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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26832/2024 del 16-10-2024

... per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del pr ocesso causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una nor ma giuridica specific a, per cui il giudizio relativo a lla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto». 2.2.1. A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della ### funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore ne l tempo succedutasi, riguardanti, per quanto qui di concreto interesse, i compi ti specifici di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisi ti (art. 3), con cernenti: la consistenza del capitale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 14383/2019 r.g. proposto da: ############ e ### questi ultimi tre quali eredi di ######## (n. il ###), quale er ede di ### (n. il ###), CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### e CALÀ ### questi ultimi cinque quali eredi di #### , qu ale erede di ### nsangue, CALÀ ############# e ### questi ultimi tre quali eredi di #### e #### entrambi quali eredi di Nun ziata ###### R ###### (n. il ###), #### , ### quale erede di ######## (n. il ###), #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ############################## in proprio e quale erede di ######### A ### MEO #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ###### quale erede di ### la, ###### e ### questi ultimi tr e quali eredi di ### enzo #### e ### entrambe quali eredi di #### , qua le erede di Car mela ### PATERNÒ ### PATERNÒ ############### , in propri o e quale erede d i ### pulla, ######## , ###### , ##### e ### queste ultime tre quali eredi di #### in proprio e quale erede di #### (n. il ###), ### (n. il ###) #### e 3 ### , que sti ultimi quattro quali eredi di ###### , ### in pro prio e quale e rede di ##### e ### tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali allegate al ricorso, dall'### con cui elettivamente domiciliano in ### alla via ### n. 27, presso lo studio dell'### - ricorrenti - contro CONSOB - ### per le ### e la ### con sede in ### alla via G.B. Martini n. 3, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al c ontroricorso, dagli ### e ### con cui elettivamente domicilia nella propria sede, presso l'### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 6993/2018, della ### pubblicata il giorno 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di con siglio del giorno 10/10/2024 dal ### dott. #### 1. Con atto notificato il 30 aprile 1999, centoventitré risparmiatori, tutti clienti della commissionaria di borsa ### s.p.a., citarono la ### - ### per le ### e la ### innanzi al Tribunale di ### chiedendone la condanna al risarcimento d ei danni da essi patit i in conseguenza del fallimento della menzion ata ### a loro dire autoriz zata all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare in assenza de i requisiti di legge.  1.1. Costituendosi in giudizio, la ### eccepì la improcedibilità, in rito e nel merito, dell'avversa azione, comunque contestando la pretesa che ne costituiva l'oggetto di cui chiese il rigetto. 4 1.2. Istruita la causa documentalmente, l'adito tribunale: i) con sentenza non definitiva n. 20934/2002, dichiarò la nullità della citazione dell'attore ### respinse tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e nel merito, sollevate dalla ### e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. La convenuta formulò tempestiva riserva di gra vame contro q uesta decisione; ii) con success iva sentenza definitiva n. 3430 9/2024, accolse le domande di ciascun attore, sul presupposto della illegittima iscrizione della società ### (commissionaria di borsa) all'albo delle ### rilasciata dalla ### il 28 dicembre 1992, e, per l'effetto, condannò quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ognuno di essi, delle somme ivi liquidate in via equitativa e specificamente indicate in dispositivo, oltre accessori e spese di lite.  2. Pronunciando sul gravame promosso contro entrambe tali pronunce dalla ### con atto notificato alle controparti il 19 aprile 2005, l'adita ### di appello di ### con sentenza del 10 gennaio/5 novembre 2018, 6993, confermò la impugnata sentenza non definitiva n. 20934/2002, accolse l'appello contro quella definitiva e, per l'effetto, rigettò le domande proposte dai risparmiatori ivi elencati e li condannò a restituire alla ### quanto da ciascuno percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge.  2.1. I n particolare, per quanto qui di residuo int eresse, quella corte escluse che potesse attribuirsi all'appellante una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dai risparmiatori, osservando (cfr., amplius, pag. 7 e ss.  della sentenza n. 6993/2018) che: i) «[…], non può imputarsi alla ### una auton oma responsabilità civile per i danni cagionati ai risparmiat ori dovuti ad una mala gestio della ### s.p.a.»; ii) «### nel periodo antecedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano. Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti 5 stessi e s oglie di risc hio. Si ritiene pertanto erronea la qu antificazione effettuata dal giudice di pr imo grado che individua l'a mmontare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori»; iii) «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori».  3. Per la cassazione di questa senten za hanno promosso ricorso i risparmiatori tutti come in indicat i in epigrafe, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, la ### - ### per le ### e la ### proponendo pure ricorso incidentale recante un motivo.  3.1. Con successivo att o datato 17 novembre 2023, la medesima controricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale unicamente nei confronti dei soggetti ivi specificamente indicati ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione di questo giudizio di legittimità, a spese compensate, verso quelli, pure analiticamente individuati, che, «non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia».  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di impugnazione prospettano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione delle seguenti norme di diritto: violazione della ### 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 3 e 19 ("### dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", come vigente all'epoca dei fatti causa) e dell'art. 2043 6 c.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver considerato il dovere di vigilanza e di inibizione che la legge n. 1 del 1991 prescriveva alla ### la quale concesse, il 28 dicembre 1992, alla ### di ### che non aveva i requisiti di l egge, di divenire ### (la #### sarà commissariata nel 1993, per poi fallire nel 1994) quando la prima aveva il potere e dovere di inibirlo, con conseguente danno cagionato ai risparmiatori per culpa in vigilando; II) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si assume che ### «prima di autorizzare la ### di ### a divenire ### M, ha disposto tantissime i spezioni sen za mai v alorizzarne le risultanze; l'esito dell'ultima ispezione pervenn e sulla scrivania della ### la mattina del g iorno s tesso nel cui pomeriggio la ### autorizzò la trasformazione in ### detto esito era allarmante e preclusivo al “via libera" e pertanto la ### avrebbe dovuto inibire detta trasformazione. 
Ebbene, la ### di ### incomprensibilmente, afferma che ### ha correttamente esercitato i poteri inibitori mentre l'oggetto del giudizio è, in sostanza, proprio il fatto che ### ha omesso di esercitare i poteri inibitori che la ### n. 1/9 1 le conferiva. Se avesse esercitato i poteri inibitori, avrebbe inibito alla ### d i divenire ### e i risparmiatori non avrebbero subito i danni che il Tribunale civile di ### ha loro riconosciuto».  2. Il primo di tali motivi si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.  2.1. Giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.  proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diri tto (intesa come sussunzione della fattispecie c oncreta in una disposizione non pertinente perché, o ve propr iamente in dividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze 7 giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. 27909 del 2 020; Cass . n. 4343 del 2020; Cass. n. 2 7686 del 2018). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa ### ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. ### del 2022, Cass. n. ### del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di dirit to, la denuncia di una erronea ric ognizione de lla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscon o tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).  2.2. È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019, (cfr. pag. 8-9 della motivazione), «l'attività di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla 8 sua attività discrezionale, la quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del pr ocesso causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una nor ma giuridica specific a, per cui il giudizio relativo a lla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto».  2.2.1. A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della ### funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore ne l tempo succedutasi, riguardanti, per quanto qui di concreto interesse, i compi ti specifici di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisi ti (art. 3), con cernenti: la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); l'onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui all'art. 8 della legge n. 272 del 1913 e con estensione dei menzionati requisiti a coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino, anche in vi indiretta, il controllo della S.i.m. (artt. 3, comma 1 0 2, lettere a, b ed e, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, richiamato anche dal successivo art. 18).  2.2.2. Poteri di accertamen to co rroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa ### dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in al legato, nonché le modalit à di svolgimento dell'istruttoria (art. 3, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991). 9 2.3. È sicuramente vero, poi, che, come si legge in Cass. n. 1070 del 2019 (cfr. pag. 12 e ss. della sua motivazione), il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla ### giusta quanto previsto dalla legge 1 de l 1991 - pacificamente applicabile ratione temporis alla odierna controversia - «era diretto alla tutela “dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato" (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la ### non soltanto "organo di vigilanza del mercato dei valori, ma... anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato" (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681)».  2.3.1. Ne deriva, quindi, in linea generale, che la ### nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", era (ed è ) assoggettata ad un vero e propri o obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, possibili danni a carico di risparmiatori mediante l'esercizio dei propri poteri ispettiv i e di vigilanza. Una tale conclusione, del resto, trova conferma nel principio, sancito da Cass. n. 6681 del 2011(e ribadito, poi, come si è già detto, da Cass. n. 22164 del 2019), che il Collegio condivide, secondo cui «###à di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pert anto, la n orma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione».  2.4. È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest'ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all'esame di questa ### che: i) la 10 verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al pos to dell'omissione il comportamento accertato come dovuto; ii) costituisce apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, la verifica della sussistenza, o meno, di una condotta, anche omissiva, dotata di effic ienza determinante ed assorbente, tale da escludere ogni responsabilità concorrente; iii) parimenti costituisce apprezzamento incensurabile quello concernente tanto l'idoneità dell'e spletamento dei necessari controlli ad impedire il verificarsi del danno secondo il principio della regolarità causale, q uanto la violazione dell' obbligo di dili genza per aver tardato ad attivarsi a seguito delle notizie apprese.  2.5. ### tutto quanto precede, rileva il Collegio che, come si è ampiamente riferito al § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha escluso che potesse attribuirsi alla odierna controricorrente una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dagli appellanti/odierni ricorrenti. A tale conclusione la stessa è giunta, all'esito della valutazione del materiale istruttorio, opinando che quei danni erano stati dovuti unicamente alla autonoma mala gestio della ### prima commissariata e poi fallita. 
Invero, ha ri ferito quella corte che «### n el periodo ante cedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di control li ed accertamenti ispett ivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano», altresì rimarcando che «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori».  2.5.1. La s tessa ha puntuali zzato, poi, che «Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco 11 temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti stessi e soglie di rischio. Si ritiene pertanto erronea la quantificazione effettu ata dal giudice di primo grado c he individua l'am montare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori». Affermazione, quest'ultima, rimasta priva di adeguata e specifica censura, in questa sede, da part e dei ricorrenti: tale n on può considerarsi, infatti, il solo assunto, assolutamente generico, oltre che implicante accertamenti di natura fattuale preclusi in questa sede, rinvenibile alla pag. 27 del ricorso, secondo cui «### […], la ### nell'affermare in sentenza che era necessario individuare l'arco temporale nel quale gli investimenti sono stati fatti; se ### non avesse concesso l'imprimatur alla ### di divenire ### tutti coloro che da detta data di concessione in poi [28/12/92] hanno effettuato investimenti non li avrebbero fatti in quanto la SIM non sarebbe esistita; coloro i quali avevano effettuato investimenti prima di quel 28/12/92 potevano chiederne ed ottenerne la restituzi one: infatt i, il passivo di 44 miliardi di lire [ dati del fallimento] si creò proprio nel periodo successivo all'imprimatur della ### Fra l 'altro, la maggior parte d egli odiern i ricorrenti fecero, mantennero e rinnovarono gli investimenti dopo quella data e proprio perché si sentivano garantiti dall'operato della ### e comunque la liquidazione di primo grado è stata fatta in via equitativa con una decurtazione del 55% sulla somma effettivamente perduta […]».  2.5.2. In definitiva, la corte capitolina ha ricondotto il danno lamentato dai ris parmiatori alla condotta fraudolen ta e dissi mulatrice del presidente della ### s.p.a., contestualmente escludendo, in assenza di idonea dimostrazione in tal senso, che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica, da parte della ### 12 dei pre supposti e requisiti, patrimoniali e personali, per l'iscrizione della società ### nell'albo Sim di quest'ultima.  2.6. Posto , allora, che, com e si è gi à rifer ito, i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l 'intervento della ### che a veva autorizzato l'iscriz ione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### non resta che prendere atto degli accertamenti fattuali compiti dall a corte di merito, acc ertamenti, rispetto ai qua li le argomentazioni della censura in esame, benché sotto l'egida della violazione di leg ge, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.  deve es sere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giust a la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme a ssuntivamente violate, ma anche, e so prattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate nor me regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla ### regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19423, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto 13 normativo, non potendosi demandare alla ### il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle ri sultanze di causa, ineriscono ti picamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. l'ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del § 2.1. di questa motivazione); iii) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qu ale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, ### del 2019; Cass. nn. ### e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 19423 e 25495 del 2024).  2.7. Ragioni di completezza, infine, atteso il richiamo ad essa contenuto nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dei ricorrenti depositata il 27 settembre 2024, impongono di rimarcare che, nella fattispecie esaminata da Cass. n. 22164 del 2019, - diversamente da quella oggi all'attenzione di questo Collegio, nella quale, come si è riferito, la corte distrettuale ha escluso qualsivoglia responsabilità dell'appellante oggi controricorrente - erano stati entrambi i giudici di merito ad accertare, in concreto, la responsabilità della ### e la ### disattese i motivi di ricorso di quest'ultima senza assolutamente rimettere in discussione, ovviamente (né avrebbe potuto farlo, stanti le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità), quell'accertamento fattuale.  3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.  3.1. Invero, è opportuno premettere che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo - introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del 14 d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 - dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa dalla corte di appello il 5 novembre 2018), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a qu ello preteso dalla parte, spettando solo al giudi ce predetto indi viduare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla ### di c assazione non è conferito il potere di riesaminare e val utare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti ( Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass. n. ### del 2023).  3.1.1. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso st orico-naturalistico, come tale non ric omprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), 15 così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze process uali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi vi ene a trovarsi priva di fonda mento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017).  3.2. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva, quindi, in via assolutamente dirimente, che il preteso omesso esame come lamentato nella odierna doglianza dei ricorrenti si rivela, a tacer d'altro, privo di decisività, posto che, come si è già precedentemente riferito, gli stessi non si sono confrontati adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, questo si chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l'intervento della ### che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### 4. In definitiva, l'odierna impugnazione princ ipale dei ricorrenti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarata inammissibile.  5. Con l'unico motivo del proprio ricorso inc identale, la ### ha chiesto dichiararsi la «### della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 2, cod.  proc. civ. e 112 cod. proc. civ., quanto alla omessa indicazione, nell'epigrafe e nel dispositivo, del nominativo di talune parti del giudizio di appello e alla conseguente omessa pronunc ia sull'appello proposto nei loro confronti da ### nonché all'omessa indicazione del nominativo dei difensori di talune parti del giudizio di appello».  5.1. Con successivo atto del 17 novembre 2023, peraltro, la stessa ha comunicato: i) di aver depositato, presso la ### d'appello di ### ricorso per la correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288, comma 2, cod. proc.  civ. con il quale ha chiesto di pro vvedere alla correzi one di alcuni dei medesimi errori di cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata, già fatti valere in questa sede con il ricorso incidentale suddetto; ii) che, a definizione del 16 predetto giudizio di correzione di errore materiale, la ### d'appello di ### ha depositato l'ordinanza di correzione in data 4 febbraio 2021, annotata sulla sentenza impugnata, con la quale ha corretto parte degli errori fatti qui valere con il menzionato ricorso incidentale proposto; iii) ch e, per tutto quanto appena detto, «è venuto meno l'interesse di ### a coltivare parte del ricorso incidentale», sicché ha dichiarato di rinunciare a quest'ultimo unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 4 di detto atto del 17 novembre 2023 ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 cod.  proc. civ.», unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 5 del medesimo atto, «che, non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia».  5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il descritto ricorso incidentale di ### (sicuramente tempestivo, ex art. 333 cod. proc. civ., perché qui trova applicazione il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ante riforma di cui alla legge n. 69 del 2009, trattandosi di controversia iniziata, in primo grado, nel 1999), nella misura in cui non è stato espressamente rinunciato nei confronti dei soggetti specificamente indicati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto depositato dalla controricorrente il 17 novemb re 2023 (con riguardo ai quali deve essere dichiarata la corrispondente estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente ai relativi rapporti processuali ), deve considerarsi fondato esclusivamente nei termini di cui appresso.  5.2.1. ### ha dedotto e documentato che: i) il giudizio di appello era stato interrotto svariate volte per l'intervenuto decesso di taluni appellati; ii) a fronte di ogni interruzi one, la s tessa aveva tempestivamente e regolarmente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi degli appellati deceduti (notificando il corrispondente ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. o collettivamente ed impersonalmente oppure ad eredi individualmen te identificati), riproponendo, nei loro confront i, le conclusioni ra ssegnate nell'atto di gravame; iii) la decisione oggi impugnata non aveva dato conto degli eventi interruttivi e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per 17 il decesso di ### (cfr. pag. 8), la cui posizione era stata definita, poi, dalla corte distrettuale con la sentenza n. 7007/2018; iv) sia nell'epigrafe, sia nel dispositivo, la decisione oggi impugnata aveva omesso di ind icare il nome degli eredi costit uiti ed il nome degli eredi che, regolarmente evocati, erano rimasti contumaci, nonché, nel dispositivo, il nome di un appel lato costituito. Così facendo, quella decisi one «non si è pronunciata nei confronti di tutti gli appellati e dei loro aventi causa rispetto ai quali ### ha proposto il gravame. ### qui censurata genera una sit uazione di totale incertezza in or dine ai so ggetti cui la sentenza d'appello si riferisce, incertezza a cui non è possibile rimediare, posto che, come detto, la ### d'appello non ha dato conto delle intervenute interruzioni e riassunzioni» (cfr. pag. 60 del controricorso recante ricorso incidentale).  5.2.1.1. Alle pagine da 61 a 65 del proprio controricorso, poi, ### ha esaustivamente descritto i vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di appello ed indicato i soggetti nei cui confronti quest'ultimo era stato, di volta in volta, riassunto . Successivamente, ha analiticamente specificato (cfr. pag. da 65 a 70): i) i nom inativi dei sog getti indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata in luogo dei loro eredi costituiti nei cui confronti, dunque, doveva ravvisa rsi una omiss ione di pro nuncia; ii) i nominativi, non riportati nell'epigrafe della medesima sentenza, degli eredi contumaci degli appellati deceduti, con conseguente omissione di pronuncia anche nei loro confronti; iii) i nominativi di alcuni degli eredi costituiti e di altri rimasti contumaci di alcuni appellati deceduti omessi nel dispositivo della menzionata sentenza, così nuovamente dando luogo ad una omissione di pronuncia nei loro confronti.  5.2.2. Orbene, rileva il Collegio che, nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza della corte capitol ina n. 6993/2018, oggi impu gnata, effettivamente si rinvengono i vizi suddetti, né la sua motivazione fornisce alcuna spiegazione di tanto, ivi non dandosi conto dei vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di gravame e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per il decesso di ### 18 5.2.2.1. C iò determina, dunque, esclusivamente in relazione a quei soggetti la cui indicazione è stata omessa nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza suddetta e che, al contempo, non rient rano tra coloro nei cui confronti ### ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale con l' atto del 17 novembre 2023, la sussistenza di una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine alle persone cui la decisione si riferisce e determina, di conseguenza, la nullità della sentenza solo con riferimento ai soggetti predetti, poiché le omissioni di cui si è riferito, in nessun modo giustificate, non consentono alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del c aso concreto" (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16535 del 2012; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 3766 del 2018; Cass. n. 14106 del 2023).  5.3. Quanto, invece, alla se mplice mancata indicazione degli effettivi difensori per alcuni appellati, pure dedotta ### (cfr. pag. 68 del suo controricorso recante rico rso incidentale), ritiene il Collegio che - non incidendo la stessa sull'effetti vo e sito della dec isione, né viziandone, in concreto, la sua descritta funzione essenziale di “legge del caso concreto” - si sia al cospetto di una mera omissione emendabile, con la procedura ex artt.  287-288 cod. proc. civ., direttamente dalla ### di appello di ### ( Cass. n. 5660 del 2015; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 19437 del 2019), attesa la regola pe r cui il procedimento di correzione è insensibil e alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (lato sensu) ostativo o omissione, la cui unica eccezione - costituita dalla sentenza di primo grado già investita dall'appello - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della ### costituzionale n. 335 del 2004.  6. In conclusione, dunque: i) l'odierno ricorso principale dei soggetti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile; ii) questo giudizio di leg ittimità va dichiarato estinto limitatamente al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto dalla stes sa depositato il 17 novembre 2023 ; iii) il medesimo ricorso incidentale , invece, nella parte in cui non è stato da 19 ### rinunciato contro i soli soggetti da ultimo specificamente indicati, va accolto esclusivamente nei limiti di cui si è detto e la causa va rinviata alla ### di a ppello di ### in diversa composizion e, per il c orrispondente nuovo esame (da effettuarsi individuando analiticamente i soggetti residui - rispetto a quelli, indicati alle pagine 4 e 5 dell'atto depositato da ### il 17 novembre 2023, in relazione ai quali detto ricorso incidentale, appunto, è stato rinu nciato - i cu i nominativi no n risultano essere stati indicati nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza oggi impugnata) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.  6.1. Deve darsi atto, infine, stante il complessivo tenore della pronuncia adottata, - ed in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presup posti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  #### dichiara inammissibil e il ricorso principal e dei soggetti tutti indicati in epigrafe. 
Dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatament e al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 d ell'atto dalla stessa depositato il 17 novembre 2023. 
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il medesimo ricorso incidentale nella parte in cui non è stato da ### rinunciato contro i suddetti soggetti e rinvia la causa alla ### di appello di ### in diversa composizione, per il cor rispondente nuovo esame, da effe ttuarsi secondo le modalità pure 20 indicate in motivazio ne, e p er la regolamentazion e delle spese di questo giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, d i un ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Campese Eduardo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1268/2025 del 01-06-2025

... soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr. 3.12.2002 n.17152). La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato. Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno. Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice onorario di ### di ### di ###. II civile in persona del Giudice Avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al numero di R.G. 5764/2022 promossa con atto notificato in data ### da ### n. a Melito di Napoli il ### cf ### elettivamente domiciliata in ### alla Via benedetto ### n. 2/4 presso lo studio dell'### stabilito ### che agisce di intesa con l'Avv. ### del foro del tribunale di Napoli-Nord che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto introduttivo PEC : ### ATTORE contro ### in persona del ### pro-tempore ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa del 21.05.2025 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### nel premettere che il giorno 19.04.2021 alle h. 12,15 circa in ### di Napoli alla ### mentre si trovava, a piedi, a causa di un dissesto posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di ### di ### di Napoli il Comune di ### di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni in formato telematico e riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 21.05.2025. 
Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S. del presidio ospedaliero CTO ### del 22.04.2021 dal quale risulta che la parte attorea si recava presso il detto ospedale ove riferiva di...frattura composta del 5° metatarso…. 
La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di ### di Napoli e facente parte del c.d.  demanio artificiale o accidentale. 
Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro. 
Infatti, il teste attoreo ### genero della parte attorea, ricorda che verso le h.  12,30 si trovava a piedi in compagnia della suocera in ### di Napoli alla ### Riferisce che mentre camminavano, la suocera cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale coperta da erba. Ricorda che a seguito della caduta la parte attorea lamentava dolori e che provvedeva ad accompagnare la stessa all'### di Napoli. Ricorda che lui camminava a fianco della suocera. Precisa poi, che non pioveva. 
Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.  ### quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla omessa manutenzione della sede stradale chiedendo la condanna del Comune convenuto per l'attribuzione a questi di una responsabilità per cosa in custodia. 
Va anzitutto osservato che la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763 e già Cass., 13/1/2003, n. 298).
Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. 
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. 
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( Cass.20/2/2006, n. 3651). 
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). 
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come dettol'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consustanziali ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). 
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. 
Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. ### della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: ### che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; ### che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (### 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. 
La Suprema Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. 
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca posta sul manto stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. 
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuitonon possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.  1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.  2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
Fatta tale premessa in punto di diritto, in punta di fatto vi è da dirsi che dall'escusso testimoniale è emerso che la parte attrice mentre si trovava a piedi in ### di Napoli, mentre camminava cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede ###la conseguenza che appare ragionevole ritenere la sussistenza della responsabilità del Comune di ### di Napoli, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada.  ###, infatti, aveva l'obbligo di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito, essendo esigibile all'ente comunale la possibilità in concreto della custodia, trattandosi di bene demaniale### posta all'interno del comune, nonché tenuto conto dei sistemi di controllo e tecnologi di cui lo stesso è dotato e non avendo, il custode, fornito la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che potesse essere valido ad elidere il nesso causale: caso fortuito che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. 
Ora, come su indicato, la condotta colposa della vittima può comunque assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°cc. 
Non ignora questo giudicante che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa. Infatti, se
è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato. 
Questo giudicante però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc. 
Infatti, l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr.  3.12.2002 n.17152). La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato. 
Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno. 
Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior accortezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. 
Invero la stessa genericità delle dichiarazioni del teste, che …poneva il piede in una buca… non appare sufficiente per ritenere che la buca non fosse visibile. 
Invero come è rappresentato nelle foto depositate nella produzione di parte attorea la situazione di pericolo sarebbe derivata dalla presenza di una buca posta sulla sinistra del marciapiede ed in particolare non situata sulla zona di marciapiede che avrebbe dovuto percorrere la ### quanto piuttosto alla altezza di una zona coperta da erba e vegetazione e dunque non percorribile (v. foto n.5). Invero lo stesso teste dichiara che questi era di fianco alla ### e dunque ciò induce a ritenere che la stessa fosse alla sinistra del teste e dunque percorrendo un tratto di marciapiede non idoneo. 
Inoltre, sempre dalle foto depositate nella produzione della parte attrice, si nota che il marciapiede, per quanto ai suoi lati vi siano cespugli, è nella parte centrale percorribile; in particolare la stessa presenza del teste affianco alla ### induce di ritenere che questi avrebbe potuto non solo avvedersi della insidia, quanto persuadere la ### a percorrere un tratto di strada ritenuto più idoneo e scegliere, dunque, un percorso meno disagevole e meno insidioso di quello effettuato: circostanza che appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poco accorta attenzione della stessa parte attrice. 
Invero per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla strada; per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse doverosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo.  ### parte, l'età del danneggiato (a. 68), le foto del luogo, le modalità dell'incidente come riferite dal teste, inducono a ritenere che lo sguardo erano o dovevano essere rivolti sulla strada (evidentemente, l'attenzione di questi era rivolta altrove), apparendo piuttosto verosimile che la stessa sia inciampata per mera distrazione e poco accortezza nell'incedere. 
Perciò tutte le circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare lo stato di conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria diligenza, una condotta più accorta ed avveduta e scegliere un percorso alternativo. 
Si ribadisce che proprio la presenza dell'erba ai lati del marciapiede (così da determinare un corridoiov. foto) avrebbe dovuto indurre la parte attorea o ad una maggiore attenzione o scegliere un percorso alternativo. 
A ciò aggiungasi che il sinistro si è verificato alle h. 12,15 del mese di aprile, vale a dire in un orario di un periodo dell'anno in cui è notorio che vi sia un'ottima illuminazione naturale, che, pertanto, non poteva creare una ragionevole ostacolo alla visibilità di un pedone normalmente accorto. 
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità della buca, chedate le caratteristiche dello stato dei luoghi( la buca era in una zona, che dalle foto non appare praticabile mentre il marciapiede era percorribile nella sua parte centrale)-il pericolo da essa rappresentato era tale consentire senza difficoltà all'attento e prudente utente della strada, di evitare di percorrere la strada in quel punto, così da rendere del tutto irrilevante l'assenza di apposita segnaletica stradale di pericolo. 
Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va esclusa l'imprevedibilità del pericolo costituito dalla presenza della buca, in base alla massima di esperienza secondo la quale la presenza di erba o cespuglio presente sulla sede ###cui la ### camminava) lascia presumere la possibilità di esistenza di una sconnessione sottostante. 
Tale circostanza così costituisce una ulteriore prova in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte della ### la quale, proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato ai lati da erba, era perfettamente consapevole del pericolo e sicuramente poteva prevedere l'esistenza di sconnessioni sul piano della strada da lei percorso. 
Non va, infine, nemmeno taciuta la circostanza che la buca si trovava nella zona di abitazione della parte attrice di ### in ### [v. intestazione atto di citazione e premessa lettera a)]. 
A tal proposito va tenuto presente che ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode. 
In sintesi la presenza della buca nelle vicinanze della abitazione è certamente indizio ed elemento utile per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità del danno a cui, nel caso in esame, vanno perciò aggiunti gli ulteriori elementi così come sopra evidenziati. 
In conclusione, appare piuttosto verosimile che la ### abbia posto lì il piede per una mera negligenza e disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attorea, al momento dell'infortunio, in condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva. 
Le osservazioni finora esposte e nei termini dalla elaborazione pretoria, trovano conferma nelle considerazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un percorso alternativo o rinunziando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della strada a rispondere dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non potendosi, invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. ### parte la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico(cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti” gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità”, non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade. 
Pertanto, l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo. 
Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 50% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale. 
A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ( cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854). 
Venendo all'entità delle lesioni subite da ### il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò ... frattura del quinto metatarso piede sinistro... 
In relazione alla quantificazione delle lesioni, il Ctu ha stimato nel 3% il danno biologico residuato, quantificando l'invalidità temporanea totale in 30 gg, quella parziale in gg 30 da valutarsi al 75% e ulteriori 30 al 50% e gg 30 gg al 25%. 
In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili, se non nei limiti di cui si dirà, in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed amnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene. 
Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle ### Unite della S.C.  (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre, il ### ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. 
Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS. UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza. 
Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte( cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. 
In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 68 anni, in applicazione delle tabelle di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuato può determinarsi nel 3 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale di € 1.700,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato. 
Ciò posto va evidenziato che il danneggiato non ha allegato, come era suo onere fare, né tanto meno provato cheanche avvalendosi delle presunzioni, per essere, se del caso, idoneo a fornire la serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignotoalcun elemento che consenta nella fattispecie concreta di reputare comprovato, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, delle tipologie delle lesioni, dell'età dell'infortunato, che al medesimo debba liquidarsi ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma ulteriore rispetto a quella su riconosciuta. 
Deve poi. considerarsi, che come la più recente dottrina medicolegale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come “assoluto”, vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto.  ### medicolegale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per “fasce di incidenza”, in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato. 
Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale. 
Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 20 gg la durata della invalidità parziale al 75% e gg 10 al 50% tanto in relazione alla tipologia della malattia.
Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 115,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.725,00# per la invalidità parziale (gg 20 al 75%) e di € 575,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. 
Complessivamente, pertanto, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di ### 2.000,00# in moneta attuale, somma così arrotondata, e ridotta per il concorso di colpa (50% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 13.08.2022 n. 147, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta. 
Si ritiene, infatti, di aderire ai principi di diritto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15857 del 12.06.2019 per i quali in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata ed a quello accordata dal giudice, se viene accolta. 
Le spese di ### secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente. 
Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la Ctu non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre ...poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara, in parziale accoglimento della domanda, il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 2.000,00# oltre interessi dalla domanda; b) condanna il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di ### e che liquida in complessive € 1.265,00# oltre € 130,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all' Avv.  stabilito ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo; c) pone le spese di ### come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico a carico della convenuta soccombente per il 50%. 
Così deciso in ### di Napoli, il ### 

Il Giudice
onorario di ###


causa n. 5764/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Ciaccio

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6168/2022 del 24-02-2022

... comportamento della ### (mancato accertamento del nesso causale); il primo motivo è infondato; la sentenza d'appello ha accertato in fatto che con nota del 17.04.2000 la ### comunicò allo ### che la somma da versare a titolo di riserva matematica per l'integrale mantenimento della pensione in godimento era di ### 64.604,496, precisando che la risposta doveva intervenire entro e non oltre il 30 giugno del 2000 (p. 5 sent.); in base a tale accertamento in fatto - che le allegazioni del ricorrente non scalfiscono minimamente - la Corte territoriale ha costruito il proprio iter motivazionale, condotto sulla base dell'assunto che l'art. 13 non è applicabile ai liberi 3 professionisti; che, così come la ### geometri ha volontariamente (e legittimamente) inteso avvantaggiare i propri iscritti prevedendo la possibilità della costituzione della rendita, ben ha potuto fissare anche una scadenza temporale alla facoltà di accettazione di tale proposta, limite disatteso dall'interessato; l'imprescrittibilità del diritto di cui al richiamato art. 13, non preclude, in definitiva, secondo la motivazione della Corte territoriale, che qui si condivide, l'introduzione di un meccanismo su base (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1626-2016 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### CENTOFANTI; ricorrente principale contro #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 108, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### 23 - controricorrente - ricorrente incidentale - contro ### - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE ### di PERUGIA, depositata il ### R.G.N. 222/2013 + 1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal ###.  ### R.G. 1626/2016 ###: il geometra ### aveva instaurato un primo giudizio diretto al riconoscimento del proprio diritto alla retrodatazione dell'iscrizione alla ### italiana di ### e ### dei ### (d'ora in avanti ### per gli anni 1960-1965, in base alla delibera n. 383 del 1994 con cui veniva consentita agli inadempienti una via per sanare i loro obblighi contributivi; tale giudizio si era definitivamente concluso con il rigetto della domanda da parte di Cass. n. 25750 del 2009; la Corte di ### aveva dichiarato legittima la revoca, da parte della ### della delibera n. 383 del 1994 che ammetteva la retrodatazione dell'iscrizione - e, di conseguenza, della pensione di anzianità temporaneamente liquidata in forza della retrodatazione - con successiva delibera n. 142 del 1998, in virtù del fatto che la "nuova" I. n. 335 del 1995 aveva stabilito l'irricevibilità delle contribuzioni prescritte; alla sentenza era conseguita la revoca della pensione da parte della ### atteso che l'annullamento, per via giudiziaria, dei periodi originariamente accreditati allo ### in forza della retrodatazione, aveva determinato l'insussistenza del requisito minimo di contribuzione in capo allo stesso; nelle more del giudizio, la ### con nota 17 aprile 2000, aveva proposto allo ### di sanare la propria posizione contributiva utilizzando lo strumento, contemplato nella delibera n. 142 del 1998, della costituzione di una rendita vitalizia reversibile mediante versamento di una riserva matematica, calcolata coi criteri dell'art. 13 I. n. 1338 del 1962; ### aveva rifiutato l'offerta, con lettera del 9 maggio 2000, salvo chiedere poi, il 19 giugno 2006, dopo oltre sei anni, la costituzione della rendita vitalizia, quando ormai la proposta della ### valida fino alla data del 30 giugno 2000, era inutilmente scaduta; contemporaneamente il geometra aveva potuto ottenere, finalmente, la liquidazione della pensione di vecchiaia, essendo nel frattempo maturati i requisiti a prescindere dall'accredito degli anni oggetto della domanda di retrodatazione, rigettata dalla ### avverso il diniego della ### di riconoscere il diritto alla costituzione alla rendita vitalizia a proprio favore previo versamento della corrispondente riserva matematica aveva proposto ricorso ### davanti al Tribunale di Spoleto, il quale aveva accolto la domanda; entrambe le parti avevano appellato la decisione di prime cure: da un lato, la ### chiedendo la ripetizione dei ratei pensionistici erogati al geometra nel periodo luglio 1998 - agosto 2005 e dallo stesso indebitamente percepiti; da un altro lato, il geometra, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla costituzione di una rendita vitalizia previo versamento della riserva matematica, nonché il risarcimento del danno per le perdite professionali subite a causa della cancellazione dall'albo, avvenuta dopo che la ### lo aveva "illuso" di una disponibilità a erogargli la pensione di anzianità a seguito della retrodatazione; la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del primo giudice ha rigettato la domanda di costituzione della rendita vitalizia, sostenendo trattarsi di rimedio applicabile ai soli lavoratori dipendenti; ha ammesso la legittimità dell'estensione volontaria della misura da parte della ### geometri, secondo regole procedurali "disegnate" ad hoc, rilevando tuttavia che, nel caso di specie, esse erano state disattese avendo, lo ### fatto trascorrere inutilmente il termine dell'offerta; la sentenza d'appello ha, poi, confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto quanto alla condanna del geometra a restituire alla ### i ratei della pensione di anzianità 1998 - 2005 indebitamente percepiti, e ha rigettato la domanda risarcitoria, non riscontrando il compimento di nessun illecito da parte della ### ai danni dell'appellante; ha, infine, rigettato l'appello incidentale della ### circa la decorrenza degli interessi, la rivalutazione monetaria e l'inclusione delle ritenute fiscali nelle somme da restituire; la cassazione della sentenza è domandata da ### sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la ### ha opposto difese ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, avverso il quale ### ha depositato tempestivo controricorso.  ###: Ricorso principale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale contesta "### dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; ### e falsa applicazione dell'art. 416 cod. proc. civ. e degli artt. 1321 e 1324 cod. civ."; sostiene che all'atto della proposizione del ricorso (2006) la delibera a lui nota (n. 142 2 del 1998) non conteneva nessun termine entro il quale avrebbe dovuto accettare fa proposta di costituzione della rendita vitalizia; che solo tardivamente la ### aveva prodotto le ulteriori delibere; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc.  civ., denuncia "### e falsa applicazione degli artt. 1326, 1337, 1338, 1174, 1362, 1364, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1324, 2043 cod. civ. - Omesso esame circa n. 8 fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti"; il motivo contesta l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla nota del 17.04.2000, segnatamente con riguardo alla fissazione del limite temporale; denuncia la sentenza per aver legittimato una sperequazione fra le parti, in violazione dei criteri sull'interpretazione del contratto, non avendo considerato che la perentorietà della validità della proposta entro un termine dato, aveva privato lo ### di una facoltà concessa in via generale a tutti i geometri posti nelle sue condizioni; afferma che egli avrebbe declinato la prima proposta poiché all'epoca percepiva la pensione di anzianità, giusta il riconoscimento giurisdizionale della retrodatazione da parte del Tribunale di Spoleto, ed era comunque impegnato nel giudizio in corso, perciò non poteva fare altro che rifiutarsi di versare la riserva matematica; segue un'altra serie di rilievi formali sulla nota della ### col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "### e falsa applicazione degli artt. 41 c.p., 1218, 1223, 1337, 1338, 2043, 2056 e 1362 c.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti"; il motivo si appunta sul rigetto della domanda risarcitoria, subordinata, di cui si denuncia l'esame frammentario ed estemporaneo da parte del giudice dell'appello, e sulla mancata ricostruzione della globalità della complessa vicenda, la quale sarebbe stata originata dall'illegittimo comportamento della ### (mancato accertamento del nesso causale); il primo motivo è infondato; la sentenza d'appello ha accertato in fatto che con nota del 17.04.2000 la ### comunicò allo ### che la somma da versare a titolo di riserva matematica per l'integrale mantenimento della pensione in godimento era di ### 64.604,496, precisando che la risposta doveva intervenire entro e non oltre il 30 giugno del 2000 (p. 5 sent.); in base a tale accertamento in fatto - che le allegazioni del ricorrente non scalfiscono minimamente - la Corte territoriale ha costruito il proprio iter motivazionale, condotto sulla base dell'assunto che l'art. 13 non è applicabile ai liberi 3 professionisti; che, così come la ### geometri ha volontariamente (e legittimamente) inteso avvantaggiare i propri iscritti prevedendo la possibilità della costituzione della rendita, ben ha potuto fissare anche una scadenza temporale alla facoltà di accettazione di tale proposta, limite disatteso dall'interessato; l'imprescrittibilità del diritto di cui al richiamato art. 13, non preclude, in definitiva, secondo la motivazione della Corte territoriale, che qui si condivide, l'introduzione di un meccanismo su base volontaria atteso che il richiamo, contenuto nella delibera della ### è operato non quanto all'applicabilità alla fattispecie dell'integrale disciplina, ma quanto alle sole modalità di calcolo della riserva matematica, al fine di scongiurare l'eventualità che l'ente previdenziale, in termini statistici, debba sopportate sia pur in minima parte il costo della rendita; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, vanno dichiarati inammissibili; quanto alle censure di violazione di legge, le prospettazioni del ricorrente mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; in particolare nel terzo motivo la sentenza gravata ha negato esplicitamente che siano state compiute illegittimità da parte della ### ma il ricorrente non contesta specificamente tale affermazione; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); quanto alle censure per omesso esame di fatti decisivi, quelli dedotti non concernono certamente "...un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"(### Un. n. 8053 del 2014); le ### di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.  civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il 4 vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» ( ### Un. n. 8053/2014); la formulazione delle doglianze da parte del ricorrente finisce, in definitiva, per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 
Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale lamenta "### dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello" sollevata dalla difesa della ### col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce "### degli artt. 112, 414,418 e 345 c.p.c."; il geometra avrebbe allegato un diverso titolo costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla costituzione della rendita vitalizia in luogo dell'originario diritto alla pensione di anzianità oggetto di causa; il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in ### 200,00 per esborsi, ### 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 5 presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'### camerale dell'Il gennaio 2022 

causa n. 1626/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Bronzini Giuseppe, De Felice Alfonsina

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 1305/2025 del 12-12-2025

... revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ### Dott. ### Dott.ssa ### aus.rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1665/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.25, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### appellante e ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### appellata nonché ### di ### in persona del presidente legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dall'avv. ### appellata e Comune di ### in persona del sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. ### appellato ### Per l'appellante ### srl: “in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per insussistenza del causo fortuito, esimente di cui all'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, in riforma della stessa, accogliere la domanda dalla ### s.r.l.Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”. 
Per l'appellata ### S.p.a.: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite; nel merito, sull'an debeatur, in via principale, confermare la sentenza n. 534/22, emessa dal Tribunale di ### e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice-appellante è infondata in fatto ed in diritto, sia sull'an che sul quantum debeatur; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'### S.p.a., per come già richiesto nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi dedotti in premessa, e per l'effetto dichiarare la domanda per come proposta improcedibile nei confronti dell'### S.p.A., con ogni conseguenziale statuizione; in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado, da intendersi tutte qui riportate e trascritte; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. 
Per l'appellata ### di ### “rigettare la domanda di parte appellante perché inammissibile ed infondata, confermando integralmente la sentenza di primo grado gravata. Con condanna di parte appellante alle spese di lite”. 
Per l'appellato Comune di ### “rigettare integralmente il proposto gravame, confermando in toto la sentenza gravata, con condanna della ### srl al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art.  93 cpc. in favore del sottoscritto procuratore”. 
Svolgimento del processo ### srl conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ### l'### S.p.a. e l'### di ### per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, ovvero un locale ad uso commerciale, situato nel Comune di ####, ### snc - in prossimità delle strada provinciale di C.da Arango del Comune di ### adibito a supermercato della catena “MD - in seguito ad alcuni allagamenti avvenuti in data ###; chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €. 92.031,34, oltre accessori per i danni alle strutture, alle merci ivi contenute, e al muro di recinzione. 
Si costituivano in giudizio l'### di ### e l'### S.p.A.  eccependo, entrambe, il difetto di legittimazione passiva; in particolare, quest'ultima, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di ### per essere sollevata da ogni eventuale responsabilità; chiedevano, quindi, il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio il Comune di ### che sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva, nonché, di giurisdizione del Tribunale di ### in favore del Tribunale delle ### di Napoli; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. 
La causa, istruita mediante prova testi e c.t.u. veniva trattenuta in decisione. 
Con sentenza n. 534/22, pubblicata il ###, il Tribunale di ### rigettava la domanda, compensava le spese di lite e poneva le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido. 
Avverso la suddetta pronuncia, la ### srl interponeva gravame affidandolo ad un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto. Concludeva, come in epigrafe. 
Si costituiva in giudizio l'### S.p.a, che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata. 
Si costituivano, altresì, l'### di ### nonché il Comune di ### chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata. 
Con ordinanza del 25.02.23, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.24; indi, a detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il ###.  ###, l'### di ### e il Comune di ### provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. L'### S.p.a. al deposito della sola comparsa conclusionale. 
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della ### dott.ssa ### con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 22.10.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale; indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- ### di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata. 
A tal riguardo, le ### con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado; l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.  ### deve, dunque, essere rigettata.  2.- Nel merito, con un unico ed articolato motivo, ### srl chiede la rivisitazione della sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché, l'erronea valutazione dei presupposti per il rigetto della domanda risarcitoria ed infine, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. 
In particolare, censura la pronuncia laddove il Tribunale nel premettere che - la domanda proposta va inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., invocabile anche nei confronti della P.A. - ha affermato: “appurata la natura eccezionale delle condizioni metereologiche in oggetto, da qualificarsi certamente come eventi imprevedibili e non governabili dall'uomo, e quindi, idonei ad interrompere il nesso eziologico tra il danno e l'evento a prescindere dal comportamento diligente della parte interessata…nel caso di specie dalla relazione tecnica si evince chiaramente che i danni patiti dalla parte attrice sono riconducibili all'alveo del caso fortuito, in quanto conseguenza di eventi atmosferici di portata eccezionale, registratisi nei luoghi di causa, nelle date comprese tra il 21 ed il 23 novembre 2011 e definiti tali sulla base di dati scientifici che sono pacificamente considerati idonei ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità̀ tra la fattispecie in esame e la condotta delle parti convenute…”. 
La pronuncia impugnata sarebbe erronea in quanto il giudicante avrebbe qualificato l'evento come caso fortuito, esimente della responsabilità in capo agli ### puramente e semplicemente, in ragione dell'eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche, abbattutesi sul Comune di ### l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle suddette precipitazioni - secondo l'appellante - potrebbero configurare caso fortuito, o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità del custode, soltanto quando costituiscano causa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del custode dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. 
Peraltro, ai diversi fini della prova liberatoria, da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità, sarebbe necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura, o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa; solamente in quest'ultima ipotesi potrebbe, infatti, configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo, espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. 
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche - prosegue l'appellante - la Suprema Corte ha escluso l'ipotesi del caso fortuito, o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. 
Il custode, pertanto, è tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati. 
Orbene, nella fattispecie, la c.t.u. ha accertato quanto segue: “si può affermare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n. 3 abbia invaso la carreggiata (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2- 3-4-5-6-7-8 all. n.3), questa incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione”. Ed altresì, in fase di conclusioni, l'ausiliare ha precisato: “nel primo tratto della ###, ovvero dall'intersezione con la SS 106 e fino a circa 160 metri da essa, a quota mt. 18.70, allo stato non si riscontra la presenza di opere di regimentazione idraulica (documentazione fotografica aggiuntiva all. n. 10), solo in prossimità̀ dell'intersezione si è riscontrato un invito delle acque verso il fosso ### meglio rappresentato nelle foto n. 1-2 dell'all. 10 e nell'allegato n. 2; si vuole ulteriormente specificare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n.3 abbia invaso la carreggiata, questa (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2-3-4-5-6-7-8 all. n.3 e dalle foto dell'all.n.10), incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione, attraversando prima la S.S. 106. Non si hanno elementi per determinare se le acque ruscellate sui terreni sovrastanti la strada provinciale n.3 abbiano prima invaso le arterie comunali e poi invaso la SP 3, oppure si siano riversate direttamente sulla stessa strada provinciale. Nel tratto in esame la S.S.106 non ha opere di regimentazione delle acque, in prossimità del cancello di accesso alla proprietà della ### vi è una griglia per come si evince dall'allegato n.2”. 
Ebbene - prosegue la ### srl - sul punto, il giudice di prime cure, sulla scorta delle risultanze istruttorie, ha ritenuto sussistere astrattamente in capo ad ognuno degli ### proprietari e/o gestori, convenuti in giudizio, la legittimazione passiva per i fatti di causa; tuttavia, ha qualificato, erroneamente, quale caso fortuito, l'evento atmosferico considerato eccezionale, anche sulla base del D.M. 26 giugno 2012 con il quale il Ministero delle ### alimentari e forestali decretava l'esistenza del carattere di eccezionalità̀ degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso tra il 22 ed il 23 novembre 2011 nelle provincie di ### e ### tra cui anche i paesi di ### e ### Ebbene, il giudice di prime cure avrebbe, sommariamente, compiuto un'equivalenza tra evento atmosferico, a carattere eccezionale, e caso fortuito. 
Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4588/22, citata nella pronuncia impugnata, in verità ha ritenuto che: “l'evento, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e potersi dunque riverberare anche sulla sua ###prevedibilità, oltre a doversi valutare, esclusivamente, su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati; deve cioè essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece inquadrarlo in una rilevazione statistica di lungo periodo, sola idonea oggettivizzarne le caratteristiche; mentre, in difetto di tale positivo accertamento in base ai dati che la parte che invoca esimersi da responsabilità dovrà sottoporre al giudicante, non potrà escludersi la responsabilità del custode, ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 cod. civ.”. 
In materia, come è noto, il supremo collegio, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c. I comma e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. 
Con particolare riferimento all'ipotesi - che qui viene in rilievo - in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, è stato evidenziato quali criteri debbano presiedere alla valutazione dell'evento meteorico, in termini di caso fortuito che deve possedere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità; dunque, un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale, come fattore determinante, in modo autonomo, dell'evento. 
Pertanto, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria, anche se non frequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza. 
Al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità, la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso; ciò, anche perché il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro ### criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibiliin tale ottica, dunque, l'accertamento del fortuito, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d.  pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia; La verifica dunque, ribadisce l'appellante, doveva essere limitata all'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento naturale, da operarsi sulla base di soli dati obiettivi, riferiti ad un lasso temporale amplissimo, quantomeno di numerosi decenni, e non limitato all'angusto intervallo preso in considerazione.  ### canto, l'onere di offrire in giudizio documentazione idonea a consentire detta verifica incombe sul custode, onere, che nella fattispecie non sarebbe stato assolto.  3.- ### è infondato. 
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato le prove acquisite ed abbia, altresì, correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da cose in custodia. 
E' pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito - inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex multis, Cass. S.U. n. 20943/22; n. 27724/18). 
Pertanto, l'onere probatorio gravante sull'attore si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. ###/21, n. 25214/14; n. 10687/01). 
Ebbene, correttamente, il Tribunale di ### ha rigettato la domanda risarcitoria ravvisando, nella fattispecie, l'esimente del caso fortuito costituito dall'eccezionalità dell'evento meteorologico, abbattutosi sui luoghi di causa. 
Occorre premettere - come già rilevato in sentenza - che la c.t.u., disposta al fine di accertare la causa dei lamentati danni e quantificarne gli importi, è stata espletata a distanza di quasi otto anni dall'evento, in assenza di documentazione fotografica, relativa all'immobile danneggiato e di altra documentazione probante.   ###, peraltro, non è stato in grado di ricostruire il predetto evento, se non in termini probabilistici, non essendo stato in grado di individuare il punto preciso da cui ha avuto origine il fenomeno di ruscellamento delle acque meteoriche che hanno invaso l'immobile della ### srl e, di conseguenza, la responsabilità dell'ente su cui ricadeva l'obbligo di gestione e manutenzione dei tratti di strada interessati. 
Né la prova orale ha consentito di acquisire ulteriori elementi al fine di stabilire l'origine e la causa dei danni richiesti, essendosi, i testi, limitati a confermare che le copiose piogge, abbattutesi sulla zona, avevano interessato i locali della società attrice.   ###, nel premettere che: “nel caso in esame, per la ricostruzione degli effetti dell'evento meteorico del 23.11.11 nessuna delle parti, ha fornito documentazione fotografica di tale evento, seppur richiesta in diverse sedi” ha precisato che detta documentazione sarebbe stata necessaria per acquisire elementi di verifica del deflusso delle acque e della provenienza delle stesse. 
Il c.t.u., pertanto, per rispondere ai quesiti posti, ha fatto riferimento al verbale dei ### di ### intervenuti nell'immediatezza, nonché al “rapporto di evento” dell'### per i dati di pioggia, registrati dai pluviografi regionali, infine, all'orografia del territorio. 
Dal predetto verbale, invero, è emerso che: “tutta la zona era stata interessata dal nubifragio, da richiesta si è provveduto ad un sopralluogo più approfondito per verificare oltre ai danni, se le strutture ed i materiali di costruzioni avevano subito alterazioni, si evidenzia quanto segue: le copiose piogge, accentuate dal declivio del terreno sovrastante alla strada provinciale n° 3 e la ss. 106 avevano invaso il capannone, adibito a supermercato "MD" di proprietà della ### srl, provocando danni materiali alla struttura perimetrale con la caduta di un muro di recinzione. Si segnala, inoltre, che le derrate alimentari esposte in vendita si sono danneggiate insieme alla scaffalatura”.  ### precisa che dal “rapporto di evento”, redatto a cura dell'### “si desume l'eccezionalità dell'evento in esame. Da tale rapporto, infatti, si evince che nella stazione pluviografica di ####, che è quella più vicina e rappresentativa al sito in esame, la precipitazione cumulata durante l'evento risulta essere di 161.2 mm. Per la valutazione dell'eccezionalità dell'evento sono state calcolate le massime altezze di precipitazione per le diverse durate ottenute aggregando i dati registrati ogni 20 minuti, utilizzando una finestra mobile della relativa ampiezza. I valori così ottenuti sono riportati nella tabella 2 …Si nota il picco relativo alla stazione di ### delle massime precipitazioni di breve durata con altezza di pioggia di 6 ore superiore a 120 mm. Nell'appendice del succitato rapporto viene riportata la “valutazione dell'eccezionalità dell'evento rispetto al territorio comunale”. 
A detta conclusione - prosegue il c.t.u. - si è giunti valutando “l'eccezionalità dell'evento rispetto al territorio comunale, sulla base del rapporto tra le massime precipitazioni di pioggia breve, registrate durante l'evento ed il valore medio dei massimi annuali di pioggia di pari durata…. Per ogni pluviometro è stato determinato il valore medio dei massimi annuali delle precipitazioni di durata 1,3,6,12,24 ore. I valori riportati in tabella 2, cioè i massimi di breve durata dell'evento, sono stati rapportati ai valori medi di pari durata; utilizzando tecniche di interpolazione spaziale i rapporti sono stati distribuiti su tutto il territorio regionale e, dall'intersezione con i territori comunali si è ricavato il rapporto massimo, per ogni comune e per ogni durata, ottenendo 5 mappe; dall'inviluppo delle 5 mappe è stata ricavata la mappa complessiva riportata in figura 35. Tenendo presente che, ai fini di una valutazione più esaustiva, sarebbe opportuno integrare la presente analisi con le eventuali informazioni relative agli effetti al suolo ed alle segnalazioni provenienti direttamente dal territorio, i risultati ottenuti vengono sintetizzati nella tabella 9. In essa viene riportato l'elenco dei comuni con percentuale superiore al 250% mentre nella tabella 10 si riporta l'elenco dei comuni con rapporto percentuale compreso tra 150 e 250%” (pag. 5 c.t.u.). 
Conclude, quindi: “dal rilievo topografico effettuato (all. n. 2) si può affermare che, presumibilmente, l'acqua meteorica ruscellata sui terreni sovrastanti la strada provinciale n. 3 abbia invaso la carreggiata (che risulta sprovvista di opere di canalizzazione come risulta dalle foto n. 2- 3-4-5-6-7-8 all. n.3), questa incanalatasi lungo tale arteria abbia invaso i locali in questione”. 
Inoltre, l'eccezionalità dell'evento meteorologico - per come rilevato anche dal primo giudice - risulta documentato dal D.M. 26 giugno 2012 con il quale il Ministero delle #### e ### in accoglimento della richiesta della ### di attivazione di interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite da alluvioni, decretava l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, verificatisi nel periodo compreso tra il 21 ed il 23 novembre 201, nelle province di ### e ### tra cui rientrano anche i comuni di ### e ### Orbene, correttamente il Tribunale ha concluso: “nel caso di specie dalla relazione tecnica si evince chiaramente che i danni patiti dalla parte attrice sono riconducibili all'alveo del caso fortuito, in quanto conseguenza di eventi atmosferici di portata eccezionale, registratisi nei luoghi di causa nelle date comprese tra il 21 ed il 23 novembre 2011, e definiti tali sulla base di dati scientifici che sono pacificamente considerati idonei ad escludere la sussistenza di un nesso di causalità tra la fattispecie in esame e la condotta delle parti convenute… sulla base delle pregresse motivazioni, deve pertanto, rigettarsi la domanda risarcitoria, azionata dalla parte attrice, appurata la natura eccezionale delle condizioni meteorologiche in oggetto, da qualificarsi certamente come eventi imprevedibili e non governabili dall'uomo, e quindi, idonei ad interrompere il nesso eziologico tra il danno e l'evento, a prescindere dal comportamento diligente della parte interessata”. 
Con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, come nella fattispecie, la suprema Corte ha, infatti, affermato che: “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (ex multis, Cass. nn. 4588/22; ###/19; 2482/18). 
Si impone, dunque, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai ### 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta (scaglione compreso tra €. 52.001 ed €. 260.000) in favore delle parti appellate. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  PQM la Corte di Appello di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto da ### srl, nei confronti dell'### S.p.a., ### di ### e Comune di ### avverso la sentenza n. 534/22, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### così provvede: a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; b. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore delle appellate che liquida, per ciascuna, in complessivi €. 4.997, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, previa distrazione in favore dell'avv. ### Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.10.25 ### Aus. Est. ### (Dott.ssa ### (Dott. ###

causa n. 1665/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppa Alecci, Biagio Politano

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Giudice di Pace di Catanzaro, Sentenza n. 929/2025 del 09-12-2025

... con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice. Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 37/2022, promossa DA ### (###), elettivamente domiciliato in ### alla via ### 292 , presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura come in atti, #### (C.F. ###), in persona del l.r.p.t, elettivamente domiciliata in #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti.  ### ad oggetto: ### danni ### delle conclusioni: Le parti si riportano alle conclusioni riportate in atti. 
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante il suddetto Ente regionale per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 3000,00, a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, in conseguenza dell'incidente verificatosi in data ###, lungo la S.S. 106 Jonica al km.208 intorno alle ore 20:25. In particolare, l'attore esponeva che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra specificate, il veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da ### tg. ### impattava con un cinghiale, proveniente dal lato destro delle campagne adiacenti che repentinamente ed improvvisamente invadeva la sua corsia di marcia. A seguito del suddetto impatto l' autovettura di sua proprietà sopra specificata, riportava danni materiali per la cui riparazione veniva sostenuta una spesa di € 3000,00. Sul luogo del sinistro intervenivano i ### di ### che effettuavano i rilievi del caso.   E, poiché la diffida indirizzata alla ### al fine di risarcirgli i danni patiti, non sortiva alcun effetto, parte attrice, decideva di adire le vie legali, azionando il presente procedimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta con la quale contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione era presente unicamente il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, sicché, acquisita la documentazione allegata all'atto di citazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla parte attrice nonché CTU per la quantificazione die danni, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione.
Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale azione risarcitoria ex art. 2052 c.c., deve rilevarsi che la stessa risulta fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, occorre rigettare la tesi difensiva della ### in ordine alla asserita violazione e falsa applicazione dei principi in materia di imputabilità dell'evento e violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. La questione è stata recentemente risolta dalla S.C. di Cassazione, che rilevata la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale in relazione alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, ha affermato che: " ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L.n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella ### in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve" in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
Identico principio è stato successivamente confermato dalla S.C. di Cassazione con le sentenze n. 8384 del 29/04/2020, n.8385 del 29/04/2020, n.13848 del 06/07/2020, n.3023 del 9/02/2021, n.8206 del 24/03/2021, n.12871 del 13/05/2021, n.### del 5/11/2021. 
Ancor più recentemente nel ribadire il suddetto orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno affermato che: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche tramite la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile, nell'ambito del diritto pubblico, a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Per l'effetto è la ### a dovere essere considerata l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici perché se ne "serve" nel senso precisato; sempre che non provi il caso fortuito" (Cass. 08/06/2022, n. 18454; Cass. 16/09/2022, n.27284). 
Conseguentemente anche alla fattispecie in esame deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale testè esposto, vale a dire il regime oggettivo di imputazione della responsabilità risarcitoria, ex art. 2052 c.c., ascrivibile all'ente regionale convenuto. Peraltro, dalle risultanze istruttorie è emersa la veridicità dell'assunto difensivo prospettato dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio. 
In ordine all' an debeatur, è stato accertato l'eventocosì come ricostruito in atto di citazione - attraverso la prova per testi di ### la quale confermava le circostanze. Inoltre l'intervento dei ### di ### ha confermato l'evento, giusta relazione allegata in atti che evidenziava anche l'assenza di cartellonistica verticale che segnalasse il pericolo di animali selvatici.
Stante quanto sopra, ed in assenza di prova in ordine ad una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo attoreo, è evidente che la causa esclusiva dell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto di proprietà di parte attrice, è riconducibile all'improvviso e repentino sopraggiungere di un cinghiale sulla corsia di marcia ove stava transitando. La parte danneggiata ha quindi assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, ex art. 2052 с.с.. avendo compiutamente dimostrato che il danno subito è stato causato dalla fauna selvatica, oggetto di tutela di cui alla L.n.157 del 1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela e la cui gestione è affidata dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali (nel caso de quo, alla ### ai fini di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ( 20/04/2020, n.7969; Cass. 29/04/2020 n.8384, Cass.9/02/2021 n.3023; 08/06/2022, n.18454). Conseguentemente è incontestabile che la responsabilità del sinistro in questione deve ascriversi, esclusivamente, all'### convenuta, la quale non ha provveduto a predisporre i rimedi necessari ad evitare i danni provocati dai cinghiali, ai veicoli che transitano sulla strada (neppure con l'apposizione di idonei cartelli segnalanti il suddetto pericolo). Inoltre, la ### non ha fornito alcuna prova liberatoria consistente, ex art.  2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto lesivo de quo, sia avvenuto per "caso fortuito". Sul punto, i giudici di legittimità evidenziano che la "### per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori dalla sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati).  concretamente esigibili in relazione alle situazioni di fatto, purchè , peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta". (Cass. 20/04/2020, n. 7969; ordinanza n.3023 del 9/02/2021). Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dalla ### pertanto, in considerazione dell'accertato difetto di controllo della fauna selvatica, da parte dell'Ente regionale convenuto, sul quale incombeva il relativo obbligo, ai sensi della ### del 17/05/1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo L.R. n.14 del 25/06/2015, art.9), deve, quindi, ritenersi sufficientemente provata la responsabilità, ex art. 2052 c.c., dell'### convenuta, con conseguente obbligo della stessa a risarcire i danni subiti dalla parte attrice. 
In ordine poi alla prova del "quantum debeatur", la CTU disposta ha concluso quantificando i danni in euro 4954,38, oltre IVA oltre ad accertare la sussistenza del nesso causale fra l'evento ed i danni così come riportati dall'autoveicolo di parte attrice.   Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 3000,00, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, per tutte le conseguenze del sinistro. 
Le spese di giudizio liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ### nei confronti della ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, cosi provvede: - Dichiara l'esclusiva responsabilità, ex art. 2052 c.c., della ### in persona del legale rappresentante, pro-tempore, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria promossa da ### nei confronti del suddetto ### - Per l'effetto condanna la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni materiali riportati dal suo veicolo ### tg.Dx ### in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; - Condanna la ### al pagamento delle competenze di CTU che complessivamente liquida in euro 600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge - ### altresì, la ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 Tabella 1- D.M. n.147/2022, in complessivi € 1.390,00 di cui: € 125,00 per spese, € 1.265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario, nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per la parte attrice. Cosi deciso in #### li 09/12/2025 ### - Il Giudice di

causa n. 37/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Domenico Marino Gualtieri

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