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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2278/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2151/2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28589/2021, pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in atti. #### 10 S.r.l. (P. IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pt Dott. ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (CF: ###) e ### (CF: #####) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in appello. ###: risarcimento danni.
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “piaccia all'###mo Giudice adito contrariis reiectis così provvedere: 1) In accoglimento del presente atto di appello, revocare e riformare -previa sospensione dell'efficacia esecutivala Sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli 2^ ###, in persona del Giudice dott. ### in data ### n. 2151/23, notificata presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado, in data ### e, per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della convenuta ### 10 s.r.l., tenuta alla gestione dell'attività alberghiera sotto l'insegna “### 10 Boutique & ### Hotel” di ####; 3) ### 10 s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t. al risarcimento, in favore dell'appellante, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito e in dipendenza delle lesioni personali riportate nelle circostanze di fatto e di tempo indicate, nella misura di giustizia che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di ### di cui si richiede, sin d'ora, l'acquisizione. 4) ### 10 s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”. per l'appellata: “affinché voglia l'On.le Corte adita, ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa e respinta: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal #### ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 345 e/o 348-bis c.p.c., per le motivazioni esposte nei precedenti scritti difensivi; 2) In via principale, confermare la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2151/2023 e, comunque, rigettare le domande formulate in appello dal #### siccome del tutto inammissibili, illegittime, non provate nonché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nei precedenti scritti difensivi; 3) ### il #### al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione notificata il ###, ### conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli la ### 10 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, esponendo: che, nel settembre 2020, soggiornava per due notti presso il ### 10 Boutique & ### di ### che, nella notte del 12.09.2020, alle ore 1:20 circa, mentre percorreva il corridoio interno alla struttura che lo avrebbe condotto alla propria stanza, a causa del buio, perdeva improvvisamente l'equilibro e cadeva rovinosamente per le scale, asseritamente non segnalate e non visibili; che veniva condotto con ambulanza presso l'### ove, a seguito di accertamenti, veniva refertato un “politrauma caratterizzato da una distorsione della spalla destra e da una distorsione del rachide lombare complicato da fatture di ###, ###, ### ed ###” (trauma che si aggiungeva ad una preesistente lussazione dell'anca dx risalente a circa 35 anni prima); che, a seguito di una visita di controllo delle spalle e di una prescritta RM, effettuata il ###, emergeva una “lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra”; che, il ###, si ricoverava presso l'### di ### di ### dove, in pari data, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per acromionplastica e tenorrafia; che residuava un danno biologico permanente scomponibile nel 13% per la menomazione della spalla destra e nel “10%, a decorrere dal 20%” per le “menomazioni al tratto lombare del rachide ed ai muscoli glutei con le influenze negative a carico della deambulazione”; che, pertanto, era costretto ad un periodo di malattia post traumatica di 45 giorni da considerarsi totale, di 30 giorni da considerarsi al valore medio del 50% e di altri 60 giorni da considerarsi al valore medio del 25%, durante il quale non poteva attendere alle sue ordinarie e straordinarie occupazioni.
Tutto ciò premesso, il ### chiedeva, previo accertamento della responsabilità della società convenuta ex artt. 2043, 2051, 1218 e 1375 c.c., la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti e subendi, nella misura provata o ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la ### 10 S.r.l. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., interrogate liberamente le parti, ammessa la prova testimoniale, escussi quattro testimoni, il Tribunale, all'udienza del 12.12.2022, assumeva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2151/2023 pubblicata il ###, all'esito del procedimento R.G. n. 28589/2023, il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) Rigetta la domanda; 2) Condanna l'attore a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 10000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### Morace”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata in data ### e notificata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### (primo giorno feriale dopo la scadenza del termine) e, dunque, nel rispetto dell'art. 325 c.p.c., ### interponeva appello - iscritto a ruolo il ### -, per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva la ### 10 S.r.l., che si opponeva al gravame considerato inammissibile e improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ricorso ex art. 351 c.p.c. (RG 2278-1/2023), notificato in data ###, l'appellante formulava istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata. A sostegno, ribadita la fondatezza dei propri assunti e, dunque, l'erroneità della decisione del Tribunale, con riferimento al periculum in mora, deduceva di aver ricevuto notifica, in data ###, dell'atto di precetto con cui i procuratori della controparte, odierna appellata, intimavano la liquidazione delle proprie competenze, al cui pagamento egli era stato condannato, per un importo pari ad euro 14.935,55; pertanto, qualora non fosse stata disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza, avrebbe subito un pregiudizio derivante dall'inizio dell'esecuzione.
Si costituiva, nel sub-procedimento ex art. 283 c.p.c., la ### 10 S.r.l. che chiedeva il rigetto dell'istanza per insussistenza dei requisiti normativamente necessari per il suo accoglimento.
Ritenuti non ricorrenti i presupposti per provvedere con decreto inaudita altera parte, a seguito dell'udienza di discussione, celebratasi il ### con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., veniva emessa ordinanza di rigetto della sospensiva per difetto sia del fumus boni juris sia del periculum in mora.
In prosieguo di giudizio, la causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il ###, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante non depositava note di precisazione delle conclusioni né comparsa conclusionale né memorie di replica ma, esclusivamente, note ex art. 127ter c.p.c. all'udienza di remissione della causa in decisione; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data ###, comparsa conclusionale il ### ma non memorie di replica.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, così statuendo: “… Interrogate liberamente alla udienza del 19/7/2022 le parti “individuano concordemente il percorso seguito dal sig. ### prima di cadere: dalla reception percorse una rampa di scale a salire, poi superò un pianerottolo, girò a sinistra, salì un'altra rampa, giunse in un corridoio, percorse il corridoio, e qui si trovò di fronte la rampa di scale in discesa sulla quale cadde. Le divergenze sono: era illuminato o meno il corridoio percorso? ### disponibili percorsi alternativi? Il sig. ### prende atto che non c'è una piscina dalla parte in cui era arrivato in albergo: in realtà era un giardino con una fontana; nel corridoio c'era penombra, con una luce fioca che proveniva dalle sue spalle. Il sig. Mattera precisa che l'impianto di illuminazione è unico per il piano rialzato e per il piano terra: se funziona al piano rialzato, funziona nel corridoio e in tutta la zona delle camere. Il sig. ### precisa che giù e nella prima rampa di scale la luce c'era. Il sig. ### dichiara di avere un'andatura un po' barcollante, per problemi al menisco sinistro pregressi all'incidente per cui è causa.”. Una scalinata è ovviamente una cosa inerte, della quale era custode la società convenuta, e per valutare se la custode sia da considerarsi responsabile dell'evento per cui è causa, va applicato il principio enunciato da Cass. 21212/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria).” È stato dedotto un solo valido motivo, per il quale la rampa di scale sulla quale cadde ### avrebbe potuto essere considerata pericolosa: parte attrice sostiene che nel punto in cui iniziava la scalinata, il corridoio non fosse adeguatamente illuminato. Per la verità, anche se il corridoio fosse stato completamente buio, oppure se fosse stato buio a partire dal punto in cui iniziava la scalinata, responsabile della caduta dell'attore non sarebbe stata esclusivamente la società che gestiva l'albergo: comunque, muovendosi in un corridoio buio, o entrando in una zona buia, l'attore avrebbe dovuto muoversi assai prudentemente, per evitare di incappare in ostacoli o insidie invisibili, tastando il terreno con un piede ad ogni passo - se si fosse comportato in tal modo, non sarebbe caduto, per cui, essendo invece successo quel che è successo, lo si sarebbe dovuto considerare corresponsabile dei danni da egli stesso subiti. ### avrebbe dovuto agire ancor più cautamente, considerato che, come da egli stesso dichiarato, è claudicante per una pregressa operazione al menisco sinistro. Nell'atto di citazione si asserisce che ### quando cadde, aveva appena iniziato a percorrere il corridoio indicato, completamente al buio, nella convinzione che di lì a qualche istante si sarebbe azionato il sistema di illuminazione automatico …”, ma non è comunque prudente entrare in una zona buia camminando a velocità normale, prima che il corridoio si illumini. Si consideri poi che, come si è visto, lo stesso ### ha riferito che il corridoio non era buio, bensì in penombra “con una luce fioca che proveniva dalle sue spalle”; se così fosse stato, già solo per questo lo si dovrebbe considerare responsabile dell'evento, dato che una luce fioca gli avrebbe pur sempre consentito di vedere le scale sul proprio cammino, trattandosi di una evidente discontinuità sul percorso, visibile pure in penombra. In ogni caso, che il corridoio non fosse illuminato non è stato dimostrato. Sono stati escussi quattro testi: a) ### era ospite dello stesso albergo, quella notte, ma non ricorda alcun incidente; b) ### all'epoca lavorava per srl ### 10 come portiere di notte dell'albergo; udì un urlo disumano, accorse verso la sorgente del rumore, e trovò “il sig. ### steso a terra sugli ultimi tre gradini che conducevano al corridoio nel quale si affacciava la sua stanza, la 104”; ha riferito che “Il corridoio e la piccola scalinata in cui cadde il signore, erano illuminati: non c'erano lampadari, ma punti luce, che venivano attivati dalla portineria (non da me, che montavo alle 22), e che spegnevamo quando si faceva giorno”; c) ### idraulico ed elettricista, revisionava gli impianti dell'albergo gestito da srl ### 10; ha riferito che “###vo come ho detto la funzionalità dell'impianto elettrico e di illuminazione, e se si gaustava ### una lampadina, subito la sostituivo. Non mi risultano guasti nell'estate 2020. ### di illuminazione dell'albergo è unico, poi ci sono gli impianti di emergenza nel caso manchi la corrente. Quando c'è un corto circuito, scatta un salvavita che blocca la corrente; ma come ho detto ci sono i gruppi di emergenza, pure quelli revisionati annualmente.”; d) ### anch'egli ospite dell'albergo quella notte, udì dei rumori, uscì dalla sua camera, e trovò ### a terra, che cercava di rialzarsi, e subito dopo vide accorrere la portiera; ha riferito che “Io entravo nella stanza da un corridoio al piano terra; quella notte ero rientrato da circa 45 minuti, e il corridoio era illuminato. Stetti là due o tre notti, feci sempre la stessa strada, e il corridoio lo trovai sempre illuminato. Da dove era la hall, per una porta, giravo a destra ed entravo nel corridoio, senza fare scale; il corrimano era lungo tutto il corridoio; dall'altra parte del corridoio c'erano delle scale; non ho notato se quella persona sia caduta su degli scalini.”. Come si vede, non solo non è provato che quel corridoio fosse per nulla o scarsamente illuminato, ma risulta invece il contrario: era illuminato; pertanto, la società convenuta non può essere considerata responsabile dell'evento dannoso subito dall'attore, né ex art. 2051 cc, né ex art. 2043 cc; deve ritenersi che l'attore sia caduto per una propria imprudenza o distrazione, e la domanda va rigettata.”.
§ 4.
Con il primo motivo, il ### lamenta il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale. ### l'appellante, difatti, il Tribunale ha errato nella valutazione delle risultanze probatorie ritenendo illuminata la rampa di scale, ove si sarebbe verificata la caduta, inferendo ciò dal fatto che, in primo luogo, il piano superiore era illuminato e che, in secondo luogo, vi è un unico interruttore generale che regola l'impianto elettrico della struttura; circostanze, queste, ritenuto non fondate alla luce di quanto emerso dall'istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi.
§ 5.
Con il secondo ed articolato motivo, parte appellante censura la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218, 2043, 2051 c.c. nonché delle norme e dei principi generali in tema di responsabilità. Errore sui presupposti di fatto e di diritto”. Invero, in prima istanza, il ### critica la sussunzione, operata dal Tribunale, della fattispecie concreta nell'art. 2051 c.c. e non già nell'ambito della responsabilità contrattuale. A parere dell'appellante, difatti, il contratto alberghiero comprende, oltre agli obblighi principali di fornire vitto e alloggio, anche quelli accessori cd di protezione, fondati sulla clausola generale di buona fede in funzione integrativa, volti a garantire l'incolumità psico-fisica dell'ospite da eventuali lesioni che possa subire durante il soggiorno ed imputabili, anche mediatamente, al gestore del servizio.
Con riferimento all'art. 2051 c.c., l'appellante contesta le statuizioni di rigetto del Tribunale, affermando la sussistenza della responsabilità della società convenuta, in quanto, in coerenza con il primo motivo, sostiene che non si è riuscito a dimostrare in maniera piena che la rampa di scale fosse illuminata; sicché, nel dubbio, il custode della res avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere dei danni.
§ 6.
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.”, poiché il Tribunale non ha considerato che la società convenuta, non istallando degli interruttori “a comando” per l'illuminazione, ha, comunque, concorso a determinare il danno occorsogli.
Riproponeva, infine, le domande e le questioni contenute nel libello introduttivo, non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla pronuncia di rigetto.
§ 7.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, per pretesa violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c., siccome l'atto di appello, che non deve avere una forma particolare, individua con precisione i punti della sentenza impugnati affiancati dall'argomentazione giuridica ed in fatto.
Del resto, qualora l'atto d'appello denunci - come nella specie - l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione sez. III, 04/11/2020, n. 24464).
Parimenti risulta infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per asserita modifica della vicenda sostanziale di cui è causa.
Osserva il collegio che le difformità contenutistiche dell'atto di citazione e di quello d'appello, con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto, appaiono del tutto marginali e non influenti sulla decisione, posto che la vicenda dedotta e, conseguentemente, l'onere probatorio risultano immutati.
§ 8.
Nel merito, l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda, ha incentrato la decisione sulla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che, in sintesi, prevede la responsabilità del custode di una res, che, per caratteristiche intrinseche (cd. Dinamismo intrinseco della res) ovvero a causa di agenti esterni che l'hanno resa pericolosa, abbia cagionato un danno, eziologicamente imputabile al normale uso che della cosa si faccia.
Dal punto di vista della natura giuridica, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è pacificamente considerata come ipotesi di responsabilità oggettiva. Grava, pertanto, sul danneggiato l'onere allegatorio e probatorio del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, a monte, nonché, a valle, dei pregiudizi conseguentemente subiti.
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo, sì atteggiato, da parte dell'attore, ricade sul convenuto la prova liberatoria del cd fattore interruttivo del nesso causale, che può qualificarsi come naturale ovvero umano (anche riconducibile ad una condotta del danneggiato che abbia caratteri di imprevedibilità ed imprevenibilità). In tal senso, si è espressa la Cassazione (sent. 858/2020), la quale ha statuito che: “###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.
Ancora, merita puntualizzare, con specifico riferimento all'azione di responsabilità per cosa in custodia, che l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, si è costanti nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, ovverossia ai danni subiti da un cliente di un albergo in nesso eziologico con res che si trovano nella struttura, la Cassazione, pronunciandosi su di una vicenda fattuale grossomodo sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che: “###albergatore, tuttavia, grava anche il generale dovere del neminem laedere, che si sostanzia nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni che compongono la struttura in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi.
Orbene, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ.” (cfr. tra le tante, Cass. Civ. Sez. III, sent. 24739 del 29/11/2007).
Orbene, sussunta la vicenda storica nell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha rigettato la domanda assumendo, quale motivazione principale, non provata la circostanza, invero determinante, dell'assenza di illuminazione delle scale su cui sarebbe caduto l'appellante.
Ed infatti, con il primo motivo, su sintetizzato, l'appellante censura il percorso motivazionale del Tribunale in quanto asseritamente fondato su di un travisamento dei fatti e/o di un errore sui presupposti di fatto e di diritto. A parere del danneggiato, il giudice sarebbe giunto a tale conclusione sulla base di un ragionamento presuntivo; nello specifico, nella valutazione delle risultanze istruttorie, quali soprattutto il libero interrogatorio delle parti, il Tribunale avrebbe valorizzato la dichiarazione del legale rappresentante della società, secondo cui “l'impianto di illuminazione è unico per il piano rialzato e per il piano terra: se funziona al piano rialzato, funziona nel corridoio ed in tutta la zona delle camere”. Simile ragionamento inferenziale sarebbe assolutamente non condivisibile in quanto non suffragato dal compendio probatorio, che, viceversa, dimostrerebbe il contrario.
Il motivo è infondato.
Invero, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove a sua disposizione per escludere la sussistenza del nesso causale sì come ricostruito dall'attore-danneggiato.
Dirimenti appaiono, in tale ottica, le deposizioni dei testi escussi, ad eccezione di quelle rese da ### in quanto del tutto prive di rilievo, stante l'affermata ignoranza circa quanto accaduto la notte della caduta.
Ebbene, ### dipendente dell'hotel nel periodo di cui è causa, con mansioni di addetta alla portineria ed in servizio la notte del 12.9.2020, ha dichiarato: che l'impianto d'illuminazione, composto da punti luce, era stato attivato dalla portineria stessa, prima che lei montasse il turno; che, quando accorse in soccorso del ### vide che quella zona era illuminata.
Quanto riferito dalla teste appare connotato da una coerenza ed attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Sotto il primo profilo, le dichiarazioni, non solo, sono frutto di percezione diretta dei fatti, ma risultano altresì lineari e non contraddette da successive precisazioni.
Con riguardo all'attendibilità estrinseca, le dichiarazioni della ### sono, sostanzialmente, confermate dalle deposizioni degli altri due testi. ### addetto alla revisione degli impianti dell'albergo, ha confermato che l'impianto di illuminazione è composto da faretti a scomparsa (alias punti luce), sempre accesi nell'orario notturno e comandati dalla portineria; che nell'estate 2020 non si sono verificati guasti che hanno richiesto un suo intervento. Tale ultima circostanza, invero, risulta confermata altresì dal riscontro negativo dell'E- distribuzione alla richiesta, inviata dalla società, di verificare se nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2020 ci fosse stato qualche disservizio/guasto all'illuminazione (cfr. doc. 8 comparsa in appello).
Da ultimo, il teste ### ospite dell'albergo (pertanto, terzo totalmente disinteressato all'esito del giudizio) nel periodo in cui si è verificata la caduta del ### con stanza avente un numero poco superiore a 100 (dunque, limitrofa a quella dell'appellante, ossia la nr. 104), ha riferito che, dopo aver sentito delle urla, usciva dalla stanza per verificare cosa stesse accadendo e vedeva il ### che tentava di rialzarsi aggrappandosi al corrimano delle scale; non prestava, tuttavia, soccorso in quanto vide accorrere una dipendente dell'hotel. Il teste, dato centrale, confermava che quella sera, così come tutte le precedenti, il corridoio, ove erano poste le stanze e su cui davano le scale “incriminate”, era illuminato.
Tali dichiarazioni, inoltre, confermano l'esistenza di un corrimano sulla rampa di scale (presidio di sicurezza), ritratto, altresì, nella documentazione fotografica depositata da parte appellata (cfr. doc. nr. 6).
Ancora, è necessario osservare che, qualora fosse mancata la luce, il ### sarebbe caduto ben prima, posto che, in base al percorso prescelto e ricostruito in sede di libero interrogatorio, egli “percorse una rampa di scale a salire, poi superò un pianerottolo, girò a sinistra, salì un'altra rampa, giunse in un corridoio (dimostrato essere di 8 mt), percorse il corridoio e qui si trovò di fronte la rampa di scale in discesa sulla quale cadde”.
Non è, dunque, stata fornita alcuna idonea dimostrazione del nesso causale tra fatto ed evento, richiesto quale presupposto per allocare in capo al custode la responsabilità per i danni patiti ai sensi dell'art. 2051 § 9.
A simile conclusione di rigetto si perviene anche qualora la fattispecie di cui è causa fosse inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 1175 e 1375 Invero, con il secondo motivo, si è censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha omesso, anche a fronte di una domanda in tal senso, di pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore. ### ha invocato riferimenti normativi quali l'art. 93 cod. cons., gli artt. 42 e 43 co 1 D. Lgs. 79/11 nonché pronunce giurisprudenziali che depongono per la configurabilità di siffatto titolo di responsabilità.
Nello specifico, si è sostenuto che il contratto di albergo, ancorché atipico, si compone di una pluralità di obblighi ricadenti in capo al fornitore del servizio. Tra questi, può essere operata una distinzione tra prestazioni principali, quali l'alloggio ed eventualmente il vitto, ed accessorie cd di protezione, imposte dalla clausola generale di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In virtù del dovere di solidarietà (sostrato valoriale della buona fede), l'albergatore deve garantire, con la diligenza professionale, che i servizi da lui offerti non arrechino alcun danno, soprattutto di natura fisica, ai propri clienti.
Ebbene, nell'aderire ad una simile impostazione, occorre, per quanto d'interesse, mettere in evidenza che l'obbligazione accessoria di protezione, così declinata, si qualifica quale obbligazione ad interesse strumentale (ossia, quale obbligazione di mezzi); ciò in quanto la tutela della sfera giuridica del creditore, ed in special modo la sua integrità psicofisica, non dipende esclusivamente dall'esatto adempimento della prestazione imposta al debitore, incidendo su di essa anche fattori esterni ingovernabili. In tal senso, si è espressa la Cassazione civile, sez. II, 28/02/2014, 4876: “le obbligazioni, siano esse di risultato o di mezzi, sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione di mezzi il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti. Ne consegue che il debitore di mezzi prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili”.
Calando i principi enunciati nel caso in esame, a fronte dell'allegato inadempimento da parte dell'attore (i.e. aver lasciato una parte della struttura senza illuminazione), il debitore ha fornito prova dell'esatto adempimento, essendo emerso che il percorso, scelto dal ### per giungere in stanza era illuminato.
Poiché non è stata dimostrata la condotta inadempiente, non può procedersi all'analisi della sussistenza degli ulteriori presupposti della responsabilità.
§ 10.
Il terzo motivo, incentrato sull'art. 1227 co. 1 c.c., non può essere scrutinato in quanto presuppone la sussistenza della responsabilità in capo al danneggiante, smentita da quanto esposto. ### va, pertanto, integralmente rigettato e, per l'effetto, la sentenza del Tribunale va confermata per mancato assolvimento dell'onere della prova.
§ 11.
Per quanto concerne le contestazioni mosse alla liquidazione delle spese di lite nella sentenza del Tribunale, le stesse non possono essere oggetto di scrutinio in quanto prospettate, per la prima volta, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025, dunque, in maniera assolutamente irrituale.
Le spese e competenze, invece, del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) Rigetta l'appello; b) ### al pagamento, in favore della ### 10 S.r.l., delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro della somma di euro 4.996,00, per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### in quanto anticipatari; c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###. ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. ###
causa n. 2278/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola