti e loro aventi causa; che alla date degli atti di compravendita il conteggio da parte del Comune non era ancora venuto a esistenza, quindi tali somme non potevano essere specificate negli atti di acquisto. 
All'udienza del 17.10.2019, cessata la materia del contendere tra il Comune e ### per intervenuta transazione, il giudice dichiarava estinto il giudizio nei confronti di ### All'udienza del 9.07.2020, cessata la materia del contendere tra il Comune e ### per intervenuta transazione, il giudice dichiarava estinto il giudizio nei confronti di ### ******  i Sul tentativo di mediazione e la condizione di procedibilità ###. 5 comma 1 bis d.lgs 28/2010, come è noto, dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (segue elenco) è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, a esperire il procedimento di mediazione; per individuare se si tratti di materia soggetta al previo esperimento di mediazione deve farsi riferimento al contenuto del rapporto sostanziale/negoziale intercorrente tra le parti; nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il pagamento di una somma per saldo del prezzo di concessione del diritto di superficie di un'area; per la precisione il Comune di ### proprietario del terreno oggetto di concessione, costituiva a favore di ### il diritto di superficie per la costruzione di case di edilizia economica e popolare per la durata di 99 anni rinnovabili; il corrispettivo della concessione del diritto di superficie veniva convenuto ex art. 35, comma 12, L. 865/71 in misura pari alla media dei costi di esproprio in ragione di metro cubo edificabile (escluse le aree assegnate all'###; tale prezzo - che nell'atto di concessione veniva solo stimato - era soggetto a conguaglio e doveva essere determinato a consuntivo in relazione alle effettive spese sostenute dal Comune per l'acquisizione di tutte le aree comprese nel ### sia destinate alla residenza sia ad opere di urbanizzazione; la convenzione prevedeva i requisiti per accedere all'acquisto o alla locazione delle unità immobiliari e limitazioni sulle alienazioni sia quanto ai tempi che ai prezzi; gli acquirenti e i loro eventuali aventi causa subentravano nella posizione giuridica del concessionario relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla convenzione; negli atti di trasferimento degli alloggi dovevano essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiarava di conoscere e accettare la convenzione, clausole da confermare ai sensi dell'art. 1341 cc; quindi, giusta la clausola come richiamata nei contratti di acquisto e trascritta (su cui infra), gli oneri e obblighi nascenti dalla convenzione, oltre che i diritti, si trasferiscono all'acquirente e al suo eventuale avente causa come obbligazioni reali (o propter rem). 
Ciò posto, può ritenersi che la controversia rientri - ai fini della mediazione obbligatoria - nella “materia di diritti reali” sia perché si tratta del corrispettivo (a conguaglio) per la concessione del diritto di superficie sia per la realità del credito vantato. 
Quanto al procedimento di mediazione, la parte che non possa o non intenda partecipare personalmente all'incontro di mediazione può farsi sostituire da un altro soggetto, che può essere lo stesso avvocato difensore, a condizione che questi sia fornito di apposita procura speciale sostanziale con oggetto la partecipazione alla mediazione nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali su cui si controverte ( 8473/2019); il requisito formale di detta procura, ex art. 1392 cc, deve essere il medesimo di quello del contratto che il rappresentante deve concludere, quindi solo nel caso in cui le parti, all'esito positivo del procedimento di mediazione, concludano un contratto o compiano un atto con effetti modificativi, estintivi, costitutivi di diritti reali su beni immobili è necessario ai fini della trascrizione che la sottoscrizione dell'accordo sia autenticata dal notaio, negli altri casi il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.  ### formulata dalle parti convenute, però, riguarda la procura rilasciata dall'ente al proprio avvocato difensore e da questi autenticata; in particolare i convenuti, con l'eccezione di ### hanno eccepito ( verbale di mediazione) che “…l'art. 34 bis dello ### del Comune di ### prevede che a monte della rappresentanza in giudizio dell'ente amministrativo (affidata ai dirigenti dello specifico settore di competenza) debba essere rilasciata ex art. 34 bis comma 2 dello ### l'autorizzazione del dirigente preposto alla tutela legale del Comune … nella presente mediazione … sussiste la procura dell'attuale dirigente dello specifico settore di cui si discerne ma difetta del tutto il provvedimento previamente autorizzativo del dirigente preposto alla tutela legale …”; nei successivi atti difensivi (cfr. comparsa conclusionale ### hanno ulteriormente eccepito che la procura rilasciata dal Comune al proprio avvocato è stata autenticata dal legale e non dal notaio, instando per la chiusura della causa in rito sulla dedotta eccezione di procedibilità. 
Le eccezioni sollevate vanno respinte. 
Quanto alla prima - necessità del provvedimento autorizzativo del dirigente preposto alla tutela legale - nel procedimento di mediazione non si versa in attività giudiziale ma gestionale (cfr. art. 1 definizioni d.lgs 28/2010) ed è espressamente previsto dall'art. 16, comma 1 lett.f), d.lgs 165/2011 che il dirigente dell'ufficio dirigenziale competente sulla materia oggetto di controversia abbia la rappresentanza dell'amministrazione davanti all'organismo di mediazione e sottoscriva la proposta di conciliazione e si applica l'art. 34 dello ### comunale. 
Quanto alla seconda - necessità di una procura speciale sostanziale autenticata dal notaio o, in questo caso, dal segretario comunale ex art. 97 Tuel - ad avviso di questo giudice nel caso di specie la procura, non procura alle liti ma contratto di patrocinio dove la sottoscrizione del legale può valere non per autentica ma come accettazione, deve essere rilasciata per scritto (art. 17 r.d. 2440/1923) ma non è soggetta a ulteriori vincoli di forma, in particolare non richiede l'autentica della sottoscrizione, non più di altri atti firmati dal dirigente idonei a impegnare la volontà dell'ente; ma anche ammesso che ciò sia necessario, la conseguenza in ipotesi derivante da una procura che presenti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata ex artt. 24 e 111 Cost. della normativa in discorso, può essere solo quella di un rinvio dell'ìncontro di mediazione per permettere la regolarizzazione dell'atto o la comparizione personale della parte (i.e. il dirigente), trovando applicazione, semmai, gli artt. 1398 e 1399 cc; se questo è previsto ex art.  182 cpc nel processo per la procura alle liti a maggior ragione deve consentirsi in un procedimento deformalizzato con finalità conciliative quale quello di mediazione (“…ricerca di un accordo amichevole…”).  ### a verbale del procedimento di mediazione ha manifestato la propria indisponibilità a entrare in mediazione (di talchè l'eccezione di improcedibilità svolta nella comparsa di costituzione pare carente di interesse) chiedendo darsi atto dell'esito negativo, quindi vanno respinte perché infondate le eccezioni preliminari e si considera avverata la condizione di procedibilità ex art. 8 comma 4 bis d.lgs 28/2010.  i Nel merito in via preliminare ### attrice ha precisato le conclusioni (udienza del 24.06.22) chiedendo la condanna dei convenuti (### e in via subordinata le altre parti) al pagamento dell'intero credito vantato e quantificato in € 93.757,91 (come da atto di citazione del gennaio 2017) fatta eccezione per la convenuta ### giusta atto di transazione intervenuto; va richiamato il documento senza numero depositato da parte attrice il ### denominato “situazione conguagli gennaio 2020”: detto documento, formato dal Comune di ### P.O. ### e ### U.O. Espropri, datato 27.01.2020, oggetto: ### 95. 
Assegnazione aree alla società ### Richiesta di conguaglio sul prezzo di concessione dell'area. Situazione al gennaio 2020, sottoscritto da l'istruttore tecnico dott. #### e dal funzionario geom. ### riporta la situazione dei conguagli dovuti e dei pagamenti effettuati alle date di ottobre 2013, agosto 2014 (data di invio della documentazione alla avvocatura) e infine gennaio 2020, precisando i pagamenti intervenuti negli anni 2016, 2017 e 2018; alla data dell'agosto 2014 la somma richiesta era € 102.159,13 suddivisa pro quota tra ################ dopo il pagamento da parte di ### il ### l'importo ammontava a € 93.757,79, che è quanto richiesto in citazione; dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della data di prima udienza hanno pagato ###### e ### alla data del gennaio 2020, gli importi richiesti (in sorte capitale e interessi per ritardato pagamento alla data di ottobre 2013) erano i seguenti: ### € 6.390,20, ### € 6.445,71, ### € 6.454,54, ### € 6.511,32, ### € 818,79, ### € 6.957,94, ### € 5.725,32, ### € 11.430,83, totale € 50.374,65, somma dalla quale detrarre quanto corrisposto da ### (€ 6.445,71) e pertanto € 43.928,94, oltre interessi legali nel frattempo maturati; il documento non è stato oggetto di contestazione e quindi questa è la somma di cui si discute; la circostanza è stata dedotta dal Comune a verbale dell'udienza del 22.10.2019 e da ### nella I memoria ex art. 183 cpc ma il Comune non ha preso espressamente posizione sul punto nei propri atti difensivi.  ###, pur avendo prodotto questa precisazione del credito, non dice per quali motivi ### o in subordine le altre parti, dovrebbero pagare l'intero importo richiesto in citazione e nelle precisate conclusioni, quindi quanto ai convenuti non costituiti nel presente giudizio che hanno pagato capitale e interessi dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della data di udienza indicata in citazione - ##### e ### - va dichiarata cessata la materia del contendere; nei confronti dei convenuti ### (cfr. ordinanza a verbale del 22.10.2019) e ### (cfr. ordinanza a verbale del 9.07.2020) è stato già dichiarato estinto il processo per le transazioni intervenute; per gli altri convenuti, attuali parti in causa, la domanda deve essere limitata alla somma come avanti determinata.  i Sulle obbligazioni in solido ###. 12 della convenzione dispone: “In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e, successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione…”. Il subentro nella posizione giuridica del concessionario si attua mediante l'inserimento negli atti di trasferimento degli alloggi di clausole, da riportare nella nota di trascrizione, nelle quali l'acquirente deve dichiarare di conoscere e accettare la convenzione, impegnarsi a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni, quindi sottoscrivere le clausole ex art. 1341 cc; la verifica del rispetto di questa previsione è affidata all'obbligo previsto per il venditore di trasmettere al Comune con lettera raccomandata la copia autentica di ogni nota di trascrizione entro 60 giorni dal trasferimento del bene e la violazione dell'obbligo è sanzionata con il pagamento a carico del concessionario di una penale del 5% del valore convenzionato dell'alloggio (art. 16 lett. c, convenzione). 
Sostiene l'attore che obbligata al pagamento del conguaglio del prezzo per la concessione del diritto di superficie dell'area sia in ogni caso ### nella sua qualità di concessionario e, nel caso di mancato pagamento da parte di questa, siano tenuti gli acquirenti degli alloggi. 
In mancanza di ulteriori deduzioni in fatto o diritto si presume che la solidarietà passiva sia affermata sulla base del disposto dell'art. 3 ### “Il corrispettivo della concessione del diritto di superficie è stato convenuto dalle parti …detto prezzo sarà determinato a consuntivo in relazione alle effettive spese sostenute dal Comune … il concessionario … versa al Comune a titolo di acconto sul prezzo delle aree e salvo conguaglio …il concessionario si impegna a corrispondere al Comune il conguaglio a saldo del prezzo …a garanzia del puntuale versamento del conguaglio il concessionario ha presentato … polizza fideiussoria…”.  ### che il Comune debba ricevere il pagamento del conguaglio del prezzo sulla base degli oneri sostenuti per espropriazioni e urbanizzazione delle aree, è il senso letterale dell'art 12 della convenzione che rivela il carattere reale dell'obbligazione per cui è richiesto il pagamento degli oneri e, quindi, il transito unitamente alla res; non può trovarsi altro senso, infatti, nell'espressione “in forza del trasferimento degli alloggi … subentrano nella posizione giuridica del concessionario…”, se non di un preventivo assenso alla cessione della posizione contrattuale - “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive se queste non sono ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta” (art. 1406 cc) - limitatamente alla parte di diritto di superficie relativo al bene trasferito e alla quota di beni comuni, comprensiva delle garanzie e obblighi accessori a carico delle parti; infatti la convenzione, oltre agli oneri a conguaglio di cui qui viene chiesto il pagamento, prevede criteri di assegnazione, determina prezzi di cessione, limitazioni temporali alle alienazioni (cfr. artt. 11 e 16 convenzione), obblighi ai quali sono tenuti anche gli aventi causa (cfr. artt. 15 e 16 “le violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione comportano a carico del responsabile …agli aventi causa inadempienti, nei casi di cui al comma precedente …). 
Ciò posto, trovano applicazione gli artt. 1407, comma 1, e 1408 cc: “se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o l'ha accettata …il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo …”. 
Nella convenzione sono nel dettaglio previste le modalità di inserimento negli atti di trasferimento delle clausole richiamanti la convenzione, l'obbligo di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cc, la trascrizione nei ### delle clausole, la notifica dei contratti per lettera raccomandata (art. 12 convenzione); tale obbligo non viene meno per effetto del primo trasferimento ma persiste “per l'intera durata della convenzione” (art. 15 convenzione), periodo durante il quale dovrà essere inviata al Comune e alla ### con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla stipulazione, copia autentica dei contratti di alienazione, locazione e assegnazione in proprietà o in godimento e di quelli che comportino costituzione o trasferimento di diritti reali sulle medesime abitazioni. 
Quindi la sostituzione che libera il cedente (non solo concessionario) dalle sue obbligazioni diviene efficace con il ricevimento, da parte del Comune contraente ceduto e della ### della raccomandata con le copie conformi dei contratti, salvo l'accertamento dei requisiti del nuovo nucleo familiare e la conformità dell'atto o del contratto alle disposizioni che disciplinano l'intervento nel quale le abitazioni sono comprese e alla convenzione comunale (art. 15, comma 2, convenzione). 
Non è presente nella convenzione un'espressa riserva di non liberare il concessionario cedente, quindi non trova applicazione il secondo comma dell'art. 1408 cc che prevede un rapporto di sussidiarietà del rapporto cedente/ceduto a quello cessionario/ceduto; in ogni caso, se questa è la disciplina in via generale della cessione del contratto, certamente nel caso di obbligazioni reali o propter rem, come quelle di cui qui si discute, l'individuazione del soggetto legittimato passivo della pretesa avviene sulla base della titolarità della res e nel caso di circolazione del bene per individuare il soggetto onerato dell'adempimento dovrà guardarsi al momento in cui l'obbligazione è sorta: l'alienante resta obbligato per le obbligazioni sorte antecedentemente all'atto di alienazione e il compratore, nuovo proprietario, risponderà delle obbligazioni sorte successivamente al trasferimento. 
Quindi non c'è solidarietà passiva nell'obbligazione tra ### e gli acquirenti proprietari degli alloggi.  ### di pagamento di una somma di denaro, perché possa essere esattamente adempiuta, richiede che sia determinata nel suo ammontare o determinabile in base al titolo, sia cioè liquida; l'obbligazione per cui è processo, di pagamento del conguaglio degli oneri sostenuti dal Comune in relazione all'area ### fa parte dell'insieme dei diritti e obblighi contrattuali che sono stati oggetto di trasferimento nei contratti di vendita degli alloggi, pertanto per individuare il soggetto obbligato sarà necessario verificare se, al momento della vendita delle unità immobiliari, l'obbligazione era venuta a esistenza nei suoi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (su cui infra).  i Carattere imperativo della previsione ###. 35, comma 12, l.865/71 (“i corrispettivi della concessione in superficie … e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune… per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato …”) è norma imperativa di ordine pubblico; ### Stato n. 50/2012: “### costi devono essere riferiti, in coerenza, al relativo comparto edificabile per lasciare inalterati i necessari "utili ed oneri" tra i vari attuatori ed i singoli beneficiari. 
Di conseguenza, quand'anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione, così come dedotto, dovrebbe ad ogni modo ritenersi operante ex art. 1339 c.c., per il conguaglio contestato, il contenuto inderogabile delle richiamate disposizioni legislative che sorreggono la convenzione stessa e che impongono la completa copertura delle spese sostenute dal Comune ai suddetti scopi (### di ###, 21 febbraio 2005, n. 577)”. 
Quindi, anche nel caso in cui i contratti per cui è causa non contenessero espressamente la previsione pattizia, come invece contengono con il richiamo - e la trascrizione - delle clausole della convenzione, la clausola relativa all'obbligo di pagamento del conguaglio dei surrichiamati oneri sarebbe ex lege inserita nel contratto ai sensi dell'art. 1339 cc. 
Per quanto qui di interesse, gli atti di trasferimento stipulati da ### (in atti) richiamano la convenzione nei termini dalla stessa previsti e avanti più volte descritti, in particolare: atto del 29.03.2005 con ### e ### atto del 15.04.2008 con ### (dante causa di ### e ### e ### atto del 21.11.2008 con ### e ### atto del 19.10.2006 con ### (dante causa di ###, atto del 16.12.2008 con ### atto del 16.12.2008 con ### (dante causa di ###.  i Sulle eccezioni delle parti convenute Preliminarmente va precisato che la cristallizzazione e relativa richiesta del credito da parte del Comune ai titolari degli alloggi è avvenuta una prima volta nel mese di febbraio 2012 (dies a quo dal quale decorre, in ipotesi, la prescrizione) e di nuovo nel mese di ottobre 2013 (cfr. doc. 12 attore e documento “situazione conguagli al gennaio 2020”), quindi rispetto a contratti che sono stati stipulati tra il 2005 e il 2008 è evidente che il conguaglio dovuto alla data della stipula di detti contratti non era ancora stato determinato e contabilizzato dal Comune e il credito non si è prescritto.  1. Sull'avvenuto pagamento al momento dell'acquisto delle unità immobiliari anche degli oneri di espropriazione e urbanizzazione: questa eccezione resta assorbita in quanto già sopra esposto, la concessione - che, si ripete, era richiamata nei contratti e trascritta - prevedeva espressamente il pagamento del conguaglio per gli oneri; si tratta di obbligazione reale che transita con il bene al quale inerisce; anche dove non fosse stata espressamente inserita nei contratti la clausola di richiamo alla concessione, la clausola del pagamento dei residui oneri dovuti doveva ritenersi operante ex art.  1339 cc; nell'ipotesi che al pagamento degli ulteriori oneri a conguaglio anche per le unità immobiliari già cedute avesse provveduto ### (cfr. art. 1180 cc), questa avrebbe avuto il diritto di regresso nei confronti dei singoli acquirenti degli alloggi ex art.  2033 cc.  2. Sulla mancata escussione della polizza fideiussoria: è irrilevante, rispetto alle posizioni degli acquirenti degli alloggi, che la polizza sia stata escussa o meno; il soggetto garantito era il Comune e non gli acquirenti e nell'ipotesi di pagamento da parte dell'assicuratore, sarebbe stato pacificamente applicabile l'art. 1916 cc che prevede il diritto dell'assicuratore che ha pagato l'indennità di surrogarsi nei diritti dell'assicurato ### verso i terzi responsabili.  3. Sulla dedotta vessatorietà delle clausole della convenzione: in disparte la pacifica inapplicabilità al caso di specie della disciplina consumeristica, l'unica clausola, in ipotesi vessatoria, che potrebbe venire in rilievo riguarda le restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi disciplinate dall'art. 16 della convenzione per i vari casi ivi previsti (a titolo di esempio art. 16 sub a) “nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui all'art. 13 … sarà applicata al superficiario alienante una penalità convenzionale…”), mentre quanto alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte (art. 1341, comma 1, cc) se ne richiede la sottoscrizione nel loro complesso, e non specificamente per singole clausole, a garanzia della conoscenza del contenuto contrattuale con l'ordinaria diligenza; nel caso che ci occupa non vengono sollevate eccezioni circa la limitazione della libertà contrattuale, venendo in discorso solo l'obbligo del pagamento del conguaglio, sul quale sopra si è già detto.  4. Sul residuo importo dovuto da ### La richiesta del pagamento degli oneri per le singole unità abitative è stata rivolta a ### una prima volta il ### (doc. 14 ### per € 5.065,49 in sorte capitale oltre interessi di rateizzazione, totale € 5.343,19; dopo il calcolo effettuato dal Comune sulla base dei millesimi, viene ripetuta il ### (doc. 12 Comune e documento non numerato ‘situazione dei conguagli al gennaio 2020') per € 5.694,47 oltre interessi per ritardato pagamento, totale € 5.884,28, quindi al gennaio 2020 restava da corrispondere la somma di € 818,79, oltre gli ulteriori interessi nel frattempo maturati; la somma non viene specificamente contestata da ### (cfr. paragr.16 della comparsa di costituzione), la società infatti non tiene conto del computo degli interessi di rateizzazione (come da calcolo previsto nella convenzione) e moratori.  i Sulla domanda riconvenzionale.  ###### e ### hanno proposto domanda di risarcimento del danno per vizi e difetti degli immobili; hanno dedotto di aver acquistato gli immobili nel 2008 (tra aprile e dicembre), di aver ricevuto dal Comune la richiesta di conguaglio nel febbraio 2012, di aver promosso un ATP per la determinare il costo di eliminazione dei vizi, non altrimenti descritti né collocati temporalmente quanto alla loro scoperta e denuncia; la domanda di garanzia per vizi dell'immobile compravenduto va rivolta al venditore-costruttore, in disparte ogni considerazione sulla tempestività/decadenza, mentre oggetto del processo è il pagamento del conguaglio degli oneri dovuti al Comune per il pareggio dei costi di espropriazione e urbanizzazione delle aree concesse con diritto di superficie, pertanto la domanda riconvenzionale è inammissibile.  i Sulle chiamate dei terzi danti causa ### reale di pagamento degli oneri è a carico del titolare del bene al momento della venuta a esistenza del credito nei suoi requisiti, oltre che di certezza anche di liquidità; quindi se la prima richiesta del Comune dopo il conteggio a conguaglio risale al febbraio 2012 è necessario verificare se i successivi atti di trasferimento sono avvenuti prima di tale data.  ### ha chiamato in causa ### deducendo di aver acquistato dallo stesso con atto del 16.05.2008, quindi il chiamato in garanzia non può essere tenuto per il pagamento dell'obbligazione.  ### ha chiamato in causa ### deducendo di aver acquistato da questi con atto del 8.08.2012 - quindi dopo la prima richiesta del conguaglio da parte dell'ente - atto nel quale viene data dall'alienante specifica garanzia rispetto al pagamento di quanto dovuto “a qualsiasi titolo”, pertanto l'alienante chiamato in causa dovrà tenere indenne la convenuta di quanto sarà costretta a pagare al Comune a titolo di conguaglio. 
Conclusivamente, va respinta la domanda svolta in via principale dal Comune contro ### per il pagamento di € 93.757,91 perché infondata e accolte le domande attrici verso i convenuti, compreso ### per le somme parziali come indicate in atto di citazione e risultate ancora dovute; va respinta la domanda riconvenzionale in via trasversale svolta dai convenuti, con l'eccezione di ### nei confronti di ### respinte le altre domande. 
Le spese di lite - con esclusione dell'importo indicato da ### nella nota spese depositata per “fase di discussione”, non essendo stata svolta attività istruttoria ma solo introduttiva e decisoria - vanno riconosciute a favore della convenuta ### srl con compensazione dell'1% e poste a carico del Comune di ### e per il 50% della somma a carico anche delle altre parti convenute in solido tra loro, con l'eccezione di ### e ### considerata la gestione del contenzioso nelle sue varie fasi (stragiudiziale, giudiziale e di mediazione), vengono compensate le spese tra il Comune e le altre parti convenute.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Comune di ### contro ### srl, ################## ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere tra ### di ### e ##### e ### nulla sulle spese; 2) dà atto che il giudizio è stato estinto nei confronti di ### e ### 3) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna a pagare al Comune di #### srl € 818,79 oltre interessi; ### € 6.390,20, oltre interessi; ### € 6.454,54 oltre interessi; ### € 6.511,32 oltre interessi; ### e ### € 6.957,94 oltre interessi; #### e ### € 5.725,32 oltre interessi; ### e ### € 11.430,83, oltre interessi; 4) condanna ### a tenere indenne ### di quanto questa dovrà pagare al Comune di ### 5) respinge ogni altra domanda; 6) condanna il Comune di ### e per la metà in solido le parti convenute, escluse ### e ### srl, a pagare a ### srl le spese di lite in misura del 99% compensato il resto, che liquida, già operata la riduzione, in € 772,00 per spese, € 7.950,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap se dovute come per legge.  ### 17 ottobre 2022 

IL GIUDICE
ONORARIO dott. ### n. 976/2017


causa n. 976/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Beconi Corinna

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