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Corte di Cassazione
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 396/2026 del 27-04-2026

... al comma 2, che il risarcimento non è dovuto per i danni cd. conseguenza che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza e tanto in ragione di un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-03-2021, n. 6554). Dunque, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che (leggi tutto)...

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causa n. 528/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Diana

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7574/2026 del 07-05-2026

... diritto, l'opponente eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità tra l'attività dell'agenzia e la conclusione dell'affare, sostenendo che l'intervento di ### S.r.l. aveva avuto un'efficacia del tutto negativa e ostativa. Contestava, infine, il quantum della pretesa, rilevando che la clausola del 3% sarebbe stata comunque vessatoria, in quanto raddoppiata rispetto alla prassi del 1,5% consolidata negli usi locali della regione ### Per tali motivi, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la vittoria di spese. Si costituiva nel giudizio la società ### s.r.l., la quale impugnava e contestava integralmente il contenuto dell'atto di opposizione, chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. ### sosteneva che la ### aveva sottoscritto regolarmente una scheda visita in cui dichiarava di non aver mai visionato l'immobile in precedenza e si impegnava formalmente a corrispondere una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita in caso di effettiva conclusione dell'affare. ### evidenziava, inoltre, che le parti avevano falsamente dichiarato dinanzi al ### di non essersi avvalse di alcun mediatore, configurando così una condotta fraudolenta ai danni (leggi tutto)...

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causa n. 26549/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Raffaele Grimaldi

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 2135/2026 del 08-05-2026

... conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Quanto ai danni riportati dall'autovettura BM ### tg. ### di proprietà di ### codesto ### ritiene di poter recepire integralmente le risultanze della CTU redatta dal P.A. ### nella quale si rileva, tra l'altro: “… a parere dello scrivente ### … i danni del veicolo attoreo, a seguito delle verifiche effettuate e all'attento studio dei danneggiamenti critici visibili, in ragione della loro ubicazione, morfologia, intensità, estensione ed altezza, possono ritenersi coerenti con la dinamica esposta.”. Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico, oltre che basate sullo studio della documentazione e su una corretta valutazione tecnica; e non ricevono, del resto, utile smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal perito di fiducia della parte convenuta (ed allegate alla C.T.U.), cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni, idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione, l'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte (leggi tutto)...

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causa n. 8800/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antimo Femiano

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 498/2024 del 29-02-2024

... di responsabilità nei confronti della stessa per i danni arrecatile a seguito di una non diligente ed imprudente esecuzione della prestazione. In virtù della natura contrattuale della responsabilità del medico, costituisce quindi onere del sanitario provare la correttezza del proprio operato secondo gli imposti criteri di diligenza e perizia, con la conseguenza che, ove sussista incertezza sull'operato, l'inadempimento deve essere accertato in base alla regola dell'onere probatorio; ricade, invece, a carico del paziente l'onere della prova del nesso causale, con i criteri della probabilità logica, generalmente fornita per presunzioni e mediante prova di fatti secondari. Ne discende che, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre lo stesso ha unicamente l'onere di allegare - ma non provare - la colpa del medico, invece onerato della prova che l'eventuale danno riscontrato è dipeso da causa a sé non ascrivibile (cfr. Cass. n. 10297/04; Cass. 8826/2007; Cass. n. 13953/2007). Nella prospettiva dell'accertamento, in particolare, la casualità civile (leggi tutto)...

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causa n. 692/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Giuseppe, Marini Maika

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2446/2026 del 30-03-2026

... relativo danno alla salute, è necessario che dimostri il nesso causale tra questo danno e questa violazione e, quindi, che dimostri, anche tramite presunzioni, che egli, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (cass. civ., 9.2.2010, n. 2847; cass. civ., 30.3.2011, 7237; cass. civ, 27.11.2012, n. 20984; cass. civ., cass. civ., 16.2.2016, n. 2998; cass. civ., 13.10.2017, n. 24074); 3) questa prova non è, invece, necessaria ai fini dell'autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato; - la struttura di tale illecito deve essere ricostruita sulla base della distinzione, di rilievo generale, tra danno-evento e danno-conseguenza; - il danno-evento è rappresentato dalla stessa esecuzione, da parte del medico, dell'intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso (condotta omissiva seguita da condotta commissiva); - il “danno conseguenza” (indicato dall'art. 1223 c.c. come “perdita subita” o come “mancato guadagno”) è rappresentato dall'effetto pregiudizievole che la mancata acquisizione del consenso ha determinato sulla sfera della persona del paziente; - più (leggi tutto)...

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causa n. 3152/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Saggese Fiorella, Rosaria Morrone

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