testo integrale
ORDINANZA sul ricorso n. 14383/2019 r.g. proposto da: ############ e ### questi ultimi tre quali eredi di ######## (n. il ###), quale er ede di ### (n. il ###), CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### CALÀ ### e CALÀ ### questi ultimi cinque quali eredi di #### , qu ale erede di ### nsangue, CALÀ ############# e ### questi ultimi tre quali eredi di #### e #### entrambi quali eredi di Nun ziata ###### R ###### (n. il ###), #### , ### quale erede di ######## (n. il ###), #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ############################## in proprio e quale erede di ######### A ### MEO #### e ### questi ultimi quattro quali eredi di ###### quale erede di ### la, ###### e ### questi ultimi tr e quali eredi di ### enzo #### e ### entrambe quali eredi di #### , qua le erede di Car mela ### PATERNÒ ### PATERNÒ ############### , in propri o e quale erede d i ### pulla, ######## , ###### , ##### e ### queste ultime tre quali eredi di #### in proprio e quale erede di #### (n. il ###), ### (n. il ###) #### e 3 ### , que sti ultimi quattro quali eredi di ###### , ### in pro prio e quale e rede di ##### e ### tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali allegate al ricorso, dall'### con cui elettivamente domiciliano in ### alla via ### n. 27, presso lo studio dell'### - ricorrenti - contro CONSOB - ### per le ### e la ### con sede in ### alla via G.B. Martini n. 3, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al c ontroricorso, dagli ### e ### con cui elettivamente domicilia nella propria sede, presso l'### - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza, n. cron. 6993/2018, della ### pubblicata il giorno 05/11/2018; udita la relazione della causa svolta ne lla camera di con siglio del giorno 10/10/2024 dal ### dott. #### 1. Con atto notificato il 30 aprile 1999, centoventitré risparmiatori, tutti clienti della commissionaria di borsa ### s.p.a., citarono la ### - ### per le ### e la ### innanzi al Tribunale di ### chiedendone la condanna al risarcimento d ei danni da essi patit i in conseguenza del fallimento della menzion ata ### a loro dire autoriz zata all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare in assenza de i requisiti di legge. 1.1. Costituendosi in giudizio, la ### eccepì la improcedibilità, in rito e nel merito, dell'avversa azione, comunque contestando la pretesa che ne costituiva l'oggetto di cui chiese il rigetto. 4 1.2. Istruita la causa documentalmente, l'adito tribunale: i) con sentenza non definitiva n. 20934/2002, dichiarò la nullità della citazione dell'attore ### respinse tutte le eccezioni pregiudiziali, in rito e nel merito, sollevate dalla ### e rimise la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. La convenuta formulò tempestiva riserva di gra vame contro q uesta decisione; ii) con success iva sentenza definitiva n. 3430 9/2024, accolse le domande di ciascun attore, sul presupposto della illegittima iscrizione della società ### (commissionaria di borsa) all'albo delle ### rilasciata dalla ### il 28 dicembre 1992, e, per l'effetto, condannò quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ognuno di essi, delle somme ivi liquidate in via equitativa e specificamente indicate in dispositivo, oltre accessori e spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame promosso contro entrambe tali pronunce dalla ### con atto notificato alle controparti il 19 aprile 2005, l'adita ### di appello di ### con sentenza del 10 gennaio/5 novembre 2018, 6993, confermò la impugnata sentenza non definitiva n. 20934/2002, accolse l'appello contro quella definitiva e, per l'effetto, rigettò le domande proposte dai risparmiatori ivi elencati e li condannò a restituire alla ### quanto da ciascuno percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi di legge. 2.1. I n particolare, per quanto qui di residuo int eresse, quella corte escluse che potesse attribuirsi all'appellante una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dai risparmiatori, osservando (cfr., amplius, pag. 7 e ss. della sentenza n. 6993/2018) che: i) «[…], non può imputarsi alla ### una auton oma responsabilità civile per i danni cagionati ai risparmiat ori dovuti ad una mala gestio della ### s.p.a.»; ii) «### nel periodo antecedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di controlli ed accertamenti ispettivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano. Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti 5 stessi e s oglie di risc hio. Si ritiene pertanto erronea la qu antificazione effettuata dal giudice di pr imo grado che individua l'a mmontare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori»; iii) «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori». 3. Per la cassazione di questa senten za hanno promosso ricorso i risparmiatori tutti come in indicat i in epigrafe, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, la ### - ### per le ### e la ### proponendo pure ricorso incidentale recante un motivo. 3.1. Con successivo att o datato 17 novembre 2023, la medesima controricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale unicamente nei confronti dei soggetti ivi specificamente indicati ed ha chiesto pronunciarsi l'estinzione di questo giudizio di legittimità, a spese compensate, verso quelli, pure analiticamente individuati, che, «non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di impugnazione prospettano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione delle seguenti norme di diritto: violazione della ### 2 gennaio 1991, n. 1, artt. 3 e 19 ("### dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari", come vigente all'epoca dei fatti causa) e dell'art. 2043 6 c.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver considerato il dovere di vigilanza e di inibizione che la legge n. 1 del 1991 prescriveva alla ### la quale concesse, il 28 dicembre 1992, alla ### di ### che non aveva i requisiti di l egge, di divenire ### (la #### sarà commissariata nel 1993, per poi fallire nel 1994) quando la prima aveva il potere e dovere di inibirlo, con conseguente danno cagionato ai risparmiatori per culpa in vigilando; II) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si assume che ### «prima di autorizzare la ### di ### a divenire ### M, ha disposto tantissime i spezioni sen za mai v alorizzarne le risultanze; l'esito dell'ultima ispezione pervenn e sulla scrivania della ### la mattina del g iorno s tesso nel cui pomeriggio la ### autorizzò la trasformazione in ### detto esito era allarmante e preclusivo al “via libera" e pertanto la ### avrebbe dovuto inibire detta trasformazione.
Ebbene, la ### di ### incomprensibilmente, afferma che ### ha correttamente esercitato i poteri inibitori mentre l'oggetto del giudizio è, in sostanza, proprio il fatto che ### ha omesso di esercitare i poteri inibitori che la ### n. 1/9 1 le conferiva. Se avesse esercitato i poteri inibitori, avrebbe inibito alla ### d i divenire ### e i risparmiatori non avrebbero subito i danni che il Tribunale civile di ### ha loro riconosciuto». 2. Il primo di tali motivi si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.1. Giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente nella doglianza in esame) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diri tto (intesa come sussunzione della fattispecie c oncreta in una disposizione non pertinente perché, o ve propr iamente in dividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze 7 giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. 27909 del 2 020; Cass . n. 4343 del 2020; Cass. n. 2 7686 del 2018). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa ### ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. ### del 2022, Cass. n. ### del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di dirit to, la denuncia di una erronea ric ognizione de lla fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscon o tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.2. È doveroso rammentare, poi, che, come spiegato da Cass. n. 22164 del 2019, (cfr. pag. 8-9 della motivazione), «l'attività di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla 8 sua attività discrezionale, la quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del pr ocesso causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una nor ma giuridica specific a, per cui il giudizio relativo a lla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto». 2.2.1. A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della ### funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore ne l tempo succedutasi, riguardanti, per quanto qui di concreto interesse, i compi ti specifici di vigilanza nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisi ti (art. 3), con cernenti: la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); l'onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui all'art. 8 della legge n. 272 del 1913 e con estensione dei menzionati requisiti a coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino, anche in vi indiretta, il controllo della S.i.m. (artt. 3, comma 1 0 2, lettere a, b ed e, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, richiamato anche dal successivo art. 18). 2.2.2. Poteri di accertamen to co rroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa ### dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in al legato, nonché le modalit à di svolgimento dell'istruttoria (art. 3, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991). 9 2.3. È sicuramente vero, poi, che, come si legge in Cass. n. 1070 del 2019 (cfr. pag. 12 e ss. della sua motivazione), il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla ### giusta quanto previsto dalla legge 1 de l 1991 - pacificamente applicabile ratione temporis alla odierna controversia - «era diretto alla tutela “dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato" (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la ### non soltanto "organo di vigilanza del mercato dei valori, ma... anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato" (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681)». 2.3.1. Ne deriva, quindi, in linea generale, che la ### nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", era (ed è ) assoggettata ad un vero e propri o obbligo giuridico di impedire o circoscrivere, nei limiti del possibile, possibili danni a carico di risparmiatori mediante l'esercizio dei propri poteri ispettiv i e di vigilanza. Una tale conclusione, del resto, trova conferma nel principio, sancito da Cass. n. 6681 del 2011(e ribadito, poi, come si è già detto, da Cass. n. 22164 del 2019), che il Collegio condivide, secondo cui «###à di natura discrezionale della ### deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Pert anto, la n orma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della ### in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la cd. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione». 2.4. È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall'art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, altresì precisandosi, in relazione a quest'ultimo profilo e tenuto conto della concreta vicenda oggi all'esame di questa ### che: i) la 10 verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al pos to dell'omissione il comportamento accertato come dovuto; ii) costituisce apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, la verifica della sussistenza, o meno, di una condotta, anche omissiva, dotata di effic ienza determinante ed assorbente, tale da escludere ogni responsabilità concorrente; iii) parimenti costituisce apprezzamento incensurabile quello concernente tanto l'idoneità dell'e spletamento dei necessari controlli ad impedire il verificarsi del danno secondo il principio della regolarità causale, q uanto la violazione dell' obbligo di dili genza per aver tardato ad attivarsi a seguito delle notizie apprese. 2.5. ### tutto quanto precede, rileva il Collegio che, come si è ampiamente riferito al § 2.1. dei “Fatti di causa”, la corte distrettuale ha escluso che potesse attribuirsi alla odierna controricorrente una qualsivoglia responsabilità per i danni lamentati dagli appellanti/odierni ricorrenti. A tale conclusione la stessa è giunta, all'esito della valutazione del materiale istruttorio, opinando che quei danni erano stati dovuti unicamente alla autonoma mala gestio della ### prima commissariata e poi fallita.
Invero, ha ri ferito quella corte che «### n el periodo ante cedente all'autorizzazione all'iscrizione all'albo ### aveva infatti posto in essere una serie di control li ed accertamenti ispett ivi, in parte ostacolati dalle false comunicazioni da parte di ### poi condannato dal Tribunale di Milano», altresì rimarcando che «Se è vero che la ### aveva un potere di controllo e di verifica sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della L. n. 19/91 posseduti dalla ### al momento dell'autorizzazione e funzione di tutela del risparmio, non può qui evidenziarsi un collegamento diretto tra autorizzazione all'iscrizione all'albo SIM e perdite subite dai risparmiatori, avendo la stessa attuato i poteri istruttori, ispettivi e inibitori». 2.5.1. La s tessa ha puntuali zzato, poi, che «Le perdite subite dai risparmiatori, inoltre, non trovano una precisa allegazione in merito all'arco 11 temporale durante il quale sono stati effettuati gli investimenti o affidati i risparmi, nonché delle tipologie degli investimenti stessi e soglie di rischio. Si ritiene pertanto erronea la quantificazione effettu ata dal giudice di primo grado c he individua l'am montare del pregiudizio, in via equitativa, nell'importo rispettivamente ammesso al passivo del fallimento ### (previa detrazione di una somma pari al 55%, avendo il ### di ### risarcito il 25% della perdita, e considerando una liquidazione del 30% da parte della ###, evidenziando una responsabilità diretta della ### per le perdite subite dai risparmiatori». Affermazione, quest'ultima, rimasta priva di adeguata e specifica censura, in questa sede, da part e dei ricorrenti: tale n on può considerarsi, infatti, il solo assunto, assolutamente generico, oltre che implicante accertamenti di natura fattuale preclusi in questa sede, rinvenibile alla pag. 27 del ricorso, secondo cui «### […], la ### nell'affermare in sentenza che era necessario individuare l'arco temporale nel quale gli investimenti sono stati fatti; se ### non avesse concesso l'imprimatur alla ### di divenire ### tutti coloro che da detta data di concessione in poi [28/12/92] hanno effettuato investimenti non li avrebbero fatti in quanto la SIM non sarebbe esistita; coloro i quali avevano effettuato investimenti prima di quel 28/12/92 potevano chiederne ed ottenerne la restituzi one: infatt i, il passivo di 44 miliardi di lire [ dati del fallimento] si creò proprio nel periodo successivo all'imprimatur della ### Fra l 'altro, la maggior parte d egli odiern i ricorrenti fecero, mantennero e rinnovarono gli investimenti dopo quella data e proprio perché si sentivano garantiti dall'operato della ### e comunque la liquidazione di primo grado è stata fatta in via equitativa con una decurtazione del 55% sulla somma effettivamente perduta […]». 2.5.2. In definitiva, la corte capitolina ha ricondotto il danno lamentato dai ris parmiatori alla condotta fraudolen ta e dissi mulatrice del presidente della ### s.p.a., contestualmente escludendo, in assenza di idonea dimostrazione in tal senso, che le perdite finanziarie degli investitori siano dipese da una colpevole omessa vigilanza e verifica, da parte della ### 12 dei pre supposti e requisiti, patrimoniali e personali, per l'iscrizione della società ### nell'albo Sim di quest'ultima. 2.6. Posto , allora, che, com e si è gi à rifer ito, i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l 'intervento della ### che a veva autorizzato l'iscriz ione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### non resta che prendere atto degli accertamenti fattuali compiti dall a corte di merito, acc ertamenti, rispetto ai qua li le argomentazioni della censura in esame, benché sotto l'egida della violazione di leg ge, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. deve es sere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giust a la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme a ssuntivamente violate, ma anche, e so prattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate nor me regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla ### regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19423, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto 13 normativo, non potendosi demandare alla ### il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle ri sultanze di causa, ineriscono ti picamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. l'ampia rassegna giurisprudenziale già indicata alla fine del § 2.1. di questa motivazione); iii) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qu ale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, ### del 2019; Cass. nn. ### e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 19423 e 25495 del 2024). 2.7. Ragioni di completezza, infine, atteso il richiamo ad essa contenuto nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dei ricorrenti depositata il 27 settembre 2024, impongono di rimarcare che, nella fattispecie esaminata da Cass. n. 22164 del 2019, - diversamente da quella oggi all'attenzione di questo Collegio, nella quale, come si è riferito, la corte distrettuale ha escluso qualsivoglia responsabilità dell'appellante oggi controricorrente - erano stati entrambi i giudici di merito ad accertare, in concreto, la responsabilità della ### e la ### disattese i motivi di ricorso di quest'ultima senza assolutamente rimettere in discussione, ovviamente (né avrebbe potuto farlo, stanti le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità), quell'accertamento fattuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. 3.1. Invero, è opportuno premettere che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo - introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del 14 d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 - dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa dalla corte di appello il 5 novembre 2018), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a qu ello preteso dalla parte, spettando solo al giudi ce predetto indi viduare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla ### di c assazione non è conferito il potere di riesaminare e val utare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti ( Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass. n. ### del 2023). 3.1.1. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso st orico-naturalistico, come tale non ric omprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), 15 così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze process uali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi vi ene a trovarsi priva di fonda mento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017). 3.2. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, ne deriva, quindi, in via assolutamente dirimente, che il preteso omesso esame come lamentato nella odierna doglianza dei ricorrenti si rivela, a tacer d'altro, privo di decisività, posto che, come si è già precedentemente riferito, gli stessi non si sono confrontati adeguatamente con il rilievo della corte territoriale, questo si chiaramente decisivo, concernente la carenza di prova circa il quando (se, cioè, prima o dopo l'intervento della ### che aveva autorizzato l'iscrizione della società poi fallita nell'albo speciale delle ### gli investitori avevano conferito i propri risparmi alla ### 4. In definitiva, l'odierna impugnazione princ ipale dei ricorrenti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarata inammissibile. 5. Con l'unico motivo del proprio ricorso inc identale, la ### ha chiesto dichiararsi la «### della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli articoli 132, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., quanto alla omessa indicazione, nell'epigrafe e nel dispositivo, del nominativo di talune parti del giudizio di appello e alla conseguente omessa pronunc ia sull'appello proposto nei loro confronti da ### nonché all'omessa indicazione del nominativo dei difensori di talune parti del giudizio di appello». 5.1. Con successivo atto del 17 novembre 2023, peraltro, la stessa ha comunicato: i) di aver depositato, presso la ### d'appello di ### ricorso per la correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288, comma 2, cod. proc. civ. con il quale ha chiesto di pro vvedere alla correzi one di alcuni dei medesimi errori di cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata, già fatti valere in questa sede con il ricorso incidentale suddetto; ii) che, a definizione del 16 predetto giudizio di correzione di errore materiale, la ### d'appello di ### ha depositato l'ordinanza di correzione in data 4 febbraio 2021, annotata sulla sentenza impugnata, con la quale ha corretto parte degli errori fatti qui valere con il menzionato ricorso incidentale proposto; iii) ch e, per tutto quanto appena detto, «è venuto meno l'interesse di ### a coltivare parte del ricorso incidentale», sicché ha dichiarato di rinunciare a quest'ultimo unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 4 di detto atto del 17 novembre 2023 ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, a spese compensate, «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.», unicamente nei confronti dei soggetti specificamente indicati alla pagina 5 del medesimo atto, «che, non avendo proposto ricorso principale, non sa ranno più “parte” del giudizi o in epigrafe a seguito della pre sente rinuncia». 5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il descritto ricorso incidentale di ### (sicuramente tempestivo, ex art. 333 cod. proc. civ., perché qui trova applicazione il termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo ante riforma di cui alla legge n. 69 del 2009, trattandosi di controversia iniziata, in primo grado, nel 1999), nella misura in cui non è stato espressamente rinunciato nei confronti dei soggetti specificamente indicati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto depositato dalla controricorrente il 17 novemb re 2023 (con riguardo ai quali deve essere dichiarata la corrispondente estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente ai relativi rapporti processuali ), deve considerarsi fondato esclusivamente nei termini di cui appresso. 5.2.1. ### ha dedotto e documentato che: i) il giudizio di appello era stato interrotto svariate volte per l'intervenuto decesso di taluni appellati; ii) a fronte di ogni interruzi one, la s tessa aveva tempestivamente e regolarmente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi degli appellati deceduti (notificando il corrispondente ricorso ex art. 303 cod. proc. civ. o collettivamente ed impersonalmente oppure ad eredi individualmen te identificati), riproponendo, nei loro confront i, le conclusioni ra ssegnate nell'atto di gravame; iii) la decisione oggi impugnata non aveva dato conto degli eventi interruttivi e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per 17 il decesso di ### (cfr. pag. 8), la cui posizione era stata definita, poi, dalla corte distrettuale con la sentenza n. 7007/2018; iv) sia nell'epigrafe, sia nel dispositivo, la decisione oggi impugnata aveva omesso di ind icare il nome degli eredi costit uiti ed il nome degli eredi che, regolarmente evocati, erano rimasti contumaci, nonché, nel dispositivo, il nome di un appel lato costituito. Così facendo, quella decisi one «non si è pronunciata nei confronti di tutti gli appellati e dei loro aventi causa rispetto ai quali ### ha proposto il gravame. ### qui censurata genera una sit uazione di totale incertezza in or dine ai so ggetti cui la sentenza d'appello si riferisce, incertezza a cui non è possibile rimediare, posto che, come detto, la ### d'appello non ha dato conto delle intervenute interruzioni e riassunzioni» (cfr. pag. 60 del controricorso recante ricorso incidentale). 5.2.1.1. Alle pagine da 61 a 65 del proprio controricorso, poi, ### ha esaustivamente descritto i vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di appello ed indicato i soggetti nei cui confronti quest'ultimo era stato, di volta in volta, riassunto . Successivamente, ha analiticamente specificato (cfr. pag. da 65 a 70): i) i nom inativi dei sog getti indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata in luogo dei loro eredi costituiti nei cui confronti, dunque, doveva ravvisa rsi una omiss ione di pro nuncia; ii) i nominativi, non riportati nell'epigrafe della medesima sentenza, degli eredi contumaci degli appellati deceduti, con conseguente omissione di pronuncia anche nei loro confronti; iii) i nominativi di alcuni degli eredi costituiti e di altri rimasti contumaci di alcuni appellati deceduti omessi nel dispositivo della menzionata sentenza, così nuovamente dando luogo ad una omissione di pronuncia nei loro confronti. 5.2.2. Orbene, rileva il Collegio che, nell'intestazione e nel dispositivo della sentenza della corte capitol ina n. 6993/2018, oggi impu gnata, effettivamente si rinvengono i vizi suddetti, né la sua motivazione fornisce alcuna spiegazione di tanto, ivi non dandosi conto dei vari eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di gravame e delle conseguenti riassunzioni, fatta eccezione per il decesso di ### 18 5.2.2.1. C iò determina, dunque, esclusivamente in relazione a quei soggetti la cui indicazione è stata omessa nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza suddetta e che, al contempo, non rient rano tra coloro nei cui confronti ### ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale con l' atto del 17 novembre 2023, la sussistenza di una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine alle persone cui la decisione si riferisce e determina, di conseguenza, la nullità della sentenza solo con riferimento ai soggetti predetti, poiché le omissioni di cui si è riferito, in nessun modo giustificate, non consentono alla pronuncia di svolgere la propria funzione essenziale di "legge del c aso concreto" (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16535 del 2012; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 3766 del 2018; Cass. n. 14106 del 2023). 5.3. Quanto, invece, alla se mplice mancata indicazione degli effettivi difensori per alcuni appellati, pure dedotta ### (cfr. pag. 68 del suo controricorso recante rico rso incidentale), ritiene il Collegio che - non incidendo la stessa sull'effetti vo e sito della dec isione, né viziandone, in concreto, la sua descritta funzione essenziale di “legge del caso concreto” - si sia al cospetto di una mera omissione emendabile, con la procedura ex artt. 287-288 cod. proc. civ., direttamente dalla ### di appello di ### ( Cass. n. 5660 del 2015; Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 19437 del 2019), attesa la regola pe r cui il procedimento di correzione è insensibil e alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (lato sensu) ostativo o omissione, la cui unica eccezione - costituita dalla sentenza di primo grado già investita dall'appello - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della ### costituzionale n. 335 del 2004. 6. In conclusione, dunque: i) l'odierno ricorso principale dei soggetti tutti indicati in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile; ii) questo giudizio di leg ittimità va dichiarato estinto limitatamente al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 dell'atto dalla stes sa depositato il 17 novembre 2023 ; iii) il medesimo ricorso incidentale , invece, nella parte in cui non è stato da 19 ### rinunciato contro i soli soggetti da ultimo specificamente indicati, va accolto esclusivamente nei limiti di cui si è detto e la causa va rinviata alla ### di a ppello di ### in diversa composizion e, per il c orrispondente nuovo esame (da effettuarsi individuando analiticamente i soggetti residui - rispetto a quelli, indicati alle pagine 4 e 5 dell'atto depositato da ### il 17 novembre 2023, in relazione ai quali detto ricorso incidentale, appunto, è stato rinu nciato - i cu i nominativi no n risultano essere stati indicati nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza oggi impugnata) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 6.1. Deve darsi atto, infine, stante il complessivo tenore della pronuncia adottata, - ed in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presup posti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». #### dichiara inammissibil e il ricorso principal e dei soggetti tutti indicati in epigrafe.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatament e al ricorso incidentale di ### nei confronti dei soli soggetti specificamente individuati alle pagine nn. 4 e 5 d ell'atto dalla stessa depositato il 17 novembre 2023.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il medesimo ricorso incidentale nella parte in cui non è stato da ### rinunciato contro i suddetti soggetti e rinvia la causa alla ### di appello di ### in diversa composizione, per il cor rispondente nuovo esame, da effe ttuarsi secondo le modalità pure 20 indicate in motivazio ne, e p er la regolamentazion e delle spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pr esupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, in via solidale, d i un ulteriore impor to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile