... relativo danno alla salute, è necessario che dimostri il nesso causale tra questo danno e questa violazione e, quindi, che dimostri, anche tramite presunzioni, che egli, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (cass. civ., 9.2.2010, n. 2847; cass. civ., 30.3.2011, 7237; cass. civ, 27.11.2012, n. 20984; cass. civ., cass. civ., 16.2.2016, n. 2998; cass. civ., 13.10.2017, n. 24074);
3) questa prova non è, invece, necessaria ai fini dell'autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato;
- la struttura di tale illecito deve essere ricostruita sulla base della distinzione, di rilievo generale, tra danno-evento e danno-conseguenza;
- il danno-evento è rappresentato dalla stessa esecuzione, da parte del medico, dell'intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso (condotta omissiva seguita da condotta commissiva);
- il “danno conseguenza” (indicato dall'art. 1223 c.c. come “perdita subita” o come “mancato guadagno”) è rappresentato dall'effetto pregiudizievole che la mancata acquisizione del consenso ha determinato sulla sfera della persona del paziente;
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causa n. 3152/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Saggese Fiorella, Rosaria Morrone