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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10364/2025 del 11-11-2025

... della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 10/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 27341 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza mediante deposito al pct. 
Rg. 27341/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### bianco, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del ### - ### 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del ### - ### 8 aprile 2020, n. 23, la seguente ### causa civile iscritta al numero 27341/2022 del
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, aventi ad oggetto “resposanbiltià professionale e da prodotto difettoso” DA ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, ivi residente alla ### n° 37, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 7, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. ### lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti conferita.  #### “A.CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via ### n. 9 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 39, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusto mandato in atti.  #### residente ###, Cod. 
Fisc. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'avv. ### ( soci professionisti della società “### società tra avvocati per azioni”, C.F. ### e P.I. ###, con sede ###Napoli alla ### di ### n. 276), mandato in atti; ###' ### S.p.A. -, ###, (C.F./P.IVA ###) con sede ####### alla ### snc, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ##### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla ### n.89, giusto mandato in atti; ###'s ### S.A. domiciliat ###### al ### n. 86, rapp.ta e difesa da gli avv. ti #### e ### tutti del ### di Napoli giusto mandato in atti; Terza chiamata in causa (da ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la C.I.D. S.p.A. - ### e ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) ### i fatti così come descritti in narrativa; 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dell'A.O.R.N. ### in persona l.r.p.t. e della C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Dott. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; 3) ### e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. ### come asseverate nella perizia di parte, e l'evento dannoso del 16.10.2020; 4) ### e dichiarare l'entità e la natura delle lesioni/menomazioni personali subite dal sig. ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 16.10.2020, come esattamente descritte nella perizia di parte redatta dal ### Dott. ### 5) Per l'effetto, condannare in solido tra loro e/o in via alternativa e/o in via concorrente: 1) l'A.O.R.N. ### in persona del l.r.p.t.; 2) e la C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché 3) il Dott.  ### ovvero chi dovesse risultare tenuto, all'esito del giudizio, al pagamento, in favore del #### della somma di € 631.475,00, ovvero di quella diversa, minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del giudizio, anche a mezzo di C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo causati all'attore dall'evento dannoso del 16.10.2020 dedotto in narrativa, e dalle conseguenti lesioni riportate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino allo effettivo soddisfo; 6) ### in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e ###” Nello specifico, l'attore ha dedotto che in data ### veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia ### dell'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria con impianto di stent medicato del tipo ### 2.5 x 23 mm a 12 atm, previa dilatazione con pallone; in data ### veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di ### (###, eseguito dal dott. ### per una stenosi subocclusiva della coronaria di destra, con ingresso dalla arteria radiale sinistra; tuttavia, una volta condotta in sede di ostruzione la sonda fornita all'estremità di un palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm, l'operatore non riusciva a sgonfiare il palloncino, che rimaneva incastrato nel vaso coronarico, occludendolo e, nonostante, i tentativi manuali di rottura l'operatore riusciva solo a procurare la rottura dello shaft del catetere; si rendeva necessaria l'intubazione del paziente cui seguiva una cardioversione elettrica per una fibrillazione atriale, con trasferimento del paziente presso l'### “### II” di Napoli, dove il ### veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in circolazione extracorporea e, mediante apertura dello sterno, veniva rimosso il palloncino che occludeva la coronaria, la quale veniva rivascolarizzata mediante by pass aorto coronarico.  ### la prospettazione attorea, le sue condizioni rimanevano critiche con necessità di cure e terapie mirate; peraltro la prolungata occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. 
Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. 
Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per insufficienza mitralica ed aortica funzionale di grado severo, tanto da necessitare in data ### di sostituzione delle valvole mitrale ed aortica. 
Si è costituita l'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la quale ha eccepito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei suoi sanitari ed i danni lamentati da parte attrice, avendo, l'equipe medica, agito con estrema diligenza e professionalità. ### la prospettazione della convenuta struttura ospedaliera, gli attuali esiti e postumi derivati al ### sono stati causati dal malfunzionamento del dispositivo medico utilizzato in quanto non conforme in termini di qualità e sicurezza; esso, nello specifico, si presentava in forma sigillata e sterile oltre che di ridotte dimensioni (diametro una volta gonfiato che va e dai 2 ai 3-4 mm) ed ogni valutazione di controllo e verifica era di esclusiva competenza della ### produttrice; per tali motivi, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente alla società C.I.D. 
S.p.A.; con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la ### S.p.A. che ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha escluso ogni ed eventuale difetto del device, attribuendo l'evento avverso a fattori causali terzi e comunque estranei alla sua produzione. 
Si è costituito ### che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###s ### S.A. ha eccepito l'infondatezza domanda attorea; nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla A.O.R.N. A. ### ovvero, in via gradata, dalla ###s ### S.A in virtù di contratto di assicurazione per la responsabilità professionale ((polizzen. ###-LB - ###-LB). 
Si costituita la terza chiamata ###s ### S.A. la quale ha eccepito il difetto di legittimazione dell'assicurato ### e l'inoperatività contrattuale della polizza. In ogni caso ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. 
Ammessa ed espletata la C.T.U. medico legale a firma dei dottori ### e ### la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.  ***** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.  ### ha esercitato un'azione giudiziale risarcitoria contro l'A.O.R.N. ### la C.I.D. S.p.A. e ### ai fini della declaratoria della relativa responsabilità solidale e/o alternativa per l'evento chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 e le conseguenze dannose che sono scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm. 
Sussiste, pertanto, piena legittimazione ad agire dell'attore nei confronti dell' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli , sia nei confronti della C.I.D. S.p.A. - ### (e ciò indipendentemente dall'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'attore e quest'ultima), essendo incontestato che il ### abbia usufruito del “palloncino per l'impianto di stent” per cui è causa a seguito di intervento chirurgico risalente al mese di ottobre 2020 presso l'UTC dell'### i cui sanitari provvidero ad impiantare il dispositivo medico prodotto dalla società convenuta ### spa. 
Ciò premessi, in punto di responsabilità per prodotti difettosi, le norme di cui agli artt. 114, 116 e 121 del d. lgs. 206/2005, individuano sia in capo al produttore (C.I.D. S.p.A), sia in capo al soggetto fornitore (### di rilievo nazionale A. ### di Napoli) i soggetti astrattamente responsabili. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 206/2005, l'onere di provare sia la pericolosità del prodotto sia il nesso causale fra la pericolosità del prodotto ed il danno incombe in capo al consumatore, tra cui certamente rientra l'odierno attore, atteso che possono invocare la responsabilità da prodotto difettoso “tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all''utilizzatore' in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (cfr civ., sent. n. 13458 del 29.05.2013). 
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.  codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art.  118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (cfr ###. 3, Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022)
Sul punto deve rilevarsi che il ### ha efficacemente dimostrato con la documentazione medica allegata all'atto introduttivo (### clinica 2020028783 concernente il ricovero presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dal 14 al 16/10/20 - angioplastica coronarica del 16.10.20 - ### clinica 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20), che il danno a lui derivato è direttamente collegato al difetto del dispositivo medico (palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico) e non invece da cause esterne indipendenti (quali la malpractice dei sanitari del ###. In particolare, nella cartella clinica del ### è riportato quanto segue: “16/10/20 - ### di stenosi subocclusiva di coronaria destra medio prossimale via radiale sx. Si predilata la lesione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e si procede ad impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ma con impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent stesso che permane gonfio anche dopo tentativi di sgonfiaggio manuale con evidenza di pallone permanentemente gonfio e rottura shaft. Si tenta rottura del pallone con diversi devices con accesso anche femorale dx 8 F. Tentativo di recupero con onesnare con rimozione di guida ed ipotubo ma con pallone permanenentemente gonfio. 
Per presenza di FA si pratica CVE dopo intubazione orotracheale del paziente da parte del rianimatore con ripristino di ritmo sinusale. Attivata immediatamente richiesta di trasferimento in sala di ### Si organizza il trasferimento con ambulanza rianimativa sedato ed intubato con introduttore arterioso ### a.f. dx e venoso ###. Compenso emodinamico stabile con P.A. 185/70 mm### 115 bpm ### 100% in ventilazione.”( cfr. produzione attorea - cartella paziente integrato pag. 14); inoltre dalla ### di procedura angioplastica si evince quanto segue : “Si effettua ### di stenosi critica prossimale e medio prossimale di coronaria destra previa predilatazione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e successivo impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ed impossibilità allo sgonfiaggio del pallone”; infine dalla ### clinica n. 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20 si legge quanto segue “Proveniente dall'### dove durante seduta interventistica di angioplastica, subisce occlusione coronaria dx per mancato sgonfiaggio del palloncino… viene condotto direttamente in sala operatoria”. 
Deve precisarsi infatti che la cartella clinica costituisce documentazione ufficiale certificata dove sono riportati in modo dettagliato gli eventi clinici a far data dall'utilizzo del dispositivo medico difettoso ed integra un elemento probatorio ai sensi dell'art. 120 del codice del ### che consente di accertare la stretta correlazione temporale e funzionale tra l'utilizzo del dispositivo e l'insorgenza delle lesioni personali a carico del ### Sempre ai fini di individuare il perimetro decisorio, in fatto e in diritto, va rammentato che si sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. 
Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 Sulla scorta di tale premessa è ragionevole affermare che la prova del nesso causale fra la somministrazione di un prodotto che si assume difettoso ed il danno conseguente possa essere desunta anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, i quali lo facciano ritenere sussistente, anche nel caso in cui una prova certa di tale nesso causale non sia stata acquisita, in quanto la ricerca scientifica né ne escluda, né ne ammetta l'esistenza. 
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che l' ### di rilievo nazionale A. ### ha adeguatamente conservato il prodotto (palloncino gonfiabile per l'impianto di stent coronarico) conformemente ai requisiti di sicurezza previsti, escludendo eventuali irregolarità della sua condotta; in particolare, con ### del 20/10/2020 inviato al Ministero della salute, l' ### denunciava i fatti accaduti durante l'intervento del 16.10.2020 cui era stato sottoposto il ### in particolare dal detto rapporto si legge che: “### procedura di angioplastica coronarica dopo aver adeguatamente preparato la stenosi mediante predilatazione veniva posizionato lo stent in questione. Dopo gonfiaggio a pressione nominale ed idonea espansione si verificava impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent che rimaneva in sede gonfio determinando occlusione della coronaria in questione nonostante tutti i tentativi di sgonfiaggio. 
Il paziente veniva rapidamente trasferito presso la ### dell'### dove veniva sottoposto a ### aorto coronarico urgente” ( cfr. segnalazione al Ministero della salute relativa al dispositivo medico - allegata alla comparsa di costituzione). 
Né nel caso corso dell'istruttoria è emerso un qualche elemento che possa configurare una qualche forma di responsabilità in capo alla struttura sanitaria che si è limitata ad impiantare il dispositivo medico, senza poter svolgere alcuna attività di controllo preventivo, posto che (e la circostanza è incontestata) il dispositivo de quo è stato consegnato dalla casa produttrice in forma sigillata e sterile, laddove un'apertura ed gonfiaggio preventivo del palloncino avrebbe determinato l'inutilizzabilità dello stesso. 
Da ciò ne discende che non emergono elementi tali da far ritenere sussistente una responsabilità dell'### né del medico convenuto che ha effettuato l'intervento. Ne discende che la domanda attorea proposta contro il dott.  ### e il ### va rigettata. 
Invece, alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla società convenuta, C.I.D. 
S.p.A. sulla quale grava il relativo onere ai sensi dell'art. 120, II comma, d. lgs.  206/2005. 
Sull'argomento, è stato ormai affermato il principio secondo cui lo standard di cosiddetta certezza probabilistica, operante in materia civile, non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. n. 18584 del 30.06.2021).
Tanto premesso in termini generali, con l'istruttoria espletata è stato dimostrato che in data ### l'attore fu sottoposto presso l'### di ### ad chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 dal quale sono derivate conseguenze dannose scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm - (mancato sgonfiaggio del pallone).  ### della pericolosità del prodotto de quo e la verifica della sussistenza di un nesso causale fra lo stesso ed il danno causato ad ### è stata confermata dai ###. ### e Dott. ### che hanno con chiarezza precisato quanto segue: “in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. 
Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. 
A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza dell'evento avverso.
In effetti, ricorrevano alcuni dei generici fattori di rischio per la ritenzione del pallone (sesso maschile, ipertensione arteriosa, recente angioplastica coronarica), ma riteniamo che questi non fossero sufficienti a giustificare il suo verificarsi. Ciò è avvalorato dalla rarità dell'evento nella popolazione generale.  ###, qualora le predette caratteristiche individuali possedessero un'efficienza causale sufficiente, necessariamente ci si dovrebbe aspettare un assai più elevato tasso di ricorrenza della complicanza. 
Analoghe considerazioni possono essere mosse in merito alle caratteristiche della lesione ateromasica e del vaso trattato. 
In terzo luogo, in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà rinviarsi l'evento avverso a difetti del device, con responsabilità della sua ### produttrice. 
In conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). 
Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.  ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni.
I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. 
E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
Le condizioni cardiologiche appaiono suscettibili di miglioramento nel caso di un futuro trattamento della patologia valvolare mitralica, con possibile stabilizzazione del quadro clinico sul 42-45% (quarantadue-quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.” (cfr. CTU pag 26-29) Ciò posto, pienamente condivisibile - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentato - risulta quanto riferito dai ### Inoltre, in risposta alle osservazioni dei ### della ### s.p.a, dott. ### e dott. ### i ### hanno motivatamente ribadito che le conseguenze negative occorse all'attore non sono state causate da errori procedurali nel posizionamento del palloncino, laddove peraltro, la lesione ateromasica trattata non presentava aspetti di particolare rischio (tortuosità significative o calcificazioni marcate, ecc…) (cfr. CTU pag.30 -32) Le risultanze degli accertamenti peritali possono essere poste a fondamento della presente decisione. 
Accertata per le ragioni espresse la responsabilità della ditta produttrice (come confermato dalle efficaci valutazioni dei ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. 
Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità % con riferimento agli esiti della originaria ferita fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. Ed è proprio ciò che è stato fatto dai ### Sull'argomento è poi intervenuta la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di #### (G. M. 
Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nelle cosiddette macropermanenti, che comportano postumi permanenti complessivamente superiori al 9%, occorre fare riferimento alle normative vigenti con l'applicazione della ### 2024. In tale contesto, il danno non patrimoniale, deve essere valutato in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell' intervento chirurgico (57 anni), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 187.106,00 (arrotondato all'unità), somma pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € € 266.465,00 relativo all'invalidità permanente pari al 50% e quello di € 79.359,00 relativo all'invalidità permanente pari al 25% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, oltre una invalidità temporanea parziale di 30 giorni di ### 30 gironi di
ITP al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% quantificata in € 7.762,50 Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il danno complessivamente patito dall'attore può essere liquidato nell'importo complessivo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo. 
Non possono riconoscersi gli interessi da ritardo, non avendo l'attore dimostrato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. (cfr. da ultimo sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 secondo cui “###obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. 
Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. 
S.p.A. 
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale.  ### è indimostrato. 
Sul punto la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “### di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004) Nel caso di specie, dalla documentazione depositata ed in particolare dall'estratto conto previdenziale ### (cfr. all.15 II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c) non si evincono rilevanti variazioni del reddito, né risulta l'attività imprenditoriale ma solo quella di soggetto dipendente. 
Invero, contrariamente agli assunti attorei, deve osservarsi che il permanere invariato, per più anni, del montante contributivo induce a ritenere che anche il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) sia rimasto sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento, non essendovi stato un incremento tale da determinare una maggiore contribuzione. 
La domanda quindi deve essere rigettata. 
Rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto ### nei confronti di ###s ### S.A. 
Le spese seguono la soccombenza della C.I.D. S.p.A. - ### che quindi deve rifonderle all'attore per come liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022; Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di C.I.D. S.p.A.  - ### le spese di consulenza come liquidate in corso di causa. 
Mentre sussistono gravi motivi, da individuarsi nella complessità degli accertamenti peritali che si sono resi necessari, per compensare tra tutte le altre parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • in accoglimento della domanda giudiziale, condanna C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo; • condanna, altresì, C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge • ### in via definitiva a carico di C.I.D. S.p.A. - ### il compenso dei consulenti come liquidato in corso di causa • ### la domanda svolta nei confronti dell'### di rilievo nazionale A. ### di ### • ### la domanda svolta nei confronti di ### • dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da ### nei confronti ###s ### S.A.  • Compensa le spese di lite tra le altre parti. 
Così deciso in ### all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.11.2025.   

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.


causa n. 27341/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7352/2022 del 07-03-2022

... la c.d. usura bancaria genetica. Dunque, il punto nodale della vicenda è se tale commissione vada o meno inserita nella ricostruzione de quo. Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata non deve essere inclusa nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale. Sul punto appare univoca l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte “ questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che (leggi tutto)...

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IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Quinta Civile In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di ### dott ### nella causa n. 7880/2023; Visti gli atti di causa; Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 06.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. 
Viste le note depositate dalle parti ### atto di quanto sopra, pone la causa in decisione. 
Palermo lì 06.10.2025 ###.O.###. ### riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. ### della ### V civile, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7880/2023 RGAC pendente ### sig. ### (C.F ###) nato a ### il ### e residente in ### D'#### via ### n.200 nella qualità di legale rappresentante della società ### s.r.l. Part. I.V.A. ### con sede in ### D'#### via ### n.200 e ### (C.F. ###), nata a ### D'#### il ### e resdiente in ### D'#### via ### n.200, fideiussore, rappresentati e difesi dall'Avv.  ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### CRÉ### S.P.A.1 (C.F. ###, già ### S.p.A.) con sede ###### via ### n. 1, Società capogruppo del ### iscritto all'### dei ### n. 6230.7, soggetta a direzione e coordinamento di ### S.A., in persona del ### del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (C.F. ###; ####) e ### (C.F. ###; PEC: ###) con studio in #### n. 5 ###' #### 21 S.r.l., con sede ####### n.2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle ### di ### - ### - ### con nr. ###,in persona dell'###.ssa ### nata a ### il ###; e per essa quale mandataria ### S.p.A. con sede ###### Via dell'### n.6/A e 6/B, c.f. e p. iva e numero di iscrizione presso il Registro delle ### di ### n. ###, quest'ultima in persona del procuratore speciale dr.ssa ### nata a ### il ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del proprio difensore avv. ### a titolo particolare nel diritto controverso ### Le parti hanno concluso come da note conclusionali ### Con atto di citazione in riassunzione, gli attori adivano il Tribunale di Palermo agendo nei confronti della società ### per vedere accolte le seguenti conclusioni-“1) ### che il mutuo de quo
è usurario ab origine in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, come indicati in perizia e in parte motiva. 2) Dichiarare che l'interesse moratorio fa parte del teg al momento della pattuizione, come statuito dalla giurisprudenza sopra indicata. 4) Accettare e dichiarare la ### del contratto (senza interessi) in applicazione ### 108/96 in quanto sono nel contratto di mutuo sono state rilevate le seguenti anomalie: ### in caso di ### (31.612%) supera il ### di ### (8,085%). ### di ### (8,440%) supera il ### di ### (8,085%). b) ### B.O.T. (interessi B.O.T) applicazione art 117 T.U.B. in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie: Nel contratto l'ICS (6.840%) dichiarato è inferiore all'ICS accertato in sede di CTP (6.866%). 5) Dichiarare perciò che, per effetto del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815, secondo comma, c.c., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi. 6) Dichiarare che parte attrice è creditrice dell'importo pari ad euro 40.257,98, quali interessi già pagati, e comunque non dovuti e da restituire . 7) Dichiarare che parte attrice non è debitrice di nulla a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia, con obbligo delle sole quote di capitale. 8) Rideterminare l'eventuale importo dovuto in base al nuovo piano di ammortamento sulla base della sola sorte capitale residua. 9) Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo è nullo per mancanza nel contratto l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento (### o ###. 10) In via istruttoria si chiede sin d'ora CTU ai fini della giusta quantificazione delle somme per come in narrativa e sulla scorta della consulenza di parte prodotta in atti . 11) Con condanna di spese ed onorari di causa. 12) Condannare controparte alle spese come per legge in relazione alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, alla mediazione n.64/2018 R.G.M. per come da verbale negativo che si allega. 
In data ###, si costituiva in giudizio la società ### spa che contestava la domanda attorea chiedendo: ### l'###mo Tribunale adito, così giudicare: ### respingere tutte le domande avanzate dagli attori poiché infondate in fatto e in diritto; ### con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge. Si dichiara che non è stata proposta domanda riconvenzionale e non sono stati chiamati in causa terzi. 
In data ###, si costituiva la società ### 21 ### che, premettendo di essere succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità delle cedenti ### s.p.a., ### s.p.a. e ### s.p.a, comprendenti anche quello oggetto di giudizio, contestava la domanda attorea e nelle proprie note conclusive chiedeva di respingere tutte le richieste avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto. 
Con decreto del 25.01.2024, si fissava udienza al 02.04.2024, all'esito della quale veniva nominato CTU il Dr. ### onde rispondere ai seguenti quesiti <<1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti - usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora; nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo secondo l'originario piano di ammortamento eliminando le somme addebitate a titolo di tasso corrispettivo; all'esito del calcolo di cui sopra valuti se, alla luce dei versamenti già effettuati nel corso del rapporto, il mutuatario sia debitore o creditore del mutuante quantificando il debito o il credito di questo nei confronti dell'azienda di credito; 2) per l'ipotesi in cui la verifica prevista al punto che precede abbia escluso il carattere usurario, verifichi se al tempo della conclusione del contratto di mutuo il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti - usura maggiorato del 2,1 (#### in data 3 dicembre 2014 #### 23 novembre 2016, 22027); in caso positivo proceda al ricalcolo del saldo eliminando le somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora; conferisce al ctu espresso mandato di formulare proposta conciliativa alle parti, a prescindere dalla volontà di queste eventualmente manifestata, di non transigere la presente vertenza>>; Veniva dunque fissata l'udienza del 29.04.2024 per il giuramento ### Con nota del 22.04.2024, il CTU nominato accettava l'incarico e si fissava l'udienza del 04.11.2024 per l'esame dell'elaborato.  ### peritale veniva dunque depositato in data ###. 
Con provvedimento del 04.11.2024 si fissava l'udienza del 03.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. 
Con ordinanza del 22.06.2025 si fissava l'udienza del 27.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. 
Con provvedimento del 10.08.2025 il processo veniva assegnato allo scrivente ### che, con decreto del 19.08.2025, anticipava l'udienza al 06.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea, volta a dichiarare che il mutuo de quo sarebbe stato usurario ab origine in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, sarebbe stato convenuto un tasso di mora che travalica il tasso soglia, deve essere respinta per le ragioni che seguono. 
In primis, occorre valutare la risposta del CTU al quesito posto dal ### 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale - isc (taeg nei crediti al consumo) superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti - usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie (compresa la commissione di estinzione anticipata in una prima ipotesi ed esclusa in una seconda ipotesi) e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora” Orbene, come indicato dal ### il CTU configura due “scenari”: ossia una prima ipotesi includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata, nel secondo escludendola. ( Cfr. pagina 9 dell'elaborato peritale).
Ebbene, secondo l'elaborato peritale, includendo nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale la commissione di estinzione anticipata del finanziamento viene determinata l'usurarietà delle condizioni contrattuali, mentre escludendo tale commissione non si verifica la c.d. usura bancaria genetica. 
Dunque, il punto nodale della vicenda è se tale commissione vada o meno inserita nella ricostruzione de quo. 
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata non deve essere inclusa nella ricostruzione del tasso di interesse contrattuale. 
Sul punto appare univoca l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte “ questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. ###); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori; la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella ( Cass. ) In forza dell'indicato principio non è da ritenersi conforme all'interpretazione giurisprudenziale il c.d.  primo scenario ipotizzato dal ### ossia includere nella ricostruzione del tasso di interesse la commissione di estinzione anticipata, mentre deve ritenersi concorde con l'esposta pronuncia il c.d. II scenario, ossia escludere l'indicata commissione di estinzione anticipata dalla ricostruzione del tasso di interesse. 
Ovviamente, condividendo le motivate risultanze tecniche del ### peraltro sul punto non specificamente contestate dalle parti, nel II scenario deve ritenersi che non si sia verificata la c.d. usura bancaria genetica. 
Pertanto, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento come usurario ab origine del mutuo deve essere respinta poiché non può ritenersi che il mutuo abbia avuto le caratteristiche di natura usuraria. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 7.616,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria, ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre ### cpa e spese generali; stante l'autonomia della difesa da parte della ### 21 srl rispetto alla ### gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese di lite per entrambe le parti avverse. 
Le spese delle ### visto il rigetto della domanda, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.  P.Q.M ### ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite ### la domanda proposta dal sig. ### e la sig.ra ### nei confronti della ### e della ### 21 ###
CONDANNA il sig. ### e la sig.ra ### al pagamento delle spese di lite, in favore della ### e della ### 21 srl, liquidandole in euro 7616,00 oltre accesso di legge, per ognuno dei convenuti. 
PONE le spese di CTU a carico della parte attrice. 
Palermo 20.10.2025 ###.O.P. 
Dott.

causa n. 7880/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Gabriele

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4205/2023 del 10-02-2023

... compiti affidati a questa Corte. Peraltro, il punto nodale della controversia è la pretesa dell'odierna ricorrente di vedersi corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola alla stregua del salario medio convenzionale e tale pretesa è apparsa alla Corte d'appello infondata in diritto, sulla base di argomentazioni che non involgono l'applicazione dell'onere della prova. 4.- Il secondo mezzo non è fondato, nei due profili di censura in cui si articola. La Corte d'appello ha implicitamente disatteso le eccezioni d'invalidità della procura formulate dall'odierna ricorrente, in forza di una valutazione che non incorre nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge. 4.1.- Quanto all'invalidità della procura, in quanto conferita dal dottor ### successivamente cessato dall'incarico di legale rappresentante dell'### si deve escludere che tale sopravvenienza infici la validità della procura. Come ha evidenziato l'### (pagina 11 del controricorso), questa Corte è costante nell'affermare che il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24560-2017 proposto da: D'### rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati #### E ### con domicilio eletto in #### 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1677 del 2017 della CORTE D'###, pronunciata il 26 maggio 2017 e pubblicata il 30 maggio 2017 (R.G.N. 362/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal #### 1.- La signora ### D'### ha chiesto al Tribunale di Brindisi di riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, sulla base della retribuzione media convenzionale dei lavoratori agricoli della provincia di ### (### 63,84). Ad avviso della ricorrente, l'### avrebbe errato nel computare l'importo della prestazione sulla base dei salari contrattuali. 
Il Tribunale ha accolto la domanda, con sentenza n. 1782 del 9 ottobre 2014, che ha ritenuto ancora vigente la disciplina dettata dall'art. 7, quinto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, 638.  2.- Con sentenza pubblicata il 30 maggio 2017 con il numero 1677 del 2017, la Corte d'appello di Lecce ha accolto il gravame proposto dall'### e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda della D'### con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
La Corte territoriale, dopo aver disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ha scrutinato il merito delle doglianze, procedendo alla ricognizione del complesso quadro normativo.  2.1.- Le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato erano originariamente commisurate a retribuzioni convenzionali, calcolate annualmente con decreto del ### del lavoro e della previdenza sociale 2.2.- Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ha dato impulso al «graduale avvicinamento tra il sistema di calcolo utile per le prestazioni temporanee in favore degli avventizi e dei lavoratori a tempo indeterminato», stabilendo che, a regime, le prestazioni 2 _ fossero determinate sulla base delle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi.  2.3.- A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'art. 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ha ancorato la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi unificati, dovuti per tutte le categorie dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, al salario contrattuale (art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389). 
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'art. 01, comma 5, del citato d.l. n. 2 del 2006 ha poi esteso l'applicazione del salario contrattuale al calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli agricoli a tempo determinato e assimilati.  2.4.- Con legge d'interpretazione autentica, l'art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha puntualizzato che ai piccoli coloni, ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri, continua ad applicarsi il salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488: tali categorie, difatti, non percepiscono retribuzioni fissate sulla base di contratti collettivi. 
Da tale disciplina, tuttavia, non si può desumere la reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato, in quanto il legislatore ha inteso circoscrivere a una determinata categoria di lavoratori la permanenza del criterio del salario medio convenzionale, senza menzionare gli operai agricoli a tempo determinato.  2.5.- Anche dall'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, emerge che gli operai agricoli a tempo determinato sono oramai attratti nella sfera di operatività del d.l. n. 338 del 1989, con la conseguente applicazione del salario contrattuale.  3 Che l'art. 01, comma 5, del predetto d.l. n. 2 del 2006 non sia stato abrogato è dimostrato anche dall'art. 18, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.  2.6.- Il criterio del salario medio convenzionale, già gradualmente superato in virtù del regime transitorio delineato dal d.lgs. n. 146 del 1997, ha cessato di avere efficacia con il d.l. n. 2 del 2006, che ha prescritto di tener conto della retribuzione stabilita dai contratti, anche quando sia inferiore a quella convenzionale. 
A partire dal 2006, pertanto, gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sono stati equiparati per quel che attiene alle modalità di quantificazione dell'indennità di disoccupazione, commisurata alla retribuzione spettante secondo i contratti collettivi di settore, nazionale o provinciale, fatte salve le condizioni più favorevoli sancite dal contratto individuale.  2.7.- La «notevole complessità» della questione e i contrasti emersi «nella giurisprudenza di merito locale» inducono a compensare per intero le spese del doppio grado.  3.- ### D'### impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce, con ricorso notificato il 10 ottobre 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art 380- bis.1. cod. proc.  4.- L'### resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.  5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc.  6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- La signora ### D'### articola tre motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare.  4 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ. «in combinato» con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc.  La Corte territoriale avrebbe disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, senza motivare sul punto e senza considerare che è passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla condanna dell'### a riliquidare l'indennità di disoccupazione secondo il salario medio convenzionale. 
La sentenza impugnata sarebbe errata anche perché non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che l'### non ha provato in alcun modo, mediante la produzione dei documenti indispensabili, la determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione contrattuale.  1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente allega, in primo luogo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 82-83, 163, n. 6, e 182 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc.  La ricorrente prospetta, in secondo luogo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att.  cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 83, 165, 166, 180, 182 e 183 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa l'eccezione preliminare di difetto di procura, in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc.  ### dell'### sarebbe inammissibile per difetto di procura, in quanto la procura alle liti per notar P. Castellini del 23 dicembre 2011 sarebbe stata rilasciata dal dottor ### dimessosi dalla carica nel febbraio 2014 (la circostanza sarebbe notoria), e 5 comunque non sarebbe stata prodotta. La sentenza impugnata su tale eccezione non si sarebbe in alcun modo espressa.  1.3.- Con la terza doglianza, la ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ.) dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, «in combinato disposto» con l'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, con gli artt. 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con l'art. 7, commi 1 e 5, del d.l. n. 463 del 1983, con l'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 338 del 1989, con l'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, con l'art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con l'art. 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con l'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, con l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 296 del 2006, con l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, con l'art. 2, commi 5 e 153, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e con l'art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
Erroneamente la Corte d'appello di Lecce avrebbe tenuto conto della retribuzione contrattuale versata dal datore di lavoro. Dal combinato disposto delle previsioni richiamate, si desume che è il salario medio convenzionale, di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, il criterio per il calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato, così come avviene per indennità di malattia, di maternità e pensioni e per la determinazione dei contributi.  ###. 7, comma 5, del d.l. n. 463 del 1983, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 338 del 1989, continuerebbe ad escludere l'applicazione dei minimali retributivi per gli operai a tempo determinato e confermerebbe la vigenza del salario medio convenzionale, per il calcolo dei contributi dovuti e delle prestazioni previdenziali. Vigenza ribadita anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 257 del 2011).  - 6 A partire dal 1° gennaio 2006, per effetto dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, il salario medio convenzionale per provincia, consistente nella media tra le retribuzioni per le rispettive qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, rappresenterebbe il criterio generale per il calcolo dei contributi, delle prestazioni previdenziali temporanee e delle pensioni in agricoltura.  2.- Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza, in quanto sorretta da una motivazione soltanto apparente, in violazione degli artt. 132 cod.  proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.  2.1.- La motivazione si configura come apparente, con la conseguente nullità della sentenza, in quanto affetta da un error in procedendo, quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione: le argomentazioni che la sorreggono, difatti, sono oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232; di recente, Cass., sez. VI-1, 1° marzo 2022, n. 6758).  2.2.- Tali presupposti non si riscontrano nel caso di specie. 
La sentenza impugnata, dopo aver passato in rassegna i motivi di gravame proposti dall'### (pagine 2 e 3, sezione "###), evidenzia che tali motivi sono avvalorati da «una specificazione chiara ed esauriente» (pagina 3, sezione "RAGIONI DELLA DECISIONE"). 
Alla luce dell'esposizione in fatto e delle ragioni espresse in motivazione, si può ricostruire in maniera nitida il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a reputare ammissibile l'impugnazione.  3.- Il motivo è, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui censura violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., per le convincenti ragioni illustrate dall'### nel controricorso (pagine 8 e 9) e nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio (pagina 2).  3.1.- La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, pur legittimando questa Corte all'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre che il motivo di censura sia articolato in modo specifico e rispettoso delle prescrizioni dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc.   Il ricorrente che si dolga in cassazione della mancata declaratoria d'inammissibilità dell'appello deve, a pena d'inammissibilità, riportare nel ricorso il contenuto delle critiche mosse dalla controparte alla sentenza impugnata, al fine di avvalorarne la dedotta genericità (Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29495). 
In conformità alle indicazioni offerte dalla sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, nella causa ### ed altri contro ### tale principio dev'essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, che impongono la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse. Si attua così il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e si garantiscono al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica di questa Corte e il nucleo indefettibile del diritto di accesso della parte a un organo giudiziario (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2022, n. 3612).  3.2.- La ricorrente, nell'illustrazione del motivo (pagina 4 del ricorso, punto 4.2.), si limita a rilevare, senza alcun supporto di riferimenti circostanziati, che l'atto introduttivo del gravame contiene «una lunga e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo attualmente vigente». 
Dalla stessa narrativa della sentenza impugnata (sezione "###, pagine 2 e 3), si può evincere che l'### previdenziale ha contestato in radice, sulla scorta della disciplina pertinente, l'impianto 8 - argomentativo della pronuncia di primo grado, che poggia sull'applicabilità del salario medio convenzionale. La radicalità della prospettazione propugnata dall'### impedisce di configurare il "giudicato interno", adombrato nel ricorso con riguardo alle statuizioni della sentenza di primo grado. 
Né la parte ricorrente ha confutato in alcun modo le deduzioni svolte dall'### nel controricorso (pagine 9 e 10), al fine di corroborare la specificità delle doglianze formulate in sede d'appello contro la pronuncia del Tribunale brindisino. 
La valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto il gravame conforme ai requisiti tipizzati dall'art. 434 cod. proc. civ., in quanto sorretto da una «specificazione chiara ed esauriente» (il punto già richiamato a pagina 3 della sentenza d'appello), non è stata confutata dalla parte ricorrente con censure specifiche, idonee a smentire gli elementi desumibili dalla sentenza impugnata e dalle stesse repliche della parte controricorrente.  3.3.- Inammissibile è il motivo, nella parte in cui deduce violazione dell'art. 2697 cod.  La violazione di tale precetto può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). 
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere invece utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice ritenga erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere: in questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 
La ricorrente richiama in maniera cumulativa e indistinta l'art.  2697 cod. civ. e gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., con una commistione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. 
A ben vedere, la D'### si prefigge di censurare la disamina delle risultanze istruttorie che i giudici del gravame hanno compiuto con prudente apprezzamento, alla stregua della disciplina appropriata e delle evidenze documentali acquisite, e ambisce a un riesame del merito, che esula dai compiti affidati a questa Corte. 
Peraltro, il punto nodale della controversia è la pretesa dell'odierna ricorrente di vedersi corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola alla stregua del salario medio convenzionale e tale pretesa è apparsa alla Corte d'appello infondata in diritto, sulla base di argomentazioni che non involgono l'applicazione dell'onere della prova.  4.- Il secondo mezzo non è fondato, nei due profili di censura in cui si articola. 
La Corte d'appello ha implicitamente disatteso le eccezioni d'invalidità della procura formulate dall'odierna ricorrente, in forza di una valutazione che non incorre nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge.  4.1.- Quanto all'invalidità della procura, in quanto conferita dal dottor ### successivamente cessato dall'incarico di legale rappresentante dell'### si deve escludere che tale sopravvenienza infici la validità della procura. 
Come ha evidenziato l'### (pagina 11 del controricorso), questa Corte è costante nell'affermare che il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante. Tale mutamento non priva della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo (Cass., sez. VI-L, 12 luglio 2017, n. 17216). 
La procura generale ad litem, ove provenga da un organo abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente, finché non venga revocata. Sono dunque ininfluenti le vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, in quanto si tratta di un atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (Cass., sez. I, 22 maggio 2007, n. 11847). 
Da tali principi, affermati anche con riguardo all'avvicendamento dei legali rappresentanti dell'### (ordinanza n. 17216 del 2017, cit.), non v'è ragione alcuna di discostarsi, né la parte ricorrente ha addotto elementi che inducano a rimeditare le conclusioni raggiunte da questa Corte e ribadite con orientamento oramai consolidato.  4.2.- Strettamente correlato al primo profilo di censura è il secondo, che verte sul mancato deposito, ad opera dell'### della procura notarile, mancato deposito eccepito nella comparsa di costituzione e risposta depositata in grado d'appello (pagina 9 del ricorso, che trascrive i passaggi rilevanti). 
La parte ricorrente si duole del fatto che non abbia potuto così conoscere le generalità del legale rappresentante dell'### e verificarne i poteri e la correlata facoltà di nomina dei difensori (cfr. la già richiamata pagina 9 del ricorso per cassazione). 
Tali circostanze, che fondano la censura formulata con il secondo mezzo, sono contraddette dalle asserzioni della stessa parte ricorrente, che, proprio alla luce degli estremi della procura notarile richiamata in atti, ha contestato la validità della procura rilasciata il 23 dicembre 2011 da un legale rappresentante oramai cessato dall'incarico. Della procura notarile la parte ricorrente ha potuto dunque acclarare esistenza e tenore, tanto da eccepirne l'inidoneità a fungere da valida procura per il giudizio in corso. 
Peraltro, nel pronunciare su eccezioni di analogo tenore, questa Corte, con argomentazioni che la parte ricorrente non induce a disattendere, ha puntualizzato che «l'### ha richiamato espressamente l'atto notarile con il quale il legale rappresentante dell'### ha conferito al direttore centrale dell'### il generale potere di deliberare la costituzione in giudizio (mentre quest'ultimo ha poi conferito procura ai legali dell'### per la singola controversia): l'atto notarile in questione, del quale è stato specificamente indicato il numero di repertorio e gli estremi identificativi, è atto pubblico, conoscibile agevolmente da tutti» (Cass., sez. lav., 17 ottobre 2022, n. ###, punto 11). Chi ha revocato in dubbio la regolarità della procura «aveva modo, dunque, di sincerarsi della provenienza effettiva [...] e dell'effettiva sussistenza del potere dei legali dell'### di costituirsi in giudizio nell'interesse dell'### per la controversia in questione» (il richiamato punto 17; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 28 febbraio 2022, n. 6506, punto 6).  5.- Infondato, infine, è l'ultimo mezzo.  5.1.- Come ha osservato la parte controricorrente nella memoria illustrativa (pagine 7 e 8), questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema d'indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non si può fare riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).  5.2.- Il criterio del salario medio convenzionale, invocato nell'odierno giudizio dalla ricorrente, è stato superato dapprima in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, che ha prefigurato una graduale transizione da un salario "virtuale", determinato in forza di decreti ministeriali, al salario contrattuale, che si atteggia come "salario reale". 
In virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, il salario contrattuale avrebbe sostituito il salario medio convenzionale, una volta che l'importo di tale salario, così come rilevato nel 1995 per le singole qualifiche degli operai agricoli, fosse stato superato da «quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».  5.3.- Il superamento del criterio del salario medio convenzionale è stato quindi imposto in via definitiva dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006. Il legislatore ha introdotto, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi, senza più condizionare l'entrata in vigore del nuovo criterio al superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale.  ###. 01 del d.l. n. 2 del 2006 ha previsto che, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, si abbia riguardo alla retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, che così dispone: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». 
Tale criterio opera sia per la determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato (comma 4), sia per le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (comma 5). 
La disposizione in esame ha un tenore letterale inequivocabile, dal quale l'interprete non può prescindere (art. 12 preleggi).  5.4.- Con la definitiva introduzione del salario contrattuale è coerente anche l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che così dispone: «Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento». 
Anche tale previsione conferma che essenziale parametro di riferimento è la retribuzione contrattuale di cui all'art. 1 del d.l.  338 del 1989.  5.5.- Come questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. ###), a diverse conclusioni non si può giungere in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, sol perché tale disposizione richiama l'art. 8 della legge n. 334 del 1968. 
Invero, si tratta di una norma d'interpretazione autentica del d.l.  n. 2 del 2006, che si salda alla norma interpretata (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1995, punto 6 del ### in diritto), per configurarsi come un contenuto precettivo unitario, e che, pertanto, dalla norma interpretata non può essere scissa.  ###. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006 ha fatto salve le previsioni di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, «per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri».  ### traspare dal dettato letterale, la norma d'interpretazione autentica interviene a identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale, in mancanza di un salario contrattuale da assumere a parametro: tale platea include compartecipanti familiari e piccoli coloni e gl'iscritti alla speciale gestione dell'### di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
A tale riguardo, è significativo che la normativa d'interpretazione autentica mantenga inalterata la previsione dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sancisce inequivocabilmente l'applicazione del criterio del salario contrattuale per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato. 
Né tale differenziazione potrebbe essere censurata al metro dell'art. 3 Cost., alla stregua dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e della discrezionalità che compete al legislatore nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. ###). 
A favore della prospettazione di parte ricorrente non milita il fatto che la legge d'interpretazione autentica richiami l'art. 8 della legge 334 del 1968, in quanto tale disciplina concerne pur sempre i soli compartecipanti familiari e i piccoli coloni e menziona i giornalieri di campagna, al solo fine d'individuare un termine di riferimento della normativa applicabile ai lavoratori autonomi. 
Nel medesimo contesto, il legislatore, con l'art. 1, comma 786, della legge n. 296 del 2006, ha espunto il riferimento «e assimilati», che si accompagnava alla dizione "operai agricoli", ma non ha modificato in alcun modo le previsioni riguardanti gli operai agricoli a tempo determinato. 
Tale innovazione s'inquadra nella coeva scelta di differenziare il trattamento di compartecipanti e piccoli coloni, originariamente accomunati (assimilati, giustappunto) ai giornalieri di campagna, e disvela l'autentica finalità dell'intervento normativo, volto a conservare il salario medio convenzionale per categorie estranee all'area della contrattazione collettiva. 
Ove l'intento del legislatore fosse stato quello di ripristinare, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale, le disposizioni dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006 sarebbero state non interpretate, ma abrogate in toto, in quanto, intese nel senso delineato dalla parte ricorrente, cesserebbero di avere una propria ragion d'essere.  5.6.- Il quadro non muta in conseguenza della normativa d'interpretazione autentica dettata dall'art. 2, commi 5 e 153, della legge n. 191 del 2009, con valenza retrospettiva, al fine di dirimere le molteplici controversie pendenti, che ancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medio convenzionale, richiamato dalle risalenti disposizioni oggetto dell'intervento interpretativo. Nessun argomento si può trarre a favore di una reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale, retaggio del sistema previgente, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola.  ### del salario contrattuale non solo è stabilita a chiare lettere dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sul punto non è stato modificato dalla normativa d'interpretazione autentica della legge n. 296 del 2006, ma rinviene un'ulteriore conferma, in epoca più recente, nell'art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011: «### 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva». 
Da tale disposizione si può arguire che è ancora vigente l'art. 01, comma 5, del d.l. n. 2 del 2006, inequivocabile nel sancire il ruolo cruciale del salario contrattuale. 
È pur sempre il salario contrattuale il parametro che presiede al calcolo delle prestazioni temporanee, pur con le precisazioni introdotte in sede d'interpretazione autentica con riguardo alle voci individuate in sede di contrattazione collettiva. 
Né elementi in senso contrario si possono trarre dalla sentenza 257 del 2011 della Corte costituzionale, relativa al calcolo delle prestazioni pensionistiche, diverse dall'indennità di disoccupazione che nell'odierno giudizio viene in rilievo. 
Ai giornalieri di campagna si applica dunque, ratione temporis, il medesimo criterio del salario contrattuale, senza distinzioni che possano dare àdito a dubbi di legittimità costituzionale.  5.7.- Non merita, pertanto, d'essere accolta l'istanza di rimessione alle sezioni unite, formulata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa. 
Sulla questione controversa, l'orientamento di questa Corte si è oramai consolidato ed è suffragato da argomenti letterali e sistematici, che le censure della parte ricorrente non inducono a sottoporre a revisione critica, così da rendere necessario interpellare le sezioni unite. 
La sentenza d'appello, che ricostruisce in modo analitico il quadro normativo di riferimento, in armonia con l'indirizzo concorde di questa Corte, merita, pertanto, d'essere confermata.  6.- Il ricorso, in ultima analisi, va rigettato. 7.- Alla luce della peculiare complessità delle questioni dibattute, le spese del presente giudizio possono essere compensate, così come hanno già statuito i giudici d'appello con riguardo alle spese del primo grado e del gravame, sul presupposto (in questa sede non contestato) di dover comunque provvedere al relativo riparto.  8.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio ### la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art.  13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile dell' ovembre 2022. 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cerulo Angelo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18709/2023 del 03-07-2023

... lavoratori da li cenziare e, in merito, ha reputato nodale la riduzione della platea dei li cenziandi ai piloti di ### 737, con esclusione della possibilità di introdurr e diversi criteri nell'individuazione dei medesimi, quale quello della mobi lità volontaria, nonché l'altro, utilizzato dalla ### , della distinzione fra ### e primi ufficiali. Per la cassazione della sentenza propone ricorso ### s.r.l., affidandolo a quattro motivi. Resistono, con controricorso, i lavoratori indicati in epigrafe. Entrambe le parti hanno presentato memorie. ### il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al motivo denominato “irrilevanza dei riscontrati vizi di illegittimità sui licenziamenti impugnati”, violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 100 cod. pro. civ. e dell'art. 5, L. n. 223 del 1991 in considerazione della asserita irrilevanza del criterio di scelta della mobilità volontaria, applicato in via prioritaria dalla società, non avendo lo stesso inciso sulla irrogazione dei licenziamenti impugnati. Con il secondo motivo si (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7745/2020 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ### BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### -ricorrente contro ###### elettivament e domiciliati in ####. 95, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende -controricorrenti avverso la SENTENZA della CORTE D'### di NAPOLI 6963/2019 pubblicata il ###, RGN 1791/2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal ###. ### RILEVATO CHE La Corte di ### di Napoli, con sentenza del 20 dicembre 2019, ha co nfermato la decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 con cui il locale ### ale, condividendo quanto disposto dall'ordi nanza emessa all'esito della fase sommaria, ha respinto il reclamo proposto da ### s.r.l. avverso la decisione del ### che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a ##### e ### in seno alla procedura di licenziamento collettivo avviata con lettera del 20 dicembre 2017, ordinando la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno in favore degli stessi. 
In particolare, la Corte, nel condividere l'ter decisorio del primo giudice, ha attribuito rilievo determinante, nel licenzi amento collettivo considerato, all'acco rdo sindacale intervenuto a regolamentarlo, in deroga ai criteri legali in ordine all'individuazione dei lavoratori da li cenziare e, in merito, ha reputato nodale la riduzione della platea dei li cenziandi ai piloti di ### 737, con esclusione della possibilità di introdurr e diversi criteri nell'individuazione dei medesimi, quale quello della mobi lità volontaria, nonché l'altro, utilizzato dalla ### , della distinzione fra ### e primi ufficiali. 
Per la cassazione della sentenza propone ricorso ### s.r.l., affidandolo a quattro motivi. Resistono, con controricorso, i lavoratori indicati in epigrafe. 
Entrambe le parti hanno presentato memorie.  ### il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.  proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione al motivo denominato “irrilevanza dei riscontrati vizi di illegittimità sui licenziamenti impugnati”, violazione e/o falsa applicazione, dell'art.  100 cod. pro. civ. e dell'art. 5, L. n. 223 del 1991 in considerazione della asserita irrilevanza del criterio di scelta della mobilità volontaria, applicato in via prioritaria dalla società, non avendo lo stesso inciso sulla irrogazione dei licenziamenti impugnati. 
Con il secondo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., nonché dell'art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991 e 5, commi 1 e 2, in ordine al capo di sentenza che ha dichiarato la illegittimità dei li cenziamenti per mancata previsione, all 'interno dell'accordo sindacale, del criterio di scelta della mobilità volontaria applicato dalla società. 
Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 commi 3 e 9 e 5, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 per aver la Corte ritenuto illegittimo il licenziamento comminato, in considerazione della predisposizione di due diverse graduatorie, una per i comanda nti e l'altra per i primi ufficiali, nono stante tale modalità non fosse prevista. 
Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, L. n. 300 del 1970 in ordine al capo della sentenza in cui la Corte ha disposto la tutela reintegratoria prevista per la violazione sostanziale dei criteri di scelta, anziché quella risarcitoria prevista per il vizio di esplicitazione dei motivi. 1. Il prim o, il second o ed il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento. 
Giova premettere al riguardo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo cas o, infatti, si verte in tema di violazi one dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto leg islativamente co nsentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. ###). 
Va poi evidenziato che l'interpretazione del regolamento contrattuale è atti vità riservata al giud ice di merito, pertanto s ottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è c onsentito all a parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, in oltre sottolinears i ch e il richiamo all a comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 
Giova, quindi, rileva re, quanto alla situazione fattuale, l'insussistenza di qualsivoglia contrapposizione fra le parti, risultando pacifica la ricostruzione della stessa. 
Con partic olare riguardo alla asserit a irrilevanza re lativamente ai licenziamenti considerati del criterio di scelta della mobilità volontaria va evidenziato come correttamente la Corte abbia chiarito che il complessivo contenuto degli accordi sindacali in ordine ai criteri di scelta avesse limitato l' ambito delle esigenze tecnico - organizzative alla individuazione, tra gl i esuberi, dei dipendent i aventi la qualifica di piloti di ### 737, parzialmente dismessi dalla società datrice, afferman do, nell'ambito di tale categoria, l'applicabilità, una volta data priorità ai criteri della non opposizione e della maturazione del requisito pensionistico durante il periodo di ### esclusivamente dei criteri indicati alla tabella a) e ai punteggi ivi previsti. 
Tali criteri, ad ogni evidenza, escludono la possibilità di introdurre ulteriori elementi di individuazione della platea dei licenziandi e ciò rileva, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, con riferimento, in primo luogo, al criterio della mobilità volontaria ed a prescindere dalla circostanza, irrilevante, che non abbia direttamente inciso sui licenziamenti considerati. 
A conclusioni non dissimili si previene, d'altro canto, con riguardo alle distinzioni introdotte con riferiment o alla diversa qualifica professionale, che non consentono la predi sposizione di una graduatoria autonoma e distinta per ufficiali e comandanti. 
La differ enziazione in questione, infatti, sulla base degli acc ordi stipulati, avrebbe potu to assumere rilievo esclusivamente ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio - previsto esclusivamente per i comandanti e non per i primi ufficiali - stabilito per il possesso di certificazioni “non cumulabili”. Come osservato congruamente dalla Corte territoriale, soltanto “per quanto non in contrasto con il presente accordo e con la legislazione vigente”, le parti avrebbero potuto applicare i meccanismi e le modalità concordate e condivise con accordo a latere redatto in pari data. Inver o, una volt a attivata la proc edura amministrativa, il verbale di accord o redatto in sede ministeriale costituisce il fondamento unico e nodale dei successivi licenziamenti ed in esso devono essere previsti il limite numerico ed i criteri di scelta, nonché le modalità attuative ed applicative della selezione del personale da licenziare. 
La formula linguistica utilizzata co nferma il carattere residuale e secondario dei profili regolabili mediante l'accordo a latere. 
Né la possibili tà di stilare una graduatoria separ ata può dirsi menzionata nella comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991, datata 27/12/2017 ove si fa riferimento, esclusivamente, quanto ai criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare, alle “risultanze dell'applicazione dei criteri previsti nell'allegato A dell'accordo sindacale del 19 dicembre 2017, in comparazione con le risorse rimaste in servizio”. 
Risulta di palmare evidenza l'assenza di rilievo rispetto a tale approdo, di quanto affermato da parte rico rrente in ordine alla circostanza che la diversa categoria di comandante e di primo ufficiale sarebbe stata oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali e sarebbe stata posta in risalto nella comunicazione di avvio della procedura; quanto discusso in tali sede ###assume alcun rilievo in assenza di puntuale riferimento negli accordi finali del 19/12/2017, gli unici rilevanti nella sede che qui ne occupa, ove non compare alcun riferimento alla necessità di differenziare il personale da licenziare sulla base delle diverse categorie professionali. 
Tale differenziazione, quindi, rappresenta un criterio non previsto dagli accordi e, pertanto irrilevante ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare, secondo quanto ritenuto dalla Corte d'appello, conformatasi, sul punto, alla giurisprudenza di legittimità (###, fra le altre, Cass. n. 10119 del 2022; Cass. n. 1938 del 2011).  2.Giova, quindi, rilevare, in relazione al quarto motivo di doglianza, che pure non può trovare accoglimento, ed alla luce di tutto quanto anzidetto, che non si verteva in ipotesi di generica, imperfetta od incompleta esplicitazione dei criter i di scelta, intesa quale vizi o formale suscettibile di applicazione della sola tutela di cui al comma 5 dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 ma di vera e propria violazione dei criteri cui consegue la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 L. n. 300/70 come richiamata, in materia di licenziamenti collettivi, dall'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 (ex plurimis, Cass. n. 14254 del 2019). 
Va evidenziata, al riguardo, la correttezza dell'iter decisorio della Corte nella parte in cui ha fatto congrua applicazione dell'art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970 che prevede la condanna del datore di lavoro al pagament o di una in dennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione effettiva, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgiment o di altre attività lavorative, nonché di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenz a alla ricerca di una nuov a occupazione, con il tetto massimo delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte contro ricorrente, dichiaratosi antistatario. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  PQM La Corte respi nge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in euro 7.000.00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter iore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.   Così deciso nella ### camerale dell'8 marzo 2023  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Piccone Valeria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6616/2025 del 12-03-2025

... prelievo. E tuttavia - così pervenendosi al momento nodale della decisione - il gettito è stato procurato alle regioni da una legge dello Stato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto da elidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è stato nemmeno gestito dalle regioni, che hanno svolto un mero ruolo di servizio all'interno di assetti stabiliti dal legislatore statale. Prova ne è che le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono stati definiti dall'### delle ### che, inoltre, è rimasta per legge titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è, dunque, residuata alle regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributo, regolato, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 549 del 1995. Ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni non costituisce un elemento sufficiente ad indurre, da un lato, i titolari delle azioni di rimborso a rivolgere l'istanza direttamente all'ente territoriale e, dall'altro, l'### fiscale ad eccepire il proprio difetto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ### BRUSCHETTA #### E ### Ud.14/01/2025 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13241/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.R.L., domiciliat ###### presso la ### della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) -controricorrente nonché contro ### E ### -intimata avverso la SENTENZA di ### ii ### della ### n. 2185/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal ##### S.R.L., con istanza datata 8 aprile 2021 diretta sia alla regione ### che all'### delle ### (giusta il primo paragrafo della sentenza in epigrafe e il doc. “A istanza rimborso” contenuto nel fascicolo di merito allegato al controricorso, e depositato il 14 settembre 2023 ad ore 16:07, “sub” cartella “ ###-2021_###_###- 122125-845”, sottocartella “Ricorrente”), chiedeva il rimborso dell'### sulla ### per ### (c.d. IRBA) per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020 per un totale di € 304.917,68. 
La regione ### con provvedimento prot. 
PG###, rigettava la richiesta. 
La contribuente impugnava il provvedimento, con ricorso del 6 luglio 2021, evocando in giudizio sia la regione ### che l'### delle ### (giusta il doc. “ambrosino srl ricorso” contenuto nel suddetto fascicolo).  ### con sentenza n. 1129/03/22 depositata il ###, rigettava il ricorso. 
La contribuente proponeva appello nei confronti di entrambe le ### (come da frontespizio della sentenza in epigrafe, ove, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, leggesi che l'### delle ### “rimaneva intimata”), limitando tuttavia la domanda di rimborso agli anni 2019 e 2020 in ragione di € 125.946,39.  ### di ### della ### accoglieva l'appello. 
In particolare, dopo un'ampia premessa dedicata alla ricostruzione del quadro normativo, essa motivava come segue: Ritiene questa ### andando di contrario avviso a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che anche per le annualità antecedenti la sua abolizione, la legge regionale ### n. 28 del 2003 non risponde ai requisiti imposti dalla giurisprudenza vincolante della ### di ### in tema di interpretazione dell'art. 1, par. 2 della ### n.118/2008. 
Come evidente già dalla rubrica della legge regionale istituiva, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale, l'### anche dalla regione ### era stata destinata a mere finalità di bilancio, tale dovendosi qualificare la destinazione del ricavato del gettito per il rafforzamento patrimoniale delle ### sanitarie locali o per l'incremento del capitale della società di cui all'articolo 6, della stessa legge, riguardante il ### del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere. 
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza unionale innanzi riportata, ai fini del perseguimento di una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, non è sufficiente che sia prevista una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro - quale potrebbe essere l'assegnazione del gettito ad un fondo per far fronte a spese di competenza regionale - che non potrebbe, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché altrimenti qualsiasi finalità dovrebbe considerarsi specifica, con conseguente privazione di ogni effetto utile per l'armonizzazione delle accise istituita dalla direttiva. 
Premessa la necessità che l'imposta miri, di per sé stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica, è agevole osservare che non sussiste nel caso della legge in esame alcun nesso specifico o di coerenza tra un'accisa sui carburanti e le spese generali delle ### sanitarie locali in materia di sanità regionale che, rientrando nella competenza esclusiva e istituzionale di ogni ### non possono certo costituire una finalità dotata del requisito della specificità mancando di fatto un vincolo di connessione tra il prodotto oggetto di imposta e la destinazione del gettito; diversamente, una possibile finalità specifica sarebbe potuta essere la finalizzazione del prelievo a meccanismi di disincentivazione del consumo di carburante, ad esempio per ragioni di salubrità ambientale, che sarebbero state immediatamente percepite dal consumatore come collegate al prodotto oggetto di tassazione. 
Dall'illegittimità dell'imposta per contrarietà con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla ### di giustizia della UE nelle sentenze suindicate, ne consegue l'illegittimità anche della norma abrogativa dell'### nella parte in cui ne prevede la salvezza per le annualità sino al 2020, che presenta analoghi profili di contrarietà con il diritto unionale […].  ###. 1, comma 628, legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nella parte in cui prevede di applicare l'### ai rapporti pregressi ancora non esauriti, sebbene tale imposta sia stata ritenuta dalla ### in contrasto con il diritto unionale sin dal 1992, perché priva della finalità specifica prevista dalle direttive sopra citate, si pone dunque in contrasto con tali principi per cui, nella impossibilità di procedere ad una sua interpretazione conforme alle prescrizioni del diritto dell'### se ne impone la disapplicazione, in quanto in contrasto con la direttiva 2008/118, così come interpretata, da ultimo, dalla ordinanza del 9 novembre 2021 della ### di ### di diritto dell'### Posta l'illegittimità del prelievo, venendo alla richiesta di rimborso rileva che da costante giurisprudenza il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'### costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell'### nell'interpretazione loro data dalla #### membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'### (sentenza del 19 luglio 2012, ### e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza 23 aprile 2020, cause riunite C-13/18 e C-126/18, punto 34) […]. 
Non solo il diritto dell'### esclude l'applicazione di qualsiasi presunzione o principio in materia di prova volti a far gravare sull'operatore interessato l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente pagati non sono stati trasferiti su altri soggetti (sentenza del 21 settembre 2000, ### C-441/98 e C 442/98, EU: C:2000:479, punto 42), ma anche di recente la ### ha ribadito che ( ### di ### 7 febbraio 2022, C-460/21, ### punto 47), ma afferma anche che, quando è provato che l'onere del tributo indebitamente riscosso sia stato riversato su terzi, il rimborso all'operatore del relativo importo non gli procura necessariamente un arricchimento senza causa, giacché l'incorporazione dell'importo del tributo nei prezzi praticati può avergli arrecato un danno per diminuzione del volume delle sue vendite (v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 1997, ### e a., da C-192/95 a C-218/95, EU:C:1997:12, punti da 29 a 32, e del 6 settembre 2011, ### & Kid e a., C-398/09, EU:C:2011:540, punto 21). 
Ne consegue che, ferma l'illegittimità del tributo anche per gli anni precedenti l'abrogazione, può essere escluso il diritto al rimborso dell'imposta già versata nella sola ipotesi in cui risulti provata, con onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria, l'avvenuta traslazione del tributo indebito dal soggetto passivo al consumatore finale, ritenendo di contro indispensabile riconoscere il diritto al rimborso in difetto di tale prova, al fine di garantire effettività alla tutela nei confronti di norme interne confliggenti con quelle unionali. 
Il principio di effettività, in base al quale le norme interne non devono rendere “impossibile o eccessivamente difficile” l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario, trova il suo fondamento nell'art. 4, paragrafo, 3 del ### (ex art. 10 del ### della ###, che imponendo una leale cooperazione tra l'### e gli ### membri per assicurare l'adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie, vincola questi ultimi a produrre all'interno dei propri ordinamenti nazionali le necessarie norme volte a consentire concretamente il pieno esercizio del diritto al rimborso dei soggetti ai quali sono state imposte prestazioni patrimoniali in violazione di norme comunitarie. 
Si aggiunga che in relazione al rimborso dei tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, art. 29, comma 2, della l. n. 428 del 1990, stabilisce che: "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni " (le parole da "circostanza" in poi sono state aggiunte dalla L. n. 13 del 2007, art. 21, in vigore dal 3 marzo 2007).  ###.C., in conformità alle indicazioni ermeneutiche della ### di ### ha chiarito da tempo che la mancata traslazione del tributo non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, perché l'avvenuta traslazione integra un fatto impeditivo di detto diritto, l'onere della cui prova ricade sull'amministrazione finanziaria […]. 
Tale principio risulta coerente con la struttura del tributo, il cui soggetto passivo è stato individuato dal legislatore nel solo fornitore del prodotto sottoposto ad accisa, per il quale l'accisa costituisce un costo sostenuto prima della cessione del bene al consumatore finale, tale da farlo rientrare nella base imponibile dell'### Il fornitore non ha un obbligo di rivalsa nei confronti del consumatore finale, come avviene per l'### ma una mera facoltà, con la conseguenza che se attuata la traslazione del costo sul consumatore riguarda esclusivamente il peso economico dell'imposta, senza trasferimento dell'obbligazione tributaria; ne consegue che il rapporto di imposta rimane in capo al fornitore, quale unico obbligato al versamento dell'imposta, mentre ad esso si affianca il diverso rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore, che rimane separato dal rapporto tributario tra fornitore ed ### […]. 
Propone ricorso per cassazione la regione ### con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. L'### delle ### resta intimata. 
In data 20 dicembre 2024, la regione ### deposita istanza di rinvio dell'udienza in considerazione del rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., dalla ### del Piemonte nei giudizi di rimborso dell'### relativamente all'applicabilità dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 nei casi di traslazione dell'imposta. 
In data 21 dicembre 2024, il ###, in persona della Dott.ssa ### deposita conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbito, o in subordine rigettato, il secondo. 
In data 3 gennaio 2025, la contribuente deposita ampia memoria, mediante la quale ulteriormente illustra le sue ragioni, altresì instando, in via di estremo subordine, per la rimessione degli atti alla ### di ### per la definizione delle seguenti questioni pregiudiziali: - illegittimità della normativa nazionale e regionale (### con la quale è stata istituita l'### - illegittimità dell'art. 1, comma 628 della l 178 del 30.12.2020, nella parte in cui ha abrogato l'### solo dal 1° gennaio 2021, facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, in quanto in contrasto con il diritto comunitario; - illegittimità della normativa nazionale, laddove ritenuta esistente, che, in materia di accise avente rilevanza comunitaria, nel caso di specie l'### impone al contribuente, che chieda il rimborso delle somme illegittimamente pretese dallo stato, l'onere di provare la mancata traslazione dell'accise sul consumatore finale, ivi compresi: - l'attuale formulazione dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lg.o n. 546/1992, laddove prevede che” spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”; l'art. 29, comma 2, della I.  n.428/1990.  RAGIONI DELLA DECISIONE Va rigettata l'istanza di rinvio presentata dalla regione ### in attesa della decisione sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., dalla ### del ### atteso che il relativo ricorso (n. 15074 del 2024 R.G.) viene trattato nella medesima pubblica udienza odierna. 
I motivi di ricorso sono così letteralmente sintetizzati dalla regione ### 1) Violazione e falsa applicazione di legge art. 360 1 co. n.3 in riferimento agli artt. 7 e 18, 1° co. lett. e) D.Lvo n. 546/92 nonché artt.  2697 c.c. e 112 c.p.c. - Error in judicando. Si denuncia l'erroneità della sentenza perché il giudice di secondo grado ha violato il principio (espresso costantemente anche dalla ### in base al quale il contribuente che presenta un'istanza di rimborso all'ente impositore è onerato della dimostrazione di essere stato economicamente inciso da un prelievo che si assume non dovuto, non essendo sufficiente la mera deduzione che il tributo per cui è causa è stato dichiarato non conforme alle norme dell'UE. Costituisce infatti presupposto logico e di fatto del rimborso la dimostrazione che la decurtazione economica è rimasta a carico del soggetto che chiede il rimborso e che la relativa prova deve essere fornita dal contribuente.  2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, 1° co. lett. e) D.l.vo 546/92, art. 17 D.l.vo 21/12/1990 n. 398; art. 3 LRC n. 28/2003, n.398 (art. 360, 1° co. n.3 c.p.c.) Si denuncia l'erroneità della sentenza perché non sussiste l'incompatibilità della norma regionale istitutiva dell'### con la ### 2008/118. 
In via preliminare deve essere esaminata d'ufficio la questione della legittimazione passiva della regione nel presente giudizio in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione azionata nel giudizio di merito, dovendosi richiamare il principio statuito dalle ### di questa ### secondo cui «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio» ( Cass., Sez. U., 20 marzo 2019, n. 7925 e, più di recente, Cass., 13 maggio 2024, n. 12936; Cass., 1 luglio 2024, n. 17989; Cass., 1 luglio 2024, n. 18001). 
Tanto premesso, nella fattispecie in esame vengono in rilievo l'art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (recante «### di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le ###, che, nel riconoscere l'autonomia finanziaria delle regioni, prevedeva «l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale» e, in attuazione della delega legislativa, l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990, che stabiliva che «le regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro». ###. 17 d.lgs.  n. 398 del 1990, al comma 2, ha poi stabilito che «le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione».  ###. 18 ha previsto che «l'imposta eventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474» ed il successivo art. 19 ha disposto che «le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato». 
La disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549 del 1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 398 del 1990 e, al comma 13, ha inciso sulla struttura dell'### ponendone la corresponsione a carico del concessionario dell'impianto di distribuzione (e non più del soggetto consumatore della benzina, con riscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarne l'importo alla regione, come previsto dall'art. 18 dello stesso d.lgs n. 398 del 1990), nella misura determinata sulla base dei quantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico. 
Nel dettare disposizioni sull'accertamento e sulla riscossione del tributo, in continuità con l'abrogato art. 19 d.lgs. n. 398 del 1990, lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge». Sempre il comma 13 ha, poi, previsto che, «per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità». 
A questo assetto normativo si è allineata la disciplina della regione ### che, dapprima, con l'art. 3 della legge regionale n. 28 del 2003, ha stabilito che «l'imposta è dovuta alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese» e, dopo, con l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2004, ha modificato l'art. 3 cit. aggiungendo alla parola «concessionario» le seguenti «e dal titolare», per poi addivenire alla formulazione di detto articolo così come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2005: «### è dovuta alla regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d)». 
L'### è stata soppressa tanto dal legislatore nazionale, che, con l'art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha disposto che «l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte», quanto dalla stessa regione ### che, in attuazione della legge di bilancio 2021, con l'art.  54 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, nel disporre l'abrogazione delle disposizioni normative che, per il passato, avevano regolato il prelievo (comma 2), ha espressamente previsto che «a decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte» (comma 1). 
Come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopra ripercorsa, l'### non può trovare più applicazione nella regione ### a decorrere dall'anno d'imposta 2021. 
In ragione di quanto detto, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi, di accertamento, di riscossione e sanzionatori dell'### ad integrazione e modifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono stati modificati e fissati dall'art. 3, comma 13, della legge 549 del 1995, che, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che «gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente». 
Il conseguente corollario è che l'### è un tributo regionale proprio derivato, in quanto colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico; dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, «in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'### finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990». 
Peraltro, già nell'impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6), la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» veniva correlata all'obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della ### Anche la ### di recente, ha affermato che «l'### è stata prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazione della legge delega n. 158 del 1990, la quale, all'art. 6, comma 1, lettera c), al dichiarato fine di “attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione”, aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi, un'imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che «L'### si configura come un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analoga a quella dell'accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico» (### cost., 4 giugno 2024, n. 100). 
Dunque, l'### rientra tra i cosiddetti “tributi propri derivati” delle regioni, cioè quei tributi che, come precisa l'art. 7, comma 1, lett. b), n. 1, della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle ### Detta definizione ha trovato adeguata sede ###del 2011, che all'art. 8 ha elencato i tributi delle regioni a statuto ordinario, distinguendo: al comma 1, i tributi propri autonomi «ceduti», che possono, cioè, essere istituiti e interamente disciplinati o anche soppressi con legge regionale, tra i quali non è previsto il tributo in questione; al comma 2, la tassa automobilistica, che si configura come un tertium genus, vale a dire un tributo proprio derivato particolare, parzialmente «ceduto» alle regioni; al comma 3 i «tributi propri derivati», cioè gli altri tributi riconosciuti alle regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. 
Come in numerose occasioni ha affermato la ### costituzionale, questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (### cost., 26 marzo 2010, n. 123; ### cost., 14 luglio 2009, n. 216; ### cost., 25 ottobre 2005, n. 397; ### cost., 26 gennaio 2004, n. 37; ### cost., 26 settembre 2003, 296). 
Nel descritto contesto normativo, con specifico riferimento all'### istituita dalla regione ### con l'art. 3 della corrispondente legge regionale n. 19 del 2011, e dunque ad una disciplina del tutto omogenea a quella qui in esame, siccome rinveniente dal medesimo fondamento normativo offerto dalla legislazione nazionale e connotata da medesimi contenuti di regolazione, si innesta la considerazione che è intervenuta a sancirne la contrarietà al diritto unionale la ### di ### dell'### giusta ordinanza del 9 novembre 2021 resa in causa C- 255/20, su rinvio pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art.  3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell'art. 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 118/08, che dispone nei seguenti termini: «### membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni». 
Ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce le previgenti disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (cfr. ### 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27; ### 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli ### membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'### applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto sia per la determinazione della base imponibile sia per il calcolo, l'esigibilità ed il controllo. Le due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima, dalla giurisprudenza della ### di ### emerge che una finalità specifica, per essere tale, non deve essere puramente di bilancio (cfr. ### 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.; ### 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; ### 25 luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.). 
Con riferimento alla nozione di finalità specifica, la ### di ### nell'ordinanza richiamata, ha rilevato che l'### istituita dalla regione ### «persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto 38), per poi concludere che «l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che «non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali». 
Il quadro d'insieme che si va delineando si completa considerando che, in conformità a quanto stabilito da questa ### se è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo, pretesa impositiva che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere «salva» nei suoi effetti obbligatori, tuttavia l'accertata incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'UE esclude che la clausola di salvezza in sé e per sé possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per le prevalenti considerazioni di incompatibilità rispetto all'ordinamento unionale. 
Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla ### nell'esaminata ordinanza, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l'imposta anche per le annualità antecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicandosi la previsione di limiti temporali (espliciti od impliciti) di ### validità ed efficacia di un'imposta che si pone in già affermato totale contrasto con il diritto dell'UE e, in particolare, con l'articolo 1, par. 2, della direttiva 118/08 (cfr. fra le tante Cass., 6 marzo 2023, n. 6687; Cass., 7 marzo 2023, n. 6858; Cass., 8 marzo 2023, n. 6966; Cass., 19 giugno 2023, n. 17436; Cass., 19 giugno 2023, n. 17529).  ### quanto precede, anche rispetto alla nozione di finalità specifica in relazione alla legge regionale campana n. 28 del 2003, deve rilevarsi che l'art. 1, comma 3, della stessa esula dalla finalità specifica per come individuata dalla direttiva testé citata, alla luce dell'ordinanza della ### di ### del 9 novembre 2021, rivelando una pura e semplice finalità di gettito o di bilancio. ###.  1, comma 3, cit., infatti ha previsto una destinazione del gettito prodotto dall'### unitamente al gettito prodotto dalla tassa e dalla sopratassa automobilistica regionale (ex art. 2) ad un fondo «prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali o per l'incremento del capitale della società di cui all'articolo 6, comma 1», disponendo, inoltre, che «per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005». 
Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale campana n. 28 del 2003 non ha previsto una «finalità specifica» ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 118/08, dovendosi considerare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle aziende sanitarie locali e l'incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenti una finalità di bilancio, peraltro finanziata anche da altre fonti (quale la sopratassa automobilistica regionale) e comunque individuata solo in relazione ai periodi 2004 e 2005. 
Ed invero, la finalità specifica non può mai esser data dalla finalità di bilancio, perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, mentre, per soddisfare il requisito unionale, è necessario che l'imposta sia diretta di per sé a garantire la tutela della salute e dell'ambiente in tanto in quanto il gettito sia obbligatoriamente utilizzato al fine di ridurre i costi sociali ed ambientali precipuamente connessi al consumo del carburante su cui essa grava, cosicché sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'imposta; pertanto, deve essere esclusa la finalità specifica nel caso in cui il gettito sia finalizzato (come nel caso di specie) alle spese sanitarie in generale e non a quelle specificamente connesse al consumo del carburante. Ciò conformemente ai principi statuiti dai giudici unionali che, ai fini della configurabilità della finalità specifica, hanno ritenuto necessario che la normativa nazionale preveda meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell'imposta e, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, che l'imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall'utilizzare i prodotti i cui effetti sono più nocivi per la salute e per l'ambiente. 
Dunque, anche in relazione alla legge regionale campana n. 28 del 2003, deve rilevarsi che l'incasso regionale del tributo è indebito, in quanto l'### non soddisfaceva i requisiti previsti dalla direttiva 118 del 2018, poiché non era individuabile la finalità specifica secondo l'interpretazione vincolante della ### di ### (cfr., fra le tante, con riferimento a diverse leggi regionali, Cass., 31 luglio 2023, n. 23201; Cass., 19 giugno 2023, nn. 17529 e 17436; Cass., 25 maggio 2023, n. 14606; Cass., 8 marzo 2023, nn. 6966, 6961, 6956, 6943, 6923 e 6903; Cass., 6 marzo 2023, n. 6687). 
Quanto precede per addivenire alla conclusione che, nella vicenda in esame, alla base delle istanze di rimborso si collocano assestati profili di incompatibilità del prelievo con l'art. 1, par. 2, della suddetta direttiva di armonizzazione del sistema delle accise, per l'assenza di una «finalità specifica» qualificante il prelievo. 
E tuttavia - così pervenendosi al momento nodale della decisione - il gettito è stato procurato alle regioni da una legge dello Stato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto da elidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è stato nemmeno gestito dalle regioni, che hanno svolto un mero ruolo di servizio all'interno di assetti stabiliti dal legislatore statale. 
Prova ne è che le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono stati definiti dall'### delle ### che, inoltre, è rimasta per legge titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo. 
Nessuna competenza è, dunque, residuata alle regioni in ordine alla definizione dello schema di attuazione del tributo, regolato, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 549 del 1995. 
Ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni non costituisce un elemento sufficiente ad indurre, da un lato, i titolari delle azioni di rimborso a rivolgere l'istanza direttamente all'ente territoriale e, dall'altro, l'### fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo. 
Ritenere diversamente significa superare limiti di carattere operativo, oltreché giuridico, dal momento che agli enti territoriali è preclusa la verifica in concreto del presupposto del diritto al rimborso, non avendo tra l'altro avuto mai evidenza (salva l'eventuale prova processuale) degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascun contribuente nelle annualità in questione. 
In altri termini, le regioni, a differenza dell'erario, non hanno e soprattutto non possono acquisire, mediante procedure di accertamento che competono solo a quest'ultimo, contezza dell'intervenuta unitaria corresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumi dell'imposta che ciascun soggetto tenuto al versamento del tributo ha indirizzato, non a caso, in via prioritaria, secondo quanto previsto dalla normazione statale anche di attuazione (decreto del ### delle finanze 30 luglio 1996), all'### delle ### comunicazioni di per sé inidonee verificare se e quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto di rimborso. 
Sul piano giuridico, l'affermazione della legittimazione passiva dell'### delle ### in ragione della natura erariale di prelievi normati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che stabilisce che «gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente; inoltre, le regioni devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento»). Tale affermazione è ulteriormente avvalorata dalla finalità specifica del prelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare “finanza aggiuntiva” alle regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di «mero trasferimento di risorse dallo Stato agli enti territoriali», secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, della ### Da ultimo, va valorizzata la circostanza dell'assoluta marginalità delle regioni nell'attuazione del tributo, che induce a configurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione, strettamente statale, dell'imposta e della relativa competenza attuativa - in termini di “mera tesoreria” nel trasferimento di risorse. E d'altro canto, come già detto, il riferimento del citato art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 alla competenza dell'### delle ### in ordine ai servizi del contenzioso non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione attiva e passiva. 
Mette poi conto rilevare che la vicenda che ne occupa è assai prossima a quella decisa da questa ### in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamenti dell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica (istituita dall'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli enti territoriali ed abrogata dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per le regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, con decorrenza dal 1° aprile 2012, per le regioni a statuto speciale, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla ### europea per violazione della direttiva 118/08). 
In tale fattispecie, questa ### ha statuito il seguente principio di diritto: «### in via esclusiva all'### delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» (Cass., 2 agosto 2024, n. 21883). 
Deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell'### delle ### nel procedimento amministrativo e di poi nell'azione di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle regioni, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. 
In considerazione di quanto esposto, va evidenziata la irrilevanza di eventuali ### tra regione e ### delle ### in relazione alle quali il ### all'udienza pubblica, ha specificamente richiesto alle parti di interloquire, che, comunque, ove esistenti, non incidono sulla gestione dei rimborsi. 
Le suddette argomentazioni superano in radice qualsivoglia questione (introdotta dalla regione ### in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'istanza di rimborso in riferimento all'obbligo di comunicazione della stessa anche all'### delle ### competente, ex art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990, dovendosi oltretutto ritenere che nel giudizio di cassazione è precluso rilevare questioni di diritto pur conoscibili d'ufficio implicanti indagini ed accertamenti di fatto non effettuati (come nella specie) dal giudice di merito (Cass., 25 ottobre 2017, 25319; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). 
Le suddette argomentazioni, in uno all'esito del giudizio, rendono conto dell'insussistenza dei presupposti per attivare il rinvio pregiudiziale alla ### di ### nei termini richiesti dalla contribuente. 
In conclusione, pronunciando sul ricorso, con esclusivo riferimento alla posizione riguardante la regione ### della quale soltanto quivi si discute avendo solo essa proposto ricorso per cassazione, mentre, come visto, l'### delle ### (già destinataria dell'istanza di rimborso) non ha assunto difese, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va dichiarato inammissibile il ricorso originario alla medesima regione ### dalla contribuente notificato. 
Sussistono i presupposti, in considerazione dell'evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto nonché della complessità della materia trattata, per compensare tra la regione ### e la contribuente le spese sia dei giudizi di merito che del giudizio di legittimità. 
Nulla è a statuirsi in punto di spese con riguardo all'### delle ### per non aver questa esperito attività processuale.  P.Q.M.  ### pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla regione ### e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite limitatamente alla regione ### Compensa interamente le spese tra la regione ### e ### s.r.l. con riferimento a tutti i gradi di giudizio. 
Così deciso a ### lì 14 gennaio 2025.  ### estensore ### 

causa n. 13241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Antonio Salemme, Ernestino Luigi Bruschetta

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