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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2694/2025 del 18-06-2025

... rientravano: la promozione della stipula dei contratti di noleggio, con consegna dei veicoli all'interno del ### individuato; lo svolgimento dell'attività nella osservazione scrupolosa delle indicazioni e istruzioni che avrebbero dovuto essere fornite dalla Concedente e con impegno a svolgere l'attività commerciale in modo efficiente, mantenendo il numero di veicoli idonei a soddisfare le richieste della propria clientela e installando presso il proprio ufficio desk, insegna, cartelli, espositori e altre attrezzature fornite dalla Concedente; l'utilizzo di contratti standard di noleggio, nella versione aggiornata e predisposta dal Concedente, con espressa indicazione della qualifica di “### Eurentcar”; l'obbligo di inviare alla ### s.r.l. qualsiasi contratto di noleggio stipulato, entro le quattro ore successive alla conclusione, sì da garantire l'aggiornamento della disponibilità di auto in tempo reale; la effettuazione delle procedure di noleggio secondo gli standard comunicati dalla Concedente e inerenti alla identificazione del cliente, l'archiviazione di uno o più documenti (in particolare la carta di credito da utilizzare come garanzia) e la corresponsione delle somme dovute a titolo (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6436 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte attrice - CONTRO ### S.r.l. (P.I. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte convenuta - E ### OGGETTO: Franchising e licensing.  ###: all'udienza del 03/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ### (d'ora innanzi, per semplicità anche solo ### ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale la ### S.r.l. deducendo di esercitare la propria attività commerciale a ### nell'ambito del noleggio di auto e di avere stipula to in data ### con la società italiana ### S.r.l. - titolare del marchio “Eurentcar” e del “### Eurentcar” - un contratto di franchising in forza del quale la convenuta aveva concesso in licenza alla odierna attrice il proprio marchio “Eurent” e il “sistema Eurentcar” (cd. “###”) consistente in un sistema gestionale informatico per il noleggio di veicoli, in un sistema pubblicitario ed in un sistema di commercializzazione con cui promuove la vendita e la promozione di servizi tra cui quelli di noleggio di autoveicoli, oltre al materiale pubblicitario, in via non esclusiva e con riferimento all'ambito territoriale di ### per lo svolgimento di attività di autonoleggio per la durata di anni 5 (doc. 3 - contratto di licenza “### cation”).  ### aveva assunto l'obbligo, tra l'altro, della attribuzione del diritto non esclusivo di utilizzo del sistema software, del marchio e del materiale pubblicitario (totem/roll up, depliant/brochure personalizzata, contratti di noleggio, cartelli in forex), delle divise dei dipendenti, oltre all'impegno ad effettuare investimenti pubblicitari in favore della ### sul territorio in questione; della garanzia del proprio supporto per tutte le informazioni sulla attività da svolgere e assistenza per la risoluzione di specifici problemi tecnici; della fornitura di listini con le tariffe e gli sconti per ciascun tipo di noleggio. 
Ai sensi dell'art. 3 del contratto, tra le obbligazioni a carico della ### taria, rientravano: la promozione della stipula dei contratti di noleggio, con consegna dei veicoli all'interno del ### individuato; lo svolgimento dell'attività nella osservazione scrupolosa delle indicazioni e istruzioni che avrebbero dovuto essere fornite dalla Concedente e con impegno a svolgere l'attività commerciale in modo efficiente, mantenendo il numero di veicoli idonei a soddisfare le richieste della propria clientela e installando presso il proprio ufficio desk, insegna, cartelli, espositori e altre attrezzature fornite dalla Concedente; l'utilizzo di contratti standard di noleggio, nella versione aggiornata e predisposta dal Concedente, con espressa indicazione della qualifica di “### Eurentcar”; l'obbligo di inviare alla ### s.r.l. qualsiasi contratto di noleggio stipulato, entro le quattro ore successive alla conclusione, sì da garantire l'aggiornamento della disponibilità di auto in tempo reale; la effettuazione delle procedure di noleggio secondo gli standard comunicati dalla Concedente e inerenti alla identificazione del cliente, l'archiviazione di uno o più documenti (in particolare la carta di credito da utilizzare come garanzia) e la corresponsione delle somme dovute a titolo di franchigia in caso di furto di auto affidata dalla Concedente. 
A titolo di corrispettivo, la odierna attrice ha dedotto di essersi obbligata a corrispondere alla Concedente una royalty sul fatturato (v. ### del contratto), oltre ad una somma una tantum a titolo di “entrance fee”.  ### ha rappresentato che, al fine di dare esecuzione alle proprie prestazioni, aveva corrisposto, in data ###, l'importo di euro 5.000,00 a fronte della consegna, da parte della Concedente, del logo richiesto dall'### di ### per la assegnazione degli uffici e degli spazi adibiti all'autonoleggio all'interno dell'aeroporto e, in data ###, il saldo pari ad € 20.000,00 a titolo di “### fee”, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e ### B del contratto di licenza (doc. 4 - pagamento entrance fee). 
Inoltre, aveva provveduto a dare esecuzione al contratto intervenuto tra le parti e dunque, ad effettuare gli investimenti necessari all'avvio della attività commerciale oggetto del contratto di licenza, provvedendo all'acquisto di 32 autovetture, per l'importo di € 443.657,60; - alla copertura assicurativa delle auto acquistate, conformemente all'art. 6 del contratto de quo, per l'importo di € 32.498,25; - alla locazione dell'ufficio presso l'### nazionale di ### per l'importo di € 2.458,33; - alla locazione del parcheggio per le auto disponibili per il noleggio, per l'importo di € 20.152,28; - alla locazione dell'ufficio sito in ### per l'importo di € 3.150,00; - al pagamento delle relative utenze, per l'importo di € 203,46; - e al pagamento della road fee, per l'importo di € 400,00, per complessivi € 443.657,60.
A fronte di ciò, la convenuta non aveva adempiuto alle obbligazioni assunte, limitandosi alla sporadica fornitura di materiale pubblicitario e gadget, assolutamente insufficienti a consentire alla odierna attrice di avviare l'attività di autonoleggio pattuita. 
Nello specifico, su richiesta della attrice, aveva inviato il logo richiesto, utilizzato necessariamente per la individuazione dei parcheggi riservati alla ### ltd (come richiesto dall'autorità aeroportuale), ma, contrariamente agli obblighi assunti, non aveva provveduto all'adempimento delle ulteriori obbligazioni sulla stessa gravanti, non consentendo alla ### ria di usufruire del software adibito a piattaforma di noleggio, con conseguente impossibilità, per la stessa, di dare avvio alla attività commerciale di autonoleggio. 
Inoltre, sebbene le parti avessero concordato che ### s.r.l. inviasse un proprio gruppo di soggetti deputati alla formazione del personale in ### in modo che la ### fosse effettivamente messa nelle condizioni di potere avviare l'attività di autonoleggio di cui al contratto entro il ###, tuttavia, ciò non era avvenuto e, alla data del febbraio 2021, la ### s.r.l.  aveva persistito nell'inadempimento (doc. 6 - corrispondenza). 
La convenuta aveva omesso di fornire assistenza, in diretta violazione, oltre che della normativa in tema di franchising, anche del regolamento contrattuale stesso (art. 4), che, sul presupposto dell'esistenza di un adeguato ed indispensabile know-how del franchisor, prevedeva l'impegno del ### dente a fornire la assistenza e il supporto per tutte le informazioni sull'attività da svolgersi. Tale attività avrebbe dovuto concretizzarsi nella consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato, oltre che nelle fasi precedenti e seguenti l'inaugurazione del punto vendita, anche per tutta la durata del contratto, nonché nell'aggiornamento professionale del personale del ### Ma nulla di tutto ciò era stato posto in essere dalla ### s.r.l., la quale oltre ad omettere qualsiasi assistenza tecnica e commerciale, aveva mancato di fornire al franchisee qualsiasi mezzo utile per l'inizio dell'attività di autonoleggio. 
Con comunicazione del 21/01/2021, l'attrice aveva invitato la ### all'adempimento delle obbligazioni assunte, dichiarandosi disponibile ad attendere sino al marzo 2021 (doc. 7), ma la convenuta, invece di collaborare fattivamente per la risoluzione della questione, si era limitata ad inviare delle uniformi con scritte in lingua italiana (e dunque inutilizzabili in ### e degli articoli di cancelleria personalizzati con l'indirizzo palermitano della società e con il numero di telefono italiano della stessa.  ### ha dato atto di avere rilevato, con lettera raccomandata del 19/03/2021, il grave inadempimento della ### S.r.l. e invocato l'art. 1453 c.c., anche ai sensi dell'articolo 13 del contratto di licenza, diffidando la convenuta alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto (doc 8 - diffida del 19.3.2021). 
Con comunicazione del 25/03/2021, la ### s.r.l. aveva contestato i rilievi della ### ritenendo di avere correttamente adempiuto le sue obbligazioni, fornendo quanto dovuto e adeguando “la struttura software in modo da consentire il noleggio delle autovetture di interesse presso l'aeroporto maltese” (doc. 9 - riscontro ### S.r.l.). 
Con nota del 20/04/2021, l'attrice aveva ribadito l'inadempimento della società convenuta per non avere né informato la ### circa l'asserito adeguamento del sistema software, né trasmesso le informazioni e istruzioni utili al suo funzionamento e lamentando che in assenza di tale comunicazione, era stata costretta a mesi di inattività, sopportando costi aziendali e senza realizzare alcun profitto (doc. 10 - nota del 20/04/2021).  ### ha dedotto che il grave inadempimento della ### S.r.l. giustificava una pronuncia di risoluzione del contratto oltre che la condanna della convenuta al risarcimento del danno per la perdita economica subìta pari al capitale investito di € 443.657,60, oltre al mancato guadagno da liquidarsi secondo equità ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di « e dichiarare l'inadempimento della ### s.r.l. rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte e, dunque, la risoluzione del contratto di franchising e, per l'effetto - condannare la convenuta alla ripetizione delle prestazioni effettuate dalla ### ltd, oltre al risarcimento del danno patrimoniale come in narrativa, per l'ammontare di € 443.657,60, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi a far data dall'inadempimento e sino al soddisfo, - Con vittoria di spese del presente giudizio». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### S.r.l. ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree di cui ha invocato il rigetto. 
Segnatamente, la convenuta ha innanzitutto dedotto che il rapporto contrattuale instaurato tra le parti andava qualificato non come contratto di franchising, ma come contratto di licenza, così come indicato nell'intestazione dello stesso, contratto atipico elaborato dalla prassi degli affari e riconosciuto come meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico con quale il titolare di diritti su beni immateriali, quali marchi, brevetti, know how (inteso quest'ultimo come patrimonio di conoscenze, non brevettate né brevettabili, segreto, individuato, sostanziale) concede a terzi il diritto di sfruttamento su tali beni dietro versamento di un corrispettivo iniziale (c.d.  entry fee) e di royalties periodiche, normalmente parametrate al volume di affari prodotto dal licenziatario, in forza della licenza di marchi, brevetti, know how, ecc.  ### la prospettazione della convenuta, a differenza di quanto avviene nel franchising, il licenziante si limiterebbe generalmente a verificare ed a garantire il rispetto, da parte del licenziatario, delle prescrizioni poste a tutela del marchio, ovvero a tutela della segretezza del know how. 
In ogni caso, ### S.r.l. ha dedotto di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali. 
Ed invero, l'art. 1 del contratto rubricato “### e ambito di applicazione del presente contratto” prevedeva che: “la ### attribuisce al licenziata rio, il quale accetta, il diritto non esclusivo di utilizzare il ### il marchio ed il materiale pubblicitario ad esso fornito costituito da: a) ### b) ### c) ### di Noleggio; d) ### (### trasparenti) #### (### renti; e) ### in ### con stampa digitale plastificata con il logo della ### cedente” ed il suddetto materiale era stato acquistato dalla ### s.r.l. ( fatture rilasciate dalla società ### che si è occupata della realizzazione doc.4) con ciò adempiendo agli obblighi di fornitura. 
In esecuzione del contratto, l'odierna convenuta si era poi messa prontamente in contatto con il direttore dell'aeroporto di ### (doc.1) al fine di concordare la concessione dello spazio del marchio ### all'interno della struttura stessa. 
Quindi, ### s.r.l. aveva provveduto a fornire tutto il materiale pubblicitario descritto nel contratto e, dietro richiesta dalla ### aveva fornito le divise personalizzate con il marchio ### Ancora, ### s.r.l., aveva provveduto alla stesura dei contratti in lingua inglese - cui peraltro non era contrattualmente obbligata - da utilizzare proprio sul territorio maltese (doc.2) La convenuta aveva poi provveduto all'inserimento nel proprio sito web e nel relativo gestionale della sede ###modo da consentire all'odierna attrice il pieno utilizzo del sistema stesso (doc.3). 
Quanto al sistema ### s.r.l. ha allegato che, in sede di conclusione del contratto, aveva specificatamente rappresentato che non esisteva un sistema gestionale per stazioni estere e che, quindi, avrebbe dovuto provvedere alla sua realizzazione, ma che comunque la ### sarebbe stata inserita (come di fatto avvenuto) nel sito web ### quale sede per la prenotazione ed il ritiro dei veicoli di fatto soddisfacendo quanto contrattualmente pattuito. 
Pertanto, il materiale fornito, la contrattualistica e l'inserimento all'interno del sito web, avevano consentito alla ### di avviare la propria attività di noleggio, risultando l'implementazione del ### unicamente un quid pluris, non previsto in contratto, la cui assenza non aveva impedito alla società di poter stabilmente operare. 
Quanto all'asserita violazione dell'art. 4 del contratto titolato “Assistenza”, a mente del quale: “### offrirà al licenziatario, ove ne sia richiesto, il proprio supporto per tutte le informazioni sull'attività di noleggio”, la convenuta ha fatto osservare che l'assistenza sarebbe stata prestata soltanto a seguito di espressa richiesta che, invece, non risultava nemmeno allegata. 
In ogni caso, la convenuta ha dedotto di essersi sempre resa disponibile a venire incontro alle esigenze della attrice, predisponendo anche incontri via skype ed ha affermato di avere ottemperato a tutti gli obblighi contrattualmente assunti. 
Respinto ogni addebito, ### S.r.l. ha contestato anche la richiesta risarcitoria perché infondata e comunque sfornita di prova sia in ordine al danno emergente che al lucro cessante ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare integralmente le domande attoree. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, cpa e iva come per legge». 
Tanto premesso in fatto, va ora osservato che le parti non concordano sulla sussunzione del contratto concluso inter partes in data ### nella fattispecie tipica del contratto di franchising ritenendo, invece, la convenuta che esso sarebbe piuttosto da in quadrare quale contratto di licensing, con il quale essa si sarebbe limitata a concedere al licenziatario il diritto d'utilizzo di un marchio, senza instaurare alcun altro tipo di rapporto commerciale riguardo alla distribuzione dei beni e servizi connotati da quel particolare segno distintivo e, soprattutto, senza alcun inserimento del licenziatario nella propria rete commerciale. 
Orbene, com'è noto, il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi. 
La prima consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti ed è un accertamento di fatto riservato al giudice del meri to, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.  1362 e segg. cod.  La seconda concerne l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente e si risolve nell'applicazione di norme giuridiche e, quindi, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. 
Nell'interpretazione del contratto, l'elemento letterale si pone come primo, ma non preminente, strumento ermeneutico ed il ricorso ad elementi diversi non è consentito quando il significato delle parole usate sia univoco, la volontà delle parti risulti in modo certo dal tenore letterale e non sussista ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito del patto. 
Pertanto, il giudice del merito, allorché riconosce che le parole usate non sono congrue rispetto all'effettiva volontà dei contraenti, deve dar conto dei diversi elementi con cui ricostruisce l'intero comune delle parti e nell'indagare la volontà comune dei contraenti deve valorizzare, oltre che l'atto sottoscritto, anche il comportamento di ciascuna di esse, anche posteriore alla conclusione del negozio. 
Orbene, nella specie, il testo contrattuale è denominato «contratto di licenza “### location”» e le parti vengono denominate «concedente» e «licenziatario». 
Tuttavia, oltre a tale dato testuale, all'interno del regolamento contrattuale sono rinvenibili numerosi elementi che inducono a ritenere che l'assetto ivi delineato sia connotato da un livello di integrazione/collaborazione tra le parti ben più intenso di quello che caratterizza il contratto di licensing. 
Nell'ambito di tale figura contrattuale il licenziante, titolare del marchio, si limita generalmente a verificare il rispetto, da parte del licenziatario, delle prescrizioni poste a tutela del marchio, ovvero a tutela della segretezza del know-how. 
Invece, il contratto in ispecie non ha avuto ad oggetto la mera concessione in uso del marchio e di un non ben specificato khow-how (desk, insegna, cartelli, espositori, software e hardware ed altre attrezzature fornite dalla ### ma una vera e propria affiliazione commerciale della licenziataria secondo lo schema proprio del franchising. 
Ed infatti le parti, premesso che “la ### è titolare del marchio “Eurentcar” e del “### Eurentcar” che consiste in un sistema gestionale informatico per il noleggio di veicoli, in un sistema pubblicitario ed in un sistema di commercializzazione per mezzo dei quali promuove la vendita e la promozione di servizi tra i quali quelli di noleggio di autoveicoli di cui al presente accordo” e “che la concedente promuove il proprio “sistema Eurentcar” … nell'intero territorio nazionale … e lo concede in licenza di utilizzo le seguenti tipologie: ### attività di noleggio con veicoli propri e/o affidati dalla “Concedente” e riserva all'interno dell'attività di noleggio del ### ziatario, un'area dedicata al materiale pubblicitario fornito dalla ### hanno indicato, all'art. 1, l'«oggetto ed ambito di applicazione» del contratto stabilendo che «la “Concedente” attribuisce al “Licenziatario” … il diritto non esclusivo di utilizzane il ### il ### ed il materiale pubblicitario ad esso fornito costituito da: a) #### b) ### /### e) ### di ### d) ### (### sparenti) #### (### e) ### in ### con stampa digitale plastificata con il logo della “Concedente”; nello svolgimento dell'attività di noleggio di ### presso la seguente ### (di seguito denominata soltanto ###». 
Le parti, per quel che qui interessa, hanno poi indicato gli “### del licenziatario”, prevedendo, in particolare, che: “a) ### si impegna, a mezzo della sottoscrizione del presente contratto, a promuovere la stipula di contratti di noleggio e la conseguenziale consegna dei veicoli all'interno del suindicato ### secondo il ### […] Nel caso di apertura di altro punto, sempre e comunque all'interno del ### assegnato, il ### sarà obbligato ad uniformare l'immagine del nuovo punto al ### EURENTCAR”; “b) ### nello svolgimento della propria attività, è inoltre, obbligato ad osservare scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni fornite dalla ### utilizzando il marchio secondo le indicazioni di quest'ultima con la diligenza del buon padre di famiglia. ### in definitiva, s'impegna a svolgere la propria attività in modo efficiente, all'uopo mantenendo alcuni standards qualitativi conformi alle indicazioni della ### […]. ### dovrà provvedere ad installare presso il proprio ufficio: desk, insegna, cartelli, espositori, software e hardware ed altre attrezzature fornite dalla ### A tal proposito il ### dovrà inviare alla ### le foto del proprio locale e del posto dove verrà posizionato il materiale pubblicitario. […] Il personale di cui il ### si avvale per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto dovrà avere i migliori requisiti per svolgere l'attività in oggetto quali ad esempio la conoscenza della lingua inglese ed una sufficiente conoscenza informatica”; “c) Il “LICENZIATARIO” si obbliga ad utilizzare per ogni noleggio il contratto standard di noleggio, nella versione aggiornata e predisposta dalla “###
DENTE”. ### ha la facoltà in qualsiasi momento di apportare al contratto di ### modifiche e/o integrazioni comunicandole preventivamente, con almeno 30 gg di preavviso […] ### convenuto tra le parti che il LICENZIATARIO è obbligato ad utilizzare oltre alla propria ragione sociale, esclusivamente i marchi della ### e non potrà mai, in alcun modo, sostituire, ovvero aggiungere ai predetti, il proprio marchio. ### si obbliga a fornire copia dei contratti su eventuale richiesta del ### entro 7 ### giorni”; “d) ### si obbliga ad inviare alla ### in tempo qualsiasi contratto di noleggio stipulato entro le quattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio, al fine di aggiornare in tempo la disponibilità delle auto”; “e) “### non può trasferire il luogo di esercizio della propria attività di noleggio senza il preventivo consenso scritto della CONCEDENTE”; “h) ### ”, si obbliga ad effettuare le procedure di noleggio secondo gli standard comunicati dalla “CONCEDENTE” che riguardano l'identificazione del cliente, l'archiviazione di uno o più documenti a mezzo fotocopia ed in particolare richiedendo al Cliente la/e ###e di ### con numeri a rilievo valida/e rilasciata/e da ### che il “###
RIO” dovrà utilizzare come forma di garanzia. Nel caso invece “###
RIO” noleggi un veicolo affidato dalla ### e tale veicolo sia oggetto di furto, il “LICENZIATARIO” è obbligato a corrispondere alla “CONCEDENTE” un importo pari alla ### dell'assicurazione”. 
Ai successivi artt. 4 e 5 le parti, inoltre, hanno previsto che la concedente avrebbe offerto al licenziatario, ove richiesto, il proprio supporto per tutte le informazioni sull'attività di noleggio e avrebbe prestato assistenza per la soluzione di specifici problemi insorti nell'esecuzione del contratto; gli avrebbe fornito “i listini con le tariffe e gli sconti per ciascun tipo di noleggio”, listini che avrebbero dovuto essere disponibili on line e che avrebbero dovuto “essere rispettati ed applicati dal ### salvo diversa autorizzazione scritta da parte della CONCEDENTE”, stabilendo, altresì, che la relativa trasgressione avrebbe potuto determinare l'“immediato recesso del contratto”. 
All'art. 13, inoltre, è stata prevista la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per l'omessa registrazione di un qualsiasi contratto di noleggio, per l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'art. 3, 4 e 7 del contratto e per il caso di omessa corresponsione dei compensi pattuiti di cui all'allegato A al contratto. 
Dall'allegato A al contratto concernente il corrispettivo iniziale (entrance fee) e le royalties dovute alla ### emerge, infine, che il avrebbe potuto effettuare prenotazioni presso altre stazioni del ### (non in codesharing con altri ### della ### o comunque attraverso il ### della ### per tali prenotazioni quest'ultima avrebbe corrisposto al ### una commissione pari al 10% dell'intera tariffa finale. 
Ora, l'art. 1 della legge 6.5.2004 n. 129 definisce il franchising come il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. 
Il contratto di franchising consente, ad un soggetto offerente beni e/o servizi, di ampliare il proprio raggio commerciale e di aumentarne la penetrazione nel mercato, creando una rete di distribuzione senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali e, a un autonomo ed indipendente distributore, di intraprendere una attività con riduzione del rischio, utilizzando un marchio già affermato e giovandosi dell'organizzazione già sperimentata dell'affiliante. 
Ritiene il Tribunale che dal quadro complessivo delle disposizioni regolatrici del rapporto emerge l'inserimento di ### nel “### Eurentcar” della concedente, ossia nella rete di affiliati accomunati non soltanto dall'utilizzo del medesimo marchio e dello stesso software di gestione delle prenotazioni, ma anche da procedure standards di noleggio e dalla possibilità di soddisfare le richieste della clientela attraverso il ### della ### effettuando il ritiro e la riconsegna dei veicoli presso altri affiliati ### Ciò posto, nella specie, parte attrice ha dedotto che ### S.r.l. sarebbe stata gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni previste in contrat to, per avere non aver consentito alla ### di usufruire del software adibito a piattaforma di noleggio, con conseguente impossibilità, per la stessa, di dare avvio alla attività commerciale di autonoleggio, nonché per non avere provveduto alla formazione del personale in ### e, infine, per avere omesso di fornire assistenza, in violazione, della normativa in tema di franchising nonché del regolamento contrattuale (art. 4). 
Dal canto suo, ### S.r.l. ha dedotto di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali, mettendosi prontamente in contatto con il direttore dell'aeroporto di ### (doc.1) al fine di concordare la concessione dello spazio del marchio ### all'interno della struttura stessa, provvedendo a fornire tutto il materiale pubblicitario descritto in contratto e le divise personalizzate con il marchio ### nonché alla stesura dei contratti in lingua inglese e, infine, attraverso l'inserimento nel proprio sito web e nel relativo gestionale della sede ###modo da consentire all'odierna attrice il pieno utilizzo del sistema stesso. 
In ordine al sistema #### s.r.l. ha allegato che, in sede di conclusione del contratto, aveva specificatamente rappresentato che non esisteva un sistema gestionale per stazioni estere e che, quindi, avrebbe dovuto provvedere alla sua realizzazione, ma che comunque la ### sarebbe stata inserita (come di fatto avvenuto) nel sito web ### quale sede per la prenotazione ed il ritiro dei veicoli di fatto soddisfacendo quanto contrattualmente pattuito. 
La attrice in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1 ha contestato tale assunto deducendo che parte convenuta non avrebbe fornito alcuna prova circa il momento in cui era stata attivata, sul sito web di ### la possibilità di prenotare i veicoli da ### Tuttavia, è agli atti una nota mail prodotta da parte attrice datata 20/01/2021 in seno alla quale ### S.r.l., dopo aver respinto gli addebiti formulati dalla ### (“siete stati informati subito che la nostra ### non aveva un ### mirato per una ### all'estero, per ché abbiamo sempre lavorato sul territorio Italiano, pertanto Vi è stato precisato che avremmo dovuto realizzare tramite il nostro web master un ### appositamente per l'ufficio di ### non un ### appositamente per MALTA”), ha comunicato «il sito web è il nostro dove attualmente ed a seguito dell'accordo, siete stati inseriti come ufficio di prenotazioni e ritiro [n.b. enfasi del redattore], inoltre presto ne sarà cambiata la grafica. Ancor di più precisiamo che, la ### imminente esigenza era quella di rappresentare un ### essenziale e obbligatorio per rimanere con un ### in ### altrimenti non avreste avuto questa possibilità (ci sono le mail che confermano il tutto anche della direzione ### di ###, a tal proposito Vi abbiamo concesso comunque il ### alla firma del contratto, ### che state utilizzando E che avete utilizzato anche per la realizzazione dei contratti di noleggio». 
Pertanto, quantomeno da quella data, ### era stata informata che ### aveva adeguato il proprio sito web in modo da consentire il noleggio delle autovetture presso l'aeroporto maltese. 
Tuttavia, la mancata condivisione dell'uso del “### Software” è un dato che può ritenersi pacifico tra le parti.  ### S.r.l., però, esso rappresenterebbe unicamente un quid pluris, non previsto in contratto, la cui assenza non avrebbe impedito alla società di poter stabilmente operare. 
Tale assunto è stato recisamente contestato dalla controparte. 
Orbene, l'oggetto del contratto è stato individuato dalle parti nella attribuzione del «diritto non esclusivo di utilizzare il ### il ### ed il materiale pubblicitario” fornito. 
Inoltre, che il software fosse oggetto del contratto trova indubbia conferma nella corrispondenza agli atti. 
Invero, in seno alla citata nota del 20/01/2021, ### S.r.l. lungi dall'affermare che la realizzazione del gestionale fosse esclusa dal contratto, ha giustificato «i rallentamenti nell'operatività e nella realizzazione anche del gestionale» a «causa dello smart ### e di tanta gente che si trova in cassa integrazione e che pertanto non può essere operativa al 100%». 
Deve poi osservarsi che il software, ossia l'applicazione informatica progettata per automatizzare e ottimizzare alcuni processi - è cosa diversa da un sito web. 
Pertanto, tale omissione costituisce inadempimento della società alle obbligazioni assunte che, tuttavia, non può ritenersi di non scarsa importanza a tenore del disposto dell'art. 1455 c.c., in quanto non idoneo ad incidere, alterandolo, sul sinallagma negoziale ed a fondare la declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 Ed invero, ### S.r.l. ha provveduto a fornire il marchio e il materiale pubblicitario, ha preso contatti col direttore dell'aeroporto di ### al fine di concordare la concessione dello spazio del marchio ### all'interno della struttura stessa in favore di ### ha fornito le divise personalizzate con il marchio ### ed i contratti di noleggio in lingua inglese ed infine ha inserito la convenuta nel sito web ### quale sede per la prenotazione ed il ritiro dei veicoli. 
Alla luce di ciò, ritiene il Tribunale che tale inadempimento non abbia impedito la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. 
Quanto alla asserita mancata assistenza, in violazione, della normativa in tema di franchising nonché del regolamento contrattuale (art. 4) deve osservarsi che l'art. 4 del contratto prevede che l'attività di assistenza (supporto per tutte le informazioni sull'attività di noleggio) sarebbe stata fornita a seguito di richiesta espressa, ma non risulta vi sia stata da parte di ### una richiesta in tal senso. 
In conclusione la domanda di risoluzione non può essere accolta. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice. 
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore minimo previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (indeterminato bassa complessità) relativamente a tutte le fasi.  P.Q.M.  Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa; rigetta le domande proposte da ### in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; condanna ### in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, in favore di ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida, in assenza di nota spese, in complessivi 3.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal ### ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 6436/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1902/2025 del 30-04-2025

... ingiuntivo, ### deduceva di essere proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### di aver denunciato il furto parziale degli interni del proprio veicolo alla questura di ### e di avere, per l'effetto, richiesto il risarcimento alla ### con la quale aveva contratto la garanzia per il furto. Rappresentava in esso che, in data ###, a seguito di perizia contrattuale, il collegio dei tecnici determinava l'indennizzo in euro 13.950,00, somma mai corrisposta dalla compagnia assicurativa, circostanza che avrebbe reso ### creditore nei confronti della compagnia. Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data ###, veniva opposto con atto di citazione, iscritto a ruolo presso il Tribunale di ### con il n° 8531/2023 R.G. ### esponeva che il ricorrente si fosse sottratto al proprio obbligo contrattuale di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con il ### Riteneva, altresì, che la procedura di liquidazione del danno fosse stata avviata senza prova del fatto storico del furto dell'autovettura. Lamentava la violazione delle norme contrattuali regolanti l'ipotesi del furto e si doleva della quantificazione operata dal collegio peritale in seno alla procedura contrattuale. Poneva in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del Giudice Unico monocratico, dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 8531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con decreto del 16.04.2025 ###, C.F.: ###, con rappresentanza generale per l'### in #### alla via ### n° 23, in persona del suo procuratore speciale, dott. ### giusta procura per atto notaio ### del 13.10.2021, rappresentata e difesa dall'avv.  ### C.F.: ###, p.e.c.: ###, ed elettivamente domiciliata, unitamente al predetto difensore, nel suo studio in ### alla via ### n° 68, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.  ATTRICE - #### C.F..: ###, nato a #### il ### ed ivi residente alla via ### n° 15, elettivamente domiciliato in #### alla via G. Angrisani n° 2 presso lo studio dell'avv. ### C.F.: ###, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, PEC ### o al numero di fax 089.753125.   CONVENUTO - #### a decreto ingiuntivo.  ### da rispettivi atti difensivi.   SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il Tribunale di ### con decreto ingiuntivo n° 1837/2023, emesso in data ###, ingiungeva alla ### di pagare al ricorrente ### nel termine di giorni quaranta dalla notifica del medesimo, la somma di euro 13.950,00 per la causale di cui al ricorso, oltre agli interessi come richiesti, nonché le spese della procedura. A sostegno del ricorso che ha condotto all'emissione del decreto ingiuntivo, ### deduceva di essere proprietario dell'autovettura ### 500 targata ### di aver denunciato il furto parziale degli interni del proprio veicolo alla questura di ### e di avere, per l'effetto, richiesto il risarcimento alla ### con la quale aveva contratto la garanzia per il furto. Rappresentava in esso che, in data ###, a seguito di perizia contrattuale, il collegio dei tecnici determinava l'indennizzo in euro 13.950,00, somma mai corrisposta dalla compagnia assicurativa, circostanza che avrebbe reso ### creditore nei confronti della compagnia. 
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data ###, veniva opposto con atto di citazione, iscritto a ruolo presso il Tribunale di ### con il n° 8531/2023 R.G.  ### esponeva che il ricorrente si fosse sottratto al proprio obbligo contrattuale di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con il ### Riteneva, altresì, che la procedura di liquidazione del danno fosse stata avviata senza prova del fatto storico del furto dell'autovettura. Lamentava la violazione delle norme contrattuali regolanti l'ipotesi del furto e si doleva della quantificazione operata dal collegio peritale in seno alla procedura contrattuale. Poneva in evidenza, poi, l'avvenuta vendita del veicolo da parte dell'opposto rappresentando che la compagnia avrebbe potuto scegliere, in base alle condizioni di polizza, di ritirare il veicolo oggetto del furto parziale sostituendolo con uno equivalente. Pertanto, per le esposte ragioni, riteneva ### decaduto dal diritto a percepire l'indennizzo. Contestava, in subordine, la somma richiesta da ### esponendo che dall'importo di euro 13.950,00 andasse decurtato il ricavato dalla vendita del veicolo pari ad euro 1.900,00. Chiedeva, infine, in linea ulteriormente gradata, nella sola e denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, anche in via riconvenzionale, di accertare il credito vantato dalla ### per le ragioni meglio esposte in narrativa ed operare la parziale compensazione con il maggior credito vantato dal ### Ciò in forza del fatto che, con sentenza del Tribunale di ### veniva accolta l'opposizione formulata dalla compagnia assicurativa all'atto di precetto dell'odierno opposto e quest'ultimo condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori e spese vive, per un totale complessivo di euro 2.452,68. 
Così infine concludeva: “piaccia all'###mo sig. Giudice adito, ogni contraria istanza respinta: a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. ### in relazione al lamentato furto parziale del 21.3.2021 per le ragioni meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di pagamento formulata nei confronti della ### in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; b) conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia il D.I. n° 1837/2023 (R.G. 7245/2023) emesso in data ###; c) in estremo subordine, nella sola e denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, anche in via riconvenzionale, accertare il credito vantato dalla ### per le ragioni meglio esposte in narrativa ed operare la parziale compensazione con il maggior credito vantato dal sig. ### d) per l'effetto, tenuto conto anche di quanto realizzato dal sig. ### a seguito della vendita del veicolo, accertare e dichiarare che l'importo eventualmente dovuto al sig. ### non potrà essere superiore ad euro 9.597,32; e) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed ### come per legge”.  ### produceva i seguenti documenti: procura in favore del dott. ### attestato di validità della firma elettronica; atto di precetto e pedissequa perizia contrattuale notificati; copia della denuncia di furto del 21.03.2021; richiesta di risarcimento del 23.03.2021; missiva ### del 22.4.2021; missiva ### del 05.08.2021; polizza ### n° ###; condizioni di polizza; atto di nomina di arbitro avv. ### atto di diffida e significazione avv. ### visura P.R.A.; missiva avv.  #### del 31.05.2021; copia della sentenza n° 6108/2023 emessa dal Tribunale di ### In data ### veniva fissata l'udienza di prima comparizione delle parti ex art.  183, 168 bis, co 4, c.p.c. 
Si costituiva in giudizio ### il quale, preliminarmente, impugnava e contestava ogni ex adverso dedotto, i documenti depositati e quant'altro richiesto e argomentato da parte opponente. Riteneva essere le motivazioni poste alla base dell'opposizione, formali, non veritiere, e destituite di ogni minimo fondamento fattuale. Replicava, pertanto, nel proprio atto difensivo, punto per punto, alle eccezioni sollevate dall'opponente. Riteneva, in primis, l'essere non corrispondente al vero la circostanza per cui l'opposto, assicurato con la ### si fosse sottratto al proprio obbligo di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia assicurativa. Rappresentava a sostegno della propria argomentazione: che la ### solo in data ###, ben oltre i termini previsti dalla polizza, invitava l'assicurato a prendere contatti con una carrozzeria convenzionata scegliendo tra quelle disponibili sul sito della compagnia; che, con email del 11.05.2021, l'assicurato comunicava la carrozzeria scelta e presso la quale desiderava effettuare le riparazioni, individuandola nella carrozzeria CAM di ### che, in pari data, la compagnia comunicava che tale carrozzeria, pure presente in lista, non era convenzionata con la ### Esponeva, ancora, che l'assicurato, il ###, sceglieva sempre dalla lista delle carrozzerie convenzionate la ### S.r.l.  di Pontecagnano ### e provvedeva a ricoverare l'autovettura presso di essa; che, con email del 27.05.2021, il precedente difensore dell'assicurato comunicava alla compagnia che il carrozziere si rifiutava di riparare la vettura adducendo, quest'ultimo, motivazioni non previste dalle condizioni di contratto; infine, che l'assicurato, solo dopo aver lungamente atteso l'inerzia del carrozziere, ritirava la propria vettura e la rivendeva al prezzo di euro 1.900,00 a fronte di un valore ante sinistro di circa euro 15.000,00. Poneva, quindi, l'accento sugli errori commessi dalla compagnia nella gestione del sinistro, su di una mala gestio da parte della medesima che avrebbe impedito l'indennizzo. Proseguendo nella propria difesa illustrava, altresì, che ### non si era mai sottratto alla stima della propria autovettura violando in un qualche modo le condizioni di polizza. Al contrario, riteneva inadempiente la compagnia assicurativa sostenendo essere del tutto infondata la richiesta, formulata dalla medesima, di decadenza dall'indennizzo da parte dell'assicurato, basata sulla circostanza che egli avesse ad un certo punto venduto il veicolo. Esperiva, inoltre, richiesta di risarcimento del danno legata all'inadempimento contrattuale della ### riservandosene la quantificazione nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ed ulteriore domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avendo la compagnia resistito al giudizio con mala fede o colpa grave, lasciando la quantificazione del risarcimento all'equità del giudicante. 
Richiedeva, infine, la concessione della provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che essa non fosse basata su prova scritta, e rassegnava le seguenti conclusioni: voglia l'On. le Tribunale adito così giudicare e provvedere: a) ### il decreto ingiuntivo impugnato e, per l'effetto, rigettare l'opposizione; b) ### le spiegate riconvenzionali; c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipante. 
Il Tribunale, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., fissava l'udienza al 09.04.2024 con i termini di cui all'art 171 ter c.p.c.  ###, in data ###, depositava la memoria primo termine con la quale, nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto, eccepito e richiesto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziava che ### nulla avesse dedotto o contestato in merito alla eccezione formulata dalla ### circa l'assenza di prova del fatto storico oltre che alle somme dovute dall'opposto alla compagnia assicurativa di cui al paragrafo 3 dell'atto di opposizione, ragione per la quale egli veniva ritenuto debitore della ### di euro 4.352,68. Contestava, infine, le domande riconvenzionali svolte ritenendole generiche ed infondate.  ###, in data ###, depositava la memoria ex art 171 ter, secondo termine, con la quale, nel riportarsi al contenuto della comparsa di costituzione e risposta e nel contestare in toto e senza nulla ammettere le allegazioni dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della prima memoria ex adverso depositata da parte opponente, replicava alle affermazioni della ### in particolare deducendo quanto segue: lascia interdetta l'affermazione insistita, fino allo sfinimento, da parte dell'opponente, circa la mancanza di prova del furto parziale, quando risulta depositata in atti (all.to sub 2 della produzione deposita con la comparsa) la denunzia di furto. La genuinità della denunzia sinora non è mai stata oggetto di contestazione da parte dei periti che hanno potuto visionare il veicolo e mai, sino ad ora, è stata adombrata la falsità della denunzia, che solo all'esito della perizia contrattuale si vuole contestare (non si sa bene su quali elementi). Rilevava, ancora, che controparte non avesse preso alcuna posizione nella propria memoria primo termine sulle domande riconvenzionali proposte dall'opposto con la comparsa di costituzione. Formulava richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche parziale, ex art. 648, co. 1, c.p.c. 
Depositava, inoltre, n° 5 fatture di noleggio di vettura sostitutiva per complessivi euro 955,00, n° 30 fotografie rappresentanti la vettura oggetto di furto parziale e n° 1 fattura di euro 50,00 inerente al trasporto del veicolo, a mezzo di carro attrezzi, alla carrozzeria ### S.r.l.   Il Tribunale, con decreto del 15.03.2024, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 09.04.2024, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.  ###, all'udienza del 09.04.2024, chiedeva con le depositate note, di concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Si rimetteva, infine, al Giudice, per chiedere di valutare la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. ###, allo stesso modo, chiedeva di fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Con provvedimento del 29.07.2024, si fissava l'udienza del 17.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. 
Il Tribunale, con decreto del 06.02.2025, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 17.03.2025, il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. 
In data ### il fascicolo veniva rimesso al giudice per la decisione. 
Va preliminarmente chiarito che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale onere rimane così ripartito anche nel giudizio di opposizione, dovendo il creditore - opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dal medesimo avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore - opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Dal citato articolo si desume, quindi, il c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto in forza del quale essa, appunto, si presume, ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. unite, n° 13533/2001 del 30 ottobre 2001, Cass. civ., sez. I, n° 13674/2006 del 13 giugno 2006; civ., sez. III, n° 8615/2006). 
Con riferimento al caso di specie, inoltre, è noto che caso di indennizzo richiesto dall'assicurato alla compagnia assicurativa in relazione agli eventi assicurati, quindi ai danni subiti, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio coperto da garanzia e nell'ambito spaziale e temporale in cui essa opera, la prova del sinistro spetta all'assicurato (cfr. Cass. civ. n. ###/2017 del 21.12.2017). Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la prova del furto del bene assicurato, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, non può limitarsi alla produzione della denuncia di furto presentata dall'assicurato - consistente in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio, e descrittiva di fatti oggetto di accertamento - ma occorre che quest'ultimo dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente e che la stessa era idonea a svolgere la propria funzione di mezzo di locomozione e di trasporto (Cass. civ.  VI, n° 3446/2023 del 03.02.2023). Ciò, oltre a fornire la prova dell'essersi adoperato con la normale diligenza. Nelle ipotesi di furto parziale, come quella ricorrente, in cui l'assicurato ha denunciato la sottrazione di parti del veicolo di sua proprietà, la prova richiede invece, anche ai fini penali ed assicurativi, la dimostrazione dell'esistenza di un'implicita sottrazione dei beni che sia stata realizzata in modo da rendere verosimile che essa possa essere stata il frutto del reato. 
La prova di un furto parziale può anche essere implicita, ossia desunta o desumibile da una serie di elementi di fatto e circostanze che, nel loro insieme, suggeriscono l'evento criminale. La denuncia alle autorità competenti è certamente la prova più evidente. Possono, tuttavia, ricorrere indizi, come la presenza di segni di scasso o l'assenza di componenti del veicolo, che vanno ad avvalorare la tesi del furto. Nella fattispecie concreta ricorrono entrambi gli elementi indiziari in questione. È pacifico, come risulta anche dalle fotografie in atti prodotti dalla parte opposta, che l'autovettura di cui la stessa risultava essere proprietario sia stata letteralmente svuotata dei suoi interni. Dalle stesse, inoltre, sono in evidenza segni di scasso alla serratura posta al lato guida del conducente, cui pure l'odierno opposto ha fatto espresso riferimento in denuncia. Esse, pur essendo prive di una data certa, sono verosimilmente riconducibili al denunciato evento. La circostanza inerente all'anno in cui l'autovettura è stata immatricolata, quella dell'esiguo lasso di tempo decorrente tra il giorno in cui è stata acquistata dall'opposto ed il giorno del furto, inducono a ritenere che sino al momento della denuncia la vettura fosse certamente in utilizzo allo stesso oltre che munita delle sue componenti essenziali (quali i sedili, il contachilometri, la plancia di comando ed ogni altro). È da considerare, inoltre, che la compagnia assicurativa, almeno con riferimento al periodo in cui l'auto è stata messa a sua disposizione presso le carrozzerie in cui è stata trasportata, ha avuto modo di eseguire qualsivoglia tipo di verifica o accertamento. Allo stesso modo, non risulta essere stata mai denunciata dall'opponente alcuna simulazione di reato o tentativo di truffa alla compagnia assicurativa. La prova del furto parziale, contestato l'evento furto da parte della compagnia assicurativa nell'atto introduttivo del giudizio, è da intendersi pienamente raggiunta. Lo stesso può dirsi in ordine alla condotta diligente tenuta dall'assicurato che ha presentato denuncia presso gli uffici competenti il giorno stesso del furto parziale, ossia il ### (integrata il ###), comunicandola tempestivamente alla compagnia assicurativa ed aprendo così il sinistro nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto. La formulata richiesta di risarcimento del danno alla compagnia, recante data 23.03.2021, è stata presentata a distanza di poco più di un giorno dal denunciato evento. Si aggiunga che egli, inoltre, ha avuto sempre una condotta collaborativa seguendo le indicazioni fornitegli dalla compagnia e le prescrizioni di cui alle condizioni generali di polizza, almeno finché - non riuscendo ad ottenere alcun indennizzo dalla stessa, sia prima che dopo l'esperita perizia contrattuale, ed avendo notevoli difficoltà nel fare riparare la propria autovettura presso una concessionaria convenzionata con la ### - ha deciso di porre in vendita il veicolo, così capitalizzando il minimo importo di euro 1.900,00 a fronte del valore reale del mezzo. Ciò in data 27 Agosto 2021, trascorso un considerevole lasso di tempo dall'apertura del sinistro nel corso del quale la ### avrebbe potuto eseguire ogni tipo di accertamento sul veicolo o qualsivoglia investigazione antifrode, avendo il perito della compagnia, per come si legge a pagina 3 della perizia arbitrale, visionato il veicolo assicurato. Sulla vendita del veicolo avvenuta nella giornata indicata, ben oltre i cinque mesi dall'apertura del sinistro, e sulla ricostruzione del percorso che ha condotto l'odierno opposto alla indicata scelta, è opportuno precisare che, denunciato il furto alla questura di ### e rappresentatolo alla ### nei tempi e nei modi di cui al sottoscritto contratto, la compagnia ha aperto il sinistro affidando ad uno studio associato l'incarico di eseguire l'accertamento tecnico sul veicolo, quest'ultimo effettuato il ### sul luogo del fatto, dal perito della stessa, ing. ### Dall'esame della documentazione in atti è, inoltre, emerso quanto segue. Solo in data ### e 26.04.2021, quindi ben oltre il termine di giorni 8 previsto dal contratto (3.16 delle condizioni generali di polizza), la ### invitava l'odierno opposto a prendere contatti con una carrozzeria convenzionata tra quelle indicate sul sito della compagnia. ###, con email dell'11.05.2021, comunicava la carrozzeria scelta presso la quale desiderava effettuare le riparazioni, individuandola nella CAM di ### La compagnia assicurativa, in pari data, comunicava che la carrozzeria non era in convenzione con la #### il ###, sceglieva dalla lista delle carrozzerie convenzionate la ### S.r.l. di Pontecagnano ### e ricoverava l'autovettura presso di essa. ### il medesimo giorno, comunicava all'avvocato di ### di avere reincaricato il proprio perito per seguire le riparazioni e concordare il danno con la scelta carrozzeria in convenzione. Il difensore di ### in data ###, rappresentava a mezzo mail alla ### l'insolita circostanza per la quale, contattato telefonicamente il responsabile della carrozzeria, quest'ultimo le rappresentava di dovere rinunciare al mandato per consentire alla compagnia assicurativa di conferire incarico alla carrozzeria per le riparazioni da eseguirsi. Chiedeva, pertanto, sul come determinarsi dinanzi alla formulata richiesta. La mail in questione veniva riscontrata lo stesso giorno dalla ### che, ipotizzando una cessione del credito, così rispondeva: la richiesta di rinuncia al mandato da parte della carrozzeria è legata immagino alla necessità della carrozzeria di fare sottoscrivere cessione di credito affinché la compagnia possa liquidare direttamente quest'ultima, chiaramente al netto delle condizioni di polizza che in ogni caso restano a carico dell'assicurato. Le rimando in ogni caso al collega ### che ci legge in copia e che ha ora la pratica in gestione che prenderà contatti con perito e carrozzeria e le comunicherà come procedere.  ### dell'assicurato, il ###, comunicava la rinuncia al mandato al proprio assistito e per conoscenza alla carrozzeria ### S.r.l. ed alla ### Quest'ultima, in data ###, inviava al nuovo difensore di ### una comunicazione dello stesso tenore di quella del 22.04.2021, invitando nuovamente l'assicurato a scegliere una carrozzeria convenzionata. A distanza di più di tre mesi dalla indicata comunicazione nulla era ancora avvenuto, nessun indennizzo erogato, nessuna riparazione eseguita. ### il ###, già alienato il proprio veicolo, nominava un proprio arbitro invitando la ### a fare lo stesso. Dalla mera documentazione in atti, non essendovi prove dichiarative, sono emersi dei ritardi da parte della compagnia assicurativa e delle difficoltà legate alla gestione del sinistro non certamente imputabili all'odierno opposto che - nonostante la tempestiva denuncia e le missive di sollecito, la perizia eseguita dallo studio tecnico 4.0 incaricato dalla ### il deposito celere della documentazione richiesta, la consegna del veicolo presso due diverse carrozzerie - non è stato indennizzato del danno. ###, dunque, ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal contratto, attivandosi dinanzi all'inerzia, più volte emersa, della compagnia assicurativa. Tale circostanza emerge chiaramente anche da quanto riportato nella perizia contrattuale di cui di seguito meglio si esporrà, elaborata nel contraddittorio tra le parti da un collegio arbitrale ed allegata agli atti di causa. In essa si legge: si può quindi concludere che l'assicurato ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali previsti, la procedura per la liquidazione del danno di cui all'art. 3.19 delle c.g.p.  risulta formalmente corretta, e che, stante l'importo del danno determinato, superiore al 70% del valore commerciale della vettura (€ 15.500.00) come contrattualmente previsto si concretizza la perdita totale della vettura, essendo capiente il valore assicurato, l'indennizzo definito e liquidato risulta determinato in euro 13.950,00. Diversamente, è emersa una non corretta gestione del sinistro da parte della ### che, anche dopo la stima del danno eseguita dal proprio perito il giorno 06.04.2021, non ha formulato alcuna offerta all'assicurato, il quale, dopo la vendita di quello che restava della propria autovettura, si è determinato a chiamare in contraddittorio la compagnia assicurativa tramite arbitrato irrituale, nello specifico perizia contrattuale, per la quantificazione del medesimo. 
Quanto all'indennizzo da riconoscere all'assicurato si rileva che in data ### veniva sottoscritto dai periti delle parti in causa oltre che da un terzo perito arbitro il documento denominato nella intestazione perizia contrattuale - arbitrato irrituale, verbale di terzo accesso, con cui il collegio arbitrale approvava e confermava, seppure con il disaccordo del perito della compagnia assicurativa su alcuni punti, le decisioni e le conclusioni del terzo perito arbitro. In esso l'indennizzo a favore dell'assicurato veniva definito e liquidato in euro 13.950,00. 
Il Tribunale ordinario di ### nel pronunciarsi sul ricorso iscritto il ### nell'ambito del procedimento recante n° 926/2022 R.G.V.G. - con il quale ### richiedeva che venisse dichiarato esecutivo il lodo sottoscritto in data ### dal collegio arbitrale all'esito della procedura da egli promossa nei confronti della ### - dichiarava esecutivo quest'ultimo con decreto del 26.04.2022, cron. n° 3175/2022. Sul provvedimento in questione, sulla sua natura ed efficacia di titolo esecutivo, si è espresso il Tribunale di ### nell'ambito del procedimento di opposizione ad atto di precetto promosso dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'odierno opposto e recante R.G. n° ###/2022. Ciò a seguito della ricevuta notifica da parte della ### del precetto e del menzionato pedissequo decreto. La sentenza emessa dal Tribunale di ### il ### è perfettamente condivisibile con particolare riferimento alla parte in cui al documento sottoscritto dalle parti in data ### è stata attribuita una valenza di perizia contrattuale ed in quanto tale, sebbene erroneamente munita di exequatur giurisdizionale, non avente per le ragioni in essa esposta valore ed efficacia di titolo esecutivo. La perizia contrattuale, infatti, una species del più ampio genus dell'arbitrato, al pari di quest'ultimo, presuppone una controversia in atto ma si distingue dall'arbitrato per la peculiarità di consistere in una valutazione squisitamente tecnica, inerente di solito alla liquidazione di un danno ed alla determinazione del relativo risarcimento o indennizzo, che le parti rimettono alla determinazione di un terzo impegnandosi ad accettare quanto dal medesimo verrà determinato come diretta espressione della propria volontà negoziale. Il deferimento ad arbitri della liquidazione del danno ritenuto sofferto da ### ha avuto, nel caso di specie, la finalità di raggiungere un esito negoziale e non già giurisdizionale, ossia è originato con l'intento di raggiungere un accordo senza la necessità di far consacrare il risultato della perizia dall'exequatur di un organo giurisdizionale, cosa che poi di fatto è comunque avvenuta. Non a caso, per come pure evidenziato dalla indicata sentenza del Tribunale di ### il documento sottoscritto dagli arbitri è intitolato, come detto, perizia contrattuale - arbitrato irrituale, e la clausola del contratto assicurativo da cui è scaturita la procedura peritale (l'art. 3.19 delle condizioni generali di contratto) non lascia adito a divergenti interpretazioni lì dove precisa che i periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ad essi è stata chiesta una manifestazione di volontà negoziale che le parti si sono preventivamente impegnate ad accettare e fare proprie. Il Tribunale di ### si è correttamente pronunciato affermando di non potere riconoscere la natura di titolo esecutivo alla perizia contrattuale in quanto atto a valenza negoziale che avrebbe potuto essere utilizzata quale prova scritta al fine di ottenere un provvedimento monitorio: indicazione, quest'ultima, seguita da ### che ha chiesto di emettersi il decreto ingiuntivo opposto. È al documento in questione che va riconosciuto valore di prova nel presente giudizio: ciò anche considerato, per come sempre si legge nella indicata sentenza, che l'opponente nel giudizio di opposizione al precetto non ha contestato, se non in minima parte, il quantum liquidato, oltre che la circostanza per cui l'indennizzo è stato definito e liquidato in sede di perizia contrattuale in euro 13.950,00 sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del furto, concordato tra i periti delle parti in euro 15.500,00, somma alla quale è stato detratto l'importo dello scoperto contrattuale del 10%. 
È, pertanto, infondata, essendo la perizia in questione espressione della volontà delle parti e comunque sottoscritta ed accettata dalle stesse, la contestazione operata dalla ### in ordine alla quantificazione dell'indennizzo effettuato dal collegio peritale a maggioranza, risultante essa anche conforme alle condizioni generali di polizza. 
Tra l'altro è da osservare, considerazioni già espresse in merito alla natura di titolo esecutivo della perizia contrattuale, che, a fronte del decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale ordinario di ### - ufficio volontaria giurisdizione - nell'ambito del procedimento recante n° 926/2022 R.G.V.G., nessun reclamo è stato proposto dall'odierno opponente. Stante l'accertamento e la liquidazione del danno in sede di perizia contrattuale, nonché la mancata contestazione nel citato giudizio da parte dell'opponente della somma liquidata se non nei termini di reiterare il diverso parere del proprio perito rispetto a quanto già evidenziato nel verbale di terzo accesso, sussiste la prova del correlativo diritto di credito in capo all'opposto. 
Dall'importo quantificato nella perizia contrattuale deve, tuttavia, essere necessariamente decurtato, in accoglimento della espletata richiesta dell'opponente posta anche quale azione riconvenzionale, la somma di euro 1.900,00, derivante dalla vendita del veicolo da parte di ### avvenuta in data ###. La somma rideterminata in ragione di ciò a favore dell'opposto è ridotta, pertanto, ad euro 12.050,00. 
Può, allo stesso modo, essere accolta la domanda proposta dall'opponente, anche in via riconvenzionale, di compensazione delle somme riconosciute dal Tribunale di ### alla ### nell'ambito del citato giudizio di opposizione ad atto di precetto, con quelle imputabili al maggiore credito riconosciuto all'opposto.  ### con la sentenza n° 6108/2023, emessa il giorno 17.07.2023 nell'ambito del procedimento recante n° ###/2022 R.G., veniva condannato quale convenuto opposto a rifondere le spese di lite all'attrice opponente ### quantificate in euro 1.500,00 per compensi, oltre agli esborsi sostenuti per euro 246,00, spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.  come per legge. Ciò per un totale, come correttamente quantificato nell'atto introduttivo del presente giudizio, di euro 2.452,68. 
È possibile compensare i crediti reciproci delle parti in quanto, pur avendo diversa natura, essi sono certamente connessi all'azione per cui è giudizio e la titolarità degli stessi è in capo alle odierne parti in causa. Nessuna rilevanza può essere riconosciuta all'unica considerazione al riguardo - espressa dall'opposto nella propria memoria di replica anche al fine di valutare la temerarietà dell'azione proposta - basata sul fatto che la ### non avesse offerto le somme dovute né prima della notifica del decreto ingiuntivo, né banco iudicis, prospettando qualsivoglia tipo di compensazione. 
Va, pertanto, sulla base della operata compensazione, ulteriormente rideterminato l'importo spettante all'odierno opposto in euro 9.597,32. 
Sulle domande riconvenzionali di parte opposta si osserva e ci si determina nel modo che segue. 
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, proposta da parte opposta e legata al mancato utilizzo della propria autovettura, c.d. danno da fermo del veicolo, a seguito di un ritenuto inadempimento contrattuale della ### - quest'ultimo meglio quantificato nella memoria 171 ter, n° 2 c.p.c. in euro 1.000,00 - essa non può essere accolta in quanto tardiva, e come tale inammissibile, oltre che esulante dalla originaria domanda di riconoscimento del credito. La prova in questione non sarebbe stata in ogni caso raggiunta. Agli atti di causa sono stati allegati dei documenti privi di efficacia probatoria e non utili a provare alcun pagamento. 
Quanto alle fatture n° A 203/2021 del 22.04.2021 (euro 225,00) ed A 286/21 del 26.05.2021 (euro 225,00) emesse dalla ###s ### S.r.l., esse sono prive della quietanza di pagamento. Lo stesso può dirsi per i documenti, pure riconducibili alla ###s ### S.r.l., contraddistinti dalla dicitura CAM ###/2021 del 18.04.2021 (euro 225), CAM 0432/2021 del 03.05.2021 (euro 225,00) CAM 0518/2021 del 25.05.2021 (euro 140,00). Non si tratta, inoltre, di fatture ma solo di proposte di lettere di noleggio né sottoscritte, né in un qualche modo quietanzate. Il solo documento, compilato a mani e recante la dicitura pagato, è la fattura n° 22 del 25.06.2021 (euro 50,00). La Cassazione si è a più riprese pronunciata sul punto ritenendo che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass., sez. civ. n° 15176/2015 del 20.07.2015 e Cass. sez. civ. n° 15832/2011 del 19.07.2011). 
Quanto alla domanda formulata dall'opposto di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. essa va rigettata, ciò non essendo provato che la ### abbia agito in mala fede o con colpa grave. La stessa si è difesa nel presente giudizio non videtur vim nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur, ossia esercitando le proprie difese senza compiere alcun atto di forza doloso ma esperendo un'azione tipica prevista dalla procedura, ciò argomentando le proprie ragioni senza tenere alcuna condotta o introdurre elementi tali da giustificare una condanna in tal senso. 
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato con le determinazioni che seguono secondo quanto in motivazione esposto.
Le spese di lite, essendo stata la domanda di parte opponente accolta solo in parte, con riferimento alla rideterminazione degli importi riconosciuti e spettanti all'opposto rispetto a quelli quantificati nel decreto ingiuntivo, anche a seguito della operata compensazione tra crediti, tenuto conto del mancato accoglimento delle domande poste in riconvenzionale dall'opposto, accertata quindi una soccombenza reciproca delle parti, vanno necessariamente compensate tra di esse nella misura ritenuta equa di un terzo. Ciò ponendo i residui due terzi a carico di parte opponente secondo la regola generale della soccombenza. 
Esse vanno liquidate come da dispositivo applicando i valori medi, ai sensi del D.M.  55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n° 37/2018.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - Revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 1837/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###.  - Accoglie parzialmente la domanda proposta da ### rideterminando la somma spettante al medesimo in euro 9.597,32, ottenuta decurtando dall'importo di euro 13.950,00 - già riconosciuto a titolo di indennizzo in sede di perizia contrattuale e confermato dall'emesso decreto ingiuntivo - la somma derivante dalla vendita del veicolo pari ad euro 1.900,00 e, in accoglimento della richiesta di compensazione delle somme formulata dall'opponente anche in riconvenzionale, quella di € 2.452,68 liquidata dal Tribunale di ### all'odierno opponente per le spese di lite sostenute nell'ambito del procedimento recante n° ###/2022 R.G.; - ### pertanto, la ### a pagare in favore di ### la somma di euro 9.597,32.  - Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### in relazione al danno derivante dal mancato utilizzo della propria autovettura.  - Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### ex art. 96 c.p.c.  per lite temeraria.  - Compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna la ### in persona del suo l.r.p.t., alla refusione dei due terzi delle spese del presente giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 5.000,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. ### Così deciso in ### lì 30 aprile 2025.   Il giudice dott. sa

causa n. 8531/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Stefania Picece

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28958/2024 del 11-11-2024

... conduttrice in forza di contratto di leasing di un'autovettura marca ### concluse con ### S.p.a., in seguito divenuta ### S.p.a., un contra tto di assicurazione per la responsabilità civile auto, contro l'incendio e contro il furto con premio ridotto, in quanto vi era previsto che fosse installato un antifurto satellitare marca ### entro quindici giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione; l'antifurto non venne installato nel detto termine, l'autovettura venne rubata dopo quin dici giorni e ### S.p.a. corrispo se l'indennizzo per il furto alla sola ### ossia alla società proprietaria del vei colo, che non è s tata parte in causa e che riversò l'eccedenza, di poco superiore ai duemilacinquecento euro, di quanto ricevuto dalla ### S.p.a., alla R&M ### 2 S.r.l.; questa convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la compagnia assicuratrice e ne chiese la condanna al pagamento di oltre tredicimila euro, a titolo di indennizzo per il furto subito; la Unip ol### S.p.a. si costitu ì in causa, ecc epì la carenza di legittimazione attiva della R&M ### 2 S.r.l. e comunque chiese il rigetto della domanda; il Tribunale, istruita la causa, rigettò la domanda, con sentenza (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4393/2021 R.G. proposto da: R&M ### S.R.L., in perso na del rappre sentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ### alla via L. RIZZO 36, presso lo studio dell 'avvocato ### (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (####), co n domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del rappresentante in atti indi cato, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti - controricorrente - Avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ### 3005/2020 depositata il ###. 
R.g. n. 4393 del 2021 Ad. 18/09/2024; estensore: C. ###. 2 di 6 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/09/2024, dal ### relatore ### che: la R&M ### 2 S.r.l., conduttrice in forza di contratto di leasing di un'autovettura marca ### concluse con ### S.p.a., in seguito divenuta ### S.p.a., un contra tto di assicurazione per la responsabilità civile auto, contro l'incendio e contro il furto con premio ridotto, in quanto vi era previsto che fosse installato un antifurto satellitare marca ### entro quindici giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione; l'antifurto non venne installato nel detto termine, l'autovettura venne rubata dopo quin dici giorni e ### S.p.a. corrispo se l'indennizzo per il furto alla sola ### ossia alla società proprietaria del vei colo, che non è s tata parte in causa e che riversò l'eccedenza, di poco superiore ai duemilacinquecento euro, di quanto ricevuto dalla ### S.p.a., alla R&M ### 2 S.r.l.; questa convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la compagnia assicuratrice e ne chiese la condanna al pagamento di oltre tredicimila euro, a titolo di indennizzo per il furto subito; la Unip ol### S.p.a. si costitu ì in causa, ecc epì la carenza di legittimazione attiva della R&M ### 2 S.r.l. e comunque chiese il rigetto della domanda; il Tribunale, istruita la causa, rigettò la domanda, con sentenza n. 145 del 28/01/2016; avverso la pronuncia del primo giudice propose impugnazione la R&M ### S.r.l. e la C orte d'appello di ### nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 3005 de l 22/06/2020, rigettato l'impugnazione; avverso la detta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, la R & M ### s.r.l.; la ### S.p.a. ha resistito con controricorso; R.g. n. 4393 del 2021 Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 3 di 6 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno de positato memoria per l'adunanza camerale del 18/09/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che: i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1363 e 1370 cod.  civ., in ordine all'interpretazione del contratto e all'incoerenza delle norme predisposte unilateralmente dalla compagnia assicuratrice e applicate sfavorevolmente all'assicurata; secondo motivo: violazione dell'art. 2697 cod. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per avere i giudici di merito addossato sulla R&M ### 2 s.r.l. l'onere della prova dell'adempimento delle prescrizioni contrattuali; in particolare il giudice di merito ha ritenuto sussistente un fatto impeditivo sollevato dalla controparte che non aveva asso lto all'onere della prov a con riguardo agl i adempimenti, su di esso incombent i ai termini del contratto di assicurazione, relativamente alla comunicazione del contratto di noleggio dell'apparecchiatura al noleggiante, di corresponsione del relativo canone quietanzato e di comunicazi one alla R&M ### 2 S.r.l. circa la di sponibilità dell'apparecchiatura e pr esso quale installatore essa si trovasse; terzo motivo: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nella circostanza che la compagn ia assicuratrice, av endo fatto sottoscrivere presso di essa il contrat to di noleggio aveva anche assunto la veste di procura tore, per avere gestito la fase contrattuale e provveduto all'incasso di somme senza darne conto; il primo moti vo è inammissibile, poiché la Co rte d'appello ha plausibilmente interpretato tutti gli atti e, in particolare, il contratto di assicurazione e ne ha desunto che non vi era un obbligo in capo R.g. n. 4393 del 2021 Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 4 di 6 alla compagnia assicuratrice allora ### S.p.a. (in seguito ### S.p.a.) di co nsegna dell'apparecchiatura antifurto (o nepp ure di ulteriori condotte cooper ative in tale fase) , bensì un obbligo dell'assicurato di recarsi, a seguito della segnalazione con breve messaggio di testo (### dell'installatore di fiducia, presso di questi al fine farlo installare presso un'officina convenzionata, dove l'autovettura doveva essere portata a cura dell'assicurato, e il tutto nel termine, pu re contratt ualmente fissato, di quindici giorni decorrenti dalla data di pagamento del premio assicurativo; la Corte territor iale ha, quindi, proceduto all'accertamento tipico del giudice del merito in ordine ai fatti di causa, qualificando come condizione per la riduzione del premio dovuto dall'assicurato l'adempimento delle suddette operazioni, escludendo che dovesse essere la compagnia ass icuratrice a proceder e alla consegna materiale dell'apparecchiatura antifurto ovvero alla sua installazione; il motivo, in ultimo, non sviluppa in modo adeguato la critica prospettata ai sensi dell'art. 1370 cod. civ., norma avente carattere sussidiario rispetto alle precedenti, come da risalente affermazione di questa Corte (Cass. n. 1028 del 13/02/1980 Rv. 404487 - 01), secondo la quale «qualora il giudice del merito abbia interpretato una clausola contrattuale nel modo più corrispondente al suo significato letterale , fondando altre sì la sua interpretazione sulla comune intenzione delle parti desun ta dal successivo comportamento delle medesime, non c'è bisogno per lo stesso di ricorrere alla interpretazione contro l'autore della clausola a norma dell'art 1370 cod civ perché ad essa non e tenuto il giudice che non abbia dubbi o perplessità circa il significato dell a clausola», limitandosi la ric orrente a so stenere che le clausole pattizie dovevano essere interpretate in senso sfavorevole all a società assicuratrice, ma non conduce alcuna crit ica arti colata al fin e di radicare l'applicabilità della norma richiamata; R.g. n. 4393 del 2021 Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 5 di 6 il secondo motivo è infondato, poiché con esso non si censura adeguatamente l'applicazione fatta dai giu dici di merito del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. (riferito, cioè, all'individuazione della parte onerata della prova di un fatto, a seconda della qu alificazione di qu esto), ma si chiede un di verso apprezzamento delle circostanze di causa e, in particolare, di quelle che er ano le previsioni del la polizza in ordine all'installazione dell'antifurto e alle modalità del l'installazione stessa; ma queste, come scritto in relazione al secondo motivo di ricorso, erano a carico soltanto mediato dell'assicuratore, che era tenuto a garantire che il dispositivo antifurto fosse montato presso un installatore di sua fiducia il cui nominativo e ubicazione sarebbe stato fornito via messaggio telefonico di testo (### escluso, quindi, un obbligo di consegna diretta del dispositivo al conduttore; il motivo, inoltre, è affetto da evidente carenza di autosufficienza quanto alle previsioni pattizi e sulle attività precedenti l'installazione dell'antifurto; il terzo e ultimo motivo è, anch'esso, inammissibile, poiché nel suo breve sviluppo si richiede il riesame di una serie di circostanze, che non costituiscono un fatto in senso fenomenico nei sensi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da ### U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781 - 01) ossia di un fatto storico (Cass. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01) e vi è, inoltre, preclusione o in ammissibilità del motivo da cd doppia conforme , ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici del merito, di primo e secondo grado, hanno qualificato i fatti in modo pressoché coincidente e parte ricorrente non evidenzia, nel motivo, alcun fatto nu ovo, appunt o in senso fenomenico e co munque storico, diverso, limitandosi a prospettare, a quanto risulta per la prima volta, la qualificazione - che non è un fatt o - della compagnia assicuratrice quale procuratrice della ### R.g. n. 4393 del 2021 Ad. 18/09/2024; estensore: C. ### 6 di 6 ### S.r.l. titolare del sistema di antifurto, avendo essa provveduto anche all a stipula d el contratto di noleggio dell'apparecchiatura antifurto e provveduto all'incasso delle somme (il che può anche rispondere a verità, ma è, allo stato, irrilevante ai fini decisori e, segnatamente, per l'inadempimento qui riscontrato); in conclusione, il ricorso è, per una parte, inammissibile e, per altra, infondato: e va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositi vo, sulla base del l'attività processual e espletata in relazione al valore della controversia; stante il rigetto dell'impugnazione deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto; il deposito del la motivazione è fiss ato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.; p.q.m.  la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pa gamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liqu ida in euro 3.100,00 per co mpensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimbo rso forfetario al 15 per cento, oltre CA e IVA per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente ### di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto un ificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camer a di consigl io della Corte di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Valle Cristiano

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 5406/2019 del 20-11-2019

... acquistando biglietti aerei e provvedendo al pagamento di auto a noleggio per la cifra di ### 65.453,34); in ogni caso, sempre in considerazione del controllo esercitato dal sig. ### su tutti gli aspetti dell'attività sociale, l'operazione non avrebbe potuto essere effettuata senza il suo consenso; - che, in merito ai bonifici effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, anche in questo caso tutte le transazioni di somme dal conto corrente della società a quello intestato alla sig.ra ### sul quale aveva potere di firma il sig. ### erano state autorizzate dallo stesso legale rappresentante della società attrice; e non poteva essere altrimenti poiché per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era necessaria la firma congiunta di entrambi i soci; - che, per quanto concerne le somme minori, nonostante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione, si può ricostruire quanto segue: i entrambi i soci percepivano mensilmente la somma di ### 1.500,00 a titolo di retribuzione, circostanza che spiega per quale motivo erano stati effettuati i bonifici dell'1.10.2010, del 29.10.2010 e del 31.12.2010; i l'importo di ### 3.825,22, di cui al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile Sezione Specializzata in materia di ### dai magistrati: Dott.ssa ### Dott. ### Dott. ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19648/2016 R.G.  promossa da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 43, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione; -### contro: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### A. Peyron n. 38, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data ###; -### e contro: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 43, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta; -### dalla parte convenuta avente per oggetto: ### amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476 c.c. - risarcimento danni - accertamento nullità di registrazione di marchio; ### Per la parte attrice società ### S.R.L. (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia l'###mo Tribunale adito, reiectis contrariis, ### e dichiarare la responsabilità della signora ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della s.r.l. ### ai sensi dell'art. 2476 c.c. e per l'effetto condannare la signora ### al pagamento di ### 157.642,47 per le causali esposte nei precedenti atti difensivi a favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella somma veriore accertata in istruttoria. 
In ogni caso condannare la signora ### a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento a favore della s.r.l. ### per l'appropriazione indebita dei fondi e delle somme indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere alla società l'importo di ### 157.642,47 con il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura determinanda in via equitativa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, o nella somma veriore accertata in istruttoria.  ### e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 2571 c.c., dell'art. 19 e segg.  c.p.c. nonché dell'art. 120 e segg. c.p.c. 
Dichiarare la nullità e/o l'invalidità della registrazione del marchio di cui in premessa come effettuata dalla parte convenuta, per i motivi indicati in narrativa. 
Dichiarare il preuso ultra locale e internazionale del marchio come attuato dalla società attrice. 
Disporre l'inibitoria della convenuta ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice. 
Fissare una somma per eventuali violazioni ed inosservanze dell'emananda sentenza, nella misura equitativamente determinanda dal Tribunale. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 
Voglia inoltre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ordinare la pubblicazione della sentenza, per estratto, a titolo di risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cura e spese della parte convenuta, sui quotidiani“###” e “ ###”. 
Col favore delle spese di lite e peritali, interamente pagate dalla società attrice visto l'inadempimento della convenuta, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.” Per la parte convenuta sig.ra ### (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia il Tribunale adito In via preliminare sulla domanda del terzo chiamato - ### la domanda di estromissione dal giudizio formulata dal terzo chiamato. 
Nel merito - ### domanda di pagamento somme - ### la domanda di pagamento della somma di ### 157.642,47= e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale poiché infondate. 
In subordine - ###eventuale, denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, limitare per le causali esposte in atti la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato; - contestualmente, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l.. 
In ulteriore subordine - ### per le causali esposte in narrativa la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato; - contestualmente, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli. 
Nel merito - ### domande relative al marchio - ### tutte le domande di parte attrice poiché infondate. 
In via riconvenzionale - ### l'insolvenza di ### S.r.l. nei confronti del ### condannare parte attrice a procurare alla sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n° 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa; - Condannare la società ### S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra ### dell'importo di ### 65.453,34 per le causali esposte in atti. 
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese 15% per spese generali, C.P.A. ed Iva come per legge.” Per il terzo chiamato sig. ### (a verbale di udienza in data ### e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente): “Voglia il Tribunale Ill.mo, ###, In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla signora ### Nel merito: ### la domanda subordinata della signora ### diretta ad affermare l'esclusiva responsabilità del sig. BAO per l'indebita distrazione dei fondi, e per l'effetto condannarla a manlevare e tenere indenne la signora ### da ogni importo dovuto a ### s.r.l. 
In via subordinata ### la domanda formulata dalla signora ### nei confronti dell'esponente, relativa alla presunta responsabilità diretta e concorrente del sig. BAO per l'indebita distrazione dei fondi contestata da ### s.r.l. alla signora ### In ogni caso ### in quanto infondata, per tutti i motivi di cui alla precedente narrativa, tutte le domande formulate dalla signora ### nei confronti del sig. ### . 
Col favore delle spese di lite oltre IVA e ###” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Premessa.  1.1. Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla ### n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla ### n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.  1.2. Con atto di citazione datato 23.06.2016 ritualmente notificato, la società ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di ### la sig.ra ### chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.  1.3. Si è costituita in ### la parte convenuta sig.ra ### depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e dichiarando di chiamare un terzo (sig. BAO ### in proprio) in causa, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'art.  163 bis c.p.c., così come previsto dagli artt. 167, 3° comma, e 269, 2° comma, c.p.c.  1.4. Con proprio decreto il ### ha quindi fissato ad altra data la prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini dell'art.  163 bis c.p.c.  1.5. Si è costituito il terzo chiamato sig. ### depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.  1.6. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il ### su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.  1.7. All'esito della successiva udienza il ### si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data ###, sciogliendo la predetta riserva: 1) ha rimesso la parte attrice in termini per la produzione nel presente giudizio dei documenti indicati a verbale di udienza in data ### (comunicazioni inviate da ### in data ###), ai sensi dell'art. 153, 2°comma, c.p.c. e, per l'effetto, ne ha dichiarato l'ammissibilità e utilizzabilità; 2) non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti; 3) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla #### C.so ###, l'esibizione in giudizio di copia dei seguenti bonifici tratti sul c/c della società ### S.R.L.: a) in data ### di ### 1500,00 b) in data ### di ### 1500,00 c) in data ### di ### 1.200,00 d) in data ### di ### 9.000,00 e) in data ### di ### 1.500,00 f) in data ### di ### 9.000,00 g) in data ### di ### 5.000,00 h) in data ### di ### 3.825,22 i) in data ### di ### 6.000,00 j) in data ### di ### 6.000,00 k) in data ### di ### 1.500,00; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare al suddetto terzo copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte attrice istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 4) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla ### di ### filiale di ### P.zza ### l'esibizione in giudizio di copia della documentazione dei seguenti pagamenti effettuati tramite la carta di credito intestata alla signora ### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970: i nel mese di gennaio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 7.667,43, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 6 allegato all'atto di citazione; i nel mese di febbraio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 9.474,80, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 7 allegato all'atto di citazione; i nel mese di marzo 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 11.045,22, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 8 allegato all'atto di citazione; i nel mese di aprile 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.964,20, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 9 allegato all'atto di citazione; i nel mese di maggio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 6.571,80, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 10 allegato all'atto di citazione; i nel mese di giugno 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 5.997,00, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 11 allegato all'atto di citazione; i nel mese di luglio 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.017,88, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 12 allegato all'atto di citazione; i nel mese di agosto 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 5.329,40, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 13 allegato all'atto di citazione; i nel mese di settembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 9.807,52, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 14 allegato all'atto di citazione; i nel mese di ottobre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.981,24, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 15 allegato all'atto di citazione; i nel mese di novembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 7.574,64, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 16 allegato all'atto di citazione; i nel mese di dicembre 2010, per l'importo complessivo pari ad ### 10.186,07, come risulta dall'estratto conto della ### di ### - ### - doc. 17 allegato all'atto di citazione; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare al suddetto terzo copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte attrice istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 5) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla parte attrice ### S.R.L. (riservando, in difetto, l'eventuale successivo ordine di esibizione ai terzi ### S.p.a., ### e ### di ### - ### S.p.a.) l'esibizione in giudizio di copia degli estratti conto relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 dei seguenti conti correnti: i conto corrente n. 60289 accesso presso ### filiale di ### i conto corrente n. ###0 acceso presso ### filiale di ### c.so ### 15, poi accorpata alla filiale di c.so Somellier; i conto corrente n. 5985 e conto corrente n. 5970 - 70/5970 acceso presso ### di #### S.p.a., filiale di ### via ### n. 27, poi via ### poi via ### n. 44; nonché di copia del ### per competenza avente come denominazione sottoconto “anticipi compensi a collaboratori” relativo agli anni 2008, 2009, 2011 e 2012; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; 6) ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c. a: i ### sito in ### via ### n. 16; i Curatore del ### 2 s.a.s. di ### (### n. 16/2013), con studio in ### via ### n. 19; i ### di ### sito in ### c.so ### n. 4; i ristorante “### Taberna” sito in ### via ### n. 2; i profumeria “Kami” sita in ### via ### n. 19; i profumeria ### sita in #### n. 4/F, l'esibizione in giudizio di copia degli scontrini relativi alle spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 emessa da ### di ### filiale di ### via ### n. 44, a favore di ### S.r.l. e collegata al conto corrente n. 5970 - 70/5970 nel periodo da gennaio 2010 a dicembre 2010; da effettuarsi mediante deposito presso la ### della ### del Tribunale di ### (corso ### n. 130) entro il ###; fissando alla parte attrice istante termine fino al 30.10.2017 per notificare ai suddetti terzi copia dell'Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.; disponendo che le relative spese siano anticipate dalla parte convenuta istante, ai sensi degli artt. 210, 3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia); 7) ha ammesso CTU sul seguente quesito proposto dalla parte attrice e dal terzo chiamato nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., così come integrato e riformulato (riservando la nomina del CTU al prosieguo): “ ### nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, -con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.: -sulla base dei documenti prodotti dalle parti e tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 198, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale ‘il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195'; -con l'espresso compito di tentare la conciliazione delle parti, ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200, c.p.c., da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo: Accerti i pagamenti effettuati da ### S.R.L. alla convenuta, nonché il soggetto che abbia disposti i singoli bonifici disposti nell'anno 2010 di cui è causa, nonché gli acquisti effettuati tramite la carta di credito aziendale presso i negozi su indicati, mediante acquisizione dei relativi scontrini e ricevute di pagamento. 
Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.”; 8) ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto: i delle domande e eccezioni proposte dalle parti; i dei documenti prodotti dalle parti; i dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa; i dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa, che risulta assai complesso; i del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); i dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, tenuto anche conto della necessità di nominare un ### i delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il ### “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”; A) versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di ### 70.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice; B) assunzione da parte della convenuta dell'obbligazione a non utilizzare il marchio di cui è causa per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice, con previsione di una somma da concordarsi per eventuali violazioni ed inosservanze; C) assunzione da parte dell'attrice dell'obbligazione a procurare alla convenuta sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n. 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa; D) rinuncia a tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti (compresa la rinuncia alla domanda ulteriori risarcimenti danni proposta dalla parte attrice e la rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta); E) il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese e spese compensate.  1.8. All'udienza in data ### la parte attrice ed il terzo chiamato, come rappresentati dal difensore in udienza, hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta transattiva o conciliativa ex art.  185 bis c.p.c. formulata dal ### La parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, ha chiesto un rinvio di 2 o 3 mesi per ragioni salute della sig.ra ### come da documentazione medica prodotta e dovendo conferire con la stessa sulla proposta.  1.9. Con atto depositato telematicamente in data ###, i difensori della parte convenuta ### ed ### hanno dichiarato di rinunciare al mandato.  1.10. All'udienza in data ### la parte attrice ed il terzo chiamato, come rappresentati dal difensore in udienza, hanno ribadito di aderire alla predetta proposta transattiva o conciliativa ex art.  185 bis c.p.c. formulata dal ### mentre la parte convenuta, comparsa personalmente, ha dichiarato di non aderire alla proposta transattiva e/o conciliativa formulata dal ### ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. 
La parte attrice ha quindi insistito per la CTU contabile già disposta con Ordinanza del 18.9.2017, mentre la sig.ra ### ha chiesto che il sig. ### paghi per l'utilizzo che ha fatto del marchio dal 2013.  1.11. ### in data ### il ### rilevato che, non avendo la parte convenuta sig.ra ### aderito alla proposta transattiva e/o conciliativa formulata dal ### ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., prima di esperire la CTU ammessa con Ordinanza del 18.9.2017, ha disposto la mediazione delegata ex officio iudicis, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs.  28/2010, come già preannunciato nella predetta Ordinanza, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, invitando le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo.  1.12. A verbale dell'udienza in data ### la parte attrice ha prodotto copia del verbale di mancata conciliazione insistendo per lo svolgimento dell'istruzione probatoria.  1.13. ### in data ### il ### ha quindi nominato CTU sul predetto quesito il Dr. ### 1.14. Infine, una volta esperita la CTU e depositata la relazione scritta, all'udienza in data ### il ### fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.  1.15. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in ### di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .  2. Sull'eccezione proposta dal terzo chiamato in via preliminare di inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla parte convenuta sig.ra ### 2.1. Il terzo chiamato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di chiamata in causa del sig. ### come proposta dalla parte convenuta sig.ra #### non risulta fondata.  2.2. Invero, a sostegno di tale eccezione il terzo chiamato ha dedotto: - che la difesa della signora ### ha evidenziato come il sig. ### quale amministratore e socio della società all'epoca dei fatti, avrebbe dovuto tempestivamente constatare, esercitando il suo potere di vigilanza, eventuali comportamenti illegittimi della convenuta - anch'ella amministratrice e socia della s.r.l. - ed attivarsi tempestivamente per chiedere il rimborso di eventuali distrazioni di somme; secondo la prospettazione della convenuta, che comunque ha contestato anche nel merito la domanda della società attrice, l'omessa vigilanza del sig. BAO comporterebbe una sua responsabilità ex art. 2476 c.c. verso la società, e una sorta di manleva per eventuali crediti vantati da ### S.R.L. nei confronti della sig.ra ### per distrazione di fondi sociali; - che, peraltro, eventuali profili di responsabilità - peraltro inesistentidel sig. BAO nei confronti della società nulla hanno a che vedere con la legittima richiesta della società alla signora ### di restituzione di somme utilizzate per l'acquisto di beni personali o comunque estranei all'oggetto e all'attività sociale; certamente detti profili sono irrilevanti nell'ambito dei rapporti tra ### e ### non possono in alcun modo costituire né un motivo di esclusione della responsabilità della signora ### né un‘ ipotesi, non meglio identificata di manleva del terzo chiamato; - che, pertanto deve rilevarsi l'assoluta inammissibilità giuridica della domanda di chiamata del terzo per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2476 2.3. In realtà, i rilievi che precedono comportano l'infondatezza nel merito delle domande proposte dalla parte convenuta sig.ra ### nei confronti del terzo chiamato sig. ### senza peraltro incidere sull'ammissibilità della chiamata in causa di quest'ultimo, che trova fondamento nel disposto dell'art. 106 c.p.c.  3. ### domande di merito proposte dalla parte attrice relative alla responsabilità della parte convenuta sig.ra ### ed al risarcimento danni e sulle relative domande ed eccezioni proposte da quest'ultima.  3.1. Come si è detto, la parte attrice ha innanzitutto chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe delle seguenti domande nei confronti della parte convenuta sig.ra ### “### e dichiarare la responsabilità della signora ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della s.r.l. ### ai sensi dell'art. 2476 c.c.” e, per l'effetto, di “condannare la signora ### al pagamento di ### 157.642,47 per le causali esposte nei precedenti atti difensivi a favore dell'attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella somma veriore accertata in istruttoria. 
In ogni caso condannare la signora ### a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento a favore della s.r.l. ### per l'appropriazione indebita dei fondi e delle somme indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere alla società l'importo di ### 157.642,47 con il risarcimento del danno non patrimoniale nella misura determinanda in via equitativa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, o nella somma veriore accertata in istruttoria.” La convenuta sig.ra ### ha chiesto il rigetto delle predette domande e, in subordine, nell'eventuale denegata ipotesi di accoglimento, di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art.  2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l. 
In ulteriore subordine, la parte convenuta sig.ra ### ha chiesto di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli.  3.2. Giova innanzitutto richiamare la CTU del Dott. ### che, nella relazione scritta datata 18.02.2019, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha innanzitutto accertato e riferito quanto segue: - in data ### i signori ### e ### costituivano la società ### S.n.c. di ### e ### avente ad oggetto l'organizzazione di viaggi ed escursioni turistiche (cfr. anche il doc. 1 della parte attrice); - il capitale sociale veniva sottoscritto in parti uguali dai due soci, i quali esercitavano in forma disgiunta l'amministrazione ordinaria e straordinaria (cfr. anche il doc. 1 della parte attrice); - con rogito ### di ### in data ###, rep.n. 177082 racc.  ###, la società ### veniva trasformata in società a responsabilità limitata, con capitale sociale sempre diviso in parti uguali, e l'amministrazione della società affidata ad un consiglio di amministrazione composto dai due soci, con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e con necessità di delibera del Consiglio per le operazioni di straordinaria amministrazione; l'attività sociale continuava ad essere quella turistica e per svolgerla la società utilizzò sempre, sin dalla sua costituzione in forma di società di persone, il marchio ### marchio essenziale sul mercato per identificare, garantendone l'affidabilità, l'attività peculiare della società che era quella di organizzare viaggi personalizzati in contrapposizione ai grandi tour operator (cfr. anche il doc. 2 della parte attrice); - con rogito notaio ### di ### in data ###, rep. n. 26942 racc. n. 13115, la sig.ra ### cedeva al sig. ### l'intera quota della società ### S.R.L.  di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### cessava ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice).  3.3. A sostegno delle predette domande la parte attrice ha dedotto, in particolare: - che, dopo l'uscita dalla sig.ra ### dalla compagine sociale, il sig. ### decideva di effettuare un'analitica analisi della contabilità, analisi dalla quale emergevano a carico della sig.ra ### circostanze di tale gravità da giustificare accuse di appropriazione indebita e da determinare l'avvio della presente azione di responsabilità contro l'ex amministratrice; - che, in particolare, nell'anno 2010 la sig.ra ### emetteva assegni ed effettuava bonifici a proprio favore per la somma di ### 52.025,22 ed utilizzava la carta di credito della società per distrarre a proprio favore fondi sociali per un ammontare di ### 105.617,25 e, così, per un totale di ### 157.642,47; - che, precisamente, in data ### la signora ### emetteva ed incassava un assegno bancario per ### 3.000, tratto sul conto corrente della società ### S.R.L. presso la ### del ### a favore di se stessa; - che in data ### la sig.ra ### emetteva l'ulteriore assegno bancario di importo pari ad ### 3.000,00 a favore di se stessa; - che a partire dal mese di ottobre 2010 fino a dicembre dello stesso anno, la sig.ra ### effettuava i bonifici a sé stessa, indicati nell'elenco partitario (doc. 4) e, precisamente: a) in data ### di ### 1500,00; b) in data ### di ### 1500,00; c) in data ### di ### 1.200,00; d) in data ### di ### 9.000,00; e) in data ### di ### 1.500,00; f) in data ### di ### 9.000,00; g) in data ### di ### 5.000,00; h) in data ### di ### 3.825,22; i) in data ### di ### 6.000,00; j) in data ### di ### 6.000,00; k) in data ### di ### 1.500,00; - che nel solo mese di ottobre 2010 la sig.ra ### bonificava dal conto della società #### S.R.L. sul suo conto corrente personale l'importo di ### 14.700,00; - che nel solo mese di dicembre 2010 la sig.ra ### bonificava dal conto corrente della società ### S.R.L. sul suo conto corrente personale l'importo di ### 31.325,22; - che i consiglieri di amministrazione della società signori ### e ### erano titolari ciascuno di una carta di credito sociale, i cui addebiti venivano effettuati sul conto corrente intestato a ### S.R.L. presso la ### di ### e presso la ### da utilizzare esclusivamente per le operazioni societarie; - che nel mese di gennaio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali, acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 7.667,43 (doc. 6); - che nel mese di febbraio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per i motivi aziendali, acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 9.474,80 (doc. 7); - che nel mese di marzo 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 11.045,22 (doc. 8); - che nel mese di aprile 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.964,20 (doc. 9); - che nel mese di maggio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 6.571,80 (doc. 10); - che nel mese di giugno 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 5.997,00 (doc. 11); - che nel mese di luglio 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.017,88 (doc. 12); - che nel mese di agosto 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra ### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 5.329,40 (doc. 13); - che nel mese di settembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 9.807,52 (doc. 14); - che nel mese di ottobre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.981,24 (doc. 15); - che nel mese di novembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 7.574,64 (doc. 16); - che nel mese di dicembre 2010 venivano effettuati con la carta di credito con addebito sul conto corrente della ### S.R.L. presso la BPN conto n. 5970, intestata alla sig.ra #### e di cui quest'ultima aveva l'esclusivo uso per scopi aziendali acquisti per l'importo complessivo pari ad ### 10.186,07 (doc. 17); - che la S.a.s. ### è un negozio di vendita al dettaglio di pelletteria e di abbigliamento femminile sito in ### - che “###” è un negozio di vendita al dettaglio di “bijoux e argenteria, sito in ### C.so ###; - che “###” è un centro privato sito in ### 16, per la prevenzione e la diagnosi di malattie; - che l'”Olfattorio” è un negozio di vendita al dettaglio di prestigiosi profumi di lusso e “Calzedonia” un esercizio per la vendita al dettaglio di biancheria intima; - che “Tiffany” è una prestigiosa gioielleria sita nel centro di ### - che “Cesar” è un negozio in ### di vendita delle ceramiche e “Blob” un negozio di abbigliamento femminile sito in ### - che “Kami profumi” è negozio di vendita al dettaglio di profumi; - che “Yamamay” è un negozio di vendita di biancheria intima, e “### Weitzman” è un prestigioso negozio di calzature femminili; - che i soci e consiglieri di amministrazione della società si erano ripartiti le competenze operative nel senso che la sig.ra ### si occupava della parte amministrativa e contabile della società, mentre il signor. ### si occupava della parte commerciale e informatica dell'attività societaria.  3.4. A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la parte convenuta sig.ra ### ha dedotto, in particolare: - che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non esiste alcun obbligo della sig.ra ### di restituire somma alcuna, poiché quest'ultima non ha incassato nulla che non le fosse dovuto: non si è appropriata di somme di pertinenza della società e non ha distratto fondi sociali per acquisti personali; - che tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite assegni, bonifici, carta di credito, e quindi tutti quelli elencati nell'atto di citazione venivano effettuati o direttamente dal sig. ### o su indicazione e con il preventivo assenso dello stesso, il quale di fatto aveva il totale controllo delle operazioni economiche/amministrative della società ### S.R.L.; si tenga presente in proposito che per operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era obbligatoria la firma congiunta dei due amministratori; - che dalla diffida inviata dai legali di parte attrice in data ### (doc. 14) si apprende che le stesse contestazioni di cui oggi si discute erano già state segnalate dal precedente legale del sig. BAO con lettera raccomandata del 19.7.2011; premesso che la sig.ra ### non ha conservato copia di tale missiva, è opportuno evidenziare che all'epoca la convenuta era ancora socia di ### S.R.L.; è quindi certo che i soci avevano discusso del contenuto della diffida prima della cessione delle quote da parte della sig.ra ### ed è altrettanto certo che se all'epoca non era stata avviata alcuna azione legale è perché i problemi erano stati esaminati e superati; - che dal contenuto dell'art. 2476 c.c. risulta lampante che, se vi è stata responsabilità della sig.ra ### per l'amministrazione della società, tale responsabilità va condivisa con il sig. BAO ### in una compagine sociale composta da due soci, uniti prima in forma di società di persone poi in forma di piccola società di capitali, società della quale entrambi i soci erano amministratori, è impensabile che uno dei due non si sia accorto della distrazione di somme così rilevanti; se la società ha subito un danno, tale danno è quindi imputabile esclusivamente al sig. ### o, almeno, anche al sig. ### il quale dovrà quindi risponderne nei confronti della società sia in qualità di amministratore ex art. 2476 1° comma c.c. sia in qualità di socio ex art. 2476 7° comma c.c.; infatti, l'amministratore è responsabile nei confronti della società per aver omesso di adempiere ai propri compiti imposti per legge e/o per atto costitutivo, ovvero per violazione dell'obbligo di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; detta responsabilità è solidale ed investe tutti gli amministratori, sia per la mala gestio, cioè condotte attive finalizzate ad arrecare danno alla società, sia per omessa vigilanza; - che, in merito ai due assegni bancari dell'importo di ### 3.000,00 ciascuno emessi nel mese di giugno 2010 dalla sig.ra ### ed intestati alla stessa, è probabile che tali assegni siano stati emessi per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società (come si dirà infra, la sig.ra ### aveva ripetutamente finanziato ### S.R.L., acquistando biglietti aerei e provvedendo al pagamento di auto a noleggio per la cifra di ### 65.453,34); in ogni caso, sempre in considerazione del controllo esercitato dal sig. ### su tutti gli aspetti dell'attività sociale, l'operazione non avrebbe potuto essere effettuata senza il suo consenso; - che, in merito ai bonifici effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, anche in questo caso tutte le transazioni di somme dal conto corrente della società a quello intestato alla sig.ra ### sul quale aveva potere di firma il sig. ### erano state autorizzate dallo stesso legale rappresentante della società attrice; e non poteva essere altrimenti poiché per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era necessaria la firma congiunta di entrambi i soci; - che, per quanto concerne le somme minori, nonostante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione, si può ricostruire quanto segue: i entrambi i soci percepivano mensilmente la somma di ### 1.500,00 a titolo di retribuzione, circostanza che spiega per quale motivo erano stati effettuati i bonifici dell'1.10.2010, del 29.10.2010 e del 31.12.2010; i l'importo di ### 3.825,22, di cui al bonifico del 13.12.2010, era stato utilizzato per provvedere al pagamento dello stipendio del sig. ### i in definitiva vi è un solo bonifico, quello datato 15.10.2010, della modesta cifra di ### 1.200,00, che al momento rimane privo di causale poiché a distanza di sei anni è veramente difficile ricordarsi il motivo per cui fu effettuato; in ogni caso è assai probabile che anche questo bonifico fosse stato effettuato per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società; - che le spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 non erano state effettuate dalla convenuta; infatti, il sig. ### non consentiva a nessuno, socia compresa, di compiere la benché minima operazione bancaria o spesa senza la sua preventiva autorizzazione; nonostante gli amministratori della società fossero formalmente due, era il sig. ### a gestire la contabilità, a decidere in che modo eseguire i pagamenti dovuti ai fornitori e, soprattutto, ad utilizzare le carte di credito di ### S.R.L., tanto quella a lui intestata quanto quella intestata alla sig.ra ### seppur ad entrambi i soci fosse stata attribuita una carta di credito, la sig.ra ### non aveva praticamente mai usato quella a lei intestata: non avendola utilizzata non può aver effettuato le ingenti spese elencate da parte attrice; la carta di credito intestata all'odierna convenuta era stata riposta, unitamente al tesserino del bancomat ed al libretto degli assegni, in una cassettiera di colore nero posizionata alle spalle della scrivania alla quale lavorava la convenuta, per la precisione nel primo cassetto di tale mobile; la cassettiera non era chiusa a chiave; considerato che parte convenuta non ne ha praticamente mai fatto uso, è evidente che la carta era stata utilizzata a sua insaputa dallo stesso signor ### o da altri soggetti che avevano accesso all'ufficio; inoltre, pur apparendo evidente che attraverso l'uso della carta di credito aziendale erano stati effettuati molteplici acquisti che appaiono estranei all'oggetto sociale, à altrettanto vero che non tutte le spese sostenute lo sono, poiché alcune di esse sono state inserite nei “partitari per competenza” compilati nell'anno 2010 dalla società ### S.R.L.: nell'anno 2010, per i fornitori ### (doc. n. 1), ### (doc. n. 2) e Kami (doc. n. 3) parte attrice ha infatti compilato appositi partitari avendo ricevuto fatture per ### 15.650,00, ### 1.110,00 ed ### 1.399,00; non si può certo imputare alla sig.ra ### di essersi appropriata di somme che ### S.R.L. ha indicato nelle proprie scritture contabili; indipendentemente dalla correttezza contabile e dalla verifica del soggetto che ha materialmente effettuato l'acquisto, dall'importo di cui si chiede la restituzione dovranno quindi essere detratte le somme sopra indicate per un totale di ### 18.159,00; ciò premesso, ribadito che parte convenuta nega di aver usato la carta di credito per fini personali e di aver sostenuto le spese che le vengono attribuite, è opportuno puntualizzare che la maggior parte dei nominativi a favore dei quali erano stati eseguiti i pagamenti sono relativi a esercizi commerciali frequentati prevalentemente dal sig. ### e presso i quali la sig.ra ### ha sempre pagato i propri acquisti privati attraverso la sua carta di credito ### n. 8013; - che, infine, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, la parte attrice non ha provato e neppure indicato quale tipologia di danni ulteriori avrebbe subito in conseguenza dell'asserita distrazione di fondi, per cui la domanda non potrà che essere respinta.  3.5. Ciò chiarito, per quanto concerne, innanzitutto, gli assegni intestati alla sig.ra ### la predetta domanda proposta dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, 3.5.1. Invero, sul punto il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 9 e 10): - i due assegni di ### 3.000,00 cadauno datati, rispettivamente, 10/06/2010 e 11/06/2010 (allegato 4) erano stati sicuramente emessi e incassati dalla sig.ra ### ma non se ne conosce la motivazione specifica (cfr. anche doc. 3 della parte attrice); - pertanto è possibile affermare con certezza che i due assegni di ### 3.000,00 cadauno per un totale di ### 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 erano stati sicuramente emessi, girati e incassati dalla sig.ra ### A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “ E' possibile affermare con certezza che solo i due assegni di euro 3.000,00 cadauno per un totale di euro 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e incassati da ### Dalla documentazione in atti non è possibile dire se fossero dei rimborsi dovuti o meno alla sig.ra ###” Dunque, risulta accertato che i due assegni in questione erano stati emessi dalla sig.ra #### a sé intestati ed incassati dalla stessa (cfr. anche il doc. 3 della parte attrice).  3.5.2. Sul punto, la parte convenuta ha eccepito che probabilmente tali assegni sarebbero stati emessi per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società (la sig.ra #### avrebbe infatti ripetutamente finanziato ### S.R.L., acquistando biglietti aerei e provvedendo al pagamento di auto a noleggio per la cifra di ### 65.453,34). 
Tale eccezione risulta del tutto generica e sfornita di prova.  3.5.3. La parte convenuta ha anche eccepito che, in ogni caso, in considerazione del controllo esercitato dal sig. ### su tutti gli aspetti dell'attività sociale, l'operazione non avrebbe potuto essere effettuata senza il suo consenso. 
Anche tale eccezione risulta del tutto generica, oltre che irrilevante, tenuto anche conto che dalla mail datata 21.02.2006 predisposta dalla stessa sig.ra ### con cui la stessa aveva ripartito tra i suoi amministratori i compiti gestionali, si evince che al sig. ### competeva esclusivamente la parte commerciale e delle risorse umane nell'ambito della società, mentre la signora ### si occupava in via esclusiva della gestione dell'amministrazione (cfr. doc. 19 della parte convenuta: “Per la parte vendite clienti, orario ufficio, permessi ecc,. il responsabile vendite e risorse umane è ### La responsabile di tutta la parte amministrativa …è Cinzia”), con conseguente venir meno della presunzione di conoscibilità dei pagamenti da parte del sig. ### (evidenziata anche dal ###.  3.5.4. Tenuto conto dei rilievi che precedono, non avendo la parte convenuta fornito idonea giustificazione di tale distrazione patrimoniale, le somme di cui ai predetti due assegni, pari a complessivi ### 6.000,00, di cui sig.ra ### si era illecitamente appropriata, devono essere restituite alla società ### S.R.L. dalla sig.ra ### 3.6. Per quanto concerne, in secondo luogo, i bonifici intestati alla sig.ra ### la predetta domanda proposta risulta parzialmente fondata, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.  3.6.1. Invero, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 9 e 10): - i seguenti bonifici a favore della sig.ra ### sono stati desunti dall'estratto conto relativo all'anno 2010 e al conto corrente intestato alla società ### S.R.L. n. 29510 della ### tutti con partitario “anticipi compensi a collab.” (cfr. anche doc. 4 della parte attrice e documentazione esibita dalla ###: i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 1.200,00 i in data ###, bonifico di ### 9.000,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 i in data ###, bonifico di ### 9.000,00 i in data ###, bonifico di ### 5.000,00 i in data ###, bonifico di ### 3.825,22 i in data ###, bonifico di ### 6.000,00 i in data ###, bonifico di ### 6.000,00 i in data ###, bonifico di ### 1.500,00 per un totale di ### 46.025,22; - per quanto riguarda i bonifici è impossibile, con la documentazione in atti, dire chi li ha disposti1 e si può solo evidenziare che: i in contabilità sono stati registrati nella scheda contabile anticipi compensi a collaboratori (allegato 5); i entrambi i soci erano amministratori della società a responsabilità limitata con possibilità di controllo sia contabile che finanziario dei movimenti; i gli importi totali del presunto ammanco nell'arco del 2010 erano sicuramente consistenti e quindi difficilmente non evidenti a entrambi i due amministratori viste le ridotte dimensioni della società; - pertanto è possibile affermare con certezza che solo i due predetti assegni di ### 3.000,00 cadauno per un totale di ### 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e 1 In realtà, si deve osservare fin da ora che dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla #### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### incassati dalla sig.ra ### A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “ Ricognizione dei ### a ### E' possibile affermare con certezza che solo i due assegni di euro 3.000,00 cadauno per un totale di euro 6.000,00 datati 10/06/2010 e 11/06/2010 sono stati sicuramente emessi, girati e incassati da ### Dalla documentazione in atti non è possibile dire se fossero dei rimborsi dovuti o meno alla sig.ra ###” 3.6.2. Sul punto, come si è detto in precedenza, la parte convenuta ha eccepito: - che, in merito ai bonifici effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2010, anche in questo caso tutte le transazioni di somme dal conto corrente della società a quello intestato alla sig.ra ### sul quale aveva potere di firma il sig. ### sarebbero state autorizzate dallo stesso legale rappresentante della società attrice; e non poteva essere altrimenti poiché per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad ### 5.000,00 era necessaria la firma congiunta di entrambi i soci; - che, per quanto concerne le somme minori, nonostante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione, si può ricostruire quanto segue: i entrambi i soci percepivano mensilmente la somma di ### 1.500,00 a titolo di retribuzione, circostanza che spiega per quale motivo erano stati effettuati i bonifici dell'1.10.2010, del 29.10.2010 e del 31.12.2010; i l'importo di ### 3.825,22, di cui al bonifico del 13.12.2010, era stato utilizzato per provvedere al pagamento dello stipendio del sig. ### i in definitiva vi è un solo bonifico, quello datato 15.10.2010, della modesta cifra di ### 1.200,00, che al momento rimane privo di causale poiché a distanza di sei anni è veramente difficile ricordarsi il motivo per cui fu effettuato; in ogni caso è assai probabile che anche questo bonifico fosse stato effettuato per compensare precedenti esborsi della convenuta a favore della società.  3.6.3. In realtà, si deve osservare che dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla #### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### Risulta poi pacifico in causa che i soci amministratori avevano deciso di attribuirsi un compenso mensile di ### 1.500,00 e dal partitario prodotto si evince che: - il sig. ### aveva incassato regolarmente il suo compenso di ### 1500,00 mensili; - la sig.ra ### aveva incassato i bonifici emessi dal conto corrente della società #### S.R.L. indicati nel predetto elenco per un totale di ### 46.025,22 relativi al periodo dal 10.10.2010 al 31.12.2010 e dunque, in un solo trimestre. 
Come si è detto, tali bonifici sono stati qualificati come “anticipi compensi” nella contabilità societaria gestita dalla sig.ra ### Ciò chiarito, anche prescindere da chi abbia effettuato materialmente i bonifici (anche se, in realtà, come si è osservato poc'anzi, dalle copie degli ordini di bonifico esibiti dalla ### risulta che il soggetto ordinante è stata la sig.ra ### e/o li abbia autorizzati, la sig.ra ### ha percepito l'importo complessivo di ### 46.025,22, anziché di ### 4.500,00 come percepito dall'altro amministratore sig. ### per il trimestre dal 10.10.2010 al 31.12.2010, con una differenza di ### 41.525,22 (ossia 46.025,22 - 4.500,00). 
Ora, dal momento che la stessa parte convenuta riconosce che gli amministratori percepivano un compenso pattuito e concordato di ### 1.500,00 mensili, tali acconti avrebbero dovuto valere per circa 30 mensilità, decorrenti dal 10.10.2010 (ossia ### 46.025,22 : 1.500,00). 
Senonché, con rogito notaio ### di ### in data ###, rep. n. 26942 racc.  13115, la sig.ra ### aveva ceduto al sig. ### l'intera quota della società #### S.R.L. di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### aveva cessato ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice). 
Pertanto, i predetti bonifici possono ritenersi giustificati soltanto con riguardo al periodo dal 10.10.2000 al 27.02.2012 e, dunque, per circa 16 mensilità.  3.6.4. Invece, per le mensilità successive al mese di febbraio 2012, pari a complessivi ### 21.000,00 (14 mensilità per ### 1.500,00), i relativi bonifici devono ritenersi privi di giustificazione e, conseguentemente, la sig.ra ### è tenuta alla restituzione.  3.7. Per quanto concerne, in terzo luogo, i pagamenti mediante carte di credito, la predetta domanda proposta dalla parte attrice risulta fondata, sia pure nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.  3.7.1. Invero, deve innanzitutto osservarsi che risulta pacifico in causa che, per provvedere al pagamento delle spese rientranti nell'oggetto sociale della ### S.R.L., i due amministratori signori ### e ### erano titolari ciascuno di una carta di credito, a loro individualmente intestata, i cui addebiti venivano effettuati nel conto corrente sociale presso la ### di ### e la ### 3.7.2. Sul punto, il CTU ha accertato e riferito quanto segue (cfr. relazione scritta alle pagine 10 e 11): - gli acquisti effettuati nel 2010 tramite la carta di credito aziendale “Cartasì” n. 6084 emessa dalla ### di ### a favore di ### S.R.L. e collegata al c/c n. 5970 sono stati esaminati sulla base dell'estratto conto relativo alla suddetta carta di credito (cfr. anche i docc. da 5 a 22 della parte attrice); - il CTU ha appurato che la carta di credito “CartaSi” numero 6084, era intestata alla sig.ra ##### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970 e da ciò si deduce che le spese erano state sostenute dall'intestataria, a meno che non fosse trattato di utilizzi impropri della carta, in questa sede non evidenziabili; - il CTU ha esaminato ogni singola voce di spesa per arrivare a determinare il totale di quelle sicuramente non inerenti l'attività (allegato 3); - il totale delle spese non inerenti l'attività ripartite per mese ammonta ad ### 100.566,83, di cui: i a gennaio ### 7.517,43 i a febbraio ### 9.156,00 i a marzo ### 10.677,07 i ad aprile ### 10.885,00 i a maggio ### 6.079,55 i a giugno ### 5.701,80 i a luglio ### 9.643,78 i ad agosto ### 4.974,90 i a settembre ### 9.288,22 i a ottobre ### 10.232,34 i a novembre ### 7.147,94 i a dicembre ### 9.262,80 - nel determinare tali spese sono state conteggiate le spese quali: i negozi di abbigliamento; i negozi di profumi; i centri medici; i negozi di alimentari - sono state invece escluse dal conteggio e quindi considerate potenzialmente inerenti all'attività le spese quali: i taxi; i spese telefoniche; i ristoranti; - la carta di credito è uno strumento personale e può essere utilizzata solo dal titolare che ha firmato sul retro la carta di credito; in caso di utilizzo per acquisti in un negozio, l'esercente è obbligato a richiedere un documento di identità; inoltre, terminata la transazione, il POS rilascerà due scontrini: uno per l'acquirente ed uno per l'esercente; quest'ultimo deve essere firmato dall'acquirente e la firma deve coincidere con quella riportata sul retro della carta di credito; nel caso in cui la carta di credito venisse utilizzata in maniera fraudolenta dall'esercente e la firma riportata sullo scontrino non coincide con quella riportata sul retro della carta di credito, l'acquisto può essere contestato da parte dell'acquirente; pertanto, se si esclude un utilizzo fraudolento della carta di credito, la titolare risulta essere stata la sig.ra ### alla quale vengono quindi attribuite spese non inerenti all'attività sostenute nel corso del 2010 per ### 100.566,83. 
A seguito delle osservazioni avanzate dal CT dalla parte convenuta, il CTU ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. relazione scritta a pag. 16): “Ricognizione dei ### La carta di credito “CartaSi” numero 6084, era intestata alla sig.ra #### con addebito sul conto corrente intestato alla ### S.R.L. n. 5970 e quindi si tratta di una carta di credito aziendale intestata a un amministratore. 
Il totale delle spese non inerenti all'attività ammonta a 100.566,83 ### nell'anno 2010. 
Non è possibile dai documenti presenti nel fascicolo processuale e da quelli acquisibili in sede peritale verificare o meno un utilizzo fraudolento o indebito della carta da parte dell'altro amministratore della società come indicato da parte convenuta.” Dunque, come risulta dalla citata relazione del ### oltre che dai documenti prodotti dalla parte attrice (cfr. doc. da 5 a 22), la sig.ra ### utilizzando la carta di credito n. 6084, emessa dalla ### di ### a favore di ### collegata al c/c n. 5970 della stessa società, ma intestata alla stessa ### aveva sostenuto spese, non riferibili all'attività sociale, per l'importo complessivo di ### 100.566,83.  3.7.3. Come si è detto in precedenza, la parte convenuta si è difesa sul punto sostenendo: - che le spese effettuate attraverso l'uso della carta di credito “CartaSi” n. 6084 non erano state da lei effettuate; - che infatti, il sig. ### non consentiva a nessuno, socia compresa, di compiere la benché minima operazione bancaria o spesa senza la sua preventiva autorizzazione; nonostante gli amministratori della società fossero formalmente due, era il sig. ### a gestire la contabilità, a decidere in che modo eseguire i pagamenti dovuti ai fornitori e, soprattutto, ad utilizzare le carte di credito di ### S.R.L., tanto quella a lui intestata quanto quella intestata alla sig.ra ### - che, seppur ad entrambi i soci era stata attribuita una carta di credito, la sig.ra ### non aveva praticamente mai usato quella a lei intestata: non avendola utilizzata non può aver effettuato le ingenti spese elencate da parte attrice; - che la carta di credito intestata all'odierna convenuta era stata riposta, unitamente al tesserino del bancomat ed al libretto degli assegni, in una cassettiera di colore nero posizionata alle spalle della scrivania alla quale lavorava la convenuta, per la precisione nel primo cassetto di tale mobile; la cassettiera non era chiusa a chiave; - che, considerato che parte convenuta non ne ha praticamente mai fatto uso, è evidente che la carta era stata utilizzata a sua insaputa dallo stesso signor ### o da altri soggetti che avevano accesso all'ufficio; - che, pur apparendo evidente che attraverso l'uso della carta di credito aziendale erano stati effettuati molteplici acquisti che appaiono estranei all'oggetto sociale, à altrettanto vero che non tutte le spese sostenute lo sono, poiché alcune di esse sono state inserite nei “partitari per competenza” compilati nell'anno 2010 dalla società ### S.R.L.; - che la maggior parte dei nominativi a favore dei quali erano stati eseguiti i pagamenti sono relativi a esercizi commerciali frequentati prevalentemente dal sig. ### e presso i quali la sig.ra ### ha sempre pagato i propri acquisti privati attraverso la sua carta di credito ### n. 8013. 
Le suddette eccezioni risultano del tutto inverosimili ed infondate, tenuto conto che: i anche sulla base di quanto evidenziato dal ### deve sottolinearsi che l'utilizzo della carta di credito non consente particolari dubbi sull'autore della spesa (nel caso di specie, la sig.ra ###, trattandosi di uno strumento di pagamento personale, che può essere utilizzato solo dal titolare che ha apposto la firma sul retro della carta; i inoltre, la sig.ra ### che nell'ambito dell'attività gestoria della società era colei che si occupava dell'amministrazione della società (mentre il sig. ### svolgeva l'attività commerciale) non ha mai eccepito alcun che in merito ad un utilizzo improprio o fraudolento della carta né ha mai denunciato la perdita o il furto della stessa; i nessun rilievo ha, poi, il fatto che tali spese siano state registrate dalla sig.ra ### nel partitario della società, essendo del tutto evidente la finalità di occultare in tal modo le operazioni improprie compiute; i del resto, come evidenziato anche dal ### si è trattato di spese chiaramente estranee all'oggetto sociale, riguardando articoli di abbigliamento femminile, accessori per donna, profumi, gioielli, centri medici e negozi di alimentari.  3.7.4. Pertanto, risulta sufficientemente accertata la responsabilità della sig.ra ### per quanto concerne le spese addebitate alla società ### S.R.L. mediante la carta di credito in questione n. 5970 e, per l'effetto, la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata alla restituzione in favore della società attrice della complessiva somma di ### 100.566,83.  3.8. Si deve ancora osservare che la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### nei confronti della parte attrice società ### S.R.L. trova fondamento nell'art. 2476 c.c., in virtù della carica di amministratore rivestita. 
Come si è detto, infatti, la sig.ra ### ha realizzato una condotta appropriativa di fondi di cui era titolare la società ### S.R.L. (condotta che, tra l'altro, configura il reato di appropriazione indebita, aggravata dal rapporto fiduciario, prevista dall'art. 646 c.p.): - emettendo assegni a sé stessa tratti sul conto corrente della società, acquistando beni personali; - incassando tramite bonifici somme per anticipi su compensi notevolmente superiori a quanto di sua competenza; - utilizzando la carta di credito della società con addebito de relativi pagamenti sul conto corrente della società ### S.R.L. 
La predetta condotta della convenuta sig.ra ### ha cagionato alla società #### S.R.L. danni pari a complessivi ### 127.566,83=, di cui: ### 6.000,00 per i due assegni a sé intestati; ### 21.000,00 per i bonifici incassati quale acconto su compensi non spettanti; ### 100.566,83 per l'utilizzo della carta di credito aziendale per l'acquisto di beni personali. 
La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare la responsabilità dell'amministratore di una società di capitali che trasferisca senza giustificazione disponibilità liquide sul proprio conto corrente, provocando un correlativo depauperamento del patrimonio sociale. 
In particolare, può richiamarsi la sentenza della Cassazione civile, sez. I, 18/11/2015, n.236272 che, dal 2 Si riporta uno stralcio della motivazione della citata sentenza della Cassazione civile, sez. I, 18/11/2015, n.23627: “ Dall'accertamento svolto dal c.t.u. è emerso che alla M. erano imputabili i seguenti movimenti di cassa: … ### premesso, la corte di merito ha accertato che i prelievi sub a) erano ‘insuscettibili di qualsiasi giustificazione diversa dalla distrazione'. 
Pertanto, correttamente la corte di merito ha applicato il principio per il quale, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti punto di vista dell'onere probatorio, muovendo dall'assunto che la responsabilità dell'amministratore di società di capitale riveste pacificamente natura contrattuale, ha chiarito che la società attrice ha l'onere di provare esclusivamente: a) la sussistenza delle violazioni degli obblighi degli amministratori; b) il nesso causale fra dette violazioni e il danno verificatosi. 
Spetta invece al convenuto l'onere di provare la sua non imputabilità del fatto dannoso, dimostrando l'osservanza dei propri doveri ed obblighi. 
In un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte, con la citata Sentenza, ha ritenuto che l'ingiustificata appropriazione delle disponibilità liquide della società da parte dell'amministratore, dia prova in re ipsa del nesso causale fra violazione del dovere di corretta amministrazione e danno verificatosi, nella misura equivalente alle somme distratte. 
Nel caso di specie, la società attrice ha puntualmente assolto il suo onere probatorio dimostrando, sia in modo documentale sia attraverso la CTU contabile, le violazioni da parte della convenuta ai suoi obblighi, essendosi appropriata di somme della società senza un giustificato motivo (ed essendo il nesso di causalità automatico e in re ipsa), con conseguente obbligo di restituzione delle somme stesse.  3.9. Come si è detto, la convenuta sig.ra ### ha chiesto il rigetto delle predette domande e, in subordine, nell'eventuale denegata ipotesi di accoglimento, di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### in qualità di amministratore e socio, ex art. 2476, comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni importo cui la stessa dovesse essere condannata a corrispondere alla società ### S.r.l. 
In ulteriore subordine, la parte convenuta sig.ra ### ha chiesto di limitare la somma dovuta in restituzione alla società ### S.r.l. entro i limiti di quanto effettivamente accertato e, contestualmente, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. ### in qualità contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (### 1, Sentenza n. 22911 del 11/11/2010). 
A fronte dei prelievi accertati, transitati sui conti personali della M. e all'accertamento (in fatto) operato dai giudici del merito in ordine all'insussistenza di crediti della medesima (per compensi o altra causa…), questa si è limitata ad affermare di avere utilizzato le somme per pagamenti di vari fornitori. 
La circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto ‘improbabile' tale giustificazione, assunta dalla ricorrente a fondamento del denunciato vizio di motivazione, è affatto irrilevante a fronte della regola innanzi ricordata, posto che, in luogo della prova di avere utilizzato le somme prelevate e riversate su conti personali per estinguere determinate obbligazioni sociali, la ricorrente si è limitata ad asserire di avere fatto pagamenti in contanti. 
La prova del nesso causale - in una tale situazione probatoria - è veramente in re ipsa, avendo la corte di merito qualificato i prelievi come ‘appropriazioni', mentre, poi, ha escluso l'ulteriore danno reclamato (rispetto alle somme distratte) evidenziando la carenza di prova in proposito. Sì che anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato.” di amministratore e socio, ex art. 2476 comma 1 e 7 c.c., per l'indebita distrazione di fondi e di condannarlo a manlevare e tenere indenne la convenuta per la quota di responsabilità ascrittagli. 
Le suddette domande proposte dalla parte convenuta sig.ra ### risultano del tutto infondate, per le ragioni ampiamente esposte ai punti precedenti. 
In particolare, per quanto concerne la posizione del terzo chiamato sig. ### si deve innanzitutto osservare che eventuali profili di responsabilità di quest'ultimo nei confronti della società ### S.R.L., oltre a non essere emersi nella presente causa, nulla hanno a che vedere con la legittima richiesta della società alla sig.ra ### di restituzione di somme utilizzate per l'acquisto di beni personali o comunque estranei all'oggetto e all'attività sociale. Tali profili non possono evidentemente costituire né un motivo di esclusione della responsabilità della sig.ra #### né giustificare la fondatezza di una domanda manleva da parte di quest'ultima nei confronti del sig. ### In secondo luogo, si deve ribadire che dalla mail datata 21.02.2006 predisposta dalla stessa sig.ra ### con cui la stessa aveva ripartito tra i suoi amministratori i compiti gestionali, si evince che al sig. ### competeva esclusivamente la parte commerciale e delle risorse umane nell'ambito della società, mentre la sig.ra ### si occupava in via esclusiva della gestione dell'amministrazione (cfr. doc. 19 della parte convenuta: “Per la parte vendite clienti, orario ufficio, permessi ecc,. il responsabile vendite e risorse umane è ### La responsabile di tutta la parte amministrativa … è Cinzia”), con conseguente venir meno della presunzione di conoscibilità dei pagamenti da parte del sig. ### (evidenziata anche dal ###.  3.9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2476 c.c., la parte convenuta sig.ra ### dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della parte attrice società ### S.R.L. della complessiva somma di ### 127.566,83= , a titolo di risarcimento danni per l'appropriazione indebita dei fondi e somme.  3.10. Trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, ne consegue che le stesse devono essere determinate in funzione del potere di acquisto della moneta, sottraendosi al principio nominalistico. 
Quanto alle modalità di computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la giurisprudenza, sia pure in materia di responsabilità extracontrattuale, si è venuta evolvendo, nel senso che, mentre in un primo tempo riteneva che gli interessi andassero calcolati sulla somma rivalutata (cfr. per tutte: Cass. civile 28 dicembre 1994 n. 11257), successivamente ha affermato che gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata, sulla base degli indici annuali medi di svalutazione (Cass. civile, ###, 17 febbraio 1995 n. 1712, in ### it. 1995, I, 1470; civile 26 ottobre 2004 n. 20742; Cass. civile 09 febbraio 2005 n. 2654; Cass. civile 24 ottobre 2007 22347; Cass. civile 12 febbraio 2008 n. 3268; Cass. civile 12 febbraio 2010 n. 3355). 
Precisamente, le ### con riguardo all'ipotesi del risarcimento danno da responsabilità extracontrattuale, hanno posto i seguenti principi: -“il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato dev'essere allegato e provato dall'attore”; -“il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. 
I suddetti principi devono essere applicati, con gli opportuni adattamenti, anche all'ipotesi del risarcimento dei danni da “inadempimento contrattuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile 14 novembre 1997 n. 11265, in ### al dir. n. 49/1997 pag. 71). 
In particolare, in conformità con la giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte: Cass. civile 26 aprile 1984 n. 2626), si deve ritenere che gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni da inadempimento non possano farsi decorrere dal momento dell'inadempimento (come sostenuto, peraltro, da autorevole dottrina), bensì dal giorno della costituzione in mora. 
Gli effetti della mora, infatti, non decorrono automaticamente dal momento della esigibilità del credito (c.d. mora ex re), in quanto l'ipotesi di mora automatica prevista dall'art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c., ossia il debito derivante da “fatto illecito”, riguarda esclusivamente l'illecito extracontrattuale e non anche quello contrattuale (derivante da ritardo) (cfr. per tutte Cass. civile 22 gennaio 1976 n. 185, in Giust. Civ. 1976, I, 512). 
Gli interessi decorrono, invece, soltanto dall'atto di costituzione in mora. 
Quanto al tasso annuo degli interessi, in applicazione dell'insegnamento delle sezioni unite della Cassazione (sopra ricordato), gli interessi possono liquidarsi equitativamente al tasso legale sulla somma capitale via via anno per anno rivalutata in base agli indici ### fino alla data della pubblicazione della presente sentenza. 
Da tale data, invece, trasformatosi il “debito di valore” in “debito di valuta”, in applicazione dell'art.  1282 c.c., gli interessi devono essere corrisposti al tasso legale sulla sola somma capitale rivalutata, mentre l'ulteriore rivalutazione non è cumulabile con gli interessi, dovendosi ritenere ricompresa in essi. 
Tenuto conto di ciò, la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere all'attore, oltre alla predetta complessiva somma di ### 127.566,83= a titolo di risarcimento del danno, oltre: - all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ### dal 3.06.2016 (data di ricezione della lettera raccomandata A.R. inviata dalla parte attrice, a mezzo del proprio legale, alla sig.ra ### -cfr. doc. 26 della parte attrice-) fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; - agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ### dalla domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; - agli interessi legali sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.  4. ### domande riconvenzionali proposte della parte convenuta sig.ra ### nei confronti della parte attrice società ### S.R.L.  4.1. In via riconvenzionale, la parte convenuta sig.ra ### ha innanzitutto chiesto, accertata l'insolvenza di ### S.r.l. nei confronti del ### di condannare parte attrice a procurare alla sig.ra ### la liberazione dalla fideiussione omnibus n° 75387 prestata a favore di ### o la rinuncia di ### alla garanzia o ad esperire la garanzia stessa. 
La suddetta domanda non risulta fondata. 
Invero, la parte attrice ha documento di aver definito e pagato ogni esposizione verso la banca, con liberatoria per i fideiussori, con un accordo transattivo tra le parti (cfr. docc. 37, 38 e 39 della parte attrice).  4.2. In secondo luogo, sempre in via riconvenzionale, la convenuta sig.ra ### ha chiesto di condannare la società ### S.r.l. al pagamento in favore della sig.ra ### dell'importo di ### 65.453,34 per le causali esposte in atti. 
Neppure la suddetta domanda risulta fondata.  4.2.1. Invero, a sostegno di tale domanda riconvenzionale, la parte convenuta ha dedotto, in particolare: - che la sig.ra ### ha pagato spese della società utilizzando fondi personali e, precisamente, ha utilizzato la propria carta di credito personale ### n° 7022 (cfr. doc. 7) per il pagamento di un grande quantitativo di voli aerei ed ha sostenuto i costi di noleggio di autoveicoli presso la ### S.p.a. per conto dei clienti di ### S.R.L. come risulta altresì comprovato dal partitario predisposto dalla società attrice (doc. 8), sostenendo la complessiva spesa di ### 65.453,34=; somma che mai le è stata rimborsata dalla ### S.R.L.; - che, in particolare, nell'anno 2010 la sig.ra ### ha pagato con la propria carta di credito personale (cfr. doc. 7) per conto della ### S.R.L.: ### 604,20 nel mese di gennaio; ### 604,20 nel mese di febbraio; ### 604,20 nel mese di marzo; ### 788,40 nel mese di aprile; ### 7.301,16 nel mese di maggio; ### 10.291,26 nel mese di giugno; ### 9.674,14 nel mese di luglio; ### 2.389,29 nel mese di agosto; ### 6.690,49 nel mese di settembre; ### 9.770,22 nel mese di ottobre; ### 7.555,34 nel mese di novembre; ### 9.171,44 nel mese di dicembre; - che dal predetto estratto conto (cfr. doc. 7) si evincono chiaramente gli addebiti subiti sulla carta di credito personale dalla sig.ra ### in favore della società di noleggio ### S.p.a.  e, in particolar modo, le consistenti spese per l'acquisto di biglietti aerei in favore dei clienti della ### S.R.L. quali la ######## etc.; - che, con riferimento ai fatti posti a fondamento della predetta domanda riconvenzionale, occorre evidenziare come l'attrice ### S.R.L. nelle difese successive a tale atto nulla ha eccepito e replicato al riguardo sia con riferimento all'an che al quantum debeatur; ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta ### andrà senz'altro accolta posto che i fatti sui quali la stessa si fonda oltreché provati documentalmente (cfr. docc. 7 e 8) non sono stati minimamente contestati dall'attrice e ciò in applicazione del principio di cui all'art 115 c.p.c. secondo il quale: “### i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.  4.2.2. In realtà, si deve osservare che la parte convenuta non ha offerto prove idonee e sufficienti a sostegno delle predette circostanze. 
In particolare, dal doc. 7) documenti prodotti dalla parte convenuta non si evince che la sig.ra ### avesse sostenuto le predette spese (per voli aerei e noleggio di autoveicoli) per conto dei clienti della ### S.R.L., mentre le indicazioni sul partitario predisposto dalla società attrice (cfr. doc. 8 della parte convenuta) erano state evidentemente apposte alla stessa sig.ra #### che, come si è detto più volte, era la responsabile esclusiva del settore amministrativo e contabile della società (cfr., in particolare, il più volte citato doc. 19 prodotto dalla parte convenuta). 
Inoltre, la parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno dei singoli pagamenti.  4.2.3. Ancora, come correttamente osservato dalla parte attrice, se nel giugno 2010 la sig.ra ### incassando i due assegni richiamati in precedenza per la complessiva somma di ### 6.000,00, si fosse effettivamente rimborsata per anticipi fatti per conto della società (come sostenuto dalla parte convenuta stessa), non si comprende per quale ragione la stessa non si fosse auto rimborsata anche le altre predette somme per presunte anticipazioni fatte proprio nei mesi precedenti del 2010.  4.2.4. Infine, come pure correttamente evidenziato dalla parte attrice, a conferma dell'infondatezza della predetta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, deve considerarsi che: i in data ### la sig.ra ### aveva ceduto le quote della società, senza formulare alcuna riserva né di evidenziare alcun credito nei confronti della società ### S.R.L.  (cfr. doc. 28 della parte attrice); i nella lettera raccomandata inviata dall'Avv.  ### per conto della sig.ra ### e da quest'ultima sottoscritta, in data ### e, dunque, in epoca successiva alle presunte spese e finanche all'uscita della convenuta della società, non era stato effettuato alcun riferimento a tali spese né a ipotetici crediti della sig.ra ### (cfr. doc. 27 della parte attrice).  4.3. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le predette domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta devono essere rigettate.  5. ### ulteriori domande di merito relative al marchio proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta sig.ra ### 5.1. La parte attrice ha anche proposto le seguenti ulteriori domande di merito proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta sig.ra ### “### e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'art. 2571 c.c., dell'art. 19 e segg.  c.p.c. nonché dell'art. 120 e segg. c.p.c. 
Dichiarare la nullità e/o l'invalidità della registrazione del marchio di cui in premessa come effettuata dalla parte convenuta, per i motivi indicati in narrativa. 
Dichiarare il preuso ultra locale e internazionale del marchio come attuato dalla società attrice. 
Disporre l'inibitoria della convenuta ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società attrice. 
Fissare una somma per eventuali violazioni ed inosservanze dell'emananda sentenza, nella misura equitativamente determinanda dal Tribunale. 
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 
Voglia inoltre, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. ordinare la pubblicazione della sentenza, per estratto, a titolo di risarcimento anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a cura e spese della parte convenuta, sui quotidiani“###” e “ ###”.” Le suddette domande risultano fondate, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.  5.2. Invero, risulta sufficientemente accertato che la società ### S.R.L., era stata costituita nella forma di società in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata dal 18.12.2002 e da tale data la stessa ha continuativamente operato nel settore merceologico dell'organizzazione dei viaggi, sia per gruppi, sia prioritariamente “individuali e su misura” utilizzando i marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR”, “### RAJATABLA”; recisamente, fin dal 2002 la società ### S.R.L. ha utilizzato i predetti marchi inserendoli su internet, diffondendone la notorietà a livello internazionale; precisamente, la società ### S.R.L. risulta aver utilizzato i predetti in modo pacifico e incontestato fin dalla fine del 2002 e tale uso è stato attuato non soltanto con nell'area torinese, bensì in ambito ultra locale, mediante l'utilizzo promozionale di internet e della rete, in ambito nazionale ed internazionale, come si evince anche dalle fatture di vendita dei servizi turistici a clienti internazionali dal 2004 al 2013 che hanno acquistato i relativi “pacchetti” turistici tramite la rete (cfr. docc. 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 e 35 della parte attrice). 
Dunque, nel caso di specie l'efficacia distintiva dei marchi in questione risulta particolarmente incisiva e contraddistingue in misura forte l'attività della società ### S.R.L. sia in relazione alla loro diffusione in rete, perdurante dalla fine del 2002, sia in relazione alla tipologia specifica della clientela della società, sia in relazione al collegamento letterale del marchio con la denominazione della società. 
Invero, coloro che intendono acquistare servizi turistici di tipo particolare, di natura selettiva ed individuale, collegandosi col sito ### e con i marchi di cui sopra, fanno affidamento sull'esperienza, sulla competenza, sulla qualità dei servizi offerti dalla società ### S.R.L. 
Del resto, costituisce “fatto notorio” ex art. 115, 2° comma, c.p.c. che non esista più, nel settore turistico, un mercato locale, e dall'altro lato, che la clientela utilizzi principalmente, se non esclusivamente la rete e internet per le sue scelte e prenotazioni di viaggio e, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, tale rilievo è particolarmente significativo se si considera la peculiare attività della società ### S.R.L., rivolta non soltanto ad una clientela selezionata, ma organizzatrice di viaggi in aree remote del mondo (dal ### all'### dall'### al ### e all'### -cfr. doc. 24 della parte attrice-).  5.3. La sig.ra ### era sicuramente a conoscenza dell'utilizzo di detti marchi da parte della società ### S.R.L., nella sua qualità di socio ed amministratore della stessa. 
Come si è detto in precedenza, con rogito notaio ### di ### in data ###, rep.  n. 26942 racc. n. 13115, la sig.ra ### aveva ceduto al sig. ### l'intera quota della società ### S.R.L. di cui era titolare e contestualmente la sig.ra ### aveva cessato ogni carica e collaborazione nell'ambito della società (cfr. doc. 28 della parte attrice). 
Senonché, in data ### perveniva alla ### S.R.L. una lettera raccomandata dell'Avv.   ### , con il cui il legale comunicava che in data ### e, dunque, dopo oltre un anno dalla sua uscita dalla società, la sig.ra ### aveva registrato il marchio “#### RAJATABLA”, diffidando la società dall'utilizzo di tale segno distintivo (cfr. doc. 27 della parte attrice). 
Quindi, considerando che, come si è detto, la sig.ra ### era consapevole del preuso ultra locale ed internazionale del marchio come praticato dalla società ### S.R.L., risulta evidente che la registrazione del marchio da parte della convenuta fosse stata attuata in malafede. 
A riprova di ciò, si deve aggiungere che, dopo il trasferimento delle quote, la sig.ra ### non ha avviato alcuna attività imprenditoriale, in funzione della quale utilizzare il marchio registrato. 
Del resto, nell'ambito degli accordi relativi al trasferimento delle quote la convenuta non aveva formulato alcuna riserva circa la titolarità del marchio.  5.4. ### chiarito, la registrazione del marchio in questione risulta affetta da nullità, innanzitutto, in forza del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, c.p.i., ai sensi del quale “Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”; nonché 25, lettera b), c.p.i., ai sensi del quale il marchio è nullo se è in contrasto con il disposto, tra gi altri, dell'art. 19, comma 2. 
Dunque, l'art. 19, comma 2, c.p.i. vieta la registrazione del marchio in mala fede, a pena di nullità e, come osservato in giurisprudenza, la registrazione del marchio ottenuta dal richiedente in malafede, ancorché inoppugnabile sotto ogni altro punto di vista, è nulla anche solo in relazione allo stato soggettivo del richiedente; in altre parole, lo stato soggettivo del richiedente rappresenta la sola condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'insorgere di un impedimento assoluto alla registrazione del marchio; si tratta, infatti, di un'autonoma causa di nullità, che abbraccia tutte le ipotesi un cui si intenda consapevolmente ledere la legittima aspettativa di altri sul segno mediante appropriazione dello stesso (cfr. in tal senso: Corte d'### 3/01/2012 n. 3 in DeJure; ### 23/03/2010 n. 3749 in DeJure). 
Come si è detto, nel caso di specie è evidente non solo la conoscenza da parte della convenuta del diritto di preuso della società attrice, ma soprattutto la consapevolezza della sig.ra ### di ledere il diritto della società stessa mediante l'appropriazione del suo segno distintivo, privandola di quella possibilità di operare sul mercato, in particolare tramite internet e la rete, costituendo un illegittimo ostacolo allo svolgimento della sua attività. 
Sul punto, giova richiamare una pronuncia del ### di #### in materia di ### resa in un caso del tutto analogo al presente, in cui un socio, uscito da una società, aveva registrato il marchio precedentemente utilizzato dalla società stessa; il ### di ### ha accolto la domanda di nullità della registrazione del marchio per la malafede dell'autore, ai sensi degli artt. 25 e 19, comma 2, c.p.i., affermando, in motivazione, tra l'altro, quanto segue: “### questo ### che le considerazioni svolte in proposito dalla parte attrice siano fondate e ben possano essere accolte. 
Va detto, anzitutto, che il marchio registrato da parte convenuta deve considerarsi nullo ex artt. 25 e 19, 2, C.P.I. in quanto la malafede è certamente postulabile per il convenuto, che ha registrato un marchio per il settore …, che già sapeva impiegato, da tempo, da una società di cui era socio…; tale malafede, inoltre, risulta anche dimostrata dal fatto che il marchio in questione sia stato registrato da parte convenuta, per il settore …, senza un effettivo interesse, come risulta dimostrato dal non uso (invero parte convenuta stessa non è stata in grado di fornire alcuna prova di una sua attività di commercio di …). Queste considerazioni appaiono, di per se sole, già complete ed esaustive per l'accoglimento della domanda attorea.” (cfr. in tal senso: ##### 5/02/2014 n. 1673 in www.giurisprudenzadelleimprese.it). 
Nel caso di specie, al momento del deposito della domanda, la sig.ra ### era pienamente a conoscenza che il marchio da lei registrato era identico a quello utilizzato dalla sua ex società #### su scala ultralocale e da molti anni prima, esattamente come nella fattispecie decisa dal ### di ### Inoltre, nel caso in esame la sig.ra ### ha registrato proprio lo stesso marchio precedentemente utilizzato dalla società, senza averne alcun interesse.  5.5. Inoltre, nel caso di specie la registrazione del marchio in questione risulta affetta da nullità anche in forza del combinato disposto degli articoli 12, comma 1, c.p.i., nonché 25, lettera a), c.p.i., ai sensi del quale il marchio è nullo se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 12.  ###. 12, comma 1, c.p.i. prevede infatti che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: “a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della ### di ### per la protezione della proprietà industriale, testo di ### 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. ### precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. ### precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. ### precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. ### precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella ### se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della ### di ### per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).” Sul punto ritenersi che il preuso del marchio, caratterizzato, come nel caso in esame, dai requisiti dell'anteriorità, dell'effettività, della notorietà, e della continuità, escluda la legittimità di una registrazione successiva; la Suprema Corte ha infatti affermato che il “preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 26/09/2003, n. 14342 in DeG - ### e giust. 2003, 39 , 107 ed in ### Mass. 2003, 9). 
Del resto, per la tutela del marchio ultra locale non è necessaria la diffusione del marchio su tutto il territorio nazionale, essendo sufficiente la sua “notorietà ultra locale” ed esclude l'uso semplicemente locale l'offerta del prodotto in rete (cfr. in tal senso: ### , ### Proprietà Industriale e ### 28/04/2006 in #### 12/01/2011 in ###. 
Dunque, ai fini della tutela del marchio ultra locale non è necessaria la diffusione su tutto il territorio nazionale, essendo sufficiente la notorietà in ambito più esteso di quello locale e, in particolare, è sufficiente a determinare tale notorietà l'inserimento e l'utilizzo del marchio in rete, tramite internet. 
Pertanto, la registrazione di un marchio con diffusione ultra locale importa la nullità della registrazione del marchio per mancanza del requisito della novità. 
Sul tema merita anche di essere richiamato un precedente del #### in materia di ### rilevante nel caso in esame, che, in motivazione, ha affermato, tra l'altro quanto segue: “Il preuso locale del segno interferisce sul requisito della novità del marchio registrato nei termini previsti dall'art. 12 lett. a) c.p.i. Il concetto di preuso locale deve pertanto essere circoscritto in funzione della ratio della norma, che è quella di permettere la registrazione di marchi quando il segno distintivo simile precedentemente da altri impiegato non fa venir meno il carattere di novità del marchio che si va a registrare. Ora, nella realtà attuale il fenomeno pubblicitario e la crescente mobilità dei consumatori restringono notevolmente i casi di notorietà puramente locale; perché rendono agevole e “normale” che un prodotto contraddistinto da un certo marchio, se pur prevalentemente (o anche esclusivamente) commercializzato in una determinata realtà locale, sia tuttavia noto anche al di fuori di essa. La notorietà locale pare quindi doversi individuare nei casi in cui il marchio contraddistingua beni o servizi che, per loro natura, difficilmente possono essere conosciuti al di fuori di un certo ambito locale (si pensi a un piccolo negozio di sartoria o a un servizio di guida per turisti di una certa località). In ogni caso, quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti in un ambito regionale (o anche solo provinciale) si è al di fuori dell'ambito applicativo della norma; ed è anzi ragionevole presumere che quel marchio sia conosciuto - in misura maggiore o minore - anche al di fuori dell'ambito di concreta operatività dell'impresa che lo utilizza” (cfr. in tal senso: #### in materia di ### 22/04/2016 n. 2256).  5.6. Sul punto, la parte convenuta ha eccepito, in particolare: - che nel 1998 veniva costituita la società personale ### di ### e ### con sede in #### n° 18, la cui ragione sociale già allora conteneva la locuzione ### - che sin dalla nascita di detta società la sig.ra ### si adoperava per effettuare la registrazione, l'acquisto e la gestione del relativo dominio “nbts.it” in modo da poter utilizzare in esclusiva la sigla all'interno del panorama informativo di internet (doc. 5); - che, a tal fine, la sig.ra ### provvedeva ad effettuare i pagamenti dei diritti e di tutti gli oneri annessi alla corretta tenuta del dominio; - che nel 2001 si modificava la compagine sociale: il sig. ### usciva infatti dalla società che si trasformava nella ditta individuale ### di ### con sede ###, in favore della quale veniva effettuata una nuova registrazione del medesimo dominio; - che solo a far data dal 29.11.2002 entrava a far parte della ### il sig. ### e veniva così costituita la ### S.n.c.; - che in data ###, la società ### S.n.c. veniva trasformata in società a responsabilità limitata con la denominazione ### S.R.L. e in data ### la sig.ra ### cedeva al socio ### l'intera sua quota di partecipazione alla società ### S.R.L., uscendo così definitivamente dalla società medesima; - che nel maggio 2013 la sig.ra ### in qualità di ideatrice della locuzione ### e fondatrice della società stessa aveva ritenuto opportuno registrare a suo nome il marchio “#### RAJATABLA”; - che nell'anno 2014, tuttavia, attraverso un dettaglio storico e cronologico del dominio inviatole, su sua espressa richiesta, da Registro.it, si avvedeva di una serie di anomalie derivanti da comportamenti scorretti posti in essere dal sig. ### apprendendo infatti che: i in data ### il sig. ### in occasione del passaggio della ### di ### a ### S.n.c., aveva modificato i dati dell'amministratore del dominio subentrando in detta carica alla sig.ra ### senza comunicare alcunché a quest'ultima; i in data ### il sig. BAO comunicava a Registro.it che la sede ###c.  era sita in #### d'### 24/3, indirizzo di residenza del sig. BAO e ove la predetta società non ha mai avuto la propria sede, neppure operativa; i il dominio, a suo tempo acquistato dalla convenuta, risultava assegnato al sig. ### in seguito ad espressa richiesta di modifica a firma del medesimo datata 10.12.2009 (cfr. doc. 6); - che per tali motivi in data ### la sig.ra ### proponeva querela nei confronti del sig. BAO (cfr. doc. 18); - che, pertanto, emerge la buona fede della sig.ra ### nel procedere alla registrazione del marchio, essendo la stessa ideatrice del marchio ### nonché fondatrice della società riportante tale denominazione nella ragione sociale sin dal 1998, diversamente da quanto asserito da controparte che, omettendo questo fondamentale passaggio, indica esclusivamente come data di costituzione della società ### S.n.c. quella del 29.11.2002, anno in cui è entrato a far parte della compagine sociale il sig. ### senza contare che la sig.ra ### prima e immediatamente dopo la registrazione del marchio, aveva la ferma certezza di essere anche titolare del dominio “nbs.it”, dalla medesima registrato nell'anno 1999: certezza venuta successivamente meno in seguito alla scoperta dell'appropriazione della titolarità di detto dominio da parte del sig. ### a ciò si aggiunga che né all'interno dello ### né in sede di accordi relativi al trasferimento delle quote, come affermato anche dalla stessa controparte, vi erano divieti di registrazione del marchio o clausole di riserva circa la titolarità; alla luce di quanto esposto, deve pertanto essere respinta la domanda di nullità di registrazione del marchio per l'asserita, ma con tutta evidenza insussistente, malafede della sig.ra ### - che parimenti dev'essere respinta la domanda di nullità e/o invalidità del marchio registrato dalla sig.ra ### formulata da parte attrice sull'assunto del preuso asseritamente ultralocale, nazionale se non internazionale dei marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR” e “RAJATABLA”; con il termine preuso si indica l'utilizzo di fatto di un marchio, che successivamente sia stato debitamente registrato da parte di un terzo; si tratta pertanto di una situazione di fatto che nel nostro ordinamento viene regolamentata dall'art. 28 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 nonché dall'art.  2571 c.c. e il criterio al quale il nostro ordinamento subordina il riconoscimento di una qualche forma di tutela al preuso è legato alla diffusione territoriale del marchio; in particolare, le norme sopra richiamate, secondo l'interpretazione prevalente della giurisprudenza, tendono ad accordare tutela preferenziale al preventivo utilizzo di fatto del marchio non registrato e, in ogni caso, subordinatamente alla circostanza per cui il preutente ne abbia fatto un uso continuativo e prolungato nel tempo; secondo la miglior dottrina perché un marchio di fatto possa sorgere, occorre che si realizzi (per mezzo dell'uso) un collegamento mnemonico tra marchio - pubblico - prodotto/servizio, ingenerato dalla consuetudine quantitativamente apprezzabile del marchio sul mercato e del pubblico dei consumatori con il segno medesimo, non essendo possibile l'instaurazione di un simile nesso quando la merce viene diffusa in quantitativi minimali o sporadici; occorre dunque un uso di rilevante intensità, che coinvolga un quantitativo di prodotti di una certa consistenza da valutare in relazione alla dimensione del mercato della merce in questione, in modo tale che il marchio abbia acquisito presso il pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo vale a dire l'idoneità ad indurre l'utenza ad associare il prodotto marchiato al preutente; il diritto non nasce quindi dal mero uso bensì dalla “notorietà”, la quale presuppone ai sensi della direttiva n° 89/104/CE che il marchio registrato sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti: tale requisito, che a livello territoriale è soddisfatto qualora la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio di uno stato membro, dev'essere valutato dal giudice tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti della causa ed in particolare della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (Cass. Civ.  21086/2005); e poi si fa riferimento al significato comunemente riportato nei vocabolari, il termine notorietà designa ciò che è bene conosciuto e che è molto noto collocandosi ad un livello superiore e più qualificato dell'astratta valenza distintiva; l'attuale sistema distingue tre tipologie di preuso e cioè quello non assistito da notorietà, quello munito di notorietà puramente locale e quello dotato di notorietà non puramente locale o ultralocale, accordando soltanto al marchio di fatto con notorietà non puramente locale il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera dei terzi ( Cass. Civ. n. 10519/2016); ed invece il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell'ambito dell'uso fattone, senza tuttavia che il preuso abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch'egli uso nella diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di “duopolio”, atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. Civ. n. 4405/2006) deponendo in tal senso anche il favor legis per il registrante, quale emerge sia dalla più intensa ed estesa tutela (anche penale) riservata dall'ordinamento al marchio registrato, sia dalle disposizioni del D. Lgs. 04/12/1992 n° 480, attuative della disciplina comunitaria (Cass. Civ. n. 14787/2007); ne discende che la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale e/o internazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso di tempo è indispensabile affinchè possa considerarsi sorto il diritto esclusivo a favore di detto marchio con conseguente invalidità del marchio successivamente registrato: “### un marchio cosiddetto di fatto, quindi non registrato, possa essere tutelato alla stregua di un marchio registrato è necessario che lo stesso abbia conseguito una notorietà particolarmente estesa sul mercato, in qualità di segno distintivo. Infatti, affinché un segno non registrato possa invalidare il carattere di novità di un segno simile o con esso confondibile, deve essere non solo effettivamente usato, ma anche e soprattutto riconosciuto dal pubblico di riferimento, come marchio di quell'impresa o caratterizzante quel prodotto o servizio non solo a livello locale. Il riconoscimento deve avvenire, in effetti, a livello nazionale, in ogni caso, su una parte sostanziale dello stesso territorio nazionale” ( in tal senso Corte d'Appello di ### 07/05/2010 n. 1714); e, come è noto, la prova della notorietà sul mercato, a livello nazionale e/o internazionale, deve essere fornita dal soggetto che richiede la tutela del segno registrato; tutto ciò premesso, nel caso di specie controparte non ha dimostrato la notorietà ultralocale del segno; infatti, elementi che possono attestare l'estensione della notorietà del marchio di fatto a livello non strettamente locale possono essere individuati, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nell'attività promozionale del marchio in senso lato, nelle campagne pubblicitarie praticate dall'azienda non solo a livello locale, nella partecipazione a fiere a livello nazionale, nell'utilizzo del marchio in pubblicazioni di carattere nazionale o sovranazionale, nella rilevanza quantitativa della presenza del bene sul mercato, nella sua durata e nell'estensione del suo ambito territoriale, nelle ricerche di mercato condotte presso i clienti (questionari o esiti di altri strumenti di marketing, come focus group o vere e proprie interviste, cui sia stato sottoposto il pubblico riferimento); orbene, parte attrice si limita invece ad incentrare la prova del carattere ultralocale del marchio con l'inserimento dello stesso all'interno della rete ### ed a tal fine produce n° 79 fatture emesse in un arco temporale di circa nove anni per l'acquisto di pacchetti turistici tramite la rete; con riferimento alla presenza in rete del marchio, parte attrice ritiene detta circostanza di per sé sola sufficiente a dimostrare la notorietà nazionale ed internazionale del marchio medesimo; a tal fine cita, peraltro, sentenze di legittimità e di merito del tutto inconferenti atteso che nessuna di esse contiene l'enunciazione del concetto secondo cui l'offerta del prodotto in rete escluderebbe l'uso semplicemente locale attribuendo così al marchio di fatto notorietà nazionale; vengono inoltre prodotti degli elenchi riportanti asserite visite o visualizzazioni del sito che i clienti della ### sparsi nelle varie regioni italiane e del mondo, avrebbero effettuato in ordine al sito della società; premesso che detto elenco parrebbe provenire da un'applicazione e/o programma sulla cui metodologia e attendibilità nulla viene detto e sulle quali si rimane, in ogni caso, perplessi posto che il sito internet ha contenuti esclusivamente in italiano e ci si chiede quindi come gli abitanti di altre regioni del mondo siano stati in grado di comprenderne il contenuto, si evidenzia come le visualizzazioni non vengano correlate ad un singolo utente e quindi potrebbe ben essere accaduto che lo stesso utente abbia più volte visualizzato la medesima pagina internet; occorre altresì evidenziare che l'elenco è relativo ad un periodo di soli tre mesi, ovvero dall'01/01/2011 al 02/04/2011; inoltre il marchio è inserito in rete esclusivamente per il tramite del sito internet e nessuna prova è stata fornita circa la promozione o la pubblicizzazione del sito stesso all'interno della rete medesima; a ciò si aggiunga che i numeri ivi indicati appaiano francamente irrisori a fronte del mercato nazionale e mondiale di acquisti on-line di pacchetti turistici: a nulla rileva il fatto che la società affermi apoditticamente che l'attività della ### è rivolta ad una clientela di nicchia composta da turisti amanti di viaggi particolari, programmati individualmente o per piccoli gruppi e ciò al fine di ridurre il numero dei potenziali consumatori di riferimento sul quale parametrare il livello di notorietà ultralocale; nulla è stato provato infatti sul punto e in ogni caso dalla semplice visione del sito internet di ### non traspare lo svolgimento di questo tipo di attività; inoltre, il sito internet, come poc'anzi affermato, gode di contenuti esclusivamente in lingua italiana: ciò fa sì che non possa essere provata la diffusione consistente in un paese estero dove l'italiano non è largamente diffuso (Cass. Civ. n. 10519/2016); è dunque da escludersi con tutta evidenza la notorietà a livello internazionale; in merito alla diffusione regionale e/o nazionale si evidenzia che per far si che una determinata zona geografica possa considerarsi adeguatamente coperta dal marchio di fatto, è necessario che il prodotto o servizio contrassegnati siano diffusi con un apprezzabile ampiezza ed omogeneità in tale ambito territoriale; analizzando le fatture prodotte da parte attrice risulta invece che tramite la rete, per ogni singolo anno di fatturazione individuato e, comunque, per tutte le annualità complessivamente considerate, la vendita dei “pacchetti” turistici non è avvenuta in modo omogeneo, completo e in ogni caso commisurato al singolo ambito territoriale provinciale e/o regionale; ad esempio nell'anno 2007: tre pacchetti sono stati venduti in ### un solo pacchetto nelle province di ####### e ### due in ### ed uno in ### inoltre, la media delle vendite è stata di circa 10 “pacchetti” turistici all'anno con picchi negativi di un solo prodotto venduto nel 2004, tre nel 2010, uno nel 2011 e sempre uno soltanto nel 2015; da ultimo si osserva che il preuso del marchio deve essere anche attuale, non deve cioè essere cessato da tempo si da far venire meno la notorietà locale o ultralocale acquisita dallo stesso; attualità nell'uso del marchio che non è stata minimamente provata tant'è da tutta la documentazione depositata da controparte non pare siano stati venduti pacchetti turistici tramite la rete internet per tutto l'anno 2016; - che, alla luce di quanto sopra esposto dovrà necessariamente essere respinta la domanda di nullità e/o invalidità del marchio registrato dalla sig.ra ### così come la domanda di inibitoria ad utilizzarlo; - che parimenti dovrà essere respinta la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice per due ordini di ragioni: da un lato controparte non ha provato, né tantomeno allegato quale tipologia di danni abbia subito in conseguenza dell'avvenuta registrazione del marchio da parte della convenuta; né si comprende quale danno possa derivare in conseguenza della registrazione del marchio da parte della sig.ra ### atteso che la stessa, come affermato dalla stessa controparte, “non ha avviato alcuna attività imprenditoriale, in funzione della quale utilizza il marchio registrato”. 
Le suddette eccezioni non risultano fondate. 
In primo luogo, infatti, devono richiamarsi tutti i rilievi svolti in precedenza, così come la giurisprudenza sopra citata. 
In secondo luogo, non possono ritenersi fondati i rilievi della convenuta, secondo cui in data ### il sig. ### in occasione del passaggio da ### a ### S.n.c.  avrebbe modificato i dati dell'amministratore subentrando alla sig.ra ### senza comunicare nulla a quest'ultima e che tale dominio risultava assegnato al sig. BAO in virtù di modifica da quest'ultimo attuato unilateralmente in data ###, tenuto conto che: - la predetta contestazione risulta tardiva perché formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.  - il procedimento penale conseguente alla denuncia della sig.ra ### risulta essere stato archiviato; - nessuna contestazione in tal senso risulta essere stata formulata dalla sig.ra ### quando la stessa era socia; - in data ### la sig.ra ### aveva ceduto le sue quote della società ### S.R.L. al signor ### senza formulare neppure in tale occasione alcuna doglianza. 
In terzo luogo, si deve osservare che, a ben vedere, nella stessa ricostruzione dei fatti proposta dalla parte convenuta risulta evidente che il marchio ed il dominio appartenevano alla ### S.n.c., poi diventata ### S.R.L.; tali segni distintivi, infatti, sono stati, per espresso riconoscimento della parte convenuta, pacificamente usati da ### per tutta la durata della sua attività societaria. 
In altre parole la società si è sempre pacificamente avvalsa di tale marchio e di tale dominio per pubblicizzare e promuovere i propri servizi sul mercato. 
Del resto, come si è detto in precedenza, i documenti 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 e 35 della parte attrice dimostrano chiaramente che la commercializzazione dei servizi ivi indicati è avvenuta tramite il sito ed il dominio di ### e attraverso l'attività promozionale del marchio societario. 
In particolare, anche importanti quotidiani a diffusione nazionale come “###” e “###” hanno prestato attenzione a tale nuove modalità di svolgimento di un'attività “tradizionale”, facendo emergere come la società abbia sempre pubblicizzato, anche la livello nazionale i propri marchi “### VIAGGI”, “### OPERATOR” e “### RAJATABLA” (cfr. doc. 35 della parte attrice). 
In conseguenza di tale promozione nazionale, ed internazionale, il doc. 24) di parte attrice (costituito da n. 79 fatture di vendita di pacchetti turistici distribuiti in varie regioni italiane) e il doc. 23) (che evidenzia al ### l'elenco delle nazioni in cui i clienti hanno visualizzato il sito della società in cui sono pubblicizzati i marchi di cui sopra) dimostrano l'utilizzo ultra locale dei segni distintivi su indicati. 
Tale utilizzo ultra locale veniva già praticato, senza alcuna contestazione, per tutto il tempo di permanenza della sig.ra ### nella compagine societaria e, infatti, i docc. 31), 32), 33), 34) e 35) dimostrano come, per tutta la durata della sua attività, da quando ### era una società in nome collettivo in poi, la società attrice ha sempre utilizzato i marchi e il dominio su indicati. 
Le fatture prodotte dalla parte attrice si riferiscono a clienti che provengono dalle seguenti regioni italiane: ################ e #### e la ### D'### devono ovviamente essere considerate “locali”. 
Del resto, le fatture prodotte dalla parte attrice non costituiscono la totalità dei servizi turistici venduti a clienti “ultralocali”, ma rappresentano soltanto la dimostrazione della dimensione “ultrolocale” dell'attività della società. 
Inoltre, dai documenti prodotti dalla parte attrice risultano clienti in ### in ### in ### in ### in ### in ### e finanche in USA ed in ### Dunque, la notorietà ultra locale del marchio ### non può essere messa in discussione, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. 
Quando poi la sig.ra ### aveva ceduto l'intera sua quota di partecipazione sociale della ### S.R.L. al sig. ### con il citato rogito notaio ### del 27.02.2012 (cfr. doc. 28 della parte attrice), la stessa non aveva formulato alcuna riserva, né le parti hanno concordato alcun trasferimento in ordine ai marchi e al dominio pacificamente di proprietà della società. 
Dunque, la registrazione dei predetti indicati marchi a nome della sig.ra ### effettuata solo in data ###, dopo la cessione delle quote della società, quando la convenuta non vantava più alcun diritto sui segni distintivi societari (come risulta dalla lettera dell'Avv.  ### prodotta dalla parte attrice sub doc. 27), risulta certamente nulla.  5.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono: - deve accertarsi e dichiararsi la nullità del marchio “### RAJATABLA”, registrato presso il Ministero dello ### - ### e ### in data ###, deposito n. ###, su domanda della sig.ra ### in data ###, ai sensi degli artt. 19, comma 2, 12, comma 1, e 25 c.p.i.; - deve disporsi l'inibitoria della convenuta sig.ra ### ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società ### S.R.L.; - deve fissarsi una somma per eventuali violazioni della presente Sentenza, nella misura equitativamente determinata in ### 500,00 per ciascuna violazione.  5.5. Non può, invece, disporsi anche la pubblicazione della sentenza, per estratto, a cura e spese della convenuta sig.ra ### sui quotidiani “###” e “ ###”, tenuto conto che l'art. 120 c.p.c., richiamato dalla parte attrice, prevede la pubblicità della sentenza nei soli “casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno” e, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun danno derivante dalla registrazione del marchio, in quanto la sig.ra ### non risulta aver intrapreso un'attività commerciale utilizzando tale marchio. 
Per completezza, deve aggiungersi che, nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza non potrebbe disporsi neppure ai sensi dell'art. 126 c.p.i. in quanto, a prescindere dal fatto che non è stato neppure invocato dalla parte attrice, tale articolo richiede “la violazione dei diritti di proprietà industriale” e non semplicemente l'accertamento della nullità.  5.6. Infine, non può accogliersi la domanda proposta dalla parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, non ravvisandosi alcun danno, in quanto, come si è detto poc'anzi, la sig.ra ### non risulta aver intrapreso un'attività commerciale utilizzando tale marchio.  5.7. Ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i., “Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.” Inoltre, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., “### deve trasmettere all'ufficio italiano brevetti e marchi di copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.” Pertanto, il ### dovrà trasmettere all'### italiano brevetti e marchi di copia della presente Sentenza, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., anche ai fini dell'annotazione della Sentenza stessa nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i.  6. ### ulteriori questioni proposte dalle parti. 
Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione ‘logica' ed ‘adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).  7. ### spese processuali del presente giudizio.  7.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta sig.ra #### dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice d al terzo chiamato le spese processuali del presente giudizio, in conformità del ### adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37). 
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della ### 2) allegata al predetto ### secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da ### 52.000,01 ad ### 260.000,00”, per ciascuna parte (rispettivamente, parte attrice e terzo chiamato): ### 2.430,00 per la fase di studio della controversia; ### 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio; ### 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; ### 4.050,00 per la fase decisionale; per un totale di ### 13.430,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.  7.2. Per la stessa ragione, le spese di ### già liquidate dal ### con separato ### datato 04/03/2019 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta sig.ra ### 8. ### responsabilità aggravata della parte convenuta sig.ra ### ex art. 96 c.p.c. .  8.1. Tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, si ravvisa l'opportunità di applicare a carico della parte convenuta sig.ra ### il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla ### n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.  8.2. Come già chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96, comma 1, c.p.c.; è teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: ### 25 settembre 2012, n. 1569 in ###è 2012). 
Anche secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in ### Mass. 2012, 11, 1364).  ### norma si sono pronunciate anche le ### della Suprema Corte, affermando quanto segue: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della ‘potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a ‘bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, ### 13 settembre 2018, n. 22405 in ### civ. Mass. 2018). 
La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari; pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in ### civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C.  ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).  8.3. Nel caso di specie, da tutti i rilievi svolti in precedenza è emerso chiaramente l'abuso processuale da parte della convenuta sig.ra ### nel resistere in giudizio e proporre finanche domande riconvenzionali in evidente mala fede, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per le controparti.  8.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la parte convenuta sig.ra ### dev'essere dichiarata tenuta e condannata al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c. nei confronti delle controparti, che si ritiene equo liquidare nella somma di ### 5.000,00 in favore della parte attrice e nella somma di ### 5.000,00 in favore del terzo chiamato.  P.Q.M.  ##### in materia di ### in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 19648/2016 RG promossa dalla società ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### (parte attrice) contro la sig.ra ### (parte convenuta) e contro il sig. ### (terzo chiamato), nel contraddittorio delle parti: 1) Accerta e dichiara la responsabilità della parte convenuta sig.ra ### quale amministratrice, all'epoca dei fatti, della società ### S.R.L., ai sensi dell'art. 2476 c.c. e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore della parte attrice società ### S.R.L. la complessiva somma di ### 127.566,83=, a titolo di risarcimento danni per l'appropriazione indebita dei fondi e somme, oltre: i all'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ### dal 3.06.2016 fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; i agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ### dalla domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; i agli interessi legali sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.  2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta sig.ra ### 3) Accerta e dichiara la nullità del marchio “### RAJATABLA”, registrato presso il Ministero dello ### - ### e ### in data ###, deposito n. ###, su domanda della sig.ra ### in data ###, ai sensi degli artt. 19, comma 2, 12, comma 1, e 25 c.p.i. e, per l'effetto: inibisce alla convenuta sig.ra ### ad utilizzare detto marchio per i prodotti e i servizi offerti dalla società ### S.R.L.; fissa una somma a carico della convenuta sig.ra ### per eventuali violazioni della presente Sentenza, nella misura equitativamente determinata in ### 500,00 per ciascuna violazione.  4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a rimborsare in favore della parte attrice società ### S.R.L. le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi ### 14.983,62= (di cui ### 13.430,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.  5) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a rimborsare in favore del terzo chiamato sig. ### le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi ### 13.430,00= per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.  6) Pone le spese di ### già liquidate dal ### con separato ### datato 04/03/2019, definitivamente a carico della parte convenuta sig.ra ### 7) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore della parte attrice società ### S.R.L. la somma di ### 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.  8) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta sig.ra ### a pagare in favore del terzo chiamato sig. ### la somma di ### 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.  9) Manda al ### di trasmettere all'### italiano brevetti e marchi copia della presente Sentenza, ai sensi dell'art. 122, 8° comma, c.p.i., anche ai fini dell'annotazione della Sentenza stessa nel registro a cura dell'### italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 122, 5° comma, c.p.i. 
Così deciso in ### in data 24 ottobre 2019, nella composizione collegiale del 18 ottobre 2019 .   ### Dott.ssa #### Dott. ### RG n. 19648/2016

causa n. 19648/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Capua Edoardo, Ratti Gabriella

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 351/2023 del 11-05-2023

... assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione e il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto” (C. Civ. n. 18551/2019). 4.3. In altri termini, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù dell'appendice di vincolo dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane in ogni caso obbligato per l'eccedenza in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, proprio in tema di leasing automobilistico, che l'appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato, poiché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'assicuratore - contraente assicurato entro i limiti del suo credito (C. Civ. n. 20743/2004). 4.4. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunito nrg 1032/2020 e nrg 1033/2020, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento contratto di leasing, promossa DA ### (###) E ### S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### come da procura in atti, #### S.P.A. (###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. ### come da procura in atti ###È ###À ### (###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. ### come da procura in atti ### Conclusioni delle parti ### le opposizioni proposte e, per l'effetto: 1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n. 1716/2019 emesso dal Tribunale di Cuneo per i rispettivi motivi svolti da ciascuno degli opponenti nel proprio ### di ### a D.I. e ribaditi nel presente atto.  2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sol levate, condannare la compagnia di assicurazioni ### con sede ###, a risarcire il danno patito da ### spa a seguito del furto e del successivo incendio del veicolo concesso in locazione alla ditta ### ed, in ogni caso, a manlevare e te nere indenne gli opponenti, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio in ragione del contratto innanzi menzio nato; 3) Condannare la ricorrente ### spa, in persona del suo legale rappresentante e procuratore pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procura tore anticipatario, che rende la dichiarazione di rito.  4) In ogni caso ed in considerazione del comportamento ostruzionistico e dilatorio, tenuto sia nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro, che nel presente giudizio, condannare la chiamata in causa, ### tolica di ### s.c., in persona del legale rappresentante p.t. al risarci mento dei danni patiti dalle parti in causa, col pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti costituite, anche ai sensi dell'art. 96 cpc per responsa bilità processuale aggravata ### disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Voglia codesto ill.mo Tribunale: - nel merito, in via principale: 2) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto; - nel merito, in via subordinata: 3) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing ex art. 13 del contratto, condannare parte opponente al pagamento dell'importo di € 91.576,73, ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo; - in ogni caso: 4) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria.  ### voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, in via gradata o alternativa, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare nullo il contratto di assicurazione rappresentato dalla polizza prodotta in causa dal sig. ### annullarlo; respingere nel merito la domanda in quanto infondata in fatto e diritto; In via subordinata accoglierla solo per quanto di ragione con le franchigie e gli scoperti di polizza.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### E ### 1. #### già titolare della impresa individuale ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1716/2020, reso dal Tribunale di Cuneo il 24 dicembre 2019, con cui è stato ingiunto di pagare, in solido con la società ### in favore di ### s.p.a. la somma di euro 91.576,73, oltre interessi e spese legali. Il credito vantato dalla opposta deriva dall'inadempimento di un contratto di leasing, recante n. 13010080-001-STD e stipulato il 10 ottobre 2018, con cui la società convenuta aveva concesso in locazione il veicolo BMW ### G.### targato ### alla impresa individuale ### di cui l'attore era titolare e interamente conferita nella società ### s.r.l.. Il veicolo era stato oggetto di rapina, denunciato il 15 febbraio 2019, circostanza integrante la risoluzione di diritto del contratto; in conformità al regolamento contrattuale, la società utilizzatrice è tenuta a corrispondere alla concedente i canoni non ancora scaduti alla data dell'evento, i canoni maturati dalla data di risoluzione alla data di scadenza del contratto e il prezzo di opzione di acquisto al tasso indicato in contratto, scontando quanto eventualmente ricevuto a titolo di indennizzo dalla compagnia assicuratrice. Non avendo l'attore e la società ### provveduto al pagamento del dovuto, ### ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, per l'importo di euro 91.576,73.  1.1. Con l'atto di opposizione, l'attore premette di aver stipulato contratto assicurativo per la copertura globale del veicolo con la società ### invocando pertanto l'art. 13.1 delle ### di ### in forza del quale la società concedente è legittimata ad effettuare formale denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice e a transigere con quest'ultima e ritenendo che, in forza del contratto di leasing intervenuto tra le parti, l'assicurazione sia tenuta anche al pagamento dei canoni ancora non scaduti e al prezzo di acquisto dovuto dall'utilizzatore alla fine della locazione finanziaria, trattandosi di oneri connessi all'obbligo di stipula della polizza assicurativa. Ritenendo pertanto che l'intero importo richiesto sia a carico della compagnia assicuratrice, ha previamente chiesto autorizzazione alla chiamata in causa di ### a fini di manleva.  1.2. All'udienza fissata per la trattazione è stata autorizzata la chiamata in causa; si è costituita la società ### contestando la domanda di manleva ed in particolare evidenziando che l'assicurazione era stata stipulata per il veicolo di cui trattasi per un importo di euro 114.000,00, sovrastimato all'esito di plurime cessioni; per l'effetto, la terza chiamata ha invocato la nullità del contratto di assicurazione per assenza di rischio, sovrassicurazione dolosa e contrarietà a norme imperative. Sotto altro profilo, rileva l'inesistenza di alcun vincolo in favore di ### proprietaria del veicolo, con conseguente nullità del contratto di assicurazione stipulato in nome e per conto del contraente che dichiari propria la cosa altrui. Nel merito, la terza chiamata ha invocato l'inoperatività della polizza, in ragione del mancato avveramento del rischio, da ultimo ritenendo, in estremo subordine, che la copertura non potesse superare il valore reale ed effettivo del bene. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., alla successiva udienza la terza chiamata ha chiesto disporsi la riunione con il procedimento recante nrg 1033/2020, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla società ### altra debitrice ingiunta. Alla successiva udienza, previo provvedimento di riassegnazione del procedimento nrg 1033/2020, ravvisate ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, è stata disposta la riunione dei procedimenti.  1.3. Il procedimento recante nrg 1033/2020 era stato introdotto con separato atto di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società ### altra debitrice della società concedente, in ragione del conferimento del ramo di azienda dell'impresa individuale del ### con la conseguenza che la società sarebbe chiamata a rispondere del debito della conferita ai sensi dell'art. 2560 c.c., ricostruzione contestata dalla opponente, non risultando tale debito dai libri contabili della impresa individuale, contestando pertanto la sussistenza della propria legittimazione passiva. Nel merito, la opponente ha contestato la pretesa della convenuta opposta e il richiamo all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, quanto alla risoluzione di diritto, ritenendo che, ai sensi dell'art. 13 delle cgc, la società opposta aveva diritto di trattare il sinistro direttamente con la compagnia assicuratrice ### con cui il veicolo era assicurato, potendo pertanto pretendere da quest'ultima le somme richieste agli odierni attori in opposizione e assumendo pertanto il rischio dell'eventuale ritardo nella risoluzione della pratica. La società opponente ha pertanto concluso chiedendo la declaratoria di carenza di propria legittimazione passiva e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda della opposta, invocando la manleva della compagnia assicuratrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa.  1.4. La società convenuta opposta si era costituita in tale procedimento, contestando le argomentazioni attoree, in particolare contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per quanto emergente dalla visura, risultando la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della impresa conferita. Nel merito, ha contestato la ricostruzione attorea, atteso che, in forza della stipulazione contrattuale, l'utilizzatrice è tenuta al pagamento dei canoni fino al momento del pagamento dell'indennizzo assicurativo, non opponendosi alla domanda di manleva.  1.5. ### di trattazione era stata celebrata nelle modalità della trattazione scritta; il fascicolo è stato quindi riassegnato ad altro giudicante, che aveva autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice. Alla successiva udienza, la terza chiamata non era comparsa, sicchè ne era stata dichiarata la contumacia. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., nelle more, la terza chiamata si era costituita, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni, contestazioni ed eccezioni proposte nell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal ### in particolare quanto alla carenza di legittimazione di ### non intestataria della polizza, intestata al ### in persona e, conseguentemente, quanto alla invocata nullità del contratto di assicurazione, concludendo, in via preliminare per la riunione del procedimento e, nel merito, per il rigetto della domanda di manleva. Disposta la riunione dei procedimenti, alla successiva udienza, le parti hanno insistito nell'ammissione delle proprie richieste istruttorie. La causa è stata ritenuta di natura documentale sicchè, rigettate le istanze istruttorie, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  2. Risulta pacificamente la sottoscrizione del contratto di leasing su cui parte opposta fonda la propria pretesa, recante n. 13010080-001-### stipulato il 10 ottobre 2018, con cui la società ### aveva concesso in noleggio alla utilizzatrice impresa ### l'autoveicolo BMW ### G.### (doc. 14 fascicolo parte opposta). Risulta altresì che l'impresa utilizzatrice aveva denunciato, il 15 febbraio 2019, l'avvenuta rapina del veicolo presso la stazione ### di ### (doc. 15 fascicolo parte opposta), poi rinvenuto completamente distrutto dalle fiamme in data 19 febbraio 2019. 
Trattasi di circostanza che ha giustificato la risoluzione del rapporto contrattuale, in forza dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, con conseguente obbligo, in capo all'utilizzatrice, di corresponsione di tutti i canini maturati e insoluti fino alla data di risoluzione e l'importo pari alla somma di tutti i canoni che sarebbero maturati dalla data di risoluzione fino alla scadenza del contratto e del prezzo di opzione di acquisto, dedotto l'acconto eventualmente corrisposto dalla compagnia assicuratrice alla società concedente, per un complessivo importo di euro 91.576,73, richiesto sia al titolare dell'impresa utilizzatrice che alla società incorporante della stessa, a far data dal 10 marzo 2019. In conformità alle coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, parte opposta - attrice in senso sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - ha dimostrato l'esistenza del titolo contrattuale, fonte delle obbligazioni poste a carico della società debitrice principale, allegando altresì l'inadempimento della stessa (C. Civ. Sez. Un. 13533/2001). Incombe pertanto sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria, prova che, nel caso di specie, non è stata offerta da parte opponente.  3. Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che la società ### ha invocato il proprio difetto di legittimazione passiva, tanto in ragione della mancata iscrizione nei libri contabili obbligatori, del debito risultante dal rapporto contrattuale di cui trattasi, anche in ragione della completa distruzione del bene, che aveva comportato la risoluzione del contratto di leasing. A tale contestazione replica la convenuta opposta, ritenendo che dall'atto costitutivo della società ### era risultato il conferimento dell'impresa individuale del ### con tutti i debiti e i crediti inerenti l'esercizio dell'attività di azienda.  3.1. Ciò posto, occorre rilevare che il conferimento di un'impresa individuale in una società di capitali integra un fenomeno traslativo riconducibile alla cessione di azienda, con conseguente applicazione delle disposizioni degli artt. 2558 e ss. c.c.. In tal senso si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di conferimento di azienda si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 e segg., in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società e, tuttavia, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento ed è legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali presuppone, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione nei libri contabili obbligatori (C. 
Civ. n. 21229/2006).  3.2. Tanto premesso, deve tuttavia ritenersi corretta la prospettazione di parte convenuta, dovendosi osservare che, come si evince dall'atto costitutivo delle società ### il conferimento dell'azienda è stato effettuato “con tutti i debiti e i crediti inerenti l'esercizio dell'attività dell'azienda conferita”. Per effetto della espressa previsione dell'atto di conferimento, deve ritenersi che la società ### abbia acquisito tutti i crediti e i debiti aziendali anche non iscritti nelle scritture contabili obbligatorie, divenendo pertanto titolare dal lato passivo delle relative obbligazioni (C. Civ. n. 18070/2019).  ### è pertanto infondata.  4. Nel merito, quanto all'opposizione svolta dal ### si deve osservare come le contestazioni si incentrino sostanzialmente sulla validità ed efficacia della polizza assicurativa stipulata con la compagnia ### in forza della quale pretende di essere manlevato. Nel dettaglio, fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine alla prova del credito offerta da parte convenuta opposta, l'opponente ### conferitario dell'azienda nella società ### ha in parte qua contestato la richiesta di pagamento formulata dalla utilizzatrice; ciò in quanto, in base all'art. 13.2 delle condizioni generali di contratto, in caso di furto o perdita totale del bene, la società concedente sarebbe stata legittimata a trattare il sinistro con la compagnia assicuratrice con cui la utilizzatrice ha stipulato idonea polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto.  4.1. Nel dettaglio, l'art. 12 subordina l'efficacia del contratto alla stipula, da parte dell'utilizzatore, di idonea copertura assicurativa del bene, con apposita appendice di vincolo in favore della concedente, per la corresponsione dell'indennizzo direttamente nei confronti della concedente. La successiva clausola, sub 13, ferma restando la risoluzione del contratto per il caso di furto o perdita totale del bene, prevede la facoltà, per la concedente, di trattare il sinistro direttamente con la società assicuratrice. Sulla scorta di tali clausole, ritiene l'opponente che la società concedente assume il rischio del ritardo nella definizione della pratica risarcitoria, non potendo pertanto pretendere dall'assicurato il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 13.3, salvo il caso in cui l'indennizzo corrisposto sia inferiore.  4.2. Il rilievo è infondato. Come già innanzi rilevato, l'art. 12 delle condizioni generali di contratto prevede che l'utilizzatore debba a proprie cure e spese assicurare il bene per i rischi di responsabilità civile per tutta la durata della locazione finanziaria e fino alla sua restituzione o trasferimento della proprietà, prevedendo altresì il vincolo di polizza in favore della concedente e la correlativa facoltà della stessa di trattare con la compagnia assicuratrice e di compensare tali somme con crediti derivanti dai rapporti con l'utilizzatore.  ### di vincolo crea pertanto un collegamento negoziale tra i due rapporti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione e il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto” (C. Civ. n. 18551/2019).  4.3. In altri termini, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento in virtù dell'appendice di vincolo dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane in ogni caso obbligato per l'eccedenza in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento. La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, proprio in tema di leasing automobilistico, che l'appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato, poiché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'assicuratore - contraente assicurato entro i limiti del suo credito (C. Civ. n. 20743/2004).  4.4. Nel caso di specie, si deve rilevare come il collegamento negoziale difetti: non risulta che la polizza sia stata stipulata dal ### con la relativa appendice di vincolo, con la conseguenza che, a fortiori, l'opponente resta obbligato in termini contrattuali al pagamento di tutte le somme determinate ai sensi del richiamato art. 13 delle condizioni generali di contratto. Nondimeno, la facoltà della concedente di richiedere l'indennizzo per il furto non implica, in ogni caso, che l'utilizzatrice sia esonerata dal pagamento di quanto dovuto alla concedente in relazione al contratto di leasing intercorso tra le parti. Per l'effetto, la prospettazione dell'opponente deve ritenersi infondata, essendo la società concedente estranea rispetto al rapporto contrattuale intervenuto tra l'opponente e la terza chiamata. ### svolta da entrambi gli opponenti è pertanto infondata e va rigettata.  5. La domanda di manleva svolta dall'opponente ### non merita accoglimento. In primo luogo, occorre rilevare che parte terza chiamata ha invocato la nullità della polizza stipulata dal ### sotto diversi profili. La censura relativa alla stipula del ### in nome proprio è infondata, attesa la immedesimazione della persona fisica con l'impresa individuale. Del pari, non possono essere accolte le censure relative alla nullità del contratto per effetto della inesistenza del rischio, nella “consapevolezza” del ### di poter subire la rapina o il furto dell'autoveicolo, trattandosi di mere congetture prive di sostegno probatorio. Stesso a dirsi per quanto concerne la eccepita nullità per dolo del contraente, per effetto della asserita sovrassicurazione del prezzo; anche in questo caso, come correttamente rilevato dall'opponente, la terza chiamata non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico di provare il dolo.  5.1. Chiarisce la giurisprudenza di legittimità che la reticenza dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1895 c.c. è rilevante ai fini della indennizzabilità del sinistro a tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave e che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (C. Civ. n. 3165/2003). Il relativo onere probatorio è a carico dell'assicuratore (C. Civ. n. 16769/2006), che tale onere non ha tuttavia assolto nel caso di specie, atteso che, come già innanzi si è rilevato, la prospettazione è limitata ad una serie di congetture prive di adeguato sostegno probatorio.  5.2. Ciò posto, risulta che la polizza assicurativa del veicolo, di proprietà della convenuta ### è stata stipulata dal medesimo ### e che, come si è già innanzi rilevato, la polizza è priva di appendice di vincolo. Sotto tale profilo, è evidente che il contratto risulta pur validamente stipulato tra l'opponente, utilizzatore del contratto di leasing e la compagnia assicuratrice, atteso che quest'ultima ne ha anche percepito i premi; non si può tuttavia trascurare che ciò che l'utilizzatore richiede è la condanna della compagnia terza chiamata “a risarcire il danno patito da ### a seguito del furto e del successivo incendio del veicolo”. ### non è tuttavia legittimato a formulare tale domanda, pur essendo il contraente della polizza, e ciò in considerazione della mancanza del vincolo in favore di ### 5.3. Nemmeno può ritenersi legittimato qualora il contratto dovesse intendersi come assicurazione per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891 c.c., in base al quale “se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dalla polizza spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”. La norma prevede due modalità di stipulazione del contratto di assicurazione contro i danni: per conto altrui, quando il soggetto assicurato viene esattamente individuato al momento della stipula e per conto di chi spetta, quando il soggetto assicurato può mutare nel corso del rapporto e rimane determinato per relationem con il bene assicurato, dovendosi ritenere soggetto assicurato chi al momento del sinistro era il proprietario del bene danneggiato, ovvero il soggetto che ha subito il danno. In altri termini, nell'assicurazione per conto di chi spetti, come nel caso di specie, l'interesse assicurato viene valutato con riferimento al bene oggetto di assicurazione.  5.4. ### maggioritario riconduce il contratto per conto di chi spetta nell'alveo del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c., con la doverosa precisazione che, in tal caso, non è applicabile il terzo comma della norma, che prevede che in caso di rifiuto del terzo di voler profittare della stipulazione, la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo che risulti diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. Ciò in quanto il principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni esclude che la prestazione dell'indennità possa essere effettuata a favore del contraente non titolare del bene esposto al rischio, essendo soggetto diverso dall'assicurato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa può pretenderne l'indennità in luogo dell'avente diritto solo se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola” (C. Civ. n. 26253/2007). Nel caso di specie, anche ad ammettere tale ricostruzione, non risulta che la società concedente avesse prestato espressamente il predetto consenso, con la conseguenza che la domanda formulata dall'opponente non può essere accolta.  5.5. Nemmeno può essere accolta la domanda di manleva, pur genericamente formulata, con cui l'opponente ha richiesto di essere tenuto indenne “…da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire dal presente giudizio”. È appena il caso di osservare che ### non ha certamente concluso un'assicurazione in relazione agli effetti dell'inadempimento degli obblighi che l'opponente non aveva assunto nei confronti di ### in forza del contratto di leasing, essendo i due contratti - di leasing e di assicurazione - tra loro autonomi e indipendenti; né la compagnia assicuratrice ha assunto l'obbligo di pagare a ### i canoni che l'utilizzatore avrebbe dovuto versare in caso di perdita dei beni, vieppiù considerando la richiamata assenza del vincolo in favore di ### Per tutte le osservazioni fin qui formulate, la domanda di manleva deve pertanto essere rigettata.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e considerando altresì la riunione dei due procedimenti. In considerazione delle questioni giuridiche affrontate e della complessiva attività processuale svolta in entrambe le cause prima della riunione e di quella conseguente alla riunione, si ritiene congruo stimare le spese che gli attori, in solido tra loro, dovranno rifondere alla convenuta opposta in complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre accessori di legge. Del pari, gli attori vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, in relazione al principio di causalità (C.  2492/2016) e non risultando palesemente arbitraria la chiamata in causa del terzo, spese che si liquidano parimenti in complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre accessori come per legge pqm Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1716/2020, reso dal Tribunale di Cuneo il 24 dicembre 2019, che dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna gli opponenti ### e la società ### s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta ### s.p.a., spese che si liquidano in complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; rigetta le domande formulate dagli opponenti nei confronti della terza chiamata #### condanna gli opponenti ### e la società ### s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata ### spese che si liquidano in complessivi euro 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge; Cuneo 10 maggio 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1032/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Berardi Ruggiero

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