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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5521/2025 del 07-11-2025

... grava anche il generale dovere del neminem laedere, che si sostanzia nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni che compongono la struttura in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi. Orbene, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ.” (cfr. tra le tante, Cass. Civ. Sez. III, sent. 24739 del 29/11/2007). Orbene, sussunta la vicenda storica nell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha rigettato la domanda assumendo, quale motivazione principale, non provata la circostanza, invero determinante, dell'assenza di illuminazione delle scale su cui sarebbe (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2278/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2151/2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28589/2021, pendente TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in atti.  #### 10 S.r.l. (P. IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pt Dott. ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (CF: ###) e ### (CF: #####) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in appello.  ###: risarcimento danni.
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “piaccia all'###mo Giudice adito contrariis reiectis così provvedere: 1) In accoglimento del presente atto di appello, revocare e riformare -previa sospensione dell'efficacia esecutivala Sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli 2^ ###, in persona del Giudice dott. ### in data ### n. 2151/23, notificata presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado, in data ### e, per l'effetto: 2) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva della convenuta ### 10 s.r.l., tenuta alla gestione dell'attività alberghiera sotto l'insegna “### 10 Boutique & ### Hotel” di ####; 3) ### 10 s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t. al risarcimento, in favore dell'appellante, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito e in dipendenza delle lesioni personali riportate nelle circostanze di fatto e di tempo indicate, nella misura di giustizia che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di ### di cui si richiede, sin d'ora, l'acquisizione.  4) ### 10 s.r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.  per l'appellata: “affinché voglia l'On.le Corte adita, ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa e respinta: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal #### ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 345 e/o 348-bis c.p.c., per le motivazioni esposte nei precedenti scritti difensivi; 2) In via principale, confermare la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2151/2023 e, comunque, rigettare le domande formulate in appello dal #### siccome del tutto inammissibili, illegittime, non provate nonché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte nei precedenti scritti difensivi; 3) ### il #### al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata il ###, ### conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli la ### 10 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, esponendo: che, nel settembre 2020, soggiornava per due notti presso il ### 10 Boutique & ### di ### che, nella notte del 12.09.2020, alle ore 1:20 circa, mentre percorreva il corridoio interno alla struttura che lo avrebbe condotto alla propria stanza, a causa del buio, perdeva improvvisamente l'equilibro e cadeva rovinosamente per le scale, asseritamente non segnalate e non visibili; che veniva condotto con ambulanza presso l'### ove, a seguito di accertamenti, veniva refertato un “politrauma caratterizzato da una distorsione della spalla destra e da una distorsione del rachide lombare complicato da fatture di ###, ###, ### ed ###” (trauma che si aggiungeva ad una preesistente lussazione dell'anca dx risalente a circa 35 anni prima); che, a seguito di una visita di controllo delle spalle e di una prescritta RM, effettuata il ###, emergeva una “lesione della cuffia dei rotatori alla spalla destra”; che, il ###, si ricoverava presso l'### di ### di ### dove, in pari data, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per acromionplastica e tenorrafia; che residuava un danno biologico permanente scomponibile nel 13% per la menomazione della spalla destra e nel “10%, a decorrere dal 20%” per le “menomazioni al tratto lombare del rachide ed ai muscoli glutei con le influenze negative a carico della deambulazione”; che, pertanto, era costretto ad un periodo di malattia post traumatica di 45 giorni da considerarsi totale, di 30 giorni da considerarsi al valore medio del 50% e di altri 60 giorni da considerarsi al valore medio del 25%, durante il quale non poteva attendere alle sue ordinarie e straordinarie occupazioni. 
Tutto ciò premesso, il ### chiedeva, previo accertamento della responsabilità della società convenuta ex artt. 2043, 2051, 1218 e 1375 c.c., la sua condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti e subendi, nella misura provata o ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Si costituiva la ### 10 S.r.l. la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., interrogate liberamente le parti, ammessa la prova testimoniale, escussi quattro testimoni, il Tribunale, all'udienza del 12.12.2022, assumeva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 2151/2023 pubblicata il ###, all'esito del procedimento R.G.  n. 28589/2023, il Tribunale di Napoli così statuiva: “1) Rigetta la domanda; 2) Condanna l'attore a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 10000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e ### con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### Morace”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata in data ### e notificata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### (primo giorno feriale dopo la scadenza del termine) e, dunque, nel rispetto dell'art. 325 c.p.c., ### interponeva appello - iscritto a ruolo il ### -, per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. 
Si costituiva la ### 10 S.r.l., che si opponeva al gravame considerato inammissibile e improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto. 
Con ricorso ex art. 351 c.p.c. (RG 2278-1/2023), notificato in data ###, l'appellante formulava istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata. A sostegno, ribadita la fondatezza dei propri assunti e, dunque, l'erroneità della decisione del Tribunale, con riferimento al periculum in mora, deduceva di aver ricevuto notifica, in data ###, dell'atto di precetto con cui i procuratori della controparte, odierna appellata, intimavano la liquidazione delle proprie competenze, al cui pagamento egli era stato condannato, per un importo pari ad euro 14.935,55; pertanto, qualora non fosse stata disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza, avrebbe subito un pregiudizio derivante dall'inizio dell'esecuzione. 
Si costituiva, nel sub-procedimento ex art. 283 c.p.c., la ### 10 S.r.l. che chiedeva il rigetto dell'istanza per insussistenza dei requisiti normativamente necessari per il suo accoglimento. 
Ritenuti non ricorrenti i presupposti per provvedere con decreto inaudita altera parte, a seguito dell'udienza di discussione, celebratasi il ### con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., veniva emessa ordinanza di rigetto della sospensiva per difetto sia del fumus boni juris sia del periculum in mora. 
In prosieguo di giudizio, la causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il ###, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. 
Parte appellante non depositava note di precisazione delle conclusioni né comparsa conclusionale né memorie di replica ma, esclusivamente, note ex art. 127ter c.p.c.  all'udienza di remissione della causa in decisione; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data ###, comparsa conclusionale il ### ma non memorie di replica. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, così statuendo: “… Interrogate liberamente alla udienza del 19/7/2022 le parti “individuano concordemente il percorso seguito dal sig. ### prima di cadere: dalla reception percorse una rampa di scale a salire, poi superò un pianerottolo, girò a sinistra, salì un'altra rampa, giunse in un corridoio, percorse il corridoio, e qui si trovò di fronte la rampa di scale in discesa sulla quale cadde. Le divergenze sono: era illuminato o meno il corridoio percorso? ### disponibili percorsi alternativi? Il sig. ### prende atto che non c'è una piscina dalla parte in cui era arrivato in albergo: in realtà era un giardino con una fontana; nel corridoio c'era penombra, con una luce fioca che proveniva dalle sue spalle. Il sig. Mattera precisa che l'impianto di illuminazione è unico per il piano rialzato e per il piano terra: se funziona al piano rialzato, funziona nel corridoio e in tutta la zona delle camere. Il sig. ### precisa che giù e nella prima rampa di scale la luce c'era. Il sig. ### dichiara di avere un'andatura un po' barcollante, per problemi al menisco sinistro pregressi all'incidente per cui è causa.”. Una scalinata è ovviamente una cosa inerte, della quale era custode la società convenuta, e per valutare se la custode sia da considerarsi responsabile dell'evento per cui è causa, va applicato il principio enunciato da Cass. 21212/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato la domanda risarcitoria per danni da caduta da un motociclo, che il conducente pretendeva di porre in rapporto di causalità con l'assenza di illuminazione in un tratto della galleria percorsa, sebbene la possibilità di una temporanea avaria dell'illuminazione risultasse segnalata su apposito cartello collocato all'ingresso della galleria).” È stato dedotto un solo valido motivo, per il quale la rampa di scale sulla quale cadde ### avrebbe potuto essere considerata pericolosa: parte attrice sostiene che nel punto in cui iniziava la scalinata, il corridoio non fosse adeguatamente illuminato. Per la verità, anche se il corridoio fosse stato completamente buio, oppure se fosse stato buio a partire dal punto in cui iniziava la scalinata, responsabile della caduta dell'attore non sarebbe stata esclusivamente la società che gestiva l'albergo: comunque, muovendosi in un corridoio buio, o entrando in una zona buia, l'attore avrebbe dovuto muoversi assai prudentemente, per evitare di incappare in ostacoli o insidie invisibili, tastando il terreno con un piede ad ogni passo - se si fosse comportato in tal modo, non sarebbe caduto, per cui, essendo invece successo quel che è successo, lo si sarebbe dovuto considerare corresponsabile dei danni da egli stesso subiti. ### avrebbe dovuto agire ancor più cautamente, considerato che, come da egli stesso dichiarato, è claudicante per una pregressa operazione al menisco sinistro. Nell'atto di citazione si asserisce che ### quando cadde, aveva appena iniziato a percorrere il corridoio indicato, completamente al buio, nella convinzione che di lì a qualche istante si sarebbe azionato il sistema di illuminazione automatico …”, ma non è comunque prudente entrare in una zona buia camminando a velocità normale, prima che il corridoio si illumini. Si consideri poi che, come si è visto, lo stesso ### ha riferito che il corridoio non era buio, bensì in penombra “con una luce fioca che proveniva dalle sue spalle”; se così fosse stato, già solo per questo lo si dovrebbe considerare responsabile dell'evento, dato che una luce fioca gli avrebbe pur sempre consentito di vedere le scale sul proprio cammino, trattandosi di una evidente discontinuità sul percorso, visibile pure in penombra. In ogni caso, che il corridoio non fosse illuminato non è stato dimostrato. Sono stati escussi quattro testi: a) ### era ospite dello stesso albergo, quella notte, ma non ricorda alcun incidente; b) ### all'epoca lavorava per srl ### 10 come portiere di notte dell'albergo; udì un urlo disumano, accorse verso la sorgente del rumore, e trovò “il sig. ### steso a terra sugli ultimi tre gradini che conducevano al corridoio nel quale si affacciava la sua stanza, la 104”; ha riferito che “Il corridoio e la piccola scalinata in cui cadde il signore, erano illuminati: non c'erano lampadari, ma punti luce, che venivano attivati dalla portineria (non da me, che montavo alle 22), e che spegnevamo quando si faceva giorno”; c) ### idraulico ed elettricista, revisionava gli impianti dell'albergo gestito da srl ### 10; ha riferito che “###vo come ho detto la funzionalità dell'impianto elettrico e di illuminazione, e se si gaustava ### una lampadina, subito la sostituivo. Non mi risultano guasti nell'estate 2020. ### di illuminazione dell'albergo è unico, poi ci sono gli impianti di emergenza nel caso manchi la corrente. Quando c'è un corto circuito, scatta un salvavita che blocca la corrente; ma come ho detto ci sono i gruppi di emergenza, pure quelli revisionati annualmente.”; d) ### anch'egli ospite dell'albergo quella notte, udì dei rumori, uscì dalla sua camera, e trovò ### a terra, che cercava di rialzarsi, e subito dopo vide accorrere la portiera; ha riferito che “Io entravo nella stanza da un corridoio al piano terra; quella notte ero rientrato da circa 45 minuti, e il corridoio era illuminato. Stetti là due o tre notti, feci sempre la stessa strada, e il corridoio lo trovai sempre illuminato. Da dove era la hall, per una porta, giravo a destra ed entravo nel corridoio, senza fare scale; il corrimano era lungo tutto il corridoio; dall'altra parte del corridoio c'erano delle scale; non ho notato se quella persona sia caduta su degli scalini.”. Come si vede, non solo non è provato che quel corridoio fosse per nulla o scarsamente illuminato, ma risulta invece il contrario: era illuminato; pertanto, la società convenuta non può essere considerata responsabile dell'evento dannoso subito dall'attore, né ex art. 2051 cc, né ex art. 2043 cc; deve ritenersi che l'attore sia caduto per una propria imprudenza o distrazione, e la domanda va rigettata.”. 
§ 4. 
Con il primo motivo, il ### lamenta il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale. ### l'appellante, difatti, il Tribunale ha errato nella valutazione delle risultanze probatorie ritenendo illuminata la rampa di scale, ove si sarebbe verificata la caduta, inferendo ciò dal fatto che, in primo luogo, il piano superiore era illuminato e che, in secondo luogo, vi è un unico interruttore generale che regola l'impianto elettrico della struttura; circostanze, queste, ritenuto non fondate alla luce di quanto emerso dall'istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi. 
§ 5. 
Con il secondo ed articolato motivo, parte appellante censura la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218, 2043, 2051 c.c. nonché delle norme e dei principi generali in tema di responsabilità. Errore sui presupposti di fatto e di diritto”. Invero, in prima istanza, il ### critica la sussunzione, operata dal Tribunale, della fattispecie concreta nell'art. 2051 c.c. e non già nell'ambito della responsabilità contrattuale. A parere dell'appellante, difatti, il contratto alberghiero comprende, oltre agli obblighi principali di fornire vitto e alloggio, anche quelli accessori cd di protezione, fondati sulla clausola generale di buona fede in funzione integrativa, volti a garantire l'incolumità psico-fisica dell'ospite da eventuali lesioni che possa subire durante il soggiorno ed imputabili, anche mediatamente, al gestore del servizio. 
Con riferimento all'art. 2051 c.c., l'appellante contesta le statuizioni di rigetto del Tribunale, affermando la sussistenza della responsabilità della società convenuta, in quanto, in coerenza con il primo motivo, sostiene che non si è riuscito a dimostrare in maniera piena che la rampa di scale fosse illuminata; sicché, nel dubbio, il custode della res avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere dei danni. 
§ 6. 
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.”, poiché il Tribunale non ha considerato che la società convenuta, non istallando degli interruttori “a comando” per l'illuminazione, ha, comunque, concorso a determinare il danno occorsogli. 
Riproponeva, infine, le domande e le questioni contenute nel libello introduttivo, non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla pronuncia di rigetto. 
§ 7. 
Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, per pretesa violazione dei precetti di cui all'art. 342 c.p.c., siccome l'atto di appello, che non deve avere una forma particolare, individua con precisione i punti della sentenza impugnati affiancati dall'argomentazione giuridica ed in fatto. 
Del resto, qualora l'atto d'appello denunci - come nella specie - l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione sez. III, 04/11/2020, n. 24464). 
Parimenti risulta infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per asserita modifica della vicenda sostanziale di cui è causa. 
Osserva il collegio che le difformità contenutistiche dell'atto di citazione e di quello d'appello, con specifico riferimento alla ricostruzione del fatto, appaiono del tutto marginali e non influenti sulla decisione, posto che la vicenda dedotta e, conseguentemente, l'onere probatorio risultano immutati. 
§ 8. 
Nel merito, l'appello è infondato. 
La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda, ha incentrato la decisione sulla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., che, in sintesi, prevede la responsabilità del custode di una res, che, per caratteristiche intrinseche (cd. Dinamismo intrinseco della res) ovvero a causa di agenti esterni che l'hanno resa pericolosa, abbia cagionato un danno, eziologicamente imputabile al normale uso che della cosa si faccia. 
Dal punto di vista della natura giuridica, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è pacificamente considerata come ipotesi di responsabilità oggettiva. Grava, pertanto, sul danneggiato l'onere allegatorio e probatorio del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, a monte, nonché, a valle, dei pregiudizi conseguentemente subiti. 
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo, sì atteggiato, da parte dell'attore, ricade sul convenuto la prova liberatoria del cd fattore interruttivo del nesso causale, che può qualificarsi come naturale ovvero umano (anche riconducibile ad una condotta del danneggiato che abbia caratteri di imprevedibilità ed imprevenibilità). In tal senso, si è espressa la Cassazione (sent. 858/2020), la quale ha statuito che: “###.  2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”. 
Ancora, merita puntualizzare, con specifico riferimento all'azione di responsabilità per cosa in custodia, che l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, si è costanti nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527). 
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, ovverossia ai danni subiti da un cliente di un albergo in nesso eziologico con res che si trovano nella struttura, la Cassazione, pronunciandosi su di una vicenda fattuale grossomodo sovrapponibile a quella in esame, ha affermato che: “###albergatore, tuttavia, grava anche il generale dovere del neminem laedere, che si sostanzia nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni che compongono la struttura in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi. 
Orbene, la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ.” (cfr. tra le tante, Cass. Civ. Sez. III, sent.  24739 del 29/11/2007).
Orbene, sussunta la vicenda storica nell'art. 2051 c.c., il Tribunale ha rigettato la domanda assumendo, quale motivazione principale, non provata la circostanza, invero determinante, dell'assenza di illuminazione delle scale su cui sarebbe caduto l'appellante. 
Ed infatti, con il primo motivo, su sintetizzato, l'appellante censura il percorso motivazionale del Tribunale in quanto asseritamente fondato su di un travisamento dei fatti e/o di un errore sui presupposti di fatto e di diritto. A parere del danneggiato, il giudice sarebbe giunto a tale conclusione sulla base di un ragionamento presuntivo; nello specifico, nella valutazione delle risultanze istruttorie, quali soprattutto il libero interrogatorio delle parti, il Tribunale avrebbe valorizzato la dichiarazione del legale rappresentante della società, secondo cui “l'impianto di illuminazione è unico per il piano rialzato e per il piano terra: se funziona al piano rialzato, funziona nel corridoio ed in tutta la zona delle camere”. Simile ragionamento inferenziale sarebbe assolutamente non condivisibile in quanto non suffragato dal compendio probatorio, che, viceversa, dimostrerebbe il contrario. 
Il motivo è infondato. 
Invero, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove a sua disposizione per escludere la sussistenza del nesso causale sì come ricostruito dall'attore-danneggiato. 
Dirimenti appaiono, in tale ottica, le deposizioni dei testi escussi, ad eccezione di quelle rese da ### in quanto del tutto prive di rilievo, stante l'affermata ignoranza circa quanto accaduto la notte della caduta. 
Ebbene, ### dipendente dell'hotel nel periodo di cui è causa, con mansioni di addetta alla portineria ed in servizio la notte del 12.9.2020, ha dichiarato: che l'impianto d'illuminazione, composto da punti luce, era stato attivato dalla portineria stessa, prima che lei montasse il turno; che, quando accorse in soccorso del ### vide che quella zona era illuminata. 
Quanto riferito dalla teste appare connotato da una coerenza ed attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Sotto il primo profilo, le dichiarazioni, non solo, sono frutto di percezione diretta dei fatti, ma risultano altresì lineari e non contraddette da successive precisazioni. 
Con riguardo all'attendibilità estrinseca, le dichiarazioni della ### sono, sostanzialmente, confermate dalle deposizioni degli altri due testi.  ### addetto alla revisione degli impianti dell'albergo, ha confermato che l'impianto di illuminazione è composto da faretti a scomparsa (alias punti luce), sempre accesi nell'orario notturno e comandati dalla portineria; che nell'estate 2020 non si sono verificati guasti che hanno richiesto un suo intervento. Tale ultima circostanza, invero, risulta confermata altresì dal riscontro negativo dell'E- distribuzione alla richiesta, inviata dalla società, di verificare se nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 2020 ci fosse stato qualche disservizio/guasto all'illuminazione (cfr. doc. 8 comparsa in appello). 
Da ultimo, il teste ### ospite dell'albergo (pertanto, terzo totalmente disinteressato all'esito del giudizio) nel periodo in cui si è verificata la caduta del ### con stanza avente un numero poco superiore a 100 (dunque, limitrofa a quella dell'appellante, ossia la nr. 104), ha riferito che, dopo aver sentito delle urla, usciva dalla stanza per verificare cosa stesse accadendo e vedeva il ### che tentava di rialzarsi aggrappandosi al corrimano delle scale; non prestava, tuttavia, soccorso in quanto vide accorrere una dipendente dell'hotel. Il teste, dato centrale, confermava che quella sera, così come tutte le precedenti, il corridoio, ove erano poste le stanze e su cui davano le scale “incriminate”, era illuminato. 
Tali dichiarazioni, inoltre, confermano l'esistenza di un corrimano sulla rampa di scale (presidio di sicurezza), ritratto, altresì, nella documentazione fotografica depositata da parte appellata (cfr. doc. nr. 6). 
Ancora, è necessario osservare che, qualora fosse mancata la luce, il ### sarebbe caduto ben prima, posto che, in base al percorso prescelto e ricostruito in sede di libero interrogatorio, egli “percorse una rampa di scale a salire, poi superò un pianerottolo, girò a sinistra, salì un'altra rampa, giunse in un corridoio (dimostrato essere di 8 mt), percorse il corridoio e qui si trovò di fronte la rampa di scale in discesa sulla quale cadde”. 
Non è, dunque, stata fornita alcuna idonea dimostrazione del nesso causale tra fatto ed evento, richiesto quale presupposto per allocare in capo al custode la responsabilità per i danni patiti ai sensi dell'art. 2051 § 9. 
A simile conclusione di rigetto si perviene anche qualora la fattispecie di cui è causa fosse inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218, 1175 e 1375 Invero, con il secondo motivo, si è censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha omesso, anche a fronte di una domanda in tal senso, di pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale dell'albergatore. ### ha invocato riferimenti normativi quali l'art. 93 cod. cons., gli artt. 42 e 43 co 1 D. Lgs. 79/11 nonché pronunce giurisprudenziali che depongono per la configurabilità di siffatto titolo di responsabilità. 
Nello specifico, si è sostenuto che il contratto di albergo, ancorché atipico, si compone di una pluralità di obblighi ricadenti in capo al fornitore del servizio. Tra questi, può essere operata una distinzione tra prestazioni principali, quali l'alloggio ed eventualmente il vitto, ed accessorie cd di protezione, imposte dalla clausola generale di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In virtù del dovere di solidarietà (sostrato valoriale della buona fede), l'albergatore deve garantire, con la diligenza professionale, che i servizi da lui offerti non arrechino alcun danno, soprattutto di natura fisica, ai propri clienti. 
Ebbene, nell'aderire ad una simile impostazione, occorre, per quanto d'interesse, mettere in evidenza che l'obbligazione accessoria di protezione, così declinata, si qualifica quale obbligazione ad interesse strumentale (ossia, quale obbligazione di mezzi); ciò in quanto la tutela della sfera giuridica del creditore, ed in special modo la sua integrità psicofisica, non dipende esclusivamente dall'esatto adempimento della prestazione imposta al debitore, incidendo su di essa anche fattori esterni ingovernabili. In tal senso, si è espressa la Cassazione civile, sez. II, 28/02/2014, 4876: “le obbligazioni, siano esse di risultato o di mezzi, sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione di mezzi il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti. Ne consegue che il debitore di mezzi prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili”. 
Calando i principi enunciati nel caso in esame, a fronte dell'allegato inadempimento da parte dell'attore (i.e. aver lasciato una parte della struttura senza illuminazione), il debitore ha fornito prova dell'esatto adempimento, essendo emerso che il percorso, scelto dal ### per giungere in stanza era illuminato. 
Poiché non è stata dimostrata la condotta inadempiente, non può procedersi all'analisi della sussistenza degli ulteriori presupposti della responsabilità. 
§ 10. 
Il terzo motivo, incentrato sull'art. 1227 co. 1 c.c., non può essere scrutinato in quanto presuppone la sussistenza della responsabilità in capo al danneggiante, smentita da quanto esposto.  ### va, pertanto, integralmente rigettato e, per l'effetto, la sentenza del Tribunale va confermata per mancato assolvimento dell'onere della prova. 
§ 11. 
Per quanto concerne le contestazioni mosse alla liquidazione delle spese di lite nella sentenza del Tribunale, le stesse non possono essere oggetto di scrutinio in quanto prospettate, per la prima volta, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 3.11.2025, dunque, in maniera assolutamente irrituale. 
Le spese e competenze, invece, del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, con riduzione del 50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione, seguono la soccombenza dell'appellante. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) Rigetta l'appello; b) ### al pagamento, in favore della ### 10 S.r.l., delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro della somma di euro 4.996,00, per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### in quanto anticipatari; c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.  115/02. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. ###

causa n. 2278/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3950/2025 del 12-11-2025

... sempre subordinato al principio del neminem laedere. Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 11 N. 1803/2021 R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il ### con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione #### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to ### con il quale è elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### E ### e #### Oggetto: risarcimento danni da lesioni Conclusioni: ### da atti introduttivi, memorie e note depositate.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio #### e la società di assicurazioni ### S.p.A. innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in occasione del sinistro stradale verificatosi in data ### alle ore 07.50 circa in #### alla #### deduceva che, mentre attraversava sulle strisce pedonali ivi presenti, il conducente dell'autovettura ### 500 ###. ### di proprietà dei convenuti ### e ### proveniente da tergo, non avvedendosi della sua presenza lo investiva scaraventandolo al suolo.  ### a causa e per effetto dell'investimento, riportava lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al ### del ### di ### Chiedeva, pertanto: “A. Affermare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione del sinistro stradale dedotto e per l'effetto condannare la società di assicurazioni “### Spa” e/o essi convenuti in solido o in via alternativa al pagamento in favore del #### della somma di €. 51.925,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non, a seguito delle lesioni personali riportate dallo stesso, quantificate - giusta relazione medico -legale in atti - in un DB pari al 14%, una ITT di gg. 90; una ITP di gg. 30 al 75; una ITP di gg. 30 al 50%; ### di gg. 30 al 25% oltre danno morale, spese mediche documentate e non, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e/o quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà in giustizia, per i titoli e le causali di cui innanzi, anche a seguito di Ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta , contenendo la domanda nei limiti della somma di €. 52.000,00; B. interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo; C. vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 7 maggio 2021, si costituiva in giudizio la ### S.P.A., la quale contestava la ricostruzione dell'evento, così come descritta nel libello introduttivo, in quanto sprovvista del necessario supporto probatorio, e deduceva la sussistenza della responsabilità della stessa parte attrice per violazione dell'art. 190 C.d.S., perché in qualità di pedone attraversava repentinamente la strada. Infine eccepiva altresì la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2947 II comma c.c. e contestava il quantum del risarcimento richiesto. 
Concludeva: “In via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda avversaria dovrà essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto. Sempre in via preliminare, rigettare la domanda avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge”.  ### e ### sebbene ritualmente citati in giudizio, non si costituivano in giudizio onde ne viene dichiarata la contumacia. 
Nel corso del giudizio veniva espletata l'istruttoria attraverso l'audizione dei testi di parte attrice, e disposta ctu medico legale. 
La causa veniva assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art.  127 ter c.p.c. fissata per il ### con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. 
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla compagnia convenuta, secondo la quale dovrebbe applicarsi nel caso in esame l'art. 2947, co. 2, c.c., che prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni; poiché “il sinistro è avvenuto il ### e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato a mezzo PEC nel 2021”.  ### della convenuta è infondata.  ### è noto, l'art. 2947 c.c. prevede: - una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); - una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); - una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. La prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, e non solo alla condanna penale (Cass. 3865/2004). 
Nel caso di specie è evidente la ipotizzabilità del reato di lesioni colpose, atteso che il soggetto che ha cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro è da ritenersi responsabile delle lesioni personali sofferte dall'odierno attore, ipotesi che configura il corrispondente reato, previsto dall'art. 590 c.p. (e questo a prescindere che sia stato o meno in concreto individuato l'autore delle lesioni). 
Né può affermarsi che la sussistenza del reato debba ritenersi esclusa per il fatto che sia stato emesso decreto di archiviazione da parte del GIP competente: la Suprema Corte ha di recente precisato (Cass. 19188 del 15.9.2020) che, se riguardo ad un fatto illecito, che sia astrattamente configurabile come reato, sia pronunciato decreto di archiviazione, il giudice civile non può “sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento”, poiché l'art.  2947 comma 3 c.c. non prevede l'archiviazione tra le cause di applicazione della prescrizione “ordinaria”. La decisione che consente di escludere l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato ipotizzato, infatti, è solo la sentenza irrevocabile la quale, contenendo un accertamento negativo del reato, ha riflessi sull'azione civile impedendo i benefici che si è accertato insussistenti. Diversamente, il decreto di archiviazione non impedisce al giudice civile di compiere una sua valutazione circa la sussistenza del reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile. 
Poiché si è in presenza di un fatto previsto dalla legge come reato, la prescrizione è quella di sei anni, corrispondente a quella della fattispecie penale. 
Le richieste e diffide in atti, nonché la notifica dell'atto di citazione, sono poi idonee ad interromperne il decorso. 
Ciò premesso, nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta. 
Invero, gli elementi probatori raccolti sono sufficienti a sancire la responsabilità esclusiva dei convenuti proprietari del veicolo investitore.  ### espletata, attraverso l'acquisizione di documentazione e l'escussione di testi, ha, infatti, offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore. 
Il caso di specie attiene alla tematica dell'investimento del pedone e della disciplina ad essa applicabile. È vero che, in caso di scontro tra veicoli, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di responsabilità dell'altro, occorrendo, a tal fine, che costui fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ( 1198/97). Ed è altresì vero che, analogamente, nelle ipotesi in cui l'incidente avvenga tra un veicolo ed un pedone, la Cassazione ritiene che il fatto che il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non preclude al giudice l'indagine sull'eventuale concorso di colpa del pedone (Cassazione civile sentenza 2216/87). 
Si applica, alla fattispecie concreta, il primo comma dell'art. 2054 c.c., in quanto vige in materia di investimento di pedone una vera e propria inversione dell'onere della prova, che impone al veicolo investitore di provare, superando la presunzione di cui al primo comma della norma citata, di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro; detta presunzione può essere superata dalla prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone che escluda ogni apporto causale al comportamento del conducente, o ancora può essere limitata quantitativamente dalla dimostrazione del concorso casuale del pedone (per tutte: Cassazione civile, sez. 3, n. 5982 del 16/06/1998). 
Ed infatti, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cassazione Ordinanza 20137/2023). 
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si ritiene che alcuna colpa possa essere attribuita al pedone in ordine all'investimento di cui è rimasto vittima. 
Invero, i testi, della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, con deposizioni lineari, logiche e concordanti hanno riferito che, mentre ### attraversava la strada sulle strisce pedonali in #### alla ### nei pressi del bar gelateria “### Lecca”, veniva investito da una auto ### 500 ###. ### e riportava lesioni. 
I testi hanno ricostruito l'esatta dinamica del sinistro affermando che il veicolo percorreva la predetta via ### in direzione ### centro, allorquando impattava con la propria parte anteriore il lato sinistro dell'attore che attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale, pertanto, riportava lesioni al lato destro del corpo, in particolare alla spalla; i testi precisavano altresì che la visuale per il veicolo era libera e lo stesso non riuscì ad evitare l'impatto. Pertanto, la dinamica è chiara ed alcun elemento colposo può essere ravvisato nel comportamento del pedone. 
Per il disposto dell'art. 141 codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando ogni pericolo per la sicurezza delle persone con la conseguenza che, potendosi - in ogni caso - applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e le conseguenti lesioni sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cassazione civile sez. III, 12 novembre 1998, n. 11444 ). 
Recita l'art. 141 C.d.S., secondo comma: “..Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo….dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”. 
La Corte di Cassazione, di recente, è tornata a pronunciarsi in materia di circolazione stradale in particolare in relazione al comportamento colposo del pedone ed alla presunzione di colpa del conducente statuendo, in forza del soprarichiamato principio giurisprudenziale, che in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (Cassazione ordinanza n. 20140/2023). 
Nella specie il pedone attraversava la strada sulle strisce pedonali.  ###. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità, prescrivendo, in particolare, che “i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, come nel caso in esame, devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio”.   “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze, tenendo conto inoltre che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l'attraversamento pedonale” (Cass. n. 4738/2021). 
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ., 30 settembre 2009, n. 20949). 
Anche laddove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è sempre tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore, in quanto l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere. 
Da tali principi discende che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità; pertanto, il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l'attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. 
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento (così Cassazione civile sez. III 28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”). 
Nel caso di specie, né la ### né i proprietari del veicolo rimasti contumaci hanno offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificate con modalità o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate. Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla ### d'### medico - legale espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, ### riportò “un trauma cranico e un trauma a carico della spalla destra con frattura dell'omero destro, trattata con intervento chirurgico di riduzione cruenta e posizionamento di chiodo endomidollare”.   ### del giudice ha, poi, correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, con ITT di 7 giorni, ITP al 50 % di 20 giorni, una I.T.P. ITP al 25% di 15 giorni, connessi alle predette lesioni. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni “micropermanenti”, per le quali risultano applicabili i parametri normativi di cui art.  139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti per le lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità, va riconosciuta il seguente risarcimento: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni ### di invalidità permanente 6% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 7 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 7.910,48 Invalidità temporanea totale € 393,26 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80 Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 Totale danno biologico temporaneo € 1.165,74 ###: € 9.076,22 Null'altro va liquidato sub specie di danno non patrimoniale, non essendo documentata né altrimenti emersa dagli atti di causa una specifica e particolare sofferenza soggettiva o una rilevante e perdurante incidenza dei postumi su specifici aspetti dinamicorelazionali personali (art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 cit.). È affermazione consolidata in giurisprudenza che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari sempre che tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento ( tra le tante Cass., Sez. 6 - 3 ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 e ### 3, sentenza 21532 del 27/07/2021 e n. 28988 del 11/11/2019). 
Nella specie, parte attrice non ha né specificamente allegato né offerto prova alcuna sul punto. 
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per caso e laddove il danneggiato alleghi tutte "le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni" (in termini simili Cass. n.5820/2019). 
Nel caso di specie tale voce di danno non può essere riconosciuta in mancanza di allegazione oltre che di prova. 
All'attore pertanto non spetta il danno morale da intendersi quale compenso delle sofferenze e del patema d'animo inferti dalla ingiusta lesione, pregiudizio nettamente distinto da tutto quanto attiene alla sfera più strettamente biologica, quella entro cui si inscrive la tutela del diritto alla salute. 
Di fatti in ragione della differente natura del danno c.d. morale si rinviene la necessità di sottrarsi dall'automatico riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e dimostrazione dei fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. 
Sull'importo totale riconosciuto a titolo di risarcimento del danno vanno poi computati gli interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ### alla data del sinistro e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.   Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 415,75, per le spese mediche sopportate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo. 
Conseguentemente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, assumendo a riferimento non la somma oggetto della domanda formulata dalla parte (criterio del "disputatum"), bensì quella ad essa concretamente attribuita (criterio del "decisum") e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. 
Le spese di ### come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.  P Q M Il Giudice monocratico del Tribunale di ###, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1803/2021 R.G., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede : - dichiara la contumacia di ### e ### - accoglie la domanda e per l'effetto condanna, in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### dell'importo già rivalutato di € 9.076,22, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale per le lesioni subite, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorta capitale devalutata al momento del sinistro ( 18.11.2018) e di anno in anno rivalutata dal sinistro alla presente decisione , oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo, nonché al pagamento della somma di euro 415,75 per le spese mediche, oltre interessi dall'esborso al saldo; - condanna in solido, ### S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., ### e ### al pagamento in favore dell'attore ### delle spese di lite, che si liquidano in €. 555,45 per spese e €. 3.540,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### come separatamente liquidate, definitivamente a carico dei convenuti. 
Così deciso in ### 12.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1803/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Savastano Maria Grazia

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Giudice di Pace di Teano, Sentenza n. 101/2025 del 19-04-2025

... si fondano sul principio del neminem laedere, sancito dall'art. 2043 del ###. Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2741/2015, la ### è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Nel caso di danni causati da un cane randagio la responsabilità va, quindi, attribuita alla ### che è onerata della vigilanza sugli animali randagi, indipendentemente dalle eventuali intervenute segnalazioni, in solido con il Comune nel cui tenimento è accaduto il fatto, che è, viceversa, gravato del compito di predisporre l'organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti (Cass. sentenza n. ###/2021; Ordinanza del 10-09-2019, n. 22522 dalla ### III) La materia è regolamentata (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 17/22 r.g. avente ad oggetto: risarcimento danni TRA ### e ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati nello studio del difensore in #### al via ### n.19; RICORRENTE E Comune di ### in persona del legale rapp.te p,t. rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### alla via ### n. 6; RESISTENTE NONCHE' ### in persona del ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### con la quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura dell'Ente in ### alla via ### d'### n.18 RESISTENTE Conclusioni: come rassegnate dalle parti nei verbali di causa e nei rispettivi atti. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### Premesso che la presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dalla successiva disposizione dell'art. 19 co.1, lett. a, n.2 ter, D.L.  83/2015 che impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico; richiamato il contenuto assertivo del ricorso e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta; questo Giudice osserva i ricorrenti chiamavano in giudizio gli ### convenuti per sentire dichiarare la responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro occorso il ### alle ore 23.45 sulla #### in direzione
Napoli, nel tenimento del Comune di ### quando la moto ### tg. ### di ### e condotta da ### a causa dell'impatto con un cane di grossa taglia che, sbucando dalle campagne adiacenti, improvvisamente attraversava la sede stradale, finiva rovinosamente al suolo. Il conducente veniva trasportato in ### per le lesioni riportate (trauma contusivo cranio, cervicale, toraco addominale e scheletrico (ginocchio sx, anca dx e mano dx)) ed il mezzo riportava danni per la cui riparazione veniva preventivata la spesa di euro 5.356,46. 
Intervenivano sul luogo i ### di ### e i veterinari della ASL di ### di ### per constatare il decesso dell'animale. A dire del ricorrente la responsabilità ricadeva sugli enti in solido, perché ognuno per le proprie competenze, erano tenuti a prevenire ed eliminare il pericolo del randagismo. 
Si costituiva la ### che eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione e la carenza di legittimazione passiva, nel merito, poi, chiedeva dichiararsi la domanda infondata in fatto e diritto. 
L'### ha sostenuto che fosse il proprietario-custode della rete stradale che avrebbe dovuto richiedere l'accalappiamento del cane randagio, così da evitare la causazione del sinistro. 
Si costituiva il Comune di ### contestando quanto chiesto e dedotto in citazione dagli attori, nonché dall'### insistendo per l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito, per il rigetto di tutte le avverse richieste formulate nei propri confronti. A dire del Comune il conducente del mezzo avrebbe potuto evitare i lamentati danni usando l'ordinaria diligenza; solo in via del tutto gradata chiedeva accertarsi quantomeno un concorso di colpa del conducente il veicolo danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ex art. 1227, co.1, Nel corso del giudizio il ### Giudice di ### adito formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proposta accettata dal ricorrente ma rifiutata dai convenuti resistenti. 
Preliminarmente va rigettata la eccezione di nullità della citazione. 
Nell'atto introduttivo è riportato sia l'oggetto della domanda che la esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; la citazione non presenta alcuno dei vizi relativi alla editio actionis previsti dal IV co. dell'art. 164 c.p.c.. ### è idoneo ad individuare il diritto che si vuole far valere. 
Vanno poi rigettate le sollevate eccezioni di carenza di legittimazione passiva, da parte degli enti convenuti. 
Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo relativo alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo. La disciplina di riferimento a livello nazionale è rappresentata dalla ### quadro n. 281 del 1991, che ha demandato alle ### il compito di emanare norme specifiche in materia. 
Mentre, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha fornito importanti orientamenti in materia. In particolare, con le sentenze n. 10190 del 28 ottobre 2010 e n. 17528 del 23 agosto 2011, la Suprema Corte ha chiarito che le competenze dei ### e delle ASL sono tra loro complementari e si integrano a vicenda. Questo principio implica che la responsabilità dell'uno non fa venir meno quella dell'altro soggetto.
Più recentemente, la Cassazione ha ribadito con l'ordinanza n. 3737 dell'8 febbraio 2023 che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.“ Questi orientamenti giurisprudenziali si fondano sul principio del neminem laedere, sancito dall'art.  2043 del ###. Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2741/2015, la ### è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. 
Nel caso di danni causati da un cane randagio la responsabilità va, quindi, attribuita alla ### che è onerata della vigilanza sugli animali randagi, indipendentemente dalle eventuali intervenute segnalazioni, in solido con il Comune nel cui tenimento è accaduto il fatto, che è, viceversa, gravato del compito di predisporre l'organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti (Cass. sentenza n. ###/2021; Ordinanza del 10-09-2019, n. 22522 dalla ### III) La materia è regolamentata in ### dalla legge quadro nazionale n. 281/199 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 15167/2017, 12495/2017, n. 17528/2011 e n. 10190/2010; ### S.### sentenza n. 1632 pubbl. il ###). 
Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle ### la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici, costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi. 
In particolare, la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione ### ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell'art. 5 lett. c) della legge regionale, attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici). 
Ne consegue, che la responsabilità deve ascriversi alla ### la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi (### art. 9, comma 2, della legge L.R. ### 24/11/01 n.16). 
La responsabilità in solido del Comune di ### va ricondotta, invece, alla funzione istituzionale di “prevenzione del randagismo” e non può essere scontata dalla considerazione che la funzione pubblica di accalappiamento, e dunque la concreta eliminazione dalla strada del cane randagio, spetti per legge ad altri enti pubblici diversi dai ### (le ###. Si tratta di obblighi sanciti da leggi dello Stato, che implicano, pertanto, comportamenti della pubblica amministrazione che sarebbero “dovuti” e la cui violazione determina conseguentemente una responsabilità risarcitoria del Comune nei confronti di chiunque subisca dei danni. 
Alla stregua di tali principi, in caso di danni provocati da cani randagi, vi è una evidente violazione di obblighi (prevenire il randagismo) da parte del Comune, che rileva ai fini giuridici come un vero e proprio nesso di causalità tra l'atto aggressivo del cane randagio e i danni subiti dal cittadino. 
La Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 23.08.2011 n° 17528 ha affermato il seguente principio di diritto: “i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo ### dei cani vaganti (siano essi “tatuati, e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero “non tatuati”) spettano ### ai ### (…) tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza”. Con il principio anzidetto, in pieno condiviso da questo Giudice, devono considerarsi responsabili in via solidale dei danni da randagismo sia la ASL territorialmente competente che il Comune. 
Entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/91 e dalle singole leggi regionali di attuazione (nel caso di specie, la L. Reg.  ### n. 16/01). 
Una volta individuati i soggetti legittimati passivi, la richiesta risarcitoria dev'essere ricostruita secondo i canoni della responsabilità da fatto illecito o aquiliana e nel merito della controversia la domanda è risultata solo parzialmente fondata. 
Il teste escusso, ### sulla cui attendibilità nessun dubbio è sorto al ### ha visto sbandare la moto e poco più avanti ha rinvenuto un cane di grossa taglia che era già morto, sulla destra rispetto al verso in cui procedeva la moto. Il teste ### ha riferito, invece, di aver visto proprio la moto colpire un cane che improvvisamente sbucava dalla campagna alla destra della moto stessa. Entrambi i testi hanno riconosciuto le foto versate in atti ed hanno riferito dell'arrivo dell'autoambulanza, hanno anche raccontato le condizioni in cui versava l'animale (il cane era tutto sporco, per niente curato e non aveva il collare) dalla quale poter desumere la natura randagia. Anche i ### intervenuti hanno verbalizzato nella sezione “natura dell'incidente” l'investimento di un cane e da parte della ASL risulta il prelievo della carcassa animale. 
Quanto all'onere probatorio, per dirsi assolto da parte degli odierni ricorrenti, si richiama la giurisprudenza della Cass. Civ., che con la ord. n. 3737/2023 ha statuito che il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”. 
Per quanto emerso in istruttoria, questo giudice ritiene sufficientemente provato sia l'effettivo verificarsi del sinistro che la causa dello stesso, individuata nell'improvvisa e imprevedibile invasione della corsia di marcia da parte del randagio. Lo status di “randagio” del cane risulta dalle dichiarazioni testimoniali e dalle relazioni degli accertatori intervenuti, da cui non risulta che l'animale fosse provvisto di microchip e di collare. Questo Giudice ritiene che i ricorrenti hanno idoneamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la causa del sinistro, ossia la presenza di un cane randagio vagante nella zona dell'incidente. Al contrario, le contestazioni mosse dai convenuti sono state considerate prive di riscontri probatori esterni, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi di una responsabilità a carico del conducente per negligente condotta di guida o per la possibilità di evitare l'impatto. 
In ordine al quantum questo Giudice, sulla base della documentazione in atti (fatture e foto) ritiene equitativamente di riconoscere ail proprietario del mezzo, la somma complessiva di euro 3.000,00 (comprensiva di € 160,00 per il soccorso stradale) oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo; Al conducente, di anni 16 all'epoca del sinistro, vista la certificazione medica in atti, questo Giudice questo Giudice ritiene di procedere alla liquidazione equitativa ex art.1226 c.c. riconoscendo al ricorrente la somma complessiva di euro 3.100,00 così determinata: Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni ### di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 8 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 918,88 Invalidità temporanea totale € 441,92 Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Totale danno biologico temporaneo € 1.408,62 Danno morale (33,33%) € 775,76 ### € 3.103,26 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, al valore medio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, dell'attività procuratoria espletata e del risultato raggiunto ex D.M. 55/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda introdotta da ### e ### contro ### e Comune di ### così provvede: - accoglie la domanda attorea e, acclarata la responsabilità in solido della ### e Comune di ### li condanna al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo, per la refusione dei danni patiti al mezzo ed in favore di ### condanna gli enti resistenti, in facore di ### al pagamento della somma di euro 3.100,00 oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo, per le lesioni patite.  - condanna la ### e il Comune di ### in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti che vengono liquidate in euro 1150,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre cpa ed iva come per legge. Con attribuzione.  - Sentenza esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 18 aprile 2025 ###

causa n. 17/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Stefania Camerlengo

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4215/2025 del 12-10-2025

... specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c., ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative” (vedi Cass. civ. 7356/2009; ex multis cfr. Cass. civ. 7553/2021, Cass. civ. 7027/2021). Ebbene, nel caso in esame, tali contestazioni non sono state mosse dall'attore né sono emersi dati comprovanti la commissione di violazioni tali da potersi configurare la corresponsabilità di altri soggetti. Per tale ragione deve escludersi nel caso di specie la responsabilità del ### di ### quale committente dei lavori e anche del ### nella qualità di stazione appaltatrice e subcommittente nei confronti di ### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 15231/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 15231/2022 promossa da ### (c.f.: ###) difeso e rappresentato dall' avv.  ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### n. 40, ### attrice contro ### (c.f.: ###), in persona del ### pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti gli avv. ### e ### del ### di ### elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in ### n. 3, ### convenuta ### (c.f./p.iva: ###), in persona del rappresentante legale p.t., con il patrocinio degli Avv.ti ### G. Ruffini e ### C. Ruffini del ### di ### e dell'Avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### Settembre n. 66, ### terzo chiamato ### S.R.L. (c.f./p.iva: ### ), in persona del rappresentante legale p.t.  terzo chiamato contumace
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 22.05.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.  2. Con atto di citazione del 29.12.2022 ### conveniva in giudizio il ### di ### chiedendo che fosse pronunciata condanna nei suoi confronti ex art. 2051 e 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti in esito al sinistro stradale occorsogli alle ore 21,00 del giorno 22 luglio 2022. 
In merito alla dinamica dell'incidente, l'attore allegava che quel giorno, in sella al proprio motoveicolo ### G.T.S. tg. ### stava percorrendo la ### da ### n. 22, di detto comune allorché, a causa della presenza di sconnessioni del manto stradale e del dislivello dei tombini, conseguenti a recenti lavorazioni di fresatura dell'asfalto, era caduto rovinosamente a terra. 
Allegava, altresì, che in conseguenza del sinistro aveva subito lesioni personali e che il motociclo aveva riportato danni come in atti documentato. 
Si costituiva il ### di ### preliminarmente chiamando in causa il ### quale appaltatore dei lavori stradali in corso all'epoca dell'incidente, nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché, in subordine, di essere manlevato dal terzo chiamato. 
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il ### che, a sua volta, chiamava in causa la società ### S.r.l., in tesi unica responsabile in quanto subappaltatrice dei lavori di manutenzione del manto stradale, nonché la propria compagnia di assicurazioni ### S.p.A., nei cui confronti spiegava domanda subordinata di manleva.
Autorizzate le chiamate in causa, nella contumacia di ### S.r.l. e di HDI ### S.p.A., con note depositate per l'udienza cartolare del 9.11.2023, l'attore dichiarava di essere stato integralmente risarcito in via stragiudiziale da ### compagnia assicuratrice di ### e di non avere più interesse alla prosecuzione della causa. 
Il Giudice, con ordinanza del 9.11.2023, dichiarava l'estinzione del procedimento tra ### S.r.l. e ###ni S.p.a. 
Il giudizio proseguiva per l'accertamento della soccombenza virtuale come richiesto dagli altri convenuti. 
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025, la scrivente giudice, intanto subentrata nella trattazione del processo al precedente magistrato assegnatario, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, in corso di causa ### come da sua ammissione, è stato integralmente risarcito in via transattiva dalla compagnia assicuratrice della subappaltatrice ### S.r.l., con liquidazione anche delle spese di assistenza legale maturate in data anteriore al 12.10.2023.  ### di ### e il ### tuttavia, hanno insistito per l'accertamento della propria estraneità ai fatti di causa con vittoria di spese di lite. 
Si procederà, pertanto, ad accertare la soccombenza virtuale in ossequio al principio di causalità nell'insorgere della lite, tenendo conto della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto “per cui parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ha dato causa al processo stesso” (Corte d'### sent.  n. 1105/2025). 
Il fondamento normativo di questo principio si rinviene nell'art. 92 cpc civile, che stabilisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. 
Tuttavia, la soccombenza virtuale va oltre questa previsione normativa, operando anche in assenza di soccombenza reciproca quando sia necessario valutare chi avrebbe dovuto soccombere se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione di merito “tenendo conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, che si sarebbe rilevato fondato” (Tribunale Prato sentenza n. 255 del 28 aprile 2025). 
La ratio dell'istituto è chiara: evitare che chi ha ragione nel merito debba sopportare le spese processuali solo perché la controparte ha tardivamente riconosciuto la fondatezza delle sue ragioni. 
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestata la dinamica del sinistro per come ricostruita in citazione dall'attore, dunque la riconducibilità causale della caduta dal motociclo alle “sconnessioni del manto stradale dipendenti da lavorazioni di fresatura dell'asfalto (...) e da un tombino sporgente di alcuni centimetri”. 
Altresì certo è che la società ### srl stesse eseguendo, in qualità di subappaltatrice, i lavori stradali in corso in via ### da ### n. 22 di “fresatura pavimentazioni stradali, ripristino pavimentazioni, messa in quota di ### chiusini e caditoie, posa conglomerato bituminoso” subappaltati dal ### (cfr.: allegati 3 e 4 comparsa di costituzione del terzo chiamato), a sua volata appaltatore dei lavori di “manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali - anno 2022 - opere di fresatura e asfaltatura - lotto 4”, appaltati dal ### di ### (cfr. docc. nn. 5 e 6 comparsa costitutiva ### di ###. 
In detta qualità la stessa subappaltatrice ha omesso di adottare le misure di scurezza necessarie a scongiurare pericoli agli utenti della pubblica strada, con particolare riferimento all'apposizione della segnaletica di cantiere. 
Tanto si ricava dal verbale redatto dalla ### di Stato, ### di ### di ### (sub. doc 9 della produzione di ### in cui si dà atto appunto della presenza di “Un cantiere stradale posizionato dall'azienda ### con sede ###c con irregolarità nella segnaletica”.  ### srl, peraltro, rimanendo contumace, non ha svolto difese a fronte della chiamata in causa da parte del ### appunto finalizzata a far emergere l'esclusiva responsabilità e, risarcendo integralmente il danno all'attore, implicitamente ha ammesso la propria colpa nella causazione del sinistro. 
Non sono configurabili, invece, profili di colpa concorrente in capo al ### di ### e al ### alla luce dei principi che, nella materia in esame, valorizzano l'autonomia nell'esecuzione dell'opera e nell'organizzazione dei mezzi: “...solo l'appaltatore deve considerarsi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, salvo l'eventualità che eccezionalmente anche il committente possa ritenersi corresponsabile dei suddetti danni quando si ravvisano, a suo carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c., ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative” (vedi Cass. civ. 7356/2009; ex multis cfr. Cass. civ. 7553/2021, Cass. civ. 7027/2021). 
Ebbene, nel caso in esame, tali contestazioni non sono state mosse dall'attore né sono emersi dati comprovanti la commissione di violazioni tali da potersi configurare la corresponsabilità di altri soggetti. 
Per tale ragione deve escludersi nel caso di specie la responsabilità del ### di ### quale committente dei lavori e anche del ### nella qualità di stazione appaltatrice e subcommittente nei confronti di ### s.r.l. 
Venendo al regolamento delle spese di lite, va evidenziato come la condotta extraprocessuale di ### srl, dunque il riconoscimento della propria responsabilità in corso di causa, abbia sicuramente indotto i convenuti costituiti a sostenere costi processuali evitabili se il risarcimento del danno all'attore si fosse perfezionato prima che questi introducesse il presente giudizio, come peraltro, auspicato dal ### di ### e dal ### che, nell'immediatezza dell'incidente, si attivarono perché la subappaltatrice prendesse in carico il sinistro ed esitasse la richiesta risarcitoria dell'attore in via stragiudiziale.  ### di ### infatti, informò il ### quale diretto responsabile nei confronti dell'ente, della denuncia di sinistro del signor ### (con comunicazione del 16.8.2022 allegata alle note d'udienza del 22.11.2023).  ### a sua volta, ricevuta il 29 agosto 2022 una P.E.C. da parte di ### s.a.s. di ### & C. che per conto del Dr. ### segnalò la verificazione di un sinistro imputabile al “rifacimento del manto stradale e del tombino sporgente”, tramite il proprio broker assicurativo denunciò cautelativamente il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, HDI ### s.p.a (doc. n. 6, 7 e 8 produzione ###. 
Nell'istruzione del sinistro ### s.p.a. comunicò che il perito da essa incaricato aveva rilevato delle irregolarità nel posizionamento della segnaletica stradale in prossimità dei lavori. 
Così, il successivo 9 settembre, ### sollecitò a ### s.r.l.  l'apertura del sinistro con la sua compagnia di assicurazione (doc. n. 10 cit.  prod.).  ### s.r.l. confermò alla subappaltarice di aver aperto il sinistro con la propria compagnia di assicurazione, fornendone pure riscontro documentale (doc. n. 11). 
A fronte delle superiori evidente, può ritenersi che all'epoca dell'apertura del sinistro, sussistessero i presupposti perché la subappaltarice risarcisse il danno in via transattiva, non essendo necessaria una ulteriore istruttoria.  ### riconoscimento del diritto dell'attore in quella fase, dunque, senz'altro ha dato causa all'insorgenza dei costi ### del susseguente giudizio a carico delle odierne parti costituite. 
Consegue la condanna di ### s.r.l. in favore dell'attore, limitatamente alla fase successiva al 12.10.2023, come da nota spese del procuratore, in euro 2.541,00 (di cui euro 840,00 per fase istruttoria ½ ed euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge. ### s.r.l., inoltre, è tenuta a rifondere in favore del procuratore antistatario del ### di ### e in favore del ### le spese di lite, c nella misura calcolata applicando i parametri vigenti attestanti sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00), in assenza di questioni di particolare rilievo, in euro 919,00 per fase studio, euro 780,00 per fase introduttiva, euro 1.701,00 per fase decisionale, così complessivamente in favore di ciascuno in euro 3.400,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, -dichiara cessata la materia del contendere; -condanna ### s.r.l. a rifondere a ### le spese di lite nella misura di euro 2541,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a.  come per legge; -condanna ### s.r.l. a rifondere in favore del procuratore antistatario del ### di ### le spese di lite nella misura di euro 3.400,00 oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge; -condanna ### s.r.l. a rifondere al ### le spese di lite nella misura di euro 3.400,00 oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a.  come per legge. 
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.  ### lì 11.10. 2025 Il Giudice Dott.ssa ### redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa ### di ### in affiancamento.

causa n. 15231/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Faraone Giovanna

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 14-02-2025

... violazione di un dovere di generico di neminem laedere, bensì di obblighi specifici, «di buona fede, protezione e informazione», ratio che la ricorre nte no n affronta e quindi non spiega p erché a suo avviso sarebbe errata. Peraltro la ### e d'Appello (esaminan do il primo mot ivo di appello incident ale) ha giudicato infondata la ragione di impugnazione dei contratti in parola che si basava sull'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento generale sui rischi «essendo un ademp imento che precede unicamente le conclusioni del contratto quadro e per definiz ione non serve a fornire informazioni e chiarimenti sullo specifico investimento che in concreto si sta per compiere» ed essendo gli specifici investimenti giustificati dall'accordo quadro del 1 992: argomento cui rimanda anche (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24133/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 10, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappre senta e difende unitamente al l'avvocato ### -ricorrente contro ### e lettivamente domiciliato in ### 52, presso lo studio dell 'avvocato ### M ### che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'###.DIST. ### n. 56/2020 depositata il ###.  2 di 26 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal #### 1. ― Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trento sez. dist. di ### ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto in parte la domanda principa le proposta da ### nei conf ronti d ella ### d i ### d i ### s.p.a. 
In particolare il Tribunale, resp inta l'eccez ione di prescrizione delle pretese attor ee e negata la nul lità dell'originario contrattoquadro stipulato dal le parti nel 1992 e aggiornato alla sopravvenuta discipli na di settore nell'agosto del 2 006, h a riconosciuto un debito risarcitorio della banca per l'inadempimento di cinq ue solamente degli un dici contratti di acquisto impugnat i, aventi ad oggett o strumenti f inanziari derivati ###: in relazione a tre con tratti stipulati prim a dell'aggiornamento del contratto quadro ha riscontrato la mancata consegna al cliente del documento informativo sui rischi generali dell'investimento previsto dall'art. 21 TUF e d ell'articolo 28 regolamento ### n .  11522/1998; quanto a due investimenti successivi all'aggiornamento ― del valore rispettivamente di 100.010,90 € e 80.900,00 €, entrambi segnalati per i scritto come inade guati nei rispettivi ordini d'acquisto del 1.2.2007 ― ha ritenuto che la banca non avesse dimost rato quali fossero st ate le indicazioni concretamente fornite al cliente per dissuaderlo dall'invest ire. 
Infine ha ritenuto che vi fosse co nsecuzione causale tra gli inadempimenti ascritti alla banca e le perdite subite dal cliente e condannato quest'ultima al risarcimento del danno liquidato in euro 90.415,07.  2. ― La Corte ter ritoriale deci dendo l'appello principale della ### e que llo incid entale del sig. Mai r, ha argomentato, per quanto qui interessa, quanto segue: 3 di 26 a) ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione poiché ― p remesso che «la censura è indiriz zata alla responsabilità addebitata tale per aver negoziato prodotti finanziari senza aver prima consegnato al cliente il d ocument o sui rischi generali di investimento» (il che era avvenuto per t re volte p rima del 10.8.2006 ovvero prima dell'aggiorname nto del contratto-quadro alla sopravvenuta dis ciplina di sett ore) quale incombenza che precede il contratto-quadro e la cui violazione darebbe luogo, ad avviso della banca, a responsabilità precontrattuale soggetta al la prescrizione quinquen nale di cui all'art.2947 c.c. e non a quella decennale di cui all'art. 2 946 c.c. come p revisto dal giudice di prime cure ― ha affermato , che « la responsab ilità per il danno cagionato da una parte all'altra avendo il su o fondamento nella violazione, non già del generico dovere del neminem ledere, ma di specifici obblighi buona fede, protezione, informazione, precedenti quelli che deriveranno dal contratto, non può che essere qualificata come re sponsabilità da contatto sociale qualificato soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.».  b) ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità sopravvenuta del contratto-quadro stipulato nel 1992, oggetto di censura nel primo motivo di appello incidentale e logicamente preliminare all'esame delle altre doglianze, e che, quindi, gli acquisti di prodotti finanziari avvenuti prima dell'aggiornamento del contratto-quadro, in quanto legittimamente sorretti dall'accordo del 1992, non erano diventati inefficaci; c) in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale (relativo all'inadeguatezza degli investimenti contestati al profi lo di propensione al rischio dell'investitore, profi lo di invali dità che avrebbe riguardato tutti i contratti di acquisto dei prodotti finanziari c.d. derivati, i n un quadro generale in cui la banca era venuta meno agli obbligh i informativi f unzionali all'obbligo di tute lare gli interessi dell'investitore) e disattendo il connesso secondo motivo 4 di 26 di appe llo principale (con cui la b anca si doleva della ritenuta carenza di prova ci rca la suff icienza della segnalazione al cliente dell'inadeguatezza degli investimenti) ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della banca in relazione a tutti gli investimenti oggetto del giudizio, per avere quest'ultima venduto titoli eccedenti il pro filo di rischio del cliente senz a segnalare l'inadeguatezza delle operazioni, o, in due casi (come già ritenuto dal Tribunale), pur avendone segnalata l'inadeguatezza, avendolo fatto in modo insufficiente, così consentendo, nell'arco di meno di due anni, al sig. ### di investire circa il 25% del proprio portafoglio in strumenti derivati complessi e d estremamente rischiosi; d) ha respi nto la censura della banca relativa alla rit enuta sussistenza della consecuzione causale t ra l'inadempimento de gli obblighi informativi ascrittole e la determinazione del cliente ad acquistare i titoli inadeguati, poiché il giudizio controfattuale (circa il comportam ento che il cliente avrebbe comunqu e tenuto quand'anche informato) postulava c he le operazioni a rischio avessero già manifestato dei sintomi negativi quando il cliente ― ex ante disinformato ― le ha effettuate, il che non era stato dimostrato; onde non era stata superata la presu nzione di riconducibilità dell'operazione finanziaria inadeg uata all'inadempimento informativo della banca; e) ha gi udicato gra ve detto inadempimento, in particolare con riguardo all'omessa preventiva informazione sulla competenza che richiedeva la gestione d i un invest imento in deriva ti e al la significativa perdita di quasi metà del ca pitale subita dall'investitore; pertanto, considerato che la ban ca non aveva «intermediato», ma direttamente effettuato la vendita de i titoli, accogliendo la relativa domanda, ha dichiarato la risoluzione di tutti i contratti di investimento contestati dall'investitore e ― in punto obblighi reciproci di restituzione ― ha osservato che l'indisponibilità 5 di 26 dei titoli da parte dell'investitore che li aveva nel frattempo ceduti all'emittente, non impediva gli effetti rest itutori conseguenti a lla risoluzione dei contratti; onde spe ttava: all'investitore la restituzione delle somme capita li investite (maggiorate degli interessi legali dalla data de lla doma nda), credito d a estinguersi parzialmente per compensazione con quello opposto d ella banca avente ad oggetto le somme ricavat e dalla cessione di titoli all'emittente (maggiorato dagli interessi lega li dalla data della domanda); ha, quindi, condannat o la banca al paga mento nei confronti di ### della somma di euro 239.224,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; f) ha, infine, respinto il mezzo di impugnazione con cui la banca si lamentava del fatto che nella liquidazione del credito risarcitorio il prim o giudice non avesse tenuto conto del criterio d ella imprevedibilità del danno di cui all' art. 1225 c.c., rit enendolo assorbito dalla constatazione che, all'esito del g iudizio, all'investitore veniva dalla Corte di merito riconosciuto un credito restitutorio e non risarcitorio 3. ― Avverso la sentenza ### di ### di ### s.p.a ha presentato ricorso affidandolo a sette motivi. Ha resistito ### Quest'ultimo ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il prim o motivo di ricorso d enuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 2947 c.c. per avere la Corte d'app ello ap plicato il termine di prescrizione decennale all'azione di respon sabilità precontrattuale, di natura aquiliana e quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale, intendendo che così dovesse essere qualificata la responsabilità ― in tesi attorea ― ascrivibi le alla banca nel caso con creto. In particolare la ricorren te richiam a la propria eccezione di prescrizione ― sollevata avanti al giudice prime cure e ribadita in sede ###riferimento ai contratti di acquisto contestati 6 di 26 dall'investitore tutti risalenti al 2006 ― 2007 per violazione degli obblighi informativi attivi e p assivi e in particolare di quello di consegna del documento sui rischi generali d'investimento (vedi ricorso pag. 10).  1.1. ― Il motivo è inammissibile. 
Nella sentenza la Corte d'Appello affront a il tem a della prescrizione premette ndo che «la censura è indiriz zata alla responsabilità addebitabile alla banca per aver negoziato prodotti finanziari senza aver prima consegnato al cliente il documento sui rischi generali di investimento», il che era avvenuto «per tre volte prima del 1 0.8.2006 allo rché la banca ha consegnato detto documento nel contesto dell'aggiornam ento della di sciplina del settore del contrat to-quadro originariament e sottoscritto nel 1992»; ciò de tto, la Corte di merito respinge l'argomento della banca secondo cui ― precedendo dett o obbligo di con segna la stipulazione del contratto-quadro ― la sua violazione darebbe luogo a una responsab ilit à precontrattuale , poiché, invece, essa andava qualificata come contrattuale, ovvero «da contatto sociale qualificato», soggetta al termine di prescrizione decennale.  1.2. ― Perciò il motivo di ricorso ― anche a prescindere dal fatto che è carente rispetto al principio di autosufficienza di cui all'art.  366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. p oiché contiene un a critica a lla decisione gravata senza illustrare in che modo e qu indi con riguardo a quali contratti di acquisto avesse precisamente eccepito in primo g rado la prescriz ione rispetto al diritt o oggetto de lla domanda nonché, poi, impugnato il rigetto della stessa da parte del giudice di prime cure ― censura la statuizione della Corte in modo non pertinente, poiché detta statuizione non riguarda «gli acquisti contestati, tutti risalenti al 2006/2007» come afferma la ricorrente (v. pag. 1 0 del ricorso), b ensì agli acq uisti precedenti all'aggiornamento del contratto-quadro in quanto non preceduti dalla consegna del documento generale sui rischi sulla base di una 7 di 26 ratio decidendi che non si incentra sulla natura della responsabilità precontrattuale, ma si rifà al paradigma concettu ale dell a responsabilità da «contatto sociale qualificato» soggetta al termine di prescriz ione decennale, ravvisand o nella fattispecie non la violazione di un dovere di generico di neminem laedere, bensì di obblighi specifici, «di buona fede, protezione e informazione», ratio che la ricorre nte no n affronta e quindi non spiega p erché a suo avviso sarebbe errata. Peraltro la ### e d'Appello (esaminan do il primo mot ivo di appello incident ale) ha giudicato infondata la ragione di impugnazione dei contratti in parola che si basava sull'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento generale sui rischi «essendo un ademp imento che precede unicamente le conclusioni del contratto quadro e per definiz ione non serve a fornire informazioni e chiarimenti sullo specifico investimento che in concreto si sta per compiere» ed essendo gli specifici investimenti giustificati dall'accordo quadro del 1 992: argomento cui rimanda anche nel resping ere l'eccezione d i prescrizione (che esordisce affermando «### a quanto si dirà successivamente al punto 3»); perciò la doglianza della banca riferita alla pronuncia negativa sulla prescrizione dell'azione di responsabilità in quant o da rit enersi «precontrattuale», perde qualsiasi interesse a fronte del rigetto nel merito (definitivo, in vero non impugnato per cassazione) dell a domanda di nullità/resp onsabilità dedotta con riguardo a detta specifica omissione informativa.  2. ― Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 3 e n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza o del procedimento) laddove la sentenza della ### d'appello «ha statuito che la ### avrebbe violato il divieto di compiere operazioni inadeguate previsto dall'art.  29 del ### e ciò con riferimento a tutti gli acquisti di certificati az ionari reali zzati tra il 2006 e il 2007, i n quanto si tratterebbe gli strume nti finanziari derivati, quindi 8 di 26 particolarmente complessi e rischiosi e pertanto inadeguati ad un soggetto con profi lo di rischio medio come il Mai s anche in considerazione del fatto che tali stru menti occupereb bero il 25% del portafoglio dell'investitore» (pag.12 del ricorso); così facendo la ### si sarebbe «pronunciata su una questione già definita in via definitiva dalla sentenza di primo grado» in quanto si esprimerebbe sulla natura giuridica dei certificates (inquadrandoli come strumenti derivati a carattere speculativo) nonostante sul punto si fosse già formato un contrario giudicato interno giacchè, tra le contestazioni mosse in primo grado nei confronti della banca vi era quella di aver violato l'art. 28 comma 3 d el ### nto ### vig ente, e il Tribunale di ### si era pronunciato statuendo che non poteva ritenersi «in ordine alla lamentata mancanz a di informaz ioni sull'andamento dei titoli oggetto di causa, che, al rigu ardo, la convenuta abbia violato qualche obbligo imposto dalla legge, non potendosi ritenere che si tratti ― nei titoli di cui è causa ― di titoli derivati ai sensi del comma 3 dell'art. 28 ### […] tenuto conto che non viene neanche sostenuto da parte attrice, con riguardo ai singoli specifici certificati, che vi sia stata una perdita superiore al 50%»; dunque - secondo la ricorrente ― il Tribunale aveva affermato ch e non si trattava di derivati acquis tati per finalità speculativa e tale statuizione non sarebbe stata impugnata nell'appello incidentale.  2.1. ― Il motivo è inammissibile. 
Invero il passaggio motivaz ionale che la ricorrente riporta p er dedurre il contrasto denunc iato, c ostituisce solo una parte argomentativa dell'ampio esame congiunto che la sentenza dedica al secondo motivo di appello principale e al terzo motivo di appello incidentale in quanto connessi, ne ssuno dei qu ali riguarda la violazione dell'art. 28 reg. ### bensì l'art. 29 del medesimo, riferendosi: l'uno, alla ritenuta (dal primo giudice) carenza di prova circa la « sufficienza» del la segnalazione da parte d ella banca al 9 di 26 cliente dell'«inadeguatezza» deg li investimenti relativi ai due contratti per i quali ### era stata accolta la domanda; l'altro, viceversa, all'«inadeguatezza» deg li investimenti in certificates rispetto al profilo di prop ensione al rischio dell'investit ore, che avrebbe riguardato tutti i contratti di acquisto dei prodotti finanziari derivati, in un quadro generale in cui la banca era venuta meno agli obblighi informativi funzionali all'obbligo di tutelare gli interessi dell'investitore: sia per il fatto che erano tit oli ad alto rischio (a fronte di una propensione al rischio pacificamente medio), sia per il fatto che, con l'acquisto degli undici derivati, si era sbilanciata dal 4% al 25% la percentuale del portafoglio investita in questo tipo di prodotti finanziari. 
Premette la ### di merito: « ### si duole perché il primo giudice ha riconosciuto l'inadeguatezza solo di due e non di tutti gli undici in vestimenti da lui effettuati. L a banca, di contro, censura la ritenuta carenz a di prova circa la sufficien te segnalazione al cliente dell'in adeguate zza degli investimenti rispettivamente per euro 100.000,00 e 98.900,00 da lui effettuati il ###». 
Ed ancora: «### addebita la banca di aver trasgredito il dovere di curare i suoi intere ssi specificamente le rimpr overa di avergli proposto nel periodo da maggio 2006 a ottobre 2007 di acquistare dei derivati vale a dire titoli ad elevato rischio, sbilanciando dal 4% al 25% la percentu ale del suo p ortafoglio investita in questo tipo di prodotti finanziari». 
Effettuata detta premessa, la ### esamina, dett i prodotti finanziari, e ne valuta la struttura per qualificarne il livello di rischio onde vagliare la i doneità delle informazioni off erte dell'intermediario circa l'adeguatezza degli strumenti in sé al profilo di propensione al rischio dell'investitore (pacificamente medio) e, quindi, la sussistenza d elle condizio ni previste dalla legge e segnatamente dall'art. 29 Reg. ### (rubricato «### non 10 di 26 adeguate»), affinché i relativi acquisti si potessero consid erare oggetto di una scelta consapevole; il che costituiva - per quanto affermato dalla ### ma an che da quanto a ffermato i n ricorso nella parte esposit iva (v. pag. 8: «..il sig. ### […] p roponeva appello incidentale con tre limitati motivi, riguardanti:[…] l'asserita inadeguatezza di tutti gli investiment i oggetto di causa al profilo della controparte») ― specifica ragione di impugnazione da parte del sig. M air della sentenza di primo g rado, sul punto, invero, riformata. 
Donde l'inconferen za delle ragioni di cassazione in e same in quanto riferite ad un giu dicato interno su lla quali fica dei tit oli negoziati agli effetti della violazione dell'art. 28 Reg. ### ― a proposito dell'obbligo degli intermediari di informare «prontamente l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita effettiva o potenziale pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni» ― cui il si g. ### aveva fatto riferimento in primo grado e che il Tribunale ha ritenuto infondata statuendo, come dice il ricorrente: «Né può ritenersi che in ordine alla lament ata mancanza di informazioni sul l'andamento dei titol i oggetto di causa, che, a rig uardo, la convenuta ab bia violato qualche obbligo imposto dalla legge, non potendosi ritenere che si tratti ― nei ti tol i di cui è causa ― di titoli derivati ai sensi del comma 3 d ell'art. 28 ### […] tenuto conto che non viene ne anche sostenuto da par te attrice, con riguardo ai singoli specifici certificati, che vi sia stata una perdita superiore al 50% di cui all'art. 28 co.3 Reg. ### 2.2. ― Peraltro, fermo detto assorbente rilievo, può aggiungersi che il ricorrente invoca una preclusione da giudicato formatosi sulla «questione» che «non si trattava di derivati acquistati per finalità speculativa». 11 di 26 Ora, il Colle gio non dubita che il giudic ato possa formarsi su «questione»: basterà rammentare, trattandosi di aspetto qui non dirimente, la giurisprudenza delle ### sul formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione, prima che detto orientamento venisse recepito dall'art. 37 c.p. c. attualmente vig ente, ovve ro all'indirizzo secondo cui le eccezioni pur rilevabili d'ufficio, una volta che siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, richiedono la proposizione dell'appello incidentale al fine di evit are la formazione del giud icato in terno (Cass. 28 m arzo 2022, n. 9844; Cass. 13 settembre 2024, n. 24677): soluzioni che non sarebbero concepi bili se si negasse che il giudicato può formarsi su «questione». Nondimeno, è altrettanto vero che «il giudizio di appello, pur l imitato al l'esame delle sole questioni oggetto di specifici mo tivi di gravam e, si estende ai punti dell a sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati» (si vedano in tal senso Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 8604/2017 ; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 16853/2018 ; Cass. n. 7454/2020; Cass. n. ###/2022; Cass. n. ###/2022). 
Di guis a che, anche sotto tale profilo, n on può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui sulla detta «questione» si sarebbe formato il giudicato.  3. ― Con il te rzo motivo la ricorren te denuncia erron ea applicazione dell'art. 29 del Reg. ### n. 11522/98 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/98 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver la ### d'Appello dedotto l'inadeguatezza degli investimenti realizzati tra il 2006 e il 2007 da una qualificazione astratta dello strumento finanziario come «derivato» ed dal convincimen to che tutti gli strumenti sussumibili e ntro la fattispecie astratta così individuata siano complessi e molto pericolosi; afferma la ricorrente che la ### d'appello avrebbe ritenuto inadeguati gli investimenti predetti «senza prendere nemmeno in esame gli aspetti strutturali e funzionali propri dei certificates oggetto degli acquisti per cui è 12 di 26 causa», benché la banca avesse più volte rilevato e documentato, durante il giudizio, ch e tali as petti li differenziavan o in modo radicale da altri s trumenti fin anziari derivati, dal momento che i c.d. certificati, a seconda di come vengono costruiti, possono essere indirizzati a finalità speculative e, quindi, particolarmente rischiose, o, al contrar io, a finalit à di dif ferenziazione del portafoglio, quindi a scopo di tipo conservat ivo; e ciò sulla base della previsione o meno della c.d. «leva», e del conseguente effetto di mol tiplicazione dell'entità dei profitti o delle perdite (come avviene per i classici prod otti tipo sp ecula tivo quali warrant, covered warrant o futures); in que sto caso i «certificati di investimento» (fun zionalmente analoghi ai c.d. ETF) erano certificati senza effetto «leva», dunqu e certificati con finalità conservativa, rafforzata dalla previ sione del c.d. bonus con barriera; peraltro, essendo correlati ai principali indici mondiali ed emessi da primari player internazionali, ciò garantiva una loro gestione trasparente e un buon grado di diffusione e di liquidabilità, tanto che tutti erano al tempo classificati con il rating A: aspetti che la sentenza non avrebbe preso in esame.  3.1. ― Il motivo è e vidente mente inammissibile (o ltre che infondato alla luce della articolata motivazione resa «in concreto» e non in astratto dalla ### d'appello; v. sent. punti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1-3, pagg. 33-47). 
Con il mezzo della violazione di legge la ricorrente pretende, in effetti, un sindacato inammissibile in questa sede ###fatto della fattispecie che spetta solo al giudice di merito, il quale nella specie ha: a) analizzato la struttura dei certificates secondo la descrizione offerta dalla stessa banca e ne ha valutata la rischiosità sulla base del fatto c he: ### erano ind icizzati ad un valore de finito «sottostante» senza garantire alcun rendimento sicuro e neppure il pieno rimborso del capitale in vestito (anche quelli certificates 13 di 26 bonus con barriera), sicché la decisione di acquisto doveva essere sorretta da dalla «consapevolezza dell'investitore di disporre della competenza necessaria a governare i suo i intrinseci fattori di rischio», stante il fatto che «per effetto della fisiologica fluttuazione del parametro di indicizzazione non è affatto improbabile che la c.d.  barriera sia varcata», al che seguirebbe «non solo la vanificazione del bonus ma anch e il pregiudizio all'integrità d el capitale investito»; ### e rano soggetti alla mo difica de lle condizioni dell'emittente con relativa conseguenza in termini di valore di scambio del titolo e quindi loro liquidabilità; b) osservato che detta pluralità di variabili rend evano la possibilità di rapido disinvestiment o unico mezzo efficace di protezione dal rischio di perdite , possibilit à «che però richie de all'investitore il costante monitoraggio de ll'investime nto… e soprattutto la capacità di saper cogliere dai primari mercati dove i certificati venivano quotati (sempre secondo le indicaz ioni della banca) i segnali rivelatori tanto dell'eventuale andamento negativo del sottostante quanto del possibile dissesto dell'emittente»; c) concluso che «la descritta complessità dei certificates induce a considerare il relativo acquisto come considerevolmente rischioso» per un risparmiatore ordinario; d) proceduto (v. punto 5.5) alla valutazione dell 'adeguatezza dell'acquisto rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente osservando che: ### il pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca n on si pone come fat to intrinsecamente informativo della propensione dell'investitore ad un rischio elevato, ciò «almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già m ani festato significativ i sintomi di esiti negativi» (Cass. n. 29106 del 2019); ### «l'acquisto di ben u ndici titoli della medesima tipolog ia, connotati dalla descritte variabili di rendi mento, di possibilit à di rimborso e di 14 di 26 liquidabilità, non rappresenta una razionale suddivisio ne delle risorse finanziarie dell'investitore, così da ridurre i rischi connessi all'insolvenza degli emittenti o alle fluttuazioni dei vari parametri di indicizzazione prescelti; sicché l'operazione, anche in ragione del volume delle som me investite ― 520.4 88 € ovvero il 25% del patrimonio mobiliare dell'investitore ― nell'arco temporale di solo un anno e mezzo, si risolve, piuttosto, nell'esposizione del cliente alla molti plicazione dei descritti fattori di rischio e ciò d el tutto irrazionalmente, perché non è dimostrato che preventivamente sia stata accertata la sua effettiva capacità di gestire un investimento di queste caratteristiche e proporzio ni»; ### l'inadeguatezza ― anche rispetto al profilo di propensione al rischio dell'operazione di investimento ― «ammessa dalla banca sia pure limitatam ente a due degli acquisti effettuati dal cliente evidenziando i ridotti volumi delle acquisizioni e il loro frazionamento nel tempo» andava riconosciuta con riguardo anche agli alt ri acq uisti, per i qu ali la banca l'aveva esclusa «senza porre tuttavia i parametri valutativi della dimension e e della frequenza dei singoli investim enti i n relazione alle caratteristiche del prodotto finan ziario venduto, e senza spie gare perché gli elevati fat tori di rischi o intrinseci ai «certificates» dovrebbero cessare di essere tali quando i titoli vengano acquistati in minor quantità e a maggior distanza di tempo l'uno dall'altro», essendo evidente che la minor quantità di risorse impiegate per acquistare il titolo impl ica soltanto che, in caso di andamento negativo, la perdita sarà di entità più contenuta e che il frazionamento nel tempo degli acquisti, in caso di esito negativo, avrà come conseguenza solo il dilazionamento delle perdite, ma in nessuno dei due casi il contenimento della loro ogge ttiva rischiosità.  3.2. ― Ciò detto app are evide nte che le critiche di legitt imità mosse dalla rico rrente alla deci sione sul punto versano tutte « in fatto» non «in diritto». 15 di 26 3.2.1. ― Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizi one della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è e sterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi ― violazione di legge in senso proprio a causa dell 'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ― è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010).  3.2.2. ― Nella specie la rico rren te lamenta la e rronea applicazione della legge in ragione di una carente ricostruzione della fattispecie concreta che la ### d'Appello avrebbe fatto solo in astratto; perciò, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativ o, vizio riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio ― motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., che ― nella versione ratione temporis applicabile ― lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); vizi questi non dedotti e non ricorrenti nel caso in esame, ove la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzament o fat tuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. 16 di 26 4. ― Il qu arto mo tivo de nuncia viola zione o falsa applicazione dell'art. 29 comma 3 Reg. ### n. 11522/98 in relazione all'art.  360 comma 1 n. 3 c.p.c. per aver la ### d'appello ritenuto che l'informazione fornita per iscritto dalla banca con riguardo ai due acquisti del 1.2.2007 non fosse sufficiente a proposito dei profili di inadeguatezza determinati dalla tipologia, complessità e rischiosità del tipo di investimento in oggetto nonché dalla dimensione e della tempistica dei due investimenti. Reputa la ricorrente che la norma del regolamento intermediari di cui invoca la violazione prescriva solo che vada segnalata in forma scritta l'i nadeguatezza di un'operazione, mentre le ragioni di tale inadeguatezza non debbono essere rese per iscritto, sicché l'indicazione nei due ordini in argoment o della inadeguatez za dell'operazione me diante la dicitura «oscillazione del sottostante» costituirebbero un comportamento ancora più diligente di quanto la stessa disposizione normativa richiedeva; né il dovere di informazione - ad avviso della ricorrente ― deve ritenersi esteso a profili che ― in relazione alle caratterist iche concret e dell'investitore o a quelle dello strumento fin anziario ― siano di immediata comprensione, come lo sarebb e stato nella specie il rischio connesso ad un investimento, nello stesso giorno, di eu ro 198.910,00 (d i gran lunga superiore agli altri investimenti in certificati oggetto di causa) in titoli che, benché comportanti per tipologia un rischio di grado medio, laddove di importo così consistente, era evident emente e intuitivamente inadeguato, per dimension e caratteristiche e modalità temporale a fronte di un esponenziale aumento del rischio di perdite in caso di oscillazione del sottostante.  5. ― Il qu int o motiv o denuncia violazione o falsa applic azione dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 e n. 4 per aver la ### d'appello rigettato l'istanza di prova testimoniale del capitolo di prova n. 42 ― relativo al presunto inadempimento degli obblighi di informazione circa le ragioni di inadeguatezza dei due 17 di 26 investimenti predetti ― per genericità e, prima ancora, perché non era soddisfatto il preliminare onere di allegazione delle circostanze oggetto della prova stessa; la ricorrente censura la deci sione perché in contrasto coi principi giurisprudenziali in punto genericità della prova orale dedotta, e pe rché le circostanz e oggetto della prova sarebbero st ate allegate già nella comparsa di risposta in primo grado, o ve la banca aveva rileva to che il funzionario ― a fronte di due ordini di acquisto lo stesso giorno di quell'importo ― aveva richiamato il sig. ### «alla prudenza», così allegando i due aspetti fattuali rilevant i ai fini della «inad eguatezza», quali la tempistica è l'importo dell'investimento.  6. ― Il sesto m oti vo denun cia violazione o falsa app licazione dell'art. 101 comma 2 ai sensi dell'art.360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.  per aver la sentenza statuito «a sorpresa» sul presunto difetto di allegazione delle ci rcostanze di cui al capitolo di prova n. 42 ― questione rilevabile d'uffi cio ― senza prima instaurar e il contraddittorio tra le parti che avevano discusso solo d ella genericità della formulazione letterale del capitolo, ed invoca la giurisprudenza per cui il giudice deve sottoporre a contraddittorio tra le par ti « tutte quelle circostan ze che modificando il qu adro fattuale comportino nuovi svi luppi della lite no n presi in considerazione dalle parti».  6.1 ― Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati insieme in quanto connessi , riguardando tutti la statuizione de lla ### d'app ello in punto inidoneità dell'in formativa fornita a proposito dei due investimenti p er i quali risu ltava segnalata l'inadeguatezza.  6.1.1. ― Si osserva che, con riguardo ai due acquisti effettuati il ###, la ### d'appello osserva che la banca aveva dedotto di aver docume ntato e offerto di provare oralmente di ave re esaurientemente informato l'investitore della loro inadeguatezza al fine di farlo desist ere dall' iniziat iva, laddove l'investitore 18 di 26 rimproverava alla banca di n on averlo ad eguatamente ammon ito circa l'elevato grado di rischio dei titoli venduti, limitandosi ad una annotazione scritta sugli ordin i di acquisto circa l'oscill azione del parametro di indic izzazione, e offrendo, poi, sul contenuto d elle ulteriori informazioni asseri tamente fornite, soltanto inammissibili prove generich e; richiama, poi, il passaggio argome ntativo del giudice di primo grado oggetto di gravame «principale», in cui si sottolinea che l'annotazione «oscillazione dei valori base», non era da sola su fficient e per comprendere la reale inade guatezza d elle operazioni stesse perché non fac eva altro che indicare un a caratteristica basilare dei tit oli di cui è causa, onde mancava un'indicazione specifica «che attiri l'attenzione del cl iente sulla ritenuta inadeguatezza collegata all'ammontare degli ordini e alla contestualità degli stessi correlata alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto delle segnalazioni». 
Ciò prem esso la ### d'appello sot tolinea, quanto alle regole sulla prova d ell'adempimento dell'obbligo informativo in tema di operazioni inadeguate, il principio consolidato per cui la sottoscrizione della clau sola in calce al modu lo d'ordine della segnalazione di inade guatezza de ll'operazione, fa presumere assolto l'obbligo di cui all'art. 29 comma 3 Reg. ### 11592/98, ma, a fronte di contestazioni specifiche dell'investitore relative a carenze informative, incombe sull'intermediario l'onere di provare di avere inform ato dili gentemente l'in vestitore, ciò «coerentemente con la natura funzionale degli obblighi di forma nei contratti caratterizzati dalla simmetria formativa tra le parti contraenti per cui la forma scritta e garanz ia dell'osservan za dell'obbligo di trasparenza del contenut o del contratt o ma ove si estenda al riscontro dell'assolvimento di obblighi contrattuali posti a cari co di un a parte a contenut o complesso e avent i, come rilevato, un'articolazione procedimentale predeterminata, non può 19 di 26 esaurire l'onere della prova, peraltro rafforzato dall'art. 23 d. lgs.  n.58/98, gravante l'obbligato». Ciò premesso osserva che: ### la mera annotazione relativa alle «oscillazioni dei valori base» non provava il rispetto dell'intera sequ enza pro cedimentale degli obblighi contrattuali dell'interme diario «men che meno indica le informazioni in concreto fornite al cliente»; ### la carenza maggiore riguardava soprattutto la segnalazione delle competenze rich ieste all'investitore per poter simultaneamente ed efficacemente controllare tutt i i fattori di rischio generati dalla gestione del complesso dei titoli da lui sino ad allora acquistat i, e, in particolare, la capacità di monitorar e costantemente le relative quotazioni, tenuto conto, oltretutto, che al 1.2 .2007 gli investimenti di questo tip o erano quatt ro con quattro parametri diversi di riferimento; ### non era stata documentata alcuna segnalazione in ordine al volume dei due investimenti «e questo benché la stessa banca nel presente giudizio n e riconosca l'inadeguatezza per dimensio ni»; che lo stesso va leva per la loro fre quenza, rispetto alla quale mancava qualsiasi avvertenza; ### quindi, « alla luce del numero e dell'estensione degli adempimenti informativi non documentat i, è esatto il giudizio di generici espresso d al primo giudice sui capitol i di prova orale offerti», mentre le deduzioni in contrario della banca non chiarivano se u na «negozia zione» dei titoli fosse mai avvenuta o se la conclusione dei contratti fosse st ata risolta ne lla semplice sottoscrizione dei mod uli d'ordine con l'apposizione della citata clausola, avendo dedotto solo «che i contenuti contrattuali erano “autoevidenti” e che l'allegata documentaz ione for niva intuitivamente ogni informazione necessaria per l e consapevoli determinazioni negoziali» id est gli stessi argomenti di gravame qui riproposti ), e che, quindi, «gli element i di valutazione concretamente forniti non solo non erano dettagliati nei capitoli di 20 di 26 prova offerti, ma nemmeno erano estrapolabili dai suoi atti e dalle sue deduz ioni»; il che convinceva dell'ina mmissibilità ― già ritenuta dal primo giudice ― della prova orale offerta con il capitolo n. 42, non solo per la genericità della sua formulazione, ma perché non era sorretta dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto, vale a dire delle informazioni concretamente fornite, sulla cui base andrebbe verificato l'adempimento dell'obbligo di protezione del cliente.  6.1.2. ― Ciò premesso sulla motivazione in punto della sentenza gravata, si deve conclu dere che i tre motiv i di cassazione sono inammissibili in quanto versati «in fatto» a pro posi to della articolata e completa valutazione d i merito (pe raltro conforme al giudice di primo grado) compiu ta a pro posito dell'idoneità dell'informazione resa all'investitore a proposito dell'inadeguatezza degli acquisti (quarto mezzo), ovvero della «genericità» della prova orale dedot ta per provare il contrario (qui nto mezzo ), laddove l'error in procedendo dedotto con riguardo alla violazione dell'art.  101 c.p.c. (sesto mezzo) per aver la ### di me rito rilevato «a sorpresa» che il capitolo di prova n. 42 non era ammissibile «non solo p er genericità de lla sua formulazione » ma p erché non era sorretto dalla preliminare allegazione delle circostanze di fatto (vale a d ire delle infor mazioni concretamente fornit e sulla cui base andrebbe verificato l'adempime nto dell'obbligo di prote zione del cliente) riguarda, in effetti, come risulta evidente dalla motivazione in proposito resa dalla ### distrettuale, un'«ulteriore» argomento atto a rafforzare la valutaz ione già abbondante mente esplicitata circa la «genericità» della prova orale dedotta. 
Quindi se a proposi to dell 'idoneità dell'informazione e della genericità della prova contraria offerta in proposito si deve rilevare che si tratta di aspetti valutativi incensurabili in sede ###attraverso il vizio di motivazione nei limiti però in cui può rilevare l'anomalia m otivazionale in quanto non conforme al 21 di 26 «minimo costituzionale» (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), quanto alla pretesa violazione del contraddittorio, va rilevata l'assenza di interesse della ricorrent e a provare un vizio che attiene ad un argomento non dirimente, bastando evidentemente a sorreggere la ratio decidendi circa l'inammissibilità della prova orale in questione, la dec isione ampiamente mot ivata in punto «genericità» della formulazione del capitolo in sé.  6.2.2 ― Peraltro deve, alt resì, rilevarsi che a fronte della motivazione di primo grado ― riportata dalla ### d'appello onde conformarvisi ― che esp licit a la mancanza di «un'indicazione specifica che attiri l 'attenzione de l cliente sull a ritenuta inadeguatezza collegata all'ammontare degli o rdini e alla contestualità degli stessi correlata alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto delle segnalazioni», il motivo di gravame proposto in appello ben avrebbe p otuto e, qui ndi, dovuto contestare det ta mancanza di «indicazione sp ecifica» d i indici di inadeguatezza «collegata all'ammontare de gli ordini e alla contestualità degli stessi», che, invece, non risulta fosse stata sottoposta alla ### di secondo grado, con la consegue nza che la ricorrente non pu ò sottoporre ora alla ### di legitt imità la «presenza», in vece, di indicazione di quegli indici, finendo detta doglianza per sottoporre in mod o inammissibile in sede di legittimità una questione «di fatto» (ovvero la ass erita presenza della allegazione s ul punt o) laddove, oltretutto , detta assenza risultava già accertata nel giudizio di primo grado senza che sul punto la sentenza fosse stata impugnata.  7. - Il settimo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. p er aver la ### d'appello statuito la risoluzione dei singoli contratti di investimento in base alla affermata violazione di obbli ghi precontrattuali» quali sarebbero q uelli di informazione gravanti sull'intermediario, non potendo essere pronuncia ta la risoluzione 22 di 26 del contratto p er violazione di obb lighi che ne precedono la conclusione.  7.1 ― Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis comma 1 c.p.c. 
Invero gli obblighi che la ### d'appello ha ritenuto inadempiuti, sono d i natura con trattuale e non p recontrattuale, in conformità alla consolidata g iurisprudenza di qu esta ### in materia di intermediazione finanziaria.  7.1.1 ― Come ricordato d a Cass. n. ###/20 24 non è il contratto quadro a d eterminare il singolo invest imen to o disinvestimento: è con il singolo «ordine» che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario (ad esempio, concludendo direttamente con detto soggetto contratti relativi a titoli che quegli già detenga nel proprio portafoglio, o conferendo al medesim o uno specifico mandato avente ad oggetto l'acq uisto o la vendita di alcuni prodotti finanziari, o, ancora, incaricandolo d i una mera attività di trasmissione del proprio ordine all'int ermediario negoziatore ). 
Pertanto le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro.  7.1.2 ― Nelle operazioni di investimento vengono in discussione, per l'intermediario, obblighi particolari, che vanno tenuti distinti da quello consistente nel mero porre in essere l'atto disposi tivo indicato dall'interessato. Come è noto, l'art. 21 T.U.F. (d.lgs. n. 58 del 1998) e la normativa secondaria contenuta nel #### 11522/1998 come quella precedente ― pongo no obb lighi di comportamento che risultano finalizzat i al rispetto della clausola generale che attribuisce all' intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell'interesse del cliente. Taluni di questi obblighi si collocano nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro di intermediazione finanziaria; altri, invece, hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro (v. analiticamente sul punto Cass. ###/2024 in 23 di 26 motivazione paragrafi da 1.2.1 a 1.2.6). Dalla disciplina, legislativa e rego lamentare si ricava che l'intermediario non pu ò limit arsi a rendere possibile il trasfe rimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, o acquis tandolo sul mercato e rivend endolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso è ten uto ad una preci sa attività , funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e d ei rischi delle singole operaz ioni; ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario de l proprio clien te nella scelta delle medesime.  7.1.3 ― In tale prospet tiva , segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare, non g ià esecuzione agli «ordini» di in vestimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad «ordini» di investimento sui quali il proprio cliente sia stat o convenientemente edotto e che riguardino operazioni pienamente conformi all'esperienza in materia di invest imenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio del cl iente, trova, peraltro, giustificazione il rimedi o risolutorio: in assenza di un consenso in formato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difa tti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (cfr. sul punto, anche nelle rispettive mot ivazioni, Cass. nn. 16861 e 20617 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 8997 del 2021).  8.1.4. ― È escluso, perciò, che ― guardando al singolo «ordine» di investimento ― la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'are a della responsabilità precont rattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che at tengono al sin golo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto d iretto alla nego ziazione del titolo (l'«ordine » di 24 di 26 investimento). Invece ― come detto ― la disciplina legislativa e regolamentare dà ragione di come l'obbligo, da parte dell'intermediario, di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'«ordine» è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione, tanto è vero che il #### n. 11522/1998 all'art. 28, comma 2, stabilisce che gli intermediari autorizzati non possono «effettuare» ope razioni «se n on dopo aver forn ito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria pe r effett uare consapevoli s celte di investimento o disinvestimento», chiarendo, dunque, che, ricevuto l'ordine, l'intermediario no n possa limitarsi ad eseguirlo ove il cliente non sia stato in precedenz a puntualme nte istruito sui termini dell'operaz ione da compiersi, per modo che, una volt a edotto, lo stesso possa, se del caso, manifestare all'intermediario le ulteriori sue determinazioni, prima che l'operazione abbia corso.  7.1.4 ― ### quanto precede, poiché nell'odierna fattispecie si tratta della violazione degli obbligh i informativi gravant i sull'intermediario circa l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio d ell'investi tore, e cioè, in ultima analisi, l'inadempimento dell'intermediario posto in essere al momento del conferimento dell'ordine d i acquisto, correttamente la ### d'Appello l'ha ritenuta fonte di una re sponsabilità «contrattuale», potendo la violazione dei doveri di inform azione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario dar luogo a responsab ilità «precontrattuale», con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la st ipulazione d el contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto-quadro»); dà luogo, invece, a responsabilità 25 di 26 «contrattuale», ed eventualmente condurre alla risoluzi one del contratto suddetto , ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disi nvestimento compiute in esecuzione del «contratto-quadro» (Cass ., SU, n. 26724/200 7 e successivamente, tra le altre, da Cass. n. 2 5222/2 010 ; Cass. 8462/2014; Cass. n. 525/2020; Cass. nn. 15099 e 15099 d el 2021; Cass. n. 10646/ 2023; Cass. n. ###/2024) e «l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario […] per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'a lterazio ne dell'equilibrio contrattuale» (Cass. n. 24648/20 23, conforme a Cass. n. 16820/2016, che a sua volta si richiama in modo espresso al precede nte di Cass. n. 23717/2014 ). Invero , è be ne pure puntualizzare, con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento, ciò che l'investitore, quale attore «in risoluzione», imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì l'inadempimento de gli obblighi, cui quell o è tenuto per legge e per ### con riferimento a quel dato investimento.  8. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissi bile. Le spese seguono la soccombenza e si liq uidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 lu glio 2012, n. 140 . Sussiston o i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente liquidate nell'importo di eu ro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misu ra del 1 5% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.  24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 26 di 26 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1° ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Dal Moro Alessandra

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