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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 624/2024 del 22-04-2024

... delle parti e la CTU medico legale, con nomina del prof. ### La prova orale è stata svolta con l'interrogatorio formale di ### e l'escussione di due testi di parte attrice: non si è proceduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### srl stante la mancata comparizione; in seguito, fra l'altro, la ### srl è stata posta in liquidazione. Alla successiva udienza del 12 marzo 2019, il procuratore del dr ### ha dichiarato l'avvenuto decesso del proprio assistito e il giudizio è stato prima interrotto, poi riassunto il 18 maggio 2019 con ricorso di parte attrice. Si sono costituite in riassunzione tutte le parti, compresi gli eredi di ### che hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del “de cuius” e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio: il Giudice, ha (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc. n. 703/2013 rg promosso da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente presso il suo studio in Cassino alla ### n. 5…………….…………Attore contro ### dell'Eredità Giacente di ### c.f. ###, in persona del ### dell'Eredità Giacente Avv. ### in proprio, giusto provvedimento del Tribunale di Latina, in data ###, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo PEC ### …………………………………………………....…….Convenuta e ### srl in liquidazione P.I. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.to ### entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ### 2 in ###………..………………………………….....…………………………………..…Convenuta e ### S.P.A. (già ###ni spa) P. I. ###, rappresentata e difesa dagli avv.  ### e ### Tutti elettivamente domiciliati in Cassino, via ### 4, presso lo studio legale ###………………………………..………….……..Chiamata in causa e ### (già ### e già ### P. iva ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### . Tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'Avv. ### ………………….……..…Chiamata in causa ### Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 22 novembre 2023, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 20 febbraio 2013 ### ha evocato in giudizio ### srl e il dr ### e ha esposto di aver subito un importante infortunio nel corso di una partita di calcio riportando un trauma al ginocchio destro; in seguito, a tale evento, l'attore ha dichiarato di essersi rivolto al dr ### il quale dopo l'intervento in artroscopia, gli prescriveva una serie di cicli fisioterapici e terapia farmacologica. Ha altresì narrato il ### che dopo questo intervento ha ripreso la propria attività di calciatore dilettante, ma nel corso di una gara, ha avuto problemi al ginocchio e il 9 gennaio 2007 è stato operato dal medesimo dr ### presso la ### di ### per la “### sec. Rosberg”. Tuttavia, dopo qualche tempo dall'operazione il ### ha lamentato che l' intervento non ha avuto buon esito, essendo stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica, deducendo che l'errato intervento di ricostruzione del LCA gli ha determinato un'invalidità permanente del 15-18% e ha richiesto complessivamente un risarcimento quantificato in € 101.120,14, somma comprensiva di € 10.000,00 a titolo di personalizzazione ed ulteriori € 15.000,00 a titolo di danno morale ed € 20.000 per perdita di chances. Sul fondamento di tali premesse il ### ha così concluso: “…### l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertato quanto esposto in premessa, condannare i convenuti tutti, in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità come per legge, al risarcimento in favore del sig. ### di tutti i danni dallo stesso subiti e subendi, così come specificati in narrativa, quantificabili in complessivi E. 101.120,14 (centounomilacentoventi / 14) e/o nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia anche secondo equità come per legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo (…). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ". 
Si è costituito ### che ha impugnato le avverse deduzioni ed eccezioni nei suoi riguardi e sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale e così ha concluso:”… in via preliminare per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, richiesta di spostamento della udienza fissata al fine di consentire la chiamata in garanzia della soc. ### assicurazioni ### che all'epoca dei fatti copriva il dott. ### dai rischi professionali mediante polizza n. ###.57.122.40943237 o della soç. Zurich SA e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta condannare il sig. ### al risarcimento dei danni da immagine e professionali patiti dal dott. ### a seguito dell'inopinata citazione per risarcimento danni da attività professionale, nonché condannarlo altresì al pagamento del danno derivante dalla necessità di stipulare nuovo contratto assicurativo in quanto in genere le ### di assicurazione per la sola apertura del sinistro in via cautelativa, sovente risolvono il contratto con l'assicurato, a prescindere della loro condanna o meno al pagamento dei danni reclamati, costringendo ad oggi il dott. ### a stipulare polizze il cui prezzo varia da €. 25.000,00 ad €. 35.000,00 per la copertura annuale del rischio, e comunque limitando la richiesta risarcitoria nello stesso scaglione relativamente al C.U. pagato dall'attore pari ad €. 668,00 oltre ai danni per lite temeraria, sempre da ricomprendersi nell'ambito del valore di causa, o in subordine a quella condanna che il Giudice riterrà equa, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata di incompetenza per territorio del Tribunale di Cassino, chiede che la causa venga riassunta presso il Tribunale di Latina, territorialmente· competente a seguito della residenza del convenuto. in via gradata respingere ogni domanda per infondatezza sia in fatto che in diritto, giudicando.altresì temeraria la domanda e con conseguente condanna dell'attore, con il favore delle spese, competenze e onorari di lite “. 
Si è costituita la casa di cura ### srl la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e ha rassegnato le seguenti conclusioni:”… ### l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così statuire: I ) dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti innanzi al Tribunale di L'### oppure, in via alternativa dinanzi al Tribunale di Roma: 2) rigettare, siccome priva di fondamento, la domanda promossa dal sig .### con atto di citazione notifìcato in data ###; 3) sentire dichiarare il Dott. ### (…) .... in forza del rapporto di collaborazione esistente con la clinica tenuto a manlevare la ### di ### delle conseguenze economiche e pregiudizievoli che dovessero derivargli dall'azione proposta, condannando di conseguenza. il predetto sanitario a rivalere la stessa ### di ### dall''esborso di ogni somma che fosse tenuta a pagare o che dovesse essere riconosciuta come dovuta all'attore. per sorte: capitale, accessori spese processuali , e, comunque. per qualsiasi titolo o ragione dipendente dal sinistro per cui è causa: 4) autorizzare, in ogni caso a chiamare in causa la ### (…) per sentir dichiarare la predetta compagnia assicuratrice (…) tenuta a manlevare la ### di ### dalle conseguenze economiche il pregiudizievoli che dovessero derivargli dall'azione proposta condannando di conseguenza la medesima compagnia a rivalere nei limiti sopraindicati la stessa ### di ### dall'esborso di ogni somma che fosse tenuta a pagare o che dovesse essere riconosciuta come dovuta all'attore per sorte capitale accessori spese processuali o comunque per qualsiasi titolo ora ragione dipendente dal sinistro per cui è causa. Il tutto con vittorie di spese e competenze da distrarre a favore del procuratore tu avvocato ### che se ne dichiara antistatario (…). 
Il Giudice ha disposto la chiamata in causa sia della ### sia della ### spa, fissando la nuova udienza di prima comparizione al 27 gennaio 2014. 
Si è costituita la ### eccependo, in via principale, l'inoperatività della polizza invocata e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…### al Tribunale giudice adito contrariis: reiectiis in relazione alla domanda di garanzia formulata dalla ### di ### nei confronti della concludente giusto quanto dedotto sub A) in via preliminare e principale previo riconoscimento della non operatività della garanzia invocata se ne chiede il rigetto con ogni conseguenziale statuizione; in via subordinata riconoscere comunque che in virtù di del contratto esistente tra la casa di cura convenuta e il dottor ### in base al quale, tra l'altro, quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di tenere indenne la prima da ogni esborso economico per fatto a lui addebitabile che la garanzia dell'### (ovviamente nella non creduta ipotesi di sua operatività) è da considerare di fatto a secondo rischio e pertanto spiegherà i suoi effetti solo in caso di incapienza del massimale previsto nella polizza stipulata dal medesimo dottor ### con la ### assicurazione spa; in via di estremo subordine, in caso di riconoscimento di efficacia della garanzia assicurativa invocata dalla ### di ### e di conseguenza di condanna della concludente in toto o in parte a risarcimento dei danni in favore dell'attore, riconoscere il diritto di rivalsa della stessa nei confronti del dottor ### con conseguenza condanna di quest'ultimo al rimborsare l'### spa di quanto pagato per sorte, interessi, di valutazione monetaria e spese di lite. Nel merito per le argomentazioni sviluppate sub B) rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto in ogni caso ricondurre l'onere risarcitorio nell'ambito del suo effettivo ammontare riconoscendo che la quantificazione contenuta nell'atto di citazione è assolutamente esagerata. ### di spese e compensi come per legge”. 
Si è costituita la ### la quale ha impugnato la domanda di parte attrice e ha eccepito la prescrizione del dr ### ad essere manlevato e ha così concluso: “ … ### il Tribunale adito - disattesa ogni contraria ed eccezione e deduzione - rigettare la domanda di garanzia assicurativa proposta dal dottor ### perché insussistente la copertura all'atto della denuncia del sinistro e/o comunque per prescrizione del preteso diritto ai sensi dell'articolo 2952 cc secondo comma; in via subordinata e nel merito rigettare comunque la domanda attorea e quella di garanzia perché infondata in fatto e in diritto. In via ancora più gradata ove fosse ritenuta sussistente la garanzia assicurativa in relazione alla eventuale accertata responsabilità professionale del dr.  ### condannare la ### srl e per essa il suo istituto assicuratore a rimborsare alla esponente delle somme che fosse costretta ad erogare ai sensi dell'articolo 2055 c.c. II comma in proporzione alla percentuale di responsabilità del proprio assicurato nella determinazione del fatto foriero di danno. Con vittoria delle spese processuali”. 
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno articolato i mezzi istruttori: nelle memorie 183 I termine parte attrice ha così modificato le proprie conclusioni chiedendo:“(…) l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione e specificate in tale sede precisando la domanda introduttiva affinché, previo rilievo del nesso di causalità tra la patologia dell'attore e gli esiti dell'operazione chirurgica eseguita dal Dott. ### venga accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno secondo il proprio profilo di responsabilità come per legge, e quindi dichiarata la responsabilità dei detti convenuti, per imprudenza, imperizia e negligenza e/o qualsivoglia altro errore medico rilevato e/o rilevando nell'esecuzione dell'intervento chirurgico praticato nonché per mancanza del consenso informato del paziente (…)”. 
Il Giudice ha disposto l'interrogatorio formale delle parti e la CTU medico legale, con nomina del prof. ### La prova orale è stata svolta con l'interrogatorio formale di ### e l'escussione di due testi di parte attrice: non si è proceduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante di ### srl stante la mancata comparizione; in seguito, fra l'altro, la ### srl è stata posta in liquidazione. 
Alla successiva udienza del 12 marzo 2019, il procuratore del dr ### ha dichiarato l'avvenuto decesso del proprio assistito e il giudizio è stato prima interrotto, poi riassunto il 18 maggio 2019 con ricorso di parte attrice. 
Si sono costituite in riassunzione tutte le parti, compresi gli eredi di ### che hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità del “de cuius” e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio: il Giudice, ha rinviato il giudizio al 19 settembre 2022 per consentire all'attore di instaurare il procedimento per la nomina del ### dell'eredità giacente. 
Il 15 settembre 2022 si è costituita in giudizio la ### dell'eredità giacente di ### rassegnando le seguenti conclusioni: “… 1) In via preliminare, in rito, dichiarare l'estromissione dall'odierno giudizio della ### dell'eredità giacente di ### per carenza di legittimazione passiva, stante la presenza di altre categorie di successibili che non hanno ancora provveduto ad accettare o rinunziare all'eredità del Dott. ### 2) Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata”. 
Successivamente, il Giudice ha accertato la rinuncia degli altri coeredi, i minori ### e ### nipoti ex filio del ### e ha disposto l'estromissione degli eredi del medico e la causa è proseguita per l'audizione dei testi. 
All'udienza del 22 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni. 
Per questo Giudice le domande del ### sono fondate sia nell' ”an” e, parzialmente, anche nel “quantum”. 
In via preliminare, sulla eccepita incompetenza territoriale questo Giudice con ordinanza del 9 dicembre 2014 alla quale integralmente si riporta, ha affermato la propria competenza. 
Parimenti, le eccezioni sollevate da ### non sono condivisibili. ### ha sostenuto, nelle conclusioni della sua memoria di costituzione, di dover essere manlevata dal dr ### in forza del rapporto di collaborazione con quest'ultimo: in seguito, invece, nella sua memoria ex art.  183 I termine cpc depositata il 16 giugno 2014, ha affermato che il fu dr ### era stato inserito nell'organizzazione aziendale della clinica e che gli era stata espressamente attribuita la responsabilità funzionale dell'### di ### con l'incarico di curarne l'organizzazione complessiva e continuativa diurna e feriale, coordinando l'attività dei professionisti anche non medici all'interno del servizio stesso e collaborando con i professionisti interni ed esterni afferenti all'unità, così contraddicendosi sul punto. In caso di accertate lesioni all'integrità psico-fisica del paziente derivante da negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, la responsabilità solidale della struttura sanitaria - clinica privata o ospedale pubblico (o azienda sanitaria per conto di questi) - resta affermata quand'anche il medico o il chirurgo abbia agito quale libero professionista o in regime di intramoenia, essendo sufficiente che - come nel caso di specie -abbia operato all'interno della clinica o ospedale, e abbia utilizzato la strumentazione diagnostica e le strutture ambulatoriali o la sala operatoria e le strutture di degenza post-operatoria, poiché il paziente, che si avvale della prestazione sanitaria complessiva offerta dalla struttura pubblica o privata, in base al c.d. contratto di spedalità, e salvo l'onere di allegazione della colpa medica, non è tenuto ad individuare precisamente cause di ripartizione della responsabilità tra la clinica o l'ospedale e i sanitari che in essi operano. 
Allo stesso modo è infondata l'eccezione della ### riguardante la copertura “a secondo rischio” che, in realtà, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza: affinché un contratto di assicurazione possa "operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio. Se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa copre la responsabilità civile del medico stesso: l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. 
Nell'assicurazione di responsabilità civile - che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il "rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto, una assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo. ### della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria: i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi. A nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica quanto quella del medico possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno: se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione né una assicurazione plurima né una copertura "a secondo rischio” (Cass. 3.7.2019 n. ###; 13.3.2015 n. 4936). Pertanto, poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura un'assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico e viceversa. Ne consegue che, nello specifico, la polizza ### stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio quanto per il fatto altrui) non può mai operare “in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti. In ragione della esclusione di qualsiasi responsabilità diretta della struttura sanitaria, la quale, dunque, sarà chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., soltanto per il fatto colposo dei propri collaboratori, non solo le garanzie assicurative della ### e del ### agiscono su piani differenti - anche se collegati tra loro - ma alcuna distinta limitazione è stata posta nei riguardi del ### e ciò rende la garanzia stipulata dalla ### del tutto valida ed esecutiva. 
E', invece, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto del ### ad essere garantito, così come sollevata dalla ### che ha anche dichiarato che la polizza è stata stipulata il ### e cessata il 18 gennaio 2010, mentre il sinistro è stato aperto solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa avvenuta il 27 settembre 2013, quindi dopo il decorso dei due anni prescritti dall'art. 3 comma 2 ter, del D.L. 28.8.2008 n. 134, non avendo fornito parte convenuta idonea documentazione per contrastare tale questione. Le dedotte questioni sulla clausola “ claims made”, sollevate da parte attrice , non possono in questa sede accogliersi perché la contestazione sia sulla prescrizione sia sulla illegittimità della clausola doveva essere suffragata e dedotta dall'assicurato, che all'interpello formale, nulla ha eccepito, limitandosi a dire che non ricordava quando era cessata la polizza e non per sua volontà l'attore ha contestato genericamente la “claims” invocando buchi di copertura ma doveva essere il ### o chi per lui a fornire chiarimenti. 
Nel merito l'attore ha assolto pienamente l'onere probatorio: infatti, le parti convenute non hanno contestato l'esecuzione della prestazione e l'attore ha provato il nesso di causalità tra l'insorgenza l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta del sanitario e della struttura in cui ha attuato l'intervento; all'opposto, i convenuti non hanno dimostrato l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577). 
Il CTU, nella relazione le cui conclusioni si condividono in pieno, ha esposto che: “(…) riteniamo potersi indicare una permanente riduzione della integrità psicofisica nella misura del 9% (nove per cento). Per quanto attiene il danno temporaneo riteniamo prospettare, in relazione ai due successivi interventi (maggio 2007 e marzo 2011), periodi di incapacità temporanea assoluta di gg. 30 + 30 (trenta + trenta). Riteniamo poi ancora prospettare un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di gg. 60 + 60 (sessanta + sessanta) tenuto conto della ripresa post operatoria relativa ai sopra richiamati due interventi e della sintomatologia presentata al di fuori della normale convalescenza (…) Circa il “quantum”, questo Giudice intende seguire le ### del Tribunale di Milano, in conformità al seguente schema: “ Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni ### di invalidità permanente 9% Punto danno biologico € 2.097,83 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 524,46 Punto danno non patrimoniale € 2.622,29 Punto base I.T.T. € 99,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 120 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 16.048,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 20.061,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 28.085,00 Invalidità temporanea totale € 5.940,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.940,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.880,00 Totale generale: € 31.941,00 Totale con personalizzazione massima € 39.965,00 Il danno non patrimoniale è già contenuto nella tabella appena riportata e le altre voci o poste invocate dall'attore non sono state dimostrate compiutamente.   E' possibile, nella fattispecie in esame, riconoscere la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale: essa non costituisce mai un automatismo ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare: in effetti, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 27.### n. 14364) ma nella specie le conseguenze non sono “comuni” perché il ### non può svolgere attività sportiva. 
Non possono accogliersi, invece, le richieste dell'attore sul risarcimento del danno patrimoniale da perdita di “chance” e abbandono dell'attività di calciatore che egli svolgeva solo a livello dilettantistico, essendo un operaio: egli non ha allegato contratti o ulteriori elementi dai quali desumere perdite di lauti guadagni: il teste ### ha dichiarato che il ### giocava con squadre di categoria dilettantistica regionale del ### e, d'altronde il ### all'epoca dell'operazione, aveva 31 anni età che, per definizione e fatto notorio, non permette di intraprendere una lunga carriera per un calciatore, considerato che l'età media per esordire e fare carriera nel mondo del calcio oscilla tra i 15 e i 20 o 25 anni al massimo, né l'attore ha allegato circostanze idonee (medaglie, riconoscimenti ufficiali, ecc.) da poter vantare un'alta professionalità nel mondo dello sport, con conseguenti perdite. Sotto tale aspetto della vicenda il ### ha già ottenuto la più ampia soddisfazione con il riconoscimento della personalizzazione. 
Circa il consenso informato, la sottoscrizione del modulo, così come prodotto in quella forma, ha assolto l'onere imposto sulla struttura e sul professionista. 
Le altre questioni devono ritenersi assorbite. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza per quanto riguarda ### e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato, senza alcun aumento rispetto ai parametri medi senza maggiorazioni perché la questione è stata sempre uniforme a prescindere dal numero di parti. Nel resto, deve disporsi la compensazione perché ricorrono giusti motivi derivanti dalle vicende sopravvenute nel corso del giudizio, e prima descritte, e per il dibattito giurisprudenziale sulla “claims” ancora in corso.  P.Q.M.  -definitivamente pronunciando; CONDANNA ### srl in liquidazione e la ### dell'Eredità Giacente di ### in solido fra loro, al pagamento della somma di € 39.965,00 oltre interessi e rivalutazione dall'evento dannoso al saldo; DICHIARA la ### S.p.A. contrattualmente tenuta a garantire e manlevare ### in liquidazione srl da tutte le somme che quest'ultima dovrà pagare come conseguenza di questa sentenza; DICHIARA prescritto il diritto del dr ### ad essere manlevato dalla ### assicurazioni spa.  ### in liquidazione srl e la ### dell'Eredità Giacente di ### a pagare a favore di ### le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € 8.276.00 di cui € 660,00 per esborsi € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e ### spese da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario; compensa nel resto. Pone definitivamente a carico dei predetti le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa. 
Cassino, 19 aprile 2024 

Il Giudice
Unico Dott. ###


causa n. 703/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Eramo Federico, Di Ruzza Luigi

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1301/2024 del 26-06-2024

... cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Infatti, l'odierno ricorrente ha espresso, come detto, in modo analitico la preferenza per la scuola a cui è poi stato assegnato altro docente con punteggio inferiore. Sotto altro profilo deduce il Ministero che il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede ###dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - ### nella persona del Dott. ### ha pronunciato, all'udienza del 26 giugno 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 1814/2023 TRA ### nato a ### il ### e residente in ####, ### 25 (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### alla Via G. Carducci n.7, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa ### e del dottor ### funzionari in servizio presso l'### A.T.  di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Motivi della decisione Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### l'### per la ### e l'ATP di ### chiedendo di: “1) ### e riconoscere il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo determinato sulla cattedra esterna classe di concorso B-15 radicata presso l'I.O. di ### stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica resistente che non ha attribuito l'incarico di supplenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 al ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### con punti 95; 2) Considerata l'impossibilità di dare seguito all'incarico per la decorrenza dell'a.s.  riconoscere il diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, a titolo di mancata stipula di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 in favore del ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### nell'I.O. di ### o presso una delle istituzioni scolastiche espresse come preferenza nella domanda del 16/08/2022, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni allo stato quantificabili in euro 4.829,67 pari al mancato guadagno sin ad ora prodotto per le ragioni sopra indicate; 3) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.” A sostegno della propria domanda la ricorrente premetteva di essere docente inserito nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della provincia di ### nella classe di concorso B- 15 Laboratori di ### e ### ed ### posto comune e sostegno, biennio 2022/2024. 
Più in particolare, deduceva che a seguito di presentazione della relativa domanda, veniva inserito nelle predette GPS della provincia di ### al posto n. 14 con l'attribuzione di 95 punti. 
Lamentava che durante le operazioni di formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato, veniva superato, nell'assegnazione delle supplenze, nei turni di nomina, da altri colleghi che si trovavano in posizione inferiore nella graduatoria delle relative classi di concorso per le sedi di preferenza indicate dal ricorrente. 
Sosteneva che l'assegnazione delle supplenze era avvenuta in violazione del criterio meritocratico. 
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, argomentando diffusamente in ordine alla correttezza della procedura seguita dall'amministrazione, chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente carattere documentale, si decide.  *** 
Le contestazioni mosse dal ricorrente sono fondate, atteso che risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha presentato analitica preferenza nella domanda di partecipazione proprio per la sede poi assegnata al docente ### avente un punteggio inferiore. 
Il ricorrente ha provato che vi è stata assegnazione per la cattedra di ### (cattedra esterna di n.19 ore - n. 17 presso l' I.O. di ### + n. 2 ITI di ###, sede, quella di ### indicata al primo posto tra le preferenze nella propria domanda. 
Il Ministero ha affermato la legittimità del proprio operato con argomentazioni che non appaiono tuttavia condivisibili. 
In particolare, la tesi del Ministero non trova supporto nell'art. 12, comma 4, dell'O.M. che dispone: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. 
Infatti, l'odierno ricorrente ha espresso, come detto, in modo analitico la preferenza per la scuola a cui è poi stato assegnato altro docente con punteggio inferiore. 
Sotto altro profilo deduce il Ministero che il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede ###dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente: cioè il docente che indica, come il ricorrente, la preferenza per una certa sede ###sia risultato assegnatario in primo turno, non viene ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Il che appare frutto di una interpretazione irragionevole, come espresso anche dal Tribunale di Roma con numerosi precedenti, “…non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (### Roma n. 628/2023). 
Non vi è poi alcuna evidenza che il docente assegnatario in luogo del ricorrente sia titolare di riserva ex lege 68/1999. 
La circostanza, sostenuta dall'amministrazione, che la cattedra di ### sia stata inserita solo dopo la rinuncia del ricorrente non costituisce un argomento utile ai fini del rigetto del ricorso, stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che ha considerato rinunciatario il docente sulla base della mancata espressione di una preferenza al primo turno di nomina. 
Infatti, l'amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere dell'### datrice di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. 
A ciò si aggiunga che un intervento correttivo dell'### (che nel caso in esame era a conoscenza della preferenza espressa dalla ricorrente) può peraltro ritenersi doveroso, anche in considerazione dell'obbligo che l'ordinamento pone in capo alle pubbliche amministrazioni di attivarsi per rettificare dichiarazioni ed istanze erronee od incomplete, tramite il cd. soccorso istruttorio che, trovando fondamento negli artt. 6, comma 1 lett. b della Legge n. 241/1990 e 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, consente alla pubblica amministrazione di emendare lacune od errori nella fase istruttoria di un rapporto tra P.A. e soggetti privati, che va sempre improntato alla piena e leale collaborazione. Né vi è ragione di ritenere che l'obbligo del soccorso istruttorio affievolisca di fronte al fatto che le procedure per la formazione delle graduatorie in esame prevedono l'utilizzo del mezzo informatico, il quale -anzipotrebbe prestarsi a maggiori errori, proprio per gli automatismi che caratterizzano la procedura informatizzata. 
Sicchè la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s.  2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata. 
Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno. 
Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'### parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'### aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Roma n. 1463/2023 n.1505/2023). 
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020). 
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute nel caso di stipula di regolare contratto di supplenza annuale a far data dal 22.9.2022 fino al termine delle attività didattiche (tenendo conto della possibile assegnazione della docenza affidata al docente ### dal 24.9.2022 fino al termine delle attività didattiche). 
Parte ricorrente ha infatti provato di non essere stata destinataria di altre proposte contrattuali con il ministero resistente, che peraltro non ha contestato la circostanza. 
Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo la ### allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. in accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi delle preferenze espresse e per l'effetto condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno parametrato allo stipendio che avrebbe percepito il ricorrente dal 24.09.2023 fino al termine delle attività didattiche; 2. condanna il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza; 3. condanna il ministero resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.4.00,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 26-6-2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 1814/2023


causa n. 1814/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Avallone Giordano

Tribunale di Lucca, Sentenza n. 547/2024 del 19-04-2024

... delle somme ricavate; in subordine, nomina di CTU per la determinazione e stima del bene oggetto di comunione attribuzione della quota a ciascuno spettante. Costituendosi in giudizio, ### BERNABÒ ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che: - non sussiste alcuna lesione della quota di riserva dell'attore in ragione del concorso tra successione legittima e testamentaria, che vengono in parte a coincidere, di talchè la vocazione testamentaria assume rilievo esclusivamente per l'attribuzione della quota disponibile; - parte attrice aveva già percepito quanto alla stessa spettante, avendo ricevuto l'importo di 6.500 e quello ulteriore 8.000 euro, e dovendosi anche tener conto dei debiti ereditari; - gli importi necessari per eseguire la ristrutturazione sull'immobile erano (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lucca, in composizione in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: ### est.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5105/2019 r.g.  promosso da ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE contro BERNABÒ ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### CONVENUTI ### OGGETTO Impugnazione testamento, azione di riduzione, ### Per l'attore: “### l'###mo Tribunale di Lucca adito, anche a norma dell'art. 784 e ss. c. p. c, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta - previa determinazione dell'esatta consistenza dei beni caduti in successione e delle comunioni determinatisi anche quale conseguenza dell'invocata nullità di tutti i trasferimenti immobiliari posti in essere con l'atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462 - nominato il CTU per l'esatta determinazione e stima dei beni oggetto di comunione, previo accertamento della massa relitta così come il valore e la consistenza del donatum in favore degli eredi: − valutato il concorso della successione testamentaria e legittima per quanto attiene alla successione del de cuius ### nei termini meglio evidenziati in atto e, quindi, le effettive quote di titolarità dei beni ereditari; a) accertare e dichiarare la nullità, per difetto di forma ex art. 782 c. c., delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### così come meglio descritte in atto, per il valore complessivo di euro 158.000,00 o, comunque, per la minore somma che sarà accertata in corso di causa. Per l'effetto condannare la sig.ra #### e ### a restituire alla massa ereditaria e, quindi, in favore di tutti gli eredi (o a chi di competenza) - o, comunque, a collazionare - la somma di euro 158.000,00 - o, con riferimento alla massa ereditaria, la minore somma che sarà eventualmente da attribuire a disposizione del d. c. - oltre interessi legali dal momento dei singoli bonifici sino all'effettiva restituzione. E, nell'ipotesi subordinata in cui si ritenesse il saldo di conto corrente di spettanza in parti uguali tra i coniugi, ritenuta la sussistenza di plurime donazioni indirette, accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra ### di collazionare le maggiori somme versate dal d. c. sul conto corrente cointestato e delle quali si sarebbe indirettamente arricchita. In via subordinata su tale specifica richiesta, ove venisse accertata la riconducibilità di parte di tali bonifici alla sola ### accertare e dichiarare la nullità, per difetto di forma ex art. 782 c. c., delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### così come meglio descritte in atto. Per l'effetto condannare la sig.ra #### e ### alla restituzione di un mezzo degli importi accertati alla massa ereditaria (in quanto provenienti da conto corrente intestato anche al de cuius, oltre che alla sig.ra ### e della restante parte - o della diversa misura che sarà ritenuta di giustizia - alla stessa disponente.  *  b) accertare e dichiarare la nullità per difetto per incommerciabilità del bene trasferito o, in subordine, di causa del contratto di mantenimento stipulato in favore della sig.ra ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462, con ogni conseguenza di legge anche in punto di obbligo di restituzione della stessa agli aventi diritto, anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; In via subordinata rispetto alla declaratoria di nullità del predetto contratto di mantenimento, accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta dei diritti trasferiti con il medesimo atto dal sig. ### e ### in favore dell'erede ### con conseguente: 1. collazione dei diritti con il predetto atto trasferiti alla massa ereditaria per quanto attiene alla cessione effettuata dal d. c., anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; 2. riconoscimento del diritto di parte attrice di avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata dalla donante ancora in vita - madre dell'odierna parte attrice - sig.ra ### *  c) accertare e dichiarare la nullità, per l'incommerciabilità dei beni, dell'atto di trasferimento posto in essere in favore del sig. ### In via subordinata: accertata e dichiarata la simulazione relativa oggettiva dell'atto di prestazione in luogo dell'adempimento in favore del sig. ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462, dissimulante, invero, una donazione, con conseguente: • obbligo di collazione della stessa alla massa ereditaria per quanto attiene alla cessione effettuata dal d. c., anche con condanna alla restituzione dei frutti maturati dalla data del rogito notarile fino all'effettiva restituzione; • diritto di parte attrice di avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata dalla donante ancora in vita - madre dell'odierna parte attrice - sig.ra ### *  - accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore dei sig.ri ### e ### per quanto attiene al pagamento di euro 10.500,00 - o la diversa minore somma che sarà accertata come di titolarità del de cuius e, comunque, in misura non inferiore ad un mezzo dello stesso importo, ovvero euro 5.250,00 - inerente gli onorari ed imposte scaturenti dall'atto ai rogiti ### del 22.10.2014 che avrebbero dovuto essere corrisposte dai beneficiari dell'atto stesso. Con conseguente obbligo di collazione per imputazione della predetta somma alla massa ereditaria debitamente rivaluta e incrementata degli interessi legali; *  - accertare e quantificare l'esatta consistenza e valore del relictum così ricostituito alla data di apertura della successione; - accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima, riservata a parte attrice, per l'effetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, anche indirette (purchè valide) disposte dal de cuius; - conseguentemente disporre, secondo i criteri di legge, la riduzione delle disposizioni testamentarie, nonché la riduzione e la restituzione delle donazioni disposte dal d. c. a vantaggio degli eredi convenuti, secondo le modalità e le misure indicate nel presente atto e, comunque, sino ad integrale reintegrazione della quota di legittima spettante per legge a ### - ed ancora, alla luce del concorso della successione testamentaria e legittima nei termini indicati in atto, dividere e assegnare, previa redazione di un piano di riparto, i beni compresi nell'asse ereditario, anche a seguito della collazione delle donazioni indirette, secondo le quote spettanti ai singoli eredi anche a seguito dell'azione di riduzione esperite; E PER ### IN RELAZIONE ALLA PROPRIETA' ### quale conseguenza della preliminare ed assorbente valutazione e dichiarazione di nullità dell'intero atto notarile determinata dall'incommerciabilità dei beni ceduti con l'atto ai rogiti ### con conseguente restituzione dell'intera proprietà alla massa ereditaria, sia delle collazioni ex lege scaturenti dall'accertamento della sussistenza di donazioni dissimulate, sia, in ogni caso, della declaratoria di nullità per difetto di causa del contratto di mantenimento stipulato in favore della sig.ra ### con atto ai rogiti ### del 22.10.2014, Rep 11462 e, quindi, della restituzione di un mezzo della nuda proprietà all'asse ereditario (cfr. petitum sub b): 1) In via principale: - accertato il diritto allo scioglimento della comunione in relazione al bene immobile meglio descritto in premessa oggetto dell'atto ai rogito ### del 22.10.2014; - accertata l'indivisibilità del bene oggetto di comunione e l'impossibilità di giungere ad un accordo diretto all'attribuzione degli immobili ad una parte con relativo conguaglio all'altra; - accertata la sussistenza di eventuali abusi edilizi riconducibili alle attività assertivamente eseguite dal sig. ### a pag. 5 della propria comparsa di costituzione; la sanabilità degli stessi e gli inerenti costi o, in alternativa, i costi per la rimessa in pristino di quelli eventualmente non sanabili; Sulla base delle risultanze peritali indicate dal #### la S.V. Ill.ma ordinare la vendita all'incanto del bene immobile con successiva suddivisione della somma ricavata in separate masse da suddividere tra i comunisti - imputando a debito del sig. ### le somme che saranno da imputare allo stesso per gli abusi edilizi realizzati sull'immobile e allo stesso riconducibili in forza di quanto asserito a pag. 5 della propria comparsa - fissando le modalità di esecuzione e di attribuzione del ricavato.  2) In via subordinata: “### il CTU per l'esatta determinazione e stima del bene oggetto di comunione e accertato il diritto allo scioglimento della comunione in relazione al bene immobile meglio descritto in premessa e la eventuale divisibilità in natura del predetto bene, ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto e per l'effetto procedere con ordinanza o, sentenza, in caso di contestazione, alla divisione giudiziale della ridetta comunione redigendo il progetto di divisione di cui all'art. 789 cpc ed tutti gli incombenti di legge, secondo il progetto di divisionale predisposto in corso di causa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante” In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.v.a. e c.p.a., e al rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15,00 %, ai sensi dell'art. 14 della ### con espressa richiesta di distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario”. 
Per la convenuta BERNABÒ ### “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa. rigettare le domande tutte spiegate dal #### nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria competenze professionali, spese di causa, oltre accessori come per legge e con condanna al rimborso di spese di CTU e di CTP”. 
Per il convenuto ### “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa. rigettare le domande tutte spiegate dal #### nei confronti del comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria competenze professionali, spese di causa, oltre accessori come per legge e con condanna al rimborso di spese di CTU e di CTP”. 
Per la convenuta ### “### l'###mo Tribunale adito rigettare tutte le domande spiegate dal #### nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni dedotte nell'atto di citazione e nei propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate”.  RAGIONI DI FATTO E ### (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) La presente controversia trae origine da un atto di citazione notificato e iscritto a ruolo nel 2019 da ### con il quale sono stati citati in giudizio i fratelli #### e ### nonché la madre ### BERNABÒ. La causa verte essenzialmente sulla sorte dell'eredità del padre, ### di cui è stata domandata la divisione dell'asse ereditario, previo esperimento dell'azione di riduzione nonché accertamento della simulazione e nullità di atti di liberalità compiuti dal de cujus e dal coniuge. 
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha esposto che: - in data ### era deceduto il padre, ### il quale aveva regolato la propria successione come da testamento olografo datato 10.12.2010 e pubblicato, su istanza degli eredi BERNABÒ ##### e ### il ###, lasciando ai figli ### ed ### l'intera quota disponibile in parti uguali e riconoscendo, nei loro confronti, il debito derivante dalle spese per la ristrutturazione e ampliamento della casa; - il de cujus disposto per testamento solo di una parte delle sue sostanze, assegnando ai figli ### e ### in parti uguali tra loro la quota disponibile, oltre all'importo della legittima, con conseguente apertura della successione legittima sulla restante parte: da ciò la lesione della quota di riserva spettante all'attore; - il patrimonio relitto di ### si componeva della quota di 1/2 delle somme giacenti sul conto corrente cointestato con il coniuge; - al momento del decesso non risultavano debiti in capo al de cujus; - in vita ### aveva disposto dei propri beni con atti donativi in favore dei figli #### e ### per complessivi 158.000 euro, eseguiti mediante bonifico bancario e, pertanto, nulli per difetto di forma; - inoltre, il de cujus e la moglie avevano ceduto la nuda proprietà dell'immobile di cui erano comproprietari, per 1/2 al figlio ### con una prestazione in luogo dell'adempimento, essendosi riconosciuti debitori nei suoi confronti dell'importo di 150.000 euro, e per l'altro 1/2 a ### con la quale era stato stipulato un contratto di mantenimento; - il riconoscimento di debito integrava in realtà una donazione dissimulata, stante anche la sua falsità, per un valore pari a 134.000 euro corrispondente alla quota donata al figlio dal de cujus, tenuto conto del maggior valore dell'immobile rispetto a quello indicato in contratto; - con riferimento alla controprestazione a carico di ### il contratto era affetto da nullità per difetto di causa, in ragione dell'età del cedente, stante la sproporzione rispetto al valore della controprestazione, o comunque costituiva una donazione dissimulata; - gli onorari e imposte connessi all'atto notarile di cessione, per euro 10.500,00, erano stati corrisposti dai genitori anziché dai cessionari, ciò costituendo una donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore dei figli ### ed ### quanto meno, per la misura di 1/2 (euro 5.250,00); - l'attore, all'esito del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, aveva ricevuto il pagamento dell'importo di 6.500 euro, trattenuto quale acconto sul maggiore avere; - vano era risultato l'esperimento del tentativo di mediazione.  ### ha concluso chiedendo: la declaratoria di nullità delle donazioni eseguite mediante bonifico bancario, perchè prive di forma, e conseguente condanna dei donatari alla restituzione alla massa ereditaria (eventualmente per la quota da attribuire al de cujus); in subordine, la declaratoria della nullità della donazione anche per la quota eventualmente riferibile a ### BERNABÒ, con conseguente condanna alla restituzione di detti importi in parte in favore della disponente e in parte della massa; declaratoria di nullità del contratto di mantenimento per difetto di causa con condanna alla restituzione del bene, o in subordine accertamento della natura simulata della cessione con conseguente collazione alla massa ereditaria e riconoscimento del diritto di opposizione ex art. 563 c. 4 c.c. per quanto riguarda la quota della BERNABÒ; accertamento della simulazione della compravendita della quota dell'immobile nei confronti ### con conseguente restituzione per la porzione donata dal padre e opposizione alla donazione per la cessione imputabile alla madre; accertamento della natura di donazione indiretta del pagamento delle spese per l'atto notarile di compravendita, con conseguente obbligo di collazione quanto meno per la quota di 1/2; accertamento della consistenza e valore del relictum e della lesione della quota di legittima spettante all'attore; riduzione delle disposizione testamentarie e restituzione delle donazioni; divisione e assegnazione, previa redazione di un piano di riparto, dei beni facenti parte dell'asse ereditario, anche a seguito di collazione; accertamento del diritto allo scioglimento della comunione sull'immobile, da eseguire tramite vendita, con conseguente riparto delle somme ricavate; in subordine, nomina di CTU per la determinazione e stima del bene oggetto di comunione attribuzione della quota a ciascuno spettante. 
Costituendosi in giudizio, ### BERNABÒ ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che: - non sussiste alcuna lesione della quota di riserva dell'attore in ragione del concorso tra successione legittima e testamentaria, che vengono in parte a coincidere, di talchè la vocazione testamentaria assume rilievo esclusivamente per l'attribuzione della quota disponibile; - parte attrice aveva già percepito quanto alla stessa spettante, avendo ricevuto l'importo di 6.500 e quello ulteriore 8.000 euro, e dovendosi anche tener conto dei debiti ereditari; - gli importi necessari per eseguire la ristrutturazione sull'immobile erano stati prestati dai figli ### ed ### e, non essendo i coniugi in grado di restituire dette somme, avevano proposto di estinguere il debito mediante cessione dei diritti di nuda proprietà dell'immobile; detta soluzione, tuttavia, non era di gradimento di ### rimasta priva di un'occupazione, e pertanto ### si era reso cessionario del credito della sorella, divenendo così l'unico creditore nei confronti dei genitori; - ### già prima del 2014, aveva ottemperato agli obblighi di assistenza morale e materiale dei genitori, poi formalizzati nel contratto di mantenimento, che verrebbe meno in caso di accertamento della nullità dello stesso, con conseguente pregiudizio per la madre; - il contratto era stato stipulato quando la madre aveva 86 e, alla data della costituzione, ne aveva ormai compiuti 91 ed era in buona salute; - le spese per gli oneri dell'atto notarile erano state poste a carico dei debitori, come previsto per la datio in solutum, e, per quel che concerne il contratto di mantenimento, dei somministrati, nell'interesse dei quali era prevista l'obbligazione periodica, in assenza di previsioni normative. 
Per chiedere il rigetto della domanda, si è costituito anche ### il quale ha argomentato: - l'insussistenza della lesione di legittima in ragione del concorso tra successione legittima e testamentaria; - la percezione, da parte dell'attore, degli importi di 8.000 euro (dal padre) e 6.500 euro (dagli eredi), mediante assegno circolare, superiori alla quota riservatagli come legittimario; - la mancata compartecipazione dell'attore al pagamento delle spese funerarie per la morte del de cujus; - il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte di ### ed ### oltre che la prestazione della propria opera in qualità operatore edilizio; - il minor valore dell'immobile rispetto a quanto dedotto dall'attore, valore comunque derivante proprio dai predetti lavori di ristrutturazione; - l'imputabilità delle spese e imposte per l'atto notarile al debitore, come previsto per legge per la datio in solutum. 
Si è altresì costituita ### la quale - premettendo che, per volontà dei genitori, si era sempre occupata degli stessi, i quali avevano poi voluto formalizzare detto impegno con la stipula del contratto di mantenimento che prevedeva, come controprestazione, la cessione in favore della stessa del 50% della nuda proprietà dell'immobile, del valore di 150.000 euro, congrua tenuto della loro buona salute - ha dedotto che: - non si era verificata alcuna lesione della quota riservata per legge all'attore in ragione delle disposizioni testamentarie, che avevano avuto ad oggetto la sola quota disponibile, essendosi aperta la successione legittima sui restanti 3/4 del patrimonio del de cujus; - i coeredi avevano liquidato all'attore l'importo di 14.500 euro, eccedente rispetto alla quota di legittima a lui spettante; - le somme oggetto dei bonifici eseguite in favore dei coeredi erano provenienti da un conto corrente cointestato e, pertanto, di spettanza del de cujus solo nella misura del 50% e non essendo ipotizzabile la richiesta restituzione alla BERNABÒ della quota di sua spettanza, in difetto di domanda restitutoria da parte di questa; - l'eventuale accertamento della nullità, in ogni caso, avrebbe comportato non un obbligo restitutorio ma piuttosto un credito dei donatari nei confronti del de cujus, da imputare alla quota spettante a ciascun coerede in sede di collazione; - il contratto di mantenimento era pienamente valido, non essendo esclusa l'alea dall'età dei beneficiari e dovendosi valutare l'unitarietà della prestazione nei confronti dei due genitori, oltre che gli aspetti spirituali ad essa connessi; - non sussisteva una sproporzione del valore delle prestazioni, non essendo attendibile la stima dell'immobile offerta da parte attrice; - anche in caso di donazione indiretta non sarebbe possibile pervenire alla restituzione dell'immobile, ma solo l'acquisizione del controvalore; - le spese notarili, comunque da considerare nella misura del 50% di pertinenza del de cujus, dovevano porsi a carico dei somministrati; - la domanda di riduzione non sarebbe rispettosa della necessaria allegazione e prova dell'inesistenza nel patrimonio del de cujus di altri beni diversi da quelli oggetto dell'esperita azione; - la domanda di divisione sarebbe infondata in quanto il patrimonio ereditario sarebbe costituito esclusivamente da crediti e già suddiviso mediante corresponsione all'attore dell'importo di 14.500 euro. 
Dichiarata la contumacia della convenuta ### all'udienza del 30.10.2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.. 
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale e di una CTU avente ad oggetto la stima dell'immobile e dei lavori di ristrutturazione, all'esito delle quali è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.  *** 
In via preliminare, pare opportuno inquadrare in linea generale il thema decidendum.  ### (figlio del de cuius ### ha citato in giudizio la madre (e coniuge del de cuius) e i fratelli #### e ### (anch'essi figli del de cuius). Il contraddittorio si è instaurato regolarmente nei confronti di tutti i convenuti ma si sono costituiti soltanto la madre e i fratelli ### ed ### Le domande proposte dall'attore sono le seguenti: a) azione di nullità delle donazioni effettuate mediante bonifico bancario in favore di #### e ### b) azione di nullità, per difetto di causa, del contratto di mantenimento, o, in subordine, azione di accertamento della simulazione dell'acquisto, da parte di ### del 50% della nuda proprietà sull'immobile in comproprietà tra i genitori in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; c) azione di accertamento della natura simulata della prestazione in luogo dell'adempimento, in relazione all'acquisto, da parte di ### della nuda proprietà del 50% dell'immobile in comproprietà tra i coniugi in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; d) accertamento della natura di donazione indiretta in relazione al pagamento di oneri e imposte in relazione all'atto notarile del 22.10.2014; e) azione di riduzione avente ad oggetto le disposizioni testamentarie e gli atti donativi; f) azione di divisione dell'intero asse ereditario.  1. Sulla nullità delle donazioni di denaro eseguite mediante bonifico bancario ### dalla documentazione versata in atti (doc. 5 allegato all'atto di citazione) che tra il 2014 e il 2015 dal conto corrente cointestato ai coniugi ###BERNABÒ sono stati eseguiti quattro bonifici (per gli importi di 40.000, 30.000, 81.000 e 7.000 euro) a favore del conto intestato a #### e ### Deve essere accolta la domanda di accertamento della nullità di tali atti dispositivi. 
Invero, seppure negli ordini di bonifico delle operazioni di 40.000 e 81.000 euro vengano riportate le causali, rispettivamente, di "spese familiari" e "prestito infruttifero", i convenuti non hanno neanche contestato la natura donativa di detti atti. 
Ciò premesso, è pacifico in giurisprudenza che il trasferimento di strumenti finanziari mediante bancogiro (operazione cui è pienamente assimilabile il trasferimento di somme di denaro mediante bonifico bancario) realizza una donazione diretta, soggetta - in quanto tale - alla forma dell'atto pubblico salvo che si tratti di donazione di modico valore (cfr. Sez. U - , Sentenza 18725 del 27/07/2017 "In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante").  ### della nullità impedisce che l'atto produca effetti ab origine. 
Occorre a questo punto valutare a chi possano essere imputati i suddetti atti di liberalità e quali siano le conseguenze della declaratoria di nullità. 
Deve essere esclusa l'imputabilità delle somme donate al solo de cujus o comunque in misura proporzionale ai versamenti da questo eseguiti sul conto cointestato. 
Il principio sancito dall'art. 1298 c. 2 c.c. in tema di obbligazioni solidali, in forza del quale le parti si presumono uguali salvo che non risulti diversamente, opera con riferimento ai rapporti interni tra creditori (o debitori) solidali. Conseguentemente, nei rapporti interni ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. Ciò viceversa non vale nei rapporti esterni nei confronti dei terzi, quali sono gli eredi, rispetto ad un'operazione legittimamente eseguita su un conto corrente cointestato sul quale entrambi i cointestatari avevano facoltà di compiere l'atto, anche disgiuntamente, come avvenuto nel caso di specie. 
Rispetto a tre delle operazioni, in particolare, dalla richiesta di ordine di bonifico, è evincibile il soggetto disponente, ovvero: ### per il bonifico di 40.000 euro e BERNABÒ ### per quelli di 30.000 e 81.000 euro. 
La circostanza che il conto fosse alimentato in misura diversa dai proventi dei coniugi non comporta che, anche rispetto alle donazioni eseguite nei confronti dei figli, essi abbiano contribuito in misura diversa. È peraltro ben possibile che la parte che abbia versato maggiori somme, le abbia anche personalmente utilizzate in misura maggiore. 
In ogni caso, è assolutamente dirimente che, sulla base della documentazione in atti, non è possibile pervenire ad una esaustiva ricostruzione della riconducibilità delle giacenze all'uno o all'altro coniuge, durante tutto lo svolgimento del rapporto.  ### pensionistico di ### e la certificazione unica relativa all'anno 2014 offrono un quadro solo parziale ed incompleto delle entrate dei coniugi versate sul conto corrente cointestato nel corso del tempo. 
Ed infatti, è disponibile l'estratto pensionistico del solo ### e non è noto l'ammontare delle pensioni di guerra ricevute come orfano/collaterale. Inoltre, gli estratti di conto corrente decorrono dal 1.1.2009 e sino al 31.12.2018. Non emerge tuttavia quando il conto cointestato sia stato acceso, posto che alla data del 1.1.2009 esso risultava già aperto e con una giacenza attiva. E dunque, per il periodo precedente non è dato sapere con quali risorse e in che misura il conto sia stato alimentato. Non sono conosciuti eventuali, pregressi redditi da lavoro dei coniugi o eventuali entrate che abbiano avuto ad altro titolo. 
Ciò posto, ritiene il Collegio che le donazioni debbano essere attribuite ai coniugi in parti uguali tra loro. Ed infatti, sebbene - come detto - con riferimento a tre di esse l'ordine di bonifico sia riferibile all'uno o all'altro coniuge, la circostanza non pare dirimente ai fini dell'attribuzione dell'atto di liberalità. 
Invero, considerato che il conto era cointestato e alimentato dalle risorse di entrambi i coniugi e i bonifici in oggetto sono stati eseguiti in favore del conto cointestato a tre dei figli della coppia, è ragionevole ritenere che la volontà di beneficiare gli stessi sia stata condivisa da entrambi i coniugi. 
Non pare pertinente, infine, il richiamo di parte attrice a quell'orientamento che riconduce alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, risultante di proprietà di uno solo dei cointestatari. Come già osservato, il conto era infatti alimentato dai proventi di entrambi i coniugi e non è possibile accertare se uno di essi abbia utilizzato somme in eccedenza rispetto a quanto di sua stretta spettanza e messe a disposizione dall'altro. 
Passando alla disamina delle conseguenze della declaratoria di invalidità, com'è noto, l'atto nullo è improduttivo di effetti giuridici, di talchè, laddove la prestazione ivi dedotta sia comunque eseguita, vi è diritto a pretenderne la restituzione. La nullità della donazione implica, dunque, che il bene non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante che, pertanto, ha il diritto di pretenderne la restituzione. Laddove la donazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro, l'esistenza di un obbligo restitutorio implica il corrispondente diritto di credito del donante (o, come nel caso in esame, della massa ereditaria). 
Nel caso in cui il donatario sia anche legittimario, tuttavia, non può che operare l'art. 724 c. 2 che prevede l'imputazione alla sua quota delle somme di cui era debitore nei confronti del defunto. 
Detta soluzione, affermata dalla Suprema Corte Sez. 2 con sentenza n. 20633 del 30/09/2014, come evincibile dalle premesse non contraddice il generale principio (di cui anche alla pronuncia Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019) in virtù del quale la donazione nulla comporta che i beni donati rientrino nel patrimonio del de cujus, come se non ne fossero mai usciti, con conseguente non operatività del regime della collazione, che presuppone l'esistenza di una donazione valida. 
La collazione discende invero dalla disciplina dettata per i debiti dell'erede nei confronti del de cujus, posto che la donazione nulla di una somma di denaro non può che comportare l'obbligo di restituire il tantundem, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 724 c. 2 c.c..  2. Sulla nullità dell'atto traslativo dell'immobile di via dell'### del 22.10.2014.  ###, sebbene solo dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha domandato l'accertamento della nullità per incommerciabilità del bene trasferito dal de cuius e dalla BERNABÒ in favore dei figli ### ed ### in quanto la CTU espletata in corso di causa avrebbe ravvisato delle difformità che renderebbero l'immobile non commerciabile, giusto il disposto dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001. 
La domanda non è fondata. 
Invero, l'art. 46 prescrive l'obbligo di indicazione nell'atto traslativo degli estremi del permesso di costruire solo per gli immobili costruiti dopo il 1985, mentre nel caso di specie è pacifico che la costruzione abbia avuto luogo prima. Vero è che anche la legislazione antecedente alla legge nel 1985 prevedeva l'obbligo di licenza edilizia, ma la giurisprudenza del tempo era dell'avviso che l'eventuale edificazione dell'immobile in mancanza di concessione (circostanza comunque nella fattispecie del tutto indimostrata) non comportasse alcuna nullità. 
A ben vedere l'attore tenta di ancorare la nullità al fatto che l'immobile è stato oggetto di successivi interventi che avrebbero necessitato di appositi permessi, come in effetti riscontrato dal ### Sennonché, tutto ciò non si traduce affatto nella radicale nullità dell'atto, in ossequio a quanto ritenuto dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, avvalorato di recente dalla pronuncia a ### n. 8230 del 2019, che ha ribadito la bontà della c.d. teoria formale e affermato che può ravvisarsi la nullità di un atto traslativo di un bene immobile nel solo caso di mancata inclusione nell'atto medesimo degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile (titolo che deve esistere realmente e deve esser riferibile proprio a quell'immobile). Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 
Ora, alla luce del chiaro principio enunciato, è del tutto evidente che la presenza di difformità tra quanto assentito dal Comune e quanto realizzato è irrilevante ai fini della validità della cessione tanto in un caso (non necessità di menzionare il titolo per immobili edificati prima del 1985) quanto nell'altro (menzione del titolo per gli immobili costruiti dopo il 1985). 
Solo per completezza, giova precisare che non ricorre nemmeno l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 29, comma 1-bis, della ### n. 52 del 1985, introdotto nel 2010. Invero, anche in questo caso ci si trova di fronte a prescrizioni di natura prettamente formale; prescrizioni che non risultano violate giacché l'atto traslativo contiene le dichiarazioni di conformità a cura dell'alienante.  3. Sulla natura simulata del contratto di cessione del 50% della nuda proprietà dell'immobile di via dell'### nei confronti di ### Venendo alla domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di cessione, in favore di ### dei diritti del 50% della nuda proprietà sull'immobile sito in ### via ### 1, in comproprietà tra i coniugi ###BERNABÒ, dissimulante - secondo la prospettazione attorea - un atto donativo, si osserva quanto segue. 
In data ###, con atto a rogito del dott. #### e ### BERNABÒ, nel premettere di avere un debito di 150.000 euro nei confronti del figlio ### per la restituzione di quanto dallo stesso pagato per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, hanno concordato con il creditore l'estinzione dell'obbligazione mediante l'esecuzione di una diversa prestazione, individuata nel trasferimento della quota di 1/2 della nuda proprietà dell'immobile suddetto, con riserva di usufrutto in favore dei cedenti. 
Il riconoscimento, da parte del de cujus, di un debito derivante dai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in oggetto, è altresì contenuto nel testamento olografo del 10.12.2010, effettuato - questa volta - sia nei confronti di ### che di ### senza indicazione dell'ammontare del debito medesimo (si riporta testualmente il contenuto del testamento con riferimento a tale profilo: “### che tutte le spese per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa sono state pagate dai miei figli ### e Elisabetta”). 
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi l'inapplicabilità, nei confronti dell'odierno attore, dei limiti probatori previsti dall'art. 1417 c.c. (e, conseguentemente, dell'art. 2729 c. 2 c.c.). 
Invero, il dato letterale della richiamata disposizione è chiaro nel prevedere che, in tema di simulazione, la prova per testimoni è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi. Nel caso in esame, è pacifico che l'odierno attore, che agisce per far valere la simulazione in quanto pregiudizievole per i suoi diritti di legittimario, è estraneo alla pattuizione, asseritamente simulata, intercorsa tra ### e ### BERNABÒ da un lato e ### dall'altro. 
Invero, ### non agisce quale erede del de cujus, ponendosi nella sua posizione di parte contrattuale, bensì fa valere un interesse proprio, di segno contrario, a lui spettante quale legittimario, i cui diritti sarebbero stati ### lesi dall'atto simulato, e contestualmente esperendo l'azione di riduzione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023 “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”; in termini analoghi si vedano anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023; Cass. 2, Sentenza n. 16535 del 31/07/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019). 
La prova della simulazione, naturalmente, incombe su parte attrice e può essere fornita anche mediante prova per testi e presunzioni. 
Occorre altresì premettere, in termini generali, che - giusto il disposto dell'art. 1414 c. 3 c.c. - le norme in materia di simulazione si applicano anche agli atti unilaterali destinati ad una persona determinata, simulati in forza dell'accordo tra dichiarante e destinatario. 
La ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., costituisce, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una dichiarazione unilaterale recettizia, indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023). 
Essa non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, risultando dunque priva di effetti vincolanti per il dichiarante in caso di inesistenza del rapporto sottostante; in altre parole, la ricognizione di debito comporta un'astrazione solo processuale dalla causa, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo alla controparte, esonerando dunque il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che deve comunque esistere sul piano sostanziale quale fonte dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016). 
Trattandosi di atto giuridico di contenuto patrimoniale, ove indirizzato alla persona del creditore, ha effetto negoziale (il cui effetto, come detto, risiede nell'astrazione processuale dalla causa) e, pertanto, può esserne accertata la natura simulata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4564 del 22/05/1997). 
Ebbene, quanto al riconoscimento di debito contenuto nel testamento, in disparte la questione relativa al suo carattere recettizio, come anche il tema della sua efficacia nei confronti di soggetti estranei al rapporto (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1132 del 19/01/2009, secondo cui nei confronti dei terzi il creditore non è sollevato dall'onere di provare il titolo da cui deriva la pretesa), l'assenza di qualsivoglia indicazione in ordine all'ammontare del debito riconosciuto non consente alla dichiarazione di esplicare gli effetti che le sono propri, ovverosia confermativi di un preesistente rapporto fondamentale con inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di esso. Ed infatti, la genericità della dichiarazione impedisce, di fatto, di conoscere l'oggetto della relevatio ab onere probandi, non essendo evidentemente ammissibile, in quanto del tutto estraneo alla disciplina e ratio dell'istituto, la possibilità che la determinazione dell'entità del debito riconosciuto sia rimessa ad un terzo o al presunto creditore stesso. 
Nell'atto di cessione, viceversa, i coniugi ###BERNABÒ si riconoscono debitori, nei confronti di ### dell'importo di 150.000 euro, per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile ceduto. Rispetto a tale dichiarazione, non può non rilevarsi come l'effetto tipico della ricognizione del debito, di fatto, non comporti nel caso di specie significativi effetti sul riparto dell'onere probatorio, posto che - come detto - grava comunque sull'attore l'obbligo di dimostrare la simulazione relativa e, dunque, l'inesistenza del credito che, nel sinallagma contrattuale, costituisce la controprestazione per la cessione dei diritti di proprietà sull'immobile in favore di ### Ciò premesso, deve osservarsi che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile ceduto è stata oggetto della espletata prova testimoniale, con i testi indotti dall'attore (#### sentito anche sui capitoli articolati da parte convenuta, e in controprova ### e quelli citati da ### (##########. 
Il teste ### titolare della impresa edile ### di cui ### era dipendente, ha dichiarato di avere prestato a quest'ultimo dei ponteggi e di essere a conoscenza che egli si stava occupando, personalmente, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via ### in ### per andarci ad abitare. Ha tuttavia escluso che la propria ditta e i dipendenti avessero mai eseguito dei lavori di ristrutturazione o che ### avesse a tal fine contratto debiti nei suoi confronti. Nulla ha saputo riferire sulla natura dei lavori di ristrutturazione e su chi abbia provveduto ai relativi pagamenti.  ### figlia di ### impiegata presso l'impresa edile del padre dal 1990, ha confermato che la ditta aveva fornito materiale edile (cemento, calce etc.) e manodopera (inviando muratori e carpentieri) a ### ed ### per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via dell'### Ha anche aggiunto che, all'inizio, i lavori erano stati eseguiti dall'impresa ### poi ### aveva proseguito da solo, ma talvolta gli operai della ditta venivano mandati per dargli una mano. Inoltre, a tal fine, l'azienda aveva concesso a ### un anticipo sul ### necessitando di denaro per pagare i materiali utilizzati per rifare il tetto. La testimone ha poi dichiarato che il costo dei materiali veniva scontato dalle ore di lavoro alle dipendenze della ditta. Ha infine precisato di non essere a conoscenza se anche ### avesse speso il proprio denaro per la ristrutturazione, nè quanto fossero costati i lavori. 
Quanto al padre, che all'epoca dei fatti si occupava dell'impresa, ha riferito che aveva avuto due ictus e che recentemente aveva problemi di memoria.  ### già dipendente di ### come autista e muratore, ha confermato che ### ed ### nei primi anni 2000, avevano eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di via ### presso il cui cantiere egli era andato a lavorare, traportando il materiale edile, come anche altri operai della ditta; lo stesso ### (che all'epoca viveva a casa con i genitori) vi lavorava personalmente. Quanto alla natura dei lavori ha ricordato che era stato demolito il tetto ed eseguita una sopraelevazione. Ha precisato di non sapere chi avesse pagato i lavori e se ### che non aveva mai visto in cantiere, avesse contribuito. Ha poi ammesso di non conoscere l'ammontare delle somme spese.  ### dipendente della ditta ### dal 1999/2000 con mansioni di carpentiere, ha riferito che l'impresa si era occupata di rifare il tetto dell'immobile in oggetto e aveva fornito i ponteggi. Egli personalmente si era occupato delle scale. I lavori si erano protratti sino al 2007-2008. Ha anche dichiarato di avere appreso dai colleghi che i lavori erano stati pagati da ### poi precisando che si trattava di una sua deduzione. Ha inoltre confermato di aver visto ### lavorare nel cantiere. Ha infine escluso di conoscere il costo dei lavori.  ### carpentiere alle dipendenze della ditta ### dal 1989, ha confermato che erano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di via ### e che egli vi aveva lavorato quasi un mese e si era occupato del tetto. ### vi aveva lavorato personalmente e lo aveva aiutato a rifare il tetto. Il testimone non era invece a conoscenza di quanto fossero costati i lavori.  ### ha confermato di aver svolto i lavori relativi agli impianti termosanitari nell'immobile di via dell'### per conto di ### (non invece di ### e di essere stato da lui pagato. 
Infine, ### ha ricordato essere stati eseguiti dei lavori di sopraelevazione nell'immobile de quo e di avere personalmente contribuito a realizzare il massetto e l'intonaco sulla facciata, senza percepire alcun compenso, avendo agito a titolo di amicizia nei confronti di ### Nessuna significativa circostanza è emersa dalla deposizione di ### il quale si è limitato a riconoscere la licenza edilizia presentata in relazione ai lavori di ristrutturazione e quella antecedente, senza ricordare se avesse o meno presentato la dichiarazione di fine lavori o una richiesta di proroga, essendosi ritirato a causa di dissapori.  ### marito di ### ha confermato che ### aveva svolto personalmente i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via ### senza essere tuttavia in grado di riferire chi avesse provveduto ai relativi pagamenti.  ### del costo dei lavori di ristrutturazione, anche in termini di aumento di valore del bene, è stato inoltre oggetto di uno dei quesiti formulati al ### che sul punto ha evidenziato che essi erano consistiti nel realizzare una “sopraelevazione di manufatto esistente, previa demolizione della copertura fino a raggiungimento del solaio del piano primo; creazione di murature perimetrali ed interne opportunamente intonacate, realizzazione di rampe di scale; creazione di copertura completa di lattoneria, impianti idro-termo-sanitari, elettrici ; realizzazione di infissi esterni ed interni; pavimenti e rivestimenti, tinteggiature e verniciature ed ogni altra opere per al consentire il fabbricato di essere utilizzato”. All'esito della richiesta di chiarimenti di questo giudice, ha fornito il computo metrico dei relativi lavori. Il valore della ristrutturazione, tenuto conto anche delle spese, è stato stimato in circa 180.000 euro. 
Il CTU ha inoltre stimato il valore dell'immobile alla data del rogito notarile del 22.10.2014 individuandolo in euro 488.000 euro, di cui 97.600 euro corrispondente al valore dell'usufrutto e la restante parte per la nuda proprietà. 
Ebbene, sulla base degli elementi a disposizione si ritiene provata la natura simulata della cessione onerosa dell'immobile, quale datio in solutum a tacitazione del credito (pressochè integralmente indimostrato) che avrebbe vantato il convenuto ### dissimulante in realtà un atto donativo. 
Ed infatti, sulla base di quanto si evince dal rogito notarile del 22.10.2014, i coniugi ###
BERNABÒ avrebbero ceduto al figlio ### la complessiva quota del 50% dell'immobile di cui erano comproprietari, in quanto debitori nei suoi confronti dell'importo di 150.000 euro, in ragione delle opere di ristrutturazione eseguite sull'immobile e asseritamente sostenute dal convenuto medesimo. 
Risulta pacificamente che l'immobile sia stato oggetto di lavori di sopraelevazione e ristrutturazione parziale, di cui alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di ### e versata in atti, e descritti nell'elaborato peritale e successiva integrazione. Il valore delle opere è stato stimato dal CTU in circa 180.000 euro, dunque coerente con l'importo oggetto del riconoscimento di debito contenuto in contratto. 
È invece indimostrata l'esistenza di un credito in capo a ### nei confronti dei genitori, in relazione all'esecuzione di detti lavori. 
In tal senso, deve preliminarmente rilevarsi la manifesta contraddittorietà tra il contenuto del riconoscimento di debito contenuto nel contratto di cessione e la dichiarazione presente nel testamento. 
Ed infatti, mentre nel contratto il credito è stato riconosciuto esclusivamente e per l'intero ammontare nei confronti di ### viceversa, nel testamento, il de cujus ha fatto riferimento a costi (come detto, indeterminati) sostenuti anche da ### A fronte di tale incongruenza, è del tutto inverosimile e priva di qualsivoglia riscontro la tesi prospettata dalla convenuta BERNABÒ, a detta della quale i costi per le opere di ristrutturazione erano stati inizialmente sostenuti sia da ### che da ### ma poiché quest'ultima non concordava sulla restituzione degli esborsi mediante cessione dei diritti di nuda proprietà sull'immobile, il primo si era fatto carico dell'intero debito. 
Dalla prospettazione della convenuta dovrebbe desumersi, dunque, che ### avrebbe personalmente restituito alla sorella le somme per le spese da questa sostenute in relazione ai lavori di ristrutturazione, accollandosi il debito dei genitori nei suoi confronti. Nessuna prova di ciò emerge dagli atti (né il fatto risulta allegato dai diretti interessati), circostanza che rende ben poco plausibile detta ricostruzione, anche attesa l'entità - tutt'altro che trascurabile - degli importi che vengono in considerazione. 
Inoltre, nella valutazione degli elementi indiziari, non è trascurabile il rapporto di filiazione tra le parti e la convivenza, all'epoca dei fatti, tale per cui è verosimile che il de cujus, volendo gratificare maggiormente uno o più figli, abbia perseguito detta finalità mediante il riconoscimento di un debito inesistente. 
A supporto di tali considerazioni, deve evidenziarsi che non vi è traccia dei pagamenti asseritamente eseguiti da ### pur trattandosi di importi considerevoli (quant'anche riferibili a lavori svolti nel corso di un periodo prolungato). Ed infatti, corrisponde alla comune esperienza (anche corroborata dall'esistenza di precisi limiti di legge al pagamento di rilevanti importi in contanti) che lavori di tale portata (che hanno comportato la demolizione del tetto, la sopraelevazione di un piano, la ricostruzione del tetto, della scala e, secondo quanto riferito dal convenuto, la realizzazione di due distinti appartamenti, per un esborso di circa 150.000 euro complessivi, o 180.000 euro, secondo la stima del ###, vengano saldati con strumenti di pagamento tracciabili e, in ogni caso, previo rilascio di idonea quietanza. 
Nel caso in esame, l'unica documentazione versata in atti consiste nelle fatture e preventivi di spesa di cui al doc. 4 allegato alla seconda memoria di ### alcuni dei quali recanti la dicitura “pagato” o corredati di scontrini (taluni di essi di scarsa leggibilità). 
Ebbene, quanto alle due fatture nn. 38 e 50 del 2003, relative alla fornitura di legni, mensole e travicelli, esse risultano intestate alla ditta ### & C. s.n.c. e pertanto non vi è alcuna prova non solo della riconducibilità ai lavori nell'immobile di via ### ma soprattutto del pagamento da parte di ### Quanto agli altri documenti (per lo più preventivi e ricevute relativi a pavimenti, infissi, mattoni, cemento, vetri, sanitari, impianto riscaldamento e caldaia bagno, materiale elettrico) intestati a ### trattasi di beni (e, in parte, manodopera) relativi ad opere del tutto marginali rispetto ai lavori effettuati sull'immobile, avuto riguardo al loro oggetto, ma soprattutto, al relativo costo (ben inferiore rispetto alla portata dei lavori). 
E dunque, a fronte di opere considerevoli risulta la prova di pagamenti da parte di ### per circa 13.246,61 euro (escludendosi dal conteggio le ricevute recanti la sola indicazione del cognome “BOTTARI” e quelle non leggibili). 
Inoltre, premesso che la prova dei pagamenti non può essere fornita per testimoni, né per presunzioni (giusto il disposto degli artt. 2726 e 2729 c.c.), preme osservare che pure i testi escussi, anche al netto delle contraddizioni e/o incertezze riscontrabili in alcune deposizioni, benchè abbiano riferito che ### aveva eseguito, personalmente e con i colleghi dell'impresa, dei lavori di ristrutturazione, non sono stati in grado di affermare con certezza chi aveva effettivamente sostenuto i relativi costi, ad eccezione di ### il quale ha dichiarato di essere stato pagato da ### per i lavori relativi all'impianto termo-idraulico. Sul punto, fermi i limiti suddetti in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali, non può non osservarsi come il testimone neanche abbia indicato l'importo dei lavori, rispetto ai quali assume piuttosto rilievo la documentazione richiamata (allegato 4 di parte convenuta #### già conteggiato nel calcolo che precede). 
Deve peraltro evidenziarsi che il convenuto, nello spiegare le proprie difese, ha asserito di avere finanche contratto dei debiti verso l'impresa ### per fare fronte ai pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione. Di ciò, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova documentale. 
Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento a quanto emerso nel corso della prova testimoniale di ### (seppure non oggetto di esplicita allegazione), la quale ha dichiarato, da un lato, che ### aveva richiesto un anticipo del TFR per pagare i lavori e i materiali forniti dall'impresa presso cui lavorava, dall'altro che il costo dei suddetti materiali veniva scontato dalle ore di lavoro prestate alle dipendenze della ditta. Ebbene, da un lato non può non evidenziarsi il contrasto intrinseco nel contenuto della deposizione, dall'altro che, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili, la parte interessata non ha fornito alcuna documentazione a riprova. 
In definitiva, a parere del Collegio l'attore ha fornito una sufficiente prova presuntiva dell'inesistenza del credito asseritamente vantato da ### nei confronti dei genitori e oggetto della datio in solutum, concorrendo a tale risultato: - la contraddittorietà tra quanto riportato nel testamento dal de cujus e quanto poi scritto nel contratto traslativo della nuda proprietà dell'immobile; contraddittorietà da inquadrarsi come un tentativo di precostituire un titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale nei confronti di due dei quattro figli per schermarli da iniziative dirette alla riduzione degli atti di liberalità; - il legame di parentela e il rapporto di convivenza con il figlio, protrattosi per molti anni presso l'immobile oggetto di ristrutturazione; - l'assenza di qualsivoglia documento teso a comprovare che ### oltre ad aver lavorato (ma come dipendente dell'impresa che concretamente aveva eseguito le opere) nel cantiere, avesse effettivamente pagato i lavori; documenti che sarebbe stato del tutto agevole produrre in giudizio, tantopiù se (come ha dichiarato ### in sede testimoniale) l'impresa datrice di lavoro avesse anticipato in suo favore il TFR o avesse operato uno scomputo dalla retribuzione (che dovrebbe risultare dalle buste paga e comunque sarebbe possibile solo a fronte di fatture quietanzate per ragioni prettamente contabili; fatture, anch'esse, del tutto sconosciute nel presente giudizio); - da quest'ultimo punto di vista preme rimarcare come l'attore abbia avanzato un'esplicita richiesta di ordine di esibizione, di talché a maggior ragione ogni omissione documentale da parte del convenuto non può che risolversi in danno di quest'ultimo; - infine, un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la sproporzione tra il valore della nuda proprietà indicato nell'atto traslativo (complessivi 300.000 euro per la nuda proprietà) e quanto emerso in sede di CTU (quasi 400.000 euro). 
A fronte di tali elementi, se appare provato - limitatamente all'importo che precede - che ### abbia contribuito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile dei genitori, viceversa è del tutto indimostrato che egli abbia vantato nei confronti dei genitori un credito per 150.000 euro, che, nella logica dell'atto traslativo, avrebbe dovuto giustificare il trasferimento a titolo oneroso del 50% della nuda proprietà dell'immobile. 
A tali considerazioni non può che conseguire, in via logica-presuntiva, la piena dimostrazione della gratuità della cessione, dissimulante un atto di liberalità.  4. Sulla nullità o simulazione del contratto di cessione del 50% dell'immobile in favore di ### quale controprestazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei genitori. 
Nel richiamato contratto di cessione, stipulato dal notaio dott. ### il ###, il restante 50% dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di via ### spettanti a ### e ### BERNABÒ, sono stati ceduti alla figlia ### verso l'assunzione, da parte di questa, dell'obbligo di mantenimento degli anziani genitori con prestazione in loro favore "di ogni e qualsivoglia tipo di assistenza sia morale che materiale per tutta la durata della vita dei vitaliziati stessi nonchè ogni altra prestazione atta a soddisfare i loro bisogni di vita". In particolare, ### si è obbligata "a prestare quanto necessario per garantire ai vitaliziati un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno, ad assicurare ai medesimi assistenza anche al loro domicilio, medicine e cure mediche, anche ospedaliere e chirurgiche, il tutto conformemente alle esigenze e all'attuale tenore di vita dei vitaliziati medesimi", prestazione destinata, secondo le pattuizioni assunte, a non cessare con la morte della vitaliziante, bensì a proseguire con i suoi eredi. 
Al fine di valutare la spiegata domanda di nullità o, in subordine, di simulazione, appare preliminarmente opportuno ricostruire i tratti essenziali del contratto atipico di mantenimento. 
Nello specifico, il contratto di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale) è un contratto con cui il vitaliziante si obbliga al mantenimento e assistenza, vita natural durante, del vitaliziato, verso il corrispettivo dell'alienazione di un bene. Trattasi di un contratto aleatorio in considerazione della natura della prestazione di mantenimento in virtù della sua indeterminatezza, in quanto commisurata all'incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato, di talchè non è noto, al momento della conclusione, l'entità del vantaggio e del rischio che ciascuna parte assume.  ### l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'alea del contratto deve essere esclusa nel caso in cui il beneficiario fosse affetto da malattia di natura o gravità tale da rendere probabile l'evento morte nell'arco di breve tempo o in casi di età avanzata al punto della impossibilità di sopravvivenza nell'arco di un tempo prevedibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009). Va da sè che detta valutazione, in quanto attinente alla esistenza di un elemento essenziale del contratto, non può che essere formulata ex ante al momento della stipula, sulla base degli elementi conosciuti. 
Le prestazioni cui è tenuto il vitaliziante, in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di una valutazione economica, ai fini della comparazione del valore di tale prestazione con quello del bene trasferito (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 22/11/2023). 
È stato pertanto affermato che, in caso di originaria macroscopica sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto (ovverosia in caso di valore del cespite trasferito di gran lunga superiore rispetto alla prestazione periodica di mantenimento), è possibile presumere lo spirito di liberalità, ravvisando dunque una donazione dissimulata, eventualmente di tipo modale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013). 
Ciò premesso, a giudizio del Tribunale deve essere esclusa l'invalidità del contratto per difetto di causa. 
Ed infatti, se è pur vero che alla data di conclusioni del contratto i vitaliziati avevano raggiunto l'età di 89 (per ### e 86 anni (BERNABÒ ###, la sola età avanzata di per sè non è idonea ad escludere la sussistenza dell'alea. 
Invero, dagli atti non emergono elementi idonei ad escludere che al momento della conclusione del contratto l'aspettativa di vita dei vitaliziati fosse talmente ridotta da escludere il rischio connaturato al contratto. 
Premesso che non assume rilevo, ai fini della validità del contratto, il fatto che il decesso di ### sia avvenuto appena dieci mesi dopo, posto che la valutazione dell'esistenza della causa non può che operarsi al momento della conclusione del negozio, le risultanze istruttorie non consentono di affermare che i genitori, seppure anziani, non avesse ragionevoli chance di sopravvivenza ancora per alcuni anni. 
Non può infatti trascurarsi come non siano state neanche allegate (né documentate) dall'attore preesistenti patologie, precedentemente note e idonee a determinare un decesso pressoché imminente. Per meglio dire, in comparsa conclusionale l'attore si sofferma sul contenuto dei verbali di ### prodotti da ### (cfr. doc. 8 allegato alla seconda memoria), offrendone tuttavia una lettura distorta. Dai verbali si evince, infatti, da un lato la presenza di un'anemia cronica (che non costituisce certo una patologia tale da porre seriamente in pericolo la vita di una persona se tenuta sotto controllo) e, dall'altro lato, di una neoplasia, rispetto alla quale, tuttavia, non vi sono elementi per desumere che essa fosse già nota alla data di conclusione del contratto. Sul punto, i testimoni ### e ### hanno dichiarato che la scoperta della patologia era avvenuta solo nel 2015, anno del decesso. 
E dunque, in presenza di tali condizioni, non può di per sè sostenersi l'assenza di rischio, sussistendo - al momento della conclusione del contratto - obbiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali dei beneficiari, essendo plausibile una sopravvivenza per un certo lasso di tempo, sia pure in condizioni via via deteriori, tali da aggravare l'entità della prestazione dovuta dal vitaliziante (cfr. Corte appello sez. I - Firenze, sentenza n. 572 del 23/03/2022, Corte Appello sez. I - Trieste del 27/10/2020). 
Ciò posto ritiene il Collegio che debba tuttavia pervenirsi all'accertamento della natura simulata del contratto di mantenimento. 
A tal fine occorre prendere le mosse dal contenuto delle obbligazioni dedotte in contratto. Invero, è espressamente pattuito, a carico di ### l'obbligo di provvedere al mantenimento dei vitaliziati, prestando in loro favore ogni tipo di assistenza, sia morale che materiale, nonchè ogni altra prestazione atta a soddisfare i loro bisogni di vita e garantirgli un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno, assicurando loro assistenza, medicine, cure mediche, conformemente alle esigenze dei vitaliziati e al loro tenore di vita al momento della stipula del contratto. 
Ebbene, premesso che, per definizione, il contratto ha ad oggetto un regolamento di interessi finalizzato alla produzione di effetti giuridici patrimoniali (di talchè le prestazioni ivi dedotte necessariamente devono essere suscettibili di una valutazione in termini patrimoniali, pur nella peculiarità del contratto di mantenimento, che si connota per la natura non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato), dal tenore letterale del contratto di mantenimento si evince che le parti hanno pattuito, oltre all'assistenza morale, anche l'assistenza materiale e il mantenimento dei vitaliziati, con ogni prestazione idonea a soddisfare i loro bisogni di vita e garantirgli un'esistenza dignitosa libera dal bisogno, assicurargli medicine, cure mediche e quant'altro necessario. Oltre all'impegno personale in termini di assistenza, anche a domicilio, dunque, è evidente che la prestazione cui si è obbligato il vitaliziante aveva carattere smaccatamente economico, in quanto diretta al mantenimento dei vitalizianti, al soddisfacimento dei loro bisogni di vita, all'approvvigionamento medicine etc. Tale conclusione è plasticamente desumibile dal dato testuale, che contiene il chiaro riferimento, dal un lato, alla garanzia di un esistenza libera dal bisogno, dall'altro al tenore di vita dei vitaliziati medesimi. 
A fronte di ciò, la natura simulata del contratto è desumibile non solo dalla sproporzione delle prestazioni, ma anche dalla assoluta mancanza di risorse da parte della vitaliziante per adempiere all'obbligazione. 
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che il valore della nuda proprietà della quota attribuita ad ### è superiore a quello indicato nel contratto (essendo stato stimato dal CTU in 193.800 euro). Quanto alla controprestazione non può non osservarsi come, alla data della conclusione del contratto, entrambi i vitaliziati avessero superato l'età media secondo gli indici ### Tale considerazione, se di per sè non vale ad escludere l'alea del contratto, assume certamente un rilievo significativo, in via indiziaria, ai fini della valutazione della natura simulata dell'atto, tenuto conto dell'elevato valore della quota di nuda proprietà oggetto di dazione. 
Ma ciò che appare assolutamente dirimente nel senso di ritenere che i genitori abbiano piuttosto voluto beneficiare la figlia che garantirsi una controprestazione economica è il fatto che ### fosse all'epoca disoccupata e dunque priva di risorse per mantenere i genitori con cui conviveva (che viceversa godevano di un trattamento pensionistico). 
Peraltro, anche al fine di inquadrare l'entità della prestazione cui sarebbe stata tenuta ### (ferma restando la possibilità di una modifica, verosimilmente in termini peggiorativi, a cagione dell'età dei vitaliziati), non può non può trascurarsi che, al momento della conclusione del contratto, essi non necessitavano di particolare assistenza, essendo entrambi autosufficienti. 
La circostanza della condizione di disoccupazione della convenuta, allegata dall'attore, non è stata contestata (bensì confermata dalla stessa ### che ne ha attribuito la causa proprio alla necessità di occuparsi dei genitori). 
Pertanto, appare ben poco rilevante il contenuto della deposizione di ### il quale ha dichiarato che anche ### aveva sempre prestato attività lavorativa, sia pure svolgendo occupazioni saltuarie. ### in disparte la genericità di tali dichiarazioni (non è stato sapere quali professioni abbia svolto, per quanto tempo, quale fosse la retribuzione), la circostanza che ella possa aver svolto lavoretti occasionali non muta le conclusioni sopra dette, non essendo dimostrato che ella fosse in tal modo in grado di soddisfare le esigenze di mantenimento proprio e dei genitori. 
A fronte di tali considerazioni, posto che la prestazione dedotta in contratto non ha previsto il solo contributo personale in termini assistenziali, ma il mantenimento strictu sensu dei vitaliziati, la circostanza che la ### fosse in radice impossibilitata a provvedere in tal senso (il che non poteva essere sconosciuto ai genitori conviventi) e, anzi, verosimilmente beneficiasse ella stessa del sostegno economico dei genitori pensionati con cui viveva, evidenzia la causa di liberalità sottesa al trasferimento. 
Il contenuto delle ulteriori prove testimoniali nulla sposta rispetto alle considerazioni che precedono.  ### la teste ### medico curante di BERNABÒ ### oltre che di ### nonchè di ### e ### e delle rispettive famiglie, dopo aver premesso di non conoscere il de cujus, ha dichiarato che quando si era recata a visitare la BERNABÒ era sempre presente ### la quale la accudiva e aiutava. Ancora, era ### a contattarla per i farmaci da somministrare alla madre. La testimone, viceversa, nulla ha saputo riferire in ordine a chi attendesse alle faccende domestiche, alla spesa o al pagamento dei farmaci. 
Allo stesso modo, il teste ### (marito di ### ha dichiarato che ### si era sempre occupata dei genitori, poiché da sempre convive con loro, e che spesso veniva coadiuvata o finanche sostituita, compatibilmente con l'occupazione lavorativa, da ### o da ### (il teste ha fatto riferimento all'estate 2021, quando ### aveva trovato un'occupazione lavorativa). 
Il quadro che ne emerge è che ### ospite in casa dei genitori, si occupava dei rapporti con il medico curante e assisteva i genitori talora coadiuvata (se non addirittura sostituita) da ### o da ### come usualmente accade nelle famiglie in adempimento dei comuni obblighi di solidarietà familiare. 
Nulla è emerso, invece, in ordine al mantenimento propriamente detto, nè la convenuta ha fornito alcuna prova documentale dei pagamenti eseguiti in adempimento alla propria obbligazione. 
Sotto tale angolo visuale, infatti, non appare del tutto credibile la deposizione di #### compagno di ### il quale ha dichiarato che questa si era sempre occupata quotidianamente ed in via pressochè esclusiva dei propri genitori (con l'aiuto solo occasionale della sorella ###, li accompagnava per ogni incombenza, teneva i contatti con i medici, provvedeva all'acquisto dei medicinali, nonché alla spesa. 
Ebbene, posto che, attesa la relazione sentimentale con la parte, la deposizione del testimone deve essere valutare con particolare rigore, non possono trascurarsi le contraddizioni con la restante istruttoria. In particolare, le dichiarazioni del ### tendono evidentemente ad enfatizzare l'operato di ### nella gestione dei genitori, sia sotto un profilo assistenziale (che, seppure indiscusso, anche in ragione della convivenza, naturalmente beneficiava del supporto costante anche di ### e ### come riferito dal ###, che del contributo economico. Da quest'ultimo punto di vista, come già evidenziato, pare ben poco credibile che ### priva di una stabile occupazione, abbia sempre provveduto al mantenimento strettamente inteso dei genitori (spesa alimentare, acquisto di medicinali e quant'altro). 
Il teste ### ha inoltre rimarcato che le necessità dei coniugi ###BERNABÒ erano aumentate col passare del tempo. Eppure, quanto a ### la patologia che lo ha condotto al decesso è stata scoperta solo nel 2015, anno della morte. Prima di tale momento, il ### ha riferito che le sue condizioni erano buone (solo dopo essere rientrato dall'ospedale necessitava di assistenza costante, anche da un punto fisico, gli veniva prestata da ### oltre che da ###. Analogamente, il ### ha riferito che anche la suocera era sempre stata autosufficiente, sino a tempi piuttosto recenti. 
Ciò posto in ordine ai dubbi sulla piena attendibilità del ### rispetto all'adempimento da parte di ### delle prestazioni dedotte nel contratto di mantenimento, deve osservarsi che, se è pur vero che l'adempimento della prestazione attiene ad una fase necessariamente successiva alla stipula del contratto e pertanto, di per sé, nulla dice quanto alla fase genetica, tuttavia non può che confermare, in via indiziaria, le considerazioni svolte. Detto in altri termini, la circostanza che ### in radice, non potesse assolvere all'obbligazione di mantenimento dei genitori, per mancanza di idonei mezzi, non è smentita, bensì confermata dagli accadimenti successivi, nulla essendo stato documentato e dimostrato sotto tale angolo visuale. 
Sul piano presuntivo, poi, non può non rimarcarsi un altro elemento già posto in luce in precedenza rispetto alla datio in solutum in favore di #### l'evidente contraddizione tra il contenuto della scheda testamentaria olografa redatta dal de cujus e il contenuto del successivo atto traslativo, unitamente all'assoluta inverosimiglianza della versione postulante una cessione del credito tra fratelli dedotta dalla difesa della sig.ra BERNABÒ lasciano presumere che il contratto di mantenimento si inserisca nel contesto di un tentativo teso a precostituire un titolo giustificante un trasferimento patrimoniale in favore dei figli prediletti cosicché essi non cadessero in successione. 
E ancora, non sembra possibile sottostimare un ulteriore elemento fattuale, vale a dire il fatto che nell'atto era stato riservato l'usufrutto vitalizio ai genitori ed era stata ceduta la nuda proprietà dell'immobile ai due fratelli, sennonché risulta che i cessionari abbiano continuato a vivere in quello stesso immobile. In buona sostanza, la stipula dell'atto non ha comportato alcuna modifica rispetto alla situazione abitativa preesistente. 
Deve pertanto ritenersi che l'attribuzione patrimoniale da parte dei genitori in suo favore sia stata determinata da spirito di liberalità, avendo il contratto di mantenimento natura simulata.  5. Sulla natura del pagamento per gli onorari ed imposte scaturenti dall'atto ai rogiti ### del 22.10.2014. 
Infine, l'attore deduce la configurabilità di una donazione indiretta da parte del de cujus in relazione all'importo di 10.500 euro relativo al pagamento degli onorari e imposte connessi al trasferimento immobiliare, o, in subordine, nella misura di 5.250 euro per quanto riguarda ### (con riconducibilità della restante parte a BERNABÒ ###. 
Ebbene, premesso che la fattura emessa dal ### risulta essere intestata ai coniugi ###BERNABÒ (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione), mentre la documentazione relativa all'assegno con cui sarebbe stato pagato il prezzo appare scarsamente leggibile (cfr. doc.  7 a allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), in ogni caso i convenuti non hanno contestato che il pagamento delle spese sia stato effettuato dal conto cointestato ai coniugi. 
Ciò posto, in sede contrattuale le parti avevano pattuito che le spese, imposte e tasse sarebbero state poste “a carico delle parti come per legge” (v. art. 12). 
Quanto alla posizione di ### il convenuto sostiene che, configurando il trasferimento immobiliare una datio in solutum, il debitore sarebbe per legge tenuto a sostenere gli oneri per imposte e compensi notarili, giusto il disposto dell'art. 1196 c.c.. 
Ebbene, tale prospettazione trova un insuperabile ostacolo nell'intervenuto accertamento della natura simulata della prestazione in luogo dell'adempimento. Ed infatti, una volta riconosciuto che il trasferimento dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di via dell'### configura in realtà una donazione, stante l'accertata insussistenza di un credito in favore di ### evidentemente non può trovare applicazione la richiamata disciplina dell'art. 1196 c.c.. 
Ed infatti, la ratio della disposizione risiede nel diritto del creditore a ricevere integralmente la prestazione: laddove dovesse sostenere le spese per il pagamento verrebbe infatti pregiudicato, di fatto non ricevendo la prestazione nel suo intero ammontare. Nel caso in esame, tuttavia, ### non vantava un credito nei confronti dei genitori idoneo a giustificare il trasferimento immobiliare, riconducibile dunque a spirito di liberalità. A ciò consegue l'inapplicabilità della fattispecie prevista in materia di adempimento dell'obbligazione, non essendovi alcuna obbligazione da adempiere. 
Ciò posto, in disparte la disciplina contenuta nel d. lgs. 346/1990 in tema di imposte, non essendo prevista, in materia di donazione, una specifica norma che regolamenti il pagamento delle spese del contratto e delle altre spese accessorie, si ritiene di dover applicare, in via analogica, la medesima disposizione prevista per la vendita. Conseguentemente, a norma dell'art. 1475 c.c., dette spese ricadono sul donatario, ossia su colui che beneficia della donazione e che acquista la proprietà del bene. 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al contratto di mantenimento. 
Trattandosi di negozio atipico, dissimulante - come detto - un atto di liberalità, in assenza di espressa previsione normativa, non può che trovare applicazione in via analogica la disciplina prevista per la compravendita, che, nel sistema codicistico, costituisce l'archetipo dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni. 
Il pagamento eseguito dai coniugi ###BERNABÒ configura dunque una donazione indiretta nei confronti dei figli ### ed ### Il complessivo importo di 10.500 euro, eseguito dal conto cointestato e fatturato a entrambi i coniugi, in difetto di elementi che consentano di attribuire il pagamento in via esclusiva al de cujus, deve essere imputato a ### nella misura del 50%.  6. Sull'opposizione di ### alle donazioni di ### BERNABÒ In relazione alla domanda di accertamento della natura dissimulata del trasferimento immobiliare in favore di ### (proposta in via subordinata rispetto all'azione di accertamento della nullità per difetto di causa) e ### l'attore ha chiesto altresì il riconoscimento del suo diritto ad avvalersi del rimedio della opposizione alla donazione ex art. 563 comma 4 c. c. per quanto attiene alla cessione effettuata da ### BERNABÒ. 
A tal proposito, deve osservarsi che l'art. 563 c. 4 c.c. richiede la notifica nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, al fine della sospensione del termine ventennale per ottenere dal terzo acquirente la restituzione dell'immobile donato e poi oggetto di successiva alienazione, in caso di incapienza del donatario. 
Tale facoltà discende dall'espressa previsione normativa, che impone all'interessato una specifica attività di notifica di un atto stragiudiziale.  ### sospensivo per il recupero del bene presso terzi, naturalmente, presuppone l'accoglimento della domanda di riduzione e implica inoltre che il bene sia stato alienato a terzi (cosa non avvenuta nel caso di specie). 
Non consta agli atti del presente giudizio che l'attore abbia provveduto a porre in essere un'attività di tal genere (che non gli è preclusa), i cui effetti - ove effettivamente l'interessato avesse a notificare un atto stragiudiziale di opposizione - non potranno che essere valutati dal giudice investito dell'eventuale azione di riduzione delle donazioni dissimulate poste in essere da ### BERNABÒ e di restituzione da parte di terzi che possano aver acquistato diritti dai donatari.  7. Sulla determinazione dell'ammontare della massa ereditaria e delle quote ereditarie. 
Com'è noto, agli eredi legittimari è riservata non una porzione dell'eredità esistente al momento della morte, bensì una quota di valore calcolata sulla massa formata dal patrimonio ereditario, detratti i debiti, e dalle donazioni effettuate in vita dal de cujus. Onde valutare l'esistenza di una lesione della quota di legittima riservata per legge, deve dunque operarsi la riunione fittizia dei beni relitti (detratti i debiti ereditari) e dei beni donati. Il valore di tali beni deve essere calcolato con riferimento al tempo dell'apertura della successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 alle disposizioni in materia di collazione. 
Sul valore della massa così determinato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre e la quota riservata agli eredi necessari. 
In particolare, in caso di concorso tra coniuge e più figli, a norma dell'art. 542 c.c., è riservato a questi ultimi, complessivamente la metà del patrimonio, in parti uguali per ciascuno; al coniuge spetta invece un quarto del patrimonio del defunto. La quota di cui il de cujus poteva disporre corrisponde dunque ad un quarto della massa. 
Ciò premesso, venendo alla ricostruzione della massa e, dunque, all'individuazione delle quote spettanti a ciascun erede, occorre considerare che il patrimonio relitto, alla data di apertura della successione (23.8.2015), era costituito dalle giacenze di conto corrente, pari 890,43 euro. 
Trattandosi di conto corrente cointestato ai coniugi ### e BERNABÒ ### deve essere presa in considerazione ai fini che qui rilevano, la metà di detto importo, cui deve essere sommato il valore delle donazioni dichiarate nulle per difetto di forma. 
In particolare, risultano eseguite dal conto corrente intestato ai coniugi quattro bonifici bancari in favore del conto cointestato ai figli #### e ### nelle date del 5.12.2014 (40.000,00 euro), 21.1.2015 (30.000,00 euro), 26.1.2015 (81.000,00 euro), 21.8.2015 (7.000,00). 
Dette somme, attesa la declaratoria di nullità delle relative donazioni, con effetti ex tunc, non sono mai uscite dal patrimonio del de cujus, di talchè sussiste un obbligo restitutorio in capo ai donatari, limitatamente alla quota di 1/2, imputabile a ### Ed infatti, i bonifici sono stati eseguiti dal conto corrente cointestato, alimentato, sia pure in misura diversa, dagli emolumenti pensionistici di entrambi i coniugi; conseguentemente, come già osservato, in difetto di elementi che depongano in senso contrario, le donazioni devono essere ascritte a ciascun cointestatario nella misura del 50%. 
Naturalmente, l'accertamento della nullità delle donazioni, atteso il contenuto della domanda spiegata dall'attore, non può che riguardare l'atto nel suo complesso. Ed infatti, ### ha chiesto l'accertamento della nullità dei bonifici nel loro complesso, domanda certamente esperibile, giusto il disposto dell'art. 1421 c.c. (a norma del quale la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse). 
Evidente è l'interesse dell'attore all'accertamento dell'invalidità degli atti, in quanto figlio (ed erede legittimario) di ### nonché di BERNABÒ ### Conseguentemente sussiste a carico dei donatari (in parti uguali, attesa la cointestazione del conto corrente su cui sono state bonificate le somme) un obbligo restitutorio, in favore dell'eredità del padre. Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda restitutoria in favore della madre. Ed infatti, l'attore è certamente legittimato attivo rispetto alla richiesta condanna di restituzione delle donazioni eseguite in vita dal padre alla massa ereditaria, in quanto prodromica alla domanda di divisione. Quanto invece alle liberalità imputabili alla madre, pure a fronte dell'accertamento anche della nullità della donazione eseguita da BERNABÒ ### ad oggi nessun titolo ha l'attore per richiederne la restituzione in favore della stessa. ### essendo questa ancora in vita, deve escludersi che sussista una legittimazione attiva di ### la cui domanda restitutoria è conseguentemente inammissibile. In relazione alla donazione imputabile a BERNABÒ ### (per complessivi 79.000 euro), dunque, non potrà che pervenirsi ad una pronuncia di mero accertamento della nullità per difetto di forma, con conseguente esistenza di un credito a suo favore corrispondente all'importo suddetto (non essendo stata formulata alcuna richiesta di condanna dalla titolare del diritto). 
Le suesposte conclusioni devono tuttavia essere coordinate e temperate in ragione dell'applicazione della disciplina della comunione de residuo con il coniuge in regime di comunione legale. 
Com'è noto, i proventi dell'attività dei coniugi, al momento dello scioglimento della comunione legale, entrano a far parte della cd comunione de residuo, laddove non consumati (v. art. 177 lett.  c). 
Detta previsione, secondo la giurisprudenza ormai maggioritaria, trova applicazione anche con riferimento ai saldi dei conti correnti (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19567 del 16/07/2008; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4393 del 23/02/2011). 
Nel caso in esame, come detto, sussisteva una comunione ordinaria sulle somme giacenti sul conto cointestato, di talché solo la metà delle giacenze risultavano di spettanza del de cujus. Ciò significa che, se la metà delle giacenze del conto spettano alla BERNABÒ per il fatto di esserne contitolare, l'altra metà, attribuibile al defunto ### cade per metà (1/4 del totale) nella comunione de residuo e spetta dunque alla convenuta iure proprio e per l'altra metà (sempre 1/4 del totale) in successione. 
Ciò, vale, parimenti, per le somme oggetto di donazione nulla, posto che gli effetti della declaratoria di nullità retroagiscono alla data dell'atto e quindi, giuridicamente, è come se quegli importi non fossero mai fuoriusciti dal conto cointestato. È per tale ragione che la sorte di queste somme non può che essere analoga a quella delle somme effettivamente giacenti sul conto alla data di apertura della successione. Rispetto agli importi spettanti a BERNABÒ ### in ragione della comunione de residuo, non potrà disporsi alcuna condanna, in difetto di una domanda in tal senso. 
In definitiva, il patrimonio relitto del de cujus è dunque pari all'importo di 39.722,60, risultanti dalla somma di 222,60 euro (1/4 delle somme giacenti sul conto corrente cointestato al momento dell'apertura della successione) e 39.500 euro derivanti dalla declaratoria di nullità delle donazioni eseguite da ### mediante bonifico (1/4 del totale, per le ragioni già esposte). 
Dal patrimonio così determinato, devono essere detratti i debiti costituenti il passivo ereditario, tra i quali vanno computati non solo i debiti contratti in vita dal de cujus, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte, che sono necessaria conseguenza dell'apertura della successione, quali “il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, per l'apposizione dei sigilli, la compilazione dell'inventario e la formazione delle quote” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2023 del 23/07/1966). 
Nel caso in esame, in particolare, è stata fornita da parte dei convenuti la prova relativa al pagamento delle spese funerarie, per complessivi 2.504 euro. In particolare, risulta allegata agli atti la fattura della ### dell'importo di 2.250 euro, intestata a ### BERNABÒ e recante la quietanza di pagamento, nonché l'ordine di bonifico di 254 euro eseguito da #### Deve viceversa escludersi, per le ragioni già esposte, che possano essere detratti i crediti oggetto di riconoscimento da parte del de cujus nei confronti dei figli ### ed ### nel testamento e nell'atto di cessione, atteso che, come detto, difetta la prova del rapporto fondamentale. 
All'importo così determinato (corrispondente a 37.218,60 euro), devono essere sommate le donazioni eseguite in vita dal de cujus, tra le quali vanno annoverate: la quota di 1/4 della nuda proprietà dell'immobile di via ### in favore di ### e la quota di 1/4 della nuda proprietà dell'immobile donato a ### (e dunque 1/2 complessivo, essendo la donazione della restante metà dell'immobile imputabile a BERNABÒ ###, nonché il pagamento degli oneri connessi alla stipula dell'atto di cessione del suddetto bene (anch'essi nella misura di 1/2). 
Il valore della piena proprietà dell'immobile è stato stimato dal CTU nella misura di 488.000 euro, già tenuto conto delle spese da sostenere per la sanatoria, corrispondenti a 20.000 euro. 
Dall'integrazione dell'elaborato peritale si evince che, ai suddetti costi, deve essere aggiunto l'importo di 3.500 euro per le spese tecniche riferite alla sanatoria strutturale per la realizzazione della scala principale di accesso dal piano terreno al piano primo nell'ipotesi che la sua realizzazione sia stata eseguita dopo l'anno 2012. Sulla base degli accertamenti eseguiti nel corso delle operazioni peritali, sembrerebbe desumersi che la realizzazione della scala principale sarebbe antecedente all'anno 2012. Non sussistendo tuttavia elementi certi a sostegno di tale prospettazione, appare opportuno computare in questa sede anche i costi stimati dal CTU per la sanatoria strutturale, di talchè il valore della piena proprietà dell'immobile corrisponde ad euro 484.500 euro. 
La valutazione svolta dal ### anche all'esito dei chiarimenti richiesti, può essere fatta propria dal Collegio dal momento che è frutto di un ragionamento logico e completo. Le osservazioni, infatti, sono state in parte accolte e in parte oggetto del supplemento di ### Ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, si ritiene di dover prendere in considerazione, nel caso in esame, il valore della nuda proprietà. 
Questo Collegio non ignora l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante medesimo deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass. 14747 del 19.7.2016; Cass. n. 20387 del 24.7.2008; Cass. n. 6979 del 26.11.1986, Cass. n. 3452 del 20.12.1973): tale principio, tuttavia, non risulta applicabile alla fattispecie in esame.  ### il presupposto di tale impostazione è rappresentato proprio dalla disciplina dettata in tema di valutazione della lesività di un atto di liberalità, dovendosi tenere conto, a tale fine, del valore del bene donato al tempo dell'apertura della successione (giusto il combinato disposto degli artt.  556 e 747 c.c.). Ebbene, nel caso di usufrutto con riserva della proprietà in favore del donante, si ha la costituzione, sulla nuda proprietà, di un diritto in re aliena, gravante sulla cosa donata per un tempo non determinabile a priori e che tuttavia non può superare la morte del donanteusufruttuario. Con la morte di quest'ultimo, la nuda proprietà si riespande ipso iure, divenendo piena, per effetto del consolidamento. A ciò consegue che la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del donante non può che essere valutata come donazione della piena proprietà, tale divenendo alla data di apertura della successione. 
Nel caso di specie, tuttavia, il bene, in comproprietà tra i coniugi ### e BERNABÒ è stato donato da ciascuno di essi per la quota di sua spettanza, con riserva di usufrutto e diritto di reciproco accrescimento. Pertanto, al momento dell'apertura della successione di #### non si è verificato il fenomeno del consolidamento dell'usufrutto, con riespansione della piena proprietà, ma viceversa l'estensione del diritto di usufrutto di BERNABÒ ### anche sulla quota già spettante al coniuge defunto. Il valore del bene donato, dunque, non può prescindere dalla considerazione dell'usufrutto ancora gravante su di esso al momento dell'apertura della successione. Poiché alla data del decesso di ### (23.8.2015), la moglie aveva raggiunto l'età di 86 anni, il valore dell'usufrutto deve essere determinato nella misura di euro 96.900,00. 
In conclusione, il valore della nuda proprietà oggetto della donazione ### eseguita da ### in favore dei figli ### ed ### è pari a complessivi 193.800 euro (1/2 ciascuno). 
Oltre a detto importo, come anticipato, ai fini della riunione fittizia deve essere computata la somma di 5.250 euro relativa al pagamento degli onorari e imposte connessi al trasferimento immobiliare, per la quota imputabile al de cujus. 
Da ultimo, deve essere oggetto di riunione fittizia l'importo di 8.000 euro, oggetto di donazione in favore di ### Risulta infatti agli atti (cfr. doc. 4 allegato alla seconda memoria di ### un assegno non trasferibile di euro 8.000 intestato all'attore. Quest'ultimo pur avendo negato di aver mai ricevuto una liberalità, a fronte della produzione di detto assegno, non ha contestato che lo stesso provenisse dal de cujus. Dalla prova testimoniale richiesta in terza memoria, si evince piuttosto che l'assegno sarebbe stato a lui consegnato a definizione del giudizio avente numero 2629/2014 R.G. che lo aveva visto contrapposto ai genitori. ###, secondo la prospettazione attorea, avrebbe avuto pertanto la funzione di indennizzo, concordato per il suo allontanamento dall'immobile di proprietà dei genitori, che a tale fine avevano instaurato il ridetto giudizio. 
Tuttavia, l'esistenza di un accordo transattivo che avrebbe definito il contenzioso tra #### e i genitori non può essere fornita per testimoni, ma solo per iscritto, giusto il disposto dell'art. 1967 c.c.. Conseguentemente, essendo del tutto indimostrata la causa dello spostamento patrimoniale, non può che accertarsi la natura donativa della dazione di denaro. 
In conclusione, in forza di tutto quanto precede, il valore della massa su cui calcolare la lesione della legittima corrisponde a 244.268,60 euro (dato dalla somma del patrimonio relitto, sottratte le spese funerarie, e del donatum); la quota legittima spettante a ciascuno dei figli di #### deve essere conseguentemente determinata nella misura di 30.533,5 euro (quella del coniuge, invece, è pari a 61.067,15 euro).  8. Sull'azione di riduzione ### dunque la massa di tutti i beni che appartenevano al de cujus al tempo della morte, detratti i debiti e sommati i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione (cd riunione fittizia), e ricavata in tal modo la quota ideale spettante al legittimario che si assume leso, occorre dunque verificare se il patrimonio relitto sia sufficiente a soddisfare la sua pretesa, ovvero se le disposizioni testamentarie del de cujus o le liberalità da questi eseguite in vita, abbiano in concreto leso la quota a lui spettante. 
Ebbene, deve escludersi nel caso in esame, che una lesione della quota di legittima spettante all'attore discenda ipso facto dal concorso tra successione intestata e testamentaria. 
Ed infatti, ### con testamento olografo recante la data del 10 dicembre 2010 e pubblicato il ###5 dal ### ha inteso lasciare ai figli ### ed ### in parti uguali tra loro, l'intera quota della disponibile, oltre alla quota di legittima. 
Posto che, come detto, nel caso di specie la quota disponibile corrisponde ad 1/4 della massa (composta, come detto, da relictum, meno debiti ereditari, più donatum), sui restanti 3/4 si apre la successione ab intestato (che, in caso di concorso del coniuge con più figli, attribuisce al primo 1/3 del patrimonio, dovendosi il resto suddividere in parti uguali tra i discendenti; v. artt. 581 e 566 c.c.).  ### dal tenore letterale della scheda testamentaria si evince chiaramente che il de cujus ha inteso in tale sede disporre della propria quota disponibile, attribuendola in parti uguali ai figli ### e ### Il riferimento alla quota di legittima appare evidentemente funzionale ad assegnare agli stessi una quota di eredità (la disponibile, per l'appunto), aggiuntiva rispetto a quanto agli stessi riservato per legge in quanto legittimari. 
Appare infatti disancorata dal dato letterale l'interpretazione propugnata dall'attore, secondo cui il testatore avrebbe inteso disporre del patrimonio assegnando ai figli ### e ### non la quota di 1/4, bensì quella complessiva di 1/2 (risultante dalla somma di 1/4, corrispondente alla disponibile, e 1/4 corrispondente alle quote di legittima complessivamente spettanti agli stessi), con la conseguenza che la successione intestata si aprirebbe sul restante 1/2 del patrimonio. 
Ciò posto, nel valutare se sussista o meno una lesione della legittima, l'attore deve preliminarmente imputare alla propria quota il valore della donazione ricevuta in vita dal de cujus (8.000 euro), giusto il disposto dell'art. 564 c. 2 c.c., di talchè la quota che egli deve ancora ricevere è pari a 22.533,50 euro. Deve a questo punto verificarsi se il relictum sia sufficiente a soddisfare l'attore. 
Come detto, la massa relitta del de cujus corrisponde alla somma tra 1/4 delle giacenze del conto corrente (pari a 222,6 euro) e 1/4 del valore delle donazioni dichiarate nulle (ovvero 39.500 euro). 
Ebbene, detto importo appare sufficiente a garantire la legittima spettante all'attore, come sopra determinata, di talchè non vi è necessità alcuna di procedere alla riduzione delle donazioni eseguite in vita dal de cujus (atteso che, nessuno degli altri eredi legittimari ha esperito l'azione di riduzione al fine di ottenere il riconoscimento della propria quota di legittima). 
A tale considerazione, consegue il rigetto della domanda di riduzione formulata da parte attrice, dovendosi pertanto procedere alle operazioni di divisione.  9. Sulla divisione. 
La divisione è l'azione finalizzata alla ripartizione della massa ereditaria tra tutti i coeredi, secondo le regole previste dagli articoli 713 e seguenti c.c.. Nell'ambito delle operazioni di divisione alcuni eredi (e precisamente i figli, i loro discendenti e il coniuge) sono tenuti a collazione (sulla non necessità di una domanda cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019), e cioè devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (salvo che il de cujus non li abbia dispensati), e devono altresì imputare alla loro quota le somme di cui erano debitori verso il defunto e quelle di cui sono debitori verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (art. 724, comma 2, c.c.). 
Ed infatti, a norma dell'art. 713 c.c. ciascun coerede ha diritto di domandare, in ogni momento, la divisione della massa caduta in successione (ciò presupponendo, naturalmente, che vi sia un relictum caduto in comunione ereditaria e, dunque, suscettibile di essere ripartito), non ravvisandosi nel caso di specie alcuna delle ipotesi contemplate dai commi 2 e 3 della disposizione richiamata (che pongono dei limiti temporali dalla divisione sulla base delle indicazioni del testatore), né i casi di impedimento alla divisione di cui all'art. 715 c.c.. 
Nell'ipotesi in esame, come detto, alla data dell'apertura della successione, la massa relitta risulta costituita dalle giacenze sul conto corrente cointestato e dal credito nei confronti di #### e ### conseguente alla declaratoria di nullità (avente efficacia retroattiva) delle donazioni eseguite in loro favore mediante bonifico bancario. 
Naturalmente, le operazioni di divisione implicano che, a norma dell'art. 724 c.c., gli eredi legittimari conferiscano in collazione quanto ricevuto in donazione e imputino alla loro quota i debiti nei confronti del de cujus. 
Dovrà dunque tenersi conto del valore delle donazioni (dissimulate e indirette) eseguite in vita da ### che i donatari dovranno portare in collazione. Com'è noto, la collazione degli immobili può avvenire in natura o per imputazione (art. 746 c.c.). 
Inoltre, devono essere ripartiti tra tutti i coeredi, in proporzione alle rispettive quote, i debiti ereditari, salvo che sia diversamente stabilito dal testatore (art. 752 c.c.). Nella ripartizione della massa, dunque, dovrà tenersi conto dei pagamenti dei debiti ereditari eseguiti da taluno degli eredi che, in definitiva, dovranno gravare su tutti proporzionalmente (in assenza di diverse indicazioni da parte del testatore). 
Laddove taluno degli eredi abbia ricevuto una quota superiore a quella allo stesso spettante in forza della successione legittima e/o testamentaria, dovrà provvedersi alla determinazione dei conguagli in denaro. 
Nello specifico, #### ed ### dovranno dunque imputare alla loro quota il valore del debito nei confronti del de cujus (per complessivi 39.500 euro), nella misura di 1/3 ciascuno, pari a dunque a 13.166,66 euro. 
Inoltre, la donazione ricevuta da ### (pari a 8.000 euro) dovrà essere oggetto di collazione, con imputazione al valore della sua quota. 
Parimenti, ### e ### saranno tenuti alla collazione (da eseguirsi per imputazione, come desumibile dal tenore delle difese svolte) del valore della nuda proprietà dell'immobile loro donato dal de cujus, pari, dunque, a 96.900 euro ciascuno; oltre a ciò, dovrà essere oggetto di collazione l'importo della donazione indiretta relativa alle spese connesse all'atto di trasferimento (2.625 euro cadauno). 
Nella determinazione del valore dell'immobile da portare in collazione non può trovare applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 748 c.c., che prevede la deduzione, in favore del donatario, del valore delle migliorie apportate al bene (nei limiti del valore al tempo dell'apertura della successione). 
Ebbene, presupposto per l'applicabilità di detta disposizione è che i lavori siano stati eseguiti dal donatario e, dunque, siano successivi all'atto donativo. Ove antecedenti, infatti, trattandosi di lavori eseguiti su un bene di proprietà altrui, essi, al più, possono configurarsi come credito nei confronti del de cujus. Nel caso in esame, i lavori attribuibili a ### sulla base della documentazione versata in atti dal convenuto sono tutti antecedenti al 2014. La parte tuttavia non ha formulato alcuna domanda di accertamento dell'eventuale credito vantato nei confronti del padre defunto, essendosi limitato a chiedere il rigetto delle domande attoree. Conseguentemente, di tali importi non potrà tenersi conto in questa sede ###definitiva, il valore da ripartire è pari a complessivi 246.772,6 euro, oltre al valore debiti ereditari pagati integralmente dai singoli eredi, di cui si dirà di seguito. 
Venendo dunque all'indagine delle singole posizioni, devono svolgersi le seguenti considerazioni. 
A ### BERNABÒ, coniuge del de cujus, stante il concorso tra successione legittima e testamentaria, spetta una quota pari, complessivamente, a 1/4 della massa, così determinata: 1/3 (corrispondente alla quota di pertinenza del coniuge in ragione della successione legittima in caso di concorso con più figli, giusto il disposto dell'art. 581 c.c.), da calcolarsi su un valore pari a 3/4 del patrimonio (atteso che, in forza del testamento, la quota disponibile, corrispondente a 1/4, è attribuita ai soli figli ### ed ###. La quota alla stessa spettante in forza della successione legittima apertasi sui 3/4 del patrimonio è dunque pari a 61.693,15 euro. 
La quota spettante a ### e ### ammonta invece a complessivi 1/8 del patrimonio. ### dei 3/4 della massa sui quali si è aperta la successione legittima (avendo il de cujus disposto della sua quota disponibile), ai quattro figli (che concorrono con il coniuge) spettano complessivi 2/3, da ripartirsi in parti uguali (e, dunque, 1/8 cadauno). ### da assegnare agli stessi in sede di divisione è dunque pari a 30.846,57 euro ciascuno. 
Quanto alla posizione di ### ella dovrà tuttavia preliminarmente imputare alla propria quota l'importo di 13.166,66 euro, ovvero la propria quota di debito nei confronti del de cujus, derivante dalla declaratoria di nullità delle donazioni prive dei requisiti formali. Il residuo è dunque pari a 17.679,91.  ### viceversa, dovrà imputare alla propria quota la donazione ricevuta in vita dal de cujus, pari a 8.000 euro, con conseguente spettanza di euro 22.856,57. 
Infine, a ### ed ### spetta una quota pari 1/4, derivante dalla somma della quota di successione legittima (sopra determinata, ovvero 1/8) e della quota di disponibile, ad essi attribuita in parti uguali forza delle disposizioni testamentarie (e dunque 1/8, pari alla metà di 1/4).  ### spettante a ciascuno di essi è dunque pari a 61.693,15. 
Essi dovranno preliminarmente imputare alla loro quota il valore delle donazioni ricevute (96.900 euro e 2625 euro), nonché il valore del debito nei confronti del de cujus (13.166,66 euro). 
Avendo gli stessi ricevuto una quota superiore a quanto loro spettante, dovranno restituire agli altri eredi, sottoforma di conguaglio, l'importo 50.998,5 euro cadauno. 
Le somme dagli stessi dovute a titolo di conguaglio dovranno essere attribuite ai restanti eredi, ### BERNABÒ, ### e ### in proporzione alle rispettive quote. 
Infine, dovrà considerarsi, come pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria, che ### a seguito dell'introduzione del procedimento di mediazione, ha già ricevuto, mediante assegno bancario, l'importo di 6.500 euro, trattenuto quale acconto sul maggiore avere. Non essendovi elementi da cui desumere chi abbia provveduto al pagamento, essa dovrà essere imputato a ### ed ### in parti uguali (e, dunque, 3.250 euro cadauno). 
La somma complessivamente spettante all'attore è dunque pari a 16.356,57 euro (al lordo delle spese funerarie, su cui si dirà infra).  ### ed ### dovranno dunque corrispondere, ciascuno, i seguenti importi: - 30.846,57 euro a ### BERNABÒ; - 8.839,95 euro a ### - 8.178,28 euro a ### (corrispondente alla differenza tra 11.428,28 euro e 3.250 euro). 
Il residuo di conto corrente (222,6 euro) dovrà essere ripartito tra ### BERNABÒ, ### e ### (avendo ### ed ### già ottenuto integramente il valore della loro quota), proporzionalmente, e dunque: 111,3 euro a ### BERNABÒ, 55,65 euro a ### e ### A questo punto, come già osservato, dovranno essere ripartite tra gli eredi le spese connesse alla successione, in proporzione delle rispettive quote. Poiché dette spese sono state anticipate da ### BERNABÒ (per 2.250 euro) e ### (254 euro), gli altri coeredi dovranno provvedere al rimborso pro quota, eventualmente mediante compensazione con i reciproci controcrediti. 
E dunque, ### BERBABÒ dovrà ricevere dagli altri eredi il complessivo importo di 3/4 delle spese sostenute: in particolare, ### e ### dovranno rimborsare alla madre 281,25 euro cadauno (corrispondente alla quota di 1/8); ### e ### dovranno invece restituire 562,5 euro ciascuno (1/4). Il debito di ### tuttavia, dovrà essere parzialmente compensato dal controcredito da questi vantato nei confronti della madre per 63,5 euro (pari a 1/4 di 254 euro, da lui anticipate). ### in definitiva, dovrà rimborsare alla madre 499 euro (da sommare all'importo di 30.846,57, sopra determinato, e dunque complessivi 31.345,57 euro). Dovrà inoltre ricevere dai fratelli il residuo importo e dunque 63,5 euro da ### e 31,75 euro ciascuno da ### e ### Il credito nei confronti di questi ultimi dovrà essere compensato con i rispettivi controcrediti e, pertanto, ### dovrà essere condannato a pagare 8.808,2 euro nei confronti di ### e 8.146,53 euro nei confronti di ### 10. Sulle spese di lite. 
Non resta che passare alla regolamentazione delle spese di lite. 
A fronte dell'accoglimento delle domande di accertamento formulate dall'attore in via principale o subordinata, è stata invece rigettata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (oltre alle domande di nullità del trasferimento formulate in via principale). 
Inoltre, non ha trovato accoglimento la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile e conseguente divisione mediante vendita. 
La soccombenza reciproca delle parti (“In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Nella specie, la S.C. ha dato altresì rilievo, per escludere la ricorrenza dei presupposti della soccombenza reciproca, al fatto che la parte vincitrice aveva ridotto la sua richiesta in corso di causa)” cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020), non può non avere ricadute con riferimento alle spese di lite, apparendo congrua una parziale compensazione, nella misura di 1/3. 
Per quanto concerne i restanti 2/3, essi vanno posti a carico dei convenuti, sebbene non in misura eguale. Ed infatti, a mente dell'art. 97 c.p.c., “se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”. Nel caso di specie, è del tutto evidente che la posizione di ### (l'unica convenuta a non essersi costituita, la quale ha sì beneficiato di donazioni in denaro dichiarate nulle ma che è del tutto estranea all'atto traslativo simulato dell'immobile dei genitori) non può essere equiparata a quella degli altri convenuti. E così, pare congruo concludere che ### debba compartecipare alle spese in misura pari a 1/8 dei 2/3, mentre la parte restante rimarrà a carico degli altri convenuti, in via solidale. 
Più concretamente, e cioè passando agli aspetti più strettamente quantificatori, l'importo delle spese va calcolato avuto riguardo al valore di causa (costituito dalla somma del valore della pluralità di domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, in ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c.), facendo applicazione di parametri superiori ai medi tabellari stante l'indubbia complessità della controversia. Risulta dovuto, inoltre, un aumento connesso alla presenza di più parti a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, da commisurare al 25%. I 2/3 delle spese, pertanto, corrispondono a euro 15.000,00 oltre spese generali. La quota a carico di ### è pari a euro 1.875,00 oltre spese generali, mentre la parte restante (euro 13.125,00) va posta a carico degli altri convenuti in via solidale. I convenuti vanno condannati a pagare direttamente il difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario. 
Quanto alle spese di ### ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti in causa nel rapporto esterno con il professionista, esse vanno ripartite tra le parti seguendo un criterio sostanzialmente simmetrico rispetto alla regolazione delle spese, e dunque: - l'attore deve farsi carico di 1/16 dei compensi; - ### deve farsi carico di 3/16 dei compensi; - gli altri convenuti, in solido tra loro, si faranno carico della restante parte (11/16).  P.Q.M.  Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: - accerta la nullità delle donazioni aventi ad oggetto i bonifici di cui in parte motiva; - rigetta la domanda di nullità del trasferimento immobiliare per dedotta incommerciabilità del bene; - rigetta la domanda di nullità per assenza di causa del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di cui in parte motiva in favore di ### - accerta la simulazione del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di cui in parte motiva nei confronti di ### ed ### - accerta la natura di donazione indiretta del pagamento degli onorari ed imposte derivanti dal contratto di trasferimento, di cui in parte motiva; - rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni; - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del de cuius ### - attribuisce a: 1) ### BERNABÒ l'importo di 111,3 euro, da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; 2) ### l'importo di 55,65 euro da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; 3) ### l'importo di 55,65 euro da prelevare dal residuo dei conti cointestati al de cuius; - condanna ### a corrispondere: a) 31.409,07 euro a ### BERNABÒ, b) 8.839,95 euro a ### c) 8.178,28 euro a ### d) 63,5 euro a ### - condanna ### a corrispondere: a) 31.345,57 euro a ### BERNABÒ, b) 8.808,2 euro a ### c) 8.146,53 euro a ### - condanna ### a corrispondere 281,25 euro a ### BERNABÒ; - condanna ### a corrispondere 281,25 euro a ### BERNABÒ; il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda; - compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la parte restante delle spese a carico dei convenuti come segue: a) euro 1.875,00 oltre spese generali e accessori di legge a carico di ### b) euro 13.125,00 oltre spese generali e accessori a carico degli altri convenuti in via solidale; importi da corrispondere direttamente in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario; - pone le spese di ### nel rapporto interno tra le parti, a carico l'attore nella misura di 1/16, di ### nella misura di 3/16 e degli altri convenuti, in solido tra loro, nella misura di 11/16. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16.4.2024 ### est. ### 

causa n. 5105/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Boi Michela, Fornaciari Michele

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1988/2024 del 24-06-2024

... questa Corte ha provveduto alla nomina di CTU contabile. Dopo due rinunce all'incarico da parte di altri consulenti, la dott.ssa A. Ciullo ha elaborato gli stessi sulla base del seguente quesito: “voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellata ### a titolo di differenze retributive tenuto conto del superiore III livello di inquadramento del C.C.N.L. di settore; voglia accertare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto ancora dovuto”; nonché sulla base di provvedimento di questa Corte di integrazione della CTU volta a quantificare le pretese tenendo conto di 9 ore di lavoro giornaliere. La CTU in questione ha quindi accertato all'### spetta la somma complessiva di € 26.123,28, che in realtà è di molto copia conforme all'originale (leggi tutto)...

R.G. 295/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ### rel.  ###ssa ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.5.2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 295/2020 R.G. sez. lav. 
TRA ### s.p.a., in persona del legale rappr. p.t. 
UDSSUHGLIHVRGDOO¶$YY)/### APPELLANTE E ####5### APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli ± sezione lavoro in data #### dedusse di esser stato dipendente a tempo determinato della società ### s.p.a. dal 30.11.2013, prorogato fino al 31.5.2015; di essere stato inquadrato nel V livello del ### con mansioni di aiuto banconista di panetteria addetto alla clientela; di aver sempre svolto copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### mansioni superiori di panettiere, specificamente indicate in ricorso. 
Tanto premesso chiese il superiore inquadramento nel V livello del suddetto ### nonché chiese riconoscersi il superiore orario, pari a 9 ore giornaliere su sei giorni lavorati, essendo stato formalmente inquadramento con un orario inferiore a quello effettivamente lavorato pari a 24 ore settimanali. Chiese, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive (da straordinario, tredicesima, quattordicesima, ferie, ### da quantificarsi in €18.801,14, di cui € 2.125,41 a titolo di t.f.r., tenendo altresì conto della non corrispondenza nelle buste paga di quanto effettivamente ricevuto, oltre accessori, con vittoria di spese di giudizio. 
La società convenuta si costituì e chiese, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso. 
Il Giudice di prime cure con sentenza del 24.9.2019 dichiarò il diritto di ### ad essere inquadrato nel superiore livello III del ### e condannò la ### S.p.a. a corrispondere ad ### le differenze retributive, da superiore inquadramento al III livello del ### , pari a complessivi €18.801,14, di cui € 2.125,41 a titolo di t.f.r., oltre accessori come per legge, con condanna alle spese di giudizio. 
Con ricorso depositato presso questa Corte in data ### la società in questione proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando l'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure. In particolare si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art 2103 c.c. afferente l'inquadramento superiore di ### del ### nonché si doleva dei conteggi acquisiti in sentenza, sviluppati su un'errata qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. 
La parte appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello. 
Espletata CTU contabile all'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso come da dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. #### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. 
Deve rilevarsi che l'### ha chiesto accertarsi il diritto all'inquadramento superiore, ed in particolare nel ### livello #### in luogo del V livello riconosciutogli formalmente. Ha chiesto, inoltre, accertarsi l'effettivo orario di lavoro pari a 9 ore giornaliere su sei giorni e la discrasia tra quanto indicato nelle buste paga e quanto effettivamente corrisposto, come indicato nel ricorso introduttivo. 
Avverso la sentenza di primo grado che ha riconosciuto in toto le ragioni di parte ricorrente, attuale appellata, la società convenuta, attuale appellata, ha, come primo motivo di gravame, lamentato l'erronea valutazione riguardo al superiore riconosciuto inquadramento. 
Ed allora, osserva il Collegio, che in applicazione dei principi generali in materia di cui all'art. 2103 cc., “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr ex multis n.8025/2003; n.20523/2005). 
Pertanto, al fine di accertare il suo diritto ad un inquadramento nel livello superiore è necessario, in primo luogo, confrontare quanto stabilito dal ### di categoria per i lavoratori appartenenti al V e al III livello. 
Al livello V ### appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite……e cioè aiuto-commesso banconiere spaccio di carne, aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione in generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi di vendita di ortaggi e frutta, prodotti della pesca, commesso banconista addetto alle operazioni di vendita …………”.  ### appartengono“…… i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica…..i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori… e cioè commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare….personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda……al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa……. Cuoco unico, responsabile del servizio ristorazione, maitre ecc“. 
Effettivamente, come ben precisato dal Giudice di prime cure, nel ricorso introduttivo l'### non ha effettuato un raffronto specifico tra i due suddetti livelli ma ha ben precisato che le sue mansioni sono state quelle di panettiere e non già quelle di aiuto banconista. Ha, inoltre ben precisato che le mansioni comportavano la lavorazione delle farine e la realizzazione di vari tipi di pane, che richiedono il possesso di specifiche competenze tecniche ed un'adeguata esperienza. 
In merito alle mansioni svolte è stata esperita prova testimoniale, le cui risultanze, riportate nella sentenza, non hanno neanche costituito oggetto di specifica doglianza. 
In particolare i testi indotti dalla parte ricorrente hanno confermato che l'### svolgeva mansioni di panettiere, lavorando diversi tipi di farina, in piena autonomia, e realizzando i vari prodotti che venivano venduti nell'esercizio commerciale della società. 
Gli stessi testi hanno negato che l'### svolgesse mansioni di aiuto alla vendita, confermando ancora una volta l'assunto di parte ricorrente. 
Il Giudice di prime cure ha ben chiarito che anche un teste di parte convenuta, tal ### ha confermato che l'### realizzava manufatti in pane e che solo in alcune occasioni, quando era necessario, veniva addetto alla vendita al pubblico. 
Tali testimonianze evidenziano altresì che la mansione di panettiere era svolta in via continuativa e non già sporadica, come lascerebbe intendere la società appellante.  copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### come si legge nella gravata sentenza, il teste di parte convenuta, tal ### che ha viceversa insistito sulle mansioni dell'### come aiuto vendita, non è risultato attendibile atteso non solo che è ancora dipendente della ### ma in particolare che aveva una postazione di lavoro sita al primo piano, diversa da quella del piano in cui si svolge la vendita, sita al piano zero. 
Quanto all'orario di lavoro i suddetti testi di parte ricorrente, attuale appellante, hanno confermato che i turni di lavoro erano pari a 9 ore giornaliere su sei giorni.  ### parte ben argomenta il Giudice di prime cure evidenziando che nel prospetto dei turni prodotto dall' ### lo stesso risulta inserito nei “centri di cottura” ( panetteria) con turno lavorativo dalle 9,30 alle 18,30, pari a 9 ore giornaliere. 
Quanto alle buste paga le stesse sono prive anche della sottoscrizione per ricevuta; e, comunque, in merito alla questione in esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma ivi indicata, sicché la regolare tenuta della relativa documentazione da parte del datore di lavoro non determina alcuna conseguenza circa gli oneri probatori gravanti sulle parti”. (cfr. Cass sez. 6 Ordinanza n.10306 del 27.4.2018).  ### motivo di gravame è, pertanto, infondato. 
In riferimento al secondo motivo di gravame, relativo ai conteggi, questa Corte ha provveduto alla nomina di CTU contabile. Dopo due rinunce all'incarico da parte di altri consulenti, la dott.ssa A. 
Ciullo ha elaborato gli stessi sulla base del seguente quesito: “voglia il C.T.U. accertare quanto spettante alla parte appellata ### a titolo di differenze retributive tenuto conto del superiore III livello di inquadramento del C.C.N.L. di settore; voglia accertare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto ancora dovuto”; nonché sulla base di provvedimento di questa Corte di integrazione della CTU volta a quantificare le pretese tenendo conto di 9 ore di lavoro giornaliere. 
La CTU in questione ha quindi accertato all'### spetta la somma complessiva di € 26.123,28, che in realtà è di molto copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### superiore a quella già riconosciuta in primo grado pari a €18.801,14,. 
In mancanza di appello incidentale deve, quindi, confermarsi la sentenza gravata con rigetto dell'appello. 
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai ### procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. 
Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni ### di esenzione.  P.Q.M.  La Corte così provvede: - Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.  - Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.996,00 oltre ### CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. ### - Liquida come da separato decreto le spese di C.T.U.. Si dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. 
Napoli 9.5.2024 ### estensore ###ssa ### dott.ssa ### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. #### CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 6 ### pagine, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 295/2020 R.G. Corte d'Appello di Napoli dal quale è stato estratto.
Portici , 1 luglio 2024
Avv. ### copia conforme all'originale rilasciata ex art. 475cpc per l'esecuzione forzata dall'Avv. ### Renino

causa n. 295/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Genovese Raffaella, Totaro Vincenza, Monaco Marina

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 777/2024 del 01-07-2024

... senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione (leggi tutto)...

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n.508/### La Corte di Appello di Bari - ### per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai ### 1) dott. ssa ### relatore 2) dott. ssa ### 3) dott. ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 508/2023 R.G.   TRA MINISTERO DEL### E ### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### Appellante principale ### incidentale E ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. to ### principale ### incidentale ### E DI DIRITTO DELLA DECISONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data #### docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### conveniva innanzi al Tribunale del lavoro di ### il suddetto Ministero per sentir accertare e dichiarare “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore dell'attuale ricorrente, per gli anni scolastici - 2020/2021; 2021/2022 - dell'importo complessivo di €. 1000,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente; condannare il Ministero pag. 2/27 dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### e del ### eccepiva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto evidenziando che il differente regime era giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari nonché dai principi di economicità, efficacia ed efficienza che le P.A. sono tenute ad adottare.  2. Con sentenza n. 3941/2022 pubblicata il ### il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente nei seguenti termini: “### il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e quindi del relativo beneficio economico di € 500 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso; condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, da calcolarsi come per legge, in favore del ricorrente; compensa le spese di giudizio” 2.1. Il primo giudice, preliminarmente, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della ### all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi ### attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto ### di cui agli artt. 63 e 64 del ### 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, quindi concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 ### distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto pag. 3/27 il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (C.d.S., sentenza 1842/2022). 
Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'### sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ### nella quale si affermava che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni pag. 4/27 dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, nulla era stato provato che potesse giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considerava che veniva in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non potevano che essere considerati identici sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.  2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava il mero pagamento del corrispondente valore della carta, riteneva che la domanda andasse qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della ### in conseguenza di un illegittimo comportamento del Ministero dell'### e come tale fosse ammissibile nei termini proposti; ciò anche in considerazione del fatto che, essendo la domanda proposta da un docente precario, questi poteva non essere più inserito nell'organigramma scolastico, il che avrebbe reso sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della ### Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del Ministero laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo avrebbe leso ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la ### nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. 
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché - come in precedenza considerato - il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il Ministero pag. 5/27 dell'### e del ### al risarcimento per equivalente, mediante erogazione della somma di € 1.000,00, oltre accessori nei limiti di legge e spese compensate in ragione della novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registravano, allo stato, decisioni della Corte di cassazione.  3. Avverso tale statuizione, con ricorso depositato in data ###, ha proposto appello il Ministero dell'### e del ### per i motivi di seguito specificamente illustrati e valutati precisando ai sensi dell'art 434 c.p.c. che “la sentenza appellata viene impugnata al fine di chiedere una differente valutazione in diritto, in quanto la sentenza di primo grado ha apoditticamente affermato la natura risarcitoria della domanda di controparte, senza che mai controparte abbia formulato domanda in tal senso. Inoltre, ha riconosciuto all'odierno appellato l'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 13 luglio 2016 per gli anni scolastici di riferimento, con ciò dando luogo a un'evidente discriminazione “alla rovescia” nei confronti dei docenti di ruolo. Peraltro, il Giudice di primo grado non ha considerato che non vi è un danno-conseguenza risarcibile in assenza di spese sostenute per l'aggiornamento professionale, e che, comunque, la possibilità della tutela in forma specifica esclude la tutela per equivalente; ciò fermo restando che il principio di eguaglianza impone che situazioni differenti siano trattate in maniera differente, con la conseguenza che chi ha lavorato per periodi di tempo limitati può ottenere un beneficio proporzionato al proprio servizio e non certo il medesimo beneficio di chi abbia lavorato per l'intero anno.  ### di tali principi avrebbe comportato il rigetto della domanda o, in subordine, il suo riconoscimento in forma specifica e per importi proporzionali al tempo effettivamente lavorato” ### ha resistito al gravame, depositando apposita memoria, non opponendosi alla riforma del solo capo della sentenza che aveva erroneamente disposto la condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta docente per ogni annualità e spiegando appello incidentale nella pag. 6/27 parte in cui aveva compensato le spese di lite del giudizio di primo grado. 
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 14 maggio 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.  4. Il Ministero dell'### e del ### affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza.  4.1. Con il primo motivo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante.  4.2. Con il secondo motivo il Ministero deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015: trattamento illegittimamente più favorevole e discriminazione “alla rovescia”. 
Evidenzia che la sentenza impugnata è erronea non solo perché impropriamente qualifica la domanda di controparte alla stregua di una domanda risarcitoria, ma anche perché si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, come interpretato dai recenti orientamenti giurisprudenziali provenienti dal Consiglio di Stato Rileva che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego, quali la formazione e l'aggiornamento dei docenti, attività che devono essere provate da coloro che ne fruiscono.  pag. 7/27 Più precisamente, la c.d. “carta docente” è uno strumento finalizzato alla formazione del docente che deve avvenire secondo specifiche modalità e tempistiche a pena di decadenza. 
A mero titolo di esempio, rimarca che per l'anno scolastico in corso, l'applicazione per consentire la gestione del bonus è aperta a partire dal 27 settembre 2022, e il limite di utilizzo, comprensivo dei residui relativi all'anno scolastico 2021- 2022, è stato fissato alla data del 31 agosto 2023. 
Ne deriva, dunque, che la c.d. “carta del docente” costituisce un beneficio a destinazione vincolata, che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente, ipotetico valore monetario. 
Evidenzia che il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto all'odierno appellato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 per gli anni scolastici di riferimento, ha condannato l'### al pagamento del corrispondente importo monetario. 
Tale statuizione è da ritenersi erronea, in quanto, di fatto, attribuisce all'odierno appellato un trattamento illegittimamente più favorevole rispetto ai docenti di ruolo, dando luogo a una discriminazione “alla rovescia” che la giurisprudenza nazionale ed europea richiamata dallo stesso Giudice di prime cure mira invece a scongiurare.  4.3.Con il terzo rilievo censorio si duole il Ministero della “violazione e falsa applicazione dell'art.2 della direttiva1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015; erroneità, carenza di motivazione e di prova sul punto relativo alla disparità di trattamento”. 
Sostiene il Ministero l'erroneità del ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini; ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, quanto piuttosto un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili pag. 8/27 esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; in mancanza pertanto di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati ma neppure allegati - diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente. 
Né il danno, prosegue l'appellante, può essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. In via subordinata, il capo impugnato della sentenza è, a detta del Ministero, censurabile nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore con la conseguenza che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
Aggiunge che la situazione determinatasi va esaminata anche alla luce della clausola generale di buona fede, che permea l'ordinamento giuridico ed è riferita anche allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Qualora sia percepita come lesiva la mancata assegnazione della carta del docente, non appare conforme a correttezza far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa. 
Sempre in via subordinata, secondo l'appellante, la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno all'odierno appellato, disapplicando la normativa nazionale, senza tuttavia svolgere pag. 9/27 alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella dei docenti di ruolo. 
Evidenzia l'appellante che la giurisprudenza comunitaria e nazionale è attenta, infatti, a evitare che si verifichino situazioni di differente trattamento in senso contrario a quello della lesione degli interessi del lavoratore a tempo determinato; ad evitare cioè che il lavoratore a tempo indeterminato abbia un trattamento deteriore rispetto a quello del lavoratore precario. 
Il trattamento riconosciuto all'appellato appare dunque al Ministero illegittimamente più favorevole per almeno due profili. 
In primo luogo, laddove il docente di ruolo può spendere la somma accredita sulla carta del docente solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale mentre il docente a tempo determinato avrebbe libera disponibilità della equivalente somma di denaro oggetto di condanna. 
Inoltre, con ancora maggiore evidenza in quanto la somma di cinquecento euro resa disponibile tramite la carta del docente è naturalmente rapportata all'intero anno oggetto della prestazione lavorativa dei docenti di ruolo; nell'onere di aggiornamento per l'intero anno scolastico rientra ad esempio anche la scelta dei libri di testo, con il conseguente acquisto di eventuali pubblicazioni da comparare, situazione che invece non si verifica per il docente a tempo determinato. 
Diversamente, parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto e ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, ma per periodi più limitati. 
Dunque, l'importo che il Ministero appellante non ha riconosciuto con la mancata assegnazione della carta del docente, andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità.  4.4. Da ultimo, il Ministero deduce che dall'accoglimento del gravame, in applicazione del principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. deriva anche la condanna dell'odierno appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  pag. 10/27 Chiede, pertanto, condannare comunque la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, quantomeno del presente grado di giudizio.  5. Spiegando appello incidentale, l'appellato, ritiene che la sentenza impugnata sia a sua volta errata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali, e, pertanto, chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle competenze del giudizio di primo grado in ragione di un'asserita “novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione”. 
Deduce che il caso de quo non contempla assolutamente l'ipotesi della assoluta novità della questione trattata tale da giustificare la decisione di compensare integralmente le spese giudiziali. Evidenzia che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la novità della questione trattata deve caratterizzarsi come “assoluta”. A tal proposito, rimarca che nel caso in esame non si versa in un'ipotesi di assoluta novità della questione trattata. Il Tribunale di ### aveva infatti totalmente omesso qualsiasi riferimento alla sentenza n. ### del 31.10.2022, anteriore alla pronuncia, con la quale la Corte di Cassazione, sezione lavoro, aveva stabilito che anche il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione tipica del personale docente, aveva pieno diritto al beneficio economico previsto dalla cd. “### docente” a supporto della formazione e dell'aggiornamento per la cd.  “### docente”. Inoltre il principio dell'applicabilità del beneficio economico della c.d. “### docente” era stato statuito - prima della Cassazione S.L. del 31.10.2022 - dalla pur già citata sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato. 
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata, in senso favorevole ai precari, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022. Per di più, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva, altresì, in linea persino con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea in relazione ad alcune note questioni, come quella pag. 11/27 concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione.  6. Ciò posto ritiene la Corte che sia necessario premettere, al fine di delibare i diversi motivi censori denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della ### elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.  6.1. La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne pag. 12/27 le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. 
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del pag. 13/27 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. 
Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.  6.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: pag. 14/27 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione pag. 15/27 dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del pag. 16/27 diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.  6.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. 
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di pag. 17/27 istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art.  2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.  297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co.  9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 pag. 18/27 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 ### (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.  6.2.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il pag. 19/27 riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M.  28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla ### che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene pag. 20/27 riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.  23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).  6.2.d. Infine, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal Ministero dell'### secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.  ### nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della ### di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla ### nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' pag. 21/27 didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita, dalla ### non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs.  297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale, nella ### 23.05.1980, n. 147 (prot.  2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno pag. 22/27 della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.  6.3. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della ### è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL.  69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole pag. 23/27 generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.  7. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi dell'appello principale il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione.  7.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla ### con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la pag. 24/27 domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”.  7.2. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei relativi contratti, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: 1) dal 22.09.2020 al 30.06.2021 presso l'### di ### 2) dal 04.09.2021 al 30.06.2022, presso l'### di ### Dai medesimi contratti risulta che lo stesso ha lavorato con orario settimanale completo e con supplenza fino al termine delle attività didattiche e che è ancora attualmente interno al sistema scolastico avendo allegato ulteriore contratto a termine dal 01.09.2023 al 30.06.2024. 
In applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione della ### “secondo il sistema proprio di essa”, per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla L.  n.107/2015.  ### ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) interno al sistema scolastico ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella ‘annualità' come intesa dalla ### e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano pag. 25/27 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore dello stesso, della ### in misura piena per le ragioni dianzi dette per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 richiesti in ricorso.  8. In conclusione, l'appello del Ministero dell'### e del ### va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore del docente, il diritto a fruire della ### per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L.  107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.  9. Anche l'appello incidentale del ### va accolto sia pure nei limiti di seguito esposti. 
Non pare alla ### corretta la statuizione adottata dal primo giudice con riferimento alla integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio in ragione della “novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della ### di Cassazione”. 
Al riguardo va evidenziato che l'accertamento del diritto al beneficio della carta del docente per gli anni richiesti in ricorso ha trovato pieno riconoscimento da parte del primo giudice e tanto sulla scorta di principi giurisprudenziali già espressi a favore dell'applicabilità del beneficio economico in questione anche ai docenti precari affermati dalla sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato - citata dallo stesso Tribunale di ### nella impugnata sentenza - secondo la quale “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto pag. 26/27 il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. 
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata la ### di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, pure menzionata nella decisione oggetto di gravame, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 […] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali […]”. 
Né può omettersi di considerare che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo si pone in continuità con i principi ripetutamente affermati, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria, dalla stessa ### di cassazione con riferimento al riconoscimento del servizio c.d.  pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione.  10.### chiarificatore della ### intervenuto solo nel corso del giudizio, è valso a precisare solo le modalità del relativo riconoscimento ed alcuni aspetti specifici della disciplina di riferimento così come recepiti, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, nella presente decisione, sicchè può valere a giustificare, ma solo parzialmente, la compensazione delle spese del doppio grado, nella misura della metà, dovendo la restante parte essere posta a carico del Ministero, parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22.   P.Q.M.  pag. 27/27 ### di appello di #### definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 15 maggio 2023 dal Ministero dell'### e del ### nei confronti di ### nonchè sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la sentenza n.3941/2022 resa in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di ### giudice del lavoro, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della impugnata sentenza condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore di ### della metà delle spese del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi euro 500,00 per il primo grado ed euro 550,00 per il presente grado di giudizio oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando tra le parti la residua metà. 
Così deciso, in ### in data 14 maggio 2024.   ### estensore dott.ssa ### n. 508/2023

causa n. 508/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlando Vittoria

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