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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Sezione Specializzata in materia di ### dai magistrati: Dott.ssa ### Dott. ### Dott. ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19648/2016 R.G. promossa da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 43, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione; -### contro: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### A. Peyron n. 38, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data ###; -### e contro: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 43, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta; -### dalla parte convenuta avente per oggetto: ### amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476 c.c. - risarcimento danni - accertamento nullità di registrazione di marchio; ### Per la parte attrice società ### S.R.L. (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia l'###mo Tribunale adito, reiectis contrariis, ### e dichiarare la responsabilità della signora ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della s.r.l. ### ai sensi dell'art. 2476 c.c. e per l'effetto condannare la signora ### al pagamento di ### 157.642,47 per le causali esposte nei precedenti atti difensivi a favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella somma veriore accertata in istruttoria.
In ogni caso condannare la signora ### a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento a favore della s.r.l. ### per l'appropriazione indebita dei fondi e delle somme indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere alla società l'importo di ### 157.642,47 con il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura determinanda in via equitativa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, o nella somma veriore accertata in istruttoria. ### e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 2571 c.c., dell'art. 19 e segg. c.p.c. nonché dell'art. 120 e segg. c.p.c.
Dichiarare la nullità e/o l'invalidità della registrazione del marchio di cui in premessa come effettuata dalla parte convenuta, per i motivi indicati in narrativa.
Dichiarare il preuso ultra locale e internazionale del marchio come attuato dalla società attrice.
Disporre l'inibitoria della convenuta ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice.
Fissare una somma per eventuali violazioni ed inosservanze dell'emananda sentenza, nella misura equitativamente determinanda dal Tribunale. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Voglia inoltre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ordinare la pubblicazione della sentenza, per estratto, a titolo di risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cura e spese della parte convenuta, sui quotidiani“###” e “ ###”.
Col favore delle spese di lite e peritali, interamente pagate dalla società attrice visto l'inadempimento della convenuta, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.” Per la parte convenuta sig.ra ### (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia il Tribunale adito In via preliminare sulla domanda del terzo chiamato - ### la domanda di estromissione dal giudizio formulata dal terzo chiamato.
Nel merito - ### domanda di pagamento somme - ### la domanda di pagamento della somma di ### 157.642,47= e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale poiché infondate.
In subordine - ###eventuale, denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, limitare per le causali esposte in atti la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato; - contestualmente, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l..
In ulteriore subordine - ### per le causali esposte in narrativa la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato; - contestualmente, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli.
Nel merito - ### domande relative al marchio - ### tutte le domande di parte attrice poiché infondate.
In via riconvenzionale - ### l'insolvenza di ### S.r.l. nei confronti del ### condannare parte attrice a procurare alla sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n° 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa; - Condannare la società ### S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra ### dell'importo di ### 65.453,34 per le causali esposte in atti.
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese 15% per spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.” Per il terzo chiamato sig. ### (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia il Tribunale Ill.mo, ###, In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla signora ### Nel merito: ### la domanda subordinata della signora ### diretta ad affermare l'esclusiva responsabilità del sig. BAO per l'indebita distrazione dei fondi, e per l'effetto condannarla a manlevare e tenere indenne la signora ### da ogni importo dovuto a ### s.r.l.
In via subordinata ### la domanda formulata dalla signora ### nei confronti dell'esponente, relativa alla presunta responsabilità diretta e concorrente del sig. BAO per l'indebita distrazione dei fondi contestata da ### s.r.l. alla signora ### In ogni caso ### in quanto infondata, per tutti i motivi di cui alla precedente narrativa, tutte le domande formulate dalla signora ### nei confronti del sig. ### .
Col favore delle spese di lite oltre IVA e ###” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Premessa. 1.1. Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla ### n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla ### n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione. 1.2. Con atto di citazione datato 23.06.2016 ritualmente notificato, la società ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di ### la sig.ra ### chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.3. Si è costituita in ### la parte convenuta sig.ra ### depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e dichiarando di chiamare un terzo (sig. BAO ### in proprio) in causa, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., così come previsto dagli artt. 167, 3° comma, e 269, 2° comma, c.p.c. 1.4. Con proprio decreto il ### ha quindi fissato ad altra data la prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. 1.5. Si è costituito il terzo chiamato sig. ### depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 1.6. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il ### su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. 1.7. All'esito della successiva udienza il ### si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data ###, sciogliendo la predetta riserva: 1) ha rimesso la parte attrice in termini per la produzione nel presente giudizio dei documenti indicati a verbale di udienza in data ### (comunicazioni inviate da ### in data ###), ai sensi dell'art. 153, 2°comma, c.p.c. e, per l'effetto, ne ha dichiarato l'ammissibilità e utilizzabilità; 2) non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti; 3) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla #### C.so ###, l'esibizione in giudizio di copia dei seguenti bonifici tratti sul c/c della società ### S.R.L.: a) in data ### di ### 1500,00 b) in data ### di ### 1500,00 c) in data ### di ### 1.200,00 d) in data ### di ### 9.000,00 e) in data ### di ### 1.500,00 f) in data ### di ### 9.000,00 g) in data ### di ### 5.000,00 h) in data ### di ### 3.825,22 i) in data ### di ### 6.000,00 j) in data ### di ### 6.000,00 k) in data ### di ### 1.500,00; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare al suddetto terzo copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte attrice istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 4) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla ### di ### filiale di ### P.zza ### l'esibizione in giudizio di copia della documentazione dei seguenti pagamenti effettuati tramite la carta di credito intestata alla signora ### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970: i nel mese di gennaio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 7.667,43, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 6 allegato all'atto di citazione; i nel mese di febbraio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 9.474,80, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 7 allegato all'atto di citazione; i nel mese di marzo 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 11.045,22, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 8 allegato all'atto di citazione; i nel mese di aprile 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.964,20, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 9 allegato all'atto di citazione; i nel mese di maggio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 6.571,80, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 10 allegato all'atto di citazione; i nel mese di giugno 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 5.997,00, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 11 allegato all'atto di citazione; i nel mese di luglio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.017,88, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 12 allegato all'atto di citazione; i nel mese di agosto 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 5.329,40, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 13 allegato all'atto di citazione; i nel mese di settembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 9.807,52, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 14 allegato all'atto di citazione; i nel mese di ottobre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.981,24, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 15 allegato all'atto di citazione; i nel mese di novembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 7.574,64, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 16 allegato all'atto di citazione; i nel mese di dicembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.186,07, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 17 allegato all'atto di citazione; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare al suddetto terzo copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte attrice istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 5) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla parte attrice ### S.R.L. (riservando, in difetto, l'eventuale successivo ordine di esibizione ai terzi ### S.p.a., ### e ### di ### - ### S.p.a.) l'esibizione in giudizio di copia degli estratti conto relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 dei seguenti conti correnti: i conto corrente n. 60289 accesso presso ### filiale di ### i conto corrente n. ###0 acceso presso ### filiale di ### c.so ### 15, poi accorpata alla filiale di c.so Somellier; i conto corrente n. 5985 e conto corrente n. 5970 - 70/5970 acceso presso ### di #### S.p.a., filiale di ### via ### n. 27, poi via ### poi via ### n. 44; nonché di copia del ### per competenza avente come denominazione sottoconto “anticipi compensi a collaboratori” relativo agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; 6) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c. a: i ### sito in ### via ### n. 16; i Curatore del ### 2 s.a.s. di ### (### n. 16/2013), con studio in ### via ### n. 19; i ### di ### sito in ### c.so ### n. 4; i ristorante “### Taberna” sito in ### via ### n. 2; i profumeria “Kami” sita in ### via ### n. 19; i profumeria ### sita in #### n. 4/F, l'esibizione in giudizio di copia degli scontrini relativi alle spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 emessa da ### di ### filiale di ### via ### n. 44, a favore di ### S.r.l. e collegata al conto corrente n. 5970 - 70/5970 nel periodo da gennaio 2010 a dicembre 2010; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare ai suddetti terzi copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte convenuta istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 7) ha ammesso CTU sul seguente quesito proposto dalla parte attrice e dal terzo chiamato nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., così come integrato e riformulato (riservando la nomina del CTU al prosieguo): “ ### nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, -con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.: -sulla base dei documenti prodotti dalle parti e tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 198, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale ‘il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195'; -con l'espresso compito di tentare la conciliazione delle parti, ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200, c.p.c., da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo: Accerti i pagamenti effettuati da ### S.R.L. alla convenuta, nonché il soggetto che abbia disposti i singoli bonifici disposti nell'anno 2010 di cui è causa, nonché gli acquisti effettuati tramite la carta di credito aziendale presso i negozi su indicati, mediante acquisizione dei relativi scontrini e ricevute di pagamento.
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”; 8) ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto: i delle domande e eccezioni proposte dalle parti; i dei documenti prodotti dalle parti; i dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa; i dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa, che risulta assai complesso; i del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); i dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, tenuto anche conto della necessità di nominare un ### i delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il ### “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”; A) versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di ### 70.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice; B) assunzione da parte della convenuta dell'obbligazione a non utilizzare il marchio di cui è causa per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice, con previsione di una somma da concordarsi per eventuali violazioni ed inosservanze; C) assunzione da parte dell'attrice dell'obbligazione a procurare alla convenuta sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n. 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa; D) rinuncia a tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti (compresa la rinuncia alla domanda ulteriori risarcimenti danni proposta dalla parte attrice e la rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta); E) il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese e spese compensate. 1.8. All'udienza in data ### la parte attrice ed il terzo chiamato, come rappresentati dal difensore in udienza, hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal ### La parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, ha chiesto un rinvio di 2 o 3 mesi per ragioni salute della sig.ra ### come da documentazione medica prodotta e dovendo conferire con la stessa sulla proposta. 1.9. Con atto depositato telematicamente in data ###, i difensori della parte convenuta ### ed ### hanno dichiarato di rinunciare al mandato. 1.10. All'udienza in data ### la parte attrice ed il terzo chiamato, come rappresentati dal difensore in udienza, hanno ribadito di aderire alla predetta proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal ### mentre la parte convenuta, comparsa personalmente, ha dichiarato di non aderire alla proposta transattiva e/o conciliativa formulata dal ### ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.
La parte attrice ha quindi insistito per la CTU contabile già disposta con Ordinanza del 18.9.2017, mentre la sig.ra ### ha chiesto che il sig. ### paghi per l'utilizzo che ha fatto del marchio dal 2013. 1.11. ### in data ### il ### rilevato che, non avendo la parte convenuta sig.ra ### aderito alla proposta transattiva e/o conciliativa formulata dal ### ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., prima di esperire la CTU ammessa con Ordinanza del 18.9.2017, ha disposto la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, come già preannunciato nella predetta Ordinanza, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, invitando le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo. 1.12. A verbale dell'udienza in data ### la parte attrice ha prodotto copia del verbale di mancata conciliazione insistendo per lo svolgimento dell'istruzione probatoria. 1.13. ### in data ### il ### ha quindi nominato CTU sul predetto quesito il Dr. ### 1.14. Infine, una volta esperita la CTU e depositata la relazione scritta, all'udienza in data ### il ### fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c. 1.15. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in ### di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. . 2. Sull'eccezione proposta dal terzo chiamato in via preliminare di inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla parte convenuta sig.ra ### 2.1. Il terzo chiamato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla parte convenuta sig.ra #### non risulta fondata. 2.2. Invero, a sostegno di tale eccezione il terzo chiamato ha dedotto: - che la difesa della signora ### ha evidenziato come il sig. ### quale amministratore e socio della società all'epoca dei fatti, avrebbe dovuto tempestivamente constatare, esercitando il suo potere di vigilanza, eventuali comportamenti illegittimi della convenuta - anch'ella amministratrice e socia della s.r.l. - ed attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso di eventuali distrazioni di somme; secondo la prospettazione della convenuta, che comunque ha contestato anche nel merito la domanda della società attrice, l'omessa vigilanza del sig. BAO comporterebbe una sua responsabilità ex art. 2476 c.c. verso la società, e una sorta di manleva per eventuali crediti vantati da ### S.R.L. nei confronti della sig.ra ### per distrazione di fondi sociali; - che, peraltro, eventuali profili di responsabilità - peraltro inesistentidel sig. BAO nei confronti della società nulla hanno a che vedere con la legittima richiesta della società alla signora ### di restituzione di somme utilizzate per l'acquisto di beni personali o comunque estranei all'oggetto e all'attività sociale; certamente detti profili sono irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra ### e ### non possono in alcun modo costituire né un motivo di esclusione della responsabilità della signora ### né un‘ ipotesi, non meglio identificata di manleva del terzo chiamato; - che, pertanto deve rilevarsi l'assoluta inammissibilità giuridica della domanda di chiamata del terzo per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2476 2.3. In realtà, i rilievi che precedono comportano l'infondatezza nel merito delle domande proposte dalla parte convenuta sig.ra ### nei confronti del terzo chiamato sig. ### senza peraltro incidere sull'ammissibilità della chiamata in causa di quest'ultimo, che trova fondamento nel disposto dell'art. 106 c.p.c. 3. ### domande di merito proposte dalla parte attrice relative alla responsabilità della parte convenuta sig.ra ### ed al risarcimento danni e sulle relative domande ed eccezioni proposte da quest'ultima. 3.1. Come si è detto, la parte attrice ha innanzitutto chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe delle seguenti domande nei confronti della parte convenuta sig.ra ### “### e dichiarare la responsabilità della signora ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della s.r.l. ### ai sensi dell'art. 2476 c.c.” e, per l'effetto, di “condannare la signora ### al pagamento di ### 157.642,47 per le causali esposte nei precedenti atti difensivi a favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella somma veriore accertata in istruttoria.
In ogni caso condannare la signora ### a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento a favore della s.r.l. ### per l'appropriazione indebita dei fondi e delle somme indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere alla società l'importo di ### 157.642,47 con il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura determinanda in via equitativa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, o nella somma veriore accertata in istruttoria.” La convenuta sig.ra ### ha chiesto il rigetto delle predette domande e, in subordine, nell'eventuale denegata ipotesi di accoglimento, di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l.
In ulteriore subordine, la parte convenuta sig.ra ### ha chiesto di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli. 3.2. Giova innanzitutto richiamare la CTU del Dott. ### che, nella relazione scritta datata 18.02.2019, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha innanzitutto accertato e riferito quanto segue: - in data ### i signori ### e ### costituivano la società ### S.n.c. di ### e ### avente ad oggetto l'organizzazione di viaggi ed escursioni turistiche (cfr. anche il doc. 1 della parte attrice); - il capitale sociale veniva sottoscritto in parti uguali dai due soci, i quali esercitavano in forma disgiunta l'amministrazione ordinaria e straordinaria (cfr. anche il doc. 1 della parte attrice); - con rogito ### di ### in data ###, rep.n. 177082 racc. ###, la società ### veniva trasformata in società a responsabilità limitata, con capitale sociale sempre diviso in parti uguali, e l'amministrazione della società affidata ad un consiglio di amministrazione composto dai due soci, con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e con necessità di delibera del Consiglio per le operazioni di straordinaria amministrazione; l'attività sociale continuava ad essere quella turistica e per svolgerla la società utilizzò sempre, sin dalla sua costituzione in forma di società di persone, il marchio ### marchio essenziale sul mercato per identificare, garantendone l'affidabilità, l'attività peculiare della società che era quella di organizzare viaggi personalizzati in contrapposizione ai grandi tour operator (cfr. anche il doc. 2 della parte attrice); - con rogito notaio ### di ### in data ###, rep. n. 26942 racc. n. 13115, la sig.ra ### cedeva al sig. ### l'intera quota della società ### S.R.L. di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### cessava ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice). 3.3. A sostegno delle predette domande la parte attrice ha dedotto, in particolare: - che, dopo l'uscita dalla sig.ra ### dalla compagine sociale, il sig. ### decideva di effettuare un'analitica analisi della contabilità, analisi dalla quale emergevano a carico della sig.ra ### circostanze di tale gravità da giustificare accuse di appropriazione indebita e da determinare l'avvio della presente azione di responsabilità contro l'ex amministratrice; - che, in particolare, nell'anno 2010 la sig.ra ### emetteva assegni ed effettuava bonifici a proprio favore per la somma di ### 52.025,22 ed utilizzava la carta di credito della società per distrarre a proprio favore fondi sociali per un ammontare di ### 105.617,25 e, così, per un totale di ### 157.642,47; - che, precisamente, in data ### la signora ### emetteva ed incassava un assegno bancario per ### 3.000, tratto sul conto corrente della società ### S.R.L. presso la ### del ### a favore di se stessa; - che in data ### la sig.ra ### emetteva l'ulteriore assegno bancario di importo pari ad ### 3.000,00 a favore di se stessa; - che a partire dal mese di ottobre 2010 fino a dicembre dello stesso anno, la sig.ra ### effettuava i bonifici a sé stessa, indicati nell'elenco partitario (doc. 4) e, precisamente: a) in data ### di ### 1500,00; b) in data ### di ### 1500,00; c) in data ### di ### 1.200,00; d) in data ### di ### 9.000,00; e) in data ### di ### 1.500,00; f) in data ### di ### 9.000,00; g) in data ### di ### 5.000,00; h) in data ### di ### 3.825,22; i) in data ### di ### 6.000,00; j) in data ### di ### 6.000,00; k) in data ### di ### 1.500,00; - che nel solo mese di ottobre 2010 la sig.ra ### bonificava dal conto della società #### S.R.L. sul suo conto corrente personale l'importo di ### 14.700,00; - che nel solo mese di dicembre 2010 la sig.ra ### bonificava dal conto corrente della società ### S.R.L. sul suo conto corrente personale l'importo di ### 31.325,22; - che i consiglieri di amministrazione della società signori ### e ### erano titolari ciascuno di una carta di credito sociale, i cui addebiti venivano effettuati sul conto corrente intestato a ### S.R.L. presso la ### di ### e presso la ### da utilizzare esclusivamente per le operazioni societarie; - che nel mese di gennaio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali, acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 7.667,43 (doc. 6); - che nel mese di febbraio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per i motivi aziendali, acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 9.474,80 (doc. 7); - che nel mese di marzo 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 11.045,22 (doc. 8); - che nel mese di aprile 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.964,20 (doc. 9); - che nel mese di maggio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 6.571,80 (doc. 10); - che nel mese di giugno 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 5.997,00 (doc. 11); - che nel mese di luglio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.017,88 (doc. 12); - che nel mese di agosto 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 5.329,40 (doc. 13); - che nel mese di settembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 9.807,52 (doc. 14); - che nel mese di ottobre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.981,24 (doc. 15); - che nel mese di novembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 7.574,64 (doc. 16); - che nel mese di dicembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.186,07 (doc. 17); - che la S.a.s. ### è un negozio di vendita al dettaglio di pelletteria e di abbigliamento femminile sito in ### - che “###” è un negozio di vendita al dettaglio di “bijoux e argenteria, sito in ### C.so ###; - che “###” è un centro privato sito in ### 16, per la prevenzione e la diagnosi di malattie; - che l'”Olfattorio” è un negozio di vendita al dettaglio di prestigiosi profumi di lusso e “Calzedonia” un esercizio per la vendita al dettaglio di biancheria intima; - che “Tiffany” è una prestigiosa gioielleria sita nel centro di ### - che “Cesar” è un negozio in ### di vendita delle ceramiche e “Blob” un negozio di abbigliamento femminile sito in ### - che “Kami profumi” è negozio di vendita al dettaglio di profumi; - che “Yamamay” è un negozio di vendita di biancheria intima, e “### Weitzman” è un prestigioso negozio di calzature femminili; - che i soci e consiglieri di amministrazione della società si erano ripartiti le competenze operative nel senso che la sig.ra ### si occupava della parte amministrativa e contabile della società, mentre il signor. ### si occupava della parte commerciale e informatica dell'attività societaria. 3.4. A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte convenuta sig.ra ### ha dedotto, in particolare: - che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non esiste alcun obbligo della sig.ra ### di restituire somma alcuna, poiché quest'ultima non ha incassato nulla che non le fosse dovuto: non si è appropriata di somme di pertinenza della società e non ha distratto fondi sociali per acquisti personali; - che tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite assegni, bonifici, carta di credito, e quindi tutti quelli elencati nell'atto di citazione venivano effettuati o direttamente dal sig. ### o su indicazione e con il preventivo assenso dello stesso, il quale di fatto aveva il totale controllo delle operazioni economiche/amministrative della società ### S.R.L.; si tenga presente in proposito che per operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era obbligatoria la firma congiunta dei due amministratori; - che dalla diffida inviata dai legali di parte attrice in data ### (doc. 14) si apprende che le stesse contestazioni di cui oggi si discute erano già state segnalate dal precedente legale del sig. BAO con lettera raccomandata del 19.7.2011; premesso che la sig.ra ### non ha conservato copia di tale missiva, è opportuno evidenziare che all'epoca la convenuta era ancora socia di ### S.R.L.; è quindi certo che i soci avevano discusso del contenuto della diffida prima della cessione delle quote da parte della sig.ra ### ed è altrettanto certo che se all'epoca non era stata avviata alcuna azione legale è perché i problemi erano stati esaminati e superati; - che dal contenuto dell'art. 2476 c.c. risulta lampante che, se vi è stata responsabilità della sig.ra ### per l'amministrazione della società, tale responsabilità va condivisa con il sig. BAO ### in una compagine sociale composta da due soci, uniti prima in forma di società di persone poi in forma di piccola società di capitali, società della quale entrambi i soci erano amministratori, è impensabile che uno dei due non si sia accorto della distrazione di somme così rilevanti; se la società ha subito un danno, tale danno è quindi imputabile esclusivamente al sig. ### o, almeno, anche al sig. ### il quale dovrà quindi risponderne nei confronti della società sia in qualità di amministratore ex art. 2476 1° comma c.c. sia in qualità di socio ex art. 2476 7° comma c.c.; infatti, l'amministratore è responsabile nei confronti della società per aver omesso di adempiere ai propri compiti imposti per legge e/o per atto costitutivo, ovvero per violazione dell'obbligo di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; detta responsabilità è solidale ed investe tutti gli amministratori, sia per la mala gestio, cioè condotte attive finalizzate ad arrecare danno alla società, sia per omessa vigilanza; - che, in merito ai due assegni bancari dell'importo di ### 3.000,00 ciascuno emessi nel mese di giugno 2010 dalla sig.ra ### ed intestati alla stessa, è probabile che tali assegni siano stati emessi per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società (come si dirà infra, la sig.ra ### aveva ripetutamente finanziato ### S.R.L., acquistando biglietti aerei e provvedendo al pagamento di auto a noleggio per la cifra di ### 65.453,34); in ogni caso, sempre in considerazione del controllo esercitato dal sig. ### su tutti gli aspetti dell'attività sociale, l'operazione non avrebbe potuto essere effettuata senza il suo consenso; - che, in merito ai bonifici effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, anche in questo caso tutte le transazioni di somme dal conto corrente della società a quello intestato alla sig.ra ### sul quale aveva potere di firma il sig. ### erano state autorizzate dallo stesso legale rappresentante della società attrice; e non poteva essere altrimenti poiché per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era necessaria la firma congiunta di entrambi i soci; - che, per quanto concerne le somme minori, nonostante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione, si può ricostruire quanto segue: i entrambi i soci percepivano mensilmente la somma di ### 1.500,00 a titolo di retribuzione, circostanza che spiega per quale motivo erano stati effettuati i bonifici dell'1.10.2010, del 29.10.2010 e del 31.12.2010; i l'importo di ### 3.825,22, di cui al bonifico del 13.12.2010, era stato utilizzato per provvedere al pagamento dello stipendio del sig. ### i in definitiva vi è un solo bonifico, quello datato 15.10.2010, della modesta cifra di ### 1.200,00, che al momento rimane privo di causale poiché a distanza di sei anni è veramente difficile ricordarsi il motivo per cui fu effettuato; in ogni caso è assai probabile che anche questo bonifico fosse stato effettuato per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società; - che le spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 non erano state effettuate dalla convenuta; infatti, il sig. ### non consentiva a nessuno, socia compresa, di compiere la benché minima operazione bancaria o spesa senza la sua preventiva autorizzazione; nonostante gli amministratori della società fossero formalmente due, era il sig. ### a gestire la contabilità, a decidere in che modo eseguire i pagamenti dovuti ai fornitori e, soprattutto, ad utilizzare le carte di credito di ### S.R.L., tanto quella a lui intestata quanto quella intestata alla sig.ra ### seppur ad entrambi i soci fosse stata attribuita una carta di credito, la sig.ra ### non aveva praticamente mai usato quella a lei intestata: non avendola utilizzata non può aver effettuato le ingenti spese elencate da parte attrice; la carta di credito intestata all'odierna convenuta era stata riposta, unitamente al tesserino del bancomat ed al libretto degli assegni, in una cassettiera di colore nero posizionata alle spalle della scrivania alla quale lavorava la convenuta, per la precisione nel primo cassetto di tale mobile; la cassettiera non era chiusa a chiave; considerato che parte convenuta non ne ha praticamente mai fatto uso, è evidente che la carta era stata utilizzata a sua insaputa dallo stesso signor ### o da altri soggetti che avevano accesso all'ufficio; inoltre, pur apparendo evidente che attraverso l'uso della carta di credito aziendale erano stati effettuati molteplici acquisti che appaiono estranei all'oggetto sociale, à altrettanto vero che non tutte le spese sostenute lo sono, poiché alcune di esse sono state inserite nei “partitari per competenza” compilati nell'anno 2010 dalla società ### S.R.L.: nell'anno 2010, per i fornitori ### (doc. n. 1), ### (doc. n. 2) e Kami (doc. n. 3) parte attrice ha infatti compilato appositi partitari avendo ricevuto fatture per ### 15.650,00, ### 1.110,00 ed ### 1.399,00; non si può certo imputare alla sig.ra ### di essersi appropriata di somme che ### S.R.L. ha indicato nelle proprie scritture contabili; indipendentemente dalla correttezza contabile e dalla verifica del soggetto che ha materialmente effettuato l'acquisto, dall'importo di cui si chiede la restituzione dovranno quindi essere detratte le somme sopra indicate per un totale di ### 18.159,00; ciò premesso, ribadito che parte convenuta nega di aver usato la carta di credito per fini personali e di aver sostenuto le spese che le vengono attribuite, è opportuno puntualizzare che la maggior parte dei nominativi a favore dei quali erano stati eseguiti i pagamenti sono relativi a esercizi commerciali frequentati prevalentemente dal sig. ### e presso i quali la sig.ra ### ha sempre pagato i propri acquisti privati attraverso la sua carta di credito ### n. 8013; - che, infine, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, la parte attrice non ha provato e neppure indicato quale tipologia di danni ulteriori avrebbe subito in conseguenza dell'asserita distrazione di fondi, per cui la domanda non potrà che essere respinta. 3.5. Ciò chiarito, per quanto concerne, innanzitutto, gli assegni intestati alla sig.ra ### la predetta domanda proposta dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, 3.5.1. Invero, sul punto il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 9 e 10): - i due assegni di ### 3.000,00 cadauno datati, rispettivamente, 10/06/2010 e 11/06/2010 (allegato 4) erano stati sicuramente emessi e incassati dalla sig.ra ### ma non se ne conosce la motivazione specifica (cfr. anche doc. 3 della parte attrice); - pertanto è possibile affermare con certezza che i due assegni di ### 3.000,00 cadauno per un totale di ### 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 erano stati sicuramente emessi, girati e incassati dalla sig.ra ### A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “ E' possibile affermare con certezza che solo i due assegni di euro 3.000,00 cadauno per un totale di euro 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e incassati da ### Dalla documentazione in atti non è possibile dire se fossero dei rimborsi dovuti o meno alla sig.ra ###” Dunque, risulta accertato che i due assegni in questione erano stati emessi dalla sig.ra #### a sé intestati ed incassati dalla stessa (cfr. anche il doc. 3 della parte attrice). 3.5.2. Sul punto, la parte convenuta ha eccepito che probabilmente tali assegni sarebbero stati emessi per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società (la sig.ra #### avrebbe infatti ripetutamente finanziato ### S.R.L., acquistando biglietti aerei e provvedendo al pagamento di auto a noleggio per la cifra di ### 65.453,34).
Tale eccezione risulta del tutto generica e sfornita di prova. 3.5.3. La parte convenuta ha anche eccepito che, in ogni caso, in considerazione del controllo esercitato dal sig. ### su tutti gli aspetti dell'attività sociale, l'operazione non avrebbe potuto essere effettuata senza il suo consenso.
Anche tale eccezione risulta del tutto generica, oltre che irrilevante, tenuto anche conto che dalla mail datata 21.02.2006 predisposta dalla stessa sig.ra ### con cui la stessa aveva ripartito tra i suoi amministratori i compiti gestionali, si evince che al sig. ### competeva esclusivamente la parte commerciale e delle risorse umane nell'ambito della società, mentre la signora ### si occupava in via esclusiva della gestione dell'amministrazione (cfr. doc. 19 della parte convenuta: “Per la parte vendite clienti, orario ufficio, permessi ecc,. il responsabile vendite e risorse umane è ### La responsabile di tutta la parte amministrativa …è Cinzia”), con conseguente venir meno della presunzione di conoscibilità dei pagamenti da parte del sig. ### (evidenziata anche dal ###. 3.5.4. Tenuto conto dei rilievi che precedono, non avendo la parte convenuta fornito idonea giustificazione di tale distrazione patrimoniale, le somme di cui ai predetti due assegni, pari a complessivi ### 6.000,00, di cui sig.ra ### si era illecitamente appropriata, devono essere restituite alla società ### S.R.L. dalla sig.ra ### 3.6. Per quanto concerne, in secondo luogo, i bonifici intestati alla sig.ra ### la predetta domanda proposta risulta parzialmente fondata, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono. 3.6.1. Invero, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 9 e 10): - i seguenti bonifici a favore della sig.ra ### sono stati desunti dall'estratto conto relativo all'anno 2010 e al conto corrente intestato alla società ### S.R.L. n. 29510 della ### tutti con partitario “anticipi compensi a collab.” (cfr. anche doc. 4 della parte attrice e documentazione esibita dalla ###: i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 1.200,00 i in data ###, bonifico di ### 9.000,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 9.000,00 i in data ###, bonifico di ### 5.000,00 i in data ###, bonifico di ### 3.825,22 i in data ###, bonifico di ### 6.000,00 i in data ###, bonifico di ### 6.000,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 per un totale di ### 46.025,22; - per quanto riguarda i bonifici è impossibile, con la documentazione in atti, dire chi li ha disposti1 e si può solo evidenziare che: i in contabilità sono stati registrati nella scheda contabile anticipi compensi a collaboratori (allegato 5); i entrambi i soci erano amministratori della società a responsabilità limitata con possibilità di controllo sia contabile che finanziario dei movimenti; i gli importi totali del presunto ammanco nell'arco del 2010 erano sicuramente consistenti e quindi difficilmente non evidenti a entrambi i due amministratori viste le ridotte dimensioni della società; - pertanto è possibile affermare con certezza che solo i due predetti assegni di ### 3.000,00 cadauno per un totale di ### 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e 1 In realtà, si deve osservare fin da ora che dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla #### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### incassati dalla sig.ra ### A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “ Ricognizione dei ### a ### E' possibile affermare con certezza che solo i due assegni di euro 3.000,00 cadauno per un totale di euro 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e incassati da ### Dalla documentazione in atti non è possibile dire se fossero dei rimborsi dovuti o meno alla sig.ra ###” 3.6.2. Sul punto, come si è detto in precedenza, la parte convenuta ha eccepito: - che, in merito ai bonifici effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, anche in questo caso tutte le transazioni di somme dal conto corrente della società a quello intestato alla sig.ra ### sul quale aveva potere di firma il sig. ### sarebbero state autorizzate dallo stesso legale rappresentante della società attrice; e non poteva essere altrimenti poiché per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era necessaria la firma congiunta di entrambi i soci; - che, per quanto concerne le somme minori, nonostante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione, si può ricostruire quanto segue: i entrambi i soci percepivano mensilmente la somma di ### 1.500,00 a titolo di retribuzione, circostanza che spiega per quale motivo erano stati effettuati i bonifici dell'1.10.2010, del 29.10.2010 e del 31.12.2010; i l'importo di ### 3.825,22, di cui al bonifico del 13.12.2010, era stato utilizzato per provvedere al pagamento dello stipendio del sig. ### i in definitiva vi è un solo bonifico, quello datato 15.10.2010, della modesta cifra di ### 1.200,00, che al momento rimane privo di causale poiché a distanza di sei anni è veramente difficile ricordarsi il motivo per cui fu effettuato; in ogni caso è assai probabile che anche questo bonifico fosse stato effettuato per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società. 3.6.3. In realtà, si deve osservare che dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla #### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### Risulta poi pacifico in causa che i soci amministratori avevano deciso di attribuirsi un compenso mensile di ### 1.500,00 e dal partitario prodotto si evince che: - il sig. ### aveva incassato regolarmente il suo compenso di ### 1500,00 mensili; - la sig.ra ### aveva incassato i bonifici emessi dal conto corrente della società #### S.R.L. indicati nel predetto elenco per un totale di ### 46.025,22 relativi al periodo dal 10.10.2010 al 31.12.2010 e dunque, in un solo trimestre.
Come si è detto, tali bonifici sono stati qualificati come “anticipi compensi” nella contabilità societaria gestita dalla sig.ra ### Ciò chiarito, anche prescindere da chi abbia effettuato materialmente i bonifici (anche se, in realtà, come si è osservato poc'anzi, dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla ### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### e/o li abbia autorizzati, la sig.ra ### ha percepito l'importo complessivo di ### 46.025,22, anziché di ### 4.500,00 come percepito dall'altro amministratore sig. ### per il trimestre dal 10.10.2010 al 31.12.2010, con una differenza di ### 41.525,22 (ossia 46.025,22 - 4.500,00).
Ora, dal momento che la stessa parte convenuta riconosce che gli amministratori percepivano un compenso pattuito e concordato di ### 1.500,00 mensili, tali acconti avrebbero dovuto valere per circa 30 mensilità, decorrenti dal 10.10.2010 (ossia ### 46.025,22 : 1.500,00).
Senonché, con rogito notaio ### di ### in data ###, rep. n. 26942 racc. 13115, la sig.ra ### aveva ceduto al sig. ### l'intera quota della società #### S.R.L. di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### aveva cessato ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice).
Pertanto, i predetti bonifici possono ritenersi giustificati soltanto con riguardo al periodo dal 10.10.2000 al 27.02.2012 e, dunque, per circa 16 mensilità. 3.6.4. Invece, per le mensilità successive al mese di febbraio 2012, pari a complessivi ### 21.000,00 (14 mensilità per ### 1.500,00), i relativi bonifici devono ritenersi privi di giustificazione e, conseguentemente, la sig.ra ### è tenuta alla restituzione. 3.7. Per quanto concerne, in terzo luogo, i pagamenti mediante carte di credito, la predetta domanda proposta dalla parte attrice risulta fondata, sia pure nei limiti e secondo le precisazioni che seguono. 3.7.1. Invero, deve innanzitutto osservarsi che risulta pacifico in causa che, per provvedere al pagamento delle spese rientranti nell'oggetto sociale della ### S.R.L., i due amministratori signori ### e ### erano titolari ciascuno di una carta di credito, a loro individualmente intestata, i cui addebiti venivano effettuati nel conto corrente sociale presso la ### di ### e la ### 3.7.2. Sul punto, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 10 e 11): - gli acquisti effettuati nel 2010 tramite la carta di credito aziendale “Cartasì” n. 6084 emessa dalla ### di ### a favore di ### S.R.L. e collegata al c/c n. 5970 sono stati esaminati sulla base dell'estratto conto relativo alla suddetta carta di credito (cfr. anche i docc. da 5 a 22 della parte attrice); - il CTU ha appurato che la carta di credito “CartaSi” numero 6084, era intestata alla sig.ra ##### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970 e da ciò si deduce che le spese erano state sostenute dall'intestataria, a meno che non fosse trattato di utilizzi impropri della carta, in questa sede non evidenziabili; - il CTU ha esaminato ogni singola voce di spesa per arrivare a determinare il totale di quelle sicuramente non inerenti l'attività (allegato 3); - il totale delle spese non inerenti l'attività ripartite per mese ammonta ad ### 100.566,83, di cui: i a gennaio ### 7.517,43 i a febbraio ### 9.156,00 i a marzo ### 10.677,07 i ad aprile ### 10.885,00 i a maggio ### 6.079,55 i a giugno ### 5.701,80 i a luglio ### 9.643,78 i ad agosto ### 4.974,90 i a settembre ### 9.288,22 i a ottobre ### 10.232,34 i a novembre ### 7.147,94 i a dicembre ### 9.262,80 - nel determinare tali spese sono state conteggiate le spese quali: i negozi di abbigliamento; i negozi di profumi; i centri medici; i negozi di alimentari - sono state invece escluse dal conteggio e quindi considerate potenzialmente inerenti all'attività le spese quali: i taxi; i spese telefoniche; i ristoranti; - la carta di credito è uno strumento personale e può essere utilizzata solo dal titolare che ha firmato sul retro la carta di credito; in caso di utilizzo per acquisti in un negozio, l'esercente è obbligato a richiedere un documento di identità; inoltre, terminata la transazione, il POS rilascerà due scontrini: uno per l'acquirente ed uno per l'esercente; quest'ultimo deve essere firmato dall'acquirente e la firma deve coincidere con quella riportata sul retro della carta di credito; nel caso in cui la carta di credito venisse utilizzata in maniera fraudolenta dall'esercente e la firma riportata sullo scontrino non coincide con quella riportata sul retro della carta di credito, l'acquisto può essere contestato da parte dell'acquirente; pertanto, se si esclude un utilizzo fraudolento della carta di credito, la titolare risulta essere stata la sig.ra ### alla quale vengono quindi attribuite spese non inerenti all'attività sostenute nel corso del 2010 per ### 100.566,83.
A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “Ricognizione dei ### La carta di credito “CartaSi” numero 6084, era intestata alla sig.ra #### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970 e quindi si tratta di una carta di credito aziendale intestata a un amministratore.
Il totale delle spese non inerenti all'attività ammonta a 100.566,83 ### nell'anno 2010.
Non è possibile dai documenti presenti nel fascicolo processuale e da quelli acquisibili in sede peritale verificare o meno un utilizzo fraudolento o indebito della carta da parte dell'altro amministratore della società come indicato da parte convenuta.” Dunque, come risulta dalla citata relazione del ### oltre che dai documenti prodotti dalla parte attrice (cfr. doc. da 5 a 22), la sig.ra ### utilizzando la carta di credito n. 6084, emessa dalla ### di ### a favore di ### collegata al c/c n. 5970 della stessa società, ma intestata alla stessa ### aveva sostenuto spese, non riferibili all'attività sociale, per l'importo complessivo di ### 100.566,83. 3.7.3. Come si è detto in precedenza, la parte convenuta si è difesa sul punto sostenendo: - che le spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 non erano state da lei effettuate; - che infatti, il sig. ### non consentiva a nessuno, socia compresa, di compiere la benché minima operazione bancaria o spesa senza la sua preventiva autorizzazione; nonostante gli amministratori della società fossero formalmente due, era il sig. ### a gestire la contabilità, a decidere in che modo eseguire i pagamenti dovuti ai fornitori e, soprattutto, ad utilizzare le carte di credito di ### S.R.L., tanto quella a lui intestata quanto quella intestata alla sig.ra ### - che, seppur ad entrambi i soci era stata attribuita una carta di credito, la sig.ra ### non aveva praticamente mai usato quella a lei intestata: non avendola utilizzata non può aver effettuato le ingenti spese elencate da parte attrice; - che la carta di credito intestata all'odierna convenuta era stata riposta, unitamente al tesserino del bancomat ed al libretto degli assegni, in una cassettiera di colore nero posizionata alle spalle della scrivania alla quale lavorava la convenuta, per la precisione nel primo cassetto di tale mobile; la cassettiera non era chiusa a chiave; - che, considerato che parte convenuta non ne ha praticamente mai fatto uso, è evidente che la carta era stata utilizzata a sua insaputa dallo stesso signor ### o da altri soggetti che avevano accesso all'ufficio; - che, pur apparendo evidente che attraverso l'uso della carta di credito aziendale erano stati effettuati molteplici acquisti che appaiono estranei all'oggetto sociale, à altrettanto vero che non tutte le spese sostenute lo sono, poiché alcune di esse sono state inserite nei “partitari per competenza” compilati nell'anno 2010 dalla società ### S.R.L.; - che la maggior parte dei nominativi a favore dei quali erano stati eseguiti i pagamenti sono relativi a esercizi commerciali frequentati prevalentemente dal sig. ### e presso i quali la sig.ra ### ha sempre pagato i propri acquisti privati attraverso la sua carta di credito ### n. 8013.
Le suddette eccezioni risultano del tutto inverosimili ed infondate, tenuto conto che: i anche sulla base di quanto evidenziato dal ### deve sottolinearsi che l'utilizzo della carta di credito non consente particolari dubbi sull'autore della spesa (nel caso di specie, la sig.ra ###, trattandosi di uno strumento di pagamento personale, che può essere utilizzato solo dal titolare che ha apposto la firma sul retro della carta; i inoltre, la sig.ra ### che nell'ambito dell'attività gestoria della società era colei che si occupava dell'amministrazione della società (mentre il sig. ### svolgeva l'attività commerciale) non ha mai eccepito alcun che in merito ad un utilizzo improprio o fraudolento della carta né ha mai denunciato la perdita o il furto della stessa; i nessun rilievo ha, poi, il fatto che tali spese siano state registrate dalla sig.ra ### nel partitario della società, essendo del tutto evidente la finalità di occultare in tal modo le operazioni improprie compiute; i del resto, come evidenziato anche dal ### si è trattato di spese chiaramente estranee all'oggetto sociale, riguardando articoli di abbigliamento femminile, accessori per donna, profumi, gioielli, centri medici e negozi di alimentari. 3.7.4. Pertanto, risulta sufficientemente accertata la responsabilità della sig.ra ### per quanto concerne le spese addebitate alla società ### S.R.L. mediante la carta di credito in questione n. 5970 e, per l'effetto, la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione in favore della società attrice della complessiva somma di ### 100.566,83. 3.8. Si deve ancora osservare che la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### nei confronti della parte attrice società ### S.R.L. trova fondamento nell'art. 2476 c.c., in virtù della carica di amministratore rivestita.
Come si è detto, infatti, la sig.ra ### ha realizzato una condotta appropriativa di fondi di cui era titolare la società ### S.R.L. (condotta che, tra l'altro, configura il reato di appropriazione indebita, aggravata dal rapporto fiduciario, prevista dall'art. 646 c.p.): - emettendo assegni a sé stessa tratti sul conto corrente della società, acquistando beni personali; - incassando tramite bonifici somme per anticipi su compensi notevolmente superiori a quanto di sua competenza; - utilizzando la carta di credito della società con addebito de relativi pagamenti sul conto corrente della società ### S.R.L.
La predetta condotta della convenuta sig.ra ### ha cagionato alla società #### S.R.L. danni pari a complessivi ### 127.566,83=, di cui: ### 6.000,00 per i due assegni a sé intestati; ### 21.000,00 per i bonifici incassati quale acconto su compensi non spettanti; ### 100.566,83 per l'utilizzo della carta di credito aziendale per l'acquisto di beni personali.
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare la responsabilità dell'amministratore di una società di capitali che trasferisca senza giustificazione disponibilità liquide sul proprio conto corrente, provocando un correlativo depauperamento del patrimonio sociale.
In particolare, può richiamarsi la sentenza della Cassazione civile, sez. I, 18/11/2015, n.236272 che, dal 2 Si riporta uno stralcio della motivazione della citata sentenza della Cassazione civile, sez. I, 18/11/2015, n.23627: “ Dall'accertamento svolto dal c.t.u. è emerso che alla M. erano imputabili i seguenti movimenti di cassa: … ### premesso, la corte di merito ha accertato che i prelievi sub a) erano ‘insuscettibili di qualsiasi giustificazione diversa dalla distrazione'.
Pertanto, correttamente la corte di merito ha applicato il principio per il quale, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti punto di vista dell'onere probatorio, muovendo dall'assunto che la responsabilità dell'amministratore di società di capitale riveste pacificamente natura contrattuale, ha chiarito che la società attrice ha l'onere di provare esclusivamente: a) la sussistenza delle violazioni degli obblighi degli amministratori; b) il nesso causale fra dette violazioni e il danno verificatosi.
Spetta invece al convenuto l'onere di provare la sua non imputabilità del fatto dannoso, dimostrando l'osservanza dei propri doveri ed obblighi.
In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte, con la citata Sentenza, ha ritenuto che l'ingiustificata appropriazione delle disponibilità liquide della società da parte dell'amministratore, dia prova in re ipsa del nesso causale fra violazione del dovere di corretta amministrazione e danno verificatosi, nella misura equivalente alle somme distratte.
Nel caso di specie, la società attrice ha puntualmente assolto il suo onere probatorio dimostrando, sia in modo documentale sia attraverso la CTU contabile, le violazioni da parte della convenuta ai suoi obblighi, essendosi appropriata di somme della società senza un giustificato motivo (ed essendo il nesso di causalità automatico e in re ipsa), con conseguente obbligo di restituzione delle somme stesse. 3.9. Come si è detto, la convenuta sig.ra ### ha chiesto il rigetto delle predette domande e, in subordine, nell'eventuale denegata ipotesi di accoglimento, di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l.
In ulteriore subordine, la parte convenuta sig.ra ### ha chiesto di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (### 1, Sentenza n. 22911 del 11/11/2010).
A fronte dei prelievi accertati, transitati sui conti personali della M. e all'accertamento (in fatto) operato dai giudici del merito in ordine all'insussistenza di crediti della medesima (per compensi o altra causa…), questa si è limitata ad affermare di avere utilizzato le somme per pagamenti di vari fornitori.
La circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto ‘improbabile' tale giustificazione, assunta dalla ricorrente a fondamento del denunciato vizio di motivazione, è affatto irrilevante a fronte della regola innanzi ricordata, posto che, in luogo della prova di avere utilizzato le somme prelevate e riversate su conti personali per estinguere determinate obbligazioni sociali, la ricorrente si è limitata ad asserire di avere fatto pagamenti in contanti.
La prova del nesso causale - in una tale situazione probatoria - è veramente in re ipsa, avendo la corte di merito qualificato i prelievi come ‘appropriazioni', mentre, poi, ha escluso l'ulteriore danno reclamato (rispetto alle somme distratte) evidenziando la carenza di prova in proposito. Sì che anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato.” di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli.
Le suddette domande proposte dalla parte convenuta sig.ra ### risultano del tutto infondate, per le ragioni ampiamente esposte ai punti precedenti.
In particolare, per quanto concerne la posizione del terzo chiamato sig. ### si deve innanzitutto osservare che eventuali profili di responsabilità di quest'ultimo nei confronti della società ### S.R.L., oltre a non essere emersi nella presente causa, nulla hanno a che vedere con la legittima richiesta della società alla sig.ra ### di restituzione di somme utilizzate per l'acquisto di beni personali o comunque estranei all'oggetto e all'attività sociale. Tali profili non possono evidentemente costituire né un motivo di esclusione della responsabilità della sig.ra #### né giustificare la fondatezza di una domanda manleva da parte di quest'ultima nei confronti del sig. ### In secondo luogo, si deve ribadire che dalla mail datata 21.02.2006 predisposta dalla stessa sig.ra ### con cui la stessa aveva ripartito tra i suoi amministratori i compiti gestionali, si evince che al sig. ### competeva esclusivamente la parte commerciale e delle risorse umane nell'ambito della società, mentre la sig.ra ### si occupava in via esclusiva della gestione dell'amministrazione (cfr. doc. 19 della parte convenuta: “Per la parte vendite clienti, orario ufficio, permessi ecc,. il responsabile vendite e risorse umane è ### La responsabile di tutta la parte amministrativa … è Cinzia”), con conseguente venir meno della presunzione di conoscibilità dei pagamenti da parte del sig. ### (evidenziata anche dal ###. 3.9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2476 c.c., la parte convenuta sig.ra ### dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della parte attrice società ### S.R.L. della complessiva somma di ### 127.566,83= , a titolo di risarcimento danni per l'appropriazione indebita dei fondi e somme. 3.10. Trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, ne consegue che le stesse devono essere determinate in funzione del potere di acquisto della moneta, sottraendosi al principio nominalistico.
Quanto alle modalità di computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la giurisprudenza, sia pure in materia di responsabilità extracontrattuale, si è venuta evolvendo, nel senso che, mentre in un primo tempo riteneva che gli interessi andassero calcolati sulla somma rivalutata (cfr. per tutte: Cass. civile 28 dicembre 1994 n. 11257), successivamente ha affermato che gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata, sulla base degli indici annuali medi di svalutazione (Cass. civile, ###, 17 febbraio 1995 n. 1712, in ### it. 1995, I, 1470; civile 26 ottobre 2004 n. 20742; Cass. civile 09 febbraio 2005 n. 2654; Cass. civile 24 ottobre 2007 22347; Cass. civile 12 febbraio 2008 n. 3268; Cass. civile 12 febbraio 2010 n. 3355).
Precisamente, le ### con riguardo all'ipotesi del risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale, hanno posto i seguenti principi: -“il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato dev'essere allegato e provato dall'attore”; -“il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”.
I suddetti principi devono essere applicati, con gli opportuni adattamenti, anche all'ipotesi del risarcimento dei danni da “inadempimento contrattuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile 14 novembre 1997 n. 11265, in ### al dir. n. 49/1997 pag. 71).
In particolare, in conformità con la giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte: Cass. civile 26 aprile 1984 n. 2626), si deve ritenere che gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni da inadempimento non possano farsi decorrere dal momento dell'inadempimento (come sostenuto, peraltro, da autorevole dottrina), bensì dal giorno della costituzione in mora.
Gli effetti della mora, infatti, non decorrono automaticamente dal momento della esigibilità del credito (c.d. mora ex re), in quanto l'ipotesi di mora automatica prevista dall'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., ossia il debito derivante da “fatto illecito”, riguarda esclusivamente l'illecito extracontrattuale e non anche quello contrattuale (derivante da ritardo) (cfr. per tutte Cass. civile 22 gennaio 1976 n. 185, in Giust. Civ. 1976, I, 512).
Gli interessi decorrono, invece, soltanto dall'atto di costituzione in mora.
Quanto al tasso annuo degli interessi, in applicazione dell'insegnamento delle sezioni unite della Cassazione (sopra ricordato), gli interessi possono liquidarsi equitativamente al tasso legale sulla somma capitale via via anno per anno rivalutata in base agli indici ### fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, invece, trasformatosi il “debito di valore” in “debito di valuta”, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi devono essere corrisposti al tasso legale sulla sola somma capitale rivalutata, mentre l'ulteriore rivalutazione non è cumulabile con gli interessi, dovendosi ritenere ricompresa in essi.
Tenuto conto di ciò, la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere all'attore, oltre alla predetta complessiva somma di ### 127.566,83= a titolo di risarcimento del danno, oltre: - all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ### dal 3.06.2016 (data di ricezione della lettera raccomandata A.R. inviata dalla parte attrice, a mezzo del proprio legale, alla sig.ra ### -cfr. doc. 26 della parte attrice-) fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; - agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ### dalla domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; - agli interessi legali sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. 4. ### domande riconvenzionali proposte della parte convenuta sig.ra ### nei confronti della parte attrice società ### S.R.L. 4.1. In via riconvenzionale, la parte convenuta sig.ra ### ha innanzitutto chiesto, accertata l'insolvenza di ### S.r.l. nei confronti del ### di condannare parte attrice a procurare alla sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n° 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa.
La suddetta domanda non risulta fondata.
Invero, la parte attrice ha documento di aver definito e pagato ogni esposizione verso la banca, con liberatoria per i fideiussori, con un accordo transattivo tra le parti (cfr. docc. 37, 38 e 39 della parte attrice). 4.2. In secondo luogo, sempre in via riconvenzionale, la convenuta sig.ra ### ha chiesto di condannare la società ### S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra ### dell'importo di ### 65.453,34 per le causali esposte in atti.
Neppure la suddetta domanda risulta fondata. 4.2.1. Invero, a sostegno di tale domanda riconvenzionale, la parte convenuta ha dedotto, in particolare: - che la sig.ra ### ha pagato spese della società utilizzando fondi personali e, precisamente, ha utilizzato la propria carta di credito personale ### n° 7022 (cfr. doc. 7) per il pagamento di un grande quantitativo di voli aerei ed ha sostenuto i costi di noleggio di autoveicoli presso la ### S.p.a. per conto dei clienti di ### S.R.L. come risulta altresì comprovato dal partitario predisposto dalla società attrice (doc. 8), sostenendo la complessiva spesa di ### 65.453,34=; somma che mai le è stata rimborsata dalla ### S.R.L.; - che, in particolare, nell'anno 2010 la sig.ra ### ha pagato con la propria carta di credito personale (cfr. doc. 7) per conto della ### S.R.L.: ### 604,20 nel mese di gennaio; ### 604,20 nel mese di febbraio; ### 604,20 nel mese di marzo; ### 788,40 nel mese di aprile; ### 7.301,16 nel mese di maggio; ### 10.291,26 nel mese di giugno; ### 9.674,14 nel mese di luglio; ### 2.389,29 nel mese di agosto; ### 6.690,49 nel mese di settembre; ### 9.770,22 nel mese di ottobre; ### 7.555,34 nel mese di novembre; ### 9.171,44 nel mese di dicembre; - che dal predetto estratto conto (cfr. doc. 7) si evincono chiaramente gli addebiti subiti sulla carta di credito personale dalla sig.ra ### in favore della società di noleggio ### S.p.a. e, in particolar modo, le consistenti spese per l'acquisto di biglietti aerei in favore dei clienti della ### S.R.L. quali la ######## etc.; - che, con riferimento ai fatti posti a fondamento della predetta domanda riconvenzionale, occorre evidenziare come l'attrice ### S.R.L. nelle difese successive a tale atto nulla ha eccepito e replicato al riguardo sia con riferimento all'an che al quantum debeatur; ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta ### andrà senz'altro accolta posto che i fatti sui quali la stessa si fonda oltreché provati documentalmente (cfr. docc. 7 e 8) non sono stati minimamente contestati dall'attrice e ciò in applicazione del principio di cui all'art 115 c.p.c. secondo il quale: “### i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. 4.2.2. In realtà, si deve osservare che la parte convenuta non ha offerto prove idonee e sufficienti a sostegno delle predette circostanze.
In particolare, dal doc. 7) documenti prodotti dalla parte convenuta non si evince che la sig.ra ### avesse sostenuto le predette spese (per voli aerei e noleggio di autoveicoli) per conto dei clienti della ### S.R.L., mentre le indicazioni sul partitario predisposto dalla società attrice (cfr. doc. 8 della parte convenuta) erano state evidentemente apposte alla stessa sig.ra #### che, come si è detto più volte, era la responsabile esclusiva del settore amministrativo e contabile della società (cfr., in particolare, il più volte citato doc. 19 prodotto dalla parte convenuta).
Inoltre, la parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dei singoli pagamenti. 4.2.3. Ancora, come correttamente osservato dalla parte attrice, se nel giugno 2010 la sig.ra ### incassando i due assegni richiamati in precedenza per la complessiva somma di ### 6.000,00, si fosse effettivamente rimborsata per anticipi fatti per conto della società (come sostenuto dalla parte convenuta stessa), non si comprende per quale ragione la stessa non si fosse auto rimborsata anche le altre predette somme per presunte anticipazioni fatte proprio nei mesi precedenti del 2010. 4.2.4. Infine, come pure correttamente evidenziato dalla parte attrice, a conferma dell'infondatezza della predetta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, deve considerarsi che: i in data ### la sig.ra ### aveva ceduto le quote della società, senza formulare alcuna riserva né di evidenziare alcun credito nei confronti della società ### S.R.L. (cfr. doc. 28 della parte attrice); i nella lettera raccomandata inviata dall'Avv. ### per conto della sig.ra ### e da quest'ultima sottoscritta, in data ### e, dunque, in epoca successiva alle presunte spese e finanche all'uscita della convenuta della società, non era stato effettuato alcun riferimento a tali spese né a ipotetici crediti della sig.ra ### (cfr. doc. 27 della parte attrice). 4.3. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le predette domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta devono essere rigettate. 5. ### ulteriori domande di merito relative al marchio proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta sig.ra ### 5.1. La parte attrice ha anche proposto le seguenti ulteriori domande di merito proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta sig.ra ### “### e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 2571 c.c., dell'art. 19 e segg. c.p.c. nonché dell'art. 120 e segg. c.p.c.
Dichiarare la nullità e/o l'invalidità della registrazione del marchio di cui in premessa come effettuata dalla parte convenuta, per i motivi indicati in narrativa.
Dichiarare il preuso ultra locale e internazionale del marchio come attuato dalla società attrice.
Disporre l'inibitoria della convenuta ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice.
Fissare una somma per eventuali violazioni ed inosservanze dell'emananda sentenza, nella misura equitativamente determinanda dal Tribunale.
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Voglia inoltre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ordinare la pubblicazione della sentenza, per estratto, a titolo di risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cura e spese della parte convenuta, sui quotidiani“###” e “ ###”.” Le suddette domande risultano fondate, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono. 5.2. Invero, risulta sufficientemente accertato che la società ### S.R.L., era stata costituita nella forma di società in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata dal 18.12.2002 e da tale data la stessa ha continuativamente operato nel settore merceologico dell'organizzazione dei viaggi, sia per gruppi, sia prioritariamente “individuali e su misura” utilizzando i marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR”, “### RAJATABLA”; recisamente, fin dal 2002 la società ### S.R.L. ha utilizzato i predetti marchi inserendoli su internet, diffondendone la notorietà a livello internazionale; precisamente, la società ### S.R.L. risulta aver utilizzato i predetti in modo pacifico e incontestato fin dalla fine del 2002 e tale uso è stato attuato non soltanto con nell'area torinese, bensì in ambito ultra locale, mediante l'utilizzo promozionale di internet e della rete, in ambito nazionale ed internazionale, come si evince anche dalle fatture di vendita dei servizi turistici a clienti internazionali dal 2004 al 2013 che hanno acquistato i relativi “pacchetti” turistici tramite la rete (cfr. docc. 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 e 35 della parte attrice).
Dunque, nel caso di specie l'efficacia distintiva dei marchi in questione risulta particolarmente incisiva e contraddistingue in misura forte l'attività della società ### S.R.L. sia in relazione alla loro diffusione in rete, perdurante dalla fine del 2002, sia in relazione alla tipologia specifica della clientela della società, sia in relazione al collegamento letterale del marchio con la denominazione della società.
Invero, coloro che intendono acquistare servizi turistici di tipo particolare, di natura selettiva ed individuale, collegandosi col sito ### e con i marchi di cui sopra, fanno affidamento sull'esperienza, sulla competenza, sulla qualità dei servizi offerti dalla società ### S.R.L.
Del resto, costituisce “fatto notorio” ex art. 115, 2° comma, c.p.c. che non esista più, nel settore turistico, un mercato locale, e dall'altro lato, che la clientela utilizzi principalmente, se non esclusivamente la rete e internet per le sue scelte e prenotazioni di viaggio e, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, tale rilievo è particolarmente significativo se si considera la peculiare attività della società ### S.R.L., rivolta non soltanto ad una clientela selezionata, ma organizzatrice di viaggi in aree remote del mondo (dal ### all'### dall'### al ### e all'### -cfr. doc. 24 della parte attrice-). 5.3. La sig.ra ### era sicuramente a conoscenza dell'utilizzo di detti marchi da parte della società ### S.R.L., nella sua qualità di socio ed amministratore della stessa.
Come si è detto in precedenza, con rogito notaio ### di ### in data ###, rep. n. 26942 racc. n. 13115, la sig.ra ### aveva ceduto al sig. ### l'intera quota della società ### S.R.L. di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### aveva cessato ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice).
Senonché, in data ### perveniva alla ### S.R.L. una lettera raccomandata dell'Avv. ### , con il cui il legale comunicava che in data ### e, dunque, dopo oltre un anno dalla sua uscita dalla società, la sig.ra ### aveva registrato il marchio “#### RAJATABLA”, diffidando la società dall'utilizzo di tale segno distintivo (cfr. doc. 27 della parte attrice).
Quindi, considerando che, come si è detto, la sig.ra ### era consapevole del preuso ultra locale ed internazionale del marchio come praticato dalla società ### S.R.L., risulta evidente che la registrazione del marchio da parte della convenuta fosse stata attuata in malafede.
A riprova di ciò, si deve aggiungere che, dopo il trasferimento delle quote, la sig.ra ### non ha avviato alcuna attività imprenditoriale, in funzione della quale utilizzare il marchio registrato.
Del resto, nell'ambito degli accordi relativi al trasferimento delle quote la convenuta non aveva formulato alcuna riserva circa la titolarità del marchio. 5.4. ### chiarito, la registrazione del marchio in questione risulta affetta da nullità, innanzitutto, in forza del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, c.p.i., ai sensi del quale “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”; nonché 25, lettera b), c.p.i., ai sensi del quale il marchio è nullo se è in contrasto con il disposto, tra gi altri, dell'art. 19, comma 2.
Dunque, l'art. 19, comma 2, c.p.i. vieta la registrazione del marchio in mala fede, a pena di nullità e, come osservato in giurisprudenza, la registrazione del marchio ottenuta dal richiedente in malafede, ancorché inoppugnabile sotto ogni altro punto di vista, è nulla anche solo in relazione allo stato soggettivo del richiedente; in altre parole, lo stato soggettivo del richiedente rappresenta la sola condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'insorgere di un impedimento assoluto alla registrazione del marchio; si tratta, infatti, di un'autonoma causa di nullità, che abbraccia tutte le ipotesi un cui si intenda consapevolmente ledere la legittima aspettativa di altri sul segno mediante appropriazione dello stesso (cfr. in tal senso: Corte d'### 3/01/2012 n. 3 in DeJure; ### 23/03/2010 n. 3749 in DeJure).
Come si è detto, nel caso di specie è evidente non solo la conoscenza da parte della convenuta del diritto di preuso della società attrice, ma soprattutto la consapevolezza della sig.ra ### di ledere il diritto della società stessa mediante l'appropriazione del suo segno distintivo, privandola di quella possibilità di operare sul mercato, in particolare tramite internet e la rete, costituendo un illegittimo ostacolo allo svolgimento della sua attività.
Sul punto, giova richiamare una pronuncia del ### di #### in materia di ### resa in un caso del tutto analogo al presente, in cui un socio, uscito da una società, aveva registrato il marchio precedentemente utilizzato dalla società stessa; il ### di ### ha accolto la domanda di nullità della registrazione del marchio per la malafede dell'autore, ai sensi degli artt. 25 e 19, comma 2, c.p.i., affermando, in motivazione, tra l'altro, quanto segue: “### questo ### che le considerazioni svolte in proposito dalla parte attrice siano fondate e ben possano essere accolte.
Va detto, anzitutto, che il marchio registrato da parte convenuta deve considerarsi nullo ex artt. 25 e 19, 2, C.P.I. in quanto la malafede è certamente postulabile per il convenuto, che ha registrato un marchio per il settore …, che già sapeva impiegato, da tempo, da una società di cui era socio…; tale malafede, inoltre, risulta anche dimostrata dal fatto che il marchio in questione sia stato registrato da parte convenuta, per il settore …, senza un effettivo interesse, come risulta dimostrato dal non uso (invero parte convenuta stessa non è stata in grado di fornire alcuna prova di una sua attività di commercio di …). Queste considerazioni appaiono, di per se sole, già complete ed esaustive per l'accoglimento della domanda attorea.” (cfr. in tal senso: ##### 5/02/2014 n. 1673 in www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Nel caso di specie, al momento del deposito della domanda, la sig.ra ### era pienamente a conoscenza che il marchio da lei registrato era identico a quello utilizzato dalla sua ex società #### su scala ultralocale e da molti anni prima, esattamente come nella fattispecie decisa dal ### di ### Inoltre, nel caso in esame la sig.ra ### ha registrato proprio lo stesso marchio precedentemente utilizzato dalla società, senza averne alcun interesse. 5.5. Inoltre, nel caso di specie la registrazione del marchio in questione risulta affetta da nullità anche in forza del combinato disposto degli articoli 12, comma 1, c.p.i., nonché 25, lettera a), c.p.i., ai sensi del quale il marchio è nullo se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 12. ###. 12, comma 1, c.p.i. prevede infatti che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: “a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della ### di ### per la protezione della proprietà industriale, testo di ### 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. ### precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. ### precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. ### precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. ### precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella ### se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della ### di ### per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).” Sul punto ritenersi che il preuso del marchio, caratterizzato, come nel caso in esame, dai requisiti dell'anteriorità, dell'effettività, della notorietà, e della continuità, escluda la legittimità di una registrazione successiva; la Suprema Corte ha infatti affermato che il “preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 26/09/2003, n. 14342 in DeG - ### e giust. 2003, 39 , 107 ed in ### Mass. 2003, 9).
Del resto, per la tutela del marchio ultra locale non è necessaria la diffusione del marchio su tutto il territorio nazionale, essendo sufficiente la sua “notorietà ultra locale” ed esclude l'uso semplicemente locale l'offerta del prodotto in rete (cfr. in tal senso: ### , ### Proprietà Industriale e ### 28/04/2006 in #### 12/01/2011 in ###.
Dunque, ai fini della tutela del marchio ultra locale non è necessaria la diffusione su tutto il territorio nazionale, essendo sufficiente la notorietà in ambito più esteso di quello locale e, in particolare, è sufficiente a determinare tale notorietà l'inserimento e l'utilizzo del marchio in rete, tramite internet.
Pertanto, la registrazione di un marchio con diffusione ultra locale importa la nullità della registrazione del marchio per mancanza del requisito della novità.
Sul tema merita anche di essere richiamato un precedente del #### in materia di ### rilevante nel caso in esame, che, in motivazione, ha affermato, tra l'altro quanto segue: “Il preuso locale del segno interferisce sul requisito della novità del marchio registrato nei termini previsti dall'art. 12 lett. a) c.p.i. Il concetto di preuso locale deve pertanto essere circoscritto in funzione della ratio della norma, che è quella di permettere la registrazione di marchi quando il segno distintivo simile precedentemente da altri impiegato non fa venir meno il carattere di novità del marchio che si va a registrare. Ora, nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale; perché rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti di una certa località). In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell'ambito applicativo della norma; ed è anzi ragionevole presumere che quel marchio sia conosciuto - in misura maggiore o minore - anche al di fuori dell'ambito di concreta operatività dell'impresa che lo utilizza” (cfr. in tal senso: #### in materia di ### 22/04/2016 n. 2256). 5.6. Sul punto, la parte convenuta ha eccepito, in particolare: - che nel 1998 veniva costituita la società personale ### di ### e ### con sede in #### n° 18, la cui ragione sociale già allora conteneva la locuzione ### - che sin dalla nascita di detta società la sig.ra ### si adoperava per effettuare la registrazione, l'acquisto e la gestione del relativo dominio “nbts.it” in modo da poter utilizzare in esclusiva la sigla all'interno del panorama informativo di internet (doc. 5); - che, a tal fine, la sig.ra ### provvedeva ad effettuare i pagamenti dei diritti e di tutti gli oneri annessi alla corretta tenuta del dominio; - che nel 2001 si modificava la compagine sociale: il sig. ### usciva infatti dalla società che si trasformava nella ditta individuale ### di ### con sede ###, in favore della quale veniva effettuata una nuova registrazione del medesimo dominio; - che solo a far data dal 29.11.2002 entrava a far parte della ### il sig. ### e veniva così costituita la ### S.n.c.; - che in data ###, la società ### S.n.c. veniva trasformata in società a responsabilità limitata con la denominazione ### S.R.L. e in data ### la sig.ra ### cedeva al socio ### l'intera sua quota di partecipazione alla società ### S.R.L., uscendo così definitivamente dalla società medesima; - che nel maggio 2013 la sig.ra ### in qualità di ideatrice della locuzione ### e fondatrice della società stessa aveva ritenuto opportuno registrare a suo nome il marchio “#### RAJATABLA”; - che nell'anno 2014, tuttavia, attraverso un dettaglio storico e cronologico del dominio inviatole, su sua espressa richiesta, da Registro.it, si avvedeva di una serie di anomalie derivanti da comportamenti scorretti posti in essere dal sig. ### apprendendo infatti che: i in data ### il sig. ### in occasione del passaggio della ### di ### a ### S.n.c., aveva modificato i dati dell'amministratore del dominio subentrando in detta carica alla sig.ra ### senza comunicare alcunché a quest'ultima; i in data ### il sig. BAO comunicava a Registro.it che la sede ###c. era sita in #### d'### 24/3, indirizzo di residenza del sig. BAO e ove la predetta società non ha mai avuto la propria sede, neppure operativa; i il dominio, a suo tempo acquistato dalla convenuta, risultava assegnato al sig. ### in seguito ad espressa richiesta di modifica a firma del medesimo datata 10.12.2009 (cfr. doc. 6); - che per tali motivi in data ### la sig.ra ### proponeva querela nei confronti del sig. BAO (cfr. doc. 18); - che, pertanto, emerge la buona fede della sig.ra ### nel procedere alla registrazione del marchio, essendo la stessa ideatrice del marchio ### nonché fondatrice della società riportante tale denominazione nella ragione sociale sin dal 1998, diversamente da quanto asserito da controparte che, omettendo questo fondamentale passaggio, indica esclusivamente come data di costituzione della società ### S.n.c. quella del 29.11.2002, anno in cui è entrato a far parte della compagine sociale il sig. ### senza contare che la sig.ra ### prima e immediatamente dopo la registrazione del marchio, aveva la ferma certezza di essere anche titolare del dominio “nbs.it”, dalla medesima registrato nell'anno 1999: certezza venuta successivamente meno in seguito alla scoperta dell'appropriazione della titolarità di detto dominio da parte del sig. ### a ciò si aggiunga che né all'interno dello ### né in sede di accordi relativi al trasferimento delle quote, come affermato anche dalla stessa controparte, vi erano divieti di registrazione del marchio o clausole di riserva circa la titolarità; alla luce di quanto esposto, deve pertanto essere respinta la domanda di nullità di registrazione del marchio per l'asserita, ma con tutta evidenza insussistente, malafede della sig.ra ### - che parimenti dev'essere respinta la domanda di nullità e/o invalidità del marchio registrato dalla sig.ra ### formulata da parte attrice sull'assunto del preuso asseritamente ultralocale, nazionale se non internazionale dei marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR” e “RAJATABLA”; con il termine preuso si indica l'utilizzo di fatto di un marchio, che successivamente sia stato debitamente registrato da parte di un terzo; si tratta pertanto di una situazione di fatto che nel nostro ordinamento viene regolamentata dall'art. 28 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 nonché dall'art. 2571 c.c. e il criterio al quale il nostro ordinamento subordina il riconoscimento di una qualche forma di tutela al preuso è legato alla diffusione territoriale del marchio; in particolare, le norme sopra richiamate, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza, tendono ad accordare tutela preferenziale al preventivo utilizzo di fatto del marchio non registrato e, in ogni caso, subordinatamente alla circostanza per cui il preutente ne abbia fatto un uso continuativo e prolungato nel tempo; secondo la miglior dottrina perché un marchio di fatto possa sorgere, occorre che si realizzi (per mezzo dell'uso) un collegamento mnemonico tra marchio - pubblico - prodotto/servizio, ingenerato dalla consuetudine quantitativamente apprezzabile del marchio sul mercato e del pubblico dei consumatori con il segno medesimo, non essendo possibile l'instaurazione di un simile nesso quando la merce viene diffusa in quantitativi minimali o sporadici; occorre dunque un uso di rilevante intensità, che coinvolga un quantitativo di prodotti di una certa consistenza da valutare in relazione alla dimensione del mercato della merce in questione, in modo tale che il marchio abbia acquisito presso il pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo vale a dire l'idoneità ad indurre l'utenza ad associare il prodotto marchiato al preutente; il diritto non nasce quindi dal mero uso bensì dalla “notorietà”, la quale presuppone ai sensi della direttiva n° 89/104/CE che il marchio registrato sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti: tale requisito, che a livello territoriale è soddisfatto qualora la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio di uno stato membro, dev'essere valutato dal giudice tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti della causa ed in particolare della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (Cass. Civ. 21086/2005); e poi si fa riferimento al significato comunemente riportato nei vocabolari, il termine notorietà designa ciò che è bene conosciuto e che è molto noto collocandosi ad un livello superiore e più qualificato dell'astratta valenza distintiva; l'attuale sistema distingue tre tipologie di preuso e cioè quello non assistito da notorietà, quello munito di notorietà puramente locale e quello dotato di notorietà non puramente locale o ultralocale, accordando soltanto al marchio di fatto con notorietà non puramente locale il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera dei terzi ( Cass. Civ. n. 10519/2016); ed invece il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preuso abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di “duopolio”, atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. Civ. n. 4405/2006) deponendo in tal senso anche il favor legis per il registrante, quale emerge sia dalla più intensa ed estesa tutela (anche penale) riservata dall'ordinamento al marchio registrato, sia dalle disposizioni del D. Lgs. 04/12/1992 n° 480, attuative della disciplina comunitaria (Cass. Civ. n. 14787/2007); ne discende che la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale e/o internazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso di tempo è indispensabile affinchè possa considerarsi sorto il diritto esclusivo a favore di detto marchio con conseguente invalidità del marchio successivamente registrato: “### un marchio cosiddetto di fatto, quindi non registrato, possa essere tutelato alla stregua di un marchio registrato è necessario che lo stesso abbia conseguito una notorietà particolarmente estesa sul mercato, in qualità di segno distintivo. Infatti, affinché un segno non registrato possa invalidare il carattere di novità di un segno simile o con esso confondibile, deve essere non solo effettivamente usato, ma anche e soprattutto riconosciuto dal pubblico di riferimento, come marchio di quell'impresa o caratterizzante quel prodotto o servizio non solo a livello locale. Il riconoscimento deve avvenire, in effetti, a livello nazionale, in ogni caso, su una parte sostanziale dello stesso territorio nazionale” ( in tal senso Corte d'Appello di ### 07/05/2010 n. 1714); e, come è noto, la prova della notorietà sul mercato, a livello nazionale e/o internazionale, deve essere fornita dal soggetto che richiede la tutela del segno registrato; tutto ciò premesso, nel caso di specie controparte non ha dimostrato la notorietà ultralocale del segno; infatti, elementi che possono attestare l'estensione della notorietà del marchio di fatto a livello non strettamente locale possono essere individuati, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'attività promozionale del marchio in senso lato, nelle campagne pubblicitarie praticate dall'azienda non solo a livello locale, nella partecipazione a fiere a livello nazionale, nell'utilizzo del marchio in pubblicazioni di carattere nazionale o sovranazionale, nella rilevanza quantitativa della presenza del bene sul mercato, nella sua durata e nell'estensione del suo ambito territoriale, nelle ricerche di mercato condotte presso i clienti (questionari o esiti di altri strumenti di marketing, come focus group o vere e proprie interviste, cui sia stato sottoposto il pubblico riferimento); orbene, parte attrice si limita invece ad incentrare la prova del carattere ultralocale del marchio con l'inserimento dello stesso all'interno della rete ### ed a tal fine produce n° 79 fatture emesse in un arco temporale di circa nove anni per l'acquisto di pacchetti turistici tramite la rete; con riferimento alla presenza in rete del marchio, parte attrice ritiene detta circostanza di per sé sola sufficiente a dimostrare la notorietà nazionale ed internazionale del marchio medesimo; a tal fine cita, peraltro, sentenze di legittimità e di merito del tutto inconferenti atteso che nessuna di esse contiene l'enunciazione del concetto secondo cui l'offerta del prodotto in rete escluderebbe l'uso semplicemente locale attribuendo così al marchio di fatto notorietà nazionale; vengono inoltre prodotti degli elenchi riportanti asserite visite o visualizzazioni del sito che i clienti della ### sparsi nelle varie regioni italiane e del mondo, avrebbero effettuato in ordine al sito della società; premesso che detto elenco parrebbe provenire da un'applicazione e/o programma sulla cui metodologia e attendibilità nulla viene detto e sulle quali si rimane, in ogni caso, perplessi posto che il sito internet ha contenuti esclusivamente in italiano e ci si chiede quindi come gli abitanti di altre regioni del mondo siano stati in grado di comprenderne il contenuto, si evidenzia come le visualizzazioni non vengano correlate ad un singolo utente e quindi potrebbe ben essere accaduto che lo stesso utente abbia più volte visualizzato la medesima pagina internet; occorre altresì evidenziare che l'elenco è relativo ad un periodo di soli tre mesi, ovvero dall'01/01/2011 al 02/04/2011; inoltre il marchio è inserito in rete esclusivamente per il tramite del sito internet e nessuna prova è stata fornita circa la promozione o la pubblicizzazione del sito stesso all'interno della rete medesima; a ciò si aggiunga che i numeri ivi indicati appaiano francamente irrisori a fronte del mercato nazionale e mondiale di acquisti on-line di pacchetti turistici: a nulla rileva il fatto che la società affermi apoditticamente che l'attività della ### è rivolta ad una clientela di nicchia composta da turisti amanti di viaggi particolari, programmati individualmente o per piccoli gruppi e ciò al fine di ridurre il numero dei potenziali consumatori di riferimento sul quale parametrare il livello di notorietà ultralocale; nulla è stato provato infatti sul punto e in ogni caso dalla semplice visione del sito internet di ### non traspare lo svolgimento di questo tipo di attività; inoltre, il sito internet, come poc'anzi affermato, gode di contenuti esclusivamente in lingua italiana: ciò fa sì che non possa essere provata la diffusione consistente in un paese estero dove l'italiano non è largamente diffuso (Cass. Civ. n. 10519/2016); è dunque da escludersi con tutta evidenza la notorietà a livello internazionale; in merito alla diffusione regionale e/o nazionale si evidenzia che per far si che una determinata zona geografica possa considerarsi adeguatamente coperta dal marchio di fatto, è necessario che il prodotto o servizio contrassegnati siano diffusi con un apprezzabile ampiezza ed omogeneità in tale ambito territoriale; analizzando le fatture prodotte da parte attrice risulta invece che tramite la rete, per ogni singolo anno di fatturazione individuato e, comunque, per tutte le annualità complessivamente considerate, la vendita dei “pacchetti” turistici non è avvenuta in modo omogeneo, completo e in ogni caso commisurato al singolo ambito territoriale provinciale e/o regionale; ad esempio nell'anno 2007: tre pacchetti sono stati venduti in ### un solo pacchetto nelle province di ####### e ### due in ### ed uno in ### inoltre, la media delle vendite è stata di circa 10 “pacchetti” turistici all'anno con picchi negativi di un solo prodotto venduto nel 2004, tre nel 2010, uno nel 2011 e sempre uno soltanto nel 2015; da ultimo si osserva che il preuso del marchio deve essere anche attuale, non deve cioè essere cessato da tempo si da far venire meno la notorietà locale o ultralocale acquisita dallo stesso; attualità nell'uso del marchio che non è stata minimamente provata tant'è da tutta la documentazione depositata da controparte non pare siano stati venduti pacchetti turistici tramite la rete internet per tutto l'anno 2016; - che, alla luce di quanto sopra esposto dovrà necessariamente essere respinta la domanda di nullità e/o invalidità del marchio registrato dalla sig.ra ### così come la domanda di inibitoria ad utilizzarlo; - che parimenti dovrà essere respinta la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice per due ordini di ragioni: da un lato controparte non ha provato, né tantomeno allegato quale tipologia di danni abbia subito in conseguenza dell'avvenuta registrazione del marchio da parte della convenuta; né si comprende quale danno possa derivare in conseguenza della registrazione del marchio da parte della sig.ra ### atteso che la stessa, come affermato dalla stessa controparte, “non ha avviato alcuna attività imprenditoriale, in funzione della quale utilizza il marchio registrato”.
Le suddette eccezioni non risultano fondate.
In primo luogo, infatti, devono richiamarsi tutti i rilievi svolti in precedenza, così come la giurisprudenza sopra citata.
In secondo luogo, non possono ritenersi fondati i rilievi della convenuta, secondo cui in data ### il sig. ### in occasione del passaggio da ### a ### S.n.c. avrebbe modificato i dati dell'amministratore subentrando alla sig.ra ### senza comunicare nulla a quest'ultima e che tale dominio risultava assegnato al sig. BAO in virtù di modifica da quest'ultimo attuato unilateralmente in data ###, tenuto conto che: - la predetta contestazione risulta tardiva perché formulata per la prima volta in comparsa conclusionale. - il procedimento penale conseguente alla denuncia della sig.ra ### risulta essere stato archiviato; - nessuna contestazione in tal senso risulta essere stata formulata dalla sig.ra ### quando la stessa era socia; - in data ### la sig.ra ### aveva ceduto le sue quote della società ### S.R.L. al signor ### senza formulare neppure in tale occasione alcuna doglianza.
In terzo luogo, si deve osservare che, a ben vedere, nella stessa ricostruzione dei fatti proposta dalla parte convenuta risulta evidente che il marchio ed il dominio appartenevano alla ### S.n.c., poi diventata ### S.R.L.; tali segni distintivi, infatti, sono stati, per espresso riconoscimento della parte convenuta, pacificamente usati da ### per tutta la durata della sua attività societaria.
In altre parole la società si è sempre pacificamente avvalsa di tale marchio e di tale dominio per pubblicizzare e promuovere i propri servizi sul mercato.
Del resto, come si è detto in precedenza, i documenti 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 e 35 della parte attrice dimostrano chiaramente che la commercializzazione dei servizi ivi indicati è avvenuta tramite il sito ed il dominio di ### e attraverso l'attività promozionale del marchio societario.
In particolare, anche importanti quotidiani a diffusione nazionale come “###” e “###” hanno prestato attenzione a tale nuove modalità di svolgimento di un'attività “tradizionale”, facendo emergere come la società abbia sempre pubblicizzato, anche la livello nazionale i propri marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR” e “### RAJATABLA” (cfr. doc. 35 della parte attrice).
In conseguenza di tale promozione nazionale, ed internazionale, il doc. 24) di parte attrice (costituito da n. 79 fatture di vendita di pacchetti turistici distribuiti in varie regioni italiane) e il doc. 23) (che evidenzia al ### l'elenco delle nazioni in cui i clienti hanno visualizzato il sito della società in cui sono pubblicizzati i marchi di cui sopra) dimostrano l'utilizzo ultra locale dei segni distintivi su indicati.
Tale utilizzo ultra locale veniva già praticato, senza alcuna contestazione, per tutto il tempo di permanenza della sig.ra ### nella compagine societaria e, infatti, i docc. 31), 32), 33), 34) e 35) dimostrano come, per tutta la durata della sua attività, da quando ### era una società in nome collettivo in poi, la società attrice ha sempre utilizzato i marchi e il dominio su indicati.
Le fatture prodotte dalla parte attrice si riferiscono a clienti che provengono dalle seguenti regioni italiane: ################ e #### e la ### D'### devono ovviamente essere considerate “locali”.
Del resto, le fatture prodotte dalla parte attrice non costituiscono la totalità dei servizi turistici venduti a clienti “ultralocali”, ma rappresentano soltanto la dimostrazione della dimensione “ultrolocale” dell'attività della società.
Inoltre, dai documenti prodotti dalla parte attrice risultano clienti in ### in ### in ### in ### in ### in ### e finanche in USA ed in ### Dunque, la notorietà ultra locale del marchio ### non può essere messa in discussione, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale.
Quando poi la sig.ra ### aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione sociale della ### S.R.L. al sig. ### con il citato rogito notaio ### del 27.02.2012 (cfr. doc. 28 della parte attrice), la stessa non aveva formulato alcuna riserva, né le parti hanno concordato alcun trasferimento in ordine ai marchi e al dominio pacificamente di proprietà della società.
Dunque, la registrazione dei predetti indicati marchi a nome della sig.ra ### effettuata solo in data ###, dopo la cessione delle quote della società, quando la convenuta non vantava più alcun diritto sui segni distintivi societari (come risulta dalla lettera dell'Avv. ### prodotta dalla parte attrice sub doc. 27), risulta certamente nulla. 5.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono: - deve accertarsi e dichiararsi la nullità del marchio “### RAJATABLA”, registrato presso il Ministero dello ### - ### e ### in data ###, deposito n. ###, su domanda della sig.ra ### in data ###, ai sensi degli artt. 19, comma 2, 12, comma 1, e 25 c.p.i.; - deve disporsi l'inibitoria della convenuta sig.ra ### ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società ### S.R.L.; - deve fissarsi una somma per eventuali violazioni della presente Sentenza, nella misura equitativamente determinata in ### 500,00 per ciascuna violazione. 5.5. Non può, invece, disporsi anche la pubblicazione della sentenza, per estratto, a cura e spese della convenuta sig.ra ### sui quotidiani “###” e “ ###”, tenuto conto che l'art. 120 c.p.c., richiamato dalla parte attrice, prevede la pubblicità della sentenza nei soli “casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno” e, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun danno derivante dalla registrazione del marchio, in quanto la sig.ra ### non risulta aver intrapreso un'attività commerciale utilizzando tale marchio.
Per completezza, deve aggiungersi che, nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza non potrebbe disporsi neppure ai sensi dell'art. 126 c.p.i. in quanto, a prescindere dal fatto che non è stato neppure invocato dalla parte attrice, tale articolo richiede “la violazione dei diritti di proprietà industriale” e non semplicemente l'accertamento della nullità. 5.6. Infine, non può accogliersi la domanda proposta dalla parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, non ravvisandosi alcun danno, in quanto, come si è detto poc'anzi, la sig.ra ### non risulta aver intrapreso un'attività commerciale utilizzando tale marchio. 5.7. Ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i., “Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.” Inoltre, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., “### deve trasmettere all'ufficio italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.” Pertanto, il ### dovrà trasmettere all'### italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., anche ai fini dell'annotazione della Sentenza stessa nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i. 6. ### ulteriori questioni proposte dalle parti.
Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione ‘logica' ed ‘adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). 7. ### spese processuali del presente giudizio. 7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta sig.ra #### dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice d al terzo chiamato le spese processuali del presente giudizio, in conformità del ### adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della ### 2) allegata al predetto ### secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da ### 52.000,01 ad ### 260.000,00”, per ciascuna parte (rispettivamente, parte attrice e terzo chiamato): ### 2.430,00 per la fase di studio della controversia; ### 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio; ### 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; ### 4.050,00 per la fase decisionale; per un totale di ### 13.430,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 7.2. Per la stessa ragione, le spese di ### già liquidate dal ### con separato ### datato 04/03/2019 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta sig.ra ### 8. ### responsabilità aggravata della parte convenuta sig.ra ### ex art. 96 c.p.c. . 8.1. Tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, si ravvisa l'opportunità di applicare a carico della parte convenuta sig.ra ### il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla ### n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 8.2. Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: ### 25 settembre 2012, n. 1569 in ###è 2012).
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in ### Mass. 2012, 11, 1364). ### norma si sono pronunciate anche le ### della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della ‘potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a ‘bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, ### 13 settembre 2018, n. 22405 in ### civ. Mass. 2018).
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari; pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in ### civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari). 8.3. Nel caso di specie, da tutti i rilievi svolti in precedenza è emerso chiaramente l'abuso processuale da parte della convenuta sig.ra ### nel resistere in giudizio e proporre finanche domande riconvenzionali in evidente mala fede, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per le controparti. 8.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte convenuta sig.ra ### dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti delle controparti, che si ritiene equo liquidare nella somma di ### 5.000,00 in favore della parte attrice e nella somma di ### 5.000,00 in favore del terzo chiamato. P.Q.M. ##### in materia di ### in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 19648/2016 RG promossa dalla società ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### (parte attrice) contro la sig.ra ### (parte convenuta) e contro il sig. ### (terzo chiamato), nel contraddittorio delle parti: 1) Accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della società ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2476 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore della parte attrice società ### S.R.L. la complessiva somma di ### 127.566,83=, a titolo di risarcimento danni per l'appropriazione indebita dei fondi e somme, oltre: i all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ### dal 3.06.2016 fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; i agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ### dalla domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; i agli interessi legali sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. 2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta sig.ra ### 3) Accerta e dichiara la nullità del marchio “### RAJATABLA”, registrato presso il Ministero dello ### - ### e ### in data ###, deposito n. ###, su domanda della sig.ra ### in data ###, ai sensi degli artt. 19, comma 2, 12, comma 1, e 25 c.p.i. e, per l'effetto: inibisce alla convenuta sig.ra ### ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società ### S.R.L.; fissa una somma a carico della convenuta sig.ra ### per eventuali violazioni della presente Sentenza, nella misura equitativamente determinata in ### 500,00 per ciascuna violazione. 4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a rimborsare in favore della parte attrice società ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi ### 14.983,62= (di cui ### 13.430,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 5) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a rimborsare in favore del terzo chiamato sig. ### le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi ### 13.430,00= per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 6) Pone le spese di ### già liquidate dal ### con separato ### datato 04/03/2019, definitivamente a carico della parte convenuta sig.ra ### 7) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore della parte attrice società ### S.R.L. la somma di ### 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c. 8) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore del terzo chiamato sig. ### la somma di ### 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c. 9) Manda al ### di trasmettere all'### italiano brevetti e marchi copia della presente Sentenza, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., anche ai fini dell'annotazione della Sentenza stessa nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i.
Così deciso in ### in data 24 ottobre 2019, nella composizione collegiale del 18 ottobre 2019 . ### Dott.ssa #### Dott. ### RG n. 19648/2016
causa n. 19648/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Capua Edoardo, Ratti Gabriella